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www.mercomm.it
1-08-2009
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
FORMULA
CASA PIÙ
LA POLIZZA CHE ASSICURA L’INCENDIO
ED IL FURTO DELL’ABITAZIONE
E LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE
MOD. S01L - 480 - ED. 02/09 - SAP 10310996
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Gentile Cliente,
grazie per aver scelto formula casa più per tutelare la sua proprietà.
formula casa più è stata progettata e realizzata per tutelare la sua abitazione e le cose che
vi sono contenute e il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, offrendole la possibilità di personalizzare la polizza a seconda delle
sue esigenze.
Questo libretto contiene tutti i dettagli e le norme contrattuali che riguardano la sua polizza e va conservato insieme alla sua scheda di polizza personale, che Lei deve sottoscrivere.
Le consigliamo di conservare entrambi i documenti in un luogo sicuro. Se dovesse smarrirli, informi al più presto il suo Agente e provvederemo a sostituirli.
All'interno di questo documento Lei troverà la descrizione di tutte le possibili tutele che
formula casa più può offrirle. Le tutele che Lei ha effettivamente selezionato all'interno
delle opzioni proposte sono specificate sulla sua scheda di polizza che contiene, tra l'altro, i
dettagli relativi alle garanzie prescelte agli eventi e alle cose tutelate, agli importi assicurati.
La invitiamo a leggere con attenzione il contratto prima di sottoscriverlo: le agenzie Lloyd
Italico sono a sua disposizione per i chiarimenti necessari.
Per sua comodità, le consigliamo di annotare il suo numero di polizza e il numero telefonico del suo Agente negli spazi riportati qui sotto. Ricordi che il suo Agente è a sua completa disposizione per ottenere risposta a qualsiasi domanda o dubbio lei avesse, controllare la scadenza o le tutele previste dalla sua polizza e fornire assistenza nel caso Lei ne avesse
bisogno.
il suo numero di polizza
il suo Agente Lloyd Italico
numero telefonico
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Nota informativa
precontrattuale
Nota informativa predisposta ai sensi dell’art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, in conformità delle
circolari dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), in materia.
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per azioni con sede legale in Italia. La Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n.1.00172 ed appartiene al Gruppo
Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi.
Sede legale: Via Mazzini, 53 - 10123 Torino (Italia).
Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova (Italia) - Tel. 010 53801.
Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it - e-mail: [email protected]
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'Isvap n. 2703 dell’11 Giugno
2009.
Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (Italia).
2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile
Ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle
disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, 53 - 10123 Torino; telefax: 011.0029.893;
e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al
contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL
CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
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nota informativa precontrattuale
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Indice
• Il nostro impegno per la chiarezza
e la trasparenza
pag.
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• Norme che regolano l’assicurazione in generale
"
5
• Norme che regolano la sezione 1
Incendio
"
7
• Norme che regolano la sezione 2
Furto
"
13
• Norme che regolano la sezione 3
Altri danni ai beni
"
20
• Norme che regolano la sezione 4
Responsabilità civile
"
23
• Norme che regolano la sezione 5
Assistenza
"
26
• Norme che regolano la sezione 6
Tutela legale
"
31
• Cosa fare in caso di sinistro
"
34
• Norme di liquidazione sinistri
"
37
"
"
42
46
"
47
• Normativa di riferimento
- Codice Civile
- Codice Penale e di procedura Penale
• Dizionario assicurativo
indice
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Il nostro impegno per
la chiarezza e la trasparenza
Noi di Lloyd Italico vogliamo essere il più chiari e trasparenti possibile con i nostri Clienti.
Per questo motivo non troverà paragrafi scritti in caratteri piccoli su questo documento.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione
previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
Tuttavia, qualunque tipo di contratto assicurativo contiene inevitabilmente alcuni termini
tecnici e legali, che hanno l'obiettivo di evitare fraintendimenti ed equivoci.
Sappiamo che non tutti i nostri Clienti possono avere familiarità con alcuni termini tecnici:
per questo motivo abbiamo cercato di ridurre al minimo indispensabile il gergo assicurativo
e abbiamo elencato nel dizionario assicurativo, in fondo a questo libretto, il significato delle
espressioni tecniche più comuni.
Nel caso in cui Lei non fosse certo del significato di un termine utilizzato in questa polizza,
le consigliamo di:
- controllare il dizionario assicurativo, che contiene definizioni in linguaggio non tecnico;
- se necessario, contattare il suo Agente di fiducia che farà del suo meglio per assisterla.
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il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza
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Norme che regolano
l'assicurazione in generale
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
PAGAMENTO
DEL PREMIO
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
E
DECORRENZA
Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
DELLA GARANZIA
ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice
Civile.
1.
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto proprio e/o di terzi, gli obblighi deri- ASSICURAZIONE
PER CONTO
vanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura
PROPRIO
non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del
E/O TERZI
Codice Civile.
2.
Le eventuali modifiche, delle condizioni tutte della presente polizza, devono essere provate
MODIFICHE
DELLA
per iscritto e possono essere attuate esclusivamente:
ASSICURAZIONE
• o mediante la sostituzione del contratto con emissione di nuova polizza sottoscritta da
entrambe le Parti;
• o dalla Società con emissione di documento di variazione che deve essere sottoscritto da
entrambe le Parti.
Eventuali modifiche o integrazioni delle condizioni contrattuali apportate in altra forma
devono intendersi prive di efficacia.
3.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inCIRCOSTANZE
dennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del
DEL RISCHIO/
Codice Civile.
BUONA FEDE
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione
dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società
ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a
decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
norme che regolano l’assicurazione in generale
4.
DIMINUZIONE
DEL RISCHIO
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5.
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Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle due Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso ad iniziativa di qualsiasi delle due
Parti, la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di
premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
RECESSO
IN CASO
DI SINISTRO
6.
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TACITA PROROGA In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno due mesi
DELLA
prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un
ASSICURAZIONE anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art. 6 che precede.
7.
Per quei casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per
una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
8.
TRASLOCO
DELLE COSE
ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate in altra dimora dell'Assicurato l'assicurazione viene
trasferita sulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del 10° giorno da quello del trasferimento,
purché la nuova dimora abbia caratteristiche analoghe alla precedente e sia idonea. Trascorso
tale termine l'assicurazione resta sospesa sino alla data di perfezionamento del documento di
variazione dell'assicurazione.
Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del
trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della
comunicazione.
9.
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali presenti e/o futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti
da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato
da parte della Società.
RINVIO
ALLE NORME
10. DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente
o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, così come previsto dall'art. 1910 del
Codice Civile.
11.
ALTRE
ASSICURAZIONI
12.
COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni tra le Parti, devono essere fatte esclusivamente mediante lettera racTRA LE PARTI
comandata A.R., da indirizzarsi alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o
al domicilio del Contraente.
13.
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COMPETENZA
DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
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Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, ad eccezione di quelle relative alla valutazione del danno demandate ai periti per l'arbitraggio previsto dagli artt. 40.1
e 40.2 delle Norme di liquidazione sinistri, sono demandate alla Autorità Giudiziaria ordinaria.
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Norme che regolano
la sezione 1 - incendio
INCENDIO
DEL FABBRICATO
L'assicurazione del contenuto è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” o nella forma
E DEL
CONTENUTO
a “valore intero”, secondo quanto indicato in scheda di polizza.
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e contenuto dell'abitazione come identificati nel dizionario assicurativo), anche di proprietà di
terzi causati dagli eventi sottodescritti:
A) Incendio, fulmine (escluso fenomeno elettrico), esplosione, implosione, scoppio.
B) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, satelliti artificiali, danni da
onda sonica determinati da aeromobili in moto a velocità supersonica.
C) Urto di veicoli e mezzi mobili di terzi, rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
D) Caduta di alberi non appartenenti al Contraente o all'Assicurato.
E) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del
calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
F) Danni consequenziali intendendosi per tali i danni materiali e diretti alle cose assicurate
causati da:
a) sviluppo di fumi, gas, vapori: in caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro
100,00;
b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, compreso, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita contenuto ed il massimo di Euro 200,00, il deterioramento di generi alimentari riposti in
apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata o anormale produzione del freddo;
c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di riscaldamento o di condizionamento;
d) colaggi o fuoriuscita di liquidi compresa, con il limite del 10% della somma assicurata per le partite fabbricato e contenuto ed il massimo di Euro 1.600,00, la perdita
di combustibile da serbatoi anche interrati;
e) guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
purché conseguenti ad eventi garantiti in polizza che abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esso.
