COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 18.07.2001
COM(2001) 409 definitivo
2001/0161 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della
Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il
periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e il Madagascar è scaduto il 20.05.2001. Il
nuovo protocollo, che fissa le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle
navi comunitarie nelle acque malgasce per il periodo dal 21.05.2001 al 20.05.2004, è stato
siglato tra le due parti il 12.03.2001.
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante
regolamento, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e le condizioni tecniche e
finanziarie relative, concordate tra la CE e il Madagascar per il periodo dal 21.05.2001 al
20.05.2004.
Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del nuovo
protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura
distinta.
2
2001/0161 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della
Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il
periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato
disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della
Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar2, le due
parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire
in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
(2)
In seguito a tali negoziati, il 12 marzo 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui
sopra per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.
(3)
È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
(4)
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri
sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito
dell'accordo.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo
della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il
periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.
1
2
GU
GU L 73 del 18.03.1986, pag. 26.
3
Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il
seguente criterio:
a)
tonniere con reti da circuizione:
Spagna:
Francia:
Italia:
18
20
2
unità
unità
unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
Francia
Portogallo
23
10
7
unità
unità
unità
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca
fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza
di altri Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a
notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca
malgascia secondo le modalità previste dal regolamento n. 500/2001 della Commissione del
14 marzo 2001.3
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo
allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il.........
Per il Consiglio
Il Presidente
3
GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
4
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo
tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del
Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 2001
al 20 maggio 2004
Articolo 1
A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 21
maggio 2001, sono concesse a 40 tonniere congelatrici con reti da circuizione e a 40
pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare nella zona di
pesca malgascia.
Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre
categorie di navi, a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui
all'articolo 9 dell'accordo.
Articolo 2
1.
L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è
fissato a 825 000 € l'anno (di cui 308 000 € a titolo di compensazione
finanziaria, da versare entro il 30 novembre di ogni anno, e 517 000 € da
destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del protocollo).
2.
La contropartita finanziaria comprende 11 000 tonnellate annue di catture di
tonnidi nelle acque malgasce; se il volume delle catture di tonnidi effettuate
dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo,
l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione.
3.
La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità
malgasce, aperto presso il Tesoro pubblico.
Articolo 3
1.
Sull’ammontare della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 517 000 €,
ripartito come appresso indicato:
a)
finanziamento di programmi scientifici malgasci destinati a migliorare le
conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile:
80 000 €;
b)
su richiesta del governo malgascio, detto finanziamento potrà assumere
la forma di un contributo alle spese di partecipazione a riunioni
internazionali destinate a migliorare tali conoscenze nonché la gestione
delle risorse alieutiche;
c)
sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della
pesca: 267 000 €;
5
d)
finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione, nonché
sostegno alla formazione della gente di mare: 100 000 €;
e)
aiuto allo sviluppo della pesca tradizionale: 70 000 €.
2.
Gli importi di cui alle lettere a), b) e d) sono messi a disposizione del ministero
responsabile per la pesca entro il 30 novembre di ogni anno e versati sui conti
bancari delle autorità malgasce competenti.
3.
Gli importi di cui al punto c) sono messi a disposizione del ministero
responsabile per la pesca e versati sui conti bancari da esso indicati in funzione
delle spese sostenute.
4.
Le autorità malgasce competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità
europee, al più tardi tre mesi dopo la ricorrenza anniversaria del protocollo, una
relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni di cui al
paragrafo 1, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La
Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di chiedere al
ministero responsabile per la pesca eventuali informazioni complementari. In
funzione della realizzazione effettiva delle azioni, la Commissione delle
Comunità europee, previa consultazione delle autorità malgasce competenti
nell'ambito di una commissione mista, può riesaminare i pagamenti di cui
trattasi.
Articolo 4
Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 de
presente protocollo, l'accordo di pesca può essere sospeso.
Articolo 5
Qualora gravi circostanze, a esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio
delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità economica
europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della
contropartita finanziaria.
Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e una
volta che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione
consente la ripresa delle attività di pesca.
