Le società cooperative
nell’ordinamento
civilistico
a cura della Dott.ssa Tiziana Rumi
Reggio Calabria 3 luglio 2008
Le società cooperative
Origini storiche e requisiti
• Il movimento cooperativo è nato in Inghilterra nella prima
metà del XIX secolo.
• Nel 1844 fu aperto uno spaccio di generi alimentari dagli
Equitable Pioniers di Rochdale al fine di difendere la classe
lavoratrice dalla pressione dello sviluppo del capitalismo,
assicurando condizioni di vita e di reddito migliori.
• Successivamente il movimento perse, poco alla volta la sua
originaria impronta sociologica e classista e le cooperative
finirono per essere considerate , nei vari ordinamenti
europei, come formule organizzative dell’iniziativa economica
privata alla quale potevano fare ricorso tutte le categorie
sociali, anche quelle più evolute e meno bisognose di
protezione.
Le società cooperative
Origini storiche e requisiti
•
•
•
•
•
•
•
Le cooperative si caratterizzavano per i seguenti requisiti:
A) mutualità, intesa come reciprocità delle prestazioni volta ad
escludere l’imprenditore - intermediario capitalista;
B) principio della porta aperta, ovvero la possibilità per uomini e
donne di aderire e/o di uscire dalla cooperativa;
C) democraticità dell’organizzazione, espressa dal voto a testa,
indipendentemente dal valore della partecipazione sociale;
D) limitazione della remunerazione del capitale e distribuzione
degli avanzi di gestione come ristorni, ovvero accantonamento
degli stessi per il potenziamento e lo sviluppo dell’impresa.
Il successo dell’iniziativa, nata come cooperativa di consumo, portò
nel 1854 alla nascita della Rochdale Manifacturing Society, che
estese la sua attività al campo della produzione.
Il movimento si diffuse, poi, in diversi paesi europei compresa
l’Italia.
Le società cooperative
Le Fonti
•
•
•
•
•
•
•
La legislazione italiana in questa materia ha avuto una lunga storia.
Le tappe più significative sono così sintetizzabili:
Il codice di commercio del 1882 (artt. 219 – 228).
Successivamente la l. 25.6.1909, n. 442 ed il relativo
regolamento (r. d. 12.2.1911,n. 278) regolavano le cooperative e
i loro consorzi ammessi agli appalti pubblici;
Il r.d. 30.12.1923, n. 3269 (legge del registro) relativo alle
agevolazioni tributarie per le cooperative;
La legislazione fascista con i r. d. l. 30.12.1926, n. 2288 e
11.12.1930, n. 1882;
Il codice civile del 1942, dove la mutualità diventa elemento
essenziale delle cooperative;
La Costituzione (v. art. 45) riconosce la funzione sociale della
cooperazione;
Le società cooperative
Le Fonti
•
Il d. lgs. 14.12.1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) c.
d. legge Basevi, che ha ridisegnato in modo più democratico la
disciplina della vigilanza a mezzo delle ispezioni ordinarie e
straordinarie, affidando l’esecuzione delle prime alle associazioni
nazionali di rappresentanza delle cooperative, e quella delle
seconde alla autorità ministeriale. La legge ha anche esteso a tutte
le cooperative l’obbligo di iscrizione nel registro prefettizio,
dapprima istituito per le cooperative ammissibili ai pubblici appalti,
quale condizione per il godimento di tutti i benefici tributari e di
altro genere previsti dalle leggi. Questa legge, oltre a stabilire il
numero minimo di soci richiesto per la costituzione delle
cooperative ha disciplinato, per la prima volta, i requisiti
mutualistici, indicandoli nei limiti alla distribuzione degli utili e
delle riserve, e nella devoluzione disinteressata del capitale.
Le società cooperative
Le Fonti
• La legge Basevi è stata novellata sia con la
l. 17.2.1971, n. 127, che ha sancito il
divieto di trasformazione della società
cooperativa in società ordinaria anche se la
relativa deliberazione sia presa
all’unanimità, sia dalla l. 31.1.1992, n. 59
che ha modificato sia il limite massimo
delle quote o azioni che ciascuna persona
fisica può possedere, sia il numero minimo
dei soci delle cooperative, ridotto a 15.
Le società cooperative
Le Fonti
• La successiva legislazione repubblicana si presenta vasta e
frammentaria.
• Il d.p.r. 29.9.1973, n. 601 che ha disciplinato
unitariamente le agevolazioni tributarie per la cooperazione
(artt. 10 – 13).
• La l. 17.7.1975, n. 400 ha uniformato ed accelerato la
procedura di liquidazione coatta amministrativa delle
cooperative.
• La l. 5.8.1981, n. 416 sull’editoria ha introdotto le
cooperative editrici con un’apposita disciplina.
• Interessanti sono poi due leggi degli anni ’90 e,
precisamente, la l. 8.11.1991, n. 381, che ha disciplinato
la nuova figura delle cooperative sociali e la già citata l.
31.1.1992, n. 59 che si è occupata anche del
finanziamento delle cooperative.
Le società cooperative
Le Fonti
• Le riforme degli anni 2001 – 2003 si sono concretate nelle
tre leggi seguenti:
• L. 3.4.2001, n. 142 sulla Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore;
• D. lgs. 2.2.2002, n. 220, Norme in materia di riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi;
• D. lgs. 17.1.2003, n. 6 sulla Riforma organica della
disciplina delle società di capitali e società cooperative.
• Oggi la disciplina generale delle società cooperative si trova
nel Libro V del codice civile, sotto il Titolo VI, rubricato
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (artt.
2511 – 2548 c. c.) come riformato dalla Novella del 2003.
Le società cooperative
definizione e scopo mutualistico
• La nuova definizione della società cooperativa è
contenuta nell’art. 2511 c. c., il quale stabilisce che le
cooperative sono società a capitale variabile con scopo
mutualistico.
• L’elemento fondamentale della definizione è lo scopo
mutualistico che caratterizza ogni tipo particolare di
società e giustifica l’organizzazione interna delle
cooperative.
• Lo scopo mutualistico attribuisce, inoltre, alle
cooperative particolare meritevolezza e, quindi, funzione
sociale ex art. 45 Cost., sempre che la mutualità serva
a realizzare bisogni economici particolarmente
significativi.
