Corso di abilitazione per certificatori energetici
p
per la Provincia Autonoma di Trento Trento, 11 maggio 2012
Aspetti legislativi della certificazione energetica nella Provincia Autonoma di Trento
nella Provincia Autonoma di Trento
arch. Chiara Benedetti
Provincia Autonoma di Trento
direttiva europea 2002/91/CE
2008 l.p. 4 marzo 2008, n. 1 Legge urbanistica provinciale
d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11‐13/Leg.
2009
(regolamento PAT certificazione energetica)
(regolamento PAT certificazione energetica)
deliberazione G.p. 16 ottobre 2009, n. 2446
deliberazione G p 22 dicembre 2009 n 3110
deliberazione G.p. 22 dicembre 2009, n. 3110
2010 deliberazione G.p. 17 giugno 2010, n. 1429
2011
d P P 15 marzo 2012 n 5‐80/Leg
2012 d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5‐80/Leg.
(modifiche ed integrazioni d.P.P. 11‐13/ Leg. 2009)
l.p. 1/2008
Legge urbanistica provinciale
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
Legge
provinciale 4 marzo 2008 n 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
Ti l IV
Titolo IV
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato
Istituisce l’obbligo di certificazione energetica,
promuove il contenimento dei consumi energetici
p
g
e
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
Art. 83 ‐ Ambito di applicazione
Art 84 ‐ Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Art. 84 Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Art. 89 ‐ Regolamento di attuazione
l.p. 1/2008, art.83
Ambito di applicazione (art. 83)
1. Questo capo si applica:
a)
agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati
per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la
d
data
di entrata in
i vigore
i
d l regolamento
del
l
di attuazione
i
di questo
capo, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati;
b)
agli edifici esistenti,
intesi come fabbricati per la cui
realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o
legittimamente esistenti prima di quella data, o singole unità
immobiliari dei medesimi fabbricati,
fabbricati se sono sottoposti ai lavori di
recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della
manutenzione ordinaria.
l.p. 1/2008, art.84
Prestazione e certificazione energetica degli edifici (art.84)
1. Per
1
P
migliorare
i li
i consumii energetici
i i e valorizzare
l i
glili
investimenti di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti
rinnovabili effettuati sul patrimonio edilizio sono definite
d fi it
le prestazioni energetiche degli edifici ed è
istituita la certificazione energetica, anche in
attua o e de
attuazione
dellee d
direttive
ett e eu
europee
opee relative
e at e a
alla
a p
prestazione
esta o e
energetica nell'edilizia e in coerenza con le disposizioni statali
in materia.
l.p. 1/2008, art.84
2. Per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare
il certificato energetico relativo agli interventi previsti
p
adeguatamente
g
dall'articolo 83 è redatto da esperti
formati e accreditati, in coerenza con la disciplina
comunitaria e secondo i requisiti e i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione. Il certificato è trasmesso in copia
al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in
caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è
inefficace.
l.p. 1/2008, art.84
Il regolamento di attuazione di questo capo
individua i requisiti di prestazione energetica, i
criteri e le modalità di redazione e rilascio del
certificato energetico, in coordinamento con le
5.
disposizioni
di
i i i sull libretto
lib tt del
d l fabbricato
f bb i t di cuii all capo III di
questo titolo.
l.p. 1/2008, art.89
Regolamento d’attuazione (art.89)
1. Per ll'attuazione
attuazione di questo capo con uno o più regolamenti,
sentita l'agenzia provinciale per l'energia, sono disciplinati:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l
i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia
edilizia […];
[ ];
b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica […];
c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle
professionalità che concorrono al processo di certificazione […];
d) le modalità per l’istituzione e utilizzo del marchio previsto dall’art. 86,
comma 5;
e)) la
l tipologia
ti l i di edifici
difi i eventualmente
t l
t esclusi
l i dall'obbligo
d ll' bbli
d ll
della
certificazione energetica […];
f) le modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici
esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
g) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni […];
[ ];
h) la validità temporale dei certificati.
Regolamento PAT c.e.
In attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge urbanistica
provinciale, attraverso il decreto del Presidente della
Provincia 13 luglio
g 2009,, n. 11‐13/Leg
/ g. “Disposizioni
p
regolamentari in materia di ediliza sostenibile in attuazione
del titolo IV della legge
gg p
provinciale 4 marzo 2008,, n.1” ((B.U.R.
n. 35 del 25 agosto 2009) è stato approvato il Regolamento
provinciale sulla certificazione energetica degli
edifici.
Attraverso il Regolamento sono state definite le indicazioni
per l’attuazione della direttiva europea
p
p 2002/91/CE
/ / ep
previste
una serie di ulteriori specifiche misure attuative, da
approvarsi con provvedimenti successivi della Giunta
provinciale.
Regolamento PAT c.e.
Il regolamento si compone di 13 articoli e due allegati.
