ISSN 2239-0383 1/2012 febbraio Numero 1 - Anno 10 -febbraio 2012 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - con I.P. Bimestrale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova L’ELABORATO PLANIMETRICO: PROBLEMATICHE 2 Tanto tuonò... Pierluigi Capuzzo 3 È operativo l’Organismo di Mediazione del Collegio di Padova 4 Compenso professionale a libera contrattazione 6 Offerta formativa del Collegio Oddone Zecchin 8 Comitato Delegati Cassa Chiara Cattani 10 Invio telematico dei documenti catastali Moreno Benetazzo 11 L’elaborato planimetrico Carlo Pettenazzo 26 Il concorso fotografico del Collegio Bimestrale ufficiale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova via Fornace Morandi, 24 35133 Padova tel. 049 8757788 - fax 049 661124 e-mail: [email protected] www.geometri.pd.it Pitagora n. 1/2012 SOMMARIO Presidente Geom. Pierluigi Capuzzo Segretario Geom. Oddone Zecchin Tesoriere Geom. Paolo Pol Consiglieri Geom. Giovanna Baldin Geom. Moreno Benetazzo Geom. Luca Biadolla Geom. Samuela Boggian Geom. Giovanni Dal Zotto Geom. Maurizio Falasco Geom. Giuseppe Gazzin Geom. Michele Levorato Geom. Marco Mason Geom. Sandro Merlo Geom. Michele Rizzo Geom. Elena Tresoldi Direttore Pierluigi Capuzzo Referente per il Collegio Chiara Cattani Direttore responsabile Barbara Ammanati Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1852, 11 luglio 2003 Editore Lettera srl, Galleria Scrovegni 7 tel. 0498805776; fax 8302577 35121 Padova [email protected] - www.lettera.org Pubblicità Lettera srl, Galleria Scrovegni 7 tel. 0498805776; fax 8302577 35121 Padova [email protected] Stampa Nuova Grafotecnica snc via Leonardo da Vinci 8, 35020 Casalserugo (PD) Privacy Lettera srl è responsabile dell’indirizzario dei geometri della provincia di Padova, e si impegna a utilizzarlo ai soli fini della spedizione della rivista. Copyright Gli articoli pubblicati sono protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale e del diritto d’autore. Chiuso in redazione il 6 febbraio 2012 In copertina: Pianta di Padova del cartografo Giovanni Valle (1784). Tanto tuonò... La delusione del decreto “liberalizzazioni” di Pierluigi Capuzzo È operativo l’Organismo di Mediazione del Collegio Dal 16 gennaio 2012 in via Fornace Morandi Compenso professionale a libera contrattazione Sarà conservata la norma nella conversione del decreto? 2 3 4 Offerta formativa del Collegio Corsi e seminari nel periodo febbraio-aprile 2012 di Oddone Zecchin Gli abilitati 2011 Novità dal Comitato dei Delegati della Cipag Riunione a Roma il 23-25 novembre 2011 di Chiara Cattani 6 7 8 Invio telematico di documenti tecnici al catasto Forte sollecitazione dell’Agenzia del Territorio di Moreno Benetazzo 10 L’elaborato planimetrico, questo sconosciuto! Le problematiche dell’applicazione della circolare n. 4/2009 di Carlo Pettenazzo La copertina Fabbricati rurali: esenzione Ici e accatastamento Una circolare del Consiglio Nazionale Cantieri: spazi di lavoro e di creatività Regolamento del Concorso fotografico 11 23 24 26 Linee Vita: la questione della marcatura CE Se ne è parlato in un seminario a Trento di Vittorio Picello La bacheca di gennaio Informazioni Novità nel decreto “Salva Italia” Durc immutato Ricomposizione fondiaria Indice di prestazione energetica negli annunci Società tra professionisti: regolamento entro il 14 maggio Distanze tra i confini Guida 55% aggiornata Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 28 30 31 32 1 EDITORIALE di Pierluigi Capuzzo presidente Tanto tuonò… ma piovve poch S In tema di liberalizzazioni la vera rivoluzione sarebbe mettere un unico accesso alle professioni: il superamento dell’esame di stato. Il corso di studi servirebbe solo a preparare a questo determinante passaggio ma verrebbe superata di colpo ogni questione riguardante il titolo. 2 i è fatto un gran parlare, in questi tempi, di liberalizzazioni, e tutti i professionisti, geometri compresi, si stava lì, con la bocca semiaperta e lo sguardo verso l’alto, in attesa di sapere cosa riservava il futuro: uno stravolgimento delle proprie abitudini lavorative, le attività “protette” non più protette, una concorrenza spietata da parte di gente che non conosce il lavoro… Alla fine, per continuare con le metafore, la montagna partorì il topolino. L’unico, e bisogna sottolinearlo, unico provvedimento che ha effettivamente coinvolto i professionisti diversi dai notai e dai farmacisti (cioè quasi tutti) ha riguardato la tariffa, come se di fatto non fosse stata già applicata a discrezione e comunque esclusivamente a livello di riferimento, senza un vero obbligo, che era già stato abolito con la famosa lenzuolata di Bersani. Se poi vogliamo parlare anche dei notai, la creazione di altre cinquecento sedi significa mediamente quattrocinque posti per provincia: onestamente una cosa risibile. Tutto sommato ci si aspettava qualcosa, anzi molto di più, ma anche ora ci accorgiamo che le vere decisioni, quelle che veramente cambierebbero le nostre abitudini, non sono state prese, né lo saranno mai. Per uno che, come il sottoscritto, non teme le novità, ce n’è di che sorridere, ma amaramente. Facciamo un esempio? È doverosa una premessa. I geometri, come tutti COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA i liberi professionisti diplomati in generale, stanno soffrendo ormai da anni di una crisi di identità: il diploma è ormai insufficiente, ma la laurea triennale non è mai decollata. In primis perché non identifica con chiarezza ciò che il laureato andrà a fare: se può iscriversi all’albo “B” di ingegneri o architetti difficilmente verrebbe da noi. Poi perché, se s’è fatto tre anni di università, tutto sommato può farsene un altro paio, così ritarda ulteriormente l’ingresso nel mercato del lavoro e posticipa il problema. E i nostri albi si assottigliano, con tutte le conseguenze che questo comporta. Senza entrare in altre considerazioni, chè la discussione sul tema anche a livello centrale è apertissima, eccola la provocazione, la vera liberalizzazione: l’abolizione del valore legale del titolo di studio. Per la verità l’argomento è inserito nei temi allo studio del governo ma di effetti reali, finora, non se ne vedono. E mi si perdoni il pessimismo, non se ne vedranno. Questa sarebbe una vera rivoluzione. Questa sarebbe vera liberalizzazione. Vediamo perché in due parole. Semplice: vuoi fare quella professione? Devi solo passare l’esame di stato. Per prepararti a superarlo scegli tu quale sia il percorso di studi più adatto. Punto. Ovvio che l’esame deve essere un esame serio, e che la selezione deve essere reale e decisa. Per noi geometri, e per tutti i professionisti Pitagora 1/2012 Nelle tre immagini, che simboleggiano il passaggio dai tuoni alla siccità, particolari di: Giorgione, La tempesta Claude Monet, Etretat nella pioggia Giovanni Bellini, San Francesco nel deserto. issimo, e si rimase nella siccità attualmente diplomati, si supererebbe l’impasse del quale le categorie stanno ora soffrendo, perché chi vuole esercitare una professione, quale che essa sia, avrebbe solo l’onere dell’esame. Naturalmente dovrebbero comunque esistere dei corsi di studio omologhi a ciò che ci si prefigge di fare, ma senza valore giuridico. Le ragioni di spazio costringono questo testo, perché questa è solo un’idea di ciò che una vera politica di liberalizzazioni potrebbe significare. Altro che tassisti. È OPERATIVO L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO Dal 16 gennaio 2012 in via Fornace Morandi Dal 16 gennaio 2012 è operativo l'Organismo di Mediazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, nella stessa sede del Collegio in via Fornace Morandi, 24 a Padova. La segreteria è aperta al lunedì e mercoledì dalle 11 alle 13, al martedì dalle 15 alle 17. Telefono 049 8782884 - Fax 049 661124. L’indirizzo mail è: [email protected]. Il sito internet: www.geometri.pd.it. Responsabile dell'Organismo è l'avvocato Giovanni Maffei; legale rappresentante il geom. Pierluigi Capuzzo. Responsabile di segreteria Matteo Spina. I geometri mediatori iscritti al Registro sono tutti del Collegio di Padova. Sul sito del Collegio (www.geometri.pd.it) c'è una sezione dedicata all'Organismo di Mediazione, nella quale sono presenti quattro sezioni: Normativa, Modulistica, Registro Mediatori, Tabella indennità. Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che ha introdotto l’istituto della Mediazione, ne ha previsto il ricorso obbligatorio per le domande giudiziali nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, Pitagora 1/2012 contratti assicurativi, bancari e finanziari. A queste si aggiungono le materie del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti per le quali la mediazione diverrà obbligatoria dal marzo 2012. L’Organismo di mediazione del Collegio è competente esclusivamente nelle materie individuate dalla legge professionale dei geometri: diritti reali, successioni ereditarie, questioni tecniche in genere, condominio. L’Organismo di mediazione dei geometri ha una peculiarità: è composto da mediatori che, essendo geometri, possono svolgere le funzioni di perito se nel corso del procedimento di mediazione sorge la necessità di valutare aspetti tecnici inerenti la professione del geometra. Ad esempio, in materia obbligatoria quale quella di divisione di beni immobili, il mediatore geometra è competente a formulare una proposta di conciliazione che, grazie alle proprie conoscenze tecniche, avrà come presupposto una corretta valutazione del valore dei beni. Il ricorso alla mediazione può essere fatto anche per vertenze in corso di causa, abbreviandone i tempi. Infatti per legge il procedimento ha una durata non superiore a quattro mesi dalla data di deposito della domanda, e non è in alcun modo soggetto a sospensione feriale. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 3 Liberalizzazioni Affidato alla libera contrattazione il compenso professionale Il decreto legge sulle liberalizzazioni, in vigore dal 24 gennaio, ha abolito le tariffe professionali per qualunque uso. Ma prima della conversione in legge potrebbero esserci dei cambiamenti. 4 Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 sulle liberalizzazioni, in vigore dal 24 gennaio 2012, all’articolo 9, abroga le tariffe di tutte le professioni regolamentate in ordini e collegi, dunque anche quelle dei geometri, anche come punti di riferimento. Infatti, nel caso di liquidazione giudiziale, è previsto che il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Altri parametri stabiliti dai ministri della Giustizia e dell’Economia serviranno per la contribuzione alla Cassa. Questi parametri però non possono in alcun modo servire da riferimento per le parcelle. Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico, per iscritto, e deve contenere tutte le voci in cui si articola il lavoro, per lo meno quelle ipotizzabili all’inizio, come è specificato al comma 3 “In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. Il professionista deve fornire anche gli estremi della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nello svolgimento dell’attività professionale. L’inadempienza costituisce illecito disciplinare. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Poiché tali norme sono già in vigore, una nota pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale, consiglia ai geometri, di indicare, nel contratti scritti di conferimento dell’incarico, i seguenti dati: estremi del professionista (nome e cognome, numero di iscrizione al Collegio, Collegio di riferimento, sede, polizza assicurativa), estremi del cliente, tipologia di incarico, grado di complessità del lavoro, oneri ipotizzabili, compenso professionale. L’articolo 9, al comma 5, stabilisce che il tirocinio non potrà essere superiore a 18 mesi, e per i primi 6 mesi potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. A questa possibilità, il DL 1/2012 ne ha aggiunta un’altra: analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, dopo la laurea. Questa possibilità sarà però messa in pratica quando saranno stipulate le convenzioni citate. È confermata la cancellazione della norma, introdotta con la Legge 148/2011, che prevedeva un equo compenso per i tirocinanti. Pitagora 1/2012 Le norme abrogate SOPPRESSIONE DELLE TARIFFE - TIROCINIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18) Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012 Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’im- portanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) è soppressa. Pitagora 1/2012 Riportiamo le norme del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (G. U. del 16.09.2011), abrogate dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1. Art. 3 , comma 5, lettera c - Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. - Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. - Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. Art. 3 , comma 5, lettera d - d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 5 OFFERTA FORMATIVA DEL COLLEGIO NEL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2012 a cura di Oddone Zecchin, segretario Riportiamo i corsi e i seminari che il Collegio ha organizzato per il periodo febbraio-aprile 2012. In gennaio si sono svolte le prime due edizioni del corso “Gestire la comunicazione nel rapporto con il cliente”. I corsi si svolgono nell’auditorium del Collegio, in via Fornace Morandi 24, a Padova. In prossimità dell’inizio dei corsi, sarà cura del Collegio pubblicare sul sito (www.geometri.pd.it) documentazione e modalità di iscrizione, unitamente all’invio della circolare informatica. Ricordiamo che chiunque sia iscritto all’albo professionale ha l’obbligo (pena provvedimento disciplinare) della formazione continua professionale, a partire dal 1° gennaio successivo all’anno di iscrizione all’albo. Nella pagina accanto pubblichiamo la tabella del numero minimo dei crediti obbligatori. Data 15-29 febbraio Evento Corso di formazione ore 10 Si richiama la necessità di presentarsi ai corsi con la tessera magnetica che il Collegio ha attribuito ad ogni iscritto, ma che deve essere ritirata dall’iscritto stesso, in collegio, negli orari di segreteria, al costo di 20 euro più Iva. Tale tessera serve per la registrazione veloce della partecipazione all’evento formativo, e garantisce che la presenza è stata registrata. A questo proposito segnaliamo che in modo "deontologicamente scorretto" alcuni colleghi (pochi per la verità) hanno abusato della disponibilità degli addetti alla registrazione, al fine del riconoscimento di crediti a colleghi non presenti o presenti solo nei primi minuti dell'evento. Al fine di garantire una corretta registrazione dei crediti e per il rispetto ai colleghi che seriamente assolvono all'obbligo formativo, tali comportamenti non saranno più tollerati. Titolo GESTIRE LA COMUNICAZIONE NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE n. 3 tutti i giovedì dal Corso di formazione ore 70 16 febbraio al 27 aprile 9 marzo Seminario tecnico ore 4 LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA 13 marzo Giornata di studio ore 8 16 marzo Seminario tecnico ore 4 LE BASI SCIENTIFICHE DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE 23 marzo Convegno ore 3 27 marzo Seminario tecnico ore 4 Per quanto riguarda il riconoscimento delle attività formative (convegni, corsi o seminari) organizzate da società o enti diversi dai Collegi Geometri, arrivano lamentele sulle modalità di tale riconoscimento. Ricordiamo nuovamente che per tali circostanze il geometra deve richiedere, per iscritto, al proprio Collegio di appartenenza, il riconoscimento dei crediti formativi del corso al quale ha partecipato. Dove e come visualizzare i propri crediti I crediti formativi di ogni iscritto sono contenuti nel Libretto della Formazione, inserito nella banca dati del Consiglio Nazionale Geometri consultabile on line. Per accedere al proprio libretto della formazione, l’iscritto deve collegarsi al sito del Consiglio nazionale www.cng.it, cliccare sulla voce “formazione”, compilare il form d’accesso ed entrare nella sezione gestione crediti formativi. Per il primo accesso si devono inserire nella voce “nome utente” il proprio codice fiscale con carattere minuscolo e nella voce 6 Crediti 5 35+4 NANOTECNOLOGIE APPLICATE ALL'EDILIZIA 2 4 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE CIVILI ABITAZIONI 4 TUTELE E GARANZIE: COSA SI ASPETTANO I GIOVANI GEOMETRI 4 3 IL RUOLO DELLA FINESTRA NELLA 4 RIQUALIFICAZIONE E NELLA CASA EFFICIENTE (FINSTRAL) Nella domanda egli deve allegare idonea documentazione, quale attestato di frequenza/partecipazione e programma del corso. Successivamente il Collegio provvederà d’ufficio a registrare i crediti attribuiti attraverso il portale del CNG. L’iscritto interessato potrà quindi visualizzare e controllare lo stato della propria formazione. “password” il codice fiscale con carattere maiuscolo. Si dovrà poi seguire la procedura indicata che comprende l’obbligo di inserire la propria password. Per gli accessi successivi nel nome utente si dovrà inserire il proprio codice fiscale in minuscolo e la propria password. Se si è dimentica la password rivolgersi alla segreteria del Collegio dei Geometri che provvederà al reset. Al momento di chiusura di Pitagora in redazione, la consultazione non risulta possibile per aggiornamento del sito. Non è nota la data di ripristino del servizio. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria Articolo 11 - Livello minimo di formazione 1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente: A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 C 160 120 100 A B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 C 50 50 50 80 A. anni di iscrizione all'Albo professionale; B. CFP minimi da conseguire nell'anno; C. CFP da conseguire nel quinquennio. Per raggiungere questo valore, l’iscritto deve integrare, a sua scelta, i crediti minimi previsti per ogni anno. 2. Il professionista, dal 1° gennaio 2010, è tenuto al rispetto: i) dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodo quinquennale in cui è compreso (colonna B); j) dei CFP minimi quinquennali (colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato. 3. L'obbligo formativo è valutato dal Consiglio del Collegio al termine dei periodi quinquennali dì cui al comma i (tabella - colonna C), per l'avvio delle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Regio Decreto Il febbraio 1929 n. 274. Gli abilitati a esercitare la libera professione di geometra - sessione unica 2011 Istituto tecnico Belzoni Commissione n. 39 1. Alverdi Davide 2. Baracco Riccardo 3. Baraldo Nicola 4. Barbin Federico 5. Beleffi Paolo 6. Barnardi Federico 7. Berton Matteo 8. Biasin Marco Commissione n. 40 1. Granzon Riccardo 2. Guerrino Rosanna 3. Lanza Daniele 4. Miari Matteo 5. Bala Migena 6. Ongaro Jacopo 9. Bordin Davide 10. Bosco Davide 11. Bressan Daniele 12. Caccin Valentina 13. Callegaro Alberto 14. Callegaro Giacomo 15. Carpin Francesco Maria 16. Casà Salvatore 17. Cecchin Nicola 18. Ceresoli Luca 19. Chinello Tatiana 20. Ciatto Mosè 21. Cogo Stefano 22. Dalan Filippo 23. Dalla Bona Matteo 24. De Paoli Andrea 25. Favero Devis 26. Franco Michele 27. Gasparato Davide 7. Pasinato Enrico 8. Rambaldo Andrea 9. Rampazzo Stefano 10. Ranzato Elisa 11. Ranzato Marco 12. Rigato Daniele 13. Rizzato Riccardo 14. Santoniccolo Riccardo 15. Serafin Nicola 16. Silvestrin Samuel 17. Stangherlin Nicola 18. Stevanin Carlo 19. Viola Marco 20. Zancan Alessandro 21. Zuanetto Simone Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 7 RIUNIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CIPAG Roma 23-25 novembre 2011 a cura di Chiara Cattani delegata Cassa del collegio di Padova Notizie della riunione del Comitato dei Delegati della Cipag svoltosi a Roma dal 23 al 25 novembre 2011, che ha approvato il bilancio di previsione 2012 con un attivo di 24,3 milioni di euro. Le principali novità che riguardano gli iscritti sono le seguenti, previa approvazione delle delibere da parte dei Ministeri Vigilanti. Modifiche regolamentari 2011 Sulla base di proseguire il cammino delle riforme strutturali per assicurare la sostenibilità a lungo periodo della Cassa, si è deliberato di approvare modifiche ed integrazioni alla disposizioni statutarie di seguito indicate. Recepimento delle direttive di cui al D.L. 98/2011 sulle pensioni di reversibilità ed indirette quando il matrimonio sia stato contratto con un iscritto di età superiore a 70 anni e tra i coniugi esisteva una differenza di età maggiore di 20 anni, con riduzione dell’aliquota percentuale per il calcolo della pensione a favore del superstite del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10, fatti salvi i casi di figli superstiti minorenni o maggiorenni inabili al lavoro. Integrazione della tabella dei coefficienti di trasformazione da 65 a 80 anni per il calcolo con il sistema contributivo. Ne consegue che l’importo annuo della pensione contributiva sarà determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente relativo all’età anagrafica dell’iscritto al momento della domanda di pensione. Recepimento delle direttive di cui al D.L. 98/2011 sull’aliquota minima del contributo soggettivo a carico dei pensionati attivi, che innalzerà il contributo minimo dovuto per tali soggetti, da un terzo alla metà del contributo soggettivo dovuto in via ordinaria da ciascun iscritto alla Cassa. Modifiche al regime sanzionatorio per l’omesso ed il tardivo versamento delle contribuzione, in aggiornamento alle nuove modalità di dichiarazione e di pagamento della contribuzione tramite l’Agenzia delle Entrate, con il modello Unico e il modello F24. Attività assistenziale in favore degli iscritti con la polizza Long Term Care Importante iniziativa di welfare professionale la copertura assicurativa che eroga un importo mensile per tutta la vita nel caso di perdita dell'autosufficienza. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di intensificare l’attività assistenziale a favore dei propri iscritti, stipulando con l’Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (EMAPI), la polizza Long Term Care che consentirà di erogare una rendita vitalizia non solo al geometra in attività iscritto alla Cipag ma anche ai geometri pensionati e ai giovani ancora praticanti. Si tratta di un servizio innovativo di grande valore in termini di solidarietà professionale: prestando attenzione alla situazione finanziaria del Paese, la Cipag si è resa conto del 8 fatto che l’assistenza pubblica non è più in grado di sopportare efficientemente l’onere di provvedere alle esigenze fondamentali delle attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno e spostarsi) di chi viene colpito da gravi malattie invalidanti. È considerato in stato di non autosufficienza il geometra che, a causa di una malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo, non inferiore a 90 giorni lavorativi continuativi, in uno stato di bisogno dell'assistenza di un'altra persona per lo svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana. Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana, il geometra che sia affetto da una patologia nervosa o mentale che determini la perdita delle capacità cognitive (quali, ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer). La Convenzione avrà durata triennale con un’adesione libera ad un certificato di assicurazione che prevede l’erogazione di una rendita di valore corrispondente alla somma garantita su base collettiva. Ogni professionista potrà ampliare tale somma garantita con versamenti aggiuntivi su base individuale. Il limite massimo di età per la prima adesione alla Long Term Care è di 70 anni. Tale età non rappresenta alcun limite, invece, per coloro che la compiono ad assicurazione già in corso. Il beneficio di base è di 903 euro di rendita vitalizia mensile a fronte di un versamento base collettivo di 30 euro pro capite annuo. Si potrà ottenere un’ulteriore copertura su base individuale, per un importo di 300 o di 500 euro, ma i versamenti necessari dovranno essere effettuati sulla base delle tabelle attuariali. Previdenza complementare È stata approvata la costituzione di un Fondo di previdenza complementare di “secondo pilastro” che assicura ai geometri livelli più elevati di copertura, attraverso prestazioni pensionistiche in aggiunta a quelle del sistema obbligatorio. Questa iniziativa avviene dopo l’esito di una indagine, rivolta agli iscritti per valutare il grado di interesse, le aspettative e le esigenze degli stessi. Contribuzione obbligatoria minima e rivalutazione pensioni e limiti reddituali anno 2012 Con delibera n. 181/2011 il Consiglio di Amministrazione ha fissato per il 2012 gli importi della contribuzione minima obbligatoria nel rispetto delle modifiche regolamentari già adottate nel 2006 dal Comitato dei Delegati ed in vigore dal 2007 e ha quantificato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni reddituali per il calcolo pensionistico. Di seguito la tabella. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 CONTRIBUTI MINIMI 2012 Contributo soggettivo minimo iscritti obbligatori: (art. 1, comma 2, Regolamento Contribuzione) € 2.250,00 Contributo soggettivo minimo neodiplomati: (art. 1, comma 5, Regolamento Contribuzione) € 562,50 (riduzione a ¼ del contributo previsto per i primi 2 anni di iscrizione); € 1.125,00 (riduzione a ½ del contributo previsto per i successivi 3 anni di iscrizione); € 562,50 (riduzione a 1/4 del contributo Contributo soggettivo praticanti: (art. 1, comma 5, Regolamento Contribuzione) Contributo soggettivo minimo pensionati: * (art. 1, comma 4, Regolamento Contribuzione) * Con delibera del C.D. del 24/11/2011, in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 comma 11 D.L. 98/2011 convertito nella legge n.111/2011, tale contributo sarà pari ad € 1.125,00 (riduzione a ½ del contributo soggettivo minimo iscritti obbligatori) € 750,00 (riduzione a 1/3 del contributo) € 1.125,00 (riduzione a ½ del contributo Contributo integrativo minimo: (art. 1, comma 4, Regolamento Contribuzione) € 900,00 € 17,00 Contributo capitario di copertura dell'erogazione per l'indennità di maternità: Limite reddito contribuzione soggettiva: (art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione) € 142.450,00 Aliquota percentuale contributo soggettivo: (art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione) 11,5% RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI 2012 Importo pensione minima annua lorda 2012: (art. 2, comma 4, Regolamento Previdenza) € 8.051,97 Coefficiente rivalutazione pensioni anno 2012: (art. 25, Regolamento Previdenza) 1,55% intero 0,47% ridotto Limite volume d'affari IVA per le pensioni d'anzianità 2012: (art. 3, comma 8, Regolamento Previdenza) € 8.350,00 Media reddituale per beneficio pensioni inabilità: (art. 4, comma 4, Regolamento Previdenza) € 27.300,00 UN CONVEGNO SUL WELFARE PER DARE RISPOSTE AI GIOVANI Il 23 marzo 2012 a Padova a cura dell’Osservatorio Geometri Triveneto “Tutele e garanzie: cosa si aspettano i giovani geometri”: questo è il titolo di un convegno con cui l’Osservatorio Geometri Triveneto intende affrontare il tema del welfare di categoria, il giorno 23 marzo 2012, presso il Centro Conferenze alla Stanga a Padova. Il punto di partenza è la presentazione dei risultati dell’indagine promossa nel 2011 sulla condizione degli iscritti fino a 44 anni. Tali risultati offrono uno spunto qualitativo sulle aspettative dei liberi professionisti, ancora più espressivo se inserito in un contesto di crisi economica che attraversa il paese e che pone la nostra professione come simbolo tecnico di una trasformazione già delineata ma dai contorni ancora poco timidi o troppo ampi. Il traguardo poco chiaro del percorso formativo, le preoccupazioni sul rilancio dello sviluppo economico Pitagora 1/2012 nel settore dell’edilizia, i timori di una probabile nuova legge sulle competenze che ci vorrebbe meno competitivi, i continui cambiamenti in tema di regole previdenziali, sono alcuni temi sui quali vogliamo confrontarci con esperti e con testimonianze di operatori professionisti. La presenza dei massimi vertici della categoria, Fausto Savoldi presidente del Consiglio e Fausto Amadasi presidente della Cassa, garantisce che il messaggio arrivi diretto a destinazione. Infatti urge mettere in atto azioni capaci di aiutare i giovani geometri nella fase di avvio della professione, e di sostenerli quando il carico di famiglia riduce, specie per le donne, la capacità di lavoro, e quindi di reddito, fino all’esito, purtroppo non raro, dell’abbandono. c.c. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 9 Nuove tecnologie nella professione I vantaggi dell’invio telematico di documenti tecnici al catasto di Moreno Benetazzo, consigliere, coordinatore della Commissione Catasto L’Agenzia del Territorio di Padova sollecita un più intenso ricorso all’invio telematico dei documenti DOCFA e PREGEO. Condizione preliminare è il possesso della firma digitale, che non tutti i geometri iscritti al Collegio hanno ancora attivato. 10 Si richiama la necessità di incrementare l’uso di invio telematico di documenti tecnici (PREGEO e DOCFA) all’Agenzia del Territorio, tuttora inferiore alle aspettative dell’Ufficio ma soprattutto in funzione di un obbligo, crediamo, ormai prossimo. Per ora infatti sussistono entrambi i mezzi di deposito (telematico e front-office), ma la tendenza è quella di ammettere soltanto l’invio telematico, come è già avvenuto in altre amministrazioni pubbliche. L’invio telematico avviene attraverso il software SISTER disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio, previa costituzione di un castelletto economico, oppure attraverso GEOWEB. In entrambi i casi è necessario disporre della firma digitale, che dal 28 marzo 2011 ha sostituito la firma elettronica precedentemente rilasciata dall’Agenzia del Territorio. Poiché non tutti i geometri iscritti all’Albo hanno richiesto tale firma digitale, si richiama la procedura per ottenerla, ricordando che questo adempimento per il momento è obbligatorio per coloro che trasmettono pratiche al catasto, ma serve anche a firmare le pratiche edilizie, le consulenze tecniche, le stime, le certificazioni e tutte le dichiarazioni tecniche. Per ottenerla occorre innanzitutto collegarsi al sito della Cassa geome- COOLLLLEEGGIIO GGEEOMEETTRRII EE GEEOOM MEETTRRII LAAURREEATTII DDII PPADDOOVVAA tri www.cassageometri.it; - su “Area riservata” inserire codici matricola e password; - cliccare all’interno della finestra con scritto “Cliccare qui per entrare”; - sulla finestra che si apre, cliccare su “Richiedi subito la tua firma digitale” e si entra automaticamente sul sito di Aruba; - da questa finestra scegliere il Collegio di iscrizione e seguire le istruzioni. Se alla conclusione delle operazioni risulta da pagare una somma superiore a 50,20 euro (comprensiva di Iva), la procedura è stata sbagliata. Uscire e riprovare. Infatti questo è il costo fissato grazie a una convenzione tra il Consiglio Nazionale e la società Aruba. La firma digitale erogata contiene anche i dati di iscrizione all’Albo. Sostituisce pertanto il timbro. Dal momento della richiesta la firma sarà disponibile in Collegio dopo circa 20-30 giorni. Il giorno dedicato al ritiro è il martedì dalle 10,30 alle 12,30. Occorre precisare che per questa procedura il Collegio ha solo il compito di provvedere alla consegna all’iscritto, che dovrà recarsi personalmente in Collegio con un documento di identità per sottoscrivere in originale il contratto con Aruba. Pitagora 1/2012 CENTRO STUDI CATASTALI DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA L’elaborato planimetrico, questo sconosciuto! di Carlo Pettenazzo, geometra Circolare n. 4 del 29 ottobre 2009 e successiva circolare di chiarimenti operativi del 31 marzo 2010: disamina delle problematiche a due anni dall’applicazione. Appena uscita, la famigerata circolare n. 4 provocò un certo scompiglio tra gli addetti ai lavori e principalmente a causa di una grossa novità riguardante la redazione dell’elaborato planimetrico, ovvero “la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta…”. Tra lo sbigottimento generale, ci si domandava per quale motivo la Direzione Centrale avesse voluto stravolgere uno degli elementi ritenuto dai più un pilastro sul quale si basava la corretta rappresentazione grafica dell’elaborato planimetrico. Fin prima, avevamo sempre rappresentato nell’elaborato tutte le parti comuni dell’edificio limitandoci ad indicare l’ingresso di ogni unità immobiliare; ora, in base a tale nuova disposizione, dovremmo entrare nel merito delle altre proprietà esclusive riportando dividenti che non riguardano minimamente la de- nuncia che stiamo producendo. Le precedenti disposizioni rispettavano una ratio secondo la quale l’elaborato planimetrico, in quanto documento rilasciabile a chiunque ne faccia richiesta, non doveva assolutamente riportare informazioni riguardanti aspetti intrinseci dell’unità immobiliare per ovvie ragioni di privacy; probabilmente la semplice definizione grafica del contorno dell’unità immobiliare in elaborato non è ritenuta lesiva dei diritti del proprietario, oppure semplicemente la Direzione Centrale ha ritenuto necessario l’apporto di tale modifica al fine di rendere maggiormente comprensibile la lettura di questo importante documento tecnico. Le sostanziali difficoltà di produrre un documento redatto secondo tali disposizioni, sono state comunque prontamente segnalate e riconosciute dalla Direzione, che è corsa ai ripari rettificando il tiro con la circolare del 31 marzo 2010, che al riguardo reci- ta “l’inserimento dei perimetri delle unità immobiliari rappresentate è limitato alle unità oggetto di variazione.” - Non sarà l’unica modifica sostanziale che tale circolare, avente all’oggetto “chiarimenti operativi”, apporterà alle disposizioni impartite dalla precedente circolare. Il Collegio di Padova e l’Agenzia del Territorio si adoperarono prontamente per pubblicizzare la circolare n. 4/2009, dal momento che all’oggetto vi era l’adozione immediata della versione 4.0 della procedura Docfa; fu indetta una conferenza presso la Sala Convegni della Cassa di Risparmio di Sarmeola di Rubano e relatore del convegno fu il geom. Daniele Nardin dell’Agenzia del Territorio di Padova. A distanza di un paio di anni dall’evento, si è in grado di meglio valutare gli effetti che le nuove disposizioni hanno prodotto nel campo delle dichiarazioni catastali. Si commentano di seguito le novità introdotte. Il nuovo formato pdf del documento completo Docfa, oltre ad essere indispensabile per l’invio telematico, ha sicuramente consentito un sicuro e pratico sistema di comunicazione, stampa ed archiviazione del documento finale, evitando il rischio di associare alla denuncia delle schede errate. L’inserimento dei nuovi stradari ci ha liberato dal dramma di dover conoscere il nome di tutti i personaggi famosi della storia poiché, finalmente, la ricerca si effettua tramite il cognome. La proposta di rendita catastale per gli immobili in categoria speciale D, calcolata con procedimento di stima per comparazione, trova applicazione principalmente nei casi di accatastamento di capannoni adiacenti e con medesime caratteristiche. La data di ultimazione dei lavori, da riportare obbligatoriamente nelle denunce delle u.i.u., merita una considerazione particolare in quanto consente la verifica della presentazione della denuncia entro i termini di legge. Se tale informazione non risulta da documenti ufficiali, si consiglia di indicare la data della dichiarazione medesima; si segnala che nel caso di mancata accettazione di una denuncia trasmessa mediante invio telematico, nel momento in cui avviene l’acquisizione in banca dati del documento corretto, il sistema informatico dell’A.d.T. memorizza la data riportata nel primo dei documenti ricevuti. Argomento più interessante è quello relativo alle causali delle denunce di variazione che, giustamente, sono esaminate agli infrarossi dai tecnici del Catasto in quanto si traducono in annotazioni che vanno a stamparsi in modo indelebile nella visura dell’unità immobiliare. Nell’eventualità tutt’altro che remota di LE NOVITÀ NELLE DICHIARAZIONI CATASTALI: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 11 variazione comprendente più causali, si raccomanda di osservare scrupolosamente le diciture, o declaratorie, riportate nella circolare, con l’augurio di non incappare in una variazione che comprenda contemporaneamente quattro causali. Vale la pena di spendere due parole per la causale “frazionamento per trasferimento di diritti”, dal momento che, ora, si può utilizzarla anche senza la presenza di Beni in Corso di Definizione - categoria F/4; lo scopo è