CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.)
APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DI N°24 ALLOGGI ERP ED
ANNESSE URBANIZZAZIONI IN LOCALITÀ CODRAZZO.
a)
b)
c)
1
URBANIZZAZIONE LOTTI
URBANIZZAZIONE AREA
FABBRICATI
IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI (BASE D’ASTA)
€
€
€
€
308.043,68
598.925,84
2.085.142,75
2.992.112,27
Di cui oneri per la sicurezza compresi nelle voci di elenco
€
22.697,05
Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza
Corrispettivo per progettazione
TOTALE APPALTO
€
2
3
26.284,15
54.567,64
3.072.964,06
d)
Somme a disposizione dell’amministrazione
4
TOTALE PROGETTO
€
€
€
713.309,58
3.786.273,64
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare,
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE E DELLA SICUREZZA E COSTRUZIONE DI 24
ALLOGGI ERP ED ANNESSE URBANIZZAZIONI IN LOCALITÀ CODRAZZO nel comune di Chiusano di
San Domenico (AV).
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
1 Lavori a corpo soggetti a ribasso : Euro 2.969.415,22.
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 48.981,20.
3 Corrispettivo per progettazione esecutiva delle opere e della sicurezza: Euro 54.567,64.
1+2+3 IMPORTO TOTALE Euro 3.072.964,06.
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori e del corrispettivo per la progettazione come risultante
dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punti 1 e 3,
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 2 e non
oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo
12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale
D.P.R. 554/99 e dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
1
2. L’importo contrattuale relativo alla parte di lavoro a corpo e alla progettazione , di cui all’articolo 2, comma 1,
punto1 e 3, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della
parte di lavoro a corpo e della progettazione posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, prevista a corpo negli atti progettuali e nella
“lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità,
resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante nel computo metrico e nel computo metrico estimativo e
nella “lista”, ancorché rettificata o integrata in sede di presentazione dell’offerta dal concorrente, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle
quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, i
prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara e riportati nella “lista” costituiscono i prezzi contrattuali e
sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono
per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs.
163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, punti 1 e 3, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo
2, comma 1, punto 2, costituiscono vincolo negoziale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili:
A) Categoria prevalente:
OG1, prevalente, (edifici civile ed industriale), importo: 2.111.426,90 €, oltre IVA come per legge,
classifica IV ( fino a 2.582.284,00 €), di cui 2.067.591,46 € per lavori soggetti a ribasso e 43.835,44 € per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
B) Categoria scorporabile e subappaltabile:
OG3, importo: 906.969,52 € ( Strade… e relative opere complementari), oltre IVA come per legge, classifica III
( fino a 1.032.913,00 €), scorporabile e subappaltabile di cui 306.028,77 € per urbanizzazioni relative ai lotti,
2.014,91€ per oneri di sicurezza relativi alle urbanizzazione dei lotti, 595.794,99 € per urbanizzazioni relative
all’area d’intervento e 3.130,85 € per oneri di sicurezza relativi alle urbanizzazioni dell’area di intervento.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 45, commi 6 ed 8, e all’articolo 159 del regolamento generale,
all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono
di seguito riportati :
Lavorazioni omogenee categorie Importi in Euro % sull’importo
LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI 24 ALLOGGI E ANNESSE URBANIZZAZIONI.
Importo € 2.419.470,58 + IVA 10%
2
URBANIZZAZIONE LOTTI
Movimenti di terra
Fogna bianca e nera
Rete Pubblica illuminazione-telefonica
Sistemazione piazzale
Opere strutturali per i lotti
ALLOGGI
IMPORTI
€ 73.567,20
€ 23.009,84
€ 19.145,06
€ 34.060,20
€ 158.261,38
%
INCID. SICUR.
3,04%
€ 807,98
0,95%
€ 252,71
0,79%
€ 210,27
1,41%
€ 374,08
6,54%
€ 1.738,17
Opere strutturali alloggi
€ 855.693,09
35,37%
€ 9.398,00
movimenti terra alloggi
€ 16.585,92
0,69%
€ 182,16
€ 8.926,83
0,37%
€ 98,04
Impianto idrico sanitario
€ 86.011,68
3,55%
€ 944,66
Impianto elettrico
€ 57.261,69
2,37%
€ 628,90
€ 110.309,76
4,56%
€ 1.211,52
€ 3.587,34
0,15%
€ 39,40
€ 26.010,72
1,08%
€ 285,67
Contenimento consumi energetici
€ 299.956,40
12,40%
€ 3.294,39
opere di finitura
€ 620.799,32
25,66%
€ 6.818,18
€ 26.284,15
1,09%
€ 2.419.470,58
100,00%
Drenaggi
impianto gas-riscaldamento
Impianto tv-telefonico-citofonico
Impianto ascensori
Oneri aggiuntivi per la sicurezza
€ 26.284,15
LAVORI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI ALL’AREA D’INTERVENTO.
Importo € 598.925,84 + IVA 10
DESCRIZIONE OPERE
IMPORTI
%
INCID. SICUR.
Opere strutturali
€
358.876,72
59,92% già compresa
Sistemazione area
€
240.049,12
40,08% già compresa
€
598.925,84
100,00%
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) lista delle lavorazioni e delle migliorie previste per l’esecuzione dell’appalto;
e) - per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996:
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006;
- per i cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto lgs. n. 494 del 1996:
3
il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 o il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 decreto legislativo n. 494 del 1996, eventualmente redatto nel
corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso decreto;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,per quanto applicabile;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
-le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente
ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei
requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132, del D. Lgs. 163/2006;
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche
in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo posto a base di gara ritenendolo
integralmente attuabile;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza delle stessei e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare
riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o
maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali ulteriori esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del
Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e
successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D. Lgs. 163/2006
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del G.Lgs. 163/2006.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
4
avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli
espropri 1. 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.
3. 3. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi
alle opere da eseguirsi. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee
o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere
stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto
quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.
Art. 12 – Denominazione in valuta
1. 1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione
in euro.
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale
le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto
è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario
è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori
dipendenti.
c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere
corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul
rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione
assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.
e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000
"Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la
prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
f) Copia del registro infortuni
g) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
5
un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si
applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è quello offerto in sede di gara e lo stesso
decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale offerto dal concorrente lo stesso dichiara che si è tenuto conto delle ferie
contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano l’articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’art. 133 del
regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei
lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento
o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000.
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1.a) - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale giornaliera in misura pari allo
0,1 % dell’importo contrattuale.
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi
importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata al direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita,
qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante
il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal
responsabile del procedimento.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora
dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del
regolamento generale.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie
esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 90(novanta) giorni naturali consecutivi produce la
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risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
Il Direttore dei Lavori, redigerà gli stati di avanzamento dei lavori, nei termini previsti dal cronoprogramma dei
lavori presentato dall’appaltatore ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato speciale, ogni qualvolta
l’avanzamento dei lavori, al netto del ribasso e delle ritenute di legge raggiungerà l’importo di 100.000,00€, per le
opere di urbanizzazioni relative all’area d’intervento, fino alla concorrenza dell’80% dell’importo netto appaltato
delle urbanizzazioni e l’importo di 200.000,00€, per i lavori di realizzazione degli alloggi con annesse
urbanizzazioni fino alla concorrenza dell’80% dell’importo netto appaltato degli alloggi e relative urbanizzazioni dei
lotti. L’ultimo S.A.L. fino alla concorrenza dell’80% sarà erogato comunque sia l’importo. Il residuo 20% sarà
erogato a collaudo avvenuto e comunque previo accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore. I relativi
S.A.L. riporteranno l’avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi. Non si
darà luogo a contabilizzazione di materiali posti a pié d’opera. Per la contabilità si procederà a tenere separata
quella degli alloggi con le relative urbanizzazioni da quella delle urbanizzazioni dell’area d’intervento. A tal
riguardo saranno, quindi, compilati due registri di contabilità e i relativi SAL e certificati di pagamento saranno
emessi separatamente per gli alloggi e annesse urbanizzazioni ed urbanizzazioni dell’intera area.
Gli stati di avanzamento dei lavori saranno sottoposti al R.U.P. che provvederà, entro i 45 giorni successivi,
all’emissione del relativo certificato di pagamento che dovrà essere liquidato entro i successivi trenta giorni.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la
Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……………………”
con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la stazione appaltante, per l’appaltatore e per eventuali
subappaltatori, provvederà a richiedere copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato
dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.
7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento
e per quote proporzionali agli stessi.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha
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come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.
3. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, comma 9, del
D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.
5. 5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004,
n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento.
6. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 .
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.
Lgs. 163/2006
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto,
per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi
subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
competente nell’anno di presentazione dell’offerta.
2. 2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. 3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale,
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
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2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D. Lgs.
163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3
dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.
Art. 27 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura saranno effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 28 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.
Art. 29 – Oneri per la sicurezza
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento
rapportati all’importo contrattuale.
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
Art. 31 - Garanzia provvisoria
1. 1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a
base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo
schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. 2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione
Appaltante e "NON TRASFERIBILE
3. 3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere
accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la
garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 32.
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Art. 32 - Garanzia fidejussoria definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante
stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento
dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per
le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento
lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette
percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente.
2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.
3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la
ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente
che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 33 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso
delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui
al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati
per la quota parte ad essi riferibile.
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa
conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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3. 3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
e opere, anche preesistenti, così quantificate:
Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA
4. 4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.
5. 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
(barrare la casella che interessa)
_ danni a cose dovuti a vibrazioni;
_ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in
genere;
_ danni a cavi e condutture sotterranee.
6. 6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.
Art. 35 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto
e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti l’Appaltatore è tenuto a proprie cure e spese a sostenerne il relativo costo.
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
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1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 – Piani di sicurezza
1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 è fatto
obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione
Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente
predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3,
comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto lgs. n. 494 del 1996 l’appaltatore è
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6.Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a
seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza
sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non
trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a)
comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui
all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al
precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 494 del 1996.
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3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto lgs. n. 494 del 1996 il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
precedente articolo 40, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato
IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e
92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e
alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
Art. 43 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano
sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente
articolo 4, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R.
554/1999, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 Euro come indicato al
precedente art. 4.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia
superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria
agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n.
252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998,
ilsubappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
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legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo
dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono pari a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di
Brescia, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel
cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore
non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere
speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999.
8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 D.Lgs.276/2003 definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovrà produrre all’Amministrazione apposita istanza corredata dal relativo
contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarità contributiva e l’assenza di cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del subappalto.
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, pertanto
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, unitamente alle sue fatture anche quelle
relative ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia.
2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione
definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 46 – Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha
l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165,
comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto
disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006.
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3. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34 del
D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale
accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali,
all’atto della loro sottoscrizione.
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Brescia
delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo,
anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;
e) e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del
20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non
è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per
risarcimento danni o interessi.
3. 3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda
o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da
parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni
all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
4. 4. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale e della Provincia di Brescia.
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per
il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante,
salvo eventuali vizi occulti.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 172 del
DPR 554/99.
Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
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1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione
dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni
e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare
esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere eseguite;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
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l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con
il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m)l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei
punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e
materiale di cancelleria;
p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori
tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i
lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in
presenza di traffico.
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o
che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà
essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la
direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia.
L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
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magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore
deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa
direzione lavori.
3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nell’ambito della
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati
e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito
dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 55 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare
giurata.
Art. 56 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.
Art. 57 – Danni da forza maggiore
1. 1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non
in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del
D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il
termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno
considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle
scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi
carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione
dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 59 – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ALLOGGI
Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Acqua calci cementi ed agglomerati cementizi pozzolane gesso
Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n.
2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n.
595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM
31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche»).
c) Cementi e agglomerati cementizi
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi») e successive
modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965,
n. 595 e nel DM 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126 («Regolamento
del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi»), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge
26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della Legge 5
novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3)I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti
degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.
Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
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2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo-superfluidificanti.
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare
l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al DM
9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
DM 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento»).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle
delle norme UNI 8942.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato DM 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel DM di cui
sopra.
È in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Armature per calcestruzzo
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
DM attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (DM 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.
2) È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti, ecc.
MARMO (termine commerciale)
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
Nota: A questa categoria appartengono:
–
–
–
–
–
i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
gli alabastri calcarei;
le serpentiniti;
oficalciti.
GRANITO (termine commerciale)
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati
sodico-potassici emiche);
– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
– le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
TRAVERTINO
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da
costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
PIETRA (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
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Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte;
– rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.),
varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale
(quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.
2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed
essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):
– massa volumica reale ed apparente, misurata secondo le norme UNI 9724-2 e UNI 9724-7;
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724-2;
– resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3;
– resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5;
– resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n. 2234;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di
progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 6.
Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono
denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica (vedere ad esempio ).
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b)
sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualità I: piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di
colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione con
profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli elementi;
b2)
qualità II:
– piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;
–
–
imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
– piccole fenditure;
alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
b3) qualità III: esenti da difetti che possono compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di
resistenza meccanica). Alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
c) avere contenuto di umidità tra il 10 ed il 15%;
d)
tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
23
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la
fornitura. Per i metodi di misura valgono
f)
i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e) .
3. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto
che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di
prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:
Assorbimento d'acqua, E in %
Formatura
Gruppo I
E
3%
Gruppo IIa
3% < E
6%
Gruppo IIb
Gruppo III
6% < E < 10%
E > 10%
Estruse (A)
UNI EN 121
UNI EN 186
UNI EN 187
UNI EN 188
Pressate a
UNI EN 176
UNI EN 177
UNI EN 178
UNI EN 159
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in
base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e
fornitore.
b) Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle
greificate» dal RD 16 novembre 1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm2) minimo;
coefficiente di usura al tribometro 15 mm per 1 km di percorso.
c)
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare
ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi
norma UNI EN 87), per cui:
– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
–
per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra
produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed
accettate dalla Direzione dei Lavori;
d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc.
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi
riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
4. I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni
date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;
b)
Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro
il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei
grigi.
c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
–
piastrelle: lunghezza e larghezza ± 0,3%, spessore ± 0,2 mm;
–
rotoli: lunghezza ± 1%, larghezza ± 0,3%, spessore ± 0,2 mm;
–
piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato
(in millimetri) e 0,0012;
–
rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.
d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
e)
La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3.
24
f)
La stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per
i rotoli.
g)
La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM 26 giugno 1984 allegato A3.1).
h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alte razioni di colore prodotte dalla combustione, non
deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Non sono
inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.
i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il
rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello
dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve
essere maggiore dell'elemento N2.
l) Nota per il compilatore: da completare con altre caratteristiche che possono essere significative in relazione alla
destinazione d'uso. Per le caratteristiche ed i limiti di accettazione vedere norma UNI 8273 e suo FA 174-87.
m) Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) e ………....…..si intende effettuato secondo i criteri
indicati in 13.1 utilizzando la norma UNI 8272.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da
a) ad i).
5. I prodotti di vinile, omogenei e non, ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui
alle seguenti norme:
– UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
– UNI EN 649 per le piastrelle di vinile omogeneo;
– UNI EN 649 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I metodi di accettazione sono quelli del punto 13.1.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
6. I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo
realizzato:
– mediante impregnazione semplice (I1);
– a saturazione (I2);
– mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
– con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
– con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del
progetto.
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 13.1 facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie
parti).
Caratteristiche
Colore
Grado di significatività rispetto ai vari tipi
i1
i2
F1
F2
A
S
–
–
+
+
+
–
Identificazione chimico-fisica
Spessore
Resistenza all'abrasione
Resistenza al punzonamento dinamico (urto)
Resistenza al punzonamento statico
+
–
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Comportamento all'acqua
Resistenza alla pressione idrostatica inversa
Reazione al fuoco
Resistenza alla bruciatura della sigaretta
Resistenza all'invecchiamento termico in aria
Resistenza meccanica dei ripristini
+ significativa;
– non significativa
+
–
+
–
–
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
25
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la
sicurezza durante l'applicazione.
7. I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni
del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di
pietra con superficie levigata.
I prodotti sopracitati devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche
di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto.
L'accettazione deve avvenire secondo il punto 13.1 avendo il RD sopracitato quale riferimento.
Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni,
colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa
ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza oda loro completamento devono rispondere a quanto segue:
a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle
misure sul campione prelevato;
b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15% per il singolo massello e
± 10% sulle medie;
c)
la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il
singolo massello e non più del 10% per le medie;
d)
il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
e)
il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per 1
singolo elemento e ± 3% per le medie;
la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo
f)
elemento e maggiore di 60 N/mm2 per la media;
g)
.
Nota per il compilatore : completare con altre eventuali caratteristiche e con il riferimento ai metodi di
misura.
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 13.1.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per
la movimentazione, sicurezza e posa.
8. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.
Si intendono definiti come segue:
– elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di
leganti);
–
elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con resine;
–
lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
–
marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
– marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
–
marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.
a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.)
ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
26
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm
sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
b)
le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al RD 2234 del 16
novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
c)
l'accettazione avverrà secondo il punto 13.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.
9. I prodotti tessili per pavimenti (moquettes).
a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
–
rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, velluto
plurilivello, ecc.);
– rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).
In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI
8013/1.
b) I prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a quanto segue:
–
massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
– spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;
– perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
–
perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.
In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
– tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
– numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area;
– forza di strappo dei fiocchetti;
– comportamento al fuoco;
–
Nota per il compilatore: completare l'elenco e/o eliminare le caratteristiche superflue.
c) I criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 13.1; i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dal Direttore dei lavori. Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate
nella norma UNI 8014 (varie parti).
d)
I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti
atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio
informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.
10. Le mattonelle di asfalto.
a)
Dovranno rispondere alle prescrizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto: 4 N/m (0,40 kg/m minimo); resistenza alla flessione: 3 N/mm2 (20 kg/cm2
minimo); coefficiente di usura al tribometro: 15 m/m massimo per 1 km di percorso.
b)
Dovranno inoltre rispondere alle seguenti prescrizioni sui bitumi:
Nota per il compilatore: completare l'elenco e/o eliminare le caratteristiche superflue.
c) Per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 13.1; in caso di contestazione si fa riferimento alle norme
CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti
meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio
informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
11. I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per
le lamiere bugnate e nella norma UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti
visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che
ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto
nel progetto.
Prodotti per coperture discontinue (a falda)
1. Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di
copertura e quelli usati per altri strati complementari.
27
Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture
discontinue.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro
accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei
risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
2. Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni
commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza od a completamento alle
seguenti prescrizioni:
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di
15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm
ogni 2 dm2 di superficie proiettata;
– sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;
b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ± 3%; larghezza ±
3% per tegole e ± 8% per coppi;
c)
sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%;
d)
l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;
e)
resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;
f)
carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;
g)
i criteri di accettazione sono quelli del punto 14.1. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme
UNI 8626 e 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che
possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di
materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le
indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.
3. Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni
commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle
seguenti prescrizioni:
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non sono ammesse;
– le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);
– le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;
– le scagliature sono ammesse in forma leggera;
– le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto;
b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze: lunghezza ± 1,5%; larghezza
± 1%; altre dimensioni dichiarate ± 1,6%; ortometria scostamento orizzontale non maggiore dell'1,6% del lato
maggiore;
c) sulla massa convenzionale è ammessa la tolleranza del ± 10%;
d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso, dopo 24 h;
e) dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni
maturati 28 giorni;
f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve essere
maggiore od uguale a 1500 N;
g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 14.1. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI
8626 e UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che
possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
4. Le lastre di fibrocemento.
1)
Le lastre possono essere dei tipi seguenti:
– lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico calcare
rinforzati);
– lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssimativamente
sinusoidali; possono essere con sezioni traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio;
– lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti
sagomati.
