ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 11 DEL 17 MARZO 2001 11 articoli Capacità propositiva e spirito di categoria (De Lorenzis) Usiamo le armi a nostra disposizione (Buscema) Le nuove sanzioni in materia di lavoro (Pelliccia) Clausola di durata minima contrattuale (Gualtierotti) Requisiti mutualistici delle coop (La Costa) La questione delle Soa (Buonaccorso) 183 184 185 188 190 192 rubriche Notizie dall’Enpacl (news di febbraio) Fisco in pillole (notifiche del Fisco, sportello unico) Week Work (Studio associato Paoli) Storie di lavoro (Paoli) CONVEGNI ❑ A Udine il 21 marzo (pag. 191) ❑ A Chieti il 23 marzo (pag. 182) ❑ A Caserta il 27 marzo (pag. 182) ❑ A Imperia il 27 marzo (pag. 183) Giunta Esecutiva Nazionale a Roma il 30 marzo (Dettagli prossimamente) 194 196 198 199 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DEI CONSULENTI DEL LAVORO organizzano un CONVEGNO “QUALITÀ” per il giorno venerdì 23 marzo 2001, alle ore 9,00, presso il Teatro Marrucino – Corso Marrucino (Parcheggi consigliati: Terminal, Via Madonna degli Angeli – Mega parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII – Pierantoni, Via S. Olivieri) – CHIETI PROGRAMMA Certificazione Iso 9000 – La qualificazione degli studi professionali. RELATORE: Dnv Italia. Ore 9,00 Registrazione partecipanti. Ore 9,30 Introduzione e saluti: GIUSEPPE CARDELLICCHIO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Chieti; GIOVANNI PACE, Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo; MAURO FEBBO, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Chieti; FABRIZIO CIAPPARONI, Presidente del “Diploma universitario in cdl”, Università di Teramo; FRANCESCO PIETROCOLA, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Chieti; ERMETE MARCHIONNI, Presidente del Collegio dei ragionieri di Chieti. Ore 10,30 Inizio lavori. La formazione sulla qualità nello studio professionale. RELATORE: Dnv Knowledge Institute. La certificazione del professionista. Progetto del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl. RELATORE: LUIGI SERRA. La certificazione di qualità come opportunità di lavoro per i cdl: SA 8000; consulenza per la qualità; formazione; Investors in people. RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS. La collaborazione coordinata e continuativa. RELATORE: ENZO DE FUSCO. COORDINATORE DEI LAVORI: ROSARIO DE LUCA, Coordinatore Commissione Qualità CNO. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Chieti – Via Mater Domini, 15 – Tel. 0871/330752 (dalle 9,30 alle 12,00). CENTRO STUDI “PASQUALE OMAGGIO” CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI CASERTA UP ANCL DI CASERTA organizzano un INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per il giorno martedì 27 marzo 2001, dalle ore 9,00 alle ore 13,45, presso il Novotel Caserta Sud (km 22,150 S.S. Sannitica) – Capodrise (CE) PROGRAMMA Ore 9,00 Registrazione invitati. Ore 9,30 Inizio lavori. Saluto del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Caserta: rag. STEFANO SCIALDONE. Ore 9,35 Saluto del Presidente Regionale Ancl della Campania: rag. MATTIA BRANCO. Ore 9,40 Intervento del Presidente del Centro Studi“Pasquale Omaggio”: rag. SALVATORE RAUCCI. Ore 9,50 Intervento del Presidente dell’UP Ancl di Caserta: rag. GIUSEPPE D’AGOSTINO. Ore 10,00 Incentivi all’occupazione. Analisi di tutte le agevolazioni contributive e fiscali con riguardo al credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2001. RELATORE: dott. ENZO DE FUSCO, cdl del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Roma e collaboratore de ”IL SOLE-24 ORE” e di “GUIDA AL LAVORO”. Ore 11,15 Coffee break. Ore 11,45 Collaborazione coordinata e continuativa. RELATORE: rag. MAURIZIO BUONOCORE, cdl del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Caserta. Ore 12,15 Nuovo sistema sanzionatorio. RELATORE: dott. EDMONDO DURACCIO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Napoli. Ore 12,45 I trattamenti di tutela dei disoccupati. RELATORE: prof. avv. EMILIO BALLETTI, Straordinario di Diritto del lavoro, Seconda Università di Napoli, Facoltà di Economia. Ore 13,10 Quesiti. Ore 13,45 Fine lavori. Per gli iscritti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl, la partecipazione al convegno è valida ai fini della certificazione di qualità. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Caserta Via P. Amato, 1 – Tel. 082/3329211 – Fax 082/3456791 – E-mail: [email protected]. - 182 - N. 11 del 17 marzo 2001 Occorrono strategie di più ampio respiro Capacità propositiva e spirito di categoria I l Governo, in questo ultimo scorcio di legislatura, sembra essersi accanito contro i consulenti del lavoro con iniziative discutibili e preoccupanti. Da un lato il Sottosegretario Morese, che della battaglia contro i consulenti del lavoro sembra aver fatto la sua bandiera, ci attacca nascondendosi dietro l’Unione europea, comodo alibi per attribuire a qualcun altro la responsabilità di scelte precise per le quali, oltretutto, il Sottosegretario in questione non deve neppure direttamente rispondere agli elettori, non essendo egli stato eletto ma solo chiamato a ricoprire quell’incarico. Ma, come se non bastasse Morese, dobbiamo assistere impotenti al finanziamento degli enti di patronato, all’ampliamento delle loro attribuzioni, ai nuovi compiti consentiti alle associazioni di categoria, oltre alle solite assurde vessazioni che ci vengono imposte da Inail, Inps, ecc. A fronte di questa situazione stiamo cercando di reagire: lo abbiamo fatto con l’Inail, e la partita non è ancora chiusa, e lo stiamo facendo con l’Inps: ma questa è tattica, pur importante ma di corto respiro. È invece necessario, se vogliamo sopravvivere, elaborare strategie di più ampio respiro sotto il profilo strutturale economico, organizzativo e politico. Il primo passo in questa direzione è rappresentato dalla costituzio- N. 11 del 17 marzo 2001 ne di un efficiente Centro studi e ricerca di categoria: è questo lo strumento primario per realizzare quel salto di qualità che ci porti ad essere propositori di norme e non solo analisti delle stesse. Il Consiglio Nazionale sta lavorando in questa direzione, dopo alcuni tentativi compiuti nella precedente consigliatura che però non hanno dato i risultati sperati. Certo che se alcuni “Soloni” che oggi pontificano avessero a suo tempo provveduto il Centro studi sarebbe già una realtà pienamente operativa. Il secondo presupposto è il raggiungimento di un maggiore spiri- to di corpo. Non diventeremo mai una categoria se ognuno pretende di andare per la propria strada. Si può non essere d’accordo su una decisione, lo si può manifestare apertamente nelle sedi e nelle occasioni a ciò deputate, ma quando la maggioranza si esprime occorre responsabilmente adeguarsi alle decisioni: non si possono boicottare le iniziative sol perché non si condividono e ciò vale per tutti, a maggior ragione per chi, nella categoria, occupa posizioni di responsabilità. Roberto De Lorenzis UNIONE PROVINCIALE ANCL DI IMPERIA organizza un CONVEGNO per il giorno martedì 27 marzo 2001, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso l’Hotel De Londres – Corso Matuzia, 2 – Sanremo (IM) sui seguenti temi Il bonus fiscale per le nuove assunzioni ● Campo di applicazione: La nuova tassazione del tfr ● – datori di lavoro interessati; – lavoratori/assunzioni agevolate. ● ● Determinazione della base occupazionale di riferimento ● Verifica dell’incremento occupazionale ● Determinazione del bonus e fruizione ● Tfr maturato al 31 dicembre 2000: – reddito di riferimento e aliquota; – dipendenti cessati nell’anno 2000. Tfr maturato dal 1° gennaio 2001: – tassazione della quota capitale (reddito di riferimento, aliquota, detrazione); – tassazione della rivalutazione (imposta sostitutiva). Anticipazioni RELATORE: MASSIMO BRISCIANI, consulente del lavoro. Segreteria: UP Ancl di Imperia – Tel. 0184/531449 – Fax 0184/533995. - 183 - Chiesta la nostra collaborazione solo a senso unico Usiamo le armi a nostra disposizione L eggo del“grande accordo” sulla trasmissione telematica delle denunce mensili Inps – modelli DM10-M (annunciato dal Direttore generale Inps, con inizio dalla Lombardia) – e, dopo la triste (ma è solo l’ultima) vicenda dell’autoliquidazione Inail, mi sento, come tanti colleghi (penso), preso per i fondelli. Sì, vengono riscoperti i consulenti del lavoro (ed i professionisti in genere) solo quando si tratta di lanciare nuovi strumenti di semplificazione, ovviamente (solo) per la pubblica amministrazione. Infatti, è noto a tutti come la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali abbia consentito all’amministrazione finanziaria di ridurre, drasticamente, i tempi di controllo delle dichiarazioni fiscali (consentendo addirittura di farne lanciare, dopo l’accantonamento per qualche decennio, di nuove come le dichiarazioni periodiche Iva), di pianificare la riduzione dei propri organici, giungendo alla chiusura, o nella migliore delle ipotesi alla riconversione, dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, destinatari finora dei milioni di modelli di dichiarazione che ora viaggiano sulla rete. Tutto questo per cosa? Nulla! Niente compensi, che pure altri intermediari ricevono; nessun contributo a fronte dei consistenti investimenti finanziari per risorse umane e materiali necessari per assorbire la nuova mole di lavoro trasferita presso i nostri studi, ai quali altri settori (tutti, o quasi) economici hanno potuto e possono accedere per “innovazione tecnologica” (e non solo). Tutti auspichiamo il grande ruolo, da tanto e tanti ventilato (a parole), di interlocutore del legislatore quando si tratta di “legiferare”, o almeno interpretare, in materie “nostre”; o, quantomeno, di utilizzare i famosi protocolli di intesa, ma la realtà è tutt’altra cosa ed è sotto i nostri occhi: veniamo convocati, ed in alcuni casi corteggiati, esclusivamente per i “numeri” che abbiamo; ahinoi, numeri intesi quali decine e decine di datori di lavoro che ogni consulente assiste. Certo, piuttosto che ricevere centinaia di moduli è bello ricevere un file “pronto” per l’uso; comodo, no? Ma sulla riforma dell’Inail, non per le mere giustificazioni o per le elementari informazioni sulla modulistica ricevute, non era forse auspicabile confrontarsi con chi quotidianamente interpreta e traduce in fatti i contenuti del provvedimento? E sul part-time? Sui contratti a termine? Sui crediti d’imposta? Sugli sgravi? Ecc. ecc. E che dire della ormai indecente vicenda del contenzioso tributario. Promesse, addirittura ordini del giorno del Parlamento … Eppure, per i sottufficiali della - 184 - Guardia di finanza l’opportunità, lo spazio ed il sistema è stato trovato … Ora leggiamo anche del “grande” accordo Anci-Caf sull’Ici, pubblicato in “ITALIA OGGI” alcuni giorni fa, con il quale si intenderebbe affidare a tali strutture la gestione “privilegiata” delle dichiarazioni e dei versamenti . È di poco tempo prima la questione delle “riserve” – sì, riserve – in materia di selezione di personale (singolare che le riserve van bene quando vengono attribuite a soggetti diversi dai professionisti). Ed ancora, da ultima, l’approvazione del ddl sui patronati i quali, in barba ad ogni regola della concorrenza (ma valgono davvero per tutti?), riceveranno un sostanzioso aumento dei contributi pubblici a loro favore ed un allargamento di competenze a go go, accompagnato anche da una maggiore facilità di costituirne di nuovi. Cosa dobbiamo sopportare ancora? Utilizziamo i numeri, allora. Disdettiamo i protocolli d’intesa; gettiamoli nel dimenticatoio, per l’applicazione che registrano, peraltro, non li rimpiangerà nessuno. Torniamo al cartaceo, se la sbrighino loro … forse a qualcuno verrà in mente che la misura è colma. Giuseppe Buscema N. 11 del 17 marzo 2001 Previste dalla Finanziaria per il 2001 Le nuove sanzioni in materia di lavoro C on l’art. 116 della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), è stato pressoché riscritto l’impianto normativo in materia di sanzioni contributive, con contestuale modifica dell’art. 37 della legge 24.11.1981, n. 689. Nel contempo sono state espressamente abolite le sanzioni amministrative sino ad oggi irrogate dagli organi di vigilanza in applicazione dell’art. 35, commi 2 e 3, della stessa legge 689. Riteniamo interessante approfondire i riflessi in ordine: sia delle disposizioni sanzionatorie in caso di omesso ovvero ritardato versamento di contributi e premi (art. 35, comma 2, della legge 689/ 1981), che delle violazioni alle stesse connesse (art. 35, comma 3, della legge 689/1981). A titolo meramente esemplificativo queste ultime vengono individuate dalla circolare n. 12/01: ● nell’omessa o irregolare registrazione del lavoratore sui libri paga e matricola; ● nella mancata denuncia di esercizio all’Inail; nell’omesso invio all’Inps dei modd. DM 10/2. ● all’abolizione dell’art. 35, commi 2 e 3, della legge 689/1981; ● ● all’abolizione delle sanzioni amministrative relative agli obblighi in materia di collocamento di natura formale; Ad avviso di chi scrive a queste ipotesi potrebbero aggiungersi altresì: ● alla nuova veste disegnata all’art. 37 della legge 689/1981. L’occasione utile per le riflessioni che ci accingiamo a fare è la circolare n. 12/01 del 22.1.2001, con la quale il Ministero del lavoro ha dato i primi chiarimenti operativi riguardo alle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge 388/2000. Sanzioni amministrative in materia contributiva Con l’art. 116, comma 12, della legge 388/2000, come già premesso, è stata disposta l’abrogazione N. 11 del 17 marzo 2001 ● il mancato invio all’Enpals dei modd. 031/R; ● l’omessa ovvero incompleta denuncia all’Inail delle retribuzioni corrisposte nell’anno interessato alla rata di saldo nella procedura di autoliquidazione dei premi. Il comma 12 dell’art. 116 della legge 388/2000 non ha invece abrogato il comma 7 dell’art. 35 della legge 689/1981 e, conseguentemente, rimangono in vigore (e pertanto sanzionabili) gli illeciti amministrativi afferenti a violazioni che non hanno alcuna connessione con l’omesso ovvero ritarda- - 185 - to versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi. In buona sostanza, rimangono quindi sanzionabili le violazioni relative alle disposizioni di legge poste a tutela del rapporto di lavoro e del lavoratore in senso stretto (obblighi in materia di orario di lavoro, di lavoro straordinario, di libretto di lavoro, di busta paga, di comunicazione del codice fiscale all’Inail, di collocamento, ecc.); il legislatore ha voluto dunque tenere completamente esclusi dall’abolitio criminis attuata con l’art. 116, comma 12, tutti gli illeciti amministrativi non afferenti ad obblighi assicurativoprevidenziali. L’abrogazione delle sanzioni amministrative decorre dall’1.1.01, ovviamente con riferimento agli adempimenti contributivi e previdenziali relativi al mese di dicembre 2000; per il principio tempus regit actum (ex art. 1, comma 2, della legge 689/1981), resta invece invariata la pregressa procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni connesse a tutto il 30.11.2000. Questa lettura ministeriale sembrerebbe però non tener conto del principio del favor rei che, ancorché tipico del diritto penale, è oramai spesso mutuato anche in altre materie, ad esempio in materia di sanzioni amministrative tributarie (vd. D.Lgs 28.12.1997, n. 472); parimenti, sembra non essere convinta sul punto neanche l’Avvocatura centrale dell’Inps, la quale, stando ad alcu- ➦ (segue) ne indiscrezioni, si sta muovendo per una nuova presa di posizione ministeriale. Sanzioni relative a violazioni formali in materia di collocamento Ferme rimanendo le specifiche sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (…), nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. È questa la (sicuramente) poco felice formulazione letterale dell’ultimo inciso dell’art. 116, comma 12, della legge 388/2000. Sono immediatamente sorti dubbi in proposito, giacché ci si è chiesti cosa potesse significare l’inciso (di norme sul collocamento) di carattere formale, atteso che le disposizioni sul collocamento sono indubbiamente di natura formale, almeno laddove sono sostanziali quelle di natura previdenziale. La circolare n. 12/01 fa luce su questi primi dubbi, venendo a chiarire cosa deve intendersi per … violazioni di natura formale:“… (hanno) tale connotazione tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull’essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento (si pensi ad esempio all’ipotesi in cui sul modello prestampato relativo alla comunicazione di assunzione da trasmettere al Centro per l’impiego, si ometta di indicare la qualifica d’inquadramento o il ccnl applicato, facendo però correttamente riferimento al tipo di rapporto stipulato: se a tempo determinato o indeterminato). Al contrario, invece, devono ritenersi avere carattere sostanziale tutte le violazioni relative all’omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità”. Anche in queste ipotesi, sempre in aderenza al principio tempus regit actum, per le condotte poste in essere precedentemente alla data dell’1.1.2001 continuerà a trovare applicazione il pregresso regime