ORGANIZZAZIONE
DIEVENTI
aspetti fiscali,
contabili,
e organizzativi
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI:
ASPETTI FISCALI, CONTABILI
E ORGANIZZATIVI
PREMESSA
L’obiettivo che il CSV di Verona intende perseguire con la pubblicazione
di questa piccola guida, è quello di dotare le organizzazioni di volontariato (di seguito chiamate O.d.V.) e le Associazioni di promozione sociale (di seguito chiamate A.P.S.) di uno strumento veloce e pratico che possa essere utilizzato con semplicità dai responsabili delle organizzazioni
nel momento in cui si apprestano a realizzare un evento che serva a raccogliere fondi per i fini dell’associazione.
Non sempre è possibile conoscere tutte le procedure necessarie per l’organizzazione dell’evento, sia dal punto legislativo che da quello contabile e sono state numerose le richieste provenienti dalle stesse associazioni
che avevano bisogno d’informazione e di nozioni in merito a queste problematiche organizzative.
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona ha deciso così di mettere a disposizione la guida che avete tra le mani, in modo da rispondere ai
quesiti più comuni. Per tutte le altre questioni che sicuramente vi verranno in mente e per le domande a cui questa guida non è riuscita a dare risposta, i consulenti del Centro servizi di Verona rimangono a Vostra disposizione.
La guida si divide in due parti, una dedicata a quelli che abbiamo considerato gli aspetti comuni a qualsiasi “raccolta fondi” o manifestazione che
l’associazione intenda promuovere ed una seconda parte specifica su “Lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza” e “Rappresentazioni”. Per
quanto attiene il tema degli “Intrattenimenti e Spettacoli” qui è presente solo una breve sintesi: i temi sono trattatati ampiamente nel n. 6 della Collana Strumenti del CSV di Verona. Si è pensato, inoltre, di prestare attenzione particolare a quelle che possono essere le differenze tra A.P.S. e O.d.V.,
così da portare sempre maggiore chiarezza in questa materia.
Si ringraziano per la collaborazione alla stesura di questa guida, gli uffici
SIAE di Verona via Don Carlo Steeb e di Corso Venezia e l’amministrazione comunale di Verona.
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Eventi
CAPITOLO I1
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI
1.1 Esame delle attività marginali delle O. d. V.
(D.M. 25/5/95)
Per le sole O. d. V. iscritte nel registro regionale i redditi derivanti da talune attività commerciali, siano esse occasionali o d’impresa, sono esonerate da IRES.
L’art. 8 della L. 266/91 prevede che “i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’IRPEG..., qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato”.
Si ripete che, ai fini fiscali, queste attività secondo le loro modalità di
esplicazione (ricorrenti o meno, organizzate o meno, tipologia concreta
di attività svolta) possono produrre redditi di tipo occasionale (art. 67,
lett. I, TUIR attività commerciali occasionali) o redditi d’impresa commerciale. L’esenzione da IRES è valida in entrambi i casi. Purtroppo tale
esenzione non è valida ai fini IRAP, che si applica anche alle O. d. V. per
le sole attività “marginali” con carattere d’impresa commerciale. La situazione è quindi la seguente:
TIPO
IRES
IRAP
Attività marginale
occasionale
Esente
Esente
Attività marginale
d’impresa
Esente
Soggetta
Il D.M. 25/5/95 ha dato attuazione a questa norma operando su due fronti:
a) ha dettato i criteri generali cui devono rispondere le attività marginali
b) ha indicato espressamente cinque diverse tipologie di attività marginali.
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1
Cericola Tiziano consulente fiscale CSV – Veneto “Aspetti legali, amministrativi e fiscali
delle Associazioni di volontariato”.
1.2 Criteri generali
Il 2° comma del decreto indica due criteri generali.
a) In primo luogo viene ribadito quanto già detto dall’art. 8 della L.
266/91 e cioè che le attività marginali devono essere svolte “in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di
volontariato iscritta nei registri”. Questo significa, come già noto, che
le attività economiche marginali sono e devono rimanere un’attività
accessoria all’attività principale, senza configurarsi come autonome
attività commerciali scollegate dai fini istituzionali.
b) In secondo luogo si indica che le attività marginali sono quelle svolte
“senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato”. A titolo di esempio il decreto indica vari parametri:
• l’uso di pubblicità dei prodotti;
• l’uso di insegne elettriche;
• l’uso di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi
commerciali;
• l’uso di marchi di distinzione dell’impresa.
Questo secondo criterio limita notevolmente i casi ipotizzabili, in funzione di tutela delle aziende “normali” operanti sul mercato.
Si discute se, sulla base di questi criteri, sia possibile individuare ulteriori casi di attività marginali, oltre quelli specificati nel decreto. In linea teorica ciò è senz’altro possibile, in quanto la L. 266/91 demanda al decreto l’individuazione dei criteri generali e non dei singoli casi specifici e la
legge, come è noto, ha più valore di un semplice decreto ministeriale. In
via pratica si consiglia comunque di attenersi ai casi specifici, per evitare
dolorose contestazioni da parte del fisco, che porterebbero all’insorgere
di un contenzioso lungo e dall’esito incerto.
1.3 I casi specifici
L’analisi viene fatta distinguendo tra attività prettamente occasionali o
meno. Le prime servono a rendere esenti alcuni tipi di attività commerciali potenzialmente imponibili come redditi diversi (art. 81 TUIR), mentre le altre possono anche riguardare attività sia occasionali che (potenzialmente) d’impresa (le lettere si riferiscono al DM).
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Eventi
a) Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà
svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a
campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato.
d) Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
L’agevolazione spetta solo in presenza di due caratteri:
• occasionalità
• concomitanza di eventi.
Le attività agevolate sono:
• commercio di prodotti
• attività di bar e di ristorante.
Il fisco non ha chiarito il numero massimo di manifestazioni che si possono ritenere occasionali nell’arco del periodo d’imposta. Solo per le associazioni sportive dilettantistiche operanti in regime forfetario L. 398/91,
il fisco ha deciso che debbano essere due.
Si ritiene che l’occasionalità si mantiene anche se la manifestazione si ripete tutti gli anni.
Anche dopo l’introduzione dell’art. 143 TUIR sulle raccolte fondi occasionali, queste norme speciali per le O. d. V. non sono state abrogate, per
cui si può sostenere che le O. d. V. non sono tenute a redigere il rendiconto separato delle singole raccolte fondi.
Si noti come la prima di queste ipotesi faccia riferimento alla vera e propria “vendita”, per cui è possibile esporre i prezzi dei prodotti, oltre alla
consueta ottica dell’offerta libera con cessione di un gadget il cui valore
non è commisurato all’offerta ricevuta.
Questo è un punto delicatissimo dell’intera materia delle raccolte fondi,
in quanto l’art. 143 TUIR non riprende questa norma in modo testuale,
mentre il fisco ha ritenuto che l’art. 143 costituisca una generalizzazione
a tutti gli e.n.c. (e ONLUS) della norma prevista per le sole O. d. V.
b) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.
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c) Cessione dei beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che
la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione
senza alcun intermediario.
Per il primo caso si può trattare, ad esempio, dei beni regalati da imprese
godendo delle nuove agevolazioni delle ONLUS (v. sotto), oppure di beni provenienti da raccolte di cose usate.
Per il secondo caso la norma si riferisce a quelle ipotesi in cui la vendita appare più un modo indiretto di valorizzare la personalità dei soci o degli assistiti che un vero e proprio scambio commerciale. Si pensi alle ipotesi degli oggetti fatti da handicappati, dagli ospiti di un centro per anziani, ecc..
In entrambi i casi la vendita potrà essere occasionale (es. mercatini di Natale) oppure essere gestita anche in via continuativa (es. presso la sede),
purchè rispettando i criteri generali sopra indicati (assenza di insegne, ecc.)
e sempre che sia curata direttamente dai volontari, senza intermediari.
e) Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111,
comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che
non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Per comprendere la portata dell’agevolazione occorre ricordare che l’art.
148, comma 3, del TUIR, prevede l’esclusione da imposizione (diretta e,
per rinvio, anche dall’IVA) delle attività che presentano i seguenti requisiti (v. quanto detto sopra per le attività para-istituzionali decommercializzate):
a) soggetto che svolge l’attività: associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona.
b) soggetto che fruisce della prestazione: esclusivamente persone socie
dell’associazione o socie di altre associazioni facenti parte di una unica organizzazione locale o nazionale (in genere le federazioni sportive, ricreative e simili)
c) tipo di attività: di ogni tipo purché “svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali”
d) prezzo: esistenza di un corrispettivo specifico (le c.d. quote associative integrative).