I criteri di controllo sono quelli indicati in 14.2.
2) Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza od integrazione alle
seguenti:
28
a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza ± 0,4% e massimo 5 mm;
b) spessori .................... mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza ± 0,5 mm fino a 5 mm e ± 10% fino
a 25 mm;
c) rettilineità dei bordi: scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro;
d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione);
tipo 1:
13 N/mm2 minimo con sollecitazione lungo le fibre;
15 N/mm2 minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
tipo 2:
e)
tipo 1:
20 N/mm2 minimo con sollecitazione lungo le fibre;
16 N/mm2 minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
massa volumica apparente:
1,3 g/cm3 minimo;
1,7 g/cm3 minimo;
tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d'acqua
ma senza formazione di gocce d'acqua;
g)
resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non maggiore
del 10%.
Le lastre rispondenti alla norma UNI-EN 492 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa
norma si fa riferimento per le modalità di prova.
3)
Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad
integrazione alle seguenti:
a)
facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrate ed entro i
limiti di tolleranza;
b)
caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed accettato
dalla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 10636);
c)
tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);
d)
resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori (in
mancanza vale la norma UNI 10636);
e)
resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito da permanenza in frigo a -20
°C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;
tipo 2:
f)
la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm3.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 10636 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa
norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le
caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo.
4) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad integrazione a
quelle indicate nel punto 3.
La rispondenza alla norma UNI-EN 494 è considerata rispondenza alle prescrizioni predette, ed alla
stessa si fa riferimento per le modalità di prova.
5. Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme
UNI vigenti.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle
seguenti prescrizioni:
a) le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono essere conformi alla norma
UNI 6774;
b)
le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI 7073;
c)
le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 7823-1;
d)
i criteri di accettazione sono quelli del punto 14.1.
6. Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia
commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ed a completamento alle
seguenti caratteristiche:
a) i prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di spessore, resistenza al punzonamento
................................................., resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a
trazione
Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti
estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell'edificio;
b)
i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle prescrizioni
predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.
I criteri di accettazione sono quelli del punto 14.1. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme
UNI.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.
f)
29
7. I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto,
resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto
o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
I criteri di accettazione sono quelli indicati in 14.1. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo
riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
–
a)
1)
2)
b)
1)
2)
c)
Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane
1. Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:
membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
– prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3)
al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film
da non asportare, graniglie, ecc.);
4)
al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio
sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
3) malte asfaltiche;
4) prodotti termoplastici;
5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitume;
7) prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli
articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato
di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli
strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento
alle seguenti prescrizioni.
Nota: gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione;
– flessibilità a freddo;
– comportamento all'acqua;
– permeabilità al vapore d'acqua;
– invecchiamento termico in acqua;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Nota: le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide
anche per questo impiego.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di
irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono
soddisfare:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– comportamento all'acqua;
– invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
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Nota: le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche
per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione ed alla lacerazione;
– comportamento all'acqua;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Nota: le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche
per questo impiego.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alla lacerazione;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
– stabilità di forma a caldo;
– impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;
– permeabilità al vapore d'acqua;
– resistenza all'azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria ed acqua;
– resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
– resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure
per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alle lacerazioni;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
– stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
– comportamento all'acqua;
– resistenza all'azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
– l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure
per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate
nel successivo comma c).
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1 comma c).
a) I tipi di membrane considerati sono:
– membrane in materiale elastomerico senza armatura:
Nota: per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature
superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio
gomma vulcanizzata).
– membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.
Nota: per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di
temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme
non vulcanizzate).
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–
–
–
membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non,
polipropilene);
membrame polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosol fanato) dotate di armatura;
–
membrane polimeriche accoppiate;
Nota: membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di
protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata
all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della
membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
b) Classi di utilizzo:
Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini,
dighe, sbarramenti, ecc.).
membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
ecc.).
Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.
Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nota: nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere
considerati tali.
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.
4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta
all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a secondo del materiale costituente, devono
rispondere alle prescrizioni seguenti.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1 comma c).
Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti
specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.
Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.
Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla
norma UNI 4377 FA 233.
Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla
norma UNI 4378 FA 234.
I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici,
epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate
in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti
si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.
Classe B -
Prodotti di vetro (lastre profilati ad U e vetri pressati)
1. Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per
le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un'attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che
considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
3. I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle
due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
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Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
4. I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche la modalità di controllo da adottare in
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
5. I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
6. I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una
o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 10593 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte,
il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
7. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue:
– stratificati antivandalismo;
– stratificati anticrimine;
– stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
a) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 9186;
b) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
8. I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma
UNI EN 572 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
9. I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di
contestazione.
Infissi
1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra
ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla
norma UNI 8369.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
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Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel
loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute
all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento
al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più
eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel
suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli
costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18.3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso
di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere
18.3).
3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme
devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri,
delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle
altre prestazioni richieste.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le
classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
L'attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati
nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con
prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni
meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di
manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica
e durabilità agli agenti atmosferici.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con
lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.
Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
I prodotti si distinguono:
A seconda del loro stato fisico:
– rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
– flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
– fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
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A seconda della loro collocazione:
– per esterno;
– per interno.
A seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
– di fondo;
– intermedi;
– di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti in 19.2, 19.3 e 19.4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore
dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura,
oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
2. PRODOTTI RIGIDI
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo
delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni
da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati
nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in
particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni
incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.
Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di
resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno
quelle prescritte in norme UNI in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro
quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate
dalla Direzione dei lavori.
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai viraggi di colore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di
rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in
aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi
trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.
Nota: in via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti.
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di
fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via
orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
3. PRODOTTI FLESSIBILI
a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell'1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire
resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni
dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e
reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni,
ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di resistenza
e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata rispondenza
alle prescrizioni del presente articolo.
4. PRODOTTI FLUIDI OD IN PASTA
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calcecemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
– reazione al fuoco e/o resistenza all'antincendio adeguata;
– impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
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Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette;
per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano
una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
– pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore
proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni
loro richieste:
– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
– avere funzione impermeabilizzante;
– essere traspiranti al vapore d'acqua;
– impedire il passaggio dei raggi U.V.;
– ridurre il passaggio della CO2;
– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
– avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
– resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti
nelle norme UNI
–
–
Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati
funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la
procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme
UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature)
ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a
loro completamento alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od
alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (ad
esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto
ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori;
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro caratteristiche
dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.);
caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al
gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalla Direzione dei lavori.
3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro
mancanza alle seguenti prescrizioni:
– gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da
poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura
portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con
l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche
dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
–
i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
36
–
le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere
sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di
legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle
prescrizioni sopraddette.
4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli
lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni
indicate al punto precedente.
5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm,
resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione
d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al
vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed
approvati dalla Direzione dei lavori.
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM 11 marzo 1988, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle
pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate
.
previo assenzo della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie
depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle
acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell'art. 36 del Capitolato
generale d'appalto (Decreto Ministero LP 19 aprile 2000 n. 145).
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.
Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai
muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante
si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato
all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato,
a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
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Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempirei vuoti tra le pareti degli scavi
e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione
dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i
lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa
e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
Opere e strutture di calcestruzzo
1. IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1
del DM 9 gennaio 1996.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire
la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a
garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
2. CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
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Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del DM 9 gennaio 1996.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato
nel suddetto allegato 2 del DM 9 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo
di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.
3. NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella
Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 9 gennaio 1996. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti
o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
– saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
– manicotto filettato;
– sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve
essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del DM 9 gennaio 1996. Per barre di
acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e
al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine
marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il
distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro
delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le
coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
4. NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni
contenute nelle attuali norme tecniche del DM 9 gennaio 1996.
In particolare:
Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo
particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei
casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento
delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non
meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe,
ecc.
Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di
approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono
misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due dati debbono essere
confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per
attrito.
Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato DM.
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L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare
le suddette norme.
5.
RESPONSABILITÀ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO ARMATO
PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi strettamente
a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico
abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli
verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e
per le precise pattuizioni del contratto.
Solai
1. GENERALITÀ
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a
seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi.
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a
seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti
nel DM 16 febbraio 1996: “Norme tecniche relative ai «criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi»”.
L'Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro
appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sarà precisato dalla Direzione dei lavori.
2. SOLAI SU TRAVI E TRAVETTI DI LEGNO
Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al
sovraccarico.
I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle
che devono essere collocate su di essi e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo
magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
3. SOLAI SU TRAVI DI FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE) CON VOLTINE DI MATTONI (PIENI O FORATI) O CON
ELEMENTI LATERIZI INTERPOSTI
Questi solai saranno composti dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) o dai tavelloni o
dalle volterrane ed infine dal riempimento.
Le travi saranno delle dimensioni previste nel progetto o collocate alla distanza prescritta; in ogni caso tale
distanza non sarà superiore ad 1 m. Prima del loro collocamento in opera dovranno essere protette con
trattamento antincorrosivo e forate per l'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle
piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cioè uno con le chiavi e la successiva
senza), ed i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.
Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di
cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe di ferro per
meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all'altezza dell'ala superiore della trave
e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o altri inerti
leggeri impastati con malta magra fino ad intasamento completo.
Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno applicarvi
preventivamente uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco stesso.
4. SOLAI DI CEMENTO ARMATO O MISTI: GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato
precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri materiali.
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi prefabbricati.
Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel DM 9 gennaio 1996 «Norme tecniche per il
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calcolo l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche».
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento
collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente articolo 35.
I solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.
Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio
a) I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle
seguenti categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con
continuità la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi
monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti
risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di
altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione
degli sforzi tangenziali.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non
deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non
deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto potrà
scendere a 5 cm.
L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta, il
blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
b) Caratteristiche dei blocchi
1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali
non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.
Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiori di 3
mm.
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione
orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il più possibile uniforme.
Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve
risultare superiore a 0,6 ÷ 0,625 h, ove h è l'altezza del blocco in metri.
2) Caratteristiche fisico-meccaniche.
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare
non minore di:
– 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
– 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2)
e di:
– 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
– 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
– 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);e di:
– 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrità dei blocchi con particolare riferimento alla eventuale
presenza di fessurazioni.
c) Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di
1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.
Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.
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Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed
impiantistici ad esso collegati.
d) Spessore minimo della soletta.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di
4 cm.
Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro
sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
– possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per
solai con altezza maggiore;
– avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di
compressione, non minore del 50% della superficie lorda.
e) Protezione delle armature.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare contornata in
ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei
seguenti limiti:
– distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
– distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate
Norme contenute nel DM del 9 gennaio 1996.
In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
f) Conglomerati per i getti in opera.
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di
ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà
superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i blocchi sia
con eventuali altri elementi prefabbricati.
Solai prefabbricati
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla
formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono
essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con
calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado
di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a
comportamento fragile.
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno
essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio
a) Classificazioni.
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali diversi dal
laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi
organici mineralizzati, ecc.).
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
a1) blocchi collaboranti;
a2) blocchi non collaboranti.
– Blocchi collaboranti.
Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm2 ed inferiore a 25 kN/mm2.
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e caratteristiche
dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei Lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate
per i blocchi di laterizio della categoria a2).
– Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm2 e svolgere funzioni di solo alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore minimo di
4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi
devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti.
b) Spessori minimi.
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo contenenti
armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.
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Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
prefabbricati
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti
prescrizioni.
a) L'altezza minima non può essere minore di 8 cm.
Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e
spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3), senza soletta
integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopraindicato può essere portato a 35.
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato agli estremi, tali rapporti possono
essere incrementati fino ad un massimo del 20%.
È ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento
della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione
viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati
nel DM 9 gennaio 1996.
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
b) Solai alveolari.
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve estendersi
all'interno degli alveoli interessati dall'armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di
trasferimento della precompressione.
c) Solai con getto di completamento.
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura di
ripartizione a maglia incrociata.
Esecuzione coperture discontinue (a falda)
1. Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua
funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale e dalla
conformazione dei prodotti.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
– coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati
funzionali (definite secondo la norma UNI 8178).
Nota: nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
1)
La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;
strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è sempre
integrata in altri strati);
3)
elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza
all'elemento portante);
4) elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all'acqua meteorica e di
resistere alle azioni meccaniche fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.
1)
2)
b) La copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali:
a)
1)
2)
3)
4)
lo strato di ventilazione: con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
b)
strato di pendenza (sempre integrato);
c)
l'elemento portante;
d)
l'elemento di supporto;
e)
l'elemento di tenuta.
1) La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
l'elemento termoisolante: con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della
copertura;
lo strato di pendenza (sempre integrato);
l'elemento portante;
lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di ridurre
(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
43
5)
l'elemento di supporto;
l'elemento di tenuta.
d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
l'elemento termoisolante;
lo strato di ventilazione;
lo strato di pendenza (sempre integrato);
l'elemento portante;
l'elemento di supporto;
6)
l'elemento di tenuta.
e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali
utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.
3. Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1)
Per l'elemento portante vale quanto riportato in 40.3.
2) Per l'elemento termoisolante vale quanto indicato in 40.3.
3) Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo,
elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà durante l'esecuzione la sua rispondenza alle
prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante nel sostenere lo strato
sovrastante.
4) L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le
prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue.
In fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori
(ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua
documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni
ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza.
Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove è previsto l'uso di
pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).
5) Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato in 40.3. Inoltre nel caso di coperture con tegole posate su
elemento di supporto discontinuo, la ventilazione può essere costituita dalla somma delle microventilazioni
sottotegola.
6) Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato in 40.3. comma 9).
7) Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di
questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le
indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle
condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più
significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito.
Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate,
punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, la continuità (o
discontinuità) degli strati, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, condizioni di
carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato direttamente in sito a fonte
delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
6)
Opere di impermeabilizzazione
1. Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti
controterra ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
2. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) Impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
44
b) Impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) Impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) Impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).
3. Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti
progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:
1) Per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articoli 40 e 41.
2) Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 46.
3) Per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di
reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre
entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente
eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi
per la circolazione di aria) si opererà come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai
bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non
costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto
con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si
formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.
Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali
passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del
fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalità di applicazione ivi comprese le
condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal produttore nella
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori.
4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno
con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con
prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la
loro realizzazione.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più
significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni dei singoli
prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni
in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,
resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli
strati, ecc.
b)
A conclusione dell'opera eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di
completamento.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.
Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
1. Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:
– rivestimenti per esterno e per interno;
– rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
– rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
45
2. SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI RIGIDI
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni
seguenti:
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su
letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità
dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si
valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica
con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente
adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato
di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo
strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati
direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una
adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni,
permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a
variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere
sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali
tenuta all'acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o
comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc. c)
Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto in
b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l'esecuzioni dei fissaggi la collocazione
rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le
possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione
dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
3. SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLESSIBILI
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da parati (a base
di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro
applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti
nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo cura di eliminare, al
termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto
durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per l'incollaggio
(ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere
i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci
(esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di
ottenere la levigatezza e continuità volute.
Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei
disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato ecc.
Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione dei punti
particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire la
continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti.
4. SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLUIDI
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto
devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti,
resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;
b) su intonaci esterni:
• tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
• pitturazione della superficie con pitture organiche;
c) su intonaci interni:
• tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
• pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
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• rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
• tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
d) su prodotti di legno e di acciaio.
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione)
si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei lavori; le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
– criteri e materiali di preparazione del supporto;
– criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura,
umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva operazione;
– criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate all'alinea
precedente per la realizzazione e maturazione;
– criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.
e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli strati,
la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta condizione dello
strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle norme di
igiene e sicurezza.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più
significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verificherà:
– per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto
loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;
– per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto;
– per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a)
verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.
b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque similanti le sollecitazioni dovute
all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto delle
superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la
completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto.
Opere di vetrazione e serramentistica
Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti
similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre,
portefinestre o porte.
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti
delle parti murarie destinate a riceverli.
1. La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed
ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali
sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione
luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto
si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI
7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in
genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni
dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto
all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e
spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni
climatiche.
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c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc.
e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i
tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali,
maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione,
le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella
richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente
capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
2. La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
d) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da
evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
– assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
– gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non fosse
sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel
tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
– il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento od i carichi
dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
e) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
– assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
– sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti,
fogli, ecc.;
– curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto
con la malta.
f) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno
curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.
3. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai;
la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del
produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti,
sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la
forza corporea necessaria) l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con
spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti
la successiva manutenzione.
Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
1. Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al
sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del
sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica,
ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente
realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in
sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta da più strati
funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al
presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si
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intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo,
opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura
dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.)
e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di
procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze di
posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque
posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria,
isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti
a variazioni termiche, pressione del vento, ecc.
La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali
protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo opere di
muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la
muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti
morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle
prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque
in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà la realizzazione dei
giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle interferenze con
altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati
interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c)
Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con
prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi)
ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai
fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio
vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di
guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere
completate con sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e
con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
–
–
Esecuzione delle pavimentazioni
1. Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
pavimentazioni su strato portante;
pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del
terreno).
2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati
funzionali.
Nota: costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni.
2)
4)
5)
6)
7)
La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti
o di esercizio;
lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;
lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente
differenziati;
lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
49
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali:
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi ed
ai vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed
eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
strato impermeabilizzante (o drenante);
lo strato ripartitore;
strati di compensazione e/o pendenza;
il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altri strati complementari possono essere
previsti.
3. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e
calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili
o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta
sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o
non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi
impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato
successivo.
4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni
del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la realizzazione si curerà la uniforme e
corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da
evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre
che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei
supporti suggeriti dal produttore.
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi
di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi
verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
6) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al
vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture
piane.
8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i
prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello
strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei
punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno
contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il
corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato
sottostante e sovrastante.
9)
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per
gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
50
4. Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza,
limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per
conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc.
In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si
adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato
resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati.
Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta
esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
Nota: questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.
12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la
loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI
8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la
continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale
identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa
aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà a secondo della
soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà, in
particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) l'esecuzione dei
bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore
del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più
significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la
realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito
verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a
flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute all'acqua,
all'umidità, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei
prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.
Componenti dell impianto di adduzione dell acqua
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
1. APPARECCHI SANITARI
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono
soddisfare i seguenti requisiti:
– robustezza meccanica;
– durabilità meccanica;
– assenza di difetti visibili ed estetici;
– resistenza all'abrasione;
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– pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
– funzionalità idraulica.
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi
rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i
lavabi, UNI 8950/1 per bidet.
Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale
ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui in 47.1.1.
Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se
essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia,
norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI
8194 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina
metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.
2. RUBINETTI SANITARI
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
– rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;
– gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la
portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi:
comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per
posa su piano orizzontale o verticale;
– miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando
prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di
volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni
costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano
o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
– miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la
portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta.
b) I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
– inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
– tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;
– conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque
senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;
– proporzionalità fra apertura e portata erogata;
– minima perdita di carico alla massima erogazione;
– silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
– facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
– continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti
miscelatori).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori
quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o
con apposizione del marchio UNI.
Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche
(principalmente di enti normatori esteri).
c) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle
fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le
caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.
3. SCARICHI DI APPARECCHI SANITARI E SIFONI (MANUALI, AUTOMATICI)
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come
riportato nelle norme UNI sull'argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni
chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il
ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI
EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità.
4.