Le società cooperative
definizione e scopo mutualistico
• Secondo l’opinione tradizionale e prevalente lo scopo
mutualistico consiste nella reciprocità di prestazioni tra
società e soci (c. d. gestione di servizio) che sarebbe
assente dallo scopo delle società ordinarie.
• Lo scopo mutualistico delle cooperative si traduce in
particolare nell’obbligo della società di fornire beni,
servizi e occasioni di lavoro ai propri membri a condizioni
più favorevoli di quelle di mercato.
• Il vantaggio mutualistico può essere realizzato con due
tecniche distinte: quella del vantaggio immediato, e quella
del vantaggio differito (o ristorno).
• Non mancano in dottrina accenni alla rilevanza esterna della
mutualità (es. estensione a terzi del beneficio mutualistico).
Le società cooperative
coop. a mutualità prevalente e coop. diverse
•
•
•
•
•
•
La Novella ha introdotto una distinzione nuova nel nostro
ordinamento tra cooperative a mutualità prevalente (definite
anche protette) e cooperative a mutualità non prevalente
(definite anche diverse).
Le cooperative a mutualità prevalente sono caratterizzate dal
fatto:
a) di agire prevalentemente con i propri soci;
b) di possedere nello statuto alcune clausole che limitano la
partecipazione dei soci agli utili di esercizio e alle riserve
accumulate durante la vita della società.
Del primo criterio distintivo (prevalenza degli scambi con i soci
rispetto a quelli con i terzi) si occupano gli artt. 2512 e 2513 c. c.
Il criterio generale è che la gestione cooperativa si considera
indirizzata prevalentemente verso i soci quando il volume
complessivo degli scambi con i soci è superiore al 50% degli scambi
con i terzi non soci.
Le società cooperative
coop. a mutualità prevalente e coop. diverse
•
•
•
•
•
Del secondo criterio (limitazione della partecipazione dei soci agli utili) si
occupa l’art. 2514 c. c. che stabilisce che una cooperativa rientra nella
categoria della mutualità prevalente quando, oltre ad agire prevalentemente
con i soci, il suo statuto preveda:
a) il divieto di distribuzione di dividendi nella misura dell’interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di ripartizione delle riserve tra i soci cooperatori durante la
vita della società;
d) in caso di scioglimento del rapporto sociale o di scioglimento dell’intera
società, la devoluzione del patrimonio sociale (eccedente il capitale che va
rimborsato ai soci) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
Le società cooperative
coop. a mutualità prevalente e coop. diverse
• Le principali distinzioni tra le due forme di cooperative :
• a) le coop. a mutualità prevalente sono dotate di un
patrimonio gravato da vincoli di indivisibilità tra i soci,
mentre le cooperative diverse hanno un patrimonio in larga
misura divisibile tra i soci;
• b) solo le cooperative a mutualità prevalente godono delle
agevolazioni tributarie riservate dalla legge alle imprese
mutualistiche;
• c) solo le cooperative diverse, non avendo una marcata
impronta mutualistica, possono trasformarsi in società
lucrative, a condizione che devolvano ai fondi mutualistici il
valore effettivo del patrimonio sociale che eccede il capitale
(art. 2545 decies e ss.).
Le società cooperative
scopo mutualistico e attività lucrativa
•
•
•
•
•
Le cooperative abbandonano spesso il modello ideale della mutualità
pura aggregandosi in consorzi o dando vita a gruppi di imprese.
Le cooperative possono costituire consorzi riconducibili a tre
tipologie: consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti;
consorzi di cooperative in forma cooperativa e consorzi di
cooperative per il coordinamento della produzione e degli
scambi.
Inoltre, ex art. 27 quinquies dei Provvedimenti per la cooperazione
le cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere soci di
S.p.A. o S. r. l..
Infine, l’art. 2545 septies ha introdotto nel nostro sistema il
gruppo cooperativo paritetico.
il nostro ordinamento consente alle cooperative di perseguire
anche uno scopo di lucro, purché vengano rispettate alcune regole
patrimoniali particolari, che escludano il c. d. lucro soggettivo.
Le società cooperative
scopo mutualistico e attività lucrativa
• La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e
quelle diverse incide anche su questo punto.
• Difatti, per le cooperative a mutualità prevalente il
legislatore ha introdotto una serie di regole (la prevalenza e
la non lucratività) che riducono i margini del c. d. lucro
soggettivo.
• Per le cooperative diverse, non fiscalmente agevolate,
invece, il legislatore ha ampliato la possibilità di svolgere
attività speculative dei cui risultati possono profittare i soci
e i finanziatori dell’impresa.
• Tuttavia, il legislatore non ha tracciato una netta linea di
demarcazione tra le due tipologie di cooperative.
Le società cooperative
scopo mutualistico e attività lucrativa
•
•
Per tutte le cooperative l’art. 2525 c. c. e le leggi speciali
stabiliscono limiti massimi ai conferimenti in danaro dei soci. Nelle
cooperative nessun socio può avere una quota o possedere azioni di
valore superiore a 100.000 euro o, nelle coop. con più di 500 soci,
superiore al 2% del capitale sociale.
La l. 59 del 1992 (artt. 7 – 21) ha permesso la c. d. rivalutazione
delle quote imputando gli utili di esercizio al capitale sociale,
attraverso un vero e proprio aumento gratuito del capitale
sociale, che prima si riteneva vietato per effetto delle clausole
statutarie di non lucratività della legge Basevi. Gli utili di esercizio
vengono così indirettamente attribuiti ai soci cooperatori, sia
pure entro i limiti della partecipazione massima oggi consentita
(100.000 euro) eventualmente rivalutata; e i soci potranno
appropriarsene in occasione dello scioglimento del rapporto sociale
o in caso di scioglimento della società, senza conseguenze sul
trattamento di favore goduto dalla società.
Le società cooperative
scopo mutualistico e attività lucrativa
•
•
•
Il codice e le leggi speciali stabiliscono per le cooperative un
sistema particolare di distribuzione e devoluzione degli utili. In
tutte le cooperative almeno il 30% degli utili deve essere
innanzitutto destinato alla riserva legale (2545 quater). Una quota
del 3% degli utili deve essere poi corrisposta ai Fondi mutualistici
(art. 11 l. 59 del 1992 e 2545 quater).
