DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO Vicenza 20 maggio 2015 Confindustria Vicenza Relatore Geom. Alessandro Timossi di Confindustria Padova ARGOMENTI TRATTATI Gli argomenti che sono trattati di seguito sono relativi: • alla valutazione della normativa che disciplina le apparecchiature di condizionamento e gli impianti antincendio e in particolare: quali sono gli obblighi previsti; i soggetti che sono abilitati ad effettuare gli interventi; le temporalità dei controlli e delle manutenzioni; le registrazioni dei controlli e delle manutenzioni; quali impianti sono soggetti alla comunicazione al Ministero dell’Ambiente tramite l’ISPRA; le sanzioni previste; • agli ulteriori controlli degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e in particolare per quanto riguarda: le temporalità dei controlli; i libretti dei controlli e delle manutenzioni; il catasto degli impianti; le sanzioni previste. IMPIANTI SOGGETTI ALLA REGOLAMENTAZIONE Sono soggetti alle disposizioni: • i condizionatori d’aria; • gli impianti di refrigerazione, intesi: i banchi frigoriferi; le celle frigorifere; i frigoriferi; • le pompe di calore; • gli impianti antincendio; • gli impianti a uso tecnologico (processo produttivo); aventi un quantitativo di gas pari o superiore ai limiti previsti. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO A seconda del tipo di gas contenuto nell’apparecchiatura di condizionamento o dell’impianto antincendio, trovano applicazione le seguenti normative: LESIVI PER L’OZONO i riferimenti legislativi sono: • Convenzione di Vienna del 1985 e protocollo di Montreal del 1987; • Legge n. 549/93, relativo a misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente; • Regolamento CE n. 1005/2009 (ex Reg. CE n. 2037/2000); • D.P.R. n. 147/2006, relativo all’attuazione del Regolamento CE n. 2037/2000; • D.Lgs. n. 108/2013, relativo alle sanzioni. FLUORURATI A EFFETTO SERRA i riferimenti legislativi sono: • Protocollo di Kyoto del 1997; • Regolamento CE n. 517/2014 (ex Reg. CE n. 842/2006); • Regolamento CE n. 303/2008, relativo ai requisiti delle imprese e del personale; • Regolamento CE n. 1494/2007, relativo ai contenuti dell’etichetta; • Regolamento CE n. 1516/2007, relativo alle modalità di controllo delle perdite; • D.P.R. n. 43/2012, relativo all’attuazione del Regolamento CE n. 842/2006; • D.Lgs. n. 26/2013, relativo alle sanzioni. La normativa citata prevede per i gas: LESIVI PER L’OZONO disposizioni relative: • alle temporalità dei controlli delle perdite; • alle temporalità delle riparazioni delle perdite; • al controllo da effettuare dopo la riparazione; • alle imprese abilitate a effettuare gli interventi; • alla tenuta del registro. FLUORURATI A EFFETTO SERRA disposizioni relative: • alle temporalità dei controlli delle perdite; • alle temporalità delle riparazioni delle perdite; • al controllo da effettuare dopo la riparazione; • alle imprese abilitate a effettuare gli interventi; • alla tenuta del registro; • alla comunicazione ISPRA.. INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI GAS PRESENTE NEI CONDIZIONATORI E IMPIANTI ANTINCENDIO A seconda del tipo di gas presente, la normativa prevede che sugli impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti antincendio deve essere apposta una specifica etichetta, contenente per i gas: • • • LESIVI PER L’OZONO la menzione «Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico»; il tipo di sostanza contenuta; il quantitativo di gas presente espresso in kg. FLUORURATI A EFFETTO SERRA • • • • la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto»; l’abbreviazione della denominazione chimica del gas contenuto; il quantitativo di gas presente espresso in kg; la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile. MANCANZA DELL’ETICHETTA NELLE APPARECCHIATURE E NEGLI IMPIANTI Nel caso di apparecchiature o impianti immessi in commercio prima del: • 1° marzo 1994, se contenenti ozono; • 1° aprile 2008, se contenenti gas fluorurati a effetto serra, l’etichetta potrebbe: • non essere presente; oppure • non contenere tutte le informazioni previste, in queste circostanze è opportuno rivolgersi all’installatore o al manutentore. GAS LESIVI PER L’OZONO APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO CONTENENTI OZONO Rientrano nel campo di applicazione le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio: • ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni, ecc.); • destinati anche al processo produttivo; • contenenti 3 kg o più di sostanze lesive per l’ozono dei gruppi: CFC (clorofluorocarburi); Halon; HCFC (idroclorofluorocarburi). DEFINIZIONI APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO CONTENENTI OZONO Si intende per: • sostanze controllate: le seguenti sostanze lesive per l’ozono, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, recuperate, riciclate