SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PROGETTO DI RICERCA
“PRIMA RICOGNIZIONE PER UNA VALUTAZIONE DI
EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PREPOSTE ALLA GESTIONE DELL'AMBIENTE"
Docente responsabile: Rita Cellerino
Ricercatori: Daria Oliva, Marco Bellino
INDICE
PARTE PRIMA
REALIZZAZIONE DI UN INVENTARIO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI CENTRALI
E REGIONALI CHE HANNO RILEVANTI COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE.
1.
PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
1.1 COMMISSIONI PERMANENTI
1.1.1 Camera dei Deputati, VIII Commissione - Ambiente, territorio e lavori pubblici
1.1.2 Senato, 9ª Commissione permanente - Agricoltura e produzione agroalimentare
1.1.3 Senato, 13ª Commissione permanente - Territorio, ambiente, beni ambientali
1.2 ORGANISMI BICAMERALI
1.2.1 Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse
2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
2.1 Dipartimento della Protezione Civile
2.1.1 La commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
2.1.2 Come agisce la Protezione Civile
2.2 Dipartimento degli affari regionali
2.3 Ufficio per il federalismo amministrativo
2.4 Servizio 12° - Servizio territorio, ambiente e infrastrutture.
2.5 Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
2.6 Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura:
2.6.1 Ambiente
2.6.2 Energia
2.7 Comitato Nazionale per la Bioetica
2.8 Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie
3. MINISTERI DELLA REPUBBLICA
3.1 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
3.1.1 UFFICIO DI GABINETTO
3.1.2 UFFICIO LEGISLATIVO
3.1.3 SERVIZIO CONTROLLO INTERNO
3.1.4 SOTTOSEGRETARI E RELATIVE DELEGHE
3.1.5 IL CONSIGLIERE DIPLOMATICO
3.1.6 COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA PER LA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI DI PROTEZIONE E DI RISANAMENTO AMBIENTALE
3.1.7 DIREZIONI GENERALI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
3.1.7.1 DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
3.1.7.2 DIREZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
3.1.7.3 DIREZIONE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO
3.1.7.4 LA DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE
SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:
3.1.7.5 LA DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO SVOLGE LE
SEGUENTI FUNZIONI:
3.1.7.6 LA DIREZIONE PER I SERVIZI INTERNI
3.1.8 LA COMISSIONE VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
3.1.9 IL COMITATO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA SICCITÀ E ALLA
DESERTIFICAZIONE
3.1.10 CONSIGLIO NAZIONALE AMBIENTE
3.1.11 COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
3.1.12 COMANDO CARABINIERI TUTELA AMBIENTE - CCTA
3.1.13 REPARTO AMBIENTALE MARINO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
3.1. 14 COMITATO VIGILANZA RISORSE IDRICHE
3.1.15 COMITATO ECOLABEL-ECOAUDIT
3.1.16 OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI
3.1.17 OSSERVATORIO AMBIENTALE (OA):
3.1.18 AUTORITA’ AMBIENTALI
3.1.18.1 La rete delle Autorità ambientali
3.18.2 Task force
3.1.18.3 Gruppi di lavoro
3.1.18.4 Strumento: “La valutazione dell’impronta ecologica delle regioni Obiettivo 1”.
3.2 MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE POLITICHE
FORESTALI
3.2.1 DIPARTIMENTO POLITICHE DI MERCATO
3.2.2 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI (PAGR)
3.2.3 DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUICOLTURA (PESC)
3.2.4 CORPO FORESTALE DELLO STATO
3.2.5 DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E
DEI SERVIZI
3.2.6 DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE (QTC)
3.2.7 SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA SINAB
3.2.8 DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E
DEI SERVIZI
3.2.9 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO
RURALE (POSR)
3.2.10 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI (DSA)
3.2.11 ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI – ICRF
3.2.12 ISTITUTI DI RICERCA, PROGETTI, OSSEVATORI DEL MIPAF
3.2.12.1 AGRONOMICO
3.2.12.2 PER L’AGRICOLTURA
3.2.12.3 PER L’ASSETAMENTO FORESTALE E L’APICOLTURA
3.2.12.4 PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO
3.2.13 ALTRI ISTITUTI ED ENTI COLLEGATI AL MIPAF
3.2. 14 PROGETTI CONCLUSI
3.2.15 PROGETTO FINALIZZATO CLIMAGRI - CAMBIAMENTI CLIMATICI E
AGRICOLTURA
3.2.16 OSSERVATORIO PER LE AVVERSITA' METEOROLOGICHE
3.2.17 CONSORZIO ITA
3.2.18 COMITATO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
3.2. 19 STITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA
3.2.19.1 PROGRAMMA OPERATIVO RISORSE IDRICHE
3.2.20 L’OSSERVATORIO SULLE POLITICHE STRUTTURALI IN AGRICOLTURAOPS
3.2. 21 VLA RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA (RICA)
3.2.22 MIDA - AGRICOLTURA
3.2.23 RETE LEADER+
3.3 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
3.3 1 DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E PER GLI AFFARI GENERALI
3.3.2 CAPITANERIA DI PORTO E GUARDIA COSTIERA E ICDM (ISPETTORATO
CENTRALE PER LA DIFESA DEL MARE)
3.3.3 ICDM E RISERVE NATURALI MARINE
3.4 MINISTERO DELLA SALUTE
3.4.1 ENTI ED ORGANI TERRITORIALI CON COMPETENZE NEL SETTORE DELLA
SANITÀ:
3.4.2 DIPARTIMENTI E DIREZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
3.5 MINISTERO PER L’ISTRUZIONE, L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA
3.5.1 ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E L’AMBIENTE - ENEA
3.5.2 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- CNR
3.5.3 ISTITUTI DI RICERCA COLLEGATI AL CNR
3.5.4 INRM - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
SULLA MONTAGNA
3.5.4.1Convenzione Quadro tra l' INRM e la Presidenza del Consiglio per lo Studio e lo
Sviluppo dei Territori Montani
3.5.5 CIRMONT – Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna
3.5.6 CIRLIM Centro Internazionale di Ricerche Limnologiche
3.5.7 IEN - Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris
3.5.8 ALTRI ENTI DI RICERCA DEL MIUR
3.5.9 BANCA DATI PER IL TRASFERIEMNTO TECNOLOGICO- BDTT
3.5.10 ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
APPLICATA AL MARE- ICRAM
3.6 MINISTERO DELLA DIFESA
3.6.1 SERVIZIO METEOROLOGICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
3.6.2 COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ( EX NOE)
3.7 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
3.7.1 IL PROGETTO CSR-SC DEL MINISTERO DEL WELFARE
3.8 IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
3.8.1 Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM)
3.8.2 Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.N.M.I.G.)
3.8.3 Ispettorato tecnico dell'industria
3.8.4 Osservatorio Siderurgico
3.8.5 Osservatorio per il settore chimico
3.9 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
4. ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
4.1 COMUNI
4.2 PROVINCE
4.3 COMUNITÀ MONTANE
4.4 COMUNITÀ ISOLANE E D’ARCIPELAGO
4.5 AREE METROPOLITANE
4.6 REGIONI
4.7 AUTORITA’ DI BACINO
4.8 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
4.9 UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTÀ- AUTONOMIE
LOCALI
4.10 CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI, CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI
5. ORGANI DI RAPPRESENTANZA LOCALE
5.1 UPI – UNIONE DELLE PROVINCE
5.2FEDERAMBIENTE
5.3 RAIN – RETE INTERREGIONALE
5.4 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
5.5 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI
5.5.1 S.I.M. - Sistema Informativo della Montagna
6. IL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI
6.1 AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI APAT
6.2 LE ARPA E LE APPA
6.3 OSERVATORIO NAZIONALE SULL’ORGANIZZAIONE E SULLA GESTIONE
DELLE ARPA - APPA - ONOG
6.4 CENTRI TEMATICI NAZIONALI
7. IL SISTEMA DEI PARCHI
7.1 PARCHI NAZIONALI
7.2 PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI
7.3 RISERVE NATURALI STATALI E REGIONALI
7.4 ZONE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE
7.5 ALTRE AREE PROTETTE
7.6 ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
7.7 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)
7.8 AREE DI REPERIMENTO TERRESTRI E MARINE
7.9 FEDERPARCHI
8. ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E IMBALLGGI
8.1 ALBO GESTORI RIFIUTI
8.2 OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI
8.2.1 Strumento: Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti
8.2.3 LA RETE DEGLI OSSERVATORI PROVINCIALI SUI RIFIUTI
8.3 CONSORZI DI MATERIALI
8.3.1 CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
8.3.2 ALTRI CONSORZI DI FILIERA
8.3.3 CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO
8.3.4 CIAL - CONSORZIO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO
8.3.5 COMIECO - CONSORZIO NAZIONALE PER ILRECUPERO E IL RICICLO
DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA
8.3.6 COREPLA- CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO
E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA
8.3. 7 COREVE- CONSORZIO RECUPERO VETRO
8.3.8 RILEGNO - CONSORZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO E IL RICICLAGGIO
DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO
8.3.9. COBAT - CONSORZIO OBBLIGATORIO BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E
RIFIUTI PIOMBOSI
8.3.10 COOU - CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI
8.3.11 POLIECO – CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI BENI IN POLIETILENE
8.3.12 CIRMI - CONSORZIO ITALIANO RIGENERATORI MATERIALI
DELL’INFORMATICA ED ELETTRONICI
9. ENTI COMPETENTI
ATMOSFERICO
IN
MATERIA
DI
INQUINAMENTO
9.1 Enti competenti per la misurazione
10. ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
10.1 Lo Stato
10.2 Le Regioni
10.3 Le Province
10.4 I Comuni
10.5 Il ruolo dell'APAT e delle ARPA
10.6 Le ARPA e le Regioni
10.7 Le Aziende Sanitarie e le ARPA
10.8 Gli esercenti delle infrastrutture pubbliche e private
11. UNIONCAMERE
11.1 LA BORSA DEL RECUPERO
12. UNI – ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
II- PARTE SECONDA
VERIFICA DELLA ESISTENZA DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE PERFORMACES AMBIENTALI DEI SOGGETTI
IDENTIFICATI E INDIVIDUAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DEI SOGGETTI CHE
SVOLGONO TALI VALUTAZIONI CIRCA L'EFFICIENZA E IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE AMBIENTALI ADOTTATE DALLE
ISTITUZIONI INDIVIDUATE.
1. STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE VOLONTARI
1.1 EMAS
1.1.2 EMAS PER GLI ENTI LOCALI
1.2 ISO 14000
1.2.1 ISO 14000 PER GLI ENTI LOCALI
1.3 QUALITA’ AMBIENTALE DEI PRODOTTI- ETICHETTATURA ECOLOGICA
1.4 ECOLABEL
2. GREEN PROCUREMENT E GPP- GREEN PUBLIC PROCUREMENT
2.1 IL CONSUMO CRITICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ITALIA
2.2 DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2003 n. 203: MANUFATTI E BENI
DELLE PA OTTENUTI DA MATERIALE RICICLATO
3. LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT (VALUTAZIONE DEL CICLO DI
VITA DEI PRODOTTI)
4. IPP – POLITICHE INTEGRATE DI PRODOTTO
5. IPPC- INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL
6. STRUMENTI PER IL TERRITORIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
6.1 AGENDA 21LOCALE
6.2 STRUMENTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
6.2.1 Gli Indicatori di sostenibilità
6.2.2 Politiche per una mobilità sostenibile
6.2.3 Possibili interventi a breve termine
6.2.4 Misure per la gestione della mobilità: le alternative al trasporto di massa
6.2.4.1 Il taxi collettivo
6.2.4.2 Il car sharing
6.2.4.3 Il mobility management
6.2.4.4 Le domeniche ecologiche
6.2.4.5 Accordo di programma per ciclomotori a bassa emissione
6.2.4.6 Mobilità ciclistica
7. CONTABILITÀ AMBIENTALE - BILANCI AMBIENTALI E SOCIALI
7.1 CONTABILITÀ AMBIENTALE
7.2 ENTI LOCALI E BILANCIO AMBIENTALE
8. RAPPORTO ANNUALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
8.1 ALTRI RAPPORTI
8.1.1 L’Annuario dei dati ambientali
9. PREMI
9.1 Premio città sostenibili
10. ALTRI STRUMENTI E PROCEDURE
10.1 VIA-VAS
10.1.1 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
10.1.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
10.1.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI
10.1.3.1 UN CASO PARTICOLARE:LA VAS DEL QCS
11. PRIMO RAPPORTO BENCHMARKING, LE AGENZIE AMBIENTALI A
CONFRONTO
12. MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
13. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
14. ACCORDI DI PROGRAMMA E CONVENZIONI
1.4.1 ACCORDI SUI RIFIUTI
1.4.2 ACCORDO STATO REGIONI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLE POLITICHE, ALLE STRATEGIE E ALLE SCELTE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
1.4.3 ACCORDO MINISTERO DELL’AMBIENTE- ANCI PER MONITORARE LA
SPESA AMBIENTALE
1.4.4 ACCORDO ANCI - CONAI
1.4.5 ACCORDO ANCI - CONAI PER IL RECUPERO ENERGETICO
1.4.6 CONVENZIONE APAT – CCTA
1.4.7 ACCORDO DI PROGRAMMA COBAT – UPI PER LA RACCOLTA ED IL
RICICLO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE
1.4.8 ACCORDO AUTOSTRADE SPA- MINISTERO DELL’AMBIENTE
III. PARTE TERZA
APPROFONDIMENTO DI DUE STUDI DI CASO RIGUARDANTI LE
REGIONI TOSCANA E LAZIO
1. REGIONE TOSCANA
Introduzione: Struttura orgaizzativa della “DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI
E AMBIENTALI” della Regione Toscana
1 – Il ruolo delle agenzie regionali, strumento istituzionale costitutivo
2 - Strumenti ad adesione volontaria
2.1 - Le certificazioni ambientali
2.2 - Accordi e programmi
2.2.1 - CERAFRI-LAV Centro di ricerca e alta formazione per il rischio idrogeologico
2.3 - Agenda XXI
2.3.1 - Le azioni regionali a favore della diffusione delle Agende 21 locali in Toscana
2.3.2 - Ipotesi progettuali
3 - Spesa regionale - DocUP 2000/2006
3.1 - Le misure del Docup
3.2 - Il Docup ed i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
4 - Strumenti conoscitivi
4.1 - Sistema informativo geografico ambientale
4.1.1 - GLI ARCHIVI DEI PIANI E VINCOLI
4.1.2 - La Cartografia storica
4.1.3 - Carta geologica della toscana
4.1.2 - La Cartografia storica
4.1.3 - Carta geologica della toscana
4.1.4 - Il Sistema Informativo Regionale Ambientale
4.1.5 - I progetti di approfondimento tematico
4.2 - Area Monitoraggio Idropluviometrico e Mareografico
4.3 - Altri strumenti conoscitivi
4.3.1 - La NAMEA
4.3.2 - Sistema informativo per il controllo di gestione e la contabilità ambientale:
Il Progetto CONTARE
4.3.3 - Il primo Prezzario Ecologico in Italia
4.3.4- Inventari regionali
4.4 - Educazione ambientale e consumo sostenibile
4.4.1 - Il quadro normativo
4.4.2 - Il Green Procurement
4.4.3 - Interventi di fiscalità ambientale nella proposta di legge finanziaria
regionale per l’anno 2004
4.5 - Valutazione ambientale
4.5.1 - La VIA
4.5.2 - La valutazione ambientale dei piani e dei programmi
4.6 – IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control
4.7 - Adesione e partecipazione della Regione alle Reti internazionali
5 - Controllo e vigilanza
5.1 - Un nuovo concetto di controllo
5.2 - Il processo di riorganizzazione dei controlli e la nuova legge sulla attività dell’Agenzia
5.3 - Controllo e vigilanza: aree tematiche
5.3.1 - Aria
5.3.2 - Inquinamento acustico
5.3.3 - Rifiuti
5.3.4 - Bonifiche dei siti inquinati
5.3.5 - Acqua
5.3.6 - Parchi e aree protette
5.3.7 - Inquinamento elettromagnetico
5.3.8 - Rischi industriali
5.3.9- Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento
5.3.10- Rischio sismico
5.3.11- Valutazione d’impatto ambientale
5.3.12- Energia
5.4 - Osservatorio Gestione Conflitti Ambientali e Territoriali
6 – La Toscana e le emergenze : La Protezione Civile
6.1 - Il nuovo ordinamento del sistema regionale della protezione civile
6.2 - Provvedimenti recenti in materia di Protezione Civile
2. REGIONE LAZIO
2.1 INTRODUZIONE
3.2 LE AGENZIE
2.2.1 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale- A.R.P.A
2.2.2 Agenzia Regionale per i Parchi- A.R.P.
2.2.3 Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo- ARDIS
2.3 I CONSORZI DI BONIFICA
2.3.1 Aggiornamento degli interventi del Piano regionale per l’esecuzione delle opere
pubbliche di bonifica.
2.4 LABORATORIO DI INGEGNERIA NATURALISTICA (DIFESA DEL SUOLO)
2.5 GRUPPO RAIN- Rete interregionale per l’ingegneria naturalistica
2.6 ENERGIA
2.6.1 Il Piano Energetico Regionale
2.7 IL SISTEMA FORESTALE REGIONALE
2.8 RIFIUTI
2.8.1 Il Piano Regionale dei Rifiuti
2.8.2 Piano degli Interventi di Emergenza
2.9 LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE - VIA
2.9.1 Valutazione ambientale strategica- VAS
2.9.2 Valutazione di incidenza
2.10. OSSERVATORI REGIONALI
2.10.1 L'Osservatorio Regionale dei Litorali Laziali
2.10.2 L’osservatorio Regionale sulla gestione delle risorse
2.11 PROGRAMMA LITORALE
2.11.1 Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio
2.12 ECOSISTEMI NATURALI
2.13 EDUCAZIONE AMBIENTALE
2.14 FORESTE LITORANEE
2.15 RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2.15. 1 Le ATO- Autorità d’ambito
2.15.2 La regolazione dei servizi idrici nel Lazio: l'attività di benchmarking e di yardistick
competition: Misura delle prestazioni e analisi comparativa.
2.15.3 Che cosa è il benchmarking
2.15.4 Metring benchmarking
2.15.5 Process benchmarking
2.15.6 Perché il benchmarking
3.15.7 La yardistick competition
2. 16 IL GARANTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3. REGIONE LAZIO, CASI PARTICOLARI: ROMA E VITERBO
3.1 COMUNE DI ROMA
3. 1.1 IL GPP- GREEN PUBLIC PROCUREMENT
3. 1.2 AGENDA 21 LOCALE
3.1 .3 CAMPAGNA “CITTÀ ITALIANE PER LA PROTEZIONE DEL CLIMA” CCP ITALIA
3.1.4 LA CONTABILITÀ AMBIENTALE - INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
NEL COMUNE DI ROMA
3.1.5 RACCOLTA DIFFERENZIATA
3. 1.6 CATALOGO DELLE AREE VERDI
3. 1.7 IL PROGRAMMA WASTE MINIMIZATION DELL’AMA DI ROMA
3.2 PROVINCIA DI VITERBO
4.2.1 PERCORSO EMAS DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
PROGETTO DI RICERCA
“PRIMA RICOGNIZIONE PER UNA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PREPOSTE ALLA GESTIONE
DELL'AMBIENTE"
PARTE PRIMA
REALIZZAZIONE DI UN INVENTARIO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI CENTRALI
E REGIONALI CHE HANNO RILEVANTI COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE.
1. PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
Ai sensi dell’art.117 della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Per lo Stato il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento che, a norma dell’articolo 55 della
Costituzione, si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
La nuova impostazione prevede che, sulla base del principio di sussidiarietà, spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato. Tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato ricordiamo: la tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; sicurezza dello Stato;
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea.Ci sono
poi delle materie di legislazione concorrente -nelle quali il Parlamento determina i principi fondamentali
che le Regioni devono rispettare nell'emanazione di atti legislativi- tra le quali ricordiamo:
valorizzazione dei beni culturali e ambientali; protezione civile; tutela della salute; sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; commercio con l'estero; alimentazione.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. All’interno di ogni camera del Parlamento
sono istituite delle Commissioni permanenti, per materie specifiche, che si occupano dell’esame
preventivo dei disegni di legge e, in alcuni casi, della loro approvazione. Tra le Commissioni permanenti
operanti all’interno della Camera dei Deputati, vi sono la VIII "Ambiente", la IX “Trasporti” e la XIII
“Agricoltura”, mentre nel Senato della Repubblica individuiamo la XIII Commissione permanente
"Territorio, ambiente, beni ambientali", la IX “Agricoltura e produzione agroalimentare” e la X
“Industria, commercio, turismo”.
1.1 COMMISSIONI PERMANENTI
Le Commissioni svolgono attività legislativa, di indirizzo, di controllo e conoscitiva. Nell'ambito
dell'attività legislativa le Commissioni si riuniscono in sede referente (quando devono esaminare un
progetto e riferirne all'Assemblea), in sede legislativa (quando il progetto è approvato direttamente in
Commissione, senza discussione in Assemblea), in sede redigente (quando gli articoli del progetto sono
predisposti dalla Commissione, mentre l'approvazione di essi e il voto finale spettano all'Assemblea) e
in sede consultiva (quando la Commissione esprime un parere su progetti che siano assegnati in via
primaria ad altra Commissione).
Nell'esercizio delle loro funzioni, le Commissioni possono:
- votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti;
- riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni anche a risposta immediata;
- esaminare proposte di nomina, nonché esprimere pareri o rilievi su schemi di atti normativi del
Governo;
-
ascoltare e discutere comunicazioni del Governo;
procedere ad audizioni anche informali e indagini conoscitive.
1.1.1 Camera dei Deputati, VIII Commissione - Ambiente, territorio e lavori pubblici
La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici ha competenze in questi settori: ambiente;
territorio; lavori pubblici, comprese le infrastrutture stradali; protezione civile ed interventi conseguenti
a calamità naturali; parchi e riserve naturali; protezione dei boschi e delle foreste; tutela paesistica;
salvaguardia degli elementi ambientali (suolo, aria, acqua).
Svolge indagini conoscitive:
-
-
-
sul Protocollo di Kyoto (Documento conclusivo approvato- Indagine conoscitiva sulle
strategie nazionali per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal protocollo di Kyoto del
1997 in materia di controllo del livello di emissioni di gas serra *);
sul sistema di gestione amministrativa degli Enti Parco Nazionali (Sul sistema di gestione
amministrativa degli enti parco nazionali (documento conclusivo approvato);
Sulla sicurezza ambientale, (documento conclusivo approvato: “Indagine conoscitiva sulla
sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti
pericolosi e radioattivi;
Sulla valutazione degli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
(in corso).
*
INDAGINE CONOSCITIVA SULLE STRATEGIE NAZIONALI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO
DEL 1997, IN MATERIA DI CONTROLLO DEL LIVELLO DI EMISSIONI DI GAS
SERRA (Sintesi del documento conclusivo approvato dalla VIII Commissione il 10 Luglio
2002):
Premessa
L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione, nella
riunione dell'11 luglio 2001, ha concordato sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva
sulle strategie nazionali per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal protocollo di Kyoto del
1997, in materia di controllo del livello di emissioni di gas serra, sulla quale è stata acquisita, ai
sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera.
L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta del 17 luglio 2001
ed è stato fissato al 15 febbraio 2002 il termine per la sua conclusione; successivamente, tale
termine è stato prorogato al 30 settembre 2002. Nelle intenzioni della Commissione le finalità
dell'indagine, che ha tratto origine anche dagli aspetti problematici e dagli sviluppi emersi in ambito
internazionale in merito alle modalità di attuazione del Protocollo di Kyoto del 1997, sono riconducibili
ai seguenti obiettivi:
- esaminare ed eventualmente definire strategie nazionali per il conseguimento degli obiettivi definiti dal
protocollo di Kyoto, tenendo conto delle misure finora adottate e degli orientamenti definiti in sede
comunitaria;
- approfondire le ragioni che sono alla base dell'incremento di emissioni di gas serra che si è registrato
in Italia nel periodo 1990-1998, al fine di individuare possibili misure di intervento alternative, capaci
anche di recuperare il gap che si è venuto a creare rispetto ai livelli di riduzione delle emissioni da
raggiungere entro il periodo 2008-2012.
L'indagine si è concretamente avviata l'11 ottobre 2001 con l'audizione del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, Altero Matteoli (poi proseguita nella seduta del 14 novembre 2001), e con
l'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, in data 18 ottobre 2001.
Si sono poi svolte le audizioni di rappresentanti dell'ENEA e del CNR, in data, rispettivamente, 20
novembre 2001 e 19 febbraio 2002. Successivamente, in data 21 febbraio 2002, ha avuto luogo
l'audizione del Vice Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Guido Possa. Infine, il 26
febbraio 2002 si è svolta l'audizione di rappresentanti del «Kyoto club», mentre il 30 maggio 2002 sono
stati auditi i rappresentanti di Confindustria e di associazioni di imprese ad essa aderenti. Rispetto al
programma dell'indagine originariamente definito dalla Commissione, che prevedeva anche lo
svolgimento di ulteriori audizioni, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della
VIII Commissione, nella riunione del 12 giugno 2002, ha convenuto sull'opportunità di ridurre il ciclo
di audizioni previste, ritenendo esaurienti gli elementi emersi nel corso delle audizioni già svolte. Al
riguardo, peraltro, si è ritenuto che un ulteriore quadro di elementi conoscitivi di rilievo fosse stato
acquisito nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito del Comitato ristretto sul disegno di
legge C. 1798, recante una delega al Governo per il riordino in materia ambientale, nonché nelle
audizioni effettuate nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva comunitaria sugli scambi di
emissioni di gas serra (con particolare riferimento all'audizione di europarlamentari italiani dell'omologa
Commissione del Parlamento europeo). Pertanto, nella seduta del 19 giugno 2002, la Commissione ha
deciso di considerare concluso il programma di audizioni dell'indagine conoscitiva e di procedere alla
discussione del documento conclusivo.
2. Il quadro giuridico.
Il 23 ottobre 2001, la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa alla ratifica da parte
dell'UE del Protocollo (COM(2001) 579, procedura di consultazione), che recepisce l'accordo sulla
ripartizione degli oneri. L'articolo 5 della proposta di decisione ha quindi disposto che gli Stati membri
depositino gli strumenti di ratifica contemporaneamente a quello della Comunità, come definitivamente
avvenuto. Proprio in attuazione delle citate previsioni, merita al riguardo rilevare che, nel corso di
svolgimento dell'indagine conoscitiva, l'iter parlamentare per la ratifica del Protocollo di Kyoto, svoltosi
presso le Commissioni riunite III e VIII della Camera dei deputati a partire dal 21 marzo 2002, si è
concluso - il 29 maggio 2002 - con l'approvazione definitiva, da parte dell'Assemblea del Senato della
Repubblica, dell'A.S. 1415, ora divenuto legge 1o giugno 2002, n. 120. La legge italiana non si limita alla
mera ratifica del Protocollo, ma reca una serie di disposizioni finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Si dispone, infatti, che il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, entro il 30 settembre 2002, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con gli altri ministri interessati, è tenuto a presentare al CIPE:
- un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro
assorbimento;
- una relazione contenente lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137
del 19 novembre 1998 e lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché di ulteriori programmi pilota di cui al comma 3 dell'articolo
2 della stessa legge.
Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre
1998, che ha costituito una dei principali oggetti dell'indagine conoscitiva, la legge italiana di ratifica
precisa che essa dovrà contenere l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate al
raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento
dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia
rinnovabili, all'aumento degli assorbimenti di gas serra derivanti dalle attività e dai cambiamenti di uso
del suolo e forestali, alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la
realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (joint implementation) e con quelli in
via di sviluppo (clean development mechanism), e, infine, all'accelerazione delle iniziative di ricerca e
sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile e per la realizzazione di impianti
per la produzione di energie alternative pulite (biomasse, biogas, combustibile derivato dai rifiuti,
impianti eolici, fotovoltaici, solari). Il meccanismo di joint implementation è finalizzato alla realizzazione di
progetti comuni tra Paesi industrializzati per la riduzione delle emissioni mediante la diffusione e
l'impiego di tecnologie più efficienti, con l'accreditamento ad entrambe le Parti delle riduzioni ottenute.
I programmi di cooperazione tecnologica di joint implementation sono sostanzialmente indirizzati
verso i Paesi con economia in transizione del Centro-Est Europa, che devono ristrutturare i loro
sistemi produttivi e commerciali, poco efficienti e competitivi. Questa «spinta verso Est» è stata peraltro
accentuata dall'approvazione di un emendamento al disegno di legge di ratifica, secondo cui, ai fini
dell'adempimento degli impegni quantificati di riduzione delle emissioni, viene considerata anche la
partecipazione di imprese italiane operanti nel settore energetico ad iniziative, pubbliche o private,
realizzate nei paesi dell'Europa orientale con economia in transizione e destinate alla costruzione,
ristrutturazione o messa in sicurezza di impianti energetici che consentono di ridurre od eliminare
l'emissione di anidride carbonica. Tutto ciò, nel rispetto della decisione 16/CP.7 adottata a Marrakech
nel novembre 2001. Oltre alla relazione, il comma 3 dello stesso articolo 2 della legge, prevede che il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individui, con proprio
decreto e di concerto con i ministri interessati e con la Conferenza unificata Stato-regioni-città, i
programmi pilota da attuare a livello nazionale ed internazionale per la riduzione delle emissioni e
l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota dovranno avere
l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno
che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.
Sull'attuazione di tali programmi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette al
Parlamento, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione. Altre disposizioni della legge di ratifica
danno attuazione all'impegno assunto anche dall'Unione Europea durante la Sesta Conferenza delle
Parti firmatarie della Convenzione tenutasi a Bonn nel luglio 2001, che prevedeva, tra l'altro,
l'istituzione di tre fondi per sostenere i Paesi in via di sviluppo che adotteranno programmi di riduzione
delle emissioni e che risultano particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici
(inondazioni, siccità, eccetera).
Infine, la legge italiana di ratifica del Protocollo reca anche uno stanziamento pari a 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per l'avvio dei programmi pilota, e di 68 milioni di euro
annui, a decorrere dall'anno 2003, per il finanziamento dei fondi di sostegno ai Paesi in via di sviluppo.
3. Le prospettive generali
Per il raggiungimento dei traguardi fissati in ambito internazionale, occorrerà promuovere serie e decise
azioni e politiche di intervento, soprattutto al fine di incidere in modo strutturale sui fattori che finora
non hanno consentito di conseguire positivi risultati rispetto agli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
Esemplari, in proposito, sono le risultanze in termini di profitto conseguite fino ad oggi - soprattutto in
taluni settori - da quelle imprese che hanno applicato politiche attente all'ambiente e che hanno
sviluppato tecnologie ecocompatibili. A tale fine, pertanto, sarà necessario intervenire in modo tale da
realizzare un vero e proprio cambiamento culturale del sistema produttivo - e del paese nel suo
complesso - rispetto alle politiche di tutela dell'ambiente, in modo che le sfide tecnologiche richieste
siano viste come elementi di innovazione e di sviluppo nell'ottica congiunta dell'incremento della
competitività e, al tempo stesso, della ecocompatibilità. In tale ambito, si possono quindi individuare
quattro linee direttrici sulle quali si potranno impostare le future azioni di politica nazionale per
l'individuazione di strategie nazionali volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di
Kyoto:
- politiche volte a prevedere meccanismi (di carattere economico, fiscale e simili.) per ridurre la
produzione nazionale di gas serra, soprattutto nel settore dei trasporti;
- interventi diretti ad incrementare ed a valorizzare i «serbatoi» per l'assorbimento dei gas serra (sinks);
- finanziamento e valorizzazione di progetti di ricerca volti all'introduzione e al potenziamento di
meccanismi maggiormente «ecocompatibili», con particolare riferimento alle fonti di energia alternativa;
- diffusione tra i cittadini e tra le imprese della cultura scientifica e tecnologica di salvaguardia
dell'ozonosfera e, più in generale, dell'ambiente.
4. Politiche di intervento nazionale per la riduzione della produzione di emissioni di gas serra.
Le strategie nazionali per la riduzione dei livelli di emissioni di gas serra devono muoversi
congiuntamente verso il settore dei trasporti e verso quello di produzione di energia nell'ambito di un
percorso integrato ed intersettoriale che tenga conto degli obiettivi da raggiungere entro il 2012 in
termini di riduzioni di emissioni. Tenuto conto del significativo incremento di produzione di gas serra
previsto in Europa per quanto concerne il settore dei trasporti, si rendono quanto mai indispensabili ed
urgenti interventi finalizzati a razionalizzare tale settore sia sotto il profilo di un nuovo bilanciamento
tra gomma e ferro sia dal punto di vista della realizzazione di nuove infrastrutture. Al contempo, appare
auspicabile il ricorso sistematico a strumenti quali l'uso generalizzato della telematica nella gestione del
controllo del traffico, la razionalizzazione del comparto dei servizi, il rinnovo del parco circolante e lo
sviluppo dell'intermodalità. Infatti, tenuto conto delle positive iniziative di recente intraprese per
rendere maggiormente ecocompatibile il settore dei trasporti, soprattutto in ambito urbano, sarà
necessario promuovere con maggior convinzione - per i prossimi dieci anni - la costruzione di nuove
infrastrutture per il trasporto pubblico, investimenti mirati per il potenziamento del settore ferroviario
di trasporto delle merci, un maggiore coordinamento di tutti i mezzi di trasporto. In proposito, inoltre,
il Libro bianco dell'Unione europea sui trasporti prevede, in prospettiva, interventi per lo sviluppo, nel
settore dei trasporti urbani, di carburanti realizzati attraverso gas naturali e, a lungo termine, attraverso
l'utilizzo di idrogeno. Per quanto riguarda i possibili interventi a carattere politico e economico,
occorrerà ricorrere con maggiore diffusione soprattutto allo strumento della cosiddetta «fiscalità
incentivante» imperniata su logiche premianti rispetto a chi investe in nuove tecnologie piuttosto che ad
impostazioni di command and control. Diversamente, infatti, il problema potenziale nell'ambito del
sistema produttivo - prospettato da quasi tutti i soggetti auditi - sarebbe quello di uno spostamento
degli interventi verso il livello dei consumi, con il rischio di possibili contrazioni di tali livelli e,
conseguentemente, del tasso di crescita del Paese. Al contempo l'introduzione di misure fiscali potrebbe
essere subordinata al raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso schemi di accordi volontari,
come già avvenuto in alcuni Paesi europei: occorre infatti attivare meccanismi efficaci per incrementare
la propensione dell'industria allo sviluppo di energie rinnovabili. Più in generale, occorre che le misure
intraprese in sede nazionale siano accompagnate da valutazioni ex ante dei relativi costi e dei benefici,
inclusi quelli ambientali, insieme ad un sistema di monitoraggio successivo degli impatti sull'ambiente e
dell'economia. Tale impostazione - cui fino ad oggi non si è fatto il ricorso necessario - consentirebbe,
infatti, di valutare con maggiore certezza tempi e modi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Protocollo di Kyoto, così da intervenire per indirizzare o rivedere - medio tempore - l'andamento delle
politiche intraprese.
5. Politiche volte alla valorizzazione dei «serbatoi» per l'assorbimento dei gas serra.
L'accordo raggiunto nell'ambito della VI Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione, avvenuto
a Bonn nei giorni 19-26 luglio 2001, riconosceva, tra l'altro, ampie possibilità di utilizzo dei sinks,
ovvero di nuove piantagioni forestali ed attività agro-forestali, al fine di assorbire il carbonio
atmosferico. Tale meccanismo è stato riconosciuto anche in favore dell'Italia nonostante la stessa nel
corso del 2000 avesse in realtà compiuto una scelta diversa in merito a tale aspetto ed avesse, in pratica,
rinunciato a tali risorse. L'impostazione dell'accordo di Bonn è stata poi confermata nell'ambito
dell'accordo della VII Conferenza delle parti che si è svolto a Marrakesch nel mese di novembre 2001,
ed è stato assegnato ai vari Paesi un budget nazionale di sinks: conseguentemente i crediti di carbonio
ottenuti da tali risorse potranno essere commercializzati anche dopo il primo periodo di adempimento
(2008-2012). Pertanto, preso atto di questa nuova possibilità prevista dagli accordi internazionali per la
riduzione delle emissioni, che consente anche di acquistare nuovi crediti tramite interventi di
riforestazione dei PVS, non può non evidenziarsi l'importanza di valorizzare e potenziare il nostro
patrimonio forestale alla luce del ruolo che esso svolge sia ai fini dell'assorbimento dell'anidride
carbonica, sia come fonte di energia rinnovabile e sostitutiva dei combustibili fossili. In particolare per
quanto concerne quest'ultima modalità di utilizzo, occorre ricordare che il comparto agro-alimentare e
forestale rappresenta un vero e proprio giacimento di materie prime da utilizzare, oltre che nel
tradizionale impiego alimentare, anche ai fini della produzione di energia. In tal senso appare quindi
opportuno proseguire i programmi nazionali per l'energia rinnovabile da biomasse, anche tramite lo
stanziamento di adeguate risorse finanziarie. Le medesime considerazioni devono essere svolte in
merito alla necessità di potenziare la superficie boschiva del nostro Paese - mediante interventi di
riforestazione e di afforestazione - sia tramite previsioni di carattere finanziario sia tramite la
promozione di reali forme di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, come rilevato in
modo efficace dal ministro delle politiche agricole e forestali nel corso della sua audizione. La ripresa
dell'industria boschiva, infatti, può significare anche una ripresa del «bosco produttivo», che è
nell'interesse nazionale e dovrebbe essere incrementata come attività industriale. In altri termini, è
necessario che le misure a sostegno del ruolo ambientale dell'agricoltura e delle foreste siano ricomprese
nell'ambito di politiche intersettoriali condotte a livello territoriale e che i proventi dei meccanismi di
«fiscalità ecologica» siano, almeno in parte, reinvestiti nelle predette attività, così da realizzare un duplice
risultato rispetto agli obiettivi da perseguire in aderenza al Protocollo di Kyoto.
6. Politiche di ricerca e progettazione per l'individuazione di meccanismi e strumenti
maggiormente «ecocompatibili», con particolare riferimento alle fonti di energia alternativa.
Appare di prioritaria importanza incentivare con vigore politiche dirette ad incoraggiare la ricerca e lo
sviluppo di nuove fonti energetiche, nel quadro di azioni che intervengano congiuntamente sulla
tecnologia, sulla domanda e sulle politiche fiscali. Ciò tanto più in considerazione della situazione
dell'Italia in merito all'approvvigionamento energetico - troppo dipendente dall'estero - , in una
prospettiva temporale di lungo periodo, che vede un notevole incremento dei consumi soprattutto nelle
aree in via di sviluppo, a fronte di un gap evidente tra le potenzialità dei combustibili fossili (ad
eccezione del carbone) e la richiesta energetica mondiale. Tale gap dovrebbe peraltro raggiungere i
massimi livelli intorno al 2030-2040. In sostanza, il nostro Paese, non solo per ragioni di difesa
dell'ambiente, ma anche per esigenze di diversificazione di fonti di approvvigionamento energetico,
dovrà pur sempre puntare sull'energia rinnovabile, sull'ecosostenibilità dello sviluppo economico e, più
in generale, sui meccanismi di risparmio energetico. È chiaro, infatti, che la ratifica del Protocollo di
Kyoto renderà più evidenti tutte le problematiche ancora irrisolte e che investono il rapporto tra
mutamenti climatici del pianeta e produzione antropica dell'effetto serra.
7. Politiche di comunicazione e di diffusione di comportamenti attenti alle problematiche del
globo.
Congiuntamente a politiche nazionali volte alla riduzione del livello di emissioni ed al potenziamento
dei «serbatoi» di gas serra, ed insieme alla valorizzazione delle attività di ricerca volte ad individuare
meccanismi alternativi di approvvigionamento energetico e di produzione industriale, non può non
richiamarsi la necessità di porre una particolare attenzione a politiche di comunicazione e
sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali e, segnatamente, ad una logica di risparmio
energetico. In una società caratterizzata da varie opzioni di beni e servizi energetici, infatti, gli obiettivi
di diminuzione del livello di gas serra non possono non essere accompagnati da politiche di
informazione che consentano di indirizzare i consumi tenendo conto anche di tali finalità. In
particolare, essenziale sarebbe l'incentivazione di prassi contenitive rispetto al riscaldamento domestico
ed all'utilizzo di automezzi privati, quest'ultima da realizzarsi soprattutto attraverso il potenziamento dei
mezzi pubblici di trasporto, possibilmente elettrici, insieme alla diffusione di elettrotecnologie quale, ad
esempio, la pompa di calore. Al riguardo, giova inoltre ricordare come, in linea con tale esigenza, sono
stati da ultimo previsti, con l'articolo 6 del «collegato ambientale per il 2002», specifici stanziamenti per
l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e
gli imprenditori alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente.
8. Conclusioni.
L'indagine conoscitiva ha evidenziato l'esigenza che l'Italia muova i suoi passi di avvicinamento agli
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, secondo una strategia che tenga conto specificamente delle
caratteristiche del nostro sistema sociale ed economico-produttivo. In questo quadro, significativi
progressi si attendono dall'attuazione delle misure contenute nella legge di autorizzazione alla ratifica
del Protocollo e, in particolare, dalla revisione della delibera CIPE del 1998. A tal fine, anche per
individuare forme stabili di programmazione per il futuro, nei prossimi documenti di programmazione
economica e finanziaria potrebbero essere contenute le linee guida degli interventi di politica economica
generale che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.
L'auspicio è che tali progressi siano in grado di cogliere le interessanti prospettive di sviluppo offerte
dal mondo scientifico, aprendo la strada ad un effettivo miglioramento della competitività del sistema
produttivo nazionale, che promuova altresì tutte le possibili evoluzioni tecnologiche, affinché lo
sviluppo di fonti di energia a basso impatto inquinante possano avere concretamente un futuro.
1.1.2 Senato, 9ª Commissione permanente - Agricoltura e produzione agroalimentare
La IX Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, ha, tra le altre
cose, il compito di svolgere indagini conoscitive su:
- approvvigionamento idrico per usi agricoli,
- organismi geneticamente modificati
- sicurezza alimentare con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole ed
agroalimentari.
1.1.3 Senato, 13ª Commissione permanente - Territorio, ambiente, beni ambientali
La XIII Commissione permanete Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, svolge indagini
conoscitive su una serie di problematiche ambientali quali:
- dissesto idrogeologico città di Napoli,
- situazione ambientale di Porto Marghera e bonifica dei siti inquinati,
- inquinamento atmosferico nelle aree urbane,
- emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole
- attuazione della legge quadro sulle aree protette,
- rischio sismico e organizzazione della protezione civile,
- dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e danni provocati dagli eventi
metereologici del gennaio 2003.
1.2 ORGANISMI BICAMERALI
1.2.1 Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse
Istituita per la prima volta nel 1997 dalla legge 10 aprile 1977 n. 97, che prevedeva un periodo di attività
di due anni, la Commissione bicamerale è stata riprorogata due volte. La prima volta con la legge 14
giugno 1999 n. 184, e la seconda con la legge 31ottobre 2001, n. 399 che l’ha istituita per la XIV
legislatura.
Tra i compiti principali della Commissione:
- indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, le
cosiddette ecomafie, e più in generale sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti;
- verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti nonché i comportamenti
della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti da parte degli enti locali.
La Commissione oltre a proporre soluzioni legislative, deve riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori oppure quando ne ravvisi la necessità.
La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente ne
nomina i componenti sulla base della designazione dei gruppi presenti in Commissione.
La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di
argomenti di particolare rilevanza. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può
decidere di riunirsi in seduta segreta e può stabilire che, per determinati documenti, notizie e
discussioni, i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai
collaboratori della Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o segretezza, la
consultazione è libera per tutti i parlamentari e per gli altri richiedenti interessati. Nel caso di atti,
delibere e documenti segreti non è consentito in nessun caso di estrarne copia. La Commissione
conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale. Possono essere presentate relazioni di
minoranza. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta
dell’Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti
formati o acquisiti nel corso dell’inchiesta debbono essere pubblicati.
2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Con la funzione amministrativa lo Stato svolge una attività concreta diretta a raggiungere i suoi fini
immediati. Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi (centrali e periferici) al vertice del
quale è posto il Governo come organo costituzionale. A norma dell’articolo 92 della Costituzione, il
Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che insieme
costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio del ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri. Spetta cioè al Presidente il potere di indirizzare ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri.
Le competenze della Presidenza del Consiglio sono articolate per ufficio e dipartimento, ma operano
anche alcune commissioni e comitati aventi compiti specifici.
I settori individuati aventi competenze in materia ambientale vengono di seguito presentati:
2.1 Dipartimento della Protezione Civile
Con il termine "protezione civile" si fa riferimento a tutte le strutture e le attività messe in campo dallo
Stato per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
La Protezione civile è un "sistema complesso" in cui intervengono una pluralità di soggetti Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni (Sindaco), comunità montane, volontariato ed
altre istituzioni, anche private-, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze. Costituisce
sia uno strumento per la gestione delle emergenze, ma anche un servizio continuativo e diffuso, che
comprende le attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento delle emergenze, nonché
l'informazione ai cittadini sui rischi del territorio in cui vivono e la divulgazione dei piani comunali di
emergenza.
Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con la legge
24 febbraio 1992, n.225, è un “servizio nazionale” che ha il compito di "tutelare l'integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi".
Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le attività ed i compiti del dipartimento della Protezione civile sono quelli volti:
- allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, alla identificazione dei rischi ed alla valutazione degli effetti conseguenti, alla
individuazione delle zone del territorio nazionale che potrebbero essere interessate da tali
eventi;
- al contenimento o all’eliminazione delle possibili cause che possano determinare una situazione
di emergenza, con il conseguente coinvolgimento di persone, beni e ambiente;
- ad assicurare alle popolazioni interessate da uno stato emergenziale ogni forma di prima
assistenza;
- a superare l’emergenza attuando quelle iniziative necessarie ed indilazionabili per rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
2.1.1 La commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
Istituita con il DPCM 12 aprile 2002, opera presso il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. È un organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del
Dipartimento in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
Si articola nelle seguenti sezioni:
- I - rischio sismico
- II - rischio vulcanico
- III – rischio idrogeologico
- IV – rischio industriale, nucleare e chimico
- V – rischio trasporti, attività civili e infrastrutture
- VI – rischio incendi boschivi
- VII rischio ambientale e sanitario
- VIII difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.
Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e
proposte alla Commissione e al Dipartimento della Protezione Civile.
Ciascuna sezione è composta da un presidente e 9 esperti.
2.1.2 Come agisce la Protezione Civile
Il Dipartimento della protezione civile può operare territorialmente attraverso i Prefetti, ovvero gli
Uffici Territoriali del Governo, ed i Commissari delegati, ovvero gli Uffici commissariali che
abitualmente sono individuati nei Presidenti delle Regioni.
La funzione di protezione civile vede coinvolta tutta l'organizzazione dello Stato, al centro e in periferia,
dai Ministeri al più piccolo comune, attivando anche la società civile attraverso le organizzazioni di
volontariato.
L'aumento delle competenze affidate alle Regioni e alle amministrazioni locali con l'articolazione dei
livelli di decisione e di intervento risulta un modello di organizzazione adeguato ad un contesto
territoriale come quello italiano. Quasi ogni area del paese risulta interessata dalla probabilità di qualche
tipo di rischio (sismico,vulcanico,idrogeologico,industriale,incendi boschivi,ecc.), e ciò rende necessario
un sistema che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali
in grado di intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche di operare con continuità per
prevenire e, per quanto possibile, prevedere i disastri.
Il sistema che si è costruito è basato sul principio di sussidiarietà: il primo responsabile della protezione
civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per
fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio
nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e
valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In caso contrario si mobilitano
immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale,
integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Nei casi di emergenza
nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità
politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Dipartimento della protezione civile interviene, d’intesa con i Ministeri competenti e con le Regioni
interessate, negli eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari e ciò solo a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei
ministri ed a mezzo di ordinanze, che possono derogare sulle disposizioni vigenti, pur nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico.
2.2 Dipartimento degli affari regionali in realtà è un ministero con ministro senza portafoglio (La
Loggia).Il Dipartimento cura le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della
collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, - per la promozione, anche in esito alle
deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria
della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonche' della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per
l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il
dipartimento provvede anche agli adempimenti riguardanti:
-
la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a
composizione mista;
il rapporto di dipendenza funzionale tra presidente e commissari del Governo nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome;
il controllo successivo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Statoregioni;
i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero;
l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; - le minoranze
linguistiche e i problemi delle zone di confine;
la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone
montane.
2.3 Ufficio per il federalismo amministrativo
L'Ufficio per il federalismo amministrativo è stato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 novembre 2003 (G.U. n.22 del 28/1/2004) con l'intento di dare risposta alle complesse
e delicate questioni di natura giuridico - amministrativa derivanti dall'art.118 della Costituzione e
dall'art.7 della Legge 5 giugno 2003, n.13. All'Ufficio è demandato il coordinamento delle attività e delle
iniziative delle amministrazioni statali volte all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire alle
Regioni e agli enti locali; la predisposizione dei provvedimenti necessari per rendere operativi tali
conferimenti; il monitoraggio e la soluzione di quesiti giuridico - economica, anche a supporto del
federalismo fiscale. Da questo Ufficio dipende il:
2.4 Servizio 12° - Servizio territorio, ambiente e infrastrutture.
Svolge la sua funzione nelle tematiche del territorio, ambiente e infrastrutture per lo svolgimento delle
attività in materia di sviluppo economico e attività produttive; agricoltura, caccia e pesca; artigianato;
industria, energia, miniere e risorse geotermiche; territorio e urbanistica; protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del
suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti.
2.5 Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
(E’ un ministero con ministro senza portafoglio- Buttiglione)
L’attuale organizzazione del Dipartimento è stabilita dal decreto del 10 febbraio 2004 (GU n. 99 del 20
aprile 2004), che ne ha ridefinito le competenze.
Il Dipartimento è articolato in quattro uffici, cui sono predisposti coordinatori con incarico di funzione
di livello dirigenziale generale, e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di
funzione di livello dirigenziale.
-Ufficio per la strategia del mercato interno e per la comunicazione, la formazione e l'innovazione
tecnologica.
- Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura.
- Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione.
- Ufficio per le politiche sociali e culturali.
Dipende, inoltre, funzionalmente dal Capo del Dipartimento il Nucleo della Guardia di Finanza per la
repressione delle frodi comunitarie con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi
dell'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
Le competenze del Dipartimento per le politiche comunitarie sono definite all'articolo 2 del Decreto del
10 febbraio 2004, che stabilisce quanto segue:
1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della
normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il
Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea.
2. 6 L' Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura:
a) svolge attività di analisi e di studio delle politiche economiche e monetarie dell'Unione europea, degli
Stati candidati all'adesione e dei Paesi del G8;
b) cura, in materia di politica economica generale e fiscale, quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettere r)
e s);
c) assicura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento nella partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera g).
L'Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di strutturaè articolato per materia nei seguenti servizi:
- Servizio I: bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni e mercati finanziari;
- Servizio II: imprese, trasporti, energia e commercio;
- Servizio III: politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca.
2.6.1 Ambiente
Le iniziative comunitarie in tema di ambiente nascono soltanto all’indomani della Conferenza delle
Nazioni Unite di Stoccolma del 1972, a seguito della quale la Commissione elaborò un programma
d’azione che venne presentato l’anno successivo.
Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, razionale
utilizzazione delle risorse naturali sono alcuni degli obiettivi perseguiti dalla politica ambientale.
La politica ambientale viene presentata a livello di trattato istitutivo con l'Atto Unico europeo.
Con il Quinto programma d’azione (risalente al 1993) sono state definite alcune linee fondamentali che,
a differenza del passato, non mirano solo a sanzionare comportamenti nocivi, ma aprono un percorso
di responsabilizzazione degli operatori economici e dei gruppi sociali attraverso una maggiore
informazione e azioni premianti per chi rispetta standard ambientali.
E’ in corso di adozione il Sesto programma che evidenzia quattro settori (cambiamento climatico,
natura e biodiversità, ambiente e salute, gestione delle risorse naturali e dei rifiuti) e introduce una
politica integrata dei prodotti tesa a sviluppare un mercato dei prodotti più ecologico.
Banca dati disponibile
ECO Industrie - Economia ambientale (Eco-industrie)
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
Tasse ambientali - Economia ambientale (tasse)
LIFE-Banca dati dei progetti in materia di ambiente
LIFE-Banca dati dei progetti a favore della natura
LIFE-Banca dati dei progetti per i paesi terzi
URBAN - Buone pratiche di gestione urbana e sostenibilità
2.6.2 Energia
L'assenza nel Trattato Ce di uno specifico fondamento giuridico della politica energetica, non ha
impedito alla Comunità di gettare le basi per una politica comune, nella consapevolezza dell'importanza
fondamentale che la questione energetica rivestiva nel processo di integrazione politico sociale
dell'Europa. Dapprima l'intervento comunitario è avvenuto nei limiti delle disposizioni specifiche
contenute nei Trattati CECA (dal 23 luglio 2002 i settori del carbone e dell'acciaio vengono regolati dal
regime di diritto comune introdotto dal Trattato CE) ed EURATOM.
Nel 1973, in seguito alla crisi petrolifera, al Vertice europeo di Copenaghen si decise di adottare una
politica centralizzata finalizzata all'accumulo di scorte che sarebbero state gestite da un apposito
"Comitato dell'energia". Nel corso degli anni ottanta furono adottate misure dirette a limitare i danni
ambientali provocati dall'utilizzo di fonti energetiche altamente inquinanti quali l'introduzione della
benzina senza piombo, la limitazione delle sostanze tossiche emesse dai gas di scarico delle automobili,
la diminuzione del tasso di zolfo nei combustibili per il riscaldamento.
Ma è solo negli anni ‘90, quando il mercato interno diviene una realtà concreta, che il settore
energetico registra progressi politici significativi a livello comunitario.
La consapevolezza dell'esigenza del rispetto della tutela dell'ambiente, che culmina nel Protocollo di
Kyoto del 1997 sul cambiamento climatico, induce la Comunità Europea a porsi l'obiettivo primario di
assicurare la disponibilità di risorse energetiche ai cittadini e alle imprese europee a prezzi concorrenziali
e in modo compatibile con l'ambiente, anche allo scopo di ridurre al minimo la dipendenza esterna.
La debolezza strutturale dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea impone, infatti,
l'urgenza di adottare strategie che mirino all'equilibrio ed alla diversificazione delle varie fonti di
approvvigionamento per prodotti e per regioni geografiche.
Rientra nel contesto di tale obiettivo l'accordo raggiunto al Consiglio dell'Unione per realizzare
l'apertura completa del mercato interno del gas e dell'elettricità, che implicano la libera scelta, da parte
dei consumatori, dei fornitori più concorrenziali e la facilitazione degli scambi transfrontalieri di
elettricità.
La Commissione ha presentato nuove proposte sugli stock di petrolio e di gas per migliorare la gestione
dei meccanismi comunitari in caso di crisi. Sono anche state presentate proposte per conservare le
tecnologie dell'energia nucleare come opzione per le generazioni future e migliorare la sicurezza in
questo settore in un'Unione allargata, controllare lo stoccaggio dei residui nucleari e lottare contro il
riscaldamento globale del pianeta. Per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sono state anche
intraprese azioni di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione delle energie nuove e
rinnovabili.
Gli orientamenti politici della Commissione sono contenuti in due importanti documenti: il Libro
verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico", pubblicato nel
novembre 2000, e il Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il tempo delle scelte",
pubblicato nel settembre 2001, che tracciano le linee direttrici della politica comunitaria in questi settori:
1. Completare la realizzazione del mercato interno per l'energia e i trasporti
2. Garantire uno sviluppo sostenibile dei trasporti e dell'energia
3. Sviluppare le grandi reti europee
4. Gestire lo spazio
5. Rafforzare la sicurezza
6. Rafforzare la cooperazione internazionale
Banca dati disponibile
AGORES - Fonti di energia rinnovabile
ComLégi - Settore chimico (base dati legislativa, aspetti economici e commerciali)
LEGICHIM - Prodotti chimici (banca data legislativa)
NUOVO APPROCCIO - marchio CE, standard e direttive
TICQA - Servizio europeo di informazione sui prestatori di attività di collaudo, ispezione, certificazione
e garanzia della qualità
TRIS (Sistema informativo sulle normative tecniche)
2.7 Comitato Nazionale per la Bioetica
Al Comitato è affidata la funzione di orientare gli strumenti legislativi ed amministrativi volti a definire i
criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare gli abusi. Il
Comitato ha inoltre il compito di garantire una corretta informazione dell'opinione pubblica sugli
aspetti problematici e sulle implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei
progressi delle scienze biomediche.
I compiti del Comitato Nazionale per la Bioetica sono :
- elaborare, anche avvalendosi della facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i centri
operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso
altri Paesi nonché le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore, un quadro
riassuntivo dei programmi, degli obbiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione nel
campo delle scienze della vita e della salute dell'uomo;
- formulare pareri e indicare soluzioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per
affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire delle
ricerche e con la comparsa di nuove possibili applicazioni di interesse clinico avuto riguardo alla
salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e degli altri valori così come sono
espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
- prospettare soluzioni per le funzioni di controllo rivolte sia alla tutela della sicurezza dell'uomo
e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico, sia alla protezione da eventuali rischi dei
pazienti trattati con prodotti dell'ingegneria genetica o sottoposti a terapia genica;
- promuovere la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati
a favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica.
Tra i compiti del Comitato c'è quello di formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della
predisposizione di atti legislativi. Il Comitato esprime pareri anche su richiesta di organismi istituzionali
o su questioni di attualità di particolare rilevanza etica e sociale. Questi pareri, solitamente più sintetici,
assumono la forma di comunicati o dichiarazioni ufficiali.
2.8 Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie
Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB) ha tra le sue finalità istituzionali il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei
Ministeri, degli Enti e degli Organismi pubblici e privati operanti nel settore delle biotecnologie per
garantire forme di intervento unitarie ed omogenee. La funzione di coordinamento, in particolare,
abilita il Comitato ad interagire con tutte le istituzioni pubbliche e private che si interessano di
biotecnologie ed il coinvolgimento del Comitato è preliminare alle decisioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per contro, i Ministeri e le Istituzioni pubbliche possono adire direttamente il
Comitato, sia per le procedure destinate a chiudersi con un atto collegiale sia per quelle di propria
competenza, relativamente agli ambiti istituzionali dello stesso Comitato.
Le attività del Comitato riguardano vari settori tra cui la biosicurezza in medicina, l'organizzazione,
giuridica ed istituzionale, delle biotecnologie in Italia, la sperimentazione e la ricerca biologica in
agricoltura e nell'industria. In quest’ultimo settore l’attività del Comitato si manifesta con:
- un parere sul rilascio in campo aperto di piante di pomodoro geneticamente modificate;
- proposte operative per lo sviluppo in Italia delle biotecnologie ( in vista della pubblicazione del
Piano per lo sviluppo delle biotecnologie in Italia;
- protocolli tecnici per la sperimentazione in regime di sicurezza delle attività di ricerca e di
sperimentazione riguardanti gli OGM in campo agricolo.
L'attuazione del Piano prevede la costituzione di un Osservatorio nazionale sulle biotecnologie.
3. MINISTERI DELLA REPUBBLICA
3.1 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E’ stato istituito con la L.349/1986 come "Ministero dell'Ambiente" ed è stato recentemente sottoposto
a riforma organizzativa ex D.Lgs. 300/99 (Artt.35 ss.) e DPR 175/01. Il Ministero ha sempre avuto il
compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento,
promuovendo, a tal fine, indagini e rilevamenti, iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
cooperazioni internazionali, studi. A tali funzioni si sono aggiunti compiti in materia di lavori pubblici e
di polizia forestale ambientale.
3.1.1 UFFICIO DI GABINETTO
Il D.P.R. 245/2001 recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'ambiente, adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
individua all'art. 1 comma 3, l'Ufficio di Gabinetto tra gli Uffici di diretta collaborazione.
All'art. 3 comma 1, il citato D.P.R. individua i compiti dell'Ufficio e dispone che il Capo di Gabinetto,
nominato dal Ministro, collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli
atti ai fini dell'inoltro della firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e, nel rispetto del principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e i compiti di gestione, assume ogni utile iniziativa per
favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando le attività affidate agli
Uffici di diretta collaborazione, che costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, del
quale il Capo di Gabinetto è responsabile. All'art. 3 comma 3 il regolamento definisce le funzioni
dell'Ufficio di Gabinetto, che coadiuva il Capo di Gabinetto e può essere articolato in distinte aree
amministrative e tecniche (attualmente in fase di attuazione), cui sono preposti uno o più Vice Capo di
Gabinetto.
3.1.2 UFFICIO LEGISLATIVO
Coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro; segue l'attività
legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che
sottopone al Ministro; studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici
competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni; esprime parere sui problemi giuridici,
sull'attività amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro
ritenga di affidargli; prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle
mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti,
predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione; cura i rapporti con il Parlamento e
con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro.Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio
legislativo.
- Settore Atti di governo
- Settore Atti Parlamentari
- Settore Atti Comunitari
- Settore Sindacato Ispettivo
- Settore Leggi Regionali
3.1.3 SERVIZIO CONTROLLO INTERNO
Servizio di Controllo Interno, istituito originariamente con il D.M. n. 495 del 3 novembre 1999, è stato
rimodulato e ha preso vita con il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245 che, all'art. 7, descrive le nuove e più
rafforzate competenze del Servizio, sulla base di quanto disposto da Decreto Legislativo n. 286 del
30 luglio 1999.
La Direzione del Servizio è affidata a un Presidente il quale è, a sua volta, coadiuvato da due dirigenti di
seconda fascia del ruolo unico della dirigenza, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e da una segreteria il cui contingente è determinato dallo stesso Ministro.
Il Servizio di Controllo Interno, fatte salve le precedenti attribuzioni di valutazione e controllo
strategico derivategli dal Decreto Legislativo 286/99, opera in posizione di autonomia e, alla luce del
più recente D.P.R. 245/2001, svolge le funzioni indicate all'art. 7, qui di seguito riportate.
La Direzione del Servizio predispone un programma annuale per lo svolgimento delle attività e
riferisce, in via riservata, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nelle forme ed entro i
termini specificamente indicati mediante direttive del Ministro stesso.
In particolare relazione sulle proposte formulate dai dirigenti ai fini della predisposizione dello stato di
previsione della spesa, e assicura il supporto metodologico alle strutture amministrative sia in fase di
elaborazione della direttiva ministeriale che di monitoraggio della stessa.
Nell'attività di valutazione e controllo sull'azione tecnico-amministrativa dei vari centri di responsabilità,
verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo politico.
A tal fine compie un'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le
missioni affidate dalle norme, contenute nelle direttive ministeriali, e gli obiettivi raggiunti.
Identifica anche gli eventuali fattori ostativi e le eventuali responsabilità per la mancata o parziale
attuazione dei programmi nonché le cause di tali scostamenti, segnalando i possibili rimedi.
Il Servizio redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate con eventuali
proposte di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione.
Il Servizio di controllo interno ha accesso a documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da
tutte le strutture del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e si avvale, ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un sistema informativo-statistico unitario. Il Servizio
fornisce su richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati richiesti sulla base dell'art. 7 del
decreto legislativo 30 luglio, n. 286.
Il Servizio, durante gli anni 2000-2001 ha svolto un'intensa e accurata attività di controllo strategico
sull'azione tecnico-amministrativa effettuata dalle varie Direzioni Generali riferendo compiutamente,
per il tramite del sig. Capo di Gabinetto, all'on. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che
con lettera del 18 ottobre 2001 ha condiviso pienamente sia l'interpretazione adottata da questo Ufficio
sulla disciplina prevista dalla normativa vigente sia sulle modalità con cui sono state attuate le sue
direttive ai sensi della disciplina prevista dai D.Lgs. n. 29/93 e 286/99.
Questo Servizio ha anche predisposto i criteri di valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative del personale dirigente del comparto dirigenziale Area 1 che, approvate dall'on. Ministro,
sono state portate a conoscenza di tutti i Direttori Generali con nota n. 2123/SCI/2001 del 6 settembre
2001.
Attualmente è in fase di redazione la valutazione concernente i programmi di attività dei singoli
dirigenti preposti a strutture di vertice per l'anno 2001, nonché le loro prestazioni ai sensi della lettera c
dell'art. 1 del Decreto Legislativo 286/99.
3.1.4 SOTTOSEGRETARI E RELATIVE DELEGHE
Con il DM del 17 dicembre 2001, pubblicato in G.U. n. 49 - serie generale - del 27 febbraio 2002, il
Sottosegretario di Stato on. Martusciello ha ricevuto la delega per i seguenti atti di competenza:
- attuazione dei programmi d'intervento per la mobilità sostenibile nelle aree urbane;
- attuazione delle politiche e degli interventi per la mobilità ciclistica e l'uso di veicoli elettrici;
- cura del recepimento di direttive comunitarie in materia di qualità dell'aria;
- cura del completamento della normativa legislativa e regolamentare in materia di inquinamento
acustico;
- coordinamento dei lavori delle commissioni aeroportuali per le procedure e gli interventi
antirumore;
- cura della formazione e tenuta del catasto nazionali delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
- adozione dei provvedimenti di diffida ad adempiere nei piani regionali per la gestione dei rifiuti;
- trasmissione a Commissione europea dei dati sull'utilizzo in agricoltura dei fanghi di
depurazione;
- trasmissione a Commissione europea delle informazioni di cui all'art. 38 del regolamento
259/93;
-
concertazione e proposta al Ministro per l'adozione delle decisioni, dei provvedimenti rispetto
al Piano nazionale della Protezione Civile;
cura della definizione, approvazione e attuazione dei programmi d'incentivazione all'uso
dell'energia solare ed eolica;
adozione e trasmissione delle relazioni relative ai ricorsi alla Corte costituzionale, al Consiglio di
Stato, ai T.A.R. e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
cura delle attività connesse al risarcimento del danno ambientale;
cura della prevenzione e lotta alla criminalità ambientale;
cura della formazione e ricerca in campo ambientale;
cura degli atti di ordinaria amministrazione, su direttiva del Ministro, in caso di assenza o
impedimento dello stesso;
cura delle risposte alle interrogazioni e agli atti di sindacato parlamentare nelle materie delegate,
ovvero su direttiva del Ministro.
Con il DM del 17 dicembre 2001, pubblicato in G.U. n. 49 - serie generale - del 27 febbraio 2002, il
Sottosegretario di Stato on. Nucara ha ricevuto la delega per i seguenti atti di competenza:
- indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici dei
bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- cura del censimento nazionale dei corpi idrici;
- cura della formazione del bilancio idrico nazionale;
- adozione delle direttive e dei parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio di crisi
idrica;
- proposta al Ministro per l'adozione di criteri e indirizzi per la programmazione dei trasferimenti
di acqua per il consumo umano;
- proposta al Ministro per l'adozione di criteri e indirizzi per la disciplina generale
dell'utilizzazione delle acque per scopi idroelettrici;
- proposta dei provvedimenti relativi alla concessione di grandi derivazioni di acqua;
- proposta del programma di interventi finalizzati all'effettuazione di bonifiche nei siti inquinati;
- proposta dei provvedimenti relativi alle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;
- promozione delle attività di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;
- concertazione e predisposizione degli accordi di programma tra Stato e regioni, con l'elenco
delle priorità e le proposte di utilizzo di risorse finanziarie per attivare e gestire le risorse idriche;
- coordinamento degli studi e delle attività utili alla definizione del programma nazionale per la
difesa del suolo;
- proposta al Ministro per l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli insediamenti di
particolare valore artistico e culturale esposti a rischio ambientale;
- cura dell'istruttoria sugli affari del Ministero in sede di Cipe e rappresentanza del Ministro nelle
riunioni;
- cura degli atti di ordinaria amministrazione del Ministero, su direttiva del Ministro, in caso di
assenza o impedimento dello stesso;
- cura delle risposte alle interrogazioni e agli atti di sindacato parlamentare nelle materie delegate
ovvero su direttiva del Ministro.
Con il DM del 17 dicembre 2001, pubblicato in G.U. n. 49 - serie generale - del 27 febbraio 2002, il
Sottosegretario di Stato on. Tortoli ha ricevuto la delega per i seguenti atti di competenza:
-
proposta al Ministro per l'istituzione di nuove aree protette e riserve nazionali;
proposta al Ministro per l'istituzione di nuove aree marine protette e riserve marine;
coordinamento della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi ufficiali delle aree protette e delle
aree marine protette;
proposta al Ministro per la nomina del Consiglio direttivo egli Enti parco;
-
-
coordinamento delle attività connesse all'istituzione e alla gestione dell'Albo degli idonei
all'incarico di direttore di parco;
cura dell'istituzione di un osservatorio sui piani dei parchi ed eventuale nomina di un
commissario ad acta nel caso di amministrazioni inadempienti;
adozione del piano di gestione e del relativo regolamento delle riserve naturali dello Stato;
organizzazione della Conferenza permanente delle aree protette con regioni, enti locali e
organismi di gestione;
coordinamento delle attività di perimetrazione delle aree protette e delle aree marine protette;
cura della predisposizione e presentazione al Parlamento della relazione di cui all'art. 33 della
legge 394/91;
proposta al Ministro per la stipula di accordi internazionali in materia di conservazione e tutela
della natura, in particolare per la biodiversità e biosicurezza;
cura dei rapporti con Unione europea per la tutela della flora, fauna e biodiversità;
coordinamento delle attività di competenza del Ministero in materia di rilevazione della
radioattività, di gestione e smaltimento dei rifiuti nucleari, della disattivazione degli impianti
nucleari;
cura degli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione Onu sulla lotta alla
desertificazione e delle Convenzioni internazionali per la tutela del Mediterraneo;
cura delle attività relative al progetto "città sostenibili delle bambine e dei bambini";
cura delle attività relative alla Convenzione delle Alpi e al progetto Ape;
cura degli atti di ordinaria amministrazione del Ministero, su direttiva del Ministro, in caso di
assenza o impedimento dello stesso;
cura delle risposte alle interrogazioni e agli atti di sindacato parlamentare nelle materie delegate
ovvero su direttiva del Ministro.
3.1.5 IL CONSIGLIERE DIPLOMATICO
Il Consigliere Diplomatico collabora direttamente con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela dle
Territorio per quanto attiene alle attività internazionali, siano esse bilaterali, comunitarie o multilaterali.
Cura le relazioni con il Ministero degli Affari Esteri e con tutte le Ambasciate accreditate a Roma;
mantiene i contatti con i Gabinetti dei Ministri dell'Ambiente dei Paesi stranieri.
Cura la preparazione e assiste personalmente il Ministro nei suoi incontri bilaterali con personalità
straniere a Roma o all'Estero.
Nell'ambito dell'Unione Europea coordina la partecipazione italiana agli incontri più importanti, in
particolare i Consigli Ambiente ed i Consigli Informali e partecipa alle riunioni ad alto livello, bilaterali e
multilaterali.
Nell'ambito delle attività multilaterali partecipa con il Ministro agli incontri a livello ministeriale, in
particolare quelli del G8, coordinandone la preparazione da parte italiana con i Servizi competenti, sia
per quanto riguarda la documentazione che per gli aspetti organizzativi. Segue le attività delle principali
Organizzazioni Internazionali come UNEP, CSS, ECE-ONU, OCSE, partecipando alla definizione
delle rispettive politiche ambientali.
All'interno del Ministero, oltre alla diretta assistenza al Ministro, collabora con i funzionari ed i Servizi
coinvolti nei diversi settori delle attività estere.
3.1.6 COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA PER LA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI DI PROTEZIONE E DI RISANAMENTO AMBIENTALE
La "Commissione Tecnico - Scientifica" (CTS) è stata istituita dall'art.14 della legge 28/2/1986, n.41,
con il compito di effettuare la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale,
congiuntamente al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica.
Con D.P.R. 23/11/1991, n.438 è stato approvato il "Regolamento per l' organizzazione ed il
funzionamento della Commissione Tecnico-Scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente", nel quale si è proceduto altresì alla
identificazione dei compiti della CTS alla luce delle diverse normative legislative e regolamentari
succedutesi nel tempo.
Il quadro normativo sopra delineato definisce il ruolo e la natura dei compiti assegnati alla CTS, organo
di Amministrazione consultiva, che esprime pareri, in alcuni casi obbligatori ex lege, e in altri su
richiesta del Ministro o dei Direttori dei Servizi.
In tale ultima funzione, la CTS è stata ripetutamente richiesta di formulare proposte operative su
problematiche di competenza interdipartimentale del Ministero dell'Ambiente.
Le funzioni della CTS sono definite dall'art.1, comma 3, del DPR 438/91, come segue: "La
Commissione tecnico-scientifica:
- si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento
all'analisi costi/benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di protezione e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente;
- si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente anche a richiesta dei Servizi,
intenda sottoporre alla valutazione tecnica e all'analisi di costi e benefici;
- provvede a tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti."
La successiva legge istitutiva dell'ANPA non ha modificato le competenze della CTS; infatti le suddette
funzioni di valutazione non sono comprese fra quelle indicate nel D.L. 496/93, convertito nella legge
61/94, art.01 e 1.
La CTS è articolata nelle seguenti 5 sezioni, ognuna delle quali è coordinata da responsabile:
- prima sezione: giuridico amministrativa
- seconda sezione: programmazione e pianificazione
- terza sezione: tecnica
- quarta sezione: economico-finanziaria
- quinta sezione: verifica dell'attuazione.
Il Presidente e i Responsabili di Sezione costituiscono l'Ufficio di Presidenza che organizza l'attività
della Commissione attraverso le Sezioni e i Gruppi di lavoro, sempre presieduti da un Responsabile di
Sezione e istituiti, di volta in volta, in relazione alle esigenze dei programmi di attività.
L'Ufficio di Presidenza provvede, inoltre, ad un costante monitoraggio dell'attività della Commissione e
delle relative procedure ai fini di adeguare la potenzialità dei Gruppi al raggiungimento degli obiettivi
assegnati alle scadenze temporali previste sui singoli argomenti.
La CTS è stata chiamata a fornire valutazioni tecniche su interventi e progetti da ammettere a
finanziamento secondo i vari flussi finanziari ( FIO, Programma Annuale 88, PTTA 89/91, PTTA
94/96, ecc.), come previsto dalla legge, a predisporre documenti di programmazione (ad es. il PTTA
94-96), a supportare i Servizi, su loro richiesta, in numerose attività, e ad adempiere a funzioni di
vigilanza sull'esecuzione degli interventi. Analoga attività è stata svolta sui programmi finanziati dalla
Unione Europea (ENVIREG, LIFE, QCS, ecc.).
La CTS è stata, inoltre, incaricata di monitorare e verificare l 'attuazione del PTTA 94-96 per gli
interventi dei settori acque e rifiuti, del Programma Comunitario ENVIREG e del Piano straordinario
di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque.
E' da rilevare che il DPR 438/91 all'art. 4, comma 6, prevede che la CTS "rapporti i risultati conseguiti
agli obiettivi prefissati ed effettui l'analisi a consuntivo di interventi, piani e progetti, comparandone le
risultanze con quelle emerse dalle valutazioni ex ante" (performance ambientale).
Tale funzione è ribadita dal punto 5.5.6 del PTTA 94-96 (delibera CIPE 21.12.1993) e costituisce il
punto focale dell'azione dell' OCSE e della U.E.
Si sottolinea che questa funzione è di "esclusiva" competenza della CTS, poiché a legislazione vigente,
nessun altro organismo del Ministero dell'Ambiente ne è investito. Si segnala, poi, che con i Decreti
Direttoriali 10 gennaio 1996 e 26 gennaio 1998 alla Commissione Tecnico-scientifica è. stato assegnato
il controllo della regolare realizzazione degli interventi finanziati ex art.14, rispettivamente per il comma
5 e per il comma 3 della legge 441/1987.
Il Ministro dell'Ambiente ha anche assegnato alla CTS lo sviluppo della funzione di raccordo tra il
Ministero dell'Ambiente e i Servizi della Commissione Europea ai fini dell'attuazione' del Programma
Operativo Multiregionale Ambiente - Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) obiettivo 1 1994/1999 e le attività di assistenza ai Servizi del Ministero dell'ambiente, attuatori di detto Programma
Operativo.
Con ulteriore provvedimento, il Ministro dell'ambiente ha incaricato la C.T.S. di svolgere le attività di
verifica per la tutela degli aspetti ambientali relativi ai piani multiregionali di settore e regionali del
Quadro Comunitario di Sostegno, assumendo anche la funzione di rappresentanza del Ministero
dell'ambiente nel Gruppo di lavoro e di coordinamento "Ambiente e Fondi Strutturali - Obiettivo 1".
In tale ambito alla C.T.S. è stata richiesta la partecipazione di propri componenti ai Comitati di
Sorveglianza dei vari programmi operativi multiregionali.
Infine, il Ministro dell'Ambiente, nei tempi più recenti, ha assegnato alla C.T.S. compiti di valenza
strategica richiedendo lo sviluppo di attività di supporto tecnico-scientifico nelle tematiche della politica
dei trasporti, dell'istituzione e della valorizzazione di aree naturali protette, degli strumenti finanziari per
l'ambiente, della tutela e della difesa del mare, dei Servizi Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, dei
programmi attuativi degli impegni relativi agli accordi internazionali sui cambiamenti climatici,
dell'attuazione del Programma Stralcio di Tutela Ambientale e, da ultimo, della tutela della laguna di
Venezia.
3.1.7 DIREZIONI GENERALI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
3.1.7.1 DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
La Direzione generale per la Protezione della Natura svolge le seguenti funzioni:
a. individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
b. predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n.
394;
c. individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti
competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri
e marini;
d. conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione
di linee guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonchè
istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;
e. adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente
modificati;
f. iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;
g. attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di
flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;
h. monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
i. promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;
j. pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;
k. autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
l. difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
m. predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
n. divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e
possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini
3.1.7.2 DIREZIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
La Direzione generale per la qualità della vita svolge le seguenti funzioni:
a. definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla
quantità e qualità delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la
capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunità animali e vegetali
ampie e ben diversificate, nonche' di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche,
contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute umana;
b. individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici,
dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle
sostanze pericolose, nonché definizione delle misure necessarie al loro risanamento;
c. definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di
aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari
caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con
particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone
vulnerabili e alle aree di salvaguardia;
d. definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il
censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di
metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e
linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e
l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle
acque reflue, con particolare riferimento all'uso irriguo;
e. definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonché promozione del
completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di
collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti
comunitari e delle disposizioni legislative;
f. concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini
idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni
per uso idroelettrico;
g. definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
h. individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità
dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;
i. promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni
economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonché a promuovere il
recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della
pubblica amministrazione;
j. individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale,
che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le
sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi e
indirizzo e coordinamento per la loro gestione;
k. definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la
caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare
riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e
attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la
bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive
minerarie;
l. indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di
emergenza nelle materie di competenza;
m. supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la
funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
3.1.7.3 DIREZIONE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO
La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le seguenti funzioni:
a. promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
b. supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione
economica;
c. contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;
d. promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonchè di accordi
volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
e. informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela
ambientale;
f. promozione della ricerca in campo ambientale;
g. redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto
(reporting) in materia ambientale;
h. educazione e formazione ambientale;
i. gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le
iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse
ambientale;
j. coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di
gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in
materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale delle Nazioni-Unite (UNEP), della
Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali
competenti per materia;
k. coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai
meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;
l. rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;
m. supporto alle attività del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti
climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono
stratosferico, nonchè attuazione dei relativi impegni e programmi.
3.1.7.4 LA DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE SVOLGE
LE SEGUENTI FUNZIONI:
La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:
a. adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione
dell'impatto ambientale e supporto alle attività delle relative commissioni;
b. attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e
trasformazione dell'ambiente;
c. supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di
competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di
impatto ambientale;
d. attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema
comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonchè
alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la
promozione del marchio nazionale;
e. valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a rischio di incidente rilevante;
f. coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
g. valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e
dei biocidi, nonchè dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;
h. prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;
i. prevenzione e protezione inquinamento acustico;
j. prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;
k. prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
l. fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonchè dei
medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.
3.1.7.5 LA DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO SVOLGE LE
SEGUENTI FUNZIONI:
La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti funzioni:
a. programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;
b. previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto
idrogeologico;
c. indirizzo e coordinamento, dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei
bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale;
d. identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della natura, delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del
suolo, nonchè con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
e. determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati,
definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel
settore, nonchè indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico
delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani,
dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
f. compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale;
g. coordinamento dei sistemi cartografici;
h. esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità
di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.
183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4,
della stessa legge
3.1.7.6 LA DIREZIONE PER I SERVIZI INTERNI
La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della medesima e, per la parte attribuita in
gestione unificata, anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti
istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:
a. assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;
b. redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle
proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo;
c. profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;
d. coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di
organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
e. attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;
f. gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle
relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del
Ministero;
g. gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
h. cerimoniale e onorificenze;
i. supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza
del lavoro;
j. gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica
per la pubblica amministrazione;
monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica
ed economica del Ministero.
La Direzione generale per i servizi interni del Ministero si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale non generale:
- Divisione I “Servizi Generali”
- Divisione II “Bilancio”
- Divisione III “Sistemi informativi”
- Divisione IV “Stato giuridico e relazioni sindacali”
- Divisione V “Trattamento economico”
- Divisione VI “Formazione”
- Divisione VII “ Contenzioso” .
3.1.8 LA COMISSIONE VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La procedura V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) nazionale viene applicata in Italia sulla base di
norme che traggono origine da quanto definito dall'art. 6 della legge 394/86 istitutiva del Ministero
dell'Ambiente e conformemente alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 85/337 del
1985. E' in discussione in Parlamento una nuova legge - quadro sulla V.I.A. alla quale spetterà anche di
individuare le modifiche e le innovazioni utili a risolvere i problemi messi in luce da oltre dieci anni di
applicazione della procedura.
Secondo la direttiva i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come
ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a valutazione di impatto
ambientale. Questa può essere nazionale o regionale in base a determinate categorie progettuali. I
contenuti e la procedura di V.I.A.di competenza delle Regioni sono disciplinati dal Dpr 12.04.96 Atto
di indirizzo e coordinamento che ha assicurato il sostanziale recepimento della direttiva 85/337 Ce.
La procedura V.I.A nazionale ha fino ad ora riguardato soprattutto opere come strade, ferrovie,
elettrodotti, porti, aeroporti e dighe che hanno un impatto più che notevole sull'ambiente e che per
questo devono essere considerate in tutte le diverse fasi di realizzazione: dalla progettazione alla
costruzione e all'esercizio, fino alla dismissione.
Compito della Commissione V.I.A. è quello di istruire i pareri relativi agli studi presentati e inoltre
effettua verifiche e valutazioni su specifica richiesta del Ministro dell'Ambiente.
L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione, istituita dalla legge n. 67/88,l sono
disciplinati dalle disposizioni di un apposito decreto ministeriale.
La Commissione è articolata in quattro linee di attività:
- inquadramento programmatico e profili territoriali;
- profili progettuali delle opere civili;
- profili progettuali delle opere industriali;
- effetti delle opere sugli equilibri ecologici.
L'istruttoria svolta dalla Commissione si conclude con un parere motivato da sottoporre al Ministro
dell'Ambiente; questi, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, si pronuncia con proprio decreto sulla compatibilità ambientale "giudizio" obbligatorio e
vincolante; esso può essere: positivo generalmente corredato da prescrizioni di carattere tecnico,
interlocutorio negativo per carenza di documentazione presentata o negativo.
3.1.9 IL COMITATO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA SICCITÀ E ALLA
DESERTIFICAZIONE
Il Comitato Nazionale per la lotta alla Siccità e alla Desertificazione è stato istituito presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 settembre 1997 a seguito della ratifica dell'UNCCD - United Nations Convention to Combat
Desertification - avvenuta con Legge 170 del 1997. Compito del Comitato è quello di seguire la
predisposizione del Piano d'azione nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo e dare corso agli
obiettivi dell'UNCCD.
La Delibera del CIPE 21 dicembre 1999, riguardante l'adozione del programma di azione nazionale per
la lotta alla siccità e alla desertificazione secondo le linee guida approvate dal Comitato nazionale per la
lotta alla siccità e alla desertificazione il 22 luglio 1999, definisce i compiti e le azioni del CNLD.
Come infatti indicato al punto1.d della Delibera, Il Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione,
con il contributo di istituzioni ed organismi tecnico-scientifici, promuove e coordina:
-
-
-
il supporto necessario alle regioni e alle autorità di bacino per l'individuazione delle "aree
vulnerabili alla desertificazione", in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 3 del decreto
legislativo n. 152/1999;
l'adozione di standard e metodologie più idonei alla conoscenza, prevenzione ed alla
mitigazione dei fenomeni desertificazione nelle "aree vulnerabili";
la predisposizione del contributo italiano al programma di azione regionale del nord
Mediterraneo atte ad assicurare un'adeguata partecipazione ai lavori di coordinamento con i
partner dell'annesso IV;
la raccolta dei dati sui suoli in forma omogenea su tutto il territorio nazionale sulla base delle
attività dell'Osservatorio nazionale pedologico, dei servizi pedologici regionali o altri uffici con
compiti analoghi, in stretto rapporto operativo con l'Ufficio europeo del suolo
3.1.10 CONSIGLIO NAZIONALE AMBIENTE
È composto da un rappresentante designato da ogni Regione e Provincia Autonoma; sei rappresentanti
designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia; quindici
rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere
nazionale o presenti in almeno cinque regioni; da un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA, uno
dell'ENEL. E' rinnovato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Ambiente, che lo presiede.
Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate nella L. 8.7.1986 n.349, tra cui il parere
sul riconoscimento delle associazioni ambientaliste, può proporre iniziative per compiere e promuovere
studi e rilevamenti in materia ambientale, ed esprime il proprio parere sulla relazione sullo stato
dell'ambiente.
3.1.11 COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Le imprese che svolgono a titolo professionale di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono
effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti,
di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili
di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle
attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività
l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del Decreto
Legislativo 22/97.
3.1.12 COMANDO CARABINIERI TUTELA AMBIENTE - CCTA
Il reparto, composto da Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri specializzati in tema
di legislazione e cultura dell'ambiente, espleta funzioni di Polizia Giudiziaria in materia ambientale, con
esclusione degli accertamenti di natura tecnica, per i quali si avvale del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), dell'Agenzia Nazionale e Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ANPA, ARPA), e per quelli
più complessi, dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche (RaCIS) nel cui ambito opera una sezione di chimica - ambiente.
Con Decreto legislativo n. 22 del 5 Febbraio 1997 sono stati attribuiti poteri ispettivi al personale del
Comando Carabinieri Tutela Ambiente. L'articolo 20 del succitato provvedimento prevede infatti che:
"il personale appartenente al Comando Carabinieri Tutela Ambiente dell'Arma dei Carabinieri è
autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di
cui all'articolo 8 della Legge n. 349 dell'8 Luglio 1986".
È un "potere ispettivo tipizzato" che mira a garantire la massima tutela e la massima vigilanza ed è
analogo al potere ispettivo già attribuito al personale del Nuclei Antisofisticazioni (NAS) e al Reparto
Carabinieri presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, nell'espletamento dei rispettivi compiti
di vigilanza e controllo.
Il provvedimento innanzi citato conferisce al personale del Comando Carabinieri Tutela Ambiente
pienezza d'azione anche nel settore amministrativo con il preciso obiettivo di rafforzare le funzioni di
controllo e garantire una più incisiva tutela del patrimonio ambientale del nostro paese.
