RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). " (AC 2093-AS 1676) Il di s egn o di l egg e i n ti tol o si c omp on e di 31 ar ti col i ch e mo di fi can o u n a s e ri e di ambi ti ri c on d u ci bi li al l a n o rm ati va i n mat e ri a a mbi en tal e . Di seguito una sintesi dei contenuti di interesse confederale: ◊ Art.2 (Modifica all'articolo 34 concernente la Strategia nazionale dell'art. 34 del d.lgs. 152/2006 al fine triennale, della Strategia nazionale CIPE 2 agosto 2002, n. 57. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo sviluppo sostenibile). Si modifica il comma 3 di garantire l’aggiornamento, con cadenza almeno per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera ◊ Art.8 (Impianti termici civili) Vengono introdotte alcune disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a disciplinare: ▫il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ▫le caratteristiche tecniche degli impianti ▫gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti ◊ Art.9 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi). Si prevede la riduzione del 20% dell’importo della garanzia a corredo dell’offerta nei contratti pubblici per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto). Inoltre si inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: ▫il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); ▫la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione. ◊ Art.10 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). Si pone l’obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi della PA di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "criteri ambientali minimi" (CAM) per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici, di attrezzature per l'ufficio e di lampade. Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle categorie di prodotti o servizi specificamente individuati (carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio). ◊ Art.11 (Accordi di programma ed incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiale post consumo). Si prevedono una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale "post consumo": in particolare si prevede la stipula di accordi di Roma, 23 gennaio 2015 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI programma tra soggetti pubblici e privati, e la definizione di un sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti. La disposizione si applica solo al post-consumo derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. ◊ Art.12 (Procedure semplificate di recupero). Si prevede l’applicazione di procedure semplificate di recupero per le attività di trattamento disciplinate dai c.d. “regolamenti end of waste”, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. ◊ Art.13 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti). Si modifica l’articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), al fine di eliminare ogni riferimento al cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e di trasferirne le funzioni al Ministero dell’ambiente. ◊ Art.15 (Consorzio per imballaggi compostabili). Si prevede la costituzione di un Consorzio dei produttori di materie prime di plastica compostabili e dei produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili. ◊ Art.16 (Disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori). Si modifica l’art. 227 del d.lgs. 152/2006, al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. ◊ Art.18 (Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti). Si prevede l’obbligo di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) solo per le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. ◊ Art.20 (Disposizioni in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso). Si stabilisce che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso: ▫è parte integrante del corrispettivo di vendita; ▫è assoggettato ad IVA; ▫è applicato dal produttore o importatore in base all’importo vigente alla data dell’immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; ▫rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; ▫deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture. ◊ Art.21 (Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica). Si elimina il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. ◊ Art.24 (Fondo di garanzia delle opere idriche). Si istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). Roma, 28 gennaio 2015 2 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI ◊ Art.28 (Acque reflue dei frantoi oleari). Si prevede l’assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. ◊ Art.31 (Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli). L’articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente. Sede Referente – Commissione VIII Ambiente –Camera dei Deputati Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla Commissione Ambiente, relatore On. Bratti (PD). La Commissione ha avviato una serie di audizioni e Rete Imprese Italia è intervenuta in audizione martedì 8 aprile depositando un documento. Successivamente è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 8 luglio, alle ore 20. Confartigianato ha promosso la presentazione di alcuni emendamenti, condivisi come Rete Imprese Italia (emendamenti). Tra gli emendamenti