La Società indennizza inoltre:
G) Danni al fabbricato e al tetto da caduta di antenne (inclusi i satellitari), loro apparecchiature e sostegni, con il limite del 20% della somma assicurata per le partite fabbricato, rischio locativo e contenuto ed il massimo di Euro 2.600,00; in caso di sinistro verrà
applicata una franchigia di Euro 100,00.
La Società non risponde dei danni:
a) subiti da antenne, apparecchiature, tiranti e sostegni;
b) prodotti da incuria o carenza di manutenzione.
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14.
RISCHI
ASSICURATI 14.1
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H) Danni da mancato godimento dei locali, con il limite del 30% della somma assicurata
per la partita fabbricato ed il massimo di Euro 7.750,00.
La Società rimborsa un importo pari ai canoni di locazione non percepiti in ragione del
tempo necessario al ripristino, con il limite di un anno, dei locali danneggiati, resi inagibili o inabitabili da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La presente garanzia
è prestata a condizione che il contratto di locazione sia stato regolarmente registrato in
data antecedente il sinistro.
I) Spese di soggiorno, con il limite del 20% della somma assicurata per le partite fabbricato e contenuto ed il massimo di Euro 2.600,00.
La Società, nel caso in cui il fabbricato venga dichiarato totalmente inagibile da parte di
ente competente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le
spese di soggiorno, sostenute dall'Assicurato proprietario, in un albergo situato nell'ambito del comune ove è ubicata l'abitazione per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati con il limite di un anno. Tale garanzia è operante solo se assicurata la partita fabbricato.
L) Cose portate in villeggiatura, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita
contenuto.
Incendio delle cose indicate nel contenuto, portate dall'Assicurato e dai suoi familiari in:
alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non
costituiscono loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo.
M) Spese di duplicazione dei documenti personali, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita contenuto ed il massimo di Euro 1.040,00, sostenute dall'Assicurato
a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che li abbia danneggiati o
distrutti.
N) Spese di progettazione e di urbanizzazione, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita fabbricato, che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato
assicurato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
RIMBORSO
14.2 SPESE
La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le seguenti spese purché conseguenti ad un
sinistro indennizzabile a termini di polizza.
A) Spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla
discarica idonea i residuati del sinistro, con il limite del 10% della somma assicurata per
la partita fabbricato ed il massimo di Euro 26.000,00.
B) Spese per la rimozione e il ricollocamento del contenuto dell'abitazione, con il limite del
20% della somma assicurata per la partita contenuto ed il massimo di Euro 2.600,00.
C) Onorari dei periti incaricati dal Contraente/Assicurato per la determinazione del danno,
con il limite del 3% dell'indennizzo liquidabile ed il massimo di Euro 2.600,00.
CONDIZIONI
PARTICOLARI
SEMPRE
14.3 OPERANTI
A) Colpa grave
La garanzia è operante in caso di sinistro determinato da colpa grave dell'Assicurato.
B) Pagamento di anticipi su indennizzi
A richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto a ottenere un acconto, sulla base delle
stime preliminari effettuate dalla Società pari al 50% dell'ammontare presumibile dell'indennizzo a condizione che:
• il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 33 della
sezione Cosa fare in caso di sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
• non esistano dubbi sulla indennizzabilità del danno;
• l'indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 52.000,00;
• non esistano impedimenti (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);
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siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi del sinistro.
L'acconto non potrà comunque superare Euro 155.000,00 qualunque sia l'entità del
danno stimato.
C) Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916
del Codice Civile verso i parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché
l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.
D) Ricorso Locatari
Garanzia sempre operante per le sole dimore locate a terzi per le quali sia stata valorizzata la garanzia incendio del fabbricato.
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato descritto in polizza risponde, secondo le Condizioni di Polizza e sino alla concorrenza della somma massima di Euro 155.000,00 per ogni sinistro o annualità assicurativa, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altro evento garantito ai
sensi della presente sezione di polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato
medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Indipendentemente dal numero degli appartamenti assicurati,
l'importo di cui sopra costituisce la massima esposizione della Società per la presente
garanzia. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle richieste di risarcimento ricevute, nonché delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo
tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
A) Rischio Locativo
Se il fabbricato è di proprietà di terzi e l'Assicurato ha inteso limitare l'assicurazione al
solo Rischio Locativo con la valorizzazione della relativa partita sulla scheda di polizza,
la Società risponde esclusivamente delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, nei
casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per
danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio ed altri eventi
garantiti in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 40.5
delle Norme di liquidazione sinistri qualora la somma assicurata risultasse inferiore al
valore dei locali calcolato a termini di polizza.
B) Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese
- quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle
cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi, sino alla concorrenza del 10% del
massimale di “Ricorso Terzi” stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono, comunque, considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori
ed i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente se con lui convivente.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle richieste di risarcimento ricevute, nonché delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i docunorme che regolano la sezione 1 - incendio
GARANZIE
OPERANTI,
SE RICHIAMATE
IN SCHEDA
DI POLIZZA 14.4
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menti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della
causa e la difesa dell'Assicurato. Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque
transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
C) Eventi Speciali
Le garanzie riportate ai punti i) Eventi sociopolitici e dolosi, ii) Eventi atmosferici, iii)
Grandine e iv) Sovraccarico neve sono operanti soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 1 riportata sulla scheda di polizza.
i) Eventi sociopolitici e dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti dolosi di terzi,
compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
La garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare
della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni, l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione e scoppio.
La Società non risponde dei danni:
• causati da rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
• causati da alterazione o omissione di controlli o manovre;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i
limiti dell'80% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00.
ii) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o
non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o
quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di
rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza
degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di
scarico;
- gelo;
- sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto iv);
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, antenne e simili installazioni esterne;
- cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei ser10
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ramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della
copertura del fabbricato stesso), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tende esterne;
- vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica salvo
quanto previsto al successivo punto iii) relativamente ai danni da grandine;
- serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti
e salvo quanto previsto al successivo punto iii) relativamente ai danni da grandine;
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i
limiti dell'80% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 160,00.
iii) Grandine
La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto ii) Eventi atmosferici, comma b,
indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e manufatti in plastica;
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i
limiti dell'1% della somma assicurata alla partita fabbricato e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 160,00.
iv) Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti
danni di bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al
loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento
sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o
plastica e quanto in essi contenuto;
d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli
solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il
loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato
da sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f ) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i
limiti del 50% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
Si intendono valide ed operanti le limitazioni contenute nel testo di ciascuna garanzia o condizione descritta nella presente normativa.
ESCLUSIONI
15.
ESCLUSIONI
CONTENUTE
NELLA
DESCRIZIONE DI
OGNI SINGOLA
GARANZIA
15.1
norme che regolano la sezione 1 - incendio
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ESCLUSIONI
15.2 GENERALI
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Sono sempre esclusi dall'assicurazione:
a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato
provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o dei componenti del nucleo
familiare;
d) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o frane;
e) i danni di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti a seguito degli eventi per i
quali è prestata l'assicurazione;
f ) i danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione o qualsiasi danno
che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto previsto all'art. 14.1
comma H).
g) i danni di fenomeno elettrico;
h) i danni di spargimento di acqua condotta o liquidi condotti in genere.
Nonché, salvo esplicito richiamo delle relative garanzie aggiuntive:
i) i danni verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e
sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, purché il sinistro sia in rapporto con tali
eventi;
l) i danni causati da eventi atmosferici di qualsiasi genere.
norme che regolano la sezione 1 - incendio
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Norme che regolano
la sezione 2 - furto
L'assicurazione è prestata in forma “analitica” od in forma “globale” a seconda della scelta operata dall'Assicurato sulla scheda di polizza.
NORME COMUNI
A TUTTA
LA SEZIONE
16.
La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate in scheda di polizza alle
rispettive partite o degli eventuali minori limiti previsti specificatamente per alcune garanzie, l'indennizzo dei danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate all'interno dei locali causati da:
A) furto, anche se commesso o agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne di protezione e chiusura (inclusi muri, soffitti e pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli mediante
impiego di mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
- con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione;
- in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a
locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi
sopraindicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso;
B) rapina o estorsione consumata all'interno dell'abitazione, anche se iniziata all'esterno
dell'abitazione stessa.
RISCHI
ASSICURATI 16.1
Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni
radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed
altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati o agevolati dal Contraente o dell'Assicurato con dolo, nonché i danni commessi
o agevolati con dolo da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione di cui all'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2,
3) purché con lui conviventi;
c) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
d) alle cose assicurate, in locali adibiti a dimora abituale, che rimangano incustoditi per più
di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno.