Recentemente, il Regolamento approvato nel 2009 è stato
modificato
difi
ed
d integrato
i
attraverso le
l disposizioni
di
i i i approvate
con il decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n.
5 80/L (B.U.R.
5‐80/Leg.
(B U R n. 12 del
d l 20 marzo 2012).
2012)
d P P 13 luglio 2009,
d.P.P.
2009 n.
n 11‐13/Leg.
11 13/Leg
Ambito di applicazione
Requisiti di prestazione energetica
Interventi soggetti a certificazione energetica
Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati
gg
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni
d P P 13 luglio 2009,
d.P.P.
2009 n.
n 11‐13/Leg.
11 13/Leg
Ambito di applicazione
Requisiti di prestazione energetica
Interventi soggetti a certificazione energetica
Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati
gg
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni
d.P.P. 11‐13/2009, art. 3
Ambito di applicazione (art. 3)
1. Fatto salvo da quanto disposto da questo regolamento, le
disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le
categorie di edifici, così come classificate in base alla
destinazione d
d’uso
uso indicata nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n.412.
d.P.P. 11‐13/2009, art. 3
2. Sono escluse dall’applicazione di questo regolamento le
seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte
seconda e dell
dell’art
art. 136,
136 comma 1,
1 lettere b) e c) del d.lgs.
d lgs
42/2004 […], nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe
p
un’alterazione inaccettabile del loro carattere o
aspetto con particolare riferimento ai caratteri storico o artistici,
nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro o
risanamento conservativo;
b) i beni ambientali di cui all’art. 69 della l.p. 1/2008, limitatamente
agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali,
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo
altrimenti non utilizzabili;
d.P.P. 11‐13/2009, art. 3
(continua art. 2, comma 2)
d) glili edifici
difi i isolati
i l ti con superficie
fi i utile
til totale
t t l inferiore
i f i
a 50 m2;
e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi
dell’art 61 della l.p.
dell’art.
l p 1/2008,
1/2008 nei quali non sia consentito l’utilizzo
abitativo a carattere permanente;
f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia
prevista la permanenza di persone per più di quattro ore
consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non
richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non
siano già dotati di tali impianti;
f bis) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla l.p.
8/1993 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).
d P P 13 luglio 2009,
d.P.P.
2009 n.
n 11‐13/Leg.
11 13/Leg
Ambito di applicazione
Requisiti di prestazione energetica
Interventi soggetti a certificazione energetica
Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati
gg
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni
d.P.P. 11‐13/2009, art. 4
L’articolo 4 del Regolamento disciplina i requisiti di
prestazione energetica da rispettarsi a seguito dell’esecuzione
di un intervento edilizio.
In particolare:
• il
comma 3 individua i casi in cui è necessario valutare il
fabbisogno di energia primaria globale EPgl
dell’edificio e contenere il suo valore entro limiti specifici;
• il
comma 4 individua i casi in cui è necessario verificare il
rispetto di requisiti puntuali caratteristici delle singole
componenti
ti
edilizie
dili i
o
i i ti ti h
impiantistiche
i t
interessate
t
dall’intervento.
art. 4, comma 3
Requisiti di prestazione energetica (art. 4)
3. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione
energetica di cui all’Allegato A è espresso attraverso l’indice di
energia
i primaria
i
i globale
l b l EPgl neii seguenti
ti casi:
i
a)) edifici
difi i di nuova costruzione;
i
b)) sostituzione edilizia;;
c) demolizione e ricostruzione;
d) ampliamenti dei volumi superiori al 20% del volume
dell’edificio esistente, limitatamente al volume nuovo;
e) ristrutturazione dell’intero edificio.
Requisiti minimi obbligatori EPgl
Il rispetto dei valori limite di EPgl, individuati dall’Allegato A al
Regolamento, deve essere verificato in sede di progettazione
e di realizzazione dell’edificio e deve risultare dalla relazione e
d li elaborati
dagli
l b
i progettualili allegati
ll
i alla
ll domanda
d
d del
d l titolo
i l
edilizio.
Fino all’emanazione di apposite metodologie di calcolo per al
valutazione delle prestazioni per l’illuminazione,
’
la
ventilazione e la climatizzazione estiva degli edifici, l’indice di
prestazione
t i
energetica
ti degli
d li edifici
difi i è calcolato
l l t come segue:
EPgl = EP
EPi + EP
EPacs
[kWh/m2 a ‐
a kWh/m3 3 a]
Calcolo EPgl ‐ Allegato A
In riferimento agli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, il
progettista
tti t verifica
ifi che:
h
EPgl gl ≤ EPgl lim
gl lim
dove EPgl lim è pari a:
• 60 kWh/m2 per la categoria E1 (residenza e assimilabili)
• 17 kWh/m3 per le categorie diverse da E1
Calcolo EPgl ‐ Allegato A
Il valore di EPgl va calcolato in riferimento ai dati
climatici del Comune di Trento (2567 GG, zona
climatica E, altitudine 194 m s.l.m.). Tale scelta è stata diretta
a ricavare una valutazione e classificazione uniforme degli
edifici su tutto il territorio provinciale.
p
Nella relazione di calcolo e nell’attestato di certificazione
energetica
i va comunque riportata
i
l’i di i
l’indicazione
d l consumo
del
riferito al comune di effettiva localizzazione.
