N.14 2008 7 aprile Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro LE PRECEDENZE NELLE ASSUNZIONI In copertina Alto Adige 2007 Foto di Emma Costantini La rivista si compone di 29 pagine APPUNTI DI LAVORO Le novità della settimana la redazione …………………………………………………………..………… pag. 3 Il lavoro in Gazzetta la redazione ……………………………………………………………………… pag. 11 La Rassegna Stampa la redazione ……………………………………………………………………… pag. 12 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La detrazione degli acquisti di medicinali Grazia Piccoli ………………………………………………………………… Antiriciclaggio - Le nuove regole di emissione e trasferimento degli assegni Romina De Bellis ……………………………………………………………… Editore e proprietario Io Srl – Cultura Formazione Direttore responsabile Giulio Spiazzi di Corte Regia Direttore editoriale Grazia Piccoli Periodicità e distribuzione Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento pag. 15 pag. 18 COMMENTI D’AUTORE Le precedenze nell’assunzione Ettore Scudeller ………………………………………………………………. pag. 20 CASI E QUESITI Iscrizione all’INPS del socio lavoratore e amministratore - vale il principio di prevalenza Stefania Altieri …………………………………………………………………. pag. 25 AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE Elezioni parlamentari 2008 Gestione dei permessi elettorali ed esercizio del voto Grazia Piccoli ……………………………………………………………………. pag. 26 Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Stefania Altieri Comitato Scientifico Lombardia, Romina De Bellis Comitato Scientifico Emilia Romagna, Paolo Marchiori Comitato Scientifico Lombardia, Grazia Piccoli Dottore Commercialista in Verona, Ettore Scudeller Consulente del Lavoro in Treviso. Per i contenuti de La Rivista del Lavoro Io Srl comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni. Stampa Pubblicazione diffusa per e-mail Iscrizione al registro del Tribunale di Verona nr. 1758 dell’11/05/2007 Sede legale - amministrativa Verona – Via Morelli, 17 Redazione Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati [email protected] Servizio abbonamenti Per informazioni su abbonamenti e arretrati [email protected] www.iosrl.eu Abbonamenti 2008 (1 giugno – 31 dicembre) Gli abbonamenti possono essere sottoscritti chiedendo il coupon: al nr. 045 8186064 a mezzo fax 045 81 99 103 o tramite il sito www.iosrl.eu nell’apposito spazio riservato alla rivista. Io Srl – Cultura Formazione Tutti i diritti sono riservati Il periodico non può essere riprodotto né con mezzi meccanici né con mezzi grafici. L e novità della settimana da Sabato 29 marzo a Venerdì 4 aprile PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SICUREZZA SUL LAVORO: DEFINITVO IL TESTO UNICO Consiglio dei Ministri Decreto Legislativo Seduta n. 97 del 1° aprile 2008 E’ stato definitivamente approvato il decreto legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il nuovo Testo Unico il Governo: dà il via ad un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga conto della esperienza o delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati; individua nella formazione lo strumento essenziale di prevenzione e tutela; diversifica le normative in funzione delle specificità dei rischi nei vari settori di riferimento; sollecita soluzioni per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori; modifica il sistema sanzionatorio. AIUTI DI STATO: CAMBIANO LE PROCEDURE GIUDIZIARIE Consiglio dei Ministri Seduta n. 97 del 1° aprile 2008 Approvato il decreto che dà attuazione agli obblighi comunitari di esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa alla procedura n. 2007/2229 in materia di recupero degli aiuti di Stato. Sono introdotte variazioni e limitazioni alle procedure giudiziali di concessione della sospensione dell’efficacia del titolo amministrativo o giudiziale del pagamento, e sono completamente riviste le scadenze temporali delle procedura giudiziali di sospensione. I nuovi limiti temporali per la soluzione giudiziale delle procedure pendenti prevedono che debbano essere definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. MINISTERI CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI AL SUD Ministero dell'Economia Decreto Ministeriale del 12 marzo 2008 E’ stato diffuso sul sito internet del Ministero dell’Economia il Decreto 12 marzo 2008 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) che da attuazione all'art. 2, cc. 539-547, Legge 244/2007 e che prevede la concessione per gli anni 2008, 2009 e 2010 di un credito d'imposta pari a 333,00 euro al mese a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree del Sud Italia ed in particolare nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. 3 L'incentivo è aumenta a 416,00 euro se l’assunzione riguarda lavoratrici donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato. I datori di lavoro interessati all'agevolazione devono inoltrare al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza per via telematica, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'incremento occupazionale e comunque non oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2009. REGOLARIZZAZIONE DEI COLLABORATORI: CHIARIMENTI MINISTERIALI Ministero del Lavoro Circolare n. 8 del 31 marzo 2008 In merito alla stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative, che sappiamo prorogata nel termine ultimo al 30 settembre 2008, il Ministero ha chiarito, tra l’altro, che: possono essere stabilizzati i rapporti attualmente in essere fino al 30 settembre e che non possono essere trasformati in contratti di inserimento; il part time con prestazioni inferiori alle 25 ore settimanali è ammesso quando il limite minimo settimanale non è inferiore alle 12 ore; gli atti di conciliazione individuale potranno essere sottoscritti sia in sede sindacale sia presso le Commissioni di conciliazione presso la DPL. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO Ministero del Lavoro Nota prot. 2541 del 31 marzo 2008 Gli obblighi di comunicazione dei datori di lavoro operanti nella Provincia autonoma di Bolzano devono essere regolati dalla normativa previgente al Dm 30 ottobre 2007. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro agricolo, permane l’adempimento dell’invio del registro di impresa all'INPS. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER LA GENTE DI MARE Ministero del Lavoro Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008 Dal 1° agosto 2008, tutti gli armatori e le società di armamento dovranno comunicare le assunzioni, le trasformazioni, le proroghe e le cessazioni con un unico modello (UNIMARE), come previsto nel D.M. 24 gennaio 2008. ASSISTENZA DEI SINDACATI PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE Ministero del Lavoro Decreto del 31 marzo 2008 Definita la forma della convenzione che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati devono sottoscrivere per prestare la loro assistenza ai lavoratori nella procedura delle dimissioni volontarie. STABILIZZAZIONE LSU: ELENCO DEI COMUNI AMMESSI Ministero del Lavoro Decreto Definito l’elenco dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che potranno usufruire del contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per la Regione Calabria, anche dei lavoratori di pubblica utilità. APPALTO CON IMPRESE EXTRACOMUNITARIE E NULLA OSTA AL LAVORO Ministero del Lavoro Nota n. 10 del 3 aprile 2008 L'appaltante è tenuto a richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello immigrazione per i dipendenti dell'impresa estera non avente sede operativa in Italia, nell’ipotesi in cui si tratti di azienda italiana che affida l'esecuzione di una pluralità di commesse, che siano oggetto di un unico contratto di appalto, ad un consorzio di imprese che comprenda tra le consorziate anche imprese con sede in un Paese extracomunitario RIDOTTI PER IL 2007 GLI ONERI ASSICURATIVI DEGLI ARTIGIANI Ministero del Lavoro Comunicato del 2 aprile 2008 La riduzione, per l’anno 2007, dell’importo dei premi dovuti dalle aziende artigiane per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è pari al 4,89% dei premi assicurativi. 4 CAMBIA DAL 1° APRILE LA TASSAZIONE DEL TFR Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto del 20 marzo 2008 G.U. n. 78 del 2 aprile 2008 È in Gazzetta il decreto che riduce il prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. Esso consente ai lavoratori di fruire di una riduzione, nella misura massima di € 70,00, in occasione della tassazione dei trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008. AGENZIA DELLE ENTRATE FARMACI: AMMESSA L’AUTOCERTIFICAZIONE Agenzia delle Entrate Circolare n. 30/E del 28 marzo 2008 Per le spese di acquisto dei farmaci effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, è sufficiente indicare su un’autocertificazione di proprio pugno, su un foglio a parte, il codice fiscale dell'acquirente e le caratteristiche e la quantità dei medicinali per ottenere la detrazione d’imposta. L’argomento è approfondito in questa rivista nella sezione “Aggiornamento professionale” PROROGA DEI TERMINI PER L’INVIO DEI CONTRATTI DEI CALCIATORI Agenzia delle Entrate Provvedimento protocollo n. 48423 del 28 marzo 2008 E’ stato prorogato al 31 maggio 2008 il termine per la trasmissione telematica da parte delle società sportive di calcio professionistiche, di copia: dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, dei contratti riguardanti i compensi per dette prestazioni, nonché dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine. PRONTO IL MODELLO PER L’OPZIONE IRAP Agenzia delle Entrate Provvedimento protocollato n. 49810 del 31 marzo 2008 E’ stato approvato il modello per la comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap ex articolo 5-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e le relative istruzioni per la compilazione. I COMPENSI DEGLI AVVOCATI-DIPENDENTI NON SONO SOGGETTI AD IRAP Agenzia delle Entrate Interpello/Risoluzione Ministeriale n. 123/E del 2 aprile 2008 I compensi professionali dovuti al personale dipendente inserito nell'Avvocatura interna sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, vista la palese natura retributiva, non devono essere sottoposti alla tassazione Irap. INPS ISTRUZIONI PER LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DI SOLIDARIETÀ INPS Circolare n. 38 del 28 marzo 2008 Pubblicate le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione contributiva a favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14 giugno 1995, ma entro il 31 dicembre 2003, con l’intervento della CIGS. La riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie. Essa è ammessa per tutta la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20%. L’azienda per accedere all’agevolazione dovrà attivare la procedura e le Sedi Inps assegneranno il codice di autorizzazione “7K” che sarà attribuito esclusivamente per il periodo di paga a cui si riferisce la denuncia DM10 nella quale è operato il conguaglio. L'importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, devono essere riportate su un separato rigo del quadro “D” del DM10 preceduto dal previsto codice “L508” e dalla dicitura “ARR. art. 6, co.4, L. n. 608/96”. 5 DIMISSIONI VOLONTARIE: L’INPS RICALCA IL MINISTERO INPS Messaggio n. 7080 del 28 marzo 2008 L’INPS riprende un chiarimento del Ministero relativo al collocamento in quiescenza o in pensione, e all’eventuale raggiungimento dell’età pensionabile, il quale precisa che questi casi non rientrano nel campo di applicazione della normativa sull’obbligo di presentazione delle dimissioni con modulo MDV. FONDI SOSTITUTIVI: LE NUOVE ALIQUOTE DI RENDIMENTO INPS Circolare n. 39 del 31 marzo 2008 Pubblicate le aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei fondi sostitutivi soppressi: Fondo autoferrotranviari (limitatamente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1995); • Fondi elettrici e telefonici (fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione); • Fondo dazieri (limitatamente alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992). CONTRIBUTI VOLONTARI PER ARTIGIANI ED COMMERCIANTI INPS Circolare n. 40 del 31 marzo 2008 Sono state pubblicate le aliquote contributive per i versamenti volontari da applicare, per il 2008, da parte degli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. Sono: • Gestione artigiani: 20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni; • Gestione commercianti: 20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2008. Per la Gestione Separata: l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale pari, per l’anno 2008, è del 24,00%; l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non potrà essere inferiore a € 3.316,56, su base annua, e ad € 276,38 su base mensile. COLLABORAZIONE A PROGETTO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE INPS Messaggio n. 7505 del 2 aprile 2008 Importanti chiarimenti arrivano dall’INPS in merito all'obbligo di comunicare l'instaurazione di rapporti ai quali conseguono l'iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori, anche a progetto, e degli associati in partecipazione, dopo l'entrata in vigore del Dm 30 ottobre 2007. INAIL PROROGATA LA SOSPENSIONE DEI PREMI PER CATANIA INAIL Nota protocollo n. 2777 del 14 marzo 2008 E’ stato prorogato al 30 giugno 2008 il termine previsto per i datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa in alcuni comuni della provincia di Catania di definire la propria posizione debitoria relativa al periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2004. I soggetti interessati potranno versare l'ammontare del dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50%, mediante pagamento rateale oppure in un'unica soluzione attualizzando il debito alla data del versamento medesimo, entro il 30 giugno 2008. Se il contribuente sceglie il pagamento rateale, potrà versare l'intero residuo dovuto, diminuito al 50%, in 17 rate mensili consecutive di uguale importo, di cui la prima in scadenza al 30 giugno 2008. Per accedere al beneficio i soggetti interessati devono presentare istanza alla Sede competente, entro il 30 giugno 2008 utilizzando il modulo disponibile anche sul sito internet dell'Istituto. 6 RATEIZZI INAIL ED EQUITALIA INAIL Circolare n. 22 del 3 aprile 2008 Rimane all’ ente creditore la facoltà di concedere le rateizzazioni, per i crediti iscritti al ruolo Inail ma, detta operazione sarà effettuata solo dagli agenti di riscossione di Equitalia. Per i crediti non iscritti rimane attiva la vecchia procedura. Per il Durc sarà attivata una procedura telematica con gli agenti che permetterà all’Inail di controllare se il contribuente è decaduto dal beneficio della dilazione, e dunque risulta irregolare, per non aver pagato la prima rata o due successive. ALTRI INARCASSA: PROROGA DEL TERMINE PER L'ESTENSIONE AI FAMILIARI Inarcassa Sito web E’ stato prorogato il termine di estensione al nucleo familiare della polizza sanitaria base e di sottoscrizione della polizza integrativa dal 31 marzo al 18 aprile 2008, con copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Per la sottoscrizione delle polizze e il versamento dei premi i professionisti (ingegneri e architetti) interessati devono recarsi presso una qualsiasi agenzia di Assicurazioni Generali sul territorio con il modulo di adesione disponibile sul sito internet dell’associazione. DIMISSIONI ON LINE: LA CIRCOLARE DELLA FONDAZIONE Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro Circolare n. 4 La Fondazione studi riepiloga le istruzioni fornite dal Ministero sulla procedura MDV per rassegnare le dimissioni volontarie. ORGANIZZAZIONI SINDACALI POLIGRAFICI: SOTTOSCRITTA L'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL FIEG, ASIG SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL Accordo del 4 aprile 2008 E’ stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di giornali quotidiani ed agenzie di stampa scaduto il 31 dicembre 2007. Il contratto decorre dal 1° marzo 2008 e scade il 29 febbraio 2012 per la parte normativa e il 30 giugno 2010 per quella economica. Esso prevede un aumento economico da erogarsi in tre "tranches", la prima unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e le altre con le retribuzioni del mese aprile e dicembre 2009. Sono stati ridefiniti alcuni aspetti normativi relativi alla classificazione unica, al telelavoro, alla formazione e alla nuova figura del "poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti a giornali quotidiani". L’intesa sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 29 aprile 2008 e diverrà applicabili all'atto della firma definitiva. LAVORO E TERRITORIO AGEVOLAZIONI PER LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE IN BASILICATA Regione Basilicata Giunta regionale Delibera n. 148 dell’11 febbraio 2008 BURB del 1° marzo 2008 La Regione Basilicata ha approvato il Disciplinare per la concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Piani di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei Livelli Occupazionali nei Siti Produttivi inattivi sul territorio regionale. Sono individuate le imprese manifatturiere e i soggetti beneficiari delle agevolazioni. Il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere con la Task Force Occupazione della Regione Basilicata, un Contratto di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei livelli occupazionali in Sito Produttivo inattivo. 7 IN BASILICATA NASCE L'OSSERVATORIO DEGLI INFORTUNI Regione Basilicata Comunicato stampa del 12 marzo 2008 E’ stato istituito l’Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali. L'organismo, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2007 n. 27, avrà lo scopo di monitorare permanentemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e di promuovere iniziative di formazione volte ad una efficace prevenzione e che coinvolga il mondo del lavoro e della scuola. A GENOVA NASCE LA CONSULTA PER LO SVILUPPO ECONOMICO Provincia Genova Protocollo d’intesa del 13 marzo 2008 Comunicato stampa del 13 marzo 2008 La Provincia di Genova ha siglato un protocollo d'intesa che istituisce una Consulta provinciale per le politiche d'impresa e di sviluppo economico del territorio. Ne fanno parte, oltre alla Provincia di Genova, Ascom-Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, CNA. Confesercenti, Confindustria, Lega delle Cooperative. Tra le problematiche che dovrà affrontare con priorità: l’individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi; la realizzazione delle fondamentali infrastrutture viarie, portuali, informatiche e telematiche; l'organizzazione di un efficace sistema di formazione per intercettare tempestivamente le esigenze delle imprese, in particolare delle PMI; l'attuazione, d'intesa con gli altri competenti livelli istituzionali e con le organizzazioni datoriali, di programmi efficaci per la sicurezza sui posti di lavoro; l'agevolazione del credito alle attività imprenditoriali; l'innovazione tecnologica ma anche gestionale che ha una rilevanza strategica per la competitività sui mercati; lo snellimento delle procedure burocratiche, anche mediante la creazione di una rete territoriale di sportelli dedicati; il corretto utilizzo della forza lavoro immigrata; il ricorso a quote di energie rinnovabili e i processi industriali. IN EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ARTIGIANI Regione Emilia Romagna Delibera n. 355 del 17 marzo 2008 Un nuovo bando per l'erogazione di contributi in conto interesse a favore delle imprese artigiane di produzione e di servizio dell'Emilia Romagna. Saranno agevolabili gli investimenti per l'innovazione tecnologica, di servizio, organizzativa, commerciale, di prodotto e di processo produttivo nonché finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del ciclo produttivo e dei prodotti, allo sviluppo sostenibile, ad introdurre sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il contributo previsto nel bando in oggetto consiste nell'abbattimento del tasso di interesse praticato dalle banche e/o dalle società di leasing a fronte di un finanziamento bancario e/o della sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria assistiti o non assistiti da garanzia. Le domande possono essere presentate a partire dal 1° aprile fino al 31 luglio 2008; per gli anni successivi, il periodo di apertura del bando è previsto dal 2 gennaio al 30 giugno di ogni anno. A FERRARA UN PROTOCOLLO PER CONCILIARE VITA E LAVORO Provincia Ferrara Comunicato stampa 19 marzo 2008 E' stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consigliere provinciale di parità di Ferrara, la Provincia e il Comune di Ferrara, i comuni della provincia, la Camera di Commercio, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per la promozione di "azioni positive volte alla conciliazione di vita familiare e lavoro". Il protocollo in oggetto avrà la durata di 5 anni e sarà rinnovato solo per espressa volontà delle parti. AD AREZZO UN ACCORDO PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO Comunicato stampa del 20 marzo 2008 La Provincia di Arezzo ha firmato un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria (Associazione Industriali, Api, Cna, Confartigianato, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative e Lega Cooperative) per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. 8 Le associazioni firmatarie del protocollo si impegnano a indicare al Centro per l'Impiego, con cadenza almeno settimanale, le aziende disponibili a ospitare tirocinanti precisando, per ciascun tirocinante richiesto: il nome dell'azienda richiedente, il settore d'inserimento, il profilo, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento, la durata e il periodo di svolgimento. Il Protocollo ha durata di due anni dalla data della firma e proseguirà tacitamente, salvo disdetta, da esercitarsi da una delle due parti, entro sei mesi dalla scadenza. A SIENA PIU’ SEMPLICI LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE Provincia Siena – DPL di Siena Protocollo d’intesa del 21 marzo 2008 Comunicato stampa del 21 marzo 2008 E’ stato firmato a Siena il protocollo d'intesa per favorire la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni. Il Protocollo, in particolare, è volto a semplificare le procedure amministrative per le assunzione alle imprese e a velocizzare i tempi di risposta ai cittadini. Con la firma del protocollo i dati trasmessi on line per comunicare l’assunzione avranno valore certificativo e sostituiranno ogni precedente modulistica cartacea per le assunzioni agevolate, l'Inps sulla base delle comunicazioni ricevute provvederà agli adempimenti di competenza, compreso il riconoscimento immediato degli sgravi contributivi. PUBBLICO IMPIEGO RIACCREDITO DELLE PENSIONI Inpdap – Direzione Centrale Pensioni Nota operativa n. 16 del 3 marzo 2008 Per sanare i casi di mancato accreditamento delle rate di pensione, per errata segnalazione delle coordinate identificative, le Sedi interessate dovranno, dopo le opportune rettifiche, disporre il riaccreditamento di tutte le rate che non si sono potute versare. A tal fine sarà sufficiente la comunicazione degli Istituti di credito o degli uffici postali. FONDO PENSIONE ESPERO Inpdap – Direzione Centrale TFS - TFR Nota operativa n. 9 del 20 marzo 2008 Le modifiche apportate allo Statuto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Espero, hanno reso necessario un intervento relativamente all’applicazione dei seguenti argomenti: data di decorrenza della contribuzione del personale a tempo determinato; previsione dell’istituzione del multicomparto e, in particolare, del comparto garantito; sospensione della contribuzione al fondo. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° aprile 2008. ACCREDITO DELLE PENSIONI: IL MODELLO Inpdap – Direzione Centrale Pensioni Nota operativa n. 14 del 2 aprile 2008 Pubblicati i nuovi modelli per il pagamento delle pensioni mediante accredito sul conto corrente bancario, postale e su libretto di risparmio postale, che sono stati rielaborati a seguito degli incontri tenuti con la Banca d’Italia e con Poste Italiane Spa. Essi sostituiscono quelli precedentemente in uso. GIURISPRUDENZA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E CONDOTTA DEL DIPENDENTE Corte di Cassazione Sentenza n. 1077 del 18 gennaio 2008 Attraverso l'analisi di un caso di licenziamento per giusta causa la Cassazione torna ad esaminare il problema della violazione dell'elemento fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore soffermandosi sull'elemento costituito dal cosiddetto "disvalore ambientale", ovvero, dalla valutazione del comportamento del lavoratore alla luce sia della sua posizione all'interno dell'azienda sia delle ripercussioni che tale erronea condotta, se non adeguatamente sanzionata, avrebbe potuto generare nel luogo di lavoro. Essa riconosce rilievo fiduciario al disvalore ambientale che può connotare la condotta del dipendente, anche per la sua specifica posizione professionale e i responsabilità nel servizio svolto, in quanto modello diseducativo o comunque disincentivante per gli altri lavoratori. 9 VALIDI GLI ACCORDI PER LA SOSPENSIONE DI PRESTAZIONE E RETRIBUZIONE Corte di Cassazione Sentenza n. 2734 del 5 febbraio 2008 Sono validi, in linea di principio, i patti conclusi tra i lavoratori ed il datore di lavoro per la sospensione del rapporto di lavoro; tali fatti non hanno ad oggetto diritti di futura acquisizione e non concretano rinunzia alla retribuzione, invalida ex art. 2113 cod. civ., atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata esecuzione della prestazione. U ULLTTIIM MA AO OR RA A Contributi lavoratori domestici INPS Comunicato stampa del 7 aprile 2008 L'Inps ricorda che giovedì 10 aprile è l'ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo gennaio-marzo 2008. Riportiamo la tabella con l'importo dei contributi. Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali Retribuzione oraria effettiva Contributo orario (tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore) con CUAF (*) euro senza CUAF euro Fino a euro 6,95 1,29 (0,31) 1,25 (0,31) Oltre euro 6,95 e fino a euro 8,48 1,46 (0,35) 1,42 (0,35) Oltre euro 8,48 1,78 (0,43) 1,73 (0,43) (*) Il contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) è sempre dovuto, con esclusione dei casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti. Rapporti di lavoro di durata sup. a 24 ore settimanali 0,94 (0,22) euro 0,91 (0,22) euro 10 IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2008 G. U. n. 76 del 31 marzo Ministero degli affari esteri Decreto 15 febbraio 2008 Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 G. U. n. 76 del 31 marzo Comitato interministeriale per la programmazione economica Delib.ne n. 125/07 23 novembre 2007 Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 20 marzo 2008 Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. G. U. n. 78 del 2 aprile Ente nazionale per l'aviazione civile Comunicato 2 aprile 2008 Regolamentazione tecnica aviazione civile. G. U. n. 78 del 2 aprile Commissione di vigilanza sui fondi pensione Comunicato 2 aprile 2008 Ministero del lavoro della previdenza sociale Comunicato 3 aprile 2008 Ministero del lavoro della previdenza sociale Comunicato 3 aprile 2008 Ministero del lavoro della previdenza sociale Decreto 31 marzo 2008 Ministero del lavoro della previdenza sociale Decreto 1° aprile 2008 Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano. G. U. n. 78 del 2 aprile G. U. n. 79 del 3 aprile G. U. n. 79 del 3 aprile G. U. n. 81 del 5 aprile Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. e Approvazione della delibera n. 204/2007 adottata in data 14 novembre 2007 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. e Approvazione della delibera n. 2/08 adottata in data 24 gennaio. e Differimento di efficacia del decreto 24 gennaio 2008, relativo alle comunicazioni obbligatorie dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare. e Graduatoria per incentivi di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati all'assunzione di LSU di cui al decreto legislativo n. 81/2000 - Circolare 17 ottobre 2007, prot. n. 14/0011107 11 R assegna settimanale da Sabato 29 marzo a Venerdì 4 aprile 2008 Bm-Elhaz Sabato 29 marzo Il processo societario non assorbe il rito del lavoro La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 28 marzo del 2008 ha precisato, in materia di procedura civile, che il rito del lavoro prevale su quello societario. La stessa Corte costituzionale ha bocciato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2003. La norma censurata dalla Consulta, prevede che nel caso di connessione tra una causa di diritto societario e uno dei rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, tutti i procedimenti siano sottoposti al rito di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. Tale indicazione, secondo i giudici costituzionali, non trova riscontro nella direttiva della legge delega n. 366 del 2001. Per tale motivo nelle ipotesi di connessione di un procedimento societario con un altro tipo di procedimento civile vanno applicati i normali criteri di determinazione del rito adottabile precisati dall’articolo 40, terzo comma, del Codice di procedure. Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore, pag. 29. Mercoledì 2 aprile Volontari ex-autonomi: contributi Inps più cari Per i prosecutori volontari artigiani, commercianti ed ex iscritti alla gestione separata, aumenta l’importo dei contributi volontari per il 2008. A comunicarlo è l’Inps con la circolare 40 del 31 marzo 2008. Il contributo dovuto, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 184 del 30 aprile 1997, continua a essere calcolato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990. Pertanto, ai prosecutori volontari va attribuita una delle otto classi di reddito, previste dalla legge 233/1999. La determinazione del reddito viene fatta facendo riferimento al valore medio mensile dei redditi prodotti dall’interessato negli ultimi 36 mesi di attività. Giuseppe Rodà, in Il Sole24 Ore, pag. 33 Cooperative di lavoro, obblighi non solo formali Con la sentenza 205/4/07, depositata in segreteria il 26 febbraio scorso dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio, i giudici sono intervenuti sulle agevolazioni delle cooperative di lavoro. Ai fini della conservazione del diritto alle agevolazioni previdenziali e fiscali, la cooperativa di lavoro deve osservare gli adempimenti sia nella forma che nella sostanza. Ai fini fiscali, a condizione che l’attività di lavoro sia prevalente rispetto al 50% dei costi complessivi, le cooperative godono dell’esclusione totale dell’Ires ma sono assoggettate al pagamento dell’Irap. Benito Fuoco, in Italia Oggi, pag. 38 Giovedì 3 aprile Sud, bonus assunzioni con istanza a Pescara Tutto pronto o quasi per il bonus assunzioni. Sarà necessario inviare un’istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate per poter fruire dell’agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 e specificatamente riservata ai datori di lavoro che fanno assumere a tempo indeterminato, in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. In attesa di un nuovo provvedimento che il direttore delle Entrate dovrà varare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto e che dovrà dettagliare i dati da inserire nell’istanza, nella giornata di ieri è stato diffuso dal 12 dipartimento per le Politiche fiscali un altro decreto attuativo del Ministero dell’Economia del 12 marzo scorso e in corso di pubblicazione. Il datore di lavoro, interessato ad ottenere il credito d’imposta, dovrà presentare istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali ma non oltre il 31 gennaio 2009. Tonino Morina, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Imprese, parte il count-down per il test sui rischi Dalla data di entrata in vigore del nuovo testo unico i datori di lavoro avranno tre mesi di tempo in più per rivalutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti. Le disposizioni relative alla valutazione dei rischi e quelle sanzionatorie diventeranno efficaci decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale. Dodici mesi, invece, per l’individuazione di una disciplina speciale che dovrà applicarsi alle Forze armate e di Polizia, ai Vigili del fuoco, ai servizi di protezione civile, alle Università, agli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91. Entreranno in vigore il 26 aprile 2010 e disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Luigi Caiazza, in Il Sole 24 Ore, pag. 27 Artigiani, via agli sconti Inail Il Ministero del Lavoro conferma in una nota che per gli artigiani è in arrivo la riduzione degli oneri assicurativi. A stabilire una riduzione pari al 4,89% dei premi assicurativi per le aziende artigiane, è un decreto firmato dal Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia, attuativo del comma 779, dell’articolo 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Il provvedimento che rientra nell’ambito di un pacchetto di misure volte a promuovere sicurezza e tutela del settore introduce una riduzione degli oneri assicurativi per l’intero settore artigiano. in Il Sole 24 Ore, pag. 27 Un bonus assunzioni a ostacoli Bonus assunzioni a ostacoli. Questo si desume dalle istruzioni contenute nel decreto ministeriale del 12 marzo di prossima pubblicazione in Gazzetta. I datori di lavoro che hanno assunto o assumeranno nel 2008 lavoratori e che vogliono fruire del credito d’imposta avranno l’obbligo di presentare 4 istanze al Centro operativo di Pescara che provvederà al monitoraggio delle risorse e alla conseguente autorizzazione all’agevolazione. Il bonus assunzioni consiste in un credito d’imposta pari a 333,00 euro che viene rilasciato per ogni nuovo lavoratore assunto, bonus che può arrivare a 416,00 euro nel caso di assunzione di donne che rientrano nella definizione di lavoratrici svantaggiate. Il bonus si riferisce alle assunzioni effettuate nel corso del 2008 mentre il credito d’imposta viene attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 41 Co.co.co., rimane l’iscrizione all’Inps L’Inps, con il messaggio 7505/2008, richiamando l’articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006, ha precisato che l’obbligo a carico dei committenti di comunicare l’inizio del rapporto di collaborazione non fa di per sé stesso venire meno il vincolo di iscrizione alla Gestione separata del medesimo istituto poiché non vi è nessun provvedimento che ha abrogato la relativa disciplina. Iscrizione che è obbligatoria e che, a carico del lavoratore, coincide con l’inizio del primo rapporto di collaborazione non dovendo essere rinnovata alla cessazione del primo rapporto di lavoro e all’instaurazione di uno nuovo. Pertanto, l’obbligo di comunicazione vige per i committenti in relazione ai rapporti instaurati con: collaboratori coordinati e continuativi; collaboratori a progetto e collaboratori occasionali; associati in partecipazione; percettori di assegni di ricerca. Gigi Leonardi, in Italia Oggi, pag. 44 Venerdì 4 aprile Nasce il tavolo tecnico fra Spa e commercialisti Il 3 aprile 2008 è stato siglato il Protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale di categoria e la società pubblica di riscossione, con l’obiettivo di affrontare e risolvere i problemi comuni. Il protocollo è stato firmato dal presidente del Consiglio nazionale e da Equitalia. Il modello di convenzione potrà poi essere usato nei rapporti tra agenti della riscossione provinciali e Ordini locali. Tra gli obiettivi c’è anche quello di formulare proposte di legge per migliorare la normativa e razionalizzare la riscossione. Ser. Tro., in Il Sole 24 Ore, pag. 31. 13 Sui subappalti controlli di chi cede i lavori Sta per diventare operativa la nuova disciplina sulla responsabilità solidale delle aziende in regime di appalto e/o subappalto. La disciplina, delineata dal Dl 233/06 e regolamentata per quanto concernono i controlli dell’appaltatore sul subappaltatore dal decreto del 25 febbraio, entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. Tra le novità più rilevanti è opportuno ricordare la responsabilità solidale per il versamento di ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e premi assicurativi e la possibilità di interrompere la responsabilità solidale su ritenute contributive e fiscali nell’ipotesi in cui vengano effettuati controlli particolari da parte dell’ente appaltatore. Il subappaltatore è tenuto a comunicare giornalmente all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati e ogni eventuale variazione. Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 29 Certificazione contributiva conferma anche nel privato Arma centrale della lotta al sommerso. In questo modo viene considerato il Durc, documento di regolarità contributiva, dal Ministero del Lavoro che pertanto non ha nessuna intenzione di cancellarlo nei lavori privati. Sindacati e costruttori avevano lanciato l’allarme sulla possibile cancellazione dell’obbligo per effetto di un’errata interpretazione delle disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri il 1° aprile scorso. Errata interpretazione aiutata anche da una formulazione non proprio chiara dell’articolo 90 del testo unico. Secondo Pino Virgilio, segretario aggiunto della Filca-Cisl, così come è stato riformulato l’articolo 90 del decreto prevede il superamento dell’obbligatorietà della certificazione della regolarità contributiva nei lavori privati che rappresentano l’80% circa del mercato. Marco Bellinazzo, in Il Sole 24 Ore, pag. 29 Più tutela contro il bossing E’ ingiustificato il licenziamento per superamento del periodo di comporto se l’assenza è dovuta a malattia della lavoratrice e se la causa della malattia risiede nel bossing attuato nei confronti della stessa da parte del datore di lavoro. E’ questo il principio affermato dalla sezione Lavoro del Tribunale di Como che ha così disposto il reintegro nel proprio posto di lavoro a una lavoratrice che era stata licenziata per superamento del periodo di comporto. Gabriele Fava, in Il Sole 24 Ore, pag. 35 Appalti a doppia responsabilità Firmato il decreto interministeriale, finanze e lavoro del 25 febbraio, che introduce il vincolo solidale tra gli appaltatori e i subappaltatori, i professionisti assumono un ruolo importante. Le imprese per provare di aver assolto i versamenti fiscali e contributivi relativamente alla manodopera impiegata nell’appalto, potranno ricorrere all’asseverazione di un commercialista, di un esperto contabile o di un consulente del lavoro. Alternativamente avranno la possibilità di provare la propria correttezza consegnando copia degli F24 con una dichiarazione sostitutiva di notorietà, il Durc e un prospetto analitico dei lavoratori. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 37 ARTICOLI SEGNALATI Agevolazioni previste dalla Finanziaria e dal protocollo Welfare: l’INPS fornisce indicazioni per la loro operatività a cura di Rossella Quintavalle in Informatore Pirola n. 14 di aprile 2008 pagina 14 e seguenti L’autrice riepiloga le agevolazioni accompagnandole con le indicazioni fornite dall’INPS con il Messaggio del 17 marzo 2008. 14 FFiissccaallee PAOLO MARCHIORI L a detrazione degli acquisti di medicinali E’ la Finanziaria 2007 al comma 28 dell’articolo 1, che ha introdotto, dal 1° luglio 2007, l’obbligo della fattura o dello scontrino fiscale “parlante” in cui sia specificata la natura, qualità e quantità dei beni nonché il codice fiscale del destinatario ai fini della deduzione/detrazione IRPEF delle spese relative all’acquisto di medicinali. Fino al 31 dicembre 2007, l’indicazione del codice fiscale poteva essere apposta a mano sullo scontrino fiscale da parte dell’interessato e gli ulteriori dati circa la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati potevano essere attestati dal farmacista tramite un documento rilasciato contestualmente allo scontrino fiscale. A seguito delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione della norma, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di usufruire della deduzione/detrazione IRPEF per le spese sostenute nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007 anche se risultanti da scontrini fiscali non “parlanti” o incompleti, a condizione che il contribuente riporti sugli stessi la natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati, e naturalmente il proprio codice fiscale. Riferimenti Art. 1, commi 28 e 29, Legge n. 296/2006 Artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), TUIR Art. 39, comma 3, DL n. 159/2007 convertito dalla Legge n. 222/2007 Circolare Agenzia Entrate 28 marzo 2008, n. 30/E Come premesso, per effetto della Finanziaria 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF delle spese relative all’acquisto di medicinali, dal 1° luglio 2007 il contribuente deve documentare l’onere sostenuto tramite: fattura oppure scontrino fiscale “parlante”: recante cioè l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario. Fino al 31.12.2007 era consentito aggiungere a mano il codice fiscale sullo scontrino e lo poteva fare l’interessato. IL PERIODO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2007 Le difficoltà riscontrate dalle farmacie ad adeguare i registratori di cassa precedentemente in uso, ha portato l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 28 giugno 2007 a riconoscere la possibilità di emettere, contestualmente allo scontrino fiscale, un documento “accompagnatorio” (non fiscale) recante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. L’Agenzia l’ha confermato poi in una successiva circolare, la numero 30/E del 28 marzo 2008: “limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali, potevano ritenersi validi gli scontrini fiscali recanti l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista 15 contestualmente allo scontrino fiscale ed allo stesso riferito, nel quale siano specificate la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto”. ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE PER LA DEDUZIONE/DETRAZIONE Tenuto conto del fatto che anche quest’ultimo intervento non è bastato a risolvere le problematiche create dalla norma, l’Agenzia individua ora una ulteriore modalità semplificata per la certificazione dell’acquisto di medicinali nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007 idonea a consentire al contribuente la deduzione/detrazione IRPEF. In presenza di uno scontrino fiscale non “parlante” o incompleto, è consentito infatti al contribuente di provvedere all’integrazione dello stesso, “mediante l’indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati”. Pertanto, il contribuente può “autocertificare” la tipologia di medicinali acquistati: tramite l’integrazione dello scontrino stesso con i dati circa la natura, qualità e quantità dei farmaci, oltre che del codice fiscale; oppure, riportando tali indicazioni su un foglio separato ed annotando sullo scontrino o sul foglio separato il codice fiscale. Qualora vi siano più scontrini, può essere redatto anche un unico foglio separato riepilogativo, contenente l’attestazione dei dati mancanti su ognuno degli stessi. IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2007 Per gli acquisti di medicinali effettuati dall’1° gennaio al 30 giugno 2007 devono essere rispettate le “vecchie” regole di certificazione della spesa. Al contribuente è richiesto il rilascio di un’autocertificazione attestante la necessità dell’acquisto (per sé e i propri familiari a carico) dei medicinali da banco ed (eventualmente) che gli scontrini contenenti indicazioni generiche (in luogo della dicitura “medicinale” o “farmaco”) si riferiscono a farmaci e non ad altri prodotti disponibili in farmacia. Tale indicazione, ancorché non sia richiamata per gli acquisti effettuati dall’1° luglio al 31 dicembre 2007, dovrebbe essere (cautelativamente) a nostro avviso certificata anche con riferimento a tali spese. L’ACQUISTO DI MEDICINALI DAL 1° GENNAIO 2008 Dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 3, DL n. 159/2007 convertito dalla Legge n. 222/2007 e ribadito nella Circolare n. 30/E, gli acquisti di medicinali effettuati da tale data devono essere certificati mediante fattura o scontrino fiscale “parlante”, non essendo più considerate valide le modalità alternative ammesse fino al 31 dicembre 2007. Le farmacie devono informare la clientela mediante un avviso affisso e visibile nei locali della farmacia stessa. Il codice fiscale non deve essere comunicato necessariamente tramite l’esibizione della tessera sanitaria (si veda la Nota 15 gennaio 2008 del Ministero della Salute); infatti, se l’acquirente non è in grado di esibirla al farmacista, quest’ultimo deve comunque rilasciare lo scontrino contenente il codice fiscale, anche se comunicato dall’acquirente con altra modalità, quindi anche verbale. Si precisa che, per le spese sanitarie, la detrazione del 19% è prevista solo sulla parte che supera € 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad € 513,16, l’importo su cui spetta la detrazione è di € 384,05). Al fine dell’applicazione della franchigia di € 129,11, si deve, quindi, ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di € 129,11: 16 DOCUMENTAZIONE ACQUISTO MEDICINALI Fattura oppure Scontrino fiscale “parlante” con indicazione del codice fiscale del beneficiario, oltre che della natura, qualità e quantità dei medicinali. Qualora l’acquirente non sia il destinatario quantità dei medicinali del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell’interessato. FINO AL 31.12.2007 oppure Scontrino fiscale (con indicazione a mano del codice fiscale dell’acquirente) + documento “accompagnatorio” rilasciato dal farmacista con indicazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti oppure Scontrino fiscale + indicazione da parte del contribuente (anche su foglio separato) del codice fiscale, nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci. Fattura oppure DAL 1/01/2008 Scontrino fiscale “parlante” con indicazione del codice fiscale del beneficiario, oltre che della natura, qualità e quantità dei medicinali. Al momento dell’acquisto, il codice fiscale può essere comunicato al farmacista anche verbalmente; non è necessaria l’esibizione della tessera sanitaria. 17 A Annttiirriicciiccllaaggggiioo ROMINA DE BELLIS A ntiriciclaggio le nuove regole di emissione e trasferimento degli assegni L’articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007 apporta rilevanti modifiche al regime di circolazione della moneta e dei titoli al portatore. Con circolare del 20 marzo 2008 il Ministero dell’Economia fornisce chiarimenti che riguardano sia le nuove regole di circolazione degli assegni da 5 mila euro in sù, sia i nuovi limiti di circolazione dei libretti al portatore. Riferimenti Le ratio della norma Circolare Ministero dell’Economia del 20 marzo 2008 Assonime, Circolare n. 18 del 18 marzo 2008 Il legislatore vuole: tracciare il percorso delle somme portate dagli assegni, favorire l’identificazione dei soggetti che dispongono dei titoli. Si ricorda che l’articolo 49 del decreto legislativo ha, fra l’altro, abbassato la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro. La decorrenza Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 30 aprile 2008. La Circolare del Ministero Come anticipato in premessa, la circolare offre numerosi chiarimenti. Vediamoli in dettaglio: A decorrere dal 30 aprile 2008, la forma libera per l’emissione di assegni bancari, postali e circolari sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000,00 euro. gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500,00 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari. Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000,00 euro: senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o privi della clausola di non trasferibilità, pur essendo irregolari dal punto di vista della normativa sull’antiriciclaggio, continueranno ad essere pagati da banche e Poste Italiane S.p.A.. Questi ultimi, però, sono tenuti a comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 51, comma 1. Secondo l’informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili n. 10/2008, lo sbarramento dell’assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità, in quanto l’assegno sbarrato può continuare a circolare mediante girata. Le scorte di assegni Le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere utilizzate anche dopo il 29 aprile 2008, e fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno della barratura sull’indicazione del vecchio limite di 12.500 euro, nonché della clausola di non trasferibilità. I carnet di assegni consegnati alla clientela prima del 30 aprile (data di entrata in vigore del D.L. n. 231/2007) potranno essere utilizzati anche successivamente al 29 aprile 2008, nei limiti indicati dall’articolo 49: 18 in forma libera, per importi inferiori a 5.000,00 euro (va sempre posto il codice fiscale del girante); apponendo la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a 5.000,00 euro. Imposta di bollo Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo, ma l’utilizzo di tali moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere da tale data. L’imposta di bollo istituita dall’articolo 49 ha finalità extratributarie: non ha la funzione di assicurare all’Erario un’entrata sulla base di una valutazione di capacità contributiva, ma quella di disincentivare l’uso dei predetti titoli di credito. Come ricordato dalla stessa Le cambiali ed i pagherò non sono soggetti alla nuova imposta di bollo di 1,50 euro prevista per gli assegni bancari, postali, circolari e per i vaglia postali o cambiari. Il riferimento della normativa sull’antiriciclaggio ai “vaglia cambiari”, infatti, riguarda solo quelli speciali emessi da Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia e non i vaglia cambiari ordinari (cambiale e pagherò), che sono strumenti di credito e non mezzi di pagamento. L’imposta in questione si differenzia dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 9 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972. Infatti, mentre quest’ultima è dovuta per l’emissione dell’assegno bancario o postale, che si perfeziona con la compilazione dell’assegno e la sua consegna al beneficiario, l’imposta in esame è dovuta per il rilascio al cliente del modulo di assegno privo della clausola di non trasferibilità. La girata A partire dal 30 aprile 2008, per i titoli inferiori a 5 mila euro, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane S.p.A non potranno effettuare il pagamento dell’assegno. La nullità colpisce sia le girate senza codice fiscale, sia quelle con codice fiscale palesemente errato. Le banche (o Poste Italiane S.p.A), al momento della ricezione dell’assegno, dovranno effettuare un controllo sulla regolarità delle girate per gli assegni “liberi” che dovranno anche riportare, sotto la firma, il codice fiscale del girante. Le banche dovranno verificare che la girata sia firmata, che la sequenza alfanumerica del codice fiscale sia formalmente regolare e che firma e codice siano compatibili. Il controllo si ferma qualora impossibile, perché ad esempio, la firma è illeggibile. In tali circostanze, così come nel caso di girata senza codice fiscale o con codice “manifestatamente errato”, banche e poste non pagheranno l’assegno: per incassarlo sarà necessario risalire all’ultimo girante in regola. La stessa circolare libera il giratario dall’obbligo di inserire il proprio codice fiscale se, al momento dell’incasso, viene identificato come cliente della banca o di Poste italiane o altrimenti identificato. A questo punto diventa rischioso accetttare un assegno sotto i 5 mila euro in pagamento soprattutto con più girate. Infatti, omissioni od errori costano la nullità della girata e, quindi, il mancato incasso: una penalità che ricade sull’ultimo girante. Libretti al portatore A proposito dei libretti al portatore, la circolare chiarisce che la data del 30 giugno 2009 è fissata per regolarizzare tutti i titoli di importo superiore a 5 mila euro emessi prima del 30 aprile 2008, data di entrata in vigore dei nuovi limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore. In funzione di ciò, i libretti emessi dal prossimo 30 aprile in poi non possono avere un saldo sopra i 5mila euro; e, se superano la soglia con l’accredito da parte della banca degli interessi devono essere ridotti (o estinti) contestualmente alla scritturazione degli interessi. Trasferimento dei libretti L’articolo 49, comma 14, del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. La circolare precisa che, per i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data, basta la dichiarazione sostitutiva. Se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente), non c’è infrazione, né obbligo, per banche e Poste Italiane S.p.A, di procedere alla comunicazione al Ministero dell’Economia. In assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. 19 ETTORE SCUDELLER L e precedenze nell’assunzione Quando un datore di lavoro si appresta all’assunzione di un dipendente deve verificare se vi siano degli altri lavoratori cui spetti un diritto di precedenza. Questo articolo si propone di illustrare: i casi in cui spetta tale precedenza, la disciplina e le conseguenze in caso di mancato rispetto del diritto di precedenza. L’esposizione vuole avere un taglio pratico, per questo seguirà solo linee generali, omettendo di approfondire i numerosi spunti che l’argomento offre. I casi sono esposti in ordine cronologico con riferimento alla norma regolatrice. LAVORATORI LICENZIATI PER RIDUZIONE DI PERSONALE La norma è contenuta nel comma 6 dell’art. 15 della Legge 29 aprile 1949 n. 264 che recita: "I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella i riassunzione presso la medesima entro sei mesi" . Tale diritto spetta al lavoratore senza che sia necessaria alcuna attività da parte sua. Il diritto spetta con riferimento alla stessa azienda, non allo stesso datore di lavoro. Questo fatto ha rilevanti conseguenze pratiche: per esempio, se l’azienda è stata trasferita per vendita, affitto, o altro, il diritto di precedenza segue l’azienda. Prima di assumere è quindi opportuno verificare se vi siano stati licenziamenti nella stessa azienda negli ultimi sei mesi per riduzione di personale. Nel caso di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito. LAVORATRICI MADRI LICENZIATE PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ La norma è contenuta nel 1° comma dell’articolo 59 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (che riprende il 4° comma dell’articolo 2 Legge 30 dicembre 1971 n. 1204) e recita: “Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54 [cioè per cessazione di attività], hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.”. La lavoratrice dovrà presentare il certificato medico di gravidanza o partoii. Prima di assumere è quindi opportuno verificare se l’azienda esercita un’attività stagionale. In caso affermativo, se vi siano stati licenziamenti di donne per cessazione attività nella stessa azienda. Se sì, considerato che il sistema dell’avviamento al lavoro è profondamente modificato rispetto al 1976, non sono chiare le modalità con cui il datore di lavoro può verificare l’esistenza di lavoratrici con diritto di precedenza, forse tramite una comunicazione a ciascuna potenziale interessata. Nel caso di inosservanza la dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito. 20 LAVORATORI LICENZIATI PER UNA DELLE CAUSE PREVISTE DALL’ART. 1 DELLA L. 464/72 Il terzo caso riguarda i lavoratori licenziati per una delle cause previste dall’art. 1 della Legge 8 agosto 1972 n. 464 recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.”. La norma è contenuta nell’articolo 7 della stessa legge e recita: “I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati. Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.”. Il diritto è connesso all’avviamento a risulta concepito nell’ambito del sistema di collocamento allora esistente. A seguito delle profonde riforme intervenute in tale sistema, dal 1972 ad oggi, la norma appare ora di difficile applicazione. LAVORATORI LICENZIATI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO Il quarto caso riguarda i lavoratori licenziati nelle aree di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi finanziati in tutto o in parte con fondi statali. L’articolo 133 dello stesso D.P.R. e l’articolo 1 del D. Legge 10 giugno 1977 n. 291 prevedono un diritto di priorità negli avviamenti. Il diritto risulta concepito nell’ambito del sistema di collocamento allora esistente. Anche qui, a seguito delle profonde riforme intervenute nel sistema, la norma appare ora di difficile applicazione. LAVORATORI LICENZIATI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO Il quinto caso riguarda i lavoratori stagionali. Il comma 2 articolo 23 Legge 28 febbraio 1987 n. 56, come modificato dall'art. 9-bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 148 nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione, recitava “I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”. Tale articolo 23 venne abrogato dal comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 e sostituito da un sistema di precedenze gestito dai CCNL. La norma abrogativa è stata recentemente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44. Rivive ora quindi il comma 2 articolo 23 Legge 28 febbraio 1987 n. 56. Prima di assumere è quindi opportuno verificare se vi siano stati lavoratori stagionali in forza nella stessa azienda. Se sì bisogna verificare se tali lavoratori hanno optato per la riassunzione entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso affermativo, bisogna verificare se questi lavoratori abbiano già rivestito la medesima qualifica che si intende assegnare all’assumendo. Nel caso di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito. LAVORATORI IN FORZA CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE Il sesto caso riguarda i dipendenti in forza con contratto a tempo parziale. Il diritto è previsto dal comma 2 dell’artICOLO 5 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 come modificato dall'articolo 1, D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e poi sostituito dall'art. 46, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276iii che oggi recita: “Il contratto i ndividuale può prevedere, in caso di assunzione di 21 personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.”. Prima di assumere dipendenti a tempo pieno è quindi opportuno verificare se vi siano in forza dipendenti a tempo parziale. Se sì bisogna verificare se questi hanno contratti individuali che prevedono diritti di precedenza. In caso affermativo, bisogna verificare se questi lavoratori abbiano già svolto le stesse mansioni o mansioni equivalenti che si intendono assegnare all’assumendo. Quest’ultimo controllo si presenta particolarmente complesso e delicato: è infatti nota la vasta e varia giurisprudenza che si è formata sul concetto di equivalenza delle mansioniiv. Nel caso di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 8 dello stesso D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61: “In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio”. LAVORATORI IN FORZA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO Il settimo caso riguarda i dipendenti in forza con contratto a tempo pieno. La norma è contenuta nel comma 3 dell’art. 5 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 che recita: “In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.”. In questo caso la legge non prevede un diritto di precedenza ma solo un diritto di informazione a favore dei dipendenti con rapporto a tempo pieno occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ed un obbligo per il datore di lavoro di prendere in considerazione (non di accogliere) le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. In questo caso il datore di lavoro dovrà solo valutare le eventuali domande e comportarsi secondo buona fede e correttezza come previsto dall’art. 1175 del Codice Civile. Nel caso di inosservanza di suddetti doveri di buona fede e correttezza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito ma si troverà, probabilmente, di fronte ad una prova difficilev. LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE L’ottavo caso riguarda i lavoratori con precedenti contratti a termine. La norma è contenuta nel comma 4-quater dell’articolo 5 del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368. Il comma 4-quater è stato inserito, assieme ad altri commi, dal comma 40 dell’art. 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (cosiddetto protocollo Welfare) e recita: “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”. Prima di assumere dipendenti a tempo indeterminato è quindi opportuno verificare se vi siano stati in forza nella stessa azienda dipendenti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a sei mesi che abbiano cessato il rapporto negli ultimi dodici mesi. Se sì bisogna verificare se questi lavoratori abbiano già svolto le stesse mansioni che si intendono assegnare all’assumendo. Non è chiaro se le mansioni da considerare siano rigorosamente le stesse o se l’esame si debba estendere anche a mansioni analoghe o simili, il criterio di prudenza suggerisce una attenta valutazionevi. Nel caso di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito. 22 LAVORATORI IN FORZA CON CONTRATTO TRASFORMATO A PART TIME Il nono caso riguarda ancora i dipendenti in forza con contratto a tempo parziale ma derivante da precedente contratto a tempo pieno. La norma è contenuta nell’articolo 12-ter dell’art. 5 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61. Tale articolo è stato aggiunto dal comma 44 dell’articolo 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (cosiddetto protocollo Welfare) e, con la rubrica “Diritto di precedenza” recita: “Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.”. Prima di assumere dipendenti a tempo pieno è quindi opportuno verificare se vi siano in forza dipendenti a tempo parziale derivante da trasformazione di contratto a tempo pieno. Se sì bisogna verificare se questi lavoratori abbiano già svolto le stesse mansioni o mansioni equivalenti a quelle che si intendono assegnare all’assumendo. Sulla delicatezza di quest’ultimo controllo rinvio a quanto già esposto al sesto caso. Nel caso di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito. i La durata, che prima era di un anno, è stata ridotta a sei mesi dal comma 4 dell'art. 6 D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Questo diritto di precedenza è richiamato dal 1° comma art. 8. L. 23 luglio 1991 n. 223 in materia di mobilità. i Questo adempimento è previsto dal comma 3 dell’articolo 3 DPR 25 novembre 1976, n. 1026 contenente il regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, che recita: “La lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma dell'art. 2 della legge, deve produrre alla competente sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al successivo art. 14, o il certificato di assistenza al parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione.”. ii Questo adempimento è previsto dal comma 3 dell’articolo 3 DPR 25 novembre 1976, n. 1026 contenente il regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, che recita: “La lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma dell'art. 2 della legge, deve produrre alla competente sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al successivo art. 14, o il certificato di assistenza al parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione.”. iii Può essere utile confrontare l’evoluzione del testo normativo. D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 61. Articolo 5, comma 2. testo originario come modificato dall'art. 1, D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 come sostituito dall'art. 46, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 100 km dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 km dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso àmbito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione. 23 iv L’articolo 2013 del codice civile, come modificato dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970 n° 300, al primo periodo, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”. v Ancor più in questo caso appare utile confrontare l’evoluzione del testo normativo. D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 61. Articolo 5, comma 3. vi testo originario come modificato dall'art. 46, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso àmbito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso àmbito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. Si veda la nota iv 24 PPrreevviiddeennzziiaallee STEFANIA ALTIERI I scrizione all’INPS del socio lavoratore e amministratore - vale il principio di prevalenza In applicazione dell'art. 29, primo comma della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, chi, nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolge attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Riferimenti Corte di Cassazione, Sentenza n. 854 del 17 gennaio 2008 Articolo 1 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 Articolo 2 Legge 335/1995 Articolo 29, Legge 3 giugno 1975, n. 160 Il caso Secondo la posizione dell’INPS, la contribuente doveva pagare oltre alla contribuzione versata alla Gestione Separata, anche i contributi in favore della Gestione Commercianti in quanto, oltre ad essere Presidente del Consiglio di Amministrazione di una S.r.l., svolgeva anche prestazioni di lavoro autonomo nella società della quale era socia. A seguito dell'opposizione alla cartella esattoriale, il Tribunale di Lucca accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS. La Corte d’Appello di Firenze L’INPS impugnava il ricorso e la Corte di Appello di Firenze rigettava l'opposizione effettuata dalla lavoratrice autonoma. Il giudice di secondo grado infatti, stabiliva che se un socio di una S.r.l., oltre a svolgere l'attività di amministratore, partecipa anche al lavoro aziendale in modo abituale, deve essere iscritto: sia nella Gestione Separata ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, in quanto amministratore di una società con personalità giuridica; sia nella Gestione Commercianti ex art. 1 commi 203 e seguenti della legge n. 662/1996, in quanto socio lavoratore che partecipa abitualmente al lavoro della società. La Corte di Cassazione La ricorrente decise di adire alla Corte di Cassazione sostenendo che non poteva essere iscritta a due gestioni assicurative diverse in quanto l'articolo 1 comma 208, della legge n. 662 del 1996 dispone che i soggetti che svolgono nell'impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, devono essere iscritti all'assicurazione prevista per l'attività che svolgono in misura prevalente. La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato sul piano letterale il testo delle norme applicabili al caso di specie, ha affermato che: l'articolo 2 comma 26 della legge n. 335/1995 riguarda i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; l'articolo 1 comma 203 della legge n. 662/1996 riguarda gli esercenti attività commerciale; l'articolo 1 comma 208, della legge n. 662 del 1996 riguarda i lavoratori autonomi che svolgono contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria. E’ proprio quest’ultima norma, secondo la Corte, che attraverso il criterio della prevalenza, consente di evitare la duplicazione di rapporti assicurativi, nel caso lo stesso soggetto svolga diverse attività che potrebbero essere assoggettate a diverse forme di assicurazione. La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso della lavoratrice afferma così il seguente principio di diritto: "In applicazione dell'art. 29, primo comma della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 25 B Buussttaa ppaaggaa GRAZIA PICCOLI E lezioni parlamentari 2008 gestione dei permessi elettorali ed esercizio del voto Domenica 13 aprile (dalle ore 8 alle ore 22) e lunedì 14 aprile (dalle ore 7 alle ore 15) si svolgeranno le elezioni parlamentati e di diversi Comuni e Province, oltre alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia; molti lavoratori dipendenti saranno quindi chiamati a svolgere le funzioni elettorali presso i relativi seggi. Riteniamo opportuno fornire un quadro della normativa relativa alla disciplina dei permessi elettorali e quindi degli aspetti retributivi. Riferimenti Legge n. 90 dell’8 aprile 2004 Confcommercio, Comunicato n. 30 del 24 maggio 2002 Articolo 1 Legge n. 69 del 29 gennaio 1992 Articolo 11 Legge n. 53/1990 DPR n. 361 del 30 marzo 1957 LE NORME Ricordiamo che l’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali - compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum (che vi partecipano volontariamente) - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per lo svolgimento delle relative operazioni. Dato che questo rappresenta un diritto del lavoratore, il datore di lavoro non potrà, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito. Dal punto di vista retributivo, l’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali: “hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”. Evidenziamo che il riferimento è ai “giorni di assenza” dal lavoro quindi il paramentro è la giornata intera e non un certo numero di ore orario (si veda Cassazione n. 8400 del 12 giugno 2002 e n. 11830 del 19 settembre 2001). Pertanto, qualora lo svolgimento delle operazioni elettorali interessi una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Quindi: se per il lavoratore il sabato è giornata lavorativa, ha diritto di assentarsi l’intero giorno, anche se la presenza nei seggi è limitata alle ore pomeridiane; se il lavoratore resta impegnato nei seggi solo le prime ore del mattino (ad esempio fino all’una o alle due di notte) il diritto di assentarsi dal lavoro spetta per l’intera. Si ritiene che, se il lavoratore si presenta spontaneamente al lavoro, non è dovuta alcuna retribuzione aggiuntiva. 26 LE SPETTANZE DEL LAVORATORE La questione riguarda le seguenti funzioni da svolgere nel seggio elettorale: presidente di seggio; segretario; scrutatori; rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei Comitati promotori in caso di referendum. Ai lavoratori coinvolti nelle funzioni elettorali, deve essere garantito: per i giorni lavorativi passati al seggio (esempio il lunedì e il sabato per quei Ccnl che lo considerano lavorativo), lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa. Si considera cioè una specie di permesso retribuito; per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi (di norma la domenica ma in alcuni casi anche il sabato) un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per lo svolgimento delle operazioni elettorali. qualora l’impegno al seggio per gli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 del lunedì per il verificarsi di eventi eccezionali, così da impedire la regolare conclusione prevista per le ore 20, si applica il principio giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro (il martedì) con diritto alla normale retribuzione. Pertanto, se i giorni impegnati al seggio sono festivi oppure non lavorativi si ha diritto, alla retribuzione della giornata trascorsa al seggio con la retribuzione ordinaria comprensiva delle indennità normalmente corrisposte in aggiunta per ogni giorno, oppure alternativamente alla scelta di un giorno di riposo compensativo. In particolare: per i lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta la retribuzione giornaliera nella misura stabilita dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (1/26, 1/30, eccetera); per i lavoratori retribuiti in misura oraria, spettano tante quote orarie quant’è il normale orario giornaliero. La legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. In ogni caso devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro e il giorno di riposo dovrà essere fruito in linea di massima salvaguardando le esigenze organizzative e produttive, entro un arco temporale molto ristretto, proprio perchè esso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. LA DISCIPLINA APPLICATA ALLE ELEZIONI 2008 Il regime previsto dalle norme sopra richiamate è applicabile a qualsiasi consultazione elettorale compresa quindi la prossima. Vediamo quindi, in concreto a quali tipi di permesso avranno diritto i lavoratori subordinati impegnati nelle operazioni in questione. Salvo eventi eccezioni che potrebbero per esempio prorogare la presenza al martedì successivo, gli impegni al seggio così come previsti dalle disposizioni normative e amministrative, sono i seguenti: GIORNATA sabato 12 aprile OPERAZIONI ELETTORALI a partire dalle ore 16 si effettuano le operazioni di preparazione dei seggi domenica 13 aprile dalle ore 8 alle ore 22 sono previste le elezioni lunedì 14 aprile - dalle ore 7 alle ore 15 sono previste le votazioni; - subito dopo la chiusura delle urne è effettuato lo spoglio delle schede. 27 Ecco cosa potrebbe verificarsi rispetto agli obblighi del datore di lavoro del lavoratore impegnato in permesso presso i seggi: Giorni considerati lavorativi trascorsi al seggio (lunedì 14 e in alcuni casi sabato 12, quando è considerato lavorativo) Giorni festivi o non lavorativi (di norma domenica 13 ed eventualmente sabato 12) Diritto all’assenza dal lavoro e alla normale retribuzione, come se il dipendente avesse lavorato Diritto ad una quota retributiva aggiuntiva (in genere 1/26) alla normale retribuzione oppure, a scelta, diritto al riposo compensativo. Ricordiamo che la retribuzione erogata dal datore di lavoro sia nelle giornate festive o non lavorative, sia in quelle lavorative è considerata retribuzione a tutti gli effetti sia contributivi che fiscali con conseguente assoggettamento ai contributi e alle imposte. ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE L’aspetto non è disciplinato dalle norme in materia di permessi elettorali; si ritiene tuttavia che il lavoratore coinvolto nelle funzioni elettorali debba assolvere comunque ad una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro. Comunicazione di partecipazione ai seggi Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore nominato è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest’ultimo si possa organizzare in vista dell’assenza, consegnando copia della convocazione inviatagli dall’Ufficio elettorale. Consegna attestato di presenza al seggio Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni e delle ore trascorsi al seggio e la funzione svolta presso il seggio elettorale e in particolare: scrutatori e segretari: nomina del Comune o del presidente di seggio se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio; presidenti di seggio: decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente); rappresentanti di lista: certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista. Ricordiamo che il rappresentante di lista può presentarsi la domenica mattina, anziché il sabato, perciò il certificato deve portare menzione specifica dell’accreditamento nella giornata di sabato, altrimenti il sabato non è considerato. ESEMPLIFICAZIONE DIPENDENTE DI AZIENDA CHE APPLICA IL CCNL DEL TERZIARIO 1^ IPOTESI: CON ORARIO SETTIMANALE DITRIBUITO SU SEI GIORNI Per dipendente del settore commercio che lavora 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato) per 40 ore e riposa la domenica, è previsto il seguente trattamento: una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica eventualmente trascorsa alle urne; la normale retribuzione per il sabato (se si reca al seggio) e per il lunedì. 2^ IPOTESI: CON ORARIO SETTIMANALE DITRIBUITO SU CINQUE GIORNI Per dipendente del settore commercio che lavora 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) per 40 ore e riposa la domenica, è previsto il seguente trattamento: una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica eventualmente trascorsa alle urne; la normale retribuzione per il lunedì (se si reca al seggio). 28 Tipologia Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni SABATO Normale retribuzione DOMENICA Quota retributiva aggiuntiva o riposo compensativo LUNEDÌ Normale retribuzione Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni Normale Retribuzione Quota retributiva aggiuntiva o riposo compensativo Normale retribuzione Proponiamo ora l’ipotesi in cui lo svolgimento di funzioni elettorali oltre alle giornate di sabato (preparazione dei seggi), domenica e lunedì dovesse prorogarsi anche al martedì. Tipologia Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni SABATO Normale retribuzio ne DOMENICA Quota retributiva aggiuntiva o riposo compensativo LUNEDÌ Normale retribuzione MARTEDì Normale retribuzione Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni Normale retribuzio ne Quota retributiva aggiuntiva o riposo compensativo Normale retribuzione Normale retribuzione AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL DEL TURISMO E’ frequente, nel settore del turismo che il giorno di riposo settimanale del lavoratore cada in una giornata diversa dalla domenica (per esempio il mercoledì); in questo caso il lavoratore non potrà godere né del riposo compensativo né della quota retributiva aggiuntiva, in quanto i giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali nel suo caso sono considerati lavorativi. Essi, infatti, sono già compresi nella retribuzione mensile che il lavoratore percepisce. Se, invece, il giorno di riposo cade in uno dei giorni previsti per le consultazioni elettorali, si applicano le regole analizzate in precedenza e, quindi, il lavoratore sarà indennizzato con il riposo compensativo o con una quota giornaliera aggiuntiva. Concessione di permessi compensativi Al lavoratore………. In relazione alla sua convocazione alle recenti elezioni in qualità di …… e vista la documentazione prodotta, Le comunichiamo la concessione di n. giorni di permesso compensativo retribuito per la partecipazione alle funzioni elettorali da godere nelle seguenti giornate: ……………………. ASSENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO I lavoratori che devono assentarsi dal lavoro per recarsi a votare in luogo lontano da quello ove svolgono l’attività lavorativa, possono chiedere permessi per il tempo occorrente per il viaggio. I permessi non sono retribuiti. Le parti possono concordare di computarli in conto ferie o, ex festività o, riduzione orario di lavoro. 29