Articolo 6
L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica
del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato
al presente protocollo.
Articolo 7
Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.
Esso è applicabile a decorrere dal 21 maggio 2001.
6
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA
MALGASCIA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE
1.
FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE
La procedura per la richiesta e il rilascio delle licenze che autorizzano le navi
comunitarie a pescare nelle acque malgasce è la seguente:
a)
Tramite il proprio rappresentante nel Madagascar, la Commissione delle
Comunità europee presenta contemporaneamente alle autorità malgasce:
– una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che
intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, almeno
venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto;
– una domanda annuale di autorizzazione preventiva all'accesso nelle acque
territoriali malgasce; tale autorizzazione è valida per la durata della
licenza.
La domanda di licenza va compilata sul formulario appositamente previsto dal
Madagascar, secondo il modello riportato nell'appendice 1 e deve essere
corredata della prova del pagamento dell'anticipo a carico dell'armatore.
b)
La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.
Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee e in caso di
forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome
di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire.
L’armatore di quest'ultima consegna la licenza annullata al ministero malgascio
responsabile per la pesca tramite la delegazione della Commissione delle
Comunità europee nel Madagascar.
La nuova licenza menziona:
– la data del rilascio,
– il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave
precedente.
Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto
all'articolo 5 dell'accordo.
c)
La licenza è rilasciata dalle autorità malgasce al rappresentante della
Commissione delle Comunità europee nel Madagascar.
d)
La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, una
volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla
Commissione delle Comunità europee alle autorità malgasce, la nave
viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle
autorità malgasce incaricate del controllo della pesca. In attesa della
7
licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax;
tale copia è conservata a bordo.
2.
3.
e)
Gli armatori di tonniere devono
raccomandatario nel Madagascar.
essere
rappresentati
da
un
f)
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le autorità malgasce comunicano
tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento
dei canoni e degli anticipi.
VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE
a)
In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo, le
licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.
b)
Il canone è fissato a 25 € per tonnellata pescata nelle acque poste sotto la
giurisdizione malgascia. Le licenze sono rilasciate dietro versamento
anticipato al Tesoro pubblico malgascio di un importo annuo di 2 500 €,
per tonniera con reti da circuizione, di 1 500 € per peschereccio con
palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e di 1 100 € per
peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150
TSL. Tali anticipi corrispondono rispettivamente ai canoni dovuti per 100
tonnellate, 60 tonnellate e 44 tonnellate di catture annue nella zona di
pesca malgascia.
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI
a)
Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca malgascia, nell'ambito
dell'accordo, devono comunicare i dati relativi alle proprie catture al
Centro di sorveglianza della pesca malgascio, tramite la Delegazione
della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar, secondo le
seguenti modalità:
Le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di
superficie compilano una scheda di pesca, conforme al modello riportato
nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di
pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui
sopra entro il 30 settembre di ogni anno.
I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal
comandante della nave. Sono tenuti alla compilazione del formulario tutte
le navi che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non siano
state effettuate catture.
b)
In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, le autorità malgasce si
riservano il diritto di sospendere la licenza della nave contravventrice
finché non siano state espletate le formalità prescritte. La delegazione
della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar ne viene
immediatamente informata.
c)
Il computo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla
Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile,
8
tenendo conto degli anticipi versati e dei canoni indicati sopra al punto
2.b. Tale computo si basa sulle dichiarazioni di cattura compilate da
ciascun armatore, confermate dagli istituti scientifici competenti per la
verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto di ricerca per lo
sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Unità statistica
tonniera di Antsiranana (USTA).
Il computo degli anticipi, effettuato dalla Commissione delle Comunità
europee, viene trasmesso per conferma al Centro di sorveglianza della
pesca malgascio, il quale ha trenta giorni di tempo per comunicare
eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine, il computo degli anticipi è inviato agli armatori.
In caso di disaccordo, le parti si consultano per effettuare il computo
definitivo che viene quindi comunicato agli armatori.
Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori ai
servizi malgasci della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo.
