Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012
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Lavori di Manutenzione Ordinaria
Impianti Sportivi Comunali
Servizio Edilizia Pubblica 2
Ufficio Edlizia Sportiva
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per i lavori di
Manutenzione ORDINARIA degli Impianti Sportivi Comunali.
ART. 2
AMMONTARE DELL' ACCORDO QUADRO
L'importo complessivo dei lavori e opere A MISURA compresi nell’accordo quadro ammonta, a
Euro 347.575,00 (diconsi euro trecentoquarantasettemilacinquecentosettantacinque/00) oltre a Euro 10.425,00 (diconsi euro diecimilaquattrocentoventicinque/00) per oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Per la valutazione dei lavori e degli oneri per la sicurezza, entrambi previsti a misura, saranno
applicati i prezzi unitari dei rispettivi elenchi. Gli oneri della sicurezza saranno valutati senza
l’applicazione del ribasso d’asta, sulla base di un computo metrico predisposto per ogni singolo
intervento.
ART. 3
DESCRIZIONE DEI LAVORI E OPERE DA ESEGUIRE
I lavori che formano oggetto dell'accordo quadro comprendono tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria che devono essere eseguiti per conservare gli impianti
sportivi e i fabbricati di pertinenza in ottimo stato e quelli necessari ad integrare o
mantenere in efficienza le opere già esistenti attraverso anche adeguamenti a
normative sportive e di sicurezza pubblica e possono riassumersi come appresso, salvo
più precise e/o diverse indicazioni che all'atto costruttivo potranno essere impartite dalla D. L.:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI
OPERE IN C.C.A. E MURATURE
IMPERMEABILIZZAZIONI
INTONACI E TINTEGGIATURE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
INFISSI E RECINZIONI
IMPIANTO IDRICO E SANITARIO
IMPIANTI ELETTRICI
OPERE VARIE, FORNITURE E ARREDI SPORTIVI
LAVORI IN ECONOMIA
€.
7.000,00
€.
7.000,00
€.
40.000,00
€.
30.000,00
€.
35.000,00
€.
30.000,00
€.
25.000,00
€.
70.000,00
€.
69.000,00
€.
30.000,00
€.
15.000,00
SOMMANO €. 358.000,00
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Gli importi presunti delle diverse categorie di lavori, potranno variare in più o in
meno sia per effetto di variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta
quanto nelle reciproche proporzioni, sia per l’esecuzione di opere non previste, sia
per la soppressione di categorie di opere previste.
Di tale variazione l’appaltatore non potrà trattare argomento per chiedere compensi
oltre quelli contemplati dal presente capitolato o pretendere l’applicazione di prezzi
diversi da quelli indicati nel contratto, semprechè l’importo complessivo dei lavori sia
contenuto entro i limiti previsti dal capitolato generale.
L’importo dei lavori in economia è soggetto anch’esso al ribasso contrattuale.
ART. 4
ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI
È facoltà dell'Appaltatore sviluppare e organizzare i lavori nel modo che riterrà più opportuno
sempre che ciò non riesca pregiudiziale alla buona riuscita delle opere e alle norme di
sicurezza, e sempreché la stazione appaltante non stabilisca, in modo diverso, le modalità ed
il tempo di esecuzione delle stesse. L'Appaltatore non potrà in questo caso rifiutarsi o fare
richiesta di speciali compensi.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
ART. 5
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto
costruttivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale
approvato con Decreto Ministro LL.PP. 19 Aprile 2000, N.145 e nel presente Capitolato
Speciale.
ART. 6
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E OPERE A MISURA
- INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI
I prezzi di elenco compensano tutte le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro,
gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia
globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative, la quota delle spese di
organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore, la gestione
amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere, le spese per
trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, le spese per attrezzi e opere provvisionali e
per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, le spese per rilievi,
tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, le spese per le vie di accesso al cantiere,
l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere, le spese per idonei
locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori,
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le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, le spese per la custodia e la
buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, le spese di adeguamento del cantiere in
osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza
sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis,
del codice, gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto, compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere per eseguire i lavori a
regola d’arte, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli.
Le scale, i ponteggi, cestelli, trabatelli, gru, di qualunque tipo e a qualunque altezza, qualora
non speficicatamente esclusi, sono compresi nei prezzi delle relative lavorazioni e opere, siano
esse interne che esterne.
Sono inoltre compresi nei prezzi di Elenco le assistenze murarie per le opere edili e
impiantistiche se non esplicitamente ed espressamente previste a parte.
E’ ammessa l’adeguamento dei prezzi contrattuali nei limiti e secondo le modalità previste
dall’art.133 del dlgs 163/2006.
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CAPO II
NORME GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI, ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO
ART. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’Art. 10 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, l’Amministrazione
Appaltante nomina un responsabile unico del procedimento.
ART. 8
IL DIRETTORE DEI LAVORI
L’Amministrazione Appaltante ha l’obbligo di istituire ai sensi dell’Art. 147 del D.P.R. 207/2010
un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti con funzioni di direttori operativi e ispettori di cantiere (Artt. 149-150 D.P.R.
207/2010).
La nomina del Direttore dei lavori e del personale di sorveglianza, e del domicilio di essi nella
prossimità dei lavori, verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto.
L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo
rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come
propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o
del responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.
In linea di massima, i suoi compiti sono (art. 148 D.P.R. 207/2010):
a) redigere la relazione preliminare, prima della stipula del contratto di appalto, che riferisce
sulla verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, e alla
esistenza di vincoli per la tutela dei beni culturali e ambientali, di vincoli militari, ecc., e alla
esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori e della
rispondenza alle norme di legge e di regolamento;
b) controllare che l'inizio dei lavori avvenga sulla base di tutti i documenti tecnici, contrattuali
ed autorizzativi necessari, e sulla base dei punti fissi e di livello come definiti dal Comune;
c) prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché‚ i lavori a cui è preposto siano
eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al contratto
d) emettere ordini di servizio scritti, ai quali l'Appaltatore deve uniformarsi, salvo esprimere
osservazioni, riserve o contestazioni (art. 31 Cap. Gen.): qualora l'Appaltatore esprima proprie
osservazioni e riserve, dovrà avvisare l'Amministrazione ed, eventualmente, ripetere l'ordine
scritto citando il manifesto assenso di essa;
e) vigilare e verificare che l’Appaltatore, presenti gli elaborati del Piano di manutenzione di
ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura
dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati
agli operatori e tecnici del settore;
f) provvedere alla consegna dei lavori alle ditte che operano direttamente per conto
dell'Amministrazione entro i tempi utili;
g) procedere alla misurazione dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, ogni qualvolta il
prosieguo dei lavori non ne consentisse più l'effettuazione ed eseguire e liquidare la contabilità
dei lavori previo controllo delle certificazione D.U.R.C.;
h) fornire all'Appaltatore elementi complementari di progetto che risultassero necessarie nelle
definizioni tecniche contenute sugli elaborati contrattuali;
i)
promuovere l’accordo tra l’Amministrazione e l’Appaltatore in merito alle variazioni
economiche al progetto che si rendessero necessarie nel corso dei lavori;
l) curare le disposizioni dettate dalle leggi sulle strutture in conglomerato cementizio e in
acciaio;
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m) redigere il verbale di ultimazione dei lavori, su comunicazione dell’Appaltatore, e gli altri atti
di chiusura dei lavori e della contabilità , predisporre la documentazione per il collaudo ed
assistervi.
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CAPO III
CONTRATTO
ART. 9
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI,
NORMATIVE E REGOLAMENTI
L'accordo quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto,
le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta
prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, qualora
diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del c.c.
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita
secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto
con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal
contratto, l'accordo quadro è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e
norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore,
salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
A.
il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
B.
le leggi regionali, le normative comunali, i piani urbanistici comunali (P.U.C.), i piani
territoriali paesistici (P.T.P.), i regolamenti edili e delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.);
C.
le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
D.
le Leggi ed i Regolamenti in vigore o parte di essi rimanenti in vigore per la esecuzione
delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici: Legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L.LL.PP.") salvo gli articoli
espressamente soppressi dal D.P.R. 207/2010; Regolamento di attuazione del D.Lgs N.
163/2006 con D.P.R. 207/2010;
E.
Il Regolamento recante il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici adottato con
Decreto del Ministro dei LL.PP. 19.04.2000, N.145 (in questo capitolato viene chiamato in modo
abbreviato "Cap. Gen.");
F.
Il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture dlgs n.163/2006
G.
il Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie: R.D. 25.07.1904, n° 523 e successive aggiunte e modificazioni;
H.
la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato: R.D. 18.11.1923, n°
2440; R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive aggiunte e modificazioni;
I.
le norme per la costruzione in cemento armato ed in ferro di cui alla Legge 05.11.1971,
n° 1086, D.M. 14.02.1992 e D.M. 09.01.1996 e successive integrazioni e modifiche relative alle
norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo;
J.
il D.M. 23.12.1987 riguardante le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate;
K.
le norme in materia di Protezione delle Bellezze Naturali: L. 29.06.1939, n° 1497; D.L.
27.06.1985, n° 312, convertito con modificazioni, in legge 08.08.1985, n° 431;
L.
Per la fornitura e posa dei materiali, opere e attrezzature per le quali non è richiesta
espressamente in E.P. la certificazione di qualità, la D.L. si riserva comunque di richiederla;
M.
il D.P.R. 27.04.1955, n° 547 ed il D.P.R. 19.03.1956, n° 303 e D.Lgs. 19.09.1994, n°
626 e D.Lggs. 19.03.1996, n° 242 e D.Lgs. 14.08.1996, n° 494 e successive integrazioni e
modifiche contenenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri;
N.
le disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alle Leggi
10.01.1962, n° 57, 31.05.1965, n° 575, 26.07.1975, n° 354, 13.09.1982, n° 646,
19.03.1990, n°55, 17.01.1994, n° 47 e D.Lgs. 8.08.1994, n° 490;
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O.
la Legge 02.02.1974, n° 64 riguardante i provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche costruzioni e D.M. 11.03.1988 recante le Norme
Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
P.
tutte le leggi antincendio;
Q.
D.Lgs 81/2008
R.
Norme ISO/IEC 11801 in materia di impianti fonia/dati ed in generale dalle norme Min.
PP.TT. riguardante gli impianti telefonici e trasmissione dati;
S.
D.M.I. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi” e successive integrazioni e modifiche;
T.
D.M.I. 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo;
U.
Tutte le norme sugli impianti.
ART. 9/BIS
APPLICAZIONE DELLA SA 8000
L'appaltatore si impegna, a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000, coerentemente
agli standards della certificazione di responsabilità sociale, già acquisita dal Comune di Cagliari,
e ad assicurare che anche i propri fornitori, rispettino i principi enunciati dalla norma SA
8000:2008, secondo quanto di seguito dettagliato:
1) evitare di ricorrere o dare sostegno all’utilizzo di lavoro infantile;
2) evitare di ricorrere o dare sostegno al lavoro obbligato;
3) garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro;
4) rispettare il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta;
5) evitare di praticare o dare sostegno a qualsiasi tipo di discriminazione in relazione a
assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, sulla base di razza, sesso, ceto,
religione o agnosticismo, invalidità, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
6) evitare di ricorrere alla coercizione mentale, fisica o violenza verbale;
7) garantire il rispetto dell’orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dagli standard
industriali;
8)garantire che il salario pagato per il lavoro standard settimanale
risponda ai minimi
retributivi legali o industriali.
Il Comune effettuerà nei confronti dell'aggiudicatario apposite verifiche miranti ad accertare la
rispondenza della realtà aziendale all'impegno dichiarato in sede di gara. Tali verifiche saranno
effettuate presso una o più sedi dell'aggiudicatario e saranno condotte tramite ispezioni
documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, ecc.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento o di comminare la risoluzione
del contratto qualora siano riscontrate irregolarità non sanate entro il termine concesso
dall'Amministrazione medesima o l'aggiudicatario rifiuti di sottoporsi a verifica,
ART. 10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il contratto è da intendersi a misura. Fanno parte integrante del contratto d’appalto il
Capitolato Generale d’Appalto le norme elencate al precedente Art. 9, i documenti facenti
parte del progetto esecutivo di seguito elencati, sebbene non materialmente allegati
TAV.A – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
TAV.B – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TAV.C – ELENCO PREZZI UNITARI
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TAV.D – ELENCO PREZZI ONERI SICUREZZA
TAV.E – PIANO DI CORDINAMENTO E DI SICUREZZA
TAV. F – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
TAV. G – SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 11
CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 dovrà essere presentata garanzia a corredo dell’offerta e
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010 garanzia definitiva,
con le modalità prescritte nella richiamata legge e precisate nel bando di gara, e secondo gli
schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 123/2004.
Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo quanto previsto dalla vigente
normativa.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato provvisorio e comunque non oltre 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è
automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare la polizza di cui all’art. 129, comma 1 del D.Lgs.
