CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO
NIDO.
INDICE
PARTE PRIMA
ART. 1. Oggetto dell’appalto
ART 2. Durata dell’appalto
ART 3. Importo dell’appalto
ART 4. Soggetti ammessi alla gara
PARTE SECONDA
PROGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART 5. Elementi guida per la presentazione dei progetti pedagogici
ART 6. Organizzazione dei servizi
ART 7. Sedi di erogazione dei servizi
ART. 8 Rapporti con l’utenza
Art. 9. Modalità di accesso
Art. 10 Calendario educativo
Art. 11 Orario giornaliero di apertura
Art. 12 Ricettività
Art. 13 Servizio mensa
Art. 14. Personale impiegato dal soggetto appaltatore – Corsi di aggiornamento – Continuità
Art. 15 Trattamento dei lavoratori
Art. 16 Oneri della sicurezza
Art. 17 Rispetto del D.Lgs.n.196/2003
Art. 18 Norme sanitarie
Art. 19 Rapporto numerico e tipologia del personale
Art. 20 Dotazioni arredi e materiali
Art. 21 Oneri a carico dell’appaltatore
Art. 22 Oneri a carico del Comune
Art. 23 Referenti per la gestione
PARTE TERZA
CONDIZIONI GENERALI
Art. 24 Scioperi
ART. 25 Revisione dei prezzi
ART. 26 Pagamenti e ritenuta 0,50%
ART. 27 Obblighi di tracciabilità
ART. 28 Modalità di pagamento
ART. 29 Personale
ART. 30 Oneri sociali e obblighi assicurativi
ART. 31 Comunicazioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni del lavoro.
ART. 32 Garanzie e responsabilità
ART. 33 Controlli, verifiche e comunicazioni.
ART. 34Penalità
ART. 35 Cauzione provvisoria
ART. 36 Cauzione definitiva
ART. 37 Stipulazione del contratto e spese contrattuali
ART. 38 Risoluzione del contratto
ART. 39 Interruzione di servizio
ART. 40 Carattere del servizio - penalità’ e risoluzione del contratto.
ART. 41 Clausola risolutiva espressa.
ART. 42 Determinazione del prezzo.
ART. 43 Spese contrattuali e di pubblicazione
ART. 44 Trattamento dei dati
ART. 45 Domicilio legale dell’appaltatore.
ART. 46 Controversie.
ART. 47 Rinvio
PARTE PRIMA
ART. 1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali per il
funzionamento dell’Asilo Nido Comunale di Alba Adriatica, e prevede un numero massimo di
60(sessanta) utenze senza nessun impegno da parte dell’Amministrazione nel caso in cui non si
raggiunga il numero massimo. Tale servizio, inteso come “servizio socio-ludico-educativo”
d’interesse pubblico che nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia e sociosanitaria dell’Ente Locale, accoglie bambini da tre mesi a tre ani d’età, concorrendo efficacemente
con le famiglie alla loro educazione e formazione” nel rispetto delle norme di cui al Regolamento
Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche per la
gestione ed il controllo dell’asilo nido comunale di Alba Adriatica, della Legge Regionale
n.76/2000 e della delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n.565/2001.
ART 2. Durata dell’appalto
L’appalto avrà la decorrenza dal 1° Settembre 2015 al 31 Luglio 2019, con le modalità di apertura
dei singoli servizi precisate agli art. 10 e 11.
ART 3. Importo dell’appalto
Il costo complessivo presunto per l’intero servizio è di €. 2.376.00,00
(duemilionitrecentosettantasei/00) oltre IVA così determinata: €.900,00 (novecentoeuro quota a
bambino (IVA esclusa) x massimo n.60 bambini x n.11 mesi x n. 4 anni.
Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le
provviste,le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere
espresso e non dal presente capitolato speciale inerente e conseguente l’appalto.
In sede di offerta i partecipanti dovranno offrire il prezzo effettuando il ribasso sul costo previsto a
bambino di €. 900,00 oltre IVA.
ART 4. Soggetti ammessi alla gara
I concorrenti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a)b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d),e) ed f), o
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37,comma 8 del D.Lgs.12 aprile
2006, n.163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
PARTE SECONDA
PROGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART 5. Elementi guida per la presentazione dei progetti pedagodici
Ai fini della presentazione dei progetti pedagogici da parte dei candidati si tenga in considerazione
quanto indicato nella L.R. Abruzzo n.76/00, nella Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo
n.565/2001 e nel Regolamento Comunale dell’Asilo Nido approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.49/2002 e successive modifiche.
In particolare, il progetto educativo dovrà avere come punto fondamentale la centralità del bambino
visto come persona nella sua complessità. Elementi di forza del progetto dovranno essere la qualità
professionale, gli strumenti pedagogici, la condivisione con le famiglie, l’attenzione ai bisogni e lo
stimolo delle competenze socio-relazionali di ogni bambino. Esso dovrà attuarsi come un processo
di sviluppo costante che veda la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori.
Obiettivo è lo sviluppo armonico e globale del bambino nell’area cognitiva, emotiva, razionale,
psicomotoria e comunicativa. Il contesto fisico dovrà essere articolato in angoli funzionali alle
attività ludiche, esplorative e simboliche del bambino. Lo spazio, i materiali utilizzati e proposti
dovranno essere complementi fondamentali per l’attivazione del progetto.