Nelle cooperative a mutualità prevalente non è consentita la
ripartizione delle riserve tra i soci in caso di scioglimento del
singolo rapporto sociale. E’ però consentito il rimborso del capitale
rivalutato e del sovraprezzo (2535 c. c.; artt. 7 e 9 l. 59 del 1992).
Invece nelle cooperative diverse può esservi una liquidazione della
quota comprendente il valore delle riserve tra i soci.
Per quanto infine riguarda lo scioglimento della società nelle
cooperative protette il patrimonio eccedente il capitale deve
essere devoluto ai Fondi mutualistici; mentre nelle cooperative
diverse esso può essere ripartito tra i soci.
Le società cooperative
scopo mutualistico e attività lucrativa
•
•
•
Per evitare la sottocapitalizzazione delle cooperative la legge ha introdotto
una serie di misure che consentono anche a queste società di fare ricorso al
risparmio dei soci e dei terzi. Le cooperative sono state abilitate alla
raccolta del risparmio attraverso obbligazioni (art. 2 d. lgs. 342 del 1999)
e, entro certi limiti, possono raccogliere risparmio presso i soci. Inoltre, le
cooperative possono ottenere dai propri soci prestiti fiscalmente agevolati.
La l. 59 del 1992 aveva introdotto le figure dei soci sovventori e degli
azionisti di partecipazione cooperativa entrambi portatori di interessi
lucrativi e non mutualistici. La riforma ha confermato ed ampliato le linee di
tendenza della del 1992 e per tutte le cooperative ha previsto accanto ai
soci cooperatori i c.d. finanziatori, soci e non soci (2526 c. c.) tra i quali
rientrano le due categorie suddette.
I finanziatori sottoscrivono strumenti finanziari diversi dalle azioni e
possono avere particolari diritti patrimoniali e amministrativi. La legge però
evita che gli interessi lucrativi dei soci finanziatori possano prevalere sugli
interessi mutualistici dei soci cooperatori.
Le società cooperative
scopo mutualistico e attività lucrativa
• L’art. 2511 c. c. considera la variabilità del capitale come un
elemento essenziale della definizione di società cooperativa.
• La variabilità del capitale delle cooperative significa che in
esse il capitale sociale può essere aumentato gratuitamente
mediante l’accoglimento da parte degli amministratori delle
domande di ingresso di nuovi soci (porta aperta: 2528 c. c.);
mentre nelle società lucrative l’aumento del capitale (a
pagamento) avviene normalmente attraverso un
procedimento di modificazione formale dell’atto costitutivo
(con deliberazione dell’assemblea straordinaria).
• Variabilità del capitale nelle cooperative esiste anche per le
ampie possibilità di recesso concesse dalla legge e per la
possibilità di esclusione dei soci.
Le società cooperative
Costituzione
•
A differenza delle S. p. A. e delle S. r. l. che possono nascere
anche per atto unilaterale (artt. 2328 e 2463 c. c.) la cooperativa
ha un fondamento contrattuale.
•
Si tratta di un contratto con comunione di scopo.
•
Il carattere contrattualistico è notevolmente appannato in alcuni
tipi di cooperative come i consorzi agrari.
•
Non contrasta con il fondamento contrattuale della cooperativa,
invece, il procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione
(art. 2333 ss. c. c.). che è applicabile anche alle cooperative in
quanto richiamato dall’art. 2519 c. c.
Le società cooperative
Costituzione
• Quanto al contenuto del contratto di società cooperativa,
si applica, per quanto compatibile l’art. 2247 c. c.
• In tale definizione si rinvengono i quattro elementi
caratteristici:
• Persone;
• Fondo comune (costituito dai conferimenti di soci);
• Oggetto sociale(esercizio in comune di un’attività
economica);
• Causa mutualistica (soddisfazione di un bisogno comune).
• Quest’ultimo elemento, che diverge essenzialmente dalla
definizione dell’art. 2247 c. c., non è definito ma solo
indicato nell’art. 2511 c. c.
Le società cooperative
Atto costitutivo - requisiti
• Come per le S.p.A., le regole per il funzionamento della
cooperativa sono normalmente inserite in uno statuto, che è
parte integrante dell’atto costitutivo (art. 2521, 4 c.) e ne
condivide la natura di atto di autonomia privata.
• La forma dell’atto costitutivo è quella dell’atto pubblico ed
i suoi elementi contenutistici sono individuato dall’art. 2521.
• Tra essi assume particolare importanza la denominazione
della società cooperativa.
• Accanto alla denominazione, nell’atto costitutivo è richiesta
l’indicazione del comune in cui si trova la sede della società
e delle eventuali sedi secondarie.
Le società cooperative
Atto costitutivo - requisiti
•
•
•
•
L’atto costitutivo deve indicare, altresì, la quota di capitale
sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e se il
capitale è ripartito in azioni il loro valore nominale.
La costituzione di società cooperative presuppone la causa
mutualistica.
Nell’atto costitutivo devono anche essere stabilite <<le regole per
lo svolgimento dell’attività mutualistica>>, e si può prevedere
<<che la società svolga la propria attività anche con terzi>>.
L’art. 2521, 3 c. n. 8, prevede che l’atto costitutivo indichi anche le
regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la
ripartizione dei ristorni. Nel caso di cooperative protette il limite
per distribuire gli utili è pari all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato, mentre nelle cooperative diverse il limite
è rimesso all’autonomia statutaria.
Le società cooperative
Atto costitutivo - modificazioni
• Nelle cooperative assumono rilievo le deliberazioni che
modifichino l’oggetto sociale, i requisiti dei soci, le norme
regolamentari sul rapporto mutualistico ecc..
• Il passaggio dalla prevalenza alla non prevalenza e
viceversa può dipendere o da modifiche dell’atto costitutivo
(es. eliminazione di clausole di non lucratività) o da
comportamenti della società (es. mancato rispetto delle
clausole statutarie sulla prevalenza).
• L’art. 2545 octies , infatti,stabilisce che la società perde
la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando
per due esercizi consecutivi non rispetta la condizione di
prevalenza di cui all’art. 2513 c. c. o modifica le previsioni
statutarie ex art. 2514 c. c.