Si può pertanto ritenere che l’agevolazione accordata per le O. d. V. sia
così articolata:
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Eventi
1) la non influenza del requisito sub a) (non vi sono limiti ai settori di intervento dell’O. d. V.)
2) la non influenza del requisito sub b) (non ha importanza che si lavori
solo per i soci)
3) il vincolo della “conformità” agli scopi istituzionali si può ritenere
meno stringente di quello della “diretta attuazione” degli stessi, per
cui esso può essere inteso non come limitazione dei tipi di servizi praticabili (solo culturali, solo sportivi, ecc.), ma come vincolo di destinazione dei fondi raccolti (in sostanza è una ripetizione di uno dei
due criteri generali indicati dal D.M. 25/5/95)
4) il vincolo che il prezzo non dia un utile superiore al 50% dei costi
specifici del servizio (anche se si può trattare di una prova difficile da
precostituire).
A questo proposito si ricorda che l’O. d. V. deve operare in modo prevalente con il lavoro gratuito dei volontari, limitando al minimo indispensabile l’impiego di personale retribuito (v. art. 2 L. 266/91). Ai volontari si
possono solo rimborsare le spese.
Si possono fare i casi più vari: la confezione dei pacchi natalizi per conto dei supermercati con raccolta di modiche offerte dai clienti, l’attività di
sorveglianza dei bambini fatta dai volontari, un dopo-scuola, ecc..
Anche questa attività può essere occasionale oppure (potenzialmente)
d’impresa.
L’elencazione delle attività marginali sopra vista non comprende vari tipi
di attività che possono essere svolte da O. d. V.. Si pensi alle attività di
vendita di oggetti nuovi acquistati da terzi per fare dei “mercatini” (salva
l’ipotesi di farla rientrare nelle attività occasionali di raccolta fondi sopra
ricordate), all’organizzazione continuativa di concerti o spettacoli (es. il
ballo settimanale del Centro Sociale).
Queste (ed altre) attività non elencate non potranno godere delle agevolazioni fiscali previste ai fini IRES dalla L. 266/91 per le attività marginali. Per esse occorrerà verificare se siano applicabili le agevolazioni previste per le ONLUS dal D.LGS. 460/97 in quanto attività “istituzionali” o
“direttamente connesse”. Se anche tali agevolazioni non risulteranno valide occorrerà applicare le regole fiscali ordinarie.
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CAPITOLO II
RACCOLTE FONDI
2.1 Agevolazioni raccolte fondi e aspetti contabili
L’art. 143, comma 2-bis, lett. a), del TUIR prevede che i fondi raccolti dagli enti non commerciali (e quindi anche dalle a.d.v./ONLUS/a.p.s., sportive dilettantistiche, ecc.):
a) non concorrono alla formazione del reddito
b) non siano soggetti ad IVA
c) siano esenti da ogni altro tributo (statale) in astratto ipotizzabile
se rispettano i seguenti requisiti:
• si tratti di raccolte pubbliche
• effettuate occasionalmente (il Ministero delle Finanze ha facoltà di
emanare un decreto per fissare i limiti della occasionalità)
• in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
È consentito anche che, in tali occasioni, gli enti offrano ai sovventori:
- dei beni di modico valore (le arance, le azalee, e simili)
- e/o dei servizi (es. alimenti e bevande).
La deroga è rilevante, in quanto in precedenza queste attività venivano
considerate oggettivamente commerciali e, quindi, imponibili.
A fronte di tale agevolazione Sarà necessario redigere in apposito allegato le entrate e le uscite di ogni singolo evento di raccolta fondi e riportare il saldo dell’evento stesso prima nella contabilità cronologica delle
ONLUS e poi nel rendiconto annuale economico e finanziario dell’ente.
La disciplina fiscale relativa agli adempimenti in materia di “raccolta fondi” è contenuta nell’articolo 20, 2° co., del D.P.R. 600/73 (vedi anche art.
8 D.lgs. 460/972) e prevede che “indipendentemente dalla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
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“Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale” meglio conosciuto come Decreto Onlus.
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Eventi
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entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione [...]”.
Il rendiconto deve essere tenuto agli atti fino a quando non siano scaduti i
termini per gli accertamenti fiscali (in genere 5 anni salvo proroghe). Si noti che in caso di due o più raccolte occasionali nel corso di un medesimo
esercizio sociale, occorrerà predisporre altrettanti rendiconti separati.
Il rendiconto parziale si aggiunge al rendiconto generale dell’O. d. V., che
comunque riporterà anche le entrate e le uscite (e non il solo utile) di
queste attività occasionali.
Questo tipo di attività potrebbe avvenire anche tramite l’organizzazione
di tombole, lotterie, pesche di beneficenza (vedi più avanti per le informazioni più specifiche sull’organizzazione di questi eventi) sempre in via
occasionale e in concomitanza con celebrazioni e simili.
Per gli ultimi tipi di eventi citati lo stesso legislatore (D.P.R. 430/2001) si
è preoccupato di inserire le O. d. V./ ONLUS tra gli enti a cui possono essere rilasciate le relative autorizzazioni da parte dei Monopoli di Stato e
da parte di Sindaco e Prefetto3.
3
Vedi capitolo apposito su questo testo.
ALLEGATO 1
Modello di rendiconto della raccolta fondi
(carta intestata dell’associazione)
Associazione
Manifestazione svolta dal
al
Responsabile:
USCITE
Data
Documento
ENTRATE
Importo
Data
Documento
TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE
AVANZO DI GESTIONE
DISAVANZO DI GESTIONE
Firma del Responsabile
Importo
Firma del Cassiere
Eventi
CAPITOLO III
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
3.1 Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
L’art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive
modificazioni, attribuisce agli enti locali la facoltà di istituire, con apposito
regolamento un canone di concessione per l’occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati. L’esercizio di tale facoltà comporta l’esclusione dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. n° 407/1993. Il Comune di Verona4 ha
esercitato questa facoltà emanando il Regolamento OSAP (delibera del Consiglio Comunale n°123 del 28/12/98). Il canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche costituisce un onere con valenza essenzialmente patrimoniale, che si qualifica come corrispettivo per l’utilizzazione di un bene
pubblico, privo del carattere dell’imposizione fiscale: la qualità pubblica del
bene occupato comporta soltanto che il titolo per detta utilizzazione non
possa individuarsi in un negozio di diritto privato ma in un provvedimento
amministrativo di tipo concessorio. Le fattispecie assoggettabili al pagamento del canone sono da individuare nelle occupazioni temporanee o permanenti del suolo o spazio pubblico, per effetto di un provvedimento di concessione, che rappresenta, dunque, il titolo in base al quale si legittima l’occupazione del bene sottratto all’uso pubblico al quale è collegato l’onere di
cui trattasi. L’occupazione oggetto della concessione riguarda unicamente i
beni del demanio o del patrimonio indisponibile degli enti locali ed è estesa dalla norma anche alle aree mercatali, attrezzate o meno, essendo la loro utilizzazione soggetta al medesimo regime dei beni demaniali, in virtù di
quanto espressamente disposto dal Codice Civile all’art. 8245.
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5
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Per gli altri comuni sarà necessario valutare caso per caso e controllare il regolamento
OSAP esistente.
Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali – I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [823, 8291]. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali [11, 825].
3.2 Il Regolamento comunale
Il regolamento prevede le modalità di attuazione del procedimento amministrativo teso al rilascio o al rinnovo della concessione nonché le ipotesi in cui si verifica la revoca di detto provvedimento, conformemente alla legge sulla semplificazione e sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi (L. 241/90). Per ciò che concerne il rilascio del provvedimento si ritiene utile che il Comune acquisisca ogni atto o documento utile
per l’esatta individuazione dell’ubicazione dell’area interessata all’occupazione in questione e delle modalità della sua realizzazione.
3.3 L’esempio del Comune di Verona
Il Comune di Verona, ad esempio, assegna le aree e gli spazi pubblici in
osservanza delle seguenti disposizioni:
1. La presentazione delle domande (vedi fac - simile allegato) potrà avvenire dal 1° al 25° giorno antecedente quello dell’occupazione e le
stesse saranno esaminate ed assegnate secondo l’ordine cronologico
di presentazione. Possono essere prese in considerazione anche le
proposte presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all’occupazione. Qualora una posizione risulti già assegnata, verranno segnalate al richiedente le postazioni più vicine.
2. Nella domanda può essere richiesto n° posti 1 per circoscrizione, per
un periodo massimo di 10 giorni al mese anche non consecutivi.