Relativamente a denaro, titoli di credito, raccolte e collezioni comprese monete d'oro,
gioielli, preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del ventunesimo giorno;
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
f ) ai veicoli targati e relativi apparecchi fonici.
ESCLUSIONI 16.2
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CONDIZIONI DI a) Mezzi di chiusura
OPERATIVITÀ
La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali
16.3 DELLA GARANZIA
b)
c)
d)
e)
f)
GARANZIE
OPERANTI SE
ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE
IN SCHEDA
16.4 DI POLIZZA
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contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da
superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno
(senza impiego cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per
tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti di legno, materia
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi
con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro.
Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali
non siano conformi a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da
quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
Furto con presenza di persone nell'abitazione
È ammesso che, quando vi è presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate,
non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e delle porte
finestre, ma in tale evenienza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato
l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.
Ponteggi - deroga
A parziale deroga del disposto del punto a) del presente articolo, qualora, in caso di sinistro, venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'abitazione assicurata, la Società
corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza,
restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. La presente estensione è operante sempreché i ponteggi installati siano stati protetti da illuminazione e impianto d'allarme.
Caratteristiche costruttive del fabbricato
L'assicurazione furto è prestata in base alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.
Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri
che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica lo scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.
Concomitanza di più scoperti
Nel caso di concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%.
Primo rischio assoluto
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. La determinazione del danno è effettuata sulla base del valore a nuovo secondo i criteri e con i limiti indicati al successivo art.
40.4 delle Norme di liquidazione sinistri.
a) Impianto di allarme antifurto e/o portoncino blindato
(risposta SI alla dichiarazione 8 riportata sulla scheda di polizza)
In caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate verrà applicato lo scoperto
del 10% qualora l'impianto di allarme antifurto e/o il portoncino blindato non abbiano le
caratteristiche dichiarate o non siano regolarmente operanti.
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Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.
(risposta “Analitica” alla dichiarazione 3 riportata sulla scheda di polizza)
GARANZIA FURTO
IN FORMA
L'assicurazione è prestata in forma analitica, come scelto dal Contraente sulla scheda di
“ANALITICA”
polizza.
17.
1) All'interno dei locali
L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata
sulla scheda di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose,
l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
La Società assicura:
a) partita Mobilio ed arredamento
Sono compresi anche gli oggetti pregiati che saranno indennizzati con il limite di
indennizzo del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo complessivo di Euro 1.500,00;
b) partita Oggetti pregiati
In aumento a quanto già assicurato nell'ambito della somma Mobilio ed arredamento. Ciascun oggetto pregiato sarà indennizzato con il limite del 50% della somma
assicurata con il massimo di Euro 30.000,00;
c) partita Preziosi e valori;
d) partita Cassaforte e/o armadio forte
Relativamente alle somme Preziosi e valori e Cassaforte e/o armadio forte, il limite
d'indennizzo per il denaro è pari al 50% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di Euro 2.000,00;
e) partita Dipendenze.
2) All'esterno dei locali
L'assicurazione è operante esclusivamente per i capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso
personale o domestico, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e
quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall'Assicurato per conto
proprio o di terzi, commessi sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il nucleo
familiare con lui conviventi ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla
scheda di polizza.
L'assicurazione è operante in tutto il mondo.
La Società assicura:
f) partita Scippo.
COSE
ASSICURATE 17.1
La Società, oltre a quanto già assicurato nell'ambito dell'art. 16 Norme comuni a tutta la
sezione ed alle condizioni tutte ivi previste, indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate, all'interno dei locali causati da:
a) infedeltà del personale domestico
la garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 4 riportata sulla
scheda di polizza, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita commessi
dal personale domestico nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti con l'intenzione di arrecare a sé o ad altri un illecito profitto e a condizione che:
- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso,
siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di sei mesi dalla consumazione.
GARANZIE
ED EVENTI
ASSICURATI 17.2
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Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società
risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.
Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l'assicurazione sia venuta a cessare, la
Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o
dopo tale termine siano state considerate agli effetti penali, come costituenti un unico
reato.
L'assicurazione non è operante se il Contraente o l'Assicurato:
1. non aderisce all'invito della Società di denunciare il domestico infedele all'Autorità
giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
2. addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il domestico infedele o
con chi per esso.
La Società indennizza inoltre nei limiti delle somme assicurate:
b) i danni alle cose assicurate causati dall'autore del furto, della rapina o dello scippo (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici;
c) i danni causati ai locali ed agli infissi dall'autore del furto o della rapina (consumati o
tentati) compresi gli atti vandalici, con il limite del 20% della somma assicurata Mobilio
ed arredamento;
d) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le
cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte
all'Assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti oppure in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con
il limite del 5% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di Euro
1.000,00;
e) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato
o ai componenti del suo nucleo familiare;
all'esterno dei locali causati da:
f) scippo - rapina - furto a seguito di infortunio o improvviso malore, all'esterno dei locali
contenenti le cose assicurate.
In caso di sinistro il denaro sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo complessivo di Euro 1.000,00.
La Società indennizza nei limiti della somma assicurata:
g) le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito
dall'Assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi a seguito di
scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termini della presente Sezione, con
il limite di Euro 1.000,00;
h) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le
cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte
all'Assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti con il limite del 5% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il
massimo di Euro 1.000,00;
i) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato
o ai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi in conseguenza di scippo,
rapina e furto a seguito di infortunio o improvviso malore.
18.
16
CONDIZIONI
PARTICOLARI
RELATIVE
ALLA GARANZIA
FURTO IN FORMA
“ANALITICA”
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norme che regolano la sezione 2 - furto
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Per gli oggetti di uso personale dell'Assicurato o dei familiari conviventi quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori la garanzia furto e rapina rimane operante, con il limite di
indennizzo del 10% delle rispettive somme assicurate e con il massimo di Euro 2.500,00 per
singolo oggetto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo
periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.
LOCALI DI
VILLEGGIATURA
ED ALBERGHI 18.1
Le raccolte e le collezioni sono comprese nell'ambito e con i limiti previsti in ciascuna somma
assicurata.
Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga asportata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento
della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
RACCOLTE
E COLLEZIONI 18.2
In caso di dimora non abituale l'assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori e dei preziosi per i quali la garanzia è
limitata al temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'Assicurato o dei
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.
DIMORA
NON ABITUALE 18.3
GARANZIA FURTO
(risposta “globale” alla dichiarazione 5 riportata sulla scheda di polizza).
IN FORMA
L'assicurazione è prestata in forma globale, come scelto dal Contraente sulla scheda di
“GLOBALE” 19.
polizza.
a) partita Contenuto;
e con i limiti per sinistro ed annualità assicurativa indicati alle singole voci:
b) pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), collezioni, oggetti e servizi d'argenteria con il massimo di Euro 7.750,00 per singolo oggetto.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i
limiti del 50% della somma assicurata alla partita contenuto;
c) gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, loro raccolte e collezioni comprese monete d'oro all'interno di mezzi di custodia chiusi a chiave o con combinazione
attivata. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
entro i limiti del 30% della somma assicurata alla partita contenuto. Qualora detti beni
siano al di fuori di mezzi di custodia od all'interno di mezzi di custodia lasciati aperti, la
garanzia sarà comunque operante, ma con il limite assoluto di Euro 5.200,00;
d) denaro all'interno di mezzi di custodia chiusi a chiave o con combinazione attivata. Agli
effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti
del 3% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 2.600,00.
Qualora il denaro si trovi al di fuori di mezzi di custodia od all'interno di mezzi di custodia lasciati aperti, la garanzia sarà comunque operante, ma con il limite assoluto di Euro
1.000,00;
e) beni di ospiti. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato fino al massimo di Euro 2.600,00;
f ) beni in pertinenze. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà
effettuato entro i limiti del 30% della somma assicurata alla partita contenuto, con il
massimo di Euro 2.600,00 per il contenuto di cantine, box o altri locali di pertinenza del
fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione.
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COSE
ASSICURATE 19.1
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RISCHI
19.2 ASSICURATI
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La Società, oltre a quanto già assicurato nell'ambito dell'art. 16 Norme comuni a tutta la
sezione ed alle condizioni tutte ivi previste, indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate causati da:
1) All'interno dei locali
a) Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati:
• alle cose assicurate, nei limiti della somma assicurata;
• ai fabbricati contenenti le cose assicurate e alle casseforti ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali con il limite del 20% della
somma assicurata alla partita contenuto.
b) Atti vandalici compiuti dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, con
il limite del 20% della somma assicurata alla partita contenuto.
c) Infedeltà del personale domestico: il furto commesso dai collaboratori domestici, in
rapporto di dipendenza continuativo o occasionale purché regolarmente assunti a termini di legge, durante lo svolgimento delle loro mansioni all'interno dei locali, purché tale furto sia stato scoperto e denunciato alla Società entro 5 giorni da quello in
cui si è verificato.
