Responsabilità solidale della SIM per i danni causati dal promotore finanziario Pagina 1 di 5 Quotidiano di informazione giuridica - n.928 del 27.01.2005 - Direttore: Alessandro Buralli - Informazioni legali Pubblicità Responsabilità solidale della SIM per i danni causati dal promotore finanziario Tribunale Lecce, sentenza 06.09.2004 n° 1692 (Antonio Tanza) Stampa "E' configurabile in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni della clientela della SIM, la responsabilità della stessa anche ai sensi dell'art. 2049 c.c." La sentenza in esame si pone in linea ed a completamento di quella Giurisprudenza, non filobancaria, che correttamente afferma come la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche quando sussista un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2002, n. 10580). Infatti l'attività del promotore finanziario nell'espletamento degli incarichi affidatigli configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. Tribunale di Milano, 11 febbraio 2002) e non è esclusa neppure dal fatto doloso del promotore, ma ricorre ogni qualvolta sia dimostrato che la condotta dello stesso non sia stata improntata al rispetto degli interessi del risparmiatore bensì a quelli di arricchimento personale o di terzi (cfr. Tribunale di Sanremo, 13 gennaio 2003). La responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari è da ricondurre alla categoria del rischio d'impresa e sorge anche nel caso in cui l'attività del promotore sia stata posta in essere in violazione dell'incarico affidatogli (cfr. Tribunale di Milano, 17 maggio 2003). Secondo altra Giurisprudenza, più clemente nei confronti del ceto bancario, i presupposti necessari per la configurazione di detta responsabilità solidale sono: 1) il rapporto di preposizione, 2) il fatto illecito del preposto, 3) la connessione tra l'esercizio delle incombenze ed il danno, con la conseguenza che la Sim è esonerata da tale responsabilità soltanto qualora fornisca la prova rigorosa e puntuale della mancanza di una propria "culpa in vigilando" sull'attività del promotore (cfr. Tribunale di Milano, 23 gennaio 2003). Il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1692 del 28 giugno - 6 settembre 2004 sottolinea questa responsabilità oggettiva che non è esclusa neanche dal comportamento doloso del promotore, che ha perfino continuato a fare gli interessi della banca anche in sede processuale. Detta responsabilità deriva anche dall'applicazione dell'art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e dei committenti. Il Tribunale ha liquidato agli utenti il capitale, il rendimento sui titoli medesimi accertato con CTU, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, trattandosi di debito di valore. (Altalex, 27 ottobre 2004. Nota a cura dell'Avv. Antonio Tanza) TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA NR 1692/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice http://www.altalex.com/index.php?idnot=757 27/01/2005 Responsabilità solidale della SIM per i danni causati dal promotore finanziario Pagina 2 di 5 Onorario dott.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1305/99 R.G. avente ad oggetto "risarcimento danni " proposta da M. Addolorata rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Tanza, mandato in atti ATTRICE contro 1. Calabrese Alfio , contumace 2. Banca San Paolo Invest SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Diego Corapi e Nicola Stefanizzo , mandato in atti CONVENUTI INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 12/02/2004 CONCLUSIONI Come da verbale in atti , all'udienza del 12/02/2004, precisate le conclusioni per 1' attrice e per la Banca San Paolo Invest essendo il sig. C. contumace, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e per repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 20 luglio 1997 il promotore finanziario C. Alfio induceva la sig.ra M. a stipulare un contratto di partecipazione in due fondi della San Paolo : " Andromeda " ( per £ 30.000.000) e " Junior " ( per £ 25.000.000 ). L'attrice versava al sig. C. brevi manu n. 5 assegni per l'ammontare complessivo £di50.000.000 , la restante somma di £ 5.000.000 era corrisposta per contanti , il tutto per un totale di £ 55.000.000 che sarebbero dovuti essere versati sul proprio libretto di risparmio e in seguito prelevati per l'acquisto di fondi. In realt à sosteneva l'attrice ci ò non è mai accaduto ed i soldi sono spariti . Con atto di citazione, notificato in data 10/05/1999, M. Addolorata citava a comparire in giudizio , la Banca San Paolo Invest SPA ed il sig. C. Alfio , per sentire accogliere le seguenti conclusioni : 1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario C. Alfio in ordine alle lamentate irregolarità ed alla lesione dei diritti patrimoniali di M. Addolorata nonché la responsabilità solidale della San Paolo Invest SPA ; 2) conseguentemente , condannare C. Alfio e la San Paolo Invest SPA al risarcimento dei http://www.altalex.com/index.php?idnot=757 27/01/2005 Responsabilità solidale della SIM per i danni causati dal promotore