3. Le postazioni non possono superare i 10 mq e devono essere posizionate a cinque metri di distanza l’una dall’altra.
4. La concessione è valida per lo svolgimento dell’attività e l’utilizzo delle strutture in essa indicate;
5. L’occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00
nel centro storico e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei mercati.
Le strade gli spazi e le aree pubbliche sono classificate secondo categorie di importanza, tenuto conto della localizzazione centrale o periferica,
delle attività commerciali, turistiche, industriali, artigianali ubicate, degli
elementi storico-artistici ed ambientali presenti, nonché della consistenza abitativa e di ogni altro fattore indicativo dell’utilità economica che il
concessionario può trarne.
13
Eventi
3.3.1. La tariffa
Il canone complessivo dovuto si calcola moltiplicando un coefficiente
predeterminato che varia a seconda dell’importanza delle zone, per entità dell’occupazione considerata in mq., per le ore e per i giorni di occupazione.
Così il Comune di Verona ha previsto 5 zone:
1. Via Roma, Piazza Brà, Via Cappello, Piazza Erbe, Piazza dei Signori,
Cortile del Tribunale, Cortile Mercato Vecchio;
2. Città Antica, Cittadella, Valverde, Borgo Trento, Zona S. Stefano, Veronetta Ovest;
3. San Zeno, Ponte Crencano, Valdonega, Veronetta Est;
4. Quartieri di: B.go Milano, Stadio, B.go Roma, ZAI, S. Lucia, B.go Venezia, S. Michele;
5. zone agricole e di periferia.
Rispetto a queste zone il Comune ha stabilito dei coefficienti moltiplicatori come di seguito riportati:
ZONA 1 = 0,0129 7
ZONA 2 = 0,0103 7
ZONA 3 = 0,0077 7
ZONA 4 e 5 = 0,0065 7
Questi coefficienti sono quelli applicati ad enti ed associazioni senza finalità di lucro.
Riportiamo un esempio che può rendere più chiaro come si determina
l’ammontare del canone che un’organizzazione di volontariato deve corrispondere al Comune.
Poniamo che l’organizzazione di volontariato intenda promuovere una
propria iniziativa o una raccolta firme o una raccolta fondi e abbia necessità di una certa visibilità e quindi decida di mettere la propria postazione in una zona di grande passaggio, nel centro storico di Verona.
La scelta potrebbe essere Via Roma. Poniamo che la postazione occupi 5
mq., e si decida di lasciarla per 3 giorni, per un totale di 24 ore.
Il coefficiente per la ZONA 1 di cui fa parte Via Roma è di 0,0129 7.
Questo coefficiente fisso andrà moltiplicato per i mq., i giorni e le ore, in
questo modo:
0,0129* 5*3*24 = 4,64 7 il risultato è la tariffa che va corrisposta al Comune.
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ALLEGATO 2
Tabella per il calcolo del canone
di occupazione di suolo pubblico
LA TARIFFA INDICATA IN EURO, SUDDIVISA PER ZONE, VA MOLTIPLICATA PER I METRI QUADRI, PER LE ORE, PER I GIORNI DI OCCUPAZIONE
TARIFFA ORARIA
N. ZONE
1
2
3
4e 5
0,0129
0,0103
0,0077
0,0062
Attività commerciali
0,13
0,10
0,08
0,06
Attività promozionale e propagandistica
0,65
0,52
0,39
0,32
Attività commerciale organizzata nell’ambito
di manifestazioni promosse da enti
senza scopo di lucro
0,06
0,05
0,04
0,03
Attività promozionale a sostegno
di manifestazioni senza scopo di lucro
0,13
0,10
0,08
0,06
Enti, Associazione senza scopo di lucro
ESENZIONI DAL CANONE OSAP
Occupazioni di carattere politico fino a 10 mq.
Canone inferiore a euro 2,58
ALLEGATO 3
Modello richiesta per l’occupazione di suolo pubblico
Non è dovuta la marca da bollo per le O.d.V.
A COMUNE di VERONA
C.d.R. Commercio ed Attività Produttive
UFFICIO O.S.A.P.
OGGETTO: Domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro.
Il/La sottoscritto/a
nato a
il
residente a
in via
tel.
cell.
e-mail
nella sua qualità di (indicare la carica di Legale rappresentante)
del/la
ONLUS:
❏SI
❏ NO
con sede a
in via
tel.
fax
CHIEDE
L’occupazione temporanea di suolo pubblici a mezzo di tavoli, sedie e ombrellone per mq.
dalle ore
alle ore
e dalle ore
alle ore
GIORNI
LUOGHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
per (indicare la motivazione e le modalità di occupazione)
Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 che i dati
personali e sensibili forniti potranno essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali
all’attività del Comune di Verona.
Verona,
firma
CAPITOLO IV
AFFISSIONI
La materia delle “Pubbliche Affissioni” è regolata dal D.lgs. 507/93 intitolato: “Revisione e armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa sullo smaltimento a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre
1992 n°421, concernente il riordino della finanza territoriale dei rifiuti
solidi urbani”.
In particolare l’art. 20 dispone che “la tariffa per il servizio di pubbliche
affissioni è ridotta della metà per i manifesti di: Comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro”.
Il Comune di Verona ha fissato l’importo massimo della tariffa in 7 2,739
per ogni volantino e quindi un’associazione di volontariato che intenda
esporre dei volantini per pubblicizzare la sua iniziativa pagherà 1,3 7 circa al volantino, il Comune apporrà, inoltre, un timbro sui volantini esposti. Nel caso in cui vi sia la presenza del logo o del nome di eventuali
sponsor dell’iniziativa, si pagherà la tariffa piena.
L’Ufficio competente per il pagamento della tariffa ed a cui chiedere informazioni in merito è l’ufficio Tributi del Comune di Verona, per gli altri
comuni bisognerà informarsi in municipio.
Inoltre va rilevato come i messaggi pubblicitari che hanno una superficie
complessiva inferiore ai 300 cm2 non sono comunque assoggettabili all’imposta comunale.
In particolare, poi, è da ricordare l’art. 28 del Regolamento del Comune
di Verona sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni in cui al co. 2 si specifica che “le locandine e gli avvisi esposti nell’interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all’interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione, quindi, di vetrine, porte d’ingresso, finestre, ad eccezione degli avvisi sindacali delle
categorie commerciali. In deroga a tale disposizione la pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse pubblico, sia
sotto il profilo culturale che sociale e di quelli promossi o patrocinati dal
Comune di Verona, è consentita l’esposizione anche nelle vetrine d’ingresso”.
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Eventi
CAPITOLO V
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI
5.1 Autorizzazione alla somministrazione
di bevande e alimenti
In data 13 gennaio 2004 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza n. 1 della Corte Costituzionale. Questa sentenza stabilisce che per
somministrare alimenti e bevande, anche in occasione di sagre, fiere e
manifestazioni di carattere religioso, benefico, politico, torna l’obbligo
dell’iscrizione del Registro Esercenti Commercio. La sentenza ha sancito
l’illegittimità dell’art. 52 del comma 17 della Legge 448 del 2001 obbligando tutte le organizzazioni, volontariato compreso, all’iscrizione al
REC per somministrare alimenti e bevande.
5.2 Normativa e adempimenti previsti
in materia igienico - sanitaria
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Le norme da seguire dal punto di vista igienico-sanitario per chi somministra alimenti e bevande sono state dettate a livello nazionale dal D.Lgs.
155/97 che ha poi trovato una applicazione specifica attraverso provvedimenti emanati dalla Regione Veneto che analizzeremo brevemente qui
di seguito.
Il Decreto Legislativo 155/97, che recepisce alcune direttive comunitarie,
si preoccupa di stabilire le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme. Il legislatore
definisce cosa intende per igiene alimentare dando un concetto comprensivo di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria tra cui anche la distribuzione, la manipolazione, la vendita e la somministrazione al consumatore.
Oltre a questo il legislatore definisce tra l’altro il concetto di industria alimentare soggetta alle prescrizione del D.Lgs. ed include nella definizione di “industria alimentare” ogni soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, che esercita una delle seguenti attività: la preparazione, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari.
In questa definizione rientrano, quindi, anche le associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale. Il legislatore non si ferma
qui, individua anche un responsabile all’interno dell’ “industria alimen-
tare” che deve garantire che la somministrazione dei prodotti alimentari
venga effettuata secondo le regole prescritte ed ovviamente in modo
igienico.
Nel nostro caso, parlando quindi di O. d. V. e di A. P. S., ogni associazione dovrà individuare un responsabile, che potrà essere il presidente od un
membro dell’associazione che si prende questo incarico e che dovrà garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui si
basa il sistema dei rischi e di controllo dei punti critici:
1. analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
2. individuazione dei punti in cui si possono verificare rischi per gli alimenti;
3. decisioni da adottare a riguardo dei punti critici individuati;
4. riesame periodico dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e sorveglianza.
