Le assicurazioni private svizzere Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF Le assicurazioni private svizzere Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni Swiss Insurance Association Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3a edizione completamente rielaborata Giugno 2004 Sigla editoriale Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3a edizione completamente rielaborata Giugno 2004 Indirizzo per le ordinazioni/Editore Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA C.F.Meyer-Strasse 14 Casella postale 8022 Zurigo Telefono 01 208 28 28 Fax 01 208 28 00 [email protected], www.svv.ch © 2004 Associazione Svizzera d’Assicurazioni Titolo francese: Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA Titolo tedesco: Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG Le assicurazioni private svizzere Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3a edizione completamente rielaborata Giugno 2004 Si è tenuto conto della legislazione / giurisprudenza fino al 1/1/2004 compreso 2 3 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico 4 5 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico 6 7 Prefazione Sono lieto di potervi presentare già la nuova edizione della guida degli assicuratori privati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). La guida è stata ancora una volta completamente rielaborata e adattata allo stato attuale della legislazione. Nel 1984 con la LAINF l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni è stata estesa a tutti i lavoratori in Svizzera. Gli assicuratori privati, in questi 20 anni, hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di gestire con successo questo ramo assicurativo e di soddisfare le esigenze specifiche delle assicurazioni sociali. La presente guida si rivolge soprattutto ai professionisti del ramo incaricati della concreta messa in atto dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Ne fanno parte non solo gli impiegati delle compagnie di assicurazioni ma anche i datori di lavoro e i lavoratori, le autorità, il personale medico, gli avvocati e, non da ultimi, i produttori di media. La guida non si propone di sostituire alcun commento giuridico, bensì di fornire informazioni integrative rispetto al contratto di assicurazione, ai fogli informativi, alla legge e alle ordinanze, utili per una concreta messa in atto della LAINF. Ci siamo pertanto sforzati di redigere le spiegazioni in una lingua comprensibile ai più. Martin Bründler Presidente della Commissione Malattie/Infortuni della Associazione Svizzera d’Assicurazioni 8 9 Indice analitico Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Prefazione 7 Indice analitico 9 Abbreviazioni 10 Spiegazioni 0 Introduzione 15 1 Persone assicurate 18 2 Obblighi del datore di lavoro 25 3 Assicuratori e stipulazione del contratto nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 29 4 Inizio, sospensione e fine della copertura assicurativa 31 5 Rischi assicurati 33 6 Prestazioni assicurative 38 7 Comportamento in caso d’infortunio 71 8 Calcolo dei premi e riscossione dei premi 74 9 Assicurati all’estero 79 10 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 81 11 Posizione giuridica dei datori di lavoro e degli assicurati 83 12 Conseguenze giuridiche dell’inosservanza degli obblighi legali 88 13 Privilegio di rivalsa e responsabilità del datore di lavoro e di altre persone responsabili di infortunio 90 14 Assicurazione facoltativa 91 15 L’assicurazione complementare LAINF 94 Testi di legge e delle ordinanze 97 Indice alfabetico 287 10 Abbreviazioni Accordi bilaterali Accordo tra la Svizzera e la UE sulla libera circolazione delle persone (le altre parti dell’accordo non riguardano l’assicurazione contro gli infortuni) AI Assicurazione per l’invalidità AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti INP Infortuni non professionali IP Infortuni e malattie professionali IPG Indennità per perdita di guadagno LADI Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza LAF Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura LAI Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAM Legge federale sull'assicurazione militare LAMal Legge federale sull'assicurazione malattie LAVS Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti LL Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) LPD Legge federale sulla protezione dei dati LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,i superstiti e l'invalidità OAID Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni per disoccupati OAINF Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni OAMal Ordinanza sull'assicurazione malattie OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti OMAINF Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione contro gli infortuni 11 OPI Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali OPGA Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali PA Legge federale del sulla procedura amministrativa UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali 12 13 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico 14 Spiegazioni Spiegazioni 0 I N T RO D U Z I O N E 0.1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Dopo lungo dibattimento parlamentare il Consiglio Federale in data 1° gennaio 2003 ha messo in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. Con questa legge vengono uniformati, per quanto possibile e necessario, concetti generalmente validi del diritto delle assicurazioni sociali come il concetto di infortunio, di malattia, di inabilità al lavoro e di incapacità di guadagnare, di invalidità, di assegno per grandi invalidi nonché diverse questioni procedurali per tutte le assicurazioni sociali. Nei casi in cui la LPGA ha effetti sull’assicurazione contro gli infortuni secondo quanto previsto dalla LAINF nel testo esplicativo seguente se ne tiene conto. 0.2 Accordi bilaterali Il 1° giugno 2002, nell’ambito degli accordi bilaterali tra la Svizzera e la UE, è entrato in vigore l’accordo sulla libera circolazione delle persone. Nello stesso momento è entrata in vigore la convenzione EFTA rivista con la quale l’accordo sulla libera circolazione delle persone è stato esteso anche ai Paesi EFTA, Norvegia, Islanda e Liechtenstein (nel testo seguente questi Paesi ed i loro appartenenti vengono parificati ai Paesi UE ed agli appartenenti ad un Paese UE). Gli accordi bilaterali regolano inoltre l’assoggettamento delle persone interessate dall’accordo ai sistemi di assicurazione sociale di un Paese. L’accordo ha in tal modo effetti anche sull’assicurazione ai sensi della LAINF. Come principio generale vale che una persona, d’ora in poi, viene registrata in un solo Paese e assoggettata ai sistemi di assicurazione sociale di tale Paese. Interessati dall’accordo sono tutti gli appartenenti di un Paese UE, nonché tutti i cittadini svizzeri, che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera e/o nella UE. 15 16 Spiegazioni Per tutte le altre persone che svolgono un’attività lucrativa nella UE o in Svizzera (appartenenti a Paesi non-UE come ad esempio la Ex-Jugoslavia, l’Africa, l’Asia, gli USA, il Canada e il Sudamerica) gli accordi bilaterali non hanno alcun effetto. 0.2.1 Principio fondamentale L’accordo si fonda sul principio del luogo in cui viene svolta l’attività lucrativa. Ciò significa che i lavoratori che rientrano nell’accordo, dal punto di vista della normativa relativa alle assicurazioni sociali, sono assoggettati alle disposizioni dello Stato in cui lavorano. Gli appartenenti ad uno Stato UE e gli svizzeri che svolgono un’attività lucrativa esclusivamente in Svizzera, sono quindi assoggettati al sistema di assicurazioni sociali svizzero. Gli appartenenti ad uno Stato UE e gli svizzeri, che svolgono un’attività lucrativa esclusivamente in uno Stato UE, sono assoggettati al sistema di assicurazioni sociali dello Stato UE in cui lavorano. 0.2.2 Eccezioni Nel caso di più attività lavorative dipendenti contemporanee in diversi Stati (ad es. In Svizzera ma anche in Germania e, in parte, in Francia) valgono le norme dello Stato di residenza, a condizione che parte dell’attività lavorativa sia svolta in quello Stato. 0.2.3 Effetti degli accordi bilaterali sull’assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF Per i lavoratori con residenza e luogo di lavoro in Svizzera non cambia nulla per quanto riguarda l’assoggettamento alla LAINF. E’ la situazione in cui si trovano con ogni probabilità la gran parte degli occupati in Svizzera. Tuttavia un lavoratore che abita all’estero e svolge un’attività lucrativa sia in Svizzera che l’estero, è assicurato per entrambe le attività secondo il diritto straniero, anche per gli infortuni che si verifichino in un’azienda svizzera. Spiegazioni Chi invece, abita in Svizzera e svolge un’attività lucrativa sia in Svizzera che all’estero, deve essere assicurato anche per l’attività svolta all’estero secondo le norme previste dalla LAINF. 17 18 Spiegazioni LAINF 1a 1 P E R S O N E A S S I C U R ATE 1.1 In generale Quanto esposto qui di seguito vale solo a condizione che non abbia luogo l’assoggettamento dell’assicurato all’assicurazione sociale di un’altra nazione sualla base degli accordi bilaterali (vedi punto 0.2). Ricadono sotto l'assicurazione obbligatoria tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato e nei laboratori protetti. Viene considerato lavoratore ai sensi di legge chi, in base alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (AVS), esercita un'attività lucrativa dipendente ricevendo, per il lavoro esercitato, un salario stabilito in anticipo o quando l'attività viene esercitata per scopi formativi. Il salario non deve obbligatoriamente essere versato sotto forma di somma di denaro. Anche una remunerazione sotto forma di prestazioni in natura può far ipotizzare l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente. Viene, ad esempio, considerato salario in natura il cibo e l'alloggio gratuito, I'utilizzo gratuito di un servizio offerto dal datore di lavoro come, ad esempio, la possibilità di cavalcare cavalli, la cessione di buoni, etc. Aiuti occasionali o prestazioni d'assistenza spontanee non configurano una condizione di lavoratore dipendente anche quando l'interessato riceve in cambio un compenso in una qualsiasi forma. Datori di lavoro e lavoratori autonomi non ricadono nell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione AVS. Possono però aderirvi su base volontaria ai sensi della LAINF (cfr. pagina 91). Spiegazioni 1.2 Casi speciali 1.2.1 Estensioni dell’obbligatorietà Il Consiglio federale ha esteso l'assicurazione obbligatoria ai seguenti gruppi di persone: • persone esercitanti un'attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione (i cosiddetti stagisti); • Ie persone detenute in un istituto penitenziario o d'internamento oppure collocate in case di educazione al lavoro o di rieducazione, che siano occupate e retribuite da terzi al di fuori dell’istituto o della casa; • i membri di comunità religiose che svolgano un’attività retribuita al di fuori della comunità (es. attività di insegnamento presso scuole pubbliche, servizi infermieristici ecc.); OAINF 1a I OAINF 1a II OAINF 1a III Per le Ie persone detenute in un istituto penitenziario o d'internamento oppure collocate in case di educazione al lavoro o di rieducazione nonché per i membri di comunità religiose gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati alla stregua di infortuni professionali. OAINF 1a IV 1.2.2 Limitazioni riguardanti la cerchia delle persone assicurate obbligatoriamente Le persone, rispettivamente i gruppi di persone, indicati qui di seguito, non rientrano nel criterio dell'obbligo assicurativo. Per loro esiste la possibilità di stipulare un assicurazione contro gli infortuni adeguata alle loro specifiche necessità presso una compagnia d’assicurazione privata, al di fuori dell’assicurazione contro gli infortuni disciplinata dallo stato: OAINF 2 I a • I familiari del datore di lavoro, che collaborano nell'azienda senza ricevere un salario in contanti e che non versano contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). OAINF 2 I a • Familiari, che collaborano in un'azienda agricola e che in base alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura sono parificati agli agricoltori indipendenti. Si tratta in particolare: 19 20 Spiegazioni – della moglie dell'agricoltore; – del genero risp. della nuora dell'agricoltore quando è probabile che rileverà in futuro l'azienda per gestirla in proprio; – dei parenti dell'agricoltore in linea ascendente e discendente e delle loro mogli. OAINF 2 I f • Membri dei consigli d'amministrazione non sono attivi nell'azienda. Se un consigliere d'amministrazione è assicurato nell'ambito della LAINF in forza di un'attività lavorativa svolta in un'altra azienda e grazie a quel contratto beneficia anche della copertura per gli infortuni non professionali, questa copertura si estende anche agli infortuni che potrebbe subire durante l'esercizio del mandato di consigliere d'amministrazione presso l'azienda in cui non è attivo. OAINF 2 I g • Le persone che vivono in concubinato e che in quanto tali hanno l’obbligo di versare i contributi AVS. Secondo la giurisprudenza una persona che vive in concubinato è tenuta a versare i contributi AVS relativi ad una attività lucrativa dipendente per la propria partner, se quenst’ultima di occupa dell’economia domestica comune e riceve in cambio vitto e alloggio gratuiti. La partner convivente viene quindi considerata – al contrario della casalinga coniugata – una lavoratrice ai sensi dell’AVS. Per evitare però che le partner conviventi beneficiassero – al contrario delle casalinghe coniugate – della protezione assicurativa obbligatoria, queste persone sono state esplicitamente escluse dalla copertura assicurativa. (Nota della redazione: per la descrizione della situazione si è stata utilizzata la ripartizione dei ruoli “classica“. Ovviamente quanto esposto vale anche in caso di ruoli "scambiati“.) OAINF 2 I h • Persone che esercitano un'attività di interesse pubblico, a condizione che non sussista un contratto di lavoro, come, ad esempio, membri di Parlamenti, autorità e commissioni. Queste persone, o dispongono già di una sufficiente copertura assicurativa loro derivante da un'attività lucrativa indipendente o, in forza di un'altra attività lavorativa da loro esercitata, sono comunque assicurate nell'ambito dell'obbligatorietà assicurativa conformemente a quanto previsto Spiegazioni dalla LAINF. Con questa esclusione si evita così un assoggettamento plurimo di numerose persone. OAINF 2 II • Persone che esercitano un'attività accessoria o svolgono una funzione accessoria. L'eccezione dell'obbligo assicurativo si limita a quelle persone che esercitano un'attività principale come dipendenti o come lavoratori autonomi e che, per l'attività accessoria o la funzione accessoria esercitata, ricevono solo una remunerazione modesta, attualmente inferiore a Fr. 2'000.— per anno e datore di lavoro. La rinuncia all'assicurazione in conformità alla LAINF va presentata anticipatamente al competente assicuratore e necessita del consenso del datore di lavoro. Se non esiste nessun assicuratore, perché al di fuori della persona in questione non è occupato alcun altro dipendente soggetto all'obbligo assicurativo, la rinuncia va presentata, a seconda del tipo d'azienda, alla cassa suppletiva o alla SUVA (ex INSAI). La possibilità di rinunciare alla corresponsione dei contributi AVS per un’attività accessoria o una funzione accessoria con una remunerazione modesta è limitata alle persone che svolgono, oltre a questa attività, anche un'attività principale retribuita. Questo significa che per gli studenti e i pensionati che non svolgono contemporaneamente alcuna altra attività sia come dipendenti che come lavoratori autonomi, non è possibile l'esenzione dei contributi. Queste persone rientrano perciò sempre nell'obbligo assicurativo se svolgono un'attività lucrativa come aiuto temporaneo, anche se il reddito che percepiscono da questa attività è inferiore a Fr. 2000.–. Chi provvede, completamente o parzialmente, al suo sostentamento con compensi derivanti da attività lavorative accessorie (diverse occupazioni ad ore per diversi datori di lavoro), ricade quindi nell'obbligo assicurativo, indipendentemente dall'entità del compenso nel singolo caso. Al contrario, la gestione dell’economia familiare viene considerata ai sensi della AVS un’attività principale e per questo le donne e gli uomini che svolgono tale attività ed una attività lucrativa accessoria retribuita possono rinunciare all’assicurazione specifica per questa attività a condizione che la retribuzione non superi i 2'000.— franchi per anno e per datore di lavoro. 21 22 Spiegazioni OAINF 2 I e • Dipendenti della Confederazione assoggettati all’assicurazione militare secondo quanto previsto dall’art. 1 par. 1 lit b della Legge federale sull’assicurazione militare (LAM). Si tratta, in particolare, di – membri del Corpo degli istruttori dell'esercito e della protezione civile, – membri del Corpo della guardia delle fortificazioni e della squadra di vigilanza, – controllori d'armi, custodi e capi di una piazza d'armi, al servizio della Confederazione. OAINF 3 • Persone che godono di privilegi secondo il diritto internazionale. Non sono assicurati i membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche in Svizzera e delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, i funzionari consolari di carriera in Svizzera e i familiari di queste persone. Il personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche o delle sedi consolari può, se lo desidera, essere assicurato solo se le persone da assicurare sono cittadini svizzeri o domiciliati in Svizzera. A questo scopo va presentata una richiesta all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 1.2.3 OAINF 4 Lavoratori mandati all'estero Se un lavoratore assicurato in conformità a questa legge viene mandato all'estero e se resta vincolato da un rapporto di lavoro ad un datore di lavoro con sede in Svizzera, il rapporto assicurativo non viene interrotto. Resta valido anche durante il soggiorno all'estero, e precisamente per la durata di due anni. Se la permanenza all'estero si protrae oltre i due anni, la protezione assicurativa può essere prolungata fino ad un massimo di sei anni. A questo scopo, il datore di lavoro deve presentare una corrispondente domanda alla sua compagnia d'assicurazione prima che la normale copertura assicurativa di due anni sia scaduta. Restano riservate disposizioni derogatorie previste da eventuali accordi bilaterali o convenzioni tra stati in tema di assicurazioni sociali (cfr. pagina 79). Spiegazioni La regolamentazione precedente non vale per persone assunte all'estero e che vengono impiegate in una agenzia o filiale estera di un datore di lavoro con sede in Svizzera, a meno che il datore di lavoro non sia un'amministrazione pubblica svizzera (ambasciata, consolato, ecc.) o una centrale svizzera per la promozione del commercio o del turismo. Il personale di questi enti è sempre assicurato in conformità a questa legge a condizione che l'assunzione sia avvenuta secondo il diritto svizzero. OAINF 5 1.2.4 Dipendenti di datori di lavoro con sede all'estero Se un datore di lavoro con sede all'estero impiega dipendenti in Svizzera, questi vanno assicurati conformemente alla LAINF. Non è determinante a questo proposito se i dipendenti riscuotono il salario in Svizzera o all'estero. Se però un siffatto datore di lavoro invia dei suoi collaboratori in Svizzera dalla sua sede estera, queste persone, nel primo anno, non sono assicurate conformemente a questa legge. Questo termine di un anno può essere protratto per un massimo di sei anni se sussiste una protezione assicurativa di altra natura. A tale scopo è necessario presentare domanda di proroga presso la Cassa Supplettiva LAINF (Casella postale 4889, 8022 Zurigo) prima della scadenza del termine di un anno. Restano riservate le disposizioni derogatorie di eventuali accordi bilaterali o intergovernativi sulle assicurazioni sociali (cfr. pagina 79). OAINF 6 Contrariamente a quanto previsto dallI'art. 4 della OAINF, per i lavoratori inviati in Svizzera da datori di lavoro con sede all’esterohier viene mantenuto il termine di un anno perché vi possono essere dei casi in cui i dipendenti inviati in Svizzera non dispongono di alcuna protezione assicurativa. Queste persone non devono quindi attendere due anni ma soltanto un anno per ricadere nell'obbligo assicurativo. 1.2.5 LADI 22a Disoccupati Le persone disoccupate che hanno diritto ad un'indennità di disoccupazione sono assicurate obbligatoriamente conformemente a quanto previsto dalla LAINF. Dal 1° gennaio 1996, queste persone sono automaticamente assicurate presso la SUVA. Questo vale anche quando la persona interessata era attiva, prima dell'entrata in disoccupazione, presso un datore di lavo- 23 24 Spiegazioni ro che non aveva assicurato il suo personale presso la SUVA ma presso un altro assicuratore in conformità all'art. 68 della LAINF. OAID 2 Le prestazioni assicurative sono regolate dalla LAINF; casi particolari sono disciplinati dall'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (OADI). Per eventuali informazioni rivolgersi direttamente alla SUVA. Spiegazioni 2 O B B L I G H I D E L DATO R E D I L AV O RO 2.1 Obbligo assicurativo Un datore di lavoro che occupa dei dipendenti deve assicurarli – con riserva delle disposizioni di eventuali accordi bilaterali – secondo quanto previsto dalla LAINF. I dipendenti hanno diritto di partecipare alla scelta dell'assicuratore. LAINF 1a LAINF 59 II LAINF 69 2.2 Registrazione dei salari Il datore di lavoro deve registrare, separatamente per uomini e donne, i salari soggetti all'AVS di tutti i dipendenti assicurati obbligatoriamente. Deve inoltre registrare separatamente le seguenti categorie di dipendenti: • Persone con salari superiori all'importo massimo del guadagno assicurato (attualmente Fr. 106'800.--) • Persone che lavorano meno di 8 ore per settimana. • Persone che esercitano un'attività accessoria e che hanno rinunciato all'assicurazione secondo quanto previsto dalla LAINF. Va considerato che i salari di persone che, in base ad accordi bilaterali, non sono soggette al diritto svizzero delle assicurazioni sociali e quindi nemmeno alla LAINF non devono essere dichiarati. Quali salari sono da registrare e come debbano essere suddivisi è spiegato al punto 8.7. LAINF 93 OAINF 116 I Unitamente alla registrazione dei salari vanno anche riportati costantemente • il tipo di occupazione/la funzione di ogni assicurato • i suoi giorni lavorativi e le rispettive date • il suo tempo di lavoro per ogni giorno lavorativo (vale soprattutto per coloro che lavorano a tempo parziale o con paga oraria) Questi documenti vanno conservati per un periodo di 5 anni. 25 26 Spiegazioni 2.3 Il datore di lavoro deve all'assicuratore la totalità dei premi, siano essi dovuti per infortuni professionali o per infortuni non professionali. Può però dedurre, completamente o parzialmente, i premi per gli infortuni non professionali dal salario del dipendente. LAINF 91 2.4 OAINF 72 Pagamento dei premi Informazioni ai dipendenti Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare adeguatamente i propri dipendenti in merito alle questioni assicurative che li riguardano. Al momento dell'assunzione, e successivamente su richiesta o in caso di necessità, il dipendente deve essere informato del fatto che è assicurato contro gli infortuni professionali, ed eventualmente non professionali. Deve inoltre essere ragguagliato in merito alle protezioni assicurative che può attendersi e sul modo in cui procedere qualora dovesse subire un infortunio. Il modo più idoneo per fornire tali informazioni è quello di consegnare o esporre in bacheca il foglio d'istruzioni rilasciato dall'assicuratore al datore di lavoro. L'informazione dovrebbe essere estesa anche ad eventuali assicurazioni complementari affinché l'assicurato possa disporre di un quadro d'assieme completo della sua protezione assicurativa. Per i dipendenti che lavorano meno di 8 ore settimanali va evidenziato che sono assicurati solo per gli infortuni professionali (inclusi gli infortuni lungo il tragitto casa–luogo di lavoro e viceversa). Quando cessa il rapporto di lavoro (a seguito di licenziamento, pensionamento o invalidità) o se il lavoro viene interrotto per un periodo superiore ai 30 giorni senza pagamento continuato del salario (ferie non retribuite), il datore di lavoro è tenuto ad informare il dipendente che l'assicurazione rimarrà valida per 30 giorni, e a richiamare la sua attenzione sulla possibilità di far continuare l'assicurazione contro gli infortuni non professionali stipulando un'assicurazione mediante convenzione per Spiegazioni un periodo massimo di 6 mesi. A tale scopo va consegnato al dipendente l'apposito formulario. 2.5 Cooperazione in caso di infortunio LAINF 45 Il datore di lavoro è tenuto ad avvisare tempestivamente l'assicuratore quando un suo dipendente è vittima di un infortunio o contrae una malattia professionale. L'assicuratore gli metterà a disposizione gli appositi formulari, in formato cartaceo o elettronico, con le spiegazioni per la loro compilazione. OAINF 56 Il datore di lavoro deve inoltre dare all'assicuratore tutte le informazioni necessarie atte a chiarire le circostanze dell'infortunio e permettere ai suoi incaricati il libero accesso all'azienda. LAINF 49 Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'assicuratore, il datore di lavoro versa le indennità giornaliere per conto dell'assicuratore. Il datore di lavoro può però richiedere che il versamento delle indennità venga effettuato direttamente alla persona infortunata. 2.6 La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è un importante compito del datore di lavoro. Egli deve sollecitare i dipendenti a collaborare attivamente nell'opera di prevenzione. Gli equipaggiamenti di protezione e di sicurezza devono essere utilizzati e non devono essere modificati o alterati per nessuna ragione. L'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) regola nei dettagli la materia. LAINF 82 2.7 LAINF 92 IV Cooperazione nella prevenzione degli infortuni Cambiamenti nelle condizioni aziendali Dal momento che i tassi dei premi dipendono dal tipo d'azienda, il datore di lavoro è obbligato a segnalare alI'assicuratore, entro un periodo di 14 giorni, eventuali cambiamenti nelle condizioni aziendali che possono influenzare la classe d'attribuzione (inizio/cessazione della fabbricazione, introduzione/eliminazione di linee di prodotti le cui caratteristiche divergono notevolmente dai rimanenti). 27 28 Spiegazioni 2.8 OAINF 97 Cessazione dell’attività/Cessione dell’azienda La cessazione dell'attività o la cessione dell'azienda ad un altro proprietario va comunicata all'assicuratore entro 14 giorni Spiegazioni LAINF 58 3 A S S I C U R ATO R I E S T I P U L A Z I O N E D E L CO N T R AT TO N E LL’ A S S I C U R A Z I O N E O B B L I G ATO R I A CO N T RO G L I I N F O RT U N I 3.1 Assicuratori Soggetti giuridici dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF come pure dell'assicurazione facoltativa secondo le disposizioni della LAINF sono: • • • • LAINF 66 OAINF 73–89 LAINF 66 LAINF 68 Compagnie private d'assicurazione Casse malati Casse d'assicurazione pubbliche contro gli infortuni SUVA, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (ex INSAI) Il campo d'attività della SUVA è disciplinato in modo definitivo dall’art. 66 LAINF. Le aziende che non rientrano in quanto previsto dall'art. 66 della LAINF sono tenute ad assicurarsi presso una compagnia d'assicurazione privata o una Cassa malati. Queste sono iscritte nel registro tenuto dail'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. LAINF 70 II Le Casse malati possono praticare direttamente l'assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure per l'indennità giornaliera. Per l’assicurazione delle restanti prestazioni sono tenute a stipulare un accordo di cooperazione reciproca con un assicuratore privato. OAINF 88 Per la scelta del soggetto competente è determinante l’azienda principale. Le aziende accessorie e ausiliarie seguono l'azienda principale. Le aziende accessorie e ausiliarie sono aziende, o parti d'aziende, oggettivamente connesse all'azienda principale e ad essa collegate dal punto di vista dell'ubicazione e/o del personale. LAINF 72 Attuando quanto previsto dalla legge le compagnie di assicurazioni private e le Casse malati hanno istituito congiuntamente la Cassa suppletiva sotto forma di fondazione. 29 30 Spiegazioni La Cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati la cui assicurazione esula dalle competenze della SUVA (ex INSAI) e che non sono stati assicurati dal loro datore di lavoro. LAINF 73 3.2 Disdetta Il contratto assicurativo può essere disdetto dopo una durata contrattuale fissata nella polizza. Se non viene disdetto, esso si intende tacitamente rinnovato. Il termine di disdetta è di tre mesi. Se un contratto assicurativo viene rescisso mediante disdetta, il datore di lavoro che continua ad impiegare dipendenti deve garantire l’assoluta continuità della protezione assicurativa completa stipulando un nuovo contratto presso un altro assicuratore LAINF. LAINF 59 3.3 Assicurazioni complementari Le compagnie d'assicurazione private offrono, oltre alla LAINF, delle assicurazioni complementari contro gli infortuni mediante le quali possono essere assicurate specifiche esigenze che eccedono le prestazioni previste dalla LAINF. L'assicurazione complementare LAINF flessibile permette, in caso d'infortunio, di convertire I'assicurazione LAINF unificata in una previdenza personalizzata per il personale (cfr. pagina 94). Spiegazioni 4 INIZIO, SOSPENSIONE E FINE D E LL A CO P E RT U R A A S S I C U R AT I VA 4.1 Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa dell'assicurato soggetto all'obbligo inizia il giorno in cui comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in virtù degli accordi sottoscritti, per l’esattezza nel momento in cui inizia il tragitto per recarsi al lavoro. LAINF 3 Per chi non ha concordato una data fissa per l'inizio del lavoro, la copertura assicurativa inizia nel momento in cui percorre per la prima volta il tragitto per recarsi al lavoro. Per i dipendenti occupati a tempo parziale e assicurati solo per gli infortuni professionali, la copertura assicurativa inizia sempre nel momento in cui inizia a percorrere il tragitto per recarsi al lavoro. OAINF 13 II 4.2 Sospensione della copertura assicurativa La protezione assicurativa è sospesa, viene cioè interrotta, quando l'assicurato è assoggettato all'assicurazione militare o ad un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni. LAINF 3 IV 4.3 Fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa termina in linea di massima con la rescissione del rapporto d'impiego. OAINF 13 II Per i dipendenti occupati a tempo parziale, assicurati solo per gli infortuni professionali, la copertura assicurativa termina con il rientro dal lavoro alla loro abitazione. LAINF 3 II Per le persone assicurate anche per gli infortuni non professionali, la copertura assicurativa termina con lo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. È considerato salario ai sensi di questa disposizione, ad esempio. OAINF 7 • il salario determinante secondo la legislazione federale sull'AVS; 31 32 Spiegazioni • Ie indennità giornaliere sostitutive del salario dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione per l'invalidità (Al), dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno come pure quelle delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e gli infortuni o delle assicurazioni cantonali di maternità che sostituiscono il pagamento continuato del salario. Se l'assicurato, prima dello scadere del termine di 30 giorni, inizia un nuovo impiego per cui è nuovamente assicurato per gli infortuni non professionali, la precedente assicurazione cessa nel momento in cui prende servizio nel nuovo posto di lavoro. Se il rapporto d'impiego continua formalmente, però cessa il diritto al salario in seguito a ferie non retribuite, la protezione assicurativa per infortuni non professionali dura ancora solamente per 30 giorni. 4.4 LAINF 3 III OAINF 8 Prolungamenti della copertura contro gli infortuni non professionali mediante convenzione L'assicurazione contro gli infortuni non professionali può venire protratta dall'assicurato oltre i 30 giorni per un massimo di 6 mesi (assicurazione mediante convenzione) pagando, prima della scadenza dei 30 giorni, il premio necessario. Disposizioni più dettagliate in merito sono riportate nel compendio «Assicurazione mediante convenzione» con polizza di versamento che il datore di lavoro riceve dall'assicuratore e consegna al dipendente. Il prolungamento dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali presuppone che sussista in generale tale tipo di assicurazione. I lavoratori a tempo parziale, con un orario di lavoro settimanale inferiore alle 8 ore presso un singolo datore di lavoro, non possono quindi godere di questa opportunità di prolungamento della copertura degli infortuni non professionali, dal momento che la copertura assicurativa di tali infortuni per loro non sussiste del tutto. Spiegazioni 5 R I S C H I A S S I C U R AT I L'assicurazione si estende ad infortuni e malattie professionali che l'assicurato subisce in relazione all'esercizio della sua attività lavorativa e – per la maggior parte degli assicurati – anche ad infortuni non professionali (i cosiddetti infortuni del tempo libero). LAINF 6 I Le assicurazioni malattia e infortunio sono regolate per legge in modo diverso. Questo comporta che gli infortuni assicurati e le malattie professionali devono essere mantenuti distinti dalle malattie non assicurate. Una distinzione è però necessaria anche perché il finanziamento dei rischi assicurati è regolato in modo diverso. Qui di seguito vengono perciò spiegati e definiti i vari concetti. Le ricadute e le conseguenze tardive vengono giudicate come il caso iniziale assicurato. OAINF 11 • Vi è ricaduta quando una lesione apparentemente guarita richiede nuovamente una cura medica o causa addirittura un’incapacità lavorativa. • E’ considerata conseguenza tardiva una lesione, apparentemente guarita, che nel corso del tempo porta ad un quadro patologico spesso completamente diverso che rende necessarie cure mediche e/o pregiudica la capacità lavorativa o di guadagno. Anche in questi casi l’infortunato ha diritto alle prestazioni di legge. 5.1 LPGA 4 Infortuni assicurati E’ considerata infortunio l’azione lesiva, improvvisa e involontaria, sul corpo umano di un fattore esterno straordinario che abbia come conseguenza una compromissione della salute fisica o psichica oppure la morte. In primo luogo l'evento lesivo deve essere improvviso e provocato da un fattore esterno. Queste caratteristiche sono regolarmente presenti nel caso di una caduta con gli sci, in cui il fattore esterno potrebbe essere, ad esempio, un sasso o un altro 33 34 Spiegazioni sciatore sulla pista. Se la lesione subentra invece gradualmente e viene scatenata da un fattore interno, parliamo in questo caso di una malattia (ad esempio: danni dovuti a usura fisica, vasocostrizione, ecc.). Sono assicurate inoltre solo le lesioni corporali subite involontariamente: questo significa che l'infortunio provocato intenzionalmente (ad esempio, la mutilazione intenzionale di una parte del corpo per ottenere prestazioni assicurative) non farà scattare alcuna prestazione. Inoltre, il fattore esterno che provoca una lesione corporale deve avere carattere straordinario. La straordinarietà si riferisce al fattore stesso e non ai suoi effetti sul corpo umano. Per poter parlare di infortunio ai sensi della LAINF, i presupposti sopraccitati devono sussistere cumulativamente. Se manca anche solo una di queste caratteristiche non si può più parlare di un infortunio ai sensi della LAINF. 5.2 Eventi equiparati agli infortuni assicurati OAINF 9 II Il confine tra infortunio e malattia spesso è flessibile. Capita anche che nel linguaggio comune si definiscano infortuni singoli eventi, anche se spesso manca loro la caratteristica dell'evento esterno straordinario. In questo caso si tratta in particolare di lussazioni di articolazioni, di strappi muscolari, di lacerazioni dei tendini e dei menisco, di stiramenti e lesioni dei legamenti. Queste lesioni corporali simili ad infortuni sono parificate agli infortuni anche se manca loro l'azione esterna straordinaria, a meno che non siano chiaramente riconducibili ad una malattia o ad una degenerazione. In tali casi l’onere della prova è carico dell’assicuratore. Gli eventi equiparati ad un infortunio nonostante l’assenza di un influsso esterno straordinario sono elencati nell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni della LAINF. OAINF 10 Se un infortunato subisce una lesione corporale nel corso di un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario da altre circostanze, anche questa lesione è considerata assicurata. Spiegazioni 5.3 Infortuni professionali Sono considerati infortuni professionali quelli che avvengono durante lo svolgimento di attività svolte su incarico del datore di lavoro o nell'interesse di quest'ultimo. Rientrano tra questi anche gli infortuni avvenuti durante gite aziendali e durante i periodi di frequenza di scuole e corsi previsti dalla legge o concordati contrattualmente. Anche gli infortuni occorsi durante le pause di lavoro e gli infortuni generali avvenuti nell'area dell'azienda sono considerati infortuni professionali a condizione che l'assicurato fosse autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro. LAINF 7 OAINF 12 In base alla pratica vigente, gli infortuni occorsi durante la pausa di lavoro non vengono invece considerati professionali se l'assicurato abbandona il posto di lavoro o l'area di pericolo e subisce poi un infortunio. 5.4 Infortuni non professionali LAINF 8 Sono considerati infortuni non professionali tutti quelli che non rientrano nel novero degli infortuni professionali, in particolare perciò gli infortuni occorsi durante il tempo libero o le ferie, praticando attività sportive, nell'ambito domestico o svolgendo attività private. Chi, durante il suo tempo libero, esercita un'attività lucrativa indipendente è quindi assicurato anche per gli infortuni occorsi in relazione a questa attività. Il guadagno derivante da questa attività indipendente non viene però considerato nel calcolo delle prestazioni in contanti; si raccomanda perciò la stipulazione di un'assicurazione infortuni separata. OAINF 13 I È assicurato per gli infortuni non professionali solo chi lavora presso un datore di lavoro per almeno 8 ore settimanali. Chi non raggiunge questo limite (dipendenti occupati a tempo parziale) è assicurato soltanto per gli infortuni professionali e questo anche quando l'interessato lavora globalmente per più di 8 ore settimanali presso più datori di lavoro ma con nessuno di questi raggiunge il minimo di 8 ore settimanali. Per determinate attività professionali – specialmente per quelle legate all'insegnamento – non ci si basa solo sul numero di 35 36 Spiegazioni ore effettive (ore di presenza), ma si tiene anche conto del tempo impiegato per la preparazione e i ricuperi. A seconda del tipo di attività, possono quindi già determinarsi le condizioni per un'assicurazione contro gli infortuni non professionali anche nel caso in cui le ore settimanali effettive di lezione siano inferiori a 8. Nei singoli casi, si raccomanda di prendere contatto con l'assicuratore e stabilire una chiara regolamentazione. Per il calcolo del limite delle 8 ore è determinante il tempo di lavoro concordato contrattualmente, cosicché un occasionale superamento o mancato raggiungimento di questo limite non influisce sulla copertura dell'infortunio non professionale. In caso di persone occupate in modo irregolare, nella pratica si prende come base il tempo di lavoro medio degli ultimi 3 risp. 12 mesi (vale la variante più favorevole all’infortunato), non tenendo conto delle settimane in cui non è stata prestata alcuna attività lavorativa a causa di ferie, servizio militare o malattia. Nei casi dubbi è consigliabile che la persona interessata stipuli una normale assicurazione individuale contro gli infortuni presso una compagnia d'assicurazione di sua scelta in aggiunta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In tal modo è garantita in ogni caso una protezione assicurativa in caso di infortunio non professionale. 5.5 OAINF 13 II Infortuni occorsi lungo il tragitto per recarsi al lavoro Questi infortuni sono assicurati per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla durata dell'impiego presso un datore di lavoro. Per le persone che, a causa del ridotto tempo d'impiego, sono assicurate soltanto per gli infortuni professionali, inclusi gli infortuni lungo il tragitto per recarsi al lavoro, è tuttavia importante che vengono considerati infortuni lungo il tragitto per recarsi al lavoro solo quelli che si verificano sul tragitto diretto da casa al lavoro e dal lavoro a casa. L’eventuale interruzione del tragitto di al massimo un’ora non fa decadere la copertura assicurativa lungo il tragitto per recarsi al lavoro, indipendente dai motivi che hanno causato l’interruzione. I presenza di motivazioni adeguate, la correlazione non è com- Spiegazioni promessa nemmeno in caso di superamento del limite temporale sopra indicato. Per tutti gli altri lavoratori, con un livello di occupazione di oltre 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, la questione non ha importanza dal momento che gli infortuni subiti lungo il tragitto per recarsi al lavoro fanno parte degli infortuni non professionali e sono quindi in ogni caso assicurati. 5.6 Malattie professionali ed altre malattie determinatesi nell’esercizio di attività professionali Le malattie o le loro conseguenze economiche ai sensi dell’art. 3 LPGA non sono in linea di massima oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. LAINF 9 I OAINF 14 und OAINF Allegato 1 LAINF 9 II Determinate malattie causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori svolti nell'esercizio di attività professionali sono considerate malattie professionali e sono in linea di massima parificate agli infortuni assicurati. Il Consiglio federale ha redatto un elenco di tali sostanze ed enumerato i lavori e le affezioni provocate dallo svolgimento di attività professionali che, secondo a quanto previsto da questa legge, possono determinare il diritto a prestazioni assicurative. Questo elenco è annesso, come Allegato 1, all'Ordinanza (cfr. pagina 215). Se l'assicurato fa valere il diritto alle prestazioni per altre malattie determinatesi nell'esercizio di attività professionali non in relazione con sostanze o affezioni provocate da lavori conformemente a quanto indicato nell'aIlegato 1 dell'Ordinanza, deve essere comprovato che quella malattia sia stata provocata esclusivamente, o almeno in modo fortemente preponderante (cioè più del 75%), dall'attività professionale esercitata. 37 38 Spiegazioni 6 P R E S TA Z I O N I A S S I C U R AT I V E 6.1 In generale L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fornisce le seguenti prestazioni: LAINF 10 LPGA 14 LAINF 11–14 LAINF 16, 18, 28 LPGA 15–20 LAINF 23–27, 84 II OPI 78–89 LPGA 9 • I'assunzione dei costi delle cure mediche; • rimborso spese per mezzi ausiliari, determinati danni materiali, viaggi e trasporti necessari dal punto di vista medico, misure di salvataggio e spese di sepoltura; • prestazioni in contanti a compensazione del guadagno d'invalidità e rendite per i superstiti; • prestazioni in contanti come indennità per menomazioni e grande invalidità, risarcimenti in denaro e prestazioni temporanee. Le prestazioni di cura e i rimborsi spese vengono forniti come prestazioni materiali (principio della prestazione in natura). LAINF 10, 48 OAINF 15 6.2 Prestazioni materiali 6.2.1 Cure mediche L'assicurato ha diritto ad una cura appropriata ed economica. Questo significa che tutte le misure di trattamento sono da limitare all'entità richiesta dallo scopo del trattamento stesso. L'assicurato ha diritto al trattamento in un reparto comune dell'ospedale. La differenza di costi per una classe ospedaliera superiore va a carico dell'assicurato ma può essere coperta con un'assicurazione complementare (cfr. pagina 30). LAINF 10 II Viene garantita la libera scelta del medico e dell'ospedale. LAINF 10 I L’assicurazione copre le seguenti spese: LAINF 10 III • medici, dentisti e personale paramedico da essi richiesto, nonché farmaci, visite ed analisi da essi prescritti; • chiropratici; • cura, vitto e alloggio nel reparto comune di un ospedale; • cure complementari e quelle balneari prescritte dal medico; • altri mezzi e apparecchiature necessarie per la guarigione; Spiegazioni • cure a domicilio prescritte dal medico da parte di un'infermiera o un infermiere diplomati o da parte di personale specialistico delle organizzazioni Spitex, a condizione che le persone e le organizzazioni citate siano autorizzate conformemente a quanto previsto dall'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal). LAINF 18 OAMal 49, 51 Per cure all'estero: cfr. pagina 79 OAINF 17 Obbligo di prestazione anticipata dell'assicuratore malattia secondo la LAMal Se l'obbligo alla prestazione dell'assicurazione infortuni è dubbio, I'assicuratore malattia è tenuto, secondo la LAMal, a corrispondere spontaneamente a titolo provvisorio le prestazioni assicurate presso di lui, mantenendo tuttavia integralmente i propri diritti al rimborso. Con la definitiva assunzione del caso da parte dell'assicuratore infortuni, questi rimborserà all'assicuratore malattia le prestazioni da lui corrisposte conformemente a quanto previsto dalla LAMal. OAMal 112 LPGA 70, 71 Qualora una persona assicurata sia assicurata per l’indennità giornaliera ai sensi della LAMal presso più assicuratori malattia, l’obbligo di prestazione anticipata vale per ciascuno degli assicuratori. 6.2.2 LAINF 11 OAINF 19 LAINF 12 Rimborsi spese L'assicurazione si assume le spese per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di mezzi ausiliari (protesi) atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. I mezzi ausiliari devono essere semplici e adeguati. La loro fornitura è regolata dall'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (OMAINF). I danni materiali non costituiscono in linea di massima oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Così, ad esempio, i danni ad abiti o ad altri oggetti che l'assicurato aveva con sé non sono coperti. L'assicurato ha però diritto alla copertura dei danni causati dall'infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo od una sua funzione. Per gli occhiali, gli apparecchi acustici e le protesi dentarie sussiste il diritto alla sostituzione solo nel caso 39 40 Spiegazioni in cui il danno sia riconducibile ad una lesione che necessita di cure. L'assicurazione si assume inoltre le spese relative a viaggi e trasporti resisi necessari per ragioni mediche, effettuati con un mezzo adeguato alle circostanze, di norma pubblico. I trasferimenti dall'ospedale del luogo dell'infortunio a quello del luogo di domicilio per motivi di carattere familiare vengono di regola coperti solo se la degenza in ospedale dura presumibilmente più di tre settimane. Vengono però pagati, ad esempio, i viaggi fino al più vicino medico, terapeuta, luogo di cura come pure le spese straordinarie per l'utilizzo, resosi necessario a causa dell'infortunio, di speciali mezzi di trasporto per recarsi al lavoro, se in questo modo si rende possibile la ripresa anticipata dei lavoro. Limitazioni all'estero: cfr. pagina 79. LAINF 13 OAINF 20 Vengono assunte anche le spese per le necessarie misure di salvataggio e recupero. Rientrano tra queste sia il recupero di un infortunato che il trasporto d'urgenza fino allo studio medico o all'ospedale più vicino. Le spese di salvataggio vengono coperte anche quando la persona salvata non ha subito danni alla salute, danni che però sarebbero verosimilmente subentrati senza l'adozione di misure di salvataggio (ad esempio, liberazione da una slavina). Vengono ugualmente pagate le spese per la ricerca – senza successo – di un disperso se si può supporre che non sia scomparso intenzionalmente e che molto probabilmente si trova in grave pericolo di vita a causa di un infortunio. Limitazioni all'estero: cfr. pagina 79. LAINF 13 OAINF 20 OAINF 20 II Vengono rimborsate anche le spese per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura e le spese di sepoltura, queste ultime fino ad un importo pari a sette volte l'ammontare massimo del guadagno giornaliero dell'assicurato (attualmente Fr. 2'051.–). Limitazioni all'estero: cfr. pagina 79. LAINF 14 I OAINF 21 LAINF 14 II LAINF 15 OAINF 22–24 6.3 Prestazioni in contanti 6.3.1 Basi L'assicurazione fornisce prestazioni in contanti a compensazione della perdita di guadagno. La base per l'indennità giornaliera, le rendite d'invalidità e le rendite per i superstiti è il guada- Spiegazioni gno assicurato. In linea di massima è costituito dal salario AVS con le seguenti deroghe: Vengono presi in considerazione • salari non sottoposti all'obbligo di versamento dei premi AVS, prima cioè del 18° anno d'età e dopo l'età di pensionamento; • assegni familiari, accordati conformemente all'uso locale o professionale a titolo di assegni per la famiglia, i figli o l'economia domestica; • aper i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, i soci di società, gli azionisti e i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario corrispondente agli usi professionali e locali. OAINF 22 II a OAINF 22 II b OAINF 22 II c Non vengono presi in considerazione OAINF 22 II d • le indennità versate in caso di rescissione del rapporto di lavoro, in caso di chiusura dell'azienda o in circostanze analoghe; • i guadagni derivanti da attività lavorativa autonoma. LAINF 15 III Viene tenuto conto del guadagno assicurato solo fino ad un importo massimo. Quest'ultimo è fissato in modo tale che, di regola, il 92–96% di tutti i lavoratori assicurati obbligatoriamente sia assicurato per il guadagno integrale. L’importo viene adattato di volta in volta alle condizioni di reddito degli assicurati. Attualmente ammonta a Fr. 106 800.–. LPGA 18 OAINF 22 I OAINF Allegato 2 Il guadagno percepito presso più datori di lavoro viene sommato e, per il calcolo delle prestazioni, è determinante il totale, ma solo fino all'importo massimo. OAINF 22 IV OAINF 23 V 6.3.2 LAINF 16, ATSG 6 Indennità giornaliera L'indennità giornaliera viene corrisposta quando un assicurato è totalmente o parzialmente inabile al lavoro a causa di un infortunio o di una malattia professionale. L'incapacità lavorativa deve essere dimostrata dal punto di vista medico. In caso d'incapacità lavorativa totale, I'indennità giornaliera ammonta all'80% del guadagno assicurato, in caso d'incapacità parziale 41 42 Spiegazioni gli importi si riducono in proporzione. Il diritto all'indennità giornaliera sorge il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio e si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita d'invalidità o con il decesso dell'infortunato. CO 324 b cpv. 3 Per i primi due giorni (tempo d'attesa), il datore di lavoro deve versare almeno l'80% del salario (art. 324 b cpv. 3 del Codice delle Obbligazioni). LAINF 16 III Fintantoché si ha diritto ad un'indennità giornaliera dell'AI per misure di reinserimento, non viene versata alcuna indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni. OAINF 27 Poiché nelle spese ospedaliere è compresa una parte delle spese di mantenimento, durante la degenza ospedaliera l'indennità giornaliera viene ridotta del 20% (al massimo Fr. 20.–) per le persone sole senza obblighi di mantenimento, del 10% (al massimo Fr. 10.