Sportello di Avellino www.cenai.it Costruire Il Giornale delle costruzioni della provincia di Avellino - Anno 1 biettivo principale per la tutela della salute dei lavoratori in un contesto caratterizzato dalle radicali trasformazioni delle realtà produttive e delle forme contrattuali deve essere quello della prevenzione. Il Governo è consapevole che per ottenere risultati efficaci in termini di prevenzione, occorre Maurizio Sacconi La mattonata di ‘ Tore il muratore Coraggio, se hai un problema di salute lo stato non ti lascia solo… insieme a te abbandona anche la tua famiglia… FederTerziario AVELLINO N. 1 - Luglio-agosto 2008 La lettera del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi “Sono lieto di rivolgere un ringraziamento particolare alla UGL Costruzioni, alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria, alla FederTerziario di Avellino e al loro periodico Costruire per le iniziative intraprese sulla tematica degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche. Tali eventi che toccano profondamente la nostra coscienza civile, richiedono una puntuale attenzione da parte di tutti coloro che operano nel mondo del lavoro, in particolare datori di lavoro e rappresentanti sindacali. L’ob- COSTRUZIONI procedere al costante miglioramento del quadro tecnico –normativo e nello stesso tempo, porre in essere una intensa attività di sensibilizzazione sull’argomento. Infatti, una efficace strategia di lotta agli infortuni sul lavoro e alle morti bianche richiede una estesa campagna di diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, nonché la lotta al lavoro sommerso e irregolare... L’obbiettivo che deve guidare la nostra azione è quello di contrastare il verificarsi di tali drammatici eventi…” Roma, 28 giugno 2008 Domanda&Risposta Sono un titolare di pensione di anzianità e presto attività presso una azienda come lavoratore a progetto. È vero che non devo più presentare all’Inps la dichiarazione dei compensi percepiti a i fini del cumulo? L’abolizione dei limiti di cumulo tra pensione diretta di anzianità e redditi di lavoro opererà dal 1° gennaio 2009. Pertanto, in caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo il pensionato deve presentare all’Inps, anche quest’anno, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la denuncia del reddito effettivamente percepito nell’anno precedente. A meno che, ovviamente, la pensione di anzianità non sia stata liquidata in presenza dei requisiti che consentono, dal 2003, di evitare il cumulo (almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, oppure un’anzianità contributiva di almeno 40 anni). Detassazione straordinari settore privato Le cose da fare per un futuro migliore Approvato il provvedimento che prevede l’aliquota agevolata per le componenti variabili del reddito Approvato il provvedimento che prevede l’aliquota agevolata per le componenti variabili del reddito. Sarà sperimentale per sei mesi da giugno a dicembre. Tetto di 3 mila Euro per il salario “straordinario” massimo detassabile. Esclusi gli statali. Gli straordinari e i premi produttività saranno tassati con un’aliquota del 10 per cento. Ma ci saranno paletti sia sul reddito di riferimento, sia sull’ammontare di premi e straordinari. A beneficiarne saranno quei lavoratori con un reddito annuo inferiore ai 30 mila Euro lordi. Non potranno accedere invece alla tassazione agevolata tutti quelli con un reddito superiore alla soglia “secca”, e non graduale, di 30 mila euro lordi. Inoltre, la retribuzione straordinaria detassabile non potrà superare il tetto di 3 mila Euro totali. Esclusi dal provvedimento i dipendenti del settore pubblico e dunque anche le forze dell’ordine. La detassazione approvata viene avviata in via sperimentale e durerà per sei mesi: da giugno a dicembre di quest’anno. Non sarà relativa solo agli straordinari, ma verrà calcolata anche per le altre voci della retribuzione variabile come gli incentivi e i premi di produttività. Gli sgravi partiranno da luglio in busta paga per il primo periodo di sperimentazione che scade a fine anno. Rimangono esclusi tutti i dipendenti del settore pubblico. L’esclusione, però, sarà solo momentanea. GERARDO SANTOLI Segretario provinciale UGL Costruzioni di Avellino AVELLINO - Occorre dare dignità ad un lavoro per troppo tempo ritenuto di serie B. Il nostro impegno a favore degli operatori edili andrà in questa direzione. A livello nazionale occorre una forte spinta affinché il lavoro edile venga riconosciuto come un lavoro altamente usurante e di conseguenza venga abbassata l’età pensionistica. E’ inaccettabile che chi per una vita ha