In attuazione dei principi legislativi la Regione Veneto ha emanato la delibera di Giunta Regionale n°1513/2000 con la quale viene fatto obbligo
a tutte le “industrie alimentari” tra cui come abbiamo visto sono comprese anche le O. d. V. e le A. P. S., di realizzare un piano aziendale di autocontrollo, in particolare ponendo attenzione all’individuazione degli
eventuali rischi per la sicurezza dei prodotti ed alla individuazione concreta degli interventi di azione correttiva.
Si chiede in sostanza una attenzione più puntuale, anche a quei soggetti
che non fanno con abitualità l’attività di somministrazione, nel mantenere e conservare in modo corretto gli alimenti e le bevande.
Le O.d.V e le A.P.S. rientrano nella tipologia 2 indicata dalla regione e sono quelle “industrie” che effettuano attività che, pur trasformando gli alimenti per mezzo della temperatura, non realizzano una vera e propria
cottura (es. toast, panini, pizzette) o le attività che trasformano alcune tipologie di alimenti con la temperatura, realizzando una vera e propria
cottura degli alimenti (feste popolari, sagre, similari) che però sono destinati alla somministrazione immediata e non alla conservazione.
Sempre in questa materia la Regione Veneto ha poi emanato recentemente un provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 23 dicembre 20036, con il quale ha deciso di sostituire con
misure di autocontrollo, formazione e informazione il libretto sanitario di
idoneità per ristoratori, baristi e per tutti coloro che manipolano sostanze
alimentari.
6
L.R. 41/2003 art.1 (vedi sezione “Normativa” del presente volume)
19
Eventi
20
La decisione è stata motivata con il fatto che già da tempo le evidenze
scientifiche hanno dimostrato che le contaminazioni degli alimenti avvengono non tanto a causa dei soggetti portatori di infezioni che manipolano gli alimenti, quanto piuttosto a causa di misure di produzione, di
preparazione e di conservazione scorrette dal punto di vista igienico.
L’ente regionale ha inoltre accertato che l’utilizzo del libretto sanitario
non aveva alcuna efficacia nella riduzione delle tossinfezioni alimentari,
tanto che nel Veneto se ne verificano circa 1600 l’anno e sono nella maggioranza dei casi dovute a salmonellosi non tifoidea derivata dall’uso domestico di uova.
La Regione si è convinta che le misure per garantire l’igiene degli alimenti consistano in una buona formazione degli addetti e in un controllo accurato di questa formazione a cui si pensa di aggiungere l’istituzione di una sorta di anagrafe delle categorie professionali maggiormente interessate e che vanno quindi maggiormente monitorate, esemplificando
saranno più controllati i cuochi di chi confeziona sacchetti di patatine.
Cosa cambia in concreto per chi organizza la festa per la raccolta fondi e
intende servire bevande e alimenti in genere?
I volontari che prestano servizio di cucina e che si dedicano alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande durante la “manifestazione” non dovranno più rivolgersi alla propria ASL di competenza per il
rilascio del libretto sanitario, come accadeva fino ad ora ma dovranno seguire le prescrizioni indicate dalla Regione come obbligatorie, impegnandosi a rispettarle apponendo la propria firma in calce al documento
“Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione
sicura degli alimenti”, che riportiamo all’allegato.
Il documento, debitamente sottoscritto dal volontario interessato, dovrà
essere conservato ed eventualmente esibito alle autorità competenti, nel
caso in cui ne facciano richiesta.
La Regione ha disposto, inoltre, con delibera di Giunta regionale del 30
gennaio 2004 n. 1407 che i soggetti già titolari di libretti sanitari devono
partecipare a dei “percorsi” entro due anni dalla scadenza del libretto
stesso. Con un successivo provvedimento (D.G.R. 2485 del 06.08.2004)
la Regione Veneto ha individuato due gruppi di operatori, il primo gruppo che non manipola alimenti (cantinieri addetti all’imbottigliamento, lavapiatti, venditori di frutta e verdura, venditori alimenti non deperibili come tabaccai e farmacisti, insegnanti delle scuole e personale degli asili e
scuole materne che assistono alla ristorazione scolastica) e il secondo
7
Vedi sezione “Normativa” del presente volume.
che, invece, manipola alimenti, anche per successiva vendita (cuochi,
pizzaioli, catering, camerieri, pasticceri, gelatieri, gelatai, pescivendoli,
pastai, macellai, lattiero caseari, macellatori, sezionatori, dolciumi sfusi,
alimentaristi, baristi, mungitori, trasportatori che durante le fasi di trasporto possano entrare in contatto con alimenti non confezionati, panificatori) e per entrambi i gruppi sono stati precisati criteri e norme di comportamento ai quali attenersi.
Per il gruppo che non manipola alimenti i criteri per essere in regola con
lo svolgimento dell’attività sono quelli sanciti dal decalogo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla igiene e pulizia personale, dell’ambiente di lavoro, e sulla corretta conservazione degli alimenti; tale decalogo è sottoscritto dal titolare dell’impresa o dell’industria alimentare il
quale provvede a farlo sottoscrivere ai propri dipendenti e collaboratori;
il documento deve essere conservato a disposizione dell’autorità di vigilanza. Anche per il gruppo che manipola alimenti valgono le stesse regole con l’aggiunta della partecipazione, entro due anni dalla data di sottoscrizione del documento, a un corso specifico d’informazione e formazione a conclusione del quale verrà rilasciato un attestato da conservare.
Questi percorsi di informazione/formazione sono rivolti: ai titolari e ai dipendenti/collaboratori di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari; ai responsabili e loro dipendenti/collaboratori di industrie alimentari (decreto legislativo n. 155 del 1997) e gli operatori alimentari
neoassunti secondo quanto previsto dal decreto regionale n. 61 del 2004.
5.3 Organizzazioni di Volontariato
Somministrazione di alimenti e bevande - Approfondimento
Il legislatore8, tra le attività commerciali e produttive marginali che le Organizzazioni di volontariato possono esercitare, ha inserito, in particolare, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Questa disposizione porta come conseguenza che un’organizzazione di
volontariato non potrà avere al suo interno un’attività che comporta somministrazione e vendita di alimenti e bevande con listino prezzi, con carattere non occasionale. Un’attività di questo tipo può essere esercitata
con una unica modalità consistente nel mettere a disposizione dei volontari, generi alimentari in modo limitato ed assolutamente occasionale,
8
Vedi rif. normativi Decreto del Ministero delle Finanze 25.05.1995 n. 3263.
21
ALLEGATO 4
“Norme per una corretta preparazione
e manipolazione sicura degli alimenti
Regione Veneto – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
Direzione per la Prevenzione
Decreto Dirigente Regionale n. 61 del 1 marzo 2004
NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA
PREPARAZIONE/MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI
Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti, è
necessario che l’operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise NORME DI COMPORTAMENTO, che l’Organizzazione Mondiale della sanità ha riassunto nel seguente DECALOGO,
adattato alle locali esigenze:
1. LAVARSI LE MANI RIPETUTAMENTE
Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate frequentemente, in particolare dopo:
• ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione;
• aver fatto uso dei servizi igienici;
• essersi soffiati il naso o aver starnutito;
• aver toccato oggetti, superfici, attrezzi, o parti del corpo (naso, bocca, capelli, orecchie).
2. MANTENERE UNA ACCURATA IGIENE PERSONALE
Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello
spogliatoio, devono essere utilizzati esclusivamente durante la lavorazione: di colore chiaro, vanno
cambiati non appena siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell’alta presenza di batteri nei capelli. Le unghie vanno tenute corte e pulite, evitando durante il lavoro di indossare anelli o altri monili.
3. ESSERE CONSAPEVOLE DEL PROPRIO STATO DI SALUTE
In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o garza,
che vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal
manipolare alimenti cotti o pronti al consumo.Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea e febbre, valutando con il proprio medico l’indicazione da astenersi
dal lavoro.
4. PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA INSETTI, RODITORI ED ALTRI ANIMALI
La presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l’integrità dei prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezioni
delle finestre con retine amovibili) che con adeguati comportamenti in particolare conservando
gli alimenti in contenitori ben chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccellini, tartarughe) ospitano germi pericolosi che possono passare dalle mani al cibo.
