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Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia agroindustriale del mediterraneo PYRGI MANUALE DI BUONE PRATICHE
COSTITUZIONE E GESTIONE
DI UNA RETE D’IMPRESA
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INDICE Premessa ........................................................................................................................... 3 La Rete Di Imprese Costituita Con Contratto Di Rete ....................................................... 4 La Promozione Dello Strumento “Rete Di Impresa” ......................................................... 5 Attivita’ E Strumenti Per L’analisi Di Base Della Rete Di Impresa ..................................... 5 Il Contratto Di Rete ........................................................................................................... 6 Aspetti Gestionali .............................................................................................................. 8 Vantaggi Gestionali Del Contratto Di Rete ....................................................................... 9 Confronti Con Altre Tipologie Di Aggregazione Tra Imprese .......................................... 10 Considerazioni Sulla Forma Giuridica ............................................................................. 11 Soggettività Giuridica Opzionale: Criticità E Vantaggi .................................................... 12 Disciplinare Di Uso Della Rete ......................................................................................... 14 Bozza Di Contratto Di Rete.............................................................................................. 22 Le Recenti Modifiche Al Contratto Di Rete E I Riflessi In Ambito Tributario .................. 29 Conclusioni ...................................................................................................................... 38 Allegati ............................................................................................................................ 39
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COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA RETE D’IMPRESA
PREMESSA Negli ultimi anni il tema delle reti di impresa ha acquisito un ampio spazio nel dibattito di economisti e policy makers e l’indagine scientifica sulle sue caratteristiche ha consentito di definire le reti di impresa quale modello di governo delle relazioni stabili, contrattuali ed organizzative, tra imprese, che favoriscono gli investimenti e, quindi, la crescita economica. Il rafforzamento della collaborazione industriale rappresenta, infatti, la chiave per affrontare le sfide della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica valorizzando le caratteristiche strutturali (forte prevalenza di piccole imprese presenza di un sistema di medie imprese fortemente innovative e competitive sui mercati internazionali) del nostro apparato produttivo. Le reti di impresa rispondono ad una esigenza produttiva di coordinamento tra imprese complementari, formalmente e giuridicamente distinte, tra le cui attività esista o si generi un’interdipendenza. Sotto questo profilo è quindi fuorviante rappresentare le reti di impresa ed il distretto produttivo come modelli contrapposti: nella esperienza empirica le reti di imprese di piccole e medie imprese si sono formate al di fuori di un distretto o possono costituire un sotto insieme dello stesso. Lo stesso modello distrettuale ha cambiato la sua struttura per la spinta di due fattori dominanti: da un lato, la pressione dell’internazionalizzazione che ha consentito la costruzione di gruppi o reti che hanno avvertito la necessità di superare l’elemento territoriale per stringere relazioni di produzione e di conoscenza adeguate al carattere sovranazionale; dall’altro la maturazione di imprese di medie dimensioni che hanno svolto il ruolo leader nel settore produttivo di riferimento ed hanno fatto sorgere reti produttivi o di servizi metadistrettuali. Dalle indagini economiche effettuate sui modelli reticolari interimprenditoriali, sono state individuate tre forme maggiormente ricorrenti di dimensione reticolare, o meglio di fattori che determinano od agevolano modelli reticolari: • il primo è costituito dai servizi alle imprese: questo è un elemento centrale per la costruzione di una rete di imprese, perché riguarda la cooperazione e l’interdipendenza su fattori della produzione e, specialmente per le piccole imprese, di servizi di produzione dell’innovazione, knowledge intensive, che non possono essere sostenuti dalla singola impresa; • il secondo è il modello dei servizi professionali: qui si tratta di favorire la relazione tra i soggetti che influiscono sulle condizioni di contesto quali le reti professionali, le reti degli operatori del credito, delle istituzioni e delle associazioni di categoria; Programma cofinanziato con il Fondo
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•
il terzo riguarda i modelli di rete legati alla distribuzione, con particolare riferimento alla distribuzione internazionale. Sotto il profilo della forma giuridica, sono state individuate due forme di reti, le reti societarie e le reti contrattuali. Le reti di imprese di natura contrattuale rappresentano una forma di coordinamento tra operatori economici, destinata in particolare alle Pmi che vogliono incrementare la loro capacità competitiva. La peculiarità di questa forma di rete di imprese risiede nella possibilità di coniugare indipendenza e autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire una massa critica di risorse finanziarie e di know how in grado di consentire il raggiungimento di obiettivi strategici, altrimenti fuori portata per una piccola impresa. Già con l’art. 6‐bis della legge n. 133/2008, era previsto che al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, fossero definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura attraverso l'adozione di misure legislative per definire nuove forme di coordinamento stabile tra imprese, di natura contrattuale. E’ con la legge 9 aprile 2009, n. 33, che è stato introdotto in Italia il contratto di rete, la cui disciplina è stata successivamente integrata e modificata dall’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall’articolo 42 del decreto legge 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. LA RETE DI IMPRESE COSTITUITA CON CONTRATTO DI RETE La rete di imprese costituita con il contratto di rete non è una persona giuridica, ovvero non è un nuovo modello societario, sebbene la presenza eventuale di un patrimonio e di un organo decisionale, nonché la previsione di procedure decisionali che regolamentano l’espressione della volontà dei partecipanti, potrebbero indurre a pensare il contrario. E’ proprio l’opzionalità del fondo patrimoniale e dell’organo decisionale che consente di escludere che la rete di imprese sia una organizzazione con personalità giuridica. Semmai l’impostazione è più simile a quella di una società di persone, che, come è noto, è priva di personalità giuridica, e tutti i rapporti fanno capo, in ultima analisi, ai soci. L’assenza di personalità giuridica non impedisce però lo svolgimento di un’attività esterna da parte della Rete, senza la quale sarebbe d’altro canto difficile perseguire gli scopi che sono alla base della creazione della rete di imprese. Dunque, la Rete deve essere in grado di gestire rapporti con terzi, e quindi di attivare rapporti giuridici per conto dei partecipanti, come può essere il caso di acquisti e vendite. Il contratto di rete di imprese, per come è strutturato, può essere utilmente impiegato sia da parte delle imprese manifatturiere, sia da parte di quelle dei servizi, e sia contestualmente da parte di imprese appartenenti ad entrambi i settori. Programma cofinanziato con il Fondo
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D’altro canto la funzione principale del contratto di rete è la definizione di regole, attraverso cui le imprese, rimanendo indipendenti, possono realizzare progetti industriali o commerciali comuni, diretti in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la competitività, che sono obiettivi molto ampi, e che quindi possono concernere qualsiasi produttore di beni e servizi. LA PROMOZIONE DELLO STRUMENTO “RETE DI IMPRESA” L’obiettivo generale del presente Manuale di Buone Pratiche è quello di “promuovere lo strumento delle reti di imprese, e favorire la stesura dei contratti di rete che si attagliano ai modelli organizzativi di rete per filiere distributive, produttive e per dimensione imprenditoriale”. Una Rete di Impresa, infatti, può: •
promuovere la propria presenza e le imprese ad essa facenti capo in ambito nazionale e internazionale. Tale azione è tanto più rilevante tanto più mirerà ad accrescere il numero delle imprese esportatrici non in grado di accedere ai mercati esteri senza questo intervento. Inoltre, la Rete di Impresa può essere un tassello di più ampie reti “orizzontali” per l’internazionalizzazione, che potranno coprire fattispecie diverse: ad es. reti di produttori per la creazione di marchi comuni per prodotti destinati a mercati stranieri; la rete di consulenti per la fornitura di servizi per l’export (Temporary Export Manager di Rete per l’Internazionalizzazione); reti per l’offerta integrata di servizi per l’accesso ai mercati esteri relativa ad una o più filiere; reti di supporto fornitura di servizi per la tutela della proprietà intellettuale e la difesa dalla contraffazione e pirateria in ambito internazionale; •
mettere in comune tra confidi i servizi quali l’Audit, l’informatizzazione, la gestione del “contenzioso”, i sistemi contabili, la rete commerciale; •
qualificare le filiere del Made in Italy, promuovendo i sistemi di certificazione di qualità, della tracciabilità dell’origine e dell’approccio green; •
riqualificare le aree urbane attraverso la valorizzazione dei servizi commerciali e del terziario (“Reti per il commercio urbano”); •
promuovere le reti di utenza per la banda larga e ultra larga, favorendo azioni, anche in partenariato pubblico privato, per l’infrastrutturazione ove necessaria e. soprattutto, l’aggregazione della domanda di servizi ICT ad alto valore aggiunto abilitati dalle nuove tecnologie; •
condividere servizi e attività tese all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. ATTIVITA’ E STRUMENTI PER L’ANALISI DI BASE DELLA RETE DI IMPRESA Una Rete di Impresa può essere costituita a seguito di una serie di indagini tecniche e amministrative e, prima fra tutte, una analisi del contesto territoriale a cui deve fare seguito una promozione dell’iniziativa tra le imprese e i loro consulenti tecnico‐amministrativi. Le attività previste in questa fase dovrebbero essere le seguenti: Programma cofinanziato con il Fondo
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Analisi del contesto economico anche attraverso la verifica delle filiere esistenti Predisposizione ed esecuzione di un corso di formazione tecnico‐pratico sulle normative e la gestione di un contratto di rete Focus group con imprenditori per la raccolta degli specifici fabbisogni Individuazione di possibili ambiti/filiere in cui ipotizzare l’attivazione di un contratto di rete Selezione di uno o più gruppi di imprese Redigere uno studio di fattibilità – in chiave economica e di mercato ‐ anche attraverso l’analisi di casi esistenti in altri contesti territoriali Assistere in loco le imprese individuate per la redazione del programma di rete, per l’individuazione dei fabbisogni Raccogliere tutti gli atti tecnico‐giuridici necessari a realizzare un contratto di rete. IL CONTRATTO DI RETE Il contratto di rete può essere definito genericamente come un negozio che genera un fenomeno di aggregazione tra imprese al fine di instaurare una reciproca collaborazione per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. Si tratta in pratica di un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale. Ha forma “aperta” prevedendo la possibilità di ingressi successivi alla sua prima formalizzazione. Recentemente, con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente. In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune, di acquisire soggettività giuridica. In questo caso la “rete” può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede acquisendo così soggettività giuridica (ma non personalità giuridica). Dal punto di vista della Governance è prevista l’istituzione di un “Organo Comune” al quale affidare la direzione delle attività previste nel Contratto di Rete, che può essere costituito da: ‐ un soggetto unico o da una pluralità di soggetti ‐ una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla Rete Nel caso di rete dotata di soggettività giuridica, l’organo agisce in rappresentanza della rete. Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Inoltre, per la durata del consorzio, i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Si viene quindi a creare un’autonomia patrimoniale della rete, caratteristica invece non riscontrabile nel caso di “rete” senza soggettività giuridica. Dal punto di vista fiscale se la “rete” è dotata di soggettività giuridica, per scelta dei contraenti, ad essa potrebbe essere conferita soggettività tributaria e, quindi, la relativa partita iva. Programma cofinanziato con il Fondo
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Inoltre, la rete d’impresa con soggettività giuridica e fondo patrimoniale comune, sarà soggetta ad un regime di sospensione d’imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva, e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede. Il contratto di rete, come più sopra accennato, rappresenta in termini giuridici la forma più aggiornata e strutturata di una modalità di aggregazione tra imprese, tuttavia non bisogna dimenticare che ai fini dello sviluppo economico e della ricerca della competitività delle imprese, l’obiettivo principale da perseguire è quello di agevolare il più possibile la collaborazione e la conoscenza reciproca che nella realtà del mercato avviene secondo una logica evolutiva. Solo iniziando a collaborare le imprese possono conoscersi, apprezzarsi e individuare spazi di complementarietà e possibilità di lavoro comune o strategie da perseguire insieme. Tuttavia il motivo principale che può e deve stimolare le imprese verso forme di aggregazione è, e rimane, la ricerca e condivisione di un obiettivo comune in grado di consentire sinergie strategico‐
gestionali (di ordine finanziario, di investimenti commerciali, di innovazione, ecc) tali da assicurare un maggiore valore aggiunto all’attività aziendale. L’interesse che deve motivare la rete è quindi la razionalizzazione e l’ottimale allocazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche. Le motivazioni che spingono un’azienda ad entrar a far parte di un’aggregazione in rete, sono diverse, tra cui le principali: • difficoltà a livello organizzativo; • necessità di ridurre i costi fissi; • perdita di parte del capitale umano; • problematiche dovute al ricambio generazionale; • necessità di raggiungere la massa critica di prodotto per aumentare la competitività; In questi casi l’aggregazione in rete può consentire di concentrare le competenze su alcune specifiche funzioni di eccellenza dell’azienda, usufruendo dei vantaggi dalla collaborazione delle altre aziende rispetto alle funzioni non coperte direttamente. Le imprese che fanno rete ottengono numerosi vantaggi: 1. Tra le imprese della rete si crea un circuito di trasferimento di conoscenze: di fronte alla complessità dei mercati, l’accumulazione di conoscenza rappresenta una delle principali fonti strategiche di vantaggio competitivo. La rete genera valore in quanto consente l’accumulo e la distribuzione tra i partner delle conoscenze possedute. 2. L’organizzazione a rete, che implica una forte spinta alla specializzazione produttiva, favorisce la concentrazione delle risorse nelle competenze distintive da parte di ciascun partner. In tal modo si raggiunge non solo il vantaggio competitivo dei singoli partner ma anche quello di tutta la rete, nella misura in cui gli operatori siano legati reciprocamente da intensi rapporti di partnership. Programma cofinanziato con il Fondo
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Inoltre, quanto più il processo produttivo affidato ai partner è specialistico tanto maggiori saranno gli effetti delle economie di apprendimento in termini di riduzione di sprechi, difetti e tempi di lavorazione: il perfezionamento di certi meccanismi ottenuto dal partner specializzato difficilmente può essere raggiunto da un’azienda coinvolta nella gestione di numerose e diverse attività. 3. L’organizzazione a rete determina una condivisione degli investimenti per la realizzazione congiunta di attività di produzione, marketing, ricerca e sviluppo, ecc. Questo consente di ridurre i costi (operativi e finanziari) e i rischi legati a tali investimenti oltre che una maggiore rapidità nell’applicazione di innovazioni tecnologiche. Le aziende di dimensioni limitate ma con forte propensione innovativa, mediante la stipula di accordi e la condivisione di risorse, superano il gap rappresentato dall’indisponibilità di asset per lo sviluppo di innovazioni ed il conseguimento del relativo vantaggio economico. 4. Accedere a grandi commesse della P.A. Nello stesso tempo, l’aggregazione di più imprese minori e il raggiungimento di volumi e competenze maggiori può favorire in molti settori, l’accesso a bandi di gara della P.A., spesso di appannaggio solo dei grandi player. Ciò non solo per il raggiungimento di soglie operative maggiori, ma anche per una maggiore capacità di pressione e di lobbying. 5. Partecipare a bandi PON o POR, ovvero a bandi europei. La costruzione di progetti competitivi può risultare spesso molto complessa e possibile solo per PMI che hanno soglie dimensionali, finanziarie e organizzative adeguate. In questo senso una rete offre importanti opportunità alle PMI anche nella fase di realizzazione oltre quelle della logica ad hoc che troppo spesso caratterizza questa progettualità. ASPETTI GESTIONALI Poiché la rete non si configura come un soggetto dotato di soggettività giuridica, i rapporti contrattuali con i terzi coinvolgono direttamente la pluralità delle imprese aderenti al contratto. Qualora la governance della rete venga affidata ad un organo comune, a questi può alternativamente essere conferito un mandato con rappresentanza – operando in nome e per conto delle imprese aderenti – o un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale l’organo comune opererà in nome proprio ma per conto delle imprese aderenti. Nel primo caso, gli effetti degli atti compiuti (ad esempio la stipula di contratti) ricadranno direttamente nella sfera giuridica delle imprese aderenti, che si assumono anche la responsabilità del relativo adempimento. Da ciò deriva che per le obbligazioni contratte rispondono oltre al fondo comune anche i patrimoni personali delle imprese aderenti alla rete (eventualmente in via sussidiaria). Nel secondo caso, gli atti compiuti ricadono nella sfera giuridica dell’organo comune che, in ragione del mandato conferitogli, se ne assume la responsabilità verso i terzi fino al trasferimento nella sfera giuridica delle imprese per conto delle quali ha agito (art. 1705 c.c.). Nei rapporti interni trovano applicazioni le disposizioni in materia di mandato senza rappresentanza. Qualora le obbligazioni assunte dalle imprese aderenti alla rete in conseguenza di atti giuridici stipulati dall’organo comune hanno ad oggetto prestazioni non suscettibili di divisione, ciascuna impresa risponde in solido nella relativa esecuzione; di conseguenza, il terzo può esigere l’esecuzione Programma cofinanziato con il Fondo
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dell’intera prestazione da ciascuna impresa aderente alla rete, la quale potrà comunque agire in regresso verso i coobligati in conformità al regime delle obbligazioni solidali. Qualora si tratti invece di prestazioni divisibili, al fine di evitare la responsabilità solidale, il contratto di rete deve indicare le singole prestazioni e le imprese che sono tenute ad eseguirle. In tal modo, ciascuna impresa risponde unicamente per l’inadempimento delle prestazioni che ricadono nella propria responsabilità. Con riferimento alla responsabilità dell’organo comune verso le imprese mandanti, sia in caso di mandato con rappresentanza che in caso di mandato senza rappresentanza, la disciplina di riferimento applicabile è quella del mandato. Di conseguenza, l’organo comune è tenuto a: a) eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; b) comunicare senza ritardo l’esecuzione del mandato; c) non eccedere i limiti previsti dal contratto per l’esecuzione del mandato ed attenersi alle istruzioni ricevute dai mandatari; d) rendere conto del suo operato. In caso di violazione di tali obblighi, l’organo comune è direttamente responsabile nei confronti dei mandanti, verso i quali è tenuto al risarcimento degli eventuali danni cagionati per effetto della violazione, e si assume in via esclusiva il carico degli atti compiuti e dei relativi effetti giuridici, salvo ratifica da parte delle imprese partecipanti. In ipotesi di conflitto di interessi, qualora l’organo comune agisca perseguendo un interesse in conflitto con quello delle imprese partecipanti, l’atto compiuto può essere annullato su domanda delle imprese rappresentate. VANTAGGI GESTIONALI DEL CONTRATTO DI RETE Il contratto di rete offre diversi vantaggi alle imprese. Tali vantaggi possono essere sintetizzati come segue: 1) promozione dell’innovazione, della competitività, dell’internazionalizzazione (ben oltre le tradizionali logiche dei distretti) in una prospettiva di crescita della rete e nella rete; 2) condivisione di risorse e risparmio di costi; 3) esercizio in comune di attività non soltanto strumentali (come nel tradizionale schema di consorzio) ma anche strategiche per lo sviluppo delle imprese favorendo la cooperazione; 4) possibilità di assolvere a molteplici funzioni: a) coordinamento (onsente di ottenere migliori condizioni di output); b) strumentalità (consente di ottenere migliori risultati di gestione); c) accessorietà (consente alla singola impresa “di fare ciò che da sola non sarebbe in grado di fare”: es. partecipazione a commesse ed appalti); 5) duttilità e flessibilità, sul piano strutturale e della governance (gestione‐controllo), alle esigenze delle imprese partecipanti (in particolare, è possibile promuovere la collaborazione continua tra i membri della rete, e una gestione “paritaria”, attraverso la partecipazione di ciascun all’organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto di rete); Programma cofinanziato con il Fondo
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6) peculiarità dei profili patrimoniali (e di responsabilità): la rete può essere “soggettivizzata o no”; nel primo caso vi è la creazione di un fondo comune destinato (separato ed autonomo) il quale risponde in via esclusiva delle obbligazioni contratte dagli organi rappresentativi verso terzi (con parziale o totale esenzione da responsabilità dei singoli membri della rete); 7) complementarietà rispetto al modello che realizza aggregazioni proprietarie tramite fusioni ed acquisizioni e consente una crescita per via contrattuale anche in presenza di una compagine proprietaria ristretta; possibilità di creare filiere di subfornitura, lunghe e spesso collocate in diversi paesi, di realizzare forme di coordinamento migliori di quelle conseguibili attraverso contratti bilaterali che uniscono a due a due gli anelli della filiera; 8) agevolazioni amministrative, previste per i distretti [dell’articolo 1, comma 368, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 23 dicembre 2005, n. 266] (possono presentare istanze, avviare procedimenti amministrativi, ovvero accedere ai contributi a qualunque titolo erogati, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dell’impresa interpellante o di altro soggetto, appositamente incaricato dalla rete, che opera in qualità di agente plurimandatario nei confronti di tutte le amministrazioni coinvolte nell’attività d’impresa. Tale soggetto può avvalersi, per il suddetto procedimento collettivo, di tutti gli strumenti di semplificazione, anche informatici, vigenti per le singole imprese e , in via sperimentale, di quelli invia di introduzione). 9) agevolazioni finanziarie‐creditizie: a) possibilità di ottenere fondi regionali, statali e comunitari (es. Fondo nazionale per l’innovazione istituito dal 2009); b) accesso facilitato al credito che tenga conto nella valutazione del merito creditizio, della partecipazione alla rete. 10) agevolazioni fiscali: fino al 31 dicembre 2012 per le imprese partecipanti ad una rete dotata di fondo patrimoniale, l’agevolazione consiste in una sospensione di imposta (ai fini IRPEF e IRES) per le quote di utile destinate al fondo patrimoniale comune, fino ad un limite di 1 milione di euro. CONFRONTI CON ALTRE TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE 1. Qual è la differenza tra il contratto di rete e le altre forme di aggregazione tra imprese? La principale differenza tra il contratto di rete e le altre forme di aggregazione aziendale (consorzio, ATI, società consortile) è il fatto che la rete non ha una personalità giuridica autonoma rispetto alle imprese partecipanti né costituisce un nuovo soggetto fiscale (pur potendo richiedere l’attribuzione di un codice fiscale). Il modello di governance, inoltre, si caratterizza una maggiore flessibilità, dando piena autonomia ai partecipanti nella nomina di un organo comune che agisce su mandato collettivo. 2. Che differenza esiste tra il Distretto e il Contratto di Rete? Il Distretto, in quanto società consortile a r.l., è una persona giuridica riconosciuta dalle Regioni con proprio provvedimento e dalla legislazione nazionale, realizza i propri obiettivi di sviluppo per conto delle aziende anche attraverso strumenti che le normative nazionali e regionali mettono a disposizione. Il contratto di rete è lo strumento più efficace per la realizzazione di progetti comuni ed è una semplice scrittura pubblica tra più aziende. Esso è giuridicamente meno vincolante, poiché può essere cessato in Programma cofinanziato con il Fondo
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qualunque momento e non vincola in modo permanente le aziende che, a seconda delle modalità definite, possono uscire senza particolari oneri. 3. Quali sono le principali differenze tra la rete di impresa ed il Consorzio e/o la società consortile? La principale differenza tra il contratto di rete di imprese e il consorzio è data dal fatto che con il primo le imprese collaborano e si aggregano per esercitare attività o realizzare progetti funzionali ad accrescere la capacità innovativa e competitiva della stesse, mentre con il secondo le imprese possono collaborare per dare vita ad una nuova attività imprenditoriale, diversa da quella che le imprese esercitano individualmente. Entrambe le tipologie di contratti in questione consentono alle imprese di aggregarsi per crescere, ma con modalità e intensità differenti. In particolare, con il contratto di rete l’impresa punta a rimanere in prima linea sul mercato, senza però rinunciare ai positivi effetti di una aggregazione con altre imprese, mentre con il contratto di consorzio l’impresa punta a creare con altre imprese un nuovo operatore economico in grado di avvantaggiarle, rinunciando però a una parte del proprio mercato. Tali differenze riguardano principalmente le reti e i consorzi congegnati per avere una rilevanza esterna. Quando invece sia la rete che il consorzio non sono destinati e interagire all’esterno con terzi, la principale differenza tra i due contratti è rappresentata dal fatto che le reti costituiscono una forma di collaborazione maggiormente flessibile, poiché consentono alle imprese di realizzare attività ulteriori rispetto a quelle che esse esercitano individualmente, agevolando in questo modo i processi di aggregazione. Sussistono inoltre alcune differenze sul piano delle discipline applicabili alle due tipologie negoziali, soprattutto con riferimento alle normative settoriali applicabili ai consorzi. Ad esempio, nei consorzi tra PMI disciplinati dalla legge n. 240/1981 si prevedono limiti all’autonomia negoziale delle parti, come la richiesta di un numero minimo di partecipanti, non previsti dalla disciplina del contratto di rete di imprese. CONSIDERAZIONI SULLA FORMA GIURIDICA Partiamo da una sintesi delle caratteristiche delle “forme” finora prese in considerazione, cioè: ATI, ATS, Consorzio. ATI L’Associazione Temporanea d’Imprese è configurabile come un mandato speciale collettivo con rappresentanza, che presenta le seguenti principali caratteristiche: ‐
è temporanea, in quanto normalmente costituita per il perseguimento di un obiettivo di breve‐
medio termine (es: partecipazione ad una gara/bando) ‐
non ha personalità giuridica ‐
non ha personalità fiscale Programma cofinanziato con il Fondo
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è una forma “chiusa” in quanto non consente l’ingresso di nuovi associati, se non con una novazione del contratto associativo presuppone l’identificazione di una “capofila”, che assume un ruolo predominante diventando l’interfaccia dell’associazione verso i terzi ATS L’“Associazione Temporanea di Scopo” può essere costituita sia da Imprese sia da soggetti diversi dalle Imprese o esclusivamente da soggetti diversi dalle Imprese. Questa è l’unica differenza sostanziale ai nostri fini. CONSORZIO Forma disciplinata dal Cod. Civile, definita (art. 2602) come un contratto con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” . Nela sostanza si tratta, quindi, di un contratto, non societario, di organizzazione finalizzato all’ottenimento di vantaggi economici per i consorziati. Si possono avere: ‐
consorzi “con attività interna”, che implicano soltanto obbligazioni a carico dei consorziati (es: consorzi anticoncorrenziali); ‐
consorzi “con attività esterna” , (art. 2612 c.1 Cod.Civ.) che prevedono cioè lo svolgimento di attività con efficacia verso i terzi (es: consorzi di coordinamento per gli acquisti, la prospezione commerciale, … Oltre a ciò possono identificarsi le seguenti le principali caratteristiche del Consorzio: ‐
Non è configurabile la predominanza di un’azienda (capofila) nei confronti delle altre, come nell’ATI (è il Consorzio a fungere da “capofila” e non una specifica impresa) ‐
È una forma “aperta” all’ingresso di nuovi consorziati, previa definizione nello Statuto delle regole di proposizione e accettazione dei soggetti ‐
Comporta, rispetto all’ATI, una maggiore strutturazione organizzativa, di governance e, più in generale, contrattuale (oggetto, durata, organi, obblighi dei consorziati e relative sanzioni in caso di inadempimento, …) ‐
non ha personalità giuridica ‐
non ha personalità fiscale SOGGETTIVITÀ GIURIDICA OPZIONALE: CRITICITÀ E VANTAGGI E' rimessa all'autonomia negoziale, ossia ad una esplicita manifestazione di volontà delle parti, la scelta di richiedere l'acquisto della soggettività giuridica della rete (il terzo periodo del comma 4‐ter stabilisce che “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4‐quater ultima parte”). In tal caso, però, occorre prevedere una serie di requisiti, in specie organizzativi. Programma cofinanziato con il Fondo
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Devono, infatti, essere previsti un fondo patrimoniale comune ed un organo comune (i quali, in assenza di soggettività, sono di regola facoltativi, anche se la prassi ha mostrato la loro normale adozione all'interno delle reti costituite, verosimilmente in ragione della circostanza che il beneficio fiscale della sospensione di imposta era condizionato alla presenza quanto meno di un fondo comune), e identificati la sede e la denominazione della rete. Con riguardo alla forma il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente (art. 25 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82), ma non con firma elettronica autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Inoltre, occorre iscrivere la rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; tale pubblicità opzionale ha funzione costitutiva del soggetto‐rete, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive sia attive sia passive, analogamente alle persone giuridiche (diritti ed obblighi) La previsione normativa suscita una serie di perplessità, legate non soltanto alla anomala dicitura 'soggettività giuridica' (termine sinora assente nei testi legislativi), ma soprattutto alle conseguenze sul piano applicativo e di completamento della disciplina che ne conseguono o ne dovrebbero conseguire. La funzione costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese è presente, all'interno del nostro sistema normativo, per le società di capitali, per le quali tuttavia tale adempimento è necessario per l'acquisto delle personalità giuridica e del beneficio della responsabilità limitata. Nell'ipotesi della Rete‐
soggetto la pubblicità costitutiva è tuttavia meramente opzionale. Inoltre non è chiaro se tale pubblicità possa essere assorbente o se, invece, debba considerarsi dotata di funzione complementare, rispetto alla iscrizione nel registro delle imprese che l'art. 3, comma 4 quater prima parte prevede come obbligatoria (“il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”). In realtà, in conformità agli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla novella, appare opportuno considerare tale forma di pubblicità costitutiva, anche se autonoma ed opzionale rispetto a quella richiesta, per ciascuna impresa partner, ai fini della efficacia del contratto verso terzi, come onnicomprensiva. In altri termini, la iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese della Rete‐soggetto è da considerarsi sufficiente e dunque idonea ad includere anche l'altra forma di pubblicità richiesta dalla legge (v. Commissione studi d'impresa, Studio n. 5‐2013/I, M. Maltoni, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative). L'acquisto della soggettività incide, fra le altre, sulle caratteristiche dell'organo di governo. Tale organo è, come noto, dotato di poteri gestori, regolamentari ed esecutivi degli obiettivi strategici della rete, e agisce quale mandatario in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, parti del contratto, salvo sia diversamente disposto nello stesso, in particolare nelle procedure: di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; relative ad interventi di garanzia per l'accesso al credito; infine, nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento o, ancora, all'utilizzazione di Programma cofinanziato con il Fondo
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strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o dei quali sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Tuttavia, se la rete acquista soggettività giuridica, l'organo comune opera in rappresentanza della rete unitariamente intesa. I vantaggi che si legano alla soggettività potrebbero, invero essere molteplici. La creazione di una Rete‐
soggetto (o Rete‐società), appare senz'altro auspicabile in una prospettiva di crescita della aggregazione imprenditoriale al fine di acquisire finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati. Il tema del finanziamento, non soltanto bancario, è allo stato centrale. Una delle maggiori criticità legate al c.d. Rating della Rete (oltre che dei singoli partecipanti), era collegato essenzialmente all'assenza di adeguata patrimonializzazione delle reti di imprese, oggi risolvibili per il tramite della Rete‐soggetto. Resta, tuttavia, il rischio di non conformità del modello con l'Europa. Qualora venissero rinnovati i benefici fiscali (il regime di sospensione di imposta aveva natura temporanea, sino al dicembre 2012) occorrerebbe verificare la compatibilità di una rete‐società con la disciplina in materia di aiuti di stato, e chiarire il significato della 'soggettività giuridica' alla quale fa riferimento l'attuale testo legislativo. Giova ricordare, infatti, che la Commissione europea (Decisione‐26 gennaio 2011, C(2010)8939 def., aiuto di stato n. 343/2010 – Italia, cfr.: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp‐2010/n343‐
10.pdf), nell’escludere che le misure di sostegno attuate in favore delle reti di imprese costituiscano aiuti di stato da parte dello Stato italiano, in quanto ritenute non selettive, ha altresì precisato, nella valutazione che secondo le autorità italiane “la rete di imprese non avrà personalità giuridica autonoma. Gli aspetti finanziari delle reti di imprese possono essere gestiti attraverso una dotazione speciale destinata alla realizzazione degli obiettivi comuni o attraverso un semplice accantonamento di risorse gestito, per esempio, su mandato, da un rappresentante o da un organo. Le risorse sono accantonate soltanto per ragioni pratiche, cioè per la disponibilità dei fondi per le operazioni correnti comuni, e vengono messe in comune esclusivamente per realizzare le attività comuni indicate nel contratto, per le quali però ciascuna impresa partecipante mantiene la piena responsabilità. Per queste ragioni, le reti non possono essere considerate entità distinte”. DISCIPLINARE DI USO DELLA RETE Il presente “disciplinare di uso” è un pro‐forma utilizzabile dalle imprese che intendono realizzare una “Rete di Impresa” ed è stato esteso con l’obiettivo di essere utilizzato come traccia per disciplinare in dettaglio i rapporti intercorrenti fra i Membri della Rete e la Rete stessa nonché i rapporti tra i Membri della Rete, sia nell'ambito interno che all'esterno, in attuazione delle disposizioni dettate dal contratto di Rete che verrà sottoscritto innanzi ad un Notaio. Il disciplinare forma parte integrante del contratto di Rete. Art. 1 ‐ Rapporti Rete – Imprese partecipanti al Contratto di Rete (denominate anche “Membri”) In osservanza agli artt. x, x , e x del Contratto di Rete, i rapporti di qualsiasi genere e specie tra la Rete ed i Membri sono tenuti dal Comitato di Gestione (CdG), e per esso dal suo Presidente, ovvero dal suo Vice‐Presidente in caso di indisponibilità del Presidente. Programma cofinanziato con il Fondo
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Art. 2 ‐ Ammissione dei Membri Chi intende essere ammesso come Membro della Rete deve seguire la procedura di cui all’art. xx del Contratto di Rete. In sede di Assemblea per la delibera dell’ammissione o meno di un nuovo Membro alla Rete, hanno comunque diritto di veto i Membri la cui attività rientra in categorie strettamente affini a quella della richiedente l’ammissione alla Rete. In caso di delibera favorevole da parte dell’Assemblea all’ingresso di un nuovo Membro nella Rete, il Comitato di Gestione provvede ad inviare comunicazione scritta al nuovo Membro. Dal momento della ricezione della comunicazione dell'avvenuta ammissione, il nuovo Membro entra a far parte della Rete purché versi entro xx giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, l’importo della relativa quota di partecipazione al Fondo Comune di cui all’art. x del Contratto di Rete, determinata in € …0.000,00; tale quota deve essere versata per due anni di seguito. In caso di mancato pagamento degli importi di cui sopra nel termine assegnato, il nuovo Membro si vedrà decadere il diritto di ammissione alla Rete. Art. 3 ‐ Attuazione del Programma e del Progetto del Contratto di Rete Per l'attuazione del Programma e del Progetto i Rete di cui all’art. 4 del Contratto di Rete, ovvero delle deliberazioni delle Assemblee e del Comitato di Gestione, la Rete potrà dotarsi di un apparato interno perativo, strutturato come segue: •
Settore Amministrativo; •
Settore Tecnico‐Commerciale. Qualora l’evoluzione della normativa fiscale circa la soggettività Passiva della Rete lo rendesse necessario, la Rete potrebbe favorire la costituzione di una società di servizi al suo interno cui verranno demandate le varie attività amministrative nonché tecniche e commerciali. Art. 4 – Nomina I responsabili dei settori operativi sono nominati dal Comitato di Gestione il quale può revocare l'incarico in qualsiasi momento. Essi rispondono del loro operato al Presidente del Comitato di Gestione. Art. 5 ‐ Competenze del Settore Amministrativo Il Settore Amministrativo, in tutto od in parte, secondo le indicazioni del CdG, può provvedere a: • redigere il rendiconto annuale ed il bilancio previsionale, così come specificati nell’art. xx del Contratto di Rete, nonché le situazioni economico‐patrimoniali infra‐annuali ed eseguire le relative verifiche periodiche; • elaborare piani economico‐finanziari per lo svolgimento delle attività correlate al Programma ed al Progetto di Rete, stipulare i contratti con i Membri della Rete; • informare ed aggiornare costantemente il CdG sull'andamento economico e finanziario della Rete; • curare i rapporti con le Banche, Enti o Società interessate; • curare i rapporti di natura amministrativa con la Pubblica Amministrazione; Programma cofinanziato con il Fondo
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tenersi costantemente informato sulla solvibilità dei committenti e dei Membri; definire i termini e le condizioni di pagamento con la committenza; provvedere agli incombenti necessari per l'incasso dei contributi e delle eventuali quote di servizio, ivi comprese le royalties di cui al successivo art. x dovuti dai Membri; gestire, organizzare e controllare tutte le procedure amministrative: dalla contabilità, alla tenuta dei registri fiscali obbligatori e del libro vidimato della Rete per la registrazione dei verbali, all'attuazione degli incombenti del personale dipendente eventualmente in forza alla Rete; provvedere agli incombenti fiscali, sia per quanto concerne l'IVA che per le restanti imposte e tasse; vigilare sul rispetto delle norme sulla sicurezza, riservatezza, non concorrenza e privacy da parte dei Membri; provvedere al rilascio di garanzie fidejussorie e contratti con assicurazioni qualora necessario e quando la normativa dovesse consentirlo nel corso della sua evoluzione; curare tutte le pratiche necessarie per l'ammissione dei nuovi Membri e, nei casi di decesso, ecadenza od esclusione, alla liquidazione delle relative pendenze; coordinare la redazione delle domande di partecipazione della Rete a bandi di finanziamento Nazionali Comunitari o di Enti Finanziari extra UE; interfacciarsi con gli Istituti concessionari, i soggetti agenti e i gestori di bandi di finanziamento Nazionali , Comunitari o di Enti Finanziari extra UE; coordinare la rendicontazione delle spese sostenute dalle imprese nel caso di partecipazione della Rete a bandi di finanziamento Nazionali , Comunitari o di Enti Finanziari extra UE; fornire supporto alle attività dei gruppi di lavoro interni alla Rete, ove costituiti. Art. 6 ‐ Competenze del Settore Tecnico‐Commerciale Compete al Settore Tecnico‐Commerciale, in tutto o in parte, secondo le indicazioni del CdG: • promuovere, coordinare e sviluppare i rapporti di pubbliche relazioni con enti pubblici, privati, imprese, consorzi, associazioni ed altri enti o persone, al fine di rafforzare l’immagine del consorzio sul mercato ed acquisire lavoro; • definire la programmazione delle acquisizioni dei lavori; • esaminare, in collaborazione con il Settore Amministrativo, i contratti d'appalto ovvero di fornitura con soggetti pubblici e privati; • provvedere a tutte le pratiche e relativi incombenti, per la partecipazione alle gare d'appalto e per la redazione delle offerte; • promuovere l'attività della Rete previa approvazione del Comitato di Gestione; • curare l'attività di pubblicità e sponsorizzazione della Rete; • aggiornare costantemente il CdG sull’andamento delle attività del proprio settore; • supportare il settore Amministrativo in caso di partecipazione della Rete a bandi di finanziamento Nazionali , Comunitari o di Enti Finanziari extra UE; Programma cofinanziato con il Fondo
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•
fornire supporto alle attività dei gruppi di lavoro interni alla Rete, ove costituiti. Art. 7 ‐ Acquisizione commesse e Business Rules per royalties La partecipazione alle gare di appalto e le trattative per l'acquisizione delle commesse viene stabilita dal Comitato di Gestione. La formulazione delle offerte sarà approvata dal CdG su proposta dei Membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato di preparare l’offerta. Per quanto riguarda le royalties, si identificano i seguenti tre possibili casi: uno o più membri della rete procurano una commessa alla Rete; in tal caso, le royalties che la Rete deve riconoscere in totale ad una o più aziende della Rete, in caso di acquisizione di una commessa o della stipula di un contratto grazie all’azione commerciale di una o più aziende della Rete, sono: 1.
5% per la prima commessa; 2.
0% per le commesse successive. Inoltre, il membro o i membri della Rete che hanno procurato la commessa, oltre alle royalties, avranno il diritto di prelazione sulla posizione di mandatario in caso di commessa. Al fine di stabilire univocamente quando la prima azione di promozione della rete da parte di un membro o di membri della rete porti ad una commessa oppure inneschi un meccanismo di cui solo la rete può essere riconosciuta meritevole dell’acquisizione della commessa, viene stabilita la seguente regola: se un membro della Rete intercetta l’opportunità di promuovere la Rete, ne deve dare segnalazione al Comitato di Gestione (preferibilmente ex‐ante); a quel punto il membro della Rete ed il Comitato di Gestione possono concordare che: 1) il o i membri continuino a proprie spese la promozione della Rete, sostenendo quindi anche eventuali spese di viaggio e pubblicitarie; in tal caso il membro o i membri promotori avranno diritto alle royalties definite in tale punto; 2) il membro o i membri promuovano la Rete, ma venendo spesati dalla Rete; in caso di acquisizione di commessa da parte della rete, il membro o i membri non avranno diritto a royalties. A titolo di esempio esemplificativo, ma non esaustivo, se un membro della Rete, durante una conversazione con un proprio cliente, accennasse della Rete e questo, interessato, chiedesse al membro della Rete di fare una presentazione presso la propria sede (che potrebbe essere anche all’estero), il membro della Rete dovrà riferire dell’opportunità al Comitato di Gestione; questo, a sua volta, valuterà se le attività da svolgersi dovranno essere a carico della Rete o se il singolo Membro potrà condurle in autonomia con tutti gli oneri ed onori che ne deriveranno. Uno o più membri della Rete (indicati come promotrici), pubblicizzando/promuovendo la Rete, procurano una commessa ad un altro o ad altri membri della Rete; in tal caso, le royalties che un’azienda della Rete (o più aziende della Rete) deve (devono) riconoscere, in totale, ad una o più aziende della Rete e alla Rete a sè stante in caso di acquisizione di una commessa o della stipula di un contratto grazie all’azione commerciale di una o più aziende della Rete (*) sono: 1.
per la prima commessa: 4% all’azienda promotrice (o, in totale, alle aziende promotrici) e 0% alla rete; Programma cofinanziato con il Fondo
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2.
per le commesse successive: 1% all’azienda proponente e 2% alla rete per le commesse successive; (*) la ragione di questa royalty è duplice. Da un lato, poichè inizialmente la Rete non sarà dotata di una propria organizzazione commerciale, ogni azienda si farà promotrice di sé stessa e delle altre della Rete nonchè della Rete stessa. E' pertanto necessario premiare chi si adopera anche per gli altri Membri. Di converso, una volta acquisita una commessa, non sarà dovuta più alcuna royalty all'azienda che ha fatta acquisire la commessa, ma solo alla Rete, a titolo di riconoscimento dell'efficacia di tale organizzazione e pertanto del suo mantenimento. La Rete, procura una commessa ad uno o più membri di se stessa; in tal caso, le royalties che un’azienda della Rete (o più aziende della Rete) deve (devono) riconoscere alla Rete in caso di acquisizione di una commessa o della stipula di un contratto grazie all’azione commerciale della Rete sono: •
5% per la prima commessa; •
3% nel caso di commesse successive e collegate alla prima. INOLTRE: ‐
Le royalties sono uguali per tutte le aziende dei settori industriale e dei servizi e si articolano, al lordo di oneri tributari, fiscali e previdenziali. ‐
Le royalties saranno corrisposte agli aventi diritto entro 60 (sessanta) giorni dagli avvenuti pagamenti a saldo del lavoro eseguito dalla Rete o da uno o più dei suoi Membri. La gestione fiscale delle royalties tra i Membri della Rete e tra essi e la Rete sarà effettuata secondo i dettami esposti dall’Agenzia delle Entrate nel caso di Reti di tipo “pesante”. Art. 8 ‐ Gruppi di lavoro: costituzione e compiti All’interno della Rete possono costituirsi temporaneamente uno o più gruppi di lavoro, eventualmente anche secondo logiche di filiera. La partecipazione a tali gruppi avviene mediante candidatura volontaria o indicazione del CdG e costituisce un impegno sia nei confronti dei Membri che della Rete stessa. I gruppi di lavoro possono comprendere anche professionisti esterni. La costituzione di un gruppo di lavoro è ratificata dal CdG che nomina all’interno del Consiglio stesso un referente per le attività del gruppo, ed è formalizzata mediante una lettera di incarico ai Membri costituenti il gruppo di lavoro medesimo. I membri del gruppo di lavoro dovranno: 1.
effettuare lo studio delle gare d'appalto e delle offerte, definire i computi metrici ed i capitolati e preventivare i costi; 2.
effettuare lo studio dei bandi di finanziamento emessi da Enti Nazionali, Comunitari o di Enti Finanziari extra UE e di interesse per la Rete, e poi collaborare con i Settori Tecnico‐
Commerciale ed Amministrativo per la presentazione delle domande di finanziamento nonché il supporto alle istruttorie e alle rendicontazioni; 3.
€definire, in collaborazione con i Settori Tecnico‐Commerciale ed Amministrativo, i contratti d'appalto; Programma cofinanziato con il Fondo
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4.
5.
6.
valutare, in collaborazione con i Settori Tecnico‐Commerciale ed Amministrativo, tutte le pratiche e i relativi incombenti, per la partecipazione alle gare d'appalto e per la redazione delle offerte; fornire al Settore Amministrativo, o a chi per esso svolge le procedure amministrative della Rete, la documentazione necessaria per la gestione contabile e finanziaria dei pagamenti tra i Membri e la Rete nonché tra la stessa ed i soggetti esterni alla Rete; quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico ricevuto dal CdG. Art. 9 ‐ Conduzione dei lavori Il Presidente del Comitato di Gestione della Rete, sentiti i pareri dei partecipanti e di concerto con l’eventuale membro mandatario, nomina il Responsabile di commessa (RdC), o Direttore Lavori, che assume la veste di pianificatore e coordinatore dei lavori/servizi erogati. Il Responsabile di Commessa a sua volta avrà dei referenti di commessa, uno per ogni azienda interessata ai lavori. Tale nomina dovrà avvenire ed essere comunicata al Presidente del Comitato di Gestione prima dell’inizio lavori. Il RdC avrà il compito di pianificare i lavori attraverso strumenti di project management, mantenere aggiornato la stato avanzamento lavori e rendicontare i costi di commessa sostenuti e comunicare immediatamente al Presidente tutte le situazioni che possono comportare ritardi e/o penali per la Rete. Oltre al rigoroso rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione delle commesse/lavori, l'impresa dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: o evitare ogni forma di sub‐appalto per le opere di propria competenza, ad eccezione dei casi in cui venga autorizzato dalla Rete e, laddove previsto, dal committente; o garantire ai propri dipendenti ogni forma retributiva, assistenziale e previdenziale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, esibendo, qualora richiesti dalla Rete, tutti i documenti giustificativi applicabili; o accettare quanto stabilito dal Comitato di Gestione, nell'atto di assegnazione, nel caso di assegnazione dell'appalto a più Membri, e collaborare fattivamente al coordinamento e all’esecuzione delle commesse; o eseguire tramite la Rete eventuali lavori supplementari rispetto al contenuto del contratto in essere solo dietro autorizzazione scritta della stessa Rete; o osservare rigorosamente quanto indicato nell'atto di assegnazione dei lavori per la tutela dei propri interessi; o rispettare tutte le norme di legge, i regolamenti e gli usi e consuetudini; La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente regolamento. Art. 10 ‐ Rimborsi spese e contributi Il bilancio previsionale viene redatto a cura del Presidente del Comitato di Gestione della Rete e approvato dal CdG e dall’Assemblea della Rete entro il termine del 31 ottobre di ciascun esercizio. Per il primo anno, tale scadenza viene rinviata al 28 febbraio 20xx. Programma cofinanziato con il Fondo
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La Rete gestirà in genere le spese di funzionamento e di gestione nonché gli oneri e le spese dei servizi erogati, applicando ai lavori da assegnare le percentuali a titolo di royalties di cui al precedente art. x. Relativamente ad ulteriori servizi non derivanti da specifiche commesse, la Rete richiederà ai singoli Membri, un rimborso preventivamente concordato e determinato secondo termini paritetici, definito nel bilancio di previsione annuale. Al solo fine di assicurare il funzionamento della Rete e quindi con il solo scopo di consentire alla Rete di disporre di un flusso di mezzi finanziari per coprire i costi della gestione, è fatto obbligo ai soci di versare, su richiesta dell'organo amministrativo o comunque del Comitato di Gestione, eventuali contributi in denaro in aggiunta ai conferimenti previa approvazione da parte dell’Assemblea, e comunque nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di Rete per le Microimprese ad esso aderenti. Solo in tali limiti i contributi potranno essere richiesti dall'organo amministrativo ai Membri. Qualora, i costi di funzionamento e di gestione fossero totalmente coperti dal punto di vista economico finanziario, la Rete non richiederà alcun ulteriore contributo annuale ai Membri. L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti ad integrare il patrimonio della Rete con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali Membri creditori non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei Membri diversa da quella fisiologica del tipo adottato. Art. 11 ‐ Spese a carico dell'impresa assegnataria/mandataria In caso di contratti ove sia prevista la designazione di un’impresa assegnataria/mandataria, salvo specifici patti in deroga contenuti nell'atto di assegnazione, sono a suo carico: o le spese per cauzioni, eventualmente richieste; o le spese di fidejussione a favore della Rete, relativamente all'anticipazione contrattuale ed a garanzia degli obblighi contrattuali, nonché quelle sostenute dalla Rete in favore del Committente; o le spese di fidejussione per lo svincolo anticipato delle trattenute a garanzia, nonché quelle sostenute dal Consorzio a favore del Committente; o le spese per eventuali polizze assicurative richieste dal Committente; o ogni ulteriore ed eventuale spesa. Art. 12 ‐ Inadempienze e procedimenti Le imprese associate sono tenute ad osservare scrupolosamente, oltre a quanto riportato nel Contratto di Rete, le disposizioni del presente Disciplinare, in vigore sin dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea della Rete. Qualsiasi violazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento, sarà sottoposta all'esame dei Comitato di Gestione per i dovuti provvedimenti previa valutazione delle motivazioni relative alle imprese contestate. Nell’adozione del provvedimento sanzionatorio, il CdG dovrà attenersi al principio della graduazione in misura alla gravità della violazione. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: Programma cofinanziato con il Fondo
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o il richiamo scritto a mezzo lettera raccomandata ovvero PEC da inviare all'impresa membra della Rete e da affiggere in copia nella sede legale della Rete; o la sospensione, per un periodo minimo di un anno, dall’assegnazione dei lavori; o la sospensione, per un periodo minimo di un anno, del riconoscimento e corresponsione di eventuali royalties; o la sospensione dei pagamenti in corso fino alla copertura dei danni causati alla Rete e/o delle somme dovute a qualsiasi titolo alla Rete stessa; o l’addebito delle spese sostenute dalla Rete o da qualsiasi suo Membro, provocate dall'inadempienza dell'impresa soggetta al provvedimento; o l’esclusione dalla Rete, in caso di infrazioni e/o inadempienze gravi, ed in caso di ricezione di due provvedimenti di sospensione. L'impresa assoggettata a tre provvedimenti di richiamo, subirà automaticamente la sospensione (di cui al punto 4). L’impresa che intende contestare le decisioni della Rete dovrà procedere così come indicato nell’art. xx del contratto di Rete. Il collegio arbitrale dovrà emettere il proprio lodo entro 60 giorni dalla sua costituzione con l'esonero dell’obbligo dell'osservanza delle norme procedurali, ma nel rispetto del contraddittorio. La Rete, comunque, potrà dare corso a qualsiasi azione di carattere amministrativo o giudiziario a tutela dei legittimi interessi di tutti i suoi Membri. Qualora uno dei Membri della Rete non potesse adempiere ad una propria prestazione nei termini contrattuali e nel rispetto delle specifiche tecniche, dovrà darne pronta comunicazione scritta alla Rete la quale potrà intervenire per tutelare i propri interessi, anche risolvendo il contratto dell’azienda inadempiente in favore di altre imprese della Rete o, in mancanza, non facenti parte della Rete. Ove per colpa o negligenza o inadempimento di uno o più Membri della Rete, la Rete fosse costretta a pagare delle penali, di qualsiasi genere, il pagamento delle stesse verrebbe così regolamentato: le penali verrebbero pagate e poi ri‐addebitate al Membro o ai Membri responsabile/i in via esclusiva dell’inadempimento entro il limite della penale massima prevista nei documenti contrattuali stipulati con l’appaltante. Nel caso di presenza di una mandataria di una commessa per la Rete, essa se ne assuma carico innanzi al cliente riservandosi il diritto di rivalersi verso il o gli altri membri responsabili. Nel caso in cui la responsabilità di cui ai precedenti paragrafi fosse propria di tutti i Membri della Rete, le penali verrebbero ripartite in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'appalto. In definitiva, la parte inadempiente dovrà sopportare ogni conseguenza connessa al proprio inadempimento. In caso di oggettiva difficoltà nell’individuare il o i responsabili per l’attribuzione delle responsabilità che hanno determinato l’insorgenza delle penali, oltre che l’eventuale danno di immagine della Rete, il Comitato di Gestione provvederà ad esprimere un parere; se lo stesso non verrà accolto dagli interessati, si procederà così come previsto dall’art.xx del Contratto di Rete. Programma cofinanziato con il Fondo
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Art. 13 – Riservatezza delle informazioni Per tutta la durata del Contratto di Rete e per un periodo di ulteriori cinque anni, ogni Membro si impegna a mantenere riservate le informazioni industriali e commerciali di cui è venuto a conoscenza in qualità di Membro. I Membri si impegnano inoltre ad utilizzare tutte le informazioni scambiate in occasione della preparazione delle offerte e dell’eventuale esecuzione delle commesse soltanto per gli scopi previsti dallo Contratto di Rete e dal presente Disciplinare. Ogni Membro si impegna anche affinché tali obbligazioni vengano rispettate dal proprio personale e dai collaboratori. Art. 14– Divieto di concorrenza I Membri della Rete forniranno al settore amministrativo l’elenco dei clienti attivi nella propria azienda, affini con il settore dello ……; tale elenco verrà aggiornato almeno ogni 6 mesi o dietro comunicazione puntuale da parte dei Membri. I Membri quindi continueranno a gestire direttamente i clienti comunicati in osservanza a quanto disposto dal comma b) della Premessa facente parte integrante del Contratto di Rete per lo……; qualora i Membri affidassero, a propria esclusiva discrezione, determinate commesse alla Rete scaturirebbe automaticamente una royalty secondo le modalità espresse nel precedente art. 7 del presente disciplinare. Art. 15 ‐ Modifica e/o integrazioni del regolamento Il presente disciplinare può essere modificato ed integrato in tutto od in parte, soltanto mediante delibera dell'Assemblea della Rete. BOZZA DI CONTRATTO DI RETE A fini esclusivamente esemplificativi, di seguito si estende una BOZZA DI CONTRATTO DI RETE che, partendo dal DISCIPLINARE DELLA RETE, definisce in maniera certa il Contratto. Il ……..Maggio 2013, In …….., Via ……….1/9 Tra i sottoscritti: ‐ …… nat… a … il … …, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in qualita' di ….. dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di…….., con sede in …., Via ….., iscritta al Registro Imprese di ….. e con codice fiscale e partita IVA numero …, e unità locale in ……., Via ……., …., capitale sociale Euro …. (……), interamente versato, esercente attivita' di …………... ‐ …… nat… a … il … …, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in qualita' di …….. d dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di… …., con sede in …., Via ….., iscritta al Registro Imprese di ….. e con codice fiscale e partita IVA numero …, e unità locale in ……., Via ……., …., capitale sociale Euro …. (……), interamente versato, esercente attivita' di …………... Programma cofinanziato con il Fondo
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Premesso che: a) ai sensi dell'art. 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e dell'art. 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con il "contratto di rete" più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ed a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed eventualmente esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa; b) le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle rispettive attività in riferimento….. c) …….. d) ……….. Si conviene e stipula quanto segue: Tutte le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Art. 1) Oggetto, durata del contratto e denominazione della Rete. 1.1. ………. convengono di stipulare un contratto di rete delle imprese che ……. 1.2. Il contratto di rete cesserà in data …….., salvo rinnovo o anticipata estinzione. 1.3. Nei rapporti con i terzi la rete può essere presentata e identificata anche con la denominazione: "………………". Art. 2) Obiettivi strategici della "……..". ………………………………………………….. Art. 3) Organi della rete di imprese, compiti e poteri attribuiti agli organi stessi. 3.1. Il Comitato di Gestione è l'organo principale della rete di imprese, è composto da tutte le imprese che aderiscono al contratto di rete. Sono nominati dal Comitato di Gestione un presidente e due vice presidenti, scelti tra i partecipanti alla Rete …….. 3.2. Il presidente coordina l'attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del Comitato di gestione della rete e verifica il corretto svolgimento delle attività programmate. 3.3. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni caso questi abbia impedimento nello svolgimento delle sue funzioni (assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente) e potrà agire con le medesime funzioni del sostituito. 3.4. Le imprese facenti parte della Rete ……dovranno partecipare al Comitato di Gestione in persona del legale rappresentante pro‐tempore, oppure nominando un proprio delegato a rappresentarle nel Comitato di Gestione della rete. Tale delegato può essere revocato, o sostituito dall'impresa che lo ha nominato, in qualsiasi momento, informando tempestivamente per iscritto il Comitato di Gestione della rete. 3.5 La definizione del programma della Rete …….. e il controllo delle sue attività sono affidati al Comitato di Gestione. 3.6 Il Comitato di Gestione nomina un Comitato Operativo che può essere composto da 1 a 3 imprese, a cui è affidato l'incarico di eseguire il programma di rete approvato dal Comitato di Gestione. Il/I rappresentanti del Comitato Operativo dovranno agire in modo coordinato con la massima diligenza, dare conto del proprio operato al comitato di gestione, per quanto Programma cofinanziato con il Fondo
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riguarda le attività effettuate in nome e per conto della rete. La durata in carica del o dei componenti del Comitato Operativo è annuale. Non si esclude la possibilità di affidare la gestione operativa ad un ente/società/professionista esterni alla rete o l'eventuale costituzione di una società dedicata a gestire l'operatività del contratto di rete. In qualsiasi momento si verificassero, da parte del Comitato Operativo, irregolarità o condizioni che potrebbero arrecare danno all'immagine della rete stessa, il comitato di gestione può convocare un'assemblea e revocare l'operatività in nome e per conto della rete all'impresa che ha commesso l'irregolarità, provvedendo anche, qualora fosse necessario, all'espulsione dell'azienda stessa dal contratto di rete. 3.7. Al comitato operativo è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett. e), D.L. l0 febbraio 2009, n. 5, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto esclusivo di quanto approvato dal Comitato di Gestione. 3.8. Il Comitato di Gestione della rete si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti. 3.9. Il Comitato di Gestione della rete è convocato, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. Al di fuori delle riunioni del Comitato di Gestione le decisioni del Comitato di Gestione possono essere assunte mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto; a tal fine, il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del Comitato di Gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione. Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del presidente. Le decisioni del Comitato di Gestione, comprese la nomina del presidente e del/dei vicepresidenti, dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto da tutte le imprese partecipanti al Comitato di Gestione. 3.10. Il Comitato di Gestione della rete deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro la fine di ogni anno, per elaborare il bilancio previsionale dell'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per elaborare il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Art. 4) Adesione di altre imprese. Il contratto di rete è a struttura aperta: è prevista la partecipazione di altre aziende, diverse dai fondatori del Contratto, anche mediante adesioni successive. 4.1. Il Comitato di Gestione della rete decide sulle istanze di adesione alla rete da parte di altre imprese. Possono aderire al contratto le imprese che svolgono attività in modo diretto o indiretto correlate al …… in ogni sua forma. Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332, c.c., al Comitato di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente: a) la denominazione e la sede legale dell'impresa; Programma cofinanziato con il Fondo
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b) l'oggetto sociale; c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata; d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare rapporti con la pubblica amministrazione; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto. f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete; g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle imprese competente. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato di Gestione nella sua prima riunione utile. In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo comune nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale. Art. 5) Recesso di una impresa dalla rete. 5.1. Ciascuna impresa può recedere in ogni momento dal contratto di rete. 5.2. Il recesso dichiarato entro il 30 settembre ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo; il recesso dichiarato dopo il 30 Settembre ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo casi di forza maggiore. 5.3. Il recedente deve effettuare tutti i pagamenti di competenza degli esercizi anteriori alla data di efficacia del recesso. 5.4. Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione. Art. 6) Programma di rete. 6.1. I punti sotto elencati rappresentano i presupposti generali del programma di rete. Le linee principali del programma di rete consistono in: a) Bandi di gara…….. b) ……... c) …… d) ……... e) Promozione e collaborazione con …. f) Eventuale utilizzo di un marchio comune dedicato alla Rete di imprese. Ogni Impresa appartenente alla rete avrà diritto di avvalersi del marchio della Rete e dei servizi offerti dalla Rete, purché le condizioni di utilizzo del marchio di rete non siano contrarie ai principi del contratto di rete, né arrechino danno all'immagine della rete stessa. g) Contrattazione di convenzioni e sconti dai fornitori che lavorano per la rete di imprese che possano essere eventualmente usufruibili anche per le attività delle singole imprese aderenti alla rete. h) Prevedere contratti assicurativi qualora fosse necessario, a copertura delle attività previste dal programma di rete. 6.2. Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali, coincidenti con l'anno solare e deve essere approvato dal Comitato di Gestione. Ogni anno sarà previsto un aggiornamento di tale programma che elencherà le attività operative della rete che saranno messe in pratica dal Comitato Operativo. Tale programma sarà discusso ed approvato preventivamente dal Comitato di Gestione. Programma cofinanziato con il Fondo
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Il programma di rete potrà subire variazioni anche nel corso dell'anno, purché espressamente approvate dal Comitato di Gestione. Nel caso un singolo laboratorio dovesse rinunciare ad un'attività di….., per la quale ha dato adesione, è tenuta a comunicarlo al Comitato di Gestione in forma scritta almeno 30 giorni prima della data prevista per l'attività in corso, salvo casi di forza maggiore. La mancata adesione di una o più imprese non pregiudica lo svolgimento dell'attività stessa, se approvata dal Comitato di Gestione e se tecnicamente ed economicamente sostenibile. Art. 7) Obblighi, diritti e responsabilità delle imprese aderenti al contratto. 7.1. Il rapporto tra le aziende speciali è regolamentato dal disciplinare di uso della rete. Tuttavia, le imprese che aderiscono sono obbligate a: • uniformarsi ai disciplinari e ai regolamenti eventualmente adottati dal Comitato di Gestione; • rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti ….. e di altre iniziative volte a favorire…….a cui abbiano espressamente aderito in occasione della formulazione del programma operativo annuale; • fornire il proprio listino al pubblico ed al rivenditore,…. ; • non creare attività volutamente ed espressamente rivolte a creare concorrenza alle attività organizzate dal Comitato di Gestione; • non aderire ad altri contratti di rete per la stessa tipologia di ….., salvo espressa autorizzazione del Comitato di gestione della rete; in caso di diniego, l'impresa partecipante può recedere con effetto immediato dal contratto stesso, fermo restando l'obbligo di terminare le commesse in corso e quelle cui essa abbia già dato la sua adesione; • ottemperare ai versamenti qualora previsti dei contributi per il fondo comune, in base a quanto stabilito per lo stesso. 7.2 L'adesione al programma di rete non preclude in alcun modo la possibilità di eseguire attività indipendenti delle singole aziende speciali o attività eseguite in comune tra più laboratori, purché non arrechino danno o concorrenza alle attività della rete stessa. Comunque gli attori della rete si impegnano a comunicare al Comitato di Gestione eventuali attività proprie o in comune con altre imprese che possano entrare in qualche modo in concorrenza con le attività programmate dal Comitato di Gestione. 7.3 Nel rispetto della propria autonomia, ogni singola impresa si impegna a informare o coinvolgere il Comitato di Gestione, qualora si prospettino attività od opportunità che possano portare benefici di interesse comune. 7.4 Le imprese aderenti alla rete sono responsabili nei confronti dei terzi solo nella misura della loro partecipazione al fondo comune regolamentato nel successivo art. 8. 7.5 La "Rete ….." e le aziende speciali ad essa aderenti non sono in alcun modo responsabili delle attività individuali dei singoli laboratori aderenti alla rete ma solo delle attività comuni espressamente approvate dal Contratto di Gestione ed eseguite dal Comitato Operativo, secondo le modalità espresse nel programma di rete. Art. 8) Fondo comune. 8.1. Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna Impresa si obbliga ad effettuare, entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di € …. (…..) mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca ….. sul conto corrente intestato alla Rete. 8.2. Ciascuna Azienda Speciale inoltre si impegna a corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, a titolo di contributo alle spese di gestione della Rete, una somma da determinarsi ad Programma cofinanziato con il Fondo
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opera del Comitato di Gestione della rete entro il 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le risultanze di un piano previsionale approvato dal Comitato di Gestione. 8.3. Qualora nel presente contratto subentrino ulteriori laboratori all'atto del subentro deve essere versata alla rete da parte del subentrante una somma pari a quella che le altre aziende già aderenti hanno versato nel medesimo anno, quale contributo annuale. 8.4 Oltre al contributo annuale di adesione possono essere previsti contributi straordinari relativi a particolari attività specifiche. Qualora lo svolgimento di tali attività abbia un beneficio prevalentemente riferito alle imprese che aderiscono all'iniziativa, i costi sostenuti per tali attività saranno suddivisi tra le imprese che ne danno espressa adesione. La suddivisione di tali costi può essere calcolata in parti uguali o proporzionalmente alla partecipazione della singola impresa nell'attività stessa. Tali valutazioni saranno comunque espressamente indicate, discusse ed approvate anticipatamente dal Comitato di Gestione in occasione dell'approvazione del programma di rete. 8.5. Con regolamento interno, sono disciplinate le prestazioni che la Rete compia nell'interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all'Impresa beneficiaria di tali prestazioni. Con il medesimo criterio, saranno ugualmente disciplinati le prestazioni che i singoli laboratori effettueranno nei confronti della rete stessa. 8.6. L'inadempimento nei pagamenti dovuti alla Rete provoca l'applicazione di un interesse di mora pari a punti 2 (due) in più dell'Euribor mensile tempo per tempo vigente. Ove l'inadempimento si protragga per più di tre mesi, il Comitato di Gestione della rete può dichiarare risolto il vincolo contrattuale tra la rete e l'impresa inadempiente, ai sensi dell'art. 1456, c.c. La risoluzione non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione. Art. 9) Modifiche del contratto. 9.1. Il presente contratto può essere modificato solo con il consenso a maggioranza del Comitato di Gestione. Art. 10) Domicilio della Rete. 10.1. La Rete è domiciliata presso la sede legale del presidente del Consiglio di Gestione o, nel caso esista, presso la sede della società a cui è stata affidata la gestione operativa. Art. 11) Normativa applicabile. 11.1. Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una situazione inerente l'attività e la gestione della Rete, si applicano le norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata. Art. 12) Cause di risoluzione del contratto per inadempimento. 12.1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 7 e 8, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del Comitato di Gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici lavorativi. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti. Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento. Articolo 13) Clausola arbitrale. Programma cofinanziato con il Fondo
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Qualunque controversia insorgente tra gli associati sarà devoluta ad un Arbitro Unico. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di …. su Istanza della parte più diligente e giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura. I sottoscritti infine, componenti il Comitato di gestione, dichiarano di voler nominare, come nominano, quale Presidente …. quale legale rappresentante dell'Impresa ….e quali Vice Presidenti i signori … e ….., i quali tutti accettano la carica. Letto, confermato e sottoscritto. F/to: …... Rep. n.ro …Racc. n.ro … AUTENTICA DI FIRME REPUBBLICA ITALIANA Certifico io sottoscritto DOTT. … Notaio in …,Via …., iscritto al Collegio Notarile di ….che, i signori: ‐ …… nat… a … il … …, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in qualita' di ……. dell’ Azienda Speciale "……..", con sede in …., Via ….., iscritta al Registro Imprese di ….. e con codice fiscale e partita IVA numero …, e unità locale in ……., Via ……., …., capitale sociale Euro …. (……), interamente versato, esercente attivita' di …………... ‐ …… nat… a … il … …, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in qualita' di … ell’ Azienda Speciale "……..", con sede in …., Via ….., iscritta al Registro Imprese di ….. e con codice fiscale e partita IVA numero …, e unità locale in ……., Via ……., …., capitale sociale Euro …. (……), interamente versato, esercente attivita' di …………... …., della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, hanno firmato l'atto che precede alla mia presenza e vista, previa lettura da me datane, alle ore …... …., Via …… , …. 2013 F/to: ………………(sigillo). Programma cofinanziato con il Fondo
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LE RECENTI MODIFICHE AL CONTRATTO DI RETE E I RIFLESSI IN AMBITO TRIBUTARIO Al fine di analizzare i riflessi in ambito tributario degli ultimi interventi legislativi riguardanti la disciplina civilistica del contratto di rete, se ne riassumono di seguito gli aspetti più significativi. Secondo l’attuale formulazione dell’articolo 3, comma 4‐ter, del decreto legge n. 5 del 2009, “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Elemento essenziale del contratto di rete per il raggiungimento del suddetto scopo è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Il contratto di rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un “fondo patrimoniale comune” e la nomina di un “organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. Con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 è stato chiarito che “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”. Le recenti modifiche alla disciplina civilistica del contratto di rete, introdotte nel corso del 2012 dai decreti crescita citati in premessa, hanno previsto espressamente la possibilità per alcuni contratti, a determinate condizioni, di acquisire la soggettività giuridica. In particolare, per effetto delle modifiche apportate ai commi 4‐ter e 4‐quater dell’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009 dall’articolo 45 del decreto legge n. 83 del 2012 (decreto crescita), “qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune”, il contratto deve, tra l’altro, indicare la “denominazione e la sede della rete” e “la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica”. Con riferimento a tale ultimo aspetto della disciplina, l’articolo 36 del decreto legge n. 179 del 2012 (decreto crescita‐bis) è intervenuto apportando ulteriori modifiche al citato articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009, al fine di precisare che il contratto di rete, anche qualora preveda l’organo comune e il fondo patrimoniale, “non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4‐quater ultima parte”. Come precisato nella relazione illustrativa, si è inteso in tal modo chiarire la portata della disposizione con la quale è stato introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete, al fine di sottolineare che l’acquisizione della stessa non è mai attribuita, seppure a determinate condizioni, automaticamente, ma solo su base opzionale, subordinata all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Programma cofinanziato con il Fondo
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Peraltro, la possibilità di configurare la “rete di imprese” non più soltanto come un semplice contratto tra imprese ma piuttosto quale “organizzazione”, dotata di autonoma soggettività giuridica, ha fatto emergere anche l’esigenza di meglio definire i rapporti della rete con i terzi. Infatti, con riferimento all’organo comune, entrambi i decreti crescita sono intervenuti con modifiche ed integrazioni che hanno riguardato la lettera e) del comma 4‐ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009. Per effetto delle modifiche apportate, in particolare, dal più volte richiamato articolo 45 del decreto crescita, è stata eliminata la precisazione, presente nella versione precedente, che i poteri di gestione e di rappresentanza sono conferiti all’organo comune ‐ qualora ne sia prevista l’istituzione ‐ “come mandatario comune”. Infine, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 36 del decreto crescita‐bis, l’attuale formulazione della norma prevede che ‐ nell’ambito di determinate procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito o inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento ‐ l’organo comune “agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”. L’attuale contesto normativo offre, pertanto, agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009, l’alternativa fra due diverse forme giuridiche: l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese (cosiddetta “rete‐
contratto”) oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “rete‐soggetto”). Tale facoltà comporta diverse conseguenze sul piano fiscale, rendendo necessari ulteriori chiarimenti relativi alla nuova fattispecie, ad integrazione di quelli elaborati sulla base della precedente formulazione della norma in oggetto. LA “RETE‐SOGGETTO” Come sopra accennato, i decreti crescita hanno introdotto la possibilità per la rete dotata di fondo patrimoniale comune di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. La rete di imprese, per effetto dell’iscrizione de qua, diviene un nuovo soggetto di diritto (rete‐
soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. La rete‐soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. L’acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini del prelievo fiscale, infatti, la rete‐soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d’imposta. In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di Programma cofinanziato con il Fondo
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imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette. In particolare, le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui “Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo”. La rete‐soggetto costituisce, infatti, una organizzazione non appartenente ad altri soggetti, nei confronti della quale il presupposto di imposta si verifica in maniera unitaria e autonoma. Le reti soggetto rientrano, dunque, tra gli enti commerciali o non commerciali, “diversi dalle società”, di cui alle sopra citate lettere b) e c), a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Di conseguenza nel caso in cui le reti soggetto esercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera b), e si rendono applicabili le disposizioni relative alla “Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”, di cui agli articoli 81 e seguenti del citato Testo unico. Viceversa nel caso in cui le reti soggetto non esercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti non commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera c), e si rendono applicabili le disposizioni relative agli “Enti non commerciali residenti”, di cui agli articoli 143 e seguenti del citato Testo unico. Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli enti di cui alle citate lettere b) e c) dell’articolo 73, comma 1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata. In merito alla determinazione della base imponibile Irap si specifica che qualora le reti soggetto rientrino tra gli enti commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mentre nel caso in cui le stesse rientrino tra gli enti non commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir si rendono applicabili le disposizioni recate dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Ai fini IVA, la rete‐soggetto rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando che l’applicabilità in concreto della stessa imposta dipende anche dal verificarsi degli altri due presupposti (oggettivo e territoriale). La soggettività passiva ai fini IVA comporta l’attribuzione di un numero di partita IVA proprio della rete con la conseguenza che gli eventuali adempimenti contabili ai fini dell’imposta in commento saranno effettuati autonomamente dalla rete. Al riguardo, si rappresenta che nella dichiarazione di inizio attività per l’attribuzione di partita IVA, le reti‐soggetto dovranno utilizzare nel modello AA7/10 il codice “59 – Rete di imprese”, per l’indicazione della natura giuridica. Si rappresenta, inoltre, che la rete‐soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Programma cofinanziato con il Fondo
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In particolare, la rete‐soggetto che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera b), comma 1, del citato articolo 13 ed è, pertanto, obbligata alla tenuta delle scritture contabili di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16. Invece, la rete‐soggetto che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 13 ed è, pertanto, obbligata, ai sensi del successivo articolo 20, alla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15 e 16, relativamente all’eventuale attività commerciale esercitata. Per quel che concerne, infine, i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, si ritiene che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete‐soggetto, quindi, l’impresa aderente assume lo status di partecipante. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune deve essere trattata quale “partecipazione” alla rete‐soggetto che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente. Al riguardo, si rileva che i conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali contributi successivi, che ciascuna impresa partecipante si impegna a versare al fondo patrimoniale comune, costituiscono un apporto “di capitale proprio” in un nuovo soggetto. Le imprese che costituiscono una rete‐soggetto non si impegnano a realizzare “direttamente” gli investimenti previsti dal programma comune, mediante la destinazione – “ideale” – al fondo patrimoniale di una quota di utili ma, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare dei conferimenti in un soggetto “distinto” cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. Di conseguenza, viene meno la possibilità per le imprese partecipanti al contratto di fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42, comma 2‐quater, del decreto legge n. 78 del 2010, atteso che la stessa è condizionata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete da parte delle “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete”. In tal senso, la Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato, nel presupposto che la rete di imprese non può essere considerata una entità distinta e non ha personalità giuridica autonoma. 3. LA “RETE‐CONTRATTO” La riforma delle reti di imprese attuata con i decreti crescita è segnata da un rafforzamento dell’autonomia negoziale delle parti, che possono ora scegliere tra le alternative di una rete‐soggetto e quella di una rete‐contratto i cui elementi caratterizzanti risultano invariati. Successivamente alla novella normativa introdotta con l’articolo 45 del decreto crescita e con l’articolo 36 del decreto crescita‐bis, pertanto, le indicazioni fornite dalla scrivente rimangono valide per le reti di imprese che non acquisiscono soggettività giuridica. In particolare, con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, è stato chiarito che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso. Programma cofinanziato con il Fondo
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Tale impostazione è stata confermata con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, con la quale è stato chiarito che alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente – come chiarito dalla scrivente nei citati documenti di prassi – fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico‐soggettive dei partecipanti alla rete. Nella rete‐contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. Nella rete priva di soggettività giuridica, infatti, il fondo comune – se esistente – costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza (cfr. articolo 3, comma 4‐ter, secondo periodo, del decreto legge n. 5 del 2009); conseguentemente, gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso ‐ che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti ‐ produce effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati. La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti. Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile. Viceversa gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” – che operano senza rappresentanza ‐ non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto. In tale ipotesi, infatti, qualora trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Programma cofinanziato con il Fondo
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Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. Infine, si rappresenta che nel particolare caso di un conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel contratto di rete e, conseguentemente, le ritenute operate dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione. L’IMPOSTA DI REGISTRO Un cenno particolare merita l’imposta di registro atteso che il contratto di rete di imprese rientra tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In particolare, con riferimento alle reti–soggetto si precisa che, nel caso di svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, in relazione ai conferimenti al fondo patrimoniale comune si rende applicabile l’articolo 4, lettera a), della Tariffa, parte prima, secondo cui sono soggetti all’imposta la costituzione e l’aumento del capitale o patrimonio “delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”; di conseguenza, a titolo esemplificativo, in relazione agli apporti di denaro o di beni mobili è dovuta l’imposta in misura fissa, pari ad euro 168,00, mentre in relazione a conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili l’imposta è dovuta nelle misure indicate nell’articolo 1 della medesima Tariffa. Diversamente, qualora la rete–soggetto non svolga attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune trovano applicazione le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986. In via residuale, trova applicazione l’articolo 9 secondo cui l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3 per cento “per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Relativamente alle reti‐contratto, si rende applicabile, in linea generale, l’imposta di registro in misura fissa prevista dall’articolo 11 della Tariffa, parte prima, pari ad euro 168,00, per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale. Al riguardo, si richiamano i principi espressi con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 in merito alla costituzione di vincoli di destinazione non traslativi. Con la citata circolare, infatti, è stato chiarito che la costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta all’imposta sulle successioni o donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale. In particolare, si è precisato che “tra gli atti in esame rientra, ad esempio, il fondo patrimoniale – previsto dall’articolo 167 del codice civile – nell’ipotesi in cui la costituzione del vincolo non comporti il trasferimento dei beni”. Il citato orientamento di prassi risulta valevole anche per la fattispecie in esame; le imprese partecipanti a tale tipologia di rete, infatti, con i conferimenti al fondo patrimoniale comune, destinano Programma cofinanziato con il Fondo
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parte del proprio patrimonio alla realizzazione del programma comune senza, tuttavia, che si verifichi alcun effetto traslativo. L’AGEVOLAZIONE FISCALE: ULTERIORI CHIARIMENTI L’articolo 42, comma 2‐quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4‐ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, che consiste in un regime di sospensione di imposta relativo agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. Il beneficio spetta a condizione che gli utili di esercizio, accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, siano vincolati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Ad integrazione della circolare n. 15/E del 2011, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale. 5.1 Imprese interessate: le società cooperative Il regime agevolativo in esame, previsto dal citato articolo 42, comma 2‐quater, del decreto legge n. 78 del 2010, ha portata generale in quanto si rivolge potenzialmente a tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete. Al riguardo, atteso che il regime di sospensione di imposta è commisurato agli utili accantonati ad apposita riserva, si rendono necessarie alcune considerazioni in merito al coordinamento dell’agevolazione in esame con i regimi speciali di tassazione applicabili agli utili delle società cooperative. In particolare, il comma 460 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che l’esenzione prevista, per le società cooperative e i loro consorzi a mutualità prevalente, dall’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, secondo il quale “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e i loro consorzi le somme destinate alla riserva indivisibile …”, non si applica ad una percentuale degli utili netti annuali, variabile a seconda della tipologia di attività svolta. Analogamente, il successivo comma 464 stabilisce, per le società cooperative a mutualità non prevalente, che l’esenzione prevista dall’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applica limitatamente “alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto”. Tale principio in base al quale le società cooperative devono assoggettare comunque ad imposizione una determinata percentuale minima degli utili non impedisce alle stesse di fruire dell’agevolazione prevista per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, in relazione alla quota di utili destinata al fondo patrimoniale comune e accantonata ad apposita riserva. La natura dell’agevolazione in esame, infatti, consiste in un regime di sospensione (i.e., differimento) d’imposta in quanto gli utili agevolati, per espressa previsione normativa, concorreranno alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete, oltre che in caso di mancata realizzazione degli investimenti nei termini previsti. Programma cofinanziato con il Fondo
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Ciò considerato, le società cooperative che aderiscono ad un contratto di rete possono ‐ al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla relativa disciplina, come specificate dalla prassi in materia ‐ usufruire della sospensione della tassazione sugli utili, qualora destinati al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all'affare) per la realizzazione del programma comune di rete e, come chiarito anche dalla citata circolare n. 15/E del 2011, “nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utili in un’apposita riserva … distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto”. 5.2 Asseverazione Come precisato con la circolare n. 15/E del 2011, l’asseverazione del programma comune comporta la verifica preventiva, da parte degli organismi abilitati, della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione richiesti, in capo alle imprese aderenti, per la fruizione dell’incentivo fiscale. A tal fine, gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla rete il cui programma comune ha ottenuto l’asseverazione. Di conseguenza, si ritiene necessario rinnovare l’asseverazione, ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al programma di rete precedentemente asseverato. In particolare, occorre ottenere una nuova asseverazione in occasione di successivi apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma già asseverato nonché in tutti i casi di variazione della platea delle imprese partecipanti. 5.3 Fruizione dell’agevolazione Il regime di sospensione di imposta sugli utili di esercizio, accantonati ad apposita riserva, è attuato in dichiarazione mediante una specifica variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. L’importo sospeso per effetto dell’applicazione dell’agevolazione, concorrendo a determinare il risultato reddituale come variazione in diminuzione, può, pertanto, determinare anche una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole previste dal Tuir. Infine si fa presente che la quota parte di utile di esercizio sospesa ai fini fiscali non va ad aggiungersi all’insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di riportabilità delle perdite; infatti, l’articolo 84, primo comma, secondo periodo, del Tuir, che pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione degli utili, non si applica alle forme agevolative consistenti in sospensione d’imposta sugli utili, come quella in esame. 5.4 Periodo di esecuzione e nozione di investimenti Come chiarito con la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, il meccanismo applicativo dell’agevolazione consente di fruire della stessa prima della realizzazione degli investimenti, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame: adesione al contratto di rete; accantonamento e destinazione dell’utile di esercizio; asseverazione del programma di rete. Con il medesimo documento di prassi è stato, altresì, precisato che tutti i suddetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come stabilisce il comma 2‐
quinquies dell’articolo 42, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il Programma cofinanziato con il Fondo
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periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, fatta salva l’eccezione del primo periodo d’imposta di applicazione della misura. La realizzazione degli investimenti può, pertanto, avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile. Per quanto riguarda l’individuazione degli investimenti rilevanti, il primo periodo del comma 2‐quater del citato articolo 42 stabilisce che “una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete... al fondo patrimoniale comune ....per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato..., se accantonati ad apposita riserva”, non concorre alla formazione del reddito di impresa. L’ultimo periodo del medesimo comma precisa che “gli utili destinati al fondo patrimoniale comune...trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva... e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete”. Ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è, pertanto, la verifica che gli utili accantonati, per i quali sia stato accordato il beneficio della sospensione da imposizione, siano effettivamente impiegati, entro il citato termine, nella realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Per quanto riguarda il termine iniziale a partire dal quale si assume che gli investimenti siano rilevanti ai fini dell’agevolazione, atteso che la norma è volta a incentivare l’investimento degli utili di esercizio per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, si precisa che possono computarsi gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato, effettuati a decorrere dall’inizio dell’esercizio in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili stessi. Si precisa che, in ogni caso, rimane fermo che possono considerarsi rilevanti solo gli investimenti realizzati dalle imprese successivamente all’adesione al contratto di rete. Con riferimento ai presupposti oggettivi per la fruizione del beneficio, la norma non individua le tipologie di investimento ammissibili, ma demanda al programma comune di rete tale aspetto essenziale dell’agevolazione. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati, con la circolare n. 15/E del 2011 si è fatto riferimento, in linea generale, ai costi sostenuti dalle imprese partecipanti “per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale” ‐ compresi i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese ‐ purché riconducibili al programma comune di rete, come definito dal contratto stesso. Al riguardo, in assenza di ulteriori indicazioni ed in considerazione delle analogie riscontrabili tra la misura in esame ed altre precedenti misure agevolative, si ritiene che, ai fini dell’individuazione del valore dell’investimento rilevante occorre fare riferimento al costo sostenuto secondo le regole generali dell’articolo 110, comma 1, del Tuir. In sostanza, il costo sostenuto per l’esecuzione del programma di rete rileverà per l’intero ammontare nel periodo di realizzazione degli investimenti ai sensi del comma 2‐quater dell’articolo 42 del decreto legge n. 78 del 2010. In merito, si precisa che l'imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione degli stessi segue le regole generali previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, a nulla rilevando il momento in cui avviene l’esborso finanziario. Programma cofinanziato con il Fondo
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Infine, si precisa che rilevano i limiti di deducibilità imposti dal Tuir per difetto del requisito di inerenza. 5.5 Effetti della parziale realizzazione degli investimenti Il beneficio fiscale concesso alle imprese partecipanti ad un contratto di rete, ai sensi del comma 2‐
quater dell’articolo 42, si sostanzia in una sospensione di imposta sugli utili – nei limiti di spesa sanciti dal successivo comma 2‐quinquies – che le stesse si impegnano ad investire per la realizzazione del programma di rete. Il vantaggio fiscale è, pertanto, concesso prima della effettuazione degli investimenti rilevanti, al fine di incentivare la realizzazione del programma di rete. Infatti, alle imprese aderenti è concessa la possibilità di realizzare gli investimenti previsti dal programma di rete dopo la fruizione dell’agevolazione purché, l’impiego degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione avvenga entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la loro destinazione. In merito, con la circolare n. 15/E del 2011 si è chiarito che la norma non impone l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato entro l’esercizio successivo “… fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione”. Di conseguenza, nel caso di un impiego parziale degli utili cui è stata accordata la sospensione d’imposta, si deve ritenere che l’impresa decada dall’agevolazione per l’intero importo degli utili sospesi. Si ritiene, tuttavia, che tale principio possa trovare una specifica deroga nelle ipotesi in cui si vengano a verificare delle circostanze sopravvenute e, comunque, non dipendenti dalla volontà del contribuente oppure allorquando la mancata effettuazione degli investimenti sia conseguente ad una riduzione del valore degli stessi per il conseguimento di economie di costo e/o di scala che incidono sull’ammontare del valore complessivo del progetto di investimento. Al verificarsi di tali fattispecie – da dimostrare adeguatamente da parte del soggetto interessato – l’impresa non decade totalmente dall’agevolazione, realizzandosi un’ipotesi di “rideterminazione” dell’agevolazione sulla quota di utili non impiegata che concorrerà alla determinazione del reddito di impresa del periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa è stata accantonata. CONCLUSIONI Il presente manuale di buone pratiche consente di aprire una prospettiva imprenditoriale innovativa per le Imprese. I temi trattati non sono esaustivi della tematica della Rete di Impresa, ma possono rappresentare un utile apporto iniziale di informazioni e nozioni, che potranno essere applicate per un ulteriore approfondimento in vista della realizzazione di un Rede di Impresa. Nelle pagine seguenti si riportano alcuni allegati che potranno contribuire ad aggiungere conoscenza quanto illustrato nel presente documento: 1 – Comparazione sinottica tra forme aggregative 2 – Testo della disciplina del Contratto di Rete aggiornato al 01/01/2013 3 – La rete d’Imprese: istruzioni per l’uso 4 – Guida per il management delle reti d’impresa 5 – Linee Guida per i contratti di rete Programma cofinanziato con il Fondo
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ALLEGATI
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COMPARAZIONE SINOTTICA TRA FORME AGGREGATIVE
Oggetto
Contratto di rete1
Consorzio
ATI
Contratto di aggregazione con cui le
imprese possono:
- collaborare, ovvero,
- scambiarsi informazioni
e prestazioni, ovvero,
- esercitare in comune una o più
attività rientranti nel proprio oggetto
sociale.