quello di attribuire una appropriata rendita catastale alle porzioni di unità derivate dal frazionamento “al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali” (leggi lotta all’elusione fiscale). La successiva circolare esplicativa del 2010 ritorna sull’argomento per chiarire quando “…permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari ...” e lo fa trattando “il tipico caso di stralcio di un vano, o porzione di esso, da un’abitazione”; in pratica, fermo restando che la denuncia di variazione per trasferimento di diritti deve contenere elaborati grafici che corrispondono fedelmente all’effettiva situazione dell’immobile, si distingue il caso “A” - trasferimento a lavori eseguiti nel quale è previsto una frazionamento dell’originaria u.i.u. in due porzioni delle quali la principale è rappresentata in via definitiva mentre il rimanente vano conserva le caratteristiche di unità immobiliare “in via transitoria fino alla fusione con l’unità contigua”, dal caso “B” - trasferimento a lavori da eseguire -, in cui la divisione dell’unità immobiliare prevede la dichiarazione di due distinte unità mediante redazione di planimetrie comprendenti, oltre alla porzione immobiliare dichiarata, anche la parte complementare, ma rappresentata in tratteggio, mentre la dividente virtuale va indicata con linea tratto-punto (è la medesima rappresentazione grafica da adottare nel caso di dichiarazione di unità immobiliare sulla quale gravano diritti reali non omogenei); questa disposizione ha già creato grossi 12 problemi dal momento che, per ovvie ragioni di privacy, il soggetto venditore del mezzo vano non è sempre disposto a consegnare alla controparte un documento che riporta la rappresentazione del proprio alloggio. A questo punto, trattando l’argomento relativo alle aree urbane, si entra nel vivo della questione riguardante l’elaborato planimetrico, che in sette righe è descritto in maniera stringata ma esaustiva “elaborato adottato nell’ottica di consentire una migliore lettura della mappa per le particelle edificate e di fornire uno strumento più efficiente ai fini civilistici per la individuazione di porzioni di beni che, pur non avendo rilevanza di unità immobiliare, possono formare oggetto di trasferimento di diritti - ha sostanzialmente la finalità di individuare, nell’ambito del lotto edificato e per ogni piano dell’edificio, oltre alle unità immobiliari, anche le porzioni comuni e le aree scoperte o altre pertinenze comuni od esclusive presenti nell’edificio medesimo”. La problematica sulle unità dichiarate in categoria F/1 (area urbana) è affrontata in maniera definitiva sgomberando il campo, così sembra, dai dubbi che fin prima avevano attanagliato i tecnici professionisti ed anche gli Uffici del Catasto (Agenzia che vai, usanza che trovi). L’area urbana viene sostanzialmente considerata quale entità autonoma, pertanto non può trovare collocazione all’interno di un elaborato planimetrico riguardante un lotto edificato (poi invece vedremo che la circolare del 2010 ribalterà completamente tale disposizione). L’area urbana sembrerebbe (a questo punto è d’obbligo il condizionale) potersi definire come una particella del Catasto Terreni, priva di costruzioni, avente intestazione e rappresentazione grafica al Catasto Fabbricati; e ancora, trattasi di area derivante da un frazionamento redatto presso il Catasto Terreni di una particella -Ente Urbano -, oppure di area derivante da demolizione totale di un fabbricato censito all’Urbano. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Non risulta sufficientemente chiaro quanto riportato circa l’adozione del Tipo Mappale per la costituzione di aree urbane; la frase “nella predisposizione del Tipo Mappale, per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane (F/1), occorre procedere alla costituzione di specifici lotti autonomi”, andrebbe completata con: “tramite frazionamento al Catasto Terreni”, altrimenti sembrerebbe lecito creare nuovi lotti urbani con la redazione del solo Tipo Mappale; si ricorda che la procedura corretta ai fini dell’identificazione di una particella soggetta a trasferimento di diritti prevede la redazione del Tipo di Frazionamento; probabilmente ci si riferisce alle situazioni in cui si trattano particelle allibrate alla partita 1 - Ente Urbano - e prive di intestazione al Catasto Fabbricati. “Con l’elaborato planimetrico può invece provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, sempre che le aree staccate restino correlate al lotto edificato” e fin qui è tutto chiaro, “e quindi dichiarate come bene comune non censibile a più unità, ovvero corte esclusiva di una singola unità immobiliare.” Questa seconda parte non è corretta; infatti procedendo con un frazionamento di una porzione di cortile (esclusivo oppure b.c.n.c.), finalizzato al trasferimento di diritti, non si può certamente identificare tale porzione di area come b.c.n.c. (non sarebbe possibile la volturazione) e nemmeno come corte esclusiva (se l’atto di trasferimento non è ancora stato fatto, assegnata a quale unità?); a far luce sulla tematica è la successiva circolare del 2010, dove si specifica, innanzi tutto, che tali porzioni di area vanno individuate nella categoria F/1 (a parere dello scrivente, tale scelta adottata dalla Direzione va in contrasto con la definizione di area urbana quale “bene autonomamente iscritto in catasto” espressa nella circolare n. 4; sarebbe stato opportuno individuarle nella categoria F/4, come “Bene in Corso di Definizione area di corte), inoltre è specificato che solo successivamente al rogito Pitagora 1/2012 notarile dovranno essere oggetto di ulteriore denuncia e dichiarate come b.c.n.c. oppure come corti esclusive ed infine che, pena la mancata accettazione del documento di aggiornamento, si dovrà espressamente indicare lo scopo della presentazione del documento nella relazione tecnica. Chiarimenti doverosi! Ma non si fa cenno sulla causale da indicare (frazionamento per trasferimento di diritti, divisione o variazione dell’area cortilizia?). È comunque importante aver chiarito che tale tipologia di frazionamento di aree che rimangono correlate al lotto edificato, va trattata nell’ambito dell’elaborato planimetrico, riguardando esclusivamente il Catasto Fabbricati, e che non è pensabile, per questa tipologia di variazione, procedere con la redazione di un Tipo di Frazionamento. Una necessaria raccomandazione: trattando- si di un frazionamento a tutti gli effetti, il tecnico redattore dell’elaborato planimetrico dovrà rappresentare la porzione di scoperto avendo cura che “la configurazione e la consistenza siano garantite con lo stesso livello di attenzione assicurato per le particelle dei terreni”; si pensi ad un collega che in qualsiasi momento dovesse riconfinare! “3.6 Contenuti degli elaborati grafici” è questo certamente il paragrafo più letto della circolare. Il paragrafo destinato ad uniformare, finalmente, la rappresentazione grafica delle planimetrie su tutto il territorio dello Stivale, isole comprese. D’altronde tutte le disposizioni emanate dalla Direzione Centrale hanno finalità, oltre che esplicative, di standardizzare le procedure e di ridurre quelle situazioni che troppo spesso si vedono radicate presso alcuni Uffici periferici nei quali farraginose prassi in vigore da anni costringono gli addetti ai lavori ad uno sperpero di energie che andrebbero meglio impiegate (leggi Agenzia che vai, usanza che trovi). Invece, vedremo che le disposizioni impartite, pur se precise nella maggior parte dei casi, sono insufficienti a raggiungere tale scopo; “…ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala ...”, ma se le finalità sono di carattere prettamente fiscale mi sembra che sia più importante ed essenziale privilegiare la rappresentazione di tutti gli elementi tecnici che concorrono alla immediata individuazione della tipologia del fabbricato, ovvero alla sua classificazione, nonché la precisa e rispettosa indicazione delle destinazioni e dei dati metrici. I PERCHÉ DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE PRATICHE DOCFA A questo punto la norma si fa crudele e stabilisce una pena per i trasgressori, pena che spesso i colpevoli tecnici subiscono per aver fatto una scelta… sbagliata; consiste nella “mancata accettazione della pratica Docfa”. Con la frase “La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere: … di fatto, la Direzione Centrale conferisce al tecnico catastale un grande potere, un potere direttamente proporzionale al senso di frustrazione che prova il collega quando si vede respinta una pratica. A onor del vero è la professionalità nell’applicazione della norma, e non il potere, che regola i rapporti tra il tecnico che redige una pratica catastale ed il funzionario del Catasto che la verifica. Ma non è mia intenzione fare una disamina comportamentale, bensì quella di analizzare una circolare che a parere dello scrivente entra nel merito della definizione di banali aspetti grafici e tralascia altri aspetti, ben più importanti, relativi alle procedure da seguire in molti casi tutt’altro che particolari. La “indicazione della scala di rappresentazione deve essere unica all’interno di una singola scheda” ed è scontato, dal momento che i poligoni delle superfici sono letti dal programma Docfa, ma, a parere dello scrivente, non sarebbe scandaloso rappresentare nella stessa scheda, in un riquadro ed in scala ridotta, oltre all’unità immobiliare anche la posizione dell’appartamento o del garage nel contesto del fabbricato, ciò in assenza di elaborato planimetrico, al fine di rendere maggiormente leggibile il documento anche ai non addetti ai lavori. “L’indicazione dell’altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di altezza minima inferiore a m. 1,50 deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a margine della stessa, deve es- Pitagora 1/2012 sere riportata l’indicazione h = m. 1,50;” considerate le attuali tipologie costruttive, si corre il rischio di riempire la piantina catastale di numeretti fino a renderla illeggibile, “i valori dell’altezza sono espressi in metri,”ma nella compilazione del Docfa vanno espressi in centimetri “con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;” fortunatamente interviene la circolare del 2010 ad eliminare l’assurda pretesa di arrotondamento di un dato metrico; ma nel frattempo la rigida interpretazione della norma da parte di alcuni solerti funzionari consentiva loro di respingere le dichiarazioni corredate da planimetrie contenenti il valore non arrotondato. Sul simbolo di orientamento, nulla da eccepire, ma ricordo con nostalgia certe pittoresche grafie con dardi piumati, anitre in volo o rose dei venti, magari anche fatte a mano, nelle schedine verdi in carta millimetrata. Si sconsiglia di mettere la “N”! (la circolare non lo prevede). Non vi è alcun dubbio sul fatto COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 13 che il piano va riportato in modo corretto ma non sarebbe guastata una puntuale precisazione sulle situazioni relative alla corretta indicazione del piano terra (troppo spesso quello che il tecnico definisce piano terra, per l’impresario o per l’amministratore del condominio è il piano seminterrato o viceversa), ai piani detti mezzanini, alle soffitte praticabili e non; “la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani,” e fin qui è chiaro, “anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto dell’unità immobiliare.” Scusate … ma non afferro il significato. “La rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell’eventuale disimpegno di accesso all’unità immobiliare”: sono convinto che nel 99% dei casi le schede planimetriche vengono rappresentate integralmente con il medesimo spessore del tratto, quello sottile, quindi non si capisce il senso della richiesta “e, in mancanza di elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato;” chiaro ma non sempre possibile, infatti anche in questo caso giunge la rettifica della circolare del 2010 a specificare che “Nei casi in cui detto perimetro non rientri nel formato della scheda, è suffi- ciente un semplice accenno, limitandone la rappresentazione alle parti limitrofe all’unità immobiliare.” Non è fatto alcun cenno circa l’obbligatorietà di rappresentare