OPTIMISSIONS 2015 Condizioni di polizza CONDIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Oggetto del contratto La Società si impegna a pagare gli Indennizzi dovuti e a fornire i servizi garantiti ai termini e alle condizioni stabiliti ai sensi delle Condizioni Generali o Aggiuntive di Polizza. Estensione territoriale La copertura è efficace in tutto il mondo, fatte salve disposizioni contrarie stabilite nella Scheda o nelle Condizioni Generali o Aggiuntive di Polizza. SEZIONE I - INFORTUNI La copertura ai sensi di questa sezione è fornita dalla Società. Articolo 1.1 – Oggetto della copertura La Società si impegna a pagare gli Indennizzi previsti nella Scheda di Polizza quando l’Assicurato subisce un Infortunio, indennizzabile ai sensi di Polizza, nel corso di un Viaggio. Articolo 1.2 – Rischi coperti Morte: In caso di morte dell’Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, che si verifichi entro un periodo massimo di ventiquattro mesi dopo l’Infortunio oggetto di copertura, la Società pagherà al Beneficiario l’intero Indennizzo specificato nella Scheda di Polizza. Questa somma è incrementata di 5.000 Euro per ogni Figlio a carico dell’Assicurato al momento della sua morte, fino ad un massimo di 35.000 Euro per tutti i Figli a carico. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in Polizza il capitale previsto per il caso di Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’Indennizzo, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà il diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita. Invalidità Permanente: In caso di Invalidità Permanente, sia totale che parziale, dell’Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società liquida a tale titolo un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente indicata nelle Condizioni Speciali, moltiplicata per la percentuale di invalidità determinata dalla tabella annessa al T.U. sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a Malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30.06.1965 nº 1124 - per l'industria - e successive modificazioni, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionali di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’Indennizzo viene stabilito tenendo 2/28 conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell'Infortunio. L’Assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e da sforzo. A tale riguardo, si conviene che: - nel caso di ernia discale o addominale operata o operabile viene riconosciuto un Indennizzo fino ad un massimo del 3% della somma assicurata; - nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un Indennizzo fino ad un massimo del 6% della somma assicurata. La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'Indennizzo per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. E' stabilito che verrà applicata una franchigia assoluta del 3% se il grado di invalidità permanente accertato in caso di Sinistro non sia superiore al 10% della totale pertanto: - non si farà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale; - verrà applicata la franchigia del 3% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 10% della totale; - nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 10% della totale, la Società liquiderà l’Indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Quando le conseguenze di un Infortunio oggetto di copertura sono aggravate dall’insufficienza o dalla mancanza di cure con colpa dell’Assicurato, l’Indennizzo viene calcolato senza tener conto di tale aggravamento. Valutazione speciale dell’invalidità Permanente da infortunio: Qualora a seguito dello stesso evento indennizzabile ai sensi di Polizza, l’Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 50%, la Società corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza. Coma: Quando, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato entra in coma certificato da un Medico, ed è ricoverato in un ospedale, clinica o istituto sanitario, la Società pagherà all’Assicurato o ai suoi Beneficiari la somma fissa di 75 Euro per ogni giorno di coma. Questo pagamento è dovuto per un periodo massimo di 365 giorni di coma per un singolo Infortunio, e sarà corrisposto in presenza di un periodo di quindici (15) giorni consecutivi di coma. Assistenza psicologica: La Società rimborserà all’Assicurato, entro lo specifico massimale indicato nella Scheda di Polizza e dietro presentazione di ricevute, le parcelle per l’assistenza psicologica, prescritta da un Medico e fornita da uno psicologo o psichiatra iscritto al relativo ordine, per curare i risentimenti psicologici causati dall’Invalidità Permanente, conseguente ad un Infortunio, indennizzabile a termini di polizza, a condizione che il danno psicologico sia clinicamente attestato da certificazione medica. Se l’Assicurato è indennizzato dal SSN e/o da un’assicurazione sanitaria privata che copra gli stessi rischi, la Società rimborserà gli importi non pagati dal SSN e/o dall’assicurazione sanitaria privata, senza 3/28 che il rimborso totale ricevuto dall’Assicurato superi le sue spese effettivamente sostenute. Articolo 1.3 – Esclusioni Pregiudizio allo svolgimento delle normali attività quotidiane: Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato sia affetto da accertata Invalidità Permanente di grado superiore al 30%, con conseguente perdita di autonomia confermata da un Medico incaricato dalla Società, questa rimborserà le spese sostenute nel corso dei sei (6) mesi seguenti la stabilizzazione dell’Invalidità al fine di: - attrezzare la residenza principale da lui occupata prima dell’Infortunio in modo da renderla agibile e utilizzabile con riferimento alla sua perdita di autonomia; se non è possibile attrezzare la residenza principale e se l’Infortunio costringe l’Assicurato a traslocare, la Società rimborserà i costi del trasloco nella residenza in cui avrà scelto di vivere dopo l’Infortunio; attrezzare il suo autoveicolo personale per renderlo agibile e utilizzabile con riferimento alla sua perdita di autonomia. Questi rimborsi saranno eseguiti dietro presentazione di documenti giustificativi ed entro il limite della somma massima specifica indicata nella Scheda di Polizza di Polizza. - Le conseguenze del suicidio o del tentato suicidio dell’Assicurato; - Gli Infortuni che avvengano per l’uso da parte dell’Assicurato di droghe, medicine o sostanze narcotiche non prescritte da un Medico; - Qualsiasi effetto e/o conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi contatto e/o contaminazione da parte di sostanze nucleari, batteriologiche o chimiche; - Infortuni stradali verificatisi con l’Assicurato alla guida sotto l’influenza di alcool, dimostrata dalla presenza nel suo sangue di un livello etilico superiore al massimo consentito dal codice della strada in vigore nel paese in cui si è verificato l’Infortunio stradale; - Gli Infortuni conseguenti al manifestarsi di attacco epilettico o delirium tremens, aneurisma, infarto al miocardio, embolo cerebrale o emorragia meningea, o da una qualsiasi Malattia, anche mentale, dell'Assicurato; - Gli Infortuni conseguenti alla partecipazione attiva dell’Assicurato a una rissa o derivanti da un reato doloso commesso o tentato dall’Assicurato. - Gli Infortuni conseguenti alla partecipazione attiva dell’Assicurato a corse e gare (e relative prove) di veicoli a motore, ufficiale o meno che sia. Ciò nonostante, resta oggetto di copertura la partecipazione per diletto a raduni automobilistici privati; - Gli Infortuni conseguenti a Eventi Bellici in uno dei paesi elencati nella Scheda di Polizza. L’elenco può essere fatto oggetto di modifiche (con l’aggiunta o la cancellazione di un paese) in qualunque momento secondo lo sviluppo della situazione interna relativa a ciascun paese tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata all’ultimo indirizzo conosciuto del Contraente. La Spese di ricerca, soccorso, e salvataggio: Nel caso di un Infortunio che ha dato luogo a spese di ricerca, soccorso e salvataggio, la Società rimborserà all’Assicurato e/o al Contraente, dietro presentazione di documenti giustificativi fiscali, le spese sostenute dall’Assicurato e/o dal Contraente nei confronti di organizzazioni pubbliche o private che possono essere intervenute, entro il limite dello specifico massimale indicato nella Scheda di Polizza di Polizza. Incidenti su mezzi pubblici di trasporto In caso di incidente che coinvolga l’Assicurato in qualità di passeggero quando si trova a bordo di mezzi di trasporto pubblici (escluso rischio volo) e che determini la morte o postumi invalidanti superiori al 50% del totale, la Società corrisponderà la somma assicurata ai termini di polizza aumentata del 25% ma comunque entro il limite di € 100.000. Non è oggetto di copertura quanto segue: 4/28 copertura per atti di guerra terminerà alle ore 24.00 del settimo giorno dalla data di ricevimento della raccomandata. Questa esclusione può essere temporaneamente sospesa, per la sola Sezione I – Infortuni, dietro richiesta del Contraente e pagamento di un premio aggiuntivo. In questo caso, la sospensione sarà menzionata in un emendamento alla Scheda di Polizza di Polizza; - Gli Infortuni occorsi in qualità di pilota o di passeggero di un qualsiasi velivolo o nella pratica di qualsiasi sport aereo, in particolare il deltaplano, il paracadutismo, il parapendio o il volo con ultraleggeri. Ciò nonostante, la presente Assicurazione vale anche quando l’Assicurato: o effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli charter effettuati con velivoli presi a noleggio da Società che eserciscono in servizio pubblico linee aeree regolari. Restano esclusi i voli effettuati su velivoli di proprietà di aeroclubs e/o del Contraente / Assicurato. Articolo 1.4 – Cumulo di Indennizzi Per ciascun Assicurato un singolo Infortunio non può simultaneamente conferire il diritto agli Indennizzi previsti in caso di Morte e di Invalidità Permanente, ciò nonostante, nel caso in cui l’Assicurato, dopo aver ricevuto gli Indennizzi risultanti da invalidità totale o parziale conseguente ad un Infortunio oggetto di copertura, entro un periodo di due anni dalla data dell’Infortunio muoia per causa imputabile all’Infortunio stesso, la Società pagherà l’Indennizzo previsto in caso di Morte dedotto quanto già corrisposto per l’Invalidità Permanente, ove questo Indennizzo sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario. Per ciascun Assicurato un singolo Infortunio può conferire il diritto ad un accumulo di Indennizzi per le seguenti garanzie: Coma, Assistenza psicologica, Pregiudizio