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Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
“Regolamento concernente l’attuazione
dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici”
Ing. Maurizio Esitini
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Art. 11-quaterdecies, comma 13,
della legge n. 248 del 2/12/2005
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
3 dicembre 2007
il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a)
con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una
effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali
secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
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Abrogazioni
Legge 26 febbraio 2007, n. 17 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa"
Art. 3 - Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in
edilizia
1. …..A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
[regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248] …
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16,
le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le
violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.
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Entrata in vigore e abrogazioni
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008
A decorrere dal 27 marzo 2008 sono abrogati:
 la Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16:
art. 8 – finanziamento dell’attività di normazione tecnica
art 14 – verifiche
art. 16 – sanzioni
 il DPR 6 dicembre 1991, n. 447
 gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380
(capo V – parte II – Testo unico per l’edilizia)
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Le abrogazioni
DPR 380/2001- Capo V, parte II, art. 109, comma 2:
“È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento
del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del
Ministero delle attività produttive. ”
Abrogato l’Albo dei responsabili tecnici
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Ambito di applicazione
Impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica
a partire dal punto di consegna della fornitura
Punto di consegna delle forniture è il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche
mediante comodato, presso l'utente
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Le nuove declaratorie
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;
 spostamento degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche dalla lettera b) della 46/90
nella nuova lettera a)
 inclusione tra gli impianti elettrici degli impianti di
autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale
 estensione agli impianti per l’automazione di porte, cancelli e
barriere
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Definizione
Impianti
di
produzione,
trasformazione,
trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici
se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
 Impianti luminosi pubblicitari
 impianto di illuminazione giardino, serra o piscina
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Le nuove declaratorie
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, e gli impianti elettronici in genere;
Impianti
radiotelevisivi
ed
elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
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Le nuove declaratorie
g) impianti di protezione antincendio
impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas,
di fumo e d'incendio
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Abilitazioni limitate
Circolare del 27 marzo 1998, n° 3439/c
… Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle
varie lettere dell'art. 1 della L. n. 46 del 1990, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della
declaratoria di ogni singola lettera. Lo stesso Ministero dell'industria (nella Circolare n. 3282/C
del 30 aprile 1992, punto 2n), nel raccomandare l'utilizzo, ai fini della relativa attestazione, della
terminologia usata dalla legge n. 46 del 1990, all'art.1, ha fatto presente che non esiste alcun
impedimento, sulla base del titolo di studio posseduto e dell'attività lavorativa effettivamente
svolta dal richiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico
professionali all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1
della legge. n. 46 del 1990. Per quanto riguardo l'annotazione della abilitazione limitata nei
certificati, si ritiene opportuno che risulti l'esatta corrispondenza tra l'attività denunciata e
l'abilitazione limitata ottenuta. È inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle
abilitazioni ad altre lettere indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è
necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto
per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori
abilitazioni. È evidente quindi, per esemplificare, che un'impresa installatrice di un impianto
idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui
alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 46 del 1990, qualora si tratti di una semplice connessione
con un impianto elettrico già esistente.
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Art. 1, comma 3
“Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di
normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti,
dalle disposizioni del presente decreto”
Prevalenza sulla normativa tecnica nazionale della regola dell’arte
dettata dalle norme volontarie comunitarie armonizzate
ed emanate in attuazione delle Direttive dell’Unione Europea
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Le imprese abilitate

Le imprese iscritte nel Registro Imprese o nell’albo delle imprese artigiane,
sono abilitate se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei
requisiti tecnico-professionali.