tutte le parti comuni all’unità immobiliare, in assenza di elaborato planimetrico; sarebbe cosa molto utile, a dire il vero, ma nessuna norma lo prevede; eppure taluni Uffici pretendono che, in mancanza di elaborato planimetrico, siano rappresentate in planimetria le parti comuni, probabilmente in considerazione del fatto che anche la precedente normativa, la circolare n. 9 del 2001, non è molto chiara al riguardo, infatti nel capitolo “Redazione di planimetrie” recita testualmente “il disegno dell’unità immobiliare deve contenere … Si rammenta che la esatta consistenza delle parti comuni (beni comuni non censibili) è rappresentata sull’elaborato planimetrico.” E se non c’è? A questo punto c’è la disposizione meno rispettata della storia! (almeno dalle nostre parti) Viene ribadito quanto già disposto in sede di istruzioni sulla formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ovvero di riportare “in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola “cucina” o il simbolo “K” ed in corrispondenza di ciascun accessorio la denominazione che ne spiega l’uso” e nella circolare esplicativa del 2010 un capo- verso interamente dedicato alla questione recita “Si precisa che la destinazione d’uso di ogni singolo ambiente deve essere rappresentata nella planimetria solo per la cucina e gli accessori diretti e indiretti.” In tutta la mia vita planimetrie siffatte ne ho viste così poche da contarsi sulle dita di una mano. Suggerirei a tutti i colleghi di applicare questa disposizione d’ora in avanti, solo per vedere la reazione dei tecnici dei Comuni. L’istruzione relativa alla corretta indicazione delle corti esclusive sembra molto chiara e offre lo spunto per suggerire la necessità di apportare una modifica alla struttura del programma Docfa; in presenza di unità immobiliare associata a più schede la numerazione automatica di riferimento dovrebbe specificare anche il numero totale delle schede che compongono l’unità (es.: scheda n.1 di 4 - scheda n.2 di 4 ecc.); mi giudicherete eccessivamente pignolo ma sono piccoli dettagli che possono evitare errori di tipo macroscopico. Dal momento che la superficie va calcolata al lordo dei muri perimetrali esterni dell’unità e fino all’asse del muro di divisione con altra unità immobiliare o parti comuni, è corretto rappresentare l’intero muro al fine di poterne individuare l’asse. Ciò che la planimetria non deve contenere è chiaramente specificato. I SETTE PUNTI CHE L’ELABORATO PLANIMETRICO DEVE CONTENERE Ora che abbiamo imparato a redigere una planimetria, passiamo a conoscere come si compila un elaborato planimetrico. Nei successivi sette punti della circolare, è riportato ciò che l’elaborato planimetrico deve rigorosamente contenere, e precisamente: 1. “- per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte” praticamente tutto; una volta definiti i piani, cosa non semplice in certe situazioni, si rappresentano le re14 lative piante che, essendo sezioni orizzontali, secondo le basilari regole del disegno tecnico dovrebbero evidenziare con tratto leggermente ingrossato la posizione delle murature perimetrali del fabbricato rispetto a tutte le altre linee riguardanti gli elementi di complemento quali portici, terrazze, tetti, parti comuni e le linee dividenti di carattere giuridico ovvero quelle interne al fabbricato che delimitano l’unità immobiliare e COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA quelle esterne che individuano le porzioni di area scoperta. Ritengo che adottando questo suggerimento si possa evitare la presentazione di elaborati planimetrici zeppi di linee omogenee ed incomprensibili perfino agli occhi di un tecnico. 2. “- il perimetro dell’edificato” che nel caso di fabbricato in adiacenza ad altre costruzioni esterne al lotto, per maggiore chiarezza andrebbe indicato con linea normale in corrispondenza della divi- Pitagora 1/2012 dente cielo-terra con i fabbricati adiacenti e con linea leggermente ingrossata lungo gli altri lati. 3. “- l’indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari” questa nuova disposizione è già stata ampiamente trattata in premessa ma vorrei far notare l’uso al plurale del sostantivo “accessi” che sembrerebbe indicare l’obbligo di riportare il subalterno in corrispondenza di tutti gli ingressi dell’unità immobiliare. 4. “- per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di piano” mi sembra ripetitivo ma non guasta. 5. “- la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta, comprese quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F3, F/4, ed F/5” non è proprio il caso di dare nulla per scontato. Le linee delimitanti le unità immobiliari di qualsiasi genere non vanno riportate con tratto o tratto-punto. 6. “- il subalterno di ogni porzio- ne immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate” e traduco: “, … in modo che tutte le superfici di piano contengano il numero del relativo subalterno”. Ma attenzione! Al punto primo è espressamente richiesto di indicare tutte “le parti coperte e quelle scoperte” e non tutte sono identificabili; mi riferisco alle coperture dei piani sottostanti che vengono spesso e giustamente rappresentate per dare una completa e precisa indicazione della posizione del fabbricato e delle unità che lo compongono, rispetto al piano sottostante. Inoltre, vi possono essere molte porzioni scoperte di unità immobiliare quali portici, terrazze, logge che, se di piccole dimensioni, rendono impossibile la loro identificazione con un numero magari di due o tre cifre; si corre il rischio di riempire eccessivamente il disegno di numerazioni e di renderlo illeggibile. Tale disposizione della Direzione Centrale, tendente ad evitare che nell’elaborato planimetrico vi sia- no superfici prive dell’indicazione del subalterno, a parere del sottoscritto riveste in ogni caso una certa importanza, poiché dovrebbe ridurre la possibilità di errori ed omissioni nell’assegnazione delle unità immobiliari in sede notarile. 7. “- l’indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque a confine del lotto” sembra che finalmente sia fatta luce anche sull’annosa questione dei confinanti. Magari! Premesso che le numerazioni delle particelle sono soggette ad inevitabili variazioni nel corso degli anni e che, di conseguenza, non rappresentano un dato attendibile in sede notarile, lascia perplessi l’alternativa posta dalla Direzione; voglio sperare che sia stato un semplice errore di battitura della “o” in luogo della “e”, in modo da rendere plausibile anche l’indicazione contestuale della via e dei numeri di mappa, ma il fatto che nella successiva circolare del 2010 non vi sia alcuna rettifica al riguardo, induce alla totale rassegnazione sul fatto che solo il buon senso prevalga su questa spicciola burocrazia. L’ELENCO DEI SUBALTERNI SIA UNIFORME ALL’ELABORATO PLANIMETRICO Parte integrante dell’elaborato planimetrico è l’elenco dei subalterni che avrebbe meritato maggiore considerazione poiché l’errata compilazione di una così semplice tabella costituisce motivo di rifiuto della denuncia. Ma dove sta scritto che bisogna riportarvi anche i subalterni sop- pressi? Eppure taluni Uffici li pretendono, forse sulla base di prassi operative ormai cristallizzate che intendono l’elenco subalterni come un documento storico anziché una descrizione dell’attualità. Vi sono cose molto più importanti! Il tecnico redattore della denuncia Docfa è tenuto a stilare l’elenco subalterni in maniera uniforme all’elaborato planimetrico, che ne è la rappresentazione grafica, evitando incongruenze che possano dare luogo a spiacevoli contrasti, specie qualora dovessero emergere successivamente alla redazione di atti notarili. QUANDO È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DELL’ELABORATO PLANIMETRICO? Deve essere chiaro quando vi è l’obbligatorietà di redigere l’elaborato planimetrico e la circolare del 2010 lo ribadisce facendo un distinguo tra il caso della nuova costruzione e quello della variazione. “Si conferma che nelle nuove co- struzioni, è prevista, obbligatoriamente, la redazione dell’elaborato planimetrico nel solo caso in cui vi siano più di una unità immobiliare e parti comuni, ovvero immobili dichiarati in categoria fittizia …” (e i casi sono più di uno!). Pitagora 1/2012 “Nella variazione, l’elaborato planimetrico deve essere predisposto, obbligatoriamente, nel caso in cui non fosse presente in precedenza, limitatamente alla rappresentazione della parte immobiliare oggetto di dichiarazione ed al pia- COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 15 no interessato, quando siano da definire beni comuni non censibili, ovvero, parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F”. Ci dovremo così abituare a vedere in atti elaborati planimetrici incompleti e cercare di capire se trattasi di mera dimenticanza o rigorosa applicazione della norma (la pretesa dell’Ufficio di Padova di indicare che trattasi di elaborato parziale, risulta necessaria); cosa significa poi “quando siano da definire beni comuni non censibili”? Chi stabilisce la necessità di rappresentarli? Il professionista redattore della denuncia o il tecnico catastale? E ancora, non è possibile rappresentare tutto il fabbricato ed il lotto redigendo un elaborato planimetrico completo anziché limitarsi alla rappresentazione del solo piano interessato dalla variazione? Sembrerebbe di no e sarebbe assurdo. Ma non è finita perché il successivo capoverso recita: “Di contro, nel caso di elaborato non presente, per variazioni che non definiscano beni comuni non censibili, ovvero parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F, lo stesso elaborato non deve essere presentato.” Al mio cliente che deve dichiarare il garage realizzato su corte esclusiva dovrei dire che necessita un frazionamento ai Terreni perché la normativa non mi consente di operare con l’elaborato planimetrico! Ma perché introdurre tutte queste limitazioni che in molti casi si dimostrano controproducenti ai fini di una chiara e logica redazione della denuncia? È scontato che nel caso di una variazione che riguardi un fabbricato o un lotto in cui è già presente l’elaborato planimetrico, quest’ultimo va ripresentato; fatta eccezione per le variazioni aventi causale “modifica degli spazi interni” e/o “ristrutturazione” per le quali non è previsto il cambiamento del numero di subalterno. Si può così stilare l’elenco dei casi in cui non è obbligatorio presentare l’elaborato planimetrico: - nuova costruzione riguardante una sola unità immobiliare; - nuova costruzione riguardante una sola unità immobiliare avente cortile esclusivo; - nuova costruzione riguardante più unità immobiliari, prive di parti comuni; - nuova costruzione riguardante più unità immobiliari, prive di parti comuni ed aventi cortile esclusivo; - variazione con causale “modifica degli spazi interni”; - variazione con causale “ristrutturazione”; - variazione con causale “modifica degli spazi interni” e “ristrutturazione”. I CASI PARTICOLARI, UN TEMA FUTURO Fin qui sono state trattate le tematiche riguardanti l’elaborato planimetrico limitatamente alle indicazioni date dalle due circolari in esame, ma ci sarebbe ancora molto da aggiungere; ad esempio come procedere per uniformare la trattazione dell’elaborato planimetrico riguardante più particelle intestate a ditte non omogenee, oppure come comportarsi nel caso di lotti contigui, nei quali sia possibile la redazione di un solo elaborato, op16 pure, ancora, come redigere un elaborato planimetrico che riporti una dividente del Catasto Terreni soppressa per allineamento mappe. Sono i cosiddetti “casi particolari” ma sono sempre più frequenti e non sono mai stati trattati con la necessaria considerazione; inoltre, le implicazioni giuridiche determinate dall’errata redazione di questo documento meritano un capitolo a parte. Temi che ci proponiamo di affrontare in un prossimo futuro. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 1988 AL 1994 I MODELLI IN USO DAL 1988 A OGGI Pubblichiamo i modelli cartacei con la diversa rappresentazione dello stesso fabbricato nel tempo. Il primo, qui sopra, è un elaborato composto da un unico foglio di formato A3 da compilare come l’esempio. È stato in uso dal 1988 al 1994. Il modello successivo (alle pagine 18-19-20) in uso dal 1995 al 2001, è costituito da tre modelli, EP/1, EP/2, EP/3, corrispondenti all’estratto di mappa, alla dimostrazione dei subalterni ed elenco dei subalterni. Il terzo gruppo (alle pagine 21 e 22), in vigore dal 2002 a oggi, è formato dalla dimostrazione grafica dei subalterni e dall’elenco dei subalterni. Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 17 ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 1995 AL 2001 18 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 1995 AL 2001 Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 19 ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 1995 AL 2001 20 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 2002 A OGGI Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 21 ELABORATO PLANIMERICO IN VIGORE DAL 2002 A OGGI 22 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 La copertina La pianta di Giovanni Valle: la prima applicazione trigonometrica Il giovane cartografo aveva appreso le nuove tecniche di rilevazione attraverso il grafometro inglese Gli strumenti usati per la rilevazione delle misure del territorio di Padova furono la tavoletta pretoriana, la bussola e la catena. A questi Valle affiancò il grafometro inglese per la maglia trigonometrica. Per questa seconda rilevazione, fissò 6 punti “sublimi” (torri e campanili), dai quali per mezzo di un “quadrante d’un piede di diametro fornito di buoni traguardi” vennero misurati gli angoli tra gli stessi punti. Giovanni Valle non aveva ancora trent’anni quando, nel 1779, ebbe l’incarico di disegnare la pianta di Padova, ma era “fornito di molti lumi acquistati con lo studio della geometria e della trigonometria”, come testimonia Simone Stratico, professore di matematica all’Università di Padova e membro dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti. Membro di quella Accademia era anche Girolamo Zulian, ambasciatore veneziano a Roma che, dotato di mezzi e di cultura, volle realizzare una pianta di Padova, come mezzo di lettura e di gestione del territorio, e affidò l’impresa al professore Stratico. Costui individuò nel giovane cartografo, che aveva lavorato per quattro anni alle dipendenze di Antonio Rizzi Zannoni, primario cosmogrado della marina presso il re di Francia, dal quale aveva imparato la tecnica della trigonometria e della triangolazione, il soggetto giusto per affrontare con le nuove tecniche un’impresa difficile. Impresa che Giovanni Valle portò a termine egregiamente, e gli valse successive prestigiose commesse a servizio della Repubblica veneta, intenzionata a una più fedele registrazione fondiaria per il riordino del catasto. Pitagora 1/2012 Dopo il trattato di Campoformio, Valle lavorò di meno ma si dedicò all’insegnamento, per trasmettere precise competenze ai giovani tecnici che avrebbero gestito il futuro assetto urbanistico del Veneto. Tra questi c’era Giuseppe Jappelli. Giovanni Valle eseguì il disegno a china nel 1781. Le lastre di rame furono incise nella bottega di Giovanni Volpato a Roma e furono stampate nel 1784. Duecento anni dopo, nel 1984 la pianta fu ristampata dai rami originali, restaurati, a cura del Comune di Padova, che per l’occasione realizzò la mostra “Padova, il volto della città. Dalla pianta del Valle al fotopiano”, presso il Museo civico agli Eremitani. Volto che, alla fine del Settecento rifletteva ancora quello medievale, romano e forse anche paleoveneto. Due delle vedute che circondano la pianta del Valle: Porta Portello e la Specola (1784). COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 23 Notizie dal Consiglio Nazionale FABBRICATI RURALI: ESENZIONE ICI E ACCATASTAMENTO Pubblichiamo la circolare del Consiglio Nazionale, del 19 gennaio 2012, che tratta le ultime novità in tema di catasto. Le istanze per richiedere l’attribuzione della classificazione nelle categorie A/6 e D/10, per ottenere l’esenzione ICI per ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali aventi titolo, possono essere presentate e saranno ritenute valide con le stesse modalità già previste dall’Agenzia del Territorio (ancora presenti sul sito dell’Agenzia stessa), anche dopo l’originaria scadenza di settembre 2011 e fino al prossimo 31 marzo 2012. (1) Va sottolineato, a sostegno delle tesi più volte da noi espresse e condivise dall’Agenzia, che l’accoglimento delle richieste di cui sopra, per quanto riguarda gli immobili rurali ad uso abitativo, non produrranno variazione di categoria negli atti del Catasto, ma saranno unicamente utili per l’esenzione dall’ICI per quanto, fino all’attualità, eventualmente dovuta. Infatti, le modalità per l’inserimento in atti catastali dell’esito di dette istanze saranno definite con apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ma è lecito attendersi che si tratterà unicamente di una “annotazione” presente nella visura dell’immobile, utile fin tanto che i soggetti interessati potranno dimostrare di possedere i noti requisiti della ruralità. Detta annotazione, dunque potrà agevolmente essere eliminata dagli archivi catastali, al momento della cessazione dei requisiti di cui sopra, senza inficiare la qualità e classe corretta, già presente al Catasto dei Fabbricati a seguito dell’avvenuto puntuale accatastamento. Tutto ciò significa che gli accatastamenti dei fabbricati residenziali “rurali”, già presentati al Catasto dei Fabbricati, rimarranno inalterati in atto e non saranno più soggetti al trasporto d’ufficio nella categoria A/6. Questo a dimostrazione della correttezza dell’atto tecnico presentato dal professionista, della puntuale inventariazione dello stesso in conformità delle caratteristiche dell’immobile e soprattutto, diventa fondamentale per la tranquillità del committente. Quest’ultimo sarà certo che l’accatastamento doveva, e deve ancora essere definito nella categoria e classe più consona e non nella “fittizia” A/6, unicamente a scopo di esenzione fiscale ICI. Pertanto i colleghi interessati, che ne avessero l’opportunità, dovranno presentare le istanze di cui sopra, fino alla scadenza del 31 marzo prossimo (1), con l’avvertenza che l’effetto dell’istanza (a responsabilità dell’istante) produrrà una semplice annotazione catastale, con improbabile verifica tecnica dell’Ufficio e con effetto pratico, limitato alla esenzione ICI, fino ad esaurimento nel tempo della applicazione della stessa imposta. Ma l’aspetto più concreto della manovra governativa nell’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) è che detta imposta è riferita a tutti gli immobili e sarà 24 calcolata in funzione della rendita catastale in atti. Per cui l’IMU, pur concedendo peraltro agevolazioni, aliquote diversificate e detrazioni ai possessori di immobili, non esenta alcun immobile dall’imposta stessa. Quindi la doverosità del corretto accatastamento va oltre ogni possibile condizione esentativa, proprio in funzione dell’IMU e per la necessità di garantire, per l’edificato, la corrispondenza tra edificato, assentito ed accatastato. Quindi la norma in parola (art. 13 legge di conversione 22 dicembre 2011 . 214 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201) sancisce univocamente la doverosità dell’accatastamento di tutto l’edificato, includendovi anche i fabbricati “rurali”, già inseriti soltanto in mappa al Catasto dei Terreni, per i quali il termine utile ultimo di presentazione è fissato al 30 novembre 2012. È appena il caso di sottolineare che sicuramente si tratta di una notevole opportunità di lavoro per la nostra categoria, visto che da stime ragionevolmente realistiche, risulta che i fabbricati “rurali”, attualmente presenti soltanto sulla mappa catastale ed ancora da censire all’Urbano con la procedura DOCFA, possono essere più di un milione. Va ricordato infine che tale obbligatorietà diventa (comma 14 quater del sopracitato art. 13) assolutamente inderogabile e può essere supportata anche (nelle more delle tempistiche necessarie per l’esecuzione dell’acatastamento) dall’eventuale rendita presunta, calcolata con riferimento ad immobili già censiti e presenti al Catasto Urbano, aventi caratteristiche simili all’immobile in corso di accatastamento o da accatastare. Detta definizione è assolutamente provvisoria e l’imposta che sarà corrisposta con questo particolare accorgimento (a responsabilità del contribuente), sarà considerata a titolo di acconto, da conguagliare con la rata a saldo prevista in dicembre, in funzione della rendita catastale. In caso di inadempienza, l’Agenzia potrà attivare le procedure per eseguire l’accatastamento in surroga, già previste dal famoso comma 336 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, procedure che si ritiene opportuno evitare. Nota della redazione (1) Il termine del 31 marzo 2012, previsto dal decreto legge 216/2011 “Milleproroghe”, è stato spostato al 30 giugno 2012 in sede di approvazione della Camera. Così il nuovo art 29, comma 8: “Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. L’approvazione definitiva sarà entro il 27 febbraio 2012. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 FABBRICATI RURALI: LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO Entro il 31 marzo 2012 è ancora possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola. Lo stabilisce il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 (quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Per tale fine possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al richiamato decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità. La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A , da compilarsi preferibilmente attraverso l’apposita applicazione web, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B per le abitazioni rurali e il modello C per le altre destinazioni strumentali. La presentazione può essere effettuata, entro il 31 marzo 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante: - consegna diretta all’Ufficio - raccomandata postale con avviso di ricevimento - fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - posta elettronica certificata. Si consiglia di utilizzare l’applicativo reso disponibile per la compilazione e l’invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l’assegnazione dell’identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere successivamente, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia tutta la documentazione. Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente. Qui sopra, la videata che appare aprendo l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia del Terri- torio, consigliata per la diretta trasmissione della domanda di variazione catastale per le case rurali. Sul sito dell’Agenzia del Territorio, alla voce “Fabbricati rurali” (www.agenziaterritorio.it/?id=9780), sono presenti le istruzioni per presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola. Ricordiamo che la data del 31 marzo 2012 è stato spostata al 30 giugno 2012 durante la prima lettura alla Camera di conversione del decreto legge 216/2011. Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 25 Regolamento del Concorso fotografico CANTIERI: SPAZI DI LAVORO E DI CREATIVITÀ Presentazione Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova indice un concorso fotografico atto a promuovere la conoscenza del lavoro del geometra nei suoi aspetti più diversificati, dai contatti umani al rapporto con il territorio. Il cantiere in una definizione trasversale, come luogo ma anche come simbolo del fare, come spazio di socialità, come suggestione visiva nell’essere, anche solo temporaneamente, parte di un paesaggio. Articolo 1 - Finalità Cogliere i diversi aspetti del lavoro del geometra, definire il suo operato con l’ausilio della fotografia, potente mezzo di comunicazione. Il concorso vuole anche offrire l’opportunità di proporre al pubblico qualche interessante scatto estrapolato dalle molte immagini che ogni geometra nel suo quotidiano lavoro ritrae con la macchina fotografica. Sarà questa l’occasione per creare presso il Collegio Geometri e G.L. di Padova un significativo archivio di fotografie che potranno essere utilizzate per pubblicazioni, per il sito internet, per brochure e/o per l’allestimento di eventuali mostre fotografiche. Articolo 2 - Criteri di ammissione La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i geometri iscritti al Collegio di Padova, anche nel Registro praticanti e Albo speciale. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i soggetti che a vario titolo collaborano all’allestimento del concorso. Articolo 3 - Modalità di presentazione del materiale Ogni autore dovrà partecipare con massimo 3 (tre) foto inedite, in bianco e nero o a colori. Il soggetto dovrà attenersi all’area tematica data dal titolo del concorso. La tecnica è libera, le inquadrature potranno essere sia verticali che orizzontali. Non sono ammessi fotomontaggi. Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica di qualità, nelle dimensioni cm. 20 x 30, non montate su alcun supporto con indicazione sul retro del titolo e dei dati dell'autore. Le immagini dovranno essere fornite anche in formato digitale su Cd-rom (esclusivamente in formato .jpg) con i titoli e le generalità dell'autore (nome, cognome, telefono e indirizzo email). Le dimensioni saranno pari a 3500 x 2300 pixel, oppure cm. 20 x 30 con risoluzione non inferiore a 400 dpi. 26 Articolo 4 - Modalità di consegna del materiale Tutto il materiale dovrà essere inserito in busta formato A4, chiusa su tutti i lembi, e recante sul frontespizio la scritta: “Cantieri: spazi di lavoro e di creatività”. La busta dovrà pervenire alla segreteria del Collegio a mezzo raccomandata o consegnata a mano. Il materiale dovrà pervenire entro le ore 13 del giorno 15 aprile 2012 alla segreteria del Collegio dei Geometri e G.L. di Padova, via Fornace Morandi, 24, 35133 Padova. Il materiale potrà essere recapitato a mano o tramite posta. Il materiale giunto tardivamente non sarà ammesso al concorso; in caso di invio tramite posta farà fede il timbro postale. Articolo 5 - Quesiti Tutti gli interessati potranno formulare quesiti di chiarimento all'indirizzo: [email protected]. I quesiti dovranno pervenire entro il 10 marzo 2012. Le risposte saranno pubblicate in forma di FAQ nel sito www.geometri.pd.it. Articolo 6 - Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sull’originale e sull’acquisizione digitale dell’opera fotografica inviata. L’autore è personalmente responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, ne autorizza la riproduzione, la pubblicazione su cataloghi, riviste o l’esposizione a mostre e l’utilizzo da parte dell’organizzazione per la divulgazione di future iniziative e manifestazioni, previa citazione del partecipante, ma senza alcuna corresponsione di compenso. Il partecipante autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali per le varie fasi organizzative e promozionali dell’iniziativa, garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato per il concorso, ovvero di averne ottenuto le eventuali necessarie liberatorie. L’ente banditore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiano nelle fotografie inviate. A tutela dei partecipanti, dei visitatori e degli autori delle opere ritratte gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non saranno, pertanto, ammesse le immagini ritenute COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012 offensive, improprie, o lesive dei diritti umani e sociali. Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce causa irrevocabile di esclusione. Articolo 7 - Diritti di autore e utilizzo del materiale in concorso I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza comunque la pubblicazione come indicato nell’articolo 6. Ad ogni loro utilizzo, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. Articolo 8 - Premiazione dei partecipanti ed esposizione del materiale Su giudizio insindacabile della Giuria, le immagini migliori e più rispondenti alle finalità del concorso verranno premiate come segue: 1° classificato - DISTO Leica 2° classificato - Software professionale 3° classificato - Hard Disk esterno La segreteria del Collegio comunicherà ai partecipanti tramite e-mail certificata l'esito dei lavori della giuria entro il giorno 10 maggio 2012. Entro tale data saranno fornite indicazioni ai partecipanti circa la premiazione e l'esposizione del materiale pervenuto. Articolo 9 - Composizione della Giuria Le fotografie saranno giudicate da una giuria appositamente nominata dagli organizzatori del concorso, le cui valutazioni saranno insindacabili ed inappellabili. La giuria, nominata dal Collegio Geometri e G.L. di Padova è composta da numero 4 membri effettivi: - Il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova geom. Pierluigi Capuzzo - Un membro del Consiglio direttivo del Collegio - Un fotografo - Un giornalista o critico di arti visive. I nomi dei membri della giuria verranno resi noti a breve nel sito del Collegio www. geometri.pd.it Articolo 10 - Pubblicazione del Bando Il presente bando è scaricabile dal seguente sito: www.geometri.pd.it. e pubblicato nel numero 1 - 2012 della rivista Pitagora. L’adesione al concorso fotografico implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente bando. Notizie dal Consiglio Nazionale COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - TUTELA LEGALE Pubblichiamo la circolare del Consiglio Nazionale, del 26 gennaio 2012. In attesa che l’obbligo per ogni professionista di stipulare, per la propria attività, una polizza assicurativa per Responsabilità civile a tutela del committente venga recepita nel nostro regolamento professionale, il Consiglio Nazionale ha stipulato un accordo con Marsh (www.marsh.it) che consente agli iscritti di dotarsi di detta copertura assicurativa (oltre a quella della tutela legale) a condizioni, oggi, assai vantaggiose. Per poter avere tutte le informazioni, visionare le condizioni ed acquistare polizze, è possibile: - sul web, all’indirizzo http://professionisti.marsh.it/geometri, previa registrazione - Codice Adesione: GGL0711. Il link si trova anche sul sito del CNGeGL; - scrivendo a: [email protected]; - al telefono, contattando il numero 02/48538880. Le polizze proposte presentano una vasta gamma di Pitagora 1/2012 garanzie tra le quali va posta particolare attenzione alle seguenti coperture: - per tutte le attività proprie della professione di geometra; - per le attività svolte anche in caso di pronuncia di incompetenza; - per attività di mediatore/conciliatore ex DM 180/2010; - per tutela legale anche in caso di patteggiamento. Anche i premi richiesti risultano, al momento, concorrenziali senza previsione di regolazione del premio stesso. L’accordo stipulato, riservato agli iscritti all’Albo professionale, prevede che: - un team di professionisti, esperti nella materia assicurativa, sia al servizio dei geometri assicurati per garantire una maggior tutela in caso di sinistro e valocità di rimborso; - una commissione paritetica, tra CNGeGL e Marsh, per valutare e definire con la compagnia assicuratrice i casi di sinistro più complessi. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 27 Sicurezza Linee Vita: la questione della marcatura CE di Vittorio Picello, geometra L’Associazione Linee Vita ha promosso un seminario a Trento nel quale è stata affermata la necessità della marcatura CE nei dispositivi di sicurezza. 28 Pubblichiamo il parere del geometra Vittorio Picello, quale esperto in materia, anche se il dibattito è aperto. I n un seminario svoltosi il 27 ottobre 2011 a Trento, promosso dall’Associazione Linee Vita (Alv), di cui fanno parte progettisti, produttori, installatori di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, con la partecipazione di eminenti avvocati del foro di Trento e di responsabili Uopsal di Trento e Spisal del Veneto, e con invitati gli Spisal del Veneto, della Lombardia, del Trentino, finalmente ho sentito asserire con determinazione e in modo inequivocabile che le linee vita e dispositivi affini di ancoraggio sulle coperture devono essere marcati CE. Fondamentale è stato il riferimento alla legislazione vigente della quale purtroppo non abbiamo spesso conoscenza e informazione adeguata. La normativa italiana, in particolare il D.M. 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, al cap.11.1 punto C., per ciò che riguarda i prodotti da costruzione, richiede la marcatura CE o il Benestare Tecnico Europeo (ben più difficile da ottenere). Nonché nel DPR 246/1993 Regolamento di attuazione direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, all’art. 11 par. 3 si legge: “I prodotti che non risultino muniti della marcatura CE, o dell’Attestato di conformità (CE), o del Benestare Tecnico Europeo, o COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA ne siano comunque privi devono, essere ritirati immediatamente dal commercio e non possono essere incorporati o installati negli edifici.” Ulteriormente a conferma, la sentenza della corte di Giustizia Europea del 21.10.2010 che, in estrema sintesi, dice che Dispositivo di ancoraggio è da considerare Prodotto da costruzione. Se non bastasse, e se qualcuno obbietta che i dispositivi contro le cadute dalle coperture sono DPI, effettivamente essi sono assimilabili a DPI di terza categoria in base al D.Lgs N° 81/2008 art. 74 co.1 (Definizione di DPI). Anche in questo caso il D.Lgs n° 475/1992Attuazione direttiva CEE 89686/1989, dopo aver definito la “terza categoria” all’art. 4 - punto 6 f, all’art. 5 richiede la marcatura CE. Fino ad ora ho incontrato molta confusione tra le imprese e purtroppo anche tra i tecnici di ogni ordine e grado. Le norme, come spesso accade, ci sono, ma non sono sempre chiare ed intellegibili. A ciò si aggiunga che pure le norme attuative (i regolamenti) che all’opposto dovrebbero essere inequivocabili ed esaustivi, senza spazi di interpretazione, non lo sono e della obbligatorietà della marcatura CE non riportano cenno! Pitagora 1/2012 Con sorpresa ho trovato informati sulle normative esistenti in materia, molto più dei tecnici, gli assicuratori che, guarda caso, asseriscono che in caso di richiesta risarcimento danni per eventuali incidenti, sarà senza ombra di dubbio effettuata la verifica della rispondenza dei dispositivi alle normative vigenti e certamente non solo a quelle regionali. Eppure noi professionisti progettisti e direttori lavori abbiamo oltre al dovere deontologico, obblighi e responsabilità ben precisi riportati nel D.Lgs. 81/2008 art. 22 e art. 57 per quanto riguarda la scelta dei dispositivi e la verifica della rispondenza alle norme vigenti; ma questo viene quasi puntualmente delegato all’impresa costruttrice che sceglie a volte il prodotto meno costoso. CE significa garanzia di costruzione e di collaudo secondo normativa europea, quindi tranquillità nell’uso e nell’installazione e non da ultimo, e molto importante per noi professionisti, tranquillità e sicurezza di aver fatto installare ai nostri clienti degli strumenti garantiti che ci fanno sentire a posto con la nostra coscienza e con la nostra responsabilità professionale. La situazione legislativa esistente ha permesso il sorgere di produttori di linee vita e annessi che, annusando il business, hanno immesso nel mercato dispositivi di sicurezza non certificati o forse dotati di certificazione o autocertificazione di conformità alla norma UNI EN 795, ma più che raramente marcati CE. Marcare infatti CE un prodotto non è cosa semplice. Bisogna anzitutto che i materiali e i manufatti superino tutti i test e le prove eseguite da laboratorio ufficialmente riconosciuto quale Organismo di Certificazione Europea, quindi devono ottemperare tutto l’iter documentale e burocratico previsto, e questo nel tempo dai 6-8 mesi ai 2 anni e con costi non sempre quantificabili preventivamente. In contrapposizione a quelli che ci hanno detto e ancora ci dicono che i dispositivi di sicurezza delle coperture non richiedono la marcatura CE, dovremmo contrapporre questo semplice ragionamento: non è assurdo che un operatore vada sul tetto tutto bardato da DPI assolutamente marcati CE e si agganci a dispositivi salvavita che potrebbe aver prodotto il fabbro sotto casa autodichiarando che sono conformi alla UNI EN 795? Eppure, da quanto leggiamo, anche la legislazione veneta non si è spinta più in là. Forse non si è ritenuto di “copiare” dalle legislazioni in essere di altre regioni che non hanno dimenticato che CE non è una scelta discrezionale ma un preciso obbligo legislativo e una sostanziale attenzione alla