o rigenerate: Idrocluorofluorocarburi R22 Utilizzabili sino al 31/12/2014 Utilizzabili sino al 31/12/2014 Utilizzabili sino al 31/12/2014 • uso: l’impiego di sostanze controllate nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, dei prodotti e delle apparecchiature; • prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate: i prodotti e le apparecchiature che funzionano con le sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di tali sostanze; • pompa di calore: il dispositivo o l’impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce calore; • impresa che gestisce le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, o sistemi di protezione antincendio: una persona fisica o giuridica proprietaria dell’apparecchiatura o dell’impianto o delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione. OBBLIGHI PREVISTI PER LE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, le pompe di calore e i sistemi di protezione antincendio che utilizzano le sostanze lesive per l’ozono, devono: • essere sottoposti a controllo delle perdite almeno: Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Quantitativo pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg pari o superiore a 300 kg Gli impianti: • contenenti meno di 3 kg di gas; • con sistemi ermeticamente sigillati, contenenti meno di 6 kg di sostanze controllate, non sono soggetti ad alcun obbligo. • essere riparate quanto prima dalla scoperta della perdita delle sostanze controllate e comunque entro i 14 giorni successivi; • entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere ricontrollate al fine di assicurare che l’intervento effettuato sia stato efficace. REQUISITI DELLE IMPRESE ABILITATE Il personale che svolge le attività di: • di recupero e di riciclo delle sostanze contenute nel circuito frigorifero degli impianti ed apparecchi; • controllo delle fughe, dovrà essere in possesso dei requisiti minimi che saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (obbligo previsto dal 2006 e alla data odierna non attuato). Sino all’emanazione dei requisiti minimi, gli interventi di controllo e di riparazione devono essere effettuate da imprese abilitate, ai sensi delle disposizioni in materia di attività d’installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti all’interno degli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37). Per verificare se le imprese sono abilitate si deve verificare che nella voltura camerale è riportato il riferimento dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto n. 37/08 e relativo alle attività d’installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie. LIBRETTO D’IMPIANTO Dal 26 aprile 2006 gli interventi di manutenzione e di riparazione devono essere riportati in un apposito libretto. Intesa qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto contenente nel circuito frigorifero sostanze lesive per l’ozono. COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE Per le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze lesive per l’ozono: NON E’ PREVISTA ALCUNA COMUNICAZINE O DENUNCIA AL MINISTERO DELL’AMBIENTE SANZIONI PREVISTE PER LE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO E’ prevista per il proprietario la sanzione amministrativa: • da 10.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui non è stato effettuato: il controllo delle perdite entro le scadenze previste; la riparazione della perdita entro i 14 giorni successivi; la verifica del controllo dalla riparazione della perdita entro 1 mese dalla data dell’intervento; • da 3.000 euro a 18.000 euro, nel caso in cui: non è stato predisposto il registro dei controlli; si sia riportato nel registro informazioni incomplete o inesatte. Le sanzioni sono determinate: dal Ministero dell’Ambiente; dalle Regioni, per il tramite: dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale); dell’ARPAV, ed erogate dal PREFETO. • da 1.000 ad euro 10.000 euro nel caso in cui abbia affidato i lavori di manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate. La sanzione è erogata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. GAS FLUORURATI DISPOSIZIONI PER LE APPARECCHIATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO CONTENENTI GAS FLUORURATI Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti antincendio: • ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni, ecc.); • destinati anche al processo produttivo; • contenenti un gas o una miscela fluorurata a effetto serra il cui valore delle tonnellate di CO2 equivalente è pari o superiore a 5 t (sino al 31/12/2014 si è fatto riferimento al limite dei 3 kg). Gli impianti: • precedentemente esclusi dagli obblighi (contenenti meno di 3 kg di gas) e ora superano le 5 tonnellate di CO2 equivalente; • ermeticamente sigillati (contenenti meno di 6 kg di gas), e ora superano le 10 tonnellate di CO2 equivalente, sono soggetti agli obblighi a partire dal 1° gennaio 2017. Gli impianti di refrigerazione installati: • gli autocarri frigorifero, intesi i veicoli a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettati e costruiti principalmente per il trasporto di merci e che sono equipaggiati con una cella frigorifero; • nei rimorchi frigoriferi, intesi i veicoli progettati e costruiti per essere trainati da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che sono equipaggiato con cella frigorifero, dal 1° gennaio 2015 sono soggetti alle disposizioni previste, ad esclusione dell’obbligo della comunicazione annuale all’ISPRA, in quanto sono classificate attrezzature mobili. Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri devono comunicare all’Unione Europea i programmi per la certificazione: • delle imprese; • del personale, che effettuano gli interventi: • d’installazione; • di manutenzione; • di riparazione; • di controllo delle perdite, su detti impianti. DEFINIZIONI Si intende per: • gas fluorurati ad effetto serra, gli: idrofluorocarburi (HFC); i perfluorocarburi (PFC); l’esafluoruro di zolfo (SF6), e altri gas a effetto serra contenenti fluoro e miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze; Sostanze Miscele • • potenziale di riscaldamento globale o GWP, il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto sera in relazione a quello dell’anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2; tonnellata di CO2 equivalente, la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale; • operatore, una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti. ISPRA ha chiarito che: • l’operatore è il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto, salvo il caso in cui non abbia delegato (per iscritto) ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico. • effettivo controllo sul funzionamento tecnico, si intende: il libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; il controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); il potere (compreso quello finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’impianto, e all’esecuzione dei controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni; • apparecchiature di refrigerazione, gli impianti progettati per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente (frigoriferi, congelatori, banchi frigo, celle frigorifere e impianti per il raffreddamento per lavorazioni industriali); • apparecchiature di condizionamento, gli impianti progettati per raffreddare e/o controllare la temperatura in ambienti o interni degli edifici (condizionatori d’aria); • pompe di calore, gli impianti che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile in un altro ambiente. Molti impianti di condizionamento hanno installato la pompa di calore; • impianto ermeticamente sigillato, un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga che hanno un tasso di perdita inferiore a tre grammi annui di gas. • impianti fissi di protezione antincendio, i sistemi composti da uno o più contenitori di gas interconnessi tra loro e destinati a intervenire in caso d’incendio spegnendolo a seguito dell’immissione del gas estinguente in un ambiente definito senza recare danni al materiale presente (molto usati nei centri elaborazione dati, nei muse e biblioteche); • uso, l’impiego del gas fluorurato nella produzione, nella manutenzione o assistenza, compresa la ricarica degli impianti. ESCLUSIONI Non rientrano nel campo di applicazione: • tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti con gas fluorurati ad effetto serra con meno di 5 tonnellate di CO2 equivalente (generalmente i condizionatori di casa); • gli estintori portatili; • gli impianti di condizionamento e i sistemi di refrigerazione dell’aria montati sugli autoveicoli o mezzi di trasporto; • l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli; • tutte gli impianti e le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti non ricomprese nell’elenco quali: CO2, ammoniaca, ecc.; le sostanze lesive per l’ozono (HCFC – idroclorofluorocarburi, CFC - clorofluorocarburi e Halon). MODALITA’ PER DETERMINARE LE TONNELLLATE DI CO2 EQUIVALENTE Al fine di poter agevolmente calcolare le tonnellate di CO2 equivalente del gas contenuto nell’impianto si deve per prima cosa: • tramutare il quantitativo della sostanza presente da kg in tonnellate; • moltiplicare il risultato ottenuto per il valore del potenziale di riscaldamento globale previsto per lo specifico gas. Esempio 1 Impianto contenente 5 kg (0,005 tonnellate) di gas HFC-23 fluorurato trifluorometano. Potenziale di riscaldamento globale Il calcolo che deve quindi essere fatto per determinare le tonnellate di CO2 equivalente è il seguente: quantitativo di gas (in tonnellate) X il potenziale di riscaldamento 0,005 x 14.800 = 74 tonnellate di CO2 equivalente L’impianto superando il limite delle 