sanzionatorio (segnatamente sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ogni lavoratore interessato alla violazione). Senza alcun dubbio, l’equivoco interpretativo nel quale sono caduti i più subito dopo la prima lettura della norma in commento, poteva essere evitato con una formulazione più felice e meno anodina di quello che il legislatore voleva espressamente abrogare. Una problematica molto simile si era peraltro già posta in attuazione delle previsioni contenute dalla legge 662/1996, le quali, com’è noto, ritenevano non applicabili le disposizioni dell’art. 35 della legge 689/1981 in caso di regolarizzazione contributiva spontanea da parte dell’azienda entro 6 mesi. Alla luce dei chiarimenti ora forniti dal Ministero del lavoro, quindi, ad eccezione delle situazioni pregresse, dall’1.1.2001 non sono più irrogabili le sanzioni amministrative relative a comunicazioni di assunzione mancanti degli specifici contenuti indicati dall’art. 9-bis, comma 1, della legge 608/1996. Art. 37 della legge 689/1981 Come premesso, l’art.116, comma 19, della legge 388/2000 ha completamente riscritto l’art. 37 della legge 689/1981, relativo all’omesso versamento dei contributi e premi derivanti da omesse registrazioni e/o denunce obbligatorie, - 186 - per importi superiori ai 5 milioni mensili (la cd. frode previdenziale). Il testo novellato, nel mantenere inalterate tanto la sua previsione afflittiva (segnatamente, reclusione fino a 2 anni), quanto la sua previsione originaria (omesse registrazioni e/o denunce obbligatorie), muta radicalmente sotto il profilo oggettivo del fatto-reato. Difatti, riguardo al passato l’omissione assumerà rilevanza penale (e perciò diretta perseguibilità) tutte le volte che la stessa ha determinato un’evasione contributiva superiore tanto ai 5 milioni, quanto alla metà dei contributi complessivamente dovuti mensilmente. Detti criteri devono ritenersi concorrenti. Per la valutazione della sussistenza o meno del reato, è quindi necessario che entrambe le situazioni siano presenti nella fattispecie accertata. La specifica lettura ministeriale ha però fatto sorgere un dubbio: l’ipotesi delittuosa delineata dal novellato art. 37 della legge 689/ 1981 è ancora applicabile (atteso che lo fosse già in precedenza) alle ipotesi in cui l’omesso versamento contributivo superiore a 5 milioni mensili derivi dal solo omesso invio dei modd. DM 10/2 all’Inps? Fino ad oggi gli organi di vigilanza hanno sempre interessato la competente autorità giudiziaria inquirente in tali ipotesi e, per quanto consta (anche direttamente) a chi scrive, con esiti giudiziali sfavorevoli ai datori di lavoro incorsi nella violazione in esame. La circolare n. 12/01 non si pone minimamente questo problema e, pertanto, le ipotesi sono due: ● le argomentazioni ministeriali sono (sottesemente) esaurienti fino al punto di far ritenere che ➦ N. 11 del 17 marzo 2001 (segue) la nuova formulazione dell’art. 37 della legge 689/1981 abbia limitato il suo intervento afflittivo solamente alle ipotesi in cui l’omissione contributiva abbia la contemporanea presenza dei due requisiti in precedenza indicati (nel caso di mancato invio dei modd. DM 10/2 vi è solamente l’elemento debitorio e non anche il riferimento al valore dell’omissione); ● le argomentazioni ministeriali sono parimenti (sottesemente) esaurienti fino al punto di far ritenere che il novellato art. 37 della legge 689/1981 non ha minimamente modificato lo status quo previgente, in relazione all’omissione contributiva derivante dal mancato invio all’Inps dei prescritti modd. DM 10/2. Ovviamente la situazione è identica in caso di mancato invio all’Enpals dei modd. 031/R. Vi è da dire che il dubbio se il mancato invio di detti modelli in presenza di registrazioni compiutamente effettuate sul libro paga e/o su altri documenti obbligatori potesse rappresentare l’elemento documentale in ordine all’ipotesi delittuosa delineata dall’art. 37 della legge 689/1981 è sempre stato presente sin dall’emanazione di detta norma. Seppur limitatamente a riflessi di tipo amministrativo, sul punto è interessante far rilevare la sentenza del 9.5.2000 con la quale il Tribunale di Treviso (nel confermare l’analoga decisione del Pretore del medesimo capoluogo) ha ritenuto che il mancato invio all’Inps dei modd. DM 10/2 non costituisce evasione ai fini dell’applicazione delle sanzioni espressamente previste dalla vigente normativa in tale ipotesi. N. 11 del 17 marzo 2001 Sarà comunque interessante seguire i concreti sviluppi della problematica; in sede di conclusione indicheremo quale potrebbe essere delle due la lettura più vicina alla ratio legis sottesa alla nuova formulazione dell’art. 37 della legge 689/1981, evidenziando sin da ora comunque che trattasi di un’interpretazione che necessita di autorevoli conferme, magari giurisprudenziali. Nonostante i chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n. 12/01, qualche dubbio rimane ancora e, di conseguenza, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro. Sotto il profilo strettamente operativo le nuove previsioni di legge cosa determineranno? I funzionari degli organi di vigilanza (Direzioni provinciali del lavoro, Inps, Inail, Enpals), una volta accertate omissioni e/o morosità di natura contributiva, non procederanno più ad alcuna notificazione di processi verbali di illecito amministrativo, ma si limiteranno a rilasciare uno specifico verbale di accertamento (invero i funzionari di Inps, Inail e Enpals già operavano in tal senso), nel quale verranno riferiti i fatti accertati (o, meglio, le violazioni riscontrate). Del resto le novità intervenute in merito all’abrogazione degli illeciti amministrativi di cui all’art. 35, commi 2 e 3, della legge 689/1981 non comportano alcuna modifica ai poteri di accertamento ispettivo degli organi di vigilanza, né fanno venire meno il potere di coordinamento nella materia de qua alle Direzioni provinciali del lavoro (e questo aspetto è specificamente rilevato nella circolare appena commentata). Non potendo più dunque essere comminate sanzioni amministra- - 187 - tive ex art. 35, commi 2 e 3, della legge 689/1981, l’unica conseguenza collegata agli illeciti accertati in materia contributiva (sempre illecita rimane infatti la condotta omissiva o commissiva) è quella dell’applicazione delle (nuove) sanzioni civili. Parimenti, novità ci saranno anche sotto il profilo penalistico della materia, segnatamente riguardo all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 37 della legge 689/1981, in considerazione del fatto che il procedimento penale rimane sospeso in caso di gravame (amministrativo o giudiziario) proposto avverso la contestazione di fatti che, a detta dei funzionari verbalizzanti, avrebbero determinato omissioni contributive superiori al maggior importo mensile fra 5 milioni e il 50% dei contributi complessivamente dovuti. Senza voler poi dimenticare che l’estinzione della specifica previsione delittuosa potrà avvenire altresì attraverso la regolarizzazione dell’inadempienza accertata, anche con dilazione (saranno in questa circostanza gli istituti previdenziali a comunicare all’autorità giudiziaria procedente le eventuali situazioni in merito). Come in dettaglio fatto rilevare in sede di commento, sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento in ordine alla (sottile) problematica sottesa all’applicazione o meno dell’ipotesi delittuosa di frode previdenziale in caso di omesso invio all’Inps dei modd. DM 10/2 e all’Enpals dei modd. 031/R comportanti l’omesso versamento di contributi per un importo superiore a 5 milioni mensili. Luigi Pelliccia RESPONSABILE DEL S ERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DELLA D IREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA Contratto di lavoro a tempo indeterminato Clausola di durata minima contrattuale C on l’espressione “durata minima garantita” o “patto di stabilità” si suole indicare la clausola apposta per reciproco consenso delle parti contraenti nel contratto a tempo indeterminato con la quale si predetermina la durata minima del contratto; la pattuizione della clausola di durata minima può essere bilaterale o a carico di una parte soltanto. La validità del patto di stabilità è stata sempre ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina – sia anteriormente sia dopo l’entrata in vigore della legge 18 aprile 1962, n. 230, che ha disciplinato il contratto a termine – essendosi rilevato che esso, lungi dal costituire un fraudolento tentativo di eludere i rigori della legge stessa, esalta invece l’autonomia della volontà contrattuale