Corso di abilitazione per certificatori energetici p per la Provincia Autonoma di Trento Trento, 11 maggio 2012 Aspetti legislativi della certificazione energetica nella Provincia Autonoma di Trento nella Provincia Autonoma di Trento arch. Chiara Benedetti Provincia Autonoma di Trento direttiva europea 2002/91/CE 2008 l.p. 4 marzo 2008, n. 1 Legge urbanistica provinciale d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11‐13/Leg. 2009 (regolamento PAT certificazione energetica) (regolamento PAT certificazione energetica) deliberazione G.p. 16 ottobre 2009, n. 2446 deliberazione G p 22 dicembre 2009 n 3110 deliberazione G.p. 22 dicembre 2009, n. 3110 2010 deliberazione G.p. 17 giugno 2010, n. 1429 2011 d P P 15 marzo 2012 n 5‐80/Leg 2012 d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5‐80/Leg. (modifiche ed integrazioni d.P.P. 11‐13/ Leg. 2009) l.p. 1/2008 Legge urbanistica provinciale Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 Legge provinciale 4 marzo 2008 n 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) Ti l IV Titolo IV Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato Istituisce l’obbligo di certificazione energetica, promuove il contenimento dei consumi energetici p g e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Art. 83 ‐ Ambito di applicazione Art 84 ‐ Prestazione e certificazione energetica degli edifici Art. 84 Prestazione e certificazione energetica degli edifici Art. 89 ‐ Regolamento di attuazione l.p. 1/2008, art.83 Ambito di applicazione (art. 83) 1. Questo capo si applica: a) agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la d data di entrata in i vigore i d l regolamento del l di attuazione i di questo capo, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati; b) agli edifici esistenti, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente esistenti prima di quella data, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, fabbricati se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria. l.p. 1/2008, art.84 Prestazione e certificazione energetica degli edifici (art.84) 1. Per 1 P migliorare i li i consumii energetici i i e valorizzare l i glili investimenti di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili effettuati sul patrimonio edilizio sono definite d fi it le prestazioni energetiche degli edifici ed è istituita la certificazione energetica, anche in attua o e de attuazione dellee d direttive ett e eu europee opee relative e at e a alla a p prestazione esta o e energetica nell'edilizia e in coerenza con le disposizioni statali in materia. l.p. 1/2008, art.84 2. Per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare il certificato energetico relativo agli interventi previsti p adeguatamente g dall'articolo 83 è redatto da esperti formati e accreditati, in coerenza con la disciplina comunitaria e secondo i requisiti e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. Il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è inefficace. l.p. 1/2008, art.84 Il regolamento di attuazione di questo capo individua i requisiti di prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del certificato energetico, in coordinamento con le 5. disposizioni di i i i sull libretto lib tt del d l fabbricato f bb i t di cuii all capo III di questo titolo. l.p. 1/2008, art.89 Regolamento d’attuazione (art.89) 1. Per ll'attuazione attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'agenzia provinciale per l'energia, sono disciplinati: a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia edilizia […]; [ ]; b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica […]; c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione […]; d) le modalità per l’istituzione e utilizzo del marchio previsto dall’art. 86, comma 5; e)) la l tipologia ti l i di edifici difi i eventualmente t l t esclusi l i dall'obbligo d ll' bbli d ll della certificazione energetica […]; f) le modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta; g) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni […]; [ ]; h) la validità temporale dei certificati. Regolamento PAT c.e. In attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge urbanistica provinciale, attraverso il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio g 2009,, n. 11‐13/Leg / g. “Disposizioni p regolamentari in materia di ediliza sostenibile in