Health Professionals Magazine HPM 2015; 3(2):55-71 DOI: 10.12864/HPM.2015.140 Articolo speciale Tubercolosi & Fumo di Tabacco: problema immunitario ma non solo LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI IN SANITÀ Tuberculosis & tobacco smoke: THE DIGITIZATION OF DOCUMENTS IN HEALTH immune problem but not only R. Mari Paola Pironti Laurea in scienze politiche e diploma in beni archivistici e librari - Libero professionista U.O. di Pneumotisiologia Territoriale, AUSL di Bologna Società Italiana di Tabaccologia, SITAB Riassunto Nel corso degli ultimi anni, il quadro generale del sistema sanitario italiano ha subito notevoli cambiamenti, conseguenza dell’innovazione tecnologica e del progressivo processo di digitalizzazione. In campo documentario, l’introduzione della cartella clinica elettronica e del fascicolo sanitario elettronico sono i primi passi nel lungo percorso di modernizzazione; va detto che, in ambito sanitario una gestione documentale richiede procedure molto più complesse e strumenti adeguati poiché le tipologie di documenti da trattare sono molteplici e la natura dei dati che li formano è di per sé estremamente delicata, visto che riguarda la salute del paziente. In campo sanitario, ormai, si può fare affidamento su soluzioni tecnologiche idonee che permettono la graduale sostituzione della carta col digitale, ma la vera criticità risiede nello stabilire: le modalità organizzative atte a consentire il passaggio da un sistema all’altro; gli obiettivi da perseguire; i risultati ottenibili facendo una distinzione tra quelli a breve e a lungo termine. In realtà, è solo di recente che la Pubblica Amministrazione ha incentrato il dibattito sul tema della dematerializzazione, ovvero la progressiva perdita di consistenza fisica degli archivi delle amministrazioni che si identifica con il suo processo di sostituzione tramite registrazioni informatiche, e posto l’attenzione su tutta una serie di aspetti che seguono una logica di ammodernamento del sistema e dei servizi erogati. Le riflessioni che ne sono scaturite hanno evidenziato tutti i possibili benefici, sia in termini di risparmio economico che di efficienza, che un tale processo – se attuato in maniera corretta – può comportare. In un contesto particolare come quello sanitario, per via delle sue finalità e della documentazione generata, la dematerializzazione va vista oramai come un processo necessario in un’ottica di ottimizzazione delle risorse ed efficacia dei servizi. Si rivela, dunque, fondamentale un’analisi approfondita dei cambiamenti apportati al Servizio sanitario nazionale rispetto al nuovo contesto della tecnologia informatica, sia in termini tecnici che culturali, partendo dalle indicazioni del Patto del Ministero della salute per arrivare alle varie tipologie documentarie sanitarie gestite dai diversi sistemi informativi. Parole chiave: Digitalizzazione, Fascicolo Sanitario Elettronico, Gestione documentale, Dematerializzazione, Tecnologia Informatica Abstract The digitization of documents in the National health system Over the past years, the overall picture of the Italian health system has changed, this is the result of technological innovation and progressive process of digitization. In the documentary field, the introduction of the electronic health record and electronic health records are the first steps in the long process of modernization; it must be said that, in Copyright © Società Editrice Universo (SEU) 56 Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 the health field a document management procedures requires much more complex and appropriate instruments because the types of documents to be treated are varied, and the nature of the data that form them itself is extremely delicate, since it concerns the health of the patient. In health, now, we can rely on technological solutions that allow appropriate the gradual replacement of paper with the digital, but the real criticality lies in establishing: the organizational arrangements for enabling the transition from one system to another; the objectives to be pursued; the results obtained by making a distinction between those short and long term. In fact, it is only recently that the Public Administration focused its discussion on the issue of dematerialization, which is the progressive loss of physical substance of the archives administrations who identifies with his replacement process through computer records, attention is placed on a number of aspects that follow a logic of modernization of the system and the services provided. The reflections based on them have shown all possible benefits, both in terms of cost savings and efficiency, that such a process – if implemented correctly – can result. In a particular context such as healthcare, because of its purpose and the generated documentation, dematerialization now be seen as a necessary process in order to optimize the resources and effectiveness of services. It reveals, therefore, fundamental in-depth analysis of the changes in the National health service with respect to the new context of the information technology, both technical and cultural, starting from the directions of the Covenant of the Ministry of health to get to the various types of documents managed by the different health systems information. Key words: Digitization, Electronic health records, Document management, Dematerialization, Information technology Introduzione L’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione sono passaggi fondamentali per assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di fronte alle nuove sfide che si presentano: basti pensare alla medicina per- Sigle SSN: Servizio Sanitario Nazionale NSIS: Nuovo Sistema Informativo Sanitario FSE: Fascicolo Sanitario Elettronico CUP: Centro Unico di Prenotazione CCE: Cartella Clinica Elettronica CPI: Progetto della Cartella Clinica Integrata AgID: Agenzia per l’Italia Digitale CISIS: Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici PSS: Profilo Sanitario Sintetico MMG/PLS: Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta HL7-CDA: Health level seven-Clinical Document Architecture OSI: Open System Interconnection CCD: Continuity of Care Document ASTM: American Society for Testing and Materials CCR: Continuity of Care Record DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine Asp: Aziende pubbliche di servizi alla persona Cad: Codice amministrazione digitale APSS: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sonalizzata, ai farmaci efficaci ma sempre più costosi, nonché alle prospettive di vita che si allungano. In questo contesto, le attività sono destinate a svilupparsi lungo le linee guida tracciate dal “Patto della salute”14 stipulato dal Ministero della salute d’intesa con le regioni: limitazione di sprechi e inefficienze; la possibilità di reinvestire i conseguenti risparmi nella salute; garanzia per tutti di accedere alle cure e ai farmaci; un elevato standard qualitativo di assistenza. In particolare, l’art. 15 del Documento, “Sanità Digitale e Piano di evoluzione dei flussi informativi del NSIS”, recita quanto segue: “Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in sanità, il Governo e le regioni concordano entro 30 giorni dalla stipula della presente Intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un “Patto per la Sanità Digitale”, ossia un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e ad evitare realizzazioni parziali o non conformi alle esigenze della sanità pubblica. Tale Patto individua, in raccordo con le azioni previste nell’ambito dell’Agenda Digitale nonché dalle vigenti disposizioni in materia di sanità digitale, specifiche priorità, analizza e propone modelli realizzativi di riferimento e strumenti di finanziamento, anche con l’attivazione di iniziative di partenariato pubblico-privato capaci di innescare un circuito virtuoso di risorse economiche destinate a finanziare gli investimenti necessari.” 57 La digitalizzazione dei documenti in sanità Il Patto altro non è che un’iniziativa “precompetitiva”, in quanto si propone di dar vita ad una specie di circuito virtuoso di investimenti per la digitalizzazione della sanità italiana. Abbattere le distanze e le differenze territoriali, un sistema di tracciabilità e trasparenza degli atti amministrativi e, in termini strettamente tecnologici, innovare le relazioni di front end (la parte di un sistema software che gestisce l’interazione con l’utente o con i sistemi esterni che producono dati di ingresso): questi sono solo alcuni degli obiettivi che il nuovo Sistema sanitario si impegna a raggiungere. Tuttavia, la digitalizzazione della documentazione clinica rimane uno degli aspetti di maggiore complessità, e in questo ambito gli interventi includono: • il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): l’insieme dei documenti clinici (patient summary, referti, prescrizioni, ecc.) che riguardano lo stato di salute dell’assistito e derivano dal rapporto che quest’ultimo stabilisce con i diversi soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali che lo prendono in cura; • la tessera sanitaria: abilita il cittadino all’accesso delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il territorio nazionale; essa funge sia come tessera di assicurazione malattia ai fini del riconoscimento dell’assistenza sanitaria nei Paesi UE, che come codice fiscale; • le ricette digitali: l’obiettivo è quello di ultimare il processo di digitalizzazione, tramite la