–) per le persone coniugate e per quelle sole con obblighi di mantenimento. Non viene applicata alcuna riduzione se l'assicurato deve provvedere a figli minorenni o in corso di formazione. LPGA 67 OAINF 22 III, 25 OAINF Allegato 2 L'indennità giornaliera è calcolata sulla base dell'ultimo salario (o diritto legale al salario) ricevuto dal l'assicurato prima dell'infortunio, calcolato in base alle formule aventi carattere vincolante riportate nell'Allegato 2 della OAINF. L'indennità giornaliera viene corrisposta per tutti i giorni, domeniche e giorni festivi inclusi. OAINF 22 IIIbis Se un assicurato aveva diritto, fino all'infortunio, ad un'indennità giornaliera in base alla Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI), riceverà dall'assicurazione contro gli infortuni un'indennità giornaliera di importo almeno pari a quello dell'indennità ricevuta dall'AI. LPGA 19 II L'avente diritto all'indennità giornaliera è in linea di massima l'assicurato. Le indennità giornaliere vengono però versate al datore di lavoro qualora quest'ultimo versi comunque il salario all'assicurato nonostante il suo diritto all'indennità giornaliera. Fintantoché il dipendente è legato da un rapporto di lavoro, di regola si concorda con il datore di lavoro che Spiegazioni le indennità giornaliere vengano versate a lui e quindi inoltrate al dipendente. LPGA 19 IV Qualora il diritto a delle prestazioni risulti comprovato e la loro erogazione ritardi, è possibile il pagamento di importi a titolo di acconto. Per casi speciali con redditi ridotti per il calcolo delle indennità giornaliere valgono le seguenti disposizioni: OAINF 23 I OAINF 25 III OAINF 23 III OAINF 23 IV OAINF 23 V OAINF 23 VI • Se l'assicurato non ha ottenuto un salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa di assenze per infortunio, malattia, maternità, lavoro ridotto, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, viene preso in considerazione il guadagno che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste assenze; • Se l'incapacità lavorativa di un assicurato disoccupato è superiore al 50%, I'assicurazione contro gli infortuni fornisce l'intera prestazione. Se l'incapacità lavorativa supera il 25%, ma raggiunge al massimo il 50%, versa soltanto metà della prestazione. Non v'è alcun diritto all'indennità giornaliera se l'incapacità lavorativa è del 25% o inferiore; • Se l'assicurato non ha esercitato regolarmente un'attività lavorativa o se il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, la prestazione si calcolerà in base ad un salario medio ponderato; • Se un lavoratore stagionale è vittima di un infortunio durante il periodo in cui non svolge l'attività lavorativa, il salario percepito nell’anno precedente viene diviso per 365. In caso d'infortunio durante il periodo in cui svolge l'attività lavorativa, il salario effettivamente percepito viene integrato con le componenti del salario non ancora percepite fino a raggiungere il salario completo che viene poi diviso per 365. Ciò vale anche nel caso in cui il salario del lavoratore stagionale durante il periodo di attività è soggetto a forti oscillazioni. • Se prima dell'infortunio l'assicurato era occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro, verrà preso in considerazione il salario complessivo conseguito presso tutti i datori di lavoro, fino all’importo massimo del guadagno assicurato; • Per i praticanti, i volontari, le persone che si preparano alla scelta di una professione come pure per gli assicurati che 43 44 Spiegazioni esercitano un'attività in centri professionali d'integrazione per gli invalidi al fine di acquisire una formazione, viene preso in considerazione il salario effettivo, a partire dal 20 anno di età compiuto, un salario giornaliero pari ad almeno il 20% dell'importo massimo del guadagno assicurato e, prima del compimento del 20° anno di età, pari ad almento il 10% dell'importo massimo del guadagno assicurato. Sono esclusi da questa regolamentazione gli apprendisti. • Se le cure mediche hanno avuto una durata di almeno tre mesi e se nel frattempo il salario dell'assicurato sarebbe aumentato almeno del 10%, I'indennità giornaliera futura verrà aumentata in modo corrispondente; • In caso di ricadute, non si prende in considerazione il salario conseguito al momento dell'infortunio. Determinante è il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta stessa, tuttavia pari almeno al 10% dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Questa regolamentazione non è applicabile per i beneficiari di rendite dell'assicurazione sociale. • Qualora un evento assicurato provochi il prolungamento di almeno 6 mesi della formazione professionale, viene accreditata un'indennità giornaliera parziale ammontante alla differenza tra il salario di formazione e il salario minimo di un lavoratore qualificato della corrispondente categoria professionale. La durata dell’erogazione è limitata ad un massimo di un anno. OAINF 23 VII OAINF 23 VIII OAINF 23 IX 6.3.3 LAINF 18 LPGA 7, 8, 16 Rendita d’invalidità L'invalidità ai sensi di legge è la riduzione della capacità di guadagno, presumibilmente permanente o destinata a durare per un rilevante periodo di tempo, determinatasi a causa di un danno alla salute. L'invalidità non viene perciò definita come infermità fisica o mentale bensì come limitazione, puramente economica, della capacità di guadagno a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Il grado d'invalidità si determina quindi comparando le capacità di guadagno di un assicurato prima del danno subito con quelle rimaste dopo il danno subito. Si compara la capacità lavorativa che l'assicurato, dopo la conclusione dei trattamenti medici e dopo l'attuazione delle eventuali misure atte ad una sua integrazione (nella maggior parte dei casi da parte dell'assicurazione federale Spiegazioni d'invalidità Al), potrebbe conseguire nell'esercizio di un'attività da lui esigibile (non solo cioè nell'ambito della sua specifica professione) in condizioni equilibrate del mercato del lavoro (reddito d'invalido) con quello che a pari condizioni avrebbe potuto conseguire se la sua capacità lavorativa non fosse stata ridotta a seguito di infortunio o di malattia professionale (reddito di persona valida). A questo proposito, l'assicurato è tenuto a fare tutto quanto è ragionevolmente possibile per limitare al massimo le conseguenze economiche dell'invalidità. Qualora la differenza tra il reddito di persona valida e quello di invalido sia inferiore al 10 %, non verrà assegnata alcuna rendita d’invalidità. LAINF 20 I LAINF 20 II LPGA 69 LPGA 19 III LAINF 19 I LAINF 19 II LAINF 23, 35 OAINF 30 In caso d'invalidità totale, la rendita ammonta all'80% del guadagno assicurato. In caso d'invalidità parziale, la rendita viene ridotta in proporzione. Se l'assicurato ha in pari tempo diritto anche ad una rendita dell'assicurazione d'invalidità (Al) o dell'AVS, gli viene assegnata solo una rendita integrativa, la Icosiddetta rendita complementare. Questo significa che la ren dita per infortunio viene ridotta in modo che, insieme alle altre rendite delle assicurazioni sociali, non superi il 90% del guadagno assicurato. Dal momento che il diritto ad una rendita d'invalidità dell'AI – contrariamente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni – sorge in linea di massima soltanto a partire da un grado d'invalidità del 40%, le rendite complementari vengono erogate, di regola, solo a partire da questo limite d'invalidità. La rendita viene pagata mensilmente in anticipo per l’intero mese solare. l diritto alla rendita sorge qualora dalla continuazione della cura medica non sia lecito attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute e le eventuali misure d'integrazione dell'AI siano concluse. Con il sorgere del diritto alla rendita cessa sostanzialmente il diritto alle cure mediche e alle indennità giornaliere. Il diritto alla rendita cessa con il ricupero della completa capacità lavorativa, con l'indennizzo o il riscatto della rendita o con il decesso dell'assicurato. Il diritto alla rendita viene provvisoriamente sospeso quando l'AI, dopo la concessione della rendita LAINF ordina misure di integrazione (queste sono materia dell'AI) e per questo periodo corrisponde un'indennità giornaliera Al. 45 46 Spiegazioni LAINF 15 I, II OAINF 22 IV Determinazione e calcolo della rendita: La rendita viene calcolata in base al salario percepito presso uno o più datori di lavoro durante i 12 mesi precedenti l'infortunio. Ne fanno parte anche le quote di salario non ancora versate e sulle quali sussiste un diritto in base al diritto del lavoro. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, il salario effettivamente percepito viene convertito su un intero anno. In caso di un'attività la cui durata nel tempo è stata stabilita in anticipo (ad es. occupazioni stagionali e altri rapporti di lavoro inferiori all'anno), la conversione viene limitata alla durata prevista. Per i casi speciali valgono, relativamente al guadagno computabile, le seguenti disposizioni: OAINF 24 I OAINF 24 II OAINF 24 III OAINF 24 IV • Se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, a causa di assenze dovute ad infortunio, malattia, gravidanza, lavoro ad orario ridotto, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, non è stato percepito alcun salario o è stato percepito soltanto un salario ridotto, si tiene conto di quello che l'assicurato avrebbe guadagnato senza queste assenze. • Se il diritto alla rendita inizia più di 5 anni dopo l'infortunio (risp. dopo l'insorgenza della malattia professionale), la rendita dipende dal salario che l'assicurato avrebbe ottenuto, senza l'infortunio o la malattia professionale, nell'anno precedente quello d'inizio della rendita, a condizione che questo salario sia maggiore di quello percepito a suo tempo. • Per un assicurato in fase di formazione professionale (apprendisti, praticanti) che al giorno dell'infortunio non percepisce ancora il salario di una persona completamente formata nello stesso tipo di professione, viene assunto come guadagno determinante quel salario che avrebbe percepito come persona completamente formata nell'anno precedente l'infortunio. E ciò a partire dal momento in cui avrebbe concluso la formazione se non fosse stato vittima dell'infortunio. • Se il beneficiario di una rendita d'invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è vittima di un nuovo infortunio che ha come conseguenza un aggravamento dell'invalidità stessa, risulta determinante ai fini del calcolo della nuova rendita derivante dai due infortuni il salario che l'assicurato avrebbe percepito nell'anno precedente l'ul- Spiegazioni timo infortunio se non si fosse verificato prima un infortunio assicurato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto precedentemente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più elevato. Per il calcolo delle rendite complementari va tenuto conto anche di quanto segue: OAINF 31 I LAINF 34 OAINF 31 II OAINF 31 III OAINF 31 IV LPGA 21 OAINF 32 I OAINF 32 II • Le rendite complementari e le rendite per i figli dell'AI vengono considerate integralmente ai fini del calcolo della rendita complementare; • Poiché la rendita AVS/AI è già stata di regola adeguata al rincaro per la prima volta in coincidenza con la rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, anche il guadagno assicurato secondo la LAINF viene rivalutato al momento dell'inizio della rendita. L'entità della rivalutazione viene stabilita in applicazione analogica della versione aggiornata della «Ordinanza del Consiglio federale sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni»; • Le indennità di rincaro ordinarie non vengono prese in considerazione per il calcolo delle rendite complementari; • Le riduzioni delle prestazioni secondo gli articoli 36–39 della LAINF vengono applicate sulla rendita complementare solo dopo che si è proceduto al calcolo della stessa. Le indennità di rincaro sono calcolate in base alla rendita complementare ridotta; • Se prima dell'infortunio è già stata corrisposta una rendita Al, dal momento dell'infortunio l'AI indennizza pertanto anche un'invalidità non assicurata secondo la LAINF, per il calcolo della rendita complementare viene presa in considerazione soltanto quella parte della rendita Al che è stata aumentata a seguito dell'infortunio stesso; • Se a seguito di un infortunio, una rendita dell'AI viene aumentata o una rendita per superstiti dell'AVS viene sostituita da una rendita dell’AI, per il calcolo della rendita complementare viene presa in considerazione soltanto la differenza tra la rendita accordata prima dell'infortunio e la nuova prestazione. Viene invece interamente conteggiata la rendita dell'AI se questa è già stata precedentemente percepita per un infortunio anch'esso assicurato. 47 48 Spiegazioni Disposizioni finali della modifica del 9.12.96 ex OAINF 31 Attenzione: questa regolamentazione vale soltanto per le rendite complementari LAINF fissate dopo l'1/1/1997. Per le rendite stabilite in periodi antecedenti a questa data, nel calcolo delle rendite complementari per invalidi sono da considerare integralmente le rendite AVS o Al, incluse le rendite per figli. OAINF 32 III • AVS, per la determinazione del limite del 90% secondo l'art. 20, cpv. 2 della LAINF occorre prendere in considerazione non soltanto il guadagno assicurato bensì anche la rendita di vecchiaia fino all'ammontare massimo del guadagno assicurato. OAINF 33 L’adeguamento della rendita complementare ha luogo quando determinate parti della rendita Al o della rendita AVS vengono modificate per i familiari o quando il guadagno assicurato secondo l'art. 24, cpv. 3 dell'OAINF o il grado d'invalidità vengono modificati in modo considerevole. Esempi di calcolo per le rendite d’invalidità: a) Esempio di rendita normale: Guadagno nell'anno antecedente l'infortunio: 80% di Fr. 50 000.– Invalidità 30 % = rendita all’anno rendita al mese Fr. 50 000.– Fr. 40 000.– Fr. 12 000.– Fr. 1 000.– b) Esempio di rendita complementare: LAINF 21 Guadagno nell'anno antecedente i'infortunio: 80% di Fr. 50 000.– Invalidità 75 % = rendita all’anno rendita al mese Fr. 50 000.– Fr. 40 000.– Fr. 30 000.– Fr. 2 500.– 90% guadagno anno precedente di Fr. 50 000.– meno rendita Al all’anno Rendita complementare all’anno Rendita complementare al mese Fr. 45 000.– Fr. 23 280.– Fr. 21 720.– Fr. 1 810.– Cure mediche dopo la determinazione della rendita: Dopo la determinazione della rendita si estingue in linea di principio il diritto a prestazioni transitorie (indennità giorna- Spiegazioni liera, cure mediche). Le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese possono però essere concessi dopo la determinazione della rendita se l'assicurato LAINF 21 I a LAINF 21 I b, III LAINF 21 I c LAINF 21 I d LAINF 21 II LPGA 21 IV, 43 • è affetto da una malattia professionale; • soffre di una ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento (se, a seguito di una ricaduta o di postumi tardivi, interviene un’ulteriore perdita di guadagno, sorge inoltre il diritto all'indennità giornaliera); • abbisogna di trattamenti e cure costanti per mantenere la sua capacità residua di guadagno; • è incapace di guadagnare e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento La ripresa di un trattamento viene disposta dall'assicuratore infortuni. Se tale disposizione viene disattesa, egli può sospendere le prestazioni assicurative completamente o parzialmente. L'assicuratore infortuni non è tenuto a rispondere per i trattamenti disposti dall'assicurato di propria iniziativa. Una revisione della rendita viene effettuata soltanto se la capacità di guadagno muta considerevolmente. I motivi possono essere una significativa modifica delle condizioni di salute, ma anche nuove conoscenze e nuove capacità acquisite oppure un migliore reinserimento. Cambiamenti solo provvisori e motivi estranei all'invalidità non determinano una revisione della rendita. Dopo l'età ordinaria di pensionamento AVS, la rendita non può più essere riveduta. LAINF 22 LPGA 17 6.3.4 Rendita per i superstiti LAINF 28 Hanno diritto ad una rendita per i superstiti il coniuge superstite e i figli dell’assicurato che sia deceduto in seguito ad un infortunio. LAINF 29 IV I coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo nell'ambito dei suoi diritti al mantenimento da parte dell'assiIcurato. I figli adottati sono parificati agli orfani. LAINF 30 II LAINF 39, 40 49 50 Spiegazioni LAINF 29 III Qualora non sussitano i requisiti per il diritto ad una rendita, la vedova o la moglie divorziata ricevono un’indennità in un’unica soluzione. LAINF 29 VI Il diritto alla rendita del coniuge superstite sorge il mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell'avente diritto o col riscatto della rendita. LAINF 30 III Il diritto alla rendita dei figli decorre anch'esso dal mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o dell’altro genitore. Il diritto si estingue al compimento del 18° anno d'età, con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita. Il diritto alla rendita dura fino alla conclusione della formazione, al più tardi però fino al compimento del 25° anno d'età. Il diritto alla rendita di un figlio adottivo si estingue con il suo ritorno presso i genitori biologici o con l'assunzione del suo mantenimento da parte dei genitori. OAINF 40 Condizioni per avere diritto: LAINF 29 II LAINF 29 III LAINF 29 III LAINF 29 III LAINF 29 III LAINF 33 OAINF 45 • Se il matrimonio è stato contratto solo dopo l'infortunio, il diritto alla rendita o all'indennità unica sussiste soltanto se il matrimonio è stato pubblicato prima dell'infortunio o se al momento della morte dell'assicurato durava da almeno due anni. • Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita se alla morte dell'altro coniuge ha figli propri aventi diritto alla rendita o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte del coniuge. • Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita se alla morte del coniuge è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. • La vedova ha diritto ad una rendita se alla morte del marito ha figli che non hanno più diritto alla rendita o se ha compiuto il 45° anno d'età. • La vedova ha diritto ad una indennità in un’unica soluzione se non sono soddisfatti i presupposti per il diritto ad una rendita. • Se il diritto del coniuge superstite si estingue in seguito a nuove nozze e se queste sono dichiarate sciolte o nulle già Spiegazioni LAINF 30 I OAINF 42 dopo meno di dieci anni, il diritto alla rendita risorge un mese dopo l'entrata in vigore del divorzio o della dichiarazione di nuilità. Eventuali indennità di rincaro sono pari a quelle che si sarebbero ottenute se la rendita non fosse mai stata interrotta. • I figli hanno diritto ad una rendita per orfani semplice se hanno perso uno dei genitori e ad una rendita doppia se ambedue i genitori sono morti o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell'assicurato defunto. • Se il padre e la madre muoiono in seguito ad infortuni assicurati – sia contemporaneamente che a distanza di tempo – il guadagno assicurato del padre e della madre vengono sommati e sull'importo ottenuto si calcola una rendita doppia pari al 25%. La somma dei due guadagni non deve però superare l'importo massimo del guadagno assicurato. Le aliquote delle rendite ammontano, rispetto ai guadagno assicurato, a: LAINF 31 I LAINF 31 III LAINF 31 II LAINF 31 III LAINF 31 IV LPGA 69 • • • • per il coniuge superstite: 40%; per ogni orfano di uno dei genitori: 15%; per ogni orfano di entrambi i genitori: 25%; per tutti i superstiti insieme (senza il coniuge divorziato) al massimo il 70% (eventualmente con riduzione proporzionale, rispettivamente con aumento proporzionale, qualora il diritto di uno dei beneficiari della rendita venga meno); • per il coniuge superstite divorziato, fino all'importo del diritto agli alimenti, al massimo il 20%; • in caso di contemporaneo diritto della vedova e del coniuge divorziato oltre ai figli un massimo complessivo dei 90% (eventualmente con riduzione proporzionale, rispettivamente con aumento proporzionale, qualora il diritto di uno dei beneficiari della rendita venga meno). Se gli aventi diritto ricevono contemporaneamente una rendita Al o AVS, questa potrebbe determinare, insieme alla rendita LAINF per i superstiti – come in caso di rendita d'invalidità – un indennizzo eccessivo (sovraindennizzo). In questo caso viene concessa ai superstiti in comune una rendita complementare. Le rendite per superstiti vengono proporzionalmente ridotte se insieme ad altre rendite concesse dall'assicurazione sociale superano il 90% del guadagno assicurato. I diritti alle rendite 51 52 Spiegazioni LAINF 31 III LPGA 19 III vengono suddivisi, come per le normali rendite per superstiti, in modo corrispondente alle quote percentuali tra il coniuge sopravvissuto e i figli. Per contro, le quote dei rimanenti aumentano se viene meno la rendita complementare di uno dei superstiti. Le rendite per i superstiti vengono pagate mensilmente in anticipo per l’intero mese solare. L’entità dell’indennità unica per la vedova risp. la coniuge divorziata ammonta: LAINF 32 • all’importo annuale della rendita, se il matrimonio è durato meno di un anno, • al triplo dell’importo annuale della rendita se il matrimonio è durato più di un anno ma meno di cinque anni, • al quintuplo dell’importo annuale della rendita se il matrimonio è durato più di cinque anni. LAINF 15 I, II Determinazione e calcolo della rendita: La rendita viene calcolata – come per la rendita d'invalidità – considerando il salario percepito nei 12 mesi antecedenti l'infortunio presso uno o più datori di lavoro. Di questo fanno parte anche le quote di salario non ancora pagate ma alle quali l'assicurato ha diritto. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, il salario effettivamente percepito viene convertito su un intero anno. Per i lavoratori stagionali la conversione è limitata alla normale durata dell'attività stagionale. OAINF 22 IV OAINF 24 I–III Per i casi speciali con reddito ridotto valgono, relativamente al guadagno da prendere in considerazione per la rendita, le stesse disposizioni valide per la determinazione della rendita d’invalidità. Per il calcolo delle rendite complementari va inoltre tenuto conto di quanto segue: OAINF 43 I OAINF 43 II • Per il calcolo del le rendite complementari vengono prese in considerazione integralmente le rendite dell'AVS o dell'AI, incluse le rendite per i figli. • Se in seguito ad un infortunio viene erogata una rendita supplementare per orfani dell'AVS, per il calcolo della rendita complementare viene presa in considerazione soltanto la Spiegazioni OAINF 43 III OAINF 43 IV Disposizioni finali della modifica del 9.12.96 ex OAINF 43 I OAINF 43 V LAINF 20 II LPGA 69 OAINF 43 VI OAINF 31 III OAINF 43 VI OAINF 31 IV LAINF 31 IV OAINF 43 VI OAINF 33 II differenza tra la rendita concessa prima dell'infortunio e la nuova prestazione. • Per il calcolo delle rendite complementari per orfani di padre e di madre vengono presi in considerazione i guadagni assicurati di entrambi i genitori fino all'importo massimo del guadagno assicurato. • Se in seguito all'infortunio viene aumentata una rendita per superstiti dell'AVS o una rendita dell'AI, rispettivamente se una rendita per superstiti subentra ad una rendita Al, per il calcolo della rendita complementare viene presa in considerazione soltanto la differenza rispetto alla rendita precedente. Attenzione: questo ordinamento è valido soltanto per le rendite complementari LAINF stabilite dopo l'1.1.1997. Per le rendite stabilite anteriormente, ai fini del calcolo delle rendite complementari per i superstiti, vanno considerate integralmente le rendite AVS o Al, incluse le rendite per figli. • Se l'assicurato esercitava, prima del suo decesso, un'attività lucrativa indipendente oltre all'attività salariata, per la determinazione del limite del 90% del guadagno assicurato viene preso in considerazione non soltanto il guadagno assicurato ma anche il reddito derivante dall'attività indipendente fino all'ammontare massimo del guadagno assicurato. • Le indennità di rincaro non sono prese in considerazione per il calcolo delle rendite complementari. L'entità delle indennità di rincaro viene fissata con un'ordinanza del Consiglio federale. • Le riduzioni delle prestazioni secondo gli articoli 36–39 della LAINF nonché l’art. 21 LPGA vengono applicate sulla rendita complementare solo dopo che questa è stata calcolata. Le indennità di rincaro sono calcolate sulla rendita complementare ridotta. • La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l'importo della pensione alimentare dovuta e la rendita AVS. L'importo massimo è la rendita che gli spetterebbe se non gli fossero dovute le prestazioni AVS. Si procede ad un adeguamento della rendita complementare quando vengono modificate determinate parti della rendita Al o della rendita AVS per i famigliari oppure quando si modifi- 53 54 Spiegazioni ca in modo determinante il guadagno assicurato o il grado d'invalidità. Esempi di calcolo delle rendite per i superstiti: a) Vedova e due orfani di un genitore: Vedova: Orfani di un genitore: Totale aliquota rendita 40% ognuno 15% diritto definitivo 40% 30% 70% Il massimo del 70% non è superato; le aliquote non devono perciò essere ridotte. b) Vedova e quattro orfani di un genitore: Vedova: Orfani di un genitore: Totale aliquota rendita 40% jognuno 15% diritto teorico 40% 60% 100% Il massimo del 70% viene superato; ogni singolo diritto deve perciò essere ridotto proporzionalmente: aliquota rendita attribuzione definitiva Vedova: 70/100 del 40% 28% Orfani di un genitore: 70/100 del 60 % (ognuno 15 %) 42% Totale 70% c) Vedova e due orfani di un genitore; moglie divorziata: La moglie divorziata gode del diritto di una pensione alimentare di Fr. 675.– mensili (supposizione). Per un guadagno assicurato di Fr. 54 000.–, questo corrisponde al 15% del salario mensile di Fr. 4500.–. Vedova: Orfani di un genitore: Moglie divorziata Totale aliquota rendita 40% je 15% 15% diritto definitivo 40% 30% 15% 85% Spiegazioni In questo caso, il massimo determinante del 90% non viene superato; non devono perciò essere ridotte le aliquote. 6.3.5 Adeguamento al rincaro Poiché l'importo delle rendite d'invalidità e per i superstiti si basa sul guadagno dell'anno antecedente l'infortunio, i beneficiari ricevono delle indennità a titolo di compensazione del rincaro. Queste indennità costituiscono una parte integrante della rendita. Le indennità di rincaro vengono fissate dal Consiglio federale, mediante un'ordinanza, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il rincaro viene calcolato sulla rendita di base, nel momento in cui sorge per la prima volta il diritto alla rendita. Le rendite vengono adeguate al rincaro contemporaneamente alle rendite AVS. LAINF 34 OAINF 44 Per le rendite complementari, il guadagno assicurato è già stato compensato del rincaro con la prima concomitanza con la rendita AVS/AI. Per il calcolo dell'indennità di rincaro ordinaria vale perciò, in applicazione analoga della «Ordinanza del Consiglio federale sulle indennità di rincaro ai beneficiari delle rendite dell'assicurazione obbligatoria» nella sua versione più aggiornata, come anno dell’infortunio I'anno antecedente l'inizio della rendita complementare. Nel calcolo delle rendite complementari, non vengono prese in considerazione le indennità di rincaro ordinarie. OAINF 31 III 6.3.6 LAINF 35 OAINF 46 Riscatto delle rendite Un diritto giuridico dell'avente diritto alla rendita di riscattare le rendite d'invalidità e le rendite per i superstiti non esiste. Le rendite possono tuttavia essere riscattate alle seguenti condizioni: • In qualsiasi momento, qualora l'importo mensile sia inferiore alla metà dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Per le rendite per i superstiti si tiene conto dell'importo complessivo di tutte le rendite. • In tutti gli altri casi, soltanto se l'avente diritto è d'accordo e se il riscatto è palesemente nel suo interesse a lungo termine. 55 56 Spiegazioni Il valore in contanti di una rendita da riscattare viene calcolato su basi contabili uniformi per tutti gli assicuratori LAINF. Va tenuto conto della conversione della rendita in una rendita complementare in caso di raggiungimento dell'età AVS. OAINF 46 II LAINF 89 I OAINF 108 LAINF 35 II Con il riscatto della rendita si estinguono in linea di massima le pretese dell'avente diritto alla rendita nei confronti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Da questo momento, I'avente diritto alla rendita si assume il rischio di un corretto utilizzo della rendita e dei futuri sviluppi di ordine economico. Il diritto alla compensazione del rincaro decade. LAINF 35 II Tuttavia, se l'invalidità causata dall'infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, I'assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d'invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti. OAINF 46 III In caso di un successivo infortunio, una rendita riscattata viene considerata, per il calcolo della rendita complementare, come se fosse stata corrisposta sotto forma di rendita. 6.3.7 Prestazioni in contanti speciali LAINF 24, 25 Indennità per menomazione dell'integrità: Contrariamente alle altre prestazioni in contanti che risarciscono, almeno parzialmente, un danno materiale-economico, I'indennità per menomazione dell'integrità è volta a compensare anche le menomazioni immateriali – come, ad esempio, dolori fisici, ridotta qualità di vita. Questa indennità vuole essere una sorta di simbolica riparazione ed è perciò assimilabile al risarcimento in casi di responsabilità civile. LAINF 25 I L'indennità per menomazione dell'integrità viene concessa sotto forma di una prestazione in capitale e calcolata in percentuale dell'importo massimo del guadagno assicurato valido al giorno dell'infortunio, indipendentemente dal guadagno individuale. LAINF 24 Ha diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità chi, in seguito ad infortunio o a malattia professionale, accusa una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica o men- OAINF 36 Spiegazioni OAINF Allegato 3 OAINF 36 II OAINF Allegato 3 LAINF 26, 27 LPGA 9 LPGA 9 LAINF 26 I OAINF 37 LPGA 67 II OAINF 38 V tale. Una menomazione delI'integrità è considerata «durevole» se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con un'identica gravità. È considerata «importante» se l'integrità fisica o mentale è, indipendentemente dalla capacità di guadagno, alterata in modo evidente o grave. Non sussiste alcun diritto per menomazioni dell'integrità al di sotto del 5%. Il calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità viene fatto con l'ausilio delle direttive riportate nell'Allegato 3 della OAINF. Le direttive contengono, oltre alle regole per il calcolo dell'indennità, una tabella delle menomazioni con i tassi percentuali indicativi per le singole lesioni o per le perdite organiche o funzionali. La gravità di una menomazione dell'integrità viene valutata esclusivamente sulla base del referto medico. Si tiene conto adeguatamente di prevedibili peggioramenti della menomazione. L'indennità viene determinata in modo astratto ed egualitario. Non si tiene conto di come la menomazione si rifletterà sulla professione e, a parità di referto medico, I'indennità è uguale per tutti gli assicurati. Le revisioni sono possibili solo in casi eccezionali, quando il peggioramento è di notevole portata e non era prevedibile in anticipo. Assegno per grandi invalidi: Mediante l'assegno per grandi invalidi si intende fornire agli assicurati più gravemente lesi, oltre alle spese di cura e al reddito sostitutivo, quei mezzi indispensabili per la loro assistenza in caso di grande invalidità. Nonostante l'assegno per grandi invalidi sia corrisposto mensilmente e dipenda dall'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, non si tratta di una rendita. Ha diritto ad un assegno per grandi invalidi chi, a causa dell'invalidità, ha bisogno permanentemente dell'aiuto di terzi per il disbrigo delle incombenze della vita quotidiana (ad esempio, per cure continue e particolarmente costose, per contatti sociali) o necessita di sorveglianza individuale. Il diritto non sussiste durante la degenza in uno stabilimento di cura se l'assicurato può pretendere a tal fine le prestazioni dell'assicurazione sociale. Se viene corrisposto un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, decade il diritto all'as- 57 58 Spiegazioni segno per grandi invalidi dell'AI. Qualora la grande invalidità sia solo parzialmente imputabile all'infortunio, I'assicuratore ha diritto a quella parte dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI che queste assicurazioni avrebbero dovuto versare se l'assicurato non si fosse infortunato. OAINF 38 I La determinazione avviene in base al grado della grande invalidità. In caso di grande invalidità di grado elevato, I'assegno mensile per grandi invalidi ammonta al sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, al quadruplo per una di grado medio e al doppio per una di grado esiguo. OAINF 38 II–IV L'ordinanza distingue la grande invalidità di grado elevato, medio e esiguo in base al numero delle incombenze della vita quotidiana che l'assicurato, nel singoio caso, non può più compiere da solo essendo costretto a ricorrere alI'aiuto o alla sorveglianza di terzi. LAINF 23 Indennità in un’unica soluzione: Se, in base al tipo di infortunio e al comportamento dell’assicurato, si può ritenere che, grazie all'assegnazione di un'indennità in un’unica soluzione, riacquisterebbe la capacità di guadagno, possono essere sospese le precedenti prestazioni e può venire corrisposta in loro vece un'indennità unica. L'obiettivo dell'indennità unica è un effetto terapeutico in relazione al ripristino della capacità di guadagno. OAINF 35 LAINF 23 II OAINF 35 II LAINF 23 I OAINF 35 I Eccezionalmente, le indennità uniche possono essere corrisposte anche in aggiunta ad una rendita d'invalidità ridotta o assegnate nel quadro di una revisione della rendita. L'ammontare dell'indennità in un’unica soluzione deve corrispondere al massimo a tre volte l'importo del guadagno annuo assicurato. Viene calcolata come una rendita a termine (rendita a tempo) la cui entità e durata va stabilita in base alla gravità, all'evoluzione del danno e allo stato di salute dell'assicurato al momento in cui l'indennità viene concessa e in previsione del ricupero della capacità di guadagno. Le rate della rendita vanno sommate e la loro somma costituisce l’ammontare dell'indennità unica. Spiegazioni Prestazioni transitorie: In relazione alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, gli assicurati possono essere esclusi dall'attività fino ad allora svolta se, esercitandola, si esporrebbero ad un grave pericolo. Competenti per l'applicazione di questi provvedimenti nei casi d'infortuni professionali sono gli organi esecutivi cantonali e federali come pure, nel campo di sua specifica competenza, la SUVA (ex INSAI); per le malattie professionali è la SUVA competente per tutte le imprese. LAINF 84 II VUV 83–89 VUV 47–51 Qualora un assicurato, a seguito di uno di questi provvedimenti, non avesse diritto ad altre prestazioni assicurative, gli viene corrisposto a titolo provvisorio un indennizzo sotto forma di un'indennità giornaliera transitoria o di un bonifico annuo transitorio. Tale indennizzo ha lo scopo di attenuare le conseguenze economiche e facilitare il necessario cambiamento di professione. Viene corrisposta un'indennità giornaliera transitoria se I'assicurato è costretto a lasciare immediatamente il posto di lavoro e non può più esigere la corresponsione di un salario. Questa indennità corrisponde all'indennità giornaliera integrale ai sensi di legge e viene corrisposta al massimo per quattro mesi. Viene pagata mensilmente e posticipata. VUV 83–85 LAINF 17 I Viene corrisposta un'indennità transitoria quando l'assicurato viene escluso dal lavoro a tempo determinato o indeterminato o quando è stato dichiarato soltanto limitatamente idoneo a svolgerlo. Questa indennità ammonta, nell'ambito del guadagno massimo assicurato, all'80% della perdita di guadagno che l'assicurato subisce a seguito della sua esclusione dal mercato del lavoro. L'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di quattro anni. Il pagamento avviene mensilmente, in anticipo. VUV 86–88 LAINF 15 6.4 Riduzione e rifiuto delle prestazioni assicurative 6.4.1 Riepilogo In base alle disposizioni di legge vi sono diverse categorie di motivi che possono causare una riduzione, o addirittura il rifiuto, delle prestazioni assicurative. Essi hanno lo scopo di pro- 59 60 Spiegazioni teggere la collettività degli assicurati risp. di chi versa i premi da oneri insostenibili. Le categorie sono: • il concorso di diverse cause di sinistro (ad es. conseguenze di una malattia precedente all'infortunio o di infortuni antecedenti non assicurati); • il fatto che l’infortunio sia stato causato intenzionalmente dall'assicurato o dai suoi superstiti; • pericoli straordinari e atti temerari ai quali l'assicurato si è esposto; • la violazione di obblighi da parte dell'assicurato o dei suoi superstiti; • il concorso con le prestazioni di altre assicurazioni sociali, al fine di evitare indennizzi eccessivi; • Il fatto che l’assicurato stia scontando una pena detentiva o sia soggetto all’esecuzione di misure. LAINF 36 LAINF 37 LPGA 21 LAINF 39 OAINF 49, 50 LAINF 45, 46 LPGA 69 LPGA 21 V 6.4.2 LAINF 36 II OAINF 47 Concorso di diverse cause di sinistro Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione dell'integrità e le rendite per i superstiti vengono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte sono solo in parte imputabili all'infortunio. L'entità della riduzione è determinata in funzione dell'incidenza dello stato antecedente l’infortunio rispetto al danno alla salute o al decesso. Per la riduzione può essere presa in considerazione la situazione personale ed economica dell'avente diritto. LAINF 36 I Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono toccati dalle riduzioni. LAINF 36 II Se i danni alla salute esistevano già prima dell'infortunio, ma non pregiudicavano la capacità di guadagno, non devono essere presi in considerazione, tranne che per l'indennità per menomazione dell'integrità. Secondo la più recente giurisprudenza, le inabilità al lavoro antecedenti all'infortunio non aventi carattere invalidante o permanente, come pure le invalidità non collegabili con una riduzione di salario, non determinano una riduzione. Spiegazioni 6.4.3 Infortunio per propria colpa Per determinati rischi, la collettività degli assicurati che versano i premi non deve essere gravata in modo eccessivo da oneri impropri. Nell'interesse di tutti gli assicurati è necessario arrivare a limitare la responsabilità e il rischio per danni facilmente evitabili. A questo scopo bisogna agire sul senso di responsabilità e sul senso civico dei singoli assicurati evidenziando che grossolane mancanze nei riguardi delle più elementari regole di prudenza hanno una ricaduta economica sfavorevole sui diretti interessati. Lo strumento della riduzione delle prestazioni serve a questo scopo. LAINF 37 LPGA 21 II LAINF 37 I LPGA 21 II OAINF 48 Determinante per vaIutare se le prestazioni debbano essere ridotte o rifiutate è la colpa dell'assicurato (o di un superstite avente diritto in caso di decesso dell'assicurato). Nella valutazione di questa colpa si tiene conto delle circostanze concrete. La legislazione e la prassi distinguono tre forme di colpa: intenzionalità, negligenza grave e negligenza lieve. Solo le prime due possono determinare una riduzione delle prestazioni. L'intenzionalità dell'infortunio motiva il mancato diritto alle prestazioni assicurative poiché in questo caso non si configura un infortunio ai sensi della legislazione. In questo contesto manca infatti l'involontarietà. In questo caso l'assicurazione paga soltanto le spese funerarie. Se l'assicurato intendeva commettere suicidio o infliggersi una mutilazione (artefatto), le prestazioni assicurative vengono corrisposte soltanto se l'assicurato, al momento dell'azione e senza colpa propria, era completamente incapace di discernere o se le citate azioni di autolesionismo erano senza dubbio ascrivibili ad un infortunio assicurato. Si tratta di negligenza grave quando colui che agisce trascura quelle elementari regole di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe rispettato nella stessa situazione e nelle stesse circostanze per evitare un danno prevedibile secondo lo svolgimento naturale delle cose. Nella circolazione stradale si suppone di regola una negligenza grave quando con l'infortunio si sono violate gravemente una norma elementare o più norme importanti della circolazione stradale. 61 62 Spiegazioni Un semplice comportamento errato, l’errata valutazione di un pericolo nonostante un'accurata riflessione, ecc., non vengono assimilati ad una negligenza grave. LAINF 37 II (modifica del 09.10.1998; in vigore dall’1.1.1999) LPGA 21 Se l'assicurato ha provocato un infortunio non professionale per negligenza grave, in deroga a quanto disposto dall’art. 21 cpv. 1 LPGA, vengono ridotte le indennità giornaliere solo durante i primi due anni successivi all'infortunio. Le negligenze gravi che provocano infortuni professionali, per contro, non hanno come conseguenza una riduzione delle prestazioni. La riduzione di regola è proporzionale all'entità della colpa. Nella pratica la riduzione minima è del 10%. Se l'assicurato, al momento dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti, o se egli muore in seguito all'infortunio, la riduzione ammonta al massimo al 50%. LPGA 21 II Le prestazioni in contanti a favore di congiunti o superstiti vengono ridotte o rifiutate solo nel caso in cui essi abbiano causato intenzionalmente l’infortunio o lo abbiano provocato commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto. La negligenza grave di tali persone non ha quindi più come conseguenza una riduzione del diritto a prestazioni assicurative. LAINF 37 III Le prestazioni in contanti possono essere ridotte o, in casi particolarmente gravi, rifiutate se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo un crimine o un delitto. Ciò vale sia per gli infortuni professionali che per quelli non professionali. Qualora l'assicurato, al momento dell'infortunio, dovesse provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti o se egli muore in seguito all'infortunio, le prestazioni vengono ridotte al massimo del 50%. LPGA 21 I 6.4.4 Pericoli straordinari e atti temerari LAINF 39 I pericoli straordinari e gli atti temerari sono i rischi la cui entità supera nettamente quella abitualmente presente nella normale vita quotidiana. Come nel caso delle riduzioni per negligenza grave, anche qui l'intento è quello di non gravare eccessivamente la collettività degli assicurati, nella sua qualità di paga- Spiegazioni trice dei premi, di oneri impropri quando una forse piccola minoranza di assicurati si espone a questo tipo di pericoli che potrebbe evitare. Si distinguono due tipi di pericoli straordinari: OAINF 49 • in un caso si tratta di esclusione dei rischi, vengono cioè rifiutate tutte le prestazioni assicurative. È questo il caso di infortuni che avvengono durante il servizio militare all'estero, la partecipazione ad atti di guerra, atti terroristici e di banditismo. • nell’altro caso le prestazioni in contanti vengono ridotte di almeno il 50%. È questo il caso di infortuni avvenuti partecipando a risse e baruffe, forte provocazione e partecipazione a disordini. OAINF 50 Vi è atto temerario quando l'assicurato si espone coscientemente ad un pericolo particolarmente grave senza voler o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli. Per essere quaIificata come un atto temerario, un'azione deve essere «spericolata», audace, temeraria. Il pericolo deve essere costituito da una minaccia incombente. L'entità della riduzione si basa sulla dimensione del rischio corso e consiste o in una riduzione del 50% delle prestazioni in contanti oppure nel rifiuto completo in casi particolarmente gravi. Non vengono invece applicate riduzioni per atti di salvataggio di persone, anche se per attuarli bisogna compiere un atto temerario. 6.4.5 LAINF 45, 46 OAINF 53 LAINF 48 I OAINF 61 LPGA 21 IV Violazione di obblighi Notifica tardiva dell'infortunio: Il ritardo ingiustificato nella notifica dell'infortunio o un'errata notifica possono, a seconda delle circostanze, determinare una riduzione del 50% delle prestazioni in contanti o, nel caso di una notifica d'infortunio intenzionalmente falsa, il rifiuto di tutte le prestazioni assicurative. Prescrizione di cure adeguate: Se l'assicurato, nonostante la diffida, si sottrae ad un esame, ad una cura o ad una misura d'integrazione a cui si può pre- 63 64 Spiegazioni tendere si sottoponga, gli vengono parzialmente o interamente rifiutate le prestazioni assicurative. 6.4.6 Concorso con le prestazioni di altre assicurazioni sociali In base al divieto di sovraindennizzo valevole in generale nell'ambito dell’assicurazione sociale, I’assicurato non deve, a seguito dell'infortunio, disporre di una situazione economica migliore di quella da lui ottenibile se non avesse subito l'infortunio. A causa dei diversi decreti federali sul diritto delle assicurazioni sociali e delle differenti date della loro emanazione, capita sovente che per lo stesso infortunio siano interessate più assicurazioni sociali. Alcune sovrapposizioni sono state appositamente regolate dalla LAINF nel campo delle rendite per invalidi e delle rendite per i superstiti. Queste norme hanno sempre la precedenza. Per tutti gli altri ambiti, la LAINF ha formulato una regola generale di coordinamento: LPGA 69 Qualora le prestazioni in contanti della LAINF risultino concomitanti con quelle di altre assicurazioni sociali – ad esclusione delle indennità per grandi invalidi e di quelle per menomazione dell’integrità – vengono ridotte nella misura in cui, sommate alle altre, superano il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato con l’aggiunta delle spese supplementari causate dall’infortunio e delle eventuali perdite di guadagno dei congiunti. L'assicuratore contro gli infortuni deve perciò effettuare un calcolo del sovraindennizzo. In base a questo calcolo, fornisce le sue prestazioni in contanti soltanto ad integrazione del 100% di quel guadagno che l'assicurato avrebbe conseguito senza l'infortunio e con piena capacità di guadagno nel periodo di calcolo. Viene computato un reddito di lavoro effettivamente conseguito valutando una parziale capacità lavorativa. Nel calcolo del sovraindennizzo vanno considerate tutte le prestazioni di assicurazioni sociali svizzere od estere che coprono una perdita di guadagno. LPGA 63–68 La LPGA contiene inoltre regole di coordinamento sia per quanto riguarda le prestazioni in contanti, sia relativamente alle prestazioni in natura e ai rimborsi spese che potrebbero spettare all’assicurato nel caso concreto in base ai diversi rami dell’assicurazione sociale. Spiegazioni L’assicurato o i suoi superstiti hanno l’obbligo di notificare all’assicuratore tenuto ad erogare le prestazioni tutte le prestazioni in contanti di altre assicurazioni sociali svizzere o estere. L’assicuratore LAINF può far dipendere l’entità delle sue prestazioni dalla denuncia del caso presso altre assicurazioni sociali. In casi di manifesta ingiustizia egli può rinunciare integralmente o parzialmente alla riduzione. OAINF 51 6.5 LAINF 77 OAINF 99 Partecipazione di più assicuratori Se un assicurato svolge un'attività presso più datori di lavoro, ed è perciò assicurato presso due o più assicuratori per gli infortuni non professionali, in caso di un infortunio non professionale risponde l'assicuratore del datore di lavoro presso cui l'assicurato ha lavorato per ultimo prima dell'infortunio. Per gli infortuni professionali è responsabile l'assicuratore del datore di lavoro presso cui è occorso l'infortunio. L'assicuratore competente per il caso d'infortunio deve calcolare e versare le sue prestazioni in contanti sull'intero guadagno percepito presso tutti i datori di lavoro. In determinati casi egli può rivalersi per una parte delle sue prestazioni sugli altri assicuratori. L'infortunio va denunciato soltanto al competente assicuratore, ma nell’annuncio d'infortunio vanno indicati, nell'apposito spazio, anche gli altri datori di lavoro. LAINF 77 I OAINF 102 Le malattie professionali devono essere prese a carico dall'assicuratore del datore di lavoro presso cui l'assicurato è stato per ultimo esposto al pericolo che ha poi causato la malattia professionale. OAINF 100 II Se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, è ancora in cura per uno o più infortuni precedenti e il nuovo infortunio ha come conseguenza un'incapacità di guadagno con diritto ad un'indennità giornaliera, I'assicuratore del nuovo infortunio si assume le cure anche per gli infortuni precedenti. OAINF 126 Nella relazione dell'assicurazione contro gli infortuni con l'assicurazione militare, I'obbligo di erogare le prestazioni per l'intero danno spetta in linea di massima all'assicuratore che deve erogare le prestazioni per l'aggravamento dello stato di salute in atto. Se viene raggiunta nuovamente la condizione preesi- 65 66 Spiegazioni stente all'attuale infortunio, I'obbligo delle prestazioni passa nuovamente al precedente assicuratore contro gli infortuni. Per speciali quesiti in merito alle delimitazioni si rimanda al testo dell'ordinanza. OAINF 128 Prestazioni contemporanee per infortunio e malattia: se l'assicurato infortunato si ammala in uno stabilimento di cura, I'assicuratore contro gli infortuni è tenuto, per la durata della degenza dovuta ad infortunio, ad assumersi tutte le prestazioni. Qualora invece un assicurato malato s'infortuni in uno stabilimento di cura, la cassa malati si assume, per la durata della degenza dovuta a malattia, tutte le prestazioni. Qualora l'entità delle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni superi quella della cassa malati, spetterà all'assicuratore contro gli infortuni l'obbligo delle prestazioni. OAMal 112 I Ove, in caso d'infortunio, I'obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni di fornire le prestazioni sia dubbio, l’assicuratore malattia può anticipare spontaneamente a titolo provvisorio le prestazioni assicurate presso di lui, senza che sia necessaria una richiesta e mantenendo pienamente i propri diritti al rimborso. LPGA 70 6.6 Surrogazione La LPGA regola la surrogazione a livello generale per tutti i rami dell’assicurazione sociale. 6.6.1 LPGA 72 In generale Se al verificarsi di un infortunio concorrono cause provocate da terzi, insorge la questione della responsabilità. Lo stesso caso assicurativo può far sorgere pretese sia nei confronti dell'assicuratore contro gli infortuni che nei confronti di un terzo civilmente responsabile. Secondo la LAINF, in un tale caso l'assicuratore contro gli infortuni è ciò nonostante obbligato alle prestazioni come se non vi fosse un terzo civilmente responsabile. La rivalsa o la surrogazione si propone solo la compensazione del danno tra l'assicuratore contro gli infortuni, che ha in prima istanza l'obbligo di fornire le prestazioni, e le altre parti coinvolte, ognuna delle quali avrebbe un motivo per pagare il danno. Spiegazioni Le entrate derivanti dall'operazione di rivalsa costituiscono, per legge, parte integrante del finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L'esecuzione della rivalsa è perciò obbligatoria e fa parte dei compiti giuridici dell'assicuratore contro gli infortuni secondo la LAINF. 6.6.2 LAINF 42 LPGA 73 Entità della surrogazione L'assicuratore contro gli infortuni, al momento dell’evento, subentra fino all'ammontare delle sue proprie prestazioni nei diritti che l'assicurato e i suoi superstiti vantano nei confronti di un terzo responsabile (cosiddetta surrogazione). Con questo diritto di rivalsa ampio e integrale dell'assicuratore contro gli infortuni si evita da un lato che l'infortunato possa arricchirsi mediante l'accumulo delle prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e del risarcimento dei danni che gli deriva dal diritto di responsabilità civile e, dall'altro, che colui che ha provocato l'infortunio benefici di una migliore situazione sotto il profilo finanziario con il venir meno del suo obbligo di risarcimento dei danni nell'ambito delle prestazioni LAINF. In questo modo l'assicuratore contro gli infortuni può far valere i diritti trasferitigli direttamente presso il soggetto civilmente responsabile o presso il suo assicuratore. L'assicurato stesso vanta ancora diritti di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto civilmente responsabile nella misura in cui questi non siano stati coperti, o non in modo completo, dall'assicuratore contro gli infortuni (danni non coperti/danni diretti). LPGA 74 La rivalsa dell'assicuratore contro gli infortuni è possibile soltanto per quelle categorie di diritti di responsabilità civile per le quali lui stesso fornisce prestazioni assicurative (identiche voci di danno). Sono prestazioni di uguale natura in particolare: • rimborsi per spese sanitarie e spese di cura, • indennità giornaliere e risarcimento dei danni per incapacità lavorativa, • rendita d'invalidità e risarcimento per incapacità di guadagno, • indennità per menomazione dell'integrità e indennità per torto morale, • indennità per grandi invalidi, 67 68 Spiegazioni • rendite per i superstiti e risarcimento per perdita di sostegno. • spese funebri ed altri costi connessi al decesso. Per quanto riguarda il risarcimento dell'assicuratore contro gli infortuni per perdite di guadagno transitorie o permanenti (indennità giornaliere e rendite), va tenuto conto che può essere oggetto di rivaIsa solo iI danno derivante dal diritto di responsabilità civile. Mentre la rendita LAINF viene, di regola, corrisposta per tutta la vita e l'indennità giornaliera viene, a determinate condizioni, pagata oltre il momento della cessazione dell'attività lucrativa, il risarcimento dei danni derivanti dal diritto di responsabilità civile è limitato, quanto al tempo, alla durata dell'attività. LPGA 73 Diritto preferenziale delle quote del danneggiato: L'entità della surrogazione è limitata là dove il risarcimento del danno del terzo responsabile non è sufficiente, a seguito della riduzione di responsabilità (ad esempio per colpa propria dell'assicurato), a coprire il credito di regresso dell'assicuratore contro gli infortuni e il danno non coperto dell'assicurato. L'assicurato beneficia qui del cosiddetto «diritto preferenziale delle quote» ancorato per legge. Questo significa che all'assicurato e ai suoi superstiti va prima di tutto indennizzato il danno non coperto derivante dal risarcimento danni dell'assicuratore della responsabilità civile e che l'assicuratore contro gli infortuni deve accontentarsi del resto. Esempio di calcolo: Danno (per categoria) Prestazioni LAINF non coperto Quota di responsabilità Risarc. Danni – al danneggiato – all’assicuratore contro gli infortuni LPGA 73 III I II Fr. 100 000.– Fr. 80 000.– Fr. 20 000.– 50% Fr. 50 000.– Fr. 20 000.– Fr. 30 000.– 25% Fr. 25 000.– Fr. 20 000.– Fr. 5 000.– Privilegio di copertura del danneggiato: Quando i danneggiati non vengono risarciti integralmente, a causa di una copertura assicurativa insufficiente o di una carente capacità finanziaria del terzo responsabile, essi hanno a disposizione (privilegio di copertura) la copertura, rispettiva- Spiegazioni mente l'importo che ci si può ragionevolmente attendere dal terzo responsabile, fino all'ammontare del loro danno residuo (danno diretto). L'assicuratore contro gli infortuni ha diritto soltanto al resto della copertura, rispettivamente al resto del risarcimento del danno di fatto possibile. Esempio di calcolo: Danno Prestazioni LAINF non coperto Quota di responsabilità Copertura (o importo a disposizione) – al danneggiato – all’assicuratore contro gli infortuni I II Fr. 150 000.– Fr. 80 000.– Fr. 70 000.– 100% Fr. 100 000.– Fr. 70 000.– Fr. 30 000.– Fr. 50 000.– Fr. 50 000.– Ripartizione delle quote:: L'assicurato e i suoi superstiti non hanno alcun diritto preferenziale delle quote qualora l'assicuratore contro gli infortuni abbia ridotto le prestazioni per negligenza grave. In questo caso al diritto preferenziale delle quote subentra la ripartizione delle quote. LPGA 73 II LAINF 42 Esempio di calcolo: Danno Prestazioni LAINF non ridotte Prestazioni LAINF ridotte (riduzione 50%) non coperto Quota di responsabilità Prestazioni non ridotte + diritto al risarcimento – al danneggiato (30 000.– ./. 10 000.–) – all’assicuratore contro gli infortuni 6.6.3 LPGA 75 Fr. 100 000.– Fr. 80 000.– Fr. 40 000.– Fr. 60 000.– 30% Fr. 1 10 000.– Fr. 20 000.– Fr. 10 000.– Privilegio di rivalsa e responsabilità del datore di lavoro Con l’entrata in vigore della LPGA il precedente privilegio della responsabilità civile è stato trasformato in un privilegio di rivalsa. 69 70 Spiegazioni In tal modo viene limitato il diritto di rivalsa dell’assicuratore contro gli infortuni rispetto al comune diritto di responsabilità civile. L’assicuratore contro gli infortuni può rivalersi su • i famigliari dell’infortunato (coniuge e parenti in linea ascendente e discendente), • le altre persone conviventi in comunità domestica con l’infortunato o • il datore di lavoro, i suoi famigliari o altri lavoratori in caso di infortunio professionale solo nel caso in cui queste persone abbiano causato l’infortunio intenzionalmente o per negligenza grave (privilegio di rivalsa). Con il venir meno dell’ex articolo 44 della LAINF, il dipendente infortunato può rendere responsabile il datore di lavoro, i suoi famigliari o altri dipendenti dei danni non assicurati tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il privilegio della responsabilità civile che esisteva prima per queste persone ora non esiste più, cosicché anche la più piccola violazione del dovere di diligenza può far scattare la responsabilità. Spiegazioni 7 CO M P O RTA M E N TO I N C A S O D ’ I N F O RT U N I O 7.1 Medico Dopo un infortunio, è necessario recarsi da un medico o far intervenire un medico il più sollecitamente possibile e seguire le sue prescrizioni. 7.2 Notifica L'infortunato o i suoi congiunti devono notificare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro; quest'ultimo è tenuto ad inoltrare senza indugi la notifica all'assicuratore. LAINF 45, 46 OAINF 53 Se l'infortunato lavora presso più datori di lavoro, l'infortunio deve essere denunciato soltanto al datore di lavoro il cui assicuratore è competente per l'infortunio (cfr. pagina 65); nella notifica vanno però indicati gli altri datori di lavoro. 7.2.1 Tipo di notifica In caso di decesso o se ci si trova in presenza di ferite che potrebbero determinare la morte dell'assicurato, I'assicuratore va avvisato immediatamente per telefono. Negli altri casi è sufficiente che l'infortunio venga notificato all'assicuratore dopo l'incidente mediante l'apposito formulario di notifica. La notifica deve essere fatta anche se non si dispone ancora di tutti i dati richiesti. Questi ultimi potranno essere forniti in un secondo tempo. a) Formulario «Annuncio d'infortunio LAINF» Va utilizzato quando si è in presenza di un'incapacità lavorativa, di una malattia professionale, di un danno ai denti o di una ricaduta. b) Formulario «Annuncio d'infortunio-bagatella LAINF» Se non si è in presenza di un'incapacità lavorativa, si deve utilizzare questo formulario. I singoli fogli vanno suddivisi dal datore di lavoro in conformità ai dati in essi riportati. Qualora un assicuratore offra la possi- 71 72 Spiegazioni bilità di notificare i dati relativi al danno per via elettronica valgono le istruzioni specifiche dell’assicuratore in questione. 