5 tonnellate di CO2 equivalente rientra nelle disposizioni previste. Nel caso in cui il gas contenuto nell’impianto è una miscela, per poter determinare le tonnellate di CO2 equivalente si deve: • verificare se nell’elenco delle miscele è ricompresa ed è stato determinato il valore del potenziale di riscaldamento. In caso: positivo si procede con la moltiplicazione del GWP con il quantitativo di gas contenuto nell’impianto (in tonnellate) come nell’esempio 1; Potenziale di riscaldamento globale Miscele negativo si deve calcolare il valore del potenziale di riscaldamento globale della miscela sommando le varie frazioni di peso delle singole sostanze che la compongono, moltiplicate prima per il relativo GWP. Il potenziale di riscaldamento deve essere poi moltiplicato per il quantitativo di miscela contenuta nell’apparecchiatura tramutata da kg. a tonnellate. Esempio Impianto contenente 5 kg di una miscela di gas composta dal: • 60% di etere dimetilico (potenziale di riscaldamento pari a 1); • 10 % di HFC-152a (potenziale di riscaldamento pari a 124); • 30 % di isobutano (potenziale di riscaldamento pari a 3). Il calcolo che deve essere fatto per determinare il valore del potenziale di riscaldamento globale dalla miscela dell’impianto è il seguente: sommatoria (sostanza A% x GWP) + (sostanza B % x GWP) + … (sostanza N% x GWP). Nel ns. caso la sostanza: • A è l’etere dimetilico (60% potenziale di riscaldamento: 1); • B è HFC-152 (10% potenziale di riscaldamento: 124); • N è l’isobutano (30% potenziale di riscaldamento: 3). Introducendo dati nella formula si ottiene: Sommatoria (60/100 x 1) + (10/100 x 124) + (30/100 x 3) = 0,6 + 12,4 + 0,9 = 13,9 GWP Il calcolo per determinare le tonnellate di CO2 equivalente dell’impianto è: quantitativo di gas (in tonnellate) X il potenziale di riscaldamento 0,005 (tonnellate di gas dell’apparecchiatura) X 13,9 (corrispondente al GWP della miscela del gas) = 0,0695 tonnellate di CO2 equivalente. L’impianto non superando il limite delle 5 tonnellate di CO2 equivalente NON rientra nelle disposizioni previste. OBBLIGHI PREVISTI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA L’installazione dell’impianto contenente gas fluorurati a effetto serra deve: • essere effettuato da impresa qualificata; • avvenire sulla predisposizione di un progetto predisposto: da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, se l’impianto di climatizzazione per tutte le utilizzazioni ha potenzialità frigorifera superiore a 40.000 frigorie/ora; dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice per i restanti casi. Alla conclusione dei lavori l’imprese installatrice deve: • rilasciare al committente: la dichiarazione di conformità (riferita alla corretta installazione), comprensiva di una relazione sulla tipologia di materiali impiegati e del progetto (previsti dal DM n. 37/08); la dichiarazione CE di conformità (rilasciata dal produttore dell’apparecchiatura installata) prevista dalla normativa che prevede l’obbligo dell’apposizione della Marcatura CE; • depositare entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori allo Sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto la dichiarazione di conformità e il progetto. OBBLIGHI PREVISTI PER LE ATTREZZATURE E IMPIANTI CONTENENTI F-GAS Gli operatori degli impianti, devono: • sottoporli a controllo delle perdite: Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Quantitativo (valido sino al 31/12/2014) pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg pari o superiore a 300 kg Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Quantitativo (applicabile dal 01/01/2015) con CO2 equivalente pari o sup. a 5 t e inf. a 50 t con CO2 equivalente pari o sup. a 50 t e inf. a 500 t con CO2 equivalente pari o sup. a 500 t Le temporalità di cui sopra sono raddoppiate nel caso in cui sia stato installato un sistema di rilevamento delle perdite. • effettuare la riparazione senza indebito ritardo dalla scoperta della perdita; • entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere ricontrollate al fine di assicurare che l’intervento effettuato sia stato efficace. • comunicare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell’anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno. CONSIDEREZIONI IN MERITO AL PASSAGGIO DA KG A TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE In vista del fatto che a partire dal 1° gennaio 2015 si dovrà far riferimento alle tonnellate di CO2 equivalente e non più ai kg, è opportuno effettuare il calcolo al fine di verificare se: • gli impianti esclusi in precedenza (con meno di 3 kg di gas) rientrano o meno negli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui vi rientrano adottare gli obblighi previsti a partire dal 1° gennaio 2017; • le temporalità delle verifiche previste per gli impianti soggetti alla normativa vigente sono confermate o