Carlin Laurenti & associati
STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI
45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86
tel 0426.321062 fax 0426.323497
per informazioni su questa circolare: [email protected]
Circolare nr. 25 del 30 novembre 2013
COMUNICAZIONE all’AGENZIA DELLE ENTRATE PER:
. BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI
. FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI
DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI
DELL'IMPRESA
a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile
L’Agenzia delle entrate ha rilasciato nella giornata del 27 novembre u.s. il modello e le istruzioni per
l’effettuazione della comunicazione denominata BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E
FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI
DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA.
La comunicazione, introdotta dal D.L. 138/2011, ha subito numerose proroghe, fino alla conferma della
scadenza per l’invio del modello relativo al periodo 2012, che è prevista per il prossimo 12 dicembre.
obbligo
Precisiamo subito che “l’
di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le
imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti
dedicati alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il
finanziamento o la capitalizzazione.”
Quindi, entro il prossimo giovedì 12 dicembre 2013 (salvo proroghe) andranno trasmesse telematicamente
due nuove comunicazioni:
• la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore
che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo
complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00;
• la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o
indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che
hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo
annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento
all'anno 2012. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci,
o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Le nuove comunicazioni (che convivono sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l’intestazione
«fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore (si considerano
familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»).
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Le informazioni raccolte dall’Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi
destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a
controllo ed ai fini dell’accertamento sintetico del reddito (redditometro) in capo
alle persone fisiche.
FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALL’IMPRESA
I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all’Anagrafe
tributaria, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o
familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato
capitalizzazioni alla stessa.
Sono esclusi i finanziamenti e le capitalizzazioni “in corso” ma effettuati in anni precedenti al 2012.
Il soggetto ricevente deve essere un’impresa residente in Italia ma il monitoraggio si estende anche ai soci e a
familiari dell’imprenditore residenti all’estero.
In caso di intestazione fiduciaria della quota sociale, il rapporto fiduciario va considerato trasparente.
La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o
superiore a 3.600 euro.
Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
Sono obbligate alla comunicazione anche le imprese in contabilità semplificata che dovranno quindi reperire
i dati dalla documentazione extra-contabile.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è
già in possesso (ad esempio gli aumenti di capitale sociale deliberati dall’assemblea straordinaria o i finanziamenti
effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
La comunicazione va effettuata dall’impresa che ha ricevuto le somme.
La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o
Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.
Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui
sono stati ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione.
Resta ferma la possibilità di effettuare l’annullamento e la sostituzione del file inviato entro un anno dal termine
di invio.
Per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12
dicembre 2013.
Purtroppo, a pochi giorni dalla scadenza, sono ancora molti i dubbi aperti. In attesa degli auspicati chiarimenti
ufficiali si ritiene che:
• i mancati prelevamenti di utili esigibili non vadano comunicati poiché non rappresentano “finanziamenti
effettuati”;
• i finanziamenti effettuati nell’anno ma successivamente imputati a capitale sociale, prima della chiusura
dell’esercizio, non debbano essere comunicati;
• le rinunce da parte dei soci a finanziamenti erogati in esercizi precedenti non debbano essere comunicate
perché sono oggetto di monitoraggio solo i versamenti effettuati nell’anno;
• vadano comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati in denaro e non anche gli apporti in
natura;
• le anticipazioni temporanee dei soci/amministratori per le spese sostenute in relazione al proprio incarico
non vadano comunicate poiché non rappresentano finanziamenti.
Non è ancora chiaro se vadano monitorati i versamenti restituiti nel medesimo anno, né se vada indicato
l’ammontare annuo complessivo dei finanziamenti o delle capitalizzazioni o quello di ogni singola operazione.
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BENI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI
A decorrere dal 2012 la concessione in godimento di un bene, da parte di una società/impresa individuale, ad un
socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato,
prevede:
• per l’utilizzatore persona fisica (socio/familiare) l’imputazione di un reddito diverso (art. 67, comma
1, lett. h-ter, D.P.R. n. 917/1986) di importo pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento del bene;
• per il concedente società/impresa individuale l’indeducibilità dei relativi costi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che «sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per
loro natura non possono essere titolari di reddito diverso»; non rientrano quindi i beni concessi all’utilizzatore per
lo svolgimento di un’altra attività economica (e non per utilizzo privato).