5. MANTENERE PULITE TUTTE LE SUPERFICI E PIANI DI LAVORO
Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici,
soprattutto i piani di lavoro, siano perfettamente pulite. Un corretto procedimento di pulizia prevede la rimozione grossolana dello sporco, con detergente, il primo risciacquo, la disinfezione seguita dall’ultimo risciacquo con asciugatura finale, utilizzando solo carta a perdere.
6. RISPETTARE LE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE
Una corretta conservazione degli alimenti garantisce la loro stabilità e riduce la probabilità che possano proliferare microrganismi dannosi per il consumatore ad esempio:
• i prodotti deperibili con coperture o farciti a base di crema a base di uova, panna, yogurt e prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere conservati ad una temperatura non superiore ai 4° C;
• gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali piatti pronti, snaks, polli allo spiedo,
ecc.) devono essere conservati a temperatura tra i +60° e i +65°C, in speciali banchi con termostato;
• gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (quali arrosti, roast-beef, porchetta, ecc.) e le paste
alimentari fresche con ripieno devono essere conservati ad una temperatura non superiore a
+10° C.
7. EVITARE DI METTERE A CONTATTI I CIBI CRUDI CON QUELLI COTTI
I cibi crudi per la possibile presenza di germi, possono contaminare quelli cotti anche con minimi
contatti: questa CONTAMINAZIONE CROCIATA può essere diretta, ma anche non evidente, come
nel caso di utilizzo di coltelli o taglieri già adoperati per preparare il cibo crudo, reintroducendo gli
stessi microbi presenti prima della cottura. Anche nella conservazione vanno tenuti separati sia i cibi cotti dai crudi che le diverse tipologie di alimenti ( es. separare carne suina da quella bovina o il
formaggio dal prosciutto).
8. CUOCERE E RISCALDARE GLI ALIMENTI
Molti cibi crudi come la carne, le uova, il latte non pastorizzato, sono spesso contaminati da microbi che causano le malattie. Una cottura accurata li distruggerà completamente: è fondamentale
rispettare il binomio Tempo e Temperatura che però può variare da alimento ad alimento. Nel riscaldamento dei cibi è invece buona norma raggiungere i 72° per almeno due minuti.
9. USARE ACQUA SICURAMENTE POTABILE
10. RISPETTARE IL PIANO DI AUTOCONTROLLO
Ogni impresa alimentare dalla più piccola alla più grande deve dotarsi ai sensi del Decreto Legislativo 155/1997 di un piano di autocontrollo in cui sono descritti i pericoli per gli alimenti e le relative MISURE PREVENTIVE che la Ditta mette in atto per prevenire o tenere sotto controllo tali pericoli: essere a conoscenza e applicare le procedure adottate è un dovere e un obbligo per ciascun
operatore.
Data
per presa visione
firma dell’operatore assunto
firma del titolare
Timbro della ditta
Eventi
senza mai porre in essere delle caratteristiche che possano essere in qualche modo assimilate a quelle di un esercizio commerciale tipo bar.
Nei casi particolari di “raccolte fondi” nell’ambito di campagne di sensibilizzazione verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato,
l’attività di somministrazione di bevande o alimenti potrà essere esercitata e verrà considerata attività marginale e quindi esente dal pagamento di
imposte dirette ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del
25.5.1995, proprio in virtù del fatto che è attività occasionale fermi restando gli adempimenti normativi igienico-sanitari previsti.
5.4 Associazioni di promozione sociale - Aspetti fiscali
Per le Associazioni di promozione sociale (di seguito Aps) la disciplina è
diversa perché sono proprio diverse le caratteristiche dei due tipi di associazioni.
Le A. P. S., a differenza delle O. d. V., hanno tra le caratteristiche principali9 lo svolgimento di attività prevalentemente a favore degli associati ed anche a favore di terzi, inoltre è del tutto ininfluente il requisito della gratuità
delle prestazioni fornite, requisito fondamentale per le O. d. V. In generale,
quindi, tutte le attività che le A. P. S. svolgono nei confronti dei soci sono da
considerare attività decommercializzate e non assoggettabili al regime IVA.
Il legislatore si è pronunciato in modo specifico, per quanto concerne le
A. P. S., introducendo una nuova specificazione di attività che sono decommercializzate cioè non soggette a imposte dirette (IRPEG – IRAP) e
talvolta non soggette a IVA.
Tali attività sono:
1. Raccolte fondi;
2. Rapporti in convenzione o accreditamento con enti pubblici;
3. La gestione del bar interno a strutture adibite a sede dell’ente;
4. Organizzazione diretta di viaggi o soggiorni turistici;
5. Servizi a pagamento nei confronti dei soci.
Quindi il bar dell’associazione che vende bevande o alimenti, non pasti,
non ristorazione, ai soci e ai familiari conviventi di questi ultimi10 è un’attività decommercializzata, in quanto attività istituzionale.
Affinché la somministrazione di bevande o alimenti non venga considerata attività commerciale devono essere rispettate alcune prescrizioni da
parte dell’A. P. S. che sono di seguito riportate:
24
9
10
art. 2 L. 383/2000.
art. 20 L. 383/2000.
1. Gestione diretta da volontari o dipendenti, rimane dubbia la gestione
con terzi gestori (affitti, appalto, comodato, associazione in partecipazione). Nel caso di gestione dell’attività di bar da parte di terzi il Circolo è attività commerciale, salvo il caso di comodato che fa diventare commerciale solo il Conduttore;
2. Iscrizione del Circolo all’Associazione Nazionale riconosciuta dal
Ministero degli Interni come Associazione di promozione sociale;
3. Il servizio non deve essere rivolto a terzi ma ai soli soci dell’associazione locale o di altre città appartenenti alla stessa associazione nazionale.
Oltre ai criteri sopra indicati il legislatore ne indica altri che riportiamo di
seguito riguardanti in specifico l’attività di bar e il luogo dove il bar deve
essere collocato:
1. L’attività deve essere esclusivamente quella di bar non si può estendere alla ristorazione;
2. Lo statuto dell’associazione deve regolare questa attività;
3. Il bar deve essere posizionato all’interno del locali dell’associazione;
4. Non deve esserci un accesso dalla pubblica via, quindi la stanza adibita a bar deve essere interna;
5. Non vi devono essere insegne e il bar non si deve vedere;
6. I prezzi devono essere inferiori a quelli praticati dagli esercizi pubblici.
Visto quanto sopra descritto si può concludere che le A. P. S., iscritte o comunque iscrivibili a livello nazionale al Registro Nazionale di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.11.2001 n°
471, in attuazione dell’art. 8 della Legge sulla Promozione sociale
383/2000 e loro circolo o affiliati, sembra possano godere della previsione esentativa circa la connotazione commerciale delle attività di somministrazione e sia quindi considerata attività decommercializzata l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande.
Le A. P. S. non iscritte al Registro Nazionale di cui sopra possono comunque esercitare in forma decommercializzata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, prestando però attenzione che le entrate di
questa attività non superino il 66% delle entrate totali dell’associazione11
e che l’attività non venga svolta con abitualità o con caratteristiche tali da
far pensare ad una attività di tipo commerciale, altrimenti si ricadrebbe
ovviamente nel regime della commercialità.
11
vedi art. 10 co. 5 D.lgs. 460/97
25
Eventi
CAPITOLO VI
TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE DI BENEFICENZA
6.1 Introduzione
Lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza costituiscono strumenti importanti attraverso i quali le Organizzazioni di Volontariato e le
Associazioni di promozione sociale riescono a reperire fondi necessari
da reinvestire nello sviluppo delle loro attività istituzionali.
Il legislatore è intervenuto in questa materia nel 2001 con il D.P.R. 430 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’ art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” (vedi normativa allegata) riformulando la disciplina precedente ed introducendo una
serie di adempimenti specifici che devono essere espletati dalle associazioni.
Ricordando che l’art. 13 del D.P.R. citato vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione
avente analoghe caratteristiche ma le consente nel caso siano promosse da:
a) enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14 e seguenti del codice civile e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze
finanziarie degli enti stessi, tra le quali rientrano sia le Organizzazioni
di volontariato in quanto ONLUS di diritto sia le Associazioni di promozione sociale ma limitatamente al caso in cui svolgano le attività rientranti tra quelle previste nel sopra citato art. 10 del D.lgs. 460/97;
b) partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali
si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
riportiamo qui sotto le definizioni che il legislatore ha dato per ogni tipo
di manifestazione di sorte, la procedura e gli adempimenti previsti e uno
schema riassuntivo.