attuazione del titolo IV della legge gg p provinciale 4 marzo 2008,, n.1” ((B.U.R. n. 35 del 25 agosto 2009) è stato approvato il Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici. Attraverso il Regolamento sono state definite le indicazioni per l’attuazione della direttiva europea p p 2002/91/CE / / ep previste una serie di ulteriori specifiche misure attuative, da approvarsi con provvedimenti successivi della Giunta provinciale. Regolamento PAT c.e. Il regolamento si compone di 13 articoli e due allegati. Recentemente, il Regolamento approvato nel 2009 è stato modificato difi ed d integrato i attraverso le l disposizioni di i i i approvate con il decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5 80/L (B.U.R. 5‐80/Leg. (B U R n. 12 del d l 20 marzo 2012). 2012) d P P 13 luglio 2009, d.P.P. 2009 n. n 11‐13/Leg. 11 13/Leg Ambito di applicazione Requisiti di prestazione energetica Interventi soggetti a certificazione energetica Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati gg Ulteriori disposizioni Ulteriori disposizioni d P P 13 luglio 2009, d.P.P. 2009 n. n 11‐13/Leg. 11 13/Leg Ambito di applicazione Requisiti di prestazione energetica Interventi soggetti a certificazione energetica Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati gg Ulteriori disposizioni Ulteriori disposizioni d.P.P. 11‐13/2009, art. 3 Ambito di applicazione (art. 3) 1. Fatto salvo da quanto disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d d’uso uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. d.P.P. 11‐13/2009, art. 3 2. Sono escluse dall’applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell dell’art art. 136, 136 comma 1, 1 lettere b) e c) del d.lgs. d lgs 42/2004 […], nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe p un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storico o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo; b) i beni ambientali di cui all’art. 69 della l.p. 1/2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo altrimenti non utilizzabili; d.P.P. 11‐13/2009, art. 3 (continua art. 2, comma 2) d) glili edifici difi i isolati i l ti con superficie fi i utile til totale t t l inferiore i f i a 50 m2; e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell’art 61 della l.p. dell’art. l p 1/2008, 1/2008 nei quali non sia consentito l’utilizzo abitativo a carattere permanente; f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti; f bis) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla l.p. 8/1993 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini). d P P 13 luglio 2009, d.P.P. 2009 n. n 11‐13/Leg. 11 13/Leg Ambito di applicazione Requisiti di prestazione energetica Interventi soggetti a certificazione energetica Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati gg Ulteriori disposizioni Ulteriori disposizioni d.P.P. 11‐13/2009, art. 4 L’articolo 4 del Regolamento disciplina i requisiti di prestazione energetica da rispettarsi a seguito dell’esecuzione di un intervento edilizio. In particolare: • il comma 3 individua i casi in cui è necessario valutare il fabbisogno di energia primaria globale EPgl dell’edificio e contenere il suo valore entro limiti specifici; • il comma 4 individua i casi in cui è necessario verificare il rispetto di requisiti puntuali caratteristici delle singole componenti ti edilizie dili i o i i ti ti h impiantistiche i t interessate t dall’intervento. art. 4, comma 3 Requisiti di prestazione energetica (art. 4) 3. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica di cui all’Allegato A è espresso attraverso l’indice di energia i primaria i i globale l b l EPgl neii seguenti ti casi: i a)) edifici difi i di nuova costruzione; i b)) sostituzione edilizia;; c) demolizione e ricostruzione; d) ampliamenti dei volumi superiori al 20% del volume dell’edificio esistente, limitatamente al volume nuovo; e) ristrutturazione dell’intero edificio. Requisiti minimi obbligatori EPgl Il rispetto dei valori limite di EPgl, individuati dall’Allegato A al Regolamento, deve essere verificato in sede di progettazione e di realizzazione dell’edificio e deve risultare dalla relazione e d li elaborati dagli l b i progettualili allegati ll i alla ll domanda d d del d l titolo i l edilizio. Fino all’emanazione di apposite metodologie di calcolo per al valutazione delle prestazioni per l’illuminazione, ’ la