Sportello di Avellino
www.cenai.it
Costruire
Il Giornale delle costruzioni della provincia di Avellino - Anno 1
biettivo principale per la tutela della
salute dei lavoratori in un contesto
caratterizzato dalle radicali trasformazioni delle realtà produttive e delle
forme contrattuali deve essere quello
della prevenzione. Il Governo è consapevole che per ottenere risultati efficaci in termini di prevenzione, occorre
Maurizio Sacconi
La mattonata
di ‘ Tore il muratore
Coraggio, se hai un problema
di salute lo stato non ti lascia solo…
insieme a te abbandona anche
la tua famiglia…
FederTerziario
AVELLINO
N. 1 - Luglio-agosto 2008
La lettera del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Maurizio Sacconi
“Sono lieto di rivolgere un ringraziamento particolare alla UGL Costruzioni, alla Cassa Edile Nazionale
Artigianato e Industria, alla FederTerziario di Avellino e al loro periodico
Costruire per le iniziative intraprese
sulla tematica degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche.
Tali eventi che toccano profondamente la nostra coscienza civile, richiedono una puntuale attenzione da parte
di tutti coloro che operano nel mondo
del lavoro, in particolare datori di lavoro e rappresentanti sindacali. L’ob-
COSTRUZIONI
procedere al costante miglioramento
del quadro tecnico –normativo e nello
stesso tempo, porre in essere una intensa attività di sensibilizzazione sull’argomento. Infatti, una efficace strategia di lotta agli infortuni sul lavoro e
alle morti bianche richiede una estesa
campagna di diffusione della cultura
della sicurezza sul lavoro, nonché la
lotta al lavoro sommerso e irregolare...
L’obbiettivo che deve guidare la nostra
azione è quello di contrastare il verificarsi di tali drammatici eventi…”
Roma, 28 giugno 2008
Domanda&Risposta
Sono un titolare di pensione
di anzianità e presto attività
presso una azienda come
lavoratore a progetto.
È vero che non devo più
presentare all’Inps la
dichiarazione dei compensi
percepiti a i fini del cumulo?
L’abolizione dei limiti di
cumulo tra pensione diretta
di anzianità e redditi di lavoro
opererà dal 1° gennaio 2009.
Pertanto, in caso di cumulo con
redditi da lavoro autonomo il
pensionato deve presentare
all’Inps, anche quest’anno, entro
lo stesso termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, la denuncia del
reddito effettivamente percepito
nell’anno precedente.
A meno che, ovviamente,
la pensione di anzianità non sia
stata liquidata in presenza dei
requisiti che consentono, dal
2003, di evitare il cumulo
(almeno 58 anni di età e 37 anni
di contribuzione, oppure un’anzianità contributiva di almeno
40 anni).
Detassazione straordinari
settore privato
Le cose da fare per un futuro migliore
Approvato il provvedimento che prevede l’aliquota agevolata
per le componenti variabili del reddito
Approvato il provvedimento che
prevede l’aliquota agevolata per le
componenti variabili del reddito.
Sarà sperimentale per sei mesi da
giugno a dicembre. Tetto di 3 mila
Euro per il salario “straordinario”
massimo detassabile. Esclusi gli
statali.
Gli straordinari e i premi produttività
saranno tassati con un’aliquota
del 10 per cento. Ma ci saranno
paletti sia sul reddito di riferimento,
sia sull’ammontare di premi e
straordinari. A beneficiarne saranno
quei lavoratori con un reddito annuo
inferiore ai 30 mila Euro lordi.
Non potranno accedere invece alla
tassazione agevolata tutti quelli
con un reddito superiore alla soglia
“secca”, e non graduale, di 30 mila
euro lordi. Inoltre, la retribuzione
straordinaria detassabile non potrà
superare il tetto di 3 mila Euro
totali. Esclusi dal provvedimento i
dipendenti del settore pubblico e
dunque anche le forze dell’ordine.
La detassazione approvata viene
avviata in via sperimentale e durerà
per sei mesi: da giugno a dicembre
di quest’anno.
Non sarà relativa solo agli straordinari, ma verrà calcolata anche
per le altre voci della retribuzione
variabile come gli incentivi e i premi
di produttività. Gli sgravi partiranno
da luglio in busta paga per il primo
periodo di sperimentazione che
scade a fine anno.
Rimangono esclusi tutti i dipendenti
del settore pubblico. L’esclusione,
però, sarà solo momentanea.