finanziario Pagina 3 di 5 danni patiti dall'attrice mediante pagamento in solido della somma di£ 55.000.000 , in suo favore; oltre al mancato rendimento delle operazioni finanziarie di cui sopra, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva la Banca San Paolo Invest SPA con comparsa del 23/06/1999 chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa che fosse condannato il C. Alfio al rimborso delle somme che la banca fosse condannata a rifondere all'attrice . Il sig. C. Alfio rimaneva contumace . Le parti comparivano alla prima udienza del 14/10/'99 ed il G.I. dott.ssa Evangelista , si riservava di decidere sull'istanza della San Paolo Invest di notificare atto di costituzione e risposta al sig. C. Alfio. Il. G.I. scioglieva la riserva dichiarando la contumacia di quest'ultimo e rinviando la causa all'udienza del 13/01/2000 , concedendo i termini richiesti dalla San Paolo Invest per la suddetta ;notifica. All'udienza del 13/01/2000 si chiedevano termini di rito ex art. 183 V comma , che venivano "concessi , con rinvio della causa all'udienza del 26/1012000, nella quale si chiedevano termini per il deposito di note istruttorie, che venivano ammesse con alcune limitazioni con ordinanza pronunciata fuori udienza il 3/12/'02 a seguito di riserva dell'udienza del 5/03/2002. Tale provvedimento oltre alla prova per testi , ammetteva CTU affinch é fossero determinati i rendimenti medi delle operazioni finanziarie prospettate all'attrice dal sig. C. , con l'ingresso nei fondi " San Paolo Andromeda " e " San Paolo Junior ", fino alla data di notificazione dell'atto di citazione . Dopo la fase istruttoria all'udienza del 12/02/2004 le parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al G.O.T. dott.ssa Maria Carmela Tinelli e la causa veniva trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dell' attriceè fondata e va accolta. Nel caso de quo , la, banca San Paolo eccepisce la mancata produzione di assegni in base ai quali l'attrice avrebbe spiegato domanda, tale eccezione è superata oltre che per ammissione della stessa banca laddove rileva che sono stati incassati oltre che dal C. anche da terzi ma soprattutto dall'elaborato del C.T.U. dott. Giuseppe Carcagn ì , il quale in merito alla richiesta di documentazione originale presentata dal convenuto Istituto San Paolo Invest S.I.M. poiché i titoli di cui trattasi sono assegni circolari di proprietà dell'istituto di credito emittente "Banca Popolare Pugliese " filiale di Aradeo Spa e poiché la richiesta poteva essere soddisfatta solo in casi eccezionali su espressa domanda del Giudice ha prodotto copia fronte-retro conforme agli originali degli assegni in oggetto rilasciata dall'Istituto "Banca Popolare Pugliese " filiale di Aradeo. L'eccezione, va dunque reietta. Né tantomeno meritevole di accoglimento è la richiesta di riduzione del risarcimento avanzata dalla banca ex art. 1227 c.c. sulla base di una valutazione della rilevanza e delle conseguenze che i comportamenti della sig.ra Addolorata M. hanno avuto nella determinazione del danno.Ed invero quanto eccepito circa le modalità di pagamento indicate dall'attrice vale a dire con assegni circolari a lei intestati e girati e con denaro in contanti che risulterebbero irregolari in quanto difformi da quelle previste per legge è del tutto irrilevante al fine di accertare responsabilità in ordine all'oggetto per cuiè causa. L'interrogatorio del C. consente pacificamente e senza ombra di dubbio di superare ogni eccezione proposta dalla Banca in tal senso , nonché di ravvisare ogni responsabilità in capo allo stesso ed alla Banca . Lo stesso promotore infatti all'udienza del 15/0412003 asseriva: " La sig.ra M. segu ì tutte le mie indicazioni senza sollevare problemi confidando nel buon esito delle operazioni stesse anche perché avevo pregressi analoghi rapporti con altri membri della famiglia e riscuotevo della fiducia della signora " Dalle dichiarazioni del C. Alfio emergono evidenti le responsabilità dello stesso e della San Paolo Invest SPA. Ed infatti il C. Alfio ammette in toto quanto da parte attrice lamentato : è vero che lo stesso ha ricevuto le somme indicate in citazione è vero che gli investimenti non sono mai stati effettuati È'vero che le somme consegnateli sono http://www.altalex.com/index.php?idnot=757 27/01/2005 Responsabilità solidale della SIM per i danni causati dal promotore finanziario Pagina 4 di 5 dallo stesso state intascate per motivi personali , è vero .,anche che consegnò alla sig.ra M. un libretto di risparmio nominativo contraffatto con l'annotazione dell'importo versato . Le testimonianze dei sigg.ri Giustizieri Tommaso e Tundo Maria Antonia escussi nella medesima udienza rafforzano ulteriormente quanto, in realtà, già, palese e confessato dal C. . E' di tutta evidenza come la responsabilit à dell'accaduto sia da addebitare in solido sia alla Banca F San Paolo Invest Spa che al sig. C. Alfio. E' innegabile la responsabilit à di cui all'art.31 delD.lgs 58/98 che fa seguito alla disciplina dettata dalla 1.1/91 e D.Lgs 415/96, pertanto " Deve essere