Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Il ruolo delle imprese
impiantistiche nello scenario
2008-2010
Genova, 20 maggio 2008
Ing. Maurizio Esitini
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IL “PIANO” DEL GOVERNO
• Il “Piano nazionale per l’efficienza
energetica” del Paese
 Vincere la sfida del clima
 Dare sicurezza energetica al Paese
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IL “PIANO” DEL GOVERNO
Risparmiare energia
Puntare sulle rinnovabili
due necessità che si traducono in
 Occasione di sviluppo industriale e crescita per
l’Italia
 Vantaggio economico per i cittadini
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La legge 9 gennaio 1991, n. 10
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”
Art. 1 “Finalità ed ambito di applicazione”
• Migliorare i processi di trasformazione dell’energia
• Ridurre i consumi di energia
• Migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo
dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita
La Legge favorisce ed incentiva l’uso razionale dell’energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo dei
manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.
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La legge 9 gennaio 1991, n. 10
DPR 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4, quarto comma, della Legge 10/91”, modificato ed
integrato dal DPR 21 dicembre 1999, n. 551
• suddivide il territorio nazionale in 6 zone climatiche in funzione dei gradi giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica;
• individua i requisiti per il dimensionamento degli impianti termici;
• fissa la periodicità delle verifiche sugli impianti termici;
• prevede la termoregolazione e contabilizzazione del calore;
• introduce la figura del “Terzo Responsabile”;
• introduce il contratto “servizio-energia”
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Terzo Responsabile
Il
“terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico è la persona fisica o giuridica che, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di
idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale”.
(DLgs 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale)
il nuovo Codice ambientale integra la definizione di
Terzo Responsabile del DPR 412/93 (art. 1 lett. o) con l’evidente
intento di responsabilizzare tale figura alle tematiche di carattere
ambientale.
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Contratto servizio energia
• Che cosa è il contratto servizio energia
Il contratto servizio energia è uno strumento contrattuale, previsto dal
DPR 412/93, finalizzato a promuovere il risparmio energetico nel
riscaldamento degli edifici civili, attraverso l’ammodernamento delle
centrali termiche e l’uso razionale del calore fornito dagli impianti,
assicurando nel contempo negli edifici le condizioni di comfort
previste dalla legge.
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Contratto servizio energia
• Il contratto servizio energia è stata una forma contrattuale innovativa
perché:
• Ha unito i concetti di comfort e di risparmio energetico fornendo
comunque il livello di comfort richiesto dagli utenti;
• Ha individuato nel miglioramento degli impianti che producono e
utilizzano l’energia, lo strumento per garantire comfort e risparmio
energetico.
• Per stipulare il contratto servizio energia è obbligatorio effettuare
preliminarmente la diagnosi energetica dell’edificio-impianto in
quanto è è indispensabile per valutare la redditività degli investimenti
da eseguire per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.
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Dalla Manutenzione ai servizi integrati
Il ‘piccolo’ mercato della manutenzione, fatto all’inizio di
“signore Maria”, si è trovato così ad operare in un nuovo
contesto fatto di Global service, di facity management, di
Project financing e partenariato pubblico e privato, ma anche
in relazione con l’evoluzione del mondo dei servizi e
soprattutto delle commodities.
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Certificati bianchi
Dal 1° gennaio 2005 è entrato in funzione il meccanismo dei "certificati bianchi"
(titoli di efficienza energetica commercializzabili), definito dai decreti ministeriali del
20 luglio 2004, uno sull’elettricità e uno sul gas (abrogano i precedenti decreti 24 aprile
2001)
incentivare il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti
I TEE sono emessi dal Gestore del mercato elettrico (GME) a favore dei distributori,
delle società controllate dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel
settore dei servizi energetici (ESCO) con l’obiettivo di certificare la riduzione dei
consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza
energetica.
Più di 170 ESCO accreditate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il meccanismo proposto, innovativo a livello mondiale, prevede la creazione di un
mercato di titoli di efficienza energetica, attestanti gli interventi realizzati, per certi versi
simile a quello dei certificati verdi per la generazione di energia elettrica da rinnovabili.
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Certificati bianchi
Risultati dei primi due anni
I principali ambiti di intervento
 interventi sugli usi elettrici nel settore civile (sostituzione di lampadine ed
elettrodomestici con modelli a basso consumo, ecc.),
 riduzione dei fabbisogni termici nel settore civile (sostituzione di caldaie
e scaldabagno con modelli ad alto rendimento, interventi sull’involucro
edilizio, ecc.),
 interventi su sistemi di produzione e distribuzione di energia in ambito
civile (pannelli fotovoltaici, impianto di cogenerazione, sistemi di
teleriscaldamento, ecc.),
 miglioramento dell'efficienza nell'illuminazione pubblica (lampade ad
alta efficienza, sistemi di regolazione automatica dei livelli di illuminazione,
ecc.),
 interventi di varia natura nel settore industriale.
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Certificati bianchi
Risultati dei primi due anni
Ripartizione percentuale degli interventi
•
•
•
•
55% Usi elettrici nel settore civile
16% Fabbisogni termici nel settore civile
12% Illuminazione pubblica
11% Produzione e distribuzione di energia in ambito
civile
• 6% Usi termici ed elettrici nell'industria
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Certificati bianchi
Risultati dei primi due anni
scheda n.
1. lampade fluorescenti compatte
2. scalda-acqua a gas
3. caldaia unifamiliare a 4 stelle a gas
4. scalda-acqua a gas più efficienti
5. doppi vetri
6. Isolamento edifici per riscaldamento
7. impianti fotovoltaici
8. collettori solari
9. inverter in motori elettrici < 22 kW
10. decompressione del gas naturale
11. motori a più alta efficienza
12. elettrodomestici di classe A
13a. EBF in ambito residenziale
13b. EBF in alberghi e pensioni
13c. EBF in impianti sportivi
14. RA in ambito residenziale
15. pompe di calore elettriche
16. inverter in motori elettrici > 22 kW
17. regolatori di flusso luminoso per PI
18. Sostituzione di lampade per PI
19. condizionatori di classe A
20. Isolamento edifici per raffrescamento
21. piccoli sistemi di cogenerazione
22. sistemi di teleriscaldamento
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Risparmi energetici certificati
al 31/5/07
476.308
170
4.104
205
8.934
528
1.680
34.708
1.136
1.231
158
7.078
58.827
214
2.569
24.375
5.171
7.271
92.712
250
2
8.150
73.767
809.548
NORD
CENTRO
SUD
39%
35%
76%
77%
99%
55%
48%
32%
10%
84%
65%
68%
59%
89%
30%
56%
71%
21%
48%
20%
100%
78%
96%
36%
62%
23%
23%
1%
32%
25%
35%
88%
0%
19%
19%
28%
1%
43%
32%
29%
30%
21%
73%
0%
12%
3%
25%
3%
1%
0%
0%
14%
27%
33%
2%
16%
16%
13%
13%
10%
27%
12%
0%
49%
31%
6%
0%
10%
2%
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Certificati bianchi
Con la Direttiva 32/2006 del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici la Commissione europea ha esplicitamente indicato i
certificati bianchi come uno degli strumenti che gli stati membri possono utilizzare per
conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici del 9% al 2016.
ESCO persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e,
ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi
forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
ESPCo soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme
consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento
dell’efficienza nell’uso dell’energia;
Recepimento italiano della Direttiva 32/2006 entro giugno 2008
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Liberalizzazione dei mercati
energia elettrica e gas
Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d’Europa, è scattata la completa
liberalizzazione della domanda di energia, in attuazione delle Direttive UE 54
(elettricità) e 55 (gas) del 2003
una ‘rivoluzione’ che nel nostro Paese riguarda quasi 30 milioni di famiglie
che possono scegliere liberamente il proprio fornitore
Per l’energia elettrica, la libertà di scelta è stata introdotta in Italia a partire dal 1999 per
i clienti con consumi più elevati, ed è stata via via estesa ai clienti con consumi più
bassi.
Dal 1 luglio 2004 tutti i clienti non domestici sono liberi di scegliere il proprio fornitore.
Per il gas tutti i consumatori possono scegliersi il venditore già dal gennaio 2003, in
quanto l’Italia ha anticipato le scadenze europee sulla liberalizzazione.
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Direttiva 2002/91/CE
La Comunità Europea ha rilevato che
l’energia impiegata nel settore civile
(residenziale e terziario), composto per la
maggior parte di edifici, rappresenta oltre
il 40% del consumo finale di energia della
Comunità.
Trasporti
31%
41%
Residenziale e
terziario
28%
Industria
Acqua calda
sanitaria
9%
25%
Cucina
5%
Acqua calda
sanitaria
14% Illuminazione
4% Raffrescamento
Altro
7% Cucina
57%
16%
52% Riscaldamento
degli ambienti
Consumo energetico negli edifici del terziario nei paesi UE
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Riscaldamento
degli ambienti
11%
Apparecchi
elettrici
Consumo energetico negli edifici del residenziale nei paesi UE
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Direttiva 2002/91/CE
I principali consumi energetici sono dovuti al
riscaldamento degli ambienti abitati:
• Fabbisogno energetico edificio convenzionale Italiano
:150 kWh/m2*a
• Fabbisogno energetico edificio di vecchia costruzione
(ante Dlg 373/73) :
• 250 kWh/m2*a
• Lo standard Europeo degli edifici a basso consumo
(Low energy Building) è: 25 – 60 kWh /(m2*a)
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Direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico nell’edilizia
Promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella
Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne,
nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e
l’efficacia sotto il profilo dei costi
 pubblicata il 4 gennaio 2003
 recepita dall’Italia con il DLgs 19 agosto 2005, n. 192 (in vigore dal 8
ottobre 2005), integrato e modificato dal DLgs 29 dicembre 2006, n. 311 (in
vigore dal 2 febbraio 2007)
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DLgs 192/05 modificato dal DLgs 311/06…
.. disciplina:
• la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici;
• requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;
• i criteri generali per la certificazione energetica degli
edifici;
• le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
• i criteri per la qualificazione degli esperti per la
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
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Fonti rinnovabili
DLgs 192/05 modificato dal DLgs 311/06
Obbligatorio l’uso delle fonti rinnovabili per coprire almeno il 50% del fabbisogno
annuo di energia primaria di acqua calda sanitaria (20% per gli edifici nei
centri storici) nei seguenti casi:
 costruzione di nuovi edifici;
 installazione di nuovi impianti termici;
 ristrutturazione di impianti termici esistenti.