Il Responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la
qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa
Circolare 22 marzo 1991 n. 3239
4a) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al
responsabile tecnico dalla legge, si ritiene che, in linea generale, una stessa persona non
possa assumere tale incarico per conto di più imprese e ciò anche in relazione alle
prerogative ed alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore
(artt. 2203 e segg. cod. civ.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per
pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico;
4b) si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività
di cui al primo comma dell'art. 2, debba avere un rapporto di immedesimazione con
l'impresa nella qualità di dipendente, di socio o di familiare.
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Il responsabile tecnico
Parere Ministero dello sviluppo economico 1-10-2008
“...l'articolo in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con
ogni altra attività lavorativa continuativa, vuole esprimere la necessità che la qualifica non
possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non
decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola,
tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad
una società di impiantistica.
Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale
carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima
parte, l'impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.
Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile
tecnico in un 'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche
se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero
di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo
soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.
Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa per gli stessi motivi
summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una
società.”
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Il responsabile tecnico
Parere Ministero dello sviluppo economico 10-10-2008
“... l'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del dm 37, "Il responsabile
tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e'
incompatibile con ogni altra attività continuativa", nell'ottica di una interpretazione evolutiva
e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve
essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo
comma dell'articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e
non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel
secondo comma.
Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due
società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare
entrambe le imprese.”
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Imprese non installatrici
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle
proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i
quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL’ARTE
(allegato II di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)
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Imprese non installatrici
Circolare 30 aprile 1992 n. 3282/C
2f) L'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447/91, testualmente
recita: "la dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici
interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica". Dal testo normativo sembra potersi dedurre che i servizi interni delle imprese non
di settore che dispongono di propri uffici tecnici adibiti all'impiantistico siano abilitati all'esercizio
delle relative attività anche negli ambiti di applicazione definiti dall'art. 1 della legge, così come
specificati dall'art. 1 del regolamento di attuazione, purché ricadenti all'interno dell'impresa stessa;
naturalmente a tali uffici, che si ribadisce possono operare solo all'interno dell'impresa di
appartenenza, dovrà essere preposta, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della legge n. 46/1990,
una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge,
previo accertamento da parte della commissione camerale di cui all'art. 4.
2g) Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento di attuazione, come più sopra evidenziato, elimina ogni
dubbio interpretativo circa la legittimità dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 46/1990
anche da parte di imprese non di settore dotate delle necessarie strutture tecniche purchè le
stesse operino al proprio interno e rispettino ogni altra condizione recata dalla legge stessa. Ciò
premesso si comunica di ritenere altrettanto legittimo che, alle stesse condizioni, anche
soggetti giuridici privi della qualificazione di impresa e comunque non soggetti all'obbligo di
iscrizione al Registro delle ditte, quali ad esempio le aziende agricole, gli ospedali o, più in
generale, le pubbliche amministrazioni, esercitino al proprio interno le attività disciplinate
dalla legge n. 46/1990.
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Requisiti tecnico-professionali
a)
diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
un’università statale o legalmente riconosciuta;
presso
Quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art.
4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in
possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale
termine riferito, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea
"magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve).
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
b)
diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo l,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di
inserimento, di almeno due anni continuativi (Oggi 1 anno), alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di
un anno;
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Requisiti tecnico-professionali
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi (Oggi 2 anni), alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell' operaio installatore per
un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'
apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'
articolo 1.
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Requisiti tecnico-professionali
Art. 4 comma 2