sostituzione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche in formato cartaceo con l’equivalente in formato digitale. Va chiarito che, tale passaggio deve avvenire in modo uniforme e in tempi certi sull’intero territorio nazionale; • la dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche: dopo un’attenta riflessione sui possibili costi derivanti, si è rivelata necessaria un’accelerazione di questo processo, dato che la disponibilità – anche online – di consultare e/o ottenere i referti medici e le cartelle cliniche, comporterà, senza dubbio, un miglioramento dei servizi rivolti al cittadino; • le prenotazioni online: la diffusione dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) delle prestazioni sanitarie a livello regionale e sovra territoriale (online o attraverso intermediari, ad esempio le farmacie) è finalizzata nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse, e inoltre, implica una riduzione dei lunghi tempi di attesa. In questo contesto, i primi passi avviati per l’introduzione della Cartella Clinica Elettronica (CCE) e del FSE hanno di certo costituito una fase importante di questo processo di ammodernamento. La Cartella Clinica Elettronica La CCE rappresenta un miglioramento nella gestione della conservazione e dell’archiviazione delle differenti tipologie di documentazione sanitaria. In Italia sono molte le regioni che hanno intrapreso questo lungo cammino verso la completa digitalizzazione del settore, con investimenti e risultati diversi: tali progetti sembrano in grado di ridurre i costi particolarmente elevati della sanità – sia pubblica che privata – e di migliorare in termini di efficienza il servizio sanitario erogato ai cittadini. Prima di entrare nel merito della riflessione specifica sulle trasformazioni in atto in questo campo, è necessario premettere una breve analisi degli oggetti documentari che sono al centro dell’attività di smaterializzazione in corso, partendo così, dalla definizione di cartella clinica presente nel nuovo Codice di Deontologia Medica5 all’art. 26, che dispone quanto segue: “Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.” In definitiva, la cartella clinica viene concepita come un diario del decorso della malattia e di altri eventuali fatti clinici riguardanti ciascun assistito. Costituisce un documento ufficiale firmato da un pubblico ufficiale e, in quanto tale, come stabilito dall’art. 2699 del Codice Civile sulla definizione di atto pubblico, è «un atto pubblico di fede privilegiata» il cui contenuto è confutabile solo con la prova contraria. 58 Pertanto, i dati contenuti nella cartella non possono essere cancellati, anche se sono ammesse correzioni di errori tramite rettifica o integrazione: la prassi, in questo caso, stabilisce di circoscrivere l’errore tra due parentesi oppure interlinearlo (come è uso ad esempio nei verbali di udienza o negli atti notarili), numerarlo e riportare a piè di pagina il numero con la dicitura “leggasi”, per poi scrivere la correzione apportata e apporre firma, data e timbro. A testimoniare la validità della cartella clinica come documento ufficiale vi è, tra l’altro, la circolare del Ministero della Salute n. 61 del 19 dicembre 1986 che recita quanto segue: “Le cartelle cliniche, unitamente ai referti vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentale per le ricerche di carattere storico sanitario”3. Inoltre, in merito alle radiografie e altra documentazione diagnostica, la Circolare ministeriale stabilisce che, poiché queste non rivestono il carattere di atti ufficiali, sotto il profilo medico, medico-legale, amministrativo e scientifico si ritiene sufficiente la loro conservazione per un periodo limitato, ovvero di “soli” venti anni. È chiaro che la decisione da parte del legislatore di conservare a tempo indeterminato la cartella clinica ha influenzato le modalità di sviluppo del sistema di gestione della documentazione sanitaria. Allo stato attuale, quella che inizialmente era sembrata una scelta giusta si è poi rivelata non particolarmente lungimirante, almeno per quanto riguarda la sostenibilità del processo di conservazione in considerazione della grande quantità di documenti conservati e alla lievitazione dei costi di gestione di depositi che tuttavia, in ragione della insufficienza degli strumenti disponibili, non garantiscono la possibilità di fruire del patrimonio conservato. Anche per tale ragione che sono nate, a livello locale e nazionale, iniziative finalizzate a definire linee guida operative in grado di gestire il sistema di conservazione e pianificare con maggiore efficienza gli interventi di selezione. In tale contesto, considerare la CCE come semplice risultato di un prodotto software sarebbe limitativo; la sua introduzione coincide con un miglioramento della comunicazione di base e il coordinamento delle informazioni relative all’assistito21. Pertanto, va vista come il risultato del mutamento dei processi amministrativi, organizzativi e manageriali che caratterizzano l’infrastruttura e la struttura sanitaria. Lungo la strada del cambiamento, il processo di digitalizzazione deve affrontare criticità e Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 problemi impegnativi su diversi fronti: primo fra tutti, quello della privacy e della protezione dei dati (tanto da rendere necessario l’intervento del Garante), ma anche quello relativo alla corretta tenuta nel lungo termine dei contenuti informativi nel caso di documenti digitali nativi, o ancora il problema legato alla necessità di risolvere le problematiche dei pazienti rispetto alla consultazione dei propri dati clinici in digitale, e alla difficoltà di assicurare copia autentica della CCE in modo congeniale al paziente che non può certo essere obbligato a munirsi di un complicato, oltre che costoso, software di lettura. La criticità, quindi, sta anche nel far coesistere il supporto digitale con quello cartaceo grazie alla creazione di un archivio ibrido efficiente e funzionale. I dati clinici possono essere considerati da diversi punti di vista, l’attenzione può essere focalizzata sul paziente o sulla struttura sanitaria17, e i dati possono avere anche natura statistica (ad esempio in relazione a uno specifico aspetto clinico). In particolare, se riferiti al paziente, è da constatare che i dati sono generalmente di diversa natura e provenienza e soprattutto sono “dispersi” nelle varie strutture; si parla ad esempio di: dati amministrativi e dati sulle emergenze. Nell’ipotesi in cui, invece, i dati siano in relazione alla struttura sanitaria (laboratorio, reparto), essi riguardano le attività svolte, come visite, interventi e ricoveri; questi dati possono includere anche informazioni sulle attività non legate a singoli pazienti, e dunque non provenienti dalle cartelle cliniche. È stato peraltro sostenuto da molti autori che nella dimensione digitale, anche in ambienti ibridi, una cartella clinica non può esistere senza l’adeguato ausilio di un sistema informativo idoneo, in grado cioè di rispettare criteri e requisiti essenziali19, quali: • possedere un adeguato strumento di codifica dei dati clinici; • documentare correttamente sul piano giuridico ogni operazione effettuata; • disporre di un adeguato sistema di auditing; • gestire i processi evolutivi del sistema stesso di gestione dei dati; • garantire l’integrità e l’interoperabilità con tutti gli strumenti clinici a disposizione, sia hardware che software; • sostenere le attività diagnostiche al fine di evitare possibili errori umani. Va detto che, ad oggi, tali criteri non sono ancora del tutto disponibili e verificabili nei sistemi informativi presenti sul mercato. 59 La digitalizzazione dei documenti in sanità Un altro requisito generale riguarda l’obbligo di seguire dettagliatamente i modelli e gli standard formalizzati adottati dal Ministero della Salute. Le soluzioni standard contribuiscono infatti a ridurre la complessità e i costi degli interventi di informatizzazione, facilitando la distribuzione l’integrazione e la distribuzione dell’informazione e abbassando i costi della gestione del sistema. Il sistema di gestione delle cartelle cliniche in particolare deve mantenere connessioni logiche e operative anche con gli altri sistemi presenti in ambito clinico assicurando alcune funzionalità, come ad esempio, un collegamento con gli altri sistemi informativi avvalendosi dell’uso di messaggistica standard sia per lo scambio di ordini che per la comunicazione dei risultati o per le prenotazioni. Altri aspetti fondamentali da assicurare sono: la trasferibilità delle informazioni tra ambienti e specialisti diversi, la facilità di consultazione con banche dati bibliografiche, i collegamenti con basi di dati e registri istituzionali, gli eventuali collegamenti, ove risulti necessario, con le cartelle cliniche di familiari (sempre nel rispetto delle regole sulla privacy). Infine, un altro aspetto da non sottovalutare è la gestione informatica dei documenti relativi ai pagamenti (rimborsi, ticket, ecc.). Nella letteratura di settore si è naturalmente evidenziato la necessità di valutare attentamente gli aspetti organizzativi dei processi di smaterializzazione in ambito clinico, con particolare attenzione alla necessità di assicurare: una formazione iniziale per l’utilizzo delle funzioni basilari; un’implementazione e l’installazione il più possibile graduale e modulare; un’interfaccia semplice e di facile utilizzo; il rispetto dell’interazione fra il medico e il