6.2 Definizioni
26
Con il D.P.R. n° 430/2001 il Legislatore si è preoccupato di definire nei
seguenti modi cosa deve essere inteso per lotteria, tombola o pesca/banco di beneficenza:
a) per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più
premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la
vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo
complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di Lire 100.000.000,
pari ad 7 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al
90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui
la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero
delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola ma i premi
posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di
Lire 25.000.000, pari ad 7 12.911,42;
c) per le pesche o i banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di
sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte
dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del
comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di Lire 100.000.000, pari all’importo di 7 51.645,68.
6.3 Procedura
Per tutte le tipologie di manifestazioni, lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza è necessario che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne diano comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in primo luogo all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). La comunicazione è richiesta al fine di
assoggettare l’effettuazione delle manifestazioni al nulla-osta dell’amministrazione suddetta12.
Si può utilizzare come modello lo stesso che andrà inviato al Sindaco e
al Prefetto che trovate in allegato.
11
12 Decreto Legge n° 269/2003 convertito in legge 24/11/2003 n° 326 art. 39 comma
quinquies.
27
Eventi
28
Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, che decorrono dalla data di arrivo della raccomandata all’AAMS, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione Statale il nulla-osta s’intende, comunque, rilasciato; entro il medesimo termine, inoltre, l’Amministrazione dei Monopoli può subordinare il nulla –
osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento dell’evento, affinché lo stesso non risulti concomitante con attività di gioco riservate allo Stato.
Considerato il fatto che non è possibile inviare la comunicazione al Sindaco e al Prefetto, che vedremo di seguito, senza aver ottenuto il nullaosta dell’AAMS o sia trascorso il termine per il silenzio-assenso, si consiglia di inviare la comunicazione all’AAMS almeno 70 giorni prima dello
svolgimento della manifestazione.
Il secondo adempimento previsto è la comunicazione (vedi modello allegato), sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno, di cui si faceva
cenno poco sopra, da inviare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento
dell’evento, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento
della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile
per consentire l’effettuazione dei controlli.
Alla comunicazione di cui sopra vanno allegati a seconda del tipo di manifestazione che s’intende organizzare:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la
natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il
luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per
l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
Un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondono a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle
non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto
ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione
del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della
cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi,
determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al
valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata
mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
Così come previsto per le lotterie anche per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a
ritirare tutti i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondono a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle
non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale
circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette
operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata
al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Per le tombole, inoltre, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del sindaco la documentazione
attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori.
Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione
prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il comune
dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
c) Per le pesche o banchi di beneficenza l’ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Inoltre un responsabile dell’ente promotore controlla il numero dei
biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco,
alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale
del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
29
Eventi
6.4 Schema
PASSAGGI COMUNI
• Individuazione responsabile per l'ente organizzatore
• Comunicazione all’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
• Comunicazione al sindaco e al Prefetto 30 giorni prima della manifestazione
LOTTERIE
Alla comunicazione di cui
sopra vanno allegati :
a) Nulla-osta AAMS o dimostrazione dell’avvenuto silenzio-assenso
b) il regolamento nel quale
sono indicati la quantità
e la natura dei premi, la
quantità ed il prezzo dei
biglietti da vendere, il
luogo in cui vengono
esposti i premi, il luogo
ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna
dei premi ai vincitori.
30
Adempimenti successivi:
Un rappresentante dell'ente organizzatore provvede
prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri nonché i
biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che
la serie e la numerazione
dei registri corrispondono a
quelle indicate nelle fatture
d’acquisto.
I biglietti e le cartelle non
riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco;
di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.
L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.
TOMBOLE
Alla comunicazione di cui sopra vanno allegati:
a) Nulla-osta AAMS o dimostrazione dell’avvenuto silenzioassenso
b) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
c) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento
della cauzione in misura pari al valore complessivo dei
premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La
cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio
la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre
mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in
bollo con autentica della firma del fidejussore.
Adempimenti successivi:
vedi Lotterie
In particolare per le tombole, inoltre, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del
sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna
dei premi ai vincitori.
Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l’incameramento della cauzione in
caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine
di cui al presente comma.
PESCHE DI BENEFICENZA
L'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al
comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il
relativo prezzo.
Dovrà compilare il verbale di chiusura delle operazioni
Per tutti e tre i casi il responsabile dell’ente organizzatore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del
Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
6.5 Sanzioni
La sanzione prevista per lo svolgimento abusivo di manifestazioni di sorte, in mancanza del nulla-osta dell’AAMS o senza l’osservanza delle prescrizioni impartite è l’arresto fino ad un anno13.
Il legislatore specifica inoltre, all’articolo citato in nota, che rimangono
ferme le sanzioni previste dal R.DL. 19 ottobre 1938 n° 1933 articolo
124, che riportiamo in breve:
1. In caso di effettuazione di concorsi a premi di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui l’organizzatore sia soggetto IVA, e comunque non inferiore ai 5.000.000 di Lire.
La sanzione viene raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni siano proseguite nonostante il divieto espresso allo svolgimento;
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza l’invio delle dovute comunicazioni si applica la sanzione amministrativa da 4.000.000
a 20.000.000 di Lire. La sanzione è ridotta del 50% nel caso la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio della manifestazione;
3. Se le modalità di svolgimento sono difformi da quelle indicate nella
comunicazione si applica la sanzione da 2.000.000 a 10.000.000 di
Lire.
4. Vi è una riduzione della sanzione se si paga entro 30 giorni dal momento della notifica della sanzione stessa.
6.6 Notazioni
Le disposizioni normative si prestano ad alcune osservazioni critiche.
Il D.P.R. 430/2001, come vedremo tra breve, aveva già appesantito la parte organizzativa a carico degli enti e nonostante ciò il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione, introdotto con le disposizioni
13
Decreto Legge n° 269/2003 convertito in legge 24/11/2003 n° 326 art. 39 comma quinquies
31
Eventi
32
relative alla Legge Finanziaria per l’anno 2004, da presentare, come abbiamo visto, all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Le disposizioni normative viste nel loro complesso appesantiscono notevolmente tutta la procedura soprattutto per tutte quelle associazioni di
volontariato che da sempre hanno utilizzato, in modo legittimo e spontaneo gli strumenti delle manifestazioni, delle lotterie o delle pesche di beneficenza a fini di raccolta fondi da destinare alle attività istituzionali dell’associazione.
Partiamo dal prendere in considerazione la Tombola.
Le disposizioni legislativi prevedono il versamento, da parte dell’ente che
promuove la tombola, di una cauzione a favore del Comune sul cui territorio la manifestazione si svolge.
La cauzione deve essere pari all’ammontare dei premi messi in palio che,
come abbiamo visto, non possono essere superiori a 12.911,42 7.
Inoltre la cauzione deve avere scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione e deve essere prestata mediante deposito in denaro o mediante fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore. I costi di emissione di queste ultime e i tempi necessari alla
partecipazione alle aste dei titoli di stato, (che potrebbero essere delle
modalità per poter ottemperare al versamento della cauzione senza l’esborso di denaro contante) sembra che lascino in realtà spazio, proprio al
versamento della cauzione con denaro contante che comporta però il fatto che l’associazione abbia già del denaro a disposizione (ed allora probabilmente non organizzerebbe una raccolta fondi tramite tombola) cosa
che non capita spesso.
Il risultato pratico consiste nel fatto che il legislatore sembra voler semplificare la vita agli enti che hanno già un’economia consolidata portando all’abolizione della tombola come strumento per la “raccolta fondi”
tra le associazioni più piccole e meno strutturate.
Soffermandoci ora sulle lotterie vanno anche qui individuati alcuni problemi.
Nel caso delle lotterie è, infatti, necessario allegare alla comunicazione
al Sindaco e al Prefetto del Comune nel quale si svolge l’estrazione, il regolamento della manifestazione stessa, con l’indicazione della quantità e
della natura dei premi che vengono messi in palio, la quantità dei biglietti
da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi e il tempo fissato per
l’estrazione e la consegna.
Il regolamento, con le prescrizioni sopra ricordate deve essere inviato almeno 30 giorni prima della Manifestazione mentre sappiamo come capiti spesso che i premi vengano raccolti all’ultimo momento e come questi
siano beni dal valore modico (torte, vini, prodotti alimentari in genere op-
pure elettrodomestici ecc.) normalmente offerti dal commerciante che ha
il negozio nel quartiere e offre la sua disponibilità di massima individuando solo all’ultimo momento quale bene offrire.
Per l’associazione diventa molto difficile individuare un mese prima i
premi che verranno messi in palio, tanto da vedersi rifiutare il permessi di
svolgere la manifestazione.
Senza contare che un acquisto anticipato delle merci ridurrebbe i proventi della manifestazione snaturando uno strumento di ricerca fondi che
dovrebbe avere un basso costo e un margine netto elevato.