7.2.2 Dati sul salario Nel fornire i dati sul salario va prestata la massima attenzione. In base a questi dati l'assicuratore calcola le prestazioni in contanti per l'infortunato. Vanno incluse anche parti integranti del salario come gratifiche, assegni familiari, assegni per i figli e per l'economia domestica, queste componenti devono essere indicate separatamente. 7.3 Incapacità lavorativa Le incapacità lavorative ai sensi dell’art. 6 della LPGA, che danno diritto ad un'indennità giornaliera devono essere attestate dal medico curante sul «Certificato d'infortunio LAINF». Quest’ultimo è parte integrante della serie di formulari e viene consegnato dal datore di lavoro all'infortunato. I pagamenti delle indennità giornaliere vengono attivati con la presentazione del «Certificato d'infortunio LAINF» all'assicuratore. Dopo aver ricevuto e controllato il «Certificato d'infortunio LAINF», I'assicuratore versa l'indennità giornaliera al datore di lavoro, a meno che questi non desideri che il pagamento venga effettuato direttamente all'infortunato. LAINF 49 7.4 Comportamento dell’infortunato L'infortunato deve attenersi alle disposizioni impartite dal medico e non deve ritardare, con il suo comportamento, il processo di guarigione. 7.5 OAINF 16 Cambiamento di medico/ospedale Se l'infortunato cambia il medico, il dentista o il chiropratico da lui prescelto, deve informarne immediatamente l'assicuratore. Questo vale anche nel caso di cambiamento dello stabilimento di cura. Spiegazioni 7.6 LAINF 45–47 OAINF 51, 55, 56 LPGA 28 LAINF 48 LPGA 21 IV Obbligo di fornire informazioni e di seguire le disposizioni dell'assicuratore Gli infortunati, i superstiti e i datori di lavoro devono fornire all'assicuratore tutte le informazioni atte a chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze come pure a determinare le prestazioni assicurative. Il fornitore delle prestazioni deve inviare all’assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile e deve fornirgli inoltre tutti i dati necessari per giudicare il diritto alle prestazioni e per poter verificare il calcolo dell’indennità e l’economicità della prestazione. L'infortunato deve sottoporsi agli accertamenti esigibili ordinati dall'assicuratore e deve seguire le sue disposizioni per un trattamento adeguato, perché in caso contrario possono essergli rifiutate completamente o parzialmente le prestazioni (cfr. pagina 38/63). 73 74 Spiegazioni 8 C A LCO LO E R I S CO S S I O N E D E I P R E M I 8.1 In generale LAINF 89–93 OAINF 108–121 La legge e l'ordinanza prescrivono dettagliatamente all'assicuratore come vanno calcolati e riscossi i premi. Le compagnie d'assicurazione private e le casse malati devono allestire delle tabelle con le tariffe dei premi che vanno rese note alle autorità federali di sorveglianza (Ufficio federale per le assicurazioni private e Ufficio federale delle assicurazioni sociali). Prima di ogni modifica delle tariffe devono essere ascoltate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. 8.2 Tariffe dei premi La tariffa fa distinzione tra i premi per l’assicurazione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (IP) da un lato e l’assicurazione degli inofrtuni non professionali (INP) dall’altro lato. I premi vengono calcolati in per mille della somma dei salari. Le imprese vengono suddivise, a seconda del loro genere di attività, nell'assicurazione contro gli infortuni professionali in classi e gradi di rischio – nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali in classi e sottoclassi di rischio. 8.3 LAINF 92 OAINF 120 I Composizione dei premi I premi della tariffa sono composti dai premi netti, dal supplemento per le spese amministrative, dal supplemento per la prevenzione degli infortuni e dal supplemento di premio per l'indennità di rincaro. I premi netti vengono determinati, per ogni classe di rischio, come media di tutte le prestazioni assicurative presumibilmente da fornire. Periodicamente si ricorre ad una statistica comune in retrospettiva per stabilire a quanto effettivamente corrispondono i pagamenti effettuati per tutti gli assicurati di una classe e sulla base di questa valutazione si procede, se necessario, alla correzione dei premi della tariffa. Spiegazioni OAINF 114 Il supplemento per le spese amministrative può essere fissato individualmente dall'assicuratore nel quadro delle disposizioni di legge. LAINF 87–88 Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni serve a coprire i costi derivanti dall'attività svolta per la prevenzione degli infortuni. Il premio supplementare viene stabilito dal Consiglio federale. OPI 94, 99 Il premio supplementare per le indennità di rincaro serve a finanziare le indennità di rincaro delle rendite. Finché le eccedenze degli interessi sul capitale di copertura delle rendite sono sufficienti a tale scopo, è possibile rinunciare all’applicazione del supplemento. LAINF 90 III L'assicuratore rende nota al datore di lavoro la composizione dei premi al momento della stipulazione dell'assicurazione e in caso di successive modifiche. 8.4 Stipulazione del contratto Basandosi sui dati relativi al tipo d'azienda forniti dal datore di lavoro, I'assicuratore assegna all'impresa la tariffa prevista per la rispettiva classe di rischio di infortunio professionale (IP) e di infortunio non professionale (INP). I tassi di premio determinanti vengono comunicati per iscritto al datore di lavoro. Sulla base delle somme di salario presunte, suddivise tra uomini e donne e in base a lP e lNP, viene determinato il premio provvisorio che l'assicuratore fattura Il premio provvisorio viene pagato in anticipo; può essere pagato in rate trimestrali o semestrali contro corresponsione di un supplemento dell'1,875%, rispettivamente dell’1,25%. OAINF 117 Nel contratto viene stabilito se questo è soggetto al conteggio definitivo del premio (calcolo del premio sulla base delle effettive somme di salario) o no. 8.5 LAINF 91 Debitore dei premi Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi nei confronti dell'assicuratore. Egli però può dedurre dal salario dei 75 76 Spiegazioni dipendenti la quota parte da loro dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Vanno osservati i contratti singoli di lavoro, gli statuti e i regolamenti per il personale o i contratti collettivi di lavoro che prevedono la totale o parziale assunzione a carico dei premi per gli infortuni non professionali da parte del datore di lavoro. La deduzione della quota del premio a carico del dipendente deve essere effettuata con continuità sul salario del periodo corrispondente. La deduzione può, al massimo, essere effettuata nel periodo salariale immediatamente successivo. Ogni patto contrario a sfavore del dipendente è nullo. Il termine di pagamento dei premi è di un mese dopo la scadenza. Dopo la scadenza del termine di pagamento l'assicuratore deve applicare un interesse mensile di mora dello 0,5%. OAINF 117 8.6 Conteggio definitivo dei premi e adeguamento del premio provvisorio OAINF 120 Trascorso un anno, I'assicuratore invita il datore di lavoro ad indicare su uno speciale formulario i salari effettivamente soggetti al pagamento del premio. In base a questa indicazione, I'assicuratore prepara il conteggio definitivo dei premi riscuotendo eventuali differenze dovute in più o rimborsando eventuali differenze a favore del datore di lavoro. Il conteggio definitivo dei premi determina i premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali separatamente per uomini e donne. LAINF 93 II Se gli importi dei salari provvisori e definitivi si discostano fortemente gli uni dagli altri gli importi provvisori dei salari possono essere adeguati. 8.7 OAINF 115 OAINF 22 Salario soggetto al versamento del premio Determinante ai fini del premio è il salario soggetto all'AVS (incluso il salario in natura) delle persone assicurate obbligatoriamente, cioè il dipendente, i familiari del datore di lavoro collaboranti nell'azienda, gli apprendisti, i praticanti, i lavoratori a domicilio e le persone che svolgono attività accessorie. Devono essere dichiarati anche gli importi percepiti periodicamente ai Spiegazioni quali si ha diritto come le gratifiche e la tredicesima mensilità, anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto al salario solo per una parte dell’anno. I collaboratori con residenza all’estero, che svolgono un’attività lucrativa sia in Svizzera che all’estero, in base agli accordi bilaterali non sono più assoggettati alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali. I loro salari non vanno quindi né dichiarati ai fini della AVS né sono soggetti al premio ai sensi della LAINF. Ai salari AVS vengono aggiunti: • il salario dei pensionati AVS esentato dall’obbligo di corresponsione dei contributi dell'AVS; • i salari dei giovani non ancora soggetti all'obbligo dei contributi dell'AVS; • i salari di dipendenti esentati dall'obbligo dei contributi dell'AVS perché soddisfano i requisiti solo per un periodo di tempo relativamente breve, ad es. stranieri che entrano in Svizzera solo per svolgervi lavori stagionali (lavori di raccolta) della durata massima di 8 settimane. Per i seguenti gruppi di persone vanno eventualmente dichiarati importi diversi rispetto al salario AVS: • per praticanti, volontari e stagisti (che si preparano alla scelta di una professione) con più di 20 anni il salario minimo da dichiarare è attualmente di Fr. 58.60 al giorno, per le persone con meno di 20 anni di Fr. 29.30 al giorno (20% risp. 10% del guadagno massimo giornaliero assicurato di Fr. 293.–); • per i familiari del datore di lavoro collaboranti nelI'azienda, i soci di società, gli azionisti e i soci di società cooperative, si tiene conto almeno del salario corrispondente agli usi locali e professionali; Il guadagno determinante soggetto a versamento dei premi è limitato per persona e per anno all'importo massimo previsto dalla LAINF attualmente di Fr. 106’800.–. Se un assicurato lavora meno di un anno, anche l'importo massimo viene proporzionalmente ridotto. Se un assicurato lavora per più datori di lavoro e il salario globale supera il massimo previsto dalla LAINF, 77 78 Spiegazioni per ogni datore di lavoro il salario va proporzionalmente ridotto affinché il massimo permesso non venga superato. Non fanno parte del salario soggetto al versamento del premio: • gli assegni familiari (assegni per i figli e per l'economia domestica); • Ie indennità giornaliere per infortunio, malattia, dell'assicurazione d'invalidità (Al), dell'assicurazione militare come pure quelle per la perdita di guadagno; • gli indennizzi per rescissione del rapporto di lavoro in caso di chiusura dell'impresa e circostanze simili. 8.8 Annotazioni salariali Affinché sia possibile determinare i salari soggetti al pagamento del premio, è indispensabile tenere annotazioni salariali individuali mediante le quali sia possibile vedere per ogni dipendente quando ha lavorato e quale salario ha percepito per il tempo corrispondente. Per i lavoratori a tempo parziale è indispensabile anche mettere in evidenza se raggiungono il limite delle 8 ore settimanali e se per ciò sono assicurati anche per gli infortuni non professionali. LAINF 93 OAINF 116 L'assicuratore può verificare le condizioni salariali e richiedere di prendere visione delle annotazioni salariali che vanno conservate per almeno 5 anni. 8.9 OAINF 113 III Modifica dei tassi di premio e dei premi Il tasso di premio può essere modificato nel corso della durata del contratto, sempre a partire dal 1° gennaio. I nuovi tassi di premio e i nuovi premi vanno comunicati al datore di lavoro almeno 2 mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile. Spiegazioni 9 A S S I C U R AT I A LL’ E S TE RO 9.1 Infortuni all’estero Se un assicurato è vittima di un infortunio all'estero, sia esso un infortunio professionale o non professionale, egli ha diritto alle intere prestazioni assicurative con le seguenti limitazioni: • Le spese di cura (ambulatoriali e stazionarie in ospedale) sono rimborsate fino ad un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se gli stessi trattamenti fossero stati eseguiti applicando le tariffe vigenti nell'ospedale più costoso della Svizzera. OAINF 17 Tuttavia per tutti Paesi UE e per i Paesi con i quali la Svizzera ha stipulato un accordo sulla sicurezza sociale vale la tariffa dell'assicurazione sociale del paese firmatario dell'accordo. L'assicurato ha perciò diritto di essere curato in base alle tariffe in vigore per l'assicurazione sociale di quel Paese. OAINF 20 II • Le spese di salvataggio, viaggio e trasporto risultanti all'estero vengono rimborsate al massimo fino ad un quinto dell'importo annuo massimo assicurabile quindi attualmente Fr. 21 360.–. OAINF 21 • Lo stesso limite, attualmente di Fr. 21'360.--, vale anche per le spese insorte all'estero per il trasporto della salma. Le spese che eccedono questi limiti possono essere coperte con un'assicurazione complementare LAINF (cfr. pagina 94). 9.2 LAINF 2 I OAINF 4 Lavoratori mandati all'estero Se un dipendente viene mandato all'estero dal suo datore di lavoro per un tempo limitato, egli continua ad essere assicurato in base alla LAINF a condizione che • fosse già in regime di assicurazione obbligatoria prima della sua partenza dalla Svizzera; • continui ad essere stipendiato dal datore di lavoro che ha sede in Svizzera. 79 80 Spiegazioni In caso di invio di un cittadino svizzero o di uno Stato della UE dalla Svizzera in un Paese UE la persona resta di norma assoggettata alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali (e quindi anche alla LAINF) solo per un anno. La cassa di compensazione competente emette il necessario attestato (Formulario E 101). Con l’assenso dell’autorità competente dello Stato UE tale termine può essere prorogato di un ulteriore anno. A tale scopo il datore di lavoro deve inoltrare all’autorità competente dello stato UE il formulario E 102 ed informare l’assicuratore infortuni in Svizzera sia in merito alla richiesta che in merito alla risposta dell’autorità UE. Un’ulteriore proroga di due anni viene autorizzata dall’Ufficio federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) sul formulario formulario E 101. La richiesta deve tuttavia avvenire prima della scadenza del termine di due anni dall’invio. Qualora sia già chiaro al momento dell’invio della persona che la permanenza nel Paese in cui viene inviata sarà superiore ai due anni, è possibile richiede la relativa autorizzazione all’UFAS mediante il formulario E 101 già all’inizio del periodo di permanenza. Quanto sopra esposto vale in modo analogo anche nel caso in cui il cittadino svizzero o di uno Stato UE venga inviato da un Paese UE in Svizzera. Per i cittadini di Stati non-UE la copertura assicurativa prosegue per due anni. Essa può essere estesa fino ad un massimo di complessivi 6 anni, se il datore di lavoro inoltra la relativa richiesta all’assicuratore prima della scadenza dell’assicurazione. LAINF 3 IV L'assicurazione termina però in ogni caso non appena il dipendente è soggetto obbligatoriamente all'assicurazione sociale estera. La copertura cessa e non è più possibile prolungare l'assicurazione LAINF. Spiegazioni 10 P R E V E NZ I O N E D E G L I I N F O RT U N I E D E LLE M A L AT T I E P RO F E S S I O N A L I LAINF 82 I L'obbligo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali spetta in primo luogo al datore di lavoro. Mediante adeguate misure egli deve provvedere affinché la vita e lo stato di salute dei suoi dipendenti siano tutelati. Per farlo, deve adottare tutte quelle misure possibili ed opportune che, in base alle condizioni date e allo stato della tecnica, risultino atte ad eliminare o almeno a ridurre eventuali pericoli e rischi. LAINF 82 II–III I dipendenti devono, a loro volta, collaborare e sono tenuti a rispettare le direttive sulla sicurezza e ad utilizzare i dispositivi di sicurezza. Le prescrizioni dettagliate sono contenute nella «Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali» (OPI) del 19.12.1983 (cfr. pagina 223). LAINF 84 VUV 60–69 LAINF 92 III VUV 66–67 L'istituzione, i controlli e l'esecuzione delle misure di prevenzione degli infortuni spettano agli organi esecutivi. Essi sono gli ispettorati federali e cantonali del lavoro, gli ispettorati professionali e la SUVA (ex INSAI). Visitano le singole imprese e controllano l'osservanza delle misure di prevenzione degli infortuni. Se necessario, possono intimare, mediante decisione, I'adozione di misure supplementari. Se una decisione esecutiva di questo tipo non viene rispettata, I'impresa viene attribuita a un grado di premio più elevato. In casi urgenti, gli organi esecutivi sono tenuti ad eliminare la situazione di pericolo ricorrendo a misure coattive. VUV 70–89 Con la prevenzione nel campo della medicina del lavoro si controllano i dipendenti a rischio e, se necessario, li si esclude da determinate attività. Se, a seguito di questi provvedimenti, subiscono una perdita economica, essi ricevono un'indennità dall'assicuratore. LAINF 88 La prevenzione degli infortuni nel settore non professionale è demandata in primo luogo all'Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (UPI). VUV 59 81 82 Spiegazioni LAINF 87–88 OPI 92–100 La prevenzione degli infortuni viene finanziata mediante i supplementi sui premi dell'assicurazione infortuni. Attualmente, i supplementi sono del 6,5% sui premi netti per gli infortuni professionali e dello 0,75% sui premi netti per gli infortuni non professionali. Spiegazioni 11 P O S I Z I O N E G I U R I D I C A D E I DATO R I D I L AV O RO E D E G L I A S S I C U R AT I 11.1 In generale La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni fa parte sistematicamente del diritto dell'assicurazione sociale. Esso contiene diverse norme giuridiche positive per gli assicurati come la procedura d'opposizione gratuita, l'obbligo del segreto e il diritto di prendere visione degli atti. Dal 1.1.2003 diverse questioni procedurali inerenti l’assicurazione sociale sono regolate dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Ove la LPGA non contenga una regolamentazione vincolante, la procedura segue le norme speciali della LAINF. La legge federale sulla procedura amministrativa trova applicazione in forma sussidiaria per le questioni che non sono regolate in modo definitivo né nella LAINF, né nella LPGA. 11.2 Decisione L'assicuratore è tenuto a rendere note le proprie deliberazioni spontaneamente o su richiesta dei destinatari sotto forma di decisione. La decisione deve essere designata come tale e indicare sempre il rimedio giuridico. Il rimedio giuridico deve indicare in quale forma e a quale istanza di grado più elevato il destinatario può rivolgersi se non è d'accordo con il contenuto della decisione e il termine entro il quale va fatta opposizione. LPGA 51 I Le richieste, le prestazioni e le disposizioni che non rientrano in quanto previsto dall’art. 49 cpv. 1 della LPGA, possono essere trattate in una procedura informale. OAINF 124 Nei seguenti casi l'assicuratore deve notificare sempre una decisione: LPGA 49 • in caso di assegnazione di rendite per superstiti o di rendite d'invalidità, di indennità per menomazione dell'integrità, di assegni per grandi invalidi e di richieste di recupero di prestazioni assicurative; • in caso di riduzione o rifiuto di prestazioni assicurative; 83 84 Spiegazioni • in caso di attribuzione iniziale dell'azienda in classi e gradi del tariffario dei premi e di modifica di questa attribuzione, non però in caso di una pura modifica della tariffa. LPGA 51 II L'interessato può però richiedere una decisione anche in altri casi in cui non è d'accordo con la deliberazione dell'assicuratore. LPGA 49 IV Se un assicuratore emana una decisione concernente l'obbligo della prestazione di un altro assicuratore sociale, questa decisione deve essere parimenti notificata anche all'altro assicurato. Quest’ultimo può ricorrere agli stessi rimedi giuridici ai quali può ricorrere l’assicurato. LPGA 42 Le parti hanno in linea generale diritto di essere ascoltate dal giudice. Ciò va garantito, come è avvenuto finora, nell’ambito dell’acquisizione delle prove o al momento della disposizione di una perizia. 11.3 Le decisioni dell'assicuratore sono impugnabili entro 30 giorni presentando opposizione. Questa, di regola, viene presentata per iscritto ma può essere formulata anche verbalmente nel corso di un colloquio personale e va motivata. Tale termine non può essere prorogato. La procedura è gratuita. Non vengono di norma versate indennità di parte. Chi presenta opposizione può farsi rappresentare. Ove la situazione lo richieda alla persona che presenta opposizione verrà assegnato un patrocinatore legale a titolo gratuito. LAINF 105 LPGA 52 OPGA 10–12 Sulla base dell'opposizione l'assicuratore emana, entro un termine adeguato, una decisione pronunciata sull'opposizione che deve a sua volta indicare il rimedio giuridico. LPGA 61f LPGA 52 II 11.4 LPGA 60 LAINF 106 Opposizioni Ricorsi Se gli interessati non sono d'accordo con la decisione pronunciata sull'opposizione, hanno la possibilità di impugnarla mediante un ricorso. Il termine di ricorso è di 3 mesi per decisioni riguardanti le prestazioni assicurative mentre in tutti gli altri casi è di 30 giorni. Spiegazioni LPGA 58 In linea di massima il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell'interessato. Qualora il domicilio della persona assicurata o di chi presenta ricorso si trovi all’estero, è competente o il Tribunale delle assicurazioni dell’ultimo domicilio svizzero oppure quello del domicilio del datore di lavoro svizzero. LAINF 109 Rappresentano eccezioni i ricorsi • per disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; • in relazione alla classificazione di un'azienda nella tariffa dei premi. In questi casi il ricorso va inoltrato – entro 30 giorni – alla Commissione di ricorso istituita dal Consiglio federale (Indirizzo: Commissione federale di ricorso per l'assicurazione contro gli infortuni, Rte de Chavannes 35, 1007 Losanna). Le decisioni dei Tribunali cantonali delle assicurazioni o della Commissione federale di ricorso possono essere impugnate entro 30 giorni rivolgendosi al Tribunale federale delle assicurazioni. LPGA 62 LAINF 110 11.5 Dall’entrata in vigore della LPGA le controversie inerenti le prestazioni assicurative possono essere risolte anche mediante transazione. L’assicuratore ha tuttavia anche in questo caso l’obbligo di notificare l’accordo raggiunto alla controparte sotto forma di decisione impugnabile. LPGA 50 11.6 LPGA 61 Transazione Tribunale cantonale, risp. federale, delle assicurazioni I Tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribunale federale delle assicurazioni sono istanze indipendenti che controllano la legittimità delle decisioni prese dagli assicuratori garantendo l'uniformità dell'applicazione delle leggi. Anche in questo caso il procedimento è in linea di massima gratuito per chi cerca giustizia, a meno che il suo comportamento sia sconsiderato o intenzionale. In questi casi gli verranno addebitate le spese giudiziarie. Le eventuali 85 86 Spiegazioni competenze dell'avvocato sono il linea generale a carico dell'opponente. 11.7 LPGA 47 OPGA 8 IX Esame degli atti e obbligo del segreto Gli atti dell'assicuratore sono in linea di massima a disposizione per la consultazione da parte degli interessati. Occorre tuttavia salvaguardare importanti interessi privati dell'infortunato, dei suoi congiunti e del datore di lavoro. Di regola gli atti possono essere presi in esame presso la sede dell'assicuratore o della rappresentanza regionale che tratta il caso. In primo luogo sono legittimati ad esaminare gli atti • I'assicurato o i suoi superstiti e il datore di lavoro, per atti su cui si basa una decisione che li tocca direttamente (cosiddetti atti esterni); • il medico curante o il perito nell'ambito del loro mandato; • il terzo responsabile e il suo assicuratore per documenti che servono a definire il diritto al risarcimento e il danno; • i tribunali delle assicurazioni sociali. Nell'ambito delle disposizioni di legge possono però esaminare gli atti anche altri uffici, in particolare autorità, uffici pubblici e altri assicuratori sociali. LPGA 47 II Qualora si tratti di dati inerenti alla salute, la cui conoscenza potrebbe avere effetti nocivi sulla salute della persona autorizzata a prenderne visione, si può pretendere che la persona designi un medico che le notifichi i dati. OPGA 8 L’assicuratore può far dipendere la visione degli atti da una richiesta scritta. Di norma la visione si svolge presso la sede dell’assicuratore risp. degli organi di esecuzione. OPGA 9 I L'esame degli atti è in linea di principio gratuito. Può tuttavia essere applicata una tariffa nel caso in cui risulti che la consultazione del dossier causa notevoli spese. OAINF 125 OPGA 9 II LPGA 33 LAINF 97 Le persone incaricate dell'attuazione e del controllo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono tenute all'obbligo del segreto verso terzi. Vi sono delle eccezioni, fatta salva la tutela di importanti interessi dell'infortunato e dei suoi con- Spiegazioni giunti, col consenso dell'interessato, nei confronti dell'AVS/AI e di altre autorità e organi statali elencati nella parte finale dell'ordinanza. LPGA 33 LAINF 112 LAINF 96 La violazione dell'obbligo del segreto, ad esempio mediante pubblicazione abusiva degli atti, viene punita penalmente come azione illecita (detenzione fino a 6 mesi o multa). Con la Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD), il diritto all'esame degli atti ha subito un ampliamento: • Il diritto dell'assicurato ad essere informato sui suoi dati personali esiste indipendentemente dai diritti legali-assicurativi e può ovviamente essere fatto valere. • Il diritto di presa in visione dell'assicurato riguarda tutti i dati, rispettivamente tutti gli atti, che sono stati raccolti su di lui (art. 8 LPD). Decade perciò la distinzione tra atti interni e atti esterni. • L'assicurato ha diritto ad un'informazione scritta sotto forma di stampato o con la consegna di fotocopie di tutti gli atti (art. 8 par. 5 LPD). • Il rifiuto, la limitazione o il differimento nel tempo del diritto di esame degli atti è possibile soltanto se ciò è indispensabile per prevalenti interessi pubblici o privati (art. 9 LPD). Mediante la LPD si è voluto però concedere maggiore importanza anche alla protezione della personalità. Chi elabora dati personali non può ledere arbitrariamente la personalità della persona interessata. In particolare, i dati personali la cui protezione assume particolare valore ed importanza non possono essere resi noti (art. 12 LPD) a persone terze senza causa giustificativa (interesse pubblico o privato prevalente o disposizioni di legge). Prima di concedere il diritto d'esame degli atti a persone terze (nel senso di un'eccezione all'obbligo del segreto) va perciò fatta una valutazione degli interessi in ogni caso concreto. 87 88 Spiegazioni 12 CO N S E G U E NZ E G I U R I D I C H E D E LL’ I N O S S E RVA NZ A D E G L I O B B L I G H I LE G A L I 12.1 In generale L'inosservanza o la violazione delle disposizioni di legge può causare svantaggi economici e addirittura sanzioni. Per le seguenti fattispecie legali di reato conformemente agli art.112 e 113 della LAINF si tratta dei cosiddetti «delitti perseguibili d'ufficio». Questo significa che l'azione penale deve aver luogo d'ufficio e non soltanto perché un querelante presenta un'istanza in merito. 12.2 Mancata stipulazione dell'assicurazione LAINF 73 I La LAINF garantisce che un dipendente infortunato riceva in ogni caso le prestazioni previste dalla legge, anche se il suo datore di lavoro non ha ottemperato, intenzionalmente o non intenzionalmente, ai suoi obblighi assicurativi. In questi casi la cassa suppletiva fornisce le prestazioni previste dalla legge ai dipendenti di imprese che non fanno parte del campo di competenze della SUVA (art. 66 LAINF). LAINF 95 Il datore di lavoro colpevole di omissione è tenuto in questi casi a versare successivamente i premi e questo per un massimo di 5 anni. Nello stesso tempo deve assumersi anche i premi per gli infortuni non professionali che normalmente può addebitare ai suoi dipendenti. Deve inoltre versare, per ogni mese durante il quale ha condotto l'impresa senza la protezione assicurativa ordinaria, un interesse di mora dello 0,5 percento. OAINF 117 II OAINF 121 Se la negligenza del datore di lavoro non ha giustificazioni, la richiesta suppletiva di premi raddoppia e, in caso di recidiva, può perfino decuplicarsi. 12.3 OAINF 117 II Conseguenze del mancato pagamento dei premi Nell'assicurazione obbligatoria, il mancato pagamento dei premi non ha alcuna influenza sulla continuita dell'assicurazione. I dipendenti continuano in linea di massima ad essere assicurati. In caso di pagamento ritardato dei premi, il contraente dell'assicurazione deve corrispondere un interesse di mora Spiegazioni dello 0,5% per ogni mese di ritardo. Con ciò viene risarcita, tra l'altro, la perdita d'interessi subita dalla compagnia d'assicurazione, perché essa deve riportare i premi, a seconda della scadenza, nei conti d'esercizio e su questi far fruttare degli interessi. Chiunque detragga i premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali dal salario dei suoi dipendenti ma non versi questa detrazione al suo assicuratore, destinandola invece ad altri scopi, si rende passibile di pena e può essere punito con la detenzione fino a 6 mesi o con una multa. Sono fatti salvi reati per i quali sono previste, conformemente al Codice penale svizzero, pene più gravi. LAINF 112 II 12.4 Se il datore di lavoro non ottempera al suo obbligo di dichiarare alla fine di ogni anno assicurativo, anche dopo ripetuti solleciti, la somma dei salari soggetta a pagamento dei premi, la compagnia è autorizzata a fissare il premio annuo determinante definitivo sulla base di una stima. OAINF 120 III 12.5 Informazioni false o incomplete Chi, in violazione dell'obbligo d'informazione, fornisce dati inesatti o rifiuta di dare informazioni, si rende passibile di pena e può essere punito con la detenzione o con una multa. Se la violazione dell'obbligo d'informazione è stata commessa intenzionalmente, per sottrarsi interamente o parzialmente all'obbligo di versare i premi, possono perfino ricorrere gli estremi per una pena detentiva. LAINF 112 LAINF 113 12.6 LAINF 112 Omissione della dichiarazione delle somme dei salari Altre violazioni degli obblighi legali Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro o di dipendente violi intenzionalmente o per colpa le norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali viene punito con una multa o con la detenzione. 89 90 Spiegazioni 13 P R I V I LE G I O D I R I VA L S A E R E S P O N S A B I L I T À D E L DATO R E D I L AV O RO E D I A LT R E P E R S O N E R E S P O N S A B I L I D I I N F O RT U N I O 13.1 Privilegio di rivalsa LPGA 75 Secondo le norme che regolano la responsabilità civile in generale, è in linea di massima tenuto al risarcimento chi causa un danno a qualcuno in modo illegittimo. Se il danno non viene fatto valere presso chi lo ha causato, bensì presso l’assicuratore LAINF, quest’ultimo può rivalersi nella misura delle sue prestazioni sulla persona che ha causato il danno (rivalsa). Tale diritto di rivalsa è limitato in due casi, cioè quando ha l’obbligo di risarcimento LPGA 75 I • un famigliare dell’infortunato (coniuge e congiunti in linea ascendente o discendente) o una persona convivente con l’infortunato in comunità domestica oppure • in caso di infortunio professionale, il datore di lavoro dell’assicurato, i suoi famigliari o altri dipendenti LPGA 75 II In tal modo il legislatore ha inteso da un lato preservare la pace in famiglia e dall’altro proteggere il datore di lavoro, che versando i premi finanzia l’assicurazione degli infortuni professionali, da ulteriori oneri finanziari (privilegio di rivalsa). Tale privilegio di rivalsa decade tuttavia completamente nel caso in cui una di queste persone abbia causato l’incidente intenzionalmente o per colpa grave. 13.2 Responsabilità del datore di lavoro Con l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 il privilegio della responsabilità civile del datore di lavoro, dei suoi famigliari e degli altri dipendenti secondo quanto previsto dall’art. 44 della LAINF è stato eliminato. Ciò significa che l’infortunato può chiedere alle suddette persone il risarcimento dei danni non coperti dall’assicurazione ai sensi della LAINF (es. danni agli indumenti, quote di salario che eccedono il massimo previsto dalla LAINF ecc.), e ciò anche nel caso in cui tali persone abbiano solo una colpa leggera relativamente all’incidente. Spiegazioni 14 A S S I C U R A Z I O N E FACO LTAT I VA 14.1 Persone che possono essere assicurate Possono essere assicurati a titolo facoltativo conformemente alla LAINF: LAINF 4 • i lavoratori indipendenti con o senza dipendenti, ma non le casalinghe o le persone senza attività lucrativa; • i familiari di lavoratori indipendenti che collaborano con questi ultimi, nella misura in cui non rientrino nell'obbligatorietà assicurativa (cfr. pagina 19). OAINF 134 Se le persone citate esercitano parzialmente un'attività lavorativa anche come dipendenti, questo non influisce sulla possibilità di chiedere un'assicurazione facoltativa conformemente alla LAINF. OAINF 134 III In casi motivati, specificamente in caso di danni alla salute gravi e perduranti, nonché in caso di presenza di un particolare rischio, I'assicuratore può rifiutare la stipulazione dell'assicurazione. VUV 78 II 14.2 Assicuratore competente Il datore di lavoro deve richiedere l'assicurazione facoltativa per sé e per eventuali familiari che lavorano per lui e che non rientrano nell’obbligatorietà, all'assicuratore presso cui è assicurato anche il suo personale, conformemente alle disposizioni della LAINF. OAINF 135 I lavoratori indipendenti possono richiedere l'assicurazione facoltativa per sé e per i loro famigliari che collaborano nell'impresa e che non rientrano nell’obbligatorietà, presso una compagnia d'assicurazione privata o presso una cassa malati, nel caso in cui la loro attività non rientri nel campo d'attività della SUVA (art. 66 LAINF). 14.3 OAINF 136–140 Entità dell'assicurazione L'entità dell'assicurazione e delle prestazioni assicurate nell'assicurazione facoltativa corrispondono fondamentalmente a 91 92 Spiegazioni quelle dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le cui disposizioni di legge valgono, per analogia, anche per questo ramo assicurativo. Rispetto all'assicurazione obbligatoria per i dipendenti vi sono alcune differenze fondamentali, e cioè: • Le indennità di rincaro sulle rendite vengono corrisposte soltanto se possono essere finanziate dalle eccedenze degli interessi sui capitali di copertura; • Il premio è composto da un premio netto corrispondente al rischio d'infortunio e da un supplemento per spese amministrative. Non vengono riscossi supplementi per indennità di rincaro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Decade anche la ripartizione del premio tra infortuni professionali e non professionali; • L'assicurazione inizia solo dopo avvenuta conferma da parte dell'assicuratore (conferma scritta della copertura, consegna effettiva della polizza, ecc.); • L'assicurazione può essere disdetta unilateralmente dall'assicuratore anche durante il periodo contrattuale, in particolare quando il contraente dell'assicurazione è in ritardo con il pagamento dei premi e non salda i suoi debiti di premi; • L'assicurazione termina inoltre con la cessazione delI'attività lucrativa indipendente, ma il contratto può prevedere che l'assicurazione continui per un massimo di tre mesi dopo l'interruzione dell'attività lavorativa. Nell'ambito dell'assicurazione facoltativa conformemente alla LAINF, non è possibile derogare dalle disposizioni di legge. 14.4 OAINF 138 Guadagno determinante per il calcolo delle prestazioni assicurative e dei premi I premi vengono calcolati in base al guadagno concordato tra le parti contrattuali al momento della stipulazione dell'assicurazione. Durante il periodo contrattuale, questo importo può essere rideterminato in qualsiasi momento e utilizzato per i futuri calcoli. Per la determinazione del guadagno vanno rispettati determinati limiti. Così il guadagno non può essere inferiore alla metà del salario annuo massimo assicurabile (per i familiari non meno di un terzo del salario annuo massimo) e, ovviamente, non può superare il salario annuo massimo fissato per legge di attualmente Fr. 106 800.–. Spiegazioni In linea di massima, il guadagno concordato serve anche per fissare le prestazioni in contanti. Secondo la giurisdizione e conformemente al principio del divieto di arricchimento valido nella legislazione dell'assicurazione sociale, I'assicurato a titolo facoltativo deve tener conto delle possibili riduzioni delle prestazioni quando il guadagno concordato è superiore al reddito effettivamente percepito. Se il salario massimo assicurato conformemente alla LAINF cambia, di regola anche il guadagno determinante per il calcolo dei premi dell'assicurazione facoltativa contro gli infortuni secondo la LAINF va adeguato. Quando il dipendente o il lavoratore indipendente • desidera un’assicurazione personalizzata, tagliata su misura per la sua situazione o • non desidera l’assicuratore assegnatogli dal legislatore, può richiedere alla propria compagnia di assicurazioni privata un’assicurazione personale contro gli infortuni. 93 94 Spiegazioni 15 L’ A S S I C U R A Z I O N E CO M P LE M E N TA R E L A I N F L'assicurazione contro gli infortuni conformemente alla LAINF è un'assicurazione sociale che garantisce il fabbisogno di base ma che non può soddisfare tutte le esigenze individuali. In particolare, in caso di cure ospedaliere, dove l'assicurazione LAINF si assume solo le spese del reparto comune, si origina un fabbisogno assicurativo complementare. In caso di degenza e trattamento in un reparto semiprivato o privato, la differenza di costi molto notevole che ne deriva va a carico dell'infortunato che, se non dispone di un'assicurazione complementare, deve versare un anticipo sulle spese al momento del suo ricovero in ospedale. Va tenuto inoltre conto che le prestazioni in contanti dell'assicurazione LAINF sono limitate all'ammontare massimo del guadagno assicurato. Importi salariali annui superiori a Fr. 106 800.– non vengono quindi affatto presi in considerazione. Il datore di lavoro considera abitualmente importante tutelare in questo campo i suoi collaboratori che svolgono funzioni dirigenziali e garantire loro il pagamento del salario mediante un'assicurazione complementare per l'indennità giornaliera e per il versamento di capitali adeguati in caso di decesso e invalidità. Poiché l'indennità giornaliera risarcisce solo l'80% del salario e inizia soltanto a partire dal 3° giorno, se si tende al risarcimento integrale del salario si viene a creare un fabbisogno assicurativo supplementare. In questo contesto va anche tenuto conto che il datore di lavoro è obbligato, conformemente all'art. 324 b, cpv. 2 e 3 del Codice delle Obbligazioni e ai contratti collettivi di lavoro eventualmente esistenti, a corrispondere per i primi due giorni il salario all'80% e la differenza tra l'indennità giornaliera della LAINF e l'80% del salario effettivo per un determinato periodo di tempo. Infine, anche le limitazioni delle prestazioni all'estero possono portare l'infortunato o i suoi superstiti a dover sostenere spese elevate di tasca propria. Per questi motivi le compagnie d'assicurazione private hanno sviluppato l'assicurazione complementare LAINF permettendo così ai datori di lavoro e ai dipendenti di predisporre una piani- Spiegazioni ficazione assicurativa conforme alle necessità e di elevato livello professionale. L'assicurazione complementare LAINF è naturalmente aperta anche a quelle aziende che non hanno stipulato la loro assicurazione LAINF presso una compagnia d'assicurazione privata. Contrariamente all'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, I'assicurazione complementare LAINF è soggetta alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). L'assicurazione complementare LAINF delle compagnie d'assicurazione private permette perciò di completare, con prestazioni corrispondenti alle necessità, I'assicurazione uniforme LAINF. A questo proposito il datore di lavoro può decidere liberamente di assicurare prestazioni aggiuntive per tutti i suoi collaboratori o solo per una parte del suo personale (ad es. i quadri)n. Nell’ambito di questa possibilità di scelta l’assicurazione può anche essere estesa a dipendenti che, in base agli accordi bilaterali, non sono più assoggettati dall’assicurazione sociale svizzera (incl. la LAINF). Nell'ambito delle prestazioni vengono offerte le seguenti componenti: • Assicurazione delle spese di cura a integrazione della LAINF e, in particolare, copertura integrale anche delle degenze ospedaliere in reparti semiprivati, privati e all'estero. • Indennità giornaliere fino al 100% per il primo e secondo giorno dopo l'infortunio e a partire dal 3° giorno fino al 20% ad integrazione della LAINF. Inoltre, indennità giornaliere fino al 100% per i dipendenti il cui salario è superiore all'attuale limite della LAINF di Fr. 106 800.–. • Rimborso dell’eventuale differenza tra l’indennità giornaliera di un assicuratore sociale estero e quella prevista dalla LAINF per dipendenti che, in base agli accordi bilaterali, non sono più assicurati secondo la LAINF e nel Paese in cui abitano ricevono un’indennità giornaliera inferiore rispetto a quella prevista dalla LAINF. • Prestazioni di capitale o di rendita in caso di decesso e invalidità, che rappresentano un'utile integrazione della rendita LAINF. • Copertura delle restrizioni della LAINF, assunzione cioè delle riduzioni e dei rifiuti delle prestazioni LAINF. 95 96 97 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico 98 99 Testi di legge e delle ordinanze LPGA, LAINF e relative ordinanze LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali 101 LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni 125 OAINF Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni allegato incluso 167 OPI Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni) 223 Estratti di altre leggi e ordinanze rilevanti per l’assicurazione contro gli infortuni LAVS Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 265 OAVS Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 268 OPGA Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali 272 LADI Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) 274 OAMal Ordinanza sull’assicurazione malattie 275 CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) 277 OAID Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati 278 PA Legge federale sulla procedura amministrativa 279 100 LPGA 101 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 830.1 (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 4 novembre 2003) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport d’une commission du Conseil des Etats du 27 septembre 19902, vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 19913, 17 août 19944 et 26 mai 19995, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 19996, arrête: Chapitre 1 Champ d’application Art. 1 But et objet La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: a. en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales; b. en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales; c. en harmonisant les prestations des assurances sociales; d. en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers. Art. 2 Champ d’application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. RO 2002 3371 1 RS 101 2 FF 1991 II 181 3 FF 1991 II 888 4 FF 1994 V 897 5 Non publié dans la Feuille fédérale, cf. BO 1999 N 1241 et 1244 6 FF 1999 4168 102 LPGA 830.1 Assurance sociale Chapitre 2 Définitions de notions générales Art. 3 Maladie 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. Art. 48 Accident Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Art. 5 Maternité La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier. Art. 6 Incapacité de travail Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Art. 710 Incapacité de gain Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération11, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 7 8 9 10 11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. LPGA 103 Partie générale du droit des assurances sociales – LF Art. 8 830.1 Invalidité 1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.12 3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels.13 Art. 9 Impotence Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Art. 10 Salarié Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Art. 11 Employeur Est réputé employeur celui qui emploie des salariés. Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié. 2 Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. Art. 13 1 Domicile et résidence habituelle Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil14. 2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne15 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 12 13 14 15 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). RS 210 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 104 LPGA 830.1 Assurance sociale Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations Section 1 Prestations en nature Art. 14 Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. Section 2 Prestations en espèces Art. 15 Généralités Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compléments; elles n’englobent pas le remplacement d’une prestation en nature à la charge d’une assurance. Art. 16 Taux d’invalidité Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Art. 17 Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables 1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Art. 18 Montant maximum du gain assuré Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en espèces fixées en pourcent du gain, le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré. Art. 19 1 Versement de prestations en espèces En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement. LPGA 105 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 2 Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières. 3 Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. 4 Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées. Garantie de l’utilisation conforme au but Art. 20 1 L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque: a. le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. 2 Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2. Section 3 Réduction et refus de prestations Art. 21 1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces16 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. 2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. 3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée. 4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réin- 16 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. 106 LPGA 830.1 Assurance sociale sertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. 5 Si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3. Section 4 Dispositions particulières Art. 22 Garantie des prestations 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. 2 Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées: a. à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances; b. à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations17. Art. 23 Renonciation à des prestations 1 L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite. 2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales. 3 L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation. Art. 24 Extinction du droit 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 2 Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance. 17 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. LPGA 107 Partie générale du droit des assurances sociales – LF Art. 25 830.1 Restitution 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. 2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret Art. 27 Renseignements et conseils 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. 2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. 3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard. 108 LPGA 830.1 Art. 28 Assurance sociale Collaboration lors de la mise en œuvre 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. 2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. 3 Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. Art. 29 Exercice du droit aux prestations 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. 2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. 3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. Art. 30 Transmission obligatoire Tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances 1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. 2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées. Art. 32 1 Assistance administrative Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: LPGA 109 Partie générale du droit des assurances sociales – LF a. fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution; b. prévenir des versements indus; c. fixer et percevoir les cotisations; d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable. 830.1 2 Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions. Art. 33 Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers. Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales Art. 34 Parties Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau. Art. 35 1 Compétence L’assureur examine d’office s’il est compétent. 2 L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 3 L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent. Art. 36 Récusation 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. 2 Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance. S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre. Art. 37 1 Représentation et assistance Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. 110 LPGA 830.1 Assurance sociale 2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire. 4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur. Art. 38 Calcul et suspension des délais 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant à son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. 4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas: a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. Art. 39 Observation des délais 1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2 Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Art. 40 1 Prolongation des délais et retard Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement. 3 Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration. Art. 41 1 Restitution du délai Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. LPGA 111 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 2 Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à compter de la notification de la décision. Art. 42 Droit d’être entendu Le parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Art. 43 Instruction de la demande 1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. 2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. 3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et18 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Art. 44 Expertise Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Art. 45 Frais de l’instruction 1 Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. 2 L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais. 3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences. Art. 46 Gestion des documents Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. 18 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 112 LPGA 830.1 Art. 47 Assurance sociale Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a. l’assuré, pour les données qui le concernent; b. les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; c. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche; d. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont néces-saires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée. 2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Art. 49 Décision 1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. 2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation. 3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. 4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré. Art. 50 Transaction 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction. 2 L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours. LPGA 113 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours. Procédure simplifiée Art. 51 1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. 2 L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue. Opposition Art. 52 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. 2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. 3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. Révision et reconsidération Art. 53 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Exécution Art. 54 1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque: a. elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours; b. l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif; c. l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. 2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite19. 19 RS 281.1 114 LPGA 830.1 Art. 55 Assurance sociale Règles particulières de procédure 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20. 2 La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. Section 3 Contentieux Art. 56 Droit de recours 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. 2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Art. 57 Tribunal cantonal des assurances Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Art. 58 Compétence 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. 2 Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. 3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. Art. 59 Qualité pour recourir Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 20 RS 172.021 LPGA 115 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 Délai de recours Art. 60 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. 2 Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. Procédure Art. 61 Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: 21 a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté; c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours; e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. RS 172.021 116 LPGA 830.1 Assurance sociale Tribunal fédéral des assurances Art. 62 1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît des recours de droit administratif contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire22. 2 L’art. 54 s’applique par analogie à l’exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral des assurances. Chapitre 5 Section 1 Règles de coordination Coordination des prestations Art. 63 Généralités 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. 2 L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale. 3 La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée. Traitement Art. 64 1 Le traitement est à la charge exclusive d’une seule assurance sociale dans la mesure où il s’agit de prestations prescrites par la loi. 2 Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à la charge de: a. l’assurance militaire; b. l’assurance-accidents; c. l’AI; d. l’assurance-maladie. 3 L’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l’atteinte à la santé n’est pas entièrement due à l’événement qu’il est tenu de couvrir. 4 Par ailleurs, l’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n’a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d’un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément. Art. 65 Autres prestations en nature Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l’ordre ciaprès, prises en charge par: 22 RS 173.110 LPGA 117 Partie générale du droit des assurances sociales – LF a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI; c. l’assurance-maladie. 830.1 Rentes et allocations pour impotents Art. 66 1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées. 2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par: a. l’AVS ou l’AI; b. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)23. 3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par: a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI. Art. 67 Traitement et prestations en espèces 1 Lorsque le bénéficiaire d’indemnités journalières ou d’une rente séjourne aux frais de l’assurance sociale dans un établissement hospitalier, l’assureur social tenu de prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l’assuré, déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l’établissement hospitalier. Cette déduction peut être opérée sur l’indemnité journalière ou sur la rente. 2 Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale, le droit à l’allocation est supprimé pendant cette période. Art. 68 Indemnités journalières et rentes Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. Art. 69 1 Surindemnisation Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable. 23 RS 831.40 118 LPGA 830.1 Assurance sociale 2 Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. 3 Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte. Prise en charge provisoire des prestations Art. 70 1 L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations. 2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: a. l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée; b. l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’AI est contestée; c. l’assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée; d. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP24, pour les rentes dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. 3 L’ayant droit adresse sa demande aux institutions d’assurances sociales entrant en ligne de compte. Art. 71 Remboursement L’assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer. 24 RS 831.40 LPGA 119 Partie générale du droit des assurances sociales – LF Section 2 Subrogation Art. 72 Principe 830.1 1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. 2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur. 3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable. 4 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur. 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu’en cas de recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l’intermédiaire d’un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l’égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s’entendre. Art. 73 Etendue de la subrogation 1 L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. 2 Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage. 3 Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie. Art. 74 Classification des droits 1 Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature. 2 Sont notamment des prestations de même nature: a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable; b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail; 120 LPGA 830.1 Assurance sociale c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain; d. les prestations pour impotence et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence; e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale; f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien; g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès. Art. 75 Limitation du droit de recours 1 L’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. 2 Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. Chapitre 6 Dispositions diverses Art. 76 Autorité de surveillance 1 Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte. 2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion de l’assurance conforme à la loi. Art. 77 Rapports et statistiques Les assureurs sociaux sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour contrôler leur activité et pour établir des statistiques significatives. Ils ont l’obligation de leur remettre un rapport et des comptes annuels. Art. 78 Responsabilité 1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. 2 L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. LPGA 121 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 3 La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité25. 4 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. 5 Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal26. Art. 79 Dispositions pénales 1 Les dispositions générales du code pénal27, ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 et l’art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale29 sont applicables. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 80 Exonération fiscale des assureurs 1 Les assureurs et les organes d’exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclusivement à mettre en œuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des prestations d’assurances sociales. 2 Les documents employés dans la mise en œuvre des assurances sociales pour correspondre avec les assurés ou des tiers et d’autres organisations sont exempts de taxes et d’émoluments publics. La perception des cotisations légalement dues n’est pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes. Chapitre 7 Dispositions finales Art. 81 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires. 25 26 27 28 29 RS 170.32 RS 311.0 RS 311.0 RS 313.0 RS 312.0 122 LPGA 830.1 Art. 82 Assurance sociale Dispositions transitoires 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d’invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d’une faute de l’assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l’art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l’intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. Art. 83 1 Modification du droit en vigueur Les articles figurant en annexe sont abrogés ou modifiés. 2 Avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, modifier l’annexe afin de l’adapter aux modifications qui auraient été apportées aux lois concernées et qui seraient entrées en vigueur depuis l’adoption de la présente loi. Art. 84 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 L’art. 83, al. 2, entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de l’acceptation de la présente loi par le peuple. Date de l’entrée en vigueur:30 1er janvier 2003 Art. 83, al. 2, 1er mars 2001 30 ACF du 11 sept. 2002 (RO 2002 3392). LPGA 123 Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali 830.1 2 I Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente. Art. 83 1 Modifica del diritto vigente Gli articoli esposti in allegato sono abrogati o modificati. 2 Prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’Assemblea federale può modificare l’allegato, tramite ordinanza, per adattarlo a modifiche apportate ed entrate in vigore nelle leggi in questione dalla promulgazione della presente legge. Art. 84 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 L’articolo 83 capoverso 2 entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettato che sia in votazione popolare. Data dell’entrata in vigore:35 1° gennaio 2003 art. 83 cpv. 2: 1° marzo 2001 35 DCF dell’11 set. 2002 (RU 2002 3393) 124 LAINF 125 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni 832.20 (LAINF) del 20 marzo 1981 (Stato 20 gennaio 2004) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 34bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 19763, decreta: Titolo primo:4 Applicabilità della LPGA Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori: a. diritto sanitario e tariffe (art. 53–57); b. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); c. procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a). RU 1982 1676 1 [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 117 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205). 3 FF 1976 III 155 4 Introdotto dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 5 RS 830.1 126 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni Titolo primo a:6 Persone assicurate Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria Art. 1a7 Assicurati 1 Sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti. 2 Il Consiglio federale può estendere l’assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall’obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell’impresa, i dipendenti irregolari e i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri. Art. 2 Territorialità 1 L’assicurazione non è interrotta se il lavoratore esegue all’estero, durante un periodo limitato, un’attività per conto di un datore di lavoro in Svizzera. 2 Non sono assicurati i lavoratori mandati in Svizzera per un periodo limitato da un datore di lavoro all’estero. 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni derogatorie, segnatamente per quanto concerne i dipendenti d’imprese di trasporto e delle amministrazioni pubbliche. Art. 3 Inizio, fine e sospensione dell’assicurazione 1 L’assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l’attività in virtù dell’assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli s’avvia al lavoro. 2 Essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. 3 L’assicuratore deve offrire all’assicurato la possibilità di protrarre l’assicurazione, mediante accordo speciale, fino a 180 giorni. 4 L’assicurazione è sospesa quando l’assicurato soggiace all’assicurazione militare o ad un’assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni. 5 Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, la forma ed il contenuto degli accordi di protrazione dell’assicurazione, come pure la continuazione dell’assicurazione in caso di disoccupazione. 6 7 Originario: Titolo 1. Originario: art. 1. LAINF 127 832.20 LF Capitolo 2: Assicurazione facoltativa Art. 4 Facoltà di assicurarsi 1 Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo. 2 Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico. Art. 5 Strutturazione 1 Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull’assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente l’affiliazione, la dimissione, l’esclusione ed il calcolo dei premi. Titolo secondo: Oggetto dell’assicurazione Art. 6 In generale 1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali. 2 Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio. 3 L’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10). Art. 7 1 Infortuni professionali Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA8) di cui è vittima l’assicurato:9 a. nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo; b. durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale. 2 Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno. 8 9 RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 128 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni 3 Il Consiglio federale può definire altrimenti l’infortunio professionale per settori dell’economia con particolari forme di gestione, segnatamente l’agricoltura ed il piccolo artigianato. Art. 8 Infortuni non professionali 1 Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA10) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.11 2 Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Art. 9 Malattie professionali 1 Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA12) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale.13 Il Consiglio federale compila l’elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest’ultimi. 2 Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività professionale. 3 Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all’infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l’interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).14 Titolo terzo: Prestazioni assicurative Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese Art. 10 Cura medica 1 L’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio, segnatamente: 10 11 12 13 14 a. alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico; b. ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista; c. alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera; RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Nuovo testo del per. giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). LAINF 129 832.20 LF d. alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico; e. ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione. 2 L’assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia e lo stabilimento di cura. 3 Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d’obbligo a carico dell’assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all’estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e la loro entità. Art. 11 Mezzi ausiliari 1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale ne compila l’elenco. 2 I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati. Sono dati in proprietà o in prestito. Art. 12 Danni materiali L’assicurato ha diritto al risarcimento dei danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo od una sua funzione. Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico abbisogna di cure. Art. 13 Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio 1 Sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie. 2 Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese insorte all’estero. Art. 14 Spese di trasporto della salma e funerarie 1 Sono rimborsate le spese necessarie al trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese di trasporto all’estero. 2 Le spese di sepoltura sono rimborsate fino ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato. Capitolo 2: Prestazioni in contanti Sezione 1: Guadagno assicurato Art. 15 1 2 Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. 130 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni 3 Nel fissare l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’articolo 18 LPGA15, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi.16 Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente: a. in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo; b. in caso di malattia professionale; c. qualora l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione; d. qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare. Sezione 2: Indennità giornaliera Art. 16 Diritto 1 Ha diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA17) in seguito a infortunio.18 2 Il diritto all’indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato. 3 L’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è assegnata finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Art. 17 Ammontare 1 In caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA19), l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato.20 Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale. 2 ...21 3 Per il calcolo delle indennità giornaliere, il Consiglio federale allestisce tabelle vincolanti. 15 16 17 18 19 20 21 RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). LAINF 131 832.20 LF Sezione 3: Rendita d’invalidità Art. 1822 Invalidità 1 L’assicurato invalido (art. 8 LPGA23) almeno al 10 per cento a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.24 2 Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d’invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall’articolo 16 LPGA. Art. 19 Inizio e fine del diritto 1 Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. ... .25 2 Il diritto si estingue con l’assegnazione di un’indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte dell’assicurato. ... .26 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla nascita del diritto alla rendita qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato, ma la decisione dell’AI circa la reintegrazione professionale sia presa solo più tardi. Art. 20 Ammontare 1 In caso d’invalidità totale, l’ammontare della rendita è pari all’80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale. 2 All’assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all’articolo 69 LPGA27, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale.28 La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali. 22 23 24 25 26 27 28 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). Per. abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Per. abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 132 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni Cura medica dopo la determinazione della rendita Art. 21 1 Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario: 2 a. è affetto da malattia professionale; b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione; c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno; d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento. L’assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. ... .29 3 In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l’assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all’indennità giornaliera calcolata in base all’ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica. Art. 2230 Revisione della rendita In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA31, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62. Art. 23 Indennità unica in capitale 1 Se dalla natura dell’infortunio e dal contegno dell’assicurato si può arguire che egli riacquisterà la capacità di guadagno mercé l’assegnazione di un’indennità unica, cessano le prestazioni effettuate fino allora e l’assicurato riceve tale indennità, pari al massimo a tre volte il guadagno annuo assicurato. 2 Eccezionalmente può essere erogata un’indennità unica oltre alla rendita ridotta. 29 30 31 Per. abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 LAINF 133 832.20 LF Sezione 4: Indennità per menomazione dell’integrità Art. 24 Diritto 1 L’assicurato ha diritto ad un’equa indennità se, in seguito all’infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica.32 2 L’indennità è determinata simultaneamente alla rendita d’invalidità o al termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita. Art. 25 Ammontare 1 L’indennità per menomazione dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell’indennità. Sezione 5: Assegno per grandi invalidi Art. 26 Diritto 1 In caso di grande invalidità (art. 9 LPGA33), l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi.34 2 ...35 Art. 27 Ammontare L’assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell’assegno (art. 17 LPGA36) si applica per analogia l’articolo 22.37 32 33 34 35 36 37 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo del per. giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 134 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni Sezione 6: Rendite per i superstiti Art. 28 In generale Il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l’assicurato muore in seguito ad infortunio. Art. 29 1 Diritto del coniuge superstite Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all’indennità unica. 2 Se il matrimonio è stato contratto dopo l’infortunio, il diritto alla rendita sussiste se il matrimonio venne pubblicato prima dell’infortunio stesso o se al momento della morte durava da almeno due anni. 3 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all’indennità unica. 4 Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell’infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare. 5 La rendita o l’indennità unica può essere ridotta o rifiutata, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA38, al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli.39 6 Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell’avente diritto o col riscatto della rendita. ... .40 Art. 30 Diritto dei figli 1 I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell’assicurato defunto. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendita degli affiliati e per i casi in cui l’assicurato defunto era tenuto a versare una pensione alimentare. 38 39 40 RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Per. abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). LAINF 135 832.20 LF 3 Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto della rendita.41 Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d’età. ... .42 Art. 31 1 Ammontare delle rendite Le rendite per i superstiti ammontano, rispetto al guadagno assicurato, al: 40 per cento per le vedove ed i vedovi, 15 per cento per gli orfani di padre o di madre, 25 per cento per gli orfani di padre e di madre, 70 per cento al massimo e complessivamente in caso di più superstiti. 2 La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all’importo della pensione alimentare. 3 Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita al coniuge divorziato43, il 90 per cento del guadagno assicurato. L’estinzione della rendita di uno di questi superstiti profitta agli altri proporzionalmente fino all’ammontare massimo loro spettante44. 4 Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all’articolo 69 LPGA45, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all’ammontare previsto nel capoverso 1.46 La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l’importo della pensione alimentare e la rendita AVS, ma al massimo all’ammontare previsto al capoverso 2. La rendita complementare è fissata al momento in cui le dette rendite concorrono per la prima volta ed è adeguata solo in funzione di eventuali modifiche inerenti alla cerchia degli aventi diritto a rendite AVS o AI. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente sul calcolo delle rendite complementari, nonché delle rendite doppie per orfani quando ambedue i genitori erano assicurati. Art. 32 Ammontare dell’indennità unica L’indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari: 41 42 43 44 45 46 Nuovo testo della frase giusta il n. II 6 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921). Per. abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051]. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051]. RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 136 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni a. all’ammontare annuo semplice della rendita, se il matrimonio è durato meno di un anno; b. al triplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato almeno un anno, ma meno di cinque; c. al quintuplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato più di cinque anni. Art. 33 Rinascita del diritto alla rendita del coniuge superstite Se il diritto del coniuge superstite si estingue per nuove nozze e se queste sono dichiarate sciolte o nulle meno di dieci anni dalla loro conclusione, il diritto alla rendita rinasce il mese successivo. Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro Art. 34 1 Indennità di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite d’invalidità e per superstiti. Esse fanno parte integrante della rendita. 2 Il Consiglio federale fissa le indennità in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.47 Sezione 8: Riscatto delle rendite Art. 35 1 L’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore alla metà dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto. 2 Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti. 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991 (RU 1992 1327 1328; FF 1991 I 181). LAINF 137 832.20 LF Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari48 Art. 36 Concorso di diverse cause di sinistri49 1 Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell’infortunio. 2 Le rendite d’invalidità, le indennità per menomazione all’integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all’infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno. ...50 Art. 37 Colpa dell’assicurato 1 Se l’assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie. 2 In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA51, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.52 3 Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.53 48 49 50 51 52 53 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Introdotto dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Abrogata dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 138 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni Art. 3854 ...55 Art. 3956 Pericoli straordinari e atti temerari Il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all’articolo 21 capoversi 1–3 LPGA57. ...58 Art. 4059 ...60 Art. 4161 Art. 4262 Entità del regresso In caso di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA63, l’articolo 73 capoverso 2 LPGA è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell’articolo 37 capoversi 2 e 3 oppure dell’articolo 39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l’assicurato ha provocato il danno per propria colpa. 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Abrogata dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Abrogata dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Abrogata dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 LAINF 139 832.20 LF Art. 43 a 4464 Capitolo 4: 65 Determinazione e concessione delle prestazioni Sezione 1: Constatazione dell’infortunio Art. 45 Notifica dell’infortunio 1 Il lavoratore assicurato deve notificare tempestivamente al datore di lavoro o all’assicuratore l’infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S’egli muore in seguito all’infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni. 2 Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l’assicuratore appena è a conoscenza dell’infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una cura medica, un’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA66) o la morte.67 3 L’assicurato che esercita un’attività lucrativa indipendente deve notificare tempestivamente all’assicuratore l’infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S’egli muore in seguito all’infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni. Art. 46 Notifica tardiva dell’infortunio 1 Il ritardo ingiustificato nella notifica dell’infortunio da parte dell’assicurato, o dei suoi superstiti, può determinare la privazione della metà al massimo delle prestazioni in contanti per il periodo precedente la notifica stessa, ove risultino considerevoli complicazioni per l’assicuratore. 2 L’assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell’assicurato o dei suoi superstiti, l’infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa. 3 Il datore di lavoro può essere reso responsabile dall’assicuratore delle conseguenze pecuniarie inerenti all’ingiustificata inosservanza del suo obbligo di notifica. Art. 4768 Autopsia Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l’assicuratore può ordinare, in caso di decesso, l’autopsia o altre misure analoghe. L’autopsia non può essere 64 65 66 67 68 Abrogati dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Originario Cap. 5. RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 140 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichiarazione del defunto. Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni Art. 48 Cura adeguata 1 L’assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura adeguata dell’assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di quest’ultimo e dei suoi congiunti. 2 ...69 Art. 4970 Versamento delle indennità giornaliere Gli assicuratori possono incaricare del pagamento il datore di lavoro. Art. 5071 Compensazione I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d’indennità giornaliere dell’AVS/AI, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all’AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili. ...72 Art. 51–5273 Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe Capitolo 1: Personale sanitario e stabilimenti di cura Art. 53 Attitudine 1 Ai sensi della presente legge sono considerati medici, dentisti e farmacisti le persone in possesso del diploma federale. Sono loro parificate le persone che, in base a un certificato scientifico di capacità, sono state autorizzate da un Cantone a 69 70 71 72 73 Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Abrogata dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Abrogati dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). LAINF 141 832.20 LF esercitare in qualità di medico o dentista. I medici con diploma federale autorizzati dal Cantone a gestire una farmacia privata sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti diplomati federali. Le persone autorizzate da un Cantone a esercitare la chiropratica in virtù di un certificato di capacità ottenuto in seguito a una speciale formazione professionale e riconosciuto dal Consiglio federale possono, nei limiti di questa autorizzazione, praticare per l’assicurazione contro gli infortuni. 2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli stabilimenti e le case di cura, come pure il personale paramedico ed i laboratori possono praticare a titolo indipendente nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni. Art. 54 Economicità del trattamento Chi pratica per l’assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi. Art. 54a74 Obbligo di informare del fornitore di prestazioni Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicurato una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio del rimborso e l’economicità della prestazione. Art. 55 Esclusione Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere ad una persona esercitante una professione sanitaria, ad un laboratorio, a uno stabilimento o a una casa di cura, il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l’esclusione e la durata della stessa. Capitolo 2: Collaborazione e tariffe Art. 56 1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con gli stabilimenti e con le case di cura, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe. Essi possono affidare la cura degli assicurati esclusivamente ai convenzionati. L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste.75 74 75 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205). Vedi ora l’art. 1 dell’O del 17 set. 1986 sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.206.2). 142 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni 2 Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Esso disciplina il rimborso dovuto agli assicurati degenti in uno stabilimento di cura, cui non è applicabile l’accordo tariffale. 3 In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti. 4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni. Capitolo 3: Contestazioni Art. 57 1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d’un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura, d’altro lato. 2 Competente è il tribunale del Cantone in cui si trova l’installazione permanente di tali persone o stabilimenti. 3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e regolano la procedura. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto ad un organo di conciliazione previsto per convenzione, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutro e di una rappresentanza paritetica delle parti. 4 Le sentenze, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici, vanno notificate alle parti per iscritto. Titolo quinto: Organizzazione Capitolo 1: Assicuratori Sezione 1: In generale Art. 58 Categorie di assicuratori L’assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d’assicurati, dall’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata. Art. 59 1 Base del rapporto assicurativo Il rapporto assicurativo con l’INSAI è fondato sulla legge per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria e, per l’assicurazione facoltativa, su convenzione. Il datore di lavoro deve notificare all’INSAI, entro 14 giorni, l’apertura o la cessazione dell’esercizio di un’azienda i cui lavoratori sottostanno all’assicurazione obbligatoria. LAINF 143 832.20 LF 2 Il rapporto assicurativo con gli altri assicuratori è fondato sul contratto tra il datore di lavoro, od i lavoratori indipendenti, e l’assicuratore oppure sull’appartenenza ad una cassa in virtù del rapporto di lavoro. 3 Se il lavoratore sottostante all’assicurazione obbligatoria non è assicurato al momento dell’infortunio, le prestazioni assicurative legali gli sono versate dalla cassa suppletiva. Art. 60 Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori Gli assicuratori devono consultare le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa ripartizione in classi e gradi. Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Art. 61 Statuto giuridico 1 L’INSAI è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica. La sua sede è a Lucerna. 2 Esso pratica l’assicurazione secondo il principio della mutualità. 3 Esso soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 76 LPGA76).77 I suoi regolamenti organici, le relazioni ed i conti annui devono essere approvati dal Consiglio federale. Art. 62 Organi Gli organi dell’INSAI sono: – il consiglio d’amministrazione e le sue commissioni, – la direzione, – le agenzie. Art. 63 1 Consiglio d’amministrazione Il consiglio d’amministrazione si compone di 40 membri, segnatamente: 76 77 – 16 rappresentanti dei lavoratori assicurati all’INSAI, – 16 rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati all’INSAI, – 8 rappresentanti della Confederazione. RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 144 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni 2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione per un periodo di sei anni. Esso tiene conto delle diverse regioni del Paese e delle categorie professionali; i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono nominati previa consultazione delle rispettive organizzazioni. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200078 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.79 3 Il consiglio d’amministrazione provvede alla propria costituzione e nomina le proprie commissioni. 4 Esso deve segnatamente: a. emanare i regolamenti organici dell’INSAI e quelli relativi allo statuto e alla retribuzione del personale; b. presentare proposte al Consiglio federale sulla composizione e la nomina della direzione80; c. approvare le basi contabili; d. costituire le riserve e le dotazioni supplementari; e. stabilire il preventivo annuo delle spese amministrative e dei costi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; f. esaminare ed approvare i rapporti ed i conti annui; g. determinare le tariffe dei premi; h. ...81; i. vigilare sull’esercizio dell’INSAI. 5 Le altre attribuzioni del consiglio d’amministrazione sono stabilite dal regolamento organico dell’INSAI. Art. 64 Direzione 1 La direzione è nominata dal Consiglio federale, per sei anni, su proposta non vincolante del consiglio d’amministrazione; il periodo amministrativo inizia tre anni dopo quello del consiglio d’amministrazione82. 2 La direzione dirige e amministra l’INSAI e lo rappresenta verso i terzi. 78 79 80 81 82 RS 172.220.1 Per. introdotto dal n. I 5 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297 300; FF 2002 6688 6705). Introdotta dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051]. Abrogata dal n. 38 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Introdotta dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051]. LAINF 145 832.20 LF 3 L’articolo 6a capoversi 1–5 della LPers83 sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.84 Art. 65 Agenzie L’INSAI apre agenzie nelle diverse regioni del Paese. Art. 66 Campo d’attività 1 Sono assicurati d’obbligo all’INSAI i lavoratori delle aziende ed amministrazioni seguenti: a. aziende industriali a norma dell’articolo 5 della legge federale del 13 marzo 196485 sul lavoro (LL); b. aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture; c. aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; d. aziende forestali; e. aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; f. aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); g. aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all’industria dei trasporti; h. aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; i. macelli con installazioni meccaniche; k. aziende per la fabbricazione di bevande; l. aziende di distribuzione d’elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; m. aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; n. 83 84 85 laboratori d’apprendistato e protetti; o. aziende di lavoro temporaneo; p. amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; RS 172.220.1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297 300; FF 2002 6688 6705). RS 822.11 146 LAINF 832.20 q. Assicurazione contro gli infortuni servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b–m. 2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all’assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d’attività dell’INSAI in relazione ai lavoratori: a. di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all’assicurazione obbligatoria; b. di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; c. di aziende miste; d. alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso86 1 lettere b–m, senza che si sia in presenza di un’azienda. 3 Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso l’INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un’associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l’esistenza e l’efficienza dell’istituto d’assicurazione. 4 L’INSAI gestisce l’assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d’obbligo presso l’istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell’impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l’INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. Art. 6787 Sezione 3: Altri assicuratori Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro 1 Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell’INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: 86 87 88 89 a. istituti di assicurazione privati sottoposti alla legge del 23 giugno 197888 sulla sorveglianza degli assicuratori; b. casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni; c.89 casse malati ai sensi della legge federale del 18 marzo 199490 sull’assicurazione malattie. RU 1982 2096 Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). RS 961.01 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. della LF del 18 mar. 1994 sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1). LAINF 147 832.20 LF 2 Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica91. Questo registro è pubblico.92 Art. 69 Scelta dell’assicuratore Il datore di lavoro provvede affinché i suoi lavoratori siano assicurati presso uno degli assicuratori ai sensi dell’articolo 68. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla scelta dell’assicuratore. Art. 70 Campo d’attività 1 Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d’obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge. 2 Le casse malati possono praticare l’assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l’assicurazione per l’indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l’assicuratore tenuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.93 Art. 7194 Esenzione fiscale limitata In deroga all’articolo 80 capoverso 1 LPGA95, gli assicuratori sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati alle riserve tecniche, in quanto quest’ultime servano esclusivamente a garantire i diritti derivanti dalla presente legge. Sezione 4: Cassa suppletiva Art. 72 Istituzione 1 Gli assicuratori ai sensi dell’articolo 68 istituiscono in forma di fondazione la cassa suppletiva. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente di rappresentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’atto di fondazione ed i regolamenti vanno approvati dal Consiglio federale. 2 Questi assicuratori devono versare alla cassa suppletiva una parte dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni. Questa parte è calcolata in modo che detta 90 91 92 93 94 95 RS 832.10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. Vedi anche l’art. 2 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201). Vedi anche l’art. 2 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 148 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni cassa possa finanziare tutte le spese non coperte da introiti diretti e costituire adeguate riserve per le prestazioni di lunga durata. 3 Se gli assicuratori non istituiscono la cassa suppletiva, il Consiglio federale provvede in merito. Esso emana le dovute prescrizioni se gli assicuratori non possono intendersi in merito alla gestione della stessa.96 Art. 73 Campo d’attività 1 La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell’INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell’articolo 68, divenuti insolvibili. 2 La cassa suppletiva può attribuire ad un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti. 3 Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti nell’ambito d’attività degli altri assicuratori. Art. 7497 Sezione 5: Disposizioni comuni Art. 7598 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche 1 Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non già assicurato all’INSAI, tra quest’ultimo e un assicuratore ai sensi dell’articolo 68. 2 Le amministrazioni e le aziende formanti un’entità unica sono assicurate presso lo stesso assicuratore. Art. 76 Cambiamento d’assicuratore 1 Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l’attribuzione di determinate categorie di aziende o professionali all’INSAI o agli altri assicuratori ai sensi dell’articolo 68. 96 97 98 Vedi anche l’art. 4 dell’O del 20 set. 1982 (RS 832.201). Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Vedi anche l’art. 3 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201). LAINF 149 832.20 LF 2 La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa. Obbligo degli assicuratori di effettuare le prestazioni Art. 77 1 In caso d’infortuni, le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato al momento dell’evento infortunistico. In caso di malattie professionali, le prestazioni sono dovute dall’assicuratore presso cui il lavoratore era assicurato al momento in cui la sua salute fu da ultimo messa in pericolo da sostanze nocive o determinati lavori o dall’esercizio dell’attività professionale. 2 In caso d’infortunio non professionale, le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale l’infortunato era da ultimo assicurato anche contro gl’infortuni professionali. 3 Il Consiglio federale regola l’obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori: a. nei casi di assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro; b. in caso di reiterato infortunio, segnatamente per la perdita di organi geminati o altre modifiche del grado d’invalidità; c. in caso di morte di ambedue i genitori; d. ove la causa della malattia professionale si sia manifestata in più aziende vincolate ad assicuratori differenti. Art. 7899 Art. 78a100 Contestazioni L’Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. Capitolo 2: Vigilanza Art. 79 Compiti della Confederazione 1 Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA101) provvedono all’applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse prendono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l’allestimento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei 99 Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). 100 Introdotto dal. n. 21 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51). 101 RS 830.1 150 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.102 2 In caso di grave infrazione alle prescrizioni legali, gli assicuratori ai sensi dell’articolo 68 possono essere esclusi dalla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 3 La cassa suppletiva è inoltre sottoposta alla vigilanza della Confederazione (art. 84 CC 103). 4 Sono riservate le disposizioni speciali sulla vigilanza degli assicuratori. Art. 80 Compiti dei Cantoni I Cantoni informano i datori di lavoro in merito al loro obbligo assicurativo e ne sorvegliano l’adempimento. Essi possono obbligare le loro casse di compensazione AVS a collaborare a tale sorveglianza. Titolo sesto: Prevenzione degli infortuni Capitolo 1: Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali Sezione 1: Campo d’applicazione Art. 81 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.104 2 Il Consiglio federale può limitare o escludere l’applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori. Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori Art. 82 In generale 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. 2 Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti. 3 I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti 102 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 103 RS 210 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3136 3137; FF 1993 I 609). LAINF 151 832.20 LF personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro. Art. 83 Prescrizioni esecutive 1 Sentite le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori direttamente interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulle misure tecniche, mediche e altre, atte a prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali nelle aziende. Esso determina chi debba sopperire alle spese. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende. Art. 84 Competenze degli organi esecutivi 1 Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell’azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni. 2 Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l’esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative. Sezione 3: Esecuzione Art. 85 Competenza e coordinamento 1 Gli organi esecutivi della LL105 e l’INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Il Consiglio federale regola la competenza e la collaborazione degli organi esecutivi. Esso tiene conto delle singole possibilità materiali e tecniche e delle singole disponibilità di personale. 2 Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta di nove a undici membri ed elegge alla presidenza un rappresentante dell’INSAI. La commissione conta un pari numero di rappresentanti degli assicuratori e degli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.106 3 La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d’esecuzione, per quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all’applicazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l’INSAI a stipulare con 105 106 RS 822.11 Vedi anche l’art. 5 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201). 152 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. 4 Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d’esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro. 5 La vigilanza sull’attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPGA107).108 Art. 86 Coazione amministrativa 1 I Cantoni si accordano reciprocamente assistenza per l’esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato e delle misure indifferibili degli organi esecutivi. 2 Se l’inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, la competente autorità cantonale vieta l’uso di locali o d’impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiude l’azienda fino al ripristino della sicurezza prescritta; essa può disporre il sequestro di sostanze ed oggetti. Sezione 4: Premio supplementare Art. 87 1 Il Consiglio federale, su proposta della commissione di coordinamento, fissa un premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Sentita la commissione di coordinamento, esso può esonerarne totalmente o parzialmente determinate categorie di aziende. 2 Detto premio è prelevato dagli assicuratori e amministrato dall’INSAI, che tiene a tale scopo un conto separato; quest’ultimo è soggetto all’approvazione del Consiglio federale. 3 Il premio supplementare serve a coprire le spese risultanti dalla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali attuata dagli organi esecutivi. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali 1 L’INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l’informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi. 107 108 RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). LAINF 153 832.20 LF 2 Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l’importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali. 3 Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali. Titolo settimo: Finanziamento Capitolo 1: Basi contabili e sistema di finanziamento Art. 89 Basi e classificazione dei conti 1 Per l’attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni devono essere applicate basi contabili uniformi. Il Consiglio federale emana direttive. 2 Gli assicuratori tengono un conto distinto per: a. l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali; b. l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali; c. l’assicurazione facoltativa (art. 4 e 5). 3 Ciascuna di queste branche deve poter provvedere al proprio finanziamento. 4 L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile. Art. 90 Sistema di finanziamento 1 Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di ripartizione delle spese. Devono essere costituite adeguate dotazioni supplementari per tutte le spese che deriveranno dagli infortuni già occorsi. 2 Per finanziare le rendite d’invalidità e per i superstiti, gli assicuratori adottano il sistema di ripartizione dei capitali di copertura, badando che quest’ultimi bastino a soddisfare tutti i diritti alle rendite che nasceranno ancora per gli infortuni già occorsi. Le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d’interesse e, per quanto queste non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese. 3 4 Devono essere costituite riserve per compensare le fluttuazioni dei risultati dell’esercizio. Il Consiglio federale emana direttive. Capitolo 2: Premi Art. 91 1 Obbligo di pagare i premi Il datore di lavoro si assume i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. 154 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni 2 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore. 3 Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispondente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediatamente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell’assicurato è nullo. Art. 92109 Determinazione dei premi 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di premi netti corrispondenti al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze d’interessi. I premi supplementari dell’INSAI non devono differire in modo importante da quelli degli altri assicuratori. Sono riservati gli articoli 87 e 88 capoverso 2. 2 Per il calcolo dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d’infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti. 3 In caso d’infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore. 4 I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l’assicuratore può modificare l’attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo. 5 In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l’assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l’attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile. 6 Per il calcolo dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.110 7 Il Consiglio federale può fissare le aliquote massime dei premi supplementari previsti al capoverso 1. Esso stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere ad una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi; emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati ad una cassa malati riconosciuta. 109 110 Vedi anche l’art. 7 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3136 3137; FF 1993 I 609). LAINF 155 832.20 LF Art. 93 Riscossione dei premi 1 I datori di lavoro devono procedere regolarmente ad annotazioni da cui risultino, per ogni assicurato, dati esatti circa il genere d’occupazione, il salario, il numero e le date dei giorni lavorativi. Previa richiesta, essi forniscono all’assicuratore altre informazioni su tutto quanto attiene ai rapporti assicurativi e gli permettono di consultare le annotazioni e le pezze giustificative. 2 L’assicuratore allestisce il preventivo dei premi per un intero esercizio contabile e lo comunica al datore di lavoro. In caso di modifica importante, i premi possono essere adeguati nel corso dell’anno. 3 I premi per ogni esercizio sono pagati in anticipo. Il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo possono pagarli in rate semestrali o trimestrali, debitamente maggiorate. 4 Alla fine dell’esercizio, l’assicuratore deve calcolare l’ammontare definitivo dei premi secondo i salari effettivi. Se dalle annotazioni salariali non risultano sicure indicazioni, si farà capo ad altre informazioni ed il datore di lavoro non potrà contestare l’importo fissato. La differenza rispetto al preventivo comporta un’ulteriore riscossione, restituzione o compensazione. I pagamenti supplementari vanno fatti nel mese successivo alla notifica del conteggio. Il Consiglio federale emana disposizioni sui supplementi in caso di pagamento rateale e in caso di mora, sulle annotazioni salariali e sulla loro revisione e conservazione, nonché sul conteggio dei premi. Esso provvede al coordinamento delle disposizioni relative alla determinazione del guadagno assicurato, in materia d’assicurazione contro gli infortuni, con quelle di altre branche delle assicurazioni sociali. 5 6 Il Consiglio federale può, indennizzandole, incaricare le casse cantonali di compensazione dell’AVS di riscuotere i premi e affidar loro altri compiti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 7 Esso può emanare disposizioni derogatorie per le piccole aziende e per le economie domestiche. Art. 94111 Art. 95 Premi sostitutivi 1 Per la durata dell’omissione, ma al massimo per cinque anni, il datore di lavoro che non ha assicurato i suoi lavoratori, non ha notificato all’INSAI l’apertura dell’azienda oppure si è sottratto altrimenti all’obbligo di pagare i premi, è tenuto a versare all’INSAI o alla cassa suppletiva un premio sostitutivo pari alla somma di quelli dovuti. L’importo del premio sostitutivo è raddoppiato qualora il datore di lavoro si sia ingiustificatamente sottratto all’obbligo assicurativo o a quello di pagare i premi. In caso di recidiva, l’importo del premio sostitutivo può essere pari a tre fino a dieci volte quello dei premi dovuti. Se il premio sostitutivo è pari alla somma 111 Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). 156 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni di quelli dovuti, sono riscossi anche interessi moratori. Il datore di lavoro non può dedurre questo premio dal salario. 2 L’INSAI e la cassa suppletiva s’informano a vicenda sulle decisioni in materia. Titolo ottavo: Disposizioni diverse Capitolo 1: Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa112 Art. 96113 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a. calcolare e riscuotere i premi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. sorvegliare l’applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; e. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; f. allestire statistiche. Art. 97 114 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA115: 112 a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 113 Originario art. 97a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205). 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). 115 RS 830.1 LAINF 157 832.20 LF c. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990116 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959117 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge; e. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992118 sulla statistica federale; f. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976119 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 1969120 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 1983121 sulla protezione dell’ambiente, nonché dell’ordinanza del 22 giugno 1994122 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati; g. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all’articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti; h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; i. in singoli casi e su richiesta scritta: 1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889123 sulla esecuzione e sul fallimento. 2 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notificazione di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965124 sull’imposta preventiva. 3 In deroga all’articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora 116 117 118 119 120 121 122 123 124 RS 642.11 RS 661 RS 431.01 RS 819.1 RS 813.0 RS 814.01 RS 814.501 RS 281.1 RS 642.21 158 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati. 4 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. 5 I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all’articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all’idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso. 6 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: 7 a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante; b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato. Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito. 8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata. 9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro. 10 Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all’azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro. Art. 98 125 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali. 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). LAINF 159 832.20 LF Capitolo 2: Esecuzione forzata e responsabilità civile126 Art. 99 127 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell’articolo 54 LPGA128. Art. 100 129 Responsabilità per danni Le domande di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA130 devono essere inoltrate all’assicuratore; esso statuisce mediante decisione. Art. 101131 Art. 102132 Art. 102a133 Capitolo 3: Relazioni con altre assicurazioni sociali134 Art. 103135 Assicurazione militare 1 Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l’indennità per menomazione dell’integrità e l’assegno per grandi invalidi, nonché – in deroga all’articolo 65 lettera a LPGA136 – le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all’intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall’assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applicabile. 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Introdotto dal n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). RS 830.1 Abrogato dal n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). Abrogato dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2760; FF 2000 205).Abrogato dal n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 160 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni 2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull’obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell’indennità giornaliera. Art. 104137 Altre assicurazioni sociali Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell’indennità giornaliera con quelle di altre assicurazioni sociali. Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali Capitolo 1: Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione138 Art. 105139 Opposizione contro i conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione (art. 52 LPGA140). Art. 105a141 Esclusione dell’opposizione Se vi è pericolo nel ritardo, l’organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA142. È fatto salvo il ricorso previsto nell’articolo 109. Art. 106143 Termine speciale di ricorso In deroga all’articolo 60 LPGA144, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi. 137 138 139 140 141 142 143 144 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Introdotto dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 LAINF 161 832.20 LF Art. 107 a 108145 Art. 109146 Ricorso alla commissione federale di ricorso 1 La commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni giudica i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti: a. la competenza dell’INSAI di assicurare i lavoratori di un’azienda; b. l’attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi; c.147 le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA148. 2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968149 sulla procedura amministrativa.150 Art. 110151 Tribunale federale delle assicurazioni Il ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni può essere interposto anche contro le sentenze e le decisioni prese in applicazione degli articoli 57 e 109. Art. 111 Effetto sospensivo L’opposizione, il ricorso ed il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di credito su premi o di competenza di un assicuratore hanno effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l’istanza di opposizione o ricorso o il tribunale l’accorda. Capitolo 2: Disposizioni penali Art. 112 Delitti Chiunque, mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all’obbligo assicurativo o di pagare i premi, 145 146 147 148 149 150 151 Abrogati dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 38 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2. cpv. 1; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 RS 172.021 Introdotto dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). 162 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni chiunque, in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore, chiunque, in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo, chiunque, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o, in qualità di lavoratore, contravviene a dette prescrizioni intenzionalmente o per negligenza mettendo altri seriamente in pericolo, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale svizzero.152 Art. 113 Contravvenzioni 1 Chiunque, violando l’obbligo che gli incombe, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle, chiunque non compila affatto o compila in modo inveritiero i moduli prescritti, chiunque, in qualità di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo, è punito con l’arresto o con la multa se ha agito intenzionalmente. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Art. 114 a 115153 Titolo decimo:154 Relazione con il diritto europeo Art. 115a155 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71156 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: 152 153 RS 311.0 Abrogati dal n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). 154 Introdotto dal n. I 10 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092). 155 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435). 156 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999). LAINF 163 832.20 LF a. l’Accordo del 21 giugno 1999157 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72158 nella loro versione aggiornata159; b. l’Accordo del 21 giugno 2001160 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice 2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata161. Titolo undicesimo:162 Disposizioni finali Capitolo 1: Abrogazione e modificazione di disposizioni legali Art. 116 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Abrogazioni 1. Sono abrogati: a. i titoli secondo e terzo della legge federale del 13 giugno 1911163 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni; b. la legge federale del 18 giugno 1915164 di complemento della legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni; c. la legge federale del 20 dicembre 1962165 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare e civile. 2. Sono parimenti abrogate le disposizioni cantonali sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. RS 0.142.112.681 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999. RS 0.831.109.268.1/.11 La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE. RS 0.632.31 RS 0.831.106.1/.11 Originario titolo decimo. [CS 8 273; CS 2 193 in fine n.. II art. 6 n.. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1982 196 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n.. II 412, 1992 288 allegato n.. 37, 1995 511, 1998 3125 allegato n. 4. RU 1995 1328 allegato n. 1]. Vedi ora la LF del 18 mar. 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10). [CS 8 310; CS 3 499 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968 cpv. 1 n. II] [RU 1963 283] 164 LAINF 832.20 Assicurazione contro gli infortuni Art. 117 Modificazioni Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell’allegato, parte integrante della presente legge. Capitolo 2: Disposizioni transitorie e entrata in vigore Art. 118 Disposizioni transitorie 1 Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente. 2 Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell’INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di: a. cura medica accordata successivamente alla determinazione della rendita (art. 21), se il diritto nasce solo dopo l’entrata in vigore della presente legge; b. esclusione della riduzione delle prestazioni sanitarie e dei risarcimenti delle spese se l’infortunio o la malattia professionale sono stati provocati per negligenza grave (art. 37 cpv. 2); c. rendite d’invalidità, indennità per menomazione all’integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente legge; d. ulteriore assegnazione di rendite per orfani ai figli ancora a tirocinio o agli studi (art. 30 cpv. 3); il diritto alle rendite già scadute all’entrata in vigore della presente legge dev’essere fatto valere entro un anno; e. riscatto delle rendite (art. 35); f. indennità di rincaro (art. 34); il rincaro è considerato compensato per tutti i beneficiari di rendite mediante le rendite assegnate secondo il diritto precedente ed eventuali indennità di rincaro; le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite del servizio del lavoro militare e civile continuano ad essere a carico della Confederazione. 3 Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell’assicurato anche il figlio illegittimo, a’ sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 1907166, cui l’assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto. 4 Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998167 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il 166 167 [CS 2 3] RU 1999 1321 LAINF 165 832.20 LF nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l’entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.168 5 Se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d’invalidità è concessa secondo il diritto previgente.169 Art. 119 Contratti d’assicurazione I contratti in materia d’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all’entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima. Art. 120 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore:170 1° gennaio 1984 Art. 57 cpv. 3: 1° ottobre 1982 Art. 6: 1° ottobre 1982 Art. 63 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 64 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 6: 1° ottobre 1982 Art. 6: 1° ottobre 1982 Art. 72 cpv. 1 e 3: 1° ottobre 1982 Art. 7: 1° ottobre 1982 Art. 79 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 8: 1° ottobre 1982 Art. 85 cpv. 2 a 5: 1° ottobre 1982 Art. 107 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 108 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 109 cpv.: 1° ottobre 1982 168 Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1321 1322; FF 1997 III 530 539). 169 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1491 1492; FF 2000 1184 1491). 170 Art. 1 dell’O del 20 set. 1982 (RS 832.201). 166 OAINF 167 Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni 832.202 (OAINF) del 20 dicembre 1982 (Stato 4 novembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); vista la legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visti gli articoli 5 capoverso 3 e 44 della legge federale del 23 giugno 19783 sulla sorveglianza degli assicuratori,4 ordina: Titolo primo: persone assicurate Art. 15 Nozione di lavoratore È considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Art. 1a6 Assicurazione obbligatoria in casi speciali 1 Le persone esercitanti un’attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione sono pure assicurate obbligatoriamente. 2 Le persone detenute in istituto penitenziario, in istituto d’internamento e collocate in casa di educazione al lavoro nonché di rieducazione sono soggette all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupate da terzi dietro compenso, fuori dell’istituto o della casa. 3 I membri di comunità religiose sono soggetti all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupati da terzi dietro compenso, fuori della comunità. RU 1983 38 1 RS 830.1 2 RS 832.20 3 RS 961.01 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 168 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni 4 Sono infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli assicurati giusta i capoversi 2 e 3, occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno. Art. 2 1 Eccezioni all’obbligo d’assicurazione Non sono soggetti all’obbligo assicurativo: a.7 i familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all’AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19528 sugli assegni familiari nell’agricoltura; b. a d.9 ... e.10 i dipendenti delle Confederazione sottoposti all’assicurazione militare conformemente all’articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 199211 sull’assicurazione militare (LAM); f.12 i membri dei consigli d’amministrazione non attivi nell’azienda, per quest’attività; g.13 le persone che vivono in concubinato e che sono tenute a versare i contributi AVS a questo titolo; h.14 le persone che esercitano un’attività d’interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest’attività. 2 Le persone esercitanti un’attività o una funzione accessoria possono rinunciare ad essere assicurate per questa attività in particolare, a condizione che la loro rimunerazione non superi l’importo menzionato all’articolo 8bis dell’ordinanza del 31 ottobre 194715 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). La rinuncia, munita dell’approvazione del datore di lavoro, deve essere inoltrata per iscritto all’assicuratore competente prima che l’assicurazione produca i suoi effetti.16 Art. 3 Persone al beneficio di privilegi secondo il diritto internazionale 1 Non sono assicurati i membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche in Svizzera e delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, i funzionari consolari di carriera in Svizzera e i familiari di 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). RS 836.1 Abrogate dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). RS 833.1 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). RS 831.101 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 169 832.202 O queste persone che fanno parte della stessa economia domestica e non sono cittadini svizzeri.17 2 Se dette persone esercitano in Svizzera un’attività dipendente per conseguire un guadagno personale, per questa attività sono assicurate contro gli infortuni professionali e gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa. 3 I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche e di quelle permanenti, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio delle sedi consolari sono assicurati solo se la missione diplomatica o permanente oppure la sede consolare ne ha fatto richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica18 (Ufficio federale), dichiarandosi disposta ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro. La richiesta va ognora presentata se queste persone sono cittadini svizzeri o domiciliate in Svizzera. La domanda può anche essere presentata da un membro della missione diplomatica o permanente nonché della sede consolare per le persone al suo servizio privato e non ancora assicurate conformemente alla legge. 4 Se una persona di cui al capoverso 3 esercita in Svizzera un’attività dipendente per conseguire un guadagno personale, per questa attività è assicurata secondo la legge. 5 Non sono assicurati i funzionari di organizzazioni internazionali attinenti al diritto delle genti con sede in Svizzera; sono assicurate le persone occupate da una di queste organizzazioni che non offre19 loro una protezione equivalente contro i postumi di infortuni e malattie professionali. Art. 4 Lavoratori mandati all’estero Il rapporto assicurativo non viene interrotto se il lavoratore era assicurato d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere mandato all’estero e se resta vincolato da un rapporto di lavoro a un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, mantenendo nei suoi riguardi un diritto al salario. Il rapporto assicurativo si protrae per due anni.20 Su richiesta, l’assicuratore può protrarre questa durata per sei anni in tutto. Art. 5 Aziende di trasporto e amministrazioni pubbliche È assicurato per un’attività temporanea o permanente all’estero: 17 18 19 20 a. il personale delle imprese ferroviarie svizzere occupato su una delle loro linee; b. il personale occupato in Svizzera da imprese di trasporto aereo con sede principale in Svizzera; c. il personale delle amministrazioni pubbliche svizzere e delle centrali svizzere per la promozione del commercio e del turismo, occupato secondo il diritto svizzero. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). RU 1983 1160 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 170 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Personale di datori di lavoro con sede all’estero Art. 6 1 È assicurato il personale assunto in Svizzera dal datore di lavoro domiciliato o con sede all’estero che esegue lavori in Svizzera.21 2 I lavoratori mandati in Svizzera non sono assicurati durante il primo anno. A richiesta questo periodo può essere prolungato per sei anni in tutto dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (CNA) o dalla cassa suppletiva, se la protezione assicurativa è garantita altrimenti.22 Fine dell’assicurazione all’estinzione del diritto al salario Art. 7 1 Sono considerati salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge: a. il salario determinante secondo la legislazione federale sull’AVS; b.23 le indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni, sostitutive del salario, nonché le prestazioni di assicurazioni maternità cantonali; 2 c. gli assegni familiari versati conformemente all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, di sussidi di formazione o di assegni familiari; d. i salari su cui non è riscosso alcun contributo dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato. Non sono considerate salario:24 a. le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura o fusione di un’azienda o in circostanze analoghe; b.25 le rimunerazioni quali gratifiche, indennità natalizie, partecipazioni agli utili d’esercizio, le azioni al personale, i tantièmes, i premi di fedeltà e d’anzianità di servizio. Art. 826 Prolungamento dell’assicurazione mediante convenzione Le convenzioni individuali o collettive con l’assicuratore relative al prolungamento dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali devono essere concluse prima della scadenza del rapporto d’assicurazione. 21 22 23 24 25 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2001 (RU 2001 2887). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 171 832.202 O Titolo secondo: Oggetto dell’assicurazione Capitolo 1: In generale Art. 9 1 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio27 ...28 2 Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:29 a.30 fratture; b. lussazioni di articolazioni; c. lacerazioni del menisco; d. lacerazioni muscolari; e. stiramenti muscolari; f. lacerazioni dei tendini; g. lesioni dei legamenti; h lesioni del timpano. 3 Non costituiscono una lesione corporale ai sensi del capoverso 2 i danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.31 Art. 10 Altre lesioni corporali L’assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali occorsegli durante un esame medico ordinato dall’assicuratore o reso necessario da altre circostanze. Art. 11 Ricadute e conseguenze tardive32 Le prestazioni assicurative sono accordate anche in caso di ricadute o conseguenze tardive33 , i beneficiari di rendite d’invalidità dovendo tuttavia soddisfare le condizioni previste all’articolo 21 della legge. 27 28 29 30 31 32 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). RU 1983 1160 RU 1983 1160 172 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Capitolo 2: Infortuni e malattie professionali Infortuni professionali Art. 12 1 Sono segnatamente infortuni professionali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge anche gli infortuni occorsi: a. durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero; b. durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro; c. durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero; d. durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa. 2 Il luogo di lavoro secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge comprende, per i lavoratori agricoli, il podere e tutti i fondi che vi appartengono; per i dipendenti che vivono in comunità domestica con il datore di lavoro, anche i locali destinati al vitto e all’alloggio. Art. 13 Occupati a tempo parziale 1 Sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno per otto ore alla settimana.34 2 Per i dipendenti occupati a tempo parziale, la cui durata settimanale di lavoro è inferiore a questo minimo, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali. Art. 1435 Le sostanze nocive e le malattie provocate da determinati lavori ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge figurano nell’allegato 1. 34 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2879). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 173 832.202 O Titolo terzo: Prestazioni assicurative Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (prestazioni in natura) 36 Art. 15 Trattamento in uno stabilimento di cura 1 L’assicurato ha diritto al trattamento, al vitto e all’alloggio in sala comune di uno stabilimento di cura (art. 68 cpv. 1) con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione e tariffale. 2 Se l’assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o un altro stabilimento di cura, l’assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest’altro stabilimento di cura o di quello appropriato più vicino. 3 Lo stabilimento di cura non può domandare nessun anticipo per il trattamento in sala comune. Art. 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dello stabilimento di cura Se vuole cambiare il medico, il dentista, il chiropratico o lo stabilimento di cura da lui scelti, l’assicurato deve informare immediatamente l’assicuratore. Art. 17 Trattamento all’estero Le spese derivanti da cure sanitarie eseguite per necessità all’estero sono rimborsate fino a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera. Art. 18 Cure a domicilio 1 L’assicurato ha diritto alle cure a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell’ordinanza del 27 giugno 199537 sull’assicurazione malattie.38 2 Eccezionalmente l’assicuratore può concedere anche contributi per le spese di cure a domicilio prestate da persone non autorizzate. Art. 19 Mezzi ausiliari Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) redige l’elenco dei mezzi ausiliari ed emana disposizioni sulla loro consegna. 36 37 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). RS 832.102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 174 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Spese di salvataggio, di ricupero, di viaggio e di trasporto Art. 20 1 Sono rimborsate le spese necessarie di salvataggio e di ricupero e quelle di viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico. Altre spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate quando rapporti familiari lo giustificano. 2 Dette spese, se insorgono all’estero, sono tutt’al più rimborsate fino a un quinto dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato. Spese di trasporto della salma all’estero Art. 21 1 Le spese risultanti all’estero per il trasporto della salma al luogo di sepoltura sono tutt’al più rimborsate fino a un quinto dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato. 2 Le spese di trasporto sono rimborsate a chi prova di averle sostenute. Capitolo 2: prestazioni in contanti Sezione 1: Guadagno assicurato In generale Art. 22 1 L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106 800 franchi all’anno e a 293 franchi al giorno.39 2 È considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull’AVS, con le seguenti deroghe: a. sono considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di contributi dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato; b. fanno pure parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l’economia domestica; c. per i familiari del datore di lavoro collaboranti nell’azienda, gli associati, gli azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario corrispondente agli usi professionali e locali; d. non sono prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell’azienda o in circostanze analoghe; e. ...40 3 L’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.41 39 40 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1998 2588). Abrogata dal n. I dell’O del 21 ott. 1987 (RU 1987 1498). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 175 832.202 O 3bis Se fino all’insorgenza dell’infortunio la persona assicurata aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 198142 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l’indennità giornaliera corrisponde almeno all’ammontare totale dell’indennità giornaliera versata fino allora dall’assicurazione per l’invalidità, ma al massimo all’80 per cento del guadagno assicurato conformemente al capoverso 1.43 4 Le rendite sono calcolate in base al salario pagato all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell’anno precedente l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista44. Art. 23 Salario determinante per l’indennità giornaliera in casi speciali 1 Se l’assicurato non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità o lavoro ridotto, viene preso in considerazione il guadagno che avrebbe conseguito senza queste circostanze.45 2 ...46 3 Se l’assicurato non esercita regolarmente un’attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato. 4 L’articolo 22 capoverso 3 è applicabile a un assicurato vittima di un infortunio durante un’attività stagionale. Se l’infortunio è occorso nel periodo durante il quale non esercita un’attività lucrativa, il salario effettivo conseguito nell’anno precedente, va diviso per 365. 5 È determinante il salario complessivo, se prima dell’infortunio l’assicurato era occupato presso più datori di lavoro. 6 Per i praticanti, i volontari, le persone che si preparano alla scelta di una professione e per gli assicurati che esercitano un’attività in centri professionali d’integrazione per gli invalidi al fine di acquisire una formazione, va preso in considerazione, dal compimento del 20° anno d’età, un guadagno giornaliero del 20 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno assicurato e, prima del compimento del 20° anno d’età, del 10 per cento almeno.47 7 Il salario determinante è ricalcolato se la cura medica è durata almeno tre mesi e il salario dell’assicurato è aumentato del 10 per cento almeno nel corso di questo periodo.48 42 43 44 45 46 47 48 RS 831.20 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. 7 dell’appendice 3 all’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01). Abrogato dall’art. 11 dell’O del 24 gen. 1996 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (RS 837.171). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 176 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni 8 In caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale. 9 Nella misura in cui le conseguenze di un evento assicurato provocano un ritardo di almeno sei mesi nella formazione professionale, per la durata del ritardo, ma al massimo per un anno, viene accordata un’indennità giornaliera parziale corrispondente alla differenza tra il salario percepito durante la formazione e il salario minimo di un lavoratore qualificato della corrispondente categoria professionale.49 Art. 24 Salario determinante per le rendite in casi speciali 1 Se nel corso dell’anno precedente l’infortunio, il salario dell’assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l’assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.50 2 Se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio o l’insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l’assicurato avrebbe ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell’ultimo riscosso prima dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale. 3 Se l’infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato, dall’epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell’anno precedente l’infortunio. 4 Se il beneficiario di una rendita d’invalidità è vittima di un ulteriore infortunio assicurato comportante un aggravamento dell’invalidità, per calcolare la nuova rendita tenendo conto dei due infortuni è determinante il salario che l’assicurato avrebbe ricevuto nell’anno precedente l’ultimo infortunio se prima non si fosse verificato nessun infortunio assicurato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto anteriormente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più elevato.51 5 ...52 Sezione 2: Indennità giornaliera Art. 25 Ammontare 1 L’indennità giornaliera è calcolata conformemente all’allegato 2 e versata tutti i giorni, compresi la domenica e i giorni festivi.53 49 50 51 52 53 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. 7 dell’appendice 3 all’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 177 832.202 O 2 ...54 3 L’assicurazione contro gli infortuni fornisce l’intera prestazione se l’incapacità lavorativa di un assicurato disoccupato supera il 50 per cento e metà della prestazione se l’incapacità lavorativa è superiore al 25 per cento ma raggiunge al massimo il 50 per cento. Non v’è alcun diritto all’indennità giornaliera se l’incapacità lavorativa è del 25 per cento o inferiore.55 Art. 26 Indennità giornaliera e rendite per i superstiti Se con la morte del beneficiario di indennità giornaliere nasce un diritto a rendite per i superstiti, quest’ultimi continuano ad avere diritto all’indennità giornaliera fino all’inizio di dette rendite. Art. 27 Trattenute in caso di ricovero in uno stabilimento di cura 1 La trattenuta sull’indennità giornaliera per le spese di sostentamento negli stabilimenti di cura ammonta al: a. 20 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 20 franchi per le persone sole senza obblighi di mantenimento o d’assistenza; b. 10 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 10 franchi, per le persone sposate e per quelle sole con obblighi di mantenimento o d’assistenza, con riserva del capoverso 2. 2 Non v’è alcuna trattenuta ove persone sposate o sole devono provvedere a persone minorenni o in corso di formazione. Sezione 3: Rendita d’invalidità Art. 28 Determinazione del grado d’invalidità in casi speciali 1 Se l’assicurato non ha potuto intraprendere una formazione professionale, provando che questa era stata progettata e conforme alle proprie attitudini, oppure concludere una formazione già iniziata, causa un’invalidità conseguente a infortunio assicurato, determinante per valutare il grado d’invalidità è56 il reddito che avrebbe potuto conseguire in quella professione se non fosse stato invalido. 2 Per gli assicurati esercitanti contemporaneamente diverse attività salariate, il grado d’invalidità è determinato in funzione del pregiudizio patito in tutte queste attività. Se l’assicurato, oltre a un’attività salariata, esercita un’attività non assicurata secon- 54 55 56 Abrogato dall’art. 11 dell’O del 24 gen. 1996 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (RS 837.171). Abrogato dall’art. 11 dell’O del 24 gen. 1996 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (RS 837.171). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). RU 1983 1160 178 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni do la legge o non retribuita, non è preso in considerazione il pregiudizio57 patito in queste attività. 3 Se la capacità lavorativa dell’assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell’infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d’invalidità si deve paragonare il salario che l’assicurato potrebbe realizzare tenuto conto dell’incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze dell’infortunio e la menomazione preesistente.58 4 Se a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità. Art. 2959 1 Invalidità dovuta alla perdita di organi geminati Sono considerati organi geminati gli occhi, le orecchie e i reni. 2 In caso di perdita di un organo geminato in seguito ad un infortunio assicurato, il grado d’invalidità è determinato senza tener conto del rischio di perdita dell’altro. 3 Se solo la prima o la seconda perdita di un organo geminato è assicurata secondo la legge, il grado d’invalidità in caso di perdita del secondo organo viene determinato in base al danno complessivo e l’assicuratore è obbligato a versare prestazioni per questo danno. Le prestazioni per la perdita di un organo geminato non assicurato, fornite da un’assicurazione contro gli infortuni, da un’assicurazione malattie o da un terzo responsabile, sono computate nella rendita. Se tali prestazioni sono ancora da riscuotere, l’assicurato deve cedere i suoi diritti all’assicuratore tenuto a versare le prestazioni. Rimane riservata la normativa speciale in materia d’assicurazione militare (art. 103 LAINF). Art. 3060 Rendita transitoria 1 Se dalla continuazione della cura medica non si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e la decisione dell’AI riguardante l’integrazione professionale è presa solo più tardi, è assegnata provvisoriamente una rendita a partire dalla fine della cura medica; tale rendita è calcolata in base all’incapacità di guadagno esistente in quel momento. Il diritto si estingue: a. 57 58 59 60 al momento della nascita del diritto ad un’indennità giornaliera dell’AI; RU 1983 1160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 179 832.202 O b. con la decisione negativa dell’AI concernente l’integrazione professionale; c. con la determinazione definitiva della rendita. 2 Nel caso di assicurati reintegrati professionalmente all’estero la rendita transitoria è versata fino alla conclusione dell’integrazione. Le prestazioni in denaro di assicurazioni sociali estere sono prese in considerazione secondo l’articolo 69 LPGA.61 Art. 3162 Calcolo delle rendite complementari, in generale 1 Se inizia il versamento di una rendita dell’AI in seguito a un infortunio, le rendite complementari e le rendite per i figli dell’AI sono pure interamente prese in considerazione per il calcolo della rendita complementare dell’assicurazione contro gli infortuni. 2 All’atto della determinazione della base di calcolo secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge, il guadagno assicurato, conformemente all’articolo 34 della legge, è maggiorato di un ammontare uguale alla percentuale dell’indennità di rincaro, valida al momento in cui le rendite concorrono per la prima volta. 3 Le indennità di rincaro non sono prese in considerazione per il calcolo delle rendite complementari. 4 Le rendite complementari sono sottoposte alle riduzioni secondo l’articolo 21 LPGA e gli articoli 36–39 della legge.63 Le indennità di rincaro sono calcolate in base alle rendite complementari ridotte. Art. 3264 Calcolo delle rendite complementari in casi speciali 1 Se una rendita dell’AI indennizza pure un’invalidità non assicurata secondo la LAINF, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la parte della rendita dell’AI che copre l’attività obbligatoriamente assicurata. 2 Se, in seguito a un infortunio, una rendita dell’AI è aumentata o succede a una rendita per superstite dell’AVS, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza tra la rendita accordata prima dell’infortunio e la nuova prestazione. Nei casi previsti nell’articolo 24 capoverso 4 la rendita dell’AI è interamente presa in considerazione. 3 Se, prima dell’infortunio, l’assicurato era al beneficio di una rendita di vecchiaia dell’AVS, per la determinazione del limite del 90 per cento secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge occorre prendere in considerazione non soltanto il guadagno assicurato bensì anche la rendita di vecchiaia fino a concorrenza dell’ammontare massimo del guadagno assicurato. 61 62 63 64 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, (RU 1996 3456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, (RU 1996 3456). 180 OAINF 832.202 Art. 3365 Assicurazione contro gli infortuni Adeguamento delle rendite complementari 1 Se una rendita di vecchiaia dell’AVS succede a una rendita dell’AI, non si procede a un nuovo calcolo della rendita complementare. 2 Le rendite complementari sono rettificate quando: a. rendite complementari e rendite per i figli dell’AVS e dell’AI sono soppresse o aggiunte; b. la rendita dell’AVS o dell’AI è aumentata o ridotta a causa di una modificazione delle basi di calcolo; c.66 il grado d’invalidità determinante per l’assicurazione contro gli infortuni muta notevolmente; d. Art. 34 il guadagno assicurato secondo l’articolo 24 capoverso 3 è modificato. Revisione della rendita d’invalidità 1 Se una rendita dell’AI è modificata in seguito a revisione, sarà riveduta anche la rendita o la rendita complementare dell’assicurazione contro gli infortuni. 2 Gli articoli 54 a 59 sono applicabili per analogia. Art. 35 Indennità unica in capitale 1 L’ammontare dell’indennità unica corrisponde alla somma delle rate di una rendita, il cui importo e la cui durata sono determinati giusta la gravità e l’evoluzione del danno e lo stato di salute dell’assicurato all’epoca in cui detta indennità viene concessa e in previsione del ristabilimento della capacità lucrativa. 2 L’indennità unica può essere assegnata anche in caso di revisione della rendita. Sezione 4: Indennità per menomazione dell’integrità Art. 36 1 Una menomazione dell’integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l’integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.67 2 L’indennità per menomazione dell’integrità è calcolata secondo le direttive figuranti nell’allegato 3. 3 Se più menomazioni dell’integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l’indennità è calcolata in base al pregiudizio comples- 65 66 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, (RU 1996 3456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881). OAINF 181 832.202 O sivo.68 L’indennità totale non può superare l’importo massimo del guadagno annuo assicurato. Le indennità già riscosse secondo la legge sono computate in per cento. 4 Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell’integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.69 Sezione 5: Assegno per grandi invalidi Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto Il diritto a un assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le relative condizioni, ma al più presto all’inizio di un eventuale diritto alla rendita. Esso si estingue alla fine del mese in cui non ne sono più soddisfatte le condizioni o l’avente diritto muore. Art. 38 Ammontare 1 L’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo. 2 La grande invalidità è considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ne è il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. 3 La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a. dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure b.70 dell’aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale permanente. 4 La grande invalidità è di grado esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita: a. dell’aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure abbisogna b.71 di una sorveglianza personale permanente, oppure c. 68 69 70 71 in modo durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881). Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 182 OAINF 832.202 d. Assicurazione contro gli infortuni se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. 5 Qualora la grande invalidità sia solo parzialmente imputabile all’infortunio, l’assicuratore può reclamare all’AVS o all’AI l’importo dell’assegno per grandi invalidi che avrebbero dovuto versare all’assicurato se non si fosse infortunato.72 Sezione 6: Rendite per i superstiti Art. 39 Coniuge divorziato L’obbligo di versare gli alimenti al coniuge divorziato secondo l’articolo 29 capoverso 4 della legge, deve risultare da una sentenza giudiziaria passata in giudicato o da una convenzione di divorzio approvata dal giudice. Art. 40 Affiliati 1 Gli affiliati, per i quali erano assunte gratuitamente e in modo durevole le spese di mantenimento e d’educazione all’epoca dell’infortunio, sono parificati ai figli secondo l’articolo 30 capoverso 1 della legge. 2 Il diritto alla rendita si estingue quando l’affiliato ritorna presso i suoi genitori o quando questi lo mantengono. 3 Gli affiliati beneficiari di una rendita non possono richiederne un’altra alla morte del padre o della madre. Art. 4173 Prestazioni alimentari secondo il diritto estero Se in base al diritto estero l’assicurato era obbligato soltanto a versare una prestazione alimentare a un figlio naturale, questi ha diritto a una rendita per orfano, a condizione che l’obbligo risulti da una sentenza giudiziaria passata in giudicato. Art. 42 Orfani di padre e di madre Se il padre e la madre muoiono in seguito a infortuni assicurati, la rendita degli orfani viene calcolata in base al guadagno assicurato del padre e della madre, la somma di questi due guadagni essendo tuttavia presa in considerazione solo fino all’importo massimo del guadagno assicurato. Art. 4374 Calcolo delle rendite complementari 1 Le rendite per vedove o vedovi nonché le rendite per orfani dell’AVS sono interamente prese in considerazione per il calcolo delle rendite complementari. 72 73 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, (RU 1996 3456). OAINF 183 832.202 O 2 Se, in seguito a un infortunio, è versata una rendita supplementare per orfani dell’AVS, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza tra la rendita concessa prima dell’infortunio e la nuova prestazione. 3 Per il calcolo delle rendite complementari per orfani di padre e di madre, è presa in considerazione la somma dei guadagni assicurati dei due genitori fino a concorrenza dell’ammontare massimo del guadagno assicurato. 4 Se, in seguito a un infortunio, una rendita per superstite dell’AVS o una rendita dell’AI è aumentata o se una rendita per superstite dell’AVS succede a una rendita dell’AI, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza in rapporto alla rendita anteriore. 5 Se l’assicurato esercitava prima del suo decesso un’attività lucrativa indipendente oltre all’attività salariata, occorre prendere in considerazione, per la determinazione del limite del 90 per cento secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge, non soltanto il guadagno assicurato, bensì anche il reddito dell’attività indipendente fino a concorrenza dell’ammontare massimo del guadagno assicurato. 6 Sono applicabili gli articoli 31 capoversi 3 e 4 e 33 capoverso 2. Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro Art. 44 Basi di calcolo 1 L’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di settembre serve da base per il calcolo delle indennità di rincaro.75 2 Per il primo adeguamento al rincaro di una rendita riconosciuta dopo l’entrata in vigore della legge o dopo l’ultima assegnazione di un’indennità di rincaro, la base di calcolo è l’indice del mese di settembre dell’anno in cui è insorto l’infortunio e, nei casi previsti all’articolo 24 capoverso 2, quello dell’anno precedente l’inizio della rendita. Art. 45 Rinascita del diritto alla rendita In caso di rinascita del diritto a una rendita, le indennità di rincaro corrispondono a quelle che sarebbero dovute se il pagamento della rendita non fosse stato interrotto. Sezione 8: Riscatto delle rendite Art. 46 1 Il riscatto delle rendite complementari è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se si giustifica a lungo termine nell’interesse manifesto di quest’ultimo. 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1290). 184 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni 2 Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l’articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando il beneficiario di rendite raggiungerà l’età dell’AVS. 3 Per il calcolo di una rendita complementare in caso di reiterato infortunio, la rendita riscattata è considerata mantenuta. Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari76 Concorso di diverse cause di sinistri Art. 47 L’entità della riduzione delle rendite e delle indennità per menomazione dell’integrità per cause estranee all’infortunio è determinata in funzione dell’incidenza di queste cause in esito al danno alla salute o al decesso, la situazione personale ed economica dell’avente diritto potendo peraltro essere presa in considerazione. Art. 4877 Anche se è provato che l’assicurato intendeva suicidarsi o automutilarsi, l’articolo 37 capoverso 1 della legge non è applicabile se l’assicurato, al momento dell’azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentato suicidio o l’automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato. Art. 49 Pericoli straordinari 1 Qualsiasi prestazione assicurativa è rifiutata in caso d’infortuni non professionali occorsi durante a. il servizio militare all’estero; b. la partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo. 2 Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d’infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti: 76 77 a. partecipare a risse e baruffe, salvo l’assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa; b. pericoli cui l’assicurato si espone provocando altrui violentemente; c. partecipazione a disordini. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 185 832.202 O Atti temerari Art. 50 1 Nel caso di infortuni non professionali dovuti ad un atto temerario, le prestazioni in contanti sono ridotte della metà; esse sono rifiutate nei casi particolarmente gravi.78 2 Vi è atto temerario se l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli. Sono tuttavia assicurati gli atti di salvataggio di persone, anche se si possono considerare temerari. Concorso con le prestazioni di altre assicurazioni sociali Art. 51 1 L’assicurato o i suoi superstiti devono indicare all’assicuratore tenuto a prestazioni tutte le prestazioni in contanti di altre assicurazioni sociali svizzere ed estere. 2 L’assicuratore tenuto a fornire prestazioni può subordinarne l’entità alla notifica del caso, da parte dell’assicurato, ad altre assicurazioni sociali.79 3 Il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato corrisponde a quello che potrebbe conseguire se non avesse subito il danno. Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato.80 4 Nei casi rigorosi si può rinunciare totalmente o parzialmente alla riduzione. ... Art. 5281 Capitolo 4:82 Determinazione ed effettuazione delle prestazioni Sezione 1: Constatazione dell’infortunio83 Art. 53 Notifica dell’infortunio 1 L’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l’infortunio al datore di lavoro o all’assicuratore, fornendo informazioni riguardanti: 78 79 80 81 82 83 a. l’ora, il luogo, le circostanze esatte e le conseguenze dell’infortunio; b. il medico curante o lo stabilimento di cura; c. i responsabili e le assicurazioni interessati. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Originario capitolo 5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). 186 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni 2 Il datore di lavoro esamina immediatamente le cause e le circostanze dell’infortunio professionale; in caso d’infortunio non professionale egli rileva nella notifica dell’infortunio le indicazioni dell’assicurato. L’infortunato riceve una scheda d’infortunio, eccetto nei casi di poco conto; conserva questa scheda fino al termine della cura medica e la restituisce quindi al datore di lavoro che la inoltrerà all’assicuratore. 3 Gli assicuratori consegnano gratuitamente i formulari per la notifica dell’infortunio o della malattia professionale, che devono essere riempiti in modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro e dal medico curante e rinviati senza indugio all’assicuratore competente.84 Questi formulari devono segnatamente contenere le indicazioni atte a a. chiarire le circostanze dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale; b. procedere all’esame medico dei postumi dell’infortunio o della malattia professionale; c. determinare le prestazioni; d. valutare la sicurezza sul lavoro e compilare le statistiche. 4 Gli assicuratori possono approntare direttive sulla notifica degli infortuni o delle malattie professionali da parte di datori di lavoro, lavoratori e medici. Art. 54 Collaborazione delle autorità L’assicuratore può domandare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie ed esigere gratuitamente le copie di rapporti ufficiali e di polizia. I costi straordinari, particolarmente quelli per richieste perizie85 supplementari, devono essere rimborsati alle autorità. Art. 55 Collaborazione dell’assicurato o dei suoi superstiti 1 L’assicurato o i suoi superstiti devono dare tutte le informazioni necessarie e inoltre tenere a disposizione tutti i documenti atti a chiarire le circostanze dell’infortunio e le sue conseguenze e a determinare le prestazioni assicurative, in particolare rapporti medici, perizie, radiografie e giustificativi inerenti alle condizioni di guadagno dell’assicurato.86 Devono autorizzare terzi a consegnare questi documenti e a dare informazioni. 2 L’assicurato deve sottoporsi ad altri accertamenti, ordinati dall’assicuratore per la diagnosi e la determinazione delle prestazioni, e in particolare alle visite mediche ragionevolmente esigibili. Non sono ragionevolmente esigibili i provvedimenti sanitari presentanti un pericolo per la vita e la salute dell’assicurato.87 84 85 86 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). RU 1983 1160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 187 832.202 O Art. 5688 Collaborazione del datore di lavoro Il datore di lavoro deve dare all’assicuratore tutte le informazioni necessarie, tenere a disposizione i documenti atti a chiarire le circostanze dell’infortunio e permettere agli incaricati dell’assicuratore libero accesso all’azienda. Art. 5789 Art. 58 Rimborso delle spese90 1 L’assicuratore rimborsa all’assicurato o ai suoi superstiti le necessarie spese di viaggio, di vitto e alloggio per gli accertamenti richiesti, la perdita di guadagno nell’ambito del guadagno assicurato, come pure le spese per i documenti redatti su richiesta dell’assicuratore stesso. 2 ...91 Art. 5992 Art. 60 Autopsie e misure analoghe 1 L’assicuratore può ordinare un’autopsia o misure analoghe su una persona deceduta in seguito a un infortunio o a una malattia professionale se, a ragion veduta, queste misure permettono di meglio chiarire la fattispecie determinante per le prestazioni. È considerata in particolare misura analoga all’autopsia il prelievo muscolare per stabilire il tasso d’alcolemia. 2 L’autopsia non può essere praticata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una volontà espressa dal defunto.93 Si considerano congiunti prossimi, per le persone sposate, il coniuge e, per le persone non sposate o vedove, i genitori o i figli maggiorenni. La data dell’autopsia va scelta in modo che i congiunti prossimi, in condizioni normali, possano opporvisi, ciò non potendo comunque compromettere l’accertamento. 88 89 90 91 92 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 188 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni Art. 6194 Rifiuto di cure e provvedimenti d’integrazione esigibili L’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette misure. Art. 62 Pagamento delle rendite 1 Gli ordini di pagamento per le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono trasmessi al più tardi il primo giorno feriale del mese per il quale è dovuta la prestazione.95 2 Se l’ammontare della rendita per i superstiti non può essere fissato entro un mese dalla morte dell’assicurato, l’assicuratore effettua, se necessario, prestazioni provvisorie, compensate con la rendita definitiva. 3 Gli assicuratori possono verificare se il beneficiario è ancora vivente e interrompere il versamento delle prestazioni se non ottengono il relativo certificato. 4 Se il beneficiario di una rendita d’invalidità è scomparso qualora si trovava in un grande pericolo di morte, oppure è assente da molto tempo senza dare notizie di sé e l’AVS non versa rendite per i superstiti, gli assicuratori possono pagare la rendita d’invalidità al coniuge e ai figli durante al massimo due anni. Art. 6396 Art. 64 Compensazione In caso di compensazione, l’assicuratore deve badare a che l’assicurato o i suoi superstiti dispongano dei mezzi d’esistenza necessari. Art. 6597 Sezione 3: Versamento di arretrati98 Art. 66 Versamento di arretrati L’avente diritto, se non ha ricevuto le dovute prestazioni o ne ha ricevuto solo una parte, può richiedere all’assicuratore il versamento degli arretrati. L’assicuratore, se 94 95 96 97 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). OAINF 189 832.202 O è a conoscenza che non sono state versate prestazioni, o lo sono state solo in parte, deve provvedere immediatamente al pagamento degli arretrati, anche se l’avente diritto non ne ha fatto richiesta. Art. 6799 Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe Capitolo 1: Personale sanitario e stabilimenti di cura Art. 68 Stabilimenti e case di cura 1 Sono considerati stabilimenti di cura gli istituti svizzeri e i loro reparti destinati al trattamento ospedaliero di malattie o postumi d’infortunio, posti sotto direzione medica permanente, con personale curante specializzato e adeguate installazioni mediche.100 2 Sono considerati case di cura gli istituti destinati alla cura complementare o alla rieducazione medica, posti sotto direzione medica, con personale specializzato e installazioni adeguate.101 3 Nei limiti degli articoli 48 e 54 della legge, l’assicurato può scegliere liberamente gli stabilimenti e le case di cura con cui è stata stipulata una convenzione tariffale e di collaborazione. Art. 69102 Chiropratici, personale paramedico e laboratori Gli articoli 44 e 46–54 dell’ordinanza del 27 giugno 1995103 sull’assicurazione malattie sono validi anche per l’abilitazione dei chiropratici, delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica e delle organizzazioni che le occupano (personale paramedico) e dei laboratori, a praticare nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.104 Il Dipartimento può designare altre persone che possono praticare per l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti di un’autorizzazione cantonale. 