paziente. Il concetto di CCE è in continua evoluzione poiché riguarda non solo i dati clinici ma soprattutto i servizi ad essi collegati: la memorizzazione e la condivisione delle informazioni necessarie ai fini della prevenzione, dell’assistenza e della governance18. Nonostante l’informatizzazione sia oramai un processo inarrestabile, l’opera di digitalizzazione della cartella clinica è ancora in una fase iniziale e, inoltre, il panorama nazionale non offre criteri univoci sulla linea di interventi da seguire. In questo contesto, si è sviluppato il Progetto della Cartella Paziente Integrata (CPI) nell’ambito del Programma3, all’interno della programmazione di attività di interesse nazionale nell’ambito del governo clinico, qualità e sicurezza delle cure, la realizzazione del modello. Implementata nel corso di due anni, coinvolgendo operatori sanitari afferenti a specialità e direzioni etero- genee (la direzione sanitaria, la gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure, la chirurgia, le terapie intensive, la medicina generale, l’otorinolaringoiatria), la CPI propone un modello di riferimento per le aziende nella creazione della cartella aziendale, delineando i requisiti minimi che le cartelle in uso dovrebbero rispettare. Questa soluzione, nasce per essere tradotta in formato cartaceo, ma l’informazione così come viene strutturata e la definizione dei processi da sviluppare, si possono ricondurre facilmente a modelli informatizzati di processi sanitari equivalenti. Il Fascicolo Sanitario Elettronico Di particolare rilievo ai fini della definizione dei requisiti di qualità di un sistema sanitario digitale è il concetto di interoperabilità che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha approfondito con riferimento allo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico in un documento di specifiche conformi a quanto indicato nell’Allegato A “Guida tecnica e modelli di riferimento” delle “Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE”, predisposte dal Tavolo tecnico coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Ministero della Salute, con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, delle Regioni e Province autonome, nonché del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici (CISIS). Nello specifico, il documento elenca e descrive2: • le principali funzionalità per l’interoperabilità che i sistemi regionali di FSE devono offrire; • i requisiti di sicurezza da rispettare; • le principali componenti funzionali che i sistemi regionali di FSE devono prevedere. In particolare, viene stabilito che il FSE: “è costituito, previo consenso dell’assistito, dalle Regioni e Province Autonome per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione perseguite dai soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali che prendono in cura l’assistito”1. Pertanto, l’obiettivo principale del FSE è quello di facilitare l’assistenza al paziente offrendo un servizio che possa agevolare l’integrazione fra le varie competenze professionali, fornire una base informativa consistente, e contribuire al miglioramento delle attività assistenziali e di cura (nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali). 60 In definitiva, il FSE regionale, lo si può intendere come una infrastruttura multifunzionale in cui i dati e le informazioni relative alla storia clinica di un paziente (su tutto l’arco della sua vita), eterogenee e distribuite a livello geografico (provenienti da tutte le strutture sanitarie con cui il cittadino è venuto in contatto), vengono filtrate e integrate per supportare le specifiche esigenze degli stakeholder sanitari (Figura 1). Essendo molte le regioni che hanno avviato progetti per la creazione e la gestione del FSE, si è reso necessario giungere ad un sistema univoco ed uniforme che sintetizzi le diverse istanze presenti e sia modello di riferimento a livello nazionale. Le Linee guida nazionali, che vengono periodicamente aggiornate, definiscono le finalità del FSE perseguite dal SSN e dai servizi socio-sanitari regionali: prevenzione, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria13. Il Ministero, nelle Linee guida nazionali sul FSE11, indica anche gli ambiti di applicazione per ottimizzare i processi operativi del settore sanitario che siano di supporto a: • scenari e processi di cura, rendendo disponibile la storia clinica del paziente; • emergenza/urgenza, consentendo all’operatore sanitario di “inquadrare” il paziente fino a quel momento sconosciuto; • attività gestionali e amministrative, permettendo di condividere tra gli operatori le diverse informazioni che serviranno poi in fase di riabilitazione del paziente. Il FSE è costituito da un nucleo minimo di dati e documenti, quali: • i dati identificativi e amministrativi dell’assistito; • i referti; • i verbali del pronto soccorso; • le lettere di dimissione; • il profilo sanitario sintetico; • il dossier farmaceutico; • il consenso o diniego alla donazione degli organi e dei tessuti. Nello specifico, i dati anagrafici del paziente (gestiti in archivi separati) sono fondamentali poiché è attorno ad essi che ruota l’intero processo legato all’assistenza sanitaria e, pertanto, la correttezza dei dati e il loro periodico aggiornamento è un requisito imprescindibile nella realizzazione del FSE. Per i documenti sanitari e socio-sanitari, come si è visto, il nucleo minimo deve essere reso Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 disponibile a livello regionale, allo scopo di garantire la libertà di scelta del cittadino nell’esercizio del diritto alla cura a fronte di un eventuale cambio di residenza da una regione all’altra; gli altri documenti (prescrizioni, cartelle cliniche di ricovero, bilanci di salute, assistenza domiciliare, piani terapeutici, assistenza residenziale e semiresidenziale, erogazione farmaci, certificati) possono, invece, diventare una componente integrativa del FSE in base alle scelte regionali, laddove il livello di maturazione del processo di digitalizzazione varia da una regione all’altra. Nelle specifiche tecniche vengono elencati i seguenti requisiti da rispettare nella comunicazione interregionale tra i sistemi regionali di FSE: • l’integrità dei messaggi per cui si garantisce che questi non siano alterati nella fase di trasmissione o, in caso contrario, che siano evidenti le eventuali modifiche; • la confidenzialità dei messaggi, nel senso che solo il destinatario sarà in grado di interpretare il loro contenuto; • il non ripudio dei messaggi, per cui il mittente e il destinatario non possano negare di aver, rispettivamente, trasmesso e ricevuto i messaggi; • l’autenticità degli attori che assicura l’identità dei soggetti coinvolti nella comunicazione dei messaggi. Tra le innovazioni che porta con sé il FSE vi è il “taccuino personale del cittadino”, ovvero una sezione riservata al paziente che può inserire i dati e le informazioni personali, i file di documenti sanitari, un diario degli eventi maggiormente rilevanti, un promemoria dei controlli medici a cui doversi sottoporre periodicamente. Queste informazioni risulteranno però non certificate. Si può dunque definire il FSE come un “luogo” istituzionale della Rete dove il cittadino può archiviare la sua storia clinica, personalizzandola e mantenendo aggiornati i dati riguardanti la sua salute. In tale contesto, il patient summary o Profilo Sanitario Sintetico (PSS) è il documento informatico sanitario che riassume la storia clinica del paziente e la sua situazione corrente (figura 1). Il Profilo Sanitario Sintetico nel formato HL7-CDA Le informazioni che costituiscono il PSS vengono estratte dalla scheda sanitaria individuale che equivale al contenuto informativo dell’appli- 61 La digitalizzazione dei documenti in sanità Figura 1 - Tipologie di informazioni che il FSE raccoglie e rende disponibili a medico e paziente (http://www.salute.gov.it.) Figure 1 - Types of information that the EHR collects and makes available to the doctor and the patient (http://www.salute. gov.it.) cativo di cartella clinica del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS). Il profilo in questione, aggiornato ogni volta che si presentano cambiamenti rilevanti nell’iter clinico dell’assistito, contiene un set predefinito di dati clinici in caso di emergenza. In breve, il PSS è un documento: • sintetico, poiché riporta solo le informazioni essenziali; • creato da un unico autore (MMG/PLS) essendo il frutto di una valutazione professionale; • non clinicamente specializzato, al fine di promuovere la continuità dei processi a prescindere dal contesto; • non presenta un destinatario predefinito; • unico, poiché deve esistere un solo profilo per paziente. Il PSS è un documento che rispetta lo standard Health level seven - Clinical document architecture (HL7-CDA). Il progetto HL7 prende il via nel marzo 1987 al fine di semplificare le interfacce fra i differenti applicativi sanitari e si basa sulla standardizzazione dei formati per lo scambio di un insieme di dati condivisi che hanno la caratteristica di essere comuni ad ogni tipo di sistema sanitario. La qualifica “level 7” indica il livello più elevato del modello Open System Interconnection (OSI), ovvero il livello applicativo. Concettualmente, HL7 definisce un’interfaccia di tipo paritario (applicazione-applicazione) che è posta, per l’appunto, al settimo livello del modello OSI. Dunque, lo standard fa riferimento ai dati scambiati, alla tempistica nella quale avvengono