TUBI DI RACCORDO RIGIDI E FLESSIBILI (PER IL COLLEGAMENTO TRA I TUBI DI ADDUZIONE E LA
RUBINETTERIA SANITARIA)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:
– inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
– non cessione di sostanze all'acqua potabile;
52
– indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
– superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
– pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035
e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
–
5.
RUBINETTI A PASSO RAPIDO, FLUSSOMETRI (PER ORINATOI, VASI E VUOTATOI)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:
erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia;
–
dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
– costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per
effetto di rigurgito;
– contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.
6. CASSETTE PER L'ACQUA (PER VASI, ORINATOI E VUOTATOI)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:
–
troppopieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
– rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia,
l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la
tenuta ai gas;
–
costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte
per effetto di rigurgito;
– contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.
7. TUBAZIONI E RACCORDI
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni
seguenti:
a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto
conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863.
I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo
apparecchio.
b)
I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno ammissibile è 10
mm.
c)
I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441
e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 10.
d)
I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
8. VALVOLAME, VALVOLE DI NON RITORNO, POMPE
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125.
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere
conformi alla norma UNI 9157.
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
b)
Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle
norme UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
9. APPARECCHI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA
Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della Legge 1083 del 6 dicembre 1971.
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della Legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a regola
d'arte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza alle norme predette deve essere
comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).
10. ACCUMULI DELL'ACQUA E SISTEMI DI ELEVAZIONE DELLA PRESSIONE D'ACQUA
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182 punto 8.4.
53
Esecuzione dell impianto di adduzione dell acqua
In conformità alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
1. Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori
che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o
altro) agli apparecchi erogatori.
Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, alle quali
compete il controllo sulla qualità dell'acqua.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.
2. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali.
Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale, inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la
norma UNI 9182.
a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla
pubblica autorità; oppure 2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla
competente autorità; oppure 3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.
Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente e comunque possedere le
seguenti caratteristiche:
– essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
– essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
– avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorità
competenti;
– essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per serbatoi con
capacità fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacità maggiore;
– essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).
Nota: i grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorità e solitamente dotati di sistema automatico di
potabilizzazione.
b) le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di
taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità
devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete.
Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
– le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta
esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e
l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono
essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la
conformazione voluta;
– la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua,
all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti
murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e
comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
– la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici
esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei
tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o
guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
– nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di acciaio,
plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento
isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, l'interspazio restante tra tubo e controtubo
deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere
adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione
dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
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– le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua
fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione
dai fenomeni di gelo.
c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari
(vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili.
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari,
da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64-8.
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni oltre a scegliere componenti con bassi
livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni
interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni
dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione
dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto).
In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti anti vibranti ed
ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti
da murare.
3. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel
caso di grandi opere).
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di
dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.
b) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di
conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua
potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di
rumore).
Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27.
Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della
successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di
targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e
dell'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
Impianto di scarico acque usate
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
1. Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono
l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al
punto di immissione nella fogna pubblica.
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque
fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle
prescrizioni delle competenti autorità.
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:
– parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
– parte destinata alla ventilazione primaria;
– parte destinata alla ventilazione secondaria;
– raccolta e sollevamento sotto quota;
– trattamento delle acque;
2. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183.
1)
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
–tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche
sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici.
Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene,
bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
– tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere
rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice
antiruggine;
– tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e
spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici
bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;
55
2)
a)
–
h)
–
2)
5)
–
– tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295-2;
– tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI EN 588-1;
– tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI sperimentale 9534, i tubi armati devono rispondere
alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilità di norma UNI);
– tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
• tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1;
• tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401-1;
• tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
• tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1;
• tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.
Per gli altri componenti vale quanto segue:
– per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di adduzione
dell'acqua;
– in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque discarico, con particolare
riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
g) resistenza agli urti accidentali;
in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;
i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;
l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
m)minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
n)
durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;
gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma
devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà
del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo;
–
le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in
sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle maglie di una griglia di
protezione da installare a monte delle pompe.
3. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI 9183.
1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e
pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti
interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto,
ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle
pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le
eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate
protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quanto applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le
tubazioni interrate.
3)
I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuità, le pendenze, ecc.
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi
verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti
devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere
allineate le generatrici superiori dei tubi.
4)
I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di
velocità od altri effetti di rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad
opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del
tratto di possibile formazione delle schiume.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183.
Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:
essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore del
troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio;
56
–
–
essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico;
devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni
nella colonna di scarico.
6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali
devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra.
7)
Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con
diametro minimo di 100 mm negli altri casi.
La loro posizione deve essere:
– al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
– ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
– ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore;
– ad ogni confluenza di due o più provenienze;
– alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi
facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di
ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.
8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali
almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100
mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed
in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed
alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con
utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro
predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.
10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo
attacco.
4. IMPIANTI TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Legislazione in materia
Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da essi effluenti
prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate nelle seguenti leggi e
disposizioni:
– Legge 10 maggio 1976 n. 319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
– Disposizioni del Ministero dei LLPP 4 febbraio 1977 (Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento) - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b) d), e), della Legge
10 maggio 1976 n. 319.
– DLgs 11 maggio 1999 n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Tipologie di scarico
La definizione delle caratteristiche delle acque da consegnare al recapito finale sono in relazione alle dimensioni
dell'insediamento dal quale provengono ed alla natura del corpo ricettore.
Per quanto riguarda le dimensioni dell'insediamento le categorie sono due:
– insediamenti con consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 m3;
– insediamenti con consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 m3.
Per quanto riguarda il recapito si distinguono tre casi:
– recapito in pubbliche fognature;
– recapito in corsi di acqua superficiali;
– recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico
Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico in relazione alle dimensioni dell'insediamento ed al tipo di
recapito sono:
– per qualsiasi dimensione di insediamento con recapito in pubbliche fognature, nei limiti fissati dai regolamenti
emanati dalle Autorità locali che le gestiscono;
– per le zone non servite da pubbliche fognature sono da considerare due situazioni:
57
con insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 m3 l'unico recapito ammissibile è sul suolo o
negli strati superficiali del suolo; i limiti sono fissati dalle Disposizioni del Ministero dei LLPP del 4 febbraio 1977 e
del Decreto 11 maggio 1999. In ogni caso i livelli di trattamento che consentono di raggiungere i suddetti limiti
non possono essere inferiori a quelli conseguibili attraverso trattamenti di separazione meccanica dei solidi
sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi;
a)
con insediamenti di consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 m3 sono ammissibili i recapiti sia sul
suolo o negli strati superficiali del suolo, sia in corsi d'acqua superficiali.
Nella prima eventualità valgono i limiti descritti nel precedente punto per gli insediamenti di minori dimensioni.
Nella seconda eventualità valgono i valori riportati nella tabella C della Legge 10 maggio 1976 n. 319 modificati
dalla Legge 24 dicembre 1979 n. 650.
b)
Requisiti degli impianti di trattamento
Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono rispondere a
questi requisiti:
– essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate;
– evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla propagazione di
microrganismi patogeni;
– non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso
esse siano destinate;
– non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua
potabile;
– non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;
– non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.
Tipologie di impianto
Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici con la massima possibile prevalenza
dei prodotti del metabolismo umano e che è tassativamente da evitare la mescolanza con le acque meteoriche o
di altra origine, le tipologie usabili sono sostanzialmente tre:
– accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del materiale seguita da smaltimento per
interramento o immissione in concimaia od altro;
– chiarificazione in vasca settica tipo Imhoff attraverso separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione
anaerobica dei fanghi, seguita dal processo di ossidazione da svolgersi per:
• dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;
• dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti;
• percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio;
– ossidazione totale a fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali all'aerazione per lo sviluppo
delle colonie di microrganismi che creano i fanghi attivi fa seguito la sedimentazione con il convogliamento allo
scarico dell'acqua depurata e con il parziale dei fanghi attivi, mentre i fanghi di supero vengono periodicamente
rimossi.
Caratteristiche dei componenti
I componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti
devono uniformarsi:
Le caratteristiche essenziali sono:
– la resistenza meccanica;
– la resistenza alla corrosione;
– la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;
– la facile pulibilità;
– l'agevole sostituibilità;
– una ragionevole durabilità.
Collocazione degli impianti
Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli periodici da
eseguire sia per l'accessibilità dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici spurghi.
Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al punto 49.4.4.
Controlli durante l'esecuzione
È compito della Direzione dei lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato i controlli tesi a verificare:
– la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato;
– la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre installazioni;
– le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato;
– l'osservanza di tutte le norme di sicurezza.
Collaudi
Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei trattamenti da
svolgere.
A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione ed esercito sotto il
controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico normale.
Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali.
58
Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle condizioni di regolare funzionamento
come portata e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti
fissati in contratto.
Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.
A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l'impianto sarà preso in consegna dal
Committente che provvederà alla gestione direttamente o affidandola a terzi.
Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta fornitrice che
è tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività ogni difetto non dovuto ad
errore di conduzione o manutenzione.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acqua usate opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verificherà che l'esecuzione
sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel
caso di grandi opere).
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di
dilatazione e degli elementi antivibranti.
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all'acqua
eseguendole su un tronco per volta (si riempie d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al
termine non si devono avere perdite o trasudamenti).
b) Al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di
conformità le prove seguenti:
– evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi previsti dal
calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova può essere collegata a quella della erogazione di
acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua venga evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e
variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta
leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;
– tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i sifoni (si
esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore
di fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi).
Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini
della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.)
nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciata dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore
(modalità operative e frequenza delle operazioni).
Impianto di scarico acque meteoriche
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
1. Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. Il sistema di scarico delle acque
meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali.
Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto
attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
– converse di convogliamento e canali di gronda;
–
punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
– tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali =
collettori);
– punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).
2. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici,
all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi
IR, UV, ecc.);
b)
gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture,
se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle
gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
59
c)
i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a quanto
indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere
alle norme UNI 6904 e UNI EN 10088-2;
d)
per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle
pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.
3. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184 Fa 1-93.
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I pluviali
montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i
fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del
tubo.
b)
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere
interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.
Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
c)
per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere
prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare
entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel
caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua come
riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.
b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni
concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di
conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e
frequenza delle operazioni.
Impianti adduzione gas
Si intende per impianti di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire il gas agli
apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.).
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990, gli impianti di adduazione del gas devono rispondere alle regole di
buona tecnica; le norme INI sono considerate norme di buona tecnica.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue:
– verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione di conformità alla
legislazione antincendi (Legge 818 del 7 dicembre 1984 e circolari esplicative) ed alla legislazione di sicurezza
(Legge 1083 del 6 dicembre 1971 ed alla Legge 46 del 5 marzo 1990);
Nota: per il rispetto della Legge 1083 si devono adottare e rispettare tutte le norme UNI che i decreti ministeriali
hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della legge stessa.
– verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG rese vincolanti dai
decreti ministeriali emanati in applicazione della Legge 1083 e della Legge 46 e per la componentistica non
soggetta a decreto la sua rispondenza alle norme UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in sito
ed eseguendo prove (anche parziali) oppure richiedendo un attestato di conformità dei componenti e/o materiali
alle norme UNI;
Nota: per alcuni componenti la presentazione della dichiarazione di conformità è resa obbligatoria dai precitati
decreti e può essere sostituita dai marchi IMG e/o UNI/CIG.
– verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta, pressione,
ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i decreti precitati.
Impianti di ascensori montacarichi scale e marciapiedi mobili
1. CLASSIFICAZIONE
Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono classificati nel modo
seguente:
60
– in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati,
anche se accessibili al pubblico;
– in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto.
2. DEFINIZIONI
– Ascensore
Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al
trasporto di persone o di cose, fra due o più vani.
– Montacarichi
Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al
trasporto di sole cose, fra due o più piani.
– Scala mobile
Installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza fine, per il trasporto di passeggeri in
salita o discesa.
–Marciapiede mobile
Installazione azionata da motore, provvista di superficie in movimento senza fine (per esempio segmenti,
tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o diverso livello.
3. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'IMPIANTO E L’ESERCIZIO
Ascensori e montacarichi
Gli ascensori e montacarichi sono soggetti alle seguenti disposizioni:
3)
Legge 23 giugno 1927 n. 1110 - Provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto ed
esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico
Legge 24 ottobre 1942 n. 1415 - Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato
DPR 24 dicembre 1951 n. 1767 - Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 24 ottobre 1942, n.
1415, concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato
DPR 27 aprile 1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
DPR 29 maggio 1963 n. 1497 - Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio
privato
DM 18 settembre 1975 - Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio
pubblico
DPR 24 luglio 1977 n. 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Legge 5 agosto 1978 n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale
DM 28 maggio 1979 - Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici
DM 2 aprile 1981 - Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell’art. 395 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, di sistemi di
sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro
Decreto Interministeriale 23 dicembre 1982 - Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi
ente nazionale prevenzione infortuni ed associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza
dell’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
Decreto Interministeriale 4 febbraio 1984 - Modificazioni all’autorizzazione alle unita’ sanitarie locali ad esercitare
alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell’istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro
Decreto Ministro Coordinamento Politiche Comunitarie 28 novembre 1987 n. 586 - Attuazione della direttiva n.
84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi.
Decreto 9 dicembre 1987 n. 587 - Coordinamento politiche comunitarie attuazione delle Direttive n. 84/529/CEE e
n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.
Deliberazione Comitato Interministeriale Prezzi 21 dicembre 1988 n. 26 - Tariffe per il collaudo e le verifiche degli
ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali e aziende agricole
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Legge 5 marzo 1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti.
DPR 6 Dicembre 1991 n. 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti.
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
Legge 14 luglio 1993 n. 235 - Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in
favore delle persone handicappate.
Legge 4 dicembre 1993 n. 493 - Conversione in legge del DL 5 ottobre 1993, n. 398 concernente disposizioni per
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occu-pazione e per la semplificazione dei procedimenti in
materia edilizia
61
DPR 28 marzo 1994 n. 268 - Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina
degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.
DPR 16 gennaio 1995 n. 42 - Regolamento di attuazione della Legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla
pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate.
DPR 24 luglio 1996 n. 459 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
DPR 24 luglio 1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.
Legge 24 aprile 1998 n. 128 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997.
DPR 30 aprile 1999 n. 162 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio.
Scale e marciapiedi mobili
La norma UNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e
marciapiedi mobili.
Le scale e marciapiedi mobili in servizio privato non sono soggetti ad alcuna normativa cogente, le scale mobili in
servizio pubblico sono soggette al DM 18 settembre 1975 che stabilisce le norme tecniche di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico. I marciapiedi mobili in servizio pubblico non sono
soggetti ad alcuna normativa cogente.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Ascensori
Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali adottate dall'UNI sono le
seguenti:
UNI ISO 4190-1/2/3 che stabiliscono le dimensioni necessarie per l'installazione delle seguenti tipologie di
impianti:
a) ascensori adibiti al trasporto di persone;
b) ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono trasportare anche merci;
c) ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti);
d) ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente accompagnate da persone;
e) montacarichi;
UNI ISO 4190-5 che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da prevedere nella costruzione ed installazione di un
ascensore, tenendo conto del tipo di manovra adottato per l'apparecchio stesso;
UNI ISO 4190-6 che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta degli ascensori per gli edifici
adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio soddisfacente;
UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli impianti di ascensori elettrici a
fune;
UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed ospedali degli impianti di
ascensori elettrici a funi.
Scale e marciapiedi mobili
Al presente non esistono norme per il dimensionamento e l'inserimento di questi impianti negli edifici, pertanto
sono da definire tra installatore e Direzione dei lavori i dettagli relativi.
5. DIREZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione procederà come segue:
– verificherà che l'impianto, a livello di progetto, abbia avuto le necessarie approvazioni da parte dei competenti
organi di controllo e che le dimensioni siano coerenti con la destinazione d'uso in base alle norme di
dimensionamento e di inserimento nell'edificio;
– verificherà che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da parte dei competenti organi di controllo
e che i dati relativi siano registrati sulla documentazione obbligatoria in base alla legislazione vigente.
Impianto elettrico e di comunicazione interna
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Direzione dei lavori
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di
tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e ad eventuali interferenze con altri lavori.
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.
62
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico come precisato nella «Appendice
G» della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà
inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.
Norme e Leggi
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1° marzo 1968 n. 186 e 5
marzo 1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in
relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata a
1.500 V in corrente continua.
CEI 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
CEI 103-1: Impianti telefonici interni.
CEI 64-50 = UNI 9620: Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici
utilizzatori, ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del DM 16 febbraio 1982 e della Legge 818 del 7 dicembre 1984 per
quanto applicabili.
Qualità dei materiali elettrici
Ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della Legge 5 marzo 1990 n. 46, dovrà essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un
marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica
Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge 1° marzo 1968, n. 186.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI
Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;
circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di
unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza,
ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:
– l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;
– l'impianto videocitofonico;
– l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.
È indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione
della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei
servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina
elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliarie telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI per la
dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali.
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà contattare l’Ente
distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerà contattare la Telecom.
Criteri di progetto.
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la
definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e
planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regine, che per il
funzionamento anomalo per sovracorrente.
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore
nominale.
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto. Nel
dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori
a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali
eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.
È opportuno:
63
–
–
ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con
caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4 s;
ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dell'intervento
dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).
Criteri di scelta dei componenti.
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera
tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle
norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alla norma CEI 23-57, gli involucri di protezione rispondenti alle
norme CEI 70-1).
3.
INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUSILIARI E TELEFONICI NELL'EDIFICIO
54.3.1. Generalità sulle condizioni di integrazione.
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la loro coesistenza
con le altre opere ed impianti.
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni
separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre).
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non diversamente specificato.
È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai
fini dell'installazione e dell'esercizio.
Impianto di terra.
È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle
opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione
ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione,
utilizzando così dispersori naturali.
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64-8.
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni
metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che
vengano assegnate le competenze di esecuzione.
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza trai vari impianti tecnologici
interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del terreno.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni della Legge n. 46
del 5 marzo 1990. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate
sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1. Si fa presente che le suddette norme
prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della
norma stessa.
Impianto di riscaldamento
In conformità alla Legge 5 marzo 1990 n. 46, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di buona
tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica.
1. GENERALITÀ
L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata in
progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta
temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale
purché la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto.
Nella esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il
contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento
dell'aria, delle acque e del suolo.
2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO
I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue:
a) mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e alimentati da un
fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata);
b) mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti a loro volta riscaldati mediante tubi, in cui
circola acqua a circa 50 °C;
c) mediante «pannelli sospesi» alimentati come i corpi scaldanti di cui in a);
64
d) mediante l'immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie possono essere:
– quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, ecc.);
– quelle di un apparecchio unico per unità immobiliare (condizionatore, complesso di termoventilazione);
e) mediante l'immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d'aria calda a scambio diretto.
Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue:
– autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare;
– centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di più edifici raggruppati;
– di quartiere, quando serve una pluralità di edifici separati;
– urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato.
3. COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati vuoi alla
produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e
contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi
competenti.
I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato,
secondo i casi, dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere
agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione, o della eventuale
sostituzione.
Il Direttore dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle
prescrizioni vigenti.
1)
2)
In
a)
b)
4. GENERATORI DI CALORE
Secondo il combustibile impiegato i generatori di calore possono essere alimentati:
– con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare;
– con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore;
– con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore.
Secondo il fluido riscaldato i generatori di calore possono essere:
– ad acqua calda;
– a vapore con pressione inferiore a 98067 Pa;
– ad acqua surriscaldata con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui sopra;
– ad aria calda.
Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento previsto ai vari carichi
e di esso dovrà essere precisato il tipo e la pressione massima di esercizio, il materiale impiegato, lo spessore
della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel caso di generatori di vapore d'acqua il contenuto
d'acqua a livello).
Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il camino sia a
tiraggio naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei fumi non sussista alcuna pressione residua.
3)
Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare:
– dei dispositivi di sicurezza;
– dei dispositivi di protezione;
– dei dispositivi di controllo previsti dalle norme ISPESL.
particolare:
dispositivi di sicurezza:
– negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verrà assicurata mediante un tubo
aperto all'atmosfera, di diametro adeguato;
– negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata per quanto riguarda le sovrappressioni
dalla o dalle valvole di sicurezza e per quanto riguarda la sovratemperatura da valvole di scarico termico o da
valvole di intercettazione del combustibile;
– negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua surriscaldata, la sicurezza dei generatori verrà assicurata
dalle valvole di sicurezza.
Dispositivi di protezione sono quelli destinati a prevenire l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza, ossia
termostati, pressostati e flussostati (livellostati nei generatori di vapore) essi devono funzionare e rispondere alle
normative vigenti.
c) Dispositivi di controllo sono: il termometro con l'attiguo pozzetto per il termometro di controllo e l'idrometro
con l'attacco per l'applicazione del manometro di controllo.
Nei generatori di vapore: il livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il manometro di controllo. Questi
dispositivi devono rispondere alle normative vigenti.
Generatori d'aria calda a scambio diretto
65
Dei generatori d'aria calda, a scambio diretto, ove ne sia consentito l'impiego per il riscaldamento di locali di
abitazione ed uffici, dovrà essere dichiarata la natura e spessore della superficie di scambio, la pressione della
camera di combustione e del circuito dell'aria, la potenza assorbita dal ventilatore.
Ai fini della sicurezza sarà verificata la tenuta del circuito di combustione e la pressione del circuito dell'aria calda
che deve mantenersi superiore alla pressione massima rilevata nel circuito di combustione.
Generatori di calore a scambio termico
Comprendono scambiatori di calore in cui il circuito primario è alimentato da acqua calda o vapore od acqua
surriscaldata, prodotti da un generatore di calore ed il circuito secondario è destinato a fornire acqua calda a
temperatura minore.
Tali apparecchi, se alimentati da un fluido a temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione
atmosferica, devono essere provvisti, sul circuito secondario, di valvole di sicurezza e di valvole di scarico termico,
oltre alle apparecchiature di protezione (termostati, pressostati) che operano direttamente sul generatore che
alimenta il circuito primario, oppure sul circuito primario.
Devono disporre altresì degli apparecchi di controllo come i generatori d'acqua calda (termometro, idrometro con
attacchi).
5. BRUCIATORI
I bruciatori di combustibili liquidi, o gassosi, ed i focolari per combustibili solidi, devono essere in grado di cedere
al fluido termovettore il calore corrispondente al carico massimo del generatore servito.
In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in questione.
Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed intercettino l'afflusso del
combustibile nel caso che la fiamma non si accenda o si spenga in corso di funzionamento.
In particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere esattamente per tipo e
composizione a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi dotate, oltre che di elettrovalvole di
intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare l'assenza di perdite delle valvole stesse.
Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si dovrà prevedere anche la verifica automatica
del dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione o, se del caso, la verifica continua.
L'arresto dei bruciatori in generale deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari apparecchi di protezione:
termostati, pressostati, flussostati, livellostati.
Condotti di evacuazione dei fumi ed aerazione delle Centrali termiche
I condotti dei fumi: raccordi fumari, canali fumari e camini debbono assicurare la corretta evacuazione dei fumi
anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura, pressione ed umidità relativa.
Qualora i condotti non siano totalmente esterni all'edificio il tiraggio ne dovrà assicurare la depressione lungo
l'intero sviluppo così che, in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei prodotti della combustione.
Lo sbocco all'esterno dovrà avvenire secondo le prescrizioni vigenti e comunque in modo da non recare molestie.
In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di qualsiasi potenza, deve essere assicurato il libero
ingresso dell'aria necessaria mediante un'apertura non chiudibile di dimensioni adeguate.
I depositi di combustibili liquidi
Devono rispettare la legislazione in base alla capacità, ai locali in cui possono essere collocati ed alla loro
sistemazione ove siano interrati o collocati in vista all'aperto.
Ove si presentassero delle perdite, il combustibile liquido dovrà fluire entro un apposito bacino di raccolta che, nel
caso di interramento, non deve inquinare il terreno e la falda acquifera.
Ogni serbatoio deve essere provvisto di un tubo di sfiato ubicato in modo che i prodotti gassosi non possano
molestare le persone.
Le tubazioni di adduzione del combustibile, liquido o gassoso, al serbatoio debbono potersi intercettare all'esterno
delle Centrali termiche, in caso di emergenza.
Deve essere provvisto altresì di un attacco di carico, facilmente accessibile e protetto da manomissioni.
Le tubazioni di adduzione ai bruciatori devono essere intercettabili all'esterno della Centrale termica.
Le stazioni di riduzione per l'alimentazione dei bruciatori di gas ed i relativi contatori vanno collocati all'esterno e,
dove ciò non è possibile, in ambienti aerati e separati dai locali di utilizzazione secondo la regolamentazione
antincendio.
6. CIRCOLAZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE
. Pompe di circolazione
Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si utilizza la circolazione
naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non
deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima dell'impianto.
Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per
alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori e debbono essere previste per un servizio continuo senza sensibile
surriscaldamento del motore.
66
La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà essere meccanica o
con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovrà risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato
periodo di funzionamento.
Ogni pompa dovrà essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata e di valvole di non
ritorno.
Sulla pompa, o sui collettori di aspirazione, e di mandata delle pompe si dovrà prevedere una presa manometrica
per il controllo del funzionamento.
Ventilatori
Nel caso di riscaldamento ad aria calda, l'immissione dell'aria nei vari locali si effettua mediante elettroventilatori
centrifughi, o assiali, la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/50 della
potenza termica massima dell'impianto.
I ventilatori, provvisti di certificato di omologazione dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per
l'immissione nei singoli locali della portata d'aria necessaria per il riscaldamento e debbono essere previsti per un
servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore.
7. DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE
Rete di tubazioni di distribuzione
a)
d)
3)
4)
7)
Comprende:
le tubazioni della Centrale termica;
b) le tubazioni della Sottocentrale termica allorché l'impianto sia alimentato dal secondario di uno scambiatore di
calore;
c) la rete di distribuzione propriamente detta che comprende:
– una rete orizzontale principale;
– le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra;
– le reti orizzontali nelle singole unità immobiliari;
– gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori;
la rete di sfiato dell'aria.
1) Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest'ultimo caso, se si tratta di tubi
metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si dovrà prevedere una protezione tale da non consentire
alcun contatto delle tubazioni col terreno.
2) Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, saranno poste
possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali destinate alle singole unità
immobiliari.
Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle singole reti o,
come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini.
Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI: in particolare per i
tubi di acciaio neri si impiegheranno, sino al diametro di 1'', tubi gas secondo la norma UNI 8863 e per i diametri
maggiori, tubi lisci secondo UNI 7287 e UNI 7288. Per i tubi di rame si impiegheranno tubi conformi alla norma
UNI EN 1057.
Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la temperatura e pressione
massima di esercizio e per servizio continuo.
5) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni della Legge 373 e decreti di attuazione,
salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per l'integrazione
del riscaldamento ambiente.
6) I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e là dove non
siano accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione.
I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da evitare
incurvamenti.
8) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, deve
essere condotto così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e particolari di ciascuna
utenza.
La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, trascinamento
d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle accidentalità.
9) Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il sicuro sfogo
dell'aria e, nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che l'eliminazione dell'aria.
Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche: dei dilatatori, dovrà essere fornita la
garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei punti fissi che l'ancoraggio è
commisurato alle sollecitazioni.
Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e
pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione
dall'impianto di ogni singolo circuito.
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Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del condensato così da evitare i
colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore.
Canali di distribuzione dell'aria calda
Negli impianti ad aria calda, in cui questa viene immessa in una pluralità di ambienti, o in più punti dello stesso
ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione, singolarmente regolabili per
quanto concerne la portata e dimensionati, come le tubazioni, in base alla portata ed alle perdite di carico.
I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione, od a
danneggiamenti per effetto dell'umidità e, se metallici, irrigiditi in modo che le pareti non entrino in vibrazione.
I canali dovranno essere coibentati per l'intero loro sviluppo a meno che il calore da essi emesso sia
espressamente previsto per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento dei locali attraversati.
La velocità dell'aria nei canali deve essere contenuta, così da evitare rumori molesti, perdite di carico eccessive e
fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici.
Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che l'aria venga distribuita quanto più
possibile uniformemente ed a velocità tali da non risultare molesta per le persone; al riguardo si dovrà tener
conto anche della naturale tendenza alla stratificazione.
In modo analogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo conto altresì che
l'ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di correnti preferenziali, a
pregiudizio della corretta distribuzione.
8. APPARECCHI UTILIZZATORI
Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla pressione ed alla
temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di circolazione che può presentarsi
al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo
ritorno.
Corpi scaldanti statici
Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di omologazione che ne
attesti la resa termica, accertata in base alla norma UNI EN 442. Essi debbono essere collocati in posizione e
condizioni tali che non ne risulti pregiudicata la cessione di calore all'ambiente. Non si debbono impiegare sullo
stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia notevolmente diverso l'esponente dell'espressione che misura la
variazione della resa termica in funzione della variazione della differenza tra la temperatura del corpo scaldante e
la temperatura ambiente (esempio radiatori e convettori).
Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire la regolazione
manuale e, ove occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la sua asportazione, senza
interferire con il funzionamento dell'impianto.
Corpi scaldanti ventilati
Di tali apparecchi costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un elettroventilatore che obbliga
l'aria a passare nella batteria, occorre oltre a quanto già esposto per i corpi scaldanti statici accertare la potenza
assorbita dal ventilatore e la rumorosità dello stesso.
La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria evitando altresì correnti
moleste.
Pannelli radianti
Costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido termovettore e le strutture murarie alle
quali tali reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono annegate (pannelli a tubi annegati).
I tubi per la formazione delle reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere di piccolo diametro (20 mm
al massimo) ed ove non si tratti di tubi metallici dovrà essere accertata l'idoneità relativamente alla temperatura
ed alla pressione massima di esercizio per un servizio continuo.
Prima dell'annegamento delle reti si verificherà che non vi siano ostruzioni di sorta ed è indispensabile una prova
a pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si verifichino perdite nei tubi e nelle eventuali
congiunzioni.
1) Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento finito non deve superare il
valore stabilito a riguardo dal progettista e la distanza tra le tubazioni deve essere tale da evitare che detta
temperatura media si consegua alternando zone a temperatura relativamente alta e zone a temperatura
relativamente bassa.
Nel prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente altresì che (anche con cadute di temperatura
relativamente basse: 8-10 °C) le zone che corrispondono all'ingresso del fluido scaldante emettono calore in
misura sensibilmente superiore a quelle che corrispondono all'uscita.
Le reti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo (di regola: calcestruzzo da costruzione) che
assicuri la totale aderenza al tubo e ne assicuri la protezione da qualsiasi contatto con altri materiali e da qualsiasi
liquido eventualmente disperso sul pavimento.
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2) Nel caso di pannelli a soffitto, ricavati di regola annegando le reti nei solai pieni, o nelle nervature dei solai misti,
la temperatura media superficiale non deve superare il valore stabilito dal progettista.
3)
Il collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato qualsiasi ristagno
dell'aria e che questa, trascinata dal fluido venga scaricata opportunamente; per lo stesso motivo è opportuno
che la velocità dell'acqua non sia inferiore a 0,5 m/s.
4) Nel caso di reti a griglia, costituite da una pluralità di tronchi o di serpentini, collegati a due collettori (di ingresso
e di uscita), occorre che le perdite di carico nei vari tronchi siano uguali, così da evitare circolazioni preferenziali.
In concreto occorre che i vari tronchi, o serpentini, abbiano la stessa lunghezza (e, possibilmente, lo stesso
numero di curve) e che gli attacchi ai collettori avvengano da parti opposte così che il tronco con la mandata più
corta abbia il ritorno più lungo e il tronco con la mandata più lunga, il ritorno più corto.
5) Nei pannelli, cosiddetti «riportati», di regola a soffitto e talvolta a parete, ove le reti di tubazioni sono incorporate
in uno strato di speciale intonaco, applicato alla struttura muraria, o anche separato dalla stessa, si dovrà
prevedere un'adeguata armatura di sostegno, una rete portaintonaco di rinforzo e l'ancoraggio del pannello,
tenendo conto delle dilatazioni termiche.
Qualunque sia il tipo di pannello impiegato, si deve prevedere un pannello, od un gruppo di pannelli, per
ogni locale dotato di una valvola di regolazione, collocata in luogo costantemente accessibile.
6)
È utile l'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita così da poter separare
dall'impianto il pannello od il gruppo di pannelli senza interferenze con l'impianto stesso.
Pannelli pensili
Si considerano come corpi scaldanti tenendo conto che, in relazione al loro sviluppo ed alla loro collocazione, le
temperature superficiali debbono essere compatibili con il benessere delle persone.
Riscaldatori d'acqua
Sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici e possono essere:
– ad accumulo con relativo serbatoio;
– istantanei;
– misti ad accumulo ed istantanei.
Il tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli attingimenti: saltuari,
continui, concentrati in brevi periodi di tempo.
Qualora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica
occorre applicare al serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e la valvola di scarico termico.
Nel serbatoio d'accumulo è altresì indispensabile prevedere un vaso di espansione, o una valvola di sfioro, onde
far fronte alla dilatazione dell'acqua in essi contenuta nel caso in cui non si verifichino attingimenti durante il
riscaldamento dell'acqua stessa.
L'acqua deve essere distribuita a temperatura non superiore a 50 °C, è comunque opportuno, nel caso
dell'accumulo, mantenere l'acqua a temperatura non superiore a 65 °C onde ridurre la formazione di
incrostazioni, nel caso in cui l'acqua non venga preventivamente trattata.
Il generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d'acqua durante i periodi in cui non si effettua il
riscaldamento ambientale deve essere di potenza non superiore a quella richiesta effettivamente dal servizio a cui
è destinato.
Complessi di termoventilazione
Sono costituiti, come i corpi scaldanti ventilati, da una batteria di riscaldamento alimentata dal fluido termovettore
e da un elettroventilatore per la circolazione dell'aria nella batteria. Dovendo provvedere al riscaldamento di una
pluralità di locali mediante l'immissione di aria calda, l'apparecchio dovrà essere in grado di fornire la potenza
termica necessaria.
Dell'elettroventilatore, dotato di un motore elettrico per servizio continuo, dovranno essere verificati: la portata, la
prevalenza, la potenza assorbita ed il livello di rumorosità nelle condizioni di esercizio.
L'apparecchio può essere provvisto di filtri sull'aria di rinnovo e/o sull'aria di ricircolazione (mentre la presenza di
dispositivi di umidificazione lo farebbe annoverare tra gli apparecchi di climatizzazione invernale).
9. ESPANSIONE DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO
Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto
l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento.
Il vaso può essere aperto all'atmosfera o chiuso, a pressione.
Il vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto più alto dell'impianto ed occorre assicurarsi che
esso non sia in circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato scorrettamente) o della rete
di sfiato dell'aria sprovvista di scaricatore idoneo).
Ove si utilizzi un vaso chiuso la pressione che vi deve regnare deve essere: nel caso di acqua calda, superiore alla
pressione statica dell'impianto, nel caso di acqua surriscaldata superiore alla pressione del vapore saturo alla
temperatura di surriscaldamento.
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Il vaso chiuso può essere del tipo a diaframma (con cuscino d'aria prepressurizzato), autopressurizzato (nel quale
la pressione, prima del riempimento, è quella atmosferica), prepressurizzato a pressione costante e livello
variabile, prepressurizzato a pressione e livello costanti.
Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione l'allacciamento ad una rete di aria compressa (o ad un apposito
compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto.
I vasi chiusi collegati ad una sorgente esterna debbono essere dotati di valvola di sicurezza e se la pressione della
sorgente può assumere valori rilevanti, occorre inserire una restrizione tarata sul tubo di adduzione cosicché la
portata massima possa essere scaricata dalla valvola di sicurezza senza superare la pressione di esercizio per la
quale il vaso è previsto.
In ogni caso, qualora la capacità di un vaso chiuso sia maggiore di 25 litri, il vaso stesso è considerato
apparecchio a pressione a tutti gli effetti.
10. REGOLAZIONE AUTOMATICA
Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione automatica della
temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente fattore di carico.
Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (l'una esterna e l'altra sulla mandata generale) ed
opera mediante valvole servocomandate.
Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio proprio
dell'impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti destinati
ad assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una risposta diversa
al variare della differenza tra la temperatura dell'apparecchio e la temperatura ambiente.
È indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni unità
immobiliare e di una valvola termostatica su ciascun corpo scaldante ai fini di conseguire la necessaria
omogeneità delle temperature ambiente e di recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni.
La regolazione locale deve essere prevista per l'applicazione di dispositivi di contabilizzazione del calore dei quali
venisse decisa l'adozione.
11. ALIMENTAZIONE E SCARICO DELL'IMPIANTO
Alimentazione dell'impianto
Può avvenire secondo uno dei criteri seguenti:
– negli impianti a vapore, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dalla vasca di raccolta del condensato,
vasca in cui il livello è assicurato da una valvola a galleggiante allacciata all'acquedotto, o ad un condotto di
acqua trattata;
– negli impianti ad acqua calda con vaso di espansione aperto, o mediante l'allacciamento all'acquedotto (o ad un
condotto di acqua trattata) del vaso stesso, in cui il livello è assicurato da una valvola a galleggiante come sopra,
oppure mediante un allacciamento diretto dell'acquedotto (o del predetto condotto di acqua trattata) al
generatore di calore o ad un collettore della centrale termica, allacciamento dotato di una valvola a perfetta
tenuta da azionare manualmente;
– negli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante l'allacciamento diretto all'acquedotto (od al predetto
condotto dell'acqua trattata) attraverso una valvola di riduzione;
– negli impianti ad acqua surriscaldata, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dall'acquedotto o dal
serbatoio dell'acqua trattata.
Occorrono ovviamente pompe di sopraelevazione della pressione qualora la pressione dell'acquedotto, o quella
del condotto dell'acqua trattata, non fosse in grado di vincere la pressione regnante nel punto di allacciamento.
Nel caso di valvole a galleggiante collegate all'acquedotto, la bocca di ingresso dell'acqua deve trovarsi ad un
livello superiore a quello massimo dell'acqua così che in caso di eventuali depressioni nell'acquedotto non
avvenga il risucchio in esso dell'acqua del vaso. Nel caso di allacciamenti diretti all'acquedotto è prescritta
l'applicazione di una valvola di non ritorno così da evitare ogni possibile rientro nell'acquedotto dell'acqua
dell'impianto.
Sulla linea di alimentazione occorre inserire un contatore d'acqua al fine di individuare tempestivamente eventuali
perdite e renderne possibile l'eliminazione.
Scarico dell'impianto
Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore contenuto
nell'impianto.
Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura, se si tratta di acqua calda,
o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), occorre raffreddarla in apposita
vasca prima di immetterla nella fognatura.
12. QUADRO E COLLEGAMENTI ELETTRICI
Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da corto circuiti,
abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.
Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche dovranno essere conformi alle
norme CEI ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche nella CEI 64-2 appendice B.
70
13. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione sono effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti
destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che
l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e
statistica nel caso di grandi opere).
b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni
concordate.