Le società cooperative
trasformazione
• A differenza delle cooperative a mutualità prevalente,
quelle diverse possono trasformarsi in società ordinarie.
• La trasformazione delle cooperative diverse implica la
devoluzione ai Fondi mutualistici del valore effettivo del
patrimonio, dedotti il capitale, i dividendi maturati e il
valore del capitale minimo della nuova società (art. 2545
undecies c.c.).
• L’art. 2506 septies c. c. ha previsto la possibilità della
trasformazione di società di capitali in società cooperativa,
con conseguente modifica dello scopo sociale.
Le società cooperative
fusione e scissione
•
•
•
•
•
Quanto alla fusione ed alla scissione di società cooperative, l’art.
2545 novies si limita a rinviare agli artt. 2501 e 2506 c. c.
La fusione di cooperative può attuarsi mediante costituzione di una
società nuova o incorporazione in una società di una o più altre (art.
2501 c. c.).
La fusione è omogenea se riguarda due o più società tutte
caratterizzate dallo scopo mutualistico;
La fusione è eterogenea o promiscua quando riguarda società
mutualistiche e lucrative. Quest’ultima, tuttavia, non è ammessa
tranne che nelle ipotesi delle banche popolari e delle banche di
credito cooperativo (artt. 31 e 36 t. u. b.).
Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più
società preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo
patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni
o quote ai suoi soci (art. 2506 c. c.).
Le società cooperative
pubblicità
• Oltre alla pubblicità nel registro delle imprese le
cooperative sono assoggettate a specifici oneri pubblicitari.
• L’art. 15 d. lgs. 2.2.2002, n. 220 ha istituito a fini anagrafici
e della fruizione dei benefici fiscali e di altra natura l’Albo
nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e
i loro consorzi. Infine, con decreto ministeriale del
23.6.2004 è stato istituito il nuovo Albo delle cooperative
a mutualità prevalente.
Le società cooperative
Atto costitutivo – i soci
•
L’atto costitutivo deve indicare anche il cognome, il nome, il luogo
e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci (2521,
3c., n. 1). La pluralità dei soci è elemento essenziale dell’atto
costitutivo.
•
L’art. 2522 c. c. stabilisce in 9 il numero minimo dei soci in ogni
caso necessario. La riduzione dei soci al di sotto del numero minimo
comporta la necessità della sua reintegrazione entro 1 anno, pena la
liquidazione della cooperativa.
•
Il numero di soci inizialmente necessario scende a 3 , purché si
tratti di persone fisiche, se la società adotti le forme della S. r. l..
Le società cooperative
Atto costitutivo – i soci
• Se la cooperativa ha la forma di S.r.l. non deve avere,
alternativamente, più di 20 soci, o un attivo patrimoniale
superiore ad 1 milione di euro.
• L’art. 2522, 4c., fa salve le previsioni di leggi speciali per
particolari categorie di cooperative (es. di produzione e di
lavoro ammesse ai pubblici appalti).
• Un numero minimo di soci (200) è sempre richiesto per le
banche popolari e per le cooperative di credito.
• In ogni caso occorre che i soci possiedano i requisiti
personali indicati nell’atto costitutivo.
• L’art. 2527 c. c., a tal riguardo, contiene due regole
fondamentali.
Le società cooperative
Atto costitutivo – i soci
•
•
•
•
Quanto ai soci in prova, il loro numero non può superare 1/3 del
totale dei soci. Al termine del primo quinquennio il socio in prova
diventa socio ordinario, a meno che, non avendo superato in modo
soddisfacente il periodo di prova, non sia escluso al termine del
procedimento previsto dall’art. 2533 c. c.
L’ammissione di nuovi soci si ricollega al principio della porta
aperta espressione dello spirito solidaristico della cooperazione, e
comporta la variabilità del capitale sociale (art. 2524 c. c.).
Tale principio, però, non comporta che chiunque, possedendo i
requisiti necessari, faccia domanda di ingresso, abbia un diritto ad
essere accolto: infatti l’art. 2528 c. c., riformato, non concede agli
aspiranti soci la possibilità di rivolgersi al tribunale in caso di
rifiuto illegittimo della società.
Limiti alla libertà di ingresso dei nuovi soci sono dovuti sia a
ragioni di efficienza dell’impresa sia al fatto che le società
cooperative sono caratterizzate dall’intuitus personae.
Le società cooperative
Atto costitutivo – i soci
• Solo per particolari categorie di cooperative i soci devono
presentare specifici requisiti stabiliti dalla legge. Ad es.
nelle cooperative di lavoro i soci devono essere lavoratori ed
esercitare l’arte o il mestiere corrispondenti alla specialità
delle cooperative di cui fanno parte o affini; nelle
cooperative agricole l’attività di coltivazione deve essere
esercitata in via esclusiva ecc.
• Nelle cooperative l’ammissione di nuovi soci non comporta
modifica dell’atto costitutivo, secondo le regole vigenti nelle
società di capitali (2524, 2 c., c. c.).
• Quando ciò avviene l’ingresso di nuovi soci serve ad
aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti
(aumento c. d. a pagamento) e soddisfa esigenze
finanziarie della cooperativa.
•
•
•
•
•
Le società cooperative
Ammissione nuovi soci
Nelle cooperative di credito una maggiore protezione è riservata a
colui che aspiri ad essere ammesso nella società.
In particolare, nel caso delle banche popolari, l’art. 30 del t.u.b.
ha stabilito che:
a) le deliberazioni del consiglio di amministrazione, favorevoli o
contrarie all’ammissione del socio, devono essere motivate avuto
riguardo all’<<interesse della società>>, alle <<prescrizioni
statutarie>> e allo <<spirito della forma cooperativa>>;
b) l’interessato, in caso di rigetto della domanda, può
presentare istanza di revisione al collegio dei probiviri;
c) il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la
domanda quando il collegio dei probiviri ne faccia richiesta.
Le società cooperative
Ammissione nuovi soci
•
•
•
•
Ex art. 34 t.u.b. quando risulta che la banca rigetti ripetutamente
e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio è in
facoltà della Banca d’Italia obbligare la società a motivare e
comunicare agli interessati le deliberazioni di rigetto.
