ALL. 1 - Accettazione incarico
Fall. n…./....R.F.
Sent. n.: ...........
del: .................
TRIBUNALE DI
G.D.:
dott………………
…
Ufficio Fallimentare
Curatore:
..................................
FALLIMENTO “…….........................”
_______________________
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI CURATORE
(ART.29 L.F.)
Il sottoscritto
_______________________________________________________________
_
nato
a
_______________________
il____________
con
studio
in
____________ via _________________ n. ___ , telefono ________________
fax
_________________
indirizzo
______________________________
di
posta
elettronica
nominato Curatore del fallimento
“______________”, n. ___/____ R.F. con sentenza n. ___ del ___/___/___ ,
depositata in cancelleria fallimentare in data ___/___/___
avendo avuto la partecipazione della propria nomina in data ___/___/___
NEL DARE ATTO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 28, co. 3, L.Fall.
ed in particolare:
-di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del fallito;
-di non essere creditore del fallito;
-di non trovarsi in conflitto d’interessi, anche potenziale, col fallimento, a tal
fine dichiarando di non aver prestato opera professionale a favore della società
fallita né del socio, di non essersi ingerito nella sua attività e di non aver
contribuito a cagionarne il dissesto negli ultimi due anni.
ASSUME L’IMPEGNO
– ad una immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di
pertinenza del fallito, anche senza la presenza del Cancelliere e dello
stimatore e con le più opportune modalità (fotografie, filmati, etc..);
– ad iniziare subito dopo, con la massima sollecitudine, l’inventario di detti
beni, con apposizione dei sigilli ove ritenuta necessaria o anche solo
opportuna, in considerazione dell’ubicazione, della natura e dell’entità dei
beni da inventariare, sempre che essa non sia d’ostacolo al regolare
svolgimento dell’attività d’impresa, ponendo in essere, in via provvisoria e
d'urgenza, eventuali misure cautelari e conservative, riferendone
sollecitamente al G.D. per gli eventuali provvedimenti di sua competenza;
– a depositare tempestivamente in Cancelleria i verbali di ricognizione
informale, di apposizione dei sigilli e di inventario.
DICHIARA
di accettare l’incarico, ringraziando il Tribunale per la fiducia accordata.
Si impegna altresì a comunicare al G.D., in via riservata, eventuali azioni di
responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o instaurati a suo
carico nel corso della procedura.
….,…..
con la massima osservanza
ALL. 2 – Mandato
TRIBUNALE DI ___________
UFFICIO FALLIMENTARE
Al Giudice Delegato Dr……………………..
Il sottoscritto Curatore / Liquidatore Giudiziale/ Commissario Giudiziale
SPECIFICA
PER PAGAMENTO
COMPENSI
PROFESSIONISTI
A) Compenso
€ ……………..
dott./avv.…………………………………………………………………
B) Rimb.Spese Non Docum.
visto il provvedimento emesso in data …………………
€……………
chiede l’emissione del mandato di pagamento di pagamento secondo le modalità qui
C) Totale
di seguito indicate:
FALLIMENTO /PROCEDURA:…………………………….…..n. …/… R.F. /R.C.P.
CAUSALE:
€ ……………
Cassa Prev.su C) … %
€…………….
…………………………………………………………………………
BENEFICIARIO: ……………………………………………………………………..
IMPORTO : €……………………….
(euro…………………………………... )
D) Totale
€……………
IVA su D)
€……………
MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico / assegno circolare non trasferibile
DA ADDEBITARSI SUL C/C n.………………………………………….
E) Totale
PRESSO……………………………………………………………….……
F) Rimb.Spese Docum.
IL CURATORE / LIQUIDATORE GIUDIZIALE/ COMMISSARIO GIUDIZIALE
……………………………………….
€…………….
€ …………….
G)TOTALE
€ …………….
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL………………….
IL CANCELLIERE
……………………………
- R.A. su C), compensabile
€………........
+ R.A. su C), da versare
(non compensabile)
€ ……………
H)TOTALE
…………….
MANDATO DI PAGAMENTO
(EX ART. 34, 4° COMMA L.F.)
IL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA INDICATA IN EPIGRAFE, VISTO IL
PROVVEDIMENTO IN DATA……………..EMETTE IL MANDATO DI PAGAMENTO SECONDO LE
MODALITA’ SOPRA INDICATE.
IL GIUDICE DELEGATO ……. …………… ..
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL…………
IL CANCELLIERE……………………..
ALL. 3 – Verbale di apposizione dei sigilli
TRIBUNALE DI
UFFICIO FALLIMENTARE
Fallimento “
”
n. R.F. Tribunale di
Giudice Delegato Dott.
Curatore:
VERBALE DI APPOSIZIONE DI SIGILLI
L’anno
il giorno
del mese di
alle ore
esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di
con la quale è stato dichiarato il Fallimento di
il dott./avv.
“
in
del
”
via
in
depositata il
, con sede in via
, quale curatore del fallimento sopra citato, si è recato nella
località anzidetta per procedere alla apposizione dei sigilli alla impresa fallita,
assistito dal Cancelliere sottoscritto si è trovato presente il sig.
cui sono stati
resi noti i dati della procura e lo scopo dell’accesso dopodiché si è proceduto alle
seguenti operazioni:
f.to
il fallito/legale rapp. della soc. fallita
il Cancelliere
il Curatore Fallimentare
ALL. 4 – Istanza per la nomina del Comitato dei Creditori
Fall. n…./....R.F.
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
FALLIMENTO “…….........................”
_______________________
Sent. n.: ...........
del: .................
G.D.:
dott…………………
Curatore:
..................................
ISTANZA PER LA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto……………….., Curatore del fallimento in epigrafe.
PREMESSO
- che il fallimento in oggetto è stato dichiarato in data .......... sicché occorre
provvedere entro il ………….. alla nomina del Comitato dei Creditori;
- che hanno dato disponibilità ad assumere il relativo incarico i seguenti creditori:
a) ……... [importo € ..........; chirografario/privilegiato ex art…c.c.]
b) ........... [importo € ..........; chirografario/privilegiato ex art….c.c.]
c) .......... [importo € ..........; chirografario/privilegiato ex art …c.c.]
ovvero
- che nessun creditore ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico, ma
che dall’esame delle scritture contabili sinora acquisite i creditori più significativi
per tipologia ed ammontare del credito appaiono i seguenti:
a) [dipendente] ..........
b) [banca] ...........
c) [fornitore] ..........
ovvero
- che nessun creditore ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico e
che, tra i creditori che hanno ad oggi depositato domanda per l'ammissione al
passivo del fallimento (il cui elenco completo si allega con l'indicazione degli
importi insinuati e del privilegio eventualmente richiesto) quelli che
rappresentano in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenuto conto
anche delle possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi (in considerazione di
…….) sono i seguenti:
a) [dipendente] .......... chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso ….
b) [banca] ........... chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso ….
c) [fornitore] ......... chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso ….
d) [professionista]……… chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso…
e) [altro]…… chirografo €…/privilegio € … - domicilato presso …
FA ISTANZA
perché la S.V. voglia nominare il Comitato dei Creditori
….,…..
Con la massima osservanza
Il Curatore Fallimentare
ALL. 5 – Comunicazione nomina del Comitato dei Creditori
Raccomandata A.R.
Spett.le / Egr. ..........
Oggetto: Fall. ……… - Convocazione Comitato dei Creditori.
Con la presente comunico che il Giudice Delegato alla procedura, dott. .......... – [anche in
considerazione della disponibilità da Lei precedentemente manifestata]-, con provvedimento
del .........., ha nominato la S.V. quale componente del Comitato dei Creditori del fallimento in
oggetto.
La invito pertanto a far prevenire al sottoscritto Curatore dichiarazione espressa di
accettazione della nomina entro il termine di giorni sette dal ricevimento del presente del
presente avviso raccomandato.
Segnalo che, ai sensi dell’art. 41, co. 6, l. fall., i componenti del Comitato dei Creditori
hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute ed al compenso per l’attività svolta, ai
sensi e nelle forme di cui all’art. 37-bis l. fall.; inoltre, l’espletamento delle funzioni
attribuiteVi potrà essere delegato in tutto o in parte, previa comunicazione al Giudice
Delegato, ad uno dei soggetti qualificati aventi i requisiti indicati nell’articolo 28 l. fall.
Ai fini della designazione del Presidente, di competenza del comitato ex art. 40 co. 3 l.fall.
e da effettuarsi entro dieci giorni dalla sua costituzione, la S.V. è convocata presso il mio
studio sito in .........., per il giorno ......... alle ore .....
[oppure]
Visto l’art. 41 comma 3 l.fall., che consente ai membri del comitato di esprimere il loro
voto in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico
- purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto-, invito il Comitato
dei Creditori a nominare a maggioranza il proprio Presidente nel termine di dieci giorni di
cui all’art. 40 comma 3 l.fall.; a tal fine, una volta perfezionatesi tutte le necessarie
accettazioni, provvederò a comunicarLe i nominativi, con i recapiti mail e fax, degli altri
componenti del Comitato medesimo.
Rimango in attesa di un sollecito riscontro e porgo distinti saluti.
….., ..........
Il Curatore Fallimentare
ALL. 6 – Istanza sostituzione dei Comitato dei Creditori
Fall. n…./....R.F.
Sent. n.: ...........
del: .................
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
FALLIMENTO “…….........................”
_______________________
ISTANZA PER SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE IL
COMITATO DEI CREDITORI
G.D.: dott…………………
Curatore: ..................................
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto……………….., Curatore del fallimento in epigrafe.
ESPONE
quanto segue:
— con decreto del .......... è stato istituito il Comitato dei Creditori in
persona dei seguenti componenti ……………….;
— il componente .......... designato con provvedimento della S.V. a
comporre il Comitato dei Creditori del fallimento, ha comunicato di
dimettersi da tale carica in quanto .......... [ovvero deve essere sostituito in
quanto sistematicamente ed immotivatamente omette di dare il suo parere
sugli atti che lo necessitano ovvero si è venuto a trovare in una situazione
di incompatibilità/conflitto di interessi in quanto ..........ovvero ………].
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto Curatore
FA ISTANZA
perché la S.V. voglia nominare un altro creditore in sostituzione di quello
citato in premessa che si indica nella persona di ……………………
ovvero degli altri soggetti che la S.V. riterrà di indicare.
……,……
Con la massima osservanza
il Curatore Fallimentare
ALL. 7 – Relazione art. 33 L.F.
Fall. n…./....R.F.
Sent. n.: ...........
del: .................
TRIBUNALE DI
G.D.: dott…………………
Ufficio Fallimentare
Curatore:
..................................
FALLIMENTO “…….........................”
______________________
PRIMA RELAZIONE AL GIUDICE DELEGATO EX ART. 33 L.F.
Ill.mo Giudice Delegato,
il sottoscritto
nominato Curatore del fallimento sopra citato con sentenza del
in esecuzione del disposto dell’articolo 33 R.D. 267/1942 espone quanto segue.
1)
DATI
IDENTIFICATIVI
DELL’IMPRESA
FALLITA
ED
INFORMAZIONI RISULTANTI DALLE VISURE CAMERALI (ordinaria –
storica - con assetto della compagine sociale, se trattasi di società) effettuate
successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento (se trattasi di società
indicare anche assetto proprietario e cariche sociali).
2) CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO (indicare la versione dei
fatti fornita dal fallito o dai soggetti ad esso equiparati e la valutazione critica del
Curatore, anche con riguardo all’eventuale aggravio per l’omissione della
tempestiva richiesta di fallimento in proprio).
3) ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RICEVUTA ED
ESAME DELLA STESSA. (se è stata omessa la consegna della detta
documentazione sarà opportuno segnalare la notizia di reato ex art. 220 L.F. alla
Procura della Repubblica, mediante una specifica contenuta nella stessa relazione
ex art. 33 L.F.; inoltre, qualora il fallito o i soggetti ad esso equiparati omettano di
presentarsi al Curatore per rendere il rituale interrogatorio o comunque per fornire
agli organi fallimentari le informazioni o i chiarimenti necessari ai fini della
gestione della procedura (art. 49 L.F.) sarà bene segnalare la notizia di reato ex
art. 220 L.F. nei termini sopra indicati, con richiesta di attivare la Polizia
Giudiziaria al compimento delle opportune ricerche al cui esito, se possibile, verrà
disposto l’accompagnamento forzoso dei soggetti interessati, previo accordo con
il Curatore.).