Se l'importo che risulta dal computo dei canoni è inferiore all'importo
dell'anticipo di cui sopra al punto 2.b), l'armatore non può recuperare la
somma residua corrispondente.
4.
COMUNICAZIONI
Il comandante notifica con almeno 24 ore di anticipo, al Centro di sorveglianza
della pesca del Madagascar, via radio (frequenza duplex 8755 Tx 8231 Rx USB)
o per fax (n. 261 - 20 - 22 49014), l'intenzione di entrare con la propria nave
nella zona di pesca malgascia o di uscire da tale zona.
Al momento di notificare l'intenzione di uscire dalla zona, egli comunica altresì
i quantitativi stimati delle catture effettuate durante la permanenza nella zona di
pesca malgascia.
La trasmissione via radio si effettua negli orari e nei giorni considerati lavorativi
nel Madagascar.
5.
OSSERVATORI
Su richiesta del ministero responsabile per la pesca, le tonniere con reti da
circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un
osservatore, al quale viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli
ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal
ministero responsabile per la pesca, ma in linea di massima essa non deve
superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. I compiti
specifici dell'osservatore sono indicati nell'appendice 3.
Le condizioni del suo imbarco sono stabilite dal ministero responsabile per la
pesca, rappresentato dal Centro di sorveglianza della pesca.
9
L'armatore o il suo raccomandatario informa il Centro di sorveglianza della
pesca almeno due (2) giorni prima dell'arrivo della nave in un porto malgascio.
L'armatore versa al governo malgascio (Centro di sorveglianza della pesca),
tramite il raccomandatario, 17 € per giornata trascorsa da un osservatore a bordo
di una nave tonniera con reti da circuizione o di un peschereccio con palangari
di superficie.
Le spese sostenute per raggiungere il porto di imbarco malgascio sono a carico
del governo malgascio. Le spese di mobilitazione e smobilitazione
dell'osservatore fuori del Madagascar sono a carico dell'armatore.
Potranno essere imbarcati osservatori su non più del 30% delle navi comunitarie
operanti nella zona di pesca malgascia. La durata dell'imbarco dell'osservatore
dipende dalla durata della bordata nella zona di cui trattasi.
Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento
convenuto e nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente
dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. In caso di rinvio dell'armamento
della nave, l'armatore si assumerà le spese di vitto e alloggio dell'osservatore
fino al suo imbarco effettivo.
6.
IMBARCO DI MARINAI
In tutta la flotta delle tonniere con reti da circuizione e dei pescherecci con
palangari di superficie, per tutta la durata della campagna nella zona di pesca
malgascia sono imbarcati permanentemente almeno 40 marinai malgasci. Il
salario del marinaio imbarcato è stabilito di comune accordo tra il
raccomandatario degli armatori e gli interessati. Tale salario deve includere il
regime di previdenza sociale.
I contratti di assunzione di questi marinai sono stipulati tra i raccomandatari e
gli interessati.
Se tutta la flotta delle tonniere con reti da circuizione e dei pescherecci con
palangari di superficie non riesce ad imbarcare 40 marinai, gli armatori sono
tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità sarà
stabilita dalla commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e che sarà
proporzionale alla durata della campagna di pesca; tale somma sarà destinata
alla formazione di pescatori malgasci e sarà versata su un conto il cui numero
sarà comunicato ai raccomandatari.
7.
ZONE DI PESCA
Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono tutte le acque
soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 12 miglia marine dalla
costa.
Qualora il ministero responsabile per la pesca decida di installare dispositivi
sperimentali di richiamo del pesce, ne informa la Commissione delle Comunità
europee nonché i raccomandatari degli armatori interessati, indicando le
coordinate geografiche di tali dispositivi.
10
A partire dal trentesimo giorno dopo la notifica è vietato accostarsi a meno di
1,5 miglia dai dispositivi suddetti. L'eventuale loro smantellamento deve essere
comunicato senza indugio alle stesse parti.
8.
USO DELLE ATTREZZATURE PORTUALI
Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le
condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali.
9.
ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
Le navi titolari di una licenza permettono ed agevolano la salita a bordo e
l'espletamento dei compiti a qualsiasi funzionario malgascio debitamente
autorizzato dalla Repubblica del Madagascar, incaricato di ispezionare e
controllare le attività di pesca.
Le navi comunitarie che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllate via
satellite secondo condizioni da definire di comune accordo tra le parti.
10.
TRASBORDI
In caso di trasbordo di pesci, le tonniere congelatrici con reti da circuizione
consegnano ad una società o ad un organismo designato dalle autorità malgasce
competenti per la pesca i pesci che non conservano.
11.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Gli armatori della Comunità che operano nella zona di pesca malgascia
cercheranno di privilegiare le prestazioni di servizi malgasce (carenaggio,
movimentazione, bunkeraggio, deposito ecc.).
12.
PROCEDURA IN CASO DI FERMO
a)
Trasmissione delle informazioni
Entro 48 ore, il ministero malgascio responsabile per la pesca informa la
delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di una nave comunitaria
operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca del Madagascar,
e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo.
La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo
svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.
b)
Risoluzione del fermo
Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti
relativi, l'infrazione può essere definita:
– mediante procedura transattiva; in tal caso l'importo dell'ammenda
applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge
all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti
dalla normativa malgascia;
11
– in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere
definita mediante procedura transattiva, secondo le disposizioni previste
dalla legge malgascia.
c)
Si ottiene lo svincolo della nave e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il
porto:
– ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura
transattiva, su presentazione della relativa ricevuta;
– una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della
procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il
deposito di una cauzione.
12
Appendice 1
FORMULARIO PER UNA DOMANDA DI LICENZA
1.
Nuova domanda o rinnovo:...............................................................................................
2.
Nome della nave e bandiera:..........................................................................................................
3.
Periodo di validità: dal ...al....
4.
Nome dell'armatore:.....................................
5.
Indirizzo
dell'armatore:.……………………………………………………………………………………
6.
Nome e indirizzo del
noleggiatore,
se
diversi
dai
punti
4
e 5:
.....................................................................................................................................................
7.
Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale nel Madagascar: ..................................................
……………………………………………………………………………………………………
8.
Nome del comandante della nave:.....................................................................................
9.
Tipo di nave:.......................................
10.
Numero di matricola:...................
11.
Identificazione esterna della nave: ……………………………………………………………..
12.
Porto e paese di registrazione: ………………………………………………………………….
13.
Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave: ……………………………………….
14.
Stazza lorda e stazza netta della nave:………………………………………………………….
15.
Marca e potenza del motore principale:....................:...........................................................
16.
Potenza di congelazione (t/g): ………………………………………………………………….
17.
Capacità di stivaggio (m³) :……………………………………
18.
Indicativo di chiamata e frequenza: .............................................................................................
19.
Altri impianti di comunicazione (telex, fax): .............………………...
20.
Attrezzature per la pesca: ………………………………………………………………...
21.
Numero dei membri dell'equipaggio per nazionalità:…………
22.
Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo, allegare licenza):……………………. ……
Il sottoscritto ..................................................................... certifica che le informazioni di cui
sopra sono esatte.
………………………………………………
…………………………….
(timbro e firma dell'armatore)
(Data)
13
Appendice 2
FORMULARIO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
Palangaro
Esca viva
Nome
della
nave: Tonnellate di stazza lorda:
…………………………………………………………………….
………………………………………………….............................
Paese di bandiera:
Capacità – (TM): ……………………………………………........
PARTENZA
……………………………………………………………………...........................
nave:
Numero di matricola:
Comandante:
………………………………………………………………................................... ………………………………………………………....
Armatore: ………………………………………………………….......................... Numero dei membri dell'equipaggio:
RITORNO
….…………………………………………………........................ nave:
Indirizzo:
Data
del
rapporto:
…………………………………………………………………………....
………………………………………………......
Mese
Giorno
Anno
Rete da circuizione
Porto
Rete da traino
della
Altri
della
(Autore del rapporto):
……………………………………………….................................
Numero di giorni di pesca:
Numero di giorni in
mare
N. della bordata:
Numero di cale:
Tonno
Numero
di ami
utilizzati
Thunnus
thynnus o
maccoyi
N.
Peso kg
Tonno
albacora
Thunnus
obesus
Thunnus
albacares
N.
kg
Tonno
bianco
Tonno obeso
N.
kg
Xiphias
gladius
Thunnus
alalunga
N.
kg
Marlin striato o
marlin bianco
Pesce spada
N.
kg
Marlin nero
Makaira
indica
Tetraptunus
audax ou albidus
N.
kg
N.
kg
Pesci vela
(Catture miste
Istiophorus albicane
ou platypterus
N.
kg
Totale
giornnaliero
Tonnetto striato
Katsuwonus
pelamis
N.
kg
N.
kg
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)
Osservazioni
1 – Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.
3 - Per «giorno», si intende il giorno di posizionamento del palangaro.
2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al
proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002
Madrid. Spagna
4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e
annotare il grado di latitudine e di longitudine. Indicare N/S e E/O.
14
5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) va compilata solo alla fine della bordata. Indicare
il peso effettivo al momento dello sbarco.
6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.
(peso unicamente
in kg )
N.
kg
Totano
Sforzo di
pesca
Esca viva
T°
superficiale
dell'acqua
(ºC)
Costardella
Giorno
Latiudine N/S
Mese
Esca utilizzata
Catture
Longitudine E/O
Settore
Data
(Altre)
Appendice 3
IMBARCO DEGLI OSSERVATORI
Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie autorizzati a pescare prendono a bordo un
osservatore del Centro di sorveglianza della pesca munito di una tessera professionale e di un
libretto per marittimi. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal Centro di
sorveglianza della pesca, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario
all'espletamento delle sue funzioni.
A bordo l'osservatore:
1.
osserva, registra e riferisce le attività di pesca delle navi;
2.
verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
3.
procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
4.
prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
5.
raccoglie i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca durante la sua permanenza
a bordo;
6.
prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua
presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
7.
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere riservato di tutti i
documenti appartenenti alla nave;
8.
redige una relazione sulla bordata che viene trasmessa al Centro di sorveglianza della
pesca del Madagascar, con copia alla Delegazione della Commissione delle
Comunità europee.
Al riguardo l'armatore o il comandante della nave deve:
1.
permettere all'osservatore di salire a bordo della nave per espletarvi le sue funzioni e
di restarvi per il periodo indicato nella domanda;
2.
fornire uno spazio di lavoro adeguato con un tavolo e luce sufficiente;
3.
fornire le informazioni in suo possesso sulle attività di pesca nella zona di pesca
malgascia;
4.
dare la posizione della nave (longitudine e latitudine);
5.
inviare e ricevere o permettere di inviare e di ricevere messaggi mediante gli impianti
di comunicazione presenti a bordo della nave;
6.
consentire l'accesso a tutte le parti della nave in cui si svolgono le attività di pesca, di
trasformazione e di deposito;
7.
permettere il prelievo di campioni;
8.
fornire installazioni adeguate per la conservazione dei campioni, senza che ciò vada a
detrimento delle capacità di deposito della nave;
15
9.
prestare assistenza per l'esame e la misurazione degli attrezzi da pesca a bordo della
nave;
10.
permettere di portare via i campioni e i documenti raccolti durante la sua permanenza
a bordo;
11.
se l'osservatore resta a bordo della nave per più di quattro ore consecutive, offrirgli
vitto e alloggio, assicurandogli lo stesso trattamento riservato agli ufficiali della
nave.
16
1.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Settore/i politico/i: Aspetti esterni di alcune politiche comunitarie
Attività: Accordi internazionali in materia di pesca
DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:
LA
CONTROPARTITA
CE/MADAGASCAR
1.
NUOVO PROTOCOLLO
FINANZIARIA
CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E
PREVISTE
NELL'ACCORDO
DI
PESCA
LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE
B 78000: "Accordi internazionali in materia di pesca"
2.
DATI GLOBALI IN CIFRE
2.1
Dotazione totale dell'azione (parte B) : 2,475 milioni di euro in SI
2.2
Periodo di applicazione: 2001 - 2004
(anni di inizio e di scadenza)
Stima globale pluriennale delle spese: 2,475 milioni di euro
2.3
a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr.
punto 6.1.1.)
milioni di euro (al terzo decimale)
Anno n
n+5
n+1 n+2 n+3
n+4
e
Totale
eserc.
succ.
Stanziamenti di
0,825
0,825 0,825 ------2,475
impegno
Stanziamenti di
0,825
0,825 0,825 ------2,475
pagamento
b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)
SI
SP
Totale parziale a+b
SI
SP
c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr.
punti 7.2 e 7.3)
SI/SP
TOTALE a+b+c
SI
SP
17
2.4
Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie
X
2.5
La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente
La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle
prospettive finanziarie
Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale
Incidenza finanziaria sulle entrate
X
Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una
misura)
OPPURE
Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:
- Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo
dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare
alla presente scheda finanziaria
milioni di euro (al primo decimale)
Linea
di
bilancio
Prima
dell'azio
ne (anno
n-1)
Entrate
Situazione dopo l'azione
Anno
n3
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
a) Entrate in termini assoluti1
b)Modifica delle entrate2
∆
(Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le righe
necessarie, se le misure in questione incidono su più linee di bilancio )
3.
CARATTERISTICHE DI BILANCIO
Natura della spesa
SO
4.
SD
Nuova
NO
Partecipazione
EFTA
NO
Partecipazione
paesi candidati
NO
Rubrica PF
N.
BASE GIURIDICA
- Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3,
primo comma
- Accordo di pesca CE/Madagascar (regolamento del Consiglio n. 780/86/CE del
24.02.86)
18
5.
DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE
5.1
Necessità di un intervento comunitario
5.1.1 Obiettivi perseguiti
Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica
democratica del Madagascar è scaduto il 20 maggio 2001.
Scopo del rinnovo è permettere agli armatori comunitari di proseguire le attività di pesca
(soprattutto pesca del tonno) nella zona economica esclusiva (ZEE) del Madagascar, secondo le
modalità descritte nel protocollo siglato tra la Commissione, a nome della Comunità, e i
responsabili malgasci alla fine dei negoziati svoltisi ad Antananarivo dall'8 al 10 marzo 2001.
5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante
La valutazione del protocollo scaduto (1998/2001) è stata effettuata dalle unità competenti della
DG Pesca della Commissione. Da essa risulta che l'utilizzazione media del protocollo per quanto
riguarda le licenze è stata più che soddisfacente sia per la categoria delle tonniere con reti da
circuizione (80%) che per quella dei pescherecci con palangari di superficie (86%). (Le
possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1998/01 corrispondono a 45 tonniere con
reti da circuizione e 30 pescherecci con palangari di superficie).
Per quanto riguarda le catture, negli ultimi tre anni (1998/2000) la media è stata di 7 360
tonnellate annue contro un quantitativo di riferimento stimato a 9 500 tonnellate/anno.
5.2
Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio
Il protocollo siglato il 12 marzo 2001 prevede possibilità di pesca per 40 tonniere con reti da
circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie, il che corrisponde globalmente a cinque
navi in più rispetto al protocollo precedente (+6%).
Il quantitativo di riferimento è passato da 9 500 tonnellate a 11 000 tonnellate annue. Tale
aumento è giustificato dai quantitativi delle catture registrate e dall'aumento delle possibilità di
pesca in termini di numero di navi.
Il costo unitario per ciascuna tonnellata di tonno catturato ammonta a 75 € a carico della
Comunità in funzione del quantitativo di riferimento e a 25 € a carico degli armatori (nel
protocollo 1998/2001 il costo unitario era rispettivamente di 80 € per la CE e di 20 € per gli
armatori).4
Nell'ambito del nuovo protocollo (2001/04) la CE pagherà quindi una contropartita finanziaria
complessiva di 2 475 000 € (nell'arco di tre anni ) contro 2 280 000 € del protocollo 1998/01
(pari ad un aumento dell'8,5%). Il 62,6% dell'importo (pari a 1 551 000 €) sarà destinato al
finanziamento di azioni specifiche, intese a sviluppare il settore della pesca nel Madagascar
(finanziamento di programmi scientifici; sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e
sorveglianza della pesca; finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione; aiuti alla
pesca tradizionale). Questi importi saranno messi a disposizione delle autorità malgasce per
quote annuali.
L'importo della compensazione finanziaria (308 000 €/anno) sarà versato entro il 30 novembre di
ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico, indicato dalle autorità malgasce.
4
Il valore commerciale del tonno può variare tra 500 e 1000 € alla tonnellata a seconda delle specie.
19
Una caratteristica della pesca tonniera, direttamente legata alla natura altamente migratrice di
questo pesce, è che il livello delle catture in una data zona è soggetto a forti fluttuazioni da una
campagna all'altra.
Non si possono quindi conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di un
paese terzo. Per questo motivo, analogamente a quanto previsto dagli altri accordi concernenti la
pesca del tonno, la Comunità versa un importo forfettario direttamente proporzionale ad un
quantitativo previsto di catture (quantitativo di riferimento), calcolato sulla base della media
delle catture constatate negli anni precedenti, eventualmente aggiustato in funzione del numero
delle navi autorizzate a pescare. Se le catture superano il quantitativo di riferimento, la Comunità
paga un importo supplementare proporzionale all'eccedenza. Se le catture effettive sono inferiori
a quelle previste, il paese terzo trattiene la somma inizialmente versata.
Va poi sottolineato che nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca
con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell'interesse che ha la Comunità a
mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi di cui trattasi.
5.3
Modalità di attuazione
L'attuazione del protocollo in questione è di esclusiva competenza della Commissione, che
assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statutario, a Bruxelles e nella sua
delegazione nel Madagascar.
6.
6.1
INCIDENZA FINANZIARIA
Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)
6.1.1 Intervento finanziario
SI in milioni di euro (al terzo decimale)
Anno n
n+1
n+2
n+3
n +4
Ripartizione
n+5 e
esercizi
successivi
Totale
Azione 1
Azione 2
Ecc.
TOTALE
6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese di appoggio (SDA) e
spese TI (stanziamenti di impegno)
A
n
n
o
n+1
n+2
n
1) Assistenza tecnica e amministrativa
(ATA):
a) Uffici di assistenza
tecnica (BAT)
20
n+3
n+4
n+5 e
esercizi
successivi
Totale
b) Altra assistenza
tecnica e
amministrativa
- intra-muros:
- extra-muros:
di cui per la realizzazione e la manutenzione
di sistemi informatici di gestione:
Totale parziale 1
2) Spese d'appoggio (SDA):
a) Studi
b) Riunioni di esperti
c) Informazione e
pubblicazioni
Totale parziale 2
TOTALE
6.2.
Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il
periodo di programmazione)
SI in milioni di euro (al terzo decimale)
Ripartizione
Tipo di realizzazioni/outputs
(progetti, dossier ecc.)
1
Azione 1
- Misura 1
- Misura 2
Azione 2
- Misura 1
- Misura 2
- Misura 3
Possibilità di pesca in cambio
di una contropartita finanziaria
Numero di
realizzazioni/outputs
(totale per anni 1...n)
2
Quantitativo
riferimento: 11
tonnellate/anno
di
000
Costo unitario
medio
3
€ 75/tonnellata
Costo totale
(totale per anni
1....n)
4=(2X3)
0,825 milioni
euro/anno
di
Ecc.
COSTO
TOTALE
2,475 milioni di
euro (1)
(1) Costo totale tenuto conto della durata triennale del protocollo
7.
INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE
7.1.
Incidenza sulle risorse umane
Tipi di posti
Personale da assegnare alla gestione
dell'azione su risorse esistenti e/o
supplementari
21
Totale
Descrizione delle mansioni inerenti
all'azione
Numero di posti
permanenti
Funzionari o
agenti temporanei
A.
B
C
Altre risorse
umane
Totale
7.2
Numero di posti
temporanei
6
1
2
9
1 ENC + 1 AUS B
6
1
2
2
2
11
Le risorse umane comprendono tutta
l'unità competente per gli accordi
bilaterali
Incidenza finanziaria globale delle risorse umane
Tipo di risorse umane
Importi
Funzionari
Agenti temporanei
Altre risorse umane
(indicare la linea di bilancio)
Totale
Modo di calcolo*
972 000
108 000€ * 9 (titolo A1, A2, A4, A5,
A7)
98 372
42 816 € (ENC) + 55 556 € (AUS B)
1 068 372
Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.
7.3
Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione
Linea di bilancio
(n. e denominazione)
Importi €
Dotazione globale (Titolo A7)
A0701 – Missioni
A07030 – Riunioni
A07031 – Comitati obbligatori (1)
A07032 – Comitati non obbligatori (1)
A07040 – Conferenze
A0705 – Studi e consulenze
.....Altre spese (specificare)
Modo di calcolo*
82 243
1 371
0
0
0
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)
Altre spese - parte A (specificare)
Totale
83 614
Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.
(1)
Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.
I.
II.
III.
€ 1 151 986
Anni 3
€ 3 455 958
Totale annuale (7.2 + 7.3)
Durata dell'azione
Costo totale dell'azione (I x II)
Non è possibile quantificare l'incidenza di un determinato protocollo sull'onere di lavoro
dell'unità della DG Pesca competente per la pratica in questione.
Il rinnovo dei protocolli nell'ambito degli accordi di pesca esistenti costituisce una delle attività
dell'unità, ma ciò non comporta automaticamente incidenze specifiche sulle spese
amministrative.
22
In effetti anche la mancata conclusione (siglatura) del protocollo avrebbe comportato un onere di
lavoro rilevante e spese considerevoli per missioni e riunioni.
8.
CONTROLLO E VALUTAZIONE
8.1
Sistema di controllo
L'importo della compensazione finanziaria (308 000 €/anno) sarà versato entro il 30 novembre di
ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico, indicato dalle autorità malgasce.
L'impiego della compensazione è di esclusiva competenza dello Stato malgascio.
Gli importi destinati a finanziare le azioni specifiche (517 000 € all'anno) sono messi a
disposizione del ministero responsabile per la pesca per quote annuali, secondo la ripartizione
indicata all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo. Gli importi destinati al finanziamento di borse
di studio e di tirocini di formazione sono corrisposti in funzione delle spese sostenute.
Ogni anno, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo, dovrà essere inviata alla
Commissione una relazione sull'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni specifiche. La
Commissione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari e di riesaminare i pagamenti di
cui trattasi in funzione della realizzazione effettiva delle azioni previste.
8.2
Modalità e periodicità della valutazione prevista
Se necessario, per qualunque questione inerente all'attuazione del presente protocollo, la CE e il
Madagascar possono riunirsi in qualsiasi momento nell'ambito di una commissione mista, per
controllare la corretta applicazione del protocollo.
La valutazione dell'utilizzazione delle possibilità di pesca è effettuata in forma permanente, sia
per quanto riguarda il rilascio delle licenze che per le catture.
Per quanto concerne le azione specifiche, vedi sopra.
9.
MISURE ANTIFRODE
Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta
delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come vuole, salvo l'obbligo
di presentare alla Commissione, secondo le modalità previste nel protocollo, relazioni
sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. Sono soggette all'obbligo di presentare una
relazione annuale sulla realizzazione dell'azione e sui risultati ottenuti tutte le azioni di cui
all'articolo 3 del protocollo. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni
complementari su detti risultati e di riesaminare i pagamenti in funzione della realizzazione
effettiva delle azioni.
Inoltre gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono certificare alla
Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il
calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base garantita.
Il protocollo prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare una dichiarazione
delle catture (da trasmettere alla Commissione e alle autorità malgasce), sulla cui base sarà
effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il
calcolo dei canoni..
23
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COM(2001)409/F1