Il contratto di rete. Iter Normativo Legge 9 aprile 2009 n.33 Legge 30 luglio 2010 n.122 art.42 Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83, art.45, convertito in legge 134 del 7 agosto 2012 Legge 30luglio 2010 n.122 Art. 42. Con il contratto di rete due o più imprese, con lo scopo di aumentare la propria competitività sul mercato o la propria capacità innovativa si uniscono esercitando in comune una o più attività, collaborando e scambiandosi informazioni. Legge 30luglio 2010 n.122 Art. 42. Il contratto può prevedere: 1. 2. Un fondo patrimoniale comune. La nomina di un organo comune di gestione. Legge 30luglio 2010 n.122 Art. 42. Il contratto deve: 1. Essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 2. Essere iscritto all’ufficio del registro. Legge 30luglio 2010 n.122 Art. 42. Gestione fiscale del fondo consortile non tassato: sospensione degli utili ivi accantonati (limite massimo di utile che non concorre alla formazione del reddito di € 1.000.000). Limite risorse annue stanziate (2012 – 2013): Se l’ammontare di utili per cui si richiede la sospensione d’imposta supera le risorse stanziate l’Agenzia delle entrate determina la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa. (è stata il 75,3722% per il 2010) Esempio utile anno 2010: Aliquota d’imposta IRES: 27,5%. Percentuale di esenzione: 75,3733%. Utili accantonati al fondo (esempio): 700.000€. Risparmio di Imposta complessivo: 192.500€. Risparmio di imposta reale (salvo decadenza): € 145.093,60. Legge 134 7 agosto 2012. Modifiche: Se la rete prevede il fondo patrimoniale comune e un organo comune di sviluppo dell’attività è necessario: a)Iscrizione all’ufficio del registro. b)I terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune. c)Situazione patrimoniale da presentare entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Legge 134 7 agosto 2012. Modifiche: Il contratto di rete deve indicare: a) Ragione sociale di ogni ditta. b) Obiettivo strategici e come misurarli. c) Programma di rete. d) Durata del contratto e rescissione dello stesso. e) Soggetto capo fila e suoi diritti/doveri. Regione Emilia Romagna. Misura 5.2 azione D: sostegno a iniziative aggregate strutturate, rappresentative di filiera, di promozione, penetrazione commerciale e cooperazione industriale. Beneficiari. Raggruppamenti PMI aventi sede legale in Emilia Romagna, costituiti con il contratto di rete ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 comma 4-ter, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n.33. ATI con PMI dell’Emilia Romagna. Consorzi di PMI dell’Emilia Romagna.M Spese ammissibili. Consulenze di internazionalizzazione della durata minima di tre anni. Spese di consulenza esterna del cosiddetto manager di rete. Spese di consulenza sulla ricerca di buyers o creazione di database di clienti. Spese per visite b2b in ER oppure nel paese target. Spese per la costituzione di centri comuni logistici o commerciali. Affitti show-rooms o locali commerciali nel paese target. Costi per il materiale promozionale. Sito Internet relativo all’ iniziativa (max 20.000€). Costi per la realizzazione del brand. Spese del personale nel massimo del 20% delle spese di cui sopra. Punti obbligatori. 1. 2. 3. Incarico al manager di rete. Sito web. Identificazione del brand unitario di rete. Spese non ammissibili. Spese di ordinaria amministrazione dei dipendenti. Spese generali. Viaggi e soggiorni. Fiere. Affitto di magazzini. Consulenze ordinarie. Web marketing. Contributo regionale. 50% a fondo perduto delle spese di cui sopra, con un minimo di spesa di 75.000€ ed un massimo di spesa di 200.000€. Contributo sottoposto alla regola del “de minimis” (200.000€ in tre anni). Scadenza 2012: 1 ottobre.