N.14
2008
7 aprile
Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro
LE PRECEDENZE NELLE ASSUNZIONI
In copertina
Alto Adige 2007
Foto di Emma Costantini
La rivista si compone di 29 pagine
APPUNTI DI LAVORO
Le novità della settimana
la redazione …………………………………………………………..………… pag. 3
Il lavoro in Gazzetta
la redazione ……………………………………………………………………… pag. 11
La Rassegna Stampa
la redazione ……………………………………………………………………… pag. 12
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La detrazione degli acquisti di medicinali
Grazia Piccoli …………………………………………………………………
Antiriciclaggio - Le nuove regole di emissione e
trasferimento degli assegni
Romina De Bellis ………………………………………………………………
Editore e proprietario
Io Srl – Cultura Formazione
Direttore responsabile
Giulio Spiazzi di Corte Regia
Direttore editoriale
Grazia Piccoli
Periodicità e distribuzione
Settimanale
Vendita esclusiva per abbonamento
pag. 15
pag. 18
COMMENTI D’AUTORE
Le precedenze nell’assunzione
Ettore Scudeller ………………………………………………………………. pag. 20
CASI E QUESITI
Iscrizione all’INPS del socio lavoratore e
amministratore - vale il principio di prevalenza
Stefania Altieri …………………………………………………………………. pag. 25
AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE
Elezioni parlamentari 2008
Gestione dei permessi elettorali ed esercizio del voto
Grazia Piccoli ……………………………………………………………………. pag. 26
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Stefania Altieri
Comitato Scientifico Lombardia, Romina De Bellis Comitato Scientifico
Emilia Romagna, Paolo Marchiori Comitato Scientifico Lombardia,
Grazia Piccoli Dottore Commercialista in Verona, Ettore Scudeller
Consulente del Lavoro in Treviso.
Per i contenuti de La Rivista del Lavoro Io Srl comunica di aver assolto agli
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Verona nr. 1758 dell’11/05/2007
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Redazione
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L
e novità della settimana
da Sabato 29 marzo a Venerdì 4 aprile
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SICUREZZA SUL LAVORO: DEFINITVO IL TESTO UNICO
Consiglio dei Ministri
Decreto Legislativo
Seduta n. 97 del 1° aprile 2008
E’ stato definitivamente approvato il decreto legislativo in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il nuovo Testo Unico il Governo:
ƒ dà il via ad un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga
conto della esperienza o delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
ƒ individua nella formazione lo strumento essenziale di prevenzione e tutela;
ƒ diversifica le normative in funzione delle specificità dei rischi nei vari settori di
riferimento;
ƒ sollecita soluzioni per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori;
ƒ modifica il sistema sanzionatorio.
AIUTI DI STATO: CAMBIANO LE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Consiglio dei Ministri
Seduta n. 97 del 1° aprile 2008
Approvato il decreto che dà attuazione agli obblighi comunitari di esecuzione della Sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa alla procedura n. 2007/2229 in
materia di recupero degli aiuti di Stato. Sono introdotte
variazioni e limitazioni alle
procedure giudiziali di concessione della sospensione dell’efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale del pagamento, e sono completamente riviste le scadenze temporali delle
procedura giudiziali di sospensione.
I nuovi limiti temporali per la soluzione giudiziale delle procedure pendenti prevedono che
debbano essere definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
MINISTERI
CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI AL SUD
Ministero dell'Economia
Decreto Ministeriale del 12 marzo 2008
E’ stato diffuso sul sito internet del Ministero dell’Economia il Decreto 12 marzo 2008 (in
attesa di pubblicazione sulla G.U.) che da attuazione all'art. 2, cc. 539-547, Legge 244/2007
e che prevede la concessione per gli anni 2008, 2009 e 2010 di un credito d'imposta pari a
333,00 euro al mese a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, nelle aree del Sud Italia ed in particolare nelle Regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
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L'incentivo è aumenta a 416,00 euro se l’assunzione riguarda lavoratrici donne che rientrano
nella definizione di lavoratore svantaggiato.
I datori di lavoro interessati all'agevolazione devono inoltrare al Centro Operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate un'istanza per via telematica, a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui si è verificato l'incremento occupazionale e comunque non oltre il
termine ultimo del 31 gennaio 2009.
REGOLARIZZAZIONE DEI COLLABORATORI: CHIARIMENTI MINISTERIALI
Ministero del Lavoro
Circolare n. 8 del 31 marzo 2008
In merito alla stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative, che sappiamo
prorogata nel termine ultimo al 30 settembre 2008, il Ministero ha chiarito, tra l’altro, che:
ƒ possono essere stabilizzati i rapporti attualmente in essere fino al 30 settembre e che non
possono essere trasformati in contratti di inserimento;
ƒ il part time con prestazioni inferiori alle 25 ore settimanali è ammesso quando il limite
minimo settimanale non è inferiore alle 12 ore;
ƒ gli atti di conciliazione individuale potranno essere sottoscritti sia in sede sindacale sia
presso le Commissioni di conciliazione presso la DPL.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Ministero del Lavoro
Nota prot. 2541 del 31 marzo 2008
Gli obblighi di comunicazione dei datori di lavoro operanti nella Provincia autonoma di
Bolzano devono essere regolati dalla normativa previgente al Dm 30 ottobre 2007. Ne
consegue che, per i rapporti di lavoro agricolo, permane l’adempimento dell’invio del registro
di impresa all'INPS.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER LA GENTE DI MARE
Ministero del Lavoro
Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008
Dal 1° agosto 2008, tutti gli armatori e le società di armamento dovranno comunicare le
assunzioni, le trasformazioni, le proroghe e le cessazioni con un unico modello (UNIMARE),
come previsto nel D.M. 24 gennaio 2008.
ASSISTENZA DEI SINDACATI PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE
Ministero del Lavoro
Decreto del 31 marzo 2008
Definita la forma della convenzione che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati
devono sottoscrivere per prestare la loro assistenza ai lavoratori nella procedura delle
dimissioni volontarie.
STABILIZZAZIONE LSU: ELENCO DEI COMUNI AMMESSI
Ministero del Lavoro
Decreto
Definito l’elenco dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che potranno usufruire del contributo
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per la Regione Calabria, anche dei
lavoratori di pubblica utilità.
APPALTO CON IMPRESE EXTRACOMUNITARIE E NULLA OSTA AL LAVORO
Ministero del Lavoro
Nota n. 10 del 3 aprile 2008
L'appaltante è tenuto a richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello immigrazione per i
dipendenti dell'impresa estera non avente sede operativa in Italia, nell’ipotesi in cui si tratti
di azienda italiana che affida l'esecuzione di una pluralità di commesse, che siano oggetto di
un unico contratto di appalto, ad un consorzio di imprese che comprenda tra le consorziate
anche imprese con sede in un Paese extracomunitario
RIDOTTI PER IL 2007 GLI ONERI ASSICURATIVI DEGLI ARTIGIANI
Ministero del Lavoro
Comunicato del 2 aprile 2008
La riduzione, per l’anno 2007, dell’importo dei premi dovuti dalle aziende artigiane per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è pari al 4,89% dei
premi assicurativi.
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CAMBIA DAL 1° APRILE LA TASSAZIONE DEL TFR
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto del 20 marzo 2008
G.U. n. 78 del 2 aprile 2008
È in Gazzetta il decreto che riduce il prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle
indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto
di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. Esso consente ai lavoratori di
fruire di una riduzione, nella misura massima di € 70,00, in occasione della tassazione dei
trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008.
AGENZIA DELLE ENTRATE
FARMACI: AMMESSA L’AUTOCERTIFICAZIONE
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 30/E del 28 marzo 2008
Per le spese di acquisto dei farmaci effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, è sufficiente
indicare su un’autocertificazione di proprio pugno, su un foglio a parte, il codice fiscale
dell'acquirente e le caratteristiche e la quantità dei medicinali per ottenere la detrazione
d’imposta.
L’argomento è approfondito in questa rivista nella sezione “Aggiornamento professionale”
PROROGA DEI TERMINI PER L’INVIO DEI CONTRATTI DEI CALCIATORI
Agenzia delle Entrate
Provvedimento protocollo n. 48423 del 28 marzo 2008
E’ stato prorogato al 31 maggio 2008 il termine per la trasmissione telematica da parte delle
società sportive di calcio professionistiche, di copia:
ƒ dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti,
ƒ dei contratti riguardanti i compensi per dette prestazioni, nonché dei contratti di
sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce
somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine.
PRONTO IL MODELLO PER L’OPZIONE IRAP
Agenzia delle Entrate
Provvedimento protocollato n. 49810 del 31 marzo 2008
E’ stato approvato il modello per la comunicazione dell'opzione per la determinazione del
valore della produzione netta ai fini Irap ex articolo 5-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e
le relative istruzioni per la compilazione.
I COMPENSI DEGLI AVVOCATI-DIPENDENTI NON SONO SOGGETTI AD IRAP
Agenzia delle Entrate
Interpello/Risoluzione Ministeriale n. 123/E del 2 aprile 2008
I compensi professionali dovuti al personale dipendente inserito nell'Avvocatura interna sulla
base di specifiche disposizioni contrattuali, vista la palese natura retributiva, non devono
essere sottoposti alla tassazione Irap.
INPS
ISTRUZIONI PER LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DI SOLIDARIETÀ
INPS
Circolare n. 38 del 28 marzo 2008
Pubblicate le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione contributiva a favore delle
imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14 giugno 1995, ma entro il 31
dicembre 2003, con l’intervento della CIGS. La riduzione contributiva potrà essere
riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie. Essa
è ammessa per tutta la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per
ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20%.
L’azienda per accedere all’agevolazione dovrà attivare la procedura e le Sedi Inps
assegneranno il codice di autorizzazione “7K” che sarà attribuito esclusivamente per il
periodo di paga a cui si riferisce la denuncia DM10 nella quale è operato il conguaglio.