presentati in Commissione si segnalano sia quelli promossi da Confartigianato, sia quelli di interesse (Scheda emendamenti). La Commissione ha quindi deciso di costituire un comitato ristretto al quale affidare l'esame delle proposte emendative presentate. Tra gli emendamenti approvati si segnalano in particolare quelli confederali condivisi come Rete Imprese Italia (vedi la scheda emendamenti infra): -Soppressione dell'art. 15 che prevede un ulteriore Consorzio per gli imballaggi -Soppressione dell'art. 20 che prevede un contributo per la gestione dei pneumatici fuori uso -Semplificazioni in materia di rifiuti speciali pericolosi del settore del benessere L’esame del provvedimento si è concluso nella seduta del 4 settembre e il provvedimento approvato è stato trasmesso alle altre Commissioni competenti per il parere (Testo approvato in Commissione). La Commissione Ambiente ha approvato alcuni ulteriori emendamenti del relatore, volti a recepire i rilievi recati nei pareri di talune Commissioni competenti in sede consultiva, e a interventi di coordinamento sostanziale del testo (ulteriore Testo approvato in Commissione). Tra le novità di interesse introdotte in Commissione, si segnala: in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al Regolamento 161/2012 [articolo 1, comma 1, lettera b)], si sopprime il riferimento, ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide); inserita una disciplina in via sperimentale, riguardante l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici; Roma, 28 gennaio 2015 3 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI è stata soppressa l’istituzione di un Consorzio per imballaggi compostabili (la modifica recepisce una proposta emendativa promossa come Rete Imprese); è stato soppresso il contributo per la gestione di pneumatici fuori uso (la modifica recepisce una proposta emendativa promossa come Rete Imprese); sono state introdotte semplificazioni in materia di rifiuti speciali pericolosi del settore del benessere: si prevede che ai Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, ai Servizi degli istituti di bellezza, e alle Attività di tatuaggio e piercing è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi (compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento (la modifica recepisce una proposta emendativa promossa come Rete Imprese); si prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione analoghe a quelle disposte per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita; relativamente allo smaltimento dei reflui oleari, si prevede che potranno essere versati nell’impianto fognario in caso di trattamento e di origine regionale delle olive. Aula - Camera dei Deputati L’esame del provvedimento è iniziato nella seduta del 10 novembre con la discussione generale. Nella successiva seduta del 12 novembre sono stati votati gli emendamenti presentati. Tra le modifiche approvate si segnalano quelle di interesse confederale : Proroga al 31 dicembre 2015 della moratoria sull'applicazione delle sanzioni legate agli obblighi relativi al Sistri, (emendamento 13. 7. Testo modificato nel corso della seduta Carrescia PD). relativamente alla tenuta dei registri di carico e scarico da parte delle associazioni di categoria si specifica che nel limite totale delle 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi già previsto dalla norma attuale sono ricompresi anche non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi (emendamenti 13-bis. 6. Testo modificato nel corso della seduta On. Carrescia PD, 13-bis. 7.Testo modificato nel corso della seduta Grimoldi, Caparini (LNA). la previsione che gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie associazioni nazionali di categoria (emendamento 15-bis. 500. La Commissione). risulta inoltre confermata la disposizione già approvata in Commissione (art. 32) relativa alle semplificazioni in materia di rifiuti speciali pericolosi del settore del benessere: si prevede che ai Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, ai Servizi degli istituti di bellezza, e alle Attività di tatuaggio e piercing è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi (compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Il Testo Approvato dalla Camera verrà ora trasmesso al Senato per la seconda lettura. Di seguito il link ad una scheda riassuntiva delle modifiche di interesse confederale approvate nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati (Scheda-modifiche-Camera). Sede Referente – Commissione XIII Ambiente – Senato della Repubblica Roma, 28 gennaio 2015 4 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI Il provvedimento (AS 1676) è stato assegnato in sede referente alla Commissione Ambiente, relatore Sen. Vaccari (PD). La Commissione ha avviato una serie di audizioni e Confartigianato, unitamente a Rete Imprese Italia, è intervenuta in audizione mercoledì 17 dicembre 2014 depositando un documento. Il termine è stato fissato per giovedì 22 gennaio alle ore 15. Confartigianato ha promosso la presentazione di alcuni em e nd a me nt i . Tra gli emendamenti presentati in Commissione si segnalano sia quelli promossi da Confartigianato, sia quelli di interesse (Scheda emendamenti). Roma, 28 gennaio 2015 5