tali scambi e alla comunicazione di errori tra le applicazioni; in pratica, definisce un protocollo di scambio di messaggi. Tra gli obiettivi di HL7: regolamentare lo scambio di informazioni all’interno di una stessa struttura ospedaliera; • consentire la trasmissione di ogni tipo di documento sanitario (contenenti informazioni cliniche, finanziarie, organizzative, ecc.). Pertanto, viene riportata ogni informazione di tipo testuale o numerico in relazione all’evento clinico, ad esclusione delle immagini: va precisato che, comunque, lo standard prevede anche la possibilità di scambiare informazioni relative a immagini diagnostiche sotto forma di dati incapsulati, quando però tali informazioni siano riconducibili ad un unico messaggio. L’architettura del sistema è di tipo client/server ed è appunto formata da una coppia di processi che si scambiano messaggi su una rete. In sintesi, il sistema è formato da questi due moduli (il client e il server), che in genere sono effettuati su macchine diverse collegate in rete: il client può inviare dati al server attraverso vari protocolli di comunicazione. Il CDA, invece, è uno standard che specifica la struttura e la semantica dei documenti clinici per lo scambio all’interno del sistema informativo sanitario; nello specifico è formato da: • header (intestazione), contiene le informazioni relative al contesto del documento (dati riferiti al paziente, al medico, alla struttura sanitaria, all’autore del documento, al firmatario del documento, a uno o più eventi clinici, osservazioni o procedure mediche). Ha quattro componenti logiche: document information, encounter data, service actors, service targets; • body, comprende il contenuto del documento. • 62 Nel 2000 la versione 1.0 del CDA è diventata uno standard di HL7 e tra le caratteristiche principali dello standard, nelle recenti versioni, vi è quella di essere realizzato nel linguaggio di marcatura XML. Un documento CDA è un oggetto informativo definito che può includere testo, immagini, suoni, ecc.; può essere inviato all’interno di un messaggio HL7 ma può esistere indipendentemente anche all’esterno di un messaggio di trasferimento. In tale contesto di sviluppo, le maggiori organizzazioni di riferimento per la creazione di standard e applicativi hanno lavorato su un documento sanitario che potesse assicurare una continuità di cura e assistenza in un formato basato sullo standard HL7-CDA2, definito Continuity of Care Document (CCD), che è il risultato di una collaborazione tra HL7 e l’American Society for Testing and Materials committee E31 on healthcare informatics (ASTM). La strutturazione del CCD deriva dalla convergenza dello standard Continuity of Care Record (CCR) verso HL7-CDA2. In sintesi, il CCR è costituito da un insieme di dati rilevanti che descrivono lo stato di salute (presente e passato) di un paziente, oltre alle cure e i trattamenti cui si è sottoposto. Tali dati riguardano informazioni di tipo amministrativo, demografico e clinico. Il CCR, pertanto, rappresenta il mezzo attraverso il quale un professionista sanitario associa tutti i dati di un paziente ritenuti rilevanti e li invia ad un altro professionista sanitario, mantenendo così una continuità della cura. Lo standard “fotografa” il quadro clinico, demografico e amministrativo dell’assistito. Ne deriva che il PSS in questo formato sia costituito da componenti informative suddivise in dati: • obbligatori: i dati devono essere necessariamente inseriti nel PSS; • raccomandati: dati non obbligatori, ma è richiesto il loro inserimento se disponibili perché comunque considerati rilevanti; • opzionali: i dati non sono considerati rilevanti. Tipologie di documenti sanitari nei processi di dematerializzazione Lo sviluppo tecnologico e i progressi scientifici, nonché l’evoluzione di tutta una serie di sistemi, da quello politico a quello economico e sociale, strettamente collegati a quello sanitario, Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 hanno influenzato le modalità di formazione delle varie tipologie documentarie. L’introduzione nelle strutture sanitarie di particolari sistemi di gestione per la qualità e il controllo dei processi ha, tra l’altro, contribuito a portare alla luce tutta una serie di problematiche e difficoltà fino a quel momento nascoste o poco considerate. Tuttavia, questi cambiamenti non sono coincisi con una ridefinizione uniforme e coerente delle linee guida da adottare nei processi di creazione documentale. Una prima distinzione fra le varie tipologie documentali vede contrapposta la cartella clinica e il resto della documentazione sanitaria15. In tal senso, si parla di: • cartella clinica ospedaliera: lo strumento di lavoro per il personale sanitario operante, intesa come registrazione dei rilievi clinici, degli indirizzi diagnostici e dei dispositivi terapeutici; come si è detto, costituisce “un atto di fede privilegiata” il cui contenuto è confutabile solo con la prova contraria; • cartella clinica della casa di cura: la distinzione base è la convenzione o meno con l’Azienda sanitaria; qualora non ci sia la cartella clinica è equivalente a un semplice promemoria privato dell’attività diagnostica e terapeutica svolta, dunque non riveste carattere di atto pubblico né di certificazione. Le cartelle cliniche delle case di cura private debbono comunque essere annotate come disposto dall’art. 24 del dm Sanità 5 agosto 1977 e quindi, completa dei dati anagrafici e rilievi clinico-terapeutici per ogni ricoverato, con numerazione progressiva; • documenti annessi alla cartella clinica: - il foglio di accettazione/rapporto pronto soccorso; - la copia dei referti inviati all’autorità giudiziaria; - la copia denuncia di malattia infettiva/notifica infezioni ospedaliere; - la scheda di dimissione ospedaliera, istituita con il dm Sanità 28 dicembre 1991 e disciplinata dal dm Sanità 26 luglio 1993; - il certificato di assistenza al parto; - la scheda infermieristica; - la scheda ostetrica; - i consensi informati; - la copia del riscontro diagnostico in caso di decesso del paziente; - la copia della lettera di dimissione al paziente; La digitalizzazione dei documenti in sanità - i referti di tutte le indagini di laboratorio e strumentali; - gli esami con i relativi referti effettuati in dimissione protetta e in preospedalizzazione; - eventuali comunicazioni al Tribunale dei minori; - la scheda anestesiologica; - eventuali comunicazioni del Giudice di sorveglianza nel caso di pazienti provenienti dagli Istituiti carcerari; - il trattamento sanitario obbligatorio; - la consulenza specialistiche effettuate; - la scheda dell’intervento chirurgico; - la domanda per lungodegenza; - la domanda per riabilitazione; • la scheda sanitaria e la cartella clinica del medico libero professionista: documento che può contenere dati analoghi alla cartella clinica o anche solo i dati essenziali del paziente; ha valore di strumento tecnico professionale che supporta l’attività clinica del medico di famiglia e del pediatra. La compilazione della scheda sanitaria è prevista dagli accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale (art. 48 l. 833/1978) e quello del 2005 (art. 45 punto 2 lett. b) prevede: «la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico» e in conformità con quanto previsto dall’art. 59, lett. b «a uso del medico e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi regionali, nonché l’utilizzazione della Carta Nazionale dei Servizi […] e della tessera del cittadino […]»; • la cartella infermieristica: documenta la pianificazione dell’assistenza operata dall’infermiere nei confronti dell’assistito; di solito è strutturata secondo le modalità utilizzate per redigere una cartella clinica per obiettivi, basandosi dunque su: una raccolta di informazioni generali sul paziente e i suoi problemi clinici; un’identificazione dei bisogni; una formulazione degli obiettivi; una pianificazione delle azioni dell’infermiere; il diario infermieristico in base ai compiti; una valutazione dei risultati finali. Una seconda distinzione possibile è quella tra documenti esterni, ossia la documentazione che perviene alla struttura sanitaria dall’esterno e che dunque non essendo soggetta al suo controllo va filtrata e normalizzata, e documenti interni, cioè la documentazione generata 63 all’intero della struttura sanitaria titolare. Nello specifico: • documenti esterni analogici: i documenti analogici che vengono consegnati al paziente nella fase di accettazione dello stesso; redatti da soggetti esterni alla struttura ospedaliera, come ad esempio: il medico di base, il medico curante per precedenti ricoveri, il medico specialista, ecc.; • documenti esterni informatici: i documenti digitali (con firma digitale) trasmessi direttamente da altri soggetti, ad esempio il laboratorio d’analisi, alla struttura ospedaliera; possono confluire direttamente nel sistema di CCE e sono attribuiti direttamente al paziente attraverso i metadati; • documenti interni informatici: i documenti informatici (anche senza firma digitale) che vengono formati dal personale medico, infermieristico o amministrativo, come ad esempio: referti, immagini radiologiche, documenti amministrativi interni, ecc.; si “perfezionano” con la chiusura al termine della loro redazione; • documenti interni dinamici: i documenti formati da singole registrazioni o annotazioni del personale coinvolto nel percorso di cura (ad esempio: diario medico o quello infermieristico); questo tipo di documenti