I periodi di inserimento previsti nei casi di possesso di un diploma o attestato
e le prestazioni lavorative previste in assenza di un titolo di studio possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali
il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per
le attività di cui alla lettera d) (impianti idrici e sanitari), tale periodo
non può essere inferiore a quattro anni.
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Requisiti tecnico-professionali
Circolare Min. Industria 30 aprile 1992 n. 3282/C
3f) A corollario di quanto affermato sub 2e), 2f), 2g) e 2h), questo Ministero nel
silenzio della legge n. 46/1990 e del suo regolamento ed in attuazione
dell'art. 3 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini condizioni di parità
nei confronti della legge - fa presente di ritenere che nulla vieta alle
Commissioni camerali (e alle Commissioni provinciali dell'artigianato)
di considerare valide, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi
di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 della legge n. 46/1990, anche le
attività impiantistiche, opportunamente documentate, svolte alle
dipendenze degli uffici tecnici delle imprese (o di altri soggetti
giuridici) a cui risulti consentito (sia pure limitatamente al proprio
interno) l'esercizio di tali attività.
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Titoli di studio
Lett. Min. Industria n. 300623 del 1 dicembre 1992
… non esistono particolari limiti alle attività cui possono dedicarsi i laureati in
ingegneria, architettura e fisica nell’ambito della casistica di cui all’art. 1
della legge 46/90 e ciò indipendentemente dallo specifico piano di studi
adottato.
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Titoli di studio
Lettera Circolare n. 278712 del 29 agosto 1990 – Istituti professionali
Diplomi di maturità professionale:
- Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
- Tecnico delle industrie meccaniche
- Tecnico delle industrie meccaniche dell'autoveicolo.
Diplomi di qualifica:
- Addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici
- Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Operatore alle macchine utensili
- Installatore di impianti idro-termo sanitari
- Installatore di impianti idraulici e termici
- Montatore e riparatore di apparecchi radio televisivi
- Installatore impianti telefonici
- Frigorista
- Apparecchiatore elettronico
- Elettricista installatore elettromeccanico.
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Titoli di studio
Lettera Circolare n. 2128 del 20 luglio 1990 – Istituti tecnici industriali
Requisiti per gli impianti di cui alle lettere a, b, g ed f dell'art. 1:
Diplomati Periti Industriali negli indirizzi:
Elettronica Industriale – Elettrotecnica - Energia nucleare - Fisica Industriale –
Informatica - Telecomunicazioni.
Requisiti per gli impianti di cui alle lettere c, d, e, e g:
Diplomati Periti Industriali negli indirizzi:
Costruzioni aeronautiche – Edilizia - Fisica Industriale - Industrie
metalmeccaniche - Industria mineraria - Industria navalmeccanica –
Meccanica - Meccanica di precisione - Termotecnica;
Requisiti per gli impianti di cui alle lettere e e g:
Diplomati Periti industriali negli indirizzi:
Chimica industriale - Industria tintoria - Materie plastiche - Metallurgie.
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Disposizioni transitorie
Imprese installatrici già operanti sul mercato alla data del 26 marzo 2008
nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla
Legge 46/90 ma rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08
1. Imprese abilitate L. 46/90 e operanti anche al di fuori dell’ambito 46/90
2. Imprese non abilitate 46/90 e operanti solo al di fuori dell’ambito 46/90
3. Imprese esercitanti attività non contemplate dalla Legge 46/90 quali
l’automazione di porte e cancelli
4. Imprese installatrici di impianti di protezione da scariche atmosferiche
diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione
all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per
le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o
all' Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di
Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA)
l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese
interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Disposizioni transitorie
A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale,
in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al
generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel
tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla
data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti
secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina,
riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale
necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la
relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro
delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Disposizioni transitorie
Il Decreto, ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola
impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa
(art. 3, commi 1 e 2).
Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di
ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze
negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo
regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive,
ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più
compatibile con la nuova prescrizione.
Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più
imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la
regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di
una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi
responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia
fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà
a sua volta mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Il progetto …
.. è obbligatorio per le attività di installazione, trasformazione e
ampliamento di tutti gli impianti (lett. a), b), c), d), e), g))
.. è redatto da:

da un professionista iscritto all'albo secondo la specifica competenza
tecnica richiesta, per gli impianti sopra soglia;
oppure

dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli impianti
sotto soglia.
schema dell’impianto realizzato
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Deposito del progetto

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g))
relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità,
l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei
lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto;

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che
ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare
presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere
realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
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Deposito del progetto
Lettera 27 maggio 1992 prot. N. 161422
La delicatezza della problematica connessa con gli impianti di allarme o
sicurezza non esime dall’obbligo della progettazione, ma impone certamente che
il progetto – in tutte le sue articolazioni – non possa essere portato a conoscenza
di persone diverse dal responsabile della sicurezza dell’Istituto di credito e dalla
ditta esecutrice. Ciò evidentemente comporta che dalla dichiarazione di conformità
vengano omessi non solo tutti i riferimenti tecnici (diversi dalle norme di
riferimento) ma anche il relativo progetto. Per le omissioni sopra accennate potrà
essere indicata la causale ed il responsabile della sicurezza a cui fare riferimento.
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Obbligo del progetto di un professionista
Art. 5, comma 2:
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10;
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Obbligo del progetto di un professionista
a)
impianti elettrici delle utenze condominiali e delle utenze domestiche di
singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW o per
utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400
mq;
Singole unità abitative
> 6 KW
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni
caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
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Obbligo del progetto di un professionista
c) impianti elettrici, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
Industriale – commerciale - terziario
> 6 KW
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Obbligo del progetto di un professionista
d) impianti elettrici in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente,
di ambienti a normativa specifica CEI,
(DPR 447/91 - se la potenza era superiore o uguale a 1,5 KW)
in caso di locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o
a maggior rischio di incendio,
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di
volume superiore a 200 mc;
(DPR 447/91- se in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di
impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI oppure in edifici di
volume superiore a 200 mc e altezza superiore a 5 m)
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Realizzazione ed installazione degli impianti
Art. 6

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità
alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione
degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.