EPgl comune standard
EPgl comune ubicazione
classe energetica
CLASSE A+
CLASSE
A
CLASSE A
CLASSE B+
CLASSE B
CLASSE C+
CLASSE C
CLASSE C
CLASSE D
CLASSE E
CLASSE F
CLASSE G
Categoria E1
Categorie ≠ E1
kWh/m2 a
kWh/m3 a
<30
<40
<50
<60
<80
<120
<180
<225
<270
>270
EPgl lim
gl lim
CLASSE A+
CLASSE
A
CLASSE A
CLASSE B+
CLASSE B
CLASSE C+
CLASSE C
CLASSE C
CLASSE D
CLASSE E
CLASSE F
CLASSE G
<9
<11
<14
<17
<23
<34
<51
<64
<77
>77
CLASSE A+
CLASSE
A
CLASSE A
CLASSE B+
CLASSE B
CLASSE C+
CLASSE C
CLASSE C
CLASSE D
CLASSE E
CLASSE F
CLASSE G
Categoria E1
Categorie ≠ E1
kWh/m2 a
kWh/m3 a
<30
<40
<50
<60
<80
<120
<180
<225
<270
>270
EPgl lim
gl lim
CLASSE A+
CLASSE
A
CLASSE A
CLASSE B+
CLASSE B
CLASSE C+
CLASSE C
CLASSE C
CLASSE D
CLASSE E
CLASSE F
CLASSE G
<9
<11
<14
<17
<23
<34
<51
<64
<77
>77
min per le nuove costruzioni min
per le nuove costruzioni
(interventi di cui all’art. 4, comma 3) Definizione scala di prestazione
La scala di classificazione del fabbisogno energetico è stata
costruita sulla base di due indici di riferimento:
• ll’indice
indice RS (building stock reference),
reference) relativo al valore
medio della prestazione degli edifici esistenti;
• ll’indice
indice RR (Energy performance regulation reference),
reference)
relativo al requisito minimo imposto agli edifici di nuova
costruzione.
costruzione
CLASSE A
EP < 0 5 RR
EP < 0.5 R
CLASSE B
0.5 RR < EP < RR
CLASSE C
CLASSE D
EP < 60 kWh/m2a ‐ 17 kWh/m3a
RR < EP < 0.5 (RR + RS)
0.5 (RR + R
0.5 (R
+ RS) < EP < R
) < EP < RS
CLASSE E
RS < EP < 1.25 RS CLASSE F
1.25 RS < EP < 1.5 RS CLASSE G
EP > 1.5 RS
Definizione RS
EPi + EPacs = (155 + 24) kWh/m2a ≈ 180 kWh/m2a
Definizione RR
EPi + EPacs = (45 + 18) kWh/m2a ≈ 60 kWh/m2a
(NB. per approfondimenti: Allegato deliberazione G.p. 2167/2006)
Confronto limiti d.lgs. 311/06
Valori limite EPi applicabili dal 1 gennaio 2010 (kWh/m2a)
GG Trento = 2567
S/V ≤ 0.2
02
li EPi = 40.22
lim
40 22 kWh/m
kWh/ 2a
S/V ≥ 0.9
lim EPi = 102.5 kWh/m2a
riferimento scala PAT
lim EPi = 45 kWh/m2a
Calcolo EPgl ‐ Allegato A
Per il calcolo dell’indice EPgl degli edifici di cui all’articolo 4,
comma 3, si fa riferimento alla norma tecnica UNI/TS 11300
parte 1 e 2.
I software in commercio sono indistintamente utilizzabili,
purché garantiscano il rispetto della norma sopra citata.
citata
Il foglio di calcolo messo a disposizione dalla PAT,
PAT scaricabile
dal sito APE, è idoneo per la valutazione di strutture di piccole
dimensioni. Allo stato attuale non è aggiornato con i nuovi
valori di temperatura riportati nell’errata corrige della norma
UNI 10349
U
03 9 de
dello
o sco
scorso
so 2 febbraio.
ebb a o
Blower door test ‐ Allegato A
Per gli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, il cui progetto
prevede inizialmente la classe energetica A+, ai fini della
certificazione è obbligatorio misurare la permeabilità all’aria
d ll’i
dell’involucro
l
edilizio.
dili i
g
attraverso il blower
La verifica di tenuta all’aria viene eseguita
door test, metodo che consente di valutare il flusso di
ricambio dell’aria dell’involucro edilizio. Il valore massimo da
rispettare è n50 lim = 0.6 h(‐1).
