ISSN 2239-0383
1/2012
febbraio
Numero 1 - Anno 10 -febbraio 2012 - Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - con I.P.
Bimestrale di informazione
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
L’ELABORATO PLANIMETRICO:
PROBLEMATICHE
2 Tanto tuonò...
Pierluigi Capuzzo
3 È operativo l’Organismo di Mediazione
del Collegio di Padova
4 Compenso professionale
a libera contrattazione
6 Offerta formativa del Collegio
Oddone Zecchin
8 Comitato Delegati Cassa
Chiara Cattani
10 Invio telematico dei documenti catastali
Moreno Benetazzo
11 L’elaborato planimetrico
Carlo Pettenazzo
26 Il concorso fotografico del Collegio
Bimestrale ufficiale di informazione
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
via Fornace Morandi, 24
35133 Padova
tel. 049 8757788 - fax 049 661124
e-mail: [email protected]
www.geometri.pd.it
Pitagora n. 1/2012
SOMMARIO
Presidente
Geom. Pierluigi Capuzzo
Segretario
Geom. Oddone Zecchin
Tesoriere
Geom. Paolo Pol
Consiglieri
Geom. Giovanna Baldin
Geom. Moreno Benetazzo
Geom. Luca Biadolla
Geom. Samuela Boggian
Geom. Giovanni Dal Zotto
Geom. Maurizio Falasco
Geom. Giuseppe Gazzin
Geom. Michele Levorato
Geom. Marco Mason
Geom. Sandro Merlo
Geom. Michele Rizzo
Geom. Elena Tresoldi
Direttore
Pierluigi Capuzzo
Referente per il Collegio
Chiara Cattani
Direttore responsabile
Barbara Ammanati
Iscrizione al Tribunale di Padova
n. 1852, 11 luglio 2003
Editore
Lettera srl, Galleria Scrovegni 7
tel. 0498805776; fax 8302577
35121 Padova
[email protected] - www.lettera.org
Pubblicità
Lettera srl, Galleria Scrovegni 7
tel. 0498805776; fax 8302577
35121 Padova
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via Leonardo da Vinci 8,
35020 Casalserugo (PD)
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Padova, e si impegna a utilizzarlo ai
soli fini della spedizione della rivista.
Copyright
Gli articoli pubblicati sono protetti
dalla legge sulla proprietà intellettuale e del diritto d’autore.
Chiuso in redazione il 6 febbraio 2012
In copertina: Pianta di Padova del cartografo Giovanni Valle (1784).
Tanto tuonò...
La delusione del decreto “liberalizzazioni”
di Pierluigi Capuzzo
È operativo l’Organismo di Mediazione del Collegio
Dal 16 gennaio 2012 in via Fornace Morandi
Compenso professionale a libera contrattazione
Sarà conservata la norma nella conversione del decreto?
2
3
4
Offerta formativa del Collegio
Corsi e seminari nel periodo febbraio-aprile 2012
di Oddone Zecchin
Gli abilitati 2011
Novità dal Comitato dei Delegati della Cipag
Riunione a Roma il 23-25 novembre 2011
di Chiara Cattani
6
7
8
Invio telematico di documenti tecnici al catasto
Forte sollecitazione dell’Agenzia del Territorio
di Moreno Benetazzo
10
L’elaborato planimetrico, questo sconosciuto!
Le problematiche dell’applicazione della circolare n. 4/2009
di Carlo Pettenazzo
La copertina
Fabbricati rurali: esenzione Ici e accatastamento
Una circolare del Consiglio Nazionale
Cantieri: spazi di lavoro e di creatività
Regolamento del Concorso fotografico
11
23
24
26
Linee Vita: la questione della marcatura CE
Se ne è parlato in un seminario a Trento
di Vittorio Picello
La bacheca di gennaio
Informazioni
Novità nel decreto “Salva Italia”
Durc immutato
Ricomposizione fondiaria
Indice di prestazione energetica negli annunci
Società tra professionisti: regolamento entro il 14 maggio
Distanze tra i confini
Guida 55% aggiornata
Pitagora 1/2012
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
28
30
31
32
1
EDITORIALE
di Pierluigi Capuzzo
presidente
Tanto tuonò… ma piovve poch
S
In tema
di liberalizzazioni
la vera rivoluzione
sarebbe mettere
un unico accesso
alle professioni:
il superamento
dell’esame di stato.
Il corso di studi
servirebbe solo
a preparare a questo
determinante passaggio
ma verrebbe superata
di colpo ogni questione
riguardante il titolo.
2
i è fatto un gran parlare, in questi
tempi, di liberalizzazioni, e tutti i
professionisti, geometri compresi, si
stava lì, con la bocca semiaperta e lo
sguardo verso l’alto, in attesa di sapere
cosa riservava il futuro: uno stravolgimento delle proprie abitudini lavorative, le attività “protette” non più protette, una concorrenza spietata da parte di
gente che non conosce il lavoro…
Alla fine, per continuare con le
metafore, la montagna partorì il topolino. L’unico, e bisogna sottolinearlo, unico provvedimento che ha
effettivamente coinvolto i professionisti diversi dai notai e dai farmacisti
(cioè quasi tutti) ha riguardato la tariffa, come se di fatto non fosse stata
già applicata a discrezione e comunque esclusivamente a livello di riferimento, senza un vero obbligo, che
era già stato abolito con la famosa
lenzuolata di Bersani.
Se poi vogliamo parlare anche dei
notai, la creazione di altre cinquecento sedi significa mediamente quattrocinque posti per provincia: onestamente una cosa risibile. Tutto sommato ci si aspettava qualcosa, anzi
molto di più, ma anche ora ci accorgiamo che le vere decisioni, quelle
che veramente cambierebbero le nostre abitudini, non sono state prese,
né lo saranno mai. Per uno che, come
il sottoscritto, non teme le novità, ce
n’è di che sorridere, ma amaramente.
Facciamo un esempio? È doverosa
una premessa. I geometri, come tutti
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
i liberi professionisti diplomati in generale, stanno soffrendo ormai da anni di una crisi di identità: il diploma
è ormai insufficiente, ma la laurea
triennale non è mai decollata. In primis perché non identifica con chiarezza ciò che il laureato andrà a fare:
se può iscriversi all’albo “B” di ingegneri o architetti difficilmente verrebbe da noi. Poi perché, se s’è fatto
tre anni di università, tutto sommato
può farsene un altro paio, così ritarda
ulteriormente l’ingresso nel mercato
del lavoro e posticipa il problema. E
i nostri albi si assottigliano, con tutte
le conseguenze che questo comporta.
Senza entrare in altre considerazioni, chè la discussione sul tema anche a livello centrale è apertissima,
eccola la provocazione, la vera liberalizzazione: l’abolizione del valore
legale del titolo di studio. Per la verità l’argomento è inserito nei temi allo studio del governo ma di effetti
reali, finora, non se ne vedono. E mi
si perdoni il pessimismo, non se ne
vedranno.
Questa sarebbe una vera rivoluzione. Questa sarebbe vera liberalizzazione. Vediamo perché in due parole.
Semplice: vuoi fare quella professione? Devi solo passare l’esame di stato. Per prepararti a superarlo scegli tu
quale sia il percorso di studi più adatto. Punto. Ovvio che l’esame deve essere un esame serio, e che la selezione deve essere reale e decisa. Per noi
geometri, e per tutti i professionisti
Pitagora 1/2012
Nelle tre immagini, che simboleggiano
il passaggio dai tuoni alla siccità,
particolari di:
Giorgione, La tempesta
Claude Monet, Etretat nella pioggia
Giovanni Bellini, San Francesco nel deserto.
issimo, e si rimase nella siccità
attualmente diplomati, si supererebbe
l’impasse del quale le categorie stanno ora soffrendo, perché chi vuole
esercitare una professione, quale che
essa sia, avrebbe solo l’onere dell’esame. Naturalmente dovrebbero comunque esistere dei corsi di studio
omologhi a ciò che ci si prefigge di
fare, ma senza valore giuridico.
Le ragioni di spazio costringono
questo testo, perché questa è solo
un’idea di ciò che una vera politica di
liberalizzazioni potrebbe significare.
Altro che tassisti.
È OPERATIVO L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO
Dal 16 gennaio 2012 in via Fornace Morandi
Dal 16 gennaio 2012 è operativo l'Organismo
di Mediazione del Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Padova, nella stessa sede del Collegio
in via Fornace Morandi, 24 a Padova.
La segreteria è aperta al lunedì e mercoledì dalle 11 alle 13, al martedì dalle 15 alle 17. Telefono
049 8782884 - Fax 049 661124.
L’indirizzo mail è: [email protected]. Il sito
internet: www.geometri.pd.it. Responsabile dell'Organismo è l'avvocato Giovanni Maffei; legale rappresentante
il geom. Pierluigi Capuzzo. Responsabile di segreteria
Matteo Spina. I geometri mediatori iscritti al Registro sono tutti del Collegio di Padova.
Sul sito del Collegio (www.geometri.pd.it) c'è una sezione dedicata all'Organismo di Mediazione, nella quale
sono presenti quattro sezioni: Normativa, Modulistica,
Registro Mediatori, Tabella indennità.
Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che ha introdotto l’istituto della Mediazione, ne ha previsto il ricorso obbligatorio per le domande giudiziali nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
Pitagora 1/2012
contratti assicurativi, bancari e finanziari. A queste
si aggiungono le materie del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti per le quali la mediazione diverrà obbligatoria dal marzo 2012. L’Organismo di
mediazione del Collegio è competente esclusivamente nelle materie individuate dalla legge professionale dei geometri: diritti reali, successioni ereditarie, questioni tecniche in genere, condominio.
L’Organismo di mediazione dei geometri ha una peculiarità: è composto da mediatori che, essendo geometri,
possono svolgere le funzioni di perito se nel corso del
procedimento di mediazione sorge la necessità di valutare aspetti tecnici inerenti la professione del geometra. Ad
esempio, in materia obbligatoria quale quella di divisione
di beni immobili, il mediatore geometra è competente a
formulare una proposta di conciliazione che, grazie alle
proprie conoscenze tecniche, avrà come presupposto una
corretta valutazione del valore dei beni.
Il ricorso alla mediazione può essere fatto anche per
vertenze in corso di causa, abbreviandone i tempi. Infatti
per legge il procedimento ha una durata non superiore a
quattro mesi dalla data di deposito della domanda, e non
è in alcun modo soggetto a sospensione feriale.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
3
Liberalizzazioni
Affidato alla libera contrattazione
il compenso professionale
Il decreto legge
sulle liberalizzazioni,
in vigore dal 24 gennaio,
ha abolito
le tariffe professionali
per qualunque uso.
Ma prima della
conversione in legge
potrebbero esserci
dei cambiamenti.
4
Il decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1 sulle liberalizzazioni, in vigore
dal 24 gennaio 2012, all’articolo 9,
abroga le tariffe di tutte le professioni regolamentate in ordini e collegi,
dunque anche quelle dei geometri,
anche come punti di riferimento.
Infatti, nel caso di liquidazione giudiziale, è previsto che il compenso
del professionista sia determinato
con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante.
Altri parametri stabiliti dai ministri
della Giustizia e dell’Economia serviranno per la contribuzione alla
Cassa. Questi parametri però non
possono in alcun modo servire da riferimento per le parcelle.
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico, per iscritto, e deve contenere tutte le voci in cui si articola il lavoro,
per lo meno quelle ipotizzabili all’inizio, come è specificato al comma 3
“In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente
anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni
tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi”. Il professionista deve fornire anche gli estremi della polizza assicurativa per
eventuali danni provocati nello svolgimento dell’attività professionale.
L’inadempienza costituisce illecito
disciplinare.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Poiché tali norme sono già in vigore, una nota pubblicata sul sito del
Consiglio Nazionale, consiglia ai
geometri, di indicare, nel contratti
scritti di conferimento dell’incarico, i
seguenti dati: estremi del professionista (nome e cognome, numero di
iscrizione al Collegio, Collegio di riferimento, sede, polizza assicurativa), estremi del cliente, tipologia di
incarico, grado di complessità del lavoro, oneri ipotizzabili, compenso
professionale.
L’articolo 9, al comma 5, stabilisce
che il tirocinio non potrà essere superiore a 18 mesi, e per i primi 6 mesi
potrà essere svolto, in presenza di
un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli
Ordini e il Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o
della laurea magistrale o specialistica. A questa possibilità, il DL 1/2012
ne ha aggiunta un’altra: analoghe
convenzioni possono essere stipulate
tra i Consigli nazionali degli Ordini e
il Ministro per la pubblica amministrazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, dopo la laurea. Questa possibilità sarà però messa in pratica quando saranno stipulate le convenzioni
citate.