attribuita alla Sim la responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio dal promotore ad essa legato con rapporto di à della stessa M. che nel 1997 aveva 71 anni agenzia (Trib. Verona 06/0312001) e ciò anche in considerazione dell'et ed andava maggiormente tutelata proprio dalla Banca. Nulla rilevando nel caso di specie che l'interrogando C. Alfio abbia tentato di tenere indenne la Banca per quanto da egli trattenuto , poiché la Banca era ben consapevole che il C. intratteneva rapporti di investimento con la sig.ra M. Addolorata. Lo attesta inconfutabilmente la missiva (all. 9 al fascicolo di parte attrice) del 24/11/1997 della San Paolo Invest SPA ed indirizzata alla stessa, nella quale testualmente viene scritto: " Gentile cliente, desideriamo informarla che il sig. C. Alfio Giuseppe attraverso il quale lei intrattiene rapporti con il San Paolo Invest, ha cessato......". E ad onor del vero la consegna dei danari al C. da parte della sig.ra M. è avvenuta nel luglio 1997 , quindi ben 5 mesi prima della nota informativa della Banca. Al momento dell'illecito il sig. C. era promotore della San Paolo Invest SPA e ci ò non è mai stato contestato. Al di là della suddetta nota del 24111/'97 nonè dato capire a far tempo da quale data il C. non fosse più promotore di San Paolo Invest , certo è invece che al momento dell'illecito il C. era ancora al servizio della banca. Esaminati gli atti di causa visto l'art. 31 del D.Lgs 58/98 e letti altres ì gli artt. 5 comma IV lex n. 111991 e 23 comma III d.gsl. n. 415/1996 sussiste responsabilità solidale del soggetto abilitato all'offerta fuori sede che ha conferito l'incarico e cio è della San Paolo Invest SIM S.P.A. , per i danni arrecati a terzi da fatto illecito del promotore finanziario C. Alfio, "tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui il promotore abbia agito illecitamente ed anche quando il comportamento del promotore possa integrare gli estremi dell'illecito penale. E' configurabile peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni della clientela della SIM , la responsabilità della stessa anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. Qualora il danno ingiusto che il promotore finanziario abbia causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e dalla fiducia dei clienti di quest'ultima , consista nell'espletamento di operazioni non autorizzate e nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti , il " quantum risarcibile , previo accertamento in concreto va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli" (Trib. Milano 02/05/1996). Accertata e dichiarata la responsabilità solidale di banca e promotore va ora, individuato il quantum da essi dovuto all'attrice. L'elaborato del CTUè servito a definire la perdita patrimoniale subita dalla M. individuandola nella sommatoria tra sorte capitale investita pari a £ 55.000.000-(• 28.405,13 ) e rendimento dei due investimenti prospettati alla stessa e che sono risultati essere: 15.469.000 ( • 2.824,50) per il titolo " San Paolo Andromeda" e £ 13.067.500 (• 6.748,80 ) per il titolo "San Paolo Junior". Quindi, nel complesso all'attrice spettano£ 73.536.500 pari ad • 37.978,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo poiché trattasi di debito di valore (cfr. Cass. 30/1/87 n. 907; Cass. 21/5/94 n. 5002 ; Cass. 6/11/98 n. 11190). Le spese di lite seguendo la soccombenza sono poste in solido a carico dei convenuti e vanno liquidate come in dispositivo. P.T.M. Il Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Maria Carmela Tinelli in -funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. Addolorata nei confronti di C. Alfio contumace nonché Banca San Paolo Invest SPA , con atto di citazione notificato il 10/05/'99 , così provvede http://www.altalex.com/index.php?idnot=757 27/01/2005 Responsabilità solidale della SIM per i danni causati dal promotore finanziario Pagina 5 di 5 1. Dichiara la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario C. Alfio in ordine alla lesione dei diritti patrimoniali patita da M. Addolorata nonché la responsabilità solidale della Banca San Paolo Invest Spa e per £ 73.536.500 pari ad l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di • 37.978,43 di cui £ 55.000.000 pari ad • 28.405,13 quale sorte capitale investita ed • 9.573,30 quale rendimento accertato dal C.T.U. sugli investimenti medesimi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; 2. Condanna C. Alfio e Banca San Paolo Invest Spa a rifondere in solido a M. Addolorata le spese di lite che si liquidano in complessivi • 7318,86 di cui E 269,93 per spese esenti, E 2.739,11' per diritti,E 3669,00 per onorari di causa, E 640,82 per 10% quale rimborso spese generali , IVA e CAP come per legge. Così deciso in Lecce il 28/06/2004 Il G.O.T. dott.ssa Maria CarmelaTinelli (Torna all'inizio) Contatti | Staff e Comitato scientifico | Pubblicità | Prodotti d'agenzia| Servizi Free | Avvertenze legali Altalex - WebDeveloping & consulting Copyright © 2000-2004 - Tutti i diritti riservati http://www.altalex.com/index.php?idnot=757 27/01/2005