Energie rinnovabili ‐ Allegato A
In attesa dell’emanazione della norma tecnica UNI/TS 11300
parte 4 “Utilizzo
Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di
generazione per il riscaldamento di ambienti e la preparazione
di acqua calda sanitaria
sanitaria”, ai fini del calcolo del fabbisogno di
energia primaria si adottano i fattori di conversione riportati
in tabella.
Entrata in vigore, art. 13
Il rispetto del fabbisogno limite di prestazione energetica
(minimo classe energetica B), per gli interventi di cui
all’articolo 4, comma 3 (nuove costruzioni e assimilabili) è in
vigore
i
per i titoli
i li edilizi
dili i richiesti
i hi i a partire
i dal
d l
1°° novembre 2009 b 2009
art. 4, comma 4
Requisiti di prestazione energetica (art. 4)
4. Le prescrizioni più
ù semplificate,
f
di cui all’Allegato
’
A, si
applicano nei seguenti casi:
a) ristrutturazioni non ricomprese nel comma 3, lettera e),
manutenzione
i
straordinaria,
di i
ampliamenti
li
i dei
d i volumi
l i
inferiori al 20% del volume dell’edificio esistente
li it t
limitatamente
t all volume
l
nuovo;
b)) restauro e risanamento conservativo, salva dimostrata
incompatibilità con i caratteri storico artistici o tipologici.
Prestazioni semplificate ‐ All. A
Le prescrizioni più semplificate relative agli interventi di cui
all’articolo 4, comma 4, sono individuate dalle vigenti
disposizioni nazionali che prevedono il rispetto dei valori
delle trasmittanze dei singoli componenti edilizi
ed il rispetto delle caratteristiche prestazionali e
dei valori minimi di rendimento degli impianti.
RIFERIMENTI
RIFERIMENTI:
d.P.R. 59/2009 (art. 4) ‐ d.Lgs. 311/2006 (Allegato C)
Valori limite trasmittanza
Valori limite trasmittanza
Valori limite trasmittanza
Valori limite di rendimento
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti o di sostituzione del generatore di calore:
ηg = (75 + 3 Log Pn)%
Per gli edifici pubblici o ad uso pubblico:
ηg = (75 + 4 Log Pn)%
(
g )
Vanno inoltre rispettati tutti i requisiti relativi alla prestazione V
i lt i tt ti t tti i
i iti l ti i ll
t i
degli impianti previsti dall’articolo 4 del d.P.R. 59/2009.
Prestazioni semplificate
Il rispetto delle prescrizioni semplificate, individuate
dall’Allegato A al Regolamento, deve risultare dalla relazione e
dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo
edilizio
dili i o alla
ll comunicazione
i i
per opere libere
lib
aii sensii
dell’articolo 97 della legge urbanistica provinciale (opere di
manutenzione
t i
straordinaria
t
di i che
h non comportano
t
modifiche
difi h
degli esterni e che non pregiudicano la staticità dell’edificio).
(Circolare PAT in materia di edilizia sostenibile 11.04.2012,
11 04 2012
pubblicata su sito APE)
Entrata in vigore, art. 13
Il rispetto dei requisiti di prestazione energetica, per gli
interventi di cui all’articolo 4, comma 4 (ristrutturazioni
parziali ed interventi puntuali) è in vigore per le domande del
titolo edilizio o per le comunicazioni per opere libere (art. 97
l.p. 1/2008) richiesti a partire dal
19 maggio 2012
gg
(60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5‐80/Leg.)
d P P 13 luglio 2009,
d.P.P.
2009 n.
n 11‐13/Leg.
11 13/Leg
Ambito di applicazione
Requisiti di prestazione energetica
Interventi soggetti a certificazione energetica
Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati
gg
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni
d.P.P. 11‐13/2009, art. 5
L’articolo 5 del Regolamento individua le tipologie di
intervento ed i casi in cui è obbligatorio redigere l’attestato di
certificazione energetica.
In particolare:
• il
comma 1 individua i casi in cui l’attestato è necessario in
conseguenza della realizzazione di uno specifico
intervento edilizio;
• il
comma 1 bis
bi disciplina
di i li
l modalità
le
d li à di redazione
d i
dell’attestato nei casi di compravendita e locazione
di immobili esistenti, ove previsto dalla normativa statale.
(comma introdotto da d.P.P. 5‐80/2012)
art. 5, comma 1
Interventi soggetti a certificazione energetica (art. 5)
1. La certificazione
f
energetica degli edifici
f è obbligatoria nei
seguenti casi:
a) edifici di nuova costruzione;
b) sostituzione
i i
edilizia;
dili i
c)) demolizione e ricostruzione;;
d) ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume
dell’edificio limitatamente al volume nuovo;
dell’edificio,
e) ristrutturazione dell’intero edificio.