ventilazione e la climatizzazione estiva degli edifici, l’indice di prestazione t i energetica ti degli d li edifici difi i è calcolato l l t come segue: EPgl = EP EPi + EP EPacs [kWh/m2 a ‐ a kWh/m3 3 a] Calcolo EPgl ‐ Allegato A In riferimento agli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, il progettista tti t verifica ifi che: h EPgl gl ≤ EPgl lim gl lim dove EPgl lim è pari a: • 60 kWh/m2 per la categoria E1 (residenza e assimilabili) • 17 kWh/m3 per le categorie diverse da E1 Calcolo EPgl ‐ Allegato A Il valore di EPgl va calcolato in riferimento ai dati climatici del Comune di Trento (2567 GG, zona climatica E, altitudine 194 m s.l.m.). Tale scelta è stata diretta a ricavare una valutazione e classificazione uniforme degli edifici su tutto il territorio provinciale. p Nella relazione di calcolo e nell’attestato di certificazione energetica i va comunque riportata i l’i di i l’indicazione d l consumo del riferito al comune di effettiva localizzazione. EPgl comune standard EPgl comune ubicazione classe energetica CLASSE A+ CLASSE A CLASSE A CLASSE B+ CLASSE B CLASSE C+ CLASSE C CLASSE C CLASSE D CLASSE E CLASSE F CLASSE G Categoria E1 Categorie ≠ E1 kWh/m2 a kWh/m3 a <30 <40 <50 <60 <80 <120 <180 <225 <270 >270 EPgl lim gl lim CLASSE A+ CLASSE A CLASSE A CLASSE B+ CLASSE B CLASSE C+ CLASSE C CLASSE C CLASSE D CLASSE E CLASSE F CLASSE G <9 <11 <14 <17 <23 <34 <51 <64 <77 >77 CLASSE A+ CLASSE A CLASSE A CLASSE B+ CLASSE B CLASSE C+ CLASSE C CLASSE C CLASSE D CLASSE E CLASSE F CLASSE G Categoria E1 Categorie ≠ E1 kWh/m2 a kWh/m3 a <30 <40 <50 <60 <80 <120 <180 <225 <270 >270 EPgl lim gl lim CLASSE A+ CLASSE A CLASSE A CLASSE B+ CLASSE B CLASSE C+ CLASSE C CLASSE C CLASSE D CLASSE E CLASSE F CLASSE G <9 <11 <14 <17 <23 <34 <51 <64 <77 >77 min per le nuove costruzioni min per le nuove costruzioni (interventi di cui all’art. 4, comma 3) Definizione scala di prestazione La scala di classificazione del fabbisogno energetico è stata costruita sulla base di due indici di riferimento: • ll’indice indice RS (building stock reference), reference) relativo al valore medio della prestazione degli edifici esistenti; • ll’indice indice RR (Energy performance regulation reference), reference) relativo al requisito minimo imposto agli edifici di nuova costruzione. costruzione CLASSE A EP < 0 5 RR EP < 0.5 R CLASSE B 0.5 RR < EP < RR CLASSE C CLASSE D EP < 60 kWh/m2a ‐ 17 kWh/m3a RR < EP < 0.5 (RR + RS) 0.5 (RR + R 0.5 (R + RS) < EP < R ) < EP < RS CLASSE E RS < EP < 1.25 RS CLASSE F 1.25 RS < EP < 1.5 RS CLASSE G EP > 1.5 RS Definizione RS EPi + EPacs = (155 + 24) kWh/m2a ≈ 180 kWh/m2a Definizione RR EPi + EPacs = (45 + 18) kWh/m2a ≈ 60 kWh/m2a (NB. per approfondimenti: Allegato deliberazione G.p. 2167/2006) Confronto limiti d.lgs. 311/06 Valori limite EPi applicabili dal 1 gennaio 2010 (kWh/m2a) GG Trento = 2567 S/V ≤ 0.2 02 li EPi = 40.22 lim 40 22 kWh/m kWh/ 2a S/V ≥ 0.9 lim EPi = 102.5 kWh/m2a riferimento scala PAT lim EPi = 45 kWh/m2a Calcolo EPgl ‐ Allegato A Per il calcolo dell’indice EPgl degli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, si fa riferimento alla norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e 2. I software in commercio sono indistintamente utilizzabili, purché garantiscano il rispetto della norma sopra citata. citata Il foglio di calcolo messo a disposizione dalla PAT, PAT scaricabile dal sito APE, è idoneo per la valutazione di strutture di piccole dimensioni. Allo stato attuale non è aggiornato con i nuovi valori di temperatura riportati nell’errata corrige della norma UNI 10349 U 03 9 de dello o sco scorso so 2 febbraio. ebb a o Blower door test ‐ Allegato A Per gli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A+, ai fini della certificazione è obbligatorio misurare la permeabilità all’aria d ll’i dell’involucro l edilizio. dili i g attraverso il blower La verifica di tenuta all’aria viene eseguita door test, metodo che consente di valutare il flusso di ricambio dell’aria dell’involucro edilizio. Il valore massimo da rispettare è n50 lim = 0.6 h(‐1). Energie rinnovabili ‐ Allegato A In attesa dell’emanazione della norma tecnica UNI/TS 11300 parte 4 “Utilizzo Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per il riscaldamento di ambienti e la preparazione di acqua calda sanitaria sanitaria”, ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria si adottano i fattori di conversione riportati in tabella. Entrata in vigore, art. 13 Il rispetto del fabbisogno limite di prestazione energetica (minimo classe energetica B), per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3 (nuove costruzioni e assimilabili) è in vigore i per i titoli i li edilizi dili i richiesti i hi i a partire i dal d l 1°° novembre 2009 b 2009 art. 4, comma 4 Requisiti di prestazione energetica (art. 4) 4. Le prescrizioni più ù semplificate, f di cui all’Allegato ’ A, si applicano nei seguenti casi: a) ristrutturazioni non ricomprese nel comma 3, lettera e), manutenzione i straordinaria, di i ampliamenti li i dei d i volumi l i inferiori al 20% del volume dell’edificio esistente li it t limitatamente t all volume l nuovo; b)) restauro e risanamento conservativo, salva dimostrata incompatibilità con i caratteri storico artistici o tipologici. Prestazioni semplificate ‐ All. A Le prescrizioni più semplificate relative agli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, sono individuate dalle vigenti disposizioni nazionali che prevedono il rispetto dei valori delle trasmittanze dei singoli componenti edilizi ed il rispetto delle caratteristiche prestazionali e dei valori minimi di rendimento degli impianti. RIFERIMENTI RIFERIMENTI: d.P.R. 59/2009 (art. 4) ‐ d.Lgs. 311/2006 (Allegato C) Valori limite trasmittanza Valori limite trasmittanza Valori limite trasmittanza Valori limite di rendimento Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti o di sostituzione del generatore di calore: ηg = (75 + 3 Log Pn)% Per gli edifici pubblici o ad uso pubblico: ηg = (75 + 4 Log Pn)% ( g ) Vanno inoltre rispettati tutti i requisiti relativi alla prestazione V i lt i tt ti t tti i i iti l ti i ll t i degli impianti previsti dall’articolo 4 del d.P.R. 59/2009. Prestazioni semplificate Il rispetto delle prescrizioni semplificate, individuate dall’Allegato A al Regolamento, deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio dili i o alla ll comunicazione i i per opere libere lib aii sensii dell’articolo 97 della legge urbanistica provinciale (opere di manutenzione t i straordinaria t di i che h non comportano t modifiche difi h degli esterni e che non pregiudicano la staticità dell’edificio). (Circolare PAT in materia di edilizia sostenibile 11.04.2012, 11 04 2012 pubblicata su sito APE) Entrata in vigore, art. 13 Il rispetto dei requisiti di prestazione energetica, per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 4 (ristrutturazioni parziali ed interventi puntuali) è in vigore per le domande del titolo edilizio o per le comunicazioni per opere libere (art. 97 l.p. 1/2008) richiesti a partire dal 19 maggio 2012 gg (60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5‐80/Leg.) d P P 13 luglio 2009, d.P.P. 2009 n. n 11‐13/Leg. 11 13/Leg Ambito di applicazione Requisiti di prestazione energetica Interventi soggetti a certificazione energetica Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati gg Ulteriori disposizioni Ulteriori disposizioni d.P.P. 11‐13/2009, art. 5 L’articolo 5 del Regolamento individua le tipologie di intervento ed i casi in cui è obbligatorio redigere l’attestato di certificazione energetica. In particolare: • il comma 1 individua i casi in cui l’attestato è necessario in conseguenza della realizzazione di uno specifico intervento edilizio; • il comma 1 bis bi disciplina di i li l modalità le d li à di redazione d i dell’attestato nei casi di compravendita e locazione di immobili esistenti, ove previsto dalla normativa statale. (comma introdotto da d.P.P. 5‐80/2012) art. 5, comma 1 Interventi soggetti a certificazione energetica (art. 5) 1. La certificazione f energetica degli edifici f è obbligatoria nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) sostituzione i i edilizia; dili i c)) demolizione e ricostruzione;; d) ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume dell’edificio limitatamente al volume nuovo; dell’edificio, e) ristrutturazione dell’intero edificio. (NB. Gli interventi sono i medesimi di quelli previsti dall’art. 4, c. 3) Emissione ACE (art. 5, c. 1) L’iter procedurale che il certificatore è tenuto a seguire e le modalità di rilascio dell’attestato sono stati disciplinati attraverso successiva deliberazione della Giunta Provinciale. Allegato H “Criteri Criteri e modalità per la compilazione del certificato energetico per gli edifici di cui all’art. ll’ 5, comma 1, 1 lettere l d ll a)) alla dalla ll e)) del d l Regolamento” g deliberazione G.p. 22 dicembre 2009, n. 3110 delib. 