allo svolgimento delle normali attività quotidiane e Spese di ricerca, soccorso e salvataggio. Articolo 1.5 – Limite di Indennizzo per evento Se ad essere vittime di un singolo Infortunio sono diversi Assicurati, la somma totale degli Indennizzi pagati per le coperture Morte e Invalidità Permanente non supererà, in qualsiasi caso, il Limite di Indennizzo per Evento indicato nella Scheda di Polizza. Se il totale degli Indennizzi individuali per ciascuno degli Assicurati infortunati eccede questa somma, gli indennizzi per ciascuna persona saranno ridotti proporzionalmente e pagati, in proporzione, secondo l’Indennizzo pagabile a ciascuno degli Assicurati. Se nella Scheda di Polizza non si fa menzione di alcun Limite di Indennizzo per Evento, si conviene che il Limite di Indennizzo per Evento sarà comunque pari a una somma di 30.000.000 Euro, a prescindere dal numero di Assicurati infortunati. Articolo 1.6 – Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'Art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio. Articolo 1.6 – Denuncia del Sinistro e relativi obblighi In caso di Infortunio, la Società deve essere informata prontamente e completamente riguardo alle circostanze in cui si è verificato l’Infortunio e alle possibili conseguenze. Il Beneficiario deve informare la Società dell’Infortunio non più tardi di ventuno (21) giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, tranne che in circostanze eccezionali o di forza maggiore La denuncia deve comprendere : - Il numero della polizza assicurativa in corso come compare nella Scheda di Polizza; - Un’attestazione del Contraente che confermi che l’Assicurato era effettivamente impegnato in un Viaggio di affari per suo conto alla data dell’Infortunio; - Il cognome e il nome di battesimo, l’età e l’indirizzo dell’Assicurato; 5/28 - La data, il luogo e le circostanze dell’Infortunio e, se possibile, i nomi e gli indirizzi di tutti i testimoni, come anche delle persone potenzialmente responsabili. Spetta al Beneficiario dimostrare l’esistenza dell’Infortunio e dei rischi oggetto di copertura che ne sono derivati, così come del nesso fra questi ultimi e il suddetto Infortunio. Al fine di dimostrare questo, il Beneficiario deve fornire alla Società tutti i documenti originali relativi all’Infortunio forniti dalle autorità competenti: - certificato medico iniziale, con descrizione delle lesioni o ferite e delle loro probabili conseguenze, - certificato medico che confermi lo stato di coma per quindici (15) giorni consecutivi, di parere giustificatamente avverso, libertà di accesso per certificare le condizioni della vittima. Qualsiasi dichiarazione fraudolenta concernente la data, le circostanze o le conseguenze di un Infortunio condurrà alla perdita totale dei benefici del contratto. Se il Sinistro è già stato liquidato, la Società avrà diritto al rimborso della somma pagata. SEZIONE II – ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO La copertura ai sensi di questa Sezione è concessa dalla Centrale Operativa di Assistenza o dalla Società, secondo le circostanze, all’Assicurato in Viaggio. A seconda della sua natura, la copertura è disponibile all’Estero e/o nel Paese di residenza dell’Assicurato. IMPORTANTE: Per potersi avvalere del servizio di assistenza, l’Assicurato deve chiamare la Centrale Operativa di Assistenza prima di prendere qualsiasi decisione. Tutte le spese, eccetto quelle mediche sostenute al di fuori del Ricovero, saranno rimborsate solo se autorizzate, approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza. - documentazione attestante il riconoscimento dell’Invalidità Permanente da parte dell’INAIL, - certificato medico che attesti la stabilizzazione con i postumi o il certificato di ricovero, - giustificativo del numero di Figli a carico alla data dell’Infortunio (certificati di nascita e copia dei certificati dei redditi dell’Assicurato), LA SALUTE NEL CORSO DEL VIAGGIO - se pertinente, il rapporto di Polizia, - se pertinente, il certificato di morte che specifichi la causa della morte, Articolo 2.1 – Spese mediche all’estero, assunzione diretta dei costi di Ricovero - tutte le fatture e le ricevute per il pagamento di terapie, nonché per la parte rimborsata all’Assicurato da qualsivoglia sistema di assistenza pubblica (Previdenza Sociale e altri) e/o da assicurazioni sanitarie private, - fatture per spese generate da operazioni di ricerca e di salvataggio, - fatture per spese causate dall’adattamento della residenza o dal trasloco, e per l’adeguamento dell’autoveicolo personale. L’Assicurato deve sottoporsi a tutte le necessarie cure mediche. I Medici nominati dalla Società avranno, tranne che in presenza La presente copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di residenza dell’Assicurato e, comunque, dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. È utilizzabile, fino allo specifico massimale indicato nella Scheda di Polizza per un massimo di 365 giorni, in caso di Infortunio o Malattia all’Estero dell’Assicurato. La copertura riguarda le parcelle per le visite mediche, i costi farmaceutici, radiologici e per le analisi, nonché tutte le spese conseguenti al Ricovero, al netto dei rimborsi pagati dal sistema di assistenza pubblica o da qualsiasi altro sistema previdenziale o assicurazione sanitaria privata a cui l’Assicurato sia affiliato. Le spese odontoiatriche conseguenti ad un Infortunio garantito sono limitate a 500 Euro 6/28 per dente con un massimale di 2.000 Euro per Infortunio e per Assicurato. Le spese odontoiatriche urgenti non causate da Infortunio sono limitate a 750 Euro per Assicurato e per anno di assicurazione. L’assunzione diretta dei costi delle parcelle mediche e il rimborso delle spese mediche cessa il giorno in cui la Centrale Operativa di Assistenza rimpatria l’Assicurato. - le spese per cure mediche non prescritte da un Medico; - le spese mediche sostenute nel Paese di residenza dell’Assicurato sia che siano o meno il risultato di un Infortunio o di una Malattia subiti o contratti all’Estero; - le spese mediche sostenute 24 mesi dopo la data dell’Infortunio oggetto di copertura, o dopo la data della prima diagnosi della Malattia oggetto di copertura; - le spese per protesi ottiche, dentali, acustiche, funzionali, estetiche o interne; - le spese per cure termali, rette di degenza in una casa di riposo e le spese di riabilitazione. Assunzione diretta dei costi delle parcelle mediche in caso di Ricovero: La Centrale Operativa di Assistenza pagherà le spese mediche direttamente all’ospedale senza che l’Assicurato debba anticipare alcun pagamento. Il Contraente, l’Assicurato o i suoi eredi legali si impegnano a compiere tutti i passi necessari a ottenere il rimborso di queste spese mediche dalle organizzazioni a cui l’Assicurato è affiliato e a rifondere immediatamente alla Centrale Operativa di Assistenza tutte le somme percepite a questo titolo. Spese mediche al di fuori del Ricovero: Il rimborso delle spese mediche sostenute al di fuori del Ricovero sarà effettuato all’Assicurato, che deve fornire tutte le ricevute in originale necessarie alla Centrale Operativa di Assistenza. Il Contraente, l’Assicurato o i suoi eredi legali si impegnano a compiere tutti i passi necessari per ottenere il rimborso di queste spese mediche (totalmente o in parte) dal SSN o da qualsiasi altro sistema previdenziale o assicurazione sanitaria privata a cui l’Assicurato sia affiliato. Qualora il SSN o qualsiasi altro sistema previdenziale o assicurazione sanitaria privata a cui l’Assicurato sia affiliato non rimborsino almeno parzialmente la spesa, l’Indennizzo sarà corrisposto applicando uno scoperto del 20% con un minimo di 100 Euro per ogni richiesta di risarcimento. Oltre alle esclusioni di cui all’articolo 2.29, non sono coperte le seguenti spese: - le spese conseguenti a Infortunio occorso prima che la copertura della presente Sezione entri in vigore a beneficio dell’Assicurato; Articolo 2.2 – Spese mediche al rientro in Italia Le copertura delle spese mediche di cui al precedente articolo 2.1 potrà essere estesa anche all’Italia a condizione che le spese siano sostenute entro 30 giorni dalla data in cui l’Assicurato rientra in Italia e siano conseguenza di un infortunio e/o Malattia improvvisa per i quali si sia reso necessario il ricovero durante la missione e/o viaggio. La presente garanzia viene prestata fino al limite massimo d’indennizzo di € 100.000 per Assicurato e per ogni periodo assicurativo. La Società rimborserà esclusivamente le spese per cure mediche prescritte da Medici autorizzati in istituti di cura legalmente riconosciuti. La garanzia opera esclusivamente come integrazione del rimborso ricevuto dalla Previdenza Sociale e/o da altra organizzazione di previdenza integrativa. Articolo 2.3 – Invio di un medico sul posto Questa copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di residenza dell’Assicurato. Se le condizioni di salute dell’Assicurato o le circostanze del Viaggio rendono necessario 7/28 l’intervento di un Medico, la Centrale Operativa di Assistenza provvede, dopo che il proprio Medico di Guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri Medici convenzionati. In caso di non immediata reperibilità di un Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso. Articolo 2.4 – Seconda opinione medica Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. In caso di Lesioni fisiche gravi o di Ricovero di un Assicurato, la Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza sarà telefonicamente disponibile 24 ore al giorno 7 giorni la settimana, per fornire sul posto all’Assicurato o ad eventuali persone da questi designate una seconda opinione medica. Articolo 2.5 – Informare i familiari in caso di Ricovero Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. In caso di Ricovero o di Lesioni fisiche gravi di un Assicurato, i Familiari possono contattare telefonicamente la Centrale Operativa di Assistenza per ottenere le informazioni disponibili sulla salute dell’Assicurato. Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa di Assistenza specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. Articolo 2.6 – Estensione della permanenza in albergo Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Se, a causa di Infortunio o Malattia, l’Assicurato non è in grado di ritornare alla data inizialmente programmata e se non necessita di Ricovero o rimpatrio, la Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un’estensione della permanenza in albergo fino alla somma di 200 Euro per notte e per Assicurato, con un massimale di 2.000 Euro per evento a prescindere dal numero degli Assicurati. Questa assunzione di costi può avere luogo solo col consenso preventivo della Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza. Nessuna altra soluzione per la sistemazione temporanea scelta dall’Assicurato sarà, in qualsiasi caso, risarcita. Articolo 2.7 – Invio all’estero di medicinali Questa copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di residenza dell’Assicurato. Quando i medicinali, regolarmente prescritti all'Assicurato e commercializzati in Italia, non sono reperibili in loco ed a giudizio dei Medici della Centrale Operativa di Assistenza non vi sono specialità medicinali equivalenti nel Paese straniero in cui si trova l'Assicurato la Centrale Operativa di Assistenza ricercherà il farmaco in Italia e, se è disponibile, lo invierà il più rapidamente possibile, dati i vincoli delle leggi locali e i mezzi di trasporto disponibili. Questo servizio è disponibile per richieste una tantum, ed in nessuna circostanza sarà concesso per terapie di lunga durata che necessitino di invii regolari, o per una richiesta di vaccinazione. Il costo dei farmaci è a carico dell’Assicurato, che si impegna a rimborsare l’importo alla Centrale Operativa di Assistenza, entro un periodo massimo di trenta (30) giorni calcolati dal giorno dell’invio. Articolo 2.8 – Visita di parenti stretti Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non può essere applicata congiuntamente alla copertura “Accompagnamento in caso di rimpatrio medico” di cui all’Articolo 2.11 sotto riportato. - In caso di Ricovero di un Assicurato le cui condizioni non giustifichino oppure impediscano il rimpatrio immediato, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà la sistemazione dei Parenti stretti, fino ad un massimo di tre, che si trovino già sul posto e si accollerà i costi delle spese d’albergo fino a 200 Euro complessivi per notte, con un massimale di 2.000 Euro per Parente stretto. Nessuna 8/28 altra soluzione per una sistemazione temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita. - Se le condizioni dell’Assicurato non ne consentono o richiedono il rimpatrio, e se il Ricovero sul posto dura più di tre (3) giorni consecutivi, la Centrale Operativa di Assistenza fornirà ad un massimo di tre (3) Parenti stretti un biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno in classe economica per recarsi sul posto, tenendone a carico il relativo costo. La presente garanzia è operante solo in caso di assenza sul posto di un Familiare maggiorenne dell’Assicurato. La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà inoltre i costi delle spese d’albergo fino a 200 Euro complessivi per notte, con un massimale di 2.000 Euro per Parente stretto. Nessuna altra soluzione per la sistemazione temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita RIMPATRIO Articolo 2.9 – Rimpatrio o trasporto sanitario Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Qualora le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica di AGA in accordo con il Medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o nel proprio Paese di residenza, oppure al proprio domicilio, oppure qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio autonomamente a seguito di dimissione ospedaliera, la Centrale Operativa di Assistenza organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia Medica della Centrale Operativa stessa, in accordo con il Medico curante sul posto: - aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - ambulanza - treno (se necessario in vagone letto) - ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato. Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. . Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti la soluzione proposta dalla Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza, non potrà beneficiare di questa copertura. La Centrale Operativa di Assistenza, ha la facoltà ed il diritto di richiedere all'Assicurato l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato. Articolo 2.10 – Rimpatrio o trasporto di altri beneficiari Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Se l’organizzazione di una delle forme di assistenza previste dall’Articolo 2.8 di cui sopra impedisce al Coniuge o ai Figli di accompagnare l’Assicurato nel viaggio con i mezzi inizialmente previsti, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il loro ritorno e ne sosterrà i costi. Articolo 2.11 – Rimpatrio o trasporto di accompagnatori Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. In caso di rimpatrio medico o di rimpatrio della salma a seguito di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il viaggio di ritorno al proprio domicilio degli altri Assicurati che viaggiano con lui. La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un biglietto aereo di classe economica di sola andata o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata, a condizione che i mezzi inizialmente previsti per il loro viaggio di ritorno non siano utilizzabili o non sia possibile cambiarli. Articolo 2.12 – Accompagnamento in caso di rimpatrio medico Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non può essere applicata congiuntamente alla garanzia ”Visita di parenti stretti” prevista nell’Articolo 2.7 di cui sopra. 9/28 Nel caso di rimpatrio medico secondo l’Articolo 2.8 di cui sopra, e sentito il parere della Guardia Medica, la Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno per un altro Assicurato che si trovasse sul posto al momento dell’evento, per poter accompagnare l’Assicurato durante il suo rimpatrio medico. La decisione riguardo al mezzo di trasporto spetta esclusivamente alla Guardia Medica della centrale Operativa di Assistenza. Articolo 2.13 – Ritorno di figli minori di 18 anni Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. In caso di Ricovero, Lesioni fisiche gravi o di decesso dell’Assicurato, e in assenza, sul posto, di un Familiare maggiorenne, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il ritorno al proprio domicilio dei figli minori di 18 anni con un accompagnatore (Familiare, Parente stretto, altro soggetto designato dall’Assicurato) La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno per questo accompagnatore e le spese d’albergo sul posto (pernottamento e prima colazione) per un periodo massimo di due (2) notti consecutive, fino a un massimale di 200 Euro per notte. Sarà anche sostenuto il costo di un biglietto di sola andata per i minori di 18 anni, a condizione che i biglietti o i mezzi di trasporto inizialmente previsti per il loro viaggio di ritorno non siano utilizzabili o modificabili. Articolo 2.14 – Ricovero dell’Assicurato dopo il rimpatrio o il trasporto sanitario Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Se, dopo il rimpatrio o il trasporto sanitario al Paese di Residenza dell’Assicurato, le sue condizioni ne richiedono l’immediato Ricovero, la Centrale Operativa di Assistenza pagherà un importo fisso di 75 Euro al giorno per il Ricovero per un periodo massimo di novanta (90) giorni consecutivi. CONTINUAZIONE DEL VIAGGIO Articolo 2.15 – Ritorno sul luogo del Viaggio Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non può essere applicata congiuntamente alla garanzia ”Sostituzione da parte di un collega” prevista dall’Articolo 2.15 qui sotto riportato. Dopo il rimpatrio medico, quando l’Assicurato è in grado di riprendere il suo Viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il ritorno dell’Assicurato al paese del suo iniziale Viaggio. La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un biglietto aereo di classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata. Articolo 2.16 – Sostituzione da parte di un collega Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Non può essere applicata congiuntamente al servizio di “Ritorno sul luogo del Viaggio” previsto dall’Articolo 2.14 di cui sopra. In caso di decesso o di rimpatrio medico dell’Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto aereo di classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata in modo da poter inviare sul posto un collega per la sostituzione dell’Assicurato. La richiesta di attivazione della presente garanzia dovrà pervenire alla Centrale Operativa di Assistenza entro otto (8) giorni dopo il decesso o la decisione della Centrale Operativa di Assistenza di effettuare il rimpatrio dell’Assicurato. Articolo 2.17 – Trasmissione di messaggi urgenti Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. 10/28 Se l’Assicurato non è materialmente in grado di inviare un messaggio urgente e se ne fa richiesta, la Centrale Operativa di Assistenza si impegnerà a trasmettere questo messaggio ai destinatari da lui designati, gratuitamente, nella maniera più rapida possibile. La Centrale Operativa di Assistenza può anche agire da intermediario nel senso opposto. La responsabilità dei messaggi è dei loro autori, che devono essere identificabili e sono gli unici a esserne vincolati, fungendo la Centrale Operativa di Assistenza solo da intermediario per la loro trasmissione. status di Assicurato ai sensi della presente Sezione II, un biglietto aereo di classe economica o un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve aver luogo entro otto (8) giorni dopo la data dell’evento in questione. La Centrale Operativa di Assistenza si riserva il diritto, prima di qualsiasi intervento dei suoi servizi, di verificare la validità dell’evento oggetto di copertura, richiedendo all’Assicurato idonea documentazione. Articolo 2.20 – Rimpatrio della salma e spese per il feretro EVENTI DI MAGGIORE IMPORTANZA Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Articolo 2.18 – Ritorno anticipato dell’Assicurato In caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza: Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. - organizzerà e sosterrà i costi del rimpatrio della salma o delle ceneri dal luogo della morte al luogo di sepoltura nel suo Paese di Residenza; - sosterrà i costi del trattamento post mortem, della collocazione nel feretro e degli arrangiamenti necessari al trasporto; - sosterrà i costi per il feretro necessario al trasporto della salma. Nel caso si verifichi uno dei seguenti eventi: - Lesioni fisiche gravi o decesso di un Familiare dell’Assicurato; - Danni all’abitazione nel Residenza dell’Assicurato; Paese di la Centrale Operativa di Assistenza renderà disponibile all’Assicurato un biglietto aereo di classe economica o un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve aver luogo entro otto (8) giorni dopo la data dell’evento in questione. La Centrale Operativa di Assistenza si riserva il diritto, prima di qualsiasi intervento, di verificare la validità dell’evento oggetto di copertura richiedendo all’Assicurato idonea documentazione (certificato di ricovero ospedaliero, certificato di morte, ecc.). Articolo 2.19 – Ritorno anticipato del Direttore Generale per Danni ai locali dell’azienda Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. In caso di Danni ai locali dell’azienda, la Centrale Operativa di Assistenza metterà a disposizione del Direttore Generale dell’azienda stessa, se questa persona ha lo I costi del funerale e della cerimonia, della processione funebre e della sepoltura o cremazione sono coperti sino ad un massimo di € 7.500 Articolo 2.21 – Accompagnamento della salma Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Se, nel caso di decesso dell’Assicurato, si ritiene che la presenza sul posto di un Parente stretto sia necessaria per l’identificazione del corpo e le formalità relative al rimpatrio e alla cremazione, la Centrale Operativa di Assistenza fornirà al Parente stretto un biglietto aereo di classe economica o un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per potersi recare sul posto. 11/28 La presente garanzia è operante solo se al momento del decesso dell’Assicurato non si trovava sul posto alcun Parente stretto. - non appena la cauzione è stata rimborsata nel caso di proscioglimento per mancanza di prove o assoluzione; La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di albergo fino a un importo massimo di 200 Euro per notte per un massimo di sette (7) notti consecutive. Nessuna altra soluzione per la sistemazione temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita. - entro 15 giorni dall’entrata in vigore della sentenza della corte in caso di condanna; - in tutti i casi, entro tre (3) mesi dalla data di pagamento. ASSISTENZA LEGALE ALL’ESTERO Articolo 2.24 – Assunzione dei costi legali La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi delle spese legali sul posto fino allo specifico massimale per evento indicato nella Scheda di Polizza, a prescindere dal numero degli Assicurati. Articolo 2.22 – Oggetto della copertura Questa copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di Residenza dell’Assicurato. In caso di coinvolgimenti penali di un Assicurato in Viaggio all’Estero per un illecito penale non premeditato, la Centrale Operativa di Assistenza – dietro esplicita richiesta dell’Assicurato o del Contraente – anticiperà la cauzione e/o sosterrà i costi di un avvocato, alle condizioni di seguito esposte. Questa copertura non si applica quando la richiesta di risarcimento da parte di terzi è collegata a fatti correlati all’attività professionale dell’Assicurato. Articolo 2.23 – Anticipo della cauzione La Centrale Operativa di Assistenza anticiperà la cauzione richiesta dalle autorità per il rilascio, o per evitare la reclusione, dell’Assicurato. Tale anticipo sarà corrisposto attraverso l’intermediazione di un avvocato professionista del posto fino ad una somma massima di 50.000 Euro per evento, a prescindere dal numero degli Assicurati. Per poter usufruire della prestazione l’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata Gli Assicurati sono tenuti a rimborsare l’anticipo alla Centrale Operativa di Assistenza per le loro rispettive parti: ASSISTENZA ALL’ASSICURATO Articolo 2.25 – Assistenza psicologica Questa copertura si applica esclusivamente in Italia. In caso di trauma provocato all’Assicurato o a un Familiare da un atto di terrorismo o da Lesioni fisiche gravi verificatisi all’Estero, l’Assicurato può usufruire di assistenza psicologica in Italia nei tre (3) mesi successivi all’evento sopra menzionato. La Centrale Operativa di Assistenza metterà l’Assicurato in contatto con uno Psicologo, e, a seconda dell’urgenza della richiesta, proporrà all’Assicurato un appuntamento telefonico e/o un appunta-mento con uno psicologo in Italia. Se necessario, l’appuntamento sarà preso per l’intera famiglia. La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un numero massimo di due consulti per evento. Oltre questi due consulti, il costo di ogni successivo consulto od appuntamento con lo Psicologo sarà sostenuto direttamente dall’Assicurato. Articolo 2.26 – Assistenza telefonica «Informazioni e Consigli» Questa copertura si applica esclusivamente in Italia, nel contesto della preparazione di un Viaggio. 12/28 La Centrale Operativa di Assistenza fornirà informazioni e consigli relativamente al “viaggio professionale” e a “argomenti medici”. A seconda delle richieste, la Centrale Operativa di Assistenza raccoglierà le informazioni o eseguirà le ricerche e richiamerà l’Assicurato per dargli le informazioni necessarie. Le informazioni fornite saranno di natura documentaria e la responsabilità della Centrale Operativa di Assistenza non può essere invocata, in qualsiasi caso, nel caso di interpretazione inesatta delle informazioni trasmesse. Informazioni e consigli riguardo al “viaggio professionale” (disponibili dalle 08.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi): Prima della partenza per un Viaggio all’Estero, l’Assicurato può usufruire delle seguenti informazioni e consigli relativamente al paese di destinazione: formalità amministrative, situazione geopolitica, condizioni di viaggio, profilassi medica (vaccinazioni, controindicazioni, ospedali locali), allarmi sanitari, condizioni di vita locali (igiene, qualità dei servizi, dieta, sicurezza), informazioni pratiche (valuta, differenza di fuso orario, clima). Informazioni e consulenza medica (disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana): La Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza è disponibile per fornire informazioni e consulenza medica all’Assicurato 7 giorni la settimana e 24 ore al giorno. Essa darà informazioni di natura generale sui seguenti argomenti: - - medicinali: medicinali generici, effetti collaterali, contro-indicazioni, interazione con altre medicine, precauzioni da prendere in caso di gravidanza o allattamento al seno; vaccinazioni, diete, igiene quotidiana, alimentazione e preparativi di viaggio. Il coinvolgimento della Guardia Medica si limiterà alla fornitura di informazioni oggettive. Oggetto del servizio non è, in qualsiasi caso, la fornitura telefonica di diagnosi, consulenza medica personale o l’incoraggiamento all’automedicazione. Se riceve tale richiesta, la Guardia Medica consiglierà all’Assicurato di consultare il proprio Medico. Articolo 2.27 – Anticipo di fondi in caso di smarrimento/furto Questa copertura si applica nel Paese di residenza dell’Assicurato e all’Estero. Se, durante un Viaggio, l’Assicurato perde o gli vengono rubati tutti o parte dei seguenti oggetti a lui appartenenti: - mezzi di pagamento (assegni, carte di credito), - documenti di identità (passaporto, visto, carta d’identità), - biglietti di viaggio, - effetti personali (bagagli), la Centrale Operativa di Assistenza, dopo che l’Assicurato ha presentato denuncia presso le autorità locali competenti, farà tutto quello che è in suo potere per aiutare l’Assicurato a eseguire i passi necessari. La Centrale Operativa di Assistenza non è autorizzata a adottare misure per bloccare pagamenti nell’interesse dell’Assicurato. La Centrale Operativa di Assistenza può fornire un anticipo fino a un massimale di 10.000 Euro per evento per consentire all’Assicurato di effettuare gli acquisti di prima necessità. Nel caso di perdita o di furto dei biglietti di viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e renderà disponibile all’Assicurato, dietro richiesta dello stesso, un nuovo biglietto di viaggio . L’anticipo di fondi o la fornitura di un biglietto saranno effettuati in cambio di una garanzia di rimborso depositata direttamente presso la Centrale Operativa di Assistenza. Il rimborso di qualsiasi anticipo deve avvenire entro trenta (30) giorni dalla data nella quale l’anticipo o il biglietto di viaggio sono stati resi disponibili. Articolo 2.28 – Sostituzione dell’autista Questa copertura si applica durante i Viaggi di affari effettuati in Europa o nei Paesi del sistema “Carta Verde”, nei quali l’Assicurato usa il suo veicolo personale o un veicolo aziendale immatricolato in uno di questi 13/28 Paesi, con l’eccezione di qualsiasi veicolo a noleggio. - la convalescenza, le malattie durante la terapia e non ancora stabilizzate e/o che necessitano di un ulteriore programma terapeutico; - ; - le malattie che hanno dato luogo a un Ricovero durante i sei (6) mesi precedenti la partenza; - qualsiasi possibile conseguenza (check-up, ulteriori terapie, ricaduta) di una malattia che ha dato luogo a un rimpatrio; - la gravidanza, salvo complicazioni impreviste, e in ogni caso dopo la 28a settimana di amenorrea; - gli effetti della gravidanza: parto, taglio cesareo, cure pediatriche; - l’interruzione di gravidanza e l’interruzione di gravidanza per ragioni mediche; - la chirurgia estetica; - i tentativi di conseguenze; - i viaggi eseguiti a scopo di diagnosi e/o terapia medica; - I seguenti articoli 2.29 e 2.30 si applicano a tutte le garanzie della presente Sezione II “Assistenza durante il Viaggio”. le conseguenze dell’insuccesso, dell’impossibilità o degli effetti della vaccinazione o delle necessarie terapie imposte da uno spostamento o un viaggio; - viaggi ripetuti resi necessari dallo stato di salute dell’Assicurato; Articolo 2.29 – Esclusioni - le conseguenze derivanti dall’abuso di alcool (livelli di alcool nel sangue più elevati di quelli stabiliti dal codice della strada in vigore nel paese in cui avviene l’evento), l’uso o l’assunzione di medicine, droghe o narcotici senza prescrizione medica; - i danni provocati intenzionalmente o fraudolentemente dall’Assicurato; - le conseguenze della partecipazione, in veste di concorrente, a gare di veicoli a motore; - le conseguenze del mancato rispetto con dolo delle normative del paese Se nel corso di un Viaggio si dovesse verificare una Lesione fisica grave e l’Assicurato non fosse in grado di guidare il suddetto veicolo e se nessun altro passeggero fosse abilitato alla guida dello stesso, la Centrale Operativa di Assistenza: - organizzerà e sosterrà il costo di un autista che riporti il veicolo al domicilio dell’Assicurato per la via più breve, dopo l’esecuzione di qualunque riparazione possa essersi resa necessaria. La Centrale Operativa di Assistenza terrà a proprio carico l’onorario dell’autista e le sue spese di viaggio; oppure - renderà disponibile e sosterrà i costi di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata in modo che una persona designata dall’Assicurato possa andare a recuperare il suddetto veicolo. Le spese di carburante e pedaggi, parcheggi ed eventuali traghetti rimangono interamente a carico dell’Assicurato. FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA DELL’ASSISTENZA IN VIAGGIO Sono esclusi da ogni copertura di assistenza e non daranno luogo all’intervento della Centrale Operativa di Assistenza, né saranno soggetti a qualsivoglia Indennizzo: - - qualunque intervento e/o rimborso relativo a check-up medici o a controlli sanitari preventivi; malattie o lesioni di minore importanza che possono essere curate sul posto e che non impediscono all’Assicurato di continuare il suo viaggio; suicidio e le loro 14/28 visitato o la pratica di attività non autorizzate dagli enti locali; - le spese sostenute per la consegna di qualsiasi documentazione ufficiale; - le conseguenze della pratica a livello agonistico di qualsiasi sport e, a livello amatoriale, di sport aerei, di difesa o di lotta; - le conseguenze della partecipazione a gare di resistenza o di velocità, e alle loro prove, con l’utilizzo di qualsiasi veicolo motorizzato terrestre, navale o aereo; le conseguenze di eventi connessi allo stato di guerra ,dichiarata o non,guerra civile, insurrezioni a carattere generale. le conseguenze di esplosioni nucleari; - - le spese collegate a un eccesso di bagaglio durante il viaggio aereo e i costi del trasporto dei bagagli quando questi non possono viaggiare con l’Assicurato; - le spese non giustificate da documenti originali. Articolo 2.30 – Condizioni applicative e riferimenti legali Obbligo dei mezzi : La Centrale Operativa di Assistenza non può essere considerata responsabile per qualsivoglia danno, di natura professionale o commerciale, subito dal Beneficiario a seguito di un evento che richieda l’intervento dell’assistenza. La Centrale Operativa di Assistenza non può sostituirsi ai servizi di ricerca o di emergenza locali e non sosterrà i costi subiti a causa del loro intervento, a meno che questo non sia specificato nel contratto. Gli obblighi della Centrale Operativa di Assistenza riguardano i mezzi e non i risultati. gli è praticamente impossibile eseguire i servizi della presente Sezione per cause di forza maggiore o di eventi quali scioperi, tumulti, sommosse popolari, rappresaglie, limiti alla libertà di circolazione, sabotaggio, terrorismo, Eventi bellici, onde di calore, irraggiamento o effetti di un’esplosione causata dalla fissione o fusione atomica, dalla radioattività o da qualsiasi altro evento fortuito. Validità dei servizi: I servizi di assistenza sono fruibili per tutto il periodo di validità del contratto per tutte le persone che beneficiano dello status di Assicurati al momento del evento che è stato all’origine della richiesta di assistenza. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa di Assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Applicazione dei servizi : La Centrale Operativa di Assistenza interverrà nell’ambito definito dalle leggi e dalle normative nazionali e internazionali. In caso di evento che richieda l’intervento della Centrale Operativa di Assistenza l’Assicurato deve attivare direttamente la stessa: - per telefono, 24 ore al giorno 24, 7 giorni la settimana, a: o numero verde dall’Italia: 800.189.094 o telefono dedicato dall’estero: 0039. 02. 80.67.10.997 oppure - per fax, 24 ore al giorno 24, 7 giorni la settimana, a: o 0039. 02. 80.67.10.996 Circostanze eccezionali: INDICANDO CON PRECISIONE: Oltre al fatto che la responsabilità della Centrale Operativa di Assistenza può essere invocata solo sulla base della legislazione vigente e con l’onere della prova, la sua responsabilità è in ogni caso esclusa quando - il tipo di assistenza di cui necessita; - nome e cognome; - indirizzo e luogo da cui chiama; 15/28 - eventuale recapito telefonico; - il numero di polizza. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Assistenza, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi (in originale se manoscritti)a: AGA Service Italia S.c.a.r.l. Piazzale Lodi, 3 20137 Milano (Mi) Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. INOLTRE, PER FACILITARE LA PRATICA DI RIMBORSO, SI RICORDA DI: - farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; viaggi, compresi i costi e le tasse aeroportuali, sostenuti dal Contraente o dall’Assicurato. L’importo massimo indennizzabile a titolo di rimborso è di 5.000 Euro per Assicurato e per evento. Per poter beneficiare della garanzia, la cancellazione o la modifica del Viaggio dell’Assicurato deve essere causata da uno dei seguenti eventi accaduti allo stesso: - Morte o Ricovero, - Morte o Ricovero di un collega di lavoro dello stesso dipartimento, - Morte o Ricovero di un Familiare, - Una citazione di tribunale, - Un incendio della sua residenza principale, che la renda inabitabile a giudizio delle autorità competenti, - Il furto con Aggressione dei suoi documenti d’identità o del suo biglietto occorso nelle 48 ore precedenti la partenza (verrà richiesta una copia della denuncia presentata alla competente autorità di polizia giudiziaria). - comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico. Annullamento dei servizi: la mancata osservanza da parte dell’Assicurato dei propri obblighi nei confronti della Centrale Operativa di Assistenza durante il contratto condurrà all’annullamento dei suoi diritti all’assistenza. Articolo 3.2 – Incidenti verificatisi durante il Viaggio SEZIONE III – VIAGGIO - La copertura assicurativa prevista da questa Sezione è garantita dalla Società. A seconda della sua natura, la presente copertura è disponibile nel Paese di Residenza dell’Assicurato e/o all’Estero. un ritardo di più di quattro (4) ore o la cancellazione confermata di un Volo di linea, - un cambiamento di rotta dell’aereo che non gli consente di arrivare a destinazione il giorno previsto, - la perdita della coincidenza con un Volo di linea confermato, a causa dell’arrivo ritardato di un Volo di linea sul quale stava viaggiando per raggiungere l’aeroporto di collegamento, secondo il tempo minimo di coincidenza stabilito dalla «ABC WORLD AIRWAYS GUIDE», fin tanto che non siano disponibili mezzi alternativi di trasporto, entro un periodo di quattro (4) ore rispetto al tempo inizialmente previsto. Articolo 3.1 – Cancellazione o cambiamento dei piani di Viaggio La Società garantisce il rimborso, alla presentazione della documentazione giustificativa, dei costi di cancellazione o modifica del Volo prima della partenza dell’Assicurato verso il luogo del suo Viaggio. Le spese rimborsate sono quelle fatturate dalla società di trasporti o dall’agenzia di Ritardi sul volo: Se, durante il suo Viaggio, l’Assicurato subisce: 16/28 La Società rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione delle ricevute, le spese di bar, ristorante, albergo, taxi o noleggio vetture fino al limite di 400 Euro, tasse comprese, per Assicurato. di lavoro sono coperte contro il furto e la distruzione totale o parziale durante il Viaggio stesso. La copertura si estende alla perdita di questo materiale da parte del trasportatore durante il trasporto da parte di quest’ultimo. Se l’Assicurato subisce contemporaneamente un ritardo di più di quattro (4) ore a causa della cancellazione di un Volo o di un cambio di rotta e perde le sue coincidenze, il limite massimo per il rimborso è di 640 Euro, tasse comprese, per Assicurato. La copertura riguardante le Attrezzature professionali è prestata fino a un ammontare per Assicurato pari al 50% della somma specificata nella Scheda di Polizza per la copertura Bagagli ed effetti personali. Ritardo nella consegna del bagaglio: Se, nel corso del suo Viaggio, il bagaglio dell’Assicurato, spedito da una società di trasporti, resta smarrito per più di sei (6) ore durante una sosta o dal momento dell’arrivo dell’Assicurato al suo luogo di destinazione (che non sia la sede di lavoro o la propria abitazione), la Società rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione delle ricevute, qualsiasi acquisto necessario fatto da quest’ultimo nel luogo di destinazione o di sosta sopra citati, fino ad un importo massimo di 500 Euro, tasse comprese, per Assicurato. Copertura Oggetti preziosi: Gli Oggetti preziosi appartenenti all’Assicurato sono coperti contro il furto mentre vengono portati o usati dall’Assicurato esclusivamente durante il Viaggio di lavoro, o se sono depositati nella cassaforte dell’albergo. La copertura per gli Oggetti preziosi è prestata fino a un ammontare per Assicurato pari al 50% della somma specificata nella Scheda di Polizza per la copertura Bagagli ed effetti personali con un massimo di 500 Euro per ogni singolo Oggetto prezioso. Articolo 3.3 – Bagagli, attrezzature professionali e oggetti preziosi Limite per Assicurato: La copertura assicurativa prevista da questo Articolo si applica esclusivamente al di fuori del Paese di Residenza dell’Assicurato e, comunque, dell’Italia. Le coperture per Bagagli ed effetti personali, Attrezzature professionali e Oggetti preziosi cumulativamente non possono dare luogo a un rimborso superiore a 5.000 Euro per Assicurato e anno assicurativo. Copertura Bagaglio ed effetti personali: Esclusioni: Il bagaglio e altri effetti personali trasportati o acquistati dall’Assicurato durante il Viaggio sono coperti contro il furto e la distruzione totale o parziale durante il Viaggio stesso. La copertura si estende alla perdita dei suddetti oggetti da parte del trasportatore durante il trasporto da parte di quest’ultimo. La copertura Bagaglio ed effetti personali è concessa fino ad uno specifico limite indicato nella Scheda di Polizza di Polizza. Non sono coperti dal presente articolo: - Copertura Attrezzature professionali: Le Attrezzature professionali affidate dal Contraente all’Assicurato durante il Viaggio - Ogni furto, distruzione o perdita: o causati intenzionalmente dall’Assicurato; o risultanti da una decisione delle autorità, Eventi bellici, tumulti, sommosse popolari o scioperi; o dovuti agli effetti di qualsiasi fonte di radioattività; o verificatisi trasloco; nel corso di un Furto commesso dal personale del Contraente; 17/28 - - - - - - Scomparsa, perdita o distrazione non spiegate; questa esclusione non si applica quando la perdita o la scomparsa si verificano durante il trasporto degli oggetti assicurati da parte di una compagnia di trasporti; Furto di oggetti lasciati incustoditi in una stanza d’albergo, in un luogo pubblico o in locali a disposizione di diversi occupanti. Questa esclusione non si applica