678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Newsletter mensile n. 4 30 aprile 2002 Indice Indice ............................................................................................................................................................................... 1 Fiscalità Nazionale ........................................................................................................................................................ 3 News del mese ........................................................................................................................................................... 3 30 Aprile 2002 - Tempi più lunghi allo scudo fiscale ........................................................................................... 3 24 Aprile 2002 - Co.co.co., niente sgravi Inps-Inail............................................................................................. 3 23 Aprile 2002 - Gdf, controlli senza disturbi ....................................................................................................... 3 23 Aprile 2002 - E spunta il taglio all'Irap dei mini-professionisti........................................................................ 3 22 Aprile 2002 - Quando non scatta la presunta cessione ................................................................................. 3 22 Aprile 2002 - Il software nella Tremonti-bis .................................................................................................... 4 19 Aprile 2002 - L'Ici entra nell'F24 ...................................................................................................................... 4 19 Aprile 2002 - Sommerso, l'emersione raddoppia ........................................................................................... 4 19 Aprile 2002 - L'emersione dal sommerso nel 770 .......................................................................................... 4 18 Aprile 2002 - Registro imprese, penalità super .............................................................................................. 4 18 Aprile 2002 - Scudo fiscale, la proroga è legge.............................................................................................. 4 16 Aprile 2002 - Casa, manutenzioni con Iva al 10%.......................................................................................... 5 16 Aprile 2002 - Non si paga l'errore del Caf nel 730 ......................................................................................... 5 15 Aprile 2002 - Tre strade per le correzioni........................................................................................................ 5 15 Aprile 2002 - La perizia dà valore alle partecipazioni..................................................................................... 5 12 Aprile 2002 - Al 20 giugno i versamenti di Unico............................................................................................ 5 12 Aprile 2002 - Confermate le regole per 770 e acconti.................................................................................... 6 11 Aprile 2002 - Doppio sconto sull'auto per i portatori di handicap .................................................................. 6 11 Aprile 2002 - Per i pagamenti di Unico 2002 scadenza per tutti al 20 giugno .............................................. 6 11 Aprile 2002 - L'Irap supera ancora l'esame della Consulta ........................................................................... 6 11 Aprile 2002 - Bonus, doppio giro di valzer ...................................................................................................... 6 10 Aprile 2002 - Minime al milione Sollecito dell'INPS........................................................................................ 7 09 Aprile 2002 - L'e-commerce attende l'IVA facile............................................................................................. 7 08 Aprile 2002 - Bilancio semplice per le piccole società ................................................................................... 7 08 Aprile 2002 - Pensione integrativa Sistema previdenza al cambio di rotta................................................... 7 05 Aprile 2002 - Il reato di frode fiscale è prevalente.......................................................................................... 7 04 Aprile 2002 - All'esordio nel modello 730 il bonus per l'assunzione di colf e baby-sitter ............................. 7 04 Aprile 2002 - Per la pensione a 517 euro basta l'autodichiarazione ............................................................. 8 03 Aprile 2002 - Fallimenti, parte la mini-riforma................................................................................................. 8 02 Aprile 2002 - Amministratori non soci senza INAIL........................................................................................ 8 02 Aprile 2002 - Unico 2002, tutti presenti all'appello Nuove regole per le società di capitali.......................... 8 Approfondimenti.......................................................................................................................................................... 9 Sono tassati in Italia i dividendi esteri. Le modalità per dichiararli nel 730 e nell'UNICO 2002........................ 9 Quali sono e come si detraggono le spese sanitarie......................................................................................... 11 Assunzione di colf e baby-sitter, i requisiti per il diritto al bonus ...................................................................... 12 Dichiarazione 2002: cosa cambia per gli oneri deducibili ................................................................................. 14 Si allarga il campo di applicazione degli oneri deducibili .................................................................................. 16 Spese deducibili dai soci delle società semplici ................................................................................................ 18 Consulenza del lavoro................................................................................................................................................ 20 Novità ........................................................................................................................................................................ 20 Pagamento immediato del T.F.R........................................................................................................................ 20 Bonus fiscale........................................................................................................................................................ 20 Ritenute su lavoro interinale ............................................................................................................................... 20 Emersione lavoro nero ........................................................................................................................................ 21 Finanziamenti agevolati.............................................................................................................................................. 22 Novità ........................................................................................................................................................................ 22 Servizi reali per le pmi......................................................................................................................................... 22 Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane e pmi.......................................................................................... 24 1 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Fondo di pre-investimento................................................................................................................................... 26 Fondo per l’innovazione ...................................................................................................................................... 28 Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione ................................................................................. 30 2 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Fiscalità Nazionale News del mese Nel presente capitolo è riportata una selezione delle novità fiscali intercorse durante il mese scorso. Una visione integrale delle news potrete trovarla all’indirizzo www.studiorossiseelye.it 30 Aprile 2002 - Tempi più lunghi allo scudo fiscale La Camera ha definitivamente approvato il decreto legge che proroga al 30 Giugno prossimo lo scudo fiscale. Nei primi quattro mesi dall' entrata in vigore del provvedimento l' ammontare complessivo dei capitali rimpatriati era di 11,943 miliardi di euro, mentre gli importi regolarizzati, mantenuti all' estero ma denunciati in Italia, hanno raggiunto i 2,424 miliardi di euro. Il complesso dei capitali rimpatriati o regolarizzati supera così i 14 miliardi di euro. (Fonte: ItaliaOggi) 24 Aprile 2002 - Co.co.co., niente sgravi Inps-Inail I contributi INPS e INAIL non possono essere considerati oneri deducibili ai sensi dell' art 10 Tuir. Dal 2001, infatti, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno perso la loro qualifica di redditi di lavoro autonomo non derivante dall' esercizio di arti e professioni e hanno acquisito quella di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza il reddito sul quale vanno effettuate dal sostituto di imposta le ritenute ai fini dell' Irpef e delle addizionalideve essere al netto dei contributi previdenziali e assistenziali di legge. (Fonte: ItaliaOggi) 23 Aprile 2002 - Gdf, controlli senza disturbi Nella circolare della Guardia di Finanza n. 98000 del 15 Marzo 2002 vengono fornite ulteriori informazioni in merito alle modalità di esercizio delle verifiche ed il coordinamento con le norme dello Statuto del Contribuente. In particolare vengono fissati alcuni principi guida che i verificatori dovranno tener presenti come orientamenti di fondo, con l' obiettivo diassicurare la massima riservatezza e discrezione dell' ispezione nonchè le migliori condizioni per lo sviluppo del dialogo con i contribuenti. (Fonte: il Sole 24 Ore) 23 Aprile 2002 - E spunta il taglio all'Irap dei mini-professionisti Dopo la sentenza 156/2001 della Corte costituzionale, che fissava il requisito dell' organizzazione quale presupposto per la soggezione all' imposta, molti giudici tributari hanno accolto le domande di rimborso presentate dai professionisti. Secondo Leo, vicepresidente della commissione finanze «siccome ci avviciniamo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sarebbe bene inserire nel decreto (“salva-deficit” in corso di conversione) una norma per dare certezza ai professionisti, che altrimenti non sapranno se pagare o no». (Fonte: il Sole 24 Ore) 22 Aprile 2002 - Quando non scatta la presunta cessione 3 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Nell’ipotesi in cui non siano reperibili i beni in uno dei luoghi in cui il contribuente (o il suo rappresentante) svolge le operazioni commerciali scatta la presunzione della loro cessione e quindi il conseguimento di un ricavo. La presunzione non opera qualora venga dimostrato che i beni siano stati impiegati per la produzione, perduti, distrutti, consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d' opera, di appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 22 Aprile 2002 - Il software nella Tremonti-bis L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12 aprile 2002 n. 117/E ha chiarito che il software applicativo acquistato dai professionisti si considera «bene strumentale agevolabile ai fini della Tremonti-bis» in quanto conferisce il potere di sfruttarne in futuro i relativi benefici nell'esercizio dell' attività professionale. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 19 Aprile 2002 - L'Ici entra nell'F24 L’Agenzia delle Entrate sta studiando la possibilità di inserire anche i versamenti ICI tra quelli da effettuarsi a mezzo modello F24, con la conseguente compensabilità con gli altri tributi e contributi. La notizia emerge dalla convenzione firmata il 28 Marzo scorso dal direttore generale, Raffaele Ferrara, e dal ministro Tremonti, con la quale vengono fissati gli obiettivi che l' Agenzia si impegna a raggiu ngere, nei settori di propria competenza, nel corso del 2002. (Fonte: ItaliaOggi) 19 Aprile 2002 - Sommerso, l'emersione raddoppia Alcune modifiche al decreto legge n. 12/02 in merito alla sanatoria del sommerso rivestono particolare importanza. I datori di lavoro potranno scegliere fra due modalità di regolarizzazione del lavoro nero: una procedura ordinaria, che prevede l' immediato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori regolarizzati ai livelli retributivi fissati dai contratti collettivi e la procedura progressiva che contempla invece un graduale adeguamento dei trattamenti economici dei lavoratori emersi entro il triennio d' emersione ai livelli voluti dalla contrattazione collettiva. La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata entro il termine del 30 novembre 2002. (Fonte: ItaliaOggi) 19 Aprile 2002 - L'emersione dal sommerso nel 770 Nel prospetto ST del modello 770/2002 vanno evidenziate le ritenute operate nei confronti dei lavoratori emersi sulle retribuzioni del 2001. Inoltre l' impost a sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR eventualmente versata in eccesso va evidenziata nel quadro ST. Sono queste alcune delle precisazioni fornite dall' Agenzia delle entrate nella circolare n. 34 di ieri sul modello 770/S con scadenza 30 Giugno. (Fonte: ItaliaOggi) 18 Aprile 2002 - Registro imprese, penalità super La riforma relativa ai reati ha societari ha determinato, tra le altre cose, l’inasprimento delle sanzioni amministrative connesse alla omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi all' Ufficio del Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio. In particolare viene punita l' omissione per il ritardo nell' esecuzione del deposito rispetto ai termini prescritti dalla legge. Le nuove norme riguardano società e consorzi. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 18 Aprile 2002 - Scudo fiscale, la proroga è legge 4 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Ieri la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl 12/2000 relativo allo scudo fiscale e all’emersione del lavoro sommerso. Ottenuta la fiducia, è stata la volta del voto al provvedimento di conversione in legge, che ha naturalmente raggiunto la maggioranza. Con tale provvedimento lo slittamento rispettivamente al 15 maggio e al 30 novembre prossimi dei termini per usufruire della sanatoria per l' emersione dei cap itali detenuti illegalmente all' estero e del lavoro nero. (Fonte: ItaliaOggi) 16 Aprile 2002 - Casa, manutenzioni con Iva al 10% Fino al 31 dicembre sarà possibile beneficiare dell' aliquota agevolata del 10%, al posto di quella ordinaria del 20%, per l' ese cuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e sulle relative pertinenze (ad esempio garage, cantine, solai). Se però nell' intervento di manutenzione vengono impiegati particolar i beni (definiti “significativi”), individuati dal ministero delle finanze con decreto, scatta un particolare meccanismo limitativo dell' agevolazione. (Fonte: ItaliaOggi) 16 Aprile 2002 - Non si paga l'errore del Caf nel 730 Una specifica polizza assicurativa (che i Centri sono obbligati a stipulare), garantisce al contribuente il risarcimento degli eventuali danni subiti a causa di errori commessi dal Caf stesso nella gestione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che si accorge di un errore può altresì intervenire attraverso una dichiarazione integrativa, sempre su modello 730 (per modifiche a proprio favore) oppure mediante il modello Unico (se l’intervento si traduce in un minor rimborso oppure in un maggior debito di imposta). (Fonte: ItaliaOggi) 15 Aprile 2002 - Tre strade per le correzioni Nella redazione di un bilancio di esercizio possono essere stati commessi alcuni errori. È necessario allora procedere alla loro rimozione nel periodo in cui vengono individuati, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di errori determinanti o meno. Il Principio contabile n° 29 definisce determinante quell’errore che rende inattendibile il bilancio che lo contiene. In merito alle modalità di correzione, lo stesso principio segnala che, per il principio di continuità dei bilanci, non si può mai procedere alla rettifica dei valori di apertura del bilancio del periodo in cui l' errore è individuato. Si tratterà allora di eseguire addebiti o accrediti al conto economico del periodo corrente. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 15 Aprile 2002 - La perizia dà valore alle partecipazioni La legge finanziaria per il 2002 consente di "rivalutare" il costo o valore di acquisto delle partecipazioni (e diritti) non quotate, qualificate o meno, possedute al 1º gennaio 2002 ai fini della determinazione delle eventuali plusvalenze realizzate in sede di cessione. Tale rivalutazione impone il pagamento di un' imposta sostitutiva la cui misura è diversa a seconda che la partecipazione sia qualificata o meno. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 12 Aprile 2002 - Al 20 giugno i versamenti di Unico Nello schema di decreto legge di contenimento della spesa pubblica varato ieri dal Consiglio dei Ministri, con riferimento ai termini di versamento delle imposte dovute dai contribuenti, vengono previsti nuovi termini per i versamenti fiscali con regole a regime: persone fisiche e società di persone pagano entro il 20 giugno dell' anno di presentazione della dichiarazione, i soggetti Irpeg entro il 5 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii ventesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Inoltre, per tutti i contribuenti, è prevista la possibilità di usufruire di una proroga di 30 giorni rispetto al termine ordinario con la maggiorazione dello 0,4%. (Fonte: ItaliaOggi) 12 Aprile 2002 - Confermate le regole per 770 e acconti Il decreto legge che ha unificato i termini di versamento per Unico 2002 non ha modificato né gli adempimenti dei sostituti d'imposta né la misura degli acconti. Viene confermato il doppio modello 770 (semplificato e ordinario) per i sostituti d’imposta. Il provvedimento, oltre a "concentrare" il versamento delle imposte in un termine unico, ha adeguato la normativa sugli acconti all'euro, modificando l'importo di 200 mila lire in 103 euro. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 11 Aprile 2002 - Doppio sconto sull'auto per i portatori di handicap I portatori di handicap possono fruire dello sconto Irpef del 19% sia per l'auto, sia per le apparecchiature di sollevamento montate sull'automobile. Perciò, l'eventuale installazione di una pedana sollevatrice sul veicolo dà diritto alla detrazione Irpef del 19% prevista per le "spese sanitarie", in quanto l'apparecchiatura montata è riconducibile alla categoria dei mezzi necessari al sollevamento dei disabili. Sono questi i chiarimenti forniti dalle Entrate con la risoluzione 113/E del 9 aprile scorso, in risposta a un'istanza d'interpello. (Fonte: Il Sole 24Ore) 11 Aprile 2002 - Per i pagamenti di Unico 2002 scadenza per tutti al 20 giugno Oggi al Consiglio dei ministri, a meno di contrattempi dell'ultima ora, il decreto legge per l'unificazione delle date di Unico 2002. I tecnici dell'Economia, hanno continuato ieri l'esame della possibilità di veicolare attraverso un decreto legge il progetto di unificare le date dei versamenti per Unico 2002, in modo da dare una struttura a regime dei nuovi termini. Tutti i contribuenti potrebbero essere chiamati a passare alla cassa entro il 20 giugno. (Fonte:Il Sole 24Ore) 11 Aprile 2002 - L'Irap supera ancora l'esame della Consulta L'Irap supera un nuovo test alla Consulta. Con l'ordinanza 103/2002, depositata ieri , la Corte costituzionale ha, infatti, esaminato (e respinto) una serie di questioni di legittimità sottoposte dai giudici tributari. In molti casi la Corte si è basata sulle stesse motivazioni che erano servite per i precedenti interventi (sentenza 156/2001 e ordinanza 286/2001); mentre alcune questioni di costituzionalità sono state, invece, respinte facendo riferimento a nuovi elementi. Secondo la Corte, il fatto che l'introduzione dell'Irap abbia comportato il venir meno dei contributi sanitari e