CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO. INDICE PARTE PRIMA ART. 1. Oggetto dell’appalto ART 2. Durata dell’appalto ART 3. Importo dell’appalto ART 4. Soggetti ammessi alla gara PARTE SECONDA PROGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART 5. Elementi guida per la presentazione dei progetti pedagogici ART 6. Organizzazione dei servizi ART 7. Sedi di erogazione dei servizi ART. 8 Rapporti con l’utenza Art. 9. Modalità di accesso Art. 10 Calendario educativo Art. 11 Orario giornaliero di apertura Art. 12 Ricettività Art. 13 Servizio mensa Art. 14. Personale impiegato dal soggetto appaltatore – Corsi di aggiornamento – Continuità Art. 15 Trattamento dei lavoratori Art. 16 Oneri della sicurezza Art. 17 Rispetto del D.Lgs.n.196/2003 Art. 18 Norme sanitarie Art. 19 Rapporto numerico e tipologia del personale Art. 20 Dotazioni arredi e materiali Art. 21 Oneri a carico dell’appaltatore Art. 22 Oneri a carico del Comune Art. 23 Referenti per la gestione PARTE TERZA CONDIZIONI GENERALI Art. 24 Scioperi ART. 25 Revisione dei prezzi ART. 26 Pagamenti e ritenuta 0,50% ART. 27 Obblighi di tracciabilità ART. 28 Modalità di pagamento ART. 29 Personale ART. 30 Oneri sociali e obblighi assicurativi ART. 31 Comunicazioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni del lavoro. ART. 32 Garanzie e responsabilità ART. 33 Controlli, verifiche e comunicazioni. ART. 34Penalità ART. 35 Cauzione provvisoria ART. 36 Cauzione definitiva ART. 37 Stipulazione del contratto e spese contrattuali ART. 38 Risoluzione del contratto ART. 39 Interruzione di servizio ART. 40 Carattere del servizio - penalità’ e risoluzione del contratto. ART. 41 Clausola risolutiva espressa. ART. 42 Determinazione del prezzo. ART. 43 Spese contrattuali e di pubblicazione ART. 44 Trattamento dei dati ART. 45 Domicilio legale dell’appaltatore. ART. 46 Controversie. ART. 47 Rinvio PARTE PRIMA ART. 1. Oggetto dell’appalto L’appalto ha per oggetto l’insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali per il funzionamento dell’Asilo Nido Comunale di Alba Adriatica, e prevede un numero massimo di 60(sessanta) utenze senza nessun impegno da parte dell’Amministrazione nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo. Tale servizio, inteso come “servizio socio-ludico-educativo” d’interesse pubblico che nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia e sociosanitaria dell’Ente Locale, accoglie bambini da tre mesi a tre ani d’età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione” nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche per la gestione ed il controllo dell’asilo nido comunale di Alba Adriatica, della Legge Regionale n.76/2000 e della delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n.565/2001. ART 2. Durata dell’appalto L’appalto avrà la decorrenza dal 1° Settembre 2015 al 31 Luglio 2019, con le modalità di apertura dei singoli servizi precisate agli art. 10 e 11. ART 3. Importo dell’appalto Il costo complessivo presunto per l’intero servizio è di €. 2.376.00,00 (duemilionitrecentosettantasei/00) oltre IVA così determinata: €.900,00 (novecentoeuro quota a bambino (IVA esclusa) x massimo n.60 bambini x n.11 mesi x n. 4 anni. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste,le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato speciale inerente e conseguente l’appalto. In sede di offerta i partecipanti dovranno offrire il prezzo effettuando il ribasso sul costo previsto a bambino di €. 900,00 oltre IVA. ART 4. Soggetti ammessi alla gara I concorrenti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a)b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d),e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37,comma 8 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. PARTE SECONDA PROGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART 5. Elementi guida per la presentazione dei progetti pedagodici Ai fini della presentazione dei progetti pedagogici da parte dei candidati si tenga in considerazione quanto indicato nella L.R. Abruzzo n.76/00, nella Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n.565/2001 e nel Regolamento Comunale dell’Asilo Nido approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche. In particolare, il progetto educativo dovrà avere come punto fondamentale la centralità del bambino visto come persona nella sua complessità. Elementi di forza del progetto dovranno essere la qualità professionale, gli strumenti pedagogici, la condivisione con le famiglie, l’attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali di ogni bambino. Esso dovrà attuarsi come un processo di sviluppo costante che veda la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori. Obiettivo è lo sviluppo armonico e globale del bambino nell’area cognitiva, emotiva, razionale, psicomotoria e comunicativa. Il contesto fisico dovrà essere articolato in angoli funzionali alle attività ludiche, esplorative e simboliche del bambino. Lo spazio, i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per l’attivazione del progetto. Ogni angolo educativo strutturato dovrà avere un’identità in cui il bambino potrà riconoscersi e sviluppare la propria autonomia. La routine (pranzo,igiene,sonno) dovrà essere organizzata nel rispetto dei tempi e dei ritmi sociali del bambino. Il nido dovrà diventare luogo di relazioni, di apprendimento, di socializzazione significativo nell’esperienza autobiografica del bambino e della famiglia. I progetti dovranno caratterizzarsi per la disponibilità degli educatori a concorrere con le famiglie alla formazione dei bambini, favorendone il benessere e l’armonico sviluppo fisico e psichico e sollecitandone l’apprendimento di competenze nel rispetto dei tempi individuali ed il raggiungimento dell’autonomia in una dimensione di gioco e di ascolto dei bisogni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare. ART 6. Organizzazione dei servizi Il nido d’infanzia è un servizio educativo per la prima infanzia rivolto ai bambini da zero a tre anni. Gli utenti verranno ammessi in base alla regolamentazione contenuta nel regolamento comunale dell’asilo nido approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche. ART 7. Sedi di erogazione dei servizi Il Comune dispone di una struttura attrezzata, con circostante area a verde perimetrata, nel plesso scolastico sito in Via Legnano in Alba Adriatica, idonea ad accogliere, con locali opportunamente arredati e attrezzati i servizi offerti. ART. 8 Rapporti con l’utenza Vengono definiti utenti delle strutture i bambini iscritti e le loro famiglie. L’assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono definite dal Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche. Poiché l’inserimento dei bambini al Nido costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino che vive la prima importante esperienza di separazione-individuazione dal genitore e poiché è fondamentale che tra nido e famiglia si crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni affettive, l’Appaltatore dovrà: a) fare procedere l’inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia; b) permettere, nei primi giorni di ingresso al nido, la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio e con l’educatrice per un periodo idoneo a facilitare l’ambientamento del piccolo e la conoscenza della figura di riferimento; c) organizzare incontri periodici (almeno tre all’anno) per discutere le tematiche riguardanti il gruppo dei pari che di volta in volta si riterranno maggiormente significative; d) promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi e provvedere ad organizzare momenti specificatamente dedicati a ciò. 9. Modalita’ di accesso I bambini vengono ammessi ai servizi educativi, di norma, a partire dalla prima settimana del mese di Settembre, secondo un programma di inserimenti concordato con il personale operante nei servizi. L’accesso ai servizi avviene osservando quanto stabilito dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2002 e successive modifiche, e mediante il pagamento di una quota di compartecipazione, che viene incassata direttamente dal Comune con cadenza mensile. 10. Calendario educativo I servizi osserveranno di norma il seguente calendario di apertura: • Nido d’Infanzia: 1 settembre – 31 luglio Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere garantite per tutta la durata del calendario educativo e durante l’orario di apertura dei servizi, in base al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modifiche. L’Appaltatore dovrà comunque assicurare: - la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all’orario di uscita; - il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana, come stabilito dal regolamento comunale; - la presenza del personale nella struttura almeno sette giorni prima dell’inizio delle attività, allo scopo di provvedere alla programmazione annuale e all’allestimento degli spazi. 11. Orario giornaliero di apertura L’orario di apertura e di chiusura dell’asilo deve essere funzionale al servizio al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza: di regola è compreso tra le ore 07,30 e le ore 18,30 di ogni giorno per 5 giorni la settimana, in base al Regolamento Comunale dell’Asilo Nido. 12. Ricettività La capienza dell’Asilo Nido, attualmente esistente, è determinata in base alle indicazioni della legge regionale vigente in numero di 60 posti. L’Asilo nido si articola, di norma, in tre sezioni in relazione al livello del bambino e precisamente in lattanti (da 0 mesi a 12 mesi), semidivezzi ( da 12 a 24 mesi) e divezzi ( da 24 a 36 mesi). Per tutto quanto non previsto si rinvia al regolamento comunale disciplinante l’asilo nido. 13. Servizio mensa Il momento del pasto dovrà essere particolarmente curato e caratterizzato da un clima sereno ed accogliente. In questo momento i piccoli e i grandi si devono ritrovare condividendo lo spazio fisico ed affettivo. Elementi fondamentali devono essere l’acquisizione di regole sociali e di autonomia personale, oltre al potenziamento delle abilità senso-percettive e dell’educazione al gusto. I pasti vengono preparati dal soggetto appaltatore secondo specifica dieta, predisposta dalla dietista incaricata dalla Ditta seguendo anche le indicazione della ASl competente per territorio e forniti ai bambini dalla ditta 14. Personale impiegato dal soggetto appaltatore – Corsi di aggiornamento – Continuità L’Appaltatore dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione contenuta nel presente capitolato e nel progetto, personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni e qualifiche professionali e che abbia già prestato servizio presso strutture educative, almeno per due anni educativi consecutivi. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’appaltatore dovrà inviare all’Amministrazione Comunale l’elenco del personale impegnato stabilmente nel servizio – nonché di quello adibito alle sostituzioni – con indicazione dei dati anagrafici, delle qualifiche o titoli di accesso, delle esperienze lavorative, delle specifiche mansioni, nonché delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun dipendente. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 giorni al Comune, dalla variazione. Il mancato invio dell’elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di €.400,00. Dovrà essere inoltre indicata la figura di riferimento per i contatti con il Comune di Alba Adriatica. Tenendo conto che i servizi per l’infanzia necessitano di particolare attenzione, il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. L’appaltatore deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale impegnato nelle attività, per un monte ore annuale non inferiore a quanto stabilito all’art. 19 della PARTE SECONDA del presente capitolato, dedicato alle singole figure operative. Si richiede, inoltre, la formazione di tutto il personale, per un monte ore complessivo come stabilito all’art.19 del presente capitolato, rivolta alla conoscenza della cultura e delle tradizioni delle etnie straniere presenti nel nostro Comune. Il rapporto educatore/bambini è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale n.565 del 26.06.2001; per i portatori di handicap riconosciuti in base alla L.104/92 il rapporto educatore/bambini e operatore bambini è di 1 a 1, a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati, se non per cause di forza maggiore, per tutta la durata del contratto, turnover di personale superiori a 2/5 delle forze inizialmente impegnate per quanto riguarda il personale educativo; e superiori a 2/3 delle forze inizialmente impegnate per quanto riguarda il rimanente personale occupato nel servizio. L’appaltatore assicura tempestivamente la sostituzione del personale assente nei casi sopra previsti, mantenendo lo standard numerico di base rispetto ai bambini effettivamente presenti, in particolare per i servizi educativi. Nei casi in cui la struttura non funzionasse adeguatamente per qualsiasi causa, in particolare per carenza di organico e impossibilità di immediate sostituzioni, l’Appaltatore dovrà informare immediatamente della circostanza il Responsabile del servizio comunale e, entro le 4 ore successive, inviare formale comunicazione scritta. Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza al soggetto gestore. 15. Trattamento dei lavoratori Il personale addetto dovrà essere socio lavoratore oppure avere un rapporto di lavoro con l’Appaltatore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla normativa vigente; il Comune di Alba Adriatica è pertanto sollevato da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari. L’appaltatore deve rilasciare esplicita dichiarazione, in cui certifica l’inesistenza di intermediazione di manodopera e attesta che il personale impiegato e i soci percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. Qualora l’Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi sopra indicati, il Comune potrà: 1) sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni o aver titolo al risarcimento dei danni o altra pretesa; 2) procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, nonché di eventuali responsabilità civili o penali. 16. Oneri della sicurezza Il Committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.lgs 81/2008, precisa che è stato che è stato predisposto il DUVRI in quanto: viste le attività oggetto dell’appalto risono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; il DUVRI allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso; la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità ; gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nella stima delle opere; nell’offerta dell’appaltatore che ha potuto prendere atto in via preventiva del DUVRI e dei luoghi dove dovranno essere eseguite le attività; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. La Ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/08 e ss.mm. La Ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm. E’ obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta e sono a suo carico tutti gli oneri derivanti. E’, inoltre, compito dell’Appaltatore provvedere all’organizzazione di almeno due prove di evacuazione annuali dandone informazione al Comune tramite invio di copia del verbale entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. 17. Rispetto del D.Lgs.n.196/2003 Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l’Appaltatore responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del Servizio. Pertanto, il Comune conferisce all’Appaltatore, ai fini della gestione del servizio, nell’ambito del contratto di appalto, i dati relativi agli utenti, classificati come personali e sensibili ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri: -la comunicazione e l’aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività regolate dal contratto di appalto ed in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto; - è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge; - i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare al Comune il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati e, al momento della stipula del contratto, dovrà dichiarare: 1. di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento dell’appalto sono dati personali e sensibili e, come tali, soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali; 2. di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.n.196/2003; 3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere; 4. di impegnarsi a relazionare entro il 31 marzo di ogni anno sulle misure di sicurezza adottate e di informare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze; 5. di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate. Ai sensi del Codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, l’Appaltatore è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati agli interessati in violazione della normativa. 18. Norme sanitarie L’operaio del personale addetto alla refezione è soggetto al controllo dei tecnici individuati dall’Amministrazione Comunale e l’Appaltatore ha l’obbligo di osservare il piano di autocontrollo relativo al protocollo HACCP (Hazard analysis and critical control points – analisi del rischio igienico e punti di critici di controllo), come previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193, predisponendo i moduli necessari per la registrazione delle verifiche quotidiane e periodiche. La periodicità delle verifiche obbligatorie deve essere concordata con il Comune e comunque essere effettuata su richiesta del Comune. Gli esiti delle verifiche periodiche dovranno essere comunicati al Comune. Tutto il personale dovrà essere inoltre munito di tessera sanitaria. L’Appaltatore è tenuto a far rispettare a tutto il personale le norme igieniche previste dalla legge. E’ fatto obbligo all’Appaltatore fornire ogni struttura della cassetta di pronto soccorso come previsto dal decreto n.388/2003 reintegrando costantemente i prodotti utilizzati. 19. Rapporto numerico e tipologia del personale Il numero di educatori di asilo nido e di operatori assistenziali dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di offerta; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile per ogni modulo di servizio, tenendo conto del numero dei bambini, della loro età, degli orari e degli spazi conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia. L’educatore dovrà, pertanto, soddisfare i bisogni di accadimento e cura dei bambini, prestando particolare attenzione nel proprio ruolo alla predisposizione di un ambiente accogliente e bene organizzato, in modo particolare nei momenti del pranzo, del cambio, del relax, dell’entrata e dell’uscita, nonché nelle proposte educative. Dovrà promuovere lo sviluppo globale del bambino, nel rispetto dei diritti dei bambini e delle famiglie. In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l’Appaltatore garantirà per l’intero orario di apertura del servizio il rapporto numerico minimo di personale/bambini, in relazione alla capacità ricettiva del servizio affidato in appalto, garantendo quindi il seguente modulo organizzativo: - 1 coordinatore psico-pedagogico, responsabile con compiti, fra l’altro (oltre quelli previsti per legge) di organizzare delle prestazioni oggetto dell’appalto; - numero di educatori necessari come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Abruzzo 565/2001, per i servizi educativi; - numero di ausiliari, come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Abruzzo 565/2001. Il numero degli addetti ai vari servizi deve essere comunque determinato nel rispetto della legge e della Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n.565/01. Il coordinatore del servizio, oltre ad essere in possesso di specifico titolo di studio previsto dalla delibera regionale succitata, dovrà possedere una preparazione psicopedagogia inerente la fascia di età dell’utenza propria dei servizi appaltati, adeguatamente documentata, così da assicurare una buona applicazione del progetto pedagogico, in linea con gli indirizzi generali dati dal Comune. Gli educatori impegnati nei servizi dovranno possedere una specifica formazione psicopedagogia. Il personale educativo dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n.565/01. Tutti i titoli di studio sopra richiesti, dovranno essere rilasciati da scuole riconosciute a norma dell’Ordinamento Scolastico dello Stato o, nel caso di titoli di studio acquisiti all’estero, dovrà esserne documentata l’equipollenza. L’appaltatore deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo impegnato nelle attività, per un monte ore annuale non inferiore a 20, e quello ausiliario per un monte ore annuale non inferiore a 15; è richiesta, inoltre, la formazione di tutto il personale, rivolta alla conoscenza della cultura e delle tradizioni delle etnie straniere presenti nel nostro Comune, per un monte ore annuale non inferiore a 10. Il personale ausiliario è tenuto inoltre a partecipare alle riunioni programmate con il Coordinatore e il referente dell’Amministrazione per un monte ore annuale non inferiore a 3. 20. Dotazioni arredi e materiali L’appaltatore eseguirà le prestazioni di cui al presente capitolato nei locali indicati all’art.7, dotati di arredi e di attrezzature da parte del Comune. Farà carico all’appaltatore la dotazione di materiali per la cura e l’igiene personale dei bambini e la pulizia dei locali; in particolare: • materiale vario d’uso didattico e libri – ad esempio, carta, cartoncino, colori , colla, stoffe, scotch, e quanto altro occorrente per lo svolgimento dei servizi educativi; • giochi occorrenti per lo svolgimento dei servizi educativi stimolanti l’affettività e la socializzazione; • materiale igienico-sanitario, ad esempio, pannolini, creme antiarrossamento, sapone, crema detergente e quant’altro occorrente per l’igiene e il benessere dei bambini, materiale di piccolo pronto soccorso come previsto dal decreto 388/2003; • derrate alimentari, comprensivo di prodotti dietetici specifici per intolleranze; • materiale di consumo per l’esecuzione delle pulizie – ad esempio sapone, detersivo, stracci per i pavimenti, stracci per spolverare, scopa, spazzoloni e quant’altro per l’igiene dei locali. L’Appaltatore dovrà trasmettere al Comune copia delle fatture relative all’acquisto dei suddetti materiali. Rimane inteso, che il materiale e le attrezzature così acquistate resteranno a disposizione della struttura anche successivamente alla scadenza contrattuale. Tutto il materiale in uso, verrà preso in carico dall’appaltatore, che sarà ritenuto l’unico soggetto responsabile della sua corretta custodia e del suo uso conforme; a tale scopo al momento dell’aggiudicazione dell’appalto verrà redatto e controfirmato verbale di consegna. Eventuali carenze negli obblighi di cui al presente articolo saranno rilevati dal Comune con contestazione scritta, invitando l’appaltatore a provvedere entro un termine, trascorso il quale il Comune potrà procedere d’ufficio all’acquisto, con addebito delle spese alla parte mancante, salvo il risarcimento dei danni. 21. Oneri a carico dell’appaltatore L’appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia di asili nido, della normativa emanata dalla Regione Abruzzo (L.R. 76/2000; dgr 26.06.2001, n.565), nonché del regolamento approvato dal Comune di Alba Adriatica con deliberazione del Consiglio Comunale n.49/2002 e successive modificazioni e di tutte le altre norme afferenti la materia che saranno emanate durante la gestione dell’appalto. Compete all’appaltatore, oltre a quanto stabilito in altri articoli: 1. programmare, effettuare e gestire prestazioni a carattere pedagogico-educative dirette a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi, nel rispetto della progettazione didatticoeducativa presentata; 2. programmare, effettuare e gestire attività di coinvolgimento – negli interventi pedagogicoeducativi rivolti ai piccoli utenti – degli adulti di riferimento che li accompagnano; 3. programmare, effettuare e gestire a favore degli stessi adulti momenti di incontro individuale e di gruppo, ove poter effettuare uno scambio di opinioni e di esperienze in campo educativo, offrendo altresì agli stessi anche in forma individuale una eventuale consulenza psicopedagogia; 4. programmare, effettuare e gestire momenti di incontro con i genitori o gli adulti di riferimento relativamente alla presentazione del progetto e alla verifica (almeno n.2 volte nel corso dell’intero anno educativo) dell’esperienza vissuta; 5. assicurare il coordinamento pedagogico delle attività; 6. la fornitura di materiale didattico, ludico e pedagogico di consumo, occorrente per le attività educative, del materiale igienico, idoneo a garantire l’igiene quotidiana dei bambini, e sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso, come previsto all’art.20 del presente capitolato speciale; 7. la pulizia ed il riordino dei locali, degli arredi e dei giochi (anche esterni) con fornitura del materiale prodotti ed attrezzature occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti, in modo da garantire il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l’arco della giornata; 8. la preparazione e la somministrazione di colazione, pranzo e merenda, assicurando il rispetto delle tabelle dietetiche e nutrizionali predisposte dal soggetto competente; 9. la fornitura di derrate alimentari, compresa la fornitura di alimenti biologici, di alimenti specifici per le intolleranze alimentari; 10. la manutenzione ordinaria dell’edificio e degli spazi circostanti, delle attrezzature e degli arredi. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice affidataria di dotarsi di apposito ed adeguato contratto assicurativo a copertura dei danni eventualmente causati al Comune proprietario ed a terzi anche in relazione all’uso degli edifici e dei relativi arredi e attrezzature; 11. le spese per i consumi dell’energia elettrica, del riscaldamento, idrici e telefonici, nel periodo di consegna della struttura, previa voltura delle relative utenze, nonché la tariffa per la raccolta dei rifiuti; 12. le spese per danni che possono verificarsi sia alle strutture, arredi ed attrezzature a causa di una non corretta alimentazione; 13. la predisposizione di una relazione semestrale sull’attività complessiva svolta sui risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente all’attività oggetto del presente appalto. L’appaltatore dovrà mantenere, attraverso alcune linee guida fondamentali, stili operativi e livelli di qualità nell’ambito dell’intera rete dei servizi educativi per l’infanzia. E’ necessario che l’Appaltatore costruisca le condizioni per garantire una sintonia di intenti operativi, idonee a favorire la collaborazione dei propri educatori con gli educatori che operano nelle scuole dell’infanzia del territorio, prevedendo, ove possibile, forme di continuità educativa tra asilo nido e scuola dell’infanzia. 22. Oneri a carico del Comune Compete al Comune: 1. la fornitura degli arredi di base necessari al servizio; 2. la manutenzione straordinaria dell’immobile, degli arredi, degli elettrodomestici e dei giochi esterni (individuati nell’apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle due parti), esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del soggetto gestore; 23. Referenti per la gestione Dovrà essere nominato da parte dell’appaltatore un referente con funzioni di Coordinatore che svolga le funzioni tecnico/organizzative del progetto pedagogico presentato in sede di gara e di coordinamento con il referente che sarà individuato dal Comune. Compete al referente del Comune il coordinamento, la verifica e il controllo sull’erogazione dei servizi affidati in gestione. PARTE TERZA CONDIZIONI GENERALI Art. 24 Scioperi Nell’ipotesi di proclamazione di scioperi da parte dei dipendenti della Ditta appaltatrice dovranno essere rispettate ed applicate le norme di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146, relativa all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. ART. 25 Revisione dei prezzi 1. I prezzi si intendono fissi per tutto il primo anno di durata dell’appalto. Trascorso il primo anno, i prezzi saranno revisionati con cadenza annuale, in base all’incremento medio annuo dell’indice ISTAT – FOI per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati. Resta salva l’applicazione di successive specifiche disposizioni di legge in materia. 2. I prezzi sono determinati con riferimento all’organizzazione del servizio mensa dell’a.s. 2013/2014; tenuto anche conto della gestione dei precedenti anni scolastici, si può ragionevolmente prevedere che i medesimi si riproporranno per gli anni successivi fatte salve lievi variazioni. Resta comunque inteso che il Comune si riserva sia all’avvio dell’appalto che nel corso del medesimo di modificare, revocare, integrare, i plessi scolastici da servire. ART. 26 Pagamenti e ritenuta 0,50% 1. Per i servizi di cui al presente capitolato, il Comune si impegna a corrispondere all’appaltatore il compenso fissato in sede di aggiudicazione. 2. Il corrispettivo verrà pagato mensilmente in base ai pasti forniti su presentazione di regolari fatture e previa acquisizione da parte del Comune della documentazione prevista dalle norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (DURC) 3. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50% ai sensi art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, avverrà a trenta giorni decorrenti dall’accertamento della regolare esecuzione del servizio, che deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. 4. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate in sede di liquidazione finale relativa ad ogni anno scolastico (mese di luglio), dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione del servizio durante tutto l’anno scolastico e previa acquisizione del DURC secondo vigente normativa. 5. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d’appalto. 6. Con il suddetto corrispettivo la Ditta si intende compensata di qualsiasi suo onere per il servizi di che trattasi senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso. ART. 27 Obblighi di tracciabilità 1.L’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. 2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi ART. 28 Modalità di pagamento Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per l’intero periodo contrattuale. Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato in base al numero dei bambini frequentanti rapportandolo ai giorni di effettiva presenza dei bambini, e sarà effettuato mensilmente, previo controllo da parte del responsabile del servizio della regolarità delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Alba Adriatica . In particolare, nel caso di sospensione del servizio l’importo spettante sarà proporzionalmente ridotto. Non sarà dato corso al pagamento di fatture che non siano accompagnate da copia dei fogli mensili di presenza del personale, sottoscritti dal referente del soggetto gestore. Eventuali ritardi nel pagamento dovuti all’espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore del soggetto gestore e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto. ART. 29 Personale 1. L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale idoneo, professionalmente preparato e a conoscenza della specifica normativa relativa alla ristorazione collettiva e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità, in numero ottimale a garantire l’esecuzione degli adempimenti del presente contratto. 2. La ditta dovrà avvalersi di personale scelto, capace, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie. 3. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto. 4. La ditta si impegna a richiamare e, nel caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. In tal caso, compatibilmente con la normativa di tipo legislativo e sindacale vigente, il gestore provvederà alla relativa sostituzione con altro personale, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre quelli pattuiti. 5. Il personale adibito al centro cottura delle razioni dovrà essere dotato di libretto sanitario dal quale deve risultare che è esente da malattie infettive e che è stato sottoposto agli accertamenti previsti. 6. Tutto il personale adibito alla manipolazione, cottura e distribuzione dovrà indossare camice e copricapo bianco e quanto altro previsto dalla legge. 7. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore. ART. 30 Oneri sociali e obblighi assicurativi 1. Nell’esecuzione del servizio la ditta è obbligata ad applicare sia nei confronti del personale già operante nell’appalto, o da quello assunto, indipendentemente dalla qualità del soggetto imprenditore sia esso ditta individuale, società di capitali o di persone, o società cooperativa , i Contratti Collettivi Nazionali e locali di lavoro del settore ristorazione collettiva, nella parte economica e nella parte normativa, esattamente individuati per tipologia di attività. 2. Inoltre l’appaltatore stesso si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, le indennità ai chiamati alle armi ed i contributi per fini mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali. 3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà alla ditta e se del caso all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e sospenderà il pagamento delle prestazioni sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 4. Per la sospensione del pagamento di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni al Comune né ha titolo di risarcimento dei danni. 5. Tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo. ART. 31 Comunicazioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni del lavoro. Le Ditte concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto presso Ispettorato provinciale del Lavoro ed i locali Uffici del Lavoro , e comunque dovranno adottare le misure di sicurezza del Lavoro ai sensi del T.U.81/2008 ART. 32 Garanzie e responsabilità 1. La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore, che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. 2. La Ditta inoltre risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell’espletamento dell’attività da lui o dai propri dipendenti svolta nell’esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere. 3. La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite. 4. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività afferenti il servizio ed è responsabile, inoltre, dei danni agli impianti e agli arredi nonché per i rischi del servizio, compreso furto, incendio, scoppio, intossicazione alimentare. 5. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto, assume formale impegno in tal senso. E’ escluso ogni rimborso o riconoscimento all’appaltatore per danni o perdite dei materiali ed attrezzature. 6. E’ richiesta comunque la stipulazione da parte della ditta aggiudicataria di una polizza assicurativa relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” per la copertura dei possibili danni di cui ai precedenti commi, con primaria compagnia assicurativa autorizzata nel ramo danni con massimale minimo: per sinistro di Euro 4.000.000,00; per persona di euro 1.000.000,00; per cose di euro 500.000,00, ed una validità pari alla durata del presente contratto, salvo rinnovi o proroghe. Copia conforme di tale polizza dovrà essere consegnata all’ ufficio scolastico comunale, entro e non oltre gg. 15 dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 7. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell’ente appaltante e dei propri dipendenti. 8. Nell’ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla ditta appaltatrice. La ditta in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti o delle cose ART. 33 Controlli, verifiche e comunicazioni. La vigilanza del servizio compete al Comune con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni; in particolare, esso si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai locali destinati ai servizi appaltati al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse, e si riserva altresì la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente, per conto del Comune, dal responsabile del servizio o del procedimento e, per conto dell’appaltatore, dal coordinatore da questo designato. Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all’appaltatore. Resta facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni sul regolare svolgimento del servizio, oltre che prendere visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e/o soci impegnati nei servizi di cui al presente appalto. Verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, il Comune ha facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell’appaltatore, salvo il risarcimento del maggiore danno. Le comunicazioni scritte da parte dell’appaltatore, devono essere inviate al responsabile del servizio Affari Sociali. ART. 34 Penalità Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltore e da questo non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato in sede di gara, il Comune applicherà all’appaltatore: - una penalità pari a euro 1.200,00 in caso di mancato espletamento del servizio; - una penalità pari ad euro 400,00 in caso di non conformità del servizio al progetto presentato, per ogni giorno di ritardo dall’adeguamento allo stesso, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno; - una penale pari ad euro 400,00 in caso di inosservanza parziale o totale degli obblighi descritti nel presente capitolato per ogni giorno di ritardo dell’adempimento e sino a cessazione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno. L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’appaltatore derivanti dal contratto . Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebita sulla cauzione. In tali casi, dovrà essere provveduto al reintegro dell’importo della cauzione. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto, a seguito della quale, il Comune potrà aggiudicare l’appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario del presente appalto. ART. 35 Cauzione provvisoria 1. L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, da prestare ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nella misura del 2% (duepercento) del prezzo complessivo presunto dell'appalto, e prevedere anche la sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 nella misura pari allo 1% e cioè pari ad €. 47.520,00. 2. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. A seguito di aggiudicazione definitiva, la cauzione sarà restituita a tutte le imprese non aggiudicatarie, entro i termini di cui all’art. 75, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ART. 36 Cauzione definitiva 1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, la Ditta è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 113 del codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 2. La mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1., nei termini stabiliti dall’Amministrazione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione. 3. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità ed i limiti di cui all’art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 4. Lo svincolo del deposito cauzionale avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di esso l’Amministrazione dovesse operare per mancanti o inesatti adempimenti contrattuali. Qualora, a seguito di inadempienze contrattuali della Ditta appaltatrice, l’importo della cauzione dovesse ridursi oltre la misura di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il reintegro della garanzia dovrà avvenire nel termine di 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Comune, pena la facoltà per l’Amministrazione stessa di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione. 5. Il documento di garanzia sarà restituito al contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni ART. 37 Stipulazione del contratto e spese contrattuali La stipulazione del contratto di appalto del servizio avrà luogo nei termini previsti e secondo le indicazioni dell’art.11 comma 9 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto restano a carico dell’appaltatore. ART. 38 Risoluzione del contratto Le inefficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel contratto che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto e l’Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero di affidarne la prosecuzione ad altri. ART. 39. Interruzione di servizio In caso di necessità di interruzione di servizio, le parti sono tenute a darne informazione almeno tre mesi prima della data di interruzione. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dall’appaltatore. ART. 40 Carattere del servizio - penalità’ e risoluzione del contratto. 1. Le prestazioni dedotte in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti. 2. In caso di inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità, fatta sempre salva la possibilità di risoluzione del contratto: 3. per le inadempienze relative all’inosservanza della tabella dietetica e grammatura dei prodotti, anche se non riferite alla totalità delle porzioni, si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie, fatta ovviamente salva la responsabilità di carattere penale: • qualora le grammature di derrate alimentari risultassero inferiori a quelle previste dalle tabelle dietetiche allegate al presente capitolato, una penalità pari al 10% dell’importo totale dei pasti forniti in quel giorno dalla ditta appaltatrice • qualora fossero forniti prodotti non corrispondenti alle caratteristiche indicate nell’allegato del presente capitolato, una penalità pari al 10% dell’importo totale dei pasti forniti in quel giorno dalla ditta appaltatrice • qualora fossero forniti prodotti diversi da quelli indicati nella tabella dietetica allegata al presente capitolato o nel menù concordato dall’Amministrazione comunale con la ditta appaltatrice, una penalità pari al 15% dell’intera fornitura del giorno interessato. La ditta ha l’obbligo in ogni caso di procedere immediatamente all’integrazione delle quantità mancanti di prodotti non a norma. a) Per altre inadempienze, sanzioni pecuniarie da euro 100,00 a euro 5.000,00, da valutarsi da parte del Settore Pubblica Istruzione in relazione alla gravità dell’inadempienza accertata. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del Settore Sicurezza Sociale , al quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non oltre gg.10 dalla notifica della contestazione. Nel caso che l’appaltatore non controdeduca nel termine sopraindicato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate verrà applicata una sanzione, nella misura sopra precisata, a titolo di penale, per ogni singola infrazione e a seconda della gravità della inadempienza accertata e fatto sempre salvo il diritto per il Comune di risolvere il contratto. Il Comune provvederà al recupero delle sanzioni pecuniarie mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento di applicazione della penalità. Le penalità ed ogni altro provvedimento del Comune, sono notificati alla ditta in via amministrativa (r.a.r) ART. 41 Clausola risolutiva espressa. Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 25 oltre che in casi di gravi e/o reiterate inadempienze il Comune provvederà all’immediata contestazione alla ditta dell’inadempienza riscontrata, tramite lettera raccomandata, assegnando termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali controdeduzioni, ove possibile, per l’eliminazione degli adempimenti riscontrati. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, a semplice richiesta del Comune di volersi valere delle relative facoltà, il contratto d’appalto del presente servizio si intenderà risolto di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell’inadempienza nel caso in cui la ditta non dovesse eliminare, in seguito alla diffida, l’inadempimento riscontrato, considerandosi il termine assegnato a tal fine essenziale ai sensi dell’art.1456 C.C. Avvenuta la risoluzione del contratto sarà diritto del Comune rivalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione definitiva, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito. ART. 42 Determinazione del prezzo. Il prezzo proposto, comprensivo degli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato, dovrà essere indicato tenuto conto che le spese contrattuali ed ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto nessuno escluso ed eccettuato, ad eccezione dell'IVA, sono a carico della Ditta aggiudicataria. ART. 43 Spese contrattuali e di pubblicazione 1. Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato presso il Comune di Alba Adriatica in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico dell’appaltatore. 2. Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, le spese relative alla pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 ed al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del D.Lgs. 16 3/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione ART. 44 Trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Alba Adriatica esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Alba Adriatica. ART. 45 Domicilio legale dell’appaltatore. La ditta aggiudicataria che non ha sede in questo Comune dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Alba Adriatica , presso la sede Municipale - Settore Pubblica Istruzione. ART. 46 Controversie. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria, è competente il Foro di Teramo. ART. 47 Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio alle vigenti norme che regolano la materia. 2. L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. 4. Troveranno applicazione inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara che qui si intendono integralmente richiamate Alba Adriatica lì 21/07/2015