ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 11 DEL 17 MARZO 2001
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articoli
Capacità propositiva e spirito di categoria (De Lorenzis)
Usiamo le armi a nostra disposizione (Buscema)
Le nuove sanzioni in materia di lavoro (Pelliccia)
Clausola di durata minima contrattuale (Gualtierotti)
Requisiti mutualistici delle coop (La Costa)
La questione delle Soa (Buonaccorso)
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rubriche
Notizie dall’Enpacl (news di febbraio)
Fisco in pillole (notifiche del Fisco, sportello unico)
Week Work (Studio associato Paoli)
Storie di lavoro (Paoli)
CONVEGNI
❑
A Udine il 21 marzo
(pag. 191)
❑
A Chieti il 23 marzo
(pag. 182)
❑
A Caserta il 27 marzo
(pag. 182)
❑
A Imperia il 27 marzo
(pag. 183)
Giunta Esecutiva Nazionale
a Roma il 30 marzo
(Dettagli prossimamente)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
organizzano un
CONVEGNO “QUALITÀ”
per il giorno venerdì 23 marzo 2001, alle ore 9,00, presso il Teatro Marrucino – Corso Marrucino
(Parcheggi consigliati: Terminal, Via Madonna degli Angeli – Mega parcheggio, Via Papa Giovanni XXIII – Pierantoni, Via S. Olivieri) – CHIETI
PROGRAMMA
Certificazione Iso 9000 – La qualificazione degli studi professionali.
RELATORE: Dnv Italia.
Ore 9,00 Registrazione partecipanti.
Ore 9,30 Introduzione e saluti:
GIUSEPPE CARDELLICCHIO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Chieti;
GIOVANNI PACE, Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo;
MAURO FEBBO, Presidente dell’Amministrazione Provinciale
di Chieti;
FABRIZIO CIAPPARONI, Presidente del “Diploma universitario
in cdl”, Università di Teramo;
FRANCESCO PIETROCOLA, Presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti di Chieti;
ERMETE MARCHIONNI, Presidente del Collegio dei ragionieri
di Chieti.
Ore 10,30 Inizio lavori.
La formazione sulla qualità nello studio professionale.
RELATORE: Dnv Knowledge Institute.
La certificazione del professionista.
Progetto del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl.
RELATORE: LUIGI SERRA.
La certificazione di qualità come opportunità di lavoro per i cdl: SA
8000; consulenza per la qualità; formazione; Investors in people.
RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS.
La collaborazione coordinata e continuativa.
RELATORE: ENZO DE FUSCO.
COORDINATORE DEI LAVORI: ROSARIO DE LUCA, Coordinatore Commissione Qualità CNO.
Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Chieti – Via Mater Domini, 15 – Tel. 0871/330752 (dalle 9,30 alle 12,00).
CENTRO STUDI “PASQUALE OMAGGIO”
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI CASERTA
UP ANCL DI CASERTA
organizzano un
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
per il giorno martedì 27 marzo 2001, dalle ore 9,00 alle ore 13,45, presso il Novotel Caserta Sud (km 22,150 S.S. Sannitica) – Capodrise (CE)
PROGRAMMA
Ore 9,00 Registrazione invitati.
Ore 9,30 Inizio lavori. Saluto del Presidente del Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei cdl di Caserta:
rag. STEFANO SCIALDONE.
Ore 9,35 Saluto del Presidente Regionale Ancl della Campania:
rag. MATTIA BRANCO.
Ore 9,40 Intervento del Presidente del Centro Studi“Pasquale Omaggio”:
rag. SALVATORE RAUCCI.
Ore 9,50 Intervento del Presidente dell’UP Ancl di Caserta:
rag. GIUSEPPE D’AGOSTINO.
Ore 10,00 Incentivi all’occupazione.
Analisi di tutte le agevolazioni contributive e fiscali con riguardo al credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2001.
RELATORE: dott. ENZO DE FUSCO, cdl del Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei cdl di Roma e collaboratore de ”IL SOLE-24
ORE” e di “GUIDA AL LAVORO”.
Ore 11,15 Coffee break.
Ore 11,45 Collaborazione coordinata e continuativa.
RELATORE: rag. MAURIZIO BUONOCORE, cdl del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Caserta.
Ore 12,15 Nuovo sistema sanzionatorio.
RELATORE: dott. EDMONDO DURACCIO, Presidente del Consiglio
Provinciale dell’Ordine dei cdl di Napoli.
Ore 12,45 I trattamenti di tutela dei disoccupati.
RELATORE: prof. avv. EMILIO BALLETTI, Straordinario di Diritto
del lavoro, Seconda Università di Napoli, Facoltà di Economia.
Ore 13,10 Quesiti.
Ore 13,45 Fine lavori.
Per gli iscritti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl, la partecipazione al convegno è valida ai fini della certificazione di qualità.
Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Caserta
Via P. Amato, 1 – Tel. 082/3329211 – Fax 082/3456791 – E-mail: [email protected].
- 182 -
N. 11 del 17 marzo 2001
Occorrono strategie di più ampio respiro
Capacità propositiva e spirito di categoria
I
l Governo, in questo ultimo
scorcio di legislatura, sembra essersi accanito contro
i consulenti del lavoro con iniziative discutibili e preoccupanti. Da un
lato il Sottosegretario Morese, che
della battaglia contro i consulenti
del lavoro sembra aver fatto la sua
bandiera, ci attacca nascondendosi dietro l’Unione europea, comodo alibi per attribuire a qualcun altro la responsabilità di scelte precise per le quali, oltretutto, il Sottosegretario in questione non deve
neppure direttamente rispondere
agli elettori, non essendo egli stato
eletto ma solo chiamato a ricoprire
quell’incarico.
Ma, come se non bastasse Morese, dobbiamo assistere impotenti al finanziamento degli enti di patronato, all’ampliamento delle loro
attribuzioni, ai nuovi compiti consentiti alle associazioni di categoria, oltre alle solite assurde vessazioni che ci vengono imposte da Inail,
Inps, ecc.
A fronte di questa situazione
stiamo cercando di reagire: lo abbiamo fatto con l’Inail, e la partita
non è ancora chiusa, e lo stiamo facendo con l’Inps: ma questa è tattica, pur importante ma di corto respiro.
È invece necessario, se vogliamo sopravvivere, elaborare strategie di più ampio respiro sotto il profilo strutturale economico, organizzativo e politico.
Il primo passo in questa direzione è rappresentato dalla costituzio-
N. 11 del 17 marzo 2001
ne di un efficiente Centro studi e ricerca di categoria: è questo lo strumento primario per realizzare quel
salto di qualità che ci porti ad essere propositori di norme e non solo
analisti delle stesse.
Il Consiglio Nazionale sta lavorando in questa direzione, dopo alcuni tentativi compiuti nella precedente consigliatura che però non
hanno dato i risultati sperati. Certo
che se alcuni “Soloni” che oggi pontificano avessero a suo tempo provveduto il Centro studi sarebbe già
una realtà pienamente operativa.
Il secondo presupposto è il raggiungimento di un maggiore spiri-
to di corpo.
Non diventeremo mai una categoria se ognuno pretende di andare per la propria strada. Si può non
essere d’accordo su una decisione,
lo si può manifestare apertamente
nelle sedi e nelle occasioni a ciò deputate, ma quando la maggioranza
si esprime occorre responsabilmente adeguarsi alle decisioni: non si
possono boicottare le iniziative sol
perché non si condividono e ciò
vale per tutti, a maggior ragione per
chi, nella categoria, occupa posizioni di responsabilità.
Roberto De Lorenzis
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI IMPERIA
organizza un
CONVEGNO
per il giorno martedì 27 marzo 2001, dalle ore 14,30 alle ore 18,30
presso l’Hotel De Londres – Corso Matuzia, 2 – Sanremo (IM)
sui seguenti temi
Il bonus fiscale
per le nuove assunzioni
●
Campo di applicazione:
La nuova tassazione
del tfr
●
– datori di lavoro interessati;
– lavoratori/assunzioni agevolate.
●
●
Determinazione della base occupazionale di riferimento
●
Verifica dell’incremento occupazionale
●
Determinazione del bonus e fruizione
●
Tfr maturato al 31 dicembre 2000:
– reddito di riferimento e aliquota;
– dipendenti cessati nell’anno 2000.
Tfr maturato dal 1° gennaio 2001:
– tassazione della quota capitale (reddito di riferimento, aliquota, detrazione);
– tassazione della rivalutazione (imposta sostitutiva).
Anticipazioni
RELATORE: MASSIMO BRISCIANI, consulente del lavoro.
Segreteria: UP Ancl di Imperia – Tel. 0184/531449 – Fax 0184/533995.
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Chiesta la nostra collaborazione solo a senso unico
Usiamo le armi a nostra disposizione
L
eggo del“grande accordo”
sulla trasmissione telematica delle denunce mensili
Inps – modelli DM10-M (annunciato dal Direttore generale Inps,
con inizio dalla Lombardia) – e,
dopo la triste (ma è solo l’ultima)
vicenda dell’autoliquidazione
Inail, mi sento, come tanti colleghi
(penso), preso per i fondelli.