sono cambiate. IMPRESE E PERSONE ABILITATE Per poter verificare se gli interventi d’installazione, di controllo, la manutenzione e/o la riparazione delle perdite sono effettuati: • da imprese abilitate, si deve verificare: che nella voltura camerale delle imprese abilitate, è riportato il riferimento dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto n. 37/08 e relativo agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie; che siano iscritte nel registro nazionale F-gas (all’indirizzo internet http://www.fgas.it); • da personale abilitato verificando l’iscrizione nel registro nazionale F-gas (all’indirizzo internet http://www.fgas.it). Indirizzo internet: www.fgas.it Regolamento CE n. 303/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti F-gas Regolamento CE n. 304/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi negli impianti fissi di protezione antincendio contenenti F-gas. Regolamento CE n. 305/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nei commutatori ad alta tensione contenenti F-gas. Regolamento CE n. 306/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi di recupero dei solventi a base di F-gas nelle apparecchiature. Regolamento CE n. 307/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nei condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti F-gas. Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 5 t Co2 equiv. (ex 3 kg) di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali Cat. I SI Cat. II SI salvo che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi Cat. III NO Cat. IV SI salvo che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi Recupero Installazione Manutenzione o riparazione SI SI SI SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti meno di 5 t Co2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti meno di 5 t Co2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti meno di di 5 t Co2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti meno di di 5 t Co2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra NO NO NO NO NO REGISTRO DEI CONTROLLI I registri sono stati ufficializzati tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 febbraio 2013 n. 35. Dall’11 febbraio 2013 devono essere stati predisposti in azienda detti registri. COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE PER IL TRAMITE DELL’ISPRA E’ previsto l’obbligo di dover comunicare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell’anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno. L’operatore deve: • compilare ogni anno una nuova comunicazione rispetto a quella predisposta l’anno precedente (1a comunicazione è stata prevista nel 2013 e relativa al solo censimento); • fornire all’ISPRA le seguenti informazioni: dati identificativi dell’operatore, della persona di riferimento e la sede d’installazione; numero e la tipologia di apparecchiature presenti; tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta o recuperata o eliminata nell’anno di riferimento e motivo dell’intervento. • compilare la dichiarazione per ogni sede ove sono fisicamente installate le apparecchiature o gli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra. Può capitare che la sede d’installazione non corrisponda con la sede legale dell’operatore (es. nel caso di una aziende con più punti vendita o più filiali o più stabilimenti produttivi nei quali sono presenti apparecchiature/sistemi); • indicare il numero delle apparecchiature presenti per tipologia presso ogni sede ove sono installati facendo attenzione che queste non siano collegate tra di loro ove non sono da conteggiare come due impianti ma come uno solo. Esempio: un impianto di condizionamento dell’aria tipo “multi split” è necessario considerare solo l’unità esterna; • comunicare l’apparecchiatura che conteneva una sostanza lesiva per l’ozono (es. R-22) e che nell’anno di riferimento è stata sostituita con una delle sostanze a effetto serra; • effettuare la comunicare non su supporto cartaceo ma collegandosi al sito dell’ISPRA all’indirizzo: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE TRAMITE DELL’ISPRA Prima volta che ci si collega In maiuscolo xxxxxxxx xxxxxxxx Password dimenticata In maiuscolo xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX Accesso al sito XXXXXX Tasto per poter iniziare la comunicazione. Tasto per poter iniziare la comunicazione. XXXXXX Tasto per poter iniziare la comunicazione. Tasto per poter richiamare i dati già inseriti. Campo facoltativo che serve per agevolare l’archiviazione dei documenti compilati qualora l’utente debba compilare più di una dichiarazione F-Gas. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Campo facoltativo utile per poter riportare sinteticamente le informazioni aggiuntive relative ai dati inseriti nella dichiarazione. XXXXXX Anagrafiche: permette di accedere alla compilazione delle parti relative all’anagrafica dell’operatore e della persona di riferimento (soggetto diverso dall’operatore incaricato per iscritto alla predisposizione della comunicazione ISPRA). XXXXXX Tasto per poter compilare i dati del campo anagrafiche. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Per poter proseguire la comunicazione. XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori anagrafiche. XXXXXX Sede installazione: permette di inserire i dati identificativi della sede ove sono installate le apparecchiature. XXXXXX Tasto per poter compilare i dati della sede d’installazione. Il codice ATECO identifica l’attività economica svolta presso la sede di installazione delle apparecchiature oggetto della dichiarazione. Per i privati riportare 00.00 altro non classificato altrove. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Per poter proseguire la comunicazione. XXXXXX XXXXXX Tipo apparecchiature: permette di accedere all’inserimento dei dati relativi a tipo e numero di apparecchiature fisse presenti nella sede di installazione. XXXXXX Tasto per poter compilare i dati del tipo di apparecchiature. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Per poter proseguire la comunicazione. XXXXXX Tasto per poter aggiungere altre apparecchiature. XXXXXX Informazioni: permette di accedere all’inserimento dei dati relativi alle sostanze presenti nelle apparecchiature e alle quantità (carica circolante, quantità aggiunta, recuperata e smaltita nell’anno di riferimento). XXXXXX Tasto per poter compilare i dati delle informazioni. XXXXXX Riportare i dati indicati nel registro. Riportare quello indicato nel registro della apparecchiatura o del sistema XXXXXX Nel caso in cui non sia stata effettuata la ricarica riportare 0. Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori tipi di apparecchiature. XXXXXX Nel caso sia indicato 0 nel campo relativo: • alla quantità aggiunta; • quantità recuperata/eliminata, si deve obbligatoriamente riportare nel campo dell’aggiunta/recupero/ eliminazione, la voce manutenzione. Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori tipi di apparecchiature. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Se durante l’anno l’apparecchiatura o l’impianto ha perso la carica perché emessa in aria, e non è stata fatta la ricarica o il recupero o lo smaltimento, l’operatore può indicare il valore della carica persa sotto la voce quantità recuperata o eliminata e nel motivo “riparazione”. Nelle campo note dovrà essere indicato che il gas in realtà non è stato né recuperato né smaltito ma si è perso in aria. Per poter aggiungere i dati nel campo note. XXXXXX XXXXXX Il tasto modifica può essere utilizzato sino a quando non si è convalidata la comunicazione. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. XXXXXX XXXXXX Introduzione di un impianto non indicato XXXXXX Nel caso in cui ci si sia dimenticati di un’apparecchiatura si deve procedere con la modifica dei dati precedentemente indicati. XXXXXX Si selezione modifica. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Per poter proseguire la comunicazione. XXXXXX XXXXXX Si seleziona informazioni. XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori tipi di apparecchiature. XXXXXX Se durante l’anno l’apparecchiatura o l’impianto è stato sostituito il gas lesivo per l’ozono (es. R22) con un gas a effetto serra l’operatore deve indicare la carica introdotta la quale deve coincidere con quella aggiunta. Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. E’ opportuno specificare questo caso nel campo note. XXXXXX Verifica dichiarazione XXXXXX Il tasto convalida permette di eseguire una verifica della completezza della dichiarazione compilata. XXXXXX Invio della dichiarazione XXXXXX Convalida e invia la dichiarazione: permette di lanciare la verifica della dichiarazione e di trasmettere la dichiarazione. Il sistema segnala errore nel caso l’operatore abbia omesso di compilare parti obbligatorie della dichiarazione. Una volta convalidata la comunicazione non può più essere modificata, integrata o cancellata. Tramessa la comunicazione l’operatore o la persona di riferimento può: • stampare una copia cartacea; • salvare copia in formato elettronico (pdf); • visualizzare nuovamente i dati dichiarati. Il sistema invia in modo automatico all’indirizzo e-mail riportato nella registrazione dell’operatore o la persona di riferimento una e-mail che vale anche come “ricevuta di presentazione” della dichiarazione. Nella ricevuta vengono riportate: • la data di trasmissione della dichiarazione; • il numero di acquisizione della dichiarazione; • il codice di riferimento della dichiarazione (se riportato nella fase di compilazione). SANZIONI E’ prevista la sanzione amministrativa: • da 7.000 euro a 100.000 euro, per gli operatori che non effettuano: il controllo delle perdite entro le temporalità previste; il