REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI Adottato dal Consiglio di Istituto in data 10 luglio 2013 Art. 1 PRINCIPI GENERALI 1. La responsabilità disciplinare è personale; il principio della responsabilità disciplinare personale non esclude la possibilità di stabilire, nei casi previsti dall’art. 12 del Regolamento di Istituto, che il risarcimento di un danno provocato al patrimonio della scuola, debba essere risarcito da una pluralità di soggetti non provatamente responsabili sotto il profilo disciplinare ma individuati sulla base dei criteri precisati nel medesimo art.12., 2. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 3. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che venga contestato con precisione il comportamento scorretto che si intende sanzionare. 4.Il mancato rispetto di quanto stabilito nel precedente comma, quando accertato in sede di ricorso all’Organo di Garanzia, comporta la decadenza della sanzione irrogata. 5. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;ciò può avvenire anche attraverso rimedi alternativi alle sanzioni quali attività di natura sociale e culturale e che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di quanto accaduto. 6. Le sanzioni sono sempre temporanee, graduate e proporzionate alla infrazione disciplinare;esse sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 7. Il presente regolamento disciplinare definisce attraverso la tipizzazione le mancanze disciplinari, le sanzioni, gli organi competenti e le procedure necessarie ad irrogarle, i diritti degli studenti sanzionati ed infine le modalità di impugnazione. Art. 2 MANCANZE DISCIPLINARI Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti, con l’indicazione delle relative sanzioni e dell’organo competente ad irrogarle. Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante tutte le attività didattiche che si svolgano all’esterno dei locali scolastici. 1. Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari: 1)la negligenza nel rispetto dei doveri dello studente così come individuati dallo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti ; 2)il comportamento scorretto che turbi il regolare svolgimento delle attività didattiche; 3)il comportamento palesemente lesivo delle norme sulla sicurezza; 4)l’uscita dall’aula durante le ore di lezione o al cambio d’ora senza l’autorizzazione del docente; 5)il danneggiamento del patrimonio della scuola (arredi, impianti, strutture, ...); 6)il fumare in qualsiasi locale della scuola; 7)l’usare il cellulare durante l’attività didattica senza l’autorizzazione necessaria in caso di urgenza e/o emergenza; 8) l’uscire dalla scuola senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore; 9) l’offendere con termini spregiativi o insulti altri studenti, il personale ATA, i docenti, il Dirigente scolastico e, comunque, alcuna altra persona all’interno della scuola; 10)il falsificare o alterare qualunque documento attinente ai rapporti scuola famiglia compreso il libretto delle assenze; 11)l’alterare o danneggiare registri o altri documenti scolastici; 12)l’introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza; 13)lo scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all’interno del complesso scolastico senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici; 14)la violazione di specifiche disposizioni impartite durante lo svolgimento degli esami di Stato con particolare riferimento al divieto di uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici che consentano contatti interni o esterni ai locali dove si svolgono le prove scritte; 15)il commettere atti gravi di violenza fisica nei confronti di qualsiasi soggetto presente a scuola; 16)il commettere reati di natura sessuale contro la persona; 17)compiere atti di bullismo psicologico, anche in forma di cyberbullismo; 2.Sono considerate aggravanti, da valutare nella irrogazione delle sanzioni, le seguenti circostanze: a) l’agire in un gruppo individuato e fermo restando il principio della responsabilità disciplinare personale; b) l’agire nonostante siano già stati impartite disposizioni ostative al comportamento da sanzionare; 3.E’ considerata, ai fini della irrogazione delle sanzioni, la reiterazione del comportamento scorretto che sia stata annotata nel Registro delle sanzioni gravi. 