COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FINANZIAMENTI EFFETTUATI E
RICEVUTI DAI SOCI
Il DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha introdotto un nuovo adempimento
fiscale che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe:
• disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di
beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
• fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.
Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2011, entro il 31 marzo di ogni anno
i soggetti che esercitano attività d’impresa devono segnalare con apposita comunica­zio­ne
telematica:
•i beni dell’impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’im­pren­
ditore nel periodo d’imposta precedente;
• i finanziamenti e le capitalizzazioni realizzati nello stesso periodo d’imposta precedente.
Relativamente ai beni ancora in uso nel 2011, alle capitalizzazioni e ai finanziamenti ancora in es­
sere nel 2011, il termine per effettuare la suddetta comunicazione è stabilito al 2.4.2013.
Il DL 138/2011 convertito ha anche previsto che, a partire dal 2012 (esercizi sociali coincidenti con
l’anno solare):
•per il socio/familiare costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
•i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore
per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono
deducibili.
La presente Informativa intende riepilogare i tratti essenziali della nuova disciplina, segnalando
che sul punto esistono ancora numerose incertezze applicative, ad oggi non risolte dall’Agenzia
del­­­le Entrate.
Appare quindi plausibile ed auspicabile un rinvio dei termini per l’invio della prima comuni­cazio­
ne, anche se ad oggi non constano interventi ufficiali.
2 SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO
La comunicazione deve essere trasmessa da tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa
in forma individuale o collettiva (ad esempio, imprese individuali, società di persone commerciali,
socie­tà di capitali, ecc.), a prescindere dal regime contabile.
Sono invece esclusi dall’obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici,
gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa e le società agricole produttive di
soli redditi fondiari.
L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godi­
mento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore.
Al riguardo occorre precisare che:
• risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
•la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella
società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede un’autovet­
tura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
• la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in go­di­
mento al familiare del socio (non solo dell’imprenditore);
• la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godi­
mento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
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La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal
familiare dell’imprenditore.
2.1 FAMILIARI
In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare:
• il coniuge;
• i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
• gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).
2.2 SOCIETÀ FIDUCIARIE E TRUST
Nel caso di società fiduciarie e trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante
ovvero del disponente.
3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
In linea generale, si deve comunicare l’utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della
società ovvero dell’imprenditore individuale.
Se concessi in godimento, rientrano quindi nell’ambito applicativo della disposizione:
• i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
• i beni strumentali;
•i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente
nell’attività d’impresa).
Rileva tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non esclusivo.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:
• autovetture;
• altri veicoli;
• unità da diporto;
• aeromobili;
• immobili;
• altri beni.
Nel caso di altri beni (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere effet­
tuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.
Con riferimento alle auto aziendali, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti,
suggerisco di sottoscrivere un contratto di accordo per la concessione in uso promiscuo
dell’auto aziendale e a fine anno di emettere fattura di riaddebito per i costi di uso
dell’autovettura in misura pari al 30% del costo (iva compresa) corrispondente ad una
percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella Aci.
In tal modo la società, sino a concorrenza dell’importo, potrà dedurre tutti i costi
dell’autovettura e contemporaneamente il socio avrà assolto tutti i propri adempimenti per
la sopracitata dichiarazione.
I modelli sono allegati in calce .
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ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO PROMISCUO DI AUTO AZIENDALE
Tra le parti:
•
........................ …………………… con sede in …………………., codice fiscale
…………………………., (d’ora innanzi proprietario) qui rappresentata dal sig.
………………….......................…….., nato a ………………...............……. il
…………………….., residente in ………………………………………………, codice fiscale
………………………….., munito dei necessari poteri;
•
il sig. …….......................………………………., nato a ………………...................….. il
………………………., codice fiscale………………………………….., dipendente della
società ………………………… a decorrere dal …………………, iscritto al numero
matricola …………………………. (d’ora innanzi utilizzatore)
premesso che
•
la società ……………………………… è proprietaria del mezzo: tipo …………………..,
targa ………………., telaio …………………, destinata al seguente uso
…………………………, come si evince dalla copia del libretto di circolazione allegata;
•
che la società …….............……………… è intenzionata a mettere a disposizione del sig.
……………......................……. il suddetto automezzo, affinché lo stesso venga utilizzato
per necessità di servizio connesse alla sua mansione ed anche per uso personale;
si conviene e stipula quanto segue
1. Oggetto dell’accordo. Il proprietario mette a disposizione dell’utilizzatore il mezzo
identificato in premessa, affinché lo stesso venga utilizzato per motivi di servizio e per
usi personali.
2. Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per l’uso personale del mezzo è
stabilito dalle parti, in via convenzionale, in misura pari al 30% del costo (IVA compresa)
corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella
ACI appositamente approvata dall’Agenzia delle entrate e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento. In caso di utilizzo
per periodo di tempo inferiore all’anno verrà effettuata una proporzione del suddetto
parametro. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante trattenuta dal cedolino paga
entro e non oltre la fine di ciascun anno per cui il presente accordo esplicherà i suoi
effetti, salvo che l’utilizzatore non provveda al pagamento in contanti.
3. Obblighi dell’utilizzatore. L’utilizzatore si impegna sin da ora a:
•
comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero
revocare o limitare il permesso di guida;
•
assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante
da infrazioni al codice della strada o ad altre prescrizioni normative
connesse all’utilizzo del mezzo;
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•
utilizzare il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto e
rispettare i consigli d’uso prescritti dal produttore;
•
provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo
(rabbocco olio, controllo liquidi, pressione gomme, ecc.);
•
segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti,
difetti e guasti, tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello
successivo, astenendosi dall’uso del mezzo qualora gli stessi possano
provocare danni al conducente, ai trasportati, a soggetti terzi o a beni
e cose; eventuali interventi presso officine specializzate saranno, nel
limite del possibile, concordati con il proprietario, fermo restando che
l’utilizzatore è sin da ora autorizzato a far effettuare interventi urgenti
ed improrogabili qualora le circostanze ed il luogo non consentissero di
contattare il proprietario;
•
rispettare, rigorosamente, gli interventi di manutenzione programmata
prescritti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo;
•
segnalare, nel più breve termine dalle circostanze concesso,
ogni incidente in cui dovesse incorrere, indipendentemente dalla
responsabilità propria o di terzi e dall’ammontare del danno a persone o
cose;
•
richiedere ed ottenere valido giustificativo delle spese sostenute
per l’uso del mezzo, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio
amministrativo.
4. Obblighi del proprietario. Il proprietario si impegna sin da ora a:
•
stipulare e rinnovare idonea polizza assicurativa a copertura del mezzo
e dei rischi connessi alla circolazione dello stesso;
•
corrispondere la tassa di proprietà;
•
consentire l’effettuazione degli interventi di manutenzione programmata,
ed in ogni caso necessari, indicando le officine prescelte per
l’effettuazione degli stessi;
•
comunicare eventuali richiami o interventi necessari segnalati dal
costruttore.
5. Durata e modifiche agli accordi. Il presente accordo mantiene la sua efficacia a
tempo indeterminato, salva la possibilità del proprietario di inviare disdetta con lettera
raccomandata con un preavviso minimo di 15 giorni; in caso di sostituzione del mezzo
con altro, il preavviso minimo può non essere rispettato. Ogni modifica al contenuto del
presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto.
Il presente accordo è stipulato in data odierna in due originali, debitamente sottoscritti per
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accettazione dalle parti, di cui uno verrà spedito in plico senza busta al proprietario a sua cura e
spese.
Data ……………….
Il proprietario (…………………….) ___________________________
L’utilizzatore (…………………….) ___________________________
FAC-SIMILE FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA
(riaddebito integrale che azzera il fringe benefit)
Dati del soggetto emittente
Dati del dipendente
Fattura numero ………. del ………..
PAGAMENTO
La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo
di cedolino paga del mese di …………………., come da autorizzazione fornita dal sig.
………………….
DESCRIZIONE
Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo ……………...………… per il
periodo annuale dal ……....… al ……........ come da accordo stipulato in data …………………
Tariffa da tabella ACI per 15.000 km (A) …………………
30% della voce (A)
(B) …………………
Imponibile [(B) : 1,20]
(C) …………………
DATI IVA
Imponibile (C)
……………………
Imposta al 20%
……………………
Totale fattura (B)
_________________
FAC-SIMILE FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA
(riaddebito parziale che NON azzera il fringe benefit)
?
Dati del soggetto emittente
Dati del dipendente
Fattura numero ………. del ………..
PAGAMENTO
La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo
di cedolino paga del mese di …………………., come da autorizzazione fornita dal sig.
………………….
DESCRIZIONE
Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo ……………………… per il periodo
mensile dal …….......… al ….........…. come da accordo stipulato in data …………………
Tariffa da tabella ACI per 15.000 km (A) …………………
30% della voce (A)
(B) …………………
quota mensile (B) : 12
(C) …………………
quota parte riaddebitata
(D) …………………
Imponibile [(D) : 1,20]
(E) …………………
Fringe benefit residuo [ (C) – (D)]
(F) …………………
(indicato su cedolino del mese di
………….)
DATI IVA
Imponibile (E)
……………………
Imposta al 20%
……………………
Totale fattura (D)
_________________
3.1 FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede espressamente che, oltre ai beni in
godimento, debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei
confronti della so­cietà concedente.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo sussiste anche nel caso in cui tali operazioni non
siano strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci.
In ogni caso, i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l’intero ammontare.
3.2 FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che devono essere oggetto di comunicazione anche i
finanzia­men­ti ed i versamenti ricevuti dai soci.
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Nell’attesa che tale aspetto venga meglio chiarito dall’Amministrazione finanziaria, occorre preci­
sare che né il DL 138/2011, né il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate impongono la comu­
nicazione per tali movimentazioni finanziarie.
Nel prospetto da inviare allo Studio, allegato alla presente Informativa, abbiamo comunque pre­
visto anche l’indicazione di tali dati.
4 PRIMO INVIO ENTRO IL 2.4.2013
Come accennato, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che per i beni concessi in
godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo
d’imposta in corso al 17.9.2011 (anno 2011, per i soggetti “solari”), la comunicazione deve essere
presentata entro il 2.4.2013.
Analogamente è obbligatorio effettuare la comunicazione per i finanziamenti ed i versamenti che
risultano ancora in essere nel 2011.
In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:
• non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un
socio un immobile nel corso del 2009, se l’uso è cessato nel 2010;
• è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio
un immobile nel corso del 2009 se questo immobile continua ad essere utilizzato nel corso
del 2011;
• non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanzia­mento
da un socio nel corso del 2009, se questo finanziamento è stato rimborsato nel 2010;
• è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da
un socio nel corso del 2009, se questo è ancora in essere nel 2011.
5 SANZIONI
La norma sanziona l’omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veri­
tie­ri o incompleti.
La sanzione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il cor­
ri­spettivo effettivamente pagato dal socio.
Se invece il contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto
red­dito diverso, è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro.
È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.
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Spett.le Studio,
....................................................
....................................................
....................................................
OGGETTO: Analisi preliminare ai fini della comunicazione dei beni ai soci
In relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2, comma 36­sexiesdecies del
Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011
n. 148, si comunicano i dati relativi ai beni dell’impresa concessi in uso a soci o familiari dell’im­
pren­­di­tore, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate.
Nome della Società
Nome del Socio1
Descrizione del bene2
Contratto e utilizzo3
Descrizione del finanziamento/capitalizzazione5
Identificativo del bene4
Corrispettivo
Data dell’erogazione
Valore di mercato
Importo
Firma
................................................
1 Compilare una Scheda per ogni socio.
2 Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro se di importo superiore a 3.000,00 euro,
al netto dell’IVA.
3 Indicare se si tratta di comodato, caso d’uso, altro e la data di stipula del contratto. Indicare anche l’utilizzo esclusivo o
non esclusivo.
4 Indicare:
•
per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio;
•
per le unità da diporto, i metri;
•
per gli aeromobili, la potenza motore in kw;
•
per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella.
Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in uso.
5 In via prudenziale, indicare sia gli apporti verso la società che gli apporti dalla società al socio.
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Spett.le Studio,
....................................................
....................................................
....................................................
OGGETTO: Dichiarazione di mancata concessione in uso di beni della società ai soci
In relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2, comma 36­sexiesdecies del
Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011
n. 148, informo che nel corso del 2011 alcun bene di proprietà della società è stato in uso a soci o
a familiari degli stessi.
Firma
....................................................
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