Per le attività produttive si applicano le norme generali di igiene e di
sicurezza sul lavoro (art. 1 - DPR 31 marzo 1989 e successive modificazioni)
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Regola dell’arte
<<In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte,
osservando, nell'esecuzione della prestazione, una diligenza qualificata che si estrinseca
(sia egli professionista o imprenditore) in un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle
energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla
natura dell'attività esercitata al soddisfacimento dell'interesse del committente e teso ad
evitare possibili eventi dannosi.
Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il
committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione,
l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel
fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed
errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli
eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur
reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al
progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a
mero esecutore della volontà del committente stesso, direttamente e totalmente
condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.>>
(Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2006, n. 12995).
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Regola dell’arte
“Esecuzione a regola d'arte”:
 diligenza, prudenza e perizia;
 rispetto ed applicazione delle norme (di legge e tecniche);
 applicazione dello stato dell'arte inteso come stato della scienza,
conoscenza e della tecnica esistente in quel momento storico,
sperimentato ed effettivamente applicabile ad un determinato impianto;
 capacità di realizzare e fornire un risultato che risponda alle
aspettative del proprio committente.
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Adeguamento degli impianti
Per gli impianti di cui alla legge 46/90 l’ultimo termine per l’adeguamento è
scaduto il 31/12/1998
Legge 46/90, art. 7, comma 3 - Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata del 13/3/90
devono essere adeguati entro 3 anni (13 marzo 1993)
Legge 25/96, art. 4, comma 2 - Il termine di cui all’art. 7 comma 3 della legge 46/90 è
differito al 31 dicembre 1996
Legge 266/97, art. 31, comma 1 - Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5
marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a
uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31
dicembre 1998.
Per gli edifici scolastici le Regioni possono prevedere un limite ulteriore che non
vada oltre il 31/12/2009 (Finanziaria 2007, art. 1. comma 625)
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La dichiarazione di conformità …
.. dell’impianto alla regola dell’arte, previa effettuazione delle
verifiche di sicurezza e funzionalità:





Nuovo impianto
Trasformazione
Ampliamento
Manutenzione straordinaria
Altro, es. nel caso di impianti a gas si può intendere la sostituzione di
un apparecchio installato in modo fisso.
Allegato I
Imprese installatrici
Allegato II
Uffici tecnici di imprese non installatrici
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
(allegato I di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) ____________________________________________________
operante nel settore _____________________________________________________________________________________
con sede in via ___________________________________n° ________comune ____________________________________
(prov.)_________________________tel. ________________________part. I.V.A. ___________________________________
 iscritta nel registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di _________________n° ____________
 iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (legge 8.8.1985 n° 433) di _______________________n° ____________
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): ______________________________________________________________
inteso come:
 nuovo impianto

 altro
(1)
 trasformazione
 ampliamento
 manutenzione straordinaria
________________________________________________________________________________
Nota – Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2° 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio
fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato da: ______________________________________________________________________________________
installato nei locali siti nel Comune di _______________________________________________ (prov.) ___________________
via _______________________________________________________________________________________n.° _________
scala _______ piano
________
interno
________ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
in edificio adibito ad uso:
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 industriale
 civile
 commercio
 altri usi
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DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto
dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) ___________________________________________

seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) ____________________________________________
o
installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
o
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e
dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:





progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4)
relazione con tipologia dei materiali utilizzati; (5)
schema di impianto realizzato; (6)
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; (7)
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi: (8)
_____________________________________________
_____________________________________________
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di
manutenzione o riparazione.
data
_______________________
IL RESPONSABILE TECNICO
IL DICHIARANTE
_______________________
________________________
(timbro e firma)
(timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario - art. 8 (9)
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Allegati obbligatori