4.Le sanzioni disciplinari legate ad ipotesi di reato contestate dall’Autorità Giudiziaria agli studenti possono essere comminate secondo gli automatismi in appresso indicati nel solo caso di provvedimenti passati in giudicato. Ove questo non sia ancora avvenuto la sanzione disciplinare sarà irrogata con la procedura ordinariamente prevista. Mancanza 5: sanzione automatica di 10 giorni di sospensione; Mancanza 9, in presenza di querela 15 giorni di sospensione; Mancanza 10: sanzione automatica di 20 giorni di sospensione; Mancanza 11: sanzione automatica di 20 giorni di sospensione; Mancanza 12: sanzione automatica di 30 giorni di sospensione; Mancanza 15: sanzione automatica di 30 giorni di sospensione. Art. 3 Registrazione delle sanzioni Di tutte le sanzioni gravi comminate viene fatta annotazione su un apposito registro . Le annotazioni costituiscono la prova della reiterazione del comportamento valutata come aggravante ai sensi dell’art. 23. L’annotazione della sanzione viene curata da chi presiede l’organo che la irroga o dal Dirigente scolastico nel caso delle sanzioni irrogate dal Capo di istituto. Art. 4 Sanzioni disciplinari e soggetti che le irrogano. Le sanzioni previste dal presente Regolamento si distinguono in lievi e gravi. Le sanzioni gravi, a differenza di quelle lievi, possono essere irrogate esclusivamente dall’organo collegiale individuato. Sanzioni lievi che si applicano alle mancanze individuate ai numeri 1,2 e 4 quando non abbiano carattere di gravità e/o non ci sia recidiva; • RICHIAMO VERBALE • AVVERTIMENTO SCRITTO • AMMONIZIONE SCRITTA L’ AVVERTIMENTO SCRITTO consiste in una comunicazione formale allo studente e alla famiglia, relativa ad una o più infrazioni fra quelle elencate all’art. 2 trascritta su apposito materiale cartaceo predisposto a tal fine dalla scuola. L’ AMMONIZIONE SCRITTA consiste nella annotazione formale, trascritta sul registro di classe, relativa ad una o più infrazioni commessa/e dallo studente fra quelle elencate all’art. 2 È prevista anche, a seguire, la comunicazione formale alla famiglia. Queste sanzioni possono essere irrogate dal docente o dal Dirigente scolastico Sanzioni gravi che si applicano alle mancanze individuate dai numeri 1,2 e 4 in caso di gravità e/o recidiva ed alle mancanze individuate dai numeri 3,5,6,7,8,9. • ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA per un periodo non superiore a 15 giorni. Questa sanzione, graduata, si applica alle mancanze individuate dai numeri 3,5,8,9. La sua irrogazione è competenza del Consiglio di classe nella composizione allargata. Mancanza Sanzione Sanzione per Sanzione per recidiva aggravante 1 Da 1 a 3 giorni Da 3 a 5 giorni 2 Da 1 a 3 giorni Da 4 a 6 giorni Da 4 a 6 giorni 3 Da 3 a 5 giorni Da 6 a 8 giorni Da 7 a 10 giorni 4 Da 1 a 3 giorni Da 4 a 6 giorni Da 4 a 6 giorni 5 Da 3 a 5 giorni Da 6 a 8 giorni Da 7 a 10 giorni 6 Da 3 a 5 giorni Da 6 a 8 giorni 7 Da 1 a 3 giorni Da 4 a 6 giorni 8 Da 3 a 5 giorni Da 5 a 7 giorni Da 7 a 10 giorni 9 Da 5 a 7 giorni Da 8 a 10 giorni Da 9 a 12 giorni • ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI per situazioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, Questa sanzione, graduata, si applica alle mancanze individuate dai numeri 10,11,12,13,15,16,17 ed in caso di aggravante e/o recidiva delle mancanze individuate dai numeri 3, 5 e 9. La durata dell'allontanamento e' commisurata anche alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. La sua irrogazione è competenza del Consiglio di istituto. Mancanza Sanzione Sanzione per Sanzione per recidiva aggravante 3 Da 16 a 20 giorni Da 21 a 30 giorni 5 Da 31 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 9 Da 24 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 10 Da 17 a 25 giorni Da 26 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 11 Da 18 a 26 giorni Da 27 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 12 Da 19 a 27 giorni Da 28 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 13 Da 20 a 28 giorni Da 29 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 15 Da 20 a 30 giorni Da 31 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 16 Da 20 a 30 giorni Da 31 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni 17 Da 20 a 30 giorni Da 31 a 60 giorni Da 61 a 90 giorni • ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI nei casi di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Questa sanzione si applica alla mancanze individuate dal numero 15, 16 e 17 alle condizioni specificate nella definizione che precede. Art. 5 Procedura di irrogazione delle sanzioni. Per le sanzioni lievi: La sanzione sarà irrogata dopo la contestazione e dopo aver ascoltato le ragioni dello studente. Per le sanzioni gravi: Il Consiglio di classe straordinario ed il Consiglio di Istituto si svolgeranno secondo lo schema in appresso indicato. Il Consiglio sarà convocato in prima convocazione ed in quel caso può deliberare solo se in composizione perfetta (con la presenza cioè di tutti i membri dell’organo); ove la circostanza non si verifichi il Consiglio sarà convocato, entro tre giorni, in seconda convocazione e potrà deliberare se saranno presenti la metà più uno dei suoi componenti. La