ALL. 1 - Accettazione incarico Fall. n…./....R.F. Sent. n.: ........... del: ................. TRIBUNALE DI G.D.: dott……………… … Ufficio Fallimentare Curatore: .................................. FALLIMENTO “…….........................” _______________________ ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI CURATORE (ART.29 L.F.) Il sottoscritto _______________________________________________________________ _ nato a _______________________ il____________ con studio in ____________ via _________________ n. ___ , telefono ________________ fax _________________ indirizzo ______________________________ di posta elettronica nominato Curatore del fallimento “______________”, n. ___/____ R.F. con sentenza n. ___ del ___/___/___ , depositata in cancelleria fallimentare in data ___/___/___ avendo avuto la partecipazione della propria nomina in data ___/___/___ NEL DARE ATTO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 28, co. 3, L.Fall. ed in particolare: -di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del fallito; -di non essere creditore del fallito; -di non trovarsi in conflitto d’interessi, anche potenziale, col fallimento, a tal fine dichiarando di non aver prestato opera professionale a favore della società fallita né del socio, di non essersi ingerito nella sua attività e di non aver contribuito a cagionarne il dissesto negli ultimi due anni. ASSUME L’IMPEGNO – ad una immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito, anche senza la presenza del Cancelliere e dello stimatore e con le più opportune modalità (fotografie, filmati, etc..); – ad iniziare subito dopo, con la massima sollecitudine, l’inventario di detti beni, con apposizione dei sigilli ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna, in considerazione dell’ubicazione, della natura e dell’entità dei beni da inventariare, sempre che essa non sia d’ostacolo al regolare svolgimento dell’attività d’impresa, ponendo in essere, in via provvisoria e d'urgenza, eventuali misure cautelari e conservative, riferendone sollecitamente al G.D. per gli eventuali provvedimenti di sua competenza; – a depositare tempestivamente in Cancelleria i verbali di ricognizione informale, di apposizione dei sigilli e di inventario. DICHIARA di accettare l’incarico, ringraziando il Tribunale per la fiducia accordata. Si impegna altresì a comunicare al G.D., in via riservata, eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o instaurati a suo carico nel corso della procedura. ….,….. con la massima osservanza ALL. 2 – Mandato TRIBUNALE DI ___________ UFFICIO FALLIMENTARE Al Giudice Delegato Dr…………………….. Il sottoscritto Curatore / Liquidatore Giudiziale/ Commissario Giudiziale SPECIFICA PER PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI A) Compenso € …………….. dott./avv.………………………………………………………………… B) Rimb.Spese Non Docum. visto il provvedimento emesso in data ………………… €…………… chiede l’emissione del mandato di pagamento di pagamento secondo le modalità qui C) Totale di seguito indicate: FALLIMENTO /PROCEDURA:…………………………….…..n. …/… R.F. /R.C.P. CAUSALE: € …………… Cassa Prev.su C) … % €……………. ………………………………………………………………………… BENEFICIARIO: …………………………………………………………………….. IMPORTO : €………………………. (euro…………………………………... ) D) Totale €…………… IVA su D) €…………… MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico / assegno circolare non trasferibile DA ADDEBITARSI SUL C/C n.…………………………………………. E) Totale PRESSO……………………………………………………………….…… F) Rimb.Spese Docum. IL CURATORE / LIQUIDATORE GIUDIZIALE/ COMMISSARIO GIUDIZIALE ………………………………………. €……………. € ……………. G)TOTALE € ……………. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL…………………. IL CANCELLIERE …………………………… - R.A. su C), compensabile €………........ + R.A. su C), da versare (non compensabile) € …………… H)TOTALE ……………. MANDATO DI PAGAMENTO (EX ART. 34, 4° COMMA L.F.) IL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA INDICATA IN EPIGRAFE, VISTO IL PROVVEDIMENTO IN DATA……………..EMETTE IL MANDATO DI PAGAMENTO SECONDO LE MODALITA’ SOPRA INDICATE. IL GIUDICE DELEGATO ……. …………… .. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL………… IL CANCELLIERE…………………….. ALL. 3 – Verbale di apposizione dei sigilli TRIBUNALE DI UFFICIO FALLIMENTARE Fallimento “ ” n. R.F. Tribunale di Giudice Delegato Dott. Curatore: VERBALE DI APPOSIZIONE DI SIGILLI L’anno il giorno del mese di alle ore esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di con la quale è stato dichiarato il Fallimento di il dott./avv. “ in del ” via in depositata il , con sede in via , quale curatore del fallimento sopra citato, si è recato nella località anzidetta per procedere alla apposizione dei sigilli alla impresa fallita, assistito dal Cancelliere sottoscritto si è trovato presente il sig. cui sono stati resi noti i dati della procura e lo scopo dell’accesso dopodiché si è proceduto alle seguenti operazioni: f.to il fallito/legale rapp. della soc. fallita il Cancelliere il Curatore Fallimentare ALL. 4 – Istanza per la nomina del Comitato dei Creditori Fall. n…./....R.F. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO “…….........................” _______________________ Sent. n.: ........... del: ................. G.D.: dott………………… Curatore: .................................. ISTANZA PER LA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI Ill.mo Signor Giudice Delegato, il sottoscritto……………….., Curatore del fallimento in epigrafe. PREMESSO - che il fallimento in oggetto è stato dichiarato in data .......... sicché occorre provvedere entro il ………….. alla nomina del Comitato dei Creditori; - che hanno dato disponibilità ad assumere il relativo incarico i seguenti creditori: a) ……... [importo € ..........; chirografario/privilegiato ex art…c.c.] b) ........... [importo € ..........; chirografario/privilegiato ex art….c.c.] c) .......... [importo € ..........; chirografario/privilegiato ex art …c.c.] ovvero - che nessun creditore ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico, ma che dall’esame delle scritture contabili sinora acquisite i creditori più significativi per tipologia ed ammontare del credito appaiono i seguenti: a) [dipendente] .......... b) [banca] ........... c) [fornitore] .......... ovvero - che nessun creditore ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico e che, tra i creditori che hanno ad oggi depositato domanda per l'ammissione al passivo del fallimento (il cui elenco completo si allega con l'indicazione degli importi insinuati e del privilegio eventualmente richiesto) quelli che rappresentano in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenuto conto anche delle possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi (in considerazione di …….) sono i seguenti: a) [dipendente] .......... chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso …. b) [banca] ........... chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso …. c) [fornitore] ......... chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso …. d) [professionista]……… chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso… e) [altro]…… chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso … FA ISTANZA perché la S.V. voglia nominare il Comitato dei Creditori ….,….. Con la massima osservanza Il Curatore Fallimentare ALL. 5 – Comunicazione nomina del Comitato dei Creditori Raccomandata A.R. Spett.le / Egr. .......... Oggetto: Fall. ……… - Convocazione Comitato dei Creditori. Con la presente comunico che il Giudice Delegato alla procedura, dott. .......... – [anche in considerazione della disponibilità da Lei precedentemente manifestata]-, con provvedimento del .........., ha nominato la S.V. quale componente del Comitato dei Creditori del fallimento in oggetto. La invito pertanto a far prevenire al sottoscritto Curatore dichiarazione espressa di accettazione della nomina entro il termine di giorni sette dal ricevimento del presente del presente avviso raccomandato. Segnalo che, ai sensi dell’art. 41, co. 6, l. fall., i componenti del Comitato dei Creditori hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute ed al compenso per l’attività svolta, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 37-bis l. fall.; inoltre, l’espletamento delle funzioni attribuiteVi potrà essere delegato in tutto o in parte, previa comunicazione al Giudice Delegato, ad uno dei soggetti qualificati aventi i requisiti indicati nell’articolo 28 l. fall. Ai fini della designazione del Presidente, di competenza del comitato ex art. 40 co. 3 l.fall. e da effettuarsi entro dieci giorni dalla sua costituzione, la S.V. è convocata presso il mio studio sito in .........., per il giorno ......... alle ore ..... [oppure] Visto l’art. 41 comma 3 l.fall., che consente ai membri del comitato di esprimere il loro voto in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico - purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto-, invito il Comitato dei Creditori a nominare a maggioranza il proprio Presidente nel termine di dieci giorni di cui all’art. 40 comma 3 l.fall.; a tal fine, una volta perfezionatesi tutte le necessarie accettazioni, provvederò a comunicarLe i nominativi, con i recapiti mail e fax, degli altri componenti del Comitato medesimo. Rimango in attesa di un sollecito riscontro e porgo distinti saluti. ….., .......... Il Curatore Fallimentare ALL. 6 – Istanza sostituzione dei Comitato dei Creditori Fall. n…./....R.F. Sent. n.: ........... del: ................. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO “…….........................” _______________________ ISTANZA PER SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE IL COMITATO DEI CREDITORI G.D.: dott………………… Curatore: .................................. Ill.mo Signor Giudice Delegato, il sottoscritto……………….., Curatore del fallimento in epigrafe. ESPONE quanto segue: — con decreto del .......... è stato istituito il Comitato dei Creditori in persona dei seguenti componenti ……………….; — il componente .......... designato con provvedimento della S.V. a comporre il Comitato dei Creditori del fallimento, ha comunicato di dimettersi da tale carica in quanto .......... [ovvero deve essere sostituito in quanto sistematicamente ed immotivatamente omette di dare il suo parere sugli atti che lo necessitano ovvero si è venuto a trovare in una situazione di incompatibilità/conflitto di interessi in quanto ..........ovvero ………]. Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto Curatore FA ISTANZA perché la S.V. voglia nominare un altro creditore in sostituzione di quello citato in premessa che si indica nella persona di …………………… ovvero degli altri soggetti che la S.V. riterrà di indicare. ……,…… Con la massima osservanza il Curatore Fallimentare ALL. 7 – Relazione art. 33 L.F. Fall. n…./....R.F. Sent. n.: ........... del: ................. TRIBUNALE DI G.D.: dott………………… Ufficio Fallimentare Curatore: .................................. FALLIMENTO “…….........................” ______________________ PRIMA RELAZIONE AL GIUDICE DELEGATO EX ART. 33 L.F. Ill.mo Giudice Delegato, il sottoscritto nominato Curatore del fallimento sopra citato con sentenza del in esecuzione del disposto dell’articolo 33 R.D. 267/1942 espone quanto segue. 1) DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA FALLITA ED INFORMAZIONI RISULTANTI DALLE VISURE CAMERALI (ordinaria – storica - con assetto della compagine sociale, se trattasi di società) effettuate successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento (se trattasi di società indicare anche assetto proprietario e cariche sociali). 2) CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO (indicare la versione dei fatti fornita dal fallito o dai soggetti ad esso equiparati e la valutazione critica del Curatore, anche con riguardo all’eventuale aggravio per l’omissione della tempestiva richiesta di fallimento in proprio). 3) ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RICEVUTA ED ESAME DELLA STESSA. (se è stata omessa la consegna della detta documentazione sarà opportuno segnalare la notizia di reato ex art. 220 L.F. alla Procura della Repubblica, mediante una specifica contenuta nella stessa relazione ex art. 33 L.F.; inoltre, qualora il fallito o i soggetti ad esso equiparati omettano di presentarsi al Curatore per rendere il rituale interrogatorio o comunque per fornire agli organi fallimentari le informazioni o i chiarimenti necessari ai fini della gestione della procedura (art. 49 L.F.) sarà bene segnalare la notizia di reato ex art. 220 L.F. nei termini sopra indicati, con richiesta di attivare la Polizia Giudiziaria al compimento delle opportune ricerche al cui esito, se possibile, verrà disposto l’accompagnamento forzoso dei soggetti interessati, previo accordo con il Curatore.). 4) DILIGENZA SPIEGATA DAGLI AMMINISTRATORI E DAGLI INCARICATI DEL CONTROLLO LEGALE NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA. 5) RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO 6) FATTI ACCERTATI ED INFORMAZIONI RACCOLTE IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SOCI, DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO LEGALE ED EVENTUALMENTE DI ESTRANEI ALLA SOCIETA’ (p es. amministratori di fatto). 7) ATTI DELLA SOCIETA’ FALLITA IMPUGNATI DAI CREDITORI ED ATTI CHE IL CURATORE INTENDE IMPUGNARE. 