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta, consumo di
combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della Legge 10/91 e della
regolamentazione esistente.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di
conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e
frequenza delle operazioni.
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 59 – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che
l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a
cura e spese dell'Impresa.
a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati.
b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle
norme vigenti.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata, nè vitrea, nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che,
mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5%
dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
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La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata
quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del
bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima
dell'impiego.
c) Legami idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta
presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni
di accettazione di cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o
in sili.
d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti
prescritti dalle norme vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.
e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce
resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di
materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed
avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza I'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie
questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71
U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm
(trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di
un certo spessoree da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n.
2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o
gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie
eterogenee.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è
necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione
della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonchè di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da rocce di qualità
idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione
del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.1.
2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i
pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle
passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;
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2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per
l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate
(mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore
di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà
invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso
non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai
limiti di prescelta pezzatura, purchè, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.- Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza
della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40
A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica
ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonchè dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di
fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con
analoghi terreni, ha notevole importanza.
Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti
caratteristiche (Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio
25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n.
10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40
A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al
setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al
25% al setaccio n. 40 e dal 3 al TO% al setaccio n. 200.
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve
essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio
n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in
ogni caso non deve superare i due terzi di essa.
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10
mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n.
40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 nè inferiore a 4; il
limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere
inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di
due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente
portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità
massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9
kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non
inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo
0,5%.
g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni
caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere
portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
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granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentua]e dei vuoti: di
norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati
non dovrà superare i 6 cm.
h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli,
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro
impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere
assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cmq ed una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come
termine di paragone.
i) Tufi.- Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle
pomiciose e facilmente friabili, nonchè i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla
loro resistenza.
l) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono
rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 de]la Commissione di studio dei
materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
m) Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri,
sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che
possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti
alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed
infine non essere eccessivamente assorbenti.
I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattro
mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per
altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi
sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della
resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto.
I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza,
di modello costante e presentare, sia a]l'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua,
una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cmq.
Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.
n) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M.
14 febbraio 1992, nonchè dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualità, i seguenti requisiti:
1° Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo
di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non
suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del
carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con
trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve
comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cmq.
74
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza
cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cmq 250; questa resistenza è
riducibile a Kg/cmq 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cmq 2200.
Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle
indicate nel D.M. 1° aprile 1983.
5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia,
finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre
perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui
sono destinati.
I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente
i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati
per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle
estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, nè il quarto del maggiore dei due
diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè
smusso di sorta.
Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i
trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per
conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.
Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del
clima.
Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.
Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui
al "Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce
asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ultima edizione.
Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di
prima che di seconda mano, potranno provenire:
da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
da catrame;
da grezzi di petrolio;
da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di
roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori
verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla
lett. B.
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese
CARATTERISTICHE
Viscosità Engler a 25°
Tipo A (invernale)
Tipo B (estivo)
3/6
4/8
75
Acqua
Distillato fono a 200°C
Residuo a 330 °C
Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)
Contenuto in fenoli
max 0,5 %
max 10 % (in peso)
min 25 % (in peso)
30/45
max 4 %
max 0,5 %
max 5% (in peso)
min. 30% (in peso)
35/70
max 4 %
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana
CARATTERISTICHE
Viscosità Engler a 50°
Acqua
Distillato fono a 230°C
Residuo a 330 °C
Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)
Contenuto in fenoli
Tipo A (invernale)
Tipo B (estivo)
max 10
max 0,5 %
max 10 % (in peso)
min 45 %
55/70
max 4 %
max 15
max 0,5 %
max 5% (in peso)
min. 5% (in peso)
55/70
max 4 %
Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedenti i
60°C.
Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonchè a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
Art. 60 – TRACCIAMENTI
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazzione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà
pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone
poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento
di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come
per i lavori in terra.
Art. 61 – RILEVATI COMPATTATI
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui
all'art. 14 lettera f), da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente
mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonchè quelli pneumatici zavorrati secondo la
natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) rego]ando il
numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una
densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a
ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così
da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano
incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato
superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni
superiori a 10 cm.
Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di
natura sciolta o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della
76
densità massima, con la relativa umidità ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa
portanza lo si consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente
sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.
Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri
andatori ed opere d'arte in genere.
Sarà obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinchè all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli,
e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel
corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la
massicciata.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso
sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del
lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonchè
configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con
quelle prima impiegate.
In corso di lavoro l'Impresa dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche
provvisori, affinchè le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.
Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati
dovranno avere possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato stabilizzato.
Art. 62 – RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di
quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si
gonfiano, generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perchè
la loro esecuzione proceda per stati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo
da caricare uniformemente la murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare
da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e
poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purchè a mano, al momento della formazione dei
suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Impresa.
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento
e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a
forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati
inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli
interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le
quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.
Art. 63– SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
77
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti
scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi
opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.)
eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano
naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
Art. 64 – SCAVI DI FONDAZIONE
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti
fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più
convenzente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso
non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'opera, e I'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del
vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza
dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di
fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura,
restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare
convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre
però il limite massimo di 20 cm previsto nel titolo seguente, l'Impresa dovrà provvedere, se richiesto
dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare
siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per
garantire la sicurezza delle cose e delle persone, le venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il
legname impiegato a tale scopo, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante
dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resterà di proprietà dell'Impresa,
che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi
ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo.
Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri venti)
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono
considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle
cennate profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti
verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua,
precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.
Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi
tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga
opportuno eseguirli.
In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella
di cui sopra, l'Impresa dovrà ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserà
più opportuno: e tali esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per
gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.
78
L'Impresa sarà però tenuta ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti
dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.
Art. 65 – MALTE E CONGLOMERATI
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
Malta comune:
Calce comune in pasta
Sabbia
Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Sabbia
Pozzolana
Malta idraulica:
Calce idraulica
Sabbia
Malta idraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Pozzolana
Malta cementizia:
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica
Pietrisco o ghiaia
Smalto idraulico per cappe:
Malta idraulica
Pietrisco
Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cemento normale (a lenta presa)
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:
Cemento
Sabbia
Pietrisco e ghiaia
Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per
parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina
Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a
doppio strato:
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco
Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:
Cemento ad alta resistenza
Sabbia
Pietrisco
0,45 mc
0,90 mc
0,45 mc
0,45 mc
0,45 mc
@INSMAN q
0,90 mc
0,45 mc
0,90 mc
@INSMAN q
1,00 mc
@INSMAN q
1,00 mc
0,45 mc
0,90 mc
0,45 mc
0,90 mc
2,00 q
0,400 mc
0,800 mc
2÷2,5 q
0,400 mc
0,800 mc
3,00 q
0,400 mc
0,800 mc
3,50 q
0,400 mc
0,800 mc
@INSMAN mc
2,00 q
0,400 mc
0,800 mc
3,50 q
0,400 mc
0,800 mc
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso
determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta
79
dalla Direzione dei lavori e che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese
costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal
calcinaio, ma bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e
bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere
un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima
l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile,
poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per
risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità
delle prescrizioni del D.M. 14 febbraio 1992.
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere
prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla
granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità
del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto
l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti
prima e durante i getti.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità
necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è
possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune,
che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Art. 66 – MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro
lavoro sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio
precisate dalla Direzione.
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da
20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura. per ogni strato di 30
cm di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettatto sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili o
quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria
ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente,
della sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterrà necessario per reggere la
pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare.
Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con
uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il
troppo rapido prosciugamento.
E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego
immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
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Art. 67 – OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20 novembre 1984; L. 5
novembre 1971, n. 1086 e D.M. 14 febbraio 1992).
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinchè i componenti
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e
cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da
assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento
con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute
aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finchè assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che
deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finchè l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà
eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare
per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I
conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla
Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre
un'ora dopo il sottostante.
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero
esterni da applicarsi alla supeficie esterna del getto o alle casseforme.
I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore
(massimo 20 cm).
Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla
cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a
frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più).
I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei
vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato
dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.
Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco
vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50
cm).
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso
dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si
ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione
della malta e vuoti negli strati superiori.
La vibrarione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un
lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Di man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinchè la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela
mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la
superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di
cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta
giudicate necessarie dalla Direzione dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento
dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai
quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata.
81
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la
massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidità
dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.
Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le
cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa
cementizia.
Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul
litorale marino ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà essere posta in opera in
modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne
delle strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate.
Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni
dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.
Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi,
cementi ad alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente
durante la costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari
caratteristiche meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui alla L. 5 novembre
1971, n. 1086 e al D.M. 14 febbraio 1992.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Impresa spetta sempre
la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del
progetto appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla
Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.
L'Impresa dovrà perciò avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un
ingegnere competente per lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata di
essi. Detto ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà però, al pari di questo essere munito
dei requisiti di idoneità a norma di quanto è prescritto nel Capitolato generale.
Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal D.M. 2 agosto 1980 e
dalla Circ. Min. LL.PP. 11 novembre 1980, n. 20977 nonchè dal D.M. 4 maggio 1990 e dalla Circ. Min.
LL.PP. 25 febbraio 1991, n.34233.
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, l'Impresa potrà dare inizio
al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei
lavori.
Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta
esecuzione delle opere in cemento armato.
Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione
dei lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle
norme sopra citate.
Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
L'Impresa dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente
per i lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi.
Art. 68 - DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano
adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni I'Impresa dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano
ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso
l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale la proprietà di tali
materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, di cui è cenno nell'art."Scavi e Rilevati in
Genere", lettera a); e I'Impresa dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in
conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 40.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti
materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai
sensi del citato art. 40 del Capitolato generale.
I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei
lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. "Scavi e
Rilevati in Genere", lettera a).
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Art. 69 - ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI
Per gli acquedotti tubolari, qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, nella
parte inferiore della canna verranno usati semplici sagome; nella parte superiore verranno usate
apposite barulle di pronto disarmo. Essi non dovranno avere diametro inferiore a 80 cm qualora siano a
servizio del corpo stradale.
Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali è valida sempre quest'ultima prescrizione,
questi dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti
alle prescrizioni sottospecificate, saranno bene stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori
alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremità per
consentire un giunto a sicura tenuta.
I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro a
2 q di cemento per mc di impasto in opera dello spessore più sotto indicato, salvo diversa prescrizione
della Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancati di calcestruzzo a 2,50 q di cemento per mc di
impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta
sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.
Dimensione dei tubi e spessore della platea
# Tubi in cm
Spessore dei tubi in mm
spessore della platea in cm
80
100
120
70
85
100
20
25
30
Manufatti tubolari in lamiera zincata
Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi struttura
portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda normale alla generatirice.
L'acciaio della lamiera ondulata sarà dello spessore di 1,5 mm con tolleranza U.N.I. (Norma U.N.I.),
con carico unitario di rottura non minore di 34 Kg\mmq e sarà protetto su entrambe le facce da
zincatura bagno caldo praticata dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento in quantità non
inferiore a 305 g\mq per faccia.
La verifica della stabilità statica delle strutture sarà effettuata in funzione dei diametri e dei carichi
esterni applicati adottando uno dei metodi della scienza delle costruzioni (anello compresso, stabilità
dall'equilibrio elastico, lavori virtuali) sempre però con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4.
Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie,
scalfiture, parti non zincate, ecc. Per manufatti da impegare in ambienti chimicamente aggressivi si
dovrà provvedere alla loro protezione mediante rivestimento di mastice bituminoso o asfaltico
contenente fibre di amianto (tipo TRUMBULL 5X) avente uno spessore minimo di 1,5 mm inserito sulla
cresta delle ondulazioni, che dovrà corrispondere ad u peso di 1,5 Kg/mq per faccia applicato a
spruzzo od a pennello, ovvero di bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo nelgi stessi
quantitativi precedentemente indicati.
La Direzione dei lavori si riseva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei manufatti allo
scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate ed effettuare presso
lo stabilimento di produzione le prove chimiche e meccaniche per accertare la qualità e lo spessore
del materiale; tale controllo potrà essere fatto in una qualunque delle fasi di fabbricazione senza
peraltro intralciare il normale andamento della produzione.
Il controllo del peso di rivestimento di zinco sarà effettuato secondo le norme indicate dalle
specifiche ASTM A. 90-53. Il controllo della centratura della zincatura sarà eseguito immergendo i
campioni in una soluzione di CuSO4, nella misura di 36 g ogni 100 di acqua distillata (come previsto
dalle tabelle UNl, 4007, 7245). Essi dovranno resistere all'immersione senza che appaiano evidenti tracce
di rame.
Il controllo dello spessore verrà fatto sistematicamente ed avrà esito positivo se gli spessori misurati in
più punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.
Nel caso che gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche
previste ed il materiale presenti evidenti difetti saranno presi in esame altri 2 elementi; se l'accertamento
di questi 2 elementi è positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento è
positivo e l'altro no, si controllano 3 elementi, se uno di questi è negativo si scarta la partita.
I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri impiegati, dovranno risultare da tabelle fornite da
ogni fabbricante, con tolleranza del ± 5%.
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Agli effetti contabili sarà compensato il peso effettivo risultante da apposito verbale di pesatura
eseguito in contraddittorio purchè la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati. Qualora il peso
effettivo sia inferiore al peso diminuito della tolleranza, la Direzione dei lavori non accetterà la fornitura.
Se il peso effettivo fosse invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verrà compensato
solo il peso teorico aumentato dei valori della tolleranza.
Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:
1)Ad elementi incastrati per tombini.
L'ampiezza dell'onda sarà di 67,7 mm (pollici 2 e 3/4) e la profondità di 12,7 mm (1/2 pollice); la
lunghezza dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, sarà un multiplo di 0,61 m (2 piedi).
Il tipo sarà costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro prescritto; dei
due bordi longitudinali di ogni elemento l'uno sarà a diritto-filo e l'altro ad intagli, tali da formare quattro
riseghe atte a ricevere, ad "incastro", il bordo diritto dell'altro elemento.
Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo sì che ogni
elemento superiore si innesti sulla metà circa dei due elementi inferiori corrispondenti.
Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale mediante appositi ganci in
acciaio zincato.
Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati saranno: la circolare con diametro variabile da
0,30 m a 1,50 m e che potrà essere fornita con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto
al diametro, la policentrica anche ribassata con luce minima di 0,30 e luce massima di 1,75 m.
2)A pisastre multiple per tombini e sottopassi.
L'ampiezza dell'onda sarà di 152,4 mm (pollici 6) e la profondità di 50,8 mm (pollici 2). Il raggio della
curva interna della gola dovrà essere almeno di 28,6 mm (pollici 1/8).
Le piastre saranno fornite in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, un vano
la cui lunghezza sia multiplo di 0,61 m.
I bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed
appartenere alla classe G 8 (Norme UNI3740/1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 7323/1a).
Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si dovranno
impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple circolari, con
diametro compreso da 1,50 m a 6,40 m e potranno essere fornite con una preformazione ellittica
massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate con luce variabile da 1,80 m a 6,50 m; ad arco con
luce variabile da 1,80 m a 9,00 m; policentriche (per sottopassi), con luce variabile da 2,20 m a 7,00 m.
Art. 70 - DRENAGGI E FOGNATURE
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero
necessari saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della
fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso
regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi
di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrà all'atto esecutivo
quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello
strato impermeabile lungo l'asse del drenaggio, sarà stabilita la profondità di questo e la pendenza del
cunicolo.
Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da 2 a 3 m, della larghezza uguale a quella del
drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti
nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e l'Impresa non potrà avanzare pretese di maggiori
compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di
scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o
tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati.
Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarà
sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta, da quello a
monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 cm secondo l'importanza del drenaggio, così da
costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente col riempimento di cui all'art.
"Rilevati e Rinterri Addossati alle Murature e Riempimenti con Pietrame".
Tubi perforati per drenaggi
I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura
ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una
sezione normale alla direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinusoide.
L'acciaio della lamiera ondulata. dello spessore minimo di 1,2 mm - con tolleranza UNl (Norme UNI
6660) - dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 34/mmq e sarà protetto su entrambe le
facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro
quadrato.
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L'ampiezza dell'onda sarà di 38 mm (pollici 1/2) ed una profondità di 6,35 mm (1/4 di pollice).
Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno
distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di
lunghezza non superiore a 9 m, saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni.
Per questo tipo di tubo l'unica forma imipiegabile è quella circolare con diametro variabile da 15 a
25 cm.
Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dai rilevati
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al
precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.
Posa in opera
Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio,
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano
opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed
interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm)
avente spessore di almeno 30 cm.
Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a
mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando
anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che le parti immediatamente adiacenti alle strutture
dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi
costipatori lavorino "a contatto" della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno
essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati.
L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere
all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di 0,50 m circa. Questi tubi
dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.
L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima
pendenza della scarpata della profondità media di 0,40 m e della larghezza strettamente sufficiente
per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la
continuità della scarpata.
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio
dell'acqua, e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione
impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo
contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto
onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme AASHTO M 36-74 e
M 167-72.
Art. 71 - CARREGGIATA: PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la
sovrastruttura o rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la
profondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali
radici, cespugli, alberi.
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso
stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, l'Impresa,
indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovrà provvedere a
tutte le prove e determinazioni necessarie.
A tal uopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.
Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità e modalità
d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio
pubblico, cioè uno dei seguenti laboratori; quelli delle Università, delle Ferrovie dello Stato o presso il
laboratorio dell'A.N.A.S.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondità
sotto il piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli:
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo
determinato in laboratorio;
b) determinazione dell'umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.
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Art. 72 - COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO
A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un
rilevato di altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:
a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno
spessore di almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico
apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;
b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procederà come al precedente capo a);
c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro
idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile,
dello spessore che verrà indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico
apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni
idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sarà integrato con
opportune opere di drenaggio.
B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchiano
per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari
all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari
all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m;
b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procederà come indicato al comma a);
c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto c) del Capo A).
In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo
sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.
Art. 73 - MODIFICAZIONE DELLA UMIDITA' IN SITO
L'umidità di costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel
caso che l'umidità del terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrerà diminuire questo valore
dell'umidità in loco, mescolando alla terra, per lo spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori,
altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione.
Qualora operando nel modo suddetto l'umidità all'atto del costipamento, pari a quella del limite del
ritiro diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovrà provvedersi a
raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavoro meccanico di costipamento.
Art. 74 - RIVESTIMENTO E CIGLIATURE CON ZOLLE E SEMINAGIONI
Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici
da trattare riportando in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale,
facendolo bene aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose,
dello spessore di almeno 20 cm.
Per la inzollatura delle scarpate da eseguire dove l'ordinerà la Direzione dei lavori si useranno, dove
è possibile, zolle da 20 a 25 cm e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle
provenienti dagli scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purchè
le zolle siano tuttora vegetanti.
Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da farle bene aderire al
terreno.
Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba medica in quantitativi
corrispondenti ad almeno 50 kg per ettaro o stoloni di gramigna.
Sulle superfici piane potrà essere ordinata anche la seminagione di loietto, in quantitativi
corrispondenti ad almeno 200 kg di semi per ettaro.
In ogni caso la seminagione deve essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli stoloni di
gramigna abbiano a risultare sicuramente coperti da uno strato di terra di spessore maggiore (2-3 cm)
nel caso di gramigna.
Le seminagioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo
da conservare e aiutare la vegetazione.
La seminagione sarà eseguita a stagione propizia.
Art. 75 - FONDAZIONI
86
Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle
particolari condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:
a)
in pietrame o ciottolami;
b)
in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;
c)
in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti
massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purchè nei
materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gessose;
d)
in terra stabilizzata.