delle parti i cui interessi non restano assolutamente pregiudicati ed anzi garantiscono una certa continuità del rapporto di lavoro con vantaggio anche del lavoratore che ne vede per sé assicurata la stabilità, sia pure per un periodo minimo. Consegue che l’apposizione della clausola non snatura il contratto, che è e rimane a tempo indeterminato, con I’ulteriore conseguenza dell’applicabilità ad esso delle norme generali sul contratto a tempo indetermina- to che disciplinano il diritto di recesso. In caso di recesso unilaterale del datore di lavoro per causa non imputabile al lavoratore restano quindi salvi i diritti di quest’ultimo. Va precisato, comunque, che entrambe le parti potranno recedere in qualsiasi momento qualora sussista una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto. Per un completo inquadramento del problema si fa presente che la dottrina ha rilevato fin dall’inizio come “si abbia un intreccio tra l’ordinamento particolare relativo ai rapporti a tempo indeterminato e l’ordinamento generale relativo ai rapporti a termine: il che appare evidente qualora la parte vincolata receda prima del termine minimo contrattualmente garantito e sia pertanto tenuta a versare la penale di regola stabilita all’atto della stipulazione del contratto; questo a meno che la penale risulti manifestamente eccessiva nei confronti dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento ai sensi dell’art. 1384 c.c., con pertanto facoltà del giudice di procedere ad un equo adeguamento della penale stessa. Di conseguenza, … Ia denuncia anticipata nei confronti di una durata minima eventualmente concordata nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rimane re- - 188 - golata dal diritto comune, sulla base di quelle che, caso per caso, sono le pattuizioni delle parti” (Riva Sanseverino). La giurisprudenza ha anche ritenuta valida la clausola contenuta in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la quale il lavoratore si obbliga a rimanere alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo minimo e si determina preventivamente l’indennizzo per l’inadempienza a tale obbligo (nella specie si trattava di un patto con il quale un imprenditore, avendo sostenuto le spese per la partecipazione di un lavoratore ad un corso di qualificazione, si era cautelato con apposita clausola perché il lavoratore stesso, dopo aver conseguito il perfezionamento, permanesse presso l’azienda per la durata minima di tre anni, e aveva pattuito che, nell’ipotesi di recesso del lavoratore prima del termine minimo convenuto, questi avrebbe rimborsato le spese sostenute dal datore di lavoro in misura proporzionale al periodo mancante – dopo l’anticipata risoluzione del rapporto – al raggiungimento di detto termine). La dottrina ha aderito a questa interpretazione osservando che “I’autonomia delle parti sotto l’imperio della legge 18 aprile 1962, n. 230, si esaurisce nella scel- ➦ N. 11 del 17 marzo 2001 (segue) ta di uno dei due tipi di contratto, a tempo determinato o a tempo indeterminato, essendo sempre possibile ad entrambe le parti di cautelarsi contro le incertezze che il contratto a tempo indeterminato produce, stabilendo un termine minimo per la durata del rapporto: ciò non è vietato dalle norme della nuova legge, né dalla lettera, né dal suo spirito, che permettono quindi di contemperare equamente i reciproci interessi opposti. Di conseguenza l’inserimento della clausola di stabilità in un contratto di lavoro a tempo indeterminato è sempre consentito: non si vede nessuna ragione contraria a una clausola che, lasciando permanere intatti tutti i diritti inerenti a tale specie di contratto, vi aggiunge un periodo di sicura stabilità che è anche indirettamente a vantaggio del lavoratore” (Petraccone). In seguito all’entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, e soprattutto dell’art. 18 della legge n. 300/1970, questo tipo di contratto ha perso molto del suo interesse, almeno per quanto riguarda il lavoratore, essendo stato vietato il licenziamento se non per giusta causa o giustificato motivo, assicurando in tal modo la stabilità del rapporto al lavoratore stesso. Tuttavia la clausola di durata minima può avere ancora una certa efficacia nella residua area di libera recedibilità e può comunque interessare sempre il datore di lavoro che si voglia assicurare la prestazione di un lavoratore per un certo tempo. In effetti la giurisprudenza degli ultimi decenni ha avuto occasione di occuparsi solo di casi nei N. 11 del 17 marzo 2001 quali la clausola di durata minima era stata apposta a favore del solo lavoratore, o per essere stato stipulato il contratto prima dell’entrata in vigore della disciplina limitativa dei licenziamenti, o per riguardare dirigenti sottratti a tale disciplina. È comunque importante che sia stato ribadito il principio generale di diritto e cioè che “la clausola di durata minima garantita è legittima (non essendo incompatibile con le norme dettate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, sull’apponibilità del termine nel contratto di lavoro) e non altera la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., 15 febbraio 1996, n. 10043; 3 febbraio 1996, n. 924; 25 giugno 1987, n. 5600; 12 aprile 1980, n. 2365). La clausola in esame, dunque, può essere tuttora apposta in favore del solo lavoratore o di entrambe le parti in tutti i casi nei quali il lavoratore non benefici ex lege della stabilità reale del rapporto; in favore del solo datore di lavoro quando il lavoratore sia già tutelato dalla legge. In quest’ultimo caso: – il rapporto di lavoro rimane a tempo indeterminato ed il lavoratore vede garantita la stabilità del rapporto dalle disposizioni vincolistiche di legge che limitano la facoltà di recesso da parte del datore di lavoro; – il lavoratore, fermo restando il suo diritto al recesso per giusta causa, si vincola a rimanere alle dipendenze del datore di lavoro per una certa durata e riacquista la facoltà - 189 - di libero recesso al compimento di tale durata; – I’apposizione della clausola deve trovare giustificazione nella natura della prestazione o in particolari investimenti formativi e/o economici del datore di lavoro, che dà in cambio una precisa contropartita. La giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che, contrariamente a quanto avviene per il contratto di lavoro a tempo determinato, per la pattuizione in esame non è richiesta la forma scritta ad substantiam. Tuttavia è bene, non foss’altro che ai fini probatori, che la clausola di stabilità relativa sia stipulata per iscritto. Per quanto riguarda il risarcimento del danno per recesso anticipato senza giusta causa, può essere utilizzata la clausola penale di cui all’art. 1382 e segg. c.c. L’entità della prestazione a carico del lavoratore è lasciata alla libera determinazione delle parti, fatta salva la facoltà del giudice di diminuirla in via equitativa se l’obbligazione principale è stata parzialmente eseguita (come è di norma in questi casi) o se l’ammontare della penale risulta manifestamente eccessivo. Per esempio, nel caso di una durata minima contrattuale di tre anni, è stato ritenuto che non fosse manifestamente eccessiva la penale pattuita nella misura di una somma pari a tante mensilità di stipendio quante ne erano ancora dovute dalla data del recesso al termine del triennio. Piero Gualtierotti Modifiche ai fini fiscali dalla Finanziaria Requisiti mutualistici delle coop L’ art. 17 dell’ultima legge finanziaria riporta l’interpretazione autentica sulla inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi di cui all’art. 26 del DLCPS 1577/ 47 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione pone già in origine una serie di vincoli che disciplinano tassativamente la vita economica e patrimoniale di ogni società cooperativa tanto da caratterizzarne la struttura costitutiva e statutaria. Agli effetti tributari, infatti, si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici – che consentono l’applicabilità delle agevolazioni previste per le cooperative – qualora negli statuti siano espressamente contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati – ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 59/92. Ai sensi inoltre dell’art. 14 del DPR 601/73 è condizione di applicabilità delle dette agevolazioni non solo la espressa previsione statutaria di tali vincoli bensì anche l’effettiva osservanza in fatto delle clausole medesime. L’inosservanza eventualmente accertata di tali presupposti mutualistici comporta la decadenza della cooperativa da ogni agevolazione fiscale o di altra