La garanzia non è operante se il Contraente o l'Assicurato:
1. non aderisce all'invito della Società di denunciare il collaboratore infedele
all'Autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la
sua costituzione senza il consenso della Società;
2. addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il collaboratore infedele.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro
i limiti del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, fermi gli eventuali
minori limiti espressi in polizza per le singole tipologie di cose assicurate.
d) Furto di fissi e infissi di pertinenza dei locali assicurati
Se l'assicurazione riguarda un fabbricato tipo villa, dotato di accesso proprio dall'esterno, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni, se invece riguarda
un appartamento in condominio è compresa inoltre la porta caposcala dell'alloggio.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro
i limiti del 20% della somma assicurata alla partita contenuto, e previa applicazione
di una franchigia di Euro 100,00.
e) Spese sostenute dall'Assicurato
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se avvenuto all'esterno dei locali assicurati, per:
- rifacimento di documenti personali;
- sostituzione serratura a seguito di furto, scippo o rapina o sottrazione delle chiavi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro
i limiti del 20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro
160,00 per il rifacimento di documenti personali e di Euro 260,00 per la sostituzione di serrature.
2) All'esterno dei locali
f ) Scippo e rapina fuori dei locali, di pellicce, gioielli, denaro e preziosi avvenuti nell'ambito europeo, esclusi stati dell'ex Unione Sovietica, purché trasportati o indossati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro
i limiti del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro
1.000,00 per il denaro.
g) Spese sanitarie per lesioni alla persona a seguito di scippo o rapina
Qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina commessa fuori dei locali garantiti in polizza, l'Assicurato o uno dei componenti il suo nucleo familiare subiscano
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una lesione che comporti o meno un ricovero, la Società rimborsa le spese sostenute
entro novanta giorni dalla data del sinistro per:
• trasferimento dell'infortunato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura
o ambulatorio;
• accertamenti diagnostici, visite mediche specialistiche e prestazioni infermieristiche;
• medicinali e materiali di cura prescritti dal medico;
• onorari del chirurgo;
• cure mediche;
• trattamenti fisioterapici rieducativi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino ad
un massimo di Euro 1.600,00.
h) Furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo durante i viaggi dell'Assicurato.
La presente garanzia opera in eccedenza ad eventuali coperture prestate da Polizze
Viaggi o da rimborsi di vettore aereo e comunque fino a concorrenza del danno effettivamente subito dall'Assicurato.
Sono esclusi: gioielli, preziosi, denaro e valori, macchine fotografiche e foto-videocamere.
Tale garanzia s'intende valida sempre che l'Assicurato abbia fatto regolare denuncia al
vettore aereo.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino ad
un massimo di Euro 260,00.
CONDIZIONI
PARTICOLARI
RELATIVE ALLA
GARANZIA FURTO
IN FORMA “GLOBALE” 20.
FURTO DI
DENARO, GIOIELLI
E PREZIOSI
DIMORA
SECONDARIA
(II CASA)
La garanzia, su quanto assicurato all'art. 19.1 lettere c) e d), è operante limitatamente al solo
SE PREVISTA
periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari, alle medesime condizioni NELLA SCHEDA
DI POLIZZA 20.1
stabilite per la dimora abituale.
Operante se è stato risposto SI alla dichiarazione 6 riportata sulla scheda di polizza.
Per effetto della dichiarazione resa dal Contraente o dall'Assicurato nella scheda di polizza
dal contenuto assicurato si intendono esclusi dall'assicurazione:
• denaro;
• titoli di credito;
• raccolte e collezioni, comprese monete d'oro;
• gioielli;
• preziosi;
per i quali non sarà conseguentemente dovuto alcun indennizzo.
LIMITAZIONE
DI GARANZIA 20.2
Operante se è stato risposto SI alla dichiarazione 7 riportata sulla scheda di polizza.
La garanzia sulle cose assicurate è prestata con uno scoperto assoluto del 20%, pertanto in
caso di sinistro la Società liquiderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.
SCOPERTO SUL
CONTENUTO DIMORA
SECONDARIA 20.3
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Norme che regolano
la sezione 3 altri danni ai beni
21.
ACQUA
CONDOTTA
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione 1 - Incendio.
GARANZIE
ED EVENTI
21.1 ASSICURATI
DANNI
ALLE COSE
21.1.1 ASSICURATE
Con riferimento alla Sezione 1 Incendio ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la
Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, da fuoriuscita d'acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture di
impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso
inclusi quelli interrati e compreso il rigurgito dei sistemi di scarico. Relativamente ai regolatori di livello, l'intasamento e/o il mancato funzionamento costituiscono guasti.
Relativamente ai danni provocati da gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, l'indennizzo complessivo non potrà superare la somma di
Euro 1.500,00 con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00.
DANNI
21.1.2 A TERZI
Con riferimento alla Sezione 4 Responsabilità Civile ed alle condizioni tutte per la stessa previste la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino ad un massimo di Euro 250.000,00,
di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui all'art. 21.1.1.
In caso di sinistro che interessi gli articoli 21.1.1 e/o 21.1.2 verrà applicata una franchigia di
Euro 100,00.
RISCHI
Con riferimento ai Danni alle cose assicurate ed ai Danni a terzi di cui agli articoli 21.1.1
COMPRESI
e/o 21.1.2:
NELLA
1. relativamente ai danni a cose in locali interrati o semi interrati in caso di sinistro il massiASSICURAZIONE
mo indennizzo/risarcimento non potrà superare la somma di Euro 30.000,00 ad eccezioE SOGGETTI
A PARTICOLARI
ne degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero massimale. In caso di sinistro verrà
21.1.3 LIMITAZIONI
applicata una franchigia di Euro 100,00;
2. relativamente a condutture ed impianti fissi ed interrati del fabbricato, il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro e per anno la somma di Euro 3.000,00. In caso di
sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.
Qualora i danni derivino da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque
sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.
RIMBORSO
CONSUMO
21.1.4 ACQUA
20
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La Società rimborsa il costo del consumo dell'acqua derivante da sinistro indennizzabile a
termini dell'art. 21.1.1. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al
periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell'anno precedente.
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In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad Euro 500,00 nei limiti della
somma assicurata; verrà applicata una franchigia di Euro 50,00.
Le garanzie di cui gli articoli 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3 sono operanti soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 9 riportata sulla scheda di polizza.
Qualora sia stato risposto SI alla dichiarazione 10 riportata sulla scheda di polizza, la Società:
- in caso di occlusione o di rottura accidentale anche conseguente a gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato, rimborsa le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e
dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché le spese
sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato assicurato.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare la somma di Euro 1.500,00;
verrà applicata una franchigia di Euro 150,00;
- in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno
dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00 e sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
SPESE
DI RICERCA
E RIPARAZIONE 21.1.5
Non sono indennizzabili/risarcibili:
a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
b) relativamente al gelo:
- i danni causati a condutture installate all'esterno o interrate;
- i danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive
prima del sinistro.
ESCLUSIONI 21.2
La Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ad apparecchiature ed
impianti elettrici ed elettronici, compresi elettrodomestici, in relazione a quanto assicurato
alle partite Fabbricato e/o Contenuto, se presenti, per effetto di correnti, scariche od altri
fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.
La Società non indennizza i danni causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione.
Agli effetti della presente garanzia in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%
con il minimo di Euro 50,00.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto nei limiti della somma assicurata riportata sulla scheda di polizza.
FENOMENO
ELETTRICO 22.
Relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico di cui all'art. 22, dopo ogni sinistro la
somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di
eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate. In tal caso la somma assi-
RIDUZIONE
DELLE SOMME
ASSICURATE 23.
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curata sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi
dell'art. 6 Recesso in caso di sinistro.
VETRI,
24. CRISTALLI
La Società indennizza, sino alla somma indicata in scheda di polizza, i danni derivanti da rottura sia accidentale che da fatto intenzionale di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo,
vetro compresi specchi facenti parte del fabbricato o del relativo contenuto, in quanto assicurati, installate su porte o finestre oppure collocate all'interno dei locali assicurati.