se gli oggetti sono depositati nella cassaforte dell’albergo; Distruzione causata da un difetto tipico dell’oggetto assicurato o dal suo normale utilizzo, o da una perdita di liquidi, sostanze grasse, coloranti o corrosivi facenti parte del bagaglio dell’Assicurato; Distruzione di oggetti fragili: terrecotte, oggetti di vetro, porcellana o marmo; Documenti, carte di identità, carte di credito, tessere magnetiche, biglietti di viaggio, titoli e azioni, contanti o chiavi; Telefoni cellulari, lettori multimediali personali, personal organizer o tessere mediche digitali, console di video game, GPS; - Mezzi di trasporto, accessori automobilistici, mobili per caravan, roulotte o barche; - Strumenti musicali, opere d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti appartenenti a collezioni, merci o campioni; - Occhiali, lenti a contatto, protesi o supporti fisioterapici di qualsivoglia natura; - Oggetti lasciati all’interno di un veicolo. Questa esclusione non si applica nel caso di effrazioni compiute tra le 07.00 e le 22.00, quando i suddetti oggetti sono nascosti alla vista nel bagagliaio di un veicolo completamente chiuso e con i finestrini alzati. - Prendere tutte le misure e le iniziative utili a limitare le conseguenze del Sinistro; - Informare la Società con una raccomandata entro 5 giorni (48 ore in caso di furto). Trascorso questo periodo, il Beneficiario decade in tutto o in parte dal diritto all’Indennizzo; - Allegare alla denuncia tutti i documenti originali a giustificazione della richiesta (compreso il numero di Polizza), quali la copia della denuncia presentata alla Polizia, la relazione con l’elenco dei danni causati o degli oggetti mancanti, le ricevute d’acquisto, i conti per riparazioni o restauri, la prova scritta dell’effrazione del veicolo; - Indicare qualsiasi copertura in vigore presso altri assicuratori per lo stesso rischio. In caso di furto: presentare denuncia alle autorità di Polizia il più presto possibile e il più vicino possibile alla scena del crimine. In caso di distruzione totale o parziale: ottenere dalle autorità competenti una relazione scritta, o, in assenza di questa, una testimonianza. In caso di perdita o di distruzione totale o parziale da parte di una ditta di trasporti: è imperativo ottenere una relazione da parte di un dipendente qualificato della ditta. Come viene liquidato il Sinistro? L’Indennizzo viene calcolato sulla base del costo di sostituzione con oggetti della stessa natura, al netto della deduzione per il degrado d’uso, con l’applicazione di una franchigia di 50 Euro per Sinistro. L’Indennizzo non può superare l’importo del danno subito, né tener conto di perdite indirette. Il Beneficiario riceve l’Indennizzo entro 15 giorni dall’accordo con la Società o da una sentenza esecutiva del tribunale. Gli oggetti rubati o perduti sono ritrovati: Cosa bisogna fare in caso di Sinistro? In tutti i casi: Se gli oggetti rubati o perduti sono ritrovati, la Società deve essere informata con una raccomandata il più presto 18/28 possibile. Se la Società non ha ancora pagato il Beneficiario, quest’ultimo deve rientrare in possesso degli oggetti. In tal caso la Società è obbligata solo al pagamento di qualsiasi danno o mancanza degli oggetti, se la copertura è valida. Se la Società ha già pagato il Beneficiario, quest’ultimo può optare o per l’abbandono (consegnando l’oggetto alla Società) o per il recupero dell’oggetto in cambio della restituzione alla Società dell’Indennizzo percepito, soggetto alle deduzioni per danno o mancanza degli oggetti. Se questa scelta non viene fatta entro 15 giorni dalla data di invio della raccomandata, la Società riterrà che il Beneficiario ha optato per il recupero dei suoi oggetti. Articolo 3.4 – Rimborso della franchigia in caso di noleggio di autovetture Oggetto della copertura: In caso di furto (o tentato furto) dell’ Autovettura a Noleggio, affittata dall’Assicurato nel corso del Viaggio di affari, la Società rimborserà la Franchigia sul Noleggio di Autovettura pagata dall’Assicurato. Data dell’entrata in vigore e della cessazione della copertura La copertura entra in vigore dalla data della firma del contratto di noleggio da parte dell’Assicurato e cessa quando l’Assicurato restituisce l’Autovettura a Noleggio. - compilare correttamente il contratto di noleggio e firmarlo, - essere il conducente indicato nel contratto di noleggio e il conducente effettivo al momento del Sinistro, e - rispettare i criteri stabiliti dal noleggiatore e le normative locali. Che cosa fare in caso di Sinistro? Informare la Società del Sinistro entro 21 giorni dall’evento. Questa dichiarazione deve comprendere i seguenti documenti: - Il contratto di noleggio firmato dall’Assicurato, - La registrazione della denuncia, - Una lettera con la descrizione dettagliata delle circostanze del Sinistro, e - La ricevuta del pagamento al noleggiatore della Franchigia sul Noleggio di Autovettura a carico dell’Assicurato. Se l’Assicurato è prosciolto da ogni responsabilità, non appena la Franchigia sul Noleggio di Autovettura è stata rimborsata dai terzi responsabili, l’Assicurato si impegna a rifondere alla Società l’importo dell’Indennizzo. Esclusioni: Non sono coperti dal presente articolo: - Danni causati dal degrado d’uso del veicolo o da un suo difetto di costruzione; - Danni causati da evento di tipo nucleare-atomico; - Noleggio simultaneo di diversi veicoli da parte dell’Assicurato; - Noleggio di veicoli per trasporto misto per consegne o traslochi; - Danni provocati nel compartimento passeggeri di una Vettura a Noleggio, che non siano il risultato immediato di un danno materiale oggetto di copertura: danni causati dal fumo, danni Importo della copertura La copertura è prestata con un limite di 1.000 Euro per Sinistro e per Assicurato, con un massimo di due Sinistri per anno assicurativo. Condizioni per l’implementazione della copertura Per beneficiare della copertura, l’Assicurato deve: - affittare una Vettura a Noleggio da un noleggiatore professionale per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi, 19/28 causati da animali o danni causati da passeggeri; - Dolo da parte dell’Assicurato; - Incidenti stradali mentre l’Assicurato si trovava sotto l’influenza dell’alcool, dimostrata dalla presenza nel sangue di alcool puro in dose uguale o superiore a quella stabilita dal codice stradale in vigore nel paese in cui si è verificato il Sinistro; - Sinistri causati o provocati dall’assunzione da parte dell’Assicurato di droghe, medicine o sostanze narcotiche non prescritte da un Medico. Articolo 3.5 – Protezione dalle Aggressioni durante il Viaggio - delle chiavi e delle serrature del suo autoveicolo personale o di quello dell’azienda, - dei suoi documenti (vale a dire esclusivamente il passaporto, la patente di guida, il libretto della macchina e il permesso di soggiorno), fino a 3.000 Euro per Sinistro e per Assicurato. La copertura è concessa solo dopo aver presentato denuncia alle autorità di Polizia. Il rimborso da parte della Società sarà eseguito dietro presentazione degli scontrini originali dei beni sostituiti o altra documentazione pertinente e di una copia della denuncia. Articolo 3.6 – Responsabilità Civile Personale all’estero Oggetto della copertura: Danno agli effetti personali dell’Assicurato Nel caso che l’Assicurato sia vittima di un’Aggressione mentre si trova in Viaggio, i suoi effetti personali (vale a dire, esclusivamente, vestiti, bagagli e borse) indossati o portati durante l’Aggressione sono oggetto di copertura in caso di furto o di danno totale o parziale, entro il limite del costo della loro sostituzione, al netto della deduzione per il degrado d’uso, fino a 500 Euro per Sinistro, con l’applicazione di una Franchigia di 50 Euro per Sinistro. La copertura è concessa solo dopo aver presentato denuncia presso le autorità di Polizia. Il rimborso da parte della Società sarà eseguito dietro presentazione degli scontrini originali dei beni danneggiati e di una copia della denuncia. Furto delle chiavi o dei documenti di identità dell’Assicurato Nel caso in cui l’Assicurato, vittima di un’Aggressione mentre si trova in Viaggio, sia derubato delle chiavi o dei documenti di identità, la Società rimborserà all’Assicurato il costo della sostituzione: - delle chiavi e delle serrature della sua residenza principale e di eventuali residenze secondarie, La Società assicurerà le conseguenze finanziarie della Responsabilità Civile che può essere attribuita all’Assicurato a seguito di un fatto accidentale, non connesso con la sua attività professionale, occorso durante un suo Viaggio all’Estero, in aggiunta a, dopo la scadenza di o l’inadempienza di qualsiasi altro contratto assicurativo di cui l’Assicurato sia beneficiario. Perdite coperte: Tutte le lesioni fisiche, i danni materiali o i danni conseguenti causati a Terzi. Si intende per: - Lesione fisica: qualsiasi lesione corporea subita da un individuo, - Danni materiali: qualsiasi danno o distruzione di una cosa o sostanza, qualsiasi lesione fisica ad animali, - Danni conseguenti: tutte le perdite finanziarie risultanti dalla privazione del godimento di un diritto, dall’interruzione di un servizio reso da una persona o da una proprietà, o dalla perdita di un guadagno e direttamente conseguenti ad un Danno materiale o una Lesione fisica che sia oggetto di copertura. 