Ogni angolo educativo strutturato dovrà avere un’identità in cui il bambino potrà riconoscersi e
sviluppare la propria autonomia. La routine (pranzo,igiene,sonno) dovrà essere organizzata nel
rispetto dei tempi e dei ritmi sociali del bambino.
Il nido dovrà diventare luogo di relazioni, di apprendimento, di socializzazione significativo
nell’esperienza autobiografica del bambino e della famiglia.
I progetti dovranno caratterizzarsi per la disponibilità degli educatori a concorrere con le famiglie
alla formazione dei bambini, favorendone il benessere e l’armonico sviluppo fisico e psichico e
sollecitandone l’apprendimento di competenze nel rispetto dei tempi individuali ed il
raggiungimento dell’autonomia in una dimensione di gioco e di ascolto dei bisogni. Particolare
attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero
evidenziare.
ART 6. Organizzazione dei servizi
Il nido d’infanzia è un servizio educativo per la prima infanzia rivolto ai bambini da zero a tre
anni.
Gli utenti verranno ammessi in base alla regolamentazione contenuta nel regolamento comunale
dell’asilo nido approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche.
ART 7. Sedi di erogazione dei servizi
Il Comune dispone di una struttura attrezzata, con circostante area a verde perimetrata, nel plesso
scolastico sito in Via Legnano in Alba Adriatica, idonea ad accogliere, con locali opportunamente
arredati e attrezzati i servizi offerti.
ART. 8 Rapporti con l’utenza
Vengono definiti utenti delle strutture i bambini iscritti e le loro famiglie. L’assegnazione dei posti,
la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono definite dal Regolamento Comunale
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche.
Poiché l’inserimento dei bambini al Nido costituisce un momento particolarmente delicato per il
bambino che vive la prima importante esperienza di separazione-individuazione dal genitore e
poiché è fondamentale che tra nido e famiglia si crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni
affettive, l’Appaltatore dovrà:
a) fare procedere l’inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore
affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
b) permettere, nei primi giorni di ingresso al nido, la presenza di un genitore che condivida questa
esperienza con il figlio e con l’educatrice per un periodo idoneo a facilitare l’ambientamento del
piccolo e la conoscenza della figura di riferimento;
c) organizzare incontri periodici (almeno tre all’anno) per discutere le tematiche riguardanti il
gruppo dei pari che di volta in volta si riterranno maggiormente significative;
d) promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei
servizi e provvedere ad organizzare momenti specificatamente dedicati a ciò.
9. Modalita’ di accesso
I bambini vengono ammessi ai servizi educativi, di norma, a partire dalla prima settimana del mese
di Settembre, secondo un programma di inserimenti concordato con il personale operante nei
servizi.
L’accesso ai servizi avviene osservando quanto stabilito dal regolamento comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2002 e successive modifiche, e mediante il pagamento
di una quota di compartecipazione, che viene incassata direttamente dal Comune con cadenza
mensile.
10. Calendario educativo
I servizi osserveranno di norma il seguente calendario di apertura:
• Nido d’Infanzia: 1 settembre – 31 luglio
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere garantite per tutta la durata del
calendario educativo e durante l’orario di apertura dei servizi, in base al Regolamento approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche.
L’Appaltatore dovrà comunque assicurare:
- la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all’orario di uscita;
- il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana, come stabilito dal regolamento comunale;
- la presenza del personale nella struttura almeno sette giorni prima dell’inizio delle attività, allo
scopo di provvedere alla programmazione annuale e all’allestimento degli spazi.
11. Orario giornaliero di apertura
L’orario di apertura e di chiusura dell’asilo deve essere funzionale al servizio al fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell’utenza: di regola è compreso tra le ore 07,30 e le ore 18,30 di ogni
giorno per 5 giorni la settimana, in base al Regolamento Comunale dell’Asilo Nido.
12. Ricettività
La capienza dell’Asilo Nido, attualmente esistente, è determinata in base alle indicazioni della legge
regionale vigente in numero di 60 posti. L’Asilo nido si articola, di norma, in tre sezioni in
relazione al livello del bambino e precisamente in lattanti (da 0 mesi a 12 mesi), semidivezzi ( da 12
a 24 mesi) e divezzi ( da 24 a 36 mesi). Per tutto quanto non previsto si rinvia al regolamento
comunale disciplinante l’asilo nido.
13. Servizio mensa
Il momento del pasto dovrà essere particolarmente curato e caratterizzato da un clima sereno ed
accogliente. In questo momento i piccoli e i grandi si devono ritrovare condividendo lo spazio fisico
ed affettivo. Elementi fondamentali devono essere l’acquisizione di regole sociali e di autonomia
personale, oltre al potenziamento delle abilità senso-percettive e dell’educazione al gusto.
I pasti vengono preparati dal soggetto appaltatore secondo specifica dieta, predisposta dalla dietista
incaricata dalla Ditta seguendo anche le indicazione della ASl competente per territorio e forniti ai
bambini dalla ditta
14. Personale impiegato dal soggetto appaltatore – Corsi di aggiornamento – Continuità
L’Appaltatore dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione contenuta nel
presente capitolato e nel progetto, personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie
certificazioni sanitarie, autorizzazioni e qualifiche professionali e che abbia già prestato servizio
presso strutture educative, almeno per due anni educativi consecutivi.