natura. L’esistenza infatti solo formale delle clausole statutarie non rileva ai fini della automatica fruizione delle citate agevolazioni se di fatto non sono state osservate, così come invece, sulla base di interpretazione consolidata e relative pronunzie della Commissione centrale per le cooperative, pur in assenza delle espresse previsioni statutarie in tale senso, è rilevante che si siano di fatto osservate le clausole in argomento per fruire delle agevolazioni previste dalla legge tributaria. Il citato art. 17 della legge finanziaria, nell’interpretare tale complessiva disposizione, introduce l’obbligo di devolvere il pa- - 190 - trimonio residuo nei casi di soppressione da parte delle cooperative delle clausole mutualistiche di cui all’art. 26 del DLCPS 1577/47. In pratica il legislatore, evidentemente superando precedenti indirizzi, ha ritenuto che venendo meno l’espressa previsione statutaria delle suddette clausole (evidentemente per modifica dello statuto deliberata nelle forme di legge) la cooperativa decada dalla caratterizzazione mutualistica e, equiparando l’evento allo scioglimento della società, impone la devoluzione del patrimonio effettivo risultante alla data della soppressione. Stessa obbligatorietà è prevista nei casi di fusione e di trasformazione (ove non vietati dalla normativa vigente) in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato art. 26, come ad esempio gli enti mutualistici di cui all’art. 2512 c. c. (società di mutuo soccorso, casse mutue aziendali, associazioni agrarie di mutua assicurazione, associazioni sociali ed assistenziali, ecc.). In proposito va richiamato l’art. 14 della legge 126/71 – tuttora vigente – che prevede il divieto di trasformazione delle società cooperative in società ordinarie, con eccezioni poi seguite da successi- ➦ N. 11 del 17 marzo 2001 (segue) va legislazione nel settore del credito, consentendo unicamente la trasformazione di banche popolari in spa o la funzione eterogenea di banche di credito cooperativo. Il detto divieto prevalente di trasformazione è infatti ispirato alla conservazione dei requisiti della mutualità e dei suoi effetti economico/patrimoniali nonché delle caratteristiche genetiche della cooperativa le cui possibilità di mutarsi in altro soggetto giuridico alternativo senza preservare la tipicizzazione mutualistica – ai fini fiscali e sociali – sono ridotte a zero. In coda all’art. 17 in esame viene anche disposto che analoga devoluzione del patrimonio debba avvenire nei casi di decadenza della cooperativa dai benefici fiscali. Dalla prima lettura di tale norma emerge la determinatezza del legislatore di revocare lo status costituzionalmente protetto della cooperativa laddove alla stessa – a causa di eventi insanabili o violazioni accertate – sia revocata la facoltà di fruire di agevolazioni fiscali. Verrebbe pertanto anche attivato un meccanismo di riacquisizione da parte dei fondi mutualistici destinatari della devoluzione di quei beni che la cooperativa ha patrimonializzato nell’ambito della propria attività sociale poi risultata non conforme alle disposizioni cooperativistiche. Ciò, nella pratica, può avvenire a seguito di intervento ispettivo per il quale, sulla base di violazioni di varia natura, si giunga a disporre la cancellazione dal registro prefettizio quale titolo alla fruizione delle agevolazioni. Così come anche appare estendibile il complessivo impianto sanzionatorio (decadenza dai benefici fiscali e conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio) nel caso previsto dall’art. 3 della legge 28/99 ovvero nell’ipotesi accertata di cooperative che, entro il sesto mese di entrata in vigore della legge medesima, non hanno ottemperato al recepimento statutario della legge 59/92. Renzo La Costa CAPO SEZIONE DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO – BARI CONSIGLIO REGIONALE ANCL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA organizza un CONVEGNO DI STUDIO per il giorno mercoledì 21 marzo 2001, alle ore 15,30, presso la Sala Convegni di Villa Manin – Passariano di Codroipo (UD) sul tema LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO L’esperienza della grande industria nella negoziazione aziendale ● ● ● ● ● Contenuti del protocollo del 23 luglio Contenuti ccnl su contrattazione 2°livello e procedurizzazione Esame di accordi della grande industria Esame di accordi territoriali Verifica dell’esportabilità del modello nelle piccole aziende assistite dai cdl RELATORI: dott. RENZO MESCHINI, Direttore centrale del personale e organizzazione di Fincantieri Cantieri navali italiani spa – Trieste; dott. GIUSEPPE DE COL, Funzionario dell’Assindustria di Pordenone. Segreteria: Consiglio Regionale Ancl del Friuli Venezia Giulia – Via Foschiani, 21 – Manzano (UD) Tel. 0432/750925 – Fax 0432/754233 – E-mail: [email protected]. N. 11 del 17 marzo 2001 - 191 - Cosa è emerso dalla Conferenza sui lavori pubblici La questione delle Soa L a legge “Merloni“ 109/1994 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) ha avuto una lunghissima gestazione se si considera che la sua prima formulazione risale al dicembre 1994 e la sua versione definitiva è stata quella dell’ottobre 1999 (legge 415 del 5.10.1999), passando attraverso la “versione bis” della legge Merloni (legge 216 del 1996). Molti hanno visto nei “fatti di tangentopoli” la spinta propulsiva per la formulazione di una nuova legge-quadro e la sua difficile stesura definitiva; e tale ipotesi non è del tutto priva di fondamento se si considerano i non pochi aspetti della legge che insistono sulla esatta e puntuale identificazione di figure “responsabili” che intervengono in tutto il percorso realizzativo dell’opera pubblica, dalla fase di programmazione al collaudo e al mantenimento in esercizio dell’opera. Certo è che il glorioso regolamento 350 del 25.5.1895, che normava la materia, era ormai datato e non più in sintonia con un progresso tecnologico ed informatico al quale hanno aderito o stanno aderendo tutti i soggetti interessati alla realizzazione di un’opera pubblica. Molti sono i tasselli della nuova legge determinanti a completare il quadro: i più importanti già emanati sono il regolamento di attuazione della stessa legge-quadro (DPR 21.12.1999, n. 554) di cui all’art. 3 ed il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecuto- ri di lavori pubblici (DPR 25.1.2000, n. 34) di cui all’art. 8. Quest’ultimo (si compone di quattro titoli: I – Disposizioni generali, II – Autorizzazione degli organismi di attestazione, III – Requisiti per la qualificazione, IV – Norme transitorie) costituisce un’assoluta novità nel settore delle opere pubbliche in quanto prevede che il possesso dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici che deve possedere un’impresa per potere realizzare un’opera pubblica non viene più “certificato” dallo Stato (la legge n. 57/62 che istituiva l’Albo nazionale dei costruttori è stata soppressa con decorrenza 1.1.2000 proprio dalla legge 415/99), ma viene “attestato” dalle Soa spa (Società organismi di attestazione), che sono soggetti di diritto privato ma il cui rilievo pubblicistico appare con tutta evidenza in vista della peculiarità dei compiti che devono andare a svolgere. Due sono le scadenze temporali più importanti riportate nel DPR 34/2000: il 28.2.2001, data al di là della quale per concorrere ad appalti d’importo pari o superiori a 5 milioni di dsp (circa 10 miliardi di lire) le imprese devono essere in possesso dell’attestato rilasciato da una Soa; il 31.12.2001, superato il quale occorre l’attestazione dell’impresa per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ai 5 milioni di dsp. Le due scadenze di cui sopra, ed in particolare la prima, sono state - 192 - certamente determinanti a motivare l’alacrità del lavoro svolto dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (istituita dall’art. 4 della legge 109/94) che si è messa al lavoro per dare piena attuazione al DPR 34/ 2000; e così mentre le stazioni appaltanti, private di imprese concorrenti in possesso del “certificato” dell’Albo nazionale dei costruttori, operavano utilizzando le “norme transitorie” di cui al titolo IV del DPR 34/2000, l’Autorità iniziava a dare piena attuazione al titolo II dello stesso DPR che dettava modi, procedure, tempi, requisiti per autorizzare le innovative Soa. A poco più di un anno dall’emanazione del DPR 34/2000 sono state autorizzate all’esercizio una quarantina di Soa, che ormai operano utilizzando il titolo III del DPR 34/ 2000: cioè valutando i requisiti delle imprese che intendono conseguire l’attestato di