3110/2009, Allegato H Allegato H 4. Per gli edifici di cui all’art. 5, comma 1, lettere dalla a) alla e) del Regolamento, è obbligo del soggetto certificatore: a) esaminare gli elaborati del progettista, comprensivi di elaborati tecnici e calcoli energetici, energetici depositati inizialmente per l’ottenimento del titolo edilizio; b) eseguire i un minimo i i di 3 sopralluoghi, ll hi durante d i lavori l i di costruzione; c) acquisire gli elaborati tecnici e calcoli energetici relativi all’edificio f “come costruito” p per verificarne f la conformità f ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto; d) attribuire la classe energetica e redigere ll’ACE ACE. delib. 3110/2009, Allegato H 5. È obbligo redigere, ad ogni sopralluogo, un verbale con relativa documentazione fotografica. Una sintesi del verbale deve essere inserita nell’ACE, mentre la documentazione i integrale l dovrà d à essere conservata, per eventualili controlli lli ed d ispezioni future, presso il soggetto certificatore, per il periodo di validità lidità del d l certificato. tifi t 7. Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la 7 classe A o A+, è obbligatorio effettuare specifici controlli di cantiere sulla corretta esecuzione di strutture e particolari costruttivi. delib. 3110/2009, Allegato H 6. Sono previste differenti modalità di rilascio dell’ACE: a) nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, dotati di impianti di riscaldamento autonomi la certificazione energetica deve autonomi, essere riferita alla singola unità immobiliare; b) nel e caso d di ed edifici f c co con u una ap pluralità u a tà d di u unità tà immobiliari, dotati di impianti di riscaldamento centralizzato,, la certificazione f energetica g riguarda l’intero edificio; delib. 3110/2009, Allegato H c) nel caso di una pluralità di edifici, serviti da un unico impianto di riscaldamento centralizzato, la certificazione energetica riguarda il singolo edificio, utilizzando il rendimento di medio di stagionale i l dell’impianto d ll’i i centralizzato li per il calcolo pro quota del consumo di energia primaria di ciascun edificio; difi i delib. 3110/2009, Allegato H d) per gli edifici con destinazione d’uso differenziata, ossia quando il calcolo della prestazione è differenziato in kWh/m2 anno e i kWh/m in k h/ 3 anno, la l certificazione ifi i energetica i riguarda le singole parti di edificio con d ti i destinazione d’ d’uso di diverse; e)) per glili edifici difi i esistenti i t ti neii qualili coesistono it porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse tecnicamente possibile separare le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione prevalente in termini di volume riscaldato. delib. 3110/2009, Allegati F e G All Allegato F F All Allegato G G (residenziale) (non residenziale) Entrata in vigore, art. 13 L’obbligo di certificazione energetica previsto dall’articolo 5, comma 1, secondo i modelli e le procedure provinciali, trova applicazione p pp con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e p per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 14 luglio 2010 14 luglio 2010 (data individuata dalla deliberazione della G.p. 1429/2010) Ante 14 luglio 2010 ACE nazionale Post 14 luglio 2010 ACE provinciale art. 5, comma 1 bis Interventi soggetti a certificazione energetica (art. 5) 1bis. Nei casi previsti dalla normativa statale, relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole i l unità ità immobiliari, i bili i per i qualili è prevista i t la l redazione dell’attestato di certificazione energetica, il medesimo d i d deve essre redatto d tt secondo d i criteri it i e le l modalità d lità previste dalla normativa provinciale. 