lavorato sotto le intemperie di inverno e al caldo cocente d’estate svolgendo un lavoro pesante e faticoso debba andare in pensione a 65 anni come tutti gli altri lavoratori, qualcosa in questa direzione va fatta. Altro fronte caro all’UGL COSTRUZIONI è quello della formazione e della sicurezza. Oggi anche per lavorare in un ristorante occorre aver fatto la scuola alberghiera, è giusto quindi che per lavorare in un cantiere bisogna aver frequentato la Scuola Edile, soprattutto per i più giovani. In questo senso uno strumento di formazione indispensabile sarà sicuramente la Scuola Edile CENAI che attiveremo insieme alla FedeTerziario nelle prossime settimane. Occorre poi un cambiamento culturale, oggi l’edilizia è vista come un ripiego, in attesa di un impiego migliore. La nostra speranza invece è che l’edilizia sia un mestiere con pari dignità rispetto agli altri, dove sicurezza e formazione siano le parole d’ordine. Queste sono le cose per cui l’UGL Costruzioni di Avellino di concerto con la segreteria nazionale si batterà per il futuro. Per fare questo però occorre il contributo di tutti i soggetti economici e sociali presenti sul territorio: stazioni appaltanti, organi ispettivi, associazioni datoriali e di categoria. Costruire 2 - n. 1 lug-ago 2008 Le novità introdotte dal Governo con il decreto “Libera Lavoro” C on Decreto Legge n°112 del 25.06.08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°147 del 25.06.08, è stata abrogata , tra le altre cose, anche la Legge 188/07 che prevedeva la nuova procedura, a carico dei lavoratori, della presentazione delle dimissioni volontarie. Per cui, dal 25.06.08, le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere alla procedura informatizzata prevista dalla norma sopra citata. Con lo stesso Decreto Legge, definito dal Ministero del Lavoro decreto “libera lavoro”, sono state apportate ulteriori novità in materia di lavoro con gli obiettivi di : 1.incoraggiare la maggiore propensione delle imprese ad assumere, attraverso la de-regolazione della gestione dei rapporti di lavoro; 2.promuovere l’agevole regolarizzazione di tutti quei rapporti di lavoro o esperienze di lavoro, oggi quasi sempre irregolari 1.Incoraggiare la maggiore propensione delle imprese ad assumere • semplificazione dei contratti di apprendistato,attraverso la possibilità di un canale parallelo nel caso di formazione esclusivamente aziendale, affidato agli accordi tra parti sociali e ai loro enti bilaterali (profili formativi, durata, modalità di formazione, qualifica professionale, registrazione sul libretto formativo); • semplificazione delle modalitàdi uti- FERDINANDO DE FEO Cancellata la procedura dimissioni volontarie on line ed altre novità in materia di lavoro lizzo dell’apprendistato di alta formazione, con la possibilità di ricorso a questo strumento anche per i dottorati di ricerca in modo da incentivare il raccordo tra mondo del lavoro e università; • semplificazione del contratto a termine, in relazione alla causale e affidando alla contrattazione collettiva la possibilità di superare il vincolo dei 36 mesi per stabilizzare i rapporti di lavoro, anche per quanto concerne i regimi di precedenza; • semplificazione di alcune norme relative all’orario di lavoro,dando piena attuazione alla direttiva europea del 1993, risolvendo alcune incertezze interpretative e incoraggiando l’autonomia della contrattazione collettiva a livello decentrato; • abrogazione dei libri matricola e dei libri paga, sostituiti da un semplice “libro unico del lavoro”; • abrogazione dell’obbligo delle dimissioni volontarie su modulo del Ministero del Lavoro; •semplificazione della denuncia assicurativa di soci, familiari e coadiuvanti; •semplificazione delle dichiarazioni di PONTEGGI assunzione (p.es., invio telematico del prospetto; invio del prospetto solo se i dati modificano la situazione aziendale; eliminazione dell’obbligo di certificazione; norme più eque in caso di omessa comunicazione). • abrogazione del registro orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto; • semplificazione degli obblighi connessi al collocamento obbligatorio; • semplificazione delle norme in materia di contenzioso sul lavoro, al fine di accelerare il processo del lavoro: 1) eliminazione delle ragioni del contenzioso sul piano sostanziale (semplificazione e certezza del quadro regolatorio) 2) potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di lavoro (rafforzamento della certificazione dei rapporti di lavoro introdotta dalla legge Biagi quale strumento di prevenzione del contenzioso; riforma dell’istituto dell’arbitrato; semplificazione della conciliazione. 3) intervento sui termini di decadenza e sulle modalità di impugnazione del licenziamento. Progetto io di Gaeta Rosa di Gianluca Formisano MONTAGGIO E NOLEGGIO • Ponteggi • Ponti Mobili • Piattaforme Aeree • Ragno e Semoventi da 6 a 48 mt. • Ascensori e Montacarichi da Cantiere • Autocarrata Pat. B e C Alt.zza da 12 a 62 mt. A queste disposizioni si aggiungono quelle varate recente decreto legge “proroga termini”attraverso il quale si abrogano i complessi obblighi di comunicazione connessi alla responsabilità solidale nella filiera degli appalti e si rinvia il divieto delle visite pre-assuntive affinché sia riconsiderato in sede di revisione del Testo Unico sulla Sicurezza. 2. Promuovere l’agevole regolarizzazione dei rapporti di lavoro oggi quasi sempre irregolari: • superamento di ogni limite alla piena cumulabilità dei redditi da lavoro e da pensione; • semplice regolarizzazione dei lavori occasionali o accessori prestati -entro limiti definiti -a famiglie, imprese familiari, imprese agricole, imprese del turismo, attraverso buoni prepagati(per esempio per quel che riguarda i lavori di giardinaggio, baby sitting, lavori stagionali degli under 25, vendemmia); • ripristino del lavoro intermittente previsto dalla Legge Biagi, al fine di regolarizzare gli spezzoni lavorativi nei servizi come la ristorazione; • revisione delle sanzioni relative al lavoro sommersoe all’abuso di straordinario; • ripristino delle norme della Legge Biagi che consentono di adempiere alla quota per lavoratori diversamente abili attraverso l’appalto a cooperative sociali che occupano questi lavoratori. Impaginazione libri e giornali battitura testi - partecipazioni manifesti - brochure - biglietti inviti - carta intestata progettazione e allestimento shoppers Via Capozze, 15 83020 San Michele di Serino (AV) cell. 389 1694193 e-mail: [email protected] COSTRUIRE PERIODICO UFFICIALE FEDERTERZIARIO PROVINCIA AVELLINO Anno I - Numero 1 Lug-Ago 2008 Direttore Editoriale Ferdinando De Feo Direttore responsabile Gerardo Santoli Redazione Via Salvatore De Renzi, 38 83100 Avellino Tel. 0825 784874 PER MAGGIORI INFORMAZIONI Tel./Fax 0825 594035 - Cell. 3490080049 Progetto grafico Progetto Io di Gaeta Rosa Stampa Poligrafica Ruggiero E-mail [email protected] [email protected] Sito internet www.ilgiornaledellecostruzioni.it §§§ Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 402 del 23 aprile 2007 La collaborazione al mensile è aperta a tutti Gli articoli esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la redazione È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte. Costruire 3 - n. 1 lug-ago 2008 La rateizzazione delle Cartelle direttamente ad Equitalia fino a 72 rate La Legge 31/2008 stabilisce per i ruoli fino a 2mila euro la rateizzazione fino a 18 rate e senza verifica da parte degli uffici, su istanza del contribuente senza alcuna verifica da parte degli uffici. Per gli importi superiori, invece, occorre accertare lo stato di temporanea difficoltà del contribuente documentabile con unico con reddito basso o estratto di c/c a rosso o con poca liquidità. Per le somme superiori a 50mila euro, è possibile la rateizzazione soltanto con la costituzione di una garanzia ipoteca volontaria sugli immobili o fidejussione bancaria o assicurativa, ma occorre l’autorizzazione dell’ente creditore del ruolo. La gestione della nuova procedura è affidata completamente a Equitalia e non più agli uffici che hanno formato i ruoli. Fa eccezione l’Inps, che conserva il doppio binario: resta possibile chiedere la dilazione del pagamento dei debiti direttamente all’Istituto di previdenza Gli esclusi Non è possibile chiedere la rateazione per i ruoli relativi alla riscossione spontanea, per i quali il ruolo rappresenta lo strumento ordinario di pagamento e non consegue a un inadempimento del contribuente. È il caso, per esempio, delle cartelle Tarsu . News Approfondimenti PREVIDENZA Destinazione del TFR a fondo pensione. Istruzioni COVIP per i datori di lavoro e per i lavoratori di D. Morena Massaini - Consulente del lavoro da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 16/5/anno 2008. La decadenza Il debitore perde il beneficio della rateazione se non paga la prima rata o, successivamente, due rate. Non mancano pero’ le perplessità Equitalia accetta le rateizzazioni solo se vengono richieste tutte le cartelle, in sostanza non ammettono le istanze di rateizzazioni parziali. Per ottenere la rateizzazioni basta presentare un’apposita istanza senza marca da bollo su modulo equitalia ed allegare fotocopia del documento d’identità del richiedente, se si tratta di società e’ necessaria una visura camerale. Ad un anno circa di distanza dalle prime istruzioni, la Covip interviene nuovamente sulla scelta della destinazione del TFR. La Covip prende specificamente in esame il caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e chiarisce, fra l’altro, che la scelta di mantenere il TFR e di non destinarlo alla previdenza integrativa non deve essere ripetuta dal lavoratore in caso di cambio lavoro. 16/05/2008. De Piano Francesco Lavorazione di marmi e pietre Via Strada, 30 - 83028 Serino (AV) Sede Operativa: Loc. Corte Marine Santa Lucia di Serino (Av) Tel. 0825 511144 - Fax 0825 511954 email: [email protected] CERTIFICAZIONE ISO 14001 Pavimenti - Rivestimenti Idro-sanitari del geom Guido De Feo s.r.l. via Tufarole, 33 - 83042 Atripalda (AV) Tel. 0825 624646 - Fax 0825 611621 Costruire 4 - n. 1 lug-ago 2008 Corsi per la sicurezza, prevenzione e salute nei luoghi di lavoro TESTO UNICO SULLA SICUREZZA ADDETTO AI PONTEGGI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, durata 28 ore n. 81 La CENAI di Avellino in collaborazione con la FederTerziario e al UGL Costruzioni organizza, per le imprese che devono uniformarsi alle norme stabilite dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), i seguenti corsi di formazione obbligatori per legge: Corso per la Sicurezza e Salute per datori di lavoro- RSPP durata 24 ore Tutti coloro che volessero iscriversi possono inviare la scheda di adesione allegata al seguente numero di fax 0825/784874, spedirla o consegnarla a mano presso la sede CENAI di Avellino in via S. De Renzi, 38 (Terzo Piano). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono 0825/784874340/3010542 chiedendo della D.ssa Rodia ogni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 Corso per la Sicurezza e Salute per dipendente alle ore 11.00 e martedì e giovedì pomeriggio RLS durata 28 ore dalle ore 16,00 alle 18,00. Corso per Addetto al primo soccorso aziendale Prossime date corsi di formazione obbligatori: - durata 12 ore Dal 14al 18 luglio 2008 Dal 22 al al 26 settembre 2008 Dal 10 al 14 novembre 2008 Corso per Addetto Antincendio - durata 16 ore ✂ News T.U. SICUREZZA Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi: il nuovo modulo Inail da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 16/5/anno 2008 Il dlgs 81/2008 prevede che vengano segnalati all’Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’infortunio: a tal fine l´Istituto ha predisposto un modulo di comunicazione, da trasmettere alla sede competente via fax o per posta ordinaria. venerdì, 16 maggio 2008 News Previdenza COLLEGATO WELFARE SCHEDA DI ADESIONE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO N. 81 del 9 aprile 2008 Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _________________________ il _________________________ e residente in ______________________________________________ C.F. _____________________________________________________ Tel.(obbligatorio) _________________________________________ in qualità di titolare / dipendente della Ditta: _________________________________________________________ con sede in ________________________________________________ Via ______________________________________________________ esercente attività di _________________________________________ P.IVA ____________________________________________________ CHIEDE di PARTECIPARE al Corso: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per titolare Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per dipendente Addetto al primo soccorso aziendale Addetto Antincendio Addetto ai ponteggi Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la informiamo che i dati da lei forniti verranno trattati al fine di raccogliere l’adesione ai Suddetti Corsi. Il trattamento sarà effettuato anche mediante l’uso di strumenti elettronici, adottando in ogni caso le misure di sicurezza previste dalla legge. Data ______________________ FIRMA Da ritagliare, fotocopiare ed inviare per posta, fax o a mano a FEDERTERZIARIO AVELLINO via. S. De Renzi, 38 tel. fax 0825/784874 I nuovi requisiti per il diritto alla pensione da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 16/5/anno 2008 L’Inps fornisce ulteriori istruzioni in merito all’applicazione della legge 247/2007: dai nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, alla nuova disciplina delle decorrenze (cosiddette finestre di accesso), fino alle implicazioni per i fondi speciali di previdenza e per particolari categorie di lavoratori. (Circolare INPS 15/05/2008, n. 60) venerdì, 16 maggio 2008 News CONTRIBUTI E PREMI Durc e benefici normativi e contributivi Modello SC37: prorogato il termine per la presentazione da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 16/5/anno 2008 L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare di agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale esclusivamente se in possesso del Durc e proroga il termine per la presentazione del modello SC37. (Messaggio INPS 15/05/2008, n. 11126) venerdì, 16 maggio 2008 Costruire 5 - n. 1 lug-ago 2008 AUMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL 2008 PER GLI AUTONOMI STEFANIA RODIA Per gli artigiani ed i commercianti, l’aumento dei contributi previdenziali per il 2008 è di almeno 112 euro. L’aumento è dipeso da un incremento dell’aliquota contributiva, che passa dal 19,50% al 20% del reddito imponibile. Inoltre, fino al 2009 per i commercianti è previsto un ulteriore aggravio, costituito dall’addizionale dello 0,09% destinata al finanziamento del Fondo, che riconosce per tre anni un assegno pari al trattamento minimo INPS ai piccoli negozianti che cessano la propria attività prima di aver acquistato il diritto alla pensione. I versamenti che devono essere effettuati alle varie scadenze consistono in acconti, basati sul 2007, ai quali seguirà un conguaglio nel giugno 2009, quando si conoscerà il reddito effettivamente conseguito nel 2008. Gli artigiani ed i commercianti sono tenuti al pagamento di un contributo minimo. L’importo si ricava applicando le aliquote 2008 ad un minimale di reddito fissato in 13.819 euro. Per i redditi fino a questa soglia, la somma da versare all’INPS per la pensione non può essere inferiore a: - 2.763,80 euro per gli artigiani - 2.776,24 euro per i commercianti. Tali importi sono ridotti rispettivamente a 2.349,23 e 2.361,24 euro per i collaboratori familiari fino a 21 anni. I pensionati che continuano a lavorare oltre il compimento del 65° anno di età possono beneficiare di uno sconto del 50% sui contributi da versare. Tale riduzione però non è automatica ma viene applicata solo se l’interessato presenta una richiesta all’INPS. In questo caso alla cessazione dell’attività lavorativa il pensionato avrà diritto ad un supplemento calcolato sulla base del contributi ridotto. Il contributo minimo, compresa la quota per la maternità, dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali che per il 2008 scadono rispettivamente il 16 maggio 2008, il 16 agosto 2008, il 17 novembre 2008 ed il 16 febbraio 2009. Tutti i pagamenti devono essere effettuai con il modello F24, a prescindere dal fatto che l’iscritto sia titolare o meno di partiva IVA. I nuovi requisiti e le finestre di accesso dopo il protocollo sul Welfare Con la circolare n. 60 del 15 maggio 2008, l’INPS fornisce istruzioni in merito all’applicazione della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 recante nuove norme su previdenza, lavoro e competitività. Questa legge introduce, inoltre, i nuovi requisiti per il diritto alla pensione e una nuova disciplina in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e per i fondi speciali. ( Luglio e ottobre si aprono le finestre In particolare, con la suddetta circolare, si fa presente che non valgono le finestre introdotte dal Protocollo Welfare (Legge 24 dicembre 2007, n. 247) per chi va in pensione anticipata prima dei 60 anni (donne) e prima dei 65 anni (uomini). Tali soggetti continuano a poter conseguire la pensione di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa in vigore prima del 1 gennaio 2008. In particolare, il provvedimento prevede alcuni punti: - denti, autonomi e lavoratori assicurati alla gestione separata; - decorrenze della pensione (finestre di accesso); - fondi speciali di previdenza; - soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007; - regime speciale per le lavoratrici dipendenti e autonome. Riportiamo qui di seguito le prossime “finestre d’accesso”: FINESTRA DEL 1° LUGLIO 2008 Potranno andare in pensione con decorrenza 1 luglio 2008 i seguenti lavoratori assicurati all’INPS: • lavoratori autonomi (iscritti alle Gestioni Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti coloni o mezzadri dell’INPS) o lavoratori con contribuzione mista (da lavoro dipendente e lavoro autonomo) non ricongiunta e utilizzata per maturare i requisiti utili al pensionamento, che alla data del 31 dicembre 2007: • abbiano raggiunto almeno 35 anni di contribuzione effettiva, figurativa (con esclusione dei contributi da malattia e disoccupazione), da riscatto, da totalizzazione con periodi esteri convenzionati; - abbiano compiuto i 58 anni di età anagrafica. Oppure - abbiano raggiunto i 40 anni di contributi. FINESTRA DEL 1° OTTOBRE 2008 Potranno andare in pensione con decorrenza 1 ottobre 2008 i seguenti la- Per prenotare uno spazio pubblicitario su Costruire contatta i numeri 347 2446424 oppure 333 3229646 Avete un quesito da porci sul mondo delle costruzioni? Scrivete a: [email protected] troverete la risposta sul prossimo numero ELETTRONICA SA.MA. 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Per ogni ulteriore informazione nel campo previdenziale è possibile contattare la FederTeziario di Avellino ai numeri 0825/784874 oppure 340/3010542 SEDE LEGALE Via della Libertà, 35 83029 SOLOFRA (AV) SEDE OPERATIVA c/o Centro ASI – VIA MELITO IANGANO 83029 SOLOFRA (AV) CONSULENZA/ PROGETTI Via Ugo Foscolo, 15 81030 CESA (CE) Patronato • INPS • INPDAP • INAIL Sedi disponibili su tutto il territorio provinciale • ASL Per conoscere quella più vicina contatta la • Assistenza sede provinciale medico legale Via S. De Renzi, 38 - AVELLINO • Tel. 0825 784874 • cell. 340 3010542 Costruire 6 - n. 1 lug-ago 2008 Comunicazione CENAI Oggetto: Trasmissione interpello C.E.N.A.I. e risposta del Ministero del Lavoro e della Saluta e delle Politiche Sociali in ordine al D.U.R.C. Facendo seguito alla lettera trasmessa dalla Cassa Edile di Avellino e datata 14.05.2008, si porta a conoscenza che in data 29 maggio 2008 il Ministero del Lavoro, della Saluta e delle Politiche Sociali, in risposta a preciso interpello della C.E.N.A.I. circa il proprio diritto ad operare alla luce dei Decreti e delle Circolari in materia di D.U.R.C. emanati successivamente alla data del 16/01/2006, data relativa alla precedente risposta rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che si allega alla presente, ha così risposto: “In esito al quesito ripropostola codesto Ente in data 18 febbraio c.a., la Scrivente non può che ribadire quanto già espresso nella propria precedente nota Prot. 25/0000320 del 16 gennaio 2006 al cui contenuto si fa rinvio”. Si rappresenta inoltre, per correttezza d’informazione, che la C.E.N.A.I., Cassa Edile Nazionale che a differenza della Cassa Edile Provinciale di Avellino opera su tutto il territorio Nazionale, rispetta il Principio della Reciprocità introdotto dall’art. 9 della Legge 415/98 sancito sia nel C.C.N.L. Federterziario/U.G.L. che nel Regolamento della C.E.N.A.I.. Pertanto, nel corso di questi anni, la C.E.N.A.I., in virtù di tale principio, ha proceduto a liquidate le spettanze (A.P.E.) ai dipendenti precedentemente iscritti ad altre Casse Edili Provinciali riconoscendo quanto da queste certificato circa le ore lavorate ed il numero dell’erogazioni già liquidate. Altrettanto è stato fatto e riconosciuto dalle Casse Edili Provinciali. Si ricorda, per completezza di quanto innanzi, che il Ministero del Lavoro ha stabilito che il mancato riconoscimento della “reciprocità” comporta, per le Casse Edili, ipso jure, il divieto del rilascio delle certificazioni. Si ritiene superfluo ribadire alle altre illazioni contenute nella lettera trasmessa dalla Cassa Edile di Avellino ma si ricorda ai firmatari della stessa che la COSTITUZIONE ITALIANA prevede opportune Sedi dov’è possibile ricorrere per la violazione delle leggi e/o la lesione di diritti. In tali sedi la C.E.N.A.I. ha già ottenuto soddisfazione. Cordiali saluti IL PRESIDENTE Avv. Francesco Franco Vertenze di lavoro Nasce la Commissione di Conciliazione CENAI Lo scopo è quello di evitare il ricorso alle vie giudiziarie e di tutelare imprese e lavoratori da eventuali ripercussioni o ritorsioni. Per volontà della Federteziario e dell’UGL Costruzioni di Avellino, presiedute rispettivamente da Nando De Feo e da Gerardo Santoli, è stata istituita presso lo sportello Cenai in via S. De Renzi , 38 una commissione di conciliazione paritetica per dirimere le vertenze di lavoro e le eventuali incomprensioni sorte tra imprese e dipendenti. La Commissione ha il compito di guidare le parti, impresa e lavoratore, nel tentativo di composizione della controversia in materia di rapporto di lavoro, ex art. 409 del codice di procedura civile al fine di evitare il ricorso alle vie giudiziarie e di tutelare entrambi da eventuali ritorsioni future. La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, ricevuta la richiesta da parte di un lavoratore o di un impresa tramite l’associazione di categoria, convoca entro 15 giorni un incontro, con le Parti interessate, avente ad oggetto l’esame della controversia ed il tentativo di conciliazione. La Commissione procede con libertà di forme; può fissare ulteriori riunioni e deve comunque espletare il tentativo di conciliazione delle parti entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il tentativo si intende esperito ad ogni effetto. Se la conciliazione ha esito positivo, si sottoscrive il verbale d’accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 411, terzo comma, del codice di procedura civile. Il verbale deve contenere i termini dell’accordo. Il verbale sottoscritto acquista efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione ha esito negativo, si sottoscrive il verbale di mancato accordo con l’indicazione delle motivazioni che non hanno consentito la positiva risoluzione della controversia e si prosegue legalmente. Le imprese e i lavoratori che vogliono ulteriori informazioni possono contattare la segreteria della commissione ai numeri 0825/784874 - 0825/594993 oppure 333/3229636 -347/2446424. Se la conciliazione ha esito positivo, si sottoscrive il verbale d’accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 411 S.A.S. Ministero del Lavoro e delle Politiche Social DIREZIONE GENERALE PER L’ ATTIVITÀ ISPETTIVA Oggetto: Quesito Cassa Edile C.E.N.A.I. Con riferimento alla nota del 16 gennaio 2006 trasmessa da codesta Cassa, con la quale vengono formulati alcuni quesiti in ordine alla legittimazione al rilascio dei documenti di regolarità contributiva, si rappresenta quanto segue. Sotto l’aspetto meramente procedimentale si rileva, in primo luogo, che la nota sopraccitata contiene un’istanza di interpello che però non può seguire l’iter previsto per tale istituto in quanto i presupposti dell’interpello sono la generalità e astrattezza della questione prospettata, che non deve vertere su questioni di carattere particolare quali quelle avanzate da codesta Cassa. Venendo però al merito della questione, considerata la rilevanza delle problematiche rappresentate, è necessario fornire alcuni elementi chiarificatori.In ordine alla legittimazione di codesta Cassa al rilascio dei documenti di regolarità contributiva, è pendente un giudizio di merito innanzi al TAR del Lazio e pertanto questa Amministrazione non ritiene opportuno riformulare osservazione nel merito complessivo della questione, osservazioni già avanzate nella nota di risposta oggetto di impugnazione giudiziale. Quanto però ai quesiti formulati con la nota del 16 gennaio 2006, anche sulla base del pronunciamento del TAR del Lazio del 19 dicembre 2005, va evidenziato che, nelle more del pronunciamento di merito dello stesso Tribunale, la C.E.N.A.I. può continuare a rilasciare l’ordinaria certificazione di regolarità contributiva nei confronti dei propri aderenti. L’INPS e l’INAIL da parte loro sono tenute, ove sussistono i presupposti di regolarità contributiva nei propri confronti, a rilasciare agli iscritti alla C.E.N.A.I. una certificazione di regolarità e correntezza contributiva. Ciò premesso, sempre nelle more del pronunciamento di merito del TAR, il certificato rilasciato dalla C.E.N.A.I., unitamente a quello rilasciato per la stessa impresa da INPS e INAIL, hanno chiaramente pari valore e rilevanza del DURC, in quanto non va dimenticato che quest’ultimo documento non è altro che la sintesi delle tre certificazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle Casse Edili e dagli Istituti previdenziali e assicuratori. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Mario Notaro) di Nicolina Stefania • Ferramenta • Casalinghi • Elettricità • Vernici con sistema tintometrico Via Sala Fontanelle, 148 83028 SERINO (AV) Tel. 0825 594648 Costruire 7 - n. 1 lug-ago 2008 Sicurezza sul lavoro Gli obblighi previsti dal nuovo Testo Unico (D.Lgs.81/2008) Dopo anni di attesa ed estenuanti richieste il Governo Italiano ha deciso di sedersi al tavolo e come mai nella storia dell’ultimo ventennio in meno di quattro mesi decide di scrivere il Testo Unico sulla Sicurezza e attuarlo in tempi brevissimi, il 15 Maggio sarà attuativo e definitivo. La nuova legislazione ha previsto di abrogare ben otto leggi emanate precedentemente (D.P.R. 547/55; D.P.R. 164/56; D.P.R. 303/56 escluso l’art. 64; D.Lgs. 277/91; D.Lgs. 626/94; D.L.gs. 493/96; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 187/2005), tra cui la madre di tutte la 626, numero divenuto parte integrante del contesto socio economico, per far comprendere a lavoratori e datori di cosa si parlasse, della Sicurezza del Luoghi di Lavoro; sarà per la somiglianza con il numero dell’inferno. Cosa ha previsto questa nuova legge? Molti l’attendono per risolvere problematiche sui molteplici adempimenti, escludendo la normale redazione di un documento sui rischi, la verifica di tante e forse troppi accorgimenti tec- nici. La precedente legge richiedeva, in linea di massima, la valutazione dei rischi e la redazione del documento, e tutte le verifiche ritenute necessarie per la valutazione e la successiva salvaguardia dei luoghi di lavoro. Il nuovo decreto, invece, prevede che vengano effettuate tutte le verifiche, a partire dalle non ultime, vibrazioni e campi elettromagnetici, fonometria e aerazione (comunemente macro e microclima), ergonomia dei posti di lavoro e illuminazione, e via dicendo. Ciò non toglie che l’attuazione di tutti gli adempimenti permetta ad aziende e lavoratori di essere in regola, il continuo aggiornamento, divenuto obbligatorio anche per i Datori di Lavoro, e la continua evoluzione delle tecnologie dovranno essere attuate al fine di “ridurre o eliminare i rischi”. Sanzioni per i Datori di Lavoro molto più aspre, si può arrivare addirittura a 1.500.000,00 Euro con l’interdizione di poter collaborare con la Pubblica Amministrazione, arresto fino a 18 mesi con sanzione amministrativa; per l’emersione del lavoro irregolare il decreto ha previsto tutte le sanzioni: penali, civili e amministrative. Incrementate anche le sanzioni per Progettisti, Installatori, Fabbricanti, Fornitori e Medico Competente, ma le sanzioni per i lavoratori sono diminuite, di poco, passano da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 300,00. La domanda più semplice, che tutti dovremmo porci non è tanto il sistema di leggi creato per essere in regola, ma quanto ci sentiamo tutelati, il numero di aziende artigiane con meno di 5 dipendenti presenti in Italia sfiorano il 50%, se includessimo le aziende fino a 10 dipendenti si supera il 60%; attività con fatturati modesti, motore trainante dell’economia, con tutti gli adempimenti previsti e i continui aggiornamenti, sarà molto più semplice sentirsi inSicuri? Principio fondamentale della Sicurezza resta e resterà sempre l’ideologia, in quanto dovrebbe essere parte integrante dei nostri modi di vivere, ed entrare a far parte del nostro modo di pensare; lavorare in sicurezza attraverso i nuovi decreti legislativi è possibile, instaurando una stretta collaborazione da lavoratori e datore di lavoro, che possono integrare un sistema di controllo biunivoco al fine di migliorare la qualità del proprio lavoro e la qualità di igiene e sicurezza degli ambienti. Introdurre principi e sistemi di sicurezza, che prevengano infortuni e introducano nuove tecniche lavorative è alla base dell’applicazione della legge, senza questa introduzione diventa impossibile attuare qualunque forma di sicurezza. La collaborazione e la sinergia nei luoghi di lavoro, tra lavoratori e datore di lavoro (riunioni periodiche) e la forte collaborazione da parte di enti e professionisti presenti sul territorio (Federteziario, Ugl Costruzioni, Cenai), completano un quadro di stretta coesione per realizzare i protocolli più comuni per l’integrazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. ING. SALVATORE MAFFEI Gli obblighi del medico competente Entra in vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza che abroga e sostituisce tutte le altre normative correlate, compresa la nota legge 626/94. Un ruolo importante nella tutela della salute dei lavoratori viene assegnato al medico competente. Per evitare problemi di ogni tipo il mio consiglio ai datori di lavoro e alla altre figure coinvolte nella Formazione e Prevenzione è di rivolgersi a medici competenti autorizzati secondo legge o alle associazioni di categoria come FederTerziario e UGL Costruzioni da sempre sensibili a tale tematica. Di seguito riportiamo l’art. 25 del D.Lgs 81/2008 che elenca appunto i nuovi obblighi del medico competente. EUGENIO LETTIERI Art. 25 Testo Unico Sicurezza 81/2008 Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita’ di conservazione; f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessa- zione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo’ chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresi’, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Costruire 8 - n. 1 lug-ago 2008 DI AVELLINO Un modo moderno ed efficace di fornire assistenza alle aziende I NOSTRI SERVIZI Assistenza alla creazione di nuove imprese • Consulenza in materia di prevenzione sicurezza - ambiente Accesso ai finanziamenti agevolati • Assistenza legale • PATRONATO CAF • Corsi sulla sicurezza 626/94 Corsi per addetti ai ponteggi • CENAI Cassa Edile Nazionale Artigianato ed Industria UNI.COOP Consulenza per Cooperative • Da questo mese è attiva la COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE PER LE VERTENZE DI LAVORO sportello di Avellino via S. 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