È confermata la cancellazione della norma, introdotta con la Legge
148/2011, che prevedeva un equo
compenso per i tirocinanti.
Pitagora 1/2012
Le norme abrogate
SOPPRESSIONE DELLE TARIFFE - TIROCINIO
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività. (GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di
cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del
ministro vigilante. Con decreto del
Ministro della Giustizia di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle
casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L’utilizzazione dei parametri nei
contratti individuali tra professionisti
e consumatori o microimprese dà
luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del
conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere
noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
alla conclusione dell’incarico e deve
altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso,
previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’im-
portanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte
le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del
compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per
l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di
un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli
ordini e il ministro dell’istruzione,
università e ricerca, in concomitanza
col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o
della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono
essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all’esito del corso
di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente.
6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e
quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.
Pitagora 1/2012
Riportiamo le norme del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(G. U. del 16.09.2011), abrogate
dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1.
Art. 3 , comma 5, lettera c
- Al tirocinante dovrà essere
corrisposto un equo compenso di
natura indennitaria, commisurato al
suo concreto apporto.
- Al fine di accelerare l’accesso al
mondo del lavoro, la durata del
tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a tre anni
e potrà essere svolto, in presenza di
una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il
Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, in concomitanza al corso di
studio per il conseguimento della
laurea di primo livello o della
laurea magistrale o specialistica.
- Le disposizioni della presente lettera
non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata
la normativa vigente.
Art. 3 , comma 5, lettera d
- d) il compenso spettante al
professionista è pattuito per iscritto
all’atto del conferimento dell’incarico
professionale prendendo come
riferimento le tariffe professionali. È
ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe.
Il professionista è tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere
noto al cliente il livello della
complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione
dell’incarico. In caso di mancata
determinazione consensuale del
compenso, quando il committente è
un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi,
ovvero nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell’interesse dei
terzi si applicano le tariffe
professionali stabilite con decreto dal
Ministro della Giustizia.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
5
OFFERTA FORMATIVA DEL COLLEGIO NEL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2012
a cura di Oddone Zecchin, segretario
Riportiamo i corsi e i seminari che il Collegio ha organizzato per il periodo febbraio-aprile 2012. In gennaio si sono
svolte le prime due edizioni del corso “Gestire la comunicazione nel rapporto con il cliente”.
I corsi si svolgono nell’auditorium del Collegio, in via
Fornace Morandi 24, a Padova. In prossimità dell’inizio
dei corsi, sarà cura del Collegio pubblicare sul sito
(www.geometri.pd.it) documentazione e modalità di iscrizione, unitamente all’invio della circolare informatica.
Ricordiamo che chiunque sia iscritto all’albo professionale
ha l’obbligo (pena provvedimento disciplinare) della formazione continua professionale, a partire dal 1° gennaio successivo all’anno di iscrizione all’albo. Nella pagina accanto pubblichiamo la tabella del numero minimo dei crediti obbligatori.
Data
15-29 febbraio
Evento
Corso di formazione ore 10
Si richiama la necessità di presentarsi ai corsi con la tessera
magnetica che il Collegio ha attribuito ad ogni iscritto, ma
che deve essere ritirata dall’iscritto stesso, in collegio, negli
orari di segreteria, al costo di 20 euro più Iva. Tale tessera serve per la registrazione veloce della partecipazione all’evento
formativo, e garantisce che la presenza è stata registrata.
A questo proposito segnaliamo che in modo "deontologicamente scorretto" alcuni colleghi (pochi per la verità) hanno abusato della disponibilità degli addetti alla registrazione, al fine del riconoscimento di crediti a colleghi non presenti o presenti solo nei primi minuti dell'evento. Al fine di
garantire una corretta registrazione dei crediti e per il rispetto ai colleghi che seriamente assolvono all'obbligo formativo, tali comportamenti non saranno più tollerati.
Titolo
GESTIRE LA COMUNICAZIONE
NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE n. 3
tutti i giovedì dal
Corso di formazione ore 70
16 febbraio al 27 aprile
9 marzo
Seminario tecnico
ore 4
LA GESTIONE TECNICA
DELL’EMERGENZA SISMICA
13 marzo
Giornata di studio
ore 8
16 marzo
Seminario tecnico
ore 4
LE BASI SCIENTIFICHE
DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE
23 marzo
Convegno
ore 3
27 marzo
Seminario tecnico
ore 4
Per quanto riguarda il riconoscimento delle attività formative (convegni, corsi o seminari) organizzate da società o
enti diversi dai Collegi Geometri, arrivano lamentele sulle
modalità di tale riconoscimento. Ricordiamo nuovamente
che per tali circostanze il geometra deve richiedere, per
iscritto, al proprio Collegio di appartenenza, il riconoscimento dei crediti formativi del corso al quale ha partecipato.
Dove e come visualizzare i propri crediti
I crediti formativi di ogni iscritto sono contenuti nel
Libretto della Formazione, inserito nella banca dati del
Consiglio Nazionale Geometri consultabile on line. Per accedere al proprio libretto della formazione, l’iscritto deve
collegarsi al sito del Consiglio nazionale www.cng.it, cliccare sulla voce “formazione”, compilare il form d’accesso ed
entrare nella sezione gestione crediti formativi. Per il primo
accesso si devono inserire nella voce “nome utente” il proprio codice fiscale con carattere minuscolo e nella voce
6
Crediti
5
35+4
NANOTECNOLOGIE
APPLICATE ALL'EDILIZIA 2
4
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
NELLE CIVILI ABITAZIONI
4
TUTELE E GARANZIE: COSA SI ASPETTANO
I GIOVANI GEOMETRI
4
3
IL RUOLO DELLA FINESTRA NELLA
4
RIQUALIFICAZIONE E NELLA CASA EFFICIENTE
(FINSTRAL)
Nella domanda egli deve allegare idonea documentazione, quale attestato di frequenza/partecipazione e programma del corso. Successivamente il Collegio provvederà d’ufficio a registrare i crediti attribuiti attraverso il portale del CNG.
L’iscritto interessato potrà quindi visualizzare e controllare lo stato della propria formazione.
“password” il codice fiscale con carattere maiuscolo. Si dovrà poi seguire la procedura indicata che comprende l’obbligo di inserire la propria password. Per gli accessi successivi nel nome utente si dovrà inserire il proprio codice fiscale in minuscolo e la propria password. Se si è dimentica la
password rivolgersi alla segreteria del Collegio dei Geometri
che provvederà al reset.
Al momento di chiusura di Pitagora in redazione, la consultazione non risulta possibile per aggiornamento del sito.
Non è nota la data di ripristino del servizio.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 1/2012
Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria
Articolo 11 - Livello minimo di formazione
1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C
160
120
100
A
B
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C
50
50
50
80
A. anni di iscrizione all'Albo professionale;
B. CFP minimi da conseguire nell'anno;
C. CFP da conseguire nel quinquennio. Per raggiungere questo valore, l’iscritto deve integrare, a sua scelta, i crediti minimi previsti
per ogni anno.
2. Il professionista, dal 1° gennaio 2010, è tenuto al rispetto:
i) dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodo quinquennale in cui è compreso (colonna B);
j) dei CFP minimi quinquennali (colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.
3. L'obbligo formativo è valutato dal Consiglio del Collegio al termine dei periodi quinquennali dì cui al comma i (tabella - colonna
C), per l'avvio delle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Regio Decreto Il febbraio 1929 n. 274.
Gli abilitati a esercitare la libera professione di geometra - sessione unica 2011
Istituto tecnico Belzoni
Commissione n. 39
1. Alverdi Davide
2. Baracco Riccardo
3. Baraldo Nicola
4. Barbin Federico
5. Beleffi Paolo
6. Barnardi Federico
7. Berton Matteo
8. Biasin Marco
Commissione n. 40
1. Granzon Riccardo
2. Guerrino Rosanna
3. Lanza Daniele
4. Miari Matteo
5. Bala Migena
6. Ongaro Jacopo
9. Bordin Davide
10. Bosco Davide
11. Bressan Daniele
12. Caccin Valentina
13. Callegaro Alberto
14. Callegaro Giacomo
15. Carpin Francesco Maria
16. Casà Salvatore
17. Cecchin Nicola
18. Ceresoli Luca
19. Chinello Tatiana
20. Ciatto Mosè
21. Cogo Stefano
22. Dalan Filippo
23. Dalla Bona Matteo
24. De Paoli Andrea
25. Favero Devis
26. Franco Michele
27. Gasparato Davide
7. Pasinato Enrico
8. Rambaldo Andrea
9. Rampazzo Stefano
10. Ranzato Elisa
11. Ranzato Marco
12. Rigato Daniele
13. Rizzato Riccardo
14. Santoniccolo Riccardo
15. Serafin Nicola
16. Silvestrin Samuel
17. Stangherlin Nicola
18. Stevanin Carlo
19. Viola Marco
20. Zancan Alessandro
21. Zuanetto Simone
Pitagora 1/2012
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
7
RIUNIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CIPAG
Roma 23-25 novembre 2011
a cura di Chiara Cattani delegata Cassa del collegio di Padova
Notizie della riunione del Comitato dei Delegati della
Cipag svoltosi a Roma dal 23 al 25 novembre 2011, che ha
approvato il bilancio di previsione 2012 con un attivo di 24,3
milioni di euro. Le principali novità che riguardano gli iscritti sono le seguenti, previa approvazione delle delibere da
parte dei Ministeri Vigilanti.
Modifiche regolamentari 2011
Sulla base di proseguire il cammino delle riforme strutturali per assicurare la sostenibilità a lungo periodo della
Cassa, si è deliberato di approvare modifiche ed integrazioni alla disposizioni statutarie di seguito indicate.
Recepimento delle direttive di cui al D.L. 98/2011 sulle
pensioni di reversibilità ed indirette quando il matrimonio
sia stato contratto con un iscritto di età superiore a 70 anni e tra i coniugi esisteva una differenza di età maggiore di
20 anni, con riduzione dell’aliquota percentuale per il calcolo della pensione a favore del superstite del 10% per ogni
anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto
al numero di 10, fatti salvi i casi di figli superstiti minorenni o maggiorenni inabili al lavoro.
Integrazione della tabella dei coefficienti di trasformazione da 65 a 80 anni per il calcolo con il sistema contributivo. Ne consegue che l’importo annuo della pensione contributiva sarà determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente relativo all’età anagrafica dell’iscritto al momento della domanda di pensione.
Recepimento delle direttive di cui al D.L. 98/2011 sull’aliquota minima del contributo soggettivo a carico dei pensionati attivi, che innalzerà il contributo minimo dovuto per
tali soggetti, da un terzo alla metà del contributo soggettivo dovuto in via ordinaria da ciascun iscritto alla Cassa.
Modifiche al regime sanzionatorio per l’omesso ed il tardivo versamento delle contribuzione, in aggiornamento alle nuove modalità di dichiarazione e di pagamento della
contribuzione tramite l’Agenzia delle Entrate, con il modello Unico e il modello F24.
Attività assistenziale in favore degli iscritti con la polizza
Long Term Care
Importante iniziativa di welfare professionale la copertura assicurativa che eroga un importo mensile per tutta la
vita nel caso di perdita dell'autosufficienza. Il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto di intensificare l’attività assistenziale a favore dei propri iscritti, stipulando con l’Ente di
mutua assistenza per i professionisti italiani (EMAPI), la polizza Long Term Care che consentirà di erogare una rendita
vitalizia non solo al geometra in attività iscritto alla Cipag
ma anche ai geometri pensionati e ai giovani ancora praticanti.
Si tratta di un servizio innovativo di grande valore in termini di solidarietà professionale: prestando attenzione alla
situazione finanziaria del Paese, la Cipag si è resa conto del
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fatto che l’assistenza pubblica non è più in grado di sopportare efficientemente l’onere di provvedere alle esigenze
fondamentali delle attività ordinarie della vita quotidiana
(lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno e spostarsi) di chi viene colpito da gravi malattie invalidanti.
È considerato in stato di non autosufficienza il geometra
che, a causa di una malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo, non inferiore a
90 giorni lavorativi continuativi, in uno stato di bisogno
dell'assistenza di un'altra persona per lo svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana.
Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza,
indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana, il geometra che sia affetto da una patologia nervosa o mentale che determini la perdita delle capacità cognitive (quali, ad esempio, il morbo di Parkinson o di
Alzheimer).
La Convenzione avrà durata triennale con un’adesione libera ad un certificato di assicurazione che prevede l’erogazione di una rendita di valore corrispondente alla somma
garantita su base collettiva.
Ogni professionista potrà ampliare tale somma garantita
con versamenti aggiuntivi su base individuale. Il limite
massimo di età per la prima adesione alla Long Term Care
è di 70 anni. Tale età non rappresenta alcun limite, invece,
per coloro che la compiono ad assicurazione già in corso. Il
beneficio di base è di 903 euro di rendita vitalizia mensile a
fronte di un versamento base collettivo di 30 euro pro capite annuo.
Si potrà ottenere un’ulteriore copertura su base individuale, per un importo di 300 o di 500 euro, ma i versamenti necessari dovranno essere effettuati sulla base delle tabelle attuariali.
Previdenza complementare
È stata approvata la costituzione di un Fondo di previdenza complementare di “secondo pilastro” che assicura ai
geometri livelli più elevati di copertura, attraverso prestazioni pensionistiche in aggiunta a quelle del sistema obbligatorio. Questa iniziativa avviene dopo l’esito di una indagine, rivolta agli iscritti per valutare il grado di interesse, le
aspettative e le esigenze degli stessi.
Contribuzione obbligatoria minima e rivalutazione
pensioni e limiti reddituali anno 2012
Con delibera n. 181/2011 il Consiglio di Amministrazione
ha fissato per il 2012 gli importi della contribuzione minima obbligatoria nel rispetto delle modifiche regolamentari
già adottate nel 2006 dal Comitato dei Delegati ed in vigore dal 2007 e ha quantificato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni reddituali per il calcolo pensionistico. Di seguito la tabella.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 1/2012
CONTRIBUTI MINIMI 2012
Contributo soggettivo minimo iscritti obbligatori:
(art. 1, comma 2, Regolamento Contribuzione)
€ 2.250,00
Contributo soggettivo minimo neodiplomati:
(art. 1, comma 5, Regolamento Contribuzione)
€ 562,50
(riduzione a ¼ del contributo previsto
per i primi 2 anni di iscrizione);
€ 1.125,00
(riduzione a ½ del contributo previsto
per i successivi 3 anni di iscrizione);
€ 562,50
(riduzione a 1/4 del contributo
Contributo soggettivo praticanti:
(art. 1, comma 5, Regolamento Contribuzione)
Contributo soggettivo minimo pensionati: *
(art. 1, comma 4, Regolamento Contribuzione)
* Con delibera del C.D. del 24/11/2011, in ossequio a quanto disposto dall'art. 18
comma 11 D.L. 98/2011 convertito nella legge n.111/2011, tale contributo sarà pari
ad € 1.125,00 (riduzione a ½ del contributo soggettivo minimo iscritti obbligatori)
€ 750,00
(riduzione a 1/3 del contributo)
€ 1.125,00
(riduzione a ½ del contributo
Contributo integrativo minimo:
(art. 1, comma 4, Regolamento Contribuzione)
€ 900,00
€ 17,00
Contributo capitario di copertura dell'erogazione per l'indennità di maternità:
Limite reddito contribuzione soggettiva:
(art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione)
€ 142.450,00
Aliquota percentuale contributo soggettivo:
(art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione)
11,5%
RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI 2012
Importo pensione minima annua lorda 2012:
(art. 2, comma 4, Regolamento Previdenza)
€ 8.051,97
Coefficiente rivalutazione pensioni anno 2012:
(art. 25, Regolamento Previdenza)
1,55% intero
0,47% ridotto
Limite volume d'affari IVA per le pensioni d'anzianità 2012:
(art. 3, comma 8, Regolamento Previdenza)
€ 8.350,00
Media reddituale per beneficio pensioni inabilità:
(art. 4, comma 4, Regolamento Previdenza)
€ 27.300,00
UN CONVEGNO SUL WELFARE PER DARE RISPOSTE AI GIOVANI
Il 23 marzo 2012 a Padova a cura dell’Osservatorio Geometri Triveneto
“Tutele e garanzie: cosa si aspettano i giovani geometri”: questo è il titolo di un convegno con cui l’Osservatorio Geometri Triveneto intende affrontare il tema del welfare di categoria, il giorno 23 marzo 2012, presso il Centro
Conferenze alla Stanga a Padova. Il punto di partenza è la
presentazione dei risultati dell’indagine promossa nel 2011 sulla condizione degli iscritti fino a 44
anni. Tali risultati offrono uno spunto qualitativo
sulle aspettative dei liberi professionisti, ancora
più espressivo se inserito in un contesto di crisi
economica che attraversa il paese e che pone la nostra
professione come simbolo tecnico di una trasformazione
già delineata ma dai contorni ancora poco timidi o troppo ampi. Il traguardo poco chiaro del percorso formativo,
le preoccupazioni sul rilancio dello sviluppo economico
Pitagora 1/2012
nel settore dell’edilizia, i timori di una probabile nuova
legge sulle competenze che ci vorrebbe meno competitivi, i continui cambiamenti in tema di regole previdenziali,
sono alcuni temi sui quali vogliamo confrontarci con
esperti e con testimonianze di operatori professionisti.
La presenza dei massimi vertici della categoria,
Fausto Savoldi presidente del Consiglio e Fausto
Amadasi presidente della Cassa, garantisce che il
messaggio arrivi diretto a destinazione. Infatti
urge mettere in atto azioni capaci di aiutare i
giovani geometri nella fase di avvio della professione, e
di sostenerli quando il carico di famiglia riduce, specie
per le donne, la capacità di lavoro, e quindi di reddito, fino all’esito, purtroppo non raro, dell’abbandono.
c.c.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
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Nuove tecnologie
nella professione
I vantaggi dell’invio telematico
di documenti tecnici al catasto
di Moreno Benetazzo, consigliere, coordinatore della Commissione Catasto
L’Agenzia del Territorio
di Padova sollecita
un più intenso ricorso
all’invio telematico
dei documenti DOCFA
e PREGEO.
Condizione preliminare
è il possesso
della firma digitale,
che non tutti i geometri
iscritti al Collegio
hanno ancora attivato.
10
Si richiama la necessità di incrementare l’uso di invio telematico di
documenti tecnici (PREGEO e
DOCFA) all’Agenzia del Territorio,
tuttora inferiore alle aspettative dell’Ufficio ma soprattutto in funzione
di un obbligo, crediamo, ormai prossimo. Per ora infatti sussistono entrambi i mezzi di deposito (telematico e front-office), ma la tendenza è
quella di ammettere soltanto l’invio
telematico, come è già avvenuto in
altre amministrazioni pubbliche.
L’invio telematico avviene attraverso il software SISTER disponibile sul sito dell’Agenzia
del territorio, previa costituzione di un castelletto economico, oppure
attraverso GEOWEB.
In entrambi i casi è necessario disporre della
firma digitale, che dal
28 marzo 2011 ha sostituito la firma elettronica
precedentemente rilasciata dall’Agenzia del Territorio.
Poiché non tutti i geometri iscritti
all’Albo hanno richiesto tale firma
digitale, si richiama la procedura per
ottenerla, ricordando che questo adempimento per il momento è obbligatorio per coloro che trasmettono
pratiche al catasto, ma serve anche a
firmare le pratiche edilizie, le consulenze tecniche, le stime, le certificazioni e tutte le dichiarazioni tecniche.
Per ottenerla occorre innanzitutto
collegarsi al sito della Cassa geome-
COOLLLLEEGGIIO GGEEOMEETTRRII EE GEEOOM
MEETTRRII LAAURREEATTII DDII PPADDOOVVAA
tri www.cassageometri.it;
- su “Area riservata” inserire codici
matricola e password;
- cliccare all’interno della finestra
con scritto “Cliccare qui per entrare”;
- sulla finestra che si apre, cliccare su
“Richiedi subito la tua firma digitale” e si entra automaticamente sul sito di Aruba;
- da questa finestra scegliere il Collegio di iscrizione e seguire le istruzioni.
Se alla conclusione delle operazioni risulta da pagare una somma superiore a 50,20 euro (comprensiva di
Iva), la procedura è stata sbagliata. Uscire e riprovare. Infatti questo è
il costo fissato grazie a
una convenzione tra il
Consiglio Nazionale e
la società Aruba. La firma digitale erogata
contiene anche i dati di
iscrizione all’Albo. Sostituisce pertanto il timbro.
Dal momento della richiesta la firma sarà disponibile in Collegio dopo
circa 20-30 giorni. Il giorno dedicato
al ritiro è il martedì dalle 10,30 alle
12,30.
Occorre precisare che per questa
procedura il Collegio ha solo il
compito di provvedere alla consegna all’iscritto, che dovrà recarsi
personalmente in Collegio con un
documento di identità per sottoscrivere in originale il contratto con
Aruba.
Pitagora 1/2012
CENTRO STUDI CATASTALI
DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
L’elaborato planimetrico,
questo sconosciuto!
di Carlo Pettenazzo, geometra
Circolare n. 4 del 29 ottobre 2009
e successiva circolare di chiarimenti
operativi del 31 marzo 2010:
disamina delle problematiche
a due anni dall’applicazione.
Appena uscita, la famigerata circolare n. 4 provocò un certo scompiglio tra gli addetti ai lavori e principalmente a causa di una grossa novità riguardante la redazione dell’elaborato planimetrico, ovvero “la rappresentazione con linea continua e
senza interruzione della linea di
confine che delimiti ciascuna porzione
immobiliare
coperta
o
scoperta…”. Tra lo sbigottimento
generale, ci si domandava per quale
motivo la Direzione Centrale avesse
voluto stravolgere uno degli elementi ritenuto dai più un pilastro sul quale si basava la corretta rappresentazione grafica dell’elaborato planimetrico. Fin prima, avevamo sempre
rappresentato nell’elaborato tutte le
parti comuni dell’edificio limitandoci ad indicare l’ingresso di ogni unità immobiliare; ora, in base a tale
nuova disposizione, dovremmo entrare nel merito delle altre proprietà
esclusive riportando dividenti che
non riguardano minimamente la de-
nuncia che stiamo producendo. Le
precedenti disposizioni rispettavano
una ratio secondo la quale l’elaborato planimetrico, in quanto documento rilasciabile a chiunque ne faccia
richiesta, non doveva assolutamente
riportare informazioni riguardanti
aspetti intrinseci dell’unità immobiliare per ovvie ragioni di privacy;
probabilmente la semplice definizione grafica del contorno dell’unità
immobiliare in elaborato non è ritenuta lesiva dei diritti del proprietario, oppure semplicemente la Direzione Centrale ha ritenuto necessario
l’apporto di tale modifica al fine di
rendere maggiormente comprensibile la lettura di questo importante documento tecnico.
Le sostanziali difficoltà di produrre un documento redatto secondo tali disposizioni, sono state comunque
prontamente segnalate e riconosciute
dalla Direzione, che è corsa ai ripari
rettificando il tiro con la circolare del
31 marzo 2010, che al riguardo reci-
ta “l’inserimento dei perimetri delle
unità immobiliari rappresentate è limitato alle unità oggetto di variazione.” - Non sarà l’unica modifica sostanziale che tale circolare, avente
all’oggetto “chiarimenti operativi”,
apporterà alle disposizioni impartite
dalla precedente circolare.
Il Collegio di Padova e l’Agenzia
del Territorio si adoperarono prontamente per pubblicizzare la circolare
n. 4/2009, dal momento che all’oggetto vi era l’adozione immediata
della versione 4.0 della procedura
Docfa; fu indetta una conferenza
presso la Sala Convegni della Cassa
di Risparmio di Sarmeola di Rubano
e relatore del convegno fu il geom.
Daniele Nardin dell’Agenzia del
Territorio di Padova.
A distanza di un paio di anni dall’evento, si è in grado di meglio valutare gli effetti che le nuove disposizioni
hanno prodotto nel campo delle dichiarazioni catastali. Si commentano
di seguito le novità introdotte.
Il nuovo formato pdf del documento completo Docfa, oltre ad essere indispensabile per l’invio telematico, ha sicuramente consentito
un sicuro e pratico sistema di comunicazione, stampa ed archiviazione
del documento finale, evitando il rischio di associare alla denuncia delle schede errate.