prevenzione della salute pubblica delle persone che mandiamo sulle nostre coperture. Pitagora 1/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 29 La bacheca di gennaio CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO Valerio Biolo via Bonazza, 7 - Piove di Sacco [email protected] Dilpoma 2003. Geometra libero professionista iscritto all’Albo, offresi per collaborazioni interne ed esterne con studi tecnici e imprese edili, su progettazioni, direzione lavori, sicurezza cantiere, certificatore energetico, tabelle millesimali, consulenze su isolamenti termici ed acustici. www.geometrabiolovalerio.com Matteo Squarise via Zuanon 3, San Giorgio delle Pertiche tel. 339.85.32.225 [email protected] Diploma 2000. Geometra libero professionista 30 anni, 11 anni di esperienza nel settore dell’edilizia civile, industriale, privata, pubblica, e in urbanistica, si propone per collaborazioni esterne. Luca Spessato via Luxardo 21, Padova tel. 3475396052 (dopo le 19) [email protected] Diploma 2011. Attualmente sto svolgendo il praticantato. Disponibile sia al praticantato sia a un contratto da apprendista. Marco Paparella Tribano, tel.347/9221449 [email protected] Diploma 2006. Geometra libero professionista iscritto all’Albo, offresi per collaborazioni interne ed esterne con studi tecnici e imprese edili. Salvatore Casà via Fornasari, 9 Padova tel. 3386987267 [email protected] Diploma 2009. Geometra libero professionista ricerca studio/ditta con cui collaborare anche a tempo pieno con disponibilità all’apertura di partita iva. Si offre massima serietà. Stefano Berto via Rossini n. 16 - Tribano tel. 049 5342159; 3487266577 [email protected] Diploma 1992. Geometra con 18 anni di esperienza in progettazione civile residenziale ed artigianale, contabilità lavori (libretti misure, registri di contabilità, Sal), computi metrici estimativi di opere edili residenziali, artigianali, opere infrastrutturali, strade / autostrade, impianti di depurazione civili ed industriali. Abilitato all’esercizio della libera professione di Geometra. Conoscenze informatiche. Cerco lavoro presso studi di ingegneria e/o imprese edili, anche collaborazioni occasionali. Mattia Caiazzo via Puccini 30, Montegrotto Terme tel. 3405845395; [email protected] Sto cercando uno studio tecnico per poter continuare il praticantato già avviato da 6 mesi presso uno studio tecnico specializzato in topografia. Mattia Benetton via papa Paolo VI 8, Campodoro tel. 3464154323 [email protected] Diploma 2011. Stage scolastico e brevi esperienze come aiuto muratore e aiuto pittore. Cerco un lavoro come progettista o altra mansione presso studio tecnico o ditta, anche praticantato. Sono automunito e mi impegno seriamente su ogni tipo di lavoro. Elena Boaretto piazza S. Maria Assunta, Galzignano T. [email protected] Diploma 2001. Tre anni responsabile ufficio tecnico e cantieri in tutta Italia presso una società di progettazione e realizzazione im- pianti termali e piscine, 4 anni responsabile ufficio tecnico-acquisti presso una ditta termoidraulica - buon uso pc e autocad 2d. Cerco lavoro in studi tecnici, imprese o ditte idrauliche/elettriche. Davide Bordin via Pitagora 2, Padova tel. 3291352518 [email protected] Diploma 2009. Sono un geometra già in possesso dell’abilitazione alla libera professione. Cerco collaborazione con studi tecnici, come progettista in campo energetico dell’involucro edilizio e architettonico. Andrea Francescato via Pescatori 21, Morgano (TV) tel. 3398844379 [email protected] Diploma 2009. Abilitato, cerco lavoro zona Loreggia, Piombino Dese Ettore Minelle Tribano, tel. 349 8375379 [email protected] Diploma 2000. Dal 2002 impiegato tecnico presso impresa di costruzioni stradali e edili con compiti di direzione amministrativa e tecnica dei cantieri, con competenze riguardanti la contabilità e direzione dei lavori, analisi costi-profitti, gare di appalto, computi metrici e offerte, amministrazione generale, ordini e acquisti, coordinazione Sistema Qualità, budget aziendali. Paolo Berton via Pelosa n. 5, Selvazzano D. tel. 349/6484133 [email protected] Diploma 1999. Ricerco collaborazioni con imprese edili e con studi professionali per assistenze di cantiere, contabilità, preventivazioni, gare d’appalto. Esperienza, disponibilità immediata. OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO Marco Bizzotto architetto via Germania 16/7, Vigonza tel 348 2877478 [email protected] Cercasi praticante per lavoro in studio rivolto alla progettazione e realizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Si chiede di avere frequentato il corso di abilitazione di 120 ore. 30 Geom. Federico Morato via C.Battisti, 4, Galzignano Terme 049.9130093; [email protected] Cercasi geometra neo-diplomato possibilmente residente in zone limitrofe per tirocinio presso il proprio studio tecnico. Studio tecnico Magagnato Donatello via A. Moro 128, Brugine tel 049/9735676 - 346/9745774 [email protected] COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Cercasi geometra neodiplomato per praticantato. Obm Progetto e Sviluppo S.r.l. via P. Bembo 63/8 Padova [email protected] Società di consulenze per l’edilizia cerca geometra con mansioni di disegnatore. Requisiti: utilizzo di Autocad 2D e Allplan Rif. Ing. Simone Martin. Pitagora 1/2012 Informazioni Novità nel decreto “Salva Italia” Le legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha convertito il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito alcune novità di interesse. La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventa permanente. Il tetto massimo rimane a 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. Il bonus è applicabile a tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del Codice civile, e non solo quelle indicate all’art. 1117 n. 1, quali alloggio del portiere, locali comuni, ascensori, acquedotti, fognature. La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36%, e sarà assimilata alla detrazione per le ristrutturazioni. Sono agevolabili gli scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Riforma delle professioni. Entro il 13 agosto 2012 gli ordinamenti professionali dovranno adeguarsi ai princìpi di libera concorrenza, trasparenza e pubblicità. Imu, imposta municipale unica, sostituisce l’Ici dal 1° gennaio 2012, e si applica anche sull’abitazione principale e relative pertinenze, con un’aliquota dello 0,4%, con detrazione fino a 400 euro in base al numero di figli a carico. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. Sulle seconde case e sugli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, l’aliquota è 0,76%. Sulla prima casa i Comuni possono modificare l’aliquota in aumento o diminuzione fino allo 0,2%, negli altri casi dello 0,3%. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è 0,2 (riducibile a 0,1%). La rivalutazione dei valori catasta- li accompagna l’introduzione dell’Imu. Il decreto ritocca al rialzo il coefficiente che, moltiplicato per la rendita catastale, determina il valore catastale. I moltiplicatori salgono a: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, cioè con la procedura Docfa. In tal modo sono assoggettati all’Imu anche gli edifici che finora ne erano esclusi. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale. Per evitare l’Ici riguardante gli anni precedenti, il riconoscimento del carattere di ruralità è stato prorogato al 31 marzo 2012. Pitagora 1/2012 Durc immutato Una nota congiunta Inps-Inail comunica che “la richiesta di DURC per le seguenti tipologie: appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni, dal 13 febbraio potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti. Le imprese interessate, attraverso l’apposita funzione di consultazione disponibile sull’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell’Amministrazione procedente ed il suo iter.” La nota congiunta recepisce e conferma la circolare del Ministero del Lavoro sul divieto di autocertificazione del documento unico di regolarità contributiva. Gli istituti previdenziali hanno ribadito che le valutazioni effettuate da un organismo tecnico non possono essere sostituite da una autodichiarazione. “Pertanto, l’attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata”. Ricomposizione fondiaria L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 1/E del 4 gennaio 2012, ha affermato che gli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti, posti in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra i lottizzanti e il Comune, beneficiano del regime di favore di cui all’articolo 32 del DPR 601/1973 (applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali), anche se i lottizzanti non sono riuniti in consorzio. L’agevolazione si applica senza distinzione tra lottizzazioni ad iniziativa privata e ad iniziativa pubblica. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 31 Informazioni Indice di prestazione energetica negli annunci È entrato in vigore il primo gennaio l’obbligo di riportare sugli annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari, l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. L’art. 13 del D.Lgs. n. 28/2011 (Decreto rinnovabili) ha, infatti, apportato alcune modifiche al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, inserendo in particolare all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, i commi 2-ter e 2-quater. Comma 2-ter: “Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1ter e 1-quater”. Comma 2-quater: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall’1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Società tra professionisti: regolamento entro il 14 maggio La Legge di Stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), all’art. 10, oltre alla riforma degli ordinamenti professionali, ha previsto la possibilità di costituire società tra professionisti (STP). Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 183/2011, e quindi entro il 14 maggio 2012, il Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, dovranno adottare un Regolamento che disciplini la nuova modalità per l’esercizio della professione. Ha suscitato malumore tra gli Ordini il fatto che i soci non profes- sionisti possono avere una partecipazione anche maggioritaria nella società e partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione. Il Cup (Comitato unitario delle professioni) ha sottolineato “la necessità di precisare che l’attività professionale è l’esclusiva attività che la Società può svolgere e che ciò deve avvenire a cura dei soci professionisti, con le modalità di incarico che il regolamento dovrà specificare” e ha aggiunto che fin quando non sarà emanato il Regolamento “nessuna società potrà essere iscritta in alcun albo professionale”. Distanze tra i confini In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Deriva, perciò, l'applicazione della normativa urbanistica vigente al momento della modifica. Lo stabilisce la sentenza del TAR Veneto Sez. II n.1683 dell'11 novembre 2011, rigettando il ricorso di una cittadina che si opponeva al provvedimento comunale che inibiva la sopraelevazione per violazione della distanza di 5 mt. dal confine, in assenza di un vincolo di asservimento urbanistico trascritto e registrato tra i proprietari degli immobili finitimi. In tal caso infatti non si può applicare il criterio della prevenzione. Guida 55% aggiornata L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, reperibile sul suo sito, comprendendo le modifiche apportate dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Aggiornata a novembre 2011 anche la Guida sulle ristrutturazioni, dopo le modifiche introdotte dalla legge 106 del 12 luglio 2011, che ha eliminato alcuni adempimenti. Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova Tel. 049 8757788 - Fax 049 661124 e-mail: [email protected] ORARIO DI RICEVIMENTO dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 COMMISSIONE PARCELLE: riceve ogni primo e terzo lunedì del mese, su appuntamento. COMMISSIONE NEO ISCRITTI - DONNE GEOMETRA: riceve il primo martedì del mese, senza appuntamento. Ufficio staccato di FONTANIVA presso Centro Padre Odone Nicolini - via Umberto I, 27 tel. 0495942943, fax 049 5941749 Lunedì ore 9-12.30 32 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 1/2012