3.1.13 REPARTO AMBIENTALE MARINO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
Il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (RAM) è stato istituito con la Legge
179/2002, in vigore dal 28 agosto 2002. Dalla stessa data cessa di esistere l'Unità Organizzativa del
Corpo delle Capitanerie di Porto, istituita con accordo convenzionale del 6 agosto 1999. Il RAM è alle
dipendenze funzionali del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Vedi anche Ministero dei trasporti
3.1. 14 COMITATO VIGILANZA RISORSE IDRICHE
Il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche è organo indipendente della Pubblica
Amministrazione istituito dalla legge5 gennaio 1994, n. 36.
Il Comitato risponde direttamente al Parlamento, cui riferisce annualmente circa lo stato del settore,
relativamente al servizio idrico integrato comprensivo dei servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione, ed è composto da sette membri che durano in carica cinque anni e non possono essere
rieletti.
Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento delle funzioni ispettive si avvale di una
segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero
dei Lavori Pubblici, nonché di un Osservatorio dei Servizi Idrici, destinato a svolgere importanti
funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi, ai quali è garantito un accesso
generalizzato anche per via informatica.
Tra i compiti fondamentali affidati al Comitato vi è quello di garantire l'osservanza dei principi della
legge di riforma dei servizi idrici, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia ed economicità del
servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela degli
interessi degli utenti.
Al Comitato è attribuito il potere di proporre azione innanzi alle Autorità competenti contro gli atti
posti in essere in violazione della legge Galli, nonché di esercitare l'azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
3.1.15 COMITATO ECOLABEL-ECOAUDIT
Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, istituito con il DM 413/95, è l'organismo competente italiano per
l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento del Consiglio (CEE) n.880/92 istitutivo dell'Ecolabel,
ora sostituito dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio (CE) n.1980/2000; e dal Regolamento
del Consiglio (CEE) n.1836/93 riguardante il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ora
sostituito dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio (CE) n.761/2001.
Il regolamento n. 1980/2000 conferisce il marchio di qualità Ecolabel ai prodotti e a servizi che
rispettano i criteri di qualità ambientale fissati dalla Commissione europea, mentre il regolamento
761/2001 verifica l'adesione, fatta attraverso la presentazione di una "Dichiarazione Ambientale", di
organizzazioni (industrie istituzioni e servizi) al sistema di gestione ambientale denominato EMAS che
ha come scopo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei cicli produttivi e delle attività
relative alla fornitura di servizi.
Il Comitato è articolato in due Sezioni (Ecolabel ed Emas), che, in autonomia, svolgono i compiti
previsti dai regolamenti comunitari. Il Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri
dell'ambiente, dell'industria, della sanità e del tesoro, che durano in carica tre anni e si avvale del
supporto tecnico dell'ANPA per lo svolgimento delle istruttorie tecniche relative alla concessione del
marchio Ecolabel e all'adesione al sistema EMAS.
3.1.16 OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI - ONR
Vedi anche in “enti competenti in materia di rifiuti”.
L’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, costituito, per legge, deve garantire l’attuazione delle norme
contenute nel DLgs 22/97 sulla gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla prevenzione della
produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente.
Le funzioni dell'Osservatorio si possono riassumere nelle seguenti:
- vigilare sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- provvedere all'elaborazione e all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonché un quadro di riferimento sulla prevenzione e gestione dei rifiuti;
- esprimere il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art.42 del D.L. 29/97 e
trasmetterlo per l'adozione definitiva al Ministro dell'Ambiente e al Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato; predispone lo stesso qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non
provveda nei termini previsti e ne verifica l'attuazione;
- verificare i costi di recupero e smaltimento;
- verificare i livelli di qualità dei servizi erogati;
predisporre un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
Sanità.
L'Osservatorio ha sede presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente.
E’ composto da nove membri scelti tra persone esperte in materia e il suo funzionamento è disciplinato
dal Regolamento contenuto nel Decreto n.309 del 18/4/2000.
Con decreto del Ministero dell’Ambiente del 8/10/2002 è stata formulata la nuova composizione
dell’Osservatorio
Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dotarsi di sedi per il
supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, la
legge 23 marzo 2001 prevede che le province le province istituiscano l'osservatorio provinciale sui rifiuti
3.1.16.1 LA RETE DEGLI OSSERVATORI PROVINCIALI SUI RIFIUTI
Le province istituiscono l'osservatorio provinciale sui rifiuti con l’obiettivo di valorizzare le esperienze
territoriali esistenti, e creare un rapporto per le funzioni di monitoraggio della gestione dei rifiuti
tra le strutture locali e quelle centrali.
Le linee di indirizzo sono le seguenti:
- monitoraggio della gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali, attraverso la raccolta, l’elaborazione
dati, la normalizzazione degli stessi al Sistema Informativo Nazionale, in particolar modo per
quanto riguarda la Raccolta Differenziata;
- informazione e comunicazione ai diversi target: scuole, cittadini, comuni ed enti sovraordinati;
- promozione di azioni per la riduzione dei rifiuti e l’incremento della Raccolta Differenziata (attività
di formazione/educazione ambientale, Accordi volontari, Protocolli d’Intesa);
- tavoli per la predisposizione di attività condivise con i diversi rappresentanti della società civile
(Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Associazioni di volontariato, Associazioni dei
consumatori, scuola, ecc.).
3.1.17 OSSERVATORIO AMBIENTALE (OA):
E’ l’organismo tecnico di controllo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dedicato
alla valutazione degli interventi di tutela ambientale stabiliti in sede di approvazione progettuale delle
nuove linee ferroviarie veloci.
Questo organismo tecnico viene istituito a valle della Conferenza di Servizi (CdS) con la stipula di un
apposito Accordo Procedimentale (AP) atto a garantire la realizzazione dell’opera secondo i principi di
tutela e compatibilità ambientale stabiliti dalla procedura VIA.
L’Osservatorio Ambientale è formato da un rappresentante per ciascuno dei firmatari dell’Accordo
Procedimentale e ha il compito di:
- seguire i lavori di realizzazione dell’opera ferroviaria fino al loro completamento, verificandone
costantemente la compatibilità ambientale;
- informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sul rispetto delle prescrizioni
indicate nell'Accordo Procedimentale;
- indirizzare la definizione di dettaglio degli interventi indicati nell'Accordo stesso;
- esaminare e valutare gli elaborati tecnici predisposti dalla TAV, o dalle strutture da questa
delegate, per la realizzazione degli interventi indicati nell'Accordo stesso;
- esaminare e valutare il programma di monitoraggio ambientale;
- esaminare e valutare l'esito delle misure e degli accertamenti effettuati per definire lo stato
dell'ambiente ante operam;
- esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il proprio benestare in ordine
allo svincolo delle singole fideiussioni o quote parte degli importi garantiti;
- esaminare e valutare gli esiti del monitoraggio,formulando proposte per il contenimento
dell'inquinamento provocato.
Gli Osservatori operano per tutta la durata dei lavori di costruzione dell’opera ferroviaria e fino al
completamento dell’attività di Monitoraggio Ambientale nella fase post operam, attraverso:
- riunioni ufficiali, a cadenza almeno mensile, nelle quali vengono presentate le difficoltà e/o le
problematiche ambientali evidenziatesi nel corso dei lavori;
- specifici sopralluoghi finalizzati al controllo delle attività di cantiere;
- riunioni tecniche per l’analisi della documentazione tecnica prodotta da TAV.
Gli Osservatori Ambientali istituiti sono:
Tratta Roma - Napoli nominato il 25/02/1994; Tratta Bologna - Firenze nominato il 19/02/1996;
Nodo di Bologna nominato il 27/01/1999; Tratta Milano-Bologna nominato il 23/11/01
Nodo di Firenze nominato il 23/11/01; Tratta Torino-Milano nominato il 07/12/01
3.1.18 AUTORITA’ AMBIENTALI
Nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali, il Quadro Comunitario di Sostegno, QCS 20002006, fa riferimento alla figura dell’“Autorità ambientale” quale soggetto responsabile del processo di
integrazione del principio dello sviluppo sostenibile in ogni fase della programmazione dei fondi
strutturali e dell’ Autorità di gestione quale soggetto che favorisce e promuove l’integrazione delle
Autorità ambientali attraverso un loro effettivo coinvolgimento in tutte le fasi della programmazione,
dell’attuazione e della sorveglianza degli interventi.
L’Autorità ambientale è stata nominata nell’ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali in
ogni regione italiana.(l’elenco è disponibile.), mentre l’Autorità ambientale nazionale è rappresentata dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
"Le Autorità ambientali nazionale e regionali, ognuno nei propri ambiti di competenza (rispettivamente
interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni regionali), hanno il compito
di:
- cooperare sistematicamente con le Autorità di gestione degli interventi e i responsabili degli assi
prioritari e delle misure, in tutte le fasi del processo di programmazione degli interventi
(definizione, selezione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni), ai fini
dell’implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di
garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di
ambiente;
- assicurare la valutazione ex ante degli aspetti di tutela ambientale e d’intesa con il Ministero per i
Beni e le attività culturali, la valutazione ex ante degli aspetti del patrimonio storicoarchitettonico, archeologico e paesaggistico;
- predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguate sintesi, aggiornate
periodicamente, dei dati di base sullo stato dell’ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai
fondi;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione dei Programmi Operativi,
curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di
sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa
comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un’analisi del
ruolo svolto dalle Autorità ambientali e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale
degli interventi.
Le autorità ambientali nazionale e regionali elaborano, entro tre mesi dalla loro attivazione e
specificamente per ognuno dei programmi operativi di competenza, un piano operativo per lo
svolgimento dei compiti delineati. Il piano operativo indica le modalità, i tempi e i soggetti coinvolti
nelle attività delle autorità ambientali, nonché la descrizione delle misure atte a rendere più efficiente e
tempestiva l’attuazione dei programmi operativi attraverso la valutazione preventiva, da parte delle
autorità competenti, degli aspetti di sostenibilità ambientale. Il piano operativo è sottoposto
all’approvazione del comitato di sorveglianza del programma operativo di competenza.
Nell’ambito del piano di attività le autorità ambientali, nazionale e regionali, definiscono, entro sei mesi
dalla loro attivazione, gli indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione degli aspetti ambientali dei
programmi operativi.
A tal fine si coordinano con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, e con
la Rete dei Nuclei regionali di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali, previsti
dall’art.1 della legge n.144/1999.
Le amministrazioni centrali e regionali titolari di PO assicurano, nel quadro della loro attività volta alla
costituzione e attivazione dei nuclei di valutazione e verifica, con il supporto del Ministero
dell’ambiente, e per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, architettonica e paesaggistica, del
Ministero per i beni e le attività culturali, che in ognuno dei nuclei siano adeguatamente rappresentate le
competenze necessarie per compiere valutazioni di progetti e interventi tenendo conto di criteri di
qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica degli investimenti pubblici,
così da agevolare il raccordo tecnico fra autorità di gestione e autorità ambientale di ogni programma
operativo".
3.1.18.1 La rete delle Autorità ambientali
I responsabili ambientali e i coordinatori dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali
comunitari di tutte le regioni italiane si sono riuniti in una rete al fine di:
- favorire l’integrazione della componente ambientale in tutti i settori in cui operano i fondi
strutturali;
- favorire lo sviluppo sostenibile;
- assicurare il pieno rispetto della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente.
3.1.18.2 Task force
La Task-Force Ambiente (TFA) è stata costituita nell'ambito del Progetto Operativo Ambiente, di
cui è titolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con lo scopo di fornire
Assistenza Tecnica alle Autorità Ambientali centrali e regionali e al sistema ANPA-ARPA.
Scopo del progetto è quello di:
- affiancare le Autorità Ambientali centrali e regionali, operanti nelle Regioni italiane
ricadenti nell'Obiettivo 1, nell'espletamento dei compiti loro assegnati per il periodo di
programmazione 2000-2006;
- sostenere le ARPA delle Regioni Obiettivo 1 nelle loro fasi di istituzione ed avvio;
- supportare l'Autorità Ambientale Nazionale nella gestione delle risorse naturali connesse
alla finalità della Rete Ecologica Nazionale.
La TFA, formata da esperti senior e junior selezionati in seguito a concorso pubblico, è divisa in 8
gruppi, 7 dei quali operanti presso le Regioni Obiettivo 1 e 1 presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio, ognuno nei propri ambiti di competenza (Autorità ambientale, ARPA e
Rete Ecologica).
3.1.18.3 Gruppi di lavoro
Sono stati creati anche gruppi di Lavoro- obiettivo che hanno i seguenti compiti:
- Approfondimento delle criticità e individuazione di soluzioni;
- Monitoraggio dello stato degli adempimenti;
- Individuazione di linee operative di assistenza tecnica da parte delle Task force;
- Valutazione degli investimenti;
3.1.18.4 Strumento: “La valutazione dell’impronta ecologica delle regioni Obiettivo 1”.
La Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio ed il WWF Italia, supportati dal Centro Ricerche Applicate per lo Sviluppo
Sostenibile – CRAS, hanno condotto e pubblicato uno studio dal titolo ''L' impronta ecologica delle
regioni inserite nell' obiettivo 1 del QCS 2000/2006 - Un contributo per valutare lo sviluppo
sostenibile”.
Si tratta di uno strumento metodologico su cui basare, nel medio e lungo termine, la valutazione e
misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati nei singoli programmi
regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’impronta ecologica è un indicatore, messo a punto a partire dalla fine degli anni ’80, mediante il quale
misurare l’uso della natura in termini di impatto sulla capacità rigenerativa della biosfera, esprimendo
tale impatto ecologico in unità di spazio. Essa trova interessanti applicazioni nell’ambito della diffusione
particolare rappresenta uno strumento per monitorare l’evoluzione delle politiche dei principi dello
sviluppo sostenibile.
Lo studio nasce da una iniziativa del Ministero in veste di Autorità Ambientale centrale del Progetto
Operativo Ambiente del QCS 2000-2006 che ha istituito una task force allo scopo di incentivare
politiche di programmazione, pianificazione e progettazione ''compatibili'' con le risorse naturali e
vocazionali del Mezzogiorno e di garantire una crescita economico-sociale nel rispetto dell' ambiente.
Per quanto riguarda i risultati dell’indagine, condotta basandosi perlopiù su dati disponibili in materia di
consumi delle famiglie, di smaltimento di rifiuti e di energia, il dato medio dell’impronta ecologica delle
Regioni Obiettivo 1 è pari a 3.5 ha globali/procapite.
Le differenze tra regioni non sono forti. La regione con minor impronta ecologica è risultata la Sicilia,
con 3,37 ha globali/procapite seguita da Basilicata e Puglia con, rispettivamente 3,41 e 3,45 ha
globali/procapite.
Si collocano oltre i 3,5 ha globali/procapite le altre regioni con una “punta” di 3,69 ha globali/procapite
della Calabria e i valori di 3,66 e 3,65 ha globali/procapite di Sardegna e Campania.
Più significative le variazioni esistenti nel calcolo del “deficit ecologico” (la differenza tra impronta
ecologica e disponibilità locale di superficie bio-produttiva) che ha il solo scopo di illustrare, a titolo
esemplificativo, l’eventuale possibilità di autosufficienza di un determinato territorio.
Le uniche regioni che potrebbero disporre delle risorse necessarie per soddisfare i propri consumi in
forme sostenibili sono la Sardegna con un “surplus” di disponibilità di quasi mezzo ettaro di abitante, e
la Basilicata con un valore addirittura superiore ai due ettari.
L’impronta ecologica delle Regioni obiettivo 1 costituisce, dunque, un utile strumento per orientare le
scelte degli operatori politici e delle Autorità dei gestione dei POR, nella direzione dell’integrazione
della sostenibilità ambientale nella governance del territorio .
______________________________________________________________________________
3.2 MINISTERO
FORESTALI
DELL’AGRICOLTURA
E
DELLE
POLITICHE
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, istituito nel 1946 con altra denominazione e sottoposto
a riforma organizzativa ai sensi del DPR 450/2000, elabora e coordina le linee politiche agricole,
forestali, agroalimentari e della pesca a livello nazionale ed in coerenza con le linee comunitarie.
3.2.1 DIPARTIMENTO POLITICHE DI MERCATO
- Consulenze, studi e ricerche su accordi internazionali;
- studi e ricerche sugli accordi internazionali preferenziali e multilaterali;
- studi e Ricerche sulle produzioni mediterranee;
- studio nel settore delle risorse ittiche.
DIPM I - Coordinamento e controllo
Svolge attività di supporto per il coordinamento e la direzione degli uffici del dipartimento e dei relativi
strumenti di programmazione finanziaria; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi e per lo svolgimento delle attività istituzionali;
coordinamento dei rapporti con le Regioni nella trattazione di questioni e problemi attinenti al
Dipartimento.
DIPM II - Coordinamento dei rapporti internazionali
Svolge attività di promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione Europea per la
trattazione di questioni e problemi attinenti al Dipartimento; collaborazione con il Segretario Generale
del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
3.2.2 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI (PAGR)
Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed
internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare, in
coerenza con la Politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea; disciplina generale e
coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi
internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed interanzionali riferibili a livello statale;
adempimenti di competenza relativi al fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura
(FEOGA) a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni
relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21
dicembre 1989 e successive modificazioni; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di
cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e succesive modificazioni;
disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati, dell'importazione ed
esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari
3.2.3 DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUICOLTURA (PESC)
Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquicoltura in sede comunitaria ed
internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca, Rz
e acquicoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale,
d'importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquicoltura,
fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si
avvale delle Capitanerie di Porto.
3.2.4 CORPO FORESTALE DELLO STATO
Il Corpo forestale dello Stato, fondato nel 1833 e con Direzione generale a Roma, è un corpo tecnico,
alle dirette dipendenze del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, che opera per la salvaguardia
degli ecosistemi forestali e del territorio, tramite attività quali la gestione diretta dei Centri Operativi
Regionali Anti Incendi Boschivi, la sorveglianza, ed in alcuni casi la gestione, dei parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato e delle Regioni, il controllo sul commercio internazionale delle specie di
fauna e di flora minacciate di estinzione e sulla pesca nelle acque interne, l'informazione e l'educazione
ambientale, nonché attività di protezione civile. Il Corpo forestale è una delle strutture operative
nazionali della Protezione Civile, ed è presente all'interno di diversi centri e comitati operativi della
stessa.
.
3.2.5 DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI
SERVIZI
Competenze in materia di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, di sviluppo
rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali
Effettua consulenze, studi e ricerche:
ad esempio:
- studio e ricerca nel campo bibliografico, biblioteconomico e delle tecnologie applicate alla
conservazione, al ripristino, alla gestione, alla sicurezza ed alla fruizione del materiale librario,
anche antico, in possesso della Biblioteca del Ministero;
- studio nel settore della valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari;
- studio nel settore agroindustriale;
- studio nel settore della gestione delle risorse umane;
- studio nel settore delle biotecnologie innovative nel campo agroalimentare
DIQS I - Coordinamento e controllo: Attività di supporto per il coordinamento e direzione degli
uffici del dipartimento; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l'attuazione dei programmi per lo svolgimento delle attività istituzionali; programmazione delle risorse
finanziarie di competenza e coordinamento dei piani di settore; coordinamento dei rapporti con le
Regioni nella trattazione di questioni e problemi attinenti al Dipartimento. Controllo sulla gestione dei
beni e sulle attività di ricerca, di Sperimentazione e di conservazione, di residua competenza della exazienda di Stato per le foreste demaniali. Coordinamento dei rapporti internazionali per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al Dipartimento. Rappoprti con i paesi in Via di Sviluppo.
DIQS II - Sistemi informativi automatizzati: Gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio
del Sistema agricolo nazionale, anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'anagrafe delle aziende
agricole e del rispetto degli obblighi comunitari; segreteria del Nucleo per i sistemi informativi e
statistici in agricoltura, ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n°322;
Ufficio Digitale.
DIQS III - Competitività dell'impresa agricola: Fiscalità agricola, costi di produzione, infrastrutture
energetiche e di trasporto. Problematiche previdenziali e del lavoro.
3.2.6
DIREZIONE
GENERALE
PER
LA
QUALITÀ
DEI
PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE (QTC)
QTC I - Affari generali
Affari generali e rapporti con il Dipartimento.Controllo di gestione ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Amministrazione capitoli di bilancio relativi al funzionamento
ordinario della Direzione Generale. Relazioni sindacali
QTC II - Organismi di controllo e certificazione della qualità
Riconoscimento e vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione per la qualità; rapporti con
l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi; rintracciabilità volontaria ed obbligatoria. Impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare
QTC III - Tutela e valorizzazione economica della qualità
Tutela e valorizzazione economica della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Riconoscimento
dei prodotti a denominazione registrata. Rapporti con la Commissione UE in materia di DOP, IGP e
STG
QTC IV - Accordi di filiera per la produzione e la distribuzione agroalimentare
Accordi di filiera per la produzione e la distribuzione agroalimentare. Unioni ed associazioni nazionali
dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; problemi della distribuzione
dei prodotti agroalimentari; coordinamento delle politiche di promozione degli accordi di filiera.
QTC V - Agricoltura biologica**
Agricoltura biologica; salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni
genetici e delle attività agricole e forestali ecocompatibili. Promozione e tutela della produzione
ecocompatibile
QTC VI - Codex Alimentarius
Codex Alimentarius. Elaborazione del Codex alimentarius. lotta alla concorrenza sleale, anche sui
mercati internazionali
QTC VII - Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Segreteria del
Comitato nazionale di cui alla legge 164/92
QTC VIII - Produzioni vegetali
Produzioni vegetali. Regolazione delle sementi, certificazione di materiale di moltiplicazione vegetativa
e di propagazione, dei registri di varietà vegetali; di importazione, esportazione e commercio di
materiale forestale di propagazione; di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni. Mezzi
tecnici in agricoltura
QTC IX - Produzioni animali
Produzioni animali. Libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali;
coordinamento per gli aspetti veterinari; attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai
sensi della L. 157/92; attività relative alle corse dei cavalli ed alle scommesse (UNIRE) (art.
1,2,3,4,11,12 e 13 del D.P.R. 169/98).
QTC X - Eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali
Eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali. Predisposizione delle attività in materia
QTC XI - Settore fitosanitario
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti. Fitofarmaci
QTC XII - Sicurezza ed educazione alimentare
Sicurezza ed educazione alimentare e tutela del consumatore in materia di pubblicità ingannevole.
Coordinamento nazionale delle politiche di promozione dei prodotti agroalimentari.
3.2.7 SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA SINAB
Il Sistema Informativo Nazionale sull'Agricoltura Biologica (SINAB) realizzato nell'ambito del
Programma Interregionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Biologica è stato promosso dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con le Regioni e vuole offrire informazioni e
servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'Agricoltura Biologica italiana.
Programma nazionale di ricerca sull'agricoltura biologica finalizzato ad elevare l'affidabilità
del settore, basato sulla rivalutazione di pratiche agricole tradizionali e sull'impiego di nuove
tecnologie (legge n. 388/2000-art.123):
Il "Programma Nazionale di Ricerca sull'Agricoltura Biologica" (PNR-AB) la cui attività ha una
proiezione temporale triennale con finanziamenti annuali, è coerente con il "Programma Nazionale per
la Ricerca sul Sistema Agricolo per lo Sviluppo Sostenibile e per l'Occupazione (PNR - SASSO) ed è
stato definito da questo Ministero di concerto con le Regioni e con il Comitato nazionale per
l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, ai quali è stato presentato, nelle sue linee generali, nelle
riunioni del 26 settembre 2001 e del 8 ottobre u.s., rispettivamente.Tale Programma infine ha ricevuto il
parere favorevole della Conferenza per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, nella
riunione del 6 dicembre 2001.
Il presente documento costituisce dunque una sintesi programmatica delle indicazioni, delle proposte e
delle raccomandazioni che sono state raccolte nel corso delle citate riunioni ed in quelle che si sono
tenute con altri organismi pubblici e privati di ricerca.
Tra le finalità qualificanti che il Programma persegue vi è la realizzazione di un coordinamento unico
nazionale di tutte le iniziative di ricerca sull'agricoltura biologica e l'attivazione di un efficace sistema di
monitoraggio interno, nonché di valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e di verifica della validità
dei metodi di trasferimento dell'innovazione, da attuare in collaborazione con le Regioni.
Organismi di controllo
Elenco degli Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale a svolgere il controllo sulle
attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il
metodo dell'agricoltura biologica (ai sensi del D.Lgs n. 220 del 17 marzo 1995)
Denominazione
Codice
Comunitario
Indirizzo
Suolo & Salute S.r.l.
IT-ASS
via Paolo Borsellino, 12/B
61032 Fano (Pu)
www.suoloesalute.it
Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - ICEA
IT-ICA
Strada Maggiore, 29
40125 – Bologna
Istituto Mediterraneo di Certificazione - IMC
IT-IMC
Via C. Pisacane 53
60019 – Senigallia (An)
www.imcert.it
Bioagricert
IT-BAC
Via dei Macabraccia, 8
40133 Casalecchio Di Reno (Bo)
www.bioagricert.org
Consorzio Controllo Prodotti Biologici - CCPB
IT-CPB
Via Jacopo Barozzi 8
40126 – Bologna
www.ccpb.it
CODEX S.r.l.
IT-CDX
Via Duca degli Abruzzi, 41
95048 Scordia (Ct)
www.codexsrl.it
Q.C. & I. International Services
IT-QCI
Villa Parigini
Località Basciano
55035 Monteriggioni (Si)
www.qci.it
Ecocert Italia
IT-ECO
Corso Delle Province 60
95127 - Catania
www.ecocertitalia.it
BIOS
IT-BSI
Via M. Grappa 37
36063 Marostica (Vi)
www.certbios.it
Eco System International Certificazioni S.r.l.
IT-ECS
Via Monte San Michele 49
73100 Lecce
www.ecosystem-srl.com
BIOZOO - S.r.l.
IT-BZO
Via Chironi 9
07100 Sassari
ICS - Control System Insurance srl
IT-ICS
Viale Ombrone,3
58100 Grosseto
ABC Fratelli Bartolomeo s.s.
IT-ABC
Via A. Cirillo, 21
70020 Toritto (BA)
BIOZERT - zertifizierung okoligisch erzeutger produkte*
IT-BZT
Auf dem Kreuz 58
D-86512 – UGSBURG
www.biozert.de
INAC - International Nutrition and Agricolture Certification*
IT-INC
Rudolf-Herzog-Weg 32
D-37213 WITZENHAUSEN
www.inac-certification.com
IMO - Institut für marktökologie*
IT-IMO
Paradiesstrasse 13
D-78462 KONSTANZ
www.imo.ch
QC&I – Gesellschaft für kontrolle und zertifizierung von
Qualitätssicherungssystemen GMBH*
IT-QCI
Gleuelerstrasse 286
D-50935-KÖLN
www.qci.de
3.2.8 DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI
SERVIZI
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori
Ufficio biodiversità.
- Programma Nazionale per la Valorizzazione delle Biomasse Agricole e Forestali
- Programma Nazionale Biocombustibili - PROBIO
3.2.9 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO
RURALE (POSR)
POSR I - Affari generali
Affari generali e rapporti con il Dipartimento.Controllo di gestione ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Amministrazione capitoli di bilancio relativi al funzionamento
ordinario della Direzione Generale. Relazioni sindacali
POSR II - Politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna
Politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna in sede comunitaria e internazionale e connessi
rapporti con le Regioni. Coordinamento finanziario interventi sviluppo rurale FEOGA tra organismo
pagatore, Regioni e Commissione Europea
POSR III - Settore agroindustriale
Settore agroindustriale. Fondo per lo sviluppo in agricoltura. Programmi operativi multiregionali.
Politiche per lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione a livello nazionale.
Programmazione negoziata in agricoltura, rapporti con Sviluppo Italia. Residue attività relativa alla
gestione degli impianti di cui alla legge 910/66
POSR IV - Ricerca e sperimentazione agraria
Ricerca e sperimentazione agraria. Disciplina generale, coordinamento e indirizzo delle attività svolte da
istituti e laboratori nazionali
POSR V - Disciplina degli aiuti di Stato ed imprenditorialità agricola
Disciplina degli aiuti di Stato ed imprenditorialità agricola. Osservatori per l’imprenditorialità giovanile e
femminile. Coordinamento in materia di agriturismo. Problemi della pluriattività. Osservatorio per i
servizi in agricoltura
POSR VI - Grandi reti infrastrutturali di irrigazione
Grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarati di rilevanza nazionale ai sensi della legge 8 novembre
1986, n° 752 e dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n° 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
bonifica; impiego delle risorse idriche in agricoltura e sviluppo delle relative tecnologiche.
POSR VII - Osservatorio pedologico
Osservatorio pedologico. Politiche per la ricomposizione fondiaria. Prevenzione dell’inquinamento
derivante dall’attività agricola
POSR VIII - Credito agrario
Credito agrario. Cooperazione agricola e meccanizzazione agricola
3.2.10 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI (DSA)
DSA I - Affari generali
Affari generali e rapporti con il Dipartimento. Controllo di gestione ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e Servizi generali -Ufficio acquisti - Usi civici. Vigilanza
DSA II - Bilancio del Ministero
Bilancio del Ministero. Predisposizione e coordinamento delle leggi di bilancio; contabilità analitica per
centri costo; budget di previsione e monitoraggio dei costi
DSA III - Amministrazione capitoli di bilancio
Amministrazione capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione Generale.
Gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità del Ministero.
DSA IV - Gestione delle risorse umane
Gestione delle risorse umane. Trattamento giuridico del personale. Nuove tipologie di rapporto di
lavoro. Contenzioso del lavoro. Attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione
degli uffici e di semplificazione delle procedure. Attività di formazione del personale.
DSA V - Trattamento economico
Trattamento economico del personale in servizio e trattamento di quescenza
DSA VI - Relazioni sindacali
Relazioni sindacali. Rapporti con l’ARAN. Supporto tecnico organizzativo all’attività di contrattazione
decentrata. Supporto tecnico organizzativo al responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza sul
lavoro
DSA VII - Vigilanza amministrativa
Vigilanza amministrativa su Enti, Società ed Agenzie sottoposti alla vigilanza del Ministero
DSA VIII - Informazione e relazioni con il pubblico – URP
Informazione e relazioni con il pubblico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29/93 e art. 8 Legge 150/00 anche
mediante utilizzazione di tecnologie innovative; centro di documentazione (Biblioteca ed Emeroteca)
3.2.11 ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI – ICRFL'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi (ICRF), istituito con Decreto Legge 282/1986, convertito nella L.462/86, presso
l'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, é l'organo tecnico istituzionalmente preposto alla
tutela economica dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario, tramite attività quali la
prevenzione e la repressione delle infrazioni e il controllo di qualità.
Nel controllo sono coinvolte anche altre amministrazioni:
- MINISTERO DELLA SALUTE (Dipartimento degli alimenti e la nutrizione e della sanità pubblica
veterinaria): controlli sull’igiene dei prodotti alimentari
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Agenzia delle dogane): controlli di natura fiscale.
Anche Forze di Polizia quali l’Arma dei Carabinieri, le Capitanerie di Porto, la Guardia di Finanza ed il
Corpo Forestale dello Stato hanno reparti specializzati che si occupano, nell’ambito delle proprie
competenze, di controlli sui prodotti alimentari.
ICRF I - Programmazione, monitoraggio, valutazione e studi
programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi annuali di
attività; rapporti con gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari; attività di studio nelle
materie di competenza dell'Ispettorato
ICRF II - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva
indirizzo e coordinamento operativo dell'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori
merceologici; elaborazione ed aggiornamento periodico dei dati riguardanti l'attività ispettiva svolta
ICRF III - Indirizzo e coordinamento attività dei laboratori
indirizzo e coordinamento operativo dell'attività dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali
di analisi; armonizzazione, per gli aspetti tecnico-analitici, delle norme interne in materia di prevenzione
e repressione delle frodi agro-alimentari con quelle degli altri Paesi europei
ICRF IV - Gestione e formazione del personale
trattamento giuridico, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale del personale;
mobilità; contenzioso del lavoro; relazioni sindacali
ICRF V - Affari generali e gestione bilancio
affari generali; gestione capitoli di bilancio; trattamento economico del personale; conto annuale delle
spese sostenute per il personale; tenuta della contabilità analitica; controllo di gestione; stipula di
convenzioni; informatizzazione
ICRF VI - Gestione attività sanzionatoria
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza; indirizzo e
coordinamento dell'attività sanzionatoria svolta dagli uffici periferici; esame delle problematiche
giuridiche nelle materie attinenti all'attività istituzionale dell'Ispettorato
3.2.12 ISTITUTI DI RICERCA, PROGETTI, OSSEVATORI DEL MIPAF
AGRONOMICO
Studi e ricerche sperimentali riguardanti le tecniche colturali generali e speciali, con riguardo
all’irrigazione, ai fini del miglioramento delle produzioni vegetali e in funzione delle condizioni
climatiche e pedologiche e dei differenti ordinamenti colturali dell’agricoltura nazionale (art. 7 DPR n.
1318/1967)
PER L’AGRICOLTURA
Studi e ricerche riguardanti la costituzione ed il miglioramento delle varietà di agrumi, nonchè la tecnica
di coltivazione delle medesime, secondo le esigenze poste dallo sviluppo delle produzioni agrumicole
nel contesto dei mercati interni ed internazionali.
PER L’ASSETAMENTO FORESTALE E L’APICOLTURA
Studi e ricerche anche nel campo tecnologico riguardanti l’accrescimento, l’utilizzazione e la gestione
dei boschi, nonchè la coltivazione e l’utilizzazione dei pascoli montani.
PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO
Studio del suolo dal punto di vista fisico, biologico e chimico onde trarne gli elementi tecnici ed
economici atti a promuovere la conservazione del suolo e la sua difesa dall’erosione nonché la
conoscenza delle caratteristiche idrologiche dei vari terreni, sempre ai fini della difesa e della migliore
utilizzazione dei medesimi per l’incremento della produzione agricola nazionale
ecc3.2. 13 ALTRI ISTITUTI ED ENTI COLLEGATI AL MIPAF
INEA - ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA http://www.inea.it;
ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare http://www.ismea.it;
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA;
INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione http://www.inran.it ; Istituto
Sperimentale Italiano "LAZZARO SPALLANZANI"
ISTITUTO PER LA PATOLOGIA DEGLI ALBERI FORESTALI, http://www.area.fi.cnr.it/ipaf;
ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA http://www.inapicoltura.org;
ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PER LA PIOPPICOLTURA
ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI E LETTE www.ense.it;
UCEA - UFFICIO CENTRALE DI ECOLOGIA AGRARIA, www.ucea.it
LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA
3.2. 14 PROGETTI CONCLUSI
- Gestione delle risorse prato-pascolive alpine
- Albicocco (contratto UE: FAIR 6-CT98-4345 al 50%)
- Controllo bilogico della Ceratitis capitata attraverso tecniche genetiche e biomolecolari
- Ruolo ecologico delle biomasse per energie rinnovabili
- Prospettive di sviluppo della fertilizzazione in agricoltura biologica
Miglioramento Cerealicolo per Innovazioni Agroindustriali - MiCIA.
Rete di comunicazione e coordinamento fra gli Istituti forestali della ricerca MiPA - RETEFOR
3.2.15 PROGETTO FINALIZZATO CLIMAGRI - CAMBIAMENTI CLIMATICI E
AGRICOLTURA
Progetto finalizzato CLIMAGRI, che può costituire la prima fase dello stesso Programma nazionale di
ricerca "Meteorologia e climatologia".
Obiettivi:
- Definire sul piano nazionale, in termini quantitativi affidabili, con particolare riferimento
all'agricoltura e in collaborazione stretta con altre istituzioni nazionali ed internazionali, il
fenomeno delle variazioni o delle variabilità climatiche, utilizzando, tra l'altro, il grande e
prezioso patrimonio dati dell'Ufficio centrale di ecologia agraria;
- fornire elementi di supporto per la gestione politica, nazionale ed internazionale, incrementando
l'oggettività delle affermazioni scientifiche italiane nei vari consessi interessati al problema;
- favorire una più attenta maturazione della mentalità di salvaguardia dell'ambiente;
potenziare le strutture agrometeorologiche del MiPAF/SIAN, in particolare la sua banca dati
agrometeorologica e la sua modellistica di previsione.
Unità operative partecipanti
Ente
Località
1. Ufficio centrale di ecologia agraria
MiPAF ROMA
2. Dipartimento di biotecnologie agrarie ed ambientali
Univ.
3. Istituto sperimentale agronomico
MiPAF BARI
ANCONA
4. Agenzia regionale prevenzione e ambiente - Servizio meteorologico Regione BOLOGNA
5. Istituto di scienze dell'atmosfera e dell'Oceano
CNR
BOLOGNA
6. Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata
CNR
FIRENZE
7. Istituto di fisica generale applicata
Univ.
MILANO
8. Istituto per l'agroselvicoltura
CNR
PORANO (TR)
9. Dipartimento di statistica, probabilità statistiche applicate
Univ.
ROMA
10. Istituto di fisica dell'atmosfera
CNR
ROMA
11. Istituto nazionale di geofisica
ROMA
12. Istituto sperimentale per la nutrizione piante
MiPAF ROMA
13. Istituto di ricerca per il monitoraggio degli agroecosistemi
Univ.
SASSARI
14. Dipartimento di produzione vegetale e tecnologia agraria
Univ.
UDINE
3.2.16 OSSERVATORIO PER LE AVVERSITA' METEOROLOGICHE
L'osservatorio per le avversità meteorologiche dell'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (UCEA) si propone
l'identificazione e la descrizione delle condizioni meteorologiche che, discostandosi in modo
significativo dalla norma, possono avere ripercussioni sulla produzione o sulla attività agricola in senso
lato.
A tal fine viene realizzato un Bollettino decadale della Siccità e delle Anomalie Meteorologiche in
collaborazione con il CONSORZIO ITA e con FINSIEL (azionisti Finsiel spa: Telecom Italia: 79,50
%, Banca d'Italia: 14,380 %, azioni proprie: 0,629 %, altri: 5,492 %).
3.2.17 CONSORZIO ITA
Il Consorzio ITA è stato costituito nel 1978 da un accordo tra le Società AQUATER (Gruppo ENI),
TELESPAZIO (Gruppo TELECOM), ITALECO (Gruppo IRI). La principale missione del Consorzio
è la realizzazione di progetti in cui prevalente è l’uso del Telerilevamento satellitare ed Aerotrasportato.
In conformità a quanto riportato nel suo statuto, il Consorzio è autorizzato ad operare nei seguenti
settori:
- Statistiche sulle superfici e la previsione delle produzioni delle colture;
- Individuazione di aree colpite dalla siccità e dalle gelate;
- Statistiche del territorio in generale;
- Costruzione di cartografie dell’uso e della copertura del suolo;
- Statistiche sul clima e delle principali variabili meteorologiche;
- Controllo delle frodi in agricoltura;
- Valutazione dei danni all’agricoltura causati dalle avversità meteorologiche;
- Sviluppo ed applicazioni riguardanti la tecnologia delle corretta applicazione delle pratiche
colturali (precision farming);
- Agrometeorologia;
- Aggiornamento di catasti riguardanti le coltivazioni arboree specializzate;
- Costruzione di FRAMES di campionamento per le indagini statistiche.
Per la realizzazione di progetti il Consorzio fa ampio uso dei GIS e dei sistemi di posizionamento
satellitare (GPS); di questi ultimi possiede una notevole dotazione per la realizzazione di inchieste
statistiche sul terreno e di rilevazioni nei differenti settori di applicazione delle sue tecnologie.
3.2.18 COMITATO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Gruppi di lavoro tematici:
- Cambiamenti Climatici
- Biodiversità
- Desertificazione
3.2. 19 STITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA
L'Istituto Nazionale di Economia Agraria è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del
Ministero per le Politiche Agricole. Istituito, con personalità giuridica e gestione autonoma, dal Regio
Decreto n. 1418 del 10 maggio 1928 allo scopo di eseguire indagini e studi di economia agraria e
forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e
delle classi agricole l'INEA ha via via adeguato la sua attività alle esigenze del sistema agroindustriale
italiano. E' stato ricompreso tra gli enti del comparto ricerca dalla Legge n.70/75 ed indicato tra quelli
di notevole rilievo. Con DPR 1708/65 è stato designato quale organo di collegamento tra lo Stato
Italiano e l'Unione Europea per la creazione e la gestione della Rete d'Informazione Contabile
Agricola (RICA). Con DM del 31 marzo 1990 è stato inserito tra gli enti che fanno parte del Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN).
L'INEA svolge attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socio
economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca. Negli ultimi anni l'attività dell'Istituto si è
ampliata nelle attività di supporto alla Pubblica Amministrazione per l'attuazione delle politiche
agricole, in primo luogo quelle che discendono dall'Unione Europea. L'INEA è coinvolto dai servizi
della Commissione Europea, dal Ministero per le Politiche Agricole e da numerose regioni in attività di
assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione delle politiche strutturali (programmi FEOGA, Leader,
Reg. 2078 ecc.) e di mercato (Organizzazioni comuni di mercato). Filoni recenti di attività vedono
l'Istituto impegnato anche in materia di sviluppo rurale e su temi riguardanti la valorizzazione delle
risorse ambientali e la gestione delle risorse idriche.
L'Istituto, con sede centrale a Roma, è presente su tutto il territorio nazionale con proprie strutture
periferiche articolate in 18 Uffici di Contabilità Agraria, che sono prevalentemente dedicati alla
rilevazione e gestione dei dati RICA, ed in 16 Osservatori di Economia Agraria che compiono analisi
dei comparti socio-economici regionali, oltre a collaborare all ericerche della sede centrale.
PROGRAMMA OPERATIVO RISORSE IDRICHE (STRUMENTO)
L’indagine sull’uso irriguo della risorsa idrica nel Mezzogiorno è stata prevista dalla Commissione
Europea, dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero per le Politiche Agricole per avere
informazioni utili ai fini della programmazione degli interventi nel settore. Tale esigenza si è
concretizzata nel Programma Operativo Ampliamento e adeguamento della disponibilità e dei
sistemi di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche nelle Regioni dell’Obiettivo 1 (QCS
1994/99 - Reg. CEE 2081/93) dove, agli interventi strutturali, è stata affiancata una specifica
iniziativa (Sottoprogramma III, Misura 3), di monitoraggio e di analisi denominata Studio sull’uso
irriguo della risorsa idrica, sulle produzioni agricole irrigate e sulla loro redditività, affidata
all’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per la realizzazione.
La principale finalità dello studio è quella di creare un quadro conoscitivo completo ed aggiornato
sull’uso irriguo della risorsa idrica nel Mezzogiorno anche in conseguenza dei nuovi interventi di
completamento e di ristrutturazione delle reti irrigue. Inoltre lo studio valuterà gli effetti dei nuovi
investimenti sull’offerta dei prodotti agricoli e sulla loro redditività.
Gli obiettivi specifici dello studio sono i seguenti:
- aggiornare il quadro conoscitivo sull’utilizzazione delle risorse idriche per scopi irrigui con
riferimento agli aspetti strutturali ed ambientali;
- fornire risultati immediatamente operativi per l’impostazione degli interventi in campo
irriguo, con particolare riferimento alla convenienza economica a livello di comprensorio e
di impresa agricola e agli orientamenti della PAC;
- analizzare le conseguenze dell’estendimento e/o ristrutturazione dell’irrigazione nel
Mezzogiorno, anche in relazione all’uso concorrenziale della risorsa idrica;
- costituire un sistema informativo permanente finalizzato al monitoraggio dell’utilizzazione delle
risorsa idrica per uso irriguo.
Destinatari per le finalità di programmazione dell’uso delle risorse idriche e per il monitoraggio:
- Commissione Europea
- Ministero dei Lavori Pubblici
- Ministero per le Politiche Agricole
- Regioni
- Autorità di Bacino Nazionale
- Autorità di Bacino Interregionali
- Autorità di Bacino Regionali
- Altre istituzioni in base all’assetto delle competenze.
Destinatari per le finalità di gestione degli interventi, la valutazione d’impatto e il monitoraggio:
- Regioni (in particolar modo Assessorati all’Agricoltura e Agenzie di Sviluppo);
- Enti di Irrigazione
- Consorzi di Bonifica
Allo scopo di conseguire gli obiettivi dello studio, la Misura è stata articolata in quattro azioni:
3.2.20 L’OSSERVATORIO SULLE POLITICHE STRUTTURALI IN AGRICOLTURAOPS L’Osservatorio sulle Politiche Strutturali in agricoltura costituito presso il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, si configura come una struttura con compiti di natura tecnico-scientifica,
finalizzata a supportare il Ministero e le Regioni nell'analisi e nella valutazione di tutto l'insieme degli
interventi a carattere strutturale e per lo sviluppo rurale cofinanziati dall’Unione Europea.
L’Osservatorio, in particolare, opera nei seguenti campi:
- assistenza all'attività pre-normativa del Ministero in materia di politica strutturale e di sviluppo
rurale;
- supporto alle attività di partenariato UE-Stato-Regioni;
- sostegno e assistenza all’attività di coordinamento della programmazione e dell’attuazione delle
politiche strutturali e di sviluppo rurale svolta dal MiPAF;
- analisi ed approfondimenti sugli effetti degli interventi in Italia e promozione di indagini ad hoc
su particolari aspetti concernenti l’applicazione delle politiche a carattere strutturale;
- sviluppo di metodologie e procedure per le attività di valutazione e monitoraggio delle politiche;
- valutazione delle esigenze promozionali e di sensibilizzazione degli operatori pubblici mediante
convegni, seminari, corsi di aggiornamento, pubblicazioni divulgative.
Il funzionamento dell'Osservatorio e il necessario contributo tecnico-scientifico alla sua attività sono
assicurati dall'INEA. Il finanziamento dell'iniziativa è garantito da un contributo del MiPAF.
Il programma di attività per il 2002 è incentrato sul supporto tecnico al MiPAF nella sua azione di
coordinamento delle politiche strutturali a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale previste nei
Piani di Sviluppo Rurale (PSR) delle Regioni italiane.
Tale obiettivo è perseguito mediante le seguenti azioni:
- assistenza tecnica all’attività di coordinamento del MiPAF alla gestione e attuazione, da parte
delle amministrazioni regionali, delle misure previste nei Piani di Sviluppo Rurale;
- supporto tecnico al Comitato Nazionale di Sorveglianza dei Piani di Sviluppo Rurale;
- analisi dell’attuazione dei programmi della precedente fase di programmazione 1994/1999;
- verifica dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei Piani di Sviluppo Rurale;
- assistenza tecnica all’attività di coordinamento del MiPAF alle Regioni per l’attuazione dei Piani
Leader Regionali;
- diffusione delle informazioni sulle politiche strutturali e sulle attività dell'Osservatorio Politiche
Strutturali.
3.2. 21 VLA RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA (RICA)
La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è uno strumento comunitario finalizzato a
conoscere la situazione economica dell'agricoltura europea. In Italia, l'INEA ha la responsabilità
dell'organizzazione e del funzionamento della RICA nazionale.
La RICA è uno strumento informativo finalizzato alla conoscenza della condizione economica delle
aziende agricole europee. E' stata istituita nel 1965 con il Regolamento del Consiglio n. 79 che ne
stabilisce principi ed organizzazione. Un'indagine campionaria annuale svolta con un'impostazione
analoga in tutti i Paese Membri dell'Unione Europea (UE) costituisce il fulcro dell'intero sistema e
fornisce le informazioni che confluiscono nella base dati europea. La RICA è l'unica fonte armonizzata
di dati microeconomici: i principi su cui si basa la raccolta dei dati sono infatti i medesimi in tutti i paesi
e sono indicati in appositi regolamenti..Le aziende agricole che partecipano alla RICA vengono
selezionate sulla base di un piano di campionamento redatto in ciascun Paese Membro. Il campo di
osservazione dell'indagine non coincide con l'universo delle aziende agricole ma include solo quelle la
cui dimensione in termini economici è tale da poterle definire commerciali. La metodologia comune
adottata permette di rappresentare i risultati secondo tre dimensioni principali: la regione geografica, la
dimensione economica e l'orientamento tecnico economico. Le informazioni RICA vengono utilizzate
per studi e ricerche di carattere microeconomico e trovano ampia utilizzazione nella gestione delle
politiche agricole per fini di programmazione e di valutazione.
3.2.22 MIDA - AGRICOLTURA
MIDA Agricoltura è il servizio informativo sui finanziamenti e le agevolazioni per gli imprenditori
agricoli. Il servizio offre un quadro informativo completo ed aggiornato, con un dettaglio regionale,
sugli strumenti normativi a favore dell'imprenditore agricolo.
MIDA Agricoltura è articolato su due livelli di accesso:
- un'area pubblica destinata a tutti gli operatori del settore;
- un'area riservata agli imprenditori agricoli che partecipano all’indagine RICA.
Obiettivi:
- facilitare l’accesso alle informazioni in materia;
- fornire un quadro informativo completo, aggiornato e di rapida consultazione sulle agevolazioni
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- offrire le informazioni necessarie per l’accesso ai finanziamenti (normativa di riferimento,
scadenze e modalità di partecipazione a bandi).
3.2.23 RETE LEADER+
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha presentato alla Commissione Europea un programma
nazionale per la realizzazione dell'asse 3 "Creazione di una rete" dell'Iniziativa Comunitaria LEADER+.
Come riportato nella Comunicazione, l'Asse 3 si pone le seguenti finalità:
- favorire lo scambio e il trasferimento di esperienze e know-how fra tutti i territori rurali,
beneficiari o meno dell’Iniziativa;
- stimolare la cooperazione tra territori;
- accrescere le informazioni e gli insegnamenti da trarre in materia di sviluppo rurale territoriale.
Il Programma, che vede la responsabilità come Autorità di Gestione del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, recepisce tali finalità e le articola in una serie di obiettivi globali e obiettivi specifici.
La loro definizione discende innanzitutto dagli obiettivi generali del Leader+ e, in secondo luogo, dai
nodi problematici del Leader in Italia, prevedendo il perseguimento in via prioritaria di due obiettivi
globali:
- favorire il consolidamento dell’approccio Leader sul territorio nazionale, nel senso di
promuovere una serie articolata di azioni per consentire la conoscenza, la valorizzazione e la
diffusione delle esperienze migliori sul territorio nazionale;
- stimolare la crescita della cooperazione tra territori rurali, come strumento chiave per rompere
l’isolamento delle aree rurali, favorire la collaborazione e lo scambio delle esperienze tra territori
e tra Paesi, rafforzare la capacità progettuale e creare iniziative dotate di una adeguata massa
critica.
Il Programma nazionale, approvato nel febbraio 2002 prevede due misure, Misura 3.I: Funzionamento
dell’unità di animazione (articolata in quattro azioni: 3.I.1: Individuazione, analisi e divulgazione delle
buone pratiche; 3.I.2: Animazione e scambi di esperienze; 3.I.3: Banche dati e supporti informativi;
3.I.4: Assistenza tecnica e monitoraggio dei progetti di cooperazione) e la Misura 4.II: Valutazione delle
attività della Rete nazionale.
________________________________________________________________________________
3.3 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituito con il DPR 202/1998 come "Ministero dei
Trasporti e della Navigazione" e sottoposto a riforma organizzativa ex D.Lgs. 300/99 (Artt. 41 ss.) e
DPR 175/01, identifica le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti
infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane ed opera nel campo delle politiche
urbane, dell'edilizia abitativa, delle opere marittime, delle infrastrutture idrauliche, nonché del trasporto
e della viabilità. Il Ministero costituisce il punto di riferimento degli interessi nazionali in materia di
trasporti terrestri -sia ad impianti fissi che su strada-, di navigazione marittima ed interna e di aviazione
civile. A tal fine svolge un'attività di indirizzo, vigilanza e controllo ed esplica un'attività di gestione e
coordinamento delle fasi d'attuazione.
3.3 1 DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E PER GLI AFFARI GENERALI
Programma di assistenza tecnica per l’attuazione della normativa riguardante i requisiti
minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
A un anno dall’entrata in vigore del D.M. 9 maggio 2001 (SEVESO II) il Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli AA.GG. del MIT ha
riscontrato la necessità di accompagnare l’attuazione del decreto medesimo, mediante una serie di
azioni di diversa natura per la diffusione e la conoscenza della normativa sul “controllo
dell’urbanizzazione”. Il Programma di assistenza e di accompagnamento che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – DICOTER intende sviluppare, d’intesa con i soggetti istituzionali e non,
è basato sulle seguenti azioni:
- Promuovere forme di implementazione delle modalità di coordinamento e di scambio delle
informazioni tra i soggetti competenti;
- fornire un’assistenza “integrata” alle Amministrazioni comunali e agli Enti territoriali,
competenti, provvedere alle opportune forme di monitoraggio, analisi e restituzione della
normativa in materia di pianificazione del territorio e di rischio tecnologico e infine,
raccogliere i suggerimenti relativi all’implementazione, in ambito nazionale ed europeo,
della normativa sul “controllo dell’urbanizzazione”;
- promuovere forme di snellimento delle procedure e dei processi di programmazione e di
pianificazione degli interventi nelle aree a rischio di incidente rilevante, nelle situazioni che
implicano la compresenza di diversi strumenti di programmazione e pianificazione, nonchè la
contestualità di diversi soggetti istituzionali e non, in ragione di complessità territoriale e
ambientale;
- attivare modalità di formazione dei tecnici delle Amministrazioni competenti in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica e del rischio tecnologico, per l’attuazione del D.M. 9
maggio 2001 e per la conoscenza e la correlazione delle tematiche problematiche territoriali e
delle tematiche ambientali ad esse connesse;
- promuovere le opportune modalità di informazione ai cittadini e ai gestori sul tema della
pianificazione del territorio nelle aree a rischio di incidente rilevante, con particolare riferimento
alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998;
- promuovere accordi interistituzionali o altre forme partecipative e negoziali per l’attivazione e il
coordinamento delle procedure e delle modalità di attuazione finalizzate all’approvazione delle
varianti ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 ai Piani territoriali di coordinamento territoriale, agli
strumenti urbanistici e per la promozione di Programmi integrati nelle aree interessate dal
rischio d’incidente rilevante, in connessione con altri strumenti di pianificazioneprogrammazione ambientale e di rischio tecnologico, al fine di conformare un quadro
complessivo di finanziamenti attivabili, anche a valere sulle risorse Comunitarie 2000-2006.
Comitato tecnico-scientifico per l’attuazione del D.M. 9 maggio 2001 e per le tematiche ad
esso connesse.
Il DICOTER nell'ambito del programma di assistenza tecnica ha ritenuto di particolare utilità riattivare
il gruppo di lavoro istituito presso la Conferenza Stato-Regioni per la redazione dello schema di
decreto, al fine di mantenere le conoscenze acquisite e fornire una consulenza integrata, in particolare,
alle Amministrazioni destinatarie del provvedimento.
Il Comitato tecnico-scientifico è costituito dalle diverse rappresentanze:
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Di.Co.Ter.
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione generale I.A.R.;
Ministero dell’interno;
Ministero delle attività produttive;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – Servizio rischio
industriale;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione civile – Servizi sismico;
Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL;
Agenzia Protezione Ambiente e servizi Tecnici – APAT;
Regione Basilicata - Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio;
Regione Piemonte – Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica;
Regione Piemonte – Unità flessibile per le industrie a rischio di inidente rilevante;
Regione Lombardia Giunta regionale – Direzione generale qualità dell’ambiente;
Regione Lazio – Consiglio Regionale;
UPI - Unione Province Italiane;
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI;
Confindustria;
Federchimica;
Assogasliquidi;
Unione Petrolifera;
Assocostieri;
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili;
Sindacati CGIL–CISL- UIL
A supporto dell’attività del Comitato tecnico-scientifico nazionale è stata nominata una segreteria
tecnica, individuata tramite licitazione privata, nell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana (ARPAT), per lo svolgimento di prestazioni specialistiche, riguardanti:
a) attività di raccolta e analisi di dati informativi, anche in relazione a richieste della U.E.,
rappresentazioni cartografiche ed elaborazioni testuali, in particolare per quanto attiene le
aree tematiche nn.1 e 4, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli Uffici competenti,
sentito il Comitato tecnico-scientifico;
b) attività di trasferimento delle informazioni e attività di supporto agli Uffici competenti e al
Comitato tecnico-scientifico;
c) gestione della pagina web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicata al D.M. 9
maggio 2001;
d) predisposizione di un indirizzario tematico, redazione e trasmissione di n. 6 newsletter
riguardanti le informazioni relative all’attività svolta dagli Uffici competenti, dal Comitato
tecnico-scientifico e da altri soggetti coinvolti;
e) supporto operativo e logistico ai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’ambito del Comitato tecnico-scientifico, anche ai fini dell’attivazione dei Tavoli territoriali
di concertazione;
3.3.2 CAPITANERIA DI PORTO E GUARDIA COSTIERA E ICDM (ISPETTORATO
CENTRALE PER LA DIFESA DEL MARE)
Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è articolato in una struttura centrale ed una
periferica. La prima fa capo al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività svolte dalle Capitanerie di Porto e
del coordinamento generale delle attività di ricerca e soccorso, per le quali si avvale della
dipendente Centrale Operativa.
La struttura periferica del Corpo è presente lungo gli 8.000 chilometri delle coste nazionali, ed è
articolata nei seguenti Comandi Periferici:
- 13 Direzioni Marittime, cui fanno capo altrettanti Comandi Operativi di Zona Marittima;
- 50 Capitanerie di Porto;
- 45 Uffici Circondariali Marittimi
- 138 Uffici Locali Marittimi;
- 31 Delegazioni di spiaggia;
Inoltre fanno parte del Corpo:
- la componente aereonavale;
- la stazione satellitare COSPAS/SARSAT di Bari (in sinergia con la Protezione Civile);
- le 2 stazioni LORAN-C (Sellia Marina e Lampedusa);
- i 2 Nuclei Operatori Subacquei (San Benedetto del Tronto e Napoli);
- il Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto presso il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio;
- il nucleo presso la Direzione Generale della Pesca del Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali.
Ferme restando le competenze specifiche attribuite all’Autorità Marittima dalla legge 31.12.1982, n. 979
e dal Codice della Navigazione, la legge 24.12.1993, n. 537 ed il successivo decreto interministeriale
28.04.1994, nel trasferire al Ministero dell’Ambiente (presso cui è stato istituito il Reparto Ambientale
Marino) le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e difesa del
mare e delle sue risorse biologiche, affidano al Corpo delle Capitanerie di Porto l’espletamento di tutte
le attività operative nel settore ivi compreso la sorveglianza delle Aree Marine Protette.Il Comando
Generale esercita, tramite la Centrale Operativa ed i Comandi periferici, i servizi di istituto relativi alla
sorveglianza antinquinamento in mare. La vigilanza in mare è integrata da un servizio di sorveglianza
satellitare, realizzato nell’ambito di una specifica collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea.
Nell’evenienza di gravi emergenze per inquinamento marino, la Centrale Operativa opera in stretto
contatto con il Ministero dell’Ambiente e con il Dipartimento della protezione civile per assicurare il
coordinamento generale delle attività operative in mare.
In caso di emergenza ambientale, si provvede alla mobilitazione e al coordinamento delle risorse
antinquinamento esistenti presso i vari Compartimenti Marittimi, con l’ausilio dei mezzi a disposizione
del Comparto Industriale nell’ambito di un apposito rapporto di cooperazione. Il Comando Generale
tiene altresì i contatti con lo Stato Maggiore della Marina per l’utilizzo delle unità navali M.M.
specializzate per la bonifica degli inquinamenti marini e con il Dipartimento della Protezione Civile nei
casi in cui, in regime di grave emergenza ambientale, si renda necessario mobilitare risorse su tutto il
territorio.
Le comunicazioni afferenti la presenza o la minaccia di un inquinamento vengono elaborate ed
esaminate presso il Comando Generale in relazione alla qualità e quantità del materiale inquinante
(idrocarburi o altre sostanze nocive) sversato o in pericolo potenziale di sversamento.
A tal scopo, presso il Comando Generale, è stato istituito nel 1995, nell’ambito del 3° Reparto – Piani
ed Operazioni – il Servizio di Telerilevamento Ambientale e Istituzionale della Guardia Costiera
(S.T.A.I.).
Con la legge 31 luglio 2002, n 179 recante “Disposizioni in materia ambientale”, è stato istituito il Reparto
Ambientale Marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto. Il nuovo Reparto è stato posto dalla
legge istitutiva alle dipendenze funzionali del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per
“conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e
costiero.
Và ricordato come, con la nascita del Ministero dell’Ambiente, le funzioni in materia di difesa del mare
e di salvaguardia delle coste, prima rientranti tra le attribuzioni e i compiti del soppresso Ministero della
Marina Mercantile, siano state trasferite alla nuova Amministrazione in cui è transitato anche
l’Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare cui faceva riferimento la materia di tutela e salvaguardia. A
tale provvedimento di transito della predetta struttura ministeriale nella nuova Amministrazione dello
Stato, non è conseguito un provvedimento, altrettanto necessario, che disciplinasse il rapporto tra l’
Amministrazione dell’Ambiente e il Corpo delle Capitanerie di porto anche dovendo, queste ultime,
continuare a mantenere e svolgere, ex lege, importanti compiti e servizi in materia di tutela
dell’ambiente marino.
3.3.3 ICDM E RISERVE NATURALI MARINE
La legge 979/82, nonché la successiva legge 394/91 sancisce che per la vigilanza e l’eventuale gestione
delle riserve marine l’ICDM (Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare) si avvale delle competenti
Capitanerie di Porto. La legge 979/82, come modificata dalla legge 426/98, stabilisce che debba essere
istituita una commissione di riserva, nominata con decreto ministeriale, che si riunisce presso l'ente
gestore e la cui composizione è la seguente:
- Presidente: un rappresentante designato dal Ministro dell'Ambiente;
- Membri: il Comandante della locale Capitaneria di Porto (o un suo delegato) due rappresentanti
dei comuni rivieraschi (designati dai Comuni stessi), un rappresentante delle Regioni interessate,
un rappresentante delle categorie economico produttive interessate per ogni Provincia
confinante con la riserva (scelto dalla Camera di Commercio), due esperti designati dal
Ministero dell’Ambiente in relazione alle finalità istitutive della riserva, un rappresentante delle
associazioni ambientaliste più rappresentative scelto dal Ministero dell’Ambiente, un
rappresentante del Provveditorato agli studi, uno dell’Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali ed uno del Ministero dell’Ambiente.
La Commissione affianca l’ente delegato nella gestione della riserva (Capitaneria di Porto o ente locale
territoriale o associazione ambientalista) elaborando proposte e suggerimenti relativi al funzionamento
della riserva stessa e formulando il proprio parere in merito al regolamento di organizzazione
(predisposto dal gestore ed approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente).
L’articolo 30 della legge 979/82 prevede che per le violazioni dei vincoli contenuti nel decreto istitutivo
della riserva vengano applicate dalla Capitaneria di Porto le relative sanzioni amministrative, sempre
ché, ovviamente, la violazione non costituisca reato.
E’ inoltre prevista la confisca degli attrezzi e degli strumenti con cui si sia commessa l’infrazione
insieme alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
______________________________________________________________________________
3.4 MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) preposto alla
funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da
raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e alla determinazione dei livelli
di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità sull' intero territorio nazionale.
Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale
Fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, oltre al Ministero della Salute, coadiuvato dal Consiglio
Superiore di Sanità (CSS), enti ed organi di livello nazionale, quali:
- Istituto Superiore di Sanità (ISS): è un ente pubblico ed organo tecnico scientifico del
Servizio Sanitario Nazionale e svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di
formazione per quanto concerne la salute pubblica; è l'organismo incaricato di ricevere le
informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti
sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico; trasmette periodicamente, e
comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una relazione al Ministero della salute
in merito alla consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle
eventuali problematiche connesse, evidenziando i dati anomali per l'eventuale attivazione delle
attività di vigilanza da parte del Ministero della salute. L’Istituto svolge controlli nell’ambito dei
compiti istituzionali e a fronte di specifiche richieste del Ministro della Salute o delle Regioni.
Tali controlli riguardano farmaci, vaccini, dispositivi medici, prodotti destinati all'alimentazione
e presidi chimici e diagnostici. L’Istituto esegue inoltre accertamenti ispettivi, controlli di stato e
analitici, accertamenti e indagini igienico-sanitarie in relazione all'ambiente. Si occupa di
misurare e vigilare sulla prevalenza, incidenza e mortalità delle principali patologie. Esercita
vigilanza sui laboratori preposti al controllo sanitario sull'attività sportiva e sugli Istituti
zooprofilattici. Vigila in materia di attività trasfusionale e di produzione di plasma coordinando
le attività tecnico-scientifiche
-
-
-
-
Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL): è un ente
pubblico ed organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale ed è centro di
riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro;
Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR): svolge funzioni di supporto alle attività
regionali, di valutazione comparativa dei costi e rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di
segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle
forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria;
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): enti nazionali autonomi che
perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione
dei servizi sanitari insieme con prestazioni di ricovero e cura;
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.): sono enti sanitari di diritto pubblico dotati
di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed
operativo del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda: la sanità animale, il controllo di
salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti ed il corretto
rapporto tra insediamenti umani, animale ed ambientale.
3.4.1 ENTI ED ORGANI TERRITORIALI CON COMPETENZE NEL SETTORE DELLA
SANITÀ:
-
Regioni e Provincie autonome: programmano ed organizzano sul proprio territorio i servizi e
le attività destinate alla tutela della salute, coordinano l'azione delle aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere e ne verificano l'operato;
-
-
Aziende Sanitarie Locali: programmano ed organizzano l'assistenza sanitaria nel proprio
ambito territoriale e ne garantiscono l'erogazione attraverso strutture pubbliche o private
accreditate;
Aziende Ospedaliere: ospedali di rilievo nazionale o regionale costituti in azienda in
considerazione delle loro particolari caratteristiche.
3.4.2 DIPARTIMENTI E DIREZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003 (GU n.129 del 6 giugno
2003), che ne ha innovato l'organizzazione, il Ministero della Salute si articola in tre Dipartimenti,
ognuno dei quali suddiviso in Direzioni Generali: Qualità, Innovazione, Prevenzione e Comunicazione.
Commissione interministeriale di valutazione sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (Attuazione della direttiva 98/81/CE he modifica la direttiva 90/219/CE).
Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione interministeriale di valutazione,
composta dal direttore generale del dipartimento della prevenzione del Ministero della Sanità o da un
suo sostituto, che la presiede, da 11 rappresentanti dei Ministeri interessati e da 11 esperti di
comprovata competenza scientifica, così suddivisi:
- due rappresentanti designati dal Ministro della sanità;
- due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente;
- due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
- due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
- un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- un esperto designato dal Ministro della sanità;
- un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
- un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
- un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- due esperti designati dall'Istituto superiore di sanità;
- due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;
- un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione civile;
- due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- per ciascuno dei componenti la commissione è nominato un membro supplente di comprovata
esperienza e competenza.
La Commissione è integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con facoltà di delega.
Nello svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto
necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente; ove lo ritenga necessario la
commissione promuove la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale
per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri..
La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.
3.5 MINISTERO PER L’ISTRUZIONE, L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA
Il Ministero svolge le sue attività nel settore dell’istruzione, dell’università e dell ricerca e ha competenze
ambientali in tutti e tre i settori di azione ed in particolare nel settore della ricerca.
La struttura vede la suddivisione delle diverse competenze in Dipartimenti e Servizi di diretta
collaborazione del Ministro (Gabinetto, Legislativo, Affari interni, Stampa).
Gestione delle tecnologie e della rete informatica, bilancio e comunicazione sono le funzioni che
attraversano le competenze e le attività amministrative del Gabinetto, dei due Dipartimenti e degli
Uffici Scolastici Regionali. Per questa loro trasversalità tali funzioni sono state affidate a tre distinti
servizi: Servizi di livello centrale, che coadiuvano le attività dei Dipartimenti centrali e degli Uffici
Scolastici Regionali;
- Servizio per l'Automazione Informatica e l'Innovazione Tecnologica,
- Servizio per gli affari economico – finanziari,
- Servizio per la Comunicazione.
I Dipartimenti :
- Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione;
- Dipartimento per i servizi nel territorio;
- Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
attuano gli indirizzi dettati dal Ministro, ciascuno per l'area di propria competenza. Essi sono di fatto la
centrale che programma e orienta le politiche educative che poi vengono attuate e gestite localmente
dagli Uffici regionali e dalle singole istituzioni scolastiche. Essi si articolano su sette uffici complessivi di
livello di dirigenza generale.
Il Dipartimento per i servizi nel territorio: attua gli indirizzi del Ministro per quanto riguarda
l'organizzazione e si articola in quattro uffici di livello dirigenziale generale:
- Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio,
- Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati,
- Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione,
- Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività
motorie.
Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione: attua gli indirizzi del ministro per quanto riguarda la
struttura del sistema scolastico gli ordinamenti, i curricula, i programmi scolastici, la formazione del
personale docente e amministrativo e gli scambi culturali con organismi internazionali.
Si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale:
- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici,
Direzione Generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola,
Direzione Generale per le relazioni internazionali,.
Il Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici (DAE):
provvede nel suo complesso agli interventi in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica
di competenza del Ministero e alla relativa programmazione finanziaria. Il dipartimento si articola in
due servizi di livello dirigenziale generale, rispettivamente per l'autonomia universitaria e gli studenti e
per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca.
Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ricerca (SSPAR): il servizio provvede
in particolare: a) agli adempimenti relativi all'attuazione del PNR, ai programmi e ai progetti finalizzati
d'interesse generale ed agli accordi di programma; b) alle attività inerenti alla cooperazione scientifica
nazionale e internazionale in materia di ricerca, di competenza del Ministero; c) alle procedure di
costituzione e di accorpamento, all'esame dei regolamenti e dei piani di attività, al finanziamento
ordinario e alle attività di monitoraggio e di vigilanza sugli enti di ricerca di competenza del Ministero;
d) alle attività concernenti la ricerca aerospaziale e l'Agenzia spaziale italiana di competenza del
Ministero; e) alle attività di incentivazione e di agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri
soggetti pubblici e privati secondo la normativa vigente, nazionale e internazionale; f) alla gestione del
fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; g) agli
adempimenti per la predisposizione e l'attuazione del programma operativo plurifondo per le aree
depresse; h) alla costituzione e all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle ricerche; i) alle verifiche
amministrativocontabili, al monitoraggio della ricerca degli enti, elle imprese e dei soggetti privati e
dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia di ricerca, anche avvalendosi degli organismi
di valutazione.
Strumenti
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA (20 dicembre 2002).
Il MIUR intende diffondere e consolidare una sempre più intensa e proficua collaborazione con i
settori economici e produttivi e della ricerca realizzando, in tal modo, maggiori e più concrete
possibilità di inserimento dei giovani nel lavoro e promuovendo il rispetto dell’ambiente e la
consapevolezza dei diritti e doveri per una piena cittadinanza.
L’ENEA (vedi scheda seguente) svolge funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni nei settori
dell'energia, dell'ambiente e della innovazione tecnologica promuovendo la diffusione di iniziative per
l'uso razionale dell'energia, la tutela dell'ambiente e l'attività di formazione per la crescita occupazionale
qualificata e tramite lo strumento EMAS (Environmental Management and Audit Schemes) di autogestione e
audit per il miglioramento dell’efficienza ambientale ha svolto azioni di sensibilizzazione del personale
degli Enti Pubblici e degli operatori economici del territorio per garantire il rispetto delle norme
comunitarie nella qualità dei prodotti e informare i consumatori sui sistemi di controllo e garanzia di
qualità dei prodotti.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’ENEA, con il presente protocollo,
nell’ambito dello scenario aperto dalla riforma del sistema scolastico, si impegnano, di comune intesa e
in stretta connessione con le istituzioni scolastiche, a promuovere la più ampia collaborazione, al fine di
migliorare le competenze tecnologiche operative degli allievi sullo sviluppo sostenibile. La
collaborazione include l’elaborazione di pacchetti per la formazione e l'aggiornamento in servizio dei
docenti sui temi di questo protocollo e la produzione di supporti didattici specifici e/o materiale
informativo da fornire gratuitamente alle scuole coinvolte.
I materiali didattici prodotti in attuazione alla presente Intesa saranno di proprietà del Ministero, che
potrà diffonderli attraverso il sistema di documentazione educativa curato dall’INDIRE, i propri Uffici
scolastici territoriali e le Reti di scuole.
Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente Intesa sarà istituito un apposito Comitato del
quale faranno parte le rappresentanze istituzionali delle parti contraenti e le componenti tecniche utili
per l’attuazione delle iniziative conseguenti all’Intesa.
Il Comitato sarà presieduto da un rappresentante del Ministero; avrà funzione di operare scelte e
strategie per l’individuazione dei percorsi formativi, coordinare le attività di formazione e monitorare, in
itinere, le fasi progettuali. Lo stesso potrà articolarsi in gruppi di lavoro tramite la cooptazione di
competenze specifiche per particolari approfondimenti preliminari, per attività di progettazione,
produzione di materiali e di strumenti necessari al monitoraggio. Il Protocollo d’Intesa entrerà in vigore
alla data della stipula, avrà durata triennale e sarà rinnovato per uguale periodo, salvo diverso avviso, da
una delle Parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini d’Intesa.
3.5. 1 ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E L’AMBIENTE - ENEA
L'ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, è un ente pubblico che opera nei
settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di
sviluppo sostenibile del Paese. I suoi compiti principali sono:
- promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica, anche
mediante la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti;
- diffondere e trasferire i risultati ottenuti, favorendone la valorizzazione a fini produttivi e sociali;
- fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove
e valutazioni.
Con queste finalità e nei settori di competenza, l'ENEA:
- conduce progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a prevalente contenuto ingegneristico
e tecnologico, realizza e gestisce grandi attrezzature scientifiche;
- valuta il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, nonché i loro impatti economici e sociali, anche su
richiesta delle pubbliche amministrazioni;
- promuove la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi, anche per la definizione della
normativa tecnica e la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali,
fornendo competenze specifiche;
- promuove, favorisce e sostiene processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale,
in particolare delle piccole e medie imprese;
- collabora con le regioni e con le amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative
congiunte, lo sviluppo delle realtà produttive del territorio;
promuove la formazione e la crescita tecnico professionale dei ricercatori, anche attraverso convenzioni
con università nazionali e internazionali.
3.5.2 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- CNR
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con sede principale a Roma, svolge e promuove attività di
ricerca in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione ed integrazione europea
nonché della collaborazione con la ricerca universitaria e con altri soggetti pubblici e privati,
assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere,
promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle
conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del
paese.
A tale scopo le attività dell'Ente si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere
interdisciplinare, che riguardano i settori delle biotecnologie, della medicina, dei materiali, dell'ambiente
e della terra, dell'informazione e delle comunicazioni, dei sistemi avanzati di produzione, delle scienze
giuridiche e socio-economiche, delle scienze umanistiche e dei beni culturali.
Il CNR è presente in tutta Italia attraverso una rete di istituti, al fine di favorire una diffusione capillare
delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale ed agevolare i contatti e le collaborazioni con
enti e industrie locali.
Dal punto di vista finanziario, le risorse maggiori provengono dallo Stato, ma il CNR riesce a reperire
molti fondi anche dal mercato: ben il 30% del suo bilancio, un risultato straordinario al quale si arriva
sommando entrate derivanti da commesse esterne per studi e consulenze, da accordi con imprese e da
contratti stipulati con l'Unione Europea e con altri organismi internazionali.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge istituzionalmente attività di Consulenza Tecnico Scientifica
su richiesta di soggetti pubblici e privati.
Grazie alle infrastrutture di cui dispone (laboratori specialistici in Italia e all'estero, grandi
infrastrutture) ed alla competenza e professionalità del Personale, il CNR rappresenta l'interlocutore
ideale per tutte le organizzazioni pubbliche e private che necessitano di Consulenze Tecnico
Scientifiche di alto profilo, come ad esempio:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministeri
- Regioni
- Province
- Comuni
- Università
- Consorzi
- Autorità Giudiziaria
- Soggetti privati
- Fondazioni
- Unione Europea
- Organismi internazionali
Il CNR effettua anche consulenze per settore:
Acqua: gestione risorse idriche, qualità delle acque, trattamenti delle acque, ecosistemi acquatici.
Aria : qualità dell'aria, ccli di inquinanti atmosferici, inquinamento di ambienti interni.
Suolo e sottosuolo: uso e salvaguardia del suolo, movimenti della superficie terrestre, materiali
geologici, georisorse.
Ecosistemi: aree protette e conservazione della natura, biodiversità.
Rischi ed emergenze ambientali: incendi, inondazioni, frane, terremoti, vulcani, rifiuti, rischi industriali.
Tecnologie e metodologie: metodologie di misura di parametri ambientali, metodologie di
rappresentazione di sistemi ambientali, telerilevamento, bonifiche di siti contaminati, tecnologia della
pesca, carte tematiche, valutazione di impatto ambientale, tecnologie e metodologie per i beni culturali.
Mare: ecosistemi marini, erosione costiera, pesca, maricoltura, acquicoltura, inquinamento marino.
Clima: variabilità, cambiamenti e predicibilità del clima, struttura e composizione dell'atmosfera,
meteorologia e sue applicazioni.
I Gruppi nazionali di ricerca sono organismi del C.N.R., che hanno lo scopo di promuovere e
coordinare attività scientifiche esplicantesi, a livello nazionale, nei vari rami della scienza e delle sue
applicazioni.
- Gruppo Nazionale per la Difesa dai Rischi Chimico-Industriali ed Ecologici (c/o Istituto di
Ricerche sulla Combustione - Napoli);
- Gruppo Nazionale per la Difesa dai Rischi Chimico-Industriali ed Ecologici (Sede distaccata
di Roma)
- Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (c/o Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica nell'Italia Centrale - Perugia)
Progetti finalizzati
I Progetti finalizzati sono unità funzionali (tecnico-scientifico-amministrative) costituite a tempo
determinato aventi come obiettivo lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione. Il C.N.R. attua
i Progetti su temi definiti e sulla base di Studi di fattibilità inviati al M.U.R.S.T e approvati dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica. Alle attività di ricerca del Progetto Finalizzato possono
partecipare Organi di Ricerca del C.N.R., Università, Enti e Consorzi di ricerca, Enti locali, altre
Amministrazioni dello Stato, Imprese e Consorzi di Imprese, privati.
Progetti strategici
I Progetti Strategici nascono dalla capacità interna di scelta di intervento del CNR; sono caratterizzati
da flessibilità e velocità di programmazione. Alcuni Progetti hanno altresì la caratteristica di anticipare
l’avvio di un Progetto Finalizzato, o quella di fare da ponte tra la conclusione di un Progetto Finalizzato
e la sua continuazione. Altri hanno avuto anche una matrice internazionale, riferendosi ad attività
adottate
in
ambito
europeo
e
extraeuropeo.
I progetti strategici non danno luogo a bandi, ma vengono presentati direttamente dal team di
ricercatori, che propongono al CNR un programma complessivo, già articolato in linee di ricerca,
obiettivi e risorse. In questo modo annualmente, i Progetti Strategici proposti vengono valutati al fine di
ottenere un finanziamento.
Consorzi
Il CNR, inoltre, ha da tempo avviato rapporti di collaborazione con le imprese ed altri Enti Pubblici
attraverso joint ventures, cioè nuove organizzazioni gestite da più soggetti di diritto al fine della messa
in comune, in stretta collaborazione fra i partecipanti, dei mezzi necessari per l'espletamento di una
determinata attività, permanendo tuttavia l'autonomia economica dei partecipanti.
Al 31 dicembre 2002 si possono contare ben 45 accordi di ogni tipo, così suddivisi per tipologia:
- Consorzi: 23
- Società: 9
- Associazioni: 7
- Fondazioni: 2
- Gruppi Europei di Interesse Economico: 2
- Ente Pubblico di Ricerca: 1
- Consorzio Universitario: 1
Gli oggetti e le finalità delle joint ventures devono in ogni caso essere in sintonia con i compiti
istituzionali dell'Ente e la partecipazione del CNR è caratterizzata prevalentemente dall'apporto di
prestazioni di attività tecnico-scientifica e quasi esclusivamente limitata alle joint ventures che non
hanno fini di lucro. La partecipazione riguarda fondamentalmente la progettazione e la esecuzione di
programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.La individuazione delle finalità da
perseguire attraverso ciascuna joint venture e dei soggetti con i quali consorziarsi è effettuata dal CNR
sulla base di uno studio di fattibilità che è volto a valutare la convenienza sotto un profilo tecnicoscientifico della partecipazione dell'Ente alla joint venture. Lo studio, illustrativo dell'iniziativa, deve
ricevere l'approvazione degli organi di governo del CNR.
3.5.3 ISTITUTI DI RICERCA COLLEGATI AL CNR
Scienze della terra e dell'ambiente e scienze della vita
- Istituto di scienze marine(ISMAR)
- Istituto di geologia ambientale e geoingegneria(IGAG)
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)
- Istituto per lo studio degli ecosistemi(ISE)
- Istituto di ricerca sulle acque (IRSA)
- Istituto di geoscienze e georisorse(IGG)
- Istituto sull'inquinamento atmosferico(IIA)
- Istituto per la dinamica dei processi ambientali (IDPA)
- Istituto per l'ambiente marino costiero(IAMC)
- Istituto di metodologie per l'analisi ambientale(IMAA)
- Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (ISAC)
- Istituto di biologia agro-ambientale e forestale(IBAF)
- Istituto di biologia e biotecnologia agraria(IBBA)
- Istituto di scienza dell'alimentazione(ISA)
- Istituto per la protezione delle piante (IPP)
- Istituto di virologia vegetale (IVV)
- Istituto di scienze delle produzioni alimentari(ISPA)
Scienze di base e Scienze tecnologiche, ingegneristiche e dell'informazione
Per l’inquinamento elettromagnetico:
- Istituto di fisica applicata "Nello Carrara"(IFAC)
- Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente(IREA)
Per rumori e vibrazioni:
- Centro Interuniversitario di Acustica e di Ricerca Musicale (CIARM)
- Istituto Sperimentale di Acustica "Orso Mario Corbino"(IA)
Edilizia sostenibile:
- Istituto per le tecnologie della costruzione(ITC)
Istituto Nazionale di Geofisica
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, istituito dal D. L. n.381 del 29/09/99 è uno dei più
grandi Enti di ricerca europei. L'INGV opera nel settore delle ricerche geofisiche, sismologiche e
vulcanologiche. L’ente è formato da sette sezioni ed un centro nazionale localizzati in cinque sedi di
ricerca principali; include anche due Gruppi Nazionali.
- Il Gruppo Nazionale per la Vulcanologia (GNV) è una struttura operativa del Servizio Nazionale
di Protezione Civile. Con l'obiettivo generale della mitigazione del rischio vulcanico, il GNV
promuove e coordina programmi di ricerche multidisciplinari e pluriennali indirizzati
all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze nel campo della vulcanologia, svolti da
ricercatori INGV e di altri enti, di norma con finanziamenti specifici forniti all'INGV dalla
Protezione Civile o da altri Enti.
Inoltre cura le relazioni internazionali, promuove la formazione e l'aggiornamento di personale
scientifico e tecnico, favorisce lo scambio delle esperienze e dei risultati scientifici.
Promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi
internazionali, attivita' di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro
applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni
vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosita' sismica e
vulcanica del territorio anche in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati,
nazionali e internazionali; Progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca
finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di
osservatori geofisici, sismici e vulcanici;
Svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti
sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia
orientale (progetto Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
Provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;
E’ sede e fornisce supporto all'attivita' del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo
nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le
condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;
Rende disponibili per tutta la comunita' scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio,
nazionale e locali.
OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale è un ente pubblico nazionale di ricerca
con sede a Sgonico (Trieste). La natura e la missione dell'OGS sono definite nella legge n.399/1989 di
riordino dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale e nel decreto legislativo 381 con cui esso è stato
trasformato in istituto nazionale.
L'OGS ha il compito di svolgere, promuovere e coordinare, anche in collaborazione con altri enti
interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della
terra e delle sue risorse. In particolare:
- nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle
metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;
- rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed
in mare, in Italia ed all'estero;
- nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e
oceanico con l'atmosfera e con la litosfera;
- rivolti alla conoscenza della sismicità, dei fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti
sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;
- finalizzati allo sviluppo delle tecniche di acquisizione, elaborazione, archiviazione dei dati
geofisici e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse
terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;
L'OGS inoltre:
- concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua
competenza;
- collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi
dal Ministero degli Affari Esteri;
- fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua
competenza;
-
cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico
e didattico.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può avvalersi dell'OGS per sostenere e
coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo
della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.
3.5.4 INRM - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
SULLA MONTAGNA
Il costituirsi dell'Istituto si inquadra nell’interesse del Parlamento ("Nuove disposizioni per le zone
montane", Legge n. 97 del 31 gennaio 1994), e nell'impegno del Governo di valorizzare tutte le risorse
civili ed economiche di cui è dotato il Paese.
L'iniziativa governativa, si è tradotto nel comma 4 dell'articolo 5 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997:
"Interventi urgenti per l'economia. ": Interventi nel settore della ricerca scientifica
E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di
coordinare e promuovere l'attività' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti
locali, istituti e centri interessati europei e internazionali.
Dopo tre anni strumento, prima solo ipotizzato, è stato trasformato in una realtà di fatto con il
regolamento emanato nel febbraio del 1999 dal Ministro Zecchino, che ha reso possibile all'Istituto di
operare, insediandolo il 21 dicembre1999. L’Istituto ha sede a Palazzo Lante a Roma
Ente di ricerca sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
istituito con Legge dello Stato n. 266 del 7 agosto nel '97, l'INRM ha l'obiettivo di "coordinare, e
promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e
centri interessati europei e internazionali".
L'Istituto è, primo luogo, Osservatorio sulla montagna. Luogo di confluenza di saperi, di competenze e
di conoscenze relative alla ricerca scientifica, tecnica e tecnologica sul sistema montano. Al tempo
stesso, vuole essere sede di una vasta banca dati al servizio sia degli studiosi sia di coloro che
gestiscono le risorse pubbliche sul territorio montano.
In una proposta di ricerca scientifica non disciplinare ma tematica consiste la vera innovazione
dell'INRM.
L'Istituto, infatti, non ha legato la sua esistenza ad un ambito disciplinare preciso ma ad un intreccio di
competenze, patrimonio prezioso per la conoscenza dell'ambiente montano.
In Italia, fino ad ora, mancava un'istituzione di coordinamento dei numerosi soggetti che si occupano di
montagna (comuni, comunità, enti montani, centri di ricerca, imprese pubbliche e private, università).
Mancava un Ente dedicato alla ricerca su e per la Montagna. Soprattutto, mancava una struttura che
intervenisse concretamente a favore delle genti e delle tradizioni di montagna, per migliorarne la qualità
della vita e promuoverne il patrimonio culturale e sociale.
L'Istituto trova, inoltre, ulteriormente rafforzati i suoi obiettivi nella proclamazione, da parte dell'ONU,
del 2002 come "Anno Internazionale delle Montagne", con il dichiarato fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile delle regioni di montagna, migliorare la qualità della vita degli abitanti delle regioni montane,
proteggere il fragile ecosistema montano.
AMBITI DI ATTIVITA' E PROGETTI
-
promozione e coordinamento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
nazionali, comunitari e internazionali;
utilizzo della Montagna come Laboratorio per lo studio dei Global Change, i cambiamenti
globali, climatici e ambientali in atto sul nostro pianeta;
trasferimento, a favore del settore imprenditoriale, dei risultati delle ricerche e degli studi svolti;
realizzazione di prototipi, di materiali e di strumentazione;
attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, di perfezionamento, di
formazione post-universitaria e post-dottorato, attraverso propri programmi di assegnazione di
borse di ricerca o in convenzione con le università;
-
-
-
-
contributo, in termini di documentazione e pareri, alle amministrazioni pubbliche e
collaborazione con i servizi tecnici, nazionali e locali, alla tutela dell'ambiente e alla protezione
delle popolazioni;
stipulazione di convenzioni e contratti di studio e di ricerca;
In particolare l'Istituto si impegnato a:
Realizzare un sito internet (http://www.inrm.it/) che sia strumento di servizio e di riferimento
per tutti coloro che si occupano di montagna;
costruire e aggiornare continuamente, con l'ausilio del GIS - Geographic Information System una banca dati geografica in cui confluiscano tutte le conoscenze e le competenze relative al
territorio montano;
attuare una vasta presenza sul territorio nazionale attraverso la firma di convenzioni e protocolli
d'intesa con istituzioni, università, istituti di ricerca per la realizzazione di progetti per lo studio
e la salvaguardia dell'ambiente montano;
valorizzare e approfondire lo studio e la ricerca per una nuova conoscenza e difesa
dell'ambiente montano;
diventare il principale interlocutore nel dibattito sull'uso delle fonti di energie rinnovabili;
partecipare, attraverso l'elaborazione di progetti, alla definizione della struttura dei trasporti a
rete.