1ter. Nei casi indicati al comma 1bis, per gli edifici con superficie p f utile inferiore f a 500 m2, il calcolo della p prestazione energetica può essere effettuato utilizzando le metodologie semplificate p f riportate p nell’Allegato g A. (NB. commi introdotti dal d.P.P. 5‐80/2012; le disposizioni previste sono entrate in vigore dal 4 aprile 2012) Calcolo semplificato EPgl ‐ Allegato A Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1ter, qualora non sia possibile effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni dei componenti edilizi ed impiantistici gli indici EPi e EPacs possono essere calcolati l l i utilizzando ili d le l metodologie d l i semplificate riportate dalle norme UNI/TS 11300 parte 1 e 2, o attraverso tt l’ tili l’utilizzo d l software del ft applicativo li ti messo a disposizione da CNR ed ENEA. Emissione ACE (art. 5, c. 1 bis) È in corso la revisione dell’Allegato g H alla deliberazione della Giunta provinciale 3110/2009, con il quale sono state definite modalità e procedure per l’emissione dei certificati, nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione. l’iter procedurale d l da d seguirsi i i nell caso di certificazione ifi i di edifici esistenti. Le modifiche all’Allegato saranno dirette a definire Emissione ACE (art. 5, c. 1 bis) Per l’emissione di certificati relativi ad unità immobiliari esistenti site in edifici con impianto centralizzato, è possibile al momento fare riferimento alle modalità definite dalla Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (d.m. 26 giugno 2009). Resta fermo l’obbligo g di emissione dei certificati utilizzando i modelli provinciali, avvalendosi di un certificatore abilitato secondo i criteri PAT. d.P.P. 11‐13/2009, art. 6 Attestato di certificazione energetica (art. 6) 2. […] 2 [ ] Copia C i dell’attestato d ll’ tt t t è […] [ ] trasmessa t d l soggetto dal tt certificatore, anche con procedure telematiche, all’Agenzia Provinciale per ll’Energia Energia ai fini della costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche previsto dall’articolo dall articolo 12bis. 12bis Devono essere trasmessi ad APE sia i certificati rilasciati a seguito it dell’esecuzione d ll’ i di un intervento i t t edilizio dili i (art. ( t 5, 5 comma 1), sia in riferimento ad una compravendita immobiliare (art. (art 5, 5 comma 1bis). 1bis) ( (NB. le disposizioni p relative all’invio del certificato ad APE sono da applicarsi fino al momento in cui non saranno completate la costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche e la procedura di trasmissione automatica degli attestati dal portale messo a disposizione disposi ione dall’organismo di abilitazione al sistema informativo provinciale) Trasmissione ad APE Trasmissione ad APE (entro 15 gg dall’emissione): • via posta tradizionale (via Gilli 4, Trento 38121) • via i posta elettronica l i certificata ifi ([email protected]) d P P 13 luglio 2009, d.P.P. 2009 n. n 11‐13/Leg. 11 13/Leg Ambito di applicazione Requisiti di prestazione energetica Interventi soggetti a certificazione energetica Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati gg Ulteriori disposizioni Ulteriori disposizioni d.P.P. 11‐13/2009, art. 7 Gli Organismi di abilitazione, di cui all’articolo 7 del Regolamento, svolgono fra gli altri compiti la funzione di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni ifi i i energetiche i h e quella ll di verifica ifi della d ll corretta applicazione della certificazione energetica in Trentino. art. 7, commi 1 e 2 Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche (art. 7) 1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è svolto da soggetti specificatamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare 2 l’abilitazione di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, provinciale in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare ll’imparzialità imparzialità di giudizio nell’esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all all’impegno impegno da parte dell dell’organismo organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia. art. 7, comma 5 5. I rapporti tra l’organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione d determina i altresì l ì l’entità l’ i à delle d ll tariffe iff per l’accreditamento, l’ di sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati. art. 7, comma 6 6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di quest’articolo svolgono le seguenti funzioni e attività: a)accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche; b) controlli t lli suii certificati tifi ti energetici ti i e sull’operato ll’ t dei d i soggetti tti certificatori, da eseguire a campione […]; c) gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall’articolo 8; d) promozione di attività formative per il conseguimento dell’abilitazione dell abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti, pubblici e privati; art. 7, commi 6 e 7 (continua art. 7, c. 6) e) […] accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi; f) l’eventuale utilizzazione del marchio di cui all’articolo 86, comma 5, 5 della d ll legge l provinciale i i l n. 1 del d l 2008, 2008 nell rispetto i tt di quanto previsto da questo regolamento. 7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6, 6 ivi compresa ll’eventuale eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell’ambito nell ambito delle commissioni di verifica. verifica Misure attuative per gli OdA Con la successiva deliberazione della Giunta provinciale 16 ottobre 2009, n. 2446, sono state definite le misure attuative volte a disciplinare il funzionamento degli organismi di abilitazione bili i ( d ) e le (OdA) l modalità d li à per lo l svolgimento l i d ll delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione. Allegato A “Criteri Criteri e modalità di riconoscimento degli OdA dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche energetiche” Allegato g B “Schema di convenzione tra APE e g gli OdA dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche energetiche” Allegato C “Fissazione delle tariffe per l’ l’accreditamento di d i soggettii certificatori” dei ifi i” Allegato D “Criteri Criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione formazione” Allegato E “Criteri Criteri e modalità di gestione dell dell’elenco elenco dei soggetti certificatori” Corsi di formazione Secondo quanto previsto dall’Allegato D alla deliberazione 2446/2009, i corsi di formazione non possono avere durata inferiore alle 80 h e possono essere articolati in più moduli: 1. parte introduttiva, basata sui principi generali della fisica termotecnica degli edifici (min. 20h); 2. parte disciplinare, basata sull’approfondimento del comportamento energetico dell’edificio (min. 40h); 3. parte tecnico‐amministrativa, dedicata ai metodi e alle procedure di certificazione energetica p g ((min. 20 h). ) L’aspirante certificatore può conseguire l’attestato di f frequenza d l corso di formazione del f i e partecipare t i allo ll svolgimento delle prove scritte e orali se dimostra di aver frequentato almeno l’80% di ogni singolo modulo. modulo Corsi di formazione Lo svolgimento delle verifiche si articola in: • prova scritta di conoscenza ed applicazione del foglio di p dalla PAT p per determinare il valore di calcolo reso disponibile EPgl e la classe energetica di un edificio; • colloquio e/o test di verifica del possesso delle conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento della funzione di soggetto certificatore. certificatore Attivazione OdA Il 3 febbraio 2010 è stata firmata presso l’Agenzia provinciale per l’energia la convenzione per l’attivazione del primo Organismo i di Abilitazione, bili i d denominato i Odatech. Odatech è nato in seno al Distretto Tecnologico Trentino Habitech, in seguito ad un accordo fra lo stesso Distretto, gli Ordini e Collegi professionali, la Federazione delle cooperative e le Associazioni degli Industriali e Artigiani. d P P 13 luglio 2009, d.P.P. 2009 n. n 11‐13/Leg. 11 13/Leg Ambito di applicazione Requisiti di prestazione energetica Interventi soggetti a certificazione energetica Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati gg Ulteriori disposizioni Ulteriori disposizioni d.P.P. 11‐13/2009, art. 8 L’articolo 8 del Regolamento disciplina i requisiti che i soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche devono possedere, nonché i criteri atti ad assicurare l’assenza di conflitto di interessi in merito al risultato derivante dalla certificazione. In particolare: comma 2, lettera a) individua i titoli di studio richiesti al professionista per l’ottenimento dell’abilitazione; • il comma 2, 2 lettera b) stabilisce le modalità di verifica delle competenze professionali necessarie allo svolgimento d ll’ tti ità di certificazione; dell’attività tifi i • il • i commi 6 e 7 garantiscono l’imparzialità valutazione compiuta dal certificatore. della art. 8, comma 2 Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica (art. 8) 2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in p possesso di tutti i seguenti g requisiti: q a) uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 3) diploma di l di geometra t o perito it