L’inserimento dei nuovi stradari
ci ha liberato dal dramma di dover
conoscere il nome di tutti i personaggi famosi della storia poiché, finalmente, la ricerca si effettua tramite il
cognome.
La proposta di rendita catastale
per gli immobili in categoria speciale D, calcolata con procedimento di
stima per comparazione, trova applicazione principalmente nei casi di
accatastamento di capannoni adiacenti e con medesime caratteristiche.
La data di ultimazione dei lavori,
da riportare obbligatoriamente nelle
denunce delle u.i.u., merita una considerazione particolare in quanto consente la verifica della presentazione
della denuncia entro i termini di legge. Se tale informazione non risulta
da documenti ufficiali, si consiglia di
indicare la data della dichiarazione
medesima; si segnala che nel caso di
mancata accettazione di una denuncia
trasmessa mediante invio telematico,
nel momento in cui avviene l’acquisizione in banca dati del documento
corretto, il sistema informatico
dell’A.d.T. memorizza la data riportata nel primo dei documenti ricevuti.
Argomento più interessante è
quello relativo alle causali delle denunce di variazione che, giustamente, sono esaminate agli infrarossi dai
tecnici del Catasto in quanto si traducono in annotazioni che vanno a
stamparsi in modo indelebile nella
visura dell’unità immobiliare. Nell’eventualità tutt’altro che remota di
LE NOVITÀ NELLE DICHIARAZIONI CATASTALI: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
Pitagora 1/2012
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
11
variazione comprendente più causali, si raccomanda di osservare scrupolosamente le diciture, o declaratorie, riportate nella circolare, con
l’augurio di non incappare in una variazione che comprenda contemporaneamente quattro causali.
Vale la pena di spendere due parole per la causale “frazionamento per
trasferimento di diritti”, dal momento che, ora, si può utilizzarla anche
senza la presenza di Beni in Corso di
Definizione - categoria F/4; lo scopo
è quello di attribuire una appropriata
rendita catastale alle porzioni di unità derivate dal frazionamento “al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri
fiscali” (leggi lotta all’elusione fiscale). La successiva circolare esplicativa del 2010 ritorna sull’argomento
per chiarire quando “…permane
l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari ...” e lo fa
trattando “il tipico caso di stralcio di
un vano, o porzione di esso, da un’abitazione”; in pratica, fermo restando che la denuncia di variazione per
trasferimento di diritti deve contenere elaborati grafici che corrispondono fedelmente all’effettiva situazione dell’immobile, si distingue il caso
“A” - trasferimento a lavori eseguiti nel quale è previsto una frazionamento dell’originaria u.i.u. in due
porzioni delle quali la principale è
rappresentata in via definitiva mentre il rimanente vano conserva le caratteristiche di unità immobiliare “in
via transitoria fino alla fusione
con l’unità contigua”, dal caso
“B” - trasferimento a lavori da eseguire -, in cui la divisione dell’unità
immobiliare prevede la dichiarazione di due distinte unità mediante redazione di planimetrie comprendenti, oltre alla porzione immobiliare dichiarata, anche la parte complementare, ma rappresentata in tratteggio,
mentre la dividente virtuale va indicata con linea tratto-punto (è la medesima rappresentazione grafica da
adottare nel caso di dichiarazione di
unità immobiliare sulla quale gravano diritti reali non omogenei); questa
disposizione ha già creato grossi
12
problemi dal momento che, per ovvie ragioni di privacy, il soggetto
venditore del mezzo vano non è
sempre disposto a consegnare alla
controparte un documento che riporta la rappresentazione del proprio alloggio.
A questo punto, trattando l’argomento relativo alle aree urbane, si
entra nel vivo della questione riguardante l’elaborato planimetrico, che
in sette righe è descritto in maniera
stringata ma esaustiva “elaborato
adottato nell’ottica di consentire
una migliore lettura della mappa per
le particelle edificate e di fornire
uno strumento più efficiente ai fini
civilistici per la individuazione di
porzioni di beni che, pur non avendo
rilevanza di unità immobiliare, possono formare oggetto di trasferimento di diritti - ha sostanzialmente la finalità di individuare, nell’ambito del
lotto edificato e per ogni piano dell’edificio, oltre alle unità immobiliari, anche le porzioni comuni e le
aree scoperte o altre pertinenze comuni od esclusive presenti nell’edificio medesimo”. La problematica sulle unità dichiarate in categoria F/1
(area urbana) è affrontata in maniera
definitiva sgomberando il campo,
così sembra, dai dubbi che fin prima
avevano attanagliato i tecnici professionisti ed anche gli Uffici del
Catasto (Agenzia che vai, usanza
che trovi). L’area urbana viene sostanzialmente considerata quale entità autonoma, pertanto non può trovare collocazione all’interno di un elaborato planimetrico riguardante un
lotto edificato (poi invece vedremo
che la circolare del 2010 ribalterà
completamente tale disposizione).
L’area urbana sembrerebbe (a questo
punto è d’obbligo il condizionale)
potersi definire come una particella
del Catasto Terreni, priva di costruzioni, avente intestazione e rappresentazione grafica al Catasto Fabbricati; e ancora, trattasi di area derivante da un frazionamento redatto
presso il Catasto Terreni di una particella -Ente Urbano -, oppure di area
derivante da demolizione totale di un
fabbricato censito all’Urbano.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Non risulta sufficientemente chiaro quanto riportato circa l’adozione
del Tipo Mappale per la costituzione
di aree urbane; la frase “nella predisposizione del Tipo Mappale, per le
aree scoperte che si volessero censire come aree urbane (F/1), occorre
procedere alla costituzione di specifici lotti autonomi”, andrebbe completata con: “tramite frazionamento
al Catasto Terreni”, altrimenti sembrerebbe lecito creare nuovi lotti urbani con la redazione del solo Tipo
Mappale; si ricorda che la procedura
corretta ai fini dell’identificazione di
una particella soggetta a trasferimento di diritti prevede la redazione del
Tipo di Frazionamento; probabilmente ci si riferisce alle situazioni in
cui si trattano particelle allibrate alla
partita 1 - Ente Urbano - e prive di
intestazione al Catasto Fabbricati.
“Con l’elaborato planimetrico
può invece provvedersi a frazionare
aree facenti parte di un lotto edificato e censito, sempre che le aree staccate restino correlate al lotto edificato” e fin qui è tutto chiaro, “e quindi
dichiarate come bene comune non
censibile a più unità, ovvero corte
esclusiva di una singola unità immobiliare.” Questa seconda parte non è
corretta; infatti procedendo con un
frazionamento di una porzione di
cortile (esclusivo oppure b.c.n.c.), finalizzato al trasferimento di diritti,
non si può certamente identificare tale porzione di area come b.c.n.c. (non
sarebbe possibile la volturazione) e
nemmeno come corte esclusiva (se
l’atto di trasferimento non è ancora
stato fatto, assegnata a quale unità?);
a far luce sulla tematica è la successiva circolare del 2010, dove si specifica, innanzi tutto, che tali porzioni di
area vanno individuate nella categoria F/1 (a parere dello scrivente, tale
scelta adottata dalla Direzione va in
contrasto con la definizione di area
urbana quale “bene autonomamente
iscritto in catasto” espressa nella circolare n. 4; sarebbe stato opportuno
individuarle nella categoria F/4, come “Bene in Corso di Definizione area di corte), inoltre è specificato
che solo successivamente al rogito
Pitagora 1/2012
notarile dovranno essere oggetto di
ulteriore denuncia e dichiarate come
b.c.n.c. oppure come corti esclusive
ed infine che, pena la mancata accettazione del documento di aggiornamento, si dovrà espressamente indicare lo scopo della presentazione del
documento nella relazione tecnica.
Chiarimenti doverosi! Ma non si fa
cenno sulla causale da indicare (frazionamento per trasferimento di diritti, divisione o variazione dell’area
cortilizia?). È comunque importante
aver chiarito che tale tipologia di frazionamento di aree che rimangono
correlate al lotto edificato, va trattata
nell’ambito dell’elaborato planimetrico, riguardando esclusivamente il
Catasto Fabbricati, e che non è pensabile, per questa tipologia di variazione, procedere con la redazione di
un Tipo di Frazionamento. Una necessaria raccomandazione: trattando-
si di un frazionamento a tutti gli effetti, il tecnico redattore dell’elaborato planimetrico dovrà rappresentare
la porzione di scoperto avendo cura
che “la configurazione e la consistenza siano garantite con lo stesso
livello di attenzione assicurato per le
particelle dei terreni”; si pensi ad un
collega che in qualsiasi momento dovesse riconfinare!
“3.6 Contenuti degli elaborati
grafici” è questo certamente il paragrafo più letto della circolare. Il paragrafo destinato ad uniformare, finalmente, la rappresentazione grafica
delle planimetrie su tutto il territorio
dello Stivale, isole comprese.
D’altronde tutte le disposizioni emanate dalla Direzione Centrale hanno
finalità, oltre che esplicative, di standardizzare le procedure e di ridurre
quelle situazioni che troppo spesso si
vedono radicate presso alcuni Uffici
periferici nei quali farraginose prassi
in vigore da anni costringono gli addetti ai lavori ad uno sperpero di
energie che andrebbero meglio impiegate (leggi Agenzia che vai, usanza che trovi). Invece, vedremo che le
disposizioni impartite, pur se precise
nella maggior parte dei casi, sono insufficienti a raggiungere tale scopo;
“…ciascuna planimetria deve essere
correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti
dei disegni edili, nella scala ...”, ma
se le finalità sono di carattere prettamente fiscale mi sembra che sia più
importante ed essenziale privilegiare
la rappresentazione di tutti gli elementi tecnici che concorrono alla immediata individuazione della tipologia del fabbricato, ovvero alla sua
classificazione, nonché la precisa e
rispettosa indicazione delle destinazioni e dei dati metrici.
I PERCHÉ DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE PRATICHE DOCFA
A questo punto la norma si fa
crudele e stabilisce una pena per i
trasgressori, pena che spesso i colpevoli tecnici subiscono per aver
fatto una scelta… sbagliata; consiste nella “mancata accettazione
della pratica Docfa”. Con la frase
“La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica
Docfa, deve contenere: … di fatto,
la Direzione Centrale conferisce al
tecnico catastale un grande potere,
un potere direttamente proporzionale al senso di frustrazione che
prova il collega quando si vede respinta una pratica. A onor del vero
è la professionalità nell’applicazione della norma, e non il potere, che
regola i rapporti tra il tecnico che
redige una pratica catastale ed il
funzionario del Catasto che la verifica. Ma non è mia intenzione fare
una disamina comportamentale,
bensì quella di analizzare una circolare che a parere dello scrivente
entra nel merito della definizione
di banali aspetti grafici e tralascia
altri aspetti, ben più importanti, relativi alle procedure da seguire in
molti casi tutt’altro che particolari.
La “indicazione della scala di
rappresentazione deve essere unica all’interno di una singola scheda” ed è scontato, dal momento
che i poligoni delle superfici sono
letti dal programma Docfa, ma, a
parere dello scrivente, non sarebbe
scandaloso rappresentare nella
stessa scheda, in un riquadro ed in
scala ridotta, oltre all’unità immobiliare anche la posizione dell’appartamento o del garage nel contesto del fabbricato, ciò in assenza di
elaborato planimetrico, al fine di
rendere maggiormente leggibile il
documento anche ai non addetti ai
lavori.
“L’indicazione dell’altezza dei
singoli locali; nel caso di altezza
costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una
volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di
altezza minima inferiore a m. 1,50
deve essere rappresentata, a linea
tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza
e, a margine della stessa, deve es-
Pitagora 1/2012
sere riportata l’indicazione h = m.
1,50;” considerate le attuali tipologie costruttive, si corre il rischio di
riempire la piantina catastale di numeretti fino a renderla illeggibile,
“i valori dell’altezza sono espressi
in metri,”ma nella compilazione
del Docfa vanno espressi in centimetri “con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;” fortunatamente
interviene la circolare del 2010 ad
eliminare l’assurda pretesa di arrotondamento di un dato metrico; ma
nel frattempo la rigida interpretazione della norma da parte di alcuni solerti funzionari consentiva loro di respingere le dichiarazioni
corredate da planimetrie contenenti il valore non arrotondato.
Sul simbolo di orientamento,
nulla da eccepire, ma ricordo con
nostalgia certe pittoresche grafie
con dardi piumati, anitre in volo o
rose dei venti, magari anche fatte a
mano, nelle schedine verdi in carta
millimetrata. Si sconsiglia di mettere la “N”! (la circolare non lo
prevede).