che il servizio sanitario sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non esclude che il prelievo Irap si inquadri nella fiscalità generale e che nessuna identificazione sia necessaria fra i soggetti passivi dell'imposta e i beneficiari dei servizi pubblici ai quali contribuisce il gettito dell'Irap. (Fonte: Il Sole 24Ore) 11 Aprile 2002 - Bonus, doppio giro di valzer I beni acquisiti in leasing sono considerati dismessi se l'impresa non effettua il riscatto; il credito dell'anno precedente può essere utilizzato da subito, senza attendere la presentazione dell'Unico. E in caso di sostituzione del bene, qualora, il costo del nuovo acquisto sia superiore al costo non ammortizzato dell'oggetto sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato. Tutte queste informazioni si evincono dalla letture delle istruzioni all'Unico società di capitali e da quello delle persone fisiche, relativamente 6 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii all'art. 8 ex lege 388/2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del del 30/03/02. (Fonte:Italia Oggi) 10 Aprile 2002 - Minime al milione Sollecito dell'INPS Tra qualche giorno l'Inps spedirà una nuova lettera di sollecito a tutti quei pensionati che hanno i requisiti per l'aumento della pensione a 516 euro (1 milione di lire), ma che non hanno ancora percepito l'integrazione. A questi sarà inoltre spedito il modulo per l'autocertificazione, che il pensionato dovrà consegnare all'Inps, alla propria banca o alle poste, per riscuotere la pensione maggiorata e gli arretrati a partire da gennaio 2002. (Fonte: ItaliaOggi) 09 Aprile 2002 - L'e-commerce attende l'IVA facile La direttiva del 12 Febbraio scorso sul commercio elettronico sarà operativa in tutta Europa dal Giugno 2003. Nel frattempo, però, alcuni provvedimenti sembrano disorientare i contribuenti. Si vedono infatti spuntare nuovi obblighi per il commercio elettronico. Un esempio per tutti, il Dpr 404/01, commentato dalle Entrate con la circolare 22/E del 28 febbraio scorso, che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 35 del Dpr 633/72 introducendo un onere a carico dei possessori di siti Web. Per questi contribuenti, infatti, è necessario inserire il numero di partita Iva direttamente nella "home page" del sito. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 08 Aprile 2002 - Bilancio semplice per le piccole società La redazione del bilancio in forma abbreviata, in base all'articolo 2435-bis Codice civile, è possibile per le società che, nel primo esercizio o, successivamente, non hanno superato due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 Euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 Euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità; la media deve essere calcolata con riferimento alla media giornaliera. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 08 Aprile 2002 - Pensione integrativa Sistema previdenza al cambio di rotta Se fino a qualche tempo fa, grazie al sistema pensionistico pubblico che assicurava una rendita pari all'80% dell'ultima retribuzione, il problema della pensione passava in second'ordine, ora le cose stanno esattamente al contrario. Con il decreto legislativo n. 47/00, corretto poi dal dlgs n. 168/01, viene introdotta una nuova disciplina fiscale che riserva un trattamento tributario di tutto favore a chi risparmia in previdenza integrativa. (Fonte: Italia7Oggi) 05 Aprile 2002 - Il reato di frode fiscale è prevalente Una importante precisazione è contenuta nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo che ha riordinato gli illeciti di natura penale relativi alle società. Sarà la frode fiscale a prevalere sul falso in bilancio; ciò perché la fattispecie prevista dal nuovo articolo 2621 cc si rivolge esclusivamente ai comportamenti tesi ad ingannare i soci o il pubblico, non potendosi intendere con tale ultima espressione l'amministrazione finanziaria. (Fonte: ItaliaOggi) 04 Aprile 2002 - All'esordio nel modello 730 il bonus per l'assunzione di colf e baby-sitter Una delle novità del modello 730/2002 è quella relativa alla possibilità di indicare il credito d'imposta per le nuove assunzioni, possibilità che lo scorso anno era stata concessa solo ai contribuenti che presentavano il modello Unico. Si tratta del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della L. 388/2000 7 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii (Legge Finanziaria 2001) per tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. (Fonte:Fiscooggi.it) 04 Aprile 2002 - Per la pensione a 517 euro basta l'autodichiarazione Niente più modello reddituale, ma un'autodichiarazione, da rilasciare in banca, in posta o direttamente all'Inps, preceduta da una lettera informativa al pensionato. Sarà questa la soluzione al problema del mancato adeguamento delle ultime 600mila pensioni più basse a 516,46 euro mensili, così come prevede la Finanziaria per il 2002. Questo al fine di «accelerare - spiega il ministero del lavoro in una nota - la procedura dei pagamenti degli aumenti delle pensioni minime alla quota residua di pensionati che non ha ancora provveduto a inviare all'Inps l'autodichiarazione». Si tratta di oltre 600mila persone, le quali, tra pochi giorni, oltre a quella dei Caf o dei professionisti abilitati, potranno seguire anche un'altra strada che porterà all'aumento della pensione. (Fonte: Il Sole 24Ore) 03 Aprile 2002 - Fallimenti, parte la mini-riforma In attesa della conclusione dei lavori della Commissione incaricata della riforma del diritto fallimentare il Governo tenta di accelerare i tempi attraverso un disegno di legge deliberato dal Consiglio dei Ministri il 1° Marzo 2002, recante alcune modifiche urgenti alla legge fallimentare. Si intravedono i primi segni del mutamento di ispirazione per ciò che riguarda gli effetti afflittivi personali della dichiarazione di fallimento; infatti la permanenza dell'iscrizione nel pubblico registro dei falliti, cui sono connesse le incapacità personali, sarà consentita solo fino alla data di chiusura della procedura. (Fonte: ItaliaOggi) 02 Aprile 2002 - Amministratori non soci senza INAIL Nella circolare n. 22/02 l’INAIL precisa che l’amministratore unico non socio della società è sempre escluso dall'obbligo assicurativo all’INAIL, anche quando sia titolare di rapporto di collaborazione, salvo il caso in cui debba attenersi a un mandato conferitogli dall'assemblea dei soci o da altri organi sociali con obbligo di riferire in ordine all'attività svolta (vale a dire l'esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale). (Fonte: ItaliaOggi) 02 Aprile 2002 - Unico 2002, tutti presenti all'appello Nuove regole per le società di capitali Con la pubblicazione in G.U. dei modelli per gli enti non commerciali e le società di capitali sono stati approvati tutti i modelli relativi alle dichiarazioni da presentare per il periodo di imposta 2001. Per le società il termine per la presentazione risulta svincolato dalla data di approvazione del bilancio di esercizio. In linea di massima dunque, le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, avranno un termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione unificata che è quello del 31/10/02. (Fonte: ItaliaOggi) Fonti: fiscoetasse.com abconsul.it 8 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Approfondimenti Sono tassati in Italia i dividendi esteri. Le modalità per dichiararli nel 730 e nell'UNICO 2002 Come dichiarare i dividendi esteri, una domanda frequente. Uno degli interrogativi più ricorrenti che si pongono i contribuenti alle prese, in questo periodo dell'anno, con la loro dichiarazione dei redditi è come evidenziare nel mod. 730 o nell' Unico la riscossione di dividendi erogati da società estere. I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti in Italia devono infatti essere sempre inclusi nella dichiarazione dei redditi, sia nel caso in cui siano stati percepiti all'estero direttamente, sia quando lo sono stati con l'intervento di un intermediario. Gli intermediari (banche, Sim, ecc.), oltre all'obbligo di rilasciare apposita certificazione, ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 600/73, hanno anche quello di applicare la ritenuta del 12,5% sull'importo dei dividendi al lordo delle eventuali ritenute applicate nello Stato di residenza della società emittente. Quest'obbligo trae fondamento dalla disposizione contenuta nel quarto comma, art. 27, dello stesso D.P.R. 600, che mette a carico degli intermediari l'applicazione di una ritenuta, con obbligo di rivalsa, specificando che essa va commisurata agli "utili corrisposti" da società ed enti non residenti. La base imponibile viene così rappresentata dall'utile erogato dalle società estere e non da quello corrisposto al contribuente dagli intermediari. La ritenuta applicata dall'intermediario in Italia deve essere considerata a titolo d'acconto, non essendo possibile optare per la tassazione a titolo d'imposta, come può avvenire, invece, per i dividendi percepiti in relazione al possesso di azioni di società residenti in Italia. Come indicarli nel mod. 730. La somma dei dividendi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche va indicata nel rigo D3, colonna 1, del mod. 730, al lordo, come abbiamo detto, delle eventuali ritenute d'acconto trattenute in Italia e al lordo di quanto pagato come imposta all'estero. L'importo da indicare può, in alcuni casi, non risultare così evidente nel caso in cui l' intermediario abbia riportato, nel punto 3 della certificazione delle somme corrisposte, come dividendo complessivo, un importo al netto di quanto già trattenuto all'estero. In questa ipotesi, oltre a dover conoscere l'aliquota d' imposta del paese estero, che dovrebbe risultare al punto 10 della certificazione rilasciataci dall'intermediario, un semplice calcolo aritmetico ci permetterà di determinare l'importo lordo da inserire nel rigo D3, o I 7 nel caso dell'Unico: Dividendo lordo = dividendo netto: (1 - percentuale di ritenuta all'estero) Un esempio ci aiuterà a capire meglio: supponiamo di aver percepito, da parte di una società estera, residente in un paese nel quale l'aliquota d'imposta per tali redditi è del 26,375%, un dividendo netto pari a 99.394. Il dividendo lordo da indicare in