2 La Questura dialoga con i cittadini La Questura di Arezzo, al fine di ottimizzare le attività di istituto e semplificare maggiormente, migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha istituito già dal 2000 l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. In adesione alle direttive del Ministero dell'Interno, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative e alle indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è raggiungibile: - telefonicamente al numero 0575 400 602 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; - a mezzo Fax al numero 0575.400 477; - tramite posta elettronica utilizzando il modulo “scrivici” presente sul sito internet www.poliziadistato.it o direttamente all’indirizzo [email protected] Il presente documento, la modulistica, le informazioni sugli orari di apertura di tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia e altre notizie utili sono disponibili anche al seguente indirizzo: http://questure.poliziadistato.it/Arezzo 3 4 Indice Pag. Commissariati di Pubblica Sicurezza .................................................. 9 Reparti e specialità dislocati nella provincia ...................................... 9 Uffici della Questura - Orari di apertura al pubblico ......................... 11 Passaporti ............................................................................................ 13 Rilascio del passaporto ......................................................................... 14 Iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore effettuata antecedentemente alla data del 25 novembre 2009 ........................................ 17 L’espatrio di minori ................................................................................ 18 Passaporto collettivo ............................................................................. 20 Prima della partenza ............................................................................. 22 Armi ...................................................................................................... 25 Nulla osta acquisto armi ........................................................................ 26 Denuncia di acquisto e detenzione armi ................................................ 27 Porto di fucile per uso caccia ................................................................ 28 Carta Europea delle armi da fuoco ........................................................ 31 Licenza di esportazione temporanea di armi comuni da sparo per uso venatorio in Paesi non aderenti al’’Unione Europea .................................. 33 5 Licenza di porto d’arma per tiro a volo .................................................. 34 Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma o di armi, per i componenti delle società di tiro a segno .................................. 36 Licenza di trasporto di armi sportive ...................................................... 37 Licenza Collezione di Armi comuni da sparo ......................................... 38 Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare ........................... 39 Variazione delle armi inserite in una collezione ..................................... 40 Licenza di fabbricazione e/o commercio di armi comuni da sparo ......... 41 Licenza di riparazione di armi comuni da sparo ..................................... 41 Nulla osta per l’acquisto di gas tossici ................................................... 42 Autorizzazione al trasporto di gas tossici ............................................... 43 Autorizzazione all’impiego di gas tossici ................................................ 44 Autorizzazione all’acquisto di esplosivi .................................................. 45 Rinvenimento di armi ............................................................................ 46 Accensione di fuochi d’artificio, spari alla processionaria del pino o per l’allontanamento dei colombi ................................................................. 47 Licenze per attività .............................................................................. 49 Licenza per attività di lavorazione a ciclo completo o per conto terzi e/o di commercio all’ingrosso o al dettaglio di oggetti preziosi ........................ 50 Licenza per agenzia d’affari .................................................................. 60 Licenza per l’esercizio di scommesse ................................................... 63 Licenza per i sistemi di gioco videolottery ............................................. 65 Autorizzazione per l’installazione di impianti elettrici provvisori per illuminazioni pubbliche nel Comune di Arezzo ............................................... 67 6 Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione di nastri, dischi, musicassette, videocassette, ecc. ................................... 69 Vendita merci a domicilio ...................................................................... 70 Studio fotografico o fotografo ambulante ............................................... 71 Permessi di soggiorno per stranieri .................................................. 72 Soggiorni per turismo affari visita inferiori a tre mesi con visto d’ingresso 74 Soggiorni per turismo affari visita inferiori a tre mesi in esenzione di visto d’ingresso .............................................................................................. 75 Comunicazioni di ospitalità a stranieri ................................................... 76 Richieste di permesso / carta di soggiorno da presentare direttamente presso la Questura ................................................................................ 77 Cure mediche ........................................................................................ 77 Gara sportiva ......................................................................................... 80 Motivi umanitari ...................................................................................... 80 Asilo politico (rilascio) ............................................................................. 81 Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea ............................. 82 Documenti di viaggio per rifugiati o titoli di viaggio per stranieri in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari .. 84 Richieste di permessi / carte di soggiorno da presentare tramite kit postale ........................................................................................................... 85 Minori ................................................................................................... 86 Arruolamenti e concorsi ..................................................................... 88 7 Varie Preavvisi di pubbliche manifestazioni .................................................... 89 Schedine degli alloggiati ........................................................................ 91 Cessioni di fabbricato ............................................................................ 92 Denunce esposti e querele .................................................................... 94 Duplicato della patente di guida e/o della carta di circolazione ............... 95 Teleallarme ........................................................................................... 97 Nulla osta Volo da Diporto e Sportivo .................................................... 98 Infortuni sul lavoro ................................................................................. 99 Servizi di pagamento – Incasso e trasferimento fondi (Money trasfer) . 100 Aggiornamenti alla Carta dei Servizi ................................................... 101 8 Commissariati di Pubblica Sicurezza COMMISSARIATO DI P.S. DI MONTEVARCHI VIALE DIAZ, 14 TEL.: 055 - 910 401 ORARIO AL PUBBLICO: 9.00 – 13.00 MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ. Per richiedere il passaporto anche lunedì mattina e giovedì pomeriggio solo su appuntamento da prenotare tramite: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ COMMISSARIATO DI P.S. DI SANSEPOLCRO VIA DEI LORENA, 50 TEL.: 0575 – 74 321 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 8.00 – 12.00 MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ SABATO. Per richiedere il passaporto, il mercoledì mattina, anche su appuntamento da prenotare tramite: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ Reparti e Specialità dislocati nella Provincia POLIZIA FERROVIARIA_ AREZZO Piazza della Repubblica (Stazione) Tel. 0575 20245 9 SAN GIOVANNI VALDARNO Piazza Matteotti, 8 (Stazione) Tel. 055 9122178 TERONTOLA Piazza Nazioni Unite, 9 (Stazione) Tel. 0575 67195 POLIZIA POSTALE Presso Poste Centrali Via Guido Monaco, 34 tel. 0575 400 518 POLIZIA STRADALE AREZZO Via Leone Leoni, 12 Tel. 0575 35931 SOTTOSEZIONE DI BATTIFOLLE Presso Casello Autostradale Tel. 0575 36651 DISTACCAMENTO DI PONTE A POPPI Via Aretina, 27 Tel. 0575 527040 DISTACCAMENTO DI SAN GIOVANNI VALDARNO Via Spartaco Lavagnini, 87 Tel. 055 9123780 POSTO FISSO DI POLIZIA PRESSO OSPEDALE SAN DONATO Tel. 0575 400 510 10 Uffici della Questura Orari di apertura al Pubblico UFFICIO ARMI Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00 Mercoledì pomeriggio 14.40 – 16.40 UFFICIO CONCORSI Dal martedì al venerdì 8.30 – 13.00 Sabato 8.30 – 12.00 UFFICIO DENUNCE Dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 / 14.00 - 20.00 Sabato 8.00 – 13.00 UFFICIO IMMIGRAZIONE Informazioni, integrazione documenti e presentazione delle istanze: Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 13.00 Ritiro carte/permessi di soggiorno: Lunedì e Giovedì 14.30 – 17.30 Telefono – fasce orarie: lunedì e giovedì 11.00 – 13.30 UFFICIO LICENZE Martedì Venerdì 8.30 – 12.00 UFFICIO PASSAPORTI Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00 Mercoledì pomeriggio 14.40 – 16.40 Lunedì e Giovedì mattina solo su appuntamento da prenotare tramite Internet alla pagina https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 11 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.30 (sportello telefonico) Questura di Arezzo - Via Filippo Lippi, snc – 52100 AREZZO 12 Passaporti Dal 26 ottobre 2006 la Questura di Arezzo rilascia il passaporto elettronico, dotato di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento e l’autorità che lo ha rilasciato. A partire dal 18 giugno 2010 per il rilascio del passaporto è obbligatoria l’acquisizione anche delle impronte digitali. Le impronte digitali non riguardano i minori di 12 anni e sono memorizzate esclusivamente nel microchip del passaporto. Il nuovo passaporto ha le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa dell’Unione Europea in materia di passaporti e di documenti di viaggio. I documenti rilasciati antecedentemente rimarranno comunque validi fino alla loro naturale scadenza. La presentazione della richiesta di passaporto con contestuale deposito della firma e dell’impronta digitale si effettua presso: Il Commissariato di PS di Montevarchi, nei giorni di apertura al pubblico (V. pagina 9), se residenti nei Comuni di Bucine, Castelfranco Piandisco’, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini. Il Commissariato di PS di Sansepolcro, nei giorni di apertura al pubblico (V. pagina 9), se residenti nei Comuni di, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino. L’Ufficio Passaporti della Questura, negli orari di apertura al pubblico (V. pagina 11) per i residenti in tutti gli altri Comuni. I Commissariati provvedono autonomamente al rilascio dei passaporti. 13 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO (LEGGE NR. 1185 DEL 1967 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) Per richiedente senza figli minori degli anni 18 richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) 1 marca di concessione governativa da € 73,50 per passaporto 1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico precedente passaporto se esistente documento d’identità in corso di validità. Per richiedente con figli minori degli anni 18 richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) 1 marca di concessione governativa da € 73,50 per passaporto 1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico precedente passaporto se esistente 14 documento d’identità in corso di validità atto di assenso dell’altro genitore, in mancanza del quale bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere il nulla osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in caso di un unico genitore in vita). Per richiedente minorenne richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) 1 marca di concessione governativa da € 73,50 per passaporto 1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico precedente passaporto se esistente documento d’identità in corso di validità (se posseduto) atto di assenso dei genitori. Nel caso che uno dei due genitori rifiuti l’assenso o sia irreperibile bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere il nulla osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in caso di un unico genitore in vita). Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte da un genitore. Le richieste di passaporto per minori di 14 anni devono contenere la specifica, da parte dei genitori, riguardo le modalità di accompagnamento. I minori italiani di età inferiore ai 14 anni che espatriano con persona diver15 sa dai genitori devono munirsi di una “dichiarazione di accompagnamento” sottoscritta dai genitori e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto. Secondo le disposizioni entrate in vigore il 4 giugno 2014 la validità della dichiarazione di accompagnamento è di norma circoscritta ad un solo viaggio (andata e ritorno) con destinazione determinata (a scelta dei genitori se indicare anche i Paesi di transito) e non può eccedere il termine massimo di sei mesi di validità salva la possibilità di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta; si possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori; i genitori del minore possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati direttamente sul passaporto del minore o, in alternativa, che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall'Ufficio competente. Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto sarà rilasciata esclusivamente l'attestazione. Per religiosi missionari richiesta scritta (da redigere su apposito stampato) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) documento d’identità in corso di validità attestato rilasciato da Superiori dell'Ordine Religioso. 16 ISCRIZIONE DEL FIGLIO MINORE SUL PASSAPORTO DEL GENITORE EFFETTUATA ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DEL 25 NOVEMBRE 2009 In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, entro il 26 giugno 2012 anche tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio). A partire da tale data, pertanto, le eventuali precedenti iscrizioni dei minori sui passaporti dei genitori non saranno più considerate valide. 17 L'ESPATRIO DEI MINORI I minori possono recarsi all'estero, nei casi previsti dagli accordi internazionali, utilizzando come documento valido per l'espatrio in alternativa al proprio passaporto individuale: - la carta di identità valida per l’espatrio (la L. 106/2011, di conversione del D.L. 70/2011, ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità anche ai minori di anni quindici). I minori di 14 anni che espatriano con i genitori potranno far annotare i nominativi dei genitori sull’ultima pagina della carta di identità. I minori di anni 14 che espatriano con persona diversa dai genitori devono munirsi di una “dichiarazione di accompagnamento” sottoscritta dai genitori e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto. Secondo le disposizioni entrate in vigore il 4 giugno 2014 la validità della dichiarazione di accompagnamento è di norma circoscritta ad un solo viaggio (andata e ritorno) con destinazione determinata (a scelta dei genitori se indicare anche i Paesi di transito) e non può eccedere il termine massimo di sei mesi di validità salva la possibilità di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta. Si possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori. I genitori del minore possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati direttamente sul passaporto del minore o, in alternativa, che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall'Ufficio competente. Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto sarà rilasciata esclusivamente l'attestazione. - Per i minori di anni 15, un certificato di nascita e cittadinanza, con 18 foto autenticata, già convalidato dall’Ufficio Passaporti e in corso di validità. Per i minori di 14 anni nel timbro di convalida deve indicate le persone autorizzate ad accompagnarli all’estero (successive richieste di variazioni devono essere sottoscritte dai genitori e dai nuovi accompagnatori). Si evidenzia che il certificato di nascita convalidato per l’espatrio non è accettato da tutti i Paesi esteri che riconoscono la carta di identità quale documento valido per l’ingresso inoltre, giova ricordare inoltre che, con la modifica dell’art. 3 del T.U.L.P.S. (Regio-Decreto n. 773 del 1931) effettuata con la Legge n. 106/2011, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori, il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a qualsiasi età, pertanto l'istituto del certificato di nascita convalidato per l’espatrio è di fatto diventato obsoleto. Prima della partenza si consiglia di acquisire sempre precise informazioni presso le rispettive autorità consolari degli Stati esteri meta del viaggio. (il cui elenco completo è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it) Recentemente sono state riscontrate limitazioni circa la tipologia dei documenti accettati per l’imbarco o limitazioni per i viaggi di minori non accompagnati, anche se di età superiore ai 14 anni, da parte di alcune compagnie aeree e/o di navigazione straniere. Si consiglia di effettuare sempre anche questa verifica presso il vettore prescelto per il viaggio. 19 IL PASSAPORTO COLLETTIVO Il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici od altri previsti da accordi internazionali. Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla data del rilascio e può essere richiesto dal capogruppo / organizzatore del viaggio. Il documento consente l'espatrio per un solo viaggio di gruppi composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non superiore a 50. Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale valido e deve presentare richiesta scritta di passaporto collettivo, in carta semplice specificando le proprie generalità (del capogruppo) e gli estremi del suo passaporto individuale, il paese di destinazione, il numero dei partecipanti, i motivi e la durata del viaggio (date di partenza e di rientro), i mezzi di trasporto, i valichi di frontiera utilizzati per l’uscita e per il rientro nel territorio italiano, la dichiarazione di non avere (o di avere) pene da espiare e/o multe o ammende da soddisfare. Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione: marca da bollo da € 16,00 ogni 50 partecipanti programma della gita fotocopia della carta d’identità di ogni partecipante domanda individuale di ogni partecipante (da redigersi su apposito modulo disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto), per i minori è necessario l’assenso dei genitori elenco in duplice copia dei componenti del gruppo, ordinati alfabeticamente contenente il numero d’ordine, il cognome e nome, lo stato civile, il luogo e data di nascita, il comune di residenza, la professione e gli estremi del documento di riconoscimento 1 ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c 10468528, intestato alla Questura di Arezzo – Gestione Fondo Passaporti. 20 Si evidenzia che il passaporto collettivo non è riconosciuto da tutti i Paesi esteri. Prima della partenza si consiglia di acquisire precise informazioni presso l’ufficio passaporti della Questura, le agenzie di viaggi o le rispettive autorità consolari degli Stati esteri meta del viaggio (la lista completa di queste ultime è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it). 21 PRIMA DELLA PARTENZA La marca di concessione governativa per passaporto: La legge n. 89 /2014 (Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014) ha abolito il pagamento della tassa annuale per il passaporto ed ha contestualmente introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 da pagare, al momento della richiesta di un nuovo libretto, con contrassegno telematico (ovvero marca di concessione governativa acquistabile alle rivendite di valori bollati). Pertanto nulla è più dovuto annualmente dopo la consegna del passaporto al richiedente. Iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore effettuata antecedentemente alla data del 25 novembre 2009 In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, entro il 26 giugno 2012 anche tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio). A partire da tale data, pertanto, le eventuali precedenti iscrizioni dei minori sui passaporti dei genitori non saranno più considerate valide. Documenti di espatrio rilasciati a minori di anni 14 antecedentemente il novembre 2009: La legge n. 166 del 20 novembre 2009 ha elevato da 10 a 14 anni di età l’obbligo, per i minori, di viaggiare accompagnati. I minori di 14 anni, in possesso di un valido documento di espatrio rilasciato in precedenza senza indicazione alcuna circa gli accompagnatori, qualora viaggino in compagnia di persone diverse dai genitori devono avere, a corredo del documento di espatrio, una dichiarazione vistata 22 dall’autorità competente al rilascio del passaporto contenente i dati delle persone autorizzate ad accompagnarli all’estero. Visti d’ingresso e ulteriori adempimenti: Per l’ingresso in alcuni Paesi esteri possono essere richiesti , oltre al possesso di valido documento d’espatrio, ulteriori requisiti, adempimenti o limitazioni, come ad esempio la necessità del visto d’ingresso, o una particolare validità residua del documento, una preventiva registrazione ecc. Prima della partenza è bene acquisire sempre aggiornate informazioni reperibili presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia (la cui lista completa è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it). Recentemente sono state riscontrate ulteriori limitazioni circa la tipologia dei documenti accettati per l’imbarco da parte di alcune compagnie aeree e/o di navigazione straniere. Si consiglia di effettuare anche questa verifica presso il vettore prescelto per il viaggio. Per ulteriori informazioni in materia di passaporti e di eventuali altri adempimenti in relazione alle mete dei viaggi consultare anche i seguenti link: http://www.viaggiaresicuri.it/ http://www.poliziadistato.it/ 23 24 Armi Le informazioni disponibili in questa sezione riguardano le principali autorizzazioni relative alle armi comuni da sparo per uso sportivo e venatorio. Per la presentazione della documentazione ci si può rivolgere all'Ufficio Armi della Questura (orari di apertura V. pag. 11). Coloro che risiedono fuori del comune di Arezzo si rivolgeranno ai Commissariati di P.S. competenti per territorio o alle stazioni dei Carabinieri di zona. 25 NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI (ART. 35, 3° COMMA, TULPS) Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo ed alla detenzione di armi. E’ rilasciato alle persone che necessitano di entrare in possesso a qualsiasi titolo1 di armi o munizioni consentite dalla legge, e sono prive in un porto d’arma in corso di validità. Non è necessario per coloro che sono già titolari licenza di porto di pistola o di fucile. L’stanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in carta libera comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) e del motivo dell’acquisto2 certificazione, in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato per le richieste di acquisto di materiale esplodente (munizioni o polvere): dichiarazione sostitutiva del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare (precisare Corpo, data e luogo del congedo) ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato del Tiro a Segno Nazionale (precisare la data e il Poligono presso il quale si è conseguita l’idoneità al maneggio delle armi ) 3. Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. 1 ad es. eredità, ecc. 2 art. 8 comma 1 legge 110/1975. 3 Dopo 10 anni di inattività nel maneggio delle armi, è richiesto il conseguimento di una più recente idoneità al maneggio delle stesse presso un Tiro a Segno Nazionale (D.Lvo 204/2010). 26 DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI (ART. 38 TULPS) Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare di licenza di porto di pistola, di fucile o di nulla osta all’acquisto di armi, deve presentarne denuncia entro le 72 ore successive, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di vendita redatta dall’armeria o dal privato originale della/e denuncia/e armi eventualmente possedute se l’arma è acquistata da un privato allegare la copia della denuncia del cedente. La denuncia viene annotata in un registro e di tale annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante. Il Decreto legislativo 121 del 29 settembre 2013 ha introdotto importanti novità in materia di detenzione delle armi prescrivendo che i detentori di quest’ultime devono munirsi di una nuova certificazione medica qualora siano trascorsi sei anni dall’ultima presentata. Per il calcolo dei 6 anni fa fede la data dell’ultimo certificato medico prodotto per un’ autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto d’armi o di collezione o per la richiesta di un nulla osta acquisto armi. La certificazione medica aggiornata, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata in bollo dall'U.S.L. o dagli Uffici medico-legali sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dovrà essere fatta pervenire dagli interessati all’Ufficio presso il quale sono state denunciate le armi entro il 4 maggio 2015. Il legislatore ha concesso 18 mesi, a partire dal 5 novembre 2013, per ottemperare alle direttive. Di conseguenza a partire dal 5 maggio 2015, saranno avviate le procedure di rito per vietare la detenzione delle armi possedute nei confronti degli inadempienti. 27 PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (ART. 42 TULPS) E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia durante lo svolgimento dell’attività venatoria. L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato abilitazione al maneggio delle armi1, documentabile con una dichiarazione sostitutiva del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare (precisare Corpo, data e luogo del congedo) ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato del Tiro a Segno Nazionale (precisare la data e il Poligono presso il quale si è conseguita l’idoneità al maneggio delle armi ) dichiarazione sostituiva del certificato di abilitazione venatoria (precisare la data e il luogo del conseguimento dell’abilitazione) ricevuta di versamento di € 173,16 della tassa di Concessioni Governative su ccp 8003 ricevuta di versamento di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria dello Stato di Arezzo per il costo del libretto - ricevuta di versamento di € 23,00 sul ccp 109504 intestato a Re1 Dopo 10 anni di inattività nel maneggio delle armi, è richiesto il conseguimento di una più recente idoneità al maneggio delle stesse presso un Tiro a Segno Nazionale (D.Lvo 204/2010). 28 gione Toscana per porto di fucile uso caccia marca da bollo da € 16,00. Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. La licenza ha validità di anni 6 ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale della tassa di CC.GG. Per il rinnovo (alla scadenza dei 6 anni) L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ricevuta di versamento di € 173,16 della tassa di Concessioni Governative su ccp 8003 ricevuta di versamento di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria dello Stato di Arezzo per il costo del libretto - ricevuta di versamento di € 23,00 sul ccp 109504 intestato a Regione Toscana per porto d’armi uso caccia marca da bollo da € 16,00 precedente porto d’armi1. Dopo 10 anni di inattività nel maneggio delle armi, è richiesto il conseguimento di una più recente idoneità al maneggio delle stesse presso un Tiro a Segno Nazionale (D.Lvo 204/2010). 1 29 30 CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (ART. 2 D.L. N° 527/92) La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi dell’Unione Europea ovvero dà la possibilità di portare e trasportare, all'interno dei paesi dell’Unione, le armi iscritte sulla carta1 La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi: la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni. I possessori della Carta, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purché in possesso delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività. L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) su apposito stampato 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) versamento di € 0,83 su ccp 1529, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Arezzo, con indicata la causale 1 marca da bollo da € 16,00 copia conforme2 della denuncia delle armi con evidenziate le armi che si intendono inserire nella licenza 1 Per un massimo di tre armi a seconda del Paese. In alternativa, se preferito dal richiedente, consegnare la fotocopia portando l’originale in visione. 2 31 copia conforme1 del titolo che autorizza alla detenzione, al trasporto o al porto dell'arma. La Carta viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e alla scadenza può essere rinnovata, fino ad esaurimento spazio, per un massimo di 4 volte. 1 In alternativa, se preferito dal richiedente, consegnare la fotocopia portando l’originale in visione. 32 LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI COMUNI DA SPARO PER USO VENATORIO IN PAESI NON ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA Autorizza all'esportazione, per un massimo di due armi e 200 cartucce, per uso venatorio (salvo diversa disposizione del Paese di destinazione). Ha una validità di 90 giorni dalla data del rilascio ed è valida per un solo viaggio. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) su apposito stampato 1 marca da bollo da € 16,00 fotocopia del porto d’armi posseduto fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza. Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. 33 LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO (LEGGE N° 323/69) L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato di Arezzo con indicata la causale marca da bollo da € 16,00 se si tratta di primo rilascio o di rinnovo dopo la scadenza dei sei anni abilitazione al maneggio delle armi1, documentabile con dichiarazione sostitutiva del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare (precisare Corpo, data e luogo del congedo) ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato del Tiro a Segno Nazionale (precisare la data e il Poligono presso il quale si è conseguita l’idoneità al maneggio delle armi ) Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. Può essere rinnovata ogni sei anni, alla scadenza del libretto. 1 Dopo 10 anni di inattività nel maneggio delle armi, è richiesto il conseguimento di una più recente idoneità al maneggio delle stesse presso un Tiro a Segno Nazionale (D.Lvo 204/2010). 34 Per il rinnovo (alla scadenza dei 6 anni) L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato di Arezzo con indicata la causale marca da bollo da € 16,00 se si tratta di primo rilascio o di rinnovo dopo la scadenza dei sei anni precedente porto d’armi scaduto1. Dopo 10 anni di inattività nel maneggio delle armi, è richiesto il conseguimento di una più recente idoneità al maneggio delle stesse presso un Tiro a Segno Nazionale (D.Lvo 204/2010). 1 35 VIDIMAZIONE DELLA CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMA O DI ARMI, PER I COMPONENTI DELLE SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO (ART. 76 R.D. N° 635/40) Per trasportare le armi dal luogo di detenzione al poligono di tiro e viceversa, è necessario possedere una carta di riconoscimento (comunemente detta " carta verde"), rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale e vidimata dal Questore competente per territorio. Il trasporto dell’arma, scarica e riposta nella sua custodia, è consentito solo nei giorni di esercitazioni sociali. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato marca da bollo da € 16,00 carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente del poligono (carta verde). L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 36 LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (ART. 3 LEGGE N° 85/86) La licenza autorizza al trasporto, sul territorio nazionale, di armi da sparo classificate sportive, sia lunghe che corte, e inserite nell'elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previa attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta a federazione sportiva affiliata al CONI dalla quale risulti la partecipazione del richiedente alla relativa attività agonistica. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) su apposito stampato certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato marca da bollo da € 16,00 attestazione di partecipazione all'attività agonistica rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta a federazione sportiva affiliata al CONI fotocopia del porto d’armi posseduto fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza. La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 37 LICENZA COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 10 LEGGE N° 110/75) La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità) marca da bollo da € 16,00 dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale. La licenza, che non consente la detenzione del relativo munizionamento, viene rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. 38 LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE (ART. 31 TULPS) Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La presente licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica. L'istanza deve corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità) marca da bollo da € 16,00. La licenza ha carattere permanente, non permette la detenzione del relativo munizionamento e viene rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. La licenza di collezione di armi antiche artistiche o rare è anche un titolo autorizzatorio per l’acquisto di altre armi antiche. 39 VARIAZIONE DELLE ARMI INSERITE IN UNA COLLEZIONE L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) 1 marca da bollo da € 16,00 licenza originale di collezione armi per le armi comuni da sparo: fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza o dichiarazione di cessione dell’arma da depennare. Attenzione: per l’acquisto di ulteriori armi comuni da sparo da inserire direttamente in collezione sarà necessaria un’autorizzazione preventiva. 40 LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 31 TULPS) LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 8 LEGGE N° 110/75) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità) dichiarazione sostitutiva dell’abilitazione alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplodenti (Prefettura); nella dichiarazione sostituiva occorre precisare la data e il luogo di conseguimento dell’abilitazione planimetria analitica dei locali e agibilità dei locali destinati a deposito, fabbricazione, vendita o riparazione delle armi, rilasciata dalla Commissione Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplodenti. La licenza è rilasciate entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza ed ha una validità di due anni. 41 NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI GAS TOSSICI (ART. 55 – R.D. 147/1927) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00), contenente i dati anagrafici del titolare della licenza di Pubblica Sicurezza, la sede della ditta, con specificazione dei quantitativi massimi di gas da acquistare nel periodo di validità della licenza (sei mesi), nonché i quantitativi per ogni trasporto di gas. marca da bollo da € 16,00 fotocopia della licenza di Pubblica Sicurezza (per gli orafi) o comunale (in caso di Galvanica) fotocopia della visura camerale fotocopia del patentino dell’addetto al bagno galvanico fotocopia della polizza assicurativa ove sia specificata la responsabilità civile per danni dovuti all’utilizzo dei gas tossici. 42 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GAS TOSSICI (ART. 55 – R.D. 147/1927) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00) effettuata dal titolare della licenza comunale alla custodia, conservazione ed utilizzo dei gas tossici fotocopia della suddetta licenza dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale marca da bollo € 16,00 fotocopia del libretto di circolazione del veicolo adibito al trasporto di gas fotocopia della polizza assicurativa del mezzo elenco del personale abilitato alla guida del veicolo (ADR) elenco delle ditte clienti / fornitrici del gas. 43 AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI (ART. 42 – R.D. 147/1927) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 16,00), effettuata dal titolare della licenza comunale alla custodia, conservazione e utilizzo dei gas tossici fotocopia della suddetta licenza dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale marca da bollo dichiarazione di responsabilità del direttore tecnico ( laureato in ingegneria o chimica iscritto all’albo) elenco del personale abilitato all’impiego dei gas tossici foglio delle operazioni giornaliere, in duplice copia, firmato dal direttore tecnico nulla osta della U.S.L. competente per territorio ove si utilizzano i gas. 44 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ESPLOSIVI (ART. 55 TULPS) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in carta libera presentata dal responsabile dei lavori legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società per cave e miniere autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere altrimenti certificato ex art. 104 Regolamento TULPS rilasciato dal Sindaco del Comune ove saranno utilizzati gli esplosivi fotocopia del patentino per fochini fotocopia della polizza assicurativa per copertura danni a terzi fotocopia della licenza di deposito esplosivi ove posseduto certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità). La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 45 RINVENIMENTO DI ARMI Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta (art. 20 L. 110/1975). Colui che ha effettuato il rinvenimento potrà, se interessato, diventare il proprietario qualora il legittimo proprietario non sia individuabile e, trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’apposito albo comunale, nessuno si sia presentato a rivendicare la proprietà dell’arma l’arma in questione possa essere legalmente detenuta da parte di privati (ovvero non sia alterata, da guerra, clandestina ecc.) colui che ha effettuato il rinvenimento sia titolare (o lo diventi) di un’autorizzazione di polizia che gli consenta di acquisire l’arma (regolare porto d’armi o nulla osta acquisto armi). Se non sarà possibile ottenere tale autorizzazione sarà obbligato a cedere l’arma ad altri o a versarla per la rottamazione. Soddisfatte tali condizioni, al subentro nel possesso dell’arma si dovrà infine, come d’ordinario, denunciarne la detenzione (art. 38 TULPS) 46 ACCENSIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO, INNALZAMENTO AEROSTATI CON FIAMME, SPARI ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO O PER L’ALLONTANAMENTO DEI COLOMBI Per le relative necessarie autorizzazioni contattare direttamente l’ufficio armi della Questura, telefonicamente al numero 0575 400 534 o personalmente negli orari di apertura al pubblico (V. pagina 11). 47 48 Licenze per Attività L’Ufficio Licenze della Questura rilascia le autorizzazioni necessarie all’apertura di varie attività quali la lavorazione e il commercio di oggetti preziosi, l’agenzie d’affari di recupero crediti, l’esercizio di scommesse, l’installazione delle luminarie natalizie. Detto ufficio riceve inoltre le comunicazioni di inizio attività per taluni settori quali le attività di fotografo, la produzione, commercio, noleggio di supporti audio / video. Per la presentazione della documentazione ci si può rivolgere, salvo indicato diversamente, all'Ufficio Licenze della Questura (per gli orari di apertura V. pag. 11). 49 LICENZA PER ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE A CICLO COMPLETO O PER CONTO TERZI (CONCEDIBILE PER UNA SOLA SEDE) E / O DI COMMER- CIO ALL’INGROSSO O AL DETTAGLIO DI OGGETTI PREZIOSI (PER LE FILIALI - SOLO COMMERCIO - V. PAG. 59) - ART. 127 TULPS I fabbricanti (industria), i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi devono richiedere specifica licenza al Questore della provincia dove avrà sede l’attività. Gli orafi artigiani non hanno l’obbligo di richiedere la licenza, ma comunque devono provvedere a far vidimare il registro dei preziosi usati. La richiesta, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità in caso di società con più coamministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci, resa in carta libera, con allegata la fotocopia di un documento di identità. autocertificazioni comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) – qualora tra i soci figuri un’altra società, e’ necessario allegare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza 50 dei componenti il consiglio di amministrazione e dei soci di maggioranza. pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione d’uso del locale (così come risulta in Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato nella visura camerale dell’impresa installatrice; fotocopia della visura camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata nell’impiantistica di sistemi di allarme/antifurto con certificazione IMQ o dell’azienda o dei prodotti utilizzati -; dimostrazione dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) e, se il locale non è di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato 1 marca da bollo da € 16,00 (al ritiro della licenza) attestazione del versamento sul c/c postale n. 8003 di € 404,00 se trattasi di lavorazione, € 270,00 se trattasi di commercio, € 81,00 se trattasi di rappresentanti visura camerale oppure autocertificazione contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo solo per attività di dettaglio: copia della comunicazione di apertura di attività di vicinato resa al Comune di competenza o la relativa autocertificazione con indicazione della data di presentazione. La licenza viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione completa. 51 Requisiti della sede di lavorazione e / o commercio di oggetti preziosi Legittima disponibilità dei locali da parte del richiedente, idoneità igienico–sanitaria, agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività che si intende svolgere; Il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali; Ingresso principale costituito da due porte entrambe blindate; per i locali in cui si svolge la sola lavorazione per conto terzi o il commercio al dettaglio si ritiene sufficiente anche una sola porta blindata, munita solo per il dettaglio - di pulsante elettrico per l’apertura e di sistema automatico di chiusura. Per quelli relativi al commercio al dettaglio, le vetrine dovranno essere in vetro antiproiettile (V.A.P.) 1o antisfondamento (V.A.S.)2. Gli eventuali accessi secondari dovranno essere costituiti da porta blindata (lo spessore del metallo delle porte blindate deve essere maggiore o uguale a 3 – 4 mm.); le finestre poste ad altezza d’uomo (fino a 2 metri da terra) siano munite di V.A.P. o V.A.S.; quelle poste ad una altezza tra i 2 e i 4 metri siano munite di V.A.P. o V.A.S. e / o di robuste inferriate; infine, quelle poste ad una altezza di oltre 4 metri siano munite di V.A.P: o V.A.S. e / o di robuste inferriate o siano munite di vetri normali, purché l’ambiente sia protetto da sistema di allarme volumetrico con sensori a protezione delle finestre stesse; è necessario specificare l’esatto spessore degli infissi e dei vetri di porte e finestre. 1 V.A.P.: si intendono i vetri antiproiettile i quali possono essere utilizzati in sostituzione dei V.A.S. 2 V.A.S.: si intendono i vetri antisfondamento del tipo antimazza aventi uno spessore minimo di 19/21 mm. in grado di resistere agli urti portati ripetutamente ed intenzionalmente con corpi contundenti, in alternativa è consentito l’utilizzo di una speciale protezione denominata “LEXAN MARGARD MR5E” o similari nello spessore 9,5 mm. o 12 mm. anticrimine antimazza (trattasi di protezione speciale in policarbonato traspa52 dotare l’attività di cassaforte/i con congegno a tempo, in numero tale da consentire a fine esercizio di riporre tutto il materiale all’interno della stessa/e. Il locale dovrà essere dotato di sistema di allarme collegato con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata. L’Ufficio valuterà l’eventuale installazione di altri sistemi di difesa passiva con riserva di verificarne l’efficacia anche in alternativa a quelli sopraelencati; Gli accessi e le eventuali uscite di sicurezza devono essere conformi alle disposizioni del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D Lgs 81/2008 e successive modificazioni). A differenza delle precedenti misure di sicurezza, per gli esercizi in cui si lavorano o si commercializzano, con espressa limitazione nella licenza, ESCLUSIVAMENTE OGGETTI IN ARGENTO, si ritengono sufficienti le seguenti misure: Legittima disponibilità da parte del richiedente, idoneità igienico– sanitaria, agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività che si intende svolgere il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali ingresso principale: si ritiene sufficiente una sola porta blindata, con le caratteristiche di cui sopra finestre: fino a 2 metri da terra, devono essere munite di V.A.S. o V.A.P. o robuste inferriate; da 2 a 4 metri, possono essere munite di V.A.P. o V.A.S. o robuste inferriate o può essere presente allarme volumetrico e vetri normali; sopra i 4 metri, si ritiene sufficiente l’allarme volumetrico con vetri normali cassaforte: può essere istallata cassaforte con o senza timer, ovvero rente antiurto e antiabrasione). 53 armadio blindato munito di chiusura a tempo. Per le attività prevalenti il locale dovrà essere dotato di sistema di allarme con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata. PER I BAGNI GALVANICI valgono le misure richieste per l’argento. 54 Trasferimento di sede: L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità autocertificazioni comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) – qualora tra i soci figuri un’altra società, e’ necessario allegare una autocertificazione della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei soci di maggioranza pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione d’uso del locale (così come risulta in Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato nella visura camerale dell’impresa installatrice - con certificazione IMQ o dell’azienda o dei prodotti utilizzati -, fotocopia della visura camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata nell’impiantistica di sistemi di allarme/antifurto; dimostra55 zione dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) e, se il locale non è di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato la licenza in originale il vecchio registro di carico scarico dei preziosi usati 1 marca da bollo da € 16,00 eventuale SCIA se trattasi di dettaglio. 56 Rilascio di copia di licenza per il rappresentante L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), redatto dal titolare, con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità autocertificazioni comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del titolare e del rappresentante (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) 1 marca da bollo da € 16,00 al ritiro della licenza dichiarazione di possesso dei requisiti ed accettazione dell’incarico del rappresentante (V. apposito modulo http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra disponibile la modulistica al link on line dell’ufficio licenze) versamento di € 81,00 su ccp. 8003. Rilascio di copia di licenza per filiale ubicata nel territorio della provincia di Arezzo L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), redatto dal titolare, con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità 57 autocertificazioni comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del titolare e l’eventuale institore (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione d’uso del locale (così come risulta in Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato nella visura camerale dell’impresa installatrice; fotocopia della visura camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata nell’impiantistica di sistemi di allarme/antifurto con certificazione IMQ o dell’azienda o dei prodotti utilizzati -; dimostrazione dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) 1 marca da bollo da € 16,00 (al ritiro della licenza) dichiarazione di possesso dei requisiti ed accettazione dell’incarico dell’eventuale institore (V. apposito modulo disponibile al link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra la modulistica on line dell’ufficio licenze) eventuale SCIA se trattasi di dettaglio. Attenzione: per filiali ubicate fuori dal territorio di questa provincia e’ necessario rivolgersi alla questura competente per territorio, muniti di una copia conforme (in bollo) della licenza di Arezzo. Tale copia potrà essere 58 ottenuta presso questo ufficio a richiesta del titolare producendo l’originale in visione, una fotocopia e una marca da bollo da € 16,00. Trasformazione in/di società o di variazione di ragione/denominazione sociale L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Richiesta di variazione in bollo con firma da apporre al momento della consegna, oppure già apposta con allegato una fotocopia di un valido documento di identità fotocopia dell’atto di variazione avvenuto autocertificazioni comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, di tutti i soci e / o amministratori (modulo disponibile presso questo ufficio o sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) la licenza in originale il vecchio registro di carico / scarico degli oggetti preziosi usati 1 marca da bollo da € 16,00 al ritiro della licenza. Vidimazione del registro di carico / scarico degli oggetti preziosi per le imprese artigiane (che non necessitano di licenza e che intendono effettuarne il ritiro): Domanda in carta libera di richiesta di vidimazione fotocopia dell’iscrizione all’Albo Artigiani o della richiesta di iscrizione registro in bianco. 59 LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI La legge n. 35 del 4 aprile 2012 (di conversione del Decreto Legge n. 5/2012) ha subordinato alla licenza del Questore solo le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi (agenzie d’affari di recupero crediti). Per l’apertura di agenzie matrimoniali, di incanti e di pubbliche relazioni è dovuta solo la preventiva comunicazione. La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia di cui una in bollo (€ 16,00), con firma da apporre alla consegna oppure già firmata e corredata da una fotocopia di valido documento di identità. Se si tratta di società: dichiarazione sostitutiva della visura camerale contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo così come tali dati risultano alla Camera di Commercio; autocertificazione di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore (prestampato disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato). tariffario, in duplice copia di cui una in bollo (€ 16,00), recante le operazioni che si intende svolgere con relativa tariffa. Ambedue le copie devono essere firmate in originale dal richiedente. Il tariffario, restituito vidimato dalla Questura, deve essere esposto nel locale sede dell’agenzia. Non esistono massimali stabiliti per legge ma, per ogni variazione delle tariffe occorre presentare alla Questura richiesta (in carta libera) di vidimazione del nuovo tariffario allegando il vecchio in originale, due copie del nuovo entrambe firmate in originale e una marca da bollo (€ 16,00); 60 planimetria del locale sede dell’attività redatta da un tecnico o dall’interessato e autocertificazione della destinazione d’uso del locale (prestampato disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato) così come risulta in Comune e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato giornale degli affari (in bianco) 1 marca da bollo (da € 16,00 al ritiro della licenza) deposito cauzionale di € 5164 (cinquemilacentosessantaquattro). Il deposito cauzionale potrà essere effettuato, oltre che a mezzo deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, anche con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell’impossibilità di revoca senza decreto di svincolo del Questore di Arezzo. La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dalla documentazione completa. Documentazione occorrente per il trasferimento di sede (solo nell’ambito della stessa provincia): L’istanza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Modulo di richiesta di licenza disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia di cui una in bollo, con firma da apporre alla consegna oppure già firmata e corredata da una fotocopia di valido documento di identità. autocertificazione di stato di famiglia, residenza e cittadinanza del richiedente e di ogni altro socio od amministratore (disponibile il modulo prestampato anche sul sito Internet della Polizia di Stato). planimetria del locale sede dell’attività redatta da un tecnico o dall’interessato e dichiarazione sostitutiva della destinazione d’uso del locale così come risulta in Comune e, se i locali non sono di proprietà, 61 fotocopia del contratto di locazione registrato 1 marca da bollo (€ 16,00 al ritiro della licenza) il precedente registro degli affari la precedente licenza il precedente tariffario (per la correzione) solo se era indicato l’indirizzo dell’attività (se si preferisce un nuovo tariffario senza correzioni occorre riconsegnare il vecchio, portare il nuovo tariffario in duplice copia - entrambe firmate in originale - e 1 marca da bollo). Documentazione occorrente per il rilascio di copia di licenza per il collaboratore/agente. L’istanza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Modulo di richiesta di licenza disponibile sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia, di cui una in bollo, con firma del titolare da apporre alla consegna oppure, se già firmata, corredata da una fotocopia di valido documento di identità Autocertificazione di residenza, cittadinanza e stato di famiglia del titolare e del collaboratore / agente 1 marca da bollo (€ 16,00) al ritiro della licenza Dichiarazione di possesso dei requisiti e accettazione dell’incarico del collaboratore/agente (V. apposito modulo). Per l’apertura di uffici distaccati: Comunicazione preventiva alla Questura che ha rilasciato la licenza e, se diversa, anche alla Questura della provincia sede dell’Ufficio distaccato. 62 LICENZA PER L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE (ART. 88 TULPS) La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Modulo di richiesta di licenza IN DUPLICE COPIA, di cui una in bollo, disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli > attività”), con firma da apporre alla consegna oppure già apposta e corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente documentazione, rilasciata dall’AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), attestante l’avvenuta stipula della convenzione di concessione con la quale si autorizza il concessionario (SNAI, Lottomatica etc.) all’esercizio dell’attività richiesta titolo autorizzatorio, rilasciato dall’AAMS, all’attivazione della rete e all’esercizio dello specifico punto vendita di gioco pubblico oggetto della richiesta di licenza lettera di incarico del concessionario al richiedente la licenza ad effettuare la raccolta delle scommesse (non necessaria se il concessionario e il richiedente coincidono) dichiarazione sostitutiva comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente, dei soci e/o degli amministratori (modulo “autocertificazioni”) marca da bollo da € 16,00 al ritiro della licenza dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di avere la disponibilità dei locali in cui sarà svolta l’attività, che gli stessi sono indipendenti da civili abitazioni, uffici o altre attività commerciali, specificandone la destinazione d’uso così come risulta agli atti del Comune e, in caso di attività non prevalente, di avere la titolarità della licenza/autorizzazione per quest’ultima (V. apposito modulo “dichiarazione 63 sostitutiva di atto di notorietà relativa ai locali”), planimetria dei locali e, se questi non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato in caso di attività esercitata da parte di una società: dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario (come risulta dalla visura camerale) con indicazione della ragione sociale (o denominazione), dell’oggetto sociale, dei soci e dell’organo amministrativo (in alternativa, se preferito, si può allegare la fotocopia di una recente visura camerale). per l’eventuale rappresentante: dichiarazione di possesso dei requisiti e accettazione dell’incarico e dichiarazione sostitutiva di cittadinanza, residenza e stato di famiglia (è disponibile lo stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o tra i moduli on line dell’Ufficio Licenze a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo). N.B. In tutte le dichiarazioni sostitutive, la firma già apposta deve essere sempre corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dalla documentazione completa. 64 LICENZA PER I SISTEMI DI GIOCO VIDEOLOTTERY (ART. 110 COMMA 6 LETTERA B - T.U.L.P.S.): La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Modulo di richiesta di licenza IN DUPLICE COPIA, di cui una in bollo, disponibile sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli > attività”), precisando la tipologia di sala (tra quelle indicate all’art. 9 del Decreto Direttoriale AAMS del 22 gennaio 2010) per la quale si chiede l’autorizzazione, con firma da apporre alla consegna oppure, se già apposta, corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente. copia del contratto stipulato tra il Concessionario autorizzato da AAMS (ad es. Snai, Lottomatica, Sisal ecc) e il gestore della sala (richiedente la licenza) per le attività di raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi indicati all’art. 110 comma 6 lettera b del TULPS (Videolottery / VLT). dichiarazione sostitutiva della certificazione di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente, dei soci e/o degli amministratori (V. modulo “autocertificazioni”). 1 marca da bollo da € 16,00 al ritiro della licenza. dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di avere la disponibilità dei locali in cui sarà svolta l’attività, che i locali rispettano le norme previste dalla Legge della Regione Toscana n. 57 / 2013 e successive modificazioni e dai regolamenti urbanistici vigenti in materia, che gli stessi sono indipendenti da civili abitazioni, uffici o altre attività commerciali, specificandone la destinazione d’uso così come risulta agli atti del Comune e, in caso di attività non prevalente, di avere la titolarità della licenza/autorizzazione per quest’ultima (V. apposito modulo “di65 chiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai locali”), planimetria dei locali e, se questi non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato. Le sale devono essere dotate di videosorveglianza interna a circuito chiuso (art. 9 del Decreto Direttoriale AAMS del 22 gennaio 2010). in caso di attività esercitata da parte di una società: dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario (come risulta dalla visura camerale) con indicazione della ragione sociale (o denominazione), dell’oggetto sociale, dei soci e dell’organo amministrativo (in alternativa, se preferito, si può allegare la fotocopia di una recente visura camerale). per l’eventuale rappresentante: dichiarazione di possesso dei requisiti e accettazione dell’incarico e dichiarazione sostitutiva di cittadinanza, residenza e stato di famiglia. N.B. In tutte le dichiarazioni sostitutive, se la firma è già apposta in precedenza deve essere corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 66 AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONI PUBBLICHE NEL COMUNE DI AREZZO (ART 57 T.U.L.P.S. - ART. 56 T.U. 1926) Chi intende installare le cosiddette "luminarie natalizie", deve presentare una domanda all’Autorità Locale di Pubblica1 Sicurezza per ottenere la licenza in base all'art. 57 del T.U.L.P.S. Per il Comune di Arezzo, si presenta domanda in bollo alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, con l’indicazione del periodo nel quale si desidera utilizzare l’illuminazione straordinaria e l’ubicazione (strada o elenco di strade) delle luci, allegando: certificato di conformità dell’impianto elettrico (utilizzo di prodotti a norma o con certificazione IMQ) e, a montaggio effettuato, verbale di collaudo - entrambi rilasciati da un tecnico qualificato; marca da bollo da € 16,00 al ritiro della licenza; fotocopia di recente visura camerale se la richiesta è fatta a nome di una società; autocertificazione comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza del richiedente e di tutti i soci se si tratta di una società (prestampato disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato); fotocopia dell’assicurazione di responsabilità civile / rischi diversi (se con rinnovo annuale corredata dalla fotocopia della ricevuta di pagamento del rinnovo annuale); fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente da allegare alla richiesta. Per coloro che lo desiderano possono utilizzare, per la richiesta, uno 67 stampato appositamente predisposto disponibile tra i moduli on line dell’Ufficio Licenze a questo link: http://questure.poliziadistato.it/Arezzo o presso l’Ufficio Licenze della Questura. 1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci. 68 PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO O CESSIONE DI NASTRI, DISCHI, MUSICASSETTE, VIDEOCASSETTE, ECC. Chiunque intende esercitare a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. La comunicazione, in duplice copia, da presentare o inviare all’ufficio licenze della Questura deve contenere le generalità del titolare o del rappresentante della società che effettua la dichiarazione, l’ubicazione dell’esercizio dove si intende svolgere le attività, l’indicazione del tipo di attività che si intende svolgere e il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale/i attività (è disponibile uno stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo - moduli on line dell’Ufficio Licenze). 69 VENDITA DI MERCI A DOMICILIO La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se si tratta di società. Nel caso che l’esercente intenda avvalersi per l’esercizio di tale attività di incaricati, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura), del luogo nel quale ha la residenza o sede legale, l’elenco degli incaricati alle vendite (l’esercente risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi), in duplice copia (una delle quali verrà restituita vistata dalla Questura). Gli incaricati, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/98 per lo svolgimento di tale attività e a tale fine devono presentare una “dichiarazione di possesso dei requisiti” (è disponibile lo stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra i moduli on line dell’Ufficio Licenze). Il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa alle persone incaricate alle vendite, non è soggetto a vidimazione da parte della Questura. 70 STUDIO FOTOGRAFICO O FOTOGRAFO AMBULANTE (D. LGS. 112/1998 ART. 164 COMMA 1 LETTERA F) Per le nuove aperture, occorre semplicemente dare comunicazione al Questore dell’inizio dell’attività; mentre per chi già lavora non ci sono altri obblighi. La dichiarazione non ha la forma di dichiarazione di inizio attività ma di semplice comunicazione ed è personale (pertanto va resa dal titolare dell’attività o, se si tratta di società, dal suo legale rappresentante). Per coloro che lo desiderano possono utilizzare, per la comunicazione, uno stampato appositamente predisposto disponibile anche tra moduli on line dell’Ufficio Licenze http://questure.poliziadistato.it/Arezzo. 71 a questo link: Permessi di soggiorno per stranieri Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia attraverso un valico di frontiera qualora: siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto e, se in esenzione di visto, dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali. Per informazioni sui visti, verificare quando sono necessari, come e dove richiederli, si può consultare l’apposito database alla seguente pagina http://www.esteri.it/visti/ del Ministero degli Affari Esteri. Una volta in Italia i cittadini non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea dovranno richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. Il permesso di soggiorno non deve essere richiesto qualora il soggiorno sia per affari, turismo o visita inferiore a tre mesi. Per ottenere informazioni e per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno esclusivamente per le tipologie consentite (V. avanti), 72 ci si può rivolgere all'Ufficio Immigrazione della Questura, negli orari di apertura al pubblico (V. pagina 11). L’ufficio immigrazione riceve direttamente anche le richieste di documenti di viaggio per rifugiati e di titoli di viaggio per coloro che godono di protezione sussidiaria e le dichiarazioni di presenza per turismo nei casi previsti. Per il ritiro delle autorizzazioni (permessi di soggiorno, permessi di soggiorno CE di lungo periodo, carte di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea, titoli di viaggio) V. orari di apertura al pubblico a pagina 11. E’ possibile rivolgersi anche presso i Commissariati di P.S. competenti per territorio nei rispettivi orari di apertura al pubblico. 73 SOGGIORNI PER TURISMO AFFARI VISITA INFERIORI A TRE MESI CON VISTO D’INGRESSO Ingresso in Italia da paese extracomunitario con apposizione, alla frontiera italiana, del timbro dell’area Schengen sul passaporto: per lo straniero non ci sono altri adempimenti, può rimanere, dalla data del timbro, per il numero dei giorni indicati nel visto d’ingresso. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. Premesso che è un adempimento dello straniero presentarsi al valico di frontiera per dichiarare la propria presenza (obbligo considerato assolto con il timbro della frontiera nel suo passaporto), qualora, per qualsiasi ragione non abbia provveduto, deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza (dando prova della data del suo ingresso) salvo non abbia preso alloggio presso una struttura ricettiva. Ingresso in Italia da altro paese dell’area Schengen (con timbro d’ingresso di altro paese dell’area Schengen sul passaporto): deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza salvo non abbia preso alloggio in una struttura ricettiva. Può rimanere nell’area Schengen per il numero dei giorni indicati sul visto. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 74 SOGGIORNI PER TURISMO AFFARI VISITA INFERIORI A TRE MESI IN ESENZIONE DI VISTO D’INGRESSO Ingresso con apposizione, alla frontiera italiana, del timbro dell’area Schengen sul passaporto: per lo straniero non ci sono altri adempimenti, può rimanere per 90 giorni nell’arco del semestre . Il semestre decorre dal primo ingresso effettuato nell’Area Schengen. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. Premesso che è un adempimento dello straniero presentarsi al valico di frontiera per dichiarare la propria presenza (obbligo considerato assolto con il timbro della frontiera nel suo passaporto), qualora, per qualsiasi ragione non abbia provveduto, deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza (dando prova della data del suo ingresso) salvo non abbia preso alloggio presso una struttura ricettiva. Ingresso in Italia da altro paese dell’area Schengen (con timbro d’ingresso di altro paese dell’area Schengen sul passaporto): deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza salvo non abbia preso alloggio in una struttura ricettiva. Può rimanere nell’area Schengen per 90 giorni nell’arco di un semestre. Il semestre decorre dal primo ingresso effettuato nell’Area Schengen. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza. 75 COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ A STRANIERI (ART. 7 D.LGS 286/1998) Chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza1. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata. Per le ospitalità nell’ambito del Comune di Arezzo, da presentare alla Questura, è disponibile anche apposito modulo al seguente link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra la modulistica on line dell’Ufficio Immigrazione. 1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci. 76 RICHIESTE DI PERMESSI DI SOGGIORNO DA PRESENTARE DIRETTAMENTE PRESSO LA QUESTURA O I COMMISSARIATI DI P.S. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel Territorio Italiano. La richiesta di permesso di soggiorno si presenta, nella maggioranza dei casi, inviando l’apposito kit tramite ufficio postale. Solo per le seguenti categorie di soggiorno la richiesta deve essere presentata direttamente alla Questura o ai Commissariati di PS competenti per territorio: Cure mediche - Gara sportiva - Motivi umanitari - Asilo politico (solo Richiestarilascio) - Minore età - Giustizia - Status apolide (rilascio) - Integrazione minore - Vacanze-lavoro - Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: Cure mediche con specifico visto d’ingresso: domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico marca da bollo da € 16,00 dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti per le cure del caso documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato) 77 documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale). Se necessario, si può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, 60 giorni prima della scadenza, con la seguente documentazione: domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico marca da bollo da € 16,00 originale del permesso di soggiorno in scadenza certificazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante il prolungamento della malattia e del trattamento terapeutico documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato) documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale). 78 Cure mediche senza visto d’ingresso (maternità): domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) Fotocopia del passaporto marca da bollo da € 16,00 certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica attestante la data presunta del parto documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato). Il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche per maternità si presenta successivamente alla data del parto (e non potrà essere superiore a 6 mesi da quella data) con la seguente documentazione: domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto marca da bollo da € 16,00 dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita del bambino con indicazione della maternità e della paternità originale del permesso di soggiorno scaduto documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato). 79 Gara sportiva (visto C di breve durata inferiore a 90 giorni e improrogabile)1 domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico marca da bollo da € 16,00 dichiarazione della società sportiva dove siano indicati: il tipo sport, la copertura assicurativa, l’eventuale fornitura di alloggio e di mezzi di sostentamento (circa l’alloggio occorre allegare la dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o il contratto di affitto/comodato registrato) qualora i mezzi di sostentamento e/o l’alloggio non siano forniti dalla società sportiva occorre allegare la relativa documentazione che ne attesti la disponibilità. Motivi umanitari (rinnovo) domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto originale del permesso di soggiorno scaduto documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità 1 Le richieste di rilascio / rinnovo di permesso di soggiorno per attività sportiva, agonistica o dilettante, per periodi superiori ai 90 giorni, rientrano nella tipologia “lavoro casi particolari” e devono essere presentate tramite il kit postale. 80 dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato). (L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria). Protezione internazionale / Asilo politico (solo la richiesta per il rilascio) La richiesta di asilo politico o “domanda di protezione internazionale” è diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia. Diversamente è possibile fare domanda direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura. Per la richiesta è necessario presentare: il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero 4 fototessera originale del passaporto, se posseduto ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta. Dopo il fotosegnalamento, la domanda viene inoltrata alla competente Commissione Territoriale, che dovrà valutare il riconoscimento dello status di rifugiato. Per avere maggiori informazioni è disponibile, nel sito del Ministero dell’Interno www.interno.it e su quello della Polizia di Stato www.poliziadistato.it un apposito opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno (art. 32 della legge n. 189/02) e redatto in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. 81 Per informazioni sulle richieste di soggiorno per Minore età – Giustizia Status Apolide (solo rilascio) - Integrazione minore (passaggio da minore età ad altra tipologia di soggiorno) - Invito – Vacanze lavoro, rivolgersi direttamente all’Ufficio Immigrazione negli orari di apertura. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea1 (D. Lgs. 6/2/2007 n. 30.) L'istanza deve essere presentata alla Questura o al Commissariato di P.S. competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione: marca da bollo da € 16,00; 4 foto tessera (recenti e identiche); passaporto in corso di validità - nonché visto d’ingresso quando richiesto - in originale (da esibire) e in fotocopia (escluso le pagine in bianco); documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico. dichiarazione di convivenza (e di mantenimento se il richiedente è a carico del cittadino dell’Unione) sottoscritta dal cittadino dell’Unione specificando l’indirizzo dell’abitazione (V. stampato di pag. 2) corredata dall’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione2. dimostrazione di risorse economiche sufficienti ed aggiornate proprie Sono familiari del cittadino dell’Unione: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 1 2 Se il cittadino dell’Unione è un cittadino italiano allegherà, in sostituzione dell’iscrizione anagrafica, la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. 82 o del cittadino dell’Unione se il richiedente è a suo carico; assistenza sanitaria valida per l’Italia. (L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria). 83 DOCUMENTI DI VIAGGIO PER RIFUGIATI O TITOLI DI VIAGGIO PER STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA O MOTIVI UMANITARI Per la richiesta di del documento / titolo di viaggio, occorre presentare: Domanda su apposito modulo disponibile allo sportello o a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo - tra i moduli on line dell’Ufficio Immigrazione 2 foto tessera recenti e identiche fotocopia del permesso del soggiorno fotocopia della carta di identità marca da bollo da € 16,00 marca CC.GG. per passaporto da € 73,50 versamento sul c/c n° 10468528, intestato alla Questura di Arezzo di: - € 3,75 per la richiesta di documento di viaggio per stranieri con copertina grigia (asilo politico riconosciuto) - € 2,91 per la richiesta di titolo di viaggio per stranieri con copertina verde (motivi umanitari e protezione sussidiaria). Per la richiesta di proroga di validità del documento / titolo di viaggio, occorre presentare: domanda su apposito modulo disponibile allo sportello o a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo - tra i moduli on line dell’Ufficio Immigrazione allegando: fotocopia del permesso del soggiorno fotocopia della carta di identità marca da bollo da € 16,00 84 RICHIESTE DI PERMESSI DI SOGGIORNO DA PRESENTARE TRAMITE KIT POSTALE Per tutte le tipologie di soggiorno non elencate precedentemente le richieste di rilascio / rinnovo / aggiornamento del permesso di soggiorno devono essere presentate con appositi kit tramite gli Uffici Postali con “Sportello Amico”. La ricevuta dell’ufficio postale sarà valida a tutti gli effetti, nel territorio nazionale, come una ricevuta rilasciata dalla Questura. Per la compilazione del kit ci si può avvalere, a titolo gratuito, dei patronati e sindacati della provincia a ciò abilitati. Per conoscere quali sono i patronati e i sindacati abilitati nella provincia, per informazioni sui documenti da allegare alla richiesta e/o sullo stato della propria istanza, si può consultare il sito www.portaleimmigrazione.it mentre, per verificare se il proprio soggiorno è pronto si può interrogare l’apposita sezione nella home page del sito www.poliziadistato.it, con la password presente nella ricevuta rilasciata da Poste Italiane al momento della spedizione del kit. 85 Minori L’UFFICIO MINORI DELLA QUESTURA L’attenzione che la Polizia di Stato ha dedicato a tutti i temi che possono coinvolgere i minori, come vittime e come autori di reato, risale al 1996, anno in cui è stato istituito l´"Ufficio minori" presso tutte le questure, nell´ambito del “Progetto arcobaleno”. Nato come "pronto soccorso" per i problemi degli adolescenti e delle famiglie in difficoltà, ha tra i suoi obiettivi quello di tenere sotto controllo la delinquenza, di prevenire gli abusi e gli abbandoni dei minorenni, di recuperare i loro diritti. COMPITI DELL'UFFICIO MINORI L’ufficio minori si occupa di: violenze e abusi sessuali sui minorenni maltrattamenti abbandono di minorenni uso o spaccio di stupefacenti a opera di minori prostituzione e pornografia minorile sfruttamento del lavoro minorile evasione scolastica microcriminalità minorile ogni altro disagio e difficoltà attività di monitoraggio, analisi e prevenzione delle situazioni socio – familiari a rischio, anche in raccordo con vari enti ed organismi coinvolti nei problemi dei minori. 86 L'Ufficio non svolge attività investigativa, che viene invece curata dalla Sezione Specializzata operante in seno alla Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di specifici fatti - reato. Per contatti telefonare al 0575 400 605 oppure al 0575 400 503 – per le emergenze: 113. 87 Arruolamenti e concorsi CONCORSI PER L’ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO Si accede ai ruoli della Polizia di Stato attraverso Concorso Pubblico. I concorsi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Concorsi particolari sono riservati ai volontari dell'Esercito in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo. Per informazioni si può telefonare all’Ufficio Concorsi della Questura al numero 0575 400 593 negli orari di apertura al pubblico (V. pagina 11). Dettagliate informazioni sulle aree operative, sui requisiti e sui concorsi in atto sono disponibili sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it nella sezione “Concorsi”. 88 Varie PREAVVISI DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI I preavvisi inerenti le pubbliche manifestazioni nell’ambito della Provincia (comprese le manifestazioni sportive, gare ciclistiche, processioni religiose ecc.) devono pervenire al Questore, almeno tre giorni prima dello svolgimento delle stesse (ai sensi dell’articolo 18 del T.U.L.P.S) indicando: data, ora, luogo e modalità dell’effettuazione (se la manifestazione interessa più comuni, occorre indicare tutti i comuni interessati) generalità complete degli organizzatori e dei responsabili almeno un recapito telefonico. Se le pubbliche manifestazioni interessano più di una provincia il preavviso deve essere presentato a tutti i Questori delle province interessate. Il preavviso è in carta semplice e può essere inviato, per le manifestazioni che interessano la Provincia di Arezzo, anche al numero di fax 0575 400 477 della Questura. Chi lo desidera può utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito www.poliziadistato.it nella sezione moduli. Da tenere presente che: Il Questore per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi e i tempi di svolgimento della manifestazione. 89 La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori o i promotori dall’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive ecc). Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (tre giorni) e previa nuova comunicazione al Questore. L’inosservanza di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni sono sanzionate ai sensi dell’art. 18 e successivi del T.U.L.P.S. 90 SCHEDINE DEGLI ALLOGGIATI I gestori delle strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) hanno l’obbligo di trasmettere con mezzi informatici le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore così come previsto dalla normativa, recentemente modificata, che disciplina le modalità di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle persone alloggiate in strutture ricettive - art.109 del T.UL.P.S. e Decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha realizzato un portale per inviare telematicamente le generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive. Il servizio, completamente gratuito, è raggiungibile all’indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it. Per l’abilitazione è necessario richiedere le credenziali alla Questura. Le strutture ricettive che ancora non hanno provveduto ad abilitarsi al servizio, dovranno presentare richiesta attraverso l’apposito modulo consegnandolo, dietro appuntamento, all’ U.P.G.A.I.P. (Ufficio Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di Polizia ) della Questura contattabile all’utenza 0575 400639. N.B.: La possibilità di recapitare le schedine in formato cartaceo alla Questura o tramite i Carabinieri non è più consentita. L’utilizzo del fax o della posta elettronica certificata è consentito esclusivamente in caso di impedimento alla trasmissione dei dati per problemi di natura tecnica del sistema “Alloggiati Web” della Polizia di Stato. 91 CESSIONI DI FABBRICATO La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza1, entro 48 ore, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, (art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191). E’ un onere e una responsabilità che cade su chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società). L’identità del cessionario deve essere accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale. Per la comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo disponibile nel sito www.poliziadistato.it nella sezione “moduli” e la consegna dello stesso può essere effettuata a mano, presso il Corpo di Guardia della Questura, per posta tramite raccomandata con avviso di ritorno o con fax al nr. 0575 400 477. Recentemente, l'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2013 n. 79, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 131, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso (ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - DPR n. 131 del 1986), assorbe l’obbligo di comunicazione di cui al sopracitato art. 12 del D.L. n. 59 del 1978. 1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci. 92 Per quanto riguarda i contratti di compravendita di immobili, l'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva già previsto con la registrazione degli stessi analogo assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato. N.B. si ricorda che per le cessioni di fabbricato a cittadini extracomunitari rimane l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998. Vedere pag. 76 “Comunicazioni di ospitalità a stranieri”. 93 DENUNCE ESPOSTI E QUERELE Si possono presentare presso l’Ufficio Denunce della Questura nei seguenti orari di apertura al Pubblico (V. pagina 11). Nei restanti orari le denunce vengono ricevute dal personale in servizio disponibile in quel momento. Per le sole denunce, per facilitare quelle persone che, trovandosi in particolari condizioni fisiche o di salute, abbiano difficoltà a raggiungere gli Uffici della Questura per sporgere una denuncia, la Polizia di Stato offre un servizio a domicilio attivabile contattando i nr. telefonici 0575-400545, 0575-400602, o il 113. La denuncia La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. L'esposto L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte. La querela La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la denuncia. Con la querela la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. I termini per la presentazione sono entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato. 94 DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA E/O DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE In caso di furto, smarrimento, distruzione della Patente di guida e/o della Carta di circolazione, il titolare dovrà presentare denuncia entro 48 ore portando con se: un documento di riconoscimento valido; 2 foto tessera1 qualora il documento sottratto smarrito o deteriorato sia la patente. Gli organi di Polizia verificheranno, tramite all’archivio nazionale degli abilitati alla guida o l’archivio nazionale dei veicoli, se la patente e/o la Carta di Circolazione siano duplicabili. In caso positivo, sarà compilato un modulo in triplice copia, una delle quali (quella senza foto) sarà restituita al denunciante e avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione, mentre il duplicato sarà spedito direttamente al luogo di residenza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso che i documenti non siano duplicabili, sarà compilato un unico modulo, che avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione, e l’utente dovrà presentare autonomamente domanda di duplicato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione. Se entro 45 giorni dalla consegna del documento provvisorio di guida e/o circolazione il titolare non ha ricevuto presso la propria residenza il duplicato del documento denunciato smarrito rubato o distrutto, dovrà telefonare al numero verde della Motorizzazione – Ufficio Centrale Operativo 800 232323 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30. Le fotografie devono essere a colori con sfondo bianco e del formato indicato 4,2 X 4,2 non devono essere su carta termica, non devono essere spillate, sporcate o timbrate in alcun modo. 1 95 In caso di rinvenimento della patente denunciata smarrita sottratta o distrutta, è fatto obbligo al titolare di distruggerla. L’utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della patente di guida e/o della Carta di Circolazione smarrita, sottratta o distrutta solo se: ha sporto denuncia in data antecedente il 15 aprile 2001; è stato invitato a recarvisi dall’autorità che ha ricevuto la denuncia o dall’Ufficio Centrale Operativo. 96 TELEALLARME Il teleallarme è un dispositivo ausiliario che collega il dispositivo di allarme di un utente al pronto intervento della Polizia. Per essere attivato è necessario aver già installato un sistema di antifurto a combinatore telefonico (omologato ai sensi della legge n. 46/90 e del D.M. n. 314/92). Il servizio di teleallarme è completamente gratuito e si può richiedere compilando un modulo anche scaricabile da www.poliziadistato.it nella sezione “moduli”. Per la consegna del modulo ed una valutazione preliminare sui requisiti richiesti per l’attivazione si prende un appuntamento con il personale dell’ufficio addetto tramite telefono contattando uno dei seguenti numeri: 0575 4001 - 0575 400406 - 0575 400602. 97 NULLA OSTA VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO D. P. R. 28 APRILE 1993 N. 207. La richiesta di Nulla Osta al conseguimento dell’attestato di idoneità di volo da diporto o sportivo deve essere presentata, direttamente alla Questura di residenza, allegando due marche da bollo da €,16,00, una per la domanda una per il nulla osta (la seconda marca può essere consegnata al ritiro di quest’ultimo). L’attestato di idoneità può essere rilasciato anche a cittadini di uno stato membro della CEE o di uno stato con cui è espressamente previsto il trattamento di reciprocità, purché siano residenti e in regola agli effetti del soggiorno. Gli stranieri non residenti, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell’Aeroclub nazionale di appartenenza o di altro attestato abilitante rilasciato dall’autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall’Aeroclub d’Italia. Sono comunque necessari il nulla osta del questore del luogo di svolgimento delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e la copertura assicurativa. 98 INFORTUNI SUL LAVORO Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. nr. 1124 del 30.06.1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) obbligano i datori di lavoro a denunciare anche all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, tassativamente entro due giorni dal ricevimento del certificato medico, ogni infortunio che comporti la morte o l’inabilità al lavoro superiore a tre giorni. L’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza va individuata con riferimento al comune in cui si è verificato l’infortunio: corrisponde alla Questura ove presente, altrimenti al Commissariato di P.S. ove presente, altrimenti al Sindaco. La denuncia di infortunio sul lavoro avvenuta nell’ambito del Comune di Arezzo, completa di copia della certificazione medica indicante la prognosi, può essere presentata direttamente al Corpo di Guardia della Questura oppure inviata tramite raccomandata, oppureinviata tramite fax al numero 0575 400477, oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] avendo in ogni caso cura di verificare, prima dell’invio, la leggibilità e la completezza della documentazione. In caso di presentazione della denuncia oltre il suddetto termine di due giorni, l’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza è tenuta all’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2.580,00 euro (legge n. 561/93 e successive modificazioni). 99 SERVIZI DI PAGAMENTO - INCASSO E TRASFERIMENTO FONDI (MONEY TRASFER) In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20 della Legge 94/2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 170), gli agenti finanziari che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), devono acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione sia un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo di soggiorno, gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. In attesa di specifiche disposizioni ministeriali, la Questura di Arezzo ha predisposto il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato alla ricezione di tali dati: [email protected]. 100 Questura di Arezzo – Ufficio Relazioni con il Pubblico Pubblicazione del: 2 GENNAIO 2015 Aggiornamento del 13 gennaio 2015 Porto d’armi uso caccia 101