GERARDO SANTOLI
Segretario provinciale UGL Costruzioni di Avellino
AVELLINO - Occorre dare dignità ad un lavoro per troppo tempo ritenuto
di serie B. Il nostro impegno a favore degli operatori edili andrà in questa
direzione. A livello nazionale occorre una forte spinta affinché il lavoro edile
venga riconosciuto come un lavoro altamente usurante e di conseguenza
venga abbassata l’età pensionistica. E’ inaccettabile che chi per una vita ha
lavorato sotto le intemperie di inverno e al caldo cocente d’estate svolgendo
un lavoro pesante e faticoso debba andare in pensione a 65 anni come tutti
gli altri lavoratori, qualcosa in questa direzione va fatta.
Altro fronte caro all’UGL COSTRUZIONI è quello della formazione e
della sicurezza. Oggi anche per lavorare in un ristorante occorre aver fatto la scuola alberghiera, è giusto quindi che per lavorare in un cantiere
bisogna aver frequentato la Scuola Edile, soprattutto per i più giovani. In
questo senso uno strumento di formazione indispensabile sarà sicuramente
la Scuola Edile CENAI che attiveremo insieme alla FedeTerziario nelle
prossime settimane.
Occorre poi un cambiamento culturale, oggi l’edilizia è vista come un ripiego, in attesa di un impiego migliore. La nostra speranza invece è che
l’edilizia sia un mestiere con pari dignità rispetto agli altri, dove sicurezza e
formazione siano le parole d’ordine.
Queste sono le cose per cui l’UGL Costruzioni di Avellino di concerto con
la segreteria nazionale si batterà per il futuro.
Per fare questo però occorre il contributo di tutti i soggetti economici e sociali presenti sul territorio: stazioni appaltanti, organi ispettivi, associazioni
datoriali e di categoria.
Costruire
2 - n. 1 lug-ago 2008
Le novità introdotte dal Governo con il decreto “Libera Lavoro”
C
on Decreto Legge n°112 del
25.06.08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°147 del 25.06.08,
è stata abrogata , tra le altre cose, anche
la Legge 188/07 che prevedeva la nuova
procedura, a carico dei lavoratori, della
presentazione delle dimissioni volontarie.
Per cui, dal 25.06.08, le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere
alla procedura informatizzata prevista
dalla norma sopra citata. Con lo stesso
Decreto Legge, definito dal Ministero del
Lavoro decreto “libera lavoro”, sono state apportate ulteriori novità in materia di
lavoro con gli obiettivi di :
1.incoraggiare la maggiore propensione
delle imprese ad assumere, attraverso la
de-regolazione della gestione dei rapporti
di lavoro;
2.promuovere l’agevole regolarizzazione
di tutti quei rapporti di lavoro o esperienze di lavoro, oggi quasi sempre irregolari
1.Incoraggiare la maggiore propensione delle imprese ad assumere
• semplificazione dei contratti di
apprendistato,attraverso la possibilità di un canale parallelo nel caso di
formazione esclusivamente aziendale,
affidato agli accordi tra parti sociali e
ai loro enti bilaterali (profili formativi,
durata, modalità di formazione, qualifica professionale, registrazione sul
libretto formativo);
• semplificazione delle modalitàdi uti-
FERDINANDO DE FEO
Cancellata la procedura dimissioni volontarie
on line ed altre novità in materia di lavoro
lizzo dell’apprendistato di alta formazione, con la possibilità di ricorso a
questo strumento anche per i dottorati
di ricerca in modo da incentivare il
raccordo tra mondo del lavoro e università;
• semplificazione del contratto a termine, in relazione alla causale e affidando alla contrattazione collettiva
la possibilità di superare il vincolo dei
36 mesi per stabilizzare i rapporti di
lavoro, anche per quanto concerne i
regimi di precedenza;
• semplificazione di alcune norme relative all’orario di lavoro,dando piena
attuazione alla direttiva europea del
1993, risolvendo alcune incertezze
interpretative e incoraggiando l’autonomia della contrattazione collettiva a
livello decentrato;
• abrogazione dei libri matricola e dei
libri paga, sostituiti da un semplice “libro unico del lavoro”;
• abrogazione dell’obbligo delle dimissioni volontarie su modulo del Ministero del Lavoro;
•semplificazione della denuncia assicurativa di soci, familiari e coadiuvanti;
•semplificazione delle dichiarazioni di
PONTEGGI
assunzione (p.es., invio telematico del
prospetto; invio del prospetto solo se
i dati modificano la situazione aziendale; eliminazione dell’obbligo di certificazione; norme più eque in caso di
omessa comunicazione).
• abrogazione del registro orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto;
• semplificazione degli obblighi connessi al collocamento obbligatorio;
• semplificazione delle norme in materia di contenzioso sul lavoro, al fine di
accelerare il processo del lavoro:
1) eliminazione delle ragioni del contenzioso sul piano sostanziale (semplificazione e certezza del quadro regolatorio)
2) potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di
lavoro (rafforzamento della certificazione dei rapporti di lavoro introdotta
dalla legge Biagi quale strumento di
prevenzione del contenzioso; riforma
dell’istituto dell’arbitrato; semplificazione della conciliazione.