seduta si svolgerà attraverso le seguenti fasi: a) audizione dello studente; b) audizione del /dei genitori presenti e convocati per iscritto; c) discussione del caso con la sola presenza dei membri degli organi collegiali; d) decisione motivata ed approvata a maggioranza assoluta dei presenti al Consiglio; In caso di parità nella votazione il voto di chi presiede il Consiglio (DS o suo delegato per il Consiglio di classe e Presidente o suo vice per il Consiglio di istituto) vale doppio. Il trasferimento in altro Istituto dello studente coinvolto nella procedura di irrogazione della sanzione non comporta la cessazione della stessa. Art. 6 Sanzioni disciplinari per fatti commessi durante lo svolgimento degli esami di Stato. Mancanze disciplinari La mancanza specifica è individuata dal numero 14. Sanzioni La sanzione è la esclusione motivata dagli esami. Organo competente. L’organo competente ad irrogare la sanzione è la Commissione d’esame. Procedura di irrogazione della sanzione. La Commissione d’esame, preso atto di quanto verbalizzato durante le prove relativamente al comportamento del candidato,accertata la contestazione del comportamento allo studente, provvede ad emettere il provvedimento di esclusione. Art. 7 Misure alternative. L’organo competente ad irrogare le sanzioni può decidere misure alternative. Le misure alternative tendono ad impegnare il soggetto che ha commesso mancanze disciplinari in attività utili alla comunità scolastica. Le attività individuate non devono essere tali da esporre lo studente a rischi relativi alla salute ed alla sicurezza e devono, in ogni caso, essere rapportate alle abilità e conoscenze tecniche acquisite dallo studente. Art.8 Diritti degli alunni sanzionati All’alunno il quale sia incorso in una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica viene assegnato, dal Consiglio di Classe, in qualità di tutor e per un periodo di tempo definito, un insegnante della classe. Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Dopo il rientro nella comunità scolastica dell’alunno sanzionato, il compito dell’insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l’alunno medesimo, al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all’origine dei suoi comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli. Quando ne ravvisi la necessità, il tutor può chiedere un intervento coordinato di tutti gli insegnanti della classe. Art. 9 Organo di garanzia. L’organo di garanzia è composto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è formato da 7 membri così individuati: a)2 docenti effettivi e 2 supplenti individuati dal Collegio dei docenti b)2 rappresentanti effettivi e 2 supplenti dei genitori individuati dal comitato genitori, se costituito o dal Consiglio di istituto in mancanza del comitato c) 2 rappresentanti degli studenti effettivi e 2 supplenti individuati dal comitato studenti, se costituito o dal Consiglio di istituto in mancanza del comitato d) 1 rappresentante effettivo e 1 supplente del personale A.T.A designato annualmente dal consiglio di istituto; La presidenza dell’organo è affidata con cadenza trimestrale a ciascuna delle quattro componenti ed individuando per docenti, genitori e studenti la persona attraverso votazione a scrutinio segreto. Tale opzione non è necessaria per il rappresentante ATA. Oltre che decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari, all’organo di garanzia spettano le decisioni sui conflitti in merito all’applicazione delle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Art. 10 Procedura del ricorso all’organo di garanzia. Il ricorso viene proposto dal destinatario della sanzione disciplinare se maggiorenne o da che esercita la potestà se il sanzionato è minorenne. I termini di presentazione del ricorso sono fissati in quindici giorni dalla irrogazione della sanzione. In caso di genitori separati o divorziati il ricorso è presentato dal genitore affidatario o congiuntamente in caso di affidamento condiviso. Nel ricorso vanno elencati i motivi, basati su presupposti in fatto ed in diritto, per il quale si chiede l’annullamento o la modifica della sanzione illegittimamente o immotivatamente comminata. Della data della riunione che deciderà il ricorso viene informato, in forma scritta o, se autorizzata, attraverso comunicazione elettronica il presentatore del ricorso. La decisione sul ricorso deve essere, come previsto dalle vigenti norme, motivata per iscritto e presa entro il termine di 10 giorni. La mancata decisione nei termini comporta la conferma della sanzione. Il ricorso all’Organo di garanzia per i casi relativi ai conflitti in merito all’applicazione delle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti può essere presentato da chiunque vi abbia interesse.