rimane attivo per l’intera durata della degenza del paziente e si perfeziona solo con l’apposizione in calce al documento della firma del medico curante o del responsabile dell’unità operativa di degenza del paziente. La firma digitale dà stabilità periodica a questa tipologia documentaria: ogni registrazione è accompagnata da data e ora di inserimento, oltre che dall’indicazione dell’utente che l’ha effettuata (ogni successiva alterazione della cartella clinica costituisce falso in atto pubblico così come stabilito dalla Cass. Pen. Sez. V 1991, I, 1771); • documenti dinamici sottoscritti dal paziente: documenti prodotti internamente alla struttura ospedaliera e sottoposti alla firma del paziente (documentazione relativa alla privacy, l’accettazione al trattamento medico, i documenti di dimissione volontaria contro il parere del medico curante, ecc.). Va detto che, è solo di recente (negli ultimi decenni) che la cartella clinica viene riconosciu- 64 ta come uno strumento fondamentale ma allo stesso tempo di grande complessità. Da semplice registrazione di dati essenziali del paziente e della sua malattia, la cartella clinica è divenuta una raccolta sempre più numerosa di documenti sanitari e informazioni varie che, strutturate in maniera logica e articolata, hanno il compito di soddisfare alcuni requisiti, tra cui quelli strettamente clinico-diagnosticoterapeutico10. In riferimento alle modalità di compilazione della cartella clinica, ad esempio, non vi è un criterio uniforme né delle linee guida ufficiali. Questa viene redatta, pertanto, nei modi più svariati (omnicomprensiva, per problemi, integrata, ecc.) dalle strutture sanitarie. Può capitare persino, che i modi cambino tra unità operative diverse dello stesso ospedale, magari anche dello stesso dipartimento. Per tal motivo, esaminando la cartella clinica di un paziente risulterà difficile collegare le diverse informazioni tra di loro: integrazione di dati, comprensione della successione cronologica, individuazione dei problemi e degli interventi compiuti per risolverli, reperimento di dati relativi al paziente in termini di realizzazione, tutela della riservatezza e partecipazione al processo di cura. Va detto, peraltro, che ad oggi è ancora scarsa l’attenzione sull’importanza della documentazione sanitaria dal punto di vista amministrativo e legale. Troppo spesso si scoprono omissioni, compilazioni fatte in modo errato, correzioni, integrazioni successive, aggiustamenti vari e tardivi; tutte azioni che fanno intendere che la documentazione sanitaria non è trattata con il riguardo che merita. Altro aspetto sul quale soffermarsi, poi, è quello che lega la cartella clinica agli standard di qualità come garanzia dell’uniformità degli interventi, verifica degli esiti e programmazione del miglioramento. In questo senso, è probabile che la frammentazione della medicina in tante branche, se da un lato ha comportato un salto di qualità, dall’altro ha determinato la parallela frammentazione del paziente: il singolo specialista si limita ad analizzare e curare un solo aspetto dell’assistito, viene così a mancare una figura unica che sia in grado di ricostruire interamente tutti gli aspetti, i problemi del paziente e le relative soluzioni. Lo sviluppo tecnologico ha indubbiamente influenzato la medicina, che da antropologica, basata sui segni della persona, diventa tecnologica, ovvero basata sui dati strumentali. L’attuale cartella clinica riflette questi aspetti e la gestione del paziente è affidata ai singoli esperti Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 di settore: assistenziale, amministrativo-socioeconomico, tecnico, medico-polispecialistico, tecnologico, e quant’altro. Risulta, pertanto, fondamentale che la cartella clinica su supporto informatico sia in grado di offrire un tipo di articolazione che, partendo da una base generale e comune per tutti, includa moduli via via più specialistici. L’utilizzo dei diversi programmi applicativi rende possibile la creazione della CCE, a patto che si realizzi, dopo un’analisi approfondita delle necessità dei vari reparti, uno studio coerente delle modalità di lavoro tramite il dialogo con i singoli operatori (medici, infermieri, tecnici, ecc.). Questo passaggio è indispensabile, poiché la mancata comprensione delle necessità del personale sanitario ad opera di chi è responsabile delle scelte e della realizzazione di questi processi, genera conseguenze negative anche nell’utilizzo della cartella clinica. Al contrario, identificando e pianificando precocemente quelli che sono i requisiti fondamentali di un sistema di gestione (specie per ciò che riguarda i flussi informativi della struttura sanitaria), si garantisce l’interoperabilità tra i vari sistemi. Comprendere la distinzione tra le varie tipologie documentarie sarà utile in riferimento ai processi di conservazione sostitutiva e, ove previsto dalla legge, di smaterializzazione dei documenti. Come descritto nelle Linee guida del Ministero della Salute è opportuno distinguere tra: documentazione diagnostica per immagini (referto, referto strutturato e immagini) e documentazione di laboratorio di analisi (referto di medicina di laboratorio)12. Parlando di referto, l’art. 3 del dm 14 febbraio 1997 (quale norma di attuazione prevista dall’art. 111 comma 10 del d.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995) lo identifica come documentazione radiologica; secondo questo decreto, il resoconto radiologico «consiste nei referti stilati dal medico specialista radiologo», mentre, i documenti radiologici «consistono nella documentazione iconografica prodotta a seguito dell’indagine diagnostica utilizzata dal medico specialista nonché in quella prodotta nell’ambito delle attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico»8. A tal proposito, va detto che questa diversificazione, anche a livello normativo, tra le due tipologie di referti non sarà più necessaria grazie all’innovazione tecnologica che sarà alla base della nuova gestione elettronica dei dati. Dunque, si identificherà il referto strutturato come un elemento informativo a disposizione dello specialista radiologo, che permette di La digitalizzazione dei documenti in sanità implementare la presentazione del lavoro interpretativo con l’aggiunta delle immagini diagnostiche che hanno maggiormente contribuito a formulare la diagnosi20. Il documento così prodotto è memorizzabile negli stessi archivi in cui si conservano le immagini diagnostiche, e il referto strutturato è parte integrante dello standard Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), al cui interno, secondo una organizzazione descritta dallo standard, troviamo un insieme di dati alfanumerici e di immagini che consentono di formare un ipertesto nel quale siano presenti: • i dati anagrafici del paziente; • specifiche note anamnestiche; • il quesito clinico; • la descrizione della tecnica dell’indagine radiologica; • la descrizione dei reperti radiologici; • la diagnosi conclusiva; • le immagini prodotte e ritenute importanti dallo specialista radiologo o medico nucleare, ed in base alle quali egli ha formulato la sua diagnosi; • l’elaborazione e la ricostruzione operata dallo specialista radiologo o medico nucleare per giungere alla formulazione della sua diagnosi. Sono comprese le modifiche di valori utilizzate per la definizione di strutture anatomiche differenti di cui si deve tener traccia nel sistema tramite rappresentazioni dei vari “stati di presentazione”. Il tutto, dunque, in un formato standard che consente al referto strutturato di essere usufruibile anche da un altro applicativo informatico purché ne supporti la creazione e la lettura. Il referto strutturato segue la stessa normativa cui sono sottoposti i referti testuali. Per quanto riguarda le immagini, esse sono regolamentate dall’art. 4 del dm 14 febbraio 1997 che recita quanto segue: “La documentazione iconografica […] può essere acquisita mediante pellicole radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici. Può essere detenuta in apposito locale predisposto, può essere microfilmata oppure può essere memorizzata in archivio elettronico in conformità alla direttive dell’Agenzia per l’informatizzazione della pubblica amministrazione.” Le immagine elettroniche dovranno invece seguire un protocollo nel quale saranno associate ad altre informazioni, come i dati del paziente, le modalità di acquisizione e quelle di visualizzazione, e verranno conservate secondo la normativa vigente. 