Non vi è alcun dubbio sul fatto
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
13
che il piano va riportato in modo
corretto ma non sarebbe guastata
una puntuale precisazione sulle situazioni relative alla corretta indicazione del piano terra (troppo
spesso quello che il tecnico definisce piano terra, per l’impresario o
per l’amministratore del condominio è il piano seminterrato o viceversa), ai piani detti mezzanini, alle soffitte praticabili e non; “la planimetria delle unità immobiliari a
più piani deve essere estesa a tutti
i piani,” e fin qui è chiaro, “anche
se solo alcuni accessori sono posti
in piani differenti da quello che
contiene il resto dell’unità immobiliare.” Scusate … ma non afferro il
significato.
“La rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano
scala comune, del pianerottolo e
dell’eventuale disimpegno di accesso all’unità immobiliare”: sono
convinto che nel 99% dei casi le
schede planimetriche vengono
rappresentate integralmente con il
medesimo spessore del tratto, quello sottile, quindi non si capisce il
senso della richiesta “e, in mancanza di elaborato planimetrico,
anche del perimetro del fabbricato;” chiaro ma non sempre possibile, infatti anche in questo caso
giunge la rettifica della circolare
del 2010 a specificare che “Nei casi in cui detto perimetro non rientri
nel formato della scheda, è suffi-
ciente un semplice accenno, limitandone la rappresentazione alle
parti limitrofe all’unità immobiliare.” Non è fatto alcun cenno circa
l’obbligatorietà di rappresentare
tutte le parti comuni all’unità immobiliare, in assenza di elaborato
planimetrico; sarebbe cosa molto
utile, a dire il vero, ma nessuna
norma lo prevede; eppure taluni
Uffici pretendono che, in mancanza di elaborato planimetrico, siano
rappresentate in planimetria le parti comuni, probabilmente in considerazione del fatto che anche la
precedente normativa, la circolare
n. 9 del 2001, non è molto chiara al
riguardo, infatti nel capitolo
“Redazione di planimetrie” recita
testualmente “il disegno dell’unità
immobiliare deve contenere … Si
rammenta che la esatta consistenza delle parti comuni (beni comuni
non censibili) è rappresentata sull’elaborato planimetrico.” E se
non c’è?
A questo punto c’è la disposizione meno rispettata della storia! (almeno dalle nostre parti) Viene ribadito quanto già disposto in sede di
istruzioni sulla formazione del
Nuovo Catasto Edilizio Urbano,
ovvero di riportare “in corrispondenza del vano destinato a cucina,
la parola “cucina” o il simbolo
“K” ed in corrispondenza di ciascun accessorio la denominazione
che ne spiega l’uso” e nella circolare esplicativa del 2010 un capo-
verso interamente dedicato alla
questione recita “Si precisa che la
destinazione d’uso di ogni singolo
ambiente deve essere rappresentata nella planimetria solo per la cucina e gli accessori diretti e indiretti.” In tutta la mia vita planimetrie siffatte ne ho viste così poche
da contarsi sulle dita di una mano.
Suggerirei a tutti i colleghi di applicare questa disposizione d’ora in
avanti, solo per vedere la reazione
dei tecnici dei Comuni.
L’istruzione relativa alla corretta
indicazione delle corti esclusive
sembra molto chiara e offre lo
spunto per suggerire la necessità di
apportare una modifica alla struttura del programma Docfa; in presenza di unità immobiliare associata a più schede la numerazione automatica di riferimento dovrebbe
specificare anche il numero totale
delle schede che compongono l’unità (es.: scheda n.1 di 4 - scheda
n.2 di 4 ecc.); mi giudicherete eccessivamente pignolo ma sono piccoli dettagli che possono evitare
errori di tipo macroscopico.
Dal momento che la superficie va
calcolata al lordo dei muri perimetrali esterni dell’unità e fino all’asse del muro di divisione con altra
unità immobiliare o parti comuni, è
corretto rappresentare l’intero muro al fine di poterne individuare
l’asse.
Ciò che la planimetria non deve
contenere è chiaramente specificato.
I SETTE PUNTI CHE L’ELABORATO PLANIMETRICO DEVE CONTENERE
Ora che abbiamo imparato a redigere una planimetria, passiamo
a conoscere come si compila un
elaborato planimetrico.
Nei successivi sette punti della
circolare, è riportato ciò che l’elaborato planimetrico deve rigorosamente contenere, e precisamente:
1. “- per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte” praticamente tutto; una volta definiti i
piani, cosa non semplice in certe
situazioni, si rappresentano le re14
lative piante che, essendo sezioni
orizzontali, secondo le basilari regole del disegno tecnico dovrebbero evidenziare con tratto leggermente ingrossato la posizione delle murature perimetrali del fabbricato rispetto a tutte le altre linee
riguardanti gli elementi di complemento quali portici, terrazze,
tetti, parti comuni e le linee dividenti di carattere giuridico ovvero
quelle interne al fabbricato che delimitano l’unità immobiliare e
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
quelle esterne che individuano le
porzioni di area scoperta. Ritengo
che adottando questo suggerimento si possa evitare la presentazione
di elaborati planimetrici zeppi di
linee omogenee ed incomprensibili perfino agli occhi di un tecnico.
2. “- il perimetro dell’edificato”
che nel caso di fabbricato in adiacenza ad altre costruzioni esterne
al lotto, per maggiore chiarezza
andrebbe indicato con linea normale in corrispondenza della divi-
Pitagora 1/2012
dente cielo-terra con i fabbricati
adiacenti e con linea leggermente
ingrossata lungo gli altri lati.
3. “- l’indicazione degli accessi
ed il perimetro delle singole unità
immobiliari” questa nuova disposizione è già stata ampiamente
trattata in premessa ma vorrei far
notare l’uso al plurale del sostantivo “accessi” che sembrerebbe
indicare l’obbligo di riportare il
subalterno in corrispondenza di
tutti gli ingressi dell’unità immobiliare.
4. “- per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno
assegnato ed eventuali riferimenti
di piano” mi sembra ripetitivo ma
non guasta.
5. “- la rappresentazione con linea continua e senza interruzione
della linea di confine che delimiti
ciascuna porzione immobiliare
coperta o scoperta, comprese
quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F3, F/4, ed
F/5” non è proprio il caso di dare
nulla per scontato. Le linee delimitanti le unità immobiliari di
qualsiasi genere non vanno riportate con tratto o tratto-punto.
6. “- il subalterno di ogni porzio-
ne immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree
urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate” e traduco: “,
… in modo che tutte le superfici di
piano contengano il numero del
relativo subalterno”.
Ma attenzione! Al punto primo è
espressamente richiesto di indicare tutte “le parti coperte e quelle
scoperte” e non tutte sono identificabili; mi riferisco alle coperture
dei piani sottostanti che vengono
spesso e giustamente rappresentate per dare una completa e precisa
indicazione della posizione del
fabbricato e delle unità che lo
compongono, rispetto al piano
sottostante. Inoltre, vi possono essere molte porzioni scoperte di
unità immobiliare quali portici,
terrazze, logge che, se di piccole
dimensioni, rendono impossibile
la loro identificazione con un numero magari di due o tre cifre; si
corre il rischio di riempire eccessivamente il disegno di numerazioni
e di renderlo illeggibile.
Tale disposizione della Direzione
Centrale, tendente ad evitare che
nell’elaborato planimetrico vi sia-
no superfici prive dell’indicazione
del subalterno, a parere del sottoscritto riveste in ogni caso una
certa importanza, poiché dovrebbe
ridurre la possibilità di errori ed
omissioni nell’assegnazione delle
unità immobiliari in sede notarile.
7. “- l’indicazione del numero di
almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque a confine del lotto” sembra
che finalmente sia fatta luce anche
sull’annosa questione dei confinanti. Magari! Premesso che le
numerazioni delle particelle sono
soggette ad inevitabili variazioni
nel corso degli anni e che, di conseguenza, non rappresentano un
dato attendibile in sede notarile,
lascia perplessi l’alternativa posta
dalla Direzione; voglio sperare
che sia stato un semplice errore di
battitura della “o” in luogo della
“e”, in modo da rendere plausibile
anche l’indicazione contestuale
della via e dei numeri di mappa,
ma il fatto che nella successiva
circolare del 2010 non vi sia alcuna rettifica al riguardo, induce alla
totale rassegnazione sul fatto che
solo il buon senso prevalga su
questa spicciola burocrazia.
L’ELENCO DEI SUBALTERNI SIA UNIFORME ALL’ELABORATO PLANIMETRICO
Parte integrante dell’elaborato
planimetrico è l’elenco dei subalterni che avrebbe meritato maggiore considerazione poiché l’errata compilazione di una così
semplice tabella costituisce motivo di rifiuto della denuncia.
Ma dove sta scritto che bisogna
riportarvi anche i subalterni sop-
pressi? Eppure taluni Uffici li
pretendono, forse sulla base di
prassi operative ormai cristallizzate che intendono l’elenco
subalterni come un documento
storico anziché una descrizione
dell’attualità. Vi sono cose molto
più importanti! Il tecnico redattore della denuncia Docfa è tenuto a
stilare l’elenco subalterni in maniera uniforme all’elaborato planimetrico, che ne è la rappresentazione grafica, evitando incongruenze che possano dare luogo a
spiacevoli contrasti, specie qualora dovessero emergere successivamente alla redazione di atti
notarili.
QUANDO È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DELL’ELABORATO PLANIMETRICO?
Deve essere chiaro quando vi è
l’obbligatorietà di redigere l’elaborato planimetrico e la circolare del
2010 lo ribadisce facendo un distinguo tra il caso della nuova costruzione e quello della variazione.
“Si conferma che nelle nuove co-
struzioni, è prevista, obbligatoriamente, la redazione dell’elaborato
planimetrico nel solo caso in cui vi
siano più di una unità immobiliare
e parti comuni, ovvero immobili dichiarati in categoria fittizia …” (e
i casi sono più di uno!).
Pitagora 1/2012
“Nella variazione, l’elaborato
planimetrico deve essere predisposto, obbligatoriamente, nel caso in
cui non fosse presente in precedenza, limitatamente alla rappresentazione della parte immobiliare
oggetto di dichiarazione ed al pia-
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15
no interessato, quando siano da
definire beni comuni non censibili,
ovvero, parti immobiliari da censire in una delle categorie del
gruppo F”.
Ci dovremo così abituare a vedere in atti elaborati planimetrici
incompleti e cercare di capire se
trattasi di mera dimenticanza o rigorosa applicazione della norma
(la pretesa dell’Ufficio di Padova
di indicare che trattasi di elaborato parziale, risulta necessaria); cosa significa poi “quando siano da
definire beni comuni non
censibili”? Chi stabilisce la necessità di rappresentarli? Il professionista redattore della denuncia o il
tecnico catastale? E ancora, non è
possibile rappresentare tutto il
fabbricato ed il lotto redigendo un
elaborato planimetrico completo
anziché limitarsi alla rappresentazione del solo piano interessato
dalla variazione?
Sembrerebbe di no e sarebbe assurdo. Ma non è finita perché il
successivo capoverso recita:
“Di contro, nel caso di elaborato non presente, per variazioni che
non definiscano beni comuni non
censibili, ovvero parti immobiliari
da censire in una delle categorie
del gruppo F, lo stesso elaborato
non deve essere presentato.” Al
mio cliente che deve dichiarare il
garage realizzato su corte esclusiva dovrei dire che necessita un frazionamento ai Terreni perché la
normativa non mi consente di operare con l’elaborato planimetrico!
Ma perché introdurre tutte queste
limitazioni che in molti casi si dimostrano controproducenti ai fini
di una chiara e logica redazione
della denuncia?
È scontato che nel caso di una
variazione che riguardi un fabbricato o un lotto in cui è già presente l’elaborato planimetrico, quest’ultimo va ripresentato; fatta eccezione per le variazioni aventi
causale “modifica degli spazi interni” e/o “ristrutturazione” per le
quali non è previsto il cambiamento del numero di subalterno.
Si può così stilare l’elenco dei
casi in cui non è obbligatorio presentare l’elaborato planimetrico:
- nuova costruzione riguardante
una sola unità immobiliare;
- nuova costruzione riguardante
una sola unità immobiliare avente
cortile esclusivo;
- nuova costruzione riguardante
più unità immobiliari, prive di parti comuni;
- nuova costruzione riguardante
più unità immobiliari, prive di parti comuni ed aventi cortile esclusivo;
- variazione con causale “modifica
degli spazi interni”;
- variazione con causale “ristrutturazione”;
- variazione con causale “modifica
degli spazi interni” e “ristrutturazione”.