Art. 76 - FONDAZIONE IN PIETRAME E CIOTTOLAMI
Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella
piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da
altre guide trasversali alla distanza reciproca di metri 15, eseguite accuratamente con pietre e
ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando così dei riquadri da riempire con scapoli di
pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20 cm e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le
code in alto e le facce più larghe in basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza
mediante scaglie.
Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che
prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale
lavoro sarà eseguito in economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a
parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.
Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi,
l'Impresa sarà obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura.
A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella che
in definitivo si dovrà dare alla superficie della carreggiata, o dal pavimento sovrapposto che dovrà
costituire la carreggiata stessa.
Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per condizioni igrometriche, possa temersi un
anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto
terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni
caso non inferiore a 10 cm.
Art. 77 - FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di
materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a 20
cm.
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di
potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante
leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.
Art. 78 - MASSICCIATA
Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico
dei veicoli di per sè resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia
aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da forma, indicate in via di massima nel
precedente art. "Qualità e Provenienza dei Materiali", lettera e), o da dimensioni convenientemente
assortite.
Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'interno dei
singoli pezzi di pietrisco.
La Direzione dei lavori si, riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure
dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto
materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione
87
dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate
e pavimentazioni in genere.
Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in
cataste pure geometriche sui bordi della strada od in adatte località adiacenti agli effetti della
misurazione, qualora non sia diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la
superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a
seconda dei casi, il profilo indicato nel precedente art. "Dimensioni Forma Trasversale e Caratteristiche
della Strada", e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso articolo sarà stabilito dalla Direzione dei
lavori.
Tutti i materiaii da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle
"Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare
ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori
meccanici.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.
Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvederà a dare ad essa una certa
consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le
grosse pezzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile
l'amalgama di vari elementi sotto un traffico moderato.
Art. 79 - CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE
Salvo quanto è detto all'art. "Massicciata a Macadam Ordinario" per ciò che riguarda le semplici
compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse
massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di
piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a
ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di
pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvederà all'uopo
ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a 3 km.
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate
14, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di
tecnica stradale.
I compressori saranno forniti a pie' d'opera dall'Impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati
e con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto
per la fornitura di rulli da parte dell'Amministrazione).
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l'Impresa dovrà provvedere
prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano
ridotte al minimo possibile.
Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale
venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.
Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori
a 12 cm di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni
qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata
sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita separatamente e successivamente per
ciascun strato di 12 cm o frazione, a partire da quello inferiore.
Quanto alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
1° di tipo di chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente aperto;
a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti
o rivestimenti coi quali è previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento,
occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la
strada o i tratti da conservare a macadam semplice - tutte le cilindrature in genere debbono essere
eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene,
risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di
massimo addensamento.
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La cilindratura di tipo chiuso, dovrà essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato, per
evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa perciò
essere rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente
detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con
discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se è prescritto l'impiego del pietrisco e come
è opportuno per questo tipo, purchè tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio
dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovrà riempire
completamente, od almeno il più che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo
addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si
dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondità non
inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso l'esterno.
La cilindratura sarà protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in
relazione alla qualità e durezza dei materiali prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai
inferiore a 120 passate.
La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza del precedente, dovrà essere eseguita con le
modalità seguenti:
a) l'impiego di acqua dovrà essere pressochè completamente eliminato durante la cilindratura,
limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello
spandimento e configurazione, in modo da facilitare l'assestamento dei materiali di massicciata
durante le prime passate di compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di
cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che
normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno strato di
materiale di spessore superiore ai 12 cm), e ciò laddove si verificasse qualche difficoltà per
ottenere l'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura
della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare, al disopra della zona
suddetta di 12 cm, dovranno eseguirsi totalmente a secco;
b) il materiale di saturazione da impiegare dovrà essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonchè almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure
preferibilmente siliceo, che verrà prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi
trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.
Si potrà anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se è previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino,
sempre dello stesso materiale.
L'impiego dovrà essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte
inferiore della massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i
vuoti naturali risultanti dopo completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura
o dimenscone dei materiali impiegati possano rimanere in questa parte superiore vuoti
eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del successivo trattamento, si dovrà
provvedere alla loro riduzione unicamente mediante l'esecuzione dell'ultimo strato, che dovrà
poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata.
La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario per ottenere il più
perfetto costipamento in relazione alla qualità e durezza del materiale di massicciata impiegato,
ed in ogni caso con numero non minore di 80 passate.
La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in
quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali
saturanti i vuoti.
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non è
portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere
sempre di qualità durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, all'uopo
prescritte nell'art. "Prescrizioni per la Costruzione di Strade con Sovrastruttura in terra stabilizzata"; il
definitivo completo costipamento viene affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente
all'applicazione del trattamento in penetrazione, come è indicato nel citato articolo.
Art. 80 - MASSICCIATA A MACADAM ORDINARIO
Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente costituite
con uno strato di pietrisco o ghiaia di qualità, durezza e dimensioni conformi a quelle indicate nell'art.
"Qualità e Provenienza dei Materiali", lettera e), o da mescolanza di dimensioni assortite secondo gli
ordini che saranno impartiti in sede esecutiva dalla Direzione dei lavori. I materiali da impiegare
dovranno essere scevri di materie terrose, detriti, sabbie e comunque di materie eterogenee. Essi
89
saranno posti in opera nell'apposito cassonetto spargendoli sul fondo e sottofondo eventuale per
un'altezza di @INSMAN cm configurati accuratamente in superficie secondo il profilo assegnato alla
sagoma trasversale in rettifilo fissata nei precedenti articoli per queste massicciate, e a quello in curva
che sarà ordinato dalla Direzione dei lavori.
Se per la massicciata è prescritta o sarà ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo, questa
sarà eseguita con le modalità relative al tipo chiuso descritto nel precedente articolo. ln entrambi i casi
si dovrà curare di sagomare nel modo migliore la superficie della carreggiata secondo i prescritti profili
trasversali sopraindicati.
Art. 81 - MASSICCIATA PER IL SUPPORTO DI RIVESTIMENTI DI NOTEVOLE SPESSORE
Quando la massicciata è destinata a servire da supporto a rivestimenti di spessore relativamente
notevole, assumendo così il compito quasi esclusivo di ridurre le pressioni trasmesse agli strati inferiori,
possono usarsi materiali di costo limitato, in particolare pietrischetti della seconda categoria (fascicolo
n. 4 edito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, contenente le norme per
l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali) e ghiaie.
La tecnica dell'esecuzione è analoga a quella indicata per la formazione delle massicciate
ordinarie, ma si può ridurre il lavoro di cilindratura occorrente per il costipamento aumentando il
quantitativo del materiale di aggregazione o passando addirittura dall'impiego di materiale delle
pezzature normali a quello di materiale di convenienti granulometrie estese sino ad includere le sabbie.
A cilindratura finita la massicciata dovrà presentarsi chiusa ben assestata così da non dar luogo a
cedimenti al passaggio del compressore.
Art. 82 - PRESCRIZlONI PER LA COSTRUZIONE Dl STRADE CON SOVRASTRUTTURA IN TERRA
STABILIZZATA
Miscele
I materiali da usarsi sono quelli indicati nell'art. "Qualità e Provenienza dei Materiali", lettera f).
Di norma si usano diversi tipi di miscela:
I materiali da usarsi nelle fondazioni dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B
e C.
MISCELA
TIPO A
DENOMINAZIONE DEI SETACCI
1" (25,400 mm)
n. 10 ( 2,000 mm)
PERCENTUALE
DEL PASSANTE
100
da 65 a 100
Il materiale passante al setaccio n. 10 dovrà avere i seguenti
requisiti:@INSMAN
n. 10 ( 2,000 mm)
n. 20 ( 0,840 mm)
n. 40 ( 0,420 mm)
n. 200 ( 0,074 mm)
MISCELA
TIPO B
DENOMINAZIONE DEI SETACCI
n. 2" (50,800 mm)
n. 1 1/2" (38,100 mm)
n. 1" (25,400 mm)
n. 3/4" (19,100 mm)
n. 3/8" ( 9,520 mm)
n. 4 ( 4,760 mm)
n. 10 ( 2,000 mm)
n. 40 ( 0,420 mm)
n. 200 ( 0,074 mm)
MISCELA
100
da 55 a 90
da 35 a 70
da 8 a 25
PERCENTUALE DEL PASSANTE
B-I
B-II
max grandezza 1"
max grandezza 2"
25,4 mm
50,8 mm
100
da 70 a 100
100
da 55 a 85
da 70 a 100
da 50 a 80
da 50 a 80
da 40 a 70
da 35 a 65
da 30 a 60
da 25 a 50
da 20 a 50
da 15 a 30
da 10 a 30
da 5 a 15
da 5 a 15
DENOMINAZIONE DEI SETACCI
PERCENTUALE
90
TIPO C
3/4" (19,100 mm)
n. 4 ( 4,750 mm)
n. 10 ( 2,000 mm)
n. 40 ( 0,420 mm)
n. 200 ( 0,074 mm)
DEL PASSANTE
100
da 70 a 100
da 35 a 80
da 25 a 50
da 8 a 25
La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovrà essere per tutti i suindicati tre tipi di
miscela non superiore alla metà della percentuale dei passanti al setaccio n. 40 (0,42 mm).
Il limite di fluidità per tutti e tre i suindicati tipi di miscela non dovrà essere superiore a 25. L'indice di
plasticità non dovrà essere superiore a 6 per le miscele del tipo A e B, e non superiore a 3 per le miscele
di tipo C.
Per le pavimentazioni i materiali dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B e C.
MISCELA
TIPO A
DENOMINAZIONE DEI SETACCI
1" (25,400 mm)
n. 10 ( 2,000 mm)
PERCENTUALE
DEL PASSANTE
100
da 65 a 100
Il materiale passante al setaccio n. 10 dovrà avere i seguenti
requisiti:@INSMAN
n. 10 ( 2,000 mm)
n. 20 ( 0,840 mm)
n. 40 ( 0,420 mm)
n. 200 ( 0,074 mm)
MISCELA
TIPO B
DENOMINAZIONE DEI SETACCI
1" (25,400 mm)
3/4" (19,100 mm)
3/8" ( 9,520 mm)
n. 4 ( 4,750 mm)
n. 10 ( 2,000 mm)
n. 40 ( 0,420 mm)
n. 200 ( 0,074 mm)
MISCELA
TIPO C
DENOMINAZIONE DEI SETACCI
3/4" (19,100 mm)
n. 4 ( 4,750 mm)
n. 10 ( 2,000 mm)
n. 40 ( 0,420 mm)
n. 200 ( 0,074 mm)
100
da 55 a 90
da 30 a 70
da 8 a 25
PERCENTUALE
DEL PASSANTE
100
da 85 a 100
da 65 a 100
da 55 a 75
da 40 a 70
da 25 a 45
da 10 a 25
PERCENTUALE
DEL PASSANTE
100
da 70 a 100
da 35 a 80
da 25 a 50
da 8 a 25
La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovrà essere, in tutti e tre i suindicati tipi
di miscela, non superiore a 2/3 dei passanti al setaccio n. 40.
Il limite di fluidità per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovrà essere superiore a 35.
L'indice di plasticità per tutti 3 i suindicati tipi di miscela non dovrà essere minore di 4 e maggiore di
9.
Art. 83 - STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO
L'lmpresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene più idonei al particolare
impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso
con moderato tenore di limo ed argilla.
91
La Direzione dei lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di
propria scelta, designerà la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.
Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove le
condizioni climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.
Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:
1) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometriche);
2) prove per la determinazione della densità massima e dell'umidità ottima del terreno;
3) prove per la determinazione dell'umidità e della densità massima della miscela terra-legante;
4) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le
norme vigenti;
5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del
comportamento della miscela all'azione degli agenti atmosferici.
L'Impresa durante l'esecuzione dei lavori provvederà ad eseguire a proprie cure e spese, presso il
laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la
Direzione dei lavori riterrà opportune.
Le caratteristiche granulometriche cui dovrà rispondere la miscela di stabilizzazione saranno
determinate periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate
dalla Direzione dei lavori.
Art. 84 - ATTREZZATURA DI CANTIERE
L'Impresa dovrà mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio da campo
opportunamente attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
determinazione delle caratteristiche di costipamento;
determinazione del limite liquido;
determinazione del limite plastico;
determinazione del limite di ritiro;
determinazione delle caratteristiche granulometriche;
determinazione dell'umidità e densità in posto;
determinazione del C.B.R. in posto;
determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale.
L'Impresa è tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre prove su
terre presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui l'Impresa affida l'esecuzione delle
analisi.
Il macchinario che l'Impresa dovrà possedere come propria attrezzatura di cantiere dovrà
rispondere agli usi a cui è destinato e consisterà:
a) in motolivellatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere una larghezza
base ruote non minore di 4 m;
b) in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o con altra attrezzatura
adatta alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantità
variabile e controllabile;
c) in mezzi costipatori costituiti da:
1) rulli a piè di montone e semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il
materiale che viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la
pressione unitaria richiesta dalla Direzione dei lavori;
2) carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di
adeguata potenza traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilità di
procedere nei due sensi con inversione di marcia;
3) rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino a 1300
kg circa; ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso prestabilito di volta
in volta dalla Direzione dei lavori;
4) rulli compressori lisci a tre ruote, del peso che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione dei
lavori;
5) distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in quantitativi
controllati per mq di superficie;
6) attrezzatura idonea per la miscelazione quali: scarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari
semoventi a singola o a doppia passata, motograders.
Tutta l'attrezzatua di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei lavori prima di essere
impiegata.
92
Art. 85 - OPERAZIONI PRELIMINARI
L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovrà essere sistemata come indicato nel
precedente art. "Carreggiata - Preparazione del Sottofondo".
Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con cura
ed il materiale di riempimento dovrà essere costipato fino a raggiungere una densità uguale a quella
delle zone adiacenti.
Art. 86 - FONDAZIONI
La fondazione sarà costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà
essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità
costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il sistema di lavorazione e miscelazione del
materiale può essere modificato di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al
tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere
impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno essere integrate le quantità di acqua che
evaporano per vento, sole, calore, ecc.
Il materiale da usarsi dovrà corrispondere ai requisiti di cui all'art. "Prescrizioni per la Costruzione di
Strade con Sovrastruttura in Terra Stabilizzata" e dovrà essere prelevato, ove sia possibile, sul posto.
L'acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre detrimenti
alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a
3°C.
Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre
condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata,
rimiscelata e costipata in conformità alle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia
a riconoscere alcun particolare compenso.
La superficie di ciascun strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature
previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
Art. 87 - MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si
adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo di argilla da
0,074 mm sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.
La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di
Talbot. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo, in condizioni particolari secondo
rilievi di laboratorio, alzare il limite superiore che può essere generalmente conveniente salga a 10) per
avere garanzie che nè la sovrastruttura si disgreghi nè, quando la superficie è bagnata, sia incisa dalle
ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal
fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di
penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in relazione alla
portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max 8
kg/cmq previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo Codice della strada) mediante la prova
di punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su campione compattato preventivamente col
metodo Proctor.
Il materiale granulometrico - tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che
provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con
materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco
degli elementi del calcestruzzo di argilla - deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale.
Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante
motograders ed alla contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi, dopo conveniente
umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti
sino ad ottenere una densità in posto non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova
AASHO modificata.
Per l'impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'Impresa sarà tenuta a
prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un
Istituto sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica
meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità massima ed umidità ottima (prove di Proctor), portanza
(C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in posto.
Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Impresa alla Direzione dei lavori dovrà essere
dotato di:
93
a) una serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie A.S.T.M. 10, 20, 40,
80, 140, 200;
b) un apparecchio Proctor completo;
c) un apparecchio par la determinazione della densità in posto;
d) una stufetta da campo;
e) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg ad approssimazione di un grammo.
Art. 87 - NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE IN TERRA STABILIZZATA CON
CEMENTO
Per l'esecuzione di tale tipo di sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:
a) prima di spargere il cemento, lo strato di materiale dovrà essere conformato secondo le sagome
definitive, trasversali e longitudinali di progetto;
b) il cemento dovrà essere distribuito uniformemente nelle quantità richieste ed il lavoro dovrà
essere di soddisfazione piena della Direzione dei lavori;
c) l'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione e
uniformemente incorporate nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l'umidità
specificata dalla Direzione dei lavori per la miscela terra e cemento;
d) ad avvenuta uniforme miscelazione della terra-acqua-cemento, l'impasto dovrà essere
immediatamente costipato fino al raggiungimento della densità indicata dalla Direzione dei
lavori;
e) la miscela dovrà essere mantenuta umida con l'aggiunta di acqua nella quantità necessaria a
sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà rifinito secondo le
norme che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione dei lavori;
f) dopo che la sovrastruttura di terra-cemento sarà ultimata, dovrà essere immediatamente
protetta in superficie per un periodo di sette giorni con sabbia o con stuoie, onde evitare perdite
di contenuto di umidità nella miscela.
Il macchinario da impiegare dovrà essere in buone condizioni d'uso e dovrà avere l'approvazione
della Direzione dei lavori. Il macchinario che non sia di gradimento della Direzione dei lavori non potrà
essere impiegato.
Il cemento da impiegarsi dovrà essere quello normale ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 595 e delle
altre norme vigenti.
La Direzione dei lavori potrà autorizzare l'uso di cemento pozzolanico o di alto forno, che
corrispondano alle norme vigenti.
Il cemento dovrà essere consegnato in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica della
cementeria. Ogni sacco dovrà essere in perfette condizioni al momento della consegna.
Il cemento dovrà essere depositato in luoghi asciutti al riparo della pioggia e delle intemperie.
Tutto il cemento che per qualsiasi ragione risulterà parzialmente deteriorato o conterrà impurità sarà
rifiutato.
L'acqua da impiegarsi dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materie
organiche e qualsiasi altra sostanza nociva.
Il dosaggio del cemento nella miscela terra-cemento sarà stabilito in base alle caratteristiche della
terra. Di norma la percentuale varierà dal 4 al 14% in peso sul peso secco del materiale ovverosia dal 6
al 16% in volume sul volume della miscela costipata.
Il minimo dosaggio del cemento da usare è quello che:
a) dia perdite di peso per la miscela terra-cemento rispetto al peso iniziale dopo 12 cicli di
imbibizione ed essiccamento (eseguiti secondo la prova AASHTO-T 135/70) e dopo 12 cicli di
gelo e disgelo eseguiti secondo la prova AASHTO-T 136/70) compresi, a seconda dei gruppi di
appartenenza delle classificazioni AASHTO-T 145/73 nei seguenti limiti:
Terre dei gruppi A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5, non oltre il 14%;
Terre dei gruppi A2-6, A2-7, A4, A5, non oltre il 10%;
Terre dei gruppi A6, A7-5, A7-6, non oltre il 7%;
b) dia variazione di volume durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo o disgelo non
superiore al 2% del volume dei provini all'atto della confezione;
c) dia contenuti di umidità, durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo e disgelo, non
superiori alle quantità che possono totalmente riempire i vuoti dei campioni all'atto della
confezione;
d) dia resistenza alla compressione in proporzione crescente col trascorrere del tempo e con
l'aumento del dosaggio del cemento nei limiti di quei dosaggi che producono risultati rispondenti
ai requisiti specificati ai punti a, b, c più sopra specificati.
L'attrezzatura di cantiere indicata al precedente art. 60 dovrà essere integrata come segue:
94
a) spargitori di cemento equipaggiati con sistemi di proporzionamento e distribuzioni tali da
assicurare che lo spargimento venga effettuato con una precisione che non vari col variare delle
condizioni della superficie del terreno su cui si opera e da assicurare la distribuzione con una
tolleranza massima del 4% della quantità teorica richiesta per metro quadrato;
b) sarchiatori regolabili per rimuovere le superfici costipate;
c) spazzolatrici automatiche o del tipo trainato da impiegarsi nei lavori di rifinitura.