65 Infine, altra tipologia è la documentazione del laboratorio analisi, ovvero il referto di medicina, che è il prodotto generato dalla specifica richiesta di esami clinici. La classificazione di questi documenti è necessaria per il corretto svolgimento delle attività di gestione di tenuta e controllo. Nell’analisi di questi processi, una corretta archiviazione dei dati consente la semplificazione dei vari procedimenti amministrativi, garantisce l’integrazione e l’identificazione certa e univoca dei documenti, nonché l’interoperabilità tra di essi, assicurando in tal modo la reperibilità del documento ricercato e la certezza della sua validità giuridica. In riferimento alla documentazione sanitaria, è richiesta una maggiore complessità nella gestione amministrativa dei processi che sono alla base dei documenti prodotti, poiché questo ambito interessa la salute del cittadino. Tale gestione, dunque, sia essa di carattere sanitario che amministrativo, va affrontata secondo interventi prestabiliti sulla base di un’attenta analisi e con strumenti uniformi. Nei processi di archiviazione, poi, una corretta classificazione si tradurrà in una fascicolazione coerente. Questa è una delle problematiche maggiormente riscontrate nei processi di conservazione, dove, conseguenza di troppi sistemi ibridi, il sistema referente e il sistema immagine non sono correlati tra loro. È, dunque, indispensabile conoscere bene i procedimenti per migliorare il sistema. La normativa attuale prevede differenze che sono ben descritte dalle varie Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) nei regolamenti sulle modalità di tenuta, conservazione e rilascio della documentazione sanitaria. Nello specifico, i regolamenti fanno una distinzione in base a due situazioni tipo, vale a dire se in regime di ricovero o se in regime ambulatoriale16: • in regime di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery): in tale ipotesi, la cartella clinica con i referti diagnostici, i resoconti radiologici, la scheda di dimissione ospedaliera, che si andranno ad unire alla cartella stessa, vengono conservati a tempo indeterminato (pertanto potremmo anche dire illimitato). Conservazione a tempo indeterminato anche per le refertazioni, mentre, in riferimento alla documentazione iconografica radiologica e di medicina nucleare, nonché altro materiale diagnostico (come i preparati istologici o citologici, le inclusioni in paraffina, i tracciati, le fotografie, i filmati ed ogni altro materiale non deteriorabile che sia stato oggetto di diagnosi mediante refertazione), per 66 la conservazione è indicato un periodo di almeno 10 anni (dm Sanità del 14 febbraio 1997), ad eccezione di disposizioni di normative specifiche; • in regime ambulatoriale: anche in questo caso, la documentazione iconografica radiologica e di medicina nucleare viene conservata per almeno 10 anni. Relativamente a materiale diagnostico di altra natura che è sottoposto a trattamento conservativo: nell’ipotesi in cui non è stato consegnato al paziente, verrà conservato per il periodo di tempo stabilito da specifiche norme o, in mancanza di queste, per il tempo ritenuto necessario da parte del Responsabile dell’unità operativa. Anche i referti in copia sono conservati nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente; infine, la documentazione iconografica radiologica è conservata relativamente agli ultimi 10 anni presso l’archivio a cura delle Unità operative di radiologia. È d’obbligo distinguere tra le varie tipologie documentali che le strutture sanitarie gestiscono rispetto a quelle aziendali; anche se la loro conservazione seguirà processi del tutto simili a quelli relativi alla documentazione aziendale, la complessità in materia sanitaria è di tutt’altro genere. Ad esempio, ci si può chiedere se il referto strutturato vada inteso come l’insieme del singolo referto e delle immagini dell’assistito, o come struttura XML; oppure, riflettendo sulle articolate modalità di consegna dei documenti sanitari al cittadino, ci si interroga sulla migliore soluzione per semplificare questo passaggio. In riferimento a quest’ultimo punto, ad esempio, la risposta potrebbe essere: consegnare la cartella clinica in formato digitale, con annesse firma digitale e marca temporale. I tempi probabilmente non sono ancora maturi per una soluzione di questo tipo; quello che invece, è al momento realizzabile, comporterebbe la consegna della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria di interesse del paziente, in semplice copia cartacea, ma con l’apposizione del timbro digitale su ogni singolo foglio. Sono state predisposte anche delle Linee guida per l’utilizzo del timbro elettronico: l’obiettivo che si pongono le pubbliche amministrazioni è quello di limitare l’impiego dei documenti cartacei solo per «specifiche esigenze non informatizzabili o a particolari contesti in cui tali documenti, almeno per un periodo transitorio, dovranno coesistere con i documenti informatici»4. Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 Il timbro digitale mantiene inalterato il valore legale del documento informatico sottoscritto con firma digitale; il cittadino dovrà semplicemente essere dotato di un software di lettura del contrassegno. Pertanto, il contrassegno generato elettronicamente ha lo scopo di facilitare la coesistenza di documenti analogici e digitali in un sistema ibrido, e si affianca alle diverse iniziative avviate dalla Pubblica Amministrazione che puntano al progressivo processo di dematerializzazione dell’intero sistema di gestione documentale. In questo senso, bisognerà fare un’altra importante distinzione: documento originale unico e documento originale non unico. Il Cad, all’art. 1 com. 1 lett. v), definisce gli originali non unici: «i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi»7; da questo enunciato si ricava l’altra definizione: gli originali unici sono quei documenti il cui contenuto non può essere desunto da altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la tenuta (come titoli all’ordine, assegni, cambiali, verbali di assemblea, ecc.). Ci ha pensato il legislatore con il dpcm del 21 marzo 20136, a chiarire la questione dei documenti analogici originali unici che aveva sollevato molti dubbi, soprattutto in riferimento alla loro esatta individuazione. Con l’entrata in vigore di questo decreto, infatti, l’obbligo della conservazione cartacea e dell’autenticazione della copia digitalizzata (in caso di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici) viene meno, essendo state individuate le particolari tipologie di documenti analogici originali unici interessati da questo obbligo ai sensi dell’art. 22 comma 5 del Cad. Nella tabella A dell’allegato al decreto, si parla di: • documenti per i quali è possibile una dematerializzazione e la conservazione digitale, garantendo la conformità all’originale tramite l’autenticazione da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (ad esempio: decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, interministeriali o ancora i titoli del debito pubblico) con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico; • documenti per i quali permane l’obbligo della conservazione dell’originale cartaceo (tra questi ultimi troviamo, a titolo di esempio, gli atti giudiziari, processuali o di polizia giudiziaria e gli atti notarili). La digitalizzazione dei documenti in sanità Rimane da capire a quale tipologia di documenti originali appartenga la cartella clinica e sulla base di questa definizione creare delle linee guida operative a livello nazionale. Lo scenario italiano. TreC - Cartella Clinica del Cittadino Un progetto di dematerializzazione, in un contesto vasto e complesso come quello sanitario, avrà chiaramente un forte impatto sulla gestione operativa delle singole Aziende sanitarie. Per questo, sarà necessario che i regolamenti e i diversi piani riguardanti la dematerializzazione dei flussi cartacei clinici oltre che l’automatizzazione dei processi mediante sistemi di gestione documentale, non vengano presentati nella struttura come uno stravolgimento della routine operativa, ma piuttosto come la soluzione ideale in grado di snellire e rendere più efficienti le procedure, eliminando ripetizioni, sprechi e soprattutto l’uso smodato della carta. In tale contesto, l’esperienza della provincia autonoma di Trento insegna come il FSE sia da considerarsi come un luogo istituzionale della Rete (una cosiddetta My page di Internet) in cui il cittadino archivia la sua storia clinica, la personalizza e la aggiorna con i dati sulla sua salute. Le piattaforme costruite secondo questa logica, sono costituite da un insieme di interfacce il cui scopo è fornire al cittadino un serie di servizi per tutti i suoi bisogni relativi alla sfera della salute e dell’assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale. Tali servizi si estendono anche ad eventi generati al di fuori del SSN (una visita dentistica oppure un evento clinico generato nell’ambito della sanità privata o accaduto all’estero) e quelli personali (piano terapeutico, scadenzario, ecc.). Nello specifico, TreC rappresenta la piattaforma elettronica che permette ai cittadini residenti o comunque domiciliati a Trento, che hanno attivato la propria tessera, di consultare online e in qualsiasi momento i propri referti senza alcun limite di tempo; consente inoltre di tenere una specie di diario della propria salute, di consultare le ricette farmaceutiche e/o specialistiche, di pagare online (tramite carta di credito) le prestazioni sanitarie e di gestire in modo semplificato anche la cartella clinica dei propri figli. Il progetto si propone di sperimentare soluzioni innovative per l’impiego di tecnologie sanitarie che favoriscano il processo di crescita del cittadino, di mettere in piedi un’infrastruttura che sia di supporto per forme assistenziali e di 67 monitoraggio da remoto, nonché di analizzare i cambiamenti che queste tecnologie comportano nelle relazioni tra cittadini e professionisti sanitari. TreC nasce nel 2008 con l’obiettivo di implementare una piattaforma informatica di servizi sanitari per i cittadini della Provincia che ne vogliano usufruire. Il progetto si basa sul concetto di personal health record, diffuso nei paesi anglosassoni, ma in una chiave rielaborata e riadattata al contesto locale in questione: si tratta della cartella clinica personale, ovvero una cartella dove i dati clinici e le informazioni relative alla cura del paziente è gestita dal paziente stesso. La gestione del progetto è distribuita tra la provincia autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e la Fondazione Bruno Kessler. Pertanto, TreC si può definire come un progetto inter-disciplinare e inter-istituzionale che prevede il coinvolgimento diretto di cittadini, associazioni e comitati dei cittadini anche nella fase iniziale della progettazione e dello sviluppo del sistema. È inoltre prevista anche la partecipazione della PA, degli ordini delle professioni sanitarie, delle istituzioni di ricerca e del mondo delle imprese private. Per accedere al servizio, come si è detto, bisogna aver attivato la Carta provinciale dei servizi ed inoltre bisogna disporre di un lettore smart card che verrà consegnato dopo l’attivazione della tessera. Nello specifico, TreC tratta un insieme di dati sanitari, archiviati presso i server dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e pronti per essere messi a disposizione dell’utente. L’Azienda è tenuta ad assicurare la massima sicurezza dei dati archiviati nonché la loro affidabilità, pertanto assume, in base alla normativa in vigore, la veste di titolare del trattamento dei dati, in quanto diviene responsabile della sicurezza del sistema, sia in relazione alla loro archiviazione che al loro possibile ulteriore trattamento. Grazie a TreC, l’utente può usufruire di uno spazio digitale, ove decidere liberamente quali informazioni annotare e registrare, in base alle proprie finalità di ordine cognitivo e documentale. Anche in questo caso, dunque, al paziente viene offerta la possibilità di interagire in modo più attivo con il SSN, proprio nell’ottica di un sistema “a misura” di cittadino. Tutto ciò comporterà un miglioramento e una maggiore consapevolezza del rapporto del cittadino con i dati riguardanti la propria salute; darà, inoltre, la possibilità di decidere in futuro 68 se concedere libero accesso a tali informazioni agli operatori sanitari impegnati, in un dato momento, nell’erogazione di un servizio volto a tutelare la propria salute, in tal modo si potrà fornire loro un quadro clinico più completo della propria storia sanitaria. TreC è anche l’interfaccia personale attraverso cui l’utente può accedere ai documenti che contengono i dati riguardanti la propria salute, i quali vengono generati ogni qualvolta si riceve una prestazione diagnostica o terapeutica da un professionista che opera nel contesto del servizio sanitario provinciale. Tra le funzionalità di TreC è possibile usufruire del diario e del libretto sanitario elettronico. Per quanto riguarda la “funzione diario”: TreC consente di inserire e memorizzare nel sistema i propri dati clinici, in modo tale da poter tenere ordinatamente traccia della loro evoluzione nel tempo. I dati saranno archiviati in uno spazio digitale personale, pertanto, senza il consenso espresso dell’interessato, nessuno è autorizzato ad accedere a quest’area. È consentita l’archiviazione di qualsiasi dato che il cittadino ritenga utile per descrivere la propria storia clinica-sanitaria: osservazioni personali, risultati di automisurazioni di cui convenga tener traccia (ad esempio: peso, pressione, sintomi vari), dati correlati alla storia clinica (farmaci, allergie, vaccinazioni, storia clinica famigliare, ecc.). In riferimento alla “funzione libretto sanitario elettronico personale”: al suo interno è contenuta tutta la documentazione clinica relativa all’utente. In primis vi sarà quella generata al momento dell’erogazione di una prestazione sanitaria: quella prodotta da un’interazione con le strutture sanitarie e gli operatori dell’Azienda provinciale (si parla ad esempio di: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), oppure la documentazione sanitaria generata da una prestazione richiesta dal cittadino al proprio MMG/PLS, nonché la documentazione prodotta dalle strutture private accreditate che hanno erogato il servizio. Nel libretto è possibile registrare e archiviare anche i documenti clinico-sanitari prodotti e rilasciati in copia cartacea o elettronica nell’ipotesi in cui l’interessato si sia avvalso di una prestazione sanitaria fuori dal contesto provinciale: di un professionista non convenzionato oppure di una struttura sanitaria operante fuori dal territorio provinciale. In questo caso il sistema prevede la possibilità di immettere personalmente questi dati nel libretto sanitario elettronico, al fine di conservarli in modo logico e ordinato, evitando così possibili rischi di smarrimento. Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 L’utente potrà estrarre dal sistema i dati archiviati in qualsiasi momento, sia in forma cartacea che elettronica: un’operazione semplice come se i dati fossero archiviati sul disco rigido del proprio computer, ma TreC offre un vantaggio maggiore poiché l’utente può avvalersi di un levato sistema di sicurezza offerto dal repository protetto dell’APSS, con la possibilità inoltre, di usufruire del libretto in ogni luogo tramite un’interfaccia web. L’utente grazie a questa funzione potrà accedere a un insieme, più o meno completo, di documenti sanitari che lo riguardano: vi troverà sia i documenti pregressi che sono stati archiviati nei sistemi informativi dell’Azienda, sia i dati relativi alle prestazioni che in futuro gli saranno erogate dai operatori incaricati dell’Azienda e dagli altri professionisti convenzionati con il sistema sanitario provinciale. Gradualmente e in maniera progressiva, TreC consentirà infine di visualizzare la totalità della documentazione, anche di quella parte non ancora archiviata in formato digitale. In breve, ogni volta che l’interessato otterrà una prestazione sanitaria erogata da una struttura sanitaria, da un professionista dell’APSS o un altro professionista convenzionato con il sistema sanitario provinciale, il relativo documento verrà comunicato e messo a disposizione sul libretto sanitario elettronico personale. Nel momento in cui il professionista sanitario produrrà i dati relativi alla prestazione erogata, questi saranno accessibili all’utente; i dati saranno, inoltre, corredati da una spiegazione scritta al fine di consentire all’interessato di comprendere appieno l’esito della prestazione ricevuta. Va detto che, ogni qualvolta un dato idoneo a rivelare lo stato di salute del cittadino viene reso noto con questa modalità, il sistema invita a rivolgersi al proprio medico curante in modo tale da ottenere una più corretta e approfondita interpretazione dell’informazione che rientra in un quadro più generale delle proprie condizioni di salute. Va chiarito che, in una fase preliminare l’accesso online ai referti collegati a nuove prestazioni non implicherà l’eliminazione dell’originale cartaceo, nel senso che il referto in formato analogico verrà comunque archiviato dall’Azienda sanitaria qualora non fosse ritirato. Al contrario, in una fase successiva, l’originale dei referti verrà archiviato esclusivamente in formato elettronico, la copia cartacea sarà prodotta solo su richiesta dell’interessato (qualora, ad esempio, si preferisca il ritiro del referto allo sportello o l’invio per posta a domicilio). La visibilità sulla piattaforma TreC verrà subordinata per tali referti al pagamento anticipato delle prestazioni. 69 La digitalizzazione dei documenti in sanità In sintesi, con TreC l’utente può: • visualizzare e stampare i documenti clinici generati da strutture o professionisti del sistema sanitario provinciale; • memorizzare e archiviare informazioni utili per documentare l’evolversi del proprio stato di salute; • registrare e archiviare documenti clinico-sanitari non prodotti da professionisti operanti nell’ambito del sistema sanitario provinciale (ad esempio: strutture estere o extraprovinciali). Parlando invece del FSE inteso come l’insieme di dati e documenti di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e passati relativi ad un paziente, nella Provincia Autonoma trentina la sua realizzazione è resa possibile sfruttando la rete e l’infrastruttura informatica dell’APSS (regioni all’avanguardia in questo settore, come Lombardia ed Emilia Romagna, per la realizzazione del FSE si sono affidate a società ICT in house). Questa tecnologia permette a tutti i soggetti del servizio sanitario provinciale che sono collegati a tale sistema informativo, ovvero i professionisti incaricati dall’APSS, i MMG/PLS, gli altri medici convenzionati e le strutture sanitarie private accreditate, di condividere i dossier sanitari di cui sono titolari questi soggetti, e che contengono la documentazione clinica relativa alle prestazioni e ai servizi erogati al paziente nell’ambito del servizio sanitario provinciale (ad esempio: referti di visite ed esami specialistici, lettere di dimissione ospedaliera, verbali di pronto soccorso), tutto ciò sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Garante della privacy, con il consenso dell’interessato e solo nel caso in cui si riveli strettamente necessario per scopi clinico-assistenziali in atto. Per venire incontro al cittadino ed agevolare la prestazione del suo consenso al trattamento dei dati che formano il FSE, l’APSS ha adottato una duplice procedura di espressione del consenso aperta alla fruizione di tutti i gli utenti del servizio sanitario provinciale, individuando differenti modalità di consenso fra cui è possibile scegliere: • il consenso generale, per cui l’assistito può decidere in ordine alla costituzione del suo FSE fino a nuovo ordine. La scelta vale per il complesso dei dossier di dati che lo riguardano e che risultano trattati dagli operatori e le strutture sanitarie del servizio sanitario provinciale; • il consenso di contatto, prevede che l’assistito lo rilasci ogni volta che interagisce per finalità terapeutico-diagno- • stiche con un operatore o una struttura sanitaria del servizio sanitario provinciale. Questo consenso si limita esclusivamente a disporre in riferimento ai dati generati in occasione di quel singolo contatto; il consenso salute, esso costituisce la modalità più estesa di consenso al trattamento e alla condivisione dei dati personali, rilasciato ai contitolari APSS, alle strutture sanitarie private accreditate e ai MMG/PLS. Questo consenso prevede una formula che autorizza il trattamento dei dati sanitari del paziente da parte dei singoli soggetti eroganti il servizio sanitario e la loro trasmissione in formato elettronico fra i medesimi soggetti. La stessa adesione a TreC da parte del cittadino è subordinata al consenso salute. Conclusioni Nel contesto sanitario italiano, il caso trentino rappresenta - insieme ad altre regioni - un esempio da prendere a modello: si tratta di una realtà che si è mossa anzitempo e che per questo oggi dispone di una piattaforma dedicata e accessibile ai cittadini. In particolare, va detto che, in riferimento al grado di applicazione dei modelli informatici da implementare, uno dei problemi più riscontrati nel nostro Paese è sicuramente la frammentarietà dei sistemi adottati dalle varie regioni. Il Trentino e altre realtà più avanzate (le già citate Lombardia e Emilia Romagna) hanno già pienamente realizzato le componenti per l’accesso al FSE così come era inizialmente previsto dai piani nazionali. Pertanto, i cittadini di queste regioni, che hanno fornito il loro consenso al trattamento dei dati personali, almeno potenzialmente (in attesa del dpcm attuativo), utilizzano effettivamente il FSE, e ad essi si aggiungono i MMG/PLS e i medici ospedalieri. La creazione del FSE e l’accesso tramite TreC va di pari passo con l’evoluzione della rete informatica predisposta dalla sanità elettronica trentina e con l’inserimento nella rete stessa della documentazione riguardante le prestazioni e i servizi erogati dalle varie strutture del servizio sanitario trentino. Va chiarito che, non tutte le funzioni di TreC sono attive e fruibili al momento in cui se ne sta scrivendo. Il sistema e le sue funzionalità saranno attivate in modo graduale e i contenuti saranno inseriti progressivamente. 70 Il cittadino che decide di fruire della piattaforma TreC potrà progressivamente accedere ai seguenti dati che lo riguardano: • dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo; • MMG/PLS, eventuali esenzioni; • verbali di pronto soccorso; • referti di radiologia; • referti di laboratorio. In un passaggio successivo, saranno disponibili anche tutti gli altri referti di visite ed esami, erogati da strutture pubbliche e private accreditate del servizio sanitario provinciale, disponibili in formato digitale, nonché le lettere di dimissione da ricovero ospedaliero e le prescrizioni di farmaci. È previsto, inoltre, l’inserimento del PSS. Ad oggi, si sono iscritte alla piattaforma TreC oltre 28000 persone, con oltre 250000 referti visualizzati e circa 600000 accessi alla homepage. I risultati sono stati presentati in un recente convegno, organizzato a Trento dalla Fondazione Bruno Kessler. Si è stimato che già la solo diffusione di TreC al 30% della popolazione comporterebbe risparmi diretti per i cittadini per circa 2 milioni di euro annui, mentre in un’ipotesi di diffusione massima all’80% della popolazione comporterebbe un risparmio di 5 milioni9. Fra tutte, la provincia autonoma di Trento, grazie ad un lavoro preliminare di contestualizzazione, è riuscita nell’intento di realizzare uno strumento davvero efficace per i cittadini che non fosse solo orientato al medico curante. Un sistema che mette al primo posto i bisogni del cittadino e che non funge da semplice “esercizio” tecnologico. Nel progetto sono stati coinvolti da subito tutti i soggetti che prendono parte al processo di erogazione del servizio sanitario e tutti i principali produttori di software specializzati nel campo della sanità elettronica. Il lavoro svolto a Trento rappresenta la realizzazione delle principali direttive dell’AgID in ambito sanitario e deriva in primo luogo da una condivisione strutturata tra tutti i professionisti (medici e farmacisti) che prendono parte ai processi socio-assistenziali. Certamente, in questo contesto ha influito anche un’elevata competenza tecnica che ha consentito l’integrazione tra i vari sistemi informativi coinvolti sia a livello locale che nazionale. Un altro punto di forza è l’uso dei media di comunicazione con i cittadini nonché l’insieme di tecniche e strategie volte alla massimizzazione della soddisfazione del cliente (customer satisfaction) messe in campo per valutare l’impatto del sistema nella realtà quotidiana. Health Professionals Magazine 3, 2, 2015 Proprio per monitorare l’efficacia di questo tipo di percorso assistenziale ai cittadini (in remoto), assicurando loro di essere seguiti in un modo adeguato, anche con la verifica dell’aderenza alle cure prescritte, sono in fase di sperimentazione per TreC degli studi pilota. Tali studi focalizzano l’attenzione sulla gestione dei pazienti affetti da patologie croniche (diabete, ipertensione, scompenso cardiaco e asma giovanile) tramite particolari applicazioni su tablet o smartphone: ad esempio, è possibile per un paziente affetto da diabete trasmettere quotidianamente i parametri di glicemia e della terapia insulinica al medico di riferimento, il quale può così monitorare l’evoluzione della patologia in modo più efficiente, costante e veloce. Il cittadino non è più un paziente passivo: può monitorare l’intero processo terapeutico e avere sempre a disposizione, nel corso degli anni, il percorso e l’evoluzione della malattia. In finale possiamo affermare che, la strada che porta ad una completa digitalizzazione del settore sanitario è ancora lunga ma, ad oggi, sono innegabili gli sforzi messi in atto dalle istituzioni e le agenzie preposte e gli enormi progressi ottenuti. Dichiarazione di conflitto di interesse Gli autori dichiarano di non aver ricevuto alcun finanziamento per il seguente studio e di non aver alcun interesse finanziario nell’argomento trattato o nei risultati ottenuti. Bibliografia 1. AgID, Fascicolo Sanitario Elettronico: «La roadmap e l’accelerazione in atto», 30 giugno 2014. 2. AgID, Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE, 24 giugno 2014. 3. Circolare del Ministero della salute n. 61 del 19 dicembre 1986. 4. Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 “Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del Cad”. 5. Codice di deontologia medica 18 maggio 2014. 6. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di conservazione. 7. Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, denominato “CAD”. 8. Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1997, Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell’art. 111, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. 9. Degano Eleonora, Cartella clinica digitale, quando il paziente partecipa, (http://oggiscienza.it/2014/04/04/ cartella-clinica-digitale-quando-il-paziente-partecipa). La digitalizzazione dei documenti in sanità 10.Gullace Giuseppe et al., Cartella clinica integrata:documento unico per competenze diverse, articolo presente in “Italian Heart Journal”, vol.3 suppl. 2 maggio 2002. 11.Ministero della salute, Il fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali, Roma, 11 novembre 2010. 12.Ministero della salute, Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in laboratorio e in diagnostica per immagini - Normativa e prassi, 2012. 13.Moruzzi Mauro, Fascicolo Sanitario Elettronico: come funziona, aspetti organizzativo-gestionali e infrastrutturali. Attuazione del FSE nella Regione Emilia-Romagna. Meeting - Fascicolo Sanitario Elettronico “Strategie di attuazione e impatto sugli attori coinvolti: Istituzioni, Aziende sanitarie e cittadini”, Roma, 20 giugno 2013. 14.Patto della salute 2014-2016, intesa Stato Regioni, 10 luglio 2014. 15.Quadrelli Marco, La documentazione sanitaria: le cartelle cliniche, schede sanitarie, cartelle infermieristiche, 11 ottobre 2013, (http://ww.diritto.it/docs/35529-la- 71 documentazione-sanitaria-cartelle-clinicheschede-sanitarie-cartelle-infermieristiche). 16.Regione Marche, Regolamento per l’accesso alla documentazione sanitaria e del tariffario. 17.Rossi Mori Angelo, Consorti Fabrizio, Dalla cartella clinica elettronica locale al fascicolo sanitario personale, (http://www.uniroma2.it/didattica/SEI/deposito/ cartella_clinica_elettronica.pdf). 18.Ruberto Maria Giovanna, La medicina ai tempi del web: medico e paziente nell’e-Health, Milano, Angeli, 2011. 19.Savino Nicola, Cartella clinica elettronica e fascicolo sanitario elettronico: quale maturità?, 22 settembre 2010, (http://www.nicolasavino.com/2010/09/22/cartella-clinica-elettronica-e-fascicolo-sanitario-elettronico-quale-maturita). 20.Silverio Roberto, Sacco Palmino, Il referto strutturato, in “Produrre ed elaborare immagini diagnostiche”, Milano, Springer, 2008, pp 59-62. 21.Vincent Charles, La sicurezza del paziente, Milano, Springer, 2011. Corrispondenza e richiesta estratti: Raffaella Mari Laurea in Archivista – Libero professionista [email protected]