163/06 e all’art. 125 del D.P.R. 207/2010, emessa conformemente allo schema tipo 2.3 del D.
M. 123/2004.
Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti e opere, anche preesistenti,
che si verificassero nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La polizza dovrà assicurare le seguenti somme:
Partita 1 – Opere: dovrà rimborsare i costi e le spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. L’importo assicurato sarà
pari all’importo di contratto;
Partita 2 – Opere preesistenti: dovrà rimborsare l’importo dei danni materiali e diretti
verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L’importo assicurato
sarà pari all’importo di contratto;
Partita 3 – Demolizione e sgombero: dovrà rimborsare le spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle
cose assicurate. L’importo assicurato sarà pari a € 300.000,00 per ogni anno di
lavoro o parte di esso;
a)
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare la polizza RCT di cui all’art. 125 D.P.R.
207/2010 per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere (con un minimo
pari a € 500.000,00) per danni a persone, a cose o animali.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e
dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante.
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Inoltre dovranno altresì risultare in regola i pagamenti del relativo premio per lo stesso periodo
indicato. Le polizze dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei
lavori, ai quali non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta
accensione della polizza suddetta. L’onere di tali polizze è da considerarsi compensato nel
corrispettivo dell’appalto. L’Impresa dovrà inoltre trasmettere alla Stazione appaltante copia
delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
ART. 12
SUB-APPALTO
CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI
Il subappalto sarà regolamentato secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. 163/06, e
dal DPR n° 207/2010.
L’Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori
dallo stesso eseguiti, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06.
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
La classifica richiesta, ai sensi dell’art.3 C.4 D.P.R. N.34 del 25.01.2000 è la “II” OG1.
La categoria prevalente è la “OG1” D.P.R. N.34/2000 ( ex G1 D.M.304/98) per l’importo di
EURO 358.000,00
ART.13
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli Articoli 5, 6 e 7 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore, il quale ne ha tenuto conto
nella formulazione dell'offerta e pertanto li ritiene compensati nei prezzi unitari
predisposti dall’Amministrazione secondo il D.P.R. 207/2010,
gli
oneri
ed obblighi
dettagliatamente di seguito riportati:
1.
Formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità
delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
2.
L'installazione delle attrezzature ed impianti moderni e perfezionati necessari ed
atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed
ininterrotto svolgimento dei lavori.
3.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione,
ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
4.
L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente e di adeguata
illuminazione del cantiere sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i
provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni
del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di
esecuzione.
5.
La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia
diurna che notturna, anche nei giorni festivi, e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi
di pertinenza dell'Appaltatore,
del
Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle
piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al
periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna
delle opere.
6.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale.
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7.
La fornitura di locali uso ufficio, in muratura o prefabbricati, idoneamente
rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione
Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere in luogo prossimo, stabilito ed accettato dalla
Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di
dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono)
facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
8.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
9.
Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi
di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e
l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
10.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc.
relativi alle operazioni
di
consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
11.
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in
esecuzione, nonché la redazione dei disegni delle opere così come realizzate ai fini
della rappresentazione dei lavori eseguiti da contabilizzare nei S.A.L.
12.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere
in genere.
13.
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di
alberi, siepi e l’estirpamento delle ceppaie; il rilievo plano-altimetrico dopo le bonifiche.
14.
Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, in relazione alle opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o
privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti
speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.
15.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese
con opportune opere provvisionali. Dovranno inoltre essere adottate
tutte le
misure
necessarie all’eliminazione della rumorosità provocate dal passaggio delle autovetture sulle
lastre poste a copertura degli scavi, come previsto dall’ordinanza del Sindaco n.130 del
08/11/2004.
16.
Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori
venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni
l’Amministrazione Appaltante ed il suo personale.
17.
La fornitura di almeno n. 1 cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito
indicato dalla Direzione Lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle
dimensioni minime di ml 2,00.x3,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti
diciture: Ente appaltante - Titolo dell’opera - Titolo del lavoro in appalto - Eventuali immagini
illustrative - Estremi legge di finanziamento - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione
all’A.N.C. o all’A.R.A.) - Importo dei lavori Data di consegna Figure tecniche di
Responsabile procedimento, progettazione, direzione ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio
competente di riferimento; Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere
eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo
stato fino al collaudo dei lavori; Per la mancanza
od il cattivo stato del prescritto
numero di cartelli indicatori,
sarà applicata all’Appaltatore una penale di €.1.000,00
(mille euro). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €.100,00 (cento euro) dal
giorno
della
constatata
inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del
cartello
mancante o
deteriorato.
L’importo
delle
penali sarà addebitato sul
certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza.
18.
La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori,
per periodi
quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi,
come di seguito:
10
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a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause
relative.
Dette
notizie
dovranno
pervenire
alla
Direzione non oltre il mercoledì
immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale,
per ogni giorno di ritardo, di €. 100,00 (cento euro).
19.
Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che
privato.
20.
L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e
l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi
stradali o dal cantiere in generale.
21.
Il reperimento e la spesa per le discariche controllate a ricevere i materiali di
rifiuto.
22.
Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale e/o mezzo d’opera.
23.
La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si
verificassero negli scavi e nei rinterri agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
24.
L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture prima che
venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori.
25.
L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature che il Committente ritenesse di istituire in cantiere nonché le spese per il
personale addetto.
26.
L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di
cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati
sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione o di esecuzione.
27.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla
Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali e negli uffici direttivi.
28.
Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia,
garantendo
a proprie spese e con piena
responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
29.
La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto
dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa
o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
compiuti.
30.
Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di
assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei
materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dall'Amministrazione.
31.
La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti
dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a trenta per ogni stato di avanzamento,
nel formato 18x24. Alla osservanza di tale onere rimane subordinato il pagamento del relativo
certificato di acconto.
L'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura
32.
preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove
preliminari e quelle di collaudo previste nelle Specifiche Tecniche e richieste dalla Direzione dei
Lavori e da Collaudatori.
33.
La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento
verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
34.
La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le
opere fino al collaudo.
35.
Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con
la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
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36.
Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Direttore dei
Lavori e/o il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, anche in corso
d’opera e per eventuali ripristini.
37.
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le
spese per copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari dell'opera
(art. 9 Cap. Gen.).
38.
Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
N.81/2008 e successive modificazioni.
39.
La predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
prima dell’inizio dei lavori anche se inserito tra gli elaborati di progetto.
40.
La predisposizione del piano operativo di sicurezza di cui all’art.110 del D.Lgs.
81/2008
41.
Nomina prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionista abilitato ed iscritto all'Albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione
dei lavori apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
42.
La fornitura all’Ufficio della D.L. di adeguati mezzi informatici (personal computer
portatile), software necessari, per la redazione della contabilità e della verifica in tempo reale
del cronoprogramma dei lavori e della sicurezza. La Direzione lavori si riserva sull’accettazione
delle attrezzature non idonee.
43.
La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
44. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potessero derivare ad esse. Entro trenta giorni dal verbale di ultimazione
l'appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed
impianti di sua proprietà.
45.
Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula e copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori, oltre a tutte le dichiarazioni
previste dalla normativa vigente in materia di subappalto.
46.
Cautela da adottarsi in caso di lavori da eseguire presso gli immobili confinanti e
strade.
ART. 14
SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA
Per le spese relative alla sicurezza si farà riferimento all’elenco prezzi relativo alle spese per la
sicurezza.
Qualora si verificasse la necessità di determinare dei nuovi prezzi questi seguiranno la stessa
procedura per la determinazione dei prezzi relativi alle lavorazioni e cioè si procederà al
concordamento dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163 del DPR 207/2010.
ART. 15
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI
L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per
tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido
dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei
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dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36, L.
300/1970).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, ai sensi dell’art.13 del
capitolato generale d’appalto, l’appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del
procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato,
l'Amministrazione, potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in
esecuzione del contratto.
ART. 16
TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione,
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta
dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da
utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso
(art. 7 Cap Gen.).
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando
l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto adempimento.
ART. 17
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie
a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a
norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
81/2008 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera,
coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di sicurezza del
cantiere" del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa
applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di
infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia
l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori.
L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le
norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere
consegnata al direttore dei lavori.
ART. 18
DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso,
presso il Comune di Cagliari nella sede dell’Ufficio Edilizia Sportiva – Servizio Edilizia Pubblica
2.
Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona
dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio
eletto (art. 2 Cap. Gen.).
ART.19
PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi,
autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in
acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona
indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione (art. 3 Cap.
Gen.).
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CAPO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 20
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato,
depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita all'Amministrazione e fornita dei
requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a
richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio.
Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice
richiesta verbale del Direttore dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento
dell'Amministrazione.
ART. 21
DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale,
fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili
dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in
merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena
applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
parte di tutte le
imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.); anche per tale persona l'Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio,
potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione.
ART. 22
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di
appalto ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con
almeno otto giorni di anticipo.
Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso
inutilmente il quale l'Amministrazione potrà rescindere il contratto, o procedere alla esecuzione
in danno (art. 153 D.P.R. 207/2010.) e incamerare la cauzione.
Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi
opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per
l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di
asportazione degli stessi e successiva ripposizione.
Nei casi di urgenza l'Amministrazione potrà disporre la consegna immediatamente dopo
l'atto di approvazione del verbale delle risultanze di gara sottoscritto dall'Appaltatore risultato
aggiudicatario (art. 153 D.P.R. 207/2010.). Per i lavori disposti a norma del D. Lgs. 12 aprile
1948 n. 1010, relativo a lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, il verbale di aggiudicazione è titolo
sufficiente per la consegna d'urgenza (art. 4, c. 2 L. 1010/1948 e art. 5, c. 4, R.D. 18
novembre 1923 n 2440)
Qualora si dovesse provvedere in casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi
pericoloso, si procederà alla esecuzione dei lavori in economia, previa redazione di perizia di
spesa da inoltrare all'organo di controllo entro dieci giorni dall'inizio degli stessi (artt. 176 e
177 del D.P.R. 207/2010).
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di
cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della
domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la
stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto
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ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza
che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti
compensi di sorta, n‚ rimborsi spese, n‚ la corresponsione di indennità per maggiori oneri.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore (art. 153
DPR 207/2010), ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del Direttore dei
lavori, che riferisce sulla verificazione del progetto e sulla esistenza in genere di tutte le
autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull'Appaltatore.
ART. 23
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà
dell'Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la cernita,
l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò
compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative (art.36 Cap. Gen.).
Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su
ordine del Direttore dei lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal
prezzo della corrispondente categoria (art. 36 c.1 Cap. Gen.).
ART. 24
RINVENIMENTI FORTUITI
L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la
storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero
fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L. 1089/1939 e art. 35 c.1 Cap
Gen.).
L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori,
depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non
asportabili; l'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la
custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della
forza pubblica a norma dell'art. 48, c. 2 della L. 1089/1939.
L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento
di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché‚ attinenti a pratiche funerarie antiche o
non più in uso, nonché‚ il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano
formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto
della pietà verso i defunti (artt. 404-413 c.p.).
L'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori, che potrà ordinare
adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti
saranno segnalati dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria.
ART. 25
INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI
L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le
norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art. 7, c.1 L. 300/1970); copia di
tali documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori.
L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna
ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per
ritardo nella ultimazione dei lavori di cui all'apposito successivo articolo: qualora il ritardo
superasse il termine di cui sopra l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del
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contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché‚ ciò non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei
lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (cronoprogamma), che
sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di
ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
ART.26
ORARIO DI LAVORO
L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione,
oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la
preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni
di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e
sorveglianza dei lavori (art. 27 c.1 Cap. Gen.).
Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale
orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
Responsabile del Procedimento, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere (art. 27 c.2 Cap. Gen.).
ART. 27
APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un
apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i
materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il
conseguente aggiornamento delle quantità.
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del
Direttore dei lavori. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali
(art.15 c.1, 2 Cap. Gen.).
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore
dei lavori applicherà le disposizioni di cui all’art.15 comma 2 del D.P.R. n.145/2000. Le spese
per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a
carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua
iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad
aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia
ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, purché‚ accettabile senza pregiudizio, si
applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo (art.
15 c.5, 6 Cap. Gen.).
L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente
Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di
ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto all'Amministrazione
(art. 16 c.1 e art. 17 Cap. Gen.).
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ART. 28
PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21
aprile 1993 n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente
capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione
dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in
caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri
enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e
salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.
L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di
normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che
vengano approvvigionati in cantiere.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può
prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli,
da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della
rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore (art. 15 c.6, 7 Cap. Gen.).
ART. 29
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse
finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, od altre simili
circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può
ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
determinarono la sospensione (art. 158 D.P.R. 207/2010, art. 24 c.1, 2 Cap. Gen.).
Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta
all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere:
durante i periodi di sospensione per cause dipendenti dall'Amministrazione, se richiesta, la
sorveglianza
dovrà
essere
continuativa
e
a
cura dell'Appaltatore, ma a carico
dell'Amministrazione.