La Società non indennizza i danni:
a) avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
b) alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza nonché i danni dovuti a vizio di costruzione, rigature,
segnature e scheggiature.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una
franchigia di Euro 75,00.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 11 riportata sulla
scheda di polizza.
ESCLUSIONI
COMUNI
ALLA PRESENTE
25. SEZIONE
La Società non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane.
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Norme che regolano
la sezione 4 responsabilità civile
RESPONSABILITÀ
L'assicurazione è operante nei limiti del massimale riportato sulla scheda di polizza.
CIVILE VERSO
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
TERZI (R.C.T.) 26.
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte o lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata
l'assicurazione. (Risposte alle dichiarazioni 12, 13 e 14 riportate sulla scheda di polizza).
GARANZIE
ED EVENTI
ASSICURATI 27.
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e ai componenti del
nucleo familiare con lui conviventi da fatto proprio e da fatto, anche doloso, di persone di
cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile:
a) per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili in
base alla presente sezione.
Il risarcimento non potrà superare Euro 25.000,00 nell'ambito del massimale. Verrà
applicata una franchigia di Euro 500,00;
b) per i danni derivanti dalla conduzione dei locali di abitazione o di villeggiatura, compresi gli spazi adiacenti di pertinenza anche tenuti a giardino o parco, relative strade private,
nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, fermo quanto previsto al successivo punto l) e ferma l'esclusione di cui al punto h) del successivo art. 30 - Esclusioni;
c) per i danni derivanti dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se
comunicanti con l'abitazione, avvenuti durante l'orario di apertura al pubblico, fermo
quanto precisato al punto n) del successivo art. 30 - Esclusioni;
d) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, incluso il giardinaggio, baby
sitter, colf, persone alla pari, in occasione di lavoro o di servizio, sono comprese anche le
eventuali rivalse esperite dall’INAIL o dall’INPS in caso di infortunio sul lavoro;
e) per i danni causati dall'Assicurato quando lo stesso sia trasportato su veicoli che non siano
di sua proprietà, né a lui locati o dati in “dotazione”;
f ) per i danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano
in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia
comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se
locati all'Assicurato;
g) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del
Codice Civile per danni corporali (esclusi danni a cose) provocati a terzi da uso o guida
da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone.
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VITA
PRIVATA 27.1
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Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la garanzia è operante
purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di
assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.
In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'Assicuratore
in conformità alla legge 990 o per l'eventuale maggior somma scoperta da assicurazione;
h) per i danni provocati da animali; l'assicurazione è valida anche per conto di persone che
temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato, l'animale.
In caso di sinistro provocato da cani verrà applicata una franchigia di Euro 100,00;
i) per i danni derivanti da proprietà, possesso ed uso di:
- velocipedi e monopattini anche a motore elettrico;
- veicoli e natanti non a motore anche se ausiliario;
- golfcars;
- veicoli anche a motore per uso di bambini o invalidi non soggetti all'assicurazione
obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969, n. 990;
l) per i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato
o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori
dal fabbricato adibito a dimora.
Qualora l'Assicurato affitti un'abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle
somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini
degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati
ai locali tenuti in locazione ed all'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o
scoppio;
m)per i danni provocati dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidati a titolo
gratuito a parenti, affini o conoscenti;
n) per i danni provocati dai componenti il nucleo familiare in relazione all'attività di baby
sitter.
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni di cui
PROPRIETÀ
27.2 DEL FABBRICATO debba rispondere in proprio, nonché, per la quota a suo carico, per i danni di cui debba
rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile:
o) per i danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato
anche tenuti a giardino o parco e relative strade private;
p) per i danni da caduta neve;
q) derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, per i danni verificatisi durante
l'esercizio di lavori di straordinaria manutenzione.
BED
27.3 & BREAKFAST
L'assicurazione vale purché l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito
dell'ubicazione indicata sul modulo di polizza sulla base della normativa regionale vigente.
La garanzia si estende all'esercizio di tale attività e alla responsabilità verso i clienti fruitori
del servizio.
La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 14 riportata sulla scheda di polizza.
DELIMITAZIONE
28. TERRITORIALE
La garanzia opera nell'ubicazione indicata sulla scheda di polizza (ubicazione del rischio) per
la Responsabilità civile della proprietà; in tutto il mondo per gli altri rischi.
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Non sono considerati terzi:
- ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell'abitazione, se conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato;
- relativamente ai rischi della vita privata il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli
dell'Assicurato, compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine.
SOGGETTI
NON
CONSIDERATI
TERZI 29.
La garanzia, salvo quanto previsto al precedente articolo 27 Garanzie ed eventi assicurati,
non comprende i danni:
a) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o dei loro familiari conviventi;
b) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione,
detenzione ed uso di sostanze radioattive;
c) derivanti dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
d) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o
trasporto in genere, salvo quanto precisato nei punti e), f ), g) ed i) del precedente art. 27
Garanzie ed eventi assicurati;
e) derivanti da proprietà ed uso di unità naviganti a motore, a vela con motore ausiliario e
di aeromobili;
f ) da furto;
g) causati a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto precisato ai punti f )
e l) del precedente art. 27 Garanzie ed eventi assicurati;
h) causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui
detenute quando tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all'Assicurato (questi eventi sono assicurabili con la
garanzia Ricorso terzi prevista alla Sezione 1 - Incendio);
i) a cose derivanti dalla fuoriuscita d'acqua per l'occlusione o la rottura accidentale, anche a
seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
l) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto al punto q) dell'art. 27 Garanzie ed eventi assicurati;
m)da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti dall'esercizio di una professione od attività comunque retribuita, salvo quanto
previsto all'art. 27.1 Vita Privata, punto n) e all’art. 27.3 Bed & Breakfast;
o) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
p) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
q) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria salvo sia stato risposto SI alla dichiarazione
13 riportata sulla scheda di polizza (questo rischio è assicurabile con l'allegato Caccia
mod. M001);
r) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma
dell'amianto.
ESCLUSIONI 30.
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Norme che regolano
la sezione 5 - assistenza
31.
ASSISTENZA
ESTENSIONE
31.1 TERRITORIALE
SERVIZI
31.2 PRESTATI
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La Centrale Operativa provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza, a mezzo
di propri tecnici e operatori, le prestazioni qui di seguito esposte.
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
1) Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento
di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società
a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la
riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da
una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente
erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
Sono esclusi:
- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili,
collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature
mobili degli elettrodomestici.
2) Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di
asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di Euro 260,00.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.), a sinistri
dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza
dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o
otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
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3) Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di
corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa
provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la
riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo del Contraente/Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
4) Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di
emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo la Società a
proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la
riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.
5) Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento
di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la
Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.
Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
6) Rientro anticipato
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri
descritti ai precedenti punti 1., 2. e 3., oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti
vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla
propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà, al Contraente/Assicurato stesso, un
biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la
Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di
Euro 260,00.
Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in
loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa una
adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
7) Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della
stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato
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a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore e in ogni caso
garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche
istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.
8) Informazioni per la casa
Qualora l'Assicurato, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2. e 3.,
oppure in conseguenza di uno dei seguenti eventi verificatisi nell'abitazione: furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, necessiti di ricevere
informazioni su nominativi e recapiti di artigiani, servizi di riparazioni d'emergenza,
Autorità Pubbliche e servizi di pronto intervento, telefonando alla Centrale Operativa
potrà ricevere tutte le informazioni richieste.
9) Trasferimento di mobili
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, si renda
necessario effettuare il trasferimento degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la
Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità
locali, un veicolo di tipo utilitario oppure un furgone con peso complessivo a pieno carico di 35 q.li, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di 3 giorni (72 ore) per sinistro con percorrenza illimitata.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, per le assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di
noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla
Società di noleggio.
10) Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un
periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa
organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa
non compresa nei costi di trasloco.
L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre
i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti
presso altri luoghi, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.
ESCLUSIONI
ED EFFETTI
GIURIDICI
RELATIVI
A TUTTE LE
31.3 PRESTAZIONI
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1) Ogni prestazione, viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e
di vandalismo;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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c) dolo del Contraente/Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni.
Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al
Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun
genere a titolo di compensazione.
La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del
paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e
imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla
data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile.
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che
godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in
forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare
comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla
Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra
impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi
a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di
legge.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso
contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono
soggette alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza, il domicilio o la sede il convenuto.