qualificazione (per categorie, classifiche e livelli d’importo per i quali dimostrano il possesso dei requisiti) e che hanno pertanto già stipulato apposito contratto (oneroso) con la Soa prescelta. Tutto bene allora per quanto concerne il DPR 34/2000? Dal punto di vista formale certamente sì, se si fa eccezione per una fisiologica difficoltà di interpretazione normativa che si trovano ad affrontare le Soa nell’esercizio della propria attività, alla quale pone un certo rimedio (non esaustivo) l’Autorità di ➦ N. 11 del 17 marzo 2001 (segue) vigilanza con l’emanazione delle proprie “determinazioni” sui diversi argomenti. Un po’ meno da quello sostanziale se da molte parti cominciano ad emergere remore e critiche che mettono in dubbio pesantemente la portata e l’efficacia del sistema di qualificazione adottato dal nostro Paese, ed in conseguenza l’efficacia delle Soa nell’attività di qualificazione delle ditte. Le critiche emerse, concentratesi in occasione della Conferenza nazionale sui lavori pubblici che si è svolta a Roma il 25 e 26 gennaio scorsi nell’apposita sessione riguardante la “qualificazione del fornitore”, possono riassumersi secondo tre indirizzi generali: 1) poiché le Soa hanno come fine il profitto, si potrebbe dubitare che una Soa possa negare l’attestazione ad un’impresa “cliente”; 2) l’Autorità di vigilanza, esercitando un controllo diretto alla più qualificazione delle Soa che delle imprese, non garantirebbe “l’unicità del criterio di attestazione” e conseguentemente si avrebbe un sistema di imprese “diversamente” qualificate e privo di “par condicio”; in pratica si sarebbe realizzato un sistema privo del requisito di “terzietà” richiesto per gli organismi di attestazione; 3) il nuovo sistema di qualificazione introduce modalità di attestazione e requisiti che non rispondono agli indirizzi deliberati dal Cen (Comitato europeo di normazione), con particolare riferimento all’”obbligo” sia dell’attestazione rilasciata dalle Soa, sia a quello della “certificazione” rilasciata dai soggetti ac- N. 11 del 17 marzo 2001 creditati (Uni Cei En 45000) secondo la cadenza temporale di cui all’allegato B del DPR 34/ 2000. Per quanto concerne il primo punto, ci sembra che l’osservazione sia del tutto priva di fondamento: innanzitutto perché una Soa che si fosse prefissata come “scopo e missione” esclusivamente il pur legittimo “ricavo di profitti” avrebbe certamente vita breve, se si considera la “vigilanza” che l’Autorità ha facoltà di esercitare; in secondo luogo perché la legge ha voluto proprio garantire le Soa nell’esercizio dei loro compiti, tant’è che il DPR 34/ 2000 prevede espressamente che il corrispettivo spettante agli organismi di attestazione sia dovuto in base alla “richiesta” di attestazione presentata dall’impresa istante, a prescindere dagli esiti delle attività istruttorie che potrebbero concludersi con un secco “diniego” (e semmai potrebbe esserci il rischio contrario di Soa che, per inseguire il profitto, vedano l’impresa non già come cliente da “assecondare” ma da “spennare”, proponendo la firma di contratti dagli esiti incerti in base alle aspettative dell’impresa). Per quanto concerne il secondo punto, occorre innanzitutto non confondere la “terzietà” con la “par condicio”. La prima è senz’altro garantita proprio dalla previsione nella legge della creazione delle Soa, soggetti di diritto privato, che altro non sono che i“qualification bodies” di altri Stati europei: ed anzi nel nostro Paese lo Stato si è voluto del tutto spogliare di una tale attività di qualificazione con la soppressione del vecchio Albo nazionale. Dubitare della seconda è invece privo di significato, in quanto allora dovremmo porci lo stesso dilemma per gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert, per non citare le stesse Università (italiane e non), che rila- - 193 - sciano diplomi di laurea di identica valenza con criteri di valutazione dei laureandi probabilmente assai diversi. Invece c’è da augurarsi che continui lo sforzo dell’Autorità nel chiarire gli aspetti della norma più oscuri che potrebbero prestare il fianco ad interpretazioni non uniformi da parte delle Soa, e che eserciti costantemente quell’attività di vigilanza che le è propria. Più congruente invece l’osservazione di cui al terzo punto; ed in effetti dal Cen non trasparirebbe alcuna obbligatorietà della certificazione di qualità né dell’attestazione rilasciata dalla Soa. Pur nella consapevolezza che l’esigenza della “qualità” sta ormai entrando prepotentemente nel “modus operandi” delle aziende italiane che ne comprendono l’importanza (basti pensare alle tante migliaia di aziende che si sono certificate in Italia pur in assenza di qualsivoglia obbligo; e ciò fa ben presagire anche per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici con riferimento all’attestato rilasciato dalle Soa), resta il fatto che ogni intervento legislativo, volto ad eliminare una tale obbligatorietà, priverebbe nell’immediato le Soa costituitesi di quel “potenziale mercato” di imprese sul quale hanno basato ogni loro programma d’investimento societario. In tal caso una soluzione potrebbe essere quella di consentire alle Soa di operare con un numero di personale sensibilmente inferiore alle 10 unità imposte “ope legis” (si tratta di personale altamente quantificato), che costituisce la voce di bilancio più onerosa per una Soa e che (a voler pensare male) era stato previsto in tal numero per creare uno o due centinaia di posti di lavoro in Italia. Salvatore Buonaccorso DIRETTORE TECNICO DELLA SOA GENERALI SPA DI GENOVA Interessante iniziativa della nuova dirigenza dell’Ente che, attraverso una sintetica informativa sull’andamento della gestione, cerca di rafforzare il proprio legame con i colleghi utilizzando la mai troppo abusata trasparenza NOTIZIE DALL’ENPACL Le “News” di febbraio 2001 Roma, 19 febbraio 2001 Ai DELEGATI ENPACL Ai PRESIDENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALIDELL’ORDINE LL.SS. Cari colleghi, nel corso del nuovo anno porteremo a soluzione il problema “TELECONSUL” con un nuovo assetto societario che ci permetterà di ripartire la proprietà della banca dati, i crediti, i debiti con l’unico partner (“EDICONSUL”). La volontà di garantire i colleghi che hanno sottoscritto i contratti “TELECONSUL” e l’affermarsi dell’immagine dei consulenti nei confronti del Ministero del lavoro, dell’Inps, dell’Inail, dell’Assessorato Regionale al lavoro della Sicilia, che sono fruitori della nostra banca dati, hanno spinto l’attuale Consiglio di amministrazione di “TELECONSUL” a trovare le soluzioni che, nel rispetto del deliberato dell’Assemblea dei Delegati, mantengano alta la serietà e la professionalità dei consulenti del lavoro. Siamo fiduciosi che con questo grosso scossone finalmente riusciremo ad invertire la tendenza della controllata. Non escludiamo che si possa arrivare a recuperare le somme investite tanti anni fa e perse successivamente con la riduzione del capitale sociale. Rivolgendo lo sguardo al futuro, stiamo accelerando sull’assistenza sanitaria integrativa e sulla previdenza integrativa. Sull’assistenza abbiamo già delle offerte che riteniamo interessanti; per la previdenza integrativa, assieme ad altre Casse e all’AdEPP abbiamo iniziato un rapporto con le “GENERALI” per far partire una società che possa gestire tale previdenza utilizzando le agevolazioni che, per i colleghi, la Finanziaria 2001 prevede. Sono ormai iniziati gli invii degli estratti conto. Siamo sicuri che l’iniziativa sarà ben accetta dai colleghi perché ci permetterà, con la collaborazione di tutti, di avere archivi puliti, certezza del versato e del dovuto. La totalizzazione, il 10%, la doppia tassazione, i controlli, la riforma universitaria sono problematiche al centro della nostra attenzione e del nostro impegno, alcune delle quali messe particolarmente in evidenza dalla nuova Finanziaria 2001. Gli incontri avuti con parlamentari, uomini di Governo, ministeriali, studiosi, hanno sempre più evidenziato la giustezza della nostra posizione, solo che vorremmo non parole ma certezze legislative. Ed è al versante delle leggi che sono rivolte le nostre attenzioni, proprio nel momento di un possibile scioglimento delle Camere (la “lettera” è del 19.2.2001 – n.d.r.). Sollecitiamo i versamenti dei contributi fissi e a percentuale da parte di coloro che non l’hanno fatto. Per il corrente anno abbiamo adottato un nuovo sistema di pagamento del contributo soggettivo tramite i m.av. (“mediante avviso”). È un sistema che, data la vicinanza dell’arrivo della comunicazione con la scadenza del versamento, dovrebbe ridurre le dimenticanze. Considerate, poi, le modalità di registrazione, in pochi giorni avremo notizia di chi ha versato e chi no. Per l’integrativo è in studio un sistema altrettanto efficace, ma è più complesso. Infine, ma con soddisfazione, possiamo informare che nel mese di gennaio il DNV, Istituto certificatore del sistema qualità dell’Ente, in occasione della visita periodica di mantenimento ha confermato la validità del certificato. Questo risultato ci inorgoglisce in quanto ottenuto senza apporto di “esterni” – il che vuol dire senza parcelle – ma con le professionalità interne a cui va il nostro riconoscimento. Sia chiaro che non lasceremo niente di intentato pur di avere una Cassa solida e un avvenire per i colleghi. Cordialmente. IL PRESIDENTE Vincenzo Miceli ➦ - 194 - N. 11 del 17 marzo 2001 (segue Notizie dall’Enpacl) Numero 16 – Febbraio 2001 11.1.2001 (assemblea AdEPP): sono stati affrontati, in particolar modo, i seguenti argomenti: ● previdenza integrativa: adozione di una delibera che prevede l’ingresso dell’AdEPP nella società partecipata “GENERALI”-Casse professionali per la gestione della previdenza integrativa; ● bilancio preventivo 2001: approvazione; ● seminario di Siena: resoconto; ● conferenza straordinaria sulla previdenza: Genova, aprile 2001; ● assistenza sanitaria. 16.1.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dirigenti degli Enti previdenziali privati): riunione operativa con le organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative di rinnovo del ccnl dei dirigenti degli Enti previdenziali privati, scaduto il 31 dicembre 1999. 17.1.2001 (riunione Commissione rapporti con il personale): trattativa con i rappresentanti sindacali, in particolare sui seguenti argomenti: ● assistenza sanitaria integrativa; ● saldo premio aziendale di risultato 2000. 18.1.2001 (Commissione previdenza): si sono affrontati, in particolare, i seguenti argomenti: ● Finanziaria 2001: art. 71 (Totalizzazione dei periodi assicurativi), art. 72 (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro); 18.1.2001: incontro del Presidente Miceli e del Presidente del CNO Perini con funzionari Inail per discutere sulle problematiche relative all’autoliquidazione dei premi. 18.1.2001: incontro, presso la Camera dei Deputati, del Presidente Miceli e del Presidente del CNO Perini con l’on. Giorgio Benvenuto, Presidente della Commissione finanze della Camera, per la questione della rappresentanza dei consulenti del lavoro nelle Commissioni tributarie. 18.1.2001: partecipazione del Consigliere Malavolti alla riunione della Commissione organizzatrice del IV Congresso Nazionale di categoria, avente all’ordine del giorno, tra l’altro, i seguenti argomenti: ● definizione sede; ● aggiornamento programma di massima. 20.1.2001: partecipazione del Presidente Miceli e del responsabile dello staff di direzione Fabio Faretra all’assemblea dell’Avvocatura organizzata a Roma dalla Cassa forense. 24.1.2001: visita periodica di mantenimento del sistema qualità dell’Enpacl da parte dell’Istituto certificatore “DET NORSKE VERITAS” (DNV): il DNV ha verificato l’efficacia del sistema qualità dell’Ente e confermato la validità del certificato. 24.1.2001 (riunione Cda): ● ● riforma del sistema sanzionatorio Enpacl. N. 11 del 17 marzo 2001 accoglimento di n. 5 istanze di pensione di invalidità (delibera Cda n.1/01, approvata a voti unanimi); - 195 - ● accoglimento di n. 12 istanze di riconoscimento dell’indennità di maternità per una spesa complessiva pari a L. 106.421.833 (delibere Cda nn. 2/01 e 3/01, approvate a voti unanimi); ● erogazione ai dipendenti Enpacl del saldo del premio aziendale di risultato 2000 e di un bonus (delibera Cda n. 6/01, approvata a maggioranza con un astenuto). 25.1.2001: incontro del Presidente Miceli con tutto il personale Enpacl. 25/26.1.2001: partecipazione del Presidente Miceli all’Assemblea dei Presidenti dei Consigli Provinciali dell’Ordine. 26/28.1.2001: partecipazione del Vice Presidente Cirmi al terzo trofeo “La Valanga – Consulenti del lavoro sulla neve” organizzato a Stava – Tesero (TN). 30.1.2001: partecipazione del Consigliere Malavolti, insieme a rappresentanti del CNO, all’incontro presso la Direzione generale Inps avente ad oggetto l’invio telematico del DM10, le nuove disposizioni in Finanziaria 2001 per le collaborazioni coordinate e continuative e i crediti d’imposta per i professionisti relativi a nuove assunzioni previsti dalla Finanziaria 2001. 31.1.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dipendenti degli Enti previdenziali privati): prosecuzione esame delle piattaforme per il rinnovo del ccnl dei dipendenti degli Enti previdenziali privati, scaduto il 31 dicembre 1999. FISCO IN PILLOLE Accertamento – Notificazioni del Fisco Comunicazioni, avvisi bonari e annullamento per autotutela T ra aprile e giugno 2001 il Fisco farà recapitare a milioni di contribuenti le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni dell’anno scorso. Sono circa 14.800.000 quelle che comunicano l’“OK” per le dichiarazioni formalmente regolari, mentre sono 5.300.000 gli avvisi con richieste di chiarimenti. Passata, comunque, l’onda anomala di “cartelle pazze” che tanto ha fatto parlare all’inizio dell’anno, mettendo in allarme migliaia di contribuenti e i loro consulenti, arriva ora la raffica di comunicazioni e avvisi bonari riferiti all’Unico 1999 e all’Unico 2000, che rappresentano le prime annualità del Fisco telematico. Se però entro giugno (rispettando la legge che vuole che sia dato riscontro ai contribuenti della correttezza formale delle loro dichiarazioni prima che scatti la nuova denuncia dei redditi) tutti i contribuenti che hanno presentato l’Unico 2000 saranno informati, al- tre comunicazioni del Fisco, fino al 2002, in gran parte riguardanti gli anni pregressi, sono in arrivo. L’operazione di recupero dell’arretrato dal 1995 al 1999, infatti, si è conclusa nel 2000 con il controllo in due anni di cinque periodi d’imposta, pari a oltre 148 milioni di dichiarazioni. Con l’avviso bonario l’amministrazione finanziaria comunica alla persona fisica o all’impresa che nei loro confronti, per gli anni pregressi, c’è il sospetto di qualche irregolarità e li invita a presentarsi presso gli Uffici per fornire chiarimenti: questa prassi può evitare di ricevere la fatidica “cartella” emessa forse a seguito di un errore formale nella dichiarazione o ad un mancato pagamento di imposte. Le comunicazioni, invece, sempre per gli stessi motivi, si riferiscono alle dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 1999. Chi non riceve alcuna notificazione relativa ad un periodo d’imposta già controllato (ad es., il 1998) può chiedere informazioni ad un Ufficio finanziario o telefonare al numero verde 848.800.444. Sia gli avvisi bonari che le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e perciò non possono essere impugnati davanti alle Commissioni tributarie: essi hanno soltanto la funzione di far conoscere al contribuente il risultato della liquidazione per assicurarlo della correttez- - 196 - za della dichiarazione presentata, oppure per segnalargli eventuali errori riscontrati. Anche se la litigiosità tra amministrazione finanziaria e cittadini è in calo (nell’ultimo triennio i ricorsi pendenti sono diminuiti di circa 350.000), il Ministero delle finanze vuole migliorare ulteriormente nel corso del 2001 i rapporti con una maggiore informazione e assistenza ai contribuenti e ai professionisti, via telefono e via Internet. Ad esempio: ai numeri verdi 848.800.444 e 848.800.333 rispondono esperti addetti ai call center che sono in grado di bloccare, attraverso il meccanismo di autotutela, l’invio di un avviso (nel mese di gennaio 2001 tale strumento è stato utilizzato da 75.000 contribuenti con il risultato di oltre 20.000 atti bloccati con l’autotutela). Nel caso di ricevimento di atti dall’amministrazione finanziaria, o da altri enti impositori, ritenuti illegittimi, il Fisco ha messo a disposizione del contribuente la possibilità di presentare un’istanza di autotutela: è questo l’istituto che dà potere all’amministrazione finanziaria o all’ente di autocorreggersi. In altre parole, una volta accertato l’errore c’è la possibilità di “ravvedersi” annullando l’atto emesso precedentemente, sia in modo autonomo che su iniziativa del con- ➟ N. 11 del 17 marzo 2001 (segue Fisco in pillole) tribuente. Per chiedere l’annullamento, il contribuente deve presentare un’istanza in carta libera nella quale vengono esposti sinteticamente i fatti accaduti e allegare i documenti idonei a comprovare le ragioni del danneggiamento insieme a una fotocopia della dichiarazione e dell’avviso bonario o della comunicazione ricevuti (presso gli Uffici finanziari sono disponibili i fac-simile dell’istanza). Questi i più frequenti casi di errori del Fisco per i quali è possibile presentare domanda di autotutela: – errori di calcolo; Burocrazia – Sportello unico Con le modifiche apportate, diventa il solo interlocutore C on la pubblicazione del regolamento (DPR n. 440 del 7 dicembre 2000) recante modifiche e integrazioni al DPR 20 ottobre 1998, n. 447, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001, lo “Sportello unico” diventa l’unico interlocutore delle imprese. Dopo due anni dalla sua istituzione, lo Sportello unico per le attività produttive diventa – ad iniziare dal 24 febbraio 2001 – più accessibile, dispone di nuovi strumenti per semplificare gli adempimenti, riduce quasi tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti e riguarderà tutti gli impianti produttivi di beni e servizi. N. 11 del 17 marzo 2001 – mancata considerazione di versamenti correttamente eseguiti; – mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni e ritenute; – mancanza di documentazione successivamente esibita; – palese errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell’Ufficio; – mancata comunicazione da parte di banche e poste di dati e pagamenti effettuati. L’annullamento di un avviso di accertamento per autotutela comporta automaticamente anFino ad ora si può dire che lo Sportello unico esisteva soltanto sulla carta perché meno del 50% dei Comuni ne aveva avviato il servizio ed anche in questi, per scarsità di personale, spesso si verificavano situazioni di ingolfamento dello smaltimento delle pratiche. Il DPR n. 447/98 riguardava principalmente l’autorizzazione della lottizzazione, la realizzazione e l’attivazione di impianti produttivi, senza occuparsi della fase per acquisire la concessione edilizia e la valutazione di impatto ambientale. Il nuovo regolamento sana questa mancanza prevedendo un procedimento unico, facente capo ad un solo funzionario (comunale) responsabile, finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, per la loro ristrutturazione e riconversione, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazio- - 197 - che l’annullamento dell’iscrizione a ruolo con le relative cartelle di pagamento, con l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente riscosse. L’istituto dell’autotutela prevede anche l’annullamento, nei casi più semplici, per via telefonica al numero verde 848.800.444, numero valido per tutto il territorio nazionale (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00, il sabato dalle 9,00 alle 13,00). La correzione via telefono è esclusa però in presenza di rettifiche relative a oneri deducibili o per i quali spettano le detrazioni, a ritenute d’acconto e a crediti d’imposta, per i quali occorre rivolgere istanza all’Ufficio. ne delle aree destinate agli insediamenti produttivi. Il DPR n. 440/2000, inoltre, assoggetta alla normativa dello Sportello unico anche gli impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi ivi incluse, come le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché i servizi di telecomunicazioni. Avremo quindi uno Sportello unico “factotum”, presso il quale devono passare tutti gli atti relativi all’apertura, all’ampliamento, alla ristrutturazione e alla riconversione di impianti produttivi, pena il rischio di nullità per gli atti emanati da altri organi: questo almeno sulla carta. Ciò anche per vincere la scarsa collaborazione e spesso l’ostruzionismo di molte amministrazioni statali e regionali e la riluttanza dei piccoli Comuni ad associarsi. In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto 50 Contributi Emergenza “mucca pazza” Sospensione versamenti L’Inail, con riferimento a quanto indicato all’art. 2, comma 2, del de- “Gazzetta Ufficiacreto legge 37/2000, ricorda che è in vigore la sospensione per sei le” n. 37 del mesi, a decorrere dal 15.2.01 fino al 15.8.01, dei termini per il versa- 14.2.01 mento dei premi a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla “mucca pazza”. Nella sospensione sono incluse le seguenti scadenze: autoliquidazione dei premi Inail 2000/2001; piani di rateazione in corso; posizioni assicurative di nuova emissione; ogni altro pagamento ricadente in tale periodo (lettera Inail del 19.2.01). 51 Contributi dipendenti Riduzione aliquota cuaf Dall’1.2.01 Con ritardo inspiegabile, l’Inps rende operativo l’art. 120 della legge “Il Sole” 7.3.01 388/2000. A decorrere dall’1.2.01, i datori di lavoro hanno diritto alla “Italia Oggi” delriduzione dell’aliquota contributiva per assegni per il nucleo fami- l’8.3.01 liare in misura pari allo 0,80%. Con procedura insolita, di cui ci sfugge la logica, l’Inps, rispetto ad altre riduzioni contributive, ha stabilito che nei quadri B-C del modello DM10 dovrà essere indicato l’importo della contribuzione dovuta per il settore di appartenenza al 31.12.00 senza effettuare alcuna riduzione, mentre nel quadro D dovrà essere inserito l’importo della riduzione contributiva spettante con riferimento a tutto il personale (compresi i lavoratori per i quali spettano agevolazioni contributive) utilizzando codici di nuova costituzione (circolare Inps n. 52 del 6.3.01). 52 Fiscalizzazione e sgravi L. 448/98 Il Minlav. sta riflettendo, l’Inps attende Continua il tormentone sull’interpretazione degli sgravi triennali pre- “Il Sole” 10.3.01 visti dalla legge n. 448. Il dubbio riguarda la possibilità di applicazione della riduzione contributiva nei casi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di contratti part-time, a tempo determinato, di apprendistato e di cfl. Nel corso del tempo si sono avute varie prese di posizioni: prima sì, poi no; ora il Minlav. ha ripreso in mano la questione e l’Inps invita le sedi a sospendere il recupero coattivo dello sgravio contributivo per tali casi (circolare Inps n. 45 del 2.3.01). 53 Artigianato Società in forma di srl Via libera dal Parlamento Modificata la legge-quadro sull’artigianato e consentita la costitu- “Italia Oggi” del zione di società artigiane a responsabilità limitata. La maggioranza 28.2.01 dei soci, o uno nel caso di due soli soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e deve detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (disegno di legge definitivamente approvato). - 198 - Fonte N. 11 del 17 marzo 2001 STORIE DI LAVORO U n giorno il principale scoprì che il gruppetto dei più anziani aveva preso sottocchio un giovane e bravo laureato in economia e commercio di nome Adelino, assunto da pochi mesi in contabilità. E scoprì anche che lo infastidivano senza motivo, mandavano in giro schifosi pettegolezzi a suo danno, facevano sarcasmi su quel suo modo un po’ effeminato di parlare, avevano con lui comportamenti vessatori e aggressivi. Per prima cosa pensò che la cosa non lo riguardasse, che anzi fosse quasi un gioco, persino utile a temprare Adelino, troppo timido per difendersi e reagire adeguatamente. Ma quando venne a sapere che Adelino stava per dimettersi, capì che quel mobbing interessava anche lui e la sua ditta: dove e quando avrebbe mai trovato un contabile preciso e intelligente come Adelino? Andò dal consulente, il quale gli ricordò che quel gruppo di anziani faceva passare la voglia di rimanere in azienda a tutti coloro che volessero fare carriera nell’interesse aziendale e personale. Prese il libro matricola, da cui fu facile estrarre l’elenco di molti impiegati che si erano impiegabilmente dimessi durante la prova. C’è un proverbio che fa al caso tuo, aggiunse il professioni- N. 11 del 17 marzo 2001 Reazione al mobbing sta: chi sa lavora, e chi non sa rompe le balle agli altri. Per cui, concluse, il mobbing costa. Costa perché i mobber, anziché fare il proprio dovere, passano il tempo a studiare nuove angherie mentre il mobbizzato si demotiva sempre più e cerca altrove un impiego soddisfacente. Ma non perdiamoci di coraggio, una strada c’è: si tratta di aiutare Adelino a reagire con fierezza, colpo su colpo, dandogli tutta la nostra stima e il nostro aiuto. E, insieme, si tratta di adottare provvedimenti disciplinari contro il gruppo anziano. Altrimenti il mobbizzato non solo se ne va, ma poi li richiederà i danni, quello biologico compreso (Trib. Torino 16.11.99), poggiando la richiesta sul 2087 c.c. Domani il gruppo anziano riceverà le prime contestazioni, sarà quello il giorno della riscossa: padrone e garzone insieme, contro i nemici dell’impresa. TANTO PER RIDERE - 199 - Valfrido Paoli