La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione
dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data (art. 24 c.6 Cap. Gen.).
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e
dall'Appaltatore e inviati all'Amministrazione ai sensi dell’art. 158 D.P.R. 207/2010, art. 24 c.1,
2 Cap. Gen.
ART. 30
PROROGHE
L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere
con domanda motivata
proroghe
che,
se
ritenute
giustificate,
sono
concesse
dall'Amministrazione purché‚ le domande pervengano prima della scadenza del termine.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per
il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione. Nel periodo di
proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.
ART. 31
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori sarà di giorni 730 (settecentotrenta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'Impresa appaltatrice è obbligata ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo
Quadro, che le verranno richieste dalla D.L., secondo le modalità previste dal presente
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Capitolato e nei termini appresso indicati.
In caso d’inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi contrattuali, fatte salve le cause di
forza maggiore che sarà cura dell'Impresa documentare, l'Amministrazione Appaltante
applicherà le penalità di seguito previste:
In casi di urgenza (segnalati come tali) dovuta a incolumità pubblica o sicurezza
pubblica o per indicazioni da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza Sui
Locali di Pubblico Spettacolo, Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di
Pubblico Spettacolo, A.S.L. o Protezione Civile, la Direzione dei Lavori ha facoltà di
ordinare l’esecuzione di lavori che dovranno essere eseguiti entro le 24 successive
all’ordine impartito senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine verrà
applicata una penale giornaliera pari a €.100,00 (diconsi euro cento/00).
Sempre in casi di urgenza dovuta a incolumità pubblica o sicurezza pubblica o per
indicazioni da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico
Spettacolo, Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo,
A.S.L. o Protezione Civile, la Direzione dei Lavori ha facoltà di ordinare l’esecuzione
di
lavori che dovranno essere eseguiti anche nei giorni festivi senza che
l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In caso
di ritardo nell’esecuzione dell’ordine verrà applicata una penale giornaliera pari a
€.100,00 (diconsi euro cento/00).
Per gli interventi di manutenzione sporadici e/o a programma per ogni giorno di
ritardo nell'inizio degli interventi, rispetto al termine fissato dalla D.L., verrà
applicata una penale giornaliera pari a €. 25,00 (diconsi euro venticinque/00)
Per ogni giorno lavorativo di ritardo per l'ultimazione di ciascun intervento verrà
inoltre applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00).
Ove si verifichino, in mancanza di valida giustificazione, complessivamente più di quattro
episodi di ritardo e per posticipazione della data di inizio dei lavori, l'Amministrazione potrà
procedere alla rescissione del contratto.
Ugualmente si procederà alla rescissione del contratto, nel caso l'Impresa si renda irreperibile
per la notifica della richiesta d'intervento per tre ordini consecutivi.
Nel caso di contestazione dei lavori eseguiti dall’Impresa, alla stessa verranno addebitati i
danni derivanti all'Amministrazione, valutati in ogni caso nell'ipotesi di dover provvedere
nuovamente all'esecuzione dell'intervento oggetto di contestazione, con l'applicazione degli
stessi prezzi di contratto, nonché con l'addebito di ogni eventuale ulteriore onere gravante
sull’Amministrazione.
L’ultimazione e la consegna delle opere dovrà avvenire nei termini stabiliti nell’ordinativo, salvo
proroghe formalmente richieste e accordate.
L’ultimazione e la consegna delle opere dovrà avvenire nei termini stabiliti nell’ordinativo,
salvo proroghe formalmente richieste e accordate.
L’Appaltatore è tenuto a informare, tramite fax o fonogramma, la Direzione dei lavori
dell’ultimazione dell’intervento entro le ore dodici del giorno successivo.
Per l'esecuzione degli interventi, l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del personale e
dei mezzi necessari; detti interventi verranno eseguiti su ordine della D.L., comunicati
all'Impresa secondo la procedura di seguito descritta:
Interventi d'urgenza: l'Impresa, a seguito di avviso telefonico, dovrà provvedere
sollecitamente all’intervento e quanto prima e comunque con cadenza massima settimanale, al
ritiro presso 1'Ufficio di Direzione Lavori del formale ordine di lavoro, da controfirmare per
ricevuta. A tale ordine dovrà essere dato corso nel termine perentorio delle 24 ore dal
momento della comunicazione telefonica;
Interventi sporadici e/o a programma: la direzione dei lavori formalizzerà all'Impresa
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ordini di lavoro scritti, tutti corrispondenti ad atti di consegna lavori, fissando i termini d’inizio
e ultimazione degli interventi ordinati.
L’invio degli ordinativi di lavoro potrà avvenire anche mediante e-mail e/o fax nel caso di
interventi sporadici ed allo stesso modo la formalizzazione degli ordinativi d’urgenza.
ART. 32
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per
iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e
se i riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione (art. 199 D.P.R. 207/2010).
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso
l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro
credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia
contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di
collaudo provvisorio (art. 299 D.P.R. 207/2010).
ART. 33
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010 Nessuna variazione o addizione al progetto
approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, sia necessario introdurre in
corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il
direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell'accordo quadro. Per il mancato adempimento dell’esecutore si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 164 del D.P.R. 207/2010. Qualora l’importo delle
variazioni rientri nel limite stabilito al comma 12 dell’ 161 del D.P.R. 207/2010, la perizia di
variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza
rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle
quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010, è
condizionata tale accettazione.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di
cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs 163/2006.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R.
207/2010.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 132,
comma 1, del D.Lgs 163/2006 consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al
responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs 163/2006, il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua
non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda
necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni
di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di
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altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso
previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs 163/2006 la descrizione del
responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in
relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate
dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è
espresso sul progetto, qualora cmportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella
prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante
sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del
progetto.
Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non
prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs
163/2006 che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento
dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali
economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive
attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo.
Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che
non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in
materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, la stazione
appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell'accordo quadro, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i
variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale
applicazione del comma 6 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 163 del D.P.R.
207/2010, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi
lavori.
13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010, supera tale
limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di
dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie
determinazioni.
Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del
procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'accordo quadro è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a
titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del
D.Lgs 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi
dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs 163/2006.
Nel calcolo di cui al comma 14 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010 non sono tenuti in conto gli
aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali
variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e
non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs
163/2006, l’esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto
dell'accordo quadro, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute
omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010, modifiche tali da
produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso,
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comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del
corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma
riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa
riserva per l'ulteriore richiesta.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a
completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore
per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore
dei Lavori, sia disposti dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e
purché‚ sia contenuta entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro
dell'appalto, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a
giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti
apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque
giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che
pertanto ne sarà il solo responsabile.
ART. 34
PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o
in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera
e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti
in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreche' non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova
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gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 35
DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle
opere, alle persone e alle cose (art. 6-7 Cap. Gen.).
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e
per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà
denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello
dell'avvenimento (Art. 166 D.P.R. 207/2010.).
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito
verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola
zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra (Art. 166 D.P.R. 207/2010).
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature,
l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.
ART. 36
PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI
I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del
contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.
I lavori non previsti, per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, saranno valutati con
apposita perizia o eseguiti in economia, oppure eseguiti da terzi.
ART. 37
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di
provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, quando per
negligenza dell'Appaltatore stesso, o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni
contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dell'opera e la sua tempestiva esecuzione.
L'Amministrazione procederà nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di
cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
ART. 38
ANTICIPAZIONI ALL' APPALTATORE
In ordine alle leggi vigenti, non sarà concessa all’Appaltatore alcuna anticipazione.
ART. 39
PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI E DEGLI ONERI SICUREZZA
Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà
diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta
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l’importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto
una cifra netta di €.35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00). Sui pagamenti stessi
sarà operata la ritenuta dello 0.5% per infortuni.
All’appaltatore verranno altresì corrisposti gli oneri derivanti dalla sicurezza in
misura percentuale proporzionale all’ammontare del S.A.L. emesso, rapportato
all’importo contrattuale complessivo. Su tale somma non verrà applicato né il ribasso d’asta né
la ritenuta del 0,5% per infortuni. Il pagamento sarà comunque evidenziato e differenziato da
quello dei lavori ed opere.
Secondo quanto previsto dall’art.30 del Capitolato Generale e dall’art. 133 D. Lgs. 163/06,
qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal capitolato speciale che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, non darà diritto all’Impresa di sospendere e rallentare i lavori, né di
chiedere la risoluzione del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi
legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica , fermo restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione della stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
L’interesse annuo che verrà riconosciuto all’Impresa per somme anticipate, di cui all’art. 133 D.
Lgs. 163/06, è l’interesse legale e moratorio nella misura accertata annualmente con decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica.
La valutazione delle forniture al fine dei pagamenti in acconto sarà fatta al prezzo di elenco a
piè d’opera (con riferimento all’elenco prezzi) per il 50% degli elementi depositati
provvisoriamente in cantiere.
I pagamenti in acconto saranno regolamentati secondo quanto previsto nell’art. 141 del DPR
n° 207/2010.
Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del
Procedimento emette, entro i successivi 15 (quindici) giorni, il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ……………………" con l'indicazione
della data.
L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi giorni 30
(trenta), mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore
può chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma. Il
Responsabile del Procedimento valuta l’opportunità di accogliere tale richiesta entro 15 giorni.
Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni
per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.
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Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli
ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.
Dall’importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso
contrattuale:
a)
la ritenuta dello 0.50% di cui all’art. 7 del Capitolato Generale;
b)
l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali
crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro
motivo, nonché la penalità in cui l’Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.
Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29
del Capitolato Generale del Ministero LL.PP.
Dopo l’ultimazione dei lavori sarà rilasciata l’ultima rata di acconto qualunque sia l’ammontare
della somma, PREVIA ACQUISIZIONE DI TUTTI LE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE
LAVORAZIONI ESEGUITE CHE L’IMPRESA DOVRA’ FORNIRE.
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CAPO V
DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. 40
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno scrupolosamente le prescrizioni delle
singole voci dell'allegato elenco dei prezzi unitari, nonché le ulteriori disposizioni che saranno
impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
ART. 41
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163 del DPR
207/2010. Qualora le lavorazioni per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi fossero
previste nel prezziario ufficiale della R.A.S. verranno applicati i prezzi dello stesso prezziario
attualmente in vigore.
ART. 42
DOCUMENTI CONTABILI.
Ai sensi dell’art. 181 del DPR 207/2010. Elenco dei documenti amministrativi e contabili
dell’accordo quadro sono i seguenti:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale
e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di
contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.
I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati dal responsabile del
procedimento.
ART. 43
TENUTA DEI DOCUMENTI.
Il giornale dei lavori (art.182 del DPR 207/2010) è tenuto da un assistente del direttore dei
lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le
lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione
dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul
giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere
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utili. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del
responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile
del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le
contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con
la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
Il libretto delle misure (art.183 del DPR 207/2010) contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni
che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue
varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di
medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti
saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie
seguendo i metodi della geometria.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.
Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata,
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle
misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.
Annotazione dei lavori a corpo (art.184 del DPR 207/2010) I lavori a corpo sono annotati
su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per
ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che
è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata
eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte
da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne
l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le
aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione
contrattuale.
Modalità della misurazione dei lavori (art.185 del DPR 207/2010) La tenuta dei libretti
delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare
la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve
verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti
o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. L'esecutore è invitato ad intervenire
alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore
dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni,
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possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o
dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come
allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del
libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse
lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Lavori e somministrazioni su fatture (art.186 del DPR 207/2010) Le lavorazioni e le
somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle
necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano
state interamente soddisfatte e quietanzate.
Liste settimanali delle somministrazioni (art.187 del DPR 207/2010) Le giornate di operai,
di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore sono annotate
dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite,
nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana,
nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste
eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente
preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 179, comma 1, secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilità le
apposite disposizioni di cui all'articolo 192 del DPR 207/2010.
Forma del registro di contabilità (art.188 del DPR 207/2010) Le annotazioni delle
lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro
le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del
procedimento e dall'esecutore. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi
speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189
del DPR 207/2010. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal
personale da lui designato. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza
possono avere uno speciale registro separato. Nel caso di tenuta informatica del registro di
contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento
e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.
Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità (art.189 del DPR
207/2010) Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore
sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalità di
contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando
per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le
domande che l'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel
modo indicato dall'articolo 190 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede
con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel
caso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 190, comma 5, del
DPR 207/2010
Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità (art.190 del DPR 207/2010)
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
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perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette
di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro, nel termine di cui
sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
Forma e contenuto delle riserve (art.191 del DPR 207/2010) L'esecutore, è sempre tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano
dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Titoli speciali di spesa (art.192 del DPR 207/2010) Per le giornate di operai e dei mezzi
d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. Le fatture ed i titoli di
spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili,
sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto. La trascrizione delle fatture in contabilità si
fa per semplice sunto.
Sommario del registro (art.193 del DPR 207/2010) Nel caso di lavori a misura, ciascuna
partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e
di perizia. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo
schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo
contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità
di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della
rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
Stato di avanzamento lavori (art.194 del DPR 207/2010) Quando, in relazione alle modalità
specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei
lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono
riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino
ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
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estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 163 del DPR 207/2010. Lo stato di
avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando
quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati
nel sommario di cui all'articolo 193 del DPR 207/2010. Quando ricorrano le condizioni di cui
agli articoli 186 e 190, comma 6, del DPR 207/2010 e sempre che i libretti delle misure siano
stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità
del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
Certificato per pagamento di rate (art.195 del DPR 207/2010) Quando per l'ammontare
delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di
acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato
d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in
originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. Ogni certificato di
pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di
esecuzione dei lavori (art.196 del DPR 207/2010) Le casse edili, in base all'accordo di livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei
lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al
singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità
della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e) del DPR 207/2010.
Conto finale dei lavori (art.200 del DPR 207/2010) Il direttore dei lavori compila il conto
finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo
stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa
documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e
la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle
relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di
contabilità);
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n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
ART. 44
COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE
Il DPR 207/2010 definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato
il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i
casi, individuati dallo stesso
DPR 207/2010, di particolare complessità dell'opera da
collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo DPR 207/2010
definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la
misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di
redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare
esecuzione.
Il DPR 207/2010 definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
Per tutti i lavori oggetto del D.Lgs. 163/2006 è redatto un certificato di collaudo secondo le
modalità previste dal DPR 207/2010. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà
del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli
stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati
dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare
parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna
funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
Il DPR 207/2010 prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
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Salvo quanto disposto dall' dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile, l'appaltatore risponde
per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni
da quando gli verrà presentato (art. 233 D.P.R. 207/2010).
Il Collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si
tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e
che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia
entro i limiti delle spese approvate (art.1666 Codice Civile) e comunque secondo le procedure
e i vincoli di cui al DPR 207/2010. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione la cartografia
con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera e fino al confine del lotto prima
dell'approvazione del collaudo, nonché‚ la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo
carico.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le certificazioni, nullaosta, collaudi di legge ai fini
dell’agibilità finale dell’opera.
ART. 45
PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA.
L'opera deve essere consegnata all'Amministrazione a cura dell'Appaltatore, sul quale graverà
l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177
c.c.).
L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione,
anche parziale, dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare,
consistente nella redazione di un certificato di collaudo provvisorio integrato da un verbale di
constatazione e consistenza delle opere: in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio
definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere.
Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di
parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà alla collaudazione
parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le
garanzie di cui agli artt. 1667 e1669 del c.c.
ART. 46
GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente
collegati e annessi si estenderà per due anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni
caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della
funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di
finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio1988 n. 224).
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni
conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
ART. 47
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del accordo quadro prima della sua naturale
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scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.
L’ accordo quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata
dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo
o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a tre giorni decorrenti dalla data di
affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa
delle norme sul subappalto;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo
131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
d) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento;
e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del
Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o
pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto;
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113
del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l’Impresa
cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale del Accordo quadro
medesimo.
l) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a
compimento i lavori già ordinati in essere alla data in cui è dichiarata.
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o
più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il
contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun
compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche si applicherenno le norme di legge.
ART. 48
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali
controversie che insorgessero tra l’Ente Appaltante e l’Impresa Appaltatrice dovranno essere
risolte per via amministrativa ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 163/2006 o sottoposte ad un
previo tentativo di accordo bonario come previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario possono essere deferite agli organi di
giurisdizione ordinaria competente per territorio.
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ART 49
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l’Impresa dovrà predisporre le opere
atte a proteggere e mantenere la regolare continuità dei passaggi da e verso il porto e ad altre
aree ritenute necessarie dalla DL, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, fibre ottiche,
dei corsi d’acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare
esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti
dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.
L’Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in
speciale modo negli scavi e nelle opere in elevazione, sia garantita l’incolumità delle persone e
non derivino danni alle cose.
L’Impresa accetta che l’Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche
maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l’Impresa unica e
piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando
l’Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità .
L’Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie,
concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti e si riconosce unica e
diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi
dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla
sicurezza dell’esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle
acque.
Art. 50
VERIFICHE E PROVE SPERIMENTALI
Le verifiche e le prove da eseguirsi sui materiali o sugli impianti, si devono effettuare
durante l'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori. La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono
essere eseguite dalla Direzione Lavori in contradditorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei
risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da
eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni del presente
Capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo avere accertato, facendone
esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della ditta assuntrice sono state
eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. S'intende che,
nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta assuntrice
rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il
collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
33
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CAPO VI
QUALITÀ' DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE
ART. 51
MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località
che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, alla cui approvazione dovranno essere sottoposti, siano riconosciuti di buona qualità' e
rispondano compiutamente ed esattamente ai requisiti richiesti in progetto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all’incremento dei prezzi pattuiti. La previsione dei luoghi di provenienza di alcuni materiali,
manufatti, attrezzature o impianti, indicati nella documentazione tecnica, allegata al contratto,
assicurano standard ottimali di qualità, rapportata all’importanza dell’opera pubblica in
questione; il Direttore dei Lavori può comunque, prescrivere luoghi di provenienza diversi, ove
ricorrano ragioni di necessità o convenienza per gli scopi programmati. Le specifiche e le
caratteristiche richieste per i materiali non indicati nel presente Capo dovranno essere quelle
contenute e descritte nell’Elenco Prezzi che qui si richiamano per farne parte integrante.
I requisiti di alcuni materiali sono indicati negli articoli seguenti. Nel caso di prodotti industriali
la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
ART. 52
ACQUA, CALCE, LEGANTI
Acqua: L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in
cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta
all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche
con produzione di sostanze pericolose. In merito si veda l’allegato I del D.M. 9 gennaio 1996.
Calci aeree – Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al
momento dell’esecuzione dei lavori. In base alla Legge 16 novembre 1939, n. 2231 “Norme
per l’accettazione delle calci”, Capo I, le calci aeree si dividono in:
a)
calce grassa in zolle, di colore bianco: è il prodotto della cottura di calcari di adatta
composizione morfologica e chimica;
b)
calce magra in zolle: è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione
chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera
a);
c)
calce idrata, in polvere: è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette,
fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO.
Per le calci aere devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono
espresse percentualmente in peso.
CALCI AEREE
Calce grassa in zolle
Calce magra in zolle
Calce idrata in
polvere
Fiore di calce
Contenuto in
CaO + MgO
94%
94%
91%
Contenuto in umidità
3%
Contenuto in
carboni e impurità
6%
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Calce idrata da
Costruzione
82%
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6%
3%
e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI AEREE
Calce grassa in zolle
Calce magra in zolle
Calce idrata in
polvere
Rendimento in
Residuo al vaglio da Residuo al vaglio da
grassello
900 maglie/cmq
4900 maglie/cmq
2,5 mc/tonn
1,5 mc/tonn
Fiore di calce
1%
5%
Calce da costruzione
2%
Prova di stabilità
di volume
Sì
15%
Sì
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura
uniforme, non bruciata né vitrea, né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che,
mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del
5%, dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà
usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità
necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità.
Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole
o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli
intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle
murature da almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o
con altro sistema idoneo, ma mai a getto.
Calci idrauliche e cementi
Le calci idrauliche si dividono in:
a)
calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il
prodotto cotti risulti di facile spegnimento;
b)
rispettivamente calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in
polvere: prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed
omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e
stagionatura;
c)
calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di
pozzolana e calce aerea idratata;
d)
cace idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica
d’alto forno granulata e di calce aerea idratata.
L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:
CALCI IDRAULICHE
Perdita al Contenuto in
Fuoco
MgO
Calce idraulica naturale in
10%
5%
zolle
Calce idraulica naturale o
5%
articiciale in polvere
5%
Calce eminentemente
idraulica o artificiale in
polvere
Calce idraulica artifi-ciale
5%
pozzolanica in polvere
Calce idraulica artificiale
5%
5%
siderurgica in polvere
Contenuto in
Carbonati
10%
Rapporto di
costituzione
Contenuto in
MnO
Residuo
Insolubile
5%
2,5%
10%
10%
10%
1,5%
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Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI IDRAULICHE IN
POLVERE
Calce idraulica naturale o
artificiale in polvere
Calce eminentemente
idraulica naturale o artificiale
Calce idraulica artificiale
pozzolanica
Calce idraulica artificiale
siderurgica
Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3
tolleranza del 10%
Resistenza a trazione dopo 28 Resistenza a compressione
giorni di stagionatura
dopo 28 giorni di
stagionatura
5 kg/cmq
10 kg/cmq
Prova di stabilità del volume
Sì
10kg/cmq
100 kg/cmq
Sì
10 kg/cmq
100 kg/cmq
Sì
10 kg/cmq
100 kg/cmq
Sì
È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione
in autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
1.
lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2%
e sul setaccio da 4 900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
2.
iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle
8 alle 48 ore del medesimo;
3.
essere di composizione omogenea, costante e di buona stagionatura.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:
inizio presa: non prima di un’ora;
termine presa: non dopo 48 ore.
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione,
finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e al D.M. 31 agosto 1972 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda la composizione, specificazione e criteri di conformità per i
cementi comuni, si farà riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che
recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197.
Ai sensi della Legge 26 maggio 1965, n. 595, e successive modifiche, i cementi si
dividono in:
A. Cementi
a.
Cemento Portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente
essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidride dosata nella
quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
b.
Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker
Portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di
gesso o di anidride necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c.
Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker
portland e di loppa basica granulata d’alto forno, con la quantità di gesso o anidride necessaria
per regolarizzare il processo di idratazione.
B. Cemento alluminoso
Prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati
idraulici di calcio.
C. Cementi per sbarramenti di ritenuta
Cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano particolari valori minimi di
resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione è
soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363.
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D. Agglomerati cementizi
Per agglomerati cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze
fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi
normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi:
1.
a lenta presa;
2.
a rapida presa.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela
metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo
superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo
superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di
maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).
In base all’art. 5 del R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve
esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per
i leganti idraulici in vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere
assoggettato a prove supplementari.
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba
impiegarsi immediatamente nei lavori, curando – tra l’altro – che i locali nei quali esso viene
depositato siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in
cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità
L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve
essere non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o
pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da
ottenere la massima compattezza.
Il preventivo controllo si deve, di regola, eseguire con analisi granulometria o con
misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizia normale, armato e precompresso, devono essere previamente
controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento C.N.R.-I.C.I.T.E. del “Servizio di
controllo e certificazione dei cementi” allegato al decreto 9 marzo 1988, n. 126 (rapporto n.
720314/265 del 14 marzo 1972).
I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale,
secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti
limiti di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%.
CEMENTI NORMALI E AD ALTA
RESISTENZA
Resistenza a flessione
Dopo 24
ore
kg/cm2
Dopo 3
giorni
kg/cm2
Resistenza a compressione
Dopo 7 Dopo 28 Dopo 24 Dopo 3 Dopo 7 Dopo 28 Dopo
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
90
kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 giorni
kg/c
m2
40
60
175
325
-
Normale
-
-
Ad alta resistenza
-
40
60
70
-
175
325
425
-
40
60
-
80
175
325
-
525
-
175
60
-
80
175
325
-
525
-
-
-
-
-
-
-
-
225
350
Ad
alta
resistenza
indurimento
CEMENTO ALLUMINOSO
CEMENTI PER
RITENUTA
e
rapido
SBARRAMENTI
DI
I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse
percentualmente in peso:
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CEMENTI
Perdita
NORMALI E AD
al fuoco
ALTA RESISTENZA
E CEMENTI PER
SBARRAMENTI DI
RITENUTA
Portland
Normale
<5
Ad alta resistenza <5
Ad alta resistenza <5
e rapido
indurimento
Pozzolanico
Normale
<7
Ad alta resistenza <7
Ad alta resistenza <7
e
rapido
indurimento
D’alto forno
Normale
<5
Ad alta resistenza <5
Ad alta resistenza <5
e
rapido
indurimento
CEMENTO
Normale
<5
ALLUMINOSO
Ad alta resistenza <5
Ad alta resistenza <5
e
rapido
indurimento
AGGLOMERA-TO
-CEMENTIZIO
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Residuo Contenuto Contenut Risultato
Contenuto Contenuto
insolubile di SO3
o di MgO positivo
del di zolfo da di Al2O3
saggio
di solfuri
pozzolanicità
<3
<3
<3
<3,5
<4
<4
<4
<4
<4
<16
<16
<16
<3,5
<4
<4
<3*
<3*
<3*
<3
<3
<3
<3,5
<4
<4
<7**
<7**
<7**
<3
<3
<3
<3
--
----
----
----
----
----
----
<2
<2
<2
----
<3
--
<2
<35
<3
<3
<3
<3
---
<2
<2
<35
<35
<3,5
<4
--
--
--
Sì
Sì
Sì
[*] solubile in Hcl
[**] È ammesso per il cemento d’alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%
purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2).
Il clinker di cemento Portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione
a quella definita per il cemento Portland.
I cementi d’alto forno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di
espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:
INIZIO PRESA
CEMENTI NORMALI E AD RESISTENZA
Non prima di 30 minuti
CEMENTO ALLUMINOSO
Non prima di 30 minuti
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA Non prima di 45 minuti
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA Non prima di 45 minuti
AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA Almeno 1 minuto
TERMINE PRESA
Non dopo 12 ore
Non dopo 10 ore
Non dopo 12 ore
Non dopo 12 ore
Al più 30 minuti
Il D.M. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di
cui alla norma UNI-ENV 1971/1 e quelli indicati nelle norme italiane previdenti.
ENV 197/1
Cemento Portland (CEM I)
Norme italiane (art. 2 Legge 595/1965 e D.M.
attuativi
Cemento Portland
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Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM
II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V;
CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM
II/B-L; CEM II/A-M)
Cemento d’altoforno (CEM III/A; CEM III/B; Cemento
CEM III/C)
Cemento Portland composito (CEM II/B-S)
Cemento pozzolanico (CEM IV/A; CEM IV/B)
Cemento
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P;
CEM II/B-Q)
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/BV; CEM II/B-W)
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM
II/B-T)
Cemento Portland composito (CEM II/B-M)
Cemento
Cemento
Cemento
Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)
Cemento
Cemento
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d’altoforno
pozzolanico
d’alto forno*
pozzolanico*
Portland*
d’alto forno*
pozzolanico*
[*] in funzione della composizione del cemento
Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a
compressione a 28 giorni di cui all’art. 1 del D.M. 3 giugno 1968.
I cementi, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
a)
in sacchi sigillati;
b)
in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione;
c)
alla rinfusa:
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50
chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo
indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del
legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale
saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
a.
la qualità del legante;
b.
lo stabilimento produttore;
c.
la quantità d’acqua per la malta normale;
d.
le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei
provini.
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono
essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi
caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione, se l’imballaggio fosse comunque
manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la quantità degli stessi dovranno essere
dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione
subito dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo
degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o
dall’umidità.
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d) – Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti
prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 3 successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine
vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire
anche sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido
basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo
di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione.
Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole
energia.
Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti
resistenze con la tolleranza del 10%.
Composizione della malta normale
Resistenza a trazione Resistenza a pressione (su
malta normale) dopo 28
(su malta normale)
giorni
dopo 28 giorni
POZZOLANE
5 kg/cm2
25 kg/cm2
tre parti in peso del materiale da provare
ENERGICHE
una parte in peso di calce normale
dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido
non deve lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di
Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola
volta dall’altezza di mm 30
POZZOLANE DI
3 kg/cm2
12 kg/cm2
Tre parti in peso di pozzolana
DEBOLE ENERGIA
Una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido
non deve lasciar penetrare più di mm 10 l’ago di
Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola
volta dall’altezza di mm 30
La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da
sostanze eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento
pozzolanico non deve superare mm 5.
e) – Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato
in locali coperti e ben riparati dall’umidità.
L’uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
I gessi si dividono in:
TIPO
Gesso comune
Gesso da stucco
Gesso da forma
(scagliola)
DUREZZA MASSIMA
60% di acqua in volume
60% di acqua in volume
70% di acqua in volume
RESISTENZA ALLA TRAZIONE
(dopo 3 giorni)
15 kg/cm2
20 kg/cm2
20 kg/cm2
RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (dopo 3
giorni)
40 kg/cm2
40 kg/cm2
ART. 53
INERTI NORMALI E SPECIALI
(sabbia, ghiaia e pietrisco, perlite, vermiculite, polistirene, argilla espansa)
Inerti ed aggregati
In base al D.M. 9 gennaio 1996, allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose, di gesso ecc. in proporzioni nocive all’indurimento del
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conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume,
a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alla preferenze di
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed
elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometria, per assicurare il
massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico
assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza
minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti,
in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Sabbia
In base al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, Capo II, la sabbia naturale o artificiale dovrà
risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze
terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere schricciolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere
materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con
acqua dolce, qualora sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso
un vaglio di fori circolari del diametro:
di 2 mm se si tratta di lavori di muratura in genere;
di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà
definita con i criteri indicati nell’allegato I del D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed
integrazioni, sui requisiti di accettazione di cementi.
In base a tale decreto la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli
tondeggianti, di origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del
Lago, la cui distribuzione granulometria deve essere contenuta nel fuso granulometrico
individuato dalla tabella seguente:
Designazione della tela
2,00
1,70
1,00
0,50
UNI
UNI
UNI
UNI
2331
2331
2331
2331
Luce netta (in mm)
2,00
1,70
1,00
0,50
Residuo cumulativo (percentuale in
peso)
0
5±5
33 ± 5
67 ± 5
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0,15 UNI 2331
0,08 UNI 2331
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0,15
0,08
88 ± 5
98 ± 2
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato
su un campione di 100 g.
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la
quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovrà avere lle qualità stabilite dal
D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche”.
Ghiaia e pietrisco
Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi
valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata
da elementi reistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose,
organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce; qualora ciò sia necessario per eliminare le
materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco, questo deve provenire dalla frantumazione di
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gassosa né
geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da
elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce; qualora ciò sia necessario per eliminare
materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
•
di cm 5 se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno,
piedritti,
rivestimenti di scarpe e simili;
•
di cm 4 se si tratta di volti di getto;
•
di cm 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato o a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti o in lavori
in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quanto
l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta,
non geliva e di resistenza accertata.
Pomice
La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, dovrà
essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei.
Il peso specifico apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3.
Perlite espansa
Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensione variabile da 0 a 5 mm di
diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà essere
incombustibile ed imputrescibile.
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Il peso specifico apparente della perlite espansa è compreso tra i 160 ed i 120 kg/m3.
Vermiculite espansa
Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensione variabile da 0 a 12 mm di
diametro, completamente esente da ogni tipo di impurità e dovrà essere incombustibile ed
imputrescibile.
Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a
seconda della granulometria.
Polistirene espanso
Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensione variabile da 2 a 6 mm di
diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovrà essere inattaccabile da
muffe, batteri, insetti e resistere all’invecchiamento.
Il peso specifico apparente del polistirene espanso è compreso tra i 10 ed i 12 kg/m3 a seconda
della granulometria.
Argilla espansa
Si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e vetrificata,
con una dura e resistente scorza esterna.
In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e
scisti di argilla espansa si chiede:
•
nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con
esclusione di frazioni granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;
•
nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati
come sopra indicato.
Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali
attivi, organici,ì o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati e deve
conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare
sull’acqua senza assorbirla.
Il peso specifico dell’argilla espansa è compreso tra i 350 ed i 530 kg/m3 a seconda della
granulometria.
ART. 54
PIETRE NATURALI E MARMI
Pietre naturali – le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro,
dovranno essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da
screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte
al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionato all’entità della sollecitazione cui
saranno soggette e devono essere efficacemente aderenti alle malte.
Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili
all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno
avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla
percussione e di perfetta lavorabilità.
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e
facilmente friabile.
L’ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme, le
lastre dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa ed esenti da inclusioni e venature.
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Pietra da taglio – la pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma
e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata secondo le prescrizioni che verranno impartite
dalla Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi:
a.
a grana grossa se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della
martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti;
b.
a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;
c.
a grana mezza fina se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti
mezzani;
d.
a grana fina se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio
della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il
giunto fra concio e concio non superi la larghezza di 5 mm per la pietra a grana
ordinaria e di 3 mm per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di
congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non
saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in
mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e
l’Impresa dovrà sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si
verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo.
Marmi – i marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie,
brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l’omogeneità e la solidità.
Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono
presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.
Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta
dall’opera stessa, con congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste
a pelle liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti,
con la superficie vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.
ART. 55
PIETRE ARTIFICIALI
La pietra artificiale, ad imitazione della pietra naturale, sarà costituita da conglomerato
cementizia, formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato e graniglia
della stessa pietra naturale che si intende imitare. Il conglomerato così formato sarà gettato
entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.
Il nucleo sarà dosato con almeno q 3,5 di cemento Portland per ogni metro cubo di impasto e
con almeno q 4 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista,
che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per
uno spessore di cm 2 almeno, da impasto più ricco formato da cemento bianco, graniglia di
marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare.
Le stesse superfici saranno lavorate, dopo completo indurimento, in modo da presentare
struttura identica per apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale
imitata.inoltre la parte superficiale sarà gettata con dimensioni sovrabbondanti rispetto a
quelle definitive; queste ultime saranno poi ricavate asportando materia per mezzo di utensili
da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le massellature ed in generale le
aggiunte del materiale.
I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell’armatura dovrà
essere preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.
Per la posa in opera dei getti sopra descritti, valgono le stesse prescrizioni indicate per i
marmi.
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La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il
conglomerato soddisfi le seguenti condizioni:
•
inalterabilità agli agenti atmosferici;
•
resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/cm2 dopo 28 giorni;
•
le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui
cementi sia con azione immediata, sia con azione lenta e differita; non conterranno quindi né
acidi, né anilina, né gesso; non daranno aumento di volume durante la presa né successiva
sfioritura e saranno resistenti alla luce.
La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sarà formata da
rinzaffo ed arricciature in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori
e graniglia della stessa pietra naturale da imitare.
Quando tale strato deve essere sagomato per formare cornici, oltre che a soddisfare tutti i
requisiti sopra indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per
raggiungere la perfetta adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza
debitamente preparate, terse e lavate abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con
apposito ferro.
Le facce viste saranno ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di
scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riportati ecc.
ART. 56
MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI
Le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita
perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legame 0,5).
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 ± 2 °C.
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini è composto di: 450 g di legante; 225 g
di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
La distribuzione granulometria degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in
opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo
di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti indicazioni si potrà fare utile
riferimento alla norma UNI 9858 (maggio 1991).
In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e
dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione
dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
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a) Malta comune
calce spenta in pasta 0,25/0,40 m3
sabbia 0,85/1,00 m3
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
calce spenta in pasta 0,20/0,40 m3
sabbia 0,90/1,00 m3
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura)
calce spenta in pasta 0,35/0,4 m3
sabbia vagliata 0,800 m3
d) malta grossa di pozzolana
calce spenta in pasta 0,22 m3
pozzolana grezza 1,10 m3
e) malta mezzana di pozzolana
calce spenta in pasta 0,25 m3
pozzolana vagliata 1,10 m3
f) malta fina di pozzolana
calce spenta in pasta 0,28 m3
g) malta idraulica
calce idraulica da 3 a 5 q
sabbia 0,90 m
h) malta bastarda
malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3
aggiornamento cementizia a lenta presa 1,50 q
i) malta cementizia forte
cemento idraulico normale da 3 a 6 q
sabbia 1,00 m3
l) malta cementizia debole
agglomerato cementizia a lenta presa da 2,5 a 4 q
sabbia 1,00 m3
m) malta cementizia per intonaci
agglomerato cementizia a lenta presa 6,00 q
sabbia 1,00 m3
n) malta fine per intonaci
malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino
o) malta per stucchi
calce spenta in pasta 0,45 m3
polvere di marmo 0,90 m3
p) calcestruzzo idraulico di pozzolana
calce comune 0,15 m3
pozzolana 0,40 m3
pietrisco o ghiaia 0,80 m3
q) calcestruzzo in malta idraulica
calce idraulica da 1,5 a 3 q
sabbia 0,40 m3
pietrisco o ghiaia 0,80 m3
r) conglomerato cementizia per muri, fondazioni, sottofondi
cemento da 1,5 a 2,5 q
sabbia 0,40 m3
pietrisco o ghiaia 0,80 m3
s) conglomerato cementizia per strutture sottili
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cemento da 3 a 3,5 q
sabbia 0,40 m3
pietrisco o ghiaia 0,80 m3
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base
alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in
sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse,
della capacità prescritta dalla direzione dei Lavori che l’Impresa sarà in obbligo di provvedere e
mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal
calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente
e ben unita.
L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
La preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore con comando elettrico,
costituito essenzialmente:
•
da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi
mediante i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo
di miscelazione;
•
da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento
planetario attorno all’asse del recipiente.
•
Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:
VELOCITÂ
PALETTA MESCOLATRICE
MOVIMENTO PLANETARIO
Giri/minuto
Giri/minuto
Bassa
140 ± 5
65 ± 5
Alta
285 ± 10
125 ± 10
I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità
di rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare
le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di
lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine.
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
•
•
•
•
si versa l’acqua nel recipiente;
si aggiunge il legante;
si avvia il miscelatore a bassa velocità;
dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30
secondi;
•
si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;
•
si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
•
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una
spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1
minuto e 15 secondi;
•
si miscela ad alta velocità per 1 minuto.
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I materiali componenti le malte cementizia saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere
un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità
di acqua possibile, ma sufficiente rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune o idraulica, si formerà prima
l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua
possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni
elemento stia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per
tutta la superficie.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità
necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati di volta in volta e, per
quanto possibile, in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi
ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati
con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.
ART. 57
LATERIZI
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
l’accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e al D.M. 26 marzo 1980, allegato 7,
ed alle norme UNI vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942,
parte seconda).
Agli effetti del R.D. 16 novembre 1939, n. 2223 si intendono per laterizi materiali artificiali da
costruzione, formati di argilla, contenente quantità variabili di sabbia, di ossido di ferro, di
carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e
dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in
apposite fornaci.
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e
da altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa)
grana fine ed uniforme, dare al colpo di martello, suono chiaro, assorbire acqua per
immersione; asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto
l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline, non screpolarsi al fuoco; avere
resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso.
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta
compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.
Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:
a)
materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le
pianelle per pavimentazione ecc.;
b)
materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i
tabelloni, le forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista ecc.
c)
materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi
pezzi speciali.
I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere
solfati alcalini solubili in quantità tale da dare all’analisi oltre lo 0,5‰ di anidride solforica
(SO3).
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi di lunghezza doppia della
larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e
presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza allo
schiacciamento non inferiore a 140 kg/cm2.
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I mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tabelloni (UNI 2105; 2107/42) dovranno
pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm2 di superficie totale
presunta.
I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima
scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità
di sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno
avere colore uniforme per l’intera fornitura.
Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori.
Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato per centimetro di spessore.
ART. 58
MATERIALI FERROSI VARI
a) Materiali ferrosi
i materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità, essere privi di difetti,
scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono
inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine.
Sottoposti ad analisi chimica, devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati,
devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nelle norme di settore (Leggi, Decreti e
norme UNI e UNI EN) e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
Ferro – Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna,
privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità.
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno
strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Acciaio trafilato o dolce laminato – Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e
lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà
essere inoltre saldabile e non suscettibile di perdere la tempra; alla rottura dovrà presentare
struttura lucente e finemente granulare. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo e a caldo, senza
presentare screpolature o alterazioni, dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la
tempra.
Acciaio fuso in getto – L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Acciaio da cemento armato normale – in base al D.M. 9 gennaio 1996 viene imposto il
limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti di rotoli al fine di evitare
l’impiego di barre che, in conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un
decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche.
Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Acciaio da cemento armato precompresso – le prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1996 si
riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:
•
filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
•
barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di
elementi rettilinei;
49
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•
treccia: gruppi di 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale,
passo e senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
•
trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più tratti intorno ad un filo rettilineo
disposto secondo l’asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il
passo ed il senso di avvolgimento dell’elica sono uguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme, vengono
individuati mediante il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare
equipesante. Non è consentito l’uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature
pre-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono
individuate mediante il diametro nominale.
•
Ghisa – la ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, la frattura sarà
grigia, finemente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri
difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose.
I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI
4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in
base al seguente schema:
Luogo di utilizzo
Per carichi elevati in aree speciali
Per strade a circolazione normale
Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti
Per marciapiedi e parcheggi autovetture
Classe
E 600
D 400
C 250
Portata
T 60
T 40
T 25
B 125
T12,5
•
Trafilati, profilati, laminati – devono presentare alle eventuali prove di laboratorio,
previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a
quelle prescritte dalle norme per la loro accettazione, in particolare il ferro tondo per cemento
armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.
•
Il R.D. n. 2220 del 16 novembre 1939, Capo II, prescrive che l’armatura del
conglomerato è normalmente costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro
omogeneo) oppure con acciaio semi duro o acciaio duro, in barre tonde prive di
difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni di continuità.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:
a)
per l’acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50
kg/mm2, limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm2 allungamento di rottura non
inferiore al 20%.
Per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di
rottura compreso fra 37 e 45 kg/mm2 senza fissarne il limite inferiore di
snervamento.
b)
Per l’acciaio semi duro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm2,
limite di snervamento non inferiore a 27 kg/mm2 , allungamento di rottura non inferiore al
16%;
c)
Per l’acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm2,
limite di snervamento non inferiore a 31 kg/mm2 , allungamento di rottura non
inferiore al 14%;
Metalli vari – il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
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impiegare devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di
lavori a cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la
resistenza e la durata.
ART. 59
MATERIALI DIVERSI
a)
Asfalto naturale - l’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà in
pani, compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile ed il
suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 a 1205 kg.
b)
Bitume asfaltino – il bitume asfaltino proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto
naturale. Sarà molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame
minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.
c)
Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione
delle malte asfaltiche e degli asfalti colorati – i bitumi da spalmatura impiegati avranno di
norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti:
Salubrità
di Punto
Indice
di Penetrazione a Punto
penetrazione 25° C
rammolliment d’infiammabilit cloruro
à
carbonio
o
Dmm
(Cleveland)
%
°C
Tipo
0
(minimo)
0
(minimo)
40
(minimo)
55
°C
(minimo)
230
15
25
+1,5
2,5
35
20
65
80
230
230
in Volatilità
a Penetrazione a
di 136° C per 5 25°
C
del
ore
residuo
della
prova
di
volatilità
%
% del bitume
originario
(minimo)
(minimo)
(minimo)
99,5
0,3
75
99,5
99,5
0,3
0,3
75
75
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo
presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall’UNI.
Cartefeltro – questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre
qualitativamente equivalenti.
d)
Tipo
Peso a m2
Contenuto di:
Residuo
ceneri
Umidità
G
%
Lana
%
224
333
450
224-12
333-16
450-25
10
12
15
Cotone, juta e
altre fibre tessili
naturali
%
55
55
55
10
10
10
%
9
9
9
Carico di rottura
a trazione nel
senso
Potere di
longitudinale
assorbimento in
delle fibre su
olio di antracene
striscia di
%
15x180 mm2/kg
160
160
160
2,800
4,000
4,700
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti,
tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare
dall’UNI.
Cartonfeltro bitumato cilindrato – È costituito da cartafeltro impregnata a
saturazione di bitume in bagno a temperatura controllata.
e)
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Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativanete equivalenti.
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI
TIPO
Cartonfeltro tipo
PESO A METRO QUADRO DEL
CARTONFELTRO
G
Contenuto solubile in solfuro
di carbonio
Peso a m2
g
224
333
450
224
333
450
233
348
467
450
670
900
Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume,
presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi o altre irregolarità ed essere di colore
nero opaco.
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate
organi competenti in materia ed in particolare dall’UNI.
da
Cartonfeltro bitumato ricoperto – È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione
di bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali
bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scaglie di mica, sabbia
finissima, talco ecc.
Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti:
f)
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI
TIPO
PESO A METRO QUADRO DEL
CARTONFELTRO
G
Cartonfeltro tipo Contenuto solubile in
solfuro di carbonio
Peso a m2
g
224
333
450
224
333
450
660
875
1200
1100
1420
1850
La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume, lo strato di
rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di
protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici
debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità.
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri secondo le norme vigenti, tenendo
presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI.
Vetri e cristalli – i vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol
pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di
scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro
difetto.
h)
Materiali ceramici – i prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi
igienico-sanitari, rivestimento di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura
omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto
privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.
g)
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ART. 60
PRESENTAZIONE DEI CAMPIONARI
Prima dell'inizio dei lavori, od anche durante il loro svolgimento, l'Appaltatore, su richiesta della
D.L., sarà tenuto a presentare il campionario dei materiali di condotta, delle apparecchiature
ed accessori degli impianti, che intende impiegare, fornendo nel contempo tutte le notizie
sulle loro caratteristiche tecniche garantite; su richiesta presenterà campioni diversi per
ciascun tipo di apparecchiatura, prodotti dalla stessa o da diverse fabbriche. La D.L.
esprimerà la sua approvazione o richiederà le sostituzioni che riterrà necessarie con ordini di
servizio. I campioni accettati, debitamente contraddistinti e descritti in appositi elenchi
firmati dalle parti, resteranno depositati fino all'emissione del Certificato di ultimazione. In
caso di contestazione sulla corrispondenza dei materiali impiegati con i campioni, questi
ultimi verranno ancora trattenuti per essere consegnati al collaudatore. L'accettazione dei
campioni autorizza l'Appaltatore a montare i corrispondenti materiali, salvo il buon esito delle
prove preliminari, ma non lo esenta dall'obbligo di sostituire, a richiesta, quelli che, pur
essendo ad essi conformi, si rivelino, per qualunque motivo, inadeguati. Tutti gli apparecchi,
prima del loro montaggio in opera saranno sottoposti al controllo ed all'approvazione della
D.L., che potrà rifiutare se non corrispondessero ai campioni. Tutti i materiali e le
apparecchiature saranno garantiti per almeno due anni dalla data del collaudo e pertanto
verranno dall'Appaltatore sostituiti o riparati a semplice avviso, limitatamente ai guasti e difetti
attribuibili a cattiva qualità o non idoneo montaggio. Saranno rispettate le norme di
unificazione; sarà richiesto il marchio di qualità per tutti i materiali che lo usano; sarà richiesto
il marchio di fabbrica indelebilmente apposto sulle apparecchiature e in genere su tutti i
materiali. Tutte le apparecchiature soggette all'omologazione di Enti saranno consegnate in
opera con i relativi certificati di omologazione o prove al banco in originale; nel caso che i
materiali siano privi dei suddetti certificati non sarà consentita la posa in opera delle relative
apparecchiature. Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti in osservanza alle norme vigenti,
alla data dell'ordine, con relative varianti, completamenti ed integrazioni.
ART. 61
CALCESTRUZZI
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e
disposto a strati orizzontali di altezza da cm 20 a 30, su tutta l'estensione della parte di opera
che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello
spazio che deve contenerlo e nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera
entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a
ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della
battitura deve, per ogni strato di cm 30 di altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e
rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. Finito che sia il getto, e spianata
con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per
tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerà necessario. La dosatura dei calcestruzzi non
armati sarà quella prescritta nelle corrispondenti voci dell'Elenco dei Prezzi da adottare
secondo le indicazioni di progetto e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
ART. 62
OPERE IN CEMENTO ARMATO
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale lo Appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5/11/1971 n. 1086, nel D.M. 30/5/1974
nonché nel D.M. 26/3/1980, e D.M. 9 gennaio 1996 concernenti le opere stesse. Tutti i lavori in
cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da
un tecnico libero professionista iscritto all'albo e che l'Appaltatore dovrà presentare alla
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Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e
disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da parte della
Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun
modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla Direzione Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione,
l'Appaltatore stesso
rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto in rapporto con la loro
progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione, di conseguenza
egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura,
importanza e conseguenze essi potessero risultare.
ART. 63
OPERE IN LEGNAME
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme U.N.I.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e
fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature
sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che
non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di
alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano mozze
dalla sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno
essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba
uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del alto della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza aburno
né smussi di sorta.
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti devono essere lavorati con la massima cura
e precisione, secondo ogni buona regola d'arte e in conformità alle prescrizioni date dalla
Direzione Lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami devono avere la forma e le dimensioni
prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei
pezzi che devono essere uniti. Non e' tollerato alcun taglio in falso, ne zeppe o cunei, ne
qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le diverse parti componenti un'opera devono
essere fra loro collegate solidamente mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro,
fasciature di reggia od altro in conformità alle prescrizioni che saranno date.
ART. 64
OPERE IN FERRO
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di
forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori, con
particolare attenzione nelle saldature e bullonature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le
chiodature, ribaditure, etc., dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a
lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od inizi di
imperfezioni. L'Appaltatore sarà obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
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misure esatte delle diverse opere in ferro essendo egli responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. In particolare si prescrive per ringhiere,
inferriate esimili, che saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo.
ART. 65
PAVIMENTAZIONI
I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento,
mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno rispondere
alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.
Mattonelle, marmette e pietrini di cemento – le mattonelle, le marmette ed i
pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione e resistenti a compressione
meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani, non dovranno
presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed
uniformi.
TIPO DI
MATERIALE
SPESSORE
COMPLESSIVO
SPESSORE STRATO
SUPERFICIALE
MATERIALI COSTITUENTI LO SPESSORE
SUPERFICIALE
Mattonelle
Almeno mm 25
Almeno mm 7
Cemento colorato
Marmette
Almeno mm 25
Almeno mm 7
Impasto di cemento, sabbia, scaglie di marmo
Pietrini di
cemento
Almeno mm 30
Almeno mm 8
Cemento (la superficie sarà liscia, bugnata o
scanalata secondo il disegno prescritto
a)
Pietrini e mattonelle di terracotta greificate
Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto lo spessore,
inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli
vivi ed a superficie piana.
Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d’inchiostro, queste non
dovranno essere assorbite neanche in minima misura.
La forma, il colore e le dimensioni delle mattonelle saranno richieste dalla Direzione dei
Lavori.
b)
Graniglia per pavimenti alla veneziana
La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovrà corrispondere, per tipo e
granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di
impurità.
c)
Pezzami per pavimenti a bollettonato
I pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti da elementi dello
spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.
d)
Linoleum e rivestimenti in plastica
Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di
55
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discontinuità, strisciature, macchie e screpolature.
Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a Kg/mm di spessore.
Il peso verrà determinato sopra provini quadrati dei lato di cm 50 con pesature che
diano l’approssimazione di un grammo.
Esso dovrà essere stagionato per almeno 4 mesi.
Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e
compatta e dovrà essere garantito un perfetto collegamento fra i vari strati.
Un pezzo di tappeto di forma quadrata di cm 20 di lato dovrà potersi curvare col preparato in
fuori sopra un cilindro del diametro 10 x (s + 1) millimetri, dove s rappresenta lo spessore in
millimetri, senza che si formino fenditure e screpolature.
In base al suddetto R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 devono essere sottoposti alle prove di
resistenza i materiali appresso indicati:
pianelle comuni in argilla
1.
pianelle pressate ed arrotate di argilla
2.
mattonelle di cemento con o senza colorazione, a superficie levigata
3.
mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta
4.
marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata
5.
mattonelle greificate
6.
lastre e quadrelli di marmo o di altre pietre
7.
mattonelle d’asfalto o di altra materia cementata a caldo
Le condizioni di accettazione sono da determinarsi nei capitolati speciali, a seconda delle
applicazioni che devono farsi dei singoli materiali per pavimentazione.
Per i materiali qui appresso indicati sono di regola adottati nei capitolati speciali, nei riguardi
delle prove all’urto, alla flessione ed all’usura, i limiti di accettazione rispettivamente indicati
per ciascuno dei materiali medesimi.
INDICAZIONE DEL MATERIALE
COEFFICIENTE DI USURA AL
TRIBOMETRO
RESISTENZA
m/m
ALL’URTO
ALLA FLESSIONE
Kg/m
Kg/cmq
Pianelle comuni di argilla
0,20
25
15
Pianelle pressate ed arrotate di argilla
0,20
30
15
Mattonelle di cemento a superficie levigata
0,20
30
12
Mattonelle di cemento a superficie striata o
con impronta
0,25
30
12
Marmette e mattonelle a mosaico
0,20
40
10
Mattonelle greificate
0,20
50
4
-
10
-
-
6
-
-
4
0,40
30
15
Lastre e quadrelli di marmo o di altra pietra
(secondo la qualità della pietra)
-
- marmo saccaroide
- calcare compatto
- granito
Mattonelle di asfalto
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Art. 66
COLORI E VERNICI
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore
qualità.
Olio di lino cotto – l’olio di lino cotto sarà ben depurto, di colore assai chiaro e
perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio
minerale, olio di pesce ecc. non dovrà lasciare alcun deposito, né essere rancido e, disteso
sopra una lastra di vetro o di metalli, dovrà essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore.
Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all’1% ed alla temperatura di 15° C
presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
a)
Acqua ragia (essenza di trementina) – dovrà essere limpida, incolore, di odore
gradevole e volatilissima. La sua densità a 15° C sarà di 0,87.
b)
Biacca – la biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza
miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
c)
Bianco di zinco - il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita
da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né
più dell’1% di altre impurità; l’umidità non deve superare il 3%.
d)
Minio – sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l’alluminio (ossido di alluminio)
dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre
il 10% di sostanze estranee (solfato di bario ecc.).
e)
Latte di calce – il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca,
spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria
per evitare la tinta giallastra.
f)
Colori all’acqua, a colla o ad olio – le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a
colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostante eterogenee e dovranno venire
perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno
essere richieste in qualunque tonalità esistente.
g)
Vernici – le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di
trementina e gomme pure e di qualità scelta; discilte nell’olio di lino dovranno presentare una
superficie brillante.
È escluso l’impiego di gomme prodotte da distallazione.
Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
fornite nei loro recipienti originali chiusi.
h)
Encaustici – gli encaustica potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a
seconda dell’encaustico adottato, o nell’acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro o
nell’essenza di trementina.
ART. 67
RIVESTIMENTO DI PARETI
I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d'arte, con il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai
campioni che verranno volta a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.
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ART. 68
SOLAI
I laterizi dei solai di tipo misto in cemento armato, con funzione statica dovranno rispondere
alle prescrizioni delle leggi attualmente in vigore. In particolare devono:
1) Essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a
collegarsi tra di loro cosi' da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione
dall'uno all'altro elemento;
2) Ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio
quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due
materiali, ai fini della trasmissione degli sforzi di scorrimento;
3) Il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle pareti e delle
costolature non deve risultare inferiore a Kg 350 per cmq. e quello a trazione, dedotto con la
prova di flessione, non minore di Kg 50 per cmq.;
4) Qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di calcestruzzo che
abbia in ogni direzione spessore non minore di cm 2.
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come
ogni altra opera di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di
superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la
presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature
portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana,
nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo
prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e
laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece
compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con
tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a
quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da
calcestruzzo;
saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
ART. 69
INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo avere rimossa dai giunti delle murature la
malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature,
irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che
non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti
dall'appaltatore a sue spese. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno
tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico
dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno
spessore non inferiore a mm 15. Particolarmente per ogni tipo di intonaco si prescrive quanto
appresso:
a) Intonaco grezzo od arricciatura: Predisposte le fasce verticali, verrà applicato alle
murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si
applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola
o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza , sicché le pareti riescano per
quanto possibile regolari;
b) Intonaco comune o civile: Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si
distenderà su di esso un terzo strato di malta fina, che si conguaglierà con le fasce di
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guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e
disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione
di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolatura e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di
una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la
riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi
siano
ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
Art. 70
OPERE DA PITTORE
Qualunque tinteggiatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle
superfici, e precisamente da raschiature,
scrostature,
stuccature,
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorra per uguagliare le superfici medesime. Le
tinteggiature, se richiesto, dovranno essere anche eseguite con colori diversi su una stessa
parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola
d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non
sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso
fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Prima di iniziare le opere da pittore, l'impresa
ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni
dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di
ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere
l'approvazione
del
Direzione Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi
o macchie di tinte sulle opere finite, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente arrecati.
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a
quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla
mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E’ compresa
con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello
sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
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- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e
simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,
inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e
con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo
con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi
di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e
simili accessori.
Art. 71
TUBAZIONI E CANALI DI GRONDA
Tubazioni in genere – le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno
seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento di esse e con la necessità
dell’estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e
cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente
ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni ecc. inoltre quelle di scarico dovranno
permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni,
formazioni di depositi ed altri inconvenienti.
Le condutture interrate all’esterno dell’edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno
1 m sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell’interno dell’edificio dovranno, per quanto
possibile, mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno
(evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne)
anch’esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di
ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni ecc. e fissandole con adatti sostegni.
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a
seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate
prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell’Impresa, e nel caso che si
manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a
tutte spese di quest’ultima.
Così pure sarà a carico dell’Impresa la riparazione di qualsiasi perdita o altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e
sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.
Fissaggio delle tubazioni – tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e
sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da
garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma
con ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in
modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a 1
m.
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, o
su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo,
di gretonato, pietrisco ecc. che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte
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inferiore del tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali
da garantire il mantenimento delle tubazioni nell’esatta posizione stabilita.
Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo
particolare.
Tubi di ghisa – i tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di
fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera,
a richiesta della direzione dei Lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed
esternamente.
Tubi di acciaio – i tubi di acciaio (Mannesmann) dovranno essere trafilati e perfettamente
calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati, dovranno presentare una superficie ben
pulita e scevra da grumi, lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo,
di cui dovrà ricoprire ogni parte.
Tubi di acciaio per scarichi di impianti idrici – sanitari pluviali – fognature – detti tubi saranno
tipo Luck o simili, di acciaio laminato a freddo, di apposita qualità, saldato.
I tubi, a seconda dell’impiego per i quali sono destinati, dovranno essere delle lunghezze
maggiormente rispondenti alle normali esigenze applicative ed ai particolari problemi ricorrenti
nelle costruzioni edili in genere.
I tubi dovranno essere smaltati sia internamente che esternamente, con speciale smalto nero,
applicato a fuoco, in modo da garantire una sicura resistenza agli agenti atmosferici e da
rendere il tubo inattaccabile dalla corrosione di acque nere e liquidi industriali in genere.
I tubi smaltati a freddo dovranno essere usati esclusivamente per scarichi di acque piovane.
Tubi di ferro – saranno del tipo “saldato” o “trafilato” (Mannesmam) a seconda del tipo e
importanza della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di
canapa e mastice di manganese. I pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima
fabbricazione.
A richiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali)
dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a
caldo per evitare la volatizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere
ripristinata, sia pure con stagnatura, là dove essa sia venuta meno.
Tubi di grès – i materiali di grès devono essere di vero grès ceramico a struttura omogenea,
smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di
screpolature, di lavorazione accurata e con innesto a manicotto o bicchiere.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della lunghezza,
curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona
giunzione nel loro interno, e le estremità opposte saranno lavorate esternamente a
scannellatura.
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono
argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa a
mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame.
Lo smalto vetroso deve essere liscio, specialmente all’interno, aderire perfettamente con la
pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali
e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva
di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali impermeabili
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in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba più del 3,5%
in peso. Ogni tubo, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre
atmosfere.
Tubi di cemento – i tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente
rettilinei, a sezione interna, esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da
screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di
cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniformi. Il ghiaietto del calcestruzzo
dovrà essere così intimamente mescolato con la malta ed i grani dovranno rompersi sotto
l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull’orlo del tubo in opera della pasta di cemento
puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto attorno, con malta di cemento,
in modo da formare un anello di guarnizione
Tubi di ardesia artificiale – i tubi di ardesia artificiale dovranno possedere un’elevata resistenza
alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo e alle
intemperie, assoluta impermeabilità all’acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità al
calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche d’acqua per
almeno una settimana.
Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata da anelli di gomma, ovvero
calafata di canapa e successivamente colatura di boiacca semifluida da agglomerato
cementizia, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerato, estesa
sino all’orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovrà invece colare nei giunti malta
fluida di terra refrattaria e calce, in luogo della boiacca di agglomerante.
Tubi di cloruro di polivinile non plastificato - norme UNI n. 4464 e 4465 per i lavori nei quali è
previsto l’impiego di tubi di PVC n.p.; dovrà essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a
rispondere alle norme UNI precitate, dovranno essere muniti del “Marchio di conformità”
rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.
In materia si fa richiamo al D.M. 12 dicembre 1985 nella G.U. n. 61 del 14 marzo 1986
riguardante “Norme tecniche relative alla tubazioni”.
Tubi di piombo – i tubi di piombo dovranno essere di prima fusione.
Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro
risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno accuratamente lavorate col sego di
lardo e il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all’inglese).
Tubi di lamiera di ferro zincato – saranno eseguiti con lamiera di ferro zincato di peso non
inferiore a 4,5 kg/m2, con l’unione “ad aggraffatura” lungo la generatrice e giunzioni a libera
dilatazione (sovrapposizione di 5 cm).
Canali di gronda – potranno essere in lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e
dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione
dei Lavori.
ART. 72
INFISSI
1.
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio
di persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni
ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria
comprende: elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli
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stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per la
terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate
nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate)
queste devono comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.),
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e garantire la
tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le
prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al fuoco e resistenza a
sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, etc… Le prestazioni predette
dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei lavori potrà
procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
- mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta
(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche
costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in
particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta
esecuzione dei giunti, ecc…);
- mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione
quali tenuta all'acqua e all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potrà anche chiedere la
ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i
serramenti.
3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono
comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni
meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al
mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione,
ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.
a. Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante:
- il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti
ed i rivestimenti;
- il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori;
- il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni
resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente
influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre
prestazioni richieste.
b. Il Direttore dei lavori potrà, altresì, procedere all'accettazione della attestazione di
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in
mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati
dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
In ogni caso, l’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.
Nelle applicazioni di vetri su parapetti e rampe di scale occorre tenere presente quanto segue
in merito alla sicurezza contro il pericolo di caduta nel vuoto di persone. La norma UNI 7697
prescrive l’esclusivo impiego di lastre di sicurezza del tipo stratificato.
Sicurezza.
Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti i serramenti e/o facciate dovranno essere
concepiti in modo che:
- non vi siano parti taglienti e superfici abrasive che possano ferire nell’utilizzo normale gli
utenti o anche gli addetti delle operazioni di manutenzione - resistano ad operazioni errate (ma
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possibili) senza rottura di parti vetrate, fuoriuscita di materiali dalla loro sede, rottura di organi
di manovra e di bloccaggio ecc...
- Nei luoghi di lavoro, in accordo con le prescrizioni normative in materia di sicurezza può
essere inoltre prescritto di adottare vetri di sicurezza (UNI 5832 - UNI7697)
Caratteristiche della vetrazione.
La scelta della vetrazione deve essere fatta secondo criteri prestazionali per rispondere ai
requisiti di:
- risparmio energetico
- isolamento acustico
- controllo della radiazione solare
- sicurezza
Per ogni tipologia di serramento dovrà essere indicato il tipo di vetro richiesto, precisandone le
caratteristiche, lo spessore nominale, se vetro monolitico o vetrocamera l’eventuale colorazione
(chiaro - colorato - opaco) specificando il trattamento delle lastre esempio:
- riflettente
- basso emissivo
- pirolitico
- o altri tipi di coating
Altri eventuali aspetti prestazionali relativi all’irraggiamento dei vetri
- fattore solare
- fattore energetico
Deve essere specificato se le vetrazioni sono ordinate assieme ai serramenti.
Nel caso di ordine separato di vetri e serramenti, dovrà essere concordato con il fornitore dei
serramenti e/o facciate l’onere per la distinta misure vetri e l’eventuale posa in opera.
Pannelli.
I pannelli di tamponamento dovranno possedere caratteristiche meccaniche, acustiche e
termiche tali da garantire le prestazioni richieste per l’intero manufatto.
In particolare dovranno resistere agli urti in accordo con quanto previsto dalla normativa in
materia di sicurezza.
Pulizia dei serramenti e/o facciate.
Per una corretta pulizia dei serramenti e/o facciate si dovrà richiedere al fornitore le
caratteristiche dei prodotti da impiegare e le precauzioni da adottare in funzione del tipo di
finitura superficiale, per ottenere una pulizia ottimale delle superfici. Lo stesso può essere fatto
presso il fornitore dei vetri, in particolare per quelli con trattamenti sulle superfici esterne
accessibili.
Trattamenti.
a) Protezione mediante verniciatura.
La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983 ed essere del tipo
a polvere nel colore sarà scelto dalla D.L. su cartella RAL..
Prima della verniciatura, la superficie dei profili dovrà essere trattata con le seguenti operazioni
di pretrattamento in tunnel:
- sgrassaggio,
- lavaggio,
- decapaggio,
- lavaggio,
- cromatazione tipo giallo-oro,
- doppio lavaggio in acqua demineralizzata,
- passaggio in forno di asciugatura.
Successivamente dovranno venire applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina
automatica con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in
forno a 180° - 200° per la polimerizzazione della vernice (operazioni da eseguire secondo
schede tecniche del produttore vernice).
Le polveri utilizzate dovranno essere omologate QUALICOAT o GSB ed essere prodotte da
aziende certificate ISO 9000.
Lo spessore di verniciatura dovrà essere di almeno 60 micron.
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La ditta che eseguirà la verniciatura dovrà essere in possesso della licenza Qualicoat.
Il rivestimento applicato sulle superfici non dovrà presentare alcuna incisione che metta a nudo
il metallo.
L’aspetto delle superfici in vista dovrà essere uniforme sia nella tonalità di colore, sia nel grado
di brillantezza. Il rivestimento dovrà essere esente da graffi, rigonfiamenti, colature,
ondulazioni e altre imperfezioni superficiali visibili ad occhio nudo ad una distanza non inferiore
a 5 metri per le parti esterne e non inferiore a 3 metri per le parti interne.
Se fosse necessario assicurare una determinata brillantezza, i valori dovranno essere
concordati fra Committente e fornitore secondo la tabella che prevede 3 categorie
1 elevata brillantezza (lucido) gloss >80 con tolleranza ± 8 gloss
2 media brillantezza (semilucido) gloss da 30 a 80 con tolleranza ± 5 gloss
3 bassa brillantezza (opaco) gloss <30 con tolleranza ± 5 gloss
L’uniformità e la tonalità della colorazione dovranno essere concordati tra Committente e
fornitore mediante campionatura di riferimento.
b) Protezione mediante ossidazione anodica.
L’ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI10681 e verrà
eseguita sui profili con pretrattamento superficiale di tipo E2 (spazzolatura mediante scotch
brite).
Lo spessore di ossido anodico dovrà corrispondere alle norme UNI 5347-64, mentre per la
qualità del fissaggio dello strato di ossido anodico si farà riferimento alle UNI 3397-63.
I trattamenti dovranno essere garantiti con marchio di qualità (EURAS-EWAA) QUALANOD ed
essere eseguiti da azienda certificata ISO 9000.
I profili con parti in vista dovranno avere finitura Architettonico Spazzolato (ARS), mentre i
profili non in vista la finitura dovrà essere Architettonico Satinato Chimicamente (ARC).
Il tipo di colorazione e spessore di ossido anodico sarà a scelta della D.L.
I particolari anodizzati devono essere esenti da difetti visibili presenti nella superficie
significativa quando vengono esaminati da una distanza non inferiore a 5 metri per applicazioni
esterne, ed a 3 metri per applicazioni interne.
Le caratteristiche visive superficiali (uniformità d’aspetto, colorazione, eccetera.) dovranno
essere concordate tra Committente e Fornitore a mezzo di due campioni corrispondenti ai limiti
di tolleranza delle caratteristiche stesse nel caso di finiture anodizzate.
Tra diversi lotti di diverso materiale, o tra diverse forme dello stesso, si possono verificare
variazioni dell’aspetto e del colore sulla superficie anodizzata. Talvolta l’osservazione sotto
determinato angolo visivo evidenzia differenze di brillantezza, righe d’estrusione o altri difetti
visivi. Queste differenze non pregiudicano la qualità del rivestimento anodico.
I limiti in cui esse sono accettabili devono essere concordate tra Committente e Fornitore.
Bancali scossaline e raccordi in lamiera.
Se previsti a disegno, i serramenti dovranno essere completi di bancale in alluminio,
collegamenti laterali e superiori in alluminio verniciato o anodizzato dello stesso tipo e colore
dei serramenti (previa approvazione).
Lo spessore delle lattonerie dovrà essere conseguente al loro sviluppo comunque non inferiore
a 15/10. I sagomati dovranno essere montati in modo da non presentare viti o rivettature in
vista. Lo sviluppo delle lattonerie dovrà coprire interamente le parti murarie, con risvolti di
almeno 5 cm.
Qualora le parti esterne esposte alla pioggia avessero superfici piane superiori ai 20 cm
dovranno essere trattate con antirombo.
Controtelai.
I controtelai ove necessario dovranno essere in acciaio zincato, di sezione tubolare idonea,
completi di zanche o fori di fissaggio ogni 70-80 cm.
La posa dovrà essere eseguita rispettando i livelli e gli allineamenti concordati con la D.L.,
avendo cura che non venga alterata la regolarità dimensionale del manufatto.
Vetrazione
I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui
verranno montati. Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143-72 se non
specificamente indicati negli allegati.
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Nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 per il
rispetto della legge n° 224 del 24.05.8 8 concernente la responsabilità del produttore per
danno da prodotti difettosi.
I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti con
superfici complanari piane. Dovranno risultare conformi alle norme UNI 5832-72, 6123-75;
6486-75; 6487-75; 7142-72.
I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534-74, con l’impiego di
tasselli di adeguata durezza, a seconda della funzione portante o distanziale. I tasselli
dovranno garantire l’appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una
lunghezza idonea in base al peso da sopportare.
La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM o
Dutral opportunamente giuntate agli angoli.
La sigillatura tra le due lastre componenti la vetrata isolante dovrà essere effettuata mediante
una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica e una seconda barriera a base di
polimeri polisulfurici. Nel canalino distanziatore dovranno essere inseriti sali disidratanti con
setaccio molecolare di 3 Amstrong che lo dovranno riempire su tutto il perimetro.
Il produttore delle vetrate isolanti dovrà garantire la corrispondenza delle stesse a quanto
indicato nella norma UNI 10593/1/2/3/4 e di essere in possesso del marchio di qualità
Assovetro MQV.
I vetrocamera dovranno essere forniti di garanzia decennale contro la presenza di umidità
condensata all’interno delle lastre.
Se richiesti vetricamera a bassa emissività questi dovranno avere un K termico di 1,6 Wm2K e
intercapedine di 12 mm.
I vetri di sicurezza dovranno essere realizzati negli spessori indicati nell’elenco prezzi, composti
da due o più lastre di cristallo con interposizione di pellicola in PVB (Polivinilbutilrrale) dello
spessore da definire con la D.L.
4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono
essere realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve
comunque resistere, nel suo insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.)
ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a. Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;
– il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra;
– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono
sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b. Il Direttore dei lavori potrà, altresì, procedere all'accettazione mediante attestazione di
conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli
agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione
dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne
requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla norma UNI 8772.
ART. 73
IMPIANTI ELETTRICI
Ai sensi del Decreto Legge 37/2008, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a
regola d'arte, recante un marchio che ne attesti la conformità (per esempio UNI, CEI), ovvero
dovrà essere verificato che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di
uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica
Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
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Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante
l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle
di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto,
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua Italiana.
ART. 74
OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:
• scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
• apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e
strutture di calcestruzzo armato;
• muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e
porte ascensori;
• fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
• formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
• manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa
in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
• i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
• il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
• scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
• ponteggi di servizio interni ed esterni;
• le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla
base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e
riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
ART. 75
MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Impresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
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scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
ART. 76
NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante
il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè
anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
ART. 77
TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con
riferimento alla distanza.
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INDICE
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
Oggetto dell'accordo quadro
Ammontare dell'accordo quadro
Descrizione dei lavori e opere da eseguire
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
Variazione delle opere progettate
Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e opere a misura.
Invariabilità e revisione dei prezzi contrattuali.
CAPO II
NORME GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI, ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO
Art. 7 Responsabile del procedimento
Art. 8 Il direttore dei lavori
CAPO III
CONTRATTO
Art. 9 Osservanza del capitolato generale, del capitolato speciale, di leggi,
normative e regolamenti
Art. 9/BIS Applicazione della SA 8000
Art.10 Documenti che fanno parte del contratto
Art.11 Cauzione, garanzie e coperture assicurative
Art.12 Subappalto - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
Art.13 Oneri , obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Art.14 Spese relative alla sicurezza
Art.15 Trattamento retributivo dei lavoratori
Art.16 Tutela dei lavoratori
Art.17 Responsabilità dell’appaltatore
Art.18 Domicilio dell’appaltatore
Art.19 Persone che possono riscuotere
CAPO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 20 Rappresentante dell’appaltatore
Art .21 Direttore tecnico del cantiere
Art. 22 Consegna dei lavori
Art. 23 Proprietà dei materiali di recupero e scavo
Art. 24 Rinvenimenti fortuiti
Art. 25 Inizio e andamento dei lavori
Art. 26 Orario di lavoro
Art. 27 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali
Art. 28 Presentazione del campionario e prove di laboratorio
Art. 29 Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 30 Proroghe
Art. 31 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penale per ritardo
Art. 32 Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori
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33
34
35
36
37
38
39
Varianti in corso d’opera
Perizie di variante e suppletive
Danni di forza maggiore
Prezzo dei lavori non previsti
Risoluzione del contratto
Anticipazione all’appaltatore
Pagamenti in acconto dei lavori e degli oneri sicurezza
CAPO V
DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L’APPALTO
Art. 40 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Art. 41 Lavori eventuali non previsti
Art. 42 Documenti contabili
Art. 43 Tenuta dei documenti
Art. 44 Collaudo o Regolare Esecuzione
Art. 45 Presa in consegna e utilizzo dell’opera
Art. 46 Garanzia e vizi e difformità dell’opera
Art. 47 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento
Art. 48 Definizione delle controversie
Art. 49 Obblighi e responsabilità verso terzi
Art. 50 Verifiche e prove sperimentali
CAPO VI
QUALITA' DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE
Art. 51 Materiali in genere
Art. 52 Acqua, calce, leganti
Art. 53 Inerti normali e speciali
Art. 54 Pietre Naturali e Marmi
Art. 55 Pietre Artificiali
Art. 56 Malte, calcestruzzi e conglomerati
Art. 57 Laterizi
Art. 58 Materiali ferrosi vari
Art. 59 Materiali diversi
Art. 60 Presentazione dei Campionari
Art. 61 Calcestruzzi
Art. 62 Opere in cemento armato
Art. 63 Opere in legname
Art. 64 Opere in ferro
Art. 65 Pavimentazioni
Art. 66 Colori e vernici
Art. 67 Rivestimento di pareti
Art. 68 Solai
Art. 69 Intonaci
Art. 70 Opere da pittore
Art. 71 Tubazioni e canali di gronda
Art. 72 Infissi
Art. 73 Impianti Elettrici
Art. 74 Opere di assistenza agli impianti
Art. 75 Manodopera
Art. 76 Noleggi
Art. 77 Trasporti
70
Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Mario Mossa il 14/11/2012 10:40:44 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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