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’appaltatore dovrà inviare all’Amministrazione Comunale
l’elenco del personale impegnato stabilmente nel servizio – nonché di quello adibito alle
sostituzioni – con indicazione dei dati anagrafici, delle qualifiche o titoli di accesso, delle
esperienze lavorative, delle specifiche mansioni, nonché delle ore giornaliere di lavoro assegnate a
ciascun dipendente.
Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 giorni al Comune, dalla variazione.
Il mancato invio dell’elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di €.400,00.
Dovrà essere inoltre indicata la figura di riferimento per i contatti con il Comune di Alba Adriatica.
Tenendo conto che i servizi per l’infanzia necessitano di particolare attenzione, il Comune ha la
facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano
sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.
L’appaltatore deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale
impegnato nelle attività, per un monte ore annuale non inferiore a quanto stabilito all’art. 19 della
PARTE SECONDA del presente capitolato, dedicato alle singole figure operative. Si richiede,
inoltre, la formazione di tutto il personale, per un monte ore complessivo come stabilito all’art.19
del presente capitolato, rivolta alla conoscenza della cultura e delle tradizioni delle etnie straniere
presenti nel nostro Comune.
Il rapporto educatore/bambini è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale n.565 del
26.06.2001; per i portatori di handicap riconosciuti in base alla L.104/92 il rapporto
educatore/bambini e operatore bambini è di 1 a 1, a carico dell’appaltatore.
L’Appaltatore dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo
personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati, se non per cause di
forza maggiore, per tutta la durata del contratto, turnover di personale superiori a 2/5 delle forze
inizialmente impegnate per quanto riguarda il personale educativo; e superiori a 2/3 delle forze
inizialmente impegnate per quanto riguarda il rimanente personale occupato nel servizio.
L’appaltatore assicura tempestivamente la sostituzione del personale assente nei casi sopra previsti,
mantenendo lo standard numerico di base rispetto ai bambini effettivamente presenti, in particolare
per i servizi educativi.
Nei casi in cui la struttura non funzionasse adeguatamente per qualsiasi causa, in particolare per
carenza di organico e impossibilità di immediate sostituzioni, l’Appaltatore dovrà informare
immediatamente della circostanza il Responsabile del servizio comunale e, entro le 4 ore
successive, inviare formale comunicazione scritta.
Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza al
soggetto gestore.
15. Trattamento dei lavoratori
Il personale addetto dovrà essere socio lavoratore oppure avere un rapporto di lavoro con
l’Appaltatore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla normativa
vigente; il Comune di Alba Adriatica è pertanto sollevato da ogni obbligo e responsabilità per
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari.
L’appaltatore deve rilasciare esplicita dichiarazione, in cui certifica l’inesistenza di intermediazione
di manodopera e attesta che il personale impiegato e i soci percepiscono regolare retribuzione
conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i
documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti
contributivi.
Qualora l’Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi sopra indicati, il Comune potrà:
1) sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l’Appaltatore
possa opporre eccezioni o aver titolo al risarcimento dei danni o altra pretesa;
2) procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al soggetto che segue
immediatamente in graduatoria, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese
sostenute dall’Amministrazione, nonché di eventuali responsabilità civili o penali.
16. Oneri della sicurezza
Il Committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.lgs
81/2008, precisa che è stato che è stato predisposto il DUVRI in quanto: viste le attività oggetto
dell’appalto risono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; il DUVRI allegato al presente atto
forma parte integrante dello stesso; la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal
committente in caso se ne ravvisassero le necessità ; gli oneri relativi sono stati quantificati e
riportati nella stima delle opere; nell’offerta dell’appaltatore che ha potuto prendere atto in via
preventiva del DUVRI e dei luoghi dove dovranno essere eseguite le attività; restano immutati gli
obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
La Ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/08 e ss.mm.
La Ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale
di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai
servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle
persone addette e dei terzi.
La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.
E’ obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell’attività svolta e sono a suo carico tutti gli oneri derivanti.
E’, inoltre, compito dell’Appaltatore provvedere all’organizzazione di almeno due prove di
evacuazione annuali dandone informazione al Comune tramite invio di copia del verbale entro i 15
giorni successivi alle prove stesse.
17. Rispetto del D.Lgs.n.196/2003
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai minori utenti e alle
rispettive famiglie, designa l’Appaltatore responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in
ragione dello svolgimento del Servizio.
Pertanto, il Comune conferisce all’Appaltatore, ai fini della gestione del servizio, nell’ambito del
contratto di appalto, i dati relativi agli utenti, classificati come personali e sensibili ai sensi del
D.Lgs.n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri:
-la comunicazione e l’aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento
delle attività regolate dal contratto di appalto ed in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di
essi deve essere fatto;
- è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti
direttamente, fatte salve le eccezioni di legge;
- i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla
scadenza del contratto.