controllo dalla riparazione della perdita entro un mese dalla data dell’intervento; • da 10.000 euro a 100.000 euro (20.000 euro), per gli operatori che fanno effettuare: il controllo delle perdite; la riparazione; il recupero; a personale non abilitato; • da 7.000 euro a 100.000 euro, per gli operatori: che non hanno predisposto il registro; che hanno riportato informazioni incomplete o inesatte nel registro; • da 500 euro a 5.000 euro, per gli operatori che non mettono a disposizione il registro al Ministero ell’Ambiente; • da 1.000 euro a 10.000 euro, per gli operatori: che non provvedono ad inviare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) la dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno; che trasmettono al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta. Le sanzioni sono determinate (solvo per quella ove è stato riportato tra parentesi l’importo di 20.000 euro) ed erogate dal Prefetto. • da 1.000 ad euro 10.000 euro, per gli operatori che affidino i lavori d’installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate. Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. SINTESI DEGLI OBBLIGHI Impianto contenente Ozono Gas fluorurati Applicazione Temporalità dei controlli • pari o superiore a 3 kg • superiore a 6 kg se ermeticamente sigillato • ogni 12 mesi se pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg • ogni 6 mesi se pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg • ogni 3 mesi se pari o superiore a oltre 300 kg • pari o superiore a 5 t di CO2 equivalente (3 kg) • superiore a 10 t di CO2 equivalente (6 kg) se ermeticamente sigillato • ogni 12 mesi se pari o superiore a 5 t di CO2 equivalente (3 kg) e inferiore a 50 t di CO2 equivalente (30 kg) • ogni 6 mesi se pari o superiore a 50 t CO2 equivalente (30 kg ) e inferiore a 500 t di CO2 equivalente (300 kg) • ogni 3 mesi se superiore a 500 t di CO2 equivalente (300 kg) Riparazione delle perdite Ulteriore controllo Entro 14 gg. dal rilevamento Entro 1 mese dalla riparazione della perdita Senza indebito ritardo Entro 1 mese dalla riparazione della perdita Comunicazione P. A. Requisiti delle imprese Requisiti del personale D.M. 37/08 Non previsto Non prevista Iscrizione al registro nazionale F-gas Al Ministero dell’Ambiente per il tramite dell’ISPRA entro il 31/05 di ogni anno • D.M. 37/08 • Iscrizione registro nazionale F-gas ULTERIORI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI IMPIANTI SOGGETTI ALLA REGOLAMENTAZIONE Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 (regolamento recante la definizione dei criteri generali in materia di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell’acqua calda per usi igienici sanitari) detta specifiche disposizioni in merito: • al controllo e la manutenzione ai fini della sicurezza; • al controllo dell’efficienza energetica, ovunque installati (condomini, imprese, alberghi, abitazioni, ecc.). Sono esclusi quelli destinati al processo produttivo. DEFINIZIONI Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (rendimento energetico nell’edilizia) definisce: • impianto termico, l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo; • conduzione di impianto termico, l’insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto; • controllo, la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni; • esercizio, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente; • manutenzione, l’insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti; • manutenzione ordinaria dell’impianto termico, le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente; • manutenzione straordinaria dell’impianto termico, sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico; • responsabile dell’impianto termico: -) l’occupante a qualsiasi titolo, nel caso di singole unità immobiliari residenziali; -) il proprietario, nel caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; -) l’amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; -) il legale rappresentante o l’amministratore delegato nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; • terzo responsabile dell’impianto termico, l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. TEMPORALITA’ DEI CONTROLLI Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione (invernale e estiva) e/o la produzione di acqua calda sanitaria devono essere sottoposti alle temporalità previste: • dal produttore e rese disponibili dall’impresa installatrice; oppure • nelle istruzioni tecniche relative a uno specifico modello elaborate dal fabbricante, qualora l’impresa installatrice non abbia fornito o non siano più disponibili dette informazioni. Le restanti parti dell’impianto per le quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Gli installatori e/o i manutentori degli impianti devono comunicare per iscritto al committente o all’utente: • quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto; • la