dichiarazione sarà pari a: 99.394 : (1 - 0,26375) = 135.000 La ritenuta d'acconto, effettuata in Italia, del 12,50 % andrà indicata a colonna 4, sempre del rigo d3 del mod. 730 o I 7, colonna 3, dell'Unico. I contribuenti che utilizzano il mod. 730 dovranno, inoltre, riportare nel rigo F8, colonna 1, i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D, ai fini del calcolo del credito relativo alle imposte pagate all'estero, che sarà effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nello stesso rigo, nella colonna 2, vanno indicate le imposte pagate all'estero a titolo definitivo per i suddetti redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione oppure nel caso in cui la tassazione del dividendo avvenga facendo riferimento alle aliquote convenzionali, che scaturiscono dagli accordi contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia, l'imposta che ne risulta dall'applicazione di quest'ultime. Riprendendo l'esempio di prima, se consideriamo che nel caso della Germania vige una Convenzione contro la doppia imposizione, per cui l'aliquota convenzionale applicabile sui dividendi esteri è del 15%, si dovrà indicare, nella colonna 2 del rigo F8, l'importo di lire 20.000. Qualche calcolo in più per i contribuenti che-ricorrono all'Unico. I contribuenti che si affidano ad Unico Roma Via Lisbona, 9 - 00198 per la loro dichiarazioneTel. dei 068842030-068840837-0685356611 redditi dovranno, invece, effettuare qualche calcolo in più, tenendo conto Fax 068415951 che per tale tipologia di redditi il credito d'imposta consiste nella detrazione, dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione [email protected] redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva su tali redditi; inoltre, la detrazione è spettante nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato e fino alla concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al 9 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii contro la doppia imposizione, per cui l'aliquota convenzionale applicabile sui dividendi esteri è del 15%, si dovrà indicare, nella colonna 2 del rigo F8, l'importo di lire 20.000. Qualche calcolo in più per i contribuenti che ricorrono all'Unico. I contribuenti che si affidano ad Unico per la loro dichiarazione dei redditi dovranno, invece, effettuare qualche calcolo in più, tenendo conto che per tale tipologia di redditi il credito d'imposta consiste nella detrazione, dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva su tali redditi; inoltre, la detrazione è spettante nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato e fino alla concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo dichiarato. Anche qui, un esempio potrebbe aiutarci a comprendere meglio, considerando che il calcolo del credito d'imposta per dividendi esteri scaturisce dalla seguente espressione: Reddito estero x imposta lorda italiana (rigo RN6) : Reddito complessivo (RN1 colonna 2) + credito d'imposta. Supponiamo un contribuente che abbia compensi per lavoro dipendente, pari a lire 20.000.000 e dividendi lordi esteri per 4.000.000 (con ritenuta d'acconto del 12,50% pari a 500.000 e un' aliquota convenzionale per la tassazione all'estero dei dividendi del 20%, con conseguente imposizione all'estero di lire 800.000); il credito spettante, da indicare nel quadro RN24, colonna2, dell'Unico sarà pari a: 4.000.000 X 4.560.000 (imposta lorda calcolata su 24.000.000) : 24.000.000 pari a lire 760.000. La ritenuta del 12,50% andrà, invece, indicata, oltrechè nel quadro RI7, colonna 3, nel quadro RN26, cumulate alle altre eventualmente subite sulle altre tipologie di redditi. A proposito di convenzioni. Con alcuni Stati (per esempio Argentina e Brasile ed alcuni altri Paesi in via di sviluppo) con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa). Il prelievo in misura eccedente si recupera con un'istanza alle Autorità fiscali estere. Sempre in presenza di doppie Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito (ex art. 15 T.U.I.R.), bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere, con le modalità e nei termini stabiliti dalle relative legislazioni. 10 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Quali sono e come si detraggono le spese sanitarie Per quali oneri. Vediamo nel dettaglio quali sono e come vanno indicate in dichiarazione le spese sanitarie. Come è noto, queste spese possono essere detratte per il 19%, al netto della franchigia di 250.000 lire (euro 129,11). Rientrano tra le spese sanitarie detraibili e vanno indicate al rigo E1 del modello 730 o al rigo RP1 del modello UNICO, quelle sostenute per: - interventi chirurgici (esclusi quelli di chirurgia estetica) e spese correlate (anestesia, plasma sanguigno, trasfusioni, ecc.); - degenze e ricoveri (comprese le differenze di classe), correlati e non, ad interventi chirurgici (con esclusione delle spese di retta in caso di ricovero di un anziano in un istituto o in un cronicario, e delle spese di comfort: pernottamento di congiunti, telefono, TV, ecc.); - analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche rese da ambulatori, istituti specializzati, ASL (compresi gli eventuali ticket pagati per le spese sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale); - prestazioni rese da un medico specialista o da un medico generico (comprese le visite e le cure di medicina omeopatica); - acquisto di medicinali (compresi gli eventuali ticket); - acquisto o affitto di protesi sanitarie (protesi dentarie, apparecchi ortodontici, apparecchi auditivi, protesi fonetiche, occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi ortopedici, arti artificiali, pacemaker e altre protesi cardiache e vascolari, ecc.); - acquisto o affitto di apparecchiature sanitarie (apparecchio per aerosol, apparecchio per misurare la pressione sanguigna, ecc.); - acquisto di siringhe e aghi per iniezioni; - trapianto di organi e relative spese (comprese quelle necessarie a trasferire l'organo sul luogo dell'intervento); - assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale qualificato, quale gli addetti all'assistenza di base e all'assistenza diretta della persona, gli educatori professionali, gli addetti al coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, gli addetti ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale). Familiari Nel rigo E2 del modello 730 (rigo RP2 del modello UNICO) vanno indicate le spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. L'importo massimo che può essere esposto in questo rigo è 12 milioni di lire (euro 6.197,48). Disabili. Infine, nel rigo E3 del modello 730 (rigo RP3 del modello UNICO) vanno indicate le spese sostenute per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento (poltrone per inabili e minorati non deambulanti, pedane e rampe per eliminare barriere architettoniche, adattamento di ascensori, ecc.) e quelle per sussidi tecnici e informatici (fax, modem, computer, ecc.) volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, individuati ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992. A tali spese non si applica la franchigia di lire 250.000 (euro 129,11) 11 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Assunzione di colf e baby-sitter, i requisiti per il diritto al bonus Si precisano i requisiti che devono possedere i neoassunti e le prescrizioni che deve osservare il datore di lavoro. La lettera di assunzione. L'assunzione di un collaboratore domestico può avvenire in maniera diretta, senza cioè rivolgersi agli uffici di collocamento, nelle cui liste tali lavoratori non hanno l'obbligo di iscriversi. Il CCNL dei lavoratori domestici dell'8 marzo 2001 prevede che il lavoratore, all'atto dell'assunzione, consegni al datore di lavoro il libretto di lavoro ed esibisca la tessera sanitaria, un documento di identità ed il codice fiscale. Tra le parti va stipulato e, una volta sottoscritto, scambiato, un contratto di lavoro, la c.d. lettera di assunzione, che deve contenere, oltre eventuali accordi particolari, le condizioni essenziali del rapporto: la data di inizio, l'esistenza della convivenza (totale o parziale), l'orario della prestazione, la retribuzione pattuita. Gli adempimenti del datore di lavoro. Entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre in cui è avvenuta l'assunzione (quindi, entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre e il 10 gennaio, rispettivamente per le assunzioni effettuate nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre), il datore di lavoro deve denunciare l'assunzione all'INPS (e ciò può avvenire anche in via telematica), tramite il modello LD09. Contrariamente a quanto previsto per la generalità degli altri lavoratori, il datore di lavoro domestico non ha l'obbligo di comunicare l'assunzione anche agli uffici di collocamento entro cinque giorni; vi provvederà, in tempi successivi, lo stesso INPS. Come ha precisato questo ente con un recente comunicato stampa, il datore di lavoro ha però l'obbligo di comunicare all'INAIL entro 24 ore l'assunzione di lavoratori domestici; il contributo dovuto all'INAIL continua comunque ad essere riscosso dall'INPS. Con cadenza trimestrale, poi, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio ed il 10 ottobre va effettuato, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale che l'INPS provvede a recapitare all'indirizzo segnalato dal datore di lavoro, il versamento dei contributi previdenziali, che si calcolano su apposite retribuzioni convenzionali rivalutate di anno in anno. Deducibilità dei contributi. I contributi previdenziali pagati possono essere "scalati" dal reddito complessivo dichiarato dal datore di lavoro, per effetto dell'art. 30 della L.342/2000 (c.d. "collegato" alla Legge Finanziaria 2000), che ha sancito, a partire da quelli pagati nel 2000, la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per un importo massimo annuo di lire 3 milioni, pari a 1.549,37 euro. Lavorava o non lavorava? Uno dei requisiti previsti per poter beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 7 della L. 388/2000, è che i nuovi assunti, nei 24 mesi antecedenti la data dell'assunzione, non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato (neanche, come chiarito dalla circolare 5/E del 26 gennaio 2001, con un numero