Per consentire all’Agenzia Entrate di monitorare l’applicazione di questa novità, si è previsto che, a decorrere dal
periodo d’imposta 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, debbano comunicare i dati anagrafici dei soci o
dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n.
138/2011).
La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
Rispetto a quanto originariamente previsto, la comunicazione va effettuata solo se sussiste una differenza
tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di
godimento.
Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società
di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti
privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.
Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o
indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore (residenti e
non residenti nel territorio dello Stato), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia
una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del
diritto di godimento.
L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga
l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi
ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:
•
•
•
•
•
•
i beni concessi in godimento agli amministratori;
i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non
residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini
esclusivamente istituzionali;
gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo
privatistico riconosciuto per legge.
I beni oggetto di comunicazione sono divisi in 5 categorie:
• autovetture/altri veicoli;
• unità da diporto;
• aeromobili;
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•
•
immobili;
altro (potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, personal computer, biciclette, ecc.).
La comunicazione non è obbligatoria quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore,
inclusi nella categoria “altro”, sono di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto.
I dati richiesti per identificare il bene oggetto di comunicazione sono:
• per autovetture e altri veicoli il numero di telaio (desumibile dal libretto di circolazione);
• per unità da diporto i metri;
• per gli aeromobili la potenza motore KW;
• per gli immobili gli identificativi catastali.
Per gli “altri beni” non è chiesta alcuna informazione identificativa.
La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o
Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.
Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono
concessi o permangono in godimento.
Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve
essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Si riportano di seguito alcune tabelle utili a comprendere l’aspetto fiscale per diverse tipologie di utilizzo
dell’autoveicolo e dell’immobile:
Auto intestata alla srl:
UTILIZZATORE
USO BENE
ESCLUSIVAMENTE
AZIENDALE
AMMINISTRATORE
NON SOCIO
PRIVATO E
AZIENDALE
DEDUCIBILITÀ PER LA
SOCIETÀ
art. 164, co. 1, lett. b),
Tuir - Le spese e gli altri
componenti negativi relativi
ai veicoli sono deducibili in
misura pari al 20% del loro
ammontare con massimali di
costo che variano a seconda
del titolo di possesso
(proprietà, leasing,
noleggio).
art. 164, co. 1, lett. b),
Tuir - Le spese e gli altri
componenti negativi relativi
ai veicoli sono deducibili in
misura pari al 70% del loro
ammontare con massimali di
costo che variano a seconda
del titolo di possesso
(proprietà, leasing,
noleggio).
REDDITO IN
CAPO
ALL’UTILIZZATO
RE
COMUNICAZIONE
art.2 c.36
D.L.
138/2011
(12.12.2013
)
No reddito
amministratore
NO
Utilità in natura
(FRINGE
BENEFIT) – art.
51 c. 4 lett. a) –
tassato come
lavoro dipendente
NO
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AMMINISTRATORE O
PRIVATO E
DIPENDENTE SOCIO
AZIENDALE
SOCIO
ESCLUSIVAMENTE
AZIENDALE
Esistenza di una
delibera di
assegnazione bel
bene in godimento
Utilità in natura
(FRINGE
BENEFIT) – art.
51 c. 4 lett. a) o
art. 54 Tuir se
lavoratore
autonomo, pari al
30% dell’importo
corrispondente alla
percorrenza
convenzionale di
15.000 Km
calcolata in base
alle tariffe ACI.
NO
art. 164, co. 1, lett. b),
Tuir - le spese e gli altri
componenti negativi relativi
ai veicoli sono deducibili in
misura pari al 20% del loro
ammontare con massimali di
costo che variano a seconda
del titolo di possesso
(proprietà, leasing,
noleggio).
No reddito sul
socio
NO
INDEDUCIBILITÀ DEI
COMPONENTI NEGATIVI per
la società dal 2012
REDDITO
DIVERSO in capo
al socio (art.67 lett
h-ter Tuir)
SÌ
art. 164, co. 1, lett. b-bis),
Tuir - Le spese e gli altri
componenti negativi relativi
ai veicoli sono deducibili in
misura pari al 70% del loro
ammontare con massimali di
costo che variano a seconda
del titolo di possesso
(proprietà, leasing, noleggio)
PRIVATO E
AZIENDALE senza
SOCIO NON
il pagamento di
DIPENDENTE
alcun corrispettivo
o inferiore al valore
convenzionale
Auto intestata alla sas:
UTILIZZATORE
USO BENE
DEDUCIBILITÀ PER LA
SOCIETÀ
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
COMUNICAZIONE
art.2 c.36 D.L.
138/2011
(12.12.2013)
INDEDUCIBILITÀ DEI
COMPONENTI NEGATIVI
per la società dal 2012
REDDITO DIVERSO
in capo al socio
(art.67 lett h-ter
Tuir)
SÌ
A TITOLO
PRIVATO E
AZIENDALE
senza il
SOCIO
pagamento di
ACCOMANDATARIO
alcun
corrispettivo o
inferiore al
valore
convenzionale
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Auto intestata alla ditta individuale:
UTILIZZATORE
USO BENE
A TITOLO
TITOLARE
AZIENDALE e
iscritto a libro
cespiti
A TITOLO
TITOLARE
PRIVATO non
iscritto a libro
DEDUCIBILITÀ PER LA
SOCIETÀ
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
COMUNICAZIONE
art.2 c.36 D.L.
138/2011
(12.12.2013)
art. 164, co. 1, lett. b),
Tuir - Le spese e gli altri
componenti negativi
relativi ai veicoli sono
deducibili in misura pari al
20% del loro ammontare
con massimali di costo che
variano a seconda del
titolo di possesso
(proprietà, leasing,
noleggio)
NO reddito in capo al
titolare
NO
COMPONENTI NEGATIVI
NON DEDUCIBILI perché
non inerenti
NO reddito in capo al
titolare
NO
cespiti
FAMILIARE DEL
A TITOLO
TITOLARE
PRIVATO
INDEDUCIBILITÀ DEI
COMPONENTI NEGATIVI
per la ditta individuale dal
2012
REDDITO DIVERSO
in capo al familiare
(art.67 lett h-ter
Tuir) per la
differenza (valore
convenzionale –
corrispettivo
pattuito) dal 2012
SÌ
Immobile intestato alla srl:
UTILIZZATORE
USO BENE
DEDUCIBILITÀ
PER LA SOCIETÀ
SOCIO NON
A TITOLO
DIPENDENTE
PRIVATO
INDEDUCIBILITÀ
DEI COMPONENTI
NEGATIVI per la
SRL dal 2012
A TITOLO
SOCIO- DIPENDENTE
PRIVATO E
AZIENDALE
DIPENDENTE NON
A TITOLO
SOCIO
PRIVATO
DEDUCIBILITÀ DEI
COMPONENTI
NEGATIVI per la
SRL secondo le
regole art. 95 c.2
Tuir per un importo
non superiore a
quello che
costituisce reddito
per i dipendenti
stessi (art. 51 c.4
lett. c))
DEDUCIBILITÀ DEI
COMPONENTI
NEGATIVI per la
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
REDDITO DIVERSO in capo
al socio (art.67 lett h-ter
Tuir) per la differenza
(valore di mercato -OMI –
corrispettivo pattuito) dal
2012
Utilità in natura (FRINGE
BENEFIT) – art. 51 c. 4
lett. c) pari alla differenza
tra rendita catastale +spese
inerenti non a carico
dell’utilizzatore e
corrispettivo pattuito; se il
dipendente vi dimora per
obbligo (FRINGE BENEFIT =
30% della differenza). Se
superiore a 258,23 euro il
valore normale dei beni e
servizi
Utilità in natura (FRINGE
BENEFIT) – art. 51 c. 4
lett. c) pari alla differenza
COMUNICAZIONE
art.2 c.36 D.L.
138/2011
(12.12.2013)
SÌ
NO
NO
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Il dipendente
trasferisce la
propria residenza
anagrafica per
esigenze di
lavoro nel
comune in cui
presta l’attività.
SRL secondo le
regole art. 95 c.2
Tuir per un importo
non superiore a
quello che
costituisce reddito
per i dipendenti
stessi (art. 51 c.4
lett. c))
DEDUCIBILITÀ
INTEGRALE DEI
COMPONENTI
NEGATIVI per la Srl
-art.95 c.2 Tuir e
art.43 c.2 Tuir per il
periodo d’imposta in
cui si verifica il
trasferimento di
residenza e nei due
periodi di imposta
successivi.
tra rendita catastale +spese
inerenti non a carico
dell’utilizzatore e
corrispettivo pattuito; se il
dipendente vi dimora per
obbligo (FRINGE BENEFIT =
30% della differenza). Se
superiore a 258,23 euro il
valore normale dei beni e
servizi
NO
Immobile intestato alla ditta individuale:
UTILIZZATORE
USO BENE
DEDUCIBILITÀ PER LA
SOCIETÀ
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
COMUNICAZIONE
art.2 c.36 D.L.
138/2011
(12.12.2013)
TITOLARE
A TITOLO
AZIENDALE
e iscritto a
libro cespiti
No nuova disciplina
No nuova disciplina
NO
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ELENCO FINANZIAMENTI DA COMUNICARE E NON
(Provv. 94904 del 02 agosto 2013)
CASO
OBBLIGO
INVIO
Apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni
precedenti al 2012 e ancora in essere nel 2012
NO
Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2012
NO
Finanziamenti dei soci persone fisiche all’impresa> oppure =
3.600 euro nel 2012 – a prescindere dall’eventuale rinuncia
avvenuta nel 2012 (dato lordo) - il concetto chiave è
l’uscita finanziaria
SI
Apporti dei soci nel 2012, superiori a 3.600 euro, per
futuro aumento di capitale sociale (che verrà rogitato nel
2013) – nel 2012 all’amministrazione il dato non perviene
dal notaio - il concetto chiave è l’uscita finanziaria
SI
Apporti dei soci nel 2012 superiori a 3.600 euro per aumento
capitale sociale che viene rogitato nel 2012 (già registrati
dal notaio)
NO
Versamenti fatti dal familiare dell’imprenditore alla ditta
individuale > oppure = 3.600 euro nel 2012 a titolo di
apporto
SI
Versamenti/apporti in generale registrati
NO
Finanziamenti effettuati da amministratori non soci
(anticipi per conto dell’impresa)
NO
Accollo di un debito della società da parte del socio
SI
Versamento socio a copertura perdite
SI
Mancato prelievo degli utili da parte del socio
NO
Versamenti delle quote da parte dei soci alla cooperativa
SI
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AVVISO PER I CLIENTI DELLO STUDIO
Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), l’esame delle nuove
comunicazioni dei finanziamenti soci e dei beni concessi in godimento si presenta come
un’OPERAZIONE PIUTTOSTO COMPLICATA.
Inoltre il poco tempo concesso ma soprattutto le notevoli incertezze applicative, che tutt’ora
persistono a pochi giorni dalla scadenza, rendono molto difficile il corretto rispetto
dell’adempimento entro la scadenza del 12 dicembre 2013.
I DATI IN NOSTRO POSSESSO NON SONO SUFFICIENTI
per
predisporre integralmente le comunicazioni .
In particolare non lo sono MAI nel caso di contabilità
SEMPLIFICATA oppure quando non ci occupiamo direttamente
della tenuta della contabilità ORDINARIA.
PROVVEDEREMO A CONTATTARE DIRETTAMENTE I CLIENTI per i quali ci occupiamo
direttamente della tenuta della contabilità ORDINARIA e per i quali, a nostro parere, È PIÙ
PROBABILE che la comunicazione possa essere dovuta.
Li inviteremo per un colloquio già nei prossimi giorni.
Tutti i Clienti in contabilità SEMPLIFICATA o che GESTISCONO DIRETTAMENTE la tenuta della
contabilità ORDINARIA sono invece pregati in ogni caso di COMPILARE LE DICHIARAZIONI
sotto allegate.
Augurandoci nel frattempo che le RICHIESTE DI PROROGA, già avanzate in questi giorni dalle
associazioni di categoria e professionali, siano accolte, invitiamo però tutti a esaminare con
attenzione quanto riportato da questa nostra circolare e a contattarci per qualsiasi dubbio.
#####
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COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI/FAMILIARI
SOGGETTO OBBLIGATO:
- società (di capitali o persone) che riceve apporti o finanziamenti nel 2012
dai soci
- ditta individuale che riceve finanziamenti nel 2012 dai familiari
SCADENZA: 12.12.2013
SANZIONE: 258– 2.065 euro
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
Il sottoscritto ____________________________________________________________,
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società
______________________________________________________ e cliente dello Studio
__________________________________________,
DICHIARA
¨ di avere ricevuto
¨ di non avere
finanziamenti o capitalizzazioni/apporti da parte di soci /
familiari nell’anno 2012
ricevuto
Firma
Nel caso in cui li abbia ricevuti, conferisce incarico al medesimo, per la
presentazione in sua vece della comunicazione dei finanziamenti/apporti,
secondo le modalità stabilite dal Provv. Agenzia Entrate n. 94904 del 02
agosto 2013, e dichiara che i dati indicati sono veritieri e completi.
