AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E TRUST DI PROTEZIONE” ‐ Alessandra BIANCHINI I PROBLEMI PRATICI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTENGO Dovrei parlare dei problemi pratici dell'amministratore di sostegno. Ma prima vorrei, solo incidentalmente, attirare l'attenzione sulla novità rappresentata da questo istituto, che pone la persona fragile al centro dello interesse. La vecchia formulazione del codice civile disponeva l’ apertura obbligatoria della interdizione e/o della inabilitazione, non a difesa del soggetto debole, ma a difesa degli altri: dei figli, della famiglia, del patrimonio. L'interdetto è oggetto, non soggetto di diritto, non può fare nulla, è veramente morto al mondo. Il beneficiario di amministrazione di sostegno è invece un soggetto, che ha diritto di espandere le proprie capacità, anche se minime, di veder esauditi i propri desideri, le proprie aspettative. E' diversa la filosofia su cui si basano l'interdizione e l'amministrazione di sostegno. Solo leggendo la convenzione di New York sui diritti del disabile appare evidente lo stridente contrasto del vecchio istituto della interdizione con i nuovi principii, ai quali al contrario è perfettamente aderente la figura dell’amministrazione di sostegno, che tra l’altro precede di alcuni anni la stessa convenzione. A parte la filosofia, diverse sono anche le applicazioni pratiche: l'interdetto non può fare nulla, neanche comprare un biglietto per andare al cinema, il beneficiario di ads può fare testamento, può sposarsi, può riconoscere figli naturali, può lavorare, può , e a questo serve l'ads, soddisfare i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue aspettative. Certamente è necessario aiutarlo a capire cosa è meglio per lui, non si può aderire pianamente alle sue pretese, se ritenute controproducenti. In caso di contrasti interviene il Giudice tutelare. Ma non c'è nulla di strano a portare un cagnolino, che altrimenti dovrebbe finire in un canile, in una casa di riposo, assieme alla padrona, nulla di strano a far acquistare un'automobile ad una persona che ne abbia la possibilità economica, ma che non potrà mai guidarla, che si accontenterà di pulirla, ammirarla, accarezzarla. Nella interdizione il GT deve prendere in considerazione, emettendo un provvedimento, l'interesse economico dell’interdetto, valutare la convenienza, necessità, utilità dell’atto, nell'amministrazione di sostegno deve pensare al soddisfacimento dei desideri e delle aspettative della persona. La differenza pratica è enorme, ma pone anche molti problemi. In realtà i primi problemi che mi vengono in mente iniziano prima della nomina, prima del provvedimento del giudice. Immaginiamo una persona bisognosa di aiuto, come descritta da nostro codice civile: una persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. può trattarsi di un anziano, di un soggetto con dipendenze da alcol o da stupefacenti, di un down o di una persona mentalmente debole, di una persona intellettivamente integra ma con gravi menomazioni fisiche: l'enumerazione potrebbe continuare all'infinito dal momento che la lettera della legge lascia spazio alla interpretazione più ampia possibile. Questa persona, forse, ha necessità di essere aiutata da un amministratore di sostegno. Forse, badiamo bene: prima della riforma del 2004 la persona incapace doveva essere interdetta, oggi può essere assistita da un amministratore di sostegno. Da questa persona fragile cominciano i problemi. Chi l'informa, o informa i suoi parenti, i suoi amici,il compagno della sua vita, della esistenza della amministrazione di sostegno? Chi le spiega che può essere aiutata, senza dover rinunciare alla sua dignità, alla sua libertà, ai suoi desideri? Senza il marchio dell'interdizione? La televisione? Internet? I servizi sociali? Mi è capitata, quando ero giudice tutelare, una persona malata di sclerosi multipla che aveva trovato un articolo su internet ed era venuta a chiedermi se l'ads poteva essere applicato anche a lei, per quando non fosse più stata in grado di scendere le scale della sua abitazione, o di firmare un atto. So di una mamma che aveva già firmato l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato per far interdire la sua bambina affetta da sindrome di Williams, che causa un ritardo mentale: né i servizi, ne la psicologa che seguiva la ragazzina, né l’associazione dei malati della sindrome aveva saputo suggerire niente di diverso. Apprende della esistenza dell'amministrazione di sostegno dallo psichiatra, più attento, più informato, più disponibile, e blocca tutto scegliendo di attivare il nuovo istituto. Non tutti usano internet, la televisione non ne parla, i servizi non arrivano dappertutto. Manca l'informazione. E poi il problema dei servizi: i responsabili dei servizi socio sanitari devono attivarsi, quando ritengono opportuno che una persona sia assistita da un ads. Cosa significa il termine devono? Mi sentirei di escludere un risvolto penale, il reato di omissione di atti di ufficio si configura QUANDO NON VIENE COMPIUTO UN ATTO DELL’ UFFICIO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA SCRITTA DELL’INTERESSATO, e non trovo una sanzione penale nella legge istitutiva della ads. Ma certamente dalla mancata attivazione potrebbe derivare una responsabilità civile: mettiamo ad esempio che le condizioni sanitarie, sociali, patrimoniali della persona bisognosa si aggravino: può scattare il diritto ad un risarcimento del danno subito a causa dell'inerzia dei responsabili. Quindi, quando deve attivarsi il servizio? Manca un supporto ai servizi, qualcuno che indichi quando e che cosa fare. Parenti e amici si trovano in una situazione ancora più difficile. Come si attiva il PM? Ma sarà il caso? Ma devo pensarci io o non è meglio lasciar perdere? Che documentazione devo presentare? (Neanche i medici spesso sanno come redigere un certificato da presentare per l’apertura della ads.) E dove prendiamo i soldi per andare dall'avvocato? E' il caso di evidenziare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato i redditi del parente convivente si sommano a quelli dell'interessato, non essendo assolutamente configurabile un conflitto di interessi: si agisce a FAVORE e non contro! Facciamo un passo avanti. L'interessato è stato informato, i parenti, gli amici, la persona stabilmente convivente hanno saputo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, i servizi hanno deciso di agire, o qualcuno ha avvisato il PM. Il ricorso è stato depositato, con l'ausilio di un legale o senza, se il tribunale permette la difesa personale. E qui apro una parentesi. L'ADS rientra senz'altro nella volontaria giurisdizione, e pertanto la parte può agire senza il ministero di un difensore, ma la maggior parte dei tribunali, compreso il nostro, impongono l'assistenza di un avvocato, che in qualche modo facilita il compito del giudice e della cancelleria, soprattutto a livello istruttorio. Ma il GT non è il padreterno. Ha dubbi, ed è encomiabile per questo. Chiede l'assistenza di un esperto: uno psichiatra, un geriatra, un medico legale, qualcuno insomma che colmi le lacune del giudice, che è pur sempre un essere umano laureato in giurisprudenza. Chi paga le competenze del ctu? La legge non prevede, a quanto so, che la parcella sia a carico dello stato. Perciò o ci si rimette al buon cuore del consulente o la parcella dovrà essere pagata dal vecchietto che a mala pena arriva, con la sua pensione, a fine mese, o dall'invalido civile, con la pensione di 278 euro mensili. Mancano i fondi per aiutare le persone più bisognose ad adire il giudice tutelare. Andiamo ancora avanti: superiamo anche questo problema. Il GT ha assunto tutte le informazioni necessarie, ritiene opportuna la nomina di un amministratore di sostegno, apre la procedura. Tra il deposito del ricorso e l'apertura della procedura dovrebbero intercorrere non più di sessanta giorni. Pura illusione, spesso: a volte il provvedimento non arriva in tempo per impedire la sottrazione di un patrimonio, danni irreparabili alla salute, semplicemente non arriva in tempo per permettere di pagare le bollette prima che il gestore stacchi la corrente elettrica o la fornitura di metano e il vecchietto o la vecchietta si trovi a passare al freddo l'inverno. Chi viene nominato ads ? Se siamo fortunati c'è un parente a disposizione, che però non sa cosa deve fare, a chi rivolgersi, quali diritti ha il beneficiario, quali doveri ha lui. Se non ci sono parenti, un amico, un vicino di casa, qualche volontario che si trova a combattere con uffici postali, istituti bancari, enti anche pubblici che chiedono: Ma che vuole? Lei non è mica il tutore! ( la disinformazione incombe dovunque: non più tardi di qualche giorno fa l'INPS, gestione ex INPDAP, alla mia richiesta di indirizzare la corrispondenza relativa alla pensione presso il mio studio mi ha risposto proprio così: lei non è mica il tutore! e così corri a cercare la posta nella cassetta delle lettere del beneficiario, prima che lui la butti via. E allora a chi si rivolge il neo amministratore per farsi consigliare? E poi: cosa si può fare da soli e su cosa bisogna chiedere l'autorizzazione al gt? Quale è il confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione? Pagare la liquidazione alla badante si può? e comperare una poltrona? Non parliamo poi del consenso alle cure mediche! Gli avvocati, ultima spiaggia per il GT che non sa che pesci prendere per nominar un amministratore di sostegno se la cavano meglio, pur con molti dubbi, ma credetemi, non sanno dove mettere le mani, quando passano il mese di agosto a cercare una badante per sostituire quella che è scappata via. E il GT? Sommerso da istanze a volte superflue, spesso mal documentate, o difficilmente comprensibili, costretti a chiamare a chiarimenti amministratori e servizi, preferiscono nominare avvocati. Quelli disponibili si trovano alle prese con 5,10, 15 amministrazioni di sostegno, tutte diverse, con persone piene di differenti esigenze e necessità. Non passa giorno senza che ci sia almeno un problema da risolvere. Certamente tutto si può fare, ma si rischia di diventare sopratutto contabili e di perdere il rapporto umano peculiare dell'ads, quello che la differenzia dalle altre, ormai superate, misure di protezione. Si rischia di non avere il tempo di capire cosa chiede, tra i racconti di gioventù, il vecchietto in casa di riposo che si raccomanda di non vendere il suo fucile, o la vecchietta che si rifiuta di andare in un casa di riposo solo perchè non può portarci il cagnolino. O di non trovare il tempo per il border line definito personalità antisociale socialmente pericoloso che pretende che lo vai a trovare in comunità, così lo porti fuori e gli paghi il caffè. Tutto questo ragionamento solo per evidenziare alcuni problemi pratici dell'essere ads,: indubbiamente ci vuole una buona dose di pazienza, di altruismo, di tempo da perdere, e fin qui va bene. Ma ci vuole anche una preparazione e un appoggio, una struttura che dia le necessarie indicazioni pratiche: quando è opportuno promuovere l'ads, chi ne può beneficiare, cosa chiedere, a chi rivolgersi, poi, quando l'ads è aperta, come rapportarsi con il beneficiario, con i servizi, con gli enti, quando rivolgersi al giudice, come si fa a non lasciarsi sfuggire possibili contributi comunali o regionali che possono aiutare il beneficiario e far bastare la pensione fino alla fine de mese, dove trovare badanti fidate. Manca una attività di diffusione e promulgazione dell'istituto, di preparazione di volontari, di ausilio agli stessi, anche forse di ulteriore supporto al beneficiario, che ha il diritto di rivolgersi direttamente al gt, senza formalità, ma è poi in grado di farlo? Ho parlato della apertura della amministrazione di sostegno e dei problemi che si presentano agli operatori, parleremo dopo delle soluzioni che altre realtà, vicine alla nostra hanno trovato. Problemi Pratici dell’amministratore di sostegno (intervento avv. Mercanti) Continuando il discorso avviato dalla mia collega e cogliendo la sua provocazione finale: l’amministratore designato/nominato dal G.T. è preparato, è in grado di svolgere la sua funzione con adeguatezza ed un minimo di preparazione? ricordo che nella scelta dell’ads il GT deve avere esclusivo riguardo all’interesse del beneficiario; l’elenco delle persone indicate nell’art. 408 c.c. tra le quali effettuare la scelta, non contiene alcun criterio preferenziale, poiché ciò contrasterebbe con la discreziobnalità che il Giudice deve avere per attribuire le funzioni di ads ad un soggetto che assicuri un’effettiva assistenza al disabile ( cfr. Cass. sez.I, 26 sette.2011, n.19596). Evidenzio, quindi, le previsioni normative ed i riflessi delle stesse sull’attività pratica, precisando che una delle caratteristiche più significative dell’ads è la continua adattabilità‐qualitativa e quantitativa‐ alle richieste e alle esigenze della persona: richieste ed esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda delle condizioni di vita e dello stato psico‐fisico di quest’ultima. In base all’art. 405 c.c. “Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità” il G.T. nomina l’ads con decreto in cui indica i sei punti che vado a leggere. Da tale elencazione si evince l’elasticità di tale istituto rispetto all’interdizione ed all’inabilitazione e la possibilità di adeguarlo alle esigenze del beneficiario, definendo compiti ed attività dell’ads. La nomina può essere anche a tempo determinato (p.es. a me è capitato di ricevere un incarico per tre anni rinnovabile in relazione alle condizioni di salute del beneficiario…che poi è peggiorato!). L’art. 410 c.c. “ Doveri dell’amministratore di sostegno” evidenzia quali siano i compiti dell’amministrazione di sostegno e chi può intervenire in caso di contrasto, di scelte dannose o di negligenza dell’ ads. L’esame della responsabilità dell’ads non può prescindere dall’individuarne preliminarmente i compiti/poteri ed i relativi doveri. Innanzitutto, abbiamo detto, i compiti vengono stabiliti nel decreto di nomina del G.T., nonché nei successivi provvedimenti dello stesso che possono ridisegnare ed aggiornare il raggio della misura di protezione, anche a seguito di istanze/ segnalazioni dello stesso ads ( leggere alcuni decreti di nomina se c’è tempo). I compiti dell’ads possono essere di assistenza e/o di rappresentanza. A tal proposito occorre ricordare che l’art. 409 c.c.” Effetti dell’amministrazione di sostegno” prevede che il beneficiario coserva la capacità d’agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. L’ads “assiste” il beneficiario in tutti quegli atti in cui deve limitarsi ad affiancarlo, senza sostituirlo nel compimento dell’atto ( dipende dal grado di disabilità del beneficiario); p.es. accompagnare l’amminstrato a ritirare le pensione dal libretto cointestato. L’ads “rappresenta” e quindi agisce da solo in tutte quelle attività indicate nel decreto di nomina ed il beneficiario non potrà compiere l’operazione (p.es. firma di contratti, apertura di conti correnti…quando il beneficiario p.es. down grave non sia in grado di firmare e/o capire). Nello scopo dell’amministrazione di sostegno, la cura della persona e la gestione del patrimonio devono intendersi collegate e complementari, in una visione d’insieme delle esigenze personali e patrimoniali del beneficiario, che meglio realizza i suoi concreti interessi. Tra i compiti dell’ads vi possono essere sia atti di natura personale che atti di natura patrimoniale. Tra i primi vi sono quelli collegati alle scelte che riguardano la salute fisica e psichica e la cura generale del beneficiario ( ad es. consenso informato ai fini medici… convenzione di Oviedo, Cass. n.21748/2007 e Trib Reggio Emilia del 24.07.2012), nonché quelli che coinvolgono i rapporti familiari e personali del beneficiario. Tra i secondi vi sono quelli che attengono ad interessi di natura reddituale‐ economica del beneficiario (pagamento bollette; riscossione pensione, richiesta di indennità di accompagnamento, istituzione di un trust: T. Genova 17.06.2009). In sintesi l’ads deve: Prestare giuramento: presupposto essenziale per l’assunzione dell’incarico. Redigere l’inventario dei beni quando il Giudice lo richiede. Informare/convocare il beneficiario circa gli atti da compiere, informando il GT in caso di contrasto. Fare istanze nell’interesse del beneficiario. Amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia e relazionare periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (in genere una volta all’anno). Informare i familiari. Chiedere al GT le autorizzazioni preventive per atti straordinari. L’art.412 c.c.”Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice” è una norma di salvaguardia che prevede che l’ads, il PM, il beneficiario, gli eredi del beneficiario, gli aventi causa possono, entro 5 anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno, chiedere l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso dei poteri conferiti dal GT. L’ads, il beneficiario, gli eredi del beneficiario, gli aventi causa possono, entro 5 anni dalla cessazione dell’ads, chiedere l’annullamento degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione di disposizioni di legge o delle previsioni contenute nel decreto di nomina. Responsabilità dell’ads nei confronti del beneficiario. La responsabilità dell’ads ha natura contrattuale in quanto i doveri riguardano un rapporto obbligatorio che intercorre con il beneficiario in seguito alla nomina. Abbiamo parlato di “diligenza del buon padre di famiglia” e cioè di cura, attenzione e perizia rapportabile ad un uomo medio; la responsabilità dell’ads è limitata agli atti ed ai compiti delegati dal GT, nei limiti del decreto di nomina. L’ads dovrà occuparsi della cura della persona solo se ciò è previsto nel decreto di nomina e non potrà comprimere in alcun caso la volontà del beneficiario, salvo i casi di urgenza. Abbiamo detto che se l’ads compie atti eccedenti i suoi compiti o dannosi per il beneficiario potrà essere ritenuto responsabile dei danni eventualmente causati al beneficiario stesso. L’ads risponde sia civilmente per omissioni o cattiva gestione, che penalmente qualora i suoi comportamenti abbiano anche rilievo penale. Preciso che l’atto posto in essere dall’ads in assoluta carenza di potere sarà privo di efficacia. L’atto posto in essere in violazione del decreto di nomina sarà annullabile. Il mancato rispetto o difformità dalle autorizzazioni del GT comporta l’annullabilità dell’atto. Abbiamo visto quali siano i diritti del beneficiaro in relazione agli atti compiuti dall’ads ex art. 412 c.c.; la tutela del beneficario stesso si esplica anche con la rimozione dell’ads secondo quanto previsto dall’art.413 c.c. L’ads può essere sostituito anche nell’ipotesi in cui si sia fatto sostituire da terzi nelle proprie mansioni, in dispregio del decreto di nomina. In ordine alle responsabilità susseguenti ad un incarico essenzialmente gratuito, (all’ads potrà essere riconosciuto il rimborso spese ed un’equa indennità solo se il beneficiario può permetterselo), queste saranno attenuate proprio per tale caratteristica e se ne dovrà tener conto anche nel calcolo della quantificazione del danno da risarcire al beneficiario. La responsabilità verso terzi. In ottemperanza all’art.2043 c.c. l’ads risponderà dei danni arrecati a terzi per gli atti compiuti e per le obbligazioni assunte in nome e per conto del beneficiario senza le prescritte autorizzazioni del GT. L’ads non risponderà in ogni caso dei fatti di rilievo penale posti in essere dal beneficiario. CONCLUSIONI ( AVV. BIANCHINI) Anche la mia collega ha evidenziato i problemi che incontra l’amministratore di sostegno nello svolgimento del suo compito. Entrambe abbiamo concluso che qualcuno deve occuparsi di organizzare i volontari, di spianare un po’ la strada. Comuni, province, regioni: quasi dappertutto sono sorte iniziative in tal senso. Per prime la regione Emilia Romagna, ( legge 27/4/2009 n 11, che si impegna a proporre servizi e iniziative a supporto dell’ ads ) la regione Friuli Venezia Giulia, ( legge 16.11.2010 n 19 che istituisce uno sportello di protezione e supporto per amministratori) la provincia autonoma di Trento (L. 16.3.11 n 44 che da vita ad un punto di informazione presso i Tribunali di Trento e Rovereto), hanno emanato leggi finalizzate a promuovere la conoscenza dell’istituto, a formare volontari, ad istituire uffici di supporto, centri di informazione. E’ stato anche previsto ad esempio dalla regione Abruzzo il rimborso del costo della polizza di assicurazione verso terzi, stipulata dall’ amministratore, mentre la provincia autonoma Alto Adige ha istituito uno sportello dell’amministratore di sostegno, la Lombardia ha creato presso le USl l’ufficio di protezione giuridica per le persone fragili. Il Veneto, il Piemonte, la Lombardia promuovono la cultura dell’ads, con convegni, pubblicazioni ed altro volti a sensibilizzare la comunità: molto importante è l’istituzione e la tenuta, da parte di queste regioni, di elenchi, da cui possano attingere i giudici tutelari, di amministratori di sostegno volontari, che seguono corsi di formazione e di aggiornamento e che vengono supportati da parte di organismi multidisciplinari ( avvocati, commercialisti, psicologi, assistenti sociali). Quello che si chiede a gran voce da più parti è un ufficio simile a quello istituito dalla Lombardia, dalla Emilia Romagna e da altri enti territoriali “ufficio di protezione giuridica” che garantisca: Offerta di strumenti informativi sulle opportunità offerte dalla Legge 6 del 2004 Orientamento, consulenza e supporto a familiari, AdS ed operatori tutti Attività di reperimento di AdS, con istiuzione e tenuta di un registro Gestione istituzionale della tutela e dell’AdS; Coordinamento/raccordo con i servizi territoriali e specialistici che si occupano di “fragilità” Vorrei terminare dicendo che l’amministratore di sostegno non può essere lasciato solo nello svolgimento del suo compito, né può essere lasciato solo il GT, che si trova di fronte ad un mare di situazioni diverse, di difficile individuazione, soprattutto in previsione della chiusura delle sezioni distaccate di tribunale e di molti tribunali minori, chiusure che allontanano la giustizia e il giudice dal cittadino. 
Scarica

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E TRUST DI