L'importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, devono
essere riportate su un separato rigo del quadro “D” del DM10 preceduto dal previsto codice
“L508” e dalla dicitura “ARR. art. 6, co.4, L. n. 608/96”.
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DIMISSIONI VOLONTARIE: L’INPS RICALCA IL MINISTERO
INPS
Messaggio n. 7080 del 28 marzo 2008
L’INPS riprende un chiarimento del Ministero relativo al collocamento in quiescenza o in
pensione, e all’eventuale raggiungimento dell’età pensionabile, il quale precisa che questi
casi non rientrano nel campo di applicazione della normativa sull’obbligo di presentazione
delle dimissioni con modulo MDV.
FONDI SOSTITUTIVI: LE NUOVE ALIQUOTE DI RENDIMENTO
INPS
Circolare n. 39 del 31 marzo 2008
Pubblicate le aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei fondi
sostitutivi soppressi:
ƒ Fondo autoferrotranviari (limitatamente alle anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1995);
• Fondi elettrici e telefonici (fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione);
• Fondo dazieri (limitatamente alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre
1992).
CONTRIBUTI VOLONTARI PER ARTIGIANI ED COMMERCIANTI
INPS
Circolare n. 40 del 31 marzo 2008
Sono state pubblicate le aliquote contributive per i versamenti volontari da applicare, per il
2008, da parte degli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività
commerciali. Sono:
• Gestione artigiani: 20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni; 17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
• Gestione commercianti: 20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni; 17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le
tabelle di contribuzione da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2008.
Per la Gestione Separata:
ƒ l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale pari, per l’anno 2008, è
del 24,00%;
ƒ l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non potrà essere inferiore a € 3.316,56,
su base annua, e ad € 276,38 su base mensile.
COLLABORAZIONE A PROGETTO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
INPS
Messaggio n. 7505 del 2 aprile 2008
Importanti chiarimenti arrivano dall’INPS in merito all'obbligo di comunicare l'instaurazione di
rapporti ai quali conseguono l'iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori, anche a
progetto, e degli associati in partecipazione, dopo l'entrata in vigore del Dm 30 ottobre 2007.
INAIL
PROROGATA LA SOSPENSIONE DEI PREMI PER CATANIA
INAIL
Nota protocollo n. 2777 del 14 marzo 2008
E’ stato prorogato al 30 giugno 2008 il termine previsto per i datori di lavoro privati aventi
sede legale od operativa in alcuni comuni della provincia di Catania di definire la propria
posizione debitoria relativa al periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2004.
I soggetti interessati potranno versare l'ammontare del dovuto, al netto dei versamenti già
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50%, mediante pagamento rateale
oppure in un'unica soluzione attualizzando il debito alla data del versamento medesimo,
entro il 30 giugno 2008. Se il contribuente sceglie il pagamento rateale, potrà versare l'intero
residuo dovuto, diminuito al 50%, in 17 rate mensili consecutive di uguale importo, di cui la
prima in scadenza al 30 giugno 2008. Per accedere al beneficio i soggetti interessati devono
presentare istanza alla Sede competente, entro il 30 giugno 2008 utilizzando il modulo
disponibile anche sul sito internet dell'Istituto.
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RATEIZZI INAIL ED EQUITALIA
INAIL
Circolare n. 22 del 3 aprile 2008
Rimane all’ ente creditore la facoltà di concedere le rateizzazioni, per i crediti iscritti al ruolo
Inail ma, detta operazione sarà effettuata solo dagli agenti di riscossione di Equitalia.
Per i crediti non iscritti rimane attiva la vecchia procedura. Per il Durc sarà attivata una
procedura telematica con gli agenti che permetterà all’Inail di controllare se il contribuente è
decaduto dal beneficio della dilazione, e dunque risulta irregolare, per non aver pagato la
prima rata o due successive.
ALTRI
INARCASSA: PROROGA DEL TERMINE PER L'ESTENSIONE AI FAMILIARI
Inarcassa
Sito web
E’ stato prorogato il termine di estensione al nucleo familiare della polizza sanitaria base e di
sottoscrizione della polizza integrativa dal 31 marzo al 18 aprile 2008, con copertura
assicurativa senza soluzione di continuità. Per la sottoscrizione delle polizze e il versamento
dei premi i professionisti (ingegneri e architetti) interessati devono recarsi presso una
qualsiasi agenzia di Assicurazioni Generali sul territorio con il modulo di adesione disponibile
sul sito internet dell’associazione.
DIMISSIONI ON LINE: LA CIRCOLARE DELLA FONDAZIONE
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
Circolare n. 4
La Fondazione studi riepiloga le istruzioni fornite dal Ministero sulla procedura MDV per
rassegnare le dimissioni volontarie.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
POLIGRAFICI: SOTTOSCRITTA L'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL
FIEG, ASIG
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL
Accordo del 4 aprile 2008
E’ stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di giornali quotidiani ed
agenzie di stampa scaduto il 31 dicembre 2007. Il contratto decorre dal 1° marzo 2008 e
scade il 29 febbraio 2012 per la parte normativa e il 30 giugno 2010 per quella economica.
Esso prevede un aumento economico da erogarsi in tre "tranches", la prima unitamente alla
retribuzione del mese di marzo 2008 e le altre con le retribuzioni del mese aprile e dicembre
2009. Sono stati ridefiniti alcuni aspetti normativi relativi alla classificazione unica, al
telelavoro, alla formazione e alla nuova figura del "poligrafico destinato a lavorazioni non
attinenti a giornali quotidiani". L’intesa sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 29
aprile 2008 e diverrà applicabili all'atto della firma definitiva.
LAVORO E TERRITORIO
AGEVOLAZIONI PER LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE IN BASILICATA
Regione Basilicata
Giunta regionale
Delibera n. 148 dell’11 febbraio 2008
BURB del 1° marzo 2008
La Regione Basilicata ha approvato il Disciplinare per la concessione delle agevolazioni per la
realizzazione di Piani di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei Livelli Occupazionali nei
Siti Produttivi inattivi sul territorio regionale. Sono individuate le imprese manifatturiere e i
soggetti beneficiari delle agevolazioni.
Il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere con la Task Force Occupazione della Regione
Basilicata, un Contratto di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei livelli occupazionali in
Sito Produttivo inattivo.
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IN BASILICATA NASCE L'OSSERVATORIO DEGLI INFORTUNI
Regione Basilicata
Comunicato stampa del 12 marzo 2008
E’ stato istituito l’Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali.
L'organismo, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2007 n. 27, avrà lo
scopo di monitorare permanentemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e di promuovere
iniziative di formazione volte ad una efficace prevenzione e che coinvolga il mondo del lavoro
e della scuola.
A GENOVA NASCE LA CONSULTA PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Provincia Genova
Protocollo d’intesa del 13 marzo 2008
Comunicato stampa del 13 marzo 2008
La Provincia di Genova ha siglato un protocollo d'intesa che istituisce una Consulta
provinciale per le politiche d'impresa e di sviluppo economico del territorio. Ne fanno parte,
oltre alla Provincia di Genova, Ascom-Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative,
CNA. Confesercenti, Confindustria, Lega delle Cooperative. Tra le problematiche che dovrà
affrontare con priorità:
ƒ l’individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
ƒ la
realizzazione
delle
fondamentali
infrastrutture
viarie,
portuali,
informatiche e telematiche;
ƒ l'organizzazione di un efficace sistema di formazione per intercettare tempestivamente le
esigenze delle imprese, in particolare delle PMI;
ƒ l'attuazione, d'intesa con gli altri competenti livelli istituzionali e con le organizzazioni
datoriali, di programmi efficaci per la sicurezza sui posti di lavoro;
ƒ l'agevolazione del credito alle attività imprenditoriali;
ƒ l'innovazione tecnologica ma anche gestionale che ha una rilevanza strategica per la
competitività sui mercati;
ƒ lo snellimento delle procedure burocratiche, anche mediante la creazione di una rete
territoriale di sportelli dedicati;
ƒ il corretto utilizzo della forza lavoro immigrata;
ƒ il ricorso a quote di energie rinnovabili e i processi industriali.
IN EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ARTIGIANI
Regione Emilia Romagna
Delibera n. 355 del 17 marzo 2008
Un nuovo bando per l'erogazione di contributi in conto interesse a favore delle imprese
artigiane di produzione e di servizio dell'Emilia Romagna. Saranno agevolabili gli investimenti
per l'innovazione tecnologica, di servizio, organizzativa, commerciale, di prodotto e di
processo produttivo nonché finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del ciclo
produttivo e dei prodotti, allo sviluppo sostenibile, ad introdurre sistemi di sicurezza sui
luoghi di lavoro. Il contributo previsto nel bando in oggetto consiste nell'abbattimento del
tasso di interesse praticato dalle banche e/o dalle società di leasing a fronte di un
finanziamento bancario e/o della sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria
assistiti o non assistiti da garanzia. Le domande possono essere presentate a partire dal 1°
aprile fino al 31 luglio 2008; per gli anni successivi, il periodo di apertura del bando è
previsto dal 2 gennaio al 30 giugno di ogni anno.
A FERRARA UN PROTOCOLLO PER CONCILIARE VITA E LAVORO
Provincia Ferrara
Comunicato stampa 19 marzo 2008
E' stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consigliere provinciale di parità di Ferrara, la
Provincia e il Comune di Ferrara, i comuni della provincia, la Camera di Commercio, le
organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per la promozione di "azioni positive
volte alla conciliazione di vita familiare e lavoro". Il protocollo in oggetto avrà la durata di 5
anni e sarà rinnovato solo per espressa volontà delle parti.
AD AREZZO UN ACCORDO PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Comunicato stampa del 20 marzo 2008
La Provincia di Arezzo ha firmato un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria
(Associazione Industriali, Api, Cna, Confartigianato, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori,
Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative e Lega Cooperative) per lo svolgimento di
tirocini formativi e di orientamento.
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Le associazioni firmatarie del protocollo si impegnano a indicare al Centro per l'Impiego, con
cadenza almeno settimanale, le aziende disponibili a ospitare tirocinanti precisando, per
ciascun tirocinante richiesto: il nome dell'azienda richiedente, il settore d'inserimento, il
profilo, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento, la durata e il periodo di svolgimento. Il
Protocollo ha durata di due anni dalla data della firma e proseguirà tacitamente, salvo
disdetta, da esercitarsi da una delle due parti, entro sei mesi dalla scadenza.
A SIENA PIU’ SEMPLICI LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE
Provincia Siena – DPL di Siena
Protocollo d’intesa del 21 marzo 2008
Comunicato stampa del 21 marzo 2008
E’ stato firmato a Siena il protocollo d'intesa per favorire la cooperazione tra le pubbliche
amministrazioni. Il Protocollo, in particolare, è volto a semplificare le procedure
amministrative per le assunzione alle imprese e a velocizzare i tempi di risposta ai cittadini.
Con la firma del protocollo i dati trasmessi on line per comunicare l’assunzione avranno
valore certificativo e sostituiranno ogni precedente modulistica cartacea per le assunzioni
agevolate, l'Inps sulla base delle comunicazioni ricevute provvederà agli adempimenti di
competenza, compreso il riconoscimento immediato degli sgravi contributivi.
PUBBLICO IMPIEGO
RIACCREDITO DELLE PENSIONI
Inpdap – Direzione Centrale Pensioni
Nota operativa n. 16 del 3 marzo 2008
Per sanare i casi di mancato accreditamento delle rate di pensione, per errata segnalazione
delle coordinate identificative, le Sedi interessate dovranno, dopo le opportune rettifiche,
disporre il riaccreditamento di tutte le rate che non si sono potute versare. A tal fine sarà
sufficiente la comunicazione degli Istituti di credito o degli uffici postali.
FONDO PENSIONE ESPERO
Inpdap – Direzione Centrale TFS - TFR
Nota operativa n. 9 del 20 marzo 2008
Le modifiche apportate allo Statuto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Espero,
hanno reso necessario un intervento relativamente all’applicazione dei seguenti argomenti:
ƒ data di decorrenza della contribuzione del personale a tempo determinato;
ƒ previsione dell’istituzione del multicomparto e, in particolare, del comparto garantito;
ƒ sospensione della contribuzione al fondo.
Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° aprile 2008.
ACCREDITO DELLE PENSIONI: IL MODELLO
Inpdap – Direzione Centrale Pensioni
Nota operativa n. 14 del 2 aprile 2008
Pubblicati i nuovi modelli per il pagamento delle pensioni mediante accredito sul conto
corrente bancario, postale e su libretto di risparmio postale, che sono stati rielaborati a
seguito degli incontri tenuti con la Banca d’Italia e con Poste Italiane Spa. Essi sostituiscono
quelli precedentemente in uso.
GIURISPRUDENZA
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E CONDOTTA DEL DIPENDENTE
Corte di Cassazione
Sentenza n. 1077 del 18 gennaio 2008
Attraverso l'analisi di un caso di licenziamento per giusta causa la Cassazione torna ad
esaminare il problema della violazione dell'elemento fiduciario tra datore di lavoro e
lavoratore soffermandosi sull'elemento costituito dal cosiddetto "disvalore ambientale",
ovvero, dalla valutazione del comportamento del lavoratore alla luce sia della sua posizione
all'interno dell'azienda sia delle ripercussioni che tale erronea condotta, se non
adeguatamente
sanzionata,
avrebbe
potuto
generare
nel
luogo
di
lavoro.
Essa riconosce rilievo fiduciario al disvalore ambientale che può connotare la condotta del
dipendente, anche per la sua specifica posizione professionale e i responsabilità nel servizio
svolto, in quanto modello diseducativo o comunque disincentivante per gli altri lavoratori.
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VALIDI GLI ACCORDI PER LA SOSPENSIONE DI PRESTAZIONE E RETRIBUZIONE
Corte di Cassazione
Sentenza n. 2734 del 5 febbraio 2008
Sono validi, in linea di principio, i patti conclusi tra i lavoratori ed il datore di lavoro per la
sospensione del rapporto di lavoro; tali fatti non hanno ad oggetto diritti di futura
acquisizione e non concretano rinunzia alla retribuzione, invalida ex art. 2113 cod. civ.,
atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata esecuzione della prestazione.
U
ULLTTIIM
MA
AO
OR
RA
A
Contributi lavoratori domestici
INPS
Comunicato stampa del 7 aprile 2008
L'Inps ricorda che giovedì 10 aprile è l'ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il
personale domestico, relativi al periodo gennaio-marzo 2008. Riportiamo la tabella con
l'importo dei contributi.
Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva
Contributo orario
(tra parentesi è indicata la quota a
carico del lavoratore)
con CUAF (*)
euro
senza CUAF
euro
Fino a euro 6,95
1,29 (0,31)
1,25 (0,31)
Oltre euro 6,95 e fino a euro 8,48
1,46 (0,35)
1,42 (0,35)
Oltre euro 8,48
1,78 (0,43)
1,73 (0,43)
(*) Il contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) è sempre dovuto,
con esclusione dei casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti.
Rapporti di lavoro di durata sup. a 24 ore settimanali
0,94 (0,22) euro
0,91 (0,22) euro
10
IL LAVORO IN GAZZETTA
Settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2008
G. U. n. 76
del 31 marzo
Ministero degli affari
esteri
Decreto
15 febbraio 2008
Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di
livello
dirigenziale
generale
istituiti
presso
l'amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri con il decreto del Presidente della
Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258
G. U. n. 76
del 31 marzo
Comitato
interministeriale per la
programmazione
economica
Delib.ne n. 125/07
23 novembre 2007
Ministero
dell'economia e delle
finanze
Decreto
20 marzo 2008
Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto
e di gestione del cofinanziamento nazionale dei
progetti strategici di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
G. U. n. 78
del 2 aprile
Ente nazionale per
l'aviazione civile
Comunicato
2 aprile 2008
Regolamentazione tecnica aviazione civile.
G. U. n. 78
del 2 aprile
Commissione di
vigilanza sui fondi
pensione
Comunicato
2 aprile 2008
Ministero del lavoro
della previdenza
sociale
Comunicato
3 aprile 2008
Ministero del lavoro
della previdenza
sociale
Comunicato
3 aprile 2008
Ministero del lavoro
della previdenza
sociale
Decreto
31 marzo 2008
Ministero del lavoro
della previdenza
sociale
Decreto
1° aprile 2008
Chiusura della procedura di amministrazione
straordinaria della Cassa di previdenza aggiuntiva
per il personale dell'Istituto bancario italiano.
G. U. n. 78
del 2 aprile
G. U. n. 79
del 3 aprile
G. U. n. 79
del 3 aprile
G. U. n. 81
del 5 aprile
Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di
fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle
altre indennità e somme connesse alla cessazione
del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del Tuir.
e
Approvazione della delibera n. 204/2007 adottata
in data 14 novembre 2007 dalla Cassa italiana di
previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti.
e
Approvazione della delibera n. 2/08 adottata in
data 24 gennaio.
e
Differimento di efficacia del decreto 24 gennaio
2008, relativo alle comunicazioni obbligatorie
dovute dagli armatori agli uffici di collocamento
della gente di mare.
e
Graduatoria per incentivi di cui all'articolo 1,
comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge
27
dicembre
2006,
n.
296,
finalizzati
all'assunzione di LSU di cui al decreto legislativo n.
81/2000 - Circolare 17 ottobre 2007, prot. n.
14/0011107
11
R
assegna settimanale
da Sabato 29 marzo a Venerdì 4 aprile 2008
Bm-Elhaz
Sabato 29 marzo
Il processo societario non assorbe il rito del lavoro
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 28 marzo del 2008 ha precisato, in materia
di procedura civile, che il rito del lavoro prevale su quello societario. La stessa Corte
costituzionale ha bocciato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2003. La
norma censurata dalla Consulta, prevede che nel caso di connessione tra una causa di diritto
societario e uno dei rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, tutti i
procedimenti siano sottoposti al rito di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. Tale
indicazione, secondo i giudici costituzionali, non trova riscontro nella direttiva della legge
delega n. 366 del 2001. Per tale motivo nelle ipotesi di connessione di un procedimento
societario con un altro tipo di procedimento civile vanno applicati i normali criteri di
determinazione del rito adottabile precisati dall’articolo 40, terzo comma, del Codice di
procedure.
Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore, pag. 29.
Mercoledì 2 aprile
Volontari ex-autonomi: contributi Inps più cari
Per i prosecutori volontari artigiani, commercianti ed ex iscritti alla gestione separata,
aumenta l’importo dei contributi volontari per il 2008. A comunicarlo è l’Inps con la circolare
40 del 31 marzo 2008. Il contributo dovuto, anche dopo l’entrata in vigore del decreto
legislativo 184 del 30 aprile 1997, continua a essere calcolato secondo i criteri in vigore dal
1° luglio 1990. Pertanto, ai prosecutori volontari va attribuita una delle otto classi di reddito,
previste dalla legge 233/1999. La determinazione del reddito viene fatta facendo riferimento
al valore medio mensile dei redditi prodotti dall’interessato negli ultimi 36 mesi di attività.
Giuseppe Rodà, in Il Sole24 Ore, pag. 33
Cooperative di lavoro, obblighi non solo formali
Con la sentenza 205/4/07, depositata in segreteria il 26 febbraio scorso dalla sezione quarta
della Commissione tributaria regionale del Lazio, i giudici sono intervenuti sulle agevolazioni
delle cooperative di lavoro. Ai fini della conservazione del diritto alle agevolazioni
previdenziali e fiscali, la cooperativa di lavoro deve osservare gli adempimenti sia nella forma
che nella sostanza. Ai fini fiscali, a condizione che l’attività di lavoro sia prevalente rispetto al
50% dei costi complessivi, le cooperative godono dell’esclusione totale dell’Ires ma sono
assoggettate al pagamento dell’Irap.
Benito Fuoco, in Italia Oggi, pag. 38
Giovedì 3 aprile
Sud, bonus assunzioni con istanza a Pescara
Tutto pronto o quasi per il bonus assunzioni. Sarà necessario inviare un’istanza in via
telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate per poter fruire
dell’agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 e specificatamente riservata ai datori di
lavoro che fanno assumere a tempo indeterminato, in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. In attesa di un nuovo provvedimento che il direttore
delle Entrate dovrà varare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto e che
dovrà dettagliare i dati da inserire nell’istanza, nella giornata di ieri è stato diffuso dal
12
dipartimento per le Politiche fiscali un altro decreto attuativo del Ministero dell’Economia del
12 marzo scorso e in corso di pubblicazione. Il datore di lavoro, interessato ad ottenere il
credito d’imposta, dovrà presentare istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara,
a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi
occupazionali ma non oltre il 31 gennaio 2009.
Tonino Morina, in Il Sole 24 Ore, pag. 33
Imprese, parte il count-down per il test sui rischi
Dalla data di entrata in vigore del nuovo testo unico i datori di lavoro avranno tre mesi di
tempo in più per rivalutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti. Le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi e quelle sanzionatorie diventeranno efficaci
decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale. Dodici
mesi, invece, per l’individuazione di una disciplina speciale che dovrà applicarsi alle Forze
armate e di Polizia, ai Vigili del fuoco, ai servizi di protezione civile, alle Università, agli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, alle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 266/91. Entreranno in vigore il 26 aprile 2010 e disposizioni relative alla
protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
Luigi Caiazza, in Il Sole 24 Ore, pag. 27
Artigiani, via agli sconti Inail
Il Ministero del Lavoro conferma in una nota che per gli artigiani è in arrivo la riduzione degli
oneri assicurativi. A stabilire una riduzione pari al 4,89% dei premi assicurativi per le aziende
artigiane, è un decreto firmato dal Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia,
attuativo del comma 779, dell’articolo 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Il
provvedimento che rientra nell’ambito di un pacchetto di misure volte a promuovere
sicurezza e tutela del settore introduce una riduzione degli oneri assicurativi per l’intero
settore artigiano.
in Il Sole 24 Ore, pag. 27
Un bonus assunzioni a ostacoli
Bonus assunzioni a ostacoli. Questo si desume dalle istruzioni contenute nel decreto
ministeriale del 12 marzo di prossima pubblicazione in Gazzetta. I datori di lavoro che hanno
assunto o assumeranno nel 2008 lavoratori e che vogliono fruire del credito d’imposta
avranno l’obbligo di presentare 4 istanze al Centro operativo di Pescara che provvederà al
monitoraggio delle risorse e alla conseguente autorizzazione all’agevolazione. Il bonus
assunzioni consiste in un credito d’imposta pari a 333,00 euro che viene rilasciato per ogni
nuovo lavoratore assunto, bonus che può arrivare a 416,00 euro nel caso di assunzione di
donne che rientrano nella definizione di lavoratrici svantaggiate. Il bonus si riferisce alle
assunzioni effettuate nel corso del 2008 mentre il credito d’imposta viene attribuito per gli
anni 2008, 2009 e 2010.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 41
Co.co.co., rimane l’iscrizione all’Inps
L’Inps, con il messaggio 7505/2008, richiamando l’articolo 1, comma 1180, della legge
296/2006, ha precisato che l’obbligo a carico dei committenti di comunicare l’inizio del
rapporto di collaborazione non fa di per sé stesso venire meno il vincolo di iscrizione alla
Gestione separata del medesimo istituto poiché non vi è nessun provvedimento che ha
abrogato la relativa disciplina. Iscrizione che è obbligatoria e che, a carico del lavoratore,
coincide con l’inizio del primo rapporto di collaborazione non dovendo essere rinnovata alla
cessazione del primo rapporto di lavoro e all’instaurazione di uno nuovo. Pertanto, l’obbligo
di comunicazione vige per i committenti in relazione ai rapporti instaurati con: collaboratori
coordinati e continuativi; collaboratori a progetto e collaboratori occasionali; associati in
partecipazione; percettori di assegni di ricerca.
Gigi Leonardi, in Italia Oggi, pag. 44
Venerdì 4 aprile
Nasce il tavolo tecnico fra Spa e commercialisti
Il 3 aprile 2008 è stato siglato il Protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale di categoria e la
società pubblica di riscossione, con l’obiettivo di affrontare e risolvere i problemi comuni. Il
protocollo è stato firmato dal presidente del Consiglio nazionale e da Equitalia. Il modello di
convenzione potrà poi essere usato nei rapporti tra agenti della riscossione provinciali e
Ordini locali. Tra gli obiettivi c’è anche quello di formulare proposte di legge per migliorare la
normativa e razionalizzare la riscossione.
Ser. Tro., in Il Sole 24 Ore, pag. 31.
13
Sui subappalti controlli di chi cede i lavori
Sta per diventare operativa la nuova disciplina sulla responsabilità solidale delle aziende in
regime di appalto e/o subappalto. La disciplina, delineata dal Dl 233/06 e regolamentata per
quanto concernono i controlli dell’appaltatore sul subappaltatore dal decreto del 25 febbraio,
entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. Tra le novità più rilevanti è
opportuno ricordare la responsabilità solidale per il versamento di ritenute fiscali sui redditi
da lavoro dipendente e premi assicurativi e la possibilità di interrompere la responsabilità
solidale su ritenute contributive e fiscali nell’ipotesi in cui vengano effettuati controlli
particolari da parte dell’ente appaltatore. Il subappaltatore è tenuto a comunicare
giornalmente all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati e ogni eventuale
variazione.
Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
Certificazione contributiva conferma anche nel privato
Arma centrale della lotta al sommerso. In questo modo viene considerato il Durc, documento
di regolarità contributiva, dal Ministero del Lavoro che pertanto non ha nessuna intenzione di
cancellarlo nei lavori privati. Sindacati e costruttori avevano lanciato l’allarme sulla possibile
cancellazione dell’obbligo per effetto di un’errata interpretazione delle disposizioni approvate
dal Consiglio dei ministri il 1° aprile scorso. Errata interpretazione aiutata anche da una
formulazione non proprio chiara dell’articolo 90 del testo unico. Secondo Pino Virgilio,
segretario aggiunto della Filca-Cisl, così come è stato riformulato l’articolo 90 del decreto
prevede il superamento dell’obbligatorietà della certificazione della regolarità contributiva nei
lavori privati che rappresentano l’80% circa del mercato.
Marco Bellinazzo, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
Più tutela contro il bossing
E’ ingiustificato il licenziamento per superamento del periodo di comporto se l’assenza è
dovuta a malattia della lavoratrice e se la causa della malattia risiede nel bossing attuato nei
confronti della stessa da parte del datore di lavoro. E’ questo il principio affermato dalla
sezione Lavoro del Tribunale di Como che ha così disposto il reintegro nel proprio posto di
lavoro a una lavoratrice che era stata licenziata per superamento del periodo di comporto.
Gabriele Fava, in Il Sole 24 Ore, pag. 35
Appalti a doppia responsabilità
Firmato il decreto interministeriale, finanze e lavoro del 25 febbraio, che introduce il vincolo
solidale tra gli appaltatori e i subappaltatori, i professionisti assumono un ruolo importante.
Le imprese per provare di aver assolto i versamenti fiscali e contributivi relativamente alla
manodopera impiegata nell’appalto, potranno ricorrere all’asseverazione di un
commercialista, di un esperto contabile o di un consulente del lavoro. Alternativamente
avranno la possibilità di provare la propria correttezza consegnando copia degli F24 con una
dichiarazione sostitutiva di notorietà, il Durc e un prospetto analitico dei lavoratori.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 37
ARTICOLI SEGNALATI
Agevolazioni previste dalla Finanziaria e dal protocollo Welfare:
l’INPS fornisce indicazioni per la loro operatività
a cura di Rossella Quintavalle
in Informatore Pirola n. 14 di aprile 2008 pagina 14 e seguenti
L’autrice riepiloga le agevolazioni accompagnandole con le indicazioni fornite dall’INPS con il
Messaggio del 17 marzo 2008.
14
FFiissccaallee
PAOLO MARCHIORI
L
a detrazione
degli acquisti di medicinali
E’ la Finanziaria 2007 al comma 28 dell’articolo 1, che ha introdotto, dal 1° luglio 2007,
l’obbligo della fattura o dello scontrino fiscale “parlante” in cui sia specificata la natura,
qualità e quantità dei beni nonché il codice fiscale del destinatario ai fini della
deduzione/detrazione IRPEF delle spese relative all’acquisto di medicinali.
Fino al 31 dicembre 2007, l’indicazione del codice fiscale poteva essere apposta a mano sullo
scontrino fiscale da parte dell’interessato e gli ulteriori dati circa la natura, qualità e quantità
dei farmaci acquistati potevano essere attestati dal farmacista tramite un documento
rilasciato contestualmente allo scontrino fiscale.
A seguito delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione della norma, l’Agenzia delle
Entrate ha riconosciuto la possibilità di usufruire della deduzione/detrazione IRPEF per le
spese sostenute nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007 anche se risultanti da scontrini
fiscali non “parlanti” o incompleti, a condizione che il contribuente riporti sugli stessi la
natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati, e naturalmente il proprio codice fiscale.
Riferimenti
Art. 1, commi 28 e 29, Legge n. 296/2006
Artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), TUIR
Art. 39, comma 3, DL n. 159/2007 convertito dalla Legge n. 222/2007
Circolare Agenzia Entrate 28 marzo 2008, n. 30/E
Come premesso, per effetto della Finanziaria 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF
delle spese relative all’acquisto di medicinali, dal 1° luglio 2007 il contribuente deve
documentare l’onere sostenuto tramite:
ƒ fattura
oppure
ƒ scontrino fiscale “parlante”: recante cioè l’indicazione della natura, qualità e
quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario.
Fino al 31.12.2007 era consentito aggiungere a mano il codice fiscale sullo scontrino e lo
poteva fare l’interessato.
IL PERIODO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2007
Le difficoltà riscontrate dalle farmacie ad adeguare i registratori di cassa precedentemente in
uso, ha portato l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 28 giugno 2007 a
riconoscere la possibilità di emettere, contestualmente allo scontrino fiscale, un documento
“accompagnatorio” (non fiscale) recante la natura, qualità e quantità dei medicinali
venduti.
L’Agenzia l’ha confermato poi in una successiva circolare, la numero 30/E del 28 marzo
2008: “limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, ai fini
della deduzione/detrazione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali,
potevano ritenersi validi gli scontrini fiscali recanti l’indicazione del codice fiscale del
destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al
farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista
15
contestualmente allo scontrino fiscale ed allo stesso riferito, nel quale siano specificate
la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità
del farmaco venduto”.
ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE PER LA DEDUZIONE/DETRAZIONE
Tenuto conto del fatto che anche quest’ultimo intervento non è bastato a risolvere le
problematiche create dalla norma, l’Agenzia individua ora una ulteriore modalità semplificata
per la certificazione dell’acquisto di medicinali nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007
idonea a consentire al contribuente la deduzione/detrazione IRPEF.
In presenza di uno scontrino fiscale non “parlante” o incompleto, è consentito infatti al
contribuente di provvedere all’integrazione dello stesso, “mediante l’indicazione anche su
foglio aggiunto del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei
farmaci acquistati”.
Pertanto, il contribuente può “autocertificare” la tipologia di medicinali acquistati:
ƒ tramite l’integrazione dello scontrino stesso con i dati circa la natura, qualità e
quantità dei farmaci, oltre che del codice fiscale;
ƒ oppure, riportando tali indicazioni su un foglio separato ed annotando sullo
scontrino o sul foglio separato il codice fiscale.
Qualora vi siano più scontrini, può essere redatto anche un unico foglio separato
riepilogativo, contenente l’attestazione dei dati mancanti su ognuno degli stessi.
IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2007
Per gli acquisti di medicinali effettuati dall’1° gennaio al 30 giugno 2007 devono essere
rispettate le “vecchie” regole di certificazione della spesa.
Al contribuente è richiesto il rilascio di un’autocertificazione attestante la necessità
dell’acquisto (per sé e i propri familiari a carico) dei medicinali da banco ed
(eventualmente) che gli scontrini contenenti indicazioni generiche (in luogo della dicitura
“medicinale” o “farmaco”) si riferiscono a farmaci e non ad altri prodotti disponibili in
farmacia.
Tale indicazione, ancorché non sia richiamata per gli acquisti effettuati dall’1° luglio al 31
dicembre 2007, dovrebbe essere (cautelativamente) a nostro avviso certificata anche con
riferimento a tali spese.
L’ACQUISTO DI MEDICINALI DAL 1° GENNAIO 2008
Dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 3, DL n. 159/2007
convertito dalla Legge n. 222/2007 e ribadito nella Circolare n. 30/E, gli acquisti di medicinali
effettuati da tale data devono essere certificati mediante fattura o scontrino fiscale
“parlante”, non essendo più considerate valide le modalità alternative ammesse fino al 31
dicembre 2007.
Le farmacie devono informare la clientela mediante un avviso affisso e visibile nei locali della
farmacia stessa.
Il codice fiscale non deve essere comunicato necessariamente tramite l’esibizione della
tessera sanitaria (si veda la Nota 15 gennaio 2008 del Ministero della Salute); infatti, se
l’acquirente non è in grado di esibirla al farmacista, quest’ultimo deve comunque rilasciare lo
scontrino contenente il codice fiscale, anche se comunicato dall’acquirente con altra modalità,
quindi anche verbale.
Si precisa che, per le spese sanitarie, la detrazione del 19% è prevista solo sulla parte che
supera € 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad € 513,16, l’importo su cui spetta la
detrazione è di € 384,05).
Al fine dell’applicazione della franchigia di € 129,11, si deve, quindi, ridurre l’importo da
esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di € 129,11:
16
DOCUMENTAZIONE ACQUISTO MEDICINALI
Fattura
oppure
Scontrino fiscale “parlante” con
indicazione del codice fiscale del
beneficiario, oltre che della natura,
qualità e quantità dei medicinali.
Qualora
l’acquirente
non
sia
il
destinatario quantità dei medicinali
del farmaco, non ne conosca il codice
fiscale o non abbia con sé la tessera
sanitaria, il codice fiscale può essere
aggiunto a mano sullo scontrino da
parte dell’interessato.
FINO AL
31.12.2007
oppure
Scontrino fiscale
(con indicazione a mano del codice
fiscale dell’acquirente)
+
documento
“accompagnatorio”
rilasciato
dal
farmacista
con
indicazione della natura, qualità e
quantità dei farmaci venduti oppure
Scontrino fiscale
+
indicazione
da
parte
del
contribuente
(anche
su
foglio
separato) del codice fiscale, nonché
della natura, qualità e quantità dei
farmaci.
Fattura
oppure
DAL 1/01/2008
Scontrino fiscale “parlante”
con indicazione del codice fiscale del
beneficiario, oltre che della natura,
qualità e quantità dei medicinali.
Al momento dell’acquisto, il codice fiscale
può essere comunicato al farmacista
anche verbalmente; non è necessaria
l’esibizione della tessera sanitaria.
17
A
Annttiirriicciiccllaaggggiioo
ROMINA DE BELLIS
A
ntiriciclaggio
le nuove regole di emissione e trasferimento degli assegni
L’articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007 apporta
rilevanti modifiche al regime di circolazione della moneta e dei
titoli al portatore. Con circolare del 20 marzo 2008 il Ministero
dell’Economia fornisce chiarimenti che riguardano sia le nuove
regole di circolazione degli assegni da 5 mila euro in sù, sia i
nuovi limiti di circolazione dei libretti al portatore.
Riferimenti
Le ratio della norma
Circolare Ministero dell’Economia del 20 marzo 2008
Assonime, Circolare n. 18 del 18 marzo 2008
Il legislatore vuole:
ƒ tracciare il percorso delle somme portate dagli assegni,
ƒ favorire l’identificazione dei soggetti che dispongono dei titoli.
Si ricorda che l’articolo 49 del decreto legislativo ha, fra l’altro, abbassato la soglia per
l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro.
La decorrenza
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 30 aprile 2008.
La Circolare del Ministero
Come anticipato in premessa, la circolare offre numerosi chiarimenti. Vediamoli in dettaglio:
A decorrere dal 30 aprile 2008, la forma libera per l’emissione di assegni bancari, postali e
circolari sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000,00 euro.
gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500,00 euro, ante 30 aprile 2008 ed
incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.
Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000,00
euro:
senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
e/o privi della clausola di non trasferibilità,
pur essendo irregolari dal punto di vista della normativa sull’antiriciclaggio,
continueranno ad essere pagati da banche e Poste Italiane S.p.A.. Questi ultimi, però,
sono tenuti a comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’Economia e delle Finanze
ai sensi dell’articolo 51, comma 1.
Secondo l’informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili n.
10/2008, lo sbarramento dell’assegno non è idoneo a conseguire la finalità di
intrasferibilità, in quanto l’assegno sbarrato può continuare a circolare mediante girata.
Le scorte di assegni
Le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno
essere utilizzate anche dopo il 29 aprile 2008, e fino a esaurimento delle stesse, previa
apposizione su ogni modulo di assegno della barratura sull’indicazione del vecchio limite
di 12.500 euro, nonché della clausola di non trasferibilità.
I carnet di assegni consegnati alla clientela prima del 30 aprile (data di entrata in vigore del
D.L. n. 231/2007) potranno essere utilizzati anche successivamente al 29 aprile 2008, nei
limiti indicati dall’articolo 49:
18
ƒ in forma libera, per importi inferiori a 5.000,00 euro (va sempre posto il codice fiscale del
girante);
ƒ apponendo la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale
del beneficiario, per importi pari o superiori a 5.000,00 euro.
Imposta di bollo
Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente ed utilizzati
successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo, ma l’utilizzo di tali
moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere da tale data.
L’imposta di bollo istituita dall’articolo 49 ha finalità extratributarie: non ha la funzione di
assicurare all’Erario un’entrata sulla base di una valutazione di capacità contributiva, ma
quella di disincentivare l’uso dei predetti titoli di credito. Come ricordato dalla stessa
Le cambiali ed i pagherò non sono soggetti alla nuova imposta di bollo di 1,50 euro
prevista per gli assegni bancari, postali, circolari e per i vaglia postali o cambiari. Il
riferimento della normativa sull’antiriciclaggio ai “vaglia cambiari”, infatti, riguarda solo quelli
speciali emessi da Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia e non i vaglia cambiari
ordinari (cambiale e pagherò), che sono strumenti di credito e non mezzi di pagamento.
L’imposta in questione si differenzia dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 9 della tariffa
allegata al DPR n. 642 del 1972. Infatti, mentre quest’ultima è dovuta per l’emissione
dell’assegno bancario o postale, che si perfeziona con la compilazione dell’assegno e la sua
consegna al beneficiario, l’imposta in esame è dovuta per il rilascio al cliente del modulo di
assegno privo della clausola di non trasferibilità.
La girata
A partire dal 30 aprile 2008, per i titoli inferiori a 5 mila euro, l’indicazione del codice fiscale
del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale
data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto,
banche e Poste Italiane S.p.A non potranno effettuare il pagamento dell’assegno. La nullità
colpisce sia le girate senza codice fiscale, sia quelle con codice fiscale palesemente errato.
Le banche (o Poste Italiane S.p.A), al momento della ricezione dell’assegno, dovranno
effettuare un controllo sulla regolarità delle girate per gli assegni “liberi” che dovranno anche
riportare, sotto la firma, il codice fiscale del girante. Le banche dovranno verificare che la
girata sia firmata, che la sequenza alfanumerica del codice fiscale sia formalmente regolare e
che firma e codice siano compatibili.
Il controllo si ferma qualora impossibile, perché ad esempio, la firma è illeggibile. In tali
circostanze, così come nel caso di girata senza codice fiscale o con codice
“manifestatamente errato”, banche e poste non pagheranno l’assegno: per incassarlo sarà
necessario risalire all’ultimo girante in regola. La stessa circolare libera il giratario dall’obbligo
di inserire il proprio codice fiscale se, al momento dell’incasso, viene identificato come cliente
della banca o di Poste italiane o altrimenti identificato.
A questo punto diventa rischioso accetttare un assegno sotto i 5 mila euro in pagamento
soprattutto con più girate. Infatti, omissioni od errori costano la nullità della girata e,
quindi, il mancato incasso: una penalità che ricade sull’ultimo girante.
Libretti al portatore
A proposito dei libretti al portatore, la circolare chiarisce che la data del 30 giugno 2009 è
fissata per regolarizzare tutti i titoli di importo superiore a 5 mila euro emessi prima del 30
aprile 2008, data di entrata in vigore dei nuovi limiti all’uso del contante e dei titoli al
portatore. In funzione di ciò, i libretti emessi dal prossimo 30 aprile in poi non possono avere
un saldo sopra i 5mila euro; e, se superano la soglia con l’accredito da parte della banca
degli interessi devono essere ridotti (o estinti) contestualmente alla scritturazione degli
interessi.
Trasferimento dei libretti
L’articolo 49, comma 14, del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che, in caso di trasferimento di
libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30
giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del
trasferimento. La circolare precisa che, per i libretti di deposito al portatore emessi prima
del 30 aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data, basta la dichiarazione
sostitutiva. Se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e
nome del cedente), non c’è infrazione, né obbligo, per banche e Poste Italiane S.p.A, di
procedere alla comunicazione al Ministero dell’Economia. In assenza dell’autocertificazione
del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla
presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.
19
ETTORE SCUDELLER
L
e precedenze nell’assunzione
Quando un datore di lavoro si appresta all’assunzione
di un dipendente deve verificare se vi siano degli altri
lavoratori cui spetti un diritto di precedenza.
Questo articolo si propone di illustrare:
ƒ i casi in cui spetta tale precedenza,
ƒ la disciplina
ƒ e le conseguenze in caso di mancato rispetto del
diritto di precedenza.
L’esposizione vuole avere un taglio pratico, per questo
seguirà solo linee generali, omettendo di approfondire i
numerosi spunti che l’argomento offre.
I casi sono esposti in ordine cronologico con
riferimento alla norma regolatrice.
LAVORATORI LICENZIATI PER RIDUZIONE DI PERSONALE
La norma è contenuta nel comma 6 dell’art. 15 della Legge 29 aprile 1949 n. 264 che recita:
"I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella
i
riassunzione presso la medesima entro sei mesi" . Tale diritto spetta al lavoratore senza
che sia necessaria alcuna attività da parte sua. Il diritto spetta con riferimento alla
stessa azienda, non allo stesso datore di lavoro. Questo fatto ha rilevanti conseguenze
pratiche: per esempio, se l’azienda è stata trasferita per vendita, affitto, o altro, il diritto di
precedenza segue l’azienda. Prima di assumere è quindi opportuno verificare se vi siano stati
licenziamenti nella stessa azienda negli ultimi sei mesi per riduzione di personale. Nel caso
di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito.
LAVORATRICI MADRI LICENZIATE PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ
La norma è contenuta nel 1° comma dell’articolo 59 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (che
riprende il 4° comma dell’articolo 2 Legge 30 dicembre 1971 n. 1204) e recita: “Le lavoratrici
addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla
tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54 [cioè per
cessazione di attività], hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa
dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.”. La lavoratrice dovrà
presentare il certificato medico di gravidanza o partoii. Prima di assumere è quindi
opportuno verificare se l’azienda esercita un’attività stagionale. In caso affermativo, se
vi siano stati licenziamenti di donne per cessazione attività nella stessa azienda. Se
sì, considerato che il sistema dell’avviamento al lavoro è profondamente modificato rispetto
al 1976, non sono chiare le modalità con cui il datore di lavoro può verificare l’esistenza di
lavoratrici con diritto di precedenza, forse tramite una comunicazione a ciascuna potenziale
interessata. Nel caso di inosservanza la dipendente potrà chiedere il risarcimento del
danno subito.
20
LAVORATORI LICENZIATI PER UNA DELLE CAUSE PREVISTE DALL’ART. 1 DELLA L. 464/72
Il terzo caso riguarda i lavoratori licenziati per una delle cause previste dall’art. 1 della Legge
8 agosto 1972 n. 464 recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge 5 novembre 1968, n.
1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.”.
La norma è contenuta nell’articolo 7 della stessa legge e recita: “I lavoratori licenziati per
una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al
lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive
di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.
Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale di
concerto con il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.
Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il
concerto del Ministro per le partecipazioni statali.”.
Il diritto è connesso all’avviamento a risulta concepito nell’ambito del sistema di
collocamento allora esistente. A seguito delle profonde riforme intervenute in tale sistema,
dal 1972 ad oggi, la norma appare ora di difficile applicazione.
LAVORATORI LICENZIATI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO
Il quarto caso riguarda i lavoratori licenziati nelle aree di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo
1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) in conseguenza
dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e
di lavori relativi a programmi finanziati in tutto o in parte con fondi statali.
L’articolo 133 dello stesso D.P.R. e l’articolo 1 del D. Legge 10 giugno 1977 n. 291
prevedono un diritto di priorità negli avviamenti.
Il diritto risulta concepito nell’ambito del sistema di collocamento allora esistente. Anche qui,
a seguito delle profonde riforme intervenute nel sistema, la norma appare ora di difficile
applicazione.
LAVORATORI LICENZIATI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO
Il quinto caso riguarda i lavoratori stagionali. Il comma 2 articolo 23 Legge 28 febbraio 1987
n. 56, come modificato dall'art. 9-bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 148 nel testo introdotto dalla
relativa legge di conversione, recitava “I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis, D.L. 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione
che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.”. Tale articolo 23 venne abrogato dal comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. 6
settembre 2001 n. 368 e sostituito da un sistema di precedenze gestito dai CCNL. La norma
abrogativa è stata recentemente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con
sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44. Rivive ora quindi il comma 2 articolo 23 Legge
28 febbraio 1987 n. 56. Prima di assumere è quindi opportuno verificare se vi siano stati
lavoratori stagionali in forza nella stessa azienda. Se sì bisogna verificare se tali
lavoratori hanno optato per la riassunzione entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro. In caso affermativo, bisogna verificare se questi lavoratori abbiano
già rivestito la medesima qualifica che si intende assegnare all’assumendo. Nel caso
di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito.
LAVORATORI IN FORZA CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Il sesto caso riguarda i dipendenti in forza con contratto a tempo parziale. Il diritto è previsto
dal comma 2 dell’artICOLO 5 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 come modificato dall'articolo 1,
D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e poi sostituito dall'art. 46, D. Lgs. 10 settembre 2003, n.
276iii che oggi recita: “Il contratto i ndividuale può prevedere, in caso di assunzione di
21
personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle
stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione.”.
Prima di assumere dipendenti a tempo pieno è quindi opportuno verificare se vi siano in
forza dipendenti a tempo parziale. Se sì bisogna verificare se questi hanno contratti
individuali che prevedono diritti di precedenza. In caso affermativo, bisogna verificare se
questi lavoratori abbiano già svolto le stesse mansioni o mansioni equivalenti che si
intendono assegnare all’assumendo. Quest’ultimo controllo si presenta particolarmente
complesso e delicato: è infatti nota la vasta e varia giurisprudenza che si è formata sul
concetto di equivalenza delle mansioniiv. Nel caso di inosservanza il dipendente potrà
chiedere il risarcimento del danno subito secondo quanto stabilito dal comma 3
dell’articolo 8 dello stesso D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61: “In caso di violazione da parte del
datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto
al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della
retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al
tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio”.
LAVORATORI IN FORZA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO
Il settimo caso riguarda i dipendenti in forza con contratto a tempo pieno. La norma è
contenuta nel comma 3 dell’art. 5 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 che recita: “In caso di
assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo a tale disposizione.”.
In questo caso la legge non prevede un diritto di precedenza ma solo un diritto di
informazione a favore dei dipendenti con rapporto a tempo pieno occupati in unità
produttive site nello stesso ambito comunale ed un
obbligo per il datore di lavoro di prendere in considerazione (non di accogliere) le
eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti
a tempo pieno. In questo caso il datore di lavoro dovrà solo valutare le eventuali domande
e comportarsi secondo buona fede e correttezza come previsto dall’art. 1175 del Codice
Civile.
Nel caso di inosservanza di suddetti doveri di buona fede e correttezza il dipendente potrà
chiedere il risarcimento del danno subito ma si troverà, probabilmente, di fronte ad una
prova difficilev.
LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE
L’ottavo caso riguarda i lavoratori con precedenti contratti a termine. La norma è contenuta
nel comma 4-quater dell’articolo 5 del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368. Il comma 4-quater è
stato inserito, assieme ad altri commi, dal comma 40 dell’art. 1, Legge 24 dicembre 2007, n.
247 (cosiddetto protocollo Welfare) e recita: “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”.
Prima di assumere dipendenti a tempo indeterminato è quindi opportuno verificare se vi
siano stati in forza nella stessa azienda dipendenti a tempo determinato per un
periodo complessivamente superiore a sei mesi che abbiano cessato il rapporto negli
ultimi dodici mesi. Se sì bisogna verificare se questi lavoratori abbiano già svolto le stesse
mansioni che si intendono assegnare all’assumendo.
Non è chiaro se le mansioni da considerare siano rigorosamente le stesse o se l’esame si
debba estendere anche a mansioni analoghe o simili, il criterio di prudenza suggerisce una
attenta valutazionevi.
Nel caso di inosservanza il dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito.
22
LAVORATORI IN FORZA CON CONTRATTO TRASFORMATO A PART TIME
Il nono caso riguarda ancora i dipendenti in forza con contratto a tempo parziale ma
derivante da precedente contratto a tempo pieno. La norma è contenuta nell’articolo 12-ter
dell’art. 5 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61. Tale articolo è stato aggiunto dal comma 44
dell’articolo 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (cosiddetto protocollo Welfare) e, con la
rubrica “Diritto di precedenza” recita: “Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle
equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.”. Prima di assumere
dipendenti a tempo pieno è quindi opportuno verificare se vi siano in forza dipendenti a
tempo parziale derivante da trasformazione di contratto a tempo pieno. Se sì
bisogna verificare se questi lavoratori abbiano già svolto le stesse mansioni o mansioni
equivalenti a quelle che si intendono assegnare all’assumendo. Sulla delicatezza di
quest’ultimo controllo rinvio a quanto già esposto al sesto caso. Nel caso di inosservanza il
dipendente potrà chiedere il risarcimento del danno subito.
i
La durata, che prima era di un anno, è stata ridotta a sei mesi dal comma 4 dell'art. 6 D. Lgs. 19 dicembre 2002, n.
297. Questo diritto di precedenza è richiamato dal 1° comma art. 8. L. 23 luglio 1991 n. 223 in materia di mobilità.
i Questo adempimento è previsto dal comma 3 dell’articolo 3 DPR 25 novembre 1976, n. 1026 contenente il
regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, che recita: “La
lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma dell'art. 2 della legge, deve produrre alla
competente sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al successivo art. 14, o il certificato di
assistenza al parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del diritto di precedenza nella
riassunzione.”.
ii
Questo adempimento è previsto dal comma 3 dell’articolo 3 DPR 25 novembre 1976, n. 1026 contenente il
regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, che recita: “La
lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma dell'art. 2 della legge, deve produrre alla
competente sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al successivo art. 14, o il certificato di
assistenza al parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del diritto di precedenza nella
riassunzione.”.
iii
Può essere utile confrontare l’evoluzione del testo normativo.
D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 61. Articolo 5, comma 2.
testo originario
come modificato dall'art. 1, D. Lgs. 26
febbraio 2001, n. 100
come sostituito dall'art. 46,
D. Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276
In caso di assunzione di personale
a tempo pieno il datore di lavoro è
tenuto a riconoscere un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attività
presso unità produttive site entro
100
km
dall'unità
produttiva
interessata
dalla
programmata
assunzione, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti
rispetto a quelle con riguardo alle
quali è prevista l'assunzione, dando
priorità
a
coloro
che,
già
dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale. A parità di
condizioni, il diritto di precedenza
nell'assunzione a tempo pieno
potrà
essere
fatto
valere
prioritariamente dal lavoratore con
maggiori
carichi
familiari;
secondariamente si terrà conto
della maggiore anzianità di servizio,
da calcolarsi comunque senza
riproporzionamento in ragione della
pregressa ridotta durata della
prestazione lavorativa.
In caso di assunzione di personale a tempo
pieno il datore di lavoro è tenuto a
riconoscere un diritto di precedenza in favore
dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attività presso unità produttive site entro 50
km dall'unità produttiva interessata dalla
programmata assunzione, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a
quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione, dando priorità a coloro che, già
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A
parità di condizioni, il diritto di precedenza
nell'assunzione a tempo pieno potrà essere
fatto valere prioritariamente dal lavoratore
con
maggiori
carichi
familiari;
secondariamente
si
terrà
conto
della
maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi
comunque senza riproporzionamento in
ragione della pregressa ridotta durata della
prestazione lavorativa.
Il contratto individuale può
prevedere,
in
caso
di
assunzione di personale a
tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo
parziale in attività presso
unità produttive site nello
stesso àmbito comunale,
adibiti alle stesse mansioni
od a mansioni equivalenti
rispetto
a
quelle
con
riguardo alle quali è prevista
l'assunzione.
23
iv
L’articolo 2013 del codice civile, come modificato dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970 n° 300, al primo periodo,
stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
v
Ancor più in questo caso appare utile confrontare l’evoluzione del testo normativo.
D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 61. Articolo 5, comma 3.
vi
testo originario
come modificato dall'art. 46, D. Lgs. 10
settembre 2003, n. 276
In caso di assunzione di personale a tempo parziale
il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con
rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive
site nello stesso àmbito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei
locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione
le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del
datore di lavoro dovrà essere adeguatamente
motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo alla disposizione di cui al
primo periodo del presente comma.
In caso di assunzione di personale a tempo
parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso
àmbito
comunale,
anche
mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a
tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto
dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo a tale disposizione.
Si veda la nota iv
24
PPrreevviiddeennzziiaallee
STEFANIA ALTIERI
I
scrizione all’INPS del socio lavoratore
e amministratore - vale il principio di prevalenza
In applicazione dell'art. 29, primo comma della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1,
comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, chi, nell'ambito di una società a responsabilità limitata
svolge attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella
gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle
due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente
all'attività prevalente.
Riferimenti
Corte di Cassazione, Sentenza n. 854 del 17 gennaio 2008
Articolo 1 Legge 23 dicembre 1996, n. 662
Articolo 2 Legge 335/1995
Articolo 29, Legge 3 giugno 1975, n. 160
Il caso
Secondo la posizione dell’INPS, la contribuente doveva pagare oltre alla contribuzione versata alla
Gestione Separata, anche i contributi in favore della Gestione Commercianti in quanto, oltre ad essere
Presidente del Consiglio di Amministrazione di una S.r.l., svolgeva anche prestazioni di lavoro
autonomo nella società della quale era socia.
A seguito dell'opposizione alla cartella esattoriale, il Tribunale di Lucca accoglieva il ricorso della
contribuente e annullava l'iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS.
La Corte d’Appello di Firenze
L’INPS impugnava il ricorso e la Corte di Appello di Firenze rigettava l'opposizione effettuata dalla
lavoratrice autonoma. Il giudice di secondo grado infatti, stabiliva che se un socio di una S.r.l., oltre a
svolgere l'attività di amministratore, partecipa anche al lavoro aziendale in modo abituale, deve essere
iscritto:
ƒ sia nella Gestione Separata ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, in quanto
amministratore di una società con personalità giuridica;
ƒ sia nella Gestione Commercianti ex art. 1 commi 203 e seguenti della legge n. 662/1996, in
quanto socio lavoratore che partecipa abitualmente al lavoro della società.
La Corte di Cassazione
La ricorrente decise di adire alla Corte di Cassazione sostenendo che non poteva essere iscritta a due
gestioni assicurative diverse in quanto l'articolo 1 comma 208, della legge n. 662 del 1996 dispone che i
soggetti che svolgono nell'impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di
assicurazione obbligatoria, devono essere iscritti all'assicurazione prevista per l'attività che
svolgono in misura prevalente. La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato sul piano letterale il
testo delle norme applicabili al caso di specie, ha affermato che:
ƒ l'articolo 2 comma 26 della legge n. 335/1995 riguarda i soggetti che esercitano, per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
ƒ l'articolo 1 comma 203 della legge n. 662/1996 riguarda gli esercenti attività commerciale;
ƒ l'articolo 1 comma 208, della legge n. 662 del 1996 riguarda i lavoratori autonomi che svolgono
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse
forme di assicurazione obbligatoria. E’ proprio quest’ultima norma, secondo la Corte, che attraverso il
criterio della prevalenza, consente di evitare la duplicazione di rapporti assicurativi, nel caso lo
stesso soggetto svolga diverse attività che potrebbero essere assoggettate a diverse forme di
assicurazione.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso della lavoratrice afferma così il
seguente principio di diritto: "In applicazione dell'art. 29, primo comma della legge 3 giugno 1975 n.
160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell'ambito
di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha
l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e
prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere
sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".
25
B
Buussttaa ppaaggaa
GRAZIA PICCOLI
E
lezioni parlamentari 2008
gestione dei permessi elettorali ed esercizio del voto
Domenica 13 aprile (dalle ore 8 alle ore 22) e lunedì 14 aprile (dalle ore 7 alle ore 15) si
svolgeranno le elezioni parlamentati e di diversi Comuni e Province, oltre alle Regioni Friuli
Venezia Giulia e Sicilia; molti lavoratori dipendenti saranno quindi chiamati a svolgere le
funzioni elettorali presso i relativi seggi. Riteniamo opportuno fornire un quadro della
normativa relativa alla disciplina dei permessi elettorali e quindi degli aspetti retributivi.
Riferimenti
Legge n. 90 dell’8 aprile 2004
Confcommercio, Comunicato n. 30 del 24 maggio 2002
Articolo 1 Legge n. 69 del 29 gennaio 1992
Articolo 11 Legge n. 53/1990
DPR n. 361 del 30 marzo 1957
LE NORME
Ricordiamo che l’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i
referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni
elettorali - compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i
rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum (che vi partecipano
volontariamente) - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per lo
svolgimento delle relative operazioni.
Dato che questo rappresenta un diritto del lavoratore, il datore di lavoro non potrà, in
nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.
Dal punto di vista retributivo, l’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce che i lavoratori
che adempiono funzioni presso i seggi elettorali:
“hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria
retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.
Evidenziamo che il riferimento è ai “giorni di assenza” dal lavoro quindi il paramentro è la
giornata intera e non un certo numero di ore orario (si veda Cassazione n. 8400 del 12
giugno 2002 e n. 11830 del 19 settembre 2001). Pertanto, qualora lo svolgimento delle
operazioni elettorali interessi una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il
giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
Quindi:
ƒ se per il lavoratore il sabato è giornata lavorativa, ha diritto di assentarsi l’intero giorno,
anche se la presenza nei seggi è limitata alle ore pomeridiane;
ƒ se il lavoratore resta impegnato nei seggi solo le prime ore del mattino (ad esempio fino
all’una o alle due di notte) il diritto di assentarsi dal lavoro spetta per l’intera.
Si ritiene che, se il lavoratore si presenta spontaneamente al lavoro, non è dovuta alcuna
retribuzione aggiuntiva.
26
LE SPETTANZE DEL LAVORATORE
La questione riguarda le seguenti funzioni da svolgere nel seggio elettorale:
ƒ presidente di seggio;
ƒ segretario;
ƒ scrutatori;
ƒ rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei Comitati promotori in caso di referendum.
Ai lavoratori coinvolti nelle funzioni elettorali, deve essere garantito:
ƒ per i giorni lavorativi passati al seggio (esempio il lunedì e il sabato per quei Ccnl che
lo considerano lavorativo), lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso
di effettiva prestazione lavorativa. Si considera cioè una specie di permesso retribuito;
ƒ per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi (di norma la domenica ma in
alcuni casi anche il sabato) un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o
un riposo compensativo, per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
ƒ qualora l’impegno al seggio per gli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 del
lunedì per il verificarsi di eventi eccezionali, così da impedire la regolare conclusione
prevista per le ore 20, si applica il principio giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha
diritto ad un giorno di assenza dal lavoro (il martedì) con diritto alla normale retribuzione.
Pertanto, se i giorni impegnati al seggio sono festivi oppure non lavorativi si ha diritto, alla
retribuzione della giornata trascorsa al seggio con la retribuzione ordinaria comprensiva delle
indennità normalmente corrisposte in aggiunta per ogni giorno, oppure alternativamente
alla scelta di un giorno di riposo compensativo. In particolare:
ƒ per i lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta la retribuzione giornaliera nella misura
stabilita dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (1/26, 1/30, eccetera);
ƒ per i lavoratori retribuiti in misura oraria, spettano tante quote orarie quant’è il normale
orario giornaliero.
La legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. In ogni
caso devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro e il giorno di riposo dovrà
essere fruito in linea di massima salvaguardando le esigenze organizzative e produttive,
entro un arco temporale molto ristretto, proprio perchè esso ha natura compensativa del
mancato riposo settimanale.
LA DISCIPLINA APPLICATA ALLE ELEZIONI 2008
Il regime previsto dalle norme sopra richiamate è applicabile a qualsiasi consultazione
elettorale compresa quindi la prossima.
Vediamo quindi, in concreto a quali tipi di permesso avranno diritto i lavoratori subordinati
impegnati nelle operazioni in questione.
Salvo eventi eccezioni che potrebbero per esempio prorogare la presenza al martedì
successivo, gli impegni al seggio così come previsti dalle disposizioni normative e
amministrative, sono i seguenti:
GIORNATA
sabato 12 aprile
OPERAZIONI ELETTORALI
a partire dalle ore 16 si effettuano le operazioni
di preparazione dei seggi
domenica 13 aprile
dalle ore 8 alle ore 22 sono previste le elezioni
lunedì 14 aprile
- dalle ore 7 alle ore 15 sono previste le
votazioni;
- subito dopo la chiusura delle urne è effettuato
lo spoglio delle schede.
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Ecco cosa potrebbe verificarsi rispetto agli obblighi del datore di lavoro del lavoratore
impegnato in permesso presso i seggi:
Giorni considerati lavorativi
trascorsi al seggio
(lunedì 14 e in alcuni casi sabato
12, quando è considerato
lavorativo)
Giorni festivi o non lavorativi
(di norma domenica 13 ed
eventualmente sabato 12)
Diritto all’assenza dal lavoro
e alla normale retribuzione, come se il
dipendente avesse lavorato
Diritto ad una quota retributiva
aggiuntiva (in genere 1/26) alla
normale retribuzione oppure, a scelta,
diritto al riposo compensativo.
Ricordiamo che la retribuzione erogata dal datore di lavoro sia nelle giornate festive o non
lavorative, sia in quelle lavorative è considerata retribuzione a tutti gli effetti sia contributivi
che fiscali con conseguente assoggettamento ai contributi e alle imposte.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
L’aspetto non è disciplinato dalle norme in materia di permessi elettorali; si ritiene tuttavia
che il lavoratore coinvolto nelle funzioni elettorali debba assolvere comunque ad una serie di
adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro.
Comunicazione di partecipazione ai seggi
Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore nominato è tenuto ad
avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché
quest’ultimo si possa organizzare in vista dell’assenza, consegnando copia della convocazione
inviatagli dall’Ufficio elettorale.
Consegna attestato di presenza al seggio
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore
di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni e delle ore trascorsi al seggio e
la funzione svolta presso il seggio elettorale e in particolare:
scrutatori e segretari: nomina del Comune o del presidente di seggio se trattasi di
provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la
presenza al seggio;
presidenti di seggio: decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente);
rappresentanti di lista: certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione
dell’incarico ricevuto dalla lista. Ricordiamo che il rappresentante di lista può presentarsi la
domenica mattina, anziché il sabato, perciò il certificato deve portare menzione specifica
dell’accreditamento nella giornata di sabato, altrimenti il sabato non è considerato.
ESEMPLIFICAZIONE
DIPENDENTE DI AZIENDA CHE APPLICA IL CCNL DEL TERZIARIO
1^ IPOTESI: CON ORARIO SETTIMANALE DITRIBUITO SU SEI GIORNI
Per dipendente del settore commercio che lavora 6 giorni a settimana (dal lunedì al
sabato) per 40 ore e riposa la domenica, è previsto il seguente trattamento:
ƒ una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione
mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica eventualmente
trascorsa alle urne;
ƒ la normale retribuzione per il sabato (se si reca al seggio) e per il lunedì.
2^ IPOTESI: CON ORARIO SETTIMANALE DITRIBUITO SU CINQUE GIORNI
Per dipendente del settore commercio che lavora 5 giorni a settimana (dal lunedì al
venerdì) per 40 ore e riposa la domenica, è previsto il seguente trattamento:
ƒ una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione
mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica eventualmente
trascorsa alle urne;
ƒ la normale retribuzione per il lunedì (se si reca al seggio).
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Tipologia
Dipendente a 40 ore
settimanali distribuite
su 6 giorni
SABATO
Normale
retribuzione
DOMENICA
Quota
retributiva
aggiuntiva
o
riposo
compensativo
LUNEDÌ
Normale retribuzione
Dipendente a 40 ore
settimanali distribuite
su 5 giorni
Normale
Retribuzione
Quota
retributiva
aggiuntiva
o
riposo
compensativo
Normale retribuzione
Proponiamo ora l’ipotesi in cui lo svolgimento di funzioni elettorali oltre alle giornate di
sabato (preparazione dei seggi), domenica e lunedì dovesse prorogarsi anche al
martedì.
Tipologia
Dipendente a 40
ore
settimanali
distribuite
su 6 giorni
SABATO
Normale
retribuzio
ne
DOMENICA
Quota
retributiva
aggiuntiva o
riposo
compensativo
LUNEDÌ
Normale
retribuzione
MARTEDì
Normale
retribuzione
Dipendente a 40
ore
settimanali
distribuite
su 5 giorni
Normale
retribuzio
ne
Quota
retributiva
aggiuntiva o
riposo
compensativo
Normale
retribuzione
Normale
retribuzione
AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL DEL TURISMO
E’ frequente, nel settore del turismo che il giorno di riposo settimanale del lavoratore cada
in una giornata diversa dalla domenica (per esempio il mercoledì); in questo caso il
lavoratore non potrà godere né del riposo compensativo né della quota retributiva
aggiuntiva, in quanto i giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali nel suo caso sono
considerati lavorativi. Essi, infatti, sono già compresi nella retribuzione mensile che il
lavoratore percepisce. Se, invece, il giorno di riposo cade in uno dei giorni previsti per
le consultazioni elettorali, si applicano le regole analizzate in precedenza e, quindi, il
lavoratore sarà indennizzato con il riposo compensativo o con una quota giornaliera
aggiuntiva.
Concessione di permessi compensativi
Al lavoratore……….
In relazione alla sua convocazione alle recenti elezioni in qualità di …… e vista la
documentazione prodotta, Le comunichiamo la concessione di n. giorni di permesso
compensativo retribuito per la partecipazione alle funzioni elettorali da godere nelle seguenti
giornate: …………………….
ASSENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
I lavoratori che devono assentarsi dal lavoro per recarsi a votare in luogo lontano da
quello ove svolgono l’attività lavorativa, possono chiedere permessi per il tempo occorrente
per il viaggio. I permessi non sono retribuiti. Le parti possono concordare di computarli in
conto ferie o, ex festività o, riduzione orario di lavoro.
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le precedenze nelle assunzioni