99 100 101 102 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. all’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102). 103 RS 832.102 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 190 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Capitolo 1a:105 Fatturazione Art. 69a 1 I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture: a. le date delle cure; b. le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante; c. le diagnosi. 2 Nella fattura, le prestazioni a carico dell’assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni. 3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi.106 Capitolo 2: Collaborazione e tariffe Art. 70 Convenzioni 1 Le convenzioni di collaborazione e tariffali stipulate tra assicuratori e medici, dentisti, chiropratici e personale paramedico, devono essere a livello nazionale. 2 ...107 3 Il termine di disdetta delle convenzioni di collaborazione e tariffali è di almeno sei mesi.108 Art. 71 Coordinamento dei tariffari 1 I tariffari di cui all’articolo 70 capoverso 1 devono essere approntati secondo i principi applicabili anche agli altri rami dell’assicurazione sociale. Il Dipartimento può emanare direttive. 2 Gli assicuratori rimborsano i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti conformemente all’articolo 52 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione malattie109.110 3 Il Dipartimento può fissare una tariffa per il rimborso dei mezzi e degli apparecchi che servono alla guarigione. 105 106 107 108 109 110 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2913). Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3255). Abrogato dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). RS 832.10 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. all’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102). OAINF 191 832.202 O Titolo quinto: Organizzazione Capitolo 1: Assicuratori Sezione 1: Obbligo d’informare Obbligo degli assicuratori e dei datori di lavoro111 Art. 72 Gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro siano sufficientemente informati in merito all’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni. I datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai dipendenti. Art. 72a112 Emolumenti 1 Le informazioni fornite dall’assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite. 2 Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969113 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. È salvo l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 1993114 sulla protezione dei dati. Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Art. 72b115 Durata delle funzioni del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio d’amministrazione In singoli casi motivati, la durata della funzione del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio d’amministrazione può essere prolungata, in deroga all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 3 giugno 1996116 sulle commissioni. Art. 73 Industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture Sono considerate aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera b della legge quelle aventi per oggetto: 111 112 113 114 115 116 a. qualsiasi attività edile o la fabbricazione d’ogni tipo di elementi per costruzioni o fabbricati; b. la pulizia di edifici, strade, piazze e giardini pubblici; c. il noleggio di impalcature e di macchine edili; Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). RS 172.041.0 RS 235.11 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2184). RS 172.31 192 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni d. la posa, la trasformazione, la riparazione o la manutenzione di installazioni di carattere tecnico all’esterno e all’interno di costruzioni; e. il montaggio, la manutenzione o lo smontaggio di macchine o d’installazioni; f. la posa, la modifica, la riparazione o la manutenzione di condotte aeree o sotterranee. Art. 74 Aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo 1 Sono considerate aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera c della legge anche quelle aventi per oggetto la prospezione o lo studio della crosta terrestre. 2 Sono considerati prodotti del sottosuolo tutti gli elementi presenti in depositi naturali, in particolare rocce, ghiaia, sabbia, metalli, minerali, argilla, petrolio, gas naturale, acqua, sale, carbone e torba. Art. 75 Aziende forestali 1 Non sono considerate forestali ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera della legge le aziende agricole che eseguono lavori forestali, utilizzando la mano d’opera e i mezzi dell’azienda agricola stessa. 2 Sono considerati lavori forestali tutti quelli connessi alla sistemazione, manutenzione e sfruttamento dei boschi pubblici e privati, in particolare la costruzione e la manutenzione di strade, di sentieri e di opere protettive, i lavori d’irrigazione e di drenaggio come pure la sorveglianza forestale. Art. 76 Aziende per la lavorazione di sostanze 1 Sono considerate aziende per la lavorazione di sostanze ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera e della legge anche quelle che trasformano granulati, polveri o liquidi in prodotti sintetici. 2 Il ricupero e la trasformazione di una sostanza sono parificati alla lavorazione. Art. 77 Aziende che producono, impiegano o hanno in deposito sostanze pericolose. Sono considerati aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie pericolose ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera f della legge:117 117 a. le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità prodotti chimici di base o elaborati, prodotti chemiotecnici, lacche, coloranti, materie infiammabili o esplosive; b. le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità sostanze nocive secondo l’articolo 14 dell’allegato 1; Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 193 832.202 O c.118 le aziende di disinfezione, di disinfestazione, di lotta contro gli insetti nocivi e di pulizia interna di recipienti; d. le aziende che producono, trattano, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grande quantità sostanze radioattive; e. le aziende che utilizzano a scopo industriale saldatori o recipienti a pressione soggetti a controllo; f. le aziende che hanno in custodia, puliscono, riparano o approntano veicoli a motore; g.119 le officine che eseguono lavori di galvanizzazione; aziende di tempra; zincherie; h. le aziende che eseguono lavori di pittura a titolo professionale; i. le lavanderie chimiche; k. le aziende di distillazione del catrame; l.120 i cinema e i laboratori di riprese cinematografiche. Art. 78 Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all’industria dei trasporti, ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge: a. le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria; b. le aziende raccordate a un’impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che caricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tubazioni. c. le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferroviari; d. le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli; e. i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo; f. le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono servizi di scalo negli aeroporti; g. le scuole d’aviazione. Art. 79 Aziende commerciali 1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.121 118 119 120 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 194 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. 2 3 Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. Art. 80 Macelli con installazioni meccaniche 1 Sono considerati macelli ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera i della legge tutte le aziende di macellazione pubbliche e private come pure le macellerie senza negozio. 2 Le macellerie con e senza negozio rientrano nel campo d’attività dell’INSAI solo se vi si macella per più di tre giorni alla settimana, in tutto oltre 27 ore. 3 La macellazione comprende l’uccisione, il dissanguamento, lo scuoiamento e il dimezzamento. Sono considerati installazioni meccaniche, in particolare gli impianti frigoriferi e di congelazione, i montacarichi, gli argani a motore e le gru, le attrezzature fisse per trasporti a nastro, a rullo o in sospensione, escluse le macchine destinate alla lavorazione della carne. Art. 81122 Fabbricazione di bevande Sono considerati aziende per la fabbricazione di bevande ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera k della legge anche i commerci di bevande all’ingrosso e i depositi di bevande connessi a imprese di trasporto. Art. 82 Distribuzione d’elettricità, gas e acqua, eliminazione dei rifiuti e depurazione delle acque. 1 La distribuzione d’elettricità ne comprende la produzione, la trasformazione e la fornitura. 2 La distribuzione del gas ne comprende la produzione, lo stoccaggio e la fornitura. 3 La distribuzione dell’acqua ne comprende la captazione, il trattamento e la fornitura. 4 Sono considerate aziende di eliminazione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera 1 della legge anche quelle che eliminano o trattano i cascami e le aziende di riscaldamento a distanza loro collegate. Art. 83 Enti con compiti di vigilanza Sono considerate aziende per la vigilanza dei lavori ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera m delle legge anche gli enti cui l’INSAI ha affidato per contratto compiti speciali nell’ambito della prevenzione degli infortuni professionali o delle malattie professionali. 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 195 832.202 O Art. 84 Laboratori d’apprendistato e protetti Sono considerati laboratori d’apprendistato o laboratori protetti ai sensi dell’articolo 66 capoverso I lettera n della legge: a. le officine d’apprendistato per le professioni designate all’articolo 66 capoverso 1 lettere b–m della legge, l’assicurazione coprendo gli apprendisti partecipanti ai corsi come pure gli insegnanti e gli altri membri del personale; b. i laboratori per invalidi e i centri d’integrazione, l’assicurazione coprendo sia le persone che vi fanno capo sia il personale. Art. 85 Aziende di lavoro temporaneo Le aziende di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera o della legge comprendono il proprio personale e quello di cui fungono da intermediarie. Art. 86 Aziende e stabilimenti della Confederazione Sono compresi nelle aziende citate all’articolo 66 capoverso 1 lettera p della legge anche i Tribunali federali e gli istituti affiliati alla Cassa federale d’assicurazione. Art. 87 Servizi d’amministrazioni pubbliche Sono considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera q della legge anche le amministrazioni dei distretti e circoli. Art. 88 Aziende ausiliarie, accessorie e miste 1 L’attività dell’INSAI si estende parimenti alle aziende ausiliarie o accessorie tecnicamente legate a una delle aziende principali previste all’articolo 66 capoverso 1 della legge. Se l’azienda principale esula dal campo d’attività dell’INSAI, i lavoratori delle aziende ausiliarie o accessorie devono pure essere assicurati presso un assicuratore designato all’articolo 68 della legge. 2 Vi è azienda mista qualora più entità uniche d’aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non hanno alcun legame tecnico tra loro. Le entità uniche di dette aziende devono essere assicurate dall’INSAI se soddisfano le condizioni dell’articolo 66 capoverso 1 della legge. Art. 89 Lavoro per conto proprio Sono considerati lavori per conto proprio ai sensi dell’articolo 66 capoverso 2 lettera d della legge, i lavori eseguiti per i propri bisogni e la cui esecuzione, non tenuto conto della collaborazione del datore di lavoro, esigerà probabilmente almeno 500 ore di lavoro. Chi esegue detti lavori deve annunciare i propri lavoratori all’INSAI. 196 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Sezione 3: Altri assicuratori Art. 90 Iscrizione nel registro 1 Gli assicuratori designati all’articolo 68 della legge possono partecipare alla gestione dell’assicurazione contro gli infortuni solo dall’inizio d’un anno civile. A tal fine devono presentare una domanda di registrazione all’Ufficio federale entro il 30 giugno dell’anno precedente. 2 La domanda di registrazione va deposta per iscritto, in tre esemplari. Alla stessa devono essere allegati: a. per gli istituti di assicurazione privati: i documenti comprovanti l’autorizzazione di praticare l’assicurazione contro gli infortuni; b.123 per le casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni: i testi legali e i regolamenti, con indicazione delle modifiche previste per la gestione dell’assicurazione conformemente alla legge; c.124 per le casse malati ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie: le disposizioni degli statuti e regolamenti concernenti l’assicurazione contro gli infortuni, con indicazione delle modifiche previste per la gestione dell’assicurazione conformemente alla legge, come pure un originale dell’accordo disciplinare la loro collaborazione con un altro assicuratore ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 della legge. 3 L’Ufficio federale esamina se le condizioni stabilite sono soddisfatte e se il richiedente è in grado di gestire l’assicurazione conformemente alla legge. Notifica al richiedente, mediante decisione, l’iscrizione al registro o il rigetto della domanda.125 L’Ufficio federale pubblica l’elenco degli assicuratori iscritti nel registro.126 L’elenco indica pure gli assicuratori con cui le casse malati hanno stipulato un accordo di cooperazione (art. 70 cpv. 2 LAINF). 4 5 Con l’iscrizione nel registro, gli assicuratori s’impegnano a gestire l’assicurazione contro gli infortuni conformemente alla legge. Ogni modifica strutturale che ne rimetta in causa l’esecuzione va comunicata senza indugio all’Ufficio federale. Art. 91 Rapporto Per ogni anno, gli assicuratori iscritti nel registro devono consegnare all’Ufficio federale, entro il 30 giugno dell’anno seguente, il rapporto e i conti previsti all’articolo 109. Gli istituti di assicurazione privati inviano inoltre copia di questi documenti all’Ufficio federale delle assicurazioni private. 123 124 125 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 197 832.202 O Art. 92 Scelta dell’assicuratore La scelta d’una cassa malati implica quella dell’assicuratore con cui la stessa ha stipulato un accordo ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 della legge. Art. 93 Contratto-tipo 1 Gli assicuratori designati all’articolo 68 della legge redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d’assicurazione. Sottopongono il contratto-tipo all’approvazione del Dipartimento. 2 In difetto di un contratto-tipo sufficiente, il Dipartimento emana le necessarie prescrizioni. Sezione 4: Cassa suppletiva Art. 94 Copertura delle spese La cassa suppletiva determina nel regolamento l’obbligo dei diversi assicuratori di versare contributi. Ne fissa annualmente l’importo. Se un assicuratore contesta i contributi impostigli, la cassa suppletiva risolve mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968127 sulla procedura amministrativa.128 Art. 95 Attribuzione ad assicuratori 1 La cassa suppletiva, quando attribuisce un datore di lavoro a un assicuratore, provvede a che i rischi siano equamente ripartiti e prende in considerazione gl’interessi del datore di lavoro e dei lavoratori in questione. 2 La cassa suppletiva notifica l’affiliazione all’assicuratore e al datore di lavoro interessati mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 49 LPGA.129 L’articolo 105 capoversi 1 e 2 della legge è applicabile 130. Art. 96 Altri compiti e rapporto 1 La cassa suppletiva ripartisce tra gli assicuratori designati all’articolo 68 della legge le spese inerenti l’aiuto reciproco in materia di prestazioni conformemente all’articolo 103a capoverso 2.131 2 L’articolo 91 è applicabile per analogia in esito alla presentazione del rapporto. 127 128 RS 172.021 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). 130 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 198 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Sezione 5: Disposizioni comuni Art. 97132 Cessione d’azienda Se un’azienda cambia proprietario, quest’ultimo deve informarne entro 14 giorni l’assicuratore fino allora competente. Art. 98 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche 1 Servizi dell’amministrazione pubblica o aziende pubbliche formano un’entità unica se distinti dal profilo organizzativo. Dette entità devono essere assicurate presso lo stesso assicuratore. 2 Nuove entità uniche amministrative e aziendali devono scegliere l’assicuratore al più tardi un mese prima di entrare in attività. Ai rappresentanti dei lavoratori va accordato un diritto di partecipazione alla scelta. 3 Se un’amministrazione pubblica non ha optato tempestivamente, i suoi dipendenti sono assicurati dall’INSAI. 4 Le amministrazioni pubbliche esercitano il diritto di scelta presentando all’assicuratore designato una proposta scritta d’assicurazione indicante le entità da affiliare. Art. 99 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro 1 Se l’assicurato alle dipendenze di diversi datori di lavoro è vittima di un infortunio professionale, le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore del datore di lavoro per il quale lavorava all’epoca dell’evento infortunistico. 2 In caso d’infortunio non professionale, le prestazioni sono interamente fornite dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali. Nel caso di infortuni che implicano il versamento di una rendita o di un’indennità per menomazione dell’integrità, gli altri assicuratori devono rimborsare a detto assicuratore una parte delle prestazioni assicurative. La loro parte è calcolata in base al rapporto esistente tra il guadagno assicurato da ogni singolo assicuratore e il guadagno assicurato totale.133 Art. 100 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio 1 Se l’assicurato s’infortuna nuovamente durante la cura per un infortunio coperto dall’assicurazione, è incapace di lavorare e ancora assicurato, l’assicuratore tenuto sino allora alle prestazioni deve parimenti effettuare le prestazioni per il nuovo infortunio. 2 Se l’assicurato s’infortuna nuovamente durante la cura per uno o più infortuni, ma dopo la ripresa di un’attività assicurata, l’assicuratore tenuto ad effettuare le prestazioni per il nuovo infortunio effettua pure quelle per gli infortuni precedenti, per 132 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 199 832.202 O quanto il nuovo infortunio dia diritto a indennità giornaliere. Gli altri assicuratori interessati gli rimborsano queste prestazioni, senza indennità di rincaro, in proporzione all’entità causale; in tal modo si liberano dal proprio obbligo di effettuare prestazioni. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per convenzione, in particolare se il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente meno gravi del precedente. 3 Se il beneficiario d’una rendita assegnata per un primo infortunio è vittima d’un nuovo infortunio che modifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il secondo infortunio deve effettuare tutte le prestazioni. L’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio versa al secondo assicuratore l’importo corrispondente al valore capitalizzato, senza indennità di rincaro, della parte di rendita imputabile al primo infortunio. Si libera in tal modo dal proprio obbligo. Art. 101 Obbligo alle prestazioni in caso di morte di ambedue i genitori Se il padre e la madre muoiono per postumi d’infortuni assicurati, l’orfano di padre e di madre riceve la rendita prevista all’articolo 42 dall’assicuratore tenuto alle prestazioni per il secondo infortunio o, in caso di decessi simultanei, per il decesso del padre. L’assicuratore che paga la rendita riceve dall’altro assicuratore un importo corrispondente al valore capitalizzato della rendita, senza indennità di rincaro, dovuto per la morte dell’altro genitore. L’altro assicuratore si libera in tal modo dal proprio obbligo. Art. 102 Obbligo alle prestazioni in caso di malattia professionale 1 Se malattie professionali sono state contratte in più aziende assicurate presso differenti assicuratori, le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore dell’azienda nella quale l’assicurato era occupato all’epoca in cui la sua salute è stata messa in pericolo per l’ultima volta. 2 Se le prestazioni sono versate per pneumoconiosi o lesioni da tumore dell’udito, gli altri assicuratori interessati devono restituire all’assicuratore tenuto alle prestazioni una parte di quest’ultime. La loro parte è calcolata in rapporto alla durata d’esposizione al pericolo presso ognuno dei differenti datori di lavoro rispetto a quella totale d’esposizione. Art. 103 Cooperazione degli assicuratori Per quanto l’esiga l’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni, gli assicuratori, se così richiesti, devono gratuitamente dare reciproche informazioni, sugli infortuni, le malattie professionali, le prestazioni e la ripartizione nel tariffario dei premi. Art. 103a134 Adempimento di obblighi internazionali 1 L’INSAI è incaricata dell’esecuzione dell’aiuto reciproco in materia di prestazioni nell’assicurazione contro gli infortuni conformemente agli obblighi assunti dalla Svizzera in campo internazionale. 134 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 200 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni 2 Due terzi dei costi inerenti l’aiuto reciproco in materia di prestazioni sono assunti dall’INSAI e un terzo dagli assicuratori designati all’articolo 68 della legge. 3 La Confederazione assume gli interessi del prefinanziamento di prestazioni accordate a titolo dell’aiuto reciproco. Capitolo 2: Vigilanza Sezione 1: Compiti della Confederazione Art. 104 Autorità di vigilanza 1 L’Ufficio federale esercita la vigilanza sull’applicazione uniforme della legge da parte degli assicuratori. 2 Esercita inoltre sulla cassa suppletiva la vigilanza delle fondazioni. ...135 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni private esercita la vigilanza sugli istituti d’assicurazione sottostanti alla legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, nei limiti di questa legislazione. 4 I due uffici coordinano le attività di vigilanza.136 Art. 105 Statistiche uniformi 1 D’intesa con gli assicuratori, il Dipartimento emana regole concernenti l’allestimento di statistiche uniformi ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1 della legge.137 2 Le statistiche per le basi attuariali devono segnatamente concernere: a. la mortalità dei beneficiari di rendita d’invalidità e per i superstiti; b. le modifiche delle rendite d’invalidità, di assegni per grandi invalidi e di rendite complementari; c. i nuovi matrimoni delle vedove e dei vedovi; d. l’età degli orfani all’estinzione del diritto alla rendita e l’eventualità d’una rendita per orfano di padre e di madre. 3 Per ottenere dati sul calcolo dei premi, gli assicuratori allestiscono una statistica annua dei rischi secondo le aziende o i tipi d’azienda, le classi del tariffario dei premi e le branche assicurative ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 della legge.138 4 Per ottenere i dati inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattia professionali, gli assicuratori devono allestire statistiche sulle cause degli infortuni professionali, delle malattie professionali come pure degli infortuni non professionali. 135 136 137 138 Per. abrogato dal n. 4 dell’all. all’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie (RS 832.102). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 201 832.202 O 5 Gli assicuratori mettono a disposizione dell’Ufficio federale di statistica tutti i dati disponibili presso il servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni in base all’ordinanza del 15 agosto 1994139 sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni, provenienti dai documenti relativi agli infortuni e concernenti i salari e loro modalità, la durata del lavoro e altri indici importanti circa gli infortunati. I dettagli sono regolati nell’allegato all’ordinanza del 30 giugno 1993140 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.141 Sezione 2: Compiti dei Cantoni Art. 106 Informazione sull’obbligo assicurativo I Cantoni informano periodicamente e in modo appropriato i datori di lavoro in merito al rispettivo obbligo assicurativo. Avvertono al contempo gli interessati sulle sanzioni che possono essere prese in caso d’inadempienza. Art. 107 Sorveglianza dell’esecuzione dell’obbligo assicurativo 1 I Cantoni sorvegliano l’esecuzione dell’obbligo assicurativo. Possono affidare questo controllo alle casse cantonali di compensazione AVS e, con il loro accordo, anche alle casse di compensazione professionali. I controlli devono essere fatti nei limiti previsti per il rilevamento delle persone tenute a pagare i contributi dell’AVS. 2 I Cantoni o le casse di compensazione annunciano alla cassa suppletiva all’INSAI i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato. Titolo sesto: Finanziamento Capitolo 1: Basi contabili e sistema di finanziamento Art. 108 Basi contabili 1 Gli assicuratori approntano in comune norme contabili uniformi per l’esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni e le sottopongono all’approvazione del Dipartimento. Approvate, dette basi sono obbligatorie per tutti gli assicuratori. Se quest’ultimi non possono intendersi in merito, il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, emana direttive. 2 Le basi contabili vanno riesaminate periodicamente. 139 140 141 RS 431.835 RS 431.012.1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1740). 202 OAINF 832.202 Art. 109 1 Assicurazione contro gli infortuni Contabilità Per ogni esercizio contabile gli assicuratori devono allestire: a. un conto d’esercizio per ogni branca assicurativa; b. un sommario delle dotazioni supplementari; c. un rapporto annuo. 2 Sul conto d’esercizio di ogni branca assicurativa vanno accreditati i proventi dell’incasso dei premi e addebitate le prestazioni assicurative, comprese le modifiche delle dotazioni tecniche supplementari. 3 Le altre entrate devono essere ripartite sui conti di gestione secondo la provenienza e le uscite secondo le cause.142 Art. 110 Dotazioni supplementari Dotazioni supplementari devono essere costituite al fine di coprire prestazioni assicurative di corta durata per infortuni già occorsi. L’Ufficio federale può emanare direttive sull’entità delle dotazioni supplementari; per gli assicuratori designati all’articolo 68 capoverso 1 lettera a della legge, questa competenza spetta all’Ufficio federale delle assicurazioni private. Art. 111 Riserve 1 Per ciascuna branca assicurativa ogni assicuratore deve, mediante versamenti annui pari almeno all’uno per cento degli introiti dei premi, alimentare una riserva finché le riserve abbiano complessivamente raggiunto almeno il 30 per cento del provento annuo totale dei premi, calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni. Il capitale delle riserve va proporzionalmente accreditato al conto delle relative branche assicurative. 2 I prelevamenti dalla riserva per coprire le spese supplementari devono essere restituiti. I prelevamenti operati per una branca assicurativa sulle riserve di un’altra devono fruttare interesse al tasso tecnico. 3 L’assicuratore può inoltre costituire per ogni branca assicurativa una riserva di compensazione. Art. 112143 Cambiamento d’assicuratore 1 Per gli infortuni anteriori al cambiamento d’assicuratore è responsabile l’assicuratore competente in quel momento. 2 Per le rendite inerenti gli infortuni anteriori al cambiamento d’assicuratore, l’assicuratore competente in quel momento ha un credito nei confronti della cassa suppletiva o dell’INSAI per la parte delle indennità di rincaro che non può essere finanziata con le eccedenze d’interesse sui capitali di copertura. 142 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 203 832.202 O Capitolo 2: Premi Art. 113 Classi e gradi 1 Le aziende o parti d’aziende devono essere ripartite nelle classi e gradi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali d’una comunità di rischio. 2 In caso d’infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l’attribuzione dell’azienda ad un grado superiore è operata conformemente all’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l’azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell’ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispondente144. 3 I cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell’articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d’azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini.145 Art. 114 Premi supplementari per le spese amministrative 1 Il supplemento per le spese amministrative serve a coprire i costi ordinari degli assicuratori per la pratica dell’assicurazione contro gli infortuni, ivi compresi quelli per prestazioni di terzi non destinati alla cura medica, quali spese di giustizia, di consulenze e perizie. 2 I supplementi per le spese amministrative degli assicuratori designati all’articolo 68 della legge coprono le spese conformemente al capoverso 1 e non possono superare quelli dell’INSAI di oltre 15 punti percentuali.146 3 L’Ufficio federale può chiedere agli assicuratori informazioni sulla riscossione dei supplementi per le spese amministrative.147 Art. 115 Salario determinante 1 I premi sono riscossi sul guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 22 capoversi 1 e 2. Sono riservate le deroghe seguenti: a. 144 145 146 147 nessun premio va prelevato sugli assegni familiari accordati come assegni per i figli, per la formazione o per l’economia domestica secondo gli usi locali o professionali; Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 204 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni b.148 per i praticanti, i volontari, le persone che si preparano alla scelta d’una professione e le persone occupate in centri d’apprendistato, i premi sono calcolati, dal compimento del 20° anno d’età, sulla base di un importo del 20 per cento almeno del guadagno massimo giornaliero assicurato e, prima del compimento del 20° anno d’età, del 10 per cento almeno; c.149 per le persone occupate in centri professionali d’integrazione e nei laboratori per l’occupazione permanente degli invalidi, i premi sono calcolati sulla base di un importo corrispondente almeno a dodici volte l’importo del guadagno massimo giornaliero assicurato; d.150 nessun premio va prelevato sull’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, le indennità giornaliere dell’assicurazione militare e le indennità di perdita di guadagno. 2 Per gli assicurati occupati presso più datori di lavoro, il salario è preso in considerazione per ogni rapporto di lavoro, complessivamente comunque solo fino al raggiungimento del guadagno massimo assicurato. Se la somma dei salari supera l’importo massimo, questo deve essere ripartito tra i singoli rapporti di lavoro in base alla quota percentuale del guadagno.151 3 Se la durata dell’occupazione è inferiore ad un anno, l’importo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente.152 4 Se l’assicurazione contro la disoccupazione versa indennità per lavoro ridotto, indennità per intemperie, assegni per il periodo d’introduzione o assegni di formazione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il totale del premio dell’assicurazione contro gli infortuni corrispondente alla durata normale del lavoro.153 Art. 116 Annotazioni salariali e contabilità 1 I datori di lavoro devono annotare i salari secondo le direttive degli assicuratori. I salari dei lavoratori assicurati unicamente contro gli infortuni professionali vanno designati come tali. 2 I datori di lavoro, il cui personale è assicurato contro gli infortuni presso una cassa malati, liquidano i conti unicamente con quest’ultima. 3 I datori di lavoro devono conservare durante almeno cinque anni le annotazioni salariali, i documenti contabili che ne permettano la revisione ed altri giustificativi. Questo termine decorre dalla fine dell’anno civile per il quale sono state eseguite le ultime registrazioni. 148 149 150 151 152 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotta dal n. I dell’O del 21 ott. 1987 (RU 1987 1498). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 205 832.202 O Art. 117154 Supplemento per pagamento rateale dei premi e interessi di mora 1 Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta all’1,250 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e all’1,875 per cento per quello trimestrale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi. 2 Il termine di pagamento dei premi è di un mese a contare dalla scadenza. Scaduto questo termine, deve essere prelevato un interesse mensile di mora dello 0,5 percento. 3 Supplementi e interessi di mora non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. Art. 117a155 Interessi compensativi 1 Vengono versati interessi compensativi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall’assicurazione. 2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile per il quale sono stati versati i premi non dovuti. 3 Sulla differenza tra l’importo dei premi stimato e quello definitivo sono versati interessi compensativi a partire dalla data d’entrata presso l’assicuratore della dichiarazione di salario completa e secondo norma, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni. 4 Sugli importi dei premi che, in base alla verifica dei salari iscritti, devono essere restituiti sono versati interessi compensativi a partire dalla data della constatazione della differenza di massa salariale, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni. 5 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. 6 Il tasso degli interessi compensativi è del 5 per cento all’anno. 7 Gli interessi sono calcolati per giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni. Art. 118 Agricoltura, piccole aziende ed economie domestiche 1 Per i lavoratori agricoli, delle piccole imprese e per il personale domestico, i datori di lavoro possono, d’intesa con gli assicuratori iscritti nel registro, effettuare i conteggi negli uguali periodi nonché secondo le identiche regole e sulla scorta degli stessi documenti valevoli per l’AVS. Non è riscosso il supplemento per pagamento rateale dei premi156. 2 Le casse cantonali di compensazione, d’intesa con i datori di lavoro loro affiliati e gli assicuratori, possono, contro equo indennizzo, riscuotere i premi unitamente ai contributi dell’AVS. Gli articoli 131 e 132 OAVS sono applicabili per le casse di compensazione professionali.157 154 155 156 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). RU 1983 1160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 206 OAINF 832.202 Art. 119 Assicurazione contro gli infortuni Premio annuo forfettario Se il datore di lavoro occupa personale unicamente a titolo occasionale o regolare per breve tempo, gli assicuratori possono prevedere un premio annuo forfettario. Ne definiscono le modalità nei tariffari. Art. 120 Determinazione dei premi 1 L’assicuratore deve indicare al datore di lavoro i tassi dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali come pure i supplementi per le spese amministrative, per la prevenzione degli infortuni ed eventualmente per le indennità di rincaro e per i pagamenti rateali.158 2 Decorso l’esercizio contabile, il datore di lavoro deve dichiarare all’assicuratore, entro il termine fissato da quest’ultimo, i salari determinanti per il calcolo dell’importo definitivo dei premi. 3 Se il datore di lavoro non provvede in merito, l’assicuratore fissa mediante decisione l’importo dovuto. Art. 121159 Interessi di mora per i premi sostitutivi Se l’importo dei premi sostitutivi è pari a quello semplice dei premi dovuti, è riscosso un interesse di mora conformemente all’articolo 117 capoverso 2. Titolo settimo: Disposizioni diverse Capitolo 1: Procedura Art. 122160 Art. 123161 Art. 123a162 Diritto di accesso Il diritto di accesso della persona assicurata si basa sulla legislazione concernente la protezione dei dati. Art. 124 Decisioni Una decisione va notificata per iscritto se concerne segnatamente: 158 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). 160 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2913). 161 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). 162 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 207 832.202 O a. l’assegnazione di rendite d’invalidità, indennità in capitale, indennità per menomazione all’integrità, rendite per superstiti e indennità in capitale per le vedove come pure la revisione di rendite e di assegni per grandi invalidi; b. la riduzione o il rifiuto di prestazioni assicurative; c. la ripetizione di prestazioni assicurative; d. l’attribuzione iniziale di un’azienda in classi e gradi del tariffario dei premi come pure la modifica di questa attribuzione; e.163 la riscossione di premi sostitutivi e l’attribuzione di un datore di lavoro a un assicuratore da parte della cassa suppletiva; f. la determinazione dei premi ove il datore di lavoro non abbia fornito i dati necessari. Art. 125164 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 1 Nei casi di cui all’articolo 97 capoverso 6 della legge è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari.165 L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969166 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 97 capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.167 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi. Capitolo 2: Relazioni con altre branche delle assicurazioni sociali Art. 126 Relazione con l’assicurazione militare 1 È tenuto direttamente alle prestazioni, secondo l’articolo 103 capoverso 1 della legge, l’assicuratore che deve effettuare prestazioni per aggravamento in atto del danno alla salute. 2 Finché è tenuto a prestazioni per l’aggravamento in atto del danno alla salute, l’assicuratore deve pure fornire le prestazioni per conseguenze tardive e ricadute di un infortunio pregresso.168 Le prestazioni saranno quindi effettuate dall’assicuratore tenuto alle prestazioni per l’infortunio precedente. 163 164 165 166 167 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2913). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). RS 172.041.0 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 208 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni 3 Se il beneficiario di una rendita assegnata per un infortunio precedente è vittima di un altro infortunio che modifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita concessa fino allora. Il secondo assicuratore deve versare una rendita corrispondente alla differenza tra l’invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Se l’assicurazione militare assegna, giusta l’articolo 4 capoverso 3 LAM169, assegna la rendita intera per menomazione al secondo organo geminato, l’assicuratore contro gli infortuni che dovrebbe assegnare una rendita per questa seconda menomazione versa il valore capitalizzato di detta rendita, senza indennità di rincaro, calcolata secondo le disposizioni legali a lui applicabili.170 4 Se l’infortunio va connesso ad un danno alla salute preesistente, l’assicuratore competente all’evento del nuovo infortunio risponde solo dei postumi di quest’ultimo. 5 Se il diritto alla rendita sussiste sia nei confronti dell’assicurazione contro gli infortuni sia dell’assicurazione militare, l’assicuratore contro gli infortuni comunica all’assicurazione militare l’ammontare della propria rendita o della rendita complementare. Ambedue gli assicuratori determinano le loro rendite secondo le rispettive disposizioni legali. 6 ...171 Art. 127172 Art. 128 Prestazioni in caso d’infortunio e malattia 1 Se l’infortunato si ammala in uno stabilimento di cura, l’assicuratore contro gli infortuni è tenuto a versare, per la durata del trattamento ospedaliero dei postumi dell’infortunio, le spese di cura, il rimborso delle spese e le indennità giornaliere per tutto il danno alla salute. L’assicuratore-malattie versa, a titolo sussidiario, le indennità giornaliere purché non vi sia sovrassicurazione.173 2 Se un assicurato malato s’infortuna in uno stabilimento di cura, l’assicuratore-malattie fornisce, per la durata del trattamento ospedaliero della malattia, le prestazioni assicurate per tutto il danno alla salute. L’assicuratore contro gli infortuni è liberato dall’obbligo di versare prestazioni per l’importo pari a quello dell’assicuratore-malattie.174 Art. 129175 169 170 171 172 173 174 175 RS 833.1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). OAINF 209 832.202 O Titolo ottavo: Giurisdizione Art. 130176 Art. 131177 Art. 132178 Ricorso di diritto amministrativo interposto dall’Ufficio federale 1 I tribunali arbitrali cantonali di cui all’articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all’articolo 57 LPGA e la commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni prevista nell’articolo 109 della legge devono comunicare le loro sentenze anche all’Ufficio federale.179 2 Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, dei tribunali cantonali delle assicurazioni e della commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, l’Ufficio federale può interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Art. 133180 Titolo nono: Assicurazione facoltativa Art. 134 Facoltà d’assicurarsi 1 Può parimenti stipulare un’assicurazione facoltativa chi è parzialmente occupato come lavoratore. 2 Le persone che raggiungono l’età dell’AVS possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d’obbligo durante tutto l’anno precedente.181 3 L’assicuratore può, nei casi fondati, ovvero se esistono danni alla salute importanti e duraturi nonché un pericolo particolare ai sensi dell’articolo 78 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983182 sulla prevenzione degli infortuni, rifiutare di concludere un’assicurazione facoltativa.183 176 177 178 179 180 181 182 183 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3914). Abrogato dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2483). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). Abrogato dal n. 17 dell’all. n. 3 dell’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). RS 832.30 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 210 OAINF 832.202 Art. 135 Assicurazione contro gli infortuni Assicuratori 1 L’assicuratore, presso il quale il datore di lavoro assicura a titolo obbligatorio i propri dipendenti, assicura anche a titolo facoltativo detto datore di lavoro e i familiari collaboranti nell’azienda. 2 L’INSAI assicura inoltre a titolo facoltativo le persone le quali, senza occupare lavoratori, esercitano un’attività lucrativa indipendente nei settori professionali designati all’articolo 66 capoverso 1 della legge, come pure i loro familiari collaboranti a questa attività. 3 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 della legge assicurano a titolo facoltativo le altre persone le quali, senza occupare lavoratori, esercitano un’attività lucrativa indipendente, come pure i loro familiari collaboranti a questa attività.184 Art. 136 Base del rapporto assicurativo Il rapporto assicurativo si fonda su contratto scritto. Esso regola segnatamente l’inizio, la durata minima e la fine dell’assicurazione. Art. 137 1 Fine dell’assicurazione Il rapporto assicurativo termina: a. alla cessazione dell’attività lucrativa indipendente o della collaborazione a titolo di membro della famiglia o con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria; b. con la disdetta o l’esclusione. 2 Il contratto può prevedere la continuazione dell’assicurazione durante al massimo tre mesi dopo la cessazione dell’attività lucrativa. 3 Alla scadenza della durata minima del contratto, l’assicurato può disdirlo entro la fine di un anno di assicurazione, a condizione di osservare un preavviso, fissato nel contratto, che non superi i tre mesi. L’assicuratore beneficia dello stesso diritto. La disdetta deve essere in tal caso motivata per iscritto.185 4 L’assicuratore può escludere l’assicurato il quale, malgrado comminatoria scritta, non paga i premi o fa dichiarazioni inveritiere alla conclusione del contratto o in merito a un infortunio. Art. 138186 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore alla metà e, per i familiari, a un terzo del guadagno massimo assicurato. 184 185 186 RU 1985 606 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). OAINF 211 832.202 O Art. 139 Premi 1 Gli assicuratori possono fissare nell’assicurazione facoltativa un premio netto globale per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio va calcolato tenendo conto che l’assicurazione facoltativa dev’essere autosufficiente. 2 Nell’assicurazione facoltativa non è riscosso alcun premio supplementare per le indennità di rincaro e per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e degli infortuni non professionali.187 Art. 140 Indennità di rincaro Nell’assicurazione facoltativa sono versate indennità di rincaro solo se coperte da eccedenze d’interessi. Titolo decimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Abrogazione d’ordinanza Art. 141 Sono abrogate: 187 188 189 190 191 192 a. l’ordinanza I del 25 marzo 1916188 sull’assicurazione contro gli infortuni; b. l’ordinanza II del 3 dicembre 1917189 sull’assicurazione contro gli infortuni; c. l’ordinanza del 17 dicembre 1973190 sulle malattie professionali; d. l’ordinanza del 9 marzo 1954191 concernente l’assicurazione contro gli infortuni professionali e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura; e. l’ordinanza del 23 dicembre 1966192 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per le assicurazioni obbligatorie cantonali contro gli infortuni. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). [CS 8 341; RU 1952 916 art. 3, 1953 1389, 1957 1037, 1960 1720 art. 29 cpv. 1] [CS 8 356; RU 1972 623 art. 36 cpv. 2, 1974 273, 1975 1456] [RU 1974 47] [RU 1954 364, 1970 342] [RU 1966 1726] 212 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Capitolo 2: Modificazioni d’ordinanze Art. 142193 Art. 143 Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti L’ordinanza del 31 ottobre 1947194 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 6 cpv. 2 lett. f ... Art. 49 cpv. 1 a 3 ... E. ... Art. 66 quater ... Art. 67 cpv. 1 ... Art. 68 cpv. 3 lett. c ... Art. 79quater cpv. 2 prima frase ... Art. 144 Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità L’ordinanza del 17 gennaio 1961195 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue: F. ... 193 194 195 Abrogato dal n. 4 dell’all. all’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie (RS 832.102). RS 831.101. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell’O menzionata. RS 831.201. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell’O menzionata. OAINF 213 832.202 O Art. 39 bis ... Art. 66 ... Art. 76 cpv. 1 lett. e ... Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 145 Prestazioni assicurative per malattie professionali Dall’entrata in vigore della presente ordinanza sono effettuate prestazioni in esito a malattie menzionate nell’allegato 1 per le quali, giusta l’ordinanza del 17 dicembre 1973196 sulle malattie professionali non vi era diritto. Art. 146 Indennità di rincaro Nessuna indennità di rincaro è accordata sulle rendite per i superstiti versate secondo il diritto precedente ai fratelli e sorelle, genitori o nonni dell’assicurato. Art. 147 Decadenza dei contratti d’assicurazione esistenti197 1 Con l’entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d’assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 2 Tutti gli altri contratti d’assicurazione contro gli infortuni conclusi da lavoratori per rischi coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni decadono con l’entrata in vigore della legge, se disdetti per iscritto per questa data o entro i sei mesi successivi. I premi pagati in anticipo sono rimborsati. Gli assicuratori devono avvertire convenientemente gli assicurati in merito al diritto di disdetta. 3 Per i contratti d’assicurazione multirischio che coprono anche gli infortuni, la disdetta secondo il capoverso 2 può essere data per il rischio infortunio, salvo si tratti d’assicurazioni sulla vita. 196 197 [RU 1974 47] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 214 OAINF 832.202 Art. 147a198 Assicurazione contro gli infortuni Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 dicembre 1997 Le prestazioni assicurative versate per gli infortuni sopraggiunti prima dell’entrata in vigore della presente modifica e per le malattie professionali sopravvenute prima di questa data sono assegnate in base al diritto previgente. Capitolo 4: Entrata in vigore Art. 148 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984. Disposizioni finali della modificazione del 9 dicembre 1996199 1 Le rendite complementari di cui negli articoli 20 capoverso 2 e 31 capoverso 4 della legge, stabilite prima dell’entrata in vigore della presente modificazione, sono rette dal diritto previgente. 2 Se, conformemente alle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS200, le rendite in corso dell’AVS e dell’AI sono sostituite da rendite di vecchiaia o d’invalidità del nuovo diritto, non si procede a un nuovo calcolo delle rendite complementari. 198 199 200 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). RU 1996 3456 RS 831.10 OAINF 215 832.202 O Allegato 1201 (art. 14, 77 lett. b) Malattie professionali Elenco delle sostanze nocive e delle malattie provocate da determinati lavori secondo l’articolo 14 dell’ordinanza 1. Sono sostanze nocive ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge: Acetaldeide Acetati, solamente acetato di metile, etile, butile, amile, vinile Acetilene Acetone Acidi nitrosi, loro sali (nitri) ed esteri Acido acetico Acito azotidrico e suoi sali (azoturi) Acido cloridrico Acido clorosulfonico Acido formico Acido nitrico (acido azotico) Acido solforico, suoi sali (solfati) ed esteri Acido solforoso e suoi sali (solfiti) Acridina Acrilamide Acroleina Additivi per caucciù Additivi per oli minerali Alcaloidi Alchilammine Ammoniaca Anidride acetica Anidride di acito ftalico (anidride ftalica) Anidride maleica Anidride solforica (triossido di zolfo) Anidride solforosa (biossido di zolfo) Anidride trimellitica Antimonio e suoi composti Antracene Aprilammine Arsenico e suoi composti Bario e suoi composti solubili negli acidi diluiti Benzine Benzolo (benzene) Berillio (glucinio), suoi composti e sue leghe Bitumi Bromo Cadmio e suoi composti Carbammati e i loro composti Carburo di calcio 201 Cemento Cheteni Cianogeno e suoi composti Clorato di potassio Clorato di sodio Cloro Cloruro d’alluminio Cloruro di calce (calce clorata) Cloruro di sulfurile Cloruro di tionile Cloruro di zolfo Cobalto e suoi composti Colofonie Composti alogenati organici Composti nitrosi organici Cromo, composti del – Diazometano Dimetilformamide Diossano n-Esano Essenza di trementina Fenilidrossilammina Fenolo (acido fenico) e suoi omologhi Fluoro e suoi composti Formaldeide Formammide Fosforo e suoi composti Fosgene (ossicloruro di carbonio) Gas nitrosi Glicoli, loro eteri ed esteri Glicoli nitrati (esteri nitrici die glicoli) Idrato di calcio (calce spenta) Idrato di potassio (potassa caustica) Idrato di sodio (soda caustica) Idrazina e suoi derivati Idrogeno solforato Idrosilammina Immine di etilene Iodio Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). 216 OAINF 832.202 Catrame Lattice Manganese e suoi composti Mercurio, suoi composti e amalgami Metanolo Metil-etil-chetone Naftalina e suoi composti Nichelcarbonile Nichelio Nitroglicerina Oli minerali Ossido d’etilene Ossido di calcio (calce viva) Ossido di carbonio (monossido) Ozono Paraffina Pece di catrame Perossiddi Perosolfati Petrolio Piombo, suoi composti e leghe Assicurazione contro gli infortuni Isocianati Polvere d’amianto (asbesto) Piridina e suoi omologhi Polvere d’amianto (asbesto) Polvere del legno Resine epossidiche Sali complessi del platino Selenio e suoi composti Solfuro di carbonio Solfuro di sodio Stagno, composti dello Stirolo Tallio, suoi composti Tiocianati (solfocianuri, solfocianati) Toluolo (toluene) 2, 4, 6-tricloro-1, 3, 5-triazina (cloruro dell’acido cianurico) Vanadio e suoi composti Xilolo (xilene) Zinco e suoi composti 2. Sono malattie professionali provocate da determinati lavori ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge: Malattie a. Malattie cagionate da agenti fisici: Vescicole, ragadi, escoriazioni, scalfitture, callosità Borsiti croniche cagionate da pressione continua Paralisi dei nervi cagionate da pressione «Tendovaginiti» (peritendinitis crepitans) Lesioni notevoli dell’udito Malattie cagionate da lavori in aria compressa Congelamenti, esclusi i geloni Colpo di sole, insolazione, colpo di calore Malattie cagionate da ultra- e infrasuoni Malattie cagionate da vibrazioni (solo gli effetti radiologicamente provabili sulle ossa ed articolazioni, effetti sulla circolazione periferica) Malattie cagionate da radiazioni ionizzanti Lavori tutti i lavori tutti i lavori tutti i lavori tutti i lavori lavori nel rumore tutti i lavori tutti i lavori tutti i lavori tutti i lavori tutti i lavori tutti i lavori OAINF 217 832.202 O Malattie Lavori Malattie cagionate da radiazioni non ionizzanti (laser, microonde, raggi ultravioletti, raggi infrarossi, ecc.) tutti i lavori b. altre malattie: Pneumoconiosi Affezioni degli organi della respirazione Epitelioni cutanei e dermatosi precancerose Malattie infettive Malattie trasmesse in seguito a contatto con animali Amebiasi, epatite A, epatite E, febbre gialla, malaria Anchilostomiasi, clonorchiasi, colera, febbre emorragica, filariasi, lebbra, leishmaniosi, oncocercosi, salmonellosi, schistosomiasi, shigellosi, strongiloidosi, tracoma, tripanosiomasi lavori nella polvere di alluminio, di silicati, di grafite e di silice (quarzo), di metalli duri lavori nella polvere di cotone, di canapa, di lino, di cereali e farina di frumento e di segale, di enzimi, d’ifomiceti tutti i lavori con composti, prodotti o residui di catrame, pece, bitume, oli minerali e paraffina lavori in ospedali, laboratori, istituti sperimentali e simili governo e cura di animali; lavori che per il contatto con animali, parti, escrementi e prodotti di animali, espongono a malattie; carico, scarico o trasporto di merci contratte durante un soggiorno fuori dell’Europa, per ragioni di lavoro contratte durante un soggiorno in regioni tropicali e subtropicali, per ragioni di lavoro 218 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Allegato 2202 (art. 25 cpv. 1) Calcolo dell’indennità giornaliera L’indennità giornaliera è calcolata conformemente alla formula seguente: Guadagno annuale assicurato u 80% 365 Esempi a) Salario mensile Salario di base mensile Tredicesima mensilità Assegni familiari mensili fr. 3650.— fr. 3650.— fr. 365.— Salario annuale: fr. 3 650.– u 12 Tredicesima mensilità Assegni familiari: 365.– u 12 fr. 43 800.— fr. 3 650.— fr. 4 380.— Guadagno annuale fr. 51 830.— Indennità giornaliera 51 830 u 80% = 365 Numero di giorni: 13 Totale: 13 u 113.60 = fr. 1 476.80 arrotondati a b) 113.60 fr. 1 477.— Salario orario Salario di base orario Assegni familiari mensili Tredicesima mensilità 8,33% Orario di lavoro: 45 ore la settimana fr. 18.25 fr. 365.— Salario annuale: fr. 18,25 u 45 u 52 Tredicesima Assegni familiari: fr. 365.– u 12 fr. 42 705.— fr. 3 557.30 fr. 4 380.— Guadagno annuale fr. 50 642.30 Indennità giornaliera 50 642.30 u 80% = 365 Numero di giorni: 22 Totale: 22 u 111.– = 202 fr. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). fr. 111.— fr. 2 442.