(NB. Gli interventi sono i medesimi di quelli previsti dall’art. 4, c. 3)
Emissione ACE (art. 5, c. 1)
L’iter procedurale che il certificatore è tenuto a seguire e le
modalità di rilascio dell’attestato sono stati disciplinati
attraverso successiva deliberazione della Giunta Provinciale.
Allegato H “Criteri
Criteri e modalità per la compilazione
del certificato energetico per gli edifici di cui
all’art.
ll’
5, comma 1,
1 lettere
l
d ll a)) alla
dalla
ll e)) del
d l
Regolamento”
g
deliberazione G.p. 22 dicembre 2009, n. 3110
delib. 3110/2009, Allegato H
Allegato H
4. Per gli edifici di cui all’art. 5, comma 1, lettere dalla a) alla
e) del Regolamento, è obbligo del soggetto certificatore:
a) esaminare gli elaborati del progettista, comprensivi di
elaborati tecnici e calcoli energetici,
energetici
depositati
inizialmente per l’ottenimento del titolo edilizio;
b) eseguire
i un minimo
i i
di 3 sopralluoghi,
ll
hi durante
d
i lavori
l
i di
costruzione;
c) acquisire gli elaborati tecnici e calcoli energetici relativi
all’edificio
f
“come costruito” p
per verificarne
f
la conformità
f
ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto;
d) attribuire la classe energetica e redigere ll’ACE
ACE.
delib. 3110/2009, Allegato H
5. È obbligo redigere, ad ogni sopralluogo, un verbale con
relativa documentazione fotografica. Una sintesi del verbale
deve essere inserita nell’ACE, mentre la documentazione
i
integrale
l dovrà
d à essere conservata, per eventualili controlli
lli ed
d
ispezioni future, presso il soggetto certificatore, per il periodo
di validità
lidità del
d l certificato.
tifi t
7. Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la
7
classe A o A+, è obbligatorio effettuare specifici controlli di
cantiere sulla corretta esecuzione di strutture e particolari
costruttivi.
delib. 3110/2009, Allegato H
6. Sono previste differenti modalità di rilascio dell’ACE:
a) nel caso di edifici con una pluralità di unità
immobiliari, dotati di impianti di riscaldamento
autonomi la certificazione energetica deve
autonomi,
essere riferita alla singola unità immobiliare;
b) nel
e caso d
di ed
edifici
f c co
con u
una
ap
pluralità
u a tà d
di u
unità
tà
immobiliari, dotati di impianti di riscaldamento
centralizzato,, la certificazione
f
energetica
g
riguarda l’intero edificio;
delib. 3110/2009, Allegato H
c) nel caso di una pluralità di edifici, serviti da un unico
impianto di riscaldamento centralizzato, la certificazione
energetica riguarda il singolo edificio, utilizzando il
rendimento
di
medio
di stagionale
i
l dell’impianto
d ll’i i
centralizzato
li
per il
calcolo pro quota del consumo di energia primaria di ciascun
edificio;
difi i
delib. 3110/2009, Allegato H
d) per gli edifici con destinazione d’uso
differenziata, ossia quando il calcolo della
prestazione è differenziato in kWh/m2 anno e
i kWh/m
in
k h/ 3 anno, la
l certificazione
ifi i
energetica
i
riguarda le singole parti di edificio con
d ti i
destinazione
d’
d’uso
di
diverse;
e)) per glili edifici
difi i esistenti
i t ti neii qualili coesistono
it
porzioni di immobile adibite ad usi diversi,
qualora non fosse tecnicamente possibile
separare le diverse zone termiche, l’edificio è
valutato e classificato in base alla destinazione
prevalente in termini di volume riscaldato.
delib. 3110/2009, Allegati F e G
All
Allegato F F
All
Allegato G G
(residenziale)
(non residenziale)
Entrata in vigore, art. 13
L’obbligo di certificazione energetica previsto dall’articolo 5,
comma 1, secondo i modelli e le procedure
provinciali, trova applicazione
p
pp
con riferimento alle
domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio
attività e p
per le richieste di accertamento della conformità
urbanistica presentate a partire dal
14 luglio 2010
14 luglio 2010
(data individuata dalla deliberazione della G.p. 1429/2010)
Ante 14 luglio 2010
ACE nazionale
Post 14 luglio 2010
ACE provinciale
art. 5, comma 1 bis
Interventi soggetti a certificazione energetica (art. 5)
1bis. Nei casi previsti dalla normativa statale, relativamente ai
trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili
o di singole
i
l unità
ità immobiliari,
i
bili i per i qualili è prevista
i t la
l
redazione dell’attestato di certificazione energetica, il
medesimo
d i
d
deve
essre redatto
d tt secondo
d i criteri
it i e le
l modalità
d lità
previste dalla normativa provinciale.
1ter. Nei casi indicati al comma 1bis, per gli edifici con
superficie
p f
utile inferiore
f
a 500 m2, il calcolo della p
prestazione
energetica può essere effettuato utilizzando le metodologie
semplificate
p f
riportate
p
nell’Allegato
g
A.