Tutte da verificare sono anche le disposizioni riguardanti i controlli. Sembra infatti difficile che i Comuni riescano ad organizzarli, dato che la
maggior parte di queste attività si svolgono in giorni festivi quando gli incaricati comunali non sono in servizio.
33
ALLEGATO 5
Comunicazione per effettuare Lotteria
IMPORTANTE – IL MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI
LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DATA ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE AL PREFETTO COMPETENTE E AL SINDACO DEL COMUNE IN CUI AVVERRÀ L’ESTRAZIONE (ART. 14 DEL D.P.R. N. 430/2001)
Al Comune di
Comunicazione per effettuare una LOTTERIA DI BENEFICENZA
(artt. 13 e 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430)
Il/La sottoscritto/a
in qualità di:
legale rappresentante
❏ Ente morale
❏ Associazione
❏ Comitato
senza fine di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi disciplinati dagli art. 14 e
seguenti del Codice Civile,
❏ O.N.L.U.S. (di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97)
❏ Partito/movimento politico
di cui alla legge 2.1.97, n. 2
(soltanto in caso di svolgimento al di fuori dell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli
stessi)
C O M U N I CA
di promuovere una LOTTERIA DI BENEFICENZA (manifestazione di sorte effettuata con la vendita
di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione) con estrazione dei premi che avverrà in
via
in data
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
nei casi di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti,
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di:
di essere nato a
di risiedere a
codice fiscale:
il
in Via
nr
cap
• che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’Ente/Associazione;
• che la vendita dei biglietti, è limitata al territorio del Comune di Verona e non avverrà a mezzo di
ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
• che l’importo complessivo dei biglietti emessi, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, non supera la somma di Euro 51.645,69;
• che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati,
i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe;
• che l’estrazione della lotteria sarà pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso saranno indicati gli estremi delle comunicazioni fatte al Sindaco e al Prefetto, il programma della lotteria, le
finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione delle cartelle messe in
vendita.
Verona, lì
Firma
Allegati:
• Copia dell’atto costitutivo o dello Statuto
• Fotocopia del documento di identità
• Regolamento nel quale siano indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei
biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
N.B. : Un responsabile dell’Ente organizzativo provvederà prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti rimasti invenduti e verificherà che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto.
I biglietti non riconsegnati saranno dichiarati nulli agli effetti del fisco e di tale circostanza si dovrà
dare atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e di dette operazioni sarà redatto un processo verbale del quale una copia sarà inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 che i dati personali forniti potranno
essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune di...
ALLEGATO 6
Comunicazione per effettuare Tombola
IMPORTANTE – IL MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI
LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DATA ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE AL PREFETTO COMPETENTE E AL SINDACO DEL COMUNE IN CUI AVVERRÀ L’ESTRAZIONE (ART. 14 DEL D.P.R. N. 430/2001)
Al Comune di
Comunicazione per effettuare una TOMBOLA DI BENEFICENZA
(artt. 13 e 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430)
Il/La sottoscritto/a
in qualità di:
legale rappresentante
❏ Ente morale
❏ Associazione
❏ Comitato
senza fine di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi disciplinati dagli art. 14 e
seguenti del Codice Civile,
❏ O.N.L.U.S. (di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97)
❏ Partito/movimento politico
di cui alla legge 2.1.97, n. 2
(soltanto in caso di svolgimento al di fuori dell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli
stessi)
C O M U N I CA
di promuovere una TOMBOLA DI BENEFICENZA con estrazione dei premi che avverrà in
via
in data
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
nei casi di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti,
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di:
di essere nato a
di risiedere a
codice fiscale:
il
in Via
nr
cap
• che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’Ente/Associazione;
• che la vendita delle cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi
assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite, è limitata al territorio del Comune di Verona e ai Comuni limitrofi;
• che i premi posti in palio non superano complessivamente la somma di Euro 12.911,42;
• che l’estrazione della tombola sarà pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso saranno indicati gli estremi delle comunicazioni fatte al Sindaco e al Prefetto, il programma della tombola,
le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione delle cartelle messe
in vendita.
Verona, lì
Firma
Allegati:
• Copia dell’atto costitutivo o dello Statuto
• Fotocopia del documento di identità
• Regolamento con la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
• Documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione, in misura pari al valore
complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al
valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria Provinciale o mediante fidejssione bancaria o assicurativa in bollo con autentica
della firma del fidejussore.
N.B. : Un responsabile dell’Ente organizzativo provvederà prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri nonché le cartelle rimaste invendute e verificherà che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto.
Le cartelle non riconsegnate saranno dichiarate nulle agli effetti del fisco e di tale circostanza si dovrà dare atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e di dette operazioni sarà redatto un processo verbale del quale una copia sarà
inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Entro 30 giorni dall’estrazione, l’Ente organizzativo dovrà presentare all’incaricato del Sindaco la
documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificare la
regolarità della documentazione prodotta, disporrà l’immediato svincolo della cauzione.
Il Comune disporrà l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui sopra.
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 che i dati personali forniti potranno
essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune di...
ALLEGATO 7
Comunicazione per effettuare una Pesca di Beneficenza
IMPORTANTE – IL MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI
LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DATA ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE AL PREFETTO COMPETENTE E AL SINDACO DEL COMUNE IN CUI AVVERRÀ L’ESTRAZIONE (ART. 14 DEL D.P.R. N. 430/2001)
Al Comune di
Comunicazione per effettuare una TOMBOLA DI BENEFICENZA
(artt. 13 e 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430)
Il/La sottoscritto/a
in qualità di:
legale rappresentante
❏ Ente morale
❏ Associazione
❏ Comitato
senza fine di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi disciplinati dagli art. 14 e
seguenti del Codice Civile,
❏ O.N.L.U.S. (di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97)
❏ Partito/movimento politico
di cui alla legge 2.1.97, n. 2
(soltanto in caso di svolgimento al di fuori dell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli
stessi)
C O M U N I CA
di promuovere una PESCA/BANCO DI BENEFICENZA (manifestazione di sorte con vendita di biglietti una parte dei quali è abbinata ai premi in palio) che avverrà in
via
in data
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
nei casi di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti,
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di:
di essere nato a
di risiedere a
codice fiscale:
il
in Via
nr
cap
• che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’Ente/Associazione;
• che la vendita dei biglietti, è limitata al territorio del Comune di Verona e non avverrà a mezzo di
ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
• che l’importo complessivo dei biglietti emessi non supera la somma di 7 51.645,69;
• che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati,
i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Verona, lì
Firma
Allegati:
• Copia dell’atto costitutivo o dello Statuto
• Fotocopia del documento di identità
N.B. : Un responsabile dell’Ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla
presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo
verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 che i dati personali forniti potranno
essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune di...
Eventi
CAPITOLO VII
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E MUSICALI
7.1 Diritti d’autore, imposte, agevolazioni
In base alle norme attuali chiunque realizzi forme di spettacolo deve normalmente pagare alla SIAE una somma che comprende due cifre: la prima è il compenso che spetta agli autori per la durata della loro vita e ancora per 70 anni dopo la morte (diritti d’autore), l’altra è l’imposta sugli
intrattenimenti che grava comunque sulla rappresentazione.
I “diritti d’autore” relativamente alla diffusione in pubblico (sia con strumenti meccanici che dal vivo) di brani musicali, spettacoli teatrali, lettura di brani tutelati vanno corrisposti alla SIAE (Società Italiana Autori e
Editori), pertanto entro 5 giorni dalla data del termine della manifestazione, occorrerà produrre al locale ufficio della SIAE un borderò contenente
tutti brani eseguiti.
In merito al pagamento dei diritti d’autore, la legge14 sancisce alcune agevolazioni a favore delle organizzazioni di volontariato. All’autore spetterà, infatti, un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell’opera avvengano nella sede o nei centri degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché nelle sedi delle organizzazioni di
volontariato, purché le rappresentazioni siano destinate ai soci e agli invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro.
Per quanto riguarda, invece, l’imposta sulla rappresentazione è necessario innanzitutto premettere una differenza fondamentale, individuata dallo stesso legislatore15, tra la definizione di “spettacolo” e di “intrattenimento”, essenziale anche per capire meglio quali sono gli obblighi fiscali che si devono affrontare nei due casi e gli oneri dovuti alla SIAE.
Per “intrattenimento” s’intende una partecipazione attiva all’evento ad
esempio serata danzante con esecuzione musicale dal vivo.