Il sottoscritto esonera il medesimo Studio da responsabilità nel caso non
abbia comunicato o abbia volutamente omesso di comunicare dati o informazioni
utili e necessarie all’adempimento menzionato.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal medesimo Studio le informazioni
relative al regime sanzionatorio previsto dalla norma.
Regime sanzionatorio: qualora la società/ditta individuale, che riceve il
finanziamento
o
la
capitalizzazione/apporto
da
parte
dei
propri
soci/familiari, abbia omesso o dichiarato in maniera incompleta o non
veritiera i dati richiesti, si vedrà comminata una sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che
va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.
Data
Firma
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RACCOLTA DATI PRESSO CLIENTE:
ANNO: 2012
COMPAGINE SOCIALE (rigo BG01):
società di persone/capitali/cooperative
socio A: nome _______________________ cognome ____________________ sesso ____
data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________
prov. ______
se residente all’estero codice stato estero di residenza ______________
Socio B: nome _______________________ cognome ____________________ sesso ____
data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________
prov. ______
se residente all’estero codice stato estero di residenza ______________
partecipazione
________
socio
C: nome _______________________
cognome ____________________ sesso ____
data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________
prov. ______
se residente all’estero codice stato estero di residenza ______________
partecipazione
________
ditta individuale
Familiare (moglie, marito, cugino/a, nipote, zio/a, suocero/a, figlio/a,
genero, nuora):
nome ___________________________ cognome _________________________ sesso ____
data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________
prov. ______
DATI RELATIVI AL FINAZIAMENTO/CAPITALIZZAZIONE (rigo BG03 e BG10) – più
moduli per ogni socio:
società di persone/capitali/cooperative
socio A
data finanziamento ___/___/2012
importo
3.600 euro)
atto registr./scritt. priv. autent.: SI •
data capitalizzazione ___/___/2012
3.600 euro)
atto registr./scritt. priv. autent.:
socio B
importo
SI
•
data finanziamento ___/___/2012
importo
3.600 euro)
atto registr./scritt. priv. autent.: SI •
data capitalizzazione ___/___/2012
3.600 euro)
atto registr./scritt. priv. autent.:
importo
SI
•
euro __________ (se superiore a
NO
•
euro __________ (se superiore a
NO
•
euro __________ (se superiore a
NO
•
euro __________ (se superiore a
NO
•
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socio C
data finanziamento ___/___/2012
importo
3.600 euro)
atto registr./scritt. priv. autent.: SI •
data capitalizzazione ___/___/2012
3.600 euro)
atto registr./scritt. priv. autent.:
ditta individuale
familiare della ditta individuale
data apporto ___/___/2012
importo
euro)
atto registr./scritt. priv. autent.:
euro __________ (se superiore a
importo
SI
•
NO
•
euro __________ (se superiore a
NO
•
euro __________ (se superiore a 3.600
SI
•
NO
•
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BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI
Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società hanno concesso in
godimento nel 2012 beni ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di
mercato del diritto di utilizzazione dei beni a:
- soci;
- soggetti che partecipano “indirettamente” società da cui ricevono i
beni (società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
Codice civile a quella partecipata);
- familiari dei Soci.
L’adempimento deve essere effettuato anche dagli imprenditori individuali per
i beni concessi in godimento ai propri familiari.
Se l’utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore
rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni nulla
deve essere segnalato.
I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.
DATI DELL’UTILIZZATORE
Codice fiscale
__________________
BENI
Tipologia
Dati richiesti
Autovettura
Altri veicoli
Unità da diporto
Aeromobile
Immobile
Numero di telaio
Numero di telaio
Metri
Potenza motore Kw
Comune,
sigla
provincia,
particella
/
Altri beni (solo se di valore > €
foglio,
3.000)
TIPOLOGIA DI UTILIZZO
Esclusivo Ž Non esclusivo Ž
Subentro Ž
Data subentro _________
DATI DEL CONTRATTO
Data della stipula _________ Data inizio _________
comodato Ž
Caso d’uso Ž
Data fine _________
Altro Ž
CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE
Corrispettivo _________
Valore di mercato del diritto di utilizzazione _________
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CRC 25_2013 Beni i godimento ai soci e familiari e finanziamenti all