3) intervento sui termini di decadenza e
sulle modalità di impugnazione del licenziamento.
Progetto io
di Gaeta Rosa
di Gianluca Formisano
MONTAGGIO E NOLEGGIO
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• Piattaforme Aeree
• Ragno e Semoventi da 6 a 48 mt.
• Ascensori e Montacarichi da Cantiere
• Autocarrata Pat. B e C
Alt.zza da 12 a 62 mt.
A queste disposizioni si aggiungono
quelle varate recente decreto legge “proroga termini”attraverso il quale si abrogano i complessi obblighi di comunicazione
connessi alla responsabilità solidale nella
filiera degli appalti e si rinvia il divieto
delle visite pre-assuntive affinché sia riconsiderato in sede di revisione del Testo
Unico sulla Sicurezza.
2. Promuovere l’agevole regolarizzazione dei rapporti di lavoro oggi
quasi sempre irregolari:
• superamento di ogni limite alla piena
cumulabilità dei redditi da lavoro e da
pensione;
• semplice regolarizzazione dei lavori
occasionali o accessori prestati -entro
limiti definiti -a famiglie, imprese familiari, imprese agricole, imprese del turismo, attraverso buoni prepagati(per
esempio per quel che riguarda i lavori
di giardinaggio, baby sitting, lavori stagionali degli under 25, vendemmia);
• ripristino del lavoro intermittente previsto dalla Legge Biagi, al fine di regolarizzare gli spezzoni lavorativi nei
servizi come la ristorazione;
• revisione delle sanzioni relative al lavoro sommersoe all’abuso di straordinario;
• ripristino delle norme della Legge
Biagi che consentono di adempiere
alla quota per lavoratori diversamente
abili attraverso l’appalto a cooperative
sociali che occupano questi lavoratori.
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PERIODICO UFFICIALE
FEDERTERZIARIO PROVINCIA AVELLINO
Anno I - Numero 1 Lug-Ago 2008
Direttore Editoriale
Ferdinando De Feo
Direttore responsabile
Gerardo Santoli
Redazione
Via Salvatore De Renzi, 38
83100 Avellino
Tel. 0825 784874
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Tel./Fax 0825 594035 - Cell. 3490080049
Progetto grafico
Progetto Io di Gaeta Rosa
Stampa
Poligrafica Ruggiero
E-mail
[email protected]
[email protected]
Sito internet
www.ilgiornaledellecostruzioni.it
§§§
Autorizzazione del Tribunale di
Avellino n. 402 del 23 aprile 2007
La collaborazione al mensile è aperta a tutti
Gli articoli esprimono solo l’opinione
dell’autore e non impegnano la redazione
È vietata la riproduzione degli
articoli pubblicati
se non è citata la fonte.
Costruire
3 - n. 1 lug-ago 2008
La rateizzazione delle Cartelle
direttamente ad Equitalia fino a 72 rate
La Legge 31/2008 stabilisce per i ruoli
fino a 2mila euro la rateizzazione fino
a 18 rate e senza verifica da parte degli
uffici, su istanza del contribuente senza
alcuna verifica da parte degli uffici.
Per gli importi superiori, invece, occorre
accertare lo stato di temporanea difficoltà del contribuente
documentabile con unico con
reddito basso o estratto di c/c
a rosso o con poca liquidità.
Per le somme superiori a
50mila euro, è possibile la
rateizzazione soltanto con la
costituzione di una garanzia
ipoteca volontaria sugli immobili o fidejussione bancaria o
assicurativa, ma occorre l’autorizzazione dell’ente creditore del ruolo.
La gestione della nuova procedura è affidata completamente a Equitalia e non più agli uffici che
hanno formato i ruoli.
Fa eccezione l’Inps, che conserva il doppio binario:
resta possibile chiedere la dilazione del pagamento dei debiti direttamente all’Istituto di previdenza
Gli esclusi
Non è possibile chiedere la rateazione per i ruoli relativi alla riscossione spontanea, per i quali il
ruolo rappresenta lo strumento ordinario di pagamento e non consegue a un inadempimento del
contribuente.
È il caso, per esempio, delle cartelle Tarsu .
News
Approfondimenti
PREVIDENZA
Destinazione del TFR a fondo pensione.
Istruzioni COVIP per i datori di lavoro
e per i lavoratori di D. Morena Massaini
- Consulente del lavoro da Quotidiano
Lavoro - Quotidiano di informazione
su lavoro, previdenza e amministrazione
del personale N 16/5/anno 2008.
La decadenza
Il debitore perde il beneficio della rateazione se
non paga la prima rata o, successivamente, due rate.
Non mancano pero’ le perplessità Equitalia accetta le rateizzazioni solo se vengono richieste tutte le
cartelle, in sostanza non ammettono le istanze di
rateizzazioni parziali.
Per ottenere la rateizzazioni basta presentare
un’apposita istanza senza marca da bollo su modulo equitalia ed allegare fotocopia del documento d’identità del richiedente, se si tratta di società e’ necessaria una visura camerale.
Ad un anno circa di distanza dalle
prime istruzioni, la Covip interviene
nuovamente sulla scelta della
destinazione del TFR.
La Covip prende specificamente in
esame il caso di instaurazione di un
nuovo rapporto di lavoro e chiarisce,
fra l’altro, che la scelta di mantenere
il TFR e di non destinarlo alla
previdenza integrativa non deve
essere ripetuta dal lavoratore in caso
di cambio lavoro. 16/05/2008.
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Costruire
4 - n. 1 lug-ago 2008
Corsi per la sicurezza, prevenzione e
salute nei luoghi di lavoro
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA ADDETTO AI PONTEGGI
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, durata 28 ore
n. 81
La CENAI di Avellino in collaborazione con la
FederTerziario e al UGL Costruzioni organizza,
per le imprese che devono uniformarsi alle norme
stabilite dal DECRETO LEGISLATIVO 9
aprile 2008 , n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza),
i seguenti corsi di formazione obbligatori per
legge:
Corso per la Sicurezza e Salute per datori di
lavoro- RSPP durata 24 ore
Tutti coloro che volessero iscriversi possono
inviare la scheda di adesione allegata al
seguente numero di fax 0825/784874, spedirla
o consegnarla a mano presso la sede CENAI di
Avellino in via S. De Renzi, 38 (Terzo Piano).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
ai seguenti numeri di telefono 0825/784874340/3010542 chiedendo della D.ssa Rodia
ogni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00
Corso per la Sicurezza e Salute per dipendente alle ore 11.00 e martedì e giovedì pomeriggio
RLS durata 28 ore
dalle ore 16,00 alle 18,00.
Corso per Addetto al primo soccorso aziendale Prossime date corsi di formazione obbligatori:
- durata 12 ore
Dal 14al 18 luglio 2008
Dal 22 al al 26 settembre 2008
Dal 10 al 14 novembre 2008
Corso per Addetto Antincendio
- durata 16 ore
✂
News
T.U. SICUREZZA
Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi: il nuovo modulo Inail
da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di
informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 16/5/anno
2008
Il dlgs 81/2008 prevede che vengano segnalati all’Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell’infortunio: a
tal fine l´Istituto ha predisposto un modulo di comunicazione, da trasmettere
alla sede competente via fax o per posta
ordinaria.
venerdì, 16 maggio 2008
News
Previdenza
COLLEGATO WELFARE
SCHEDA DI ADESIONE
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI - TESTO UNICO SULLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO N. 81 del 9 aprile 2008
Il sottoscritto ______________________________________________
nato a _________________________ il _________________________
e residente in ______________________________________________
C.F. _____________________________________________________
Tel.(obbligatorio) _________________________________________
in qualità di titolare / dipendente della Ditta:
_________________________________________________________
con sede in ________________________________________________
Via ______________________________________________________
esercente attività di _________________________________________
P.IVA ____________________________________________________
CHIEDE di PARTECIPARE al Corso:
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per titolare
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per dipendente
Addetto al primo soccorso aziendale
Addetto Antincendio
Addetto ai ponteggi
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la informiamo che i dati da lei forniti verranno trattati al fine di raccogliere
l’adesione ai Suddetti Corsi. Il trattamento sarà effettuato anche mediante l’uso di strumenti elettronici, adottando in ogni caso le
misure di sicurezza previste dalla legge.
Data ______________________
FIRMA
Da ritagliare, fotocopiare ed inviare per posta, fax o a mano a FEDERTERZIARIO AVELLINO
via. S. De Renzi, 38 tel. fax 0825/784874
I nuovi requisiti per il diritto alla pensione
da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di
informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 16/5/anno
2008
L’Inps fornisce ulteriori istruzioni in merito
all’applicazione della legge 247/2007: dai
nuovi requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità e di vecchiaia, alla nuova disciplina delle decorrenze (cosiddette finestre
di accesso), fino alle implicazioni per i fondi speciali di previdenza e per particolari
categorie di lavoratori.
(Circolare INPS 15/05/2008, n. 60)
venerdì, 16 maggio 2008
News
CONTRIBUTI E PREMI
Durc e benefici normativi e contributivi
Modello SC37: prorogato il termine per la
presentazione
da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di
informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 16/5/anno
2008
L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare di agevolazioni normative e contributive in materia
di lavoro e legislazione sociale esclusivamente se in possesso del Durc e proroga il
termine per la presentazione del modello
SC37.
(Messaggio INPS 15/05/2008, n. 11126)
venerdì, 16 maggio 2008
Costruire
5 - n. 1 lug-ago 2008
AUMENTO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI PER IL 2008
PER GLI AUTONOMI
STEFANIA RODIA
Per gli artigiani ed i commercianti,
l’aumento dei contributi previdenziali per il 2008 è di almeno 112
euro.
L’aumento è dipeso da un incremento dell’aliquota contributiva,
che passa dal 19,50% al 20% del
reddito imponibile.
Inoltre, fino al 2009 per i commercianti è previsto un ulteriore aggravio, costituito dall’addizionale
dello 0,09% destinata al finanziamento del Fondo, che riconosce
per tre anni un assegno pari al trattamento minimo INPS ai piccoli
negozianti che cessano la propria
attività prima di aver acquistato il
diritto alla pensione.
I versamenti che devono essere
effettuati alle varie scadenze consistono in acconti, basati sul 2007,
ai quali seguirà un conguaglio nel
giugno 2009, quando si conoscerà
il reddito effettivamente conseguito nel 2008.
Gli artigiani ed i commercianti sono tenuti al pagamento di un
contributo minimo. L’importo si
ricava applicando le aliquote 2008
ad un minimale di reddito fissato
in 13.819 euro. Per i redditi fino a
questa soglia, la somma da versare
all’INPS per la pensione non può
essere inferiore a:
- 2.763,80 euro per gli artigiani
- 2.776,24 euro per i commercianti.
Tali importi sono ridotti rispettivamente a 2.349,23 e 2.361,24 euro
per i collaboratori familiari fino a
21 anni.
I pensionati che continuano a lavorare oltre il compimento del 65°
anno di età possono beneficiare di
uno sconto del 50% sui contributi da versare. Tale riduzione però
non è automatica ma viene applicata solo se l’interessato presenta
una richiesta all’INPS. In questo
caso alla cessazione dell’attività lavorativa il pensionato avrà diritto
ad un supplemento calcolato sulla
base del contributi ridotto.
Il contributo minimo, compresa la
quota per la maternità, dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali che per il 2008 scadono rispettivamente il 16 maggio 2008, il 16
agosto 2008, il 17 novembre 2008
ed il 16 febbraio 2009.
Tutti i pagamenti devono essere
effettuai con il modello F24, a prescindere dal fatto che l’iscritto sia
titolare o meno di partiva IVA.
I nuovi requisiti e le finestre di accesso
dopo il protocollo sul Welfare
Con la circolare n. 60 del 15 maggio
2008, l’INPS fornisce istruzioni in
merito all’applicazione della Legge
n. 247 del 24 dicembre 2007 recante
nuove norme su previdenza, lavoro e
competitività. Questa legge introduce,
inoltre, i nuovi requisiti per il diritto
alla pensione e una nuova disciplina
in materia di “finestre di accesso” per
il regime generale e per i fondi speciali.
(
Luglio e ottobre
si aprono
le finestre
In particolare, con la suddetta circolare, si fa presente che non valgono le
finestre introdotte dal Protocollo Welfare (Legge 24 dicembre
2007, n. 247) per chi va in pensione anticipata prima dei 60 anni
(donne) e prima dei 65 anni (uomini). Tali soggetti continuano a poter conseguire la pensione di anzianità
e di vecchiaia secondo la normativa in
vigore prima del 1 gennaio 2008.
In particolare, il provvedimento prevede alcuni punti:
- denti, autonomi e lavoratori assicurati alla gestione separata;
- decorrenze della pensione (finestre
di accesso);
- fondi speciali di previdenza;
- soggetti autorizzati ai versamenti
volontari entro il 20 luglio 2007;
- regime speciale per le lavoratrici
dipendenti e autonome.
Riportiamo qui di seguito le prossime
“finestre d’accesso”:
FINESTRA DEL 1° LUGLIO 2008
Potranno andare in pensione con decorrenza 1 luglio 2008 i seguenti lavoratori assicurati all’INPS:
• lavoratori autonomi (iscritti alle Gestioni Commercianti, Artigiani e
Coltivatori diretti coloni o mezzadri
dell’INPS) o lavoratori con contribuzione mista (da lavoro dipendente
e lavoro autonomo) non ricongiunta
e utilizzata per maturare i requisiti
utili al pensionamento, che alla data
del 31 dicembre 2007:
• abbiano raggiunto almeno 35 anni
di contribuzione effettiva, figurativa
(con esclusione dei contributi da malattia e disoccupazione), da riscatto,
da totalizzazione con periodi esteri
convenzionati;
- abbiano compiuto i 58 anni di età
anagrafica.