20/28 Massimale di copertura: Inoltre, non sono coperti: Il massimale di copertura per tutte le Lesioni fisiche, i Danni materiali e i Danni conseguenti è indicato nella Scheda di Polizza di Polizza. Questo massimale si applica per Sinistro quale che sia il numero degli Assicurati o le vittime Terze interessate. - multe e sanzioni; - danni a proprietà di cui l’Assicurato sia proprietario, locatario, custode o detentore a qualsiasi titolo; - danni esemplari o punitivi riconosciuti da qualsiasi tribunale degli Stati Uniti o del Canada; - le conseguenze dell’assunzione da parte dell’Assicurato di impegni contrattuali esorbitanti secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza. Esclusioni: Non sono coperti i Sinistri risultanti da quanto segue: - - incendio, esplosione, danni per perdite d’acqua da edifici di cui l’Assicurato sia proprietario, locatario o occupante ai sensi della legislazione sugli affitti, o per un periodo di più di tre (3) mesi; lo svolgimento da parte dell’Assicurato di un’attività per la quale l’assicurazione sia obbligatoria ai sensi delle leggi del paese nel quale si verifica il Sinistro; - l’impiego da parte dell’Assicurato di qualsiasi battello o natante in mare al di fuori delle acque territoriali, e l’uso in mare, su laghi o su fiumi di un battello o natante lungo più di cinque (5) metri o spinto da un motore; - la partecipazione da parte dell’Assicurato in qualità di concorrente a qualsiasi gara, scommessa o competizione che comporti l’uso di veicoli con o senza motore, o di un animale da sella o da tiro; - l’uso da parte dell’Assicurato di un veicolo a motore o di un velivolo; - la pratica di attività sportiva a livello professionale; - l’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del terreno; - la partecipazione attiva da parte dell’Assicurato a tumulti, sommosse popolari, combattimenti, atti di terrorismo o sabotaggio; - Eventi bellici o evento di tipo nucleareatomico; - dolo dell’Assicurato; - malattie a trasmissione sessuale. Applicazione della copertura nel tempo/ attivazione della stessa: La copertura è attivata da un Evento Dannoso. La Società fornisce la copertura quando è presentata una Richiesta di Risarcimento a seguito di un danno causato a Terzi e quando lo stesso comporti una responsabilità dell’Assicurato, a condizione che l’Evento Dannoso si sia verificato tra la data di inizio della copertura di cui l’Assicurato è beneficiario e la data di cancellazione o di scadenza della copertura di cui l’Assicurato è beneficiario, non rilevando quali siano le date di altri elementi costituenti il Sinistro (manifestazione del danno; Richieste di Risarcimento). Prassi da seguire in caso di Sinistro: Qualsiasi fatto che possa comportare la responsabilità dell’Assicurato deve essere notificato alla Società per scritto, dietro pena di perdita parziale o totale del diritto all’Indennizzo, il più presto possibile e non più tardi di 21 giorni dalla data della Richiesta di Risarcimento da parte dei Terzi vittime di lesioni, tranne che in caso di eventi fortuiti o di forza maggiore. La notifica del Sinistro deve essere accompagnata almeno dalle seguenti informazioni: - una descrizione dei Sinistri che possono attivare la copertura e la data in cui sono avvenuti, 21/28 - la natura e l’importo del danno potenziale o presunto, - il nome dello/degli Assicurato/i e dei Terzi interessati, - una copia di tutti i procedimenti extragiudiziali, documenti, avvisi o citazioni consegnate o notificate allo/agli Assicurato/i. È imperativo che vengano prese tutte le misure atte a limitare la portata del danno noto e a prevenire il verificarsi di ulteriori perdite. Né il Contraente né l’Assicurato possono raggiungere un compromesso senza il consenso della Società. Se questo è il caso, qualsiasi riconoscimento di responsabilità o accomodamento raggiunto, o qualsiasi rinuncia a una prescrizione, periodo di limitazione o pignoramento fatta senza il preventivo consenso scritto della Società non è vincolante ai fini della presente copertura assicurativa. Nel caso in cui contro l’Assicurato vengano condotte procedure legali a risarcimento di tutti i Sinistri coperti ai sensi della presente clausola Responsabilità Civile non Professionale all’Estero, la Società si prenderà carico i costi della difesa dell’Assicurato sostenuti con il preventivo consenso della Società stessa. Questi costi difensivi saranno dedotti dal limite di copertura stabilito nella Scheda di Polizza. L’Assicurato ha libertà di scelta per quanto concerne l’avvocato e ha l’obbligo di assicurarsi una difesa. L’Assicurato si impegna a comunicare il più presto possibile alla Società il nome del suo legale, a concertare con la Società gli sviluppi difensivi, compresi eventuali negoziati in vista di una composizione, e a non influire negativamente sugli interessi della Società o dei suoi potenziali o effettivi diritti al recupero. Se lo desidera, la Società può assumere il controllo dei procedimenti. SEZIONE IV – SICUREZZA DEGLI ASSICURATI Contraente o all’Assicurato il costo del biglietto aereo in classe economica consentendo all’Assicurato di: - ritornare al suo Paese di Residenza, o - recarsi nell’area sicura più vicina. Nel caso in cui l’Assicurato non sia in grado di ritornare al suo Paese di Residenza o di recarsi nell’area sicura più vicina, la Società rimborserà al Contraente o all’Assicurato il costo della sistemazione fino ad un massimo di 200 Euro per notte, con un massimo di 14 notti consecutive. Queste spese sono rimborsate dalla Società fino a 50.000 Euro per Sinistro, quale che sia il numero degli Assicurati interessati, quando sono rese necessarie da: - una Raccomandazione, - espulsione dell’Assicurato che è divenuta «persona non gradita», - uno stato di emergenza che richieda l’immediata evacuazione, o - la confisca, l’esproprio o l’occupazione di una proprietà, fabbrica o impianto utilizzato dal o appartenente al Contraente, che si verifichino dopo l’ultima data di ingresso dell’Assicurato nel paese in cui si trova in Viaggio. Esclusioni Speciali Le garanzie previste dal presente articolo non sono attive quando: - l’Assicurato abbia violato leggi o normative, comprese quelle riguardanti visto, passaporti, permessi di lavoro o di residenza o documenti simili del paese in cui si trova in Viaggio; - il Contraente o l’Assicurato non abbiano rispettato gli obblighi contrattuali; - l’Assicurato è cittadino del paese in cui si trova in Viaggio. Articolo 4.1 – Evacuazione per ragioni politiche o in seguito a catastrofe naturale Nel caso in cui l’Assicurato sia in Viaggio all’Estero, la Società rimborserà al 22/28 SEZIONE V – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I RISCHI Articolo 5.1 – Definizioni Aggressione: Centrale Operativa di Assistenza: AGA Service Italia S.c.a.r.l., Piazzale Lodi 3, 20137 Milano, che fornirà servizi di assistenza alla Chubb Insurance Company of Europe SE. Qualunque aggressione fisica, involontariamente subita dall’Assicurato, causata dall’azione volontaria, improvvisa e brutale di un’altra persona o gruppo di persone. Coniuge: Assicurato: Contraente: La persona fisica indicata per nome o categoria di impiego nelle Condizioni Speciali. Persona giuridica che richiede la redazione del contratto, lo firma e si impegna a pagarne i premi. La categoria degli Assicurati ai sensi del presente contratto non comprende le persone che beneficiano di uno status di espatriato o distaccato. Danni all’abitazione / danni ai locali dell’azienda : Anche il Coniuge e/o i Figli a carico che accompagnano l’Assicurato nel Viaggio beneficiano della copertura delle Sezioni II, III e IV, se tali Sezioni sono state sottoscritte. Assicurazione: Il contratto di Assicurazione. Attrezzature professionali: Attrezzature appartenenti al Contraente o da lui noleggiate e affidate all’Assicurato. Autovettura a Noleggio: Qualsiasi veicolo terreste motorizzato e su 4 ruote, adibito al trasporto di persone e/o merci, e noleggiato da un professionista qualificato. Il marito o la moglie, non divorziati o separati giudizialmente, il coniuge secondo la giurisprudenza o more uxorio. Quando l’abitazione o i locali dell’azienda dell’Assicurato non sono più agibili a causa di uno dei seguenti evento : incendio, esplosione, implosione, danni causati dall’acqua, finestre rotte, rapina, tentata rapina, vandalismo, condizioni climatiche (temporali, grandine sui tetti, peso della neve sui tetti), rischi esterni (tuoni, affumicamento, caduta di un aeroplano o di un veicolo spaziale, impatto di un veicolo terrestre motorizzato), congelamento delle condutture e del sistema di riscaldamento, danni causati dall’acqua a seguito di straripamento degli scarichi occasionato da piogge di eccezionale intensità, o in caso di catastrofe naturale oggetto di un pubblico decreto. Effetti personali: tutto ciò che è usato dall’Assicurato durante il Viaggio e non destinato alla vendita. Beneficiario: La persona che ha diritto di essere indennizzata in caso di Sinistro, vale a dire: - In caso di morte o di coma da Infortunio,i beneficiari designati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi dell’Assicurato; - Per le restanti coperture, l’Assicurato che è vittima dell’evento oggetto di copertura o il Contraente. Estero: Qualsiasi paese diverso dal Paese di residenza dell’Assicurato. Per un Assicurato con residenza in Italia tutti i paesi del Mondo al di fuori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Eventi bellici: Conflitto armato tra due o più stati, con o senza dichiarazione di guerra, compresa 23/28 l’invasione, la guerra civile o la ribellione armata da parte della popolazione contro l’ordine costituito. Evento Dannoso: Infortunio: L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Genitori, suoceri, nonni, figli, Coniuge, fratelli, sorelle, cognate e cognati dell’Assicurato domiciliati nello stesso Paese di residenza dell’Assicurato. È considerato Infortunio anche quanto segue: colpo di sole, annegamento, trauma, soffocamento, tentato omicidio, Aggressione, atti di terrorismo, morsi di animali, morsi di insetti, avvelenamento dovuto all’assorbimento di sostanze tossiche o corrosive, lesioni determinate da sforzo (esclusi gli infarti e le ernie, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1.2 - Rischi coperti delle Condizioni Generali). Figli a carico: Intermediario: I figli legittimi, naturali o adottati che non siano sposati, minori di 18 anni o di 25 nel caso stiano continuando gli studi, e finanziariamente dipendenti dai loro genitori alla data del Sinistro. Il broker o l’agente iscritto alla rispettiva Sezione del Registro Unico degli Intermediari. Il fatto, azione o evento all’origine di perdite subite dalla vittima e oggetto di una Richiesta di Risarcimento. Familiari: Istituto di cura: Franchigia: Parte dei danni o delle spese sostenute dall’Assicurato. Queste possono essere espresse in Euro, ore, giorni o in percentuale. Franchigia sul Noleggio di Autovettura : Franchigia stabilita nel contratto di noleggio che l’Assicurato accetta – o non accetta – sulla copertura Theft Protection Cover (TPC) per assicurarsi contro i furti. L’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lesione fisica grave: Guardia Medica: è la struttura interna alla Centrale Operativa, costituita da Medici specializzati nell’organizzazione delle prestazioni di assistenza che, in collaborazione con gli operatori, provvedono al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione delle prestazioni stesse e, se necessario, all’organizzazione ed all’invio di operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) sul luogo dell’evento. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Qualsiasi Infortunio o Malattia che determini l’incapacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni oppure rappresenti un pericolo di vita per l’Assicurato stesso oppure causi un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo.. Locali dell’azienda: Luogo in cui l’Assicurato esercita la sua attività professionale secondo quanto descritto nei documenti ufficiali. Può trovarsi in qualunque posto nel mondo. Malattia : Ogni repentina alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. 24/28 Medico: Ricovero: Persona con una Laurea in medicina o chirurgia che sia valida nel Paese in cui si trova l’Assicurato. Permanenza imprevista per un periodo superiore alle 24 ore in un Istituto di cura pubblico o privato, prescritta da un Medico per una terapia medica o chirurgica a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabile ai sensi del presente contratto. Oggetti preziosi : Gioielleria, oggetti realizzati con metalli preziosi, pietre preziose, perle, orologi, attrezzature fotografiche o per la riproduzione del suono e delle immagini accessori compresi, pellicce, fucili da caccia. Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Paese di residenza: Sinistro: Il paese che è la residenza principale dell’Assicurato prima della sua partenza per il Viaggio. Può essere situato ovunque nel mondo. Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Chubb Insurance Company of Europe SE. Parente stretto: Qualsiasi membro della famiglia entro il 3° grado di parentela diretta, nonché qualsiasi altra persona fisica presente nello stato di famiglia. Polizza: Terzi: Qualsiasi persona fisica o giuridica, con l’esclusione del Contraente, di qualsiasi Assicurato, dei familiari dell’Assicurato, dei suoi genitori e discendenti, nonché dei dipendenti del Contraente. Il documento che prova l’Assicurazione. Viaggio : Premio: La somma Società. dovuta dal Contraente alla Raccomandazione: Avviso formale del Ministero degli Esteri italiano di lasciare il paese in cui l’Assicurato si trova in Viaggio, per ragioni politiche o in seguito a un disastro naturale. Richiesta di risarcimento: Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di Terzi per fatto di responsabilità di un Assicurato, o tramite lettera scritta all’Assicurato o alla Società, o per citazione di fronte ad un tribunale civile o amministrativo. Un singolo Sinistro può essere oggetto di diverse Richieste di Risarcimento, relative allo stesso evento e portate avanti da una o più vittime. Qualsiasi viaggio professionale effettuato dall’Assicurato, compresi quelli per seminari, mostre e congressi, compiuti per conto del Contraente in tutto il mondo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Per ciascun Viaggio, la copertura entra in vigore dal momento in cui l’Assicurato lascia il luogo di lavoro o la propria abitazione e termina con il suo ritorno a uno dei due punti di partenza. La copertura è assicurata 24 ore al giorno per tutta la durata del periodo. Per estensione, sono oggetto di copertura i viaggi personali compiuti dall’Assicurato per una durata minima di una notte e un massimo di 15 giorni in immediata concomitanza con il Viaggio e non superiori alla durata del Viaggio. Volo di linea : Un volo gestito da una compagnia aerea in possesso di certificati, licenze e auto25/28 rizzazioni richieste per il regolare trasporto aereo di passeggeri, emessi dalle autorità competenti nel paese di immatricolazione del velivolo. La compagnia aerea ha fissato e pubblicato tariffe passeggeri secondo orari regolari. Si specifica che il volo segue regolarmente itinerari e orari conformi a quelli pubblicati nella guida «ABC WORLD AIRWAYS GUIDE». Durata del volo, coincidenze e destinazioni sono quelle indicate sul biglietto. Articolo 5.2 – Dichiarazione del Contraente/Assicurato La Società presta la garanzia e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente / Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Articolo 5.3 – Conclusione e durata del contratto Il contratto entra in vigore alla data menzionata nella Scheda di Polizza. Tranne che sia stabilito diversamente nelle Condizioni Aggiuntive, il contratto è stipulato per un periodo di un anno. Alla scadenza lo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno per la stessa durata a meno che l’una o l’altra delle parti non receda dal contratto con lettera raccomandata indirizzata alla controparte almeno trenta giorni prima della data di scadenza annuale. Tranne che nel caso in cui il presente contratto assicuri solo persone nominate e indicate, la copertura si applica automaticamente a: - i neo-assunti il giorno che prendono servizio nell’ambito della categoria di Assicurati coperti dal contratto, - i dipendenti promossi, dal giorno della loro promozione nell’ambito della categoria di Assicurati coperti dal contratto, - o secondo qualsiasi altra clausola specificata nella Scheda di Polizza. La copertura cesserà automaticamente il giorno in cui l’Assicurato termini il suo rapporto professionale con il Contraente. La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età: tuttavia a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età, l’Assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale previa presentazione, 30 giorni prima della scadenza stessa del certificato medico attestante buona salute. Articolo 5.4 – Pagamento dei premi Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione per l'Italia della Società ovvero all’Intermediario cui la Polizza è assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi comprensivi delle addizionali stabiliti dalla Polizza medesima. La prima rata deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo. L’Assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella Polizza, se in quel momento il Premio e le addizionali sono pagati; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze del contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di trenta giorni, trascorso il quale l'Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del Premio, delle addizionali e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di rispetto di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Il Premio è sempre determinato per un periodo di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. 26/28 Articolo 5.5 – Regolazione del premio La presente Polizza è soggetta alla regolazione del Premio qualora le variazioni intervenute nel corso dell’anno assicurativo risultino superiori inferiori al 20% rispetto ai preventivi inizialmente dichiarati dal Contraente, fermo restando il premio minimo concordato. Tali dati dovranno essere comunicati alla Società entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa; in base a tale comunicazione la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione e provvederà all’adeguamento del Premio per l’annualità successiva. Se il Contraente / Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento delle differenze attive dovute, il Premio versato in anticipo in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente / Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del Contratto. Per i contratti scaduti per qualsiasi motivo, se il Contraente / Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Articolo 5.6 – Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro non attribuibile alla Sezione II Assistenza durante il Viaggio e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall’Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima rimborserà al Contraente la quota di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso, qualora fosse il Contraente ad esercitare il recesso, lo stesso avrà diritto ad un rimborso pari al 50% del Premio netto corrisposto relativo al periodo per il quale l’Assicurazione non avrà più efficacia. Articolo 5.7 – Controversie In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di Polizza. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto entro un mese dal giorno in cui la Società ha liquidato o ha offerto la liquidazione del Sinistro, e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del Medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato il nome del Medico che essa a sua volta designa. Il terzo Medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo Medico, la Società convoca il Collegio Medico invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico risiede presso l’Istituto di medicina legale più vicino al domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico. La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Articolo 5.8 – Altre assicurazioni Nel caso che un Sinistro richieda il pagamento di tutte o di parte delle garanzie nelle Sezioni Assistenza durante il Viaggio, Viaggio d’affari o Sicurezza degli Assicurati, l’Assicurato deve informare la Società della copertura in essere per gli stessi rischi presso altri assicuratori. 27/28 Articolo 5.9 – Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione per l'Italia della Società, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società. Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti. Articolo 5.10 – Variazioni di Rischio Il Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del Rischio. Se la variazione implica diminuzione del Rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il Premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del Rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. Articolo 5.11 – Prova Colui che richiede l’Indennizzo deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i Medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. Articolo 5.12 – Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 5.13 – Competenza territoriale Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha Sede l’Intermediario a cui è affidata la gestione del contratto. Articolo 5.14 – Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di legge italiana. Art. 5.15 - Clausola sanzioni economiche e/o commerciali Di comune accordo tra le Parti si conviene che la copertura prestata con la presente polizza non è operativa nei casi in cui tale prestazione e/o l'inerente indennizzo determinino da parte della Compagnia - o Società del Gruppo - la violazione diretta od indiretta delle vigenti Leggi relative all'applicazione di sanzioni economiche o commerciali applicabili a tale titolo. Si precisa che ai fini della presente limitazione di copertura per Società del Gruppo si intendono controllanti, controllate o collegate con l'infrascritta Società. Art. 5.16 - Clausola limitazione territoriale Si fa inoltre presente che non e’ prevista alcuna copertura assicurativa e pertanto non sarà corrisposto alcun indennizzo nei casi di Viaggi Assicurati a, da e in Iran. 28/28