4) DILIGENZA SPIEGATA DAGLI AMMINISTRATORI E DAGLI
INCARICATI DEL CONTROLLO LEGALE NELL’ESERCIZIO
DELL’IMPRESA.
5) RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
6) FATTI ACCERTATI ED INFORMAZIONI RACCOLTE IN ORDINE
ALLA
RESPONSABILITA’
CIVILE
E
PENALE
DEGLI
AMMINISTRATORI,
DEI
SOCI,
DEGLI
INCARICATI
DEL
CONTROLLO LEGALE ED EVENTUALMENTE DI ESTRANEI ALLA
SOCIETA’ (p es. amministratori di fatto).
7) ATTI DELLA SOCIETA’ FALLITA IMPUGNATI DAI CREDITORI ED
ATTI CHE IL CURATORE INTENDE IMPUGNARE.
8) SITUAZIONE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO FALLIMENTARE.
9) ATTIVITA’ COMPIUTE DALLA CURATELA.
10) ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI (ad es. eventuali cause ed
esecuzioni in corso).
Con riserva di ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento della procedura.
Con osservanza.
Si allega:
……, lì …..
Il Curatore Fallimentare
ALL. 8 – Programma di recupero crediti (sezione del p.d.l.)
paragrafo n. xx - I CREDITI E LE RELATIVE AZIONI RECUPERATORIE
Il patrimonio fallimentare – stando a quanto risulta dalle scritture contabili della società
fallita – è composto anche da crediti commerciali, il cui valore nominale dovrebbe ammontare
complessivamente ad € XXXXXXXX, di cui € XXXXXXXX sono già stati incassati dal
sottoscritto Curatore senza adire le vie legali.
Allo stato non si è in grado di esprimere alcuna previsione in merito al valore di presumibile
realizzo, in quanto una valutazione fondata di tale valore presuppone quantomeno l’effettivo avvio
di azioni recuperatorie, in esito alle quali si potrà, ad esempio, stabilire la solvibilità dei debitori.
La procedura che si intende adottare per il realizzo di tali crediti si è già articolata e si
articolerà nei seguenti passaggi:
1) In prima battuta, invio ai debitori, risultanti dalle scritture contabili della società, di una formale
richiesta delle somme dovute, con loro contestuale messa in mora in caso di mancato pagamento
entro il termine concesso;
2) Scaduto tale termine, valutazione approfondita di ciascuna posizione secondo il seguente metodo:
 individuazione dei debitori irreperibili;
 individuazione dei debitori che non hanno risposto alla richiesta;
 individuazione dei debitori che hanno contestato il pagamento, mediante analitica
indicazione delle cause di opposizione;
 individuazione dei debitori che hanno avanzato concrete ipotesi transattive;
3) All’esito, selezione motivata dei debitori nei confronti dei quali appare opportuno agire
giudizialmente, anche dopo aver eseguito, ove possibile, accertamenti patrimoniali, il tutto previa
specifica autorizzazione del G.D. ex art. 25 n. 6 L.F.
4) Per quanto riguarda i debitori irreperibili, i debitori nei confronti dei quali si vantano somme
inferiori ad € ……. e i debitori che hanno proposto valide ragioni di opposizione alla richiesta di
pagamento, proposta di rinuncia all’azione giudiziale di recupero del credito.
5) Prima della rinuncia definitiva, richiesta di specifica autorizzazione al C.d.C. ex art. 35 L.F.
nonché al G.D. ex art. 25 n. 1 L.F..
6) Prima della nomina del legale e della richiesta di autorizzazione ad agire in giudizio, verifica di
tutta la documentazione necessaria per il procedimento monitorio e della solvibilità del debitore
(presso i registri immobiliari e mobiliari, se possibile anche presso Inps e Ufficio del Lavoro).
ALL. 9 – Ordinanza di vendita mobiliare
ORDINANZA VENDITA MOBILIARE A MEZZO COMMISSIONARIO
CON GARA TELEMATICA
IL GIUDICE DELEGATO
del Fallimento____________________________________________________________________
N._______R.F.
(oppure)
del Concordato
N._____R.C.P.
Preventivo______________________________________________________
Dato atto che si è stabilito che la vendita dei beni mobili di cui all’allegato prospetto costituente parte integrante della presente ordinanza- sia effettuata dal G.D. secondo le disposizioni
del c.p.c., il cui art. 532 prevede, tra le possibili modalità di vendita coattiva dei beni mobili, la
vendita a mezzo commissionario;
ritenuto che la vendita a mezzo commissionario, realizzata con individuazione
dell’acquirente e determinazione del prezzo mediante procedure competitive rispondenti ai
parametri di cui all’art. 107 l.f., rappresenti, per ragioni di economicità, flessibilità e trasparenza, un
modello di vendita efficace, specie se accompagnato da apposita pubblicità su internet e dalla
possibilità di presentazione delle offerte e svolgimento della gara per via telematica, in uno alla
pubblicazione su quotidiani e/o free-press, con cadenza periodica (p.es. quindicinale), di appositi
spazi informativi dedicati alla promozione delle vendite on-line;
ritenuto che il commissionario possa essere individuato nell'Istituto Vendite Giudiziarie del
Tribunale di , per il suo ruolo istituzionale e per la sua dotazione di strutture e mezzi adeguati ad
una efficace collocazione dei beni sul mercato, grazie a un sistema di asta telematica, integrato con
sistema di ricerca dei beni per tipologie commerciali, relativo a tutti gli inventari dei fallimenti
pubblicati sul sito del tribunale, e a un programma di gestione delle gare telematiche che conserva
in memoria il registro cronologico di tutte le offerte e i successivi rilanci pervenuti con riferimento a
ciascun bene posto in vendita;
dato atto che, nell’ambito del coordinamento tra attività dell'IVG s.p.a. ed attività di ………,
quale gestore del sito
, su quest’ultimo verrà inserirà un apposito link di collegamento al sito
www.vemi.it,per favorire la partecipazione telematica dei consultatori; inoltre, le ordinanze o gli
avvisi di vendita, le perizie di stima, la documentazione fotografica dei singoli beni (sia quella
predisposta dal Curatore o dal perito sia quella, anche ulteriore, realizzata dal commissionario), le
informazioni sulla composizione dei lotti, le eventuali schede tecniche integrative sulle
caratteristiche e sullo stato di conservazione e funzionamento dei beni (in particolare per automezzi
e macchine industriali) redatte dal commissionario o da suoi ausiliari saranno egualmente
accessibili dal sito dell’istituto vendite giudiziarie e dal sito ufficiale del tribunale;
P.Q.M.
visti gli artt.107 L.F. e 532 e ss. c.p.c.
ORDINA
la vendita a mezzo commissionario I.V.G. di
dei beni di cui all’allegato prospetto, al prezzo base a fianco di ciascuno indicato
FISSA
la data del ___/____/20____ quale giorno di inizio della gara telematica
DISPONE
che acquirente e prezzo finale di vendita siano individuati secondo le modalità di seguito indicate:
GARA TELEMATICA
A) Il commissionario procede alla formazione di uno o più lotti, ovvero alla vendita separata dei
singoli beni, come appare più opportuno ai fini della realizzazione del maggiore prezzo
complessivo di vendita; potrà anche formare lotti comprendenti beni appartenenti a diverse
procedure concorsuali e/o esecutive individuali, indicando il numero di quella “principale” (per
importanza dei beni) e redigendo, per ciascun lotto, un elenco dei beni e del relativo valore di
stima, in proporzione al quale il ricavato verrà ripartito tra le diverse procedure.
B) Il prezzo base di vendita del singolo bene sarà quello attribuitogli nella perizia di stima; nel caso
di formazione di uno o più lotti il prezzo base di ciascun lotto è quello risultante dal cumulo dei
valori di stima dei singoli beni.
C) Il commissionario procede alla vendita, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica
accessibile dai siti web
della durata di giorni 15, a decorrere dalla data fissata per la
vendita.
D) Chi è interessato a formulare l’offerta irrevocabile di acquisto deve registrarsi utilizzando
l’apposita funzione attivata sul sito e costituire una cauzione tramite carta di credito o bonifico
bancario (consultare le istruzioni nella sezione del sito "come costituire la cauzione") di importo
pari al 20% del prezzo offerto.
E) L’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore
effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui offerta ha perso efficacia può chiedere lo
svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale successiva offerta
migliorativa prima del termine della gara.
F) La restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la cauzione è stata
costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità avviene entro 24 ore
dalla richiesta o, se non vi è richiesta, automaticamente al termine della gara; b) se la cauzione è
stata versata a mezzo bonifico bancario, il commissionario procede alla sua restituzione con
ordine di bonifico (con addebito all'offerente di € 1,50) entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è
richiesta dell’interessato, dal termine della gara.
G) Il commissionario procede alla vendita del bene, previo incasso dell’intero prezzo, a favore di
chi, alla scadenza del 15° giorno dalla pubblicazione, risulta avere effettuato l’offerta maggiore.
GARA PRESSO I.V.G.
H) In caso di esito negativo del 1° tentativo di vendita con gara telematica, il commissionario
procede alla vendita dei beni allo stesso prezzo base, con acquirente e prezzo finale individuati
all’esito di apposita gara da svolgersi -anche con raccolta telematica delle offerte- presso la sua
sede (o, quando non è possibile od opportuno spostare i beni, presso i locali dell’impresa
fallita/concordataria), provvedendo a pubblicizzare la relativa data – da fissare entro 20 giorni
dall’esito negativo della gara telematica- e le condizioni della vendita (conformemente a quelle
stabilite nella presente ordinanza, in quanto compatibili) sul proprio sito internet e su quello
ufficiale del Tribunale (a tal fine raccordandosi con
), almeno 10 giorni prima della
vendita.
I)Entro il momento di apertura della gara, ogni interessato dovrà formulare -anche oralmente o
telematicamente- all’indirizzo dell’Istituto Vendite Giudiziarie un’offerta di acquisto a prezzo non
inferiore rispetto a quello base indicato nella perizia. L’offerta è irrevocabile.
J) L’offerta dovrà essere corredata da uno o più assegni circolari non trasferibili intestati
all’Istituto Vendite Giudiziarie di (ovvero da una somma in contanti presso i locali dell’I.V.G.)
per un importo pari al 20% del prezzo offerto; tale somma costituirà cauzione/caparra
confirmatoria e verrà immediatamente restituita agli offerenti che non si siano resi acquirenti,
mentre verrà trattenuta e versata sul libretto in caso di mancato saldo del prezzo da parte
dell’offerente
K) In caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente che dovrà saldare il
prezzo immediatamente e in contanti, o a mezzo assegni circolari, a pena di perdita della
cauzione/caparra.
L) In caso di pluralità di offerte valide, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base
corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al miglior offerente (anche se non
personalmente presente), che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti, o a mezzo
assegni circolari a pena di perdita della cauzione/caparra. In caso di gara il rilancio –da proporre
entro un minuto dall’offerta precedente- è stabilito dallo stesso commissionario, immediatamente
prima del suo svolgimento.
M) La cauzione sarà immediatamente restituita agli offerenti che non risultano vincitori, mediante
bonifico bancario entro il termine massimo di 24 ore lavorative dallo svolgimento della gara con
addebito di € 1,5 ovvero con girata dell’assegno circolare da parte dell’I.V.G., mentre sarà
trattenuta a far parte del compendio fallimentare in caso di mancato saldo del prezzo da parte
dell’aggiudicatario.
N) Il bene è aggiudicato al maggior offerente; quando, in caso di pluralità di offerte, la gara non
può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, si procede alla vendita del bene a
favore del maggiore offerente o, se le offerte risultano di eguale importo, a favore di chi l’ha
presentata per primo, anche se dichiari di non avere più interesse all’acquisto.
O) In caso di esito negativo di questo secondo tentativo di vendita il commissionario procede, con
le stesse modalità, a due ulteriori esperimenti, con una cadenza temporale di almeno dieci giorni
tra l’uno e l’altro, ciascuno con ribasso pari al 20%; le date e l’orario degli esperimenti di
vendita nonché i nuovi prezzi base sono tempestivamente pubblicati sia sul sito internet
dell’istituto sia sul sito ufficiale del tribunale, almeno cinque giorni prima della vendita.
P) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro i termini stabiliti per questi
ulteriori esperimenti di vendita, l’Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a vendere i beni
rimasti invenduti al miglior offerente, a prezzo non inferiore alla metà di quello determinato
all’ultimo esperimento.
Q) Se nelle more tra un tentativo di vendita e l’altro perviene offerta irrevocabile di acquisto
d’importo non inferiore al prezzo base del precedente esperimento, il commissionario può
procedere immediatamente alla vendita all’offerente.