8) SITUAZIONE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO FALLIMENTARE. 9) ATTIVITA’ COMPIUTE DALLA CURATELA. 10) ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI (ad es. eventuali cause ed esecuzioni in corso). Con riserva di ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento della procedura. Con osservanza. Si allega: ……, lì ….. Il Curatore Fallimentare ALL. 8 – Programma di recupero crediti (sezione del p.d.l.) paragrafo n. xx - I CREDITI E LE RELATIVE AZIONI RECUPERATORIE Il patrimonio fallimentare – stando a quanto risulta dalle scritture contabili della società fallita – è composto anche da crediti commerciali, il cui valore nominale dovrebbe ammontare complessivamente ad € XXXXXXXX, di cui € XXXXXXXX sono già stati incassati dal sottoscritto Curatore senza adire le vie legali. Allo stato non si è in grado di esprimere alcuna previsione in merito al valore di presumibile realizzo, in quanto una valutazione fondata di tale valore presuppone quantomeno l’effettivo avvio di azioni recuperatorie, in esito alle quali si potrà, ad esempio, stabilire la solvibilità dei debitori. La procedura che si intende adottare per il realizzo di tali crediti si è già articolata e si articolerà nei seguenti passaggi: 1) In prima battuta, invio ai debitori, risultanti dalle scritture contabili della società, di una formale richiesta delle somme dovute, con loro contestuale messa in mora in caso di mancato pagamento entro il termine concesso; 2) Scaduto tale termine, valutazione approfondita di ciascuna posizione secondo il seguente metodo: individuazione dei debitori irreperibili; individuazione dei debitori che non hanno risposto alla richiesta; individuazione dei debitori che hanno contestato il pagamento, mediante analitica indicazione delle cause di opposizione; individuazione dei debitori che hanno avanzato concrete ipotesi transattive; 3) All’esito, selezione motivata dei debitori nei confronti dei quali appare opportuno agire giudizialmente, anche dopo aver eseguito, ove possibile, accertamenti patrimoniali, il tutto previa specifica autorizzazione del G.D. ex art. 25 n. 6 L.F. 4) Per quanto riguarda i debitori irreperibili, i debitori nei confronti dei quali si vantano somme inferiori ad € ……. e i debitori che hanno proposto valide ragioni di opposizione alla richiesta di pagamento, proposta di rinuncia all’azione giudiziale di recupero del credito. 5) Prima della rinuncia definitiva, richiesta di specifica autorizzazione al C.d.C. ex art. 35 L.F. nonché al G.D. ex art. 25 n. 1 L.F.. 6) Prima della nomina del legale e della richiesta di autorizzazione ad agire in giudizio, verifica di tutta la documentazione necessaria per il procedimento monitorio e della solvibilità del debitore (presso i registri immobiliari e mobiliari, se possibile anche presso Inps e Ufficio del Lavoro). ALL. 9 – Ordinanza di vendita mobiliare ORDINANZA VENDITA MOBILIARE A MEZZO COMMISSIONARIO CON GARA TELEMATICA IL GIUDICE DELEGATO del Fallimento____________________________________________________________________ N._______R.F. (oppure) del Concordato N._____R.C.P. Preventivo______________________________________________________ Dato atto che si è stabilito che la vendita dei beni mobili di cui all’allegato prospetto costituente parte integrante della presente ordinanza- sia effettuata dal G.D. secondo le disposizioni del c.p.c., il cui art. 532 prevede, tra le possibili modalità di vendita coattiva dei beni mobili, la vendita a mezzo commissionario; ritenuto che la vendita a mezzo commissionario, realizzata con individuazione dell’acquirente e determinazione del prezzo mediante procedure competitive rispondenti ai parametri di cui all’art. 107 l.f., rappresenti, per ragioni di economicità, flessibilità e trasparenza, un modello di vendita efficace, specie se accompagnato da apposita pubblicità su internet e dalla possibilità di presentazione delle offerte e svolgimento della gara per via telematica, in uno alla pubblicazione su quotidiani e/o free-press, con cadenza periodica (p.es. quindicinale), di appositi spazi informativi dedicati alla promozione delle vendite on-line; ritenuto che il commissionario possa essere individuato nell'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di , per il suo ruolo istituzionale e per la sua dotazione di strutture e mezzi adeguati ad una efficace collocazione dei beni sul mercato, grazie a un sistema di asta telematica, integrato con sistema di ricerca dei beni per tipologie commerciali, relativo a tutti gli inventari dei fallimenti pubblicati sul sito del tribunale, e a un programma di gestione delle gare telematiche che conserva in memoria il registro cronologico di tutte le offerte e i successivi rilanci pervenuti con riferimento a ciascun bene posto in vendita; dato atto che, nell’ambito del coordinamento tra attività dell'IVG s.p.a. ed attività di ………, quale gestore del sito , su quest’ultimo verrà inserirà un apposito link di collegamento al sito www.vemi.it,per favorire la partecipazione telematica dei consultatori; inoltre, le ordinanze o gli avvisi di vendita, le perizie di stima, la documentazione fotografica dei singoli beni (sia quella predisposta dal Curatore o dal perito sia quella, anche ulteriore, realizzata dal commissionario), le informazioni sulla composizione dei lotti, le eventuali schede tecniche integrative sulle caratteristiche e sullo stato di conservazione e funzionamento dei beni (in particolare per automezzi e macchine industriali) redatte dal commissionario o da suoi ausiliari saranno egualmente accessibili dal sito dell’istituto vendite giudiziarie e dal sito ufficiale del tribunale; P.Q.M. visti gli artt.107 L.F. e 532 e ss. c.p.c. ORDINA la vendita a mezzo commissionario I.V.G. di dei beni di cui all’allegato prospetto, al prezzo base a fianco di ciascuno indicato FISSA la data del ___/____/20____ quale giorno di inizio della gara telematica DISPONE che acquirente e prezzo finale di vendita siano individuati secondo le modalità di seguito indicate: GARA TELEMATICA A) Il commissionario procede alla formazione di uno o più lotti, ovvero alla vendita separata dei singoli beni, come appare più opportuno ai fini della realizzazione del maggiore prezzo complessivo di vendita; potrà anche formare lotti comprendenti beni appartenenti a diverse procedure concorsuali e/o esecutive individuali, indicando il numero di quella “principale” (per importanza dei beni) e redigendo, per ciascun lotto, un elenco dei beni e del relativo valore di stima, in proporzione al quale il ricavato verrà ripartito tra le diverse procedure. B) Il prezzo base di vendita del singolo bene sarà quello attribuitogli nella perizia di stima; nel caso di formazione di uno o più lotti il prezzo base di ciascun lotto è quello risultante dal cumulo dei valori di stima dei singoli beni. C) Il commissionario procede alla vendita, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica accessibile dai siti web della durata di giorni 15, a decorrere dalla data fissata per la vendita. D) Chi è interessato a formulare l’offerta irrevocabile di acquisto deve registrarsi utilizzando l’apposita funzione attivata sul sito e costituire una cauzione tramite carta di credito o bonifico bancario (consultare le istruzioni nella sezione del sito "come costituire la cauzione") di importo pari al 20% del prezzo offerto. E) L’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui offerta ha perso efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale successiva offerta migliorativa prima del termine della gara. F) La restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità avviene entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta, automaticamente al termine della gara; b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, il commissionario procede alla sua restituzione con ordine di bonifico (con addebito all'offerente di € 1,50) entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta dell’interessato, dal termine della gara. G) Il commissionario procede alla vendita del bene, previo incasso dell’intero prezzo, a favore di chi, alla scadenza del 15° giorno dalla pubblicazione, risulta avere effettuato l’offerta maggiore. GARA PRESSO I.V.G. H) In caso di esito negativo del 1° tentativo di vendita con gara telematica, il commissionario procede alla vendita dei beni allo stesso prezzo base, con acquirente e prezzo finale individuati all’esito di apposita gara da svolgersi -anche con raccolta telematica delle offerte- presso la sua sede (o, quando non è possibile od opportuno spostare i beni, presso i locali dell’impresa fallita/concordataria), provvedendo a pubblicizzare la relativa data – da fissare entro 20 giorni dall’esito negativo della gara telematica- e le condizioni della vendita (conformemente a quelle stabilite nella presente ordinanza, in quanto compatibili) sul proprio sito internet e su quello ufficiale del Tribunale (a tal fine raccordandosi con ), almeno 10 giorni prima della vendita. I)Entro il momento di apertura della gara, ogni interessato dovrà formulare -anche oralmente o telematicamente- all’indirizzo dell’Istituto Vendite Giudiziarie un’offerta di acquisto a prezzo non inferiore rispetto a quello base indicato nella perizia. L’offerta è irrevocabile. J) L’offerta dovrà essere corredata da uno o più assegni circolari non trasferibili intestati all’Istituto Vendite Giudiziarie di (ovvero da una somma in contanti presso i locali dell’I.V.G.) per un importo pari al 20% del prezzo offerto; tale somma costituirà cauzione/caparra confirmatoria e verrà immediatamente restituita agli offerenti che non si siano resi acquirenti, mentre verrà trattenuta e versata sul libretto in caso di mancato saldo del prezzo da parte dell’offerente K) In caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti, o a mezzo assegni circolari, a pena di perdita della cauzione/caparra. L) In caso di pluralità di offerte valide, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al miglior offerente (anche se non personalmente presente), che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti, o a mezzo assegni circolari a pena di perdita della cauzione/caparra. In caso di gara il rilancio –da proporre entro un minuto dall’offerta precedente- è stabilito dallo stesso commissionario, immediatamente prima del suo svolgimento. M) La cauzione sarà immediatamente restituita agli offerenti che non risultano vincitori, mediante bonifico bancario entro il termine massimo di 24 ore lavorative dallo svolgimento della gara con addebito di € 1,5 ovvero con girata dell’assegno circolare da parte dell’I.V.G., mentre sarà trattenuta a far parte del compendio fallimentare in caso di mancato saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario. N) Il bene è aggiudicato al maggior offerente; quando, in caso di pluralità di offerte, la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, si procede alla vendita del bene a favore del maggiore offerente o, se le offerte risultano di eguale importo, a favore di chi l’ha presentata per primo, anche se dichiari di non avere più interesse all’acquisto. O) In caso di esito negativo di questo secondo tentativo di vendita il commissionario procede, con le stesse modalità, a due ulteriori esperimenti, con una cadenza temporale di almeno dieci giorni tra l’uno e l’altro, ciascuno con ribasso pari al 20%; le date e l’orario degli esperimenti di vendita nonché i nuovi prezzi base sono tempestivamente pubblicati sia sul sito internet dell’istituto sia sul sito ufficiale del tribunale, almeno cinque giorni prima della vendita. P) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro i termini stabiliti per questi ulteriori esperimenti di vendita, l’Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a vendere i beni rimasti invenduti al miglior offerente, a prezzo non inferiore alla metà di quello determinato all’ultimo esperimento. Q) Se nelle more tra un tentativo di vendita e l’altro perviene offerta irrevocabile di acquisto d’importo non inferiore al prezzo base del precedente esperimento, il commissionario può procedere immediatamente alla vendita all’offerente. R) In caso di esito negativo anche dell’ultimo tentativo, che in ogni caso deve svolgersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data della prima vendita, il commissionario trasmette una relazione al Curatore fallimentare o liquidatore giudiziale per le conseguenti determinazioni. AVVISA GLI INTERESSATI CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: • Garanzie - la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita. • Oneri fiscali - ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente. • Provvigione del commissionario - la provvigione, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, è a carico dell’acquirente e verrà allo stesso fatturata direttamente dall’I.V.G. • Trasferimento della proprietà - la proprietà del bene è trasferita all’acquirente al momento dell’integrale pagamento del prezzo e degli eventuali oneri fiscali. Fino a che non si è verificato il trasferimento della proprietà il giudice può esercitare i poteri di cui all’art.108 L.F. • Esame dei beni - ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito, sia durante l’intero periodo della gara telematica sia nel corso delle successive operazioni di vendita. • Modalità di versamento del prezzo della vendita - quando l’acquirente è individuato mediante gara telematica, il prezzo deve essere versato entro 5 giorni lavorativi. Si potrà pagare con un assegno circolare intestato a IVG oppure tramite carta di credito o bonifico bancario. Negli altri casi, il vincitore della gara, o, se non vi è stata gara, il miglior offerente, deve immediatamente versare, nelle mani del commissionario, l’intero prezzo entro 48 ore. In tutti i casi in cui il prezzo di vendita è superiore a € 25.000, gli importi dovuti devono essere versati dall’acquirente direttamente sul conto corrente bancario intestato alla procedura concorsuale. In caso di mancato versamento del prezzo nei termini indicati il commissionario procede immediatamente a nuova vendita e la cauzione è versata subito sul conto bancario intestato alla procedura concorsuale. • Consegna dei beni agli acquirenti - I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della provvigione e, nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento della formalità relative al passaggio di proprietà. • Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti - Quando i beni venduti si trovano nei locali di impresa fallita l’acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, salvo che un termine più lungo sia stato espressamente autorizzato dal Curatore fallimentare o dal Giudice Delegato prima della vendita. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche qualora l’acquirente abbia pagato prima della sua scadenza. In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nel termine, l’acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo d’indennità di occupazione: nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita; nel caso in cui l’immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell’intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun giorno, a € 25,00. Per i beni venduti presso la sede dell’istituto dopo la scadenza del termine indicato l’acquirente deve pagare all'IVG il corrispettivo per il deposito previsto all’art. 4 D.M. 15/5/2009 n.80. Decorsi altri quindici giorni l'IVG provvederà alla loro vendita ai sensi degli art. 2756, comma 3, e 2797 cod.civ. con prezzo base, in prima asta, pari al prezzo della vendita già effettuata e, nelle eventuali successive aste, via via diminuito nella misura del 20%. L’I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara. • Restituzione della cauzione - la cauzione è restituita all’acquirente all’atto del completo ritiro dei beni venduti, eventualmente al netto delle penali sopra indicate. • Disciplina di cui al D.P.R.459/96 - non risultando la vendita nell’ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza tra le quali la disciplina di cui al D.P.R.459/96 e, in particolare, dovendo il Curatore per legge procedere alla liquidazione dei beni fallimentari, grava sull’acquirente l’obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell’esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Della conoscenza di tale obbligo l’offerente deve darne espressamente atto nell’offerta di acquisto o in sede di gara o comunque prima del ritiro dei beni. • Adempimenti del commissionario a seguito della vendita – il commissionario trasferisce immediatamente, e comunque non oltre gg. 5 dall’incasso, il ricavato della vendita sul c/c della procedura concorsuale, a mezzo bonifico bancario; nel caso di gara telematica, trasmette al Curatore/liquidatore la stampa del registro informatico delle offerte pervenute nel corso della gara e, negli altri casi, copia del verbale delle operazioni di gara; trasmette in ogni caso copia del documento fiscale emesso e comunica i dati occorrenti per gli adempimenti fiscali del Curatore/ liquidatore; comunica infine ad l’esito dei singoli esperimenti di vendita, con l’indicazione dell’eventuale prezzo di aggiudicazione. DISPONE - che la cancelleria provveda all’affissione dell’avviso di vendita nell’albo del Tribunale per 3 giorni consecutivi; - che il Curatore/Liquidatore provveda ad inviare all’I.V.G. e ad , immediatamente (e comunque entro 3 giorni lavorativi dal suo deposito), anche per via telematica, la presente ordinanza, corredata della necessaria documentazione (perizia, documentazione fotografica, schede tecniche ecc.) e di ogni informazione sulla composizione dei lotti, ai fini della pubblicazione, almeno 10 giorni prima dell’inizio della gara, ciascuno per quanto di sua competenza, sui siti internet nonché sul periodico naz. quindicinale “ ” (e, ove previsto, sugli ulteriori quotidiani, a cura di ) e sul bollettino dell’IVG, in tal caso anche con la sola indicazione dei beni di maggior interesse; eventuali successive variazioni o accorpamenti dei lotti, effettuate dal Curatore/Liquidatore ovvero dall’IVG, dovranno essere immediatamente comunicate ad per le conseguenti variazioni della relativa pubblicità commerciale; - che il Curatore/Liquidatore provveda a dare immediata notizia della vendita agli eventuali creditori muniti di privilegio speciale su beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 107 co. 3 l.f.; - che la cancelleria provveda alla immediata comunicazione del deposito della presente ordinanza, anche a mezzo fax o per via telematica, al Curatore/Liquidatore nonché ad . N.B. Nei documenti destinati alla pubblicazione verrà eliminato ogni riferimento a persone fisiche (debitore e terzi). …., ___/____/20____ Il Giudice Delegato ALL. 10 – Ordinanza di vendita immobiliare (1° esperimento) TRIBUNALE DI -UFFICIO FALLIMENTARE________________________________________________________________________ FALLIMENTO “ ” (N . R.F.) IL GIUDICE DELEGATO Vista l’istanza di vendita presentata dal Curatore in data …; rilevato che nel programma di liquidazione è stato previsto, ai sensi dell’art.107 co.2 L.Fall., che le vendite immobiliari siano effettuata dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, sulla base del valore di stima di cui alla perizia dell’esperto….. ; considerato che, a seguito della modifiche apportate alle norme del codice di procedura civile sull’espropriazione immobiliare, la vendita senza incanto e la vendita con incanto costituiscono due fasi, la prima necessaria e la seconda eventuale, dello stesso procedimento di vendita disposto con unica ordinanza; P.Q.M. visti gli artt.107, comma 2, L.Fall., 569 e ss. c.p.c. ORDINA LA VENDITA SENZA INCANTO delle seguenti unità immobiliari: LOTTO N. (diritti di piena proprietà / proprietà per la quota di / usufrutto su): (tipo bene) sito in (prov. ), via , composto da (descrizione di massima), identificato con i seguenti dati catastali: − AL PREZZO BASE di € oltre oneri tributari - in caso di gara per pluralità di offerenti il rilancio minimo sarà di € - FISSA L'UDIENZA DEL ORE avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di , per l’apertura delle buste, l’esame delle offerte, la deliberazione e l’eventuale gara fra gli offerenti ex art. 573 cpc DISPONE ALTRESI' che, ove la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte o altra ragione, si dia luogo alla VENDITA CON INCANTO del medesimo compendio immobiliare sopra descritto, avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di , ALL'UDIENZA DEL al PREZZO –BASE di € e con ORE oltre oneri tributari RILANCIO MINIMO OBBLIGATORIO DI € *** AVVISA - che tutti gli interessati all’acquisto possono visitare gli immobili posti in vendita telefonando al Curatore fallimentare all’utenza telefonica n. o inviando richiesta a mezzo fax al n. . ovvero contattandolo tramite il sito internet . Il Curatore provvederà direttamente, o tramite proprio collaboratore, ad accompagnare l’interessato nella visita dell’immobile e programmerà le visite in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all’acquisto. - che (lasciare quello che interessa e cancellare il resto): • gli immobili di cui ai lotti sono già liberi; • gli immobili di cui ai lotti sono locati a terzi con contratto opponibile all’acquirente stipulato il / / al canone di locazione mensile di € e i cui effetti cessano il / /; gli immobili di cui ai lotti sono occupati da terzi senza titolo opponibile; gli immobili di cui ai lotti saranno consegnati dal Curatore all’acquirente liberi da persone e cose a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di liberazione emesso contestualmente alla presente ordinanza e posto in esecuzione entro 30 giorni da oggi; - che i beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’ esperto , la quale deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni; - che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni che seguono, recanti la Disciplina in materia, le quali costituiscono parte integrante della presente ordinanza. • • DISCIPLINA GENERALE DELLA VENDITA A) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. B) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, ulteriori spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore) non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella valutazione dei beni. C) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; a tal fine dovrà presentare domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. D) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi, che saranno cancellate unitamente alla trascrizione della sentenza di fallimento, su decreto del Giudice Delegato, a cura e spese della procedura fallimentare. E) Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, così come comunicati dal Curatore dopo l'aggiudicazione, saranno a carico dell’acquirente. F) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato, nella vendita senza incanto, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione e, nella vendita con incanto, entro il termine massimo di 60 giorni (gg. 70 dall’incanto). G) Qualora l’aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, dovrà farne apposita richiesta nell’istanza di partecipazione. In tal caso, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate dalla banca (a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente l’atto di assenso all’iscrizione ipotecaria di primo grado -ex art. 2822 c.c.- e la delega del mutuatario alla banca -ex art. 1269 c.c.per il versamento dell’importo mutuato direttamente alla procedura) mediante mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). H) Ai sensi dell’art. 585 ult.co. c.p.c., nel decreto di trasferimento il Giudice Delegato inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ....... da parte di ....... a fronte del contratto di mutuo a rogito .......... del ......... rep.......... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 585 cod. proc. civ., è fatto divieto al Direttore dell’Ufficio del Territorio di trascrive il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”; in caso di revoca dell’aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. I) Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la “prima casa” o altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione. L) La proprietà del bene verrà trasferita all’aggiudicatario con decreto del Giudice Delegato, a seguito dell’integrale versamento del prezzo e degli oneri fiscali. Il decreto sarà trascritto nei registri immobiliari a cura della procedura fallimentare e a spese dell’aggiudicatario. DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO • Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di entro le ore 12 del giorno precedente la data fissata per a vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del Giudice Delegato e la data della vendita; nessun’altra indicazione (né nome delle parti, né numero della procedura, né bene per cui è stata fatta l’offerta, né ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta. Un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito del tribunale, sotto l’area “procedure concorsuali”. • L’offerta dovrà contenere: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio e lo stato civile del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i b) c) d) e) f) corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una società o altro ente, dovrà essere indicata la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa e il nome del legale rappresentante ed allegata aggiornata visura camerale C.C.I.A.A. ovvero idoneo atto da cui risulti la vigenza dell’Ente e la spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta; i suddetti poteri, se delegati, dovranno essere attribuiti mediante procura con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune sede del Tribunale, unitamente a un recapito telefonico o fax o e-mail; in mancanza, tutte le comunicazioni previste saranno effettuate presso la Cancelleria; i dati identificativi del bene cui è interessato con l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza, il termine s’intenderà di giorni 90); • Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c.. • Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (p.es.: box, posti auto, cantine), si potrà fare un’unica offerta valida per più lotti con dichiarazione di volerne acquistare uno solo; in tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti farà automaticamente cessare l'efficacia dell'offerta per gli altri. • All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del punto 4. la cauzione dovrà essere calcolata sulla base del prezzo offerto per il bene di maggior valore. • Salvo quanto previsto dall’art. 571 cod. proc. civ., L’OFFERTA PRESENTATA NELLA VENDITA SENZA INCANTO È IRREVOCABILE; SI POTRÀ PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE ALL’UNICO O AL MAGGIOR OFFERENTE ANCHE QUALORA QUESTI NON COMPAIA IL GIORNO FISSATO PER LA VENDITA. • L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione. • L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). • In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento della differenza. • Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore all’ammontare minimo sopra previsto; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto; se tutte le offerte risultano di eguale importo e la gara non avrà luogo, il giudice, se non riterrà di disporre l’incanto, disporrà la vendita a favore di chi risulterà aver depositato per primo l’offerta. • In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo di prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario. • Salvo il disposto dell’art.108 L.F., l’aggiudicazione sarà definitiva e quindi non saranno prese in considerazione, a differenza che nella vendita con incanto, eventuali offerte successive, anche se superiori di oltre un quinto (cd. aumento del quinto). DISCIPLINA DELLA (EVENTUALE) VENDITA CON INCANTO I. Ogni offerente dovrà depositare presso la Cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente a quello dell’incanto, la domanda di partecipazione unitamente a n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) di importo pari rispettivamente all’1% e al 9% del prezzo base d’asta, a titolo di cauzione. Un fac-simile della domanda di partecipazione all’incanto è presente sul sito (sotto l'area “procedure concorsuali”). II. La domanda di partecipazione dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b) c) e d) della disciplina della vendita senza incanto. III. Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI MANDATARIO MUNITO DI PROCURA SPECIALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c.. IV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; le eventuali offerte in aumento, ai sensi dell’art. 584 c.p.c., dovranno essere depositate in cancelleria entro il termine di giorni dieci dall’aggiudicazione. V. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione (gg. 70 dall’incanto), mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). VI. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione. VII. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita subito dopo la chiusura dell’incanto, a meno che questi non abbia omesso di partecipare, personalmente o a mezzo di proCuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 e la restante parte è trattenuta dalla procedura. VIII. Chiunque (ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 c.p.c.), può effettuare un’offerta di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione (c.d. “aumento del quinto”), entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto. IX. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di ; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l’offerta); nessun’altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta. X. L’offerta dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b) c) e d) della disciplina della vendita senza incanto. XI. All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) per un importo pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara di tutti gli offerenti in aumento. XII. Scaduto il termine, il giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità delle offerte, indirà la gara -della quale il cancelliere darà pubblico avviso a norma dell’art. 570 c.p.c. nonchè comunicazione all’aggiudicatario-, fissando il termine entro il quale potranno essere fatte ulteriori offerte con le stesse modalità indicate al punto 2. della disciplina della vendita senza incanto. XIII. Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto; qualora siano presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora l’aggiudicatario presente non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta; qualora nessuno degli offerenti un aumento sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta in aumento nel termine di cui all’art. 584 primo comma, la perdita della cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura. XIV. Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al minimo indicato. XV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dalla cancelleria ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione. XVI. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c della procedura che verrà indicato dal Curatore. XVII. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura della gara. DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ DELLA VENDITA La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante i seguenti adempimenti: 1) affissione dell’avviso di vendita ex art. 490 c.p.c., per tre giorni consecutivi all’albo di questo Tribunale, a cura della Cancelleria,; pubblicazione, almeno 45 giorni prima giorni prima dell’udienza fissata per la deliberazione sulle offerte, negli appositi spazi riservati del quotidiano “………..” ovvero “……..” nonché (solo per immobili di rilevante valore) sulle pagine nazionali de “……“ ovvero “……..” ovvero “………”, nonché (per gli immobili siti in provincia diversa da quella di ……) sulle pagine del quotidiano locale destinate agli annunci di vendita, nonché (solo su specifica disposizione del gd) invio di n. ... missive con l’annuncio della vendita e sintesi della descrizione del bene operata in perizia, ai residenti nella zona ove è ubicato l’immobile in vendita o, se si tratta d’immobile ad uso industriale o commerciale, ad appartenenti a categorie potenzialmente interessate (servizio c.d. Postal Target), di un avviso contenente le seguenti informazioni (in linea di massima contenute in due “moduli tipografici”, corrispondenti a 50/60 parole): 2) - 3) pubblicazione almeno 60 giorni prima del termine di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto e fino al giorno dell’eventuale vendita con incanto, sul sito internet , di un avviso contenente le informazioni di cui al precedente punto 2), di copia della presente ordinanza di vendita, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., della planimetria (in mancanza il Curatore dovrà richiedere al tecnico nominato di redigerla) e delle allegate fotografie (raffiguranti sia l’esterno che l’interno dell'immobile ); pubblicazione sul periodico quindicinale “ ” edizione nazionale, edito dalla società; 4) numero della procedura, Giud. Del., Curatore (con relativo recapito telefonico); tipo di vendita; lotto; ubicazione del bene, natura del diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.) e tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); caratteristiche dell’immobile (superficie, vani, piano, interno, ecc.), eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) e condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e del rilancio minimo in caso di gara; termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto; data, luogo ed ora fissata per l’apertura delle buste e per la vendita senza incanto; data, luogo ed ora fissata per la eventuale vendita con incanto; ammontare del prezzo base ed ammontare del rilancio minimo nella vendita con incanto; termine per la presentazione delle offerte nella vendita con incanto; indicazioni per reperire maggiori informazioni (Curatore, Cancelleria Fallimentare del Tribunale di , sito internet ove sono stati inseriti gli avvisi e gli atti ex art. 490, co. 2 c.p.c.); 5) affissione nelle vicinanze del compendio immobiliare di un cartello “VENDESI” recante una sommaria descrizione dell’immobile e il recapito telefonico del Curatore; pubblicazione immediata di un avviso sintetico su vari siti gratuiti (p.es. www.subito.it e www.secondamano.it); notifica di copia dell’ordinanza, entro il termine di giorni 30, ai creditori ipotecari ammessi al passivo; ai creditori ipotecari non insinuati, presso il domicilio eletto risultante dalla nota d’iscrizione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2839 c.c.; agli eventuali promissari acquirenti con contratto trascritto ai sensi dell’art. 2776 bis c.c.; ai creditori insinuati con privilegio speciale sull’immobile. Salve diverse disposizioni, nel caso di gara in aumento di quinto verranno effettuati gli stessi adempimenti. 6) 7) 8) Gli adempimenti descritti ai punti n. 2, 3 e 4 che precedono dovranno essere richiesti dal professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), in maniera diretta e senza l’ausilio di terzi soggetti, almeno 10 giorni prima del termine ultimo per la pubblicità su internet esclusivamente alla società , che gestisce il sito web , individuata come “soggetto collettore unico” per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità su internet e sui quotidiani, e che quindi provvederà a redigere gli estratti di vendita da pubblicare sui quotidiani. La richiesta, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e del modulo di pubblicità firmato a cura del professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), potrà essere alternativamente effettuata tramite: - posta elettronica all'indirizzo ; - invio telematico della documentazione tramite il link presente sull’home page del sito - fax al n° ; - posta o corriere espresso da spedire a: ; - consegna a mano al personale della società incaricato presente presso il Tribunale. ; Il professionista incaricato dovrà aver cura e quindi è responsabile di: - trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008; - verificare la correttezza della pubblicità su internet e sui quotidiani, richiedendo prima possibile alla società eventuali modifiche da effettuare; - comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società , l’esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita oppure via fax al n° . Il professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore) farà ricorso al servizio di “richiesta e gestione on-line di prenotazione delle visite agli immobili in vendita” fornito da , verificandone l’attivazione per ciascun lotto in vendita. ……,….. Il Giudice Delegato ALL. 11 – Ordinanza di vendita immobiliare successiva ad asta deserta TRIBUNALE DI -UFFICIO FALLIMENTARE________________________________________________________________________ FALLIMENTO “ ” (N . R.F.) IL GIUDICE DELEGATO • Vista l’istanza di vendita depositata dal Curatore del Fallimento in epigrafe in data…….., a seguito delle aste deserte del …… (senza incanto) e ……….. (con incanto), fissate sul prezzo base di € ……; • considerato che nel programma di liquidazione è previsto, ai sensi dell’art.107 co.2 L.Fall., che le vendite immobiliari siano effettuata dal Giudice Delegato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile; vista la perizia redatta dal tecnico incaricato …….; • • ritenuta opportuna l’applicazione del ribasso sul prezzo (ovvero anche: di nuove forme di pubblicità); • atteso che l’art. 591 c.p.c. consente la fissazione di un prezzo base inferiore di ¼ a quello precedente; P.Q.M. visti gli artt. 108 L.Fall. e 591 c.p.c. ORDINA LA VENDITA SENZA INCANTO delle seguenti unità immobiliari: LOTTO N. (diritti di piena proprietà / diritti di proprietà per la quota di / usufrutto su) : (tipo bene) sito in (prov. ), via , composto da (descrizione di massima), identificato con i seguenti dati catastali: AL PREZZO BASE di € oltre oneri tributari - in caso di gara per pluralità di offerenti il rilancio minimo sarà di € ….. - FISSA L'UDIENZA DEL ORE avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di , per l’apertura delle buste, l’esame delle offerte, la deliberazione e l’eventuale gara fra gli offerenti ex art. 573 cpc. DISPONE ALTRESI' che, ove la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte o altra ragione, si dia luogo alla VENDITA CON INCANTO del medesimo compendio immobiliare sopra descritto, avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di……..., ALL'UDIENZA DEL al PREZZO –BASE di € e con ORE oltre oneri tributari RILANCIO MINIMO OBBLIGATORIO DI € *** AVVISA - che tutti gli interessati all’acquisto possono visitare gli immobili posti in vendita telefonando al Curatore fallimentare all’utenza telefonica n. o inviando richiesta a mezzo fax al n. ovvero contattandolo tramite il sito internet . Il Curatore provvederà direttamente, o tramite proprio collaboratore, ad accompagnare l’interessato nella visita dell’immobile e programmerà le visite in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all’acquisto. - che (lasciare quello che interessa e cancellare il resto): − gli immobili di cui ai lotti sono già liberi; − gli immobili di cui ai lotti sono locati a terzi con contratto opponibile all’acquirente stipulato il / / al canone di locazione mensile di € e i cui effetti cessano il / / ; − gli immobili di cui ai lotti sono occupati da terzi senza titolo opponibile; − gli immobili di cui ai lotti saranno consegnati dal Curatore all’acquirente liberi da persone e cose a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di liberazione emesso contestualmente alla presente ordinanza e posto in esecuzione entro 30 giorni da oggi; - che i beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto , la quale deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni; - che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni che seguono, recanti la Disciplina in materia, le quali costituiscono parte integrante della presente ordinanza. DISCIPLINA GENERALE DELLA VENDITA A) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. B) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, ulteriori spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore) non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella valutazione dei beni. C) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; a tal fine dovrà presentare domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. D) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi, che saranno cancellate unitamente alla trascrizione della sentenza di fallimento, su decreto del Giudice Delegato, a cura e spese della procedura fallimentare. E) Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, così come comunicati dal Curatore dopo l'aggiudicazione, saranno a carico dell’acquirente. F) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato, nella vendita senza incanto, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione e, nella vendita con incanto, entro il termine massimo di 60 giorni (gg. 70 dall’incanto). G) Qualora l’aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, dovrà farne apposita richiesta nell’istanza di partecipazione. In tal caso, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate dalla banca (a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente l’atto di assenso all’iscrizione ipotecaria di primo grado -ex art. 2822 c.c.- e la delega del mutuatario alla banca -ex art. 1269 c.c.per il versamento dell’importo mutuato direttamente alla procedura) mediante assegni circolari non trasferibili intestati a Tribunale di – Fallimento “…. “ (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti). H) Ai sensi dell’art. 585 ult.co. c.p.c., nel decreto di trasferimento il Giudice Delegato inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ....... da parte di ....... a fronte del contratto di mutuo a rogito .......... del ......... rep.......... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 585 cod. proc. civ., è fatto divieto al Direttore dell’Ufficio del Territorio di trascrive il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”; in caso di revoca dell’aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all’istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. I) Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la “prima casa” o altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione. L) La proprietà del bene verrà trasferita all’aggiudicatario con decreto del Giudice Delegato, a seguito dell’integrale versamento del prezzo e degli oneri fiscali. Il decreto sarà trascritto nei registri immobiliari a cura della procedura fallimentare e a spese dell'aggiudicatario. DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO • Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di entro le ore 12 del giorno precedente la data fissata per a vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del Giudice Delegato e la data della vendita; nessun’altra indicazione (né nome delle parti, né numero della procedura, né bene per cui è stata fatta l’offerta, né ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta. Un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito sotto l’area “procedure concorsuali”. • L’offerta dovrà contenere: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio e lo stato civile del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b) se l’offerente è una società o altro ente, dovrà essere indicata la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa e il nome del legale rappresentante ed allegata aggiornata visura camerale C.C.I.A.A. ovvero idoneo atto da cui risulti la vigenza dell’Ente e la spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta; i suddetti poteri, se delegati, dovranno essere attribuiti mediante procura con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale; c) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune sede del Tribunale, unitamente a un recapito telefonico o fax o e-mail; in mancanza, tutte le comunicazioni previste saranno effettuate presso la Cancelleria; d) i dati identificativi del bene cui è interessato, con l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; e) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; f) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza, il termine s’intenderà di giorni 90); • Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c.. • Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (p.es.: box, posti auto, cantine), si potrà fare un’unica offerta valida per più lotti con dichiarazione di volerne acquistare uno solo; in tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti farà automaticamente cessare l'efficacia dell'offerta per gli altri. • All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di – Fallimento “... “ (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti) per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del punto 4. la cauzione dovrà essere calcolata sulla base del prezzo offerto per il bene di maggior valore. • Salvo quanto previsto dall’art. 571 cod. proc. civ., L’OFFERTA PRESENTATA NELLA VENDITA SENZA INCANTO È IRREVOCABILE; SI POTRÀ PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE ALL’UNICO O AL MAGGIOR OFFERENTE ANCHE QUALORA QUESTI NON COMPAIA IL GIORNO FISSATO PER LA VENDITA. • L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione. • L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). • In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento della differenza. • Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore all’ammontare minimo sopra previsto; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto; se tutte le offerte risultano di eguale importo e la gara non avrà luogo, il giudice, se non riterrà di disporre l’incanto, disporrà la vendita a favore di chi risulterà aver depositato per primo l’offerta. • In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo di prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario. • Salvo il disposto dell’art.108 L.F., l’aggiudicazione sarà definitiva e quindi non saranno prese in considerazione, a differenza che nella vendita con incanto, eventuali offerte successive, anche se superiori di oltre un quinto (cd. aumento del quinto). DISCIPLINA DELLA (EVENTUALE) VENDITA CON INCANTO I. Ogni offerente dovrà depositare presso la Cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente a quello dell’incanto, la domanda di partecipazione unitamente a n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “.... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita), “lotto n....” (in caso di più lotti) di importo pari rispettivamente all’1% e al 9% del prezzo base d’asta, a titolo di cauzione. Un fac-simile della domanda di partecipazione all’incanto è presente sul sito (sotto l'area “procedure concorsuali”). II. La domanda di partecipazione dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b), c) e d) della disciplina della vendita senza incanto. III. Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI MANDATARIO MUNITO DI PROCURA SPECIALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c.. IV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; le eventuali offerte in aumento, ai sensi dell’art. 584 c.p.c., dovranno essere depositate in cancelleria entro il termine di giorni dieci dall’aggiudicazione. V. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione (gg. 70 dall’incanto), mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti). VI. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione. VII. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita subito dopo la chiusura dell’incanto, a meno che questi non abbia omesso di partecipare, personalmente o a mezzo di proCuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 e la restante parte è trattenuta dalla procedura. VIII. Chiunque (ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 c.p.c.), può effettuare un’offerta di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione (c.d. “aumento del quinto”), entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto. IX. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di ; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l’offerta); nessun’altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta. X. L’offerta dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b) c) e d) della disciplina della vendita senza incanto. XI. All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti) per un importo pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara di tutti gli offerenti in aumento. XII. Scaduto il termine, il giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità delle offerte, indirà la gara -della quale il cancelliere darà pubblico avviso a norma dell’art. 570 c.p.c. nonchè comunicazione all’aggiudicatario-, fissando il termine entro il quale potranno essere fatte ulteriori offerte con le stesse modalità indicate al punto 2. della disciplina della vendita senza incanto. XIII. Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto; qualora siano presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora l’aggiudicatario presente non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta; qualora nessuno degli offerenti un aumento sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta in aumento nel termine di cui all’art. 584 primo comma, la perdita della cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura. XIV. Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al minimo indicato. XV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dalla cancelleria ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione. XVI. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c della procedura che verrà indicato dal Curatore. XVII. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura della gara. DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ DELLA VENDITA La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante i seguenti adempimenti: 1) affissione dell’avviso di vendita ex art. 490 c.p.c., per tre giorni consecutivi all’albo di questo Tribunale, a cura della Cancelleria; 2) pubblicazione, almeno 60 giorni prima dell’udienza fissata per la deliberazione sulle offerte, sul quotidiano “……….” ovvero “…………” nonché (per immobili di significativo valore) sulle pagine nazionali de “…………“ ovvero “………….” ovvero “………….”, nonché (per gli immobili siti in provincia diversa da quella di ……..) sulle pagine del quotidiano locale destinate agli annunci di vendita, nonché (solo su specifica disposizione del gd) invio di n. ... missive con l’annuncio della vendita e sintesi della descrizione del bene operata in perizia, ai residenti nella zona ove è ubicato l’immobile in vendita o, se si tratta d’immobile ad uso industriale o commerciale, ad appartenenti a categorie potenzialmente interessate (servizio c.d. Postal Target), di un avviso contenente le seguenti informazioni (in linea di massima contenute in due “moduli tipografici”, corrispondenti a 50/60 parole): numero della procedura, cognome GD, cognome Curatore (con relativo recapito telefonico); tipo di vendita; lotto; ubicazione del bene, natura del diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.) e tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc..); caratteristiche dell’immobile (superficie, vani, piano, interno, ecc..) eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc..) e condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e del rilancio minimo in caso di gara; termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto; data, luogo ed ora fissata per l’apertura delle buste e per la vendita senza incanto; data, luogo ed ora fissata per l’eventuale vendita con incanto; ammontare del prezzo base ed ammontare del rilancio minimo nella vendita con incanto; termine per la presentazione delle offerte nella vendita con incanto; indicazioni per reperire maggiori informazioni (Curatore, Cancelleria Fallimentare del Tribunale di , sito internet ove sono stati inseriti gli avvisi di vendita ex art. 490, co. 2 c.p.c.); 3) pubblicazione almeno 60 giorni prima del termine di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto e fino al giorno dell’eventuale vendita con incanto, sul sito internet , di un avviso contenente le informazioni di cui al precedente punto 2), di copia della presente ordinanza di vendita, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c. della planimetria (in mancanza il Curatore dovrà richiedere al tecnico nominato di redigerla) e delle allegate fotografie (raffiguranti sia l’esterno che l’interno dell’immobile); pubblicazione sul periodico quindicinale “ ” edizione nazionale, edito dalla società ; affissione nelle vicinanze del compendio immobiliare di un cartello “VENDESI” recante una sommaria descrizione dell’immobile e il recapito telefonico del Curatore; pubblicazione immediata di un avviso sintetico su siti gratuiti (p.es. ); notifica di copia dell’ordinanza, entro il termine di giorni 30, ai creditori ipotecari ammessi al passivo; ai creditori ipotecari non insinuati, presso il domicilio eletto risultante dalla nota dell’iscrizione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2839 c.c.; ai creditori insinuati con privilegio speciale sull’immobile; agli eventuali promissari acquirenti con contratto trascritto ai sensi dell’art.2776 bis c.c. Salve diverse disposizioni, nel caso di gara in aumento di quinto verranno effettuati gli stessi adempimenti. 4) 5) 6) 7) 8) Gli adempimenti descritti ai punti n. 2, 3 e 4 che precedono dovranno essere richiesti dal professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), in maniera diretta e senza l’ausilio di terzi soggetti, almeno 10 giorni prima del termine ultimo per la pubblicità su internet esclusivamente alla società , che gestisce il sito web , individuata come “soggetto collettore unico” per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità su internet e sui quotidiani, e che quindi provvederà a redigere gli estratti di vendita da pubblicare sui quotidiani. La richiesta, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e del modulo di pubblicità firmato a cura del professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), potrà essere alternativamente effettuata tramite: - posta elettronica all'indirizzo ; - invio telematico della documentazione tramite il link presente sull’home page del sito ; - fax al n° ; - posta o corriere espresso da spedire a: ; - consegna a mano al personale della società incaricato presente presso il Tribunale. Il professionista incaricato dovrà aver cura e quindi è responsabile di: - trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008; - verificare la correttezza della pubblicità su internet e sui quotidiani, richiedendo prima possibile alla società eventuali modifiche da effettuare; - comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società l’esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita oppure via fax al n° . Il professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore) farà ricorso al servizio di “richiesta e gestione on-line di prenotazione delle visite agli immobili in vendita” fornito da verificandone l’attivazione per ciascun lotto in vendita. ……,….. Il Giudice Delegato ALL. 12 – Ordinanza di liberazione di immobile TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare Il Giudice Delegato, premesso che con ordinanza del ....... è stata disposta la vendita dell’immobile sito in …... nelle forme previste nella disciplina del processo esecutivo immobiliare, come modificata con L.80/2005 e L.263/2005; rilevato che nella disciplina riformata dell’espropriazione immobiliare è previsto che il giudice, salvo i casi in cui l’immobile pignorato sia occupato da un terzo in forza di titolo opponibile alla procedura, deve ordinarne la liberazione al più tardi al momento dell’aggiudicazione e che il provvedimento costituisce titolo esecutivo, da eseguire “a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario” (art.560 c.p.c.); ritenuto che la liberazione dell’immobile a cura e spese della procedura è assurta in tal modo a elemento fondamentale del procedimento di vendita, avendo il legislatore, al fine di assicurare una piena realizzazione del valore di mercato del bene, riconosciuto all’acquirente un diritto all’immissione nel possesso del bene effettivamente libero da persone e cose, a cura del custode giudiziario; ritenuto che la vendita di immobile in sede fallimentare nelle forme previste nella disciplina del processo esecutivo immobiliare implichi necessariamente l’applicazione anche della norma sulla liberazione dell’immobile, risultando di tutta evidenza che la funzione del custode giudiziario è assorbita, nell’ambito della procedura fallimentare, in quella del Curatore; ritenuta l'opportunità di emettere l’ordine di liberazione di cui all’art.560 c.p.c contestualmente all’ordinanza di vendita, in ragione del tempo tecnicamente necessario per l’effettiva esecuzione dell’ordine di liberazione nelle forme di cui agli art.605 e seg. c.p.c.; P.Q.M. Visti gli art. 107 L.F. e 560 c.p.c., ORDINA a ….. nonché a chiunque altro occupi l’unità immobiliare sita in ….. (identificata con i seguenti dati catastali: ) di consegnare immediatamente tale bene, libero da persone e cose, al Curatore del Fallimento “.........”, avv./dott./rag. ….. L’esecuzione del presente ordine avviene a cura del Curatore nelle forme previste dagli art.605 e ss. c.p.c. ….,…. Il Giudice Delegato ALL. 13 – Atto di precetto per rilascio di immobile TRIBUNALE DI ATTO DI PRECETTO PER RILASCIO IMMOBILE Il sottoscritto con studio in , in qualità di Curatore del fallimento in forza di ordinanza di rilascio d’immobile immediatamente esecutiva, emessa in data dal Giudice Delegato ………., munita di formula esecutiva in data che viene notificata contestualmente al presente atto INTIMA E FA PRECETTO a nonché a qualunque terzo occupi l’unità immobiliare sita in via , di consegnare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto il bene, libero da persone e cose, al sottoscritto Curatore fallimentare con avvertimento e diffida che in mancanza del rilascio, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge e con l’assistenza della Forza Pubblica. ….,…. il Curatore Fallimentare ALL. 14 – Avviso di sloggio TRIBUNALE DI AVVISO DI SLOGGIO Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di , a richiesta di di Curatore del fallimento , in qualità , elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VISTA la notifica dell’ordinanza di rilascio dell’immobile, sito in in data dal Giudice Delegato al fallimento …… notificata a , in data via emessa , munita di formula esecutiva in data e , contestualmente all’atto di precetto, con il quale è stato ingiunto a di rilasciare, entro 10 giorni dalla notifica, libero da persone e cose l’immobile sito in via , in favore del Curatore fallimentare AVVISA ai sensi dell’art. 608 c.p.c. il sig. alle ore residente in via l’Ufficiale Giudiziario competente si recherà in che il giorno via , per eseguire l’intimato provvedimento di rilascio occorrendo con l’ausilio della Forza Pubblica. ALL. 15 – Programma di liquidazione TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare ** ** ** FALLIMENTO: n. / R.F. GIUDICE DELEGATO: CURATORE: PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART 104 t L.F. ** ** ** ATTIVITA’ DI INVENTARIO CHIUSA IL _______. SOMMARIO 1. Il programma di liquidazione – pag. ; 2. Breve analisi dell’impresa e del contesto in cui è maturato lo stato di insolvenza – pag. ; 3. L’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto d’azienda – pag. ; 4. La sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto - pag. ; 5. Le attività di inventario - pag. ; 6. I beni immobili - pag. ; 7. I beni mobili - pag. ; 8. I crediti e le relative azioni recuperatorie - pag. ; 9. L’azione di responsabilità verso l’amministratore – pag. ; 10. Le azioni revocatorie – pag. ; 11. Le azioni in corso – pag. ; 12. Le disponibilità liquide – pag. ; 13. Le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco – pag. ; 14 Le condizioni della vendita dei singoli cespiti – pag. ; 1. IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 2. BREVE ANALISI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTESTO IN CUI È MATURATO LO STATO DI INSOLVENZA 3. L’OPPORTUNITA’ DI DISPORRE L’ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA OVVERO L’OPPORTUNITA’ DI AUTORIZZARE L’AFFITTO DELL’AZIENDA 4. LA SUSSISTENZA DI PROPOSTE DI CONCORDATO ED IL LORO CONTENUTO 5. LE ATTIVITA’ DI INVENTARIO 6. I BENI IMMOBILI 7. I BENI MOBILI Beni in leasing Beni mobili in proprietà 8. I CREDITI E LE RELATIVE AZIONI RECUPERATORIE 9. L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO L ‘AMMINISTRATORE 10. LE AZIONI REVOCATORIE 11. AZIONI IN CORSO 12. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 13. LE POSSIBILITA’ DI CESSIONE UNITARIA DELL’AZIENDA, DI SINGOLI RAMI, DI BENI O DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO 14. LE CONDIZIONI DELLE VENDITA DEI SINGOLI CESPITI Tutto ciò premesso, il presente programma è sottoposto al Comitato dei Creditori per l’approvazione. Con osservanza ……,…… il Curatore Fallimentare ALL. 16 – Avviso ex art. 92 L.F. Spett.le …..lì,….. Oggetto: Fallimento n. / R.F. Tribunale di . In adempimento del disposto dell’art. 92 l. fall. comunico che il Tribunale di , con sentenza emessa in data , e depositata in Cancelleria Fallimentare in data ha dichiarato il fallimento della , con sede in , via n. , Giudice Delegato è stato nominato il/la Dott./Dott.ssa e Curatore il sottoscritto. L’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo avrà luogo, avanti il Giudice Delegato, il giorno 00/00/00 alle ore . Le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui sopra e quindi entro il giorno 00/00/00. Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono considerate tardive a norma dell’art. 101 l. fall. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore. Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo, può essere sia presentato sia spedito, alla Cancelleria del Tribunale anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione di cui sia possibile fornire la prova della ricezione, e può essere sottoscritto in proprio o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di procura. Il ricorso deve contenere: 1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno dirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita I.V.A.); 2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E’ facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al Curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale. Il ricorso, a norma dell’art. 117 n. 4 L.F., può anche prevedere che al ricorrente gli vengano attribuite le somme non riscosse dagli aventi diritto decorsi cinque anni dal deposito delle somme stesse. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4, il credito è considerato chirografario. Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le vigenti disposizioni fiscali (in particolare, gli effetti cambiari devono essere allegati in originale), tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I creditori che siano lavoratori subordinati dovranno evidenziare quanto richiesto per retribuzioni arretrate, quanto per Tfr e per mancato preavviso avendo cura di fornire tutti i giustificativi e i conteggi dettagliati. Le imprese artigiane, per ottenere l’ammissione al privilegio, dovranno allegare documentazione adeguata (certificato di iscrizione all’albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data recente, copia dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Iva relative all’anno in cui sono sorte le ragioni del credito e ai due precedenti, copia del libro matricola). Gli istituti di credito dovranno allegare alla domanda copia del contratto di conto corrente e gli estratti del conto corrente dell’ultimo anno. Qualsiasi ulteriore informazione ed eventuali specifiche indicazioni riguardo la presentazione dei documenti giustificativi necessari alla valida presentazione del ricorso possono essere richieste al sottoscritto Curatore. Coloro che vantano diritti sulle cose mobili o immobili del fallito è opportuno che presentino domande separate per l’ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione. Con la domanda di rivendica o di restituzione è possibile chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Qualora tali beni non siano stati acquisiti all’attivo della procedura è possibile chiedere l’ammissione al passivo per il controvalore che le cose avevano alla data di dichiarazione del fallimento. Nel caso in cui il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione sia cessato dopo l’apposizione dei sigilli o sia stato perso dal Curatore dopo l’acquisizione è possibile chiedere l’integrale pagamento del valore della cosa in prededuzione. L’insinuazione al passivo può essere richiesta dal giorno dell’apertura del concorso fino all’udienza di stato passivo anche modificando l’eventuale domanda di rivendica o di restituzione già presentata. Ciascun creditore può fornire la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei Creditori (o in alternativa può rendersi non disponibile alla nomina), che verrà nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall’art. 40 l. fall.. Le funzioni del Comitato dei Creditori sono previste dall’art. 40 l. fall. ed in particolare si sottolinea che i componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese oltre all’eventuale compenso e che ai componenti del comitato, ai fini della responsabilità, si applica quanto previsto dall’art. 2407 c. 1 e c. 3 C.C. in quanto compatibile. Il progetto di stato passivo sarà depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti e potrà essere esaminato dai creditori. Ogni creditore potrà presentare osservazioni/contestazioni scritte relative alle altre domande, fino all’udienza. Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire allo scrivente ogni notizia sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto. Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne immediata comunicazione alla curatela. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il sottoscritto Curatore fallimentare. Distinti saluti Il Curatore Fallimentare ALL. 17 – Progetto di stato passivo TRIBUNALE DI Fall. n……/…....R.F. Ufficio Fallimentare Sent. n.: ............... del: ...................... FALLIMENTO “…….........................” Ud. di discussione:………….ore……. G.D.: dott………………… _______________________ Curatore: …………............... PROGETTO DI STATO PASSIVO (Domande tempestive/I° - II°… Gruppo Domande Tardive/Domande supertardive”) N. PROG. 1 CREDITORE ISTANTE CHIROGR. PRIVILEG. Conclusioni:_________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ €__________ €_________ Nominativo creditore istante Chiede:_____________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Osservazioni:________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 2 Nominativo creditore istante Chiede:_____________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Osservazioni:________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Conclusioni:_________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ €__________ 3 €_________ Nominativo creditore istante Chiede:_____________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Osservazioni:________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Conclusioni:_________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ €__________ ……,……. €_________ Il Curatore Fallimentare ALL. 18 – Verbale di udienza di discussione dello stato passivo TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO: GIUDICE DELEGATO: CURATORE: _______________________ VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLO STATO PASSIVO Oggi______, alle ore_______, avanti a…………, Giudice Delegato alla procedura in epigrafe indicata, alla presenza del Curatore_________________, nonché, dei seguenti creditori: il Giudice Delegato procede all’esame delle domande tempestive/tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito indicati: N. PROG. CREDITORE ISTANTE CHIR. PRIVIL. CESSIONE/ SURROGA (art. 115 co. 2 L.F.) 1 NOMINATIVO CREDITORE Richiesta:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ____________________ Proposta del Curatore:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ____________________ Osservazioni del creditore:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ _________________________ Conclusioni finali del Curatore:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ _________________________ Il G.D. __________________________________________ __________________________________________ __________ P.Q.M. ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______________________________________ 2 NOMINATIVO CREDITORE Richiesta:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ______________________________ Proposta del Curatore:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ _________________________ Osservazioni del creditore:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ___________________________________ Conclusioni finali del Curatore:__________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ___________________________________ Il G.D. __________________________________________ __________________________________________ __________ P.Q.M. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ _______________ Alle ore , non essendovi altre domande tempestive/tardive da esaminare, IL GIUDICE DELEGATO FORMA LO STATO PASSIVO COME SOPRA INDICATO, LO RENDE ESECUTIVO, NE ORDINA IL DEPOSITO IN CANCELLERIA E MANDA AL CURATORE PER GLI ADEMPIMENTI DI RITO EX ART. 97 L.F.. ……,…… Il Giudice Delegato ALL. 19 – Comunicazione di avvenuto deposito dello stato passivo Spett.le ……. Oggetto: Fall. XXX (n. ../.. R.F.) – Comunicazione di avvenuto deposito dello stato passivo . Il sottoscritto Curatore del Fallimento in oggetto indicato comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e 99 L.F., che il G.D., con decreto in data…………….., ha dichiarato l’esecutività dello stato passivo, ordinandone il deposito presso la cancelleria fallimentare, ove è possibile prenderne visione. In merito alla Vs. domanda di ammissione allo stato passivo, indicata al n….. dell’elenco cronologico delle istanze, il G.D. ha cosi provveduto: “il G.D. …………….……………………………….” (ovvero) il G.D. ha provveduto come da verbale che si allega per estratto. Si avvisa che coloro, i cui crediti risultano essere stati esclusi totalmente o parzialmente, possono proporre opposizione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F., entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Si comunica, infine, che tutti i creditori istanti hanno, altresì, diritto di impugnare il provvedimento di ammissione delle domande altrui, ai sensi dell’art. 98 e 99 L.F., entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Eventuali errori materiali contenuti nello stato passivo potranno, invece, essere corretti, ai sensi dell’art. 98 ult. comma L.F., indirizzando apposita istanza al G.D.. Disponibile per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. ….., li……………… Il Curatore Fallimentare ALL. 20 – Istanza ex art. 102 L.F. Fall. n…./....R.F. Sent. n.: ........... del: ................. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO “…….........................” G.D.: dott………………… Curatore: .................................. ________ ______________ ISTANZA EX ART. 102 L.F. (Previsione di insufficiente realizzo) Ill.mo Tribunale Fallimentare, il sottoscritto……., Curatore del fallimento sopra citato PREMESSO - che con sentenza del……il Tribunale Fallimentare di ha dichiarato il fallimento della società……con sede in ……; - che la procedura fallimentare in oggetto, sin dalle primissime fasi, versa in una situazione di stallo, non avendo il sottoscritto rinvenuto alcun documento contabile, né alcun bene, riferibili alla società fallita, né avuto contatti con l’organo amministrativo della stessa, regolarmente convocato; ovvero [indicare le motivazioni che hanno indotto il Curatore a prevedere l’insufficiente realizzo] - che il sottoscritto Curatore, ricevuta notifica della nomina ed accettato l’incarico, si è immediatamente recato all’indirizzo corrispondente alla sede della società fallita, dove non ha potuto procedere alla apposizione dei sigilli secondo quanto prescritto dall’art. 84 L.F., in quanto la sede della società è stata rinvenuta chiusa e senza indicazioni, come da relativo verbale agli atti; ovvero [indicare le motivazioni per le quali pur procedendo all’apposizione dei sigilli ed al successivo inventario, il Curatore ritiene che si verifichi comunque l’insufficiente realizzo] - che non sono stati depositati i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie né l’elenco dei creditori; - che in particolare il signor…legale rappresentante della società fallita, nel corso della procedura non ha mai ritirato gli avvisi ad esso indirizzati, sebbene sia stato convocato per iscritto dal Curatore, anche ultimamente per essere sentito in merito all’istanza in oggetto, come prevede l’art. 102 L.F.; [allegare alla presente istanza una copia della comunicazione con la dimostrazione della spedizione e della ricevuta di ritorno] ovvero [nel caso in cui il fallito o il legale rappresentante della società fallita sia stato sentito in merito alla possibilità di chiusura del fallimento per previsione di insufficiente realizzo, riportare le dichiarazioni rese dello stesso in merito ed allegare alla presenza istanza una copia del verbale di interrogatorio] - che pertanto il sottoscritto Curatore è stato impossibilitato a redigere l’inventario, ad esaminare la scritture contabili, ad inviare gli avvisi ex art. 92 L.F., a predisporre il Programma di Liquidazione ex art. 104 ter L.F. ed a svolgere, insomma, tutti gli adempimenti di procedura; - che non è stato possibile procedere alla nomina del Comitato dei Creditori; ovvero [nel caso in cui il Comitato dei Creditori sia funzionante, allegare alla presente istanza la copia delle deduzioni dei membri e, in mancanza, allegare alla presente istanza una copia della comunicazione con la dimostrazione della spedizione e della ricevuta di ritorno della richiesta di parere] - che le poche informazioni raccolte dal sottoscritto Curatore (si vedano le istanze e le relazioni agli atti della procedura) non si sono rivelate di utilità concreta, anche ai fini di una eventuale ricostruzione dell’attivo; - che la udienza di verifica dello stato passivo è fissata per il giorno…; ovvero [che l’udienza per l’esame dello stato passivo delle domande tempestive si è già tenuta e l’udienza per l’esame dello stato passivo delle domande tardive è stata fissata per il giorno…..] - che a parere del sottoscritto Curatore la situazione sopra delineata induce a ritenere estremamente improbabile l’acquisizione alla procedura di qualsivoglia attivo; ovvero [che a parere del sottoscritto Curatore, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, appare improbabile l’acquisizione di ulteriore attivo da destinare ai creditori privilegiati e chirografari;] - che a questo punto appare opportuno non farsi luogo alla procedura di accertamento del passivo, in vista della chiusura del fallimento. Tanto premesso CHIEDE Che l’Ill.mo Tribunale Fallimentare, visto tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 102 L.F. disponga non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo. Con osservanza. Si allega: - copia comunicazione ex art. 102 L.F. inviata al L.R. della società fallita. - relazione del Comitato dei Creditori; - verbale di interrogatorio del L.R. della società fallita; ….., li…. Il Curatore Fallimentare ALL. 21 – Istanza di chiusura fallimento ex art. 118 n. 1 L.F. Fall. n…./....R.F. Sent. n.: ........... TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO “…….........................” _______________________ ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118 n. 1 l. fall.) del: ................. G.D.: dott………………… Curatore: .................................. Ill.mo Signor Giudice Delegato il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe PREMESSO 1. che nessuna domanda di ammissione al passivo risulta presentata nei termini di rito di cui all’art. 16 n. 5 l. fall.; 2. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data …….; 3. che sono state compiute tutte le operazioni richieste dalla legge fallimentare; [i successivi punti 3 e 4 vanno inseriti solo se trattasi di fallimento di società di persone] 4. che i soci illimitatamente responsabili non sono stati dichiarati falliti in qualità di imprenditori individuali; [ovvero] 5. che i soci illimitatamente responsabili sono stati dichiarati falliti in qualità di imprenditori individuali con sentenza n….. del …. il sig. …… e con sentenza n. …. del …. Il sig. ……; CHIEDE che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura del Fallimento .......... a norma dell’art. 118 n. 1 l. fall.. Con osservanza ….., li….. il Curatore Fallimentare ALL. 22 – Istanza di chiusura di fallimento ex art. 118 n. 2 L.F. Fall. n…./....R.F. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO “…….........................” _______________________ ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118 n. 2 l. fall.) Sent. n.: ........... del: ................. G.D.: dott………………… Curatore: .................................. Ill.mo Signor Giudice Delegato il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe PREMESSO 1. che come risulta dalle quietanze allegate, tutti i creditori ammessi sono stati integralmente soddisfatti prima dell’esecuzione del riparto finale; [che relativamente ai crediti oggetto dei giudizi allo stato pendenti, sono stati predisposti gli opportuni accantonamenti, secondo le direttive del Giudice Delegato]; 2. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data …….; 3. che in data…… sono stati predisposti i pagamenti del compenso del Curatore e delle spese della procedura; 4. che sono state compiute le operazioni richieste dalla legge fallimentare; [i successivi punti 5 e 6 vanno inseriti solo se trattasi di fallimento di società di persone] 5. che i soci illimitatamente responsabili non sono stati dichiarati falliti in qualità di imprenditori individuali; [ovvero] 6. che i soci illimitatamente responsabili sono stati dichiarati falliti in qualità di imprenditori individuali con sentenza n….. del …. il sig. …… e con sentenza n. …. del …. Il sig. ……; CHIEDE che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura del Fallimento .......... a norma dell’art. 118, n. 2 l. fall.. Con osservanza ….., li Il Curatore Fallimentare ALL. 23 – Istanza di chiusura di fallimento ex art. 118 n. 3 L.F. Fall. n…./....R.F. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO “…….........................” _______________________ ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118 n. 3 l. fall.) Sent. n.: ........... del: ................. G.D.: dott………………… Curatore: .................................. Ill.mo Signor Giudice Delegato il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe PREMESSO 1. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data …….; 2. che sono stati predisposti i pagamenti del compenso del Curatore e delle spese della procedura; 3. che è stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo in conformità del piano di riparto reso esecutivo in data .........., come risulta dalle quietanze allegate in copia; 4. che sono state compiute le operazioni richieste dalla legge fallimentare; [il successivo punto và inserito solo se trattasi di fallimento di società] 5. che all’accoglimento della presente istanza il sottoscritto Curatore chiederà la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita; CHIEDE che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura del Fallimento .......... a norma dell’art. 118, n. 3 l. fall. Allega: .......... Con osservanza ……., li il Curatore Fallimentare ALL. 24 – Istanza di chiusura di fallimento ex art. 118 n. 4 L.F. Fall. n…./....R.F. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare Sent. n.: ........... del: ................. G.D.: dott………………… FALLIMENTO “…….........................” _______________________ ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118 n. 4 l. fall.) Curatore: .................................. Ill.mo Signor Giudice Delegato il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe PREMESSO 1. che la procedura non può essere utilmente continuata per mancanza assoluta di beni di proprietà del fallito, per non essere ravvisabili proficue azioni di recupero dei crediti, proficue azioni revocatorie, proficue azioni recuperatorie e, comunque, per insufficienza di attivo; 2. che il programma di liquidazione è stato depositato in data …… ed approvato in data ……. come risulta dalla documentazione allegata in copia; [gli adempimenti di cui ai successivi punti 3 e 4 saranno eseguiti a cura del Curatore fallimentare solo nel caso in cui il programma di liquidazione non è stato depositato o non è stato approvato dagli organi fallimentari competenti] 3. che il sottoscritto Curatore in data ……. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ha informato il Comitato dei Creditori sulla possibilità di chiusura del fallimento per totale mancanza di attivo e che il Comitato dei Creditori, come risulta dalla documentazione allegata in copia, ha espresso il seguente parere:[essendo un parere non vincolante, come riportato nelle linee guida, lo stesso potrà essere acquisito dal Curatore anche mediante la formula del silenzio assenso] 1. 2. 3. 4. che il sottoscritto Curatore in data …… a seguito di convocazione personale [ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno] ha informato il fallito sulla possibilità di chiusura del fallimento per totale mancanza di attivo e lo stesso, come risulta dalla documentazione allegata in copia, ha espresso il seguente parere: ;[essendo un parere non vincolante, come riportato nelle linee guida, lo stesso, se acquisito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà essere acquisito dal Curatore anche mediante la formula del silenzio assenso] 5. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data ……..; 6. che sono state compiute le operazioni richieste dalla legge fallimentare; [il successivo punto và inserito solo se trattasi di fallimento di società] 7. che all’accoglimento della presente istanza il sottoscritto Curatore chiederà la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita; CHIEDE che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura del Fallimento .......... a norma dell’art. 118, n. 4 l. fall.. Allega: .......... Con osservanza ……, li il Curatore Fallimentare ALL. 25 – Relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 182-BIS L. FALL. TRIBUNALE ORDINARIO DI .... Ufficio Fallimentare II sottoscritto , …, nato a … il …, iscritto all'Ordine di …, C.f. …,con studio in ..., PREMESSO CHE - l'art. 182-bis l. fall. consente al debitore di presentare al Tribunale territorialmente competente per l'omologazione un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; - la società . . . . . . . con sede in . . . . . . .. cap. soc. . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . ... in persona del legale rappresentante Sig. . . . . . . nato a . . . . . . . il . . . . . . . C.F. . . . . . ., (di seguito per brevità la "debitrice”) con assemblea del . . . . . . . . . . ha deliberato di autorizzare l'Amministratore Delegato Sig . . . . . . . . . a sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti in ottemperanza all'art. 182-bis l. fall.; RITENUTO - che l’entità complessiva delle passività al ……….., opportunamente e prudenzialmente determinata, può essere così schematicamente riassunta PASSIVITA’ Debiti privilegiati Debiti per TFR Debiti verso personale Debiti verso professionisti e autonomi Debiti verso imprese artigiani Debiti per l’assistenza nella procedura ex art. 182 bis l.f. Debiti per locazioni immobiliari Debiti verso banche Debiti verso erario per dipendenti Debiti verso enti Debiti chirografari Debiti correnti verso banche Debiti verso banche a medio termine Debiti verso fornitori Debiti postergati Debiti verso soci per finanziamento Altri debiti previsti Altri debiti (canoni leasing) Altri debiti (polizze e smaltimento) Totale Passività - che il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori prevede: a) il pagamento dei creditori ipotecari, nella percentuale del …%; b) il pagamento dei creditori pignoratizi nella percentuale del …%; c) il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del …%; d) il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del …% ESPONE quanto segue in merito all’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. PAR.1 - L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE La debitrice ha sottoposto al mio esame l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 - bis l.f. che prevede un piano di … PAR. 2 - DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA La debitrice mi ha consegnato tutta la documentazione allegata all'accordo nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del … Ho proceduto, pertanto, a stilare una revisione limitata, con l'ausilio della struttura amministrativa della debitrice, effettuando, altresì, opportuni accessi e verifiche presso la sede. In questa attività sono stato supportato dal tecnico stimatore dei beni …. La valutazioni sono allagate ai documenti n. … Conseguentemente, sulla base della documentazione analizzata e delle verifiche anche a campione effettuate, si può esprimere un giudizio professionale sulla adeguatezza dell'impianto contabile che non ha evidenziato situazioni e discordanze degne di nota. PAR. 3 - GARANZIE (evidenziare eventuali garanzie offerte e giudicarne la congruità) PAR. 4 - AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE Prima di esprimere il mio parere sulla proposta, ho comunque aggiornato alla data del .... la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica redatta dalla debitrice. Si è pertanto proceduto a … PAR. 5 - FABBISOGNO FINANZIARIO DEL PIANO II piano, analiticamente esposto in premessa, necessità di un fabbisogno finanziario di € ................... in quanto sono previsti i seguenti pagamenti: Attività realizzabili Rimanenze Clienti (escluso infragruppo) Crediti vs. infragruppo Altri crediti Totale Fabbisogno finanziario Spese procedura, compensi professionisti e imprevisti: Privilegiati: TFR Indennità quiescenza Causa pendente vs dipendente Debiti verso personale Professionisti Agenti Artigiani e cooperative Erario Enti previdenziali Chirografari: Banche 50% Fornitori (escluso privilegiati) residuo Dati che si riassumono nella seguente proposta di concordato: Attivo Realizzabile Spese della Procedura (-) Passivo in Privilegio (-) Passivo in Chirografo (-) RESIDUO ATTIVO Le attività aziendali, fatta eccezione per le immobilizzazioni immateriali e materiali e le rimanenze che sono indicate ai valori individuati dal perito ………, sono di seguito riepilogate e valorizzate: ATTIVITA’ Crediti verso l’erario Disponibilità liquide Clienti al netto di probabili inesigibilità Cessione dei beni aziendali Rimanenze Altri crediti Totale Attività Attualmente il saldo attivo del conto bancario della società, presso la Banca .... ammonta a € ....; PAR. 6 - CRITICITÀ (evidenziare eventuali criticità) PAR. 7 - ATTUABILITÀ Per i motivi e le considerazioni appena espresse, si ritiene / non si ritiene che il piano possa essere ragionevolmente realizzato e che esso, allo stato attuale, rappresenti la migliore soluzione per i creditori, di certo preferibile alla alternativa fallimento e ciò con particolare riguardo alla sua idoneità al pagamento dei creditori estranei all’accordo. ………….., lì ……………… Il professionista ALL. 26 – Relazione di attestazione del piano di risanamento RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PIANO DI RISANAMENTO (ART. 67 L. F.) IN MERITOALLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO DEL ……… ** ** ** Il sottoscritto _____________________________, avvocato/dottore commercialista/esperto contabile e revisore legale, con studio in ______________ incaricato in data _____________ (all. 1) dalla società _______________ (in seguito per brevità “Società” oppure, unitamente alle società da questa direttamente o indirettamente controllate) di attestare la idoneità e la ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria, predisposto da quest’ultima ed allegato al presente documento sub 2.a. e 2.b. ESPONE quanto segue 1. DOCUMENTI ASSUNTI COME BASE DELLE ANALISI Ai fini dell’espletamento delle proprie analisi, lo scrivente ha utilizzato la seguente documentazione: — “Piano di risanamento della _________________” (all. 2.a.), nel seguito anche “Piano Finanziario”; “Piano Industriale della ______________” (all. 2.b.), nel seguito anche “Piano Industriale”, entrambi documenti predisposti dalla _________________ rispettivamente in data ___________ e in data _____________ e nel seguito congiuntamente indicati come “Piano”; — bilancio relativo all’esercizio chiuso al ___________ della ____________ (all. 3); — bilancio infrannuale al ____________ della _________ (all. 4); — informazioni e dati di varia natura forniti da responsabili aziendali. 2. LE CAUSE DELLE ATTUALI DIFFICOLTÀ DELL’IMPRESA 3. LE LINEE-GUIDA DEL PIANO DI RISANAMENTO 4. GLI ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO INDUSTRIALE E LA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ASSUNZIONI Lo scrivente, in questo paragrafo, intende affrontare ed analizzare le assunzioni principali del Piano Industriale in termini di fatturato, nonché valutare la ragionevolezza di quelle che riguardano gli interventi previsti sul versante dei costi operativi. 5. L’ATTENDIBILITÀ DEI DATI CONTABILI UTILIZZATI L’attestazione, da parte di un esperto, di un piano industriale-finanziario ai sensi dell’art. 67 3° comma l. fall., a differenza della figura prevista dall’art. 160 l. fall., non presuppone la conduzione di un audit indipendente sui conti della società. 6. GLI INTERVENTI PREVISTI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 7. DINAMICA FONTI E IMPIEGHI E LA CAPACITÀ DI GENERARE CASSA 8. DINAMICA DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 9. IL RISULTATO DI ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE DAL PROFESSIONISTA Lo scrivente inoltre, si è peritato di effettuare alcune ulteriori verifiche presso il Gruppo che esulano dalla semplice analisi del Piano. Onde poter individuare potenziali aree di rischio o criticità, si è infatti sottoposto all’Organo amministrativo, il seguente questionario: a. elenco dei decreti ingiuntivi, precetti o altri atti esecutivi notificati alle società; b. elenco delle diffide stragiudiziali notificati alle società; c. elenco delle cause passive e copia degli atti di citazione relativi alle vertenze più rilevanti; d attestazione/dichiarazione sul rispetto delle normative ambientali e sulla inesistenza di prescrizioni, dettate dagli enti competenti (ASL, etc.), eventualmente non rispettate dalle società; e. attestazione/dichiarazione sulla esistenza/vigenza delle licenze che fossero necessarie allo svolgimento dei vari processi produttivi; f. indicazione di eventuali liti/contestazioni che possano potenzialmente dare luogo a contenziosi rilevanti, eventualmente anche solo minacciati; g. dichiarazione esistenza/inesistenza di accertamenti tributari in corso (avvisi di accertamento, rettifica, etc.) che possano sfociare in un procedimento tributario; h. dichiarazione esistenza/inesistenza di impegni assunti dalle società che possano generare rischi o passività (a titolo esemplificativo: contratti su prodotti finanziari derivati, assunzione di obblighi contrattuali di riacquisto, promesse atipiche a terzi con funzione di garanzia, etc.); i. dichiarazione attestante la titolarità diretta di tutti i contratti di locazione ad oggi in essere e l’inesistenza all’interno degli stessi di clausole che ne limitino la libera trasferibilità a terzi. Le risposte ai suddetti quesiti sono riassunte qui di seguito: ……… 10. CONCLUSIONI Il Piano predisposto dalla società _________________, con i suoi risvolti economici e finanziari e pur nei limiti delle assunzioni fatte e dei fattori di rischio cui appare esposto, risulta ragionevolmente idoneo ad assicurare il risanamento e il riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa (ovvero, condizionatamente a che ………………. ). Con osservanza Luogo, data .................................. Firma ...................................