Quindi la rete può riguardare ambiti
più ampi rispetto alle fasi dell’attività di
impresa.
Organizzazione comune per lo
svolgimento di determinate FASI delle
imprese.
Associazione temporanea tra imprese
per poter far fronte ad un’esigenza/
attività puntuale.
Atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Il mandato all’impresa mandataria deve
risultare da scrittura privata autenticata
(art. 37, 15 co. d.lgs.163/2006).
Le attività da svolgere con il contratto
di rete costituiscono il PROGRAMMA
COMUNE.
Può concorrere alle gare di appalto (art.
34 e 37 d.lgs. 163/06).
Forma
del contratto
e adesione
Elementi
organizzativi
Responsabilità
Durata
Pubblicità
Atto pubblico o scrittura privata
autenticata. Atto firmato digitalmente ex
art. 24 o 25 C.A.D. (d.lgs.82/2005).
Aperto all’adesione successiva di altre
imprese.
Aperto all’adesione successiva di altre
imprese.
Partecipazione limitata ai soli aderenti
e attribuzioni ripartite in base alle
specifiche competenze.
L’istituzione degli elementi organizzativi
(fondo patrimoniale comune ed organo
comune) è rimessa alla determinazione
delle parti contraenti. Da un‘iniziale
configurazione senza elementi
organizzativi si può passare ad una
forma dotata di elementi organizzativi.
Contributi patrimoniali e organi
consortili sono elementi costitutivi.
Mandato collettivo speciale con
rappresentanza, gratuito, irrevocabile
conferito ad una delle imprese
partecipanti quale mandataria.
Al fondo patrimoniale comune si
applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli art. 2614 e 2615 2 co.
c.c., in ogni caso, per le obbligazioni
contratte dall’organo comune in
relazione al programma di rete, i
terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo comune.
Limitata al fondo consortile per le
obbligazioni assunte in nome del
consorzio. Per le obbligazioni assunte
dagli organi del consorzio per conto
dei singoli consorziati rispondono
questi ultimi solidalmente con il fondo
consortile. In caso di insolvenza
nei rapporti tra consorziati, il debito
dell’insolvente si ripartisce tra tutti in
proporzione alle rispettive quote.
Solidale nei confronti della stazione
appaltante, dei subappaltatori e fornitori
nelle ATI orizzontali/Nelle ATI verticali,
per gli assuntori di lavori scorporabili
e, nel caso di servizi e forniture, per gli
assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all’esecuzione
delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale
dell’impresa mandataria.
Durata prestabilita e rinnovabile in base
alla volontà dei contraenti.
Durata prestabilita (in mancanza di
previsione la durata è decennale).
Sino al completamento dello specifico
appalto per cui le imprese si sono
associate.
Obbligo di iscrizione al Registro Imprese
nella sezione in cui è iscritta ciascuna
impresa (medesimo obbligo anche in
caso di nuove adesioni).
Obbligo di iscrizione al Registro Imprese
e deposito situazione patrimoniale per
consorzi con attività esterna.
Nessun obbligo pubblicitario.
È l’organizzazione che agisce e funge
da protagonista.
Spesso le imprese riunite in un’ATI sono
complementari per tipologia di attività
che svolgono, di servizio che rendono o
per dimensione.
Se la rete acquista soggettività
giuridica, la rete si iscrive in un’apposita
posizione nella sezione ordinaria del
Reg.Imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sua sede.
Altre note
differenziali
La determinazione di obiettivi strategici
differenzia il contratto di rete da altri
strumenti contrattuali di aggregazione
(franchising, subfornitura).
Il consorzio solitamente aggrega
imprese dello stesso settore.
Protagoniste della rete sono le imprese, le
quali, con il contratto di rete, condividono
un programma e degli obiettivi pur
mantenendo la propria autonomia.
Il contratto di rete può essere strumento
trasversale, con cui si possono
aggregare imprese appartenenti a
settori diversi, di dimensioni diverse.
Le caratteristiche sopradescritte concernono i contratti di rete di natura meramente contrattuale. Per quanto attiene l’ipotesi dei contratti di rete che acquisiscono la
soggettività giuridica, si è in attesa di maggiori delucidazioni legislative per poter conoscere la disciplina da applicarsi tanto sul piano civilistico quanto tributario.
1
TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con:
modifiche in vigore inserite con Legge n.134/2012 (in grassetto)
successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 (in
rosso) e con la Legge n. 221/2012 (in blu) di conversione del Decreto
Legge n.179/2012
DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i.
Art. 3
Distretti produttivi e reti di imprese
[…]
Comma 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare
in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto
della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei
partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di
rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività
giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima
1
parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
2
1)
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le
obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi
dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione
patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle
imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma
4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da
ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato
La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con l’art. 3
commi 4 ter e ss. del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L.
23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonché modificata in forza di
L.n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n.83/2012) e di D.L.n.179/2012, convertito con modifiche dalla
Legge 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.
1
La frase è stata inserita in forza dell’ art. 36 comma 4 D.L. n.179/2012 (Sviluppo bis) conv. con L.n.221/2012
2
Numero 1) soppresso in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n. 179/2012 (Sviluppo bis), conv. con L.n.221/2012.
1
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per
originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo
patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e
degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la
misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi
successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di
gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo’ avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le
cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo
diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di
scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e
di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua
3
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto . L'organo comune agisce in
rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza
della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo
che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di
garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della
4
provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di
interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di
gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle
decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure
attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi
agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di
rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e),secondo periodo. Restano
ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse .
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese
presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da
quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono
stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione
3
Tutto l’articolato dalle parole “Se il contratto prevede l’istituzione del fondo…” è stato inserito con L. n. 134/2012
(legge di conversione, con modifiche, di D.L.n.83/2012).
4
L’intero periodo è stato modificato in forza dell’ art. 36 comma 4 D.L.n.179/2012 (Sviluppo bis) conv. con L.
221/2012.
2
del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro
delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche
al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono
iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della
modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella
sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua
sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui
5
circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica . Per
acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
6
dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.
5
L’articolato dalle parole “ Le modifiche al contratto di rete…”è stato inserito con L. n.134/2012 (conversione con
modifiche di D.L.n.83/2012).
6
La frase è stata inserita in forza della L. n. 221/2012 (legge di conversione, con modifiche, del D.L.n.179/2012).
3
IL CONTRATTO DI RETE ED I CONTRATTI PUBBLICI:
In virtù della legge n.221/2012 (legge di conversione del D.L.n.179/2012) il testo degli artt.
34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti) viene così modificato:
5-bis. AI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportare le seguenti
modificazioni:
all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
’’e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni
dell’articolo 37’’;
all’articolo 37, dopo il comma15; è inserito il seguente:
’’15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto
compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis).’’
4
IL CONTRATTO DI RETE PER LE IMPRESE AGRICOLE:

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che "Al contratto di rete
di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo
42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203"
In forza del testo coordinato disposto del Decreto Legge n.179/2012 e della Legge
n.221/2012 si stabilisce che:

2-bis. È istituito presso l’Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai
contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici
compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini
della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione
di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime
regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge
9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole
di cui al comma 2-bis

Il Decreto Legge n. 179/2012 all’art. 36 comma 5, come modificato con Legge
n.221/2012, prevede:
“Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’art. 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di rete nel
settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.”
5
IL CONTRATTO DI RETE E L’AGEVOLAZIONE FISCALE
DECRETO LEGGE 31 maggio 2010 n.78 (convertito con
L.n.122/2010)
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica).
Art. 42
(Reti di imprese)
[….]
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili
dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di
rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per
realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di
rete, preventivamente asseverato da
organismi espressione dell'associazionismo
imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo
decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.
L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli
elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle
imprese che lo hanno sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla
realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i
benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito
d'impresa non puo', comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al
fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in
bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota
integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma
comune di rete.
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere fruita, nel limite
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili
destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di
imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui
al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni
di euro per l'anno 2011
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18
milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di
quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a
14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
7
IL CONTRATTO DI RETE E IL CREDITO D’IMPOSTA
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013).
Art.1
Comma. 95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo
secondo criteri e modalita' definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese, nonche' per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti
dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in
bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
Comma 96. Il credito di imposta di cui al comma 95 e' riservato alle imprese e alle reti di
impresa che affidano attivita' di ricerca e sviluppo a universita', enti pubblici di ricerca o
organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
Comma 97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito
all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai
fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.
8
LA RETE DI IMPRESE Istruzioni per l’uso Edizione dicembre 2011 1
La presente pubblicazione è frutto dell’attività di un gruppo di lavoro composto da: Massimiliano Di Pace, Riccardo Tiscini, Amedeo Del Principe, Pierluigi Sodini e Patrizia Tanzilli. Il Testo è stato redatto da Massimiliano Di Pace. 2
Indice 1. IL CONCETTO E LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI RETE DI IMPRESE ....................................................... 5
2. LE CONSIDERAZIONI SULLA NATURA E SULLE POTENZIALITÀ DELLE RETI DI IMPRESE .......................……..13
3. IL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE ............................................................................................. 21
4. LA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE ..................................................... 421
5. I VANTAGGI DELLA RETE DI IMPRESE ......................................................................................... 509
6. GLI INCENTIVI PER LE RETI DI IMPRESE ....................................................................................... 532
7. LA DIFFUSIONE DELLE RETI DI IMPRESE ...................................................................................... 621
APPENDICE NORMATIVA...................................................................................................... 654
ALLEGATO 1 ............................................................................................................................ 654
ALLEGATO 2 ............................................................................................................................ 709
3
4
1.
IL CONCETTO E LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI RETE DI IMPRESE
La rete di imprese si basa su un contratto La disciplina della rete di imprese è stata introdotta nel 2008, e modificata più volte, di cui l’ultima nel luglio 2010 Le reti di imprese oggi esistenti si basano su norme diverse La rete di imprese è un accordo, o meglio un contratto, che consente alle imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse, allo scopo di migliorare il funzionamento di quelle attività, il tutto nell’ottica di rafforzare la competitività dell’attività imprenditoriale. Il concetto di rete di imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6‐bis della legge 133/20081. Questo articolo rinviava ad un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti di imprese, pur anticipandone la logica, che era quella di “promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse”. Inoltre si provvedeva (con il comma 2 dell’art. 6‐bis) a fornire una prima definizione della rete di imprese, ovvero “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”. Quel decreto ministeriale però non uscì mai, per cui si è dovuto attendere la legge 33/20092 per vedere disciplinata per la prima volta la rete di imprese, ed in particolare il contratto di rete, le cui disposizioni si trovavano nell’art. 33. Questa prima disciplina è stata poi modificata l’anno successivo dall’art. 42 della legge 122/20104. Le reti di imprese oggi esistenti non solo si basano su contratti ispirati a norme differenti, variando queste a seconda del momento in cui la Rete è stata costituita, ma vi sono anche delle reti di fatto, ossia delle esperienze assimilabili a quelle oggetto di questo libretto, 1
La legge 6 agosto 2008, n. 133, ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008. 2
La legge 9 aprile 2009, n. 33, ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (c.d. decreto incentivi). Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009. 3
Più precisamente, nei commi 4‐ter, 4‐quater e 4‐quinquies. 4
La legge 30 luglio 2010, n. 122, ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010. 5
Le nuove reti di imprese devono basarsi sull’art. 42 della legge 122/2010 pur in assenza di un formale contratto di rete. Dal punto di vista esclusivamente normativo, vi sono oggi due tipologie di reti di imprese: a) quelle create tra il 12 aprile 2009 e il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto sulla base delle norme contenute nei commi 4‐ter, 4‐quater e 4‐quinquies dell’art. 3 della legge 33/2009; b) quelle create dopo il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto sulla base dell’art. 42 della legge 122/2010, che ha riscritto i commi 4‐ter e 4‐quater dell’art. 3 della legge 33/2009. Infatti, la legge non ha previsto l’obbligo di adeguamento alla nuova normativa da parte delle Reti nate sulla base della prima disciplina. Le differenze tra le due discipline emergono dalla tabella riportata nell’appendice normativa (allegato 2), ma tutto sommato, pur non essendo di poco conto, in questa sede si può considerare il tema poco rilevante. E’ invece molto più interessante analizzare le disposizioni attualmente vigenti che disciplinano le reti di imprese, circostanza che ci permetterà di chiarire bene le caratteristiche di questa nuova forma di aggregazione di imprese. A questo scopo bisogna prendere, come già ricordato, il testo della legge 122/2010, e leggersi attentamente l’art. 42, il cui testo integrale è riportato nell’appendice normativa (all. 1). Certamente, per il lettore poco avezzo alle tecniche giuridiche la comprensione del testo potrebbe sembrare piuttosto ardua, ma non bisogna farsi spaventare dall’articolazione del testo in tanti commi, per di più resi misteriosi da numeri che sono seguiti da terminazioni bizzarre, quali bis, ter, quater, e tanto meno dal rinvio ad altre norme5. Vediamo quindi di capire l’essenza di questo contratto, riflettendo sulle disposizioni dell’art. 42. 5
La tecnica legislativa italiana non è certo semplice. Per quanto riguarda la numerazione di articoli e commi, va tenuto presente che le leggi di conversione dei decreti legge, modificando, o addirittura riscrivendo, il testo del decreto legge predisposto dal governo, sottoposto all’approvazione del parlamento, mantengono comunque la numerazione degli articoli che si trovano nel decreto legge. Il risultato è che, invece di rinumerare articoli e commi, i nuovi articoli ed i nuovi commi introdotti dal parlamento prendono la numerazione dell’articolo o del comma che precede, e l’aggiunta delle terminazioni bis, ter, quater, che vengono apposte in funzione della posizione degli articoli o commi aggiunti. Per quanto concerne il rinvio alle norme, questa è una tecnica legislativa in realtà molto diffusa, che pur offrendo il vantaggio della sinteticità, presenta però il difetto di dover costringere a ricostruire i testi normativi aggiornati. Ed in effetti vi sono editori che vendono le banche dati normative, che contengono le leggi sempre aggiornate, in funzione delle norme che via via si sovrappongono a quelle precedenti. 6
Schema 1 La rete di imprese in sintesi Natura Contratto Potenziali partecipanti Due o più imprese Finalità Aumentare la capacità innovativa e competitiva delle imprese partecipanti Oggetto 1) programma comune; 2) modalità di collaborazione tra imprese, quali, ad esempio: a) lo scambio di informazioni; b) lo scambio di prestazioni; c) l’esercizio in comune di una o più attività. Strumenti 1) fondo patrimoniale; 2) soggetto attuatore delle attività della Rete. Contenuti del contratto 1) denominazione delle imprese aderenti alla Rete; 2) obiettivi di innovazione e di competitività; 3) modalità per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; 4) programma di rete, con diritti e doveri dei partecipanti; 5) modalità di realizzazione dello scopo comune; 6) fondo patrimoniale e relative regole, inclusi i conferimenti; 7) durata del contratto; 8) modalità di adesione di altre imprese; 9) eventuali cause di recesso; 10) soggetto che cura l’esecuzione del contratto, ed i suoi poteri; 11) procedure decisionali delle imprese partecipanti. Procedure 1) atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) iscrizione del contratto nel registro delle imprese da parte di ciascun aderente alla Rete. La rete di imprese può essere istituita da due o più imprese qualsiasi La prima indicazione della norma è che non c’è un numero minimo di imprese per la costituzione della Rete. Infatti, si afferma semplicemente che “Con il contratto di rete più imprenditori …”. Pertanto, per fare una Rete possono bastare anche solo due aziende. Il numero ottimale di imprese aderenti alla Rete dipenderà naturalmente dall’oggetto della Rete stessa. Per esempio, se l’oggetto della Rete è la realizzazione congiunta di un prodotto, non potranno partecipare alla Rete più aziende di quelle necessarie per realizzarlo. In questi casi, dunque, è 7
ragionevole ritenere che il numero di imprese debba essere relativamente contenuto. Se invece la rete di imprese ha per scopo lo scambio di informazioni commerciali (es. i clienti che ciascuna impresa ha nel proprio mercato estero di riferimento), può risultare vantaggiosa una compagine piuttosto ampia di imprese. In secondo luogo non vi sono limiti di natura territoriale (a differenza dei Distretti). Per cui alla Rete possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano. Inoltre, come ha specificato la circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 14/4/2011, possono partecipare anche le filiali di società estere. In terzo luogo non vi sono neppure limiti merceologici (così come avviene nei Distretti, che sono specializzati in una specifica produzione), per cui alla medesima Rete possono partecipare aziende operanti in settori diversi. La rete di imprese mira a migliorare la competitività delle imprese aderenti, e quindi ad aumentarne la redditività Nel contratto vanno indicate le modalità concrete per raggiungere gli obiettivi di innovazione e competitività La seconda tematica che la norma affronta è lo scopo della Rete (ovvero, del contratto di rete di imprese). La norma spiega che lo scopo deve essere quello di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La finalità che il legislatore pone a questo strumento giuridico, e che deve quindi costituire la ragion d’essere dell’iniziativa, è quella di incrementare la capacità innovativa e la competitività delle imprese che partecipano alla Rete. In altre parole, la Rete dovrebbe consentire alle imprese che ne fanno parte di incrementare i propri ricavi, o di ridurre i propri costi, e pertanto di ottenere maggiori profitti. Come questi obiettivi possano essere conseguiti, la norma, giustamente, non dice nulla. Spetta quindi alle aziende, caso per caso, individuare le modalità concrete, ossia le attività specifiche che possono consentire il raggiungimento di tali finalità. Queste modalità, ovvero attività, dovranno poi essere esplicitate nel contratto di rete di imprese, in quanto assumono una valenza fondamentale, ed un riferimento necessario per l’avvio e lo svolgimento dell’attività della Rete stessa. Esempi di queste modalità possono essere tutte quelle attività che, per le singole imprese, potrebbero risultare eccessivamente onerose, o semplicemente difficili da eseguire da sole, non avendo le competenze necessarie. Questo è il caso probabilmente della realizzazione di prodotti complessi, oppure della penetrazione in mercati esteri, o ancora dell’offerta di servizi impossibili da offrire individualmente, in quanto troppo impegnativi (es. assistenza in aree lontane). 8
La Rete potrebbe occuparsi di varie attività La Rete comporta un impegno per le imprese aderenti Di conseguenza, dal punta di vista pratico, la Rete potrebbe occuparsi di attività di realizzazione di prodotti (beni e servizi), di ricerca, di marketing, di commercializzazione dei prodotti in mercati esteri, ma potrebbe erogare anche servizi di trasporto di interesse comune, oppure servizi professionali, quali quelli contabili e fiscali, legali, o ancora quelli di natura finanziaria. Una terza indicazione che emerge dalla norma, e che è tutto sommato scontata, trattandosi di un contratto, è la previsione di obblighi a carico delle imprese che formano una Rete. Infatti la legge dice “… a tal fine [gli imprenditori] si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. In sostanza, il contratto di rete di imprese deve prevedere inevitabilmente: 1) un programma comune (alle imprese che costituiscono la Rete); 2) una collaborazione tra le imprese della Rete. Inoltre, il contratto può prevedere anche: 3) lo scambio di informazioni; 4) lo scambio di prestazioni (industriali, commerciali, tecniche, tecnologiche); 5) l’esercizio in comune di una o più attività (ovviamente, funzionale all’operatività di ciascuna azienda della Rete, dovendo rientrare nell’oggetto dell’impresa). In pratica la rete di imprese comporta la condivisione di alcune attività, che vanno definite, e la realizzazione di tali attività “in collaborazione”. Su come debba essere realizzata tale collaborazione la legge, ancora una volta, lascia aperta la scelta, limitandosi a dire solo che le forme e gli ambiti di tale collaborazione andranno indicati nel contratto, e ponendo l’unica condizione che tali attività gestite dalla Rete debbano essere attinenti all’esercizio dell’impresa. L’indicazione di alcuni esempi (scambio di informazioni, di prestazioni, esercizio in comune di attività) non va inteso in senso restrittivo, ritenendosi utile semplicemente per dare delle indicazioni concrete, anche al fine di sottolineare la finalità dell’istituto (ossia del contratto di rete di imprese). Dopo aver indicato i possibili contraenti (due o più imprese), lo scopo (incrementare la competitività), l’oggetto (collaborazione in vari ambiti), la norma indica anche gli strumenti che consentono di perseguire finalità e oggetto del contratto. Infatti, una quarta indicazione che la norma propone riguarda il fondo patrimoniale e gli organi di gestione, che non costituiscono però elementi obbligatori del contratto di rete di imprese. In effetti la norma testualmente afferma “Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in 9
nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. La rete di imprese Dato che nella norma si scrive “il contratto può”, e non “il contratto non deve avere per deve”, si deve desumere che tali elementi siano opzionali. Tale opzionalità va considerata come un elemento di flessibilità, ed forza un fondo anche di possibile attrattività dello strumento in termini di riduzione patrimoniale e un dei costi, in quanto è noto che la presenza di organi sociali, e tanto soggetto più il conferimento di fondi, potrebbero costituire motivi di freno attuatore, ma è per l’utilizzo di questo nuovo strumento di aggregazione di imprese. opportuno che questi elementi D’altronde vi sono casi in cui non sarebbe necessario un soggetto attuatore e un fondo, in quanto l’attività della Rete potrebbe basarsi siano presenti esclusivamente nello scambio di informazioni, o di prestazioni, circostanze che non richiedono appunto quegli elementi. Non c’è dubbio però che se la rete di imprese deve diventare uno strumento efficace di messa in comune di attività e di iniziative, per perseguire obiettivi strategici, la presenza di un’autonomia contabile, per non dire la disponibilità di risorse proprie, e la presenza di centri decisionali, in grado di gestire le attività e di avviare le iniziative, risulta del tutto necessaria, e per nulla opzionale. In sostanza, il legislatore non ha voluto determinare l’intensità della collaborazione delle imprese che appartengono ad una medesima Rete, lasciando aperta la possibilità che vi siano reti di imprese “leggere”, ossia dedicate ad attività non impegnative, o comunque non assorbenti risorse, ovvero richiedenti l’attivazione di specifici processi decisionali, per le quali non è necessario, né un fondo, né organi decisionali ed esecutivi propri della Rete. E’il caso di ricordare che al fondo patrimoniale della Rete si applicano le disposizioni dei fondi consortili 6 , circostanza che determina un’autonomia patrimoniale, che fa salvi i partecipanti da eventuali obbligazioni sorte in capo alla Rete. Il contratto di rete Una quinta indicazione normativa in merito alle reti di imprese deve avere specifici riguarda i contenuti del contratto di rete di imprese. Tali contenuti saranno oggetto di approfondimento nel paragrafo 3. contenuti In questa sede è sufficiente rammentare le informazioni che occorre riportare all’interno del contratto: 1) la denominazione delle imprese aderenti alla Rete; 2) gli obiettivi di innovazione e di competitività che si intendono perseguire con la Rete; 3) le modalità per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; 4) il programma di rete, con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa partecipante; 5) le modalità di realizzazione dello scopo comune; 6
Per maggiori dettagli su questo argomento si rinvia al par. 3. 10
6) l’eventuale fondo patrimoniale comune, e l’indicazione dei conferimenti, nonché le regole di gestione del fondo; 7) la durata del contratto; 8) le modalità di adesione di altre imprese; 9) le eventuali cause di recesso; 10) l’eventuale soggetto che cura l’esecuzione del contratto di rete, ed i poteri di gestione e di rappresentanza ad esso conferiti; 11) le procedure decisionali delle imprese partecipanti. Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e depositato al registro delle imprese da parte di tutte le imprese partecipanti Un sesto tema affrontato dalla norma concerne le procedure da seguire per assicurare la validità del contratto di rete di imprese. A questo riguardo la legge prescrive innanzitutto la forma del contratto, stabilendo che è possibile scegliere tra: a) redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio, o di altro pubblico ufficiale7, che redige l’atto8; b) scrittura privata autenticata9, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme10. In secondo luogo la normativa stabilisce che il contratto di rete di imprese deve essere depositato per l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. Questo secondo adempimento spiega il primo. Il formalismo derivante dal coinvolgimento di un pubblico ufficiale (quale è il notaio) ha lo scopo di rendere praticabile l’esecuzione delle formalità dell’iscrizione presso il registro delle imprese. D’altronde, in difetto di iscrizione, il contratto, dice la norma, è inefficace. Per l’iscrizione al registro delle imprese occorre utilizzare la modulistica come definita dal decreto direttoriale del Ministro per lo Sviluppo economico del 29 novembre 2011, che entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tale modulistica può essere compilata solo da un’impresa della Rete, fermo restando che tutte le altre imprese devono depositare il contratto di rete in formato Pdf presso il proprio registro delle imprese. Effettuato l’adempimento dell’iscrizione, l’efficacia del contratto 7
Pubblici ufficiali possono essere i segretari comunali ed il personale comunale preposto ai servizi anagrafici dei Comuni. 8
E’ l’art. 2699 del codice civile (c.c.) che definisce le modalità di formazione dell’atto pubblico, mentre l’art. 2700 ricorda che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, che può aver luogo con precisi limiti. 9
E’ l’art. 2702 c.c. che specifica l’efficacia della scrittura privata, che fa piena prova, salvo querela di falso, che è sottoposta ad alcune condizioni. 10
La sottoscrizione autenticata è disciplinata dall’art. 2703 c.c., il quale prevede l’intervento del notaio, o di altro pubblico ufficiale, che autentica la firma, in quanto apposta in sua presenza, verificando un documento di identità del firmatario. 11
inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutte le imprese partecipanti alla Rete. Insomma, occorre attendere che tutte le imprese effettuino l’iscrizione del contratto di rete di imprese nel proprio registro delle imprese, presso la camera di commercio competente per territorio. Si tratta di un punto debole della normativa, in quanto basta il ripensamento di una sola impresa, che non provvede all’adempimento dell’iscrizione, per rendere inefficace l’intera costituzione della Rete11. Ne consegue che l’eventuale attività effettuata dal soggetto esecutore del contratto di rete, per conto della Rete, prima dell’esecuzione dell’ultimo deposito, ricadrà esclusivamente su tale soggetto. Quindi, per evitare di incorrere in responsabilità personali, il soggetto esecutore dovrebbe richiedere e ricevere la ricevuta dell’avvenuto deposito del contratto da parte di ciascuna impresa aderente alla Rete. 11
Il condizionamento della validità del contratto all’adempimento dell’iscrizione è inoltre contrario alla logica dell’iscrizione nel registro delle imprese, che ha finalità pubblicitarie, e dunque di opponibilità ai terzi dei fatti iscritti (ex art. 2193 c.c.), e non di validazione degli effetti del contratto. 12
2.
LE
CONSIDERAZIONI SULLA NATURA E SULLE POTENZIALITÀ DELLE RETI DI
IMPRESE
Alla luce delle indicazioni normative sopra esposte, si possono svolgere alcune considerazioni che potrebbero essere utili per chiarire il significato e le potenzialità del nuovo istituto basato sul contratto di rete di imprese. Una prima considerazione riguarda le differenze tra l’istituto della La Rete è diversa dall’Ati, in quanto Rete e le altre forme di aggregazione di imprese. Un primo esempio di aggregazione di imprese, che potrebbe gli obiettivi non sembrare piuttosto simile alla Rete, è l’Ati (Associazione sono limitati ad temporanea di impresa). una specifica L’Ati viene istituito prevalentemente per la partecipazione ad un iniziativa (es. la partecipazione ad bando di gara, sia per raggiungere i requisiti dimensionali minimi una gara), essendo richiesti dal bando, sia per suddividersi il lavoro (o la fornitura), spesso non realizzabile da parte di una sola azienda. invece più La Rete è invece finalizzata ad una alleanza più strutturale, quindi strategici non episodica, tutta centrata in iniziative che hanno l’esplicito obiettivo di incrementare la competitività delle aziende coinvolte nella rete di imprese. Volendo fare un parallelo, che farà forse sorridere, ma che può risultare illuminante, la Rete sta all’Ati, come il fidanzamento sta ad una avventura sentimentale. Una seconda forma di aggregazione di imprese è il Consorzio, dove i La Rete si soci mettono in comune alcune attività del proprio processo differenzia anche dal Consorzio per il produttivo. Un esempio noto riguarda i produttori di uva, che creano un fatto che non si consorzio per trasformare congiuntamente l’uva in vino e venderlo. unifica una parte L’elemento chiave del Consorzio è l’unificazione di una fase della della propria propria attività produttiva, o commerciale (es. il Consorzio export), o attività comunque la realizzazione in comune di specifiche fasi dell’attività imprenditoriale, imprenditoriale. ma ci si limita a La Rete è invece una forma di aggregazione meno impegnativa, svolgere attività dove non è richiesta l’unificazione di una parte del proprio business, comuni utili al con la conseguente rinuncia all’autonomia imprenditoriale. miglioramento della competitività In altre parole sono le singole imprese aderenti alla Rete ad emettere fattura, e non la Rete stessa. In effetti, con la Rete non si crea un nuovo soggetto giuridico ed economico, bensì un’alleanza che fa salva l’autonomia e l’indipendenza dei singoli partecipanti. Ricorrendo al parallelo riportato sopra, si può affermare che mentre un Consorzio è piuttosto simile ad un matrimonio, la rete di imprese mantiene un approccio non troppo impegnativo, come è appunto il fidanzamento (nel senso oggi attribuito a questo termine). 13
La Rete si distingue dal Distretto, potendo coinvolgere imprese di luoghi e specializzazione diverse La Rete non può essere ricondotta ad un semplice contratto di subfornitura La Rete è invece simile al Geie, di diritto comunitario Una terza modalità di aggregazione di imprese è il Distretto industriale, che è un’agglomerazione informale di imprese, dedite tutte ad una specifica attività, o meglio, specializzate in un determinato prodotto, situate in una ben precisa area, la quale è oggetto di un provvedimento di riconoscimento da parte di un’autorità pubblica (spesso la Regione). Nel Distretto le eventuali forme di collaborazione tra imprese non sono regolamentate in modo preciso da un contratto, essendo invece spontanee, e comunque non strutturali. L’appartenenza al Distretto può risultare utile in termini di accesso a finanziamenti e ad altre agevolazioni previste dalle autorità pubbliche, mentre le imprese aderenti ad una Rete possono essere, come già ricordato, operatori di settori diversi, situati in zone anche molto lontane le une dalle altre, sebbene le prime esperienze di Rete in Italia sembrano propendere per una certa concentrazione territoriale di molte imprese aderenti. Una ulteriore tipologia di collaborazione istituzionalizzata tra imprese è il contratto di subfornitura, il quale lega due imprese secondo il normale schema cliente‐fornitore. Il contratto di rete pone invece le imprese aderenti su un piano di parità, ed anche laddove è previsto uno scambio di prestazioni, tale scambio è, almeno potenzialmente, bilaterale, e non unilaterale come avviene nei rapporti di subfornitura. La Rete presenta invece qualche similitudine al Geie (Gruppo europeo di interesse economico), disciplinato dal regolamento comunitario 2137/85. Il Geie, che può essere costituito da società ed altri soggetti di diritto pubblico o privato di diversi paesi europei, ha per obiettivo quello di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse, attività ed esperienze, con il potenziale risultato di consentire il raggiungimento migliori risultati rispetto a quelli possibili per i singoli membri. Vi sono però alcuni limiti posti dalle norme, quali l’obbligo che almeno 2 membri provengano da due paesi dell’Ue diversi, un numero massimo di persone impiegate dal Geie (500), e la necessità che le attività del Geie siano collegate a quelle dei suoi membri, senza sostituirle. A differenza della rete di imprese, il Geie ha personalità giuridica, ed il suo obiettivo può essere anche diverso dal miglioramento della competitività. Inoltre, la disciplina del Geie non lascia molto spazio alla volontà delle parti, come nel caso della struttura organizzativa, e delle procedure decisionali. 14
La Rete è destinata alle Pmi che intendono sviluppare la loro competitività, senza procedere a fusioni o incorporazioni La Rete permette di coniugare autonomia imprenditoriale e superamento dei limiti della piccola dimensione Una seconda considerazione concerne la natura del rapporto di collaborazione tra imprese della stessa Rete. A questo riguardo si può affermare che le reti di imprese rappresentano una forma di coordinamento, di natura contrattuale, tra operatori economici, destinata in particolare alle Pmi che vogliono incrementare la loro capacità competitiva, senza ricorrere a fusioni o ad incorporazioni/acquisizioni da parte di un unico soggetto. Un coordinamento di cui c’è decisamente bisogno, tanto più che la cultura imprenditoriale italiana non sempre è stata molto propensa alla collaborazione. La grande innovazione della rete di imprese è in effetti la possibilità di coniugare indipendenza e autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire una massa critica di risorse finanziarie, tecniche e umane, o di know how, in grado di consentire il raggiungimento di obiettivi strategici, altrimenti fuori portata per una piccola impresa. L’idea non è nuova, se si pensa che nel programma Industria 2015, elaborato nel corso della passata legislatura, era prevista già l'adozione di misure legislative per definire nuove forme di coordinamento stabile tra imprese, di natura contrattuale, idonee a costituire una sorta di gruppo paritetico, idea che poi trovò una prima formulazione nella legge 133/2008. La necessità di processi aggregativi da parte delle piccole imprese è oggetto di discussione da anni in Italia. D’altronde, la piccola dimensione delle imprese italiane, se da una parte presenta diversi vantaggi in termini di flessibilità ed adattabilità all’evoluzione dei mercati, dall’altra pone indubbie difficoltà sul fronte della capacità di competere in mercati sempre più globalizzati, dove la disponibilità di risorse adeguate rappresenta spesso un fattore critico di successo. Ecco dunque che l’istituzione di una Rete, dotata di un’organizzazione snella (e quindi poco costosa) e di adeguate risorse patrimoniali (sufficienti per il finanziamento delle attività previste dal programma di rete), potrebbe effettivamente costituire una soluzione in grado di superare i limiti posti dalle piccole dimensioni degli operatori economici del Bel paese, e diventare pertanto uno strumento efficace per l’innovazione e la crescita delle piccole e medie imprese. D’altro canto, si è più volte osservato che gli strumenti del diritto societario non sono più sufficienti per favorire processi di aggregazione e di innovazione tra le piccole imprese, che rappresentano oltre il 95% del sistema produttivo italiano. Una terza considerazione importante che merita di essere La Rete non è un evidenziata origina dal fatto che la rete di imprese non è una nuovo modello societario, ma solo persona giuridica, ovvero non è un nuovo modello societario, un contratto, per la sebbene la presenza eventuale di un patrimonio e di un organo decisionale, nonché la previsione di procedure decisionali che cui attuazione si possono prevedere regolamentino l’espressione della volontà dei partecipanti, 15
risorse e soggetti attuatori L’impostazione della Rete è simile a quella di una società priva di personalità giuridica, ma con la differenza che le imprese aderenti non rispondono illimitatamente per le obbligazioni della Rete Il contratto di rete può essere utilizzato da qualsiasi tipologia di impresa, operante in potrebbero indurre a pensare il contrario. Tanto più che è prevista l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. Ma è proprio l’opzionalità del fondo patrimoniale e del soggetto attuatore del contratto che consente di escludere che la rete di imprese sia una organizzazione con personalità giuridica. Ad escludere ogni dubbio al riguardo è intervenuta la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 70/E del 30/6/2011, che ha ribadito che la rete di imprese non ha soggettività tributaria, e quindi che non può emettere fatture, ma essere solo titolare di un codice fiscale12, e quindi disporre, ad esempio, di un conto corrente, la cui delega per la movimentazione dei fondi può essere attribuita al soggetto esecutore del contratto di rete. Semmai l’impostazione è più simile a quella di una società di persone, che, come è noto, è priva di personalità giuridica, e tutti i rapporti fanno capo, in ultima analisi, ai soci. Va però rammentato che dal punto di vista patrimoniale vi è una sostanziale differenza tra Rete e società di persone (es. snc), in quanto in quest’ultima i soci hanno la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte in capo alla società, mentre nella Rete le imprese aderenti non rispondono, se non nei limiti del conferimento al fondo patrimoniale, delle obbligazioni conseguenti alle attività della Rete, che permangono nella sfera di responsabilità del soggetto attuatore del contratto di rete, ovviamente nei limiti del fondo patrimoniale. L’assenza di personalità giuridica non impedisce però lo svolgimento di un’attività esterna da parte della Rete, senza la quale sarebbe d’altro canto difficile perseguire gli scopi che sono alla base della creazione della rete di imprese. Infatti, l’attività sarà svolta in nome della Rete da parte del soggetto incaricato dell’attuazione del contratto di rete13. Dunque, la Rete può essere in grado di gestire rapporti con terzi, e quindi di attivare rapporti giuridici per conto dei partecipanti, come può essere il caso di acquisti e vendite di beni e servizi, o l’assunzione di persone, o gestire diritti di proprietà intellettuale (marchi brevetti), acquisiti dalle imprese aderenti alla Rete, nell’ambito dell’attività prevista dal programma di rete. Una quarta considerazione riguarda il fatto che la Rete, per come è strutturata, può essere utilmente impiegata sia da parte delle imprese manifatturiere, sia da parte di quelle dei servizi, e sia contestualmente da parte di imprese appartenenti ad entrambi i settori. Parimenti, la rete di imprese potrebbe risultare utile non solo per 12
Per ulteriori considerazioni, in particolare sulla possibilità per la Rete di essere titolare di una partita Iva, vedi il par. 3. 13
Sul soggetto attuatore del contratto di rete si parlerà successivamente. 16
qualsiasi settore La Rete è oggi utilizzata prevalentemente per realizzare insieme un prodotto o servizio completo Il contratto di rete può produrre gli stessi benefici di una fusione aziendale, o di un gruppo societario Il contratto di rete può essere utilizzato da imprese operanti nello stesso settore per risolvere problemi comuni di acquisizione o gestione della clientela o di logistica imprese che svolgono la stessa attività, che potrebbero avvantaggiarsi, ad esempio, delle economie di scala che la Rete potrebbe conseguire, ma anche per imprese che svolgono attività diverse, purché connesse, come è il caso dei fornitori che hanno lo stesso gruppo di clienti, o che realizzano prodotti complementari e interdipendenti. L’esperienza delle prime Reti evidenzia come la ragione più frequente per l’attivazione di un processo di aggregazione di una Rete sia il desiderio di realizzare un pacchetto “chiavi in mano” relativamente ad un prodotto o ad un servizio, sollevando il cliente dalle problematiche di individuazione di una serie di fornitori complementari per realizzare quanto da lui ritenuto necessario (es. un impianto, un sistema informatico, un intervento manutentivo, un bene complesso, un prodotto ad alta tecnologia). D’altro canto la funzione principale del contratto di rete è la creazione di un contesto regolamentato, attraverso cui le imprese, rimanendo indipendenti, possono realizzare progetti industriali o commerciali comuni, diretti in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la competitività, che sono obiettivi molto ampi, e che quindi possono concernere qualsiasi produttore di beni e servizi. Il risultato potenziale della Rete potrebbe essere molto simile a quello ottenibile da aggregazioni di imprese di natura proprietaria, ossia quelle ottenute tramite fusioni ed acquisizioni, in quanto con la Rete si possono raggiungere una massa critica di risorse adeguate per raggiungere, collettivamente, gli obiettivi di innovazione e competitività. Ugualmente, si può affermare che una rete di imprese può offrire gli stessi vantaggi di appartenenza ad un gruppo societario, salvaguardando però l’autonomia e l’indipendenza delle imprese aderenti. Una quinta considerazione, connessa alla precedente, che si può trarre dall’analisi della normativa sulle Reti, riguarda i contesti che potrebbero valorizzare il contratto di rete di imprese. Un primo contesto, per il quale il contratto di rete può rappresentare un valore aggiunto, è dato dalle imprese appartenenti allo stesso settore merceologico, che sperimentano difficoltà di acquisizione di clienti o di gestione della clientela, ad esempio per motivi logistici. In questo caso il contratto di Rete potrebbe consentire la creazione di una struttura commerciale comune, per esempio all’estero, oppure l’acquisizione di una piattaforma logistica, o di mezzi di trasporto, che possono viaggiare a pieno carico per distribuire la merce delle varie imprese ai clienti dislocati in zone non lontane le 17
une dalle altre. Ugualmente, delle imprese potrebbero unirsi in una Rete per la partecipazione congiunta a fiere internazionali, così da ridurre i costi, e superare le complessità che la partecipazione ad una fiera all’estero pone. La finalità in questi casi è evidentemente il cost sharing. Il contratto di rete può essere vantaggioso per imprese complementari per fare un’offerta completa Il contratto di rete può essere la soluzione per imprese appartenenti alla stessa filiera, per meglio impostare i rapporti di subfornitura Un secondo contesto potrebbe essere quello di imprese complementari, che per penetrare un mercato sempre più competitivo, o per entrare in nuove aree, non possono presentarsi solo con il proprio catalogo, sia perché ai clienti interessa un prodotto o un servizio completo, sia perché presentando un prodotto finito il valore aggiunto ottenibile è maggiore. In questi casi l’aggregazione ad una Rete potrebbe permettere non solo di presentare alla clientela un catalogo più ampio (per prodotti, o per livelli di qualità dello stesso prodotto), ma anche realizzare un prodotto completo in un’ottica di chiavi in mano, anche solo per quanto riguarda l’assistenza. Un terzo contesto potrebbe essere quello delle filiere di subfornitura, articolate dal punto di vista merceologico, e spesso collocate in aree diverse, in quanto il contratto di rete potrebbe consentire di realizzare forme di coordinamento migliori di quelle conseguibili attraverso contratti bilaterali che uniscono a due a due gli anelli della filiera. In questo quadro la possibilità di scambiarsi prestazioni tra imprese della stessa Rete è palesemente molto utile. Può infatti accadere che un’impresa della Rete riceva una commessa troppo grande da realizzare, almeno nei limiti temporali richiesti dal cliente, per cui la cessione di una parte del lavoro alle altre imprese della Rete potrebbe costituire la soluzione ottimale, fermo restando l’impegno di queste aziende di rivolgersi all’impresa in questione quando saranno loro ad avere un sovraccarico di lavoro da smaltire. Nel settore del conto terzi la Rete potrebbe risultare vantaggiosa anche per un coordinamento tecnico. Accade, infatti, che imprese diverse, operanti in produzioni diverse, ma per lo stesso cliente, potrebbero trarre vantaggio se, dal punto di vista dei requisiti tecnici, si attivasse un confronto. Non è raro infatti che la scelta di uno standard da parte di un’azienda subfornitrice possa creare complessità ad altre imprese che producono componenti relativi allo stesso prodotto, realizzato dall’azienda committente comune. D’altro canto, con i rapporti bilaterali, e la conseguente frammentazione, non solo si avrebbe una dispersione delle conoscenze sugli aspetti tecnici del prodotto, ma si perderebbe anche l’opportunità di acquisire un’adeguata forza contrattuale con 18
i vertici della filiera. Il contratto di rete può essere utile a cluster di Pmi per acquisire innovazioni Il contratto di rete può essere utile per risolvere problemi multidisciplinari o per interagire con interlocutori complessi La disciplina della Rete è flessibile, e quindi spetta agli operatori individuare l’impostazione ottimale di questo strumento Un quarto contesto nel quale il contratto di rete di imprese potrebbe risultare utile è il cluster di piccole imprese, prive di adeguate risorse finanziarie e di competenze sufficienti a realizzare individualmente innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto. D’altro canto spesso queste imprese non hanno una capacità autonoma di ricerca e sviluppo, e devono rivolgersi al mercato per l’acquisto di tecnologie innovative. In una tale situazione la Rete potrebbe occuparsi della realizzazione dei progetti, finanziati da risorse messe in comune dalle imprese partecipanti. Un quinto contesto nel quale il contratto di rete di imprese potrebbe risultare utile è quando un insieme di aziende sperimentano problemi che richiedono un approccio multidisciplinare, che ciascuna non riesce a risolvere sulla base delle competenze disponibili all’interno dell’azienda, che però sono presenti in altri operatori economici. Si tratta di un caso simile a quello della realizzazione di un prodotto o servizio complesso, per la quale sono richieste competenze e capacità differenti. Una situazione simile di opportunità di attivazione di una Rete, si ha quando le aziende non riescono ad interagire efficacemente con soggetti di grandi dimensioni, o per questioni complesse, ossia con banche ed autorità pubbliche, come l’Agenzia delle entrate. Un’ultima considerazione riguarda l’impostazione della disciplina. Al riguardo si può affermare che la lettura attenta delle disposizioni relative al contenuto del contratto di rete di imprese offre l’impressione che si sia in presenza di uno schema ancora iniziale, non molto dissimile a quello di un formulario, ricco di parti opzionali, ed anche di lacune, come è emerso da alcune considerazioni sopra delineate. In particolare, come è stato già evidenziato, l’eventualità di un soggetto attuatore e di un fondo patrimoniale rende il contratto di rete un istituto diverso da un nuovo soggetto giuridico. Lo sforzo del legislatore è stato probabilmente quello di sganciarsi dagli schemi del diritto societario, fermo restando che la natura prevalentemente economica dell’attività della rete di imprese non consente una riformulazione completa dell’impostazione, rispetto a quella societaria, dei rapporti tra i partecipanti alla Rete e dell’organizzazione della Rete stessa. In effetti una questione molto frequente sollevata dai partecipanti a seminari sulle reti di imprese riguarda proprio l’assenza di soggettività della Rete. Il contratto di rete è infatti un contratto sostanzialmente atipico, in 19
quanto poco regolamentato, e comunque diverso evidentemente dai contratti collaudati di società, di consorzio, e di Ati, e dall’esperienza del Distretto, come rilevato nelle pagine precedenti. La logica alla quale si ispira il contratto di rete è probabilmente quella dell'autoregolamentazione tra le parti sulle modalità di cooperazione, che devono essere più flessibili di quanto consentito dalla disciplina societaria. Infatti, la Rete deve dotarsi solo di un progetto imprenditoriale autonomo, con obiettivi e programmi comuni a tutti i partecipanti, dal quale può scaturire un vantaggio per ciascuna impresa della Rete. E’ dunque un modello molto flessibile di cooperazione tra aziende, che però richiede una precisa comprensione dello strumento e dei suoi effetti. La Rete può comportare benefici non uguali tra le imprese aderenti, e per questo una condizione di successo è l’amicizia tra le imprese I benefici di una Rete si possono ottenere anche senza un contratto di rete, il cui vantaggio è però la Infatti, la Rete presuppone, a differenza delle società, l’accettazione che i risultati in termini di benefici per le imprese aderenti possano essere diversi. Ad esempio, nel caso di Rete basata sullo scambio di informazioni sui vari mercati in cui ciascuna impresa della Rete è presente, potrebbe risultare più profittevole tale scambio di informazioni per un’azienda (in termini di acquisizione di nuovi clienti) rispetto ad un’altra. Parimenti, la messa in comune di strutture logistiche potrebbe favorire maggiormente un’impresa rispetto ad un’altra. Questa considerazione permette di arrivare all’individuazione di una condizione fondamentale per il successo di una Rete, ovvero la fiducia tra le imprese aderenti. Non si può pensare di attivare un processo di aggregazione senza che le imprese aderenti alla Rete si fidano le une delle altre, o che una Rete possa avere successo pur in presenza di gelosie e invidie tra le aziende appartenenti alla Rete. In altre parole ci deve essere tra gli attori della Rete un rapporto, che in estrema sintesi si può definire di “amicizia”. Infatti, a differenza delle società, dove gli utili sono distribuiti equamente tra i soci, in funzione della propria quota societaria, è difficilmente immaginabile attivare una precisa procedura perequativa dei benefici derivanti dalla Rete tra le imprese aderenti, sebbene una tale procedura non sia impossibile. Prima di avviarsi ad una conclusione sul ruolo che il contratto di rete può avere per le Pmi italiane, è bene sottolineare che una collaborazione proficua tra imprese non richiede necessariamente la sottoscrizione di un contratto di rete. In effetti, sempre usando l’analogia della coppia, si può ritenere che una coppia possa essere felice anche senza aver contratto 20
regolamentazione dei rapporti matrimonio. Ma questo non comporta l’inutilità dell’istituto del matrimonio, così come esperienze positive di collaborazione informale tra imprese non riduce l’utilità di un contratto, regolamentato (anche se poco) dalla legge, come quello delle reti di imprese, che consente di meglio definire diritti e doveri delle parti, come avviene appunto nel matrimonio. In conclusione, il principio ispiratore della Rete è che l’unione fa la forza, con una logica che supera i limiti della territorialità e della specializzazione produttiva dei Distretti, della focalizzazione su singole fasi della produzione, tipica dei Consorzi, nonché della temporaneità dei raggruppamenti di imprese degli Ati, creati per singoli bandi ed opere, differenziandosi così dalle altre forme di aggregazione di imprese già esistenti. Ciò non toglie che la Rete potrebbe rappresentare una fase di passaggio verso un processo di aggregazione più spinto tra imprese. Come si è ricordato, con un’analogia scherzosa, ma abbastanza illuminante, la Rete è una sorta di fidanzamento tra imprese, che potrebbe preludere ad una unione più forte, quale può essere il consorzio, o addirittura la creazione di una società comune dove confluiscono le attività delle imprese aderenti alla Rete. 21
3.