Sì, vengono riscoperti i consulenti del lavoro (ed i professionisti
in genere) solo quando si tratta di
lanciare nuovi strumenti di semplificazione, ovviamente (solo)
per la pubblica amministrazione.
Infatti, è noto a tutti come la
trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali abbia consentito all’amministrazione finanziaria di ridurre, drasticamente, i
tempi di controllo delle dichiarazioni fiscali (consentendo addirittura di farne lanciare, dopo l’accantonamento per qualche decennio, di nuove come le dichiarazioni periodiche Iva), di pianificare la riduzione dei propri organici, giungendo alla chiusura, o
nella migliore delle ipotesi alla riconversione, dei centri di servizio
delle imposte dirette ed indirette, destinatari finora dei milioni di
modelli di dichiarazione che ora
viaggiano sulla rete.
Tutto questo per cosa? Nulla!
Niente compensi, che pure altri intermediari ricevono; nessun
contributo a fronte dei consistenti investimenti finanziari per risorse umane e materiali necessari
per assorbire la nuova mole di lavoro trasferita presso i nostri studi, ai quali altri settori (tutti, o quasi) economici hanno potuto e
possono accedere per “innovazione tecnologica” (e non solo).
Tutti auspichiamo il grande
ruolo, da tanto e tanti ventilato (a
parole), di interlocutore del legislatore quando si tratta di “legiferare”, o almeno interpretare, in
materie “nostre”; o, quantomeno,
di utilizzare i famosi protocolli di
intesa, ma la realtà è tutt’altra
cosa ed è sotto i nostri occhi: veniamo convocati, ed in alcuni casi
corteggiati, esclusivamente per i
“numeri” che abbiamo; ahinoi,
numeri intesi quali decine e decine di datori di lavoro che ogni
consulente assiste.
Certo, piuttosto che ricevere
centinaia di moduli è bello ricevere un file “pronto” per l’uso; comodo, no?
Ma sulla riforma dell’Inail, non
per le mere giustificazioni o per
le elementari informazioni sulla
modulistica ricevute, non era forse auspicabile confrontarsi con
chi quotidianamente interpreta e
traduce in fatti i contenuti del
provvedimento? E sul part-time?
Sui contratti a termine? Sui crediti d’imposta? Sugli sgravi? Ecc.
ecc.
E che dire della ormai indecente vicenda del contenzioso
tributario. Promesse, addirittura
ordini del giorno del Parlamento
… Eppure, per i sottufficiali della
- 184 -
Guardia di finanza l’opportunità,
lo spazio ed il sistema è stato trovato …
Ora leggiamo anche del
“grande” accordo Anci-Caf sull’Ici,
pubblicato in “ITALIA OGGI” alcuni
giorni fa, con il quale si intenderebbe affidare a tali strutture la
gestione “privilegiata” delle dichiarazioni e dei versamenti .
È di poco tempo prima la questione delle “riserve” – sì, riserve –
in materia di selezione di personale (singolare che le riserve van
bene quando vengono attribuite a soggetti diversi dai professionisti).
Ed ancora, da ultima, l’approvazione del ddl sui patronati i quali,
in barba ad ogni regola della concorrenza (ma valgono davvero per
tutti?), riceveranno un sostanzioso
aumento dei contributi pubblici a
loro favore ed un allargamento di
competenze a go go, accompagnato anche da una maggiore facilità di costituirne di nuovi.
Cosa dobbiamo sopportare
ancora? Utilizziamo i numeri, allora.
Disdettiamo i protocolli d’intesa; gettiamoli nel dimenticatoio, per l’applicazione che registrano, peraltro, non li rimpiangerà nessuno.
Torniamo al cartaceo, se la
sbrighino loro … forse a qualcuno verrà in mente che la misura è
colma.
Giuseppe Buscema
N. 11 del 17 marzo 2001
Previste dalla Finanziaria per il 2001
Le nuove sanzioni in materia di lavoro
C
on l’art. 116 della legge
23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), è stato pressoché riscritto l’impianto normativo in materia di sanzioni contributive, con contestuale modifica
dell’art. 37 della legge 24.11.1981, n.
689.
Nel contempo sono state espressamente abolite le sanzioni amministrative sino ad oggi irrogate dagli
organi di vigilanza in applicazione
dell’art. 35, commi 2 e 3, della stessa legge 689.
Riteniamo interessante approfondire i riflessi in ordine:
sia delle disposizioni sanzionatorie
in caso di omesso ovvero ritardato
versamento di contributi e premi
(art. 35, comma 2, della legge 689/
1981), che delle violazioni alle stesse connesse (art. 35, comma 3, della legge 689/1981).
A titolo meramente esemplificativo queste ultime vengono individuate dalla circolare n. 12/01:
●
nell’omessa o irregolare registrazione del lavoratore sui libri
paga e matricola;
●
nella mancata denuncia di esercizio all’Inail;
nell’omesso invio all’Inps dei
modd. DM 10/2.
●
all’abolizione dell’art. 35, commi 2 e 3, della legge 689/1981;
●
●
all’abolizione delle sanzioni amministrative relative agli obblighi in materia di collocamento
di natura formale;
Ad avviso di chi scrive a queste
ipotesi potrebbero aggiungersi altresì:
●
alla nuova veste disegnata all’art. 37 della legge 689/1981.
L’occasione utile per le riflessioni che ci accingiamo a fare è la circolare n. 12/01 del 22.1.2001, con
la quale il Ministero del lavoro ha
dato i primi chiarimenti operativi
riguardo alle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge
388/2000.
Sanzioni
amministrative
in materia contributiva
Con l’art. 116, comma 12, della
legge 388/2000, come già premesso, è stata disposta l’abrogazione
N. 11 del 17 marzo 2001
●
il mancato invio all’Enpals dei
modd. 031/R;
●
l’omessa ovvero incompleta denuncia all’Inail delle retribuzioni
corrisposte nell’anno interessato alla rata di saldo nella procedura di autoliquidazione dei
premi.
Il comma 12 dell’art. 116 della
legge 388/2000 non ha invece
abrogato il comma 7 dell’art. 35
della legge 689/1981 e, conseguentemente, rimangono in vigore (e
pertanto sanzionabili) gli illeciti
amministrativi afferenti a violazioni che non hanno alcuna connessione con l’omesso ovvero ritarda-
- 185 -
to versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi.
In buona sostanza, rimangono
quindi sanzionabili le violazioni relative alle disposizioni di legge poste a tutela del rapporto di lavoro e
del lavoratore in senso stretto (obblighi in materia di orario di lavoro,
di lavoro straordinario, di libretto di
lavoro, di busta paga, di comunicazione del codice fiscale all’Inail, di
collocamento, ecc.); il legislatore ha
voluto dunque tenere completamente esclusi dall’abolitio criminis
attuata con l’art. 116, comma 12,
tutti gli illeciti amministrativi non
afferenti ad obblighi assicurativoprevidenziali.
L’abrogazione delle sanzioni
amministrative decorre dall’1.1.01,
ovviamente con riferimento agli
adempimenti contributivi e previdenziali relativi al mese di dicembre
2000; per il principio tempus regit actum (ex art. 1, comma 2, della legge
689/1981), resta invece invariata la
pregressa procedura sanzionatoria
amministrativa per le violazioni connesse a tutto il 30.11.2000.
Questa lettura ministeriale sembrerebbe però non tener conto del
principio del favor rei che, ancorché
tipico del diritto penale, è oramai
spesso mutuato anche in altre materie, ad esempio in materia di sanzioni amministrative tributarie (vd.
D.Lgs 28.12.1997, n. 472); parimenti,
sembra non essere convinta sul
punto neanche l’Avvocatura centrale dell’Inps, la quale, stando ad alcu-
➦
(segue)
ne indiscrezioni, si sta muovendo
per una nuova presa di posizione
ministeriale.
Sanzioni relative
a violazioni formali
in materia di collocamento
Ferme rimanendo le specifiche
sanzioni penali, sono abolite tutte le
sanzioni amministrative relative a
violazioni in materia di previdenza
e assistenza obbligatorie (…), nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
È questa la (sicuramente) poco
felice formulazione letterale dell’ultimo inciso dell’art. 116, comma 12,
della legge 388/2000.
Sono immediatamente sorti
dubbi in proposito, giacché ci si è
chiesti cosa potesse significare l’inciso (di norme sul collocamento) di
carattere formale, atteso che le disposizioni sul collocamento sono
indubbiamente di natura formale,
almeno laddove sono sostanziali
quelle di natura previdenziale.
La circolare n. 12/01 fa luce su
questi primi dubbi, venendo a chiarire cosa deve intendersi per … violazioni di natura formale:“… (hanno) tale connotazione tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull’essenziale funzione di controllo e
monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento (si pensi ad
esempio all’ipotesi in cui sul modello prestampato relativo alla comunicazione di assunzione da trasmettere al Centro per l’impiego, si ometta di indicare la qualifica d’inquadramento o il ccnl applicato, facendo
però correttamente riferimento al
tipo di rapporto stipulato: se a tempo determinato o indeterminato). Al
contrario, invece, devono ritenersi
avere carattere sostanziale tutte le
violazioni relative all’omessa o tardiva comunicazione di assunzione e
cessazione, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità”.