Relazione con tipologia dei materiali utilizzati
La relazione deve contenere:
•
per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse
completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.
rilasciati da istituti autorizzati;
•
per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di
materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt.5 e 6.
La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire
indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili.
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Allegati obbligatori
 Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già
esistenti
I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della
dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima del 27 marzo 2008, il
riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a
dichiarazioni di rispondenza ( art. 7 comma 6).
Nel caso in cui parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa, la
dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le dette parti.
 Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali
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Allegati obbligatori
 Schema d’impianto realizzato (impianti sotto soglia)
Lo schema d’impianto realizzato è la descrizione dell’opera come eseguita.
Si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un
professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera.
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria,
l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto
preesistente.
Lo schema deve riportare la citazione della pratica prevenzione incendi (ove
richiesta).
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Allegati obbligatori
 Progetto di un professionista iscritto all’albo (impianti sopra soglia)
Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato
alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove
richiesta).
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Rifacimento parziale
In caso di rifacimento parziale di impianti,
• il progetto
• la dichiarazione di conformità
• l'attestazione di collaudo, ove previsto
si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento,
ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di conformità e nel progetto deve essere espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
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Rifacimento parziale
Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di
modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene
rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma
1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto
oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della
funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità
tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto."
Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la
responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati,
fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini
situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale
interviene la modifica.
(Parere ufficiale Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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La dichiarazione di conformità (DICO)

L'impresa installatrice rilascia al committente, al termine dei lavori, la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme unitamente
agli allegati;

Le autorità competenti rilasciano il certificato di agibilità previa acquisizione della
dichiarazione di conformità;

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) relativi ad
edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il
progetto;

Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di
Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto;
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Impresa installatrice
Dichiarazione di conformità
Entro 30 gg dalla conclusione dei lavori
Sportello Unico del Comune ove ha
sede l’impianto
CCIAA nella cui
circoscrizione ha sede
l’impresa
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Al termine dei lavori
Committente
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La dichiarazione di rispondenza (DIRI)
(art. 7 comma 6)
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27
marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza, resa:

da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni,
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto
personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
oppure

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da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile
tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione, per gli impianti sotto soglia.
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La dichiarazione di rispondenza (DIRI)
(art. 7 comma 6)
Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il
Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la
dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile,
assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione
di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle
norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero
del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a
norme sopravvenute.
(Parere ufficiale Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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La dichiarazione di rispondenza (DIRI)
DATA DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO
13/3/90
DIRI
DICO o DIRI o DICO+DIRI
27/3/08
DICO
tempo
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Obblighi del committente e del proprietario
Art. 8, commi 1 e 2

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli
impianti ad imprese abilitate

Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare misure
necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza
previste dalla normativa vigente in materia tenendo conto delle
istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa
installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle
apparecchiature installate
OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE
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Manutenzione ordinaria
Art. 10
La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 (lett. a), b), c), d), e),
g)) non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio
dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo per il committente di
affidare i lavori ad imprese abilitate.
Ordinaria manutenzione:
gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far
fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la
sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
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Manutenzione dell’impianto elettrico
Guida CEI 0-3 (in fase di revisione):
Manutenzione ordinaria
Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi,
che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
Un esempio è rappresentato dalla sostituzione di piccole apparecchiature dell’impianto, le cui avarie,
usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti.
Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di
sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare
l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o
attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle
definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano
negli interventi di manutenzione ordinaria.
Esempi:
• sostituzione di un componente dell’impianto con un altro avente caratteristiche diverse;
• sostituzione di un componente o di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano richieste
prove ed un accurato esame dei circuiti;
• aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti;
• aggiunta o spostamento di punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti.
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Cantiere

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità;

All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un
cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione
del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome
del progettista dell'impianto o degli impianti.
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Documentazione
Art. 13
(Abrogato dall’art. 35, comma II bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133)
I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il
libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in
allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero
la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6.
Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
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Sanzioni
Art. 15
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto,
al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative
da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al
grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,
che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese
in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese
abilitate comporta altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle
medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta
dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita' disciplinate dal
presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al
risarcimento di eventuali danni.
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Verifiche
Legge 5 marzo 1990, n. 46:
Art. 14 – Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma
1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta.
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Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria"
(GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n.196)
Art. 35
“Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici”
1.
Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di
abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con
l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effettiva
sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
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Analisi degli aspetti tecnici del DM n. 37/08