I CASI PARTICOLARI, UN TEMA FUTURO
Fin qui sono state trattate le tematiche riguardanti l’elaborato
planimetrico limitatamente alle indicazioni date dalle due circolari in
esame, ma ci sarebbe ancora molto
da aggiungere; ad esempio come
procedere per uniformare la trattazione dell’elaborato planimetrico
riguardante più particelle intestate
a ditte non omogenee, oppure come comportarsi nel caso di lotti
contigui, nei quali sia possibile la
redazione di un solo elaborato, op16
pure, ancora, come redigere un
elaborato planimetrico che riporti
una dividente del Catasto Terreni
soppressa per allineamento mappe.
Sono i cosiddetti “casi particolari” ma sono sempre più frequenti e
non sono mai stati trattati con la
necessaria considerazione; inoltre,
le implicazioni giuridiche determinate dall’errata redazione di questo
documento meritano un capitolo a
parte. Temi che ci proponiamo di
affrontare in un prossimo futuro.
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ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 1988 AL 1994
I MODELLI IN USO DAL 1988 A OGGI
Pubblichiamo i modelli cartacei con
la diversa rappresentazione dello
stesso fabbricato nel tempo.
Il primo, qui sopra, è un elaborato
composto da un unico foglio di formato A3 da compilare come l’esempio. È stato in uso dal 1988 al
1994.
Il modello successivo (alle pagine
18-19-20) in uso dal 1995 al 2001, è
costituito da tre modelli, EP/1, EP/2,
EP/3, corrispondenti all’estratto di
mappa, alla dimostrazione dei
subalterni ed elenco dei subalterni.
Il terzo gruppo (alle pagine 21 e
22), in vigore dal 2002 a oggi, è formato dalla dimostrazione grafica
dei subalterni e dall’elenco dei subalterni.
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ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 2002 A OGGI
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La copertina
La pianta di Giovanni Valle: la prima applicazione trigonometrica
Il giovane cartografo aveva appreso le nuove tecniche di rilevazione attraverso il grafometro inglese
Gli strumenti usati
per la rilevazione
delle misure del territorio
di Padova furono
la tavoletta pretoriana,
la bussola e la catena.
A questi Valle affiancò
il grafometro inglese
per la maglia
trigonometrica.
Per questa seconda
rilevazione, fissò
6 punti “sublimi”
(torri e campanili),
dai quali per mezzo
di un “quadrante
d’un piede di diametro
fornito di buoni
traguardi” vennero
misurati gli angoli
tra gli stessi punti.
Giovanni Valle non aveva ancora trent’anni quando, nel
1779, ebbe l’incarico di disegnare la pianta di Padova, ma
era “fornito di molti lumi acquistati con lo studio della
geometria e della trigonometria”, come testimonia Simone Stratico, professore di matematica all’Università di Padova e membro dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti. Membro di quella Accademia era anche Girolamo
Zulian, ambasciatore veneziano a Roma che, dotato di
mezzi e di cultura, volle realizzare una pianta di Padova,
come mezzo di lettura e di gestione del territorio, e affidò
l’impresa al professore Stratico. Costui individuò nel giovane cartografo, che aveva lavorato per quattro anni alle
dipendenze di Antonio Rizzi Zannoni, primario cosmogrado della marina presso il re di Francia, dal quale
aveva imparato la tecnica della trigonometria e della
triangolazione, il soggetto giusto per affrontare con le
nuove tecniche un’impresa difficile. Impresa che
Giovanni Valle portò a termine
egregiamente, e gli valse successive
prestigiose commesse a servizio
della Repubblica veneta, intenzionata a una più
fedele registrazione
fondiaria per il riordino del catasto.
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Dopo il trattato di Campoformio, Valle lavorò di meno
ma si dedicò all’insegnamento, per trasmettere precise
competenze ai giovani tecnici che avrebbero gestito il
futuro assetto urbanistico del Veneto. Tra questi c’era
Giuseppe Jappelli.
Giovanni Valle eseguì il disegno a china nel 1781. Le
lastre di rame furono incise nella bottega di Giovanni Volpato a Roma e furono stampate nel 1784. Duecento anni
dopo, nel 1984 la pianta fu ristampata dai rami originali,
restaurati, a cura del Comune di Padova, che per l’occasione
realizzò la mostra “Padova, il volto della città. Dalla pianta
del Valle al fotopiano”, presso il Museo civico agli Eremitani.
Volto che, alla fine del Settecento rifletteva ancora quello
medievale, romano e forse anche paleoveneto.
Due delle vedute che circondano la pianta del Valle:
Porta Portello e la Specola (1784).
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Notizie dal Consiglio Nazionale
FABBRICATI RURALI: ESENZIONE ICI E ACCATASTAMENTO
Pubblichiamo la circolare del Consiglio Nazionale, del 19
gennaio 2012, che tratta le ultime novità in tema di catasto.
Le istanze per richiedere l’attribuzione della classificazione nelle categorie A/6 e D/10, per ottenere l’esenzione ICI per ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali
aventi titolo, possono essere presentate e saranno ritenute valide con le stesse modalità già previste dall’Agenzia del Territorio (ancora presenti sul sito dell’Agenzia
stessa), anche dopo l’originaria scadenza di settembre
2011 e fino al prossimo 31 marzo 2012. (1)
Va sottolineato, a sostegno delle tesi più volte da noi
espresse e condivise dall’Agenzia, che l’accoglimento
delle richieste di cui sopra, per quanto riguarda gli immobili rurali ad uso abitativo, non produrranno variazione di categoria negli atti del Catasto, ma saranno unicamente utili per l’esenzione dall’ICI per quanto, fino all’attualità, eventualmente dovuta. Infatti, le modalità per
l’inserimento in atti catastali dell’esito di dette istanze
saranno definite con apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ma è lecito attendersi che si tratterà unicamente di una “annotazione” presente nella visura dell’immobile, utile fin tanto
che i soggetti interessati potranno dimostrare di possedere i noti requisiti della ruralità.
Detta annotazione, dunque potrà agevolmente essere
eliminata dagli archivi catastali, al momento della cessazione dei requisiti di cui sopra, senza inficiare la qualità
e classe corretta, già presente al Catasto dei Fabbricati a
seguito dell’avvenuto puntuale accatastamento.
Tutto ciò significa che gli accatastamenti dei fabbricati residenziali “rurali”, già presentati al Catasto dei Fabbricati, rimarranno inalterati in atto e non saranno più
soggetti al trasporto d’ufficio nella categoria A/6. Questo
a dimostrazione della correttezza dell’atto tecnico presentato dal professionista, della puntuale inventariazione dello stesso in conformità delle caratteristiche dell’immobile e soprattutto, diventa fondamentale per la
tranquillità del committente. Quest’ultimo sarà certo che
l’accatastamento doveva, e deve ancora essere definito
nella categoria e classe più consona e non nella “fittizia”
A/6, unicamente a scopo di esenzione fiscale ICI.
Pertanto i colleghi interessati, che ne avessero l’opportunità, dovranno presentare le istanze di cui sopra, fino
alla scadenza del 31 marzo prossimo (1), con l’avvertenza che l’effetto dell’istanza (a responsabilità dell’istante)
produrrà una semplice annotazione catastale, con improbabile verifica tecnica dell’Ufficio e con effetto pratico, limitato alla esenzione ICI, fino ad esaurimento nel
tempo della applicazione della stessa imposta.
Ma l’aspetto più concreto della manovra governativa
nell’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) è
che detta imposta è riferita a tutti gli immobili e sarà
24
calcolata in funzione della rendita catastale in atti. Per
cui l’IMU, pur concedendo peraltro agevolazioni, aliquote diversificate e detrazioni ai possessori di immobili, non
esenta alcun immobile dall’imposta stessa. Quindi la doverosità del corretto accatastamento va oltre ogni possibile condizione esentativa, proprio in funzione dell’IMU e
per la necessità di garantire, per l’edificato, la corrispondenza tra edificato, assentito ed accatastato. Quindi la
norma in parola (art. 13 legge di conversione 22 dicembre 2011 . 214 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201)
sancisce univocamente la doverosità dell’accatastamento di tutto l’edificato, includendovi anche i fabbricati
“rurali”, già inseriti soltanto in mappa al Catasto dei
Terreni, per i quali il termine utile ultimo di presentazione è fissato al 30 novembre 2012.
È appena il caso di sottolineare che sicuramente si
tratta di una notevole opportunità di lavoro per la nostra
categoria, visto che da stime ragionevolmente realistiche, risulta che i fabbricati “rurali”, attualmente presenti
soltanto sulla mappa catastale ed ancora da censire
all’Urbano con la procedura DOCFA, possono essere più
di un milione.
Va ricordato infine che tale obbligatorietà diventa
(comma 14 quater del sopracitato art. 13) assolutamente inderogabile e può essere supportata anche (nelle more delle tempistiche necessarie per l’esecuzione dell’acatastamento) dall’eventuale rendita presunta, calcolata
con riferimento ad immobili già censiti e presenti al
Catasto Urbano, aventi caratteristiche simili all’immobile in corso di accatastamento o da accatastare. Detta definizione è assolutamente provvisoria e l’imposta che sarà corrisposta con questo particolare accorgimento (a
responsabilità del contribuente), sarà considerata a titolo di acconto, da conguagliare con la rata a saldo prevista in dicembre, in funzione della rendita catastale.
In caso di inadempienza, l’Agenzia potrà attivare le procedure per eseguire l’accatastamento in surroga, già previste
dal famoso comma 336 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, procedure che si ritiene opportuno evitare.
Nota della redazione
(1) Il termine del 31 marzo 2012, previsto dal decreto legge
216/2011 “Milleproroghe”, è stato spostato al 30 giugno 2012
in sede di approvazione della Camera. Così il nuovo art 29,
comma 8: “Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30
giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo”.
L’approvazione definitiva sarà entro il 27 febbraio 2012.
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FABBRICATI RURALI:
LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
Entro il 31 marzo 2012 è ancora possibile presentare
all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione
del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola. Lo stabilisce il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo,
sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 (quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201. Per tale fine possono essere utilizzati i modelli A,
B e C, allegati al richiamato decreto 14 settembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate
per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di
ruralità.
La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del
decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A , da compilarsi preferibilmente attraverso l’apposita applicazione web, allegando le previste
autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli
del menzionato decreto ministeriale: il modello B per le
abitazioni rurali e il modello C per le altre destinazioni
strumentali. La presentazione può essere effettuata, entro il 31 marzo 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli
agricoltori. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti
Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante:
- consegna diretta all’Ufficio
- raccomandata postale con avviso di ricevimento
- fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- posta elettronica certificata.
Si consiglia di utilizzare l’applicativo reso disponibile
per la compilazione e l’invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l’assegnazione dell’identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere successivamente, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia tutta la documentazione. Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica
certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente.
Qui sopra, la videata che appare aprendo l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia del Terri-
torio, consigliata per la diretta trasmissione della
domanda di variazione catastale per le case rurali.
Sul sito dell’Agenzia del Territorio, alla voce “Fabbricati
rurali” (www.agenziaterritorio.it/?id=9780), sono presenti le
istruzioni per presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola. Ricordiamo che la
data del 31 marzo 2012 è stato spostata al 30 giugno 2012
durante la prima lettura alla Camera di conversione del decreto legge 216/2011.
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Regolamento del Concorso fotografico
CANTIERI:
SPAZI DI LAVORO E DI CREATIVITÀ
Presentazione
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova indice un concorso fotografico atto a promuovere la conoscenza del lavoro del geometra nei suoi aspetti più diversificati, dai contatti umani al rapporto con il territorio. Il
cantiere in una definizione trasversale, come luogo ma
anche come simbolo del fare, come spazio di socialità,
come suggestione visiva nell’essere, anche solo temporaneamente, parte di un paesaggio.
Articolo 1 - Finalità
Cogliere i diversi aspetti del lavoro del geometra, definire il suo operato con l’ausilio della fotografia, potente
mezzo di comunicazione. Il concorso vuole anche offrire
l’opportunità di proporre al pubblico qualche interessante scatto estrapolato dalle molte immagini che ogni geometra nel suo quotidiano lavoro ritrae con la macchina
fotografica.