settimanale di ore inferiore a venti, e nonostante la conservazione dell'anzianità di servizio nelle liste di collocamento). Come può il datore di lavoro che vuole assumere, acquisire la certezza di questo dato? Ovviamente, dal libretto di lavoro sarà possibile verificare che il neoassunto non abbia svolto attività di lavoro dipendente nei 24 mesi precedenti; sarà, invece, più difficile stabilire se un eventuale rapporto di lavoro precedente sia stato o meno a tempo indeterminato: in questo caso, potrebbe risultare utile farsi rilasciare una dichiarazione sottoscritta dal lavoratore e, per estrema cautela, effettuare una richiesta presso i Centri per l'impiego. Tempo pieno o tempo parziale? Il comma 2 del citato art. 7 stabilisce che per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle ordinarie previste dal contratto nazionale. Il CCNL del lavoro domestico prevede, all'art. 17, che la durata normale dell'orario di lavoro è concordata fra le parti e comunque con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali (ridotto di mezz'ora a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di un'altra mezz'ora a decorrere dal 1° gennaio 2003), per i lavoratori conviventi, e, per i lavoratori non conviventi, con un massimo di 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 48 ore settimanali, che sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali, con la seguente gradualità: oreLisbona, a partire9 dall'1/4/2001, 46 dall'1/1/2002, 45 Roma 47 - Via - 00198 dall'1/1/2003 e 44 dall'1/1/2004. Tel.che 068842030-068840837-0685356611 Fax Si ritiene, di conseguenza, i rapporti che prevedono prestazioni di 068415951 lavoro domestico per un totale [email protected] settimanale di ore inferiore a quelli citati, assumano la connotazione del tempo parziale, e non facciano acquisire il diritto all'intero credito d'imposta di lire 800.000 mensili (euro 413,16). Pertanto, il datore di lavoro che, per esempio, abbia assunto nel mese di luglio 2001 una baby-sitter per 24 ore a settimana, dovrà calcolare il credito spettante in misura proporzionale rispetto alle 47 ore 12 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii settimanali (ridotto di mezz'ora a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di un'altra mezz'ora a decorrere dal 1° gennaio 2003), per i lavoratori conviventi, e, per i lavoratori non conviventi, con un massimo di 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 48 ore settimanali, che sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali, con la seguente gradualità: 47 ore a partire dall'1/4/2001, 46 dall'1/1/2002, 45 dall'1/1/2003 e 44 dall'1/1/2004. Si ritiene, di conseguenza, che i rapporti che prevedono prestazioni di lavoro domestico per un totale settimanale di ore inferiore a quelli citati, assumano la connotazione del tempo parziale, e non facciano acquisire il diritto all'intero credito d'imposta di lire 800.000 mensili (euro 413,16). Pertanto, il datore di lavoro che, per esempio, abbia assunto nel mese di luglio 2001 una baby-sitter per 24 ore a settimana, dovrà calcolare il credito spettante in misura proporzionale rispetto alle 47 ore previste dal CCNL a partire dal 1° aprile 2001. Per ognuno dei mesi del 2001 in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000, spetteranno, quindi, lire 408.510 (pari a 210,98 euro), risultanti dalla seguente proporzione: 800.000 (credito massimo mensile) : 47 (ore settimanali di lavoro per le quali compete il credito massimo) = x : 24 (ore settimanali di lavoro prestato). 13 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Dichiarazione 2002: cosa cambia per gli oneri deducibili Partita "l'operazione Unico 2002", le settimane che ci attendono porteranno i contribuenti a guardare con attenzione le possibilità di portare in deduzione le spese sostenute nel corso nell'anno 2001, per ridurre l'imponibile Irpef. Offriamo, pertanto, in questa nota una panoramica delle novità che presenta il quadro RP, Sezione II Oneri deducibili dal reddito complessivo. Si tratta in particolare del riconoscimento della deduzione per le seguenti spese: · i contributi versati facoltativamente alla gestione delle forme pensionistiche obbligatorie e al c.d. fondo casalinghe; · i contributi versati al fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale; · i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali; · le erogazioni liberali relative agli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. I contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari Nel rigo RP19 i contribuenti possono dedurre - per l'intero importo - i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni imperative di legge, la cui inosservanza dà luogo all'irrogazione di sanzioni, nonché - novità dell'Unico 2002 - i contributi volontari versati, a partire dal 2001, alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi (la casistica comprende i contributi versati al cd.fondo casalinghe, i contributi all'Inps per la prosecuzione volontaria di forme di assicurazioni obbligatorie, i contributi per il riscatto del servizio militare e della laurea, i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, e gli altri contributi volontari), anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico. In ordine al trattamento applicabile ai contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato, l'Agenzia delle Entrate, ponendo termine a una lunga querelle, con risoluzione n.79 dell'8 marzo 2002, ha ritenuto che tali spese possano essere dedotte esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell'art.10, comma 1, lett.a), del T.U.n.917/86, e vanno indicate, quindi, nel quadro RP, quali oneri deducibili. Tale interpretazione discende dalla constatazione che il primo periodo del comma 1, dell'articolo 10, del T.U.n.917/86 prevede, fra l'altro, che "la deducibilità dal reddito complessivo di tali oneri è consentita a condizione che gli stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo" mentre l'art.50 del T.U. citato, "nel disciplinare la determinazione del reddito di lavoro autonomo, non prevede tra le spese deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge". Inoltre, i contributi previdenziali ed assistenziali sono "versati al fine di garantire al lavoratore una posizione pensionistica e una assistenza personale al verificarsi di determinati eventi (ad esempio la malattia o l'infortunio del lavoratore) e pertanto attengono esclusivamente alla sfera personale del lavoratore". I contribuenti possono ad esempio dedurre dal reddito - in tale rigo RP19 - il contributo alla gestione separata Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e il contributo versato dai soggetti esercenti per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, privi di una cassa pensionistica di categoria, i contributi al S.S.N. pagati nella polizza RC auto, i contributi previdenziali obbligatori pagati a enti stranieri di un paese Ue, i contributi agricoli unificati versati all'Inps dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale, i contributi relativi alla posizione previdenziale del contribuente pagati a seguito di condono. I contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale Nel rigo RP21 vanno indicati i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a £.2.000.000, pari a 1.032,91 euro, per effetto della lett.e), dell'art.10, comma 1, del T.U.n.917/86, introdotta dall'art.1, comma 1, lett.a), del D.Lvo 18 febbraio 2000, n.41. La deduzione - novità dell'Unico 2002 - spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per la sola parte da quest'ultimi non dedotta, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 I contributi per forme pensionistiche e complementari individuali Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 Per effetto del D.Lvo 18 febbraio 2000, n.47 (a partire dal 1° gennaio 2001, quindi novità per l'Unico [email protected] 2002) nel rigo RP26 devono essere indicati i contributi versati dai lavoratori dipendenti, dai soci di cooperative di produzione e lavoro, dagli imprenditori e dai liberi professionisti, alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. 14 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii La deduzione - novità dell'Unico 2002 - spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per la sola parte da quest'ultimi non dedotta, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. I contributi per forme pensionistiche e complementari individuali Per effetto del D.Lvo 18 febbraio 2000, n.47 (a partire dal 1° gennaio 2001, quindi novità per l'Unico 2002) nel rigo RP26 devono essere indicati i contributi versati dai lavoratori dipendenti, dai soci di cooperative di produzione e lavoro, dagli imprenditori e dai liberi professionisti, alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. L'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo del contribuente e, comunque, a lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 euro). Le istruzioni all'Unico 2002 precisano che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti". I predetti limiti di deducibilità non valgono: · per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari, che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421 (c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi), nei confronti dei quali, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo del contribuente, l'importo massimo deducibile di 10 milioni di lire (pari a 5.164,57 euro), è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e l'importo di £.10.000.000; · per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali sia stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o sebbene istituito non sia operante dopo due anni, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR, e per i soggetti che non hanno aderito al fondo di previdenza negoziale), per i quali sono interamente deducibili i contributi versati a tali fondi. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per la sola parte non dedotta da questi ultimi. La diversità dei limiti di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione è stata recentemente confermata dalla risoluzione n.102, diramata dall'Agenzia delle Entrate, il 29 marzo 2002. Da ultimo si ricorda che per la compilazione del rigo RP26 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in Appendice alle istruzioni di Unico 2002, alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali". Le erogazioni relative agli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato Il rigo RP27 della sezione II rappresenta un contenitore dove inserire gli altri oneri deducibili previsti dall'art.10 del Testo unico n.917/86 e da altre leggi speciali. E' qui che il contribuente dovrà indicare le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla legge 30 luglio 1990, n.217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001,n.134, che costituisce una delle novità dell'Unico 2002. Infatti, all'articolo 10, del T.U.n.91786 - in materia di oneri deducibili - al comma 1, dopo la lett. l-bis è stata aggiunta la lettera l-ter (con effetto dal 5 maggio 2001), che permette la deduzioni di tali erogazioni "anche quando siano eseguite da persone fisiche". 15 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Si allarga il campo di applicazione degli oneri deducibili Si estendono ad altre tipologie di spese le possibilità di deduzione. Da quest'anno sono deducibili dal reddito anche le spese per la cultura e per finanziare il patrocinio legale gratuito. Dall'anno d'imposta 2002 (dichiarazione da presentare nel 2003) lo saranno anche quelle per la costruzione e gestione di asili nido nei Comuni e nei posti di lavoro. Si tratta di novità significative che influiscono sul sistema delle deduzioni per le prossime dichiarazioni dei redditi. Le spese per la cultura In questo settore è stata prevista l'opportunità per le aziende di dedurre le somme elargite a favore di iniziative ed attività di tipo culturale. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e il successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'11 aprile 2001, hanno infatti previsto incentivi fiscali in favore delle imprese che devolvono somme tese a realizzare iniziative d'interesse culturale. A seguito di quelle disposizioni il 31 dicembre 2001, con la Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate (n. 107/E) e del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 141/01), sono state fissate le modalità per l'attuazione della nuova disciplina. A partire dall'anno d'imposta 2001 sono perciò deducibili le somme corrisposte (da imprese individuali e società, enti commerciali ed enti non commerciali con reddito d'impresa) in favore dei soggetti individuati dall'articolo 1 del decreto dell'11 aprile 2001, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (si tratta delle attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali). I soggetti destinatari delle erogazioni possono essere lo Stato, le Regioni, gli enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute. Non è prevista alcuna limitazione all'importo deducibile. Le erogazioni devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli (conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti); nel documento di versamento e nella ricevuta deve essere esplicitamente indicata la causale del versamento stesso, riferita all'articolo 65, comma 2, lettera c-nonies del Tuir oppure all'articolo 38 della legge 342/2000. Le imprese che hanno effettuato le erogazioni, come pure i beneficiari, devono aver comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali -Segretariato generale- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del versamento, l'importo corrisposto, le proprie generalità comprensive dei dati fiscali e l'indicazione dei soggetti beneficiari. Il gratuito patrocinio Sempre dal 2001 si possono dedurre dall'Irpef le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio. Pari possibilità è riconosciuta per le erogazioni effettuate da enti o istituzioni pubbliche, da fondazioni o associazioni legalmente riconosciute. Le disposizioni sono contenute nella legge n. 134 del 29 marzo 2001, che reca modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217 (istitutiva del patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti). Gli asili nido Una novità è contenuta nell'articolo 70 della legge 448/2001 (Finanziaria per il 2002), le cui modalità applicative sono ancora da definire. La norma istituisce un fondo per gli asili nido, da trasferire alle Regioni e successivamente ai Comuni che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione di asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro. Romai datori - Via Lisbona, - 00198 All'iniziativa sono chiamati a partecipare di lavoro 9privati ma anche le pubbliche amministrazioni. E qui Tel. entra in campo il bonus fiscale: a partire dal le spese di partecipazione 068842030-068840837-0685356611 Fax2002 068415951 alla gestione dei nidi o micro-nidi sui luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei [email protected] dipendenti e dei datori di lavoro secondo una percentuale ancora da stabilire, che verrà fissata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere dell'incentivo fiscale non potrà superare i limiti di 6, 20 e 25 milioni di euro per gli anni 2002, 16 678', 5266 ! 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii La norma istituisce un fondo per gli asili nido, da trasferire alle Regioni e successivamente ai Comuni che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione di asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro. All'iniziativa sono chiamati a partecipare i datori di lavoro privati ma anche le pubbliche amministrazioni. E qui entra in campo il bonus fiscale: a partire dal 2002 le spese di partecipazione alla gestione dei nidi o micro-nidi sui luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei dipendenti e dei datori di lavoro secondo una percentuale ancora da stabilire, che verrà fissata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere dell'incentivo fiscale non potrà superare i limiti di 6, 20 e 25 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004. 17 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', " 5266 # 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Spese deducibili dai soci delle società semplici Si è appena aperta la stagione delle dichiarazioni dei redditi e torna d'attualità l'interrogativo su quali spese sostenute dalle società semplici possono essere dedotte dal reddito complessivo dei soci o detratte dall'imposta dovuta. La società semplice, lo ricordiamo, è il più elementare tipo di società, non richiede particolari formalità per la sua costituzione, è disciplinata dagli articoli 2551 e seguenti del codice civile e non può svolgere attività di natura commerciale. Di conseguenza, non potendo conseguire redditi d'impresa, il suo reddito complessivo è costituito dalle altre categorie di reddito previste dal Testo Unico e prevalentemente, come suggerisce la pratica, dai redditi di lavoro autonomo. Le deduzioni e le detrazioni competono ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili: se questa quota non risulta esplicitamente determinata dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata che ha costituito la società o da qualsiasi altro atto pubblico o scrittura autenticata di data antecedente all'inizio del periodo d'imposta, viene determinata in proporzione al valore dei conferimenti dei soci. Qualora nemmeno l'ammontare dei conferimenti risulti determinato con precisione, si presume che le quote di partecipazione agli utili siano uguali. Le spese deducibili dal reddito Gli oneri che, se sostenuti dalle società semplici consentono ai singoli soci una deduzione dal proprio reddito complessivo, nella misura risultante dai criteri illustrati in precedenza, sono: - le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali, compresi quelli che esercitano le funzioni di rappresentanti di liste, di candidati, di partiti e comitati promotori di referendum - i contributi e le erogazioni disposti in favore delle organizzazioni non governative impegnate nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato - le indennità per la perdita d'avviamento versate, come disposto dalla legge, al conduttore nel caso di cessazione della locazione di un immobile urbano adibito a uso diverso da quello di abitazione (uso commerciale) - l'Invim decennale corrisposta dalle società, deducibile in quote costanti del 20 per cento annuo per il periodo d'imposta in cui viene versata e per i quattro successivi. Le spese detraibili dall'imposta Per i seguenti oneri sostenuti da una società semplice è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento a ogni singolo socio, sempre nella proporzione di cui si è detto in precedenza: - interessi passivi derivanti dalla stipula di mutui e prestiti agrari - interessi passivi su mutui ipotecari contratti entro il 31 dicembre 1992 per l'acquisto di immobili, per un ammontare complessivo, sostenuto dalla società, non superiore a 2065,83 euro (4 milioni di lire) - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2582,28 euro (5 milioni di lire), pagati in relazione a contratti di mutuo stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli immobili - spese sostenute per la protezione, la manutenzione e il restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico - contributi liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e - a partire dall'anno d'imposta 1998 - degli enti locali territoriali, delle Regioni e di comitati organizzatori appositamente costituiti, che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di ricerca, di studio e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico (cui si aggiungono, sempre a decorrere dal 1998, Roma -eVia Lisbona, 9 - 00198 le attività di documentazione, catalogazione di pubblicazione nel campo dei beni culturali) il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle - costo specifico (o, in assenza, Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 Regioni, agli enti locali, a enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori costituiti allo scopo, a [email protected] fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell'articolo 13-bis, lettera h) del Tuir (onere da considerarsi detraibile a partire dall'anno d'imposta 1998) - contributi liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni 18 678', $ 5266 % 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii d'imposta 1998 - degli enti