Oppure
- abbiano raggiunto i 40 anni di contributi.
FINESTRA DEL 1° OTTOBRE
2008
Potranno andare in pensione con decorrenza 1 ottobre 2008 i seguenti la-
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voratori assicurati all’INPS:
• lavoratori autonomi (iscritti alle
Gestioni Commercianti, Artigiani
e Coltivatori diretti coloni o mezzadri dell’INPS) o lavoratori con
contribuzione mista (da lavoro dipendente e lavoro autonomo) non
ricongiunta e utilizzata per maturare i requisiti utili al pensionamento, che alla data del 31 marzo
2008 abbiano raggiunto i 40 anni
di contributi.
Per ogni ulteriore informazione nel
campo previdenziale è possibile contattare la FederTeziario di Avellino ai numeri 0825/784874 oppure
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6 - n. 1 lug-ago 2008
Comunicazione CENAI
Oggetto: Trasmissione interpello C.E.N.A.I. e risposta del Ministero del
Lavoro e della Saluta e delle Politiche Sociali in ordine al D.U.R.C.
Facendo seguito alla lettera trasmessa dalla Cassa Edile di Avellino e datata
14.05.2008, si porta a conoscenza che in data 29 maggio 2008 il Ministero del
Lavoro, della Saluta e delle Politiche Sociali, in risposta a preciso interpello
della C.E.N.A.I. circa il proprio diritto ad operare alla luce dei Decreti e
delle Circolari in materia di D.U.R.C. emanati successivamente alla data del
16/01/2006, data relativa alla precedente risposta rilasciata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e che si allega alla presente, ha così risposto:
“In esito al quesito ripropostola codesto Ente in data 18 febbraio c.a., la
Scrivente non può che ribadire quanto già espresso nella propria precedente
nota Prot. 25/0000320 del 16 gennaio 2006 al cui contenuto si fa rinvio”.
Si rappresenta inoltre, per correttezza d’informazione, che la C.E.N.A.I.,
Cassa Edile Nazionale che a differenza della Cassa Edile Provinciale di
Avellino opera su tutto il territorio Nazionale, rispetta il Principio della
Reciprocità introdotto dall’art. 9 della Legge 415/98 sancito sia nel C.C.N.L.
Federterziario/U.G.L. che nel Regolamento della C.E.N.A.I.. Pertanto, nel
corso di questi anni, la C.E.N.A.I., in virtù di tale principio, ha proceduto a
liquidate le spettanze (A.P.E.) ai dipendenti precedentemente iscritti ad altre
Casse Edili Provinciali riconoscendo quanto da queste certificato circa le ore
lavorate ed il numero dell’erogazioni già liquidate. Altrettanto è stato fatto
e riconosciuto dalle Casse Edili Provinciali.
Si ricorda, per completezza di quanto innanzi, che il Ministero del Lavoro ha
stabilito che il mancato riconoscimento della “reciprocità” comporta, per le
Casse Edili, ipso jure, il divieto del rilascio delle certificazioni.
Si ritiene superfluo ribadire alle altre illazioni contenute nella lettera
trasmessa dalla Cassa Edile di Avellino ma si ricorda ai firmatari della stessa
che la COSTITUZIONE ITALIANA prevede opportune Sedi dov’è possibile
ricorrere per la violazione delle leggi e/o la lesione di diritti. In tali sedi la
C.E.N.A.I. ha già ottenuto soddisfazione.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Franco
Vertenze di lavoro
Nasce la Commissione di Conciliazione CENAI
Lo scopo è quello di evitare il ricorso
alle vie giudiziarie e di tutelare imprese
e lavoratori da eventuali ripercussioni o
ritorsioni.
Per volontà della Federteziario e dell’UGL Costruzioni di Avellino, presiedute rispettivamente da Nando De Feo
e da Gerardo Santoli, è stata istituita
presso lo sportello Cenai in via S. De
Renzi , 38 una commissione di conciliazione paritetica per dirimere le vertenze
di lavoro e le eventuali incomprensioni
sorte tra imprese e dipendenti.
La Commissione ha il compito di guidare le
parti, impresa
e
lavoratore,
nel tentativo di
composizione
della controversia in materia
di rapporto di
lavoro, ex art.
409 del codice
di procedura civile al fine di evitare il
ricorso alle vie giudiziarie e di tutelare
entrambi da eventuali ritorsioni future.
La Commissione Paritetica Territoriale
di Conciliazione, ricevuta la richiesta da
parte di un lavoratore o di un impresa
tramite l’associazione di categoria, convoca entro 15 giorni un incontro, con
le Parti interessate, avente ad oggetto
l’esame della controversia ed il tentativo di conciliazione.
La Commissione procede con libertà
di forme; può fissare ulteriori riunioni e
deve comunque espletare il tentativo di
conciliazione delle parti entro 60 giorni
dalla data del ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il tentativo
si intende esperito ad ogni effetto.
Se la conciliazione ha esito positivo, si
sottoscrive il verbale d’accordo ai sensi e
per gli effetti dell’art. 411, terzo comma,
del codice di procedura civile. Il verbale
deve contenere i
termini dell’accordo.
Il verbale sottoscritto acquista
efficacia di titolo
esecutivo.
Se la conciliazione ha esito negativo, si sottoscrive il verbale di
mancato accordo con l’indicazione delle motivazioni
che non hanno consentito la positiva
risoluzione della controversia e si prosegue legalmente.
Le imprese e i lavoratori che vogliono
ulteriori informazioni possono contattare la segreteria della commissione ai
numeri 0825/784874 - 0825/594993
oppure 333/3229636 -347/2446424.
Se la conciliazione
ha esito positivo, si sottoscrive il
verbale d’accordo ai sensi e per
gli effetti dell’art. 411
S.A.S.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Social
DIREZIONE GENERALE PER L’ ATTIVITÀ ISPETTIVA
Oggetto: Quesito Cassa Edile C.E.N.A.I.
Con riferimento alla nota del 16 gennaio 2006 trasmessa da codesta Cassa, con la quale vengono formulati alcuni quesiti in ordine alla legittimazione al rilascio dei documenti di regolarità contributiva, si rappresenta quanto segue. Sotto l’aspetto meramente
procedimentale si rileva, in primo luogo, che la nota sopraccitata contiene un’istanza
di interpello che però non può seguire l’iter previsto per tale istituto in quanto i presupposti dell’interpello sono la generalità e astrattezza della questione prospettata, che
non deve vertere su questioni di carattere particolare quali quelle avanzate da codesta
Cassa. Venendo però al merito della questione, considerata la rilevanza delle problematiche rappresentate, è necessario fornire alcuni elementi chiarificatori.In ordine alla
legittimazione di codesta Cassa al rilascio dei documenti di regolarità contributiva, è
pendente un giudizio di merito innanzi al TAR del Lazio e pertanto questa Amministrazione non ritiene opportuno riformulare osservazione nel merito complessivo della
questione, osservazioni già avanzate nella nota di risposta oggetto di impugnazione
giudiziale. Quanto però ai quesiti formulati con la nota del 16 gennaio 2006, anche
sulla base del pronunciamento del TAR del Lazio del 19 dicembre 2005, va evidenziato
che, nelle more del pronunciamento di merito dello stesso Tribunale, la C.E.N.A.I. può
continuare a rilasciare l’ordinaria certificazione di regolarità contributiva nei confronti
dei propri aderenti. L’INPS e l’INAIL da parte loro sono tenute, ove sussistono i presupposti di regolarità contributiva nei propri confronti, a rilasciare agli iscritti alla C.E.N.A.I.
una certificazione di regolarità e correntezza contributiva. Ciò premesso, sempre nelle
more del pronunciamento di merito del TAR, il certificato rilasciato dalla C.E.N.A.I.,
unitamente a quello rilasciato per la stessa impresa da INPS e INAIL, hanno chiaramente
pari valore e rilevanza del DURC, in quanto non va dimenticato che quest’ultimo documento non è altro che la sintesi delle tre certificazioni di regolarità contributiva rilasciate
dalle Casse Edili e dagli Istituti previdenziali e assicuratori.
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Mario Notaro)
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7 - n. 1 lug-ago 2008
Sicurezza sul lavoro
Gli obblighi previsti dal nuovo Testo Unico (D.Lgs.81/2008)
Dopo anni di attesa ed estenuanti richieste il Governo Italiano ha deciso
di sedersi al tavolo e come mai nella
storia dell’ultimo ventennio in meno
di quattro mesi decide di scrivere il
Testo Unico sulla Sicurezza e attuarlo
in tempi brevissimi, il 15 Maggio sarà
attuativo e definitivo.
La nuova legislazione ha previsto
di abrogare ben otto leggi emanate
precedentemente (D.P.R. 547/55;
D.P.R. 164/56; D.P.R. 303/56 escluso l’art. 64; D.Lgs. 277/91; D.Lgs.
626/94; D.L.gs. 493/96; D.Lgs.
494/96; D.Lgs. 187/2005), tra cui la
madre di tutte la 626, numero divenuto parte integrante del contesto socio
economico, per far comprendere a
lavoratori e datori di cosa si parlasse,
della Sicurezza del Luoghi di Lavoro;
sarà per la somiglianza con il numero
dell’inferno.
Cosa ha previsto questa nuova legge?
Molti l’attendono per risolvere problematiche sui molteplici adempimenti,
escludendo la normale redazione di
un documento sui rischi, la verifica di
tante e forse troppi accorgimenti tec-
nici.
La precedente legge richiedeva, in
linea di massima, la valutazione dei
rischi e la redazione del documento,
e tutte le verifiche ritenute necessarie
per la valutazione e la successiva salvaguardia dei luoghi di lavoro.
Il nuovo decreto, invece, prevede che
vengano effettuate tutte le verifiche, a
partire dalle non ultime, vibrazioni e
campi elettromagnetici, fonometria
e aerazione (comunemente macro e
microclima), ergonomia dei posti di
lavoro e illuminazione, e via dicendo.
Ciò non toglie che l’attuazione di tutti
gli adempimenti permetta ad aziende
e lavoratori di essere in regola, il continuo aggiornamento, divenuto obbligatorio anche per i Datori di Lavoro,
e la continua evoluzione delle tecnologie dovranno essere attuate al fine di
“ridurre o eliminare i rischi”.
Sanzioni per i Datori di Lavoro molto
più aspre, si può arrivare addirittura a
1.500.000,00 Euro con l’interdizione
di poter collaborare con la Pubblica
Amministrazione, arresto fino a 18
mesi con sanzione amministrativa;
per l’emersione del lavoro irregolare il decreto ha previsto tutte le sanzioni: penali, civili e amministrative.
Incrementate anche le sanzioni per
Progettisti, Installatori, Fabbricanti,
Fornitori e Medico Competente, ma
le sanzioni per i lavoratori sono diminuite, di poco, passano da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di
300,00.
La domanda più semplice, che tutti
dovremmo porci non è tanto il sistema
di leggi creato per essere in regola, ma
quanto ci sentiamo tutelati, il numero di aziende artigiane con meno di
5 dipendenti presenti in Italia sfiorano il 50%, se includessimo le aziende
fino a 10 dipendenti si supera il 60%;
attività con fatturati modesti, motore
trainante dell’economia, con tutti gli
adempimenti previsti e i continui aggiornamenti, sarà molto più semplice
sentirsi inSicuri?
Principio fondamentale della Sicurezza resta e resterà sempre l’ideologia,
in quanto dovrebbe essere parte integrante dei nostri modi di vivere, ed
entrare a far parte del nostro modo
di pensare; lavorare in sicurezza attraverso i nuovi decreti legislativi è
possibile, instaurando una stretta collaborazione da lavoratori e datore di
lavoro, che possono integrare un sistema di controllo biunivoco al fine
di migliorare la qualità del proprio lavoro e la qualità di igiene e sicurezza
degli ambienti.
Introdurre principi e sistemi di sicurezza, che prevengano infortuni e introducano nuove tecniche lavorative è
alla base dell’applicazione della legge,
senza questa introduzione diventa impossibile attuare qualunque forma di
sicurezza.
La collaborazione e la sinergia nei
luoghi di lavoro, tra lavoratori e datore di lavoro (riunioni periodiche) e
la forte collaborazione da parte di enti
e professionisti presenti sul territorio
(Federteziario, Ugl Costruzioni, Cenai), completano un quadro di stretta
coesione per realizzare i protocolli più
comuni per l’integrazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
ING. SALVATORE MAFFEI
Gli obblighi del medico competente
Entra in vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza che abroga e sostituisce tutte le altre normative
correlate, compresa la nota legge 626/94. Un ruolo
importante nella tutela della salute dei lavoratori
viene assegnato al medico competente. Per evitare
problemi di ogni tipo il mio consiglio ai datori di
lavoro e alla altre figure coinvolte nella Formazione
e Prevenzione è di rivolgersi a medici competenti
autorizzati secondo legge o alle associazioni di categoria come FederTerziario e UGL Costruzioni da
sempre sensibili a tale tematica.
Di seguito riportiamo l’art. 25 del D.Lgs 81/2008 che
elenca appunto i nuovi obblighi del medico competente.
EUGENIO LETTIERI
Art. 25 Testo Unico Sicurezza 81/2008
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte
di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari
tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»,
secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna
e custodisce, sotto la propria responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore
di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in
suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita’ di conservazione;
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessa-
zione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo’
chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL
anche attraverso il proprio medico di medicina
generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
della attività che comporta l’esposizione a tali
agenti. Fornisce altresi’, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini
della sua annotazione nel documento di valutazione
dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38
al Ministero della salute entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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Luglio-Agosto 2008