R) In caso di esito negativo anche dell’ultimo tentativo, che in ogni caso deve svolgersi entro il
termine massimo di 90 giorni dalla data della prima vendita, il commissionario trasmette una
relazione al Curatore fallimentare o liquidatore giudiziale per le conseguenti determinazioni.
AVVISA GLI INTERESSATI
CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
• Garanzie - la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli
eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura. Avendo
la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la
garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa
venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita.
• Oneri fiscali - ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente.
• Provvigione del commissionario - la provvigione, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, è a
carico dell’acquirente e verrà allo stesso fatturata direttamente dall’I.V.G.
• Trasferimento della proprietà - la proprietà del bene è trasferita all’acquirente al momento
dell’integrale pagamento del prezzo e degli eventuali oneri fiscali. Fino a che non si è verificato
il trasferimento della proprietà il giudice può esercitare i poteri di cui all’art.108 L.F.
• Esame dei beni - ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli
orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito, sia durante l’intero periodo
della gara telematica sia nel corso delle successive operazioni di vendita.
• Modalità di versamento del prezzo della vendita - quando l’acquirente è individuato mediante
gara telematica, il prezzo deve essere versato entro 5 giorni lavorativi. Si potrà pagare con un
assegno circolare intestato a IVG
oppure tramite carta di credito o bonifico bancario. Negli
altri casi, il vincitore della gara, o, se non vi è stata gara, il miglior offerente, deve
immediatamente versare, nelle mani del commissionario, l’intero prezzo entro 48 ore. In tutti i
casi in cui il prezzo di vendita è superiore a € 25.000, gli importi dovuti devono essere versati
dall’acquirente direttamente sul conto corrente bancario intestato alla procedura concorsuale. In
caso di mancato versamento del prezzo nei termini indicati il commissionario procede
immediatamente a nuova vendita e la cauzione è versata subito sul conto bancario intestato alla
procedura concorsuale.
• Consegna dei beni agli acquirenti - I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a
seguito dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della provvigione e,
nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento della formalità relative al passaggio di
proprietà.
• Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti - Quando i beni venduti si trovano nei
locali di impresa fallita l’acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza
del termine per il pagamento, salvo che un termine più lungo sia stato espressamente autorizzato
dal Curatore fallimentare o dal Giudice Delegato prima della vendita. Il termine per il ritiro
decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche qualora
l’acquirente abbia pagato prima della sua scadenza. In caso di mancato ritiro dei beni acquistati
nel termine, l’acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a
titolo d’indennità di occupazione: nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di terzi tale somma è
determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla
fallita; nel caso in cui l’immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di
ritardo, è pari al 1% del prezzo dell’intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per
ciascun giorno, a € 25,00. Per i beni venduti presso la sede dell’istituto dopo la scadenza del
termine indicato l’acquirente deve pagare all'IVG il corrispettivo per il deposito previsto all’art. 4
D.M. 15/5/2009 n.80. Decorsi altri quindici giorni l'IVG provvederà alla loro vendita ai sensi
degli art. 2756, comma 3, e 2797 cod.civ. con prezzo base, in prima asta, pari al prezzo della
vendita già effettuata e, nelle eventuali successive aste, via via diminuito nella misura del 20%.
L’I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della
gara.
• Restituzione della cauzione - la cauzione è restituita all’acquirente all’atto del completo ritiro
dei beni venduti, eventualmente al netto delle penali sopra indicate.
• Disciplina di cui al D.P.R.459/96 - non risultando la vendita nell’ambito di procedura
espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell’applicazione
delle norme in materia di sicurezza tra le quali la disciplina di cui al D.P.R.459/96 e, in
particolare, dovendo il Curatore per legge procedere alla liquidazione dei beni fallimentari, grava
sull’acquirente l’obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene
acquistato, alla verifica dell’esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Della conoscenza di tale obbligo l’offerente deve darne espressamente atto nell’offerta di
acquisto o in sede di gara o comunque prima del ritiro dei beni.
• Adempimenti del commissionario a seguito della vendita – il commissionario trasferisce
immediatamente, e comunque non oltre gg. 5 dall’incasso, il ricavato della vendita sul c/c della
procedura concorsuale, a mezzo bonifico bancario; nel caso di gara telematica, trasmette al
Curatore/liquidatore la stampa del registro informatico delle offerte pervenute nel corso della
gara e, negli altri casi, copia del verbale delle operazioni di gara; trasmette in ogni caso copia del
documento fiscale emesso e comunica i dati occorrenti per gli adempimenti fiscali del Curatore/
liquidatore; comunica infine ad
l’esito dei singoli esperimenti di vendita, con l’indicazione
dell’eventuale prezzo di aggiudicazione.
DISPONE
- che la cancelleria provveda all’affissione dell’avviso di vendita nell’albo del Tribunale per 3
giorni consecutivi;
- che il Curatore/Liquidatore provveda ad inviare all’I.V.G. e ad
, immediatamente (e
comunque entro 3 giorni lavorativi dal suo deposito), anche per via telematica, la presente
ordinanza, corredata della necessaria documentazione (perizia, documentazione fotografica, schede
tecniche ecc.) e di ogni informazione sulla composizione dei lotti, ai fini della pubblicazione,
almeno 10 giorni prima dell’inizio della gara, ciascuno per quanto di sua competenza, sui siti
internet
nonché sul periodico naz. quindicinale “
” (e, ove previsto, sugli ulteriori
quotidiani, a cura di
) e sul bollettino dell’IVG, in tal caso anche con la sola indicazione
dei beni di maggior interesse; eventuali successive variazioni o accorpamenti dei lotti, effettuate dal
Curatore/Liquidatore ovvero dall’IVG, dovranno essere immediatamente comunicate ad
per le
conseguenti variazioni della relativa pubblicità commerciale;
- che il Curatore/Liquidatore provveda a dare immediata notizia della vendita agli eventuali
creditori muniti di privilegio speciale su beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 107 co. 3 l.f.;
- che la cancelleria provveda alla immediata comunicazione del deposito della presente ordinanza,
anche a mezzo fax o per via telematica, al Curatore/Liquidatore nonché ad
.
N.B. Nei documenti destinati alla pubblicazione verrà eliminato ogni riferimento a persone fisiche
(debitore e terzi).
…., ___/____/20____
Il Giudice Delegato
ALL. 10 – Ordinanza di vendita immobiliare (1° esperimento)
TRIBUNALE DI
-UFFICIO FALLIMENTARE________________________________________________________________________
FALLIMENTO “
” (N .
R.F.)
IL GIUDICE DELEGATO
Vista l’istanza di vendita presentata dal Curatore in data …;
rilevato che nel programma di liquidazione è stato previsto, ai sensi dell’art.107 co.2 L.Fall.,
che le vendite immobiliari siano effettuata dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del codice
di procedura civile, sulla base del valore di stima di cui alla perizia dell’esperto….. ;
considerato che, a seguito della modifiche apportate alle norme del codice di procedura civile
sull’espropriazione immobiliare, la vendita senza incanto e la vendita con incanto costituiscono due
fasi, la prima necessaria e la seconda eventuale, dello stesso procedimento di vendita disposto con
unica ordinanza;
P.Q.M.
visti gli artt.107, comma 2, L.Fall., 569 e ss. c.p.c.
ORDINA
LA VENDITA SENZA INCANTO
delle seguenti unità immobiliari:
LOTTO N.
(diritti di piena proprietà / proprietà per la quota di / usufrutto su): (tipo bene)
sito in
(prov. ), via
, composto da (descrizione di massima), identificato con i seguenti dati
catastali:
−
AL PREZZO BASE di €
oltre oneri tributari
- in caso di gara per pluralità di offerenti il rilancio minimo sarà di €
-
FISSA
L'UDIENZA DEL
ORE
avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di
, per l’apertura delle buste, l’esame delle offerte, la
deliberazione e l’eventuale gara fra gli offerenti ex art. 573 cpc
DISPONE ALTRESI'
che, ove la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte o altra ragione, si dia
luogo alla
VENDITA CON INCANTO
del medesimo compendio immobiliare sopra descritto, avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di ,
ALL'UDIENZA DEL
al PREZZO –BASE di €
e con
ORE
oltre oneri tributari
RILANCIO MINIMO OBBLIGATORIO DI
€
***
AVVISA
- che tutti gli interessati all’acquisto possono visitare gli immobili posti in vendita telefonando al
Curatore fallimentare
all’utenza telefonica n.
o inviando richiesta a
mezzo fax al n.
.
ovvero contattandolo tramite il sito internet
. Il Curatore provvederà direttamente, o
tramite proprio collaboratore, ad accompagnare l’interessato nella visita dell’immobile e
programmerà le visite in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all’acquisto.
- che (lasciare quello che interessa e cancellare il resto):
•
gli immobili di cui ai lotti
sono già liberi;
•
gli immobili di cui ai lotti
sono locati a terzi con contratto opponibile all’acquirente
stipulato il / /
al canone di locazione mensile di €
e i cui effetti cessano il
/
/;
gli immobili di cui ai lotti
sono occupati da terzi senza titolo opponibile;
gli immobili di cui ai lotti
saranno consegnati dal Curatore all’acquirente liberi da
persone e cose a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di liberazione emesso
contestualmente alla presente ordinanza e posto in esecuzione entro 30 giorni da oggi;
- che i beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’ esperto
, la quale deve
essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne
l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni;
- che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono
regolate dalle disposizioni che seguono, recanti la Disciplina in materia, le quali costituiscono parte
integrante della presente ordinanza.
•
•
DISCIPLINA GENERALE DELLA VENDITA
A) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le
eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e
non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo.
B) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza
di qualità; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti
dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, ulteriori spese condominiali
dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore) non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella
valutazione dei beni.
C) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia,
l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; a tal fine
dovrà presentare domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica
del decreto di trasferimento.
D) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti
e sequestri conservativi, che saranno cancellate unitamente alla trascrizione della sentenza di
fallimento, su decreto del Giudice Delegato, a cura e spese della procedura fallimentare.
E) Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, così come comunicati dal Curatore dopo
l'aggiudicazione, saranno a carico dell’acquirente.
F) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato, nella vendita senza
incanto, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione e, nella vendita con
incanto, entro il termine massimo di 60 giorni (gg. 70 dall’incanto).
G) Qualora l’aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un
contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile
acquistato, dovrà farne apposita richiesta nell’istanza di partecipazione. In tal caso, entro il termine
fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate dalla banca (a seguito
della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente l’atto di assenso all’iscrizione
ipotecaria di primo grado -ex art. 2822 c.c.- e la delega del mutuatario alla banca -ex art. 1269 c.c.per il versamento dell’importo mutuato direttamente alla procedura) mediante mediante bonifico
bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a
mezzo raccomandata, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di –
Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina
dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti).
H) Ai sensi dell’art. 585 ult.co. c.p.c., nel decreto di trasferimento il Giudice Delegato
inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento
del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ....... da parte
di ....... a fronte del contratto di mutuo a rogito .......... del ......... rep.......... e che le parti mutuante e
mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del
rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art.
585 cod. proc. civ., è fatto divieto al Direttore dell’Ufficio del Territorio di trascrive il presente
decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”; in caso di revoca
dell’aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all’istituto di credito
mutuante senza aggravio di spese per la procedura.
I) Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni
previste per la “prima casa” o altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto
dell’aggiudicazione.
L) La proprietà del bene verrà trasferita all’aggiudicatario con decreto del Giudice Delegato,
a seguito dell’integrale versamento del prezzo e degli oneri fiscali. Il decreto sarà trascritto nei
registri immobiliari a cura della procedura fallimentare e a spese dell’aggiudicatario.
DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
•
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di entro le ore 12 del giorno precedente la data fissata per a
vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita
materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del
Giudice Delegato e la data della vendita; nessun’altra indicazione (né nome delle parti, né
numero della procedura, né bene per cui è stata fatta l’offerta, né ora della vendita o altro)
deve essere apposta sulla busta. Un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è
presente sul sito del tribunale, sotto l’area “procedure concorsuali”.
•
L’offerta dovrà contenere:
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio e lo stato
civile del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è
coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i
b)
c)
d)
e)
f)
corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
se l’offerente è una società o altro ente, dovrà essere indicata la denominazione, la sede
legale, il codice fiscale dell'impresa e il nome del legale rappresentante ed allegata
aggiornata visura camerale C.C.I.A.A. ovvero idoneo atto da cui risulti la vigenza
dell’Ente e la spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta; i suddetti poteri,
se delegati, dovranno essere attribuiti mediante procura con sottoscrizione autenticata da
pubblico ufficiale;
la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune sede del Tribunale,
unitamente a un recapito telefonico o fax o e-mail; in mancanza, tutte le comunicazioni
previste saranno effettuate presso la Cancelleria;
i dati identificativi del bene cui è interessato con l’espressa dichiarazione di aver preso
visione della relazione di stima;
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo
indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia;
il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque
essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza, il termine
s’intenderà di giorni 90);
•
Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE; i
procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e
583 c.p.c..
•
Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili
(p.es.: box, posti auto, cantine), si potrà fare un’unica offerta valida per più lotti con
dichiarazione di volerne acquistare uno solo; in tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti farà
automaticamente cessare l'efficacia dell'offerta per gli altri.
•
All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità
dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di –
Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina
dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) per un importo pari al 10% del
prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato
versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del punto 4. la cauzione
dovrà essere calcolata sulla base del prezzo offerto per il bene di maggior valore.
•
Salvo quanto previsto dall’art. 571 cod. proc. civ., L’OFFERTA PRESENTATA NELLA VENDITA
SENZA INCANTO È IRREVOCABILE; SI POTRÀ PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE ALL’UNICO
O AL MAGGIOR OFFERENTE ANCHE QUALORA QUESTI NON COMPAIA IL GIORNO FISSATO
PER LA VENDITA.
•
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del
bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore ed
il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo
del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto
al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione.
•
L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno
essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante bonifico bancario sul conto
intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo
raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili
intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che
compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti).
•
In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta,
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; in caso di
successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento
della differenza.
•
Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate
nell’ordinanza di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più
offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara
ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente,
non potrà essere inferiore all’ammontare minimo sopra previsto; il bene verrà
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere
luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del
maggiore offerente oppure ordinare l’incanto; se tutte le offerte risultano di eguale importo e
la gara non avrà luogo, il giudice, se non riterrà di disporre l’incanto, disporrà la vendita a
favore di chi risulterà aver depositato per primo l’offerta.
•
In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il
deposito del saldo di prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta
dall’aggiudicatario.
•
Salvo il disposto dell’art.108 L.F., l’aggiudicazione sarà definitiva e quindi non saranno
prese in considerazione, a differenza che nella vendita con incanto, eventuali offerte
successive, anche se superiori di oltre un quinto (cd. aumento del quinto).
DISCIPLINA DELLA (EVENTUALE) VENDITA CON INCANTO
I. Ogni offerente dovrà depositare presso la Cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente
a quello dell’incanto, la domanda di partecipazione unitamente a n. 2 assegni circolari non
trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento
che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti)
di importo pari rispettivamente all’1% e al 9% del prezzo base d’asta, a titolo di cauzione.
Un fac-simile della domanda di partecipazione all’incanto è presente sul sito
(sotto
l'area “procedure concorsuali”).
II. La domanda di partecipazione dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a),
b) c) e d) della disciplina della vendita senza incanto.
III. Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI MANDATARIO MUNITO DI
PROCURA SPECIALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da
nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c..
IV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del
bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore
ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il
saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in
conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; le
eventuali offerte in aumento, ai sensi dell’art. 584 c.p.c., dovranno essere depositate in
cancelleria entro il termine di giorni dieci dall’aggiudicazione.
V. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese,
dovranno essere versati entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione (gg. 70 dall’incanto),
mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno
comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di
assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero
e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto
n…” (in caso di più lotti).
VI. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta,
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione.
VII. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita subito dopo la chiusura
dell’incanto, a meno che questi non abbia omesso di partecipare, personalmente o a mezzo
di proCuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso la cauzione
è restituita solo nella misura dei 9/10 e la restante parte è trattenuta dalla procedura.
VIII. Chiunque (ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 c.p.c.), può effettuare un’offerta
di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione (c.d.
“aumento del quinto”), entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto.
IX. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di ; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita
materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del
giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l’offerta);
nessun’altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è
stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.
X. L’offerta dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b) c) e d) della
disciplina della vendita senza incanto.
XI. All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità
dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di –
Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina
dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) per un importo pari al doppio
della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base
dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara
di tutti gli offerenti in aumento.
XII. Scaduto il termine, il giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità
delle offerte, indirà la gara -della quale il cancelliere darà pubblico avviso a norma dell’art.
570 c.p.c. nonchè comunicazione all’aggiudicatario-, fissando il termine entro il quale
potranno essere fatte ulteriori offerte con le stesse modalità indicate al punto 2. della
disciplina della vendita senza incanto.
XIII. Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza
degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto;
qualora siano presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base
della offerta più alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora
l’aggiudicatario presente non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà
aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta; qualora
nessuno degli offerenti un aumento sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a
colui che risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice
pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta in aumento nel termine di cui
all’art. 584 primo comma, la perdita della cauzione che verrà acquisita all’attivo della
procedura.
XIV. Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti
dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al minimo indicato.
XV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del
bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dalla
cancelleria ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine
fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto
imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di
aggiudicazione.
XVI. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese,
dovranno essere versati entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante
bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal
Curatore a mezzo raccomandata, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili, intestati
a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella
prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) ovvero a mezzo
bonifico bancario sul c/c della procedura che verrà indicato dal Curatore.
XVII. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta,
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; se l’offerente
non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura della
gara.
DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ DELLA VENDITA
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante i seguenti adempimenti:
1)
affissione dell’avviso di vendita ex art. 490 c.p.c., per tre giorni consecutivi all’albo di questo
Tribunale, a cura della Cancelleria,;
pubblicazione, almeno 45 giorni prima giorni prima dell’udienza fissata per la deliberazione
sulle offerte, negli appositi spazi riservati del quotidiano “………..” ovvero “……..” nonché
(solo per immobili di rilevante valore) sulle pagine nazionali de “……“ ovvero “……..”
ovvero “………”, nonché (per gli immobili siti in provincia diversa da quella di ……) sulle
pagine del quotidiano locale destinate agli annunci di vendita, nonché (solo su specifica
disposizione del gd) invio di n. ... missive con l’annuncio della vendita e sintesi della
descrizione del bene operata in perizia, ai residenti nella zona ove è ubicato l’immobile in
vendita o, se si tratta d’immobile ad uso industriale o commerciale, ad appartenenti a
categorie potenzialmente interessate (servizio c.d. Postal Target), di un avviso contenente le
seguenti informazioni (in linea di massima contenute in due “moduli tipografici”,
corrispondenti a 50/60 parole):
2)
-
3)
pubblicazione almeno 60 giorni prima del termine di presentazione delle offerte nella vendita
senza incanto e fino al giorno dell’eventuale vendita con incanto, sul sito internet
, di
un avviso contenente le informazioni di cui al precedente punto 2), di copia della presente
ordinanza di vendita, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., della
planimetria (in mancanza il Curatore dovrà richiedere al tecnico nominato di redigerla) e delle
allegate fotografie (raffiguranti sia l’esterno che l’interno dell'immobile );
pubblicazione sul periodico quindicinale “
” edizione nazionale, edito dalla società;
4)
numero della procedura, Giud. Del., Curatore (con relativo recapito telefonico);
tipo di vendita; lotto;
ubicazione del bene, natura del diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte
della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.) e tipologia (appartamento, terreno,
villa, negozio, locale, ecc.);
caratteristiche dell’immobile (superficie, vani, piano, interno, ecc.), eventuali pertinenze
(balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) e condizione (libero, occupato, dal
debitore/da terzi);
ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e del rilancio minimo in caso di
gara;
termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto;
data, luogo ed ora fissata per l’apertura delle buste e per la vendita senza incanto;
data, luogo ed ora fissata per la eventuale vendita con incanto;
ammontare del prezzo base ed ammontare del rilancio minimo nella vendita con incanto;
termine per la presentazione delle offerte nella vendita con incanto;
indicazioni per reperire maggiori informazioni (Curatore, Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di , sito internet ove sono stati inseriti gli avvisi e gli atti ex art. 490, co. 2
c.p.c.);
5)
affissione nelle vicinanze del compendio immobiliare di un cartello “VENDESI” recante una
sommaria descrizione dell’immobile e il recapito telefonico del Curatore;
pubblicazione immediata di un avviso sintetico su vari siti gratuiti (p.es. www.subito.it e
www.secondamano.it);
notifica di copia dell’ordinanza, entro il termine di giorni 30, ai creditori ipotecari ammessi al
passivo; ai creditori ipotecari non insinuati, presso il domicilio eletto risultante dalla nota
d’iscrizione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2839 c.c.; agli eventuali promissari acquirenti con
contratto trascritto ai sensi dell’art. 2776 bis c.c.; ai creditori insinuati con privilegio speciale
sull’immobile.
Salve diverse disposizioni, nel caso di gara in aumento di quinto verranno effettuati gli stessi
adempimenti.
6)
7)
8)
Gli adempimenti descritti ai punti n. 2, 3 e 4 che precedono dovranno essere richiesti dal
professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), in maniera diretta e senza l’ausilio di
terzi soggetti, almeno 10 giorni prima del termine ultimo per la pubblicità su internet
esclusivamente alla società
, che gestisce il sito web
, individuata come “soggetto collettore
unico” per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità su internet e sui quotidiani, e che
quindi provvederà a redigere gli estratti di vendita da pubblicare sui quotidiani.
La richiesta, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e del modulo di pubblicità
firmato a cura del professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), potrà essere
alternativamente effettuata tramite:
- posta elettronica all'indirizzo
;
- invio telematico della documentazione tramite il link presente sull’home page del sito
- fax al n°
;
- posta o corriere espresso da spedire a:
;
- consegna a mano al personale della società incaricato presente presso il Tribunale.
;
Il professionista incaricato dovrà aver cura e quindi è responsabile di:
- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione
delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo
e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto
alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali in data 07/02/2008;
- verificare la correttezza della pubblicità su internet e sui quotidiani, richiedendo prima possibile
alla società eventuali modifiche da effettuare;
- comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società
, l’esito
del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la
vendita oppure via fax al n°
.
Il professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore) farà ricorso al servizio di “richiesta
e gestione on-line di prenotazione delle visite agli immobili in vendita” fornito da
,
verificandone l’attivazione per ciascun lotto in vendita.
……,…..
Il Giudice Delegato
ALL. 11 – Ordinanza di vendita immobiliare successiva ad asta deserta
TRIBUNALE DI
-UFFICIO FALLIMENTARE________________________________________________________________________
FALLIMENTO “
” (N .
R.F.)
IL GIUDICE DELEGATO
•
Vista l’istanza di vendita depositata dal Curatore del Fallimento in epigrafe in data…….., a
seguito delle aste deserte del ……
(senza incanto) e ……….. (con incanto), fissate sul
prezzo base di € ……;
•
considerato che nel programma di liquidazione è previsto, ai sensi dell’art.107 co.2 L.Fall.,
che le vendite immobiliari siano effettuata dal Giudice Delegato, secondo le disposizioni del codice
di procedura civile;
vista la perizia redatta dal tecnico incaricato …….;
•
•
ritenuta opportuna l’applicazione del ribasso sul prezzo (ovvero anche: di nuove forme di
pubblicità);
•
atteso che l’art. 591 c.p.c. consente la fissazione di un prezzo base inferiore di ¼ a quello
precedente;
P.Q.M.
visti gli artt. 108 L.Fall. e 591 c.p.c.
ORDINA
LA VENDITA SENZA INCANTO
delle seguenti unità immobiliari:
LOTTO N.
(diritti di piena proprietà / diritti di proprietà per la quota di
/ usufrutto su) : (tipo bene)
sito in
(prov. ), via
, composto da (descrizione di massima), identificato con i seguenti
dati catastali:
AL PREZZO BASE di €
oltre oneri tributari
- in caso di gara per pluralità di offerenti il rilancio minimo sarà di € …..
-
FISSA
L'UDIENZA DEL
ORE
avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di
, per l’apertura delle buste, l’esame delle offerte, la
deliberazione e l’eventuale gara fra gli offerenti ex art. 573 cpc.