locali territoriali, delle Regioni e di comitati organizzatori appositamente costituiti, che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di ricerca, di studio e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico (cui si aggiungono, sempre a decorrere dal 1998, le attività di documentazione, catalogazione e di pubblicazione nel campo dei beni culturali) - costo specifico (o, in assenza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, a enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori costituiti allo scopo, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell'articolo 13-bis, lettera h) del Tuir (onere da considerarsi detraibile a partire dall'anno d'imposta 1998) - contributi liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono in via esclusiva attività nel settore dello spettacolo - contributi liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367 - erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per importi non superiori a 2065,83 euro (4 milioni di lire) - erogazioni liberali in denaro, in misura non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, effettuate in favore della "Società di cultura La Biennale di Venezia" - le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2065,83 euro (4 milioni di lire), disposte in favore delle associazioni di promozione sociale individuate ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e iscritte nei registri previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Gli interventi di ristrutturazione I soci delle società semplici, sempre in riferimento alla quota proporzionale di partecipazione agli utili, hanno anch'essi diritto a fruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 449/97 in favore di coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e del 36 per cento di quanto speso nel corso del 2000, del 2001 e del 2002, sempre nel limite massimo di 150 milioni di lire (77468,53 euro) per immobile e per anno d'imposta. Fonti: fiscooggi.it fisconotizie.it fiscali.it 19 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', & 5266 ' 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Consulenza del lavoro Novità Pagamento immediato del T.F.R. Interpretazione rigida della Corte di Cassazione (sentenza 4822 del 4 aprile) sull’articolo 2120 del Codice Civile, la norma che disciplina l’indennità dovuta ai dipendenti che lasciano l’azienda. Il Codice recita: ”in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore a diritto a un trattamento di fine rapporto”. Per la Corte una simile dicitura non lascia dubbi sul fatto che l’obbligazione prevista nasca nel momento esatto in cui il rapporto si conclude. Quindi nel giorno stesso che il dipendente lascia il posto di lavoro dovrebbe riscuotere la somma spettante. Anche se l’articolo 2120 del Codice Civile non indica con esattezza la data di erogazione del Tfr, c’è un’altra norma del Codice (l’art. 1183) che stabilisce: “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.Da un punto di vista tecnico giuridico il ragionamento è legittimo, ma cambierà la consuetudine in base alla quale il datore di lavoro si prendeva un certo margine di tempo per poter predisporre i conteggi. (Corte di Cassazione n. 4822 – Il Sole 24 Ore del 6 aprile ’02) Bonus fiscale Dalle istruzioni del modello 730/02 e dell’Unico/02 arrivano i chiarimenti su come i datori di lavoro non sostituti d’imposta possono usufruire del bonus fiscale per l’assunzione dei collaboratori familiari. Sarà possibile utilizzare un credito d’imposta di -time e aumentati di o il personale con assunzioni di personale disoccupato da più di 24 mesi effettuate a tempo indeterminato dal 01/10/2000 al 31/12/2003. L’importo del bonus spettante per l’anno 2001 deve essere indicato nella sezione IV del modello 730, credito di imposta per nuove assunzioni, al campo F5 e si trasforma in detrazione d’imposta in quanto trattasi di compensazione posticipata. La stessa è detraibile fino a concorrenza dell’imposta lorda dovuta. Mentre i datori di lavoro sostituti d’imposta possono compensare il bonus sui versamenti di qualsiasi sezione del modello F24, i datori privati non sostituti non possono scomputare il credito d’imposta dagli oneri previdenziali. Le imprese e gli esercenti arti o professioni indicheranno il credito 2001 nel quadro RU dell’Unico/02, mentre i datori di lavoro privati che non presentano il modello 730, indicheranno il credito nel rigo RN20 sempre dell’Unico/02. (*),+ -/. + 0214365 7 8 9 8 : ; 8 < ; =6< =6; > 8 =65 ? @ 8 < 36;,8 < ?6; @ A*B6C D,E F G*H4I6J K L M L N I6OPL M QSR T UWV6J X Y I*N I6OPL T6V Z [6O L T6L M V \ [6O [4T6[6H4I K Z L X [*N R O X Y ]*L J X O I H4I6J Z L J Ritenute su lavoro interinale L’Agenzia delle Entrate spiega a chi spettano gli obblighi fiscali di versamento della ritenuta alla fonte sulle retribuzioni corrisposte al prestatore di lavoro temporaneo quando quest’ultimo appartiene all’agenzia di lavoro interinale che lo ha contrattualizzato, ma in realtà svolge la sua opera presso terzi. La risoluzione chiarisce che quest’onere grava sulle spalle dell’agenzia di lavoro interinale. La Legge 196/97 stabilisce infatti in maniera chiara che, nella fattispecie, il datore di lavoro è l’impresa fornitrice. Il soggetto che utilizza la forza lavoro è, invece, un soggetto terzo rispetto al rapporto tra lavoratore dipendente e impresa fornitrice non ha quindi alcun obbligo di carattere fiscale. All’agenzia 20 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', ^ 5266 _ 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii di lavoro interinale, conclude la nota, “spetta dunque per intero il versamento delle ritenute alla fonte relativamente a tutte le somme corrisposte al dipendente,sia da essa stessa, sia dall’impresa che, in via temporanea, utilizza il lavoratore”. (Agenzia delle Entrate – risoluzione 19 aprile 2002 n. 12/E) Emersione lavoro nero Una possibilità in più per i datori di lavoro che intendono far emergere attività irregolari denunciando il costo dei lavoratori “in nero”. L’articolo 1 bis, inserito nella Legge 383/2001 dall’articolo 3 della Legge 73/2002, prevede infatti che gli imprenditori che ricorrono al lavoro irregolare ed intendono “sistemare” i conti con l’Erario e gli enti previdenziali, hanno ora a disposizione due strumenti, di cui uno, in realtà, propedeutico all’emersione vera e propria. I datori possono presentare entro il 30 novembre 2002 la dichiarazione di emersione, indicando i lavoratori che intendono regolarizzare con il relativo costo, che non potrà essere inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. Per il triennio 2002/2004 il datore di lavoro verserà sulle retribuzione erogate ai lavoratori emersi, fino a concorrenza del dichiarato, i contributi nella misura ridotta del 7, 9 e 11%, rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno del triennio. Per il maggior redito di impresa conseguente all’emersione e fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro dichiarato, il datore avrà, inoltre, diritto all’applicazione di una imposta sostitutiva di Irpef e Irpeg (10, 15 e 20% per ogni anno) e non dovrà versare l’Irap sul maggior reddito. Il lavoratore che aderisce versa l’Irpef in misura sostitutiva (6, 8 e 10%) e non è soggetto a trattenute previdenziali. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 73/2002, il datore può far precedere la presentazione della dichiarazione di emersione da una fase preliminare, di esperire entro il 30 settembre 2002, per verificare la fattibilità di una emersione progressiva che consenta di regolarizzare gradualmente gli obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali (ad esempio l’adeguamento degli impianti e luoghi di lavoro agli standard di legge). Il Comune nel quale è ubicata l’unità produttiva dovrà, entro 45 giorni, approvare o respingere il piano di regolarizzazione progressiva. Se la proposta viene approvata il datore è obbligato a presentare la dichiarazione di emersione. Indipendentemente dal percorso prescelto, la dichiarazione di emersione può essere utilizzata come proposta di concordato fiscale e previdenziale per il lavoro precedentemente prestato dai lavoratori emersi. L’adesione assume valore di conciliazione e costituisce atto di novazione, del rapporto di lavoro emerso, con effetto dalla data della presentazione della dichiarazione. (Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2002). 21 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', ` 5266 a 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Finanziamenti agevolati Novità ASSE IV MISURA 1.1 Servizi reali per le pmi Obiettivi La misura incentiva l’acquisizione di servizi di consulenza esterna che riguardano la realizzazione di programmi nelle seguenti materie: - Qualità (compresa l’implementazione di sistemi di già realizzati); Marketing Sistemi informativi ed informatici Ambiente e controllo dell’inquinamento I programmi non devono riferirsi a normale spese di funzionamento e devono interessare unità locali o produttive ubicate nelle aree Obiettivo 2 e Phasing-out del Lazio. Destinatari Imprese artigiane e PMI (singole o associate) operanti nei seguenti settori: - Estrattivo e manifatturiero Servizi alla produzione Turismo Commercio Più imprese possono presentare un unico progetto a nome di Consorzi o Associazioni Temporanee di Imprese (anche da costituire). Ammontare del contributo E’ prevista la concessione di un contributo in c/esercizio nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 150.000,00 Euro. 22 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', b 5266 c 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Spese ammissibili - Costi per la prestazione di servizi relativi a consulenze specialistiche e/o servizi a corpo, necessari alla realizzazione del programma ed erogate da professionisti o società; Costi relativi al personale dell’impresa (nel limite del 10% delle spese consulenziali); Altri costi e spese accessorie strettamente connesse al programma (nel limite del 5% delle spese consulenziali) Le spese saranno ammissibili a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Termini e modalità di presentazione della domanda la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10/7/2002 Termini e modalità di erogazione del