Il laboratorio da campo dovrà essere attrezzato in modo da consentire oltre alle analisi e prove
previste all'art. 60 anche le seguenti:
a) determinazione della rispondenza delle caratteristiche del cemento alle norme di accettazione
in vigore;
b) determinazione del contenuto in cemento;
c) determinazione dei tempi di presa del cemento.
I lavori potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura dell'aria ambiente
siano superiore a 4°C ed il tempo non sia piovoso o molto nebbioso.
Il terreno da stabilizzare con detto sistema dovrà essere accuratamente preparato secondo le
sagome, le inclinazioni previste da progetto prima di provvedere allo spargimento del cemento. La
miscela terra-cemento si potrà considerare sufficientemente polverizzata quando l'80% del terreno, ad
esclusione degli elementi lapidei, passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm). Se la normale procedura di
miscelazione non dovesse dare questo grado di polverizzazione, l'Impresa dovrà fare una
polverizzazione preventiva prima di spargere il cemento onde assicurare il raggiungimento di tali
requisiti nella finale miscelazione dell'impasto.
La quantità indicata di cemento richiesta per tutta la profondità del trattamento dovrà essere
uniformemente distribuita sulla superficie in modo soddisfacente per la Direzione dei lavori. Il cemento
dovrà essere sparso solamente su quella parte del terreno che si prevede di completare entro le ore di
luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potrà attraversare la
zona in cui è stato sparso di fresco il cemento fino a quando questo non sia stato miscelato col terreno.
Immediatamente dopo che il cemento è sparso, il macchinario per la stabilizzazione dovrà muoversi
per polverizzare il terreno mescolando il cemento ed aggiungendo la richiesta quantità d'acqua
attraverso le barre spruzzatrici a pressione. Il macchinario dovrà infine provvedere allo spargimento
della miscela ottenuta su tutta la larghezza del trattamento in modo che sia pronta per essere
costipata con idonea attrezzatura indicata dalla Direzione dei lavori.
La percentuale di umidità nella miscela, sulla base del peso secco, non dovrà essere inferiore
all'ottimo indicato dalla Direzione dei lavori, e non maggiore del 2% circa di tale ottimo. Questa umidità
ottima indicata sarà quella che dovrà risultare a miscela completata e sarà determinata con uso dei
metodi rapidi prestabiliti dalla Direzione dei lavori o con l'uso di apparati speciali per la determinazione
rapida dell'umidità. Sarà responsabilità dell'Impresa di aggiungere l'appropriata quantità di umidità alla
miscela.
La miscela sciolta dovrà essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate dalla
Direzione dei lavori, fino al raggiungimento della densità indicata di volta in volta dalla Direzione dei
lavori stessa.
La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei mezzi costipanti dovrà essere tale che
il materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la
profondità prestabilita prima del tempo di inizio della presa del cemento.
Dopo che la miscela sarà stata costipata ed in alcuni casi prima che il costipamento sia stato
portato a termine, la superficie del terreno dovrà essere livellata secondo le sagome e le inclinazioni
indicate in progetto.
L'umidità contenuta nella miscela dovrà essere mantenuta all'ottimo prestabilito fino al termine delle
operazioni.
Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna interruzione delle operazioni di lavoro, dovrà
essere posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti
soddisfacentemente costipata e livellata.
Dopo che la sovrastruttura sarà ultimata secondo le norme suindicate, essa dovrà venire
immediatamente protetta in modo da preservare la miscela da perdite di umidità durante il periodo di
sette giorni, ad esempio, mediante l'uso di sabbia umida, di sacchi bagnati, di paglia umida, o di
emulsione bituminosa.
Il traffico potrà essere aperto solo dopo sette giorni e, dopo tale termine, potrà essere applicato
l'eventuale rivestimento superficiale.
Art. 88 - NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE IN TERRA STABILIZZATA CON LEGANTE
BITUMINOSO
95
In detto tipo di sovrastruttura la massima dimensione degli elementi lapidei facenti parte del terreno
non deve essere maggiore di 1/3 dello spessore finito dello strato stabilizzato.
Il terreno dovrà essere libero da materie organiche, radici, ecc., e, di norma, dovrà avere la
seguente composizione granulometrica:
Denominazione dei setacci
Percentuale del passante
n. 4 (4,760 mm)
n. 40 (0,420 mm)
n. 200 (0,074 mm)
50 o più
da 50 a 100
non più di 35
La frazione passante al setaccio n. 40 dovrà avere un limite liquido inferiore a 30 e un indice di plasticità
inferiore a 10. Norme particolari verranno impartite dalla Direzione dei lavori qualora si debbano
stabilizzare terreni dei seguenti tipi:
a)
terreni ad elevato limite di plasticità;
b)
sabbie pure.
I leganti bituminosi potranno essere costituiti da bitumi flussati del tipo a rapida o media maturazione
oppure da emulsioni bituminose di tipo stabile approvati dalla Direzione dei lavori.
Il dosaggio di legante bituminoso da aggiungere al terreno verrà stabilito dalla Direzione dei lavori.
L'acqua da usarsi dovrà essere esente da qualsiasi sostanza organica, da acidi, da alcali, ecc.
La campionatura del materiale costituente il terreno che entra a far parte della miscela dovrà essere
prelevato ad intervalli di 150 metri almeno su ciascun tratto di strisce da lavorare.
Campioni rappresentativi della struttura ultimata dovranno essere prelevati almeno ogni 40 metri per la
determinazione in laboratario del contenuto di legame bituminoso.
Tutto il macchinario destinato alla polverizzazione del terreno, all'applicazione del legante bituminoso,
al costipamento ed alla rifinitura secondo le presenti norme dovrà avere l'approvazione della Direzione
dei lavori. Tale attrezzatura sarà costituita da:
1)
Macchine stabilizzatrici che potranno essere dei seguenti tipi:
a)
tipo che scarifica, polverizza il terreno e lo miscela in unica passata col legame
bituminoso, lasciando la miscela depositata dietro di sè e pronta per le successive operazioni di
aereazione, livellamento e costipamento;
b)
tipo che effettua il proporzionamento e il miscelamento del materiale in mucchi lasciando
la miscela ad avvenuta lavorazione sempre in formazione di mucchi e pronta per le successive
operazioni di stesura, aereazione, livellamento e costipamento.
Entrambi i tipi suindicati dovranno essere in grado di assicurare l'aggiunta di legante
bituminoso con la precisione dello 0,5% sulle quantità prestabilite.
2)
Attrezzature sussidiarie costituite da:
a)
serbatoi mobili per il legante bituminoso;
b)
autobotti per acqua;
c)
motolivellatrici;
d)
frangizolle o macchine adatte per rimiscellare il materiale per il caso che non si intenda di
impiegare per l'aereazione la stessa attrezzatura usata per la formazione della miscela;
e)
terne di rulli a pie' di pecora capaci di sviluppare la pressione specifica all'estremità dei
piedi che verrà stabilita dalla Direzione dei lavori;
f)
carrelli pigiatori gommati a ruote multiple aventi le caratteristiche di carico per ruota e di
pressione specifica che verranno stabilite dalla Direzione dei lavori;
g)
rulli lisci del peso che verrà stabilito dalla Direzione dei lavori;
h)
spazzolatrici.
Il laboratorio da campo dovrà essere attrezzato in modo da consentire oltre le prove previste nei
precedenti articoli, anche le seguenti:
a)
determinazione della percentuale di acqua nelle emulsioni bituminose;
b)
determinazione della percentuale di bitume nella miscela terra-bitume;
c)
determinazione della stabilità della miscela terra-bitume (Hubbard-Field, o
apparecchiatura similare);
d)
determinazione della viscosità Engler.
L'Impresa è tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter eseguire eventuali altre prove
che essa Direzione dei lavori dovesse richiedere presso il laboratorio centrale dell'Impresa o presso quel
laboratorio a cui l'Impresa affida l'esecuzione delle analisi.
96
Prima dell'aggiunta del legante bituminoso si dovrà mettere il terreno in condizione di avere un
contenuto di umidità inferiore al 4% in peso secco del materiale e dovrà essere regolato con
essiccazione o con aggiunta di acqua a seconda dei dosaggi stabiliti dalla Direzione dei lavori.
Il terreno, ad esclusione degli elementi lapidei, dovrà essere polverizzato fino a che l'85% passi
attraverso il setaccio da 3/8" (9,52 mm) e non meno del 75% passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm).
Non si dovrà procedere alla costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante bituminoso
durante periodi eccessivamente freddi o umidi senza autorizzazione scritta della Direzione dei lavori.
Il legante bituminoso non dovrà essere applicato qualora la temperatura ambiente sia inferiore a 10°C.
Le temperature alle quali dovranno essere portati eventualmente i leganti bituminosi verranno, a
seconda del tipo di legante usato e a seconda delle condizioni ambientali e stagionali, stabilite di volta
in volta dalla Direzione dei lavori.
Dopo che il terreno sarà miscelato col legante bituminoso, la miscela dovrà essere aereata fino a
raggiungere un contenuto di umidità non superiore al contenuto ottimo, stabilito dalla Direzione dei
lavori per un appropriato costipamento. Il sistema per ridurre il contenuto di umidità della miscela è
quello di procedere alla aereazione effettuata con motolivellatrici, aratri a dischi, mescolatrici di
terreno, rastrelli, frangizolle e le stesse macchine stabilizzatrici.
Per il costipamento potranno usarsi oltre le macchine più sopra indicate, anche, se richiesto dalla
Direzione dei lavori, rulli vibranti del tipo che verrà indicato dalla Direzione dei lavori stessa.
A sovrastruttura ultimata, dopo 48 ore, dovrà essere protetta la superficie con l'applicazione di un velo
legante bituminoso dello stesso tipo usato per formare la miscela in quantità generalmente equivalente
alla spalmatura di seconda mano dei trattamenti superficiali (circa 0,5 kg/mcq).
Art. 88 - NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE CON POZZOLANA
STABILIZZATA CON CALCE IDRATA
Per quanto concerne le modalità per la costruzione di detto tipo di sovrastrutture valgono le norme
indicate all'art. "Norme per la Costruzione di Sovrastrutture in Terra Stabilizzata con Cemento".
Anche per questo tipo di sovrastruttura occorrono i medesimi macchinari richiesti dal tipo di
sovrastrutture di cui al suddetto articolo.
Il laboratorio da campo dovrà essere attrezzato in modo da permettere oltre alle analisi e prove
previste all'art. "Norme per la Costruzione di Sovrastrutture in Terra Stabilizzata con Cemento" anche le
determinazioni delle caratteristiche sulle calci, secondo le norme vigenti, e precisamente:
a) stabilità di volume;
b) finezza;
c) contenuto di umidità;
d) contenuto di carbonati;
e) contenuto di idrati, calce e magnesio.
L'Impresa è tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizioni di poter eseguire eventuali altre
analisi che essa Direzione dei lavori dovesse richiedere, con specifico riguardo alle prove con apparato
triassale, presso il laboratorio centrale dell'Impresa o presso quel laboratorio a cui l'Impresa affida
l'esecuzione delle analisi.
La pozzolana da usarsi dovrà essere esente da materie organiche e vegetali.
La calce idrata dovrà essere conforme alle vigenti norme per l'accettazione delle calci.
La miscela di pozzolana e calce idrata sarà nelle quantità da stabilirsi di volta in volta, in base a
prove di stabilità eseguite su miscele di calce idrata e del particolare tipo di pozzolana impiegata. Le
norme saranno eseguite col metodo della compressione triassale e non verranno accettate quelle
miscele per le quali la linea di inviluppo dei relativi cerchi di Mohr sia sottostante a quella avente
un'inclinazione di 45° sull'orizzontale ed intersecante l'asse delle ordinate nel punto corrispondente a 3
kg/cm (c = 3 kg/cm).
Dopo che lo strato stabilizzato sarà stato ultimato, la superficie finita dovrà essere protetta con
successive irrorazioni di acqua per mantenere l'umidità durante il periodo di sette giorni.
Durante questo periodo lo strato stabilizzato non dovrà essere disturbato e pertanto non potrà
essere aperto al traffico di qualsiasi genere.
Art. 89 -FONDAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo valgono le
norme già indicate nei precedenti articoli riguardanti i conglomerati.
L'aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avranno le caratteristiche almeno pari a quelle della
categoria III, della tabella II, art. 3 delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (fascicolo n.
97
4 delle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costuzioni stradali, ultima edizione) e saranno di pezzatura compresa fra i 25 mm e i 40 mm. I
pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche almeno pari a quelli della categoria IV della tabella III
dell'art. 4 delle norme suindicate della pezzatura compresa fra i 10 mm e i 25 mm.
I materiali dovranno essere di qualità e composizione uniforme, puliti e praticamente esenti da
polvere, argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, questa potrà
richiedere la preventiva lavatura.
L'aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di fiume, o
provenienti dalla frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato dovrà passare almeno per il
95% dal crivello con fori di 7 mm, per almeno il 70% dal setaccio 10 ASTM e per non oltre il 10% dal
setaccio 100 ASTM.
La sabbia dovrà essere di qualità viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od altro
materiale estraneo, di granulometria bene assortita.
Il cemento normale o ad alta resistenza dovrà provenire da cementifici di provata capacità e
serietà e dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.
L'acqua da impiegarsi dovrà essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la
consistenza del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento.
Il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con 200 kg di cemento per
metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.
La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno determinati
preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei lavori.
La dosatura dei diversi materiali, nei rapporti sopradescritti per la miscela, dovrà essere fatta
esclusivamente a peso, con bilance possibilmente a quadrante e di agevole lettura.
Si useranno almeno due bilance, una per gli aggregati ed una per il cemento.
L'acqua sarà misurata in apposito recipiente tarato provvisto di dispositivo di dosatura automatica,
che consenta di mantenere le erogazioni effettive nel limite del 2% in più o in meno rispetto alla
quantità di volta in volta stabilita.
Le formule di composizione suindicate si riferiscono ad aggregati asciutti; pertanto si dovranno
apportare nelle dosature le correzioni richieste dal grado di umidità degli aggregati stessi.
Anche i quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dell'acqua già eventualmente presente
negli aggregati stessi.
La miscelazione dovrà effettuarsi a mezzo di un mescolatore di tipo idoneo.
La durata della mescolazione non dovrà essere inferiore ad un minuto nelle impastatrici a
mescolazione forzata, ed a minuti 1,5 nelle impastatrici a tamburo, contandosi il tempo a partire dal
termine della immissione di tutti i componenti nel mescolatore.
In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di
cemento; e non dovranno aversi differenziazioni o separazioni sensibili nelle diverse parti dell'impasto.
La composizione effettiva del calcestruzzo sarà accertata, oltre che mediante controllo diretto della
formazione degli impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool, i fenomeni di presa nei campioni
prelevati subito dopo la formazione del conglomerato e sottoponendo i campioni stessi a prove di
laboratorio.
Prima di ogni ripresa del lavoro, o mutandosi il tipo di impasto, il mescolatore dovrà essere
accuratamente pulito e liberato dagli eventuali residui di materiale e di calcestruzzo indurito.
In nessun caso e per nessuna ragione sarà permesso di utilizzare calcestruzzo che abbia già iniziato il
processo di presa, neppure procedendo ad euentuali aggiunte di cemento. Il calcestruzzo potrà essere
confezionato sia nello stesso cantiere di stesa che in altro cantiere dell'Impresa purchè il trasporto sia
eseguito in modo da non alterare l'uniformità e la regolarità della miscela.
Nel caso in cui l'Impresa desiderasse aumentare la plasticità e lavorabilità del conglomerato,
l'eventuale aggiunta di opportuni correttivi, come prodotti aereatori o plastificati, dovrà essere
autorzzzata dalla Direzione dei lavori; le spese relative saranno a carico dell'Impresa.
Prima di addivenire alla posa del calcestruzzo, l'Impresa avrà cura di fornire e stendere a sue spese
sul sottofondo uno strato continuo ed uniforme di sabbia, dello spessore di almeno un centimetro.
Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto, l'Impresa
dovrà impiegare guide metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo, composte di elementi di
lunghezza minima di 3 m, di altezza non inferiore allo spessore del calcestruzzo, muniti di larga base e
degli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio ed ammarramento al terreno e collegate fra di loro in
maniera solida e indeformabile. Le guide dovranno essere installate con la massima cura e precisione.
L'esattezza della posa delle guide sarà controllata con regolo piano della lunghezza di 2 m, e tutte le
differenze superiori ai 3 mm in più o in meno dovranno essere corrette. Le guide dovranno essere di tipo
e resistenza tali da non subire inflessioni od oscillazioni sensibili durante il passaggio e l'azione della
macchina finitrice.
98
Il getto della pavimentazione potrà essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una sola
volta per tutta la larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale larghezza gettata
distintamente una dopo l'altra, se la carreggiata è a due corsie; i giunti fra le due strisce dovranno in
ogni caso corrispondere alle linee di centro della carreggiata di traffico.
Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiore a due le strisce longitudinali di eguale
larghezza da gettarsi distintamente dovranno essere tante quante sono le corsie.
Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con finitrici a vibrazione del
tipo adatto ed approvato dalla Direzione dei lavori, automoventesi sulle guide laterali, munite di un
efficiente dispositivo per la regolarizzazione dello strato di calcestruzzo secondo la sagoma prescritta
(sagomatrice) e agente simultaneamente ed uniformemente sull'intera larghezza del getto.
La vibrazione dovrà essere iniziata subito dopo la stesa del calcestruzzo e proseguita fino al suo
completo costipamento.
L'azione finitrice dovrà essere tale da non spezzare, durante l'operazione, gli elementi degli
aggregati e da non alterare in alcun punto l'uniformità dell'impasto; si dovrà evitare in particolare che
alla superficie della pavimentazione si formino strati di materiale fino. I getti non potranno essere sospesi
durante l'esecuzione dei lavori se non in corrispondenza dei giunti di dilatazione o di contrazione. In
quest'ultimo caso il taglio del giunto dovrà essere formato per tutto lo spessore del calcestruzzo.
In nessun caso si ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti speciali. La
lavorazione dovrà essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.
A vibrazione ultimata lo strato del calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed uniformemente
costipato su tutto lo spessore e dovrà presentare la superficie scabra per facilitare l'ancoraggio del
sovrastante strato di conglomerato bituminoso (binder). Pertanto, prima dell'inizio della presa, la
superficie verrà accuratamente pulita dalla malta affiorante per effetto della vibrazione, mediante
spazzoloni moderatamente bagnati, fino ad ottenere lo scoprimento completo del mosaico.
La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle livellette
di progetto o indicate dalla Direzione dei lavori e risultare uniforme in ogni punto e senza irregolarità di
sorta.
In senso longitudinale non si dovranno avere ondulazioni od irregolarità di livelletta superiori a 5 mm
in più o in meno rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 metri appoggiata al manto. Gli
spessori medi del manto non dovranno risultare inferiori a quelli stabiliti, con tolleranze massime locali di
un centimetro in meno. In caso di irregolarità e deficienze superiori ai limiti sopraddetti,
l'Amministrazione potrà richiedere il rifacimento anche totale dei tratti difettosi quando anche si
trattasse di lastre intere. L'Impresa è obbligata a fornire tutte le prestazioni che si ritenessero necessarie
per l'esecuzione delle prove o dei controlli, nonchè il trasporto in sito e ritorno degli strumenti ed
attrezzature occorrenti.
I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento, già
precedentemente descritte.