— OAINF 219 832.202 O Allegato 3203 (art. 36 cpv. 2) Calcolo dell’indennità per menomazione dell’integrità 1. Per le menomazioni dell’integrità menzionate di seguito, l’indennità corrisponde, nel caso normale, al tasso indicato dell’ammontare massimo del guadagno assicurato. Per le menomazioni speciali dell’integrità e quelle non indicate di seguito, l’indennità verrà calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della menomazione. Ciò vale anche quando l’assicurato presenta contemporaneamente più menomazioni dell’integrità fisica, mentale e psichica. Le menomazioni dell’integrità che non raggiungono il tasso del 5 per cento della seguente tabella non danno diritto ad alcuna indennità. Le menomazioni dell’integrità sono valutate senza mezzi ausiliari, ad eccezione degli apparecchi ottici. 2. 203 La perdita totale dell’uso di un organo è equiparata alla perdita dell’organo stesso. In caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l’indennità per la menomazione dell’integrità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia, nessuna indennità viene versata se la menomazione dell’integrità risulta inferiore al tasso del 5 per cento dell’ammontare massimo del guadagno assicurato. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Aggiornato dal n. II dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881). 220 OAINF 832.202 Assicurazione contro gli infortuni Tabella delle menomazioni dell’integrità Per cento Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice Perdita totale di un pollice Perdita di una mano Perdita di un braccio all’altezza del gomito o al di sopra Perdita di un alluce Perdita di un piede Perdita di una gamba all’altezza del ginocchio Perdita di una gamba sopra il ginocchio Perdita di un padiglione auricolare Perdita del naso Scotennatura Deturpazione molto grave del viso Perdita di un rene Perdita della milza Perdita degli organi genitali o della capacità di riproduzione Perdita dell’olfatto o del gusto Sordità completa di un orecchio Perdita della facoltà visiva di un occhio 5 20 40 50 5 30 40 50 10 30 30 50 20 10 40 15 15 30 Per cento Sordità completa Perdita totale della facoltà visiva Lussazione recidivante della Spalla Compromissione grave della funzione masticatoria Compromissione molto grave e dolorosa della funzione della Colonna vertebrale Paraplegia Tetraplegia Compromissione molto grave della funzione polmonare Compromissione molto grave della funzione renale Compromissione delle funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di Concentrazione Epilessia post-traumatica con crisi o sotto medicamenti senza crisi Dislalia organica molto grave, sindrome motorica o psicoorganica molto grave 85 100 10 25 50 90 100 80 80 20 30 80 221 222 OPI 223 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 832.30 (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni [OPI]) del 19 dicembre 1983 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81–88 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro (LL),4 ordina: Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) Capitolo 1: Campo d’applicazione Art. 1 Principio Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.5 1 La presente ordinanza intende per azienda l’ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente dall’esistenza di installazioni o di impianti fissi.6 2 Art. 2 1 Eccezioni Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro non sono applicabili: a. alle economie domestiche private; b. agli impianti e agli equipaggiamenti dell’esercito. RU 1983 1968 1 RS 830.1 2 RS 832.20 3 RS 822.11 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3138). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 224 OPI 832.30 2 3 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili: a. ...7 b.8 alle imprese di navigazione aerea, per quanto concerne la sicurezza degli aeromobili e le attività di tali imprese e parti d’impresa riguardanti l’esercizio degli aeromobili sull’area di movimento degli aerodromi, compresi l’atterraggio e il decollo; c. agli impianti nucleari per quanto concerne la sicurezza nucleare la sicurezza e la protezione tecnica contro le radiazioni, come anche per la protezione tecnica contro le radiazioni alle aziende sottoposte al controllo dell’Ufficio federale della sanità pubblica in virtù dell’ordinanza del 30 giugno 19769 sulla radioprotezione; d. alle imprese che costruiscono o utilizzano impianti giusta la legge del 4 ottobre 196310 sugli impianti di trasporto in condotta, per quanto concerne la sicurezza di tali impianti. Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono invece applicabili: 7 8 9 10 11 12 a. alle aziende militari in regia e alle attrezzature e agli strumenti tecnici dell’esercito alla cui manutenzione, in tempo di pace, provvedono lavoratori delle aziende in regìa; b. ...11 c.12 alle aviorimesse, alle officine, agli impianti tecnici, alle attrezzature e agli strumenti per la manutenzione e la prova di aeromobili e veicoli a motore appartenenti alle imprese di navigazione aerea, come anche ai depositi di carburanti e di lubrificanti, comprese le installazioni di travaso per vagonicisterna e le altre installazioni per il rifornimento di aeromobili con carburante; d. agli impianti di sicurezza aerea situati all’interno e all’esterno degli aerodromi come anche alla preparazione, all’impiego e alla manutenzione del materiale ausiliario, delle attrezzature e degli strumenti necessari alle imprese di navigazione aerea. Abrogata dal n. II dell’O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4228). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). [RU 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4, 1988 1561, RU 1991 1459 art. 22 n. 2. RU 1994 1947 art. 140 cpv. 1 n. 1] RS 746.1 Abrogata dal n. II dell’O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4228). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 225 832.30 O Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro Art. 3 Misure e installazioni di protezione13 Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro. 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia delle misure e delle installazioni di protezione.14 2 Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio secondo gli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.15 3 Art. 416 Sospensione temporanea del lavoro Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali nelle parti di lavoro o nelle installazioni corrispondenti finché sia stato rimediato al difetto o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo. Art. 517 Dispositivi di protezione individuale Se i rischi d’infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti, indumenti, dispositivi di protezione contro le cadute e l’affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso. 13 14 15 16 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 226 OPI 832.30 Art. 618 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Informazione e istruzione dei lavoratori 1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute. 2 I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della sicurezza sul lavoro occupati nell’azienda. 3 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro. 4 L’informazione e l’istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore. Art. 6a19 Diritto di essere consultati 1 I lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda hanno il diritto di essere consultati in merito a tutte le questioni relative alla sicurezza sul lavoro. 2 Il diritto di essere consultati comprende anche il diritto di essere sentiti sufficientemente presto e in maniera completa riguardo a tali questioni e il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell’azienda. Art. 7 Trasferimento di compiti al lavoratore Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro. 1 Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non svincola il datore di lavoro dai suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. 2 Art. 8 Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso. 1 18 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). OPI 227 832.30 O Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle installazioni, delle attrezzature di lavoro e delle materie presentanti pericoli devono essere limitati allo stretto necessario.20 2 Art. 921 Cooperazione di più aziende 1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. 2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda, di: a.22 pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni; b.23 fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute; c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro. Art. 10 Lavoro temporaneo Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori. Sezione 2: Obblighi del lavoratore Art. 11 Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i DPI e non deve compromettere l’efficacia delle installazioni di protezione.24 1 Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro. 2 20 21 22 23 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 228 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso od altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti. 3 Sezione 2a:25 Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro Art. 11a Obbligo del datore di lavoro Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. 1 L’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare: 2 a. dal rischio d’infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio, b. dal numero delle persone occupate e c. dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda. L’appello a specialisti della sicurezza sul lavoro non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. 3 Art. 11b26 Direttive sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro 1 La commissione di coordinamento prevista nell’articolo 85 capoverso 2 della legge (commissione di coordinamento) emana direttive riguardo all’articolo 11a capoversi 1 e 2.27 Se il datore di lavoro agisce in base alle direttive menzionate al capoverso 1, si presume che ha soddisfatto il suo obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro. 2 Il datore di lavoro può soddisfare l’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro in un modo diverso da quello previsto dalle direttive, se prova che la protezione della salute del lavoratore e della sua sicurezza sono garantite. 3 25 26 27 Introdotta dal n. I dell’O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895). Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° giu. 1993 alla fine del presente testo. Nuovo testo giusta l’all. 5 all’O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116). OPI 229 832.30 O Art. 11c Decisione sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro 1 Se un datore di lavoro non soddisfa l’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d’esecuzione, previsto agli articoli 47–51, può, per ciò che concerne quest’obbligo, prendere una decisione conformemente all’articolo 64. Se l’organo d’esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d’accordo sulla decisione che deve essere presa. 2 Art. 11d28 Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell’ordinanza del 25 novembre 199629 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 1 Si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all’ordinanza di cui al capoverso 1. 2 Se non è possibile esibire tali certificati, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all’estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell’ordinanza di cui al capoverso 1. 3 4 Gli organi di esecuzione esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. Art. 11dbis30 Decisione relativa alla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro Prima di emanare una decisione, gli organi di esecuzione sentono l’Ufficio federale della sanità pubblica31 (Ufficio federale) e il Segretariato di Stato dell’economia (Seco)32. 1 28 29 30 31 32 Nuovo testo giusta l’all. 5 all’O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116). RS 822.116 Introdotto dall’all. 5 all’O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116). La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 15 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 230 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Le decisioni sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all’Ufficio federale. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro. 2 Art. 11e 1 Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni: a.33 procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori; b. consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo informano in particolare su: 1. i provvedimenti riguardanti l’eliminazione dei difetti e la diminuzione dei rischi, 2.34 l’acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché l’introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d’esercizio, materiali e sostanze chimiche, 3.35 la scelta di installazioni di protezione e di DPI, 4.36 l’istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all’utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere, 5. l’organizzazione in materia di primo soccorso, dell’assistenza medica in caso d’emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi; c.37 sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell’azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano. I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti. Possono inoltre, su incarico dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), effettuare le visite profilattiche nell’ambito della medicina del lavoro, conformemente agli articoli 71–77. 2 Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda in virtù dell’articolo 6a.38 3 33 34 35 36 37 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). OPI 231 832.30 O Art. 11f Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell’azienda Il datore di lavoro deve assicurare agli specialisti della sicurezza sul lavoro le condizioni necessarie per adempiere ai loro compiti. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare il datore di lavoro sulle loro attività e tenerlo al corrente dei loro contatti con gli organi d’esecuzione. 1 Si deve accordare agli specialisti della sicurezza sul lavoro l’autonomia necessaria per adempiere ai loro compiti. L’adempimento dei loro compiti non deve comportare loro alcun pregiudizio. 2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono poter entrare direttamente in contatto con i lavoratori e avere libero accesso ai posti di lavoro; devono inoltre poter consultare i documenti del datore di lavoro che possono essere utili per esercitare la loro attività. Il datore di lavoro deve chiamare a consulto gli specialisti prima di prendere qualsiasi decisione concernente la sicurezza sul lavoro, in particolare prima di prendere decisioni riguardanti la pianificazione. 3 Art. 11g Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nei confronti degli organi d’esecuzione Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono, su richiesta, informare gli organi d’esecuzione competenti della loro attività e tenere a disposizione i loro documenti. Il datore di lavoro deve esserne informato. 1 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro possono chiedere consiglio e sostegno agli organi d’esecuzione competenti. 2 Se esiste un pericolo grave e immediato per la vita e la salute dei lavoratori e se il datore di lavoro rifiuta di prendere i provvedimenti necessari, gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare senza indugio l’organo d’esecuzione competente. 3 Capitolo 3: Esigenze di sicurezza Sezione 1: Edifici ed altre opere Art. 12 Portata Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono esposti nell’uso conforme alla loro destinazione. Il carico ammissibile dev’essere, se necessario, indicato in modo ben visibile. Art. 13 Costruzione e pulizia Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che su di essi non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori. 1 232 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev’essere eseguita ad intervalli regolari. 2 Art. 14 Pavimenti Per quanto possibile, i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli e privi di ostacoli che potrebbero causare incespicamenti. 1 Gli ostacoli che non possono essere evitati devono essere marcati in modo ben visibile.39 2 Art. 15 Pareti e porte vetrate Le pareti, le porte e i parapetti in vetro o in materiali analoghi devono essere concepiti in modo che i lavoratori non possano ferirsi o cadere in caso di rottura del materiale. I pannelli trasparenti di grandi dimensioni devono essere concepiti o marcati in modo che siano ben riconoscibili in ogni momento. Art. 16 Scale La larghezza utile delle scale, come anche l’alzata e la pedata degli scalini devono essere calcolati in modo da consentire un’andatura sicura. Le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano. 1 Le scale esterne degli edifici a diversi piani devono essere praticabili in tutta sicurezza. 2 Art. 17 Tetti I tetti sui quali i lavoratori devono salire frequentemente per esigenze di servizio devono essere concepiti in modo che siano praticabili in tutta sicurezza. 1 Prima di accedere ad altri tetti, devono essere presi provvedimenti che impediscano la caduta di lavoratori. 2 Art. 1840 Scale a pioli fisse Le scale a pioli fisse devono essere concepite e disposte in modo che possano essere praticabili con sicurezza. Se l’altezza di caduta è elevata, devono essere munite di una protezione dorsale e, se necessario, di pianerottoli di sosta o di una guida di sicurezza. 39 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 233 832.30 O Art. 19 Passaggi I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all’interno degli edifici, sia nel recinto aziendale, devono essere concepiti e, se necessario, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la configurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.41 1 Le parti di edifici o di impianti non situate a livello del suolo devono essere accessibili attraverso scale o rampe. Le scale fisse sono autorizzate se trattasi di parti di edifici o d’impianti poco frequentate oppure se le differenze di livello sono deboli. 2 3 Se le prescrizioni sulle vie di passaggio non possono essere integralmente attuate in determinati posti di lavoro, devono essere presi provvedimenti di sicurezza equivalenti.42 Art. 20 Vie d’evacuazione e uscite d’emergenza In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali e gli edifici, come anche il recinto aziendale devono poter essere evacuati rapidamente e sicuramente in ogni momento.43 I passaggi che in caso di pericolo servono come vie d’evacuazione devono essere tenuti liberi. Le vie d’evacuazione devono essere marcate adeguatamente. 1 Di regola, le porte a battenti, se sboccano su una via d’evacuazione, devono aprirsi in direzione dell’uscita. Altre porte sono di principio autorizzate soltanto se esiste almeno ancora una porta a battenti opportunamente disposta. 2 Il numero, la concezione e la disposizione delle uscite e delle gabbie delle scale devono essere adeguate alla grandezza e al genere d’utilizzazione degli edifici o di parti di edificio, al numero dei piani, ai pericoli inerenti all’azienda e all’effettivo dei lavoratori. 3 4 Le gabbie delle scale devono di regola essere costruite in modo da resistere al fuoco. Le porte che sboccano sulle gabbie delle scale dell’azienda devono, se necessario, essere di costruzione tagliafuoco. Art. 21 Parapetti e ringhiere Per prevenire la caduta di persone, d’oggetti, di veicoli e di materiale, le finestre con davanzale basso, le aperture nelle pareti o nei pavimenti, le scale ed i pianerottoli non circondati da pareti, le gallerie di servizio, i ponti, le passerelle, le piattaforme, i posti di lavoro sovraelevati, i canali aperti, i serbatoi e gli impianti analoghi devono essere muniti di parapetti o di ringhiere. 1 41 42 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta l’art. 55 dell’O del 29 mar. 2000 sui lavori di costruzione, in vigore dal 1° lug. 2000 (RS 832.311.141). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 234 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 2 Ai parapetti e alle ringhiere può essere rinunciato oppure la loro altezza può essere ridotta qualora tale provvedimento si riveli indispensabile per l’esecuzione di trasporti o di provvedimenti di produzione e sia adottata una soluzione equivalente. Art. 22 1 Rampe di carico e rampe d’accesso Le rampe di carico devono disporre di almeno un’uscita sicura. Le rampe di carico e le rampe d’accesso devono essere sistemate in modo che i lavoratori possano evitare i veicoli. 2 Art. 23 Binari I binari, gli scambi e le piattaforme girevoli devono essere sistemati in modo da garantire un esercizio sicuro. 1 I binari situati all’interno degli edifici o in luoghi in cui abitualmente è svolto traffico, salvo i binari di cantieri, vanno infossati. Devono essere sistemati in modo che i lavoratori possano evitare i veicoli. 2 Sezione 2: Attrezzature di lavoro44 Art. 2445 Principio 1 Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori. 2 Per soddisfare l’esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione. 3 Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione devono per lo meno soddisfare alle esigenze degli articoli 25-32 e 34 capoverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996 (art. 18 cpv. 1 dell’O del 12 giu. 199546 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici). Art. 2547 Portata Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono sottoposte impiegandole secondo il loro scopo. Se necessario, la portata deve essere indicata in modo ben visibile. 44 45 46 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). RS 819.11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 235 832.30 O Art. 26 Costruzione e pulizia Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che su di esse non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.48 1 2 Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev’essere eseguita ad intervalli regolari. Art. 2749 Accessibilità Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l’esercizio normale, l’esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all’ordinanza 3 del 18 agosto 199350 concernente la legge sul lavoro (OLL3), e segnatamente per quanto concerne l’ergonomia. Art. 2851 Dispositivi e misure di protezione 1 Le attrezzature di lavoro i cui elementi mobili presentano rischi per i lavoratori devono essere munite di dispositivi di protezione che impediscano di accedere o intervenire nelle zone pericolose degli elementi mobili. 2 Se nel tipo di attività lavorativa prevista è necessario entrare con le mani nella zona di utensili mobili, le attrezzature di lavoro devono essere munite di dispositivi di protezione appropriati e devono essere prese le misure di protezione necessarie affinché non si possa penetrare nella zona di pericolo involontariamente. 3 Le attrezzature di lavoro che presentano rischi per i lavoratori in caso di contatto accidentale con loro elementi a temperatura elevata o molto bassa, di proiezione o caduta di oggetti oppure di emissione di sostanze o gas devono essere munite di dispositivi di protezione oppure si devono prendere misure di protezione appropriate. 4 Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza oppure se nell’esercizio particolare la sicurezza è garantita in altro modo. Art. 29 Fonti d’accensione Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d’incendio o d’esplosione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d’accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.52 1 48 49 50 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). RS 822.113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 236 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. 2 Art. 3053 Dispositivi di comando Le attrezzature di lavoro e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere munite di dispositivi che consentono di isolarle o disinserirle da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. L’eventuale energia residua pericolosa deve poter essere dissipata. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori. 1 2 I dispositivi di comando per il funzionamento delle attrezzature di lavoro, quando esercitano un influsso sulla sicurezza, devono svolgere la loro funzione con affidabilità, essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta. 3 Nelle attrezzature di lavoro le manovre di avviamento devono essere possibili soltanto con un’azione volontaria su un sistema di azionamento previsto a tal fine. 4 Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita dei dispositivi richiesti per avviare le necessarie manovre di arresto. Art. 31 Serbatoi e condotte I serbatoi, i recipienti, i sili e le tubature devono essere muniti dei dispositivi di blocco e di protezione necessari. Tali dispositivi devono essere collocati in modo ben visibile. Durante i lavori di riempimento, vuotatura, manutenzione o pulizia devono essere prese le necessarie misure di protezione.54 1 I serbatoi, i recipienti e le tubature devono essere marcati in modo intelligibile e indelebile se il contenuto, la temperatura, la pressione o rischi di confusione costituiscono un pericolo per i lavoratori. La direzione del flusso, se non è chiaramente riconoscibile, dev’essere indicata sulle condotte. 2 I canali delle condotte devono essere concepiti in modo da garantire una buona disposizione delle medesime. I canali percorribili devono inoltre essere concepiti in modo che possano essere percorsi senza pericolo. 3 Art. 32 Bruciatori per scopi tecnici I bruciatori per scopi tecnici devono essere sistemati ed esercitati in modo da evitare, segnatamente, qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione. Nel locale in cui sono ubicati dev’essere assicurata una sufficiente immissione d’aria. 1 52 53 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 237 832.30 O Ove s’impieghino combustibili che possono cagionare esplosioni, vanno sistemati, fuori delle zone di lavoro o di passaggio, dispositivi di compensazione della pressione, in particolare valvole apposite. La loro funzionalità non deve venir compromessa. Se tali dispositivi non possono essere collocati per motivi tecnici, devono essere adottati altri provvedimenti di sicurezza. 2 Art. 32a55 Utilizzazione delle attrezzature di lavoro 1 Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d’uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso. 2 Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell’ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all’OLL 356, segnatamente per quanto concerne l’ergonomia. 3 Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d’uso previste. Il controllo deve essere documentato. 4 Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Art. 32b57 Manutenzione delle attrezzature di lavoro 1 Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d’uso e del luogo d’utilizzazione. Essa deve essere documentata. 2 Le attrezzature di lavoro, quando sono esposte a influssi dannosi quali il caldo e il freddo, i gas e le sostanze corrosive, devono essere controllate periodicamente secondo un piano prestabilito. Vanno controllate anche a seguito di eventi straordinari che potrebbero pregiudicarne la sicurezza. Il controllo deve essere documentato. Sezione 3: Ambiente di lavoro Art. 33 Aerazione La composizione dell’aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev’essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale; se necessario, devono essere adottati altri provvedimenti tecnici. 55 56 57 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). RS 822.113 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 238 OPI 832.30 Art. 34 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Rumore e vibrazioni Gli edifici e le parti di edificio devono essere sistemati in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza. 1 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.58 2 3 I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza. Art. 35 Illuminazione I posti di lavoro, i locali e i passaggi all’interno e all’esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano garantite. 1 Se la sicurezza lo esige, dev’essere disponibile un impianto d’illuminazione d’emergenza, indipendente dalla rete. 2 Art. 36 Pericoli d’esplosione e d’incendio59 Nelle aziende o nelle parti di aziende, in cui sussiste un pericolo d’esplosione o di incendio, devono essere adottati i provvedimenti necessari per proteggere i lavoratori. 1 Nelle zone esposte a un pericolo particolare d’incendio o d’esplosione, è vietata la manipolazione di fonti d’accensione. In tutti gli accessi, devono essere apposti cartelli ben visibili segnalanti il pericolo e indicanti il divieto di fumare. Se la manipolazione di fonti d’accensione non può essere momentaneamente evitata, dev’essere preso ogni provvedimento per prevenire le esplosioni o gli incendi. 2 Devono essere adottati provvedimenti adeguati per impedire che le fonti d’accensione possano inserirsi in zone esposte a un pericolo particolare d’esplosione o d’incendio e produrvi i loro effetti. 3 Art. 37 Pulizia ed eliminazione dei rifiuti I posti di lavoro, i passaggi ed i locali accessori devono essere mantenuti in uno stato di pulizia tale da non pregiudicare la vita e la salute dei lavoratori. 1 Durante i lavori di manutenzione e di pulizia devono essere prese le misure di protezione necessarie. Le attrezzature, gli apparecchi, gli strumenti e gli altri mezzi necessari per la manutenzione e la pulizia devono essere tenuti a disposizione.60 2 I rifiuti devono essere evacuati adeguatamente e depositati o eliminati in modo da non costituire alcun pericolo per i lavoratori. 3 58 59 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 239 832.30 O I lavoratori possono circolare nelle canalizzazioni e in impianti analoghi soltanto se sono stati presi i necessari provvedimenti di protezione. 4 Sezione 4: Organizzazione del lavoro Art. 3861 Abiti di lavoro e DPI I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all’attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomodati se costituiscono un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori. 1 2 Gli abiti di lavoro e i DPI a cui aderiscono materie nocive non devono essere riposti insieme con altri capi di vestiario o DPI. Art. 39 Divieto d’accesso L’accesso ai posti di lavoro dev’essere vietato alle persone non autorizzate oppure sottoposto a condizioni speciali se costituisce un pericolo per i lavoratori ivi occupati o che vi accedono. Se il pericolo è permanente, il divieto o le condizioni d’accesso devono essere affissi presso le entrate. Art. 40 Lotta contro l’incendio I dispositivi d’allarme e le attrezzature d’estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all’uso. 1 I lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati, di regola durante il tempo di lavoro, sul comportamento in caso d’incendio. 2 Art. 41 Trasporto e deposito Gli oggetti e i materiali devono essere trasportati e depositati in modo che non possano rovesciarsi, cadere o scivolare e costituire pertanto un pericolo. 1 Per sollevare, portare, spostare pesi considerevoli o poco maneggevoli, devono es-sere messe a disposizione attrezzature di lavoro adeguate.62 2 Per accatastare colli o per depositare merci alla rinfusa devono essere presi i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza dei lavoratori. 3 61 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 240 OPI 832.30 Art. 4263 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Trasporto di persone Le attrezzature di lavoro destinate esclusivamente al trasporto di merci non possono essere utilizzate per il trasporto di persone. Se necessario, devono essere contrassegnate in modo corrispondente. Art. 4364 Lavori su attrezzature di lavoro I lavori da eseguire in esercizio particolare, quali le operazioni di configurazione / riconfigurazione, messa a punto / regolazione, apprendimento, ricerca ed eliminazione dei guasti e pulizia, nonché i lavori di manutenzione possono essere effettuati soltanto su attrezzature precedentemente poste in stato tale da non creare situazioni pericolose. Art. 44 Impiego di sostanze nocive Le sostanze nocive possono essere prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate soltanto se sono stati presi i provvedimenti protettivi richiesti dalle loro caratteristiche. I provvedimenti di sicurezza necessari devono parimente essere presi qualora siffatte sostanze si formano durante un processo lavorativo. 1 Se la sicurezza lo esige, i lavoratori sono tenuti a lavarsi o a pulirsi in altro modo, in particolare prima delle pause e dopo la fine del lavoro. In questi casi, il tempo utilizzato al riguardo è considerato tempo di lavoro. 2 I beni di consumo, come gli alimenti, le bevande e il tabacco, non devono entrare in contatto con sostanze nocive. 3 Art. 4565 Protezione dalle radiazioni nocive Nella manipolazione di sostanze radioattive o di attrezzature di lavoro che emettono radiazioni ionizzanti, come anche in caso d’emissione di radiazioni non ionizzanti che presentano un pericolo per la salute, devono essere prese le necessarie misure di protezione. Art. 46 Liquidi infiammabili Durante la produzione, la lavorazione, la manipolazione o il deposito di liquidi costituenti un pericolo di incendio dev’essere provvisto affinché tali liquidi o loro vapori non si accumulino o non si diffondano in modo da costituire un pericolo. 63 64 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 241 832.30 O Titolo secondo: Organizzazione Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro Sezione 1: Organi esecutivi Art. 47 Organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro Gli organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezzature di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo.66 La loro competenza in materia d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio risulta dagli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro. Art. 48 Organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro Nelle aziende che ispezionano in applicazione della legge sul lavoro, gli organi federali d’esecuzione di quest’ultima collaborano alla sorveglianza sull’esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nei settori di competenza affidati all’INSAI67 secondo l’articolo 49. La commissione di coordinamento stabilisce, su proposta comune dell’INSAI e del Seco, le modalità della collaborazione, in particolare per quanto concerne la competenza decisionale68. 1 2 Gli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e tale attività sia coordinata con l’esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti l’igiene e l’approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, il Seco lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all’osservanza. Il Seco può, se necessario, dare istruzioni all’organo cantonale. In caso d’inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev’esserne informata.69 Gli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle amministrazioni, nelle aziende e negli stabilimenti della Confederazione, nella misura in cui l’INSAI non sia competente. 3 Art. 49 Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni. a. Prevenzione degli infortuni professionali L’INSAI sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti: 1 66 67 68 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Termini sostituiti dal n. I dell’O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895). Nuovo testo del per. giusta l’all. 5 all’O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 822.116). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). 242 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 1.70 aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive; 2. aziende che utilizzano solventi in grandi quantità; 3. aziende di revisione di cisterne; 4. aziende dell’industria chimica; 5. aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche; 6. aziende dell’industria delle macchine, della metallurgia e dell’orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine meccaniche e le aziende di meccanica di precisione; 7. cartiere; 8. concerie, pelletterie e calzaturifici; 9. tipografie; 10. aziende forestali; 11. aziende dell’industria edile e altre aziende, per i lavori che eseguono sui cantieri delle aziende edili; 12. aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali; 13. aziende laterizie e aziende dell’industria della ceramica; 14. vetrerie; 15. aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento; 16. aziende che ricuperano, neutralizzano o eliminano i rifiuti pericolosi, speciali o industriali; 17. aziende militari in regìa; 18.71Imprese di trasporto che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 197172 sulla durata del lavoro; 19. aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c); 20. aziende che fabbricano prodotti contenenti l’amianto; 21. impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; è riservato l’articolo 2 capoverso 2 lettera c; 22. aziende dell’industria tessile; 23. aziende che producono o distribuiscono gas o elettricità; 70 71 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228). RS 822.21 OPI 243 832.30 O 24. aziende che trattano o distribuiscono l’acqua; 25. aziende dell’industria del legno. L’INSAI sorveglia inoltre l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti:73 2 1. impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d’imballaggio o di riempimento; 2.74 i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici; 3. gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru; 4.75 installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni; 5. ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori; 6. magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie; 7. impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli; 8. teleferiche da cantiere; 9. impianti tecnici dell’esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regìa; 10. impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d). L’INSAI sorveglia in tutte le aziende l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d’infortunio insiti nella persona del lavoratore.76 3 L’INSAI informa l’organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtù del capoverso 2. 4 Art. 50 b. Prevenzione delle malattie professionali L’INSAI sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende. 1 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può, previa consultazione dell’INSAI e delle organizzazioni interessate, istituire l’obbligo d’annunciare i lavori particolarmente pericolosi per la salute. 2 73 74 75 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 244 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 3 L’INSAI può emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro.77 Art. 5178 Organizzazioni specializzate Il settore di competenza di un’organizzazione qualificata giusta l’articolo 85 capoverso 3 secondo periodo della legge (organizzazioni specializzate) e la sua facoltà decisionale sono determinati nel contratto concluso con l’INSAI. Sezione 2: Commissione di coordinamento Coordinamento dei settori di competenza Art. 52 Per coordinare i settori di competenza degli organi d’esecuzione, la commissione di coordinamento può in particolare: a. delimitare più minutamente i compiti degli organi esecutivi; b. organizzare, d’intesa con l’INSAI, la collaborazione degli organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro nel settore di competenza dell’INSAI; c. affidare agli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro o all’INSAI compiti che un organo cantonale non è in grado di svolgere per mancanza di personale o di mezzi materiali o tecnici, fino al momento in cui quest’ultimo può provvedervi. Art. 52a79 Direttive della commissione di coordinamento 1 Per assicurare un’applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia. 2 Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime. 3 Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita. Art. 5380 Competenze della commissione di coordinamento La commissione di coordinamento può in particolare: a. 77 78 79 80 determinare la procedura che devono seguire gli organi esecutivi qualora svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi; Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Introdotto dal n. I dell’O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752). OPI 245 832.30 O b. elaborare, per prevenire determinati infortuni e malattie professionali, programmi nazionali o regionali di promozione della sicurezza sul lavoro in determinate categorie di aziende o di professioni (programmi di sicurezza); c. promuovere l’informazione e l’istruzione dei datori di lavoro e dei lavoratori nell’azienda, l’informazione degli organi esecutivi e la formazione e il perfezionamento dei loro collaboratori; d.81 incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determinate imprese, installazioni, attrezzature di lavoro e lavori edili rientranti nel settore di competenza dell’INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute; e. promuovere il coordinamento tra l’esecuzione della presente ordinanza e quella di altre legislazioni; f. organizzare e coordinare con altre istituzioni l’aggiornamento e il perfezionamento degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle prescrizioni del Consiglio federale. Art. 54 Ordinamento delle indennità La commissione di coordinamento istituisce un ordinamento delle indennità degli organi esecutivi e lo sottopone, per approvazione, al Dipartimento. Art. 55 Organizzazione La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all’approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell’esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.82 1 2 L’INSAI dirige la segreteria della commissione di coordinamento. Art. 56 Fornitura di dati Gli organi esecutivi e gli assicuratori devono fornire alla commissione di coordinamento tutti i dati di cui essa ha bisogno per procurarsi le basi necessarie all’adempimento dei suoi compiti, in particolare per l’allestimento di statistiche e il calcolo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (art. 87 LAINF). Gli assicuratori devono mettere gratuitamente a disposizione della commissione di coordinamento i dati statistici raccolti per le esigenze dell’assicurazione. 81 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 246 OPI 832.30 Art. 57 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Consultazione delle organizzazioni interessate La commissione di coordinamento deve sentire le organizzazioni interessate prima di prendere qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnatamente:83 a.84 l’emanazione di direttive; b. l’elaborazione di programmi di sicurezza; c. la proposta al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro; d. le proposte inerenti alla determinazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali; e.85 il mandato all’INSAI di concludere un contratto con un’organizzazione specializzata (art. 85 cpv. 3 per. 2 LAINF). Art. 58 Rapporti d’attività Gli organi d’esecuzione presentano annualmente alla commissione di coordinamento un rapporto sulla loro attività in materia di sicurezza sul lavoro. 1 La commissione di coordinamento sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sulla sua attività dell’anno precedente. Il rapporto, appena approvato, è reso accessibile al pubblico. 2 Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali Art. 59 L’INSAI e gli altri assicuratori gestiscono un’istituzione di diritto privato chiamata «Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni» (upi) il cui campo d’attività si estende a tutto il territorio nazionale.86 1 L’upi promuove la prevenzione degli infortuni non professionali, in particolare degli infortuni nella circolazione stradale, nello sport e nell’economia domestica:87 2 83 84 85 86 87 a. informando il pubblico dei pericoli d’infortunio; b. consigliando altre organizzazioni che s’occupano della prevenzione degli infortuni non professionali. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1752). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 247 832.30 O Collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni con scopi analoghi e coordina gli sforzi compiuti in questo settore. 3 L’upi presenta annualmente al Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sull’attività svolta durante l’anno precedente a carico del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF). Il rapporto è reso accessibile al pubblico.88 4 Titolo terzo: Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione Sezione 1: Controlli Art. 60 Consulenza 1 Gli organi d’esecuzione informano adeguatamente i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda sui loro obblighi e sulle loro possibilità in materia di sicurezza sul lavoro.89 2 Il datore di lavoro ha il diritto di chiedere consigli all’organo d’esecuzione competente riguardo ai provvedimenti di sicurezza che deve adottare. Art. 61 Ispezione d’aziende e informazioni Le ispezioni di aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Il datore di lavoro deve consentire agli organi esecutivi competenti, durante le ore di lavoro e, in caso d’urgenza, anche fuori di queste, di accedere a tutti i locali e posti di lavoro, di procedere ad accertamenti e di prelevare campioni. 1 1bis I lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda devono essere consultati in maniera appropriata, su loro richiesta, in merito alle ispezioni d’aziende e alle indagini effettuate dagli organi di esecuzione. Gli organi esecutivi sono autorizzati ad interrogare il datore di lavoro e, anche in esclusione di terzi, i lavoratori occupati nell’azienda riguardo all’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro.90 I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire agli organi esecutivi ogni informazione di cui essi abbisognano per sorvegliare l’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Se sono necessarie indagini particolari, l’organo d’esecuzione può esigere dal datore di lavoro una perizia tecnica. 3 L’organo d’esecuzione competente deve annotare gli accertamenti fatti durante l’ispezione e il risultato dell’indagine. 4 88 89 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). 248 OPI 832.30 Art. 62 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Avvertimento al datore di lavoro L’organo d’esecuzione competente, se, durante un’ispezione, accerta un’infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L’avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro. 1 2 In caso d’urgenza, l’organo d’esecuzione rinuncia all’avvertimento e prende una decisione secondo l’articolo 64. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev’esserne informata l’autorità cantonale incaricata dell’assistenza giudiziaria (art. 86 cpv. 2 LAINF). Art. 63 Denunce L’organo d’esecuzione competente deve esaminare le denunce per inosservanza di prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e, qualora siano fondate, procedere secondo gli articoli 62, 64 a 69. Sezione 2: Provvedimenti Art. 6491 Decisione 1 Se non è dato seguito a un avvertimento, l’organo d’esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli. 2 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda sulle disposizioni degli organi d’esecuzione. Art. 65 Conferma d’esecuzione da parte del datore di lavoro92 Il datore di lavoro deve annunciare all’organo d’esecuzione che ha preso la decisione, il più tardi alla scadenza del termine impartitogli, l’attuazione dei provvedimenti ordinati. 1 Se non può osservare il termine impartitogli deve, prima della scadenza, presentare una domanda motivata di proroga e informarne i lavoratori interessati. 2 91 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 249 832.30 O Sezione 3: Esecuzione Art. 66 Aumenti di premio Se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). In caso d’urgenza, verranno adottati i necessari provvedimenti coattivi (art. 67).93 1 L’aumento di premio è stabilito giusta l’articolo 113 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 198294 sull’assicurazione contro gli infortuni e ordinato dall’organo d’esecuzione competente, che indicherà la data d’inizio e la durata della validità dell’aumento. L’assicuratore deve prendere immediatamente la decisione d’aumento. Ne trasmette un esemplare all’organo d’esecuzione. 2 Se ha luogo un cambiamento di assicuratore durante il periodo di validità dell’aumento di premio, il nuovo assicuratore deve riscuotere il sovrappremio. Prima di stabilire il premio, deve accertarsi dell’esistenza di un eventuale aumento.95 3 Art. 67 Provvedimenti coattivi Se un datore di lavoro non dà seguito ad una decisione esecutiva, l’organo d’esecuzione competente può, se necessario con l’aiuto dell’autorità cantonale (art. 68), prendere i provvedimenti necessari per il ripristino della consonanza con la legge (art. 41 della LF sulla procedura amministrativa96; questi provvedimenti possono essere cumulati con un aumento di premio. 1 Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente minacciata, l’organo d’esecuzione competente chiede all’autorità cantonale (art. 68) di adottare le misure provvisionali previste nell’articolo 86 capoverso 2 della legge. L’autorità cantonale informa l’organo d’esecuzione competente sulle misure adottate. 2 Art. 68 Autorità cantonale I Cantoni designano l’autorità competente per la coazione amministrativa di cui all’articolo 86 della legge ed avvertono la commissione di coordinamento. 93 94 95 96 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). RS 832.202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). RS 172.021 250 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Capitolo 2: Autorizzazione di deroga Art. 69 Gli organi d’esecuzione possono, a domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso deroghe alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora: 1 a. il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia oppure b. l’applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e la deroga non comprometta la protezione dei lavoratori. 2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti nell’azienda in virtù dell’articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.97 La pronuncia sulla domanda è notificata al datore di lavoro mediante decisione formale. Il datore di lavoro deve debitamente comunicare ai lavoratori interessati l’autorizzazione accordatagli. 3 Un organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per accordare un’autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell’organo d’esecuzione federale e, per il tramite di quest’ultimo, il rapporto dell’INSAI.98 4 Capitolo 3:99 Banca dati della Commissione di coordinamento Art. 69a 1 La banca dati inerente all’esecuzione in materia di sicurezza sul lavoro della Commissione di coordinamento è gestita dall’INSAI. 2 Gli organi seguenti possono accedere mediante procedura di richiamo a questa banca dati per sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza del lavoro e la sicurezza delle attrezzature e degli strumenti tecnici: 97 98 99 a. l’INSAI; b. gli organi federali e cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro; c. le organizzazioni qualificate se il contratto concluso con l’INSAI in virtù dell’articolo 51 accorda loro il diritto d’accesso. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2917). OPI 251 832.30 O Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro Capitolo 1: Assoggettamento Art. 70 Per prevenire malattie professionali, proprie di determinate categorie d’aziende o generi di lavoro, come anche per prevenire certi rischi d’infortuni inerenti alla persona del lavoratore, l’INSAI può, mediante decisione, assoggettare un’azienda, una parte di essa o un lavoratore alle prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. 1 All’atto dell’assoggettamento, l’INSAI deve tener conto della natura dei lavori eseguiti, dell’esperienza acquisita e dei ritrovati scientifici. Se le condizioni d’esercizio non sono state stabilite con sufficiente chiarezza o se l’importanza del rischio non può essere prevista, l’assoggettamento può essere deciso a titolo provvisorio per una durata di quattro anni al massimo. 2 Il Dipartimento, udita la commissione di coordinamento e le organizzazioni interessate, può emanare prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in determinate categorie d’aziende o per certi generi di lavoro, come anche sulla prevenzione di rischi particolari d’infortunio inerenti alla persona del lavoratore. 3 Capitolo 2: Visite profilattiche Art. 71 In generale Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro vengano sottoposti a visite mediche profilattiche. La visita profilattica deve inoltre essere proposta all’INSAI nel caso di sospetto di un pericolo accresciuto per il lavoratore. 1 2 L’INSAI determina il genere delle visite e ne sorveglia lo svolgimento. Il datore di lavoro deve affidare l’esecuzione di tali visite al medico più vicino che possa provvedervi. L’INSAI può anche eseguirle direttamente o farle eseguire. 3 Dopo ogni visita, il medico trasmette all’INSAI il rapporto chiestogli, nel quale comunica il suo parere riguardo all’idoneità del lavoratore (art. 78). Il medico informa senza indugio l’INSAI se sussistono motivi per ritenere che il lavoratore debba cessare immediatamente l’esercizio dell’attività pericolosa. 4 Art. 72 Visita d’entrata Il datore di lavoro deve annunciare all’INSAI, il più tardi 30 giorni dopo l’entrata in servizio, ogni nuovo lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. L’INSAI riscontra se il lavoratore già stato oggetto di una decisione riguardo alla sua idoneità ad eseguire i lavori pertinenti (art. 78) e comunica al datore di lavoro se occorre procedere a una visita d’entrata. L’INSAI può autorizzare deroghe all’obbligo d’annunciare i nuovi lavoratori. 1 252 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali I lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono stati oggetto di una decisione sulla loro idoneità devono essere visitati il più tardi 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell’INSAI. 2 I lavoratori chiamati a svolgere compiti in aria compressa, ad esempio i lavori eseguiti mediante scafandri o cassoni, devono immediatamente essere annunciati. La visita d’entrata deve aver luogo prima dell’entrata in servizio. Il lavoratore non deve essere occupato in tali lavori prima che l’INSAI si sia pronunciato sulla sua idoneità. 3 L’INSAI può anche fare effettuare visite d’entrata prima dell’inizio dei lavori per altre attività e esposizioni o effettuarle esso stesso, se lavori di corta durata possono già mettere in pericolo il lavoratore o se la decisione sulla sua idoneità è rilevante per continuare la formazione del lavoratore.100 4 Art. 73 Visita di controllo Secondo il risultato della visita medica e le condizioni di lavoro, l’lNSAI prescrive visite di controllo periodiche.101 1 I lavoratori che, alla data fissata per una visita di controllo, non esercitano un lavoro sottoposto al controllo obbligatorio, devono essere esaminati soltanto qualora vengano riassegnati a tali lavori. In questo caso la visita di controllo deve aver luogo entro 30 giorni dopo la ripresa dell’attività in causa. 2 Art. 74 Controlli a esposizione cessata102 Se lo esigono motivi di natura medica, l’INSAI può ordinare che il lavoratore venga sottoposto a controlli medici dopo la cessazione dell’attività nociva alla salute. Art. 75 Indennità L’INSAI rimborsa al lavoratore le spese necessarie di viaggio, di vitto e di alloggio cagionate dalle visite profilattiche e compensa la sua perdita di salario nei limiti del guadagno massimo assicurato (art. 15 LAINF). Art. 76 Libretti di controllo 1 Per i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che sono esposti a rischi particolari, l’INSAI può introdurre libretti personali di controllo.103 Il datore di lavoro deve iscrivere nel libretto la natura del pericolo e il periodo durante il quale il lavoratore vi è stato esposto. L’INSAI vi registra le decisioni 2 100 101 Introdotto dal n. I dell’O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 253 832.30 O riguardanti l’idoneità del lavoratore (art. 78) e la data della prossima visita di controllo o del prossimo controllo a esposizione cessata. 