contributo Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità: - 50% dopo la firma per accettazone dell’atto d’impegno e dietro presentazione di garanzia fideiussoria; 30% a presentazione di SAL pari almeno al 60% dell’investimento ammissbile; 20% a saldo 23 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', d 5266 e 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii ASSE IV, MISURA 1.2 Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane e pmi Obiettivi La misura incentiva la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali proposti anche in forma associata. I programmi possono riguardare: - nuove iniziative Ampliamento Ristrutturazione Ammodernamento Riconversione I programmi devono interessare unità locali o produttive ubicate nelle aree Obiettivo 2 e Phasing-out del Lazio. Destinatari Imprese artigiane e PMI (singole o associate) operanti nei seguenti settori: - Estrattivo e manifatturiero Costruzioni Servizi alla produzione Turismo Commercio Più imprese possono presentare un unico progetto a nome di una Società Consortile (anche da costituire). Ammontare del contributo e spese ammissibili E’ prevista la concessione di un contributo in c/capitale in regime “de minimis” nella misura massima del 40% (elevabile al 50% per imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane) delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 100.000,00 Euro. 24 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', f 5266 g 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Spese ammissibili - Progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità. Acquisto del suolo aziendale; Opere murarie ed assimilate; Acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali; Realizzazione o acquisizione di macchinari, impianti od attrezzatura; Mezzi mobili purché strettamente necessari al ciclo produttivo; Programmi informatici; Brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo. Sono ammessi gli investimenti realizzati a mezzo leasing. Per la prima scadenza saranno ammesse le spese sostenute a partire dal 05/12/2001. Per le scadenze successive le spese saranno ammissibili a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese relative a studi e progettazioni ed all’acquisto del suolo aziendale che possono essere sostenute nei sei mesi precedenti le scadenze citate. Termini e modalità di presentazione della domanda Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 10/7/2002 Modalità di ammissione I programmi risultati ammissibili saranno ordinati in due distinte graduatorie, una per l’Ob. 2 e l’altra per il Phasing Out. Termini e modalità di erogazione del contributo: - 30% dopo la firma per accettazione dell’atto d’impegno e dietro presentazione di garanzia fideiussoria; 30% a presentazione di SAL pari almeno al 30% dell’investimento ammissbile; 20% a presentazione di SAL pari ad almeno il 50% dell’investimento ammissibile; 20% a saldo. 25 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', h 5266 i 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii ASSE IV, MISURA IV.2, SOTTOMISURA IV.2.1. Fondo di pre-investimento Obiettivi La misura è volta a sostenere le fasi della valutazione ex-ante del rischio, della fattibilità tecnica, economica e finanziaria, della ricerca di possibili partner, mediante la costituzione di un fondo di preinvestimento, attraverso il quale sia possibile il finanziamento di azioni propedeutiche alla realizzazione di investimenti, quali: - Studi di fattibilità; Riorganizzazioni interne; Valutazione del valore delle aziende; Lay out produttivo; Analisi e studi delle fusioni di imprese, acquisizioni, ecc. Consulenze specialistiche in materia finanziaria ed organizzativa. Destinatari PMI costituite od in fase di costituzione, il cui intervento sia localizzato in area Obiettivo 2 o Phasing Out del Lazio. Ammontare del contributo e spese ammissibili E’ prevista la concessione di un contributo nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 103.291,38 Euro. L’intervento del fondo potrà essere richiesto per dare copertura finanziaria alle attività: a. consulenze aziendali specialistiche per: - la realizzazione di studi di fattibilità; - tempistica e lay-out organizzativi; - la messa a punto e/o la valutazione di progetti di sviluppo imprenditoriale; - la determinazione del valore di rami d’azienda o di aziende connesse al progetto di sviluppo imprenditoriale; - la realizzazione di progetti relativi a fusioni di imprese, acquisizioni, ecc. b. consulenze legali, fiscali ed amministrative straordinarie legate alle attività del punto a); c. altri costi accessori connessi alle spese di cui al punto a) e b). 26 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', j 5266 k 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Le spese saranno ammissibili a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda Termini e modalità di presentazione della domanda Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10/07/2002 27 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', l 5266 m 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii ASSE IV, MISURA IV.2, SOTTOMISURA IV.2.2. Fondo per l’innovazione Obiettivi Il Fondo per l’innovazione agevola le aziende che vogliano realizzare attività ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con necessità di avviare processi di rinnovamento o miglioramento tecnologico di processo e/o di prodotto di notevole entità rispetto allo sviluppo produttivo. Le agevolazioni possono anche riguardare: A. La ricerca applicata a scopo precompetitivo; B. Il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche; C. L’acquisto di brevetti e pacchetti tecnologici per risolvere problemi di metodologie riguardanti i processi produttivi o l’applicazione a detti processi di risultati noti. Destinatari PMI costituite od in fase di costituzione, il cui intervento sia localizzato in area Obiettivo 2 o Phasing Out del Lazio. Ammontare del contributo e spese ammissibili E’ prevista la concessione di un contributo nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. L’intervento del fondo potrà essere richiesto per dare copertura finanziaria alle attività: - Ricerca applicata a scopo precompetitivo; Trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche; L’acquisto di brevetti e pacchetti tecnologici per risolvere problemi di metodologie riguardanti i processi produttivi o l’applicazione a detti processi di risultati noti. Le spese ammissibili, per i progetti di cui al punto A) sono: 28 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', n 5266 o 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii - costi per prestazioni di servizi non rivendibili; costi per l’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale di consumo per la realizzazione di prototipi, modelli; investimenti in macchinari ed attrezzature indispensabili per la realizzazione del programma; spese per missioni e viaggi se attinenti alla partecipazione a seminari e convegni dei partecipanti al progetto; costi per il personale interno sostenuti dall’impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto per una quota non superiore al 30% dell’investimento ammesso; spese generali (max 10% dell’investimento ammesso). Le spese ammissibili, per i progetti di cui al punto B) sono: - consulenze specialistiche;spese di promozione del sito attraverso collegamenti con altri portali; acquisizione di informazioni e programmi per elaboratori elettronici; costi per il personale interno coinvolto nella realizzazione del progetto sostenuti dall’impresa beneficiaria per una quota non superiore al 30% dei costi ammessi. Le spese ammissibili,per i progetti di cui al punto C) sono: - i costi per l’acquisizione di brevetti e/o licenze, brevetti internazionali e relativi a settori e/o attività attinenti al progetto; costi per la creazione di strumenti volti ad attivare le potenzialità del commercio elettronico e della comunicazione multimediale. Saranno ammissibili le spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda con il limite massimo di retroattività fissata al 5/12/2001. Termini e modalità di presentazione della domanda Le domande possono essere presentate alla FILAS dal giorno seguente alla pubblicazione del bando sul BURL ed entro il 30/6/2006. 29 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', p 5266 q 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii ASSE IV, MISURA IV.2, SOTTOMISURA IV.2.3. Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione Obiettivi Il Fondo di capitale di rischio per i processi di innovazione incentiva e favorisce le partecipazioni finanziarie in imprese operanti nei settori ad elevato contenuto tecnologico, anche in compartecipazione con società che gestiscono fondi privati di venture capital e/o merchant banking. Gli interventi consistono in: - - Partecipazioni minoritarie e temporanee (importo massimo non oltre il 49% del capitale sociale incrementato delle riserve e/o rivalutazioni; durata massima 5 anni) al capitale di rischio, da assumere al momento della costituzione di una nuova impresa od in occasione di un aumento di capitale di un’impresa esistente; Sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili. Il fondo avrà carattere rotativo. Destinatari PMI costituite od in via di costituzione, il cui intervento sia localizzato in area Obiettivo 2 o Phasing Out del Lazio. Interventi finanziari r2s t t/u t t t/v t t/v w4x6y z { x4| } } | w4| z x Gli interventi in azienda previsti dal Fondo sono in media pari ad massimo di ogni intervento del Fondo può essere quantificato in 750.000,00 Euro. Interventi ammissibili Gli interventi del Fondo non possono essere superiori al 49% del patrimonio netto aziendale verificato in sede di istruttoria del progetto, comprese eventuali partecipazioni in corso. 30 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected] 678', ~ 5266 6((/<( D Doottttoorrii C Coom mm meerrcciiaalliissttii Gli interventi del Fondo riguarderanno in via prioritaria: - Partecipazioni nel capitale sociale; Sottoscrizione di obbligazioni convertibili. Termini e modalità di presentazione della domanda Le domande possono essere presentate entro il 30/6/2006. 31 Roma - Via Lisbona, 9 - 00198 Tel. 068842030-068840837-0685356611 Fax 068415951 [email protected]