Per “spettacolo” s’intende, invece, da un lato la rappresentazione di un
evento (ad esempio spettacolo teatrale) dall’altro la partecipazione passiva dello spettatore all’evento rappresentato.
Quando l’associazione ha come unico scopo quello di organizzare intrattenimenti gratuiti non ci sono problemi particolari, infatti, tutte le quote o i contributi dei soci sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti.
40
14
15
L. n. 650/96 art. 1 co.48.
D. lgs. 60/99.
In merito a questo ultimo punto va fatta una notazione specifica per le Associazioni di promozione sociale per le quali il Legislatore ha previsto
una deroga.
L’art. 21 della L. 383/2000 prevede infatti che le quote e i contributi corrisposti alle Associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
Per le ONLUS e quindi anche per le O.d.V. iscritte al registro regionale
del volontariato, l’art. 23 del Dlg. 460/97 dispone nel senso che l’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta a condizione che l’attività sia
svolta:
a) occasionalmente;
b) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) dando comunicazione dell’attività all’Ufficio accertatore16 della Società Italiana Autori ed Editori territorialmente competente, prima dell’inizio della stessa.
In sostanza e per concludere, la procedura da seguire per una organizzazione di volontariato, per poter organizzare uno spettacolo teatrale o musicale o recitazione e lettura di brani, avente per finalità raccolta fondi da
destinare alle attività dell’associazione può così sintetizzarsi:
• comunicazione in carta libera dell’effettuazione dell’attività all’ufficio
SIAE competente per territorio del giorno, luogo, ora, prezzi e natura
dello spettacolo, firmata dal Presidente dell’associazione o da un delegato munito di delega ed eventualmente fotocopia della carta d’identità del Presidente dell’associazione;
• fotocopia dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato;
A seguito della presentazione di questa documentazione la SIAE rilascerà il permesso di esecuzione musicale ed un borderò, vale a dire un modulo su cui l’artista dovrà indicare i brani suonati o indicare le caratteristiche del lavoro teatrale rappresentato o le letture presentate, potrebbe
inoltre essere richiesto un deposito cauzionale.
Al termine della manifestazione sarà necessario presentare alla SIAE il
borderò compilato dall’artista, sul quale verrà calcolata la quota per il
diritto d’autore, considerato anche il numero delle persone presenti alla serata.
Non sono previsti per le associazioni di volontariato che organizzano
raccolte fondi occasionali con spettacolo misuratori fiscali, in quanto le
stesse associazioni non sono soggetti IVA.
16
Circolare del Ministero delle Finanze n°168/E del 26.06.1998.
41
Eventi
42
Per quanto riguarda la distribuzione di biglietti, in questo caso senza valenza fiscale, sono disponibili presso la stessa SIAE al prezzo di 1,24 7
ogni 100 biglietti non punzonati.
L’eventuale punzonatura non obbligatoria, effettuabile dalla stessa SIAE
porta il costo ad un importo leggermente superiore 1,30 7 circa.
Per quanto concerne gli aspetti contributivi e di agibilità richiesti dall’ENPALS17, dando per sottointeso che gli artisti che si esibiscono non
percepiscono alcun compenso, si può affermare che tale certificazione di
agibilità18 è gratuita e può essere addirittura non prevista, nel caso in cui
la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, siano interamente destinate alle predette attività.
Colui che provvede all’organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché l’assenza di qualsiasi
forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista,
per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati. Lo stesso debbono fare gli artisti impegnati nella rappresentazione, attestando di non
percepire alcun compenso.
Nel caso in cui gli artisti percepissero compensi l’O.d.V. dovrà aprire una
propria posizione presso l’INPS e l’ENPALS e provvedere a versare i contributi spettanti. Si consiglia in questi casi l’assistenza di un professionista
in grado di seguire tutti gli aspetti contabili e fiscali.
Al termine dell’evento, se è da considerare una “raccolta fondi”, sarà
necessario provvedere alla rendicontazione degli eventuali introiti secondo le modalità illustrate nel Capitolo II, con la possibilità di utilizzare l’allegato I.
17
18
Ente Nazionale Previdenza artisti e lavoratori dello spettacolo
Può essere richiesta presso gli uffici SIAE
CAPITOLO VIII
NORMATIVA
Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 (BUR n. 120/2003)
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI PREVENZIONE, SANITÀ, SERVIZI SOCIALI E SICUREZZA PUBBLICA
CAPO I - Disposizioni in materia di prevenzione
Art. 1- Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita
delle sostanze alimentari.
1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40
del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di
produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l’interessato ne faccia esplicita richiesta.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce:
a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;
b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull’attuazione delle
misure di cui alla lettera a);
c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.
(omissis)…
43
Eventi
44
D.M. 25 MAGGIO 1995 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI SVOLTE DALLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 1
1. Agli effetti dell’art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza
a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione
senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano
del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e
produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.
RECAPITI UTILI
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
Ufficio di Verona, Via Don Carlo Steeb 1;
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
Ufficio di Verona Est, Corso Venezia 69;
Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo, Via S. Maria Antica, 1 Verona;
Comune di Verona
piazza Brà 1, Verona:
Ufficio Tributi – Largo Divisione Pasubio, 6 Autorizzazioni pubblicitarie
tel. 045 8079572 – 8079576;
Ufficio Commercio e Attività produttive
via degli Alpini 6, Occupazione Suolo Pubblico tel. 045 8078600
Ufficio Commercio e Attività produttive
via degli Alpini 6, Somministrazione di alimenti e bevande 045 8078579
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Rivista News Volontariato – Ciessevi Milano
Rivista Il Sole 24 ore – Terzo Settore
Per i Manager del volontariato – ed. Cafoscarina – Funari N., Cericola T.,
Aspetti legali, amministrativi e fiscali delle Associazioni di volontariato –
ed. Collegamento Veneto CSV.
45
Eventi
46
INDICE
Premessa
pag.
3
CAPITOLO I - Attività commerciali e produttive marginali
1.1 Esame delle attività marginali delle O. d. V. (D.M. 25/5/95)
1.2 Criteri generali
1.3 I casi specifici
pag.
pag.
pag.
pag.
4
4
5
5
CAPITOLO II - Raccolte e fondi
2.1 Agevolazioni raccolte fondi e aspetti contabili.
Allegato 1 - Modello rendiconto della raccolta fondi
pag. 9
pag. 9
pag. 11
CAPITOLO III - Occupazione di suolo pubblico
3.1 Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
3.2 Il Regolamento comunale
3.3 L’esempio del Comune di Verona
3.3.1 La tariffa
Allegato 2 - Tabella per il calcolo del canone
di Occupazione di Suolo Pubblico
Allegato 3 - Modello richiesta per l’occupazione
di suolo pubblico
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
CAPITOLO IV - Affissioni
pag. 17
Capitolo V - Somministrazione di bevande e alimenti
5.1 Autorizzazione alla somministrazione
di bevande e alimenti
5.2 Normativa e adempimenti previsti
in materia igienico - sanitaria
5.3. Organizzazioni di Volontariato - Somministrazione
di alimenti e bevande - approfondimento
Allegato 4 - Norme per una corretta preparazione
e manipolazione sicura degli alimenti
5.4 Associazioni di promozione sociale - Aspetti fiscali
pag. 18
CAPITOLO VI - Tombola, lotterie, pesche di beneficenza
6.1 Introduzione
6.2 Definizioni
12
12
13
13
14
pag. 15
pag. 16
pag. 18
pag. 18
pag. 21
pag. 22
pag. 24
pag. 26
pag. 26
pag. 26
6.3
6.4
6.5
6.6
Procedura
Schema
Sanzioni
Notazioni
Allegato 5 - Comunicazione per effettuare Lotteria
Allegato 6 - Comunicazione per effettuare Tombola
Allegato 7 - Comunicazione per effettuare
una Pesca di Beneficenza
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
27
30
31
31
34
36
pag. 38
CAPITOLO VII - Rappresentazioni teatrali e musicali
7.1 Diritti d’autore, imposte, agevolazioni
pag. 40
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CAPITOLO VIII - Normativa
Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 (BUR n. 120/2003)
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Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 in materia
di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica
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D.M. 25 MAGGIO 1995 - Criteri per l’individuazione
delle attività commerciali e produttive marginali
svolte dalle organizzazioni di volontariato
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RECAPITI UTILI
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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Autori dei testi:
capitolo 1
rag. Tiziano Cericola, autore per il Collegamento CSV del Veneto di
"Aspetti amministrativi e fiscali delle Associazioni di volontariato";
altri capitoli - dott. Nicola Patrizi, consulente CSV Verona.
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organizzazione dieventi - Parrocchia dei SS. Cristoforo e Carlo