Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: [email protected] Circolare nr. 25 del 30 novembre 2013 COMUNICAZIONE all’AGENZIA DELLE ENTRATE PER: . BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI . FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile L’Agenzia delle entrate ha rilasciato nella giornata del 27 novembre u.s. il modello e le istruzioni per l’effettuazione della comunicazione denominata BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA. La comunicazione, introdotta dal D.L. 138/2011, ha subito numerose proroghe, fino alla conferma della scadenza per l’invio del modello relativo al periodo 2012, che è prevista per il prossimo 12 dicembre. obbligo Precisiamo subito che “l’ di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.” Quindi, entro il prossimo giovedì 12 dicembre 2013 (salvo proroghe) andranno trasmesse telematicamente due nuove comunicazioni: • la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00; • la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2012. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Le nuove comunicazioni (che convivono sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l’intestazione «fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»). www.studiocla.it Le informazioni raccolte dall’Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell’accertamento sintetico del reddito (redditometro) in capo alle persone fisiche. FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALL’IMPRESA I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all’Anagrafe tributaria, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa. Sono esclusi i finanziamenti e le capitalizzazioni “in corso” ma effettuati in anni precedenti al 2012. Il soggetto ricevente deve essere un’impresa residente in Italia ma il monitoraggio si estende anche ai soci e a familiari dell’imprenditore residenti all’estero. In caso di intestazione fiduciaria della quota sociale, il rapporto fiduciario va considerato trasparente. La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue. Sono obbligate alla comunicazione anche le imprese in contabilità semplificata che dovranno quindi reperire i dati dalla documentazione extra-contabile. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio gli aumenti di capitale sociale deliberati dall’assemblea straordinaria o i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata). La comunicazione va effettuata dall’impresa che ha ricevuto le somme. La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni. Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione. Resta ferma la possibilità di effettuare l’annullamento e la sostituzione del file inviato entro un anno dal termine di invio. Per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. Purtroppo, a pochi giorni dalla scadenza, sono ancora molti i dubbi aperti. In attesa degli auspicati chiarimenti ufficiali si ritiene che: • i mancati prelevamenti di utili esigibili non vadano comunicati poiché non rappresentano “finanziamenti effettuati”; • i finanziamenti effettuati nell’anno ma successivamente imputati a capitale sociale, prima della chiusura dell’esercizio, non debbano essere comunicati; • le rinunce da parte dei soci a finanziamenti erogati in esercizi precedenti non debbano essere comunicate perché sono oggetto di monitoraggio solo i versamenti effettuati nell’anno; • vadano comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati in denaro e non anche gli apporti in natura; • le anticipazioni temporanee dei soci/amministratori per le spese sostenute in relazione al proprio incarico non vadano comunicate poiché non rappresentano finanziamenti. Non è ancora chiaro se vadano monitorati i versamenti restituiti nel medesimo anno, né se vada indicato l’ammontare annuo complessivo dei finanziamenti o delle capitalizzazioni o quello di ogni singola operazione. www.studiocla.it BENI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI A decorrere dal 2012 la concessione in godimento di un bene, da parte di una società/impresa individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, prevede: • per l’utilizzatore persona fisica (socio/familiare) l’imputazione di un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. h-ter, D.P.R. n. 917/1986) di importo pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene; • per il concedente società/impresa individuale l’indeducibilità dei relativi costi. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che «sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso»; non rientrano quindi i beni concessi all’utilizzatore per lo svolgimento di un’altra attività economica (e non per utilizzo privato). Per consentire all’Agenzia Entrate di monitorare l’applicazione di questa novità, si è previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, debbano comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore. Rispetto a quanto originariamente previsto, la comunicazione va effettuata solo se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”. Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Sono esclusi dalla comunicazione: • • • • • • i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge. I beni oggetto di comunicazione sono divisi in 5 categorie: • autovetture/altri veicoli; • unità da diporto; • aeromobili; www.studiocla.it • • immobili; altro (potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, personal computer, biciclette, ecc.). La comunicazione non è obbligatoria quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro”, sono di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. I dati richiesti per identificare il bene oggetto di comunicazione sono: • per autovetture e altri veicoli il numero di telaio (desumibile dal libretto di circolazione); • per unità da diporto i metri; • per gli aeromobili la potenza motore KW; • per gli immobili gli identificativi catastali. Per gli “altri beni” non è chiesta alcuna informazione identificativa. La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni. Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. Si riportano di seguito alcune tabelle utili a comprendere l’aspetto fiscale per diverse tipologie di utilizzo dell’autoveicolo e dell’immobile: Auto intestata alla srl: UTILIZZATORE USO BENE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE AMMINISTRATORE NON SOCIO PRIVATO E AZIENDALE DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATO RE COMUNICAZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 (12.12.2013 ) No reddito amministratore NO Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) – art. 51 c. 4 lett. a) – tassato come lavoro dipendente NO www.studiocla.it AMMINISTRATORE O PRIVATO E DIPENDENTE SOCIO AZIENDALE SOCIO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE Esistenza di una delibera di assegnazione bel bene in godimento Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) – art. 51 c. 4 lett. a) o art. 54 Tuir se lavoratore autonomo, pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata in base alle tariffe ACI. NO art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). No reddito sul socio NO INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la società dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) SÌ art. 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio) PRIVATO E AZIENDALE senza SOCIO NON il pagamento di DIPENDENTE alcun corrispettivo o inferiore al valore convenzionale Auto intestata alla sas: UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE COMUNICAZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 (12.12.2013) INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la società dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) SÌ A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE senza il SOCIO pagamento di ACCOMANDATARIO alcun corrispettivo o inferiore al valore convenzionale www.studiocla.it Auto intestata alla ditta individuale: UTILIZZATORE USO BENE A TITOLO TITOLARE AZIENDALE e iscritto a libro cespiti A TITOLO TITOLARE PRIVATO non iscritto a libro DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE COMUNICAZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 (12.12.2013) art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio) NO reddito in capo al titolare NO COMPONENTI NEGATIVI NON DEDUCIBILI perché non inerenti NO reddito in capo al titolare NO cespiti FAMILIARE DEL A TITOLO TITOLARE PRIVATO INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la ditta individuale dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al familiare (art.67 lett h-ter Tuir) per la differenza (valore convenzionale – corrispettivo pattuito) dal 2012 SÌ Immobile intestato alla srl: UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ SOCIO NON A TITOLO DIPENDENTE PRIVATO INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la SRL dal 2012 A TITOLO SOCIO- DIPENDENTE PRIVATO E AZIENDALE DIPENDENTE NON A TITOLO SOCIO PRIVATO DEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la SRL secondo le regole art. 95 c.2 Tuir per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi (art. 51 c.4 lett. c)) DEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) per la differenza (valore di mercato -OMI – corrispettivo pattuito) dal 2012 Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) – art. 51 c. 4 lett. c) pari alla differenza tra rendita catastale +spese inerenti non a carico dell’utilizzatore e corrispettivo pattuito; se il dipendente vi dimora per obbligo (FRINGE