ISTRUZIONI per la RICHIESTA di ASSISTENZA
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento,
l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
facente capo al numero verde 800-015049 oppure al numero 02-58285193
Oppure se non può telefonare può inviare un telex
al 321363 EURA I o un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento n. 8
20135 - MILANO
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) Il tipo di assistenza di cui necessita
2) Nome e Cognome
3) Numero di polizza preceduto dalla sigla LYCA
4) Indirizzo del luogo in cui si trova
5) Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
norme che regolano la sezione 5 - assistenza
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Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
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norme che regolano la sezione 5 - assistenza
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Norme che regolano
la sezione 6 - tutela legale
In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 17 marzo 95 - n. 175 e in accordo con le
opzioni consentite dall'art. 46 di tale decreto, la Società ha scelto di affidare la gestione dei
sinistri di Tutela Giudiziaria Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via IV Novembre, 24
Tel. 0458372632 - 0458372658 Fax 0458351023 in seguito denominata D.A.S.
A quest'ultima dovranno pertanto essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i
documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.
TUTELA
LEGALE 32.
OGGETTO
1. Avvalendosi di D.A.S. per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presenDELLA
te polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale e cioè il rimborso
degli oneri compresi quelli non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per ASSICURAZIONE 32.1
la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza
all'art. 32.6 e 32.7.
2. Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna
dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da D.A.S. ai sensi del successivo art. 41.3
(Gestione del caso assicurativo);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di
Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente
competente ai sensi dell'art. 36 (Cosa fare in caso di sinistro garanzia tutela legale).
1. L'Assicurato è tenuto a:
DELIMITAZIONI
DELL'OGGETTO
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, gli
DELLA
atti ed i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
ASSICURAZIONE 32.2
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso
o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese per controversie con la Società.
3. Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
4. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due
esiti negativi.
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del
verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
norme che regolano la sezione 6 - tutela legale
INSORGENZA
DEL CASO
ASSICURATIVO 32.3
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- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo
abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso
assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
a) durante il periodo di validità della polizza se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza per le vertenze di natura contrattuale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità
del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 36 (Cosa fare in caso di sinistro garanzia tutela legale), entro 12 (dodici) mesi
dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
ESTENSIONE
32.4 TERRITORIALE
1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi
nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono
in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché
il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di
San Marino.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Le garanzie previste all'art. 32.1, comma 1, vengono prestate al Contraente/Assicurato e ai
PRECISAZIONI
componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.
RELATIVE AL
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate uniNUCLEO
32.5 FAMILIARE
camente a favore del Contraente/Assicurato.
OGGETTO DELLA Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata extraprofessionale per:
ASSICURAZIONE a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di
32.6 VITA PRIVATA
terzi;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
c) l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano
rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione
obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
OGGETTO DEL- Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario
L'ASSICURAZIONE di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'Assicurato e indicato in
32.7 IMMOBILE
polizza per:
a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di
terzi;
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b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
c) sostenere controversie relative a contratti di locazione per l'immobile indicato in polizza
(costituente l'abitazione dell'Assicurato) nonché altri immobili secondari o stagionali
“purché utilizzati dall'Assicurato”.
Le garanzie non sono valide per:
a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) vertenze in materia fiscale, tributaria e amministrativa;
c) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti
di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o
impiego di sostanze radioattive;
d) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale,
rapporti tra soci e/o amministratori;
e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
f ) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione
obbligatoria di legge;
g) fatti dolosi delle persone assicurate;
h) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
i) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
l) le vertenze di natura contrattuale in genere, fatta eccezione per quanto di cui all'art. 32.7,
lettera “C”.
ESCLUSIONI
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32.8
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Cosa fare in caso
di sinistro
L'inadempimento degli obblighi di avviso del Contraente o dell'Assicurato può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
OBBLIGHI
IN CASO
33. DI SINISTRO
Validi per le Sezioni 1- Incendio, con esclusione della garanzia Ricorso terzi, 2 - Furto, 3
- Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Danni a terzi.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico
della Società secondo quanto previsto dalI'art. 1914 Codice Civile;
b) adoperarsi immediatamente per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste e di quelle danneggiate;
c) darne avviso a mezzo lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza specificando le circostanze dell'evento, l'importo approssimativo del danno, l'Agenzia e il numero di polizza;
d) fare, entro i cinque giorni successivi da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta
all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando la data e causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
e) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a 30 giorni dalla data dell'accertamento del
danno da parte della Società, senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità, salvo
diversa comunicazione inviata con lettera raccomandata da parte della Società stessa;
f ) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del
rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché
esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
h) dare avviso alla Società dell'eventuale recupero delle cose rubate in tutto o in parte, appena ne ha avuto notizia.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) sono a carico della
Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che
le spese sono state fatte inconsideratamente.
OBBLIGHI
IN CASO
DI SINISTRO:
GARANZIA
RIMBORSO SPESE
SANITARIE PER
LESIONI ALLA
PERSONA A
SEGUITO DI
34. SCIPPO E RAPINA
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare denuncia a mezzo lettera raccomandata alla Società entro tre giorni dal fatto o da
quando ne ha avuto conoscenza o la possibilità, indicando il luogo, il giorno, l'ora e la
causa dell'evento e fornendo una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
b) corredare la denuncia di certificato medico e presentare idonea documentazione in originale delle spese sanitarie riconosciute entro 90 giorni dalla data del sinistro;
c) consentire, se necessario, alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, con le modalità previste dalla legge sulla Privacy ma sciogliendo i sanitari dal segreto professionale.
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OBBLIGHI
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
IN CASO DI
SINISTRO:
a) fare denuncia a mezzo lettera raccomandata alla Società entro tre giorni dal fatto o da
GARANZIA
quando ne ha avuto conoscenza provvedendo alla narrazione del fatto causa del danno o
RESPONSABILITÀ
della controversia, con l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, della CIVILE (COMPRESI
controparte e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; IL RICORSO TERZI
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giu- DA INCENDIO E
LA GARANZIA
diziari relativi ai sinistri, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa;
ACQUA
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il
CONDOTTA consenso della Società.
DANNI A TERZI)
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) immediatamente denunciare a mezzo lettera raccomandata alla Società o a D.A.S. qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
b) fare pervenire alla Società o a D.A.S., notizia di ogni atto a lui notificato tempestivamente
e, comunque, entro il termine utile per la difesa;
c) informare immediatamente la Società o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su
richiesta, metterli a disposizione;
d) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in
modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Il Contraente ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia,
indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se il Contraente o l'Assicurato non fornisce tale indicazione, D.A.S. lo invita a scegliere il
proprio legale e, nel caso in cui il Contraente non vi provveda, può nominare direttamente
il legale, al quale il Contraente deve conferire mandato.
Il Contraente ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di
conflitto di interessi con la Società e/o D.A.S.
In caso di richiesta di assistenza l'Assicurato potrà:
telefonare alla Centrale Operativa al
numero verde 800 015049 per le telefonate dall'italia
oppure al numero 02 58286193 per le telefonate dall'estero,
oppure se non può telefonare, può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a
Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento 8 - 20135 Milano.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
a) il tipo di assistenza di cui necessita;
b) nome e cognome;
c) numero di polizza preceduto dalla sigla LYCA;
d) indirizzo del luogo in cui si trova;
e) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamano nel corso dell'assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi,
fatture, ricevute delle spese.
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35.
OBBLIGHI
IN CASO
DI SINISTRO:
GARANZIA
TUTELA LEGALE 36.
OBBLIGHI
IN CASO
DI SINISTRO:
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In ogni caso, l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
COESISTENZA DI
PIÙ COPERTURE
ASSICURATIVE
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a mezzo lettera raccoman(COASSICURAdata a tutti gli Assicuratori e richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il
ZIONE
38. INDIRETTA)
rispettivo contratto autonomamente considerato.
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Norme di liquidazione
sinistri
NORME COMUNI
A TUTTE LE SEZIONI 39.
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente
le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. In tale fattispecie, la Società si riserva di perseguire l'Assicurato nelle sedi più opportune.
ESAGERAZIONE
DOLOSA
DEL DANNO 39.1
Qualora, in caso di sinistro, la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo ASSICURAZIONE
dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a PRESSO DIVERSI
pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il ASSICURATORI 39.2
proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà esseLIMITE
MASSIMO
re tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, riportata per ciascuna partita sulla
DI INDENNIZZO 39.3
scheda di polizza.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione, la
Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di
liquidazione, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte del terzo. Se è stato aperto un
procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo del Contraente o dell'Assicurato.
PAGAMENTO
DELL'INDENNIZZO 39.4
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
TITOLARITÀ
DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati dal Contraente
NASCENTI
e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per l'accertaDALLA POLIZZA 39.5
mento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi titolari dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua
facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere
pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Per le Sezioni 1- Incendio, con esclusione della garanzia Ricorso terzi, 2 - Furto, 3 - Altri
danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Danni a terzi.
NORME VALIDE 40.
L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti, nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima
su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono deman-
PROCEDURA
PER LA
VALUTAZIONE
DEL DANNO 40.1
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date al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle
parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
MANDATO
40.2 DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il
rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli
obblighi di cui agli artt. 33 e 34;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di
cui all'art. 40.3;
d) stimare il valore del fabbricato al momento del sinistro, applicando i criteri di cui all’art.
40.3;
e) stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c), d) ed e), sono obbligatori per le Parti le quali
rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
VALORE
DELLE COSE
ASSICURATE
AL MOMENTO
40.3 DEL SINISTRO
L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) Fabbricato
Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area e senza tenere conto del deprezzamento.
b) Contenuto dell'abitazione e/o ufficio privato
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità,
funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante,
fatta eccezione per le cose acquistate nei dodici mesi precedenti la data del sinistro. In
quest'ultimo caso la Società rimborserà il valore risultante dalla fattura di acquisto o altro
documento fiscalmente equivalente o le spese per riparare le cose danneggiate senza applicare il deprezzamento dovuto allo stato d'uso e di conservazione delle stesse. Per gli articoli di abbigliamento il termine di dodici mesi si intende ridotto a sei mesi. Nel caso di
collezioni parzialmente asportate, sottratte o danneggiate, verrà riconosciuto il valore dei
singoli pezzi senza tenere conto del deprezzamento subito dalla collezione stessa.
DETERMINAZIONE Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola
DELL'AMMONTARE partita della polizza, l'ammontare del danno si determina:
40.4 DEL DANNO
a) per il fabbricato:
stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle
soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui delle parti distrutte e/o danneggiate;
b) per il contenuto dell'abitazione e/o ufficio privato:
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• nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero:
- deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose
illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non
dovuti all'Erario senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso;
• nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto:
- deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte
e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non
dovuti all'Erario;
in quest'ultimo caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo dell'oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè
conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante);
c) per i titoli di credito:
per quanto riguarda i titoli di credito, per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società rimborserà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per
l'ammortamento stesso e la sostituzione dei titoli sottratti o distrutti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari rimane stabilito che l'assicurazione vale solo per
gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Per quanto riguarda:
• i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento;
• i titoli per i quali pur essendo ammessa, la procedura di ammortamento non fosse
esperibile;
• i documenti rappresentativi di credito e le carte valori;
la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che,
qualora i titoli sottratti o distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato
soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per
fatto a lui non imputabile.
d) per le spese:
le spese di cui all'art. 14.2 A), B) C) e art. 19 devono essere tenute separate dalle stime di
cui sopra. Per le suddette spese, coperte nella forma a "primo rischio assoluto", l'Assicurato ha diritto di essere integralmente risarcito, nei limiti della somma assicurata e con
l'applicazione dei limiti di indennizzo e franchigie rispettivamente previste.
In caso di insufficienza della somma assicurata alle partite tutte assicurate con la formula “a
PARZIALE
RINUNCIA
valore intero”, entro il limite di tolleranza del 20%, a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile,
la Società rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale degli indennizzi. Qualora tale AD APPLICARE
RIDUZIONE
limite dovesse risultare oltrepassato, la riduzione proporzionale di cui al disposto del predetSUGLI
to art. 1907 del Codice Civile opererà soltanto per la parte eccedente il 20% di tolleranza. INDENNIZZI PER
INSUFFICIENZA
Questa norma non si applica:
DELLA
SOMMA
- in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il fabbricato e/o
ASSICURATA 40.5
il contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie
e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 5.000,00.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in
parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In
quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontanorme di liquidazione sinistri
RECUPERO
DELLE COSE
RUBATE 40.6
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re del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per
le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano
trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni
subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate
che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono
pagando l'indennizzo dovuto.
RIDUZIONE
DELLE SOMME
40.7 ASSICURATE
In caso di sinistro le somme assicurate riportate in scheda di polizza - sotto la Sezione
Incendio, nel caso di Contenuto a primo rischio assoluto, o la Sezione Furto - ed i relativi
limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Resta inteso che, una volta definito il sinistro, tale importo a richiesta del Contraente e con
il consenso della Società, potrà essere reintegrato mediante sostituzione del contratto, dietro
pagamento del relativo rateo di premio.
41.
NORME VALIDE
Per la garanzia Ricorso terzi della Sezione 1- Incendio, per la garanzia Acqua condotta Danni a terzi della sezione 3 - Altri danni ai beni e per la Sezione 4 Responsabilità Civile e
6 Tutela Legale
41.1
GESTIONE
DELLE
VERTENZE
DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali, tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti al Contraente/
Assicurato stesso.
41.2
SPESE LEGALI
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza
per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta a tale titolo superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra
la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano dalla
Società stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
41.3
GESTIONE
DEL CASO
ASSICURATIVO
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. si adopera per realizzare un bonario
componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese del Contraente/Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 36.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado ulteriore di procedimento sia
civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. Il Contraente/Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna
transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione di D.A.S.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata
con D.A.S.
6. D.A.S. così come la Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici
e Periti in genere.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurati-
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vi tra il Contraente/Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce
alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
D.A.S. avverte il Contraente/Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece a D.A.S., che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le
spese liquidate in sede giudiziale o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
norme di liquidazione sinistri
RECUPERO
DI SOMME 41.4
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Normativa
di riferimento
Codice Civile
Le indichiamo qui di seguito un estratto degli articoli del Codice Civile che sono richiamati nel testo o Scheda di polizza.
ART. 1341
CONDIZIONI
GENERALI
DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
ART. 1342
CONTRATTO
CONCLUSO
MEDIANTE MODULI
O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al
modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ART. 1891
ASSICURAZIONE
PER CONTO ALTRUI
O PER CONTO
DI CHI SPETTA
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso
della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
ART. 1892
DICHIARAZIONI
INESATTE
E RETICENZE
CON DOLO
O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se
avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando
il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di
volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
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Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o
per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non
sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta
dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma
dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1893
DICHIARAZIONI
INESATTE
E RETICENZE SENZA
DOLO O COLPA
GRAVE
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1894
ASSICURAZIONE
IN NOME O PER
CONTO DI TERZI
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza
del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere
che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui
è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1897
DIMINUZIONE
DEL RISCHIO
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato
entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore
non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento
del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che
egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1898
AGGRAVAMENTO
DEL RISCHIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce
ART. 1901
MANCATO
PAGAMENTO
DEL PREMIO
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per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle
assicurazioni sulla vita.
ART. 1907
ASSICURAZIONE
PARZIALE
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del
sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che
non sia diversamente convenuto.
ART. 1910
ASSICURAZIONE
PRESSO DIVERSI
ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art.
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente
riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913
AVVISO
ALL'ASSICURATORE
IN CASO
DI SINISTRO
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha
avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1914
OBBLIGO
DI SALVATAGGIO
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del
valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai
mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli
provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le
spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915
INADEMPIMENTO
DELL'OBBLIGO
DI AVVISO O
DI SALVATAGGIO
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il
diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di
ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare
di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri
parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
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L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Nota: Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare, fra le persone nei confronti delle
quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono
esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo
danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico
dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
ART. 1917
ASSICURAZIONE
DELLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
ART. 2952
PRESCRIZIONE
IN MATERIA
DI ASSICURAZIONE
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codice civile
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Normativa
di riferimento
Codice Penale e di Procedura Penale
ART. 583
CIRCOSTANZE
AGGRAVANTI
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva I'acceleramento del parto. La
lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto
deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà
della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.
Nota: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati dall'art.22 della L.22
maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza. Tali argomenti sono ora regolamentati dall'art. 17 della stessa legge.
ART. 649
NON PUNIBILITÀ A
QUERELA DELLA
PERSONA OFFESA,
PER FATTO
COMMESSO
A DANNO
DI CONGIUNTI
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo (624 ss.) in danno:
1) del coniuge non legalmente separato (150 Cod. Civ.);
2) di un ascendente o un discendente (540, 75 Cod. Civ.) o di un affine in linea retta (78
Cod. Civ.) ovvero dell'adottante o dell'adottato (291 Cod. Civ.);
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
(...omissis...)
ART. 535
CONDANNA
ALLE SPESE
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
(...omissis...)
ART. 541
CONDANNA ALLE
SPESE RELATIVE
ALL'AZIONE CIVILE
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il
giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese
processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la
compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda di cui al comma 1. o che assolve l'imputato per
cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la
parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la
compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.
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normativa di riferimento
codice penale e di procedura penale
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Dizionario assicurativo
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate.
Armadio corazzato
a) Pareti e battenti costituiti da:
involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato
cementizio o altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro
materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al
manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e dei
battenti.
Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
b) Movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su
tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato
verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura
a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 300 Kg.
Armadio di sicurezza/Armadio forte
a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo
sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di
altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese.
b) Movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su
tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato
verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura
a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 200 Kg.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Bed & Breakfast
Servizio di alloggio con colazione svolto in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell'abitazione che si trovano nell'ubicazione indicata sulla
scheda di polizza.
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Cassaforte
Contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battente
caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o
termici) cui devono opporsi; chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di
sicurezza (a chiave o a combinazione); peso minimo 200 Kg (tranne per le casseforti a muro,
dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un
dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore a muro,
non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).
Cassaforte a muro
a) Pareti e battente in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.
b) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua,
rifermati da serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica o letterale.
c) Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso
senza demolizione del medesimo.
Centrale operativa
La struttura di Europe Assistance Service S.p.A., costituita da medici, tecnici, operatori, in
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con
l’Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contenuto dell’abitazione e dell’eventuale annesso ufficio privato
(definizione non valida per Garanzia furto in forma “Analitica”)
Mobilio e arredamento in genere per abitazione compresi impianti stereo, audiovisivi, personal computer e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato, dei
componenti il nucleo familiare, dei collaboratori domestici e, per un valore massimo di Euro
2.600,00 anche degli ospiti, mobili di antiquariato, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili
oggetti d’arte, collezioni, oggetti e servizi di argenteria, moquettes e parquettes se poggianti
su preesistente pavimento sottostante, arredamento e dotazioni d'ufficio, studio professionale o gabinetto medico/dentistico dell’Assicurato che deve comunque interessare una parte
non prevalente dell’unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti
con l'abitazione.
Sono altresì compresi:
• oggetti d’oro e di platino, pietre preziose e perle naturali e di coltura, orologi in metallo
diverso da argento, oro e platino, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, compresi quelli derivanti da attività commerciali dell’Assicurato temporaneamente riposti
nell’abitazione;
• impianti di prevenzione e di allarme;
• biciclette e motori marini di potenza fiscale non superiore a CV3;
• le cose contenute nei locali di pertinenza (quali ad esempio: garage, piscina, cantina, box,
centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione,
ad eccezione del box/garage di proprietà o in locazione, che può essere situato anche nelle
immediate vicinanze e cioè nel raggio di 500 metri dall’ubicazione assicurata.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti compresi motori marini di potenza
fiscale superiore a CV3 e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.
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Cose nelle dipendenze
(Definizione specifica per la Garanzia furto in forma “Analitica”)
Provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant'altro inerente l'abitazione o in uso
all'Assicurato,compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici e televisivi, ottici, elettronici,
veicoli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.
Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano, tra i quali
il pagamento del premio.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali (limitatamente alla sola Sezione 2 - Responsabilità Civile).
Dimora abituale
Abitazione nella quale l'Assicurato o i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in
cui l’Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica.
Dipendenze
Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box etc.) non
comunicanti con i locali dell'abitazione, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a
quelle del fabbricato di cui l'abitazione fa parte.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Il costringere qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa,
procurando ad altri o a sé un ingiusto profitto con altrui danno.
Fabbricato/i
L’unità immobiliare o le unità immobiliari, situate in Italia, Repubblica di San Marino o
Città del Vaticano, costituente dimora abituale ed eventuali dimore secondarie dell’Assicurato, composta/e dal complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero
immobile o parte di esso - adibiti ad abitazione civile.
Sono compresi:
• fissi, infissi e opere di fondazione o interrate;
• serramenti, porte, finestre, impianti fissi di qualsiasi tipo o installazioni considerate
immobili per natura o per destinazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, tutte le
finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi
moquettes e parquettes se costituenti unica pavimentazione poggiante sul vivo di muratura e non su pavimentazione preesistente, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.);
affreschi, statue e mosaici che non abbiamo valore artistico, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli anche manovrabili elettricamente;
• le pertinenze (quali ad esempio: giardino, garage, piscina, cantina, box, centrale termica e
simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione, ad eccezione del
box/garage di proprietà o in locazione, che può essere situato anche nelle immediate vicinanze e cioè nel raggio di 500 metri dall’ubicazione assicurata.
Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota
di proprietà comune.
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Nell’unità immobiliare adibita a dimora abituale è compreso l’ufficio, studio professionale o gabinetto medico/dentistico dell’Assicurato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell’unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l’abitazione.
Sono escluse le unità immobiliari site in:
• fabbricati costruiti con strutture portanti verticali e/o pareti esterne e copertura del tetto
in materiale combustibile;
• fabbricati che per più di 1/3 siano adibiti ad uso diverso da abitazioni, uffici e studi professionali.
Sono altresì esclusi:
• quanto indicato sotto la definizione “contenuto”.
Fenomeno elettrico
Qualunque danno materiale e diretto causato da correnti e scariche elettriche anche se conseguenti a fulmine, esclusi i danni diretti del fulmine.
Franchigia
L’importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dall’ammontare del danno
che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto
L’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne un
ingiusto profitto per sé o per altri.
Impianto di allarme
Impianto di allarme automatico antifurto conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
Incendio
La combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare
che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità
La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal
Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili “esplodenti” che, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, rispondono alle seguenti caratteristiche:
• ossigeno;
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti sostanze e prodotti che, a contatto
con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente s’infiammano.
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Materiali combustibili
Materiali che non soddisfano i requisiti di “incombustibilità” (vedi definizione).
Massimale
La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso cui è tenuta la Società in
caso di sinistro.
Mezzi di custodia
Mobili, costruiti con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, quali Casseforti a muro o Armadi di sicurezza o
Armadi corazzati.
Mobilio e Arredamento
(Definizione specifica per la Garanzia furto in forma “Analitica”)
Mobilio e arredamento in genere per abitazione e per uffici e studi professionali se comunicanti con l'abitazione stessa, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, impianti di prevenzione e allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori (vedi definizione). Gli oggetti pregiati sono compresi con i limiti di indennizzo indicati.
Oggetti pregiati (Definizione specifica per la Garanzia furto in forma “Analitica”
Quadri e tappeti di valore singolo superiore a euro 250,00, arazzi, sculture, oggetti d’arte
(esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale.
Polizza
Il documento contrattuale, sottoscrittodalle parti, che prova l’assicurazione.
Portoncino blindato
Porta con battente rinforzato da lamina metallica e serratura di sicurezza con chiavistelli su
tre lati.
Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).
Prestazioni
Relativamente alla Sezione Assistenza, sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa
all'Assicurato.
Preziosi
Gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle
naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale.
Primo rischio assoluto
Forma assicurativa per la quale non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
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Rapina
La sottrazione di cose mediante violenza o minaccia avvenuta nei locali indicati in polizza
quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Responsabilità civile
Il principio giuridico secondo cui chi è responsabile di un fatto colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il danno.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scheda di polizza
Il documento che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto, riporta
gli elementi identificativi, le dichiarazioni del Contraente, le somme assicurate, le eventuali
franchigie, i richiami di prestazioni, l'effetto, la scadenza della copertura e il premio.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto
La quota di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio/implosione
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione;
gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro o caso assicurativo
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, che per la Sezione
Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l'assicurazione e per la Sezione
Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
Società
La Compagnia di assicurazioni Alleanza Toro S.p.A. - Sede Legale: via Mazzini, 53 - 10123
Torino - Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse
pavimentazioni e soffittature.
Strutture portanti verticali
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
Tubo interrato
La tubatura affogata nel terreno, con o senza coibentazione, al di fuori del perimetro di fondazione del fabbricato assicurato.
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Tutela legale
L'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 175/95 - artt. 31 e seguenti.
Unico caso assicurativo
Per la Sezione Tutela Legale è il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Valori
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, compresi quelli derivanti da attività commerciali dell'Assicurato temporaneamente riposti nell'abitazione.
Vetro antisfondamento
Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali.
Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una
lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.
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Pagina A-Master A
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
FORMULA
CASA PIÙ
LA POLIZZA CHE ASSICURA L’INCENDIO
ED IL FURTO DELL’ABITAZIONE
E LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE
MOD. S01L - 480 - ED. 02/09 - SAP 10310996
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