industriale, i d t i l nonché hé abilitazione bilit i all’esercizio ll’ ii della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale; 3 bis) diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale. (NB. lettera 3bis introdotta dal d.P.P. 5‐80/2012) art. 8, comma 2 (continua, art. 8, c.2) b) un’adeguata esperienza alternativamente da: professionale, comprovata 1) esperienza almeno triennale, attestata dal rispettivo ordine, collegio professionale o associazione professionale, in almeno due delle seguenti attività: 1.1) progettazione dell’isolamento termico degli edifici; 1 2) progettazione 1.2) tt i di impianti i i ti di climatizzazione li ti i i invernale l ed d estiva; ti 1.3) gestione energetica di edifici ed impianti; 1 4) certificazioni e diagnosi energetiche; 1.4) 2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici g organizzati g ai sensi dell’articolo 7. art. 8, comma 5 5. Gli organismi di abilitazione di cui all’articolo 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da quest’articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad i i l nell’elenco. iscriverlo ll’ l art. 8, comma 6 6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, dipendente socio o collaboratore di un’azienda, in una delle seguenti attività: a) progettazione o direzione lavori dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; c)) amministrazione i it i d ll’ difi i dell’edificio; d) fornitura di energia per l’edificio; e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto tecnico presente nell’edificio; f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza. art. 8, comma 7 7. Al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio [ ] i tecnici abilitati, […] abilitati all all’atto atto della sottoscrizione dell dell’ACE ACE dichiarano: a)) nell caso di edifici difi i di nuova costruzione, t i l’ l’assenza di conflitto flitt di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell dell’edificio edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, p , nonché rispetto p ai vantaggi gg che p possano derivarne al richiedente; f di edifici f esistenti,, l’assenza di conflitto f di b)) nel caso di certificazione interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. Definisce i requisiti dell’Organismo di Abilitazione bili i Tecnico senza esperienza Definisce le modalità della FORMAZIONE Formazione Certificatori Definisce i requisiti dei CERTIFICATORI Esami Certificatori Tecnico con esperienza Organismo di Abili Abilitazione i Istituisce, aggiorna e gestisce l’elenco Verifica documentazioni e procedure Iscrive I i il CERTIFICATORE PAT CERTIFICATORE ELENCO DEI CERTIFICATORI d P P 13 luglio 2009, d.P.P. 2009 n. n 11‐13/Leg. 11 13/Leg Ambito di applicazione Requisiti di prestazione energetica Interventi soggetti a certificazione energetica Organismi di abilitazione Soggetti certificatori abilitati gg Ulteriori disposizioni Ulteriori disposizioni d.P.P. 11‐13/2009, art. 12 bis Catasto provinciale per le certificazioni energetiche ( t 12 bis) (art. bi ) 1. Gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo denominato catasto provinciale per le certificazioni energetiche, tenuto presso l’Agenzia provinciale per l’energia. 2. Con 2 C deliberazione d lib i d ll Giunta della Gi t provinciale i i l sono disciplinate di i li t le modalità di funzionamento del sistema informativo. DATE DA RICORDARE RIEPILOGO OBBLIGHI IN MATERIA DI PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA data presentazione titolo autorizzativo dal 1 nov 2009 verifica EPgl ≤ 60 kWh/m2a ‐ 17 kWh/m3a, per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti (interventi art. 4, comma 3) dal 14 lug 2010 dal 14 lug 2010 utilizzo ACE provinciali e ricorso a certificatori abilitati PAT per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti (i t (interventi ti art. t 4, 4 comma 3) dal 2 febb 2012 utilizzo nuovi valori UNI 10349 dal 19 mag 2012 rispetto limiti trasmittanza e rendimento interventi minori (interventi art. 4, comma 4) RIEPILOGO OBBLIGHI IN MATERIA DI PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA data emissione ACE trasferimento a titolo oneroso dal 4 apr 2012 utilizzo ACE provinciali certificatori abilitati PAT e ricorso a RIFERIMENTI UTILI www.energia.provincia.tn.it FAQ ‐ domande frequenti [email protected] tif @ i i t it Grazie per l’attenzione! Grazie per l attenzione!