frequenza relativa. LIBRETTO D’IMPIANTO I controlli e le manutenzioni devono essere riportati in un nuovo libretto d’impianto per la climatizzazione (previsto con Decreto 10 febbraio 2014). La Regione Veneto, con Deliberazione del 28 luglio 2014 n. 1363 ha previsto il libretto regionale. Il libretto modulare deve essere compilato: • dall’installatore o dal manutentore; • durante la prossima verifica manutentiva dell’impianto e comunque entro il 31 dicembre 2015. \ \ \ \ \ RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti: • termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW; • di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, deve essere anche effettuo un controllo di efficienza energetica riguardante: • il sottosistema di generazione inteso l’apparecchio o l’insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: prodotto dalla combustione; ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.); contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore; • la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; • la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, ove previsti, secondo le seguenti temporalità: Tipologia impianto Impianti con generatore di calore a fiamma Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Impianti alimentati da teleriscaldamento Impianti cogenerativi Alimentazione Potenza termica (1) [kW] Generatori alimentati a combustibile 10<P<100 liquido o solido P≥100 Generatori alimentati a gas, metano o 10<P<100 GPL P≥100 Macchine frigorifere e/o pompe di calore 12<P<100 a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe P≥100 di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore P≥12 azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento P≥12 alimentate con energia termica Sottostazione di scambio termico da rete P>10 ad utenza Microcogenerazione PEL<50 Unità cogenerative PEL50 Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) 2 1 4 2 4 2 Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 Tipo 1 Tipo 2 4 Tipo 2 2 Tipo 2 4 Tipo 3 4 2 Tipo 4 Tipo 4 P - Potenza termica utile nominale PEL - Potenza elettrica nominale (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. Il controlli di efficienza energetica devono essere registrati nel seguente rapporto. CATASTO REGIONALE Dal 1° gennaio 2015 con la Deliberazione del 23 dicembre 2014 n. 2569, la Regione Veneto ha attivato il Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica – CIRCE. Sono soggetti alla registrazione nel CIRCE, tutti gli impianti termici (caldaia e condizionatore) con qualunque potenzialità e installati negli edifici aventi qualsiasi destinazione d’uso. La registrare dell’impianto termico nel CIRCE compete all’impresa: • installatrice, nel caso di installazione di un nuovo impianto termico; • manutentrice, per gli impianti esistenti e non oggetto di registrazione da parte dell’installatore. Competono a dette imprese, a seconda dei casi, dover effettuare anche: • la compilazione nel catasto del libretto d’impianto on line; • dover aggiornare il libretto d’impianto a seguito degli interventi di manutenzione ordinari o straordinari; • la trasmissione, ove previsto, del rapporto di controllo di efficienza energetica. http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news Al CIRCE possono accedere per la compilazione del libretto gli installatore e i manutentori, i quali sono gli unici abilitati a compilare il libretto d’impianto. Il proprietario può accedere alla visualizzazione del proprio libretto d’impianto e dei rapporti di efficienza energetica. Dati riportati sul libretto cartaceo. SANZIONI Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal: • Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa: da 500 euro a 3.000 euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e del terzo responsabile; da 1.000 euro a 6.000 euro, nei confronti dell’impresa incaricata del controllo e della manutenzione. Le sanzioni sono erogate dal Comune di Vicenza o Padova e dalla Provincia di Vicenza o Padova a seconda di dove è installato l’impianto. • dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (impianti), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti del proprietario, nel caso in cui affidi i lavori d’installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate. Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. SINTESI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI LIBRETTI Gli impianti (intese le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti) contenenti gas lesivi per l’ozono devono essere muniti del: Libretto d’impianto d’ozono Libretto d’impianto Gli impianti (intese le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti) contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere muniti del: Registro dell’apparecchiatura Libretto d’impianto GRAZIE PER L’ATTENZIONE