La Novella, per tutte le cooperative prevede che gli amministratori
debbano motivare e comunicare la deliberazione di rigetto entro 60
gg. (2528, 3c, c. c.).
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, chi l’ha proposta può entro 60 gg. chiedere che sul
diniego si pronunci l’assemblea (2528, 4c, c. c.).
Il nuovo socio deve versare un sovraprezzo determinato
dall’assemblea in occasione della approvazione del bilancio (2528,
2c, c. c.).
Le società cooperative
Trasferimento
partecipazione
sociale
•
•
•
Quanto al trasferimento della partecipazione sociale, l’art. 2530
c. c. stabilisce che la quota o le azioni dei soci cooperatori non
possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione
non è autorizzata dagli amministratori. La norma aggiunge che
l’atto costitutivo può vietare la cessione e in tal caso il socio può
recedere con preavviso di 90 gg. dalla società purché siano decorsi
2 anni dall’ingresso nella società.
Sussiste, tuttavia, una più ampia tutela per il socio che voglia
trasferire a terzi la quota sociale, in quanto l’art. 2530 c. c. pur
prevedendo la necessità del placet degli amministratori consente al
socio di rivolgersi al tribunale in caso di diniego illegittimo
dell’autorizzazione.
Difatti, il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 gg. al fine di consentirgli il
ricorso al tribunale. La riforma dunque concede al socio un vero e
proprio diritto al trasferimento della quota (2530, 5c, c. c.).
Le società cooperative
Atto costitutivo –recesso
•
•
•
•
•
Quanto al diritto di recesso l’art. 2532 c. c. esordisce affermando
che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti
dalla legge o dall’atto costitutivo (2521, 3 c., n. 7).
Il recesso, che non può essere parziale, è ammesso per legge: a)
quando l’atto costitutivo vieta la cessione di quote o azioni
(2530 u. c. c. c.); b) quando è previsto per le S.p.A. o S.r.l..
Nelle leggi speciali l’art. 31 del t. u. b. ha stabilito che in caso di
trasformazione di banca popolare in S. p. A. è fatto salvo il diritto
di recesso dei soci dissenzienti o assenti.
La stessa cosa è prevista dall’art. 36 t. u. b. in caso di fusione di
casse di credito cooperativo da cui risultino banche popolari o
banche S. p. A..
Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se
comunicato 3 mesi prima e in caso contrario con la chiusura
dell’esercizio successivo.
Le società cooperative
Atto costitutivo – esclusione del socio
•
•
L’atto costitutivo deve anche stabilire le condizioni per l’esclusione
del socio, che nelle società lucrative sono stabilite dalla legge.
L’art. 2533 c. c., richiamando gli artt. 2524, 2586 e 2288, 1c,
ammette i seguenti casi di esclusione facoltativa o volontaria:a)
mancato pagamento delle quote o delle azioni; b)gravi
inadempimenti che derivano dalla legge o dal contratto;c)
interdizione o inabilitazione del socio; d) condanna del socio ad una
pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici
uffici; e) in caso di conferimento del godimento di una cosa, per il
perimento della cosa per causa non imputabile; f) può essere
escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire
la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà
sia acquistata dalla società (2286, 3c, c. c.); g) infine, il socio può
essere escluso nei casi stabiliti dall’atto costitutivo (2521, 3 c., n.
7, c. c.).
Le società cooperative
Atto costitutivo – esclusione del
socio
• Il socio è escluso automaticamente o di diritto nel caso in
cui venga dichiarato fallito (2288 c. c.).
• In questo caso non è necessaria una deliberazione degli
organi sociali.
• L’esclusione del socio può derivare anche dalla mancanza,
originaria o sopravvenuta, dei requisiti personali.
• La deliberazione di esclusione deve essere effettuata dagli
amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede,
dall’assemblea e deve essere motivata.
• Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione al tribunale, entro 30 gg. dalla comunicazione.
Le società cooperative
Morte del socio
• L’art. 2534 c. c. si occupa della morte del socio e prevede
che i suoi eredi abbiano diritto alla liquidazione della quota.
La norma configura la morte del socio come causa di
scioglimento del rapporto sociale e conferma la rilevanza
dell’elemento dell’intuitus personae all’interno delle imprese
mutualistiche.
• Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere la trasferibilità
mortis causa della partecipazione sociale. Il 2c. dell’art.
2534 c. c. stabilisce, infatti, che l’atto costitutivo può
prevedere la continuazione della società con gli eredi, se
provvisti dei requisiti per l’ammissione nella società.
• In tal caso gli eredi del socio defunto vantano un vero e
proprio diritto all’ammissione, direttamente tutelabile
davanti all’autorità giudiziaria.
Le società cooperative
•
•
•
•
Liquidazione quota soci uscenti
Con riguardo alla liquidazione della quota del socio uscente l’art.
2535 c. c. detta una nuova disciplina che tiene conto della
distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e diverse e tra
soci cooperatori e soci finanziatori.
Nelle cooperative a mutualità prevalente, per le quali l’art. 2514 c.
c. prevede il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci
cooperatori, il socio uscente avrà diritto al rimborso del solo
capitale conferito più il sovraprezzo e la rivalutazione.
Per le cooperative diverse l’art. 2535 c. c. rinvia, invece, all’atto
costitutivo i criteri per la liquidazione della quota. La liquidazione
comprende il sovraprezzo, se non imputato ad aumento gratuito del
capitale, e le riserve divisibili.
La quota di capitale attribuita al socio a titolo di dividendo o
ristorno può essere rimborsata a rate entro un periodo di 5 anni.
Le società cooperative
Scioglimento società
•
•
•
•
•
•
Sono cause di scioglimento della società:
A) la perdita totale del capitale sociale (2545 duodecies c. c.);
B) la riduzione dei soci al di sotto del numero minimo (9 o 3) se
questo non viene reintegrato entro 1 anno;
C) la liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità
governativa.
In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della
liquidazione, l’autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se
questi sono stati nominati dal tribunale, può chiederne la
sostituzione al medesimo (2545 octiesdecies c. c.).
Nelle cooperative a mutualità prevalente il residuo attivo di
liquidazione, detratti il capitale versato e rivalutato e i dividendi
maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici.