3.5.4.1 Convenzione Quadro tra l' INRM e la Presidenza del Consiglio per lo Studio e lo
Sviluppo dei Territori Montani
Il 25 marzo 2003 è stata firmata convenzione tra l'Istituto Nazionale di Ricerca Scientifica e
Tecnologica sulla Montagna (Inrm) e La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
Sviluppo delle Economie Territoriali (Di.S.E.T). Gli obiettivi dell'accordo prevedono l'identificazione di
iniziative volte a coniugare sviluppo compatibile e tutela dell'ambiente oltre che nei Parchi e nelle
Riserve naturali, anche nelle zone a maggiore incidenza di turismo; lo studio e la valorizzazione del
patrimonio monumentale, culturale, delle tradizioni locali e delle popolazioni autoctone;
l'approfondimento dei temi economico-sociali di sviluppo e la relativa elaborazione di linee di indirizzo;
lo studio dell'impatto degli investimenti sul territorio. Il Di.S.E.T. ha individuato quale prima attività
quella relativa allo studio della ricaduta socio-economica dei grandi eventi sportivi che si sono realizzati
e che si realizzeranno sul territorio montano nel prossimo quadriennio: Universiade invernale Tarvisio
(UD) 2003, Campionati mondiali di prove nordiche Val di Fiemme (TN) 2003, Finali delle Coppe del
Mondo Federazione Internazionale Sci Sestriere (TO) 2004, Campionati mondiali di sci alpino Bormio
(SO) 2005, Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. L'Inrm assicurerà al Di.S.E.T l'attività di supporto
scientifico, consulenza tecnica e ricerca in relazione alle attività individuate nonché la disponibilità di
tutti i dati conoscitivi in suo possesso.
3.5.5 CIRMONT – Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna
Ha lo scopo di definire modelli innovativi di sviluppo economico, sociale ed ambientale della
montagna, con particolare attenzione a ricerche tecnologiche su nuovi prodotti, nuovi processi
produttivi e servizi indirizzati ed utili allo sviluppo del territorio montano della Regione Friuli Venezia
Giulia anche in collaborazione con le regioni e Stati limitrofi.
3.5.6 CIRLIM Centro Internazionale di Ricerche Limnologiche
Società costituita tra l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna
l'Università degli Studi dell'Insubria e la Società IGEAM.
Ha lo scopo di studiare i sistemi lacustri e palustri di tipo alpino, comprendenti sia i corpi idrici lacustri
che i bacini montani di alimentazione, per definirne l'evoluzione fisica, biologica, chimica , storicoeconomica temporale e spaziale e per impostare modelli ed interventi ambientali, con particolare
attenzione a ricerche utili allo sviluppo del territorio montano.
3.5.7 IEN - Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris
L'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (IEN) è un ente pubblico di ricerca afferente al
Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca. Fin dalla sua fondazione nel 1934, l'IEN ha
svolto attività di ricerca di base e applicata.
L'IEN svolge ricerca di base ed applicata e promuove gli sviluppi applicativi tramite collaborazioni e
contratti con l'industria ed enti pubblici.
Le attività di ricerca fanno riferimento alle seguenti aree tematiche:
- Metrologia
- Metrologia del tempo e della frequenza, Elettricità e magnetismo, Fondamenti della
meccanica quantistica, Fotometria, radiometria e illuminotecnica, Acustica;
- Materiali e dispositivi innovativi;
- Nanotecnologie e microsistemi, Materiali, Dispositivi elettromagnetici ed elettromeccanici,
Visione artificiale.
L'IEN svolge, nel quadro del Sistema Nazionale di Taratura (SNT) istituito dalla legge n. 273/1991, le
funzioni d'istituto metrologico primario per i campioni di misura del tempo e della frequenza e delle
grandezze elettromagnetiche, fotometriche, radiometriche e acustiche. In particolare, effettua studi e
ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità SI, mantiene nel tempo, confronta
a livello internazionale e mette a disposizione i campioni realizzati ai fini della disseminazione prevista
dal SNT, rappresenta l'Italia e partecipa alle attività di organismi internazionali ed europei (Comitati
Consultivi del CIPM - Comité International des Poids et Mesures, EUROMET - European
Collaboration in Measurement Standards, EA - European Cooperation for Accreditation).
L'Istituto partecipa a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali; collabora con
istituzioni aventi analoghe finalità scientifiche e applicative; svolge attività di consulenza,
accreditamento di laboratori, taratura di campioni e strumenti di misura, certificazione e prova di
materiali, apparecchiature e dispositivi per specifiche applicazioni.
3.5.8 ALTRI ENTI DI RICERCA DEL MIUR
-
I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica "FRANCESCO SEVERI"
I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
I.N.F.M. - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia
I.N.O.A. - Istituto Nazionale di Ottica Applicata
I.D.A.I.C. - Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato
Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
Museo Storico dellla Fisica e Centro di Studi e Ricerche "ENRICO FERMI"
Stazione Zoologica "ANTON DOHRN"
3.5.9 BANCA DATI PER IL TRASFERIEMNTO TECNOLOGICO- BDTT
L'Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica, ha creato la Banca Dati Trasferimento
Tecnologico (BDTT), costituita da circa 9.000 schede, relative ai risultati scientifici della ricerca
pubblica italiana (Università, CNR, Enea, etc.). Tale iniziativa intende far fronte alla domanda di
innovazione tecnologica da parte delle piccole e medie imprese (PMI) del nostro Paese. L'obiettivo è
quello di fornire alle PMI la possibilità di conoscere e contattare specialisti, di diverse discipline
scientifiche, disponibili ad offrire le proprie competenze.
Altra opportunità è offerta alle PMI dall' Innovation Relay Centre CIRCE un progetto cofinanziato
dalla Commissione Europea che ha come scopo principale il trasferimento tecnologico transnazionale
di cui è coordinatore il Servizio IV - Rapporti con l’Industria e di Servizi, del Dipartimento Attività
Scientifiche e Tecnologiche del CNR.
Un network di 68 IRC appartenenti a tutti i paesi dell’Unione Europea, a quelli dell'Est Europa,
all’Islanda, Israele, Norvegia e Cipro hanno sviluppato una banca dati in cui vengono giornalmente
inserite offerte e richieste di tecnologie innovative, sviluppate o richieste da PMI e centri di ricerca
europei.
3.5.10 ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
APPLICATA AL MARE- ICRAM
L'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare(ICRAM), con sede a Roma,
è un ente pubblico non economico posto, dal 1994, sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio. La sua denominazione originaria, fino al 1992, è di Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica Applicata alla Pesca (ICRAP). L'istituto svolge, promuove e coordina
attività di ricerca (negli ambiti della qualità delle acque, dell'uso sostenibile dell'ambiente marino e
costiero, della diversità biologica marina), di formazione di specifiche professionalità, di individuazione
e sperimentazione degli interventi tecnici, di controllo dell'inquinamento del mare, di studio dell'entità e
della capacità produttiva delle risorse biologiche marine, di diffusione dei risultati scientifici e
tecnologici. L'ICRAM, inoltre, svolge gli incarichi specifici attribuiti da Pubbliche Amministrazioni,
Enti ed organizzazioni nazionali o internazionali; assiste l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare,
cui è affidato il mandato istituzionale in materia di emergenze in mare; dà supporto alle politiche di
difesa e tutela ambientale del "Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio", tramite la messa a
disposizione di informazioni scientifiche e servizi tecnici.
___________________________________________________________________________
3.6 MINISTERO DELLA DIFESA
La struttura del Ministero presenta un vertice politico in cui presiedono il Presidente della Repubblica, il
Presidente del Consiglio e Ministro della Difesa e i Sottosegretari di Stato; un vertice militare, costituito
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (Stato Maggiore della Difesa, Comando Operativo di vertice
Interforze, Centro Alti Studi per la Difesa) e dal Segretario Generale della Difesa (Segretariato Generale
della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, Direzioni Generali).
Le unità operative sono: l’Esercito, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri. All’interno
di queste strutture vengono individuati organismi strumentali per il controllo del territorio, per
l’ispezione, la tutela e repressione delle violazioni compiute in campo ambientale.
Tra le competenze e gli organi del Ministero della Difesa possiamo individuarne alcuni prettamente
attinenti alle tematiche ambientali:
3.6.1 SERVIZIO METEOROLOGICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, istituito nel 1925, ha il compito di vegliare
costantemente le condizioni meteorologiche, rendendo disponibile in tempo reale tutta la produzione
del CNMCA (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica) alla Sala Operativa del
Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Protezione Civile -, per poter prevenire danni a persone e
cose dovuti a catastrofi naturali e ad eventi atmosferici estremi.
3.6.2 COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ( EX NOE)
Il Comando dei Carabinieri per la tutela dell’Ambiente, così denominato dalla L.93/01 e creato con la
L.349/86 come "Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri" (NOE), è posto alle dipendenze
funzionali del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Il Comando ha compiti di vigilanza,
prevenzione, ispezione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, intervenendo su
richiesta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, dell'Autorità Giudiziaria, dei Comandi
dell'Arma dei Carabinieri, dei cittadini, singoli od associati, e di propria iniziativa, su tutto il territorio
nazionale. Per gli accertamenti di natura tecnica si avvale dell'ausilio del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), dell'Agenzia Nazionale e quelle Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ANPA, ARPA), e
per casi più complessi, dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Raggruppamento Carabinieri
Investigazioni Scientifiche (RaCIS), nel cui ambito opera una sezione di chimica-ambiente.
Nel 1986, insieme al Ministero dell’ Ambiente, veniva istituito il Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma
dei Carabinieri che recentemente ha assunto la denominazione di Comando dei Carabinieri per la
Tutela dell’Ambiente.
Il Reparto è composto da personale specializzato in legislazione ambientale che espleta funzioni di
Polizia Giudiziaria; è posto alle dipendenze funzionali del Ministro e svolge la propria attività
prevalentemente nei seguenti settori d’intervento :
- tutela paesaggistico ambientale;
- inquinamento acustico, atmosferico, idrico, del suolo, ed elettromagnetico;
- aziende con attività a rischio di incidente rilevante;
- attività con impiego di materiali radioattivi;
- flora e fauna;
- utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM).
Sostiene numerose richieste d’intervento che provengono prevalentemente dal Ministro dell'Ambiente,
dall' Autorità Giudiziaria, dai Comandi dell'Arma dei Carabinieri e dai cittadini singoli od associati.
Il Comando è stato recentemente oggetto di un intervento di potenziamento previsto dalla L.31 Luglio
2002 nr.179 "Disposizioni in materia ambientale". Le 229 unità assegnate saranno utilizzate per
rinforzare i reparti del Comando Tutela Ambientale gia esistenti e per l'istituzione di Nuclei Operativi
Ecologici in capoluoghi che ne sono attualmente sprovvisti.
Al fine di incrementare le capacità operative nella lotta al crimine ambientale, è stata istituita una Sezione
Analisi, con compiti di elaborazione dei flussi informativi, monitoraggio e valutazioni previsionali sulla
sicurezza dell’ambiente, indispensabile per ottimizzare l’impiego delle risorse, pianificare e coordinare le
attività di controllo, definire le linee strategiche su cui far evolvere l’attività di contrasto all’illegalità
ambientale.
Inoltre per garantire una più incisiva attività investigativa è stata costituita una Sezione Operativa Centrale,
con competenza sull’intero territorio nazionale, deputata al coordinamento ed allo svolgimento delle
investigazioni più complesse. La Sezione è articolata su una "Squadra Inquinamento da Sostanze
Radioattive" ed una "Squadra Inquinamento Atmosferico, Industrie a Rischio e ARS (Acque-RifiutiSuolo)".
La squadra "Inquinamento da Sostanze Radioattive" si occupa della sicurezza, della radioprotezione,
delle varie tipologie di rifiuti radioattivi e dei materiali strategici radioattivi (materiali nucleari fissili
"Weapon grade", materiali nucleari, materiali vari, radioattivi e non, di uso nucleare).
In virtù delle competenze specifiche il Reparto, costituisce interlocutore specialistico per le Forze di
Polizia a livello EUROPOL sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Generale per la Lotta alla
Criminalità Organizzata (gennaio 1992) ed a livello INTERPOL in una logica di collaborazione e di
coordinamento in un contesto sovranazionale.
La collocazione istituzionale, l’assetto ordinativo e le peculiari competenze fanno del Comando
Carabinieri Tutela per l'Ambiente uno strumento attraverso il quale il Ministro dell’Ambiente può
verificare l’attuazione delle politiche ambientali pianificate dallo stesso ministero in modo da
predisporre linee di correzione in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.
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3.7 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Oltre agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la struttura centrale è suddivisa in Direzioni
Generali e Uffici:
- D.G. Impiego, Orientamento e Formazione
- D.G. Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione
- D.G. Tutela delle Condizioni di lavoro
- D.G. Reti informative Osservatorio del Mercato del Lavoro
- D.G. Affari Generali Risorse Umane e attività Ispettiva
- Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei lavoratori
- D.G. Gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Affari Generali
- D.G. Tematiche Familiari Sociali e Tutela dei Diritti dei Minori
- D.G. Diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali
- D.G. Prevenzione e Recupero Tossicodipendenze e Alcoldipendenze
- D.G. Volontariato e Associazionismo Sociale e le Politiche Giovanili
- D.G. Immigrazione
- D.G. Politiche Previdenziali
Sul territorio nazionale sono inoltre presenti le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro. L’attività
del Ministero è focalizzata sulle politiche sociali e sul lavoro, ma viene di seguito presentato il recente
progetto sulla responsabilità sociale delle imprese, al quale il tema Ambiente è strettamente collegato.
Nell’ambito delle sue attività e competenze attinenti prevalentemente al lavoro e alla previdenza sociale,
il Ministero ha sviluppato un progetto interessante in tema di responsabilità sociale delle imprese.
3.7.1 IL PROGETTO CSR-SC DEL MINISTERO DEL WELFARE
Il tema della responsabilità sociale delle imprese (CSR - Corporate Social Responsibility) è tema di
discussione e dibattito in Italia e in Europa. Il Ministro del Welfare, in sintonia con la Commissione
Europea, è convinto che la CSR rappresenti un elemento importante per lo sviluppo economico
sostenibile e attento al sociale. Inoltre, la CSR può servire non solo a rafforzare la coesione sociale, a
garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e del rispetto dei diritti fondamentali, ma anche a
migliorare la competitività di tutti i tipi di imprese, dalle PMI alle multinazionali, e in tutti i settori di
attività. Per questo si è deciso di sviluppare un Progetto sulla CSR chiamato Corporate Social Responsibility
– Social Commitment (CSR-SC).
Inoltre il tema della CSR è stato inserito tra le cinque priorità del Semestre di Presidenza Italiana
dell’Unione Europea. Il Progetto CSR-SC si basa sulla definizione di CSR indicata dalla Commissione
Europea nel 2001 nel Libro Verde ”Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”,
secondo cui “la CSR è l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e
ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Il Progetto si basa sui
principi di volontarietà, credibilità e trasparenza. Il Ministero del Welfare intende contribuire a
diffondere la cultura della CSR e lo scambio di buone pratiche tra le imprese. Ma intende anche
sviluppare un sistema di regole condivise con gli stakeholder, per tutelare il consumatore, che, sempre
di più tende a premiare il comportamento sociale delle imprese. Il Ministro ha più volte precisato che il
sistema di regole “non sarà una nuova certificazione e non sarà una nuova procedura burocratica. Non
c’è alcuna volontà da parte del Governo di imporre nulla a nessuno. Solo se questo Progetto sarà
condiviso dalle imprese potrà essere attuato e funzionare. In considerazione di ciò è stato adottato il
metodo di lavorare insieme al mondo delle imprese, al mondo accademico e degli esperti in CSR per
definire procedure e indicatori condivisi e che funzionino”.
Al fine di elaborare la proposta presentata per la prima volta il 13 dicembre 2002, il Ministero del
Welfare ha aperto una serie di consultazioni con i principali stakeholder, si è confrontato con le migliori
pratiche internazionali, ha dato vita ad una partnership con il governo inglese, e ha realizzato un test
pilota per testare il set di indicatori cui hanno aderito una trentina tra grandi, piccole e medie imprese.
Al momento sono in fase di elaborazione i risultati. Il Progetto CSR-SC prevede la definizione di un set
di indicatori – standard - modulare, flessibile e semplice, adatto alla grande come alla media e piccola
impresa, e di linee guida che potranno essere utilizzate volontariamente dalle imprese per auto-valutare
la propria performance in ambito CSR. Inoltre, per le aziende che intendessero partecipare, in modo
proattivo e volontario, alle azioni di intervento nel sociale, lo stesso set di indicatori potrà essere usato
per presentare il Social Statement ad un organismo preposto. Il ruolo del Governo sarà quello di
identificare le aree d’intervento prioritarie a livello nazionale e locale che richiedono un’azione di
intervento specifica, secondo una moderna logica di integrazione pubblico - privato.
L’adesione al Progetto CSR-SC potrà consentire alle imprese di accedere a benefici fiscali e finanziari. In
particolare, attualmente è stata approvata la delega fiscale dove all’art. 3 è prevista la defiscalizzazione
per le liberalità fatte dai privati, quindi anche dalle imprese, su alcuni temi tra cui la famiglia e il sociale,
ed è in fase di definizione la riforma previdenziale che, grazie allo smobilizzo del TFR maturando,
metterà sul mercato dei fondi pensione integrativi, circa 12 miliardi
di Euro ogni anno. Obiettivo del governo è quello di sviluppare i fondi integrativi etici, ovvero fondi
che investono solo in imprese socialmente responsabili, realtà oggi molto più diffusa nei paesi del nord
Europa, in particolare in Inghilterra.
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3.8 IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il Ministero delle attività produttive è’ stato sottoposto a riforma organizzativa attraverso due
provvedimenti normativi (D.Lgs. 300/99- artt. 27 ss.e DPR 175/01). Questo Ministero ha assorbito
le competenze anche del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, una cui
funzione consisteva nell'elaborazione delle linee politiche e nella promozione di tecnologie e
processi produttivi rispettosi dell'ambiente relativamente alle attività di programmazione,
coordinamento, controllo- vigilanza e rilascio di autorizzazioni nei settori petrolifero, dell'energia
nucleare, dell'energia elettrica, dei risparmi energetici e delle fonti rinnovabili.
Tra le sue competenze prettamente ambientali possiamo individuare:
3.8.1 Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM)
La Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie cura lo svolgimento delle funzioni di
competenza del Ministro nelle seguenti materie: a)elaborazione delle linee di politica energetica di
rilievo nazionale e coordinamento delle attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e
regionale nei settori energetico e minerario; b)rapporti con l’Unione europea e con le Organizzazione
internazionali nei settori energetico e minerario; c)applicazione ed attuazione delle leggi afferenti i
settori del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell’energia elettrica, del risparmio energetico,
delle fonti rinnovabili e minerario. La medesima Direzione si occupa inoltre della vigilanza e dell’attività
di indirizzo di enti e società pubbliche o concessionarie di servizi nel settore energetico (quali ENEA,
SOGIN e GRTN), nonché di altre materie connesse o complementari con prevalenza di aspetti inerenti
le risorse energetiche o minerarie.
Vengono evidenziati diversi settori d’azione suddivisi in aree:
- Area A - Coordinamento, affari generali e uffici di staff;
- Area B - Relazioni internazionali e programmazione energetica;
- Area C - Risorse energetiche e minerarie;
- Area D - Mercato del gas e normativa tecnica;
- Area E - Indagini chimiche settore energetico e minerario;
- Area F - Ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche.
3.8.2 Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia
(U.N.M.I.G.)
In Italia le risorse minerarie appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.
Non procedendo direttamente al loro sfruttamento, l'amministrazione assegna questo compito in
concessione ad operatori privati, dopo averne verificato la capacità tecnico-economiche e mantenendo
comunque sullo svolgimento delle attività una vigilanza finalizzata ai controlli sulla sicurezza dei
lavoratori e dei terzi ed a garantire il buon governo dei giacimenti (norme di polizia mineraria), oltre che
il puntuale rispetto della normativa che disciplina l’intero settore relativo alla prospezione, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e nelle aree marine ricadenti sotto la
giurisdizione nazionale (upstream degli idrocarburi).
L'UNMIG fu istituito nel 1957 presso la Direzione generale miniere del Ministero industria, commercio
e artigianato con la stessa legge che disciplinò le attività upstream in terraferma in Italia, quattro anni
dopo la legge istitutiva dell'ENI e della sua zona di esclusiva in Valle Padana.
L'esigenza di introdurre una specifica normativa per gli idrocarburi, sulla base di quelle già esistenti nei
paesi anglosassoni, derivava dalle prime incoraggianti scoperte dell'AGIP, che facevano supporre la
presenza di interessanti prospettive geo-giacimentologiche.
Venne così creato un Ufficio per la gestione amministrativa ed il controllo del settore delle attività
dell’upstream degli idrocarburi, utilizzando i ruoli tecnici del Corpo delle miniere, esistente sin dal 1860
per lo svolgimento dei compiti di polizia delle miniere e delle cave. Anche se si sono succedute molte
modifiche normative, l'UNMIG continua tuttora a svolgere il suo compito, consistente
fondamentalmente nell’applicazione delle normative e nella gestione delle procedure amministrative che
disciplinano il conferimento dei titoli minerari e le conseguenti attività di ricerca e coltivazione,
nell’approvazione dei programmi e delle operazioni e nell'effettuazione dei necessari controlli sugli
stessi. Tali compiti vengono svolti sia per le attività di terraferma che per quelle marine.
3.8.3 Ispettorato tecnico dell'industria
Ufficio F01 - Competenze:
Coordinamento attività di regolamentazione tecnica in fase ascendente; recepimento direttive e
vigilanza su applicazione direttive comunitarie nuovo approccio. Riconoscimento e notifica organismi
certificazione conformità direttive e accertamento requisiti idoneità laboratori Ecolabel. Attuazione
procedura di informazione e regole tecniche (direttive 98/34/Ce e 98/48/CE recepite con d.lgs. 23-112000, n. 427)- Vigilanza su Enti di normalizzazione tecnica
3.8.4 OSSERVATORIO SIDERURGICO
Ufficio B1 - Politiche industriali settoriali
Competenze: Coordinamento, studi, ricerche e rilevazioni economiche per la promozione dei settori
industriali. Analisi di supporto e di segreteria del Nucleo di Esperti per la politica industriale. Rapporti
con le altre Amministrazioni, le Regioni e gli altri Enti locali per gli aspetti relativi alle politiche
industriali settoriali. Applicazione dell’art. 10 della legge 8.8.1996, n.421 – “Acquisto e installazione di
portali per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso valichi di frontiera.
Applicazione della legge 3.8.1994, n.481, recante norme per la ristrutturazione del comparto
siderurgico. Liquidazione incentivi per la riconversione dei siti dismessi. Applicazione dell’art. 1, comma
2, della legge 25.11.1997, n.403, e successive. Incentivi per autoveicoli alimentati a metano e GPL e per
veicoli a trazione elettrica.
3.8.5 OSSERVATORIO PER IL SETTORE CHIMICO
L’Osservatorio per il settore chimico è stato istituito con decreto del Ministro dell’Industria nel
novembre del ’97 con l’obiettivo di ridefinire e attuare politiche di intervento per il settore in grado
di favorire il rafforzamento strutturale delle imprese e lo sviluppo competitivo della chimica
italiana.
E’ un organismo collegiale a carattere permanente che riunisce al suo interno tutti i soggetti
interessati allo sviluppo del comparto: le imprese attraverso la partecipazione di Federchimica e di
Unionchimica, i sindacati, rappresentati da esponenti della Fulc e la Pubblica Amministrazione che
conta nell’Osservatorio rappresentanti, oltre che del Ministero dell’Industria, del Ministero
dell’Ambiente, del Commercio estero, dell’Università e della Ricerca Scientifica e della Sanità.
Il metodo di lavoro scelto è basato su un’intensa attività di concertazione realizzata sia a livello
centrale, tra tutti i soggetti presenti nell’Osservatorio nazionale, che a livello locale, attraverso gli
Osservatori locali istituiti nei territori a vocazione chimica e tra il livello centrale e quello locale di
governo. A oggi, sono stati istituiti dall’Osservatorio nazionale numerosi osservatori locali, che,
presieduti dall’ente locale territorialmente competente (di solito è l’Amministrazione provinciale),
contano al loro interno i rappresentanti locali di tutti i soggetti già presenti nell’Osservatorio
nazionale e anche di altri soggetti comunque deputati a promuovere localmente lo sviluppo del
territorio.
______________________________________________________________________________
3.9 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
L'Ufficio Centrale per i Beni ambientali e paesaggistici, di cui è in corso la trasformazione istituzionale
in Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, è stato istituito nel 1995 all'interno del
Ministero con funzioni in materia di tutela del paesaggio, al fine di attuare la valutazione dell'impatto
delle grandi opere sul paesaggio, il controllo ed intervento sostitutivo per la pianificazione paesistica,
l'autorizzazione di interventi rientranti in ambiti vincolati, la ricerca. La struttura organizzativa
comprende, oltre ad un Organo centrale, varie Soprintendenze territoriali, che sul territorio nazionale
sono 28, dislocate in 17 regioni (con esclusione cioè delle regioni autonome Sicilia e Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e Bolzano). Alle Soprintendenze per i beni architettonici ed il
paesaggio sono attribuiti compiti di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela, conservazione e restauro
dei beni architettonici e di partecipazione all'istruttoria tecnica concernente il controllo delle opere
sovracomunali e statali e alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
4. ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
Considerando le competenze in campo ambientale dei principali Enti pubblici territoriali, va
innanzitutto evidenziato che l'originaria attribuzione di competenze è stata modificata da diverse
leggi ed atti aventi forza di legge: partendo dalla la legge 142 del 1990, cui sono seguite ulteriori
disposizioni generali e per specifici settori, si è approdati al T.U. sugli Enti Locali (D.Lgs.2672000)
ed alla legge costituzionale n. 3 del 2001. E' importante considerare che la suddivisione di
competenze non è netta, in quanto in base al principio di sussidiarietà la gestione dei servizi parte
dal livello più vicino ai cittadini, quindi dal Comune, ma passerà al livello di governo più ampio
quando questo sia consigliabile per esigenze di unità di amministrazione ed in considerazione
dell’efficienza dell’organizzazione (principi di adeguatezza e differenziazione). La ripartizione di
competenze tra Stato ed Enti pubblici territoriali è stata modificata da diverse disposizioni di legge
e di atti aventi forza di legge (L.142/90, L.59 e 127 del 1997 -leggi Bassanini -, D.Lgs. n.
112/1998, D.Lgs. n. 267 del 2000 -Testo Unico degli Enti Locali- e L. Cost. 3/2001) tanto da
ribaltare completamente l’iniziale impostazione.
Il processo di riordino e razionalizzazione del sistema dei diversi livelli di governo ha infatti
sposato il principio di sussidiarietà, per cui l’assunzione dei vari compiti parte dal basso, dal livello
più vicino alla comunità locale (l’art.3, 5° comma, del T.U. degli Enti locali stabilisce che “I
comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato
e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.
La competenza generale in materia amministrativa, infatti, spetta ai Comuni salvo che ci siano
esigenze di esercizio unitario (art. 118 Cost.), mentre la competenza in materia legislativa e
regolamentare spetta alle Regioni in tutti i casi in cui non sia espressamente attribuita al Parlamento
(art 117 Cost.).
Questo cambiamento è evidenziato anche dall’inversione dell’ordine con cui vengono elencati gli
Enti territoriali all’art. 114 Cost. (La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato).
Per gli enti territoriali il territorio costituisce un elemento costitutivo dell'ente, nonché un limite alla
competenza dello stesso ed un criterio per l'individuazione dell'ambito di attività.
4.1 COMUNI
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. E’ un ente a fini generali, in quanto portatore della generalità degli interessi della collettività
che rappresenta, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale, in particolare ai settori dei
servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico
(se tutto ciò non è già attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale e statale).
Il comune è, inoltre, un ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
Il comune rappresenta oggi il vero centro d'imputazione delle funzioni amministrative, della “gestione
dei servizi”, sulla base del nuovo art. 118 della Costituzione, secondo il quale "Le funzioni
amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”.
Importante è il riconoscimento giurisprudenziale di una legittimazione del comune, in quanto ente
pubblico esponenziale ex lege degli interessi della collettività locale, a ricorrere contro atti lesivi dei più
vari interessi della popolazione comunale e, in sede di giustizia penale, alla possibilità di costituirsi parte
civile per reati urbanistici.
Nell’ambito delle competenze ambientali del comune si può sottolineare la predisposizione del Piano
Territoriale di Coordinamento Comunale (P.T.C.) che, nell’ambito degli orientamenti dati dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, esplicita la valutazione ed individuazione degli effetti
ambientali degli interventi e delle azioni previste sul territorio, con particolare riguardo ai seguenti
fattori ed alle loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio
culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici. Il P.T.C. indica, infine, le misure
idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità
delle risorse economiche da impiegare (la funzione di tutela paesistica è stata collocata nell'ambito di
quella urbanistico-territoriale, rafforzando il presupposto di ricondurre ad unici atti di pianificazione
territoriale i contenuti "ambientali" e quelli urbanistico-territoriali.
Nelle tematiche ambientali il ruolo principale all’interno dell’amministrazione comunale spetta al
Sindaco che è responsabile della tutela della salute dei cittadini ed ha il potere di emanare ordinanze.
Nel campo della tutela e del risanamento ambientale il comune svolge importanti compiti nei settori:
- della destinazione d’uso del territorio attraverso lo sportello unico per le attività produttive (
localizzazione degli impianti industriali);
- della gestione dei rifiuti urbani (istituzione del servizio di raccolta differenziata, servizio
integrato in ambiti territoriali ottimali ecc.)
- dell’approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati.
4.2 PROVINCE
La Provincia è un ente pubblico che, nell'ambito del suo territorio, comprende più Comuni: è un ente
locale intermedio tra comune e regione.
La provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo
sviluppo. E’, inoltre, un ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 19 del T.U. degli Enti locali (D.Lgs. n.267 del 2000) indica le competenze amministrative di
questo Ente, che si vanno ad aggiungere a quelle previste da normative specifiche, di cui noi riportiamo
quelli attinenti all’ambiente:
- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca nelle acque interne;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ( approvazione del piano
provinciale di gestione dei rifiuti e funzioni di coordinamento dell’ambito territoriale ottimale);
- rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- verifica e controllo degli interventi di bonifica e del monitoraggio conseguente;
- controllo periodico di tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi comprese le violazioni della
normativa;
- verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate in
materia di rifiuti;
- individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti urbani;
- organizzazione della raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali;
- controlli su stabilimenti e imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti;
- autorizzazione e controllo sugli scarichi idrici e sulla gestione dei servizi pubblici di acquedotto,
depurazione e fognature.
4.3 COMUNITÀ MONTANE
Le Comunità montane, istituite con provvedimento regionale, sono Enti locali costituiti dall’unione di
più comuni montani e parzialmente montani anche appartenenti a province diverse. La finalità di queste
unioni è quella di valorizzare le zone montane, attraverso specifici interventi che sopperiscano alle
difficoltà economiche e di collegamento presenti in montagna ed attraverso un esercizio associato di
funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalle Regioni (L.142/90). Gli organi di questi Enti sono
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti
4.4 COMUNITÀ ISOLANE E D’ARCIPELAGO
Le Comunità isolane e d’arcipelago, che possono essere istituite in ciascun’isola o arcipelago d’isole (ad
eccezione della Sicilia e della Sardegna), sono Enti locali costituiti dall’unione di più comuni al fine di
esercitare congiuntamente determinate funzioni per sopperire alle necessità collegate alle particolarità
geografiche. Vengono istituite con provvedimento regionale ed hanno degli organi rappresentativi ed
esecutivi composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.
4.5 AREE METROPOLITANE
Le aree metropolitane sono state introdotte con la L.142/90, che ne ha individuate 9 (Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli) per rispondere al problema delle c.d.
"conurbazioni", relativa alla struttura organizzativa e funzionale di grandi comuni in espansione.
All'interno dell'Area metropolitana ci sono due livelli di governo: la città metropolitana e il comune.
L'Area metropolitana ha infatti le competenze amministrative della provincia, che prende il nome di
città metropolitana, nonché le funzioni comunali che rivestono un carattere sovracomunale o debbano,
per ragioni di economicità e di efficienza, essere svolte in forma coordinata. Ai comuni presenti
nell'Area metropolitana resteranno le proprie competenze in maniera residuale. Con l’art.114 della
Legge Cost. n. 3 del 2001 le città metropolitane sono diventate enti autonomi costituzionalmente
riconosciuti, che compongono la repubblica al pari di comuni, province, regioni e stato. Ai sensi dell’art.
119 Cost., inoltre, esse godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione. L'individuazione delle aree metropolitane e la
creazione del relativo Ente dipende attualmente dalla volontà ed iniziativa degli enti locali interessati.
Per quanto riguarda le competenze ambientali, in base all'art. 24 del D.Lgs. 267 del 2000 la regione può
definire, previa intesa con gli enti locali interessati, ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle
funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione in materie a forte "contenuto
ambientale" tra le quali:
- la pianificazione territoriale;
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- gli interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- la raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- lo smaltimento dei rifiuti.
4.6 REGIONI
Le Regioni sono enti pubblici costituzionali e territoriali, con autonomia legislativa, statutaria,
amministrativa, finanziaria e di indirizzo politico. Con riferimento alla competenza legislativa, la L.
cost.3/2001 ha ribaltato le precedenti previsioni, secondo le quali la Regione era competente in materie
specificatamente indicate. In base all'art.117 della Cost., infatti, “spetta alle regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato”. Lo stesso
articolo stabilisce, al primo comma, che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”. Si possono distinguere tre tipi di competenza legislativa:
- la competenza esclusiva dello Stato, tra cui la materia della “tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema”;
la competenza concorrente (nella quale lo Stato definisce i principi fondamentali a cui le regioni
dovranno attenersi nel disciplinare la materia), tra cui la “tutela della salute” e la “valorizzazione
dei beni culturali e ambientali”;
- la competenza residua delle Regioni, comprendente tutte le materie non attribuite in modo
specifico allo Stato.
Ecco alcune delle competenze più rilevanti in materia ambientale:
- predisposizione, adozione e aggiornamento, sentiti Province e Comuni, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti;
- regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti (promozione della gestione
integrata, ottimizzazione del riciclaggio, incentivazione alla riduzione ed al recupero);
- elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
- approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e autorizzazione alla
modifica degli impianti esistenti;
- autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- delimitazione, in deroga all’ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati;
- linee guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in
sicurezza;
- autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti che possono provocare inquinamento
atmosferico.
-
4.7 AUTORITA’ DI BACINO
Le Autorità di Bacino, istituite con la L.183/89, che per la prima volta definisce il bacino idrografico
quale ambito territoriale funzionale, sono organismi in cui vengono rappresentati
contemporaneamente i Ministeri interessati e le Regioni, o Province, i cui territori ricadono nel
bacino idrografico in questione, ed il cui compito consiste nel pianificare e programmare, sulla base
del Piano di Bacino idrografico, "le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla
difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque". Fino ad ora sono state
istituite 6 Autorità di Bacino Nazionali, cui corrispondono 11 Bacini idrografici, 7 Autorità
interregionali e 1 Autorità Regionale.
Autorità di Bacino Nazionali: Alto-Adriatico, Po, Arno, Tevere, "Liri, Garigliano e Volturno",
Adige.
Autorità di Bacino interregionali: Conca e Marecchia, "Fissero, Tartaro, Canalbianco", Tronto,
Fortore e Ofanto, Sele, Reno, "Lao, Noce e Sinni"
Autorità Regionale -"Gorzone, Sile, Laguna Veneta".
4.8 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano opera nell’ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l’attività dello
Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della
negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali.
La conferenza Stato-Regioni:
- è la sede privilegiata del raccordo fra la politica del Governo e quella delle Regioni;
- è la sede dove il Governo acquisisce l’avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi
e normativi di interesse regionale;
- persegue l’obiettivo di realizzare la leale collaborazione tra Amministrazioni centrale e regionali;
- si riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della politica
comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale.
4.9 UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTÀ- AUTONOMIE
LOCALI
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri il 2 luglio 1996, con l'intento di intensificare il coordinamento e la collaborazione tra lo
Stato e gli Enti locali.
Il processo di rafforzamento delle autonomie locali, avviato negli anni '90 con la legge n. 142, dell'8
giugno 1990, in materia di ordinamento delle autonomie locali (di seguito abrogata dal T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, precisamente, dall'art. 274, del D.lgs. n. 267, del 18 agosto 2000),
proseguito con la legge sull'elezione diretta del sindaco (n. 81, del 25 marzo 1993), ha legittimato la
richiesta, della rinnovata classe politica locale, di creare un canale di garanzia e di rappresentanza delle
Regioni e delle Autonomie locali che consentisse un rapporto diretto con il governo centrale, ciò al fine
di conquistare uno spazio definito in un sistema di governo a tre livelli, nel quale lo Stato si raffronta
con gli altri due livelli territoriali paritetici.
La Conferenza Stato-città è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali, sede istituzionale
permanente di raccordo e confronto tra i livelli istituzionali suindicati, oltre che strumento di
informazione, studio e conoscenza delle esigenze delle autonomie locali, affinché gli indirizzi di politica
generale, suscettibili di incidere sulle funzioni proprie di comuni e province e su quelle delegate da leggi
dello Stato, siano attentamente valutati, sia in relazione alla effettiva attuazione del principio di
sussidiarietà, sia ai fini dell'approfondimento delle problematiche comuni in materia di gestione dei
servizi pubblici essenziali e di sviluppo e promozione delle attività economiche sociali e culturali di
interesse degli enti locali.
La Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, in particolare, è sede di esame dei problemi relativi
all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, ivi compresi gli aspetti concernenti le politiche
finanziarie e di bilancio e le risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti
generali di Governo a ciò attinenti; dei problemi relativi alle attività di gestione e di erogazione dei
servizi pubblici; di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
4.10 CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI, CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI
La Conferenza Unificata è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la
composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281).
La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, opera al fine di:
- favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie;
- esaminare le materie e i compiti di comune interesse.
E' competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi
su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997).ù
In particolare, la Conferenza Unificata:
- consente alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane di partecipare alle
scelte del Governo, nelle materie di comune interesse;
- approfondisce le questioni politico-amministrative più rilevanti per il sistema delle Autonomie;
- esamina i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute, su richiesta del Governo o dei
Ministri competenti, quando ciò sia previsto da legge, ovvero, quando lo si ritenga opportuno, a
seguito di richiesta delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM , del Governo o dei
Ministri.
La Conferenza Unificata costituisce la sede per l'attuazione dell'intesa inter-istituzionale tra StatoRegioni ed Enti locali per l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione (Accordo del 20
giugno 2002 - Rep. n.576).
5. ORGANI DI RAPPRESENTANZA LOCALE
5.1 UPI – UNIONE DELLE PROVINCE
L’Unione delle Province d’Italia (UPI) è l’Associazione che rappresenta tutte le Province d’Italia,
escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta, e le città metropolitane. Svolge compiti di
valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela
delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento.
L’Unione ha il compito di sostenere, nel rispetto dell’autonomia delle associate, la realizzazione di un
ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni
residenti nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
Essa rappresenta i propri associati presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e d’intesa
con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni; cura le attività di collegamento con altri
organismi rappresentativi degli enti locali.
L’Upi è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, istituite
presso il Governo, la prima con funzioni consultive, di raccordo, di scambio dati in tutti i casi in cui
regioni, province comuni e comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto; la
seconda per coordinare i rapporti tra Governo ed Enti locali.
L’UPI è inoltre interlocutore delle commissioni parlamentari di Camera e Senato ed esprime pareri sui
principali provvedimenti che riguardano gli Enti Locali.
Nell’ambito dell’UPI operano diversi dipartimenti che hanno competenze in materia ambientale:
- Dipartimento “Sviluppo economico e attività produttive”: ha competenze in materia di
Artigianato, Industria, Commercio, Fiere e Mercati, Turismo, Agricoltura;
- Dipartimento “Territorio e ambiente”: ha competenze in materia di Pianificazione territoriale,
Urbanistica ed Edilizia, Parchi e riserve naturali, Protezione flora e fauna, Inquinamento delle
acque, acustico e atmosferico, Rifiuti, Risorse idriche e difesa del suolo, Opere pubbliche,
Viabilità, Protezione civile, Energia;
- Dipartimento “Inquinamento”: ha competenze in materia di Tutela dell'ambiente, controlli
ambientali sull'inquinamento di acqua, suolo, acqua; vincoli nell'utilizzo delle risorse naturali;
- Dipartimento “Pianificazione”: Urbanistica e pianificazione territoriale di area vasta, PTCP,
Parchi e aree protette.
Dipartimento “Acqua e suolo”: Opere pubbliche a difesa del suolo, gestione delle acque e delle risorse
idriche;
Dipartimento “Rifiuti”: Gestione dei rifiuti: riduzione, riutilizzo e smaltimento.
A Roma il 29 gennaio 2004 è stato siglato l’ Accordo di programma COBAT – UPI per la raccolta ed il
riciclo delle batterie al piombo esauste. (vedi negli strumenti)
5.2FEDERAMBIENTE
Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) è l’Associazione che
riunisce soggetti in qualsiasi forma costituiti che gestiscono pubblici servizi di igiene e risanamento
ambientale o che applicano i CCNL di settore.
Gli scopi principali sono: lo sviluppo del sistema dei servizi pubblici locali nel campo ambientale,
la promozione e la tutela degli interessi degli associati e degli utenti, la rappresentanza delle
imprese associate nelle sedi istituzionali e di Governo, nei contratti collettivi di lavoro e nella
definizione di accordi – quadro in campo industriale e commerciale.
Associati: 260 tra Società, Aziende Speciali, Aziende Consortili, Comuni, Province e altri
soggetti operanti nel settore ambientale
Comuni serviti: 1.600 circa
Abitanti serviti: 30 milioni circa
Dipendenti totali del comparto: oltre 38.000 addetti
Fatturato del sistema: 3 miliardi di euro circa
Quantità di rifiuti raccolti, trattati e smaltiti: 20 milioni di tonnellate all'anno circa
Impianti di incenerimento e termovalorizzazione (anno 2001): 41
Federambiente offre ai propri associati servizi di consulenza tecnico - amministrativa nel campo
della gestione dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente: nella gestione di impianti e servizi,
nell’applicazione di normative specifiche del settore nonché assistenza sindacale, legale e
previdenziale.
Il progetto di politica industriale elaborato da Federambiente propone come soluzione al problema
dello smaltimento dei rifiuti la creazione di un sistema integrato che incentivi la raccolta
differenziata dei materiali da avviare a recupero, il compostaggio della frazione organica e che
favorisca la combustione con recupero energetico.
Per la realizzazione di questo progetto Federambiente si pone come un sindacato di imprese di
servizi pubblici locali che opera per assicurare alle aziende associate i servizi ed i supporti necessari
ad un sistema integrato di imprese ed al confronto con un mercato competitivo orientato verso la
qualità.
Federambiente è una delle federazioni di categoria della Confederazione Nazionale dei Servizi
(Confservizi) con Assofarm, Asstra, Federcasa, Federculture, Federelettrica, Federgasacqua e Fiaso e
con le Associazioni regionali Confservizi, per la crescita di un sistema di imprese dei servizi pubblici
locali.
La politica ambientale che Federambiente e le Aziende ad essa associate intendono perseguire prevede
un impegno per uno sviluppo ambientalmente sostenibile che presti attenzione a:
- concepire l’ambiente come leva per essere competitivi sul mercato e fornire servizi di qualità;
- l’utilizzo di processi e tecnologie volte alla prevenzione e/o riduzione degli impatti ambientali;
- favorire l’utilizzo efficiente delle risorse interne delle aziende associate (umane, tecniche e
finanziarie) e la gestione trasparente dei servizi e degli impianti;
- il riutilizzo dei rifiuti e di eventuali sottoprodotti mediante il riciclaggio;
- l’impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime;
- la sistematica valutazione ed il miglioramento delle prestazioni ambientali nei diversi siti
operativi;
- il controllo sistematico dei rischi ambientali connessi con le attività e le loro valutazioni;
- l’inserimento ottimale di un sistema di gestione integrato dei nuovi impianti nel territorio;
la comunicazione con i cittadini e le istituzioni;
la diffusione della cultura ambientale tra gli operatori e l’attuazione di una politica di alleanze tra
gli operatori del settore sia pubblici che privati.
5.3 RAIN – RETE INTERREGIONALE
Il Gruppo interregionale sui Recuperi Ambientali e sull’Ingegneria Naturalistica, denominato
R.A.I.N., ha come obiettivo principale quello di promuovere iniziative comuni in materia di
recuperi ambientali e d’ingegneria naturalistica, sia a livello divulgativo che normativo.
- Gli Enti promotori del Gruppo sono le Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto
(ARPAV), le Province autonome di Bolzano e Trento, l’ARF Lombardia (Azienda
Regionale Foreste), l’ARPA Lombardia e l’AIPIN (Associazione italiana per l’ingegneria
naturalistica).
- La principale finalità è quella di rendere le amministrazioni pubbliche più permeabili alle
informazioni e di migliorare la capacità di intraprendere, in maniera sinergica, azioni
didattico-formative e normative del settore, soprattutto attraverso una visione di
interdisciplinarietà che costituisce l’approccio moderno alla gestione integrata del territorio.
- Le tematiche affrontate dal Gruppo sono: l’ingegneria naturalistica, la rinaturalizzazione
degli ambiti fluviali, il recupero ambientale delle ex-cave, la mitigazione dell’impatto
ambientale nelle opere di difesa del suolo e nelle infrastrutture viarie, la forestazione a
carattere naturalistico e la ricostituzione di ambienti naturali con particolare riferimento ai
territori di pianura.
5.4 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si costituisce a Pomezia il 15-16
gennaio del 1981 dando luogo ad un organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte
Regionali e delle Province autonome .
Gli obiettivi iniziali della Conferenza sono quelli legati alle necessita di momenti e sedi di
coordinamento e il riferimento è ad analoghe esperienze straniere, con lo sguardo rivolto soprattutto ai
sistemi dei paesi federali: la National Governors' Association (USA) e la Conferenza dei Ministri Presidenti
(Germania).
Le esigenze che hanno portato alla nascita della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome possono essere ricondotte a 4 grandi priorità:
1) il miglioramento del raccordo e del confronto con lo Stato Centrale attraverso l'elaborazione di
documenti condivisi da tutto il "sistema dei Governi regionali" ;
2) l'instaurazione di un confronto permanente interregionale per favorire il diffondersi delle best practices;
3) la necessità di rappresentare in modo costante all'esterno e nelle relazioni istituzionali il "sistema dei
Governi regionali";
4) sottolineare il ruolo dell'istituzione Regione nella costruzione dell'Unione Europea.
Nel 1983 la Conferenza ha istituito il Cinsero Centro interregionale di studi e documentazione),
struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla
Conferenza stessa. Il Centro ha cominciato ad operare in modo regolare dal 1985 ed ha, per Statuto, il
compito di assicurare le attività di segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Sede di coordinamento e di confronto dei Presidenti delle Regioni, la Conferenza ha indubbiamente
visto accrescere il proprio ruolo con l'istituzione della Conferenza Stato-Regioni (1983) e della
Conferenza Unificata sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali (1997).
Da allora la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome è la sede ufficiale della
interlocuzione istituzionale interregionale. E' in questa sede, infatti, che sono predisposti i documenti
che poi - nella loro veste definitiva - sono presentati e illustrati al Governo nelle riunioni della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
La Conferenza in diverse occasioni si è rivelata un laboratorio politico-istituzionale in grado di
formulare proposte anche nel campo delle riforme istituzionali. Nel massimo rispetto della sovranità e
dell'autonomia del Parlamento si sono registrati diversi e decisivi confronti fra il "sistema dei Governi
regionali", la Camera ed il Senato. In particolare in occasione dell'approvazione della legge che ha
introdotto il principio dell'elezione diretta del Presidente della Regione e durante il dibattito che ha
accompagnato la riforma del Titolo V della Costituzione.
La normativa statale fa spesso riferimento alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome. In numerosi casi ciò avviene ai fini della designazione, da parte delle Regioni, di propri
rappresentanti in comitati, organismi a composizione mista, consigli di amministrazione
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha definito la propria organizzazione con singole
determinazioni, sviluppando nel corso degli anni una prassi che è oggi alla base della regolamentazione
dei propri lavori.
Il Presidente e il VicePresidente della Conferenza sono eletti dai rappresentanti della Conferenza (prima
del 1997 la presidenza era di durata semestrale ed era assunta a rotazione). Sono componenti della
Conferenza stessa tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Sono componenti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonomi i 20
Presidenti delle regioni italiane e i 2 Presidenti delle Province autonome(Trento e Bolzano).
La Conferenza, al suo interno, ha individuato, cinque aree di lavoro:
I. Affari Istituzionali, generali e finanziari;
II. Affari Comunitari ed internazionali;
III. Assetto del Territorio, Tutela dell'Ambiente, Cultura*
IV. Servizi sanitari, Affari sociali, Istruzione;
V. Attività produttive e sviluppo**
* ASSETTO DEL TERRITORIO, TUTELA DELL’AMBIENTE, CULTURA
•
•
•
LAVORI E OPERE PUBBLICHE; EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
URBANISTICA
Presidente REGIONE BASILICATA
Assessore - INFRASTRUTTURE
TRASPORTI; PARCHEGGI E PISTE CICLABILI; PROTEZIONE CIVILE;PARCHI E
RISERVE NATURALI
Presidente REGIONE ABRUZZO
Assessore - TRASPORTI
Assessore - PROTEZIONE CIVILE
Assessore - PARCHI NATURALI
AMBIENTE; DIFESA DEL PAEAGGIO; INQUINAMENTO; SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI; RISORSE IDRICHE; DEMANIO LACUALE E FLUVIALE; BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI; PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO; MUSEI E BIBLIOTECHE
Presidente REGIONE PIEMONTE
Assessore - AMBIENTE
Assessore - BENI CULTURALI
** ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO
Presidente REGIONE LIGURIA
• AGRICOLTURA E FORESTE; CACCIA E PESCA; BONIFICA
Presidente REGIONE PUGLIA
Assessore - AGRICOLTURA
• INDUSTRIA; ARTIGIANATO; RISORSE ENERGETICHE
Presidente REGIONE TOSCANA
Assessore - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
• CAVE E TORBIERE; ACQUE MINERALI E TERMALI
Presidente REGIONE TOSCANA
Assessore - CAVE E TORBIERE
• COMMERCIO; FIERE E MERCATI
Presidente REGIONE LIGURIA
Assessore - COMMERCIO
• PORTI E DEMANIO MARITTIMO
Presidente REGIONE LIGURIA
Assessore - PORTI
5.5 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI
L'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, costituita nel 1952, è l'Associazione cui
aderiscono in Italia 356 Comunità montane, 4.201 comuni classificati montani o parzialmente montani,
oltre ad alcune Amministrazioni provinciali e ad altri Enti operanti in montagna, quali i Consorzi di
Bacino Imbrifero, i Consorzi di bonifica e i Consorzi forestali, per un territorio pari a circa il 54% di
quello nazionale, ove risiedono oltre 10 milioni di abitanti.
L'UNCEM ha sviluppato la propria azione di rappresentanza degli Enti associati sulla base delle finalità
determinate nel proprio Statuto, agendo in modo da concorrere alla promozione dello sviluppo dei
territori montani sotto i profili sociale, economico, civile, territoriale e ambientale.
L'UNCEM svolge inoltre un'opera di coordinamento e di stimolo degli Enti associati, anche attraverso
l'azione e la collaborazione delle proprie Delegazioni operanti in ciascuna Regione, attraverso incontri
di organizzazione e di studio, mantenendo altresì stretti rapporti con le altre Associazioni delle
Autonomie locali.
Per quanto riguarda le finalità dell’UNCEM:
- concorre alla promozione e allo sviluppo dei territori montani;
- consente la piena applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione (Legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane);
- rappresenta gli interessi degli Enti locali della Montagna nei rapporti con Governo, Parlamento,
Stato e Regioni;
- promuove una politica per la Montagna che inserisca le popolazioni montane nel più ampio
processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale;
- sollecita ricerche e studi diretti a individuare le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle
Regioni, al Governo, al Parlamento e agli organismi Europei;
- sostiene e assiste gli Enti locali nell'azione amministrativa sviluppata nelle singole realtà e nei
rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati;
- promuove ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, europei ed internazionali
interessati allo sviluppo socio-economico della Montagna.
In Italia l’UNCEM:
- partecipa alla Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata;
- promuove incontri, dibattiti, convegni sui temi istituzionali, economici e sociali coinvolgenti
i territori montani e le popolazioni residenti, in concorso con i poteri pubblici centrali,
regionali e locali, le parti sociali ed altri organismi, primo fra tutti il CNEL;
- svolge inoltre un'opera di coordinamento e di stimolo degli Enti associati, anche attraverso
l'azione e la collaborazione delle proprie Delegazioni operanti in ciascuna Regione,
attraverso incontri di organizzazione e di studio, mantenendo altresì stretti rapporti con le altre
Associazioni delle Autonomie locali;
- è' presente, attraverso il proprio Presidente, nel Consiglio di Amministrazione del Formez, del
quale è inoltre socia;
Partecipa alle attività dell'Unione Europea attraverso:
- Comitato delle Regioni, nel quale è presente il Presidente Nazionale;
- Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, al quale partecipa il
Vicepresidente vicario e il Segretario generale con funzioni di Segretario delle Delegazioni
italiane;
- Associazione Eletti della Montagna (AEM) nella quale è presidente il Vicepresidente vicario
dell'Uncem e nella cui giunta Esecutiva è presente la Presidenza dell'UNCEM.
5.5.1 S.I.M. - Sistema Informativo della Montagna
Il Sistema Informativo della Montagna rappresenta una risorsa informatica di enorme valore già
operativa ed a disposizione di molti enti operanti in territorio montano, tra i quali le Comunità
montane. Esso prende le mosse dalla Legge n° 97/94 recante norme per la salvaguardia e la
valorizzazione delle zone montane che prevede un processo di sviluppo della montagna negli interessi
della collettività nazionale. In particolare l'art. 24 (Informatica e telematica) della Legge prevede che:
Il Ministero per le Politiche Agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, istituisca, nell'ambito del proprio sistema
telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le Comunità, i
Comuni montani e l'UNCEM. Tale Sistema realizza un insieme di Servizi rivolti ai cittadini, alle
Aziende, agli Enti, alla Pubblica Amministrazione, basati su una infrastruttutra telematica e sull'utilizzo
integrato di informazioni presenti in banche dati diverse tra cui, in particolare, quelle del settore
agricolo-forestale.
Il progetto si caratterizza particolarmente per l'architettura tecnica delineata che, sulla base dei principi e
degli standard definiti negli studi per la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
(RUPA) e per la definizione del Sistema di Comunicazione dei dati territoriali (SCT) potrà costituire un
riferimento "pilota" per l'applicazione degli stessi.
Gli aspetti caratteristici del sistema sono:
- l'integrazione e l'interconnessione di sistemi informativi già esistenti;
l'avvicinamento del territorio montano alle informazioni e ai servizi offerti dai sistemi
informativi della P.A..
Il S.I.M. realizza un insieme di servizi rivolti ai cittadini, alle aziende, agli Enti, alla Pubblica
Amministrazione, basati su una infrastruttura telematica e sull'utilizzo integrato di informazioni presenti
in banche dati diverse tra cui, in particolare quelle del settore agricolo-forestale.
6. IL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI
In Italia è presente un sistema a rete che possiamo denominare “Sistema delle Agenzie Ambientali”, che
conta oggi la presenza sul territorio nazionale di una Agenzia nazionale (APAT) e 21 tra le Agenzie
Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita Legge Regionale.
Fin dall'istituzione delle prime Agenzie regionali, è emersa l'esigenza di creare degli spazi di confronto e
discussione tra le Arpa-Appa, al fine di promuoverne uno sviluppo coordinato. E' per questo motivo
che la nuova legge istitutiva dell'APAT ha istituito un Consiglio Federale, presieduto dal Direttore
Generale dell'APAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente,
con funzioni consultive sulla convenzione tra Agenzia e Ministero dell'ambiente, con particolare
riguardo all'assegnazione dei finanziamenti e all'utilizzo delle risorse, alle metodologie tecnico operative
per l'esercizio delle attività delle Arpa-Appa, al compito di coordinamento dell'Agenzia nei confronti
delle Arpa-Appa.
Altre strutture comuni a più Agenzie sono i Centri Tematici Nazionali, creati a somiglianza di quanto
previsto anche dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, in cui le Agenzie partecipano al progetto comune
secondo le loro specificità ed eccellenze tecniche.
L'esigenza di "coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnicooperative per l'esercizio delle attività proprie delle agenzie regionali e provinciali" oltre che la necessità
di confrontarsi su temi comuni e di approfondire tematiche di carattere organizzativo/gestionale, ha
indotto le Agenzie a dar vita ad una struttura di ricerca e monitoraggio, l'Osservatorio
sull'Organizzazione e sulla Gestione delle Arpa-Appa (ONOG), nata nel novembre 1999 da un
accordo volontario tra Arpa, Appa e Anpa, e rinnovata nel marzo del 2003 con un accordo triennale tra
Apat e Arpa-Appa, il cui compito è quello di sviluppare indagini e finanziare ricerche su temi
particolarmente sensibili per il Sistema Agenziale.
6.1 AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI APAT
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) istituita dall'art.38 del Dlgs 300
del 30 luglio 1999, svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.
L’agenzia nasce dalla fusione tra l'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) ed il
Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto
previsto dal DPR 207 dell’8 agosto 2002.
L'APAT ha autonomia tecnico-scientifica e finanziaria, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al controllo della Corte dei Conti. Opera
sulla base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e
risorse, in attuazione delle direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e
supporto alle altre pubbliche Amministrazioni, definite con apposite convenzioni. Sono Organi
dell'APAT il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori.
La struttura dell'APAT si articola in Dipartimenti e Servizi interdipartimentali.
Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione dell'Agenzia, cura i rapporti con le istituzioni,
ed in particolare con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, ed è coadiuvato da un Comitato composto da
quattro membri (due designati dal Ministro per l'Ambiente e due dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano).
Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale è
inoltre istituito, presso l'Agenzia, un Consiglio Federale, presieduto dal Direttore Generale dell'APAT e
composto dai legali rappresentanti delle ARPA/APPA, con la partecipazione di un delegato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
6.2 LE ARPA E LE APPA
In applicazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e l’istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che
converte il decreto-legge 4 dicembre 1993,n. 496, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, per lo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di protezione ambientale e
delle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, hanno istituito
rispettivamente le Agenzie Regionali e Provinciali di protezione ambientale, attribuendo ad esse o alle
loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la
dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonchè il personale, l'attrezzatura e la
dotazione finanziaria dei servizi delle Aziende Sanitarie. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi
per le Regioni, utilizzando, tra l'altro, personale già in organico presso di esse; sono organizzate in
settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o
subprovinciali e in servizi territoriali.
La reale suddivisione delle competenze tra Agenzie Regionali e Aziende Sanitarie viene quindi definita
con l’emanazione delle specifiche Leggi regionali. Per l'espletamento delle funzioni di controllo
ambientale, le agenzie, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in
base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.
In generale alle ASL rimangono funzioni di prevenzione e controllo nell’ambito sanitario (igiene, sanità
pubblica, servizi veterinari, prevenzione infortuni, tutela della salute sul luogo di lavoro.
L’agenzia regionale fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico ed analitico alla Regione, alle
Province, ai Comuni, alle Comunità montane per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale di
rispettiva competenza. Detti enti non possono mantenere od attivare propri laboratori o
apparecchiature destinate al controllo ambientale.
La rete delle Agenzie costituisce un esempio di sistema federativo che coniuga conoscenza diretta del
territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione
ambientale.
A titolo di esempio, nel settore dell’inquinamento acustico, le ARPA, nell’esercizio delle loro
funzioni per la protezione dell’ambiente, possono fornire un supporto specifico alle Regioni nella
predisposizione delle leggi regionali di recepimento della Legge Quadro, sia su un piano tecnico di
produzione di ocumenti di analisi dei problemi legati all’inquinamento acustico e di formulazione
di indicazioni per affrontarli, sia in qualità di consulenti nella stesura delle bozze dei testi di legge in
commissioni costituite con i funzionari regionali.
Prendendo spunto da realtà normative regionali già consolidate, indicativamente rimangono di
competenza delle Aziende Sanitarie le tematiche relative all’igiene edilizia in merito ai requisiti acustici
degli ambienti adibiti ad uso abitativo o pubblico, eventuali pareri sanitari per i nuovi Piani Regolatori
(ove previsti) e la tutela della salute dei lavoratori da inquinamento acustico negli ambienti di lavoro.
Diventano invece di competenza delle Agenzie Regionali le attività di prevenzione e controllo
dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente di vita.
6.3 OSERVATORIO NAZIONALE SULL’ORGANIZZAIONE E SULLA GESTIONE
DELLE ARPA - APPA - ONOG
L’Osservatorio è stato istituito con il compito di sviluppare indagini e finanziare ricerche su temi
particolarmente sensibili per il Sistema delle Agenzie.
L’Osservatorio Nazionale sull’Organizzazione e sulla Gestione delle Arpa-Appa si è costituito nel
marzo 2003 con lo scopo di sviluppare studi, ricerche ed attività di consulenza per il Sistema Agenziale
sui temi del finanziamento, dell’organizzazione, della gestione e dell’integrazione tra le Agenzie per la
Protezione dell’Ambiente.
Le attività dell’Osservatorio sono strettamente collegate ed inerenti alle necessità delle Agenzie
Ambientali Regionali ed al concetto si sistema a rete, con la duplice finalità di contribuire alla
legittimazione del sistema di protezione ambientale nazionale e di favorire un assetto organizzativo
omogeneo delle ARPA in tutte le regioni.
L’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) nel novembre 1999 ha attivato un
Osservatorio sul Personale e sull’Organizzazione del sistema ANPA-ARPA, con lo scopo di
sviluppare studi ricerche ed attività di consulenza per il sistema agenziale sui seguenti temi:
- assetto organizzativo,
- sistema professionale e modalità di lavoro nei dipartimenti o sezioni provinciali;
- organizzazione, funzioni e modalità di lavoro nei cosiddetti “poli di eccellenza”;
- procedure di integrazione tra i vari nodi operativi e di supporto delle singole Agenzie e fra
queste ed il Sistema delle Agenzie ambientali;
- modalità e meccanismi di finanziamento del sistema agenziale;
- modalità di valutazione delle prestazioni individuali e relativi meccanismi di incentivazione;
- metodi e tecniche di programmazione delle attività e relativi strumenti di comunicazione
interno-esterno.
L’Osservatorio in questa sua nuova veste si propone come strumento di sviluppo di know-how e
conoscenza di carattere organizzativo- gestionale per il Sistema delle Agenzie sviluppando attività
di ricerca e supporto in linea con le necessità espresse dalle Agenzie ambientali.
6.4 CENTRI TEMATICI NAZIONALI
I Centri Tematici Nazionali (CTN) svolgono, nell’ambito della rete, la funzione di nodi tematici con
riferimento a specifiche problematiche ambientali, intervenendo come principale supporto operativo
dell’APAT per:
- l’espletamento delle attività di formazione delle regole generali per il monitoraggio/controllo
ambientale, al fine di favorire l’integrazione territoriale e tematica delle informazioni, in linea
con lo sviluppo di attività analoghe nel contesto comunitario;
- la predisposizione delle proposte tecniche in materia di standard ambientali che richiedano
l’approvazione delle sedi di concertazione Stato-Regioni;
- il monitoraggio delle attività di alimentazione della base conoscitiva a livello nazionale;
- la elaborazione delle proposte di indici e indicatori ai fini della conoscenza delle singole
problematiche ambientali, nonché delle metodiche di acquisizione ed elaborazione dei dati.
7. IL SISTEMA DEI PARCHI
La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 identifica la missione dei Parchi nazionali,
prevedendo che: nell'ambito della finalità generale e prioritaria della conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale, insieme ai fini di conservazione elencati in dettaglio, i parchi - attraverso un
"regime di tutela e gestione" - devono perseguire l'"applicazione di metodi di gestione o di restauro
ambientale idonei a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali", la promozione di attività educative, formative, di ricerca e ricreative
compatibili. La legge inoltre:
- ha precisato che nelle aree protette "possono essere promosse la valorizzazione e la
sperimentazione di attività produttive compatibili";
- ha delineato i Parchi nazionali come strutture basate, sotto il profilo organizzativo e del
funzionamento, sulla collaborazione tra lo Stato, le regioni, gli enti territoriali, con un
apporto importante delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione
ambientale;
- ha dotato i Parchi nazionali di importanti strumenti di piano, di regolazione e di controllo.
Contemporaneamente all'avvio di studi e alla messa a punto di linee guida per la definizione dei
piani e del regolamento previsti dalla legge, i Parchi nazionali si sono da subito impegnati - per
assicurare la realizzazione della missione loro affidata - nella adozione, sulla base della legge
quadro e dei decreti istitutivi, di provvedimenti a carattere generale di tipo normativo. Si tratta in
parte di atti relativi all'organizzazione e al funzionamento degli Enti parco; in parte di atti relativi
alla determinazione di criteri, modalità e procedure per gli interventi dei Parchi stessi; in parte di
una vera e propria regolazione che nasce dalla necessità di specificazioni in ordine alle attività
vietate e in ordine alle attività che possono essere svolte e ai comportamenti da tenere nel territorio
del parco.
Oltre agli atti di tipo normativo, numerosi sono poi gli atti di indirizzo e varie forme di accordo tra i
Parchi e con altri soggetti pubblici e privati (regioni, enti locali, amministrazioni ed enti nazionali,
aziende, associazioni) aventi ad oggetto manifestazioni di intenti, la realizzazione e il coordinamento di
interventi comuni, ma anche contenuti e discipline specifiche.
Si è così sviluppato - in attesa e anche al di là della redazione dei regolamenti e dei piani previsti dalla
legge n.394 - un fenomeno di notevole estensione e importanza, considerata anche l'ampia parte di
territorio nazionale sulla quale ormai operano i parchi nazionali, la numerosa popolazione che vive nel
loro perimetro e il grande numero di persone non residenti che comunque hanno a che fare con le aree
protette.
Per sottolineare l'importanza e la particolarità del fenomeno si può oggi parlare di diritto dei parchi,
così come in passato si è parlato di "diritto comunale" per sottolineare la vitalità dei comuni nella
creazione e sperimentazione di nuove discipline ed interventi, attraverso i loro regolamenti.
Gli Enti Parco, possiedono, ai sensi della legge quadro sulle aree naturali protette (L.394/1991),
personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio. Sono riconosciuti quali "Ente parco" i Parchi Nazionali e alcuni Parchi
regionali. Le aree naturali protette, tuttavia, si suddividono in più tipologie:
- parchi nazionali;
- parchi naturali regionali;
- riserve naturali, statali o regionali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine.
I Parchi nazionali, attualmente nel numero di 24 -20 già istituiti e 4 in attesa dei provvedimenti attuativisvolgono un'attività di pianificazione, gestione e vigilanza di un territorio diversificato, pari al 5% circa
del territorio nazionale, e caratterizzato da una significativa presenza umana (in caso di parchi marini si
mira a proteggere caratteristici tratti di mare e di costa), con l'obiettivo di un uso razionale e durevole
dell'ambiente e del territorio.
7.1 PARCHI NAZIONALI
Oggi nel nostro paese vi sono 20 parchi nazionali istituiti e 4 in attesa dei provvedimenti attuativi.
Complessivamente coprono oltre un milione e mezzo di ettari, pari al 5 % circa del territorio nazionale.
Il parco nazionale integra e completa la salvaguardia operata dai parchi regionali, e viceversa,
occupandosi di territori alquanto vasti (almeno per la realtà italiana) e coinvolgendo diverse decine di
Comuni.
Accanto ad una differenza amministrativa dunque (in quanto è istituito e dipende dal Ministero
dell'Ambiente) il parco nazionale presenta una differenza dalle altre forme di protezione anche per la
gestione di un territorio ampio, variegato, con una significativa presenza umana.
Oltre alla pianificazione e alla vigilanza dunque, il parco nazionale deve esaltare la sua missione di
strumento di collegamento e valorizzazione delle realtà locali che devono trovare nella bellezza (e
delicatezza) del territorio su cui abitano l'elemento di coesione, la risorsa chiave del loro sviluppo.
Un ruolo importante nell'intervento statale di tutela stanno assumendo i parchi marini, destinati a
proteggere in modo integrato tratti di mare e di costa (spesso intere isole o arcipelaghi) che presentano
componenti ambientali e paesaggistiche ad un tempo eccezionali e caratteristiche del Mediterraneo.
I Parchi nazionale sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più
ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici,
scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della
loro conservazione per le generazioni presenti e future.
7.2 PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI
Le aree protette regionali coprono oggi una superficie di più di un milione di ettari. Sulla scena di
questo processo si stanno ora affacciando (a seguito dell'approvazione della legge quadro nazionale e
della legge 142/90 sul decentramento delle competenze) anche le Province con la creazione di proprie
aree protette.
I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare
prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più
regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori
paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
Il D.P.R. 616/77 ha segnato una tappa fondamentale nel processo di crescita delle aree protette in
Italia. Con il trasferimento delle competenze in materia di aree protette dallo Stato alle Regioni e con la
conseguente istituzione da parte delle stesse dei Parchi Naturali, si interrompono decenni di assoluto
silenzio e di inattività.
I parchi naturali regionali, oltre ad aumentare sensibilmente la complessiva superficie di territorio
nazionale protetto, hanno dato l'avvio ad un periodo di dibattito e di innovazione concettuale sui temi
della forma, del ruolo e della gestione delle aree protette. In particolare le aree protette regionali, sulla
base delle analoghe esperienze condotte in altri Paesi europei, hanno saputo adattare il primitivo
modello di parco nordamericano alla complessa realtà dell'antropizzato mondo italiano.La novità
apportata da questi parchi è stata quella di aver cercato di coniugare la conservazione delle risorse
naturali con l'uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile per le popolazioni
insediate.
7.3 RISERVE NATURALI STATALI E REGIONALI
Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti
per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono
essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
7.4 ZONE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE
Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificali d'acqua,
permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non
superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
7.5 ALTRE AREE PROTETTE
Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle
precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o
provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con
atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
7.6 ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
Designate ai sensi della direttiva 79/409/Cee, sono costituite da territori idonei per estensione e/o
localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva
citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
7.7 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)
Designate ai sensi della direttiva 92/43/Cee, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e
con superficie delimitata, che:
- contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche
geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono
in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della
flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/Cee, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno
stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la
protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;
- sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e
nelle quali sinao applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle
specie per cui l'area naturale è designata. Tali aree vengono indicate come Siti di importanza
comunitaria (Sic).
7.8 AREE DI REPERIMENTO TERRESTRI E MARINE
Indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione
di aree protette è considerata prioritaria.
7.9 FEDERPARCHI
La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, fondata nel 1989, è un'associazione
volontaria di promozione sociale. Riunisce 120 soci - Parchi nazionali e regionali, Riserve terrestri e
marine, Amministrazioni e Associazioni - che gestiscono quasi 300 aree protette per una superficie
superiore ai 2.500.000 ettari. • Opera, d'intesa con tutti i soggetti che agiscono nel campo della tutela e
della valorizzazione dell'ambiente, per promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree
protette. • Per questo obiettivo strategico partecipa alla elaborazione teorica, alla progettazione ed alla
attuazione dei grandi programmi di sistema; favorisce la collaborazione tra i soci e la circolazione delle
conoscenze e delle esperienze gestionali; attua lo studio e la definizione di metodologie per la
sostenibilità delle attività umane in territori fragili; promuove il collegamento internazionale tra enti e
istituzioni di tutela; sviluppa attività di informazione e divulgazione.
8. ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E IMBALLGGI
8.1 ALBO GESTORI RIFIUTI
L'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 1, che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs
22/97, va a sostituire il vecchio l'Albo Smaltitori 2 e che costituisce l'autorità prevista dalla normativa
comunitaria in questo settore 3, fonda la sua giustificazione, oltre che sulla necessità di individuazione
delle imprese qualificate, su uno dei principi su cui si basa la vigente disciplina giuridica dei rifiuti e cioè
la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei prodotti al fine di garantire un
elevato grado di protezione ambientale.
1
Il Regolamento dell'Albo è stato emanato con decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato in G.U. 25
novembre 1998, n. 276.
2
L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti era stato istituito ai sensi dell'art. 10 del
D.L. 31 agosto 1987, n. 361 e regolamentato con DM 21 giugno 1991, n. 324 poi modificato dal DM 26 luglio 1993, n.
392.
3
L'articolo 12 della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991 n. 156 in materia di rifiuti, pubblicata in G.U.C.E 26
marzo 1991 n. L 78, prevede che gli stabilimenti e le imprese che effettuano attività di raccolta o trasporto rifiuti e che
provvedono allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti per conto di terzi, hanno l'obbligo di iscriversi presso le autorità
competenti qualora non siano soggetti ad autorizzazione.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del Dlgs 22/97 e dell'art. 8 del DM 406/98, hanno l'obbligo di
iscrizione all'Albo le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, le imprese che effettuano
attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto, i commercianti e intermediari di
rifiuti, le imprese che gestiscono impianti fissi di smaltimento e recupero di rifiuti di titolarità di terzi, le
imprese che gestiscono impianti mobili (propri o di titolarità di terzi) di smaltimento e di recupero di
rifiuti.
Le attività di gestione dei rifiuti sono, dunque, divise in categorie e classi ai sensi degli artt. 8 e 9 del
DM 406/98, in base alla tipologia ed in base a parametri quali la popolazione servita, la quantità di
rifiuti trattati e l'importo dei lavori di bonifica.
8.2 OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI
L'articolo 26 della D.Lgs. 22/97 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente,
dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. L’Osservatorio è stato costituito, con decreto del Ministro
dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al fine di
garantire l'attuazione delle norme previste dal Decreto, con particolare riferimento alla prevenzione
della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed
all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela
della salute pubblica e dell'ambiente.
Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dotarsi di sedi per il
supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, la
legge 23 marzo 2001 prevede che le province le province istituiscano l'osservatorio provinciale sui
rifiuti.
Le funzioni dell'Osservatorio si possono riassumere nelle seguenti:
- vigilare sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- provvedere all'elaborazione e all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonché un quadro di riferimento sulla prevenzione e gestione dei rifiuti;
- esprimere il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art.42 del D.L. 29/97 e
trasmetterlo per l'adozione definitiva al Ministro dell'Ambiente e al Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato; predispone lo stesso qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non
provveda nei termini previsti e ne verifica l'attuazione;
- verificare i costi di recupero e smaltimento;
- verificare i livelli di qualità dei servizi erogati;
- predisporre un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi e
ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della Sanità.
L'Osservatorio ha sede presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente.
E’ composto da nove membri scelti tra persone esperte in materia e il suo funzionamento è disciplinato
dal Regolamento contenuto nel Decreto n.309 del 18/4/2000.
Con decreto del Ministero dell’Ambiente del 8/10/2002 è stata formulata la nuova composizione
dell’Osservatorio.
8.2.1 Strumento: Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti
L’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti nel corso di questi anni, ha sviluppato l’elaborazione del Rapporto
annuale sulla gestione dei rifiuti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 26 del Dlgs 22/97.
Si tratta di un documento che analizza il sistema di gestione dei rifiuti da vari punti di vista tra cui quello
giuridico ed economico e si basa sulla selezione di una serie di indicatori quantitativi che sono la base
per una lettura dei risultati indotti dalle politiche ambientali adottate.
Il “Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, valutazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della
normativa” (2002) fornisce un quadro di sintesi sul ciclo di gestione di rifiuti (raccolta differenziata,
trattamento, recupero e smaltimento) prodotti in Italia, e sviluppa un’analisi della situazione in materia
di gestione dei rifiuti urbani nelle aree caratterizzate da provvedimenti di emergenza rifiuti e fornisce
elementi di valutazione sullo stato di applicazione della tariffa rifiuti, alla vigilia della sua entrata in
vigore Questo Il Rapporto è finalizzato a valutare la reale applicazione del modello di gestione integrata
dei rifiuti in Italia dopo cinque anni dall’emanazione del Dlgs 22/97 ed in vista degli interventi previsti
per una semplificazione e riscrittura della normativa ambientale nazionale.
Il rapporto, inoltre riserva particolare attenzione al monitoraggio dello stato di attuazione della
pianificazione regionale e provinciale e all’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali ottimali, nonché al ciclo economico dei rifiuti e alla valutazione dell’efficacia degli
interventi attuati nelle aree in emergenza.
Nel 2003, l’esigenza di fornire dettagliate analisi sul sistema di gestione dei rifiuti, in particolare dal
punto di vista economico, ha suggerito all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti la pubblicazione del
“Rapporto sulle valutazioni economiche e strutturali del sistema di gestione dei rifiuti”, che si propone
come un tassello aggiuntivo al quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti.
Con questo volume l’Osservatorio ha iniziato un percorso di rilevamento del sistema integrato di
gestione dei rifiuti solidi urbani ed industriali, predisponendo una serie di indicatori sistemici che
permetteranno di avere un quadro temporale sempre più preciso del sistema, di valutare le evoluzioni
nel tempo, le possibili criticità ed anomalie, le efficienze del sistema e le possibilità di miglioramento
tecnico, economico, ambientale e globale, e quindi di poter meglio svolgere le funzioni previste dalla
legge. si sviluppa quindi secondo diversi capitoli che hanno permesso di fotografare in modo puntuale il
sistema di gestione globale dei rifiuti urbani, con un particolare approfondimento sulla gestione dei
rifiuti di imballaggio e con una prima valutazione sui rifiuti industriali, aggiornata agli ultimi dati
pubblici disponibili.
8.2.3 LA RETE DEGLI OSSERVATORI PROVINCIALI SUI RIFIUTI
Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dotarsi di sedi per il
supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, le
province istituiscono l'osservatorio provinciale sui rifiuti con l’obiettivo di valorizzare le esperienze
territoriali esistenti, e creare un rapporto per le funzioni di monitoraggio della gestione dei rifiuti tra le
strutture locali e quelle centrali.
Le linee di indirizzo sono le seguenti:
- monitoraggio della gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali, attraverso la raccolta, l’elaborazione
dati, la normalizzazione degli stessi al Sistema Informativo Nazionale, in particolar modo per
quanto riguarda la Raccolta Differenziata;
- informazione e comunicazione ai diversi target: scuole, cittadini, comuni ed enti sovraordinati;
- promozione di azioni per la riduzione dei rifiuti e l’incremento della Raccolta Differenziata (attività
di formazione/educazione ambientale, Accordi volontari, Protocolli d’Intesa);
- tavoli per la predisposizione di attività condivise con i diversi rappresentanti della società civile
(Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Associazioni di volontariato, Associazioni dei
consumatori, scuola, ecc.).
La Rete degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR) ha avuto una forte implementazione dovuta alla
previsione legislativa inserita nelle “Disposizioni in campo ambientale” (L. 93/2001), che disciplina
l’istituzione nelle singole Province italiane di OPR, al fine di realizzare un modello a rete
dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. L’istituzione degli Osservatori provinciali è ormai una realtà in
Italia. Si è passati da un progetto ad un fatto che coinvolge oggi una gran parte delle Province italiane e
che ha già prodotto i primi interessanti risultati sia in termini di prodotti (rapporti provinciali, stime e
monitoraggi, studi, accreditamento sul territorio tra le istituzioni e i soggetti sociali ed economici) che di
capacità di auto-organizzazione e di sinergia tra gli OPR, l’ONR e l’Unione delle Province Italiane.
Attualmente sono stati istituiti e sono operanti 60 Osservatori in rete tra loro. A Ecomondo 2003 si è
svolta la “Quarta Conferenza degli OPR” nella quale sono emersi spunti operativi dalle singole realtà
locali. L’interesse manifestato a livello programmatico è sintomo di un notevole impegno diffuso per le
tematiche e le finalità operative degli Osservatori.
In collaborazione con l’ONR si è attivato un sito web “Rete sugli OPR”che prevede il link con i siti
provinciali esistenti e fa da contenitore per quegli Osservatori che ancora non hanno proceduto
all’attivazione propria.
8.3 CONSORZI DI MATERIALI
Il Dlgs 5 febbraio 1997 n.22 (cosiddetto "Decreto Ronchi"), emanato in recepimento della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, ha introdotto nel nostro
ordinamento un sistema di gestione degli imballaggi diretto al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti di
imballaggio e alla individuazione dei criteri per la progettazione e la fabbricazione degli imballaggi stessi.
Il nuovo sistema, disciplinato dagli articoli da 34 a 43 e da due allegati, è entrato in vigore il 1 maggio
1997 e riguarda la gestione di "tutti gli imballaggi immessi nel territorio nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti dalle industrie, esercizi commerciali, uffici,
negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualsiasi siano i materiali che li compongono".
L'aspetto maggiormente innovativo consiste nell'introduzione del principio della responsabilità
condivisa dei diversi soggetti coinvolti nella produzione e nella gestione degli imballaggi al fine di un
loro corretto smaltimento.
I quest’ottica la normativa prevede che l’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informi ad una serie di criteri tra cui la prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità,
l’incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, la responsabilizzazione di tutti i soggetti
attraverso l’applicazione del principio “chi inquina paga”.
Vengono fissati, inoltre, obiettivi di riciclaggio e di recupero (art. 37), vengono previsti obblighi a
carico di produttori e utilizzatori e si prevede l’istituzione del CONAI, il Consorzio Nazionale
Imballaggi costituito dai produttori e dagli utilizzatori, e di sei Consorzi di filiera, uno per ciascuna
tipologia di materiale di imballaggi che operano per la ripresa degli imballaggi usati e per la raccolta dei
rifiuti di imballaggi.
Tale normativa, però, non è esaustiva i materia di imballaggi, ma si va ad affiancare alle disposizioni in
tema di imballaggi riguardanti la sicurezza, l’igiene ed il trasporto.
8.3.1 CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Il CONAI è un consorzio nato nel 1997 come strumento per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge
rispetto alle fasi di recupero e riciclaggio degli imballaggi e per garantire il raccordo con le attività di
raccolta effettuate dalle amministrazioni locali.
È costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, in adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 38, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 secondo cui tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi hanno l’obbligo di aderire al CONAI. E’ un
Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 ss. cod. civ., con sede in Roma. Opera senza
fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei
rifiuti di imballaggio indicati nel titolo II del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per garantire il
necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il CONAI svolge le seguenti funzioni previste dall'articolo 41 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, in
materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio:
a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche Amministrazioni interessate, gli
ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la
raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le Pubbliche Amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di
cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti
selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c)
elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli
38, comma 6, e 40, comma 5, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, il Programma generale
per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto
dall'articolo 42 di detto decreto legislativo e dall'articolo 4 del presente statuto;
d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 40 del Dlgs 5
febbraio 1997, n. 22;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'Amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione
ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del
riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al
servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla
tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle
quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale.
Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di
garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica
amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai
Comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all'articolo 49 del Dlgs 5 febbraio
1997, n. 22 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del
servizio medesimo;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di
riciclaggio e di recupero.
Il CONAI, inoltre, nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, può
organizzare le attività di raccolta differenziata direttamente sulle superfici pubbliche, o può integrarle se
insufficienti, adottando procedure per il loro affidamento che rispettino criteri di trasparenza ed
economicità.
8.3.2 ALTRI CONSORZI DI FILIERA
Conformemente allo spirito che regola il decreto Ronchi (Dlgs 22/97) in materia di rifiuti, per
coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti che producono e/o usano imballaggi, sono stati istituiti
diversi consorzi di recupero di materiali quali vetro, carta, plastica, alluminio e acciaio, che partecipano
al Conai stesso. Infatti dal punto di vista operativo, il sistema Conai, prevede che i produttori di
imballaggi debbano costituire un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio (plastica,
vetro, carta, metallo, legno e vetro). In pratica tali Consorzi dovranno organizzare la ripresa degli
imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, il ritiro degli
imballaggi conferiti al servizio pubblico (su indicazione del Conai) ed il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggi.
Ai produttori di imballaggi è concessa la facoltà di non aderire a tali Consorzi e di organizzare
autonomamente la raccolta, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti di imballaggio prodotti oppure di mettere
in atto un sistema cauzionale. Tale scelta dovrà essere indicata al momento dell'adesione e comporta per
i produttori il rispetto di ulteriori prescrizioni (tra cui l'invio di una relazione annuale all'Osservatorio
Nazionale rifiuti, invio al Conai di un programma specifico di prevenzione e gestione).
Accanto al sistema consortile relativo agli imballaggi, sono nati una serie di consorzi relativi alla raccolta
ed al recupero di altre tipologie di rifiuti/materiali quali le batterie usate, gli oli esausti e i materiali in
polietilene.
8.3.3 CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO
Il Consorzio Nazionale Acciaio è stato costituito nel 1997 in ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs
22/1997, c.d. decreto Ronchi, che prevede la creazione di un consorzio di filiera per ciascuna tipologia
di materiale. Il Consorzio opera per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei
rifiuti di imballaggio in acciaio immessi sul mercato nazionale, provenienti dall’utenza domestica e dal
mondo industriale. A tal fine il Consorzio, costituito senza fini di lucro, svolge un'attività diretta a
razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere il ritiro degli imballaggi usati, la raccolta di rifiuti di
imballaggio in acciaio secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del CONAI, dei
rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico provenienti dalla raccolta differenziata.
Per lo svolgimento delle attività si avvale di operatori del settore ed ha costituito una rete di piattaforme
di raccolta per gli imballaggi industriali ed ha siglato numerosi accordi di programma con associazioni di
categorie quali Assofermet e Federchimica.
Al Consorzio partecipano i produttori e gli importatori di materiale in acciaio per imballaggio (banda
stagnata, banda cromata, banda nera e lamierino) e i fabbricanti di imballaggi e accessori in acciaio
(quali coperchi, tappi, reggette, valvole, ecc.).
All'atto dell'adesione ciascun consorziato dovrà versare una quota di partecipazione costituita da un
importo fisso e da una quota variabile calcolata sulla base del fatturato dell'esercizio precedente.
L'adesione al consorzio, così come disposto dal "Decreto Ronchi", è prevista come alternativa alla
possibilità per i soggetti interessati, di organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo il riciclaggio e
il recupero dei rifiuti di imballaggio, o alla messa in funzione di un sistema cauzionale.
Il Consorzio può raccogliere le deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al
CONAI o della loro partecipazione e voto nell'assemblea e può presentare per i consorziati le
comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del Dlgs 22/1997 (MUD).
Consorzio Nazionale Acciaio
Via G. B. Pirelli 27
20124 Milano
Tel. 02 66712717
Fax 02 66712656
sito internet: www.consorzio-acciaio.org
e-mail: [email protected]
8.3.4 CIAL - CONSORZIO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO
Il Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL) è stato istituito nell'ambito del sistema previsto dal Dlgs
22/1997 per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che all'articolo 40 dispone la
creazione di un consorzio di filiera per ciascuna tipologia di materiale.
Il CIAL, che raggruppa imprese la cui produzione rappresenta circa il 95% degli imballaggi in alluminio
immessi sul mercato nazionale, è un Consorzio senza fini di lucro ed opera per il raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio.
A tal fine il Consorzio svolge un'attività diretta a razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere la
ripresa degli imballaggi usati, la raccolta di rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private,
ed il ritiro, su indicazione del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), dei rifiuti di imballaggi in
alluminio conferiti al servizio pubblico.Il CIAL, inoltre, promuove, d'intesa con il CONAI,
l'informazione degli utenti di imballaggi in alluminio e, in particolare, dei consumatori, organizzando
campagne di informazione su i sistemi di restituzione e di raccolta, sul ruolo degli utenti e dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio in alluminio.
Al Consorzio aderiscono produttori e importatori di materiale e/o imballaggi vuoti, nonché
autoproduttori di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni. Possono aderire anche i soggetti che
producono o importano manufatti di materiali compositi tra cui l'alluminio anche se questo non
costituisce il materiale prevalente in peso.
L'adesione al Consorzio è prevista come alternativa alla possibilità per i soggetti interessati di
organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio,
o alla messa in funzione di un sistema cauzionale.
La richiesta di adesione al Consorzio comporta il versamento di 50 Euro + IVA a copertura delle spese
amministrative. A valle della accettazione della richiesta di adesione viene richiesto ai consorziati di
partecipare al Fondo Consortile in proporzione alle quantità di imballaggio in alluminio immesso sul
mercato, come riportato nello Statuto Consortile.
Il CIAL può raccogliere le deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al CONAI
o della loro partecipazione e voto nell'assemblea.
CIAL- Consorzio Imballaggi Alluminio
Via P.Litta 5, 20122 Milano
Tel. 02 540291
Fax 02 54123396
sito internet: www.cial.it
E mail: [email protected]
8.3.5 COMIECO - CONSORZIO NAZIONALE PER ILRECUPERO E IL RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA
Il COMIECO è stato istituito, il 24 ottobre 1997, nell'ambito del sistema previsto dal Dlgs 22/97 in
tema di imballaggi, che all'art. 40 dispone la creazione di un consorzio di filiera per ciascuna tipologia di
materiale di imballaggi.
Il COMIECO, costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi a base cellulosica, opera con la
finalità di razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta
di rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, e il ritiro, su indicazione del CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi), dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico.
I servizi offerti dal Consorzio sono:
- l'individuazione di obiettivi di recupero e riciclo secondo criteri di efficienza e minimi costi;
- La stiplila di convenzioni con le Amministrazioni comunali per la raccolta differenziata;
- La creazione di piattaforme per ricevere imballaggi;
- La definizione di contratti e accordi con i rappresentanti della distribuzione;
- La promozione del marchio ecologico registrato da poter utilizzare sugli imballaggi;
- l'attivazione di campagne di comunicazione per la valorizzazione dell'uso di imballaggi a base
cellulosica.
Il sistema COMIECO è finanziato dal contributo ambientale CONAI e dalle quote associative dei
consorziati. Il Consorzio è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 2602 e segg. del codice civile e dallo
Statuto, e ha durata fino al 31 dicembre 2010, salva la possibilità di liquidazione prima di tale termine. Il
numero dei partecipanti al consorzio è illimitato.
In base all'Articolo 2 dello statuto del COMIECO, partecipano al Consorzio autonomamente o tramite
le proprie associazioni di categoria mediante specifica delega:
- i fornitori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa;
- i fabbricanti di imballaggi a base di fibra di cellulosa;
- gli importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa;
- gli importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa;
- gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi a base di fibra di cellulosa e al loro
riempimento e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa.
Possono partecipare al Consorzio anche:
- i produttori di materiali compositi nei quali la carta non costituisca materiale prevalente;
- altri operatori economici, anche non compresi nelle categorie di cui sopra, per esempio i
ricuperatori di materiali cellulosici.
I requisiti per l'individuazione di tali soggetti e le modalità di partecipazione verranno definiti con
regolamento consortile.
Aderiscono in qualità di soci simpatizzanti gli Enti e le associazioni che perseguono scopi compatibili
con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale dei consorziati.
8.3.6 COREPLA- CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E
IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA
Il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica
(Co.Re.Pla.), creato, nell'ambito del sistema imballaggi disciplinato dal decreto Ronchi, dai produttori
di materia prima e di imballaggi in materiale plastico, opera con la finalità di razionalizzare, organizzare,
garantire e promuovere il ritiro, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi primari raccolti direttamente
o indirettamente dalle Amministrazioni comunali su indicazione del CONAI.
Il Co.Re.Pla. si occupa, inoltre, della raccolta su superfici private degli imballaggi secondari e terziari per
poi avviarli al recupero e al riciclaggio.
I soggetti tenuti all'iscrizione sono individuati dallo Statuto del Consorzio (approvato con Dm 15 luglio
1998) e in linea di massima coincidono con i produttori, gli importatori e gli utilizzatori di imballaggi in
materiale plastico.
L'adesione al consorzio è prevista come alternativa alla possibilità per i soggetti interessati, di
organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, o
alla messa in funzione di un sistema cauzionale.
Il Consorzio, che opera senza fini di lucro e secondo criteri di trasparenza ed economicità, può
presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (la sezione imballaggi del modello unico di dichiarazione ambientale), e può
raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale
Imballaggi e/o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI.
Lo statuto del Co.re.Pla. prevede due categorie di soggetti consorziati: i soci obbligati ed i soci di
diritto.
Hanno l'obbligo di partecipare al Consorzio, autonomamente o tramite le proprie associazioni di
categoria:
a) i produttori e gli importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di
imballaggi in materiale plastico, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o
importano miscele e simili, destinati alla trasformazione in imballaggi sul territorio
nazionale;
b) i trasformatori di materie polimeriche, quali fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati,
nonché importatori di imballaggi vuoti e dei relativi semilavorati.
Hanno il diritto di partecipare al Consorzio:
c) gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in materiale plastico e al loro
riempimento nonché gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in materiale plastico.
d) gli enti e imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica.
Sono 32 i Centri di Selezione di rifiuti di imballaggi in plastica, e 5 Centri di selezione e riciclo operativi
sul territorio nazionale. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica é stato
avviato in oltre 6.500 Comuni, la popolazione coinvolta sfiora il 90%, valore che si conferma di
eccellenza a livello europeo. In estrema sintesi, COREPLA assolve il compito di operare concretamente
affinché gli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria e nazionale vengano raggiunti in modo
efficiente - cioè a costi sostenibili per il sistema delle imprese e, in ultima analisi, per i consumatori agendo per:
- coordinare il sistema industriale finalizzato alla raccolta, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi in plastica post-consumo, allo scopo di garantire che i polimeri giunti alla fine del
primo ciclo d'uso vengano trasformati in nuovi prodotti;
- promuovere la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie per il recupero e il riciclaggio;
- supportare i Comuni nelle fasi di attivazione o di razionalizzazione delle raccolte differenziate e
attraverso attività di informazione e sensibilizzazione;
coinvolgere i Cittadini e le Imprese rispetto agli obiettivi costituiti dalla riduzione del
quantitativo di rifiuti prodotti, dal riutilizzo degli imballaggi usati, dal riciclaggio e dal recupero
dei rifiuti di imballaggi in plastica.
Il Consorzio si è dotato di un Sistema per la gestione della Qualità, conforme alla norma internazionale
UNI EN ISO 9002/94 e certificato da un organismo indipendente accreditato, affinché il
coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti sia organizzata in modo che il riciclo e recupero non
comportino pericolo per la salute dell'uomo e che i procedimenti e metodi utilizzati non rechino
pregiudizio all'ambiente.
-
8.3. 7 COREVE- CONSORZIO RECUPERO VETRO
Il Consorzio Recupero Vetro (CO.RE.VE.) è stato istituito dai principali gruppi vetrari in ottemperanza
a quanto previsto dal Dlgs 22/1997 in tema di imballaggi, che all'articolo 40 dispone la creazione di un
consorzio di filiera per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
Il CO.RE.VE. non ha fini di lucro ed opera con la finalità di razionalizzare, organizzare, garantire e
promuovere, su indicazione del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), la ripresa dei rifiuti di
imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico ed il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.
Il Consorzio inoltre organizza e promuove l'informazione degli utenti di imballaggi in vetro e dei
consumatori.
Il sistema CO.RE.VE. è finanziato dal Contributo Ambientale CONAI, dai contributi annuali dei
consorziati e dai proventi delle attività e della gestione patrimoniale e finanziaria.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 40 del "Decreto Ronchi", il CO.RE.VE. ha predisposto
il suo Programma specifico di prevenzione, che costituisce la base per l'elaborazione, da parte del
CONAI, del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da
imballaggio. Il programma fissa l'obiettivo di riciclaggio nel 50% degli imballaggi in vetro consumati in
Italia, da raggiungere entro il 2002.
Il Consorzio è disciplinato dalle norme del di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e dallo
Statuto, ed ha durata fino al 31 dicembre 2100.
Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti vengano meno prima dello
scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il numero dei partecipanti al Consorzio è illimitato.
In base all'art. 2 dello Statuto CO.RE.VE. (Dm 15 luglio 1998, Articolo 2, allegato A), devono
partecipare al Consorzio autonomamente o tramite le proprie associazioni di categoria le imprese
produttrici di imballaggi in vetro che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e cioè:
- i produttori di materiale di imballaggio in vetro;
- i produttori di imballaggi in vetro;
- gli importatori di imballaggi in vetro vuoti.
Hanno diritto di partecipare al Consorzio, come consorziati volontari:
- gli utilizzatori che producono imballaggi in vetro e provvedono al loro riempimento;
- gli utilizzatori che importano imballaggi in vetro pieni.
8.3.8 RILEGNO - CONSORZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO E IL RICICLAGGIO
DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO
RILEGNO, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi di Legno,
costituito dai produttori di imballaggi in legno, è nato il 28 ottobre 1997 .
Non ha fini di lucro e ha come scopo il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei
rifiuti di imballaggi in legno immessi sul mercato nazionale secondo quanto disposto dal sistema
introdotto dal Dlgs 22/97.
In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
a) la ripresa degli imballaggi in legno usati;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in legno secondari e terziari su superfici private o a esse
equiparate;
c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio
Nazionale Imballaggi (CONAI);
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in legno.
Il Consorzio assicura il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta
differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità e i criteri previsti nell'ambito del
programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
Per svolgere le sue attività il Consorzio sottoscrive convenzioni con centri sparsi sul territorio nazionale
in modo da organizzare un circuito efficiente.
Rilegno promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in legno e,
in particolare, dei consumatori; tale attività riguarda:
a) i sistemi di restituzione, raccolta e recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi e in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione,
recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in legno;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in legno;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in legno.
Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi l'elenco dei
consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti
nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in legno. Nella relazione possono essere evidenziati i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della
normativa.
RILEGNO, facente parte del CONAI quale Consorzio per la filiera legno, ha sottoscritto con l'ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) l'accordo quadro che ha consentito di avviare la raccolta
differenziata degli imballaggi di legno sul territorio nazionale riducendo notevolmente lo smaltimento in
discarica degli stessi.
Il Consorzio è disciplinato dalle norme del codice civile (artt. 2602 e segg.) e dallo Statuto, e il numero
dei partecipanti al consorzio è illimitato.
Hanno l'obbligo di partecipare al Consorzio, in base a quanto disposto dal Dlgs 22/97 e dallo Statuto di
Rilegno i produttori di imballaggi in legno e cioè :
a)
b)
c)
d)
e)
i fornitori di materiali per imballaggio in legno;
i fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli in legno
i fabbricanti di pallets in legno;
i fabbricanti di imballaggi industriali di legno;
gli importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi in legno vuoti;
Hanno diritto, e non l'obbligo, di partecipare al Consorzio:
f) gli utilizzatori che importano imballaggi in legno pieni oppure gli utilizzatori che provvedono
direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno;
g) gli enti e le imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno.
8.3.9. COBAT - CONSORZIO OBBLIGATORIO BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E
RIFIUTI PIOMBOSI
Il Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi non ha fini di lucro ed
è stato istituito con l'art. 9-quinquies del d.l. 397/88 convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 1988, n°475 e il suo statuto approvato con D.M. Ambiente Industria del 16 maggio 1990.
Il COBAT assicura la raccolta, il trasporto e il riciclo delle batterie al piombo esauste in impianti
specifici consortili che garantiscono il recupero del piombo metallico e l'inertizzazione o l’eventuale
recupero dell'acido solforico evitando, in questo modo, la dispersione nell'ambiente di elementi quanto
mai pericolosi per l'equilibrio dell'ecosistema nella sua accezione più vasta. Per tale ragione, come recita
l'art. 9 quinquies, comma 6, legge 475/1988, modificato dal’art. 15 della legge
39/2002 (Comunitaria 2001), "chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è
obbligato al loro conferimento al COBAT direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal
Consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.
L’obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti
piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea".
Il Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi svolge su tutto il
territorio nazionale i seguenti compiti:
assicura la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e ne organizza lo stoccaggio
cede, anche all'estero, i suddetti prodotti alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclo
assicura l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclo, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dell'ambiente
promuove lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca e sviluppo tecnico - scientifico per il
miglioramento tecnologico nel ciclo di smaltimento e di lavorazione del piombo
Nell'ambito di tale attività, il Consorzio provvede, fra l'altro, a:
stipulare con i raccoglitori privati o pubblici contratti per la raccolta di tutte le batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi in zone determinate
stipulare accordi con enti locali territoriali e le loro aziende per il raggiungimento dei fini statutari
individuare i responsabili per aree geografiche per coordinare e gestire i raccoglitori operanti in tali aree
promuovere azioni dirette a pubblicizzare la necessità della raccolta e del riciclo delle batterie esauste
monitorare, attraverso l'analisi dei MUD dei raccoglitori non incaricati, il flusso delle batterie esauste al
piombo in Italia
Il modello consortile, sul quale si articola il COBAT, consente di realizzare la sinergia pubblico/privato,
assegnando al primo la funzione di indirizzo e controllo ed al secondo la responsabilità gestionale per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge in modo trasparente, efficace ed economico.
La Legge Comunitaria 2001, all’articolo 15, ha modificato la legge istitutiva del Cobat (articolo 9quinquies della citata legge 9 novembre 1988, n. 475), stabilendo che tutte le imprese autorizzate in base
alla normativa vigente possono esercitare le attività di raccolta di batterie esauste e rifiuti piombosi e
cedere tali rifiuti ad imprese di ogni Stato membro della Comunità europea.
Dall’entrata in vigore della legge, i soggetti non incaricati dal Consorzio che effettuano attività di
raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, dovranno in ogni caso, trasmettere una copia del MUD
al Cobat, contenente tutte le informazioni relative alle batterie esauste raccolte ed avviate al recupero.
La nuova legge, riconoscendo appieno le finalità di salvaguardia ambientale che hanno ispirato
l’istituzione del Cobat, affida al Consorzio, oltre al compito istituzionale di assicurare comunque la
raccolta in ogni situazione di mercato, il compito di monitorare tutte le attività di raccolta,
commercializzazione e riciclaggio di batterie esauste e rifiuti piombosi che saranno poste in essere sul
territorio italiano, con il fine di garantire che tutto il ciclo della batteria al piombo acido avvenga nel
pieno rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.
Il 31 luglio 2002 è entrata in vigore la legge 179/2002 che prevede per il Cobat l’esenzione dall’obbligo
di iscrizione all’Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, unitamente all’esenzione
dalla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Tale esenzione è estesa a tutti i consorzi previsti
dall’attuale legislazione ambientale (COOU, CONAI, Rilegno…).
8.3.10 COOU - CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI
Il problema della raccolta e del recupero energetico dell'olio lubrificante usato, sia a base minerale che
sintetica, è stato risolto con l'istituzione del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, creato per effetto
del D.P.R. 691 del 1982 e successivamente modificato dal D.Lgs. 95 del 1992.
Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ma senza fini di lucro. Ne fanno parte le imprese
che, anche in veste di importatori, immettono al consumo lubrificanti di base e finiti. Annualmente i
costi, al netto dei ricavi, vengono ripartiti tramite il contributo consortile tra le imprese consorziate in
maniera proporzionale all'immesso al consumo, rispettando così il principio "chi inquina paga".
I compiti del Consorzio sono stati definiti puntualmente dall'art. 11 del D.Lgs. n° 95/1992.
Esso è tenuto a:
- promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e
dell'eliminazione degli oli usati;
- assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese
autorizzate;
- espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente
richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta
rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;
- selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
- cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste
dall'art. 3 comma 3;
- proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di
trattamento e di impiego alternativi;
- operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della
gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque
e del suolo;
- annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e
comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione
illustrativa;
- garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto
i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della
raccolta.
L'organizzazione Del sistema di raccolta è costituita attualmente da oltre 70 tra concessionari e
raccoglitori liberi dislocati in tutte le regioni d'Italia che, con i loro automezzi visitano i detentori
raccogliendo gli oli usati e stoccandoli nei loro depositi.
La raccolta e la consegna di oli usati non inquinati ad un raccoglitore del Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati è gratuita. A titolo di esempio l'olio usato si considera inquinato quando è miscelato a
solventi, olio vegetale, PCB e acqua (quest'ultima solo se eccede il 15% in peso). L'attuale normativa
prevede infatti dei precisi limiti per rigenerare o riutilizzare l'olio usato tramite combustione. Qualora
l'olio usato non rispetti i parametri e le caratteristiche chimico - fisiche indicate dal D.M. 392/96 dovrà
essere smaltito o trattato a titolo oneroso.
Dal 1° gennaio 2001 la struttura periferica è stata inoltre organizzata in tre aree rette ciascuna da un
coordinatore cui competono il monitoraggio del territorio e la supervisione dell'attività dei depositi e dei
laboratori di analisi.
- Nord - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige: GPS Italia S.r.l., Via Cavagna Sangiuliani, 5 - 27100 Pavia.
- Centro - Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Sardegna: MG Consulting S.r.l., Via della
Divisione Torino, 92 - 00143 Roma.
- Sud - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: Co.En.A. S.r.l., Via Riviera di Chiaia,
242 - 80121 Napoli.
Fanno parte del Consorzio tutte le imprese che, anche in veste di importatori, immettono al consumo
oli lubrificanti. L'immissione al consumo si considera avvenuta all'atto del pagamento dell'imposta di
fabbricazione o della corrispettiva sovrimposta di confine, e, in caso di esenzione, all'atto in cui gli oli
lubrificanti vengono avviati alle destinazioni agevolate.
Non si considerano invece immessi al consumo gli oli lubrificanti destinati a subire processi di
trasformazione per la produzione di prodotti diversi dai lubrificanti.
Come stabilisce lo Statuto del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, le imprese che immettono al
consumo gli oli lubrificanti sono tenute a corrispondere al Consorzio un contributo consortile. Tale
contributo pagato per ogni chilogrammo di olio immesso al consumo serve per la copertura dei costi, al
netto dei ricavi, sostenuti dal Consorzio per l'assolvimento dei compiti che la legge gli ha affidato ( art.
11 Dlgs 95/92). L'importo del contributo viene determinato, per ogni anno solare, dal Consiglio di
Amministrazione in base al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Consorziati.
8.3.11 POLIECO – CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI BENI IN POLIETILENE
Il Consorzio è stato costituito nel 1997 in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Ronchi (Dlgs
22/97) che all’articolo 48 dispone che “al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo
smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene”.
Polieco non ha scopi di lucro ed è retto dallo statuto approvato dal Ministero dell’Ambiente di concerto
con il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato con decreto del 15 Luglio 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Agosto 1998. Sono obbligati ad aderire al consorzio tutti i
soggetti coinvolti nella produzione della materia prima polietilene e dei prodotti in polietilene e quelli
coinvolti nella gestione dei rifiuti che da tali beni derivano, con particolare riguardo a quelli di
provenienza agricola; sono obbligati ad aderire a Polieco anche gli importatori, sia di materia prima che
di prodotti.
Sono esclusi dai beni di polietilene oggetto del Consorzio:
- gli imballaggi;
- i beni durevoli (art. 44);
- i rifiuti sanitari (art. 45);
- i rifiuti costituiti da veicoli a motore ed i rimorchi (art. 46).
Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero.
A tal fine il Consorzio:
- promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
- promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- promuove l’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme
corrette di raccolta e di smaltimento;
- assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.
Coerentemente agli scopi per cui è stato istituito, Polieco già dal gennaio 1999 ha provveduto alle
seguenti iniziative:
- strutturare la prima rete di raccolta per consentire ai detentori di rifiuti di beni in polietilene di non
subire la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 che l’art. 51, comma 6-bis,
Dlgs 22/1997 prevede per il mancato conferimento di tali rifiuti al Consorzio o a soggetti incaricati
dal Consorzio stesso;
- notificare l’assetto consortile ai Ministeri competenti, alle associazioni di categoria rappresentate
nell’ambito del “Tavolo dei 10” e a Confindustria, comunicando l’elenco degli operatori incaricati.
Tale elenco viene periodicamente aggiornato e rinotificato.
Al Consorzio partecipano:
- i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- i trasformatori di beni in polietilene;
- le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il
trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
- le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
Hanno il diritto di aderire al Consorzio in qualità di Soci aggregati i seguenti soggetti:
- raggruppamenti, formalmente costituiti, di imprese private e/o pubbliche e consorzi, anche a
partecipazione pubblica, i cui scopi rientrino tra quelli del Consorzio;
-
ogni altro soggetto che svolge attività connesse (direttamente o indirettamente) a quelle rientranti
nell’oggetto consortile, comprese le associazioni nazionali di categoria,gli Enti o le imprese il cui
oggetto abbia diretta attinenza con quello del Consorzio.
Non sono tenuti ad aderire al Consorzio:
- gli intermediari commerciali di polietilene, quando non siano anche produttori/importatori di
materia prima o fabbricanti/importatori di prodotti;
- gli utenti finali dei prodotti in polietilene;
- i produttori/detentori di rifiuti di beni in polietilene. Questi soggetti tuttavia sono obbligati a
conferire tali rifiuti al Consorzio, direttamente o mediante consegna a incaricati dal Consorzio
stesso.
8.3.12
CIRMI
CONSORZIO
ITALIANO
RIGENERATORI
MATERIALI
DELL’INFORMATICA ED ELETTRONICI
Il Consorzio CIRMI è un consorzio volontario di aziende che si occupano di raccolta, stoccaggio e
trattamento rifiuti informatici, quali i consumabili di stampa, i pc obsoleti, le periferiche di stampa,
e tutte le apparecchiature elettroniche in genere.
Il Consorzio nasce nel 1995, su iniziativa della ARRR (Agenzia Regione Recupero Risorse S.pa.,
azienda con partecipazione della Regione Toscana) e di un gruppo di imprese operanti nel settore
della rigenerazione dei supporti informatici.
Gli obiettivi del consorzio sono:
- riordino dei settori del recupero e trattamento dei materiali informatici;
- sviluppo di precisi standard qualitativi per i prodotti rigenerati;
- supporto tecnico legale ad associati e clienti;
- incentivazione di iniziative per una corretta informazione;
- implementazione di centri consortili per il recupero e la lavorazione dei consumabili di
stampa;
- implementazione di centri consortili per il recupero totale dei componenti elettronici
dimessi;
- analisi di fattibilità per affrontare il recupero dei beni durevoli contigui a quelli informatici.
Per quanto riguarda i servizi, il Consorzio fornisce ai soci:
- consulenza tecnica sulle tematiche della raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti
informatici;
- consulenza legislativa sulle normative vigenti e sulle tendenze future;
- consulenza formativa e amministrativa per ottenere le autorizzazioni necessarie ad operare
correttamente nel settore;
- consulenza commerciale per armonizzare le offerte di prodotti e servizi su tutto il territorio
nazionale.
Per le aziende, gli enti e le altre istituzioni, il Consorzio fornisce:
- consulenza ambientale sulle normative in vigore e sugli adempimenti necessari per una
corretta gestione dei rifiuti;
- informazioni sulle aziende aderenti al consorzio e sui loro prodotti e servizi;
- servizio di raccolta e conferimento di materiale elettronico obsoleto, a mezzo degli associati
o con conferimento diretto al sito consortile di stoccaggio e trattamento.
9. ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
9.1 Enti competenti per la misurazione
Con il D.M. del 20 settembre 2002, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce le
modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico (ai sensi del
decreto legislativo n. 351/1999, G.U. 2 ottobre 2002, n. 231) incaricando i seguenti organismi (art.4)
per le diverse funzioni tecniche:
- CNR, Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di metrologia "G. Colonnetti;
- CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, per le funzioni relative agli inquinanti non ancora
presi in considerazione dalla rete Euromet e per quanto riguarda l'accertamento del rispetto
della qualità dei dati;
- ANPA per quanto riguarda la garanzia di qualità dei dati;
- ISPESL, Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro, che in collaborazione con l'istituto di
metrologia "G. Colonnetti" e con l’Istituto sull'inquinamento atmosferico assicura la
disponibilità dei campioni secondari e di riferimento;
- ISS, Istituto superiore sanità;
- ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente;
- Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nominano una
commissione tecnica costituita da rappresentanti dell'ANPA, del CNR - Istituto
sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'ISS e dell'ENEA.
Inoltre l’art.4 del citato D.M stabilisce che i laboratori che operano nel campo del monitoraggio della
qualità dell'aria devono risultare conformi, per le relative singole misure, alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025.
10. ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
I soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti previsti dalla legge quadro sull’inquinamento
acustico sono diversi; i principali sono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie,
le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, gli esercenti o proprietari delle infrastrutture
pubbliche e private.
E' di seguito illustrato quale sia il ruolo di ciascuno di questi soggetti.
10.1 Lo Stato
La Legge Quadro 447/95 (art. 3) assegna allo Stato le seguenti competenze:
- determinare i valori dei limiti di emissione, immissione, attenzione e qualità del rumore, così
come definiti all'art. 2 della stessa Legge Quadro;
- coordinare l'attività e definire la normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la
certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del
rumore; stabilire il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività e le procedure di
verifica periodica dei valori limite di emissione di aeromobili, natanti e veicoli circolanti su
strada;
- determinare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo
conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
- coordinare le attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica, di raccolta, elaborazione
e diffusione dei dati. A tali attività di coordinamento provvede anche il Ministero dell'Ambiente,
che si avvale di: Istituto Superiore di Sanità, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ENEA
(Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), ANPA (Agenzia Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente), CSRPAD (Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e
Dispositivi), Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Istituti e Dipartimenti Universitari;
- determinare i requisiti acustici delle sorgenti sonore ed i requisiti passivi di edifici e
componenti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore;
- indicare i criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione di costruzioni edilizie ed
infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
-
-
determinare i requisiti acustici dei sistemi di allarme con segnale acustico e dei sistemi di
refrigerazione e disciplinarne l'installazione, manutenzione ed uso;
determinare i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e pubblico spettacolo;
adottare piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore di servizi pubblici
essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade, strade statali) entro i limiti stabiliti per
ogni specifico sistema (ferme restando le competenze degli enti locali quali Regioni, Province,
Comuni);
determinare i criteri per la misura del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e
disciplinare il contenimento del relativo inquinamento acustico;
determinare i criteri per la misura del rumore emesso dagli aeromobili e disciplinare il
contenimento del relativo inquinamento acustico;
predisporre campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.
Le competenze suddette sono esercitate dallo Stato mediante l'emanazione di decreti attuativi della
Legge Quadro 447/95, alcuni sotto forma di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM),
altri come Decreti del Presidente della Repubblica (DPR), altri ancora come Decreti Ministeriali (DM).
10.2 Le Regioni
Come già accennato la Legge Quadro 447/95 assegna alle Regioni competenze specifiche di indirizzo e
coordinamento delle attività di tutela dall'inquinamento acustico. Le competenze delle Regioni sono
definite in dettaglio all'art. 4 della legge quadro 447/95; entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge esse devono emanare Leggi Regionali volte a:
- stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio
nella zone previste dalle vigenti disposizioni, per l'applicazione dei valori di qualità;
- definire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli enti competenti, ovvero di
conflitto fra gli stessi;
- definire le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone per i
Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
- determinare le modalità di controllo, nel rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizio commerciali
polifunzionali;
- dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili 20 ed
infrastrutture, nonchè dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive;
- fissare le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni di piani di
risanamento acustico;
- per i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, definire i criteri e le
condizioni per l'individuazione di limiti inferiori a quelli stabiliti dalla legge;
- stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora esse comportino l'impiego di
macchinari o di impianti rumorosi;
- stabilire le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico;
- organizzare servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale;
- definire i criteri di redazione della documentazione, da presentare da parte dei competenti
soggetti titolari dei progetti o delle opere, per la valutazione di impatto acustico.
La Legge Quadro, all'art. 4, comma 2, aggiunge inoltre che le Regioni, in base alle proposte pervenute e
alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano
triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico; i Comuni adeguano i singoli piani di
risanamento acustico al piano regionale.
10.3 Le Province
La Legge Quadro definisce le competenze delle Province all'art. 5; le Province devono:
- assolvere alle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8
giugno 1990, n.142;
- assolvere alle funzioni ad esse assegnate dalle Leggi regionali;
- assolvere alle funzioni di controllo e vigilanza, stabilite dalla Legge Quadro, per garantirne
l’attuazione in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione
dell'Ambiente (art.14, c.1).
Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono
fonti di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle
proprie funzioni; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di
verifica e controllo (L.Q. 447/95, art.14, comma 3). In particolare, tra le competenze delle Province, si
ritiene possano ancora rientrare le seguenti attività:
- promuovere eventuali campagne di misura con lo scopo di individuare l’entità e la diffusione dei
rumori sul territorio e la tipologia delle sorgenti;
- creare ed aggiornare la banca dati rumore dell’intero territorio provinciale in modo compatibile
con il sistema informativo regionale per l’ambiente (SIRA);
- realizzare e gestire tramite le ARPA, su tutto il territorio provinciale, gli eventuali sistemi di
monitoraggio dell’inquinamento acustico.
Inoltre, tramite legge regionale, alle Province potrebbero anche essere assegnati compiti di
coordinamento e supervisione delle attività svolte dai Comuni in materia di tutela dell’ambiente
dall’inquinamento acustico.
10.4 I Comuni
Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti (art.5 della
Legge Quadro 447/95):
- · la classificazione in zone del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano
del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la Giunta Comunale deve presentare al
Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune. Il Consiglio approva la
relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia. Per i Comuni che adottano il piano di risanamento
la prima relazione è allegata al piano; per gli altri Comuni la prima relazione è adottata entro due anni
dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro 447/95;
-
-
-
il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture
e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale perla tutela
dall'inquinamento acustico;
la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto
dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e
dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o
mobile.
Tutte le attività sopra elencate sono esercitate dai Comuni seguendo le direttive fornite dalle Leggi
regionali.
I Comuni, inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, devono adeguare i
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro
l'inquinamento acustico (art. 6, comma 2); i Comuni il cui territorio presenti un particolare interesse
paesaggistico-ambientale possono stabilire limiti di esposizione inferiori a quelli fissati dalla legge,
secondo le direttive fornite dalle leggi regionali.
10.5 Il ruolo dell'APAT e delle ARPA
Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, coordinato con la legge 21 gennaio 1994, n.61, istituisce
l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) oggi APAT. I compiti istituzionali
assegnati all'ANPA dalla Legge sono i seguenti:
- attività di promozione della ricerca di base e applicata relativa alla protezione dell'ambiente;
promozione della ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili;
- attività di raccolta, elaborazione e pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale;
- formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri in
materia di protezione dell'ambiente;
- cooperazione con l'Agenzia Europea dell'Ambiente e con l'Istituto Statistico delle Comunità
Europee, nonchè con le Organizzazioni Internazionali operanti nel settore della salvaguardia
dell'ambiente;
- verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia di
ambiente;
- attività di controllo dei parametri fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;
- attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione dei rischi di
incidenti connessi alle attività produttive;
- attività di controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare;
- attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie Regionali per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
- attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'Ambiente e, tramite
convenzioni, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
Al fine di perseguire gli obiettivi menzionati, l'APAT fornisce al Ministero dell'Ambiente tutti gli
elementi in proprio possesso per la predisposizione della relazione sullo stato ambientale; stipula con
l'ENEA e con il Ministero dell'Ambiente apposite convenzioni per l'individuazione delle attività di
ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia; stipula inoltre accordi di programma anche
con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di protezione ambientale e delle attività
tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sempre in applicazione della legge n.61/94, istituiscono rispettivamente le Agenzie
Regionali e Provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i
beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione,
nonchè il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle Aziende Sanitarie. Le
Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le Regioni, utilizzando, tra l'altro, personale già in
organico presso di esse; sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di
intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali. Le Agenzie
Regionali collaborano con l'Agenzia Nazionale cui prestano, su richiesta, supporto tecnico, nonchè con
le Province, ai fini dei controlli previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico all'art. 14, comma
1.
Le ARPA possono svolgere anche funzioni di consulenza e supporto tecnico ai Comuni per gli obblighi
ad essi derivanti dall’applicazione della legge 447/95.
10.6 Le ARPA e le Regioni
Le ARPA, nell’esercizio delle loro funzioni per la protezione dell’ambiente, possono fornire un
supporto specifico alle Regioni nella predisposizione delle leggi regionali di recepimento della Legge
Quadro, sia su un piano tecnico di produzione di documenti di analisi dei problemi legati
all’inquinamento acustico e di formulazione di indicazioni per affrontarli, sia in qualità di consulenti
nella stesura delle bozze dei testi di legge in commissioni costituite con i funzionari regionali.
10.7 Le Aziende Sanitarie e le ARPA
A seguito dell’emanazione della legge 21/1/1994, n. 61, sono state trasferite le competenze per i
controlli ambientali dalle Aziende Sanitarie a nuove Agenzie Regionali che venivano prefigurate nella
legge citata e che sarebbero state istituite dalle singole Regioni.
La reale suddivisione delle competenze tra Agenzie Regionali e Aziende Sanitarie viene quindi
definita con l’emanazione delle specifiche Leggi regionali. Prendendo spunto da realtà normative
regionali già consolidate, indicativamente rimangono di competenza delle Aziende Sanitarie le
tematiche relative all’igiene edilizia in merito ai requisiti acustici degli ambienti adibiti ad uso abitativo o
pubblico, eventuali pareri sanitari per i nuovi Piani Regolatori (ove previsti) e la tutela della salute dei
lavoratori da inquinamento acustico negli ambienti di lavoro. Diventano invece di competenza delle
Agenzie Regionali le attività di prevenzione e controllo dell’inquinamento acustico nell’ambiente
esterno e nell’ambiente di vita.
La ricordata suddivisione delle competenze, se estremizzata, può risultare particolarmente impegnativa
e talvolta improduttiva se riferita ad attività che richiedono il coordinamento tra le reciproche
competenze, come nel caso di espressione dei pareri su attività di pianificazione, quali stesura di nuovi
PRG comunali, piani di risanamento acustico, ecc. In tali casi è essenziale che il parere sanitario (di
competenza Aziende Sanitarie) sia basato su valutazioni tecniche (di competenza ARPA) relative allo
stato attuale e futuro dell’ambiente: questa esigenza comporta necessariamente un lavoro
congiunto ARPA - Aziende Sanitarie. Questo modo di operare risulta ancor più proficuo quando le due
strutture collaborano con le Amministrazioni Comunali per la definizione degli orientamenti
nella predisposizione dei piani di risanamento acustico. Stante le diverse situazioni normative regionali,
non è possibile definire indicazioni di validità generale per le possibili soluzioni di collaborazione e di
coordinamento tra le Agenzie Regionali e le Aziende Sanitarie; tuttavia, esaminata la situazione locale,
per ogni tematica è possibile individuare la struttura titolare del procedimento: tale struttura formula il
parere finale raccordandosi con l’altra struttura e raccogliendone le indicazioni di competenza.
10.8 Gli esercenti delle infrastrutture pubbliche e private
Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono
presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore
dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei
relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei
piani di risanamento comunali.
Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti stessi che, ai sensi dell'art. 10,
comma 5, della legge n. 447, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 5% (1,5% per
l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle
infrastrutture. Appositi decreti (vedi tab. 1.1) stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento
dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali,
aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella
fascia o area territoriale di pertinenza della infrastruttura, attualmente individuata nelle bozze dei
suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente
all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati
con il piano di risanamento comunale.
I piani di risanamento prevedono:
- · la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo delle priorità che tengono conto sia dei
livelli di inquinamento acustico che dell'entità della popolazione esposta che del costo
dell'intervento;
il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove
saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- l'individuazione degli interventi.
Per gli esercenti di insediamenti produttivi, l'art. 15 comma 2 della L.Q. 447/95 stabilisce che, entro 6
mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, sia presentato, laddove necessario, un piano di
risanamento acustico al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo
continuo, i piani di risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali,
qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (DMA 11/12/96).
Qualora tali piani non vengano presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si
devono comunque adeguare ai limiti indicati dalla zonizzazione comunale entro il termine previsto per
la presentazione del suddetto piano.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa
anche i tempi per la realizzazione, da parte delle aziende, del piano di risanamento a decorrere dalla data
di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che
accompagna il suddetto piano: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione
delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.
-
ALTRI ENTI
11. UNIONCAMERE
L'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata
Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del DPR 30 giugno 1954 n. 709 ed esercita in regime
d'autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dalle altre leggi. La
legge 580/1993 è stata approvata in un periodo in cui il sistema istituzionale italiano appariva ancora
organizzato intorno a strutture eccessivamente centralistiche, nelle quali il modello piramidale non
sembrava più accettabile. In questa prospettiva la legge n.580 ha costituito una svolta e un modello per
reimpostare il rapporto tra Stato e imprese. La stessa articolazione territoriale (che, nella prima metà
degli anni ’90, poteva vantare poco meno di cento sedi delle Camere, oltre un centinaio di sedi
distaccate, circa centoventi aziende speciali e quasi una cinquantina di CdC italiane all’estero) si ispirava
al principio secondo il quale sono le amministrazioni pubbliche a servire le imprese e non queste a
seguire lo Stato. Affermazione, questa, sancita dalla legge Bassanini n.59 /92, tra cui i principi
fondamentali vi è quello della sussidiarietà; questa legge, che ha modificato radicalmente l’apparato
amministrativo pubblico, ha introdotto il concetto di autonomie funzionali, delle quali fanno parte gli
enti camerali. In questi anni uno dei compiti principali dell’Unioncamere è stato quello di dare un
sostegno alla trasparenza e all’affidabilità dei mercati in una società economica che è divenuta globale,
ma al tempo stesso è ancor più radicata nel territorio.
Le Camere di Commercio hanno come obiettivo generale: aiutare le imprese a diventare più
competitive. Le aree di lavoro sono numerose: dalla formazione all'informazione, dalla certificazione
ambientale al supporto per il trasferimento di know-how, dalla sperimentazione di impianti e
attrezzature alla promozione dei parchi scientifici e tecnologici. Le attività riguardano, soprattutto,
l'assistenza e la consulenza alle imprese e le iniziative nel campo della normazione, della certificazione,
della sicurezza, della responsabilità del produttore e del consumatore.
11.1 LA BORSA DEL RECUPERO
La Borsa del Recupero è un servizio che le Camere di Commercio italiane mettono a disposizione delle
aziende al fine di favorire la crescita del mercato del recupero, con l'obiettivo di promuovere l’incontro
della domanda e dell’offerta di materiali recuperabili e di attività e operazioni di gestione dei rifiuti, di
recupero, smaltimento in conformità alla normativa vigente.
All’interno della Borsa Telematica del recupero vengono scambiati:
- Rifiuti definiti dal codice CER
- Rifiuti recuperabili come previsti dal DM 5/2/98
- Materie, prodotti e materie prime seconde derivanti da processi di recupero e riciclaggio
- Beni a fine vita
Sono oggetto di negoziazione all'interno della BTR i seguenti servizi:
- Recupero
- Smaltimento
- Trattamento
- Trasporto
Sono organi collegiali di direzione e vigilanza del mercato telematico del recupero:
- il Comitato di Borsa costituito presso Unioncamere, con funzioni di direzione, coordinamento e
vigilanza;
- le Consulte di Filiera;
- le Camere di Commercio, organismi di accreditamento degli operatori, che svolgono così un
ruolo di garanzia e tutela del mercato e degli operatori; l
- le Camere di Commercio al fine di garantire omogeneità d’erogazione del servizio su tutto il
territorio nazionale adotteranno un’unica piattaforma telematica.
Tutte le fasi dell’utilizzo della Borsa Nazionale Telematica del recupero da parte degli operatori sono
disciplinate dal Regolamento Generale e dai specifici regolamenti che disciplinano la negoziazione nelle
singole filiere, predisposti dalle consulte di filiera.
Contemporaneamente il regolamento viene pubblicato sul sito Internet: a tutti gli operatori per
registrarsi viene richiesto di accettare quanto previsto dal regolamento.
Le camere di commercio ricevono anche il MUD – ( Vedi MODELLO UNICO DI
DICHIARAZIONE AMBIENTALE)
12. UNI -ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione è un'associazione privata senza scopo di lucro, i cui
soci, oltre 7000, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realtà
della Pubblica Amministrazione.
Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello
elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.
Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla
Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la Legge n. 317 del
21 giugno 1986. L'UNI partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività normativa degli organismi
sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Comité
Européen de Normalisation).
L'UNI è stato costituito nel 1921, con la sigla "UNIM", a fronte dell'esigenza dell'industria meccanica di
unificare le tipologie produttive, facilitare l'intercambiabilità dei pezzi, ecc.
Da allora, l'attività di normazione ha assunto sempre più importanza nel contesto economico del
paese: già nel 1928 la Confindustria ne riconobbe il ruolo fondamentale per l'economia e ne
promosse l'estensione a tutti i settori industriali: l'UNIM si trasformò così anche formalmente e la
sigla che lo contraddistingueva perse la "emme" finale, diventando l'attuale UNI. L'organizzazione
dell'UNI è quella tipica di un'associazione. Gli organi amministrativi sono infatti:
- l'Assemblea, formata dai soci: imprese, istituti scientifici e scolastici, professionisti,
Pubblica Amministrazione;
- il Consiglio, espresso dall'Assemblea e dai soci di diritto (Ministeri interessati, CNR,
associazioni imprenditoriali, Enti Federati);
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente.
L'UNI, nel suo ruolo istituzionale, ha come compiti principali:
-
Elaborare norme che vengono sviluppate da Organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le
parti interessate assicurando, in tal modo, il carattere di trasparenza e condivisione;
Rappresentare l'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo (CEN)
per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;
Pubblicare e diffondere le norme tecniche ed i prodotti editoriali ad esse correlati, sia
direttamente, sia attraverso i centri di informazione e documentazione presenti su tutto il
territorio nazionale (Punti UNI), sia tramite internet.
L'UNI, oltre a rappresentare un importante punto focale fra realtà nazionale ed internazionale, è altresì
punto di incontro fra mondi diversi, come imprese, professionisti, università, Pubblica
Amministrazione, consumatori, ecc… Da tale posizione, si consolida una serie di interrelazioni e si
acquisiscono valori culturali ed informativi che sono particolarmente importanti per la società.
Diventa pertanto ruolo dell'UNI anche quello di:
- Collaborare con gli Organismi di Normazione degli altri Paesi per favorire gli interessi delle
imprese italiane nei loro rapporti commerciali;
- Diffondere la cultura normativa mediante corsi di formazione, organizzazione e partecipazione
a convegni, fiere, pubblicazione di documenti tecnico - informativi e attraverso i propri mezzi di
comunicazione.
Il ruolo socio-economico:
- Promuovere la sicurezza, la qualità della vita e la conservazione dell'ambiente, regolamentando
prodotti, processi e servizi.
- Migliorare l'efficacia ed efficienza del sistema economico, unificando prodotti, livelli
prestazionali, metodi di prova e di controllo.
- Promuovere il commercio internazionale armonizzando norme e controlli di prodotti e servizi.
Facilitare la comunicazione unificando terminologia, simboli, codici ed interfacce.
- Salvaguardare gli interessi del consumatore e della collettività.
Gli Enti Federati
Soci di diritto dell'UNI sono organizzazioni che, su specifico mandato, svolgono attività di normazione,
ciascuna per il settore di propria competenza:
CIG - Comitato Italiano Gas
CTI - Comitato Termotecnico Italiano
CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo
STANIMUC - Standard per l'industria Manifatturiera
UNAVIA - Associazione per la Normazione e la Certificazione nel settore Aerospaziale
UNICEMENTO - Ente di Normazione dei Leganti Idraulici, Malte, Calcestruzzi e Cemento Armato
UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica
UNIFER - Ente di Unificazione del Materiale Ferrotranviario
UNIMET - Unificazione Metalli non Ferrosi
UNINFO - Tecnologie Informatiche e loro applicazioni
UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche
UNITER - Organismo di Normazione e Certificazione di Sistemi Qualità Aziendali Commercio e
Servizi
UNITEX - Associazione Nazionale per l'Unificazione nel settore Tessile
UNSIDER - Ente Italiano di Unificazione Siderurgica
PARTE SECONDA
VERIFICA DELLA ESISTENZA DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE PERFORMACES AMBIENTALI DEI SOGGETTI
IDENTIFICATI E INDIVIDUAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DEI SOGGETTI CHE
SVOLGONO TALI VALUTAZIONI CIRCA L'EFFICIENZA E IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE AMBIENTALI ADOTTATE DALLE
ISTITUZIONI INDIVIDUATE.
1. STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE VOLONTARI
Uno strumento che assolve allo scopo di valutare e certificare le performances ambientali di soggetti
(imprese, organizzazioni e anche autorità locali ed Istituzioni governative) è l’adozione di un Sistema di
Gestione Ambientale. I soggetti che vogliono impegnarsi nel miglioramento costante e continuo delle
proprie prestazioni ambientali, possono decidere, volontariamente, di utilizzare un SGA aderendo ad
uno dei sistemi attualmente riconosciuti:
- il sistema europeo EMAS - Eco Management and Audit Scheme
- il sistema internazionale previsto dalla norma ISO 14000 sulla certificazione ambientale.
1.1 EMAS
Il Regolamento CEE n. 1836 del 1993 (poi sostituito dal Regolamento CE 761 del 2001, ha introdotto
il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), che si propone l'obiettivo di favorire, su base
volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle
organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, ma sul miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e
con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.
L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a:
- effettuare una analisi ambientale iniziale con la quale viene stabilita la posizione iniziale
dell'organizzazione rispetto alle condizioni ambientali;
- stabilire la propria politica ambientale cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto
all'ambiente, definendo il quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target;
- elaborare il programma ambientale che contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere
gli obiettivi specifici ed i target, conseguenti alla politica ambientale;
- attuare il sistema di gestione ambientale, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura,
pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare,
mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale;
- effettuare l'auditing cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva
delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a
proteggere l'ambiente;
- redigere la dichiarazione ambientale, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, una
breve descrizione del sistema di gestione ambientale, una descrizione dell'organizzazione, degli
aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in generale delle prestazioni
ambientali dell'organizzazione.
Il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta ad esame per la convalida da
parte di un Verificatore Ambientale Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la
Dichiarazione ambientale sia stata convalidata, l'organizzazione può chiedere la registrazione, da parte
dell'Organismo nazionale competente, per essere inserita in un apposito “registro EMAS europeo”.
Ottenuta la registrazione, le organizzazioni possono utilizzare un logo EMAS.
L'adesione ad EMAS produce una serie di vantaggi, tra cui:
- riorganizzazione interna e conseguente crescita dell'efficienza;
- riduzione dei costi a seguito di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e nell'adozione di
tecnologie più pulite;
-
crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con conseguente riduzione
delle conflittualità interne ;
- creazione di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo ambientale e
con quelli che rilasciano le autorizzazioni;
- riduzione delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente;
- maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative ambientali;
- riconciliazione con i cittadini che percepiscono l'impegno al miglioramento ambientale da parte
dell'organizzazione;
- crescita delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali;
- riequilibrio sul territorio tra necessità di sviluppo e difesa dell'ambiente;
- maggiori garanzie di successo nelle azioni che vengono intraprese in materia ambientale, a seguito di
una più attenta valutazione;
- riduzione del carico burocratico (semplificazioni amministrative) per le organizzazioni aderenti ad
EMAS;
- maggiori garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese;
- incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta gestione ambientale che ne esalta
la valutazione.
La credibilità del sistema EMAS è dovuta a criteri di assoluto rigore da parte di tutti i soggetti che
operano all'interno del sistema stesso.
In primo luogo le imprese e, più in generale, le organizzazioni che scelgono questa strada su base
volontaria. Quindi i verificatori ambientali accreditati che devono interpretare il loro compito con
rigore e professionalità. Inoltre gli Organismi di accreditamento dei verificatori ambientali e gli
Organismi nazionali competenti che devono svolgere il ruolo affidato loro dallo Stato con assoluta
competenza, indipendenza e imparzialità.
Questi presupposti hanno spinto, negli ultimi anni in Italia, le Autorità, soprattutto locali, a prestare
particolare attenzione all'introduzione nella legislazione di specifici benefici per le imprese EMAS.
Le imprese sono state così orientate verso EMAS anche rispetto alla norma ISO 14001, la quale non
comportando l'obbligo della Dichiarazione ambientale, di una sua convalida e di una registrazione
ufficiale, da parte dell'Organismo nazionale competente, in un elenco pubblico, non garantisce lo stesso
livello di trasparenza di EMAS.
Il Regolamento EMAS n. 761/2001, attualmente in vigore, è il risultato di una evoluzione che ha
accentuato la sua capacità di favorire cambiamenti profondi nel comportamento delle imprese e delle
organizzazioni in direzione di una attenzione alle problematiche ambientali che va al di là del semplice
controllo dell'impatto da esse generato. Il nuovo Regolamento infatti discende da una precedente
versione del 1993 (Regolamento (CE) n. 1836/93) di portata più limitata, al quale sono state introdotte
sostanziali modifiche migliorative che hanno consentito tra l'altro di:
- estendere il campo applicativo, inizialmente limitato ai soli siti produttivi industriali, in modo da
poter trasferire i concetti e la cultura EMAS globalmente all'intero nostro modo di vivere, di
lavorare, di viaggiare, di usare il tempo libero. Oggi è possibile registrare EMAS gli alberghi, i
supermercati, gli ospedali, i servizi pubblici, le banche, le aziende di trasporto, le amministrazioni
pubbliche, ecc;
- considerare lungo l'analisi ambientale iniziale, anche gli aspetti ambientali indiretti che derivano
dalle attività svolte dalle organizzazioni interessate ad EMAS. Esse dovranno dunque preoccuparsi
anche dell'impatto ambientale generato dall'uso e dallo smaltimento finale dei loro prodotti, di
quello connesso alle attività svolte dai propri fornitori, di quello legato ai comportamenti dei propri
clienti o, nel caso delle Autorità locali, di quello derivante dal comportamento dei cittadini e degli
operatori economici presenti in una determinata area geografica;
- introdurre questioni inerenti la qualità ambientale del territorio. Il nuovo regolamento EMAS,
infatti, soprattutto attraverso l'emanazione di apposite linee guida (Decisione della Commissione
2001/681/CE e Raccomandazione della Commissione 2001/680/CE), consente di considerare aree
e distretti industriali, nonché introduce specifiche prescrizioni per le Autorità locali, in connessione
con i compiti specifici di tali organizzazioni relativi alla gestione del territorio ed al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini che vi abitano.
1.1.2 EMAS PER GLI ENTI LOCALI
Nel corso degli ultimi decenni, sulla base della constatazione delle condizioni di acuto degrado
dell’ambiente naturale, sia a livello locale che planetario, è maturata la necessità di adottare misure per
una più efficace protezione e salvaguardia dell’ambiente.
Parallelamente si sta affermando una nuova strategia che, oltre a richiedere il rispetto dei limiti
ambientali imposti dalle leggi, affida un ruolo importante all’azione di prevenzione, sollecitando ed
incoraggiando un comportamento volontario e responsabile di tutti gli operatori e degli stessi cittadini.
Temi di particolare importanza, per i territori, sono ad esempio considerati:
- la pianificazione territoriale ai fini dello sviluppo sostenibile;
- l'approccio globale ai problemi urbani;
- una più efficace gestione delle zone costiere;
- lo sviluppo di strumenti di gestione delle aree vulnerabili e delle aree naturali;
- l'impiego sostenibile delle risorse naturali.
Tutto ciò si aggiunge ai temi quali la riduzione dell'inquinamento, il risparmio energetico, la gestione dei
rifiuti.
In questo quadro si collocano la norma internazionale ISO 14001 e il sistema europeo di ecogestione ed
audit (EMAS). Si tratta di sistemi di gestione ambientale ai quali le imprese possono aderire su base
volontaria. Le organizzazioni che aderiscono ad uno dei due schemi si impegnano ad istituire e
sviluppare un sistema di gestione ambientale e di controllo interno dell’impatto delle proprie attività
sull’ambiente.
Un sistema di gestione ambientale è la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la
struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi
e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale.
Consiste in una serie di azioni e di strumenti volti al raggiungimento di un chiaro e definito obiettivo: la
protezione dell’ambiente.
Un sistema di gestione ambientale presuppone una pianificazione continua per fare, rivedere e
migliorare le prestazioni di un’organizzazione.
Il Regolamento CE 761/2001 EMAS e la norma internazionale ISO 14001 rappresentano dunque gli
standard di riferimento per ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale. I due
standard sono assolutamente coerenti, in seguito alla riedizione nel 2001 del Regolamento EMAS che
ha interamente compreso i requisiti della norma ISO 14001, ma il Regolamento europeo richiede un
ulteriore impegno in termini di comunicazione rappresentati dalla diffusione e periodico aggiornamento
di un documento destinato al pubblico.
(Dichiarazione Ambientale) circa le prestazioni ambientali dell’impresa.
Il Regolamento consente l’adesione ad EMAS a tutte le organizzazioni, non solo a quelle industriali, ma
anche quelle appartenenti al settore dei servizi ed agli enti pubblici, per realizzare costanti miglioramenti
dell’efficienza ambientale delle loro attività. Tuttavia non è possibile ottenere la registrazione EMAS
solo per alcune delle attività e servizi svolti dall’organizzazione (ad esempio, nel caso di Comuni, per
l’erogazione di servizi tecnici ambientali); la norma ISO 14001 invece non preclude tale possibilità.
Opportunità e vantaggi: i Sistemi di Gestione Ambientale sono un importantissimo strumento a
servizio delle Amministrazioni Pubbliche in quanto:
- costituiscono per l'amministrazione uno strumento di supporto della gestione generale delle attività;
- consentono di gestire il territorio in modo organico e moderno, preservando le risorse naturali e
riducendo le possibilità di calamità naturali e i loro eventuali impatti;
- consentono una razionalizzazione delle attività sotto il diretto controllo dell'Ente gestore e il
contenimento dei costi relativi;
- realizzano il miglioramento della qualità ambientale del territorio e della qualità della vita;
- forniscono le informazioni utili per gestire in modo ottimale le attività delegate ai fornitori ed
appaltatori;
- facilitano il continuo rispetto ed aggiornamento delle leggi e delle normative ambientali applicabili;
- producono il miglioramento dei servizi resi e delle attività svolte;
-
assicurano, mediante un riconoscimento (la certificazione) ed una supervisione di una parte terza
indipendente, la credibilità del sistema, valorizzandone all'esterno la trasparenza ed i risultati
perseguiti;
- contribuiscono ad accrescere l'immagine dell'Amministrazione del clima di fiducia di cui gode;
- costituiscono un veicolo per incentivare il turismo e per consolidare l'immagine e la qualità dei
prodotti che si identificano con il territorio di competenza e con le aree circostanti.
Conquistare il turista infatti oggi diventa sempre più difficile e meno automatico e spontaneo, ed è
in crescita la tendenza a porre molta attenzione al rispetto dell'ambiente nella scelta di una
determinata destinazione per le vacanze. Inoltre, una valida gestione di un territorio sotto il profilo
ambientale potrebbe rappresentare un'attrattiva per numerosi investitori, come ad esempio gli
operatori del settore turistico. Le ricadute sul turismo, in prospettiva, sono notevoli e la
certificazione ISO 14001 costituisce un segnale promozionale credibile e, al tempo stesso, una
garanzia per gli investitori del settore. Non a caso la stessa Comunità Europea promuove le pratiche
innovative nel settore dello sviluppo sostenibile del turismo nonché l'uso delle risorse turistiche nel
rispetto dell'ambiente.
Con uno strumento di visibilità istituzionale come Emas, le Pubbliche Amministrazioni vedono un
qualificato strumento metodologico e promozionale per l’attuazione delle proprie politiche,
specialmente per quei comuni a vocazione turistico-ambientale.
Praticamente dopo aver affrontato una Analisi Ambientale dei principali aspetti/impatti,
l’amministrazione descrive il suo Sistema di Gestione delle problematiche ambientali, prendendo a
riferimento anche lo standard ISO 14001. L’implementazione del SGA vedrà il coinvolgimento di tutti
dipendenti interni all’Amministrazione, per la redazione di una Dichiarazione Ambientale. La
dichiarazione ambientale sarà poi convalidata da un Verificatore Accreditato per la sua successiva
registrazione (presso il Comitato Emas nazionale) e pubblicazione verso l’esterno.
Vantaggi di EMAS:
I vantaggi più evidenti che gli enti pubblici potranno riscontrare nell’applicazione dell’EMAS sono così
sintetizzati:
all’interno dell’Ente Locale:
- Analisi dei progetti e dei costi associati agli aspetti ambientali ed alle politiche di sviluppo
- Razionalizzazione delle procedure di gestione (es. politiche di territorio, trasporto e discarica di
rifiuti, depurazione acqua)
- Riduzione dei costi legati ai consumi dovuto a maggiori strumenti di controllo
- Coinvolgimento attivo del personale interno all’Amministrazione
- Riduzione dei rischi di incidente (gestione impianti trattamento acque reflue, acquedotto)
verso l'esterno dell’Ente Locale:
- Miglioramento della propria immagine in termini di sostenibilità dello sviluppo, che si riflette in
un ritorno dal punto di vista dello sviluppo economico;
- Chiarezza e trasparenza nei rapporti con le parti interessate (organizzazioni non governative,
ministeri, altre amministrazioni pubbliche locali e non, comitati di cittadini, agende XXI, etc)
- Valorizzazione del capitale sociale e organizzativo dell’amministrazione pubblica
- Visibilità istituzionale e facilitazioni assicurative
- Facilitazioni nell’accesso ai bandi e nel conseguimento di contributi per il finanziamento di
progetti per lo sviluppo del territorio;
- Miglioramento dei rapporti con i singoli cittadini
Inoltre, il capitolo 8 del all.1 della Decisione 2001/681/CE descrive la possibilità per le autorità locali
governative di accettare una registrazione separata di parti di esse, anche se nel capitolo 2 dello stesso
documento si pone il principio che si eviti di registrare parti di un organizzazione con l’intento di
escludere aree caratterizzate da prestazioni che non potrebbero essere registrate EMAS.
In conclusione il regolamento Emas permette la registrazione separata di parti delle autorità locali solo
se risulta esplicitamente dichiarato l’impegno ad estendere gradualmente la registrazione a tutta la
struttura.
Inoltre, il soggetto ottiene l’iscrizione in un registro e quindi un riconoscimento visibile (la Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee riporta l'elenco delle organizzazioni registrate).
Rispetto ad altri strumenti volontari, con EMAS, l'ente che intende ottenere la registrazione si configura
quale soggetto unico gestore del sistema, assumendosi una grande responsabilità sotto la vigilanza di un
ispettore esterno e indipendente diventando, per tutti i soggetti privati e pubblici, un esempio da
imitare.
EMAS, inoltre, come sistema di gestione indirizzato all'organizzazione Ente locale, risulta funzionale al
possibile coordinamento di numerosi strumenti di programmazione e di sostenibilità oltre che prestarsi
all'integrazione con eventuali processi di Agenda 21 locale.
L'interesse per EMAS negli Enti locali risiede proprio nella sua stretta relazione con tanti strumenti già
sviluppati negli enti e che possono trovare nell'Emas la possibilità per un maggior coordinamento e per
una ratifica formale.
Lo stretto rapporto tra l'Emas e il sistema di Agenda 21 locale è stato riconosciuto al vertice di
Johannesburg dove sono stati decisi in tal senso numerosi partnerariati e iniziative,
ENTI COMPETENTI:
- COMITATO ECOLABEL ECOAUDIT (VEDI SOPRA)
- VERIFICATORI ACCREDITATI EMAS, ITALIANI
L’Accreditamento è concesso dal Comitato Ecolabel e Ecoaudit che si avvale del supporto tecnico
dell’APAT (vedi procedura per l’accreditamento, la sorveglianza ed il controllo dei verificatori
ambientali):
Certiquality
RINA
DNV- Italia
G.Penati
CSQA
BVQI-Italia
SGS- Italia
ICIM Spa
1.2 ISO 14000
Negli ultimi decenni si è sviluppata la convinzione che avere un comportamento ambientale corretto è
uno degli elementi del successo di una organizzazione. L’obiettivo della salvaguardi ambientale nella
gestione delle proprie attività diventa per le imprese una questione di primaria importanza in quanto è
un fattore determinante per la definizione della propria competitività.
Oggi sempre più governi, istituzioni, enti di ricerca studiano sistemi istituzionali, organizzativi e pratici
per l’abbattimento e/o la limitazione dell’inquinamento e l’impatto a ambientale.
È per questo che sono state predisposte una serie di norme che definiscono un Sistema di Gestione
Ambientale i cui requisiti sono specificati nella norma ISO 14001, che è certificabile da enti terzi così
come avviene per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001).
Si tratta di una certificazione s livello internazionale (al contrario di EMAS che è europeo) dove il
sistema è gestito dall’ISO (International Organization for Standardization), una organizzazione non
governativa nata nel 1947 per unificare e coordinare le norme industriali di carattere internazionale.
Attualmente sono centotrenta i paesi nei quali gli organi formatori si sono uniti all’ISO.
L’attività principale dell’ISO consiste nell’emissione di norme in diversi campi d’applicazione che
forniscono indicazioni sui sistemi di gestione delle organizzazioni per la realizzazione di prodotti e
servizi. (ruolo di CEN E CENELEC- a livello europeo)
Le normative internazionali vengono poi recepite nei singoli stati grazie all’attività degli organismi di
normazione nazionali. In Italia c’è l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) fondata nel 1921
come associazione avente lo scopo di emanare norme tecniche e prescrizioni tecniche generali e di
promuovere la diffusione e l’adozione delle norme unificate.
L’UNI quindi collabora con l’ISO, Il CEN per favorire l’armonizzazione delle normative internazionali
e con organismi nazionali come il Sincert (Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di
certificazione).
Le norme della serie ISO 14000 derivano dalle prescrizioni dettate dal Comitato ISO/TC 207 per
l’Environmental Management e permettono l’implementazione in azienda di un sistema ambiente che
influisce in maniera profonda sull’organizzazione interna.
Tale struttura organizzativa per mette all’impresa non solo di controllare che le proprie emissioni siano
conformi a quanto previsto da regolamenti, norme e leggi locali, nazionali ed europei, ma anche di
organizzare il ciclo produttivo, la gestione delle scorte o l’organizzazione nel suo complesso, al fine di:
- ottenere il preciso quadro normativo pertinente e mantenerlo sempre aggiornato;
- limitare al massimo i costi legati all’abbattimento dei fattori inquinanti;
- introdurre un sistema di miglioramento continuo (aggiornamento con il progresso tecnologico);
- razionalizzare, schematizzare e procedurizzare le problematiche ambientali in modo tale da
permettere una migliore gestione e controllo;
- pianificare gli interventi di mantenimento e procedurizzare ed ottimizzare gli interventi di
emergenza;
- monitorare e misurare in modo sicuro ed organico l’impatto, in modo tale da avere sempre un
quadro preciso della situazione;
- permettere di avere un riconoscimento ufficiale che attesta l’implementazione di un “sistema
ambiente”.
La serie delle norme ISO 14000 comprende:
- Norme relative ai Sistemi di Gestione Ambientale: ISO 14001, ISO 14004;
- Norme relative all’Auditing ambientale: ISO 140101, ISO 14011, ISO 14012;
- Norme relative alle etichettature ecologiche: ISO 14020, ISO 14021, ISO 14022, ISO 14023,
ISO 14024, ISO 14025;
- Norme per la valutazione delle prestazioni ambientali: ISO 14031
- Norme relative al ciclo di vita dei prodotti: ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043.
Vantaggi dell’applicazione di un SGA:
- Protezione dell’ambiente;
- Riduzione dei costi;
- Miglioramento dell’immagine e dei rapporti sociali;
- Riduzione degli incidenti;
- Conformità normativa;
- Miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione;
- Altri benefici in termini di credibilità, garanzie, prestiti bancari ecc.
Le fasi per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO
14001/1996 sono sei, consecutive:
- analisi ambientale iniziale;
- definizione della politica ambientale;
- pianificazione di obiettivi e traguardi;
- attuazione (individuazione degli indicatori della prestazione ambientale suscettibili di misura);
- controllo (procedure per sorvegliare e misurare regolarmente le principali caratteristiche delle
attività e delle operazioni che possono avere impatti sull’ambiente);
- riesame della direzione.
1.2.1 ISO 14000 PER GLI ENTI LOCALI
La certificazione a norme ISO 1400 in Italia ancora poco diffusa, sta ricevendo una sempre maggiore
attenzione anche da una categoria di soggetti particolare: gli Enti Locali.
Gli Enti Locali, ai quali oggi sono demandate più che in passato le politiche di difesa del territorio,
dispongono, oltre ai principi guida dell'Agenda 21 locale, della possibilità di garantirsi un efficace
controllo delle tematiche ambientali, attuando sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI
EN ISO 14001 nonché di manifestare pubblicamente tale impegno attraverso l'adesione al
Regolamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Gli Enti Locali considerati sono quelli
identificati dal D.Lgs. 267/2000, art.2 e precisamente: Comuni, Province, Città metropolitane,
Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni.
L'applicazione di un efficiente ed efficace sistema di gestione ambientale fornisce all'Ente Locale un
potente strumento per una gestione integrata del territorio, definendo gli strumenti per valutare e
controllare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti, generati cioè da tutti i soggetti che operano sul
territorio non sottoposti al controllo gestionale dell'Amministrazione (cittadini, attività produttive di
servizio, attività turistiche).
La norma UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento EMAS offrono un indispensabile strumento di
comunicazione con tutte le parti interessate, cittadini e mondo produttivo, innovando in tal modo il
rapporto fra cittadini e governo locale per poter definire una gestione partecipata del territorio.
La norma UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento EMAS rappresentano gli unici riferimenti formali per
quelle organizzazioni che vogliono produrre e amministrare tenendo sistematicamente sotto controllo
l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri servizi, con un'ottica rivolta oltre che al rispetto
delle leggi e delle norme, anche alla ricerca di un costante e continuo miglioramento delle prestazioni
ambientali.
Vantaggi
I vantaggi più evidenti che gli enti pubblici potranno riscontrare nell’applicazione dell’ISO 14001 sono
così sintetizzati:
all’interno dell’Ente Locale:
- Analisi dei progetti e dei costi associati agli aspetti ambientali ed alle politiche di sviluppo
- Razionalizzazione delle procedure di gestione (es. politiche di territorio, trasporto e discarica di
rifiuti, depurazione acqua)
- Riduzione dei costi legati ai consumi dovuto a maggiori strumenti di controllo
- Coinvolgimento attivo del personale interno all’Amministrazione
- Riduzione dei rischi di incidente (gestione impianti trattamento acque reflue, acquedotto)
verso l'esterno dell’Ente Locale:
- Miglioramento della propria immagine in termini di sostenibilità dello sviluppo, che si riflette in
un ritorno dal punto di vista dello sviluppo economico;
- Chiarezza e trasparenza nei rapporti con le parti interessate (organizzazioni non governative,
ministeri, altre amministrazioni pubbliche locali e non, comitati di cittadini, agende XXI, etc)
- Valorizzazione del capitale sociale e organizzativo dell’amministrazione pubblica
- Visibilità istituzionale e facilitazioni assicurative
- Facilitazioni nell’accesso ai bandi e nel conseguimento di contributi per il finanziamento di
progetti per lo sviluppo del territorio;
- Miglioramento dei rapporti con i singoli cittadini
ENTE competente: ENTI CERTIFICATORI ACCREDITATI
1.3 QUALITA’ AMBIENTALE DEI PRODOTTI- ETICHETTATURA ECOLOGICA
L'aumentata sensibilità dei consumatori nei confronti della variabile "ambiente" costituisce, ormai, una
condizione ampiamente recepita dal mondo della produzione. Oggi, sempre più aziende utilizzano
strumenti volontari al fine di esercitare e comunicare la propria coscienza ambientale; ECOLABEL,
EMAS, ISO 14001, Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) consentono alle imprese italiane, in
particolare alle piccole e medie imprese, di misurarsi sul terreno della competitività per rispondere alle
esigenze dei consumatori.
Pur mantenendo l'attenzione al prodotto, sia esso merce o servizio, le aziende hanno la possibilità di
comunicare le proprie strategie e l'impegno ad orientare la produzione nel rispetto dell'ambiente tramite
etichette e/o dichiarazioni, valorizzando il prodotto stesso.
Esistono tre diversi tipi di informazioni ambientali, istituite dalle norme ISO serie 14020:
- Etichette verificate da terzi, tipo I (ISO 14024)
- Autodichiarazioni, tipo II (ISO 14021)
- Dichiarazioni ambientali, tipo III (ISO TR 14025).
Tali tipologie utilizzano tutte, anche se in modo diverso, un approccio di studio basato sul ciclo di vita
(Life Cycle Assessment - LCA) come strumento di analisi degli impatti, siano essi emissioni o consumo
di risorse, che il prodotto genera nell'arco dell'intero ciclo di vita, dalla fase di estrazione delle materie
prime, passando per la produzione, la distribuzione, l'uso, fino al riciclaggio e/o al recupero e allo
smaltimento finale.
Il significato e il ruolo di ogni singolo tipo di informazione (Tipo I, II e III) trova collocazione
all'interno delle Politiche Integrate di Prodotto (IPP), promosse dalla Commissione Europea.
Il libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, presentato dalla Commissione Europea il 7
febbraio 2001 - COM(2001)68, si propone, infatti, di integrare le politiche ambientali esistenti per il
continuo miglioramento della valenza ecologica dei prodotti e servizi nell'arco del rispettivo ciclo di
vita. L'IPP focalizza l'attenzione sulla progettazione ecologica dei prodotti e sull'informazione della
prestazione ambientale.
Se l'obiettivo comune di ogni etichetta o dichiarazione ecologica è incoraggiare la domanda per la
fornitura dei prodotti che causano un minore impatto ambientale, attraverso la comunicazione di
accurate e verificabili informazioni sugli aspetti ambientali di beni e servizi, il campo di applicazione e il
target group varia a seconda del tipo di informazione. La scelta dello strumento di comunicazione più
idoneo è, quindi, dettata dalla consapevolezza delle esigenze ed aspettative dei propri clienti, attuali e
potenziali.
L'ECOLABEL è il marchio Europeo di qualità ecologica, sviluppato dalla Comunità Europea
nell'ambito delle attività del Quinto Programma d'Azione. Al regolamento 880/92, rivolto ai prodotti
industriali di largo consumo, ha fatto seguito, nel settembre 2000, il nuovo Regolamento ECOLABEL
(CE n. 1980/2000) con cui la Commissione Europea ha inteso dare maggiore enfasi alla diffusione del
marchio.
L'ECOLABEL è uno strumento volontario, selettivo e con diffusione a livello europeo, che intende
comunicare al consumatore l'alto livello di qualità ambientale e prestazionale del prodotto o servizio,
garantito e controllato dalla Commissione Europea; rappresenta, pertanto, uno strumento di distinzione
del prodotto o servizio immesso sul mercato.
La concessione del marchio è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di tipo I
(ISO 14024), applicato ai prodotti suddivisi per gruppi omogenei. I criteri ecologici di ciascun gruppo di
prodotti sono definiti dalla Commissione Europea usando il metodo di valutazione LCA (Life Cycle
Assessment), che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente durante tutte le fasi del loro ciclo di vita:
iniziando dall'estrazione delle materie prime, dove vengono considerati aspetti volti a qualificare e
selezionare i fornitori, passando attraverso i processi di lavorazione, dove sono gli impatti dell'azienda
produttrice ad essere controllati, alla distribuzione (incluso l'imballaggio) ed utilizzo, fino allo
smaltimento del prodotto a fine vita.
Le autodichiarazioni ecologiche, ISO tipo II, sono strumenti utilizzati frequentemente dalle industrie
per comunicare un particolare aspetto ambientale dei propri prodotti, quali la riciclabilità, la
biodegradabilità, la compostabilità; in questo modo si potranno ottenere direttamente molteplici
informazioni di carattere ambientale sui prodotti senza il bisogno di verificarne la presenza.
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), informazione di tipo III, è un documento con il quale
si comunicano informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di
prodotti e servizi. Tali informazioni hanno carattere esclusivamente informativo, non
prevedendo modalità di valutazione, criteri di preferibilità o livelli minimi che la prestazione ambientale
debba rispettare.
La EPD utilizza la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA - Life Cycle Assessment) come metodologia per
l'identificazione e la quantificazione degli impatti ambientali. L'applicazione della LCA deve essere in
accordo con quanto previsto dalle norme della serie ISO 14040, in modo da garantire l'oggettività delle
informazioni contenute nella dichiarazione.
La EPD è applicabile a tutti i prodotti o servizi indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella
catena produttiva; inoltre, viene effettuata una classificazione in gruppi ben definiti in modo da poter
effettuare confronti tra prodotti o servizi funzionalmente equivalenti.
La EPD viene verificata e convalidata da un organismo indipendente che garantisce la credibilità e
veridicità delle informazioni contenute nello studio LCA e nella dichiarazione.
Oggettività, confrontabilità e credibilità sono, pertanto, le caratteristiche principali sulle quali si basano
le dichiarazioni ambientali di prodotto e il sistema che le supporta
1.4 ECOLABEL
Il regolamento CE n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ha istituito
un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel).
Il Sistema è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali
negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle
risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai
consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali
prodotti.
Il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che
risultano conformi ai requisiti ambientali fondamentali e ai criteri per l'assegnazione del marchio di
qualità ecologica indicati dal regolamento stesso. Questi ultimi sono stabiliti per gruppi di prodotti.Per
"gruppo di prodotti" si intendono tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti
nell'uso e nella percezione da parte del consumatore.
2. GREEN PROCUREMENT E GPP- GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Con il termine “Green procurement” si fa riferimento alle politiche di approvvigionamento che
considerano gli aspetti ambientali attraverso l’indicazione di requisiti specifici che il fornitore deve
garantire come ad esempio il livello di performance ambientale, la qualità dei prodotti o materiali
forniti, le pratiche di gestione utilizzate ecc…
In questo contesto, particolarmente interessante è il progetto sviluppato dall’ANPA (oggi APAT),
Unità per la Qualità Ecologica dei Prodotti, in collaborazione con Associazione Impresa Politecnico,
nel dicembre 1999, dal tritolo “Green Public Procurement”, che coinvolge cinque amministrazioni,
come casi pilota: la Provincia di Torino, il Comune di Ferrara, il Comune di Firenze, l’AGAC (Azienda
di Servizi della Provincia di Reggio Emilia) e l’ANPA stessa.
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di strumenti per l’introduzione nella Pubblica
Amministrazione di procedure di acquisti basati su parametri ambientali, al fine di vederli applicati nella
maniera più estesa possibile all’interno della Pubblica Amministrazione italiana.
Si basa su una considerazione molto semplice e cioè che la Pubblica Amministrazione in Italia, secondo
i dati OCSE riferiti al 1998, acquista per un valore equivalente al 17 % del prodotto interno lordo, e ha ,
quindi, un potere di acquisto tale da poter influenzare il mercato verso l’offerta di beni e servizi che
tengano conto delle priorità e necessità della collettività in campo ambientale. Inserendo nelle
procedure di acquisto pubblico criteri di selezione basati anche su parametri ambientali la Pubblica
Amministrazione può svolgere un ruolo strategico: essere di esempio per tutti i consumatori, veicolare
le imprese verso produzioni più sostenibili per l’ambiente e ottenere il miglioramento della qualità
ambientale dei prodotti.
In particolare, le attività si sono concentrate nello sviluppo del “Manuale delle caratteristiche dei
prodotti ambientalmente preferibili da inserire nelle procedure di acquisto pubbliche” e di materiale per
la formazione del personale responsabile degli acquisti e dei dipendenti che utilizzano i prodotti
acquistati.
Oltre a un’analisi dettagliata del contesto organizzativo e normativo di riferimento per il GPP, nello
sviluppo del progetto ANPA “Green Public Procurement” si è individuata la metodologia per la
determinazione delle caratteristiche ambientali dei prodotti.
I risultati intermedi del progetto indicano, come condizione prioritaria per la riuscita delle attività, la
ferma volontà, a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, ad intraprendere progetti di Green Public
Procurement.
E’ stato messo in luce che per agire sulla “volontà” deve essere espresso un chiaro indirizzo da chi
determina le politiche pubbliche avviando l’intero processo di cambiamento.
L’analisi della normativa mostra che non esistono impedimenti per l’introduzione in Italia di politiche di
Green Public Procurement, a patto che gli aspetti ambientali inseriti nei processi di acquisto non
alterino in alcun modo i principi di fondo che regolano gli appalti pubblici di fornitura (tra gli altri: il
principio di trasparenza e delle pari opportunità tra imprese).
Le caratteristiche dei prodotti ambientalmente preferibili e le modalità per documentare le medesime,
inseribili nelle procedure di acquisto pubblico, sono contenute nel manuale prodotto e diffuso
dall’ANPA.
Per i 120 prodotti oggetto di analisi all’interno del manuale, è consultabile una lista di caratteristiche
ambientali che per le norme in vigore possono o debbono (es. 40% di carta riciclata per l’attuazione del
decreto legislativo 22/97) essere richieste nelle procedure di acquisto pubbliche.
Tali caratteristiche ambientali sono elencate nel manuale evidenziando il problema ambientale su cui
ciascuna di esse agisce (consumo di materie prime, risorse idriche ed energetiche, emissioni in acqua,
aria e suolo, inquinamento olfattivo, acustico e elettromagnetico, rifiuti).
Alcune di queste caratteristiche sono riportate all’interno del manuale come prioritarie, in quanto sono
state selezionate tenendo conto degli indirizzi di politica ambientale dati a livello nazionale ed
internazionale.
Questa struttura consente di mantenere l’esaustività delle informazioni date, ma nel contempo di
ottenere facilità di lettura e comprensione anche da parte di chi non deve avere specifiche competenze
in campo ambientale, come i funzionari responsabili degli acquisti.
Si fornisce nel contempo la possibilità di collegare la scelta di criteri ambientali all’eventuale politica
ambientale già presente nella singola amministrazione.
L’analisi del contesto organizzativo e normativo, insieme al manuale delle caratteristiche dei prodotti
ambientalmente preferibili ed al materiale per la formazione, rappresentano un insieme di strumenti
base che ANPA metterà a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni decise ad intraprendere
un cammino verso gli acquisti sostenibili.
I prodotti finora studiati sono 14 classificati in settori e sottosettori
Settore
Sottosettore
Arredi e complementi
Amministrazione e attività generali
Macchine per ufficio
Prodotti cartacei
Carburanti
Trasporti
Manutenzione dei mezzi di trasporto
Mezzi di trasporto
Servizi
Fornitura acqua
Fornitura gas
Prodotto
Sedia
Tavolo
Stampante
Fotocopiatrice
Computer
Carta per stampante e fotocopiatrice
Gasolio
GPL
Lubrificante
Pneumatico
Auto
Autocarro
-
Dispositivi di protezione individuale
Raccolta e trattamento dei rifiuti solidi
urbani
Indumenti a bassa protezione
Indumenti ad alta protezione
Cassonetto, campana per la raccolta
differenziata
Calzature
-
2.1 IL CONSUMO CRITICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ITALIA
La Pubblica Amministrazione, considerata in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, è il
principale consumatore-utente italiano, visto che contribuisce con l’acquisto di beni e l’affidamento di
servizi, alla formazione del 17-18% del Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano.
Da tale percentuale traspare il ruolo decisivo che la Pubblica Amministrazione può svolgere, in termini
di potere d'acquisto, per orientare imprese e cittadini verso scelte di produzione e consumo
ambientalmente e socialmente responsabili.
Gli Enti Locali, introducendo criteri di “preferibilità” ambientali e sociali nelle loro procedure di
acquisto di prodotti, o di affidamento di servizi (e negli appalti pubblici) possono spingere il sistema
produttivo a competere per produzioni più eco-efficienti e più attente alle condizioni di lavoro e al
rispetto dei diritti umani lungo tutta la filiera produttiva, e possono influenzare il cittadino verso scelte
di consumo consapevole.
La crescente attenzione della Pubblica Amministrazione verso gli aspetti ambientali (gli “appalti verdi”,
Green Public Procurement – GPP) ed etico-sociali degli approvvigionamenti è assimilabile al concetto,
sempre più diffuso tra le famiglie, del “consumo critico”, cioè al comportamento orientato alla sobrietà
degli stili di vita, attento al comportamento responsabile delle imprese, all’acquisto di prodotti ecologici
e del commercio equo e solidale, alla finanza etica, al turismo responsabile, ai boicottaggi, agli acquisti
di gruppo direttamente da produttori agricoli locali (Gruppi d’Acquisto Solidali – GAS), ecc.
Con un ritmo in continua crescita negli ultimi anni, molti Enti Locali hanno avviato una serie di
iniziative orientate ad un comportamento di acquisto, e non solo, più consapevole, come ad
esempio:
- mezzi di trasporto alimentati con carburanti alternativi (metano, GPL, ecc.);
- carta ecologica dotata di marchi selettivi riconosciuti da organismi pubblici;
- arredi per ufficio usati (Comune di Ferrara) o in legno certificato proveniente da foreste gestite in
maniera sostenibile (Consiglio Regionale della Toscana);
- sistemi illuminanti e apparecchi per ufficio a ridotto consumo energetico;
- prodotti biologici nelle mense scolastiche;
- prodotti del commercio equo e solidale nella ristorazione pubblica (Comuni di Genova e Firenze);
- uso di software libero (Province di Pisa, Lucca, Prato, Cremona, ecc.);
- selezione dei fornitori di servizi finanziari (es.: tesoreria) secondo principi di eticità (Comune di
Pavia);
- non concessione di sponsorizzazioni e patrocini a manifestazioni che coinvolgono imprese
responsabili della violazione di codici internazionali (Comune di Roma nel caso della Nestlè a
Eurochocolate 2003 e Bimbinfiera 2004)
Alcune disposizioni legislative italiane vigenti, anche se con livello di applicazione tutta da verificare,
obbligano le Pubbliche Amministrazioni all’acquisto di beni con determinate caratteristiche ambientali:
- D.Lgs. 22 del 1997: le pubbliche amministrazioni debbono acquistare una percentuale di carta
riciclata pari almeno al 40% del totale;
- D.M. 27/03/1998: nel rinnovo annuale del parco autoveicolare, le Amministrazioni dello Stato,
delle Regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici devono acquistare il 30% nel 2001
(50% nel 2003) di veicoli a carburanti alternativi;
- L. 448 del 2001, finanziaria 2002: disposizioni alle pubbliche amministrazioni affinché almeno il
20% dei pneumatici necessari agli automezzi siano costituiti da pneumatici ricostruiti (art. 52,
comma14); disposizioni per l'utilizzo nelle pubbliche amministrazioni di beni ottenuti con materiali
riciclati;
-
D.M. 203 08/05/2003: Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
A comporre il quadro normativo si aggiungerà il recepimento italiano alle nuove direttive comunitarie
sugli appalti pubblici, che stanno per essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
e che prevedono, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la possibilità di
integrare esplicitamente considerazioni di carattere ambientale e sociale nelle varie fasi di un appalto
pubblico (definizione delle specifiche tecniche dell’oggetto dell’appalto, selezione dei fornitori, criteri di
aggiudicazione, esecuzione dell’appalto).
Infine possiamo dire che gli obblighi a cui sono soggette le autorità pubbliche, di osservare il sistema
normativo vigente su tutto il territorio nazionale nel settore degli appalti pubblici, rende gli acquisti
pubblici sostenibili una buona pratica ad “alta replicabilità”: le esperienze maturate da
un’Amministrazione possono infatti essere adattate, con relativa facilità, alle esigenze di altre
Amministrazioni.
Anche se non obbligati, molti Enti locali, soprattutto nel contesto dei processi di Agenda 21 Locale,
hanno integrato volontariamente dei criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisizione di
prodotti e servizi. Ecco un elenco, non certamente esaustivo:
Provincia di Cremona: progetto LIFE-Ambiente GPPnet: la rete degli acquisti pubblici verdi.
Provincia di Torino: progetto A.P.E. (Acquisti Pubblici Ecologici)
Provincia di Bologna: progetto multi-stakeholder “Acquisti verdi” nell’ambito di Agenda 21 Locale
Provincia di Lecco: Verde Comune
Provincia di Reggio Emilia: le attività
Provincia di Firenze: progetto “integrato” nell’ambito di Agenda 21 Locale della Provincia di Firenze,
con il supporto tecnico di ARPAT
Provincia di Genova: ha tradotto in italiano il manuale elaborato dall'OCSE "Acquisti verdi per le
pubbliche amministrazioni". L'idea é quella di costituire un gruppo di lavoro interno all'Ente sui GPP e
allargare il gruppo di lavoro alla partecipazione di altri Enti Pubblici della Provincia di Genova
Comune di Ferrara: nell'ambito dei progetti dell'agenda 21 locale c'è un programma per l'attuazione di
una politica di acquisti verdi.
Durante il convegno organizzato da ARPAT a “Terra Futura” (“Il ruolo degli acquisti pubblici per la
sostenibilità ambientale e sociale”, sono state presentate due pubblicazioni utili a supportare le
Pubbliche Amministrazioni nel concretizzare questa “buona pratica”:
- “Le forniture verdi in Italia” a cura di Maurizio Fieschi, Ed. Il Sole 24 Ore;
- “Manuale GPP”, realizzato nell’ambito del progetto LIFE-Ambiente della Provincia di Cremona
“GPPnet: la rete degli acquisti pubblici verdi”.
Ci sono città come Kolding e Copenhagen che da anni sperimentano appalti verdi. La conoscenza delle
loro esperienze e le loro best practice può essere molto utile alle Amministrazioni che vogliono mettersi
all’opera. Ecco che alcuni degli Enti pubblici italiani che hanno intrapreso iniziative in tema di acquisti
sostenibili hanno aderito alla campagna europea “Procura+” promossa da ICLEI impegnandosi ad
adottare un modello di implementazione e alcuni criteri d’acquisto condivisi a livello europeo. Gli
aderenti alla campagna: Comuni di Ferrara e Sesto San Giovanni, Province di Cremona e Torino,
ARPA Piemonte e ARPA Toscana.
Partner italiano della campagna: Macroscopio S.p.A., Milano.
2.2 DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2003 n. 203
MANUFATTI E BENI DELLE PA OTTENUTI DA MATERIALE RICICLATO
La legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 56, prevede che con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive
e della salute, sentito, il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di calcolo, nonché
la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie
a garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con
materiale riciclato.
La ratio di questa norma risiede nella considerazione che la creazione di un mercato per i prodotti
derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa
comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato è una
componente fondamentale delle attività di gestione dei rifiuti.
In applicazione di questa disposizione, è stato emanato il DM 203/2003 recante “norme affinché gli
uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo”.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2003, n. 180, individua regole e definizioni
affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale
riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.
Il decreto individua anche le “categorie di prodotto”, vale a dire le tipologie di manufatti e beni ottenuti
con materiale riciclato ( l'elenco è predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta di un
gruppo di lavoro), e dispone che i destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di
prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni
appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.
Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e
beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di
prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto,
il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa
riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.
L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va
a compensare il mancato acquisto in altre categorie.
La norma prevede anche l’istituzione di un repertorio del riciclaggio (RR) contenente:
a) l'elenco dei materiali riciclati;
b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del
prezzo.
Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR),
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può essere anche consentita a terzi, purché non a
titolo oneroso, ma l'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso
dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra
una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio . La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai
dati identificativi dell'azienda, deve riportare:
a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato;
b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovrà rispettare i limiti minimi definiti per
detti materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore
professionalmente abilitato, sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata;
c) indicazione di un tecnico responsabile;
d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto in
materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini, evidenziando la
conformità qualitativa del prodotto;
e) ogni altra informazione utile.
I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito nell'etichetta.
Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, di competenza delle rispettive aree
geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.
Per quanto riguarda i destinatari di dimensione nazionale, l'individuazione è a cura dell'Osservatorio
nazionale dei rifiuti.
Per quanto riguarda i controlli, il decreto stabilisce che la constatazione del mancato rispetto di quanto
dichiarato in sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al repertorio del
riciclaggio ne comporta la cancellazione dal repertorio stesso e la decadenza dl diritto di indicare la
dicitura sull’etichetta.
Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i
produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:
a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del
riciclaggio;
b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la
natura e la provenienza;
c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di
verificarne la natura e la provenienza.
Infine il decreto prevede alcune deroghe per alcune tipologie di materiali considerate materie prime
secondarie:
- i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero, concorrono nel
calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo
immesso;
- i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un
semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che
comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel
calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.
3. LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT (VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI
PRODOTTI)
L'Analisi del Ciclo di Vita conosciuta a livello internazionale come LCA (Life Cycle Assessment), fa
parte dei nuovi strumenti metodologici, messi a punto negli ultimi anni, per rendere eco-sostenibili le
attività umane, sviluppando soprattutto interventi di natura preventiva.
La definizione proposta dalla SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) sulla
metodologia LCA, oggi formalizzata nella ISO 14040, è la seguente: “È un procedimento oggettivo di
valutazione dei carichi energetici e ambientali relativi ad un processo o unicità, comprendendo l'estrazione e il trattamento
delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l'uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale”.
Il ciclo di vita di un prodotto (le stesse considerazioni si applicano a qualsiasi attività umana), viene
quindi esaminato "dalla culla alla tomba", attraverso un'articolazione in tre fasi principali:
- la compilazione di un inventario di ingressi (cioè materiali, energia, risorse naturali) ed uscite
(emissioni in aria, acqua, suolo…) rilevanti del sistema;
- la valutazione degli impatti ambientali potenziali, diretti ed indiretti, associati a questi input e
output;
- l'analisi dei risultati delle due fasi precedenti e la definizione delle possibili linee di intervento.
L’analisi del ciclo di vita può essere considerata come l’evoluzione della tecnica di analisi energetica, i
cui primi esempi d'applicazione risalgono alla fine degli anni sessanta, quando alcune grandi industrie
hanno incominciato a rivolgere un interesse particolare ai temi del risparmio delle risorse (energia e
materiali) e del contenimento delle emissioni nell’ambiente.
L’importanza di questi temi è negli ultimi trent’anni cresciuta in modo impressionante, tanto che oggi
essi sono al centro del grande dibattito sull’ambiente, che interessa non solo il mondo scientifico ma
tutta la società civile, coinvolgendo ogni forma di attività antropica.
Da questo emerge l’attualità della LCA, la nuova metodologia la cui caratteristica fondamentale è
costituita dal modo assolutamente nuovo di affrontare l’analisi dei sistemi industriali: dall’approccio
tipico dell’ingegneria tradizionale, che privilegia lo studio separato dei singoli elementi dei processi
produttivi, si passa ad una visione globale del sistema, in cui tutti i processi di trasformazione, a partire
dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita, sono presi in
considerazione in quanto partecipano alla realizzazione della funzione per la quale essi sono progettati.
I recenti provvedimenti di politica ambientale europea e l’introduzione delle Norme ISO della serie
14.000, e in particolare quelle della serie 14.040 dedicate alla LCA, hanno sicuramente costituito un
ulteriore incentivo per le imprese a dotarsi di procedure di controllo e di verifica dei rendimenti
energetico-ambientali dei propri processi, di implementazione di veri e propri sistemi di gestione
ambientale (SGA) e di richiesta di etichette ecologiche, orientando di conseguenza la ricerca applicata
ad elaborare nuove tecniche in grado di soddisfare tali esigenze.
La valutazione del ciclo di vita si è venuta affermando negli ultimi anni come strumento di supporto
nella pianificazione strategica di sistemi di gestione integrata dei rifiuti.
La gestione dei rifiuti si presenta infatti come un sistema estremamente complesso la cui ottimizzazione
presuppone la capacità di valutare l'insieme dei flussi di massa e di energia e i conseguenti impatti
ambientali associati alle singole fasi che compongono la filiera del rifiuto: dal conferimento dei rifiuti ai
cassonetti, alle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio, sino allo smaltimento
finale dei residui di processo.
Le linee guida per redigere una LCA sono state redatte dalla SETAC e sono ora disponibili nelle norme
ISO della serie 14040: Le quattro normative principali concernenti la modalità di implementazione della
LCA sono rappresentate dalla sigla "ISO" e da una numerazione progressiva da 14040 a 14043, come di
seguito elencato:
ISO 14040 - Environmental management - Life cycle assessment - Principi e struttura
ISO 14041 - E.M. - LCA - Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione e inventario
ISO 14042 - E.M. - LCA - Valutazione degli impatti
ISO 14043 - E.M. - LCA - Interpretazione dei risultati e miglioramento
Le fasi della LCA sono cosi riassumibili:
- definizione degli obiettivi;
- inventario (LCI o Bilancio Ambientale);
- valutazione degli impatti;
- interpretazione dei risultati;
- eventuale miglioramento al prodotto o al sistema considerato.
4. IPP – POLITICHE INTEGRATE DI PRODOTTO
Il termine Politiche Integrate di Prodotto deriva dall’inglese Integrated Product Policies e non ha
ancora una definizione accettata in maniera “universale”. Analizzando gli elementi che caratterizzano
questo strumento nuovo, si può dire che le IPP sono approcci integrati alle politiche ambientali rivolti
al miglioramento continuo della prestazione ambientale dei prodotti (merci e servizi) nel loro intero
ciclo di vita. Si caratterizzano quindi come un nuovo approccio diretto ad analizzare e raccordare tra
loro politiche già esistenti, focalizzate su varie fasi del ciclo di vita o sull’adozione di particolari
strumenti.
In quest’ottica IPP mira ad analizzare le varie azioni messe in atto attraverso interventi quali ad esempio
EMAS, Ecolabel, nuovi standard, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), incentivi, tasse,
procedure d’acquisto sostenibile, per poi analizzarle nell’ambito di tutto il ciclo di vita del prodotto,
della sostanza o del servizio.
Obiettivo generale delle politiche integrate di prodotto è il miglioramento della prestazione ambientale
del prodotto nel contesto del ciclo di vita del prodotto stesso.
Tale obiettivo può essere conseguito attraverso azioni di vario genere tra cui:
-
ridurre la frammentazione degli interventi di politica ambientale esistenti attraverso la creazione di
un quadro metodologico di riferimento per gli interventi cha hanno un effetto sul ciclo di vita del
prodotto;
aumentare le sinergie, evitare duplicazioni ed identificare contrasti o contrapposizioni nell’ambito
dell’implementazione di politiche esistenti;
stabilire nuove priorità in termini di fasi del ciclo di vita e di strumenti per la gestione del prodotto,
sia esso un bene, una sostanza o un servizio;
definire un quadro metodologico volto a facilitare il dialogo e la cooperazione tra gli stakeholder di
riferimento.
5. IPPC- INTEGRATED POLLUTION PREVENTIONAND CONTROL
In questi ultimi anni il problema dell'impatto ambientale delle attività produttive ha determinato
l'impegno di molti governi, organismi governativi e della stessa Unione Europea, per la definizione di
nuove normative e azioni che permettessero lo sviluppo di produzioni più pulite.
La direttiva 61/96/Ce nota anche come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control in italiano, Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è lo strumento di cui l'Unione
Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento
industriale e di promozione delle produzioni pulite, valorizzando come strumento fondamentale il
concetto di "migliori tecniche disponibili".
La direttiva IPPC richiede ai Paesi appartenenti all'Unione Europea un nuovo atteggiamento per quanto
riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, attribuendo ai singoli organismi nazionali
un'innovata funzione metodologica e operativa rispetto alle questioni ambientali. La direttiva, infatti, si
pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, intervenendo alla
fonte delle attività inquinanti (attraverso una più rigorosa definizione del termine "compatibilità
ambientale") e garantendo una corretta gestione delle risorse naturali. La direttiva Ippc è stata recepita
in Italia attraverso l'emanazione del decreto legislativo n.372 del 4 agosto 1999.
La modalità d'azione proposta dalla direttiva è incentrata su un approccio integrato per la prevenzione e
la riduzione dell'inquinamento proveniente dai settori produttivi individuati in un apposito allegato:
approccio integrato dal punto di vista di un coordinamento delle autorità competenti relativamente alle
procedure e alle condizioni di autorizzazione alla produzione per gli impianti industriali; approccio
integrato riferito, altresì, al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato suddiviso
in tre autonome parti (acqua, aria e suolo), ma come un unicum da proteggere. Il tutto inserito in una
logica di razionalizzazione e semplificazione che valorizzerà le specifiche funzioni e competenze a
livello centrale (ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e APAT) e sul territorio (Regioni,
Enti locali e sistema delle Arpa).
La direttiva Ippc ha introdotto il concetto di valori limite di emissione basati sull'individuazione di
standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione politica: le migliori tecniche disponibili (Bat- Best
Availables Technologies). Per migliori tecniche si intendono non solo le tecnologie di processo, ma
anche la loro progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche
disponibili, quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori industriali sia dal punto di vista
tecnologico che economico, in una valutazione articolata dei costi e benefici derivanti dal loro impiego.
Valutazione che non esclude (anzi integra) le opzioni di "politica ambientale", nazionale e locale,
riguardanti i processi e le tecnologie nei settori produttivi interessati all'applicazione dell'IPPC.
L'Unione Europea si è attrezzata per favorire l'attuazione della direttiva Ippc creando un apposito
ufficio, operante presso il Centro comunitario di ricerca di Siviglia. L'ufficio "IPPC" coordina una serie
di gruppi tecnici che sono incaricati della redazione di documenti di riferimento per l'individuazione
delle migliori tecnologie, i cosiddetti BAT reference documents.
L'Italia negli ultimi anni ha attivamente contribuito ai lavori dei gruppi tecnici, mediante il
coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Allo stesso tempo, sempre in ambito Ue, è stata costituita una rete di soggetti esperti, denominata
IMPEL e costituita prevalentemente dalle Agenzie ambientali dei paesi membri, che organizza studi
finalizzati all'approfondimento degli aspetti normativi e di controllo (in generale gli aspetti di
attuazione). Anche in tale occasione l'Italia ha partecipato ai lavori della rete Impel coordinando alcuni
progetti e ospitando eventi di presentazione dei risultati. Prima ancora che la direttiva IPPC venisse
recepita nell'ordinamento nazionale, l'ANPA (attualmente confluita in APAT) si era esercitata nella
trasposizione dello spirito innovativo della direttiva predisponendo lo schema di decreto per
l'individuazione delle BAT di depurazione per gli impianti che recapitano effluenti liquidi nella laguna di
Venezia e nel suo bacino scolante. Lo schema di decreto era stato poi integralmente recepito dal
Ministero dell'Ambiente e pubblicato sulla gazzetta ufficiale (maggio 1999).
La conoscenza puntuale degli impianti di Porto Marghera, acquisita nel corso della redazione del
decreto sulle BAT, ha consentito peraltro di continuare a utilizzare tale area industriale come caso di
studio per il "Progetto Process Integration", a forte contenuto innovativo e rientrante in una delle 5
tematiche oggetto della Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e l'ex struttura dell'ANPA, per
ulteriori attività mirate alla salvaguardia della laguna di Venezia.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha continuato ad avvalersi dell'APAT anche per
la fase di attuazione della direttiva IPPC e del decreto 327/99, affidando all'Agenzia il compito di
coordinamento del contributo italiano ai lavori comunitari per la redazione del documento di
riferimento sulle pratiche di controllo delle attività industriali.
Inoltre, nell'ambito della direttiva IPPC sono previsti numerosi adempimenti di comunicazione a carico
degli Stati Membri e nei confronti della UE.
A tal fine, all'interno delle attività legate all'IPPC si studia, per conto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, la possibilità di realizzare un osservatorio sull'applicazione della direttiva IPPC
finalizzato alla raccolta e diffusione delle informazioni rilevanti, nonché per il supporto in materia di
comunicazione ed informazione. Verrà sviluppato, progettato e realizzato un sito internet dedicato
all'applicazione della direttiva IPPC e si provvederà anche all'inserimento nei database di tutti i dati e i
documenti catalogati in relazione al processo di attuazione, alle qualità ambientali, alle attività industriali
ed alle migliori tecniche disponibili (BAT).
6. STRUMENTI PER IL TERRITORIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
6.1 AGENDA 21LOCALE
L' Agenda 21, documento di intenti e indirizzi approvato a Rio de Janeiro nel 1992, introduce per la
prima volta (all'interno del capitolo 28 - dedicato alle autorità locali) l'esplicito riferimento alla
dimensione locale come forza propulsiva in direzione dello sviluppo sostenibile. Infatti nello stesso
documento viene sottolineata la necessità di attivare, entro il 1996, un'Agenda 21 "locale" da parte delle
amministrazioni appartenenti ai 178 paesi firmatari del documento.
Anche in considerazione della vertiginosa crescita degli agglomerati urbani, nei quali oggi vive il 45%
della popolazione totale, questa particolare attenzione alla scala locale non poteva prescindere dal ruolo
strategico che l'ambiente urbano dovrebbe assumere nel definire modelli di sviluppo sostenibile per
l'intero pianeta. Ed è proprio in questa direzione che ci si è mossi in Europa, con l'organizzazione della
Conferenza di Aalborg (1994), durante la quale sono state poste le fondamenta del movimento per
l'Agenda 21 nel nostro continente. Durante la Conferenza venne presentata la Carta di Alborg, un
documento programmatico che stabiliva le modalità ed i criteri di applicazione dell'Agenda 21 locale in
Europa, ed è stata istituita la Campagna Europea delle Città Sostenibili, il cui fine è di promuovere
iniziative per la sostenibilità urbana in Europa. In seguito, con la Conferenza di Lisbona (1996) è stato
dato un decisivo impulso al processo di attuazione dell'Agenda 21, con il passaggio "dalla carta
all'azione". Dal 9 al 12 febbraio 2000 si è tenuta ad Hannover (Germania) la Terza Conferenza Europea
delle Città Sostenibili, con il supporto della Campagna Europea delle Città Sostenibili e della DG
Ambiente della Commisione Europea. La conferenza ha fatto il punto sull'impegno mostrato circa lo
sviluppo urbano sostenibile e si è chiusa con la sottoscrizione, da parte delle autorità locali europee,
dell'Appello di Hannover.
In Italia, il primo segnale concreto di adesione ai principi dell'Agenda 21 e di attuazione delle sue
direttive in direzione dello sviluppo sostenibile viene dato dal Governo che, alla fine del 1993, con
apposita Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), varò un
Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell'Agenda 21, ratificando al tempo stesso le
dichiarazioni di Rio sulla Biodiversità e sui Cambiamenti Climatici.
Il passo successivo, risultato decisivo ai fini del "decollo" dell'Agenda 21 locale nel nostro paese, si è
evidenziato con la decisione autonoma da parte di alcune amministrazioni locali italiane di firmare la
Carta di Aalborg e di aderire in tal modo alla Campagna Europea delle Città Sostenibili.
Il numero di amministrazioni (Comunali, Provinciali, Regionali) italiane che oggi aderiscono alla
Campagna non fornisce un quadro completo della "via italiana allo sviluppo sostenibile". A tutt'oggi
sono comunque poche le esperienze di Agenda 21 locale realmente significative e confrontabili con
analoghe esperienze europee; il ritardo che si registra può essere ascritto alla mancanza, negli anni
passati, di concrete politiche improntate alla diffusione dell'Agenda 21 locale come strumento
fondamentale di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità.
A partire dal 1999 si è manifestata, peraltro, una sostanziale inversione di tendenza grazie all'opera delle
associazioni ambientaliste che non hanno mai cessato di enfatizzare la necessità di avviare il processo di
Agenda 21 locale nel nostro paese. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha avviato
alcune significative azioni di sostegno, quali il Premio Città Sostenibili dei Bambini e delle Bambine (alla
sua terza edizione) ed il Premio Città sostenibili destinato ai comuni italiani con più di 30.000 abitanti.
A completare il quadro degli interventi, che stanno dando grande impulso all'avvio di nuovi progetti di
Agenda 21 locale, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici ha pubblicato le
"Linee Guida per le Agende 21 locali in Italia”, edite dall'APAT (allora ANPA) in collaborazione con
l'Istituto di Ricerche Ambiente Italia; queste delineano nel dettaglio l'intera procedura che conduce alla
predisposizione ed all'attivazione di un'Agenda 21 locale.
Sulla base delle esperienze significative, maturate a livello nazionale, le "Linee Guida" propongono un
percorso di realizzazione di un'Agenda 21 locale, articolato in diverse fasi:
1. Impegno formale dell'Amministrazione locale a supportare il progetto in termini di risorse
umane e finanziarie;
2. Individuazione e coinvolgimento dei rappresentanti della comunità locale nella sua totalità
(stakeholders): questa fase è cruciale, perché risponde all'esigenza contenuta nel concetto stesso
di Agenda 21 locale, ovvero quella di coinvolgere l'intera comunità nel perseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile;
3. Costituzione di un Forum, che rappresenti il punto di riferimento per favorire il coinvolgimento
di tutta la comunità locale, ed il luogo di confronto sulle problematiche da affrontare;
4. Predisposizione di un quadro diagnostico basato sulla raccolta di informazioni e modelli
inerenti a tutte le problematiche ambientali locali;
5. Definizione degli obiettivi generali di sostenibilità ed individuazione delle priorità di intervento;
6. Definizione di obiettivi specifici e misurabili (targets);
7. Elaborazione di un piano d'azione, realizzato sulla base degli elementi raccolti nelle fasi
precedenti, che venga discusso dalle autorità locali, dal Forum e dalla cittadinanza;
8. Attuazione del Piano, che comporta l'individuazione dei diretti responsabili e la predisposizione
delle risorse finanziarie;
9. Monitoraggio delle fasi di realizzazione del piano, valutazione dell'efficacia degli interventi
compiuti ed eventuali aggiornamenti del piano d'azione.
Le "Linee Guida", oltre a fornire utili raccomandazioni nell'intento di rendere più semplice ed
immediato l'avvicinamento al processo di Agenda 21 locale, offrono un ampio quadro di esperienze
maturate negli ultimi anni da numerose realtà locali europee ed extra-europee, dalle quali possono
essere tratte indicazioni strategiche fondamentali per la buona riuscita del processo.
APAT ha inoltre avviato un progetto finalizzato alla creazione di una Banca Dati Buone Pratiche di
Sostenibilità Locale (GELSO): l'intenzione è di valorizzare e diffondere l'esperienza della Banca dati
OPERA del Comune di Ferrara, il contributo di "conoscenza in campo" delle ARPA e le esperienze di
buon governo dell'ambiente già consolidate, presenti sul territorio nazionale.
Un impulso decisivo nella direzione auspicata è stato dato dall'istituzione del Coordinamento Nazionale
Agende 21 locali, avvenuta a Ferrara nell'aprile del 1999 e recentemente trasformato in Associazione. Il
principale obiettivo dell'Associazione è quello di promuovere i processi di Agenda 21 locale in Italia;
inoltre, si cerca di diffondere, valorizzare e monitorare le esperienze in corso, e di favorire partnerships
e scambi di informazioni fra enti locali. Uno degli strumenti operativi più efficaci a disposizione del
Coordinamento è certamente la pubblicazione della versione italiana della Newsletter della Campagna
Europea delle Città Sostenibili, che contiene una sezione espressamente dedicata alla realtà
italiana; questa viene realizzata dalla Provincia di Torino in collaborazione con APAT, con i Comuni di
Roma e Bologna, e promossa dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio.
A beneficio di ogni amministrazione italiana interessata ad intraprendere il cammino verso l'attivazione
di un'Agenda 21, sono stati recentemente pubblicati alcuni utili documenti, tra i quali spiccano la
versione italiana della "Guida Europea all'Agenda 21 Locale" dell'ICLEI (International Council for
Local Environmental Initiatives), e un'interessante indagine sullo stato di attuazione dell'Agenda 21
locale in Italia, edita da "Avanzi" con il supporto dell'ICLEI ed il patrocinio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Un ulteriore rapporto è stato recentemente pubblicato dal
CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).
La Legge Finanziaria 2001, n.388/2000, all'art.109 "Interventi in materia di promozione dello sviluppo
sostenibile", prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio di un
apposito fondo con dotazione complessiva di 150 mld per l'anno 2001, 50 mld per l'anno 2002 e 50
mld per l'anno 2003.
Inoltre, la Legge n. 93/2001, "Disposizioni in campo ambientale" all'art.21 prevede un finanziamento
complessivo di 7 mld per gli anni 2001-2002 per le Agende 21 locali e per la sperimentazione della
contabilità ambientale.
L’Agenda 21 Locale può essere descritta come lo sforzo comune, all’interno di una comunità, per
raggiungere il massimo del consenso tra tutti gli attori sociali riguardo la definizione e l’attuazione di un
Piano di Azione Ambientale.
Il risultato di una Agenda 21 Locale è l’avvio di un percorso consapevole di miglioramento della
sostenibilità e della qualità dell’ambiente locale, dove ad azioni promosse e direttamente attivate
dall’amministrazione pubblica si affiancano azioni e programmi avviati su base volontaria da attori
locali.
Nel 1992 a Rio de Janeiro durante la Conferenza su Ambiente e Sviluppo è stata approvata l’Agenda 21
ossia un documento programmatico che sintetizza le azioni specifiche e le strategie che i paesi firmatari
si impegnano ad attuare per favorire lo sviluppo sostenibile.
Il documento Agenda 21 è stato siglato da 179 Paesi, tra cui l’Italia. Il documento Agenda 21 locale
consta di 4 sezioni:
- Dimensioni economiche e sociali;
- Conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo;
- Rafforzamento del ruolo delle forze sociali.
Nel 1994, in Danimarca, è stata approvata la “Carta delle Città Europee per un Modello Urbano
Sostenibile”, meglio conosciuta come Carta di Aalborg dal nome della città che ospitò la Conferenza.
Questo documento è diventato, in Europa, il punto di riferimento per l’Agenda 21 Locale. Infatti,
moltissimi enti locali, dopo aver sottoscritto la Carta di Aalborg, hanno effettivamente attivato un
percorso di coinvolgimento delle loro Comunità e di progettazione di azioni concrete.
La Campagna delle città europee sostenibili è la principale iniziativa di promozione dell’Agenda 21
Locale attivata dalla Commissione europea negli ultimi anni e costituisce parte del “Progetto Città
Sostenibili”, avviato nel 1992 dal Gruppo Esperti Ambiente Urbano dell’Unione Europea.
Lo scopo principale della Campagna è quello di promuovere l’adesione delle comunità locali alla Carta
di Aalborg e di assisterle nella costruzione di politiche atte ad integrare le dimensioni ambientali, sociali
ed economiche nello sviluppo sostenibile delle città.
Nel 1999, da parte di un gruppo di amministrazioni locali, è stata definita l’organizzazione di un
Coordinamento Agende 21L a livello nazionale. E’ stata cosi’ definita l’organizzazione di un
Coordinamento che in ogni caso non si sovrapponesse alle altre strutture che già operano in campo
europeo ed internazionale.
Gli scopi e gli obiettivi del Coordinamento nazionale sono stati discussi e sintetizzati, nello stesso anno,
nella Carta di Ferrara e successivamente “Documento di Firenze”.
Non esistono regole rigide o codificate per attuare processi di Agenda 21 Locale.
Partendo da questo presupposto, in Italia i documenti di riferimento per la realizzazione di un percorso
di Agenda 21 Locale sono:
- Linee Guida per le Agende 21 Locali – Manuale ANPA (Agenzia Nazionale per la protezione
dell’Ambiente);
- Guida europea all’Agenda 21 Locale a cura di ICLEI – tradotta dalla Fondazione Lombardia per
l’Ambiente.
Le Agende 21 locali vengono attivate con riferimento ad una scala territoriale che corrisponde ai diversi
livelli di governo: Regioni, Province Comuni, Altri enti (Comunità Montane, Enti parco, Autorità di
bacino..).
Le attività ricomprese in un processo di Agenda 21 sono:
- iniziative di sensibilizzazione e promozione;
- adesioni di accordi e network internazionali;
- impegno formale dell’amministrazione;
- adesione alla Carta di Aalborg;
- coinvolgimento dei settori interni all’Amministrazione;
- creazione del Gruppo di lavoro interno Sensibilizzazione esterna;
- coinvolgimento dei portatori di interesse a livello locale e definizione degli strumenti per il
coinvolgimento;
- attivazione dei canali di informazione permanente.
Un elemento fondamentale è la istituzione di un “Forum”. Per avere un quadro completo e attendibile
delle istanze ambientali della comunità locale occorre istituire uno speciale gruppo che coinvolga il
maggior numero possibile di gruppi di interesse. Tale organismo denominato forum è la sede per
scambiare e diffondere informazioni e per confrontare e mediare opzioni diverse. Il Forum ha il
compito principale di:
-
rappresentare gli interessi dell’intera comunità nelle varie fasi del processo di definizione, di
attuazione, di revisione delle politiche ambientali;
- diffondere le informazioni e di promuovere un diffuso coinvolgimento della popolazione locale.
L’attivo coinvolgimento dei soggetti sociali ed economici rappresenta l’elemento qualificante di un
processo di Agenda 21.
Tradizionalmente il concetto di Relazione sullo Stato dell’Ambiente viene utilizzato per definire un
documento che riporta lo stato e le tendenze in atto relativamente alla qualità dei vari media ambientali.
Negli ultimi anni la Relazione sullo Stato dell’Ambiente è viceversa sempre più considerata uno
strumento di supporto decisionale: il suo scopo principale è infatti quello di fornire una valutazione
sullo stato dell’Ambiente di un territorio in relazione alle performance delle politiche e misurare quindi
la distanza della situazione attuale dallo sviluppo sostenibile.
I Passi fondamentali per raggiungere una RSA sono:
- identificazione dell’ambito oggetto delle analisi (analisi del contesto territoriale);
- definizione del set di indicatori di sostenibilità,
- raccolta e definizione dei dati ed informazioni disponibili
- elaborazione degli indicatori e della Relazione sullo Stato dell’Ambiente
ENTI COMPETENTI:
COORDINAMENTO AGENDA 21 LOCALE
Nel 1999, da parte di un gruppo di amministrazioni locali, è stata definita l’organizzazione di un
Coordinamento Agende 21L a livello nazionale che non si sovrapponesse alle altre strutture che già
operano in campo europeo ed internazionale. E’ nato così il Coordinamento delle città, delle province
e delle regioni italiane che hanno elaborato o stanno elaborando la propria Agenda 21 Locale.
Gli scopi e gli obiettivi del Coordinamento nazionale sono stati discussi e sintetizzati, nello stesso anno,
nella Carta di Ferrara e successivamente “Documento di Firenze”.
Sito web del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane: www.a21italy.net
E’ disponibile un elenco regionale degli aderenti.
L'avanzamento delle A21 in Italia
Un recentissimo rapporto di ricerca nazionale sul ruolo degli Enti Locali e della partecipazione
progettuale e multi-settoriale delle comunità locali, Agende 21 Locali in Italia, 2004, promossa dal
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, in prossimità dei 10 anni della Campagna Europea Città
Sostenibili ad Aalborg, principale network di oltre 2000 enti pubblici impegnati a livello
internazionale per lo sviluppo sostenibile. La ricerca, che ha coinvolto oltre 500 Enti pubblici
italiani di diverso livello (Municipi, Comunità Montane, Province):
- analizza lo stato di avanzamento delle esperienze di A21L nelle varie fasi di analisi, definizione
di Piani di Azione, attuazione e monitoraggio,
- fornisce informazioni sui 160 Forum esistenti e relativi gruppi di lavoro coinvolti,
- indica le caratteristiche e gli strumenti di partecipazione utilizzati,
- fornisce dati su 1300 progetti realizzati in campo ambientale, sociale, economico con i processi
di A21L e altri risultati raggiunti,
- - Illustra gli altri strumenti di gestione per lo politiche di sostenibilità utilizzate dagli Enti
pubblici,
- gli ostacoli e le criticità delle varie esperienze di A21L in corso,
- le caratteristiche di A21L come strumento di progettazione partecipata, partenariato,
valorizzazione del capitale sociale e istituzionale delle comunità locali,
- valutazioni complessive su Processi, Piani, Partecipazione, Partnership e Progressi della A21L
italiane,
- profilo dei singoli Enti.
6.2 STRUMENTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il governo della mobilità è uno dei fattori più critici per la qualità dell’ambiente e della vita. Tutti gli
indicatori ambientali che si muovono in senso negativo sono determinati o influenzati dai trasporti e dal
traffico: emissioni di CO2, emissioni di benzene e PM10, inquinamento acustico, mortalità,
occupazione di suolo e frammentazione delle aree verdi.
Il settore dei trasporti è responsabile di una quota determinante di emissioni atmosferiche ed in Italia
l’impatto dei trasporti è superiore a quello medio europeo. Infatti, nonostante negli ultimi anni su scala
europea ci sia stata una notevole riduzione delle emissioni assolute di NOX ( mentre quelle di CO2
hanno seguito l’andamento crescente dei consumi energetici), dovute alle migliori tecnologie di
combustione, in Italia le riduzioni sono state molto meno consistenti soprattutto a causa del ritardo nel
rinnovo del parco veicoli.
6.2.1 GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ
Comunemente con il termine indicatore si identifica uno strumento in grado di fornire informazioni in
forma sintetica di un fenomeno più complesso e con significato più ampio.
L’indicatore è uno strumento in grado di rendere visibile un andamento o un fenomeno che non è
immediatamente percepibile. Il significato dell'indicatore si estende quindi, oltre ciò che esso realmente
misura.
Gli indicatori vengono utilizzati come strumenti a supporto delle politiche e delle decisioni ed
elaborazioni assunte da organismi internazionali ed europei.
La sostenibilità (o la non sostenibilità) non è facilmente misurabile: essa infatti non si presenta
direttamente rilevabile come se si trattasse di un fenomeno naturale descrivibile o indicizzabile o diretta
conseguenza della lettura di indicatori ambientali. Anche se la misurazione della sostenibilità implica
necessariamente il ricorso a indicatori, standard e bilanci ambientali. Si tratta tuttavia per definizione di
un bilancio, e quindi, di una comparazione e di una valutazione tra il complesso delle trasformazioni,
alterazioni, flussi e consumi di risorse, in atto o programmate, messe in gioco da un dato sistema di
sviluppo in un dato contesto, e i tassi e le velocità di riproduzione e di rigenerazione (naturale o
controllata dall'uomo) delle stesse risorse. Per misurare la sostenibilità ambientale delle città, o di altra
realtà territoriale, è necessario mettere in relazione gli andamenti nella pressione delle attività e la
capacità dell'ambiente ad assorbire tali variazioni.
Il tutto, naturalmente, valutato anche alla luce dei fabbisogni delle generazioni future.
Non solo la sostenibilità non appare sempre facilmente misurabile, ma non si è ancora trovato un
accordo a livello internazionale e europeo sui suoi indicatori, sulle sue "unità di misura" ovvero i criteri
e i metodi per il suo monitoraggio, per la sua misurazione e per l'effettuazione dei necessari bilanci.
In questo ultimo decennio però il monitoraggio ambientale e le crescenti attività di "Reporting
ambientale", hanno prodotto moltissimo, dotandoci di un vastissimo patrimonio di indicatori
ambientali. A livello europeo, nel giugno dello scorso anno la Direzione generale ambiente della
Commissione europea ha avviato il progetto “Towards a Local Sustainability Profile: European
Common Indicators” nell'ambito delle attività del Gruppo degli Esperti sull'Ambiente Urbano e con
il contributo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, con l’obiettivo di mettere a punto un set di
indicatori in grado di monitorare la sostenibilità locale, includendo nell’idea di sostenibilità locale
gli aspetti egli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e istituzionale definiti dalla recente
Comunicazione della Commissione (Sustainable urban development in the European Union: a
framework for action).
Il progetto si è concluso a febbraio di quest’anno con la presentazione da parte del Commissario per
l’Ambiente alla Conferenza di Hannover ed è consultabile sul sito web della “Campagna Europea delle
Città Sostenibili” (http://www.sustainable-cities.org/expert.html).
L’iniziativa intende offrire un sostegno agli enti locali impegnati a conseguire uno sviluppo sostenibile
ed a fornire informazioni obiettive e comparabili circa i progressi fatti in materia di sostenibilità in
Europa.
Dal punto di vista degli enti locali l’iniziativa di monitoraggio fornirà uno strumento pratico con il quale
verificare i progressi in questo campo allo scopo di consentire l’ulteriore sviluppo di iniziative e processi
a livello locale per favorire la sostenibilità.
Alla base dell’iniziativa sta il concetto che una città sostenibile è più di una semplice città con un
ambiente pulito. Gli indicatori della sostenibilità locale devono pertanto andare al di là dei tradizionali
indicatori ambientali. Essi devono inoltre superare l'approccio settoriale in cui per indicatori di
"sostenibilità" si intendono indicatori relativi a singoli aspetti ambientali, economici e sociali, senza
rifletterne le reciproche connessioni. Per fare concreti passi in avanti verso nuove e migliori pratiche di
monitoraggio si è pertanto ritenuto necessario individuare autentici indicatori della sostenibilità locale,
ovvero indicatori integrati che riflettano l'interazione tra gli aspetti ambientali, economici e sociali.
Poiché l'obiettivo di tale attività è favorire nuove e migliori pratiche di monitoraggio si è stabilito
che la definizione degli indicatori deve basarsi sull'attuale stato delle conoscenze, e che ciò avrebbe
portato alla necessità di raccogliere nuovi dati. L'individuazione di tali necessità è apparsa pertanto
come un passo necessario nel processo di perfezionamento delle pratiche attuali e non come un limite
all'introduzione di nuovi indicatori integrati.
Gli European Common Indicators (Towards a Local Sustainability Profile) sono:
- grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla comunità locale;
- contributo locale al cambiamento climatico globale (a breve termine si indica come prioritario il
calcolo relativo al bilancio delle emissioni di CO2, in attesa che sia perfezionata una
metodologia semplificata per il calcolo dell’impronta ecologica);
- mobilità locale e trasporto di passeggeri (trasporto passeggeri quotidiano: distanze e modalità);
- disponibilità di aree verdi e servizi locali per i cittadini (accesso dei cittadini a parchi e giardini
pubblici e ai servizi di base;
- qualità dell'aria (numero di giorni con qualità dell’aria buona);
- spostamenti dei bambini verso e da scuola (modo di trasporto utilizzato dagli scolari per recarsi
da casa a scuola e viceversa);
- gestione sostenibile degli enti locali e delle imprese locali (percentuale degli enti pubblici e
privati che adottano e usano procedure di gestione sociale e ambientale);
- inquinamento acustico (percentuale di popolazione esposta a inquinamento acustico);
- uso sostenibile del territorio (sviluppo sostenibile, rigenerazione e tutela del territorio e dei siti
collettivi o pubblici);
- prodotti che promuovono la sostenibilità (percentuale sul consumo totale di prodotti
contrassegnati da marchi ecologici, prodotti biologici o provenienti dal commercio equo e
solidale).
Indicatori ambientali per la mobilità in un campione di Comuni italiani (2000)
Comuni
Numero
autovetture
Parcheggi
di Numero di stalli per
corrispondenza con il autovetture circolanti
trasporto pubblico e
relativi stalli
1000
Per 100 Per
abitanti Km2
Numero Numero
parcheggi stalli
A pagamento In parcheggi di
corrispondenza
Torino
64,7
4.521
0
0
71,4
0
Milano
66,0
4.732
12
10.700
16,3
12,3
Bolzano
56,9
1056
3
1.500
32,4
27,2
Trento
Venezia
Trieste
Genova
Bologna
Firenze
Perugia
Ancona
Roma
L’Aquila
Campobasso
Napoli
Bari
Potenza
Catanzaro
Palermo
Catania
Cagliari
58,1
42,1
52,7
47,9
58,5
59,0
67,5
62,4
66,6
61,9
54,4
63,7
52,0
57,3
53,2
55,5
59,3
65,0
383
268
1.359
1.261
1.589
2.171
233
497
1.371
92
504
5.543
1.483
229
463
2.400
1.112
1.274
0
16
1
10
12
3
8
5
27
0
0
9
0
1
1
5
3
3
0
13.250
500
500
7.982
949
2.958
450
9.689
0
0
2.448
0
200
650
2.264
673
2000
15,7
14,7
7,4
6,5
108,5
32,4
12,3
0
22,4
18,6
57,1
29,2
11,8
37,7
0
2,6
13,4
16,5
0
107,9
4,4
1,6
35,7
4,3
28,2
7,3
5,5
0
0
3,8
0
5,0
12,6
5,9
3,3
18,4
6.2.2 POLITICHE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Le politiche nazionali in materia di trasporti e di tutela ambientale mirano al raggiungimento di una
mobilità sostenibile in ambito urbano.
È noto però che il potenziamento del trasporto pubblico di superficie a costi accettabili non è
perseguibile senza un drastico contenimento del diritto di accesso dei veicoli privati. E viceversa : non è
possibile limitare oltre una certa soglia i diritti di accesso alle automobili senza offrire ai loro conducenti
soluzioni alternative accettabili.
La riduzione dell’uso delle autovetture private a favore di modi di trasporto più vantaggiosi, il
contenimento del numero e della lunghezza degli spostamenti e lo sviluppo del trasporto combinato
costituiscono punti rilevanti delle strategie dell’Unione europea, descritte nei diversi programmi di
azione sui trasporti e sull’ambiente e di molte politiche ed azioni degli Stati membri in atto nelle città.
Politiche efficaci in campo ambientale e più precisamente nel settore della mobilità urbana sostenibile
devono necessariamente prevedere una serie di obiettivi specifici accanto a quelli obiettivi generali, e
devono essere supportate da indicatori ambientali.
Nel settore della mobilità urbana sostenibile gli obiettivi generali da raggiungere ai fini della attuazione
di una politica efficace in termini di tutela ambientale e della salute dei cittadini, possono essere
ricondotti ai seguenti:
- riduzione dei consumi energetici;
- riduzione delle emissioni di CO2;
- riduzione delle emissioni inquinanti;
- miglioramento della qualità dell'aria;
- riduzione dell'esposizione all'inquinamento acustico;
- incremento delle condizioni di sanità e sicurezza della popolazione
Gli indicatori da utilizzare nell’attuazione di queste politiche e nella realizzazione di questi obiettivi
potrebbero essere i seguenti:
- consumo energetico medio procapite in fonti primarie;
- emissioni procapite di CO2;
- emissioni procapite di Nox;
- emissioni procapite di COV;
- concentrazioni medie di biossido di NO2;
- concentrazioni medie di PTS;
-
concentrazioni di O3;
concentrazioni di PM10;
concentrazioni di benzene.
6.2.3 POSSIBILI INTERVENTI A BREVE TERMINE
Le misure previste nel breve termine, dirette essenzialmente ad un miglioramento complessivo
dell’efficienza operativa del sistema di trasporto, possono essere ricondotte schematicamente a due
categorie: provvedimenti che riguardano la gestione della domanda di mobilità e provvedimenti che
hanno per oggetto il miglioramento dell’offerta di trasporto.
Per quanto riguarda le misure per la gestione della domanda di mobilità:
- Istituzione del Mobility manager ;
- diffusione della mobilità pedonale e in bicicletta in considerazione delle implicazioni sanitarie,
ambientali ed economiche;
- misure di tariffazione della sosta stradale dell’accesso a strade ed aree per garantire la
concorrenza e la complementarità tra i modi di trasporto urbano;
- agevolazioni per l’utilizzazione congiunta di autovetture (car pooling), come la predisposizione
di corsie preferenziali e di spazi riservati per la sosta o l’applicazione di tariffe ridotte per la
sosta e/o per la circolazione;
- ridistribuzione temporale degli spostamenti, attraverso la modifica degli orari di inizio e termine
delle attività lavorative e scolastiche con l’obiettivo finale di abbattere le punte di traffico.
Per quanto riguarda le misure di miglioramento dell’offerta di trasporto:
- interventi di fluidificazione del traffico, tramite l’applicazione di schemi di circolazione efficaci,
l’adeguamento della capacità degli accessi delle intersezioni più critiche, l’eliminazione della
sosta su strada e l’applicazione del coordinamento semaforico, realizzati anche mediante
l’utilizzo di sistemi telematici;
- promozione di mezzi innovativi per il trasporto collettivo,di nuova concezione ad emissioni
ridotte;
- istituzione di sistemi collettivi di trasporto,come il taxi collettivo, il bus a chiamata, il carsharing;
- razionalizzazione della distribuzione delle merci nelle aree urbane e metropolitane.
6.2.4 MISURE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ: LE ALTERNATIVE AL
TRASPORTO DI MASSA
Analizziamo alcuni dei più importanti strumenti messi a disposizione dalle autorità di governo per la
gestione delle problematiche connesse con la mobilità in ambito urbano al fine di renderla più
sostenibile
6.2.4.1 Il taxi collettivo
Il taxi collettivo è un servizio di trasporto alternativo che prevede l’utilizzo di vetture più grandi del
normale (capienza massima di 10-12 passeggeri) con doti di comodità e duttilità e ad un prezzo
inferiore rispetto a quello del taxi tradizionale. Il servizio di taxi collettivo può essere realizzato
semplicemente ricalcando il percorso di linee bus già esistenti o comunque su itinerari fissi, ma può
anche diventare un servizio personalizzato e aderente alle esigenze degli utenti. Questo grazie alla
flessibilità dei percorsi ed alla gestione della flotta in tempo reale realizzato facendo ricorso a tecnologie
telematiche.
Il servizio può inoltre prevedere uno o più luoghi di salita e discesa o addirittura prevedere un servizio
“porta a porta” a somiglianza del taxi individuale, differenziandosi, sotto questo aspetto, dai servizi
pubblici a chiamata e percorso variabile.
Il taxi collettivo può anche rispondere a motivazioni di ordine sociale ed essere destinato ad una utenza
debole (anziani, bambini, portatori di handicap). In questi casi è evidente l’utilità del servizio porta a
porta che che non potrebbe essere svolto dalle normali linee bus.
Può essere inoltre realizzato in aree a domanda debole caratterizzate cioè da insediamenti molto
dispersi. In questo caso il servizio di taxi collettivo può, in prospettiva, diventare un valido sostituto di
antieconomiche, ingombranti ed inquinanti linee extraurbane.
6.2.4.2 Il car sharing
Il programma nazionale Car Sharing è un servizio di mobilità innovativo che consente di accedere su
richiesta all'uso di un parco macchine comune, dislocato in diverse aree di parcheggio nella città.
Questo sistema può essere definito come una “compartecipazione temporale” che non è autonoleggio
e nemmeno multiproprietà.
Il servizio è gestito da una società o gestore che mette a disposizione una flotta di veicoli, differenziati e
di ultima generazione, provvedendo autonomamente a tutte le pratiche e le spese di mantenimento
comprese l’assicurazione ed il bollo, il carburante, la pulizia e rendendoli disponibili in ogni ora del
giorno e della notte.
I soci/utenti possono accedere ai veicoli posizionati su più aree di parcheggio in prossimità di residenze
o di importanti nodi della rete di trasporto pubblico.
L’uso dei veicoli da parte dell’utente avviene in modo autonomo ed è consentito anche per periodi
limitati.
Il costo complessivo sostenuto dall’utente comprende una quota fissa di associazione al servizio ed una
quota variabile proporzionale al tempo di uso ed alla percorrenza realizzata.
La formula è particolarmente vantaggiosa per gli automobilisti che utilizzano occasionalmente l’auto ma
che possono disporre, nei momenti di necessità, di un mezzo individuale con caratteristiche e
dimensioni più adatte alle esigenze senza dover sostenere i costi fissi di esercizio legati al possesso
dell’auto che alle basse percorrenze hanno una incidenza rilevante sul costo complessivo.
La condizione favorevole dello sviluppo del servizio di car sharing è collegata alla attuale rigidità del
mercato veicolare che offre agli utenti svariate possibilità di scelta nell’acquisto di un’automobile, ma
che allo stesso tempo concede poche alternative convenienti e pratiche per un uso sporadico del
veicolo per periodi e percorsi limitati.
Per questi motivi, il car sharing, nato come iniziativa tra privati, è stato caratterizzato in quest’ultimo
decennio da un progressivo cambiamento che ha portato l’idea originaria della multiproprietà
dell’automobile verso una organizzazione commerciale ed imprenditoriale dell’offerta. Nel 2000 il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha stanziato circa 4 milioni di Euro (8 miliardi di
lire) per finanziare attività rientranti nel programma. I fondi sono stati tutti spesi o impegnati in progetti
presentati da 14 città. Tra quelli approvati figurano Torino e Venezia, in via di approvazione Modena
(città capofila del progetto) e Bologna, mentre sono stati affidati i lavori di progettazione per Genova,
Reggio Emilia e Brescia. Esistono inoltre iniziative a vario livello nelle città di Palermo, Perugia e
Firenze, che saranno trasformate in progetto entro fine anno. Per la gestione del progetto è stata
costituita l'ICS (Iniziativa Car Sharing), un ufficio unico che opera in convenzione con i Comuni che
hanno presentato i progetti e sottoscritto il Protocollo d'intesa con il Ministero.
6.2.4.3 Il mobility management
Il Mobility Management è un approccio orientato alla gestione della domanda di mobilità ed in
particolare riguarda gli spostamenti sistematici casa-lavoro.
Il sistema sviluppa e implementa concetti e strategie volti ad assicurare la mobilità delle persone e il
trasporto delle merci in modo efficiente, con particolare riguardo a scopi sociali e ambientali.
Il mobility management è fondamentalmente basato sull'informazione, la comunicazione, il
coordinamento e l'organizzazione.
Il Decreto del Ministero dell’ambiente sulla "Mobilità sostenibile nelle aree urbane" emanato il 27
Marzo 1998, propone che tutte le aziende e gli enti pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale e
le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti debbano identificare un "Mobility Manager" che
ottimizzi gli spostamenti sistematici dei dipendenti riducendo l'uso dell'auto privata e adottino il "Piano
degli Spostamenti Casa-Lavoro". Quest’ultimo consiste nello sviluppo, nell'implementazione e nel
controllo di un insieme ottimale di misure, tenendo conto delle condizioni quadro dell'ambito specifico
(comportamenti e bisogni di mobilità dei dipendenti, strumenti di pianificazione dei trasporti, situazione
politica dei trasporti dell'area urbana nella quale le imprese sono situate) e degli obiettivi generali da
raggiungere (riduzione del consumo energetico, dell’inquinamento atmosferico ed acustico, delle
emissioni di gas serra e trasferimento dall’uso di mezzi individuali a quelli collettivi) per la
rimodulazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
Il mobility management mira a:
assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità delle persone e di trasporto delle merci con il
rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dei costi ambientali, sociali ed economici
oggi legati al sistema dei trasporti;
migliorare l'accessibilità della città/regione con particolare riguardo ai modi "sostenibili" quali il
trasporto collettivo, il trasporto ciclo-pedonale e quello combinato (intermodale);
influenzare i comportamenti individuali incoraggiando l'utente a soddisfare i bisogni di mobilità usando
modi di trasporto ambientalmente e socialmente sostenibili;
ridurre il numero, la lunghezza e i bisogni degli spostamenti individuali con il veicoli privato;
incoraggiare gli individui, le imprese, o le istituzioni a soddisfare i loro bisogni di spostamento
attraverso l'uso efficiente ed integrato dei mezzi e dei sistemi di trasporto disponibili nelle città e nelle
aree metropolitane;
migliorare l’integrazione tra i modi di trasporto e facilitare l'interconnessione delle reti di trasporto
esistenti, anche attraverso lo sviluppo di specifici sistemi informativi e di comunicazione;
aumentare l'efficienza economica di ogni singolo modo di trasporto.
Il mobility management è indirizzato sia al trasporto passeggeri, sia al trasporto merci e rappresenta un
nuovo approccio per affrontare i problemi del traffico e degli effetti di inquinamento e congestione
prodotti dalla mobilità urbana. E’ orientato alla gestione della domanda ed è basato sulla conoscenza dei
bisogni specifici di gruppi di utenti. Si colloca come un approccio integrativo alla gestione del traffico
attraverso l'offerta di servizi per la mobilità e di informazioni per la sua gestione ottimale. Per il mobility
management è particolarmente importante influenzare la scelta modale.
Il Mobility Manager Aziendale è responsabile della redazione ed attuazione del Piano degli spostamenti
casa-lavoro. Tale piano è un documento direttivo che include servizi e attività di mobility management,
nonché la loro implementazione. Esso è lo strumento di base a livello aziendale avente l'obiettivo di
ridurre la dipendenza dall'auto privata, ma può anche essere concepito come un piano per un
determinato quartiere o per un certo gruppo target dell'intera città, oppure per una zona industriale o
commerciale.
Il decreto Ronchi sulla Mobilità Sostenibile emanato il 27 marzo 1998 propone l’istituzione presso
l’Ufficio Tecnico del Traffico, o presso il servizio cui è stato affidato l’incarico di attuare il piano del
traffico, di una struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale, che
mantenga i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto. Per tale struttura va
individuata una figura dirigenziale che chiamiamo Mobility Manager di Area (o di bacino
sovracomunale).
Il ruolo di un Mobility Manager di Area è quello di introdurre il mobility management, sviluppare lo
schema generale, promuoverlo usando il marketing politico e sociale ed utilizzare schemi di
coinvolgimento/partecipazione dei cittadini, dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’individuazione e
gestioni delle opzioni alternative.
L’ENEA nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente, ha realizzato un
software di gestione del management a livello di area.
Con due decreti ministeriali (1999 e 2000) è stata introdotta anche in Italia questa figura organizzativa
all'interno degli enti pubblici e delle aziende con più di 300 dipendenti. Ha il compito di facilitare e
razionalizzare gli spostamenti casa-scuola-lavoro, nell'ottica della lotta al traffico e al conseguente
inquinamento atmosferico nelle città. I progetti del 2000 sono stati presentati a partire da settembre
2001 e il Ministero ha già dato indicazione di quelli approvati (per uno stanziamento pari a circa 12
milioni di Euro).
6.2.4.4 Le domeniche ecologiche
Le domeniche ecologiche sono giornate durante le quali vaste aree urbane vengono restituite a forme
di mobilità sostenibile quali pedoni, biciclette, veicoli elettrici o a gas e mezzi pubblici.
Scopo delle giornate ecologiche è offrire ai cittadini la possibilità di sperimentare senza pericolo l’uso
della bicicletta e di veicoli elettrici, oltre al piacere di passeggiare per le strade chiuse al traffico.
Per ogni domenica ecologica si risparmiano 5-10 milioni di litri di carburante con la conseguente
riduzione dell’emissione di anidride carbonica, il principale gas responsabile dell’aumento dell’effetto
serra. E si riduce notevolmente anche l’inquinamento acustico.
6.2.4.5 Accordo di programma per ciclomotori a bassa emissione
E' ancora attivo il programma di incentivi per i ciclomotori a bassa emissione, partito lo scorso
febbraio. L'accordo di programma è stato firmato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e dall'Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Moticiclo e Accessori) e prevede uno
stanziamento, nel biennio 2002-2003, di 100 milioni di Euro: 25 da parte del Ministero per incentivare i
motorini a bassa emissione e 75 da parte delle aziende produttrici per la ricerca e lo sviluppo. Lo sconto
è così suddiviso: 250 euro per motorini della classe Euro 2 ed Euro 1 a bassissimo consumo e
inquinamento (consumo =< a 2,3 litri per 100 km) e 100 euro per quelli con consumi superiori ai 2,3
litri per 100 km, sempre delle classi Euro2 ed Euro 1. I finanziamenti per i motorini Euro 1 sono
terminati a giugno; quelli di luglio sono dedicati ai ciclomotori omologati Euro 2.
6.2.4.6 Mobilità ciclistica
La bicicletta è stata a lungo il mezzo di trasporto per eccellenza in molti Paesi, a nord come a sud
dell'Europa, ovunque vi fosse una strada o un sentiero. Anche oggi esistono piste ciclabili, collegate in
rete, ma spesso i cittadini ne ignorano l'esistenza. E' nata dunque l'esigenza di avviare un censimento
delle piste ciclabili esistenti in Italia in ambito urbano ed extraurbano, per verificare la fattibilità di una
rete di percorribilità ciclistica nazionale.
L'impegno, preso con delibera del CIPE (Comitato Interministeriale di Programmazione Economica)
del 1 febbraio 2001, recante il Piano generale dei trasporti e della logistica, sarà portato a termine da un
gruppo di lavoro nazionale sulla mobilità ciclistica, composto da rappresentanti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Regioni e
dell'Associazione Italiana Città Ciclabili (AICC). Il gruppo studierà la possibilità di creare una rete di
percorribilità ciclistica nazionale, finalizzata soprattutto all'incentivazione di forme di turismo
sostenibile, con particolare riguardo alle zone a elevata naturalità. Saranno inoltre definite le relazioni
con altre reti e servizi di trasporto, la loro integrazione, i costi e le modalità di gestione
7.CONTABILITÀ AMBIENTALE - BILANCI AMBIENTALI E SOCIALI
Contabilità ambientale
Con il termine contabilità ambientale si intende un sistema che permette di rilevare, organizzare, gestire
e comunicare informazioni e dati ambientali, questi ultimi espressi in unità fisiche e monetarie. A
seconda che l'utilizzatore del sistema sia un'organizzazione pubblica o privata si parlerà di contabilità
ambientale pubblica o d'impresa. Le finalità di tale strumento possono essere sia di comunicazione
interna, e quindi come supporto alle decisioni dell'organizzazione, sia di comunicazione esterna. La
contabilità ambientale si occupa della possibile integrazione tra gli aspetti economici e ambientali ma
non affronta la relazione tra gli aspetti economici, ambientali e sociali che sono alla base dello sviluppo
sostenibile.
Per primi gli organismi decentrati della pubblica amministrazione hanno sentito la necessità di verificare
l'efficacia delle proprie politiche di sviluppo sostenibile redigendo rapporti sullo stato dell'ambiente,
programmando processi di Agenda 21 locale, applicando modelli di certificazione ambientale ai propri
territori. L'adozione di questi modelli di "protocontabilità ambientale" sta avvenendo in Italia in
maniera assolutamente volontaria con l'obiettivo di favorire il passaggio dalla logica del "comando e
controllo" a modelli di programmazione e di pianificazione.
In particolare la contabilità ambientale fa riferimento in Italia agli schemi proposti dal disegno di legge
n° 3116 "Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle Regioni e degli Enti
locali", approvato dal senato in data 14.7.1999 che sono i seguenti:
- la matrice di contabilità NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts)
è utilizzata per rappresentare tutte le interazioni tra il sistema economico e il sistema ambientale a
partire dalle attività economiche da cui tali interazioni traggono origine. Si tratta di combinazioni tra
indicatori ambientali ed aggregati di contabilità nazionale rappresentate in un'unica matrice,
composta di un modulo economico ed un modulo ambientale;
- il conto satellite della spesa per la protezione dell'ambiente (EPEA) nell'ambito dello schema
europeo SERIEE. Il conto EPEA, benché già sperimentato e adottato dall'Unione europea,
necessita ancora di perfezionamento ed ulteriori acquisizioni di dati. E' utile per rappresentare: la
spesa che viene affrontata per la protezione dell'ambiente dalle imprese, dai nuclei familiari e dalla
pubblica amministrazione, relativamente alla contaminazione dei comparti ambientali quali: acque
superficiali e sotterranee, suolo e rifiuti, aria, ambiente acustico, radiazioni, biodiversità; la spesa
affrontata per le azioni di prevenzione, riduzione misure e controlli, sviluppo, formazione,
insegnamento, amministrazione.
- il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale (ESEPI). Si basa sull'impatto (pressione)
delle attività economiche sulle risorse ambientali e viene espresso come misura del rapporto
attività/risorsa. Sono importanti indicatori di pressione ambientale quelli relativi ai settori dei
trasporti, della gestione dei rifiuti, dell'energia, del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e
riguardano temi specifici quali la contaminazione delle risorse idriche e dell'aria, la diffusione e la
dispersione nel suolo e sottosuolo di sostanze pericolose e di rifiuti, l'impoverimento delle risorse
naturali, l'ambiente marino e le zone costiere, il rumore nell'ambiente urbano, i grandi temi quali i
mutamenti del clima, l'effetto serra, l'assottigliamento della fascia d'ozono, la diminuzione e la
perdita delle specie viventi (biodiversità).
7.2 ENTI LOCALI E BILANCIO AMBIENTALE
18 enti locali, precisamente 12 comuni e 6 province, hanno approvato, accanto al canonico bilancio
finaziario, anche il bilancio ambientale, in modo da contabilizzare il consumo di risorse naturali e
prevedere gli impatti delle principali politiche in campo ambientale. Si tratta del progetto sperimentale
CLEAR (Contabilita' e report ambientali di citta' e comunita' locali), concluso in questi giorni dopo due
anni di lavoro, cofinanziato al 50% dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma LIFE
Ambiente. Protagonisti dell'innovazione proprio gli enti locali italiani, che potranno fregiarsi del bollino
verde, un marchio rilasciato a testimonianza di un reale e forte impegno nella politica ambientale, un
valore aggiunto di assoluto prestigio.
Hanno aderito all'iniziativa i Comuni di Ferrara (capofila del progetto) Grosseto, Rovigo, Reggio
Emilia, Ravenna, Modena, Pavia, Salsomaggiore, Varese Ligure (il primo Comune in Europa che ha
ottenuto la certificazione ambientale ISO-14001), Bergeggi, Castelnovo ne' monti e Cavriago,oltre alle
Province di Torino, Napoli, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Il bilancio ambientale
consente il monitoraggio dell' efficacia e dell'efficienza delle principali politiche dell ente per ciascun
settore, dai trasporti all'energia, dall'urbanistica ai rifiuti, alle risorse idriche ed energetiche alle
emissioni inquinanti, attraverso indicatori fisici e monetari.
Nell'ambito del progetto e' stato realizzato un 'manuale' che contiene i principi guida e le pratiche per
redigere il bilancio ambientale locale. Il progetto è stato presentato il 23 settembre a Roma presso il
CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), con Ministero dell'ambiente, Istat, enti locali,
sindacati e ambientalisti. I 18 enti partner che hanno preso parte al progetto erano gia' membri del
Coordinamento italiano dell'Agenda 21 (l'applicazione locale dei principi di sostenibilità definiti gia' al
Summit sulla Terra del 1992 di Rio de Janeiro) e pubblicano regolarmente un Rapporto sullo stato
dell'ambiente. Il progetto e' collegato al primo disegno di contabilità ambientale dei comuni, delle
province, delle Regioni e dello Stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari.
8. RAPPORTO ANNUALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Il “Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, valutazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della
normativa”, redatto dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti in conformità con quanto previsto
dall’articolo 26 del Dlgs 22/97, fornisce un quadro di sintesi sul ciclo di gestione di rifiuti (raccolta
differenziata, trattamento, recupero e smaltimento) prodotti in Italia, e sviluppa un’analisi della
situazione in materia di gestione dei rifiuti urbani nelle aree caratterizzate da provvedimenti di
emergenza rifiuti e fornisce elementi di valutazione sullo stato di applicazione della tariffa rifiuti, alla
vigilia della sua entrata in vigore.
Il Rapporto è finalizzato a valutare la reale applicazione del modello di gestione integrata dei rifiuti in
Italia dopo cinque anni dall’emanazione del Dlgs 22/97 ed in vista degli interventi previsti per una
semplificazione e riscrittura della normativa ambientale nazionale.
Il rapporto, inoltre riserva particolare attenzione al monitoraggio dello stato di attuazione della
pianificazione regionale e provinciale e all’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali ottimali, nonché al ciclo economico dei rifiuti e alla valutazione dell’efficacia degli interventi
attuati nelle aree in emergenza.
ENTI COMPETENTI: Osservatorio Nazionale sui Rifiuti
8.1 ALTRI RAPPORTI
8.1.1 L’Annuario dei dati ambientali
L’APAT, Agenzia nazionale per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, nel 2002 ha
pubblicato “l’Annuario dei dati ambientali” nell’ambito delle attività di diffusione delle informazioni
sulle condizioni ambientali in Italia.
Il documento è il frutto di un complesso processo di messa a punto di strumenti di acquisizione dati e
di meccanismi di reporting, promosso dall’APAT e attuato con il fondamentale contributo del Sistema
delle Agenzie regionali nell’ambito del progetto Centri Tematici Nazionali (CTN), e con la
collaborazione di numerosi organismi tecnico-scientifici.
Per favorire, poi, la più ampia diffusione dell’informazione sono state realizzate tre diverse versioni del
documento. Una versione integrale, contenente tutti gli indicatori selezionati per l’edizione 2002 allo
scopo di fornire una “fotografia” per quanto possibile esaustiva delle condizioni oggettive e tendenziali
dell’ambiente, sia in termini di qualità o stato, sia di pressioni, determinanti, impatti e risposte, secondo
lo schema DPSIR.
Vi sono poi due volumi, di dimensioni molto più contenute, uno in lingua italiana, l’altro in lingua
inglese. Tali volumi, differenti solo per la lingua, presentano una selezione (n. 59) mirata dei 160
indicatori dell’Annuario. A completamento dello sforzo per favorire la più ampia diffusione e
comprensione di queste informazioni, è stata infine realizzata una versione multimediale anch’essa
ottenuta con una selezione delle problematiche ambientali da presentare.
La versione integrale è articolata in quattro sezioni. La prima sezione (A) ha lo scopo di fornire
elementi introduttivi sulle attività di reporting ambientale e contiene la guida alla lettura dell’Annuario.
Nelle successive sezioni (B, C e D) sono raccolti i contenuti informativi, metadati e dati, relativi agli
indicatori dell’Annuario. In particolare, nella sezione B sono riportati gli indicatori relativi alle
condizioni ambientali, descritte principalmente attraverso la qualità (oggettiva e tendenziale) delle
risorse ambientali (S), i fattori di pressioni (P) che tendono ad alterare tale qualità e i conseguenti effetti
(I) sull’uomo e sugli ecosistemi.
La sezione è articolata in dieci capitoli (1-10) riferiti ad altrettante Aree Tematiche SINAnet: atmosfera,
biosfera, idrosfera, geosfera, rifiuti, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, rumore, rischio
antropogenico e rischio naturale.
Nella sezione C sono raccolti gli indicatori finalizzati a descrivere i settori produttivi soprattutto in
termini della loro interrelazione con l’ambiente, sia in funzione di causa prima o determinante (D) delle
pressioni ambientali, sia con riferimento alle iniziative adottate per migliorare le prestazioni ambientali
(R) di tali settori.
La sezione è articolata in cinque capitoli (11-15), riferiti ad altrettanti Temi SINAnet: agricoltura,
energia, trasporto, turismo, qualità ambientale di organizzazioni, imprese e prodotti.
La sezione D, infine, raccoglie prime informazioni sulle attività di controllo.
9. PREMI
9.1 Premio città sostenibili
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha avviato, negli ultimi anni, una serie di attività
per coinvolgere direttamente i cittadini più piccoli nella progettazione e nella riqualificazione delle città.
Il coinvolgimento dei cittadini, ed in particolare dei giovani, nella fase di elaborazione delle scelte che si
operano per il territorio nel quale vivono, è determinante per ottenere nuove forme di coesione e di
identità sociale.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che partecipa al coordinamento dei Comuni
italiani per l'Agenda 21 e per l'attuazione di Habitat II, ha promosso il progetto "Città sostenibili delle
bambine e dei bambini". A loro volta, le Associazioni locali e nazionali impegnate sul tema infanziaterritorio-partecipazione, hanno contribuito con iniziative, campagne, percorsi educativi e sperimentali
alla realizzazione di un nuovo approccio all'infanzia e alla città.
Il progetto "città sostenibili delle bambine e dei bambini" del Ministero dell'Ambiente ha l'obiettivo di
avviare nelle città interventi, sia nella direzione dello sviluppo sostenibile a livello interno ed
internazionale, che a favore dell'infanzia, sulla base delle indicazioni e degli impegni derivanti dalle
conferenze dell'ONU di Rio de Janeiro e Istanbul. Per questo fine sono stati istituiti, fino al 2002 il
Premio "Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il Premio "Iniziativa
più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini".
Inoltre, nell’ambito del progetto “Le Città sostenibili delle bambine e dei bambini”, il Ministero, ed in
particolare la Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, ha raccolto, nel volume “Metodologie e buone
prassi della progettazione partecipata con i bambini”, le linee d’azione e le metodologie possibili,
maggiormente diffuse a livello nazionale, per interventi sul territorio finalizzati a recuperare un miglior
rapporto tra i bambini e l’ambiente che li circonda, e finalizzati a proporre soluzioni progettuali che
tengano conto nella fase di realizzazione delle esigenze e delle indicazioni dei bambini.
Obiettivo del progetto: coinvolgere le bambine e i bambini nel miglioramento di spazi e luoghi loro
destinati, ascoltarli e utilizzare i loro suggerimenti.
Per raggiungere l’obiettivo è stata utilizzata la metodologia EASW – European Awareness Scenario
Workshop. Formulata in Danimarca per promuovere piani per la sostenibilità dei centri urbani, è stata
adattata e sperimentata in Italia, dalla Fondazione IDIS- Città della Scienza, per la prima volta sui
bambini.
Con il metodo EASW, che stimola la partecipazione democratica nelle scelte legate al miglioramento
delle condizioni di vita nei centri urbani, i partecipanti, riuniti in gruppi tematici, si incontrano per
scambiare opinioni, sviluppare visioni sul futuro e proporre come superare gli ostacoli che frenano
il passaggio a modelli di sviluppo sostenibile.
10. ALTRI STRUMENTI E PROCEDURE
10. 1 VIA-VAS
10.1.1 La valutazione di impatto ambientale
Una procedura molto importante, definita "VIA" -Valutazione di Impatto Ambientale- rappresenta uno
strumento fondamentale per assicurare la necessaria opera di controllo sui possibili impatti negativi che
taluni progetti possono avere verso l'ambiente. I principi operativi della "VIA" traggono origine dalla
legislazione comunitaria: in particolar modo, da una prima Direttiva 85/337, risalente al
1985, successivamente modificata dalla Direttiva 97/11 pubblicata nel 1997. L'Italia ha recepito il
dettato legislativo comunitario con una serie di norme transitorie, alle quali dovrebbe seguire nel
prossimo futuro la promulgazione di una specifica legge quadro.
La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, comunemente detta VIA, ha lo scopo di
individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
o privati. Essa non è quindi da intendersi "strumento" necessario per verificare il rispetto di standard o
per imporre nuovi vincoli, oltre quelli già operanti, ma come un "processo coordinato" per raggiungere
un elevato grado di protezione ambientale, realizzando l'obiettivo di migliorare la qualità della vita,
mantenere la varietà delle specie, e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa essenziale.
La VIA mira ad introdurre, nella prassi tecnica ed amministrativa ed in una fase precoce della
progettazione, una valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente,
intendendo quest'ultimo come un sistema complesso di risorse naturali e umane e delle loro interazioni.
Essa rappresenta non solo una tutela dei diritti dei cittadini, ma anche uno strumento di integrazione e
miglioramento dei progetti.
La disciplina della VIA si basa sul principio dell'azione preventiva, in base alla quale la migliore politica
consiste nell'evitare fin dall'inizio l'inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne
successivamente gli effetti.
Essa introduce l'obbligo di rendere espliciti gli effetti (diretti e indiretti, secondari cumulativi, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) della realizzazione di infrastrutture
e di impianti sull'ambiente in un'ottica di prevenzione degli impatti negativi. Questa procedura
amministrativa prevede che il progetto di un'opera sottoposta a VIA venga corredato da uno Studio di
Impatto Ambientale (SIA) che analizzi tecnicamente, secondo un approccio sistemico, le interrelazioni
tra l'opera stessa e l'ambiente in cui essa viene inserita, confrontando, se possibile, diverse soluzioni
progettuali e diverse localizzazioni.
L'iter procedurale deve garantire un adeguato processo di informazione e consultazione del pubblico.
Le informazioni contenute nel SIA devono essere rese disponibili a numerosi soggetti attraverso una
sintesi non tecnica.
La direttiva individuava, in specifici allegati, le opere da sottoporre tassativamente a VIA (allegato I) e le
opere oggetto di autonoma valutazione degli Stati membri (allegato II). Per queste ultime, gli Stati
membri sono tenuti a verificare in funzione di caratteristiche, dimensione e localizzazione dell'opera,
attraverso criteri o soglie, se sussista un impatto significativo e quindi se esistano le condizioni per
l'applicazione delle metodologie di tutela previste in termini di "VIA".
La via può essere nazionale e regionale.
La valutazione d'impatto ambientale a livello nazionale
La procedura è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge istitutiva del ministero
dell'Ambiente (legge 8 luglio 1986, n.349, art 6).
Successivamente, la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale è stata attuata
attraverso il dpcm del 10 agosto 1988, n 377, che individua all'art. 1 le categorie di opere soggette a Via,
e il dpcm del 27 dicembre 1988 che definisce le Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. L'applicazione della procedura di
VIA, a livello nazionale, attraverso specifiche norme, è stata successivamente estesa a numerose altre
categorie di opere.
L'evoluzione della disciplina comunitaria e l'introduzione di alcune leggi, quali ad esempio quelle in
materia di semplificazione amministrativa e di lavori pubblici, hanno comportato l'emanazione di
circa 60 dispositivi normativi (leggi, decreti legislativi, dpr, dpcm, deliberazioni e circolari ministeriali).
La valutazione d'impatto ambientale a livello regionale
A completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle direttive
comunitarie, con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 viene emanato l'Atto di
indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 primo comma della legge 2 febbraio 1994, n. 146,
concernenti disposizioni in materia di VIA (recentemente integrato e modificato dal dpcm del 3
settembre 1999 e dal dpcm 1 settembre 2000). Tale atto di indirizzo e coordinamento fissa condizioni,
criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni e delle
Provincie autonome di Trento e di Bolzano che devono provvedere a disciplinare i contenuti e le
procedure di VIA ovvero ad armonizzare le proprie disposizioni vigenti con quelle ivi contenute.
Il D.P.R. 12 aprile 1996 (e sue successive integrazioni), suddivide le opere in due allegati:
- l'allegato A contiene l'elenco dei progetti sottoposti a procedura obbligatoria;
- l'allegato B, invece, fa riferimento all'elenco dei progetti sottoposti a procedura obbligatoria solo
se rientranti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6
dicembre 1991 n.394, e all'elenco dei progetti che, pur non rientrando in aree naturali protette,
sono sottoposti a verifica di esclusione secondo determinate modalità indicate all'art. 10 sulla
base di elementi contenuti nell'allegato D del citato D.P.R.
Allo stato attuale, tutte le Regioni e le Province autonome hanno recepito il D.P.R. 12 aprile 1996
(la maggioranza attraverso atti legislativi "ad hoc", le altre attraverso deliberazioni di giunta);
alcune hanno provveduto anche a recepirne le successive modifiche.
Insieme con le leggi regionali e/o provinciali di recepimento, sono state emanate numerose delibere
di Giunta regionali, delibere di Giunta provinciali e circolari esplicative (oltre 100), al fine
di rendere più completa ed esaustiva l'applicazione delle norme stesse.
Osservazioni
La procedura "VIA", in ambito nazionale, è stata finora applicata ad una molteplicità di opere quali
ferrovie, strade, porti, aeroporti, dighe. Le suddette opere devono essere attentamente analizzate nel
corso di ogni singola fase di realizzazione: in particolare, dal momento della progettazione a quello della
costruzione, nonchè dalla fase di esercizio a quella di dismissione finale. I progetti sottoposti alla
valutazione di impatto ambientale devono essere depositati in un posto dove tutti i cittadini, singoli o
associati, possano consultarli e fare delle osservazioni scritte in carta semplice.
Rappresenta uno strumento di controllo molto efficace sull’impatto ambientale di opere private ma
anche e soprattutto pubbliche.
Ente competente: in Italia, l'organismo istituzionale di riferimento per la Procedura "VIA" nazionale
è rappresentato da un'apposita Commissione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
10.1.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento con il quale si intende garantire
un'adeguata identificazione e valutazione, in sede di pianificazione, delle conseguenze ambientali
che possono derivare dall'adozione definitiva di determinati piani e programmi.
La disciplina concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
naturale (VAS)" è contenuta nella Direttiva 27 giugno 2001 numero 42.
Nel 1996 fu proposta l'emanazione di questa Direttiva al fine di completare in tempi brevi il sistema di
valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, stabilito dalla direttiva 85/337/Cee
(VIA), predisponendo misure idonee a facilitare la valutazione degli effetti ambientali dei piani e
programmi in materia di assetto del territorio.
La Direttiva VAS, infatti, ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali già all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, richiedendo che venga effettuata la
valutazione di determinati piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente in
modo da "intercettare" e risolvere all'origine eventuali impatti e scelte e/o localizzazioni anomale.
La VAS si focalizza sugli impatti ambientali strategici a livello di area geografica di riferimento del piano
o del programma a cui ci si riferisce, mentre la VIA si applica a singoli progetti di opere in una realtà
territoriale specifica e delimitata, in quanto interessata dal progetto stesso.
Alla VAS possono essere attribuite due finalità specifiche:
- l'una come strumento valutativo per la costruzione del processo di decisione e per la formazione
degli indirizzi e delle scelte di pianificazione,
- l'altra come meccanismo per instaurare il monitoraggio dei fenomeni e delle dinamiche ambientali,
territoriali e socio-economiche in atto.
Nel primo caso la valutazione ha lo scopo di prefigurare delle opzioni alternative rispetto al
raggiungimento di un obiettivo e di definire, mediante la determinazione dei possibili impatti delle
azioni prospettate, lo scenario migliore di sviluppo. Nel secondo caso la valutazione concorre alla
creazione dei modelli e degli scenari conoscitivi per il piano.
Il testo, definitivamente approvato il 31 maggio 2001 dal comitato di conciliazione (accordo raggiunto
in sede di progetto comune il 23 aprile 2001 - Testo congiunto C5-0118/2001), contiene alcune novità
fondamentali rispetto alla prima proposta di direttiva VAS del 1996:
-inclusione dei piani e programmi cofinanziati dalla Comunità europea e delle loro modifiche (dei Fondi
strutturali futuri) nell'ambito della Direttiva,
- monitoraggio degli effetti ambientali,
- consultazioni transfrontaliere con i Paesi terzi,
- consultazione con il pubblico e trasparenza nel processo decisionale.
La metodologia "VAS" rappresenta da anni un importante strumento; ad esempio nell'ambito della
nuova regolamentazione dei fondi strutturali, nella quale particolare rilevanza è attribuita alla
valutazione ambientale dei piani e dei programmi da presentare ai finanziamenti comunitari, anche a
livello di Piani Operativi Regionali (POR). Nel 1999 la collaborazione fra Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed ex ANPA (adesso confluita
in APAT) ha prodotto apposite Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica nell'ambito dei
fondi strutturali 2000-2006.
Osservazioni
La VAS, valutazione ambientale strategica di piani e programmi è uno strumento valutativo per la
costruzione del processo di decisione e per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione
che viene utilizzato principalmente da soggetti pubblici preposti alla gestione ambientale.
Prevede una fase ex ante, e una fase ex post, ossia una fase preventiva ed una successiva alla
realizzazione degli obiettivi del pino o del programma, garantendo quindi un valutazione completa in
ogni fase.
10.1.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI
Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006, le tematiche ambientali sono
presenti in un duplice profilo:
- da un lato il principio (comunitario) di sostenibilità ambientale costituisce un criterio di valutazione
dei programmi e dei piani e poi dei progetti veri e propri;
- dall'altro l’ambiente costituisce uno dei settori in cui sono previste azioni e interventi finanziabili.
Poiché quasi tutti i tipi di interventi finanziati dai Fondi strutturali sono in grado di incidere (in
modo positivo o negativo) sull'ambiente, la normativa europea espressamente prevede che i fondi
strutturali sono vincolati al rispetto della politica e della legislazione comunitaria in campo
ambientale e devono inoltre garantire che la politica ambientale svolga un ruolo ai fini di una maggiore
coesione dello sviluppo regionale dell'Unione Europea.
IL Regolamento CEE 2081/93 del Consiglio infatti (ARTT. 8 , 9 e 11 bis) prevede che i piani regionali
di conversione economica e sociale presentati dagli stati membri per le regioni obiettivo 1 e 2 devono
includere una valutazione di impatto ambientale. Ai sensi del regolamento il piano deve includere:
- una valutazione della situazione ambientale nella regione in questione;
- una valutazione dell’impatto delle strategie e delle operazioni contenute nel piano in termini di
sviluppo sostenibile, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore;
- le disposizioni adottate per: consentire la partecipazione delle autorità competenti in materia
ambientale designate dallo Stato membro, alla preparazione e all’attuazione delle azioni previste dal
piano,
- nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale.
In virtù di quest’obbligo di valutazione dei piani, la Commissione Europea ha predisposto un "Manuale
per la valutazione Ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei Programmi dei fondi strutturali
dell'Unione europea" in cui illustra la necessita di effettuare una valutazione ambientale strategica dei
piani e dei programmi e le modalità di attuazione.
Sulla base di questo manuale e per definirne le modalità pratiche, il ministero dell'Ambiente e l'ANPA
hanno predisposto "Le linee guida per la valutazione ambientale strategica per i fondi strutturali 20002006.
10.1.3.1 UN CASO PARTICOLARE: LA VAS DEL QCS
In questo contesto particolare importanza riveste il processo di valutazione del Quadro Comunitario di
Sostegno (QCS) che è il documento di programmazione dei Fondi strutturali per le regioni Obiettivo 1
per il periodo 2000-2006.
Il QCS è il documento approvato dalla Commissione europea, d’intesa con lo Stato membro
interessato, sulla base della valutazione del Piano presentato dallo stesso Stato e contiene la fotografia
della situazione di partenza, la strategia, le priorità d’azione, gli obiettivi specifici, la ripartizione
delle risorse finanziarie, le condizioni di attuazione. Finalità del QCS è quello di coordinare gli
interventi e renderli più efficaci rispetto alla riduzione del ritardo economico-sociale delle aree del
Mezzogiorno d’Italia sulla base di quanto evidenziato dalla strategia di sviluppo.
Il QCS è articolato in assi prioritari e attuato tramite uno o più Programmi operativi.
Asse I: Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali)
Asse II: Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse culturali)
Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse umane)
Asse IV: Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi locali di sviluppo)
Asse V: Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata (Città)
Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizio).
L’articolazione della strategia in assi prioritari ha lo scopo di concentrare gli interventi sulle aree che
possono avere un impatto più rilevante sulla crescita economica del Mezzogiorno, con due principi
trasversali a tutti gli assi: la sostenibilità ambientale e il rispetto delle pari opportunità tra uomini e
donne.
La procedura di valutazione, prevista dal QCS, serve a garantire la corretta attuazione delle azioni
cofinanziate dai fondi strutturali comunitari: un sistema articolato a livello di singolo programma, ma
omogeneo rispetto a metodi, procedure, tecniche e contenuti.
L’attività ha l’obiettivo di analizzare l’andamento della programmazione (lungo il settennio 2000-2006)
di QCS, PON e PORe verificarne l’efficacia.
I criteri adottati per valutare l’efficacia degli interventi sono:
- conseguimento degli obiettivi di coesione economica e sociale previsti dai Trattati;
- conseguimento degli obiettivi specifici prefissati da QCS, PON, POR, Piani di sviluppo, etc.;
Il sistema di valutazione del QCS è suddiviso in tre fasi:
- valutazione ex ante;
- valutazione intermedia;
- valutazione ex post
In tutte e tre le fasi c’è una componente ambientale: in quella ex ante c’è una valutazione della
situazione ambientale tramite individuazione di dati base per settori chiave (acqua, suolo, aria, rifiuti
etc) e relativo impatto della strategia di sviluppo sostenibile proposta. Quella intermedia e quella ex post
servono a valutare, rispettivamente, in itinere e a fine programmazione, il conseguimento degli obiettivi
di sostenibilità ambientale, integrati nelle strategie settoriali.
I campi di applicazione del principio sono: ciclo integrato dell’acqua, gestione dei rifiuti, difesa del
suolo, efficienza energetica e sostegno delle fonti rinnovabili, inquinamento atmosferico, aree naturali
protette, sistemi di gestione e certificazione ambientale, valutazione d’impatto ambientale.
Per dare attuazione al principio della sostenibilità e favorire l’integrazione della componente ambientale
in tutti i settori di azione dei fondi strutturali, il QCS ha previsto la costituzione delle Autorità
ambientali all’interno di ogni Programma Operativo.Il coordinamento tra Autorità ambientali e
Autorità di gestione è garantito dalla Rete nazionale delle autorità ambientali e delle autorità della
programmazione dei fondi strutturali comunitari. La Rete si occupa anche dell’elaborazione di
criteri e metodologie sugli aspetti ambientali dell’azione dei fondi strutturali. Nell’allegato A del QCS
sono riportati gli indicatori ambientali usati per il monitoraggio della situazione ambientale nel
periodo di attuazione del QCS.
In questo contesto possiamo citare a titolo di esempio uno studio effettuato da una associazione
ambientalista operante nella Regione Basilicata avente ad oggetto l’applicazione della direttiva quadro
sulle acque 2000/60/Ce nel QCS 200-2006.
Più precisamente si tratta di un contributo che si inserisce in un lavoro più complesso di verifica di
compatibilità delle risorse impegnate dal QCS 2000-2006 con gli obiettivi della direttiva.
Questo tipo di verifica deve essere fatta per determinare, secondo le indicazioni comunitarie, la
revisione strategica degli stessi Complementi di programmazione e “per fare in modo che le risorse
non ancora impegnate possano essere utilizzate per il miglioramento dell’attuazione e gestione dei Piani
d’ambito e “per impostare la transizione verso un sistema incentrato sul Bacino idrogeologico”.
In questa attività.
In questa fase di revisione è fondamentale l’attività di autovalutazione sotto vari aspetti da parte degli
enti preposti alla gestione dei fondi strutturali.
Per esempio si rivela molto utile una autovalutazione regionale degli interventi finanziati nell’ambito
dell’Asse I (Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali), che tenga conto del
dettato della direttiva sulle acque tra i parametri da assumere per considerare il rispetto delle condizioni
di governo, di spesa e di coerenza nell’avanzamento dell’azione delle varie misure.
Questa analisi autovalutativa è stata effettuata dal Comitato di Sorveglianza che è l’organo che assicura
dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del DocUP (documento di programmazione) nei singoli
stati membri. Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.35, par. 3, Reg. (CE) n.1260/99, svolge i seguenti
compiti:
- conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da
impiegare nella sorveglianza del DocUP;
-
esamina e approva entro sei mesi dall'approvazione del DocUP, i criteri di selezione delle
operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del DocUP
ed esamina i risultati dell'esecuzione delle misure inclusa la valutazione intermedia;
esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima del loro inoltro alla Commissione;
esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della Decisione della
Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
può proporre all'Autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione del DocUP,
conformemente a quanto previsto dall'art. 34 par.3 del Reg. (CE) 1260/99, che renda possibile il
conseguimento degli obiettivi del programma o migliori la gestione dell'intervento, anche per
quanto riguarda la gestione finanziaria.
L’analisi autovalutativa per le regioni Obiettivo 1 è stata fatta considerando tre elementi:
- servizio idrico integrato;
- acqua per irriguo;
- difesa del suolo.
Per ognuno di questi, al fine di ottenere un miglioramento delle performance di gestione, sono stati
valutati: la struttura di governo, la capacità di spendere secondo il cronogramma e la funzionalità
dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo.
Per struttura di governo si intende la valutazione dell’esistenza o meno di tutte le condizioni
amministrative, normative e istituzionali necessarie per l’attuazione piena della misura.
Per capacità di spendere si intende la valutazione dell’ammontare di risorse spese rispetto a quella
programmatica prevista dal cronogramma di riferimento (oltre, uguale, o inferiore il 10%).
Per funzionalità dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo si intende la valutazione dell’attuazione
(totale, parziale, negativa) delle azioni qualificanti la strategia della misura e la valutazione delle modalità
di attuazione, dei criteri di selezione applicati realmente e delle tipologie di progetto finanziate nel senso
che risultano funzionali (pienamente, parzialmente o per niente) al raggiungimento degli obiettivi della
misura.
Osservazioni
L’autovalutazione regionale e la valutazione effettuata dal Comitato di sorveglianza sugli interventi
strutturali regionali finanziati nell’ambito dell’Asse I (risorse naturali) del QCS 2000-2006, è un ottimo
strumento per ottenere un miglioramento delle performances di gestione e di spesa da parte degli enti
preposti alla gestione dei fondi stessi.
11. PRIMO RAPPORTO BENCHMARKING, LE AGENZIE AMBIENTALI A
CONFRONTO
Attività e funzioni, modelli e processi organizzativi, sistemi di programmazione e controllo.
Autori: APAT, Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e ONOG- Osservatorio
nazionale sull’organizzazione e sulla gestione delle Arpa-Appa
L’Osservatorio nazionale sull’organizzazione e sulla gestione delle Arpa-Appa, promotore del progetto,
istituito nel novembre 1999, ed arrivato al suo primo rinnovo nel marzo di quest’anno, ha da sempre
svolto un’attività strettamente collegata ed inerente alle necessità organizzativo/gestionali delle Agenzie
Ambientali, attraverso la promozione di studi e ricerche mirate su tematiche manageriali con la finalità di
favorire uno sviluppo diffuso ed omogeneo di nuove conoscenze e competenze.
All’interno di queste attività di ricerca rientra il Progetto Benchmarking che ha preso avvio nel febbraio
2002. L’obiettivo è quello di avviare un confronto razionale e sistematico di dati, esperienze e prassi
operative delle Agenzie, attraverso il quale implementare un meccanismo di miglioramento continuo
nell’ottica della qualità del servizio. Attraverso gli strumenti del benchmarking, infatti, è possibile far
emergere elementi di criticità e buone pratiche nei modelli organizzativi e gestionali delle Agenzie,
strumentali alla ridefinizione degli assetti e delle procedure interne. La possibilità di far sedere allo stesso
tavolo di lavoro Agenzie di recente operatività con Agenzie di più datata istituzione, ha rappresentato un
compito del tutto particolare, che risponde alla finalità di favorire che il sistema nazionale delle Agenzie
ambientali, risponda sempre più a criteri di omogeneità, efficacia ed efficienza. La redazione di un
rapporto annuale di benchmarking delle Agenzie ambientali costituisce pertanto un esempio concreto di
coesione progressiva del Sistema Agenziale, quale luogo di scambio integrato di informazioni e
conoscenze. Il tutto in piena armonia con il dettato dello Statuto dell’APAT (D.P.R. n° 207, datato
8/8/02) che all’art. 13 istituisce il Consiglio Federale, al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del
sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.
In relazione al differente sviluppo del sistema agenziale è stato scritto che una causa può essere
individuata nella complessa, faticosa definizione ed armonizzazione, in generale, dei compiti tra Stato e
Regioni, ed in particolare all’interno delle stesse Regioni, che hanno determinato necessità di chiarimenti
e tempi lunghi di attuazione delle norme che regolamentano l’esercizio effettivo della tutela ambientale.
Anche la riforma della normativa nel settore ambientale, infatti, ha dovuto fare i conti con le incertezze
presenti nel processo di decentramento amministrativo, avviato con la legge delega n. 59/1997 e con i
decreti legislativi attuativi già citati (in particolare con il D. Lgs. n.112/1998); incertezze oggettive e
inevitabili, in quanto, la tutela dell’ambiente presenta forti connessioni con altri settori, dall’economia alla
salute, dalla formazione professionale alla tutela del territorio. Tale incertezza non è stata causa solo del
ritardo nella definizione di un compiuto Sistema delle Agenzie Ambientali, ma ha anche causato
difficoltà nell’operato delle stesse Agenzie. Si è sovente trattato di difficoltà di integrazione tra le
Agenzie ed altri soggetti deputati al controllo della politica ambientale e molto più spesso di difficoltà di
interpretazione del proprio mandato, provocando un vero e proprio scostamento tra ciò che nelle leggi
istitutive era contenuto e ciò che quotidianamente comportava la gestione ordinaria delle Agenzie
regionali e delle province autonome, in relazione a quello che il contesto ed il territorio richiedevano.
Appare quindi ipotizzabile un percorso che prenda in considerazione, almeno, le seguenti proposte:
• rivedere alcuni passaggi contenuti in alcune delle leggi istitutive delle ARPA/APPA;
• tarare l’operato delle Agenzie non più sulla base di quanto fatto dai vecchi Presidi Multizonali di
Prevenzione, ma privilegiando ciò che soggetti nuovi, e con loro specifiche caratteristiche, sono chiamati
a svolgere in un contesto le cui peculiarità sono ormai tali da non creare alcuna confusione con il settore
sanitario;
• riconsiderare alcune delle scelte organizzative, fatte in fase di costituzione delle Agenzie regionali e
delle province autonome, in relazione alla complessità che spesso queste strutture, alcune delle quali
ormai non più giovani e strutturalmente organizzate in modo abbastanza complesso rispetto l’origine,
sono andate acquisendo.
Infatti una valutazione del percorso intrapreso e dei risultati fin qui ottenuti dal sistema pubblico di
protezione dell’ambiente deve essere accompagnata da due considerazioni, una di carattere istituzionale
ed una di carattere organizzativo:
• il sistema ambientale, costituito con la filosofia del sistema a rete su un modello di decentramento
amministrativo federale e solidale, potrà essere consolidato e sviluppato definitivamente se saranno
risolte le incertezze “esterne” sopra ricordatesul fronte istituzionale e della regolamentazione dei
rapporti tra i livelli di governo per la tutela dell’ambiente sui quali è opportuno si esprima la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome;
• l’introduzione di indicatori di performance, applicati alle modalità di erogazione delle prestazioni e
dei servizi forniti dal sistema ambientale, omogenei tra le agenzie e convalidati nel tempo, è
indispensabile per avere un bilancio aggregato della capacità del sistema ambientale di corrispondere ai
compiti assegnati e di interagire con gli altri soggetti, in un quadro di trasparenza e oggettività. Si è
ritenuto opportuno avviare un attività di ricerca e confronto tra Agenzie ambientali che investisse tutti
gli ambiti di gestione delle ARPA/APPA. La consapevolezza che solo il confronto all’interno di un
sistema complesso e variegato possa dare forza e legittimazione ai soggetti che della rete sono i nodi, ha
portato l’Osservatorio sull’organizzazione e sulla gestione delle ARPA/APPA ad avviare un “percorso”
di ricerca, che non ha alcuna ambizione di essere esaustivo nel suo mandato, ma che vuole soltanto
suggerire un itinerario di crescita di soggetti spesso ancora deboli all’interno di un contesto ancora molto
“confuso”.
Questa proposta nasce allora non solo dall’esigenza di valorizzare la rete nazionale delle Agenzie per la
Protezione dell’Ambiente come luogo di scambio di informazioni, conoscenze, innovazioni gestionali e
soluzioni operative, ma anche dall’esigenza di un supporto al processo di sviluppo in corso del sistema
agenziale.
Nella considerazione che le attività dell’Osservatorio sono strettamente collegate ed inerenti alle
necessità delle ARPA/APPA, con la duplice finalità di contribuire alla più forte legittimazione del
sistema di protezione ambientale sull’intero territorio nazionale e di favorire un assetto organizzativo il
più possibile omogeneo per tutte le Agenzie, l’Osservatorio ha quindi promosso questo progetto
mantenendo innanzitutto aperto lo scambio di informazioni e il confronto tra le Agenzie.
Attraverso gli strumenti del benchmarking, il progetto si propone di favorire la ridefinizione e il
miglioramento delle prassi e delle procedure organizzative e gestionali delle ARPA/APPA, strumentali
allo svolgimento delle attività nell’ottica della qualità del servizio, anche per evitare che il sistema viaggi a
differenti velocità sul territorio nazionale.
L’organizzazione del progetto di benchmarking
La necessità di operare un progetto come confronto tra soggetti facenti parte del Sistema e non come
uno studio calato dall’alto all’interno delle strutture agenziali, ha suggerito all’Osservatorio
l’organizzazione del progetto in tre gruppi di lavoro che fossero costituiti dagli stessi operatori del
settore e che trattassero argomenti di specifico interesse per le ARPA/APPA.
Le Agenzie che hanno formalmente aderito al progetto sono: ARPA Veneto, ARPA Lazio, ARPA
Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Marche, ARPA Toscana, ARPA Emilia Romagna, ARPA
Liguria, ARPA Campania, ARPA Umbria, ARPA Friuli Venezia Giulia.
Il progetto consta quindi di tre linee di attività:
1. Attività e funzioni
2. Modelli e processi organizzativi
3. Sistemi di programmazione e controllo.
Per ognuno dei tre sottoprogetti sono state individuate, nel panorama delle undici Agenzie aderenti al
progetto, le tre Agenzie (una per ogni linea di attività) con funzioni di responsabilità e coordinamento
delle attività del gruppo di lavoro. Per il progetto “Attività e funzioni” la responsabilità del gruppo di
lavoro è stata affidata ad ARPA Veneto, in considerazione del fatto che già da diversi anni questa
Agenzia si occupa del monitoraggio dello stato di avanzamento del Sistema agenziale attraverso la
produzione di report annuali. Per “Modelli e processi organizzativi” è stata individuata ARPA Lazio,
tenuto conto che l’Agenzia è impegnata in una profonda rivisitazione del proprio modello organizzativo
e delle proprie prassi gestionali. Per quanto riguarda, infine, il gruppo di lavoro “Programmazione e
controllo” il coordinamento è stato affidato ad ARPA Lombardia, che, negli ultimi anni, ha investito
diverse risorse per una definizione più puntuale del sistema di programmazione e controllo.
Il coordinamento invece tra i tre gruppi è stato affidato all’Osservatorio che in questi mesi di lavoro ha
svolto funzioni e compiti diversi: dal coordinamento vero e proprio, che ha portato alla costituzione dei
gruppi ed all’organizzazione dei numerosi momenti di incontro tra i gruppi di lavoro, alla realizzazione
degli strumenti di rilevazione. La rilevazione dei dati, contenuti in questo rapporto, è stata infatti
possibile grazie all’utilizzo di questionari e matrici che l’Osservatorio ha attentamente studiato e
somministrato alle Agenzie aderenti in collaborazione con quelle referenti. In particolare:
• per il progetto “Attività e funzioni” è stata realizzata un matrice di rilevazione su attività e processi in
collaborazione con ARPA Veneto;
- per il progetto “Modelli e processi organizzativi” ARPA Lazio ha è stato realizzato un questionario
tendente all’analisi della struttura organizzativa delle Agenzie, della dotazione organica e dei processi e
loro modalità di esecuzione.
• per il progetto “Sistemi di programmazione e controllo” è stato realizzato da ARPA Lombardia un
questionario che ha investigato sui processi di controllo strategico e gestionale oltre che sui sistemi
informativo ed informatico delle Agenzie.
12. MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Secondo quanto previsto dalla Legge 70/94, ogni anno, le imprese che producono o gestiscono rifiuti, e
quelle che producono, immettono sul mercato e riutilizzano imballaggi, devono presentare, ogni anno,
il modello unico di dichiarazione ambientale, detto MUD.
La presentazione del MUD 2004 (relativo ai dati riferiti al 2003) non presenta significative differenze
rispetto all'anno passato. La principale norma di riferimento che definisce le modalità per la
presentazione e la compilazione del MUD rimane il D.P.C.M. 24/12/2002 – “Approvazione del nuovo
modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003”, come integrato dal successivo D.P.C.M.
24/02/2003.
In base a tale D.P.C.M. il MUD risulta articolato in due Capitoli:
- Capitolo 1 – Rifiuti (comunicazione rifiuti)
- Capitolo 2 – Emissioni (“dichiarazione INES”)
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD, in base alle nuove disposizioni definite dal
D.P.C.M. 24/12/2002 potranno inviare il MUD secondo le seguenti opzioni:
Capitolo 1 – rifiuti (comunicazione rifiuti)
- a) se produttori di rifiuti: su carta o su supporto magnetico o telepaticamente
- b) se gestori di rifiuti: su supporto magnetico o telematicamente
Capitolo 2 – emissioni (dichiarazione INES): solo telematicamente
Integrazione al MUD della “comunicazione IPPC”
ll Capitolo 2 - emissioni - del MUD è relativo alla dichiarazione INES. La dichiarazione INES è una
comunicazione annuale, stabilita dall’articolo 10 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 372, relativa alle emissioni
in aria e acqua derivanti dalle attività industriali individuabili come attività IPPC.
Il D.P.C.M. 24/12/2002 ha integrato la “comunicazione IPPC” al Modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) definito dalla legge 70/1994. La dichiarazione INES deve essere presentata da tutti i
gestori di complessi IPPC nelle cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno un inquinante di
cui alle tabelle 1.6.2 o 1.6.3 riportate nell’allegato 1 al D.M. 23/11/2001 in quantità superiore al valore
soglia corrispondente riportato nelle stesse tabelle. La presentazione del capitolo emissioni del MUD
(cioè della “comunicazione IPPC”) dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, come previsto
dall’articolo 4, comma 4, del D.M. 23/11/2001. Per informazioni le aziende possono essere indirizzate
al sito www.dichiarazioneines.it Il MUD va presentato alla Camera di Commercio e deve essere
accompagnato dall'attestazione del pagamento del diritto di segreteria di 10 Euro (se si utilizza il
supporto magnetico), o di 15 Euro (se si utilizzano i moduli di carta); ma, attenzione, l'uso del supporto
magnetico è obbligatorio per i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti (ma non per i produttori).
Nel MUD sono contenute:
- la denuncia annuale dei rifiuti a carico delle imprese che producono e gestiscono rifiuti pericolosi di
qualsiasi provenienza e rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali;
- la dichiarazione annuale dei rifiuti urbani raccolti e trattati a carico dei comuni;
- la dichiarazione annuale degli imballaggi prodotti, immessi sul mercato e riutilizzati
I soggetti obbligati sono stabiliti dal Decreto Legislativo 22/97 (articolo 11, commi 3 e 4, per quanto
riguarda i rifiuti; articolo 37, comma 2, per quanto riguarda gli imballaggi); sono inoltre specificati nelle
istruzioni scaricabili da questa pagina. Ogni dichiarazione segue la propria normativa di riferimento, sia
come contenuto dell'obbligo sia come sanzioni, ma tutte sono presentate con un unico modulo, alla
stessa scadenza, allo stesso sportello (la Camera di Commercio), che provvederà a trasmettere le singole
parti della dichiarazione alle amministrazioni di competenza.
Per risolvere ulteriori dubbi sulle modalità di compilazione ci si può rivolgere alla propria Camera di
Commercio o alla propria Associazione di Categoria. Ma molte risposte si possono trovare anche in
rete: ad esempio Ecocerved società specializzata del sistema camerale in materia ambientale, pubblica
nel suo sito internet i quesiti più frequenti, con le relative risposte.
I dati raccolti attraverso il MUD sono sottoposti ad un attento processo di correzione statistica e
successivamente trasmessi agli organismi competenti; i principali dati aggregati, a livello nazionale e
regionale sono disponibili sul sito di Infocamere, la società consortile informatica della Camera di
Commercio.
13. IL PROTOCOLLO DI KYOTO
Il Protocollo è stato sottoscritto a Kyoto il 7 dicembre 1997 da oltre 160 paesi partecipanti alla terza
sessione della Conferenza delle parti della Convenzione sui cambiamenti climatici. I paesi
industrializzati si sono posti l'ambizioso obiettivo di ridurre del 5,2 per cento, entro il 2012, le emissioni
dei sei gas ritenuti responsabili di una delle cause del riscaldamento del pianeta. Sulla base della
successiva ripartizione degli obiettivi da conseguire per ciascun paese entro il 2012 - operata sulla base
di determinati parametri - per l'Italia è stata individuata la percentuale del 6,5. Tale percentuale deve
essere tuttavia maggiorata del differenziale negativo registrato nel periodo 1990-1998, in parte dovuto al
fatto di aver preso come unico riferimento il 1990, anno in cui l'Italia aveva già avviato politiche di
risparmio energetico a seguito delle crisi degli anni ottanta legate al prezzo del petrolio. Oggetto del
Protocollo è pertanto uno solo degli aspetti del cambiamento climatico: la riduzione, attraverso
un'azione concordata a livello internazionale, delle emissioni di gas serra, per cui i paesi industrializzati
(elencati nell'Annex I del Protocollo) si impegnano a ridurre le proprie emissioni entro il 2012. Il
protocollo di Kyoto non prevede vincoli alle emissioni per tutti i paesi firmatari, ma solo per quelli
compresi nell'elenco citato (Annex I): una lista di 39 paesi che include i paesi OCSE e quelli con
economie in transizione verso il mercato. Tale scelta è stata operata in attuazione del principio di
«responsabilità comune ma differenziata» secondo il quale, nel controllo delle emissioni, i paesi
industrializzati si fanno carico di maggiori responsabilità, in considerazione dei bisogni di sviluppo
economico dei PVS.
Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas, ritenuti responsabili di una
delle cause del riscaldamento del pianeta: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di azoto
(N2O), esafluoruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFCs) e perfluorocarburi (PFCs).
Gli impegni generali previsti dal Protocollo sono: il miglioramento dell'efficienza energetica, la
correzione delle imperfezioni del mercato (attraverso incentivi fiscali e sussidi), la promozione
dell'agricoltura sostenibile, la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti e l'informazione rivolta a
tutte le altre Parti sulle azioni intraprese (cosiddette «comunicazioni nazionali»).
Il 29 aprile 1998 la Commissione europea ha firmato il Protocollo, siglato anche da tutti gli Stati
membri individualmente: essi daranno corso agli impegni, ai quali l'Unione europea fornisce un quadro
generale di riferimento, tenuto conto delle politiche comunitarie in materia ambientale. L'Unione
europea si è impegnata per una riduzione globale delle emissioni dei sei gas serra pari all'8 per cento
rispetto ai valori del 1990. L'articolo 4 del Protocollo le riconosce la facoltà di ridistribuire tra i suoi
Stati membri gli obiettivi ad essa imposti, a condizione che rimanga invariato il risultato finale.
L'accordo politico su tale ridistribuzione, noto come accordo sulla ripartizione degli oneri, è stato
raggiunto nel Consiglio Ambiente del 16-17 giugno 1998, e consente ad alcuni Stati membri di
aumentare le loro emissioni e ad altri di ridurle, in modo che l'Unione europea raggiunga
congiuntamente l'obiettivo dell'8 per cento.
In particolare il Protocollo, secondo quanto stabilito dalla Settima Conferenza delle Parti, prevede che
l’Italia :
a) Debba procedere, secondo tempi e percentuali già stabilite in quanto Paese "Annex I" (Paesi
industrializzati e Paesi con economia in transizione), alla riduzione delle emissioni dei sei
principali gas serra .
b) Possa far ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità previsti per integrare o sostituire le
azioni nazionali di riduzione:
- la realizzazione di azioni comuni tra paesi "Annex I" (Joint Implementation - JI);
- la cooperazione con i paesi in via di sviluppo "Non Annex I" (Clean Development Mechanism - CDM);
- il commercio internazionale dei permessi di emissione ( Emissions Trading - ET).
14. ACCORDI DI PROGRAMMA E CONVENZIONI
L'uso di strumenti negoziali volontari, c.d. “accordi ambientali” ha avuto, ed ha tuttora, un ruolo
importante come strumento di attuazione delle politiche ambientali, sia livello europeo che a livello
italiano. Negli accordi ambientali si segue il criterio partecipativo, come scelta prioritaria rispetto al
sistema classico del comando e controllo, favorendo la convergenza degli interessi individuali verso
quelli collettivi.
Gli accordi ambientali permettono di fissare e raggiungere standard ed obiettivi qualitativamente
superiori a quelli perseguibili con gli strumenti tradizionali poiché si utilizzano le informazioni interne,
relative ai costi di abbattimento o di prevenzione, delle imprese partecipanti che permettono una più
equa e razionale distribuzione degli interventi.
Il punto di forza degli accordi è la volontarietà, per cui ad essi la pubblica amministrazione ed i privati
devono ricorrere in piena libertà, per il raggiungimento di specifici obiettivi di tutela ambientale cui fa
da contrappeso la concessione di incentivi economici e accelerazioni delle procedure burocratiche.
Partendo da queste considerazioni, il V Programma di Azione, nel definire la nuova strategia in materia
di ambiente e le azioni da intraprendere per uno sviluppo sostenibile nel periodo 1992 – 2000, ha
introdotto l’Accordo Volontario nella politica ambientale. Tale impostazione nasce dalla constatazione
che le sole disposizioni legislative, pur se rigorose, non risultano sufficienti a garantire comportamenti
ed azioni tese ad ottenere uno sviluppo sostenibile; per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi in
termini di salvaguardia ambientale, si pone la necessità di superare l’approccio basato sulla sola
imposizione legislativa ricorrendo, in alternativa, ad una serie combinata di strumenti regolativi, fiscali,
negoziali
In particolare, quelli negoziali si caratterizzano per la loro capacità ad attuare cambiamenti sostanziali
nei comportamenti dei produttori e dei consumatori spingendoli verso lo sviluppo sostenibile.
Il punto di forza degli strumenti volontari è costituito dalla partecipazione dei privati al momento di
formazione di un atto i cui effetti possono incidere sulla loro sfera giuridica; l'alto costo amministrativo
connesso alla verifica del rispetto della norma unilateralmente stabilita dalla P.A. ed alla necessaria
risposta alla violazione della stessa, è quindi sostituito con una negoziazione preventiva, che pone
precise regole e sanzioni per le reciproche prestazioni e controprestazioni e determina un'attivazione
diretta delle imprese rispetto al raggiungimento di elevate finalità di tutela ambientale. L'introduzione
dello strumento volontario è visto anche dalla Commissione come un segnale da dare agli operatori
economici della volontà di ridurre gli adempimenti burocratici e amministrativi da parte della pubblica
amministrazione .
In generale i settori maggiormente attivi nell'utilizzo di questo strumento si sono rivelati quelli a
maggior impatto ambientale, in particolare il settore chimico e quello energetico.
I temi degli accordi più rappresentati riguardano sei grandi aree, ovvero:
- I cambiamenti climatici
- Le risorse idriche
- I rifiuti
- L'inquinamento atmosferico
- La qualità del suolo
- La riduzione dello strato di ozono
Il dibattito sull'utilizzo dell'accordo volontario, quale strumento di politica ambientale, è piuttosto
recente nel nostro paese, nonostante il suo utilizzo a livello nazionale risalga alla fine degli anni '80 e su
scala locale si registrino esperienze anche precedenti.
Dal punto di vista giuridico, l'introduzione degli accordi volontari nel diritto interno deve coordinarsi
con gli istituti previsti dalla legislazione vigente che prevedono nuove forme consensuali di esercizio
della potestà amministrativa; i testi normativi da cui prendere le mosse sono quindi le leggi nn.142/90 e
241/90 e la legge n.662/96.
Uno studio sull'uso dell'accordo volontario quale elemento propulsore nell'evoluzione delle politiche
ambientali è stato condotto dallo IEFE a partire dal 1996. Le esperienze condotte sono molto varie e
riguardano una molteplicità di settori produttivi e ambientali, in particolare la tutela dell'aria, la gestione
dei rifiuti, il risparmio delle materie prime, dell'energia, la gestione della risorsa idrica, la bonifica di siti
inquinati e l'impatto ambientale in genere. Tra questi l'accordo F.A.R.E. tra il Ministero dell'Ambiente (
ora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) e la FIAT per la rottamazione delle auto del
1993; tra Ministero dell'Ambiente e FIAT Auto per la demolizione ecologica e il riciclaggio a delle
autovetture a fine vita del 1997; tra CONAI e ANCI, per la raccolta differenziata degli imballaggi
(1993, 1995, 1999). Protocolli di intenti sono stati siglati dal Ministero dell'Ambiente con Anci, Cispel-
Federambiente per il recupero attraverso la creazione di piattaforme di stoccaggio, trattamento e
recupero dei beni durevoli contenenti CFC, di frazioni provenienti da raccolta differenziata di rifiuti
urbani, rifiuti ingombranti, pericolosi, inerti e rifiuti contenenti amianto (1997).
La dinamica con cui si sono sviluppati gli accordi segue l'orientamento e le priorità delle politiche
ambientali nazionali ed europee e quelli stipulati prima della emanazione del Dlgs.22/97 testimoniano
già una attenzione crescente sia da parte pubblica che privata verso forme di politica ambientale
concertata. A seguito dell'emanazione di tale Decreto, gli accordi volontari vengono a tutti gli effetti
considerati strumenti di attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti.
I principali elementi di criticità riguardano:
- La formulazione degli obiettivi: spesso fatta in modo tale da non consentire un'adeguata analisi e
verifica dei risultati, sia per la mancanza di obiettivi quantificati sia per la mancanza di stadi
progressivi per la realizzazione delle attività;
- L'assenza di attività di monitoraggio: la carenza di un sistema di verifica dei risultati non permette di
valutare l'efficacia dell'accordo;
- L'assenza di termini di garanzia del raggiungimento dei risultati, sia per i soggetti contraenti, sia per i
soggetti portatori di interessi terzi.
Per quanto riguarda la situazione in Italia, possiamo dire che l’uso dell’accordo volontario, quale
strumento di politica ambientale, è piuttosto recente nel nostro Paese, essendo stato introdotto in
applicazione degli indirizzi comunitari, che hanno inteso integrare la normativa ordinaria di protezione
dell’ambiente di tipo prescrittivo con strategie di tipo partecipato. L’istituto degli accordi di programma
trova la sua disciplina generale nelle leggi 142/90 e 241/90 che hanno codificato tale accordo come
strumento per la regolazione consensuale delle attività di interesse comune delle pubbliche
amministrazioni.
Successivamente, la legge 662/96 sulla programmazione concertata, ha ampliato gli strumenti negoziali
utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni prevedendo l’adozione di:
- Programmazione negoziata: (art. 2, comma 203, lett. a), L. 662/96).
- Intesa istituzionale di programma: (art.2, comma 203, lett. b), L. 662/96). L’intesa istituzionale di
programma è l’unico modello di concertazione dalla cui partecipazione sono esclusi i soggetti privati.
- Accordo di programma quadro: (art.2, comma 203, lett. c), L. 662/96). Un esempio di accordo di
programma quadro è costituito dall’accordo tra CONAI e ANCI di cui all’art. 41, comma 3, D.Lgs.
22/97.
- Patto territoriale: (art.2, comma 203, lett. d), L. 662/96).
-Contratto di programma: (art.2, comma 203, lett. e), L. 662/96).
Contratto d’area: (art.2, comma 203, lett. a), L. 662/96)
Nel settore dei rifiuti gli accordi volontari sono stati recepiti nel nostro ordinamento attraverso il D.Lgs.
22/97 che, in numerose disposizioni ha previsto la possibilità di stipulare accordi e contratti di
programma.
Agli strumenti negoziali il D.Lgs. 22/97 assegna un compito importante: essi rappresentano, da un lato,
il superamento della vecchia logica del“command and control”, dall’altro, l’elemento innovativo più
efficace ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dal decreto stesso in materia di
prevenzione e recupero dei rifiuti.
L’art. 25 del D.Lgs. 22/97 disciplina, in termini generali, gli accordi e contratti di programma per
l’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal decreto e prevede, in particolare, che il Ministro
dell’ambiente e tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possa stipulare
appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul
mercato o con le associazioni di categoria, che abbiano ad oggetto:
- l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie
pulite, idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il
recupero dei rifiuti stessi;
- lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con
impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
- le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di
controllo;
- la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in
commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
- l’adozione di tecniche per il reimpiego e il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;
- lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle
sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
- l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
- l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
Lo stesso articolo stabilisce che il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attività produttive possa anche stipulare appositi accordi e contratti per:
promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di ecolabel e di ecoaudit;
- attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo,
del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta e
il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente.
L’art. 25, al comma 4 stabilisce, infine, che il Programma triennale di tutela dell’ambiente, di cui alla L.
28 agosto 1989, n. 305, individui le risorse finanziarie da destinare, sulla base di apposite disposizioni
legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma e fissa le modalità di stipula dei
medesimi.
Lo strumento negoziale costituisce, inoltre, il presupposto per stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi, sempre nel rispetto delle norme comunitarie (articolo 4 del D.Lgs 22/97).
In merito ai soggetti legittimati ad intervenire nella stipula degli accordi di programma il decreto
ammette espressamente la partecipazione dei privati, tra i quali, assumono particolare rilievo, le imprese.
Il ricorso allo strumento negoziale è previsto anche in molte parti del D.lgs.22/97 con lo scopo di dare
un significativo impulso a tutte le azioni volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di prevenzione,
recupero e corretto smaltimento; costituisce, inoltre, il presupposto per autorizzare la realizzazione di
impianti di recupero all’interno di insediamenti industriali esistenti, in deroga ai piani regionali di
gestione dei rifiuti, superando, in tal modo, la rigidità dei piani stessi.
Anche riguardo alla gestione dei rifiuti di imballaggio e dei beni durevoli viene espressamente previsto il
ricorso all’istituto degli accordi volontari (articoli 41 e 44) con lo scopo di favorirne la riduzione, il
riciclaggio ed il recupero.
L’art. 41, in particolare, prevede la stipula di un accordo di programma quadro tra CONAI (Consorzio
Nazionale Imballaggi) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per l’attuazione del principio
della corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni.
Relativamente ai beni durevoli, l’articolo 44 prevede che il Ministro dell’ambiente e tutela del
territorio di concerto con quello delle attività produttive promuova specifici accordi di programma
tra produttori di tali beni, i distributori, ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta
il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento.
Macchine fotografiche monouso
L’accordo, stipulato il 12 luglio 1999, fra il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, il
Ministero delle attività produttive ed alcune delle maggiori associazioni del settore chimico e
fotografico, ha l’obiettivo di favorire il recupero dei rifiuti provenienti da questo settore e di attuare
un sistema di raccolta, ritiro, riutilizzo delle macchine fotografiche monouso.
L’accordo prevede, per i soggetti firmatari, l’esclusione da una serie di adempimenti amministrativi
dettati dalle norme sui rifiuti, relativi alle operazioni di trasporto, ritiro e raccolta, qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
- le suddette operazioni vengano effettuate nel rispetto degli impegni assunti nell’accordo;
- le macchine fotografiche ritirate siano avviate in maniera effettiva ed oggettiva al riutilizzo per loro
funzione originaria.
La responsabilità e la verifica degli impegni assunti sono affidati, esclusivamente, ai firmatari
dell’accordo; non si prevede un soggetto terzo quale verificatore.
Beni durevoli
Come previsto dall’art. 44 del D.lgs 22/97, in Italia deve essere avviato un sistema di raccolta, recupero
e riciclo dei Beni Durevoli (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, PC, televisori e condizionatori).
Per questa tipologia di rifiuti, lo stesso art. 44, dispone che il Ministero dell’ambiente e tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, promuova specifici accordi di
programma tra i produttori di tali beni, i distributori, i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la
raccolta, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento.
Tali accordi devono prevedere:
- la messa a punto di prodotti che rispondano alle priorità fissate dal decreto, in termini di prevenzione
e recupero dei rifiuti;
- l’individuazione di centri di raccolta diffusi a livello nazionale;
- lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
Fin dalla fase di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori chiamati direttamente a rispondere
della dismissione dei Beni Durevoli, hanno avviato un tavolo di lavoro con le parti interessate
(distributori e riciclatori), per cercare di dar vita ad un sistema nazionale di raccolta e riciclo degli
elettrodomestici. Dal 1997, si sono susseguiti molti incontri che, ad oggi, non hanno ancora portato
alla stipula dell’Accordo, in considerazione della necessità di conciliare posizioni a volte divergenti
espresse dai soggetti interessati.
Fin dall’inizio si è puntato sulla costituzione di un Consorzio volontario dei produttori finalizzato a
gestire sul territorio Nazionale l’intero flusso di rifiuti. A fianco del testo di accordo di programma si è
però posta, successivamente, la necessità di definire un Decreto Interministeriale per il cauzionamento
di quelle aziende che, non aderendo all’accordo di programma, si sottraevano dall’avvio di un sistema di
raccolta e riciclo dei propri elettrodomestici. Tutto ciò a svantaggio di chi doveva investire risorse per la
gestione e l’organizzazione del Consorzio volontario. L’imminente entrata in vigore della Direttiva in
materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha determinato la ripresa
delle trattative per la definizione dell’accordo, in considerazione del fatto che, la stessa direttiva,
prevede che le aziende produttrici di apparecchiature, in caso di accordi già presenti negli Stati Membri,
possano mantenere il sistema in atto per 10 anni, evitando alcune restrizioni previste dalla medesima
Direttiva.
Pali telefonici in legno disinstallati
Il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, la Conferenza
Stato – Regioni, Telecom S.p.a., imprese di recupero stanno mettendo a punto una proposta di
Accordo di Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti derivanti dalla gestione dei pali
telefonici in legno disinstallati, ivi compresi quelli impregnati con sostanze preservanti anche contenenti
creosoto o sali di CCA (rame cromo arsenico), provenienti dalla manutenzione delle linee telefoniche.
L’Accordo è finalizzato a favorire una corretta ed efficace gestione dei pali disinstallati e a garantire una
maggiore tutela ambientale anche mediante la riduzione della pericolosità e della quantità dei rifiuti.
Telecom Italia S.p.a. utilizza i pali impregnati per la realizzazione delle linee aeree della rete telefonica; il
trattamento preservante consente di garantire adeguate condizioni di durata e stabilità del palo, che è in
grado di svolgere la sua funzione per periodi di tempo più lunghi rispetto a quelli che avrebbe il legno
non trattato.
L’Accordo prevede che i pali delle linee telefoniche siano sottoposti a periodiche operazioni di
manutenzione che comportino la graduale sostituzione dei pali impregnati con creosoto e CCA. Il
documento è completato da quattro allegati tecnici che individuano i diversi flussi di rifiuti generati
dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e definiscono le competenze dei diversi
soggetti coinvolti nell’intero ciclo di vita dei prodotti. Nel dettaglio, sono specificati i criteri generali per
la manutenzione delle palificazioni, per lo stoccaggio presso le imprese di rete, per la verifica tecnico
strutturale dei pali da riutilizzare, nonché le procedure di gestione dei rifiuti prodotti dalla
disinstallazione dei pali. Sono, infine, individuate le possibili destinazioni per la commercializzazione e
la metodica da applicare nel processo di detossificazione, per ridurre la concentrazione delle sostanze
impregnanti al disotto dei limiti previsti dall’art. 2 della decisione 2000/532/CE e successive
modificazioni, al fine di classificare i rifiuti come non pericolosi.
Per l’attuazione degli impegni previsti dall’Accordo, Telecom S.p.a. e le imprese di recupero si
impegnano a comunicare annualmente ai Ministeri dell’ambiente e tutela del territorio e delle attività
produttive nonché all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti me all’APAT le informazioni relative alla
percentuale di sostituzione dei pali degradati, alle quantità di pali reimpiegati avviati alla
commercializzazione e alle quantità di rifiuti di pali avviati a operazioni di riciclaggio, recupero e/o
smaltimento.
Le Regioni si impegnano a promuovere, presso i soggetti istituzionalmente competenti, l’adozione di
misure tese a favorire la prevenzione della produzione di rifiuti e la gestione dei pali dismessi, anche
attraverso il reimpiego dei pali trattati per la realizzazione di lavori ed opere di loro competenza con
particolare riguardo ai lavori di sistemazione idraulica e agro forestale, tenendo conto delle disposizioni
della direttiva 2001/90/CE in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi.
E’, inoltre, allo studio un Accordo di programma sulla gestione delle traversine di legno provenienti
dalla rete ferroviaria, proposto dalle Ferrovie dello Stato.
L’accordo, vista l’analogia delle due tipologie di rifiuti, è stato redatto sulla base del citato Accordo sulla
gestione dei pali telefonici dismessi che, presentando caratteristiche molto simili a quelle delle traversine
impiegate nelle linee ferroviarie, determinano analoghe problematiche di gestione.
Rifiuti di imballaggio dei prodotti fitosanitari
All’Accordo, che ha per oggetto la gestione dei rifiuti d’imballaggio di prodotti fitosanitari nonché dei
rifiuti costituiti da prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, partecipano le principali Associazioni del
settore agricolo (Coldiretti, Confagricoltura, Cia), Agrofarma (Federchimica), della distribuzione
(Agriteam, Assocap, Compag ed Unacop ), delle macchine agricole (Unima, Enama), nonché il Conai
ed il Corepla ed è, inoltre, aperto all’adesione di altri soggetti.
L’Accordo, di durata triennale, rinnovabile, ha la finalità di favorire una corretta ed efficace gestione dei
rifiuti d’imballaggio di prodotti fitosanitari e di garantire una maggiore tutela ambientale anche mediante
la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti.
In particolare si pone gli obiettivi di promuove:
- la riduzione della quantità, del volume e della pericolosità degli imballaggi primari di prodotti
fitosanitari;
- la produzione di prodotti fitosanitari a minor impatto ambientale.
Per quanto concerne le semplificazioni, è previsto per gli imballaggi sottoposti a specifiche modalità
d’uso e classificati non pericolosi secondo le Linee guida allegate all’Accordo stesso - che il trasporto
per il conferimento presso le apposite aree territoriali di raccolta sia esonerato dall’obbligo del
formulario di cui all’art. 15 del D. Lgs. 22/97.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, è stato richiesto il concerto formale ai Ministeri delle attività
produttive, delle politiche agricole e della salute.
Toner esauriti
L’Accordo, attualmente in fase di definizione, vede il coinvolgimento del Consorzio Ecoqual’IT
(Consorzio volontario per la tutela della qualità in tutte le fasi di produzione, uso, rigenerazione e
smaltimento dei materiali di consumo e degli accessori per le apparecchiature informatiche e per
l’ufficio) e delle Poste Italiane S.p.A.
Detto Accordo intende promuovere:
- la prevenzione della produzione dei rifiuti non pericolosi costituiti da cartucce toner, cartucce
inchiostro e nastri contenuti in apparecchiature per l’informatica e le telecomunicazioni destinate alla
riproduzione di documenti in materiale cartaceo;
- l’attuazione di programmi di raccolta selettiva e restituzione al fabbricante dei citati rifiuti;
- il riciclaggio di parti e componenti degli stessi rifiuti, nonché il recupero di materia e di energia ed il
corretto smaltimento di quanto non riciclabile/ recuperabile.
Al fine di conseguire gli obiettivi esposti, l’Accordo prevede il raggiungimento di target quantificati di
riduzione dei rifiuti di toner esauriti derivanti da attività “small office” e “home office”, da raggiungere
nel primo, secondo e quinto anno dalla sottoscrizione dell’accordo stesso.
Il modello di gestione ipotizzato prevede l’invio, tramite spedizione postale, dei toner esauriti ad
appositi centri di raccolta e selezione individuati dal Consorzio Ecoqual’IT che provvederanno
all’individuazione dei materiali suscettibili si recupero di materia o di energia rispetto a quelli destinati
allo smaltimento.
Per il monitoraggio ed il controllo dell’attuazione dell’Accordo, è prevista la costituzione di un apposito
Comitato di gestione.
Gli accordi su scala locale
Gli Enti locali che svolgono funzioni di programmazione, quali le Regioni e le Province, negli ultimi
anni, hanno iniziato a ricorrere ad accordi e contratti di programma per ottimizzare la gestione di alcune
tipologie di rifiuti. Le iniziative condotte hanno riguardato alcuni rifiuti che presentano caratteristiche
tali da rendere necessarie azioni volte a semplificare la gestione di alcuni procedimenti amministrativi.
In particolare, gli Enti pubblici, attraverso la stipula di accordi di programma, hanno inteso favorire la
gestione integrata dei rifiuti con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo
coinvolti, con lo scopo di:
- migliorare l’efficacia dei controlli pubblici;
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
- agevolare l’adozione di sistemi di raccolta differenziata, il riciclaggio e recupero;
- mettere a disposizione dell’utenza idonei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Il settore nel quale è stato concluso il maggior numero di accordi è quello dei rifiuti agricoli, in
considerazione della dispersione sul territorio delle aziende del settore e della presenza di strutture
consolidate di servizi territoriali a loro disposizione (es. ex consorzi agrari, cooperative, ecc.), della
presenza di diverse tipologie di rifiuto (contenitori per fitofarmaci, oli per motore, batterie, teli di
polietilene, ecc.) che gli operatori si trovano a dover gestire. Le Regioni Emilia Romagna1, Toscana
e Piemonte hanno adottato degli “schemi tipo” di accordo, da utilizzare a livello provinciale per la
conclusione di specifici accordi nel proprio territorio. A seguito di tali interventi, risulta che hanno
concluso accordi di programma di settore, le Province di Bologna, Modena, Forlì, Ferrara, Reggio
Emilia, Rimini, Pisa, Alessandria, Asti e Verbania. Risulta, inoltre, che altri accordi per la gestione dei
rifiuti agricoli sono stati conclusi nelle Province di Padova, Pesaro e Rieti.
Per quanto riguarda i rifiuti inerti, è stato siglato, il 1° febbraio 2001 un accordo di programma tra la
Regione Marche, gli enti locali e le associazioni di categoria e soggetti privati interessati. Anche in
Emilia Romagna si sta procedendo in questa direzione; fra le diverse iniziative si segnala l’Accordo
siglato dalla Provincia di Bologna con le Categorie interessate.
Fra le molte iniziative si segnalano, in particolare, le seguenti:
- Accordo di Programma per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio siglato il 1° giugno 2001
dal CONAI, con il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia,
la Provincia di Udine, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Udine, il Comune
di Tavagnacco ed il Comune di San Giovanni al Natisone, con la finalità di incrementare i livelli di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati prodotti dalla piccola e media industria;
- Regione Emilia Romagna: Accordo di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A. per il recupero
dei rifiuti da traverse e altri manufatti in legno provenienti dallo smantellamento di linee ferroviarie;
- Provincia di Grosseto: Accordo di programma per il riutilizzo dei gessi rossi provenienti dal ciclo di
produzione del biossido di titanio, siglato il 12 aprile 2000;
- Regione Veneto: sono state definite le condizioni generali per la definizione di un Accordo di
programma con il Consorzio Nazionale Compostatori e i vari gestori degli impianti di compostaggio,
per l’ottimizzazione della gestione degli impianti e il monitoraggio della qualità del compost;
Il Consorzio Italiano Compostatori ha concluso alcuni Accordi di programma con alcune regioni per lo
sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni organiche, il trattamento di compost e l’impiego del
prodotto: oltre al Veneto hanno stipulato accordi, la Regione Emilia Romagna, l’Agenzia Regione
Recupero Risorse per la Toscana e l’Agenzia Laziale Ambiente, mentre sono in fase di stipula gli
accordi di programma con Umbria e Marche.
Anche nel caso degli accordi di programma su scala locale, si registra la difficoltà, da parte degli Enti
locali, di individuare in modo puntuale le semplificazioni amministrative applicabili ai sottoscrittori degli
Accordi, in considerazione del fatto che tali semplificazioni verrebbero introdotte a livello locale, e,
pertanto, non in linea con quanto disposto dall’art. 4 del D. Lgs. 22/97.
14.2 ACCORDO STATO REGIONI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLE POLITICHE, ALLE STRATEGIE E ALLE SCELTE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Il 21 aprile 2001 il Ministero dell’Ambiente e le Regioni hanno siglato un accordo, per sancito dalla
Conferenza un accordo per lo sviluppo di attività di supporto alle politiche, alle strategie e alle scelte in
termini di sviluppo sostenibile.
L’accordo, pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 2001, e sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nasce dal
riconoscimento dell’importanza del ruolo e del contributo che i soggetti pubblici possono fornire
nell’orientare la società verso scelte, modalità produttive e comportamenti coerenti con uno sviluppo
sostenibile.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa 4 che prevede un'azione condivisa nel campo dello
sviluppo sostenibile ed al principio di integrazione relativo all'armonizzazione con l'ambiente di piani ed
azioni di sviluppo territoriale, urbanistico, infrastrutturale ed economico, l’accordo prevede l’istituzione
di un tavolo tecnico permanente in materia di sviluppo sostenibile costituito da rappresentanti del
Ministero dell'ambiente e delle Regioni
Compito del tavolo è integrare e supportare i processi decisionali in sede di programmazione
economica (CIPE) e di segreteria di Conferenza Stato-Regioni per le problematiche legate alla
sostenibilità e svolgere funzioni di impulso, promozione, ideazione di strategie di intervento nonché
creazione di occasioni e strumenti funzionali all'affermazione di principi e criteri di sostenibilità.
Il tavolo tecnico permanente, dunque, ha le seguenti funzioni:
- opera in raccordo con la rete nazionale delle Autorita' Ambientali e con altri tavoli istituiti il cui
oggetto di attività presenta strette attinenze con i temi dello sviluppo sostenibile;
- concorre all'elaborazione dei programmi nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile e dei
relativi strumenti;
- rappresenta la sede di confronto, elaborazione, proposta, scambio di informazioni fra Stato e
regioni in materia di sviluppo sostenibile;
- supporta i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria di conferenza Stato-Regioni per le
problematiche legate alla sostenibilità;
- opera con funzioni di impulso, di promozione, di definizione di strumenti orientati all'affermazione
di principi e criteri di sostenibilità ambientale con azione trasversale nei confronti dei settori, le cui
specifiche politiche possono avere riflessi nei confronti dell'ambiente;
- costituisce una sede per lo scambio di informazioni, lo sviluppo di conoscenze, la promozione di
iniziative quali eventi seminariali, azioni di aggiornamento e formazione nonche' per il
coordinamento di iniziative comuni.
4
Articolo 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 12.
14.3 ACCORDO MINISTERO DELL’AMBIENTE- ANCI PER MONITORARE LA SPESA
AMBIENTALE
Oggetto dell’ accordo: monitorare tempestività, trasparenza, efficacia ed efficienza dei trasferimenti
finanziari che il Ministero compie a favore di Regioni, Province, Comuni, ed altri enti quali Enti parco e
Autorità di bacino. Sarà l'Anci, avvalendosi dell'esperienza dei suoi membri come soggetti ad
approfondita capacità di indagine finanziaria, a supportare il Ministero in questa attività.
Un Comitato composto da 7 membri (quattro, tra i quali il Presidente, nominato dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 3 dall'ANCI) avrà il compito di programmare e monitorare
il corso delle attività.
14.4 ACCORDO ANCI - CONAI
L'8 luglio 1998, a Roma, il Presidente dell'ANCI –Associazione Comuni Italiani- ed il Presidente del
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, hanno firmato l'Accordo di programma quadro per la
raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio.
Con l'Accordo sono stati definiti i corrispettivi per Kg. che vengono riconosciuti ai Comuni o ai gestori
dei servizi di raccolta per l'attività svolta in relazione alle 5 tipologie di materiali (acciaio, alluminio,
carta, legno e plastica).
Per il vetro invece l'accordo non è stato raggiunto ed il corrispettivo verrà fissato da un decreto
ministeriale di prossima pubblicazione.
L'Accordo, che ha una validità di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1999, potrà essere modificato
entro il mese di maggio di ogni anno, momento in cui le parti si incontreranno per valutare i risultati
raggiunti.
L'Accordo quadro ANCI-CONAI rappresenta uno degli strumenti attuativi del sistema di gestione dei
rifiuti e rifiuti di imballaggio introdotto dal Decreto legislativo 22/97 ispirato alla prevenzione alla fonte
della quantità di imballaggi, ma anche alla incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima.
L'art. 36 infatti prevede, tra i criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, la
promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici, al fine di
responsabilizzare gli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga".
Il CONAI inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 41 Dlgs 22/97, ha, tra le sue funzioni istituzionali,
il compito di definire ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato di raccolta,
selezione e trasporto, e quello di promuovere accordi di programma con le regioni egli enti locali per
favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio.
Il comma 3 dell'art. 41 prevede, infine, espressamente la possibilità per il CONAI di un accordo di
programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di
"corresponsabilità gestionale" tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione.
Con l'accordo vengono definite le condizioni del ritiro e i relativi oneri e obblighi a carico dei
contraenti, con riferimento ai livelli di impurità presenti nei rifiuti di imballaggio consegnati dai gestori
dei servizi ai Consorzi di filiera.
I Comuni dovranno provvedere, attraverso i gestori del servizio, alla raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio e alla loro messa a disposizione dei Consorzi di filiera, seguendo le indicazioni del CONAI.
Il Consorzio ha l'obbligo di ritirare, tramite i consorzi di filiera di cui all'art. 40 del D.l.gs.22/97 ed i
produttori non associati ai predetti consorzi, il materiale proveniente dalla raccolta differenziata, sulla
base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Sono a carico del CONAI anche gli eventuali oneri di movimentazione e trasporto per il conferimento
dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati.
Il CONAI, dovrà inoltre individuare nel Programma gli ambiti territoriali in cui, qualora si verifichi il
superamento degli obiettivi indicati, potranno essere fatte compensazioni su scala nazionale per
riequilibrare il deficit di altri ambiti territoriali.
E nel caso in cui gli obiettivi indicati nel Programma, siano superati a livello nazionale, il CONAI si
impegna a ritirare, a condizioni economiche da concordare, ma comunque a valore positivo, i rifiuti di
imballaggio raccolti nei limiti massimi di riciclaggio previsti dalla legge.
Infine il CONAI dovrà corrispondere ai Comuni i corrispettivi pattuiti secondo le modalità concordate
nelle singole convenzioni, e avviare il materiale ritirato al recupero o riciclo secondo quanto indicato
nel Programma di prevenzione e recupero predisposto.
Inoltre, nel caso in cui sia necessaria la raccolta differenziata promiscua di frazioni merceologiche
similari anche se non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, le parti potranno concordare un
corrispettivo supplementare, comunque superiore allo zero.
E’ stato istituito un Comitato di Verifica dell’Accordo quadro ANCI/CONAI.
14.5 ACCORDO ANCI - CONAI PER IL RECUPERO ENERGETICO
L’ANCI e il CONAI hanno siglato un accordo quadro sul recupero energetico dei rifiuti da
imballaggio. Nell’ottobre 1999 il CONAI ha sottoscritto con ANCI, Federambiente e Fise*Assoambiente un ulteriore allegato tecnico all’accordo quadro per il recupero energetico dei rifiuti di
imballaggio, che specifica il contributo per la termovalorizzazione dei rifiuti di imballaggio presso gli
inceneritori sia sul flusso dei rifiuti urbani tal quali sia nella frazione destinata a CDR. La traduzione
operativa dell’accordo è lasciata alla stipula delle convenzioni tra i Consorzi di filiera ed i gestori degli
impianti. Il Consiglio d’Amministrazione di COREPLA ha recentemente deliberato la sospensione con
accantonamento dei corrispettivi per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio in plastica, ad oggi
riconosciuti in base all'Accordo ANCI-CONAI.
La decisione, unilaterale e non preannunciata, è maturata in seguito alle sentenze della Corte di
Giustizia europea in materia di smaltimento/recupero (C-228/00 e C-458/00) e comporterà
ripercussioni negative per le aziende interessate, vincolate a impegni contrattuali con le amministrazioni
locali.
La presa di posizione segue quella di COMIECO che, avendo raggiunto gli obiettivi di riciclo, ha già da
tempo bloccato i corrispettivi per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio di carta.
14.6 CONVENZIONE APAT – CCTA
Il 15 marzo 2004 è stata rinnovata la convenzione siglata tra l'APAT e il Comando Carabinieri per la
Tutela dell'Ambiente (CCTA). Obiettivo dell’accordo è gestire al meglio le informazioni derivanti dai
controlli in campo ambientale.
A tal fine,l’accordo prevede la realizzazione di un Polo SINAnet (il Sistema Informativo Nazionale
Ambientale) dedicato specificatamente alla gestione dei Controlli Ispettivi in campo ambientale; le
informazioni saranno integrate con i dati elaborati dal Sistema di Gestione dei Programmi e Interventi
di Controllo Ambientale (SPINA), che gestisce le informazioni derivanti dai controlli svolti dai
Carabinieri del CCTA.
L'intento è quello di pianificare al meglio le attività ispettive, proprie del sistema delle Agenzie
Ambientali, sulla base di dati e statistiche informatizzate, ed avere a disposizione in tempo reale un
quadro dettagliato degli eventi ambientali.
Questa banca dati completerà gli strumenti per la sorveglianza e il monitoraggio ambientale in un
quadro di un sempre più stretto rapporto tra CCTA, APAT e sistema agenziale. Sarà così facilitato,
attraverso un flusso di informazioni costante e aggiornato, sia il lavoro dei Carabinieri – per
l’identificazione di siti sensibili, per la pianificazione di azioni di controllo e repressione della criminalità
organizzata – sia il lavoro delle Agenzie ambientali (APAT, ARPA e APPA) che operano direttamente
sul territorio attraverso i propri controlli ispettivi.
Al fine di rendere efficace il Polo SINAnet/SPINA nell’ambito del Sistema agenziale, l’APAT fornirà a
tutte le ARPA-APPA il software realizzato, insieme al supporto tecnico e documentale.
14.7 ACCORDO DI PROGRAMMA COBAT – UPI PER LA RACCOLTA ED IL RICICLO
DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE
Il COBAT, Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, e l’UPI,
Unione delle Province Italiane, hanno siglato un accordo di programma che ha la finalità di favorire la
raccolta ed il successivo riciclo delle batterie al piombo esauste contenute nei rifiuti solidi urbani,
recuperate in stato di abbandono sui territori comunali o direttamente conferite dai cittadini presso i
centri urbani di raccolta differenziata autorizzati secondo la normativa vigente, con ciò escludendosi
espressamente le batterie al piombo esauste prodotte nell’ambito di attività imprenditoriali (elettrauto,
officine ecc.), in quanto in tal caso del loro smaltimento sono responsabili i produttori medesimi. A tale
scopo il COBAT propone a chi esercita la raccolta degli R.S.U. (che può essere il Comune stesso, un
Consorzio Intercomunale, un Gestore dei servizi R.S.U. o un’Azienda Municipalizzata) la sottoscrizione
di una Convenzione mediante la quale si impegna ad attivare un servizio gratuito di ritiro e successivo
avvio al riciclo delle batterie al piombo esauste recuperate sul territorio comunale.
L’UPI si impegna, anche tramite il Coordinamento Nazionale degli Osservatori Provinciali Rifiuti, a
promuovere una corretta informazione e sensibilizzazione delle Province affinché, costituendo esse
l’ambito territoriale ottimale per la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti
urbani, nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti indirizzino i Comuni della
Provincia ad una corretta gestione del rifiuto costituito dalle batterie al piombo esauste, ed inviino ad
essi la lettera informativa allegata al presente accordo di programma al fine di rendere note le modalità
attraverso le quali giungere alla sottoscrizione della Convenzione con il COBAT.
Il COBAT si impegna, tramite un proprio raccoglitore incaricato, a mettere a disposizione presso i
centri di raccolta autorizzati secondo la normativa vigente idonei contenitori, di proprietà del
raccoglitore incaricato medesimo, costruiti secondo la vigente normativa per lo stoccaggio delle batterie
al piombo esauste. Il COBAT si impegna altresì, sempre tramite un proprio raccoglitore incaricato
munito delle necessarie autorizzazioni di legge, a provvedere al ritiro delle batterie al piombo esauste,
avendo cura di compilare per ciascun ritiro la prescritta documentazione.
Le parti si impegnano, anche attraverso la rete nazionale degli Osservatori Provinciali Rifiuti, a
sviluppare delle campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per incentivare il
loro corretto comportamento nei riguardi del rifiuto pericoloso costituito dalla batteria al piombo
esausta al fine di favorirne il corretto recupero, attribuendo particolare rilevanza alle campagne di
educazione ambientale rivolte alle scuole.
L’accordo di programma potrà altresì prevedere degli accordi con le singole Province per concordare
delle linee guida di attuazione maggiormente rispondenti alle specifiche realtà territoriali. Per la verifica
dell’attuazione del presente accordo di programma le parti costituiscono un gruppo di lavoro con il
compito di monitorarne lo stato di avanzamento; a tale scopo, con cadenza quadrimestrale, le parti si
incontreranno per esaminare i risultati raggiunti e predisporre le linee di sviluppo future dell’accordo.
17.8 ACCORDO AUTOSTRADE SPA- MINISTERO DELL’AMBIENTE
Il 4 marzo 2004 è stato siglato un Accordo di collaborazione per la realizzazione di una serie di progetti
riguardanti la sostenibilità ambientale delle infrastrutture autostradali. L’accordo prevede la
realizzazione di progetti mirati a all’ottimizzazione dei consumi energetici, e alla utilizzazione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia. Inoltre sono previsti accordi per la progettazione ed eventuale
realizzazione di una banca dati ambientale; la realizzazione di un sistema informativo per la gestione del
traffico sulla rete autostradale e sulla rete viaria secondaria. Nello specifico il sistema informativo
prevede anche la presentazione al pubblico delle caratteristiche ambientali e naturali dei territori
attraversati dalla rete autostradale, con l’indicazione dei parchi naturali, dei percorsi naturalistici e dei siti
di interesse storico e naturalistico.
ALTRI STUDI
Rilevazione delle competenze in materia di tutela dell’ambiente e del territorio
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha stipulato una convenzione con l’Ateneo per
l’attivazione di una “Struttura per la consulenza ambientale”, con sede presso il Dipartimento di
Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente.
La”Struttura per la consulenza ambientale” avrà il compito di realizzare progetti, in sintonia con la
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile promossa dallo stesso ministero e deliberata
dal CIPE, con particolare attenzione rivolta alle realtà locali.
Nel riconoscere che la tutela dell’ambiente e del territorio è materia multidisciplinare e nell’intento di far
emergere e valorizzare le molteplici competenze in materia, presenti in Università, si è ritenuto
opportuno promuovere una sorta di “censimento”, finalizzato alla costituzione di una Banca Dati delle
competenze ambientali specifiche.
PARTE TERZA
APPROFONDIMENTO DI DUE STUDI DI CASO RIGUARDANTI LE
REGIONI TOSCANA E LAZIO
1. REGIONE TOSCANA
INDICE
Introduzione: Struttura orgaizzativa della “DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI
E AMBIENTALI” della Regione Toscana
1 – Il ruolo delle agenzie regionali, strumento istituzionale costitutivo
2 - Strumenti ad adesione volontaria
2.1 - Le certificazioni ambientali
2.2 - Accordi e programmi
2.2.1 - CERAFRI-LAV Centro di ricerca e alta formazione per il rischio idrogeologico
2.3 - Agenda XXI
2.3.1 - Le azioni regionali a favore della diffusione delle Agende 21 locali in Toscana
2.3.2 - Ipotesi progettuali
3 - Spesa regionale - DocUP 2000/2006
3.1 - Le misure del Docup
3.2 - Il Docup ed i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
4 - Strumenti conoscitivi
4.1 - Sistema informativo geografico ambientale
4.1.1 - GLI ARCHIVI DEI PIANI E VINCOLI
4.1.2 - La Cartografia storica
4.1.3 - Carta geologica della toscana
4.1.2 - La Cartografia storica
4.1.3 - Carta geologica della toscana
4.1.4 - Il Sistema Informativo Regionale Ambientale
4.1.5 - I progetti di approfondimento tematico
4.2 - Area Monitoraggio Idropluviometrico e Mareografico
4.3 - Altri strumenti conoscitivi
4.3.1 - La NAMEA
4.3.2 - Sistema informativo per il controllo di gestione e la contabilità ambientale:
Il Progetto CONTARE
4.3.3 - Il primo Prezzario Ecologico in Italia
4.3.4- Inventari regionali
4.4 - Educazione ambientale e consumo sostenibile
4.4.1 - Il quadro normativo
4.4.2 - Il Green Procurement
4.4.3 - Interventi di fiscalità ambientale nella proposta di legge finanziaria
regionale per l’anno 2004
4.5 - Valutazione ambientale
4.5.1 - La VIA
4.5.2 - La valutazione ambientale dei piani e dei programmi
4.6 – IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control
4.7 - Adesione e partecipazione della Regione alle Reti internazionali
5 - Controllo e vigilanza
5.1 - Un nuovo concetto di controllo
5.2 - Il processo di riorganizzazione dei controlli e la nuova legge sulla attività dell’Agenzia
5.3 - Controllo e vigilanza: aree tematiche
5.3.1 - Aria
5.3.2 - Inquinamento acustico
5.3.3 - Rifiuti
5.3.4 - Bonifiche dei siti inquinati
5.3.5 - Acqua
5.3.6 - Parchi e aree protette
5.3.7 - Inquinamento elettromagnetico
5.3.8 - Rischi industriali
5.3.9- Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento
5.3.10- Rischio sismico
5.3.11- Valutazione d’impatto ambientale
5.3.12- Energia
5.4 - Osservatorio Gestione Conflitti Ambientali e Territoriali
6 – La Toscana e le emergenze : La Protezione Civile
6.1 - Il nuovo ordinamento del sistema regionale della protezione civile
6.2 - Provvedimenti recenti in materia di Protezione Civile
Introduzione: Struttura orgaizzativa della “DIREZIONE GENERALE
TERRITORIALI E AMBIENTALI” della Regione Toscana
POLITICHE
Le competenze in campo ambientale della Regione Toscana vengono esercitate dalla Direzione
Generale Politiche Territoriali e Ambientali. I settori d’intervento della Direzione vertono su:
Pianificazione territoriale; Trasporti; Infrastrutture di trasporto; Logistica; Edilizia residenziale; Tutela
dall'inquinamento ambientale; Difesa del suolo e risorse idriche; Cave, torbiere e miniere; Rifiuti; Parchi
ed aree protette; Tutela della biodiversità; Rischio sismico; Energia; Sistema informativo per il governo
del territorio; Uffici regionali per la tutela del territorio. La struttura della Direzione Generale è
suddivisa in Aree di Coordinamento, Posizioni Individuali e Organizzative, Settori:
Area di Coordinamento DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE DELLA NATURA
Assicura, in coerenza con gli obiettivi e le strategie della D.G., l'unitarietà di azione e il coordinamento
delle attività in materia di: prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, riduzione del rischio
sismico, protezione della natura e tutela della biodiversità, uffici regionali per la tutela del territorio.
Indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dei settori costituiti al proprio interno.
Area di Coordinamento PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE
ABITATIVE
Assicura, in coerenza con gli obiettivi e le strategie della D.G., l'unitarietà di azione e il coordinamento
delle attività in materia di: piano di indirizzo territoriale; sperimentazione e verifica della pianificazione
locale, grandi infrastrutture, edilizia residenziale, attività estrattive. Indirizzo, coordinamento e verifica
dell'attività dei settori costituiti al proprio interno.
Area di Coordinamento PREVENZIONE INTEGRATA DEGLI INQUINAMENTI E
SERVIZI A RILEVANZA AMBIENTALE
Assicura, in coerenza con gli obiettivi e le strategie della D.G., l'unitarietà di azione e il coordinamento
delle attività in materia di: tutela delle acque, tutela della qualità dell'aria, tutela dall'inquinamento
acustico ed elettromagnetico, rifiuti e bonifica dei siti inquinati, servizi pubblici a rilevanza ambientale.
Indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dei settori costituiti al proprio interno.
Area di Coordinamento TRASPORTI E LOGISTICA
Assicura, in coerenza con gli obiettivi e le strategie della D.G., l'unitarietà di azione e il coordinamento
delle attività in materia di: trasporti locali, viabilità regionale, trasporto merci, porti e aeroporti.
Indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dei settori costituiti al proprio interno.
Posizione Individuale GESTIONI COMMISSARIALI E LIQUIDAZIONE CONSORZI
IDRAULICI
Adempimenti conseguenti alle gestioni commissariali aventi riferimento alla Direzione e definizione
degli atti per la liquidazione dei consorzi idraulici di cui all'art. 59 della L.R. 34/1994. (Con riferimento
al Settore Affari Generali)
Posizione Individuale PROGETTAZIONE E GESTIONE TECNICA DEGLI
ALLESTIMENTI CARTOGRAFICI
Gestione tecnica delle attività di produzione della C.T.R. Progettazione, direzione tecnica dei lavori e
verifica dei risultati. Controllo tecnico delle fasi. (Con riferimento al Servizio Geografico regionale).
Posizione Organizzativa SEGRETERIA DIREZIONALE DELLA DIREZIONE
GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
Svolgimento delle funzioni di segreteria direzionale con particolare riguardo: alle relazioni con le altre
Direzioni Generali e con la segreteria del C.T.P.; alle relazioni con le altre strutture aventi riporto
diretto rispetto al Direttore Generale, al Reporting concernente le direttive di gestione impartite dalla
giunta; alla predisposizione della documentazione istruttoria relativa agli argomenti all’ordine del giorno
del C.T.P.; agli adempimenti istruttori in materia di risorse organizzative, strumenali e finanziarie da
parte del Direttore Generale; alla gestione degli adempimenti relativi ai piani di lavoro; al bilancio ed ai
contratti per l’acquisizione di servizi riservati alla competenza del Direttore Generale; agli atti
amministrativi di competenza del direttore; agli adempimenti connessi alla gestione delle interrogazioni,
interpellanze, mozioni del Consiglio Regionale; agli adempimenti relativi ai rapporti con la Conferenza
dei Presidenti, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni, per quanto riguarda la raccolta
della documentazione di competenza della Direzione; alla selezione e raccolta della documentazione
desumibile dagli organi di stampa.
Settore AFFARI GENERALI
Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo, organizzazione e gestione della Direzione
generale e nei rapporti con le altre strutture di massima dimensione e con il CTP. Supporto alla
Direzione generale per la gestione dei processi strategici trasversali in collaborazione con le Aree di
coordinamento e con i settori che li presidiano. Coordinamento delle attività di produzione legislativa,
regolamentare e amministrativa, di programmazione, di comunicazione, di sviluppo dei sistemi
informativi. Coordinamento funzionale in materia: - di rapporti con il sistema delle agenzie regionali; di programmi comunitari; - di ricerca e politiche per l'innovazione in campo territoriale e ambientale; di gestioni commissariali e consorzi idraulici di cui all'art. 59 della L.R. 34/1994. Adempimenti connessi
alla formulazione dei fabbisogni finanziari della Direzione generale ed al monitoraggio dell'impiego
delle risorse assegnate.
Settore AREA DI PROGETTO "GESTIONE COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA
NELLA LAGUNA DI ORBETELLO"
Direzione e coordinamento delle attività di competenza della Regione Toscana per l'emergenza
ambientale nella laguna di Orbetello.
Settore AUTORITA' DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' MINERARIE - TOSCANA SUD
E SULLA GEOTERMIA
Funzioni di ingegnere capo ai sensi della legge 896/1986, del D.P.R. 128/1959 e del R.D. 1443/1927
per la vigilanza sulla applicazione delle norme di sicurezza e tutela ambientale in campo geotermico nel
territorio della Regione Toscana e per le attività minerarie ricadenti nel territorio delle Province di Siena
e Grosseto. Controlli ispettivi; verifiche periodiche di attrezzature ed impianti in esercizio; istruttoria
tecnico-amministrativa per il rilascio, proroga, rinuncia, decadenza, ampliamento o riduzione di
concessioni e permessi di ricerca. In attuazione della Legge 896/96 rilascio dei provvedimenti
autorizzativi per l'esecuzione delle opere e relativi atti per l'occupazione coattiva dei terreni; rilascio
autorizzazioni alla reiniezione dei reflui geotermici.
Settore AUTORITA' DI VIGILANZA SULLE RISORSE MINERARIE - TOSCANA
CENTRO NORD
Funzioni di ingegnere capo ai sensi del D.P.R. 128/1959 e del R.D. 1443/1927 per la vigilanza sulla
applicazione delle norme di sicurezza e tutela ambientale per le attività minerarie ricadenti nel territorio
delle Province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. Controlli
ispettivi; verifiche periodiche di attrezzature ed impianti in esercizio, istruttoria tecnico-amministrativa
per il rilascio, proroga, rinuncia, decadenza, ampliamento o riduzione di concessioni e permessi di
ricerca.
Settore COMMISSARIO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL
FIUME MERSE
Interventi del fiume Merse divenuti necessari a seguito della fuoriuscita di acqua dalla ex miniera di
Campiano. Approvazione, esecuzione e controllo del piano di caratterizzazione definizione ed
esecuzione del progetto di bonifica. Monitoraggio dell’esecuzione dell’intervento fino al collaudo.
Raccordo con gli enti e le amministrazioni locali interessate.
Settore ENERGIA E RISORSE MINERARIE
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica e del gas; gestione delle competenze in
materia di idrocarburi. Contenimento dei consumi energetici anche in relazione alla prevenzione
dell’inquinamento luminoso. Incentivazione, anche economica, della produzione di energia da fonti
rinnovabili e degli interventi per la realizzazione dei sistemi energetici. Competenze regionali in materia
di liberalizzazione del mercato dell’energia. Rilascio, proroga, rinuncia, decadenza, ampliamento o
riduzione di concessioni e permessi di ricerca di risorse geotermiche e di risorse minerarie.
Coordinamento funzionale in materia di vigilanza sulle attività minerarie e sulla geotermia.
Settore PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI E PROGETTI SPECIALI
Procedimenti ed iniziative nelle materie di competenza della Direzione per la valorizzazione e/o
dismissione delle partecipazioni e per la privatizzazione di società partecipate dalla Regione o di
interesse delle Regione, con elaborazione di rapporti periodici sui risultati delle gestioni. Referente per i
rapporti con l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici e con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Consulenza alle competenti strutture regionali per la costituzione dei nuovi soggetti gestori di cui alla
L.R. 77/98. Consulenza e assistenza agli enti locali per gli adempimenti e le procedure concernenti
progetti di lavori pubblici di particolare rilevanza. Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari.
Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL' ENERGIA
Aspetti territoriali della produzione e della distribuzione di energia e prodotti energetici.
Settore PROGETTO SPECIALE PROCEDIMENTO UNIFICATO
Modelli e sperimentazioni per la valutazione integrata degli atti aventi effetti territoriali.
Settore SERVIZIO GEOGRAFICO REGIONALE
Sistema informativo per il governo del territorio e dell'ambiente e Base informativa geografica
regionale. Basi dati topografiche e produzione cartografia derivata. Foto aeree e dati satellitari.
Programmi di CTR e loro realizzazione. Standard e regole tecniche per la produzione di archivi
georiferiti nei sistemi informativi regionali. Archiviazione e diffusione informazione geografica e atlanti
ambientali e territoriali. Referente informatico della Direzione. Sviluppo applicazioni e servizi WEB e
GIS. Coordinamento funzionale per l'integrazione nella base informativa geografica regionale delle basi
dati territoriali e ambientali con particolare riferimento a geologia, idrografia, meteorologia, sismica,
urbanistica e trasporti. Indirizzi e verifica attuazione SIRA e integrazione delle basi dati derivate nella
base informativa geografica. Integrazione archivi territoriali nella rete telematica regionale e nel SIR.
Settore SERVIZIO GEOLOGICO REGIONALE
Programma regionale di gestione dati geologici e di cartografia geologica di base e integrazione con il
Programma del Servizio Geologico Nazionale; sviluppo dei tematismi applicativi collegati. Specifiche e
standard per la gestione dei dati geologici e dei tematismi nell'ambito del Sistema informativo per il
governo del territorio. Cooperazione con le strutture tecniche dell'Università e del C.N.R. Rapporti con
gli enti locali e altre istituzioni per la produzione ed utilizzazione dei dati geologici.
Settore SERVIZIO IDROLOGICO REGIONALE
Raccolta, certificazione, pubblicazione e diffusione dei dati, idrografici, pluviometrici, meterologici,
freatimetrici e del suolo rilevati dai sistemi di monitoraggio. Coordinamento e sviluppo delle relative reti
in telemisura e tradizionali. Definizione degli standards di qualità delle reti e dei dati rilevati. Gestione e
sviluppo del Centro Funzionale Regionale e raccordo con la rete dei Centri Funzionali Regionali e
Nazionali. Sviluppo delle applicazioni modellistiche nel campo idrologico. Supporto alle strutture
nazionali, regionali e locali preposte alla difesa dai rischi naturali ed alla pianificazione e gestione della
risorsa idrica.
1 – Il ruolo delle agenzie regionali, strumento istituzionale costitutivo
La Regione Toscana, nel corso degli anni ’90, ha dato vita ad una serie di organismi strumentali dotati di
propria autonomia, fortemente specializzati, che, in vari campi ed a vari livelli, forniscono servizi volti a
sostenere il perseguimento delle finalità pubbliche in materia ambientale ed in particolare l’azione
regionale e degli altri enti territoriali.
Un’azione particolarmente significativa in materia ambientale è stata svolta innanzi tutto da ARPAT
(Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della Toscana), ma anche da ARSIA (Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione Agricolo – forestale), ARRR (Agenzia Regionale Recupero
Risorse S.p.A.), LAMMA (Laboratorio per la Meteorologia e la Modellistica Ambientale) ed ARS
(Agenzia Regionale Sanità), senza dimenticare i preziosi apporti forniti da IRPET (Istituto Regionale
Programmazione Economica della Toscana), da IRRE (Istituto Regionale Ricerca Educativa) e dalla
recente REA S.p.A (Regional Energy Agency).
La loro azione si è dispiegata su diversi fronti fornendo, secondo quanto previsto negli atti costitutivi e
nei programmi di azione, servizi volti alla valutazione tecnico – scientifica, al monitoraggio ambientale,
alla vigilanza ed al controllo sul rispetto della normativa vigente, nonché alla informazione ed alla
formazione in materia ambientale.
Per quanto riguarda il primo aspetto, vanno annoverate le attività di studio e ricerca, finalizzate a
fornire consulenze alle istituzioni pubbliche competenti all’adozione di provvedimenti in materia
ambientale, nonché agli operatori privati, al fine di promuovere ed incentivare la diffusione di pratiche e
comportamenti rispettosi dell’ambiente. Tale funzione riveste importanza strategica, interagisce con i
soggetti pubblici al momento della individuazione delle azioni di governo: si tratta infatti di fornire agli
Amministratori elementi e materiali che consentano loro di compiere scelte consapevoli in relazione al
modello di sviluppo da perseguire, verificandone a priori la compatibilità con l’ambiente.
Per quanto riguarda il mondo delle imprese, si tratta fondamentalmente di segnalare opportunità
ecologicamente compatibili, fornendo una adeguata assistenza tecnica. Tali attività sono state utilmente
espletate da Arpat che, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, ha proposto ad Amministrazioni ed
imprese l’adozione di provvedimenti in grado di assicurare compatibilità tra ambiente e sviluppo,
fornendo in particolare consulenza tecnico scientifica per la pianificazione ambientale e la
programmazione di interventi di risanamento e bonifica. Essa ha inoltre svolto una importante azione
volta alla promozione di tecnologie e prodotti rispettosi dell’ambiente.
Particolarmente significativa è l’opera di ricerca, studio e consulenza svolta da Irpet, la cui nuova
disciplina è stata dettata nel 1996. L’attività di tale istituto (dotato di autonomia scientifica ed ai cui
organi partecipano le rappresentanze della Regione, degli enti locali, delle categorie economiche e
dell’Università) si sostanzia in studi economici, territoriali e sociali propedeutici alla predisposizione
degli atti della programmazione regionale, anche in relazione agli andamenti congiunturali della realtà
toscana; l’Irpet provvede inoltre allo studio delle metodologie di programmazione, valutazione e
verifica delle politiche pubbliche, nonché all’approfondimento di ulteriori temi al fine di fornire
consulenza su richiesta di altri soggetti pubblici e privati.
Per quanto riguarda l’attività verso privati, l’Arsia (che opera nel settore agricolo – forestale quale
intermediario tra sistema produttivo, settore della ricerca e soggetti detentori di particolari tecnologie)
ha sviluppato azioni volte a promuovere la diffusione dell’innovazione di processo e di prodotto,
svolgendo attività di assistenza tecnico specialistica in materia di produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore faunistico. Essa ha favorito inoltre la diffusione di
innovazioni tese al risparmio energetico ed alla tutela della salute dei lavoratori agricoli.
L’ARRR (società costituita, per volontà della Regione, in forma di S.p.A. mista a prevalente capitale
pubblico, a cui partecipano, oltre alla stessa Regione, le aziende pubbliche di igiene urbana della
Toscana, le CCIA e tutte le associazioni economiche di categorie della Regione) ha operato fornendo
studi ed indagini, nonché assistenza tecnica relativamente all’organizzazione del servizio di gestione dei
rifiuti lungo l’intera filiera, svolgendo un ruolo strategico nella individuazione delle relative politiche
territoriali, con particolare riferimento alle azioni volte al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti (raccolte
differenziate). Ma l’ARRR opera anche direttamente all’interno del mondo produttivo, individuando
opportunità volte alla creazione di un mercato del recupero e del riutilizzo: in particolare suo compito è
quello di mettere in relazione i soggetti produttori di rifiuti con altri in grado di riutilizzarli all’interno di
diversi processi produttivi, promuovendo la stipula di accordi in tal senso. Si tratta cioè di azioni volte
ad indirizzare il mercato verso finalità pubbliche promuovendo iniziative volte a ridurre la produzione
di rifiuti destinati allo smaltimento, a favorire il riutilizzo dei materiali recuperabili, nonché l’idoneo
smaltimento di quelli non recuperabili.
Infine va menzionato il ruolo svolto dall’Ars, ente strumentale della Regione Toscana, con funzioni di
supporto e consulenza tecnico scientifica alla Giunta ed Consiglio regionale in materia di
organizzazione e programmazione sanitaria, con particolare riferimento alla fase di rinnovamento
organizzativo a livello regionale e locale ed ai processi di individuazione degli interventi di prevenzione
sanitaria in una visione integrata della dimensione ambientale nella politica del settore.
Riguardo all’attività di monitoraggio ambientale, vigilanza e controllo della normativa vigente, risulta
fondamentale l’attività svolta da Arpat: essa, con la rete di laboratori ed uffici presenti in più sedi
all’interno di tutte le province regionali, costituisce l’asse portante del sistema di rilevamento regionale. I
prelievi sono volti a rilevare l’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo, ma anche fattori
fisici, geologici, chimici, e biologici. A tale attività di rilevazione è connessa l’attività di vigilanza sul
rispetto della normativa vigente e, più in generale, il controllo sulla “salute ambientale” che, in una
visione integrata, include anche i controlli fitosanitari ed il supporto tecnico al servizio sanitario per le
attività di prevenzione e controllo della salute della collettività. Vengono inoltre effettuate analisi di
laboratorio di rilievo ambientale, nonché volte alla prevenzione sanitaria collettiva. I dati rilevati,
archiviati ed opportunamente elaborati, vanno ad implementare il Sistema Informativo Regionale
Ambientale (SIRA), organizzato e gestito dalla stessa Arpat.
Alla raccolta ed elaborazione dati in materia ambientale contribuiscono inoltre, in maniera
significativa, Arsia e Lamma. L’Arsia dispone infatti di un sistema di centraline volte al rilevamento dei
parametri climatici finalizzati alle attività agricole, che vengono dalla stessa validati, archiviati ed
elaborati. Il Lamma, che si occupa prevalentemente di meteorologia, climatica, telerilevamento e
qualità dell’aria, provvede anch’esso ad attività di monitoraggio con particolare riferimento alla
deformazione del suolo.
Tali banche dati, unitamente a quelle del Sistema Informativo Territoriale di cui alla legge 5/95
(Regione ed enti locali) rappresentano un notevole patrimonio di conoscenza del territorio, che
consente l’inquadramento geometrico della Regione e può essere utilizzato con valenza intersettoriale.
In ultimo si deve rilevare il ruolo che Istituti ed Agenzie hanno svolto nel campo dell’educazione
ambientale. In particolare l’Arpat si è caratterizzata come strumento di rigorosi ed innovativi interventi
di educazione ambientale, rivolti all’intera comunità.
A tal fine l’Agenzia si è dotata di una rete interna in grado di dialogare con le varie realtà territoriali,
Enti, Istituzioni, Associazioni, che operano in termini educativi e di promozione culturale e formativa
dello sviluppo sostenibile e della qualità ecologica della vita sul territorio della Regione Toscana.
L’Arpat rappresenta infatti il massimo livello istituzionale e tecnico di conoscenza dell’ambiente,
nonché il soggetto produttore e detentore dei “dati” sull’ambiente: è quindi importantissimo che tale
sapere, opportunamente metabolizzato, si trasformi in informazione, formazione, educazione. In tal
senso va segnalata anche l’attività dell’Irre, ente strumentale dell’amministrazione della pubblica
istruzione con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche, che ha sviluppato progetti di educazione
all’ambiente ed alla sostenibilità con l’obiettivo di fornire alle scuole materiali, strumenti e tracce di
lavoro in un’ottica interdisciplinare.
Al riguardo è opportuno sottolineare come la funzione di informazione, formazione, educazione,
rivesta importanza strategica, in quanto volta alla creazione di cittadini consapevoli delle problematiche
e dei rischi ambientali.
Occorre infine segnalare la recente nascita REA S.p.A (Regional Energy Agency). La nascita della REA
si colloca in un contesto volto alla liberalizzazione del settore energetico (elettricita` e gas naturale) ad
opera della legislazione di livello europeo. A ciò ha corrisposto la privatizzazione degli enti energetici
nazionali ed una tendenziale deregulation del settore. Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è
stato definito il trasferimento delle competenze amministrative dallo Stato alla Regione.
Così La Rea nasce che (come previsto all’articolo 10 della legge regionale 27/6/1997, n.45 – Norme in
materia di risorse energetiche – modificato con legge 25/2/2000, n.14,) è costituita in forma di società
per azioni a prevalente capitale regionale e degli Enti locali. Essa è inoltre partecipata da altri soggetti
pubblici e privati che operano nel settore dell’energia, ed in particolare dalle agenzie per l’energia di
livello locale. Lo Statuto dell’Agenzia è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.106
del 26/06/2002, ed attualmente si è in attesa della nomina del Consiglio di amministrazione. La Rea
svolgerà un ruolo attivo, su più fronti, per il risparmio e la razionalizzazione delle risorse energetiche e
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Essa si configura infatti come luogo approfondimento,
studio e ricerca delle tematiche energetiche al fine di supportare l’esercizio delle funzioni regionali e
degli enti locali, ma anche al fine di assicurare assistenza tecnica ad altri soggetti pubblici e privati che
operino nel settore. Essa ha inoltre compiti di sportello informativo per l’orientamento e l’informazione
degli enti locali, dei produttori e dei consumatori e svolge funzioni di certificazione nell’ambito delle
disposizioni legislative di liberalizzazione del mercato energetico. Rea opererà infine nel campo della
formazione degli operatori pubblici e privati del campo energetico.
2 - Strumenti ad adesione volontaria
2.1 - Le certificazioni ambientali
E’ stato messo a punto un piano coordinato di interventi finalizzato alla diffusione delle certificazioni di
qualità ambientale tra le imprese toscane. Anche per rendere evidente l'importanza attribuita
all'ecoefficienza, il punto di forza dell'iniziativa é costituito dall'accordo per la Promozione e Diffusione
della Gestione Ambientale nell'industria toscana (PRO.DI.G.A.) sottoscritto il 12 giugno 2002 dai 10
soggetti pubblici e privati promotori:
REGIONE TOSCANA, ARPAT, U.R.P.T., CONFINDUSTRIA TOSCANA, C.N.A. TOSCANA,
CONFARTIGIANATO TOSCANA, API TOSCANA, CASARTIGIANI, LEGA DELLE
COOPERATIVE e CONFCOOPERATIVE. In prima attuazione l'accordo limita il suo campo
d'azione al settore industriale, ma è stata manifestata la volontà di estendere l'esperienza ad altre
organizzazioni e agli altri settori, una volta apprezzati i primi risultati.
2.2 - Accordi e programmi
Il ricorso ad accordi volontari e protocolli d’intesa è previsto principalmente in materia di
inquinamento atmosferico, rifiuti, bonifiche, energia, aria , acqua, aree protette e rischi industriali.
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, si prevede l’individuazione, nell'ambito dei protocolli
d'intesa con ANAS, FS e SALT, nonché per le strade di proprietà regionale, di una prima serie di
interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico che anticipino (specie per le infrastrutture a
carattere nazionale) i tempi di intervento stabiliti dal DM 29/11/2000.
Per i rifiuti si prevedono Accordi di Programma mirati al recupero/riciclo di materiali provenienti da
raccolte differenziate e il Patto per i rifiuti per la messa in atto del principio prossimità, mentre per le
bonifiche si pensa di favorire la promozione dei sistemi di gestione ambientale ad adozione volontaria
(EMAS) e un’azione di prevenzione attuando una politica di concertazione con gli Enti istituzionali
preposti (Province, Comuni, ARPAT) al fine di impedire il verificarsi di situazioni che possono sfociare in
conseguenti interventi di bonifica: ad esempio attraverso l’adozione di protocolli volti al monitoraggio e
controllo di attività industriali soggette a rischio di incidente o di maggiore impatto ambientale in caso
di incidente.
Per la prevenzione integrata dell'inquinamento è previsto l’Accordo di Programma Stato-Regione ai
sensi dell’art.72 del D.Lgs.112/98 (Bassanini) con relativo trasferimento di risorse e di competenze per
le aziende a rischio.
2.2.1 - CERAFRI-LAV Centro di ricerca e alta formazione per il rischio idrogeologico
Il Centro di Ricerca e Formazione per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico, nato da uno specifico
protocollo di intesa tra Regione Toscana e l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica sulla Montagna, intende promuovere e sviluppare le attività formative in una logica di
formazione integrata derivante dall'interazione tra Università, Enti Pubblici, Imprese ed Istituti di
Ricerca che concorrono, attraverso l'attivazione di specifici programmi formativi, alle diverse attività del
Centro. Un elemento distintivo del Centro sarà l'integrazione fra attività di ricerca, di formazione sul
campo e di formazione a distanza.
La necessità di questa integrazione deriva dall'esigenza di formare e di aggiornare continuamente un
insieme molto vasto di utenti (amministratori pubblici, tecnici, professionisti, ecc.). Ciò potrà essere
fatto solo con l'uso estensivo di nuove metodologie e tecnologie di formazione a distanza (formazione
on line, autoapprendimento con strumenti multimediali ecc.), integrato con un'attività di tutorship e di
consulenza, anche a distanza. Nel caso della difesa dal rischio idrogeologico, la formazione dovrà
prevedere in particolare una rilevante formazione sul campo, da effettuare in appositi centri attrezzati,
laboratori e sul territorio.
2.3 - Agenda XXI
L'Agenda XXI é stata definita una guida allo sviluppo socialmente, economicamente ed ecologicamente
sostenibile, mentre I'ICLEI (lnternational Council for Local Environmental Initiatives) l'ha definita “
un quadro di insieme finalizzato a fornire servizi in una visione di lunga prospettiva”. L’Agenda 21
locale costituisce il processo preliminare alla formazione di qualsiasi strumento di gestione rivolto al
perseguimento dello sviluppo sostenibile ed è il percorso più coerente e partecipato per arrivare a
definire quale strumento di gestione di processo è il più adeguato a quel particolare territorio ed in quel
contesto sociale (Sistemi Gestione Ambientale certificati, reporting ambientale, Green Public
Procurement, Contabilità ambientale ecc.); consente inoltre di definire le condizioni preliminari generali
per la corretta applicazione di procedure come la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione su
piani e programmi e la Valutazione di Impatto Ambientale su progetti di opere.
2.3.1 - Le azioni regionali a favore della diffusione delle Agende 21 locali in Toscana
1- la nuova legge sulla programmazione regionale (L.R. n. 49/1999), la quale ha recepito i principi comunitari,
rinnovando completamente strumenti e procedure per la programmazione regionale, e prendendo in
considerazione per la prima volta anche lo strumento “Agenda 21 locale” (vedi art. 14), come elemento
rilevante per la programmazione regionale.
2 - l’approvazione del P.R.S. 1998-2000 (dicembre 1997), caratterizzato per la prima volta come strumento
di sviluppo sostenibile; il concetto di sviluppo sostenibile viene introdotto in tutte le strategie di
programma e la sostenibilità è considerata un elemento fondante della programmazione economica e
sociale dell’intera regione, viene proposta come opportunità di sviluppo, di innovazione, di nuova
occupazione in tutte le strategie del P.R.S.; sono state promosse alcune ricerche e la redazione degli
strumenti di metodo da utilizzare per favorire l’avvio dei processi di Agende 21 locali;
3 - la redazione di un “Manuale” per la realizzazione di Agende 21 locali in Toscana e delle ineeguida per
la sua applicazione, con la definizione degli obiettivi di sostenibilità di livello regionale e per le Agende
21 locali, da utilizzare come riferimenti nelle esperienze di sperimentazione;
4 - la organizzazione della Conferenza nazionale sulle Agende 21 locali a Firenze tenutasi in data settembre
1999
5 - l'approvazione del P.R.S. 2001 – 2005 (dicembre 2000), nel quale la parola d'ordine dell'impegno
egionale per la sostenibilità è "integrazione", per sottolineare la necessità di superare l'originario ambito
di intervento, quello ambientale, investendo anche gli aspetti economici e sociali, e di coordinare tutti
gli strumenti disponibili per realizzare obiettivi di miglioramento anche ambientali: dalle politiche
settoriali agli strumenti di valutazione, di informazione e di gestione; l'intervento regionale per la
sostenibilità è articolato su tre linee di azione principali:
a) la diffusione di Agende 21 locali e di «buone pratiche» sostenibili;
b) il miglioramento degli strumenti di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti, nonché la
sperimentazione di nuovi strumenti conoscitivi, funzionali alla realizzazione di politiche sostenibili (ad
es. la contabilità ambientale);
c) la diffusione dei sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL) e degli strumenti
di certificazione etica e sociale (S.A. 8000), anche promuovendo accordi volontari per l'ambiente,
soprattutto in direzione delle PMI, al fine di favorire l’adesione delle imprese toscane.
6 - il bando di cofinanziamento delle agende 21 locali del Ministero dell’Ambiente:
Le finalità del Bando emanato dal Ministero dell’Ambiente nel febbraio 2001 riguardano la
sperimentazione di strumenti per lo sviluppo sostenibile e la promozione delle Agende 21 locali, che
rappresentano lo strumento cardine per implementare lo sviluppo sostenibile, definito a livello
internazionale dalla Conferenza di Rio (1992) e dal V programma comunitario d'azione ambientale
(1993) ed a livello nazionale, dalla “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile” del luglio
2002;
7 - la costituzione della Rete delle Agende 21 locali della Toscana
Per favorire la costituzione della Rete delle Agende 21 locali della Toscana, nel giugno 2001 è stato
sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze; questa
iniziativa risulta strategica per raggiungere una serie di scopi importanti, ma soprattutto per rafforzare lo
scambio di informazioni e di esperienze tra gli Enti e per monitorare le buone pratiche e le esperienze
di Agenda 21 locale presenti sul territorio toscano. La Rete è stata ufficialmente costituita nell’Aprile del
2002.