BENEFIT = 30% della differenza). Se superiore a 258,23 euro il valore normale dei beni e servizi Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) – art. 51 c. 4 lett. c) pari alla differenza COMUNICAZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 (12.12.2013) SÌ NO NO www.studiocla.it Il dipendente trasferisce la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui presta l’attività. SRL secondo le regole art. 95 c.2 Tuir per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi (art. 51 c.4 lett. c)) DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI COMPONENTI NEGATIVI per la Srl -art.95 c.2 Tuir e art.43 c.2 Tuir per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento di residenza e nei due periodi di imposta successivi. tra rendita catastale +spese inerenti non a carico dell’utilizzatore e corrispettivo pattuito; se il dipendente vi dimora per obbligo (FRINGE BENEFIT = 30% della differenza). Se superiore a 258,23 euro il valore normale dei beni e servizi NO Immobile intestato alla ditta individuale: UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE COMUNICAZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 (12.12.2013) TITOLARE A TITOLO AZIENDALE e iscritto a libro cespiti No nuova disciplina No nuova disciplina NO www.studiocla.it ELENCO FINANZIAMENTI DA COMUNICARE E NON (Provv. 94904 del 02 agosto 2013) CASO OBBLIGO INVIO Apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al 2012 e ancora in essere nel 2012 NO Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2012 NO Finanziamenti dei soci persone fisiche all’impresa> oppure = 3.600 euro nel 2012 – a prescindere dall’eventuale rinuncia avvenuta nel 2012 (dato lordo) - il concetto chiave è l’uscita finanziaria SI Apporti dei soci nel 2012, superiori a 3.600 euro, per futuro aumento di capitale sociale (che verrà rogitato nel 2013) – nel 2012 all’amministrazione il dato non perviene dal notaio - il concetto chiave è l’uscita finanziaria SI Apporti dei soci nel 2012 superiori a 3.600 euro per aumento capitale sociale che viene rogitato nel 2012 (già registrati dal notaio) NO Versamenti fatti dal familiare dell’imprenditore alla ditta individuale > oppure = 3.600 euro nel 2012 a titolo di apporto SI Versamenti/apporti in generale registrati NO Finanziamenti effettuati da amministratori non soci (anticipi per conto dell’impresa) NO Accollo di un debito della società da parte del socio SI Versamento socio a copertura perdite SI Mancato prelievo degli utili da parte del socio NO Versamenti delle quote da parte dei soci alla cooperativa SI www.studiocla.it AVVISO PER I CLIENTI DELLO STUDIO Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), l’esame delle nuove comunicazioni dei finanziamenti soci e dei beni concessi in godimento si presenta come un’OPERAZIONE PIUTTOSTO COMPLICATA. Inoltre il poco tempo concesso ma soprattutto le notevoli incertezze applicative, che tutt’ora persistono a pochi giorni dalla scadenza, rendono molto difficile il corretto rispetto dell’adempimento entro la scadenza del 12 dicembre 2013. I DATI IN NOSTRO POSSESSO NON SONO SUFFICIENTI per predisporre integralmente le comunicazioni . In particolare non lo sono MAI nel caso di contabilità SEMPLIFICATA oppure quando non ci occupiamo direttamente della tenuta della contabilità ORDINARIA. PROVVEDEREMO A CONTATTARE DIRETTAMENTE I CLIENTI per i quali ci occupiamo direttamente della tenuta della contabilità ORDINARIA e per i quali, a nostro parere, È PIÙ PROBABILE che la comunicazione possa essere dovuta. Li inviteremo per un colloquio già nei prossimi giorni. Tutti i Clienti in contabilità SEMPLIFICATA o che GESTISCONO DIRETTAMENTE la tenuta della contabilità ORDINARIA sono invece pregati in ogni caso di COMPILARE LE DICHIARAZIONI sotto allegate. Augurandoci nel frattempo che le RICHIESTE DI PROROGA, già avanzate in questi giorni dalle associazioni di categoria e professionali, siano accolte, invitiamo però tutti a esaminare con attenzione quanto riportato da questa nostra circolare e a contattarci per qualsiasi dubbio. ##### Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito www.studiocla.it oppure sulla nostra pagina Facebook www.studiocla.it COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI/FAMILIARI SOGGETTO OBBLIGATO: - società (di capitali o persone) che riceve apporti o finanziamenti nel 2012 dai soci - ditta individuale che riceve finanziamenti nel 2012 dai familiari SCADENZA: 12.12.2013 SANZIONE: 258– 2.065 euro DICHIARAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto ____________________________________________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società ______________________________________________________ e cliente dello Studio __________________________________________, DICHIARA ¨ di avere ricevuto ¨ di non avere finanziamenti o capitalizzazioni/apporti da parte di soci / familiari nell’anno 2012 ricevuto Firma Nel caso in cui li abbia ricevuti, conferisce incarico al medesimo, per la presentazione in sua vece della comunicazione dei finanziamenti/apporti, secondo le modalità stabilite dal Provv. Agenzia Entrate n. 94904 del 02 agosto 2013, e dichiara che i dati indicati sono veritieri e completi. Il sottoscritto esonera il medesimo Studio da responsabilità nel caso non abbia comunicato o abbia volutamente omesso di comunicare dati o informazioni utili e necessarie all’adempimento menzionato. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal medesimo Studio le informazioni relative al regime sanzionatorio previsto dalla norma. Regime sanzionatorio: qualora la società/ditta individuale, che riceve il finanziamento o la capitalizzazione/apporto da parte dei propri soci/familiari, abbia omesso o dichiarato in maniera incompleta o non veritiera i dati richiesti, si vedrà comminata una sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro. Data Firma www.studiocla.it RACCOLTA DATI PRESSO CLIENTE: ANNO: 2012 COMPAGINE SOCIALE (rigo BG01): società di persone/capitali/cooperative socio A: nome _______________________ cognome ____________________ sesso ____ data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________ prov. ______ se residente all’estero codice stato estero di residenza ______________ Socio B: nome _______________________ cognome ____________________ sesso ____ data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________ prov. ______ se residente all’estero codice stato estero di residenza ______________ partecipazione ________ socio C: nome _______________________ cognome ____________________ sesso ____ data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________ prov. ______ se residente all’estero codice stato estero di residenza ______________ partecipazione ________ ditta individuale Familiare (moglie, marito, cugino/a, nipote, zio/a, suocero/a, figlio/a, genero, nuora): nome ___________________________ cognome _________________________ sesso ____ data di nascita _____/____/_____ , comune di nascita _______________________ prov. ______ DATI RELATIVI AL FINAZIAMENTO/CAPITALIZZAZIONE (rigo BG03 e BG10) – più moduli per ogni socio: società di persone/capitali/cooperative socio A data finanziamento ___/___/2012 importo 3.600 euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI • data capitalizzazione ___/___/2012 3.600 euro) atto registr./scritt. priv. autent.: socio B importo SI • data finanziamento ___/___/2012 importo 3.600 euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI • data capitalizzazione ___/___/2012 3.600 euro) atto registr./scritt. priv. autent.: importo SI • euro __________ (se superiore a NO • euro __________ (se superiore a NO • euro __________ (se superiore a NO • euro __________ (se superiore a NO • www.studiocla.it socio C data finanziamento ___/___/2012 importo 3.600 euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI • data capitalizzazione ___/___/2012 3.600 euro) atto registr./scritt. priv. autent.: ditta individuale familiare della ditta individuale data apporto ___/___/2012 importo euro) atto registr./scritt. priv. autent.: euro __________ (se superiore a importo SI • NO • euro __________ (se superiore a NO • euro __________ (se superiore a 3.600 SI • NO • www.studiocla.it BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società hanno concesso in godimento nel 2012 beni ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni a: - soci; - soggetti che partecipano “indirettamente” società da cui ricevono i beni (società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile a quella partecipata); - familiari dei Soci. L’adempimento deve essere effettuato anche dagli imprenditori individuali per i beni concessi in godimento ai propri familiari. Se l’utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni nulla deve essere segnalato. I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti. DATI DELL’UTILIZZATORE Codice fiscale __________________ BENI Tipologia Dati richiesti Autovettura Altri veicoli Unità da diporto Aeromobile Immobile Numero di telaio Numero di telaio Metri Potenza motore Kw Comune, sigla provincia, particella / Altri beni (solo se di valore > € foglio, 3.000) TIPOLOGIA DI UTILIZZO Esclusivo Ž Non esclusivo Ž Subentro Ž Data subentro _________ DATI DEL CONTRATTO Data della stipula _________ Data inizio _________ comodato Ž Caso d’uso Ž Data fine _________ Altro Ž CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE Corrispettivo _________ Valore di mercato del diritto di utilizzazione _________ www.studiocla.it