Essi, per le strade a due corsie, verranno costruite in corrispondenza dell'asse della carreggiata
mentre, per le strade aventi un numero maggiore di corsie, i giunti verranno costruiti in corrispondenza
alla linea di separazione ideale tra corsia e corsia; tali giunti dovranno avere parete verticale ed
interessare tutto lo spessore del calcestruzzo.
La parete del giunto dovrà presentarsi liscia e priva di scabrosità ed a tale scopo si avrà cura di
prendere, durante il getto, tutti gli accorgimenti del caso.
Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto, tale parete dovrà essere
spalmata, a cura e spese dell'Impresa, di bitume puro.
I giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente all'asse stradale, a intervalli eguali,
conformi al progetto o alle prescrizioni della Direzione dei lavori e saranno ottenuti inserendo nel getto
apposite tavolette di materiale idoneo deformabili, da lasciare in posto a costituire ad un tempo il
giunto ed il suo riempimento.
Dette tavolette dovranno avere un'altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito. Per
completare il giunto sino a superficie, le tavolette durante il getto, dovranno essere completate con
robuste sagome provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da
consentire la continuità del passaggio e di lavoro della finitrice e da rimuovere a lavorazione ultimata.
La posa in opera delle tavolette deve essere fatta con un certo anticipo rispetto al getto e con tutti
gli accorgimenti e la cura necessaria perchè il giunto risulti rettilineo regolare, della larghezza massima
di 10 mm e con spigoli perfettamente profilati.
Non saranno tollerate deviazioni maggiori di 10 mm rispetto all'allineamento teorico. Qualora si usino
tavolette di legno, si dovranno impiegare essenze dolci; inoltre gli elementi, prima della loro posa in
opera, dovranno essere ben inzuppati d'acqua.
I giunti potranno anche essere ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, ad incidere con tagli
netti in corrispondenza della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche vibranti o a
mezzo di macchine tagliatrici.
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I bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con fratazzi speciali in modo da sagomare
gli spigoli secondo profili circolari del raggio di un centimetro.
I giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'atto mediante sagome
metalliche inserite provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante. L'incisione deve avere
in ogni caso una profondità pari almeno alla metà dello spessore totale della fondazione in modo da
indurre successiva rottura spontanea delle lastre in corrispondenza della sezione di minore resistenza
così creata.
Le distanze fra i giunti di contrazione saranno conformi al progetto od alle prescrizioni della Direzione
dei lavori.
Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvederà alla colmatura dei giunti, previa
accurata ed energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cui composizione dovrà
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Bitume penetrazione da 80 a 100
Mastice di asfalto in pani
Sabbia da 0 a 2 mm
20% in peso;
35% in peso;
45% in peso.
Art. 90 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Valgono per le pavimentazioni tutte le norme indicate nell'articolo "Fondazioni stradali in
conglomerato cementizio"
In questo caso però il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature e sarà dosato
con tre quintali di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.
La superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dovrà presentare un leggero affioramento
di malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento.
Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se questa
fosse confezionata con una più ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo inizi la presa e
quando il piano sia sufficientemente asciutto si dovrà striare trasversalmente la pavimentazione con
una scopa di saggina, così da renderla sicuramente scabra.
Si avrà particolare cura affinchè i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermente
arrotondati con una curva di raggio di centimetri uno, e siano rifiniti in piano perfetto con la rimanente
pavimentazione.
Art. 90 - RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI O
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sarà
fornita e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.
Lo spessore dei singoli fili nonchè le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla Direzione dei
lavori. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti
da 75 mm a 300 mm.
La rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo UNI, trafilati a freddo, con resistenza a
trazione di 60 kg/mmq ed un allungamento dell'8%.
La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie. La
saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuità di struttura dei due fili, e la penetrazione
di un filo nell'altro dovrà essere compresa tra 1/4 ed 1/2 del diametro del filo.
Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un
punto d'incrocio saldato.
Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in più od in meno rispetto alla sezione
nominale.
Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in più o in meno rispetto alle
dimensioni prescritte.
La rete verrà contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo
relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, l'esecuzione della rete, la sua
posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.
Art. 91 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE DA SOTTOPORRE A
TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONI O A PENETRAZIONI
100
L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di
leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè
scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di
pietrisco.
Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi
immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare
con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili.
L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.
Sarà di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per
la massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere
sconvolta dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale,
emulsioni.
Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque
escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla
massicciata medesima, in modo da tener conto della necessità di avere, per quei trattamenti a caldo
con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta.
Art. 92 - EVENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONE DEI MARGINI DEI TRATTAMENTI BITUMINOSl
Nella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base di leganti, quando la Direzione dei lavori lo
richieda e ciò sia contemplato nel prezzo di elenco, l'Impresa dovrà provvedere alla loro delimitazione
lungo i margini con un bordo di pietrischetto bituminato della sezione di 5 X 8 cm.
A tale scopo, prima di effettuare la pulitura della superficie della massicciata cilindrata che
precede la prima applicazione di leganti, verrà, col piccone, praticato un solco longitudinale, lungo il
margine della massicciata stessa, della profondità di circa 5 cm e della larghezza di rirca 8 cm.
Ultimata la ripulitura ed asportate le materie che avessero eventualmente ostruito il solco, si
delimiterà con quest'ultimo, in aderenza al margine della massicciata, il vano che dovrà riempirsi con
pietrischetto bituminato, mediante regoli aventi la faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti
dal suolo, i quali saranno esattamente collocati in modo da profilare nettamente il bordo interno verso
l'asse stradale.
Riempito quindi il vano con pietrischetto bituminato, si procederà ad un'accurata battitura di
quest'ultimo mediante sottili pestelli metallici di adatta forma, configurando nettamente la superficie
superiore del cordolo all'altezza di quella della contigua massicciata.
Si procederà poscia al previsto trattamento di prima applicazione, coprendo anche la superficie del
cordolo, dopo di che, con le norme di cui appresso relative ai vari trattamenti, si provvederà allo
spargimento di graniglia ed alla successiva bitumatura.
La rimozione dei regoli di contenimento del bordo non verrà fatta se prima quest'ultimo non abbia
raggiunto una sufficiente consistenza tale da evitarne la deformazione.
Prima dell'esecuzione, a rincalzo del bordo verso l'esterno, verrà adoperato il materiale detritico
proveniente dall'apertura del solco.
Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sarà preparato preferibilmente a caldo: è ammesso,
peraltro, anche l'impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose, purchè la preparazione sia
fatta con qualche giorno di precedenza e con le debite cure, in modo che i singoli elementi del
pietrischetto risultino bene avviluppati da bitume già indurito e che la massa sia del tutto esente da
materie estranee e da impurità.
Art. 93 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE
La preparazione della superficie stradale dovrà essere effettuata come prescritto dall'art.
"Preparazione della Superficie delle Massicciate Cilindrate da Sottoporre a Trattamenti Superficiali".
La prima applicazione di emulsione bituminosa sarà fatta generalmente a spruzzo di pompe a
piccole dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni di
piassave, regolando comunque l'uniformità della stesa del legante; rinunciandosi, ormai, quasi sempre,
per avere una sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed
effettuandosi, quindi, una vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di
trattamento superficiale ancorato), non si dovrà mai scendere, nella prima mano, sotto 3 Kg/mq e
dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Si dovrà poi sempre curare che all'atto
dello spandimento sia allentata la rottura dell'emulsione perchè esso spandimento risulti favorito: e
101
quindi, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovrà essere
leggermente inumidita.
Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare
dispersione di legante nella massicciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben
cilindrata a fondo, senza che si faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di
frettolosa cilindratura, e soprattutto onde ottenere che già si costituisca una parte di manto di usura, si
suddividerà in due successivi spandimenti la prima mano: spandendo in un primo tempo 2,000 kg di
emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata e praticando subito dopo un secondo
spandimento di 1,000 kg di emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura.
La quantità complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la prima stesa e
di 5 mm circa per la seconda mano, salirà ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di
ciò si terrà conto nel prezzo. Aperta la strada al traffico, dopo i due tempi, l'Impresa dovrà provvedere
perchè per almeno otto giorni dal trattamento il materiale di copertura venga mantenuto su tutta la
superficie, provvedendo se del caso ad aggiunta di pietrischetto.
Dopo otto giorni si provvederà al recupero di tutto il materiale non incorporato.
L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituirà il manto di usura) sarà effettuata a
non meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo
aver provveduto all'occorrenza ad un'accurata rappezzatura della già fatta applicazione ed al
nettamento della superficie precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sarà preferibilmente
eseguita con pietrischetto bituminato.
Il quanfitativo di emulsione bituminosa da applicare sarà non minore di 1,200 kg/mq salvo maggiori
quantitativi che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.
Allo spandimento dell'emulsione seguirà - immediatamente dopo o con un certo intervallo di
tempo, a seconda della natura dell'emulsione stessa - lo spargimento della graniglia (normale o
pietrischetto) di saturazione della dimensione di circa 8 mm della quantità complessiva di circa un
metro cubo per ogni 100 mq di carreggiata e lo spandimento sarà seguito da una leggera rullatura da
eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem.
Detto pietrischetto o graniglia proverrà prevalentemente da idonee rocce di natura ignea
comunque aventi resistenza alla compressione non inferiore a
1500 Kg/cmq coefficiente di
frantumazione non superiore a 125 e coefficiente di qualità non inferiore a 14.
I quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con
susseguente variazione dei prezzi. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla
prima mano rimasto libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima
dell'applicazione della seconda mano.
Nella pezzatura della graniglia si dovrà essere assolutamente esigenti evitando il moniglio così da
avere una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del materiale di
ricoprimento dovrà preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione
perfettamente uniforme.
Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verrà controllato per confronto della capacità dei
serbatoi delle macchine distributrici e l'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Si
compileranno comunque, secondo le disposizioni che impartirà la Direzione dei lavori, verbali e
rapportini circa i fusti giunti in cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere più o meno pieni, e il
peso dei fusti vuoti dopo l'uso.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai
laboratori per le occorrenti analisi e prove.
Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle prove di laboratorio e dal preventino benestare
della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, l'Impresa resta sempre contrattualmente
obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti
risultati e che sotto l'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si
siano dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.
Art. 94 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI EMULSIONE
BITUMINOSA A FREDDO E LA SECONDA CON BITUME A CALDO
Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a
semipenetrazione valgono tutte le norme stabilite dall'articolo "Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti
con Emulsioni Bituminose".
La Direzione dei lavori potrà egualmente prescrivere l'applicazione del primo quantitativo di
emulsione suddividendo i 3,000 kg (o altra maggiore quantità che fosse prescritta) in due tempi con
conseguente aumento di materiale di copertura.
102
L'applicazione del bitume a caldo per il trattamento superficiale sarà fatta con bitume in ragione di
1 kg/mq e sarà preceduta da un'accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale sarà
fatta esclusivamente a secco e sarà integrata, se del caso, dagli eventuali rappezzi che si rendessero
necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato.
Detta applicazione sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo
caldo e secco: si dovrà quindi tenere presente che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a
settembre (salvo un ottobre particolarmente caldo); che se la superficie stradale è troppo fredda ed
umida non si ottiene aderenza del legante; che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi.
Condizione ideale sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40° C.
Il bitume sarà riscaldato a temperatura tra i 160°C e 180°C entro adatti apparecchi che permettano
il controllo della temperatura stessa.
Il controllo della temperatura dovrà essere rigoroso per non avere, per insufficiente riscaldamento,
una fluidità ovvero, per un eccessivo riscaldamento, un'alterazione del bitume che ne comprometta le
qualità leganti.
L'applicazione potrà essere fatta tanto mediante spanditrici a pressione, quanto mediante
spanditrici a semplice erogazione; nel qual caso l'opera di regolazione dello spandimento si compirà
mediante spazzole e successivo finimento con scope a mano. In ciascun caso, il metodo di
spandimento impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere tali da garantire la
distribuzione uniforme su ogni mq del quantitativo di bitume prescritto.
La superficie della massicciata così bitumata dovrà essere subito saturata con spandimento
uniforme di graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm, provenienti
da rocce molto dure, prevalentemente di natura ignea, e comunque provenienti da rocce aventi
resistenza non inferiore a 1500 kg/cmq, coefficiente di frantumazione non superiore a 125, avente un
coefficiente di Deval non inferiore a 14. Il quantitativo da impiegarsi dovrà essere di 1,200 mc per ogni
100 mq di massicciata trattata. Allo spandimento dovrà farsi seguire subito una rullatura con rullo
leggero e successivamente altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle 14 t per far
penetrare detto materiale negli interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel
legante ancor caldo e molle.
Il trattamento superficiale sarà nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per i
trattamenti di seconda mano per emulsioni.
Il controllo del materiale bituminoso si farà mediante confronto tra la capacità dei serbatoi delle
macchine distributrici e l'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il controllo
della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni da sottoporsi alle necessarie analisi.
Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque fino al collaudo affioramenti di bitume sulla
massicciata, l'Impresa provvederà senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della
conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedono, procurando che essa abbia ad
incoporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da saturarlo compiutamente,
curando che non avvengano modifiche di sagoma.
L'Impresa sarà tenuta a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè dessero
luogo ad accertate deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor
se causate dalla natura ed intensità del traffico, od a scoprimento delle pietre.
Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente temperatura della strada, la
graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il trattamento a caldo
adoperando graniglia preventivamente oleata.
Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici, il bitume
di penetrazione 110 ÷ 150 previamente riscaldato alla temperatura di 180°C viene spruzzato sulla
massicciata nella quantità da 0,900 kg a 1 kg/mq; successivamente vengono distesi graniglia o
pietrischetti, oleati in precedenza, nella quantità di 13 l/mq e si procede alla compressione con rullo di
8-10 tonnellate.
La graniglia dovrà essere della pezzatura di 12 mm.
La preventiva oleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con olii mioerali in ragione di
15 a 17 kg/mc di materiale.
Art. 95 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO
Quando si voglia seguire questo trattamento, che potrà effettuarsi con due mani di bitume a caldo,
si adotterà il medesimo sistema indicato nell'art. "Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con una Prima
Mano di Emulsione Bituminosa a Freddo e la Seconda a Caldo" per la seconda mano di bitume a
caldo. Di norma si adopererà per la prima mano 1,500 km/mq di bitume a caldo, e per la seconda
mano 0,800 kg/mq con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia.
Art. 96 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI A SEMIPENETRAZIONE CON CATRAME
103
Le norme generali di applicazioni stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, di cui ai
precedenti articoli, possono di massima estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o con
miscela di catrame e filler.
Quando si procede alla prima applicazione, allo spandimento del catrame dovrà precedere
l'accuratissima pulitura a secco della superficie stradale, la quale sarà fatta a mano o con spazzatrici
meccaniche, o con macchine soffiatrici, in modo da liberare completamente la massicciata cilindrata
da ogni sovrapposizione di detriti, polvere ed impurità di qualsiasi specie, mettendo a nudo il mosaico
di pietrisco e ghiaia.
Lo spandimento del catrame dovrà eseguirsi su strada perfettamente asciutta e con tempo secco e
caldo (cioè da maggio a settembre, in genere); in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi.
Il catrame sarà riscaldato prima dell'impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all'atto dello
spandimento essa non sia inferiore a 120°C, e sarà poi sparso in modo uniforme mediante polverizzatori
sotto pressione e poscia disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto alcun tratto
della massicciata.
La quantità di catrame da impiegarsi per la prima mano sarà di 1,500 kg/mqla seconda mano
dovrà essere di bitume puro in ragione di 1 kg/mq o di emulsione bituminosa in ragione di 1,200 kg/mq.
Necessitando una variazione in più o in meno di detto quantitativo a richiesta della Direzione dei
lavori, la variazione di prezzo sarà fatta con aumento o detrazione in base al prezzo unitario stabilito in
elenco.
Per le strada già aperte al traffico lo spandimento si effettuerà su metà strada per volta e per
lunghezze da 50 a 100 metri, delimitando i margini della zona catramata con apposita recinzione, in
modo da evitare che i veicoli transitino sul catrame di fresco spandimento.
Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambiente,
si spargerà in modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di dimensioni
di circa 8 mm ed in misura di 1 mc per ogni quintale circa di catrame facendo seguire alcuni passaggi
da prima con rullo leggero e completando poi il lavoro di costipamento con rulli di medio tonnellaggio
non superiore alle 14 t.
Per il controllo sia della quantità che della qualità di catrame sparso si seguiranno le norme
precedentemente descritte.
Art. 97 - PARACARRI-INDICATORI CHILOMETRICI TERMINI DI CONFINE IN PIETRA E BARRIERE IN
C.A. ED IN ACCIAlO
I paracarri, gli indicatori chilometrici ed i termini di confine in pietra, della forma e dimensioni
indicate nei tipi allegati al contratto, per la parte fuori terra, saranno lavorati a grana ordinaria secondo
le prescrizioni di cui all'art. "Pietra da taglio".
Il loro collocamento in opera avrà luogo entro fosse di convenienti dimensioni, sopra un letto di
ghiaia o di sabbia di altezza di 10 cm e si assicureranno nella posizione prescritta riempiendo i vani
laterali contro le pareti della fossa con grossa ghiaia, ciottoli, o rottami di pietre fortemente battuti.
Allorquando i paracarri siano posti a difesa di parapetti in muratura, si dovrà evitare ogni contatto
immediato con i medesimi lasciando un conveniente intervallo.
In alcuni tratti del ciglio stradale a valle, o nei luoghi che la Direzione dei lavori crederà opportuno
designare, verranno eseguiti parapetti o barriere in cemento armato, della forma e dimensioni indicate
sui disegni.
Nei bordi esterni dei tornanti, in tutte le curve a piccolo raggio, nei tratti a scarpata ripida o
fiancheggianti corsi d'acqua, trincee ferroviarie, ecc., a richiesta della Direzione dei lavori, potranno
impiegarsi barriere di acciaio ondulato.
Art. 98 - SEGNALETICA
Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite
di volta in volta dalla Direzione dei lavori.
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel
Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del
Ministero dei LL.PP.
Art. 99 - SEMINAGIONI E PIANTAGIONI
Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suolo e le
istruzioni che saranno date dal Direttore dei lavori, semi di erba medica, sulla o altre.
Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle scarpate, si
spargerà la semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta
altezza. Nei casi in cui il terreno fosse già consolidato, si farà passare un rastrello a punte di ferro sulle
scarpate parallelamente al ciglio della strada e vi si spargerà quindi la semente, procurando di coprirla
bene all'atto dello spianamento della terra.
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L'Impresa dovrà riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato.
Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia a alianto, con
preferenza a quest'ultima per la sua idoneità a produrre cellulosa, ovvero ad impiantare canneti
(oriundo).
Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte, per
conseguire una rigogliosa vegetazione, restando I'Impresa obbligata di curarne la coltivazione e,
all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento.
Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro
quadrato di superficie.
Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere
sostituite dall'Impresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena
vegetazione.
Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali
allargamenti della sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle
dimensioni minime di metri 0,80 x 0,80 x 0,80 riempite di buona terra, se del caso drenate, ed
opportunamente concimate.
Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.
Art. 100 - LAVORI IN FERRO
Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte all'art. "Qualità e Provenienza dei Materiali" dovranno
essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensione, e con
particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che
presentassero il più leggero indizio d'imperfezione.
Per le ferramenta di qualche rilievo, I'Impresa dovrà preparare e presentare alla Direzione dei lavori
un campione, il quale, dopo approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovrà servire da modello per
tutta la provvista.
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovrà essere eseguita la
coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.
Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. 14 febbraio 1992, avvertendo che la lavorazione
dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed
ubicazione, alle indicazioni di progetto.
Art. 101 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade
esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate
dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se
eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici,
elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo
Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile
dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione,
profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere.
Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni
si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte,
l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa,
rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
ln genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione dei lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito.
L'Amministrazione però si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero
progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto
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all'Impresa di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o
delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.
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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO