OPTIMISSIONS
2015
Condizioni di polizza
CONDIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE
SEZIONI
Oggetto del contratto
La Società si impegna a pagare gli Indennizzi
dovuti e a fornire i servizi garantiti ai termini e
alle condizioni stabiliti ai sensi delle Condizioni Generali o Aggiuntive di Polizza.
Estensione territoriale
La copertura è efficace in tutto il mondo,
fatte salve disposizioni contrarie stabilite
nella Scheda o nelle Condizioni Generali o
Aggiuntive di Polizza.
SEZIONE I - INFORTUNI
La copertura ai sensi di questa sezione è
fornita dalla Società.
Articolo 1.1 – Oggetto della copertura
La Società si impegna a pagare gli Indennizzi
previsti nella Scheda di Polizza quando
l’Assicurato
subisce
un
Infortunio,
indennizzabile ai sensi di Polizza, nel corso di
un Viaggio.
Articolo 1.2 – Rischi coperti
Morte:
In caso di morte dell’Assicurato a seguito di
Infortunio indennizzabile a termini di Polizza,
che si verifichi entro un periodo massimo di
ventiquattro mesi dopo l’Infortunio oggetto
di copertura, la Società pagherà al
Beneficiario l’intero Indennizzo specificato
nella Scheda di Polizza. Questa somma è
incrementata di 5.000 Euro per ogni Figlio a
carico dell’Assicurato al momento della sua
morte, fino ad un massimo di 35.000 Euro
per tutti i Figli a carico.
Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo
dell’Assicurato non venga ritrovato, e si
presuma sia avvenuto il decesso, la Società
liquiderà ai beneficiari indicati in Polizza il
capitale previsto per il caso di Morte. La
liquidazione non avverrà prima che siano
trascorsi 6 mesi dalla presentazione
dell’istanza per la dichiarazione di morte
presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice
Civile.
Resta inteso che, se dopo che la Società ha
pagato l’Indennizzo, risulterà che l’Assicurato
è vivo, la Società avrà il diritto alla
restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far
valere i propri diritti per l’Invalidità
Permanente eventualmente subita.
Invalidità Permanente:
In caso di Invalidità Permanente, sia totale
che parziale, dell’Assicurato a seguito di
Infortunio indennizzabile a termini di Polizza,
la Società liquida a tale titolo un Indennizzo
calcolato sulla somma assicurata per
Invalidità Permanente indicata nelle Condizioni Speciali, moltiplicata per la percentuale di invalidità determinata dalla
tabella annessa al T.U. sull'Assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, (con esclusione comunque di
ogni e qualsiasi invalidità conseguente a
Malattia professionale) approvata con D.P.R.
del 30.06.1965 nº 1124 - per l'industria - e
successive modificazioni, con rinuncia da
parte della Società all'applicazione della
franchigia relativa prevista.
Per gli Assicurati mancini le percentuali di
invalidità permanente previste dalla precitata
tabella per l'arto superiore destro varranno
per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso
funzionale di un organo o di un arto viene
considerata come perdita anatomica dello
stesso; se trattasi di minorazione, le
percentuali di cui alla citata tabella vengono
ridotte in proporzione della funzionalità
perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionali di
più organi od arti, le percentuali previste nella
predetta tabella sono addizionate fino al
massimo del 100% della somma assicurata
per il caso di invalidità permanente totale.
La perdita anatomica o funzionale di una
falange, del pollice o dell'alluce è stabilita
nella metà, e quella di qualunque altro dito
delle mani o dei piedi in un terzo della
percentuale fissata per la perdita totale del
rispettivo dito. Nei casi di invalidità
permanente non specificati nella predetta
tabella l’Indennizzo viene stabilito tenendo
2/28
conto, con riguardo alle percentuali dei casi
indicati, della misura nella quale è sempre
diminuita la capacità generica dell'Assicurato
ad
un
qualsiasi
lavoro
proficuo,
indipendentemente dalla sua professione. In
caso di perdita anatomica o riduzione
funzionale di un organo o di un arto già
minorato, le percentuali sono diminuite
tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
Il grado di invalidità permanente viene
stabilito al momento in cui le condizioni
dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due
anni dal giorno dell'Infortunio.
L’Assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e da sforzo. A tale riguardo, si conviene
che:
- nel caso di ernia discale o addominale
operata o operabile viene riconosciuto un
Indennizzo fino ad un massimo del 3%
della somma assicurata;
- nel caso di ernia addominale non
operabile viene riconosciuto un Indennizzo fino ad un massimo del 6% della
somma assicurata.
La Società corrisponde l'Indennizzo per le
conseguenze
dirette
ed
esclusive
dell'Infortunio che siano da considerarsi
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto l'influenza che l'Infortunio può
aver esercitato su tali condizioni, come
pure il pregiudizio che esse possono
portare all'esito delle lesioni prodotte
dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti
fisici, l'Indennizzo per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze
dirette cagionate dall'Infortunio come se
esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior
pregiudizio derivante dalle condizioni
preesistenti.
E' stabilito che verrà applicata una franchigia
assoluta del 3% se il grado di invalidità
permanente accertato in caso di Sinistro non
sia superiore al 10% della totale pertanto:
- non si farà luogo a risarcimento per
invalidità permanente quando questa sia
di grado non superiore al 3% della totale;
-
verrà applicata la franchigia del 3% se
l'invalidità permanente sia di grado non
superiore al 10% della totale;
- nel caso in cui l'invalidità permanente sia
superiore al 10% della totale, la Società
liquiderà l’Indennizzo senza deduzione di
alcuna franchigia.
Quando le conseguenze di un Infortunio
oggetto di copertura sono aggravate dall’insufficienza o dalla mancanza di cure con
colpa dell’Assicurato, l’Indennizzo viene
calcolato senza tener conto di tale
aggravamento.
Valutazione speciale dell’invalidità
Permanente da infortunio:
Qualora a seguito dello stesso evento
indennizzabile ai sensi di Polizza, l’Assicurato
riporti postumi invalidanti superiori al 50%, la
Società corrisponderà allo stesso il 100%
della somma assicurata in Polizza.
Coma:
Quando, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato
entra in coma certificato da un Medico, ed è
ricoverato in un ospedale, clinica o istituto
sanitario, la Società pagherà all’Assicurato o
ai suoi Beneficiari la somma fissa di 75 Euro
per ogni giorno di coma. Questo pagamento
è dovuto per un periodo massimo di 365
giorni di coma per un singolo Infortunio, e
sarà corrisposto in presenza di un periodo di
quindici (15) giorni consecutivi di coma.
Assistenza psicologica:
La Società rimborserà all’Assicurato, entro lo
specifico massimale indicato nella Scheda di
Polizza e dietro presentazione di ricevute, le
parcelle per l’assistenza psicologica, prescritta da un Medico e fornita da uno
psicologo o psichiatra iscritto al relativo
ordine, per curare i risentimenti psicologici
causati
dall’Invalidità
Permanente,
conseguente ad un Infortunio, indennizzabile
a termini di polizza, a condizione che il danno
psicologico sia clinicamente attestato da
certificazione medica. Se l’Assicurato è
indennizzato
dal
SSN
e/o
da
un’assicurazione sanitaria privata che copra
gli stessi rischi, la Società rimborserà gli
importi
non
pagati
dal
SSN
e/o
dall’assicurazione sanitaria privata, senza
3/28
che il rimborso totale ricevuto dall’Assicurato
superi le sue spese effettivamente sostenute.
Articolo 1.3 – Esclusioni
Pregiudizio allo svolgimento delle normali
attività quotidiane:
Nel caso in cui, a seguito di Infortunio
indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato sia affetto da accertata Invalidità
Permanente di grado superiore al 30%, con
conseguente
perdita
di
autonomia
confermata da un Medico incaricato dalla
Società, questa rimborserà le spese
sostenute nel corso dei sei (6) mesi seguenti
la stabilizzazione dell’Invalidità al fine di:
- attrezzare la residenza principale da lui
occupata prima dell’Infortunio in modo
da renderla agibile e utilizzabile con
riferimento alla sua perdita di autonomia;
se non è possibile attrezzare la residenza
principale e se l’Infortunio costringe
l’Assicurato a traslocare, la Società
rimborserà i costi del trasloco nella
residenza in cui avrà scelto di vivere
dopo l’Infortunio;
attrezzare il suo autoveicolo personale
per renderlo agibile e utilizzabile con
riferimento alla sua perdita di autonomia.
Questi rimborsi saranno eseguiti dietro
presentazione di documenti giustificativi ed
entro il limite della somma massima specifica
indicata nella Scheda di Polizza di Polizza.
-
Le conseguenze del suicidio o del
tentato suicidio dell’Assicurato;
-
Gli Infortuni che avvengano per l’uso da
parte
dell’Assicurato
di
droghe,
medicine o sostanze narcotiche non
prescritte da un Medico;
-
Qualsiasi effetto e/o conseguenza,
diretta o indiretta, di qualsiasi contatto
e/o contaminazione da parte di
sostanze nucleari, batteriologiche o
chimiche;
-
Infortuni stradali verificatisi con
l’Assicurato alla guida sotto l’influenza di alcool, dimostrata dalla
presenza nel suo sangue di un livello
etilico superiore al massimo consentito dal codice della strada in
vigore nel paese in cui si è verificato
l’Infortunio stradale;
-
Gli Infortuni conseguenti al manifestarsi
di attacco epilettico o delirium
tremens, aneurisma, infarto al miocardio, embolo cerebrale o emorragia
meningea, o da una qualsiasi Malattia,
anche mentale, dell'Assicurato;
-
Gli Infortuni conseguenti alla partecipazione attiva dell’Assicurato a una
rissa o derivanti da un reato doloso
commesso o tentato dall’Assicurato.
-
Gli Infortuni conseguenti alla partecipazione attiva dell’Assicurato a corse
e gare (e relative prove) di veicoli a
motore, ufficiale o meno che sia.
Ciò nonostante, resta oggetto di copertura la partecipazione per diletto a raduni
automobilistici privati;
-
Gli Infortuni conseguenti a Eventi
Bellici in uno dei paesi elencati nella
Scheda di Polizza. L’elenco può essere
fatto oggetto di modifiche (con
l’aggiunta o la cancellazione di un
paese)
in
qualunque
momento
secondo lo sviluppo della situazione
interna relativa a ciascun paese
tramite comunicazione scritta a mezzo
raccomandata
all’ultimo
indirizzo
conosciuto
del
Contraente.
La
Spese di ricerca, soccorso, e salvataggio:
Nel caso di un Infortunio che ha dato luogo a
spese di ricerca, soccorso e salvataggio, la
Società rimborserà all’Assicurato e/o al
Contraente,
dietro
presentazione
di
documenti giustificativi fiscali, le spese
sostenute dall’Assicurato e/o dal Contraente
nei confronti di organizzazioni pubbliche o
private che possono essere intervenute,
entro il limite dello specifico massimale
indicato nella Scheda di Polizza di Polizza.
Incidenti su mezzi pubblici di trasporto
In caso di incidente che coinvolga
l’Assicurato in qualità di passeggero quando
si trova a bordo di mezzi di trasporto pubblici
(escluso rischio volo) e che determini la
morte o postumi invalidanti superiori al 50%
del totale, la Società corrisponderà la somma
assicurata ai termini di polizza aumentata del
25% ma comunque entro il limite di €
100.000.
Non è oggetto di copertura quanto segue:
4/28
copertura per atti di guerra terminerà
alle ore 24.00 del settimo giorno dalla
data
di
ricevimento
della
raccomandata. Questa esclusione può
essere temporaneamente sospesa, per la
sola Sezione I – Infortuni, dietro richiesta
del Contraente e pagamento di un premio
aggiuntivo. In questo caso, la sospensione sarà menzionata in un emendamento alla Scheda di Polizza di Polizza;
-
Gli Infortuni occorsi in qualità di pilota
o di passeggero di un qualsiasi velivolo
o nella pratica di qualsiasi sport aereo,
in particolare il deltaplano, il paracadutismo, il parapendio o il volo con
ultraleggeri.
Ciò nonostante, la presente Assicurazione vale anche quando l’Assicurato:
o
effettua in qualità di passeggero (non
come
pilota
o
membro
dell’equipaggio) viaggi aerei su
aeromobili (compresi elicotteri) in
servizio pubblico di linee regolari
inclusi i voli charter effettuati con
velivoli presi a noleggio da Società
che eserciscono in servizio pubblico
linee aeree regolari. Restano esclusi i
voli effettuati su velivoli di proprietà di
aeroclubs e/o del Contraente /
Assicurato.
Articolo 1.4 – Cumulo di Indennizzi
Per ciascun Assicurato un singolo Infortunio
non può simultaneamente conferire il diritto
agli Indennizzi previsti in caso di Morte e di
Invalidità Permanente, ciò nonostante, nel
caso in cui l’Assicurato, dopo aver ricevuto
gli Indennizzi risultanti da invalidità totale o
parziale conseguente ad un Infortunio
oggetto di copertura, entro un periodo di due
anni dalla data dell’Infortunio muoia per
causa imputabile all’Infortunio stesso, la
Società pagherà l’Indennizzo previsto in caso
di Morte dedotto quanto già corrisposto per
l’Invalidità Permanente, ove questo Indennizzo
sia superiore e non chiede rimborso nel caso
contrario.
Per ciascun Assicurato un singolo Infortunio
può conferire il diritto ad un accumulo di
Indennizzi per le seguenti garanzie: Coma,
Assistenza psicologica, Pregiudizio allo
svolgimento delle normali attività quotidiane
e Spese di ricerca, soccorso e salvataggio.
Articolo 1.5 – Limite di Indennizzo per
evento
Se ad essere vittime di un singolo Infortunio
sono diversi Assicurati, la somma totale degli
Indennizzi pagati per le coperture Morte e
Invalidità Permanente non supererà, in
qualsiasi caso, il Limite di Indennizzo per
Evento indicato nella Scheda di Polizza. Se il
totale degli Indennizzi individuali per
ciascuno degli Assicurati infortunati eccede
questa somma, gli indennizzi per ciascuna
persona saranno ridotti proporzionalmente e
pagati, in proporzione, secondo l’Indennizzo
pagabile a ciascuno degli Assicurati. Se nella
Scheda di Polizza non si fa menzione di
alcun Limite di Indennizzo per Evento, si
conviene che il Limite di Indennizzo per
Evento sarà comunque pari a una somma di
30.000.000 Euro, a prescindere dal numero
di Assicurati infortunati.
Articolo 1.6 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato
o suoi aventi diritto, all'azione di regresso
che le compete per l'Art. 1916 C.C. verso i
terzi responsabili dell'Infortunio.
Articolo 1.6 – Denuncia del Sinistro e
relativi obblighi
In caso di Infortunio, la Società deve essere
informata prontamente e completamente
riguardo alle circostanze in cui si è verificato
l’Infortunio e alle possibili conseguenze.
Il Beneficiario deve informare la Società
dell’Infortunio non più tardi di ventuno (21)
giorni dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, tranne che in circostanze
eccezionali o di forza maggiore
La denuncia deve comprendere :
-
Il numero della polizza assicurativa in
corso come compare nella Scheda di
Polizza;
-
Un’attestazione del Contraente che
confermi che l’Assicurato era effettivamente impegnato in un Viaggio di affari
per suo conto alla data dell’Infortunio;
-
Il cognome e il nome di battesimo, l’età e
l’indirizzo dell’Assicurato;
5/28
-
La data, il luogo e le circostanze
dell’Infortunio e, se possibile, i nomi e gli
indirizzi di tutti i testimoni, come anche
delle persone potenzialmente responsabili.
Spetta al Beneficiario dimostrare l’esistenza
dell’Infortunio e dei rischi oggetto di
copertura che ne sono derivati, così come
del nesso fra questi ultimi e il suddetto
Infortunio.
Al fine di dimostrare questo, il Beneficiario
deve fornire alla Società tutti i documenti
originali relativi all’Infortunio forniti dalle
autorità competenti:
-
certificato medico iniziale, con descrizione delle lesioni o ferite e delle loro
probabili conseguenze,
-
certificato medico che confermi lo stato
di coma per quindici (15) giorni
consecutivi,
di parere giustificatamente avverso, libertà di
accesso per certificare le condizioni della
vittima. Qualsiasi dichiarazione fraudolenta
concernente la data, le circostanze o le
conseguenze di un Infortunio condurrà alla
perdita totale dei benefici del contratto. Se il
Sinistro è già stato liquidato, la Società avrà
diritto al rimborso della somma pagata.
SEZIONE II – ASSISTENZA DURANTE IL
VIAGGIO
La copertura ai sensi di questa Sezione è
concessa dalla Centrale Operativa di
Assistenza o dalla Società, secondo le
circostanze, all’Assicurato in Viaggio. A
seconda della sua natura, la copertura è
disponibile all’Estero e/o nel Paese di
residenza dell’Assicurato.
IMPORTANTE: Per potersi avvalere del
servizio di assistenza, l’Assicurato deve
chiamare la Centrale Operativa di Assistenza prima di prendere qualsiasi
decisione. Tutte le spese, eccetto quelle
mediche sostenute al di fuori del Ricovero, saranno rimborsate solo se autorizzate, approvate e coordinate dalla
Centrale Operativa di Assistenza.
-
documentazione attestante il riconoscimento dell’Invalidità Permanente da
parte dell’INAIL,
-
certificato medico che attesti la stabilizzazione con i postumi o il certificato di
ricovero,
-
giustificativo del numero di Figli a carico
alla data dell’Infortunio (certificati di
nascita e copia dei certificati dei redditi
dell’Assicurato),
LA SALUTE NEL CORSO DEL VIAGGIO
-
se pertinente, il rapporto di Polizia,
-
se pertinente, il certificato di morte che
specifichi la causa della morte,
Articolo 2.1 – Spese mediche all’estero,
assunzione diretta dei costi di Ricovero
-
tutte le fatture e le ricevute per il
pagamento di terapie, nonché per la
parte rimborsata all’Assicurato da qualsivoglia sistema di assistenza pubblica
(Previdenza Sociale e altri) e/o da
assicurazioni sanitarie private,
-
fatture per spese generate da operazioni
di ricerca e di salvataggio,
-
fatture per spese causate dall’adattamento della residenza o dal trasloco, e
per l’adeguamento dell’autoveicolo personale.
L’Assicurato deve sottoporsi a tutte le
necessarie cure mediche. I Medici nominati
dalla Società avranno, tranne che in presenza
La
presente
copertura
si
applica
esclusivamente al di fuori del Paese di
residenza dell’Assicurato e, comunque,
dell’Italia, della Repubblica di San Marino e
della Città del Vaticano. È utilizzabile, fino
allo specifico massimale indicato nella
Scheda di Polizza per un massimo di 365
giorni, in caso di Infortunio o Malattia
all’Estero dell’Assicurato. La copertura
riguarda le parcelle per le visite mediche, i
costi farmaceutici, radiologici e per le analisi,
nonché tutte le spese conseguenti al
Ricovero, al netto dei rimborsi pagati dal
sistema di assistenza pubblica o da qualsiasi
altro sistema previdenziale o assicurazione
sanitaria privata a cui l’Assicurato sia affiliato.
Le spese odontoiatriche conseguenti ad un
Infortunio garantito sono limitate a 500 Euro
6/28
per dente con un massimale di 2.000 Euro
per Infortunio e per Assicurato. Le spese
odontoiatriche urgenti non causate da
Infortunio sono limitate a 750 Euro per
Assicurato e per anno di assicurazione.
L’assunzione diretta dei costi delle
parcelle mediche e il rimborso delle spese
mediche cessa il giorno in cui la Centrale
Operativa di Assistenza rimpatria l’Assicurato.
-
le spese per cure mediche non prescritte da un Medico;
-
le spese mediche sostenute nel Paese
di residenza dell’Assicurato sia che
siano o meno il risultato di un Infortunio o di una Malattia subiti o contratti all’Estero;
-
le spese mediche sostenute 24 mesi
dopo la data dell’Infortunio oggetto di
copertura, o dopo la data della prima
diagnosi della Malattia oggetto di
copertura;
-
le spese per protesi ottiche, dentali,
acustiche, funzionali, estetiche o
interne;
-
le spese per cure termali, rette di degenza in una casa di riposo e le spese
di riabilitazione.
Assunzione diretta dei costi delle parcelle
mediche in caso di Ricovero:
La Centrale Operativa di Assistenza pagherà
le spese mediche direttamente all’ospedale
senza che l’Assicurato debba anticipare
alcun pagamento. Il Contraente, l’Assicurato
o i suoi eredi legali si impegnano a compiere
tutti i passi necessari a ottenere il rimborso di
queste spese mediche dalle organizzazioni a
cui l’Assicurato è affiliato e a rifondere
immediatamente alla Centrale Operativa di
Assistenza tutte le somme percepite a
questo titolo.
Spese mediche al di fuori del Ricovero:
Il rimborso delle spese mediche sostenute al
di fuori del Ricovero sarà effettuato
all’Assicurato, che deve fornire tutte le
ricevute in originale necessarie alla Centrale
Operativa di Assistenza. Il Contraente,
l’Assicurato o i suoi eredi legali si impegnano
a compiere tutti i passi necessari per
ottenere il rimborso di queste spese mediche
(totalmente o in parte) dal SSN o da qualsiasi
altro sistema previdenziale o assicurazione
sanitaria privata a cui l’Assicurato sia affiliato.
Qualora il SSN o qualsiasi altro sistema
previdenziale o assicurazione sanitaria
privata a cui l’Assicurato sia affiliato non
rimborsino almeno parzialmente la spesa,
l’Indennizzo sarà corrisposto applicando uno
scoperto del 20% con un minimo di 100
Euro per ogni richiesta di risarcimento.
Oltre alle esclusioni di cui all’articolo 2.29,
non sono coperte le seguenti spese:
-
le spese conseguenti a Infortunio
occorso prima che la copertura della
presente Sezione entri in vigore a
beneficio dell’Assicurato;
Articolo 2.2 – Spese mediche al rientro in
Italia
Le copertura delle spese mediche di cui al
precedente articolo
2.1 potrà essere
estesa anche all’Italia a condizione che le
spese siano sostenute entro 30 giorni
dalla data in cui l’Assicurato rientra in
Italia e siano conseguenza di un infortunio
e/o Malattia improvvisa per i quali si sia
reso necessario il ricovero durante la
missione e/o viaggio. La presente
garanzia viene prestata fino al limite
massimo d’indennizzo di € 100.000 per
Assicurato
e
per
ogni
periodo
assicurativo.
La Società rimborserà esclusivamente le
spese per cure mediche prescritte da
Medici autorizzati in istituti di cura
legalmente riconosciuti. La garanzia opera
esclusivamente come integrazione del
rimborso
ricevuto
dalla
Previdenza
Sociale e/o da altra organizzazione di
previdenza integrativa.
Articolo 2.3 – Invio di un medico sul posto
Questa copertura si applica esclusivamente
al di fuori del Paese di residenza dell’Assicurato.
Se le condizioni di salute dell’Assicurato o le
circostanze del Viaggio rendono necessario
7/28
l’intervento di un Medico, la Centrale
Operativa di Assistenza provvede, dopo che
il proprio Medico di Guardia ne ha accertata
la necessità tramite un primo contatto
telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei
propri Medici convenzionati. In caso di non
immediata reperibilità di un Medico e qualora
le circostanze lo rendano necessario, la
Centrale Operativa organizza, tenendo a
proprio carico i relativi costi, il trasferimento
dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto
soccorso.
Articolo 2.4 – Seconda opinione medica
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
In caso di Lesioni fisiche gravi o di Ricovero
di un Assicurato, la Guardia Medica della
Centrale Operativa di Assistenza sarà telefonicamente disponibile 24 ore al giorno 7
giorni la settimana, per fornire sul posto
all’Assicurato o ad eventuali persone da
questi designate una seconda opinione
medica.
Articolo 2.5 – Informare i familiari in caso
di Ricovero
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
In caso di Ricovero o di Lesioni fisiche gravi
di un Assicurato, i Familiari possono
contattare telefonicamente la Centrale Operativa di Assistenza per ottenere le informazioni disponibili sulla salute dell’Assicurato.
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale
Operativa di Assistenza specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati
personali, clinici e diagnostici.
Articolo 2.6 – Estensione della
permanenza in albergo
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
Se, a causa di Infortunio o Malattia, l’Assicurato non è in grado di ritornare alla data
inizialmente programmata e se non necessita
di Ricovero o rimpatrio, la Centrale Operativa
di Assistenza sosterrà i costi di un’estensione
della permanenza in albergo fino alla somma
di 200 Euro per notte e per Assicurato, con
un massimale di 2.000 Euro per evento a
prescindere dal numero degli Assicurati.
Questa assunzione di costi può avere luogo
solo col consenso preventivo della Guardia
Medica della Centrale Operativa di Assistenza.
Nessuna altra soluzione per la sistemazione
temporanea scelta dall’Assicurato sarà, in
qualsiasi caso, risarcita.
Articolo 2.7 – Invio all’estero di medicinali
Questa copertura si applica esclusivamente
al di fuori del Paese di residenza dell’Assicurato.
Quando i medicinali, regolarmente prescritti
all'Assicurato e commercializzati in Italia, non
sono reperibili in loco ed a giudizio dei
Medici della Centrale Operativa di Assistenza
non vi sono specialità medicinali equivalenti
nel Paese straniero in cui si trova l'Assicurato
la Centrale Operativa di Assistenza ricercherà
il farmaco in Italia e, se è disponibile, lo
invierà il più rapidamente possibile, dati i
vincoli delle leggi locali e i mezzi di trasporto
disponibili. Questo servizio è disponibile per
richieste una tantum, ed in nessuna circostanza sarà concesso per terapie di lunga
durata che necessitino di invii regolari, o per
una richiesta di vaccinazione. Il costo dei
farmaci è a carico dell’Assicurato, che si
impegna a rimborsare l’importo alla Centrale
Operativa di Assistenza, entro un periodo
massimo di trenta (30) giorni calcolati dal
giorno dell’invio.
Articolo 2.8 – Visita di parenti stretti
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non
può essere applicata congiuntamente alla
copertura “Accompagnamento in caso di
rimpatrio medico” di cui all’Articolo 2.11
sotto riportato.
-
In caso di Ricovero di un Assicurato le cui
condizioni non giustifichino oppure
impediscano il rimpatrio immediato, la
Centrale Operativa di Assistenza organizzerà la sistemazione dei Parenti stretti,
fino ad un massimo di tre, che si trovino
già sul posto e si accollerà i costi delle
spese d’albergo fino a 200 Euro complessivi per notte, con un massimale di
2.000 Euro per Parente stretto. Nessuna
8/28
altra soluzione per una sistemazione
temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita.
-
Se le condizioni dell’Assicurato non ne
consentono o richiedono il rimpatrio, e se
il Ricovero sul posto dura più di tre (3)
giorni consecutivi, la Centrale Operativa
di Assistenza fornirà ad un massimo di tre
(3) Parenti stretti un biglietto aereo o
ferroviario di andata e ritorno in classe
economica per recarsi sul posto, tenendone a carico il relativo costo. La
presente garanzia è operante solo in caso
di assenza sul posto di un Familiare
maggiorenne dell’Assicurato. La Centrale
Operativa di Assistenza organizzerà e
sosterrà inoltre i costi delle spese
d’albergo fino a 200 Euro complessivi
per notte, con un massimale di 2.000
Euro per Parente stretto. Nessuna altra
soluzione per la sistemazione temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita
RIMPATRIO
Articolo 2.9 – Rimpatrio o trasporto
sanitario
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
Qualora
le
condizioni
dell'Assicurato,
accertate dalla Guardia Medica di AGA in
accordo con il Medico curante sul posto,
richiedano il suo trasporto in un centro
ospedaliero attrezzato in Italia o nel proprio
Paese di residenza, oppure al proprio
domicilio, oppure qualora l’Assicurato non
sia in grado di rientrare al domicilio
autonomamente a seguito di dimissione
ospedaliera, la Centrale Operativa di Assistenza organizza, tenendo a proprio carico i
relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il
mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia
Medica della Centrale Operativa stessa, in
accordo con il Medico curante sul posto:
-
aereo sanitario con équipe medica
-
aereo di linea in classe turistica con eventuale barella
-
ambulanza
-
treno (se necessario in vagone letto)
-
ogni altro mezzo ritenuto opportuno e
adeguato.
Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. .
Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti la
soluzione proposta dalla Guardia Medica
della Centrale Operativa di Assistenza,
non potrà beneficiare di questa copertura.
La Centrale Operativa di Assistenza, ha la
facoltà ed il diritto di richiedere all'Assicurato
l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.
Articolo 2.10 – Rimpatrio o trasporto di
altri beneficiari
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
Se l’organizzazione di una delle forme di
assistenza previste dall’Articolo 2.8 di cui
sopra impedisce al Coniuge o ai Figli di
accompagnare l’Assicurato nel viaggio con i
mezzi inizialmente previsti, la Centrale
Operativa di Assistenza organizzerà il loro
ritorno e ne sosterrà i costi.
Articolo 2.11 – Rimpatrio o trasporto di
accompagnatori
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
In caso di rimpatrio medico o di rimpatrio
della salma a seguito di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza
organizzerà il viaggio di ritorno al proprio
domicilio degli altri Assicurati che viaggiano
con lui. La Centrale Operativa di Assistenza
sosterrà i costi di un biglietto aereo di classe
economica di sola andata o di un biglietto
ferroviario di prima classe di sola andata, a
condizione che i mezzi inizialmente previsti
per il loro viaggio di ritorno non siano
utilizzabili o non sia possibile cambiarli.
Articolo 2.12 – Accompagnamento in caso
di rimpatrio medico
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non
può essere applicata congiuntamente alla
garanzia ”Visita di parenti stretti” prevista
nell’Articolo 2.7 di cui sopra.
9/28
Nel caso di rimpatrio medico secondo
l’Articolo 2.8 di cui sopra, e sentito il parere
della Guardia Medica, la Centrale Operativa
di Assistenza sosterrà i costi di un biglietto
aereo in classe economica o di un biglietto
ferroviario di prima classe di andata e ritorno
per un altro Assicurato che si trovasse sul
posto al momento dell’evento, per poter
accompagnare l’Assicurato durante il suo
rimpatrio medico. La decisione riguardo al
mezzo di trasporto spetta esclusivamente
alla Guardia Medica della centrale Operativa
di Assistenza.
Articolo 2.13 – Ritorno di figli minori di 18
anni
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
In caso di Ricovero, Lesioni fisiche gravi o di
decesso dell’Assicurato, e in assenza, sul
posto, di un Familiare maggiorenne, la
Centrale Operativa di Assistenza organizzerà
il ritorno al proprio domicilio dei figli minori di
18 anni con un accompagnatore (Familiare,
Parente stretto, altro soggetto designato
dall’Assicurato) La Centrale Operativa di
Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di
un biglietto aereo in classe economica o di
un biglietto ferroviario di prima classe di
andata e ritorno per questo accompagnatore
e le spese d’albergo sul posto (pernottamento e prima colazione) per un periodo
massimo di due (2) notti consecutive, fino a
un massimale di 200 Euro per notte. Sarà
anche sostenuto il costo di un biglietto di
sola andata per i minori di 18 anni, a
condizione che i biglietti o i mezzi di
trasporto inizialmente previsti per il loro
viaggio di ritorno non siano utilizzabili o
modificabili.
Articolo 2.14 – Ricovero dell’Assicurato
dopo il rimpatrio o il trasporto sanitario
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
Se, dopo il rimpatrio o il trasporto sanitario al
Paese di Residenza dell’Assicurato, le sue
condizioni ne richiedono l’immediato Ricovero, la Centrale Operativa di Assistenza
pagherà un importo fisso di 75 Euro al giorno
per il Ricovero per un periodo massimo di
novanta (90) giorni consecutivi.
CONTINUAZIONE DEL VIAGGIO
Articolo 2.15 – Ritorno sul luogo del
Viaggio
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non
può essere applicata congiuntamente alla
garanzia ”Sostituzione da parte di un
collega” prevista dall’Articolo 2.15 qui sotto
riportato.
Dopo
il
rimpatrio
medico,
quando
l’Assicurato è in grado di riprendere il suo
Viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza
organizzerà il ritorno dell’Assicurato al paese
del suo iniziale Viaggio. La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un
biglietto aereo di classe economica o di un
biglietto ferroviario di prima classe di sola
andata.
Articolo 2.16 – Sostituzione da parte di un
collega
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non
può essere applicata congiuntamente al
servizio di “Ritorno sul luogo del Viaggio”
previsto dall’Articolo 2.14 di cui sopra.
In caso di decesso o di rimpatrio medico
dell’Assicurato, la Centrale Operativa di
Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di
un biglietto aereo di classe economica o di
un biglietto ferroviario di prima classe di sola
andata in modo da poter inviare sul posto un
collega per la sostituzione dell’Assicurato. La
richiesta di attivazione della presente garanzia dovrà pervenire alla Centrale Operativa di Assistenza entro otto (8) giorni dopo il
decesso o la decisione della Centrale Operativa di Assistenza di effettuare il rimpatrio
dell’Assicurato.
Articolo 2.17 – Trasmissione di messaggi
urgenti
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
10/28
Se l’Assicurato non è materialmente in grado
di inviare un messaggio urgente e se ne fa
richiesta, la Centrale Operativa di Assistenza
si impegnerà a trasmettere questo messaggio ai destinatari da lui designati,
gratuitamente, nella maniera più rapida
possibile. La Centrale Operativa di Assistenza può anche agire da intermediario nel
senso opposto. La responsabilità dei messaggi è dei loro autori, che devono essere
identificabili e sono gli unici a esserne
vincolati, fungendo la Centrale Operativa di
Assistenza solo da intermediario per la loro
trasmissione.
status di Assicurato ai sensi della presente
Sezione II, un biglietto aereo di classe
economica o un biglietto ferroviario di prima
classe di andata e ritorno.
Il viaggio di andata deve aver luogo entro
otto (8) giorni dopo la data dell’evento in
questione.
La Centrale Operativa di Assistenza si riserva
il diritto, prima di qualsiasi intervento dei suoi
servizi, di verificare la validità dell’evento
oggetto di copertura, richiedendo all’Assicurato idonea documentazione.
Articolo 2.20 – Rimpatrio della salma e
spese per il feretro
EVENTI DI MAGGIORE IMPORTANZA
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
Articolo 2.18 – Ritorno anticipato
dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza:
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
-
organizzerà e sosterrà i costi del
rimpatrio della salma o delle ceneri dal
luogo della morte al luogo di sepoltura
nel suo Paese di Residenza;
-
sosterrà i costi del trattamento post
mortem, della collocazione nel feretro e
degli
arrangiamenti
necessari
al
trasporto;
-
sosterrà i costi per il feretro necessario al
trasporto della salma.
Nel caso si verifichi uno dei seguenti eventi:
-
Lesioni fisiche gravi o decesso di un
Familiare dell’Assicurato;
-
Danni all’abitazione nel
Residenza dell’Assicurato;
Paese
di
la Centrale Operativa di Assistenza renderà
disponibile all’Assicurato un biglietto aereo di
classe economica o un biglietto ferroviario di
prima classe di andata e ritorno.
Il viaggio di andata deve aver luogo entro
otto (8) giorni dopo la data dell’evento in
questione. La Centrale Operativa di Assistenza si riserva il diritto, prima di qualsiasi
intervento, di verificare la validità dell’evento
oggetto di copertura richiedendo all’Assicurato idonea documentazione (certificato di
ricovero ospedaliero, certificato di morte,
ecc.).
Articolo 2.19 – Ritorno anticipato del
Direttore Generale per Danni ai locali
dell’azienda
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
In caso di Danni ai locali dell’azienda, la
Centrale Operativa di Assistenza metterà a
disposizione
del
Direttore
Generale
dell’azienda stessa, se questa persona ha lo
I costi del funerale e della cerimonia, della
processione funebre e della sepoltura o
cremazione
sono coperti sino ad un
massimo di € 7.500
Articolo 2.21 – Accompagnamento della
salma
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
Se, nel caso di decesso dell’Assicurato, si
ritiene che la presenza sul posto di un
Parente stretto sia necessaria per l’identificazione del corpo e le formalità relative al
rimpatrio e alla cremazione, la Centrale
Operativa di Assistenza fornirà al Parente
stretto un biglietto aereo di classe economica
o un biglietto ferroviario di prima classe di
andata e ritorno, per potersi recare sul posto.
11/28
La presente garanzia è operante solo se al
momento del decesso dell’Assicurato non si
trovava sul posto alcun Parente stretto.
-
non appena la cauzione è stata rimborsata nel caso di proscioglimento per
mancanza di prove o assoluzione;
La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di albergo fino a un
importo massimo di 200 Euro per notte per
un massimo di sette (7) notti consecutive.
Nessuna altra soluzione per la sistemazione
temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita.
-
entro 15 giorni dall’entrata in vigore della
sentenza della corte in caso di condanna;
-
in tutti i casi, entro tre (3) mesi dalla data
di pagamento.
ASSISTENZA LEGALE ALL’ESTERO
Articolo 2.24 – Assunzione dei costi legali
La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i
costi delle spese legali sul posto fino allo
specifico massimale per evento indicato nella
Scheda di Polizza, a prescindere dal numero
degli Assicurati.
Articolo 2.22 – Oggetto della copertura
Questa copertura si applica esclusivamente
al di fuori del Paese di Residenza dell’Assicurato.
In caso di coinvolgimenti penali di un
Assicurato in Viaggio all’Estero per un illecito
penale non premeditato, la Centrale Operativa di Assistenza – dietro esplicita richiesta
dell’Assicurato o del Contraente – anticiperà
la cauzione e/o sosterrà i costi di un
avvocato, alle condizioni di seguito esposte.
Questa copertura non si applica quando la
richiesta di risarcimento da parte di terzi è
collegata a fatti correlati all’attività professionale dell’Assicurato.
Articolo 2.23 – Anticipo della cauzione
La Centrale Operativa di Assistenza
anticiperà la cauzione richiesta dalle autorità
per il rilascio, o per evitare la reclusione,
dell’Assicurato. Tale anticipo sarà corrisposto attraverso l’intermediazione di un
avvocato professionista del posto fino ad una
somma massima di 50.000 Euro per evento,
a prescindere dal numero degli Assicurati.
Per poter usufruire della prestazione
l’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa adeguata garanzia di rimborso della
somma anticipata
Gli Assicurati sono tenuti a rimborsare
l’anticipo alla Centrale Operativa di Assistenza per le loro rispettive parti:
ASSISTENZA ALL’ASSICURATO
Articolo 2.25 – Assistenza psicologica
Questa copertura si applica esclusivamente
in Italia.
In caso di trauma provocato all’Assicurato o
a un Familiare da un atto di terrorismo o da
Lesioni fisiche gravi verificatisi all’Estero,
l’Assicurato può usufruire di assistenza
psicologica in Italia nei tre (3) mesi
successivi all’evento sopra menzionato. La
Centrale Operativa di Assistenza metterà
l’Assicurato in contatto con uno Psicologo, e,
a seconda dell’urgenza della richiesta,
proporrà all’Assicurato un appuntamento
telefonico e/o un appunta-mento con uno
psicologo
in
Italia.
Se
necessario,
l’appuntamento sarà preso per l’intera
famiglia. La Centrale Operativa di Assistenza
organizzerà e sosterrà i costi di un numero
massimo di due consulti per evento. Oltre
questi due consulti, il costo di ogni
successivo consulto od appuntamento con
lo Psicologo sarà sostenuto direttamente
dall’Assicurato.
Articolo 2.26 – Assistenza telefonica
«Informazioni e Consigli»
Questa copertura si applica esclusivamente
in Italia, nel contesto della preparazione di un
Viaggio.
12/28
La Centrale Operativa di Assistenza fornirà
informazioni e consigli relativamente al
“viaggio professionale” e a “argomenti
medici”. A seconda delle richieste, la
Centrale Operativa di Assistenza raccoglierà
le informazioni o eseguirà le ricerche e
richiamerà l’Assicurato per dargli le
informazioni necessarie. Le informazioni
fornite saranno di natura documentaria e la
responsabilità della Centrale Operativa di
Assistenza non può essere invocata, in
qualsiasi caso, nel caso di interpretazione
inesatta delle informazioni trasmesse.
Informazioni e consigli riguardo al
“viaggio professionale” (disponibili dalle
08.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì,
esclusi i giorni festivi):
Prima della partenza per un Viaggio
all’Estero, l’Assicurato può usufruire delle
seguenti informazioni e consigli relativamente
al paese di destinazione: formalità amministrative, situazione geopolitica, condizioni
di viaggio, profilassi medica (vaccinazioni,
controindicazioni, ospedali locali), allarmi
sanitari, condizioni di vita locali (igiene,
qualità dei servizi, dieta, sicurezza),
informazioni pratiche (valuta, differenza di
fuso orario, clima).
Informazioni
e
consulenza
medica
(disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni la
settimana):
La Guardia Medica della Centrale Operativa
di Assistenza è disponibile per fornire
informazioni e consulenza medica all’Assicurato 7 giorni la settimana e 24 ore al
giorno. Essa darà informazioni di natura
generale sui seguenti argomenti:
-
-
medicinali: medicinali generici, effetti
collaterali, contro-indicazioni, interazione
con altre medicine, precauzioni da
prendere in caso di gravidanza o
allattamento al seno;
vaccinazioni, diete, igiene quotidiana,
alimentazione e preparativi di viaggio.
Il coinvolgimento della Guardia Medica si
limiterà alla fornitura di informazioni
oggettive. Oggetto del servizio non è, in
qualsiasi caso, la fornitura telefonica di
diagnosi, consulenza medica personale o
l’incoraggiamento all’automedicazione. Se
riceve tale richiesta, la Guardia Medica
consiglierà all’Assicurato di consultare il
proprio Medico.
Articolo 2.27 – Anticipo di fondi in caso di
smarrimento/furto
Questa copertura si applica nel Paese di
residenza dell’Assicurato e all’Estero.
Se, durante un Viaggio, l’Assicurato perde o
gli vengono rubati tutti o parte dei seguenti
oggetti a lui appartenenti:
-
mezzi di pagamento (assegni, carte di
credito),
-
documenti di identità (passaporto, visto,
carta d’identità),
-
biglietti di viaggio,
-
effetti personali (bagagli),
la Centrale Operativa di Assistenza, dopo
che l’Assicurato ha presentato denuncia
presso le autorità locali competenti, farà tutto
quello che è in suo potere per aiutare
l’Assicurato a eseguire i passi necessari. La
Centrale Operativa di Assistenza non è
autorizzata a adottare misure per bloccare
pagamenti nell’interesse dell’Assicurato.
La Centrale Operativa di Assistenza può
fornire un anticipo fino a un massimale di
10.000 Euro per evento per consentire
all’Assicurato di effettuare gli acquisti di
prima necessità.
Nel caso di perdita o di furto dei biglietti di
viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza
organizzerà e renderà disponibile all’Assicurato, dietro richiesta dello stesso, un
nuovo biglietto di viaggio .
L’anticipo di fondi o la fornitura di un biglietto
saranno effettuati in cambio di una garanzia
di rimborso depositata direttamente presso
la Centrale Operativa di Assistenza.
Il rimborso di qualsiasi anticipo deve avvenire
entro trenta (30) giorni dalla data nella quale
l’anticipo o il biglietto di viaggio sono stati
resi disponibili.
Articolo 2.28 – Sostituzione dell’autista
Questa copertura si applica durante i Viaggi
di affari effettuati in Europa o nei Paesi del
sistema “Carta Verde”, nei quali l’Assicurato
usa il suo veicolo personale o un veicolo
aziendale immatricolato in uno di questi
13/28
Paesi, con l’eccezione di qualsiasi veicolo a
noleggio.
-
la convalescenza, le malattie durante
la terapia e non ancora stabilizzate e/o
che necessitano di un ulteriore programma terapeutico;
-
;
-
le malattie che hanno dato luogo a un
Ricovero durante i sei (6) mesi precedenti la partenza;
-
qualsiasi
possibile
conseguenza
(check-up, ulteriori terapie, ricaduta) di
una malattia che ha dato luogo a un
rimpatrio;
-
la gravidanza, salvo complicazioni impreviste, e in ogni caso dopo la 28a
settimana di amenorrea;
-
gli effetti della gravidanza: parto, taglio
cesareo, cure pediatriche;
-
l’interruzione di gravidanza e l’interruzione di gravidanza per ragioni mediche;
-
la chirurgia estetica;
-
i tentativi di
conseguenze;
-
i viaggi eseguiti a scopo di diagnosi
e/o terapia medica;
-
I seguenti articoli 2.29 e 2.30 si applicano a
tutte le garanzie della presente Sezione II
“Assistenza durante il Viaggio”.
le
conseguenze
dell’insuccesso,
dell’impossibilità o degli effetti della
vaccinazione o delle necessarie terapie imposte da uno spostamento o un
viaggio;
-
viaggi ripetuti resi necessari dallo
stato di salute dell’Assicurato;
Articolo 2.29 – Esclusioni
-
le conseguenze derivanti dall’abuso di
alcool (livelli di alcool nel sangue più
elevati di quelli stabiliti dal codice della
strada in vigore nel paese in cui
avviene l’evento), l’uso o l’assunzione
di medicine, droghe o narcotici senza
prescrizione medica;
-
i danni provocati intenzionalmente o
fraudolentemente dall’Assicurato;
-
le conseguenze della partecipazione,
in veste di concorrente, a gare di
veicoli a motore;
-
le conseguenze del mancato rispetto
con dolo delle normative del paese
Se nel corso di un Viaggio si dovesse
verificare una Lesione fisica grave e
l’Assicurato non fosse in grado di guidare il
suddetto veicolo e se nessun altro passeggero fosse abilitato alla guida dello
stesso, la Centrale Operativa di Assistenza:
-
organizzerà e sosterrà il costo di un
autista che riporti il veicolo al domicilio
dell’Assicurato per la via più breve, dopo
l’esecuzione di qualunque riparazione
possa essersi resa necessaria. La
Centrale Operativa di Assistenza terrà a
proprio carico l’onorario dell’autista e le
sue spese di viaggio;
oppure
-
renderà disponibile e sosterrà i costi di un
biglietto aereo in classe economica o di
un biglietto ferroviario di prima classe di
sola andata in modo che una persona
designata dall’Assicurato possa andare a
recuperare il suddetto veicolo.
Le spese di carburante e pedaggi,
parcheggi ed eventuali traghetti rimangono interamente a carico dell’Assicurato.
FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA
DELL’ASSISTENZA IN VIAGGIO
Sono esclusi da ogni copertura di
assistenza e non daranno luogo all’intervento della Centrale Operativa di Assistenza, né saranno soggetti a qualsivoglia
Indennizzo:
-
-
qualunque intervento e/o rimborso
relativo a check-up medici o a controlli
sanitari preventivi;
malattie o lesioni di minore importanza
che possono essere curate sul posto e
che non impediscono all’Assicurato di
continuare il suo viaggio;
suicidio
e
le
loro
14/28
visitato o la pratica di attività non autorizzate dagli enti locali;
-
le spese sostenute per la consegna di
qualsiasi documentazione ufficiale;
-
le conseguenze della pratica a livello
agonistico di qualsiasi sport e, a livello
amatoriale, di sport aerei, di difesa o di
lotta;
-
le conseguenze della partecipazione a
gare di resistenza o di velocità, e alle
loro prove, con l’utilizzo di qualsiasi
veicolo motorizzato terrestre, navale o
aereo;
le conseguenze di eventi connessi allo
stato di guerra ,dichiarata o non,guerra
civile, insurrezioni a carattere generale.
le conseguenze di esplosioni nucleari;
-
-
le spese collegate a un eccesso di
bagaglio durante il viaggio aereo e i
costi del trasporto dei bagagli quando
questi non possono viaggiare con
l’Assicurato;
-
le spese non giustificate da documenti
originali.
Articolo 2.30 – Condizioni applicative e
riferimenti legali
Obbligo dei mezzi :
La Centrale Operativa di Assistenza non può
essere considerata responsabile per qualsivoglia danno, di natura professionale o commerciale, subito dal Beneficiario a seguito di
un evento che richieda l’intervento dell’assistenza. La Centrale Operativa di Assistenza
non può sostituirsi ai servizi di ricerca o di
emergenza locali e non sosterrà i costi subiti
a causa del loro intervento, a meno che
questo non sia specificato nel contratto.
Gli obblighi della Centrale Operativa di
Assistenza riguardano i mezzi e non i risultati.
gli è praticamente impossibile eseguire i
servizi della presente Sezione per cause di
forza maggiore o di eventi quali scioperi,
tumulti, sommosse popolari, rappresaglie,
limiti alla libertà di circolazione, sabotaggio,
terrorismo, Eventi bellici, onde di calore,
irraggiamento o effetti di un’esplosione
causata dalla fissione o fusione atomica,
dalla radioattività o da qualsiasi altro evento
fortuito.
Validità dei servizi:
I servizi di assistenza sono fruibili per tutto il
periodo di validità del contratto per tutte le
persone che beneficiano dello status di
Assicurati al momento del evento che è stato
all’origine della richiesta di assistenza.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o
più prestazioni, la Centrale Operativa di
Assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o
prestazioni di alcun genere a titolo di
compensazione.
Applicazione dei servizi :
La Centrale Operativa di Assistenza
interverrà nell’ambito definito dalle leggi e
dalle normative nazionali e internazionali.
In caso di evento che richieda l’intervento
della Centrale Operativa di Assistenza l’Assicurato deve attivare direttamente la stessa:
-
per telefono, 24 ore al giorno 24, 7
giorni la settimana, a:
o
numero verde dall’Italia:
800.189.094
o
telefono dedicato dall’estero:
0039. 02. 80.67.10.997
oppure
-
per fax, 24 ore al giorno 24, 7 giorni la
settimana, a:
o
0039. 02. 80.67.10.996
Circostanze eccezionali:
INDICANDO CON PRECISIONE:
Oltre al fatto che la responsabilità della
Centrale Operativa di Assistenza può essere
invocata solo sulla base della legislazione
vigente e con l’onere della prova, la sua
responsabilità è in ogni caso esclusa quando
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
15/28
- eventuale recapito telefonico;
- il numero di polizza.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa di Assistenza, dovrà essere
inoltrata accompagnata dai documenti
giustificativi (in originale se manoscritti)a:
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi, 3
20137 Milano (Mi)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
INOLTRE, PER FACILITARE LA PRATICA DI
RIMBORSO, SI RICORDA DI:
- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di
autorizzazione necessario per ogni eventuale
rimborso successivo;
viaggi, compresi i costi e le tasse aeroportuali, sostenuti dal Contraente o dall’Assicurato.
L’importo massimo indennizzabile a titolo di
rimborso è di 5.000 Euro per Assicurato e per
evento.
Per poter beneficiare della garanzia, la
cancellazione o la modifica del Viaggio
dell’Assicurato deve essere causata da uno
dei seguenti eventi accaduti allo stesso:
-
Morte o Ricovero,
-
Morte o Ricovero di un collega di lavoro
dello stesso dipartimento,
-
Morte o Ricovero di un Familiare,
-
Una citazione di tribunale,
-
Un incendio della sua residenza principale, che la renda inabitabile a giudizio
delle autorità competenti,
-
Il furto con Aggressione dei suoi documenti d’identità o del suo biglietto
occorso nelle 48 ore precedenti la
partenza (verrà richiesta una copia della
denuncia presentata alla competente
autorità di polizia giudiziaria).
- comunicare, insieme alla documentazione
del danno, il codice IBAN del conto corrente
sul quale si chiede di effettuare il bonifico.
Annullamento dei servizi: la mancata
osservanza da parte dell’Assicurato dei
propri obblighi nei confronti della Centrale
Operativa di Assistenza durante il
contratto condurrà all’annullamento dei
suoi diritti all’assistenza.
Articolo 3.2 – Incidenti verificatisi durante
il Viaggio
SEZIONE III – VIAGGIO
-
La copertura assicurativa prevista da questa
Sezione è garantita dalla Società. A seconda
della sua natura, la presente copertura è
disponibile nel Paese di Residenza dell’Assicurato e/o all’Estero.
un ritardo di più di quattro (4) ore o la
cancellazione confermata di un Volo di
linea,
-
un cambiamento di rotta dell’aereo che
non gli consente di arrivare a destinazione il giorno previsto,
-
la perdita della coincidenza con un Volo
di linea confermato, a causa dell’arrivo
ritardato di un Volo di linea sul quale
stava viaggiando per raggiungere l’aeroporto di collegamento, secondo il tempo
minimo di coincidenza stabilito dalla
«ABC WORLD AIRWAYS GUIDE», fin
tanto che non siano disponibili mezzi
alternativi di trasporto, entro un periodo
di quattro (4) ore rispetto al tempo
inizialmente previsto.
Articolo 3.1 – Cancellazione o
cambiamento dei piani di Viaggio
La Società garantisce il rimborso, alla presentazione della documentazione giustificativa, dei costi di cancellazione o modifica
del Volo prima della partenza dell’Assicurato
verso il luogo del suo Viaggio.
Le spese rimborsate sono quelle fatturate
dalla società di trasporti o dall’agenzia di
Ritardi sul volo:
Se, durante il suo Viaggio, l’Assicurato
subisce:
16/28
La Società rimborserà all’Assicurato, dietro
presentazione delle ricevute, le spese di bar,
ristorante, albergo, taxi o noleggio vetture
fino al limite di 400 Euro, tasse comprese,
per Assicurato.
di lavoro sono coperte contro il furto e la
distruzione totale o parziale durante il Viaggio
stesso. La copertura si estende alla perdita di
questo materiale da parte del trasportatore
durante il trasporto da parte di quest’ultimo.
Se l’Assicurato subisce contemporaneamente un ritardo di più di quattro (4) ore a
causa della cancellazione di un Volo o di un
cambio di rotta e perde le sue coincidenze, il
limite massimo per il rimborso è di 640 Euro,
tasse comprese, per Assicurato.
La copertura riguardante le Attrezzature
professionali è prestata fino a un ammontare
per Assicurato pari al 50% della somma
specificata nella Scheda di Polizza per la
copertura Bagagli ed effetti personali.
Ritardo nella consegna del bagaglio:
Se, nel corso del suo Viaggio, il bagaglio
dell’Assicurato, spedito da una società di
trasporti, resta smarrito per più di sei (6) ore
durante una sosta o dal momento dell’arrivo
dell’Assicurato al suo luogo di destinazione
(che non sia la sede di lavoro o la propria
abitazione), la Società rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione delle ricevute,
qualsiasi acquisto necessario fatto da
quest’ultimo nel luogo di destinazione o di
sosta sopra citati, fino ad un importo
massimo di 500 Euro, tasse comprese, per
Assicurato.
Copertura Oggetti preziosi:
Gli Oggetti preziosi appartenenti all’Assicurato sono coperti contro il furto mentre
vengono portati o usati dall’Assicurato esclusivamente durante il Viaggio di lavoro, o se
sono depositati nella cassaforte dell’albergo.
La copertura per gli Oggetti preziosi è
prestata fino a un ammontare per Assicurato
pari al 50% della somma specificata nella
Scheda di Polizza per la copertura Bagagli
ed effetti personali con un massimo di 500
Euro per ogni singolo Oggetto prezioso.
Articolo 3.3 – Bagagli, attrezzature
professionali e oggetti preziosi
Limite per Assicurato:
La copertura assicurativa prevista da questo
Articolo si applica esclusivamente al di fuori
del Paese di Residenza dell’Assicurato e,
comunque, dell’Italia.
Le coperture per Bagagli ed effetti personali,
Attrezzature professionali e Oggetti preziosi
cumulativamente non possono dare luogo a
un rimborso superiore a 5.000 Euro per
Assicurato e anno assicurativo.
Copertura Bagaglio ed effetti personali:
Esclusioni:
Il bagaglio e altri effetti personali trasportati o
acquistati dall’Assicurato durante il Viaggio
sono coperti contro il furto e la distruzione
totale o parziale durante il Viaggio stesso. La
copertura si estende alla perdita dei suddetti
oggetti da parte del trasportatore durante il
trasporto da parte di quest’ultimo. La
copertura Bagaglio ed effetti personali è
concessa fino ad uno specifico limite
indicato nella Scheda di Polizza di Polizza.
Non sono coperti dal presente articolo:
-
Copertura Attrezzature professionali:
Le Attrezzature professionali affidate dal
Contraente all’Assicurato durante il Viaggio
-
Ogni furto, distruzione o perdita:
o
causati intenzionalmente dall’Assicurato;
o
risultanti da una decisione delle
autorità, Eventi bellici, tumulti,
sommosse popolari o scioperi;
o
dovuti agli effetti di qualsiasi fonte
di radioattività;
o
verificatisi
trasloco;
nel
corso
di
un
Furto commesso dal personale del
Contraente;
17/28
-
-
-
-
-
-
Scomparsa, perdita o distrazione non
spiegate; questa esclusione non si
applica quando la perdita o la scomparsa
si verificano durante il trasporto degli
oggetti assicurati da parte di una
compagnia di trasporti;
Furto di oggetti lasciati incustoditi in
una stanza d’albergo, in un luogo
pubblico o in locali a disposizione di
diversi occupanti. Questa esclusione
non si applica se gli oggetti sono
depositati nella cassaforte dell’albergo;
Distruzione causata da un difetto
tipico dell’oggetto assicurato o dal suo
normale utilizzo, o da una perdita di
liquidi, sostanze grasse, coloranti o
corrosivi facenti parte del bagaglio
dell’Assicurato;
Distruzione di oggetti fragili: terrecotte, oggetti di vetro, porcellana o
marmo;
Documenti, carte di identità, carte di
credito, tessere magnetiche, biglietti di
viaggio, titoli e azioni, contanti o
chiavi;
Telefoni cellulari, lettori multimediali
personali, personal organizer o tessere
mediche digitali, console di video
game, GPS;
-
Mezzi di trasporto, accessori automobilistici, mobili per caravan, roulotte
o barche;
-
Strumenti musicali, opere d’arte,
oggetti di antiquariato, oggetti appartenenti a collezioni, merci o campioni;
-
Occhiali, lenti a contatto, protesi o
supporti fisioterapici di qualsivoglia
natura;
-
Oggetti lasciati all’interno di un
veicolo. Questa esclusione non si applica
nel caso di effrazioni compiute tra le
07.00 e le 22.00, quando i suddetti
oggetti sono nascosti alla vista nel
bagagliaio di un veicolo completamente
chiuso e con i finestrini alzati.
-
Prendere tutte le misure e le iniziative utili
a limitare le conseguenze del Sinistro;
-
Informare la Società con una raccomandata entro 5 giorni (48 ore in caso
di furto). Trascorso questo periodo, il
Beneficiario decade in tutto o in parte
dal diritto all’Indennizzo;
-
Allegare alla denuncia tutti i documenti
originali a giustificazione della richiesta
(compreso il numero di Polizza), quali la
copia della denuncia presentata alla
Polizia, la relazione con l’elenco dei danni
causati o degli oggetti mancanti, le
ricevute d’acquisto, i conti per riparazioni
o restauri, la prova scritta dell’effrazione
del veicolo;
-
Indicare qualsiasi copertura in vigore
presso altri assicuratori per lo stesso
rischio.
In caso di furto: presentare denuncia alle
autorità di Polizia il più presto possibile e il
più vicino possibile alla scena del crimine.
In caso di distruzione totale o parziale:
ottenere dalle autorità competenti una
relazione scritta, o, in assenza di questa, una
testimonianza.
In caso di perdita o di distruzione totale o
parziale da parte di una ditta di trasporti: è
imperativo ottenere una relazione da parte di
un dipendente qualificato della ditta.
Come viene liquidato il Sinistro?
L’Indennizzo viene calcolato sulla base del
costo di sostituzione con oggetti della stessa
natura, al netto della deduzione per il
degrado d’uso, con l’applicazione di una
franchigia di 50 Euro per Sinistro.
L’Indennizzo non può superare l’importo del
danno subito, né tener conto di perdite
indirette.
Il Beneficiario riceve l’Indennizzo entro 15
giorni dall’accordo con la Società o da una
sentenza esecutiva del tribunale.
Gli oggetti rubati o perduti sono ritrovati:
Cosa bisogna fare in caso di Sinistro?
In tutti i casi:
Se gli oggetti rubati o perduti sono
ritrovati, la Società deve essere informata
con una raccomandata il più presto
18/28
possibile. Se la Società non ha ancora
pagato il Beneficiario, quest’ultimo deve
rientrare in possesso degli oggetti. In tal caso
la Società è obbligata solo al pagamento di
qualsiasi danno o mancanza degli oggetti, se
la copertura è valida. Se la Società ha già
pagato il Beneficiario, quest’ultimo può
optare o per l’abbandono (consegnando
l’oggetto alla Società) o per il recupero
dell’oggetto in cambio della restituzione alla
Società dell’Indennizzo percepito, soggetto
alle deduzioni per danno o mancanza degli
oggetti. Se questa scelta non viene fatta
entro 15 giorni dalla data di invio della
raccomandata, la Società riterrà che il
Beneficiario ha optato per il recupero dei suoi
oggetti.
Articolo 3.4 – Rimborso della franchigia in
caso di noleggio di autovetture
Oggetto della copertura:
In caso di furto (o tentato furto) dell’
Autovettura a Noleggio, affittata dall’Assicurato nel corso del Viaggio di affari, la
Società rimborserà la Franchigia sul Noleggio
di Autovettura pagata dall’Assicurato.
Data dell’entrata in vigore e della cessazione della copertura
La copertura entra in vigore dalla data della
firma del contratto di noleggio da parte
dell’Assicurato e cessa quando l’Assicurato
restituisce l’Autovettura a Noleggio.
-
compilare correttamente il contratto di
noleggio e firmarlo,
-
essere il conducente indicato nel contratto di noleggio e il conducente effettivo
al momento del Sinistro, e
-
rispettare i criteri stabiliti dal noleggiatore
e le normative locali.
Che cosa fare in caso di Sinistro?
Informare la Società del Sinistro entro 21
giorni dall’evento.
Questa dichiarazione deve comprendere i
seguenti documenti:
-
Il contratto di noleggio firmato dall’Assicurato,
-
La registrazione della denuncia,
-
Una lettera con la descrizione dettagliata
delle circostanze del Sinistro, e
-
La ricevuta del pagamento al noleggiatore della Franchigia sul Noleggio di
Autovettura a carico dell’Assicurato.
Se l’Assicurato è prosciolto da ogni responsabilità, non appena la Franchigia sul
Noleggio di Autovettura è stata rimborsata
dai terzi responsabili, l’Assicurato si impegna
a rifondere alla Società l’importo dell’Indennizzo.
Esclusioni:
Non sono coperti dal presente articolo:
-
Danni causati dal degrado d’uso del
veicolo o da un suo difetto di costruzione;
-
Danni causati da evento di tipo nucleare-atomico;
-
Noleggio simultaneo di diversi veicoli
da parte dell’Assicurato;
-
Noleggio di veicoli per trasporto misto
per consegne o traslochi;
-
Danni provocati nel compartimento
passeggeri di una Vettura a Noleggio,
che non siano il risultato immediato di
un danno materiale oggetto di copertura: danni causati dal fumo, danni
Importo della copertura
La copertura è prestata con un limite di 1.000
Euro per Sinistro e per Assicurato, con un
massimo di due Sinistri per anno assicurativo.
Condizioni per l’implementazione della
copertura
Per beneficiare della copertura, l’Assicurato
deve:
-
affittare una Vettura a Noleggio da un
noleggiatore professionale per un periodo
inferiore a 30 giorni consecutivi,
19/28
causati da animali o danni causati da
passeggeri;
-
Dolo da parte dell’Assicurato;
-
Incidenti stradali mentre l’Assicurato si
trovava sotto l’influenza dell’alcool,
dimostrata dalla presenza nel sangue
di alcool puro in dose uguale o
superiore a quella stabilita dal codice
stradale in vigore nel paese in cui si è
verificato il Sinistro;
-
Sinistri causati o provocati dall’assunzione da parte dell’Assicurato di
droghe, medicine o sostanze narcotiche non prescritte da un Medico.
Articolo 3.5 – Protezione dalle Aggressioni
durante il Viaggio
-
delle chiavi e delle serrature del suo
autoveicolo personale o di quello
dell’azienda,
-
dei suoi documenti (vale a dire
esclusivamente il passaporto, la patente
di guida, il libretto della macchina e il
permesso di soggiorno),
fino a
3.000 Euro per Sinistro e per
Assicurato.
La copertura è concessa solo dopo aver
presentato denuncia alle autorità di Polizia. Il
rimborso da parte della Società sarà eseguito
dietro presentazione degli scontrini originali
dei beni sostituiti o altra documentazione
pertinente e di una copia della denuncia.
Articolo 3.6 – Responsabilità Civile
Personale all’estero
Oggetto della copertura:
Danno agli effetti personali dell’Assicurato
Nel caso che l’Assicurato sia vittima di
un’Aggressione mentre si trova in Viaggio, i
suoi effetti personali (vale a dire, esclusivamente, vestiti, bagagli e borse) indossati
o portati durante l’Aggressione sono oggetto
di copertura in caso di furto o di danno totale
o parziale, entro il limite del costo della loro
sostituzione, al netto della deduzione per il
degrado d’uso, fino a 500 Euro per Sinistro,
con l’applicazione di una Franchigia di 50
Euro per Sinistro. La copertura è concessa
solo dopo aver presentato denuncia presso
le autorità di Polizia. Il rimborso da parte
della Società sarà eseguito dietro presentazione degli scontrini originali dei beni
danneggiati e di una copia della denuncia.
Furto delle chiavi o dei documenti di
identità dell’Assicurato
Nel caso in cui l’Assicurato, vittima di
un’Aggressione mentre si trova in Viaggio,
sia derubato delle chiavi o dei documenti di
identità, la Società rimborserà all’Assicurato il
costo della sostituzione:
-
delle chiavi e delle serrature della sua
residenza principale e di eventuali residenze secondarie,
La Società assicurerà le conseguenze
finanziarie della Responsabilità Civile che
può essere attribuita all’Assicurato a seguito
di un fatto accidentale, non connesso con la
sua attività professionale, occorso durante
un suo Viaggio all’Estero, in aggiunta a,
dopo la scadenza di o l’inadempienza di
qualsiasi altro contratto assicurativo di cui
l’Assicurato sia beneficiario.
Perdite coperte:
Tutte le lesioni fisiche, i danni materiali o i
danni conseguenti causati a Terzi.
Si intende per:
-
Lesione fisica: qualsiasi lesione corporea subita da un individuo,
-
Danni materiali: qualsiasi danno o
distruzione di una cosa o sostanza,
qualsiasi lesione fisica ad animali,
-
Danni conseguenti: tutte le perdite
finanziarie risultanti dalla privazione del
godimento di un diritto, dall’interruzione
di un servizio reso da una persona o da
una proprietà, o dalla perdita di un
guadagno e direttamente conseguenti ad
un Danno materiale o una Lesione fisica
che sia oggetto di copertura.
20/28
Massimale di copertura:
Inoltre, non sono coperti:
Il massimale di copertura per tutte le Lesioni
fisiche, i Danni materiali e i Danni conseguenti è indicato nella Scheda di Polizza di
Polizza. Questo massimale si applica per
Sinistro quale che sia il numero degli
Assicurati o le vittime Terze interessate.
-
multe e sanzioni;
-
danni a proprietà di cui l’Assicurato sia
proprietario, locatario, custode o
detentore a qualsiasi titolo;
-
danni esemplari o punitivi riconosciuti
da qualsiasi tribunale degli Stati Uniti o
del Canada;
-
le conseguenze dell’assunzione da
parte dell’Assicurato di impegni contrattuali esorbitanti secondo quanto
stabilito dalla giurisprudenza.
Esclusioni:
Non sono coperti i Sinistri risultanti da
quanto segue:
-
-
incendio, esplosione, danni per perdite
d’acqua da edifici di cui l’Assicurato
sia proprietario, locatario o occupante
ai sensi della legislazione sugli affitti, o
per un periodo di più di tre (3) mesi;
lo svolgimento da parte dell’Assicurato
di un’attività per la quale l’assicurazione sia obbligatoria ai sensi delle
leggi del paese nel quale si verifica il
Sinistro;
-
l’impiego da parte dell’Assicurato di
qualsiasi battello o natante in mare al
di fuori delle acque territoriali, e l’uso
in mare, su laghi o su fiumi di un
battello o natante lungo più di cinque
(5) metri o spinto da un motore;
-
la
partecipazione
da
parte
dell’Assicurato in qualità di concorrente a qualsiasi gara, scommessa
o competizione che comporti l’uso di
veicoli con o senza motore, o di un
animale da sella o da tiro;
-
l’uso da parte dell’Assicurato di un
veicolo a motore o di un velivolo;
-
la pratica di attività sportiva a livello
professionale;
-
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua o
del terreno;
-
la partecipazione attiva da parte
dell’Assicurato a tumulti, sommosse
popolari, combattimenti, atti di terrorismo o sabotaggio;
-
Eventi bellici o evento di tipo nucleareatomico;
-
dolo dell’Assicurato;
-
malattie a trasmissione sessuale.
Applicazione della copertura nel tempo/
attivazione della stessa:
La copertura è attivata da un Evento
Dannoso.
La Società fornisce la copertura quando è
presentata una Richiesta di Risarcimento a
seguito di un danno causato a Terzi e
quando lo stesso comporti una responsabilità dell’Assicurato, a condizione che
l’Evento Dannoso si sia verificato tra la data
di inizio della copertura di cui l’Assicurato è
beneficiario e la data di cancellazione o di
scadenza della copertura di cui l’Assicurato è
beneficiario, non rilevando quali siano le date
di altri elementi costituenti il Sinistro
(manifestazione del danno; Richieste di
Risarcimento).
Prassi da seguire in caso di Sinistro:
Qualsiasi fatto che possa comportare la
responsabilità dell’Assicurato deve essere
notificato alla Società per scritto, dietro pena
di perdita parziale o totale del diritto
all’Indennizzo, il più presto possibile e non
più tardi di 21 giorni dalla data della
Richiesta di Risarcimento da parte dei Terzi
vittime di lesioni, tranne che in caso di eventi
fortuiti o di forza maggiore.
La notifica del Sinistro deve essere
accompagnata almeno dalle seguenti informazioni:
-
una descrizione dei Sinistri che possono
attivare la copertura e la data in cui sono
avvenuti,
21/28
-
la natura e l’importo del danno potenziale
o presunto,
-
il nome dello/degli Assicurato/i e dei Terzi
interessati,
-
una copia di tutti i procedimenti extragiudiziali, documenti, avvisi o citazioni
consegnate o notificate allo/agli Assicurato/i.
È imperativo che vengano prese tutte le
misure atte a limitare la portata del danno
noto e a prevenire il verificarsi di ulteriori
perdite. Né il Contraente né l’Assicurato
possono raggiungere un compromesso
senza il consenso della Società. Se questo è
il caso, qualsiasi riconoscimento di responsabilità o accomodamento raggiunto, o
qualsiasi rinuncia a una prescrizione, periodo
di limitazione o pignoramento fatta senza il
preventivo consenso scritto della Società
non è vincolante ai fini della presente
copertura assicurativa.
Nel caso in cui contro l’Assicurato vengano
condotte procedure legali a risarcimento di
tutti i Sinistri coperti ai sensi della presente
clausola Responsabilità Civile non Professionale all’Estero, la Società si prenderà
carico i costi della difesa dell’Assicurato
sostenuti con il preventivo consenso della
Società stessa. Questi costi difensivi saranno
dedotti dal limite di copertura stabilito nella
Scheda di Polizza.
L’Assicurato ha libertà di scelta per quanto
concerne l’avvocato e ha l’obbligo di
assicurarsi una difesa. L’Assicurato si
impegna a comunicare il più presto possibile
alla Società il nome del suo legale, a
concertare con la Società gli sviluppi
difensivi, compresi eventuali negoziati in vista
di una composizione, e a non influire
negativamente sugli interessi della Società o
dei suoi potenziali o effettivi diritti al
recupero. Se lo desidera, la Società può
assumere il controllo dei procedimenti.
SEZIONE IV – SICUREZZA DEGLI
ASSICURATI
Contraente o all’Assicurato il costo del
biglietto aereo in classe economica
consentendo all’Assicurato di:
-
ritornare al suo Paese di Residenza, o
-
recarsi nell’area sicura più vicina.
Nel caso in cui l’Assicurato non sia in grado
di ritornare al suo Paese di Residenza o di
recarsi nell’area sicura più vicina, la Società
rimborserà al Contraente o all’Assicurato il
costo della sistemazione fino ad un massimo
di 200 Euro per notte, con un massimo di 14
notti consecutive.
Queste spese sono rimborsate dalla Società
fino a 50.000 Euro per Sinistro, quale che sia
il numero degli Assicurati interessati, quando
sono rese necessarie da:
-
una Raccomandazione,
-
espulsione dell’Assicurato che è divenuta
«persona non gradita»,
-
uno stato di emergenza che richieda
l’immediata evacuazione, o
-
la confisca, l’esproprio o l’occupazione di
una proprietà, fabbrica o impianto
utilizzato dal o appartenente al Contraente,
che si verifichino dopo l’ultima data di
ingresso dell’Assicurato nel paese in cui si
trova in Viaggio.
Esclusioni Speciali
Le garanzie previste dal presente articolo
non sono attive quando:
-
l’Assicurato abbia violato leggi o
normative, comprese quelle riguardanti visto, passaporti, permessi di
lavoro o di residenza o documenti
simili del paese in cui si trova in
Viaggio;
-
il Contraente o l’Assicurato non
abbiano rispettato gli obblighi contrattuali;
-
l’Assicurato è cittadino del paese in cui
si trova in Viaggio.
Articolo 4.1 – Evacuazione per ragioni
politiche o in seguito a catastrofe naturale
Nel caso in cui l’Assicurato sia in Viaggio
all’Estero,
la
Società
rimborserà
al
22/28
SEZIONE V – DISPOSIZIONI COMUNI A
TUTTI I RISCHI
Articolo 5.1 – Definizioni
Aggressione:
Centrale Operativa di Assistenza:
AGA Service Italia S.c.a.r.l., Piazzale Lodi 3,
20137 Milano, che fornirà servizi di
assistenza alla Chubb Insurance Company of
Europe SE.
Qualunque aggressione fisica, involontariamente subita dall’Assicurato, causata
dall’azione volontaria, improvvisa e brutale di
un’altra persona o gruppo di persone.
Coniuge:
Assicurato:
Contraente:
La persona fisica indicata per nome o
categoria di impiego nelle Condizioni Speciali.
Persona giuridica che richiede la redazione
del contratto, lo firma e si impegna a pagarne
i premi.
La categoria degli Assicurati ai sensi del
presente contratto non comprende le
persone che beneficiano di uno status di
espatriato o distaccato.
Danni all’abitazione / danni ai locali
dell’azienda :
Anche il Coniuge e/o i Figli a carico che
accompagnano l’Assicurato nel Viaggio
beneficiano della copertura delle Sezioni II, III
e IV, se tali Sezioni sono state sottoscritte.
Assicurazione:
Il contratto di Assicurazione.
Attrezzature professionali:
Attrezzature appartenenti al Contraente o da
lui noleggiate e affidate all’Assicurato.
Autovettura a Noleggio:
Qualsiasi veicolo terreste motorizzato e su 4
ruote, adibito al trasporto di persone e/o
merci, e noleggiato da un professionista
qualificato.
Il marito o la moglie, non divorziati o separati
giudizialmente, il coniuge secondo la giurisprudenza o more uxorio.
Quando l’abitazione o i locali dell’azienda
dell’Assicurato non sono più agibili a causa
di uno dei seguenti evento : incendio,
esplosione, implosione, danni causati
dall’acqua, finestre rotte, rapina, tentata
rapina, vandalismo, condizioni climatiche
(temporali, grandine sui tetti, peso della neve
sui tetti), rischi esterni (tuoni, affumicamento,
caduta di un aeroplano o di un veicolo
spaziale, impatto di un veicolo terrestre
motorizzato), congelamento delle condutture
e del sistema di riscaldamento, danni causati
dall’acqua a seguito di straripamento degli
scarichi occasionato da piogge di eccezionale intensità, o in caso di catastrofe
naturale oggetto di un pubblico decreto.
Effetti personali:
tutto ciò che è usato dall’Assicurato durante
il Viaggio e non destinato alla vendita.
Beneficiario:
La persona che ha diritto di essere
indennizzata in caso di Sinistro, vale a dire:
-
In caso di morte o di coma da Infortunio,i
beneficiari designati dall’Assicurato o, in
difetto di designazione, gli eredi legittimi
dell’Assicurato;
-
Per le restanti coperture, l’Assicurato che
è vittima dell’evento oggetto di copertura
o il Contraente.
Estero:
Qualsiasi paese diverso dal Paese di
residenza dell’Assicurato. Per un Assicurato
con residenza in Italia tutti i paesi del Mondo
al di fuori della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino.
Eventi bellici:
Conflitto armato tra due o più stati, con o
senza dichiarazione di guerra, compresa
23/28
l’invasione, la guerra civile o la ribellione
armata da parte della popolazione contro
l’ordine costituito.
Evento Dannoso:
Infortunio:
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Genitori, suoceri, nonni, figli, Coniuge, fratelli,
sorelle, cognate e cognati dell’Assicurato
domiciliati nello stesso Paese di residenza
dell’Assicurato.
È considerato Infortunio anche quanto
segue: colpo di sole, annegamento, trauma,
soffocamento, tentato omicidio, Aggressione,
atti di terrorismo, morsi di animali, morsi di
insetti, avvelenamento dovuto all’assorbimento di sostanze tossiche o corrosive,
lesioni determinate da sforzo (esclusi gli
infarti e le ernie, fatto salvo quanto previsto
dall’Art. 1.2 - Rischi coperti delle Condizioni
Generali).
Figli a carico:
Intermediario:
I figli legittimi, naturali o adottati che non
siano sposati, minori di 18 anni o di 25 nel
caso stiano continuando gli studi, e
finanziariamente dipendenti dai loro genitori
alla data del Sinistro.
Il broker o l’agente iscritto alla rispettiva
Sezione
del
Registro
Unico
degli
Intermediari.
Il fatto, azione o evento all’origine di perdite
subite dalla vittima e oggetto di una Richiesta
di Risarcimento.
Familiari:
Istituto di cura:
Franchigia:
Parte dei danni o delle spese sostenute
dall’Assicurato. Queste possono essere
espresse in Euro, ore, giorni o in percentuale.
Franchigia sul Noleggio di Autovettura :
Franchigia stabilita nel contratto di noleggio
che l’Assicurato accetta – o non accetta –
sulla copertura Theft Protection Cover (TPC)
per assicurarsi contro i furti.
L’ospedale, la casa di cura, la clinica
universitaria,
l’istituto
universitario,
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti
di legge e dalle competenti Autorità,
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera,
anche in regime di degenza diurna. Sono
comunque esclusi gli stabilimenti termali, le
case di convalescenza e le cliniche aventi
finalità dietologiche ed estetiche.
Lesione fisica grave:
Guardia Medica:
è la struttura interna alla Centrale Operativa,
costituita
da
Medici
specializzati
nell’organizzazione delle prestazioni di
assistenza che, in collaborazione con gli
operatori, provvedono al contatto con
l’Assicurato, all’organizzazione delle prestazioni stesse e, se necessario, all’organizzazione ed all’invio di operatori sanitari
(medici,
infermieri,
ecc.)
sul
luogo
dell’evento.
Indennizzo:
La somma dovuta dalla Società in caso di
Sinistro.
Qualsiasi Infortunio o Malattia che determini
l’incapacità dell’Assicurato ad attendere alle
proprie occupazioni per un periodo superiore
ai 40 giorni oppure rappresenti un pericolo di
vita per l’Assicurato stesso oppure causi un
indebolimento permanente ad un senso o ad
un organo..
Locali dell’azienda:
Luogo in cui l’Assicurato esercita la sua
attività professionale secondo quanto
descritto nei documenti ufficiali. Può trovarsi
in qualunque posto nel mondo.
Malattia :
Ogni repentina alterazione dello stato di
salute non dipendente da Infortunio.
24/28
Medico:
Ricovero:
Persona con una Laurea in medicina o
chirurgia che sia valida nel Paese in cui si
trova l’Assicurato.
Permanenza imprevista per un periodo
superiore alle 24 ore in un Istituto di cura
pubblico o privato, prescritta da un Medico
per una terapia medica o chirurgica a seguito
di Infortunio o Malattia indennizzabile ai sensi
del presente contratto.
Oggetti preziosi :
Gioielleria, oggetti realizzati con metalli
preziosi, pietre preziose, perle, orologi,
attrezzature fotografiche o per la riproduzione del suono e delle immagini accessori
compresi, pellicce, fucili da caccia.
Rischio:
La probabilità che si verifichi il Sinistro e
l’entità dei danni che possono derivarne.
Paese di residenza:
Sinistro:
Il paese che è la residenza principale
dell’Assicurato prima della sua partenza per il
Viaggio. Può essere situato ovunque nel
mondo.
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata
la garanzia assicurativa.
Società:
Chubb Insurance Company of Europe SE.
Parente stretto:
Qualsiasi membro della famiglia entro il 3°
grado di parentela diretta, nonché qualsiasi
altra persona fisica presente nello stato di
famiglia.
Polizza:
Terzi:
Qualsiasi persona fisica o giuridica, con
l’esclusione del Contraente, di qualsiasi
Assicurato, dei familiari dell’Assicurato, dei
suoi genitori e discendenti, nonché dei
dipendenti del Contraente.
Il documento che prova l’Assicurazione.
Viaggio :
Premio:
La somma
Società.
dovuta
dal
Contraente alla
Raccomandazione:
Avviso formale del Ministero degli Esteri
italiano di lasciare il paese in cui l’Assicurato
si trova in Viaggio, per ragioni politiche o in
seguito a un disastro naturale.
Richiesta di risarcimento:
Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di
Terzi per fatto di responsabilità di un
Assicurato, o tramite lettera scritta all’Assicurato o alla Società, o per citazione di fronte
ad un tribunale civile o amministrativo. Un
singolo Sinistro può essere oggetto di
diverse Richieste di Risarcimento, relative
allo stesso evento e portate avanti da una o
più vittime.
Qualsiasi viaggio professionale effettuato
dall’Assicurato, compresi quelli per seminari,
mostre e congressi, compiuti per conto del
Contraente in tutto il mondo, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente
contratto. Per ciascun Viaggio, la copertura
entra in vigore dal momento in cui
l’Assicurato lascia il luogo di lavoro o la
propria abitazione e termina con il suo ritorno
a uno dei due punti di partenza. La copertura
è assicurata 24 ore al giorno per tutta la
durata del periodo.
Per estensione, sono oggetto di copertura i
viaggi personali compiuti dall’Assicurato per
una durata minima di una notte e un
massimo di 15 giorni in immediata
concomitanza con il Viaggio e non superiori
alla durata del Viaggio.
Volo di linea :
Un volo gestito da una compagnia aerea in
possesso di certificati, licenze e auto25/28
rizzazioni richieste per il regolare trasporto
aereo di passeggeri, emessi dalle autorità
competenti nel paese di immatricolazione del
velivolo. La compagnia aerea ha fissato e
pubblicato tariffe passeggeri secondo orari
regolari. Si specifica che il volo segue
regolarmente itinerari e orari conformi a quelli
pubblicati nella guida «ABC WORLD
AIRWAYS GUIDE». Durata del volo, coincidenze e destinazioni sono quelle indicate sul
biglietto.
Articolo 5.2 – Dichiarazione del
Contraente/Assicurato
La Società presta la garanzia e ne determina
il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal
Contraente / Assicurato, che pertanto deve
manifestare tutte le circostanze che
influiscono sulla valutazione del Rischio.
Dichiarazioni inesatte o reticenze possono
comportare sia il mancato risarcimento
del danno o un risarcimento ridotto, sia il
recesso o l’annullamento del contratto,
secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e
1893 del Codice Civile.
Articolo 5.3 – Conclusione e durata del
contratto
Il contratto entra in vigore alla data
menzionata nella Scheda di Polizza. Tranne
che sia stabilito diversamente nelle Condizioni Aggiuntive, il contratto è stipulato per
un periodo di un anno. Alla scadenza lo si
intende tacitamente rinnovato di anno in
anno per la stessa durata a meno che l’una o
l’altra delle parti non receda dal contratto con
lettera raccomandata indirizzata alla controparte almeno trenta giorni prima della data di
scadenza annuale.
Tranne che nel caso in cui il presente
contratto assicuri solo persone nominate e
indicate, la copertura si applica automaticamente a:
-
i neo-assunti il giorno che prendono
servizio nell’ambito della categoria di
Assicurati coperti dal contratto,
-
i dipendenti promossi, dal giorno della
loro promozione nell’ambito della categoria di Assicurati coperti dal contratto,
-
o secondo qualsiasi altra clausola specificata nella Scheda di Polizza.
La copertura cesserà automaticamente il
giorno in cui l’Assicurato termini il suo
rapporto professionale con il Contraente.
La garanzia assicurativa si intende prestata
senza limiti di età: tuttavia a decorrere dalla
scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età,
l’Assicurazione potrà essere rinnovata con
patto speciale previa presentazione, 30 giorni
prima della scadenza stessa del certificato
medico attestante buona salute.
Articolo 5.4 – Pagamento dei premi
Il Contraente è tenuto a pagare, presso la
Direzione per l'Italia della Società ovvero
all’Intermediario cui la Polizza è assegnata,
alle rispettive scadenze e per tutta la durata
del contratto, i premi comprensivi delle
addizionali stabiliti dalla Polizza medesima.
La prima rata deve essere pagata alla
consegna della Polizza; le rate successive
vengono pagate contro rilascio di quietanze
emesse dalla Direzione della Società, che
devono portare la data del pagamento e la
firma della persona che riscuote l'importo.
L’Assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella Polizza, se in
quel momento il Premio e le addizionali sono
pagati; in caso diverso decorre dalle ore
ventiquattro del giorno in cui si effettua il
pagamento, ferme restando le scadenze del
contratto.
Per le rate successive alla prima è concesso
il termine di rispetto di trenta giorni, trascorso
il quale l'Assicurazione resta sospesa e
rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del Premio,
delle addizionali e delle spese, ferme
restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di rispetto di cui
sopra, la Società ha diritto di dichiarare con
lettera raccomandata la risoluzione del
contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o
di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il Premio è sempre determinato per un
periodo di Assicurazione di un anno, salvo il
caso di contratto di durata inferiore, ed è
interamente dovuto anche se ne sia stato
concesso il frazionamento in due o più rate.
26/28
Articolo 5.5 – Regolazione del premio
La presente Polizza è soggetta alla
regolazione del Premio qualora le variazioni
intervenute nel corso dell’anno assicurativo
risultino superiori inferiori al 20% rispetto ai
preventivi inizialmente dichiarati dal Contraente, fermo restando il premio minimo
concordato. Tali dati dovranno essere
comunicati alla Società entro 60 giorni dalla
fine di ogni annualità assicurativa; in base a
tale comunicazione la Società provvederà ad
emettere appendice di regolazione e
provvederà all’adeguamento del Premio per
l’annualità successiva.
Se il Contraente / Assicurato non effettua nei
termini prescritti la comunicazione dei dati
anzidetti, o il pagamento delle differenze
attive dovute, il Premio versato in anticipo in
via provvisoria per le rate successive, viene
considerato in conto o a garanzia di quello
relativo al periodo assicurativo per il quale
non ha avuto luogo la regolazione o il
pagamento della differenza attiva e
l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il Contraente /
Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi,
salvo il diritto per la Società di agire
giudizialmente o dichiarare, con lettera
raccomandata, la risoluzione del Contratto.
Per i contratti scaduti per qualsiasi motivo,
se il Contraente / Assicurato non adempie
agli obblighi relativi alla regolazione del
Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire
giudizialmente, non è obbligata per i sinistri
accaduti nel periodo al quale si riferisce la
mancata regolazione.
Articolo 5.6 – Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro non attribuibile alla
Sezione II Assistenza durante il Viaggio e fino
al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell’Indennizzo, il Contraente o la Società
possono recedere dall’Assicurazione. La
relativa comunicazione deve essere data
mediante lettera raccomandata ed ha
efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio
della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società,
quest’ultima rimborserà al Contraente la
quota di Premio netto relativa al periodo di
Rischio non corso, qualora fosse il Contraente ad esercitare il recesso, lo stesso
avrà diritto ad un rimborso pari al 50% del
Premio netto corrisposto relativo al periodo
per il quale l’Assicurazione non avrà più
efficacia.
Articolo 5.7 – Controversie
In caso di divergenze sulla natura e sulle
conseguenze delle lesioni o sul grado di
invalidità permanente le Parti si obbligano a
conferire mandato, con scrittura privata ad
un Collegio di tre medici di decidere a norma
e nei limiti delle Condizioni di Polizza.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese
a maggioranza di voti, con dispensa da ogni
formalità di legge.
La proposta di convocare il Collegio Medico
deve partire dall’Assicurato o dagli aventi
diritto entro un mese dal giorno in cui la
Società ha liquidato o ha offerto la
liquidazione del Sinistro, e deve essere fatta
per iscritto con l’indicazione del nome del
Medico designato, dopodiché la Società
comunica all’Assicurato il nome del Medico
che essa a sua volta designa. Il terzo Medico
viene scelto dalle Parti sopra una terna di
medici proposta dai primi due; in caso di
disaccordo
lo designa il
Segretario
dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione
nel luogo dove deve riunirsi il Collegio
Medico. Nominato il terzo Medico, la Società
convoca il Collegio Medico invitando l’Assicurato a presentarsi.
Il Collegio Medico risiede presso l’Istituto di
medicina legale più vicino al domicilio
dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie
spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese
e competenze del terzo Medico.
La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici
rifiuta di firmare il relativo verbale.
Articolo 5.8 – Altre assicurazioni
Nel caso che un Sinistro richieda il pagamento di tutte o di parte delle garanzie nelle
Sezioni Assistenza durante il Viaggio, Viaggio
d’affari o Sicurezza degli Assicurati, l’Assicurato deve informare la Società della
copertura in essere per gli stessi rischi
presso altri assicuratori.
27/28
Articolo 5.9 – Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente
è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto
alla Direzione per l'Italia della Società,
oppure al mandatario scelto dal Contraente e
riconosciuto dalla Società. Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta
da atto di variazione sottoscritto dalle Parti.
Articolo 5.10 – Variazioni di Rischio
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediata
comunicazione scritta alla Società di ogni
variazione che intervenga a modificare ogni
elemento del Rischio. Se la variazione
implica diminuzione del Rischio, la Società
provvederà a ridurre in proporzione il Premio
a partire dalla scadenza annuale successiva
alla comunicazione fatta dal Contraente.
Se la variazione implica aggravamento del
Rischio, la Società ha facoltà di recedere dal
contratto con preavviso di quindici giorni,
salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione
del contratto stesso con apposito atto di
variazione.
Articolo 5.11 – Prova
Colui che richiede l’Indennizzo deve provare
l'esistenza di tutti gli elementi del proprio
diritto e deve inoltre consentire le indagini e
gli accertamenti ritenuti necessari dalla
Società, a tale fine sciogliendo dal segreto
professionale i Medici che hanno visitato e
curato l'Assicurato.
Articolo 5.12 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono
a carico del Contraente.
Articolo 5.13 – Competenza territoriale
Foro competente, a scelta della parte attrice
è quello del luogo di residenza o sede del
convenuto, ovvero quello ove ha Sede
l’Intermediario a cui è affidata la gestione del
contratto.
Articolo 5.14 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente
regolato valgono le vigenti norme di legge
italiana.
Art. 5.15 - Clausola sanzioni economiche
e/o commerciali
Di comune accordo tra le Parti si conviene
che la copertura prestata con la presente
polizza non è operativa nei casi in cui tale
prestazione
e/o
l'inerente
indennizzo
determinino da parte della Compagnia - o
Società del Gruppo - la violazione diretta od
indiretta
delle
vigenti
Leggi
relative
all'applicazione di sanzioni economiche o
commerciali applicabili a tale titolo.
Si precisa che ai fini della presente
limitazione di copertura per Società del
Gruppo si intendono controllanti, controllate
o collegate con l'infrascritta Società.
Art. 5.16 - Clausola limitazione territoriale
Si fa inoltre presente che non e’ prevista
alcuna copertura assicurativa e pertanto non
sarà corrisposto alcun indennizzo nei casi di
Viaggi Assicurati a, da e in Iran.
28/28
Scarica

Polizza Optimissions