8- il bando di cofinanziamento delle Agende 21 locali toscane
Attraverso il P.R.T.A. 2002 – 2003 (Programma regionale di tutela ambientale), approvato dal Consiglio
regionale con Delib. N. 24 del 30.1.2002, sono state reperite le risorse necessarie per una iniziativa
regionale che, sul modello del Bando 2001 del Ministero dell'Ambiente, ha garantito un limitato
sostegno economico a 16 Amministrazioni locali impegnate in esperienze di Agenda 21;
9 - Il P.R.S. 2003-2005 (approvato con Risoluzione Consiglio Regionale n 23 del 18/12/2002 Boll. 2 del
15/01/2003, parte Prima , SEZIONE II ) che rafforza il carattere sostenibile del programmaregionale,
facendo del “principio di integrazione” il cardine principale per la definizione e per l’attuazione delle
strategie dello sviluppo regionale, in sintonia con le indicazioni del VI Programma di azione ambientale
della Unione Europea.
La Regione, con l’Area Sviluppo Sostenibile, ha dunque avviato un programma di orientamento, diffusione e
sostegno delle Agende 21 locali, tracciando la strada verso un’Agenda 21 Regionale con azioni di:
- orientamento: attività di sensibilizzazione e di informazione/formazione;
- diffusione: promozione, divulgazione delle esperienze toscane e delle buone pratiche già adottate con
esito positivo, organizzazione di convegni, seminari ed eventi;
- sostegno: supporto tecnico e finanziario.
Ne risulta un quadro toscano in notevole fermento, grazie anche al sostegno finanziario offerto dal
Ministero dell’Ambiente e dalla stessa Regione: il Bando ministeriale 2000 ha consentito il
cofinanziamento di 10 Amministrazioni, di cui 6 qualificate come praticanti, ovvero enti impegnati da più
tempo in processi di A21L, e 3 apprendisti,6 mentre al successivo Bando 2002 del Ministero, ad oggi ancora in
fase di valutazione, risultano aver partecipato 43 Amministrazioni toscane, di cui 7 hanno presentato
domanda di finanziamento per progetti relativi alla fase di attuazione del processo di A21. Anche la
Regione Toscana, dopo una prima esperienza pilota che ha visto l’attivazione, su impulso della stessa
Regione, di tre Agende 21 in zone ritenute particolarmente significative - Amiata, Comprensorio del
Cuoio e Costa Livornese – ed in cui si sono chiaramente registrate difficoltà dovute alla scarsa
consapevolezza, ha promosso questo strumento strategico attraverso il Bando 2002.
I 16 progetti cofinanziati, ad oggi in fase di monitoraggio, stanno interessando un territorio su cui
insiste il 65% della popolazione residente in Toscana e più precisamente in 6 Province, 3 Comunità
Montane, 1 Circondario e 6 Comuni, anche se sono state spesso coinvolte aggregazioni di Enti locali per cui
risultano essere 30 le Amministrazioni locali avvantaggiate dai finanziamenti regionali. La presenza di
soli 2 progetti di attuazione dimostra come i processi di A21L in Toscana siano ancora in una fase
evolutiva; dei 14 progetti relativi ad azioni di attivazione del processo:
• 6 prevedono l’attivazione del Forum locale
• 3 la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente
• 4 l’elaborazione del Piano di Azione Locale
• 1 azioni di sensibilizzazione ed informazione.
COMUNI INTERESSATI DAI 16 PROGETTI COFINANZIATI CON BANDO REGIONE
TOSCANA 2002:
CIRCONDARIO VAL DI CORNIA
Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta
COMUNITÀ MONTANA CASENTINO
Poppi, Stia, Pratovecchio, Montemignaio, Chitignano, Chiusi della Verna, Bibbiena, Ortignano
Raggiolo, Castel San Niccolò, Talla, Castel Focognano
COMUNITÀ MONTANA COLLINE METALLIFERE
Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Sassetta
COMUNITÀ MONTANA MUGELLO
Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a
Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio
COMUNE DI EMPOLI
Comune di Firenze
Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa
Comune di Montale
Agliana, Montemurlo, Quarrata
Comune di Rosignano Rosignano
Comune di Siena Siena
Provincia di Pisa
Provincia di Prato
Partners: Comuni della Provincia, CM Val di Bisenzio, Anpil Monteferrato
Provincia di Siena
Circondario Valdelsa, Circondario Chianti, Circondario Crete Senesi e Valdarbia, Circondario
Valdimerse, Circondario Valdorcia e Amiata, Circondario Valdichiana, Comune Siena
Provincia di Firenze
Barberino Val d’Elsa, Barberino di Mugello, Reggello, Bagno a Ripoli, Tavarnelle, Calenzano, Fiesole,
Circondario Empolese Valdelsa, CM del Mugello
Provincia di Livorno
- attivati i Forum:
. Arcipelago (SEL 17: Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto
Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba)
. Bassa Val di Cecina (SEL 15: Comuni di Livorno e Collesalvetti)
. Area Livornese (SEL 14: Comuni di Rosignano M.mo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci)
collaborazione con A21L Circondario Val di Cornia (SEL 16: Comuni di Piombino, Campiglia
Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta)
Provincia di Lucca
Partecipazione attiva del Comune di Seravezza
Comune di Massa
Partners: Parco Alpi Apuane, Provincia Massa Carrara
A conferma di un trend positivo si registrano anche i primi risultati di una recente iniziativa di screening
su tutti i processi di Agenda 21 locale avviati a livello regionale, a prescindere da ventuali finanziamenti
pubblici: sebbene il campione ad oggi disponibile non possa considerarsi rappresentativo e non sia
quindi ancora possibile un’elaborazione significativa dei dati, può affermarsi una crescente diffusione
delle Agende 21 locali sul territorio regionale ed un notevole interesse in parte frenato da una
conoscenza non ancora adeguata.
La Rete Agende 21 della Toscana è stata pensata proprio come luogo di scambio di informazioni ed
esperienze, tavolo di lavoro in comune, occasione di raccordo tra iniziative che, seppur in contesti
territoriali diversi, perseguono tutti il medesimo obiettivo generale. La Rete appare la sede – fisica e
virtuale - più opportuna per favorire l’avvio di nuovi processi che fin da subito, grazie al contributo delle
Amministrazioni pioniere, appaiano vincenti nelle tecniche di coinvolgimento e di sensibilizzazione /
partecipazione, così da dar vita ad esperienze di forum attivi e propositivi per il bene della realtà locale.
La Rete ad oggi conta 74 aderenti, compresa la Regione Toscana:
1 Ente Parco (Arcipelago Toscano)
1 Circondario (Val di Cornia)
9 Comunità Montane
9 Province (con esclusione di Arezzo)
53 Comuni.
2.3.2 - Ipotesi progettuali
Il Programma Regionale di Azione Ambientale (P.R.A.A.) individuato nel P.R.S. 2003-2005 conferma
l’impegno alla promozione delle Agende 21 locali; il concetto di sviluppo sostenibile è stato introdotto
in tutte le strategie di programma ed in tutte le attività conseguenti; la sostenibilità, quindi, non è intesa
come un aspetto settoriale né viene soltanto considerata come un aspetto ambientale, ma viene assunta
come elemento di base dell’economia di una regione. E’ quindi previsto un impegno diretto della
Giunta regionale per favorire in Toscana l'attuazione concreta dei principi dello sviluppo sostenibile,
mediante la diffusione della elaborazione di nuovi strumenti regionali e locali di orientamento delle
politiche settoriali e degli interventi (metodologie, criteri, obiettivi ed indicatori di sostenibilità). Il
sostegno a queste esperienze ha diversi scopi:
• contribuire ad avviare concretamente, ed in modo omogeneo, altre esperienze di Agenda 21 locale,
così come sta avvenendo spontaneamente in molte realtà locali della Toscana;
• sperimentare le potenzialità di questi strumenti;
• creare i presupposti per poterli ulteriormente diffondere;
• verificare eventuali ostacoli e difficoltà a cui provvedere con successive iniziative regionali.
Per il ruolo strategico della diffusione delle Agende 21 locali, saranno messe a disposizione delle
amministrazioni toscane risorse che consentano di incentivare la diffusione di questi processi a tutte
le realtà territoriali toscane attraverso un bando di cofinanziamento sul modello di quello già attivato
nell’esercizio 2002 e che ha ottenuto ottimi risultati di gestione.
3 - Spesa regionale - DocUP 2000/2006
3.1 - Le misure del Docup
Il programma Comunitario Docup 2000\2006 Obiettivo 2 -Toscana (ai sensi del regolamento UE
n.1260\99 che disciplina l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari) è stato approvato dalla Commissione
Europea il 27 settembre 2001 con decisione C 2001 n.2725. L'attuale versione dei Complementi di
Programmazione del Docup sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza della Toscana dell'Ob.2
il 23 maggio 2003.Il programma è diviso in 4 assi d'intervento (macrosettori):
• Asse 1 Sviluppo e rafforzamento imprese
• Asse 2 Qualificazione territoriale
• Asse 3 Ambiente
• Asse 4 Assistenza tecnica all'attuazione del Docup
Rispetto ai precedenti periodi di programmazione (DocUP 97/99 Ob. 2 e DocUP 94/99 Ob. 5), è
significativa, nel DocUP 2000/2006 la novità della presenza di misure di finanziamento a favore di
soggetti pubblici e privati per la ottimizzazione del sistema energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, (misure 3.1 – 3.2) nonché un significativo incremento delle risorse destinate agli aiuti alle
imprese per investimenti a finalità ambientale (misura 3.10). Degna di nota anche la presenza, all'interno
della misura 2.8 "azioni a sostegno della società dell'informazione", di due azioni (2.8.1 e 2.8.3) dedicate
alle tematiche dell'ambiente e del territorio. Ogni asse è suddiviso in misure o azioni (settori specifici
d'intervento). Le misure o azioni che in modo particolare finanziano progetti "a valenza" ambientale
sono i seguenti:
A) Asse 2 Qualificazione territoriale
• Misura 2.3 Infrastrutture di trasporto.
Obiettivo della misura è la razionalizzazione e l'incremento del trasporto merci e passeggeri in un'ottica
di riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto su gomma. Previste opere per
realizzazione e completamento di infrastrutture portuali (Livorno, Carrara, Piombino) intermodali
(interporti di Prato e Guasticce, area retroportuale di Carrara) e di navigazione interna (Canale dei
Navicelli).
Soggetti beneficiari degli interventi: enti pubblici e S.p.A. a prevalente capitale pubblico.
• Misura 2.8 Azioni a sostegno della società dell'informazione
Azione 2.8.1. Servizi informativi e telematici per il territorio e l'ambiente.
L’obiettivo dell’azione riguarda lo sviluppo di sistemi informativi territoriali, collegati in rete telematica,
per gli enti pubblici, le imprese, i professionisti ed i cittadini di supporto allo sviluppo
economico e sociale delle zone Ob.2 e Phasing out.
L’azione prevede tra l'altro la realizzazione dei seguenti progetti:
Sistema di connessione in rete dei centri locali SIT, banche dati geografiche e servizi informativi per la
difesa del suolo, banche dati e servizi telematici per la pianificazione territoriale, la localizzazione delle
infrastrutture e la valutazione di impatto ambientale, banche dati e servizi telematici per la
valorizzazione e promozione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, architettoniche,
Costituzione e/o sviluppo di Centri e Laboratori di servizio.
Soggetti beneficiari degli interventi: Regione Toscana e Province.
Azione 2.8.3. Riduzione del rischio sismico nelle aree produttive
L’obiettivo dell’azione è quello di garantire l’informazione agli operatori del sistema produttivo e delle
comunità al fine della tutela e della conservazione del potenziale economico nelle aree a maggior rischio
sismico della Toscana, attraverso la conoscenza e la riduzione del rischio sismico e dei danni attesi al
patrimonio edilizio produttivo in ambito territoriale.
La finalità è quella di definire ed introdurre strumenti adeguati, per attuare una strategia di prevenzione
e promozione di interventi di adeguamento sismico delle strutture produttive e di realizzazione con
criteri antisismici specifici dei nuovi insediamenti produttivi. Gli interventi che saranno finanziati
consentiranno di predisporre un sistema di informazione e comunicazione basato su dati certi ed
oggettivi del rischio sismico e degli eventuali danni connessi agli eventi sismici attesi nell’area. In altri
termini è previsto l’avvio di attività volte ad effettuare indagini sulle condizioni strutturali degli edifici
produttivi (vulnerabilità) e sulle caratteristiche dei terreni, in base ad un evento sismico determinato per
l’area d’interesse, per determinare il livello di danneggiamento in relazione anche ai possibili effetti
locali.
Soggetti beneficiari degli interventi: Regione Toscana ed enti locali.
B) Asse 3 Ambiente
• Misura 3.1 Ottimizzazione sistema energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili -Soggetti beneficiari
pubblici
• Misura 3.2 Ottimizzazione sistema energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili -Soggetti beneficiari privati
Obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso l'aumento dell'efficienza nel settore
elettrico, la sicurezza, diversificazione ed economia degli approvvigionamenti, la riduzione dei consumi
energetici e l'aumento di energia da fonti rinnovabili Previsto il finanziamento di progetti di centrali di
produzione d'energia da fonti rinnovabili, e, precisamente, centrali idroelettriche di piccola - media
potenza, i parchi eolici, i parchi solari, centrali di produzione sia elettrica che termica alimentate da
biomasse, progetti che prevedono utilizzazione di nuovi insediamenti o espansioni di attività che
utilizzano fluidi geotermici a bassa entalpia.
Previsto inoltre il finanziamento di progetti di teleriscaldamento urbano, di centrali di cogenerazione ,
di progetti finalizzati all'ottimizzazione dei consumi energetici.
Soggetti destinatari degli interventi:
- per la misura 3.1: enti locali territoriali e loro associazioni
- per la misura 3.2: imprese, società, consorzi, imprese coop.
• Misura 3.3 Infrastrutture per il ciclo delle acque
Previsto finanziamento di progetti per la realizzazione, razionalizzazione e adeguamento di:
- impianti di depurazione a servizio delle aree industriali e\o a servizio della quota parte di scarichi
industriali;
- acquedotti industriali per il riuso dei reflui ed altre opere che favoriscano la riduzione dei consumi
di acqua di falda.
Soggetti beneficiari degli interventi: enti locali e loro consorzi, soc. di gestione e altri soggetti
senza fini di lucro.
• Misura 3.4 Infrastrutture per il recupero ed il trattamento rifiuti - Soggetti pubblici
• Misura 3.5 Infrastrutture per il recupero ed il trattamento rifiuti - Soggetti privati
Finanziamento di interventi per realizzazione di infrastrutture per il trattamento e riutilizzo di rifiuti
urbani ed industriali nonché dei materiali da essi derivati.
Soggetti pubblici beneficiari degli interventi per la misura 3.4: enti locali, aziende municipalizzate,
società e consorzi a partecipazione pubblica totale o misti a maggioranza pubblica, società e consorzi
privati in regime di concessione del servizio pubblico.
Soggetti privati destinatari degli interventi per la misura 3.5: società, imprese e consorzi di imprese
private.
• Misura 3.6 Bonifica e recupero siti degradati- Soggetti pubblici
• Misura 3.7 Bonifica e recupero siti degradati- Soggetti privati
Obiettivo della misura è rimuovere o confinare le fonti d'inquinamento dovute ad attività non
rispettose dell'ambiente, al fine di eliminare o ridurre la contaminazione di acqua, aria e suolo per la
rifruibilità dei siti. Previsti investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica e
risanamento aree industriali inquinate per l'insediamento di att. produttive o per la rifruizione del
territorio a scopi turistici o di servizi per la collettività. Previsti anche interventi di bonifica di siti
interessati da ex attività mineraria in caso di danno ambientale provocato da inquinamento, al fine del
loro riutilizzo.
Soggetti pubblici beneficiari degli interventi per la misura 3.6: enti locali, aziende municipalizzate,
società e consorzi a partecipazione pubblica totale o misti a maggioranza pubblica.
Soggetti privati destinatari degli interventi per la misura 3.7: società, imprese e consorzi privati.
• Misura 3.8 Parchi, aree protette e biodiversità
Prevista la realizzazione di interventi strutturali coordinati e organizzati in operazioni complesse
interessanti più tipi di aree protette e siti della rete ecologica, aggregati secondo situazioni geografiche
aventi comune caratterizzazione ambientale o tematiche, sempre d'area vasta.
Soggetti beneficiari degli interventi : Enti parco nazionali e regionali; Province competenti per materia ;
Comunità Montane che gestiscano aree protette di competenza provinciale a seguito di accordi con le
Province prima dell'approvazione del Docup; Comuni competenti per le aeree protette locali se inseriti
in progetti presentati dalle Province.
• Misura 3.9 Difesa del suolo e sicurezza idraulica
Previsti interventi funzionali alla messa in sicurezza e alla salvaguardia di aree produttive e turistiche,
compresi quelli finalizzati alla riduzione dell'erosione costiera e al riequilibrio della dinamica
sedimentaria marina.
In particolare la misura prevede la realizzazione di:
• interventi finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio idraulico ed
idrogeologico, utilizzando tendenzialmente tecnologie di basso impatto ambientale;
• interventi finalizzati alla riduzione dell'erosione costiera e al riequilibrio della dinamica
sedimentaria marina che utilizzano tendenzialmente tecnologie di basso impatto ambientale per
favorire la biodiversità marina;
• studi, ricerche e sperimentazioni inerenti le finalità della misura.
Soggetti beneficiari degli interventi: Enti parco nazionali e regionali, Province, Comuni, Comunità
Montane, Consorzi di bonifica, Università, enti di ricerca.
• Misura 3.10 Aiuti alle imprese per investimenti a finalità ambientale.
La misura consiste in un aiuto agli investimenti per fabbricati, impianti e attrezzature, per l'adozione di
tecniche o tecnologie pulite, a basso impatto ambientale, in grado di prevenire, ridurre o eliminare
l'inquinamento e le nocività ambientali, ovvero di adeguare i metodi di produzione ai fini di un utilizzo
più razionale delle risorse naturali.
La misura interviene all'interno del ciclo produttivo finanziando aiuti diretti alle imprese che effettuano
investimenti finalizzati a conseguire livelli di tutela ambientale più rigorosi di quelli previsti dalle norme
ambientali vigenti. Sono previsti inoltre aiuti finalizzati a sostenere investimenti per l'adeguamento delle
PMI a nuove norme comunitarie durante un periodo di 3 anni dall'adozione di dette norme.
Soggetti destinatari degli interventi: imprese previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per
la tutela dell'ambiente, ad esclusione di quelle operanti in particolari settori (cd. "settori sensibili")
indicati nel complemento di programmazione della misura 3.10.
Riguardo alle misure ed azioni suesposte, il Piano finanziario dei complementi di programmazione del
DocUP prevede, per l'intero periodo della programmazione, i seguenti importi di contribuzione
comprensivo degli interventi a favore delle aree a sostegno transitorio (il cosiddetto "phasing out"):
Tabella: contributi in Euro DocUP 2000 – 2006
• 2.3 Infrastrutture di trasporto 69.665.614
• 3.1 Ottimizz. Sist. Energ. Sviluppo\Soggetti pubblici 4.766.930
• 3.2 Ottimizz. Sist. Energ. Sviluppo\Soggetti privati 21.452.786
• 3.3 Infrastrutture per il ciclo acque 25.860.208
• 3.4 Infrastrutture rec. tratt. Rifiuti\Soggetti pubblici 41.975.134
• 3.5 Infrastrutture rec. tratt. Rifiuti\Soggetti privati 4.826.288
• 3.6 Bonifica e recupero siti degradati\Soggetti pubblici 6.530.563
• 3.7 Bonifica e recupero siti degradati\Soggetti privati 5.551.471
• 3.8 Parchi Aree protette 6.693.281
• 3.9 Difesa del suolo sicurezza idraulica 12.172.769
• 3.10 Aiuti alle imprese a finalità ambientale 12.501.149
• 2.8.1 Serv. informativi telematici per territorio e ambiente 4.392.010
• 2.8.3 Riduzione rischio sismico aree produttive 2.650.000
Totale 219.038.203
NOTA :
Le cifre della presente tabella indicano solamente, per ogni misura o azione, gli importi dei contributi
(di provenienza comunitaria, statale e regionale) erogati dal programma Docup, cui dovranno
aggiungersi le quote di finanziamento a carico dei soggetti destinatari\beneficiari che realizzeranno gli
interventi per ottenere l'importo degli investimenti totali attivati dal Docup. I contributi erogati dal
Docup formano cioè una percentuale dell'importo totale dell'investimento attivato per la realizzazione
di ogni intervento finanziato dal docup stesso; questa percentuale varia in relazione alla misura o azione
del docup, al tipo di soggetto percettore dei contributi, al tipo di intervento finanziato, e per una visione
dettagliata di questi aspetti è necessaria la lettura dei Complementi di programmazione.
3.2 - Il Docup ed i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
L'Autorità di Gestione del Docup, in collaborazione con le Direzioni coinvolti nell'attuazione del
Docup e dopo una fase di "concertazione" Regione-Enti locali- Categorie economiche e sociali, ha
elaborato un disciplinare per la progettazione e selezione dei "progetti integrati (PISL)", progetti
interdisciplinari che riguarderanno più Assi e misure del Docup, disciplinare approvato con D.G.R. n.
31 del 20 gennaio 2003. Nella stessa data, la Giunta Regionale con la deliberazione n.42\2003 ha
riservato, per il finanziamento dei PISL, una quota del 50% delle risorse dell'annualità 2004 delle
misure\azioni infrastrutturali, ed una quota del 25% delle risorse dell'annualità 2004 delle misure\azioni
relative a regimi d'aiuto. Quindi, con propria deliberazione n. 176 del 3 marzo 2003, la Giunta regionale
ha individuato le misure\azioni del docup che non concorreranno alla realizzazione del Docup (e che
quindi non dedicano ad esse la quota delle loro risorse previste dalla DGR n.42\2003): tra le misure
escluse dall'attuazione dei PISL vi sono le seguenti, di competenza del Dip.to Pol. Territoriali
Ambientali:
• servizi formativi e telematici per il territorio e l'ambiente;
• infrastrutture per il ciclo delle acque;
• parchi e aree protette;
• aiuti alle imprese a finalità ambientale.
E' seguita l'adozione di una nuova deliberazione di Giunta Regionale, la n.350 del 14 aprile 2003 la
quale, a seguito di una fase di "concertazione" tra regione e province, ha individuato le priorità
programmatiche e territoriali per la selezione dei Pisl.
Queste priorità sono:
• la coerenza dei Pisl con le strategie di azione legate alle "Arre di criticità ambientale" indicate nella
decisione di G.R. n.15 del 3 febbraio 2003
• coerenza dei Pisl con le priorità programmatiche e territoriali individuate a livello locale
da ciascuna Provincia .
Con lo stesso atto si sono approvati anche i criteri di valutazione e selezione dei PISL.
La stessa DGR 350\2003, conformemente a quanto stabilito con le precedenti deliberazioni nn.
42\2003 e 176\2003 ha individuato le misure che concorrono alla composizione dei PISL e le relative
risorse ad essi riservate.
Tra le misure incluse dall'attuazione dei PISL vi sono le seguenti, di competenza del Dip.to Pol.
Territoriali Ambientali:
• infrastrutture di trasporto;
• riduzione rischio sismico aree produttive;
• ottimizz. Sist. Energ.sviluppo;
• infrastrutture rec. tratt. Rifiuti;
• bonifica e recup. Siti degr.;
• difesa del suolo e sicurezza idraulica.
Successivamente, con D.G.R. n. 564 del 9 giugno 2003 si è provveduto ad aggiornare il quadro
finanziario delle risorse del Docup riservate ai PISL.
L'autorità di Gestione del Docup, con decreto n. 2480 del 30 aprile 2003 ha approvato il bando per la
presentazione e la selezione dei Pisl da parte delle Province, le quali devono avviare entro il 29 maggio
del 2003 una prima "conferenza di concertazione" a livello locale finalizzata alla presentazione del Pisl.
Sono inoltre in corso di approvazione con decreto dell'Autorità di gestione del Docup le "linee guida
per la progettazione dei Pisl" e per la "selezione di operazioni interne ai PISl coriispondenti a regimi
d'aiuto".
Si presume che l'avvio dell'attuazione vera e propria dei PISL (approvazione graduatoria, decisioni di
finanziamento ecc) avverrà verso l' autunno 2003.(????)
4 - Strumenti conoscitivi
4.1 - Sistema informativo geografico ambientale
Il sistema informativo geografico e ambientale si integra e costituisce parte fondamentale del SIR, in
una strategia di sviluppo sostenibile che vede nell’approccio intersettoriale uno dei cardini dell’azione
regionale. Si impone quindi un S.I. che colleghi l’informazione geografica di base, quella ambientale,
quella economica, demografica, sociale, tutte localizzate sul territorio. Il sistema della Cartografia
Tecnica Regionale, realizzata in collaborazione con le Province ed i Comuni, si sviluppa verso la
realizzazione del Data Base Topografico regionale di riferimento da gestire con strumenti GIS
(geographical information system) con le diverse scale di approfondimento (10K e 2K), secondo le
specifiche nazionali stabilite dall’Intesa GIS. Costituisce la base unificante per la archiviazione e
rappresentazione dell’informazione ambientale, territoriale, demografica statistica, .. anche nei rapporti
e programmi di cooperazione fra Regione, Province, Comuni, Autorità di Bacino, ATO, Consorzi di
Bonifica, Enti statali…, sulla quale “appoggiare”, in una visione integrata, i vari dati tematici
“georiferiti”. E’ stata completata nel 2002 la Carta Tecnica numerica a scala 1:10.000 per tutto il
territorio e si è finora coperto il 70 % della superficie dei Centri urbani a scala 1:2.000. L’obiettivo del
Programma in corso è di completare entro il 2005 tutti i Centri urbani dei Comuni toscani. Si completa
nel corso del 2003 la costruzione dei Db geografici relativi alle infrastrutture di trasporto (strade e
ferrovie), al sistema idrografico (fiumi, bacini) ed al DTM con passo 10 metri. Ad integrazione del DB
topografico sono gestite nella Base informativa geografica le ortofoto a scala 1:10.000 prodotte da
AGEA per gli anni 1996 e 2001-2003 su tutta la Regione. Nel corso del 2004-2005 si completerà la
creazione del DB topografico con aggiornamento, almeno in alcune zone delle informazioni con i dati
delle ortofoto. Si realizzerà inoltre, con il Progetto e-government Sigma3 e con il Programma FESR
Misura 2.8,1, la procedura per l’alimentazione dell’archivio regionale delle vie e numeri civici georiferiti
a cura dei Comuni e delle province, che costituisce una componente essenziale della infrastruttura
geografica di base per la localizzazione sul territorio. Immagini satellitari o da aereo di alta precisione e
multispettrali verranno acquisite nell’ambito del programma nazionale di Telerilevamento.
4.1.1 - GLI ARCHIVI DEI PIANI E VINCOLI
Nell’ambito del programma di sviluppo del SIT di cui all’Art. 4 della LR 5/95 sulla pianificazione
territoriale, si è definito un accordo quadro con gli Enti locali, a partire dalle Amministrazioni
Provinciali, che prevede un piano complessivo di cooperazione per lo sviluppo del sistema toscano
degli archivi SIT, sia generali che tematici, da gestire con il supporto della Rete telematica regionale.
Attraverso la successiva adozione di documenti di specifiche, discussi e approvati collegialmente da un
apposito Tavolo tecnico, al quale partecipano i referenti SIT della Regione, le Province, i Comuni e gli
altri Enti, si vuole garantire che quella parte dei dati geografici d’interesse generale, prodotti durante il
processo di formazione degli atti di pianificazione ambientale e territoriale , sia generali che settoriali,
soddisfi alcuni requisiti minimi per permettere la loro condivisione nell’ambito della Pubblica
Amministrazione. Fra i principali archivi gia’ realizzati o in fase di completamento su base CTR: parchi
e aree protette, vincolo paesaggistico, vincolo archeologico.
4.1.2 - La Cartografia storica
E’ stato definito, in collaborazione con l’Università di Firenze, il programma per la acquisizione della
cartografia relativa al catasto leopoldino, preunitario.
La prima fase e’ stata gia’ attivata dalle Province di Pistoia e Lucca. Il programma verra’
progressivamente realizzato con la collaborazione degli Archivi di Stato e delle Province.
4.1.3 - Carta geologica della toscana
Costituisce la seconda grande base informativa, sviluppata a partire dal 2002 con il progetto regionale di
cartografia geologica a scala 1:10.000. Il suo completamento porrà la Toscana ai primi posti in Italia e in
Europa, sia per quanto riguarda la geologia di 'base' sia la cartografia derivata e tematica su applicazioni
relative, per esempio, a stabilità dei versanti, acque sotterranee, erosione, geopedologia, pietre
ornamentali, sismica, sia relativamente alle modalità di accesso e acquisizione dell'informazione
interamente gratuita e su rete internet. Si sono attivate tre linee di azione:
- "RECUPERO" - rifornire le zone più scoperte recuperando l'informazione esistente (quella
difficilmente o non accessibile);
- "PRODUZIONE" - dotare tutto il territorio di informazioni a scala operativa idonea (1:10.000)
attraverso una apposita operazione di rilevamento di dettaglio;
- "SVILUPPO" rendere disponibili gli sviluppi applicativi del dato geologico di base.
Dopo un anno di attività la prima linea di azione è conclusa con l'inserimento in rete internet del 100K
informatizzato e dei raster dei 25K storici.
La seconda linea di azione "PRODUZIONE" è in pieno svolgimento e sono già disponibili in rete
sotto forma di raster georeferenziato 425 sezioni che coprono il 58% del territorio. La copertura
dell'intero territorio regionale sarà completata con le consegne 2004 - 189 sezioni e 2005 – 121 sezioni.
In merito alla terza linea di azione "SVILUPPO", il GEODB destinato a sostenere la elaborazione dei
derivati applicativi è in fase avanzata di progettazione e implementazione (conclusione prevista giugno
2004) per quella data saranno anche disponibili le prime elaborazioni tematiche (sostanzialmente le
legende) e le procedure informatiche di elaborazione.
Per quanto riguarda il progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi italiani) è conclusa la parte
compresa nella convenzione con il SGN (scala di restituzione 25K schede IFFI) e la 'cartografia 10K' di
interesse regionale. Per la metà del 2004 si ritiene di poter concludere le operazioni di
'approfondimento' nelle aree in cui l'informazione è risultata carente il trasferimento dei dati nel nuovo
GEODB FRANE finalizzato al sostegno delle azioni di attenuazioni del rischio.
4.1.4 - Il Sistema Informativo Regionale Ambientale
L’ARPAT, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, ha sviluppato finora gli elementi base del
SIRA, anche questi, con una impostazione “geografica” e con l’obiettivo della diffusione via WEB, sia
per le componenti di diretta gestione ARPAT che per le procedure ed i dati gestiti dalle Province e dagli
altri Enti. Con il Piano Regionale di Tutela Ambientale si è avviata la seconda fase del SIRA che viene
esteso alle nuove emergenze (quali l’inquinamento elettromagnetico, il rumore, la qualità acque
sotterranee) e alla attivazione di un sistema di cooperazione con le Province.
4.1.5 - I progetti di approfondimento tematico
METEOROLOGIA E MODELLISTICA AMBIENTALE
La Regione a partire dal 1998 ha costituito il Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale
LaMMA in cooperazione con CNR Ibimet e Fondazione Meteorologia Applicata. Oggi con il nuovo
Programma FESR Misura 2.8.2 si consolida il Laboratorio LaMMA e si ampliano i campi di intervento
con riferimento a clima, protezione civile, mare, incendi, GIS.
QUALITÀ DEL SUOLO E DESERTIFICAZIONE
Si tratta di un importante sviluppo tematico che verrà attivato con il Programma FESR 2.8.2 realizzato
dal LaMMA nella nuova sede decentrata di Grosseto denominta CRES (Centro Ricerche Erosione
Suoli). L’intervento si collega con il programma di Cartografia geologica e con la meteorologia e
costituisce supporto informativo per le politiche integrate nel settore dell’ambiente e dell’agricoltura;
specifici interventi sono previsti sul fronte miniere e cave.
SISTEMA DELLE ACQUE
A partire dai dati della cartografia tecnica si è sviluppato e si completerà lo specifico Progetto nel PRTA
un sistema di informazioni a base geografica sulle acque costituito fra l’altro dal Grafo dei corsi d’acqua,
dai bacini, dal Modello Digitale altimetrico del Terreno.
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI SETTORIALI
Sono in fase di avvio le applicazioni e la costruzione di applicazioni GIS nei seguenti settori:
- Protezione civile,
- Repertorio naturalistico,
- Sentieri di montagna.
4.2 - Area Monitoraggio Idropluviometrico e Mareografico
L’Area Monitoraggio Idropluviometrico e Mareografico della Regione eredita ed estende le funzioni e le
attività dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa nel campo del monitoraggio, della raccolta e
dell’elaborazione dei dati idrologici. Alla tradizionale attività di archiviazione e pubblicazione dei dati, si
è poi affiancata, da ormai più di dieci anni, la gestione del monitoraggio idropluviometrico in tempo
reale. L’istituzione del Centro Funzionale, che parte dal decreto Sarno (D.L. 180/98, convertito nella L.
267/98, che prevedeva, nel conseguente “Programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio
meteoidropluviometrico”, approvato con DPCM del 15/12/998 una struttura di concentrazione e di
distribuzione dei dati telerilevati basati su “Centri Funzionali”, nazionali e regionali) ha permesso di
estendere queste competenze; il collegamento con le stazioni della rete ARSIA permette di potenziare
la densità dell’informazione pluviometrica e di inserire, nel bagaglio di esperienze del Centro, la
componente meteorologica, sia nella fase di previsione che di rilevamento. La Regione Toscana ha
concretizzato questo programma attraverso una serie di delibere di Giunta e di protocolli di intesa, che
hanno individuato nella sede dell’ex Ufficio Idrografico la sede del Centro Funzionale Regionale, hanno
specificato che le attività del Centro Funzionale si sarebbero basate sulla collaborazione tra ARSIA e
Area di Monitoraggio Idropluviometrico e Mareografico, e che hanno focalizzato nell’Autorità di
Bacino del F. Arno il partner per gli sviluppi scientifici delle attività (in particolare nel settore della
modellistica).
Con questa struttura, il Centro Funzionale regionale dialoga con altri centri di gestione dei dati di reti di
monitoraggio e di previsione meteorologica, instaura un rapporto di scambio dati e informazioni con gli
altri Centri Funzionali regionali e apre un collegamento dedicato con le strutture nazionali, in
particolare con il Centro Funzionale della Protezione Civile. Il tutto, al fine di erogare servizi a diverse
strutture regionali: Protezione Civile, Settore Tutela delle Acque, Settore Difesa del Suolo.
I prodotti ed i servizi che, allo stato attuale, il Centro Funzionale può erogare sono i seguenti:
• raccolta e distribuzione dei dati di base delle sopra citate stazioni in telemisura;
• elaborazione di rapporti tematici (idrometria, pluviometria, meteorologia);
• elaborazioni modellistiche di previsione di stati futuri di criticità (attraverso il sistema ARTU);
• Raccolta ed elaborazione di dati volti alla definizione del bilancio idrologico dei bacini idrografici;
• Monitoraggio dello stato e dell’evoluzione delle risorse idriche, da punto di vista quantitativo.
4.3 - Altri strumenti conoscitivi
4.3.1 - La NAMEA
L’elemento che di solito non viene direttamente indagato è la relazione causa – effetto tra le attività
antropiche e l’inquinamento o degrado ambientale, che può essere esaminato attraverso una misura
delle pressioni esercitate dagli attori del sistema economico e sociale (imprese, famiglie, pubblica
amministrazione) in termini di consumi di energia, risorse idriche, emissioni di inquinanti in aria, in
acqua e nel suolo e produzione di rifiuti. Per prendere in esame questo elemento, l’approccio che
appare più immediato e lineare è quello di affiancare alla tavola intersettoriale della Toscana una matrice
di contabilità ambientale che rappresenti l’insieme dei flussi di input e di output fisici strettamente
connessi all’attività economica e articolati secondo una classificazione settoriale compatibile con quella
della tavola intersettoriale stessa. A questo proposito l’IRPET, in collaborazione con l’ISTAT, sta
mettendo a punto uno strumento che segue l’impostazione metodologica proposta a livello nazionale
attraverso la matrice NAMEA – “National Accounts Matrix including Environmental Accounts”.
La NAMEA è un sistema di contabilità -proposto per la prima volta dall’Istituto di statistica olandese
CBS- che raccoglie in un unico schema conti economici tradizionali (modulo economico) e conti
ambientali (modulo ambientale). Il modulo economico costituisce una rappresentazione in termini
monetari dei flussi di beni e servizi scambiati tra i soggetti economici di un sistema (imprese, famiglie,
pubblica amministrazione). Esso consente di mettere in relazione le risorse disponibili, equivalenti al
valore della produzione nazionale più quello delle importazioni (risorse), e gli impieghi finali, dati dal
valore della domanda per consumi intermedi o produttivi, consumi privati, consumi pubblici,
investimenti ed esportazioni. Con riferimento ad una data unità temporale (poniamo l’anno), i flussi
sono predisposti in una matrice che mostra, in ogni colonna, l’insieme dei beni e dei servizi (materie
prime, beni intermedi e finali) impiegati da ciascun settore, mentre in ogni riga mostra i beni intermedi e
finali prodotti da ogni settore di attività economica. Le informazioni necessarie per la costruzione di
questo modulo sono desumibili dalla contabilità regionale e, in particolare, dalla tavola intersettoriale
dell’economia (input/output) e dai conti economici dei settori istituzionali; il punto di riferimento è
dunque il sistema di contabilità regionale, riclassificato dall’IRPET per la costruzione della matrice
intersettoriale. Il modulo ambientale è principalmente finalizzato alla contabilizzazione delle pressioni
sull’ambiente generate dalle diverse attività di produzione e di consumo e di uso delle risorse naturali,
nonché degli effetti di tali pressioni in termini di variazioni qualitative e quantitative del patrimonio
naturale. In linea di principio, il modulo ambientale ha lo scopo di rappresentare tutte le interazioni tra
economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:
a) pressione esercitata sull’ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e
uso delle risorse naturali;
b) consistenza ed evoluzione dei costi, che comprendono i costi di misure di prevenzione del danno
ambientale (costi di controllo), la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i
costi del danno ambientale non riparato;
c) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;
d) conti relativi al settore delle eco-industriale.
La matrice è inoltre uno strumento idoneo ad analizzare problematiche connesse all’innovazione
tecnologica e ai rispettivi effetti economici e ambientali, nonché a valutare attraverso la costruzione
di appositi scenari gli effetti di politica di fiscalità verde. Con riferimento all’attuale stadio di
avanzamento a livello europeo in materia di costruzione della NAMEA, il modulo ambientale è
sostanzialmente circoscritto all’aspetto a) e a parte dell’aspetto c).
Le pressioni ambientali - espresse in unità di misura fisiche- vengono riferite alle attività responsabili di
averle generate, in particolare le attività economiche produttive e i consumi finali. Per quanto riguarda
le pressioni derivanti dalle emissioni di sostanze inquinanti, con la NAMEA si propone di registrare sia
le quantità di inquinanti generate da parte delle diverse attività economiche e per effetto dei consumi,
sia le quantità abbattute, trattate, depurate, ecc., grazie ad appositi interventi. Per quanto riguarda le
pressioni derivanti dall’uso delle risorse naturali, ai fini in particolare della quantificazione del grado di
esaurimento della disponibilità di tali risorse, la NAMEA rileva le quantità delle varie risorse naturali
(risorse idriche, forestali, minerali, ecc.) prelevate da parte dellediverse attività economiche e, con
particolare riferimento alle risorse naturali rinnovabili (come adesempio le foreste), le quantità
rigenerate grazie ai processi di rinnovamento e crescita naturale. Attualmente è in fase di costruzione la
matrice relativa alle emissioni inquinanti in aria e al prelievo delle principali risorse naturali vergini.
Il modulo ambientale potrà essere progressivamente esteso alla rappresentazione di altre pressioni come la produzione di rifiuti e l’emissione di inquinanti idrici- ed alle misure di abbattimento,
smaltimento e depurazione dei flussi considerati. Sul piano metodologico lo sforzo principale richiesto
nella costruzione della matrice NAMEA è quello di assicurare la coerenza tra i dati statistici che
figurano nel modulo ambientale e la struttura del modulo economico. Tale coerenza non si riscontra a
priori, dal momento che i dati di base sulle pressioni ambientali vengono prodotti utilizzando
definizioni e classificazioni diverse da quelle proprie della contabilità regionale. Pertanto, se da un lato la
costruzione di matrici NAMEA fa leva sull’utilizzo di dati economici e ambientali esistenti, dall’altro
l’inserimento di statistiche ambientali in tale schema implica un lavoro di omogeneizzazione con i dati
economici. Tale omogeneizzazione è immediata per i prelievi di risorse naturali dall’ambiente, che in
genere coincidono con delle quantità prodotte da alcune specifiche attività economiche, ma è assai più
complessa nel caso delle emissioni atmosferiche.
4.3.2 - Sistema informativo per il controllo di gestione e la contabilità ambientale
Il Progetto CONTARE
Il Progetto Contare è un progetto interregionale cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente che vede la
partecipazione della Regione Toscana come capogruppo, oltrechè Provincia Autonoma di Bolzano,
Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento. Va
evidenziato che la prima versione del modello e della metodologia sviluppate dal Progetto considerano
esclusivamente le politiche ambientali relative agli interventi di investimento di abbattimento e ripristino
Obiettivi del Progetto Contare
L’obiettivo generale del Progetto Contare è quello di fornire strumenti di supporto alla contabilità
ambientale ed alla valutazione della spesa ambientale. Nell’ottica del Progetto, tali strumenti devono
essere caratterizzati da una parte da un alto livello di completezza metodologica, mentre dall’altra da un
alto grado di applicabilità. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il Progetto ha sviluppato:
• un modello di supporto decisionale basato su uno schema concettuale di base ed il relativo
sistema di indicatori;
• una metodologia di valutazione, che, utilizzando i flussi informativi provenienti dal modello di
supporto decisionale, fornisce al decisore una guida alla pianificazione, il controllo e la gestione
degli interventi ambientali in termini di politiche, programmi e progetti.
Il supporto al decisore si esplicita quindi attraverso due canali. Il primo è la predisposizione di flussi
informativi mirati da parte del modello di supporto decisionale che identifica e mette in relazione tra
loro le tipologie di informazioni quantitative necessarie nell’ambito del processo di valutazione. Il
secondo è l’articolazione di un percorso guidato di valutazione (i.e. metodologia di valutazione) che, da
una parte definisce ed illustra le varie fasi del processo di valutazione, dall’altra identifica il contributo in
termini di flussi informativi che il modello di supporto decisionale dà ad ognuna di esse.
I prodotti del Progetto sono di tipo sia metodologico che operativo, in particolare:
• un manuale metodologico, che illustra il Modello di Supporto Decisionale nonché la
Metodologia di Valutazione;
•
•
•
un documento di approfondimenti metodologici che documenta le scelte fatte in fase di
sviluppo del modello nonché le motivazioni ad esse associate;
un prototipo informatico che fornisce la possibilità di verificare l’applicabilità del Modello di
Supporto Decisionale e delle relative funzionalità;
un manuale tecnico che definisce le modalità d’uso del prototipo nonché le specifiche per le
banche dati informative necessarie a supportare il Modello di supporto decisionale;
Contabilità Ambientale e Valutazione della spesa nel Progetto Contare
Uno degli elementi più qualificanti del Progetto Contare è l’integrazione in un unico modello di
supporto decisionale di due discipline, la contabilità ambientale e la valutazione della spesa, troppo
spesso tenute distinte tra loro.
La Contabilità Ambientale si riferisce ad un sistema di indicatori atto a descrivere le interrelazioni tra
attività antropiche ed ambiente. Nel loro ambito di applicazione gli indicatori vengono spesso aggregati
a formare conti ambientali classificati per entità di interesse/riferimento (e.s. produzione rifiuti,
emissioni atmosferiche, spesa per interventi di protezione ambientale, entità di stock naturali quali
terreno boscoso, disponibilità idrica etc). Gli stessi indicatori, in forma separata o aggregata, vengono
inoltre rielaborati in indicatori composti, od indici, atti a descrivere eventuali interrelazioni tra entità di
riferimento ed indicatori di contesto (e.s. popolazione, produzione etc.). La contabilità ambientale,
utilizzata tradizionalmente a livello o aziendale o macroeconomico, ha recentemente trovato
applicazioni pratiche anche a livello regionale e locale. E’ a tali iniziative che il Progetto Contare fa
riferimento sia nei suoi obiettivi che nel suo sviluppo metodologico.
Rispetto alla Contabilità Ambientale, la valutazione della spesa costituisce una disciplina sicuramente
più consolidata nel tempo. Essa mira a valutare, tra gli altri elementi, l’efficienza e l’efficacia della spesa
da parte degli enti attuatori. Storicamente tale disciplina, specialmente nelle sue applicazioni di
controllo di gestione, ha trovato larga diffusione in ambito aziendale. Già da tempo, però, essa si è
andata diffondendo anche nell’ambito di programmi di spesa pubblica. In quest’ultimo caso la
valutazione della spesa mira a monitorare e valutare l’impegno di risorse (in termini finanziari,
organizzativi, temporali) ed i benefici da esso ottenuti in termini sia di realizzazioni concrete (e.s.
numero di finanziamenti erogati, numero di depuratori costruiti) che di impatti finali (e.s.
miglioramento qualità ambientale, riduzione della pressione antropica etc.). L’applicazione dei criteri di
valutazione della spesa ad i benefici della spesa pubblica ambientale si rivela particolarmente complessa
a causa sia della mancanza di informazioni omogenee che della frequente indeterminatezza degli
obiettivi previsti e dei benefici ottenuti. Ulteriori ostacoli vengono inoltre posti dalla difficoltà di
stabilire rapporti causa-effetto significativi tra l’intervento operato e gli impatti prodotti.
Il Progetto Contare si propone di integrare in un unico Modello di Supporto Decisionale elementi di
contabilità ambientale e valutazione della spesa. Tale integrazione mira, da una parte, a ricondurre
variazioni del contesto ambientale territoriale ad una o più politiche di intervento, dall’altra, a valutare in
modo più completo la validità delle stesse politiche di intervento. In entrambi i casi l’integrazione
permette di allargare considerevolmente l’ambito di analisi, accentuandone il carattere interdisciplinare
in termini non solo procedurali, finanziari, ingegneristici ed ambientali ma anche di efficienza, rilevanza,
efficacia ed impatto.
Un Modello di Supporto Decisionale
Il Modello di Supporto Decisionale del Progetto Contare prevede uno Schema Concettuale che definisce
le interrelazioni tra gli elementi del sistema territoriale ed un Sistema di Indicatori che organizza in maniera
razionale le diverse tipologie di informazioni necessarie a descrivere lo stesso. In base alle associazioni
determinate nell’ambito dello Schema Concettuale le informazioni contenute nel Sistema di Indicatori
vengono utilizzate nell’ambito della Metodologia di Valutazione.
Lo Schema Concettuale riveste un ruolo importante nell’ambito del Modello di Supporto Decisionale:
esso da una parte identifica gli elementi ritenuti più significativi della realtà sotto esame, dall’altra ne
definisce le interrelazioni. Nel caso specifico del Progetto Contare lo Schema Concettuale adottato
deriva dall’integrazione di due modelli elementari ormai consolidati a livello europeo: il Modello Logico
d’Impatto degli interventi ed il Modello Driving Forces Pressure State Response (DPSR). Nei rispettivi
campi di applicazione (contabilità ambientale e valutazione di programmi di intervento), questi due
modelli sono da tempo affermati. La loro combinazione in un unico schema concettuale rappresenta
non solo un elemento innovativo, ma anche indispensabile per l’integrazione di due discipline
strumentali alla valutazione della spesa e delle politiche ambientali.
Il Modello Logico d’Impatto si rifà al quadro logico adottato a livello UE ed è caratterizzato dalla
catena causa-effetto pianificazione-risorse-realizzazione-risultato-impatto. In tale contesto i nessi logici
sono i seguenti:
a) la pianificazione analizza il contesto ed i fabbisogni esistenti, definisce gli obietti di intervento e porta
alla mobilitazione di risorse;
b) le risorse, di natura finanziaria, organizzativa e temporale vengono impegnate e successivamente spese
per dar luogo alla realizzazione degli interventi previsti in fase di pianificazione;
c) la realizzazione costituisce la concretizzazione fisica dell’intervento determinando una serie di risultati;
d) i risultati costituiscono l’effetto e l’output immediato della realizzazione; essi inoltre generano
ripercussioni di più ampio respiro sul contesto generalmente chiamati impatti;
e) gli impatti costituiscono le ripercussioni dirette ed indirette dell’intervento sul contesto; essi possono
essere di tipo negativo o positivo, e sono generalmente più difficili da quantificare; gli impatti positivi
hanno effetti sugli obiettivi specifici/generali dell’intervento.
Il modello viene utilizzato per effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi a livello di
politica, programma o singolo progetto. In tale contesto esso segue tutto il ciclo di vita dell’intervento
in fase ex-ante, in-itinere ed ex-post descrivendolo in termini finanziari, procedurali, tecnici ed
ambientali.
Il secondo modello inserito nello Schema Concettuale del Progetto è il Modello DPSR. Quest’ultimo si
rifà al Modello Pressure State Impact Response sviluppato in ambito OCSE, ed è strumentale alla
definizione di una serie di rapporti causa effetto tra:
• determinanti (o driver) costituiti principalmente da attività antropiche che generano una pressione
sull’ambiente in modo diretto od in modo traslato attraverso flussi inquinanti o prelievo risorse;
i determinanti sono inoltre oggetto di interventi di risposta preventiva mirati a ridurre alla fonte la
pressione sull’ambiente;
• la pressione che viene generata dai determinanti e può avere un impatto sullo stato, sia in modo
diretto che in modo modo traslato, attraverso flussi di inquinanti o prelievi di risorse; sulla
pressione può agire la risposta di abbattimento mirata a ridurre l’effetto dei determinanti sullo stato;
• lo stato costituito dallo stock di risorse naturali e dalla qualità ambientale; esso può essere
degradato da parte dei determinanti attraverso la pressione da essi generata; il degrado può essere
diminuito attraverso la risposta in modo diretto, agendo con attività di ripristino, o in modo
indiretto, agendo sugli stessi determinanti o pressioni che sono alla fonte del degrado stesso.
Lo Schema Concettuale, mirando ad una ampia rappresentazione della realtà in esame, riunisce in un
unico quadro logico integrato i due modelli elementari (Modello DPSR e Modello Logico d’Impatto).
La definizione di un quadro logico integrato costituito dallo Schema Concettuale del Progetto comporta
due importanti benefici per la gestione ambientale del territorio:
• le attività di contabilità ambientale possono avvalersi di un’analisi dettagliata della risposta
nell’ambito dell’interpretazione delle tendenze osservate;
• le attività di controllo di gestione nell’ambito della valutazione dei risultati e degli impatti
associati agli interventi possono valorizzare le informazioni di contesto raccolte attraverso la
contabilità ambientale.
La complessità dello Schema Concettuale in un senso dipende direttamente dalla complessità del
sistema territoriale di riferimento, nell’altro determina la quantità e significatività delle informazioni
richieste per descriverlo. In un’ottica interdisciplinare tali informazioni possono essere di vario tipo,
come ad esempio:
• finanziario, a misura dell’entità delle risorse economiche mobilitate;
• tecnico, a descrizione del tipo di risposte intraprese;
• ambientale, ad illustrazione del effetti ambientali e del loro impatto sul contesto territoriale;
• procedurale, a monitoraggio delle scadenze temporale associate con gli interventi;
• economico, a descrizione del sistema di pressione antropico presente sul territorio.
Un’organizzazione ottimale delle informazioni associate allo Schema Concettuale di base è elemento
critico nel garantire l’accesso, l’elaborazione e la valutazione delle stesse informazioni da parte
dell’utente/decisore. A tal fine è stato creato un Sistema di Indicatori atto ad organizzare, classificare e
rendere fruibili le informazioni che descrivono il modello concettuale di base nei suoi vari aspetti (i.e.
finanziario, tecnico, ambientale etc.).
Il Sistema di Indicatori è composto da tre sottosistemi di cui due funzionali all’analisi rispettivamente
del contesto territoriale e della risposta, mentre il terzo svolge un ruolo di sintesi ed integrazione delle
due analisi precedenti. Nello specifico:
a) Il sistema di Caratterizzazione del Contesto, che classifica ed organizza, sotto forma di indicatori, le
informazioni relative alla descrizione del contesto territoriale fornita dal Modello DPSR; tali
informazioni sono strumentali alla valutazione sia degli scenari di intervento che di non intervento (i.e.
baseline).
b) Il sistema di Caratterizzazione della Risposta, che classifica ed organizza sotto forma di indicatori le
informazioni relative alla descrizione degli interventi di risposta fornita dal Modello Logico d’Impatto.
c) Il sistema di Valutazione, che combina le informazioni fornite sotto forma di indicatori dai due
sistemi di caratterizzazione e le predispone per la valutazione della rilevanza, dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’impatto degli interventi stessi;
La Metodologia di Valutazione
La Metodologia di Valutazione prevede una serie di fasi logiche di sviluppo del processo stesso di
valutazione. Esse vengono presentate attraverso una serie di percorsi guidati in fase ex-ante, in-itinere
ed ex-post. A supporto di tali percorsi la metodologia definisce all’interno di ogni fase i seguenti
elementi:
a) Ambito di valutazione, che identifica le tipologie di “quesiti valutativi” rilevanti per il decisore nelle
diverse fasi del processo decisionale;
b) Focus della valutazione, che illustra il tipo di analisi ed i criteri di valutazione/giudizio applicabili ai
diversi ambiti di valutazione;
c) Supporto Decisionale, che identifica il tipo di supporto fornito dal Modello di Supporto Decisionale in
ciascun ambito di valutazione;
d) Interpretazione, che fornisce le chiavi di lettura ed una guida alla formulazione del giudizio per
l’interpretazione delle evidenze emerse.
L’approccio flessibile adottato nella definizione della Metodologia di Valutazione permette inoltre
l’introduzione di criteri di analisi personalizzati, attraverso la definizione di percorsi valutativi ad hoc,
creati dall’utente.
4.3.3 – Il primo Prezzario Ecologico in Italia
Il 14 aprile scorso (2004) è stato presentato ufficialmente presso Palazzo Valentini (via IV Novembre
119/A) l'Aggiornamento Ecologico del Prezzario Edile della Provincia di Firenze. Si tratta del primo
intervento organico in tal senso da parte di un Ente Pubblico, idoneo ad indirizzare il mondo
dell'edilizia verso traguardi più compatibili. Non indicazioni astratte e generiche ma definizioni puntuali
e precise, verificate rispetto all'ambito della produzione e del mercato, per una strategia dei passi piccoli
ma efficaci. Alla presenza di Filiberto Zaratti, assessore all'ambiente della Provincia di Roma, il
prezzario è stato illustrato da Alberto di Cintio, Assessore all'Edilizia della Provincia di Firenze, che ha
voluto dotare i tecnici provinciali (con un invito ovviamente esteso a tutto il settore) di uno strumento
di semplice ma estrema efficacia: da oggi ogniqualvolta si tratterà di scegliere un materiale o una
tecnologia sarà possibile - in funzione della specificità della situazione, del budget disponibile, delle
caratteristiche dell'intervento - affidarsi a soluzioni più rispettiose dell'ambiente e dell'uomo.
4.3.4 - Inventari regionali
Esistono e sono in corso di implementazione inventari regionali tematici. Fonte informativa principale
per l’analisi delle emissioni atmosferiche per attività economica è l’inventario IRSE (Inventario Regionale
delle Sorgenti di Emissione).
Un ulteriore fonte informativa è rappresentata dal Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO),
frutto di uno studio che raccoglie i dati relativi alle specie minacciate e in via d’estinzione nella regione.
4.4 - Educazione ambientale e consumo sostenibile
La Regione Toscana si è fortemente impegnata negli ultimi 10 anni in molteplici forme di educazione e
informazione ambientale, coniugando lo sviluppo culturale della materia con progressive azioni di
governo. La costruzione di politiche integrate tra istruzione ed ambiente a livello nazionale, regionale e
locale ha consentito di creare una rete territoriale di centri educativi e di laboratori, nei quali si
collocano interventi formativi organici e durevoli. Oltre ai laboratori e ai centri nati e promossi dal
Dipartimento Politiche Formative negli anni passati e che in Regione Toscana hanno rappresentato il
nucleo originario del Sistema INFEA, la situazione attuale è caratterizzata da uno scenario polifonico
per la presenza di numerose realtà. Le reti e le iniziative in ambito regionale, locale e istituzionale sono
numerose e qualificate:
Direzioni regionali, come l'ambiente, la sanità, il turismo, l’agricoltura, il sociale, la cultura, ma anche
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale, oltre ARS, ARRR, Università, Comitato regionale
Consumatori Utenti, IRRE Istituto Regionale di Ricerca Educativa, Direzione Regionale Scolastica, il
Sistema museale, con i musei scientifici ed ecomusei, e le loro sezioni didattiche, le banche territoriali
della memoria, l’associazionismo ambientalista, le cooperative, le reti educative tra cui Città sane, il
coordinamento delle Ag 21, “La città dei bambini e delle bambine”, e gli ulteriori contributi di soggetti
diversi pubblici e privati. Le strutture regionali direttamente coinvolte nelle attività di educazione
ambientale sono le Direzioni generali delle Politiche Territoriali e Ambientali, delle Politiche Formative
e dei Beni Culturali, del Diritto alla Salute, delle Politiche di Solidarieta', della Presidenza e degli Affari
Legislativi e Giuridici, dello Sviluppo Economico.
4.4.1 - Il quadro normativo
Il documento “Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A)” sul
quale governo, regioni e province autonome hanno sancito accordo nella seduta della Conferenza Stato
– Regioni del 23 novembre 2000 (repertorio atti n.1078), costituisce il punto di partenza nazionale da
cui sono scaturite le iniziative normative e previsionali che la Regione Toscana ha promosso e
approvato. La fase operativa di interesse nazionale si basa sull’accordo attuativo sancito nella seduta
della Conferenza Stato – Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 17 gennaio 2002
(repertorio atti n. 1368) modificato nella seduta del 9 maggio 2002 (repertorio atti n.1447). Con queste
premesse il lavoro di sinergia tra le diverse strutture regionali ha prodotto la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 537 del 27/05/02 con cui si è approvato il “Documento regionale per la
partecipazione al progetto informazione, formazione ed educazione ambientale – IN.F.E.A.
per il biennio 2002/2003”; che pone gli elementi di programmazione coordinata sulla disciplina
dell’educazione ambientale in sinergia tra i diversi soggetti politico-tecnici coinvolti. In particolare tale
Deliberazione ha destinato per quanto riguarda la quota regionale del finanziamento degli interventi
specifici per il biennio 2002/2003, sia di livello regionale che locale descritti al capitolo 6 del
Documento stesso, la somma complessiva di 659.776 euro. La successiva Deliberazione di Giunta
Regionale n. 788 del 29/07/02 approva lo schema di Accordo di Programma “Informazione,
formazione ed educazione ambientale – INFEA” stipulato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio ai sensi dell’art. 4 dell’accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni e
province autonome di Trento e Bolzano del 17 gennaio 2002 (repertorio atti n. 1368). L’Accordo di
Programma stipulato tra la Regione Toscana e il Ministero dell’Ambiente in Roma il 31 luglio 2002
costituisce il riferimento per l’attuazione coordinata di un sistema integrato di interventi INFEA e
stabilisce la quota di cofinanziamento a carico del Ministero dell’Ambiente per euro 609.911,00. La
successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 19/06/2001 “Piano di Indirizzo per il
diritto allo studio e per l’educazione permanente per gli anni 2001/2002”, al punto 2.2.7. Sistema
Regionale, istituisce il Comitato regionale per l’Educazione degli Adulti, prevedendo tra i compiti
istituzionali quello di esercitare funzioni di indirizzo del sistema per l’Informazione, Formazione ed
Educazione ambientale INFEA, come previsto dall’Accordo sancito nella seduta della Conferenza
Stato – Regioni del 23 novembre 2000 al punto 1.2.1. per la Struttura Regionale di Coordinamento. La
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 120 del 24/07/02 “Piano di Indirizzo per il diritto allo studio
e per l’educazione permanente per gli anni 2001/2002 - aggiornamenti ed integrazioni per gli anni
2002/2003” in Allegato F – Linee guida della regione Toscana per lo sviluppo dell’educazione
ambientale - hanno rappresentato uno strumento di integrazione delle politiche educative con le diverse
politiche settoriali. Inoltre il punto 3.2.2. conferma l’istituzione, all’interno del Comitato regionale per
l’Educazione degli Adulti, di una Commissione Regionale permanente per l’Informazione, Formazione
ed Educazione Ambientale, indicandone orientativamente la composizione. La Deliberazione di Giunta
regionale N .47 del 27-01-2003 “Attuazione del Programma regionale Informazione, Formazione ed
Educazione Ambientale 2002 - 2003: Commissione, Segreteria Tecnica e Struttura Operativa.
Assegnazione risorse per azioni regionali e locali” definisce operativamente la ripartizione delle risorse
alle 10 province toscane al fine dell’attuazione del Documento di programmazione. Gli stanziamenti
complessivi previsti dalle azioni regionali toscane sulle iniziative di Educazione Ambientale hanno
comportato impegni di oltre 7.400.000,00 Euro (attività sinergiche), da aggiungersi ai risultati dei Bandi
provinciali di informazione ed educazione ambientale conclusi con l’approvazione di progetti
diversificati, presentati da soggetti pubblici e privati. Nell’ambito delle iniziative regionali finalizzate alla
tutela dei consumatori e degli utenti è stata approvata la L.R. 12.01.2000, n. 1 Norme per la tutela e la
difesa dei consumatori e degli utenti tra le cui finalità di programmazione degli interventi vi è
l’informazione del consumatore utente e la sua formazione. Per orientare e qualificare i consumi, la
Regione Toscana persegue, fra gli obiettivi elencati all’art.1, lett.d)“la promozione dell’educazione e
dell’informazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un rapporto socio economico più
razionale con la produzione e la distribuzione” L’art. 4 della L.R. 1/2000 prevede che il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, approvi ogni 3 anni gli indirizzi per definire le priorità di intervento
e i criteri di scelta delle iniziative da realizzare annualmente. Gli indirizzi 2001/2003 sono stati
approvati con Deliberazione C.R. 20 settembre 2000, n. 179. Le priorità d’intervento sono elencato al
punto 3 con specifico riferimento all’informazione, educazione e formazione dei consumatori-utenti
(punto 3.4) L’art. 5 prevede, al punto 2, che per l’attività di educazione del consumatore e dell’utente la
Giunta regionale, per le iniziative da realizzare anche d’intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo
stesso Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, predisponga programmi di educazione al
consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nelle iniziative di educazione
permanente.
4.4.2 - Il Green Procurement
Il Green Public Procurement è uno degli strumenti per realizzare la Politica Integrata dei Prodotti
(IPP), promossa dal Libro Verde della Commissione europea (7.2.2001, COM (2001) 68) per
"rafforzare e riorientare le politiche ambientali concernenti i prodotti per promuovere lo sviluppo di un
mercato di prodotti più ecologici". La IPP è definita come "un approccio che tenta di ridurre l'impatto
ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita". Secondo la Strategia d’Azione Ambientale per
lo Sviluppo Sostenibile in Italia, del Ministero dell’Ambiente, infatti, occorre "modificare il
comportamento di alcuni grandi consumatori, primo tra essi il settore pubblico", così da dare
concretezza alla volontà politica di promuovere forme di consumo e di produzione sostenibili.
La Regione Toscana si inserisce in questo contesto con una chiara volontà politica, già espressa e
confermata con l'adesione ad ICLEI (International Council Local Environment Initiaves), organismo
internazionale votato alla promozione di Buone Pratiche attraverso la messa in rete delle stesse, cui sarà
affidato l’incarico di assistere ed affiancare l’Amministrazione nel percorso di “costruzione” ed
implementazione della propria politica di spesa verde.
A tal fine è stato avviato anche il gruppo di lavoro che sarà chiamato a collaborare in maniera integrata
al fine di elaborare un sistema di acquisti che, senza sconvolgere il modello attualmente seguito, presenti
alcuni correttivi ed adeguate integrazioni in chiave di sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Coerentemente con la politica di promozione della certificazione etica dell’assessorato alle attività
produttive, infatti, si intende riconoscere rilievo anche agli aspetti sociali, quale elemento di premialità
nella scelta di un prodotto o servizio.
Referenti politici dell’iniziativa sono:
- Tommaso Franci, Assessore all'Ambiente e tutela del territorio, Protezione civile, Coordinamento
delle politiche per la montagna;
- Carla Guidi, Assessore all'Organizzazione, sistema informativo regionale e infrastrutture tecnologiche,
Efficienza e semplificazione amministrativa, Rapporti con i cittadini, Scuola di governo e cultura della
legalità;
- Marco Montemagni, Assessore al Bilancio, finanze e credito, Programmazione, Coordinamento degli
interventi inerenti l'economia del mare
4.4.3 - Interventi di fiscalità ambientale nella proposta di legge finanziaria regionale per l’anno
2004
Nel Documento di Programmazione economica e finanziaria per l’anno 2004, avvenuta con risoluzione
del Consiglio regionale n. 28 del 2 luglio 2003, è previsto che, a partire da tale anno, saranno valutati i
primi interventi di fiscalità ambientale ad invarianza fiscale, tesi a distribuire diversamente l’onere fiscale
sulla base del principio “chi inquina paga”. In applicazione di questo principio, della proposta di legge
finanziaria 2004 negli articoli 1 e 8 è prevista un’agevolazione IRAP a favore di imprese in possesso di
una certificazione di qualità ambientale ed un contemporaneo innalzamento delle aliquote relative al
conferimento in discarica dei rifiuti speciali. Tali agevolazioni, insieme ai finanziamenti regionali
finalizzati all’ottenimento della certificazione ambientale (bandi PRODIGA e DOCUP), favoriscono
l’adesione delle imprese toscane a sistemi di gestione ambientale e quindi alla riqualificazione, dal punto
di vista dell’impatto ambientale e della qualità ecologica dei prodotti, del sistema economico e
produttivo regionale.
La norma dispone in materia di Addizionale regionale all’imposta per il consumo del gas metano
(ARISGAM), stabilendo, per gli usi industriali che comportano consumi superiori a 1.200.000 metri
cubi annui, l’applicazione della tariffa minima prevista per l’addizionale regionale dall’art.10 comma 6
del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n.68. La
riduzione del gettito per la Regione è stimata in 170.000 euro.
4.5 - Valutazione ambientale
4.5.1 - La VIA
La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) mira a introdurre nella prassi tecnica e amministrativa, e a
un livello precoce della progettazione, la valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in
progetto sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso delle risorse naturali,
antropiche e delle loro interazioni. La V.I.A. è quindi finalizzata a prevenire il verificarsi del danno
ambientale. Nell'ambito della struttura regionale l'ufficio competente in materia di V.I.A. è l'Area
Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile. Ai procedimenti amministrativi partecipano numerosi
Servizi ed Aree del Centro Direzionale nonché gli Uffici Regionali per la Tutela del Territorio.
Il ruolo della Regione nell'ambito della valutazione di impatto ambientale si esplica nelle seguenti
attività:
- applicazione delle norme statali, emanate tramite Atti di indirizzo e coordinamento, attraverso
l'approvazione e l'adeguamento della legge Regionale in materia di V.I.A. e dei relativi
strumenti attuativi, approvati con Delibera della Giunta Regionale;
- partecipazione ai procedimenti di V.I.A. Statale, attraverso la predisposizione di specifici pareri;
- responsabilità dei procedimenti di V.I.A., fase preliminare, verifica e pre-verifica di competenza
regionale;
- pubblicazione di una specifica collana di pubblicazioni in materia di valutazione di impatto
ambientale;
- consulenza e formazione degli Enti Locali nella loro qualità di autorità competente.
La Comunità Europea emana le direttive di riferimento in materia di V.I.A.; la Commissione Europea
vigila sull'applicazione delle suddette direttive, da parte degli Stati membri; lo Stato cura l'attuazione
delle direttive comunitarie, anche attraverso la predisposizione di Atti di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle Regioni; il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è titolare dei procedimenti di V.I.A. statale; le Province e i
Comuni sono titolari dei procedimenti di valutazione per determinati progetti e, assieme alle Comunità
Montane, forniscono il proprio parere alla Regione nelle procedure di valutazione statali e regionali; gli
Enti Parco Regionali sono titolari dei procedimenti di V.I.A. relativi ai progetti di opere che ricadono
anche parzialmente nel rispettivo territorio.
L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) fornisce il proprio parere in
ogni procedimento di valutazione.
Le Aziende Sanitarie, le Autorità di Bacino, i Bacini Regionali, i Consorzi di Bonifica, le Soprintendenze
ed altri soggetti pubblici forniscono il loro parere nelle procedure di valutazione, ove nello specifico
procedimento siano coinvolte le materie di rispettiva competenza. La Struttura operativa regionale
per la valutazione di impatto ambientale è costituita dal Settore Valutazione di Impatto Ambientale
(Direzione Generale Presidenza, Area di Coordinamento Programmazione e Controllo).
Per quanto riguarda la valutazione ambientale dei progetti, V.I.A, vanno individuati e sperimentati
criteri ed indicatori di sostenibilità nelle procedure di V.I.A., studiando la possibilità della introduzione,
nelle fasi di valutazione, di ulteriori tematiche ambientali, rispetto a quelle previste dal DPCM attuativo
della Direttiva Comunitaria, per giungere alla definizione di prescrizioni, raccomandazioni, ecc. che
meglio rispondano ai criteri di difesa e salvaguardia dell’ambiente. E' inoltre prevista una attività di
monitoraggio e di valutazione dei risultati effettivamente riscontrabili sulla componente ambientale,
nell’ottica di uno sviluppo economico e sociale di tipo sostenibile. Si dovrà tendere, infatti, alla
realizzazione di una attività di valutazione in-itinere ed expost della valutazione dell’impatto ambientale
dei progetti, con l’ipotesi di giungere ad una modifica in tal senso della L.R. 79/98.La prima attività
prevista è quella di costituire un “osservatorio regionale” sui progetti di opere già sottoposti a VIA
(statale e regionale) in Toscana nel decennio 1990-2000, realizzate o in corso di realizzazione, per
conoscere le modificazioni effettivamente indotte sull’ambiente, al fine di verificare la correttezza delle
previsioni, l’efficacia delle misure di mitigazione, la necessità e la fattibilità di azioni correttive ex post;
nella seconda fase si dovranno valutare gli esiti dell’osservatorio per trarne elementi generali di
riflessione, da sviluppare eventualmente in un sistema organico di nuove metodologie o nuove
disposizioni normative.
Sono disponibili sul WEB: Progetti in consultazione presso l'URP; Guida per il proponente; Guida
per il cittadino; Calcolo on-line della matrice di significatività degli impatti.
4.5.2 - La valutazione ambientale dei piani e dei programmi
E’ ormai vigente la direttiva europea 2001/42/CE, (pubblicata sulla GUCE n. l97 del 21.7.2001), che
rende obbligatoria la valutazione ambientale di piani e di programmi; il termine concesso agli Stati
membri per il recepimento della direttiva è fissato in 3 anni, cioè entro il luglio 2004; la Regione
Toscana considera il pieno recepimento di tale direttiva come uno dei suoi obiettivi prioritari, per
assicurare quanto prima, in sintonia con gli indirizzi europei, l’integrazione dell’ambiente in tutte le
proprie politiche, fin dalle prime fasi della loro elaborazione. Il processo di valutazione è delineato in
modo abbastanza generale dalle norme europee; la direttiva è caratterizzata come una norma-quadro
che lascia libertà ed ampio spazio discrezionale agli Stati membri nella definizione della disciplina di
recepimento, che può esser fatta sia adottando una nuova normativa approvata ad hoc, sia adeguando
eventuali normative esistenti ed adatte allo scopo.
La Regione Toscana, attraverso l’Area extradipartimentale Sviluppo Sostenibile e l’Area Pianificazione
del Territorio, partecipa, in qualità di regione partner, al Progetto “ENPLAN – Linee guida per la
valutazione ambientale strategica di piani e programmi” finanziato dalla Unione Europea nell’ambito del P.I.C
INTERREG III B – MEDOCC. Il progetto ENPLAN ha fra gli obiettivi quelli di:
• definire una metodologia condivisa e rispondente ai requisiti richiesti dalla CE per la valutazione
strategica dei piani e dei programmi con effetti su ambiente e territorio;
• predisporre strumenti metodologici, procedurali e di supporto alle decisioni, verificati nella loro
fattibilità; verranno predisposte linee guida operative, articolate per livello di piano/programma
(strutturale, strategico, attuativo) e contestualizzate nelle varie realtà regionali;
• favorire il recepimento della direttiva 2001/42/CE nell’ordinamento regionale, individuando i
necessari collegamenti col quadro legislativo esistente, in particolare con la procedura di VIA.
4.6 – IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control
La direttiva n. 61 del 24 settembre 1996 del Consiglio dell’Unione Europea, orientata alla prevenzione e
alla riduzione integrata dell’inquinamento (integrated pollution prevention and control, IPPC),
costituisce un importante strumento di intervento per la promozione di innovazione tecnologica per la
sostenibilità nelle imprese di medie e grandi dimensioni che operano nelle seguenti attività: attività
energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica,
gestione rifiuti, altre attività manifatturiere. Essa è volta infatti ad incentivare l’adozione, da parte delle
imprese, delle “migliori tecniche disponibili” (best available techniques, BAT). La Giunta della Regione
Toscana, con propria delibera n. 841 del 5 agosto 2002, ha definito il calendario per la presentazione
delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Questo provvedimento
autorizza dunque l’esercizio di impianti o di parte di essi qualora rispondano ai requisiti introdotti dal
D.lgs. 372/99. Esso fornisce inoltre le istruzioni tecnico-amministrative per la predisposizione della
domanda e della relativa relazione tecnica. Nella domanda di autorizzazione, oltre a una identificazione
dell’impianto, sono raccolte indicazioni specifiche circa la capacità produttiva, le materie prime
impiegate, le tipologie di emissioni, i sistemi di contenimento adottati, l’utilizzo di energia. Queste
indicazioni vengono successivamente riportate nella Relazione tecnica finale, che formula la
corrispondente valutazione integrata dell’inquinamento, dei consumi energetici e degli interventi di
riduzione integrata, specificando anche l’inquadramento urbanistico e territoriale dell’impianto
considerato. Lo strumento quindi costituisce anche un importante mezzo conoscitivo delle realtà
produttive interessate alla procedura autorizzativa.
Le domande di autorizzazione integrata ambientale dovrebbero essere presentate entro la fine del
2003, con due diverse scadenze:
- entro il 31 luglio 2003 saranno presentate, oltre alle istanze delle imprese operanti nei settori della
produzione e della trasformazione dei metalli (IPPC 2) e nelle “altre attività” (IPPC 6, all’interno del
quale sono comprese le imprese del cartario, quelle del tessile, del conciario, quelle della macellazione
ed allevamento intensivo, oltre a quelle, trasversali ai settori economici di attività, che utilizzano
solventi); rientrano anche quelle delle imprese che adottano impianti tecnologicamente più maturi,
come quelle delle attività energetiche (codice IPPC 1, come riportato in allegato I del d.lgs. 372/99) e
delle industrie dei prodotti minerali (IPPC 3);
- l’altra scadenza è prevista per il 31 dicembre 2003 e riguarda quei settori per i quali risultano più
delicate le valutazioni per la concessione delle autorizzazioni integrate: l’industria chimica (IPPC 4) e la
gestione dei rifiuti (IPPC 5).
Dopo la presentazione delle domande, l’autorità competente avrà a disposizione un tempo massimo di
sette mesi per concedere l’autorizzazione integrata ambientale, che potrà prevedere l’indicazione
dell’opportunità di adottare determinate tecniche produttive. A loro volta, le imprese dovranno
adeguarsi alle suddette indicazioni entro il 2007.
Alla prima scadenza del 28 febbraio scorso le domande per il rilascio della Autorizzazione Integrata
Ambientale erano oltre 250. Considerando anche le dichiarazioni pervenute nella prima metà del 2002
riguardo alle tecniche di produzione utilizzate nell’ambito delle attività delle imprese, in ottemperanza
ad alcuni provvedimenti, successivamente confluiti nella delibera della Giunta Regionale n. 841/2002, le
domande salgono ad oltre 300.
L’analisi del quadro che emerge dalle informazioni relative a queste imprese non consente di trarre
indicazioni esaustive né definitive sulle caratteristiche dell’universo interessato, né tanto meno
sull’impatto potenziale che potrebbe derivare dall’attuazione delle norme in questione. Consente solo di
fornire poche sommarie indicazioni sull’articolazione settoriale e territoriale dell’insieme delle imprese
registrate.
Per quanto si riferisce alla composizione per “categorie di attività industriali”, di cui all'art. 1 del d.lgs
372/99, oltre tre quarti delle dichiarazioni riguardano le categorie IPPC 4, 5 e 6. In particolare, circa un
quarto attiene alla gestione e smaltimento dei rifiuti (5), poco più di un decimo è riferito all’industria
chimica (4) ed oltre il 40% alle altre attività (6), all’interno delle quali hanno un ruolo preponderante le
dichiarazioni provenienti dalle imprese del tessile e del cartario.
Un approfondimento a parte meriterebbero le imprese produttrici di energia: gli impianti per i quali è
previsto l’obbligo della presentazione della richiesta di autorizzazione integrata ambientale presso le
autorità regionali preposte sono solo quelli con una potenza massima di combustione compresa fra i 50
MW ed i 300 MW. Stando a questi parametri, la maggior parte degli impianti di produzione di energia
che operano sul territorio regionale vengono escluse dalla direttiva, in quanto di dimensioni appena
inferiori o in alcuni casi superiori, nel qual caso le richieste dovranno essere presentate a livello
nazionale.
La distribuzione delle imprese nel territorio risulta piuttosto concentrata; infatti tre dichiarazioni su
quattro si riferiscono ad unità di produzione che operano nelle province di Lucca, Livorno, Prato e
Pisa. Sorprende l’assenza di Firenze tra le prime quattro posizioni, visto che la provincia fiorentina
racchiude circa il 30% delle imprese regionali.
Considerando congiuntamente settori di attività e province, emergono alcuni incroci particolarmente
significativi dal punto di vista dell’ambito di applicazione della normativa IPPC, che corrispondono a
due specializzazioni produttive tipiche: il tessile di Prato e il cartario di Lucca racchiudono un terzo
delle dichiarazioni; la chimica, lo smaltimento di rifiuti, la lavorazione di minerali non metalliferi ed il
trattamento dei metalli sono invece settori distribuiti più uniformemente all’interno del territorio
regionale.
Dal punto di vista della struttura imprenditoriale, un aspetto che vale la pena di segnalare è che il 95%
circa delle dichiarazioni si riferiscono a imprese costituite in forma di società di capitali (società a
responsabilità limitata o società per azioni). Questo dato, considerando che riguarda solamente il
numero di dichiarazioni e non il peso delle imprese sull’economia regionale, potrebbe segnalare che,
date le specificità del sistema economico e produttivo toscano -caratterizzato, come ricordato, dalle
piccole e piccolissime dimensioni-, le soglie previste con il D.lgs. 372/99 escludono dall’obbligo
autorizzativo una parte consistente di imprese medio-piccole che, pur operando nelle aree concentrate
dei distretti, non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa.
4.7 - Adesione e partecipazione della Regione alle Reti internazionali
Viene descritta l’adesione e partecipazione della Regione Toscana alle Reti internazionali, quali:
1) La Rete della CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime), la cui Presidenza è affidata
attualmente alla Regione Toscana, che raggruppa circa 245 Amministrazioni regionali europee e non.
Fondata nel 1973 si pone l’obiettivo di promuovere forme equilibrate di sviluppo rinforzando la
coesione economica, sociale e ambientale. La CRPM intende lo sviluppo secondo un modello
maggiormente policentrico e bilanciato (coesione) e con il coinvolgimento di attori sub-statali nella
definizione delle politiche internazionali (governance). Promuove lo sviluppo sostenibile e la
dimensione marittima dell’europa attraverso un numero di Politiche Europee di Settore: fondi
strutturali, trasporti, agricoltura, l’ambiente e le attività marittime. Le Regioni partecipanti sono divise in
7 commissioni geografiche (Atlantic Arc, Balkans, Ilands, Inter-Mediterranean, Baltic Sea, North Sea
and Black Sea) che elaborano programmi e documenti comuni secondo i seguenti temi d’interesse:
• Ricerca e trasferimento di tecnologia della comunicazione
• Turismo
• Ambiente
• Pesca e acquacultura
• Sviluppo dello scambio commerciale
• Cultura e Identità
Il Presidente della Regione Toscana Martini è stato eletto alla guida della Rete nel corso della XXX
assemblea generale, a Ioannina, in Grecia. Guiderà le 245 amministrazioni per i prossimi due anni.
Questi anni saranno decisivi per le Regioni, viste le scadenze fissate per i prossimi anni: basti pensare ai
lavori della Convenzione e alla Conferenza intergovernativa che porterà alla riscrittura dei Trattati
europei, in pratica quella che sarà la carta fondamentale della nuova Europa.
2) La Rete comunitaria ENCORE (Environment Conference of Regional Ministers and Political
Leaders in European Union), che ogni due anni, dal 1993, riunisce in una Conferenza tutti i Ministri e
gli Assessori all'Ambiente delle Regioni d'Europa. Le finalità della Rete ENCORE riguardano il
miglioramento della cooperazione regionale nell’affrontare tematiche ambientali di interesse strategico
per l’attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile; le attività fin qui svolte hanno infatti riguardato,
in modo prevalente:
• il trasferimento di modelli e di esperienze per l’integrazione dell’ambiente nelle politiche regionali e
locali di sviluppo socio-economico, nella prospettiva di uno sviluppo durevole e sostenibile;
• la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti, in applicazione delle norme comunitarie;
• la certificazione di qualità ambientale e la politica integrata dei prodotti (Libro verde CE su I.P.P.)
come nuovi ambiti di competitività tra le imprese, sia pure all'interno dell’economia di mercato;
• l’Agenda 21 regionale e la sperimentazione di indicatori e di metodologie specifici per misurare la
sostenibilità ambientale;
• gli impegni delle Regioni Europee e delle Conferenze ENCORE in relazione all’attuazione del VI
Programma d’azione ambientale dell’Unione Europea.
La VI conferenza di Encore si svolgerà proprio in Toscana, a Firenze, nella primavera del 2004 ed è
stata preceduta, sempre a Firenze, dal riunirsi dello "Steering Group" di ENCORE nel marzo 2003. Lo
steering group è un Comitato di Coordinamento che riunisce i rappresentanti delle regioni europee più
attive, una per ogni stato membro, e che sarà probabilmente presieduto prossimamente proprio dalla
Toscana. La Toscana è quindi chiamata a un importante impegno teso alla guida della Rete e finalizzato
alla preparazione ed organizzazione della conferenza internazionale.
3) La Rete mondiale di Gauteng. La Regione Toscana ha partecipato con una propria delegazione
(Ass. Tommaso Franci e Arch. Moreno Mugelli, Dirigente dell'Area Sviluppo Sostenibile) al Summit
mondiale per lo Sviluppo sostenibile (WSSD) organizzato dalle Nazioni Unite e tenutosi in Sud Africa,
a Johannesburg, nel 2002.
Unica tra le Regioni Italiane, assieme ad altri 22 organismi subnazionali e quattro associazioni regionali,
la Regione Toscana ha dato la propria adesione alla Dichiarazione di Gauteng (dal nome della Provincia
nella quale si trova Johannesburg), primo atto costitutivo di una Rete di Regioni, appartenenti a tutti i
continenti, che vede il proprio fine nell'intento di rafforzare le opportunità delle amministrazioni
regionali di poter sviluppare una politica di cooperazione internazionale di livello subnazionale e di
accrescere la possibilità di partecipare ad iniziative di solidarietà internazionale per lo sviluppo
sostenibile, nel quadro degli accordi internazionali conseguenti al Summit di Johannesburg.
La Regione Toscana ha partecipato attivamente illustrando la propria strategia di sviluppo sostenibile e
presentando il documento "Water Declaration Proposal" rendendosi disponibile ad organizzare un Side
Event per il COP9 in collaborazione con la Regione Lombardia in occasione della Conferenza delle
Parti del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici (Milano 2003). Inoltre la Regione Toscana è
stata chiamata a far parte del Comitato direttivo ad interim della Rete, contribuendo anche alle spese
finanziarie. Nei mesi successivi si è riunito prima a Bruxelles e poi a Londra lo Steering Committee ad
interim per elaborare il programma di lavoro, di breve e di lungo periodo, della neonata Rete e per
completare la discussione sullo Statuto e sugli organismi direttivi della Rete, non completamente
definita a San Sebastian. In questa occasione è stata prevista la partecipazione del Network alle attività
connesse al CSD (Commissione Sviluppo Sostenibile) organizzato dalle Nazioni Unite e che si è svolto
il 6 Maggio 2003 (New York), con una sessione di lavoro parallela dedicata alla presentazione delle
finalità e degli obiettivi della Rete.
In tale seduta è stata approvata l'iniziativa della Regione Toscana di organizzare in collaborazione con la
regione Lombardia il Side Event delle Regioni per il COP9 mentre l'approvazione del "documento
sull'acqua" è stato rimandato alla conferenza della Rete tenutasi a Perth (West Australia) nel Settembre
2003.
5 - Controllo e vigilanza
5.1 - Un nuovo concetto di controllo
Il controllo continua a rivestire un ruolo centrale, anche se non unico, nel generale processo di
protezione ambientale e di tutela delle risorse. Ad esso, tuttavia, è richiesto di evolvere con il progredire
delle politiche e, quindi, di "produrre" conoscenza. Le attività di controllo pertanto , sia che interessino
le singole fonti inquinanti che il monitoraggio delle diverse matrici, infatti, nel nuovo modello, non
devono essere fini a se stesse. Esse svolgono funzioni di supporto alle politiche ambientali, ove la
conoscenza costituisce uno strumento indispensabile per elaborarle, attuarle e monitorarle, sia nella fase
di pianificazione degli interventi di tutela e risanamento (ex-ante) che in quella di verifica della loro
efficacia (ex-post). Per controllo, dunque, è da intendersi un processo, ovvero un insieme di attività fra
loro fortemente interrelate, estese a matrici ambientali e fonti inquinanti per verificare, conoscere e
trasmettere conoscenze.
Il quadro normativo è stato ampiamente e necessariamente influenzato dall’evoluzione delle politiche
ambientali comunitarie intervenute negli ultimi anni che hanno portato all’affermazione di logiche di
protezione integrata e preventiva dell’ambiente ed al perseguimento della sostenibilità dello sviluppo ai
vari livelli nazionale, regionale e locale. Da un processo di decentramento di funzioni di governo delle
politiche pubbliche che ha caratterizzato l’ordinamento nazionale (v. in particolare il D.Lgs. 112/1998
adottato in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini-Uno), è scaturita una significativa
crescita delle responsabilità pubbliche a livello regionale, in particolare proprio con riferimento ai
compiti di controllo, di rilevamento ed elaborazione dei dati sullo stato delle risorse ambientali, nonché
alla connessa elaborazione di strategie di risanamento e miglioramento per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità. Nei più recenti testi normativi nazionali e regionali si è, pertanto, chiaramente
evoluto il concetto di controllo ispettivo passando da una sua visione quale mero ed eventuale fattore
repressivo di comportamenti illeciti, a strumento attivo di strategia di prevenzione e conoscenza del
territorio. In Toscana, il modello teorizzato nella L.R. 66/95 ha trovato essenziali momenti di
progressiva implementazione nelle singole norme di settore che hanno disciplinato le possibili forme di
supporto tecnico-scientifico di ARPAT alle funzioni di protezione ambientale della Regione e degli Enti
locali. Ma a far evolvere ed arricchire il quadro e le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e
controllo ambientale previste dalla L. 61/1994, nonché dall’art. 8, co. 1, lett. a) L.R. 66/95, ha
contribuito anche la tendenza ad un progressivo ampliamento dei rapporti diretti con il pubblico. Ciò è
in connessione con l’affermarsi di un vero e proprio insieme di “diritti di cittadinanza ambientale”, che
unitamente ad una aumentata “sensibilità” sociale per i temi della salute e dell’ambiente.
5.2 - Il processo di riorganizzazione dei controlli e la nuova legge sulla attività dell’Agenzia
La Giunta Regionale da un lato ha individuato nel disegno di legge per la modifica della L.R. n. 65/95,
istitutiva della Agenzia, quattro indicazioni fondamentali:
1. potenziamento del ruolo di terzietà dell’Agenzia nei confronti del sistema istituzionale in
particolare per quanto attiene l’informazione ambientale;
2. sostegno della predominanza dei compiti istituzionali di controllo e monitoraggio ambientali
rispetto alle altre attività e funzioni dell’Agenzia;
3. assicurare attraverso un programma, frutto della effettiva condivisione e corresponsabilità con
tutti i livelli istituzionali coinvolti nella tutela ambientale, la congruità delle risorse disponibili
rispetto agli obiettivi generali di tutela ambientale individuati;
4. intraprendere una migliore articolazione delle risorse finanziarie da utilizzare per il sostegno
della attività della agenzia anche attraverso la applicazione di principi di fiscalità ambientale.
D’altro canto si è anticipato il raggiungimento degli obiettivi connessi con quelle indicazioni attraverso
la formazione, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 10.2.2003, degli indirizzi per la
attività dell’Agenzia per il triennio 2003-2005. Si sono infatti configurate nel provvedimento le attività
della Agenzia in tre macroambiti :
1. attività di controllo e conoscenza ambientale;
2. attività di organizzazione e diffusione delle informazioni ambientali;
3. attività di supporto (nella programmazione ambientale e della valutazione ambientale strategica,
nei procedimenti amministrativi istruttori della P.A. e della valutazione di impatto ambientale
ecc.).
Inoltre si sono fissate azioni e prodotti riferiti alla messa in opera : di strumenti conoscitivi
fondamentali per l’orientamento delle politiche regionali quali la realizzazione operativa del SIRA
(Sistema informativo regionale ambientale) secondo la convenzione tra Regione e ARPAT del
16.12.2002. Già le linee strategiche del lavoro di ARPAT, a partire dal 1998/1999 (dopo la prima fase
“costituente” dell'Agenzia che aveva dato luogo al primo regolamento di organizzazione della struttura
operativa approvato con DGRT n. 217/1997, successivamente modificato e integrato con DGRT n.
793/1999) sono state inquadrate ed anticipano questo contesto generale e sono state riprese ed
ampliate nell'attuale assetto organizzativo formalizzato nel recente regolamento della struttura operativa
centrale e periferica approvato con DGRT n° 779 del 16 luglio 2001 e nell'Atto di organizzazione che
ne è seguito, approvato con Decreto del Direttore generale n. 541 del 31 luglio 2002.
Il Decreto ha disciplinato nel dettaglio l'istituzione delle “nuove strutture” nonché, in generale, la
riorganizzazione delle funzioni delle responsabilità e dei rapporti intercorrenti tra le strutture operative
già esistenti dell'Agenzia. La partecipazione, ad esempio, alle attività nell’ambito dei Centri Tematici
Nazionali (CTN), con vari livelli di responsabilità, ha rappresentato e rappresenta, la piena
consapevolezza della necessità di contribuire alla costruzione di un quadro conoscitivo dell’ambiente,
partecipato e basato su regole comuni. A livello dei 10 Dipartimenti provinciali e dei tre Servizi subprovinciali (Piombino, Empoli e Mugello-Piana di Sesto) è stata, poi, prevista una diversa articolazione
organizzativa, in particolare prevedendo l’istituzione delle nuove Unità operative “Prevenzione e controlli
ambientali integrati”, pensate per rispondere alle crescenti esigenze di applicazione di modalità integrate di
controllo e prevenzione ambientale derivanti dall’evoluzione delle logiche di tutela preventiva e, in
particolare, dalla sempre più ampia applicazione della normativa in materia di VIA, dal progressivo
ampliamento delle attività degli Sportelli unici per le attività produttive, nonché dall’attuazione della
normativa IPPC (2003). L’istituzione delle nuove 11 Unità operative “Prevenzione e controlli ambientali
integrati” segue l’individuazione e la valorizzazione di un unico centro di responsabilità e di
coordinamento delle attività di supporto tecnico e analitico -strumentale alle competenze ambientali dei
livelli di governo locale.
5.3 – Controllo e Vigilanza: Aree tematiche
Vengono di seguito elencate le diverse aree tematiche ambientali con i relativi organismi e strumenti
addetti alla vigilanza e al controllo :
5.3.1- Aria
- La legge regionale n. 33/94 prevede che le Amministrazioni Provinciali gestiscano i sistemi di
rilevamento della qualità dell’aria per il controllo della stessa;
- La stessa legge precedente e la L.R.. 19/95 indicano che la funzione amministrativa del controllo delle
emissioni industriali regolamentate dal D.P.R. n. 203/88 è svolta dalle Amm.ni Provinciali;
- Arpat, ai sensi della legge istitutiva n. 66/95 svolge le funzioni tecniche di controllo della qualità
dell’aria gestendo le reti provinciali e di controllo delle emissioni;
- Nell’ambito delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera da impianti industriali, gli stessi gestori
devono effettuare degli autocontrolli sulle proprie emissioni, sotto l’eventuale controllo dell’ARPAT.
5.3.2- Inquinamento acustico
- Ai sensi dell’art.14 della L.R.89/98, i Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dalla
L.447/95 avvalendosi delle rispettive competenze dell’ARPAT e delle Aziende USL;
- Fatte salve le competenze spettanti ai Comuni, le funzioni di vigilanza e controllo relative ad ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni sono esercitate dalle Province, che a tal fine utilizzano
le strutture dell’ARPAT;
- Le Province ai sensi dell’art.3 della L.R. 89/98 provvedono anche alla promozione di campagne di
misura del rumore per la caratterizzazione del clima acustico presente sul territorio di competenza.
5.3.3- Rifiuti
- Ai sensi del D.P.G.R. del 17 luglio 2002 n. 32/R, le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti
sono esercitate dalle Province, avvalendosi dell’ARPAT (il regolamento prevede almeno 2 controlli
annuali sugli impianti in condizioni ordinarie di esercizio);
- Controllo straordinario ARPAT su impianti di gestione dei rifiuti per il 2002-2003;
- Riserve volumi di discarica per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza;
Decreto Presidente Giunta Regionale 3 febbraio 2003, n. 34: oltre a riservare congrui volumi in
discariche di interesse regionale per sopperire ad eventuali situazioni di necessità e/o urgenza, è
previsto che gli impianti di selezione/trattamento siano utilizzati al massimo delle loro potenzialità. E’
altresì prevista la predisposizione di rapporto trimestrale ARPAT.
5.3.4- Bonifiche dei siti inquinati
- Regione, che si può avvalere di ARPAT, su interventi di bonifica nazionale inseriti nel territorio
regionale;
- Provincie per il controllo e la certificazione degli interventi di bonifica;
- ARPAT per conto di Regione Toscana, Province, Comuni secondo le competenze stabilite per Legge;
- ASL sugli aspetti sanitari collegati all’inquinamento ambientale e sulle implicazioni in termini di qualità
nei luoghi di lavoro nell’ambito delle scelte operative sulla tipologia di intervento e sulle tecnologie
impiegate negli interventi di bonifica.
5.3.5- Acqua
Controlli ministeriali, Ambiente e Salute, anche per conto della Comunità Europea
- Monitoraggio attuazione direttive comunitarie per il rispetto degli adempimenti comunitari in materia
di fognature e depurazione;
- monitoraggio sui volumi di acque erogate ad uso idropotabile per schemi acquedottistici a servizio di
oltre 5.000 abitanti;
- monitoraggio marino costiero in attuazione del D. Lgs. 152/99 e della Legge 979/82;
- monitoraggio delle acque di balneazione in attuazione del D.P.R. 470/82;
- monitoraggio delle acque a specifica destinazione (per uso potabile, per molluschicoltura, per la vita
dei pesci e per la balneazione);
- monitoraggio delle acque destinate al consumo umano in attuazione del D. Lgs. 31/2001;
- monitoraggio e controllo dello stato di attuazione degli Accordi di programma con cofinanziamento
statale;
- monitoraggio e controllo su interventi finanziati con fondi strutturale DOCUP 2000-2006.
Controlli ARPAT per Regione, Province, Comuni, ATO
- qualità delle acque superficiali e sotterranee per la determinazione ed il rispetto della qualità
ambientale;
- qualità delle acque di scarico dei depuratori;
- qualità delle acque superficiali a specifica destinazione (idoneità all’uso potabile, alla molluschicoltura,
alla vita dei pesci ed alla balneazione);
- qualità ambientale delle acque marino costiere;
- qualità sanitaria delle acque di balneazione;
- controllo satellitare per la prevenzione dell’inquinamento marino, in collaborazione con LAMMA.
Controlli ASL
- qualità delle acque erogate ad uso idropotabile.
Autocontrolli
- autocontrollo degli scarichi dai depuratori di acque reflue urbane da parte dei gestori unici del servizio
idrico integrato;
- autocontrollo della qualità delle acque erogate ad uso idropotabile da parte dei gestori del servizio
idrico;
- autocontrolli degli scarichi di impianti da parte dei gestori di depuratori diversi da quelli civili.
Osservatori ambientali e specifici controlli da Accordi di Programma per specifiche aree di crisi
- osservatori ambientali specifici per i cantieri delle grandi opere, per gli aspetti inerenti la tutela delle
acque (Alta Velocità, Variante di Valico);
- attività della Regione per il controllo dell’attuazione dei Piani di Ambito e dei Piani Stralcio da parte
dei gestori dei servizi idrici, con particolare riferimento agli interventi finalizzati al rispetto degli
adempimenti comunitari in materia di fognatura e depurazione;
- osservatorio per la valutazione compativa delle prestazioni ambientali dei gestori dei servizi idrici
integrati;
- osservatori per l’attuazione di specifici Accordi di programma locali e settoriali , con particolare
riferimento ai corpi idrici pregiati.
5.3.6- Parchi e aree protette
- Relazioni annuali presentate dai soggetti gestori delle aree protette ai sensi dell’art. 20 della L.R. 49/95;
- Rendicontazione dei finanziamenti erogati;
- Approvazione dei Piani dei Parchi nazionali e regionali e istruttoria e verifica dei regolamenti dei
Parchi e delle Riserve.
5.3.7- Inquinamento elettromagnetico
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 06.04.2000 n. 54, le funzioni di controllo sugli impianti di
telecomunicazione (rispetto dei limiti di esposizione e attuazione delle azioni di risanamento) sono
esercitate dai Comuni avvalendosi dell’ARPAT e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità
Sanitarie Locali secondo le rispettive competenze;
- Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11.08.1999 n. 51, le funzioni di controllo sugli elettrodotti (rispetto dei
limiti di esposizione e attuazione delle azioni di risanamento) sono esercitate dalle Province e dai
Comuni, che a tal fine possono avvalersi dell’ARPAT;
- Ai sensi dell’art. 7 del regolamento regionale 20/12/2000 n. 9, in sede di rilascio dell’autorizzazione
Regionale o Provinciale all’installazione o modifica di linee o impianti elettrici, possono essere prescritti
programmi di monitoraggio dei livelli di campo elettrico e/o magnetico in corrispondenza di particolari
situazioni insediative a lunga permanenza umana. Tali misurazioni, secondo lo stesso articolo, sono
affidate di norma all’ARPAT.
5.3.8- Rischi industriali
- Visite ispettive per stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli adempimenti di cui art.6
D.Lgs.334/99;
- Redazione Piani di Emergenza Esterna in collaborazione con le Prefetture;
- In ambito del Comitato Tecnico Regionale (CTR), controllo stato istruttorie degli stabilimenti.
5.3.9- Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento
- Delega alle Provincie
5.3.10- Rischio sismico
- Ai sensi della L. 64/74 e L.R. 88/82 il controllo dell’attività edilizia è esercitato dagli uffici regionali di
tutela del territorio (U.R.T.T.) su base provinciale;
- Ai sensi L. 730/86 il controllo dell’attività è svolto dal Direzione Generale delle Politiche Territoriali e
Ambientali;
– Servizio Sismico Regionale;
- Prevenzione privati a cura degli U.R.T.T. delle provincie di Massa e Lucca o della Direzione Generale
Politiche Territoriali e Ambientali – Servizio Sismico Regionale.
5.3.11- Valutazione d’impatto ambientale
Le pronunce di compatibilità ambientale sui singoli progetti, e gli atti conclusivi delle procedure di
verifica recano, oltre alla formulazione di eventuali prescrizioni per l’eliminazione o la mitigazione degli
impatti sfavorevoli, l’indicazione dei controlli e dei monitoraggi da effettuarsi, e delle Amministrazioni
competenti.
5.3.12- Energia
- Sportello Unico e Valutazione di Impatto Ambientale –VIA;
- DPR 412/1993 riguardante la regolamentazione dei controlli sugli impianti di riscaldamento per
comuni e province con coordinamento regionale.
5.4 - Osservatorio Gestione Conflitti Ambientali e Territoriali
L'Osservatorio Gestione Conflitti Ambientali e Territoriali istituito presso l’ARPA Toscana ha come
obiettivo la promozione di una larga diffusione delle tecniche per la prevenzione e negoziazione dei
conflitti ambientali.
Si sviluppa attraverso un processo a cui contribuiscono gli associati dell’osservatorio proponendo temi
e approcci ed è luogo di apprendimento continuo e interattivo a cui contribuiscono direttamente gli
associati i quali costituiscono un gruppo di attori in grado di promuovere la cultura della prevenzione e
negoziazione dei conflitti ambientali e di formulare strategie per la risoluzione di situazioni reali. Inoltre
l’Osservatorio opera in stretto collegamento con iniziative analoghe e istituti che in Europa e in Nord
America operano da anni a favore della prevenzione dei conflitti ambientali attraverso strumenti
negoziali.
L'Osservatorio Gestione Conflitti Ambientali e Territoriali svolge le sue attività attraverso il dialogo e
workshop: si tratta di incontri preparati in stretta collaborazione con gli associati con l'obiettivo di
rivivere, ricostruire e discutere situazioni di conflitto ambientale concluse o in corso. La presentazione
dei casi è curata da osservatori esterni e dagli stessi attori coinvolti nel conflitto.
È previsto anche un corso annuale sulla negoziazione dei conflitti ambientali che si avvale della
collaborazione dei massimi esperti a livello internazionale, ha l'obiettivo di trasmettere la tecniche di
prevenzione e negoziazione dei conflitti ambientali attraverso simulazioni e role playing.
La prima assistenza alle imprese, enti pubblici e associazioni: gli associati hanno la possibilità di
richiedere una prima assistenza per la definizione di strategie negoziali o di prevenzione di conflitti
ambientali. Tale assistenza è fornita sia dai facilitatori che dagli altri associati attraverso i momenti di
discussione nell'ambito dei workshop. L'Osservatorio mette a disposizione il materiale didattico
destinato a formatori e facilitatori.
6 – La Toscana e le emergenze : La Protezione Civile
Il protocollo d'intesa firmato lunedì 26 aprile 2004 con le associazioni di volontariato, una delle
componenti fondamentali del sistema regionale della protezione civile, segna un'altra tappa del percorso
imboccato con determinazione dalla Regione per riorganizzare e potenziare una delle funzioni cardine
del governo regionale, dopo il passaggio di una parte delle competenze in questo ambito dallo Stato alle
Regioni. Il protocollo, che stabilisce l'istituzione del "comitato operativo regionale del volontariato" e ne
definisce le attività, attua una delle prescrizioni della legge regionale sull'ordinamento della protezione
civile, approvata alla fine del 2003. Un altro passaggio importante dell'impegno di questa
amministrazione è stata la firma nel luglio 2003 di un altro protocollo, quello sottoscritto con il
Dipartimento della Protezione Civile guidato da Guido Bertolaso, che ponendo la Toscana
all'avanguardia tra le regioni italiane, stabilisce le forme di collaborazione e di integrazione con il
Dipartimento nazionale. Intanto è entrata in funzione in via Valdipesa a Novoli - e anche questo è un
traguardo significativo - anche la sala operativa permanente del Centro di coordinamento regionale per
l'antincendi boschivi e la protezione civile.
6.1 - Il nuovo ordinamento del sistema regionale della protezione civile
L'approvazione all’unanimità della Legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del
sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività" corona e consolida
l'impegno prodotto in questi anni per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile. Le
risorse destinate alle Province, al sistema degli enti locali e al volontariato, impegnate a partire dal 2001
ammontano a circa 6 milioni e 310 mila euro. In questo modo è stato possibile, tra l'altro, finanziare i
Centri intercomunali, costituire le sale operative provinciali, avviare diversi progetti sperimentali.
L'impegno ora prosegue con altre iniziative che, nel corso del 2004, puntano a completare il progetto
regionale. Si prevedono, tra le altre cose, la costituzione di un coordinamento operativo regionale del
volontariato a supporto delle funzione regionali in emergenza, con il coinvolgimento delle
organizzazioni che operano a livello regionale con risorse professionali e strumentali dedicate; lo
sviluppo dei rapporti con le prefetture e con i vigili del fuoco; un'azione di supporto tecnico
organizzativo ai Comuni per l'elaborazione dei piani di protezione civile, anche attraverso
l'individuazione nella struttura regionale di un nucleo specializzato dedicato a questa attività.
6.2 - Provvedimenti recenti in materia di Protezione Civile
• Sistema regionale della protezione civile. Approvazione bozza di Protocollo di Intesa tra
Regione Toscana, A.N.P.A.S., Comitato Regionale Toscano, Confederazione
Misericordie d`Italia e CRI Comitato Regionale della Toscana, per l’istituzione del
Comitato operativo regionale del volontariato. (Delibera n. 178 del 01/03/2004 )
• Istituzione dei magazzini regionali di area per il deposito dei beni mobili di pronto impiego
per attività di protezione civile.( Delibera n. 290 del 29/03/2004) .
• Oggetto Criteri e disposizioni per la concessione in uso dei beni mobili di pronto impiego di
protezione civile. Disposizioni transitorie. (Delibera n. 39 del 26/01/2004 ).
•
•
•
•
Approvazione schema di Protocollo d`Intesa tra Regione Toscana e Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. (Delibera n. 635 del
23/06/2003 )
Approvazione direttive per la costituzione dei Centri intercomunali di protezione civile e
per il loro utilizzo ai fini del funzionamento del C.O.M. (Centri operativi misti). (Delibera n. 238
del 17/03/2003 )
Nuovi centri intercomunali di Protezione Civile Grazie all'iniziativa e al contributo
finanziario della Regione Toscana (con finanziamenti da 20.000 a 110.000 euro) le attività di
prevenzione e di gestione delle emergenze sono gestite sempre più spesso in modo coordinato e
associato. A marzo sono stati inaugurati il Centro intercomunale della Valdera, che associa otto
comuni, e il Centro intercomunale di Riparbella (sette comuni). Nel mese di aprile sono stati
inaugurati il Centro intercomunale del Mugello (nove comuni, con delega alla Comunità
Montana) e il Centro Intercomunale della Montagna Fiorentina (sette comuni, sempre con
delega), ed è stato presentato il Centro intercomunale del circondario Empolese-Valdelsa
(undici comuni, con delega al circondario). Il 29 aprile sarà la volta del nuovo Centro
intecomunale della Valtiberina, sette comuni, con delega alla Comunità Montana. Infine, tre
comuni dell'Isola d'Elba hanno deliberato la creazione di un nuovo centro.
Rischio sismico, progetto pilota a Castelnuovo Garfagnana: Castelnuovo Garfagnana è il
primo centro urbano toscano nel quale si avvierà un'attività di caratterizzazione dei terreni
alluvionali mediante l'installazione di reti di monitoraggio sismico inseriti nei terreni.
2. REGIONE LAZIO
2.1 INTRODUZIONE
La regione Lazio, come tutte le regioni italiane, è un Ente territoriale dotato di autonomia con un
proprio statuto e una serie di poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Organi della Regione sono :
1) il Consiglio regionale
2) la Giunta regionale
3) il Presidente della Giunta
Tra le sue competenze la Regione ne ha alcune che riguardano espressamente il settore ambientale
esercitate dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile. Tale direzione prevede varie aree di
intervento:
- Area 1 –Conservazione qualità dell’ambiente – Osservatorio ambientale
- Area 2 – Conservazione e Natura
- Area 3 – Conservazione Foreste
- Area 4 v– Valutazione Impatto ambientale e danno ambientale
- Area 5 – Rifiuti
- Area 6 – Energia
- Area 7 – Protezione civile
- Area 8 – Difesa del suolo
- Area 9- Segreteria tecnico operativa autorità bacini regionali
- Area 10-Risorse idriche
- Area 11- Bonifica ed irrigazione
Inoltre vi sono altri soggetti ed enti che si occupano delle problematiche ambientali della Regione, tra
cui, le agenzie, i consorzi di bonifica, laboratori ecc, che vengono qui di seguito analizzati.
2.2 LE AGENZIE
2.2.1 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale- A.R.P.A
L'A.R.P.A, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, è un ente strumentale della Regione Lazio.
E’ stata istituita con La legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45 ed è composta da una struttura centrale e
da sezioni provinciali. Tra le competenze ed i settori di interesse dell'A.R.P.A. rientrano, tra l'altro:
- l'attività di vigilanza, di controllo e di accertamento tecnico sulle cause di inquinamento
acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo;
- l'attività informativa sullo stato dell'ambiente mediante comunicazione di dati al Sistema
Informativo Regionale per l'Ambiente (S.I.R.A).
Sede legale
02100 RIETI - VIA GARIBALDI 114
Tel. 0746-491143 / 0746-491207
Fax 0746-253212
e-mail: [email protected]
Sede di rappresentanza
00147 ROMA - VIA CRISOTOFORO COLOMBO 149
Tel. 06-513081 R.A.
Fax 06-51308230
e-mail: [email protected]
2.2.2 Agenzia Regionale per i Parchi- A.R.P.
L'A.R.P. , Agenzia Regionale per i Parchi, è un' ente strumentale della Regione Lazio ed è stata istituita
con Legge Regionale n° 21 del 27 aprile 1993, art.27.
Tra i compiti dell'Agenzia, rientrano:
- l'assistenza agli organismi di gestione delle Aree naturali protette nella progettazione e nella
realizzazione di programmi di sviluppo compatibile;
- la collaborazione con gli Uffici regionali alla elaborazione di programmi e delle previsioni
finanziarie in materia di aree protette, ivi compresi quelli per l'accesso ai finanziamenti nazionali
e comunitari ed alla emanazione di specifiche direttive in materia di promozione e gestione delle
aree protette;
- la cura per conto della regione della formazione professionale, dell'aggiornamento e della
qualificazione del personale delle aree protette.
Via Indonesia, 33
Tel. 06.5913371- fax 06.5919404
Sito internet : www.parchilazio.it
e-mail : [email protected]
3.2.3 Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo- ARDIS
L’Ardis, Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo è un Ente strumentale della Regione Lazio, istituito
con la L.R. n. 53 dell’ 11 novembre 1998 relativa all’Organizzazione della difesa del suolo in
applicazione della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.
All'Ardis sono state attribuite dalla Regione Lazio molte delle competenze in materia di difesa del suolo
e di gestione delle risorse idriche, trasferite in seguito al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
L’Ardis è un'agenzia autonoma con personalità giuridica di diritto pubblico, con proprio Statuto e
Regolamento, dotata di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Essa svolge complesse
attività tecniche ed operative, connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche relative alla difesa del suolo
e alla gestione del demanio idrico di competenza regionale, sulla base degli indirizzi programmatici e
delle direttive e sotto la vigilanza della Regione Lazio.
In particolare, le funzioni esercitate dall’Ardis sono le seguenti:
- gestione delle opere Idrauliche relative alle aste principali di tutti i bacini idrografici
ricadenti nel territorio regionale;
- realizzazione delle opere di difesa della costa;
- gestione del servizio idrografico e mareografico.
Le aree territoriali d'intervento dell'Ardis sono di competenza di tre uffici tecnici specifici:
Fiumi:
- Ufficio I per le Opere Idrauliche Bacini Idrografici Tevere, Tronto;
- Ufficio II per le Opere Idrauliche Bacini Idrografici Liri, Garigliano, Fiora e Regionali;
Coste:
- Ufficio per le Opere di Difesa Costiera che opera su tutto il litorale regionale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Tel. 064456228 - Fax 064455744
mail:[email protected]
sito internet:www.ardislazio.it
2.3 I CONSORZI DI BONIFICA
I Consorzi di Bonifica sono enti di diritto pubblico che, ai fini della salvaguardia e tutela del territorio e
delle sue risorse, progettano, eseguono e mantengono opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica
idraulica e di distribuzione idrica. Nello svolgimento di questi compiti che, per loro natura, hanno
importanti riflessi sull'habitat naturale, i Consorzi svolgono un ruolo fondamentale di valorizzazione e
tutela ambientale. Nel Lazio operano 10 Consorzi:
Consorzio di bonifica di Pratica di mare
Consorzio di bonifica della Conca di Sora
Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino
Consorzio di bonifica n. 6 (Fondi e M. S. Biagio)
Consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore
Consorzio di bonifica a Sud di Anagni
Consorzio della bonifica Reatina
Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca
Consorzio di bonifica Tevere ed Agro Romano
Consorzio di bonifica della Valle del Liri
Nel nuovo sistema regionale della difesa del suolo, organizzato dalla legge regionale 53/98, ai Consorzi
di Bonifica sono attribuite funzioni essenziali.
La Regione e le Autorità di Bacino svolgono i compiti di pianificazione e programmazione.
Agli enti locali, ed in particolare modo alle Province sono attribuite le funzioni amministrative e di
governo, mentre i compiti operativi e gestionali sono svolti da un livello strumentale costituito:
- dall’ARDIS, l’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, per ciò che attiene l’idraulica maggiore
e le coste;
- dai Consorzi di Bonifica, riformati e riorganizzati in termini imprenditoriali per le funzioni
operative diffuse dell’idraulica minore e della manutenzione ed esercizio di opere ed impianti.
In questo quadro l’affidamento di opere e servizi non è più obbligato o a scatola chiusa ma è ricondotto
alla logica dei servizi di pubblica utilità prevedendosi la stipula, tra livelli di governo ed enti strumentali,
di convenzioni di gestione, veri e propri contratti di servizio, con la finalità di tutelare gli interessi
generali e degli utenti attraverso adeguate condizioni di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi
svolti.
2.3.1 Aggiornamento degli interventi del Piano regionale per l’esecuzione delle opere pubbliche
di bonifica.
Il Piano Regionale di Bonifica è previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 , la quale stabilisce
che la Regione Lazio per perseguire la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio in
relazione agli obiettivi regionali di sviluppo, adotta un Piano finalizzato al completamento,
all’ammodernamento ed alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica ed alla sistemazione
idrogeologica e forestale delle aree montane e collinari idraulicamente connesse, nonché allo sviluppo
dell’irrigazione.
Del Piano, approvato nel 1998, sono stati aggiornati gli elenchi degli interventi previsti, mediante la
eliminazione di quelli finanziati e la revisione di quelli rimasti con l’aggiornamento del costo e la
conversione in euro. Gli interventi previsti, possono essere ricercati sia utilizzando la chiave a testo
libero, sia utilizzando le finestre di ricerca.
2.4 LABORATORIO DI INGEGNERIA NATURALISTICA (DIFESA DEL SUOLO)
La Regione Lazio, nell'obiettivo di assicurare la massima compatibilità ambientale nella
realizzazione degli interventi di difesa del suolo e bonifica idraulica, ha dato un sostanziale impulso
all’adozione ed alla diffusione delle tecniche d'ingegneria naturalistica.
Sono state emanate norme e direttive specifiche e sono stati fissati i criteri progettuali cui devono
attenersi gli interventi.
Lo sforzo per mettere finalmente in sicurezza il territorio regionale deve, infatti, integrarsi con
l’affermazione di una nuova cultura degli interventi di difesa del suolo in grado di sostituire la logica
della prevenzione e della ricostituzione degli equilibri ambientali alla prassi della riparazione dei danni.
Questo obiettivo è perseguibile con l’adozione di una politica che inverta la tendenza alla sottrazione
delle fasce di pertinenza fluviale dei corsi d’acqua a fini produttivi ed insediativi restituendo al sistema
fluviale spazi vitali ed indispensabili per una corretta gestione sia ai fini della sicurezza idraulica, sia dal
punto di vista della qualità ambientale. Per la realizzazione di tale obiettivo è necessaria l’adozione di
metodi di progettazione volti alla mitigazione dell'impatto ambientale degli interventi nel campo della
difesa del suolo.
La Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile con il supporto di strutture universitarie ed
esperti ha avviato un’attività di monitoraggio degli interventi per verificarne i risultati sia sotto il profilo
tecnico-naturalistico che paesaggistico.
2.5 GRUPPO RAIN- Rete interregionale per l’ingegneria naturalistica
Il Gruppo interregionale sui Recuperi Ambientali e sull’Ingegneria Naturalistica, denominato
R.A.I.N., ha come obiettivo principale quello di promuovere iniziative comuni in materia di
recuperi ambientali e d’ingegneria naturalistica, sia a livello divulgativo che normativo.
La principale finalità è quella di rendere le amministrazioni pubbliche più permeabili alle informazioni e
di migliorare la capacità di intraprendere, in maniera sinergica, azioni didattico-formative e normative
del settore, soprattutto attraverso una visione di interdisciplinarietà che costituisce l’approccio moderno
alla gestione integrata del territorio.
Le tematiche affrontate dal Gruppo sono: l’ingegneria naturalistica, la rinaturalizzazione degli ambiti
fluviali, il recupero ambientale delle ex-cave, la mitigazione dell’impatto ambientale nelle opere di difesa
del suolo e nelle infrastrutture viarie, la forestazione a carattere naturalistico e la ricostituzione di
ambienti naturali con particolare riferimento ai territori di pianura.
Gli Enti promotori del Gruppo sono le Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (ARPAV), le Province
autonome di Bolzano e Trento, l’ARF Lombardia (Azienda Regionale Foreste), l’ARPA Lombardia e
l’AIPIN (Associazione italiana per l’ingegneria naturalistica).
2.6 ENERGIA
L'Area Energia della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del Dipartimento Territorio
provvede alla Pianificazione e Programmazione in materia di energia.
Programma e coordina interventi diretti allo sviluppo dell'uso razionale dell'energia, del risparmio
energetico e dell'utilizzo delle fonti alternative di energia.
Svolge le funzioni affidate dalla legislazione vigente nella materia relativa alla produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia.
Attua le competenze regionali in materia di geotermia, quelle previste dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8 e
quelle previste in materia di metanizzazione del territorio regionale.
2.6.1 Il Piano Energetico Regionale
Il Piano Energetico della Regione Lazio nasce sulla base di fondamentali impulsi e sulla consapevolezza
del ruolo sempre più ampio attribuito alle Regioni nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia.
La Regione Lazio ha sentito quindi la necessità di dotarsi di uno strumento valido al fine della
programmazione di interventi mirati a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività flessibilità
e sicurezza, nell'ambito delle azioni a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, che
rappresentano le chiavi risolutive verso uno sviluppo economico sostenibile.
Il Piano ha analizzato con attenzione gli aspetti significativi propri del sistema territoriale/socioeconomico/energetico della regione, individuando situazioni locali di rilevante interesse.
In linea con gli obiettivi generali delle politiche energetiche, ai vari livelli, il Piano energetico regionale
persegue obiettivi specifici e settoriali di tutela dell'ambiente, di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, di uso razionale dell'energia.
Esso deve considerarsi lo strumento principale di indirizzo e proposta regionale in materia di
energia, che dovrà essere recepito in modo trasversale rispetto agli altri piani regionali territoriali e
di settore (trasporti, industria, edilizia, scuole, ospedali, rifiuti, ecc.), dai quali trae indicazioni
relative alla domanda e fornisce indirizzi coerenti sull'offerta di energia.
Il Piano energetico considera una programmazione fino al 2010, riferimento temporale assunto dalla
U.E. come termine di attuazione dei programmi comunitari a breve e medio termine nel settore
energetico. Tenuto conto della rapida evoluzione in atto, il Piano energetico deve essere considerato
uno strumento "dinamico", capace, cioè, di adattarsi alle variazioni dello sviluppo sociale, economico e
tecnologico che potrebbero verificarsi nel corso della programmazione prevista.
2.7 IL SISTEMA FORESTALE REGIONALE
L'Assessorato all'Ambiente ha curato una pubblicazione in cui vengono presentati alcuni dati sul
sistema forestale regionale. Il documento approfondisce i seguenti aspetti:
A) Il patrimonio:
- Patrimonio forestale regionale;
- Distribuzione territoriale delle foreste;
- Distribuzione altimetrica;ù
- Composizione floristica e strutturale;
- Tipologia
B) - La proprietà:
- Quadro generale;
- Assetto della proprietà ;
- Foreste demaniali di proprietà della Regione Lazio;
C) Le funzioni, l’uso, l’economia delle risorse degli ambienti forestali
- Gestione sostenibile delle foreste;
- Funzioni;
- Pianificazione aziendale
- Obiettivi della gestione
- Economia degli ambienti forestali
D) Avversità e processi di degrado
- Processi di degrado di origine antropica;
- Avversità abiotiche;
- Avversità biotiche
E) Il quadro normativo
Quadro legislativo nazionale – Principali leggi di interesse per il settore forestale
Quadro legislativo regionale – Principali leggi di interesse per il settore forestale
2.8 RIFIUTI
2.8.1 Il Piano Regionale dei Rifiuti
Il Piano Regionale dei Rifiuti, approvato con deliberazione n 112, del 10 luglio 2002, pubblicato sul
BURL n 27 del 30 settembre 2002, è il documento programmatico degli interventi che la Regione
Lazio pone in essere per la costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di
gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2.8.2 Piano degli Interventi di Emergenza
Il Piano degli Interventi di Emergenza per l'intero territorio della Regione Lazio ha lo scopo di
individuare, in un quadro di compatibilità con le prescrizioni del Dlgs. 22/97 e successive
modificazioni e in relazione con quanto stabilito dall'O.P.C.M. n° 3249 del 08 novembre 2002, il
piano degli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza
nell'ambito del territorio Regionale.
2.9. LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE - VIA
La procedura di Valutazione è uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita
dall’articolo 130R del trattato della Comunità Europea e dai programmi di azione Comunitaria a
favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
La politica comunitaria nel settore dell’ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione
preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dai danni recati all’ambiente nonché sul
principio ‘chi inquina paga.
In tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrà subito tener conto delle eventuali
ripercussioni sull’ambiente e a tal fine è stata prevista l’adozione di procedure di valutazione e/o
incidenza.
L ’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante va concessa solo
previa Valutazione d’Impatto Ambientale.
Vengono valutati gli effetti di un progetto sull’ambiente per proteggere la salute umana, per contribuire
con una migliore qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la
capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.
Dipartimento Territorio,
Dir. Reg. Ambiente e Protezione Civile Area 2a/4
Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale
2.9.1 Valutazione ambientale strategica- VAS
La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazione
di carattere ambientali nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull’ambiente, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazioni dei piani e dei
programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
adozione.
2.9.2 Valutazione di incidenza
La salvaguardia la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica costituiscono un obiettivo di interesse generale
perseguito dalla Comunità conformemente all’articolo 130R del trattato.
Lo scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso
delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all’obiettivo generale di uno
sviluppo durevole.
All’uopo onde individuare e valutare i principali effetti che un piano od un progetto può avere su un
sito segnalato in sede Comunitaria come Zona di Protezione Speciale e/o Sito di Importanza
Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, è stata prevista una
valutazione d’incidenza sugli ecosistemi segnalati.
2.10. OSSERVATORI REGIONALI
2.10.1 L'Osservatorio Regionale dei Litorali Laziali
L'Osservatorio Regionale dei Litorali Laziali è stato istituito con la Legge Regionale 53/98 nell'ambito
delle strutture organizzative regionali con il compito specifico di controllare fattori influenti sulla
dinamica dei litorali regionale e di realizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi autorizzati.
Per tutte le operazioni di rilievo e controllo della costa, L'Osservatorio dei litorali, fa riferimento al
Centro di Monitoraggio, una specifica struttura chiamata a svolgere anche un importante ruolo di
catalogazione dei dati raccolti.
La struttura operativa è costituita da personale della Regione Lazio che fa capo al Dipartimento
Ambiente e Protezione Civile Area 4F – Difesa del Suolo.
Per gli impegni assunti e per la complessità delle attività da svolgere, si è reso necessario
l’approntamento di un adeguato apparato logistico costituito da sede, personale e mezzi messi a
disposizione dal Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e denominata Centro di Monitoraggio.
Il Centro è stato istituito il 01.06.00 con una convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica Tevere
Agro Romano.
2.10.2 L’osservatorio Regionale sulla gestione delle risorse
L’osservatorio Regionale sulla gestione delle risorse idriche è stato istituito con legge regionale n.26 del
9 luglio 1998: “Norme di attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1996 n.6 e dell’art
21, comma 5 della legge 5/01/1994 n.36".
L'osservatorio cura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai
diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, contrattuali e finanziari connessi alla gestione del
servizio idrico integrato, ai modelli di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi
e degli impianti, ai livelli di servizio erogati, alle tariffe applicate, ai piani di investimento per
l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
Uno degli obiettivi dell'osservatorio sarà quello di regolamentare ed assicurare l'accesso
generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti, le elaborazioni
effettuate e soprattutto monitorare i livelli del Servizio.
2.11. PROGRAMMA LITORALE
2.11.1 Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio
Il “Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio”, è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2003 n. 143, e prevede l’Azione I.1.1. “Difesa del
litorale dai fenomeni di erosione costiera e riduzione dei fattori di rischio”.
L’ Azione prevede le seguenti tipologie di intervento:
- ricostruzione o manutenzione degli arenili mediante ripascimento con sabbia proveniente da
cave dell’entroterra o marine, da realizzare con o senza opere di difesa rigide o semi-rigide;
- protezione e difesa dei litorali in erosione con tecnologie a basso impatto ambientale tra cui
opere soffolte e sistemi drenanti;
- drenaggio e smaltimento delle acque finalizzati al recupero delle aree costiere da bonificare;
- recupero degli equilibri naturali nei riguardi del trasporto solido dall’entroterra lungo i corsi
d’acqua;
- recupero degli equilibri naturali nei riguardi del trasporto solido lungo i litorali;
- recupero ambientale e sistemazione delle falesie;
- studi e indagini sulle dinamiche costiere, sulle problematiche di carattere idro-geologico lungo le
falesie litoranee.
L’Azione I.1.1. è riservata all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art.4 della L.R. n.1/2001, che con
D.G.R. n. 61 del 30 gennaio 2004 ha approvato il “Programma Generale degli Interventi per la Difesa e
la Ricostruzione dei Litorali”, per complessivi 89 milioni di euro (che aggiorna i precedenti programmi
approvati con DD.GG.RR. 1225/2000, 1304/2000 e 1835/2001) e il “Quadro degli interventi
prioritari” eseguibili con le risorse finanziarie rese disponibili con la L.R. 1/2001, per un totale di 9,5
milioni di euro.
Questi gli interventi finanziati:
- Monitoraggio delle coste, Piano della Cave Marine e Piano delle Coste (1,500 M€);
- Ricostituzione spiaggia a S.Felice Circeo (1,510 M€);
- Difesa della costa nell’area di borgo di Palo e del castello Odescalchi, di Torre Flavia e della
Villa Romana a Ladispoli (1,660 M€);
- Manutenzione programmata e straordinaria del litorale e opere di protezione lungo il litorale di
Ostia (2,800 M€);
- Ricostruzione della spiaggia di Chiaia di Luna a Ponza (1,030 M€);
- Opere di difesa dell'antico Porto Neroniano ad Anzio (1,00 M€).
2.12 ECOSISTEMI NATURALI
Il “Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio”, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2003 n.143, prevede l’Azione I.1.2.
“Conservazione e incremento della biodiversità e salvaguardia degli ecosistemi naturali (costieri e
marini)” - Tipologia A relativa agli ecosistemi costieri.
L’ Azione prevede le seguenti tipologie di intervento:
- miglioramento ecologico e rinaturalizzazione degli ambienti umidi, recupero delle aree di
interesse naturalistico e rinaturalizzazione dei popolamenti forestali di origine artificiale;
- ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle dune e di ricostituzione di zone retrodunali;
- piani di gestione e/o regolamenti dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di
protezione speciale (ZPS);
- creazione e implementazione della rete ecologica litoranea lungo le linee di connessione tra aree
protette e/o SIC e ZPS;
- miglioramento della fruizione dei parchi e delle aree di interesse naturalistico lungo il litorale
con la realizzazione e/o l’adeguamento di sentieri natura, aree di sosta attrezzate e opere
accessorie, cartellonistica, piste ciclabili;
- interventi finalizzati alla fruizione sostenibile lungo la linea di costa nelle aree di interesse
naturalistico con l’adeguamento di approdi esistenti, la realizzazione e/o l’adeguamento di aree
attrezzate e opere accessorie e l’acquisto di natanti per la visita dei siti naturali;
- ricostituzione vegetazionale acquatica marina, lacuale, fluviale;
- ricostituzione di habitat per la tutela della fauna marina.
L’Azione I.1.2 - Tipologia A è riservata all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art.4 della L.R.
n.1/2001, che provvede alla selezione degli interventi da ammettere a finanziamento attraverso una
procedura pubblica di acquisizione delle richieste di finanziamento formulate dai soggetti attuatori.
Con D.G.R. n.1248 del 28 novembre 2003 è stata approvata la Scheda Tecnica finalizzata
all’acquisizione delle proposte progettuali per l’Azione I.1.2 - Tipologia A, che dispone di un budget
massimo di €.1.500.000 (unmilionecinquecentomila).
Possono presentare la domanda di contributo gli Enti locali e pubblici, in qualità di proprietari e/o
gestori delle aree di intervento (Comuni, Province, Comunità Montane, Enti gestori di aree protette,
Università agrarie), nonché l’Agenzia Regionale per i Parchi (ARP).
2.13 EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il “Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio”, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2003 n.143, prevede l’Azione I.1.4. “Rafforzamento
degli strumenti di valutazione e controllo degli impatti delle attività antropiche e di educazione
ambientale”.
L’ Azione prevede le seguenti tipologie di intervento:
- implementazione delle attività di monitoraggio per la misurazione della qualità delle acque di
balneazione, ai fini del riconoscimento della bandiera blu nei comuni litoranei;
- recupero, ristrutturazione e adeguamento di strutture e dotazione di attrezzature per attività di
educazione e informazione ambientale della rete regionale dei laboratori di educazione
ambientale (LABTER e LABLAZIO);
- recupero, ristrutturazione e adeguamento di strutture e dotazione di attrezzature per il
monitoraggio della fauna marina e per attività espositive legate alla conoscenza dell’ambiente e,
in particolare, della “risorsa acqua”;
- realizzazione e diffusione di prodotti informativi, didattici e multimediali in materia di tutela
dell’ambiente costiero e di sviluppo sostenibile della costa laziale.
L’Azione I.1.4. è riservata all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art.4 della L.R. n.1/2001, che,
con D.G.R. n. 1250 del 28 novembre 2003 , ha approvato il progetto pilota di realizzazione del “Centro
regionale di educazione ed informazione ambientale del mare nel complesso di San Domenico a Fondi
(LT)”.
La creazione del centro regionale si propone come importante polo didattico, sperimentale e
congressuale a sostegno ed incremento delle politiche ambientali, in rete con il sistema dei laboratori di
educazione ambientale (LABTER e LABLAZIO), ed in collaborazione con istituti e centri di ricerca
Universitari al fine di garantire con azioni scientificamente qualificate, la correttezza di interventi
pianificati per l’equilibrio ambientale del mare e la realizzazione di progetti coordinati di tipo
ambientale-culturale-organizzativo.
In fase di primo utilizzo, verranno stipulati accordi e collaborazioni con organismi di ricerca universitari
con i quali si organizzeranno una serie di moduli didattici, stage di conoscenza ed approfondimento dei
temi afferenti l’ambiente marino e l’educazione ambientale del mare, rivolti a studenti di ogni ordine e
grado, ad adulti e ad operatori del settore.
2.14 FORESTE LITORANEE
Il “Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio”, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2003, n.143, prevede l’Azione I.1.2.
“Conservazione e incremento della biodiversità e salvaguardia degli ecosistemi naturali (costieri e
marini)” - Tipologia B relativa agli interventi Foreste litoranee.
L’ Azione prevede le seguenti tipologie di intervento:
- TB1: miglioramento ecologico delle foreste pubbliche e manutenzione colturale dei boschi
litoranei mediante potature, diradi e rinfoltimenti;
- TB2: pianificazione forestale dei boschi litoranei, anche ai fini della gestione sostenibile delle
foreste litoranee;
- TB3: creazione di fasce verdi per la prevenzione degli incendi e realizzazione di strutture,
infrastrutture e piani per la prevenzione degli incendi dei boschi litoranei.
2.15 RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2.15.1 Le ATO- Autorità d’ambito
I servizi idrici, come gli altri servizi pubblici che si avvalgono di reti fisiche che non possono essere
economicamente riprodotte, sono monopoli naturali e come tali richiedono una regolamentazione
pubblica capace di assicurare che questi servizi siano forniti efficacemente, a costi compatibili e sotto il
controllo democratico e collettivo.
Lo snodo fondamentale del processo di riorganizzazione dei servizi idrici è, quindi, rappresentato dalla
costituzione delle Autorità d’ambito che hanno il compito di garantire gli utenti e la collettività, sulla
qualità ed i livelli del servizio e sul rispetto degli obblighi da parte dei gestori.
L'Autorità di ambito è l'organismo di cooperazione degli enti locali costituenti l'ambito e sovrintende
all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza.
Con la legge regionale n. 6, del 22 gennaio 1996, "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e
organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36", la Regione
Lazio ha definito le regole e le procedure di attuazione che avviano concretamente il profondo
processo di ristrutturazione previsto dalla legge Galli.
Il Lazio è stato articolato in cinque ambiti:
ATO1 - Lazio Nord - Viterbo
ATO2 - Lazio Centrale - Roma
ATO3 - Lazio Centrale - Rieti
ATO4 - Lazio Meridionale - Latina
ATO5 - Lazio Meridionale - Frosinone
La nuova organizzazione prevede una netta distinzione tra il livello di governo dell’ambito,
costituito dagli enti locali associati nella Autorità d’ambito, ed il gestore, indipendentemente dalla
forma e natura di quest’ultimo (pubblico o privato).
Una convenzione di gestione ha il compito di regolare i rapporti tra Autorità d’ambito e gestore; le
convenzioni sono definite sulla base di specifici "Piani d’ambito" che, fissando gli obiettivi della
gestione, si configurano come veri e propri "piani strategici industriali".
2.15.2 La regolazione dei servizi idrici nel Lazio: l'attività di benchmarking e di yardistick
competition: Misura delle prestazioni e analisi comparativa.
1- La misura delle prestazioni (benchmarking) è diventata un elemento comune nella gestione
manageriale nel settore privato. Il benchmarking viene utilizzato per definire le prestazioni di una
azienda in un vasto campo di attività, per motivare (e premiare) il personale e per dimostrare ai clienti
ed agli azionisti la qualità dei servizi resi. Nel settore privato, il profitto delle attività gestionali è sempre
presente nel benchmarking quale elemento di rilievo.
Nel settore pubblico, o meglio di pubblici servizi, il benchmarking non viene comunemente utilizzato.
Spesso il profitto non è una misura di prestazioni, il personale delle aziende preposte alla gestione
raramente viene remunerato secondo canoni relativi alle proprie prestazioni o a quelle aziendali, le
aziende operano in un regime di monopolio, sussiste una asimmetria informativa che pone i gestori
tenutari dei dati ed informazioni, le quali non vengono diffuse con facilità.
L'analisi comparativa in questo caso è uno strumento indispensabile. In assenza di procedure di
comparazione dell'efficienza sarebbe molto difficile definire standards e misurare i risultati ottenuti,
accertare la congruità dei costi di esercizio e di capitale e in quale misura sono resi i servizi e se questi
migliorano o peggiorano nel tempo.
Risulta imprescindibile che il regolatore si doti di strumenti e metodologie per supportare la propria
posizione negoziale nei cruciali momenti di confronto con i soggetti gestori: le procedure dell'analisi
comparativa dell'efficienza gestionale (yardstick competition).
Il principio di base dell’analisi comparativa dell’efficienza si basa sul fatto che le prestazioni di un
gestore possono essere misurate rispetto alle prestazioni di altri gestori similari, operanti nello stesso
tipo di mercato senza essere in competizione tra loro.
Recenti studi hanno dimostrato che l’efficienza gestionale assume un ruolo preponderante nel controllo
della crescita tariffaria. E’ quindi necessario identificare la composizione e la sorgente dei costi relativi
ad ogni soggetto gestore, e le aree dove tale efficienza può essere migliorata. Per ogni soggetto gestore
sarà necessario individuare le inefficienze che maggiormente influiscono su una corretta gestione e quali
sono le strategie atte a migliorare la performance globale.
2.15.3 Che cosa è il benchmarking
Con l'avvento della legge Galli è necessario che anche in Italia i gestori cerchino di migliorare la
proprie prestazioni attraverso l'abbattimento dei costi gestionali, mantenendo anzi migliorando il
livello di servizio fornito agli utenti: devono cioè tendere a delle gestioni efficaci ed efficienti.
Per far questo , e ciò vale per qualsivoglia attività, bisogna soddisfare due punti.
Innanzitutto bisogna identificare attraverso un'accurata analisi della proprie prestazioni le aree in cui si
conseguono già buoni risultati e quelle invece in cui tali risultati vanno migliorati. Questo richiede
l'identificazione del livello di soddisfazione dell'utente/cliente oltre alle tradizionali misure dei costi, dei
volumi prodotti, ecc.
È necessario sviluppare degli strumenti per facilitare cambiamenti nelle metodologie di lavoro impiegate
nelle aree in cui vengono identificate le problematiche.
Il benchmarking può essere visto come uno strumento per raggiungere entrambi gli obiettivi.
I "benchmarks" (campione di misura) sono gli standard o gli obiettivi contro cui ci si misura. Ci sono
poi diversi modi per cercare tali standard e diversi metodi per realizzare il confronto: è per questo il
motivo per cui il benchmarking coinvolge diverse attività.
Per esempio si può dire che un certo modello di automobile è il "benchmark" per le automobili di una
certa categoria, oppure che una azienda fortemente orientata alla soddisfazione del cliente potrebbe
avere come "benchmark" il non perdere neanche una telefonata del cliente/utente.
In ogni caso il "benchmark" è un obiettivo cui l'individuo o l'organizzazione aspira.
Il termine "benchmarking" può anche essere riferito ad un processo in cui vengono introdotte le
migliorie necessarie ad ottenere o a superare le prestazioni obiettivo o la qualità del prodotto.
In questo senso per benchmarking si intendono quelle operazioni che possono portare a migliorare le
proprie prestazioni, siano esse un migliore servizio fornito all'utente, la soddisfazione del cliente,
l'aumento dei ricavi o il contenimento dei costi.
Si può definire quindi il benchmarking come il processo sistematico che si attua nel cercare lee le
pratiche migliori, le idee più innovative, le procedure operative più efficienti che portano a prestazioni
superiori e nell'utilizzare tali pratiche, idee e procedure per migliorare le proprie prestazioni; oppure
usando le parole di Harmon (1992) il benchmarking è " l'attitudine ad essere umili abbastanza per
ammettere che qualcuno fa qualcosa meglio di noi, ed avere abbastanza buon senso per imparare da
loro ed eventualmente superarli nel fare quella cosa".
Nell'industria dell'acqua, come in molti altri settori, ci sono molte variabili che possono influenzare i
livelli obiettivo di performance; per esempio la variabile "costo per m3 trattato" può dipendere dalla
complessità del trattamento necessario o dalle dimensioni dell'impianto.
Fissare gli obiettivi può essere infatti la parte più facile nel processo di miglioramento delle prestazioni.
Assumendo che venga fissato un obiettivo numerico e che la distanza tra le prestazioni attuali e quelle
obiettivo possano essere quantificate, il vero problema diventa allora come annullare tale gap o
addirittura superare i livelli obiettivo.
Per fare questo bisogna analizzare in modo separato due questioni:
Come stabilire gli attuali livelli di servizio e definire appropriati livelli di performance utilizzando il
"metric benchmarking". Come migliorare le proprie prestazioni utilizzando il "process benchmarking".
Infatti una volta definito il bisogno di incrementare le proprie prestazioni , potrebbe essere necessario
cambiare il modo con cui alcune cose vengono eseguite, proprio per conseguire gli obiettivi prefissati.
Bisogna poi precisare che il metric benchmarking è di per sé un'attività compiuta, però fa anche parte
del process benchmarking. In prima istanza il metric benchmarking può essere usato per stabilire le aree
o le funzioni su cui focalizzare gli sforzi. In seguito poi possono essere effettuate più approfondite
analisi metriche come parte del process benchmarking per meglio comprendere i livelli delle prestazioni
in aree specifiche.
Per mettere il benchmarking nel giusto contesto possiamo individuare quattro tipi di confronto:
Confronto interno - paragone tra due o più unità della stessa organizzazione.
Confronto esterno con il concorrente diretto (direct competitor) - confronto tra la propria
organizzazione, o una sua funzione, con un concorrente diretto.
Confronto con il leader del settore - confronto tra la propria organizzazione, o una sua funzione, con
un'organizzazione nello stesso settore che pur non essendo diretta concorrente ha reputazione di essere
esemplare.
Confronto del generico processo - confronto di un processo/funzione della propria organizzazione con
un'altra organizzazione (appartenente ad un altro settore) che ha processi analoghi.
In teoria tutti e quattro questi tipi di confronto possono essere utilizzati una volta che si sia iniziata
un'operazione di benchmarking, sia essa metric o process benchmarking; solitamente nel metric
benchmarking si effettuano confronti con i concorrenti diretti e il leader del settore mentre nel process
benchmarking si effettuano confronti anche al di fuori del settore di appartenenza.
In fine è importante sottolineare che il metric e il process benchmarking sono separati ma
complementari: possono essere applicati insieme o indipendentemente.
Di seguito si riporta una breve lista dei termini chiave che vengono utilizzati nelle procedure di
benchmarking:
Il Metric Benchmarking è la misura quantitativa delle prestazioni in termini di inputs, outputs,
outcomes e relazioni tra loro.
Il Process Benchmarking: è l'analisi approfondita di un proprio processo e il suo seguente confronto
con i processi di altre compagnie che aqbbiano prestazioni esemplari i processi simili.
Inputs (risorse): sono le risorse monetarie e non monetarie utilizzate nel realizzare un prodotto o nel
fornire dei servizi. La più comune unità di misura per gli inputs è la misura monetaria (£,$, euro…)ma
misure alternative come i kw/ora, le persone/ora ecc. possono essere utili quando il paragone in soldi
risulta difficile.
Outputs (prodotti o servizi): sono i prodotti o i servizi realizzati utilizzando gli inputs. Possono
includere, per esempio, il volume di acqua trattato, i km di rete sostituiti, il volume di acqua erogato,
ecc.
Outcomes (risultati) : sono gli elementi che consentono di quantificare l'impatto dell'impiego di una
serie di inputs nel cercare di raggiungere i bisogni della compagnia o dei gruppi che hanno interesse in
essa (azionisti, clienti/utenti, enti di controllo,..).
Efficiency (efficienza): è il rapporto tra input e output. Per esempio il costo per metro cubo
consegnato è un tipico indicatore di efficienza.
Explanatory factors (Fattori Esplicativi):sono tutti quei fattori che influenzano gli inputs necessari
per il raggiungimento di un prodotto/servizio o di alcuni risultati ma che sono fuori dal controllo del
gestore. Tipicamente tra questi possiamo citare la topografia, il clima, la demografia.
2.15.4 Metring benchmarking
Per poter intraprendere una procedura di metric benchmarking è necessario che le "misure" rispondano
a certi requisiti:
Le informazioni devono permettere di misura la performance nel tempo e in un modo tale che sia
facile evidenziare eventuali trend. Devono permettere il confronto tra le proprie prestazioni e quelle
dei propri simili dentro e fuori la propria organizzazione.
Devono consentire una più profonda conoscenza dei servizi/prodotti forniti o dei processi necessari
per realizzarli.
Si identificano poi delle aree che necessitano di ulteriori analisi; infatti, attraverso questi studi si scopre
che ci sono particolari fattori fuori dal controllo del gestore che possono spiegare delle prestazioni
apparentemente scarse oppure che una determinata azione può incrementare la performance.
In ogni caso la misura delle prestazioni richiede il rispetto dei seguenti punti e comprendere:
- un set di misure prestazionali che interessino tutti, o la maggior parte, i fattori chiave della
funzione o del processo sotto esame;
- la comprensione di ogni explanatory factor che possa influenzare la performance;
- una sistematica, consistente sistemazione interna dei dati nel tempo. Tale sistemazione dovrà
poi facilmente consentire l'analisi del trend;
- set di dati esterni per ogni fattore misurato in modo da consentire il confronto con altre
organizzazioni;
- tecniche per l'analisi dei dati.
Possiamo quindi descrivere il metric benchmarking come un processo caratterizzato da otto fasi.
2.15.5 Process benchmarking
Nei paragrafi precedenti si è evidenziata la differenza tra metric e process benchmarking.
Chi intraprende una procedura di benchmarking generalmente cerca di cambiare il modo in cui le cose
vengono fatte nel tentativo di migliorare. Mentre il metric benchmarking indica e definisce gli obiettivi
da raggiungere, il process benchmarking fornisce gli strumenti per raggiungere ed eventualmente
superare tali obiettivi.
Il process benchmarking, dunque, può essere visto o come estensione del metric benchmarking ( che
identifica le aree con problemi) o complet5amente separato dal metric benchmarking per migliorare
un'area che sia già stata identificata come inefficienti attraverso una qualsivoglia altra forma di analisi.
Il modello "classico" di process benchmarking prevede cinque passaggi chiave:
- Pianificazione
-
Analisi
Integrazione
Azione
Maturità di sistema
Pianificazione:
- Identificare a che cosa va applicato il benchmarking: Le aree cui applicare il process
benchmarking possono essere evidenziate dal metric benchmarking o da altre analisi.
Qualunque sia l'area scelta l'importante è scegliere obiettivi chiari e precisi. È poi prassi comune
dividere ulteriormente l'area di interesse in moduli individuali (process mapping). Questa
ulteriore operazione aiuta ad indentificare gli input chiave, gli output e la loro interdipendenza.
-
Identificare organizzazioni per fare confronti: le altre organizzazioni e aziende con cui
confrontarsi dovrebbero essere scelte il prima possibile in modo di assicurarsi la partecipazione
del "migliore tra i migliori" al programma di benchmarking.Non è necessario che i
benchmarking partners appartengano allo stesso settore, l'importante è che abbiano in comune
processi simili. Prima di fissare incontri con i partner è opportuno raccogliere tutte le
informazioni disponibili da tutte le possibili fonti (lavori pubblicati, associazioni di categoria,
riviste di settore, ecc.).
-
Determinare le procedure di raccolta dati e raccogliere i dati: è necessario tracciare le linee guida
per una corretta ed efficace raccolta dei dati; esse devono includere:
La qualità e la quantità dei dati desiderati;
Il costo della raccolta dei dati;
Il tempo necessario per la raccolta dei dati;
Come primo passo bisogna raccogliere i dati interni seguiti poi dalle informazioni di pubblico
dominio. Esaurite queste fonti si possono prendere in considerazione ricerche, indagini ad hoc
e visite ai benchmarking partners.
-
Analisi
Determinare l'attuale gap di prestazione:
Una volta raccolto i dati e confrontate le proprie prestazioni con quelle dei partners bisogna completare
l'analisi quantitativa e qualitativa del gap. In fase di benchmarking l'attenzione ricade principalmente sui
gap negativi. La profonda comprensione dell'organizzazione dei partner mostra poi se il gap è dovuto a
pratiche migliori, ad una struttura più efficiente o ad una diversità dell'ambiente in cui si opera.
Stabilire i futuri livelli prestazionali: Per stabilire i futuri livelli di prestazioni si parte con l'analizzare se il
gap nel tempo sta aumentando o diminuendo. Bisogna stabilire obiettivi chiari per consentire il
raggiungimento dei futuri livelli di performance.
Integrazione
Comunicare i risultati del benchmarking e far sì che vengano accettati
I risultati delle procedure di benchmarking dovrebbero essere comunicate all'interno dell'azienda per
essere accettati dall'organizzazione. Una possibile strategia di comunicazione prevede i seguenti punti:
- distribuzione di un rapporto scritto che spieghi gli obiettivi, la metodologia e i risultati delle
procedure di benchmarking;
- presentare i risultati con particolare attenzione alle aree interessate dal benchmarking e al
management dell'organizzazione;
- frequenti rapporti di avanzamento dei lavori;
- stabilire gli obiettivi funzionali.
Ogni organizzazione ha il proprio metodo nello stabilire gli obiettivi. Uno dei metodi più usati è quello
di convertire i risultati dell'anelisi di benchmarking direttamente in principi di pianificazione.
Azione
Sviluppare i piani di azione
Possono essere identificati diversi punti necessari per lo sviluppo dei piani d'azione:
- descrivere il compito e definire chi sarà il responsabile del suo sviluppo;
- descrivere i passi necessari per lo sviluppo di tale compito in modo sequenziale e logico.
- allocare le risorse necessarie per lo sviluppo;
- identificare le aspettative (risultati dello sviluppo);
- misurare i risultati;
- implementare specifiche azioni e monitorare i progressi
L'implementazione dei piani d'azione è la parte più critica del benchmarking. Esistono due approcci
standard per fare questo: attraverso il management oppure attraverso specifici team.
Ricalibrare il benchmarking
Per continuare a migliorare è necessario ricalibrare periodicamente il benchmarking stabilendo di volta
in volta nuovi obiettivi. I tempi per la ricalibrazione devono essere concordati con le unità funzionali.
Maturità del sistema
Raggiungimento della posizione di leadership: quando un'organizzazione raggiunge la posizione di
leadership in una specifica area funzionale, lo staff non può considerare il proprio lavoro completo.
Si può infatti spostare la propria attenzione su un'altra area e continuare a cercare, internamente o
esternamente all'azienda, nuove idee e procedure innovative.
La nuova pratica è totalmente integrata nel processo: lo staff ha ormai familiarità con le procedure di
benchmarking e dimostra entusiasmo per l'introduzione di nuove iniziative. Il processo di
cambiamento, una delle più grandi sfide per ogni organizzazione, è diventato lo status quo.
2.15.6 Perché il benchmarking
Il benchmarking è stato introdotto e sviluppato dapprima nel solo settore manifatturiero. Negli ultimi
anni, invece, anche altri settori industriali e perfino organizzazioni governative (soprattutto all'estero,
negli USA in particolare) si sono interessate a queste procedure. Il benchmarking è così diventato uno
strumento essenziale nella pianificazione delle aziende/organizzazioni di maggior successo.
Quindi il benchmarking nasce dall'esigenza di migliorarsi, esigenza avvertita soprattutto dalle aziende
che operano in un mercato estremamente competitivo e concorrenziale; è la ricerca delle "best practice"
e della loro applicazione.
Il motivo poi per cui il benchmarking è diventato una componente fondamentale nella pianificazione
delle strategie nel settore privato è che da buoni risultati. Da un'indagine del Verity Consulting Group
(USA) effettuata sulla profittabilità di circa 500 aziende americane è risultato che a parità di condizioni
le aziende che abitualmente utilizzavano pratiche di benchmarking avevano un R.O.E. (Return On
Equity) quasi il 50% maggiore rispetto alle aziende che non intraprendevano tali pratiche.
2.15.17 La yardistick competition
Il benchmarking nasce da una spinta interna delle aziende che operano in mercati concorrenziali;
l'industria dell'acqua e la sua gestione, in particolar modo, sono invece un mercato di tipo
monopolistico (l'utente di fatto non può decidere di utilizzare l'acqua di quale gestore). Questa
caratteristica unita a consistenti finanziamenti pubblici ha fatto sì che spesso la spinta verso obiettivi di
efficienza ed ottimizzazione fosse narcotizzata.
Nel nuovo contesto conseguente all'applicazione della legge Galli il regolatore si deve dotare degli
strumenti e delle metodologie necessarie al confronto con i gestori: procedure di analisi comparative
dell'efficienza della gestione (yardstick competition).
Si può quindi affermare che la yardstick competition è una sorta di metric benchmarking che il
regolatore impone al gestore per simulare condizioni di mercato concorrenziale e spingerlo quindi ad
aumentare la propria efficienza magari attraverso programmi di benchmarking.
2.16 IL GARANTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Nell’ambito della legge di riorganizzazione dei servizi idrici, la legge Galli, è prevista anche la possibilità
di costituire appositi organismi di garanzia a tutela degli interessi degli utenti, a livello di ambito e
regionale. Con la legge n. 26 del 1998 il Lazio si è dotato di una specifica normativa che prevede a
livello regionale la figura del Garante del servizio idrico integrato ed assegna alle singole Autorità
d'ambito il compito di costituire organismi locali di garanzia.
Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, attività di analisi e valutazione della
qualità dei servizi forniti negli ambiti territoriali ottimali, formula proposte ed assume iniziative a tutela
e garanzia degli interessi degli utenti ed in particolare:
- definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il
controllo delle politiche tariffarie praticate;
- esprime valutazioni, in ordine alle problematiche attinenti il servizio idrico integrato, su richiesta
della Regione, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici, delle associazioni di tutela
degli utenti e dei consumatori;
- redige, sulla base dell’analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che
caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il Rapporto sulla
gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio.
La funzione del Garante regionale si integra con quella che deve svolgere, a livello nazionale, il
Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche.
Il Garante, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale:
- del Consiglio dei Responsabili delle Segreterie tecnico operative costituite negli ambiti
territoriali ottimali in base alle Convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi
della legge regionale n. 6 del 1996;
- della Consulta degli utenti e dei consumatori costituita nell'Ottobre del 1999 e ad oggi
funzionante.
Il piano generale degli acquedotti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1968,
poi modificato con variante per gli acquedotti della Regione Lazio, approvata con decreto
interministeriale del 15 novembre 1976, è lo strumento attraverso il quale è determinato il
fabbisogno idrico previsto all’anno 2015.
Tale strumento di programmazione dell’utilizzo della risorsa idrica, partendo dai dati di disponibilità
dell’anno 1976, programma e tiene conto dell’esigenza idropotabile da oggi al 2015. Compito di tale
programmazione è anche quello di individuare le opere acquedottistiche necessarie e le opere di
captazione e di derivazione necessarie all’approvvigionamento.
3. REGIONE LAZIO, CASI PARTICOLARI: ROMA E VITERBO
3.1 COMUNE DI ROMA
Il Comune di Roma, attraverso il Dipartimento Politiche Ambientali e Agricole, ha posto in essere
una serie di iniziative che rientrano in un’ottica di valutazione e miglioramento dell’efficienza
ambientale dell’ente preposto alla gestione dell’ambiente.
Tra queste possiamo citare:
3.1.1 IL GPP- GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Il Comune di Roma, Dipartimento Politiche Ambientali e Agricole, ha aderito al progetto GPPnet,
coordinato dalla Provincia di Cremona. Il Green Public Procurement (GPP) è uno dei 14 progetti
italiani finanziati nell'ambito del programma Life Ambiente 2001.
Life è lo strumento finanziario istituito dall'Unione Europea per contribuire all'attuazione e allo
sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale.
Green Public Procurement (GPP) serve a "rendere verdi" gli acquisti pubblici adottando i criteri
ambientali nelle procedure d'acquisto degli enti locali e della Pubblica Amministrazione".
Acquistare verde significa scegliere un determinato prodotto o servizio anche sulla base degli impatti
ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita, ovvero durante tutte le fasi del processo
produttivo, dell'estrazione delle materie prime allo smaltimento dei rifiuti. Il GPP è quindi uno
strumento volto a rivedere le pratiche d'acquisto nella pubblica amministrazione a favore di beni e
servizi che riducono l'uso delle risorse naturali, il consumo energetico, la produzione dei rifiuti, le
emissioni inquinanti.
Attuare il Green Public Procurement (GPP), significa scegliere un determinato prodotto o servizio
anche sulla base degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita, ovvero
durante tutte le fasi del processo produttivo, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento dei
rifiuti.
Il GPPnet, ha lo scopo di sostituire gli acquisti attuali con prodotti e servizi a "impatto ambientale
ridotto" e di ridurre l'impatto delle attività gestite dalla Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Roma, Dipartimento Politiche Ambientali e Agricole, ha intenzione di raccogliere tutti gli
atti relativi all'acquisto dei prodotti e servizi al fine di identificare le possibili aree di implementazione
del GPP.
3.1.2 AGENDA 21 LOCALE
Nell'ambito del processo di Agenda Locale 21 il Comune di Roma ha messo in campo i seguenti
strumenti finalizzati alla definizione del Piano di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile:
1) la Relazione sullo Stato dell'Ambiente a Roma” (Maggioli Editore, 309 pagine), edito per la prima
volta nel 1997, che consente a esperti e cittadini la conoscenza e l'informazione sintetica sulle
condizioni ambientali e sui processi in atto, e conseguentemente una partecipazione coscente al
processo di Agenda 21;
2) il Documento Preliminare del Piano di Azione Ambientale”, in cui sono definiti e collegati gli
obiettivi e le politiche in atto e future da sottoporre al processo partecipativo; è inoltre previsto l'utilizzo
di indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi;
3) la costituzione di un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione, con il coordinamento del
Dipartimento Politiche Ambientali, per lo sviluppo e il perfezionamento dei contenuti del Piano;
4) E' stato infine costituito, promosso dal Comune di Roma, Ufficio Speciale Partecipazione e
Laboratori di Quartiere, il Forum Agenda Locale 21 nell'ambito della valorizzazione e dello sviluppo
degli organismi di partecipazione e consultazione di cui all'art.6 della L.142/90, organismo finalizzato a
garantire il processo partecipativo previsto nel documento d'Agenda 21 sottoscritto a Rio De Janeiro
nel 1992 e nella Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile (Carta di Aalborg 1994).
3.1.3 CAMPAGNA “CITTÀ ITALIANE PER LA PROTEZIONE DEL CLIMA” - CCP
ITALIA
Il comune di Roma ha aderito alla Campagna "Città italiane per la protezione del Clima"
(CCP Italia) con lo scopo di redigere il bilancio delle emissioni di gas di serra dell'intera comunità di
Roma e dell'amministrazione comunale. Tale bilancio permetterà di fare il punto della situazione
sul contributo delle fonti rinnovabili rispetto ai fabbisogni dell'amministrazione ed in termini di
CO2 evitata, nell'ottica di ridurre le emissioni di gas di serra.
Ha quindi predisposto una check-list per la rilevazione dati ambientali da compilare a carico dei
comuni per elencare la consistenza degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, quali
impianti solari termici (espressa in mq installati) e impianti fotovoltaici, (espressa in potenza di
picco installata - kWp) realizzati o in fase di realizzazione (finanziamento di bandi
ministeriali/regionali o in bilanci già approvati) dai vari Dipartimenti/Municipi/Uffici.
3.1.4 LA CONTABILITÀ AMBIENTALE - INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL
COMUNE DI ROMA
Nel Novembre 2001, il Comune di Roma ha avviato un progetto per la sperimentazione di un sistema
di contabilità ambientale, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del bando "Programmi
di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agenda 21 locali".
Il progetto si inserisce quindi nel processo di Agenda locale 21 dell'Amministrazione capitolina e si
realizzerà con la partecipazione del Forum Agenda 21 locale di Roma durante tutte le fasi del progetto.
Il progetto prevede:
- uno studio elaborato dall'agenzia regionale per la protezione ambientale, ARPA Lazio, che
raccoglie le esperienze esistenti nei governi locali in Italia e Europa, dando una panoramica delle
metodologie della contabilità ambientale applicabili negli enti pubblici. Questo studio sarà
inoltre una base per la scelta del sistema della contabilità ambientale su alcuni centri di costo nel
Comune di Roma. La concreta sperimentazione del sistema di contabilità ambientale secondo le
modalità individuate in precedenza;
- un seminario internazionale (previsto per inizio ottobre a Roma) nel quale verranno presentato i
primi risultati a un pubblico di esperti che daranno ulteriore supporto alla messa a punto finale
della metodologia;
- un workshop finale che prevede la valutazione dei risultati e lo sviluppo di scenari per
l'applicazione della contabilità ambientale su altri centri di costo del Comune di Roma. Inoltre
valuterà le potenzialità per il trasferimento dell'esperienza romana in altre realtà comunali;
- una continua attività di comunicazione e diffusione dei risultati attraverso comunicati,
pubblicazioni ed informazioni accessibili sul sito web del Dipartimento X del Comune di Roma
vedrà sin dall'inizio coinvolti vari dipartimenti e uffici dell'A.C., oltre il Dipartimento X
Politiche Ambientali coordinatore dell'iniziativa, l'USPEL (Ufficio Speciale Partecipazione dei
Cittadini e Laboratori), la Ragioneria Generale ed altri uffici dell'A.C. (in particolare la struttura
dei Responsabili di Agenda Locale 21 degli Uffici e Dipartimenti) da coinvolgere nel corso della
sperimentazione.
Per il suo carattere strategico, il progetto prevede la partecipazione attiva dell'agenzia regionale per la
protezione ambientale ARPA Lazio, attraverso assistenza tecnica e consulenze specifiche. Per gli aspetti
della comunicazione e la diffusione dei risultati come per le questioni organizzative del progetto il
Comune di Roma Dipartimento Ambiente intende avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per lo
Sviluppo Sostenibile del Mediterraneo, ECOMED.
3.1.5 RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di Roma è fortemente impegnato nel promuovere un ampio programma di
miglioramento e integrazione della raccolta differenziata, in collaborazione con AMA S.p.A., con il
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera.
3.1.6 CATALOGO DELLE AREE VERDI
Il comune di Roma ha anche istituito un “indice delle aree verdi del territorio comunale: le aree verdi
del territorio comunale, in manutenzione ai servizi del Dipartimento Politiche Ambientali e Agricole,
sono indicate per municipio di appartenenza, ampiezza e tipologia (arredo urbano, aree di sosta, verde
attrezzato di quartiere, verde storico archeologico, grandi parchi urbani,verde speciale). E' segnalata
inoltre la presenza di aree giochi per l'infanzia.
3.1.7 IL PROGRAMMA WASTE MINIMIZATION DELL’AMA DI ROMA
Ogni anno a Roma vengono raccolte circa 1,4 milioni di tonnellate di rifiuti, prodotti da circa 2.800.000
utenti, su una superficie di 25 milioni di metri quadrati (di strade). La normativa comunitaria e quella
nazionale individuano con sempre maggiore determinazione gli strumenti per la prevenzione e la
riduzione dei rifiuti: l’ottimizzazione dello smaltimento da un lato e l’incentivazione del recupero, del
riutilizzo e della valorizzazione come fonte di energia, dall’altro.
Al concetto di "semplice smaltimento", dunque, si sostituisce quello di raccolta differenziata di materiali
da destinare a un nuovo ciclo produttivo. Questa nuova concezione richiede, per essere operativa, la
predisposizione di impianti intermedi di trattamento dei rifiuti, in modo da ridurre sempre di più i
quantitativi destinati allo smaltimento finale in discarica.
A Roma, la raccolta e lo smaltimento sono affidati all’Azienda Municipale Ambiente. L’AMA già da
alcuni anni, effettua la raccolta differenziata multimateriale e predispone programmi di minimizzazione.
dei rifiuti. Ogni romano produce ogni giorno circa 1,37 chili di rifiuti domestici. La raccolta
differenziata di materiale avviato al riciclaggio, negli ultimi tre anni è passata da 2% al 5,5%.
La "waste minimization" dell’AMA é imperniata sulla strategia delle 5 R:
- Riduzione all’origine dei rifiuti in pesi e volumi;
- Raccolta differenziata;
- Riuso degli oggetti;
- Riciclo dei materiali utili non riutilizzabili tali e quali,
- Recupero di energia contenuta nella frazione combustibile dei rifiuti tramite impianti di
termovalorizzazione a minimo impatto ambientale.
Vetro, alluminio, plastica e contenitori in metallo vengono conferiti nelle campane blu; carta e
cartone nei cassonetti bianchi. Rifiuti ingombranti (elettrodomestici, reti, materassi, eccetera) e
inerti civili (calcinacci, sanitari e ceramiche) vengono raccolti e smaltiti nei numerosi centri
attrezzati (Aree intermedie attrezzate e Isole ecologiche) situati in quasi tutte le Circoscrizioni,
presso i quali anche i cittadini possono recapitare tali rifiuti gratuitamente o avvalersi di un servizio
di ritiro a domicilio (a pagamento). Pile scariche e farmaci scaduti vengono raccolti negli appositi
contenitori, installati, i primi, presso tutte le scuole pubbliche elementari e medie, i secondi presso
tutte le farmacie. Batterie di autoveicoli vengono ritirate gratuitamente e depositate negli appositi
cassonetti situati in tutte le sedi aziendali dell’AMA.
Il Comune disegna il "Master plan dei rifiuti": è un Piano predisposto per una ottimizzazione
dell’efficienza, funzionalità ed economicità del servizio attraverso l’individuazione di criteri di
localizzazione tali da consentire una più appropriata ubicazione delle diverse tipologie di servizio: AIA,
Isole ecologiche, impianti, stabilimenti e sedi di zona.
Inoltre il Comune realizza impianti di selezione e trattamento del rifiuto: è già operativo un impianto di
triturazione dei rifiuti ingombranti; sono in fase di realizzazione due impianti di selezione e trattamento
del rifiuto indifferenziato capaci di lavorare 750 t/giorno ciascuno e un impianto per la produzione di
compost di qualità della potenzialità di 90t/giorno.
Il Comune inoltre predispone le "Aree intermedie attrezzate" (AIA) e le "Isole ecologiche" .
Le prime (AIA) attualmente sono 8 e diventeranno 11. Sono aree dove avviene il trasbordo di tutti i
rifiuti raccolti (da mezzi di piccola portata), tappa che ne evita il trasporto diretto in discarica e dove è
possibile il trasbordo anche dei rifiuti raccolti dalle spazzatrici stradali, nonché per quelli ingombranti
raccolti al domicilio dell’utente, per il fogliame raccolto con le aspiratrici e per tutti i rifiuti provenienti
dallo svuotamento dei cestini per la carta .
Le isole ecologiche sono 4. Sono delle stazioni di stoccaggio intermedio (accumulo e primo
trattamento) dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero aree in cui anche i singoli
cittadini possono conferire i loro rifiuti ingombranti, scarti edilizi, vetro, carta e plastiche.
Promuove e realizza la raccolta porta a porta
Oltre ai servizi di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, il Comune di Roma si sta dotando di un
servizio che prevede la raccolta differenziata dei rifiuti presso gli esercizi commerciali.
Infine il Comune vigila per il rispetto delle norme e dei regolamenti di igiene urbana
Gli Agenti Ambientali dell’AMA possono sanzionare i trasgressori di norme e regolamenti di igiene con
multe.
Le azioni dei cittadini
- Riducono la produzione dei rifiuti: consumando in maniera responsabile, scegliendo bevande in
vetro, preferendo prodotti che non abusano di imballaggi e che utilizzano materiali facilmente
riutilizzabili o riciclabili, si collabora alla riduzione dei rifiuti;
- effettuano correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti: un’efficace raccolta differenziata inizia
nella propria abitazione, suddividendo i materiali riciclabili in contenitori distinti, da tempo in
commercio;
- separano carta e cartoni nelle campane e nei cassonetti bianchi, senza introdurre il sacchetto
utilizzato per il trasporto;
- non introducono prodotti in ceramica, facilmente assimilabili al vetro, ma estremamente nocivi in
fase di riciclaggio durante il processo di fusione;
- non introducono nelle campane e nei cassonetti blu i seguenti materiali: polistirolo, piatti e bicchieri
usa e getta, sacchetti da trasporto;
- collaborano a tenere pulita la città: non gettano carte a terra e nemmeno piccoli rifiuti, non
abbandonano elettrodomestici, divani o tavoli agli angoli delle strade, ma li portano gratuitamente
alle AIA o alle Isole ecologiche o richiedono un servizio di ritiro a domicilio a pagamento, non
abbandonano gli scarti edilizi ai bordi delle strade ma li portano negli appositi centri, se hanno un
giardino, imparano a compostare (il compostaggio è il metodo più semplice ed efficace per ricavare
da alcuni tipi di rifiuti un pregiato terriccio fertilizzante).
3.2 PROVINCIA DI VITERBO
3.2.1 PERCORSO EMAS DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
L'Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo ha sviluppato un percorso di adesione al Reg.
EMAS (761/01), con l'intento di estendere l'esperienza maturata all'intera Provincia.
L'iniziativa è stata caratterizzata da una serie di passi previsti dal Regolamento stesso, necessari per
l'ottenimento della registrazione Emas.
Il percorso di adesione al Reg. 761/01 si è aperto con una Analisi Ambientale Iniziale che ha consentito
di delineare un quadro della realtà territoriale in cui l'Assessorato ambiente svolge le proprie attività e
servizi, mettendo in risalto gli effetti (impatti ambientali) che ciascuna delle sue attività ha sull'ambiente.
Per ogni aspetto ambientale sono stati valutati i relativi impatti sull'ambiente, effettivi o potenziali,
considerando le diverse situazioni in condizioni normali, anomali e di emergenza e il grado di controllo
o influenza dell'Assessorato (aspetti diretti e indiretti).
Stabilita la propria posizione iniziale rispetto alle condizioni ambientali, l'Assessorato ha definito una
propria Politica Ambientale, insieme di intenti e principi d'azione attraverso cui si impegna al
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali sulla base delle criticità emerse dall'Analisi
Ambientale Iniziale.
Attraverso l'individuazione di criteri di significatività (attinenza alla politica ambientale, coinvolgimento
delle parti interessate, applicabilità di prescrizioni legali o di altro tipo) sono stati individuati gli aspetti
ambientali più importanti, con maggiore attenzione verso gli indiretti, definendo per ciascun aspetto
significativo la priorità di intervento sulla base dell'importanza attribuita dall'Assessorato al singolo
impatto e su come possa essere influenzato lo svolgimento di quelle attività legate a quest'ultimo.
Successivamente sono stati identificati obiettivi di miglioramento che sono stati inseriti all'interno di un
Programma ambientale, approvato dal Consiglio provinciale. Per ognuno di essi è stato individuato un
responsabile del suo raggiungimento, le azioni da intraprendere, scadenze temporali e risorse finanziarie
e umane. Al fine di ottenere gli obiettivi stabiliti nel programma, è stato adottato un Sistema di gestione
ambientale, parte del Sistema di Gestione globale dell'Assessorato ambiente che comprende la struttura
organizzativa, le attività di pianificazione (Obiettivi, traguardi e programmi ambientali), le
responsabilità, le prassi, le procedure (delibere, regolamenti, ordini di servizio), le risorse per elaborare,
mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la propria Politica Ambientale, in un'ottica di
continuo e volontario miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di prevenzione degli impatti
ambientali.
Le attività dell'Assessorato sono descritte all'interno di 16 Procedure e 25 istruzioni operative, che
descrivono le fasi di svolgimento di quelle attività critiche ad elevata probabilità di impatto, che
costituiscono
il
sistema
documentale
del
Sistema
di
Gestione
Ambientale.
Ciascuna procedura, controlla gli aspetti delle diverse attività assicurando il rispetto alle normative di
riferimento e riporta uno dei requisiti del sistema di gestione ambientale indicati dal regolamento, fatta
eccezione per la Procedura 16 che rappresenta un carattere innovativo del sistema, poichè definisce il
modo di gestire i rapporti con le parti interessate (associazioni di categoria, comuni, ARPA Lazio,
Università della Tuscia….), visto il ruolo di coordinamento territoriale e di responsabile della tutela del
territorio e della salute dei cittadini che l'Assessorato riveste. A tal fine è stato istituito:
- un Osservatorio dei Comuni, costituito dai rappresentanti degli 11 Comuni della Provincia di
Viterbo che hanno firmato una lettera di intenti con l'Assessorato, con lo scopo di favorire la
raccolta di informazioni necessarie ad identificare le principali problematiche ambientali del
territorio provinciale, di farsi promotore presso l'Assessorato Ambiente di specifiche richieste
sulla base di proposte e suggerimenti pervenute dai cittadini tramite le singole URP comunali
anche ai fini dell'individuazione di nuovi obiettivi da inserire nel Programma e di favorire la
conoscenza di EMAS sul territorio comunale;
- un Comitato Promotore, organismo di consultazione tecnica della Provincia che sostiene e
favorisce la registrazione EMAS dell'Assessorato Ambiente e la promozione di EMAS sul
territorio provinciale;
- una Commissione esecutiva, composta dai soggetti firmatari del Protocollo d'intesa operanti sul
territorio provinciale (ARPA Lazio, Regione Lazio, Comune di Viterbo, Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Viterbo, 2 rappresentanti dell'Osservatorio dei Comuni
della Provincia di Viterbo),allo scopo di rendere operativa la partecipazione ed il
coinvolgimento dei soggetti interessati, e di garantire il perseguimento degli obiettivi contenuti
nel programma ambientale
Affinchè il sistema risulti efficace, è necessario sottoporlo a delle verifiche ispettive che ne valutino
l'adeguatezza mettendo in evidenza i suoi punti di forza e di debolezza. A tal fine si è svolto un ciclo di
Audit interno nel mese di febbraio 2002, condotto dalla società di consulenza che ha valutato l'intero
complesso documentale del sistema di gestione ambientale e la sua applicazione ed implementazione
continua. necessarie per accertare se le attività attinenti alla Gestione Ambientale ed i relativi risultati
sono in accordo con quanto pianificato. Gli audit interni in particolare sono stati condotti con
l'ulteriore obiettivo di verificare le prestazioni ambientali dell'Assessorato Ambiente.
Nel mese di marzo ed aprile 2002 si è svolta una visita ispettiva di pre-valutazione condotta dall'Istituto
di Certificazione della Qualità "Certiquality" di Milano, finalizzata a considerare il grado di preparazione
dell'organizzazione circa l'implementazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI
EN ISO 14001 ed a valutare il coinvolgimento della direzione, la struttura documentale predisposta, il
grado di conoscenza del sistema da parte del personale e la sua diffusione ed applicazione all'interno
dell'Assessorato; una verifica di pre-audit in cui è stata verificata la corretta applicazione di tutte le
procedure identificate all'interno del sistema di gestione ambientale dell'Assessorato e la conformità al
Regolamento 761/01 per tutte le attività indicate e per le modalità di esecuzione dei servizi resi a terzi
ed un audit di terza parte.
Il 25/05/02, l'ente di certificazione Certiquality, ha attestato la conformità alla norma internazionale
UNI EN ISO 14001 il Sistema di gestione ambientale dell'Assessorato Ambiente.
L'ultimo passo del percorso EMAS, ha riguardato la divulgazione dei risultati del lavoro svolto
attraverso la definizione di una Dichiarazione Ambientale che evidenzia la trasparenza, l'impegno, la
serietà con cui l'Assessorato ha portato a termine il percorso intrapreso attraverso l'adesione al
Regolamento EMAS.
Con Deliberazione di Consiglio Provinciale è stata approvata la Dichiarazione Ambientale
dell'Assessorato Ambiente che nell'ottica della trasparenza e credibilità del sistema è stata convalidata in
data 24/07/2002. dal Certiquality, verificatore ambientale accreditato a livello europeo e indipendente.
A seguito del completamento dell'istruttoria dell'APAT, il documento è stato approvato tramite
deliberazione del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit - Sezione EMAS Italia nella seduta del 26/09/02 e il
15/10/02, il presidente Giuseppe Bianchi ha ufficialmente comunicato, l'avvenuta iscrizione nel
registro, contenente l'elenco delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS, dell'organizzazione
Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo attribuendogli il numero per l'Italia I-000106.
La suddetta registrazione è stata comunicata alla Comunità Europea per inserire l'informazione nella
GUCE.
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