(NB. commi introdotti dal d.P.P. 5‐80/2012;
le disposizioni previste sono entrate in vigore dal 4 aprile 2012)
Calcolo semplificato EPgl ‐ Allegato A
Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1ter, qualora non sia
possibile effettuare una determinazione rigorosa delle
prestazioni dei componenti edilizi ed impiantistici gli indici EPi
e EPacs possono essere calcolati
l l i utilizzando
ili
d le
l metodologie
d l i
semplificate riportate dalle norme UNI/TS 11300 parte 1 e 2, o
attraverso
tt
l’ tili
l’utilizzo
d l software
del
ft
applicativo
li ti
messo a
disposizione da CNR ed ENEA.
Emissione ACE (art. 5, c. 1 bis)
È in corso la revisione dell’Allegato
g
H alla
deliberazione della Giunta provinciale 3110/2009, con il quale
sono state definite modalità e procedure per l’emissione dei
certificati, nel caso di edifici di nuova costruzione o di
interventi di ristrutturazione.
l’iter
procedurale
d l da
d seguirsi
i i nell caso di certificazione
ifi i
di edifici esistenti.
Le modifiche all’Allegato saranno dirette a definire
Emissione ACE (art. 5, c. 1 bis)
Per l’emissione di certificati relativi ad unità immobiliari
esistenti site in edifici con impianto centralizzato, è possibile
al momento fare riferimento alle modalità definite dalla Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(d.m. 26 giugno 2009).
Resta fermo l’obbligo
g di emissione dei certificati utilizzando i
modelli provinciali, avvalendosi di un certificatore abilitato
secondo i criteri PAT.
d.P.P. 11‐13/2009, art. 6
Attestato di certificazione energetica (art. 6)
2. […]
2
[ ] Copia
C i dell’attestato
d ll’ tt t t è […]
[ ] trasmessa
t
d l soggetto
dal
tt
certificatore, anche con procedure telematiche, all’Agenzia
Provinciale per ll’Energia
Energia ai fini della costituzione del catasto
provinciale per le certificazioni energetiche previsto
dall’articolo
dall
articolo 12bis.
12bis
Devono essere trasmessi ad APE sia i certificati rilasciati a
seguito
it dell’esecuzione
d ll’
i
di un intervento
i t
t edilizio
dili i (art.
( t 5,
5
comma 1), sia in riferimento ad una compravendita
immobiliare (art.
(art 5,
5 comma 1bis).
1bis)
(
(NB.
le disposizioni
p
relative all’invio del certificato ad APE sono da
applicarsi fino al momento in cui non saranno completate la costituzione
del catasto provinciale per le certificazioni energetiche e la procedura di
trasmissione automatica degli attestati dal portale messo a disposizione
disposi ione
dall’organismo di abilitazione al sistema informativo provinciale)
Trasmissione ad APE
Trasmissione ad APE (entro 15 gg dall’emissione):
• via posta tradizionale (via Gilli 4, Trento 38121)
• via
i posta elettronica
l
i certificata
ifi
([email protected])
d P P 13 luglio 2009,
d.P.P.
2009 n.
n 11‐13/Leg.
11 13/Leg
Ambito di applicazione
Requisiti di prestazione energetica
Interventi soggetti a certificazione energetica
Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati
gg
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni
d.P.P. 11‐13/2009, art. 7
Gli Organismi di abilitazione, di cui all’articolo 7 del
Regolamento, svolgono fra gli altri compiti la funzione di
accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle
certificazioni
ifi i i energetiche
i h e quella
ll di verifica
ifi della
d ll corretta
applicazione della certificazione energetica in Trentino.
art. 7, commi 1 e 2
Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al
rilascio delle certificazioni energetiche (art. 7)
1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è svolto da soggetti
specificatamente abilitati da organismi riconosciuti dalla
Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.
2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare
2
l’abilitazione di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia
secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale,
provinciale in
modo da verificare il possesso di adeguate competenze
tecniche e capacità operative e da assicurare ll’imparzialità
imparzialità di
giudizio nell’esercizio della funzione. Il riconoscimento è
subordinato all
all’impegno
impegno da parte dell
dell’organismo
organismo di accettare
controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti
incaricati dalla Provincia.
art. 7, comma 5
5. I rapporti tra l’organismo e la Provincia sono regolati da
specifica convenzione secondo criteri e modalità previsti con la
deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione
d
determina
i
altresì
l
ì l’entità
l’ i à delle
d ll tariffe
iff per l’accreditamento,
l’
di
sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.