104 Il datore di lavoro conserva il libretto di controllo. Allo scioglimento dei rapporti di lavoro, lo consegna al lavoratore, per il nuovo datore di lavoro. 3 Art. 77 Inosservanza delle norme concernenti le visite mediche Se la visita d’entrata o di controllo non ha luogo entro il termine stabilito il lavoratore non può essere assegnato a un lavoro pericoloso, né continuare ad esserlo, fintanto che non ha subito la visita e che l’INSAI non si sia pronunciato riguardo alla sua idoneità (art. 78). 1 2 Se il lavoratore si sottrae a una visita profilattica e contrae successivamente una corrispondente malattia professionale oppure se questa si aggrava o se il lavoratore subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l’articolo 21 capoverso 1 LPGA.105 Capitolo 3: Esclusione di lavoratori in pericolo Art. 78 Decisione concernente l’idoneità di un lavoratore L’INSAI può decidere di escludere da un lavoro pericoloso un lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro (inidoneità) o autorizzarlo ad eseguire tale lavoro a determinate condizioni (idoneità condizionale). Una copia della decisione è trasmessa al datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado d’eseguire senza condizione alcuna il lavoro considerato (idoneità), l’INSAI ne informa il lavoratore e il datore di lavoro. 1 L’inidoneità può essere pronunciata soltanto se la salute del lavoratore è seriamente minacciata dalla prosecuzione dell’attività esercitata fino a quel momento. Essa può essere temporanea o permanente. La decisione deve richiamare l’attenzione del lavoratore sulle possibilità di essere consigliato e indennizzato (art. 82, 83 e 86).106 2 3 ...107 Art. 79108 Obbligo d’annunciare Gli altri organi d’esecuzione, gli assicuratori e i datori di lavoro annunciano all’INSAI i lavoratori ai quali sembrano applicabili le prescrizioni concernenti 104 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921). 106 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 107 Abrogato dall’art. 140 cpv. 2 dell’O del 22 giu. 1994 sulla radioprotezione (RS 814.510). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 105 254 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali l’esclusione anche se si tratta di lavoratori di un’azienda non assoggettata alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. Art. 80 Effetti delle decisioni La decisione, se accerta l’idoneità, è valida sino alla data o sino alla scadenza del termine stabiliti per una nuova visita di controllo (art. 73). La validità cessa però in anticipo se nel frattempo l’idoneità è messa in dubbio in seguito a sintomi di malattia o ad infortunio.109 In questo caso, il datore di lavoro deve informare l’INSAI. 1 Se la decisione accerta un’idoneità condizionale, il lavoratore deve rispettare le condizioni impostegli per proteggere la salute. 2 Se la decisione accerta un’inidoneità temporanea o permanente, il lavoratore non deve iniziare il lavoro pericoloso o deve attendere la scadenza del termine stabilito.110 Se è già assegnato a un lavoro di siffatto genere, deve abbandonarlo nel termine stabilito dall’INSAI. 3 4 Il datore di lavoro è solidalmente responsabile dell’esecuzione della decisione. Art. 81111 Inosservanza di una decisione Se il lavoratore disattende una decisione concernente la sua idoneità e contrae o aggrava pertanto la corrispondente malattia professionale oppure se subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l’articolo 21 capoverso 1 LPGA. Capitolo 4: Diritti del lavoratore Sezione 1: Consulenza personale Art. 82 Il lavoratore, che è durevolmente o temporaneamente escluso da un lavoro, può chiedere consiglio all’INSAI. Quest’ultimo deve informarlo esaustivamente sulla portata pratica dell’esclusione e indicargli gli organismi cui può rivolgersi per cercarsi un impiego adeguato. Art. 82a112 Emolumenti La regolamentazione conformemente all’articolo 72a dell’ordinanza del 20 dicembre 1982113 sull’assicurazione contro gli infortuni si applica per analogia. 109 110 111 112 113 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921). Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921). RS 832.202 OPI 255 832.30 O Sezione 2: Indennità giornaliera di transizione Art. 83 Diritto Il lavoratore, che è escluso durevolmente o temporaneamente da un lavoro, riceve un’indennità giornaliera se l’esclusione gli cagiona, a breve termine, gravi difficoltà economiche, segnatamente dovendo abbandonare l’impiego e non avendo più diritto al salario. Art. 84 Importo e durata L’indennità giornaliera di transizione corrisponde all’intera indennità giornaliera prevista all’articolo 17 capoverso 1 della legge. 1 2 Essa è versata durante quattro mesi al massimo. Art. 85 Pagamento 1 L’indennità giornaliera di transizione è pagata mensilmente e posticipatamente. 2 ...114 Sezione 3: Indennità per cambiamento d’occupazione115 Art. 86 Diritto Il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall’assicuratore un’indennità per cambiamento d’occupazione qualora:116 1 a. a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l’erogazione di una indennità giornaliera di transizione e l’impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte; b.117 abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all’assicurazione, l’attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l’emanazione della decisione o il cambiamento d’occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici; 114 115 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3921). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 256 OPI 832.30 c. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali presenti all’assicuratore del datore di lavoro che l’occupava al momento in cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo di due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato oppure dal momento in cui si è estinto il diritto a un’indennità giornaliera di transizione. Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il lavoratore è stato impedito di esercitare l’attività pericolosa durante più di un mese a cagione di malattia, di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine è prolungato di un periodo equivalente a quello dell’impedimento.118 2 Il lavoratore, se non ha esercitato l’attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all’indennità per cambiamento d’occupazione se ha esercitato regolarmente questa attività.119 3 Art. 87120 Importo e durata L’indennità per cambiamento d’occupazione ammonta all’80 per cento della perdita di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell’esclusione temporanea o permanente dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità condizionale. È considerato salario il guadagno assicurato giusta l’articolo 15 della legge. 1 2 Se il beneficiario di un’indennità per cambiamento d’occupazione riceve successivamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionali connessi con l’attività costituente oggetto della decisione, l’indennità per cambiamento d’occupazione può essere computata, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni. 3 L’indennità per cambiamento d’occupazione è pagata durante quattro anni al massimo. Art. 88121 Versamento L’indennità per cambiamento d’occupazione è versata ogni mese in anticipo. 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 119 OPI 257 832.30 O Sezione 4: Riduzione dell’indennità giornaliera di transizione o dell’indennità per cambiamento d’occupazione122 Art. 89 1 L’indennità giornaliera di transizione o l’indennità per cambiamento d’occupazione, se concorrente con altre prestazioni di assicurazioni sociali, è ridotta giusta l’articolo 69 LPGA.123 L’indennità per cambiamento d’occupazione è ridotta o rifiutata giusta l’articolo 21 capoversi 1 e 4 LPGA se l’avente diritto ha aggravato la sua situazione sul mercato del lavoro:124 2 a. non osservando le prescrizioni sulle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro; b. non abbandonando l’attività vietata, o c. disattendendo una decisione d’idoneità condizionale. Titolo quinto: Finanziamento Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro Art. 90125 Spese a carico del datore di lavoro Il datore di lavoro sopporta le spese dei provvedimenti che deve adottare per garantire la sicurezza sul lavoro come anche le spese degli eventuali provvedimenti coattivi. Art. 91 Spese coperte dal premio supplementare Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 87 LAINF) copre le spese seguenti: a. 122 le spese degli organi esecutivi della legge sul lavoro, per la sorveglianza esercitata, in virtù della presente ordinanza, sull’applicazione delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro nelle aziende, eccettuate le spese causate dalla procedura d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio (art. 7 e 8 LL); Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921). 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921). 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 258 OPI 832.30 b. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali le spese dell’INSAI per: 1. l’attività che svolge, in virtù della presente ordinanza e di altre prescrizioni di diritto federale, nel campo della sicurezza sul lavoro; 2. la segreteria della commissione di coordinamento; 3. la gestione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; c.126 le spese delle organizzazioni specializzate (art. 51) per l’attività svolta nel campo della sicurezza sul lavoro, in virtù del contratto con l’lNSAI; d. le spese della commissione di coordinamento; e. le spese degli assicuratori per l’esecuzione di mandati speciali della commissione di coordinamento; f.127 le spese degli organi d’esecuzione per l’applicazione della legge del 19 marzo 1976128 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Art. 92 Destinazione del premio supplementare Per la destinazione del premio supplementare, l’INSAI tiene una contabilità separata che trasmette, ogni anno entro la fine luglio dell’anno successivo, corredata di rapporto, per approvazione al Consiglio federale e per informazione alla commissione di coordinamento. Una volta approvato, il rapporto è accessibile al pubblico. Art. 93 Preventivo Gli organi esecutivi presentano ogni anno alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest’ultima, il proprio preventivo per l’anno successivo. 1 Gli assicuratori notificano annualmente alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest’ultima, i premi netti probabili per l’anno successivo. 2 Sul fondamento dei dati ottenuti conformemente ai capoversi 1 e 2, la commissione di coordinamento allestisce il proprio preventivo. 3 Il preventivo della commissione di coordinamento serve a determinare la somma e il pagamento delle indennità agli organi esecutivi e a preparare la proposta al Consiglio federale per un’eventuale modificazione del premio supplementare. 4 Art. 94129 Fissazione del premio supplementare Il Consiglio federale fissa il premio supplementare in un’ordinanza speciale. In generale, il premio supplementare è adeguato alle circostanze ogni quinquennio. 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 127 Introdotta dal n. II1 dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 853). 128 RS 819.1 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). OPI 259 832.30 O Art. 95 Versamento del premio supplementare Gli assicuratori versano all’INSAI i premi supplementari alla fine del trimestre successivo al loro incasso. 1 Gli assicuratori devono fare esaminare annualmente, da un organo di controllo esterno, la riscossione e il versamento del premio supplementare. Il rapporto di quest’organo deve almeno recare informazioni circa l’ammontare del premio supplementare riscosso e dei corrispondenti premi netti. Esso deve essere consegnato alla commissione di coordinamento entro la fine di giugno dell’anno successivo a quello dell’esercizio contabile.130 2 Art. 96 Indennizzo degli organi esecutivi Gli organi esecutivi presentano trimestralmente alla commissione di coordinamento un conteggio sulle loro spese corredato dei giustificativi. 1 Se i conteggi non sollevano obiezione alcuna, gli organi esecutivi interessati sono indennizzati conformemente all’ordinamento delle indennità (art. 54). 2 La commissione di coordinamento può procedere da sé alla revisione dei conteggi degli organi esecutivi oppure farli esaminare da un organo di revisione. 3 Art. 97 Esenzione dal premio supplementare Le economie domestiche private sono esentate dall’obbligo di pagare il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali Art. 98 Calcolo del premio supplementare Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF) deve essere calcolato in modo da consentire agli assicuratori partecipanti alla gestione dell’assicurazione contro gli infortuni il pagamento almeno della loro quota parte annua all’upi (art. 59).131 1 L’INSAI e gli altri assicuratori presentano al Consiglio federale proposte concernenti l’entità del premio supplementare. Il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate. 2 130 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 260 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Art. 99132 Fissazione del premio supplementare Il Consiglio federale stabilisce il premio supplementare in un’ordinanza speciale. In generale, il supplemento è adeguato alle circostanze ogni quinquennio. Art. 100 Destinazione del premio supplementare 1 Gli assicuratori possono utilizzare il premio supplementare unicamente per: a.133 pagare la propria aliquota all’upi; b. finanziare provvedimenti propri o di terzi per la prevenzione degli infortuni non professionali; c.134 riunire i dati statistici speciali destinati all’upi alfine di prevenire gli infortuni non professionali. Gli assicuratori tengono un conteggio separato concernente la destinazione del premio supplementare. 2 ...135 Art. 101136 ... Art. 102 a 103137 Titolo settimo: Disposizioni finali Art. 104 Riserva di prescrizioni di polizia Le prescrizioni federali, cantonali e comunali di polizia, segnatamente quelle della polizia edilizia, del fuoco, dell’igiene e delle acque, più esigenti o più particolareggiate di quelle della presente ordinanza, sono fatte salve. 132 133 134 135 136 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). Tit. abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2913). Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2913). Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3921). OPI 261 832.30 O Art. 105 Diritto previgente: abrogazioni Sono abrogate: a. l’ordinanza del 23 dicembre 1960138 concernente la prevenzione delle malattie professionali; b. l’ordinanza dell’8 maggio 1968139 sul coordinamento dell’esecuzione della legge sull’assicurazione in caso di malattia e di infortunio e della legge sul lavoro nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; c. l’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 9 febbraio 1970140 concernente l’esecuzione di misure preventive contro gli infortuni nell’agricoltura; d. l’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 14 gennaio 1965141 concernente composizione e diarie della Commissione tecnica prevista all’articolo 22 dell’O II sull’assicurazione contro gli infortuni e le indennità da versare ai suoi membri. Art. 106 Diritto previgente: modificazioni L’ordinanza del 14 novembre 1979142 che disciplina la trasmissione di decisioni penali prese dalle autorità cantonali è modificata come segue: 1 Art. 4 numero 19bis ... 2 L’ordinanza d’esecuzione della legge sul lavoro (OLDL), del 26 gennaio 1972143, è modificata come segue: Art. 24 cpv. 1 lett. a e b ... Art. 107 Disposizioni mantenute in vigore Permangono provvisoriamente in vigore: a.144 l’ordinanza III del 26 marzo 1969145 per l’esecuzione della legge sul lavoro (Igiene e prevenzione degli infortuni nelle aziende industriali), per quanto 138 139 140 141 142 143 144 145 [RU 1960 1720] [RU 1968 641] [RU 1970 287] [RU 1965 85] [RU 1979 1953, 1980 1031; RS 455.1 art. 72 n. 1. RU 1984 1350 art. 6 cpv. 1] RS 822.211. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell’O menzionata. RU 1984 514 [RU 1969 569, 1970 556. RS 822.113 art. 41 cpv. 1] 262 OPI 832.30 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali concerne la procedura d’approvazione dei piani, la procedura d’autorizzazione d’esercizio e l’igiene; b. le ordinanze concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali146 che sono state emanate in applicazione della legge federale del 13 giugno 1911147 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni; c. l’ordinanza del 12 maggio 1971148 concernente le misure di prevenzione degli infortuni relative alla costruzione e trasformazione di edifici rurali; d. l’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 26 dicembre 1960149 sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali, cagionate da sostanze chimiche; e. l’ordinanza I del Dipartimento federale dell’economia pubblica dell’8 settembre 1948150 concernente le misure intese a prevenire e a combattere la silicosi; f. l’ordinanza II del Dipartimento federale dell’economia pubblica del 10 ottobre 1951151 intese a prevenire e a combattere la silicosi (misure da prendere nelle fonderie di ferro, di acciaio e di metalli non ferruginosi). Art. 108 Disposizioni transitorie Serbano validità le direttive tecniche e amministrative emanate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza come anche le decisioni cresciute in giudicato relative all’assoggettamento di imprese alle prescrizioni su misure d’ordine medico dell’ordinanza del 23 dicembre 1960152 concernente la prevenzione delle malattie professionali. Ciò vale anche per le decisioni d’idoneità. 1 Gli edifici e le altre costruzioni esistenti come anche le istallazioni e gli apparecchi tecnici esistenti non rispondenti alle esigenze della presente ordinanza devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro il 31 dicembre 1987. Essi non possono tuttavia essere utilizzati se costituiscono un pericolo imminente per la sicurezza dei lavoratori. 2 Il termine biennale previsto all’articolo 86 capoverso 1 lettera b (diritto a un assegno di transizione per cambiamento d’occupazione) vale parimente quando il lavoratore ha esercitato l’attività che ha cagionato una decisione di idoneità o di idoneità condizionale prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 3 Art. 109 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984. 146 147 148 149 150 151 152 RS 832.311.11/.16, 832.311.19/.314.12 [CS 8 273;1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 n. II art. 6 n. 2, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1]. RS 832.311.142 RS 832.321.11 RS 832.323.111 RS 832.323.112 [RU 1960 1720] OPI 263 832.30 O Disposizione finale della modificazione del 1° giugno 1993153 La commissione di coordinamento informa il Dipartimento federale dell’Interno, entro un anno a partire dall’entrata in vigore di questa modificazione, dell’elaborazione delle direttive ai sensi dell’articolo 11b. 153 RU 1993 1895 264 LAVS 265 Extrait de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 831.10 (LAVS)1 du 20 décembre 1946 (Etat le 30 décembre 2003) Art. 1a2 1 Assurance obligatoire Sont assurés conformément à la présente loi: a.3 Les personnes physiques domiciliées en Suisse; b. Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; c.4 Les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger: 1. au service de la Confédération, 2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12, 3. au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales5. 1bis 2 Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c.6 Ne sont pas assurés: a.7 Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public; b. Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurancevieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; RS 8 451 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). 2 Anciennement art. 1. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). 5 RS 974.0 6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 1 266 LAVS 831.10 c. 3 4 Assurance-vieillesse et survivants Les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa que pour une période relativement courte. Peuvent rester assurés: a. les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente; b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans.8 Peuvent adhérer à l’assurance: a. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale; b. les personnes qui ne sont pas assurées en raison d’un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances sociales suisses; c. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.9 5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d’exclusion.10 Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.11 2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations: a.12 Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année; 8 9 10 11 12 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). LAVS 267 831.10 LAVS b. et c....13 d.14 Les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; ...15 e. 3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: a. Les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative; b. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.16 Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante 1. Principe 1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.17 2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. 3 Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: 13 14 15 16 17 18 a. Jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20e ans révolus; b. Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.18 Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 268 OAVS 831.101 Estratto della Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1 del 31 ottobre 1947 (Stato 10 febbraio 2004) Nozioni del reddito da un’attività lucrativa Art. 6 1 Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un’attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all’estero con l’esercizio di un’attività, inclusi i guadagni accessori. 2 Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa: a.2 il soldo militare, l’indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio, nei corsi per monitori di giovani tiratori e nei corsi di monitore di «Gioventù e Sport»; b.3 le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare; c. le prestazioni d’istituzioni assistenziali e di soccorso; d.6 ... e.7 ... f.8 gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l’economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell’ambito degli usi locali o professionali; CS 8 493 Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati. 2 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3683). 4 RS 831.20 5 RS 833.1 6 Abrogata dal n. I dell’O del 31 ago. 1992 (RU 1992 1830). 7 Abrogata dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903). 8 Nuovo testo giusta l’art. 143 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202). 1 OAVS 269 831.101 g. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti le borse e prestazioni analoghe per frequentare scuole e corsi, per favorire la formazione e il perfezionamento professionali, per promuovere o premiare le attività artistiche, le indagini scientifiche o altri lavori importanti, sempre che non implichino un rapporto di servizio del beneficiario e il donatore non possa disporre del risultato del lavoro; h.9 le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all’insorgenza dell’evento assicurato o allo scioglimento dell’istituzione di previdenza; i. e k.10 11... Art. 7 Salario determinante. Elementi Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese: a. il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze; b.12 le indennità di residenza e di rincaro; c.13 le gratificazioni, i premi di fedeltà e di produzione, come pure il valore di azioni dei salariati, nella misura in cui esso superi il prezzo d’acquisto ed il lavoratore ne possa disporre; per quanto riguarda le azioni vincolate dei salariati, il valore e il momento della realizzazione del reddito sono stabiliti secondo le disposizioni dell’imposta federale diretta. d.14 i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati15 agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l’interesse di un capitale eventualmente investito; e. 9 10 11 12 13 14 15 le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro; f. le prestazioni in natura regolari; g. le provvigioni e le commissioni; Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629). Abrogate dal n. I dell’O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1974 1594). Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 270 OAVS 831.101 OAVS h.16 i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche; i. il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali; k. le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie; l. le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo; m.17 le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d’infortunio o di malattia; n. le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subìta a causa di servizio militare; o. le indennità di vacanza o per i giorni festivi; p.18 le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall’assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all’assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte. Sono eccettuati i contributi dovuti dal salariato sulle prestazioni speciali uniche che non superano un salario mensile lordo per anno civile, nonché quelli dovuti sui redditi in natura e sui salari globali; q.19 le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente all’articolo 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L’Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti. Art. 820 Salario determinante. Eccezioni Non sono compresi nel salario determinante: 16 17 18 19 20 21 a. i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l’esenzione fiscale conformemente alla LIFD21; b. i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento; Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110). Introdotta dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538). Introdotta dal n. I dell’O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758). RS 642.11 OAVS 271 831.101 Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti c. le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell’azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali; d. le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25–31 della LF del 18 mar. 199422 sull’assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento. Art. 8bis 23 Rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie Le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano24 2000 franchi per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione. Art. 14 Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui 1 Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l’articolo 5 capoverso 3 LAVS. 2 Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.25 3 Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: 4 a. 1890 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; b. 2790 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano integralmente nell’azienda, l’importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.26 ...27 22 23 24 25 26 27 RS 832.10 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913 2233). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629). Abrogato dal n. I dell’O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162). 272 OPGA Extrait de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales 830.11 (OPGA) du 11 septembre 2002 (Etat le 3 décembre 2002) Art. 8 1 Forme L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite. 2 La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1. 3 L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci: a. aux autorités; b. aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats2. Art. 9 1 Coûts La consultation du dossier est en principe gratuite. 2 Un émolument calculé conformément à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative3 peut être perçu si la consultation du dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé l’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4. Art. 10 Principe 1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. 2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision: RO 2002 3703 1 RS 235.1 2 RS 935.61 3 RS 172.041.0 4 RS 235.11 OPGA 273 830.11 Assurance sociale a. sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage5; b. prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents6. 3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel. 4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal. 5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Effet suspensif Art. 11 1 L’opposition a un effet suspensif, sauf: a. si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi; b. si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision; c. si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension. 2 L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. Art. 12 Décision sur opposition 1 L’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant. 2 Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. 5 6 RS 837.0 RS 832.30 274 LADI Estratto della Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza 837.0 (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI1]) del 25 giugno 1982 (Stato 24 giugno 2003) Art. 22a2 Contributi alle assicurazioni sociali 1 L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS3.4 2 La cassa deduce dall’indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS. 3 La cassa deduce inoltre dall’indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell’assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all’istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.5 4 Inoltre, la cassa deduce dall’indennità due terzi al massimo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.6 Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura. RU 1982 2184 Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 2 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). 3 RS 831.10 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967). 5 Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967). 1 OAMal 275 Extrait de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie 832.102 (OAMal) du 27 juin 1995 (Etat le 30 décembre 2003) Art. 49 1 Infirmières et infirmiers Les infirmières et les infirmiers doivent: a. être titulaires d’un diplôme d’une école de soins infirmiers reconnue par un organisme désigné en commun par les cantons qui veille à une pratique et à une qualité uniformes, ou d’un diplôme reconnu équivalent par cet organisme; b. avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’une infirmière ou d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou dans une organisation de soins et d’aide à domicile sous la direction d’une infirmière ou d’un infirmier qui remplissent les conditions d’admission de la présente ordonnance. 2 Le département désigne l’organisme compétent pour la reconnaissance des diplômes si les cantons ne l’ont pas fait. Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile Les organisations qui dispensent des soins et de l’aide à domicile sont admises lorsqu’elles: a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b.1 ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; c.2 disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité; d.3 disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité; e.4 participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés. 1 2 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). 276 OAMal 832.102 Art. 112 Assurance-maladie En relation avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire 1 Si, dans un cas de maladie ou d’accident, il n’est pas certain que l’obligation d’allouer les prestations incombe à l’assurance-accidents selon la LAA5 ou à l’assurance militaire, l’assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.6 2 Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d’avancer des prestations. 4 5 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). RS 832.20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908). CO 277 Extrait de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220 (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 22 décembre 2003) Art. 324b b. Exceptions 3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.1 RO 27 321; RS 2 189 1 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1). 278 OAID Estratto della Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati 837.171 del 24 gennaio 1996 (Stato 10 dicembre 2002) Art. 2 Persone assicurate I disoccupati che adempiono i presupposti per il diritto all’indennità di disoccupazione (art. 8 LADI) o che riscuotono indennità di disoccupazione (art. 29 LADI) devono essere assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni presso l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Sono fatti salvi gli articoli 6 a 8. RU 1996 698 PA 279 Extrait de la Loi fédérale sur la procédure administrative 172.021 du 20 décembre 1968 (Etat le 9 décembre 2003) Art. 5 B. Définitions I. Décisions 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. De créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b. De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; c. De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, 46, let. b, et 74, let, b), les décisions sur recours (art. 61 et 70), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et l’interprétation (art. 69). 3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision. Art. 10 B. Récusation 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: 2 a. Si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire; b. Si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage, fiançailles ou adoption; c. Si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; d. Si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire. Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre. 280 PA 172.021 Procédure administrative Art. 11 C. Représentation et assistance I. En général1 1 Dans toutes les phases de la procédure, la partie peut se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, dans la mesure où l’urgence d’une enquête officielle ne l’exclut pas; celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des droits civiques. 2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire. Art. 11a2 II. Représentation obligatoire 1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. 2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants. 3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle. Art. 12 D. Constatation des faits I. Principe L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après: a. Documents; b. Renseignements des parties; c. Renseignements ou témoignages de tiers; d. Visite des lieux; e. Expertises. Art. 13 II. Collaboration des parties 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: a. 1 2 Dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes; Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). PA 281 172.021 Loi fédérale b. Dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des conclusions indépendantes; c. En tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. 2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’alinéa premier, lettre a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles. Art. 14 III. Audition de témoins 1. Compétence 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins: a. Le Conseil fédéral et ses départements; b. La Division de la justice du Département fédéral de justice et c. Les commissions fédérales de recours et d’arbitrage; d.3 Les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; 2 Les autorités mentionnées au premier alinéa, let. a, b et d, chargent de l’audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.4 3 Les autorités mentionnées au premier alinéa, lettre a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle. Art. 17 4. Autres obligations des témoins Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il détient. Art. 18 5. Droits des parties 1 Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires. 2 S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition. 3 Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition, l’art. 28 est applicable. 3 4 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251). 282 PA 172.021 Procédure administrative Art. 22 III. Prolongation 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. Art. 22a5 IIIa. Féries Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas: a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. Art. 23 IV. Consé quences de l’inobservation d’un délai L’autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l’inobservation du délai: en cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. Art. 26 G. Consultation des pièces I. Principe 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle: a. Les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités; b. Tous les actes servant de moyens de preuve; c. La copie de décisions notifiées. 2 L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Art. 27 II. Exceptions 5 1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: a. Des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; b. Des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). PA 283 172.021 Loi fédérale c. L’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige. 2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes. 3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête. Art. 28 III. Prise en considération de pièces tenues secrètes Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Art. 29 H. Droit d’être entendu I. Principe Les parties ont le droit d’être entendues. Art. 30 II. Audition préalable 1. En général6 1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision. 2 Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre: a. Des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; b. Des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition; c. Des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; d. Des mesures d’exécution; e. D’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement. Art. 32 IV. Examen des allégués des parties 6 1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). 284 PA 172.021 Procédure administrative 2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Art. 33 V. Offres de preuves 1 L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. 2 Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais. Art. 34 J. Notification I. Par écrit 1. Principe 1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. 2 Elle peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante: dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite. Art. 35 2. Motifs et indication des voies de recours 1 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. 2 L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser. 3 L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. Art. 38 IV. Notification irrégulière Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. 285 286 287 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico 288 Indice alfabetico Voce di riferimento A Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA 30 40 Accordi bilaterali 15, 16, 22, 23, 25, 77, 95 Affiliati, figli adottati 49 Aiuti occasionali 18 Annotazioni salariali, registrazione dei salari 25, 78 93 116 – in generale 27 45 53 – notifica tardiva 63 45, 46 53 Apparecchi acustici 39 12 Apprendisti 18, 44, 46 1a Artefatto 61 48 Assegni familiari 78 115 Assegno per grandi invalidi, determinazione 57 Assenze in seguito a maternità, servizio militare, lavoro ridotto ecc. 46 24 I Assicurato, disoccupato 43 25 III – assicurazione militare 65 126 – malattie professionali 65 77 I 102 – partecipazione di più assicuratori 65 77 99, 100 – regole di coordinamento 64 Annuncio d’infortunio 26, 27 23 VI, 24 III 37 9 Assicuratore competente 63–68 Assicuratori – in generale 29 58 – partecipazione di più 65 77 99 290 Indice alfabetico Voce di riferimento – regole di coordinamento A Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA 64 63–68 Assicurazione – complementare 30, 38, 94 – facoltativa 91 – inizio e fine 31 – obbligatoria 18 – mediante convenzione 26, 32 3 13 3 III, V 8 Assicurazione facoltativa – adeguamento del guadagno assicurato 93 – assicuratore competente 91 – calcolo dei premi 92 – entità dell' assicurazione 91 136 – guadagno determinante 92 138 – in generale 18, 91 – inizio e fine 92 135 4 134–140 136, 137 Assicurazione malattia secondo la LAMal – obbligo di prestazione anticipata 39, 66 70, 71 – ordinanza 39, 66 Atti di terrorismo 63 Atti temerari 62 39 50 – all’ estero 79 2 4 – esigibile 44, 45 18 – lucrativa irregolare, salario assicurato 43 – privata 35 49 Attività 7, 8, 16 23 III 8 Indice alfabetico Voce di riferimento A–C Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA – risp. funzione accessoria 21 1a 2 II Attribuzione nella tariffa dei premi 74 Automutilazione 61 48 Baruffe 63 49 Calcolo – della rendita d’ invalidità 46 15, 20 22 IV – della rendita per i superstiti 52 15, 31 22 IV – mutamento 49 22 24 IV – riduzione della 44 18 Cassa suppletiva 29, 88 72, 73 Causale, rapporto, malattie professionali/ altre malattie professionali 37 9 I, 9 II Centri professionali d’integrazione 43, 44 Chiropratico 38 Codice delle obbligazioni art. 324b III 42 Colpa 61 Colpa di terzi, responsabilità 66 Colpa propria dell’ assicurato, regresso 68 Colpa, forme di 61, 62 Commissione federale di ricorso 85 109 Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni 85 109 Composizione dei premi 74 92 120 I Comunità religiose 19 1a 1a III Concorso di diverse cause di sinistri 60 36 47 Capacità di guadagno 17 7, 8, 16 14 23 VI 10 37 21 II 292 Indice alfabetico Voce di riferimento Concubinato, persone che vivono in C Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA 20 2Ig Coniuge superstite, vedi Vedovo/vedova Coniuge, divorziato, diritto alla rendita 49 29 IV 39 Conseguenze del ritardo in caso di inosservanza dell’ obbligo dei premi 88, 89 112, 113 117 II, 120 III Conseguenze tardive 32 Consigli d’amministrazioni 20 11 1a 2If Contratto d’assicurazione – assicurazione complementare 95 – assicurazione facoltativo 91 – in generale 30 Convenzione sulla sicurezza sociale 22, 23, 79 Convenzioni sull’ assicurazione sociale 22 Copertura, privilegio di 68, 69 Crimine 62 37 III Cura a domicilio 39 10 III – adeguata 38 10, 48 – all’ estero 79 10 – concetto 38 10 – dopo la determinazione della rendita 48 21 – economica 38 10, 48 – prescrizione adeguata 63 48 I – ripristino 49 21 II 134–140 59 73 III 21 I 18 Cura medica, trattamento 17, 20 II 61 21 IV Indice alfabetico Voce di riferimento D Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA Danni – diretti 67 – identiche voci di 67 – materiali 38, 39 12 – non coperti 67 42 Danni, risarcimento dei, responsabile 67 73 73 Datore di lavoro – assicurazione facoltativa 91 4 134 – obblighi in caso d’infortunio 71–73 45, 46 53, 56 – obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni professionali 27, 81 82–84 – obblighi relativi alla prevenzione delle malattie professionali 27, 81 82–84 – più datori di lavoro 41, 43 – responsabilità 69, 70, 90 Debitore dei premi 75 28 22 IV, 23 V 75 91 Decisione – d’ attribuzione 84 124 49 – in generale 83 124 49 – opposizione 84 105 52 Definizione – dell’ infortunio 33 4 – delle malattie professionali 37 Delitto 62 37 III Delitto perseguibile d’ ufficio 88 112, 113 Dentista 38 10 allegato 1 21 I 294 Indice alfabetico Voce di riferimento D–E Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA Determinazione – del premio, assicurazione facoltativa 92, 93 138 – della rendita d’ invalidità 46 15, 20 22 IV – della rendita per i superstiti 52 15, 31 22 IV Dichiarazione dei salari 89 93 120 Dichiarazione dei salari, per i premi 76 120 Diritto – di esaminare gli atti 86 47 – di risarcimento dei danni 67 73 – di risarcimento per danni materiali 67 73 – preferenziale delle quote, esempio di calcolo 68 73 Diritto al salario 42 Disoccupati 23 Disordini, partecipazione a 63 Disposizioni penali 88 Durata dell’ attività 68 Economicità del trattamento 38 22, 25 49 112, 113 10, 48 Elenco – delle malattie 37 allegato 1 – delle sostanze nocive 37 allegato 1 Esame degli atti 86 Esclusione da lavori pericolosi, prestazioni transitorie 81 Escursioni aziendali, infortuni durante 35 47 7 12 Indice alfabetico Voce di riferimento E–I Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA – assicurazione all’ 22 2 4 – cura medica, trattamento 79 10 17, 20 II – rimborso delle spese di cura 79 10 17, 20 II – soggiorno all’ 79 Familiari 19, 20 1a Figli, diritto alla rendita 50 30 III – della prevenzione degli infortuni non professionali 82 88 – della sicurezza sul lavoro 82 87 Fluttuazioni salariali, forti 43 23 III Formazione professionale, guadagno assicurato 46 24 III Giurisdizione 83 Grado d’ invalidità 44 Grande invalidità 57 38 Guadagno accessorio 41 22 Guadagno assicurato 41, 45 15, 16, 20 I 22 Importo massimo del guadagno assicurato 41, 58 15 III, 25 I Importo massimo del guadagno giornaliero assicurato 57, 58 38 I Incapace di agire ragionevolmente 61 48 Incapacità di guadagno 44, 49 Incapacità lavorativa, guadagno assicurato 41, 42 Estero 17, 20, 21 2Ia Finanziamento 18 16 22, 38 I 9 18 7 16 6 296 Indice alfabetico Voce di riferimento I Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA – assegno per grandi invalidi 57 26, 27 37 9 – in caso di scioglimento del rapporto di lavoro 41 – indennità transitoria 59 15 – per menomazione dell’ integrità 56 24, 25 – finanziamento 75 90 III – in generale 47, 53, 55 34 31, 44, 45 – in generale 41 16, 49 22, 23, 25–27 – indennità giornaliera transitoria 59 17 – pagamento di importi a titolo di acconto 42 – riduzione per negligenza grave 62 – salario assicurato in casi speciali 43 Indennità 22 II d 36 Indennità di rincaro Indennità giornaliera 19 19 IV 37 II 21 23, 25 Indennità unica – alla vedova, rendita per superstiti 50, 52 29, 32 – dell’ assicurato 58 23 35 Indipendente, lavoratore 18, 91 4 134–140 Informazioni, obbligo, violazione o rifiuto di fornire 89 112, 113 – prevenzione degli 81 81–88 113 – professionali 35 7 12 – sul tragitto al e dal lavoro 36 7 13 II Infortuni Indice alfabetico Voce di riferimento I–L Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA 35 8 – assicurazione mediante convenzione 26, 32 3 III, V 8 – causa estranee all’ 60 36 II 47 – definizione 33 – durante il tempo libero 35 – nell’ ambito domestico 35 – per propria colpa 61 Integrazione, centri professionali d’ 43, 44 Intenzione, infortunio provocato intenzionalmente 61 37 Interesse di mora 88 95 – definizione 44 18 7, 8, 16 – grado d'invalidità 44 18 16 – rendita 44 18 7, 8, 16 – totale e parziale 45 18, 20 I 16 Ispettorati del lavoro 81 Ispettorati professionali 81 Istanze d’ opposizione 85 Laboratori protetti, persone che lavorano nei 18 1a – definizione 18 1a 1–6 – obblighi in caso d’ infortunio 71–73 45, 46 51, 53, 55 Infortuni non professionali Infortunio 4 37 21 23 VI 21 117 II, 121 Invalidità 58, 61 Lavoratore 28 298 Indice alfabetico Voce di riferimento L–N Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA – obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni professionali 81 82 – obblighi relativi alla prevenzione delle malattie professionali 81 82 Lavoratore indipendente 18, 91 4 134–140 Lavoratore stagionale, salario assicurato 43, 46 15 22 IV, 23 IV Lavoratori a domicilio 18 1a Lavoratori mandati all’estero 22 2 Lavoro ridotto 43 Lavoro, durata settimanale 35 Lesioni corporali parificate agli infortuni 34 Luogo del lavoro 35 Lussazioni 34 4–6 23 I 8 13 I 9 II 7 12 9 II Malattia professionale – assicuratore competente 65 77 102 – definizione 37 9 14, allegato 1 Medicamenti 38 10 I Medicina del lavoro 81 Membri di comunità religiose 19 Menisco, lacerazioni del 34 Mercato del lavoro, condizioni equilibrate 45 Mezzi ausiliari 39 11 Multa, premio 89 95 Muscoli, lacerazione muscolari 34 Negligenza, grave 61 1a 1a III 9 II 7, 16 19 9 II 37 21 Indice alfabetico Voce di riferimento N–P Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA Notifica tardiva dell’ annuncio d’ infortunio 63 45, 46 53 Nozze, nuove 50 33 45 Obblighi, violazione degli 88, 89 112 Obbligo del segreto 86, 87 97, 112 Obbligo di notifica 27 45 Obbligo di pagare i premi 26 91 Occhiali 39 12 Occupati a tempo parziale 35 Occupazione stagionale, salario assicurato 43, 46 15 Oggetto dell’ assicurazione 33 6–9 Opposizione 84 105 Opposizione, termine d’ 84 Orfano, rendita per superstiti 50, 51 28, 30, 31 Organi esecutivi, sicurezza sul lavoro 81 84 Ospedale, sala o reparto comune 38 10 15 Paesi UE 15, 16, 79, 80 Partecipazione di più assicuratori 65 77 99 Pausa di lavoro 35 7 12 Perdita di guadagno 40 Pericoli straordinari 62, 63 39 49 Personale paramedico 38 10 I Persone assicurate 18 1a Persone occupate in istituti 19 1a 1a II Praticanti 18, 43, 46 1a 23 VI, 24 III 33 53 13 I 22 IV, 23 IV 52 52 I 42 300 Indice alfabetico Voce di riferimento P Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA Premi – assicurazione facoltativa 92, 93 138 – assicurazione obbligatoria 73 – composizione dei 74 – conteggio definitivo 75 120 – interesse di mora 75 117 – mancato pagamento dei 88 117 II – modifica 78 113 III – mora 88 117 II – pagamento rateale 75 117 – termine di pagamento 76 117 92 120 I Premio supplementare – per la prevenzione degli infortuni 75, 81 87, 88 – per la sicurezza sul lavoro 81, 82 81–87 – per le spese amministrative 75 Prescrizione di cure adeguate 63 Prestazioni d’ assistenza spontanee 18 114 48 I 61 21 IV Prestazioni in contanti – concetto 40, 41 15 – riduzione a causa di pericoli straordinari 62, 63 39 49, 50 – riduzione per atti temerari 62 39 50 – riduzione per delitti o crimini 61, 62 37 21 – riduzione per negligenza grave 61, 62 37 21 – riduzione per sovraindennizzo 64 69 Prestazioni in natura, principio della 38 14 Indice alfabetico Voce di riferimento P–R Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA Prestazioni materiali 38 Prestazioni sanitarie 38 10 Prestazioni transitorie 59 84 – infortuni non professionali 81 88 – infortuni e delle malattie professionali 81 81–86 Privilegio di rivalsa 69, 70, 90 75 Procedura dell’ opposizione 84 52 Protesi 39 11 Protesi dentarie 39 12 Provocazione 63 Provvedimenti d’ integrazione 42, 45 16, 18 Reddito d’ invalido 45 18 7, 8 Reddito di persona valida 45 18 7, 8, 16 Registrazione dei salari, annotazioni salariali 25, 78 93 Regole di coordinamento 64 Reinserimento, misure di 42, 45 Remunerazione modesta 21 14 14 Prevenzione degli 113 19 49 Realizzazione della surrogazione, vedi Surrogazione 116 63–68 16, 18 2 II Rendita – complementare 45, 46, 47, 48, 52 31 IV, 20 II – d’ invalidità 44 18 – per i superstiti 49 28, 29, 30 31–33, 43 69, 19 III, 21 7, 8, 16 302 Indice alfabetico Voce di riferimento R Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA – per orfani 50, 51 28, 30, 31 42 – riscatto della 55 35 46 Rendita complementare – adeguamento 48, 53 33, 43 – per superstiti, calcolo 52 31 43, 31 – casi speciali 46 15 III 24 – diritto 45 19 24, 30 – esempi di calcolo 48 – guadagno assicurato 45, 46 15 22 – rendita complementare 45 20 Rendita d’ invalidità Rendita per i superstiti – casi speciali 52 24 I–III – diritto 50, 51 – esempi di calcolo 54 – guadagno assicurato 53 Rendita, calcolo e determinazione della 46, 52 15 – dei figli 49, 50 30 – del coniuge superstite 49, 50 29 – rendita d' invalidità 45 19 Rendita, motivi di revisione 49 22 17 Rendita, revisione della, rendita d’ invalidità 49 22 17 Rendite, aliquote delle, per superstiti 51 31 28, 29, 30 22, 24 Rendita, diritto alla 24, 30 Indice alfabetico Voce di riferimento Reparto privato, degenza ospedaliera in un R Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA 94 Responsabilità civile di un terzo – di un terzo 66, 90 75 – diritti di 67 74 – limitazione 69, 70 75 Ricadute, guadagno assicurato 44 23 VIII Ricorso – commissione federale di 85 109 – in generale 84, 85 106, 109, 110 56–62 – termine di 84 106 60 Riduzione delle prestazioni assicurative 59, 60 36, 37, 39, 45, 46 21 Riduzione, motivi 59, 60 36, 37, 39, 47–51 45, 46 21 Rifiuti di prestazioni assicurative 59 36, 37, 39, 45–48 Rimborso delle spese 38 11, 12, 13, 14 Rimedio giuridico 83 Rimedio giuridico, indicazione del 83, 84 Rimedio giuridico, istanze 83 Ripartizione delle quote, esempio di calcolo 69 42 Riscatto delle rendite 45, 55 35, 89 Rischi assicurati 33 6I Risse 63 14 124 49 49, 52 II 73 II 46, 108 49 304 Indice alfabetico Voce di riferimento S Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA 38 10 15 – AVS 41 15 22 – diritto al 42 – in natura 18 – medio 43 23 III – parte del 76, 77 22, 115 – ridotto 43, 46 23, 24 – soggetto al versamento del premio 76 115, 22 – atti di 63 50 – spese di 38, 40 13 20 Scelta della professione 18, 19, 43 1a 1a I, 23 VI Sala comune, ospedale Salario 22, 25 Salvataggio Servizio – civile 42, 45 23 I, 24 I – di protezione civile 42, 45 23 I, 24 I – militare 43, 46 23 I, 24 I Sicurezza sul lavoro 81 Sicurezza, dispositivi di 81 82 Sicurezza, equipaggiamenti di 81 82 Sicurezza, prescrizioni di 81 82 Sinistri, cause, concorso di diverse cause di 60 36 Soggiorno all’ estero 79 Sospensione dell’ assicurazione 31 47 17, 20, 21 3 IV Indice alfabetico Voce di riferimento Sostanze nocive S–T Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA 37 9 allegato 1 Sovraindennizzo – calcolo 64 51 – divieto di un 64 – regole di coordinamento 64 Spese di ricupero 40 13 20 Spese di sepoltura 40 14 21 Spese di trasporto 38, 40 13 20 Spese di viaggio 38, 40 13 20 Spitex, organizzazioni 39 Stima della somma dei salari 89 93 Stipulazione dell’ assicurazione, mancata 88 73 I, 95 Suicido 34, 61 69 63–68 18 120 48 4 Surrogazione – entità della 67 42 – in generale 66 72–75 – privilegio di rivalsa 69, 70, 90 75 SUVA 81 Tariffa dei premi IP/INP 74 Tendini, lacerazione dei 34 9 II Terrorismo, atti di 63 49 Tragitto per recarsi al lavoro 36 Transazione 85 Trasporti necessari per ragioni mediche 40 13 20 Trasporto della salma 40 14 21 7 73 13 II 50 306 Indice alfabetico Voce di riferimento T–V Pagina Articolo Articolo Articolo Spiegazioni LAINF OAINF LPGA Tribunale – cantonale delle assicurazioni 85 57–61 – delle assicurazioni 85 – federale delle assicurazioni 85 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 22, 29, 74, 80 Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (upi) 81 88 Vedova/vedovo, rendita per i superstiti 49, 50 28, 29 Verifica delle annotazioni salariali 78 93 116 Volontari 18, 43 1a 23 VI 61 110 62 Sigla editoriale Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3a edizione completamente rielaborata Giugno 2004 Indirizzo per le ordinazioni/Editore Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA C.F.Meyer-Strasse 14 Casella postale 8022 Zurigo Telefono 01 208 28 28 Fax 01 208 28 00 [email protected], www.svv.ch © 2004 Associazione Svizzera d’Assicurazioni Titolo francese: Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA Titolo tedesco: Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG Le assicurazioni private svizzere Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF Le assicurazioni private svizzere Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni Swiss Insurance Association Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3a edizione completamente rielaborata Giugno 2004