Sarà questa l’occasione per creare presso il Collegio
Geometri e G.L. di Padova un significativo archivio di fotografie che potranno essere utilizzate per pubblicazioni,
per il sito internet, per brochure e/o per l’allestimento di
eventuali mostre fotografiche.
Articolo 2 - Criteri di ammissione
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a
tutti i geometri iscritti al Collegio di Padova, anche nel
Registro praticanti e Albo speciale.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione
giudicatrice e i soggetti che a vario titolo collaborano all’allestimento del concorso.
Articolo 3 - Modalità di presentazione del materiale
Ogni autore dovrà partecipare con massimo 3 (tre) foto inedite, in bianco e nero o a colori. Il soggetto dovrà
attenersi all’area tematica data dal titolo del concorso.
La tecnica è libera, le inquadrature potranno essere sia
verticali che orizzontali. Non sono ammessi fotomontaggi.
Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica di qualità, nelle dimensioni cm. 20 x 30, non
montate su alcun supporto con indicazione sul retro del
titolo e dei dati dell'autore.
Le immagini dovranno essere fornite anche in formato digitale su Cd-rom (esclusivamente in formato .jpg)
con i titoli e le generalità dell'autore (nome, cognome,
telefono e indirizzo email). Le dimensioni saranno pari a
3500 x 2300 pixel, oppure cm. 20 x 30 con risoluzione
non inferiore a 400 dpi.
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Articolo 4 - Modalità di consegna del materiale
Tutto il materiale dovrà essere inserito in busta formato A4, chiusa su tutti i lembi, e recante sul frontespizio la
scritta: “Cantieri: spazi di lavoro e di creatività”. La busta
dovrà pervenire alla segreteria del Collegio a mezzo raccomandata o consegnata a mano.
Il materiale dovrà pervenire entro le ore 13 del giorno
15 aprile 2012 alla segreteria del Collegio dei Geometri e
G.L. di Padova, via Fornace Morandi, 24, 35133 Padova. Il
materiale potrà essere recapitato a mano o tramite posta. Il materiale giunto tardivamente non sarà ammesso
al concorso; in caso di invio tramite posta farà fede il
timbro postale.
Articolo 5 - Quesiti
Tutti gli interessati potranno formulare quesiti di chiarimento all'indirizzo: [email protected]. I
quesiti dovranno pervenire entro il 10 marzo 2012. Le risposte saranno pubblicate in forma di FAQ nel sito
www.geometri.pd.it.
Articolo 6 - Responsabilità dell’autore e facoltà di
esclusione
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti
sull’originale e sull’acquisizione digitale dell’opera fotografica inviata. L’autore è personalmente responsabile
del contenuto delle proprie opere e, partecipando al
concorso, ne autorizza la riproduzione, la pubblicazione
su cataloghi, riviste o l’esposizione a mostre e l’utilizzo
da parte dell’organizzazione per la divulgazione di future iniziative e manifestazioni, previa citazione del
partecipante, ma senza alcuna corresponsione di compenso.
Il partecipante autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali per le varie fasi organizzative
e promozionali dell’iniziativa, garantisce di godere di
ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato per il concorso, ovvero di averne ottenuto le eventuali necessarie liberatorie.
L’ente banditore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti che appaiano nelle fotografie inviate.
A tutela dei partecipanti, dei visitatori e degli autori
delle opere ritratte gli organizzatori si riservano di
escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato
nel presente bando alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza.
Non saranno, pertanto, ammesse le immagini ritenute
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Pitagora 1/2012
offensive, improprie, o lesive dei diritti umani e sociali.
Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce causa irrevocabile di esclusione.
Articolo 7 - Diritti di autore e utilizzo del materiale
in concorso
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza comunque la pubblicazione come indicato nell’articolo 6. Ad ogni loro utilizzo, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.
Articolo 8 - Premiazione dei partecipanti ed esposizione
del materiale
Su giudizio insindacabile della Giuria, le immagini
migliori e più rispondenti alle finalità del concorso verranno premiate come segue:
1° classificato - DISTO Leica
2° classificato - Software professionale
3° classificato - Hard Disk esterno
La segreteria del Collegio comunicherà ai partecipanti tramite e-mail certificata l'esito dei lavori della giuria
entro il giorno 10 maggio 2012.
Entro tale data saranno fornite indicazioni ai partecipanti circa la premiazione e l'esposizione del materiale
pervenuto.
Articolo 9 - Composizione della Giuria
Le fotografie saranno giudicate da una giuria appositamente nominata dagli organizzatori del concorso, le
cui valutazioni saranno insindacabili ed inappellabili.
La giuria, nominata dal Collegio Geometri e G.L. di
Padova è composta da numero 4 membri effettivi:
- Il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Padova geom. Pierluigi Capuzzo
- Un membro del Consiglio direttivo del Collegio
- Un fotografo
- Un giornalista o critico di arti visive.
I nomi dei membri della giuria verranno resi noti a breve nel sito del Collegio www. geometri.pd.it
Articolo 10 - Pubblicazione del Bando
Il presente bando è scaricabile dal seguente sito:
www.geometri.pd.it. e pubblicato nel numero 1 - 2012
della rivista Pitagora.
L’adesione al concorso fotografico implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente bando.
Notizie dal Consiglio Nazionale
COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE - TUTELA LEGALE
Pubblichiamo la circolare del Consiglio Nazionale, del 26
gennaio 2012.
In attesa che l’obbligo per ogni professionista di stipulare, per la propria attività, una polizza assicurativa per
Responsabilità civile a tutela del committente venga recepita nel nostro regolamento professionale, il Consiglio
Nazionale ha stipulato un accordo con Marsh
(www.marsh.it) che consente agli iscritti di dotarsi di
detta copertura assicurativa (oltre a quella della tutela
legale) a condizioni, oggi, assai vantaggiose.
Per poter avere tutte le informazioni, visionare le condizioni ed acquistare polizze, è possibile:
- sul web, all’indirizzo http://professionisti.marsh.it/geometri,
previa registrazione - Codice Adesione: GGL0711. Il link si
trova anche sul sito del CNGeGL;
- scrivendo a: [email protected];
- al telefono, contattando il numero 02/48538880.
Le polizze proposte presentano una vasta gamma di
Pitagora 1/2012
garanzie tra le quali va posta particolare attenzione alle
seguenti coperture:
- per tutte le attività proprie della professione di geometra;
- per le attività svolte anche in caso di pronuncia di incompetenza;
- per attività di mediatore/conciliatore ex DM 180/2010;
- per tutela legale anche in caso di patteggiamento.
Anche i premi richiesti risultano, al momento, concorrenziali senza previsione di regolazione del premio stesso.
L’accordo stipulato, riservato agli iscritti all’Albo professionale, prevede che:
- un team di professionisti, esperti nella materia assicurativa, sia al servizio dei geometri assicurati per garantire una maggior tutela in caso di sinistro e valocità di
rimborso;
- una commissione paritetica, tra CNGeGL e Marsh, per
valutare e definire con la compagnia assicuratrice i casi
di sinistro più complessi.
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Sicurezza
Linee Vita: la questione
della marcatura CE
di Vittorio Picello, geometra
L’Associazione
Linee Vita ha promosso
un seminario a Trento
nel quale è stata
affermata la necessità
della marcatura CE
nei dispositivi
di sicurezza.
28
Pubblichiamo il parere del geometra Vittorio Picello, quale esperto in
materia, anche se il dibattito è aperto.
I
n un seminario svoltosi il 27 ottobre 2011 a Trento, promosso dall’Associazione Linee Vita (Alv), di
cui fanno parte progettisti, produttori, installatori di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, con la
partecipazione di eminenti avvocati
del foro di Trento e di responsabili
Uopsal di Trento e Spisal del Veneto,
e con invitati gli Spisal del Veneto,
della Lombardia, del Trentino, finalmente ho sentito asserire con determinazione e in modo inequivocabile
che le linee vita e dispositivi affini
di ancoraggio sulle coperture devono essere marcati CE. Fondamentale
è stato il riferimento alla legislazione vigente della quale purtroppo
non abbiamo spesso conoscenza e
informazione adeguata.
La normativa italiana, in particolare il D.M. 14 gennaio 2008 Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni,
al cap.11.1 punto C., per ciò che riguarda i prodotti da costruzione, richiede la marcatura CE o il Benestare Tecnico Europeo (ben più difficile da ottenere).
Nonché nel DPR 246/1993
Regolamento di attuazione direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, all’art. 11 par. 3 si legge:
“I prodotti che non risultino muniti
della
marcatura
CE,
o
dell’Attestato di conformità (CE),
o del Benestare Tecnico Europeo, o
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
ne siano comunque privi devono,
essere ritirati immediatamente dal
commercio e non possono essere
incorporati o installati negli edifici.” Ulteriormente a conferma, la
sentenza della corte di Giustizia
Europea del 21.10.2010 che, in
estrema sintesi, dice che Dispositivo di ancoraggio è da considerare Prodotto da costruzione.
Se non bastasse, e se qualcuno
obbietta che i dispositivi contro le
cadute dalle coperture sono DPI, effettivamente essi sono assimilabili a
DPI di terza categoria in base al
D.Lgs N° 81/2008 art. 74 co.1
(Definizione di DPI). Anche in questo caso il D.Lgs n° 475/1992Attuazione direttiva CEE 89686/1989, dopo aver definito la
“terza categoria” all’art. 4 - punto 6
f, all’art. 5 richiede la marcatura
CE.
Fino ad ora ho incontrato molta
confusione tra le imprese e purtroppo anche tra i tecnici di ogni ordine
e grado. Le norme, come spesso accade, ci sono, ma non sono sempre
chiare ed intellegibili. A ciò si aggiunga che pure le norme attuative
(i regolamenti) che all’opposto dovrebbero essere inequivocabili ed
esaustivi, senza spazi di interpretazione, non lo sono e della obbligatorietà della marcatura CE non riportano cenno!
Pitagora 1/2012
Con sorpresa ho trovato informati
sulle normative esistenti in materia,
molto più dei tecnici, gli assicuratori che, guarda caso, asseriscono che
in caso di richiesta risarcimento
danni per eventuali incidenti, sarà
senza ombra di dubbio effettuata la
verifica della rispondenza dei dispositivi alle normative vigenti e certamente non solo a quelle regionali.
Eppure noi professionisti progettisti e direttori lavori abbiamo oltre
al dovere deontologico, obblighi e
responsabilità ben precisi riportati
nel D.Lgs. 81/2008 art. 22 e art. 57
per quanto riguarda la scelta dei dispositivi e la verifica della rispondenza alle norme vigenti; ma questo
viene quasi puntualmente delegato
all’impresa costruttrice che sceglie a
volte il prodotto meno costoso.
CE significa garanzia di costruzione e di collaudo secondo normativa europea, quindi tranquillità nell’uso e nell’installazione e non da
ultimo, e molto importante per noi
professionisti, tranquillità e sicurezza di aver fatto installare ai nostri
clienti degli strumenti garantiti che
ci fanno sentire a posto con la nostra
coscienza e con la nostra responsabilità professionale. La situazione
legislativa esistente ha permesso il
sorgere di produttori di linee vita e
annessi che, annusando il business,
hanno immesso nel mercato dispositivi di sicurezza non certificati o forse dotati di certificazione o autocertificazione di conformità alla norma
UNI EN 795, ma più che raramente
marcati CE.
Marcare infatti CE un prodotto
non è cosa semplice. Bisogna anzitutto che i materiali e i manufatti superino tutti i test e le prove eseguite
da laboratorio ufficialmente riconosciuto quale Organismo di Certificazione Europea, quindi devono ottemperare tutto l’iter documentale e
burocratico previsto, e questo nel
tempo dai 6-8 mesi ai 2 anni e con
costi non sempre quantificabili preventivamente.
In contrapposizione a quelli che ci
hanno detto e ancora ci dicono che i
dispositivi di sicurezza delle coperture non richiedono la marcatura
CE, dovremmo contrapporre questo
semplice ragionamento: non è assurdo che un operatore vada sul tetto tutto bardato da DPI assolutamente marcati CE e si agganci a dispositivi salvavita che potrebbe aver
prodotto il fabbro sotto casa autodichiarando che sono conformi alla
UNI EN 795?