L’appaltatore dovrà comunicare al Comune il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati e,
al momento della stipula del contratto, dovrà dichiarare:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento dell’appalto sono dati
personali e sensibili e, come tali, soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei
dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.n.196/2003;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati
personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare entro il 31 marzo di ogni anno sulle misure di sicurezza adottate
e di informare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l’applicazione delle norme
di sicurezza adottate.
Ai sensi del Codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali
ivi contemplate, l’Appaltatore è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati
agli interessati in violazione della normativa.
18. Norme sanitarie
L’operaio del personale addetto alla refezione è soggetto al controllo dei tecnici individuati
dall’Amministrazione Comunale e l’Appaltatore ha l’obbligo di osservare il piano di
autocontrollo relativo al protocollo HACCP (Hazard analysis and critical control points – analisi
del rischio igienico e punti di critici di controllo), come previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n.
193, predisponendo i moduli necessari per la registrazione delle verifiche quotidiane e
periodiche.
La periodicità delle verifiche obbligatorie deve essere concordata con il Comune e comunque
essere effettuata su richiesta del Comune.
Gli esiti delle verifiche periodiche dovranno essere comunicati al Comune.
Tutto il personale dovrà essere inoltre munito di tessera sanitaria.
L’Appaltatore è tenuto a far rispettare a tutto il personale le norme igieniche previste dalla
legge. E’ fatto obbligo all’Appaltatore fornire ogni struttura della cassetta di pronto soccorso
come previsto dal decreto n.388/2003 reintegrando costantemente i prodotti utilizzati.
19. Rapporto numerico e tipologia del personale
Il numero di educatori di asilo nido e di operatori assistenziali dovrà essere indicato nel progetto
presentato in sede di offerta; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in
maniera stabile per ogni modulo di servizio, tenendo conto del numero dei bambini, della loro
età, degli orari e degli spazi conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia
di servizi alla prima infanzia.
L’educatore dovrà, pertanto, soddisfare i bisogni di accadimento e cura dei bambini, prestando
particolare attenzione nel proprio ruolo alla predisposizione di un ambiente accogliente e bene
organizzato, in modo particolare nei momenti del pranzo, del cambio, del relax, dell’entrata e
dell’uscita, nonché nelle proposte educative. Dovrà promuovere lo sviluppo globale del
bambino, nel rispetto dei diritti dei bambini e delle famiglie.
In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente,
l’Appaltatore garantirà per l’intero orario di apertura del servizio il rapporto numerico minimo
di personale/bambini, in relazione alla capacità ricettiva del servizio affidato in appalto,
garantendo quindi il seguente modulo organizzativo:
- 1 coordinatore psico-pedagogico, responsabile con compiti, fra l’altro (oltre quelli previsti
per legge) di organizzare delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- numero di educatori necessari come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Abruzzo
565/2001, per i servizi educativi;
- numero di ausiliari, come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Abruzzo 565/2001.
Il numero degli addetti ai vari servizi deve essere comunque determinato nel rispetto della legge
e della Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n.565/01.
Il coordinatore del servizio, oltre ad essere in possesso di specifico titolo di studio previsto dalla
delibera regionale succitata, dovrà possedere una preparazione psicopedagogia inerente la fascia
di età dell’utenza propria dei servizi appaltati, adeguatamente documentata, così da assicurare
una buona applicazione del progetto pedagogico, in linea con gli indirizzi generali dati dal
Comune.
Gli educatori impegnati nei servizi dovranno possedere una specifica formazione
psicopedagogia. Il personale educativo dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla
Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n.565/01.
Tutti i titoli di studio sopra richiesti, dovranno essere rilasciati da scuole riconosciute a norma
dell’Ordinamento Scolastico dello Stato o, nel caso di titoli di studio acquisiti all’estero, dovrà
esserne documentata l’equipollenza.
L’appaltatore deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale
educativo impegnato nelle attività, per un monte ore annuale non inferiore a 20, e quello
ausiliario per un monte ore annuale non inferiore a 15; è richiesta, inoltre, la formazione di tutto
il personale, rivolta alla conoscenza della cultura e delle tradizioni delle etnie straniere presenti
nel nostro Comune, per un monte ore annuale non inferiore a 10.
Il personale ausiliario è tenuto inoltre a partecipare alle riunioni programmate con il
Coordinatore e il referente dell’Amministrazione per un monte ore annuale non inferiore a 3.
20. Dotazioni arredi e materiali
L’appaltatore eseguirà le prestazioni di cui al presente capitolato nei locali indicati all’art.7,
dotati di arredi e di attrezzature da parte del Comune.
Farà carico all’appaltatore la dotazione di materiali per la cura e l’igiene personale dei bambini
e la pulizia dei locali; in particolare:
• materiale vario d’uso didattico e libri – ad esempio, carta, cartoncino, colori , colla, stoffe,
scotch, e quanto altro occorrente per lo svolgimento dei servizi educativi;
• giochi occorrenti per lo svolgimento dei servizi educativi stimolanti l’affettività e la
socializzazione;
• materiale igienico-sanitario, ad esempio, pannolini, creme antiarrossamento, sapone, crema
detergente e quant’altro occorrente per l’igiene e il benessere dei bambini, materiale di piccolo
pronto soccorso come previsto dal decreto 388/2003;
• derrate alimentari, comprensivo di prodotti dietetici specifici per intolleranze;
• materiale di consumo per l’esecuzione delle pulizie – ad esempio sapone, detersivo, stracci per
i pavimenti, stracci per spolverare, scopa, spazzoloni e quant’altro per l’igiene dei locali.
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Comune copia delle fatture relative all’acquisto dei suddetti
materiali.
Rimane inteso, che il materiale e le attrezzature così acquistate resteranno a disposizione della
struttura anche successivamente alla scadenza contrattuale.
Tutto il materiale in uso, verrà preso in carico dall’appaltatore, che sarà ritenuto l’unico soggetto
responsabile della sua corretta custodia e del suo uso conforme; a tale scopo al momento
dell’aggiudicazione dell’appalto verrà redatto e controfirmato verbale di consegna.
Eventuali carenze negli obblighi di cui al presente articolo saranno rilevati dal Comune con
contestazione scritta, invitando l’appaltatore a provvedere entro un termine, trascorso il quale il
Comune potrà procedere d’ufficio all’acquisto, con addebito delle spese alla parte mancante,
salvo il risarcimento dei danni.
21. Oneri a carico dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia di asili nido,
della normativa emanata dalla Regione Abruzzo (L.R. 76/2000; dgr 26.06.2001, n.565), nonché
del regolamento approvato dal Comune di Alba Adriatica con deliberazione del Consiglio
Comunale n.49/2002 e successive modificazioni e di tutte le altre norme afferenti la materia che
saranno emanate durante la gestione dell’appalto.
Compete all’appaltatore, oltre a quanto stabilito in altri articoli:
1. programmare, effettuare e gestire prestazioni a carattere pedagogico-educative dirette a
bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi, nel rispetto della progettazione didatticoeducativa presentata;
2. programmare, effettuare e gestire attività di coinvolgimento – negli interventi pedagogicoeducativi rivolti ai piccoli utenti – degli adulti di riferimento che li accompagnano;
3. programmare, effettuare e gestire a favore degli stessi adulti momenti di incontro
individuale e di gruppo, ove poter effettuare uno scambio di opinioni e di esperienze in
campo educativo, offrendo altresì agli stessi anche in forma individuale una eventuale
consulenza psicopedagogia;
4. programmare, effettuare e gestire momenti di incontro con i genitori o gli adulti di
riferimento relativamente alla presentazione del progetto e alla verifica (almeno n.2 volte nel
corso dell’intero anno educativo) dell’esperienza vissuta;
5. assicurare il coordinamento pedagogico delle attività;
6. la fornitura di materiale didattico, ludico e pedagogico di consumo, occorrente per le attività
educative, del materiale igienico, idoneo a garantire l’igiene quotidiana dei bambini, e
sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso, come previsto
all’art.20 del presente capitolato speciale;
7. la pulizia ed il riordino dei locali, degli arredi e dei giochi (anche esterni) con fornitura del
materiale prodotti ed attrezzature occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto
connesso alla raccolta dei rifiuti, in modo da garantire il mantenimento di condizioni
igienico-sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l’arco della giornata;
8. la preparazione e la somministrazione di colazione, pranzo e merenda, assicurando il rispetto
delle tabelle dietetiche e nutrizionali predisposte dal soggetto competente;
9. la fornitura di derrate alimentari, compresa la fornitura di alimenti biologici, di alimenti
specifici per le intolleranze alimentari;
10. la manutenzione ordinaria dell’edificio e degli spazi circostanti, delle attrezzature e degli
arredi. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice affidataria di dotarsi di apposito ed adeguato
contratto assicurativo a copertura dei danni eventualmente causati al Comune proprietario ed
a terzi anche in relazione all’uso degli edifici e dei relativi arredi e attrezzature;
11. le spese per i consumi dell’energia elettrica, del riscaldamento, idrici e telefonici, nel
periodo di consegna della struttura, previa voltura delle relative utenze, nonché la tariffa per
la raccolta dei rifiuti;
12. le spese per danni che possono verificarsi sia alle strutture, arredi ed attrezzature a causa di
una non corretta alimentazione;
13. la predisposizione di una relazione semestrale sull’attività complessiva svolta sui risultati
conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e
contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente all’attività oggetto del presente
appalto.
L’appaltatore dovrà mantenere, attraverso alcune linee guida fondamentali, stili operativi e
livelli di qualità nell’ambito dell’intera rete dei servizi educativi per l’infanzia. E’ necessario
che l’Appaltatore costruisca le condizioni per garantire una sintonia di intenti operativi, idonee a
favorire la collaborazione dei propri educatori con gli educatori che operano nelle scuole
dell’infanzia del territorio, prevedendo, ove possibile, forme di continuità educativa tra asilo
nido e scuola dell’infanzia.
22. Oneri a carico del Comune
Compete al Comune:
1. la fornitura degli arredi di base necessari al servizio;
2. la manutenzione straordinaria dell’immobile, degli arredi, degli elettrodomestici e dei giochi
esterni (individuati nell’apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle due parti),
esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del
soggetto gestore;
23. Referenti per la gestione
Dovrà essere nominato da parte dell’appaltatore un referente con funzioni di Coordinatore che
svolga le funzioni tecnico/organizzative del progetto pedagogico presentato in sede di gara e di
coordinamento con il referente che sarà individuato dal Comune.
Compete al referente del Comune il coordinamento, la verifica e il controllo sull’erogazione dei
servizi affidati in gestione.
PARTE TERZA
CONDIZIONI GENERALI
Art. 24 Scioperi
Nell’ipotesi di proclamazione di scioperi da parte dei dipendenti della Ditta appaltatrice dovranno
essere rispettate ed applicate le norme di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146, relativa all’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
ART. 25 Revisione dei prezzi
1. I prezzi si intendono fissi per tutto il primo anno di durata dell’appalto. Trascorso il primo
anno, i prezzi saranno revisionati con cadenza annuale, in base all’incremento medio annuo
dell’indice ISTAT – FOI per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.
Resta salva l’applicazione di successive specifiche disposizioni di legge in materia.
2. I prezzi sono determinati con riferimento all’organizzazione del servizio mensa dell’a.s.
2013/2014; tenuto anche conto della gestione dei precedenti anni scolastici, si può
ragionevolmente prevedere che i medesimi si riproporranno per gli anni successivi fatte
salve lievi variazioni. Resta comunque inteso che il Comune si riserva sia all’avvio
dell’appalto che nel corso del medesimo di modificare, revocare, integrare, i plessi scolastici
da servire.
ART. 26 Pagamenti e ritenuta 0,50%
1. Per i servizi di cui al presente capitolato, il Comune si impegna a corrispondere
all’appaltatore il compenso fissato in sede di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo verrà pagato mensilmente in base ai pasti forniti su presentazione di regolari
fatture e previa acquisizione da parte del Comune della documentazione prevista dalle
norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi obbligatori (DURC)
3. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50% ai sensi art. 4 comma 3
del DPR 207/2010, avverrà a trenta giorni decorrenti dall’accertamento della regolare
esecuzione del servizio, che deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della fattura.
4. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate in sede di liquidazione finale relativa ad ogni
anno scolastico (mese di luglio), dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di
regolare esecuzione del servizio durante tutto l’anno scolastico e previa acquisizione del
DURC secondo vigente normativa.
5. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad
esso derivano dal contratto d’appalto.
6. Con il suddetto corrispettivo la Ditta si intende compensata di qualsiasi suo onere per il
servizi di che trattasi senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo
soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso.
ART. 27 Obblighi di tracciabilità
1.L’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi
ART. 28 Modalità di pagamento
Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per l’intero periodo contrattuale. Il pagamento
del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato in base al numero dei bambini
frequentanti rapportandolo ai giorni di effettiva presenza dei bambini, e sarà effettuato
mensilmente, previo controllo da parte del responsabile del servizio della regolarità delle
prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al
Comune di Alba Adriatica .
In particolare, nel caso di sospensione del servizio l’importo spettante sarà proporzionalmente
ridotto.
Non sarà dato corso al pagamento di fatture che non siano accompagnate da copia dei fogli
mensili di presenza del personale, sottoscritti dal referente del soggetto gestore.
Eventuali ritardi nel pagamento dovuti all’espletamento di formalità amministrative non
daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore del soggetto gestore e non potranno
essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.
ART. 29 Personale
1. L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale idoneo, professionalmente
preparato e a conoscenza della specifica normativa relativa alla ristorazione collettiva e lo
impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità, in numero ottimale a garantire l’esecuzione
degli adempimenti del presente contratto.
2. La ditta dovrà avvalersi di personale scelto, capace, moralmente ineccepibile ed in regola con le
leggi sanitarie.
3. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto.
4. La ditta si impegna a richiamare e, nel caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una
condotta irreprensibile. In tal caso, compatibilmente con la normativa di tipo legislativo e
sindacale vigente, il gestore provvederà alla relativa sostituzione con altro personale, senza che
ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre quelli pattuiti.
5. Il personale adibito al centro cottura delle razioni dovrà essere dotato di libretto sanitario dal
quale deve risultare che è esente da malattie infettive e che è stato sottoposto agli accertamenti
previsti.
6. Tutto il personale adibito alla manipolazione, cottura e distribuzione dovrà indossare camice e
copricapo bianco e quanto altro previsto dalla legge.
7. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore.
ART. 30 Oneri sociali e obblighi assicurativi
1. Nell’esecuzione del servizio la ditta è obbligata ad applicare sia nei confronti del personale già
operante nell’appalto, o da quello assunto, indipendentemente dalla qualità del soggetto
imprenditore sia esso ditta individuale, società di capitali o di persone, o società cooperativa , i
Contratti Collettivi Nazionali e locali di lavoro del settore ristorazione collettiva, nella parte
economica e nella parte normativa, esattamente individuati per tipologia di attività.
2. Inoltre l’appaltatore stesso si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti
gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie,
vecchiaia, previdenza, ecc.), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di
lavoro, come gli assegni familiari, le indennità ai chiamati alle armi ed i contributi per fini
mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà alla ditta e se del caso
all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e sospenderà il pagamento delle prestazioni
sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.
4. Per la sospensione del pagamento di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni al Comune né
ha titolo di risarcimento dei danni.
5. Tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero
l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con
esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo.
ART. 31 Comunicazioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni del lavoro.
Le Ditte concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso
dell’esecuzione del contratto presso Ispettorato provinciale del Lavoro ed i locali Uffici del Lavoro ,
e comunque dovranno adottare le misure di sicurezza del Lavoro ai sensi del T.U.81/2008
ART. 32 Garanzie e responsabilità
1. La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore, che
risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
2. La Ditta inoltre risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle
conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell’espletamento dell’attività da lui o dai propri
dipendenti svolta nell’esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti,
agli utenti, al Comune o a terzi in genere.
3. La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti
fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite.
4. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi
nel corso dello svolgimento delle attività afferenti il servizio ed è responsabile, inoltre, dei
danni agli impianti e agli arredi nonché per i rischi del servizio, compreso furto, incendio,
scoppio, intossicazione alimentare.
5. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con
la sottoscrizione del contratto, assume formale impegno in tal senso. E’ escluso ogni rimborso o
riconoscimento all’appaltatore per danni o perdite dei materiali ed attrezzature.
6. E’ richiesta comunque la stipulazione da parte della ditta aggiudicataria di una polizza
assicurativa relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” per la
copertura dei possibili danni di cui ai precedenti commi, con primaria compagnia assicurativa
autorizzata nel ramo danni con massimale minimo: per sinistro di Euro 4.000.000,00; per
persona di euro 1.000.000,00; per cose di euro 500.000,00, ed una validità pari alla durata del
presente contratto, salvo rinnovi o proroghe. Copia conforme di tale polizza dovrà essere
consegnata all’ ufficio scolastico comunale, entro e non oltre gg. 15 dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
7. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla
rivalsa degli assicuratori nei confronti dell’ente appaltante e dei propri dipendenti.
8. Nell’ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i
danni verificatisi restano comunque in capo alla ditta appaltatrice.
La ditta in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed al
ripristino delle parti o delle cose
ART. 33 Controlli, verifiche e comunicazioni.
La vigilanza del servizio compete al Comune con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più
opportuni; in particolare, esso si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai locali destinati
ai servizi appaltati al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati, con
particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse,
e si riserva altresì la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente, per
conto del Comune, dal responsabile del servizio o del procedimento e, per conto
dell’appaltatore, dal coordinatore da questo designato.
Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all’appaltatore.
Resta facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni sul regolare
svolgimento del servizio, oltre che prendere visione dei libri paga e di ogni altra
documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e/o soci impegnati nei servizi di
cui al presente appalto.
Verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte
dell’appaltatore, il Comune ha facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio le attività nel modo
che ritiene più opportuno e a spese dell’appaltatore, salvo il risarcimento del maggiore danno.
Le comunicazioni scritte da parte dell’appaltatore, devono essere inviate al responsabile del
servizio Affari Sociali.
ART. 34 Penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltore e da questo non giustificato nei
termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia
conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato in sede di gara, il
Comune applicherà all’appaltatore:
- una penalità pari a euro 1.200,00 in caso di mancato espletamento del servizio;
- una penalità pari ad euro 400,00 in caso di non conformità del servizio al progetto
presentato, per ogni giorno di ritardo dall’adeguamento allo stesso, fatto salvo il
risarcimento dell’ulteriore maggiore danno;
- una penale pari ad euro 400,00 in caso di inosservanza parziale o totale degli obblighi
descritti nel presente capitolato per ogni giorno di ritardo dell’adempimento e sino a
cessazione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno.
L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’appaltatore derivanti dal contratto .
Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebita sulla
cauzione. In tali casi, dovrà essere provveduto al reintegro dell’importo della cauzione.
La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il
funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto, a seguito della
quale, il Comune potrà aggiudicare l’appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito
dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario del presente
appalto.
ART. 35 Cauzione provvisoria
1. L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione
provvisoria, da prestare ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i., nella misura del 2% (duepercento) del prezzo complessivo presunto dell'appalto, e
prevedere anche la sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter
del D.lgs. 163/2006 nella misura pari allo 1% e cioè pari ad €. 47.520,00.
2. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili
all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. A seguito di aggiudicazione definitiva, la cauzione sarà restituita a tutte le imprese
non aggiudicatarie, entro i termini di cui all’art. 75, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ART. 36 Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, la Ditta è tenuta a versare, prima della
stipula del contratto, una cauzione definitiva con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 113 del
codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. La mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1., nei termini stabiliti
dall’Amministrazione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione.
3. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità ed i limiti di cui all’art. 113, comma 3, del
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di
esso l’Amministrazione dovesse operare per mancanti o inesatti adempimenti contrattuali. Qualora,
a seguito di inadempienze contrattuali della Ditta appaltatrice, l’importo della cauzione dovesse
ridursi oltre la misura di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il reintegro della garanzia
dovrà avvenire nel termine di 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Comune, pena la facoltà per
l’Amministrazione stessa di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal presente
Capitolato Speciale per i casi di risoluzione.
5. Il documento di garanzia sarà restituito al contraente soltanto alla conclusione del rapporto,
dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di
contestazioni
ART. 37 Stipulazione del contratto e spese contrattuali
La stipulazione del contratto di appalto del servizio avrà luogo nei termini previsti e secondo le
indicazioni dell’art.11 comma 9 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto restano a carico
dell’appaltatore.
ART. 38 Risoluzione del contratto
Le inefficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi
contenuti nel contratto che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio,
saranno causa di risoluzione automatica del contratto e l’Amministrazione Comunale potrà
assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero di affidarne la
prosecuzione ad altri.
ART. 39. Interruzione di servizio
In caso di necessità di interruzione di servizio, le parti sono tenute a darne informazione almeno
tre mesi prima della data di interruzione. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso
dall’appaltatore.
ART. 40 Carattere del servizio - penalità’ e risoluzione del contratto.
1. Le prestazioni dedotte in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico
interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, pena la risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, si procederà all’applicazione
delle seguenti penalità, fatta sempre salva la possibilità di risoluzione del contratto:
3. per le inadempienze relative all’inosservanza della tabella dietetica e grammatura dei prodotti,
anche se non riferite alla totalità delle porzioni, si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie,
fatta ovviamente salva la responsabilità di carattere penale:
• qualora le grammature di derrate alimentari risultassero inferiori a quelle previste dalle tabelle
dietetiche allegate al presente capitolato, una penalità pari al 10% dell’importo totale dei pasti
forniti in quel giorno dalla ditta appaltatrice
• qualora fossero forniti prodotti non corrispondenti alle caratteristiche indicate nell’allegato del
presente capitolato, una penalità pari al 10% dell’importo totale dei pasti forniti in quel giorno
dalla ditta appaltatrice
• qualora fossero forniti prodotti diversi da quelli indicati nella tabella dietetica allegata al presente
capitolato o nel menù concordato dall’Amministrazione comunale con la ditta appaltatrice, una
penalità pari al 15% dell’intera fornitura del giorno interessato.
La ditta ha l’obbligo in ogni caso di procedere immediatamente all’integrazione delle quantità
mancanti di prodotti non a norma.
a) Per altre inadempienze, sanzioni pecuniarie da euro 100,00 a euro 5.000,00, da valutarsi da parte
del Settore Pubblica Istruzione in relazione alla gravità dell’inadempienza accertata.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza
da parte del Settore Sicurezza Sociale , al quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue
controdeduzioni, entro e non oltre gg.10 dalla notifica della contestazione.
Nel caso che l’appaltatore non controdeduca nel termine sopraindicato oppure fornisca elementi
inidonei a giustificare le inadempienze contestate verrà applicata una sanzione, nella misura sopra
precisata, a titolo di penale, per ogni singola infrazione e a seconda della gravità della
inadempienza accertata e fatto sempre salvo il diritto per il Comune di risolvere il contratto.
Il Comune provvederà al recupero delle sanzioni pecuniarie mediante ritenuta diretta sul
corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento di applicazione della penalità.
Le penalità ed ogni altro provvedimento del Comune, sono notificati alla ditta in via amministrativa
(r.a.r)
ART. 41 Clausola risolutiva espressa.
Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 25 oltre che in casi di gravi e/o reiterate inadempienze il
Comune provvederà all’immediata contestazione alla ditta dell’inadempienza riscontrata, tramite
lettera raccomandata, assegnando termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali controdeduzioni,
ove possibile, per l’eliminazione degli adempimenti riscontrati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, a semplice richiesta del Comune di volersi
valere delle relative facoltà, il contratto d’appalto del presente servizio si intenderà risolto di diritto,
senza necessità di indagine sulla gravità dell’inadempienza nel caso in cui la ditta non dovesse
eliminare, in seguito alla diffida, l’inadempimento riscontrato, considerandosi il termine assegnato a
tal fine essenziale ai sensi dell’art.1456 C.C.
Avvenuta la risoluzione del contratto sarà diritto del Comune rivalersi, anche a titolo di
risarcimento del danno, sulla cauzione definitiva, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore
del danno subito.
ART. 42 Determinazione del prezzo.
Il prezzo proposto, comprensivo degli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente
capitolato, dovrà essere indicato tenuto conto che le spese contrattuali ed ogni altro onere, derivante
dall'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto nessuno escluso ed eccettuato, ad
eccezione dell'IVA, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 43 Spese contrattuali e di pubblicazione
1. Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al
presente capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato presso il Comune di Alba
Adriatica in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono
a totale carico dell’appaltatore.
2. Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, le spese
relative alla pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 ed al secondo
periodo del comma 5 dell’articolo 122 del D.Lgs. 16 3/2006, sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione
ART. 44 Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal
Comune di Alba Adriatica esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
Comune di Alba Adriatica.
ART. 45 Domicilio legale dell’appaltatore.
La ditta aggiudicataria che non ha sede in questo Comune dovrà eleggere il proprio domicilio legale
in Alba Adriatica , presso la sede Municipale - Settore Pubblica Istruzione.
ART. 46 Controversie.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria, è competente il
Foro di Teramo.
ART. 47 Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa
rinvio alle vigenti norme che regolano la materia.
2. L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Troveranno applicazione inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara che
qui si intendono integralmente richiamate
Alba Adriatica lì 21/07/2015
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CAPITOLATO ASILO NIDO 2015 -