Obbligatorio installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica nei seguenti casi:
 costruzione di nuovi edifici;
 ristrutturazione integrale oppure demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con superficie utile superiore a 1000 m2
Per le modalità applicative di tali obblighi si rimanda ai decreti in preparazione al Ministero
dello Sviluppo Economico
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DLgs 192/05 modificato dal DLgs 311/06…
Purtroppo i decreti attuativi sono ancora in preparazione (2 DPR e 1 DM)
e alcune Regioni hanno già legiferato in materia di certificazione
energetica e di qualificazione degli esperti certificatori in virtù
Art. 17 del d.lgs. 192/05
“Clausola di cedevolezza”
Le disposizioni statali contenute nel decreto 192/05 e
s.m.i si applicano fintanto che le Regioni e
Province Autonome non recepiscono
autonomamente la direttiva 2002/91/CE
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Situazione del settore civile
Composizione del parco edilizio
circa 13 milioni di edifici (in 26,5 milioni di
unità abitative, occupate da 21milioni di
famiglie)
circa 11milioni anteriori alla L. 373/73
100-150mila nuove unità/anno, in circa
70mila edifici, pari a circa lo 0,6%
dell’esistente.
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Intervenire solo sugli edifici nuovi….
NON RISOLVE IL PROBLEMA
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Nel quadro delle misure di politica
energetico-ambientali …
.. le leggi Finanziarie 2007 e 2008 introducono
specifiche agevolazioni fiscali per la
realizzazione di specifici interventi volti al
contenimento dei consumi energetici, realizzati
su edifici esistenti…
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.. L’agevolazione consiste in una detrazione
d’imposta nella misura del 55% delle spese
sostenute entro il 2010 per la riqualificazione
energetica degli edifici-impianti, entro un limite
massimo di detrazione fruibile, stabilito in
relazione a ciascuno degli interventi previsti.
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… in aggiunta:
 le tariffe incentivanti per l’installazione dei pannelli
fotovoltaici (Conto energia)
 gli incentivi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (certificati verdi) e l’efficienza
energetica in edilizia (certificati bianchi)
 la promozione dell’uso della cogenerazione per il
teleriscaldamento
 la riduzione dell’ICI per le abitazioni che installino
impianti alimentati da fonti rinnovabili
risparmio e efficienza energetica, due
componenti strutturali del mercato delle costruzioni
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INTERVENTI AGEVOLATI
• Art. 1, comma 344, legge 296/2006:
Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010
relative ad interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti, che conseguono un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori riportati nel DM 11 marzo 2008.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale
è di 100.000 euro.
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INTERVENTI AGEVOLATI
• Art.1, comma 345, legge 296/2006:
Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010,
relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali, strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
… a condizione che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3
allegata alla legge finanziaria 2007.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale
è di 60.000 euro.
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INTERVENTI AGEVOLATI
• Art. 1, comma 346, legge 296/2006:
Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010,
relative all’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e
per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici
e università.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale
è di 60.000 euro.
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INTERVENTI AGEVOLATI
• Art. 1, comma 347, legge 296/2006:
Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010,
per la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale
è di 30.000 euro.
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INTERVENTI AGEVOLATI
• Art. 1, comma 286, legge 244/2007:
Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010,
per la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale
è di 30.000 euro.
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Contratto servizio-energia
La Finanziaria 2007 ha ristretto il campo di applicazione
dell’aliquota agevolata (10%) prevista per il contratto
servizio-energia limitandone l’applicazione alle sole
prestazioni di servizi rese, nell’ambito del contratto
servizio-energia, per la fornitura di energia termica
prodotta da fonte rinnovabile o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento.
(Risoluzione del 10/05/2007 n. 94 dell’Agenzia delle Entrate)
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Ruolo del mercato impiantistico
Dovrà sviluppare la capacità di gestire globalmente dei servizi
finalizzati a rendere gli edifici sempre più flessibili e funzionali.
Dovrà avere la capacità di realizzare progetti integrati per
mettere in campo soluzioni innovative e versatili che tutelino
l’ambiente e riducano i costi di esercizio.
Dovrà acquisire conoscenze, metodologie e strumenti
fortemente specialistici e multidisciplinari
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Ruolo del mercato impiantistico
La vera chiave di successo…
Tutto ciò sarà possibile solo se saremo in grado di fare
“sistema” in senso generale… sviluppando delle
politiche attive e sensibilizzando gli operatori nei
confronti di queste tematiche che, se avvicinate nel
modo corretto, non possono che trasformarsi in grandi e
positive opportunità per tutti noi e per la società nel suo
complesso.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Contratto servizio energia