06 /0 6/ 20 14 Ed iz io ne Contratto di assicurazione in caso di: - Decesso a seguito di Infortunio - Invalidità Permanente da Infortunio - Diaria da ricovero Il presente fascicolo informativo contenente: a) la Nota Informativa comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima dell’adesione alla proposta di assicurazione. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da INDICE NOTA INFORMATIVA A.Informazioni sull’impresa di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 B. Informazioni sul contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 C.Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 -Glossario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/19 norme specifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/19 garanzie prestate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/19 garanzia “medico nostop” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/19 Nautilus Disability Nautilus Disability è l’esclusiva polizza creata da Mediolanum Assicurazioni che garantisce una copertura per la persona e la sua famiglia in caso di infortunio ed offre una serie di interessanti servizi e garanzie modulari. In particolare Nautilus Disability prevede le seguenti coperture: • indennizzo in caso di invalidità permanente • diaria da ricovero e gessatura • indennizzo in caso di morte. Nautilus Disability consente una scelta flessibile di prestazioni e di capitali assicurati, tra le opzioni presenti sulla scheda di polizza. Una copertura per tutta la famiglia Nautilus Disability protegge contro gli infortuni l’Assicurato Principale nello svolgimento delle attività professionali e delle attività extra-professionali. La prestazione assicurativa può essere estesa anche al Nucleo Familiare nell’ambito delle attività extra professionali, con la suddivisione dei capitali assicurati per ciascun componente il nucleo stesso. Anticipo di indennizzo L’Assicurato ha la possibilità di usufruire di un anticipo indennizzo, in caso di invalidità permanente, prima che avvenga la liquidazione definitiva del danno. Assistenza della Centrale Operativa: 7 giorni su 7, 24 ore su 24 Nautilus Disability prevede un pacchetto di garanzie di assistenza in collaborazione con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A.. Tale servizio comprende tra l’altro: • consulenza medica 24 ore su 24 • rientro sanitario • assistenza domiciliare per cure fisioterapiche e di convalescenza • cellulare a disposizione in caso di ricovero in Italia. Gli altri vantaggi di Nautilus Disability Oltre a quelle sopra elencate, Nautilus Disability possiede altre interessanti caratteristiche: • la polizza può essere stipulata sino al raggiungimento dei 75 anni di età. • l’importo del premio di polizza rientra negli oneri fiscalmente detraibili. Per conoscere meglio i servizi offerti da questo prodotto leggere attentamente il contratto allegato. 1/4 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell’impresa: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Mediolanum. L’impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza - 20080 Basiglio (MI) - Recapito telefonico: 02.90491 - Sito Internet: www.mediolanumassicurazioni.it - Indirizzo di posta elettronica: [email protected] - Posta elettronica certificata: [email protected] Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22.08.74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa al 31/12/2013 Il patrimonio netto dell’impresa è di € 36.774.000, di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di € 25.800.000; - la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di € 10.974.000. L’indice di solvibilità della gestione 3,86. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet dell’Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA: Il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così successivamente, sempreché non sia inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta, la garanzia cesserà alla scadenza annuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’Art. 1901, secondo comma C.C. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Artt. 6 e 7). 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di attività professionali e non professionali e, opzionalmente, anche per quelli non professionali subiti dai componenti il suo nucleo familiare; l’insieme delle garanzie è variamente componibile con le prestazioni qui di seguito illustrate secondo le conseguenze dell’infortunio (vedi Condizioni di Assicurazione Artt. 12-14). - In caso di decesso, un indennizzo ai beneficiari designati pari alla somma assicurata prescelta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 21). - In caso di invalidità permanente, un indennizzo all’assicurato commisurato al grado di invalidità, con franchigia del 5%, e alla somma assicurata prescelta (vedi Condizioni di Assicurazione Artt. 18-19). Ad esempio, qualora venga riconosciuta un’invalidità permanente del 20%, sarà liquidato un indennizzo pari al 15% (invalidità 20% meno franchigia 5%) della somma assicurata. - In caso di ricovero con pernottamento in istituto di cura, un’indennità giornaliera all’assicurato dell’importo prescelto con il massimo di 90 giorni per evento ed anche, nel caso si renda necessaria una gessatura, per tutto l’ulteriore periodo durante il quale la gessatura è mantenuta con il massimo di 30 giorni per evento; queste prestazioni sono previste con il massimo di 180 giorni per anno assicurativo (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 20). Ad esempio, qualora sia ni 06/06/2014 2/4 occorso un ricovero di 100 giorni e una gessatura per i successivi 40 giorni, sarà liquidato un indennizzo pari all’importo prescelto di diaria per un totale di 120 giorni (massimo 90 giorni per il ricovero più massimo 30 giorni per la gessatura). Sono inoltre sempre prestati i seguenti servizi di assistenza (massimo 3 volte l’anno), in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A., in caso di necessità derivanti dall’infortunio: consulenza medica, informazioni sanitarie, invio di medico generico a domicilio in Italia, trasporto in autoambulanza in Italia, rientro sanitario, rientro con familiare, viaggio di familiare, autista a disposizione, invio di medicinali urgenti, rientro della salma, trasferimento in ospedale attrezzato, telefono cellulare a disposizione per ricovero in Italia, invio di fisioterapista a domicilio, assistenza per cure di convalescenza (vedi Garanzia “Medico Nostop”). AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l’applicazione di franchigie e di massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 19, 20 e 21 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Esempio: Grado invalidità accertato 3% 55% Somma assicurata 60.000 € 60.000 € Indennizzo corrisposto 0€ 30.000 € (55%-5%= 50% della somma assicurata) AVVERTENZA: il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art.16 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: dichiarazioni inesatte o reticenti alla stipulazione del contratto, su circostanze influenti sulla valutazione del rischio, possono comportare effetti sulle prestazioni assicurative. In merito a tali conseguenze, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 1. Non sono previsti particolari casi di nullità, se non quelli stabiliti dalla Legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di aggravamenti e diminuzioni del rischio e variazioni della professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 4). Ad esempio, nel caso l’Assicurato cambi la propria occupazione da “impiegato” a “commesso viaggiatore” senza che la Società ne sia informata, l’indennizzo sarà ridotto del 20% (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 27). Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce i premi successivi (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 5). 6. Premi Il premio annuale può essere frazionato semestralmente senza maggiorazioni ma è comunque dovuto per intero. La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante bonifico bancario o con assegno non trasferibile all’ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo Sepa Direct Debit - SDD. Per i soli correntisti di Banca Mediolanum il premio può essere frazionato anche mensilmente. In tale caso la prima rata di premio, pari alla prima mensilità, sarà versata tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo Sepa Direct Debit - SDD. 7. Diritto di recesso AVVERTENZA: la Società non si avvale del diritto di recesso ma è facoltà delle Parti risolvere il contratto alla scadenza annuale della polizza così come previsto dalla Condizioni di Assicurazione (vedi Art. 6). 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’Art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, se l’Assicurato non adempie dolosamente l’obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all’indennizzo; se l’omissione è colposa, la Società ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. 3/4 9. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 10. Regime fiscale 10.1 Imposta sui premi Ai premi è applicata un’imposta del 2,5% per le garanzie infortuni e del 10% per l’assistenza. 10.2 Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell’anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA: l’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società entro 5 giorni indicando il momento, luogo e modalità dell’evento, nonché le lesioni subite documentandole - come pure il decorso successivo - con certificati medici. L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti medici che la Società può disporre e fornire alla stessa, a proprie spese, ogni informazione e documentazione sanitaria eventualmente richiesta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 22). La Società, ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio riferibili a una persona fisicamente integra e sana (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 23). I sinistri di assistenza sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. (vedi Garanzia“Medico Nostop”). 12. Reclami I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza - 20080 Basiglio (MI) - fax: 02.90492649 - email: [email protected] oppure [email protected]. Qualora non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, l’esponente potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, presentando la documentazione del reclamo trattato dalla Società. I Contraenti non italiani di nazionalità UE possono in alternativa ricorrere al sistema estero competente (individuabile su www.ec.europa.eu/internal_market/ finservices-retail/finnet/index_en) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e/o il Contraente e la Società, relativamente all’esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane comunque sempre valida la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 13. Arbitrato AVVERTENZA: qualora insorgano controversie su natura del sinistro o quantificazione dell’indennizzo, permanendo comunque la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, la decisione può essere demandata all’arbitrato di tre medici, nominati uno per parte (che ne sostiene le relative spese) e il terzo (le cui spese sono sostenute per metà da ciascuna parte) di comune accordo da questi; l’arbitrato si svolge nell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 26). Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis 4/4 glossario Invalidità Permanente Definizioni generali Assicurato La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Il fruitore del servizio assicurativo. Istituto di cura Assicurazione Il contratto di assicurazione. Istituto universitario, Clinica, Ospedale o Casa di cura regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Beneficiario IVASS Il soggetto od i soggetti ai quali la Società liquida l’indennizzo in caso di sinistro. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. Nel testo che segue si intendono per: Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione. Documento di Polizza Il documento rilasciato dalla Società, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta contrattuale di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l’assicurazione stessa; Franchigia La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato ovvero l’importo che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce indennizzo. Gessatura/apparecchio immobilizzante Il mezzo di contenzione rigido e non asportabile, determinante immobilità articolare o costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o da altro materiale che possa essere considerato equivalente. Nucleo Familiare Tutte le Persone conviventi con l’Assicurato Principale e tali risultanti dal certificato “stato di famiglia”. In deroga, con esplicita pattuizione contrattuale, l’Assicurato Principale potrà far rientrare nel Nucleo Familiare un ulteriore soggetto, anche se non iscritto nel Suo certificato “stato di famiglia”, purché tale soggetto risulti convivente e domiciliato presso l’Assicurato Principale. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Proposta contrattuale di Assicurazione è il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Società. Ricovero La permanenza in Istituto di cura con pernottamento. Sinistro Indennizzo Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Società Infortunio La Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Le suddette “Definizioni Generali” vengono integrate dalle definizioni specifiche di ciascuna sezione del contratto e delle prestazioni di Assistenza “Medico Nostop”. glo 13/05/2013 1/19 condizione di assicurazione Art. 5 - Diminuzione del rischio Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Fermi restando l’accettazione da parte della Società della Proposta di assicurazione mediante invio al Contraente del documento di polizza ed il buon fine dei mezzi di pagamento del primo premio da parte del Contraente medesimo, le coperture assicurative e tutti gli obblighi e oneri che il contratto pone a carico della Società hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 Codice Civile. CdA 13/05/2013 Art. 6 - Durata dell’assicurazione - Termini di disdetta L’assicurazione ha durata annuale. Le Parti possono risolvere il contratto di assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 - Altre assicurazioni L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, prima della stipulazione della presente Proposta contrattuale di Assicurazione e successivamente, l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente contratto. Non sono comprese in questo obbligo le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall’Assicurato e dal Contraente di questa Proposta contrattuale di Assicurazione ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute all’Assicurato. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Art. 9 - Assicurazione per conto di chi spetta Qualora le prestazioni assicurative previste dalla presente Polizza fossero state stipulate dal Contraente, 2/19 in nome e nell’interesse di chi spetta, resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come disposto dall’Art. 1891 Codice Civile. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Art.10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. NORME SPECIFICHE Premessa Le prestazioni assicurative previste nella presente polizza, sono vincolate alla condizione che nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni sia garantito l’Assicurato Principale. Qualora nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni vengano opzionate solo le garanzie prestate a favore dei componenti il Nucleo Familiare, il contratto si intende nullo e privo di ogni effetto ed il premio versato dal Contraente sarà dalla Società rimborsato. Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione - Persone assicurate L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato Principale, identificato con Cognome e Nome nella opportuna sezione della proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni, subisca nello svolgimento: • delle attività professionali principali e secondarie dichiarate‑; • di ogni altra attività che l’Assicurato Principale svolga senza carattere di professionalità, purché tali attività non rientrino in quelle espressamente escluse nell’Art. 15. Qualora fosse stata opzionata nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni, l’assicurazione vale anche per gli infortuni che i componenti il Nucleo Familiare dell’Assicurato Principale subiscano nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, purché tali attività non rientrino in quelle espressamente escluse nell’Art.15. Restano quindi esclusi per i componenti il Nucleo Familiare tutti gli Infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività di carattere professionale e, comunque, per coloro i quali siano soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero verificare in circostanze da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria. Sono considerati infortuni anche: • l’asfissia non di origine morbosa, compreso l’annegamento; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • l’assideramento o il congelamento; • i colpi di sole o di calore; • le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti. Non sono considerate infortunio, bensì malattia, le ernie da sforzo; • infortuni causati da malore. La presente assicurazione vale per il mondo intero. Comunque gli indennizzi spettanti a termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. Art. 13 - Rischi aggiunti a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari. A deroga dell’Art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato. A deroga dell’Art. 1912 Codice Civile, si 3/19 considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. b)Rischio di calamità naturali. A deroga dell’Art. 1912 Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni. Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione - che colpisca più Assicurati con la Società, l’esborso massimo da parte di quest’ultima non potrà superare la somma di EURO 10.000.000 per l’intero evento. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. c) Rischio guerra. A deroga del comma 4) dell’articolo 15), sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l’Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale si sono manifestati. d)Servizio militare. L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace, durante il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, e ciò limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento di attività tipiche di detto servizio. è considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l’assolvimento dell’obbligo di leva. L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo restando il diritto dell’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto dell’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione. e) Rischio volo. L’assicurazione è prestata per gli infortuni che l’Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei, di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, escluso quelli effettuati: • su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; • su aeromobili di aeroclub; • su apparecchi per il volo da diporto o sportivo, ovvero sia ultraleggeri, deltaplani, parapendii e simili. Nell’ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto o sportivo. Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca più persone assicurate con la presente polizza-comprese eventuali altre persone assicurate con altre polizze della Società- l’esborso massimo della Società non potrà superare la somma di: • euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso morte; • euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso di invalidità permanente totale. Nel caso gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. Art. 14 - Determinazione delle garanzie prestate e dei capitali assicurati - Criteri di ripartizione Per l’Assicurato Principale l’assicurazione è prestata per le garanzie ed i capitali previsti dalle combinazioni prescelte nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni. Per i componenti il Nucleo Familiare l’assicurazione è prestata per le garanzie prescelte nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni. In caso di sinistro, le somme garantite per ciascuna persona si determinano suddividendo in parti uguali 4/19 le somme corrispondenti alla garanzia prescelta per il numero delle persone componenti il Nucleo Familiare al momento del sinistro (escludendo da tale numero l’Assicurato Principale). Art. 15 - Rischi esclusi dall’assicurazione Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia al momento dell’infortunio, i requisiti per il rinnovo; 2)da intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcol-stupefacenti-farmaci); 3) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato (Art. 43 Codice Penale) e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art. 1900 Codice Civile); 4)da guerre ed insurrezioni, salvo quanto previsto al comma c) dell’articolo 13). Sono esclusi anche: 5) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti resi necessari da infortuni non indennizzabili a termini di polizza; 6)gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); 7) le cure conservative, endodontiche e parodontali, le protesi dentarie, l’implantologia e l’ortodonzia; 8) le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del contratto. Sono esclusi anche gli infortuni causati dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare): 9) di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria; 10)di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore; 11) di sport comportanti l’utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio, kitesurfing e elibike; 12) dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, free climbing, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, speleologia, salto dal trampolino con sci ed idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, bungee jumping, torrentismo, motocross, trial, hydrospeed, canyoning, freestyle sky, supermotard. Sono esclusi inoltre gli infortuni derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di qualsiasi sport, salvo che non si tratti di: • sport di pratica comune effettuati nel tempo libero, purché tale attività non sia svolta a carattere professionale; • partecipazione a corse e gare aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo; Tali ultime estensioni comunque non sono operanti per gli sport espressamente esclusi in questo articolo. Art. 16 - Limiti di età dell’Assicurato L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni e cessa per quelle che raggiungono tale limite di età alla prima scadenza annuale del contratto come di seguito specificato: a) qualora l’Assicurato Principale raggiunga il limite di età sopra indicato nel corso dell’annualità assicurativa, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75° anno per tutte le persone assicurate (l’Assicurato Principale e, se previste, anche per i componenti il Nucleo Familiare). L’eventuale incasso dei premi da parte della Società scaduti successivamente al compimento dell’età sopraindicata dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione; b) qualora il limite di età sopra indicato venga raggiunto nel corso dell’annualità assicurativa da uno dei componenti il Nucleo Familiare, le prestazioni assicurative cesseranno solo per tale persona alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75° anno; il contratto assicurativo continuerà ad avere effetto e le prestazioni assicurative saranno operanti per i restanti Assicurati. Nel caso l’esclusione per raggiunti limiti di età del componente il Nucleo Familiare determini la cessazione di tale prestazione per mancanza 5/19 di componenti il Nucleo Familiare, le prestazioni assicurative saranno operanti solo per l’Assicurato Principale. In tal caso, l’eventuale incasso dei premi da parte della Società per le prestazioni relative al Nucleo Familiare, scaduti successivamente al compimento dell’età sopraindicata, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione. Art. 17 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica. Non sono inoltre assicurabili le persone affette da sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. GARANZIE PRESTATE Sono operanti le garanzie espressamente richiamate sulla proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni. Art. 18 - Invalidità permanente Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, avuto riguardo a quanto previsto al successivo articolo 19) ed adottando, per tale calcolo, la Tabella (vedi pag. 16) delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive Modifiche, relative al settore «Industria», con rinuncia della Società alla franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento percento). Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l’indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro. Qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% (sessantasei percento) l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% (cento percento) della somma assicurata senza l’applicazione di alcuna franchigia. L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Fermo restando quanto previsto all’Art. 14, secondo 6/19 comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Si precisa che la valutazione dell’Invalidità Permanente da parte della Società non è soggetta a revisione periodica come invece è prassi per l’INAIL. Art. 19 - Franchigia per invalidità permanente A parziale deroga dell’articolo 18), la somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta alla franchigia del 5% (cinque percento). Pertanto la Società non liquida indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% (cinque percento) della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Art. 20 - Diaria da ricovero e gessatura/ applicazione di un apparecchio immobilizzante In caso di ricovero con pernottamento dell’Assicurato in un Istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l’indennità giornaliera convenuta per ogni notte di degenza trascorsa nell’Istituto di Cura, con il massimo di 90 (novanta) giorni per evento e di 180 (centottanta) giorni per anno assicurativo. Fermo restando quanto previsto all’Art. 14), secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Nel caso di infortunio che renda necessaria la gessatura o l’applicazione di un apparecchio immobilizzante, la Società corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera garantita in polizza, per tutto il periodo durante il quale la gessatura o l’applicazione dell’apparecchio immobilizzante è mantenuta e fino al giorno della sua rimozione, con il massimo di 30 (trenta) giorni per evento e fermo il massimo di 180 (centottanta) giorni per anno assicurativo. Fermo restando quanto previsto all’Art. 14), secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Sono considerati apparecchi immobilizzanti e quindi compresi in garanzia: - apparecchi immobilizzanti in fibra di vetro (scotchcast, dyna-cast), in materiale acrilico; - bendaggi amicati; - docce/valve gessate; - bendaggi Desault; - minerve (anche in cuoio); - - - - apparecchio di trazione cranica (tipo Halo); trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin); ginocchiera Donjoy; stecca di Zimmer. Non sono considerati equivalenti ad apparecchio immobilizzante e quindi non sono compresi in garanzia: - bendaggi, apparecchi, busti, corsetti cosidetti “semirigidi”; - apparecchi toraco bronchiali non gessati ed amovibili; - bendaggi elastici adesivi (Tensoplast); - ortesi in genere (plantari ect..); - collari di Schantz, Camp, simili. Il periodo di gessatura o di applicazione di un apparecchio immobilizzante contemporaneo al periodo di ricovero con pernottamento viene indennizzato esclusivamente come diaria da ricovero. Art. 21 - Morte e morte presunta L’indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza di polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Salvo diversa pattuizione contrattuale, tale indennizzo viene liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto alla differenza se l’indennizzo per morte è superiore a quello già pagato per invalidità permanente. Se il corpo dell’Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione terrestre o da navigazione aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Società liquida la somma dovuta a termini di polizza, purché siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell’infortunio, o se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto. Nel caso in cui il pagamento dell’indennità sia stato effettuato ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie certe, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso 7/19 i diritti eventualmente spettanti all’Assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza. Fermo restando quanto previsto all’Art. 14, secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Art. 22 - Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile. La denuncia dell’infortunio (presente in fac-simile a pag. 19) deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo il medico dal segreto professionale. I beneficiari in caso di morte dell’Assicurato devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare, ai sensi dell’art 1915 del Cod. Civile, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nell’ipotesi di ricorso all’arbitrato irrituale, regolato dall’articolo 26), l’Assicurato ha l’obbligo di esibire la documentazione completa prima di richiedere l’arbitrato stesso. Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico dell’Assicurato. Art. 23 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art. 24 - Anticipo indennizzo per invalidità permanente da infortunio L’Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Società un anticipo di indennizzo da computarsi nella liquidazione definitiva del danno, il cui accertamento, di comune accordo tra le Parti, sia rinviato ad oltre 6 (sei) mesi dal giorno dell’infortunio. Detto anticipo sarà corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità dell’infortunio e sarà liquidato in misura non superiore al 50% (cinquanta percento) del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro 30.000= (trentamila), sulla base della valutazione del medico legale della Società. Art. 25 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi eventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Art. 26 - Procedura per la valutazione del danno - Controversie - Arbitrato irrituale La quantificazione dell’indennizzo definitivo spettante all’Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato dalle Parti a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano l’accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui criteri di indennizzabilità previsti dall’articolo 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate, per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo, fermo quanto disposto all’Art. 24. 8/19 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L’Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al sinistro prima dell’inizio dell’arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell’arbitrato stesso l’Assicurato proceda all’esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull’esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Società il riesame del sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del sinistro, sono a carico dell’Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Art. 27 - Attività diversa da quella dichiarata Fermo quanto disposto dall’Art. 15) e dagli Artt. 1, 4 e 5 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato Principale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: • l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; • l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in relazione alla classificazione dei rischi così come indicati nell’«Elenco delle attività» a pag. 15, che forma parte integrante del presente contratto. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nel citato elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad altre attività elencate. Tabella delle percentuali di indennizzo A /B /C /D: classe di rischio dell’attività professionale dichiarata alla stipula del contratto. A’/B’/C’/D’: classe di rischio dell’attività professionale svolta al momento del sinistro. A B C D 100% 100% 100% 100% A’ 80% 100% 100% 100% B’ 50% 65% 100% 100% C’ 40% 50% 80% 100% D’ 9/19 GARANZIA “MEDICO NOSTOP” Premessa Servizio di assistenza in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A. Il servizio di assistenza “Medico Nostop” per effetto dell’accordo stipulato fra Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ed Europ Assistance Service S.p.A., è prestato dalla Struttura Organizzativa. Definizioni specifiche Estensione territoriale Mondo Malattia improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato. Prestazioni Sono le assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato. Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità del servizio. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione che determina la richiesta di assistenza dell’assicurato e che rientra nei termini di polizza. Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. Validità Le prestazioni di cui ai punti D, E, F e I sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato, determinano la richiesta di assistenza da parte dell’Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro. Art. 28 - Prestazioni “Medico Nostop” A) Consulenza medica Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l’Assicurato necessiti di un consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. B)Invio di un medico generico al domicilio in Italia Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. C)Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). D)Rientro sanitario Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura 10/19 Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: • aereo sanitario; • aereo di linea classe economica, eventualmente barellato; • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; • a u t o a m b u l a n z a ( s e n z a l i m i t i d i chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europi. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alle prestazioni: • le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio; • le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali. E) Rientro con un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Qualora si provveda al rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni della prestazione “Rientro sanitario” di cui al punto D) precedente, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo di trasporto previsto per l’Assicurato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. La Società ha il diritto di richiedere al familiare dell’Assicurato, qualora ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altri documenti di viaggio non utilizzati. F) Viaggio di un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l’Assicurato necessiti di un ricovero in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’assicurato ricoverato. La società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un amssimo di 500 euro per sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. G)Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l’Assicurato a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: – ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato; – ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza, senza limiti di percorso. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europi; – ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. La presente prestazione non sarà fornita quando la valutazione, da parte dei medici curanti, della patologia da cui è affetto l’Assicurato e la non curabilità nell’ambito della struttura ospedaliera della regione di residenza dello stesso sia dovuta a deficienze strutturali e/o organizzative della struttura ospedaliera stessa. Non danno inoltre luogo alla prestazione le 11/19 terapie riabilitative e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. H)Autista a disposizione Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato, a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, che comporti il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo stesso, ed eventualmente i passeggeri trasportati, fino alla città di residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve. Oppure, a scelta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un biglietto aereo in classe economica o ferroviario di prima classe, per permettergli di andare a recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. Rimangono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). L’Assicurato deve comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista, deve specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del veicolo, e, se si trova all’estero, la carta verde. I) Assistenza per cure di convalescenza Qualora l’Assicurato, a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, che abbia comportato il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, abbia bisogno di essere assistito da: • un accompagnatore per recarsi dal proprio domicilio presso le strutture sanitarie pubbliche o private per indagini diagnostiche e/o cure ambulatoriali; • un infermiere a domicilio. La Struttura Organizzativa, riscontrati giustificati motivi, d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, procurerà direttamente all’Assicurato un accompagnatore o un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società i costi fino ad un massimo di euro 260. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome del proprio medico curante ed il suo recapito telefonico. L) Rientro della salma Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia improvvisa o da infortunio, l’Assicurato sia deceduto,la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare e ad effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 2.600 euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. Art. 29 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni - Ogni prestazione non è fornita più di tre volte per ogni anno di validità della polizza. - La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni. - Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b)scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d)infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; 12/19 - - - - - e)malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza;malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) l’espianto e/o il trapianto di organi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti delle persone o enti eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mediolanum non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana. Il diritto alle assistenze decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Art. 30 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza - Modalità di intervento Ogni intervento deve essere richiesto a «Medico Nostop» che interverrà direttamente o ne darà esplicita autorizzazione per l’effettuazione. Tutti gli utenti hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno si potrà rivolgere: Tutti gli utenti hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno si potrà rivolgere: - telefonando al Numero Verde 800- 019320 per le chiamate dall’Italia. Per telefonate dall’estero comporre il numero 02- 58.28.62.01 preceduto dal prefisso per chiamate dall’Estero; - inviando un fax al numero 02.58.47.72.01; - inviando un telegramma a Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l’utente comunichi con precisione: 1)indirizzo e numero telefonico del luogo da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche sono a carico della Struttura Organizzativa; 2) il tipo di assistenza che necessita; 3) nome e cognome; 4) numero di polizza preceduto dalla sigla AMIN. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Utente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in caso contrario l’utente perderà il diritto a ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall’utente, a: Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. In ogni caso l’intervento, dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. 13/19 Tabella INAIL Valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 N. 1124) Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 15% 60% 35% 100% 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (vale quanto previsto per gli infortuni oculari dalla tabella per l’industria) Stenosi nasale assoluta unilaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene supersiste Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio Anchilosi completa dell’articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell’articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazioni scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell’indice Perdita totale del medio Perdita totale dell’anulare Perdita totale del mignolo Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell’indice Perdita della falange ungueale del medio Perdita della falange ungueale dell’anulare Perdita della falange ungueale del mignolo Perdita delle due ultime falangi dell’indice Perdita delle due ultime falangi del medio Perdita delle due ultime falangi dell’anulare Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% 18% 11% 30% 25% 15% 5% Dx 50% 40% Sx 40% 30% 85% 80% 75% 75% 70% 65% 70% 60% 65% 55% 35% 30% 28% 23% 15% 13% 12% 8% 12% 15% 12% 7% 6% 5% 3% 5% 11% 9% 8% 6% 8% Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso Perdita dell’alluce corrispondente metatarso Perdita totale del solo alluce Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il Anchilosi completa rettilinea del ginocchio Anchilosi tibio-torsica ad angolo retto Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 30% 35% 45% 25% 25% 30% 40% 20% 55% 50% 40% 45% 55% 35% 35% 40% 50% 30% 18% 15% 22% 18% 25% 22% 35% 30% 45% 80% 70% 65% 55% 50% 30% 16% 7% 3% 35% 20% 11% La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. 14/19 ELENCO DELLE ATTIVITà Descrizione attività Classe Codice Accompagnatore turistico Addetto a laboratori fotografici Addetto alle pulizie - con utilizzo di ponteggi, impalcature o elevatore Addetto alle pulizie - senza utilizzo di ponteggi, impalcature o elevatore Addetto carico e scarico merci Agente di assicurazione Agente di cambio o di borsa Agente di commercio Agricoltore Agronomo Albergatore Allevatore di animali Ambasciatore Ambulante Amministratore di beni propri o altrui Analista chimico Animatore turistico Annunciatore radio televisivo Antennista (installazione di antenne Radio TV) Antiquario Architetto - occupato anche all’esterno e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Architetto - occupato anche all’esterno ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Architetto - occupato solo in ufficio Armi (commerciante o addetto alla vendita di armi) Articoli igienico-sanitari con installazione (commerciante o addetto alla vendita di articoli igienico-sanitari con installazione) Artigiano - con uso di macchine azionate da motore con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Artigiano - con uso di macchine azionate da motore ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Artigiano - senza uso di macchine azionate da motore e senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Ascensorista Assistente sociale Attore di cinema o di teatro (escluso stuntman) Autista in genere Autoriparatore (meccanico di veicoli a motore, auto, moto) Avvocato B B C 20001 20002 30001 B 20003 D B A B C B B C A B A B B A D B C 40001 20004 10001 20005 30002 20006 20007 30003 10002 20008 10003 20009 20010 10004 40002 20011 30004 B 20012 A B 10005 20013 B 20014 D 40003 C 30005 B 20015 D B A C C 40004 20016 10006 30006 30007 A 10007 Baby sitter, Bambinaia Badante Bagnino B B C 20017 20018 30008 Descrizione attività Classe Codice Ballerino Barbiere, Parrucchiere da uomo Barista Benzinaio (esclusa riparazione di veicoli) Bidello Biologo Boscaiolo A B B B B B D 10008 20019 20020 20021 20022 20023 40005 Callista Calzature (commerciante o addetto alla vendita di calzature) Calzolaio (proprietario e/o addetto) Cameraman Cameriere Cancelleria/Cartoleria (commerciante o addetto alla vendita di articoli di cancelleria/cartoleria) Carpentiere (legno o ferro) Carrozziere (proprietario e/o addetto) Casalinga Casalinghi (commerciante o addetto alla vendita di casalinghi) Casaro Cavaiolo (operaio in cave di marmo o pietra) Colf, Collaboratore familiare Collaudatore di veicoli e/o natanti a motore Colori e vernici (commerciante o addetto alla vendita di colori e/o vernici) Commercialista Commesso Commesso viaggiatore Concessionario, rivenditore di veicoli o di natanti (proprietario e/o addetto) Conduttore/Presentatore di spettacoli radiotelevivi e/o teatrali Console Consulente del lavoro Consulente operante in vari settori (assicurazioni, credito, commercio, industrie e servizi vari) Coreografo Corniciaio (proprietario e/o addetto) Croupier Cuoco, Chef Custode B B 20024 20025 B A B B 20026 10009 20027 20028 D C B B 40006 30009 20029 20030 B D B D B 20031 40007 20032 40008 20033 A A B B 10010 10011 20034 20035 A 10012 A A B 10013 10014 20036 A C A B B 10015 30010 10016 20037 20038 C 30011 B A C 20039 10017 30012 Demolitore di veicoli e macchinari in genere (proprietario e/o addetto) Dentista Diplomatico di carriera Dirigente, Funzionario, Quadro - occupato anche all’esterno e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature 15/19 ELENCO DELLE ATTIVITà Descrizione attività Classe Codice B 20040 A 10018 A A D B 10019 10020 40009 20041 Ecclesiasta / Ministro di culto Elettrauto (proprietario e/o addetto) Elettricista che lavora con corrente inferiore a 1000 Volt Elettricista che lavora con corrente superiore a 1000 Volt Elettrodomestici con installazione (commerciante o addetto alla vendita di elettrodomestici con installazione) Enologo, Enotecnico Estetista (proprietario e/o addetto) A C C 10021 30013 30014 D 40010 B 20042 B B 20043 20044 Fabbro (proprietario e/o addetto) Facchino Falegname Farmacista (proprietario e/o addetto) Fattorino Fisioterapista Floricoltore - con potatura e/o abbattimento piante Floricoltore - senza potatura e/o abbattimento piante Fonditore Fornaio / Panettiere (proprietario e/o addetto) Fotografo Fotomodello, Modello, Indossatore Frutta e verdura (commerciante o addetto alla vendita di frutta e/o verdura - fruttivendolo) D C D B B B D 40011 30015 40012 20045 20046 20047 40013 C 30016 D B B A B 40014 20048 20049 10022 20050 Gelateria (commerciante o addetto alla produzione e/o alla vendita di gelato - gelataio) Geologo - occupato anche all’esterno Geologo - occupato solo in ufficio Geometra - occupato anche all’esterno e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Geometra - occupato anche all’esterno ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Geometra - occupato solo in ufficio Gestore di autorimessa (proprietario e/o addetto) senza autoriparazione Giardiniere / Vivaista - senza potatura e/o abbattimento piante B 20051 C B C 30017 20052 30018 B 20053 A B 10023 20054 C 30019 Dirigente, Funzionario, Quadro - occupato anche all’esterno ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Dirigente, Funzionario, Quadro - occupato solo in ufficio Disegnatore Disk-jokey Disoccupato Domestico Descrizione attività Classe Codice Giardiniere / Vivaista - con potatura e/o abbattimento piante Gioielliere / Orefice (proprietario e/o addetto) Giornalaio (proprietario e/o addetto) Grafico Guardacaccia, Guardia campestre o forestale, Guardia notturna, Guardia giurata Guida turistica D 40015 B B A C 20055 20056 10024 30020 B 20057 Idraulico Imbianchino Impiegato Imprenditore - che lavora anche manualmente, con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Imprenditore - che lavora anche manualmente, senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Imprenditore - che non lavora manualmente e che non accede a cantieri, ponteggi e/o impalcature Imprenditore - che non lavora manualmente, con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Impresario di eventi artistici e/o musicali Infermiere Informatore scientifico Ingegnere - occupato anche all’esterno e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Ingegnere - occupato anche all’esterno ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Ingegnere - occupato solo in ufficio Insegnante (esclusi quelli di: educazione fisica, discipline sportive, materie tecniche e/o professionali) Insegnante di discipline sportive (non è assicurabile l’insegnamento delle discipline sportive espressamente indicate nell’Art. 15 delle Condizioni Generali di assicurazione) Insegnanti di materie tecniche e/o professionali Istruttore di pratica (guida) di scuola guida Istruttore di teoria di scuola guida C D A D 30021 40016 10025 40017 B 20058 A 10026 C 30022 A B B C 10027 20059 20060 30023 B 20061 A A 10028 10029 B 20062 B B A 20063 20064 10030 D D 40018 40019 C 30024 B 20065 Lattoniere (proprietario e/o addetto) Lavoratore dipendente (diverso da impiegato, quadro, funzionario, dirigente) con uso di macchine azionate da motore e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Lavoratore dipendente (diverso da impiegato, quadro, funzionario, dirigente) con uso di macchine azionate da motore ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Lavoratore dipendente (diverso da impiegato, quadro, funzionario, dirigente) senza uso di macchine azionate da motore e senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature 16/19 ELENCO DELLE ATTIVITà Descrizione attività Classe Codice Libraio (proprietario e/o addetto) B 20066 Macchinista Macellaio - che non svolge attività di macellazione del bestiame (proprietario e/o addetto) Macellaio - che svolge attività di macellazione del bestiame (proprietario e/o addetto) Magazziniere Maggiordomo Magliaia Marinaio / Pescatore (esclusi appartenenti alla Marina Militare) Marmista Massaggiatore Materassaio (proprietario e/o addetto) Mediatore in genere Medico Merceria (commerciante o addetto alla vendita di articoli di merceria) Mobili con installazione/montaggio (commerciante o addetto alla vendita di articoli di mobili con installazione) Muratore Musicista, Orchestrale C B 30025 20067 D 40020 D B B C 40021 20068 20069 30026 D B B B B B 40022 20070 20071 20072 20073 20074 B 20075 D A 40023 10031 Notaio A 10032 Odontotecnico Operaio con uso di macchine azionate da motore e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Operaio con uso di macchine azionate da motore ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Operaio senza uso di macchine azionate da motore e senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Operatore ecologico Ostetrico B D 20076 40024 C 30027 Paramedico Parrucchiere da donna (proprietario e/o addetto) Pedicure, Podologo (proprietario e/o addetto) Pensionato B 20077 B B 20078 20080 B B B B 20081 20082 20083 20084 Descrizione attività Classe Codice Perito Piastrellista, Parquettista, Pavimentatore Piazzista Pizzaiolo (proprietario e/o addetto) Politico Pony express Portalettere, Postino Portavalori Portiere, Portinaio Procuratore legale Profumeria (commerciante o addetto alla vendita di articoli di profumi) Promotore finanziario B C B B A D B C B A B 20085 30028 20086 20087 10033 40025 20088 30029 20089 10034 20090 B 20091 Radio, TV, Computer (commerciante o addetto alla vendita di Radio, TV, Computer, con installazione e posa di antenne) Radio, TV, Computer (commerciante o addetto alla vendita di Radio, TV, Computer, con installazione ma senza posa di antenne) Regista di cinema e/o di teatro Riparatore Radio, TV, Computer, elettrodomestici in genere con installazione e posa di antenne Riparatore Radio, TV, Computer, elettrodomestici in genere con installazione ma senza posa di antenne Ristoratore (proprietario e/o addetto) D 40026 B 20092 A D 10035 40027 B 20093 B 20094 Salumiere (proprietario e/o addetto) Sarto (proprietario e/o addetto) Stilista Studente B B A B 20095 20096 10036 20097 Tappezziere (proprietario e/o addetto) Taxista Trattorista, Gruista B C C 20098 30030 30031 Vestiario (commerciante e/o addetto alla vendita di vestiario) Veterinario (proprietario e/o addetto) Vetraio (proprietario e/o addetto) Vetrinista Vigile del Fuoco Vigile urbano B 20099 B C B D C 20100 30032 20101 40028 30033 17/19 Nautilus Disability CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO Nella eventualità di un sinistro, affinché la Società possa provvedere alla liquidazione nel più breve tempo possibile, debbono essere rispettate alcune formalità ed osservate alcune semplici regole. Per facilitare queste piccole incombenze, viene qui fornito un fac-simile “modulo di denuncia sinistro”, da spedire con urgenza per raccomandata quanto più possibile chiaro e preciso nel contenuto. Nelle Condizioni Generali di assicurazione viene dettagliato quali sono gli obblighi e le procedure cui deve attenersi l’Assicurato, comunque ricordiamo che l’Agenzia e/o l’Ufficio cui è stata assegnata la polizza è a disposizione per ogni chiarimento che dovesse necessitare. In particolare è necessario inviare: a) il certificato medico e tutta la documentazione in originale raccolta in merito al sinistro; b) copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero. Istruzioni per la richiesta di assistenza “Medico Nostop” Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al: Numero Verde 800 - 019320 oppure al numero 02 - 58286201 preceduto dal prefisso per chiamate dall’Estero. Comunque, se non può telefonare, l’Assicurato può inviare un fax al numero 02.58.47.72.01, oppure un telegramma a: Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento 8 - 20135 Milano. Per accedere alle prestazioni di Assistenza fornite dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. dovrà comunicare in ogni caso: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome; 3. numero di polizza preceduto dalla sigla AMIN; 4. indirizzo del luogo in cui si trova; 5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare nel corso dell’assistenza CONSIGLIO • Ricordarsi di chiedere in restituzione (a chiusura della pratica del sinistro) le notule e le fatture originali, in quanto spese detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. 18/19 Spedire a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari Via Francesco Sforza 15 - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio Milano 3 (MI). 19/19 Spedire a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari Via Francesco Sforza 15 - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio Milano 3 (MI). Retro di copertina NAUTILUS DISABILITY INFORTUNI Individuale e del Nucleo Familiare Capitale Sociale Euro 25.800.000 i.v. - Sede legale Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza - 20080 Basiglio (MI) Codice Fiscale - Partita Iva - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 9002 del 07/08/1974 (Gazz. Uff. n. 219 del 22/08/1974) Impresa iscritta al n. 1.00047 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione [email protected] www.mediolanumassicurazioni.it PROPOSTA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI N° Luogo COD. PROD 5I1P Data di sottoscrizione P. PERSONALE CONTRAENTE COGNOME NOME SI NO GIÀ CLIENTE CODICE FISCALE (obbligatorio) ❏ Chiedo che la corrispondenza venga inoltrata presso la mia residenza anagrafica già censita e nota ❏ Chiedo che la corrispondenza venga inoltrata al seguente indirizzo solo se diverso dalla mia residenza anagrafica E INDIRIZZO DI CONTRATTO CODICE CLIENTE (Obbligatorio se già Cliente) PRESSO NUMERO CIVICO IL INDIRIZZO - via / piazza LOCALITÀ (Comune) C.A.P. Annuale Semestrale SOSTITUZIONE POLIZZA Sostituisce polizza n° Ramo 05 Agenzia NAZ. Mensile (riservato ai soli correntisti di Banca Mediolanum) Scade il Sostituisce polizza n° C -S EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE IM FRAZIONAMENTO DEL PREMIO (Durata: 1 anno con rinnovo automatico) PROV. Ramo Agenzia 05 Scade il Nei termini previsti dall’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione mod. 672 ed. 13/05/2013 e successive edizioni. PREMESSA: Le prestazioni assicurative di seguito indicate sono vincolate alla condizione che venga garantito l’Assicurato Principale. Qualora in proposta siano opzionate solo le garanzie prestate a favore dei componenti il Nucleo Familiare, la proposta di polizza si intende nulla e priva di ogni effetto e il premio versato sarà rimborsato dalla Società al Contraente FA GARANZIE PER L’ASSICURATO PRINCIPALE - limite di età 75 anni COGNOME NOME SI NO GIÀ CLIENTE CODICE FISCALE DATA DI NASCITA M F SESSO CODICE CLIENTE (Obbligatorio se già Cliente) LUOGO DI NASCITA PROV. A ATTIVITÀ CODICE ATTIVITÀ B CLASSE NAZ. C DI D RISCHIO Rischi assicurati: L’assicurazione deve valere per gli infortuni che l’Assicurato Principale subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e di ogni altra attività che l’Assicurato Principale svolga senza carattere di professionalità. Le prestazioni assicurative sono regolate dalle Condizioni di Assicurazione di cui al modello 672 ed. 13/05/2013 e successive edizioni. DECESSO DA INFORTUNIO INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO E GESSATURA/APPARECCHI IMMOBILIZZANTI Somma da assicurare in € (*) 60.000 180.000 300.000 60.000 180.000 300.000 30 al giorno 60 al giorno 120 al giorno A 60 180 300 76 228 380 60 120 240 CLASSE A M S 5 30 15 90 25 150 6,33 38 19 114 190 31,66 5 30 10 60 20 120 A 78 234 390 92 276 460 66 132 264 CLASSE B M S 6,5 39 19,5 117 32,5 195 7,66 46 23 138 230 38,33 5,5 33 11 66 22 132 A 130 390 650 132 396 660 78 156 312 CLASSE C M S 10,83 65 32,5 195 325 54,16 11 66 33 198 55 330 6,5 39 13 78 26 156 A 150 450 750 162 486 810 96 192 384 CLASSE D M S 12,5 75 37,5 225 62,5 375 13,5 81 40,5 243 67,5 405 8 48 16 96 32 192 (*) selezionare con una X una sola opzione per garanzia BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO PRINCIPALE 001 GLI EREDI LEGITTIMI 002 IL CONIUGE O, IN MANCANZA, GLI EREDI LEGITTIMI 003 ALTRO Mod. 671 ed. 6-06-2014 Pagina 1 di 3 1a COPIA PER LA SOCIETÀ TABELLA PREMI LORDI Garanzia GARANZIE PER IL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSICURATO PRINCIPALE - limite di età 75 anni Rischi assicurati: l’assicurazione deve valere per gli infortuni che i componenti il Nucleo Familiare dell’Assicurato Principale subiscano nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Le prestazioni assicurative sono regolate dalle Condizioni di Assicurazione di cui al modello 672 ed. 13/05/2013 e successive edizioni. DECESSO DA INFORTUNIO Premi lordi in € Somma da assicurare in € (selezionare con una X una sola opzione) 60.000 180.000 300.000 A S INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO Premi lordi in € Somma da assicurare in € M (selezionare con una X una sola opzione) 42 21 3,5 126 63 10,5 210 105 17,5 60.000 180.000 300.000 A S M 44 22 3,66 132 66 11 220 110 18,33 DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO E GESSATURA/APPARECCHI IMMOBILIZZANTI Premi lordi in € Somma da assicurare in € A S M 26 13 2,16 52 26 4,33 104 52 8,66 (selezionare con una X una sola opzione) 30 al giorno 60 al giorno 120 al giorno DEROGA STATO DI FAMIGLIA: (contrassegnare con una X una sola delle seguenti opzioni): chiedo di: ESTENDERE le garanzie previste per il Nucleo Familiare alla persona sotto identificata che, pur non essendo inserita nel mio Stato di Famiglia è con me convivente e domiciliata. ESCLUDERE dalle garanzie previste per il Nucleo Familiare la persona sotto identificata COGNOME NOME BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DI UNO O PIU’ COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: GLI EREDI LEGITTIMI RIEPILOGO PREMIO LORDO (annuale, semestrale, mensile a seconda della scelta effettuata) INVALIDITA’ PERM. DA INF. DIARIA DA RICOVERO OSPEDAL. E GESS./APP. IMM. + + ASSICURATO PRINCIPALE NUCLEO FAMILIARE + + PREMIO LORDO ALLA FIRMA (comprensivo delle imposte in vigore) PREMIO ANNUO € PREMIO LORDO ANNUO (comprensivi delle imposte in vigore) € PREMIO PREMIO SEMESTRALE MENSILE = = IL PREMI SUCCESSIVI (comprensivi delle imposte in vigore) ASSISTENZA (obbligatoria) + 14 + E DECESSO DA INFORTUNIO € € € Composizione dei premi: i premi esposti nella presente sono comprensivi dell’imposta in vigore al momento della sottoscrizione, come segue: Infortuni – aliquota d’imposta 2,50%, e assistenza – aliquota d’imposta 10%. IM AVVERTENZA: LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE. N.B: La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti ai Soggetti incaricati della raccolta MODALITÀ DI PAGAMENTO VERSAMENTO INIZIALE (modalità riservata ai soli correntisti di Banca Mediolanum) ❏ Conto corrente n° ❏ Conto corrente in apertura C -S ❏ ADDEBITO DIRETTO su Il Contraente in quanto intestatario, cointestatario o delegato del suddetto conto corrente aperto presso Banca Mediolanum S.p.A. vi autorizza a richiedere il trasferimento a favore di Mediolanum Assicurazioni SpA dell’importo pari al premio lordo alla firma sopra indicato. VERSAMENTO INIZIALE ❏ ASSEGNO “non trasferibile” all’ordine di MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA TIPO(*) IMPORTO , € BANCA EMITTENTE/TRASSATA FILIALE/SEDE/AGENZIA NUMERO B C Gli assegni si intendono accettati salvo buon fine. (*) B = bancario; C = circolare FA VERSAMENTI SUCCESSIVI (si ricorda che nel caso di scelta di frazionamento mensile la Banca d’appoggio deve essere obbligatoriamente Banca Mediolanum) ❏ DISPOSIZIONE PERMANENTE (SDD) - (per il pagamento dei premi successivi al 1° versamento) Il debitore autorizza Banca Mediolanum S.p.A. ad addebitare sul c/c identificato dall'IBAN sotto riportato nella data di scadenza indicata dall'Azienda Creditrice, tutti gli addebiti diretti (a mezzo Sepa Direct Debit - SDD) inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda di seguito riportate (o aggiornate ad iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito e senza la necessità per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il debitore ha diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda Creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sotto indicato (di seguito "Contratto di conto corrente") che regolano il rapporto con la Banca del debitore. Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell'autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto tra il debitore e la sua Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche dalla Banca stessa e tempo per tempo vigenti. COORDINATE DELL’AZIENDA CREDITRICE IDENTIFICATIVO CREDITORE IT280010000002430620159, codice assegnato dall’azienda creditrice al debitore: corrispondente al n. di Proposta del presente contratto; tale codice potrebbe essere modificato dall’Azienda Creditrice al primo addebito. COORDINATE BANCARIE DEL PAESE CIN CIN CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE: IBAN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE N. PROPOSTA CONTO CORRENTE I T INTESTAZIONE E INDIRIZZO DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE (da compilare solo se diverso dal Contraente della presente Proposta) Cognome ______________________________________________________________________ Nome ______________________________________________________________________ Cod. Fiscale Indirizzo _________________________________________________________________________________ ✍ Luogo e data Località _________________________________________________________ ✍ C .A.P. __________________________________________________ Firma del Sottoscrittore SDD Spazio riservato a Mediolanum Assicurazioni S.p.A.: N. Polizza ____________________________________________________________________ N. SDD ___________________________________________________________________ Pagina 2 di 3 • Il Contraente dichiara di aver ricevuto su supporto cartaceo il Fascicolo Informativo della polizza contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il presente Modulo di Proposta e di averlo attentamente letto ed accettato. ❏ Dichiara inoltre di averlo richiesto e ricevuto anche su Supporto Duraturo (CD-ROM) e di disporre a tal fine di adeguati strumenti tecnici e conoscenze tali da consentirne la consultazione e la gestione di documenti in formato file elettronico PDF archiviati su Supporto Duraturo. • Il Contraente dichiara altresì di essere a conoscenza della possibilità di poter richiedere in ogni momento, accedendo al sito della Compagnia www.mediolanumassicurazioni.it, le credenziali di accesso all'Area Riservata del predetto sito per la consultazione della propria posizione assicurativa. IL CONTRAENTE ✍ Il Contraente, dopo aver preso altresì visione dell’informativa sulla Privacy e su trattamento dei dati personali, dichiara: A) di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione (mod. 672 13/05/2013 e successive edizioni): art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; art. 7 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione; art. 8 – Altre assicurazioni; art. 15 – Rischi esclusi dall’assicurazione; art. 16 – Limiti di età dell’Assicurato; art. 17 – Persone non assicurabili; art. 19 ¬– Franchigia per invalidità permanente; art. 22 – Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato; art. 26 – Procedura per la valutazione del danno – controversie – arbitrato irrituale; art. 27 – Attività diversa da quella dichiarata; B) agli effetti della copertura assicurativa (artt. 1892 e 1893 Codice Civile), relativamente alle prestazioni sottoscritte con la presente proposta, che: • negli ultimi due anni non si sono verificati sinistri, • in caso contrario precisare ____________________________________________________________________________________________ negli ultimi due anni non ha avuto polizze annullate per sinistro da altre società, • in caso contrario precisare ____________________________________________________________________________________________ non ha in corso altre polizze per le prestazioni assicurative sottoscritte con la presente, E in caso contrario precisare ___________________________________________________________________________________________ IL CONTRAENTE ✍ IM IL Il Contraente dichiara altresì: - di aver ricevuto copia del documento ex art. 49 comma 2 lett. a) del Regolamento ISVAP 5/2006 contenente i dati essenziali sull’Intermediario e sull’attività svolta riportato sul retro del presente modulo, completata in ogni sua parte e sottoscritta dall'Intermediario; - di aver ricevuto copia della dichiarazione ex art. 49 comma 2 lett. a) bis del Regolamento ISVAP 5/2006, riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui gli Intermediari sono tenuti riportata sul retro del presente modulo; - essere consapevole che Banca Mediolanum S.p.A., in qualità di Soggetto Distributore, agisce in conflitto di interessi in quanto facente parte del medesimo Gruppo di appartenenza della società Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. C -S IL CONTRAENTE ✍ INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO (è possibile selezionare anche più di una risposta) Per quale motivo desidera sottoscrivere la presente Proposta di Assicurazione? Garantire un capitale ai beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato causato da Infortunio; Ricevere un capitale nel caso in cui l’Assicurato abbia, quali conseguenze di un infortunio, un’invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza; Ottenere un indennizzo giornaliero nel caso in cui, in seguito ad un infortunio, l’Assicurato venga ricoverato in ospedale o sia ingessato. Capitale FA Quale tipologia di rimborso desidererebbe che le fosse liquidata in caso di sinistro? Indennizzo giornaliero (diaria) DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI NON SI INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE Dichiaro di non voler rispondere alle domande relative alle ASPETTATIVE IN RELAZIONE ALLA POLIZZA CHE SI VUOLE SOTTOSCRIVERE CON LA PRESENTE PROPOSTA, pur comprendendo che ciò non permette una piena valutazione dell'adeguatezza e congruità del contratto con le mie esigenze assicurative. IL CONTRAENTE ✍ DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SI INTENDA COMUNQUE SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO NONOSTANTE VI SIA UNA VALUTAZIONE DI INADEGUATEZZA IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI RESE SULLE ASPETTATIVE DEL PRESENTE CONTRATTO Dichiaro di essere stato informato dall’Incaricato dell’intermediario Assicurativo che - sulla base delle “INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO” e di eventuali altre informazioni disponibili - la proposta assicurativa in esame non risulterebbe per me adeguata e congrua in relazione: alla mia esigenza primaria alla mia situazione assicurativa in corso alla tipologia di rimborso desiderato al seguente altro motivo (specificare) ....................................................................................................................... Al riguardo dichiaro di voler comunque sottoscrivere il contratto. L’INCARICATO ✍ IL CONTRAENTE ✍ SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DELLA RACCOLTA per l'identificazione dei firmatari del presente modulo di Proposta Cognome e nome Firma dell’Incaricato Codice Codice Area Codice Agenzia Pagina 3 di 3 Nautilus Disability Mod. 672 Edizione 06/06/2014 è un prodotto di MEDIOLANUM assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: 20080 Basiglio - Milano 3 (MI) Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (Gazz. Uff. n. 219 del 22/8/1974) Impresa iscritta al n. 1.00047 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Società con unico socio - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A. [email protected] www.mediolanumassicurazioni.it