Anche in queste ipotesi, sempre
in aderenza al principio tempus regit
actum, per le condotte poste in essere precedentemente alla data
dell’1.1.2001 continuerà a trovare
applicazione il pregresso regime
sanzionatorio (segnatamente sanzione amministrativa da L. 500.000
a L. 3.000.000 per ogni lavoratore interessato alla violazione).
Senza alcun dubbio, l’equivoco interpretativo nel quale sono
caduti i più subito dopo la prima
lettura della norma in commento,
poteva essere evitato con una formulazione più felice e meno anodina di quello che il legislatore voleva espressamente abrogare.
Una problematica molto simile si era peraltro già posta in attuazione delle previsioni contenute dalla legge 662/1996, le quali, com’è noto, ritenevano non applicabili le disposizioni dell’art. 35
della legge 689/1981 in caso di regolarizzazione contributiva spontanea da parte dell’azienda entro
6 mesi.
Alla luce dei chiarimenti ora forniti dal Ministero del lavoro, quindi, ad eccezione delle situazioni
pregresse, dall’1.1.2001 non sono
più irrogabili le sanzioni amministrative relative a comunicazioni di
assunzione mancanti degli specifici contenuti indicati dall’art. 9-bis,
comma 1, della legge 608/1996.
Art. 37
della legge 689/1981
Come premesso, l’art.116, comma 19, della legge 388/2000 ha
completamente riscritto l’art. 37
della legge 689/1981, relativo all’omesso versamento dei contributi
e premi derivanti da omesse registrazioni e/o denunce obbligatorie,
- 186 -
per importi superiori ai 5 milioni
mensili (la cd. frode previdenziale).
Il testo novellato, nel mantenere inalterate tanto la sua previsione afflittiva (segnatamente, reclusione fino a 2 anni), quanto la sua
previsione originaria (omesse registrazioni e/o denunce obbligatorie), muta radicalmente sotto il profilo oggettivo del fatto-reato.
Difatti, riguardo al passato
l’omissione assumerà rilevanza
penale (e perciò diretta perseguibilità) tutte le volte che la stessa ha
determinato un’evasione contributiva superiore tanto ai 5 milioni,
quanto alla metà dei contributi
complessivamente dovuti mensilmente.
Detti criteri devono ritenersi
concorrenti.
Per la valutazione della sussistenza o meno del reato, è quindi
necessario che entrambe le situazioni siano presenti nella fattispecie accertata.
La specifica lettura ministeriale ha però fatto sorgere un dubbio:
l’ipotesi delittuosa delineata dal
novellato art. 37 della legge 689/
1981 è ancora applicabile (atteso
che lo fosse già in precedenza) alle
ipotesi in cui l’omesso versamento
contributivo superiore a 5 milioni
mensili derivi dal solo omesso invio dei modd. DM 10/2 all’Inps?
Fino ad oggi gli organi di vigilanza hanno sempre interessato la
competente autorità giudiziaria inquirente in tali ipotesi e, per quanto
consta (anche direttamente) a chi
scrive, con esiti giudiziali sfavorevoli
ai datori di lavoro incorsi nella violazione in esame.
La circolare n. 12/01 non si pone
minimamente questo problema e,
pertanto, le ipotesi sono due:
●
le argomentazioni ministeriali
sono (sottesemente) esaurienti
fino al punto di far ritenere che
➦
N. 11 del 17 marzo 2001
(segue)
la nuova formulazione dell’art.
37 della legge 689/1981 abbia
limitato il suo intervento afflittivo solamente alle ipotesi in cui
l’omissione contributiva abbia
la contemporanea presenza
dei due requisiti in precedenza
indicati (nel caso di mancato invio dei modd. DM 10/2 vi è solamente l’elemento debitorio e
non anche il riferimento al valore dell’omissione);
●
le argomentazioni ministeriali
sono parimenti (sottesemente)
esaurienti fino al punto di far ritenere che il novellato art. 37
della legge 689/1981 non ha minimamente modificato lo status
quo previgente, in relazione all’omissione contributiva derivante dal mancato invio all’Inps
dei prescritti modd. DM 10/2.
Ovviamente la situazione è
identica in caso di mancato invio
all’Enpals dei modd. 031/R.
Vi è da dire che il dubbio se il
mancato invio di detti modelli in
presenza di registrazioni compiutamente effettuate sul libro paga e/o
su altri documenti obbligatori potesse rappresentare l’elemento documentale in ordine all’ipotesi delittuosa delineata dall’art. 37 della
legge 689/1981 è sempre stato presente sin dall’emanazione di detta
norma.
Seppur limitatamente a riflessi
di tipo amministrativo, sul punto è
interessante far rilevare la sentenza
del 9.5.2000 con la quale il Tribunale di Treviso (nel confermare l’analoga decisione del Pretore del medesimo capoluogo) ha ritenuto che
il mancato invio all’Inps dei modd.
DM 10/2 non costituisce evasione
ai fini dell’applicazione delle sanzioni espressamente previste dalla
vigente normativa in tale ipotesi.
N. 11 del 17 marzo 2001
Sarà comunque interessante
seguire i concreti sviluppi della
problematica; in sede di conclusione indicheremo quale potrebbe essere delle due la lettura più
vicina alla ratio legis sottesa alla
nuova formulazione dell’art. 37
della legge 689/1981, evidenziando sin da ora comunque che trattasi di un’interpretazione che necessita di autorevoli conferme,
magari giurisprudenziali.
Nonostante i chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n.
12/01, qualche dubbio rimane ancora e, di conseguenza, sarebbe
auspicabile un ulteriore intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro.
Sotto il profilo strettamente
operativo le nuove previsioni di legge cosa determineranno?
I funzionari degli organi di vigilanza (Direzioni provinciali del lavoro, Inps, Inail, Enpals), una volta
accertate omissioni e/o morosità di
natura contributiva, non procederanno più ad alcuna notificazione
di processi verbali di illecito amministrativo, ma si limiteranno a rilasciare uno specifico verbale di accertamento (invero i funzionari di
Inps, Inail e Enpals già operavano
in tal senso), nel quale verranno riferiti i fatti accertati (o, meglio, le
violazioni riscontrate).
Del resto le novità intervenute
in merito all’abrogazione degli illeciti amministrativi di cui all’art. 35,
commi 2 e 3, della legge 689/1981
non comportano alcuna modifica
ai poteri di accertamento ispettivo degli organi di vigilanza, né fanno venire meno il potere di coordinamento nella materia de qua alle
Direzioni provinciali del lavoro (e
questo aspetto è specificamente rilevato nella circolare appena commentata).
Non potendo più dunque essere comminate sanzioni amministra-
- 187 -
tive ex art. 35, commi 2 e 3, della legge 689/1981, l’unica conseguenza
collegata agli illeciti accertati in
materia contributiva (sempre illecita rimane infatti la condotta omissiva o commissiva) è quella dell’applicazione delle (nuove) sanzioni
civili.
Parimenti, novità ci saranno anche sotto il profilo penalistico della
materia, segnatamente riguardo all’ipotesi delittuosa prevista dall’art.
37 della legge 689/1981, in considerazione del fatto che il procedimento penale rimane sospeso in caso di
gravame (amministrativo o giudiziario) proposto avverso la contestazione di fatti che, a detta dei funzionari verbalizzanti, avrebbero determinato omissioni contributive
superiori al maggior importo mensile fra 5 milioni e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.
Senza voler poi dimenticare che
l’estinzione della specifica previsione delittuosa potrà avvenire altresì
attraverso la regolarizzazione dell’inadempienza accertata, anche
con dilazione (saranno in questa circostanza gli istituti previdenziali a
comunicare all’autorità giudiziaria
procedente le eventuali situazioni
in merito).
Come in dettaglio fatto rilevare in sede di commento, sarebbe
opportuno un ulteriore chiarimento in ordine alla (sottile) problematica sottesa all’applicazione o meno
dell’ipotesi delittuosa di frode previdenziale in caso di omesso invio
all’Inps dei modd. DM 10/2 e all’Enpals dei modd. 031/R comportanti l’omesso versamento di contributi per un importo superiore a
5 milioni mensili.
Luigi Pelliccia
RESPONSABILE
DEL S ERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
DELLA D IREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Clausola di durata minima contrattuale
C
on l’espressione “durata
minima garantita” o “patto di stabilità” si suole indicare la clausola apposta per reciproco consenso delle parti contraenti nel contratto a tempo indeterminato con la quale si predetermina la durata minima del contratto; la pattuizione della clausola
di durata minima può essere bilaterale o a carico di una parte soltanto.
La validità del patto di stabilità è stata sempre ammessa dalla
giurisprudenza e dalla dottrina –
sia anteriormente sia dopo l’entrata in vigore della legge 18
aprile 1962, n. 230, che ha disciplinato il contratto a termine –
essendosi rilevato che esso, lungi dal costituire un fraudolento
tentativo di eludere i rigori della
legge stessa, esalta invece l’autonomia della volontà contrattuale delle parti i cui interessi non
restano assolutamente pregiudicati ed anzi garantiscono una
certa continuità del rapporto di
lavoro con vantaggio anche del
lavoratore che ne vede per sé assicurata la stabilità, sia pure per
un periodo minimo.
Consegue che l’apposizione
della clausola non snatura il contratto, che è e rimane a tempo
indeterminato, con I’ulteriore
conseguenza dell’applicabilità ad
esso delle norme generali sul
contratto a tempo indetermina-
to che disciplinano il diritto di recesso.
In caso di recesso unilaterale
del datore di lavoro per causa
non imputabile al lavoratore restano quindi salvi i diritti di quest’ultimo. Va precisato, comunque, che entrambe le parti potranno recedere in qualsiasi momento qualora sussista una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto.
Per un completo inquadramento del problema si fa presente che la dottrina ha rilevato fin
dall’inizio come “si abbia un intreccio tra l’ordinamento particolare
relativo ai rapporti a tempo indeterminato e l’ordinamento generale relativo ai rapporti a termine: il
che appare evidente qualora la
parte vincolata receda prima del
termine minimo contrattualmente
garantito e sia pertanto tenuta a
versare la penale di regola stabilita
all’atto della stipulazione del contratto; questo a meno che la penale risulti manifestamente eccessiva
nei confronti dell’interesse che il
creditore aveva all’adempimento
ai sensi dell’art. 1384 c.c., con pertanto facoltà del giudice di procedere ad un equo adeguamento
della penale stessa. Di conseguenza, … Ia denuncia anticipata nei
confronti di una durata minima
eventualmente concordata nell’ambito di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato, rimane re-
- 188 -
golata dal diritto comune, sulla
base di quelle che, caso per caso,
sono le pattuizioni delle parti”
(Riva Sanseverino).
La giurisprudenza ha anche
ritenuta valida la clausola contenuta in un contratto di lavoro a
tempo indeterminato con la quale il lavoratore si obbliga a rimanere alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo minimo e si determina preventivamente l’indennizzo per l’inadempienza a tale obbligo (nella specie si trattava di un patto con il
quale un imprenditore, avendo
sostenuto le spese per la partecipazione di un lavoratore ad un
corso di qualificazione, si era cautelato con apposita clausola perché il lavoratore stesso, dopo aver
conseguito il perfezionamento,
permanesse presso l’azienda per
la durata minima di tre anni, e
aveva pattuito che, nell’ipotesi di
recesso del lavoratore prima del
termine minimo convenuto, questi avrebbe rimborsato le spese
sostenute dal datore di lavoro in
misura proporzionale al periodo
mancante – dopo l’anticipata risoluzione del rapporto – al raggiungimento di detto termine).
La dottrina ha aderito a questa interpretazione osservando
che “I’autonomia delle parti sotto
l’imperio della legge 18 aprile
1962, n. 230, si esaurisce nella scel-
➦
N. 11 del 17 marzo 2001
(segue)
ta di uno dei due tipi di contratto, a
tempo determinato o a tempo indeterminato, essendo sempre possibile ad entrambe le parti di cautelarsi contro le incertezze che il
contratto a tempo indeterminato
produce, stabilendo un termine
minimo per la durata del rapporto:
ciò non è vietato dalle norme della
nuova legge, né dalla lettera, né
dal suo spirito, che permettono
quindi di contemperare equamente i reciproci interessi opposti. Di
conseguenza l’inserimento della
clausola di stabilità in un contratto
di lavoro a tempo indeterminato è
sempre consentito: non si vede
nessuna ragione contraria a una
clausola che, lasciando permanere
intatti tutti i diritti inerenti a tale
specie di contratto, vi aggiunge un
periodo di sicura stabilità che è anche indirettamente a vantaggio
del lavoratore” (Petraccone).
In seguito all’entrata in vigore
della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e soprattutto dell’art. 18 della legge n. 300/1970, questo tipo di
contratto ha perso molto del suo
interesse, almeno per quanto riguarda il lavoratore, essendo stato vietato il licenziamento se non
per giusta causa o giustificato
motivo, assicurando in tal modo
la stabilità del rapporto al lavoratore stesso.
Tuttavia la clausola di durata
minima può avere ancora una
certa efficacia nella residua area
di libera recedibilità e può comunque interessare sempre il
datore di lavoro che si voglia assicurare la prestazione di un lavoratore per un certo tempo.
In effetti la giurisprudenza degli ultimi decenni ha avuto occasione di occuparsi solo di casi nei
N. 11 del 17 marzo 2001
quali la clausola di durata minima
era stata apposta a favore del solo
lavoratore, o per essere stato stipulato il contratto prima dell’entrata in vigore della disciplina limitativa dei licenziamenti, o per
riguardare dirigenti sottratti a
tale disciplina.
È comunque importante che
sia stato ribadito il principio generale di diritto e cioè che “la clausola di durata minima garantita è
legittima (non essendo incompatibile con le norme dettate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, sull’apponibilità del termine nel contratto di
lavoro) e non altera la sostanziale
natura del contratto di lavoro a
tempo indeterminato” (Cass., sez.
lav., 15 febbraio 1996, n. 10043; 3
febbraio 1996, n. 924; 25 giugno
1987, n. 5600; 12 aprile 1980, n.
2365).
La clausola in esame, dunque,
può essere tuttora apposta in favore del solo lavoratore o di entrambe le parti in tutti i casi nei
quali il lavoratore non benefici ex
lege della stabilità reale del rapporto; in favore del solo datore di
lavoro quando il lavoratore sia già
tutelato dalla legge.
In quest’ultimo caso:
– il rapporto di lavoro rimane a
tempo indeterminato ed il lavoratore vede garantita la stabilità del rapporto dalle disposizioni vincolistiche di legge che limitano la facoltà di
recesso da parte del datore di
lavoro;
– il lavoratore, fermo restando
il suo diritto al recesso per
giusta causa, si vincola a rimanere alle dipendenze del datore di lavoro per una certa
durata e riacquista la facoltà
- 189 -
di libero recesso al compimento di tale durata;
– I’apposizione della clausola
deve trovare giustificazione
nella natura della prestazione
o in particolari investimenti
formativi e/o economici del
datore di lavoro, che dà in
cambio una precisa contropartita.
La giurisprudenza ha avuto
occasione di precisare che, contrariamente a quanto avviene per
il contratto di lavoro a tempo determinato, per la pattuizione in
esame non è richiesta la forma
scritta ad substantiam.
Tuttavia è bene, non foss’altro
che ai fini probatori, che la clausola di stabilità relativa sia stipulata per iscritto.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno per recesso anticipato senza giusta causa, può
essere utilizzata la clausola penale di cui all’art. 1382 e segg. c.c.
L’entità della prestazione a carico del lavoratore è lasciata alla libera determinazione delle parti,
fatta salva la facoltà del giudice
di diminuirla in via equitativa se
l’obbligazione principale è stata
parzialmente eseguita (come è di
norma in questi casi) o se l’ammontare della penale risulta manifestamente eccessivo.
Per esempio, nel caso di una
durata minima contrattuale di tre
anni, è stato ritenuto che non fosse manifestamente eccessiva la
penale pattuita nella misura di
una somma pari a tante mensilità di stipendio quante ne erano
ancora dovute dalla data del recesso al termine del triennio.
Piero Gualtierotti
Modifiche ai fini fiscali dalla Finanziaria
Requisiti mutualistici delle coop
L’
art. 17 dell’ultima legge finanziaria riporta l’interpretazione autentica sulla inderogabilità delle clausole
mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi
di cui all’art. 26 del DLCPS 1577/
47 e successive modificazioni ed
integrazioni. Tale disposizione
pone già in origine una serie di
vincoli che disciplinano tassativamente la vita economica e patrimoniale di ogni società cooperativa tanto da caratterizzarne la
struttura costitutiva e statutaria.
Agli effetti tributari, infatti, si presume la sussistenza dei requisiti
mutualistici – che consentono
l’applicabilità delle agevolazioni
previste per le cooperative – qualora negli statuti siano espressamente contenute le seguenti
clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione
dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle
riserve tra i soci durante la vita
sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto del capitale versato e
dei dividendi eventualmente
maturati – ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di
cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 59/92.
Ai sensi inoltre dell’art. 14 del
DPR 601/73 è condizione di applicabilità delle dette agevolazioni non solo la espressa previsione statutaria di tali vincoli bensì
anche l’effettiva osservanza in
fatto delle clausole medesime.
L’inosservanza eventualmente accertata di tali presupposti
mutualistici comporta la decadenza della cooperativa da ogni
agevolazione fiscale o di altra natura.
L’esistenza infatti solo formale delle clausole statutarie non rileva ai fini della automatica fruizione delle citate agevolazioni se
di fatto non sono state osservate,
così come invece, sulla base di
interpretazione consolidata e relative pronunzie della Commissione centrale per le cooperative,
pur in assenza delle espresse
previsioni statutarie in tale senso,
è rilevante che si siano di fatto osservate le clausole in argomento
per fruire delle agevolazioni previste dalla legge tributaria.
Il citato art. 17 della legge finanziaria, nell’interpretare tale
complessiva disposizione, introduce l’obbligo di devolvere il pa-
- 190 -
trimonio residuo nei casi di soppressione da parte delle cooperative delle clausole mutualistiche di
cui all’art. 26 del DLCPS 1577/47.
In pratica il legislatore, evidentemente superando precedenti indirizzi, ha ritenuto che venendo meno l’espressa previsione statutaria delle suddette clausole (evidentemente per modifica dello statuto deliberata nelle
forme di legge) la cooperativa decada dalla caratterizzazione mutualistica e, equiparando l’evento
allo scioglimento della società,
impone la devoluzione del patrimonio effettivo risultante alla
data della soppressione. Stessa
obbligatorietà è prevista nei casi
di fusione e di trasformazione
(ove non vietati dalla normativa
vigente) in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le
clausole di cui al citato art. 26,
come ad esempio gli enti mutualistici di cui all’art. 2512 c. c. (società di mutuo soccorso, casse mutue aziendali, associazioni agrarie
di mutua assicurazione, associazioni sociali ed assistenziali, ecc.).
In proposito va richiamato l’art.
14 della legge 126/71 – tuttora vigente – che prevede il divieto di
trasformazione delle società cooperative in società ordinarie, con
eccezioni poi seguite da successi-
➦
N. 11 del 17 marzo 2001
(segue)
va legislazione nel settore del credito, consentendo unicamente la
trasformazione di banche popolari in spa o la funzione eterogenea di banche di credito cooperativo. Il detto divieto prevalente di
trasformazione è infatti ispirato
alla conservazione dei requisiti
della mutualità e dei suoi effetti
economico/patrimoniali nonché
delle caratteristiche genetiche
della cooperativa le cui possibilità
di mutarsi in altro soggetto giuridico alternativo senza preservare
la tipicizzazione mutualistica – ai
fini fiscali e sociali – sono ridotte a
zero.
In coda all’art. 17 in esame
viene anche disposto che analoga devoluzione del patrimonio
debba avvenire nei casi di decadenza della cooperativa dai benefici fiscali.
Dalla prima lettura di tale norma emerge la determinatezza del
legislatore di revocare lo status
costituzionalmente protetto della cooperativa laddove alla stessa – a causa di eventi insanabili o
violazioni accertate – sia revocata la facoltà di fruire di agevolazioni fiscali. Verrebbe pertanto
anche attivato un meccanismo di
riacquisizione da parte dei fondi
mutualistici destinatari della devoluzione di quei beni che la cooperativa ha patrimonializzato
nell’ambito della propria attività
sociale poi risultata non conforme alle disposizioni cooperativistiche. Ciò, nella pratica, può avvenire a seguito di intervento
ispettivo per il quale, sulla base di
violazioni di varia natura, si giunga a disporre la cancellazione dal
registro prefettizio quale titolo
alla fruizione delle agevolazioni.
Così come anche appare
estendibile il complessivo impianto sanzionatorio (decadenza
dai benefici fiscali e conseguente obbligo di devoluzione del
patrimonio) nel caso previsto dall’art. 3 della legge 28/99 ovvero
nell’ipotesi accertata di cooperative che, entro il sesto mese di
entrata in vigore della legge medesima, non hanno ottemperato
al recepimento statutario della
legge 59/92.
Renzo La Costa
CAPO SEZIONE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO – BARI
CONSIGLIO REGIONALE ANCL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
organizza un
CONVEGNO DI STUDIO
per il giorno mercoledì 21 marzo 2001, alle ore 15,30, presso la Sala Convegni di Villa Manin – Passariano di Codroipo (UD)
sul tema
LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
L’esperienza della grande industria nella negoziazione aziendale
●
●
●
●
●
Contenuti del protocollo del 23 luglio
Contenuti ccnl su contrattazione 2°livello e procedurizzazione
Esame di accordi della grande industria
Esame di accordi territoriali
Verifica dell’esportabilità del modello nelle piccole aziende assistite dai cdl
RELATORI:
dott. RENZO MESCHINI, Direttore centrale del personale e organizzazione di Fincantieri Cantieri navali italiani spa – Trieste;
dott. GIUSEPPE DE COL, Funzionario dell’Assindustria di Pordenone.
Segreteria: Consiglio Regionale Ancl del Friuli Venezia Giulia – Via Foschiani, 21 – Manzano (UD)
Tel. 0432/750925 – Fax 0432/754233 – E-mail: [email protected].
N. 11 del 17 marzo 2001
- 191 -
Cosa è emerso dalla Conferenza sui lavori pubblici
La questione delle Soa
L
a legge “Merloni“ 109/1994
(legge-quadro in materia di
lavori pubblici) ha avuto
una lunghissima gestazione se si
considera che la sua prima formulazione risale al dicembre 1994 e la
sua versione definitiva è stata quella dell’ottobre 1999 (legge 415 del
5.10.1999), passando attraverso la
“versione bis” della legge Merloni
(legge 216 del 1996).
Molti hanno visto nei “fatti di
tangentopoli” la spinta propulsiva
per la formulazione di una nuova
legge-quadro e la sua difficile stesura definitiva; e tale ipotesi non è del
tutto priva di fondamento se si considerano i non pochi aspetti della
legge che insistono sulla esatta e
puntuale identificazione di figure
“responsabili” che intervengono in
tutto il percorso realizzativo dell’opera pubblica, dalla fase di programmazione al collaudo e al mantenimento in esercizio dell’opera.
Certo è che il glorioso regolamento 350 del 25.5.1895, che normava la materia, era ormai datato e
non più in sintonia con un progresso tecnologico ed informatico al
quale hanno aderito o stanno aderendo tutti i soggetti interessati alla
realizzazione di un’opera pubblica.
Molti sono i tasselli della nuova
legge determinanti a completare il
quadro: i più importanti già emanati sono il regolamento di attuazione
della stessa legge-quadro (DPR
21.12.1999, n. 554) di cui all’art. 3 ed
il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecuto-
ri di lavori pubblici (DPR 25.1.2000,
n. 34) di cui all’art. 8.
Quest’ultimo (si compone di
quattro titoli: I – Disposizioni generali, II – Autorizzazione degli organismi di attestazione, III – Requisiti
per la qualificazione, IV – Norme
transitorie) costituisce un’assoluta
novità nel settore delle opere pubbliche in quanto prevede che il possesso dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici che deve
possedere un’impresa per potere
realizzare un’opera pubblica non
viene più “certificato” dallo Stato (la
legge n. 57/62 che istituiva l’Albo
nazionale dei costruttori è stata
soppressa con decorrenza 1.1.2000
proprio dalla legge 415/99), ma viene “attestato” dalle Soa spa (Società organismi di attestazione), che
sono soggetti di diritto privato ma
il cui rilievo pubblicistico appare
con tutta evidenza in vista della peculiarità dei compiti che devono
andare a svolgere.
Due sono le scadenze temporali più importanti riportate nel
DPR 34/2000: il 28.2.2001, data al di
là della quale per concorrere ad
appalti d’importo pari o superiori
a 5 milioni di dsp (circa 10 miliardi
di lire) le imprese devono essere in
possesso dell’attestato rilasciato da
una Soa; il 31.12.2001, superato il
quale occorre l’attestazione dell’impresa per gli appalti di importo
superiore a 150.000 euro ed inferiore ai 5 milioni di dsp.
Le due scadenze di cui sopra, ed
in particolare la prima, sono state
- 192 -
certamente determinanti a motivare l’alacrità del lavoro svolto dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (istituita dall’art. 4 della legge
109/94) che si è messa al lavoro per
dare piena attuazione al DPR 34/
2000; e così mentre le stazioni appaltanti, private di imprese concorrenti in possesso del “certificato”
dell’Albo nazionale dei costruttori,
operavano utilizzando le “norme
transitorie” di cui al titolo IV del DPR
34/2000, l’Autorità iniziava a dare
piena attuazione al titolo II dello
stesso DPR che dettava modi, procedure, tempi, requisiti per autorizzare le innovative Soa.
A poco più di un anno dall’emanazione del DPR 34/2000 sono state autorizzate all’esercizio una quarantina di Soa, che ormai operano
utilizzando il titolo III del DPR 34/
2000: cioè valutando i requisiti delle imprese che intendono conseguire l’attestato di qualificazione
(per categorie, classifiche e livelli
d’importo per i quali dimostrano il
possesso dei requisiti) e che hanno pertanto già stipulato apposito
contratto (oneroso) con la Soa prescelta.
Tutto bene allora per quanto
concerne il DPR 34/2000? Dal punto di vista formale certamente sì, se
si fa eccezione per una fisiologica
difficoltà di interpretazione normativa che si trovano ad affrontare le
Soa nell’esercizio della propria attività, alla quale pone un certo rimedio (non esaustivo) l’Autorità di
➦
N. 11 del 17 marzo 2001
(segue)
vigilanza con l’emanazione delle
proprie “determinazioni” sui diversi argomenti.
Un po’ meno da quello sostanziale se da molte parti cominciano
ad emergere remore e critiche che
mettono in dubbio pesantemente
la portata e l’efficacia del sistema
di qualificazione adottato dal nostro Paese, ed in conseguenza l’efficacia delle Soa nell’attività di qualificazione delle ditte.
Le critiche emerse, concentratesi in occasione della Conferenza
nazionale sui lavori pubblici che si
è svolta a Roma il 25 e 26 gennaio
scorsi nell’apposita sessione riguardante la “qualificazione del fornitore”, possono riassumersi secondo
tre indirizzi generali:
1) poiché le Soa hanno come fine
il profitto, si potrebbe dubitare
che una Soa possa negare l’attestazione ad un’impresa “cliente”;
2) l’Autorità di vigilanza, esercitando un controllo diretto alla
più qualificazione delle Soa che
delle imprese, non garantirebbe “l’unicità del criterio di attestazione” e conseguentemente
si avrebbe un sistema di imprese “diversamente” qualificate e
privo di “par condicio”; in pratica si sarebbe realizzato un sistema privo del requisito di “terzietà” richiesto per gli organismi di
attestazione;
3) il nuovo sistema di qualificazione introduce modalità di attestazione e requisiti che non rispondono agli indirizzi deliberati dal Cen (Comitato europeo
di normazione), con particolare
riferimento all’”obbligo” sia dell’attestazione rilasciata dalle
Soa, sia a quello della “certificazione” rilasciata dai soggetti ac-
N. 11 del 17 marzo 2001
creditati (Uni Cei En 45000) secondo la cadenza temporale di
cui all’allegato B del DPR 34/
2000.
Per quanto concerne il primo
punto, ci sembra che l’osservazione
sia del tutto priva di fondamento:
innanzitutto perché una Soa che si
fosse prefissata come “scopo e missione” esclusivamente il pur legittimo “ricavo di profitti” avrebbe certamente vita breve, se si considera
la “vigilanza” che l’Autorità ha facoltà di esercitare; in secondo luogo
perché la legge ha voluto proprio
garantire le Soa nell’esercizio dei
loro compiti, tant’è che il DPR 34/
2000 prevede espressamente che il
corrispettivo spettante agli organismi di attestazione sia dovuto in
base alla “richiesta” di attestazione
presentata dall’impresa istante, a
prescindere dagli esiti delle attività
istruttorie che potrebbero concludersi con un secco “diniego” (e semmai potrebbe esserci il rischio contrario di Soa che, per inseguire il
profitto, vedano l’impresa non già
come cliente da “assecondare” ma
da “spennare”, proponendo la firma
di contratti dagli esiti incerti in base
alle aspettative dell’impresa).
Per quanto concerne il secondo
punto, occorre innanzitutto non
confondere la “terzietà” con la “par
condicio”. La prima è senz’altro garantita proprio dalla previsione nella
legge della creazione delle Soa, soggetti di diritto privato, che altro non
sono che i“qualification bodies” di altri Stati europei: ed anzi nel nostro
Paese lo Stato si è voluto del tutto
spogliare di una tale attività di qualificazione con la soppressione del
vecchio Albo nazionale. Dubitare
della seconda è invece privo di significato, in quanto allora dovremmo
porci lo stesso dilemma per gli organismi di certificazione accreditati
dal Sincert, per non citare le stesse
Università (italiane e non), che rila-
- 193 -
sciano diplomi di laurea di identica
valenza con criteri di valutazione dei
laureandi probabilmente assai diversi. Invece c’è da augurarsi che
continui lo sforzo dell’Autorità nel
chiarire gli aspetti della norma più
oscuri che potrebbero prestare il
fianco ad interpretazioni non uniformi da parte delle Soa, e che eserciti
costantemente quell’attività di vigilanza che le è propria.
Più congruente invece l’osservazione di cui al terzo punto; ed in
effetti dal Cen non trasparirebbe alcuna obbligatorietà della certificazione di qualità né dell’attestazione
rilasciata dalla Soa. Pur nella consapevolezza che l’esigenza della “qualità” sta ormai entrando prepotentemente nel “modus operandi” delle
aziende italiane che ne comprendono l’importanza (basti pensare
alle tante migliaia di aziende che si
sono certificate in Italia pur in assenza di qualsivoglia obbligo; e ciò
fa ben presagire anche per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici con riferimento all’attestato rilasciato dalle Soa), resta il
fatto che ogni intervento legislativo,
volto ad eliminare una tale obbligatorietà, priverebbe nell’immediato
le Soa costituitesi di quel “potenziale mercato” di imprese sul quale
hanno basato ogni loro programma d’investimento societario. In tal
caso una soluzione potrebbe essere
quella di consentire alle Soa di operare con un numero di personale
sensibilmente inferiore alle 10 unità
imposte “ope legis” (si tratta di personale altamente quantificato), che
costituisce la voce di bilancio più
onerosa per una Soa e che (a voler
pensare male) era stato previsto in
tal numero per creare uno o due
centinaia di posti di lavoro in Italia.
Salvatore Buonaccorso
DIRETTORE TECNICO
DELLA SOA GENERALI SPA DI GENOVA
Interessante iniziativa della nuova dirigenza dell’Ente che,
attraverso una sintetica informativa sull’andamento della gestione,
cerca di rafforzare il proprio legame con i colleghi
utilizzando la mai troppo abusata trasparenza
NOTIZIE DALL’ENPACL
Le “News” di febbraio 2001
Roma, 19 febbraio 2001
Ai DELEGATI ENPACL
Ai PRESIDENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALIDELL’ORDINE
LL.SS.
Cari colleghi,
nel corso del nuovo anno porteremo a soluzione il problema “TELECONSUL” con un nuovo assetto societario che ci permetterà di ripartire
la proprietà della banca dati, i crediti, i debiti con l’unico partner (“EDICONSUL”).
La volontà di garantire i colleghi che hanno sottoscritto i contratti “TELECONSUL” e l’affermarsi dell’immagine dei consulenti nei
confronti del Ministero del lavoro, dell’Inps, dell’Inail, dell’Assessorato Regionale al lavoro della Sicilia, che sono fruitori della nostra
banca dati, hanno spinto l’attuale Consiglio di amministrazione di “TELECONSUL” a trovare le soluzioni che, nel rispetto del deliberato
dell’Assemblea dei Delegati, mantengano alta la serietà e la professionalità dei consulenti del lavoro.
Siamo fiduciosi che con questo grosso scossone finalmente riusciremo ad invertire la tendenza della controllata. Non escludiamo
che si possa arrivare a recuperare le somme investite tanti anni fa e perse successivamente con la riduzione del capitale sociale.
Rivolgendo lo sguardo al futuro, stiamo accelerando sull’assistenza sanitaria integrativa e sulla previdenza integrativa. Sull’assistenza abbiamo già delle offerte che riteniamo interessanti; per la previdenza integrativa, assieme ad altre Casse e all’AdEPP abbiamo
iniziato un rapporto con le “GENERALI” per far partire una società che possa gestire tale previdenza utilizzando le agevolazioni che, per i
colleghi, la Finanziaria 2001 prevede.
Sono ormai iniziati gli invii degli estratti conto. Siamo sicuri che l’iniziativa sarà ben accetta dai colleghi perché ci permetterà, con
la collaborazione di tutti, di avere archivi puliti, certezza del versato e del dovuto.
La totalizzazione, il 10%, la doppia tassazione, i controlli, la riforma universitaria sono problematiche al centro della nostra attenzione e del nostro impegno, alcune delle quali messe particolarmente in evidenza dalla nuova Finanziaria 2001.
Gli incontri avuti con parlamentari, uomini di Governo, ministeriali, studiosi, hanno sempre più evidenziato la giustezza della
nostra posizione, solo che vorremmo non parole ma certezze legislative. Ed è al versante delle leggi che sono rivolte le nostre attenzioni,
proprio nel momento di un possibile scioglimento delle Camere (la “lettera” è del 19.2.2001 – n.d.r.).
Sollecitiamo i versamenti dei contributi fissi e a percentuale da parte di coloro che non l’hanno fatto. Per il corrente anno abbiamo
adottato un nuovo sistema di pagamento del contributo soggettivo tramite i m.av. (“mediante avviso”). È un sistema che, data la
vicinanza dell’arrivo della comunicazione con la scadenza del versamento, dovrebbe ridurre le dimenticanze. Considerate, poi, le modalità di registrazione, in pochi giorni avremo notizia di chi ha versato e chi no.
Per l’integrativo è in studio un sistema altrettanto efficace, ma è più complesso.
Infine, ma con soddisfazione, possiamo informare che nel mese di gennaio il DNV, Istituto certificatore del sistema qualità dell’Ente,
in occasione della visita periodica di mantenimento ha confermato la validità del certificato.
Questo risultato ci inorgoglisce in quanto ottenuto senza apporto di “esterni” – il che vuol dire senza parcelle – ma con le professionalità interne a cui va il nostro riconoscimento.
Sia chiaro che non lasceremo niente di intentato pur di avere una Cassa solida e un avvenire per i colleghi.
Cordialmente.
IL PRESIDENTE
Vincenzo Miceli
➦
- 194 -
N. 11 del 17 marzo 2001
(segue Notizie dall’Enpacl)
Numero 16 – Febbraio 2001
11.1.2001 (assemblea AdEPP):
sono stati affrontati, in particolar modo, i
seguenti argomenti:
●
previdenza integrativa: adozione di
una delibera che prevede l’ingresso
dell’AdEPP nella società partecipata
“GENERALI”-Casse professionali per la
gestione della previdenza integrativa;
●
bilancio preventivo 2001: approvazione;
●
seminario di Siena: resoconto;
●
conferenza straordinaria sulla previdenza: Genova, aprile 2001;
●
assistenza sanitaria.
16.1.2001 (Commissione rinnovo ccnl
dei dirigenti degli Enti previdenziali
privati):
riunione operativa con le organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative di rinnovo
del ccnl dei dirigenti degli Enti previdenziali
privati, scaduto il 31 dicembre 1999.
17.1.2001 (riunione Commissione
rapporti con il personale):
trattativa con i rappresentanti sindacali, in
particolare sui seguenti argomenti:
●
assistenza sanitaria integrativa;
●
saldo premio aziendale di risultato
2000.
18.1.2001 (Commissione previdenza):
si sono affrontati, in particolare, i seguenti
argomenti:
●
Finanziaria 2001: art. 71 (Totalizzazione dei periodi assicurativi), art. 72
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro);
18.1.2001:
incontro del Presidente Miceli e del Presidente del CNO Perini con funzionari Inail
per discutere sulle problematiche relative
all’autoliquidazione dei premi.
18.1.2001:
incontro, presso la Camera dei Deputati,
del Presidente Miceli e del Presidente del
CNO Perini con l’on. Giorgio Benvenuto,
Presidente della Commissione finanze
della Camera, per la questione della rappresentanza dei consulenti del lavoro nelle Commissioni tributarie.
18.1.2001:
partecipazione del Consigliere Malavolti
alla riunione della Commissione organizzatrice del IV Congresso Nazionale di categoria, avente all’ordine del giorno, tra l’altro, i seguenti argomenti:
●
definizione sede;
●
aggiornamento programma di massima.
20.1.2001:
partecipazione del Presidente Miceli e del
responsabile dello staff di direzione Fabio
Faretra all’assemblea dell’Avvocatura organizzata a Roma dalla Cassa forense.
24.1.2001:
visita periodica di mantenimento del sistema qualità dell’Enpacl da parte dell’Istituto certificatore “DET NORSKE VERITAS”
(DNV): il DNV ha verificato l’efficacia del sistema qualità dell’Ente e confermato la
validità del certificato.
24.1.2001 (riunione Cda):
●
●
riforma del sistema sanzionatorio
Enpacl.
N. 11 del 17 marzo 2001
accoglimento di n. 5 istanze di pensione di invalidità (delibera Cda n.1/01,
approvata a voti unanimi);
- 195 -
●
accoglimento di n. 12 istanze di riconoscimento dell’indennità di maternità per una spesa complessiva pari a
L. 106.421.833 (delibere Cda nn. 2/01
e 3/01, approvate a voti unanimi);
●
erogazione ai dipendenti Enpacl del
saldo del premio aziendale di risultato 2000 e di un bonus (delibera Cda n.
6/01, approvata a maggioranza con
un astenuto).
25.1.2001:
incontro del Presidente Miceli con tutto il
personale Enpacl.
25/26.1.2001:
partecipazione del Presidente Miceli all’Assemblea dei Presidenti dei Consigli
Provinciali dell’Ordine.
26/28.1.2001:
partecipazione del Vice Presidente Cirmi al
terzo trofeo “La Valanga – Consulenti del
lavoro sulla neve” organizzato a Stava – Tesero (TN).
30.1.2001:
partecipazione del Consigliere Malavolti,
insieme a rappresentanti del CNO, all’incontro presso la Direzione generale Inps
avente ad oggetto l’invio telematico del
DM10, le nuove disposizioni in Finanziaria
2001 per le collaborazioni coordinate e
continuative e i crediti d’imposta per i professionisti relativi a nuove assunzioni previsti dalla Finanziaria 2001.
31.1.2001 (Commissione rinnovo ccnl
dei dipendenti degli Enti previdenziali
privati):
prosecuzione esame delle piattaforme per
il rinnovo del ccnl dei dipendenti degli Enti
previdenziali privati, scaduto il 31 dicembre 1999.
FISCO IN PILLOLE
Accertamento – Notificazioni del Fisco
Comunicazioni,
avvisi bonari
e annullamento
per autotutela
T
ra aprile e giugno 2001 il
Fisco farà recapitare a milioni di contribuenti le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni dell’anno scorso.
Sono circa 14.800.000 quelle
che comunicano l’“OK” per le dichiarazioni formalmente regolari,
mentre sono 5.300.000 gli avvisi
con richieste di chiarimenti.
Passata, comunque, l’onda anomala di “cartelle pazze” che tanto ha
fatto parlare all’inizio dell’anno,
mettendo in allarme migliaia di
contribuenti e i loro consulenti, arriva ora la raffica di comunicazioni
e avvisi bonari riferiti all’Unico 1999
e all’Unico 2000, che rappresentano le prime annualità del Fisco telematico.
Se però entro giugno (rispettando la legge che vuole che sia
dato riscontro ai contribuenti della
correttezza formale delle loro dichiarazioni prima che scatti la nuova denuncia dei redditi) tutti i contribuenti che hanno presentato
l’Unico 2000 saranno informati, al-
tre comunicazioni del Fisco, fino al
2002, in gran parte riguardanti gli
anni pregressi, sono in arrivo.
L’operazione di recupero dell’arretrato dal 1995 al 1999, infatti,
si è conclusa nel 2000 con il controllo in due anni di cinque periodi
d’imposta, pari a oltre 148 milioni
di dichiarazioni.
Con l’avviso bonario l’amministrazione finanziaria comunica alla
persona fisica o all’impresa che nei
loro confronti, per gli anni pregressi, c’è il sospetto di qualche irregolarità e li invita a presentarsi presso
gli Uffici per fornire chiarimenti:
questa prassi può evitare di ricevere la fatidica “cartella” emessa forse
a seguito di un errore formale nella dichiarazione o ad un mancato
pagamento di imposte. Le comunicazioni, invece, sempre per gli
stessi motivi, si riferiscono alle dichiarazioni presentate dopo il 1°
gennaio 1999.
Chi non riceve alcuna notificazione relativa ad un periodo d’imposta già controllato (ad es., il 1998)
può chiedere informazioni ad un
Ufficio finanziario o telefonare al
numero verde 848.800.444. Sia gli
avvisi bonari che le comunicazioni
non sono veri e propri atti impositivi e perciò non possono essere
impugnati davanti alle Commissioni tributarie: essi hanno soltanto la
funzione di far conoscere al contribuente il risultato della liquidazione per assicurarlo della correttez-
- 196 -
za della dichiarazione presentata,
oppure per segnalargli eventuali
errori riscontrati.
Anche se la litigiosità tra amministrazione finanziaria e cittadini è in calo (nell’ultimo triennio i ricorsi pendenti sono diminuiti di circa 350.000), il Ministero delle finanze vuole migliorare ulteriormente
nel corso del 2001 i rapporti con
una maggiore informazione e assistenza ai contribuenti e ai professionisti, via telefono e via Internet.
Ad esempio: ai numeri verdi
848.800.444 e 848.800.333 rispondono esperti addetti ai call
center che sono in grado di bloccare, attraverso il meccanismo di autotutela, l’invio di un avviso (nel
mese di gennaio 2001 tale strumento è stato utilizzato da 75.000
contribuenti con il risultato di oltre 20.000 atti bloccati con l’autotutela).
Nel caso di ricevimento di atti
dall’amministrazione finanziaria, o
da altri enti impositori, ritenuti illegittimi, il Fisco ha messo a disposizione del contribuente la possibilità di presentare un’istanza di autotutela: è questo l’istituto che dà
potere all’amministrazione finanziaria o all’ente di autocorreggersi.
In altre parole, una volta accertato
l’errore c’è la possibilità di “ravvedersi” annullando l’atto emesso
precedentemente, sia in modo autonomo che su iniziativa del con-
➟
N. 11 del 17 marzo 2001
(segue Fisco in pillole)
tribuente.
Per chiedere l’annullamento,
il contribuente deve presentare
un’istanza in carta libera nella quale
vengono esposti sinteticamente i
fatti accaduti e allegare i documenti idonei a comprovare le ragioni
del danneggiamento insieme a
una fotocopia della dichiarazione e
dell’avviso bonario o della comunicazione ricevuti (presso gli Uffici finanziari sono disponibili i fac-simile
dell’istanza).
Questi i più frequenti casi di
errori del Fisco per i quali è possibile presentare domanda di autotutela:
–
errori di calcolo;
Burocrazia – Sportello unico
Con le modifiche
apportate, diventa
il solo interlocutore
C
on la pubblicazione del regolamento (DPR n. 440 del
7 dicembre 2000) recante
modifiche e integrazioni al DPR 20
ottobre 1998, n. 447, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001,
lo “Sportello unico” diventa l’unico
interlocutore delle imprese.
Dopo due anni dalla sua istituzione, lo Sportello unico per le attività produttive diventa – ad iniziare dal 24 febbraio 2001 – più accessibile, dispone di nuovi strumenti per semplificare gli adempimenti, riduce quasi tutti i termini
previsti per la conclusione dei procedimenti e riguarderà tutti gli impianti produttivi di beni e servizi.
N. 11 del 17 marzo 2001
–
mancata considerazione di versamenti correttamente eseguiti;
–
mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni e ritenute;
–
mancanza di documentazione
successivamente esibita;
–
palese errore materiale del
contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell’Ufficio;
–
mancata comunicazione da
parte di banche e poste di dati
e pagamenti effettuati.
L’annullamento di un avviso
di accertamento per autotutela
comporta automaticamente anFino ad ora si può dire che lo
Sportello unico esisteva soltanto
sulla carta perché meno del 50%
dei Comuni ne aveva avviato il servizio ed anche in questi, per scarsità di personale, spesso si verificavano situazioni di ingolfamento
dello smaltimento delle pratiche.
Il DPR n. 447/98 riguardava
principalmente l’autorizzazione
della lottizzazione, la realizzazione e l’attivazione di impianti produttivi, senza occuparsi della fase
per acquisire la concessione edilizia e la valutazione di impatto ambientale.
Il nuovo regolamento sana
questa mancanza prevedendo un
procedimento unico, facente capo
ad un solo funzionario (comunale)
responsabile, finalizzato al rilascio
delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti produttivi, per il
loro ampliamento, per la loro ristrutturazione e riconversione, per
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazio-
- 197 -
che l’annullamento dell’iscrizione
a ruolo con le relative cartelle di
pagamento, con l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente riscosse.
L’istituto dell’autotutela prevede anche l’annullamento, nei casi
più semplici, per via telefonica al
numero verde 848.800.444, numero valido per tutto il territorio
nazionale (dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 17,00, il sabato dalle
9,00 alle 13,00). La correzione via telefono è esclusa però in presenza
di rettifiche relative a oneri deducibili o per i quali spettano le detrazioni, a ritenute d’acconto e a
crediti d’imposta, per i quali occorre rivolgere istanza all’Ufficio.
ne delle aree destinate agli insediamenti produttivi.
Il DPR n. 440/2000, inoltre, assoggetta alla normativa dello Sportello unico anche gli impianti relativi a tutte le attività di produzione
di beni e servizi ivi incluse, come le
attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari, nonché i servizi di telecomunicazioni.
Avremo quindi uno Sportello
unico “factotum”, presso il quale
devono passare tutti gli atti relativi all’apertura, all’ampliamento,
alla ristrutturazione e alla riconversione di impianti produttivi,
pena il rischio di nullità per gli atti
emanati da altri organi: questo almeno sulla carta. Ciò anche per
vincere la scarsa collaborazione e
spesso l’ostruzionismo di molte
amministrazioni statali e regionali
e la riluttanza dei piccoli Comuni
ad associarsi.
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
Oggetto
50
Contributi
Emergenza
“mucca pazza”
Sospensione
versamenti
L’Inail, con riferimento a quanto indicato all’art. 2, comma 2, del de- “Gazzetta Ufficiacreto legge 37/2000, ricorda che è in vigore la sospensione per sei le” n. 37 del
mesi, a decorrere dal 15.2.01 fino al 15.8.01, dei termini per il versa- 14.2.01
mento dei premi a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di
macellazione e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al
dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla “mucca pazza”. Nella sospensione sono incluse
le seguenti scadenze: autoliquidazione dei premi Inail 2000/2001;
piani di rateazione in corso; posizioni assicurative di nuova emissione; ogni altro pagamento ricadente in tale periodo (lettera Inail del
19.2.01).
51
Contributi
dipendenti
Riduzione
aliquota cuaf
Dall’1.2.01
Con ritardo inspiegabile, l’Inps rende operativo l’art. 120 della legge “Il Sole” 7.3.01
388/2000. A decorrere dall’1.2.01, i datori di lavoro hanno diritto alla “Italia Oggi” delriduzione dell’aliquota contributiva per assegni per il nucleo fami- l’8.3.01
liare in misura pari allo 0,80%. Con procedura insolita, di cui ci sfugge la logica, l’Inps, rispetto ad altre riduzioni contributive, ha stabilito che nei quadri B-C del modello DM10 dovrà essere indicato l’importo della contribuzione dovuta per il settore di appartenenza al
31.12.00 senza effettuare alcuna riduzione, mentre nel quadro D
dovrà essere inserito l’importo della riduzione contributiva spettante con riferimento a tutto il personale (compresi i lavoratori per i quali
spettano agevolazioni contributive) utilizzando codici di nuova costituzione (circolare Inps n. 52 del 6.3.01).
52
Fiscalizzazione
e sgravi
L. 448/98
Il Minlav.
sta riflettendo,
l’Inps attende
Continua il tormentone sull’interpretazione degli sgravi triennali pre- “Il Sole” 10.3.01
visti dalla legge n. 448. Il dubbio riguarda la possibilità di applicazione della riduzione contributiva nei casi di trasformazione a tempo
pieno e indeterminato di contratti part-time, a tempo determinato,
di apprendistato e di cfl. Nel corso del tempo si sono avute varie prese di posizioni: prima sì, poi no; ora il Minlav. ha ripreso in mano la
questione e l’Inps invita le sedi a sospendere il recupero coattivo
dello sgravio contributivo per tali casi (circolare Inps n. 45 del 2.3.01).
53
Artigianato
Società
in forma di srl
Via libera
dal Parlamento
Modificata la legge-quadro sull’artigianato e consentita la costitu- “Italia Oggi” del
zione di società artigiane a responsabilità limitata. La maggioranza 28.2.01
dei soci, o uno nel caso di due soli soci, deve svolgere in prevalenza
lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e deve
detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (disegno di legge definitivamente approvato).
- 198 -
Fonte
N. 11 del 17 marzo 2001
STORIE DI LAVORO
U
n giorno il principale
scoprì che il gruppetto dei
più anziani aveva preso
sottocchio un giovane e bravo
laureato in economia e commercio di nome Adelino, assunto da
pochi mesi in contabilità. E scoprì
anche che lo infastidivano senza
motivo, mandavano in giro schifosi pettegolezzi a suo danno, facevano sarcasmi su quel suo
modo un po’ effeminato di parlare, avevano con lui comportamenti vessatori e aggressivi.
Per prima cosa pensò che la
cosa non lo riguardasse, che anzi
fosse quasi un gioco, persino utile a temprare Adelino, troppo timido per difendersi e reagire adeguatamente.
Ma quando venne a sapere
che Adelino stava per dimettersi,
capì che quel mobbing interessava anche lui e la sua ditta: dove e
quando avrebbe mai trovato un
contabile preciso e intelligente
come Adelino?
Andò dal consulente, il quale gli ricordò che quel gruppo di
anziani faceva passare la voglia di
rimanere in azienda a tutti coloro
che volessero fare carriera nell’interesse aziendale e personale.
Prese il libro matricola, da cui fu
facile estrarre l’elenco di molti impiegati che si erano impiegabilmente dimessi durante la prova.
C’è un proverbio che fa al
caso tuo, aggiunse il professioni-
N. 11 del 17 marzo 2001
Reazione al mobbing
sta: chi sa lavora, e chi non sa
rompe le balle agli altri. Per cui,
concluse, il mobbing costa. Costa
perché i mobber, anziché fare il
proprio dovere, passano il tempo
a studiare nuove angherie mentre il mobbizzato si demotiva sempre più e cerca altrove un impiego soddisfacente.
Ma non perdiamoci di coraggio, una strada c’è: si tratta di
aiutare Adelino a reagire con fierezza, colpo su colpo, dandogli
tutta la nostra stima e il nostro
aiuto.
E, insieme, si tratta di adottare provvedimenti disciplinari
contro il gruppo anziano. Altrimenti il mobbizzato non solo se
ne va, ma poi li richiederà i danni,
quello biologico compreso (Trib.
Torino 16.11.99), poggiando la richiesta sul 2087 c.c.
Domani il gruppo anziano
riceverà le prime contestazioni, sarà quello il giorno della riscossa: padrone e garzone insieme, contro i nemici dell’impresa.
TANTO PER RIDERE
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Valfrido Paoli
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