art. 7, comma 6
6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di quest’articolo svolgono
le seguenti funzioni e attività:
a)accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni energetiche;
b) controlli
t lli suii certificati
tifi ti energetici
ti i e sull’operato
ll’
t dei
d i soggetti
tti
certificatori, da eseguire a campione […];
c) gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati
secondo quanto previsto dall’articolo 8;
d) promozione di attività formative per il conseguimento
dell’abilitazione
dell
abilitazione, in via complementare con i corsi di
formazione promossi dalla Provincia o da altri enti, pubblici
e privati;
art. 7, commi 6 e 7
(continua art. 7, c. 6)
e) […] accreditamento dei soggetti che hanno superato con
profitto i medesimi corsi;
f) l’eventuale utilizzazione del marchio di cui all’articolo 86,
comma 5,
5 della
d ll legge
l
provinciale
i i l n. 1 del
d l 2008,
2008 nell rispetto
i tt di
quanto previsto da questo regolamento.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere
definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in
merito al superamento con profitto dei corsi di formazione
previsti dalla lettera d) del comma 6,
6 ivi compresa ll’eventuale
eventuale
designazione da parte della Provincia di componenti esperti
nell’ambito
nell
ambito delle commissioni di verifica.
verifica
Misure attuative per gli OdA
Con la successiva deliberazione della Giunta provinciale 16
ottobre 2009, n. 2446, sono state definite le misure attuative
volte a disciplinare il funzionamento degli organismi di
abilitazione
bili i
( d ) e le
(OdA)
l modalità
d li à per lo
l svolgimento
l i
d ll
delle
verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione.
Allegato A “Criteri
Criteri e modalità di riconoscimento degli
OdA dei soggetti preposti al rilascio delle
certificazioni energetiche
energetiche”
Allegato
g
B “Schema di convenzione tra APE e g
gli OdA
dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni
energetiche
energetiche”
Allegato
C
“Fissazione
delle
tariffe
per
l’
l’accreditamento
di
d i soggettii certificatori”
dei
ifi
i”
Allegato D “Criteri
Criteri e modalità per lo svolgimento
delle verifiche in merito al superamento dei corsi di
formazione
formazione”
Allegato E “Criteri
Criteri e modalità di gestione dell
dell’elenco
elenco
dei soggetti certificatori”
Corsi di formazione
Secondo quanto previsto dall’Allegato D alla deliberazione
2446/2009, i corsi di formazione non possono avere durata
inferiore alle 80 h e possono essere articolati in più moduli:
1. parte introduttiva, basata sui principi generali della fisica
termotecnica degli edifici (min. 20h);
2. parte disciplinare, basata sull’approfondimento del
comportamento energetico dell’edificio (min. 40h);
3. parte tecnico‐amministrativa, dedicata ai metodi e alle
procedure di certificazione energetica
p
g
((min. 20 h).
)
L’aspirante certificatore può conseguire l’attestato di
f
frequenza
d l corso di formazione
del
f
i
e partecipare
t i
allo
ll
svolgimento delle prove scritte e orali se dimostra di aver
frequentato almeno l’80% di ogni singolo modulo.
modulo
Corsi di formazione
Lo svolgimento delle verifiche si articola in:
• prova scritta di conoscenza ed applicazione del foglio di
p
dalla PAT p
per determinare il valore di
calcolo reso disponibile
EPgl e la classe energetica di un edificio;
• colloquio e/o test di verifica del possesso delle conoscenze e
competenze necessarie allo svolgimento della funzione di
soggetto certificatore.
certificatore
Attivazione OdA
Il 3 febbraio 2010 è stata firmata presso
l’Agenzia provinciale per l’energia la
convenzione per l’attivazione del primo
Organismo
i
di Abilitazione,
bili i
d
denominato
i
Odatech.
Odatech è nato in seno al Distretto Tecnologico Trentino
Habitech, in seguito ad un accordo fra lo stesso Distretto, gli
Ordini e Collegi professionali, la Federazione delle
cooperative e le Associazioni degli Industriali e Artigiani.
d P P 13 luglio 2009,
d.P.P.
2009 n.
n 11‐13/Leg.
11 13/Leg
Ambito di applicazione
Requisiti di prestazione energetica
Interventi soggetti a certificazione energetica
Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati
gg
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni
d.P.P. 11‐13/2009, art. 8
L’articolo 8 del Regolamento disciplina i requisiti che i soggetti
preposti al rilascio delle certificazioni energetiche devono
possedere, nonché i criteri atti ad assicurare l’assenza di
conflitto di interessi in merito al risultato derivante dalla
certificazione.
In particolare:
comma 2, lettera a) individua i titoli di studio richiesti
al professionista per l’ottenimento dell’abilitazione;
• il comma 2,
2 lettera b) stabilisce le modalità di verifica delle
competenze professionali necessarie allo svolgimento
d ll’ tti ità di certificazione;
dell’attività
tifi i
• il
•
i commi 6 e 7 garantiscono l’imparzialità
valutazione compiuta dal certificatore.
della
art. 8, comma 2
Soggetti certificatori abilitati per la certificazione
energetica (art. 8)
2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche
che risultano in p
possesso di tutti i seguenti
g
requisiti:
q
a) uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine
professionale;
2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione
all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
3) diploma
di l
di geometra
t o perito
it industriale,
i d t i l nonché
hé abilitazione
bilit i
all’esercizio
ll’
ii
della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;
3 bis) diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze
forestali, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al
relativo ordine professionale.
(NB. lettera 3bis introdotta dal d.P.P. 5‐80/2012)
art. 8, comma 2
(continua, art. 8, c.2)
b) un’adeguata
esperienza
alternativamente da:
professionale,
comprovata
1) esperienza almeno triennale, attestata dal rispettivo ordine, collegio
professionale o associazione professionale, in almeno due delle seguenti
attività:
1.1) progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
1 2) progettazione
1.2)
tt i
di impianti
i i ti di climatizzazione
li ti
i
i
invernale
l ed
d estiva;
ti
1.3) gestione energetica di edifici ed impianti;
1 4) certificazioni e diagnosi energetiche;
1.4)
2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori
energetici
g
organizzati
g
ai sensi dell’articolo 7.
art. 8, comma 5
5. Gli organismi di abilitazione di cui all’articolo 7 verificano il
soddisfacimento dei requisiti previsti da quest’articolo,
provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad
i i l nell’elenco.
iscriverlo
ll’ l
art. 8, comma 6
6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di
certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti
proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto,
personalmente o comunque in qualità di dipendente,
dipendente socio o
collaboratore di un’azienda, in una delle seguenti attività:
a) progettazione o direzione lavori dell’edificio o di qualsiasi impianto
tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso
presente;
c)) amministrazione
i it i
d ll’ difi i
dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto tecnico presente
nell’edificio;
f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.
art. 8, comma 7
7. Al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio
[ ] i tecnici abilitati,
[…]
abilitati all
all’atto
atto della sottoscrizione dell
dell’ACE
ACE
dichiarano:
a)) nell caso di edifici
difi i di nuova costruzione,
t i
l’
l’assenza
di conflitto
flitt di
interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto
o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell
dell’edificio
edificio
da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati,
p
, nonché rispetto
p
ai vantaggi
gg che p
possano derivarne
al richiedente;
f
di edifici
f esistenti,, l’assenza di conflitto
f
di
b)) nel caso di certificazione
interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Definisce i
requisiti
dell’Organismo
di Abilitazione
bili
i
Tecnico
senza
esperienza
Definisce le
modalità della
FORMAZIONE
Formazione
Certificatori
Definisce i
requisiti dei
CERTIFICATORI
Esami
Certificatori
Tecnico con
esperienza
Organismo
di
Abili
Abilitazione
i
Istituisce,
aggiorna e
gestisce l’elenco
Verifica
documentazioni
e procedure
Iscrive
I
i
il
CERTIFICATORE
PAT
CERTIFICATORE
ELENCO DEI
CERTIFICATORI
d P P 13 luglio 2009,
d.P.P.
2009 n.
n 11‐13/Leg.
11 13/Leg
Ambito di applicazione
Requisiti di prestazione energetica
Interventi soggetti a certificazione energetica
Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati
gg
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni
d.P.P. 11‐13/2009, art. 12 bis
Catasto provinciale per le certificazioni energetiche
( t 12 bis)
(art.
bi )
1. Gli attestati di certificazione energetica degli edifici
concorrono alla formazione di un sistema informativo
denominato catasto provinciale per le certificazioni
energetiche, tenuto presso l’Agenzia provinciale per l’energia.
2. Con
2
C deliberazione
d lib
i
d ll Giunta
della
Gi t provinciale
i i l sono disciplinate
di i li t
le modalità di funzionamento del sistema informativo.
DATE DA RICORDARE
RIEPILOGO OBBLIGHI IN MATERIA DI PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA data presentazione
titolo autorizzativo
dal 1 nov 2009
verifica EPgl ≤ 60 kWh/m2a ‐ 17 kWh/m3a, per
nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti
(interventi art. 4, comma 3)
dal 14 lug 2010
dal 14 lug 2010
utilizzo ACE provinciali e ricorso a
certificatori abilitati PAT per nuove
costruzioni e ristrutturazioni rilevanti
(i t
(interventi
ti art.
t 4,
4 comma 3)
dal 2 febb 2012
utilizzo nuovi valori UNI 10349
dal 19 mag 2012
rispetto limiti trasmittanza e rendimento
interventi minori
(interventi art. 4, comma 4)
RIEPILOGO OBBLIGHI IN MATERIA DI PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA data emissione ACE trasferimento a titolo oneroso
dal 4 apr 2012
utilizzo ACE provinciali
certificatori abilitati PAT
e
ricorso
a
RIFERIMENTI UTILI
www.energia.provincia.tn.it
FAQ ‐ domande frequenti
[email protected]
tif
@
i i t it
Grazie per l’attenzione!
Grazie per l
attenzione!
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Aspetti legislativi della certificazione energetica nella Provincia