Le società cooperative
•
•
•
Responsabilità soci
La riforma ha opportunamente eliminato il precedente regime di
responsabilità dei soci (che prevedeva una responsabilità multipla
dei soci limitata o illimitata) stabilendo all’art. 2518 c. c. che nelle
cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
Quanto al socio moroso che non esegue tutti i conferimenti dovuti
può essere escluso dalla società (2531 c. c.). Esso, tuttavia,
risponde verso la stessa per 1 anno dal giorno in cui cessa di far
parte della società e se entro questo anno la società diventa
insolvente dovrà restituire alla medesima quanto ricevuto per la
liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni (2536 c. c.).
Il creditore particolare del socio cooperatore non può agire
esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso (art. 2537 c.
c.)
Le società cooperative
Diritto di informazione dei soci
• L’art. 2545 bis, riprendendo una disposizione della l. 59 del
1992, attribuisce ai soci delle cooperative un particolare
diritto di informazione.
• I soci, infatti, hanno diritto di consultare oltre i libri sociali
(2422 c. c.) anche il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro
delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste). Il
diritto spetta ai soci che rappresentano 1/10 del numero
complessivo dei soci, o 1/20 quando la cooperativa ha più di
30.000 soci.
• Il diritto di consultazione deve essere esercitato attraverso
un rappresentante il quale può farsi assistere da un
professionista di fiducia e non può essere esercitato se il
socio è moroso o inadempiente verso la società.
Le società cooperative
Atto costitutivo – il capitale sociale
• Come in ogni società anche nelle cooperative il
fondo comune è uno degli elementi costitutivi
sebbene non abbia la stessa importanza che ha
nelle società lucrative.
• L’art. 2524, 1c, c. c. afferma che il capitale della
società, anche se è a responsabilità limitata, non è
determinato in un ammontare prestabilito a
differenza di quanto prevede l’art. 2328, n. 4, c.
c., per le S.p.A..
Le società cooperative
Atto costitutivo – il capitale sociale
• La diversa incidenza del capitale nella società cooperativa
esclude l’applicazione delle norme sul capitale minimo delle
società di capitali e, quindi, l’art. 2329, n. 1, c. c., che per la
valida costituzione delle S.p.A. richiede che sia stato
interamente sottoscritto il capitale.
• La mancanza di un capitale minimo prescritto dalla legge
esclude l’applicabilità delle norme contenute negli artt. 2446
c. c. (perdita del capitale per oltre 1/3) e 2447 c. c.
(riduzione del capitale al di sotto del limite legale), fermo
restando che la perdita del capitale sociale implica lo
scioglimento della cooperativa.
Le società cooperative
Aumento gratuito del capitale
•
•
•
•
Quanto alla possibilità di aumento gratuito del capitale sociale,
dopo la riforma è necessario distinguere tra cooperative a
mutualità prevalente e diverse.
Nelle prime una eventuale imputazione di riserve a capitale sarebbe
in contrasto con le previsioni dell’art. 2514 che vieta la
distribuzione delle riserve tra i soci.
La legge, però, ha espressamente consentito la possibilità di un
aumento gratuito del capitale mediante la utilizzazione di utili di
esercizio e, secondo alcuni, mediante riserve costituite con utili di
esercizio, purché nei limiti della quota massima detenibile da parte
dei soci.
Questo aumento di capitale avviene con deliberazione
dell’assemblea ordinaria in occasione dell’approvazione del bilancio,
senza modificazione dell’atto costitutivo.
Le società cooperative
•
•
•
Il capitale sociale: quote e azioni
La partecipazione sociale nelle cooperative può essere
rappresentata da quote o da azioni a seconda che la società sia
disciplinata con un rinvio alla S. r. l. o alla S. p.A.
Le azioni delle cooperative, poiché la partecipazione sociale è
legata a condizioni subiettive dei soci, devono essere
necessariamente nominative. La legge stabilisce per il valore
nominale di ciascuna azione o quota dei limiti legali minimi (€ 25,00)
e massimi (€ 500,00).
Le azioni delle società cooperative, per dottrina e giurisprudenza,
non sono assimilabili a quelle delle S.p.A. né sotto il profilo
strutturale (in quanto la cooperativa non è una società di capitale),
né sotto quello funzionale, perché non sono destinate alla
circolazione: il principio della porta aperta fa da contrappeso alla
incedibilità delle quote o azioni non autorizzata dagli
amministratori.
Le società cooperative
Il capitale sociale: quote e azioni
• Una importante eccezione è costituita dalle banche popolari
le cui azioni circolano libere ma ad effetti incompleti;
infatti gli acquirenti anche se ad essi il consiglio di
amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio,
possono esercitare i diritti a contenuto patrimoniale relativi
alle azioni acquistate. In secondo luogo, le azioni delle
banche popolari incorporano una frazione del reale valore
del patrimonio sociale, della quale consentono il
trasferimento.
• Nella società cooperativa, a differenza di quanto accade
nella S.p.A., la partecipazione del socio è a carattere
personale e non è legata al titolo - azione che
rappresenta solo una frazione del capitale sociale ed assolve
la funzione di certificato di quota.
Le società cooperative
Atto costitutivo – il capitale sociale –
quote e azioni
•
•
•
•
Data la diversa natura delle azioni di società cooperativa rispetto a
quella delle S.p.A., la Novella del 2003 ha previsto all’art. 2525,
5c., le norme della S.p.A. applicabili alle cooperative: si tratta degli
artt. 2346 – 2349, 2354 e 2355 c. c.
L’indicazione risulta insufficiente ed equivoca.
Insufficiente in quanto vi sono norme non richiamate e certamente
applicabili (es. divieto di emissione di azioni a voto multiplo, ex art.
2351 c. c.;i limiti all’acquisto di azioni proprie ex art. 2357 –
quater; i divieti di sottoscrizione reciproca di azioni ex art. 2360 c.
c. e di modificazione implicita dell’oggetto sociale mediante
acquisto di partecipazioni in altre imprese ex art. 2361, 1 c., c. c.).
Equivoca perché richiede la continua attività dell’interprete.
Le società cooperative
Il capitale
sociale – prestiti dei
soci e obbligazioni
• Le cooperative ed i consorzi di cooperative hanno
necessità di ingenti risorse finanziarie che possono reperire
anche attraverso i prestiti dei soci e l’emissione di
obbligazioni.
• I prestiti dei soci sono finanziamenti che la cooperativa
riceve direttamente dai propri aderenti. Dai prestiti la
cooperativa trae il vantaggio di sottrarsi al condizionamento
delle banche, mentre il socio che concede il prestito può
contare su un tasso di remunerazione più elevato di quello
corrente e sulla possibilità di controllare l’impiego
dell’investimento.
• Quanto alle obbligazioni i limiti ed i criteri di emissione sono
fissati dal Cicr.
Le società cooperative
I
l capitale sociale –
gli strumenti finanziari
•
•
•
•
Accanto alle azioni o quote (nelle cooperative s. r. l.) la riforma
espressamente prevede l’emissione di strumenti finanziari e di altri
titoli di debito (art. 2526 c. c.).
La distinzione si collega a quella tra soci cooperatori e soci
finanziatori.
Sono soci cooperatori i titolari di azioni o quote che aderiscono alla
cooperativa avendo interesse a godere delle prestazioni
mutualistiche.
Soci finanziatori sono sia i sottoscrittori di strumenti finanziari
remunerati con la partecipazione agli utili anche se i titoli non
attribuiscano poteri sociali, come ad esempio il voto, sia i soci cui lo
statuto attribuisca poteri di intervento nella vita della società (i c.
d. poteri di voice), anche se la remunerazione del finanziamento non
è collegata agli utili.
Le società cooperative
Ii lsoci
capitale sociale –
sovventori
•
•
•
•
•
L’art. 4 l. 59 del 1992 prevede la categoria dei soci sovventori.
Le azioni dei soci sovventori (l. 59 del 1992) sono nominative e
liberamente trasferibili. Tuttavia, particolari condizioni di
circolazione possono essere stabilite dall’atto costitutivo o dallo
statuto.
Il sovventore effettua un apporto la cui entità è determinata
liberamente, indipendentemente dai limiti massimi stabiliti per i
conferimenti dei soci ordinari.
Tuttavia i voti attribuiti ai sovventori non devono comunque
superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Analogamente, i
soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la
maggioranza di questi ultimi deve essere costituita da soci ordinari.
Non possono prevedere soci sovventori le società ed i consorzi
operanti nel settore dell’edilizia abitativa, le banche di credito
cooperativo, le banche popolari e le cooperative di assicurazione.
Le società cooperative
I
l capitale sociale :
le azioni di pertecipazione cooperativa
•
•
•
•
•
L’art. 5 l. 59 del 1992 ha anche introdotto la figura degli azionisti
di partecipazione cooperativa.
La disciplina di tali azioni riprende quella delle azioni di risparmio e,
pertanto, esse possono essere al portatore.
Ai sottoscrittori di tali azioni la legge attribuisce un privilegio
nella ripartizione degli utili (maggiorata del 2% rispetto a quella
delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa) e nel rimborso
del capitale (che viene fatto per l’intero valore nominale).
Tali azioni sono però prive di diritto di voto e devono essere
offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e
lavoratori dipendenti della società.
Esiste anche un limite all’emissione di tali azioni che non possono
superare il valore contabile delle riserve indivisibili o del
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della cooperativa.
Le società cooperative
Il capitale sociale – acquisto di azioni
proprie
•
•
•
•
•
•
L’art. 2529 c. c. prevede anche per le cooperative la possibilità di
acquisto di azioni o quote proprie a seconda che esse abbiano la
forma di S.p. A. o S. r. l.. Ciò differenzia la cooperativa dalla S.r.l.
cui l’acquisto delle proprie quote è inibito dall’art. 2474 c. c.
La disciplina è diversa rispetto a quella dettata dall’art. 2357 e ss.
per le S.p.A. e si spiega col fatto che nelle cooperative tale
acquisto si giustifica per aiutare i soci che versino in stato di
gravi difficoltà economiche.
Le condizioni per l’acquisto sono le seguenti:
a) sia previsto nello statuto;
b) sussistano le condizioni previste dall’art. 2545 quinquies
(rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento
superiore ad ¼);
c) l’acquisto è limitato agli utili distribuibili e alle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Le società cooperative
Organi sociali
•
•
•
•
•
Gli organi sociali delle cooperative sono:
L’Assemblea;
Gli Amministratori;
Il collegio sindacale;
Amministratori e sindaci nominati da
Stato o da enti pubblici;
• Il collegio dei probiviri.
Le società cooperative
Organi sociali - Assemblea
Le regole dettate dal codice civile per l’assemblea si
riferiscono alle cooperative in forma di S.p.A. ma sono
applicabili anche alle cooperative in forma di S. r. l..
• I punti caratterizzanti riguardano:
• a) le forme di convocazione;
• b) diritto di intervento e diritto di voto (2538 c. c.);
• c) l’uguaglianza dei soci nel voto (2538 c. c.);
• d) il voto per corrispondenza o con mezzi telematici (2538
c. c.);
• e) la rappresentanza (2539 c. c.);
• f) le assemblee separate (2540 c. c.).
Le società cooperative
Organi sociali - Amministratori
•
•
•
•
•
•
La riforma ha previsto che l’atto costitutivo debba indicare il
sistema di amministrazione adottato (art. 2521, 3 c., n. 10, c. c.).
Se adottano il sistema delle S.p.A., anche le cooperative possono
scegliere tra il sistema tradizionale (basato sulla presenza del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, v. art. 2380
bis e ss.);
il sistema dualistico (caratterizzato dalla presenza di un consiglio
di gestione e un consiglio di sorveglianza, v. art. 2409 octies c. c.);
e il sistema monistico (basato su un consiglio di amministrazione e
da un comitato costituito al suo interno, v art. 2409 sexies decies).
I membri del consiglio di amministrazione devono essere in
maggioranza soci cooperatori o persone indicate dai soci
cooperatori persone giuridiche (art. 2542 c. c.).
I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di 1/3
degli amministratori (2542, 4 c., c. c.).
Le società cooperative
Organi sociali – Collegio sindacale
•
•
•
Prima dell’entrata in vigore della riforma del 2003, l’art. 13 d. lgs.
220 del 2002 prevedeva che alle cooperative ed ai loro consorzi si
applicavano le norme sul collegio sindacale previste per le S.p.A. e
le S. r. l. dall’art. 2488 c. c..
L’attuale art. 2543 c. c. stabilisce definitivamente che la nomina
del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale delle
cooperative non è inferiore a quello minimo stabilito per la S. p. A.
(120.000 euro) o se per due esercizi consecutivi sono stati superati
due dei limiti indicati dal 1 c. dell’art. 2435 bis c. c. (totale
dell’attivo patrimoniale 3. 125.000 euro; ricavi delle vendite e
prestazioni 6.250.000 euro; dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 50 unità).
La nomina è altresì obbligatoria se la società emetta strumenti
finanziari non partecipativi.
Le società cooperative
Organi sociali – Amministratori e sindaci
nominati d Stato o Enti pubblici
• Nelle cooperative è consentita la nomina extra
assembleare della sola minoranza di
amministratori e sindaci e tale facoltà dipende
esclusivamente da previsioni statutarie,
prescindendo dalla circostanza che lo Stato o gli
enti pubblici siano soci della società (2542 u. c. , c.
c.)
• Non vi può essere nomina extra assembleare di
amministratori e sindaci nelle banche popolari e
nelle banche di credito cooperativo (artt. 29 e 33
t. u. b.).
Le società cooperative
Organi sociali – I Probiviri
• Accanto ad amministratori e sindaci, gli statuti di
cooperative spesso prevedono un collegio dei probiviri al
quale attribuiscono funzioni arbitrali per la soluzione di
controversie interne alla società.
• Le disposizioni statutarie vanno dall’ipotesi di clausola
compromissoria pura e semplice al deferimento obbligatorio
delle controversie ad un collegio stabilmente inserito nella
vita della società, nominato dalla società e rinnovato come un
vero e proprio organo sociale.
Le società cooperative
I controlli
•
•
•
•
•
L’art. 2545 quinquiesdecies c. c. ha introdotto anche per le
cooperative l’istituto del controllo giudiziario previsto dall’art.
2409 per le S.p.A..
La legittimazione all’azione è concessa ai soci titolari del decimo
del capitale sociale, ovvero a 1/10 del numero complessivo di essi e
nelle cooperative con più di 3000 soci a 1/20 dei soci.
La norma si applica anche alle cooperative in forma di s. r. l..
Per tutte le cooperative, la riforma del codice civile e delle leggi
speciali ha mantenuto in vita il risalente sistema dei controlli
pubblici.
In base al d. lgs. 220 del 2002, la vigilanza cooperativa è devoluta
al Ministero delle attività produttive e si esercita mediante
revisioni o ispezioni straordinarie.
Le società cooperative
I controlli
•
•
•
•
•
•
•
•
La revisione cooperativa deve avvenire almeno una volta ogni 2 anni
e per le società aderenti è eseguita dalle Associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo.
A seguito delle ispezioni possono essere presi i seguenti
provvedimenti:
a) cancellazione dall’Albo nazionale degli enti cooperativi;
b) gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies c. c.;
c) scioglimento della cooperativa per atto dell’autorità ex art.
2545 septiesdecies c. c.;
d) sostituzione dei liquidatori ex art. 2545 octiesdecies c. c. ;
e) liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.
c..
Fanno eccezione a questo sistema le cooperative di credito,
sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia; le banche di credito
cooperativo sottoposte alla vigilanza dell’autorità governativa; le
cooperative edilizie a contributo erariale, sottoposte alla
vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.
Le società cooperative
Controlli – Certificazione di
bilancio
• Il d. lgs. 220 del 2002 all’art. 11 ha disciplinato la
certificazione annuale del bilancio di esercizio, affidata ad
una società di revisione, per le cooperative e loro consorzi
che presentino uno dei seguenti requisiti:
– valore della produzione superiore a 60 milioni di euro;
– riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro;
– prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a
2 milioni di euro.
• La mancata richiesta della certificazione comporta la
sanzione della gestione commissariale.
Le società cooperative
CRISI ECONOMICA
•
•
In caso di insolvenza delle cooperative, accanto alla liquidazione
coatta, il codice prevede espressamente il fallimento (art. 2545
terdecies c. c.).
Il concorso tra le due procedure è regolato dal criterio della
prevenzione di cui all’art. 196 l. fall. Sono sottratte al fallimento:
– le cooperative che hanno per oggetto un’attività non
commerciale, es. cooperative agricole;
– i piccoli imprenditori commerciali ex art. 1, 2 c., l. fall.
riformato dal d. lgs. n. 5 del 2006;
– le cooperative che per disposizione di leggi speciali, pur
avendo un oggetto commerciale, siano sottoposte a
liquidazione coatta.
Le mutue assicuratrici:
art. 2546 c. c. e ss.
• Sono società cooperative caratterizzate dalla stretta
interdipendenza che per legge esiste tra la qualità di socio e
la qualità di assicurato. Le due posizioni di socio e assicurato
nascono e restano tra loro strettamente collegate.
• Nelle cooperative di assicurazione, invece, si può essere
assicurati senza diventare soci e il socio ha diritto alle
prestazioni assicurative solo se ed in quanto stipula un
distinto ed autonomo contratto di assicurazione con la
società. Il rapporto sociale permane anche se viene meno il
rapporto di assicurazione.
• Nelle mutue assicuratrici per le obbligazioni sociali
risponde solo la società con il proprio patrimonio.
Le mutue assicuratrici:
art. 2546 c. c. e ss.
•
•
•
•
•
I soci assicurati sono obbligati verso la società a pagare dei
contributi che costituiscono conferimenti e premi di
assicurazione.
Il patrimonio sociale può risultare insufficiente e pertanto l’atto
costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per
il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da
parte dei soci assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi
ultimi la qualità di socio.
Nelle mutue assicuratrici coesistono due categorie di soci: soci
assicurati e soci sovventori.
L’atto costitutivo può attribuire ai soci sovventori più voti, ma non
oltre 5, e devono comunque essere inferiori al numero dei voti
spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la
maggioranza deve essere costituita da soci assicurati.
Scarica

Le cooperative - Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia