Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE. ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO L’accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per i lavori di Manutenzione ORDINARIA degli Impianti Sportivi Comunali. ART. 2 AMMONTARE DELL' ACCORDO QUADRO L'importo complessivo dei lavori e opere A MISURA compresi nell’accordo quadro ammonta, a Euro 347.575,00 (diconsi euro trecentoquarantasettemilacinquecentosettantacinque/00) oltre a Euro 10.425,00 (diconsi euro diecimilaquattrocentoventicinque/00) per oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Per la valutazione dei lavori e degli oneri per la sicurezza, entrambi previsti a misura, saranno applicati i prezzi unitari dei rispettivi elenchi. Gli oneri della sicurezza saranno valutati senza l’applicazione del ribasso d’asta, sulla base di un computo metrico predisposto per ogni singolo intervento. ART. 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI E OPERE DA ESEGUIRE I lavori che formano oggetto dell'accordo quadro comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che devono essere eseguiti per conservare gli impianti sportivi e i fabbricati di pertinenza in ottimo stato e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza le opere già esistenti attraverso anche adeguamenti a normative sportive e di sicurezza pubblica e possono riassumersi come appresso, salvo più precise e/o diverse indicazioni che all'atto costruttivo potranno essere impartite dalla D. L.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SCAVI OPERE IN C.C.A. E MURATURE IMPERMEABILIZZAZIONI INTONACI E TINTEGGIATURE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INFISSI E RECINZIONI IMPIANTO IDRICO E SANITARIO IMPIANTI ELETTRICI OPERE VARIE, FORNITURE E ARREDI SPORTIVI LAVORI IN ECONOMIA €. 7.000,00 €. 7.000,00 €. 40.000,00 €. 30.000,00 €. 35.000,00 €. 30.000,00 €. 25.000,00 €. 70.000,00 €. 69.000,00 €. 30.000,00 €. 15.000,00 SOMMANO €. 358.000,00 1 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Gli importi presunti delle diverse categorie di lavori, potranno variare in più o in meno sia per effetto di variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, sia per l’esecuzione di opere non previste, sia per la soppressione di categorie di opere previste. Di tale variazione l’appaltatore non potrà trattare argomento per chiedere compensi oltre quelli contemplati dal presente capitolato o pretendere l’applicazione di prezzi diversi da quelli indicati nel contratto, semprechè l’importo complessivo dei lavori sia contenuto entro i limiti previsti dal capitolato generale. L’importo dei lavori in economia è soggetto anch’esso al ribasso contrattuale. ART. 4 ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI È facoltà dell'Appaltatore sviluppare e organizzare i lavori nel modo che riterrà più opportuno sempre che ciò non riesca pregiudiziale alla buona riuscita delle opere e alle norme di sicurezza, e sempreché la stazione appaltante non stabilisca, in modo diverso, le modalità ed il tempo di esecuzione delle stesse. L'Appaltatore non potrà in questo caso rifiutarsi o fare richiesta di speciali compensi. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. ART. 5 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto costruttivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale approvato con Decreto Ministro LL.PP. 19 Aprile 2000, N.145 e nel presente Capitolato Speciale. ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E OPERE A MISURA - INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI I prezzi di elenco compensano tutte le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro, gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative, la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore, la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere, le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere, le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori, 2 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice, gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere per eseguire i lavori a regola d’arte, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli. Le scale, i ponteggi, cestelli, trabatelli, gru, di qualunque tipo e a qualunque altezza, qualora non speficicatamente esclusi, sono compresi nei prezzi delle relative lavorazioni e opere, siano esse interne che esterne. Sono inoltre compresi nei prezzi di Elenco le assistenze murarie per le opere edili e impiantistiche se non esplicitamente ed espressamente previste a parte. E’ ammessa l’adeguamento dei prezzi contrattuali nei limiti e secondo le modalità previste dall’art.133 del dlgs 163/2006. 3 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva CAPO II NORME GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI, ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’Art. 10 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, l’Amministrazione Appaltante nomina un responsabile unico del procedimento. ART. 8 IL DIRETTORE DEI LAVORI L’Amministrazione Appaltante ha l’obbligo di istituire ai sensi dell’Art. 147 del D.P.R. 207/2010 un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi e ispettori di cantiere (Artt. 149-150 D.P.R. 207/2010). La nomina del Direttore dei lavori e del personale di sorveglianza, e del domicilio di essi nella prossimità dei lavori, verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti. In linea di massima, i suoi compiti sono (art. 148 D.P.R. 207/2010): a) redigere la relazione preliminare, prima della stipula del contratto di appalto, che riferisce sulla verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, e alla esistenza di vincoli per la tutela dei beni culturali e ambientali, di vincoli militari, ecc., e alla esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori e della rispondenza alle norme di legge e di regolamento; b) controllare che l'inizio dei lavori avvenga sulla base di tutti i documenti tecnici, contrattuali ed autorizzativi necessari, e sulla base dei punti fissi e di livello come definiti dal Comune; c) prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché‚ i lavori a cui è preposto siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al contratto d) emettere ordini di servizio scritti, ai quali l'Appaltatore deve uniformarsi, salvo esprimere osservazioni, riserve o contestazioni (art. 31 Cap. Gen.): qualora l'Appaltatore esprima proprie osservazioni e riserve, dovrà avvisare l'Amministrazione ed, eventualmente, ripetere l'ordine scritto citando il manifesto assenso di essa; e) vigilare e verificare che l’Appaltatore, presenti gli elaborati del Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore; f) provvedere alla consegna dei lavori alle ditte che operano direttamente per conto dell'Amministrazione entro i tempi utili; g) procedere alla misurazione dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, ogni qualvolta il prosieguo dei lavori non ne consentisse più l'effettuazione ed eseguire e liquidare la contabilità dei lavori previo controllo delle certificazione D.U.R.C.; h) fornire all'Appaltatore elementi complementari di progetto che risultassero necessarie nelle definizioni tecniche contenute sugli elaborati contrattuali; i) promuovere l’accordo tra l’Amministrazione e l’Appaltatore in merito alle variazioni economiche al progetto che si rendessero necessarie nel corso dei lavori; l) curare le disposizioni dettate dalle leggi sulle strutture in conglomerato cementizio e in acciaio; 4 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva m) redigere il verbale di ultimazione dei lavori, su comunicazione dell’Appaltatore, e gli altri atti di chiusura dei lavori e della contabilità , predisporre la documentazione per il collaudo ed assistervi. 5 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva CAPO III CONTRATTO ART. 9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI L'accordo quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, qualora diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del c.c. La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'accordo quadro è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale: A. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677; B. le leggi regionali, le normative comunali, i piani urbanistici comunali (P.U.C.), i piani territoriali paesistici (P.T.P.), i regolamenti edili e delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.); C. le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; D. le Leggi ed i Regolamenti in vigore o parte di essi rimanenti in vigore per la esecuzione delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici: Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L.LL.PP.") salvo gli articoli espressamente soppressi dal D.P.R. 207/2010; Regolamento di attuazione del D.Lgs N. 163/2006 con D.P.R. 207/2010; E. Il Regolamento recante il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministro dei LL.PP. 19.04.2000, N.145 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "Cap. Gen."); F. Il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture dlgs n.163/2006 G. il Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie: R.D. 25.07.1904, n° 523 e successive aggiunte e modificazioni; H. la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato: R.D. 18.11.1923, n° 2440; R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive aggiunte e modificazioni; I. le norme per la costruzione in cemento armato ed in ferro di cui alla Legge 05.11.1971, n° 1086, D.M. 14.02.1992 e D.M. 09.01.1996 e successive integrazioni e modifiche relative alle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo; J. il D.M. 23.12.1987 riguardante le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate; K. le norme in materia di Protezione delle Bellezze Naturali: L. 29.06.1939, n° 1497; D.L. 27.06.1985, n° 312, convertito con modificazioni, in legge 08.08.1985, n° 431; L. Per la fornitura e posa dei materiali, opere e attrezzature per le quali non è richiesta espressamente in E.P. la certificazione di qualità, la D.L. si riserva comunque di richiederla; M. il D.P.R. 27.04.1955, n° 547 ed il D.P.R. 19.03.1956, n° 303 e D.Lgs. 19.09.1994, n° 626 e D.Lggs. 19.03.1996, n° 242 e D.Lgs. 14.08.1996, n° 494 e successive integrazioni e modifiche contenenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri; N. le disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alle Leggi 10.01.1962, n° 57, 31.05.1965, n° 575, 26.07.1975, n° 354, 13.09.1982, n° 646, 19.03.1990, n°55, 17.01.1994, n° 47 e D.Lgs. 8.08.1994, n° 490; 6 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva O. la Legge 02.02.1974, n° 64 riguardante i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche costruzioni e D.M. 11.03.1988 recante le Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; P. tutte le leggi antincendio; Q. D.Lgs 81/2008 R. Norme ISO/IEC 11801 in materia di impianti fonia/dati ed in generale dalle norme Min. PP.TT. riguardante gli impianti telefonici e trasmissione dati; S. D.M.I. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e successive integrazioni e modifiche; T. D.M.I. 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo; U. Tutte le norme sugli impianti. ART. 9/BIS APPLICAZIONE DELLA SA 8000 L'appaltatore si impegna, a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000, coerentemente agli standards della certificazione di responsabilità sociale, già acquisita dal Comune di Cagliari, e ad assicurare che anche i propri fornitori, rispettino i principi enunciati dalla norma SA 8000:2008, secondo quanto di seguito dettagliato: 1) evitare di ricorrere o dare sostegno all’utilizzo di lavoro infantile; 2) evitare di ricorrere o dare sostegno al lavoro obbligato; 3) garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro; 4) rispettare il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta; 5) evitare di praticare o dare sostegno a qualsiasi tipo di discriminazione in relazione a assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, sulla base di razza, sesso, ceto, religione o agnosticismo, invalidità, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica; 6) evitare di ricorrere alla coercizione mentale, fisica o violenza verbale; 7) garantire il rispetto dell’orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dagli standard industriali; 8)garantire che il salario pagato per il lavoro standard settimanale risponda ai minimi retributivi legali o industriali. Il Comune effettuerà nei confronti dell'aggiudicatario apposite verifiche miranti ad accertare la rispondenza della realtà aziendale all'impegno dichiarato in sede di gara. Tali verifiche saranno effettuate presso una o più sedi dell'aggiudicatario e saranno condotte tramite ispezioni documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, ecc. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento o di comminare la risoluzione del contratto qualora siano riscontrate irregolarità non sanate entro il termine concesso dall'Amministrazione medesima o l'aggiudicatario rifiuti di sottoporsi a verifica, ART. 10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Il contratto è da intendersi a misura. Fanno parte integrante del contratto d’appalto il Capitolato Generale d’Appalto le norme elencate al precedente Art. 9, i documenti facenti parte del progetto esecutivo di seguito elencati, sebbene non materialmente allegati TAV.A – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA TAV.B – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TAV.C – ELENCO PREZZI UNITARI 7 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva TAV.D – ELENCO PREZZI ONERI SICUREZZA TAV.E – PIANO DI CORDINAMENTO E DI SICUREZZA TAV. F – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI TAV. G – SCHEMA DI CONTRATTO ART. 11 CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 dovrà essere presentata garanzia a corredo dell’offerta e ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010 garanzia definitiva, con le modalità prescritte nella richiamata legge e precisate nel bando di gara, e secondo gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 123/2004. Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo quanto previsto dalla vigente normativa. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare la polizza di cui all’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e all’art. 125 del D.P.R. 207/2010, emessa conformemente allo schema tipo 2.3 del D. M. 123/2004. Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti e opere, anche preesistenti, che si verificassero nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza dovrà assicurare le seguenti somme: Partita 1 – Opere: dovrà rimborsare i costi e le spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. L’importo assicurato sarà pari all’importo di contratto; Partita 2 – Opere preesistenti: dovrà rimborsare l’importo dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L’importo assicurato sarà pari all’importo di contratto; Partita 3 – Demolizione e sgombero: dovrà rimborsare le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate. L’importo assicurato sarà pari a € 300.000,00 per ogni anno di lavoro o parte di esso; a) L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare la polizza RCT di cui all’art. 125 D.P.R. 207/2010 per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere (con un minimo pari a € 500.000,00) per danni a persone, a cose o animali. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. 8 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Inoltre dovranno altresì risultare in regola i pagamenti del relativo premio per lo stesso periodo indicato. Le polizze dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, ai quali non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione della polizza suddetta. L’onere di tali polizze è da considerarsi compensato nel corrispettivo dell’appalto. L’Impresa dovrà inoltre trasmettere alla Stazione appaltante copia delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. ART. 12 SUB-APPALTO CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI Il subappalto sarà regolamentato secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. 163/06, e dal DPR n° 207/2010. L’Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06. Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili La classifica richiesta, ai sensi dell’art.3 C.4 D.P.R. N.34 del 25.01.2000 è la “II” OG1. La categoria prevalente è la “OG1” D.P.R. N.34/2000 ( ex G1 D.M.304/98) per l’importo di EURO 358.000,00 ART.13 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE Oltre agli oneri di cui agli Articoli 5, 6 e 7 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore, il quale ne ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta e pertanto li ritiene compensati nei prezzi unitari predisposti dall’Amministrazione secondo il D.P.R. 207/2010, gli oneri ed obblighi dettagliatamente di seguito riportati: 1. Formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 2. L'installazione delle attrezzature ed impianti moderni e perfezionati necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 3. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza. 4. L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente e di adeguata illuminazione del cantiere sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione. 5. La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. 6. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. 9 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva 7. La fornitura di locali uso ufficio, in muratura o prefabbricati, idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere in luogo prossimo, stabilito ed accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. 8. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. 9. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 10. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori. 11. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché la redazione dei disegni delle opere così come realizzate ai fini della rappresentazione dei lavori eseguiti da contabilizzare nei S.A.L. 12. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. 13. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpamento delle ceppaie; il rilievo plano-altimetrico dopo le bonifiche. 14. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, in relazione alle opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 15. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali. Dovranno inoltre essere adottate tutte le misure necessarie all’eliminazione della rumorosità provocate dal passaggio delle autovetture sulle lastre poste a copertura degli scavi, come previsto dall’ordinanza del Sindaco n.130 del 08/11/2004. 16. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione Appaltante ed il suo personale. 17. La fornitura di almeno n. 1 cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di ml 2,00.x3,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell’opera - Titolo del lavoro in appalto - Eventuali immagini illustrative - Estremi legge di finanziamento - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione all’A.N.C. o all’A.R.A.) - Importo dei lavori Data di consegna Figure tecniche di Responsabile procedimento, progettazione, direzione ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento; Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori; Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di €.1.000,00 (mille euro). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €.100,00 (cento euro) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza. 18. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 10 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative. b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di €. 100,00 (cento euro). 19. Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato. 20. L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale. 21. Il reperimento e la spesa per le discariche controllate a ricevere i materiali di rifiuto. 22. Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale e/o mezzo d’opera. 23. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi e nei rinterri agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. 24. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture prima che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori. 25. L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature che il Committente ritenesse di istituire in cantiere nonché le spese per il personale addetto. 26. L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione o di esecuzione. 27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali e negli uffici direttivi. 28. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. 29. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 30. Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dall'Amministrazione. 31. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a trenta per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24. Alla osservanza di tale onere rimane subordinato il pagamento del relativo certificato di acconto. L'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura 32. preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo previste nelle Specifiche Tecniche e richieste dalla Direzione dei Lavori e da Collaudatori. 33. La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo. 34. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo. 35. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere. 11 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva 36. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Direttore dei Lavori e/o il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, anche in corso d’opera e per eventuali ripristini. 37. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari dell'opera (art. 9 Cap. Gen.). 38. Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo N.81/2008 e successive modificazioni. 39. La predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima dell’inizio dei lavori anche se inserito tra gli elaborati di progetto. 40. La predisposizione del piano operativo di sicurezza di cui all’art.110 del D.Lgs. 81/2008 41. Nomina prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionista abilitato ed iscritto all'Albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 42. La fornitura all’Ufficio della D.L. di adeguati mezzi informatici (personal computer portatile), software necessari, per la redazione della contabilità e della verifica in tempo reale del cronoprogramma dei lavori e della sicurezza. La Direzione lavori si riserva sull’accettazione delle attrezzature non idonee. 43. La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. 44. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro trenta giorni dal verbale di ultimazione l'appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. 45. Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori, oltre a tutte le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di subappalto. 46. Cautela da adottarsi in caso di lavori da eseguire presso gli immobili confinanti e strade. ART. 14 SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA Per le spese relative alla sicurezza si farà riferimento all’elenco prezzi relativo alle spese per la sicurezza. Qualora si verificasse la necessità di determinare dei nuovi prezzi questi seguiranno la stessa procedura per la determinazione dei prezzi relativi alle lavorazioni e cioè si procederà al concordamento dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163 del DPR 207/2010. ART. 15 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei 12 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36, L. 300/1970). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, ai sensi dell’art.13 del capitolato generale d’appalto, l’appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione, potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. ART. 16 TUTELA DEI LAVORATORI L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 7 Cap Gen.). Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto adempimento. ART. 17 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di sicurezza del cantiere" del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al direttore dei lavori. ART. 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, presso il Comune di Cagliari nella sede dell’Ufficio Edilizia Sportiva – Servizio Edilizia Pubblica 2. Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto (art. 2 Cap. Gen.). ART.19 PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione (art. 3 Cap. Gen.). 13 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva CAPO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 20 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita all'Amministrazione e fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione. ART. 21 DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.); anche per tale persona l'Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione. ART. 22 CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con almeno otto giorni di anticipo. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione potrà rescindere il contratto, o procedere alla esecuzione in danno (art. 153 D.P.R. 207/2010.) e incamerare la cauzione. Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva ripposizione. Nei casi di urgenza l'Amministrazione potrà disporre la consegna immediatamente dopo l'atto di approvazione del verbale delle risultanze di gara sottoscritto dall'Appaltatore risultato aggiudicatario (art. 153 D.P.R. 207/2010.). Per i lavori disposti a norma del D. Lgs. 12 aprile 1948 n. 1010, relativo a lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, il verbale di aggiudicazione è titolo sufficiente per la consegna d'urgenza (art. 4, c. 2 L. 1010/1948 e art. 5, c. 4, R.D. 18 novembre 1923 n 2440) Qualora si dovesse provvedere in casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso, si procederà alla esecuzione dei lavori in economia, previa redazione di perizia di spesa da inoltrare all'organo di controllo entro dieci giorni dall'inizio degli stessi (artt. 176 e 177 del D.P.R. 207/2010). Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto 14 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, n‚ rimborsi spese, n‚ la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore (art. 153 DPR 207/2010), ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del Direttore dei lavori, che riferisce sulla verificazione del progetto e sulla esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. ART. 23 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative (art.36 Cap. Gen.). Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria (art. 36 c.1 Cap. Gen.). ART. 24 RINVENIMENTI FORTUITI L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L. 1089/1939 e art. 35 c.1 Cap Gen.). L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; l'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell'art. 48, c. 2 della L. 1089/1939. L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché‚ attinenti a pratiche funerarie antiche o non più in uso, nonché‚ il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti (artt. 404-413 c.p.). L'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria. ART. 25 INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art. 7, c.1 L. 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di cui all'apposito successivo articolo: qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 15 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché‚ ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (cronoprogamma), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. ART.26 ORARIO DI LAVORO L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori (art. 27 c.1 Cap. Gen.). Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere (art. 27 c.2 Cap. Gen.). ART. 27 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore dei lavori. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali (art.15 c.1, 2 Cap. Gen.). Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori applicherà le disposizioni di cui all’art.15 comma 2 del D.P.R. n.145/2000. Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione. Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, purché‚ accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo (art. 15 c.5, 6 Cap. Gen.). L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto all'Amministrazione (art. 16 c.1 e art. 17 Cap. Gen.). 16 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva ART. 28 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco. L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore (art. 15 c.6, 7 Cap. Gen.). ART. 29 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione (art. 158 D.P.R. 207/2010, art. 24 c.1, 2 Cap. Gen.). Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere: durante i periodi di sospensione per cause dipendenti dall'Amministrazione, se richiesta, la sorveglianza dovrà essere continuativa e a cura dell'Appaltatore, ma a carico dell'Amministrazione. La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data (art. 24 c.6 Cap. Gen.). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e inviati all'Amministrazione ai sensi dell’art. 158 D.P.R. 207/2010, art. 24 c.1, 2 Cap. Gen. ART. 30 PROROGHE L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché‚ le domande pervengano prima della scadenza del termine. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere. ART. 31 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO Il tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori sarà di giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'Impresa appaltatrice è obbligata ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, che le verranno richieste dalla D.L., secondo le modalità previste dal presente 17 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Capitolato e nei termini appresso indicati. In caso d’inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi contrattuali, fatte salve le cause di forza maggiore che sarà cura dell'Impresa documentare, l'Amministrazione Appaltante applicherà le penalità di seguito previste: In casi di urgenza (segnalati come tali) dovuta a incolumità pubblica o sicurezza pubblica o per indicazioni da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo, Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo, A.S.L. o Protezione Civile, la Direzione dei Lavori ha facoltà di ordinare l’esecuzione di lavori che dovranno essere eseguiti entro le 24 successive all’ordine impartito senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine verrà applicata una penale giornaliera pari a €.100,00 (diconsi euro cento/00). Sempre in casi di urgenza dovuta a incolumità pubblica o sicurezza pubblica o per indicazioni da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo, Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo, A.S.L. o Protezione Civile, la Direzione dei Lavori ha facoltà di ordinare l’esecuzione di lavori che dovranno essere eseguiti anche nei giorni festivi senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine verrà applicata una penale giornaliera pari a €.100,00 (diconsi euro cento/00). Per gli interventi di manutenzione sporadici e/o a programma per ogni giorno di ritardo nell'inizio degli interventi, rispetto al termine fissato dalla D.L., verrà applicata una penale giornaliera pari a €. 25,00 (diconsi euro venticinque/00) Per ogni giorno lavorativo di ritardo per l'ultimazione di ciascun intervento verrà inoltre applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00). Ove si verifichino, in mancanza di valida giustificazione, complessivamente più di quattro episodi di ritardo e per posticipazione della data di inizio dei lavori, l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto. Ugualmente si procederà alla rescissione del contratto, nel caso l'Impresa si renda irreperibile per la notifica della richiesta d'intervento per tre ordini consecutivi. Nel caso di contestazione dei lavori eseguiti dall’Impresa, alla stessa verranno addebitati i danni derivanti all'Amministrazione, valutati in ogni caso nell'ipotesi di dover provvedere nuovamente all'esecuzione dell'intervento oggetto di contestazione, con l'applicazione degli stessi prezzi di contratto, nonché con l'addebito di ogni eventuale ulteriore onere gravante sull’Amministrazione. L’ultimazione e la consegna delle opere dovrà avvenire nei termini stabiliti nell’ordinativo, salvo proroghe formalmente richieste e accordate. L’ultimazione e la consegna delle opere dovrà avvenire nei termini stabiliti nell’ordinativo, salvo proroghe formalmente richieste e accordate. L’Appaltatore è tenuto a informare, tramite fax o fonogramma, la Direzione dei lavori dell’ultimazione dell’intervento entro le ore dodici del giorno successivo. Per l'esecuzione degli interventi, l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari; detti interventi verranno eseguiti su ordine della D.L., comunicati all'Impresa secondo la procedura di seguito descritta: Interventi d'urgenza: l'Impresa, a seguito di avviso telefonico, dovrà provvedere sollecitamente all’intervento e quanto prima e comunque con cadenza massima settimanale, al ritiro presso 1'Ufficio di Direzione Lavori del formale ordine di lavoro, da controfirmare per ricevuta. A tale ordine dovrà essere dato corso nel termine perentorio delle 24 ore dal momento della comunicazione telefonica; Interventi sporadici e/o a programma: la direzione dei lavori formalizzerà all'Impresa 18 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva ordini di lavoro scritti, tutti corrispondenti ad atti di consegna lavori, fissando i termini d’inizio e ultimazione degli interventi ordinati. L’invio degli ordinativi di lavoro potrà avvenire anche mediante e-mail e/o fax nel caso di interventi sporadici ed allo stesso modo la formalizzazione degli ordinativi d’urgenza. ART. 32 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione (art. 199 D.P.R. 207/2010). A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 299 D.P.R. 207/2010). ART. 33 VARIANTI IN CORSO D'OPERA Ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006. Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'accordo quadro. Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 164 del D.P.R. 207/2010. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito al comma 12 dell’ 161 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs 163/2006. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006 consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs 163/2006, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di 19 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs 163/2006 la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora cmportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006 che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'accordo quadro, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'accordo quadro è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.Lgs 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs 163/2006. Nel calcolo di cui al comma 14 dell’art.161 del D.P.R. 207/2010 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs 163/2006, l’esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'accordo quadro, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, 20 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposti dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché‚ sia contenuta entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile. ART. 34 PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova 21 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. ART. 35 DANNI DI FORZA MAGGIORE L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 6-7 Cap. Gen.). In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento (Art. 166 D.P.R. 207/2010.). I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra (Art. 166 D.P.R. 207/2010). Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione. ART. 36 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto. I lavori non previsti, per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, saranno valutati con apposita perizia o eseguiti in economia, oppure eseguiti da terzi. ART. 37 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, quando per negligenza dell'Appaltatore stesso, o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dell'opera e la sua tempestiva esecuzione. L'Amministrazione procederà nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ART. 38 ANTICIPAZIONI ALL' APPALTATORE In ordine alle leggi vigenti, non sarà concessa all’Appaltatore alcuna anticipazione. ART. 39 PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI E DEGLI ONERI SICUREZZA Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta 22 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva l’importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto una cifra netta di €.35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00). Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0.5% per infortuni. All’appaltatore verranno altresì corrisposti gli oneri derivanti dalla sicurezza in misura percentuale proporzionale all’ammontare del S.A.L. emesso, rapportato all’importo contrattuale complessivo. Su tale somma non verrà applicato né il ribasso d’asta né la ritenuta del 0,5% per infortuni. Il pagamento sarà comunque evidenziato e differenziato da quello dei lavori ed opere. Secondo quanto previsto dall’art.30 del Capitolato Generale e dall’art. 133 D. Lgs. 163/06, qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, non darà diritto all’Impresa di sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere la risoluzione del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica , fermo restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. L’interesse annuo che verrà riconosciuto all’Impresa per somme anticipate, di cui all’art. 133 D. Lgs. 163/06, è l’interesse legale e moratorio nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. La valutazione delle forniture al fine dei pagamenti in acconto sarà fatta al prezzo di elenco a piè d’opera (con riferimento all’elenco prezzi) per il 50% degli elementi depositati provvisoriamente in cantiere. I pagamenti in acconto saranno regolamentati secondo quanto previsto nell’art. 141 del DPR n° 207/2010. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro i successivi 15 (quindici) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ……………………" con l'indicazione della data. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi giorni 30 (trenta), mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma. Il Responsabile del Procedimento valuta l’opportunità di accogliere tale richiesta entro 15 giorni. Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo. 23 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. Dall’importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale: a) la ritenuta dello 0.50% di cui all’art. 7 del Capitolato Generale; b) l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l’Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Generale del Ministero LL.PP. Dopo l’ultimazione dei lavori sarà rilasciata l’ultima rata di acconto qualunque sia l’ammontare della somma, PREVIA ACQUISIZIONE DI TUTTI LE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE CHE L’IMPRESA DOVRA’ FORNIRE. 24 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva CAPO V DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ART. 40 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno scrupolosamente le prescrizioni delle singole voci dell'allegato elenco dei prezzi unitari, nonché le ulteriori disposizioni che saranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. ART. 41 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163 del DPR 207/2010. Qualora le lavorazioni per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi fossero previste nel prezziario ufficiale della R.A.S. verranno applicati i prezzi dello stesso prezziario attualmente in vigore. ART. 42 DOCUMENTI CONTABILI. Ai sensi dell’art. 181 del DPR 207/2010. Elenco dei documenti amministrativi e contabili dell’accordo quadro sono i seguenti: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore. I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati dal responsabile del procedimento. ART. 43 TENUTA DEI DOCUMENTI. Il giornale dei lavori (art.182 del DPR 207/2010) è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere 25 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva utili. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. Il libretto delle misure (art.183 del DPR 207/2010) contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Annotazione dei lavori a corpo (art.184 del DPR 207/2010) I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Modalità della misurazione dei lavori (art.185 del DPR 207/2010) La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, 26 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. Lavori e somministrazioni su fatture (art.186 del DPR 207/2010) Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. Liste settimanali delle somministrazioni (art.187 del DPR 207/2010) Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179, comma 1, secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all'articolo 192 del DPR 207/2010. Forma del registro di contabilità (art.188 del DPR 207/2010) Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189 del DPR 207/2010. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità (art.189 del DPR 207/2010) Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 190 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 190, comma 5, del DPR 207/2010 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità (art.190 del DPR 207/2010) Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 27 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro, nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Forma e contenuto delle riserve (art.191 del DPR 207/2010) L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Titoli speciali di spesa (art.192 del DPR 207/2010) Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto. Sommario del registro (art.193 del DPR 207/2010) Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità. Stato di avanzamento lavori (art.194 del DPR 207/2010) Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli 28 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 163 del DPR 207/2010. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 193 del DPR 207/2010. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, del DPR 207/2010 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. Certificato per pagamento di rate (art.195 del DPR 207/2010) Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori (art.196 del DPR 207/2010) Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e) del DPR 207/2010. Conto finale dei lavori (art.200 del DPR 207/2010) Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); 29 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. ART. 44 COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE Il DPR 207/2010 definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dallo stesso DPR 207/2010, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo DPR 207/2010 definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. Il DPR 207/2010 definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tutti i lavori oggetto del D.Lgs. 163/2006 è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal DPR 207/2010. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il DPR 207/2010 prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. 30 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Salvo quanto disposto dall' dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato (art. 233 D.P.R. 207/2010). Il Collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate (art.1666 Codice Civile) e comunque secondo le procedure e i vincoli di cui al DPR 207/2010. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera e fino al confine del lotto prima dell'approvazione del collaudo, nonché‚ la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le certificazioni, nullaosta, collaudi di legge ai fini dell’agibilità finale dell’opera. ART. 45 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA. L'opera deve essere consegnata all'Amministrazione a cura dell'Appaltatore, sul quale graverà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.). L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un certificato di collaudo provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere: in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere. Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà alla collaudazione parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera. La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e1669 del c.c. ART. 46 GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per due anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio1988 n. 224). E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. ART. 47 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del accordo quadro prima della sua naturale 31 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006. L’ accordo quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a tre giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi; b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto; c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163; d) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento; e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa; g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d’Appalto; j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163; k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale del Accordo quadro medesimo. l) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori già ordinati in essere alla data in cui è dichiarata. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherenno le norme di legge. ART. 48 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Ente Appaltante e l’Impresa Appaltatrice dovranno essere risolte per via amministrativa ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 163/2006 o sottoposte ad un previo tentativo di accordo bonario come previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario possono essere deferite agli organi di giurisdizione ordinaria competente per territorio. 32 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva ART 49 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ VERSO TERZI Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l’Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità dei passaggi da e verso il porto e ad altre aree ritenute necessarie dalla DL, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, fibre ottiche, dei corsi d’acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate. L’Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in speciale modo negli scavi e nelle opere in elevazione, sia garantita l’incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L’Impresa accetta che l’Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l’Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l’Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità . L’Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell’esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque. Art. 50 VERIFICHE E PROVE SPERIMENTALI Le verifiche e le prove da eseguirsi sui materiali o sugli impianti, si devono effettuare durante l'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contradditorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo avere accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. 33 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva CAPO VI QUALITÀ' DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE ART. 51 MATERIALI IN GENERE I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alla cui approvazione dovranno essere sottoposti, siano riconosciuti di buona qualità' e rispondano compiutamente ed esattamente ai requisiti richiesti in progetto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. La previsione dei luoghi di provenienza di alcuni materiali, manufatti, attrezzature o impianti, indicati nella documentazione tecnica, allegata al contratto, assicurano standard ottimali di qualità, rapportata all’importanza dell’opera pubblica in questione; il Direttore dei Lavori può comunque, prescrivere luoghi di provenienza diversi, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza per gli scopi programmati. Le specifiche e le caratteristiche richieste per i materiali non indicati nel presente Capo dovranno essere quelle contenute e descritte nell’Elenco Prezzi che qui si richiamano per farne parte integrante. I requisiti di alcuni materiali sono indicati negli articoli seguenti. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. ART. 52 ACQUA, CALCE, LEGANTI Acqua: L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si veda l’allegato I del D.M. 9 gennaio 1996. Calci aeree – Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. In base alla Legge 16 novembre 1939, n. 2231 “Norme per l’accettazione delle calci”, Capo I, le calci aeree si dividono in: a) calce grassa in zolle, di colore bianco: è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica; b) calce magra in zolle: è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a); c) calce idrata, in polvere: è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca. Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO. Per le calci aere devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso. CALCI AEREE Calce grassa in zolle Calce magra in zolle Calce idrata in polvere Fiore di calce Contenuto in CaO + MgO 94% 94% 91% Contenuto in umidità 3% Contenuto in carboni e impurità 6% 34 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Calce idrata da Costruzione 82% Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva 6% 3% e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici: CALCI AEREE Calce grassa in zolle Calce magra in zolle Calce idrata in polvere Rendimento in Residuo al vaglio da Residuo al vaglio da grassello 900 maglie/cmq 4900 maglie/cmq 2,5 mc/tonn 1,5 mc/tonn Fiore di calce 1% 5% Calce da costruzione 2% Prova di stabilità di volume Sì 15% Sì La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non bruciata né vitrea, né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5%, dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti. La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità. Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto. Calci idrauliche e cementi Le calci idrauliche si dividono in: a) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotti risulti di facile spegnimento; b) rispettivamente calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura; c) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata; d) cace idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica d’alto forno granulata e di calce aerea idratata. L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni: CALCI IDRAULICHE Perdita al Contenuto in Fuoco MgO Calce idraulica naturale in 10% 5% zolle Calce idraulica naturale o 5% articiciale in polvere 5% Calce eminentemente idraulica o artificiale in polvere Calce idraulica artifi-ciale 5% pozzolanica in polvere Calce idraulica artificiale 5% 5% siderurgica in polvere Contenuto in Carbonati 10% Rapporto di costituzione Contenuto in MnO Residuo Insolubile 5% 2,5% 10% 10% 10% 1,5% 35 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici: CALCI IDRAULICHE IN POLVERE Calce idraulica naturale o artificiale in polvere Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale Calce idraulica artificiale pozzolanica Calce idraulica artificiale siderurgica Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 tolleranza del 10% Resistenza a trazione dopo 28 Resistenza a compressione giorni di stagionatura dopo 28 giorni di stagionatura 5 kg/cmq 10 kg/cmq Prova di stabilità del volume Sì 10kg/cmq 100 kg/cmq Sì 10 kg/cmq 100 kg/cmq Sì 10 kg/cmq 100 kg/cmq Sì È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono: 1. lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da 4 900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%; 2. iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 ore del medesimo; 3. essere di composizione omogenea, costante e di buona stagionatura. Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti: inizio presa: non prima di un’ora; termine presa: non dopo 48 ore. I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla Legge 26 maggio 1965, n. 595 e al D.M. 31 agosto 1972 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197. Ai sensi della Legge 26 maggio 1965, n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in: A. Cementi a. Cemento Portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidride dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione; b. Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker Portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o di anidride necessaria a regolarizzare il processo di idratazione; c. Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata d’alto forno, con la quantità di gesso o anidride necessaria per regolarizzare il processo di idratazione. B. Cemento alluminoso Prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio. C. Cementi per sbarramenti di ritenuta Cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. 36 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva D. Agglomerati cementizi Per agglomerati cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi: 1. a lenta presa; 2. a rapida presa. Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331). In base all’art. 5 del R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari. Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando – tra l’altro – che i locali nei quali esso viene depositato siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc. In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza. Il preventivo controllo si deve, di regola, eseguire con analisi granulometria o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi. I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizia normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento C.N.R.-I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi” allegato al decreto 9 marzo 1988, n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972). I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%. CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA Resistenza a flessione Dopo 24 ore kg/cm2 Dopo 3 giorni kg/cm2 Resistenza a compressione Dopo 7 Dopo 28 Dopo 24 Dopo 3 Dopo 7 Dopo 28 Dopo giorni giorni giorni giorni giorni giorni 90 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 giorni kg/c m2 40 60 175 325 - Normale - - Ad alta resistenza - 40 60 70 - 175 325 425 - 40 60 - 80 175 325 - 525 - 175 60 - 80 175 325 - 525 - - - - - - - - 225 350 Ad alta resistenza indurimento CEMENTO ALLUMINOSO CEMENTI PER RITENUTA e rapido SBARRAMENTI DI I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso: 37 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali CEMENTI Perdita NORMALI E AD al fuoco ALTA RESISTENZA E CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA Portland Normale <5 Ad alta resistenza <5 Ad alta resistenza <5 e rapido indurimento Pozzolanico Normale <7 Ad alta resistenza <7 Ad alta resistenza <7 e rapido indurimento D’alto forno Normale <5 Ad alta resistenza <5 Ad alta resistenza <5 e rapido indurimento CEMENTO Normale <5 ALLUMINOSO Ad alta resistenza <5 Ad alta resistenza <5 e rapido indurimento AGGLOMERA-TO -CEMENTIZIO Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Residuo Contenuto Contenut Risultato Contenuto Contenuto insolubile di SO3 o di MgO positivo del di zolfo da di Al2O3 saggio di solfuri pozzolanicità <3 <3 <3 <3,5 <4 <4 <4 <4 <4 <16 <16 <16 <3,5 <4 <4 <3* <3* <3* <3 <3 <3 <3,5 <4 <4 <7** <7** <7** <3 <3 <3 <3 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- <2 <2 <2 ---- <3 -- <2 <35 <3 <3 <3 <3 --- <2 <2 <35 <35 <3,5 <4 -- -- -- Sì Sì Sì [*] solubile in Hcl [**] È ammesso per il cemento d’alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7% purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2). Il clinker di cemento Portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento Portland. I cementi d’alto forno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%. Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti: INIZIO PRESA CEMENTI NORMALI E AD RESISTENZA Non prima di 30 minuti CEMENTO ALLUMINOSO Non prima di 30 minuti CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA Non prima di 45 minuti AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA Non prima di 45 minuti AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA Almeno 1 minuto TERMINE PRESA Non dopo 12 ore Non dopo 10 ore Non dopo 12 ore Non dopo 12 ore Al più 30 minuti Il D.M. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNI-ENV 1971/1 e quelli indicati nelle norme italiane previdenti. ENV 197/1 Cemento Portland (CEM I) Norme italiane (art. 2 Legge 595/1965 e D.M. attuativi Cemento Portland 38 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M) Cemento d’altoforno (CEM III/A; CEM III/B; Cemento CEM III/C) Cemento Portland composito (CEM II/B-S) Cemento pozzolanico (CEM IV/A; CEM IV/B) Cemento Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q) Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/BV; CEM II/B-W) Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T) Cemento Portland composito (CEM II/B-M) Cemento Cemento Cemento Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B) Cemento Cemento Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva d’altoforno pozzolanico d’alto forno* pozzolanico* Portland* d’alto forno* pozzolanico* [*] in funzione della composizione del cemento Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni di cui all’art. 1 del D.M. 3 giugno 1968. I cementi, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o: a) in sacchi sigillati; b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione; c) alla rinfusa: Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante. Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili: a. la qualità del legante; b. lo stabilimento produttore; c. la quantità d’acqua per la malta normale; d. le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi. I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione, se l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la quantità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità. 39 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva d) – Pozzolane Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 3 successive modifiche ed integrazioni. Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione. Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia. Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la tolleranza del 10%. Composizione della malta normale Resistenza a trazione Resistenza a pressione (su malta normale) dopo 28 (su malta normale) giorni dopo 28 giorni POZZOLANE 5 kg/cm2 25 kg/cm2 tre parti in peso del materiale da provare ENERGICHE una parte in peso di calce normale dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30 POZZOLANE DI 3 kg/cm2 12 kg/cm2 Tre parti in peso di pozzolana DEBOLE ENERGIA Una parte in peso di calce normale Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciar penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30 La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare mm 5. e) – Gesso Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità. L’uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. I gessi si dividono in: TIPO Gesso comune Gesso da stucco Gesso da forma (scagliola) DUREZZA MASSIMA 60% di acqua in volume 60% di acqua in volume 70% di acqua in volume RESISTENZA ALLA TRAZIONE (dopo 3 giorni) 15 kg/cm2 20 kg/cm2 20 kg/cm2 RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (dopo 3 giorni) 40 kg/cm2 40 kg/cm2 ART. 53 INERTI NORMALI E SPECIALI (sabbia, ghiaia e pietrisco, perlite, vermiculite, polistirene, argilla espansa) Inerti ed aggregati In base al D.M. 9 gennaio 1996, allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso ecc. in proporzioni nocive all’indurimento del 40 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva conglomerato od alla conservazione delle armature. Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alla preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei. Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometria, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali. Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi. Sabbia In base al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, Capo II, la sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere schricciolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee. Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: di 2 mm se si tratta di lavori di muratura in genere; di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento; di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento. L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato I del D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione di cementi. In base a tale decreto la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, di origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometria deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente: Designazione della tela 2,00 1,70 1,00 0,50 UNI UNI UNI UNI 2331 2331 2331 2331 Luce netta (in mm) 2,00 1,70 1,00 0,50 Residuo cumulativo (percentuale in peso) 0 5±5 33 ± 5 67 ± 5 41 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali 0,15 UNI 2331 0,08 UNI 2331 Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva 0,15 0,08 88 ± 5 98 ± 2 Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g. L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g. La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovrà avere lle qualità stabilite dal D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. Ghiaia e pietrisco Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie. la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi reistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce; qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco, questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gassosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce; qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: • di cm 5 se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; • di cm 4 se si tratta di volti di getto; • di cm 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato o a pareti sottili. Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti o in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quanto l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata. Pomice La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, dovrà essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il peso specifico apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3. Perlite espansa Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensione variabile da 0 a 5 mm di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà essere incombustibile ed imputrescibile. 42 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Il peso specifico apparente della perlite espansa è compreso tra i 160 ed i 120 kg/m3. Vermiculite espansa Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensione variabile da 0 a 12 mm di diametro, completamente esente da ogni tipo di impurità e dovrà essere incombustibile ed imputrescibile. Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a seconda della granulometria. Polistirene espanso Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensione variabile da 2 a 6 mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovrà essere inattaccabile da muffe, batteri, insetti e resistere all’invecchiamento. Il peso specifico apparente del polistirene espanso è compreso tra i 10 ed i 12 kg/m3 a seconda della granulometria. Argilla espansa Si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti di argilla espansa si chiede: • nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura; • nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra indicato. Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi, organici,ì o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati e deve conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare sull’acqua senza assorbirla. Il peso specifico dell’argilla espansa è compreso tra i 350 ed i 530 kg/m3 a seconda della granulometria. ART. 54 PIETRE NATURALI E MARMI Pietre naturali – le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionato all’entità della sollecitazione cui saranno soggette e devono essere efficacemente aderenti alle malte. Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente. Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità. Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e facilmente friabile. L’ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme, le lastre dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa ed esenti da inclusioni e venature. 43 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Pietra da taglio – la pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi: a. a grana grossa se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti; b. a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi; c. a grana mezza fina se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani; d. a grana fina se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e concio non superi la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l’Impresa dovrà sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo. Marmi – i marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l’omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta. Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall’opera stessa, con congiunzioni senza risalti e piani perfetti. Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata. ART. 55 PIETRE ARTIFICIALI La pietra artificiale, ad imitazione della pietra naturale, sarà costituita da conglomerato cementizia, formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato e graniglia della stessa pietra naturale che si intende imitare. Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura a mano o pressione meccanica. Il nucleo sarà dosato con almeno q 3,5 di cemento Portland per ogni metro cubo di impasto e con almeno q 4 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore di cm 2 almeno, da impasto più ricco formato da cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare. Le stesse superfici saranno lavorate, dopo completo indurimento, in modo da presentare struttura identica per apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata.inoltre la parte superficiale sarà gettata con dimensioni sovrabbondanti rispetto a quelle definitive; queste ultime saranno poi ricavate asportando materia per mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le massellature ed in generale le aggiunte del materiale. I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell’armatura dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori. Per la posa in opera dei getti sopra descritti, valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi. 44 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato soddisfi le seguenti condizioni: • inalterabilità agli agenti atmosferici; • resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/cm2 dopo 28 giorni; • le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione immediata, sia con azione lenta e differita; non conterranno quindi né acidi, né anilina, né gesso; non daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce. La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sarà formata da rinzaffo ed arricciature in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra naturale da imitare. Quando tale strato deve essere sagomato per formare cornici, oltre che a soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la perfetta adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, terse e lavate abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. Le facce viste saranno ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riportati ecc. ART. 56 MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI Le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legame 0,5). Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 2 °C. L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%. Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini è composto di: 450 g di legante; 225 g di acqua, 1350 g di sabbia. Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%. La distribuzione granulometria degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti indicazioni si potrà fare utile riferimento alla norma UNI 9858 (maggio 1991). In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 45 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva a) Malta comune calce spenta in pasta 0,25/0,40 m3 sabbia 0,85/1,00 m3 b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo) calce spenta in pasta 0,20/0,40 m3 sabbia 0,90/1,00 m3 c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura) calce spenta in pasta 0,35/0,4 m3 sabbia vagliata 0,800 m3 d) malta grossa di pozzolana calce spenta in pasta 0,22 m3 pozzolana grezza 1,10 m3 e) malta mezzana di pozzolana calce spenta in pasta 0,25 m3 pozzolana vagliata 1,10 m3 f) malta fina di pozzolana calce spenta in pasta 0,28 m3 g) malta idraulica calce idraulica da 3 a 5 q sabbia 0,90 m h) malta bastarda malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3 aggiornamento cementizia a lenta presa 1,50 q i) malta cementizia forte cemento idraulico normale da 3 a 6 q sabbia 1,00 m3 l) malta cementizia debole agglomerato cementizia a lenta presa da 2,5 a 4 q sabbia 1,00 m3 m) malta cementizia per intonaci agglomerato cementizia a lenta presa 6,00 q sabbia 1,00 m3 n) malta fine per intonaci malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino o) malta per stucchi calce spenta in pasta 0,45 m3 polvere di marmo 0,90 m3 p) calcestruzzo idraulico di pozzolana calce comune 0,15 m3 pozzolana 0,40 m3 pietrisco o ghiaia 0,80 m3 q) calcestruzzo in malta idraulica calce idraulica da 1,5 a 3 q sabbia 0,40 m3 pietrisco o ghiaia 0,80 m3 r) conglomerato cementizia per muri, fondazioni, sottofondi cemento da 1,5 a 2,5 q sabbia 0,40 m3 pietrisco o ghiaia 0,80 m3 s) conglomerato cementizia per strutture sottili 46 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva cemento da 3 a 3,5 q sabbia 0,40 m3 pietrisco o ghiaia 0,80 m3 Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla direzione dei Lavori che l’Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita. L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. La preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente: • da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione; • da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento planetario attorno all’asse del recipiente. • Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente: VELOCITÂ PALETTA MESCOLATRICE MOVIMENTO PLANETARIO Giri/minuto Giri/minuto Bassa 140 ± 5 65 ± 5 Alta 285 ± 10 125 ± 10 I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di rotazione non deve essere un numero intero. Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine. L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura: • • • • si versa l’acqua nel recipiente; si aggiunge il legante; si avvia il miscelatore a bassa velocità; dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30 secondi; • si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi; • si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi. • Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi; • si miscela ad alta velocità per 1 minuto. 47 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva I materiali componenti le malte cementizia saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune o idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento stia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati di volta in volta e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. ART. 57 LATERIZI I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e al D.M. 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle norme UNI vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942, parte seconda). Agli effetti del R.D. 16 novembre 1939, n. 2223 si intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione, formati di argilla, contenente quantità variabili di sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite fornaci. I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme, dare al colpo di martello, suono chiaro, assorbire acqua per immersione; asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline, non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso. Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti. Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in: a) materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per pavimentazione ecc.; b) materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tabelloni, le forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista ecc. c) materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali. I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati alcalini solubili in quantità tale da dare all’analisi oltre lo 0,5‰ di anidride solforica (SO3). I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi di lunghezza doppia della larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 140 kg/cm2. 48 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva I mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tabelloni (UNI 2105; 2107/42) dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm2 di superficie totale presunta. I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme per l’intera fornitura. Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori. Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato per centimetro di spessore. ART. 58 MATERIALI FERROSI VARI a) Materiali ferrosi i materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità, essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica, devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego. I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nelle norme di settore (Leggi, Decreti e norme UNI e UNI EN) e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: Ferro – Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità. L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori. Acciaio trafilato o dolce laminato – Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere inoltre saldabile e non suscettibile di perdere la tempra; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo e a caldo, senza presentare screpolature o alterazioni, dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Acciaio fuso in getto – L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. Acciaio da cemento armato normale – in base al D.M. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti di rotoli al fine di evitare l’impiego di barre che, in conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche. Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Acciaio da cemento armato precompresso – le prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1996 si riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di: • filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli; • barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei; 49 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva • treccia: gruppi di 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale, passo e senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia; • trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più tratti intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l’asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso di avvolgimento dell’elica sono uguali per tutti i fili di uno stesso strato. I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme, vengono individuati mediante il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Non è consentito l’uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese. Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il diametro nominale. • Ghisa – la ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, la frattura sarà grigia, finemente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: Luogo di utilizzo Per carichi elevati in aree speciali Per strade a circolazione normale Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti Per marciapiedi e parcheggi autovetture Classe E 600 D 400 C 250 Portata T 60 T 40 T 25 B 125 T12,5 • Trafilati, profilati, laminati – devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro accettazione, in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore. • Il R.D. n. 2220 del 16 novembre 1939, Capo II, prescrive che l’armatura del conglomerato è normalmente costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi duro o acciaio duro, in barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni di continuità. Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati: a) per l’acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm2, limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm2 allungamento di rottura non inferiore al 20%. Per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37 e 45 kg/mm2 senza fissarne il limite inferiore di snervamento. b) Per l’acciaio semi duro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm2, limite di snervamento non inferiore a 27 kg/mm2 , allungamento di rottura non inferiore al 16%; c) Per l’acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm2, limite di snervamento non inferiore a 31 kg/mm2 , allungamento di rottura non inferiore al 14%; Metalli vari – il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da 50 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva impiegare devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata. ART. 59 MATERIALI DIVERSI a) Asfalto naturale - l’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 a 1205 kg. b) Bitume asfaltino – il bitume asfaltino proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sarà molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. c) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colorati – i bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti: Salubrità di Punto Indice di Penetrazione a Punto penetrazione 25° C rammolliment d’infiammabilit cloruro à carbonio o Dmm (Cleveland) % °C Tipo 0 (minimo) 0 (minimo) 40 (minimo) 55 °C (minimo) 230 15 25 +1,5 2,5 35 20 65 80 230 230 in Volatilità a Penetrazione a di 136° C per 5 25° C del ore residuo della prova di volatilità % % del bitume originario (minimo) (minimo) (minimo) 99,5 0,3 75 99,5 99,5 0,3 0,3 75 75 Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall’UNI. Cartefeltro – questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti. d) Tipo Peso a m2 Contenuto di: Residuo ceneri Umidità G % Lana % 224 333 450 224-12 333-16 450-25 10 12 15 Cotone, juta e altre fibre tessili naturali % 55 55 55 10 10 10 % 9 9 9 Carico di rottura a trazione nel senso Potere di longitudinale assorbimento in delle fibre su olio di antracene striscia di % 15x180 mm2/kg 160 160 160 2,800 4,000 4,700 Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI. Cartonfeltro bitumato cilindrato – È costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagno a temperatura controllata. e) 51 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativanete equivalenti. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI TIPO Cartonfeltro tipo PESO A METRO QUADRO DEL CARTONFELTRO G Contenuto solubile in solfuro di carbonio Peso a m2 g 224 333 450 224 333 450 233 348 467 450 670 900 Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi o altre irregolarità ed essere di colore nero opaco. Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate organi competenti in materia ed in particolare dall’UNI. da Cartonfeltro bitumato ricoperto – È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scaglie di mica, sabbia finissima, talco ecc. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti: f) CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI TIPO PESO A METRO QUADRO DEL CARTONFELTRO G Cartonfeltro tipo Contenuto solubile in solfuro di carbonio Peso a m2 g 224 333 450 224 333 450 660 875 1200 1100 1420 1850 La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume, lo strato di rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità. Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI. Vetri e cristalli – i vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. h) Materiali ceramici – i prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti. g) 52 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva ART. 60 PRESENTAZIONE DEI CAMPIONARI Prima dell'inizio dei lavori, od anche durante il loro svolgimento, l'Appaltatore, su richiesta della D.L., sarà tenuto a presentare il campionario dei materiali di condotta, delle apparecchiature ed accessori degli impianti, che intende impiegare, fornendo nel contempo tutte le notizie sulle loro caratteristiche tecniche garantite; su richiesta presenterà campioni diversi per ciascun tipo di apparecchiatura, prodotti dalla stessa o da diverse fabbriche. La D.L. esprimerà la sua approvazione o richiederà le sostituzioni che riterrà necessarie con ordini di servizio. I campioni accettati, debitamente contraddistinti e descritti in appositi elenchi firmati dalle parti, resteranno depositati fino all'emissione del Certificato di ultimazione. In caso di contestazione sulla corrispondenza dei materiali impiegati con i campioni, questi ultimi verranno ancora trattenuti per essere consegnati al collaudatore. L'accettazione dei campioni autorizza l'Appaltatore a montare i corrispondenti materiali, salvo il buon esito delle prove preliminari, ma non lo esenta dall'obbligo di sostituire, a richiesta, quelli che, pur essendo ad essi conformi, si rivelino, per qualunque motivo, inadeguati. Tutti gli apparecchi, prima del loro montaggio in opera saranno sottoposti al controllo ed all'approvazione della D.L., che potrà rifiutare se non corrispondessero ai campioni. Tutti i materiali e le apparecchiature saranno garantiti per almeno due anni dalla data del collaudo e pertanto verranno dall'Appaltatore sostituiti o riparati a semplice avviso, limitatamente ai guasti e difetti attribuibili a cattiva qualità o non idoneo montaggio. Saranno rispettate le norme di unificazione; sarà richiesto il marchio di qualità per tutti i materiali che lo usano; sarà richiesto il marchio di fabbrica indelebilmente apposto sulle apparecchiature e in genere su tutti i materiali. Tutte le apparecchiature soggette all'omologazione di Enti saranno consegnate in opera con i relativi certificati di omologazione o prove al banco in originale; nel caso che i materiali siano privi dei suddetti certificati non sarà consentita la posa in opera delle relative apparecchiature. Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti in osservanza alle norme vigenti, alla data dell'ordine, con relative varianti, completamenti ed integrazioni. ART. 61 CALCESTRUZZI Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da cm 20 a 30, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di cm 30 di altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerà necessario. La dosatura dei calcestruzzi non armati sarà quella prescritta nelle corrispondenti voci dell'Elenco dei Prezzi da adottare secondo le indicazioni di progetto e secondo le disposizioni della Direzione Lavori. ART. 62 OPERE IN CEMENTO ARMATO Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale lo Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5/11/1971 n. 1086, nel D.M. 30/5/1974 nonché nel D.M. 26/3/1980, e D.M. 9 gennaio 1996 concernenti le opere stesse. Tutti i lavori in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico libero professionista iscritto all'albo e che l'Appaltatore dovrà presentare alla 53 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto in rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione, di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare. ART. 63 OPERE IN LEGNAME I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme U.N.I. I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del alto della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza aburno né smussi di sorta. Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte e in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori. Tutte le giunzioni dei legnami devono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non e' tollerato alcun taglio in falso, ne zeppe o cunei, ne qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le diverse parti componenti un'opera devono essere fra loro collegate solidamente mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformità alle prescrizioni che saranno date. ART. 64 OPERE IN FERRO Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, etc., dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od inizi di imperfezioni. L'Appaltatore sarà obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le 54 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva misure esatte delle diverse opere in ferro essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. In particolare si prescrive per ringhiere, inferriate esimili, che saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. ART. 65 PAVIMENTAZIONI I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno rispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti. Mattonelle, marmette e pietrini di cemento – le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione e resistenti a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani, non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi. TIPO DI MATERIALE SPESSORE COMPLESSIVO SPESSORE STRATO SUPERFICIALE MATERIALI COSTITUENTI LO SPESSORE SUPERFICIALE Mattonelle Almeno mm 25 Almeno mm 7 Cemento colorato Marmette Almeno mm 25 Almeno mm 7 Impasto di cemento, sabbia, scaglie di marmo Pietrini di cemento Almeno mm 30 Almeno mm 8 Cemento (la superficie sarà liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno prescritto a) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi ed a superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d’inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima misura. La forma, il colore e le dimensioni delle mattonelle saranno richieste dalla Direzione dei Lavori. b) Graniglia per pavimenti alla veneziana La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovrà corrispondere, per tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurità. c) Pezzami per pavimenti a bollettonato I pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti da elementi dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti. d) Linoleum e rivestimenti in plastica Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di 55 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva discontinuità, strisciature, macchie e screpolature. Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a Kg/mm di spessore. Il peso verrà determinato sopra provini quadrati dei lato di cm 50 con pesature che diano l’approssimazione di un grammo. Esso dovrà essere stagionato per almeno 4 mesi. Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e compatta e dovrà essere garantito un perfetto collegamento fra i vari strati. Un pezzo di tappeto di forma quadrata di cm 20 di lato dovrà potersi curvare col preparato in fuori sopra un cilindro del diametro 10 x (s + 1) millimetri, dove s rappresenta lo spessore in millimetri, senza che si formino fenditure e screpolature. In base al suddetto R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 devono essere sottoposti alle prove di resistenza i materiali appresso indicati: pianelle comuni in argilla 1. pianelle pressate ed arrotate di argilla 2. mattonelle di cemento con o senza colorazione, a superficie levigata 3. mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta 4. marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata 5. mattonelle greificate 6. lastre e quadrelli di marmo o di altre pietre 7. mattonelle d’asfalto o di altra materia cementata a caldo Le condizioni di accettazione sono da determinarsi nei capitolati speciali, a seconda delle applicazioni che devono farsi dei singoli materiali per pavimentazione. Per i materiali qui appresso indicati sono di regola adottati nei capitolati speciali, nei riguardi delle prove all’urto, alla flessione ed all’usura, i limiti di accettazione rispettivamente indicati per ciascuno dei materiali medesimi. INDICAZIONE DEL MATERIALE COEFFICIENTE DI USURA AL TRIBOMETRO RESISTENZA m/m ALL’URTO ALLA FLESSIONE Kg/m Kg/cmq Pianelle comuni di argilla 0,20 25 15 Pianelle pressate ed arrotate di argilla 0,20 30 15 Mattonelle di cemento a superficie levigata 0,20 30 12 Mattonelle di cemento a superficie striata o con impronta 0,25 30 12 Marmette e mattonelle a mosaico 0,20 40 10 Mattonelle greificate 0,20 50 4 - 10 - - 6 - - 4 0,40 30 15 Lastre e quadrelli di marmo o di altra pietra (secondo la qualità della pietra) - - marmo saccaroide - calcare compatto - granito Mattonelle di asfalto 56 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Art. 66 COLORI E VERNICI I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. Olio di lino cotto – l’olio di lino cotto sarà ben depurto, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. non dovrà lasciare alcun deposito, né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metalli, dovrà essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all’1% ed alla temperatura di 15° C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93. a) Acqua ragia (essenza di trementina) – dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15° C sarà di 0,87. b) Biacca – la biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. c) Bianco di zinco - il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell’1% di altre impurità; l’umidità non deve superare il 3%. d) Minio – sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l’alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario ecc.). e) Latte di calce – il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. f) Colori all’acqua, a colla o ad olio – le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostante eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. g) Vernici – le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelta; discilte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. È escluso l’impiego di gomme prodotte da distallazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi. h) Encaustici – gli encaustica potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico adottato, o nell’acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro o nell’essenza di trementina. ART. 67 RIVESTIMENTO DI PARETI I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori. 57 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva ART. 68 SOLAI I laterizi dei solai di tipo misto in cemento armato, con funzione statica dovranno rispondere alle prescrizioni delle leggi attualmente in vigore. In particolare devono: 1) Essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di loro cosi' da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento; 2) Ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali, ai fini della trasmissione degli sforzi di scorrimento; 3) Il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle pareti e delle costolature non deve risultare inferiore a Kg 350 per cmq. e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore di Kg 50 per cmq.; 4) Qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di calcestruzzo che abbia in ogni direzione spessore non minore di cm 2. I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. ART. 69 INTONACI Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo avere rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'appaltatore a sue spese. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm 15. Particolarmente per ogni tipo di intonaco si prescrive quanto appresso: a) Intonaco grezzo od arricciatura: Predisposte le fasce verticali, verrà applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza , sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari; b) Intonaco comune o civile: Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina, che si conguaglierà con le fasce di 58 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. Art. 70 OPERE DA PITTORE Qualunque tinteggiatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorra per uguagliare le superfici medesime. Le tinteggiature, se richiesto, dovranno essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Prima di iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione del Direzione Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte sulle opere finite, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: - per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E’ compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 59 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva - per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; - per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente; - per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. Art. 71 TUBAZIONI E CANALI DI GRONDA Tubazioni in genere – le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento di esse e con la necessità dell’estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni ecc. inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. Le condutture interrate all’esterno dell’edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell’interno dell’edificio dovranno, per quanto possibile, mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch’esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni ecc. e fissandole con adatti sostegni. Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell’Impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest’ultima. Così pure sarà a carico dell’Impresa la riparazione di qualsiasi perdita o altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. Fissaggio delle tubazioni – tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma con ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a 1 m. Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, o su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco ecc. che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte 60 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva inferiore del tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nell’esatta posizione stabilita. Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. Tubi di ghisa – i tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della direzione dei Lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente. Tubi di acciaio – i tubi di acciaio (Mannesmann) dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati, dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi, lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte. Tubi di acciaio per scarichi di impianti idrici – sanitari pluviali – fognature – detti tubi saranno tipo Luck o simili, di acciaio laminato a freddo, di apposita qualità, saldato. I tubi, a seconda dell’impiego per i quali sono destinati, dovranno essere delle lunghezze maggiormente rispondenti alle normali esigenze applicative ed ai particolari problemi ricorrenti nelle costruzioni edili in genere. I tubi dovranno essere smaltati sia internamente che esternamente, con speciale smalto nero, applicato a fuoco, in modo da garantire una sicura resistenza agli agenti atmosferici e da rendere il tubo inattaccabile dalla corrosione di acque nere e liquidi industriali in genere. I tubi smaltati a freddo dovranno essere usati esclusivamente per scarichi di acque piovane. Tubi di ferro – saranno del tipo “saldato” o “trafilato” (Mannesmam) a seconda del tipo e importanza della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. I pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. A richiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia pure con stagnatura, là dove essa sia venuta meno. Tubi di grès – i materiali di grès devono essere di vero grès ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata e con innesto a manicotto o bicchiere. I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e le estremità opposte saranno lavorate esternamente a scannellatura. I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa a mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame. Lo smalto vetroso deve essere liscio, specialmente all’interno, aderire perfettamente con la pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali impermeabili 61 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba più del 3,5% in peso. Ogni tubo, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere. Tubi di cemento – i tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna, esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniformi. Il ghiaietto del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta ed i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta. Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull’orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto attorno, con malta di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione Tubi di ardesia artificiale – i tubi di ardesia artificiale dovranno possedere un’elevata resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo e alle intemperie, assoluta impermeabilità all’acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità al calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche d’acqua per almeno una settimana. Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata da anelli di gomma, ovvero calafata di canapa e successivamente colatura di boiacca semifluida da agglomerato cementizia, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerato, estesa sino all’orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovrà invece colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in luogo della boiacca di agglomerante. Tubi di cloruro di polivinile non plastificato - norme UNI n. 4464 e 4465 per i lavori nei quali è previsto l’impiego di tubi di PVC n.p.; dovrà essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI precitate, dovranno essere muniti del “Marchio di conformità” rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. In materia si fa richiamo al D.M. 12 dicembre 1985 nella G.U. n. 61 del 14 marzo 1986 riguardante “Norme tecniche relative alla tubazioni”. Tubi di piombo – i tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno accuratamente lavorate col sego di lardo e il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all’inglese). Tubi di lamiera di ferro zincato – saranno eseguiti con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a 4,5 kg/m2, con l’unione “ad aggraffatura” lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di 5 cm). Canali di gronda – potranno essere in lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. ART. 72 INFISSI 1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli 62 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, etc… Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: - mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc…); - mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua e all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti. 3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo. a. Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante: - il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti; - il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori; - il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. b. Il Direttore dei lavori potrà, altresì, procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori. In ogni caso, l’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Nelle applicazioni di vetri su parapetti e rampe di scale occorre tenere presente quanto segue in merito alla sicurezza contro il pericolo di caduta nel vuoto di persone. La norma UNI 7697 prescrive l’esclusivo impiego di lastre di sicurezza del tipo stratificato. Sicurezza. Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti i serramenti e/o facciate dovranno essere concepiti in modo che: - non vi siano parti taglienti e superfici abrasive che possano ferire nell’utilizzo normale gli utenti o anche gli addetti delle operazioni di manutenzione - resistano ad operazioni errate (ma 63 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva possibili) senza rottura di parti vetrate, fuoriuscita di materiali dalla loro sede, rottura di organi di manovra e di bloccaggio ecc... - Nei luoghi di lavoro, in accordo con le prescrizioni normative in materia di sicurezza può essere inoltre prescritto di adottare vetri di sicurezza (UNI 5832 - UNI7697) Caratteristiche della vetrazione. La scelta della vetrazione deve essere fatta secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di: - risparmio energetico - isolamento acustico - controllo della radiazione solare - sicurezza Per ogni tipologia di serramento dovrà essere indicato il tipo di vetro richiesto, precisandone le caratteristiche, lo spessore nominale, se vetro monolitico o vetrocamera l’eventuale colorazione (chiaro - colorato - opaco) specificando il trattamento delle lastre esempio: - riflettente - basso emissivo - pirolitico - o altri tipi di coating Altri eventuali aspetti prestazionali relativi all’irraggiamento dei vetri - fattore solare - fattore energetico Deve essere specificato se le vetrazioni sono ordinate assieme ai serramenti. Nel caso di ordine separato di vetri e serramenti, dovrà essere concordato con il fornitore dei serramenti e/o facciate l’onere per la distinta misure vetri e l’eventuale posa in opera. Pannelli. I pannelli di tamponamento dovranno possedere caratteristiche meccaniche, acustiche e termiche tali da garantire le prestazioni richieste per l’intero manufatto. In particolare dovranno resistere agli urti in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza. Pulizia dei serramenti e/o facciate. Per una corretta pulizia dei serramenti e/o facciate si dovrà richiedere al fornitore le caratteristiche dei prodotti da impiegare e le precauzioni da adottare in funzione del tipo di finitura superficiale, per ottenere una pulizia ottimale delle superfici. Lo stesso può essere fatto presso il fornitore dei vetri, in particolare per quelli con trattamenti sulle superfici esterne accessibili. Trattamenti. a) Protezione mediante verniciatura. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983 ed essere del tipo a polvere nel colore sarà scelto dalla D.L. su cartella RAL.. Prima della verniciatura, la superficie dei profili dovrà essere trattata con le seguenti operazioni di pretrattamento in tunnel: - sgrassaggio, - lavaggio, - decapaggio, - lavaggio, - cromatazione tipo giallo-oro, - doppio lavaggio in acqua demineralizzata, - passaggio in forno di asciugatura. Successivamente dovranno venire applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina automatica con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in forno a 180° - 200° per la polimerizzazione della vernice (operazioni da eseguire secondo schede tecniche del produttore vernice). Le polveri utilizzate dovranno essere omologate QUALICOAT o GSB ed essere prodotte da aziende certificate ISO 9000. Lo spessore di verniciatura dovrà essere di almeno 60 micron. 64 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva La ditta che eseguirà la verniciatura dovrà essere in possesso della licenza Qualicoat. Il rivestimento applicato sulle superfici non dovrà presentare alcuna incisione che metta a nudo il metallo. L’aspetto delle superfici in vista dovrà essere uniforme sia nella tonalità di colore, sia nel grado di brillantezza. Il rivestimento dovrà essere esente da graffi, rigonfiamenti, colature, ondulazioni e altre imperfezioni superficiali visibili ad occhio nudo ad una distanza non inferiore a 5 metri per le parti esterne e non inferiore a 3 metri per le parti interne. Se fosse necessario assicurare una determinata brillantezza, i valori dovranno essere concordati fra Committente e fornitore secondo la tabella che prevede 3 categorie 1 elevata brillantezza (lucido) gloss >80 con tolleranza ± 8 gloss 2 media brillantezza (semilucido) gloss da 30 a 80 con tolleranza ± 5 gloss 3 bassa brillantezza (opaco) gloss <30 con tolleranza ± 5 gloss L’uniformità e la tonalità della colorazione dovranno essere concordati tra Committente e fornitore mediante campionatura di riferimento. b) Protezione mediante ossidazione anodica. L’ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI10681 e verrà eseguita sui profili con pretrattamento superficiale di tipo E2 (spazzolatura mediante scotch brite). Lo spessore di ossido anodico dovrà corrispondere alle norme UNI 5347-64, mentre per la qualità del fissaggio dello strato di ossido anodico si farà riferimento alle UNI 3397-63. I trattamenti dovranno essere garantiti con marchio di qualità (EURAS-EWAA) QUALANOD ed essere eseguiti da azienda certificata ISO 9000. I profili con parti in vista dovranno avere finitura Architettonico Spazzolato (ARS), mentre i profili non in vista la finitura dovrà essere Architettonico Satinato Chimicamente (ARC). Il tipo di colorazione e spessore di ossido anodico sarà a scelta della D.L. I particolari anodizzati devono essere esenti da difetti visibili presenti nella superficie significativa quando vengono esaminati da una distanza non inferiore a 5 metri per applicazioni esterne, ed a 3 metri per applicazioni interne. Le caratteristiche visive superficiali (uniformità d’aspetto, colorazione, eccetera.) dovranno essere concordate tra Committente e Fornitore a mezzo di due campioni corrispondenti ai limiti di tolleranza delle caratteristiche stesse nel caso di finiture anodizzate. Tra diversi lotti di diverso materiale, o tra diverse forme dello stesso, si possono verificare variazioni dell’aspetto e del colore sulla superficie anodizzata. Talvolta l’osservazione sotto determinato angolo visivo evidenzia differenze di brillantezza, righe d’estrusione o altri difetti visivi. Queste differenze non pregiudicano la qualità del rivestimento anodico. I limiti in cui esse sono accettabili devono essere concordate tra Committente e Fornitore. Bancali scossaline e raccordi in lamiera. Se previsti a disegno, i serramenti dovranno essere completi di bancale in alluminio, collegamenti laterali e superiori in alluminio verniciato o anodizzato dello stesso tipo e colore dei serramenti (previa approvazione). Lo spessore delle lattonerie dovrà essere conseguente al loro sviluppo comunque non inferiore a 15/10. I sagomati dovranno essere montati in modo da non presentare viti o rivettature in vista. Lo sviluppo delle lattonerie dovrà coprire interamente le parti murarie, con risvolti di almeno 5 cm. Qualora le parti esterne esposte alla pioggia avessero superfici piane superiori ai 20 cm dovranno essere trattate con antirombo. Controtelai. I controtelai ove necessario dovranno essere in acciaio zincato, di sezione tubolare idonea, completi di zanche o fori di fissaggio ogni 70-80 cm. La posa dovrà essere eseguita rispettando i livelli e gli allineamenti concordati con la D.L., avendo cura che non venga alterata la regolarità dimensionale del manufatto. Vetrazione I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno montati. Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143-72 se non specificamente indicati negli allegati. 65 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 per il rispetto della legge n° 224 del 24.05.8 8 concernente la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi. I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti con superfici complanari piane. Dovranno risultare conformi alle norme UNI 5832-72, 6123-75; 6486-75; 6487-75; 7142-72. I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534-74, con l’impiego di tasselli di adeguata durezza, a seconda della funzione portante o distanziale. I tasselli dovranno garantire l’appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea in base al peso da sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM o Dutral opportunamente giuntate agli angoli. La sigillatura tra le due lastre componenti la vetrata isolante dovrà essere effettuata mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica e una seconda barriera a base di polimeri polisulfurici. Nel canalino distanziatore dovranno essere inseriti sali disidratanti con setaccio molecolare di 3 Amstrong che lo dovranno riempire su tutto il perimetro. Il produttore delle vetrate isolanti dovrà garantire la corrispondenza delle stesse a quanto indicato nella norma UNI 10593/1/2/3/4 e di essere in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV. I vetrocamera dovranno essere forniti di garanzia decennale contro la presenza di umidità condensata all’interno delle lastre. Se richiesti vetricamera a bassa emissività questi dovranno avere un K termico di 1,6 Wm2K e intercapedine di 12 mm. I vetri di sicurezza dovranno essere realizzati negli spessori indicati nell’elenco prezzi, composti da due o più lastre di cristallo con interposizione di pellicola in PVB (Polivinilbutilrrale) dello spessore da definire con la D.L. 4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo funzionamento. a. Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante: – il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti; – il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra; – la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. b. Il Direttore dei lavori potrà, altresì, procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla norma UNI 8772. ART. 73 IMPIANTI ELETTRICI Ai sensi del Decreto Legge 37/2008, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, recante un marchio che ne attesti la conformità (per esempio UNI, CEI), ovvero dovrà essere verificato che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 66 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua Italiana. ART. 74 OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: • scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; • apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; • muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; • fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. • formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; • manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; • i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; • il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; • scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; • ponteggi di servizio interni ed esterni; • le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. ART. 75 MANODOPERA Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 67 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. ART. 76 NOLEGGI Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. ART. 77 TRASPORTI Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza. 68 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva INDICE CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 Oggetto dell'accordo quadro Ammontare dell'accordo quadro Descrizione dei lavori e opere da eseguire Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori Variazione delle opere progettate Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e opere a misura. Invariabilità e revisione dei prezzi contrattuali. CAPO II NORME GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI, ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO Art. 7 Responsabile del procedimento Art. 8 Il direttore dei lavori CAPO III CONTRATTO Art. 9 Osservanza del capitolato generale, del capitolato speciale, di leggi, normative e regolamenti Art. 9/BIS Applicazione della SA 8000 Art.10 Documenti che fanno parte del contratto Art.11 Cauzione, garanzie e coperture assicurative Art.12 Subappalto - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili Art.13 Oneri , obblighi e responsabilità dell’appaltatore Art.14 Spese relative alla sicurezza Art.15 Trattamento retributivo dei lavoratori Art.16 Tutela dei lavoratori Art.17 Responsabilità dell’appaltatore Art.18 Domicilio dell’appaltatore Art.19 Persone che possono riscuotere CAPO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 20 Rappresentante dell’appaltatore Art .21 Direttore tecnico del cantiere Art. 22 Consegna dei lavori Art. 23 Proprietà dei materiali di recupero e scavo Art. 24 Rinvenimenti fortuiti Art. 25 Inizio e andamento dei lavori Art. 26 Orario di lavoro Art. 27 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali Art. 28 Presentazione del campionario e prove di laboratorio Art. 29 Sospensione e ripresa dei lavori Art. 30 Proroghe Art. 31 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penale per ritardo Art. 32 Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori 69 Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012 Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Comunali 33 34 35 36 37 38 39 Varianti in corso d’opera Perizie di variante e suppletive Danni di forza maggiore Prezzo dei lavori non previsti Risoluzione del contratto Anticipazione all’appaltatore Pagamenti in acconto dei lavori e degli oneri sicurezza CAPO V DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO Art. 40 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli Art. 41 Lavori eventuali non previsti Art. 42 Documenti contabili Art. 43 Tenuta dei documenti Art. 44 Collaudo o Regolare Esecuzione Art. 45 Presa in consegna e utilizzo dell’opera Art. 46 Garanzia e vizi e difformità dell’opera Art. 47 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento Art. 48 Definizione delle controversie Art. 49 Obblighi e responsabilità verso terzi Art. 50 Verifiche e prove sperimentali CAPO VI QUALITA' DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE Art. 51 Materiali in genere Art. 52 Acqua, calce, leganti Art. 53 Inerti normali e speciali Art. 54 Pietre Naturali e Marmi Art. 55 Pietre Artificiali Art. 56 Malte, calcestruzzi e conglomerati Art. 57 Laterizi Art. 58 Materiali ferrosi vari Art. 59 Materiali diversi Art. 60 Presentazione dei Campionari Art. 61 Calcestruzzi Art. 62 Opere in cemento armato Art. 63 Opere in legname Art. 64 Opere in ferro Art. 65 Pavimentazioni Art. 66 Colori e vernici Art. 67 Rivestimento di pareti Art. 68 Solai Art. 69 Intonaci Art. 70 Opere da pittore Art. 71 Tubazioni e canali di gronda Art. 72 Infissi Art. 73 Impianti Elettrici Art. 74 Opere di assistenza agli impianti Art. 75 Manodopera Art. 76 Noleggi Art. 77 Trasporti 70 Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Mario Mossa il 14/11/2012 10:40:44 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere. Delibera: 225 / 2012 del 21/11/2012. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Servizio Edilizia Pubblica 2 Ufficio Edlizia Sportiva