IL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE
Il contratto di rete di imprese rappresenta un'innovazione importante nel diritto contrattuale italiano. Infatti, con il contratto di rete si offre alle imprese uno strumento di cooperazione multifunzionale, che consente di perseguire obiettivi strategici, e non solo di svolgere attività strumentali a quelle principali delle singole imprese sottoscrittrici. La disciplina, come si è visto, si presenta tuttavia essenziale, e non sono da escludere in futuro interventi legislativi integrativi. Per il momento, si possono esprimere solo delle considerazioni sulle indicazioni normative14 relative ai contenuti del contratto di rete. Questi contenuti sono stati richiamati sommariamente nel par. 1. (e riportati anche nello schema 1 contenente la presentazione sintetica della rete di imprese), ma ora è il caso di approfondirli, analizzando punto per punto le indicazioni della legge. Il contratto di rete15 deve in primo luogo indicare tutte le imprese partecipanti alla Rete. Dato che la legge prescrive l’indicazione nel contratto di “il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale …”, è opportuno sottolineare che occorrerà prestare attenzione nel riportare tali elementi come risultanti dal registro delle imprese, in modo da evitare che vi siano discordanze tra il nome (o ditta, o ragione, o denominazione) riportato nel contratto, e quello risultante nel registro delle imprese. Il contratto di rete Una seconda importante considerazione, che si deduce dal tenore letterale della norma, è che una rete di imprese può comprendere può essere aziende che hanno diverse forme giuridiche, che possono andare sottoscritto da dalla ditta individuale alla società di capitali, passando per la società qualsiasi tipo di impresa (compresi di persone. Ne possono quindi far parte anche artigiani, come commercianti, e pure liberi professionisti. artigiani, E’ la stessa Agenzia delle entrate che nei suoi provvedimenti fa commercianti, esplicito riferimento agli imprenditori individuali. professionisti) In linea teorica potrebbero far parte della Rete anche aziende appartenenti ad associazioni di categoria e a camere di commercio, oppure aziende di amministrazioni pubbliche (es. Regioni o Università), purché abbiano per oggetto lo svolgimento di un’attività economica (es. offerta di servizi alle aziende). Va detto però che, ai fini dell’agevolazione fiscale di cui si parlerà nel par. 6, l’Agenzia delle entrate nella sua circolare 15/E del 2011, parla solo di imprese, sebbene non ponga limitazioni sulla tipologia di impresa, essendo ammesse tutte le imprese “indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di 14
I contenuti del contratto sono descritti nel comma 4‐ter, dell’art. 3, della legge 33/2009, come riformulati dal comma 2‐bis, dell’art. 42, della legge 122/2010. 15
Si ricorda che il contratto richiede la presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che predisponga l’atto, oppure che ne autentichi le firme, e che va poi depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese delle camere di commercio dove sono iscritte le aziende partecipanti alla Rete. 22
attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale”, incluse le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Il contratto di rete va aggiornato se aderiscono nuove imprese (o se ne escono alcune) Gli obiettivi della Rete devono essere strategici, altrimenti si possono usare altri Un terzo elemento importante da tener presente riguarda la necessità di aggiornare il contratto, se vi sono adesioni alla Rete successive alla stipula del contratto di rete. Infatti, la norma dice che il contratto deve recare l’indicazione di “ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”. Dunque, se successivamente alla creazione della Rete, si amplia la partecipazione, occorrerà depositare per l’iscrizione una nuova versione del contratto, recante i nuovi nominativi che si sono aggiunti. Allo stesso modo, occorre aggiornare il contratto se imprese aderenti alla Rete se ne vanno, cancellando il loro nominativo dal contratto di rete. Tale aggiornamento va considerato necessario ai fini della validità del contratto per i nuovi partecipanti, come in fondo avviene nelle società di capitali, dove l’iscrizione nel libro dei soci è condizione per l’esercizio dei diritti sociali. Va detto però che la norma non dice nulla del termine entro il quale va effettuato l’aggiornamento del contratto di rete, ed il conseguente deposito nel registro delle imprese (da parte di tutte le imprese aderenti al contratto, vecchie e nuove). A questo riguardo si potrebbe applicare in via analogica il termine previsto dal diritto societario (art. 2436 codice civile) per il deposito nel registro delle imprese del nuovo statuto della Spa, ossia 30 giorni, termine che scatta dalla data dell’assemblea dei soci che ha modificato il vecchio statuto. Al riguardo è il caso di sottolineare che l’agevolazione fiscale, di cui si parlerà nel par. 6, può essere usufruita anche dalle imprese che aderiscono a Reti già costituite. Non solo, ma fermo restando le limitazioni poste per la fruizione delle agevolazioni fiscali, non è vietato per una singola impresa partecipare a più Reti. La seconda informazione che occorre riportare, o meglio indicare, nel contratto di rete, sono gli “obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti”. Anche su questa disposizione si possono fare alcune riflessioni. Innanzitutto, deve trattarsi di obiettivi importanti, dovendo essere “strategici”. 23
strumenti come il Consorzio o l’Ati Non solo, ma la Rete deve essere concepita come uno strumento duraturo, e non temporaneo, ovvero durare in misura sufficiente per raggiungere non obiettivi normali, bensì strategici16. Ulteriori considerazioni che si possono fare riguardano la tipologia di obiettivi che la Rete deve conseguire, e che ne delimitano in un certo senso il campo d’azione. Infatti gli obiettivi devono riguardare: 1) l’innovazione, oppure; 2) l’innalzamento della capacità competitiva delle imprese partecipanti. In realtà, basta rifletterci un attimo per rendersi conto come il primo L’obiettivo obiettivo, quello dell’innovazione (es. nuovi prodotti o nuovi dell’innovazione è processi produttivi, ma anche nuove idee di business e nuove in realtà modalità di realizzazione del business), non è altro che un modo per strumentale a raggiungere il secondo obiettivo, quello della competitività, che quello della competitività, il cui bisogna dunque considerare lo scopo preminente della rete di incremento è il fine imprese. D’altro canto, il problema, che le Pmi italiane soffrono, è quello della ultimo della Rete competitività, messa a dura prova dai paesi con un più basso costo del lavoro, ed una capacità produttiva sempre più rispondente alla domanda del mercato globale. Ecco dunque un secondo elemento essenziale del contratto di rete di imprese (dopo l’indicazione dei partecipanti): l’individuazione di uno o più obiettivi di incremento della competitività. E’ naturale che questi obiettivi varieranno non solo da settore a settore, ma anche da impresa a impresa. Gli obiettivi devono Ma al di là della loro coerenza con il contesto in cui si muovono le imprese aderenti alla Rete, questi obiettivi devono presentare due essere comuni a caratteristiche importanti: tutte le imprese a) essere comuni a tutte le imprese aderenti alla Rete: per garantire della Rete, e coerenza ed omogeneità d’azione alla Rete, vi devono essere degli funzionali obiettivi comuni, e non è immaginabile che una rete di imprese, per all’incremento della competitività di più dotata di un’organizzazione snella, possa conseguire una molteplicità di obiettivi, a seconda delle necessità delle varie imprese partecipanti; b) essere funzionali ai due fattori della competitività, ossia la qualità dei prodotti e il prezzo (ossia i costi), dato che la competitività si gioca, come è noto, essenzialmente su questi due fattori. In definitiva la Rete non deve essere uno strumento adatto a qualsiasi scopo, anche perché se gli scopi sono diversi da quelli indicati dalla legge, si possono profilare problemi nella gestione dei rapporti contrattuali tra le imprese aderenti alla Rete, senza contare che in caso si desiderasse utilizzare l’agevolazione fiscale17, il mancato rispetto di questi requisiti 16
17
Vedi al riguardo le considerazioni successive sulla durata del contratto di rete. Per dettagli su questa agevolazione, vedi il par. 6. 24
comporterebbe l’impossibilità di ottenere l’asseverazione (necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale), fermo restando che l’Agenzia delle entrate, vigilando sul corretto impiego di questo strumento contrattuale, potrebbe revocare di sua iniziativa l’agevolazione eventualmente riconosciuta. In conclusione, quando lo scopo non è quello del miglioramento della competitività, che si può ottenere anche con l’innovazione di prodotto o di processo, o con le altre modalità esemplificate nel par. 2, allora potrebbe essere il caso di valutare altre forme di aggregazione di impresa. Che il contratto di rete di impresa non possa essere generico, trova Non è facile individuare metodi conferma in un’altra disposizione, collegata alla necessità di indicare di misurazione del gli obiettivi. Infatti, la norma prescrive che vengano indicati, accanto agli raggiungimento obiettivi, anche “le modalità concordate tra gli stessi [partecipanti] degli obiettivi, per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi”. come richiesto Questa disposizione, giusta in teoria, comporta però problemi dalle norme applicativi di non poco conto. In effetti “misurare” l’avanzamento nella realizzazione degli obiettivi è operazione tutt’altro che semplice: bisogna individuare dei parametri e misurarli periodicamente. E’ ragionevole ritenere che nella pratica si punterà a soluzioni semplicistiche, utilizzando come parametri, e quindi come sistema di misurazione, indicatori facilmente misurabili, basati su dati raccoglibili, come il fatturato delle imprese aderenti, la quota dei ricavi derivante dall’export, il numero di progetti di ricerca avviati, i diritti di proprietà industriali registrati o acquisiti, o ancora il numero di dipendenti, oppure la crescita dimensionale delle imprese, a seconda degli obiettivi specifici che ci si è prefissi di raggiungere con la Rete. La terza richiesta della legge in merito ai contenuti del contratto di Il programma di rete di imprese concerne “la definizione di un programma di rete”. rete costituisce Il contenuto di questo programma non è libero, in quanto la norma l’elemento centrale ne elenca i singoli elementi, che sono: del contratto 1) l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; 2) le modalità di realizzazione dello scopo comune; 3) qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali delle imprese aderenti alla Rete, e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo; 4) sempre in caso di presenza di un fondo patrimoniale, le regole di gestione del fondo medesimo. Dunque, il programma di rete, che costituisce il terzo elemento del Vi è ampia possibilità di scelta contratto di rete, e probabilmente il più importante, deve contenere 25
per i diritti ed i doveri dei partecipanti, da indicare nel programma di rete, non essendovi precise indicazioni nella legge Le attività, da indicare nel programma di rete, devono essere funzionali agli obiettivi, e quindi alle necessità operative delle imprese aderenti in primo luogo l’elencazione dei diritti e dei doveri di ciascun partecipante. Va però tenuto presente che, a differenza del diritto societario, che individua diritti e doveri dei soci, per cui l’atto costitutivo non deve necessariamente essere ricco di indicazioni, nel caso del contratto di rete, mancando una normativa di riferimento, occorre essere specifici, e comunque essere pronti ad adeguare in futuro l’elenco di diritti e doveri dei partecipanti, in funzione dell’esperienza che via via si acquisirà. Inoltre, in considerazione dell’assenza di precise indicazioni normative, i fondatori della Rete avranno ampia possibilità di scelta nell’individuare diritti e doveri dei partecipanti alla Rete. Detto questo, si può immaginare a titolo esemplificativo, che i diritti dei partecipanti possano essere: a) il diritto di partecipare alle decisioni, secondo una procedura indicata nel contratto stesso, che può essere quella prevista dal diritto societario per le Srl, in particolare per quanto riguarda i quorum di maggioranza; b) il diritto di poter essere nominato soggetto attuatore del contratto di rete, se previsto dal contratto; c) il diritto di richiedere lo svolgimento di determinate attività alla Rete (compatibili con gli obiettivi); d) il diritto di usufruire dei risultati dell’attività della Rete; e) il diritto al rendiconto dell’attività della Rete; f) il diritto ad una perequazione dei benefici prodotti dalla Rete, se previsto un meccanismo di perequazione finalizzato a garantire tale diritto. Fra i doveri, si possono immaginare quelli di: a) effettuare i conferimenti, se previsti; b) partecipare alle spese di funzionamento della Rete; c) partecipare alle attività gestite dalla Rete, necessarie per il conseguimento degli obiettivi. Altro contenuto del programma di rete meritevole di approfondimento è dato dalle “modalità di realizzazione dello scopo comune”. In sostanza la norma richiede che, oltre agli obiettivi, siano illustrate le attività che consentono di perseguirli. La scelta delle attività dovrà essere funzionale non solo agli scopi, ma anche alle necessità operative concrete delle imprese partecipanti. Questa attività potranno essere molto varie. A titolo meramente esemplificativo si possono immaginare varie tipologie di attività, che consentono il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della competitività, ossia: a) realizzazione di un prodotto complesso, frutto del contributo 26
produttivo di ciascuna impresa aderente alla Rete, oppure di un nuovo prodotto innovativo e competitivo18; b) creazione di una gamma completa di prodotti/servizi da presentare sul mercato, con conseguente predisposizione di un catalogo comune; c) fornitura di un servizio completo, o di un impianto chiavi in mano; d) gestione di un marchio comune; e) iniziative di marketing19; f) centrale acquisti; g) centrale vendite; h) progetti di ricerca e sviluppo; i) ricerche di mercato e/o acquisizione di informazioni per la commercializzazione; l) rappresentanza presso grandi clienti e istituzioni pubbliche; m) gestione dei rapporti con istituzioni finanziari (per prestiti, garanzie, pagamenti internazionali, ecc.). Il programma di rete può indicare l’eventuale presenza di un fondo patrimoniale, che va considerato opportuno Relativamente al fondo patrimoniale, che costituisce un eventuale terzo contenuto del programma di rete, va detto che la sua eventualità va considerata di fatto più teorica che pratica. Infatti, indipendentemente dalle attività previste e dagli obiettivi prefissati, è difficile immaginare che uno strumento, di natura organizzativa, quale la rete di imprese, che deve contribuire al miglioramento della competitività delle imprese partecipanti, possa farlo senza spendere. Tanto più che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011 afferma che gli utili accantonati in riserva (e sottratti alla tassazione) 20 vanno destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. In altre parole l’Agenzia delle entrate ricorda che ai fini dell’accesso all’agevolazione fiscale è necessaria l’istituzione del fondo patrimoniale, mentre tale condizione non rileva ai fini della validità del contratto di rete. In alternativa al fondo patrimoniale si potrebbe prevedere un budget annuale L’alternativa al fondo patrimoniale della Rete è la predisposizione di un budget annuale, con ripartizione anticipata delle spese, come avviene nei condomini, ma una tale impostazione, di fatto, comporterebbe comunque la creazione di un fondo patrimoniale, anche se di natura temporanea e di dimensione mutevole nel corso del tempo. 18
Questo bene/servizio potrebbe essere ottenuto dalla sommatoria di una varietà di competenze specifiche dei vari partecipanti alla Rete, messe a beneficio della collettività degli aderenti alla Rete. 19
Le politiche di marketing si sostanziano in decisioni, e conseguenti iniziative, che riguardano le famose 4 p: price (prezzo), product (prodotto, ovvero nome e caratteristiche del prodotto, dimensione e immagine della confezione, etichetta, ecc.), promotion (offerte promozionali e pubblicità), place (scelta del mercato e dei canali distributivi). 20
Vedi par. 6 per i dettagli. 27
Va detto però che le prime esperienze di rete di imprese hanno fatto emergere come prassi il sostenimento dei costi da parte dell’azienda leader della Rete, incaricata di attuare il contratto di rete, e la loro ripartizione in momenti programmati tra le altre imprese della Rete. In linea di massima, potrebbe comunque essere preferibile avvalersi della possibilità prevista dalle norme, ed indicare nel programma di rete la dimensione del fondo patrimoniale, che potrebbe essere, almeno inizialmente, pari al budget annuale di spese. Quest’ultima soluzione pare essere quella che più garantisce i partecipanti, in quanto nel programma di rete bisogna anche descrivere le regole per l’impiego delle risorse del fondo. A questo proposito è determinante stabilire il processo decisionale E’ importante delle spese, ed in particolare la competenza a decidere. prevedere nel programma di rete Un’ipotesi di procedura decisionale che si potrebbe immaginare è quella che prevede la competenza dei partecipanti a decidere il le procedure decisionali relative budget annuale, secondo quorum che andranno indicati nel alle spese, e la loro contratto, mentre la decisione sulle singole spese potrebbe essere attribuita al soggetto incaricato dell’attuazione del contratto di rendicontazione Rete. In effetti, al di là dell’esistenza del fondo patrimoniale, molte Reti hanno segnalato che nella loro esperienza è risultato efficace centralizzare il processo decisionale relativamente alle singole spese da effettuare per realizzare le attività previste. Naturalmente, indipendentemente dalla presenza di un fondo, è bene prevedere precise norme di rendicontazione delle spese e delle eventuali entrate derivanti dall’attività della Rete. Dato che la rete di imprese non ha personalità giuridica, potrebbe essere utile riferirsi alle regole del bilancio delle società di persone. A questo proposito si rammenta che l’art. 2302 del codice civile (c.c.), sulle scritture contabili delle società in nome collettivo, prescrive per queste società l’obbligo (che è a carico degli amministratori) di tenere i libri e le scritture contabili prescritti dall’art. 2214 c.c., ovvero il libro giornale e il libro degli inventari21. Per quanto riguarda la disciplina del fondo patrimoniale, la Al fondo patrimoniale della normativa prevede che esso dovrà assumere lo stesso ruolo del 22
Rete si applicano le fondo consortile, che è disciplinato dagli artt. 2614 e 2615 c.c. , in quanto applicabili. 21
L’art. 2214 c.c. richiede anche che siano tenute le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, e che siano conservate ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. 22
L’art. 2614 c.c., relativo al fondo consortile, stabilisce che i contributi dei consorziati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile, e che per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. 28
regole del fondo consortile Nel programma di rete vanno riportate le regole per la valutazione dei conferimenti, e al riguardo si possono usare quelle delle società di capitali In sostanza, il legislatore ha voluto dare autonomia al fondo patrimoniale della rete di imprese, impedendo che esso possa essere distribuito prima della scadenza prevista dal contratto di rete, e che i creditori dei partecipanti possano attaccarlo per far valere i loro diritti nei confronti delle imprese aderenti alla Rete loro debitrici. Al tempo stesso si prevede per le imprese partecipanti la limitazione di responsabilità, in quanto per le obbligazioni assunte dalla Rete a nome proprio, ne risponde solo il fondo patrimoniale, e non anche il patrimonio delle imprese della Rete. Per quanto riguarda i conferimenti, il programma di rete dovrebbe indicare la misura dei conferimenti iniziali e successivi di ciascun partecipante, ed i criteri di valutazione nel caso in cui i conferimenti siano in natura (es. macchinari, personale, know how). A questo proposito è consigliabile fare riferimento alla disciplina dei conferimenti delle Spa, in particolare agli artt. 2343 e 2343‐ter23 c.c., che regolamentano la stima dei conferimenti in natura nel caso delle società per azioni. Possono risultare utili anche le regole previste per i conferimenti in natura nelle Srl, contenute nell’art. 2464 c.c.24. L’art. 2615 c.c., concernente la responsabilità verso i terzi del consorzio, precisa che per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. 23
L’art. 2343 c.c. prevede che i soci, che conferiscono beni in natura o crediti, devono presentare la relazione giurata di un esperto, designato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, contenente: a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti; b) l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito a ciascuno di essi (ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo); c) i criteri di valutazione seguiti. La relazione va poi allegata all'atto costitutivo. L’art. 2343‐ter c.c. indica alcuni casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della relazione di valutazione dei conferimenti in natura, ovvero i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, i beni in natura ed i crediti già valutati. Il socio conferente questi beni deve però presentare la documentazione relativa al valore attribuito ai conferimenti, e al bilancio approvato da non oltre un anno o alla valutazione di non oltre 6 mesi (ma solo per i conferimenti di beni e di crediti). 24
L’art. 2464 c.c. afferma che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la 29
La ripartizione dei conferimenti può essere uguale o proporzionale alla dimensione aziendale Per quanto riguarda la ripartizione dei conferimenti tra le imprese aderenti alla Rete, la prassi ha fatto emergere sia un approccio egualitario (tutti danno lo stesso conferimento), sia un sistema di conferimenti proporzionale alla dimensione delle aziende della Rete. E’ il caso di segnalare che la stessa scelta si pone per la ripartizione dei costi, nel caso in cui essi vengano addebitati alle aziende, invece che al fondo patrimoniale. Un aspetto interessante da considerare è la possibilità, esplicitamente indicata dalla disciplina della rete di imprese, di conferire, se consentito dal programma di rete, un patrimonio destinato ad uno specifico affare, che è una novità introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003 per le Spa, e che trova fondamento in uno specifico articolo del codice civile, ovvero l’art. 2447‐bis25. Il vantaggio per la Spa conferente di utilizzare questo meccanismo è dato dalla circostanza che il patrimonio aziendale destinato ad una specifica operazione (in questo caso la partecipazione alla Rete) gode dell’autonomia patrimoniale, per cui è possibile da una parte opporre ai creditori sociali il vincolo di destinazione, e dall’altra evitare che i creditori, nati dall'operazione al quale era stato destinato il patrimonio separato, possano rivalersi sul resto del patrimonio societario. Il programma di rete, nel caso si desiderasse avvalersi degli incentivi Il programma di 26
rete va asseverato fiscali , deve essere preventivamente asseverato da organismi di società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. 25
L’art. 2447‐bis c.c. prevede la possibilità di separare, nell'ambito del patrimonio societario delle Spa, una parte da destinare ad uno specifico affare o ad una operazione, derogando così al principio generale dell'universalità della responsabilità patrimoniale, contenuto nell'art. 2740 c.c., il quale prevede che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. In pratica, la società individua una serie di attività (beni, crediti, denaro, attività immateriali) comprese nel proprio patrimonio, per destinarle esclusivamente allo svolgimento di una specifica attività, o affare, e a quel punto, come prevede il codice civile, i beni selezionati costituiscono la garanzia solo per i creditori sorti a seguito della realizzazione di quella specifica attività (e non anche per i creditori generali della Spa, se non in via subordinata), pur rimanendo sempre tali beni nella titolarità della società che separa il patrimonio. In termini approssimativi, si può affermare che il patrimonio separato, pur rimanendo in capo al soggetto disponente del patrimonio, acquisisce caratteristiche tali da renderlo non più disponibile come in precedenza, e questo in virtù dell’atto negoziale che è stato alla base della sua enucleazione. Per costituire un patrimonio separato, occorre una deliberazione dell'organo amministrativo, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale, a norma dell'art. 2447‐ter c.c., deve indicare: 1) l'affare al quale è destinato il patrimonio; 2) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; 3) il piano economico‐
finanziario da cui deve risultare: a) la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare; b) le modalità e le regole relative al suo impiego; c) il risultato che si intende perseguire; d) le eventuali garanzie offerte ai terzi; 4) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione, e di partecipazione ai risultati dell'affare; 5) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; 6) la nomina di un revisore legale dei conti (o di una società di revisione) per la revisione legale dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; 7) le regole di rendicontazione dell'affare. 26
Oppure partecipare a bandi organizzati dalle Regioni per l’attribuzione di risorse per lo sviluppo delle Reti, quando l’asseverazione è richiesta come condizione per presentare una domanda. 30
da organismi creati asseverazione, espressi dalle associazioni di imprenditori, che hanno i requisiti indicati dal decreto del Ministro dell’Economia del dalle Associazioni 25/2/2011. In sostanza il decreto ha abilitato tutte le Associazioni di categoria datoriali rappresentate in sede Cnel ad indicare tali organismi di asseverazione, per cui ogni Rete può chiedere alla Associazione di categoria cui fanno riferimento le imprese aderenti, per individuare l’organismo di asseverazione27. L’asseverazione del programma va rilasciata entro 30 giorni dalla relativa richiesta presentata dal soggetto incaricato dell’attuazione del programma di rete28. L’asseverazione consiste nella verifica della congruenza del programma di rete con la normativa che disciplina le Reti. Sul punto l’art. 4 del decreto ministeriale del 25/2/2011 ha precisato che l’asseverazione comporta anche la verifica della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. In sostanza va verificato non solo il programma di rete, ma anche il contratto di rete, ed il rispetto dei requisiti soggettivi, anche in termini di adempimenti, da parte delle imprese aderenti. L’asseverazione, però, come chiarisce la circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011, non comporta l’automatico riconoscimento del diritto all’agevolazione fiscale, in quanto occorre rispettare tutta una serie di condizioni, come sarà chiarito nel par. 6. L’asseverazione deve essere comunicata, dall’organismo che la ha emessa, all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione delle imprese aderenti alla Rete e degli estremi del contratto di rete avente ad oggetto il programma asseverato. La trasmissione deve essere effettuata entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’asseverazione. L’asseverazione va ovviamente comunicata anche al soggetto incaricato dell’esecuzione del contratto di rete. Il quarto elemento del contratto di rete di imprese è dato dalla La durata del contratto di rete è durata della Rete. Relativamente alla durata del contratto di rete, la legge non dice libera, ma dati gli nulla, per cui la durata del contratto di rete va considerata libera. obiettivi strategici Va però considerato che se si devono perseguire obiettivi strategici, è opportuno che per di più di crescita della competitività, è ragionevole supporre che non sia troppo la rete di imprese debba avere una durata piuttosto lunga, breve presumibilmente non minore di 5 anni. D’altro canto, risulterebbe difficilmente credibile un programma di rete che fosse in grado di raggiungere obiettivi strategici di crescita di competitività in uno spazio temporale di pochissimi anni. Questo però non impedisce che una Rete possa essere creata anche 27
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L’elenco degli organismi di asseverazione abilitati è comunque riportato nel sito www.agenziaentrate.it. Sulla tipologia di soggetto attuatore vedi le righe successive. 31
per pochi mesi, sebbene in tal caso bisognerebbe chiedersi se non sia più adeguato lo strumento dell’Ati, anziché quello della Rete. Insieme alla durata, la norma indica ulteriori contenuti necessari del contratto: 1) le modalità di adesione di altri imprenditori; 2) le cause di recesso. Relativamente all’adesione di altri imprenditori alla Rete, va in Le regole per l’ampliamento dei primo luogo determinato il soggetto chiamato a decidere. A questo proposito si potrebbe attribuire la responsabilità della partecipanti alla decisione ai soci della Rete, stabilendo conseguentemente un Rete devono riguardare requisiti quorum decisionale, o in alternativa, assegnare al soggetto responsabile dell’attuazione del contratto di rete il compito di e procedure valutare se ammettere o no altre imprese nella Rete. decisionali Più importante però potrebbe risultare la determinazione dei requisiti necessari per far parte della rete di imprese. E’ possibile infatti che la partecipazione ad una Rete possa richiedere caratteristiche particolari, in assenza delle quali non vi sarebbe un vantaggio per le imprese già aderenti alla Rete di un ampliamento della compagine sociale. Dato però che la Rete, a differenza dei Distretti, ha una La Rete è un soggetto privato, e connotazione esclusivamente privata, essendo la sua origine non basata su una legge, o su un decreto di un’autorità pubblica (come a differenza dei avviene per i Distretti), bensì su un contratto che vede per firmatari Distretti, non vi è solo imprese private, allora è ragionevole porsi il quesito su quali un diritto siano i diritti che hanno le imprese non aderenti alla Rete, seppure automatico a interessate, ad entrarvi. parteciparvi In effetti, far parte di una Rete può rappresentare un vantaggio competitivo rispetto alle imprese che non ne fanno parte, come dimostrano delle convenzioni sottoscritte da RetImpresa (Confindustria) con alcune banche, che hanno ritenuto di considerare l’appartenenza ad una Rete un elemento positivo ai fini dell’elaborazione del rating delle imprese debitrici. Allora, una prima risposta dovrebbe venire dal rispetto di requisiti, che andrebbero indicati nel contratto. L’indicazione di questi requisiti costituirebbe anche un elemento di chiarezza e correttezza tra gli stessi partecipanti alla rete di imprese. E’ ragionevole, in effetti, immaginare che l’efficacia della rete di imprese potrebbe essere proporzionale alla sua estensione, ma questo fino ad un certo punto. Difatti, è altrettanto ragionevole immaginare che una compagine troppo vasta ed articolata potrebbe comportare problemi, non solo nel processo decisionale, ma anche nell’esecuzione delle attività da sviluppare, in quanto quella “unicità” di intenti, ovvero di obiettivi strategici, è difficilmente immaginabile con una platea diversificata e numerosa di soggetti. 32
Dunque, l’indicazione di criteri, che possono essere anche di natura geografica e settoriale, eviterebbero dubbi e contrasti nella valutazione delle ipotesi di allargamento della compagine sociale della Rete. L’uscita dalla Rete, sempre possibile, comporta l’individuazione delle cause di recesso e dei diritti del recedente Un ulteriore elemento da riportare nei contratti di rete concerne, come già ricordato, la possibilità di pattuire “le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”. Ne consegue che le imprese possono uscire dalla Rete, così come, normalmente, è possibile recedere da un contratto. Una prima questione che va approfondita sono però le cause di recesso. Al riguardo, ancora una volta, si può fare riferimento al diritto societario, ed in particolare agli artt. 2437 c.c. (recesso nelle Spa)29 2473 c.c. (recesso nelle Srl)30. 29
L’art. 2437 c.c. rammenta che hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 30
L’art. 2473 c.c. precisa che spetta all'atto costitutivo determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 33
In alternativa, in relazione alle attività e agli obiettivi previsti per la Rete, si possono immaginare circostanze specifiche che giustificano per l’impresa aderente l’uscita, o addirittura l’esclusione decisa dagli altri partecipanti. In questo contesto può assumere rilevanza il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori riportati nel contratto. Ma l’aspetto che va più approfondito è la conseguenza di tale uscita. Ad esempio, l’impresa uscente ha diritto a riavere il proprio conferimento, sebbene sia stato speso? Se poi tramite la Rete l’impresa uscente usufruisce di un brevetto, o più semplicemente di un marchio commerciale, perde completamente ogni diritto su di essi, oppure no, ed in quest’ultimo caso in che termini? Come si vede dai quesiti sopra tracciati, il recesso dalla Rete potrebbe essere fonte di problemi anche importanti, o comunque significativi, dal punto di vista economico. E’ dunque bene considerare sia le circostanze che danno diritto all’uscita dalla rete di imprese (che possono andare dalla semplice volontà a situazioni specifiche, come ad esempio due anni consecutivi di mancati benefici ottenuti dalla Rete), sia le conseguenze di tali uscite, soprattutto per gli aspetti patrimoniali ed economici. Per evitare dubbi sulle possibili conseguenze dell’uscita dei partecipanti sulla Rete, il legislatore ha opportunamente richiamato le norme generali che disciplinano lo scioglimento dei contratti plurilaterali, che si trovano in particolare nell’art. 1459 c.c., nel quale si afferma però solo che l’inadempimento di una delle parti non comporta la risoluzione del contratto rispetto alle altre. Di conseguenza, in assenza di precise indicazioni normative, sarà bene che le imprese aderenti alla Rete chiariscano bene questi aspetti nel contratto. Il contratto di rete può indicare l’eventuale presenza di un soggetto attuatore, che però va considerato opportuno Un quinto elemento essenziale del contratto è la previsione del soggetto che svolge il ruolo di organo esecutore del contratto di rete di imprese. Innanzitutto va sottolineato come la previsione di un tale soggetto sia facoltativa. In questo modo il legislatore ha sicuramente voluto rendere l’istituto della rete di imprese non pesante, e comunque con un’articolazione non rigida. Ciò non toglie, per le stesse considerazioni formulate relativamente al fondo patrimoniale, che la presenza di un soggetto che si prenda in carico lo svolgimento delle attività previste e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, va considerata di fatto necessaria. Chiarito questo, è il caso di esaminare il tenore letterale della norma, per comprendere che cosa si è immaginato sul ponte di 34
comando della rete di imprese, e che quindi occorre delineare nel contratto stesso: “il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto”. Il soggetto esecutore del contratto di Rete può essere una società esterna o un professionista, che hanno il ruolo del mandatario, o un soggetto interno, tutti con poteri di gestione e di rappresentanza Dalla formulazione sopra riportata si possono trarre le seguenti conclusioni: 1) la rete di imprese può essere guidata da una ditta, o una società, o anche da un professionista; 2) non si prevede per contro uno specifico organo interno alla Rete, sebbene la norma evidentemente non lo vieti, ed anzi ne lascia presagire l’opportunità31; 3) i soggetti esecutori della Rete potrebbero essere più di uno, visto che si parla della possibilità che un soggetto si prenda carico solo di una parte del contratto; 4) il/i soggetti incaricati di gestire la Rete possono avere poteri di gestione e di rappresentanza. Quest’ultimo potere è importante, in quanto sancisce la possibilità che la Rete possa svolgere un’attività esterna, potendo essere rappresentata dal soggetto esecutore del contratto di Rete32, il quale potrà agire in nome sia della Rete stessa, sia dei suoi partecipanti. Tale ultima circostanza è confermata da una disposizione successiva a quella in esame, che indica anche i vari contesti (da non considerare esclusivi) 33 in cui può essere esercitato il potere di rappresentanza, ovvero: a) la rappresentanza del singolo imprenditore partecipante al contratto; b) la rappresentanza nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; c) la rappresentanza nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito; d) la rappresentanza nelle procedure inerenti allo sviluppo del 31
In effetti, nel primo capoverso del comma 4‐ter, dell’art. 3, della legge 33/2009 (come riformulato dalla legge 122/2010) si prevede “la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. 32
In caso di più soggetti esecutori del contratto di rete di impresa, solo uno potrà avere la rappresentanza esterna, per l’ovvia ragione di evitare che i terzi possano essere indotti in confusione, laddove la rappresentanza è in capo a più soggetti. In altre parole i terzi devono essere dispensati dal verificare il potere di rappresentanza recandosi al registro delle imprese. 33
Questa considerazione nasce dall’osservazione dell’ampia varietà di obiettivi che la Rete può assumere, per consentire una maggiore competitività delle imprese partecipanti. Sarebbe dunque illogico ritenere che i casi di rappresentanza indicati nella norma siano esaustivi delle possibilità di intervento del soggetto esecutore del contratto. Vedi al riguardo anche le considerazioni del par. 1. 35
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento; e) la rappresentanza nell’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità, o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Il soggetto esecutore esterno può essere revocato solo per giusta causa (salvo ulteriori circostanze da indicare nel contratto di rete) E’ opportuno valutare alcuni suggerimenti indicati qui accanto relativamente al soggetto esecutore Ulteriori considerazioni sono: 5) il ruolo del/dei soggetti incaricati di gestire la Rete è quello del mandatario (comune a tutte le imprese partecipanti alla Rete), la cui figura è disciplinata dagli artt. 1703‐1730 c.c. 34 ; dato però che l’incarico di mandatario richiede la specificazione di tanti elementi, che il codice civile rinvia alla volontà delle parti, ne consegue che è necessario approfondire la regolamentazione del mandato attribuito al soggetto esecutore del contratto di rete, per evitare che nel contratto vi siano troppo lacune, che potrebbero generare successivamente dei contenziosi; 6) la possibilità di sostituire il/i soggetti esecutori del contratto durante l’esistenza della Rete è limitata, alla luce del riferimento al ruolo di mandatario del soggetto esecutore del contratto, solo alla giusta causa, salvo la previsione di ulteriori motivazioni indicate nell’incarico, e ripetute in una specifica previsione nel contratto di rete. Spetta quindi ai partecipanti della Rete decidere, al momento della stesura del contratto, tutte le questioni che emergono dalle considerazioni sopra riportate. L’esperienza delle prime Reti ha fatto emergere, come soluzione preferita, quella di attribuire il ruolo di soggetto esecutore del contratto ad una società aderente alla Rete, spesso la più grande, oppure quella che aveva preso l’iniziativa di avviare il processo di 34
Questi articoli prevedono che il mandatario è colui che si obbliga a compiere, in cambio di un compenso, uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto, detto mandante. Gli aspetti essenziali del contratto di mandato sono: a) la fiducia del mandante nei confronti del mandatario; b) l’oggetto del mandato, che è la sottoscrizione di documenti con valore legale (es. contratti), e gli atti collaterali che risultano necessari. Il mandato può essere di 2 tipi: 1) con rappresentanza, in cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante; 2) senza rappresentanza, in cui il mandatario agisce per conto del mandante, ma a nome proprio, con il risultato che risulta titolare di atti giuridici, i cui effetti vanno poi trasferiti al mandante. Inoltre il mandato può essere: a) speciale, se riferito ad un singolo affare; b) generale, se riferito a tutti gli affari del mandante. Il mandatario ha diritto ad un compenso, che è deciso dalle parti, o in assenza, dagli usi (es. tariffe professionali), ed inoltre deve ricevere il rimborso spese ed ottenere quanto necessario per l’esecuzione del mandato. Il mandatario deve svolgere l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, che va valutata in funzione dell’attività esercitata. Inoltre deve rispettare le istruzioni del mandato (salvo nuove circostanze). Altri obblighi del mandatario sono: 1) la comunicazione dell’avvenuta esecuzione del mandato; 2) il rendiconto; 3) la custodia dei beni del mandante (es. campioni); 4) il trasferimento di beni, denaro, diritti, conseguenti all’esecuzione del mandato. L’interruzione del contratto di mandato può avvenire da entrambe le parti, purché con preavviso se a tempo indeterminato, oppure per giusta causa. 36
aggregazione. Indipendentemente dalla scelta della tipologia di soggetto esecutore, si ritiene utile proporre alcuni suggerimenti: a) prevedere in ogni caso un soggetto esecutore della Rete, sia esso interno alla compagine della Rete o esterno; b) prevedere un solo soggetto esecutore, per evitare frammentazione nello svolgimento delle varie attività, e nelle scelte decisionali; c) delimitare con precisione gli ambiti decisionali del soggetto esecutore, in particolare in termini di gestione (es. capacità di spesa) e di rappresentanza (quali atti e quali obbligazioni il soggetto esecutore può assumere); d) indicare le eventuali deroghe alla disciplina del mandato, che altrimenti costituisce la normativa di riferimento per i compiti, i diritti ed i doveri del soggetto esecutore (mandatario), incluse le circostanze che possono determinare la revoca dell’incarico; e) riflettere attentamente sulla scelta tra soggetto esterno e interno35. La Rete non può avere una soggettività fiscale, e questo spinge per l’individuazione di un soggetto esecutore del contratto di rete dotato di partita Iva Relativamente alla scelta del soggetto attuatore del contratto di rete, la circolare dell’Agenzia delle entrate 4/E del 15/2/2011 offre precise indicazioni, affermando che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione, della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso. Questa circostanza spinge quindi per l’istituzione di un soggetto esecutore del contratto di rete, essendovi la necessità di acquisire una partita Iva, condizione per poter essere poi titolare di diritti ed obbligazioni nei confronti dei terzi (ossia di fare contratti, ed emettere e ricevere fatture). Dato che la rete di imprese non ha personalità giuridica, e non è neppure configurabile come società, e neanche come impresa, è necessario scegliere un soggetto esecutore del contratto di rete titolare di una partita Iva, per operare ed adempiere agli obblighi fiscali derivanti dall’attività svolta per la Rete. 35
Al riguardo vedi le considerazioni nelle pagine successive. 37
La Rete può però avere un codice fiscale La risoluzione 70/E del 2011 dell’Agenzia delle entrate36 ha però precisato che, ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese, è possibile attribuire alla Rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi, sulla base dell’art. 2 del Dpr 605/73, che consente l’iscrizione all’Anagrafe tributaria anche delle organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica. Dal punto di vista operativo, la richiesta del codice fiscale va effettuata presentando il modello AA5 (Domanda di attribuzione del codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche) ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate. Prima di passare ad un altro contenuto del contratto di rete, sembra utile tracciare delle indicazioni conclusive in merito al soggetto attuatore del contratto di rete. Come si è detto, le prime esperienze di reti di imprese hanno fatto emergere, come impostazione prevalente nella scelta del soggetto esecutore del contratto di rete, quella di un’azienda aderente alla Rete (la più grande o la più dinamica), alla quale erano attribuiti i compiti operativi relativi all’attività della Rete. Tale soluzione presenta vantaggi e svantaggi, ed il suo successo dipende dall’oggetto della Rete. Se l’obiettivo della Rete è quello di realizzare un prodotto unico, allora questa soluzione presenta dei sicuri vantaggi in termini di capacità di gestire la realizzazione del prodotto e la sua commercializzazione nel mercato, soprattutto se il soggetto esecutore del contratto è l’azienda leader della Rete, ed è conosciuta nel mercato. Tale soluzione è preferibile anche quando si punta ad interagire, come unico interlocutore, con amministrazioni pubbliche ed enti di notevoli dimensioni (es. banche, buyers), in quanto l’azienda leader costituisce un soggetto già noto. Lo svantaggio sta nel fatto che a volte, dal punto di vista contabile, non è facile distinguere le entrate e le uscite attribuibili all’attività di rete e quelle derivanti dall’attività tipica dell’azienda incaricata di eseguire il contratto di rete. 36
La risoluzione 70/E del 2011 spiega anche come compilare il modulo. A questo riguardo si danno le seguenti indicazioni: 1) per quanto concerne la data di costituzione del soggetto, per il quale si chiede il codice fiscale, da riportare nel modulo, l’Agenzia delle entrate richiede che sia quella di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese prescritta a carico di coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; 2) relativamente alla denominazione del soggetto, va riportato il termine “Rete di imprese”, seguito dalla descrizione identificativa della Rete; 3) per la natura giuridica occorre scrivere il codice “59 – Rete di imprese”; 4) per quanto riguarda la sede legale, l’Agenzia suggerisce che venga indicato il luogo (comprensivo di indirizzo) che meglio identifica la collocazione della Rete; 5) per l’indicazione del codice attività, qualora alla Rete non possa essere fatto corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione Ateco 2007, l’Agenzia delle entrate raccomanda di indicare il codice “94.99.90 ‐ Attività di altre organizzazioni associative nca”; 6) infine, quale rappresentante del soggetto, va indicato l’organo comune (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) che ha l’incarico di eseguire il contratto di rete. Per ultimo, la risoluzione 70/E del 2011 ricorda che in caso di modifica di uno dei dati relativi alla Rete, va ripresentato il modello AA5 per comunicare la variazione dei dati, e, ovviamente, a conclusione del contratto di rete, va comunicata la circostanza, sempre con il modello AA5. 38
Tale circostanza potrebbe provocare quindi dubbi negli altri componenti della Rete, fino a diventare oggetto di contestazioni. Se dunque si vuole assicurare una situazione più chiara dal punto di Se si vuole avere vista contabile dell’attività della Rete, una soluzione alternativa è una chiarezza quella di creare una società ad hoc, ad esempio una Srl (che costa contabile poco), attribuendo ad essa l’incarico di attuare il contratto di rete, dell’attività della che deve costituire il suo unico oggetto sociale. Rete è meglio Per le stesse finalità si può attribuire il compito di attuare il affidarsi ad una contratto di rete ad un professionista, che può più facilmente società creata ad separare la propria attività professionale da quella derivante hoc dall’esecuzione del contratto di rete, anche dal punto di vista contabile. L’ultimo elemento sostanziale del contratto di rete concerne “le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo”. In sostanza occorre decidere tutti gli elementi classici dei processi decisionali, ossia: 1) le modalità di convocazione delle imprese aderenti alla Rete per partecipare al processo decisionale; 2) la dimensione del diritto di voto, ovvero se uguale per tutti, o proporzionale al conferimento; 3) l’esercizio del diritto di voto, inclusa l’eventuale delega; 4) le modalità di svolgimento della riunione (regole per gli interventi, i quorum decisionali, la presidenza, i verbali); 5) le circostanze che determinano l’invalidità delle decisioni dei partecipanti e la procedura per l’impugnazione. A questo proposito potrebbe essere ragionevole ispirarsi alle regole Nel contratto di previste per le Srl dagli artt. 2479 c.c. e successivi37, che possono rete va indicato costituire un valido riferimento. 37
L’art. 2479 c.c. statuisce che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482‐bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi 39
l’oggetto possibile delle decisioni, nonché le procedure decisionali dei partecipanti, e al riguardo può essere utile riferirsi alle norme delle Srl Per quanto riguarda l’oggetto delle decisioni che i partecipanti possono prendere, non vi sono restrizioni. Anzi, come ricorda la stessa legge sulle reti di imprese, è compresa “la modificabilità a maggioranza del programma di rete”, a condizione però di inserire un’espressa previsione in tal senso nel contratto stesso. In tale evenienza, occorre indicare anche “le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”. Si tratta, con tutta evidenza, di una parte particolarmente delicata del contratto, specialmente per quanto concerne il quorum richiesto per la validità delle decisioni, incluse quelle di modifica del programma di rete. E’ chiaro che quorum bassi (in particolare per le convocazioni successive alla prima) da un parte assicurano una utile rapidità decisionale, ma dall’altra presentano il rischio che vengano approvate iniziative, o comunque modifiche allo status quo, che potrebbero snaturare la funzione della Rete prevista dal contratto, e pregiudicare dunque l’interesse della maggioranza delle imprese partecipanti. Spetta ancora una volta alle imprese interessate alla creazione di una Rete decidere, nella libertà contrattuale, l’impostazione più opportuna da attribuire al processo decisionale, scegliendo le clausole contrattuali ritenute più adeguate alla loro volontà. dell'articolo 2479‐bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. L’art. 2479‐bis c.c. afferma che l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 40
Sottoscrittori Obiettivi Monitoraggio Programma Durata Cambiamento della compagine sociale Soggetto responsabile Procedure decisionali Schema 2 Il contenuto del contratto di rete Nome, o ditta, o ragione, o denominazione sociale (da aggiornare con lo sviluppo della Rete) Innovazione e/o aumento competitività Metodi di misurazione del raggiungimento degli obiettivi Programma di rete contenente: 1) i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante; 2) le modalità di realizzazione dello scopo comune (ovvero le attività che la Rete deve svolgere); 3) l’eventuale istituzione di un fondo patrimoniale, e la misura dei conferimenti (inclusi i criteri di valutazione); 4) le regole di gestione del fondo (in caso di sua istituzione). Libera, ma consigliabile almeno 5 anni Indicazione di: 1) modalità di adesione di altri imprenditori (procedure e requisiti); 2) cause di recesso (e diritti dei soggetti in uscita). Scelta tra: 1) soggetto esterno (società, professionista); 2) soggetto interno (azienda leader della Rete). Indicazione di: 1) oggetto possibile delle decisioni; 2) modalità di convocazione dei partecipanti per partecipare al processo decisionale; 3) esercizio del diritto di voto, inclusa l’eventuale delega; 4) modalità di svolgimento della riunione (regole per gli interventi, i quorum decisionali, la presidenza, i verbali); 5) circostanze che determinano l’invalidità delle decisioni dei partecipanti e la procedura per l’impugnazione. 41
4. LA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE
Costruire una rete di imprese non si risolve nella semplice redazione di un contratto. In realtà, la redazione del contratto di rete deve essere solo l’ultimo passo di un percorso impegnativo, che deve essere teso a verificare l’esistenza dei presupposti logici richiesti per la costituzione di una rete di imprese. In questo paragrafo ci soffermeremo sui vari passaggi necessari per La costituzione di una Rete passa per la costruzione della Rete, che in sintesi si possono individuare nei seguenti: 10 fasi 1) l’analisi della propria azienda sotto il profilo della sua competitività e dei fattori che la possono migliorare; 2) l’individuazione di quei fattori suscettibili di migliorare la competitività, che possono essere acquisiti insieme ad altre imprese; 3) l’attivazione di contatti con altre imprese potenzialmente interessate alla costituzione della Rete, anche mediante l’intermediazione delle associazioni di categoria, che potrebbero fungere da sportelli per la creazione delle reti di imprese; 4) la definizione di obiettivi di miglioramento della competitività comuni alle imprese interessate alla costituzione della Rete; 5) la descrizione delle attività che la Rete dovrebbe svolgere, per perseguire gli obiettivi prefissati; 6) la predisposizione di un programma di rete, con i contenuti stabiliti dalla legge38; 7) la predisposizione di una bozza di contratto, e quindi la decisione sulle questioni che la normativa lascia alla libera determinazione delle parti (es. la scelta del soggetto esecutore del contratto di rete);
8) l’approvazione da parte di ciascun partecipante, secondo le proprie procedure decisionali, della partecipazione alla rete di imprese; 9) la firma del contratto di rete con l’ausilio di un notaio o di altro professionista (o pubblico ufficiale per l’autenticazione della firma); 10) il deposito per l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese competente per territorio da parte di ciascuna impresa partecipante. La creazione di (o Il primo passaggio rappresenta la condizione sine qua non per valutare l’ipotesi di aggregazione ad una rete di impresa. adesione a) una Se l’azienda ritiene (a torto o a ragione) di non avere problemi di Rete deve essere competitività, o comunque problemi di questa natura in misura condizionata 38
Il programma deve contenere: 1) l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; 2) le modalità di realizzazione dello scopo comune; 3) l’eventuale istituzione di un fondo patrimoniale comune; 4) la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti; 5) le regole di gestione del fondo patrimoniale. Per maggiori dettagli vedi il par. 3. 42
all’individuazione di problemi di competitività Questi problemi devono essere comuni ad altre imprese rilevante, l’istituto della rete di imprese potrebbe risultare di scarso interesse. In fondo la Rete non è un club, dove è importante esserci, senza contare che in ogni caso presenta qualche costo, dovuto al finanziamento delle attività svolte dalla Rete stessa. Non solo, ma l’interesse per la Rete deve venir meno quando si ritiene che i pur esistenti problemi di competitività siano così specifici alla realtà della propria azienda, da non poter trovare soluzione con una ricerca collettiva di innovazioni. D’altronde il nostro Paese è pieno di enti, associazioni, organizzazioni, è l’istituto della Rete non può certo costituire un’occasione per creare un nuovo “carrozzone”. Dunque è fondamentale che l’analisi della situazione della propria azienda, sotto il profilo della capacità competitiva, venga condotta in maniera attenta e lucida, e che porti come risultato all’individuazione di specifici fattori di debolezza dell’attività imprenditoriale, fattori che si possono considerare comuni con quelli di altre aziende. Un primo esempio di fattore di debolezza potrebbe essere l’impossibilità di soddisfare la domanda dei clienti, non potendo offrire un pacchetto completo di prodotti o servizi, circostanza che richiede quindi l’individuazione di altre aziende complementari e l’integrazione produttiva con esse. Un secondo esempio potrebbe essere costituito dalla partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall’Ue, iniziativa complessa anche per la difficoltà di trovare partners in altri due paesi comunitari, che è una condizione per poter accedere ai finanziamenti comunitari. Un ulteriore esempio potrebbe essere la difficoltà di gestire clienti esteri, soprattutto quando questi sono poco numerosi, ed il paese in questione è piuttosto lontano, tutte circostanze che comporterebbero elevati costi di gestione del customer service. Un ultimo esempio potrebbe essere la necessità di incrementare la forza contrattuale con fornitori e/o clienti che sono grandi imprese o appartenenti alla grande distribuzione, o ancora la necessità di interfacciare con successo istituzioni per progetti specifici. In definitiva, occorre riflettere su cosa manca all’attività aziendale per essere più remunerativa. Il secondo passo, come si è visto, è la definizione lucida delle attività che potrebbero migliorare la competitività, e la valutazione del potenziale interesse per queste attività da parte di altre imprese, siano esse dello stesso settore, o di settori diversi. Naturalmente questa valutazione dipenderà dai fattori di debolezza competitiva che sono emersi dall’analisi della situazione. Non è infatti detto che il problema che causa scarsa competitività ad un’impresa debba essere sperimentato anche da altre imprese. 43
E quindi non è detto che possa risultare utile ad una pluralità di imprese una determinata attività da attribuire ad una Rete. L’attività di analisi, finalizzata alla valutazione dell’opportunità di costituzione di una Rete, può essere condotta dagli imprenditori o da professionisti esterni Non è neppure scontato che queste analisi possano essere condotte direttamente dall’imprenditore, il quale potrebbe avere difficoltà anche ad effettuare da solo una valutazione della potenziale condivisione con altre imprese delle attività che potrebbero migliorare il livello di competitività della propria azienda. Dunque, questi due primi passaggi potrebbero richiedere l’intervento di esperti esterni che, tramite interviste, ed analisi dei dati di bilancio, potrebbero sia mettere a fuoco i fattori di debolezza, sia valutare la possibilità che le attività richieste per contenerli possano essere sviluppate collettivamente, ed in tal caso insieme a chi. Nel caso in cui l’esito di questa analisi portasse ad individuare attività che potrebbero contenere i fattori di debolezza competitiva dell’impresa, e che la valutazione di una loro possibile condivisione fosse positiva, allora si può cominciare a pensare alla terza fase, ossia all’individuazione di altre imprese interessate a costituire la Rete. Questa terza fase è difficilmente delineabile, dipendendo molto La ricerca di altre imprese interessate dalle conoscenze personali dell’imprenditore. Certamente, come si è accennato, le associazioni di categoria, oltre a costituire una alle stesse camere di commercio, potrebbero giocare un ruolo attivo Rete può essere nel sensibilizzare le imprese del proprio settore o del proprio aiutata dalle territorio sul tema delle reti di imprese, svolgendo contestualmente associazioni di anche la funzione di “sportello” per quelle imprese che sono categoria interessate ad aderire ad una Rete, così da facilitare i contatti con altri soggetti interessati. Tale attività di sportello potrebbe essere realizzata tramite una pagina web, attivabile cliccando su un logo dedicato alle reti di imprese posto nella home page (dell’associazione, della cdc), in modo che ciascuna impresa possa inserire una scheda con i propri dati e le attività che vorrebbe far svolgere alla futura Rete, e verificare se fra le proposte già inserite non ve ne sia qualcuna di proprio interesse. Verificata l’esistenza di altre imprese interessate alla costituzione della Rete, la fase successiva è la messa a punto di obiettivi comuni, sia in termini generali di miglioramento della competitività, sia in termini specifici, ovvero di individuazione delle modalità di superamento dei fattori di debolezza individuati, che potrebbero essere compensati da un’apposita attività di Rete. E’ evidente che si è nella fase iniziale della trattativa, che alla fine Individuate altre sfocerà nel contratto di rete. imprese E’ il caso di sottolineare come questa prima fase della trattativa sia interessate, il 44
passo successivo è concordare i contenuti del contratto di rete, stando attenti a verificare che le attività da svolgere siano effettivamente di interesse comune particolarmente importante, in quanto incomprensioni o superficialità nella definizione di obiettivi comuni potrebbero aprire la strada successivamente a uscite dalla Rete, e più in generale ad un fallimento dell’iniziativa. Ancora una volta si comprende come la fase iniziale di riflessione sulla situazione di competitività dell’azienda debba essere condotta con grande attenzione, per evitare perdite successive di tempo e di denaro. Vale la pena, ancora una volta, sottolineare come l’adesione ad una Rete implichi costi ed obblighi (visto che è un contratto), oltre che potenziali benefici, e dunque la decisione deve essere ben meditata, e certamente non si può considerare l’incentivo fiscale (di cui si parlerà nel par. 6) una ragione sufficiente per attivare un processo di aggregazione di imprese. Superata la fase iniziale della trattativa, bisogna poi passare agli aspetti sostanziali della Rete, ossia alle attività che la Rete dovrebbe condurre per perseguire gli obiettivi prefissati. A titolo di esempio si rinvia ai casi riportati nel par. 339, relativo al contratto di rete di imprese, dove appunto è richiesta l’indicazione delle attività che la Rete deve svolgere. Certamente, l’individuazione delle attività non può prescindere da In questa fase di una valutazione, ancorché sommaria, dei costi di quelle attività, e trattative non quindi della sostenibilità delle stesse. bisogna In ogni caso, come si vedrà nel par. 6 concernente gli incentivi di dimenticare la natura fiscale, non si può pensare che l’attività della Rete possa valutazione dei essere finanziata solo dagli incentivi. costi della Rete Occorre dunque molto realismo, anche perché gli aspetti finanziari non sono gli unici che possono ostacolare lo svolgimento delle attività, essendo richieste anche risorse umane con competenze adeguate, che non è sempre facile reperire, così come non è semplice trovare strutture dove svolgere l’attività (es. uffici, laboratori, magazzini, impianti). Un altro aspetto da considerare è la coerenza delle attività con gli La scelta delle obiettivi. Non sempre è facilmente individuabile una specifica attività da far svolgere alla Rete è attività che consenta di conseguire obiettivi complessi, come sono quelli relativi al miglioramento della competitività. delicata, e va In conclusione, la fase dedicata alla descrizione delle attività che la verificata la congruenza con gli Rete dovrà svolgere richiede una certa ponderazione, basata su una 39
Gli esempi riguardavano le seguenti attività: a) realizzazione di un prodotto complesso, frutto del contributo produttivo di ciascuna impresa aderente alla Rete, oppure di un nuovo prodotto innovativo e competitivo ; b) creazione di una gamma completa di prodotti/servizi da presentare sul mercato, con conseguente predisposizione di un catalogo comune; c) fornitura di un servizio completo, o di un impianto chiavi in mano; d) iniziative di marketing ; e) centrale acquisti; f) centrale vendite; g) progetti di ricerca e sviluppo; h) ricerche di mercato e/o acquisizione di informazioni per la commercializzazione; i) gestione di un marchio comune; l) rappresentanza presso grandi clienti e istituzioni pubbliche; m) gestione dei rapporti con istituzioni finanziari (per prestiti, garanzie, pagamenti internazionali, ecc.). 45
obiettivi valutazione approfondita ed una considerazione attenta di tutti gli aspetti operativi conseguenti alle attività che si sono ipotizzate. La sesta fase per la realizzazione di una Rete è la formalizzazione per iscritto di tutto quello che è necessario per realizzare e rendere funzionante una rete di imprese. Ci si riferisce al programma di rete, che deve avere precisi contenuti, che sono poi quelli stabiliti dalla legge. Su questi contenuti ci si è soffermati nel par. 3, dedicato al contratto di rete. Nell’indicazione di Mentre per le modalità di realizzazione dello scopo comune, uno dei principali contenuti del programma di rete, che non sono altro che diritti e doveri dei le attività attribuite alla Rete, già si sono fatte le considerazioni partecipanti, necessarie nelle pagine precedenti, per quanto concerne i diritti e gli occorre assicurare 40
un equilibrio tra gli obblighi dei partecipanti , ci si limita a segnalare che la loro definizione dovrà essere effettuata in un’ottica di analisi uni e gli altri costi/benefici. Ovvero, occorrerà assicurare un equilibro tra i diritti ed i doveri, ed in particolare che questi ultimi non siano eccessivamente onerosi per i partecipanti stessi, tenuto conto dei diritti previsti. Sull’opportunità di costituire un fondo patrimoniale comune si è già detto, e si ribadisce anche in questa sede che la sua dimensione dovrà essere rapportata al budget previsto per lo svolgimento delle attività attribuite alla Rete, eventualmente necessarie per un solo anno. Per evitare contrapposizioni tra i partecipanti della costituenda Rete bisognerà poi applicare criteri oggettivi di valutazione dei conferimenti, quando questi non sono in denaro. I suggerimenti rappresentati nel par. 3, ed in particolare quello di fare riferimento alle regole previste per i conferimenti in natura nelle Spa (o nelle Srl), andrebbe attentamente considerato. Naturalmente vi sono altre soluzioni per la valutazione dei conferimenti, ma l’importante è che una decisione su questo aspetto sia condivisa da tutti i partecipanti, tenendo presente che essa sarà importante anche in futuro, in occasione di successivi ampliamenti della compagine sociale. Infine, va posta particolare attenzione alle regole di gestione del Particolare fondo patrimoniale, che dovranno essere allineate a quelle più attenzione va ampie di gestione delle attività della Rete. attribuita alle Come si è già rilevato, se l’attività della Rete comporta un flusso di regole di gestione risorse finanziarie, in entrata e/o in uscita, bisognerà predisporre un del fondo patrimoniale e alla sistema di rilevazione contabile apposito, operazione scelta del soggetto evidentemente un po’ più difficile se il soggetto attuatore è un’azienda della Rete, invece che un soggetto esterno. attuatore Qui subentra il tema, altrettanto delicato, del soggetto che si 40
Esempi di diritti e doveri dei partecipanti si trovano nel par. 3, così come per l’esemplificazione di tutti gli altri contenuti del programma di rete. 46
assumerà la responsabilità dell’esecuzione del contratto di rete, che è uno dei temi principali da affrontare nella settima fase, quella relativa alla redazione del contratto di rete. D’altronde la governance della Rete è un aspetto determinante per il successo della stessa, e la scelta sulla sua impostazione va attentamente ponderata. In questa fase è sicuramente utile valutare le considerazioni effettuate verso la fine del par. 3, relativamente alla scelta del soggetto attuatore del contratto di rete, alle quali si rinvia. Si può regolamentare anche la scelta delle persone che operativamente si incaricheranno di realizzare l’attività della Rete Una volta scelta la tipologia di soggetto esecutore del contratto, potrebbe risultare utile individuare regole precise per l’individuazione delle persone che si faranno operativamente carico dell’attività della Rete. In questo contesto si potrebbero precisare sia i requisiti professionali delle persone incaricate, sia i quorum necessari per la decisione sulla loro nomina. Va detto che su questo tema si potrebbero prendere a prestito le norme previste dal diritto societario in materia di amministrazione, fermo restando la possibilità di scegliere tra quelle delle Spa, delle Srl, o delle Cooperative. Chiarito questo aspetto, si può procedere ad esaminare gli altri punti del contratto di rete, come illustrati dalla legge. A questo proposito possono essere utili (di nuovo) le considerazioni svolte nel par. 3 relativo, appunto, ai contenuti del contratto di rete di imprese. Bisogna assicurarsi Particolare attenzione merita anche l’ottava fase, ovvero quella in che l’adesione alla cui ciascun partecipante, in funzione della propria procedura Rete sia approvata decisionale, approva la propria partecipazione alla rete di imprese. Se per le ditte e le imprese individuali il problema non presenta correttamente da tutti i partecipanti alcun profilo problematico, non altrettanto si può affermare per le imprese che hanno la forma giuridica della società. Bisogna infatti considerare che la partecipazione alla Rete potrebbe configurarsi come operazione straordinaria, e non ordinaria. Certamente questa valutazione dipende anche dalla dimensione del conferimento. Un utile riferimento per effettuare questa valutazione è l’autonomia dell’amministratore (o degli amministratori) in termini di capacità di impegno, quantificato con limiti di importo. Se il conferimento necessario per la partecipazione alla Rete rientra in questi limiti, si potrebbe considerare tale partecipazione come un’operazione ordinaria, rientrante tra i compiti classici della gestione41, fermo restando il dovere per gli amministratori di riferire 41
I compiti degli amministratori sono sostanzialmente 2: 1) la gestione (art. 2380‐bis c.c.); 2) la rappresentanza (art. 2384 c.c.). 47
ai soci (o al Cda) le operazioni di maggiore rilievo, tra cui potrebbe rientrare a pieno titolo la partecipazione ad una rete di imprese. D’altro canto gli amministratori (ex art. 2380‐bis c.c.) devono compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, e la partecipazione ad una Rete potrebbe risultare necessaria per l’efficace conseguimento dell’oggetto della società. Se invece il conferimento da effettuare alla Rete è superiore ai limiti di importo impegnabili da parte degli amministratori, allora si potrebbe affermare che ci si trova di fronte ad un’operazione straordinaria, e sarebbe comunque opportuno che fossero coinvolti, nel processo decisionale relativo all’adesione ad una Rete, gli organi sociali competenti, ossia l’assemblea dei soci, o il Cda (a seconda delle previsioni dello statuto societario). Le ultime due fasi, relative, rispettivamente, alla firma del contratto di rete di imprese, e al deposito per l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese da parte di ciascun partecipante, non presentano particolari aspetti problematici. Va da sé che è fondamentale che la firma sia apposta dal legale rappresentante dell’impresa, o da un suo delegato, ed in tal caso occorrerà allegare al contratto la delega, per dimostrane la validità. Per quanto riguarda il deposito del contratto di rete nel registro delle imprese, come già segnalato, occorre utilizzare l’apposita modulistica per l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. La sua compilazione può essere effettuata a cura di una sola impresa della Rete, provvedendo il sistema informativo camerale a replicare tale informazione per tutti i registri delle imprese dove sono iscritte le altre imprese aderenti alla Rete, sulle quali ricade l’obbligo di depositare comunque il contratto di rete (in versione Pdf), inclusa una sua versione aggiornata, per effetto, ad esempio, dell’adesione di una nuova impresa alla Rete. Tale modulistica contiene i dati essenziali del contratto di rete (il cui codice è 025 nella Tabella ATF, e A27 nella Tabella ATT), quali il nome del contratto, il codice fiscale (se ottenuto), la data di scadenza del contratto, gli obiettivi e il programma della Rete, l’organo comune e il fondo patrimoniale (se esistenti), l’eventuale asseverazione, e per quanto riguarda l’impresa aderente alla Rete, che effettua l’adempimento del deposito del contratto nel registro delle imprese, è richiesto il codice fiscale, la denominazione ed il soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto (se presente). Per le ultime fasi è Nelle fasi di formalizzazione della costituzione della Rete può essere in genere richiesto opportuna la presenza di un notaio, che potrebbe intervenire, oltre che per la redazione del contratto di rete, anche per la sola l’intervento di autenticazione delle firme dei sottoscrittori del contratto. professionisti In ogni caso, se le imprese partecipanti non sono particolarmente esperte, potrebbe risultare conveniente, in assenza di modelli di contratto precostituiti, o di contratti tipo adeguati alla propria situazione, incaricare un professionista (non necessariamente notaio) per la redazione del contratto di rete. L’adempimento dell’iscrizione del contratto di rete nel registro delle 48
imprese presso la camera di commercio competente per territorio da parte di ciascun partecipante è particolarmente importante, in quanto tale adempimento costituisce, per espressa disposizione di legge, una condizione per l’efficacia del contratto stesso. Questo vuol dire che il soggetto incaricato di eseguire il contratto non potrebbe avviare alcuna attività prima del deposito del contratto di rete da parte di tutte le imprese aderenti, se non assumendosene personalmente la responsabilità, anche in termini patrimoniali. In altre parole, ci si troverebbe nella stessa situazione di una costituenda società di capitali, che opera prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, circostanza che è disciplinata dall’art. 2331 c.c.42. 1^ fase 2^ fase 3^ fase 4^ fase 5^ fase 6^ fase 7^ fase 8^ fase 9^ fase 10^ fase Schema 3 Le fasi di costituzione di una rete di imprese in sintesi analisi della competitività aziendale e dei fattori che la possono migliorare individuazione dei fattori di miglioramento della competitività potenzialmente comuni ad altre imprese attivazione di contatti con altre imprese potenzialmente interessate alla costituzione della Rete definizione di obiettivi di miglioramento della competitività comuni alle imprese interessate alla costituzione della Rete descrizione delle attività che la Rete dovrebbe svolgere predisposizione di un programma di rete, con i contenuti stabiliti dalla legge predisposizione di una bozza di contratto, e relativa decisione dell’impostazione della Rete approvazione della partecipazione alla rete di imprese da parte di ciascun partecipante firma del contratto di rete iscrizione del contratto nel registro delle imprese da parte di ciascun partecipante 42
La norma stabilisce che per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. 49
5. I VANTAGGI DELLA RETE DI IMPRESE
I contratti di rete presentano diversi vantaggi. Alcuni di essi sono connaturati alla tipologia di contratto, altri derivano da specifiche previsioni normative, che attribuiscono incentivi, in particolare di natura fiscale, e contributi a fondo perduto. I vantaggi connaturati all’impostazione del contratto di rete di imprese possono così essere riassunti: 1) accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese, tramite lo scambio di know how: la Rete, pur essendo un soggetto incaricato di eseguire determinate attività, si alimenta dell’esperienza e delle competenze delle imprese partecipanti, che dunque condividono tali conoscenze; 2) acquisizione di elementi che accrescono la competitività con contenimento di investimenti, rischi e tempi, che altrimenti sono richiesti per produrre nuove conoscenze: la messa in comune di risorse, siano esse finanziarie, tecniche e umane, comporta il godimento di economie di scala, con il risultato che sono possibili risultati di innovazione e di sviluppo imprenditoriale, altrimenti inaccessibili per piccoli operatori; 3) attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale, che possono ampliare le opportunità in vari ambiti: grazie ai continui contatti tra le imprese aderenti alla Rete, e all’opera della stessa Rete, le piccole imprese possono accedere ad un mondo più vasto di quello normalmente alla loro portata, e dunque possono cogliere nuove occasioni di business, con evidenti riflessi positivi sulla redditività dell’attività aziendale; 4) ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti: l’interazione con altre imprese della Rete potrebbe avere come effetto, principale o collaterale, quello della messa a punto di nuove proposte ed offerte alla propria clientela, potendo valorizzare le produzioni di aziende della Rete che hanno attività complementari, o che si trovano a diversi livelli della stessa filiera; 5) ingresso in nuovi mercati: la Rete potrebbe dare maggiore visibilità alle imprese aderenti sul piano internazionale, con la conseguente possibilità di accedere a nuovi mercati, spesso preclusi ad operatori che hanno una modesta capacità di gestione di clienti posti in altri paesi; in altre parole la Rete può fungere, se così finalizzata, da catalizzatore di esperienze in nuovi mercati, ormai sbocco necessario, e non più opzionale, per tante aziende italiane; 6) facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche: la Rete, grazie alla sua significatività, derivante dalla sommatoria delle imprese partecipanti (in termini di addetti, fatturato, ecc.) potrebbe ricevere un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni finanziarie e delle amministrazioni pubbliche, ed ottenere quindi risultati (in termini di prestiti, garanzie, incentivi) più rilevanti, e comunque superiori a quelli che probabilmente una piccola impresa può raggiungere da sola; 7) possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili alle piccole imprese: la Rete può avere per oggetto la realizzazione di investimenti consistenti in impianti, laboratori, sistemi logistici, che permettono alle imprese partecipanti di migliorare la loro operatività e remuneratività; 8) possibilità di acquisire certificazioni di qualità o marchi commerciali: la rete di imprese, pur non potendosi sostituire ai consorzi che gestiscono marchi di qualità come i Dop o i Doc, potrebbe svolgere un ruolo importante nel sostenere le imprese della Rete ad 50
acquisire certificati di qualità, che una piccola impresa potrebbe trovare oneroso o complesso cercare di acquisire autonomamente, oppure nel gestire un comune marchio commerciale, in particolare nei mercati esteri, con suddivisione dei costi promozionali; 9) maggiore efficienza: lavorando in Rete, si possono abbassare i costi dei fattori produttivi, potendo agire la Rete anche come centrale acquisti, e quindi, grazie alla maggiore forza contrattuale nei confronti di fornitori comuni a diverse imprese della Rete, si possono ottenere sconti sui prezzi in precedenza praticati; 10) maggiore flessibilità operativa: grazie alla cooperazione tra imprese, che è sottesa al concetto di Rete, diventa possibile per le imprese aderenti rispondere in modo più rapido, personalizzato e adeguato all’evoluzione della domanda, ed alle sfide in termini di competitività poste dal mercato; questo può avvenire anche per produzioni di nicchia o di piccola serie, perché l’essere in Rete con altri consente di disporre di capacità addizionali o differenziate, oltre che di competenze e lavorazioni rapidamente integrabili nel proprio ciclo produttivo; inoltre tutto questo permette di ridurre significativamente il time to market; 11) maggiore stabilità del fatturato: la possibilità di contribuire al processo produttivo delle altre imprese della Rete, mediante il meccanismo degli scambi di prestazione, può rappresentare un importante fattore anticiclico, e quindi un potenziale meccanismo di stabilità del fatturato, salvo in periodi di crisi diffusa; 12) maggiore creatività: il contatto con le altre imprese della Rete, pur potendo creare fenomeni di imitazione, potrebbe anche essere foriero di nuove soluzioni, specifiche per la propria produzione, e quindi altamente innovative; 13) maggiore visibilità: l’appartenenza alla Rete può consentire di pubblicizzare il nome dell’azienda (insieme a quello delle altre imprese della Rete) in contesti (es. fiere, convegni, missioni commerciali) che spesso sono preclusi al singolo piccolo operatore indipendente. Tutti questi vantaggi si risolvono, dal punto di vista pratico, nelle seguenti positive conseguenze: 1) crescita delle vendite: grazie alla Rete, è possibile aumentare le opportunità di vendita della propria produzione, eventualmente confluita in un prodotto più complesso, e conquistare nuovi mercati; 2) migliore utilizzo degli impianti: la collaborazione con altre imprese della Rete potrebbe comportare un miglior impiego della capacità produttiva, specialmente se è previsto lo scambio di prestazioni; 3) migliore accesso a capitali (finanziamenti bancari, incentivi pubblici): la Rete può più facilmente acquisire condizioni vantaggiose con le banche, grazie alla considerazione positiva che gli istituti di credito ripongono sui processi aggregativi delle imprese, e maggiore attenzione da parte delle Pa; inoltre le imprese della Rete potrebbero avvantaggiarsi delle garanzie offerte dalla Rete stessa, ottenendo così risparmi sul costo del denaro; 4) riduzione dei costi di produzione: la Rete può permettere di acquisire i fattori della produzione a prezzi più bassi, grazie alla maggiore forza contrattuale, oltre a consentire alle imprese aderenti di mantenere la capacità produttiva (ed i relativi costi fissi) ad un livello contenuto, potendo contare sull’eventuale collaborazione produttiva delle altre imprese della Rete; 5) riduzione dei tempi di produzione: grazie alle connessioni con le altre imprese della Rete, che quest’ultima facilita, è possibile creare, sviluppare e consolidare reti di subfornitura tra 51
le imprese della Rete, diminuendo al minimo i tempi di approvvigionamento e ottimizzando le scorte, e quindi i tempi di produzione; 6) limitazione dei rischi per nuove attività: questo avviene grazie alla separazione tra il fondo patrimoniale della Rete, destinato alla realizzazione di innovazioni, e quello delle imprese aderenti, separazione dovuta all’applicazione della disciplina dei fondi consortili43; 7) incremento dell’innovazione: l’impresa aderente può sviluppare una maggiore capacità innovativa grazie agli scambi di know how e competenze con le altre imprese della Rete; 8) sviluppo delle risorse umane: i lavoratori delle imprese aderenti alla Rete godono di un contesto più stimolante dal punto di vista professionale, moltiplicandosi i contatti con altre realtà aziendali e con i soggetti responsabili della Rete, con il risultato che queste circostanze possono arricchire il bagaglio professionale di conoscenze di esperienze dei dipendenti e collaboratori delle imprese aderenti alla Rete. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schema 4 I vantaggi di una rete di imprese in sintesi accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese acquisizione di elementi che accrescono la competitività attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti ingresso in nuovi mercati facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili alle piccole imprese possibilità di acquisire certificazioni di qualità o gestire marchi commerciali maggiore efficienza maggiore flessibilità operativa maggiore stabilità del fatturato maggiore creatività maggiore visibilità crescita delle vendite migliore utilizzo degli impianti migliore accesso a capitali riduzione dei costi di produzione riduzione dei tempi di produzione limitazione dei rischi incremento dell’innovazione sviluppo delle risorse umane agevolazioni fiscali agevolazioni burocratiche 43
Ai sensi degli artt. 2614 e 2615 c.c., richiamati dalla normativa sulle reti di imprese. Vedi al riguardo la nota 22. 52
6. GLI INCENTIVI PER LE RETI DI IMPRESE
Ai vantaggi gestionali, descritti nel paragrafo precedente, derivanti dall’aggregazione di imprese con la formula della Rete, se ne aggiungono altri, in conseguenza di specifiche previsioni normative, che in parte hanno accompagnato l’introduzione del contratto di rete nell’ordinamento giuridico. Queste agevolazioni previste dalle norme consistono in: 1) incentivi fiscali; 2) facilitazioni nei rapporti con la Pa; 3) contributi a fondo perduto (forniti per il momento da bandi delle Regioni). Il principale incentivo fiscale è stato previsto dall’art. 42 della legge 122/2010, in particolare dalle disposizioni del comma 2‐quater44, con le quali viene introdotta una detassazione temporanea (cd. sospensione di imposta), per i periodi di imposta 2010‐2012, degli utili che l’imprenditore destina ad una riserva vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, inserito in un contratto di rete, stipulato con altre aziende. Tale misura fiscale è stata chiarita dalle circolari dell’Agenzia delle entrate 4/E del 15/2/2011, e poi 15/E del 14/4/2011, e precisata da diversi provvedimenti dell’Agenzia emessi il 14/4/2011. In altre parole tutte le imprese che aderiscono ad una Rete tra il 2010 e il 2012, e versano dei conferimenti (o un patrimonio separato)45 al fondo patrimoniale della Rete, possono dedurre dagli utili conseguiti i relativi importi, e quindi sottrarli alla tassazione Irpef o Ires (a seconda della tipologia di contribuente). In sostanza il risparmio, in caso di soggetti Ires (società di capitali), è pari al 27,5% dell’importo accantonato, mentre in caso di soggetti Irpef, il risparmio è pari all’aliquota marginale da applicare al reddito di impresa complessivo46. In caso di soggetti Irpef, il risparmio si estende anche all’Irpef regionale e comunale. L’agevolazione non opera invece ai fini Irap, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 4/E del 2011. Va detto che, stante la limitazione dei fondi, l’effettivo risparmio di imposta potrebbe essere solo una parte di quello atteso, come verrà spiegato nelle pagine successive in materia di limitazioni dell’agevolazione. L’obiettivo della norma è evidentemente incentivare la realizzazione del programma di rete. L’incentivo fiscale è L’agevolazione fiscale è diventata operativa dopo l’emanazione dei seguenti provvedimenti: 44
La disposizione afferma più precisamente che fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota “degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete …, al fondo patrimoniale comune, … per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale [sulla base del rispetto dei requisiti previsti per le reti di imprese e per le imprese aderenti], … se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete”. 45
Vedi al riguardo la nota 25. 46
Per esempio, se il reddito di impresa complessivo è 30.000 euro, e gli utili accantonati per la realizzazione del programma di rete sono 2.000, allora il risparmio è pari a (2000 x 38%=760), essendo l’aliquota da applicare nello scaglione di reddito compreso tra 28 e 55.000 euro. 53
diventato operativo da aprile 2011 L’agevolazione presenta alcune limitazioni quantitative L’agevolazione è sottoposta a numerose condizioni 1) il nulla osta della Commissione europea per l’attuazione di tale agevolazione, emanato il 26/1/2011 (decisione 2010/8939)47; 2) il decreto del Ministro dell’Economia sugli organismi di asseverazione, emanato il 25/2/2011; 3) i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate contenenti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione, emanati il 14/4/2011. L’agevolazione presenta alcune limitazioni quantitative: 1) un milione di euro di importo massimo degli utili destinati alla riserva da devolvere al fondo patrimoniale della Rete, che sono sottratti alla tassazione, per ciascuna impresa, con questo limite, anche se l’impresa è aderente a più Reti, fermo restando che la limitazione vale solo per ciascun periodo di imposta; 2) uno stanziamento complessivo, pari a 20 milioni di euro per il periodo di imposta 2010, e di 14 milioni per gli anni 2011 e 2012, per cui, esauriti i fondi, l’agevolazione non è disponibile integralmente. Questa circostanza comporta che l’Agenzia delle entrate deve determinare la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, con metodo proporzionale48. Inoltre, l’agevolazione è sottoposta a numerose condizioni: 1) adesione dell’impresa al contratto di rete; 2) registrazione dell’adesione, con il deposito del contratto di rete nel registro delle imprese (da parte di tutte le imprese della Rete); 3) indicazione nel bilancio dell’impresa aderente alla Rete di una apposita voce di riserva, distinta da altre riserve, e denominata con il riferimento legislativo (ex art. 42, L. 122/2010), di cui va data informazione nella nota integrativa, oppure in un prospetto per i soggetti con contabilità semplificata49; 4) vincolo degli utili destinati al fondo patrimoniale della Rete (o al patrimonio separato destinato all’affare ex art. 2447‐bis c.c.) alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di 47
Con questa Decisione la Commissione europea ha ritenuto che la misura fiscale non costituiva aiuto di Stato (ai sensi dell’art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 48
La percentuale del risparmio di imposta spettante viene resa nota mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Per l’annualità 2010 tale percentuale è pari al 75,3733%, come comunicata dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 13/6/2011, n. 2011/81521. 49
L’obbligo di indicazione nella nota integrativa vale solo se vi è l’obbligo di redazione della nota integrativa. Ne consegue che gli imprenditori individuali e le società di persone tenuti solo alla contabilità semplificata devono predisporre un prospetto in cui indicare l’esistenza della riserva e la sua destinazione, nonché i suoi utilizzi, ai sensi del comma 2, dell’art. 2217, il quale afferma che “l’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili”. 54
rete50; 5) realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete entro l’anno51 successivo alla delibera di accantonamento degli utili (per cui, in assenza di questi investimenti, tempestivamente realizzati, decade il beneficio fiscale)52; sul punto l’Agenzia delle entrate ha fatto una precisazione importante con la sua circolare 15/E del 2011, ovvero che, fermo restando l’impiego entro tale termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, il timing effettivo di realizzazione degli investimenti può essere quello previsto dal programma comune di rete asseverato, e quindi non è necessario che tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete siano completati entro la scadenza dell’esercizio successivo; 6) asseverazione (previa) del programma di rete da parte di un organismo di asseverazione e sua comunicazione al soggetto incaricato dell’esecuzione del contratto di rete, e all’Agenzia delle entrate53; 7) presenza di un fondo patrimoniale della Rete. A queste condizioni richiamate esplicitamente dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011, che devono essere rispettate prima della fruizione dell’agevolazion54, se ne aggiungono altre di natura procedurale: 8) esecuzione degli adempimenti pubblicitari conseguenti all’adesione alla Rete; 9) comunicazione (entro il 23 maggio di ogni anno) della richiesta di agevolazione, per il periodo di imposta precedente, con il modello reti (approvato con il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 14/4/2011, n. 31139), da inviare telematicamente con le modalità indicate dal provvedimento dell’Agenzia n. 34839 (sempre del 14/4/2011)55; 50
La circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011 ha chiarito che non è necessario effettuare tutti i conferimenti subito (ovvero il conferimento degli utili al fondo patrimoniale della Rete), essendo sufficiente il rispetto della tempistica stabilita nel programma di rete. 51
Ovvero l’esercizio. 52
Di conseguenza, come ricorda l’Agenzia delle entrate nella sua circolare 15/E del 2011, se la delibera che decide l’accantonamento degli utili registrati nell’anno di imposta 2011, viene presa il 30 aprile 2012, il termine di effettuazione degli investimenti è il 31 dicembre 2013. 53
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate 89/E del 12/9/2011 ha precisato che l’asseverazione va comunicata all’organo esecutivo della Rete, mentre la circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011 aveva espressamente richiesto che l’asseverazione fosse comunicata all’Agenzia stessa. Se ne deduce che l’asseverazione del programma di rete da parte dell’organismo di asseverazione debba essere comunicata ad entrambi i destinatari (Rete e Agenzia delle entrate). 54
Ovvero al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, salvo per il 2011, che essendo il primo anno di applicazione prevede una tempistica diversa, come è descritto nelle pagine successive. 55
Il modello contiene i dati per la fruizione dell’agevolazione fiscale, ovvero essenzialmente la quota degli utili accantonati, e il risparmio di imposta. Relativamente a quest’ultimo dato l’Agenzia delle entrate ricorda che per 55
10) applicazione della percentuale del risparmio di imposta, come comunicata dall’Agenzia delle entrate 56 , in sede di calcolo dell’agevolazione per ogni singola impresa; 11) detassazione degli utili (ai fini Ires/Irpef, ma non Irap) attuata solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, e destinati al fondo patrimoniale della Rete57. L’utilizzo della riserva per fini diversi dalla copertura di perdite e l’uscita dalla Rete determinano la fine dell’agevolazione Vi sono due circostanze che determinano il venir meno dell’agevolazione: a) utilizzo della riserva per finalità diverse dalla copertura di perdite58; b) uscita dell’impresa dalla Rete, ovvero scioglimento del contratto di rete, purché il programma di rete non sia stato completato59. In tali casi l’utile accantonato concorre alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l’evento che ha determinato il venir meno dell’agevolazione. Quindi la detassazione può essere non definitiva. Inoltre, per conservare l’agevolazione, occorre che la riserva sia mantenuta in bilancio anche a seguito dell’avvenuta realizzazione degli investimenti in relazione ai quali l’utile era stato accantonato, come ricorda l’Agenzia delle entrate. Alla luce delle indicazioni sopra riportate, si può affermare che l’incentivazione potrebbe risultare contenuta, e comunque può essere utile solo per quelle imprese che hanno registrato utili significativi. In effetti, l’agevolazione può diventare poco interessante per le imprese che hanno avuto pochi utili, in quanto l’accantonamento ne impedisce l’utilizzazione verso impieghi più importanti, o più fruttuosi. Relativamente alla tipologia di investimenti previsti dal programma Vi sono norme gli imprenditori individuali il risparmio di imposta si calcola facendo la differenza tra l’Irpef relativa soltanto al reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti), calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l’Irpef corrispondente al reddito d’impresa al netto di detta variazione. La riduzione dell’Irpef riguarda anche le aliquote regionali e comunali. Per le società di persone il risparmio di imposta si ottiene facendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione nella società. 56
Vedi la nota 48. 57
Tale limite è specificato dal comma 2‐quinquies, dell’art. 42, della legge 122/2010. La circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011 ha chiarito che gli acconti dovuti per il periodo di imposta interessato dall’agevolazione non cambiano. Parimenti, anche gli acconti per il periodo successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, ossia considerando l’imposta che si sarebbe dovuta applicare non utilizzando l’agevolazione. E’ stato infine specificato che in caso di credito di imposta risultante al momento del versamento del saldo (considerando quindi l’agevolazione), tale credito può essere utilizzato normalmente, e quindi anche per compensare altre imposte dovute. 58
Il mantenimento dell’agevolazione ha luogo anche quando la riserva viene utilizzata per coprire perdite in occasione della liquidazione dell’impresa, ma non vi è un obbligo di ricostituzione della riserva. 59
Sul punto è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011, affermando tale condizione. 56
precise per la tipologia di investimenti ammissibili Va effettuata una comunicazione per usufruire dell’agevolazione di rete, e finanziati con gli utili accantonati, trasferiti al fondo patrimoniale della Rete, la circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011 ha specificato che è ammesso, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, l’acquisto o l’utilizzo di beni, strumentali e non, e di servizi, compreso l’utilizzo di personale. D’altronde l’incentivo fiscale è condizionato alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. E’ stato inoltre precisato che questi costi sono agevolabili, anche quando sono messi a disposizione delle imprese aderenti alla Rete. In questo caso va indicato il costo figurativo relativo all’effettivo impiego dei beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti, e dimostrato con documentazione amministrativa e contabile il sostenimento di tali costi. La comunicazione per fruire dell’agevolazione va fatta per i periodi di imposta, 2010, 2011 e 2012, entro il 23 maggio dell’anno successivo60. La comunicazione deve essere effettuata telematicamente, direttamente, o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "Agevolazionereti", disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Sono previsti dei controlli in merito all’utilizzo dell’agevolazione fiscale Questa agevolazione comporta due tipi di controllo: 1) l’asseverazione da parte di organismi preposti, promossi dalle associazioni di categoria 61 , che devono verificare il rispetto dei requisiti previsti per le reti di imprese e per le imprese aderenti alla Rete; 2) un controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, che deve vigilare sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti basati sull’agevolazione, potendo revocare i benefici indebitamente fruiti (ovvero la detassazione degli utili destinati al fondo patrimoniale), quando è venuto meno il rispetto delle condizioni poste dalla normativa per usufruire dell’agevolazione fiscale62, ed in particolare l’assenza degli adempimenti conseguenti all’adesione alla Rete, l’assenza di asseverazione del programma di rete, il mancato 60
In realtà la comunicazione va effettuata tra il 2 e il 23 maggio dell’anno successivo al periodo di imposta in cui si è realizzato l’accantonamento degli utili. Per quanto riguarda il periodo di imposta 2010, la comunicazione andava effettuata entro il 23 maggio 2011. 61
Questi organismi devono avere i requisiti indicati dal Decreto del Ministro dell’Economia del 25/2/2011, oppure, in alternativa, essere organismi pubblici individuati con un altro decreto (non ancora emanato). 62
Più precisamente, come affermato dal Decreto del Ministro dell’Economia del 25/2/2011, l’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate può riguardare: a) la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica dell’imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi. 57
accantonamento e vincolo degli utili, e la non realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. Nel primo anno di applicazione dell’agevolazione, il termine per la predisposizione dei presupposti per l’agevolazione è il 30 settembre 2011 (salvo per l’asseverazione del programma di rete, per il quale la scadenza è il 31/12/2011) E’ previsto un ulteriore incentivo fiscale, consistente nell’applicazione L’agevolazione è concessa anche alle imprese aderenti alle Reti esistenti prima dell’introduzione dell’agevolazione fiscale, purché siano rispettate tutte le condizioni sopra elencate, come ricorda la circolare dell’Agenzia delle entrate 15/E del 2011. Va detto però che nel primo anno di applicazione dell’agevolazione, ovvero il 2011, essendo stato il decreto ministeriale sugli organismi di asseverazione pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2011 e le regole per la fruizione dell’agevolazione pubblicate dall’Agenzia delle entrate il 14 aprile dello stesso anno, è consentito, fermo restando l’accantonamento degli utili nel periodo di imposta 2010, stipulare il contratto di rete ed effettuare l’iscrizione nel registro delle imprese (da parte di ciascuna impresa) entro il 30 settembre 2011, che è il termine di presentazione del modello Unico, mentre l’asseverazione del programma di rete può essere ottenuta entro il 31 dicembre 201163. Per il periodo di imposta 2010, l’impresa interessata ad usufruire dell’agevolazione, dovrà effettuare il versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il contribuente, una volta rispettati i presupposti entro il 30 settembre 2011 (salvo per l’asseverazione del programma di rete, ammissibile fino al 31/12/2011)64, ed evidenziata l’agevolazione nel modello Unico 2011, potrà recuperare il versamento del saldo eccedente secondo le modalità ordinarie (es. compensazione). Ulteriori vantaggi di natura fiscale, amministrativa e finanziaria saranno indicati in un decreto del Ministro dell'Economia, come annuncia il comma 2 dell’art. 42 della legge 122/2010 (non ancora emanato al 31/10/2011). Un secondo incentivo di natura fiscale attribuito alle reti di imprese, 63
Prima della risoluzione 89/E del 2011, anche per l’asseverazione la scadenza era il 30 settembre 2011, che però è stata rinviata da tale risoluzione al 31/12/2011. 64
Ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle entrate 89/E del 2011. 65
Sebbene rinviasse a un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, mai emanato. 58
alle imprese della Rete della disciplina sulla tassazione di Distretto, che comprende anche un sistema di tassazione concordata, ma occorre attendere i decreti attuativi per il momento ancora solo teorico, in quanto mancano i provvedimenti attuativi, si rintraccia nell’art. 6‐bis della legge 133/2008, che ha introdotto per la prima volta la figura della rete di imprese65. Infatti, questa norma ha esteso alle reti d’imprese (ed anche alle catene di fornitura) la disciplina fiscale dei Distretti produttivi, prevista dall'art. 1, commi 366 e seguenti, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), corretta con le modifiche apportate dallo stesso art. 6‐bis. Come già ricordato, questa disciplina fiscale non ha però trovato applicazione, in quanto non sono mai stati emanati i relativi decreti attuativi da parte del Ministro dell’Economia66. Una seconda tipologia di agevolazione, questa volta di natura amministrativa, è prevista dal comma 4‐quinquies, dell’art. 3, della legge 33/2009, che ha esteso alle reti di imprese alcune agevolazioni previste per i Distretti. In pratica è consentito alle imprese che aderiscono alle Reti di Vi è poi un intrattenere, attraverso la Rete di cui esse fanno parte, rapporti con incentivo di natura le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, pure economici, amministrativa anche al fine di dare avvio a procedimenti amministrativi. consistente nel La norma consente quindi esplicitamente alle imprese di avvalersi consentire alla della Rete per gestire i rapporti con le Pa, ed in particolare in Rete di gestire i 66
Per motivi di completezza si ritiene il caso di ricordare che, in base alla disposizione dell’art. 6‐bis (mai cancellata dalla normativa successiva), la rete di imprese (al pari del Distretto) potrebbe optare (a condizione che vengano emanati i citati decreti attuativi del Ministro dell’Economia) per l’applicazione di uno dei seguenti regimi tributari: 1) regime della tassazione di “Distretto”, ovvero congiunta per tutte le imprese appartenenti al Distretto o alla Rete; 2) regime della tassazione concordata con l’Amministrazione finanziaria per un triennio. In entrambi i casi risulterebbero applicabili i seguenti principi: a) la rete di imprese sarebbe riconosciuta, ai fini fiscali, come soggetto passivo Ires, qualora le imprese aderenti esercitassero congiuntamente una opzione in tal senso; b) la ripartizione del carico tributario tra le imprese sarebbe rimessa alla rete di imprese, che vi provvederebbe in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità; c) le imprese che aderiscono alla Rete sarebbero comunque tenute all’assolvimento degli adempimenti fiscali; d) a questo sistema potrebbero accedere anche le imprese non soggette all’Ires (es. le ditte individuali e le società di persone). In una tale situazione la rete di imprese rappresenterebbe una unità fiscale, e come tale dovrebbe provvedere agli adempimenti tributari e contabili, secondo il regime della tassazione di gruppo (c.d consolidato nazionale), di cui agli artt. 117 e seguenti del Tuir. Il reddito imponibile sarebbe determinato, come nel consolidato fiscale, dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese appartenenti alla rete di imprese, mentre non concorrerebbero alla formazione della base imponibile, in quanto escluse, le somme scambiate tra le imprese della Rete a seguito di vantaggi fiscali. La tassazione concordata consisterebbe in un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate circa la misura della base imponibile per un periodo non inferiore al triennio. Il regime concordato potrebbe essere applicato sia in capo alla rete di imprese, sia in capo a ciascuna delle società che hanno aderito alla Rete. Ai fini dell’applicazione del concordato preventivo dovrebbe essere determinato un reddito unitario imponibile imputabile alla Rete. 59
rapporti con la PA occasione di attivazione di iniziative da avviare con esse67. per conto delle imprese aderenti La terza tipologia di incentivazione delle reti di imprese riguarda i contributi a fondo perduto, messi a disposizione dalle Regioni. Vi sono stati infatti già alcuni bandi, promossi dalle Regioni, che Infine diverse hanno finanziato parzialmente la costituzione o le iniziative delle Regioni hanno reti di imprese. emanato bandi Alcuni bandi emessi sono qui di seguito sintetizzati: prevedendo 1) Regione Emilia Romagna: il bando, da 4 milioni di euro, scaduto il contributi per la costituzione di Reti 30 aprile 2010, era finalizzato a sostenere contratti di rete tra imprese finalizzati alla collaborazione produttiva, progettazione, logistica e servizi connessi; la condizione era la partecipazione di almeno 3 imprese, che però potevano essere anche grandi, o residenti in altre regioni; il contributo previsto era pari al 50% dell’investimento effettuato, fino ad un tetto di 150.000 euro per progetto. Vi è stato poi un secondo bando, scaduto il 30 settembre 2011, e destinato alle varie aggregazioni di imprese, ossia Ati, Reti, e Consorzi, per sostenere le attività di internazionalizzazione; 2) Regione Abruzzo: era stata bandita una gara, con un budget di 650.000 euro, con scadenza per il 30 agosto 2010, avente per oggetto l’affidamento di un servizio per 18 mesi di “Promozione e diffusione di Reti di Imprese finalizzate alla implementazione dei processi di internazionalizzazione e di apertura ai mercati nazionali e locali per le Pmi abruzzesi”; il servizio era finalizzato a sviluppare e sperimentare sistemi di formazione continua e strumenti di networking per i dipendenti, il management e gli imprenditori di Pmi abruzzesi che intendevano avviare o consolidare la propria presenza sui mercati internazionali ed eventualmente anche su quelli locali e nazionali; l’intervento si articolava in varie linee di attività, fra cui la realizzazione della Rete tra le imprese e gli organismi di animazione, scambio e condivisione di esperienze e buone prassi; 3) Regione Basilicata: il bando, cofinanziato dalla camera di commercio di Potenza, con uno stanziamento complessivo di 150.000 euro, e scaduto il 2 novembre 2010, richiedeva che al contratto di rete aderissero almeno 3 imprese, in maggioranza Pmi, e con sede legale e/o operativa nella provincia di Potenza; i contributi erano del 50% delle spese ammissibili per progetti di contratti di rete da promuovere e stipulare, con un contributo massimo erogabile di 25.000 euro, che diventava di 50.000 euro in caso di rete di imprese già costituite; tra le tipologie di spesa ammesse vi erano le consulenze e la definizione del piano di 67
Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota 70, che contiene il testo della disposizione. 60
fattibilità economica, tecnica e finanziaria del contratto di rete, la formazione e/o aggiornamento del personale, l’acquisto di attrezzature, impianti, macchinari, sistemi informatici, software, brevetti e marchi registrati, certificazioni di origine e di qualità, spese notarili per la costituzione della rete di imprese; 4) Regione Calabria: il bando, cofinanziato dal Fesr, ed una dotazione di 1 milione di euro, era destinato a camere di commercio e associazioni di categoria per realizzare piani di informazione e assistenza tecnica per promuovere la creazione di reti di imprese, coprendo fino al 70% delle spese ammissibili; la scadenza era a metà febbraio 2011; 5) Regione Marche: il bando, scaduto a fine febbraio 2011, prevedeva contributi per un ammontare complessivo di 3,3 milioni di euro, per sostenere lo sviluppo di reti di impresa costituite da almeno 3 aziende e altre forme di aggregazione, quali Ati e Consorzi;
6) Regione Toscana: il bando, aperto dal 1° aprile 2011, prevedeva contributi in conto capitale in percentuale (variabile) sulle spese per la costituzione e lo sviluppo di reti di imprese, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza dei processi produttivi e/o distributivi, nonché la capacità innovativa delle imprese, basate su programmi di investimento di importo compreso tra 100.000 e 1 milione di euro; per essere ammissibile la Rete deve essere costituita da almeno 5 Pmi toscane. Per ultimo si segnala come opportunità di sviluppo delle reti di imprese, l’importante accordo tra Ministero per lo Sviluppo economico e Unioncamere, per innovazione, crisi d’impresa e diffusione delle reti, firmato il 13 dicembre 2010, e supportato da un budget di 30 milioni di euro. L’intesa prevede la realizzazione di un programma di attività basato su progetti diretti anche a promuovere le reti di impresa, favorendo la stesura dei contratti di rete, e supportando le imprese con appositi studi di prefattibilità e la predisposizione delle tipologie contrattuali. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo di programma, è istituito un Comitato di gestione composto da 5 membri, due dei quali designati dal Ministero per lo Sviluppo economico e gli altri tre da Unioncamere. 61
7. LA DIFFUSIONE DELLE RETI DI IMPRESE
A inizio novembre 2011 risultano esistenti circa 200 reti di imprese, con quasi 1.000 imprese aderenti, secondo le elaborazioni di RetImpresa, basate sui dati di Unioncamere. Si tratta di un numero significativo, se si pensa che il primo contratto di rete è stato firmato nel marzo 2010, e che la disciplina attualmente vigente68 ha poco più di un anno di vita. L’espansione del fenomeno delle Reti risulta con chiarezza da questo grafico tratto da uno studio di RetImpresa, pubblicato a settembre 2011, basato sui dati provvisori di agosto 2011. Il fenomeno delle reti di impresa, anche se in misura diversa, ha interessato l’intero Paese, come risulta dall’analisi della distribuzione delle imprese aderenti ad (almeno) una Rete tra le varie Regioni italiane. Nella tabella riportata nella pagina seguente, tratta dai dati elaborati da RetImpresa, emerge in primo luogo che tutte le Regioni, salvo la Val d’Aosta, ospitano delle imprese aderenti ad una Rete. In secondo luogo si rileva come la Regione con il numero maggiore di imprese coinvolte in una Rete sia la Toscana, la quale, con 120 imprese, ospita il 18,5% delle imprese italiane che hanno sperimentato questa nuova formula aggregativa. Segue poi l’Emilia Romagna con 101 aziende (15,6% delle imprese italiane aderenti a una Rete), e la Lombardia con 69 (10,6%). 68
Si fa riferimento al contratto di rete di imprese disciplinato dall’art. 42 della legge 122/2010, entrato in vigore il 31 luglio 2010. 62
Aziende aderenti ad una Rete suddivise per regione di residenza Regioni n. aziende Toscana 142 Emilia Romagna 142 Lombardia 118 Veneto 84 Puglia 72 Marche 65 Piemonte 52 Lazio 42 Sardegna 42 Abruzzo 41 Friuli Venezia Giulia 40 Campania 37 Basilicata 33 Trentino Alto Adige 18 Calabria 14 Sicilia 13 Liguria 10 Umbria 8 Molise 3 TOTALE 976 Elaborazioni RetImpresa su dati Unioncamere di novembre 2011 Un altro elemento di notevole interesse emerso dai dati di Unioncamere, come elaborati da RetImpresa, è l’articolazione delle Reti di imprese per classi dimensionali, basate sul numero di imprese aderenti. 63
La figura contenuta nella pagina precedente ci dice che solo il 7,5% delle Reti coinvolge un numero di imprese superiori a 10 (9 su 118)69. La maggioranza delle Reti (47,5%, ossia 56 su 118) può contare su un numero embrionale di soci, ossia fino a 3, mentre le rimanenti Reti (53 su 118, ovvero il 45%) hanno un numero di partecipanti oscillante tra 4 e 10 imprese. Lo studio di RetImpresa ha infine analizzato la distribuzione settoriale delle Reti, che emerge dalla tabella riportata più in basso. Il settore dei servizi (che include anche l’informatica e il turismo) assorbe circa il 20% delle Reti (23 su 118), mentre l’industria (energia, meccanica, alimentare, biotecnologie, impianti, materiali, tessile, arredamento, elettronica, automotive) fa la parte del leone, con un 60% dell’insieme delle Reti (72 su 118). Il settore delle costruzioni costituisce solo il 10% del fenomeno di aggregazione delle Reti (12 su 118), e stesso ruolo (10%) riveste il settore ambiente unito ad altri non facilmente classificabili. Settori di appartenenza delle aziende aderenti ad una Rete 69
Si ricorda che 118 era il numero provvisorio di Reti a fine agosto 2011, come risultante dallo studio di RetImpresa, pubblicato a settembre 2011. 64
APPENDICE NORMATIVA
ALLEGATO 1
La disciplina delle reti di imprese
Articolo 42 (Reti di imprese) della legge 122/2010 Comma 1 Soppresso Comma 2 Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Comma 2‐bis Il comma 4‐ter dell’articolo 3 del decreto‐legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente: “4‐ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4‐quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447‐
bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai 65
sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo“. Comma 2‐ter Il comma 4‐quater dell’articolo 3 del decreto‐legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: “4‐quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari“. Comma 2‐quater Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4‐ter e seguenti, del decreto‐legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 66
settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Comma 2‐quinquies L’agevolazione di cui al comma 2‐quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2‐
quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13‐bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Comma 2‐sexies Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2‐quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2‐quinquies. Comma 2‐septies L’agevolazione di cui al comma 2‐quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». ********** Articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese) della legge 33/2009 Comma 4‐ter* Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete; c) l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in 67
relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447‐bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo. Comma 4‐quater* Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. Comma 4‐ quinquies Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettera b)70, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. * I commi 4‐ter e 4‐quater sono stati sostituiti dall’art. 42 della legge 122/2010. 70
La lettera b) recita: Ai Distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: omissis b) amministrative: 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai Distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del Distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai Distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il Distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal presente numero, i Distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I Distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero; 2) al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai Distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei Distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I Distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione; 3) i Distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile; omissis 68
********** Articolo 6‐bis (Distretti produttivi e reti di imprese) della legge 133/2008* Comma 1 Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura. Comma 2 Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali. * Questa norma non è mai entrata in vigore, non essendo stati emanati i provvedimenti attuativi. 69
ALLEGATO 2
Il confronto tra la precedente e l’attuale disciplina delle reti di imprese
La disciplina vigente tra il 12/4/2009 e il 30/7/2010 Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete; c) l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale La disciplina vigente dal 31/7/2010 Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4‐quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali 70
La disciplina vigente tra il 12/4/2009 e il 30/7/2010 sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447‐bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo. La disciplina vigente dal 31/7/2010 e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447‐bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di 71
La disciplina vigente tra il 12/4/2009 e il 30/7/2010 La disciplina vigente dal 31/7/2010 qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. Il contratto di rete è iscritto nel registro Il contratto di rete è soggetto a iscrizione delle imprese ove hanno sede le imprese nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e contraenti. l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. 72
Il Management delle Reti d’Impresa
dalla costituzione alla gestione operativa
in collaborazione con
Con il contributo di
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
II
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Autori
Elena Calzolaio – PDFOR Consulenza Direzionale
Fulvio D’Alvia – RetImpresa - Confindustria
Paolo Di Marco – PDFOR Consulenza Direzionale
Francesco Rullani – LUISS Guido Carli
Massimo Tronci – Sapienza Università di Roma - Associazione
Premio Qualità Italia
Hanno collaborato:
Ciro Ascione, Giulia Bollino e Luca De Vita di RetImpresa
Si ringraziano inoltre Eva Bredariol - consulente RetImpresa, Enzo
Rullani - Venice International University.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
III
IV
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Prefazione
Fare rete, aggregarsi, lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: parole ormai imprescindibili nel vocabolario di ogni imprenditore che voglia
affrontare con successo le sfide del mercato e continuare a crescere anche in
momenti sfavorevoli. Il contratto di rete è ormai uno strumento che va consolidandosi nel panorama imprenditoriale italiano, un’opportunità in più nello scenario in
continua evoluzione in cui viviamo. Sono sempre di più infatti le imprese che decidono di utilizzarlo come un metodo innovativo di fare impresa, per incrementare la
propria competitività e la propria capacità innovativa.
Le potenzialità del contratto di rete sono molteplici: esso si adatta infatti perfettamente alle esigenze di ogni tipologia di impresa, di qualunque settore e dimensione. Nonostante l’estrema versatilità del contratto, come in tutte le attività di business, per creare una rete, farla crescere e trarne profitto c’è bisogno delle giuste
capacità e doti manageriali.
Il tema del Management delle organizzazioni e delle aggregazioni è un elemento
centrale che garantisce condizioni di successo e sostenibilità del business e
richiede un impegno crescente sia sul fronte delle Imprese, sia sul fronte del sistema delle Associazioni imprenditoriali per sostenere i propri associati sul processo
di sviluppo di competenze mirate.
Per questo motivo ritengo “Il Management delle Reti d’Impresa”, un utile manuale
operativo con il quale RetImpresa insieme a LUISS Guido Carli, Sapienza
Università di Roma, PDFOR, Associazione Premio Qualità Italia, vuole offrire agli
operatori economici interessati uno strumento per gestire al meglio una rete d’imprese.
L’idea che ci ha spinto a scrivere questo testo è nata dalla voglia di mettere a
disposizione degli operatori uno strumento agile che supporti le reti nel raggiungimento dei propri obiettivi nel migliore dei modi con efficienza e efficacia, sia per
quanto riguarda i processi interni che quelli esterni.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
V
È importante che le imprese sviluppino una maggiore cultura aggregativa e una
capacità gestionale dei processi di rete per far sì che ogni network abbia le capacità per crescere e rafforzarsi. Pertanto abbiamo pensato a questa guida in grado
di portare le reti, già costituite ma anche quelle che si formeranno in futuro, ad
essere sempre più pronte e capaci di affrontare la gestione delle complesse attività di rete.
L’obiettivo è anche quello di riuscire ad avere reti in grado di interfacciarsi nel
migliore dei modi con vari interlocutori come banche e istituzioni. Per centrare
questo obiettivo è necessario avere un’ottima gestione della Rete in ogni fase, da
quella start-up fino alla possibile evoluzione in forme più strutturate.
Il manuale, attraverso pratiche “schede”, vuole fornire gli strumenti necessari per
affrontare gli elementi fondamentali della gestione delle reti lungo tutto l’arco di
vita dell’accordo al fine di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalla collaborazione in rete.
Il manuale intende analizzare anche le criticità che si possono incontrare nella
gestione manageriale di una rete e cercare di fornire risposte adeguate. Saranno
affrontati temi quali la fiducia tra le parti, la gestione del rischio, il modo di comunicare il progetto, la valutazione del percorso, la valorizzazione del lavoro e l’incremento della partecipazione e tanti altri argomenti molto cari a noi imprenditori.
Sono sicuro che questo lavoro sarà un supporto utile per tutti coloro che hanno
intenzione di lavorare in rete, fondamentale per migliorare le performance delle
imprese e prezioso per cogliere al meglio le nuove opportunità di sviluppo.
Aldo Bonomi
Presidente RetImpresa
Vice Presidente Confindustria
per le Reti di Impresa
VI
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Sommario
1. Nascita e regolamentazione della Rete
1
1.1 Fattori trainanti e fattori frenanti per l’aggregazione di Rete
4
1.2 Tipologia di reti
9
1.3 Strutturazione e “contrattualizzazione” delle reti
11
1.4 Configurazione delle reti
12
1.5 Interconnessioni tra reti
18
2. Il processo strategico alla base della creazione della Rete
21
3. Il percorso evolutivo della Rete
23
3.1 Start-up di Rete
24
3.2 Challenge di Rete
29
3.3 Evolution di Rete
32
LE SCHEDE
1.
35
Vogliamo creare una Rete. Ma siamo sicuri che le condizioni da cui
partiamo ci permettano di farlo?
39
2.
Dobbiamo formalizzare la Rete che abbiamo costruito informalmente?
43
3.
Può la Rete aiutare a innovare riducendo il rischio?
45
4.
La Rete mi darà vantaggi di costo nello sviluppo dell’innovazione?
47
5.
Come può aiutare la Rete a riqualificare la filiera in cui opera la mia
impresa?
49
Come può la Rete valorizzare il lavoro e la voglia di autonomia dei
miei lavoratori proteggendo allo stesso tempo la mia impresa?
51
Come fissare gli obiettivi della Rete per aumentare la
partecipazione dei membri?
55
Le reti possono essere utili anche nel campo delle imprese
di servizi e dei professionisti?
59
Come approfondire la conoscenza delle imprese in Rete e verificare
le capacità della Rete?
63
6.
7.
8.
9.
10. Come posso creare la fiducia in una Rete?
67
11. Entrando in una Rete, perdo la mia indipendenza?
69
12. Alle Reti serve un manager?
73
13. Come scegliere il manager di Rete?
77
14. Come costruire un’offerta integrata di Rete?
81
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
VII
15. Come ottenere vantaggi di costo per la Rete?
83
16. Come individuare il mercato della Rete?
85
17. È possibile condividere i clienti con le altre aziende partecipanti
alla Rete?
87
18. Come avviare lo sviluppo commerciale della Rete?
89
19. Come pesare i diversi contributi ad una commessa nella Rete:
il tema dei costi
91
20. Come ripartire il fatturato di una commessa?
95
21. Entrata e uscita di aziende dalla Rete
99
22. Come finanziare lo sviluppo della Rete?
103
23. Quali sono le linee guida della Comunicazione di mercato della Rete? 107
24. Cosa deve contenere il sito web della Rete?
109
25. Il modello di funzionamento della Rete: come si costruisce?
111
26. Quanto sono importanti le routine e i processi di Rete?
113
27. Quanto è importante coinvolgere le seconde linee aziendali
nell’attività di Rete?
28. Quanto è importante condividere le proprie competenze distintive su
un nuovo prodotto e/o servizio della Rete?
115
117
29. Quali sono i principali vantaggi che derivano dalla creazione
di una Rete?
30. Come capire quando la Rete si è consolidata, è matura ed è pronta
per nuovi sviluppi?
31. Quali sono le valutazioni da effettuare durante la fase Evolution in
merito alle performance realizzate dalla Rete?
123
Riferimenti Bibliografici
125
VIII
119
121
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Avvertenza
Le fattispecie aggregative che si realizzano nelle situazioni reali, a seconda delle
caratteristiche e condizioni concrete possono, o meno, trovare risposta nelle
pagine che seguono. La presente pubblicazione, infatti, è redatta a scopo esemplificativo e didattico.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
IX
X
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
CAPITOLO 1
Nascita e regolamentazione della rete
Come hanno portato in luce i più recenti studi sulle relazioni tra imprese e sul tessuto industriale italiano (Cafaggi e Iamiceli, 2008; Prandstraller e Rullani, 2009;
Ricciardi, 2010) le recenti sfide della globalizzazione hanno portato le aziende e,
in particolar modo le PMI, a modificare il loro modello competitivo e le strategie
relative. Per sopravvivere alla concorrenza delle produzioni nei paesi a basso
costo, le PMI hanno dovuto sempre più diversificarsi dalla semplice produzione
capitalizzando le loro capacità distintive, spesso immateriali, relative all’ideazione,
al marketing o alla qualità.
La competizione globale ha portato le aziende ad aprirsi alla collaborazione per
ottenere, attraverso meccanismi di Rete, massa critica, know-how e, più in generale, i benefici delle economie di scala e di scopo, similmente a quanto fatto dalle
grandi imprese.
Le imprese sono andate a cercare nuovi partner e competenze da chi già le possedeva travalicando spesso i confini locali per trovare le migliori soluzioni possibili, oppure hanno applicato le proprie idee vincenti anche in altri settori ottenendone un maggiore valore.
Il poter accedere al know-how senza doverlo acquisire all’interno dell’azienda consente di diminuire sia i costi che il rischio, che soprattutto il time to market.
La recente crisi ha contribuito anch’essa a cambiare il profilo di competitività delle
PMI italiane. In passato, in molti settori, le aziende con una forte propensione
all’esportazione hanno avuto riduzioni dei fatturati maggiori delle aziende che avevano solo un mercato locale. Ora in fase di assestamento del mercato, con il PIL
italiano in forte rallentamento, è emerso un divario di crescita tra le imprese che
hanno come mercato di sbocco solo il locale e quelle che hanno un mercato internazionale in cui vi sono economie con maggiore crescita rispetto alla nostra.
La Rete in quanto strumento che, attraverso l’aggregazione, può favorire l’internazionalizzazione rappresenta un’importante risorsa per le PMI che vogliano accedere ai mercati esteri.
Integrazioni verticali e orizzontali nei sistemi produttivi, ed economie di agglomeIl Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
1
razione come quelle distrettuali hanno, da sempre, costituito un valido meccanismo per rafforzare produttività e capacità di stare sui mercati; le reti rappresentano un fenomeno di aggregazione del tessuto imprenditoriale italiano che si configura come un’evoluzione necessaria laddove l’integrazione pare culturalmente e
socialmente difficile da attuare, e l’economia distrettuale, con la sua agglomerazione spontanea ed emergente, non pare in grado di aggredire i mercati internazionali e aumentare la produttività in modo radicale.
Le Reti sono spesso sono costituite da imprese in filiera che, di fatto, lavorano in
Rete con i propri fornitori o con i propri clienti senza alcuna formalizzazione dei
rapporti o senza che i partecipanti se ne rendano conto. Ad esempio quando i rapporti tra loro sono continuativi e basati su fattori non solo di mercato quali la fiducia reciproca, la condivisione di conoscenze o la co-progettazione.
Molte altre volte sono aggregazioni di imprese che, pur non appartenendo alla
stessa filiera, trovano convenienze a aggregarsi per scopi comuni quali accedere
più facilmente a beni e servizi, integrare l’offerta di vendita verso clienti importanti, partecipare in maniera più economica a fiere internazionali, ecc. Rimane il fatto
che qualunque sia l’obiettivo dell’aggregazione di Rete, affinché questa possa
nascere e svilupparsi devono essere presenti (figura 1): un’idea generatrice della
Rete, un’ opportunità di business, il potenziale delle aziende di collaborare e
sostenere la Rete, una filosofia imprenditoriale e le relazioni con i partner che guideranno la Rete stessa.
Figura 1 - Elementi primari per la costituzione di una Rete (Di Marco et al., 2011)
2
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
La Rete nasce da un’opportunità da cogliere insieme o da una minaccia da cui ci
si può difendere meglio in gruppo. Qualsiasi sia la spinta che genera la Rete, l’opportunità economica reale ne permetterà la continuazione nel tempo. La sua
ragion d’essere non deve scaturire da mode momentanee o da finanziamenti ad
hoc.
L’idea che sta alla base della Rete, identificata come idea motrice da Rullani
(2010) grazie alla sua capacità di attivare i processi collaborativi e identitari dei
partecipanti, conformerà la futura strategia e la struttura della rete, trascinandola
nel suo divenire. Spesso le reti cambiano durante il loro percorso e possono
cogliere e basarsi su opportunità diverse. L’idea aiuterà a trovare la direzione e
quindi permetterà di cogliere le varie opportunità che si presenteranno durante la
vita della Rete, non solo quella iniziale, ma anche alcune che non erano preventivabili perché si sono palesate solo strada facendo.
Spesso l’idea può essere applicata anche in ambiti territoriali o settori differenti. E’
quindi importante identificare le idee generatrici che presiedono alla Rete in quanto permetteranno di indirizzarla anche durante i suoi momenti di metamorfosi.
Le aziende devono possedere alcune capacità specifiche per affrontare l’esperienza della Rete. Una Rete tra imprese è espressione della relazionalità delle
stesse e diventa basilare la propensione alla collaborazione e al lavoro di gruppo
che le singole aziende possiedono nel loro bagaglio culturale.
Le aziende più predisposte a lavorare in Rete sono quelle in cui all’interno la direzione ha uno stile di leadership più aperto e collaborativo e in cui si è abituati a
lavorare in gruppo utilizzandone la relativa strumentazione.
In molti casi si è rivelata fondamentale le presenza di un leader che abbia riunito
attorno alle sue capacità largamente riconosciute nel contesto di riferimento le
aziende partner per formare una Rete. Se l’idea è una traccia che guiderà la Rete
nel suo percorso il leader sarà un po’ il comandante che coordinerà gli sforzi verso
la meta.
L’idea della Rete molte altre volte nasce da imprenditori che rilevano l’opportunità
che il mercato offre e cominciano a confrontarsi con loro colleghi.
La Rete nasce frequentemente negli ambiti delle conoscenze personali dell’imprenditore dovute alla partecipazione a gruppi o ambienti legati all’imprenditoria
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
3
locale.
Le associazioni imprenditoriali sono quindi un importante facilitatore per la costituzione di nuove reti in quanto agevolano l’incontro e la comunicazione tra le
imprese.
Possono agevolare lo sviluppo di reti anche la presenza di distretti o di consorzi,
in quanto favoriscono maggiori interazioni sociali, circolazione delle conoscenze e
radici culturali comuni. Risulta quindi importante l’attività delle associazioni locali
nel promuovere o facilitare questa tipologia di incontri tra imprenditori. Unico limite di queste associazioni territoriali è dato dalla loro natura locale o geograficamente ristretta, che potrà creare difficoltà nel far incontrare aziende di zone distanti tra loro.
Con il contratto di Rete, che per sua natura è in grado di superare facilmente i limiti locali o territoriali, ci sarà la possibilità di avere reti trasversali ai territori e ai settori e anche trans-nazionali. Proprio per questa sua caratteristica di elasticità e
adattabilità il nuovo contratto di Rete si distingue dalle precedenti forme aggregative, come i distretti o i consorzi, facendone uno strumento molto flessibile.
Il nuovo contratto permette infatti di estendere la sua validità anche all’estero
(all’interno della Unione Europea), o di inglobare all’interno della Rete anche
aziende fornitrici di servizi marginali, per svolgere assieme attività imprenditoriali.
1.1 Fattori trainanti e fattori frenanti per l’aggregazione di Rete
L’aggregazione delle imprese può essere favorita o frenata dalla presenza di fattori trainanti e frenanti che possono interagire positivamente o negativamente, in
particolar modo con i quattro elementi che si è detto essere gli ingredienti fondamentali perché una Rete possa nascere e svilupparsi: un’idea generatrice, un’opportunità di business, il potenziale delle aziende di collaborare e sostenere la
Rete, una filosofia imprenditoriale e le relazioni con i partner che guideranno la
Rete stessa.
Con il termine fattori trainanti si possono connotare quelle condizioni favorevoli
e/o quei fattori base che contribuiscono ad alimentare lo sviluppo di strategie di
aggregazione di Rete.
4
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
•
Fiducia e trasparenza: la volontà di stabilire un rapporto di fiducia con un
partner al quale si attribuisce un comportamento affidabile, con relazioni di
cooperazione diretta ed indiretta, identificandone un ruolo chiave per superare mutue difficoltà come posizioni di potere, conflittualità e bassa redditività
grazie all’effetto di condivisione di rischi;
•
impegno: l’implicita o esplicita promessa di continuità di collaborazione con i
partner, ingrediente essenziale per le relazioni di lungo periodo ed elemento
imprescindibile per la messa a disposizione delle risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi comuni. Insieme alla fiducia, costruisce lo strumento fondamentale per evitare comportamenti opportunistici e rifuggire occasioni di
facili (quanto instabili) benefici nel breve periodo;
•
interdipendenza: bisogno dei partner di mantenere attiva la relazione attraverso un riconoscimento continuo. Inoltre, la dipendenza è l’elemento che
motiva la volontà di negoziare il trasferimento di funzioni, diffondere informazioni strategiche e partecipare alla pianificazione congiunta;
•
compatibilità organizzativa: la compatibilità della filosofia, della cultura
aziendale e delle tecniche di management, oltre che degli obiettivi di ogni
agente, sono elemento fondamentale per il successo dei progetti di aggregazione, attraverso un impatto positivo sull’efficacia delle relazioni e sulla loro
percezione da parte dei partecipanti;
•
leadership: in termini di struttura di governance della Rete, può essere
necessario che un’azienda assuma il ruolo di leader per coordinare e guidare
l’intero network. In molte situazioni, un agente specifico può svolgere il ruolo
di leader in funzione della sua forza trainante e aggregante rispetto agli obiettivi della Rete. In questo caso la dimensione, il potere contrattuale, le capacità di rapporto con il cliente, le concessioni commerciali o la posizione privilegiata nelle relazioni possono essere dei fattori che aumentano la capacità di
mobilitare altre imprese attorno alla propria leadership. Il successo è direttamente correlato con la capacità di stimolare comportamenti cooperativi ed incoraggiare occasioni di ingresso ed uscita nelle partnership;
•
supporto dell’Alta Direzione: la Direzione dei diversi partner, sia essa costituita da imprenditori o da manager, svolge il ruolo principale nel modellare i
valori, l’orientamento e la direzione delle organizzazioni, attraverso un impat-
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
5
to fondamentale sulle prestazioni, allineando le iniziative attraverso il perseguimento dei principi guida;
•
visione strategica e processi chiave: la definizione, la comunicazione e la
condivisione di una strategia comune orientata al mercato, a livello integrato e
non di singola organizzazione, è essenziale prima di intraprendere qualsiasi
azione. In particolare, devono essere definiti gli specifici obiettivi e la pianificazione per definire le modalità per concretizzare le opportunità che si possono
trovare sul mercato.
•
equa ripartizione del vantaggio economico: una volta acquisita una produttività superiore e la capacità di aumentare il margine grazie a offerte più complesse e a più alto valore aggiunto per il cliente, la Rete deve essere in grado
di ripartire in modo adeguato i proventi dell’attività comune. Una ripartizione
non legittimata da processi interni condivisi genererebbe conflitti e tensioni difficili da sanare. Un metodo di ripartizione condiviso e applicato con equità
rende la rete più solida e capace di durare nel lungo periodo.
Con il termine fattori frenanti si possono connotare quelle condizioni sfavorevoli
e/o quei fattori base che possono limitare lo sviluppo di strategie di aggregazione
di Rete.
Prendendo a riferimento quanto riscontrato dal Center for Advanced Purchasing
Studies per oltre duecentocinquanta realtà organizzative avanzate, nessuno riesce ancora a gestire interamente la propria filiera, estendendo la propria visione
dal fornitore del fornitore sino al cliente del cliente. Secondo i principali studi presenti nella letteratura dedicata, gli impedimenti principali al successo si possono
sintetizzare nei seguenti punti:
•
resistenza al cambiamento del modello gestionale e degli strumenti utilizzati: lo scetticismo del personale, ma anche di parte del management, nei
confronti della validità dei nuovi strumenti e del nuovo approccio alla catena
del valore, crea un forte ostacolo all’integrazione. Nelle PMI le attività imprenditoriali sono state sempre condotte senza l’ausilio di supporti informativi complessi che possono intimorire il personale per le difficoltà d’utilizzo che essi
presentano. Inoltre, l’approccio di ottimizzazione tradizionale copriva un oriz-
6
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
zonte temporale a breve o medio termine, mentre con la nuova visione di Rete
si tende ad avere un ampliamento, a lungo termine, degli obiettivi da raggiungere, che risultano ovviamente meno chiari e leggibili ma, soprattutto, meno
verificabili nell’immediato. Da non sottovalutare, inoltre, la resistenza nel dover
abbandonare modelli gestionali che, in passato, potevano aver condotto
l’azienda al successo sul mercato, così come la paura di perdere autonomia
decisionale nell’ambito della filiera produttiva, proprio per la stretta collaborazione ed integrazione necessarie con altre imprese della catena;
•
scarsa fiducia nei nuovi partner: non si riesce ad accettare che gli stessi
partner commerciali, nei confronti dei quali in passato poteva valere la regola
del “braccio di ferro” nella stipula dei contratti e degli accordi, possano diventare un fattore determinante per il vantaggio competitivo che l’organizzazione
assume sul mercato;
•
conflitto interno e resistenza passiva: i progetti di aggregazione di Rete
richiedono il coinvolgimento di più funzioni, come acquisti, pianificazione, progettazione, produzione e distribuzione. Nel peggiore dei casi, ciò può comportare una “guerra tra funzioni e aree aziendali” ma, anche nel migliore dei casi,
le diverse funzioni e aree potrebbero supportare tutti gli obiettivi, avendo però
priorità in conflitto. Riuscire a bilanciare questi interessi è una sfida significativa;
•
leadership debole: poiché sono coinvolti più attori, i progetti di gestione della
Rete richiedono un forte impegno dirigenziale, con un manager di alto profilo
che possa porsi come punto di riferimento per tutto il personale impegnato
nella realizzazione. Occorre, in sostanza, una forte leadership che possa
affrontare tutte le sfide che si presentano e che riesca a rendere chiari e condivisi gli obiettivi da raggiungere con il processo di cambiamento in atto;
•
rischio: la valutazione dei benefici ottenuti con l’adozione di un modello
gestionale integrato possono essere difficilmente quantificabili, soprattutto nel
periodo iniziale di applicazione. Questo perché l’implementazione può richiedere, per la sua completa messa in atto, anche svariati anni, con la conseguenza di concentrare i risultati più significativi in un tempo anche molto
distante dall’inizio dell’aggregazione di Rete. Inoltre, non è da sottovalutare
l’ingente entità degli investimenti che tali progetti possono richiedere: per tali
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
7
caratteristiche questi possono essere tra i primi a venire interrotti in particolari fasi congiunturali, vanificando così quanto realizzato e impegnato nelle fasi
precedenti;
•
problemi nel coinvolgimento delle piccole e medie imprese: spesso, per
questa tipologia di aziende, il costo nell’adozione di nuova tecnologia è troppo elevato ed è quindi irrealizzabile. È compito delle aziende più solide del network cercare di utilizzare strumenti che si possano interfacciare con gli attori
che non possono acquisire risorse complesse: si pensi, ad esempio, a software capaci di utilizzare semplici fogli di calcolo e trasferirne il contenuto in
maniera agile nei sistemi informativi dell’organizzazione leader della Rete;
•
qualità dei dati: se la tecnologia sta risolvendo le problematiche relative ai
flussi informativi tra partner (in termini di velocità, condivisione e costo), rimane l’ostacolo rappresentato dalla qualità delle informazioni trattate. La disponibilità di molti dati, i formati non allineati, un sostanziale “annegamento” dell’informazione all’interno di database ricchi di dati superflui, risultano problemi
sostanziali che, in logica di Rete, devono essere affrontati con importanti risorse dedicate.
Tabella 1 – fattori di successo
8
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Qualunque sia il meccanismo di genesi è comunque opportuno rilevare come i
principali fattori di successo per lo sviluppo delle reti di imprese possano essere individuati negli elementi riportati nella Tabella 1.
1.2
Tipologia di reti
Dalle considerazioni precedenti, emerge chiaramente come una Rete di imprese
sia costituita da due o più imprese che condividono attività o iniziative per il raggiungimento di obiettivi o per la risoluzione di problemi comuni in un ambiente
dalla forte interazione.
Una prima distinzione è quella tra Reti Informali e Reti Formali, che si riferisce
rispettivamente all’assenza o alla presenza di accordi tra imprese formalizzati
mediante contratti.
Una seconda distinzione può considerare l’eventuale presenza di una o più
aziende di riferimento. In questo contesto si potranno verificare casi (rete baricentrica) in cui ci sarà una sola azienda leader (generalmente una media o grande azienda) che detiene le risorse chiave (capitale, know how, tecnologia, capacità di innovare) e detta le condizioni tecniche, procedurali, commerciali, economiche ad una serie di imprese giuridicamente autonome. In altri casi potranno anche
esserci più aziende di riferimento generando un sistema (rete con centri di gravità multipli) che ruota intorno a diversi partner strategici, con relazioni di influenza
complesse e mobili. Possono altresì costituirsi reti senza alcuna forma di governo
centrale (reti orizzontali) che si formano in genere attorno ad uno o più
obiettivi/progetti condivisi dai partner costituenti, che si coordinano e collaborano
per contribuire in maniera spesso differenziata al raggiungimento dell’obiettivo
comune.
Una evoluzione delle reti orizzontali, può portare a sistemi costituiti da un insieme
di aziende autonome, che agiscono in modo integrato e organico, creando, di volta
in volta) la catena di valore più adatta per il business che si intende perseguire (reti
oloniche).
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
9
Una terza distinzione può essere sviluppata con riferimento agli obiettivi prevalenti della Rete stessa come ad esempio scambi di informazioni, ricerca, innovazione, qualità, approvvigionamenti, produzione, commercializzazione e internazionalizzazione.
Con riferimento a quest’ultima classificazione sviluppata in base agli obiettivi prevalenti della Rete è possibile suddividere le reti in due grandi categorie:
•
reti di filiera (supply chain): reti dette anche verticali, nelle quali l’insieme
degli attori e delle funzioni da essi svolte concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto sino allo stato finale di utilizzazione: dall’acquisto e
trasformazione delle materie prime a tutte le fasi della lavorazione, fino ad
ottenere il prodotto finito, nonché le attività di commercializzazione dello stesso e di servizio post-vendita;
•
reti orizzontali (di condivisione): reti di imprese basate sulla condivisione di
un obiettivo comune con apporti e ruoli gerarchici differenziati:
o reti di ricerca e innovazione (di prodotto/servizio, di processo);
o reti di approvvigionamento (co-purchase);
o reti di produzione (co-production);
o reti di marketing e commercializzazione (co-market);
o reti di sub-fornitura;
o reti per l'acquisizione e/o l'erogazione di beni e servizi strumentali
comuni.
Nel prosieguo della trattazione e, nell’illustrazione di problematiche di management delle reti, pur mantenendo un approccio il più generale possibile, sarà
comunque necessario, in alcune situazioni fare riferimento in maniera esplicita a
contesti specifici di una tipologia di Rete piuttosto che di un’altra.
In considerazione del fatto che ad oggi la maggior parte delle Reti che si sono sviluppate possono essere individuate come reti di filiera od orizzontali di condivisione, una parte significativa delle trattazioni a seguire faranno riferimento a questa
tipologie di rete.
10
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
1.3 Strutturazione e “contrattualizzazione” delle reti
La strutturazione e “contrattualizzazione” della Rete è avvenuta basandosi su due
approcci principali: una parte più simile a un contratto di scambio di beni o servizi e una parte più espressione dell’associazionismo dei contraenti (figura 2).
Ad un estremo un mero contratto di transazione dove si fissano le modalità e le
tariffe di scambio di alcuni prodotti tra di loro, all’altro estremo un contratto espressione dell’associazione strutturata tra gli imprenditori
Figura 2 - Contratto di Rete: contratto di scambio e associativo (Di Marco et al., 2011)
Quanto più aumenterà il valore commerciale e strategico dei beni e servizi oggetto del contratto di scambio, tanto maggiore sarà il bisogno di definire nei dettagli
obiettivi, programmi e regole (figura 3).
Figura 3 - Sviluppo contrattuale della Rete (Di Marco et al., 2011)
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
11
La Rete può nascere con semplici regole per governare gli scambi ed evolvere
con una struttura più definita, oppure partire già con un alto livello di formalizzazione.
Il livello scelto dipende anche dall’investimento e dal legame che le aziende
vogliono costituire tra di loro. Se le aziende investono una parte considerevole di
risorse e condividono nella futura Rete anche funzioni importanti delle proprie
aziende, è evidente che il legame risulterà più critico e la necessità di strutturare
il vincolo sin dall’inizio sarà maggiore. Anche il numero delle aziende partecipanti
influirà sulle scelte iniziali, in quanto più sono gli aderenti e maggiore sarà la
necessità di avere regole formalizzate per permettere una più efficiente gestione
(complicata anche dal notevole incremento di interrelazioni che si verranno a formare).
1.4
Configurazione delle reti
In ogni caso deve risultare ben chiaro che la strutturazione e formalizzazione delle
attività di Rete comporta differenti livelli di problemi manageriali inerenti il loro
organico sviluppo, il consolidamento, il successo o, in alcuni casi, il fallimento. In
particolare, possono essere individuati tre livelli distinti di intervento nel processo
che si sviluppa dalla progettazione alla realizzazione e ottimizzazione delle attività congiunte (figura 4).
Figura 4 – Struttura a livelli per il management della Rete (Costantino e al., 2007)
12
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Il livello strategico
All’interno delle scelte di tipo strategico si definiscono la struttura e le interazioni
del network fisico e informativo per raggiungere gli obiettivi di business; il problema centrale si concretizza nelle decisioni di configurazione e posizionamento che
riguardano la costruzione della Rete, con particolare riferimento alla definizione
delle reti di fornitura, produzione e distribuzione. Inoltre, devono essere definiti il
grado, lo stile e le modalità di collaborazione, valutando le differenti tipologie di
rapporti in funzione del grado di diffusione delle informazioni e delle diverse
dimensioni di performance aziendali. Le decisioni più rilevanti riguardano le scelte di make or buy, le politiche di relazione interne ed esterne e i processi decisionali. È importante sottolineare che, nella configurazione del network, è necessario prestare attenzione non esclusivamente al primo livello di rapporti cliente-fornitore, ma anche ai livelli superiori della catena. Inoltre, occorre identificare, oltre
ai fornitori diretti, anche i fornitori di infrastrutture ed informazioni, i quali spesso
contribuiscono in maniera fondamentale alla creazione del valore per il cliente. La
progettazione del network di produzione e distribuzione si accompagna prevalentemente a modelli noti in letteratura con il termine di location/allocation. Questo
tipo di problema si determina allorquando la scelta del luogo in cui localizzare
determinati siti produttivi (impianti o magazzini) è realizzata simultaneamente
all’allocazione dei flussi tra i siti, per servire un insieme di centri di domanda. Altri
aspetti da trattare riguardano, ad esempio, le decisioni di outsourcing, le tipologie
di canali di distribuzione da adottare e gli aspetti di tutela ambientale legati all’istituzione della logistica di ritorno. In sintesi, risolvere un problema di configurazione
significa determinare i nodi che compongono la Rete, stabilirne i relativi collegamenti, oltre che identificarne gli attori che li realizzano.
Il livello tattico
A livello tattico si affrontano le problematiche relative ai cosiddetti driver di Rete,
ovvero quelle scelte organizzative che guideranno le attività di marketing e la progettazione delle attività da sviluppare, dei beni e dei servizi da offrire, la previsione della domanda e la gestione della produzione, la distribuzione e il trasporto; il
focus si sposta dalla collaborazione strategica alle decisioni di coordinamento per
la pianificazione del flusso dei materiali e delle informazioni in maniera integrata
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
13
all’interno della Rete. Tali problemi risultano piuttosto complessi, perché nascono
dalla necessità di allineare interventi che possono riguardare una singola funzione o, più spesso, differenti funzioni aziendali e coinvolgere una o più organizzazioni: l’incremento delle prestazioni globali della Rete passa attraverso la condivisione di uno stile di management, la risoluzione dei conflitti, il riequilibrio di obiettivi
contrastanti e di rapporti di forza sbilanciati. Inoltre, il processo decisionale di coordinamento può essere di tipo centralizzato o decentralizzato. Nel primo caso, esiste un decisore unico (ad esempio il già citato leader della Rete) che possiede
tutte le informazioni necessarie e ha il potere, anche contrattuale, per guidare gli
altri attori. Nel secondo caso, si ha la presenza di decisori multipli i quali, generalmente, possiedono solo una parte delle informazioni e possono perseguire obiettivi indipendenti.
Per capire come le organizzazioni possano migliorare le prestazioni della Rete e
risolvere le problematiche di coordinamento in termini di reattività ed efficienza, si
può fare riferimento alla seguente classificazione dei driver di performance (figura 5), ovvero le leve manageriali su cui agire per guidare i processi operativi:
•
impianti: definiscono i luoghi della catena dove le attività vengono sviluppate,
dove il prodotto è immagazzinato, assemblato o fabbricato, ovvero siti produttivi e magazzini;
•
scorte: identificano tutte le materie prime, work in process e prodotti finiti
all’interno della Rete. Sono driver critici per le reti di filiera, perché un cambio
di politiche relative influisce fortemente sulla reattività e l’efficienza della Rete;
•
trasporti: includono tutte le attività di trasferimento e movimentazione delle
scorte in ogni punto della filiera;
•
informazioni: consistono nei dati e nelle analisi relative a infrastrutture, scorte e trasporti oltre che ai clienti lungo tutta la Rete. Potenzialmente, è il driver
fondamentale in quanto è capace di influenzare direttamente le scelte relative
agli altri tre e influire sui livelli di performance globali.
14
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Figura 5 – Driver di Rete (Costantino e al., 2007)
Il livello operativo
La progettazione del livello operativo si concretizza nella gestione dei processi,
riguarda la programmazione delle operazioni e del trasferimento puntuale delle
informazioni, che consentono di avere conoscenza dello stato delle singole unità
organizzative; il tema principale si sviluppa in sede di controllo. Attraverso la creazione di un database prestazionale, con il quale monitorare le performance della
Rete, si può intervenire tempestivamente per rimuovere i problemi nelle aree inefficienti, qualora si rilevino delle cadute di rendimento o per guidare le attività verso
piani di miglioramento continuo. In particolare, si possono definire tre livelli di intervento che caratterizzano le scelte:
•
programmazione: raggruppa e analizza le informazioni per prevedere la
domanda e, di conseguenza, programmare, produrre, distribuire e approvvigionare;
•
realizzazione: utilizza le informazioni generate dal primo livello per guidare le
attività di Rete, con particolare attenzione alla produzione, alla logistica e ai
movimenti di materie prime, componenti e prodotti finiti;
•
supporto: definisce i criteri e le attività che supportano la programmazione e
la realizzazione.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
15
La Rete rappresenta un insieme di organizzazioni che possono assumere configurazioni estremamente articolate e differenziate in funzione della tipologia di
Rete, con particolare riferimento al fatto che le reti possano essere reti di filiera o
orizzontali. Nelle reti di filiera, la configurazione assume strutturazioni più facilmente riconoscibili e censibili anche con riferimento ad una letteratura ormai consolidata; è quindi possibile ricondurre le trattazioni agli schemi di riferimento.
Per le reti di condivisione orizzontale, in considerazione della loro notevole diversificazione, è più difficile individuare configurazioni standardizzate ed è quindi
necessario fare riferimento di volta in volta ad esempi specifici.
Nelle reti di filiera, le organizzazioni costituenti sono coinvolte, attraverso collegamenti a monte e a valle, in differenti processi e attività per produrre valore sotto
forma di prodotti e servizi destinati a un consumatore finale. Gli attori presenti in
ogni comparto industriale possono essere vari e in numero anche molto elevato,
rendendo quindi il concetto molto astratto e caratterizzato da possibili sfumature
differenti. Tuttavia, le varie definizioni disponibili in letteratura sono tutte concordi
nell’identificare una serie di tratti fondamentali. Dall’analisi della letteratura emerge, infatti, che la maggior parte delle reti di filiera presenta le seguenti caratteristiche comuni:
• include tutte le attività e i processi necessari a fornire un prodotto o un servizio al suo consumatore finale;
• un qualsiasi numero di aziende può far parte della catena;
• ogni entità di business può essere sia cliente che fornitore;
• prodotti e servizi fluiscono dai fornitori verso i clienti mentre le informazioni
sulla domanda e sul mercato, generalmente, fluiscono in verso opposto e
cioè dai clienti verso i fornitori.
La molteplicità degli attori (figura 6) che operano all’interno della filiera può essere in primo luogo classificata in due tipologie differenti:
• agenti di produzione;
• agenti di servizio.
16
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Figura 6 – Agenti delle reti di filiera (Costantino e al., 2007)
Nella categoria degli agenti di produzione sono compresi, anche se non sempre
tutti presenti:
• i punti di vendita al dettaglio (retailer);
• i punti di vendita all’ingrosso (wholesaler);
• i centri di distribuzione, ovvero i punti di stoccaggio e smistamento delle
merci, posizionati sui vari livelli della catena di distribuzione dei prodotti, tra
produttori e punti vendita all’ingrosso e al dettaglio;
• gli impianti di produzione in senso stretto, in cui sono compresi tutti i fornitori della Rete logistica.
Della categoria degli agenti di servizio fanno, invece, parte:
• le aziende di trasporto, che all’interno della filiera operano per il trasferimento fisico dei prodotti tra i vari agenti, con diverse opzioni sulle modalità e i
canali di movimentazione utilizzabili;
• le aziende di servizi, che sviluppano tutti i processi di supporto agli attori di
produzione, come ad esempio la gestione delle informazioni, il coordinamento delle attività, i servizi finanziari e di ricerca e sviluppo.
Una rappresentazione a zone fornisce una semplice struttura con riferimento alla
quale posizionare le aziende all’interno della filiera (figura 7). Ogni zona è definita da un flusso discendente e uno ascendente, in cui possono collocarsi una serie
di organizzazioni, su diversi livelli (echelon). Nel dettaglio, è possibile identificare
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
17
quattro zone differenti con il loro relativo network di agenti:
• Upstream zone: collega ogni materia prima con la Rete ed effettua le trasformazioni a valore aggiunto per la realizzazione di semilavorati e componenti;
• Midstream zone: mette in atto le operazioni a valore aggiunto per realizzare
prodotti finiti da componenti;
• Downstream zone: soddisfa gli ordini di prodotti e servizi e connette la Rete
con i clienti;
• Reverse stream zone: gestisce le operazioni con perdita di valore di prodotti, componenti e materie prime, rilavora e recupera prodotti ed i componenti
chiave, anche in caso di difetti di qualità.
Figura 7 – Rappresentazione a zone (Costantino e al., 2007)
1.5
Interconnessioni tra reti
Una volta identificate e analizzate le modalità con le quali i vari attori contribuiscono a creare valore aggiunto, è interessante soffermarsi su come, nel contesto produttivo, ogni singola Rete sia di fatto interconnessa con le altre reti a formare la
struttura di mercato, attraverso differenti tipologie di relazioni, come individuato in
figura 8:
• network in serie: è possibile che la Rete sia parte di un insieme di reti autonome organizzate in serie, dove ognuna rifornisce la successiva. Ad esempio, si può identificare il cliente finale di un produttore di processori come il
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
produttore di personal computer, il rivenditore di informatica o l’utente utilizzatore, a seconda di considerare un’unica filiera o differenti reti autonome
collegate (network 1 – network 2);
• network tangenziali: il cliente finale di una Rete può essere tangenziale alla
midstream zone di un’altra Rete. Ad esempio, la domanda di carrelli per il trasporto merci in un grande magazzino è definita all’interno di una filiera indipendente. In questo caso, la Rete di produzione e distribuzione di carrelli
rende disponibili i mezzi operativi, ma senza essere fisicamente connessa
con il flusso di distribuzione dei prodotti finiti di largo consumo (network 2 –
network 4);
• network incrociati: una o più organizzazioni della Rete posso comprare e
vendere fuori dalla Rete stessa, come parte di filiere indipendenti. Ad esempio, un produttore di dispositivi di allarme può vendere sia all’industria automobilistica che a quella impiantistica per la sicurezza delle macchine o delle
costruzioni civili (network 5 – network 3);
• network in competizione: differenti reti possono trovarsi a competere sullo
stesso mercato, contendendosi i clienti, o su livelli intermedi. È possibile che
due filiere collaborino in alcuni livelli di Rete e competano in altri (network 2
– network 3).
Figura 8 – Tipologie di network (Costantino e al., 2007)
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
19
In generale, si possono individuare tre competenze caratteristiche che ciascuna
impresa, singolarmente o in combinazione con altre, possono apportare alle Reti
contribuendo così alla migliore capacità di competere sul mercato:
• competenza sulle tecnologie chiave: l’organizzazione aggiunge valore
attraverso la tecnologia. Le imprese concorrenti non hanno accesso alla tecnologia o non hanno ancora sviluppato la possibilità di implementarla;
• competenza sui processi chiave: l’organizzazione aggiunge valore attraverso i processi. Le imprese concorrenti non hanno lo stesso grado di maturità, intesa come conoscenza, coerenza e livelli di qualità e prestazioni;
• competenza sulle relazioni chiave: l’organizzazione aggiunge valore attraverso l’accesso a relazioni. Le imprese concorrenti non garantiscono lo stesso livello di fiducia e fidelizzazione, o non hanno accesso agli stessi canali
verso il cliente.
20
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
CAPITOLO 2
Il processo strategico alla base della creazione della Rete
Il processo strategico alla base della creazione della Rete prevede alcune attività
strategiche che possono essere condensate in un modello di riferimento costituito da alcune fasi fondamentali (figura 9):
• captare i bisogni del cliente (la soddisfazione del cliente è il fine ultimo
delle reti di filiera) e/o definire l’obiettivo di Rete, vuol dire anticipare i
bisogni dei clienti delle prime e degli stakeholder delle altre;
• concepire una configurazione (d’azienda/di Rete) per soddisfare i clienti e conseguire gli obiettivi di Rete. Per poter aumentare la customer satisfaction si attuano importanti strategie aziendali, producendo beni e servizi
personalizzati, che incontrano le esigenze del mercato;
Figura 9 – Processo di creazione della Rete (Di Marco et al., 2011)
• definire il livello di collaborazione e di coordinamento da attivare;
• individuare i driver (d’azienda/di Rete);
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
21
• condividere e integrare il sistema delle conoscenze. Le aziende dedicano maggiori risorse alla gestione della conoscenza, attuando progetti specifici per stimolare la comunicazione, favorire la circolazione delle esperienze
maturate generando nuovo sapere attraverso l’apprendimento ed il rilascio
profittevole ai clienti;
• attivare i meccanismi di Collaborazione e Coordinamento per lo sviluppo dell’organizzazione e della tecnologia. L’innovazione organizzativa e
tecnologica non può che essere guidata dagli utilizzatori della innovazione
medesima: imprese, fornitori e consumatori;
• costruire la configurazione (d’azienda/di Rete). Man mano che un‘organizzazione cresce, la necessità di condividere informazioni strategiche sui
clienti tra gruppi di lavoro trasversali diventa fondamentale per determinare
una value proposition vincente;
• realizzare l’operatività attraverso la gestione dei processi;
• comunicare il valore costruito per il cliente. Informare i clienti e gli stakeholder, rendersi visibili, far conoscere attraverso gli strumenti della comunicazione il “pacchetto di offerta” predisposto per i segmenti target di mercato.
Nello schema possono essere individuate diverse interazioni:
• l’interazione con il sistema esterno (mercato, cliente, contesto socio-economico). È il sistema con cui il binomio impresa e Rete traccia gli input dei
clienti e comunica loro gli output. L’impatto è di tipo strategico in chiave di
modello di business;
• la relazione della Rete con le imprese costituenti che, insieme, definiscono la configurazione, organizzano le proprie risorse, progettano e concretizzano il risultato. L’impatto è di tipo strategico (in chiave strutturale e organizzativa) e di tipo tattico;
• lo sviluppo del vantaggio competitivo attraverso la realizzazione della
configurazione, la gestione della tecnologia e della conoscenza. L’impatto è
di tipo operativo.
Il modello è uno strumento di sviluppo sia per le reti, sia per le singole aziende
costituenti, in quanto generativo nei suoi punti dello sviluppo e della rivitalizzazione del business model dell’impresa o dell’aggregato di imprese.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
CAPITOLO 3
Il percorso evolutivo della Rete
Il Modello proposto è in grado di dare vita ad un processo iterativo, strutturato e
sistematico, capace di destare l’interesse del management e del personale.
Questo modello applicato alle reti mette in evidenza le fasi e le attività che possono essere svolte “assieme” attraverso la Rete e tipicamente riconducibili ad attività di (figura 10):
• scambio di informazioni e prestazioni;
• collaborazioni;
• attività comuni.
Figura 10 – Attività di Rete
Il percorso delle fasi previste dal modello può essere seguito ciclicamente in una
logica di miglioramento continuo per la creazione e le successive modifiche della
Rete, oltre che essere punto “di partenza” per un’attività condivisa all’interno della
stessa.
Ad esempio, aziende similari potrebbero collaborare per captare i bisogni dei propri clienti, avendo il beneficio della ripartizione dei costi per affrontare tale indagine e ottenere maggiori dati.
La collaborazione per lo sviluppo di innovazioni tecnologiche è il cardine di molte
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
23
reti create con un partner tecnologicamente avanzato o attivo sul campo della
ricerca. Lo sviluppo tecnologico è un ottimo scopo per cui mettersi in Rete e rispetta appieno quello previsto dal contratto di Rete di accrescere la capacità innovativa.
Tutte le operazioni della parte sinistra, lavorando esternamente, prevedono il contatto o la collaborazione di terzi, quindi sono attività che generalmente vengono
svolte in Rete anche se questa non è formalizzata.
Alla luce delle precedenti considerazioni, e delineando uno sviluppo iterativo del
modello di riferimento, è possibile ipotizzare, come si può osservare in figura 11
un percorso di evoluzione della Rete che prevede tre fasi: start-up, challenge ed
evolution (Di Marco P., Cattò P.L., 2011).
Fig. 11 - Percorso di evoluzione della Rete (Di Marco et al., 2011)
3.1
Start-up di Rete
La prima fase del percorso evolutivo della Rete è lo start-up di Rete nella quale si
comincia a collaborare per la generazione di un’offerta e di una comunicazione di
Rete.
Il rischio relativo a questa fase è a livello di relazione, soprattutto quella che si
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
innesca tra i partecipanti alla Rete. La creazione di una Rete secondo il modello
definisce il seguente percorso (figura 13):
Figura 12 – Processo di Start-Up di Rete (Di Marco et al., 2011)
• Captare l’opportunità di business. Accorgersi dell’opportunità che si rende
disponibile per le aziende se si struttureranno in Rete.
• Concepire l’idea della Rete. Elaborare un’idea alla base della Rete che raccolga una prima filosofia fondante del raggruppamento.
• Individuare i partner potenziali della Rete ed ipotizzare una prima configurazione di Rete.
• Coordinare la conoscenza reciproca tra i partecipanti. Incentivare la
conoscenza reciproca fra i futuri partecipanti sia a livello personale che delle
rispettive aziende.
• Consolidare la configurazione di Rete individuando i driver di Rete.
• Collaborare per l’individuazione e lo sviluppo dei processi e delle tecnologie di Rete. Strutturare assieme tecnologie nuove, coordinare quelle
sinergiche ottimizzare quelle complementari, che caratterizzeranno l’offerta
di Rete.
• Costruire l’offerta aggregata di Rete. Raccogliere ad esempio in un unico
catalogo l’elenco dei beni e dei servizi offerti dalla Rete (value proposition).
• Comunicare la Rete e l’offerta di Rete. Informare i potenziali clienti della
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
25
nascita della nuova aggregazione con la sua proposta innovativa per il mercato.
La naturale e positiva conclusione della fase iniziale di start-up porta al “congelamento” della configurazione di Rete, allo sviluppo delle prime iniziative comuni e,
quindi, ai primi ordini o alle prime commesse ottenute dalla Rete.
Dall’esperienza sul campo nel seguire questa fase emerge che, per decidere di
mettersi in Rete, oltre a fattori economici, entrano in gioco elementi più personali
relativi alla fiducia reciproca e alle relazioni interpersonali. Prima di impegnarsi in
un relazione duratura tra di loro, gli imprenditori vorranno sentirsi ragionevolmente sicuri di poter collaborare proficuamente.
I primi incontri sono per lo più di tipo conviviale e servono a maturare quella fiducia e quella comunità di intenti che stanno alla base della Rete ed a elaborarne
l’idea.
Il nucleo generativo dell’idea proverrà normalmente da un gruppo ristrettissimo di
imprese, successivamente la stessa sarà proposta ad altri. I livelli di convinzione
e di chiarezza sulla profittabilità della futura Rete saranno differenti e potrà capitare di perdere qualche potenziale partecipante lungo il percorso di gestazione.
Per approfondire la conoscenza reciproca ciascuna azienda dovrebbe visitare e
fare visitare le sedi, gli impianti produttivi e gli uffici a in modo da cogliere e far
cogliere le caratteristiche distintive dei partner, dei processi aziendali, delle tecnologie, delle lavorazioni svolte e delle modalità organizzative.
Questo approfondimento permette di evidenziare le eccellenze che potranno
diventare una risorsa da condividere per la futura Rete, oppure delle criticità che
potrebbero creare problemi.
Quando il gruppo avrà maturato la decisione di costituire la Rete, gli incontri conviviali e informali devono cambiare natura e ritmo divenendo delle vere riunioni
informative e decisionali. Le aziende iniziano a determinare insieme un percorso di pianificazione vero e proprio delle prossime tappe che saranno necessarie
per la costituzione della Rete.
A questo livello del processo, cominciano ad assumere sempre maggiore importanza gli atteggiamenti dei partecipanti e la loro attitudine al lavoro di gruppo e alla
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
collaborazione. Diviene importante non bloccare troppo di frequente le proposte
altrui con obiezioni spesso sterili, ma piuttosto proporre alternative migliori con un
approccio costruttivo.
Le riunioni vanno gestite in maniera strutturata, affinché siano efficaci. Un ordine
del giorno deve essere inviato per tempo affinché si arrivi preparati sugli argomenti, un moderatore dovrà controllare le tempistiche degli interventi e aiutare un sano
confronto delle opinioni e alla fine un verbale e un riepilogo degli argomenti e delle
decisioni prese dovrà essere inviato ai partecipanti e agli eventuali assenti.
Spesso la Rete di impresa assumerà una struttura difficilmente definibile nei dettagli a priori; in tal senso possono risultare utili, al fine di testare modelli organizzativi nuovi, strumenti contrattuali (Lettera di Intenti, Scrittura Privata,
Associazione Temporanea di Imprese, ecc.) che, ancorché non perfettamente
rispondenti alle esigenze di formalizzazione di una rete, permettono di strutturare
una prima formulazione dell’offerta di Rete.
Le reti nascono spesso tra imprenditori nell’ambito business to business che
hanno produzioni in conto terzi. In questi casi, l’offerta della Rete, più che un prodotto definito, sarà una serie di servizi, lavorazioni o semilavorati che il raggruppamento può offrire.
In questo ultimo caso, la Rete attiverà sulle singole commesse solo le aziende che
vi partecipano attivamente, quindi avrà una struttura meno definita e variabile, difficilmente organizzabile in forma rigida a priori.
Per poter generare una prima offerta di Rete occorre:
• assegnare un nome alla Rete;
• designare un rappresentante commerciale;
• generare un catalogo di offerta;
• definire una lista di clienti potenziali;
• elaborare un piano di comunicazione.
Per prima cosa si consiglia di dare un nome alla nuova entità. Questo avrà anche
l’effetto psicologico di rendere evidente la nascita di un nuovo soggetto, sia ai partecipanti, che agli esterni. Lo studio del naming può essere vantaggiosamente
legato a quello di un logo o di un marchio distintivo.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
27
La Rete, soprattutto in fase di avvio, come già detto più volte, è un insieme di relazioni tra aziende.
Affinché funzioni correttamente e in modo efficiente, va designata una persona
o un gruppo di persone che si occupino, sia a livello di responsabilità, sia operativamente, di gestire queste relazioni. All’inizio potrebbe anche esserne incaricato,
in modo provvisorio, del personale interno alle aziende che lavori in parte anche
per la Rete. Questo tempo dedicato alla Rete andrà riconosciuto anche a livello
economico da tutti i membri costituenti.
Se si approcciano direttamente i clienti con un’offerta aggregata, si dovrà incaricare una persona di riferimento della Rete che si occupi di tali contatti commerciali.
Per generare la proposta aggregata di Rete, occorre unire le offerte di origine delle
aziende che ne fanno parte e ipotizzare anche un plus che sarà espressione delle
maggiori potenzialità che l’aggregazione genera.
Se le aziende offrono attraverso la Rete prodotti definiti o standardizzati, l’offerta
aggregata sarà una unione dei listini delle singole o, eventualmente, di prodotti più
complessi assemblati partendo dai componenti prodotti dai singoli.
Nel caso invece che le aziende siano specializzate in particolari progettazioni o
lavorazioni su commessa per terzi, oltre alla lista dei macchinari posseduti dalle
imprese con le relative capacità e specifiche, è opportuno stilare un elenco anche
delle lavorazioni che le imprese sono in grado di svolgere con tali attrezzature.
Anche le capacità progettuali e di ricerca, di penetrazione commerciale, di assistenza, ecc. possedute dalle singole andranno considerate come potenzialità
della Rete.
Si potranno creare difficoltà nell’aggregazione dei dati in quanto ogni azienda avrà
un portafoglio prodotti e un listino espressione della propria cultura in cui potranno essere differenti le modalità di presentazione, le unità di misura o gli indici
aggregati, oppure il lessico utilizzato. Occorrerà standardizzare tali differenze per
poter dialogare con un unico linguaggio.
Un passo successivo è quello di definire i clienti potenziali a cui proporre l’offerta
aggregata. Si potranno presentare alla Rete opportunità di approcciare clienti che
la singola impresa non poteva intercettare, ma le aziende potranno anche portare
alcuni loro clienti per cui prevedono un eventuale sviluppo o un miglioramento del28
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
l’offerta tramite la Rete. Le liste dei “già clienti” proposti dovranno essere poi argomento di un confronto in comune, onde evitare che le mosse commerciali di Rete
si sovrappongano o danneggino quelle dei singoli, o che si proponga la Rete ad
un cliente con cui qualcuna delle aziende abbia avuto in passato problemi.
La presentazione dell’offerta di Rete a clienti delle singole imprese potrà essere
svolta dal rappresentante commerciale della Rete, in affiancamento con la persona che in precedenza gestiva il rapporto.
La Rete dovrà governare a livello organizzativo un’attività o una commessa condivisa tra più aziende. Andrà valutata l’opportunità, se l’impegno lo giustifica, di
adottare un medesimo software di gestione delle commesse che attraverso la
Rete informatica possa in tempo reale coordinare le attività e sincronizzare i dati.
Per l’esecuzione delle singole commesse o la discussione di particolari tematiche,
potranno essere creati specifici gruppi tecnici con personale delle varie aziende.
La creazione di disciplinari di qualità comuni e/o la certificazione di qualità potrebbe essere un altro fattore determinante dell’offerta di Rete. Se le certificazioni individuali delle singole aziende non dovessero essere sufficienti, potrà essere presa
in considerazione la possibilità di adottare tutti lo stesso ente certificatore di qualità.
3.2
Challenge di Rete
La seconda fase della Rete, definita challenge, vedrà la Rete affrontare la concreta sfida del mercato, attraverso lo sviluppo delle attività comuni e l’acquisizione, la
gestione e la consegna dei suoi primi prodotti o servizi di Rete ai clienti .
La fase challenge è pertanto il vero banco di prova della tenuta dell’idea della
Rete, che si propone in maniera organizzata, o quantomeno elaborata, con una
prima forma “commerciale”. Questo è un passaggio naturale nel percorso evolutivo della Rete, così come naturali saranno le prime relazioni e correlazioni tra gli
elementi della Rete in logica business.
In questa fase, il rischio dei partecipanti è a livello di business. Si manifestano
infatti le necessità di formalizzare i processi di gestione delle attività di Rete, le
relazioni con il cliente, i ruoli contrattuali di Rete, fino a formalizzare il rapporto (es.
contratto di Rete), se le soluzioni di integrazione tra le parti della Rete non soddiIl Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
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sfano l’integrità delle stesse.
Come si può vedere dalla figura 13, anche in questo caso è possibile applicare il
Modello proposto, che evidenzia come i passaggi concreti per la Rete si stigmatizzano quando la Rete compie “una attività da aggregato”, con tutti i necessari
passaggi di coordinamento.
Figura 13 - Challenge di Rete (Di Marco et al., 2011)
• Captare la domanda di commesse. Approfondire le richieste del mercato e
valutare le tipologie di commesse richieste.
• Concepire la struttura/processo di offerta al cliente. Elaborare strutture
organizzative e processi di gestione che portano alla generazione delle
“offerte” al mercato/cliente.
• Coordinare le conoscenze della Rete ed elaborare il modello di condivisione delle informazioni. Definire i meccanismi di condivisione delle informazioni all’interno del gruppo.
• Collaborare per definire ed assemblare le tecnologie di Rete.
Individuare, collegare, aggregare, integrare le tecnologie delle aziende ed
esplorare le nuove tecnologie a disposizione della Rete.
• Costruire la soluzione “per” e “con” il cliente della Rete. Realizzare la
specifica soluzione generata con il cliente dalla Rete.
30
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
• Comunicare il posizionamento e la forza della Rete. Informare il mercato/cliente potenziale del posizionamento competitivo dell’offerta e dei benefici e opportunità che la relazione di business con la Rete può dare al cliente
stesso.
Anche nel caso in cui la forma contrattuale scelta non fosse espressamente quella del contratto di Rete, sembra inevitabile che i contraenti definiscano alcuni
aspetti, quali:
• obiettivi della Rete;
• obblighi e diritti dei partecipanti;
• modalità di funzionamento dell’organo di governo della Rete;
• modalità di adesione di nuovi partecipanti;
• modalità di recesso e di risoluzione del contratto per inadempienza;
• modalità di modifica del contratto.
Gli obiettivi della Rete, che come da contratto tipico sono quelli di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, devono essere identificati in maniera più specifica anche per
quanto riguarda il mercato a cui si rivolge. Inoltre, la norma prevede l'indicazione
degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare
l'avanzamento verso tali obiettivi.
I partecipanti avranno specifici obblighi e diritti. Gli obblighi, ad esempio, andranno dal dover uniformarsi alle decisioni dell’organo di governo, eseguire i conferimenti in denaro iniziali, ordinari o straordinari, al rispettare i termini derivanti dall’accettazione delle commesse, ad avere idonea copertura assicurativa, al permettere le ispezioni.
I diritti andranno dalla facoltà di recedere, alla partecipazione della nomina dei
rappresentanti nell’organo di governo, ed altri.
La governance della Rete deve essere strutturata in maniera da poter svolgere
efficacemente il suo compito. Svariate possono essere le soluzioni adottabili quanto alla Governance, a seconda delle caratteristiche della rete, della compagine
delle imprese partecipanti alla rete, delle dinamiche interne alla rete etc.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
31
Una governance inefficace è spesso causa di paralisi della Rete stessa. Al vertice della Rete vi potrà essere un Organo di Gestione di cui potranno fare parte i
rappresentanti delle aziende del raggruppamento. Se le imprese sono poche vi
potrà essere un rappresentante per ogni azienda, al contrario si dovrà decidere
chi eleggere. L’Organo di Gestione può prendere le decisioni a maggioranza semplice tranne per particolari decisioni per cui verrà richiesta una maggioranza qualificata o l’unanimità. A capo dell’Organo di Gestione potrà essere eletto un presidente e un vicepresidente che avranno la rappresentanza della Rete e quindi delle
aziende che vi partecipano. Se la Rete ha un ruolo principalmente commerciale,
la presidenza dell’Organo di Gestione si occuperà fondamentalmente dei contatti
con i clienti, mentre in una Rete con attività più complesse i suoi compiti saranno
manageriali a tutti gli effetti.
Il presidente dell’Organo di Gestione, soprattutto nelle reti con poche aziende,
dovrà comunicare con società che sono “azioniste della Rete” e quindi utilizzerà
un potere più di coordinamento che autoritario vero e proprio, similmente ad un
project manager che gestisce un progetto senza un vero potere gerarchico formalizzato.
3.3
Evolution di Rete
La terza fase definita evolution è un’evoluzione che porta ad una maggiore strutturazione della compagine di Rete e che in prospettiva può anche eventualmente
condurre alla costituzione di una nuova società.
La costituzione di una nuova società succederà quando e se si percepirà la necessità di dare origine ad un nuovo e distinto operatore di mercato. Quindi la Rete
potrebbe non arrivare mai a questa fase o impiegare un considerevole periodo di
tempo per sviluppare questa decisione.
Anche in questa fase, come si può vedere dalla figura 14, si potrà applicare il
Modello alla maggiore strutturazione della rete.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Fig. 14 - Evolution di Rete (Di Marco et al., 2011)
• Captare l’importanza della Rete nell’interazione con il mercato.
Comprendere che la Rete è divenuta importante per le aziende grazie al gradimento del mercato e che è opportuno valutare se modificarla in una forma
più strutturata.
• Concepire l’idea dell’evoluzione della Rete. Rielaborare il modello strutturale della Rete a livello di proprietà, governance e organizzazione.
• Rivedere il knowledge di Rete e configurare il sistema informativo.
Strutturare lo scambio di informazioni e le relative tecnologie verso futuri soci
e finanziatori.
• Collaborare per la definizione dei processi e delle tecnologie.
Identificare ed incentivare gli asset tecnologici patrimonio.
• Costruire il business model evoluto. Elaborare il nuovo business model di
Rete.
• Comunicare la strategia. Comunicare ai clienti la nuova offerta unica e differenziante.
Questa fase è raggiungibile solo ad un certo livello di maturità della Rete, quando
avrà generato nel complesso delle imprese “retiste” una percentuale di fatturato
elevato rispetto ai fatturati delle aziende partecipanti e anche un certa notorietà.
La Rete, così, comincerà a gestire dei propri asset importanti come laboratori di
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ricerca, brevetti, macchinari, ecc. e potrà porsi come una figura sì differenziabile
nelle sue parti, ma la cui organicità aggiunge un valore preciso e indissolubile al
business globale.
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LE SCHEDE
Le schede sul management di rete
Alla luce delle precedenti considerazioni appare quindi chiaro come nel processo
di costituzione di una rete di imprese e nella sua gestione siano individuabili una
serie di fattori che sono sostanzialmente riconducibili a due categorie principali:
• la natura e il livello delle decisioni da prendere;
• il posizionamento temporale delle decisioni con riferimento al ciclo di vita
della Rete.
Con riferimento alla natura e al livello delle decisioni da prendere queste afferiscono alla corretta individuazione della gerarchia delle decisioni stesse che, così
come ampiamente illustrato nel paragrafo 1.4, prevedono l’individuazione di tre
livelli di decisioni:
• strategiche;
• tattiche;
• operative.
Il posizionamento temporale delle decisioni, così come discusso nel capitolo 3, fa
riferimento alle diverse fasi del ciclo di vita della Rete che vede un’articolazione
nelle tre fasi:
• start up;
• challenge;
• evolution.
L’integrazione dei livelli di decisioni e la scala temporale di riferimento per il ciclo
di vita della rete costituiscono a tutti gli effetti una matrice di posizionamento
(Tabella 2) che costituisce un valido riferimento per posizionare le azioni di management che di volta in volta sono di riferimento nelle diverse fasi del ciclo di vita di
una Rete di imprese.
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Tabella 2 – matrice di posizionamento
Nel prosieguo della trattazione verranno illustrate una serie di schede che affronteranno il tema del management delle Reti di impresa in maniera ampia ed articolata al fine di offrire una panoramica il più possibile esaustiva di quelle che sono
le tematiche centrali che gli imprenditori che intendono cimentarsi nella creazione
di una Rete di imprese si troveranno ad affrontare lungo l’intero ciclo di vita della
Rete stessa.
Le tematiche trattate verranno sviluppate sulla base di uno schema fortemente
strutturato ma, al tempo stesso, semplice e orientato all’imprenditore che nella
trattazione potrà agevolmente riconoscersi.
La struttura della Scheda prevede alcuni campi che verranno sistematicamente
trattati offrendo cosi possibilità di confronto e integrazione tra le diverse schede; i
temi affrontati comprendono:
Particolare attenzione nella presentazione delle schede sarà in particolare rivolta
a quelle problematiche di management proprie in particolare delle fasi di start up
e di challenge che risultano essere in questa fase di sviluppo delle Reti di imprese sicuramente le più interessanti sia per la numerosità delle problematiche emergenti, sia per le sfide coinvolte e per il successo di molte iniziative di aggregazione.
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LE SCHEDE
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1.
Vogliamo creare una Rete. Ma siamo sicuri che le condizioni da cui partiamo ci permettano di farlo?
Caratteristiche della Rete
Rete potenziale (la Rete è solo un’idea)
Collocamento nella matrice
Livello strategico
Fase start up
Inquadramento del problema
Le reti non nascono dappertutto. Ci sono contesti che ne favoriscono l’emergere
e altri che invece le rendono un evento raro. Per un imprenditore che voglia avviare una Rete diventa importante entrare in contatto con ambienti che ne forniscano la costituzione.
Le reti di impresa nascono in genere appoggiandosi a relazioni che esistono. Non
è necessario tuttavia immaginare che solo relazioni durature e forti possano generare reti.
Sono invece sufficienti sistemi di relazione “debole”, che prendono forma all’interno di movimenti di opinione, di comunità di business, di distretti e agglomerazioni
territoriali.
Trovarsi immersi in uno di questi sistemi di relazione “debole” può essere la premessa per immaginare, insieme ad altri, modi di vivere e di lavorare che vanno
oltre quei legami deboli, verso le reti. Giustificando in questo modo la costruzione
di reti di imprese che possano mettere in pratica le innovazioni immaginate.
Quando questi ambienti non emergano spontaneamente, si possono creare, realizzando eventi e ambienti basati sui legami deboli. I social network, oppure conferenze tipo “bar-camp” o “speed date” (in cui chiunque può prendere la parola o
incontrare un'altra persona ma solo per un massimo di cinque minuti), possono
essere strumenti utili in questo senso. In questi contesti, infatti si viene in contatto - anche se in modo “debole” - con molti altri imprenditori, professionisti, e istituzioni interessate, che sono contatti utili a “scegliere” chi può essere interessante
per la (e interessato alla) Rete.
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Cominciando ad agire come membro di uno o più sistemi di relazione di questo
tipo, che sono più aperti e meno impegnativi delle reti vere e proprie, il contatto si
stabilisce: gli interessati possono infatti conoscere e praticare, senza eccessive
barriere, un circuito di esperienze diversificate, di linguaggi e idee condivise tra cui
orientarsi e poter scegliere.
Per poter cogliere le opportunità che questo permette si deve essere disponibili a
rapporti che non siano immediatamente utilitaristici, e far propria, o per lo meno
sperimentare, un’idea innovativa, che vada oltre l’ordinaria amministrazione del
business as usual. È importante saper apprezzare la varietà delle proposte che
sono in circolo nei sistemi di relazione debole, ma scegliere i partner giusti per fare
investimenti impegnativi, e presidiare la meta verso cui si vuole andare, a lungo
termine, anche con una eventuale leadership - se utile e legittimata -.
Variabili critiche
• scelta localizzativa: è importante muoversi nei luoghi dove le relazioni di interesse sono già addensate, magari impiegando a tal fine, inizialmente, una
start up di piccola scala;
• contaminazione: l’assunzione di nuove persone, che sono in grado di “importare” in azienda l’esperienza fatta negli ambienti di interesse;
• processi formativi: in grado di portare il personale dell’azienda a contatto gli
ambienti di interesse;
• conoscenze esterne: l’uso di professionisti, designer, stilisti per entrare in
contatto con le relazioni, le imprese e le idee che circolano in questi ambienti.
Risposta
Le reti, essendo “costruzioni” difficili da realizzare e mantenere vitali, hanno bisogno di svilupparsi su un terreno fertile – un sistema denso di sistemi di relazione anche deboli - che ne consenta la nascita, selezionando le varietà migliori
disponibili nell’ambiente in cui si opera. Inoltre, poiché i modelli di business alimentati dalle reti tendono nel tempo ad invecchiare, la loro rigenerazione è grandemente facilitata se si dispone di un contesto ricco di alternative e idee nuove, a
cui appoggiare la propria evoluzione.
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Immergersi, per scelta o per le circostanze della propria storia, in un ambiente
popolato di relazioni deboli, di interesse per il proprio business, consente di fare
esperienze esplorative e di conoscere – anche indirettamente – altri soggetti con
i quali avviare un percorso di collaborazione.
Poi, una volta insediati sul terreno giusto, si tratta di costruire la Rete. Non tutto
quello che nasce coincide col progetto. Ma la presenza di molti gruppi e la varietà delle relazioni allarga di molto le possibilità di scelta dei partner, e ne riduce il
rischio, perché molte delle competenze ingaggiate in Rete possono, se necessario, essere affiancate o sostituite da altre.
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2.
Dobbiamo formalizzare la Rete che abbiamo costruito informalmente?
Caratteristiche della Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello strategico-operativo
Fase start up
Inquadramento del problema
Nei distretti industriali, nelle catene di subfornitura gestite da grandi committenti,
nei contratti di franchising e di licenza si sono da tempo diffuse reti informali.
Magari sulla carta si ha a che fare con semplici contratti di compravendita, ma siccome questi amministrano un rapporto basato sulla reciproca fiducia e collaborazione, possiamo dire che una parte importante delle catene di fornitura si appoggia a reti di collaborazione, sia pure di carattere informale.
Tuttavia, questi contatti informali oggi non bastano più. Perché l’informalità va
bene quando la divisione del lavoro porta vantaggi alle imprese che la praticano
senza gravarle di impegni e rischi eccessivi. Ma nella situazione di crisi e di
discontinuità che oggi dobbiamo fronteggiare, le innovazioni da fare sono molto
rischiose e molto impegnative, richiedendo investimenti di notevole importo e di
lento e incerto ritorno. Rischiare si può, ma occorre che la situazione di interdipendenza che la Rete viene a creare, in questi campi, sia formalizzata e ben governata.
L’importanza dei contratti formali – tra cui il contratto di Rete – è fondata su questa necessità: aumentare l’insieme delle garanzie fornite alle controparti per diminuire il rischio di investimenti che portino a ritorni più importanti.
In sostanza, l’evoluzione delle reti attuali passa per la soluzione di una doppia
discontinuità: da un lato vi è l’ambizione imprenditoriale per innovazioni sempre
più difficili e complesse, che aumenta man mano che la concorrenza dei produttori low cost banalizza i prodotti e i saperi pre-esistenti; dall’altro le innovazioni più
impegnative richiedono reti più estese di specialisti, reperiti anche fuori del proprio
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campo di esperienza (in altri paesi, in altri settori, in altre professioni ecc.), e questo impone un processo di crescente formalizzazione dei rapporti di collaborazione.
Variabili critiche
L’abilità imprenditoriale consiste nel mettere in sinergia due aspetti cruciali:
• il sistema di regole che tendono a diventare formali e impersonali per far funzionare la Rete;
• il processo collaborativo di Rete che ha una sua dimensione informale e
coinvolge direttamente le persone, perché muove aspettative, timori, convinzioni che solo persone in carne ed ossa possono esprimere e gestire.
Questo vuol dire gestire la formalizzazione di alcuni temi fondamentali:
• in che modo conciliare sul piano formale l’autonomia delle singole unità e la
governance dell’insieme;
• come utilizzare le risorse informali (come la fiducia interpersonale ed eventualmente la leadership) per far funzionare le relazioni formali che tengono
ad ingessarsi con facilità, di fronte a problemi che mutano di giorno in giorno.
Risposta
Le reti vanno sicuramente formalizzate quando comportano investimenti e realizzano progetti impegnativi; questo elemento suggerisce anche di promuovere la
formalizzazione in tempi ragionevolmente veloci. Diversa è la situazione in cui, in
assenza di forti spinte alla formalizzazione, il processo di strutturazione e formalizzazione può essere graduale al fine di far crescere la conoscenza tra i partner
e il livello di fiducia. Tuttavia è bene non dimenticare che la governance della reciproca interdipendenza tra le imprese passerà ancora per fattori come la fiducia e
la leadership che hanno un forte carattere personale, e dunque informale. Si
tratta di gestire un processo di trasformazione che tenga in equilibrio i due aspetti.
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3.
Può la Rete aiutare a innovare riducendo il rischio?
Caratteristiche della Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello strategico-operativo
Fase start up
Inquadramento del problema
In un momento di scarsa liquidità e difficoltà di accesso al credito, molte imprese
esitano ad avviare programmi di innovazione. Una delle risposte più efficaci a questo problema è la scelta di “mettersi in Rete”, potendo in questo modo distribuire
investimenti e rischi tra i diversi partner.
Ma le reti possono allentare il vincolo finanziario delle imprese coinvolte se la loro
funzione viene riconosciuta non solo dai diretti interessati, ma anche dai loro interlocutori esterni, a cominciare dalle banche. L’effetto che la Rete ha sul rischio, non
solo perché riduce il fabbisogno, ma anche perché collega comportamenti e rischi
di diverse imprese che si sostengono a vicenda, dovrebbe essere pienamente e
ampiamente riconosciuto nei rating finanziari applicati dalle banche alle imprese
da esse finanziate. Su questo terreno ci sono alcune esperienze, ma molto resta
ancora da fare.
Inoltre, la Rete, stabilizzando la struttura delle relazioni, consente di perseguire i
vantaggi della divisione del lavoro tra imprese senza rinunciare all’autonomia di
ciascuno. Per utilizzare anche il capitale degli altri a sostegno di progetti a cui
l’azienda è interessata in prima persona (e ridurre così il rischio) si devono avere
presenti alcuni snodi strategici fondamentali, riportati di seguito.
Variabili critiche
• La specializzazione reciproca: quando due aziende si specializzano possono focalizzare la propria attenzione solo sul campo in cui hanno una competenza maggiore, lasciando l’altro al partner, cosicché il fabbisogno si riduce
drasticamente.
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• La co-innovazione: innovare insieme ad altri, ricorrendo ad imprese esterne
che sono già in possesso delle competenze e delle capacità richieste (invece di pensare ad auto-produrle). Anche in questo caso la divisione del lavoro consentita dal legame di Rete può abbassare drasticamente il fabbisogno
e il rischio richiesto da strategie di innovazione.
• L’interdipendenza tra i partner: se da un lato la Rete riduce il fabbisogno di
ciascun partner, dall’altro aumenta il loro grado di interdipendenza. La prima
cosa riduce il rischio, la seconda l’aumenta. Ecco l’importanza che in questo
delicato equilibrio assume la governance della Rete. Il gioco vale la candela
solo se le capacità di governance (garanzie contrattuali, fiducia reciproca,
eventuale leadership) tengono sotto controllo l’interdipendenza che si viene
a creare con la specializzazione reciproca e con la co-innovazione.
Risposta
Sì, la creazione di reti ben strutturate permette di contenere i rischi e l’investimento individuale in innovazione, dunque di innovare di più e meglio. La Rete
apre questa possibilità sia perché dovrebbe – se ben gestita – ridurre il rischio
assunto, sia perché consente – con una minore esposizione per gli investimenti
realizzati – di alzare la posta, puntando ad innovazioni più complesse e difficili di
quelle – fin troppo imitabili – praticate in passato.
Ma questa soluzione può reggere nel lungo termine solo se l’impresa riesce a scegliere i partner giusti (dotati di capacità e competenze complementari) e se la
Rete, grazie a qualche forma di governance o di garanzia contrattuale, riesce a
gestire in maniera efficace l’interdipendenza creata tra i diversi partecipanti.
Bisogna inoltre che gli interlocutori delle imprese che fanno questa scelta – i committenti, i clienti, le banche, i sindacati, le istituzioni – si rendano conto del fatto
che, con la creazione di una Rete di questo genere, cambia la natura dell’organizzazione produttiva, che diviene pluri-imprenditoriale. È con questa costruzione
polivalente che devono imparare a fare i conti, senza rimpiangere il passato
(quando rischi, fabbisogni e catene produttive erano più semplici e dunque più
visibili di quanto accade oggi).
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4.
La Rete mi darà vantaggi di costo nello sviluppo dell’innovazione?
Caratteristiche della Rete
Rete orizzontale
Collocamento nella matrice
Livello strategico
Fase start up-challenge
Inquadramento del problema
Le buone idee, in azienda, nascono per risolvere i problemi che di volta in volta si
presentano. L’impresa cerca una soluzione, la sperimenta e – se funziona – la
impiega. E non ci pensa più.
Tuttavia la stessa idea potrebbe risultare utile in molti altri casi e aziende, in luoghi e settori magari molto lontani. Se si organizzano le cose in modo da poter
applicare l’idea anche in situazioni “inusuali”, ad ogni ri-uso si crea un valore
aggiunto con un limitato costo di adattamento. Ma come fare se l’azienda di origine non è attrezzata per andare ad operare in un altro luogo, in un altro settore, in
un altro contesto, diverso da quello attuale? Grazie alla Rete con aziende complementari, che hanno familiarità con i nuovi luoghi, settori e contesti da coinvolgere
nel ri-uso delle idee. Le reti di franchising o quelle nate intorno a contratti di licenza ne sono un esempio: casi in cui l’idea passa da produttore originario ad altri
che presidiano diversi luoghi, settori, contesti.
La propagazione orizzontale di una buona idea richiede di poterla “estrarre” dal
contesto in cui è stata creata, separandosi dalle persone, dal problema, dall’impresa in cui ha preso forma e diventando un’idea più generale. Si dovrà poi esprimerla in un “codice” comprensibile da altri. Progetti, disegni, documenti, sono
codici finalizzati a “trasportare” le idee fuori dal loro contesto originario verso nuovi
contesti. Questa “de-contestualizzazione” non è sempre facile, ma una volta portata a compimento mette a disposizione dell’impresa una soluzione replicabile in
altri luoghi, settori e contesti.
Normalmente le imprese non codificano né decontestualizzano: difficile quindi
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possano fare Rete con altri per allargare il bacino di ri-uso delle proprie idee. Lo
stesso vale per molti professionisti dei servizi, che forniscono soluzioni personalizzate. O per aziende industriali in cui l’imprenditore – con la sua persona – presidia tutti gli usi e li rende efficaci. Ma questa scelta può limitare molto i ritorni economici ottenuti dal proprio sapere e saper fare. La Rete, che dà accesso al valore
latente e diffondibile delle buone idee, può in questi casi essere un decisivo fattore di evoluzione del modello di business dell’impresa. Il potenziale valore della
Rete dipende dalle variabili di seguito riportate.
Variabili critiche
• il valore di ri-uso dell’idea, più o meno estendibile, più o meno ricco;
• i costi di adattamento o rielaborazione che è necessario sostenere per impiegare l’idea in un contesto diverso da quello di origine;
• l’estensione della Rete: la Rete trasversale ai settori e ai territori rende facile aumentare il bacino di ri-uso di una buona idea perché si può andare a cercare i partner giusti, dotati delle risorse e esperienze complementari con l’impresa di origine.
Risposta
Il potenziale valore che è contenuto nelle idee maturate in un’impresa è molto
maggiore di quello ricavabile dagli usi a cui si è pensato inizialmente. Perché le
buone idee rendano a pieno bisogna che le imprese si attrezzino per propagare
le proprie idee in un bacino di ri-uso ampio. Questo implica una trasformazione delle forme organizzative dell’impresa nel senso della costruzione di reti con
altre imprese complementari. A tal fine è importante rilevare le idee incorporate
nelle pratiche aziendali, identificare quelle che hanno un valore aggiunto rispetto
alle pratiche correnti sul mercato, definirne il potenziale bacino di ri-uso in termini
di luoghi (altre città, altri paesi), settori e contesti, e infine trovare i partner giusti
(che offrono fattori complementari) per “trasportare” le idee nei nuovi contesti.
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5.
Come può aiutare la Rete a riqualificare la filiera in cui
opera la mia impresa?
Caratteristiche della Rete
Reti verticali che si integrano
Reti orizzontali che si formano per
specializzazione reciproca
Collocamento nella matrice
Livello strategico
Fase start up
Inquadramento del problema
Le reti della subfornitura si stanno rapidamente trasformando. Da un lato, sono i
grandi committenti a “pretendere” che alcuni degli operatori del loro indotto diventino fornitori di primo livello, cui vengono demandati problemi e obiettivi da gestire
in autonomia e responsabilità, e non più ordini definiti nei dettagli, da eseguire soltanto. Dall’altro lato, sono invece gli operatori più dinamici della subfornitura che
partecipano con le proprie competenze specialistiche all’elaborazione dei nuovi
prodotti e processi del committente. Per realizzare questi due passaggi, la maggior parte delle piccole imprese della subfornitura deve attrezzarsi non solo per
gestire una Rete di fornitori di secondo e terzo livello, ma anche per affrontare problemi complessi, oltre le loro usuali competenze. E’ gioco forza “arruolare” nella
funzione altre imprese, dotate delle risorse e dei saperi che servono per le nuove
funzioni, ma che l’impresa non ha. Un tempo avrebbe cercato di produrre in proprio le competenze e le capacità mancanti, oggi l’impresa impegnata nel confronto competitivo sa che bisogna ottenere lo scopo riducendo al minimo il tempo e gli
investimenti/costi richiesti. Mettersi in Rete con altri, per sostenere questo passaggio difficile, può essere la soluzione migliore.
È cruciale tenere poi presente che, se è vero che questo desiderio del committente di ridurre la complessità da fronteggiare in prima persona e gli investimenti
necessari per farlo sono spesso la molla che dà avvio alla trasformazione verso la
Rete, è anche vero che una volta innescato il processo, esso prosegue in forza di
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
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dinamiche auto-organizzatrici che possono funzionare o meno, a seconda di
come evolve l’esperienza fatta. La diffidenza reciproca, che riduce la disponibilità
a collaborare, può essere un ostacolo importante, che va superato sia nelle relazioni verticali (committente-fornitore), sia in quelle orizzontali (tra specialisti che
collaborano allo stesso problem solving o alla stessa co-innovazione).
Variabili critiche
• È importante che i diversi soggetti chiamati a far parte di queste reti si specializzino in modo da ridurre il potenziale conflitto e la competizione tra loro;
• che i frutti della struttura reticolare e stratificata della nuova fornitura siano
distribuiti tra i diversi attori in modo da permettere loro di investire e innovare senza troppe remore o difficoltà;
• che i rapporti tra i diversi depositari del sapere e dei problemi da affrontare
siano capaci di usare lo stesso linguaggio e di collaborare tra loro senza
riserve;
• che vi sia una positiva evoluzione del rapporto tra committenti e fornitori selezionati (di primo livello);
• che sia presente una importante capacità dei fornitori selezionati di costruire una propria Rete (di secondo e terzo livello) e di fare gli investimenti richiesti per gestire con intelligenza e affidabilità problemi più complessi che in precedenza;
• che siano approntate strutture di collaborazione che favoriscano la stabilità
del sistema di relazioni e la divisione del lavoro che ne risulta.
Risposta
La creazione di reti di specialisti che assumono compiti e rischi maggiori che in
passato è un passo essenziale nella trasformazione dei rapporti di subfornitura.
La Rete consente infatti agli specialisti di rimanere autonomi, potendo in questo
modo esercitare forme di apprendimento e sperimentazione che nascono dal
basso, e al tempo stesso consente al committente di delegare all’esterno problemi e compiti di maggiore complessità.
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6.
Come può la Rete valorizzare il lavoro e la voglia di autonomia dei miei lavoratori proteggendo allo stesso tempo la
mia impresa?
Caratteristiche della Rete
Rete orizzontali
Collocamento nella matrice
Livello strategico-tattico
Fase start up
Inquadramento del problema
Negli ultimi quarant’anni si è assistito ad una rapida crescita di “spin-off”, in genere fondate da ex operai o impiegati che, dopo due o tre anni di lavoro dipendente,
escono dall’impresa-madre per mettersi in proprio. Questo processo genera per le
imprese pre-esistenti dei concorrenti, effettivi o potenziali, inducendo una resistenza preventiva che comporta alcuni problemi: da un lato non si investe abbastanza
nel capitale umano, per paura che i dipendenti se ne vadano, mettendosi in proprio o passando alla concorrenza, quando diventano depositari di un sapere rilevante; dall’altro non si passano ai dipendenti informazioni importanti, e quelle che
si passano si cerca di frazionarle in piccoli pezzi, privi di valore singolarmente (ma
in questo modo l’imprenditore finisce per essere insostituibile e oberato di lavoro);
infine non si favorisce l’interazione tra i propri dipendenti e l’esterno, inibendo la
crescita della loro autonomia professionale.
Per ovviare a questi inconvenienti ed estrarre il massimo valore dalle capacità e
dalla crescita dei dipendenti una soluzione c’è: quella di aiutare i propri dipendenti, non appena hanno acquisito una competenza professionale importante, a “mettersi in proprio”, costruendo una nuova impresa che, in futuro, lavorerà in Rete con
quella di origine. Che, a sua volta, penserà a favorire il processo di imprenditorializzazione mettendo una quota di capitale di rischio nelle neo-imprese collegate e
assicurando una base di commesse garantite, per cominciare.
Il fattore trainante decisivo per questo modello di Rete di imprese è dato dall’esigenza, sempre più sentita, di investire sui “lavoratori della conoscenza” che, a
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vario titolo, partecipano nell’azienda-madre ai processi decisionali: imprenditore,
eventuali manager, quadri, professionisti, operai e impiegati dotati di abilità professionali proprie.
Gli elementi di attenzione riguardano i diversi step di questo percorso:
1) l’imprenditore si deve fidare abbastanza per investire nell’apprendimento dei
suoi dipendenti;
2) i dipendenti devono volersi mettersi in proprio, assumendosene il rischio;
3) la struttura organizzativa del gruppo deve essere ridefinita continuamente,
per fare spazio alle neo-imprese che enucleano competenze e sfere di attività.
Si tratta di una Rete nella quale le unità si autonomizzano nello spazio “protetto”
creato dall’impresa di origine, che finisce per operare come capogruppo. In questo processo il rapporto inter-personale conta moltissimo, perché se il potere non
è accentrato nel gruppo ma distribuito tra le diverse unità (ad esempio con partecipazioni che non superano il 50% o restano di minoranza), abbiamo una situazione in cui le diverse parti stabiliscono tra loro un rapporto di collaborazione, non di
comando. Sono quindi inizialmente cruciali le variabili qui riportate
Variabili critiche
• lealtà e identificazione tra imprenditore e dipendenti, cosa che può accadere
soprattutto nelle micro-imprese;
• specializzazione dei compiti e delle esperienze dei dipendenti, in modo da
creare competenze e percorsi professionali complementari tra loro, e non
concorrenti;
• capacità di fare leva sulle aspirazioni dei dipendenti a “mettersi in proprio”,
che viene sostenuta attivamente dall’impresa madre;
• riconfigurazione del business complessivo delle diverse unità che si autonomizzano nel corso del tempo, in modo da mantenere un rapporto sinergico e
poco conflittuale tra le imprese che compongono la Rete;
• leadership e investimento finanziario di gruppo (una quota per ogni neoimpresa che si autonomizza) in modo da avere un baricentro forte e riconosciuto da chiamare in causa quando intervengono divergenze o conflitti.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Risposta
La Rete è una struttura adatta a valorizzare l’imprenditorialità del lavoro, favorendo la progressiva conquista di professionalità e autonomia entro la cornice di
Rete. Tuttavia, si tratta di un processo che richiede un forte impegno nei rapporti
interpersonali. Serve proporre una visione collaborativa che ha a che fare con il
“progetto di vita” delle persone, creare una struttura organizzativa unitaria in cui,
tuttavia, le singole unità possano ricavarsi spazi di differenziazione, specializzazione e autonomia non conflittuali, vendere le nuove capacità del gruppo/Rete ai
committenti, facendo apprezzare loro la gamma di competenze a cui la Rete ha
accesso e la grande flessibilità nella divisione del lavoro interna, ed infine mantenere buone relazioni interpersonali, in modo da poter gestire situazioni complesse fidandosi della buona volontà di tutte le parti coinvolte.
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7.
Come fissare gli obiettivi della Rete per aumentare la partecipazione dei membri?
Caratteristiche della Rete
Rete potenziale (la Rete è solo un’idea)
Collocamento nella matrice
Livello strategico-operativo
Fase start up
Inquadramento del problema
Nelle reti potenziali non vi sono in corso processi e progetti condivisi che possono essere usati come base per la collaborazione. Gli obiettivi che la Rete si pone
in questi casi sono il collante primario per la Rete. Come devono essere strutturati gli obiettivi per supportare la costituzione della Rete? Per rispondere possiamo
partire dalla considerazione che partecipare ad una Rete vuol dire fare una scommessa: investo nella Rete alcune mie risorse (che poi potranno essere recuperate solo in parte) perché scommetto sul fatto che la Rete possa portarmi dei benefici importanti. Il fatto che i benefici attesi possano eccedere i costi degli investimenti dipende ovviamente dagli obiettivi della Rete.
Per promuovere la costituzione di una Rete è dunque necessario ideare, strutturare, dichiarare e condividere questi obiettivi in modo da mostrare chiaramente
come i benefici attesi superino gli investimenti richiesti. Inoltre, particolare attenzione va posta a come il saldo delle due variabili muta nel tempo.
E’ dunque necessario arrivare al disegno di obiettivi precisi, di cui sia chiara la portata e l’impatto sul fatturato, ambiziosi, che le singole imprese non possano raggiugerne da sole, e fattibili, all’interno dell’orizzonte del possibile per la Rete nel
suo complesso. Infine, la condivisione e comunicazione degli obiettivi a tutti i partner della Rete è fondamentale.
Variabili critiche
Gli obiettivi devono far aumentare gradualmente sia i costi dell’investimento di
ogni membro della Rete che i benefici attesi, in modo da mantenere in ogni
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momento la convenienza a partecipare. Senza questa crescita graduale di investimenti e benefici, il rischio d’investimento iniziale sarebbe troppo alto, impedendo
anche a chi crede nella Rete di partecipare, mentre la lontananza nel tempo dei
benefici attesi - anche se importanti - renderebbe troppo incerta e rischiosa la
capacità effettiva della Rete di produrre valore. Con obiettivi che permettono un
approccio graduale:
• i membri della Rete possono avere il tempo di conoscersi e conoscere la
Rete;
• possono avere una exit strategy capace di garantirli nel momento in cui la
Rete non si rivelasse ciò che sperano;
• hanno la possibilità di vedere realizzati fin da subito alcuni dei benefici attesi -seppure inizialmente piccoli - potendo quindi verificare già nel breve periodo la validità del fare Rete.
In questo contesto le variabili in gioco sono le seguenti:
• gli incontri tra gli imprenditori ed i manager delle diverse aziende, per far
emergere la struttura di obiettivi più adatta alla Rete. In questi contesti sarà
fondamentale non solo far emergere le aspettative e la visione di ognuno ma
soprattutto articolare tali punti di vista in una struttura di obiettivi che risponda all’approccio graduale precedentemente descritto;
• la verifica empirica: gli obiettivi così strutturati andranno poi tradotti in una
serie di parametri che possano informare facilmente e immediatamente sul
successo o fallimento dei diversi passi compiuti. Anche semplici limiti temporali o semplici indicatori (es. % crescita fatturato o numero di nuovi clienti in
un intervallo di tempo specificato) sono utili allo scopo;
• il controllo: è necessario determinare le procedure di verifica degli indicatori
precedentemente definiti. Di nuovo, semplici regole (es. una tabella con i
parametri da aggiornarsi in date predeterminate e da far circolare tra le
imprese) sono la scelta migliore.
Risposta
Sarà necessario sviluppare una struttura di obiettivi troppo ambiziosi per le singole imprese, ma fattibili per la Rete. Gli obiettivi dovranno dare ad ogni partecipante la possibilità di incrementare il proprio investimento nella Rete passo
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per passo, iniziando da un ammontare meno importante la cui perdita non crea
troppi problemi, anche se non permette alla Rete di raggiungere traguardi particolarmente rilevanti, fino ad un investimento che impegna molto di più l’impresa ma
permette alla Rete di poter generare molto più valore aggiunto. La struttura degli
obiettivi deve far sì che alla fine di ogni ciclo d’investimento nella Rete vi sia un
beneficio - misurato in modo trasparente e condiviso - di cui le imprese possono godere immediatamente e che sia chiaramente collegato all’investimento. In
questo modo sarà chiara la capacità della Rete di generare valore fin da subito e
si potrà sostenere un nuovo round d’investimento verso un passo leggermente più
ambizioso, che avvicina sempre più all’obiettivo di lungo periodo.
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8.
Le reti possono essere utili anche nel campo delle imprese
di servizi e dei professionisti?
Caratteristiche della Rete
Reti di servizi
Collocamento nella matrice
Livello strategico-tattico
Fase start up
Inquadramento del problema
Tra l’azienda industriale e il cliente si interpone un prodotto (materiale) che può
essere stoccato e trasferito, nel tempo e nello spazio. L’azienda industriale può
concentrare la produzione in un luogo per poi trasferirla e usare la logistica dei
magazzini per compensare le differenze stagionali. Le imprese di servizi e i professionisti, mancando di un prodotto stoccabile e trasferibile, hanno invece dovuto localizzarsi nei luoghi vicino ai clienti e adattarsi ai loro tempi.
Negli ultimi anni, però, questa situazione è cambiata: lo sviluppo pervasivo delle
tecnologie della comunicazione ha resto stoccabili e trasferibili molte delle prestazioni immateriali, come e più dei prodotti materiali.
Questo trasferimento consente alle imprese produttrici di servizi notevoli vantaggi
economici, sia in termini di aumento dei clienti potenziali contattabili, sia in termini di possibile specializzazione, scala, meccanizzazione. D’altra parte, essa consente al cliente utilizzatore di rivolgersi ad uno specialista competente nello specifico problema che gli interessa anche se questo ha il suo studio a molti chilometri di distanza.
Questi vantaggi sono tuttavia subordinati ad una cosa: bisogna creare una Rete
di collaborazione affidabile tra i diversi specialisti coinvolti che renda accessibile
senza eccessivi costi e rischi la prestazione. Sebbene dal punto di vista giuridico
non sia oggi possibile realizzare contratti di rete tra i professionisti, immaginare
forme collaborative tra tali soggetti è dunque fondamentale. L’utilizzatore può
entrare lui stesso nella collaborazione, se ne ha il tempo e le competenze minime
necessarie, o una collaborazione può prendere forma tra i professionisti di un
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certo campo, ciascuno dei quali presidia - anche per conto di tutti gli altri - problemi e/o luoghi differenti. L’esistenza di collaborazioni del genere consente di sfruttare i vantaggi della divisione del lavoro a distanza come fonte di valore e di crescita della qualità professionale dei servizi da impiegare. Ma occorre costruire una
collaborazione sulla specializzazione reciproca tra professionisti o operatori dei
servizi che spesso, in partenza, si considerano potenziali concorrenti. Vincere la
diffidenza e stabilire regole consensuali di divisione dei compiti e di distribuzione
del ricavato non è sempre facile, ma è cruciale.
In breve, la collaborazione tra aziende di servizi e tra professionisti consente di
mantenere un rapporto interattivo buono con il cliente (che fa parte del circuito collaborativo o parla con un interlocutore che ne fa parte) e, al tempo stesso, consente di “industrializzare” il servizio determinando economie di scala, aumento del
grado di competenza e di specializzazione. Per realizzare questo fine è vi sono
alcune variabili che importante tenere a mente, riportate di seguito.
Variabili critiche
• Qualità: la collaborazione è assolutamente necessaria per i servizi di qualità,
che richiedono un forte investimento e un’elevata specializzazione. Per gli
altri, può essere un optional, conveniente se consente al professionista di
presidiare campi di competenza estesi e ambiti territoriali ampi grazie al rapporto collaborativo con altri professionisti o direttamente con gli utilizzatori
interessati alle sue prestazioni.
• Il rapporto prezzo/qualità: la collaborazione è competitiva se, grazie alle sue
economie di scala e di specializzazione, consente di abbattere i costi a parità di qualità, o di aumentare la qualità a parità di costi. Quando questo parametro non è molto tenuto in considerazione (come accade, ad esempio, per
i servizi obbligatori a cui non ci si può sottrarre causa obblighi di legge, o per
alcuni servizi alla Pubblica Amministrazione basati su gare al massimo ribasso) la collaborazione ha meno chance competitive.
• La struttura di governance della collaborazione: deve poter gestire il fatto che
ogni professionista insiste su un’area di competenze e/o territoriale diversa
da cui derivano vantaggi per tutti, e che deve essere remunerata di conseguenza.
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Risposta
La collaborazione reticolare tra professionisti o tra aziende di servizi è lo strumento attraverso cui è possibile modernizzare i servizi, aumentare la loro produttività, ampliare l’accesso al mercato e alle competenze, facendo da un lato economie
di scala e scopo nell’investimento in conoscenza, e conservando dall’altro un’elevata personalizzazione e fiducia nella erogazione della prestazione al singolo utilizzatore, come è nella tradizione delle aziende di servizi e delle professioni. Per
realizzarla servono regole certe e precise: una definizione accettata dei confini
di luogo e di competenza per ciascun partner, la certificazione o l’accertamento
condiviso della qualità delle prestazioni fornite, regole non conflittuali di attribuzione degli ordini che provengono da un cliente che si rivolge ad uno degli operatori
di Rete, ma per avere prestazioni che richiedono l’intervento di altri, e regole altrettanto precise per la distribuzione degli investimenti da fare, dei costi correnti da
sostenere e dei ricavi da conferire a chi ha contributo alla prestazione.
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9.
Come approfondire la conoscenza delle imprese in Rete e
verificare le capacità della Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello operativo
Fase Challenge
Inquadramento del problema
La decisione di sviluppare una Rete d’impresa si basa non solo su aspetti economici, ma anche su aspetti relazionali, relativi alla fiducia reciproca e alle relazioni
tra i singoli. Prima di impegnarsi in una relazione duratura tra di loro, gli imprenditori hanno bisogno di poter essere sicuri di poter collaborare proficuamente e di
essere tutelati nei propri interessi.
Il consolidamento della partnership avviene attraverso la condivisione delle caratteristiche salienti delle diverse imprese. Nella Rete ognuno deve fare ciò che sa
fare meglio e il livello di efficacia ed efficienza deve essere costantemente monitorato, anche attraverso confronti con altri competitor esterni. Ogni azienda deve
poter comunicare efficacemente all’interno della Rete, ma deve essere libera di
relazionarsi con il mondo esterno, per mantenere la sua sensibilità sia rispetto al
mercato che alle specifiche attività della Rete. Ogni azienda è come un esperto
che deve apportare un contributo fondamentale alle attività della Rete nel raggiungimento di un obiettivo comune, senza che però venga necessariamente designato un capo tra le imprese partecipanti.
Affinché le Reti abbiano successo nel tempo, le azioni intraprese devono essere
leali, coerenti e devono seguire l’interesse del processo di business di Rete. Se
ciò non avviene, la Rete è destinata a sfaldarsi nel tempo, riportando le imprese
ad una sterile individualità.
Variabili critiche
• Condivisione delle informazioni tra i partner: all’interno di una Rete si deve
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garantire la trasparenza informativa tra le imprese partecipanti. Tali pratiche
sono favorite anche dalla condivisione, qualora possibile, di sistemi informativi in grado di collegare i diversi nodi della Rete. Allo stesso modo, la riservatezza di informazioni sensibili deve essere tutelata attraverso apposite
clausole ed eventuali sanzioni previste dal contratto di Rete.
• Fiducia e relazione interpersonale: la collaborazione tra più imprese non
potrà mai decollare se alla base non c’è la fiducia e la stima reciproca, dimostrate e consolidate costantemente durante le attività di Rete.
• Concretezza delle azioni: per passare dalle parole ai fatti occorre saper fare
gioco di squadra e avere sempre ben presenti gli obiettivi e le finalità della
Rete da perseguire.
• Coerenza tra le motivazioni: è importante riuscire a mettere a denominatore
comune le motivazioni che hanno spinto all'aggregazione e ridistribuire i vantaggi derivanti dalle sinergie prodotte dalle Rete, in funzione dell’effettivo
contributo delle singole imprese alla Rete stessa.
Risposta
Lo sviluppo della Rete ed il consolidamento della collaborazione tra le singole
imprese, devono passare necessariamente dal confronto e dalla condivisione
delle rispettive competenze.
In particolare, risulta importante condividere il più possibile informazioni relative al
proprio mercato di sbocco in termini di copertura geografica e di penetrazione
(marginalità e volumi), ai propri settori di riferimento all’interno dello stesso mercato, alla configurazione della propria struttura organizzativa, alla situazione economico-finanziaria e infine al panel di attrezzature e di competenze tecniche e tecnologiche.
Per approfondire la conoscenza reciproca e consolidare i rapporti, ciascuna
azienda dovrebbe far visitare i propri impianti produttivi, officine, laboratori e uffici
agli altri partecipanti, in modo da far cogliere loro le caratteristiche dei macchinari posseduti, le lavorazioni svolte e le modalità organizzativo/gestionali. Questo
approfondimento permette di evidenziare le eccellenze che potranno diventare
una risorsa da condividere della futura Rete, oppure delle criticità che potrebbero creare dei problemi.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Occorre inoltre verificare continuamente il mantenimento, da parte delle singole
aziende, degli standard di efficienza richiesti dalla Rete, anche attraverso processi e procedure strutturati e condivisi.
E’ infine fondamentale mantenere un alto livello di attenzione sulle dinamiche della
Rete, accertando che tutti gli attori mantengano una condotta operativa e strategica in linea con gli standard comportamentali. Tali verifiche devono essere rinnovate periodicamente in sede di riunione dell’organo comune di Rete.
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10. Come posso creare la fiducia in una Rete?
Caratteristiche della Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello strategico-operativo
Fase challenge
Inquadramento del problema
Una Rete spesso nasce informale per semplicità e per diminuire il rischio. A seguito dell’interazione, la fiducia diventa il collante fondamentale delle relazioni. Le
imprese possono quindi iniziare a pensare “più in grande” e decidere di fare investimenti importanti nella Rete. In questo caso la formalizzazione diventa un passo
fondamentale per crescere e inglobare altre aziende. Ma anche se la Rete si formalizza, questo non deve avvenire a scapito della precedente relazione di fiducia,
che resta il collante di fondo di qualsiasi azione collettiva.
Al di là degli obblighi del contratto, il fornitore si aspetta di ricevere un certo volume di ordini da uno specifico committente, con cui lavora da tempo, e al tempo
stesso il committente si aspetta che, se l’ordine viene dato, il fornitore lo accetti e
lo porti a compimento con la sollecitudine e l’efficienza consueta. In che modo si
può quindi mantenere e rafforzare il legame fiduciario anche oltre l’impegno formale di Rete? In che modo il singolo imprenditore può fidarsi, affidandosi ad
aspettative fondate sul comportamento altrui?
Allo stesso modo, il contratto di Rete è utile anche perché può fornire quella base
contrattuale capace di rendere operativa una relazione anche tra partner che non
si conoscono. In questo modo il contratto stabilisce una serie di obblighi e diritti
che suppliscono all’iniziale inevitabile deficit di fiducia (dovuto alla scarsa conoscenza reciproca) e permettono di operare insieme anche al fine di conoscersi
meglio, e quindi creare quella fiducia che poi dovrà sostenere la relazione di Rete
nel lungo periodo.
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Variabili critiche
• l’interesse dei partecipanti a creare e mantenere vivo, nel corso del tempo,
un rapporto che fornisce, meglio di altri, risposte efficaci alle esigenze di
ognuno;
• il fatto che si facciano investimenti nella relazione che perderebbero valore
se la relazione si sciogliesse (ad esempio modificando l’assetto della fabbrica contando sul fatto che certe cose le avrebbe fatte un fornitore);
• lo “scambio di ostaggi”, ossia la costruzione di una situazione in cui ciascuna delle parti fornisce all’altra informazioni, soluzioni, conoscenze che potenzialmente - potrebbero essere usate contro di lei, se la controparte lo
volesse. In sostanza per rendersi affidabili si può concedere alla controparte
un potere che potrebbe essere usato contro di noi, cosa che ovviamente funziona se c’è reciprocità;
• dialogo e trasparenza, necessarie per creare la premessa che nessuna delle
due parti si prepari a “fare il furbo” a scapito dell’altro: questo è un fattore psicologico fondamentale.
Risposta
Le relazioni fiduciarie, sia che siano alla base di legami esistenti prima della Rete
sia che nascano in seno ad un contratto di Rete creato da aziende che ancora non
si conoscono a fondo, possono essere durature e “robuste” purché la relazione sia
importante e curata dalle imprese partecipanti alla rete. Ciò può accadere solo
se vengono create situazioni che rendono costoso – per le imprese partecipanti alla rete - rompere il rapporto, come essere utile alla controparte come
co-produttore di valore e consentire una distribuzione “equa” (accettabile per la
controparte) dello stesso, investire sulla relazione anche per dimostrare la propria
volontà di andare avanti, o rendersi vulnerabile alla controparte (“scambio di
ostaggi”) a condizione che la vulnerabilità sia reciproca.
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11. Entrando in una Rete, perdo la mia indipendenza?
Caratteristiche della Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello strategico-operativo
Fase start up
Inquadramento del problema
Siglare un contratto di Rete o semplicemente impegnarsi in una collaborazione di
lungo periodo con altre imprese può generare alcune remore da parte di imprenditori che sono abituati invece ad avere il pieno controllo sui processi e i prodotti
della propria azienda. Essere parte di una Rete vuol dire accettare che altri decidano per me cosa devo fare nella mia azienda? Vuol dire diventare “suddito” di un
organismo esterno (la Rete) che prenderà poi delle decisioni a prescindere da
come io vedo il problema?
In realtà la Rete nasce proprio come alternativa alla fusione tra imprese per permettere di accedere ai vantaggi che l’unione determina senza dover pagare il
dazio di una totale dipendenza, di una perdita di autonomia. La Rete si basa su
legami che sono abbastanza forti da permettere l’azione collettiva, e quindi la realizzazione di progetti più grandi, ambiziosi e impossibili da perseguire da soli, ma
lo fa in maniera “soft”, lasciando libere le imprese di decidere cosa fare in ambiti
diversi da quelli definititi dalla Rete, creando un’arena di discussione democratica,
e promuovendo la “cooperazione” tra pari invece che la “direzione” da parte di una
minoranza che detiene il potere decisionale.
Perché questo sia vero non solo in teoria, ma anche in pratica, è necessario realizzare una Rete nel modo corretto, altrimenti si rischia di “sbilanciare” l’equilibrio
democratico dei poteri.
Per essere certi che la Rete sia realizzata in modo corretto, e quindi in grado di
preservare anche nel lungo periodo l’autonomia degli imprenditori nella democraticità delle scelte collettive, è necessario approntare fin dall’inizio dei meccanismi
di governance incentrati su alcuni principi fondamentali, riportati di seguito.
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Variabili critiche
• La partecipazione: ogni partecipante alla Rete deve poter partecipare alle
decisioni collettive in modo democratico.
• La chiarezza: fin dall’inizio è fondamentale che siano chiari i meccanismi
decisionali, i confini dei temi legati alla Rete, e il ruolo dei diversi soggetti
della Rete (dai singoli imprenditori agli organi di governo della Rete, tra cui
l’eventuale manager).
• La trasparenza: ogni scelta effettuata collettivamente deve essere incentrata
sulla trasparenza, che vuol dire creare meccanismi in grado di far accedere
tutti i partecipanti alle informazioni utili per prendere decisioni.
• La collegialità: la Rete deve essere basata su meccanismi democratici capaci di promuovere la discussione, in grado quindi di creare consenso attorno
ad una idea piuttosto che un’altra tramite il dialogo.
• La capacità di decidere: la collegialità non deve tuttavia bloccare il processo
decisionale. E’ importante temperare la precedente necessità di discutere
con dei meccanismi, come il voto, che possano rendere esecutive le decisioni in tempi brevi e in modo efficace.
• Il grado di partecipazione alle attività della Rete: la partecipazione nella Rete
può essere più o meno importante per ogni azienda. E’ fondamentale fissare fin dall’inizio le modalità secondo cui un’impresa può modulare la sua partecipazione alla Rete, in modo che maggiori benefici dovuti all’azione collettiva siano sempre bilanciati da maggiori rischi e costi condivisi, e viceversa.
• I meccanismi di crescita: evitare di stabilire regole “tagliate” sugli attuali partner della Rete, e avere in mente che in futuro nuovi importanti partner - oggi
sconosciuti, lontani, e non legati da alcuna relazione di fiducia - potrebbero
diventare fondamentali.
Risposta
Un imprenditore che entri in una Rete aumenta la propria interdipendenza con le
altre imprese che costituiscono la Rete. E’ lecito domandarsi se questo aumento
di interdipendenza non sia altro che una perdita di indipendenza, di potere decisionale, e di controllo sull’impresa. In realtà le reti sono forme di organizzazione
diverse sia dal mercato puro (che non crea legami), - sia dall’impresa integrata
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
(che invece si basa sul legame di dipendenza tra livelli gerarchici inferiori e superiori). La forma organizzativa “a Rete” lascia inalterata l’indipendenza tra i vari
partecipanti perché non crea un soggetto che ha sovranità sulle decisioni di ogni
singola azienda, ma crea in realtà un’arena di discussione, in cui ogni partecipante ha facoltà di parola, diritto di voto, ed in cui le decisioni vengono prese nel
rispetto delle dinamiche democratiche che portano a decisioni collettive. Dunque
la Rete non sottrae sovranità all’impresa, ma ne trasforma una parte – e solo quella parte - in una sovranità “partecipativa”, cioè definibile nell’ambito della partecipazione ai meccanismi democratici della Rete. Gli imprenditori di Rete sono dunque imprenditori a tutti gli effetti, indipendenti come gli altri, ma in grado di proiettarsi verso progetti più grandi perché sanno decidere con gli atri, creare consenso attorno alle proprie idee e visioni, e attivare azioni collettive molto più premianti delle azioni di un singolo.
Perché questo accada è necessario che gli accordi su cui si fonda la Rete siano
in grado di sostenere l’equilibrio democratico anche nel lungo periodo. Per
questo devono essere basati sulla partecipazione, sulla chiarezza, sulla trasparenza, sulla collegialità, sulla facoltà di decidere, sull’opportunità di partecipare o
meno ad alcuni processi, e su meccanismi di crescita pensati per includere partner ad oggi sconosciuti.
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12.
Alle Reti serve un manager?
Caratteristiche della Rete
Reti grandi e/o complesse
Collocamento nella matrice
Livello tattico-operativo
Fase challenge
Inquadramento del problema
Se la fiducia e la reciprocità sono le condizioni costitutive delle reti di impresa, uno
degli ostacoli fondamentali da superare è il problema del comando: a chi, tra i soci,
può essere demandato il comando delle operazioni di Rete quando si mettono
insieme diversi imprenditori che sono, e si sentono, di pari grado?
In questi casi, o c'è un promotore della Rete che gli altri accettano conferendogli
una leadership riconosciuta - almeno per quello che riguarda il progetto di Rete o, in mancanza di questa condizione, si possono avere soluzioni poco funzionali:
non comanda nessuno (se ci sono problemi si vedrà), si comanda a turno, o altri
accorgimenti del genere.
A volte è meglio cambiare prospettiva e pensare ad un terzo che sia "neutrale" tra
le diverse imprese partecipanti. Meglio se la neutralità si fonda su una scelta fatta
in base alla professionalità della persona delegata a questo compito, invece che
sulla contiguità con questa o quella impresa. Ecco lo spazio per un eventuale
manager: la sua assunzione costa più di quella di un semplice quadro o più di una
consulenza esterna di appoggio, ma oggi ci sono manager provenienti da grandi
imprese che sono disposti a mettersi in gioco nelle piccole, partendo da condizioni retributive non troppo onerose. In questo modo, inoltre, si inserisce nella Rete
una persona che, se ben scelta, conferisce al progetto di Rete quelle competenze che magari alle imprese promotrici mancano e che invece sono essenziali per
orientarsi senza fare passi falsi, specie nei primi tempi.
Le piccole imprese che fanno Rete per portare avanti progetti ambiziosi hanno
interesse a reclutare competenze addizionali a livello direttivo. Soprattutto se con
retribuzione collegata al risultato.
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Un'altra ragione che favorisce lo sviluppo di questa soluzione è il fatto che le
imprese in Rete hanno comunque bisogno di giocare una serie di partite e di relazioni in "campo neutro". Se il manager è abile, può diventare essenziale come “
interprete” e mediatore nella dialettica tra le imprese costituenti la Rete, favorendo la scoperta di ulteriori campi e problemi su cui lavorare insieme.
L'individualismo imprenditoriale è però un problema anche nei rapporti con un
manager che nasce "neutrale" e che poi, a poco a poco, diventa portatore di un
suo progetto, cosicché i singoli soci potrebbero non considerarlo più neutrale nel
momento in cui si interfaccia con le loro attività individuali.
Un altro ostacolo importante è la mentalità manageriale classica, che riprende miti
e riti da grande impresa, in cui il manager non svolge un ruolo imprenditoriale, di
ideazione a proprio rischio e pericolo, ma un ruolo amministrativo, esecutivo e di
implementazione di decisioni prese dal vertice, sopra di lui. Questa mentalità va
rimossa, perché non è compatibile con la dialettica della Rete, che non vive sotto
la tutela di un vertice superiore, ma va avanti secondo logiche auto-organizzatrici.
Variabili critiche
• La competenza mancante da trovare fuori della compagine sociale della
Rete;
• la professionalità e neutralità della persona, con un buon livello professionale in termini di carriera pregressa e di competenze nel campo che interessa;
• un inquadramento non troppo oneroso, proporzionato al valore del progetto
di Rete (che spesso, all'inizio, non è altissimo), ma senza restringere il
campo al reclutamento di manager che non hanno altre alternative;
• una partecipazione al rischio del progetto, realizzata prevedendo una parte
della retribuzione a risultato (premio di risultato);
• l'abilità del manager di dialogare e creare connessioni;
• la capacità da parte degli imprenditori di delegare veramente i compiti affidati al progetto di Rete e al manager che lo dovrà portare avanti.
Risposta
Il manager di Rete non è e probabilmente non sarà una soluzione diffusa, ma in
certe circostanze è quello che ci vuole per far decollare reti che hanno bisogno di
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competenze gestionali di qualità (a volte mancanti alle imprese costituenti) e al
tempo stesso di un decisore "forte" che presidi gli interessi comuni della Rete,
stabilendo una distanza tra ciò che fa e pensa la Rete e quello che fanno e pensano i singoli soci.
Bisogna tuttavia usare la strumentazione giusta, perché la dinamica dei conflitti di
Rete rischia di essere accelerata dalla presenza di un altro dirigente. Serve dunque trasparenza assoluta dei processi decisionali, impegno ad uno spirito di
equità (tra i soci) che non si realizza nella singola decisione ma nel corso di una
serie non breve di passi, in cui chi rimane inizialmente indietro viene compensato
successivamente, ed infine coraggio nel ruolo di mediazione tra le parti tramite il
dialogo, rifuggendo il compromesso a ribasso, ma facendo valere idee che sintetizzano in avanti gli interessi di fondo della Rete.
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13.
Come scegliere il manager di Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello strategico
Fase Challenge
Inquadramento del problema
Lo sviluppo della Rete richiede che le aziende che decidono di entrare in Rete
individuino dei profili professionali specifici, capaci di coordinare le varie anime
imprenditoriali e convogliare le spinte dei singoli in un unico progetto vincente. In
sintesi, che designino un manager di Rete.
I requisiti generici richiesti? Avanzate conoscenze tecnico-gestionali, esperienza
in campo commerciale internazionale ma, soprattutto, quella giusta dose di sensibilità psicologica indispensabile per essere accettati, ascoltati e riconosciuti all'interno dell'organizzazione, come guida super partes.
Il profilo del Manager di Rete è strutturalmente differente da quello del manager
di una grande azienda: quest'ultimo deve essere altamente specializzato. Nel caso
delle Reti deve invece essere polifunzionale e capace di svolgere diverse attività:
dall'orientamento degli operatori all'innovazione di processi e prodotti, alla valorizzazione degli ambienti di lavoro, alla tutela dei marchi, alla promozione e gestione delle relazioni commerciali, senza dimenticare una buona conoscenza dei
razionali economico-finanziari.
Il passaggio fondamentale sarà allora la cessione, da parte dei consigli d'amministrazione, delle attività Direzionali della Rete ad un unico soggetto riconosciuto e
stimato per le sue capacità, che però risponda sempre all’organo di Rete.
La mancata presenza di un Manager di Rete comporta l’assegnazione di tali attività di gestione e sviluppo agli imprenditori delle singole imprese e porta la Rete
ad essere condannata ad una condizione di marginalità rispetto al business proprio dei singoli imprenditori. La scarsa presenza di manager nelle nostre Pmi non
è solo un problema culturale, ma anche economico. Spesso infatti le imprese sono
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troppo piccole per poter permettersi di stipendiare un manager che modernizzi i
sistemi di gestione interni.
Poter contare su un manager in condivisione potrebbe aiutare a superare anche
questo non secondario aspetto.
Variabili critiche
• Delega delle responsabilità delle attività Direzionali (es. sviluppo commerciale, risparmio di costi, ecc): la gestione di Rete, rispetto alla gestione della singola impresa, amplifica le problematiche di agenzia, ovvero quelle di un
potenziale conflitto di interessi tra soggetti che sono direttamente coinvolti
nel governo aziendale (i manager) e soggetti che detengono degli interessi
specifici nel processo di creazione e gestione dell’impresa (ovvero imprenditori e soci). Nel caso di Rete, si aggiunge un ulteriore livello rispetto a quello
della singola azienda: l’accento sui valori, sulle abilità di comunicazione e
negoziazione del manager di Rete si accresce inevitabilmente;
• fiducia tra le parti: un buon manager di Rete non è solo un manager capace
e tecnicamente affidabile, ma uno in grado di capire le differenze gestionali
(culturali) legate ad una aggregazione di Rete e capace quindi di gestire
aspetti negoziali, finalizzati in massima parte a costruire con gli imprenditori
di Rete (e poi consolidare) un capitale relazionale e di fiducia;
• leadership operativa: il manager di Rete deve sempre tenere in considerazione le esigenze e le peculiarità delle singole imprese, oltre a perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi.
Risposta
Nella scelta del manager di Rete, occorre ricercare profili con spiccate competenze nella gestione di progetti complessi: in fase Challenge, l’organizzazione della
Rete non è ancora pienamente delineata e spesso manca un vero e proprio potere gerarchico. In questa fase, risulta fondamentale designare un responsabile, il
cui obiettivo principale è quello di coordinare e gestire il processo di acquisizione
e gestione delle commesse di Rete, fungendo da coordinatore di tutti i principali
processi. La creazione di un efficace organizzazione/coordinamento di Rete è
quindi uno dei compiti del manager di Rete.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Il manager di Rete deve avere capacità gestionali e di coordinamento: deve
sapersi muovere in modo disinvolto sui nuovi mercati e fungere da raccordo tra le
diverse realtà partecipanti alla Rete. Il manager di Rete funge da consulente interno: deve mostrare competenze complementari alla proprietà e ai singoli imprenditori e gestire i possibili contrasti e gli eventuali disallineamenti interni, al fine di
migliorare le sinergie, l’affiatamento della Rete e conseguentemente la sua produttività.
Il manager di Rete deve essere un innovatore, capace di proporre ed implementare visioni e strumenti di gestione nuovi, orientando le imprese di Rete verso strategie e piani di azione che riescano a suscitare la curiosità dei mercati, anche
attraverso una proattività verso le esigenze future di consumo dei clienti sia potenziali che consolidati.
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14. Come costruire un’offerta integrata di Rete?
Tipologia di Rete
Rete di subfornitura
Collocamento nella matrice
Livello strategico
Fase Challenge
Inquadramento del problema
Per poter sviluppare un’attività commerciale efficace, è necessario declinare l’offerta integrata della Rete. Questa evoluzione può essere sviluppata solo ed esclusivamente con l’integrazione strategica (e non solo aggregazione) delle offerte
delle singole aziende facenti parte della Rete: essa deve essere espressione del
potenziale della Rete e come tale deve essere percepita dai potenziali clienti.
Non è più sufficiente generare e comunicare valore, ma occorre cogliere il meglio
dei singoli, aggregandolo con quello delle altre imprese di Rete, facendone poi
percepire i notevoli vantaggi ai mercati.
Le principali criticità derivano dalla non completa conoscenza reciproca, a livello
della Rete, dell’assortimento di tecnologie e attrezzature in capo alle singole
imprese. E’ quindi di fondamentale importanza che vi sia una continua e completa condivisione relativamente alle competenze tecniche e tecnologiche e a tutti i
progetti in atto nelle singole aziende.
In questo modo:
• sarà più agevole l’identificazione dei settori obiettivo della Rete, ossia di quei
settori che risultano attrattivi per la Rete in termini di volume d’affari, marginalità, caratteristiche dei clienti e allo stesso tempo adattabili, ossia settori in
cui la proposta aggregata delle singole aziende risulta essere maggiormente adatta;
• risulterà semplice lo sviluppo e la condivisione di un’unica modalità di gestione dei progetti di Rete.
Un’integrazione flessibile dei processi delle singole unità è infatti di fondamentale
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importanza ai fini della collaborazione tra le singole imprese.
La mancata creazione di un’offerta integrata riduce l’efficacia degli sforzi compiuti, riducendo la visibilità e la competitività derivanti dall’operare in Rete.
Variabili critiche
• Condivisione delle competenze progettuali: la condivisione delle modalità di
fare un progetto è finalizzata ad uniformare le metodologie di gestione per
evitare disallineamenti, inefficienze e ritardi;
• esplicitazione delle caratteristiche tecniche/tecnologiche: ottimizzazione
dello scambio di conoscenza, tutelando al tempo stesso il sapere delle singole imprese da comportamenti opportunistici;
• compatibilità culturali e competenze interne: spesso a causa del consolidamento pregresso, rischiano di non adeguarsi alle nuove esigenze;
• condivisione delle informazioni commerciali: le informazioni relative ai propri
clienti e ai segmenti di mercato serviti possono essere condivise, mantenendo riservatezza all’interno della Rete.
Risposta
Lo sviluppo commerciale di Rete fa perno sulla costruzione di un’offerta integrata
di Rete, che non rappresenti solo l’aggregazione dei business delle singole imprese partecipanti, ma che sia espressione della loro integrazione.
In tale prospettiva è consigliabile la creazione di un gruppo di lavoro dedicato
allo sviluppo dell’offerta di Rete, che si concentri sull’identificazione dei settori
più attrattivi per la Rete e di quei settori in cui l’offerta integrata risulta essere maggiormente adatta. Il gruppo dovrà concentrarsi sulla definizione delle priorità di sviluppo commerciale (si veda scheda numero 7): per ogni settore individuato, il
gruppo provvederà alla definizione di un’offerta di Rete e di una strategia di
approccio in funzione del cliente/settore.
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15. Come ottenere vantaggi di costo per la Rete?
Tipologia di Rete
Rete Manifatturiera
Collocamento nella matrice
Livello tattico-operativo
Fase Challenge
Inquadramento del problema
Una Rete spesso nasce oppure evolve con l’intento di ottenere vantaggi industriali, minori costi di acquisto, accesso al credito facilitato. Questi elementi aumentano la competitività delle imprese partecipanti alla Rete.
Le Reti di imprese devono essere progettate per la creazione di sinergie produttive, l’eliminazione delle ridondanze e la massimizzazione dei margini. La condivisione delle eccellenze, porta quindi automaticamente ad una riduzione drastica
degli sprechi, ovvero di quelle voci di costo che si ripercuotono maggiormente
sulle imprese, logorandone nel tempo le risorse e la vitalità.
In particolare, la creazione di una Rete tra imprese può permettere la semplificazione della filiera degli acquisti, con benefici in termini di ricarichi più contenuti
presso il fornitore e la possibilità di ottenere maggiore efficienza negli ordinativi e
vantaggi anche in termini di tempi e modalità di gestione.
Il mancato coordinamento nella gestione degli acquisti non consente di sfruttare il
notevole vantaggio derivante dall’accrescimento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e di conseguenza ostacola la realizzazione di economie di Rete.
Variabili critiche
• Obiettività nel riconoscere le eccellenze: lo scopo è quello di garantire la
massima efficienza all’interno della Rete, stimolando una sana competizione
al miglioramento;
• meccanismi di delega: l’implementazione dei meccanismi di delega è fondamentale per snellire il processo decisionale in ottica di approvvigionamenti
centralizzati, che siano però sempre in linea con le esigenze delle singole
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imprese;
• condivisione delle informazioni di costo strategiche: la condivisione delle
informazioni porta vantaggio sia alla Rete che alle singole imprese e limita
l’ingenerarsi di comportamenti opportunistici.
Risposta
Razionalizzare la filiera degli acquisti porta all’ottenimento di una maggiore efficienza attraverso l’individuazione di fornitori preferenziali, che consentono vantaggi di costo e/o servizi migliori. Per conseguire vantaggi di costo per la Rete, è fondamentale la condivisione delle liste dei fornitori, dei costi e dei volumi, al fine di
effettuare l’analisi dei dati storici ed individuare le voci di costo maggiormente incidenti sui bilanci delle singole aziende. La condivisione dei margini di struttura
serve ad identificare le eccellenze da valorizzare all’interno della Rete.
Parallelamente alla qualificazione di un gruppo di fornitori preferenziali (materie
prime, materiali di consumo e servizi) è opportuno poter disporre sempre anche
di liste di fornitori alternativi. Il coordinamento delle imprese in Rete, attraverso
acquisti centralizzati, aumenta il potere contrattuale nei confronti del fornitore per
via dei maggiori volumi. A tale riguardo, è quanto mai opportuna la costituzione di
un “ufficio acquisti di Rete”, con l’obiettivo di sviluppare strategie d’acquisto
comuni e piani di riduzione dei costi totali, per massimizzare il valore d’acquisto
aggregato, con l’aspettativa di generare un vantaggio competitivo per la Rete.
Infine, risulta fondamentale una valutazione dei risultati e delle prestazioni dei fornitori attraverso l’attività di rendicontazione, questo al fine di garantire la tracciabilità dei risultati ottenuti, per creare una “storia negoziale della Rete” in merito a ciascun fornitore.
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16. Come individuare il mercato della Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi le tipologie di Rete
Collocamento nella matrice
Livello strategico
Fase start up - Challenge
Inquadramento del problema
Uno dei principali temi che vengono trattati nelle fasi iniziali è quello di definire il
mercato obiettivo della Rete e di individuare quindi i settori potenzialmente aggredibili. La definizione del mercato non deve essere intesa come somma degli attuali mercati di sbocco delle singole imprese: il mercato della Rete va infatti individuato in base alle competenze e alle tecnologie attualmente possedute dalla Rete e
ponendo attenzione ai settori strategicamente interessanti (per volumi, crescita,
marginalità, ecc.).
La partecipazione alla Rete permette alle imprese partecipanti di ampliare la propria offerta di prodotti/servizi, senza dover necessariamente modificare le caratteristiche e le capacità produttive dell’impresa. L’offerta di Rete permette così di spostare il proprio obiettivo verso interlocutori prima inarrivabili per le singole imprese. La Rete offre alle singole aziende un vantaggio rispetto ai competitor più strutturati: il mantenimento della flessibilità e la forte adattabilità alle richieste del cliente. Tutto ciò può portare ad un aumento delle quote di mercato. Inoltre, la partecipazione alla Rete, determina un miglioramento della riconoscibilità dei prodotti e
servizi, così come della qualità percepita, anche attraverso lo sviluppo di marchi
di Rete e sistemi di certificazione della qualità e di controllo.
La definizione del mercato deve essere il punto di partenza e non di arrivo delle
attività della Rete, che deve congegnare i propri processi produttivi e la comunicazione in funzione dei contesti scelti. La mancata analisi del posizionamento di
Rete inficerebbe quindi sull’efficacia degli investimenti in comunicazione e nello
sviluppo commerciale.
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Variabili critiche
• Omogeneità dei diversi business rappresentati nella Rete: ciò consente alle
singole imprese, l’utilizzo di un linguaggio comune per un’offerta più incisiva;
• strutturazione di un’offerta integrata: l’offerta integrata di Rete permette di
esprimere al meglio le qualità delle singole aziende sfruttandone i punti di
forza;
• complementarietà di competenze e tecnologie: competenze e tecnologie
complementari danno luogo ad un’efficace interazione e coordinamento,
determinando un miglioramento dellaperformance congiuntae una minimizzazione dei tempi di realizzazione.
Risposta
Uno dei primi step da affrontare nello sviluppo della Rete, riguarda la definizione
del mercato obiettivo. Questo processo segue alcune fasi: innanzitutto, per l’individuazione dei settori attrattivi per la Rete, vanno presi in considerazione sia i
segmenti di mercato già presenti nel parco clienti della Rete, sia quelli ritenuti
potenzialmente attrattivi. Occorre poi individuare dei settori adattabili per la Rete:
utilizzando una lente diversa rispetto a quanto fatto in precedenza, vanno presi
come riferimento gli stessi segmenti di mercato, cercando di cogliere quello che i
clienti di un determinato settore richiedono normalmente ai fornitori, al fine di capire quanto si è “adatti” a competere in quel preciso contesto di mercato. La scelta
dei mercati specifici per la Rete, serve anche a focalizzare l’attenzione sulla
necessità di sviluppo di competenze nuove e strategicamente interessanti.
È importante monitorare l’andamento dei settori e dei diversi mercati, attraverso
l’istituzione di un comitato di osservazione che si riunisca periodicamente.
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17. È possibile condividere i clienti con le altre aziende partecipanti alla Rete?
Tipologia di Rete
Reti verticali
Collocamento nella matrice
Livello strategico-operativo
Fase Challenge
Inquadramento del problema
Quando le aziende partecipanti alla Rete vendono sia direttamente che attraverso la Rete, potrebbe essere valutata l’opportunità di condividere anche clienti delle
singole imprese. Similmente, l’attività di ricerca commerciale della Rete potrebbe
portare all’individuazione di un cliente già presente nel portafoglio di una delle singole imprese.
Questa situazione avviene in genere se il cliente necessita di volumi superiori
rispetto a quelli che la singola azienda riesce a garantire, oppure di prodotti/servizi che richiedono tecnologie/competenze complementari che l’azienda non detiene, ma che sono presenti all’interno della Rete.
Il collegamento sinergico delle aziende in Rete permette di soddisfare nuove e più
complesse esigenze, offrendo al cliente un’offerta più completa che normalmente
non sarebbe reperibile se non trattando con più fornitori. Questo contribuisce alla
fidelizzazione del cliente stesso verso il fornitore storico, trovando una soluzione
più veloce ed economica rispetto a quella che si sarebbe verificata se avesse
dovuto reperire tali risorse una ad una.
La mancata condivisione dei propri clienti e di uno scambio informativo tra le singole imprese, in ottica proattiva, non consente ai singoli partecipanti alla Rete di
mantenersi aggiornati sulle nuove tendenze dei mercati e di sfruttare tale vantaggio nell’ambito del proprio sviluppo commerciale.
Variabili critiche
• Rispetto della competitività delle singole imprese, salvo patti contrari conte-
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nuti nel contratto di Rete: è necessario definire con precisione con quali regole si possano muovere la Rete e le singole imprese che la compongono. Si
richiede quindi completezza e trasparenza degli accordi contenuti nel contratto di Rete;
• rafforzamento dei rapporti di fiducia all’interno della Rete: i rapporti di fiducia
all’interno della Rete devono spingersi oltre gli accordi formalizzati. Questo
fortifica il senso di appartenenza alla Rete.
Risposta
È possibile condividere i clienti all’interno della Rete, ma solo con il benestare dell’azienda che già detiene il cliente in portafoglio, o se esplicitamente previsto nel
contratto di Rete, a fronte di chiare regole ed eventuali sanzioni per i trasgressori, che cerchino di sfruttare tali attività per finalità individuali.
E’ inoltre opportuno gestire correttamente la fase di contatto: il primo incontro con
il cliente dovrebbe essere effettuato congiuntamente dal rappresentante della
Rete e dal referente aziendale che detiene il contatto. Ciò può fungere da accreditamento della Rete nei confronti del nuovo cliente.
Nel caso in cui ve ne siano le condizioni, può poi essere giusto definire un’eventuale percentuale da riconoscere all’azienda che condivide il cliente, sempre che
questo non sia già previsto nel contratto di Rete o in altri regolamenti.
Infine, è possibile effettuare un’offerta di Rete a clienti consolidati dei singoli, solo
a fronte di una valutazione dell’organo comune (o della struttura che ne fa le veci),
relativamente alle modalità e alla distribuzione dei carichi di lavoro, atta a garantire l’efficienza attesa ed evitare malcontenti.
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18.
Come avviare lo sviluppo commerciale della Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello tattico
Fase Challenge
Inquadramento del problema
Nella fase Challenge lo sviluppo commerciale richiede un’attenzione particolare.
La Rete nasce infatti con l’obiettivo di sviluppare una massa critica tale per cui l’insieme delle aziende risulti più competitivo sul mercato, di quanto non lo siano le
aziende stesse prese singolarmente.
Un’attività commerciale efficace si basa sulla declinazione di una proposta integrata di Rete e verte sulla definizione degli obiettivi in termini di commesse e fatturato, sulla definizione di quelli che sono i settori e i clienti target, con particolare
attenzione al loro potenziale e sul coordinamento di tale attività a livello nazionale e internazionale. L’unione delle forze permette di effettuare investimenti ai fini
commerciali prima impensabili ma, soprattutto, l’unione di tante eccellenze sotto
un unico marchio di Rete, consente una potenza di fuoco allargata, capace di aprire opportunità commerciali a contatti nuovi e prima irraggiungibili dai singoli.
La mancanza di un’attività commerciale integrata di Rete genera ridondanza di
risorse e riduce le opportunità di fatturati addizionali per le singole imprese.
Variabili critiche
• Scambio di informazioni relative al proprio panel di clienti: lo scambio e
l’eventuale condivisione delle informazioni relative ai clienti delle aziende
partecipanti alla Rete deve avvenire nel rispetto della competitività delle singole imprese;
• conflitto nell’utilizzo delle risorse: alcune importanti risorse delle singole
aziende vengono parzialmente sottratte al proprio ruolo aziendale per essere dedicate all’attività di Rete;
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• difficoltà nella definizione di criteri di ridistribuzione ai singoli dei vantaggi
ottenuti dalle attività di Rete;
• monitoraggio dei rapporti di medio/lungo periodo tra le singole aziende partecipanti alla Rete e clienti: è importante monitorare i rapporti con i clienti, sia
consolidati che potenziali, con lo scopo di cogliere nuove opportunità di business per la Rete, tutelando allo stesso tempo i singoli da forme di concorrenza sleale.
Risposta
Lo sviluppo commerciale è spesso il vero motore per la creazione di una Rete tra
imprese. L’unione delle forze permette di aumentare la massa critica e di poter
avviare uno sviluppo commerciale di Rete verso clienti prima fuori portata per le
singole aziende, fornendo alle imprese un notevole vantaggio competitivo.
Per avviare un buon sviluppo commerciale si consiglia la creazione di un gruppo di lavoro dedicato a tale attività, avente come supervisore il manager di Rete,
composto dalle persone che nelle singole aziende si occupano di quest’area.
Tale gruppo si occuperà di gestire la fase di individuazione dei clienti potenziali
(selezionati in base alla loro appartenenza ai settori obiettivo) – vedi scheda
numero 5.
Dopo questa fase, il gruppo dovrà organizzare delle visite commerciali presso i
clienti potenziali e realizzare delle offerte mirate in funzione dell’interlocutore. Per
evitare comportamenti opportunistici e tutelare tutte le imprese partecipanti,
occorre stabilire chiare e semplici regole di ingaggio, che devono essere contenute nel contratto di Rete e che devono basarsi sulle specifiche competenze.
La rendicontazione periodica dell’attività commerciale di Rete diviene fondamentale per monitorarne l’efficienza ed apportare correzioni in tempi brevi.
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19. Come pesare i diversi contributi ad una commessa nella
Rete: il tema dei costi
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello tattico - operativo
Fase Challenge
Inquadramento del problema
Con lo sviluppo e la continuazione della fase challenge si cominceranno a manifestare diverse problematiche legate alla valutazione dei costi dei fattori produttivi
di secondo livello (esempio: ora lavoro, ora macchina…). In realtà, in questa fase,
si è già giunti probabilmente ad avere presidiato i costi standard di primo livello
attraverso “un ufficio acquisti di Rete“, che è in grado di ridistribuire le efficienze
puntuali che si manifestano all’interno della Rete.
È importante sottolineare come non esista un’unica modalità di gestione nelle
diverse tipologie di Reti, quanto piuttosto esistano delle linee pratiche, più o meno
consolidate, da utilizzare come guida. È meglio fatturare internamente alla Rete
come in un normale rapporto cliente/fornitore, applicando giusti ricarichi concordati in sede di organo comune, oppure condividere i prodotti/servizi al costo di fabbrica, ridistribuendo poi i ricavi in proporzione? Dipende dalla tipologia di relazioni instaurate e dagli accordi in essere; la cosa certa è che esistono già esempi collaudati di accordi che riescono a conciliare gli interessi di tutti i partecipanti alla
Rete.
Il mancato allineamento delle metodologie di formazione dei prezzi all’interno
della Rete, non permette di monitorare in tempo reale il mantenimento degli standard qualitativi delle diverse imprese. Di conseguenza, ciò non permette di rilevare eventuali comportamenti opportunistici di calo di efficienza.
Variabili critiche
• Conoscenza dei costi e dei margini delle singole aziende: la conoscenza dei
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costi e dei margini delle singole strutture nonché delle leve da utilizzare per
migliorare la gestione e il controllo aziendale è fondamentale per la definizione dei costi di commessa. Sistemi di costificazione (full costing, direct
costing, ecc..) utilizzati dalle singole imprese: i sistemi di costificazione vanno
condivisi in fase conoscitiva e confrontati tra loro per fornire spunti di riflessione a favore delle sinergie di Rete;
• uniformità nel metodo di calcolo dei prezzi tra le imprese in Rete: il confronto sulle metodologie di formulazione dei prezzi utilizzate dalle singole imprese, può certamente far emergere delle differenze di approccio. Mentre queste non hanno implicazioni nelle attività commerciali delle singole aziende
verso i propri clienti, nelle attività aggregate di Rete devono essere standardizzate, unificate e formalizzate, in modo tale da garantire una coerenza
interna;
• sistemi gestionali e informativi non sempre compatibili: l’incompatibilità rende
i sistemi gestionali e informativi incapaci di dialogare tra loro. Questo può
causare disallineamenti informativi, rallentando l’intera attività di Rete;
• valorizzazione dei costi standard: è opportuno valutare i meccanismi di
approvvigionamento delle singole aziende, cercando di convogliare gli acquisti della Rete verso i fornitori più competitivi e collaborativi;
• garanzia di efficienza ed efficacia produttiva costante nel tempo: è importante che le singole imprese della Rete cerchino il miglioramento continuo, consolidando le proprie eccellenze, senza scadere nel circolo vizioso del “tanto
ci pensano gli altri”.
Risposta
Per quanto non vi sia una ricetta unica o “più giusta” di altre su come pesare
il valore dei contributi dei singoli alla Rete, è importante trovare una traiettoria di
allineamento dei costi sia interni che esterni, che permetta, progressivamente, di ottenere efficienze standard e a valore per tutti i partecipanti alla Rete, risultando l’espressione di un approccio di razionalizzazione interno costruttivo.
Le decisioni prese a tale riguardo, devono però essere condivise e formalizzate,
in modo da evitare scompensi di trattamento. Si deve quindi fare in modo che prodotti simili di diversi fornitori, abbiano costi simili, qualora non siano possibili
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accentramenti degli acquisti e che i contributi che due aziende potenzialmente
concorrenti, ma interne alla Rete, forniscono, vengano valorizzate secondo gli
stessi criteri, stimolando chi ha minori margini ad accrescere le proprie capacità.
Sulla base di questi obiettivi di efficienza operativa, è possibile rendere ulteriormente competitiva l’offerta di Rete puntando alla riduzione dei prezzi, a fronte di
un continuo miglioramento dei processi di approvvigionamento, delle capacità produttive e della condivisione della conoscenza dei macroprocessi aziendali.
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20.
Come ripartire il fatturato di una commessa?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Livello strategico - tattico - operativo
Fase Challenge
Inquadramento del problema
L’approccio che si utilizza nel ripartire la commessa all’inizio della fase challenge
è sicuramente di carattere strategico. Successivamente il tema diventa di carattere tattico e operativo. Non si tratta certamente di un tema da fase start up, poiché
non vi sono ancora commesse di Rete.
Il problema si manifesta quando ci sono operatori della Rete che sono in competizione per la stessa tecnologia o per la stessa fase produttiva. In presenza di uno
sviluppo quantitativo dell’attività commerciale della Rete, che avviene attraverso
una strutturazione condivisa e diffusa all’interno dei singoli elementi della Rete,
generalmente si vanno ad ottenere diverse richieste di formulazione di preventivi.
Questo è il momento in cui si manifestano le prime problematiche di relazione tra
cliente e Rete e di relazione commerciale tra i componenti della Rete. Le variabili
in gioco sono i fatturati e i margini di commessa. In secondo luogo anche i volumi
sono un elemento discriminante per distribuire i benefici della commessa. La contrapposizione tra le due variabili, fatturato e costi, identifica un problema di fondo
che consideriamo trattato nella scheda (8). In questi termini diventa prioritario non
tanto la ripartizione del fatturato di commessa, quanto l’assegnazione e la ridistribuzione dei margini.
Una redistribuzione dei margini mal ponderata o non condivisa porta all’insorgere
di conflitti interni, risentimenti e demotivazione diffusa tra i partecipanti alla Rete.
Variabili critiche
• Disponibilità di capacità produttiva: è bene conoscere le capacità produttive
delle singole aziende, per valutare, in funzione delle capacità produttive resi-
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due, il grado di potenziale impegno per la soddisfazione della commessa di
Rete;
• disponibilità ore del personale: non esistono regole precise per regolamentare l’impiego di personale delle singole aziende nell’attività di Rete, ma occorre definire delle linee guida e condividerle per evitare incomprensioni, dissapori o, peggio, inefficienze di Rete, a causa della scarsità di risorse;
• efficienza produttiva: soprattutto nel caso di imprese in Rete concorrenti, è
possibile che si renda necessario valutare a chi affidare certe forniture: a
parità di efficienza produttiva, bisogna stabilire come bilanciare l’affidamento
delle commesse. Nel caso invece in cui un’azienda sia più efficiente dell’altra “concorrente”, la commessa della Rete verrà affidata alla migliore, stimolando così un miglioramento dell’altra;
• percentuale di riattribuzione alla Rete:da un lato occorre valutarecome ridistribuire gli utili di Rete alle singole aziende, dall’altro definire se e come alimentare l’eventuale fondo patrimoniale comune con le attività di Rete. Nel
primo caso tutto si può svolgere secondo un normale rapporto cliente/fornitore, dove la singola impresa emette fattura alla capo-commessa o alla Rete,
nel secondo caso, invece, è necessario stabilire in quale misura e secondo
quali criteri versare nel Fondo Patrimoniale Comune gli utili generati dalla
Rete.
Risposta
I criteri di ridistribuzione del fatturato possono seguire diverse logiche, da concordare preventivamente tra le aziende della Rete. Diversi sono quindi i criteri con cui
si possono affidare e gestire le commesse, al di là delle competenze tecniche e di
filiera:
• criterio delle ore di lavorazione (ore macchine e/o ore personale);
• criterio della marginalità a valore, criterio più consistente nel momento in cui
è risolto il tema della quantificazione dei costi, attraverso metodologie di
standardizzazione o di costi standard della Rete
• criterio della marginalità rapportata al fattore scarso (ad esempio le ore macchina a disposizione). In questo caso si rapporta il margine di contribuzione
unitario su prodotto, sul fattore scarso presente nelle varie aziende della
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Rete.
Infine, anche se, come enunciato nella scheda 8, non esistono soluzioni univoche
di risoluzione dei problemi, si rimandano, all’organo comune ed al contratto di
Rete, gli accordi per la ripartizione del fatturato, che devono essere però premianti ed incentivanti al miglioramento continuo.
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21.
Entrata e uscita di aziende dalla Rete
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase start up e fase challenge
Livello strategico
Inquadramento del problema
Il carattere dinamico delle Reti e l’esigenza di flessibilità fanno si che la configurazione e la composizione della Rete possano mutare nel tempo.
Nella fase start up, il tema dell’entrata e dell’uscita dalla Rete ha carattere generativo, quindi è basato sulla condivisione di obiettivi di medio lungo termine. Tale
processo si può paragonare, in termini di importanza, al coinvolgimento di nuovi
potenziali soci in un’impresa. In fase challenge invece, se questo tema non è stato
formalizzato a livello di contratto di Rete, è molto probabile che il confronto con il
mercato, piuttosto che le normali dinamiche di collaborazione tra le aziende della
Rete, inducano a riflessioni e problematiche che non erano state ben inquadrate
ed organizzate nella fase start up. In questi casi, se vi sono delle divergenze di
visione, può avvenire l’espulsione/uscita di un soggetto appartenente alla Rete o
addirittura la creazione di una nuova, seconda Rete.
Coerentemente con gli obiettivi fissati dal programma di Rete, non è invece da
escludere che si debba valutare l’ingresso di nuovi partner in corso d’opera, che
apportino alla Rete le competenze tecnologiche e le conoscenze necessarie per
lo sviluppo. Tuttavia, la mancanza di regole formalizzate in sede di contratto di
Rete, in merito alla gestione dell’ingresso e dell’uscita di eventuali partner, porta
inevitabilmente a conflitti interni che possono inficiare sulla sopravvivenza della
Rete stessa.
Variabili critiche
Fase start up
• Relazione tra le singole aziende appartenenti alla Rete e tra i singoli impren-
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ditori:le relazioni devono essere inquadrate e formalizzate nel modo più completo possibile, sia nel contratto di Rete (pubblico) che nell’eventuale regolamento di Rete (non pubblico);
• accettazione e condivisione delle regole del contratto da parte di tutti i partecipanti alla Rete: le singole aziende partecipanti devono sempre essere consapevoli delle implicazioni operative e delle conseguenti rispettive responsabilità;
• utilizzo parziale delle competenze delle singole imprese: nel delineare i ruoli
delle singole imprese nella Rete, non è da escludere che un’azienda, se considerata strategicamente importante nella fornitura di un particolare prodotto/servizio, perché migliore delle altre, venga sfruttata esclusivamente per
tale prodotto/servizio nell’ambito dell’attività di Rete. Questo concetto,
soprattutto all’inizio della collaborazione, non viene digerito da tutti.
Fase challenge
• Relazione con il mercato: in questa fase, la quotidianità delle relazioni tra i
componenti della Rete inizia ad essere intensa, ed è quindi importante gestire ogni rapporto in modo ponderato, equo e coerente con le linee di azione
individuate;
• relazioni interne: si devono consolidare i rapporti attraverso la fiducia reciproca, in modo tale da garantire anche la stabilità della Rete stessa;
• relazione con le nuove potenziali entranti: è importante definire per tempo,
sempre formalizzando, le caratteristiche delle aziende che possono entrare
nella Rete in questa fase, i criteri per la loro valutazione ed il livello di gradimento minimo che queste devono aver conseguito per poi procedere all’effettivo coinvolgimento.
Risposta
Il tema dell’entrata e dell’uscita delle aziende dalla Rete è, soprattutto nel secondo caso, molto delicato.
Se nel primo caso è necessario che tutte le parti coinvolte siano da subito consapevoli di dover avere una visione comune ed armonizzare ogni attività, puntando al bene del gruppo, nel secondo caso la situazione è più delicata, poiché inevitabilmente l’uscita di un’azienda, significa l’uscita dalla Rete anche di informa100
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zioni strategiche che devono essere tutelate.
E’ quindi importante definire e sottoscrivere patti di riservatezza ed eventuale
esclusività con le relative penali in caso di violazione.
Nel caso in cui la Rete, per potervi entrare, preveda il versamento di una quota a
garanzia di onesti intenti si può anche prevedere che la quota possa essere trattenuta, a scopo precauzionale, per un tempo stabilito, dopo l’uscita dell’azienda
stessa.
Alla fine della fase start up si consiglia quindi di formalizzare un contratto di Rete
con regolamenti descrittivi in tal senso, precisi e atti a prevenire il maggior numero possibile di situazioni critiche, definendo le procedure comportamentali risolutive.
In fase challenge, invece, diventano molto importanti le prassi operative (gestione contratti clienti) a cui si deve far fede per gestire l’eventuale entrata/uscita dalla
Rete stessa.
In ogni altro caso, soprattutto quando si parla di entrate di nuovi soggetti, (se non
erano state previste), si consiglia una ridefinizione del progetto strategico di Rete,
attraverso la mappatura dei macro processi di Rete consolidati.
Comunque, quando un’azienda esce volutamente o meno dalla Rete, è importante prevedere, già nel contratto iniziale, anche patti di non concorrenza.
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22. Come finanziare lo sviluppo della Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase start up e fase challenge
Livello strategico
Inquadramento del problema
I finanziamenti possono essere interni ed esterni e possono essere ulteriormente
finalizzati a presidiare degli investimenti (carattere patrimoniale), oppure finalizzati a gestire il circolante (carattere economico).
Il finanziamento è finalizzato a sostenere e consolidare l’aggregazione, la competitività sul mercato delle imprese in Rete, la razionalizzazione dei costi e/o a favorire processi di innovazione sia di prodotto che di processo oltre che di internazionalizzazione.
Puntare sull’export rappresenta per le PMI italiane una necessità imprescindibile
per la competitività del nostro sistema produttivo.
Molto spesso però, imprese troppo piccole o con risorse insufficienti stentano ad
entrare o rimanere con successo nei mercati internazionali. Collaborare con altre
realtà imprenditoriali, per aver accesso a risorse sia in termini finanziari (credito)
che contributi pubblici, può dunque essere la soluzione per ovviare a questo problema e garantire anche alle imprese più piccole di poter sfruttare positivamente i
vantaggi dell’internazionalizzazione.
L’aspetto che naturalmente diviene più critico, è come gestire le liquidità ricevute,
quali garanzie fornire ai finanziatori, quali requisiti garantire e per quanto tempo
mantenerli.
A tal proposito, è fondamentale lo sviluppo di un modello di rating specifico per le
imprese aderenti ai contratti di Rete, che tenga conto di valutazioni non solo quantitative ma anche qualitative.
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Variabili critiche
• Fattibilità del programma strategico di Rete;
• efficacia dei singoli progetti di attuazione del programma;
• sostenibilità del finanziamento;
• rating dei singoli componenti della Rete;
• rendicontazione;
• valutazione della governance;
• monitoraggio e gestione delle responsabilità all’interno della Rete;
• dotazione di un codice fiscale per agevolare l’operatività.
Risposta
Finanziamento interno (contributi dei componenti della Rete):
• le singole imprese della Rete possono mettere a disposizione una quota di
liquidità fissa o variabile (se le imprese sono molto eterogenee tra di loro);
• l’importo complessivo può essere utilizzato sia come deposito cauzionale,
sia per investimenti in attività propedeutiche al business di Rete;
• la gestione dei ritorni dall’investimento, a fronte dell’erogazione di fondi da
parte dei singoli, deve essere prevista e regolata dal contratto di Rete secondo gli accordi e le decisioni prese dall’organo comune.
Ricorso al sistema finanziario:
• la Rete è uno strumento virtuoso a favore delle politiche industriali e di internazionalizzazione delle imprese. Essa permette infatti alle singole imprese
una migliore pianificazione industriale di medio lungo periodo, garantendo
così il miglioramento del rating delle singole aziende partecipanti alla Rete;
• la Rete gode di maggiore fiducia da parte degli istituti di credito, poiché per
sua natura migliora la visibilità sui business delle singole imprese, aumenta
la collaborazione e il supporto tra le imprese partecipanti (sebbene non in
ottica di garanzia) e migliora la possibilità per la banca di valutare con più
cura l’impresa relativamente ai piani prospettici di business di medio lungo
periodo, evitando l’erogazione di contributi a pioggia poco efficaci e ormai
non più erogati;
• il finanziamento può infine essere istituzionale (Banca Europea per gli
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Investimenti, bandi nazionali, regionali, Enti Locali, Camere di commercio) e
fare capo a linee di finanziamento. L’attenzione delle istituzioni italiane ed
europee verso le forme di integrazione tra imprese ha generato una forte crescita dei fondi stanziati per promuovere lo sviluppo di tali forme di collaborazione.
Inoltre il modello del contratto di Rete è quello del contratto plurilaterale con comunione di scopo, che non comporta l’assunzione di una autonoma soggettività giuridica e, quindi, neppure fiscale. Tuttavia, l’Agenzia per le entrate ha chiarito che
le imprese aderenti al contratto di Rete possono dotarsi di un codice fiscale solo
per i casi operativi. L’esigenza di dotare le reti di un codice fiscale nasce dalla
richiesta di alcune imprese che si vedevano negare da alcuni istituti bancari la
possibilità di accendere un conto corrente. Grazie alle pronunce dell’Agenzia delle
entrate le aziende in Rete possono aprire un conto corrente cointestato a tutte le
imprese della Rete e vincolato all’attuazione del programma di Rete.
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23. Quali sono le linee guida della Comunicazione di mercato
della Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase challenge
Livello strategico - tattico
Inquadramento del problema
Il percorso di creazione e sviluppo di una Rete si alterna tra momenti di condivisione e comunicazione interna e momenti e azioni di comunicazione esterna
(mercato, istituzioni, sistema competitivo). Soprattutto in fase generativa, la Rete
si concentra sulla comunicazione interna, mentre diventa di sostanziale importanza la comunicazione verso l’esterno, quando le attività di Rete devono essere
rivolte a soggetti terzi.
Per comunicazione di mercato della Rete, s’intende l’insieme di tutte quelle attività da essa svolte, al fine di creare e mantenere nel tempo un’approfondita conoscenza diretta ed un alto grado di riconoscibilità della Rete, della sua offerta e
delle sue potenzialità tecniche e tecnologiche presso i pubblici di riferimento, sia
interni che esterni. Due sono le esigenze fondamentali alle quali l’azione di comunicazione deve rispondere: sviluppare un’immagine ben definita della Rete (aspetto strategico) e sostenere nel breve-medio periodo tale azione nei confronti della
clientela (aspetto tattico). Lo sviluppo di un piano di comunicazione e di marketing
e la pianificazione commerciale sono strettamente connessi tra loro e fanno perno
sulla proposta del valore di Rete.
Diviene quindi fondamentale che tale proposta/offerta sia non solo condivisa da
tutte le aziende in Rete, ma che via sia uno sforzo proattivo per la sua continua
evoluzione e perfezionamento. La mancanza di una comunicazione strutturata
relativa all’offerta integrata di Rete, rappresenta quindi un ostacolo per il successo della Rete e delle aziende che ne fanno parte. Non è poi da sottovalutare, in
tale contesto, il mancato ritorno in termini di fidelizzazione sia con i clienti storici
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delle singole imprese, sia con quelli acquisiti grazie allo sviluppo commerciale di
Rete.
Variabili critiche
• Definizione del target della comunicazione: a fronte delle valutazioni sui mercati esistenti e di potenziale interesse, bisogna costruire una comunicazione
coerente con le attività di Rete, ma che sia sufficientemente innovativa da stimolare curiosità ed interesse;
• coerenza tra gli strumenti di comunicazione utilizzati: oggi, anche con il consolidamento dei social network, sono molti i canali comunicativi a disposizione delle aziende. Risulta quindi fondamentale che le informazioni veicolate
verso il mercato siano coerenti tra loro e massimizzino la reale percezione
del valore aggregato della Rete;
• definizione di quale comunicazione veicolare all’interno dei mercati prescelti: è importante che la comunicazione dell’offerta di Rete sia impostata e
costruita in modo da far percepire non solo l’unione delle singole imprese,
ma anche il valore aggiunto dell’aggregazione. Infine, è necessario far percepire il vantaggio di interagire con un unico interlocutore, pur avendo a disposizione un’offerta articolata di prodotti e servizi anche eterogenei ma complementari tra loro, non facilmente replicabile sul mercato.
Risposta
Non esiste una precisa definizione di comunicazione di Rete, poiché la Rete stessa può assumere diverse configurazioni, avere le più svariate caratteristiche e trattare i prodotti più disparati.
E’ però sempre importante comunicare il valore dell’offerta aggregata di Rete,
ponendola come elemento distintivo ed innovativo.
Le principali decisioni legate alla comunicazione di Rete, devono comunque
riguardare la definizione degli obiettivi, dei canali di riferimento e del budget di
comunicazione.Occorre inoltre identificare quali strumenti si desiderano utilizzare (web site, brochure, fiere e eventi, company profile, ecc..), definendo il contenuto della comunicazione e tenendo monitorati i risultati che ne conseguono.
Il metodo di ripartizione dei costi di comunicazione deve essere oggetto di discussione in sede di Comitato di Rete e formalizzata all’interno del contratto.
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24. Cosa deve contenere il sito web della Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase challenge
Livello strategico
Inquadramento del problema
Internet sta assumendo, all’interno delle strategie di comunicazione, un peso sempre maggiore grazie alla crescita esponenziale degli utenti e al proprio potere di
penetrazione.
Il sito web è quindi uno dei principali strumenti per far conoscere e promuovere nel
mercato la Rete, la sua offerta, le sue caratteristiche distintive. Può inoltre essere
lo strumento per creare un primo contatto tra il potenziale cliente alla ricerca di un
fornitore e la Rete.
Il sito web è forse oggi uno degli strumenti più facili e malleabili da progettare: è
fondamentale tuttavia che esso venga strutturato in modo da risultare compatibile con i motori di ricerca e che sia in grado di ottenere un buon posizionamento
organico. È sempre più importante investire sul web al fine di rendere visibile e
maggiormente rintracciabile il proprio sito in un momento, come quello attuale, in
cui è già difficile trovare sul web le piccole aziende e sarebbe ancora più ostico
individuare una Rete di cui non si conosce l’esistenza.
Non sfruttare tutti i canali di comunicazione a nostra disposizione, anche e soprattutto attraverso le innumerevoli soluzioni web, significa rinunciare ad una consistente quota di mercato, lasciando spazio ai propri competitor.
Variabili critiche
• Compatibilità con i motori di ricerca: la copertura ed il presidio dei principali
motori di ricerca risulta fondamentale, quindi è opportuno impostare e strutturare il sito della Rete, facendo in modo di sfruttare pienamente tutte le
potenzialità;
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•
rintracciabilità sito web: strettamente collegato al punto trattato sopra, il sito
dovrà contenere parole chiave ed elementi, che permettano di ottenere un
posizionamento di riguardo nelle ricerche; risulta inoltre opportuno tenere
monitorate le visite degli utenti, per valutarne i tempi di sosta nelle diverse
sezioni;
•
monitoraggio sito web: esistono alcuni strumenti che permettono il monitoraggio del sito web: alcuni esempi sono “Google Analytics”, cheoffre l'analisi
delle pagine visualizzate a livello di sito, permettendo la verifica del raggiungimento degli obiettivi di visita prefissati e “Google Adwords”, che permette
di conoscere l'efficacia delle parole chiave e degli annunci).
Risposta
Il sito web della Rete deve essere completo, deve riuscire a trasmettere il valore aggiunto dell’offerta integrata di Rete ed i vantaggi di un unico interlocutore. Deve quindi comunicare ed esplicitare in modo chiaro la missione e la visione
della Rete, descriverne la sua struttura e le sue caratteristiche distintive.
Deve riportare il ventaglio di competenze possedute, mostrandolo anche attraverso le proprie referenze in progetti già eseguiti o in servizi già erogati e, quando
possibile, riportare il nome dei rispettivi committenti.
In poche semplici parole, la Rete deve comunicare la semplicità di relazionarsi con
un soggetto unico, la velocità di risposta, l’efficienza e la garanzia dei risultati.
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25. Il modello di funzionamento della Rete: come si costruisce?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase challenge
Livello strategico
Inquadramento del problema
La Rete in quanto “insieme” di più imprese, a seconda degli obiettivi e degli elementi costituenti, può assumere diverse forme ma, soprattutto, può realizzare i
propri obiettivi con diverse modalità. Questa esigenza si manifesta una volta che
si è superato il “conflitto generativo” della Rete. Cioè quando si sono superate le
divergenze fondamentali e si è deciso di avviare il progetto di Rete. In questo
momento la domanda più frequente è proprio: “come ci organizziamo?”.
Non bisogna sottovalutare tale riflessione, perché proprio le modalità di condivisione delle informazioni per poi renderle operativamente utili, fanno emergere i
primi conflitti di carattere tattico e operativo, che possono poi inficiare sul consenso strategico all’interno della Rete o comunque sulla credibilità della Rete nei mercati. In tutti questi casi è necessario analizzare e progettare un modello di funzionamento, che di fatto diventerà l’elemento di base per il modello di Business della
Rete, che sia chiaro e condiviso da tutte le parti coinvolte. Il modello di Business
offre una visione completa del funzionamento della Rete al proprio interno e nel
rapporto con i clienti: esso permette di individuare criticità, mancanze o punti forti.
La mancata definizione del modello di funzionamento della Rete causa nel lungo
periodo disorientamento tra le aziende partecipanti, che non riescono a comprendere pienamente il loro ruolo all’interno della Rete e conseguentemente un disallineamento degli obiettivi.
Variabili critiche
• Chiarezza degli obiettivi della Rete e loro condivisione tra le singole imprese
partecipanti: spesso gli obiettivi che portano alla partecipazione ad una Rete
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di imprese possono essere sostanzialmente diversi. Affinché la Rete funzioni, è bene ricercare un allineamento degli obiettivi strategici di lungo periodo,
nonché una coerenza operativa;
• coerenza e condivisione del modello di business delle singole imprese: è
fondamentale che ogni impresa renda nota la struttura del proprio modello di
business, i partner con cui collabora e i contatti. In alcuni casi, il modello di
funzionamento di una o più delle imprese in Rete potrebbe risultare incoerente con il modello di business della Rete;
• individuazione e formalizzazione dei collegamenti tra le singole aziende: una
volta costruito il modello di business, è importante formalizzare i collegamenti interni e i processi della Rete, in modo che ogni azienda sia consapevole
del proprio ruolo.
Risposta
La costruzione del modello di funzionamento della Rete, passa da una fase di
aggregazione dei singoli modelli di business delle aziende partecipanti alla Rete,
fino ad arrivare ad un modello di business integrato, in grado di descrivere il funzionamento delle aziende in Rete, i collegamenti interaziendali, il modo in cui la
Rete si relaziona nei confronti di fornitori ed i mercati individuati.
Occorre quindi partire dalla descrizione e condivisione del modello di business
delle singole aziende, individuando tutti gli attori della filiera e i collegamenti tra
questi. La costruzione del modello di business aggregato di Rete potrà essere
fatta solo successivamente e rappresenterà la somma dei business delle singole
aziende.
Occorre infine definire un nuovo modello di business integrato di Rete, descrivendo i collegamenti interni e le sinergie tra le singole aziende e il funzionamento della Rete nel suo complesso, dal sistema di fornitura all’offerta sul mercato.
Il regolamento di Rete deve prevedere e definire la sequenza delle procedure da
seguire sia nelle attività di routine, sia nella gestione degli imprevisti. Esse devono essere condivise con tutte le parti coinvolte e sottoposte ad un puntuale aggiornamento.
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26. Quanto sono importanti le routine e i processi di Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase challenge
Livello strategico - operativo
Inquadramento del problema
È durante la fase challenge che iniziano a configurarsi i processi e le routine di
Rete. Essi sono fondamentali per lo sviluppo del progetto strategico di Rete in
quanto esprimono la cultura della Rete. Gli ambiti in cui nascono e vengono formalizzati le routine e i processi di Rete sono in genere lo sviluppo commerciale,
lo sviluppo tecnico e tecnologico, gli acquisti e la produzione.
Per quanto riguarda il processo commerciale, le routine riguardano il processo di
individuazione dei clienti e dei mercati, che deve essere portato avanti con continuità, congiuntamente alla successiva gestione dell’offerta al cliente.
Nell’ambito tecnico, i processi salienti riguardano l’attività di ricerca, gli investimenti, la preventivazione tecnico/economica, il processo di gestione della commessa, lo sviluppo dei nuovi prodotti.
Nell’ambito degli acquisti, i processi chiave riguardano la negoziazione con i fornitori, finalizzata a spuntare i prezzi e i servizi migliori per la Rete.
Infine, a livello produttivo, le procedure servono a definire i compiti, le responsabilità, i flussi informativi e di materiali (anche semilavorati), facendo in modo che tutti
i flussi avvengano tra le diverse aziende della Rete come fossero all’interno di
un’impresa, eliminando le ridondanze.
Non è più sufficiente analizzare le procedure di gestione dei processi di business,
ma si deve rivisitare la loro struttura secondo nuovi schemi. Non si tratta più di ottimizzare la gestione del sistema industriale di business in generale, quanto di rivoluzionare e riprogettare i meccanismi e le procedure operative e gestionali.
La mancanza di definizione di processi e di routine di Rete, rende difficile assicurare alle imprese in Rete fluidità operativa, efficacia ed efficienza. Diviene quindi
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fondamentale strutturare la Rete per processi, garantendone la corretta esecuzione attraverso una precisa formalizzazione delle procedure a tutti i livelli. Questi
sono i requisiti che permettono l’attivazione di una sinergia tra aziende autonome,
aventi specializzazioni complementari ma una missione comune e, altro aspetto
importante, dimensioni non sempre omogenee.
Variabili critiche
• Condivisione e rispetto dei processi e delle routine da parte di tutti i componenti della Rete;
• coinvolgimento delle risorse delle singole aziende nell’implementazione dei
processi e delle routine.
Risposta
Le routine e i processi di Rete sono fondamentali per garantire la fluidità operativa e lo sviluppo del business di Rete. È infatti fondamentale che le risorse condivise in Rete possano esprimersi al meglio e interfacciarsi con le altre senza sprechi né ridondanze.
La creazione di routine e processi condivisi facilita la predisposizione di una metodologia di controllo e di mappatura degli aspetti sensibili, attraverso feedback condivisi in tempo reale. Inoltre ciò consente alle singole aziende di avere più chiara
la propria posizione ed il proprio ruolo all’interno della Rete e di comunicare con
un linguaggio comune.
Il perfezionamento degli approcci e delle metodologie potrà essere ottenuto solo
nel tempo attraverso azioni correttive, frutto dello sforzo di ciascun singolo, ma i
vantaggi nel lungo periodo saranno rilevanti. È fondamentale l’aggiornamento in
itinere dei processi e delle procedure.
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27. Quanto è importante coinvolgere le seconde linee aziendali nell’attività di Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase challenge
Livello strategico - operativo
Inquadramento del problema
Una vera Rete nasce se nelle strutture dei singoli componenti cresce e prospera
l’identità di Rete. L’identità della Rete si progetta fin dalla fase Start Up, si costruisce e si alimenta nella fase Challenge, si configura e prende una sua forma definita nella fase di maturità della Rete. Il coinvolgimento delle seconde linee aziendali è necessario per realizzare tale sviluppo.
Il lavoro di squadra richiede un’attenta gestione delle attività, anche passando
attraverso la formazione. Tale processo deve prevedere sia corsi di formazione
che di addestramento alle tecniche di lavoro di gruppo ed è fondamentale che gli
individui intraprendano inizialmente il lavoro di squadra in modo assistito; per sperimentare e comprendere che il lavoro di squadra è più piacevole e più efficace
delle iniziative individuali ci vuole tempo per via dei molti pregiudizi e, non per ultimo, per una cultura aziendale che ha preso forma da vecchi schemi.
Le problematiche con cui la Rete deve confrontarsi sono molteplici ma, tra le fondamentali, vi è quella di ottenere da ciascuna risorsa il miglior contributo da utilizzare nel progetto e, in secondo luogo, di rendere il progetto il più possibile corrispondente alle necessità del cliente, lavorando con maggiore efficienza produttiva . Questo rende necessaria anche una Rete informatica globale e una intranet
di Rete, che consenta di comunicare con efficienza.
Il mancato coinvolgimento delle seconde linee aziendali non permette una corretta diffusione dell’identità di Rete nelle imprese componenti la Rete, con il rischio
di lasciare il progetto di Rete confinato ai vertici delle singole aziende.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
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Variabili critiche
• Disponibilità delle risorse di secondo livello da impiegare nelle attività di
Rete: ogni azienda dovrà dedicare all’attività di Rete risorse importanti che
devono essere sottratte alle loro mansioni aziendali. Ciò può generare potenziali conflitti nella gestione delle risorse;
• applicabilità delle idee: non sempre le idee proposte all’interno dei gruppi di
lavoro risultano coerenti con il business di Rete. In tale prospettiva, è importante la condivisione degli obiettivi e del metodo di lavoro, la puntuale definizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché la definizione di un leader all’interno del gruppo, che si faccia carico della responsabilità di gestirlo e di essere portavoce nei confronti del Comitato di Rete;
• uniformità del linguaggio: è importante uniformare i dati utilizzando le stesse
unità di misura e le stesse denominazioni, in modo da creare una semantica
di Rete.
Risposta
Il coinvolgimento delle seconde linee di ogni azienda partecipante è un aspetto
fondamentale per la costruzione di una identità di Rete.
La scelta più efficace, a livello operativo, è comunque la costituzione di gruppi
di lavoro dedicati, con responsabilità e compiti ben precisi (sviluppo commerciale, marketing, acquisti, sviluppo tecnico e tecnologico, ecc).
Ogni gruppo, costituito dalle risorse che in azienda svolgono un determinato ruolo,
dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del progetto di Rete.
I risultati delle attività dei diversi team devono essere tra loro continuamente condivisi, anche per stimolare una sana competizione.
Infine, il coinvolgimento delle seconde linee spesso porta all’attivazione di un circolo virtuoso espresso da una continua attività di brainstorming che si riflette positivamente sulla Rete.
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28. Quanto è importante condividere le proprie competenze
distintive su un nuovo prodotto e/o servizio della Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase challenge
Livello strategico - operativo
Inquadramento del problema
La progettazione, realizzazione e vendita di un prodotto di Rete è il vero banco di
prova della tenuta delle relazioni di business tra i componenti della Rete. E’ il
momento in cui verificare la capacità di lavorare insieme in modo proficuo, anche
perché è al termine del processo di vendita che avviene la ridistribuzione dei vantaggi, anche economici, alle singole aziende della Rete.
La condivisione di conoscenza ed esperienza stimola la fiducia tra le parti, il raggiungimento di un’elevata qualità complessiva dell’offerta di Rete in ottica di
miglioramento continuo. Questo è uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano le Reti e le distinguono dalle altre forme di aggregazione, oltre ad essere uno
dei fattori strategici di maggiore rilevanza.
Fino a quando i diversi gruppi che possono operare all’interno della Rete per lo
sviluppo di nuovi prodotti non avranno sviluppato una sufficiente esperienza di
condivisione e di progettazione congiunta, si potranno verificare disallineamenti
informativi, ritardi e colli di bottiglia nello sviluppo dei progetti di Rete.
Variabili critiche
• Condivisione degli obiettivi del progetto: la condivisione degli obiettivi e del
metodo di lavoro tra tutte le risorse partecipanti porta alla convergenza di
tempistiche e implementazione delle attività;
• definizione dei ruoli e loro condivisione all’interno della Rete e del gruppo di
appartenenza: una chiara definizione dei ruoli permette ad ogni risorsa di
contribuire al progetto di Rete apportando le proprie competenze, integran-
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
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dole con quelle appartenenti alle altre aziende della Rete. In questo modo, la
collaborazione finalizzata ad un progetto di Rete, diviene un’opportunità di
crescita anche per le singole;
• leadership operativa: la condivisione tra le singole aziende delle competenze su un nuovo progetto di Rete esalta la necessità di un leader operativo
(manager di Rete), che declini degli obiettivi comuni, che verifichi gli stadi di
avanzamento del progetto, che fornisca feedback tempestivi e che stimoli
l’impegno delle risorse che partecipano alla realizzazione del progetto.
Risposta
L’orientamento degli sforzi verso la realizzazione di un progetto comune, rappresenta sicuramente un’esperienza di condivisione fondamentale per iniziare a
misurarsi e confrontare le proprie competenze, nonché per testare la capacità di
risorse appartenenti a diverse realtà aziendali di poter collaborare proficuamente.
Come esposto nella scheda numero 16, si consiglia di gestire il progetto mediante la creazione di gruppi di lavoro composti da risorse provenienti dalle singole
aziende, con precisi compiti e responsabilità, dedicati al presidio di un determinato aspetto progettuale. Ad esempio: un gruppo, formato dai tecnici provenienti
dalle singole aziende, potrà occuparsi della progettazione e sviluppo e della preventivazione tecnica ed economica; un secondo gruppo, formato dai responsabili
commerciali – marketing si dedicherà alla proposizione e promozione del prodotto/servizio e infine un terzo gruppo, formato dai responsabili degli uffici acquisti, si
dedicherà all’individuazione dei migliori fornitori per i componenti. La condivisione
delle esperienze acquisite su un nuovo prodotto/servizio permette di far sentire le
risorse provenienti dalle diverse realtà aziendali una vera squadra, di stimolare la
fiducia reciproca, di ottenere maggiore motivazione, di ridurre tempi e costi evitando inutili duplicazioni di competenze, o lunghi passaggi decisionali.
Rimane sempre fondamentale quantificare e misurare il contributo dei singoli gruppi nelle diverse fasi dei diversi progetti e valutare un sistema di incentivi
premianti di buoni risultati in tempi ragionevoli.
Preparare e diffondere, all’interno della Rete, periodici aggiornamenti che spieghino l’evoluzione ed i progressi della Rete stessa declinandoli anche per aree tematiche, permette di perseguire nel tempo una coerenza complessiva fondamentale.
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29. Quali sono i principali vantaggi che derivano dalla creazione di una Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase start up
Livello strategico
Inquadramento del problema
Imprese troppo piccole, talvolta, soffrono per i limiti strutturali e lamentano la scarsità di risorse per quelle attività straordinarie che sono fondamentali per ottenere
il successo sui mercati internazionali.
La collaborazione tra imprese, attraverso la condivisione di conoscenze e risorse
economiche, può essere la soluzione per risolvere quel problema dimensionale
tipico del nostro tessuto imprenditoriale. Grazie alla Rete, le aziende riescono ad
aumentare le opportunità commerciali anche singolarmente, attraverso l’innovazione di prodotto e altre attività strategiche che individualmente non riuscirebbero
a realizzare. L’internazionalizzazione, l’innovazione e l’aumento di efficienza
divengono le carte vincenti delle aziende che fanno Rete. Gli sforzi si concentrano anche nell’ambito della distribuzione, della promozione e del marketing, che
vengono potenziati insieme alla struttura commerciale.
Variabili critiche
• Difficoltà nella costruzione della Rete: le criticità derivano dalle molteplici
competenze richieste e dagli obiettivi, a volte diversi, che spingono le singole aziende ad aderire ad un progetto comune;
• gestione della Rete: la struttura della Rete è mutevole, per questo richiede
modalità di gestione diverse, che seguano la sua evoluzione. Fondamentale
sarà il ruolo del Comitato di Rete, composto dai singoli imprenditori, ma
anche e soprattutto la figura del Manager di Rete, vero mediatore tra gli interessi delle singole imprese e facilitatore e attivatore dei processi;
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• cambiamenti organizzativi delle singole aziende partecipanti: la partecipazione alla Rete può fare emergere lacune organizzative interne alle singole
aziende e sfociare conseguentemente in cambiamenti repentini all’interno
delle singole organizzazioni;
• possibilità di comportamento opportunistico dei partecipanti: occorre porre
particolare attenzione per evitare di incorrere in situazioni quali l’appropriazione di conoscenze strategiche e il loro sfruttamento all’esterno della Rete
stessa, la sottrazione sleale di clienti o di personale e lo sfruttamento scorretto dei risultati prodotti dalla Rete, da parte di una singola azienda.
Risposta
Le Reti rappresentano la soluzione ottimale per le imprese piccole e piccolissime
che vogliono allargare la portata delle proprie attività senza perdere l’identità e
senza imbarcarsi in investimenti troppo consistenti e rischiosi.
Le Reti, infatti, permettono di mettere a fattor comune le conoscenze dei singoli stimolando l’innovazione (di processo e di prodotto) e consentendo l’integrazione di filiera, sia in verticale sia in orizzontale. Una stessa Rete, insomma, può
aggregare insieme anche aziende localizzate in territori lontani e di ambiti diversi
valorizzandone le interazioni, generando risparmi di scala e migliorando la qualità del bene/servizio realizzato. L’afflusso di competenze diverse fa infatti crescere
la Rete e contestualmente le singole aziende.
I principali vantaggi che derivano dalla creazione di una Rete riguardano la maggiore visibilità delle aziende in Rete, la maggiore garanzia verso terzi, la possibilità di sfruttare sinergie tra le singole imprese, la proposizione di un’offerta più completa (offerta integrata di Rete), la maggiore capacità produttiva (commesse più
grandi), la maggiore capacità di investimento e la maggiore capacità innovativa.
Pur ottenendo la capacità produttiva di un’azienda più grande, la Rete mantiene
tuttavia la rapidità e la flessibilità delle aziende che la compongono.
La Rete rappresenta infine il migliore strumento per aumentare la presenza sui
mercati globali di interi settori manifatturieri.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
30. Come capire quando la Rete si è consolidata, è matura ed è
pronta per nuovi sviluppi?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase challenge
Livello strategico/operativo
Inquadramento del problema
La fase Challenge rappresenta il vero banco di prova per la Rete e il momento in
cui la Rete approccia concretamente ai mercati. Durante questa fase le sinergie e
i rapporti tra le aziende vengono fortemente stimolati e sollecitati per il conseguimento di un obiettivo comune, ovvero la crescita del fatturato di Rete. E’ in questa
fase che le imprese si sperimentano nella realizzazione delle prime commesse di
Rete, nell’attivazione di un processo di sviluppo commerciale e di comunicazione
verso i segmenti di mercato prescelti. Tutte queste attività sottintendono lo sviluppo e il consolidamento di routine e processi interni, nonché l’utilizzo di sistemi di
progettazione e condivisione tra le singole aziende. È il momento in cui esse
hanno dimostrato di saper lavorare proficuamente insieme e di saper coordinare
tempi e metodi di lavoro. Giunti a questa fase, è il momento di capire se la Rete
rappresenti una vera opportunità per le aziende partecipanti.
Variabili critiche
• Comunicazione interna: deve essere garantito un veloce sistema di comunicazione tra le aziende in Rete che permetta di condividere in tempo reale le
opportunità e le informazioni di competenza per lo sviluppo delle commesse
di Rete;
• comunicazione esterna: in questa fase, la comunicazione verso i segmenti
obiettivo è di fondamentale rilevanza, poiché permette di rendere noti i valori e le caratteristiche dell’offerta integrata di Rete e di riunire sotto un marchio
comune le diverse offerte delle singole imprese;
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
121
• sinergie produttive: deve essere stato raggiunto un livello di coordinamento
tale che permetta di ottimizzare i processi, eliminare gli sprechi e le ridondanze, nel rispetto dei tempi previsti. Ciò rappresenta un’opportunità di riflessione e miglioramento per le singole imprese, che apprendono dalla Rete nuove
e migliori metodologie di lavoro;
• validazione del contratto di Rete: attraverso la collaborazione quotidiana
viene continuamente verificata la completezza e la coerenza del contratto di
Rete rispetto alle esigenze di regolamentazione, per garantire snellezza operativa e tutelare le singole imprese da eventuali comportamenti opportunistici.
Risposta
Il conseguimento della fase Challenge rappresenta un momento di fondamentale
importanza per la Rete, poiché è in essa che le aziende testano la loro effettiva
capacità di collaborare per soddisfare le esigenze del mercato, ma anche la
bontà della struttura creata.
In questa fase, le imprese si sono testate nel soddisfacimento delle varie commesse di Rete: tale collaborazione richiede sinergie, coordinamento e acquisizione di
un metodo di lavoro comune, che determina il raggiungimento di automatismi di
Rete, dettati da processi e routine maturi e condivisi.
È in questo momento che la Rete, che ha ormai raggiunto un livello di fatturato
stabile, entra in fase Evolution.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
31. Quali sono le valutazioni da effettuare durante la fase
Evolution in merito alle performance realizzate dalla Rete?
Tipologia di Rete
Qualsiasi tipologia di Rete
Collocamento nella matrice
Fase Evolution
Livello strategico/tattico/operativo
Inquadramento del problema
Il raggiungimento della fase Evolution rappresenta un importante momento per la
Rete: le imprese operano già come un’unica entità sul mercato e hanno quindi
superato il primo vero banco di prova. Hanno già realizzato diverse commesse di
Rete e hanno già testato e consolidato la propria abilità di lavorare insieme.
Ora è arrivato il momento di tirare le somme e di capire se la Rete rappresenti
un’opportunità concreta per le singole aziende in termini di sviluppo di nuove competenze, raggiungimento di nuovi mercati, incremento del portafoglio clienti e
aumento del proprio fatturato.
In questo modo, si potrà effettivamente valutare quanto la Rete abbia generato
nuovi volumi d’affari e come sia meglio, a questo punto, procedere.
Variabili critiche
• Obiettività nella valutazione dei risultati: dovendo confrontare il fatturato individuale delle singole imprese con il fatturato di Rete, può risultare complicato interpretare i risultati ottenuti in un’ottica di sviluppo o cessazione dell’attività di Rete;
• riservatezza sulle informazioni di Rete: nel caso in cui si decida di sciogliere
la Rete o nel caso in cui alcune aziende decidano di uscire dalla collaborazione, bisogna tutelare le informazioni strategiche attraverso patti di riservatezza e non concorrenza, garantiti da eventuali sanzioni;
• ingresso di nuove aziende: bisogna prestare attenzione a non alterare gli
equilibri di Rete, assicurandosi che i nuovi entrati comprendano e condivida-
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
123
no in pieno il regolamento di Rete e le dinamiche interne allineandosi a questi in modo coerente;
• replicabilità delle risorse: nel caso in cui nella riconfigurazione dell’assetto di
Rete si valuti o si subisca l’uscita di un’azienda con competenze o strumentazioni uniche, può divenire indispensabile ricercare tali competenze o strumentazioni nel mercato, per non interrompere la fluidità nella gestione delle
commesse in essere.
Risposta
La fase Evolution costituisce un momento di riflessione per le singole imprese che
devono decidere la strada da percorrere nel futuro, in base alle opportunità generate dalla Rete nel corso del suo sviluppo.
Il criterio di valutazione da utilizzare è quello dell’aumento di fatturato delle
singole imprese partecipanti alla rete derivante dalla partecipazione alla
Rete.
A questo punto si possono configurare tre possibili scenari. Il primo riguarda il
caso in cui la Rete, pur generando nelle imprese un aumento di fatturato stabile,
produce risultati che si attestano verso valori non esaltanti, misurabili circa in un
10-15% di incremento. Risulta quindi opportuno operare diverse valutazioni in
merito all’assetto attuale della Rete, su cui è ancora possibile intervenire, rimettendo in discussione le dinamiche previste dal contratto di Rete e valutando in
aggiunta anche la ricerca di nuovi potenziali partner da inserire per potenziare la
Rete. Il secondo caso è quello in cui il fatturato incrementale non supera il 3-5% e
potrebbe qui diventare opportuno valutare la dismissione della Rete stessa.
Infine, il terzo e ultimo caso è quello di una Rete che genera un fatturato elevato
e in crescita continua. Le imprese in Rete potranno, in questo caso, valutare l’opportunità di costituire una nuova società, rafforzando l’impegno in termini di investimento nella Rete.
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
Riferimenti Bibliografici
Spunti per un approfondimento
AA.VV., Reti d’impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva,
di coordinamento e di assetto giuridico, AIP (a cura di), Il Sole 24 Ore, 2008.
AA.VV., Fare reti d’impresa. Dai nodi distrettuali alle maglie lunghe: una nuova
dimensione per competere, AIP (a cura di), Il Sole 24 Ore, 2009.
Cafaggi F. e Iamiceli P., Reti di impresa tra crescita e innovazione organizzativa, Il
Mulino, 2008
Costantino F., Di Gravio G., Tronci M., Supply Chain Management e Network
Logistici. Dalla gestione della partnership al risk management, Editore Ulrico
Hoepli, Milano, 2007
Dioguardi P., Le Imprese Rete, Bollati Boringhieri, 2007
Di Marco P., Cattò P.L., Come costruire una Rete tra imprese: opportunità, percorso evolutivo e business plan, Edizioni Martina, 2011.
Fondazione Italiana del Notariato, Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali
per la crescita d’impresa. Atti del Convegno, Roma, 25 novembre 2011, edizione
Quaderni Fondazione Nazionale Notariato Gruppo 24Ore, 2011
Prandstraller F., Rullani E., (2009) Creatività in Rete: L’uso strategico delle ICT, per
la nuova economia dei servizi, Franco Angeli, CFMT
Ricciardi A., “Strategie di cooperazione tra aziende e mitigazione del rischio operativo: i vantaggi competitivi delle reti di imprese”, Saggio in Scritti in onore di
Vittorio Coda; Egea, Milano 2010
RetImpresa, Comitato Interegionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie,Linee
Guida per i contratti di rete, 2012
RetImpresa, Lexius Sinacta, Guida pratica al Contratto di Rete d’Impresa, 2011
Rullani E. (a cura di), Reti d’Impresa e Idee Motrici, Quaderni della
Programmazione, 27, Università degli studi di Trento, Provincia Autonoma di
Trento, Edizioni31, 2010.
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
125
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Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
L’AGENZIA
Nata nel 2009, nel quadro degli scopi istituzionali di Confindustria, RetImpresa è
l’Agenzia Confederale per le reti d’impresa, sede di coordinamento e sviluppo al
servizio degli Associati.
FINALITÀ:
• favorire l’integrazione e la competitività delle piccole imprese attraverso i
nuovi modelli di aggregazione previsti dal “contratto di rete”;
• promuovere il coordinamento dell'attività degli associati e il perfezionamento
delle loro tecniche operative ai fini di un crescente supporto delle imprese
per redigere il contratto di rete;
• assistere gli associati nell’individuazione degli interessi da rappresentare
nelle competenti sedi istituzionali in Italia e all'estero;
• coordinare l’attività degli associati nell’individuazione e nel raggiungimento di
obiettivi comuni;
• elaborare studi e ricerche;
• elaborare e sviluppare progetti specifici a supporto degli associati;
• realizzare eventi, convegni e workshop;
• far partecipare le reti d’impresa a missioni internazionali organizzate dal
sistema Confindustria;
• promuovere e diffondere la rete d’impresa favorendo la crescita di nuove reti
e consolidando quelle esistenti.
Per ulteriori informazioni, notizie e approfondimenti visita il portale di
RetImpresa: www.retimpresa.it
Il Management delle Reti d’Impresa - Febbraio 2013
127
ISBN 978-88-908486-0-5
www.retimpresa.it
Linee Guida
per i
contratti di rete
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Autori
Edoardo Bernini - Notaio in Montebelluna
Guido Bevilacqua - Notaio in Pordenone
Eva Bredariol - Dottoranda di ricerca Università di Padova
Lorenza Bullo - Notaio in Rovigo
Cristiano Casalini - Notaio in Cerea
Giulia Clarizio - Notaio in Vicenza
Giuseppe Fietta - Notaio in Bassano del Grappa
Andrea Todeschini Premuda - Dottorando di ricerca Università di
Padova
Diego Trentin - Notaio in Vicenza
Si ringraziano il dott. Fulvio D'Alvia (Direttore RetImpresa Confindustria) ed i suoi collaboratori: Ing. Luca De Vita e dott.ssa
Giulia Bollino.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
III
IV
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Prefazione
Dopo un anno dal concepimento vede la luce la prima edizione delle Linee guida
sul contratto di rete da parte del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle
Tre Venezie. Essa risponde ad un'esigenza di razionalizzazione derivante, almeno
in parte, dalla scarna ed incompleta disciplina dettata dal legislatore che ha contribuito alla produzione di una già ricca prassi applicativa, oggetto di uno osservatorio della Fondazione Visentini in collaborazione con RetImpresa e
Unioncamere.
Si tratta di un'iniziativa importante che contribuirà ad orientare la pratica professionale, le banche e le imprese ad un impiego consapevole dello strumento contrattuale per la formazione e il consolidamento della collaborazione inter-imprenditoriale in un momento di crisi economico-finanziaria destinato a generare importanti trasformazioni del sistema produttivo.
Il contratto di rete è nella sua infanzia; al momento della pubblicazione sono stati
stipulati poco più di 300 contratti. E' stato accompagnato nella sua diffusione da
un prezioso lavoro delle associazioni di categoria, stimolando il mondo delle professioni a riflettere e promuovere lo strumento contrattuale a fianco degli esistenti modelli, che compongono un ricco, forse unico in Europa, menu di alternative.
L'Italia può costituire un punto di riferimento nella prospettiva di uno sviluppo europeo che riveda, ampliandoli, gli strumenti diretti alla collaborazione tra imprese per
la formazione di reti transnazionali.
Le linee guida costituiscono uno strumento diretto a definire opzioni compatibili
con la legislazione, nel tentativo di promuovere una standardizzazione flessibile
che allo stesso tempo consenta:
1) di proseguire il percorso di innovazione organizzativa intrapreso con l'entrata in vigore della legge, e
2) di indirizzarlo verso la creazione di macro-modelli definiti in relazione alla
dimensione e numerosità delle imprese partecipanti, agli obiettivi e finalità
della collaborazione, all'ambito territoriale cui la attività della rete è destinata ad operare.
In quest'ambito sembra opportuno distinguere tra le diverse tipologie di controllo
sul contratto: in particolare tra i criteri che debbono ispirare l'opera del notaio e
quelli che invece riguardano l'asseverazione, ove i contraenti abbiano richiesto
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
V
l'ammissione alla agevolazione fiscale. La funzione notarile è certamente funzione di controllo di legittimità ma si è ampliata ad una finalità di orientamento legata alla natura del servizio professionale erogato, insieme all'attestazione della fede
pubblica. In questa prospettiva si comprende dunque l'ambito delle linee guida a
compasso allargato, comprensivo dell'intera vita del contratto di rete dalla formazione allo scioglimento ed oltre. Il controllo notarile non deve riguardare gli obiettivi industriali ed i parametri per misurare competitività ed innovazione che costituiscono invece, eventualmente, il nucleo della valutazione da operare in sede di
asseverazione ai fini della concessione dei benefici fiscali. Il contributo professionale dei notai sarà pertanto utile non solo a definire i parametri di validità ma a
delimitare il confine tra fattispecie legale e contratti atipici di rete, contribuendo alla
qualificazione della fattispecie che si presenta in molti casi (eccessivamente)
aperta. Le linee guida svolgono questa funzione quando, per esempio, interrogandosi sulla possibilità che la rete di origine contrattuale sia costituita per lo svolgimento di una singola operazione danno risposta affermativa così come quando
dettando i principi per la gestione patrimoniale andando ben oltre la sinora limitata differenziazione nelle prassi.
Si tratta di orientamenti con un formato modulare, destinato ad essere ampliato ed
integrato in edizioni successive per poter da un lato riflettere la differenziazione
dei modelli espressi dalla pratica e dall'altro la crescente complessità dei profili
riguardanti governance e gestione patrimoniale. In prospettiva, quando la base
dati si accrescerà ulteriormente e la ricerca sulle prassi sarà in grado di fornire
precise indicazioni potrebbe esser possibile muovere da una raccolta di orientamenti alla definizione di vere e proprie massime che, comunque, dovrebbero sempre essere accompagnate da commenti relativi al percorso ed alle ragioni che
hanno indotto al consolidamento di una certa soluzione operativa. La funzione di
tali massime rimarrebbe sempre orientativa e mai imperativa proprio per non
disincentivare l'innovazione e la capacità di riflettere l'evoluzione delle diverse
necessità emergenti dai vari contesti imprenditoriali. L'obiettivo non è quello di cristallizzare ma di incentivare l'innovazione senza incrementare la conflittualità.
Tali orientamenti costituiscono oggi più una base di partenza per il lavoro dei professionisti che delle conclusioni. Il testo delle linee guida definisce infatti opzioni,
descrive percorsi piuttosto che tracciare un sentiero obbligato. Non vengono
VI
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
descritte clausole-tipo seppure con formule alternative che garantiscano la possibilità di scelta. A questo risultato potrà eventualmente pervenirsi in futuro quando
l'indagine sulla prassi avrà consentito di delineare meglio sia le caratteristiche del
contratto di rete sia le principali differenze con i contratti e le società che svolgono funzioni simili.
Le linee guida concentrano l'attenzione sui principali profili del contratto di rete
dalla sua formazione, con un evidente ed utilissimo approfondimento concernente gli effetti della pubblicità, alla definizione del contenuto del contratto di rete,
distinto in una parte obbligatoria ed una eventuale. Si soffermano sulle modalità di
ingresso iniziali e successive dei partecipanti e su quelle di recesso e di esclusione.
Affrontano il nodo della distinzione tra contratto e programma di rete sottolineando come quest'ultimo possa essere oggetto di successive specificazioni e modifiche, specialmente quando le reti abbiano obiettivi multi-progetto e caratteristiche
di stabilità nel tempo.
Destinano giustamente grande attenzione al tema della governance, definendo
con ricchezza di argomentazioni il tema del mandato attribuito all'organo comune
e le diverse conseguenze derivanti dalla inclusione della rappresentanza. Si soffermano, in questo caso anticipando spesso la prassi, sulla gestione del patrimonio e sulle esigenze di segregazione patrimoniale che costituisce elemento strategico nella decisione delle imprese di adottare il contratto di rete ed in quella delle
banche di finanziarne il progetto sottostante.
Affrontano il tema della fiscalità ed i limiti derivanti dal rispetto della disciplina della
concorrenza.
Questa prima edizione delle Linee Guida rappresenta pertanto solo l'inizio di un
percorso destinato a radicarsi sul territorio, raccogliendo contributi e suggerimenti e guidando, al servizio delle imprese e delle comunità, la crescita dello strumento e la sua specializzazione funzionale.
L'auspicio è quello di uno strumento in grado di crescere attraverso un dialogo,
opportunamente formalizzato dalla creazione di un sito web che raccolga commenti, riflessioni, suggerimenti provenienti dalle associazioni, dai singoli professionisti, dalle imprese per consentire che le edizioni successive riflettano in tempo
reale la sviluppo delle prassi ed anche la domanda di cambiamento.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
VII
L'emanazione della legge sul contratto di rete ha consentito l'apertura di una
nuova stagione di riflessione sugli strumenti della crescita e sulle risposte alla
crisi. La rete tra imprese può infatti contribuire alla crescita e rispondere alla crisi
almeno di alcune filiere. La funzione trainante della domanda estera e la contrazione di quella interna impongono di muovere sempre più verso la costituzione di
reti trans europee la cui disciplina è al momento carente. Come spesso accade il
significato simbolico di una legge supera spesso quello reale quando riflette una
domanda inevasa di cambiamento culturale ed organizzativo. La legge ha posto
con forza l'esigenza di modificare il focus dai soggetti ai progetti. L'attenzione deve
rivolgersi alla tipologia di progetto industriale che il contratto di rete è in grado di
realizzare procedendo verso una sempre maggiore specializzazione funzionale. In
questa prospettiva occorre rivolgersi all'Europa, dove le differenze di tradizioni giuridiche e di prassi renderebbero vano il tentativo di trasporre meccanicamente la
soluzione italiana ad altri contesti. Solo una proposta che abbia al centro la collaborazione tra imprese, in particolare quelle piccole e medie, con e non certo contro la grande, potrà trovare accoglimento al livello europeo, declinando le soluzioni pratiche che meglio si attagliano ai programmi europei, in particolare quelli sulla
innovazione.
In prospettiva occorre allora interrogarsi sull'opportunità di immaginare degli
orientamenti sulle reti di imprese, comprensivi dell'insieme degli strumenti diretti
alla collaborazione al fine di orientare nella scelta comparata degli strumenti.
Per ora salutiamo con soddisfazione il primo passo di un lungo cammino che può
svolgersi con successo solo nello spirito di collaborazione tra imprese, professioni ed accademia, che ha visto nascere le Linee Guida.
Fabrizio Cafaggi
VIII
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Prefazione
I nuovi scenari competitivi imposti dalla globalizzazione dei mercati e dalla recente crisi internazionale impongono alle nostre imprese uno scatto di reni che dia
nuovo slancio al nostro sistema produttivo.
Servono nuovi modelli di sviluppo ma anche un nuovo approccio al "fare impresa".
Non è più il tempo dell'individualismo, ma sono vincenti le scelte orientate alla collaborazione produttiva, specialmente se indirizzate all'innovazione e all'internazionalizzazione.
Il contratto di rete è uno strumento nuovo, flessibile e che si adatta alle esigenze
di imprese di ogni dimensione e di ogni settore, integrando due concetti egualmente importanti ma tra oro apparentemente distanti: la collaborazione su programmi condivisi ed il mantenimento dell'autonomia imprenditoriale.
Le caratteristiche principali della disciplina del contratto di rete sono la flessibilità
e l'assenza di rigidi paletti. Questo comporta che ogni contratto ha specifiche
caratteristiche e quindi la necessità di un maggiore impegno mirato per progettare ed impostare correttamente ogni singola iniziativa di rete.
Per questo è importante, soprattutto in questa fase di avvio, il ruolo di accompagnamento che può essere svolto sia dal Sistema Associativo che dal mondo professionale.
I contratti di rete devono essere progettati e costruiti a "misura" delle imprese,
rispecchiando le loro caratteristiche ed i loro obiettivi attraverso un'attenta redazione del programma di rete e progettazione del sistema di governance.
Affinché il contratto di rete dia risultati positivi è quindi fondamentale che tutti, dalle
Associazioni di rappresentanza al mondo dei Professionisti, lavorino insieme nella
stessa direzione.
Questa guida, in futuro implementabile, intende rappresentare un contributo pratico a tutti i professionisti impegnati nella predisposizione di contratti di rete d'impresa fornendo per quanto possibile ad oggi un orientamento chiaro e univoco.
Aldo Bonomi
Presidente RetImpresa
Vice Presidente Confindustria per le
Politiche Territoriali e i Distretti Industriali
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
IX
X
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
INTRODUZIONE
Queste Linee Guida sono il frutto del lavoro di alcuni notai del Triveneto che hanno
accolto una sfida ed hanno deciso di stare accanto alle Imprese perché potessero utilizzare al meglio il nuovo strumento del Contratto di Rete.
Uno strumento che proprio nella grande flessibilità trova il suo vantaggio ed il suo
limite.
Uno strumento che per realizzare innovazione e competitività sul mercato ha la
necessità di uno sforzo ed un approccio scientifico e pratico nuovo, ha necessità
di un confronto costruttivo tra l'ufficiale rogante e l'imprenditore.
I notai hanno ascoltato, a volte con stupore, le esigenze e gli obiettivi di
RetImpresa ed hanno scoperto priorità e prospettive diverse da quelle da cui
erano partiti per affrontare le problematiche; gli imprenditori hanno ascoltato, a
volte con stupore, le possibilità ulteriori o le conseguenze inaspettate e non desiderate, che discendono da altrettante scelte contrattuali, prospettate dai notai.
Possiamo dire che il legislatore è stato lungimirante nel prevedere l'intervento del
notaio per questo Contratto. Tutto da inventare. Tutto da costruire secondo le esigenze delle parti.
E' indispensabile una conoscenza approfondita della Teoria Generale dei
Contratti, delle infinite possibilità e degli infiniti rischi, per adeguare la volontà delle
parti nella massima autonomia, all'ordinamento giuridico, assumendosi la relativa
responsabilità; non avremmo forse mai pensato che, proprio nell'affrontare una
fattispecie che sembra lontana dalla nostra tradizione, risulti quanto mai appropriata l'espressione "più notaio, meno giudice" di Carnelutti!
Innanzitutto è indispensabile una attività maieutica che faccia emergere gli obiettivi e le esigenze reali e poi suggerire la soluzione migliore. Così nelle Linee Guida
si è parlato di Contratti di Rete, perché svariate e multiformi possono essere le
configurazioni assunte; così non si è affrontata l'universalità delle questioni che il
Contratto di Rete può porre, bensì volutamente su talune si è detto, su talaltre si
è taciuto. Per quanto concerne le soluzioni pubblicate circa le questioni affrontate,
si è espresso un suggerimento od un avvertimento operativo, talvolta indicando
una via preferibilmente praticabile rispetto alle molte e diverse percorribili. Su altre
questioni non si è detto, ma ciò non significa che non siano state prese in considerazione, semplicemente il silenzio è il segno che non si è riusciti a pervenire ad
oggi, ad una risposta univoca. Si può dire che il silenzio ha un suo peso in questo
lavoro; a volte di questioni di cui non vi è traccia si è discusso animatamente; spesso nel lavoro sono evidenziati problemi e la soluzione non è univoca. E' anche
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
XI
opportuno sottolineare che questo lavoro ha potuto tenere in conto anche convegni ed interventi successivi allo studio del CNN, che hanno fatto fare qualche
passo avanti e hanno permesso anche una lettura un po' più evoluta, non in aperto contrasto, ma che sviluppa una qualche possibile lettura e privilegia alcuni
aspetti emersi come più significativi.
Il principio della non entificazione della Rete è stato tenuto fermo a motivo della
posizione italiana in difesa del Contratto di Rete, per evitare la contestazione dell'aiuto di Stato, in sede europea.
Il presente lavoro è il risultato finale di un confronto, una condivisione, uno scambio di riflessioni e meditazioni in seno al gruppo che ha redatto i contributi, con la
consapevolezza che si stanno muovendo i primi passi su un terreno tutto da esplorare.
Il lavoro è pertanto "in fieri", è un'opera in corso di costruzione, alla quale si
aggiungeranno altri tasselli ed altre riflessioni in futuro. Si è volutamente privilegiato la "via leggera" alla rete in previsione di un eventuale ulteriore approfondimento su aspetti più strutturati ma che appaiono meno in assonanza con l'impostazione della previsione legislativa e che, non a caso, sono oggetto di rilevanti distinzioni tra i commentatori. L'implementabilità delle presenti Linee Guida è condizione essenziale e connaturata al loro essere, ad oggi, un primo contributo che può
e dovrà essere sviluppato su un tema che si presta ad una ulteriore e futura ponderazione.
Giulia Clarizio
Presidente del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie
XII
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
LINEE GUIDA PER I CONTRATTI DI RETE
INDICE
1. Le reti ed il contratto di rete
1
2. I soggetti del contratto di rete
7
3. Gli effetti dell'iscrizione al registro delle imprese del contratto di rete
13
4. Il programma comune, gli obiettivi strategici, i requisiti per conseguire
l'asseverazione ed il ruolo del notaio
19
5. Ammissibilità di una rete di imprese per una singola operazione
31
6. Diritti ed obblighi dei partecipanti al contratto di rete
35
7. La durata del contratto di rete
43
8. La previsione di un fondo comune
47
9. L'organo comune
61
10. Le modalità di adesione di nuovi imprenditori
73
11. Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti;
le modificazioni del contratto di rete
79
12. Il recesso e l'esclusione
85
13. La fiscalità del contratto di rete
89
14. Contratto di rete e normativa antitrust
103
APPENDICE NORMATIVA
113
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
121
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
XIII
XIV
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Avvertenza
Nel testo delle Linee Guida si è convenzionalmente adottata la locuzione "la
legge" per riferirsi alla disposizione normativa che ha introdotto il contratto di rete,
ossia l'art. 3 commi 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 e s.m.i
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
XV
La redazione del presente lavoro è stata chiusa in data 22 febbraio 2012.
XVI
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 1
Le reti ed il contratto di rete
Principi generali
Il "contratto di rete" è stato introdotto con l'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n.
5/2009, (convertito con l. n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009
e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la n.122/2010).
Il dettato normativo dell'art.3 de “la legge”, in cui è inserita la disciplina del contratto di rete, ha ad oggetto i distretti produttivi e le reti d'impresa (ed in forza di
questo collegamento normativo al contratto di rete continuano ad applicarsi anche
le norme di cui all'art. 1 comma 368 lett. b), c) e d) della legge n.266/2005 previste per i distretti produttivi).
Il contesto economico, in cui sopraggiunge il contratto di rete, è già caratterizzato
dall'esistenza di fenomeni di organizzazione e cooperazione inter - imprenditoriale, noti, nella fenomenologia economica, come reti di imprese e reti contrattuali,
ossia forme di esercizio dell'iniziativa economica e produttiva presenti nel nostro
tessuto economico da decenni e rappresentanti una strategia che le imprese italiane hanno trovato per operare nel mercato economico nazionale ed internazionale. Si tratta, pertanto, di capire e stabilire in che rapporto si ponga il novello contratto di rete con questi modelli preesistenti, ed a questo proposito tre diverse
ricostruzioni sono state offerte dai primi interpreti in dottrina.
Secondo alcuni il legislatore ha introdotto un nuovo tipo contrattuale che va ad
affiancarsi a quelli già disciplinati. Altri autori, invece, sostengono la natura transtipica del contratto: pertanto potendo esso essere impiegato per diverse funzioni,
con un solo strumento si potrebbero realizzare attività finora rimesse a singole,
distinte, figure contrattuali. Altra interpretazione, invece, sostiene che il contratto
di rete non rappresenti un tipo contrattuale nuovo, bensì un insieme di requisiti
in presenza dei quali contratti funzionali alla cooperazione inter - imprenditoriale,
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
1
comunque denominati, consentono ai contraenti di avvalersi di agevolazioni e
benefici.
Definizione, genesi e caratteristiche delle reti
Per rete si intende il fenomeno economico e giuridico in cui più imprese, indipendenti, agiscono in modo coordinato, dando vita ad operazioni economiche ed
organizzative diversificate ed in questo senso eterogenee.
Per operare in rete, tanto nell'organizzare la produzione, quanto lo scambio, sono
stati impiegati numerosi modelli giuridici: si pensi ai consorzi, mandati collettivi,
A.T.I., joint ventures, G.E.I.E., contratti di franchising, contratti di subfornitura.
L'eterogeneità, tanto funzionale quanto strutturale, caratterizza la manifestazione
in concreto delle reti.
Per quanto concerne i motivi e le esigenze produttivo-distributive che portano alla
formazione di sistemi reticolari:
l
le reti possono nascere per effetto dello snellimento delle grandi organizzazioni integrate, che per ridurre costi ricorrono sempre più a forme di outsourcing delle lavorazioni, dei servizi, delle competenze, rivolgendosi a
imprese e professionisti esterni.
l
in secondo luogo si formano reti quando le imprese trovano i vantaggi del
"mettersi in rete" per conseguire economie di scala e di specializzazione
che ciascuna singola impresa non potrebbe conseguire (cd. effetto di
espansione conseguibile con la rete);
l
infine, le reti sono considerate l'effetto diretto della globalizzazione, perché
le imprese, che vogliono operare in nuovi mercati o che cercano nuovi clienti, si organizzano per gestire piattaforme di relazione sempre più complesse ed articolate.
C'è una distinzione, che in parte rispecchia anche la diversa genesi del fenomeno, da osservare: altro è parlare di rete di imprese ed altro di impresa a rete.
Entrambe sono costituite da un modello reticolare, ma con struttura e modalità
operative differenti: mentre nel primo caso la formazione della rete avviene tramite l'incremento e la stabilizzazione di processi collaborativi tra piccole e medie
imprese; nel caso dell'impresa a rete, invece, la costituzione è dovuta a fenomeni
di decentramento produttivo della grande impresa. Talvolta le organizzazioni a rete
2
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
sono forme intermedie di organizzazione tra la disintegrazione verticale, operata
della grande impresa per mezzo degli accordi di subappalto, e la rete orizzontale
di piccole imprese: si tratta di reti orizzontali ma fondate su un insieme di rapporti tra il centro e la periferia, sia dal lato della domanda che dell'offerta.
Quanto ai tratti caratterizzanti le reti, va riconosciuto che le diverse figure impiegate nella nostra realtà economica, che costituiscono - o possono costituire - la
veste giuridica di sistemi reticolari, sono fondati o caratterizzati da: autonomia,
interdipendenza, coordinamento, cooperazione, stabilità e flessibilità.
(1) Autonomia: le imprese che partecipano ad una rete sono formalmente e
giuridicamente distinte, talvolta anche concorrenti, e la rete assurge a strumento di governo e coordinamento.
(2) Collaborazione e complementarietà: la rete dà luogo a forme di collaborazione concernenti attività complementari che si svolgono in una singola
fase o comprendono più fasi della filiera produttiva. La rete si costituisce
quando le relazioni di mercato si rivelano inadeguate a gestire ed organizzare la complementarietà della produzione e/o distribuzione e l'impresa,
verticalmente integrata, si trova ad affrontare costi eccessivi, oppure più
imprese conferiscono beni, servizi e/o competenze diversi e necessari alla
definizione di un nuovo processo produttivo o alla produzione di un bene
che assicuri competitività
(3) Stabilità: la trama di relazioni che si instaurano tra le imprese in una rete
tendenzialmente stabile.
(4) Interdipendenza: è caratteristica che ricorre quando vi siano elevati investimenti specifici (che possono riguardare processi produttivi, tecnologie,
oppure la fase distributiva), e questo comporta una collaborazione in cui i
costi di uscita dalla relazione di rete si fanno elevati. Inoltre interdipendenza significa condizionamento tra le imprese della rete, tra le loro forme organizzative e tra i processi decisionali che ad esse fanno capo, interdipendenza che si coniuga, pur sempre, con autonomia, giuridica ed economica delle
imprese.
Classificazione delle reti
Dall'analisi empirica del fenomeno reticolare, emerge una tripartizione di schemi
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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logici attorno ai quali si possono articolare le reti.
Un primo schema è rappresentato da una molteplicità di rapporti paralleli tra loro
(ad esempio una rete distributiva in franchising): in questa ipotesi i contratti possono essere considerati in modo separato l'uno dall'altro.
Un secondo schema è costituito da un insieme di contratti bilaterali (per esempio
più rapporti di subfornitura all'interno di una filiera per la produzione di diversi
componenti del prodotto, che verrà assemblato alla fine): in questo caso il modello giuridico di riferimento è quello dei contratti collegati.
Il terzo schema di rete tra imprese utilizza i contratti plurilaterali (ad esempio un
consorzio): l'accordo vincola tutti gli aderenti alla rete.
Altra tripartizione che descrive le diverse tipologie di reti, è quella che distingue le
reti organizzative, da quelle contrattuali e miste. Si ha rete organizzativa quando il
modello organizzativo assunto sia quello della società, o dell'associazione, fondazione o consorzio (o società consortile).
Le reti contrattuali, invece, possono esser basate su contratti plurilaterali o su contratti bilaterali collegati, nel primo caso si versa in un'ipotesi di rete di impresa, nel
secondo in una rete di contratti collegati. Quando la rete è costituita da una serie
di contratti collegati, perché vi sia rete occorre una relazione strumentale di complementarietà tra le attività delle imprese, devono sussistere elementi di collegamento sotto il profilo della causa e dell'oggetto, espressione dell'interdipendenza
tra le attività. Le reti miste si verificano quando ad una rete contrattuale (ad esempio di subfornitura) si affianchi una rete organizzativa (ad esempio una società
consortile per la ricerca e lo sviluppo tecnologico). Spesso le reti vanno soggette
ad evoluzioni, passando, pertanto, da forme contrattuali a forme miste.
Fino ad ora si sono prese in considerazione le ragioni che attengono alla genesi
del fenomeno reticolare e le principali caratteristiche che lo connotano, qualunque
sia la veste giuridica da esso assunta.
D'ora innanzi ciò che verrà considerato sarà, invece, il contratto di rete ai sensi
dell'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 come modificato dal d.l. n.78/2010
convertito con l.n.122/2010 (in queste pagine convenzionalmente definito “la
legge”).
È noto che dopo la modifica del 2010, l'istituzione del fondo patrimoniale e dell'organo comune sono divenute facoltative: essi non costituiscono pertanto parte del
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
contenuto necessario del contratto.
Costituiscono, invece, elementi necessari ai sensi de “la legge”, perché un accordo interimprenditoriale sia qualificabile come contratto di rete:
l
la presenza con relativa individuazione di almeno due imprenditori partecipanti;
l
l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
l
la definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonchè le modalità di realizzazione dello scopo comune;
l
la durata del contratto;
l
le modalità di adesione di altri imprenditori;
l
le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune (che non rientri, quando è stato istituito un
organo comune, nei poteri di gestione a quest'ultimo conferiti).
Costituiscono contenuto eventuale del contratto di rete:
l
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso;
l
se il contratto ne prevede l'istituzione, l'individuazione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di
una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
l
la previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto.
Non sono elementi richiesti da “la legge”, ma quasi sempre presenti nelle diverse
reti ad oggi stipulate, l'indicazione della denominazione e della sede della rete.
La scelta di quest'ultima è opportuno venga fatta con riflessione potendo assumere la valenza di elezione di domicilio rispetto ai terzi con conseguenti riflessi processuali.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Dalla disciplina vigente emerge, pertanto, l'elasticità della fattispecie contrattuale
in oggetto, caratterizzata da un contenuto obbligatorio, peraltro a geometria variabile e da un contenuto facoltativo, all'interno dei quali ampio è lo spazio concesso
all'autonomia privata e scarna è la disciplina legale suppletiva in assenza di specifica regolamentazione pattizia.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 2
I soggetti del contratto di rete
Principi generali
"La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere
parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento alla nozione di contratto
di rete, “la legge” stabilisce che "con il contratto di rete più imprenditori perse-
guono lo scopo di accrescere […]"; con riferimento alle formalità pubblicitarie inerenti il contratto di rete dispone inoltre che "Il contratto di rete e' soggetto a iscri-
zione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante […]".
Dalla disciplina sembra quindi doversi desumere che due sono i requisiti che debbono essere soddisfatti affinchè un soggetto possa essere parte di un contratto di
rete: (1) deve trattarsi di un imprenditore (requisito sostanziale); (2) la qualità di
imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese (requisito formale).
Sulla necessaria coesistenza di entrambi i requisiti si sono formate almeno due
opinioni: (a) secondo alcuni entrambi i requisiti debbono necessariamente coesistere; (b) secondo altri il requisito fondamentale è solo il requisito sostanziale che
pertanto è l'unico che deve necessariamente esistere, mentre il requisito formale
può essere omesso. In altri termini mentre vi è accordo sulla circostanza che per
essere parte di un contratto di rete è necessario essere imprenditori, non vi è unanimità di vedute sul fatto che tale qualità debba necessariamente risultare dal
Registro delle Imprese.
Riteniamo preferibile la prima opinione e ciò non solo per ragioni prudenziali, dettate dalla novità della norma, ma anche sulla base di indici sistematici e normativi: in particolare per la circostanza che “la legge” (1) pone l'obbligo di iscrivere il
contratto di rete nella sezione del Registro delle imprese presso cui e' iscritto ciaLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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scun partecipante; (2) fa decorrere l'efficacia del contratto dal momento in cui è
stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono
stati sottoscrittori originari.
"La legge" sembra quindi dare per presupposto necessario che ogni partecipante
risulti autonomamente iscritto presso il Registro delle Imprese.
Il requisito sostanziale ed il requisito formale
La possibilità di far parte di una rete è limitata ai soli imprenditori.
Ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni
e servizi. I requisiti fondamentali per essere considerato imprenditore sono quindi: (a) l'esercizio di un'attività economica; (b) la produzione o lo scambio di beni e
servizi; (c) l'organizzazione dell'attività economica; (d) l'esercizio professionale
dell'attività economica.
La qualità di imprenditore è oggetto di pubblicità: si può quindi desumere dalle
risultanze del Registro delle Imprese se un soggetto è titolare di un'attività d'impresa. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per la partecipazione al contratto
di rete si ritiene che l'iscrizione presso il Registro delle Imprese costituisca elemento sufficiente; in altre parole ove un soggetto risulti iscritto presso il Registro
delle Imprese la sua qualità di imprenditore deve ritenersi senza dubbio attestata.
Parebbe invece doversi escludere la qualità di imprenditore per mancanza assoluta sia del requisito sostanziale che del requisito formale: (1) dei soggetti che
svolgono attività libero professionali; (2) delle pubbliche amministrazioni, per le
attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni. E' importante sottolineare che
l'esclusione per le pubbliche amministrazioni vale soltanto per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni. Ove si tratti, invece, di attività imprenditoriali
gestite da enti pubblici (entro i limiti in cui ciò è consentito) lo stesso ente pubblico dovrebbe essere, almeno per quella attività, considerato imprenditore e quindi
soggetto ad iscrizione presso il Registro delle Imprese. Ciò ammesso non si vedono ragioni per cui, entro i limiti sopra precisati, anche un ente pubblico non possa
essere ammesso in una rete.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Imprenditori individuali e collettivi
In linea generale, ove siano soddisfatti il requisito formale e sostanziale, si può
senza dubbio ritenere soggetto idoneo alla partecipazione ad un contratto di rete
tanto un imprenditore individuale quanto una società. Non vi sono poi ragioni per
escludere che gruppi di imprenditori partecipino ad una rete mediante un consorzio con attività esterna. Il consorzio infatti è una organizzazione comune tra più
imprenditori costituita al fine di disciplinare o svolgere determinate fasi delle rispettive imprese (il requisito sostanziale può quindi ritenersi soddisfatto) e, ove si tratti di consorzio con attività esterna, risulta iscritto presso il Registro delle Imprese
(anche il requisito formale è quindi soddisfatto).
Imprenditore agricolo e società semplici
Il quesito circa l'ammissibilità della partecipazione ad una rete da parte di un
imprenditore agricolo o di una società semplice, si ritiene debba essere risolto in
senso positivo per le seguenti ragioni:
(1) “la legge” si limita a richiedere che i partecipanti siano imprenditori; il requisito sostanziale pertanto è soddisfatto a prescindere dalla natura agricola o
commerciale;
(2) inoltre “la legge” dispone che il contratto di rete è soggetto ad iscrizione
nella "sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun par-
tecipante", non distinguendo tra sezione e sezione. Poiché la principale
sezione "speciale" è proprio quella dell'impresa agricola, e semprechè tale
iscrizione sia effettivamente eseguita (e quindi il requisito formale sia rispettato) dobbiamo ritenere che la partecipazione ad una rete di impresa da
parte di società semplici agricole ed imprenditori agricoli individuali sia
espressamente autorizzata dalla legge.
Contratto di rete tra imprese controllate e collegate.
Ai sensi dell'art. 2359 c.c sono considerate società controllate: (1) le società in cui
un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria; (2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (3) le società che sono sotto
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con
essa. Sono invece considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole.
In ambito societario la qualificazione di una società come controllata o collegata
determina l'applicazione di talune disposizioni e divieti, stabiliti principalmente al
fine di garantire l'effettività del capitale sociale. Nella disciplina del contratto di rete
non sono invece rinvenibili degli espressi divieti o limitazioni. L'unico limite desumibile da "la durata" è che di un contratto di rete devono essere parte più imprenditori; resta quindi da chiedersi se la partecipazione esclusiva di società controllate o collegate faccia venir meno il requisito della pluralità di imprenditori. La risposta pare debba essere negativa, dal momento il fenomeno del collegamento o del
controllo non va mai ad incidere sulla qualificazione giuridica autonoma delle
società; in altre parole ogni società è e deve essere autonomamente considerata
imprenditrice, a meno che non vi sia una espressa indicazione normativa in senso
opposto. Si consiglia, tuttavia, di procedere con estrema cautela in presenza di
una rete composta esclusivamente da società controllate e/o collegate, potendo
in tal caso l'Amministrazione finanziaria disconoscere il requisito della pluralità di
imprenditori con conseguente diniego delle agevolazioni fiscali previste per il contratto di rete.
Contratto di rete con società straniere comunitarie ed extracomunitarie.
Il testo normativo non limita la partecipazione alle reti di impresa in base della
nazionalità dei partecipanti; tale limitazione peraltro, certamente con riferimento
alle imprese di Paesi membri dell’Unione Europea, sarebbe contraria alla normativa comunitaria. Si prescinde, in questo contesto, dai delicati e complessi problemi internazionalprivatistici che si possono porre con riguardo alla partecipazione
di imprese straniere non comunitarie (quali ad esempio, il rispetto della condizione di reciprocità, l'individuazione della disciplina applicabile). In ogni caso, i soggetti stranieri, comunitari e non, devono però rispettare il requisito sostanziale
(attività di impresa). Per quanto concerne quello che si è chiamato requisito for-
male, allo stato, si pone il dubbio se per l'esecuzione della formalità pubblicitaria,
sia necessario, o meno, che l'impresa straniera apra in territorio italiano almeno
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
una sede secondaria e che di tale apertura sia notiziato il competente Registro
delle Imprese con apposita iscrizione. In tal caso, tutte le necessarie formalità pubblicitarie quanto all' impresa straniera partecipante alla rete, ed in particolare
l'iscrizione iniziale, saranno eseguite presso il Registro delle Imprese ove risulta
iscritta la sede secondaria.
Va peraltro rilevato che richiedere l'apertura di una sede secondaria ad un'impresa straniera, anche quando questa operi soltanto in territorio straniero, quantunque in rete con imprese italiane, appare forse eccessivo; e per giunta, ove si tratti di impresa comunitaria, potrebbe risultare altresì discriminatorio imporre ad
un'impresa comunitaria di aprire una sede secondaria, in Italia, al fine di consentirle la partecipazione ad una rete con imprese italiane. Pare opportuno un chiarimento legislativo in materia. In attesa di ciò, è auspicabile che le imprese straniere, prive di sede secondaria in Italia e come tali non iscritte al relativo Registro
Imprese, non figurino tra i sottoscrittori originari del contratto, ma vi aderiscano in
un secondo momento; ciò al fine di superare l'ostacolo che deriva dalla seguente
previsione normativa: "[…]l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è
stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono
stati sottoscrittori originari".
Si segnala, inoltre, l'opportunità di prevedere, nel regolamento contrattuale, l'applicazione della legge italiana; ciò anche nel caso in cui al contratto di rete partecipino inizialmente soltanto imprese italiane, alla luce della possibilità di successiva adesione di imprese straniere.
Quadro sinottico
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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In sintesi: affinché un soggetto possa essere parte di un contratto di rete deve soddisfare due requisiti: (1) deve trattarsi di un imprenditore (requisito sostanziale); (2)
la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese (requisito for-
male), salve le considerazioni di cui sopra per le imprese straniere.
Deve escludersi la possibilità di partecipare ad una rete per mancanza assolute
sia del requisito sostanziale che del requisito formale: (1) dei soggetti che svolgono attività libero professionali; (2) delle pubbliche amministrazioni per le attività
svolte nell'esercizio delle loro funzioni.
Nella disciplina del contratto di rete non sono rinvenibili divieti o limitazioni per
quanto concerne le società controllate o collegate. Deve pertanto ritenersi consentita, da un punto di vista meramente civilistico, una rete che preveda la partecipazione (anche esclusiva) di società controllate o collegate fra loro, non venendo per
questo meno il requisito della pluralità di imprese.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 3
Gli effetti dell'iscrizione al registro delle
imprese del contratto di rete
Osservazioni generali
Ogni ordinamento sente la necessità di rendere facilmente conoscibili determinati atti o fatti giuridici, in modo da dare a tutti gli interessati la possibilità di esserne
messi a conoscenza, garantendo in tal modo la certezza dei rapporti.
Tali esigenze vengono variamente soddisfatte predisponendo appositi mezzi di
pubblicità legale.
Accanto alla mera funzione di fornire un mezzo ai terzi per informarsi, la pubblicità legale ha però spesso anche un altro effetto, e cioè quello di assicurare la conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista. In altri termini una volta effettuata la
pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può
eccepire di ignorarlo, quand'anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza.
In presenza di atti o fatti giuridici per i quali la legge prevede forme di pubblicità
legale, la dottrina ha individuato tre differenti regimi di pubblicità cui si ricollegano
differenti effetti giuridici.
(1) la pubblicità-notizia è una forma di pubblicità legale in base alla quale ci si
limita a dare notizia di determinati fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici.
Si ritiene comunemente che abbiano funzione di pubblicità-notizia, ad
esempio, le seguenti forme di pubblicità: (a) l'iscrizione dei piccoli imprenditori commercianti o artigiani nelle sezioni speciali del registro delle imprese
e, prima della riforma introdotta dall'art. 2 del dlgs. 228/2001, l'iscrizione
degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle Imprese di cui
all'art. 2188 c.c., pubblicità quest'ultima oggi avente l'efficacia dichiarativa di
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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cui all'art. 2193 c.c.; (b) la trascrizione delle sentenze con cui si accerti l'intervenuta usucapione di un diritto reale immobiliare.
(2) la pubblicità dichiarativa è una forma di pubblicità legale che è volta a rendere opponibili a determinati soggetti i fatti per i quali è prevista; la sua
omissione, pur non determinando l'invalidità, impedisce che il fatto produca
effetti giuridici nei confronti di tali soggetti.
La principale forma di pubblicità con funzione dichiarativa è la trascrizione
nei registri immobiliari dei contratti che trasferiscono o costituiscono diritti
reali relativi a beni immobili, ai sensi dell'art. 2644 c.c.. In tal caso la trascrizione è il mezzo attraverso cui si risolvono conflitti tra più persone che
hanno acquistato dallo stesso dante causa il medesimo diritto reale sullo
stesso bene: prevarrà non chi ha acquistato per primo, ma chi per primo ha
trascritto il proprio acquisto, rendendolo pubblico. Altro esempio di pubblicità dichiarativa è quello previsto dall'art. 2193 c.c., con precisazione che, in
tal caso, il fatto non iscritto potrà essere ugualmente opposto ai terzi quando si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
(3) la pubblicità costitutiva, è una forma di pubblicità legale che costituisce un
requisito necessario affinché la fattispecie produca effetti, sicché in sua
mancanza l'atto non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra
le parti del negozio giuridico, né verso i terzi).
Sono forme di pubblicità costitutiva: (a) l'iscrizione delle società di capitali e
delle modifiche delle stesse presso il Registro delle Imprese; (b) l'iscrizione
delle ipoteche nei registri immobiliari.
La pubblicità del contratto di rete
Anche il contratto di rete è soggetto ad una forma di pubblicità legale.
"La legge" dispone infatti che "il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella
sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e
l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari."
ll contratto di rete è dunque un atto giuridico soggetto a pubblicizzazione mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese e, quanto meno a tal fine, è richie14
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
sta dalla legge la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In
ordine alla valenza del requisito formale previsto da “la legge”, lo Studio del CNN
n.1-2011/I ritiene che la medesima, sia classificabile come meramente "integrativa", cioè condizionante la qualificazione dell'accordo come "rete d'imprese" e l'accesso ai benefici che tale qualificazione comporta.
La pubblicità al Registro Imprese è organizzata su base soggettiva, cioè per
impresa; il contratto di rete, tuttavia, non dà luogo ad un nuovo soggetto distinto
dalle imprese partecipanti: ne conseguono risvolti pratico-operativi peculiari. Nella
prima fase di applicazione della nuova normativa (fase, peraltro, non ancora conclusa), ciò ha comportato, da un punto di vista operativo, degli inconvenienti poiché la pubblicità è stata sino ad oggi eseguita in relazione a ciascun soggetto aderente alla rete, determinando da un lato una "sottorappresentazione" del fenomeno contratto-rete; infatti non è possibile (almeno allo stadio attuale, peraltro in fase
di cambiamento come infra indicato) ricercare direttamente la rete senza conoscere almeno uno dei soggetti che ne fanno parte; d'altro canto però, la rete è anche
"sovrarappresentata", dal momento che la stessa non risulta da una singola autonoma iscrizione, ma da tante iscrizioni quante sono le posizioni degli imprenditori
partecipanti.
Conseguentemente alla suddetta sovrarappresentazione iniziale è sorto il dubbio
se ogni fatto che incidesse successivamente sulla rete (ad esempio una sua modifica) dovesse essere pubblicizzato con riferimento a tutte le imprese partecipanti
ovvero, si potessero immaginare soluzioni operative diverse e più snelle.
La legge, fonte primaria, tace sul punto.
Tuttavia, con Decreto Direttoriale del MSE del 29 novembre 2011, pubblicato in G.
U. n.287 del 10 dicembre 2011, sono state introdotte nuove specifiche tecniche in
punto di modulistica per gli adempimenti pubblicitari al Registro Imprese. Dette
specifiche tecniche saranno operative dalla primavera del 2012, con un periodo di
coesistenza con il vecchio sistema e salvo nuovi ulteriori interventi.
Diverse novità riguardano i contratti di rete e la loro gestione, e sono state introdotte nell'ottica di superare i suddetti inconvenienti. Al riguardo le istruzioni ministeriali (Circolare MSE n.3649/C del 18 gennaio 2012, Prot. 0009890) prevedono
che per ogni contratto di rete, ai fini pubblicitari, sia individuata un'impresa di riferimento che non necessariamente deve coincidere con il soggetto mandatario. A
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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questo proposito si suggerisce l'opportunità di indicare, già in sede costitutiva, la
scelta dell'impresa di riferimento. Ciò premesso, a seguito dell'operare delle nuove
modalità, l'elemento di novità consiste nel dare pubblicità al contratto di rete in
quanto tale: sarà cioè possibile, tra qualche mese, effettuare direttamente visure
(storiche) del contratto stesso.
Si è così previsto, nelle istruzioni ministeriali, che con riguardo alla pubblicità della
costituzione della rete, l'impresa di riferimento presenti la dichiarazione completa
di tutti i dati e le informazioni richiesti, oltre a riportare l'elenco di tutte le imprese
partecipanti; quest'ultime sono anch'esse tenute ad iscrivere il contratto nella loro
posizione, ma riportandone solo gli estremi attraverso la compilazione di una
modulistica all'uopo semplificata.
I modelli S2 (modifica delle società) e I2 (modifica delle imprese individuali) sono
stati così arricchiti con i seguenti campi per le informazioni:
riguardanti il contratto di rete:
- Tipo adempimento;
- Numero Repertorio precedente e numero Registrazione precedente;
- Nome contratto di rete;
- Codice fiscale assegnato al contratto;
- Obiettivi del contratto, programma di rete, durata del contratto;
- Data di scadenza, organo comune, fondo patrimoniale;
- Asseverazione.
riguardanti i singoli partecipanti:
- Codice fiscale dell'impresa partecipante o di riferimento;
- Denominazione dell'impresa;
- Soggetto mandatario comune.
Si evidenzia che le Camere di Commercio prevedono che l'identificativo del contratto di rete, al quale verrà data autonoma pubblicità, sia costituito non tanto dal
nome del contratto (il quale può anche mancare non essendo un requisito obbligatorio), bensì da un codice numerico, cd. "chiave univoca", composto dal numero di Repertorio del Notaio rogante e dal numero di Registrazione all'Ufficio delle
Entrate. Si rende, pertanto, necessario procedere alla Registrazione del contratto
prima di provvedere all'iscrizione dello stesso presso il Registro Imprese.
Ciò posto con riguardo alla pubblicità iniziale del contratto di rete, ci si chiede quali
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
siano gli oneri formali e pubblicitari cui sono assoggettate le successive vicende
del contratto di rete.
Sul punto lo Studio n. 1-2011/I sopracitato (anteriore alla pubblicazione della
Nuova Modulistica RI) afferma quanto segue: "ai medesimi oneri, formale e pub-
blicitario, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché
i mutamenti soggettivi dei contraenti, poiché la pubblicità viene eseguita con riferimento ad ogni impresa partecipante, come se si trattasse di qualità di quest'ultima, e pertanto ogni nuova adesione, così come ogni recesso, dovranno risultare
da atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari."
Le novità, introdotte con il Decreto Direttoriale MSE del 29 novembre 2011 e la
Circolare n.3649/C, sono volte a semplificare anche l'esecuzione di detta ulteriore pubblicità. Bisognerà vedere come, in concreto, opererà tale semplificazione
(sul punto si rinvia al paragrafo 11).
Per quanto sia apprezzabile l'intento di semplificazione operato dalla Circolare,
non si può, tuttavia, non rilevare l'anomalia dovuta all'assenza di un supporto normativo di rango primario volto a disciplinare siffatti aspetti di pubblicità legale.
Effetti della pubblicità del contratto di rete
Appurato che il contratto di rete è soggetto a pubblicità mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese ed analizzate le modalità con cui tale pubblicità viene
effettuata, è ora opportuno soffermarsi sulla questione della natura da riconoscersi a tale pubblicità (se si tratti cioè di una pubblicità riconducibile o meno ad una
delle tradizionali forme di pubblicità-notizia, di pubblicità dichiarativa, di pubblicità
costitutiva).
Su tale questione si registra un'estrema frammentarietà di vedute tra gli interpreti
e pertanto non si può che invitare l'operatore ad una condotta prudenziale.
Al riguardo la posizione già assunta dal CNN nello Studio n. 1-2011/I e tramite la
risposta al Quesito di Impresa n.144/2011/I è la seguente: "l'efficacia cui tale
norma fa riferimento deve essere intesa non già come idoneità del contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti ex art. 1372 c.c., bensì come rilevanza del medesimo quale atto costitutivo di una rete di imprese finalizzato al riconoscimento degli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Si può, dunque, ipotizzare che l'iscrizione nel Registro delle Imprese abbia una
rilevanza esterna verso terzi e non, invece, un'efficacia costitutiva del rapporto giuridico".
In tale prospettiva l'efficacia tra le parti dell'accordo di cooperazione interimprenditoriale non dipenderebbe dall'esecuzione della formalità pubblicitaria; da quest'ultima discenderebbe tuttavia l'efficacia costitutiva della fattispecie legale rete
di impresa con i conseguenti effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione.
Va, peraltro, tenuto presente che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del
14/4/2011, ai fini dell'agevolazione fiscale, si esprime in tal modo: "in base all'arti-
colo 3 del d.l. n. 5 del 2009 il contratto di rete, da redigere "per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata" (comma 4-ter), è "soggetto a iscrizione nella sezione
del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante" e l'efficacia
"inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a
carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari" (comma 4-quater). Il
descritto regime di pubblicità è dunque prescritto a fini di efficacia del contratto sia
tra le parti, sia verso i terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria". Pertanto, per
l'Amministrazione finanziaria non c'è rete senza iscrizione e ciò a prescindere
dalla conoscenza in concreto dell'accordo.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 4
Il programma comune, gli obiettivi strategici, i
requisiti per conseguire l'asseverazione ed il
ruolo del notaio
Ai sensi dell'art. 4 ter de “la legge” "Con il contratto di rete più imprenditori perse-
guono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla
base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della
propria impresa".
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
[…]
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e
degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello
scopo comune…[..]
Il programma comune
Con il contratto di rete si dà vita ad una collaborazione inter-imprenditoriale allo
scopo di conseguire l'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese stipulanti. La finalità della collaborazione volta allo
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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scopo comune (requisito finalistico) e le tipologie di collaborazione (requisito
oggettivo) costituiscono elementi essenziali del contratto di rete. Per perseguire lo
scopo comune si rende necessario fissare un programma di rete: esso rappresenta l'oggetto ossia la selezione di attività che dovranno essere svolte in rete, con
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi dei partecipanti e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Diritti ed obblighi dei partecipanti nonchè modalità di
realizzazione dello scopo comune costituiscono il cd. contenuto minimo, necessario e determinato ex lege del contratto, qualunque sia la declinazione scelta del
programma comune (scambio, collaborazione, esercizio in comune come infra
precisato).
Nel caso in cui si scelga di costituire un fondo patrimoniale comune, costituiranno ulteriori elementi necessari del programma anche la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e gli eventuali contributi successivi nonché le regole di gestione del fondo comune.
Il programma riveste rilievo essenziale nella configurazione del contratto di rete,
perché è con quanto in esso stabilito che si "fa rete": esso rappresenta il nucleo
attorno al quale si costruisce e struttura ciascun contratto di rete. Il riferimento
all'oggetto ed all'attività delle imprese aderenti, contenuto nel primo periodo de “la
legge”, si spiega in quanto l'attività svolta in rete presenta carattere funzionale
rispetto alle attività delle imprese aderenti. Le suddette attività sono parte integrante del programma comune e rivestono carattere ausiliario rispetto a quanto
si intende realizzare con la collaborazione "in rete". Possono stipulare un contratto di rete imprese che agiscono nello stesso settore oppure in settori diversi, ma
complementari, potendo il programma prevedere l'assegnazione, ad ognuna,
dello svolgimento di un segmento del programma.
La norma, nell'ultima ed attuale versione, contempla la possibilità che il contratto
abbia ad oggetto tre distinte tipologie di attività (attività tra loro concorrenti o alternative), costituenti altrettanti macro modelli di programma, al cui interno è poi concesso ampio spazio all'autonomia delle parti, e precisamente:
1. lo scambio di informazioni o prestazioni (questa è la forma c.d. più leggera di contratto di rete);
2. la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio
delle imprese (una forma più intensa di contratto di rete);
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
3. l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto dell'impresa.
Guardando alle articolazioni del programma comune, rispetto ai suddetti tre macro
modelli, si osserva che:
1. Il programma, che può avere ad oggetto lo scambio di informazioni o prestazioni, può realizzarsi in uno schema contrattuale non solo bilaterale ma
anche plurilaterale. Nel caso dello scambio di informazioni la rete consentirà di condividere informazioni che possono venir acquisite da un soggetto
terzo, ad esempio una società incaricata di svolgere ricerche per la rete;
nel caso dello scambio di prestazioni, lo scambio può avvenire tra le imprese aderenti al contratto che condividono conoscenze utili alla produzione o
all'innovazione, o ancora le imprese possono scambiarsi informazioni commerciali.
Con il contratto di rete, pertanto, si possono perfezionare scambi, di informazioni o di prestazioni, tra una pluralità di parti: per parte della dottrina il
contratto di rete costituirebbe un'ipotesi di contratto plurilaterale di scambio.
2. Nell'ipotesi in cui il contratto sia volto alla collaborazione, le imprese si
impegnano in qualcosa di più impegnativo rispetto al mero scambio, tuttavia esse mantengono un certo grado di indipendenza, rispetto all'ipotesi
dell'esercizio in comune dell'attività. Alla collaborazione si accompagna il
coordinamento tra le attività complementari dirette al risultato finale unitario, quale, ad esempio, la realizzazione del prodotto finale. Viene osservato
che la formula della collaborazione può trovare maggior impiego nelle ipotesi in cui il contenuto delle prestazioni dei partecipanti non sia determinato ex ante, bensì le prestazioni di ogni partecipante siano definibili solo in
seguito ai risultati conseguiti con la collaborazione. A titolo esemplificativo,
si avrà assunzione di un obbligo di collaborazione quando le parti decidono di mettersi in rete per la produzione di un bene innovativo, ma al momento della stipula del contratto non sono, ancora, in grado di conoscere con
precisione il contenuto della prestazione-mezzo cui si obbligano; pertanto
non potendo obbligarsi allo scambio di prestazioni il cui contenuto non sia
ancora noto, opteranno per la collaborazione, modalità più elastica di operare in rete, in quanto meno definita.
3. Il contratto di rete, quando è diretto all'esercizio in comune dell'attività preLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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senta affinità con la formula societaria; tuttavia in dottrina si sostiene che la
locuzione "esercizio in comune" possa assumere un'estensione maggiore
di quella attribuita in ambito societario, ricomprendendo anche forme di
coordinamento e svolgimento in comune di attività complementari, quali ad
esempio la logistica.
Contenuto del programma comune
Numerose e svariate possono essere le attività oggetto del programma della rete.
Possono, ad esempio, essere erogati dei servizi alle imprese aderenti (funzione
mutualistica del contratto di rete); oppure possono essere offerti sul mercato beni
o servizi (funzione lucrativa del contratto di rete). Non è da escludere che la rete
possa svolgere ambedue le funzioni contemporaneamente. Nella prima ipotesi,
l'obiettivo della rete è rappresentato dal conseguire risultati ai quali difficilmente, o
con costi eccessivi, le singole imprese potrebbero pervenire, mentre la sinergia tra
competenze complementari, frutto di apporti distinti, rende più facilmente conseguibile lo scopo comune. A questo proposito, il contratto di rete presentando finalità di innovazione tecnologica potrebbe avere quale oggetto del programma
comune lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, attività che si presenta
troppo costosa per essere svolta individualmente dalle singole imprese. Un tipico
esempio è offerto dall'ipotesi in cui le imprese aderenti al contratto di rete, esercitando in comune un'attività di ricerca diano vita ad un laboratorio e producano
brevetti.
Ed ancora, a titolo esemplificativo, possono costituire oggetto del programma
comune numerose e svariate tipologie di attività: lo studio, sviluppo, implementazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione di prodotti; l'esecuzione di studi e progetti pilota per la produzione e commercializzazione dei prodotti e la definizione di regole di commercializzazione supportate da
linee comuni di marketing, la creazione di sistemi per gestire gli ordini e le richieste dei clienti, la creazione di campagne pubblicitarie, la partecipazione a fiere,
mostre, manifestazioni. Ed ancora possono entrare a costituire il programma
comune anche l'analisi e la realizzazione di programmi formativi per i lavoratori in
termini di formazione ed aggiornamento, l'organizzazione e la partecipazione a
tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte
a garantire il rispetto di normative in materia ambientale.
Stante la grande flessibilità del contratto di rete, esso si caratterizza per essere funzionale a fornire risposte ad esigenze di crescita ed incremento delle più
diverse realtà imprenditoriali. Osservando il fenomeno dell'operare in rete dalla
prospettiva della genesi, va prestata attenzione alla realtà giuridico-economica
dalla quale provengono le imprese aderenti al contratto di rete: a seconda, infatti,
che il contratto origini da un rapporto di rete verticale di subfornitura oppure il contratto promani su una rete orizzontale di condivisione, stante appunto il carattere
ausiliario delle attività svolte dalle imprese aderenti rispetto al programma comune, diversa potrà essere la configurazione ed il modo di articolarsi del programma
comune.
Altresì ben diversa configurazione può presentare un programma di rete avente ad oggetto lo svolgimento di servizi, rispetto ad un programma avente ad
oggetto attività di produzione industriale. Nel primo caso il contratto potrà avere ad
oggetto un programma che preveda l'integrazione delle specializzazioni, lo sviluppo delle competenze tecniche, l'accrescimento dell'offerta di prodotti e servizi di
consulenze, nonché lo sviluppo di linee di marketing e di attività di comunicazione. Nel secondo caso, invece, il programma può spaziare dallo studio, progettazione, prototipazione e tutte le necessarie iniziative per creare prodotti innovativi
da immettere nel mercato attraverso attività promozionali.
Gli obiettivi strategici
Pur potendo il programma comune presentarsi multiforme e molteplice quanto
a contenuto, in ogni caso tutti i possibili macro modelli nei quali si articola il programma comune sono correlati allo scopo tipico che è quello di accrescere, indi-
vidualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese aderenti al contratto di rete.
Pertanto, perché un'attività possa costituire oggetto di un contratto di rete, deve
trattarsi di attività con obiettivi strategici. E gli obiettivi strategici non possono rimanere mere intenzioni, ma, come espressamente previsto dalle lettera b), devono
essere indicati nell'atto; allo stesso modo devono essere indicate nel contratto le
modalità concordate per la realizzazione dello scopo comune nonché le modalità
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi strategici. La strategicità degli obiettivi da perseguire con lo strumento del contratto di rete non sembra lasciare spazio a contratti per attività che non siano di impatto, almeno potenziale, sulle economie delle imprese aderenti; pertanto difficilmente potrà configurarsi come contratto di rete in senso proprio un contratto con intenti di mera protezione o per fini
meramente organizzativi come i consorzi.
E' necessaria la definizione degli obiettivi strategici perseguiti: è proprio su questo punto che si caratterizza il contratto di rete rispetto ad altre forme di aggregazione ed integrazione. Va considerato, in primis, che la definizione degli obiettivi
da conseguire postula una stabilità di rapporti (diversamente da forme di integrazione occasionali, quali ad esempio le a.t.i.); in secondo luogo, il legame non si cristallizza nella mera stipulazione del contratto (come può avvenire nei rapporti di
franchising o subfornitura), bensì consiste nell'evolversi e progredire del rapporto
in forme di crescita individuale (dei singoli partecipanti) e collettiva (della rete).
Previsione contrattuale di criteri e modalità per la misurazione
e l'accertamento del conseguimento degli obiettivi prefissati:
possibili soluzioni
Come previsto alla lettera b) della norma in esame, nel contratto debbono essere indicate, assieme agli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti, le modalità concordate tra gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.
La previsione della misurabilità dell'avanzamento verso gli obiettivi è un chiaro
indice dell'idoneità e della necessità che il contratto, almeno dal punto di vista
potenziale, conduca a risultati utili.
I criteri di misurazione e dell'avanzamento devono presentare carattere di concretezza e precisione, e possono concernere tanto il miglioramento individuale quanto quello collettivo.
Quanto a modalità e criteri di misurazione dell'avanzamento, nulla dice “la legge”
e pertanto la loro formulazione è rimessa alla autonomia contrattuale dei contraenti.
Nella prima fase di esperienze applicative è spesso rimessa alla competenza del
Comitato di Gestione, o comunque di un organo comune, la verifica e la misura24
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
zione periodica dello stato di avanzamento verso gli obiettivi prefissati, senza, tuttavia, indicare i criteri cui attenersi. A questo proposito si osserva e si sottolinea
che l'indicazione delle modalità di misurazione è aspetto cui va prestata attenzione anche in fase di redazione del testo contrattuale, poiché essa si rende necessaria al fine di ottenere l'asseverazione.
Atteso che nel contratto il programma comune può essere articolato e suddiviso
in periodi di realizzazione, può, di conseguenza, esser prevista una scansione
temporale di esecuzione delle attività e conseguente aspettativa di conseguimento degli obiettivi.
Poiché gli obiettivi strategici concernono l'innovazione e l'innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, diverse sono le modalità da prevedersi, a seconda che si debba valutare l'accrescimento dell'innovazione o della competitività,
potendo quest'ultima costituire e rappresentare una conseguenza naturale della
prima, oppure prescindere da un'acquisizione innovativa e dipendere dal combinato disposto di altri fattori derivanti dall'operare in rete.
L'avanzamento verso gli obiettivi può esser rilevabile con diverse modalità, secondo indici quantitativi o qualitativi. A titolo esemplificativo, si può prevedere:
- di analizzare e valutare il livello di soddisfazione dei clienti;
- di analizzare l'andamento commerciale verificando il numero dei contratti
conclusi e dei prodotti sviluppati e commercializzati in esecuzione del programma di rete;
- di valutare l'acquisizione di nuovi clienti da parte delle imprese aderenti al
contratto di rete;
- di analizzare l'incremento del fatturato relativo ai prodotti commercializzati in
virtù dell'operare in rete;
- di valutare la riduzione dei costi e quindi l'incremento della marginalità.
Una previsione precisa e dettagliata dei criteri di misurazione è senz'altro da suggerire, pur potendo comunque il notaio ricevere un contratto in cui l'indicazione sia
solo generica o di rinvio. In quest'ipotesi, tuttavia, va segnalato che la mancanza
o insufficienza dell'indicazione può comportare la non asseverabilità del contratto,
se non a fronte di ulteriori integrazioni che forniscano le indicazioni mancanti.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Programma comune ed asseverazione
Come previsto da “la legge” al punto c) il programma comune deve contenere
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le
modalità di realizzazione dello scopo comune. L'enunciazione del programma
riveste portata operativa fondamentale: con esso si tracciano le linee dell'attività
della rete, rispetto alla quale gli imprenditori si obbligano reciprocamente.
Il contratto di rete, pertanto, si caratterizza in quanto deve presentare tratti particolarmente concreti e puntuali. E siffatti tratti del programma si rendono necessari anche al fine di ottenere l'asseverazione per il conseguimento dei benefici
fiscali di cui al comma 2-quater dell'art. 42 d.l. 78/2010 conv. con l.122/2010.
Propriamente l'asseverazione concerne non già il contratto di rete ma il programma comune in quanto elemento necessario del contratto e funzionale alla realizzazione dello scopo tipico. Il giudizio, in sede di asseverazione, si traduce in una
valutazione di ragionevolezza circa la compatibilità tra il programma concreto,
quale esplicitato con l'individuazione dettagliata degli obiettivi strategici, e la funzione tipica del contratto di rete. Il vaglio da compiersi con l'asseverazione dovrebbe verificare, più in generale, la compatibilità dell'intero assetto contrattuale prescelto con la fattibilità del programma comune enunciato. A sua volta, il giudizio di
fattibilità non può prescindere dalla valutazione di congruità del quantum destinato. In sintesi: la congruità tra programma comune (enunciato) e risorse allocate per
conseguire lo scopo, la fattibilità del programma ossia la conseguibilità potenziale
degli obiettivi e l'avanzamento dell'attività della rete verso gli stessi sono tutti elementi che necessitano di essere misurati ed, in tal senso, i criteri e le modalità per
far ciò devono esser indicati nel contratto.
Il ruolo del notaio, pubblico ufficiale e libero professionista.
Alla luce di quanto detto finora, per quanto concerne il profilo del programma
comune e più in generale del contratto di rete, vediamo qual è il ruolo del notaio,
pubblico ufficiale e libero professionista.
In relazione al presente strumento contrattuale, caratterizzato da elasticità e
modulabilità in funzione degli interessi economici sottostanti, particolare pregnanza assume infatti la funzione notarile, tipica e specifica ai sensi di legge (art. 47 L.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
not.), di "adeguamento" della volontà delle parti.
Ciò premesso con riguardo alla funzione tipica di adeguamento del notaio, si possono distinguere, in generale, tre livelli di valutazioni/controlli:
l
un primo livello concernente il controllo, non dispensabile, di legittimità
delle pattuizioni nonché dell'identità delle parti e della legittimazione delle
stesse, controllo questo demandato al notaio dalla legge;
l
un secondo livello concernente il controllo ai fini della conformità dell'accordo concreto alla fattispecie normativamente prevista, controllo questo che
trae origine e trova i propri confini nel singolo contratto d'opera professionale che sussiste tra il notaio ed i contraenti;
l
un terzo livello concernente un pre-controllo circa la presenza dei requisiti
minimi contrattuali per il positivo superamento del giudizio di asseverazione
da parte degli organismi a ciò deputati (ad esempio la presenza di parametri di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici prefissati e
quindi della crescita di competitività); anche tale ultimo controllo trae origine e trova i propri confini nel singolo contratto d'opera professionale che
sussiste tra il notaio ed i contraenti;
Con riguardo al secondo livello valutativo sopra indicato, cosiddetto controllo di
qualificazione della fattispecie, si può osservare quanto segue.
Nell'accordo gli elementi tipizzanti il contratto di rete, e che pertanto devono sussistere perché si producano gli effetti normativamente previsti (e che come tali
vanno verificati), sono, con riguardo all'aspetto del programma comune di cui al
punto c) de “la legge”:
1. la definizione di un programma comune (che contenga l'enunciazione dei
diritti e degli obblighi e le modalità di realizzazione dello scopo comune);
2. l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento della
capacità competitiva;
3. l'indicazione delle modalità concordate dalle parti per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.
4. qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti
iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Quid iuris se il programma non contiene tutti gli elementi sopra descritti?
Diverse sono le opinioni al riguardo: secondo un primo orientamento, il contenuto
del programma, con gli elementi di cui sopra, è da considerarsi essenziale, a pena
di invalidità del contratto. Secondo altro orientamento, la mancanza degli obiettivi
e del programma pur non determinando la nullità del contratto, rischia di pregiudicare la conseguibilità delle agevolazioni fiscali legate alla fattispecie rete di cui a
“la legge”. Infatti, l'insufficienza o l'indeterminatezza degli elementi di cui sopra,
rendendo il programma incompleto o generico, impedirebbe di ricondurre il contratto alla fattispecie rete legalmente prevista, senza tuttavia, incidere sulla sua
validità quale altra fattispecie di cui contenga i requisiti, salvo, beninteso il limite di
cui all'art.1346 c.c. che rende irricevibile, in quanto nullo, il contratto totalmente
indeterminato.
Ci si chiede, altresì, in che misura sia ammissibile con riferimento agli aspetti
del contratto indicati ai superiori punti 1.,2.,3., un rinvio per relationem ai regolamenti, stante le prescrizioni di forma e di pubblicità previste dal comma 4-ter de
“la legge” (sulla natura di quest'ultima si rinvia al precedente paragrafo).
Sul punto lo Studio n. 1-2011/I del CNN sostiene che: "Poiché le prescrizioni
formali sono dirette ad evitare incertezze in ordine al contenuto del rapporto di
rete, a cominciare dall'obiettivo perseguito dalle parti, non sembra possibile, quantomeno con riferimento agli aspetti del rapporto indicati dalla legge, procedere ad
un rinvio per relationem a fonti subcontrattuali, compresi i regolamenti, se non per
la determinazione di elementi di dettaglio e suscettibili di inferenza dal contenuto
convenzionale, nel senso forte del termine".
E' ricompresa nell'attività che deve compiere il notaio, anche una verifica ex
ante dell'attuabilità del programma?
La risposta ci pare negativa, stante l'insindacabilità delle valutazioni strettamente imprenditoriali, potendosi, quindi, negare validità al programma solo nell'ipotesi in cui esso si presenti irrealizzabile fin dal principio.
Il notaio, come pubblico ufficiale deve verificare la non contrarietà alla legge
delle pattuizioni in concreto adottate e l'identità e legittimazione dei soggetti stipulanti, onde accedere ai pubblici registri; come libero professionista potrà fornire
attività di consulenza, ma nemmeno in questo caso rientra nella sua competenza
la valutazione circa la attuabilità del programma comune.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Bisogna tener presente che la redazione del programma presenta un contenuto di natura talvolta più economica che giuridica, di portata tecnica e, pertanto,
spesso concerne aspetti tecnici non conosciuti né conoscibili dal notaio.
Le realtà economico-produttive che possono esser sottese alla negoziazione di
un contratto di rete sono varie ed eterogenee, ed è pertanto dalla natura di queste e dal contesto settoriale in cui esse operano che bisogna partire per comprendere la coerenza del contenuto del programma con gli obiettivi prefissati e la regolamentazione dei successivi aspetti del contratto di rete; al più può spettare al
notaio, in veste di professionista, una valutazione sulla coerenza tra programma
ed obiettivi prefissati, valutazione che permette di individuare l'inattuabilità, o
meno, del programma.
In sintesi: il programma comune rappresenta il nucleo attorno al quale si costruisce e struttura ciascun contratto di rete. Numerose e svariate possono essere le
attività oggetto del programma della rete, ed il contratto di rete può svolgere funzione mutualistica o lucrativa. Perché un'attività possa costituire oggetto di un contratto di rete, deve trattarsi di attività con obiettivi strategici e questi devono essere indicati nell'atto. Allo stesso modo devono essere indicate nel contratto le modalità concordate per la realizzazione dello scopo comune nonché le modalità per
misurare l'avanzamento verso gli obiettivi strategici. E' la necessaria definizione
degli obiettivi strategici ed innovativi perseguibili: ciò differenzia e caratterizza il
contratto di rete rispetto ad altre forme di aggregazione ed integrazione.
Congruità tra programma comune (enunciato) e risorse allocate per conseguire lo
scopo, fattibilità del programma ossia conseguibilità potenziale degli obiettivi ed
avanzamento dell'attività della rete verso gli stessi sono tutti elementi che necessitano di essere misurati: i criteri e le modalità per far ciò devono esser indicati nel
contratto. Una previsione precisa e dettagliata dei criteri di misurazione è senz'altro da suggerire, pur potendo comunque il notaio ricevere un contratto in cui l'indicazione sia solo generica o di rinvio. In quest'ipotesi, tuttavia, va segnalato che
la mancanza o insufficienza dell'indicazione può comportare la non asseverabilità
del contratto, se non a fronte di ulteriori integrazioni che forniscano le indicazioni
mancanti.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Il contratto di rete si caratterizza per il fatto di dover presentare tratti particolarmente concreti e puntuali. Siffatti tratti del programma si rendono necessari anche
al fine di ottenere l'asseverazione per il conseguimento dei benefici fiscali.
Propriamente l'asseverazione concerne non già il contratto di rete ma il programma comune in quanto elemento necessario del contratto e funzionale alla realizzazione dello scopo tipico.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 5
Ammissibilità di una rete di imprese per una
singola operazione
Principi generali
Da quanto esaminato finora, pare emergere una peculiarità, del contratto di rete,
ossia il carattere durevole e continuativo del rapporto di collaborazione che si insatura tra le imprese aderenti al contratto.
Tuttavia, è comune nella pratica riscontrare tra imprese forme di collaborazione
più o meno strutturate ma che rispondono all'esigenza della gestione di una singola operazione economica (ad esempio l'esecuzione di un unico cantiere o di un
unico appalto).
Tale esigenza finora ha trovato molteplici risposte (tra gli altri e solo per menzionare i più comuni si possono citare: i consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) o i raggruppamenti temporanei di imprese
(R.T.I.).
La scelta verso uno dei modelli indicati dipende da una molteplicità di fattori, ma
principalmente: (1) dall'importanza, estensione e difficoltà dell'operazione industriale o commerciale da svolgere; (2) dalla volontà delle imprese partecipanti di
legarsi più o meno strettamente.
Per descrivere il quadro attuale si può evidenziare che nel caso di operazioni prevedibilmente destinate a durare nel tempo e caratterizzate dalla volontà delle
imprese di creare strutture comuni di rappresentanza o anche operative, si sono
visti costituire consorzi o società consortili; nel caso invece di operazioni di portata economica più limitata o più breve nel tempo o di fronte alla volontà di creare
forme di collaborazione molto "leggere" (fino al limite di creare soltanto una figura
comune tra le imprese incaricata esclusivamente di tenere i legami con il committente) si sono utilizzate le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) o i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai quali, giova ricordarlo, si riconosce la
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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natura di mandati con rappresentanza conferiti da parte di tutte le imprese partecipanti in favore di una sola impresa mandataria, definita anche comunemente
"capogruppo".
Ci si chiede se il contratto di rete possa rappresentare uno strumento che si adatti alla gestione di una sola operazione economica.
Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122
prevede che il contratto di rete sia finalizzato a consentire alle imprese partecipanti di "[…] accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato […]", a tal fine le imprese partecipanti si "[…] obbligano, sulla base di un programma comune di rete, (1) a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese (2) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (3) ovvero ancora ad esercitare in comune una o
più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa […]".
E' possibile distinguere due elementi fondamentali del contratto di rete: (1) la finalità della collaborazione (in seguito requisito finalistico) e (2) le tipologie di collaborazione (in seguito requisito oggettivo). Affinché ci sia una rete debbono essere soddisfatti entrambi i requisiti, è perciò necessario verificare (a) che le forme di
collaborazione previste in concreto nel contratto di rete rientrino nella tipologia di
attività previste da “la legge” e (b) che siano svolte per le finalità previste da “la
legge”.
Al fine di dare una soluzione alla questione dell'ammissibilità di una rete costituita al fine di svolgere una singola operazione economica si deve verificare se possano in tal caso essere soddisfatti sia il requisito finalistico sia il requisito oggettivo.
Il requisito finalistico
La finalità della collaborazione tra imprese è quella di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato. "La legge" sul punto è opportunamente ampia, non definisce precisamente il significato di espressioni come "capacità innovativa" o "competitività sul
mercato", né predetermina termini obbligatori di durata (né durata massima né
minima, e per il quesito che ci siamo posti tale circostanza è particolarmente signi32
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
ficativa).
La scelta di utilizzare formulazioni ampie appare del tutto logica in un'ottica di politica legislativa, la scelta opposta avrebbe infatti come conseguenza quella di
"ingabbiare" il contratto rete entro limiti troppo ristretti rispetto alle molteplici esigenze che la pratica imprenditoriale continua a presentare.
Anche nel caso di collaborazione relativa ad una sola operazione non si può negare che l'assunzione di una nuova commessa senza dubbio aumenterà, se non la
capacità innovativa delle imprese partecipanti (tale finalità sembra indirizzata ad
una specifica attività di ricerca che non sempre si riscontra), almeno la loro com-
petitività sul mercato.
Nel quadro delle singole operazioni per le quali utilizzare il contratto di rete, può
pensarsi anche alla partecipazione ad uno o più appalti, possibilità questa contemplata anche dallo Statuto delle imprese (l.180/2011): in tal caso, allo stato, è
preferibile ritenere che la rete debba presentare tutti i requisiti richiesti, dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, per le ATI.
Il requisito oggettivo
Il requisito oggettivo può ritenersi soddisfatto ove le forme di collaborazione previste dal contratto siano compatibili con quelle previste da “la legge”.
E' sostanzialmente impossibile prevedere in questo contesto tutte le possibili
forme di collaborazione tra imprese nella gestione di un singolo affare (tra le innumerevoli fattispecie possiamo immaginare l'ipotesi di collaborazione tra più imprese svolgenti attività differenti in differenti fasi della stessa operazione economica),
l'elemento che preme evidenziare è però la necessità di un attento controllo di
compatibilità operato dalle parti, dal notaio e dall'autorità asseveratrice.
Sulla base di quanto sopra detto si ritiene che, intendendo gestire una singola
operazione economica in comune, due o più imprese possano avvalersi del contratto di rete, ove prevedano nello stesso forme di collaborazione compatibili con
“la legge”.
In sintesi: nella gestione di una singola operazione economica in comune, due o
più imprese possono avvalersi del contratto di rete, ove prevedano nello stesso
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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forme di collaborazione compatibili con i requisiti (finalistico ed oggettivo) previsti
dalla disciplina del contratto di rete.
Per partecipare agli appalti pubblici (possibilità prevista anche dallo Statuto delle
imprese), le reti debbono presentare tutti i requisiti richiesti per le A.T.I.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 6
Diritti ed obblighi dei partecipanti al contratto di
rete
Nella disciplina in commento certamente grande importanza riveste la definizione
del contenuto del rapporto che viene ad instaurarsi tra le imprese entrate nella
rete e quindi delle prestazioni e dei comportamenti collaborativi che dalle stesse
sulla base della rete si attendono.
Al tempo stesso, l'ampiezza concessa all'autonomia privata dalla norma di legge,
in tema di obblighi e diritti assunti da ciascun partecipante (lett. c) dell'art.4 ter de
“la legge”), costituisce uno degli elementi di elasticità della figura, che permetterà
di impiegarla in una gamma diversificata di soluzioni: da quelle nelle quali gli obblighi saranno limitati sotto più profili e l'integrazione raggiunta tra le imprese sarà,
di conseguenza, modesta; a quelle nelle quali gli obblighi saranno decisamente
più estesi e penetranti e riguarderanno più aspetti della vita delle imprese stesse
e dunque il loro coinvolgimento nella rete sarà particolarmente significativo.
La norma infatti precisa che le imprese che entrano a far parte della rete si "obbli-
gano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in
ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"; mentre uno dei contenuti necessari dell'atto contrattuale riguarda (lett. c) "la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante…".
"La legge", in punto di obblighi dei partecipanti, prevede un unico contenuto obbligatorio, peraltro operante nel solo caso in cui il contratto scelga di prevedere l'istituzione di un fondo comune:
"[….]c) …….e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le
regole di gestione del fondo medesimo[…].
Al riguardo “la legge” parla di "conferimento", richiamando l'idea di trasferimento
di proprietà o di diritti su un bene: al riguardo si pone in tale contesto, tutta la problematica relativa al fondo comune ed in particolare alla titolarità dello stesso
anche alla luce dell'assenza di soggettività che connota il contratto di rete.
Per gli obblighi di contribuzione al funzionamento del fondo comune, l'accostamento alle regole dettate in materia di consorzio pare il riferimento più vicino: si
tratta, infatti, di figura (il consorzio) che deroga ai principi altrimenti applicabili alle
società e che consente la previsione di contributi ulteriori rispetto ai primi, determinati in contratto, legati alle esigenze di mantenimento della struttura con criteri
di efficienza (tendenziale pareggio dei costi con i ricavi).
Gli obblighi, cui si fa riferimento nella norma, sono obblighi che gli aderenti assumono l'uno verso gli altri e/o, eventualmente, verso alcuni di essi, anche alla luce
di quell'idea di crescita individuale e collettiva che la rete persegue.
Detti obblighi potranno avere contenuto sia positivo che negativo, di dare o di face-
re; potranno essere ad esecuzione istantanea o prolungata sia continuativa che
periodica; potranno avere ad oggetto di massima qualsiasi elemento suscettibile
di valutazione economica (esempi che sono stati esaminati oltre al danaro o a singoli beni, l'utilizzo di mezzi di trasporto, di ambienti, di segni distintivi, di merci, di
impianti, di strumenti pubblicitari e forse anche di personale). In generale, si potrà
anche, secondo le regole generali, fare riferimento alla figura di un arbitratore,
operante ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. In ogni caso il contenuto delle prestazioni dovrà essere lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.
Per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento non paiono esservi
ostacoli a prevedere - secondo le regole generali - una clausola penale ex art.
1382 C.C., che anzi risulterà particolarmente opportuna in alcuni casi.
In genere i diritti e gli obblighi, tenuto conto delle attività che “la legge” individua,
potranno aver ad oggetto: lo scambio di informazioni; lo scambio di prestazioni
non meglio individuate; l'assolvimento di un obbligo di collaborazione.
Si è altresì osservato come lo stesso programma comune potrebbe individuare
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
obblighi di prestazioni dei contraenti progressivi nel tempo, fissando in tal modo
livelli di evoluzione e di sempre più intensa collaborazione, in vista del raggiungimento, step by step, di quel progresso individuale e collettivo che pare essere uno
dei tratti tipici della figura.
Le prestazioni possono avere i contenuti più diversificati come si diceva, a seconda anche degli ambiti di operatività delle imprese interessate e del complessivo
programma in cui sono inserite: ne potrebbero essere esempi astratti creazione e
tutela di un marchio comune; sviluppo di attività di ricerca anche appaltata ad altri;
elaborazione di disciplinari tecnici, di produzione o di commercializzazione (specie se il contratto di rete riguardi una filiera cosiddetta); messa in rete di informazioni attinenti allo sviluppo di un programma di ricerca, autogestito o appaltato;
scambio di prodotti fra segmenti di una filiera; integrazione delle attività di soggetti diversi andando a prevenire eventuali conflittualità; messa a punto o aggiornamento di protocolli operativi con parti terze; contrattualistica inerente le forniture
alla rete.
Ancora ed in particolare: obblighi di riservatezza; obblighi di contribuzione al funzionamento della struttura comune; obblighi inerenti i limiti alla concorrenza tra le
imprese partecipanti.
Con riguardo a tale ultimo profilo, si rinvia alle precisazioni effettuate in punto di
durata del contratto di rete e di durata del patto di non concorrenza.
Relativamente ai diritti dei partecipanti, decisamente sottodimensionati rispetto
agli obblighi nei contratti di rete che la prassi fin qui ha conosciuto, oltre a quelli di
fare uso dei segni propri della rete se creati o quando creati, e a quelli di avere anche a seconda della strutturazione del contratto ed alla sua relativa parte organizzativa e di rapporti - una voce relativamente alle vicende ed alla gestione della
rete, di fruire dei vantaggi offerti dalla rete, può essere messo in luce quanto attiene alle modalità, che devono essere fissate, di misurazione dell'avanzamento
verso gli obbiettivi strategici.
Esempi di previsioni contrattuali
Seguono alcuni esempi di previsioni contrattuali in tema di obblighi (e diritti) dei
partecipanti nell'ambito dei contratti di rete fino ad ora concretamente stipulati (formulazioni adattate e rese generali, considerando che in qualche caso vengono
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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anche previsti, oltre ad obblighi più ampi, anche specificazioni nel tempo, anno per
anno, impresa per impresa, delle attività da compiere e degli investimenti relativi
da effettuare):
Le imprese aderenti assumono l'obbligo di:
- partecipare alla costituzione di un fondo comune mediante l'apporto di
euro….
- contribuire alle spese di gestione …
- attenersi alle decisioni degli organi della rete
- svolgere le attività previste nei progetti cui partecipano, che verranno elaborati dall'organo comune
- uniformarsi ai disciplinari emanati dal … comitato di gestione della rete
- rispettare un unico codice etico all'uopo predisposto …
- definire linee comuni di comportamento
- concordare le modalità, la tempistica e quant'altro connesso alla gestione e
realizzazione degli obiettivi del contratto in relazione ai compiti e mansioni
spettanti a ciascun membro
- non servirsi di segni distintivi diversi da quelli della rete
- usare il marchio della rete inserendolo nei propri prodotti
- inserire in ogni forma di pubblicità utilizzata per la commercializzazione dei
servizi e prodotti offerti il marchio della rete
- rispettare i termini di consegna derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali varati in seno alla rete
- consentire ispezioni al personale incaricato dalla rete al fine di valutare compatibilità ed idoneità dei prodotti
- non aderire ad altri contratti di rete aventi il medesimo oggetto o a comitati
o strutture promozionali
- assicurarsi in modo ritenuto idoneo dal comitato di gestione
- fornire libero accesso ai propri impianti alle imprese partecipanti alla rete nei
normali orari
- fornire informazioni … sull'avanzamento materiale, economico-amministrativo e tecnico-scientifico della parte di progetto di propria competenza …
ovvero tutti i dati che venissero richiesti, ai fini dell'attività di monitoraggio
del progetto
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
- comunicare all'organo di gestione le eventuali variazioni di natura societaria
sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, al fine di consentire
allo stesso di darne avviso alle autorità competenti
- informare immediatamente le altre imprese aderenti di qualsiasi evento relativo al proprio contributo al progetto, nella misura in cui influisca o sia
suscettibile di influire sull'esecuzione degli obblighi delle altre imprese aderenti
- a non diffondere a terzi notizie riservate di cui sono venuti a conoscenza
nella gestione dei rapporti di rete, anche dopo la scadenza del presente
contratto
- non divulgare le informazioni di cui vengano a conoscenza da una impresa
della rete per scopi estranei al contatto di rete e ad utilizzarle unicamente
nell'ambito e ai fini di quest'ultimo
- trattare come riservate le stesse informazioni
- restituire alla impresa mittente tutte le cose ed i documenti ricevuti al riguardo
- imporre l'obbligo di segretezza a chiunque partecipi all'esecuzione del progetto in veste di consulente o altrimenti
- non affidare in tutto o in parte la progettazione e l'esecuzione dei rispettivi
lavori a terzi nell'ambito del progetto di rete, salvo accordo preventivo dell'assemblea delle imprese aderenti
- collaborare per fornire studi ed informazioni utili allo svolgimento del programma di rete, rispettando tempi e modalità richieste
- mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e logistiche per attuare
il programma di rete secondo le modalità che saranno reciprocamente definite e previste dal budget predisposto
- adottare criteri di valutazione dei costi come definiti dal comitato di gestione
della rete
- rendicontare le attività svolte sia a favore della rete che dei clienti secondo
specifiche che saranno approvate dal comitato di gestione della rete
- predisporre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle ricerche, ivi incluse le relazioni finali
- adoprarsi per offrire ai clienti propri e di ciascuna impresa partecipante i serLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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vizi offerti dalla rete
- condividere e mettere a disposizione laboratori di ricerca …
- comunicare all'organo preposto … i dati tecnici relativi alle proprie prestazioni che possono essere necessarie alle altre imprese aderenti per progettare ed eseguire la loro parte
- partecipare a riunioni e incontri di studio organizzati dalla rete per la ricerca
- partecipare a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l'immagine, l'attività e la professionalità dei partecipanti alla rete
- organizzare tavoli tecnici e seminari di approfondimento sui temi …
- eseguire la progettazione tecnica relativa alla parte del progetto di loro competenza, curandone la realizzazione dello scopo generale del contratto di
rete
- agire in buona fede per attuazione del programma di rete
- in considerazione del fatto che il contratto è stato basato sull' "intuitus personae" e sulla fiducia riposta dai contraenti nella persona dei rappresentanti degli stessi, a non farsi rappresentare nei rapporti di rete da soggetti diversi da quelli intervenuti all'atto
- eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati
- compiere tutti gli sforzi necessari per la realizzazione dell'oggetto del contratto di rete e di darsi reciprocamente la massima assistenza per la realizzazione del medesimo
- risarcire i danni subiti dalle altre imprese aderenti qualora la cattiva esecuzione dei propri obblighi o delle proprie prestazioni di beni o servizi provochi la revoca totale o parziale delle agevolazioni assegnate alle altre imprese aderenti al contratto di rete o causi un danno ad uno o più imprese aderenti
Le imprese aderenti avranno il diritto:
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l
all'uso del logo, dei segni della rete
l
a beneficiare delle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla rete
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
l
ad essere informate compiutamente dell'attività della rete
l
a partecipare a tutti i benefici derivanti dal contratto di rete
l
a beneficiare delle invenzioni dei miglioramenti e delle procedure apportate
dai risultati dell'attività di rete
l
a liberamente decidere se partecipare al progetto di volta in volta che verrà
presentato dall'organo decisorio comune, per ogni progetto essendo
comunque necessaria l'adesione di almeno due partecipanti; i non partecipanti ad uno specifico progetto e/o attività non assumeranno alcun obbligo
né patrimoniale né gestionale riguardo tale progetto e/o attività
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 7
La durata del contratto di rete
Principi generali
L'unico riferimento normativo alla durata del contratto di rete è l'obbligo specificamente previsto da “la legge” di indicarne la durata (punto d). Data la quasi totale
assenza di precise indicazioni una concreta disciplina non potrà che essere
desunta in via interpretativa; vi sono infatti alcune questioni di grande rilevanza
pratica che meritano uno specifico approfondimento.
La durata minima di una rete
La rete ha la funzione fondamentale di creare sinergie tra imprese al fine di perseguire ed attuare un preciso ed analitico programma che permetta la crescita sia
della rete che delle singole imprese che ne fanno parte. E' dunque intuibile una
funzione programmatica della rete. Sulla base di questa semplice considerazione
si può ritenere che, pur in mancanza di una specifica indicazione del “la legge”,
una rete debba essere costituita per una durata minima compatibile con il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma del contratto di rete.
E' comunque evidente che si tratta di un limite che, al di là di casi del tutto palesi
(si pensi ad una rete costituita per la durata di poche settimane o mesi), non potrà
essere oggetto di censura da parte del notaio, implicando specifiche competenze
tecniche e conoscenze della struttura delle imprese partecipanti che non si possono immaginare in un giurista.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Durata della rete e la tutela della concorrenza
In linea di principio il contratto di rete è un contratto di durata e quindi è destinato
a produrre i suoi effetti nel tempo. Data per assodata la necessità che una rete
abbia una durata minima commisurata alla complessità del programma perseguito, c'è da domandarsi se vi siano dei limiti massimi di durata, espressi o desumibili dall'ordinamento.
Non si riscontrano limiti espressi, ma riteniamo valga la pena evidenziare che un
limite massimo potrebbe però derivare dalle norme che si pongono a tutela della
concorrenza. In particolare ci si riferisce all'ipotesi di un contratto di rete in cui
imprese operanti nello stesso settore od in settori complementari si obblighino con
un patto sostanzialmente di non reciproca concorrenza all'interno della rete.
Ci si può chiedere se tale patto sia ammissibile e, nel caso in cui lo sia, se debba
essere limitato nel tempo e dunque se anche la rete che prevede tale patto debba
avere un limite massimo di durata.
I patti limitativi della concorrenza sono espressamente previsti dall'art. 2596 c.c.
secondo cui "Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto.
Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è
determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido
per la durata di un quinquennio."
"La legge" stabilisce dunque che il patto di non concorrenza incontri tre limiti: (1)
un limite territoriale: deve essere circoscritto ad una determinata zona; (2) un limite operativo: deve essere limitato ad una determinata attività; (3) un limite temporale: il patto di non concorrenza deve essere limitato nel tempo e non può durare
più di cinque anni.
Dal tenore letterale de “la legge” si ricava che il limite territoriale ed il limite operativo sono alternativi tra loro, mentre il limite di durata è invece sempre necessario. Nel caso di violazione del limite di durata opererà la sostituzione automatica
della clausola con quella legale.
La disciplina sui limiti pattizi alla concorrenza trova applicazione anche nel caso in
cui il contratto di rete contenga un patto di non concorrenza? La risposta pare
debba essere positiva, non si individuano cioè ragioni specifiche per cui un patto
di non concorrenza contenuto in un contratto di rete debba avere una disciplina
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
dissimile da quella di un patto di non concorrenza autonomo.
Tornando alla questione iniziale relativa al rapporto tra la rete e patto di non concorrenza, dobbiamo a questo punto chiederci se sia possibile la predisposizione
di un contratto di rete con orizzonte temporale a lungo termine contenente un
patto di non concorrenza. La risposta dipende dalla formulazione del contratto di
rete: (1) ove il patto di non concorrenza non abbia una specifica durata è da ritenersi che le parti vogliano che tale obbligo persista per tutta la durata del contratto. Troverà quindi applicazione l'art. 2596 c.c. e la durata massima del contratto di
rete dovrà essere di 5 anni, con automatica sostituzione della clausola nel caso in
cui sia stata stabilita una durata superiore. (2) ove il solo patto di non concorrenza abbia una specifica durata pari o inferiore a 5 anni, la restante parte del contratto di rete potrà avere durata superiore, sempre che la funzione anticoncorrenziale non sia intrinseca all'intero contratto di rete.
In sintesi: stante la funzione programmatica della rete la durata della minima della
stessa deve essere compatibile con il perseguimento del contratto di rete.
La congruità della durata costituisce una caratteristica che, al di là di casi del tutto
palesi (si pensi ad una rete costituita per la durata di poche settimane o mesi), non
potrà essere oggetto di censura da parte del notaio rogante, implicando specifiche competenze tecniche e conoscenze della struttura delle imprese partecipanti
che non si possono immaginare in un giurista.
Il contratto di rete non può essere utilizzato per derogare alla durata massima
quinquennale di un patto di non concorrenza tra imprese.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 8
La previsione di un fondo comune
L'articolo 3, comma 4 ter, del “la legge” dispone che "il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune".
Lo stesso comma, alla lettera c), dispone che il contratto di rete deve indicare,
"qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi
che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo".
La stessa norma prosegue dicendo che, "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio
destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c..
Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c.".
Sotto il profilo strettamente giuridico il fondo comune non è quindi una necessità,
ma solo un'eventualità. Se tuttavia poniamo attenzione al fatto che una tra le principali ragioni giustificatrici della contrattualizzazione della rete è la possibilità di
accedere ai benefici fiscali concessi dalla Legge, e che le agevolazioni fiscali sono
subordinate (tra l'altro) al fatto che la rete contrattuale sia dotata di un patrimonio
comune, risulta evidente che il concetto di eventualità sfuma in direzione di quelli di utilità, o di necessità.
L'utilità di dotare la rete di imprese di un patrimonio che le consenta di raggiungere gli scopi d'impresa suoi propri è quindi certa. Le modalità attraverso le quali ragLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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giungere questo risultato lo sono meno.
Le tecniche utilizzabili dipendono infatti dalla tipologia della rete, dalla sua struttura, e quindi in ultima analisi dalla sua natura giuridica.
Qualora ci trovassimo di fronte ad una rete strutturata, del tipo c.d. organizzativo,
e ammettessimo la riconducibilità del fenomeno rete ad organizzazioni aziendali
dotate di soggettività giuridica, potremmo agilmente ricondurre la titolarità del
fondo comune all'ente di volta in volta prescelto (consorzio con attività esterna,
società, …). Questo esito interpretativo, autorevolmente sostenuto ma non pacifico, consentirebbe di ravvisare nella "rete soggetto" il titolare del fondo comune e
alle imprese in rete di ovviare ai dubbi ed ai conseguenti rischi che derivano, in
punto di responsabilità patrimoniale, anche dal richiamo normativo agli articoli
2614 e 2615 c.c., nei limiti del giudizio di compatibilità imposto dalla Legge .
Gli specialisti che hanno per primi approfondito lo studio della normativa in commento ritengono tuttavia che tipologie contrattuali "entificate", quali i consorzi con
attività esterna o le società, o le associazioni, non siano riconducibili al contratto
di rete quale disegnato dalla Legge.
La mancanza di soggettività giuridica della rete sarebbe desumibile da molteplici
indici normativi, tra i quali
- la non necessità di una denominazione della rete
- l'assenza di una sede propria della rete (assumendo la scelta della sede nel
contratto valenza di elezione di domicilio verso i terzi, anche ai fini processuali)
- il richiamo delle norme in tema di mandato con riferimento all'organo esecutivo/gestorio ("mandatario comune")
- la mancanza di soggettività fiscale della rete (v. Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011)
- l'assenza di un obbligo di redazione e di pubblicazione di un bilancio della
rete.
Inoltre (circostanza di non poco momento), non essendo chiaramente desumibile
dalla definizione normativa del contratto di rete una sua "entificazione", si può presumere che le imprese che desiderino servirsi di questo strumento, per non met48
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
terne a rischio i connessi vantaggi fiscali, si adeguino, quanto meno in una prima
fase, ed in attesa del consolidarsi dell'interpretazione, allo schema "minimo" fornito dalla Legge, che è quello di una rete non "entificata".
"La legge" descrive due modi di costituire il fondo comune:
a) mediante i contributi delle imprese che della rete contrattuale fanno parte; in
quest'ottica il contratto deve indicare "la misura e i criteri di valutazione dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del
fondo medesimo"
b) qualora la rete sia costituita da s.p.a., "se consentito dal programma, l'ese-
cuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile".
La mancanza di soggettività giuridica della rete, stante l'opinione maggioritaria, ci
impone quindi di considerare il fondo comune come una comproprietà delle imprese in rete (e tuttavia, probabilmente, una comproprietà separata dal patrimonio di
ciascuna).
La costituzione di una rete contrattuale, per legge resa conoscibile ai terzi mediante la forma di pubblicità propria dell'istituto (l'iscrizione presso il Registro delle
Imprese nel quale è iscritta ciascuna delle imprese partecipanti alla rete), nonché
il richiamo effettuato da “la legge” agli articoli 2614 e 2615 c.c., in quanto compatibili, sembra giustificare l'idea che ci si trovi in presenza di un patrimonio separato (il Fondo Comune") rispetto a quello delle singole imprese che della rete
fanno parte. I diritti inizialmente conferiti, le risorse successivamente fornite dalle
imprese in rete, e gli acquisti effettuati per loro conto, potrebbero quindi essere
considerati segregati dal patrimonio delle singole imprese comproprietarie. Nel
silenzio del legislatore, non è tuttavia chiaro quale sia il grado di separazione patrimoniale, ad esempio se unilaterale o bilaterale, con evidente disagio degli operatori del diritto e delle imprese agenti del mercato. Non è inoltre certo, allo stato delLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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l'interpretazione, se il giudizio di compatibilità imposto dalla Legge per poter applicare gli articoli 2614 e 2615 al fondo comune abbia esito positivo in presenza di
una rete "non entificata"; e ciò in quanto le norme richiamate sono proprie dei consorzi con attività esterna, e quindi di strutture corporative certamente dotate di
soggettività giuridica, mentre, come abbiamo ricordato, questo commento (senza
prendere posizione sul punto) presuppone la non "entificazione" della rete contrattuale.
Le note che seguono cercheranno quindi di suggerire alcune tecniche contrattuali utili alle imprese per garantire al fondo comune, e in definitiva quindi alla rete,
quell'autonomia patrimoniale che consenta da un lato di poter essere interlocutori affidabili del sistema creditizio , e dall'altro di limitare i rischi derivanti dalla partecipazione alla rete.
E' importante in primo luogo sottolineare che, qualsiasi sia l'esito interpretativo in
punto di soggettività e di autonomia patrimoniale, la limitazione di responsabilità
conseguente alla separazione patrimoniale porta in primo piano l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi il vincolo di destinazione imposto al fondo patrimoniale
comune, e ciò per non frustrare l'affidamento che questi facciano nella consistenza del patrimonio delle singole imprese in rete. La pubblicità gioca quindi un ruolo
centrale; e possiamo distinguere a questo proposito diverse fattispecie, corrispondenti ai diversi beni che possono costituire il patrimonio separato destinato all'attuazione del programma di rete.
La Legge considera in ogni caso necessaria l'iscrizione del contratto di rete
"nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante", e ciò in quanto "l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è
stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono
stati sottoscrittori originari". Prima che rilevante quale pubblicità dichiarativa (e
quindi necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi del contratto di rete), l'iscrizione
presso il Registro delle Imprese è nel nostro caso pubblicità costitutiva (degli effetti propri del contratto di rete - e non già di quelli negoziali). Sul punto non paiono
esservi dubbi. Meno scontato è l'ulteriore passaggio logico: ossia dal suddetto
assunto inferire che anche quel particolare effetto legale (c.d. segregativo) che si
ritiene dai più verificato con riferimento al fondo comune, non possa ritenersi com50
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
piuto in assenza della suddetta forma di pubblicità legale. Pare a chi scrive di non
poter dare per acquisita l'equazione tra segregazione del fondo ed iscrizione del
contratto al Registro delle Imprese; potrebbe infatti obbiettarsi che la pubblicità
idonea a rendere conoscibile il vincolo di destinazione sia quella propria dei diritti che nel fondo sono conferiti (mobili, immobili, crediti), e non già quella del contratto che del conferimento e del vincolo di destinazione costituisce la causa.
La fattispecie assolutamente più frequente dovrebbe essere
quella in cui il fondo comune è costituito da beni mobili.
Nel caso del denaro, si suggerisce di utilizzare un conto corrente dalla cui intestazione sia desumibile la destinazione delle somme depositate al fondo comune
della rete, secondo la tecnica che viene comunemente utilizzata per i titoli di credito destinati ad un fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. c.c., ovvero per le somme
in trust.
La Legge dispone che "una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese
che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3,
commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo
patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato … se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto
di rete".
Chi ha approfondito i profili fiscali e contabili del contratto di rete ha avanzato l'idea
che possa ritenersi necessaria, ai fini della separazione patrimoniale, anche la
corretta appostazione nei bilanci delle imprese in rete delle somme corrispondenti alla riserva di utili utilizzata. Ciò in quanto si ritiene in diritto che la corretta documentazione contabile sia il necessario contraltare dell'effettività della separazione
patrimoniale, da qualunque norma essa tragga origine. E ancora, calandosi dal
generale al particolare, e quindi nel tentativo di immaginare una tecnica segregaLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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tiva appropriata ed affidante per le imprese partecipanti al contratto di rete e per
il mercato, si è suggerito di adottare, da parte delle imprese in rete, e benché non
costituite in forma di s.p.a., il regime contabile imposto a queste ultime nel caso
della costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo
2447 bis e ss. c.c. (vedasi al proposito OIC n. 2), così da offrire ai terzi ed al mercato in genere la massima trasparenza e l'opportunità di conoscere nel tempo la
consistenza del patrimonio destinato a fondo comune.
La tecnica è senz'altro suggeribile, nel tentativo di rendere opponibile ai terzi la
(supposta) separazione patrimoniale derivante dalla destinazione al fondo comune. Non pare tuttavia una necessità, bensì un'opportunità.
Sotto l'aspetto contabile è bene sottolineare che la norma di favore fa riferimento
ai soli utili di esercizio. Sarà quindi solo la voce A) IX del Passivo, quale descritto
dall'articolo 2424c.c., a poter essere utilizzata, in tutto o in parte, qualora si voglia
approfittare del beneficio fiscale concesso da “la legge”. Altre poste del netto possono essere utilizzate, in quanto disponibili, ma senza la certezza del beneficio
della sospensione d'imposta.
Benchè i profili fiscali e quelli del rapporto tra la riserva in oggetto e le operazioni
sul capitale della conferente rimangano estranei al presente breve commento, riteniamo utile ricordare che la riserva de qua è assoggettata alla disciplina propria di
tutte le altre riserve, e come tale è utilizzabile ai fini della riduzione come dell'aumento del capitale (salvo valutare le conseguenze fiscali che il cambio di destinazione della riserva comporta in quest'ultimo caso).
E' possibile immaginare che il fondo comune sia costituito anche da beni
immobili. In questo caso riteniamo che l'effetto segregativo passi attraverso la
forma di pubblicità propria di questi beni, ossia la trascrizione presso l'Agenzia del
Territorio.
Va distinto tuttavia il caso in cui degli immobili sia conferita la proprietà, da quello
in cui sia conferito il godimento. E precisato che per "conferimento", che in questa
circostanza è termine atecnico, deve intendersi "acquisto" nell'ipotesi in cui il diritto reale immobiliare sia acquistato, appunto, dai partecipanti alla rete, ovvero
"messa a disposizione", o "destinazione", nell'ipotesi in cui del fondo comune
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
venga a far parte il diritto di utilizzare, di godere, di un determinato immobile, di
proprietà di una o più imprese in rete, per un dato periodo di tempo.
Nel caso in cui del fondo comune venga a far parte un diritto reale immobiliare, la titolarità dei beni spetterà quindi, pro quota, alle imprese in rete, ed a favore di queste andrà operata la trascrizione.
Vi è quindi l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi la circostanza che la quota di
comproprietà di uno dei beni immobili dell'impresa, quello destinato alla rete contrattuale, è distinta dal residuo patrimonio aziendale, in quanto destinata a soddisfare gli interessi comuni dei partecipanti alla rete e dei creditori per le ragioni di
rete. Si pone quindi il problema del come rendere evidente il diverso colore di un
asset aziendale rispetto agli altri; il problema della tecnica giuridica idonea allo
scopo di consentire gli effetti di limitazione di responsabilità derivanti dagli articoli 2614 e 2615 c.c., richiamati da “la legge”, pur nei limiti del giudizio di compatibilità dalla stessa Legge imposto.
La tecnica giuridica che suggeriamo è quella utilizzata per trascrivere gli atti di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c., e quindi, come anche recentemente
statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'intestazione deve esse-
re accompagnata da un'annotazione idonea a rendere nota anche ai terzi l'esistenza del vincolo"; allo scopo, applicando quanto affermato dall'Agenzia del
Territorio con riferimento ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c. c.,
la trascrizione andrà operata
l
trascrivendo l'effetto segregativo, nel quadro C - Soggetti, solo "contro" il
proprietario del bene, con l'indicazione dei dati identificativi del conferente,
nonché della quota di diritto reale oggetto dell'atto di destinazione
l
mediante l'inserimento del vincolo di destinazione a favore della rete nel
contratto e la sua riproduzione nel quadro D della nota di trascrizione.
Benchè la rete sia dotata di un codice fiscale, ed eventualmente possa anche
avere una sua propria denominazione, va valutata con attenzione l'eventualità di
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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trascrivere al nome della rete, priva di soggettività giuridica. Questa valutazione va
operata anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel
caso degli acquisti effettuati da un fondo immobiliare (patrimonio separato di una
SGR). Con la teorica tradizionale, ricordiamo che è certamente corretto trascrivere a favore o contro i soggetti destinatari degli effetti dei negozi giuridici, e quindi,
nel caso della rete non entificata, a favore o contro i partecipanti alla rete, quali
comproprietari degli immobili oggetto di trascrizione.
Riteniamo tuttavia di poterci spingere oltre nella proposta interpretativa. Gli
effetti c.d. forti derivanti dall'articolo 2645-ter, e quindi la separazione patrimoniale consentita dalla norma suddetta in ragione della meritevolezza degli interessi
perseguiti dalla destinazione, paiono applicabili al fondo comune della rete di
imprese.
La destinazione al fondo comune potrebbe quindi essere trascritta mediante la
costituzione di un apposito vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645- ter c.c.,
in questo modo garantendo con certezza il beneficio della separazione patrimoniale, benché unilaterale, fornito dalla norma più volte citata ("i beni conferiti e i
loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo
2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo").
I partecipanti alla rete avrebbero in questo modo conseguito con certezza un
primo risultato, ossia che le proprietà immobiliari confluite nel fondo comune non
siano aggredibili dai creditori ordinari delle imprese partecipanti alla rete (salva
naturalmente l'esperibilità dell'azione revocatoria); il tutto senza il passaggio sotto
le forche caudine del giudizio di compatibilità necessario allorchè si voglia invocare la disciplina di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c..
E specularmente, osservando la situazione dal punto di vista dei creditori della
rete, avremmo ottenuto un secondo risultato certo, ossia quello di facilitare l'accesso al credito delle imprese in rete, giacchè il sistema creditizio sarebbe perfettamente garantito dagli immobili facenti parte del fondo comune, che non potreb54
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
be essere di contro aggredito dai creditori delle singole imprese in rete per crediti estranei al programma di rete.
L'applicabilità dell'articolo 2645-ter alla destinazione de quo deve affermarsi, si
badi, sia qualora ritenessimo che la meritevolezza pretesa dalla norma suddetta
sia la semplice liceità dello scopo di destinazione, sia qualora ritenessimo che
"separazione patrimoniale" e "opponibilità ai terzi" del vincolo abbiano bisogno
non di liceità ma di meritevolezza, e che "meritevolezza" sia più di "liceità", come
ci insegna la dottrina che con maggiore attenzione e profondità ha studiato il fenomeno della destinazione.
Il delicato rapporto tra il principio espresso dall'articolo 2740 c.c. e le sue eccezioni impone con ogni probabilità all'interprete di individuare nell'ordinamento degli
indici rivelatori, e così delle ipotesi già consentite di limitazione di responsabilità
che fungano da cartina di tornasole ai fini del vaglio di meritevolezza. Procedendo
con questa tecnica, il rapporto tra garanzia dei creditori, da una parte, e limitazione di responsabilità, dall'altra, anziché conflittuale, assume l'aspetto di un colloquio armonico, all'interno di un disegno unitario fornito dalla legge.
E allora, possiamo affermare:
in primo luogo, che la "meritevolezza" pretesa dall'articolo 2645-ter per la produzione dei suoi effetti c.d. forti sia anche quella dell'impresa "di accrescere, indivi-
dualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato", come definita da “la legge”;
in secondo luogo, che un chiaro indice della stessa meritevolezza sia individuabile dal complesso normativo di cui agli articoli 2447-bis e ss. c.c.; la separazione
patrimoniale consentita dall'ordinamento nel disciplinare i patrimoni destinati ad
uno specifico affare nelle società per azioni è indice evidente che l'ordinamento
considera particolarmente importante l'interesse dell'impresa al suo sviluppo economico, e ciò anche a scapito talora del generale interesse dei terzi alla garanzia
patrimoniale.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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in terzo luogo, la tutela costituzionale fornita all'impresa dall'articolo 41 della
Costituzione dà solide fondamenta all'interpretazione proposta, anche considerando gli orientamenti interpretativi più restrittivi dati da alcuna dottrina alla meri-
tevolezza richiamata dall'articolo 2645-ter c.c..
E' tuttavia necessario, per l'operatore del diritto, valutare caso per caso con estrema attenzione l'opportunità e la convenienza di acquisire al fondo comune di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del “la legge”, la proprietà di beni immobili; ciò anche
per ragioni pratiche, volendosi fornire alle imprese strumenti efficaci ed il più possibile efficienti, e quindi anche il meno costosi possibile.
Se quindi pensiamo al contratto di rete non già nel suo momento statico, o genetico, bensì nel suo divenire, e quindi in prospettiva dinamica, dobbiamo tenere
conto che il contratto può essere per sua natura interessato da modificazioni soggettive; i partecipanti alla rete possono aumentare, come anche diminuire, e l'assunta mancanza di soggettività della rete contrattuale (che abbiamo data per presupposto di questo breve commento, senza dimenticare le autorevoli opinioni contrarie) impone, come detto, di considerare il fondo comune come una comproprietà; se ne deve desumere che ogni modificazione soggettiva, e quindi l'ingresso
nella rete di nuove imprese, come anche l'uscita di imprese che originariamente
del contratto facevano parte, impone un trasferimento, pro quota, tra imprese,
degli asset immobiliari venuti a far parte del fondo comune; con i costi fiscali che
ne derivano.
Riteniamo quindi di voler offrire al sistema imprenditoriale, al giurista, ed al notaio in primis, che dell'intreccio dei profili contrattuali, societari e fiscali è l'esperto,
alcuni spunti operativi, necessariamente in prima approssimazione, ma con il preciso intento di fornire un prodotto altamente efficiente, tramite alcune soluzioni tecniche sofisticate, meditate, che consentano i necessari risparmi di imposte, senza
compromessi sulla qualità del servizio legale.
E allora, è possibile immaginare, anziché l'acquisto al fondo comune di diritti reali
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
immobiliari, il conferimento di diritti di godimento su immobili, dove per "conferimento", come sopra ricordato, deve intendersi "messa a disposizione", o
"destinazione".
Riproducendo il percorso logico effettuato per i diritti reali, anche in questo caso
la prima strada, quella più semplice, è quella di prevedere per contratto che un
determinato immobile, che rimane di proprietà di una o più delle imprese che della
rete fanno parte, venga messo a disposizione della rete per un determinato periodo di tempo (ad esempio la durata del contratto di rete); e questo diritto non reale
potrà certamente far parte del fondo comune, potendo essere il conferimento di
una o più imprese partecipanti alla rete contrattuale.
Come spesso accade, tuttavia, la via diretta non è necessariamente quella più
sicura. Non è semplice infatti garantire alle imprese in rete che, in caso di insolvenza di quella tra loro che ha conferito il godimento dell'immobile, o comunque in
caso di pretese di terzi sull'immobile stesso, la destinazione di quest'ultimo al
fondo comune sia opponibile ai terzi, ed in che limiti. E' infatti opinabile la trascrivibilità di un diritto di godimento del genere, benché, in ipotesi, ultranovennale.
Non è infatti piana l'applicabilità alla fattispecie descritta dell'articolo 2643 n. 8)
c.c.. Ed altrettanto dubbia ci pare l'applicazione del n. 10) dello stesso articolo, ove
si ritenga la rete priva di soggettività giuridica.
Ancora una volta, la quadratura del cerchio potrebbe essere fornita dall'articolo
2645-ter c.c., che ci consentirebbe, nel caso del conferimento in godimento, di trascrivere contro l'impresa conferente il vincolo di destinazione, consistente nella
messa a disposizione dell'immobile per il tempo voluto (infra o ultra novennio, non
importa). Il tutto
- garantendo alla rete l'inespropriabilità dell'immobile stesso, e quindi l'opponibilità a qualunque terzo, nei limiti di cui all'art. 2645-ter, del vincolo di
destinazione;
- non trasferendo alcun diritto reale;
- scontando un'imposizione agevolata (fissa), nell'alveo del D.Lgs. 346/1990.
Lo schema contrattuale da utilizzare sarà tipicamente quello del conferente - retiLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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sta, del beneficiario - rete, e dell'attuatore conferente, retista, terzo, o organo
gestorio.
Appare infine utile sottolineare che, stante l'attuale mancanza di una posizione
unica e generalmente condivisa sulla natura del fondo comune, sarà particolarmente importante precisare nel contratto la misura in cui le singole imprese in rete
partecipano a tale fondo, e ciò anche nell'ottica di semplificare la risoluzione di
eventuali problemi divisori e fiscali connessi alla fase liquidatoria.
Va immaginato, quindi, quale debba essere la sorte del fondo comune nel caso
dello scioglimento del contratto di rete, con particolare riferimento all'applicabilità
o meno della presunzione di cui all'articolo 1101 c.c..
E le stesse attenzioni vanno prestate per il caso dello scioglimento del rapporto
contrattuale limitatamente ad un contraente.
In entrambi i casi i contraenti si dovranno preoccupare non solo della sorte della
porzione del fondo comune di spettanza del singolo retista; nel secondo caso
anche della permanenza o meno del vincolo di destinazione.
Anche in quest'ottica può tornare utile, in chiave di reciproca garanzia tra i partecipanti alla rete della perdurante effettività della destinazione, l'utilizzo di uno strumento forte, quale l'articolo 2645-ter c.c..
Spostando l'attenzione dall'oggetto ai soggetti, ed in particolare all'organo
eventualmente incaricato di gestire la rete, possiamo immaginare un'ulteriore tecnica contrattuale. Abbiamo infatti scritto che è assai dubbia, allo stato dell'arte, la possibilità di costruire reti dotate di soggettività giuridica; e non si può evitare di rilevare che la mancanza di certezza in punto di separazione tra il patrimonio della rete e quello delle singole imprese ad essa partecipanti (sia sotto il profilo dell'imputazione, sia sotto quello della responsabilità) potrebbe, in date circostanze, disincentivare l'uso di questo strumento contrattuale. Ebbene, è da ritenersi che, in questi casi, si potrebbe ben prevedere nel contratto di rete che i conferimenti e gli acquisti vengano effettuati, a proprio nome (e per conto dei partecipanti alla rete) dall'organo comune incaricato di gestire la rete, che a mente dell'articolo 3, comma 4-ter de “la legge”, può certamente essere una società, finanche di capitali, partecipante o anche estranea alla rete ("se il contratto ne preve58
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
de l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto"), in questo modo ottenendo una compiuta segregazione del fondo comune, ed
una limitazione di responsabilità per le operazioni di acquisto e per l'accesso al
credito ad esse collegato. La soluzione testè prospettata è, teniamo a precisare,
pratica.
Utilizzando la tecnica sopra esposta, l'organo di gestione entificato ( in ipotesi una
società di capitali) disporrà di un patrimonio suo proprio, secondo le regole proprie del suo statuto, e gestirà il fondo comune della rete come mandatario delle
imprese che del contratto di rete fanno parte.
Infine, una tecnica contrattuale appropriata consentirà di disciplinare attentamente le modalità ed i limiti del mandato conferito all'organo di gestione, e
così prevedere che il mandato stesso sia senza rappresentanza, ovvero limitando i poteri rappresentativi solo ad alcune specifiche attività, anche in questo
modo graduando, caso per caso, i rischi connessi all'esercizio dei poteri gestori e
limitando la responsabilità del mandante, in conformità al disegno dell'articolo
1705 e ss. c.c..
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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CAPITOLO 9
L'organo comune
Disciplina legislativa e diversi modelli organizzativi
Ai sensi del vigente comma 4-ter dell'art. 3 del D.l. n. 5/2009 è espressamente prevista la possibilità (e non la necessità) per i paciscenti di nominare "un organo
comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione
del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso".
Nella lettera e) di tale articolo è previsto che il contratto di rete deve indicare, ove
ne sia prevista l'istituzione, "il nome, la ditta, la ragione o la denominazione socia-
le del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione
del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonchè le regole relative
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia
diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza
degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la
genuinità della provenienza".
L'organo gestorio è pure evocato dalla lettera f) della sopraindicata norma ove è
previsto che il contratto di rete deve indicare pure le regole per l'assunzione delle
decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non
rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune ove questo sia stato istituito.
E' di tutta evidenza quindi che trattasi di figura organizzativa (ufficio od organo)
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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non necessaria, ma facoltativa ed eventuale la cui assenza non assume rilievo agli
effetti del riconoscimento dell'accordo interaziendale quale rete per l'accesso alle
provvidenze fiscali (v.par."La fiscalità del contratto di rete") e ai benefici legislativamente riservati o ricollegati a tale qualificazione. Il c.d. organo comune è pertanto un elemento non costitutivo e comunque, anche ove istituito, il legislatore consente la massima libertà nella scelta dei modelli organizzativi.
Detto ciò, la prima osservazione che si impone è quindi quella che se le parti
intendono sottrarsi alla rigidità del principio unanimistico e pure alle solennità formali che si impongono solitamente in caso di modificazioni contrattuali debbono
adottare un sistema di governance basato sulla presenza dell'organo comune che
gestisca l'esecuzione del contratto ed abbia pure il compito di adattare il programma alle eventuali contingenze attuative.
Nel modello di rete senza organo comune, per strutture più piccole dal punto di
vista dimensionale, la gestione (collegiale) è affidata essenzialmente ai partecipanti le cui decisioni vengono assunte di volta in volta all'unanimità oppure con le
modalità specifiche determinate concordemente da tutti i contraenti in sede di
costituzione della rete; se necessario verrà conferita procura speciale o generale
ad un determinato soggetto per lo svolgimento di compiti specifici ed ai fini delle
relazioni giuridiche con i terzi, nel rispetto della forma prevista per i contratti che il
rappresentante deve concludere ex art. 1392 c.c..
Dal punto di vista pratico, però, l'istituzione dell'organo comune appare quantomai
opportuna e nella prassi infatti tutti i contratti ne prevedono la costituzione (definito indifferentemente come: "comitato di gestione", "organo comune o steering
committe", "consiglio di amministrazione", "organo comune di gestione", "impresa
capofila o rappresentante di rete", ecc.); nella maggior parte dei contratti di rete
già conclusi, tale organo ha struttura collegiale ma in numero significativo anche
monocratica.
La scelta del modello caratterizzato dalla presenza dell'organo comune se da un
lato esprime la preferenza a promuovere flessibilità e snellezza operativa dall'altro lato pare più in linea con lo spirito di collaborazione interaziendale che dovrebbe animare le reti.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Qualificazione del rapporto tra imprese ed organo comune.
Ancorchè il dato normativo non sia limpidissimo si ritiene per lo più che il rapporto fra i partecipanti alla rete e l'organo comune non possa essere assimilato ad
una "rappresentanza organica" come quella tra enti personificati o con soggettività giuridica e loro rappresentanti; se vi fosse immedesimazione organica l'organo
non sarebbe "comune" alle parti contraenti ma sarebbe riferibile esclusivamente
alla rete quale ente personificato. Depongono in tale senso anche le circostanze
che nel comma 4-ter lett. e) si afferma che il soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune agisce come "mandatario comune" e si precisa che l'organo comune, agisce in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto
di rete (e non della rete in quanto tale) sempreché sia dotato del potere di rappresentanza, tenuto conto dell'inciso "salvo che sia diversamente disposto nel con-
tratto".
Posto che l'essenza dell'attività che l'organo comune è chiamato a svolgere consiste secondo legge nel compimento di atti giuridici per conto dei partecipanti il
rapporto tra preposto all'ufficio ed imprese preponenti deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di mandato, disciplinato dagli articoli 1703-1730 c.c.; potrà
essere un mandato con rappresentanza allorchè il preposto, come sopra indicato,
gestisca "in nome e per conto dei partecipanti" (spendendone quindi il nome)
l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; per conto ed eventualmente in nome dei partecipanti allorchè sia investito di altri poteri gestori (e di
rappresentanza dei partecipanti anche oltre gli ambiti previsti in via dispositiva dall'art. 3, comma 4-ter, terzo periodo lett. e).
Il mandato è contenuto nello stesso contratto, di cui fa parte integrante, e normalmente avrà natura di mandato collettivo, in quanto viene conferito da non meno di
due soggetti (imprese mandanti aggregate in rete) con un unico atto per il compimento di un affare di interesse comune (art. 1726 c.c.); è stato però giustamente
evidenziato che non è per nulla esclusa la possibilità che i singoli partecipanti alla
rete affidino all'organo comune anche incarichi individuali o mandati plurimi.
Quale preposto mandatario può essere nominato un singolo soggetto (persona
fisica o giuridica, v. più avanti), ma possono pure essere nominati più soggetti e
quindi l'organo anziché avere struttura monocratica sarà pluripersonale. In tal
caso l'esecuzione dell'incarico potrà essere disgiuntiva o congiuntiva a seconda
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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della volontà espressa dai partecipanti alla rete. E' però da evidenziare che, in
mancanza di scelta operata dalle parti, qualora i componenti dell'organo siano più
di uno trova applicazione il principio di cui all'art. 1716, comma 2, c.c., con conseguente facoltà di azione disgiunta per ciascun componente. Si tratta peraltro
ovviamente di norma derogabile, così che l'autonomia privata potrà optare per
forme di esecuzione congiunta del mandato o congiunta a maggioranza o mista.
Anzi sembra di poter dire che lo scenario di riferimento possa facilmente essere
quello, assai duttile, adottabile dalle s.r.l. a seguito della riforma del 2003 e, quindi, ai paciscenti sia offerta la scelta di adottare uno dei seguenti sistemi di amministrazione: unipersonale, pluripersonale collegiale, pluripersonale non collegiale.
Disciplina legale
Molto lacunosa è comunque la disciplina dell'organo comune, la cui regolamentazione è lasciata, come detto, alla più ampia autonomia contrattuale.
E' quindi precipuo compito degli operatori quello di definire puntualmente:1) composizione (ad esempio: un rappresentante per ogni impresa partecipante, con
libertà per ciascuna impresa di nominare il proprio componente in senso all'organo e con facoltà per il medesimo organo di operare a composizione ridotta e cioè
con i soli componenti attualmente nominati sino a che le altre imprese non provvedano anch'esse a designazione); 2) numero degli incaricati (anche prevedendo
limiti massimi o la facoltà di scegliere tra un numero minimo e un numero massimo di componenti oppure prevedendo che il loro numero possa non rappresentare il numero dei partecipanti alla rete); 3) durata dell'incarico (solitamente da decidersi all'atto della nomina) e cause di cessazione del rapporto tra le quali la rinunzia, la cui efficacia andrebbe appositamente regolamentata attingendo magari
dalle norme dettate in tema di s.p.a. artt. 2385 e 2386 c.c.; 4) maggioranze con le
quali si dovrà provvedere alla nomina o alla sostituzione, eventuali regole per il
subentro automatico o meccanismi di rotazione, ecc.; 5) condizioni di revoca
(tenendo presente il principio generale della irrevocabilità senza giusta causa ex
artt. 1723, comma 2 e 1726 c.c., ed i connessi profili di risarcimento del danno) e,
nel caso di organo composto di una pluralità di soggetti, condizioni per la sostituzione dei singoli componenti (ben essendo ammissibile che alla sostituzione del
componente dimissionario o revocato provveda l'impresa che a suo tempo aveva
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
designato il componente cessato).
Sul punto specifico va ricordato che la norma richiede espressamente che il contratto indichi le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto (in mancanza di regole contrattuali per la sostituzione dell'incaricato
in caso di mandato collettivo è da ritenersi applicabile l'art. 1726 c.c.).
Nulla impedisce che il contratto preveda anche una sub-articolazione interna dello
stesso organo comune stabilendo organi delegati o comitati esecutivi disciplinandone composizione e modalità di funzionamento.
Pare comunque indispensabile definire inoltre (anche in relazione ai costi di transazione e di quella che viene chiamata la problematica delle incertezze):
a) regole di organizzazione (formalità di convocazione, luoghi e svolgimento riunioni, verbalizzazioni, messa in uso di libri - meglio se vidimati - dei verbali, possibilità di videoconferenze, ecc.), b) procedure di attuazione delle decisioni, nonchè c) poteri e competenze. Appare in tal senso assai opportuno che si inseriscano apposite pattuizioni nel contratto di rete sì da disciplinare in modo preciso i
poteri di gestione e di eventuale rappresentanza dell'organo comune e si preveda
che il titolare preposto dell'organo comune si legittimi nei confronti dei terzi
mediante apposita procura, almeno con riferimento ad alcune categorie di negozi
e comunque per la stipula di tutti gli atti che richiedano una forma qualificata.
Naturalmente, non essendo fissati criteri normativi specifici (salvo il rispetto del
tipo contrattuale in concreto utilizzato per costruire la rete funzionale al godimento dei benefici da “la legge” riconosciuti), i criteri di composizione e di nomina dell'organo comune possono variare anche in correlazione alle dimensioni delle singole imprese partecipanti (ad es. un membro nominato a maggioranza tra le
imprese aventi un fatturato dell'anno precedente inferiore a tre milioni di euro,
almeno due nominati a maggioranza tra le imprese aventi un fatturato dell'anno
precedente compreso tra tre milioni di euro e dieci milioni di euro, almeno due
nominati a maggioranza tra le imprese aventi un fatturato dell'anno precedente
maggiore di dici milioni di euro) e possono o meno assicurare rappresentanza a
tutte le categorie piuttosto che privilegiare il profilo dimensionale di ciascuna.
Così come sarà sempre possibile, in base ad una lettura estensiva e non restrittiva della norma, adottare modelli di organizzazione interna di tipo corporativo per
modulare e distribuire con maggiore efficacia tra i diversi poteri le diverse funzioLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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ni sottese alla rete e le relative attribuzioni gestorie e decisionali.
In tal direzione può essere la previsione, ad esempio, della costituzione di un organo assembleare composto dall'insieme dei contraenti e con capacità di decidere
(a seconda della previsione contrattuale: a maggioranza o all'unanimità e con le
forme che gli aderenti riterranno più idonee) sulle questioni strategiche e con poteri più o meno rilevanti quali ad es. quello di approvare i bilanci preventivi e consuntivi (ovviamente ove ne sia prevista la redazione, posto che ne “la legge” è omessa la previsione di obblighi di rendicontazione e rappresentazione della situazione
patrimoniale analoghi ad esempio a quelli previsti dall'art. 2615 bis c.c. in tema di
consorzio con attività esterna), di modificare il contratto (e pure i poteri attribuiti
all'organo gestorio), di nominare i componenti l'organo gestorio, di sciogliere la
rete, di deliberare sulle modalità di contribuzione al fondo comune ove istituito.
Nella stessa direzione si porrebbe pure la creazione di un organo di controllo o di
revisione la cui utilità potrebbe essere valutata, oltre che intrinsecamente, anche
con riferimento al presumibile miglioramento che l'affidabilità delle rete avrebbe
secondo la percezione esterna. Nulla esclude che si preveda anche un organo di
composizione delle controversie quali i probiviri.
Dal che deriva che le funzioni dell'organo comune variano sensibilmente anche in
funzione del modello adottato, basato sul mono-organo o invece sulla pluralità di
organi: da quella di coordinamento, a quella gestionale.
Preferibile è conservare all'organo comune la funzione di organo esecutivo del
programma e all'assemblea dei partecipanti quella di adattamento del programma
medesimo e di monitoraggio dell'attività dell'organo gestorio.
Più concretamente: all'organo gestorio possono essere conferiti non solo il mandato ad agire per conto (ed eventualmente - con le modulazioni del caso - anche
in nome; sul punto v. più avanti) delle imprese partecipanti al contratto nei casi
indicati nell'art. 4 lett. e) de “la legge” (procedure di programmazione negoziata
con la P.A., procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'acceso al credito o
inerenti allo sviluppo imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione oppure all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità e di provenienza genuina), ma anche per il compimento di
qualsiasi atto necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi convenuti, e per dare esecuzione al contratto stesso decidendo gli atti e le
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
modalità di attuazione del programma di rete (ad esempio: stipulare contratti e
convenzioni, predisporre linee-guida o disciplinari o regolamenti o documenti relativi alla qualità, verificare la conformità ad essi delle attività e dei metodi di produzione praticati dalle singole imprese partecipanti, anche mediante attività di ispezione, scegliere l'ente di certificazione accreditato di riferimento, designare l'agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie, registrare un marchio o un logo caratterizzante ed accertarne il corretto utilizzo, ecc.).
All'organo gestorio potrebbe altresì essere attribuita la facoltà di agire non solo per
conto ma anche in nome dei partecipanti, eventualmente anche in giudizio, per
l'esecuzione degli obblighi reciproci derivanti dal contratto di rete in capo alle
imprese aderenti, attribuendo in tal modo, per contratto, all'organo gestorio quei
poteri di amministrazione e rappresentanza previsti in via legislativa per l'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c..
All'organo gestorio è opportuno altresì conferire il potere di intervenire in nome di
tutti i partecipanti, di fronte al notaio, nei successivi atti con cui si formalizza il
recesso e/o l'adesione di nuovi partecipanti al fine di procedere, in maniera semplificata, all'esecuzione dei conseguenti adempimenti pubblicitari (v. paragrafi successivi).
Per la miglior attuazione del programma comune, considerato che la rete costituisce essenzialmente una piattaforma da cui attingere e sulla quale basare le multiformi iniziative esterne delle singole imprese in rete, può essere altresì opportuno conferire all'organo gestorio il potere di intervenire per conto ed in nome di ogni
singolo partecipante e/o di tutti i partecipanti congiuntamente e/o di alcuni soltanto dei partecipanti, a seconda della necessità del caso, alla costituzione di società, di A.T.I., ed in genere di altre forme di aggregazione tra imprese legate a contingenze specifiche.
I suoi componenti.
Il contratto può stabilire che possano essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti. In tal caso gli imprenditori individuali parteciperanno in proprio o potranno essere rappresentati nel comitato di gestione da un procuratore ad hoc, munito di procura speciale; le società parteciperanno al comitato di gestione per il tramite di chi è investito della rappresentanza
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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organica ovvero di un procuratore ad hoc, munito pur esso di procura speciale.
"La legge" però, non vietando altrimenti né richiedendo particolari qualità, consente che il mandatario sia non solo una persona fisica estranea al gruppo dei partecipanti, ma altresì una società di persone o di capitali. Si ricava precisamente dal
comma 4-ter lett. e) dove si richiede di indicare "la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso". Sarà quindi possibile, e soprattutto in riferimento a programmi particolarmente complessi, che le reti costituiscano non solo
un organo comune ma pure enti appositamente deputati allo svolgimento di attività relative all'esecuzione del programma.
Stante la libertà d'azione concessa da “la legge” in punto di struttura organizzativa sarà infine assai opportuno uscire dalle indefinitezze regolamentando in modo
opportuno i possibili conflitti di interesse che dovessero palesarsi tra rete e singoli partecipanti o tra membri dell'organo comune e la rete (prevedendo quindi doveri di informazione e norme di condotta e, soprattutto, strutture adeguate sì da evitare asimmetrie informative fra i partecipanti), le modalità di voto riguardanti la
modifica del contratto, più precisamente fissando le regole relative alle modalità di
assunzione delle decisioni di modifica del programma di rete (ricordato che l'art.
4-ter lettera f) ammette che il contratto preveda la modificabilità a maggioranza del
programma medesimo), la fase di scioglimento e liquidazione della rete, gli eventuali obblighi post contrattuali.
Il mandato si presume oneroso e ove la misura del compenso non sia stata stabilita dalle parti soccorre l'art. 1709 c.c.; se quindi si vuole che l'incarico sia gratuito
(o si voglia prevedere solo il rimborso spese) occorre farne specifica indicazione
nel contratto o al momento di attribuzione dell'incarico.
Per concludere va osservato che i componenti dell'organo di rete devono svolgere le proprie funzioni con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia o anche,
se espressamente pattuito o se implicitamente ricavabile dalla natura dell'incarico
o dalla qualifica dei soggetti preposti, con quella qualificata c.d. professionale,
essendo essi soggetti agli obblighi propri del mandato oltre che agli ulteriori obblighi specificamente disciplinati dai partecipanti ed indicati nel contratto di rete.
Pare assai utile il consiglio di regolamentare contrattualmente il modo di rendimento del conto a cui il mandatario è tenuto ex art. 1713 c.c.: periodicità, formali68
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
tà, comunicazione, ecc.
Sul presupposto dell'assenza della soggettività della rete in quanto tale, in relazione ai profili di responsabilità contrattuale, sinteticamente si può affermare quanto
segue:
(a) Se il mandato è con rappresentanza gli effetti dei poteri gestori esercitati
ricadono direttamente in capo ai singoli aderenti alla rete (mandanti), con la
conseguenza che delle obbligazioni così assunte rispondono tutti i singoli
partecipanti alla rete anche con i loro patrimoni personali oltre che con il
fondo comune: dubbia è infatti l'applicabilità alla rete (che a differenza del
consorzio non è soggetto di diritto) del primo comma dell'art.2615 c.c., stante il richiamo a tale norma nei limiti del giudizio di compatibilità (sul punto si
vedano le considerazioni dello Studio CNN 1-2011/I che afferma, sia pure
con cautela, la responsabilità solidale dei partecipanti per le obbligazioni
assunte nello svolgimento dell'attività di rete, responsabilità solidale, che
non può escludersi essere sussidiaria, rispetto a quella offerta dal patrimonio comune a servizio della rete).Significativa in tal senso la clausola protettiva (che al tempo stesso configura un limite all'ampiezza dei poteri di
rappresentanza dell'organo comune il quale limite, se reso conoscibile
attraverso la pubblicità nel registro delle imprese, risulta quindi opponibile ai
terzi) che si riscontra nella prassi secondo cui: "Il comitato ha la rappresentanza della rete negli atti che importano un'obbligazione per una somma
complessiva non superiore ad euro … (pari all'importo del fondo comune);
per le obbligazioni superiori a tale somma è necessaria una procura speciale rilasciata dalle parti all'uopo appositamente convocate dal comitato".
(b) Se all'organo comune è invece stato conferito un mandato senza
rap-
presentanza gli effetti degli atti posti in essere dal medesimo ricadono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo, in virtù del principio di cui
all'art. 1705 c.c.; nei rapporti interni ( mandatario-mandanti) si applicheranno le norme del mandato senza rappresentanza, in particolare gli artt.
1711, 1715 e 1719 c.c..
La rappresentanza.
Tornando espressamente al tema del potere di rappresentanza della rete, ovvero
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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al potere attribuito a determinati soggetti di esprimere all'esterno la volontà
espressa all'interno dai partecipanti, si è visto che il vigente comma 4-ter dell'art.
3 del d.l. n. 5/2009 prevede espressamente la possibilità di nominare "un organo
comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione
del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso" e che nella lettera f) ha cura
di effettuare la seguente precisazione: "salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di
garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonchè all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".
Si è visto in precedenza che la disciplina del contratto di rete lascia alle imprese
ampia libertà di definire i profili di governance della stessa vigendo in sostanza il
principio dell'autodeterminazione della struttura organizzativa.
Si è detto che l'organo gestorio può essere unipersonale o pluripersonale: nel
primo caso il preposto è generalmente definito "direttore" o "presidente" ed agisce
in modo non dissimile dall'amministratore unico delle società di capitali, essendo
munito anche della rappresentanza pure processuale dei singoli partecipanti. In
caso di organo pluripersonale, invece, deve essere individuato il soggetto (o i soggetti) cui attribuire la rappresentanza con specifica indicazione dei poteri. La prassi tende ad istituzionalizzare la figura del presidente e pure del vice-presidente e
solitamente a coloro che sono nominati presidente e vice-presidente ovvero a quel
componente del comitato di gestione che sia stato delegato dal comitato stesso al
compimento di parte dei suoi poteri è conferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1704 c.c., il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente che collettivamente intese, nei limiti previsti dal contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione e risultanti da apposito verbale.
Infatti, un aspetto centrale nella redazione e stesura del contratto di rete è quello
relativo alla disciplina dei poteri gestori e di rappresentanza (anche processuale);
è noto che in virtù dei poteri di rappresentanza il soggetto incaricato è legittimato
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
ad emettere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dei rappresentati con
effetto immediato nei confronti di costoro. Sul punto specifico si riscontra uno dei
pochissimi interventi suppletivi del legislatore che, peraltro mediante una norma
dispositiva, conferisce all'organo comune la rappresentanza (di fonte quindi legale) delle imprese aderenti limitatamente alle procedure di cui alla lettera f): al di
fuori di tale lettera, l'operatore non ha ulteriori riferimenti specifici.
Nella redazione di questa parte del contratto avrà certo un ruolo rilevante il notaio quale professionista esperto ed abituato a regolamentare e coordinare le regole di organizzazioni complesse (quali società, cooperative, consorzi, enti no profit)
al quale si raccomanda di sviluppare in modo chiaro ed esaustivo la disciplina
voluta, essendo molto difficile in caso di lacune o ambiguità della regolamentazione contrattuale, indicare a priori quali saranno le norme o i princìpi interpretativi
applicabili per l'individuazione della disciplina del caso concreto.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'ampiezza dei poteri di rappresentanza che si vogliono attribuire all'organo gestorio, tenuto conto che la scelta negoziale di un mandato senza rappresentanza e/o con rappresentanza limitata, può
essere una modalità operativa per limitare la responsabilità verso i terzi dei partecipanti alla rete.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 10
Le modalità di adesione di nuovi imprenditori
Principi generali
Una delle molteplici classificazioni dei contratti relativamente ai soggetti che ne
sono parte è quella che distingue tra contratti aperti e contratti chiusi. I contratti
chiusi sono quelli in cui i soggetti originari sono destinati a rimanere parte del contratto fino al suo termine (a meno che non intervengano ipotesi di cessione della
posizione contrattuale o di modifica del contratto stesso); i contratti aperti sono
invece i contratti per i quali è prevista la possibilità che soggetti non originariamente contraenti possano essere ammessi a farne parte. Nell'ambito dei contratti
aperti si distinguono ulteriormente i cd. contratti a struttura aperta, nei quali la possibilità di nuove adesioni costituisce un essentiale negotii.
Il contratto di rete è un contratto aperto, è un contratto altresì a struttura aperta?
Tendenzialmente la risposta è positiva e tale circostanza trova espressa conferma
nel Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n.
122 secondo cui il contratto di rete deve indicare le modalità di adesione di altri
imprenditori; rimane tuttavia salva la possibilità, concessa all'autonomia privata,
attraverso l'inserimento di un'apposita clausola in materia di successive adesioni,
di modulare tale caratteristica fino al punto di escluderla. L'art. 1332 cod. civ. in
materia di contratti aperti prevede che "se ad un contratto possono aderire altre
parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza
di esso, a tutti i contraenti originali", tale previsione però difficilmente potrà trovare applicazione con riferimento al contratto di rete, dal momento che essa dipende dalla mancata indicazione delle modalità di adesione di nuovi soggetti, ma nel
contratto di rete, come abbiamo visto, le modalità di adesione fanno parte del contenuto obbligatorio di tale contratto.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Occorre fare un'importante precisazione: la circostanza che sia obbligatoria l'indicazione, in contratto, delle modalità di adesione di altri imprenditori non implica
che sia vietato richiedere il consenso unanime di tutti i partecipanti al fine di consentire l'accesso di un nuovo soggetto imprenditore: “la legge”, infatti, si limita a
richiedere l'esplicitazione delle modalità di adesione.
Il contratto di rete come contratto chiuso
E' possibile che il contratto di rete sia predisposto come un contratto chiuso? Ad
una prima lettura sembrerebbe di no, stante l'indicazione legislativa dell'obbligo di
indicare le modalità di adesione; riteniamo, tuttavia, come già sopra anticipato, che
ciò sia consentito con le precisazioni che seguono. I contratti c.d. chiusi non escludono in modo assoluto la possibilità che un nuovo soggetto vi partecipi; l'ampliamento soggettivo, in tal caso, rappresenterà una modifica (soggettiva) del contratto originario, e come tale dovrà essere adottata da parte di tutti i partecipanti (oltre
naturalmente che dal nuovo soggetto aderente). Quindi, se mantenendo la caratteristica di contratto aperto è possibile richiedere l'unanimità dei partecipanti per
l'adesione di nuovi soggetti, sarà parimenti legittima la previsione contrattuale che
escluda in toto la possibile adesione di nuovi imprenditori ad una rete già esistente. Anche in quest'ultimo caso, peraltro, i contraenti potranno comunque "cambiare idea", e consentire all'unanimità l'adesione di un nuovo soggetto.
Detto in altre parole riteniamo sia legittimo disciplinare le modalità di adesione di
nuovi imprenditori semplicemente prevedendo clausole corrispondenti alla
seguente: "non possono essere ammessi alla presente rete nuove imprese, salvo
nel caso di modifica del presente contratto, da adottarsi all'unanimità dei partecipanti".
Questioni attinenti all'ampliamento soggettivo del contratto di
rete
Benchè, come già precisato in precedenza, debba considerarsi possibile e legittima la predisposizione del contratto di rete come contratto chiuso, nella maggior
parte dei casi è immaginabile che le parti intendano prevedere la possibilità che
nuovi imprenditori si aggiungano successivamente a quelli originari (che, per bre74
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
vità, possiamo chiamare "imprenditori aspiranti").
Da un punto di vista operativo riteniamo che ci siano alcuni aspetti e questioni da
disciplinare espressamente nel contratto di rete; tali questioni possono essere
distinte in due principali categorie, e cioè: (A) questioni attinenti alle modalità del
procedimento di adesione; (B) questioni attinenti alla pubblicità derivante dall'adesione di un nuovo soggetto.
(A) Modalità del procedimento di adesione
L'elenco degli aspetti da trattare con riferimento a questo specifico aspetto è pressochè illimitato ed ai fini del presente contributo ci limiteremo ad indicarne alcuni.
1) Aspetti riguardanti le qualità del soggetto "aspirante"
- precisare se il soggetto aspirante debba esercitare l'attività d'impresa in una specifica forma (ad esempio esclusivamente nella forma di società di capitali), e, nel
caso in cui si tratti di società, se l'oggetto sociale debba avere degli specifici riferimenti;
- precisare se l'"aspirante" debba avere dei requisiti dimensionali, ad esempio riferiti al numero di dipendenti, al fatturato oppure ad altri requisiti dell'impresa.
- indicare la necessità o meno per l'"aspirante" di produrre la documentazione
antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia)
2) Aspetti riguardanti le modalità di presentazione della richiesta di adesione
- indicare i documenti che debbono corredare la richiesta (ad esempio la certificazione del Registro delle Imprese)
- indicare l'organo al quale la richiesta deve essere inviata (ad esempio se occorra (1) inviarla presso la sede della rete (2) ad uno qualsiasi degli imprenditori in
rete (3) a tutte le imprese partecipanti, (4) all'organo comune ove esistente.
3) Aspetti riguardanti la valutazione della richiesta di adesione
- individuare l'organo competente a decidere sulla richiesta di adesione (ad es.
organo amministrativo oppure l'insieme delle imprese riunite in rete) con precisazione delle modalità di assunzione della decisione (eventuali maggioranze, obbligo di motivazione o meno, forma della stessa).
Infatti dal comma 4-ter, lettera f) de “la legge” si può ricavare che le modifiche contrattuali debbano essere adottate all'unanimità, salvo il caso in cui il contratto stesso preveda la modificabilità a maggioranza.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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L'ampliamento soggettivo del contratto di rete
L'accoglimento di una richiesta di adesione di un nuovo soggetto non determina
di per sé, quantomeno nei confronti dei terzi, l'entrata nella rete del soggetto aspirante dal momento che (1) l'individuazione soggettiva delle imprese aderenti è uno
dei contenuti obbligatori del contratto di rete e (2) il contratto di rete e le sue vicende successive devono essere concluse per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ai fini dell'adempimento delle conseguenti formalità pubblicitarie, come
sopra precisato (paragrafo terzo). Affinchè si possa dire effettivamente concluso il
procedimento di adesione alla rete sarà necessaria una fase di "formalizzazione"
dell'adesione che dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che sarà soggetta a pubblicità presso i Registri delle Imprese
competenti.
Un'espressa disciplina di questa fase è particolarmente importante al fine di semplificare la gestione della rete, in particolare quando si tratta di rete di notevole
dimensioni. In mancanza di una specifica disciplina, legale e pattizia, al riguardo,
troverà applicazione presumibilmente la regola del consenso di tutti gli imprenditori partecipanti.
E' quindi opportuna, quantomeno per le reti aperte destinate ad assumere notevoli dimensioni, la previsione di un apposito meccanismo per la formalizzazione
dell'adesione in base al quale si renda sufficiente la partecipazione, oltre che dell'imprenditore aderente, anche di un solo "rappresentante" delle imprese già in
rete (ad esempio un membro dell'organo di gestione).
(B) Questioni attinenti alla pubblicità derivante dall'adesione di un
nuovo soggetto.
Ci si chiede quale sia l'effetto della pubblicità nel registro delle imprese degli atti
di adesione.
Il comma 4-quater de “la legge”, richiede che il contratto di rete venga iscritto nella
sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Tale
norma dispone, inoltre, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è
stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono
stati sottoscrittori originari.
Secondo la risposta del CNN resa tramite il Quesito di Impresa n.144/2011/I: l'efficacia cui tale norma fa riferimento deve essere intesa non già come idoneità del
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti ex art. 1372 c.c.,
bensì come rilevanza del medesimo quale atto costitutivo di una rete di imprese
finalizzato al riconoscimento degli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione.
In tale ricostruzione l'iscrizione nel Registro delle Imprese assume rilevanza verso
terzi ma non è costitutiva del rapporto giuridico inter partes; pertanto l'adesione di
un nuovo imprenditore vincola i partecipanti nel momento in cui si raggiunge l'unanimità dei consensi (o la maggioranza prescritta nel contratto stesso) ex art. 1372
c.c., ma non è opponibile ai terzi in assenza di iscrizione.
Ad analoghe conclusioni si perviene in materia di recesso: in tal senso si è espressa la risposta del CNN al Quesito di Impresa n.144/2011/I.
Sulle modalità di esecuzione di tale pubblicità presso i competenti Registri delle
Imprese si rinvia al paragrafo successivo.
In sintesi: la circostanza che un contratto di rete sia un contratto normalmente
aperto e che sia obbligatoria l'indicazione delle "modalità di adesione di altri
imprenditori" non implica il divieto di prevedere il necessario consenso unanime di
tutti i partecipanti al fine di consentire l'accesso di un nuovo soggetto imprenditore.
Il contratto può prevedere dei requisiti relativi alle qualità degli imprenditori aspiranti richiedendo ad esempio: (1) che esercitino l'attività d'impresa in una specifica forma; (2) che abbiano determinati requisiti dimensionali; (3) che debbano produrre eventuale documentazione (ad esempio: comunicazioni e informazioni antimafia).
Il procedimento di adesione per dirsi concluso necessita di una fase di "formalizzazione" dell'adesione che, costituendo una modifica soggettiva dell'originario
contratto di rete, dovrà ricoprire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata e che sarà soggetta a pubblicità presso i Registri delle Imprese competenti.
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CAPITOLO 11
Le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti; le modificazioni del contratto di
rete
Principi generali
"La legge" prevede espressamente che il contratto di rete debba indicare "[…] f)
le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune,
nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonchè, se il contratto prevede la
modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo […]" .
Due sono gli aspetti che, che ai sensi della suddetta lettera f) della norma, debbono essere indicati: (1) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, ove istituito, nei poteri di gestione dell'organo comune (che potremmo definire decisioni operative); e
(2) le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma comune, nel caso in cui il contratto preveda la modificabilità a maggioranza del programma di rete, (che potremmo definire come decisioni modificative).
Risulta subito evidente che le decisioni operative e le decisioni modificative sono
sostanzialmente diverse tra loro: le prime attengono alla definizione di una questione gestionale di interesse comune non attribuita alla competenza dell'organo
amministrativo; le seconde sono invece delle decisioni che vanno a modificare il
programma del contratto di rete.
Le decisioni gestionali
Ove la rete preveda un organo comune deputato all'amministrazione, saranno in
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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tal caso opportunamente fissate le competenze e definite le materie per le quali
tale organo sia competente ad esprimersi. Ogni altra materia o competenza sarà
demandata in via residuale alla decisione dell'insieme dei partecipanti.
Preliminarmente c'è da domandarsi quale sia la sorte di un contratto in cui non
siano fissate le modalità di assunzione delle decisioni gestionali da parte dei partecipanti. Si ritiene che, in tal caso, (a) non vi sia spazio per la sanzione della nullità del contratto di rete; altresì, (b) che tale carenza non incida sulla sussumibilità dell'aggregazione d'imprese alla fattispecie rete; in tal caso, infatti, troverà applicazione il principio secondo cui tali decisioni devono essere assunte all'unanimità
da parte dei partecipanti.
L'ambito entro cui possono estendersi le decisioni gestionali è il più ampio, dal
momento che si tratta di una categoria residuale; ciononostante, anche in un'ottica di prevenzione del contenzioso, si ritiene opportuno che il contratto di rete contenga una elencazione delle materie di competenza dell'organo comune, salva
facendo la competenza generale dei partecipanti per quanto non disposto. Per
fare qualche esempio sono configurabili come gestionali, fra le altre, la decisione
di autorizzare l'organo comune al compimento di una certa operazione oppure la
valutazione circa l'opportunità di ammettere un nuovo partecipante.
E' certamente opportuno, in un'ottica antiprocessuale, che il contratto di rete, con
riguardo alle decisioni gestionali dei partecipanti, indichi precisamente il procedi-
mento di assunzione delle decisioni, e quindi disciplini almeno gli aspetti che
seguono:
(a) l'applicabilità della modalità assembleare o altra diversa modalità;
(b) l'indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea o comunque le
modalità di informazione preventiva dei partecipanti;
(c) le regole di funzionamento dell'assemblea, ove si sia optato per la modalità assembleare (ad esempio prevedendo l'ammissibilità della delega);
(d) l'indicazione delle maggioranze con le quali sono adottate le decisioni;
(e) l'indicazione delle forme di pubblicità cui deve essere sottoposta la decisione (ad esempio la trascrizione in un apposito libro delle decisioni dei partecipanti);
(f) l'indicazione del momento dal quale la decisione deve dirsi assunta ed efficace.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Le decisioni modificative
La lettera de “la legge” fa riferimento esclusivamente alle decisioni di modifica del
programma comune: tuttavia non sembrano esservi ragioni per distinguere la
disciplina della modifica del programma di rete da quella della modifica di altri elementi del contratto di rete e ciò a meno che non vi sia una volontà espressa in tal
senso dei partecipanti (in ordine al rapporto tra la modifica del programma a maggioranza e il diritto di recesso v. il par. sul recesso e l'esclusione dal contratto di
rete). Pertanto con l'espressione decisioni modificative si indicano in genere le
decisioni che vanno a modificare il contratto di rete. Un discorso a parte, meritano tuttavia l'adesione di nuovi imprenditori alla rete ed il recesso da quest'ultima
(v. paragrafi a ciò dedicati).
Da un punto di vista formale l'indicazione nel contratto delle modalità con cui debbono essere adottate le modifiche del contratto stesso si impone nel caso in cui
i partecipanti intendano derogare al principio dell'unanimità, principio che costituisce la regola in materia di modifica del contratto.
Ove le parti decidano di derogare al principio dell'unanimità sarà opportuna la previsione del procedimento di adozione delle modifiche, disciplinando almeno gli
aspetti che seguono (che in larga parte ricalcano quelli visti in materia di decisioni gestionali):
(a) l'applicabilità della modalità assembleare o altra diversa modalità;
(b) l'indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea o comunque le
modalità di informazione preventiva dei partecipanti;
(c) le regole di funzionamento dell'assemblea, ove si sia optato per la modalità assembleare (ad esempio prevedendo l'ammissibilità della delega);
(d) l'indicazione delle maggioranze con le quali sono adottate le decisioni;
(e) l'indicazione delle forme di pubblicità ulteriori rispetto all'iscrizione presso il
Registro delle Imprese.
In sintesi: nel caso in cui nel contratto non siano fissate le modalità di assunzione
delle decisioni gestionali, il contratto di rete non sarà nullo né l'aggregazione perderà la sua qualificabilità in termini di rete (con la conseguente non asseverabilità
del programma); troverà invece applicazione il principio per cui le decisioni gestionali dovranno essere assunte all'unanimità da parte dei partecipanti.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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L'indicazione nel contratto delle modalità con cui debbono essere adottate le
modifiche del contratto stesso è obbligatoria soltanto nel caso in cui i partecipanti intendano derogare al principio dell'unanimità, che costituisce la regola in materia di modifica del contratto; esso deriva dall'art. 1321 c.c. per quanto riguarda le
generalità dei contratti.
Aspetti pubblicitari
Le decisioni modificative (a differenza di quelle gestionali), dovranno essere iscritte presso il Registro delle Imprese dei soggetti partecipanti alla rete.
In tal senso v. il già citato Studio CNN 1-2011/I nonchè Risposta a Quesito d'impresa
n. 144-2011/1 del CNN (entrambi anteriori al Decreto Direttoriale 29
Novembre 2011 e alla circolare MSE n. 3649/C), ove si legge che - il comma 4-
quater dell'art. 3, d.l. 5/2009, il quale dispone che "il contratto di rete è soggetto ad
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Pertanto, ai medesimi oneri, formale e pubblicitario, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché i mutamenti
soggettivi dei contraenti, poiché la pubblicità viene eseguita con riferimento ad
ogni impresa partecipante, come se si trattasse di "qualità" di quest'ultima."
Posto che tutte le modifiche contrattuali nonché le modifiche soggettive (entrata uscita di aderenti) vanno pubblicizzate (v. Studio CNN 1-2011/I), rimane, tuttavia,
da esplorare se, ai sensi di legge, la segnalazione pubblicitaria debba essere eseguita, sempre e comunque, sulle posizioni di tutti i partecipanti alla rete o quantomeno dei sottoscrittori originari (art.4 quater), oppure si possa ritenere che - perlomeno con riferimento alle mere modifiche soggettive (adesione e/o recesso) sia necessaria, ma anche sufficiente, l'esecuzione della formalità pubblicitaria
sulla posizione dei soli singoli partecipanti coinvolti nella vicenda (in entrata o in
uscita), nonché nella posizione dell'impresa cd. "di riferimento" scelta come tale
dai contraenti ai fini pubblicitari, a seguito dell'entrata a regime della Nuova
Modulistica R.I.
Una prima risposta a tali interrogativi viene fornita non dal legislatore ma dalla
Circolare 3649/C del MSE (in particolare punti "30/reti di imprese" e "32/ reti di
imprese") contenente istruzioni per la nuova modulistica camerale. In tale circolare, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese parte82
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
cipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica "impresa di riferimento" per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle
pratiche al Registro Imprese.
Come si è già detto ( par. 3), secondo tale circolare, l'"impresa di riferimento" non
deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati
da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata allo scopo di evitare
duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro
soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio. La
dichiarazione completa di tutti i dati e le informazioni richieste nonché l'indicazione di tutte le imprese partecipanti va presentata, infatti, solo sulla posizione dell'impresa di riferimento, con riguardo sia alle iscrizioni iniziali che alle successive
modifiche. Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna
sulla propria posizione, il contratto e le successive modifiche che la concernono,
compilando la modulistica nei soli campi indicati nella Circolare. Pertanto, con un
"escamotage tecnico" a mero livello di modulistica camerale, peraltro apprezzabile nelle sue intenzioni, si è cercato di dare soluzioni operative semplificate in attesa di un auspicabile chiarimento legislativo, stante la riserva di legge in materia di
pubblicità legale.
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CAPITOLO 12
Il recesso e l'esclusione
Tra gli elementi eventuali indicati dal legislatore nello scarno testo normativo de La
legge, vi è la previsione di cause facoltative di recesso da parte di un partecipante.
Al riguardo la dottrina che finora si è occupata dell'argomento ha evidenziato l'opportunità, sulla quale si concorda, che il contratto disciplini dettagliatamente, e
quindi ben oltre le richieste minimali contenute nel testo de “la legge”, detto aspetto relativamente sia ai suoi presupposti, che agli effetti ed alle conseguenze, riconoscendo ai contraenti, al riguardo, un'ampia autonomia, salva l'applicazione di
eventuali norme imperative concernenti specifiche fattispecie (ad esempio l'art. 3
L.129/2004 e l'art.6 L.192/1998).
E' stato ritenuta ammissibile la previsione contrattuale del recesso ad nutum,
l'esercizio del quale, peraltro, sarebbe da ritenere, anche secondo recente giurisprudenza, subordinato al rispetto dei principi di correttezza e della buona fede
contrattuale, altrimenti sconfinando in un'ipotesi di abuso del diritto.
Si è ritenuta ammissibile anche la previsione di un recesso collegato alla sopravvenienza di una situazione specificatamente determinata (recesso cd. vincolato).
Parimenti è stato ritenuto ammissibile il recesso collegato al verificarsi di un evento non predeterminato ma individuabile attraverso un parametro di valutazione
indicato in contratto (cd. recesso per giusta causa).
Il recesso per giusta causa può essere legato alla perdita di determinati requisiti
da parte di un partecipante o all'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti in
sede di contratto di rete secondo il programma dello stesso.
Quanto al recesso per giusta causa, in particolare, ci si domanda se sia consentito non prevederlo, e se esso, anche ove non previsto, valga come rimedio geneLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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rale, ad esempio in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dei
contraenti ovvero di violazione della legge o del contratto da parte dell'organo
comune, ovvero nel caso in cui si scelga di introdurre, come la normativa consente, la modificabilità anche a maggioranza del programma di rete, evento di fronte
al quale il cosiddetto diritto di exit sembrerebbe invocabile quale correttivo.
Potranno così concretizzarsi ipotesi di recesso per giusta causa -verosimilmente
invocabile anche se non contrattualmente previsto - nel caso di modificazioni rilevanti in alcuna delle altre imprese partecipanti alla rete (si pensi al cambiamento
della compagine societaria di un'impresa attraverso la cessione della sua quota di
controllo, allorché possa determinare alterazione dei rapporti tale da incidere sul
clima collaborativo nell'attività della rete; o al cambiamento dell'oggetto di un'impresa societaria partecipante).
Il recesso per giusta causa opererebbe in tal modo in presenza di fatti o di comportamenti aventi riferimento a contraenti diversi dal recedente, ovvero nel caso di
violazioni di legge o di contratto e/o modifiche che abbiano alterato i presupposti
originari giustificativi dell'adesione alla rete da parte del recedente.
È opportuno quindi che ogni singolo contratto disciplini dettagliatamente, o meglio,
esaurientemente la fattispecie del recesso, precisando: la presenza di eventuali
obblighi di preavviso o di motivazione; termini e procedure collegati alla dichiarazione del recedente ed alle eventuali dichiarazioni connesse o conseguenti da
parte degli altri partecipanti o dell'organo comune. Va prestata attenzione anche
all'individuazione del soggetto (auspicabilmente l'organo comune, ove esistente)
cui indirizzare la dichiarazione di recesso.
Assodato che il recesso può essere, e si auspica sia, previsto in contratto, compito dell'interprete è l'individuazione di una disciplina di default che supplisca ad
eventuali lacune della regolamentazione contrattuale.
Se si aderisce alla tesi che attribuisce alla fattispecie del contratto di rete, come
disciplinato dal legislatore, una natura meramente contrattuale, la disciplina di
default dovrebbe essere ricercata, almeno in prima battuta, nella disciplina generale di cui al quarto libro del codice civile (quindi essenzialmente nell'art.1373),
lasciando, solo in forza dell'analogia iuris, il ricorso ai principi espressi dalle disposizioni di cui al libro quinto e del libro primo, in quanto relative, queste ultime, a fattispecie contrattuali che danno vita a situazioni corporative entificate. Ciò non
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
esclude tuttavia l'opportunità che la disciplina di cui al libro quinto (ad es. la regola di cui all'art. 2532 c.c. prevista per il recesso nelle società cooperative) possa
essere recepita, anche mediante la tecnica della relatio, a livello di regolamentazione pattizia.
Nel trattare delle cause di scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente al
singolo partecipante al contratto di rete, la dottrina non dubita della legittimità
della previsione di cause di "esclusione" ed anzi ne sollecita l'introduzione, accompagnata da adeguata disciplina in ordine ai presupposti, al procedimento ed agli
effetti.
Ad un'attenta lettura, però, il testo legislativo non richiama testualmente la figura
dell'esclusione, e tale mancata previsione normativa appare coerente con la natura non corporativa della fattispecie in esame. Ciò nondimeno, in molti contratti di
rete sono disciplinate cause di esclusione dal contratto, mutuando la disciplina dal
libro quinto e/o dal libro primo del codice civile. Suggeriamo tuttavia di prestare
attenzione alla tecnica contrattuale.
Da un consesso si è esclusi. Di contro, il contratto di rete non origina un consesso, presupponendosi l'assenza di soggettività della rete contrattuale. Il venir meno
della partecipazione dal rapporto contrattuale di uno dei retisti è riconducibile al
fenomeno generale della risoluzione contrattuale, quale disciplinata dal libro quarto del codice civile, come confermato dal richiamo contenuto ne la legge, che fa
salva, in ogni caso, l'applicazione delle regole generali in materia di scioglimento
totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Dette regole
generali sono contenute negli articoli 1420 c.c. (nullità del singolo vincolo contrattuale), 1446 c.c. (annullabilità del medesimo), 1459 c.c. (risoluzione per inadempimento), 1466 c.c. (impossibilità sopravvenuta della prestazione) - e non già in
norme o principi propri degli enti di cui ai libri primo e quinto del codice civile - e
sono tutte ispirate al principio che l'evento che colpisce il singolo rapporto di un
contratto con più di due parti non incide sul rapporto nel suo complesso, salvo che
la partecipazione della parte interessata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Piuttosto, riconoscendosi l'esigenza, nell'economia delle imprese, di prevedere
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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fattispecie che costituiscano causa di esclusione dal contratto di uno dei contraenti, risulta anche in questo caso utile ribadire il ruolo di chi predispone i patti, che
può suggerire di contrattualizzare specifiche ipotesi di scioglimento del singolo
rapporto contrattuale, ed il relativo procedimento, cercando di evitare il ricorso
all'autorità giudiziaria; il tutto anche ispirandosi alla disciplina propria dei fenomeni corporativi, con la necessaria attenzione al rispetto delle norme inderogabili.
Un problema che il contratto di rete deve risolvere è quello della sorte dei contributi dei retisti e del fondo comune della rete nel caso del recesso o dell'esclusione dal contrato di rete.
Dalle norme in materia di consorzi e di enti del libro primo del codice civile emerge la seguente regola: gli associati ed i consorziati non possono ripetere i contributi versati e non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Nel silenzio de “la legge” in punto, e nell'incerto richiamo (giudizio di compatibilità) all'art. 2614 c.c., è opportuno che il contratto disciplini tali aspetti, tenendo
conto degli obiettivi strategici delle imprese in rete.
Si osserva, infine, che nel disciplinare pattiziamente le possibili cause di
recesso/esclusione è doveroso e opportuno - stante la discussa struttura del contratto di rete - tener presente il disposto dell' art. 72 comma 6 L. Fall., in forza del
quale le clausole negoziali che facciano dipendere la risoluzione del contratto dal
fallimento di una parte sono affette da inefficacia.
Sugli aspetti pubblicitari v. par. 3-10-11.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 13
La fiscalita' del contratto di rete
Principi generali e disposizioni normative di riferimento
La disciplina sulle reti d'impresa è stata originariamente introdotta dall'art. 3
commi da 4-ter a 4-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
L'articolo 42 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122 interviene ampiamente a rimodellare la materia sia sul piano
civilistico con i commi 2-bis e 2-ter che sostituiscono rispettivamente i commi 4-ter
e 4-quater dell'art. 3 del d.l. n. 5/2009 sia sul piano fiscale con i successivi commi
da 2-quater a 2-septies i quali istituiscono in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete una misura agevolativa a carattere temporaneo.
Il comma 2 dell'articolo 42 dispone, inoltre, che "Alle imprese appartenenti ad una
delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Riguardo alle agevolazioni fiscali queste sono contenute, come detto, principalmente all'interno del comma 2-quater dell'art. 42 il quale così dispone: "2-quater.
Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di
rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi
pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva,
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno
l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della
sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete
e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione,
revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro
1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui
viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete.".
Sono complementari i successivi commi: "2-quinquies. L'agevolazione di cui al
comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo
patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta
successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011
e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di
euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
"2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di
cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies."
"La legge", nell'introdurre la predetta agevolazione fiscale in favore delle imprese
aderenti al contratto di rete, ne ha subordinato l'efficacia all'autorizzazione della
Commissione Europea (comma 2-septies dell'art. 42); la quale ha ritenuto con
decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 che la misura fiscale in esame
non costituisce aiuto di Stato ex art. 107 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) ed è quindi lecita (v. relativo paragrafo).
La finalità della disciplina in esame, cioè l'obiettivo concreto che il legislatore intende raggiungere, sembra essenzialmente quella di favorire ed incentivare l'effettivo
espletamento ed il completamento del programma comune di rete da parte delle
imprese aderenti, le quali dalla collaborazione e dai collegamenti virtuosi possono nel momento attuale di crisi economica accrescere la competitività, anche in
ambito internazionale; a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta
sugli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo comune
per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia
ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di
sospensione di imposta cessa nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi
diversi dalla copertura delle perdite, ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.
Il regime di sospensione d'imposta per le imprese aderenti al contratto di rete è
divenuto pienamente operativo con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d.m. 25 febbraio 2011 (mediante il quale sono stati individuati gli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale abilitati ad asseverare il programma comune di rete) e con l'adozione dei
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 concernenti
gli aspetti procedurali connessi all'incentivo fiscale (n. 2011/31139 relativo alla trasmissione dei dati dell'asseverazione del programma; n. 2011/34839 concernente
la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del
programma; n. 2011/54949 in merito all'approvazione della comunicazione conteLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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nente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali c.d. mod. RETI).
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti delucidazioni con la circolare
14 aprile 2011 n. 15/E chiarendo alcuni delicati aspetti applicativi, tra cui in particolare i seguenti: (1) modalità di accesso all'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata; (2) costi agevolabili; (3) termine del regime di sospensione.
Presupposti e requisiti per accedere all'agevolazione
Possono accedere all'agevolazione le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, debitamente iscritto al Registro delle Imprese, e quelle
che successivamente aderiscono ad un contratto di rete già esistente, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal tipo di attività
svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla ubicazione territoriale.
Nemmeno il regime di contabilità adottato rappresenta un problema per l'accesso
all'agevolazione in quanto la menzionata circolare n. 15/E ha fornito l'importante
precisazione che gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di
contabilità semplificata possono accedere all'agevolazione purchè provvedano ad
integrare le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, c.c. con apposito
prospetto, bollato e vidimato, da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile
d'esercizio e le vicende della riserva.
Anche prima della realizzazione degli investimenti, è consentito fruire dell'agevolazione, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, al ricorrere dei
seguenti presupposti: (1) adesione al contratto di rete; (2) accantonamento e
destinazione dell'utile di esercizio; (3) asseverazione del programma di rete. Tali
presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, ossia
al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili (salvo quanto previsto
per il primo periodo di imposta di applicazione della misura).
L'agevolazione si applica agli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva a
partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2012. La realizzazione degli investimenti può
avvenire anche dopo la fruizione dell'agevolazione secondo il termine previsto nel
programma, purchè gli utili siano impiegati entro l'esercizio successivo a quello in
cui è stata deliberata la loro destinazione alla rete.
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
Il contenuto dell'agevolazione
L'incentivo consiste in una sospensione d'imposta - cioè in una momentanea
esclusione dal calcolo del reddito imponibile - della quota degli utili d'esercizio
accantonata in un'apposita riserva del bilancio, denominata con riferimento alla
legge istitutiva dell'agevolazione in esame, di cui viene data informazione in nota
integrativa (solo dai soggetti tenuti per legge alla sua redazione), distinta dalle
altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto, e destinata alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.
Si è già ricordato che gli imprenditori individuali e le società di persone in regime
di contabilità semplificata debbono provvedere ad integrare le scritture contabili
con un apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva stessa.
Il beneficio in questione per espressa disposizione normativa spetta esclusivamente a condizione che gli utili accantonati nella riserva siano destinati al fondo
patrimoniale comune o (ovviamente solo per le s.p.a. e, stante il richiamo di cui
all'art. 2454 c.c., per le s.a.p.a.) al patrimonio destinato all'affare ex art. 2447-bis,
comma 1, lett. a) c.c. per realizzare entro l'esercizio successivo a quello in cui è
stata assunta la delibera di accantonamento gli investimenti previsti dal programma di rete.
La norma facendo esplicito riferimento ai soli utili di esercizio pare escludere l'utilizzo di qualsivoglia altra posta; a stretto rigore quindi per poter godere delle agevolazioni non possono essere destinati accantonamenti di diversa natura, nemmeno gli utili riportati a nuovo. Il che non esclude che le imprese in perdita o in pareggio possano comunque stipulare contratti di rete pur non potendo accedere al
beneficio fiscale in esame.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli investimenti (recte: spese) del programma di rete possono consistere nell'assunzione dei costi per l'acquisto o l'utilizzo di
beni (strumentali e non) e/o servizi e nell'assunzione dei costi per l'utilizzo del personale. Ha ritenuto compresi anche i costi relativi a beni, servizi e personale messi
a disposizione da parte delle imprese aderenti (ad es. ore lavoro del personale
tecnico dedicato allo sviluppo di una ricerca nell'interesse comune della rete) precisando che in tal caso rileva il costo figurativo relativo all'effettivo impiego di detti
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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beni servizi e personale per la realizzazione degli investimenti, dimostrato con
adeguata documentazione amministrativa e contabile.
Dal punto di vista fiscale, gli utili che non concorrono alla formazione del reddito
non possono eccedere, in ogni caso, il limite di un milione di euro per ciascuna
impresa (indipendentemente, stando alla menzionata circolare, dalla sua partecipazione a più contratti di rete), nonché per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione. Ciò non esclude, ovviamente, dal punto di vista
civilistico, una destinazione d'importo superiore.
Lo stanziamento nel bilancio dello Stato è di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e
14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013; di conseguenza quanti più
sono i richiedenti aventi diritto tanto inferiore è il beneficio per ciascuna impresa,
in quanto il risparmio fiscale viene ridotto proporzionalmente nel caso di superamento del detto plafond (il che potrà determinare responsabilità a carico di chi
ottenga l'agevolazione senza averne titolo e a carico della pubblica amministrazione nel caso di negligente od omesso controllo).
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi
diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione
al contratto di rete. La riserva delle imprese aderenti alla rete ha quindi qualifica di
"riserva in sospensione moderata", che si differenzia dalla "riserva in sospensione radicale" proprio in quanto la tassazione degli utili che l'ha alimentata scatta
solo per alcune specifiche cause di utilizzo.
E' da ritenere che, come precisato dal par. 5 della circolare n. 15/E, il recesso di
una o più imprese aderenti e quindi la tassazione della loro singola quota parte di
riserva in sospensione non determini effetti sulle riserve delle imprese che mantengono l'adesione alla rete e che invece le agevolazioni decadano nel caso in cui
l'impresa receda o venga esclusa dalla rete prima del completamento del programma comune di rete, poiché in caso contrario concluso il programma è l'intera rete che cessa la sua esistenza senza conseguenze dirette sulla fiscalità della
riserva in sospensione d'imposta: l'estinzione del rapporto di rete per scadenza
naturale legata al decorso del termine o al raggiungimento dell'obiettivo non incidono sul beneficio, il quale comunque permane fino all'esercizio in cui la riserva
appositamente formata è utilizzata per scopi diversi dalla copertura perdite, quali
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
ad esempio la distribuzione ai soci o l'utilizzo per aumento gratuito del capitale
sociale. Invero anche l'utilizzo ai fini dell'aumento del capitale determina la cessazione dell'agevolazione perché, se da un certo punto di vista il vincolo di destinazione all'attività di impresa viene rafforzato dall'imputazione a capitale della riserva, da altro e per quanto qui interessa più significativo punto di vista, viene a mancare uno dei presupposti normativi per l'accesso alla agevolazione in commento
e cioè che gli utili "trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva…
e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete".
Al verificarsi dell'evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese devono far concorrere l'utile accantonato a riserva alla formazione del reddito
di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l'evento interruttivo stesso.
L'unico utilizzo possibile senza dover corrispondere imposte è, come detto, l'utilizzo della riserva in sospensione a copertura perdite, ma in tal caso non gravano
vincoli di ricostituzione della riserva in questione. Peraltro è corretto ritenere che
qualora invece la riserva sia ricostituita successivamente ciò non avrebbe alcuna
conseguenza fiscale, nel senso che la ricostituzione non godrebbe di un'ulteriore
sospensione di imposta.
Il beneficio fiscale in esame opera esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune. Ai fini del calcolo degli acconti, quindi, l'accantonamento a riserva non produce alcun effetto.
Per il periodo d'imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato
assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater. L'agevolazione spetta
esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) e non opera ai fini IRAP.
Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio di
ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione
all'Agenzia delle Entrate contenente l'indicazione della quota di utili accantonati e
l'indicazione del risparmio d'imposta corrispondente all'accantonamento; stante
quanto sopra detto a proposito del plafond tale comunicazione ha sostanzialmente un effetto prenotativo. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente,
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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direttamente o tramite un intermediario abilitato ad Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AgevolazioneReti", disponibile sul sito internet dell'Agenzia.
Altra condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'incentivo è che il programma di rete sia "preventivamente asseverato" (comma 2-quater dell'art. 42).
Il comma 2-sexies del più volte citato articolo 42 demanda ad un provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di "criteri e modalità di
attuazione dell'agevolazione", anche ai fini del rispetto del limite pari a 20 milioni
di euro per il 2011 sopra citato.
In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2011 con il quale è stato
approvato il modello di comunicazione contenente i dati del risparmio d'imposta
(mod. RETI), con le relative istruzioni.
Il menzionato provvedimento ha, inoltre, stabilito al punto 4 che l'Agenzia delle
Entrate determini la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante sulla
base del "rapporto fra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del
risparmio d'imposta complessivamente richiesto". A seguito del provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 2011/81521 pubblicato il 14 giugno 2011 in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 la percentuale massima
di risparmio d'imposta che compete alle imprese che hanno aderito ad un contratto di rete e che hanno accantonato una parte degli utili è pari al 75,3733%; l'importo che risulta dall'applicazione di tale percentuale all'ammontare degli utili
accantonati rappresenta la variazione in diminuzione da operare nel Modello
UNICO 2011.
L'asseverazione
Si è precedentemente ricordato come uno dei presupposti necessari per fruire
della provvidenza fiscale sia l'asseverazione del programma comune di rete da
parte degli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati con il d.m. 25 febbraio 2011 (enti espressione delle
Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale
presenti nel CNEL).
In sostanza l'asseverazione è l'atto mediante il quale gli organismi abilitati prepo96
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
sti dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti formali e contenutistici indicati dal “la legge”, e cioè la sussistenza (a) degli elementi propri del contratto di rete e (b) dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che
lo hanno sottoscritto, attestano il possesso dei requisiti da parte delle imprese
aderenti alla rete per fruire degli incentivi fiscali e ne fanno comunicazione
all'Agenzia delle Entrate trasmettendo i dati delle imprese.
Ha chiaramente una finalità antielusiva; la normativa in esame tende infatti ad
assicurare non tanto il risultato dell'investimento quanto l'effettiva destinazione
dell'investimento, indipendentemente peraltro dal raggiungimento del risultato prefissato dagli aderenti.
Rammenta il comma 2-quater che l'Agenzia delle Entrate ha il compito di vigilare
sul rispetto della normativa in tema di contratti di rete e sulla realizzazione degli
investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione dovendo revocare i benefici indebitamente fruiti avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600.
Con la risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011 l'Agenzia delle Entrate, tenendo
in debita considerazione i tempi tecnici necessari per la valutazione del programma di rete, ha precisato che per il primo anno di applicazione dell'agevolazione
sarebbe stato possibile usufruire dell'agevolazione a condizione che l'avvenuta
asseverazione fosse comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto o al rappresentate della rete entro il 31 dicembre 2011.
Mentre pare sicuro, secondo quanto si desume dal menzionato d.m. 25 febbraio
2011, che l'ente asseveratore debba indagare la fattibilità del programma di rete,
intesa come eseguibilità del programma comune e comprendente pure una valutazione sulla congruità delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti, avvalendosi in ciò, stante il presumibile elevato tecnicismo (ma fermo restando
che la competenza al rilascio dell'asseverazione rimane in capo all'ente), degli
organismi che rilasciano i certificati del c.d. sistema di qualità conforme, di istituti
universitari, nonché di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi albi o
elenchi, molto dubbio è invece se l'ente asseveratore possa effettuare uno scrutinio selettivo sul merito.
Quanto al notaio rogante o autenticante si ritiene non competa invece alcuna specifica indagine in merito, essendo invece rimessa al medesimo, almeno in caso di
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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forma pubblica, la c.d. stima preliminare del negozio e la valutazione sulla qualifica imprenditoriale dei singoli aderenti.
Pur essendo un argomento ancora abbastanza inesplorato sembra corretto ritenere possibile il rinnovo della richiesta di asseverazione qualora questa sia stata
in precedenza negata.
Attribuzione del codice fiscale
L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 ha anche fornito indicazioni in merito alle modalità di iscrizione all'Anagrafe tributaria delle reti
di impresa, precisando che il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 rivolto alle organizzazioni di persone o di beni
prive di personalità giuridica, "ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria
in capo alla rete di imprese".
La richiesta del codice fiscale viene effettuata presentando il modello AA5 ad un
qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate considera corretto indicare con riferimento alla compilazione del modello: (1) quale data di costituzione la data di esecuzione dell'ultima formalità di iscrizione nel registro delle imprese; (2) quale denominazione la locuzione "Rete di imprese" seguita dalla descrizione identificativa della rete; (3) quale
natura giuridica quella individuata dal codice di nuova istituzione "59 - Rete di
imprese"; (4) quale sede legale il locus loci cioè il luogo, comprensivo di indirizzo
completo, che meglio identifica la collocazione della rete; (5) quale codice attività
quello identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO
2007, o, in via residuale, il codice "94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca"; (6) quale rappresentante l'organo comune.
Ovviamente si utilizzerà il medesimo modello AA5 per comunicare le eventuali
modifiche dei suddetti elementi intervenute in vigenza di rapporto nonché l'estinzione della rete.
Regime impositivo e criticità
L'introduzione nell'ordinamento giuridico della figura del contratto di rete non è
stata accompagnata dalla previsione di uno specifico regime impositivo. E' vero
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
che con la più volte menzionata circolare 15/E l'A.F. ha descritto e chiarito la portata applicativa della norma agevolativa ma nulla invece ha detto o precisato in
merito agli adempimenti ordinari di natura fiscale e contabile delle imprese partecipanti alla rete e/o della rete stessa per le attività svolte in rete.
Sorge pertanto di qui la necessità di individuare il trattamento fiscale appropriato
interpretando i principi e le norme in vigore.
Evidentemente: (a) se come prevalentemente si ritiene (anche dall'A.F. che lo
afferma nella circolare n. 4/E del 15.2.2011 paragrafo 20 e lo ribadisce con risoluzione n. 70/E del 30.6.2011) l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese partecipanti e
la rete non è dotata di soggettività giuridica, ne deriva che la rete non è nemmeno "soggetto tributario" (sebbene non sia affatto scontata la coincidenza fra la soggettività civilistica e quella passiva tributaria ai fini delle imposte sul reddito) e
quindi gli atti, i beni, i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto sono riferibili, pro
quota, ai singoli partecipanti come fosse una comunione e, in particolare, le fatture di acquisto dei beni mobili acquistati in rete vanno intestate a tutte le imprese
partecipanti pro quota così come pro quota vanno imputate le quote di ammortamento dei cespiti; (b) se invece si ritiene che con il contratto di rete i partecipanti
danno vita ad un autonomo soggetto di diritto questo ha autonoma capacità contributiva ed è soggetto passivo di imposta.
E' pur vero che l'art. 73 T.U.I.R. dispone che sono soggetti all'imposta sul reddito
delle società (IRES), tra l'altro, le associazioni non riconosciute, i consorzi e "le
altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle
quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo", ma in
base ai dati normativi esaminati sembra difficile in verità riuscire a sostenere che
la rete di imprese sia entificata e più pertinente invece riconoscere anzi che tratto
peculiare della rete sia l'assenza di un soggetto di diritto.
Così si è espresso anche il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio di
Impresa n. 1-2011/I "Il contratto di rete" secondo cui la rete non è assimilabile al
consorzio con attività esterna e sarebbe in linea di principio improduttiva di un reddito autonomo.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
99
Il finanziamento ed il credit rating della rete di imprese o delle
imprese in rete.
L'argomento è trattato, secondo l'analisi effettuata dai primi studiosi, da due diversi angoli visuali a seconda che si esamini la questione del finanziamento delle
imprese in rete o del finanziamento della rete in quanto tale. Evidentemente il
primo angolo visuale non presenta particolarità significative, ma è di tutta evidenza che l'aver sottoscritto un contratto di rete può permettere alle imprese partecipanti di evidenziare al potenziale finanziatore il valore addizionale rappresentato
appunto dalla adesione alla rete e creato dalla rete, nonché i profili vantaggiosi
della cooperazione interaziendale.
In quest'ottica si evidenzia l'opportunità di avere un giudizio sintetico o rating dell'apporto aggiuntivo della rete alla valutazione dell'impresa finanziata tenuto conto
che la rete dovrebbe contribuire al miglioramento dei parametri di valutazione dell'impresa partecipante. Certo non si può escludere che la rete, anziché contribuire a migliorare la valutazione aziendale, possa peggiorarla quando si tema la
dispersione delle risorse materiali ed immateriali affidate.
Il secondo angolo visuale, più precipuo, relativo al finanziamento della rete in
quanto tale, indaga invece le possibilità di finanziamento delle reti secondo le logiche, richiamate pure dalla normativa di vigilanza bancaria nota come Basilea 2,
del c.d. "specialized lending" che consente di finanziare oggetti e non necessariamente soggetti giuridici autonomi (rappresentano esempi di ciò il finanziamento di
progetti, il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, il finanziamento su merci, il finanziamento di immobili da investimento, il finanziamento di
immobili commerciali ad alta volatilità).
Non si può sottacere la considerazione, peraltro ovvia, che la libertà contrattuale
prevista dalla normativa attuale massimizza la flessibilità dello strumento giuridico ma ne rende più complessa la finanziabilità diretta perché evidenzia anche
quella che si usa definire come "problematica delle incertezze"; ne discende che
più il contratto è ben regolamentato meglio strutturato adeguatamente blindato,
sono istituiti il fondo patrimoniale comune e l'organo comune con chiara indicazione di coloro che stabiliscono gli indirizzi strategici e chi deve realizzarli avendo i
poteri di amministrazione e rappresentanza, sono rigidamente regolate le possibilità di recesso e di scioglimento e quindi vi è una tendenziale stabilità del rappor100
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
to, sono previsti, infine, obblighi di rendicontazione, più è possibile che la rete sia
destinataria di finanziamenti.
In tale quadro diviene rilevante la capacità delle imprese di saper comunicare ai
propri finanziatori il valore aggiunto creato dalla rete per aumentare le risorse
finanziarie disponibili e ridurre il costo delle risorse di debito; elementi di indubbio
beneficio per le imprese che sperimentano le aggregazioni al fine di raggiungere
la "massa critica" necessaria per realizzare strategie di crescita e fronteggiare gli
attacchi provenienti dai competitor, e a beneficio pure della competitività dell'intero sistema produttivo Italia.
In questa direzione, e con la consapevolezza che la crescita è una necessità, si
colloca la recente notizia secondo cui alcuni tra i più importanti istituti bancari italiani hanno sottoscritto protocolli onde consentire alle reti la possibilità di ottenere
finanziamenti a medio e lungo termine per le aziende aderenti, sulla base di investimenti o progetti legati al contratto di rete, con uno spread ridotto in una forbice
del 15-30% rispetto allo standard.
Le imposte indirette
Il contratto di rete, da redigersi obbligatoriamente in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, va assoggettato a registrazione a cura del notaio ed
assoggettato a tassazione con applicazione dell'imposta fissa di registro, presumibilmente ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986,
ipotizzando esso costituisca una struttura tipo consortile o associativa, o comunque sia da inquadrare tra "le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza
personalità giuridica" e gli eventuali conferimenti siano effettuati in denaro.
Sembra comunque da escludere l'applicazione dell'imposta di donazione (prevista
altresì per la costituzione di vincoli di destinazione pur se privi di ogni connotato
di liberalità dall'art. 2, comma 49, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive integrazioni e
modificazioni) anche ove sia istituito il fondo patrimoniale comune o, in quanto
consentito da programma di rete, l'esecuzione del conferimento avvenga mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, comma
1 lett. a) del c.c., in quanto presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni
e donazioni è che si realizzi un trasferimento di beni o diritti (art. 1 del T.U.S. d.lgs.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
101
31 ottobre 1990 n. 346).
Come infatti è stato anche chiarito con la circolare n. 3/E emanata dall'Agenzia
delle Entrate il 22 gennaio 2008 nella categoria dei vincoli di destinazione sono
compresi quei negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento con effetti
segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi; ma ai fini dell'imposta
sulle donazioni necessita distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi da quelle che invece tale effetto non realizzano, perché
soltanto le prime sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta e solo ad esse
quindi si applica l'imposta sulle donazioni.
Nello specifico del contratto di rete, si è in presenza di un vincolo di destinazione
non traslativo in quanto non si integra il presupposto impositivo costituito dal trasferimento di beni o diritti. Infatti, il fondo comune alimentato dai conferimenti costituisce proprietà comune degli aderenti mentre il patrimonio enucleato dalla società dal proprio patrimonio generale e destinato allo svolgimento dello specifico affare ex art. 2447-bis c.c. rimane pur sempre nella titolarità di essa società disponente (pur potendo essa avvalersene solo per la realizzazione di quell'affare).
In presenza quindi di una costituzione di vincoli di destinazione non traslativi l'atto sconta quindi l'imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per
gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. n. 131/1986).
102
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
CAPITOLO 14
Contratto di rete e normativa antitrust
Semaforo verde della Commissione Europea per il contratto di
rete
Il contratto di rete può, a talune condizioni, presentare profili di dubbia compatibilità con la disciplina comunitaria in tema di concorrenza (artt. da 101 a 107 TFUE).
Duplice è l'ordine di profili per valutarne la compatibilità:
l
il contratto di rete, introducendo misure volte a fornire sostegno finanziario
alle imprese, potrebbe rappresentare un aiuto di Stato contravvenendo,
quindi, il divieto previsto dall'art. 107 TFUE, secondo cui "sono incompatibili con il mercato comune [..]gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali […]che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino
o minaccino di falsare la concorrenza".
Sul punto la Commissione Europea, con
decisione del 26 gennaio 2011,
C(2010)8939 def. (come previsto ai sensi dell'art. 108 TFUE), ha affermato che la
misura in esame non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 par.1, del trattato TFUE, tenuto conto del fatto che la rete di imprese non ha personalità giuridica autonoma.
Il sostegno alle imprese, introdotto dallo Stato con il contratto di rete, consiste in
una sospensione di imposta concessa alle società, che partecipano ad una rete
di imprese, sulla quota di utili accantonata ad apposita riserva per la realizzazione della rete di imprese. La misura non è settoriale, perché prescinde dall'ambito
di attività, dalla dimensione delle imprese, né prevede limiti di localizzazione territoriale, di conseguenza la Commissione ha escluso che la misura rientri tra gli
aiuti vietati ai sensi dell'art. 107 TFUE.
l
Il contratto di rete e gli accordi ad esso conseguenti possono, a talune condizioni, contravvenire il divieto di intese, di concentrazioni di imprese e di
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
103
abuso di posizione dominante, come disciplinati a livello comunitario e recepite dal legislatore nazionale.
La compatibilità dello strumento del contratto di rete con la disciplina anticoncorrenziale è questione complessa, ed è con riferimento ai due ordinamenti, quello
comunitario e quello interno (pur rivestendo quest'ultimo carattere residuale
rispetto al primo), che deve essere vagliato il contratto di rete. Sul punto la
Commissione Europea:
- con C(2010)8939 def, ha osservato che la decisione, che nega la natura di
aiuto di Stato alla misura rappresentata dal contratto di rete, non pregiudica l'applicazione dell'art. 101 del TFUE [ex art. 81 del TCE].
- con Comunicazione 2011/C-11/01, (Linee direttrici sull'applicabilità dell'art.101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale), ha precisato che il
fatto che le autorità pubbliche incoraggino un accordo di cooperazione orizzontale non significa che l'accordo sia, per ciò solo, ammissibile ai sensi
dell'art. 101 TFUE.
Inoltre, l'opportunità di valutare la compatibilità tra contratto di rete e disciplina anticoncorrenziale, si ravvisa anche alla luce del Regolamento (UE)
n. 1217/2010 concernente l'applicazione dell'esenzione, prevista dall'art.
101 par.3 TFUE, a talune categorie di accordi aventi ad oggetto la ricerca
e lo sviluppo di prodotti.
L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:
- con comunicazione dell'11 maggio 2011, ha osservato che l'istituto del contratto di rete non può costituire una deroga ai principi della libera concorrenza e del mercato.
I divieti previsti dalla disciplina Antitrust con particolare attenzione alle intese
I due sistemi, quello nazionale con le norme di cui agli artt. 2, 3, 5 e 6 della l.
287/1990, e quello comunitario con la previsioni di cui all'art. 101 del TFUE, si
rivolgono essenzialmente a tre fattispecie che possono pregiudicare l'assetto concorrenziale del mercato: le intese, l'abuso di posizione dominante e le concentrazioni di imprese.
Le intese (art. 2 l. 287/90 ed art. 101 TFUE) sono gli accordi e/o le pratiche con104
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
cordate tra imprese nonché le deliberazioni volti a limitare la libertà di azione sul
mercato.
Ricade nella nozione di intesa la stipulazione di un contratto, così come molte altre
fattispecie (accordi, protocolli di intesa, preliminari, convenzioni, lettere di intenti,
gentlemen's agreement); per quanto concerne il contratto di rete, possono costituire intese non solo il contratto, in quanto tale, ma anche le eventuali, successive
decisioni dell'organo comune (qualora esso sia previsto e venga costituito).
Requisiti e caratteristiche delle intese vietate
Un'intesa, perché sia vietata ai sensi della normativa anticoncorrenziale e di conseguenza sanzionata con la nullità, deve caratterizzarsi nel seguente modo:
avere oggetto o (in via alternativa, non cumulativa) effetto che restringa, impedisca o falsi la concorrenza.
Per oggetto dell'intesa deve intendersi non il contenuto dell'accordo bensì lo
scopo, ovvero l'obiettivo rispetto al quale l'accordo risulta essere funzionale.
Per valutare gli effetti di un'intesa vanno prese in considerazione le conseguenze
che l'accordo produce sull'assetto concorrenziale del mercato, va pertanto individuato il mercato di riferimento all'interno del quale l'intesa esplica gli effetti, ed il
potere che le imprese esercitano sul mercato.
Perché un'intesa sia idonea a restringere la concorrenza è necessario che le
imprese che vi prendono parte siano in un rapporto di concorrenza, effettiva od
almeno potenziale, a livello orizzontale o verticale. Un esempio: un contratto di
rete tra imprese concorrenti, avente ad oggetto lo scambio di informazioni e la collaborazione in predeterminati ambiti potrebbe sortire un effetto restrittivo sulla
concorrenza, facendo sì che ad un sistema decentrato di scelte indipendenti se ne
sostituisca uno in cui le decisioni rilevanti sotto il profilo competitivo vengano concertate o concordate, in modo tacito o espresso, da parte di più imprese.
L'analisi della portata e lesività di ogni intesa va condotta caso per caso, tenendo
in considerazione le diverse combinazioni dei fattori e l'effetto complessivo dell'accordo in questione.
Si presti attenzione al fatto che la nullità con cui sono sanzionate le intese vietate, conseguendo alla violazione di norme poste a tutela dell'ordine pubblico economico, è la nullità di cui all'art. 1418 c.c., pertanto assoluta, rilevabile dal giudiLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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ce, retroattiva non convalidabile ed imprescrittibile.
Intese non vietate: caratteristiche e condizioni
Non tutte le intese sono vietate, in due diverse ipotesi, infatti, esse sono ammissibili:
- sono lecite le cd. "intese minori", ossia quelle intese che per la struttura del mercato interessato, la caratteristica delle imprese operanti e gli effetti prodotti non
incidono, in modo rilevante, sull'assetto concorrenziale del mercato ( lo si deduce
leggendo a contrario l'art. 101 TFUE e l'art. 2, comma 2°, l.n.287/1990).
Sul punto la Commissione Europea con Comunicazione 2001/C -368/07 cd. "de
minimis" stabilisce, con l'ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, ciò che
non costituisce una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo
101 del TFUE. La zona di sicurezza creata dalla comunicazione de quo si applica ad accordi tra concorrenti effettivi o potenziali (accordi orizzontali) quando la
loro quota di mercato aggregata non supera il 10 %. Nel caso di accordi tra non
concorrenti (accordi verticali), la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti
non deve superare il 15% per rientrare nei casi contemplati dalla comunicazione.
Le soglie in termini di quota di mercato sono ridotte al 5% per i mercati in cui c'è
un effetto cumulativo di reti parallele di accordi simili.
Si presti attenzione, però, al fatto che la comunicazione non si applica agli accordi contenenti una o più restrizioni gravi (c.d. "restrizioni hardcore") ossia quando
le intese intervengono sulla dinamica dei prezzi, sulla limitazione della produzione o delle vendite, oppure sulla ripartizione del mercato e della clientela
- ai sensi dell'art. 4 l. 287/1990 e del par. 3 dell'art. 101 TFUE, le intese possono
essere autorizzate quando diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio
per i consumatori e che siano individuate anche tenendo conto della necessità di
assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale ed
i miglioramenti siano connessi con l'aumento della produzione o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico o economico. Inoltre, devono ricorrere altri due
requisiti: l'indispensabilità dell'intesa e l'impossibilità di eliminare la concorrenza.
106
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
La valutazione circa l'applicabilità dell'art. 101 TFUE non può prescindere, inoltre,
dal prendere in esame le linee direttrici contenute nella Comunicazione della
Commissione 2011/C -11/01.
La valutazione del contratto di rete nel quadro delle intese
ammesse
La valutazione della compatibilità degli accordi stipulati nel mercato ed i divieti
anticoncorrenziali espone ad un problema delicato e fortemente avvertito anche
dalla Commissione Europea, con la suddetta Comunicazione 2011/C 11/01, ossia
il rapporto tra politica di favore per le forme di aggregazione ed il diritto della concorrenza.
Per quanto concerne l'analisi della compatibilità tra contratto di rete e normativa
Antitrust, devono esser tenute presenti due peculiarità del contratto di rete: in primis il fatto che il contratto di rete è uno strumento pensato per fornire un incentivo alle piccole e medie imprese, pertanto le intese stipulate dalle imprese in rete,
seppur connotate da anticoncorrenzialità, potrebbero, per lo più, rientrare nel
novero delle "intese minori".
In secondo luogo, il contratto di rete si connota proprio per il fatto di voler contribuire ad incrementare, incentivare, favorire, la capacità innovativa e competitività
sul mercato. Bisogna, quindi, nel valutare la compatibilità del contratto di rete con
il divieto di intese concorrenziali, prestare attenzione alle due ipotesi: verificare se
esso costituisca un'intesa minore, oppure se il contratto, pur risultando incisivo sul
gioco della concorrenza all'interno di un mercato, vada esente dal divieto di cui
all'art. 101 par. 1 TFUE, in quanto esso abbia la capacità di contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione di un prodotto o la promozione tecnica, tecnologica od economica (in questa ipotesi l'intesa dev'esser previamente autorizzata,
ai sensi dell'art. 4 l. 287/1990, dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato. In forza, invece, della disciplina dettata dal Reg. CE 1/2003 all'art. 1 par.2, le
intese che rispettano le condizioni dell'art. 101, par.3 TFUE non sono vietate
senza che occorra una previa decisione in tal senso).
Rimane sempre imprescindibile il seguente requisito: i benefici, che scaturiscono
dall'intesa, per gli utilizzatori, devono essere prevalenti rispetto agli effetti anticompetitivi cui gli stessi sono esposti.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
107
Anche lo strumento rappresentato dal contratto di rete può andar soggetto ad una
difficile, e di non immediata soluzione, valutazione di compatibilità: infatti, pur nell'intento che ha mosso il legislatore a favorire la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e di sfruttamento dei risultati, promuovendo il progresso tecnico ed
economico delle imprese coinvolte nell'accordo, l'esenzione non può operare per
gli accordi che diano la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una
parte sostanziale dei prodotti, dei servizi, delle tecnologie.
L'analisi degli accordi e delle intese scaturenti dal contratto di rete deve essere
condotta tenendo conto del tipo di operazione che con esso si realizza. Diversa
sarà l'analisi da condurre a seconda che il contratto di rete possa configurare uno
scambio di informazioni, un accordo di produzione, un accordo di acquisto, un
accordo di commercializzazione oppure un accordo di normazione. Per valutare le
caratteristiche - che questi accordi devono presentare per poter ricadere nella previsione di cui al par. 3 dell'art. 101 TFUE - vanno attentamente considerate le linee
direttrici di cui alla Comunicazione 2011/C 11/01, nonché del Regolamento (UE)
n.330/2010 relativo agli accordi verticali.
Alla luce di quanto detto sopra, se ne deduce che l'individuazione dei confini tra
intese ed operazioni atte a incrementare la competitività, e quelle invece restrittive o distorsive della concorrenza è questione delicata, non da ultimo per la nullità di cui possono essere affette talune manifestazioni di accordi inter-imprenditoriali, tra cui il contratto di rete, quando assumono, per portata e dimensioni, connotati lesivi della disciplina Antitrust.
Abuso di posizione dominante e concentrazioni tra imprese
L'abuso di posizione dominante, ovvero la concentrazione di imprese non si risolvono propriamente nella stipulazione di un contratto, nella specie il contratto di
rete, possono tuttavia, anche tramite esso, essere realizzate.
Per posizione dominante, nel mercato comunitario o nazionale, si intende una
situazione di potenza economica tale da consentire all'impresa che la detiene (o
alle imprese che la detengono) di vanificare una posizione di effettiva concorrenza sul mercato di riferimento. È l'abuso, ossia lo sfruttamento abusivo di tale posizione ad esser vietato (art. 3 l. 287/90 ed art.102 TFUE ), ma il divieto, in quanto
tale, non si traduce in alcuna sanzione civilistica, bensì l'Autorità garante procede
108
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
a diffidare le imprese e gli enti interessati ed irroga sanzioni di carattere amministrativo. Per i contratti stipulati in violazione del divieto, la giurisprudenza italiana
è divisa sul punto: secondo una tesi i contratti sono nulli ex art.1418 c.c., secondo altra tesi, invece, la norma codicistica non è applicabile al caso in questione.
Le concentrazioni fra imprese (artt. 5,6 e 7 l.287/90 e Reg. CE 139/2004) possono esser realizzate mediante diversi strumenti giuridici: fusioni, scissioni, acquisto
di azienda o di partecipazioni di controllo; comune denominatore è il risultato economico conseguibile, ossia l'ampliamento delle quote di mercato detenute da
un'impresa, con conseguente riduzione del numero di imprese indipendenti operanti nel settore. Le concentrazioni, che, in quanto tali, rappresentano un utile strumento che risponde all'esigenza di accrescimento della competitività delle imprese, diventano illecite quando alterano il regime concorrenziale del mercato.
Nell'ipotesi in cui si realizzi una concentrazione, l'Autorità garante, a cui preventivamente dev'esser comunicata l'operazione, può vietarla ed in caso di violazione
del divieto, possono essere irrogate sanzioni pecuniarie di natura amministrativa
commisurate al fatturato delle imprese coinvolte nella concentrazione.
Contratto di rete ed abuso di dipendenza economica
Il contratto di rete potrebbe prestarsi ad integrare, altresì, un'altra fattispecie vietata: l' abuso di dipendenza economica previsto dall'art. 9 l. 192/1998. Il patto con
cui si realizza detto abuso è sanzionato con la nullità (cd. nullità di protezione e
pertanto relativa secondo la lettura che ne viene data in dottrina). È noto che in
giurisprudenza prevale la tesi secondo cui l'art. 9 della l. 192/1998 (Disciplina della
subfornitura nelle attività produttive) trovi applicazione in relazione a tutti i rapporti tra imprese e non solo a quelli di subfornitura. La norma di cui all'art. 9 definisce
la dipendenza economica come la situazione in cui un'impresa sia in grado di
determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio
di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche
della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti. Poiché con il contratto di rete le imprese si dotano di una
disciplina per i rapporti di collaborazione tra esse intercorrenti, non è da escludere l'ipotesi che il contratto di rete possa dar vita ad un assetto di posizioni tale da
configurare un abuso di dipendenza economica, come tale sanzionato con la nulLinee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
109
lità. Detta nullità è considerata nullità di protezione, cd. relativa, ma in ordine alla
rilevabilità d'ufficio non si registra unanimità di opinioni in dottrina. Tuttavia, questa
forma di invalidità non pare essere riconoscibile ex ante, ma solamente essere
valutabile ex post, in base allo svolgimento dell'intera operazione economicoimprenditoriale nel suo complesso, pertanto non si ritiene che essa possa costituire oggetto del controllo di legalità giuridica che il notaio è tenuto a svolgere.
In sintesi: la Commissione Europea, con
decisione del 26 gennaio 2011,
C(2010)8939 def., ha affermato che la misura in esame non costituisce aiuto di
Stato ai sensi dell'art. 107 par.1, del trattato TFUE, tenuto conto che la rete di
imprese non ha personalità giuridica autonoma.
Il contratto di rete e gli accordi ad esso conseguenti possono, a talune condizioni,
contravvenire il divieto di intese, di concentrazioni di imprese e di abuso di posizione dominante, come disciplinati a livello comunitario e recepita dal legislatore
nazionale. A questo proposito l' AGCoM, con comunicazione dell'11 maggio 2011,
ha osservato che l'istituto del contratto di rete non può costituire una deroga ai
principi della libera concorrenza e del mercato.
Stante il divieto di intese anticoncorrenziali, per quanto concerne il contratto di
rete, possono costituire intese non solo il contratto, in quanto tale, ma anche le
eventuali, successive decisioni dell'organo comune (qualora esso sia previsto e
venga costituito). L'analisi della portata e lesività di ogni intesa va condotta caso
per caso, tenendo in considerazione le diverse combinazioni dei fattori e l'effetto
complessivo dell'accordo in questione.
Nel valutare la compatibilità del contratto di rete con il divieto di intese concorrenziali, va prestata attenzione alle due ipotesi: verificare se esso costituisca un'intesa minore, oppure se il contratto, pur risultando incisivo sul gioco della concorrenza all'interno di un mercato, vada esente dal divieto di cui all'art. 101 par. 1 TFUE,
in quanto esso abbia la capacità di contribuire a migliorare la produzione o la
distribuzione di un prodotto o la promozione tecnica, tecnologica od economica
L'individuazione dei confini tra intese ed operazioni atte a incrementare la competitività, e quelle invece restrittive o distorsive della concorrenza è questione delicata, anche per la nullità di cui possono essere affette talune manifestazioni di accor110
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
di inter-imprenditoriali, tra cui il contratto di rete, quando assumono, per portata e
dimensioni, connotati contrastanti con la disciplina Antitrust.
Poiché con il contratto di rete le imprese si dotano di una disciplina per i rapporti
di collaborazione tra esse intercorrenti, non è da escludere l'ipotesi che il contratto di rete possa dar vita ad un assetto di posizioni tale da configurare un abuso di
dipendenza economica, come tale sanzionato con la nullità. Tuttavia, questa forma
di invalidità non pare essere riconoscibile ex ante, ma solamente essere valutabile ex post, in base allo svolgimento dell'intera operazione economico-imprenditoriale nel suo complesso, pertanto non si ritiene che essa possa costituire oggetto
del controllo di legalità giuridica che il notaio è tenuto a svolgere.
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
APPENDICE NORMATIVA
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (1) (2).
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010,
n.122.
Art. 42 Reti di imprese
[1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le
condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le
imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese
sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (83) ]
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei
commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché
la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. (84)
2-bis. Il comma 4-ter dell' articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente: "4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di
un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti,
l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare: a) il nome, la ditta,
la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali
obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione
dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune, la misura e i criteri di valutazione dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche
mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447bis, primo comma, lettera a), c.c.. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi
della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 2614 e 2615 c.c.; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle
regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più
parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di
garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni
materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un
organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma
medesimo.". (85)
2-ter. Il comma 4-quater dell' articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal
seguente: "4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del
registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari". (85)
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli
utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal
programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi
pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva,
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno
Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della
sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete
e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione,
revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro
1.000.000. Gli
utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti
previsti dal programma comune di rete. (85)
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si
riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto
a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e
seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. (85)
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di
cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies. (85)
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". (85)
(83) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(84) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
(85) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
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Riferimenti normativi
l
Legge n.180 dell' 11 novembre 2011 c.d. Statuto delle Imprese
l
Legge n.192 del 18 gennaio 1998: Disciplina della subfornitura nelle attività
produttive
l
Legge n. 129 del 6 maggio 2004: Norme per la disciplina dell'affiliazione
commerciale
Sulla fiscalità:
l
DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25
febbraio 2011 concernente l' individuazione degli organismi di asseverazione.
l
AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011
l
AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011
l
AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011
( Modalità di iscrizione all'Anagrafe Tributaria delle "reti di imprese"
l
AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011
(Termine per l'asseverazione del programma comune)
l
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE del
14 aprile 2011:
- Protocollo n.2011/31139 concernente l'approvazione della comunicazione
contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali cd. Mod. RETI;
- Protocollo n. 2011/34839 concernente la comunicazione del possesso dei
requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma comune;
- Protocollo n.2011/54949 concernente la trasmissione dei dati dell'asseverazione del programma comune.
l
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
del 13 giugno 2011, Protocollo n. 2011/81521 concernente l'agevolazione
fiscale e la definizione della misura percentuale massima del risparmio
d'imposta.
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Sulla disciplina Antitrust:
l
TRATTATO sul Funzionamento dell'Unione Europea: artt-101-107
(ex art.81-87 TCE)
l
Legge n.287 del 10 ottobre 1990: Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato
l
COMMISSIONE EUROPEA, Decisione del 26 gennaio 2011 C(2010)8939
def. Avente ad oggetto: Aiuto di Stato N.343/2010- Italia. Sostegno a favore
della costituzione di reti di imprese
l
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO,
Provvedimento n.22362 Comunicazione relativa all'istituto delle reti di
imprese, così come definito dall'art. 3 , comma 4-ter, del d.l. 5/2009 conver
tito in legge 33/2009 e s.m.i. , in Bollettino n.17 del 16 maggio 2011
l
COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 2011/C-11/01 concernente le
linee direttrice sull'applicabilità dell'art.101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale)
l
COMMISSIONE EUROPEA Regolamento (UE) n. 1217/2010 del 14 dicembre 2010 concernente l'applicazione dell'esenzione, prevista dall'art. 101
par.3 TFUE, a talune categorie di accordi aventi ad oggetto la ricerca e lo
sviluppo di prodotti.
l
COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 2001/C - 368/07 relativa agli
accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della
concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce
la Comunità europea (de minimis) . La presente comunicazione sostituisce
la comunicazione relativa agli accordi di importanza minore pubblicata nella
GU C 372 del 9.12.1997.
l
COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento (UE) n. 330/2010 del 20 aprile
2010 relativo all'applicazione dell'art. 101 par.3 TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
l
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento (CE) n. 139/2004
del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(“Regolamento comunitario sulle concentrazioni")
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Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012
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La Cooperazione al cuore
Del Mediterraneo
La Coopération au coeur
de la Méditerranée
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