Eppure, da quanto leggiamo, anche la legislazione veneta non si è
spinta più in là. Forse non si è ritenuto di “copiare” dalle legislazioni
in essere di altre regioni che non
hanno dimenticato che CE non è
una scelta discrezionale ma un preciso obbligo legislativo e una sostanziale attenzione alla prevenzione della salute pubblica delle persone che mandiamo sulle nostre coperture.
Pitagora 1/2012
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
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La bacheca di gennaio
CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO
Valerio Biolo
via Bonazza, 7 - Piove di Sacco
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Dilpoma 2003. Geometra libero professionista iscritto all’Albo, offresi per collaborazioni interne ed esterne con studi tecnici e
imprese edili, su progettazioni, direzione
lavori, sicurezza cantiere, certificatore
energetico, tabelle millesimali, consulenze
su isolamenti termici ed acustici.
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Diploma 2000. Geometra libero professionista 30 anni, 11 anni di esperienza nel settore dell’edilizia civile, industriale, privata,
pubblica, e in urbanistica, si propone per
collaborazioni esterne.
Luca Spessato
via Luxardo 21, Padova
tel. 3475396052 (dopo le 19)
[email protected]
Diploma 2011. Attualmente sto svolgendo il praticantato. Disponibile sia al praticantato sia a un contratto da apprendista.
Marco Paparella
Tribano, tel.347/9221449
[email protected]
Diploma 2006. Geometra libero professionista iscritto all’Albo, offresi per collaborazioni interne ed esterne con studi
tecnici e imprese edili.
Salvatore Casà
via Fornasari, 9 Padova
tel. 3386987267
[email protected]
Diploma 2009. Geometra libero professionista ricerca studio/ditta con cui collaborare anche a tempo pieno con disponibilità
all’apertura di partita iva. Si offre massima
serietà.
Stefano Berto
via Rossini n. 16 - Tribano
tel. 049 5342159; 3487266577
[email protected]
Diploma 1992. Geometra con 18 anni di
esperienza in progettazione civile residenziale ed artigianale, contabilità lavori (libretti misure, registri di contabilità, Sal), computi metrici estimativi di opere edili residenziali, artigianali, opere infrastrutturali, strade /
autostrade, impianti di depurazione civili ed
industriali. Abilitato all’esercizio della libera
professione di Geometra. Conoscenze informatiche. Cerco lavoro presso studi di ingegneria e/o imprese edili, anche collaborazioni occasionali.
Mattia Caiazzo
via Puccini 30, Montegrotto Terme
tel. 3405845395; [email protected]
Sto cercando uno studio tecnico per poter
continuare il praticantato già avviato da 6
mesi presso uno studio tecnico specializzato
in topografia.
Mattia Benetton
via papa Paolo VI 8, Campodoro
tel. 3464154323
[email protected]
Diploma 2011. Stage scolastico e brevi
esperienze come aiuto muratore e aiuto pittore. Cerco un lavoro come progettista o altra mansione presso studio tecnico o ditta,
anche praticantato. Sono automunito e mi
impegno seriamente su ogni tipo di lavoro.
Elena Boaretto
piazza S. Maria Assunta, Galzignano T.
[email protected]
Diploma 2001. Tre anni responsabile ufficio
tecnico e cantieri in tutta Italia presso una società di progettazione e realizzazione im-
pianti termali e piscine, 4 anni responsabile
ufficio tecnico-acquisti presso una ditta termoidraulica - buon uso pc e autocad 2d.
Cerco lavoro in studi tecnici, imprese o ditte
idrauliche/elettriche.
Davide Bordin
via Pitagora 2, Padova
tel. 3291352518
[email protected]
Diploma 2009. Sono un geometra già in
possesso dell’abilitazione alla libera professione. Cerco collaborazione con studi tecnici, come progettista in campo energetico
dell’involucro edilizio e architettonico.
Andrea Francescato
via Pescatori 21, Morgano (TV)
tel. 3398844379
[email protected]
Diploma 2009. Abilitato, cerco lavoro zona
Loreggia, Piombino Dese
Ettore Minelle
Tribano, tel. 349 8375379
[email protected]
Diploma 2000. Dal 2002 impiegato tecnico
presso impresa di costruzioni stradali e edili
con compiti di direzione amministrativa e
tecnica dei cantieri, con competenze riguardanti la contabilità e direzione dei lavori,
analisi costi-profitti, gare di appalto, computi metrici e offerte, amministrazione generale, ordini e acquisti, coordinazione Sistema
Qualità, budget aziendali.
Paolo Berton
via Pelosa n. 5, Selvazzano D.
tel. 349/6484133
[email protected]
Diploma 1999. Ricerco collaborazioni con
imprese edili e con studi professionali per
assistenze di cantiere, contabilità, preventivazioni, gare d’appalto. Esperienza, disponibilità immediata.
OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO
Marco Bizzotto architetto
via Germania 16/7, Vigonza
tel 348 2877478
[email protected]
Cercasi praticante per lavoro in studio rivolto alla progettazione e realizzazione
della sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili. Si chiede di avere frequentato il
corso di abilitazione di 120 ore.
30
Geom. Federico Morato
via C.Battisti, 4, Galzignano Terme
049.9130093; [email protected]
Cercasi geometra neo-diplomato possibilmente residente in zone limitrofe per tirocinio presso il proprio studio tecnico.
Studio tecnico Magagnato Donatello
via A. Moro 128, Brugine
tel 049/9735676 - 346/9745774
[email protected]
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Cercasi geometra neodiplomato per praticantato.
Obm Progetto e Sviluppo S.r.l.
via P. Bembo 63/8 Padova
[email protected]
Società di consulenze per l’edilizia cerca
geometra con mansioni di disegnatore.
Requisiti: utilizzo di Autocad 2D e Allplan
Rif. Ing. Simone Martin.
Pitagora 1/2012
Informazioni
Novità nel decreto “Salva Italia”
Le legge n. 214 del 22 dicembre
2011, che ha convertito il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito alcune novità di interesse.
La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventa permanente. Il tetto massimo rimane a
48.000 euro per unità immobiliare e la
ripartizione della detrazione in 10 rate
annuali. Il bonus è applicabile a tutti
gli interventi sulle parti comuni degli
edifici, indicate all’articolo 1117 del
Codice civile, e non solo quelle indicate all’art. 1117 n. 1, quali alloggio
del portiere, locali comuni, ascensori,
acquedotti, fognature.
La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36%, e sarà assimilata
alla detrazione per le ristrutturazioni.
Sono agevolabili gli scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Riforma delle professioni. Entro il
13 agosto 2012 gli ordinamenti professionali dovranno adeguarsi ai
princìpi di libera concorrenza, trasparenza e pubblicità.
Imu, imposta municipale unica, sostituisce l’Ici dal 1° gennaio 2012, e si
applica anche sull’abitazione principale e relative pertinenze, con un’aliquota dello 0,4%, con detrazione fino
a 400 euro in base al numero di figli a
carico. Per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,
C/7. Sulle seconde case e sugli edifici
a destinazione diversa da quella residenziale, l’aliquota è 0,76%. Sulla prima casa i Comuni possono modificare l’aliquota in aumento o diminuzione fino allo 0,2%, negli altri casi dello
0,3%. Per i fabbricati rurali ad uso
strumentale l’aliquota è 0,2 (riducibile a 0,1%).
La rivalutazione dei valori catasta-
li accompagna l’introduzione
dell’Imu. Il decreto ritocca al rialzo
il coefficiente che, moltiplicato per la
rendita catastale, determina il valore
catastale. I moltiplicatori salgono a:
- 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutato del 25 per
cento, un moltiplicatore pari a 130.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
I fabbricati rurali iscritti al catasto
terreni devono essere dichiarati al
catasto edilizio urbano entro il 30
novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, cioè
con la procedura Docfa. In tal modo
sono assoggettati all’Imu anche gli
edifici che finora ne erano esclusi.
Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale, l’imposta municipale propria è
corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in
catasto. Il conguaglio dell’imposta è
determinato dai comuni a seguito
dell’attribuzione della rendita catastale. Per evitare l’Ici riguardante gli
anni precedenti, il riconoscimento
del carattere di ruralità è stato prorogato al 31 marzo 2012.
Pitagora 1/2012
Durc immutato
Una nota congiunta Inps-Inail comunica che “la richiesta di DURC per
le seguenti tipologie: appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in
economia con affidamento diretto,
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni, dal 13 febbraio potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti
pubbliche o dalle Amministrazioni
procedenti. Le imprese interessate, attraverso l’apposita funzione di consultazione disponibile sull’applicativo
www.sportellounicoprevidenziale.it,
potranno verificare la richiesta di
DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell’Amministrazione procedente ed il suo iter.”
La nota congiunta recepisce e conferma la circolare del Ministero del
Lavoro sul divieto di autocertificazione del documento unico di regolarità contributiva. Gli istituti previdenziali hanno ribadito che le valutazioni effettuate da un organismo tecnico non possono essere sostituite
da una autodichiarazione. “Pertanto,
l’attuale disciplina speciale in tema
di DURC deve ritenersi immutata”.
Ricomposizione fondiaria
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 1/E del 4 gennaio 2012, ha
affermato che gli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti, posti
in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra
i lottizzanti e il Comune, beneficiano
del regime di favore di cui all’articolo 32 del DPR 601/1973 (applicazione dell’imposta di registro in misura
fissa ed esenzione dal pagamento
delle imposte ipotecarie e catastali),
anche se i lottizzanti non sono riuniti
in consorzio. L’agevolazione si applica senza distinzione tra lottizzazioni ad iniziativa privata e ad iniziativa pubblica.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
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Informazioni
Indice di prestazione energetica negli annunci
È entrato in vigore il primo gennaio
l’obbligo di riportare sugli annunci
commerciali di vendita di edifici o
singole unità immobiliari, l’indice di
prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. L’art. 13 del D.Lgs. n. 28/2011
(Decreto rinnovabili) ha, infatti, apportato alcune modifiche al D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 192, inserendo in particolare all’articolo 6, dopo il comma
2-bis, i commi 2-ter e 2-quater.
Comma 2-ter: “Nei contratti di
compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è
inserita apposita clausola con la
quale l’acquirente o il conduttore
danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la
disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1ter e 1-quater”.
Comma 2-quater: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall’1 gennaio
2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione
energetica contenuto nell’attestato di
certificazione energetica”.
Società tra professionisti: regolamento entro il 14 maggio
La Legge di Stabilità per il 2012
(legge 12 novembre 2011, n. 183), all’art. 10, oltre alla riforma degli ordinamenti professionali, ha previsto la
possibilità di costituire società tra
professionisti (STP). Entro 6 mesi
dall’entrata in vigore della legge n.
183/2011, e quindi entro il 14 maggio
2012, il Ministero di Giustizia, di
concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, dovranno adottare
un Regolamento che disciplini la
nuova modalità per l’esercizio della
professione.
Ha suscitato malumore tra gli
Ordini il fatto che i soci non profes-
sionisti possono avere una partecipazione anche maggioritaria nella società e partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione. Il Cup (Comitato unitario delle
professioni) ha sottolineato “la necessità di precisare che l’attività professionale è l’esclusiva attività che la
Società può svolgere e che ciò deve
avvenire a cura dei soci professionisti, con le modalità di incarico che il
regolamento dovrà specificare” e ha
aggiunto che fin quando non sarà
emanato il Regolamento “nessuna
società potrà essere iscritta in alcun
albo professionale”.
Distanze tra i confini
In tema di rispetto delle distanze
legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente,
determinando un incremento della
volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione.
Deriva, perciò, l'applicazione della
normativa urbanistica vigente al
momento della modifica.
Lo stabilisce la sentenza del TAR
Veneto Sez. II n.1683 dell'11 novembre 2011, rigettando il ricorso
di una cittadina che si opponeva al
provvedimento comunale che inibiva la sopraelevazione per violazione della distanza di 5 mt. dal confine, in assenza di un vincolo di asservimento urbanistico trascritto e
registrato tra i proprietari degli immobili finitimi. In tal caso infatti
non si può applicare il criterio della prevenzione.
Guida 55% aggiornata
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, reperibile sul suo sito, comprendendo le
modifiche apportate dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Aggiornata a novembre 2011 anche la Guida sulle ristrutturazioni,
dopo le modifiche introdotte dalla
legge 106 del 12 luglio 2011, che ha
eliminato alcuni adempimenti.
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova
Tel. 049 8757788 - Fax 049 661124
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dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30
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Lunedì ore 9-12.30
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Pitagora 1/2012
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