DISPONE ALTRESI'
che, ove la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte o altra ragione, si dia
luogo alla
VENDITA CON INCANTO
del medesimo compendio immobiliare sopra descritto, avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia
di……...,
ALL'UDIENZA DEL
al PREZZO –BASE di €
e con
ORE
oltre oneri tributari
RILANCIO MINIMO OBBLIGATORIO DI
€
***
AVVISA
- che tutti gli interessati all’acquisto possono visitare gli immobili posti in vendita telefonando al
Curatore fallimentare
all’utenza telefonica n.
o inviando richiesta a
mezzo fax al n.
ovvero contattandolo tramite il sito internet
. Il Curatore provvederà direttamente, o tramite
proprio collaboratore, ad accompagnare l’interessato nella visita dell’immobile e programmerà le
visite in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all’acquisto.
- che (lasciare quello che interessa e cancellare il resto):
− gli immobili di cui ai lotti
sono già liberi;
− gli immobili di cui ai lotti
sono locati a terzi con contratto opponibile all’acquirente
stipulato il /
/
al canone di locazione mensile di €
e i cui effetti cessano il
/
/ ;
− gli immobili di cui ai lotti
sono occupati da terzi senza titolo opponibile;
− gli immobili di cui ai lotti
saranno consegnati dal Curatore all’acquirente liberi da
persone e cose a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di liberazione emesso
contestualmente alla presente ordinanza e posto in esecuzione entro 30 giorni da oggi;
- che i beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto
, la quale deve
essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne
l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni;
- che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono
regolate dalle disposizioni che seguono, recanti la Disciplina in materia, le quali costituiscono parte
integrante della presente ordinanza.
DISCIPLINA GENERALE DELLA VENDITA
A) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le
eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e
non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo.
B) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza
di qualità; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti
dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, ulteriori spese condominiali
dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore) non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella
valutazione dei beni.
C) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia,
l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; a tal fine
dovrà presentare domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica
del decreto di trasferimento.
D) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti
e sequestri conservativi, che saranno cancellate unitamente alla trascrizione della sentenza di
fallimento, su decreto del Giudice Delegato, a cura e spese della procedura fallimentare.
E) Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, così come comunicati dal Curatore dopo
l'aggiudicazione, saranno a carico dell’acquirente.
F) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato, nella vendita senza
incanto, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione e, nella vendita con
incanto, entro il termine massimo di 60 giorni (gg. 70 dall’incanto).
G) Qualora l’aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un
contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile
acquistato, dovrà farne apposita richiesta nell’istanza di partecipazione. In tal caso, entro il termine
fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate dalla banca (a seguito
della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente l’atto di assenso all’iscrizione
ipotecaria di primo grado -ex art. 2822 c.c.- e la delega del mutuatario alla banca -ex art. 1269 c.c.per il versamento dell’importo mutuato direttamente alla procedura) mediante assegni circolari non
trasferibili intestati a Tribunale di – Fallimento “…. “ (inserire numero e anno del fallimento che
compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti).
H) Ai sensi dell’art. 585 ult.co. c.p.c., nel decreto di trasferimento il Giudice Delegato
inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento
del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ....... da parte
di ....... a fronte del contratto di mutuo a rogito .......... del ......... rep.......... e che le parti mutuante e
mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del
rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art.
585 cod. proc. civ., è fatto divieto al Direttore dell’Ufficio del Territorio di trascrive il presente
decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”; in caso di revoca
dell’aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all’istituto di credito
mutuante senza aggravio di spese per la procedura.
I) Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni
previste per la “prima casa” o altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto
dell’aggiudicazione.
L) La proprietà del bene verrà trasferita all’aggiudicatario con decreto del Giudice Delegato,
a seguito dell’integrale versamento del prezzo e degli oneri fiscali. Il decreto sarà trascritto nei
registri immobiliari a cura della procedura fallimentare e a spese dell'aggiudicatario.
DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
•
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di
entro le ore 12 del giorno precedente la data fissata per a
vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita
materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del
Giudice Delegato e la data della vendita; nessun’altra indicazione (né nome delle parti, né
numero della procedura, né bene per cui è stata fatta l’offerta, né ora della vendita o altro)
deve essere apposta sulla busta. Un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è
presente sul sito
sotto l’area “procedure concorsuali”.
•
L’offerta dovrà contenere:
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio e lo stato
civile del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è
coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i
corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
b) se l’offerente è una società o altro ente, dovrà essere indicata la denominazione, la
sede legale, il codice fiscale dell'impresa e il nome del legale rappresentante ed
allegata aggiornata visura camerale C.C.I.A.A. ovvero idoneo atto da cui risulti la
vigenza dell’Ente e la spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta; i
suddetti poteri, se delegati, dovranno essere attribuiti mediante procura con
sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale;
c) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune sede del Tribunale,
unitamente a un recapito telefonico o fax o e-mail; in mancanza, tutte le
comunicazioni previste saranno effettuate presso la Cancelleria;
d) i dati identificativi del bene cui è interessato, con l’espressa dichiarazione di aver
preso visione della relazione di stima;
e) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo
indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia;
f) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque
essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza, il termine
s’intenderà di giorni 90);
•
Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE; i
procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e
583 c.p.c..
•
Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili
(p.es.: box, posti auto, cantine), si potrà fare un’unica offerta valida per più lotti con
dichiarazione di volerne acquistare uno solo; in tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti farà
automaticamente cessare l'efficacia dell'offerta per gli altri.
•
All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità
dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di –
Fallimento “... “ (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina
dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti) per un importo pari al 10% del
prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato
versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del punto 4. la cauzione
dovrà essere calcolata sulla base del prezzo offerto per il bene di maggior valore.
•
Salvo quanto previsto dall’art. 571 cod. proc. civ., L’OFFERTA PRESENTATA NELLA
VENDITA SENZA INCANTO È IRREVOCABILE; SI POTRÀ PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE
ALL’UNICO O AL MAGGIOR OFFERENTE ANCHE QUALORA QUESTI NON COMPAIA IL GIORNO
FISSATO PER LA VENDITA.
•
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del
bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore
ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il
saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in
conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione.
•
L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese,
dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante bonifico bancario sul
conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo
raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili
intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che
compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti).
•
In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta,
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; in caso di
successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento
della differenza.
•
Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate
nell’ordinanza di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più
offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara
ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall’offerta precedente,
non potrà essere inferiore all’ammontare minimo sopra previsto; il bene verrà
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere
luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore
del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto; se tutte le offerte risultano di eguale
importo e la gara non avrà luogo, il giudice, se non riterrà di disporre l’incanto, disporrà la
vendita a favore di chi risulterà aver depositato per primo l’offerta.
•
In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il
deposito del saldo di prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta
dall’aggiudicatario.
•
Salvo il disposto dell’art.108 L.F., l’aggiudicazione sarà definitiva e quindi non saranno
prese in considerazione, a differenza che nella vendita con incanto, eventuali offerte
successive, anche se superiori di oltre un quinto (cd. aumento del quinto).
DISCIPLINA DELLA (EVENTUALE) VENDITA CON INCANTO
I. Ogni offerente dovrà depositare presso la Cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente
a quello dell’incanto, la domanda di partecipazione unitamente a n. 2 assegni circolari non
trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “.... “(inserire numero e anno del
fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita), “lotto n....” (in caso
di più lotti) di importo pari rispettivamente all’1% e al 9% del prezzo base d’asta, a titolo di
cauzione. Un fac-simile della domanda di partecipazione all’incanto è presente sul sito
(sotto l'area “procedure concorsuali”).
II. La domanda di partecipazione dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a),
b), c) e d) della disciplina della vendita senza incanto.
III. Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI MANDATARIO MUNITO DI
PROCURA SPECIALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare,
ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c..
IV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del
bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Curatore ed
il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo
del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto
al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; le eventuali
offerte in aumento, ai sensi dell’art. 584 c.p.c., dovranno essere depositate in cancelleria
entro il termine di giorni dieci dall’aggiudicazione.
V. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno
essere versati entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione (gg. 70 dall’incanto), mediante
bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal
Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari
non trasferibili intestati a “Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del
fallimento che compare nella prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di
più lotti).
VI. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta,
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione.
VII. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita subito dopo la chiusura
dell’incanto, a meno che questi non abbia omesso di partecipare, personalmente o a mezzo di
proCuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso la cauzione è
restituita solo nella misura dei 9/10 e la restante parte è trattenuta dalla procedura.
VIII. Chiunque (ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 c.p.c.), può effettuare un’offerta
di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione (c.d.
“aumento del quinto”), entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto.
IX. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di ; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita
materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del
giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l’offerta);
nessun’altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è
stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.
X. L’offerta dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b) c) e d) della
disciplina della vendita senza incanto.
XI. All’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità
dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di –
Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina
dell’ordinanza di vendita) “lotto n....” (in caso di più lotti) per un importo pari al doppio
della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base
dell’asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara
di tutti gli offerenti in aumento.
XII. Scaduto il termine, il giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità
delle offerte, indirà la gara -della quale il cancelliere darà pubblico avviso a norma dell’art.
570 c.p.c. nonchè comunicazione all’aggiudicatario-, fissando il termine entro il quale
potranno essere fatte ulteriori offerte con le stesse modalità indicate al punto 2. della
disciplina della vendita senza incanto.
XIII. Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza
degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di fissazione dell’incanto;
qualora siano presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base
della offerta più alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora
l’aggiudicatario presente non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà
aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta; qualora
nessuno degli offerenti un aumento sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a
colui che risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice pronuncerà
a carico di coloro che hanno proposto l’offerta in aumento nel termine di cui all’art. 584
primo comma, la perdita della cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura.
XIV. Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti
dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al minimo indicato.
XV. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del
bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dalla
cancelleria ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato
per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto
imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di
aggiudicazione.
XVI. L’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese,
dovranno essere versati entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante
bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal
Curatore a mezzo raccomandata, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a
“Tribunale di – Fallimento “... “(inserire numero e anno del fallimento che compare nella
prima pagina dell’ordinanza di vendita) “lotto n…” (in caso di più lotti) ovvero a mezzo
bonifico bancario sul c/c della procedura che verrà indicato dal Curatore.
XVII. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta,
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; se l’offerente
non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura della
gara.
DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ DELLA VENDITA
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante i seguenti adempimenti:
1)
affissione dell’avviso di vendita ex art. 490 c.p.c., per tre giorni consecutivi all’albo di questo
Tribunale, a cura della Cancelleria;
2)
pubblicazione, almeno 60 giorni prima dell’udienza fissata per la deliberazione sulle offerte,
sul quotidiano “……….” ovvero “…………” nonché (per immobili di significativo valore)
sulle pagine nazionali de “…………“ ovvero “………….” ovvero “………….”, nonché (per
gli immobili siti in provincia diversa da quella di ……..) sulle pagine del quotidiano locale
destinate agli annunci di vendita, nonché (solo su specifica disposizione del gd) invio di n. ...
missive con l’annuncio della vendita e sintesi della descrizione del bene operata in perizia, ai
residenti nella zona ove è ubicato l’immobile in vendita o, se si tratta d’immobile ad uso
industriale o commerciale, ad appartenenti a categorie potenzialmente interessate (servizio
c.d. Postal Target), di un avviso contenente le seguenti informazioni (in linea di massima
contenute in due “moduli tipografici”, corrispondenti a 50/60 parole):
numero della procedura, cognome GD, cognome Curatore (con relativo recapito
telefonico);
tipo di vendita; lotto;
ubicazione del bene, natura del diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota
parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.) e tipologia (appartamento,
terreno, villa, negozio, locale, ecc..);
caratteristiche dell’immobile (superficie, vani, piano, interno, ecc..) eventuali pertinenze
(balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc..) e condizione (libero, occupato, dal
debitore/da terzi);
ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e del rilancio minimo in caso di
gara;
termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto;
data, luogo ed ora fissata per l’apertura delle buste e per la vendita senza incanto;
data, luogo ed ora fissata per l’eventuale vendita con incanto;
ammontare del prezzo base ed ammontare del rilancio minimo nella vendita con
incanto;
termine per la presentazione delle offerte nella vendita con incanto;
indicazioni per reperire maggiori informazioni (Curatore, Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di , sito internet ove sono stati inseriti gli avvisi di vendita ex art. 490, co. 2
c.p.c.);
3)
pubblicazione almeno 60 giorni prima del termine di presentazione delle offerte nella vendita
senza incanto e fino al giorno dell’eventuale vendita con incanto, sul sito internet
, di un
avviso contenente le informazioni di cui al precedente punto 2), di copia della presente
ordinanza di vendita, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c. della
planimetria (in mancanza il Curatore dovrà richiedere al tecnico nominato di redigerla) e delle
allegate fotografie (raffiguranti sia l’esterno che l’interno dell’immobile);
pubblicazione sul periodico quindicinale “
” edizione nazionale, edito dalla società
;
affissione nelle vicinanze del compendio immobiliare di un cartello “VENDESI” recante una
sommaria descrizione dell’immobile e il recapito telefonico del Curatore;
pubblicazione immediata di un avviso sintetico su siti gratuiti (p.es.
);
notifica di copia dell’ordinanza, entro il termine di giorni 30, ai creditori ipotecari ammessi al
passivo; ai creditori ipotecari non insinuati, presso il domicilio eletto risultante dalla nota
dell’iscrizione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2839 c.c.; ai creditori insinuati con privilegio
speciale sull’immobile; agli eventuali promissari acquirenti con contratto trascritto ai sensi
dell’art.2776 bis c.c.
Salve diverse disposizioni, nel caso di gara in aumento di quinto verranno effettuati gli stessi
adempimenti.
4)
5)
6)
7)
8)
Gli adempimenti descritti ai punti n. 2, 3 e 4 che precedono dovranno essere richiesti dal
professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), in maniera diretta e senza l’ausilio di
terzi soggetti, almeno 10 giorni prima del termine ultimo per la pubblicità su internet
esclusivamente alla società
, che gestisce il sito web
, individuata come “soggetto
collettore unico” per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità su internet e sui
quotidiani, e che quindi provvederà a redigere gli estratti di vendita da pubblicare sui quotidiani.
La richiesta, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e del modulo di pubblicità
firmato a cura del professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore), potrà essere
alternativamente effettuata tramite:
- posta elettronica all'indirizzo
;
- invio telematico della documentazione tramite il link presente sull’home page del sito
;
- fax al n°
;
- posta o corriere espresso da spedire a:
;
- consegna a mano al personale della società incaricato presente presso il Tribunale.
Il professionista incaricato dovrà aver cura e quindi è responsabile di:
- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione
delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo
e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto
alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali in data 07/02/2008;
- verificare la correttezza della pubblicità su internet e sui quotidiani, richiedendo prima possibile
alla società eventuali modifiche da effettuare;
- comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società
l’esito
del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la
vendita oppure via fax al n°
.
Il professionista incaricato (Curatore, commissario, liquidatore) farà ricorso al servizio di “richiesta
e gestione on-line di prenotazione delle visite agli immobili in vendita” fornito da
verificandone l’attivazione per ciascun lotto in vendita.
……,…..
Il Giudice Delegato
ALL. 12 – Ordinanza di liberazione di immobile
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
Il Giudice Delegato,
premesso che con ordinanza del ....... è stata disposta la vendita dell’immobile sito
in …... nelle forme previste nella disciplina del processo esecutivo immobiliare, come
modificata con L.80/2005 e L.263/2005;
rilevato che nella disciplina riformata dell’espropriazione immobiliare è previsto
che il giudice, salvo i casi in cui l’immobile pignorato sia occupato da un terzo in forza di
titolo opponibile alla procedura, deve ordinarne la liberazione al più tardi al momento
dell’aggiudicazione e che il provvedimento costituisce titolo esecutivo, da eseguire “a cura
del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse
dell’aggiudicatario” (art.560 c.p.c.);
ritenuto che la liberazione dell’immobile a cura e spese della procedura è assurta in
tal modo a elemento fondamentale del procedimento di vendita, avendo il legislatore, al fine
di assicurare una piena realizzazione del valore di mercato del bene, riconosciuto
all’acquirente un diritto all’immissione nel possesso del bene effettivamente libero da
persone e cose, a cura del custode giudiziario;
ritenuto che la vendita di immobile in sede fallimentare nelle forme previste nella
disciplina del processo esecutivo immobiliare implichi necessariamente l’applicazione anche
della norma sulla liberazione dell’immobile, risultando di tutta evidenza che la funzione del
custode giudiziario è assorbita, nell’ambito della procedura fallimentare, in quella del
Curatore;
ritenuta l'opportunità di emettere l’ordine di liberazione di cui all’art.560 c.p.c
contestualmente all’ordinanza di vendita, in ragione del tempo tecnicamente necessario per
l’effettiva esecuzione dell’ordine di liberazione nelle forme di cui agli art.605 e seg. c.p.c.;
P.Q.M.
Visti gli art. 107 L.F. e 560 c.p.c.,
ORDINA
a ….. nonché a chiunque altro occupi l’unità immobiliare sita in ….. (identificata con i
seguenti dati catastali: ) di consegnare immediatamente tale bene, libero da persone e cose,
al Curatore del Fallimento “.........”, avv./dott./rag. …..
L’esecuzione del presente ordine avviene a cura del Curatore nelle forme previste dagli
art.605 e ss. c.p.c.
….,….
Il Giudice Delegato
ALL. 13 – Atto di precetto per rilascio di immobile
TRIBUNALE DI
ATTO DI PRECETTO PER RILASCIO IMMOBILE
Il sottoscritto
con studio in
, in qualità di
Curatore del fallimento
in forza di ordinanza di rilascio
d’immobile immediatamente esecutiva, emessa in data
dal Giudice
Delegato ………., munita di formula esecutiva in data
che viene notificata
contestualmente al presente atto
INTIMA E FA PRECETTO
a
nonché a qualunque terzo occupi l’unità immobiliare sita in
via
, di consegnare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto il bene, libero da persone e cose, al
sottoscritto Curatore fallimentare con avvertimento e diffida che in mancanza del rilascio, si
procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge e con l’assistenza della Forza Pubblica.
….,….
il Curatore Fallimentare
ALL. 14 – Avviso di sloggio
TRIBUNALE DI
AVVISO DI SLOGGIO
Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di , a richiesta di
di Curatore del fallimento
, in qualità
, elettivamente domiciliato presso
il suo studio sito in
VISTA
la notifica dell’ordinanza di rilascio dell’immobile, sito in
in data
dal Giudice Delegato al fallimento ……
notificata a
, in data
via
emessa
, munita di formula esecutiva in data
e
, contestualmente all’atto di precetto, con il quale è stato ingiunto a
di rilasciare, entro 10 giorni dalla notifica, libero da persone e cose l’immobile sito in
via
, in favore del Curatore fallimentare
AVVISA
ai sensi dell’art. 608 c.p.c. il sig.
alle ore
residente in via
l’Ufficiale Giudiziario competente si recherà in
che il giorno
via
, per
eseguire l’intimato provvedimento di rilascio occorrendo con l’ausilio della Forza Pubblica.
ALL. 15 – Programma di liquidazione
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
** ** **
FALLIMENTO:
n. / R.F.
GIUDICE DELEGATO:
CURATORE:
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART 104 t L.F.
** ** **
ATTIVITA’ DI INVENTARIO CHIUSA IL _______.
SOMMARIO
1. Il programma di liquidazione – pag. ;
2. Breve analisi dell’impresa e del contesto in cui è maturato lo stato di insolvenza – pag. ;
3. L’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero
l’opportunità di
autorizzare l’affitto d’azienda – pag. ;
4. La sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto - pag. ;
5. Le attività di inventario - pag. ;
6. I beni immobili - pag. ;
7. I beni mobili - pag. ;
8. I crediti e le relative azioni recuperatorie - pag. ;
9. L’azione di responsabilità verso l’amministratore – pag. ;
10. Le azioni revocatorie – pag. ;
11. Le azioni in corso – pag. ;
12. Le disponibilità liquide – pag. ;
13. Le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti
giuridici individuabili in blocco – pag. ;
14 Le condizioni della vendita dei singoli cespiti – pag. ;
1. IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
2. BREVE ANALISI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTESTO IN CUI È MATURATO LO
STATO DI INSOLVENZA
3. L’OPPORTUNITA’ DI DISPORRE L’ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
OVVERO L’OPPORTUNITA’ DI AUTORIZZARE L’AFFITTO DELL’AZIENDA
4. LA SUSSISTENZA DI PROPOSTE DI CONCORDATO ED IL LORO CONTENUTO
5. LE ATTIVITA’ DI INVENTARIO
6. I BENI IMMOBILI
7. I BENI MOBILI
Beni in leasing
Beni mobili in proprietà
8. I CREDITI E LE RELATIVE AZIONI RECUPERATORIE
9. L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO L ‘AMMINISTRATORE
10. LE AZIONI REVOCATORIE
11. AZIONI IN CORSO
12. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
13. LE POSSIBILITA’ DI CESSIONE UNITARIA DELL’AZIENDA, DI SINGOLI RAMI,
DI BENI O DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO
14. LE CONDIZIONI DELLE VENDITA DEI SINGOLI CESPITI
Tutto ciò premesso, il presente programma è sottoposto al Comitato dei Creditori per
l’approvazione.
Con osservanza
……,……
il Curatore Fallimentare
ALL. 16 – Avviso ex art. 92 L.F.
Spett.le
…..lì,…..
Oggetto: Fallimento
n. / R.F. Tribunale di .
In adempimento del disposto dell’art. 92 l. fall. comunico che il Tribunale di , con sentenza emessa
in data
, e depositata in Cancelleria Fallimentare in data
ha dichiarato il fallimento della
, con sede in
, via
n. , Giudice Delegato è stato nominato il/la Dott./Dott.ssa
e
Curatore il sottoscritto.
L’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo avrà luogo, avanti il Giudice Delegato, il
giorno 00/00/00 alle ore
.
Le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni
mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui sopra e quindi entro il giorno
00/00/00.
Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono considerate tardive a norma dell’art. 101
l. fall.
Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo
fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo
è dipeso da causa non imputabile al creditore.
Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo, può essere sia
presentato sia spedito, alla Cancelleria del Tribunale anche in forma telematica o con altri mezzi di
trasmissione di cui sia possibile fornire la prova della ricezione, e può essere sottoscritto in proprio
o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di procura.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno
dirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero
di codice fiscale e partita I.V.A.);
2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo,
oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della
domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la
prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un
comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E’ facoltà
del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta
elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al Curatore ogni variazione del
domicilio o delle predette modalità. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le
notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale.
Il ricorso, a norma dell’art. 117 n. 4 L.F., può anche prevedere che al ricorrente gli vengano
attribuite le somme non riscosse dagli aventi diritto decorsi cinque anni dal deposito delle somme
stesse.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2
o 3 di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4, il credito è
considerato chirografario.
Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le
vigenti disposizioni fiscali (in particolare, gli effetti cambiari devono essere allegati in originale),
tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell’udienza
fissata per l’esame dello stato passivo.
I creditori che siano lavoratori subordinati dovranno evidenziare quanto richiesto per retribuzioni
arretrate, quanto per Tfr e per mancato preavviso avendo cura di fornire tutti i giustificativi e i
conteggi dettagliati.
Le imprese artigiane, per ottenere l’ammissione al privilegio, dovranno allegare documentazione
adeguata (certificato di iscrizione all’albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data recente, copia
dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Iva relative all’anno in cui sono sorte le ragioni del credito e
ai due precedenti, copia del libro matricola).
Gli istituti di credito dovranno allegare alla domanda copia del contratto di conto corrente e gli
estratti del conto corrente dell’ultimo anno.
Qualsiasi ulteriore informazione ed eventuali specifiche indicazioni riguardo la presentazione dei
documenti giustificativi necessari alla valida presentazione del ricorso possono essere richieste al
sottoscritto Curatore.
Coloro che vantano diritti sulle cose mobili o immobili del fallito è opportuno che presentino
domande separate per l’ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.
Con la domanda di rivendica o di restituzione è possibile chiedere la sospensione della liquidazione
dei beni oggetto della domanda. Qualora tali beni non siano stati acquisiti all’attivo della procedura
è possibile chiedere l’ammissione al passivo per il controvalore che le cose avevano alla data di
dichiarazione del fallimento. Nel caso in cui il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione
sia cessato dopo l’apposizione dei sigilli o sia stato perso dal Curatore dopo l’acquisizione è
possibile chiedere l’integrale pagamento del valore della cosa in prededuzione. L’insinuazione al
passivo può essere richiesta dal giorno dell’apertura del concorso fino all’udienza di stato passivo
anche modificando l’eventuale domanda di rivendica o di restituzione già presentata.
Ciascun creditore può fornire la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del
Comitato dei Creditori (o in alternativa può rendersi non disponibile alla nomina), che verrà
nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero può
segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall’art. 40 l. fall..
Le funzioni del Comitato dei Creditori sono previste dall’art. 40 l. fall. ed in particolare si sottolinea
che i componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese oltre all’eventuale compenso e
che ai componenti del comitato, ai fini della responsabilità, si applica quanto previsto dall’art. 2407
c. 1 e c. 3 C.C. in quanto compatibile.
Il progetto di stato passivo sarà depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale almeno
quindici giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti e potrà essere esaminato dai creditori. Ogni
creditore potrà presentare osservazioni/contestazioni scritte relative alle altre domande, fino
all’udienza.
Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire allo
scrivente ogni notizia sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per
il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili
del dissesto.
Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne
immediata comunicazione alla curatela.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il sottoscritto Curatore fallimentare.
Distinti saluti
Il Curatore Fallimentare
ALL. 17 – Progetto di stato passivo
TRIBUNALE DI
Fall. n……/…....R.F.
Ufficio Fallimentare
Sent. n.: ...............
del: ......................
FALLIMENTO “…….........................”
Ud. di discussione:………….ore…….
G.D.: dott…………………
_______________________
Curatore:
…………...............
PROGETTO DI STATO PASSIVO
(Domande tempestive/I° - II°… Gruppo Domande Tardive/Domande
supertardive”)
N.
PROG.
1
CREDITORE ISTANTE
CHIROGR.
PRIVILEG.
Conclusioni:_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ €__________
€_________
Nominativo creditore istante
Chiede:_____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Osservazioni:________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
2
Nominativo creditore istante
Chiede:_____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Osservazioni:________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Conclusioni:_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ €__________
3
€_________
Nominativo creditore istante
Chiede:_____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Osservazioni:________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Conclusioni:_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ €__________
……,…….
€_________
Il Curatore Fallimentare
ALL. 18 – Verbale di udienza di discussione dello stato passivo
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
FALLIMENTO:
GIUDICE DELEGATO:
CURATORE:
_______________________
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLO STATO PASSIVO
Oggi______, alle ore_______, avanti a…………, Giudice Delegato alla procedura in epigrafe
indicata, alla presenza del Curatore_________________, nonché, dei seguenti creditori:
il Giudice Delegato procede all’esame delle domande tempestive/tardive di ammissione al
passivo dei crediti di seguito indicati:
N.
PROG.
CREDITORE ISTANTE
CHIR.
PRIVIL.
CESSIONE/
SURROGA
(art. 115 co. 2 L.F.)
1
NOMINATIVO CREDITORE
Richiesta:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________
Proposta del
Curatore:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________
Osservazioni del
creditore:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________
Conclusioni finali del
Curatore:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________
Il G.D.
__________________________________________
__________________________________________
__________
P.Q.M.
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________
2
NOMINATIVO CREDITORE
Richiesta:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
______________________________
Proposta del
Curatore:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________
Osservazioni del
creditore:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________
Conclusioni finali del
Curatore:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________
Il G.D.
__________________________________________
__________________________________________
__________
P.Q.M.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________
Alle ore
, non essendovi altre domande tempestive/tardive da esaminare,
IL GIUDICE DELEGATO
FORMA LO STATO PASSIVO COME SOPRA INDICATO, LO RENDE ESECUTIVO, NE
ORDINA IL DEPOSITO IN CANCELLERIA E MANDA AL CURATORE PER GLI
ADEMPIMENTI DI RITO EX ART. 97 L.F..
……,……
Il Giudice Delegato
ALL. 19 – Comunicazione di avvenuto deposito dello stato passivo
Spett.le …….
Oggetto: Fall. XXX (n. ../.. R.F.) – Comunicazione di avvenuto deposito dello stato passivo .
Il sottoscritto Curatore del Fallimento in oggetto indicato comunica, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 97 e 99 L.F., che il G.D., con decreto in data…………….., ha dichiarato l’esecutività
dello stato passivo, ordinandone il deposito presso la cancelleria fallimentare, ove è possibile
prenderne visione.
In merito alla Vs. domanda di ammissione allo stato passivo, indicata al n….. dell’elenco
cronologico
delle
istanze,
il
G.D.
ha
cosi
provveduto:
“il
G.D.
…………….……………………………….” (ovvero) il G.D. ha provveduto come da verbale che si
allega per estratto.
Si avvisa che coloro, i cui crediti risultano essere stati esclusi totalmente o parzialmente,
possono proporre opposizione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F., entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Si comunica, infine, che tutti i creditori istanti hanno, altresì, diritto di impugnare il
provvedimento di ammissione delle domande altrui, ai sensi dell’art. 98 e 99 L.F., entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Eventuali errori materiali contenuti nello stato passivo potranno, invece, essere corretti, ai
sensi dell’art. 98 ult. comma L.F., indirizzando apposita istanza al G.D..
Disponibile per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.
….., li………………
Il Curatore Fallimentare
ALL. 20 – Istanza ex art. 102 L.F.
Fall. n…./....R.F.
Sent. n.: ...........
del: .................
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
FALLIMENTO “…….........................”
G.D.:
dott…………………
Curatore:
..................................
________
______________
ISTANZA EX ART. 102 L.F.
(Previsione di insufficiente realizzo)
Ill.mo Tribunale Fallimentare,
il sottoscritto……., Curatore del fallimento sopra citato
PREMESSO
- che con sentenza del……il Tribunale Fallimentare di ha dichiarato il fallimento della
società……con sede in ……;
- che la procedura fallimentare in oggetto, sin dalle primissime fasi, versa in una situazione
di stallo, non avendo il sottoscritto rinvenuto alcun documento contabile, né alcun bene,
riferibili alla società fallita, né avuto contatti con l’organo amministrativo della stessa,
regolarmente convocato;
ovvero
[indicare le motivazioni che hanno indotto il Curatore a prevedere l’insufficiente realizzo]
- che il sottoscritto Curatore, ricevuta notifica della nomina ed accettato l’incarico, si è
immediatamente recato all’indirizzo corrispondente alla sede della società fallita, dove non
ha potuto procedere alla apposizione dei sigilli secondo quanto prescritto dall’art. 84 L.F., in
quanto la sede della società è stata rinvenuta chiusa e senza indicazioni, come da relativo
verbale agli atti;
ovvero
[indicare le motivazioni per le quali pur procedendo all’apposizione dei sigilli ed al
successivo inventario, il Curatore ritiene che si verifichi comunque l’insufficiente realizzo]
- che non sono stati depositati i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie né
l’elenco dei creditori;
- che in particolare il signor…legale rappresentante della società fallita, nel corso della
procedura non ha mai ritirato gli avvisi ad esso indirizzati, sebbene sia stato convocato per
iscritto dal Curatore, anche ultimamente per essere sentito in merito all’istanza in oggetto,
come prevede l’art. 102 L.F.; [allegare alla presente istanza una copia della comunicazione
con la dimostrazione della spedizione e della ricevuta di ritorno]
ovvero
[nel caso in cui il fallito o il legale rappresentante della società fallita sia stato sentito in
merito alla possibilità di chiusura del fallimento per previsione di insufficiente realizzo,
riportare le dichiarazioni rese dello stesso in merito ed allegare alla presenza istanza una
copia del verbale di interrogatorio]
- che pertanto il sottoscritto Curatore è stato impossibilitato a redigere l’inventario, ad
esaminare la scritture contabili, ad inviare gli avvisi ex art. 92 L.F., a predisporre il
Programma di Liquidazione ex art. 104 ter L.F. ed a svolgere, insomma, tutti gli
adempimenti di procedura;
- che non è stato possibile procedere alla nomina del Comitato dei Creditori;
ovvero
[nel caso in cui il Comitato dei Creditori sia funzionante, allegare alla presente istanza la
copia delle deduzioni dei membri e, in mancanza, allegare alla presente istanza una copia
della comunicazione con la dimostrazione della spedizione e della ricevuta di ritorno della
richiesta di parere]
- che le poche informazioni raccolte dal sottoscritto Curatore (si vedano le istanze e le
relazioni agli atti della procedura) non si sono rivelate di utilità concreta, anche ai fini di una
eventuale ricostruzione dell’attivo;
- che la udienza di verifica dello stato passivo è fissata per il giorno…;
ovvero
[che l’udienza per l’esame dello stato passivo delle domande tempestive si è già tenuta e
l’udienza per l’esame dello stato passivo delle domande tardive è stata fissata per il
giorno…..]
- che a parere del sottoscritto Curatore la situazione sopra delineata induce a ritenere
estremamente improbabile l’acquisizione alla procedura di qualsivoglia attivo;
ovvero
[che a parere del sottoscritto Curatore, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e
delle spese di procedura, appare improbabile l’acquisizione di ulteriore attivo da destinare
ai creditori privilegiati e chirografari;]
- che a questo punto appare opportuno non farsi luogo alla procedura di accertamento del
passivo, in vista della chiusura del fallimento.
Tanto premesso
CHIEDE
Che l’Ill.mo Tribunale Fallimentare, visto tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 102
L.F. disponga non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.
Con osservanza.
Si allega:
- copia comunicazione ex art. 102 L.F. inviata al L.R. della società fallita.
- relazione del Comitato dei Creditori;
- verbale di interrogatorio del L.R. della società fallita;
….., li….
Il Curatore Fallimentare
ALL. 21 – Istanza di chiusura fallimento ex art. 118 n. 1 L.F.
Fall. n…./....R.F.
Sent. n.: ...........
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
FALLIMENTO “…….........................”
_______________________
ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
(art. 118 n. 1 l. fall.)
del: .................
G.D.:
dott…………………
Curatore:
..................................
Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe
PREMESSO
1. che nessuna domanda di ammissione al passivo risulta presentata nei
termini di rito di cui all’art. 16 n. 5 l. fall.;
2. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data …….;
3. che sono state compiute tutte le operazioni richieste dalla legge
fallimentare;
[i successivi punti 3 e 4 vanno inseriti solo se trattasi di fallimento di società di
persone]
4. che i soci illimitatamente responsabili non sono stati dichiarati falliti in
qualità di imprenditori individuali;
[ovvero]
5. che i soci illimitatamente responsabili sono stati dichiarati falliti in qualità
di imprenditori individuali con sentenza n….. del …. il sig. …… e con
sentenza n. …. del …. Il sig. ……;
CHIEDE
che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura del
Fallimento .......... a norma dell’art. 118 n. 1 l. fall..
Con osservanza
….., li…..
il Curatore Fallimentare
ALL. 22 – Istanza di chiusura di fallimento ex art. 118 n. 2 L.F.
Fall. n…./....R.F.
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
FALLIMENTO “…….........................”
_______________________
ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
(art. 118 n. 2 l. fall.)
Sent. n.: ...........
del: .................
G.D.: dott…………………
Curatore: ..................................
Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe
PREMESSO
1. che come risulta dalle quietanze allegate, tutti i creditori ammessi sono
stati integralmente soddisfatti prima dell’esecuzione del riparto finale;
[che relativamente ai crediti oggetto dei giudizi allo stato pendenti,
sono stati predisposti gli opportuni accantonamenti, secondo le
direttive del Giudice Delegato];
2. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data …….;
3. che in data…… sono stati predisposti i pagamenti del compenso del
Curatore e delle spese della procedura;
4. che sono state compiute le operazioni richieste dalla legge fallimentare;
[i successivi punti 5 e 6 vanno inseriti solo se trattasi di fallimento di
società di persone]
5. che i soci illimitatamente responsabili non sono stati dichiarati falliti in
qualità di imprenditori individuali;
[ovvero]
6. che i soci illimitatamente responsabili sono stati dichiarati falliti in
qualità di imprenditori individuali con sentenza n….. del …. il sig. ……
e con sentenza n. …. del …. Il sig. ……;
CHIEDE
che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura
del Fallimento .......... a norma dell’art. 118, n. 2 l. fall..
Con osservanza
….., li
Il Curatore Fallimentare
ALL. 23 – Istanza di chiusura di fallimento ex art. 118 n. 3 L.F.
Fall. n…./....R.F.
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
FALLIMENTO “…….........................”
_______________________
ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
(art. 118 n. 3 l. fall.)
Sent. n.: ...........
del: .................
G.D.:
dott…………………
Curatore:
..................................
Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe
PREMESSO
1. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data …….;
2. che sono stati predisposti i pagamenti del compenso del Curatore e delle
spese della procedura;
3. che è stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo in conformità del piano
di riparto reso esecutivo in data .........., come risulta dalle quietanze allegate
in copia;
4. che sono state compiute le operazioni richieste dalla legge fallimentare;
[il successivo punto và inserito solo se trattasi di fallimento di società]
5. che all’accoglimento della presente istanza il sottoscritto Curatore chiederà
la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita;
CHIEDE
che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura del
Fallimento .......... a norma dell’art. 118, n. 3 l. fall.
Allega: ..........
Con osservanza
……., li
il Curatore Fallimentare
ALL. 24 – Istanza di chiusura di fallimento ex art. 118 n. 4 L.F.
Fall. n…./....R.F.
TRIBUNALE DI
Ufficio Fallimentare
Sent. n.: ...........
del: .................
G.D.:
dott…………………
FALLIMENTO “…….........................”
_______________________
ISTANZA PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
(art. 118 n. 4 l. fall.)
Curatore:
..................................
Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto .........., Curatore del fallimento in epigrafe
PREMESSO
1. che la procedura non può essere utilmente continuata per mancanza assoluta
di beni di proprietà del fallito, per non essere ravvisabili proficue azioni di
recupero dei crediti, proficue azioni revocatorie, proficue azioni
recuperatorie e, comunque, per insufficienza di attivo;
2. che il programma di liquidazione è stato depositato in data …… ed
approvato in data ……. come risulta dalla documentazione allegata in
copia;
[gli adempimenti di cui ai successivi punti 3 e 4 saranno eseguiti a cura del
Curatore fallimentare solo nel caso in cui il programma di liquidazione non è
stato depositato o non è stato approvato dagli organi fallimentari competenti]
3. che il sottoscritto Curatore in data ……. a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno ha informato il Comitato dei Creditori sulla possibilità di
chiusura del fallimento per totale mancanza di attivo e che il Comitato dei
Creditori, come risulta dalla documentazione allegata in copia, ha espresso
il seguente parere:[essendo un parere non vincolante, come riportato nelle
linee guida, lo stesso potrà essere acquisito dal Curatore anche mediante la
formula del silenzio assenso]
1.
2.
3.
4. che il sottoscritto Curatore in data …… a seguito di convocazione personale
[ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno] ha informato il
fallito sulla possibilità di chiusura del fallimento per totale mancanza di
attivo e lo stesso, come risulta dalla documentazione allegata in copia, ha
espresso il seguente parere:
;[essendo un parere non vincolante, come
riportato nelle linee guida, lo stesso, se acquisito a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, potrà essere acquisito dal Curatore anche mediante
la formula del silenzio assenso]
5. che il rendiconto del Curatore è stato approvato in data ……..;
6. che sono state compiute le operazioni richieste dalla legge fallimentare;
[il successivo punto và inserito solo se trattasi di fallimento di società]
7. che all’accoglimento della presente istanza il sottoscritto Curatore chiederà
la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita;
CHIEDE
che la S.V. voglia riferire all’Ill.mo Tribunale perché dichiari la chiusura del
Fallimento .......... a norma dell’art. 118, n. 4 l. fall..
Allega: ..........
Con osservanza
……, li
il Curatore Fallimentare
ALL. 25 – Relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 182-BIS L. FALL.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ....
Ufficio Fallimentare
II sottoscritto , …, nato a … il …, iscritto all'Ordine di …, C.f. …,con studio in ...,
PREMESSO CHE
- l'art. 182-bis l. fall. consente al debitore di presentare al Tribunale territorialmente
competente per l'omologazione un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
- la società . . . . . . . con sede in . . . . . . .. cap. soc. . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . ... in
persona del legale
rappresentante Sig. . . . . . . nato a . . . . . . . il . . . . . . . C.F. . . . . . ., (di seguito per brevità
la "debitrice”) con assemblea del . . . . . . . . . . ha deliberato di autorizzare l'Amministratore
Delegato Sig . . . . . . . . . a sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti in
ottemperanza all'art. 182-bis l. fall.;
RITENUTO
- che l’entità complessiva delle passività al ……….., opportunamente e prudenzialmente
determinata, può essere così schematicamente riassunta
PASSIVITA’
Debiti privilegiati
Debiti per TFR
Debiti verso personale
Debiti verso professionisti e autonomi
Debiti verso imprese artigiani
Debiti per l’assistenza nella procedura ex art. 182 bis l.f.
Debiti per locazioni immobiliari
Debiti verso banche
Debiti verso erario per dipendenti
Debiti verso enti
Debiti chirografari
Debiti correnti verso banche
Debiti verso banche a medio termine
Debiti verso fornitori
Debiti postergati
Debiti verso soci per finanziamento
Altri debiti previsti
Altri debiti (canoni leasing)
Altri debiti (polizze e smaltimento)
Totale Passività
- che il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori prevede:
a) il pagamento dei creditori ipotecari, nella percentuale del
…%;
b) il pagamento dei creditori pignoratizi nella percentuale del
…%;
c) il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del
…%;
d) il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del …%
ESPONE
quanto segue in merito all’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla
sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
PAR.1 - L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
La debitrice ha sottoposto al mio esame l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182
- bis l.f. che prevede un piano di …
PAR. 2 - DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA
La debitrice mi ha consegnato tutta la documentazione allegata all'accordo nonché la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del …
Ho proceduto, pertanto, a stilare una revisione limitata, con l'ausilio della struttura
amministrativa della debitrice, effettuando, altresì, opportuni accessi e verifiche presso la
sede. In questa attività sono stato supportato dal tecnico stimatore dei beni ….
La valutazioni sono allagate ai documenti n. …
Conseguentemente, sulla base della documentazione analizzata e delle verifiche anche a
campione effettuate, si può esprimere un giudizio professionale sulla adeguatezza
dell'impianto contabile che non ha evidenziato situazioni e discordanze degne di nota.
PAR. 3 - GARANZIE
(evidenziare eventuali garanzie offerte e giudicarne la congruità)
PAR. 4 - AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE
Prima di esprimere il mio parere sulla proposta, ho comunque aggiornato alla data del ....
la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica redatta dalla debitrice. Si è pertanto
proceduto a …
PAR. 5 - FABBISOGNO FINANZIARIO DEL PIANO
II piano, analiticamente esposto in premessa, necessità di un fabbisogno finanziario di €
................... in quanto sono previsti i seguenti pagamenti:
Attività realizzabili
Rimanenze Clienti (escluso infragruppo) Crediti vs. infragruppo Altri crediti Totale Fabbisogno finanziario
Spese procedura, compensi professionisti e imprevisti:
Privilegiati:
TFR
Indennità quiescenza
Causa pendente vs dipendente
Debiti verso personale
Professionisti
Agenti
Artigiani e cooperative
Erario
Enti previdenziali
Chirografari:
Banche 50%
Fornitori (escluso privilegiati)
residuo
Dati che si riassumono nella seguente proposta di concordato:
Attivo Realizzabile Spese della Procedura (-)
Passivo in Privilegio (-)
Passivo in Chirografo (-)
RESIDUO ATTIVO Le attività aziendali, fatta eccezione per le immobilizzazioni immateriali e materiali e le
rimanenze che sono indicate ai valori individuati dal perito ………, sono di seguito riepilogate
e valorizzate:
ATTIVITA’
Crediti verso l’erario
Disponibilità liquide
Clienti al netto di probabili inesigibilità
Cessione dei beni aziendali
Rimanenze
Altri crediti
Totale Attività
Attualmente il saldo attivo del conto bancario della società, presso la Banca .... ammonta
a € ....;
PAR. 6 - CRITICITÀ
(evidenziare eventuali criticità)
PAR. 7 - ATTUABILITÀ
Per i motivi e le considerazioni appena espresse, si ritiene / non si ritiene che il piano
possa essere ragionevolmente realizzato e che esso, allo stato attuale, rappresenti la migliore
soluzione per i creditori, di certo preferibile alla alternativa fallimento e ciò con particolare
riguardo alla sua idoneità al pagamento dei creditori estranei all’accordo.
………….., lì ………………
Il professionista
ALL. 26 – Relazione di attestazione del piano di risanamento
RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PIANO DI RISANAMENTO (ART. 67 L. F.)
IN MERITOALLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO
INDUSTRIALE E FINANZIARIO DEL ………
** ** **
Il sottoscritto _____________________________, avvocato/dottore commercialista/esperto
contabile e revisore legale, con studio in ______________ incaricato in data _____________
(all. 1) dalla società _______________ (in seguito per brevità “Società” oppure, unitamente
alle società da questa direttamente o indirettamente controllate) di attestare la idoneità e la
ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della
situazione finanziaria, predisposto da quest’ultima ed allegato al presente documento sub 2.a.
e 2.b.
ESPONE
quanto segue
1. DOCUMENTI ASSUNTI COME BASE DELLE ANALISI
Ai fini dell’espletamento delle proprie analisi, lo scrivente ha utilizzato la seguente
documentazione:
— “Piano di risanamento della _________________” (all. 2.a.), nel seguito anche “Piano
Finanziario”; “Piano Industriale della ______________” (all. 2.b.), nel seguito anche “Piano
Industriale”, entrambi documenti predisposti dalla _________________ rispettivamente in
data ___________ e in data _____________ e nel seguito congiuntamente indicati come
“Piano”;
— bilancio relativo all’esercizio chiuso al ___________ della ____________ (all. 3);
— bilancio infrannuale al ____________ della _________ (all. 4);
— informazioni e dati di varia natura forniti da responsabili aziendali.
2. LE CAUSE DELLE ATTUALI DIFFICOLTÀ DELL’IMPRESA
3. LE LINEE-GUIDA DEL PIANO DI RISANAMENTO
4. GLI ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO INDUSTRIALE E LA
VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ASSUNZIONI
Lo scrivente, in questo paragrafo, intende affrontare ed analizzare le assunzioni principali del
Piano Industriale in termini di fatturato, nonché valutare la ragionevolezza di quelle che
riguardano gli interventi previsti sul versante dei costi operativi.
5. L’ATTENDIBILITÀ DEI DATI CONTABILI UTILIZZATI
L’attestazione, da parte di un esperto, di un piano industriale-finanziario ai sensi dell’art. 67
3° comma l. fall., a differenza della figura prevista dall’art. 160 l. fall., non presuppone la
conduzione di un audit indipendente sui conti della società.
6. GLI INTERVENTI PREVISTI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE
FINANZIARIA
7. DINAMICA FONTI E IMPIEGHI E LA CAPACITÀ DI GENERARE CASSA
8. DINAMICA DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
9. IL RISULTATO DI ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE DAL PROFESSIONISTA
Lo scrivente inoltre, si è peritato di effettuare alcune ulteriori verifiche presso il Gruppo che
esulano dalla semplice analisi del Piano.
Onde poter individuare potenziali aree di rischio o criticità, si è infatti sottoposto all’Organo
amministrativo, il seguente questionario:
a. elenco dei decreti ingiuntivi, precetti o altri atti esecutivi notificati alle società;
b. elenco delle diffide stragiudiziali notificati alle società;
c. elenco delle cause passive e copia degli atti di citazione relativi alle vertenze più rilevanti;
d attestazione/dichiarazione sul rispetto delle normative ambientali e sulla inesistenza di
prescrizioni, dettate dagli enti competenti (ASL, etc.), eventualmente non rispettate dalle
società;
e. attestazione/dichiarazione sulla esistenza/vigenza delle licenze che fossero necessarie allo
svolgimento dei vari processi produttivi;
f. indicazione di eventuali liti/contestazioni che possano potenzialmente dare luogo a
contenziosi rilevanti, eventualmente anche solo minacciati;
g. dichiarazione esistenza/inesistenza di accertamenti tributari in corso (avvisi di
accertamento, rettifica, etc.) che possano sfociare in un procedimento tributario;
h. dichiarazione esistenza/inesistenza di impegni assunti dalle società che possano generare
rischi o passività (a titolo esemplificativo: contratti su prodotti finanziari derivati, assunzione
di obblighi contrattuali di riacquisto, promesse atipiche a terzi con funzione di garanzia, etc.);
i. dichiarazione attestante la titolarità diretta di tutti i contratti di locazione ad oggi in essere e
l’inesistenza all’interno degli stessi di clausole che ne limitino la libera trasferibilità a terzi.
Le risposte ai suddetti quesiti sono riassunte qui di seguito: ………
10. CONCLUSIONI
Il Piano predisposto dalla società _________________, con i suoi risvolti economici e
finanziari e pur nei limiti delle assunzioni fatte e dei fattori di rischio cui appare esposto,
risulta ragionevolmente idoneo ad assicurare il risanamento e il riequilibrio della situazione
patrimoniale e finanziaria della società stessa (ovvero, condizionatamente a che
………………. ).
Con osservanza
Luogo, data ..................................
Firma ...................................
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ALL. 1 - Accettazione incarico TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare