01/07/2009 I.I.S. MICHELE BUNIVA DI PINEROLO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (deliberato dal Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D.lgs. 297/94, previa consultazione degli studenti e dei genitori ai sensi dell’art. 6 D.P.R 249/98 e dell’art. 14 comma 2 D.P.R. 275/99) PREMESSA Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi e alle norme dello “STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI”, delle disposizioni del D.P.R. 235/07 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre alle citate fonti, si richiamano il P.O.F. ed il REGOLAMENTO DI ISTITUTO ART.1) PRINCIPI GENERALI: COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell’art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 qui di seguito riportato e richiamato: " 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola." I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati configurano mancanze disciplinari. 1 In particolare, con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano al successivo articolo 2 i principali comportamenti che configurano violazioni disciplinari. ART.2) TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI COMMA 1: VIOLAZIONE DEI DOVERI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E/O DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E/O DI SICUREZZA DETTATE DAI REGOLAMENTI DELL’ISTITUTO E/O DALLA VIGENTE NORMATIVA GENERALE a) assenze reiterate o assenze in coincidenza di verifiche, prive di adeguata motivazione; b) assenze non giustificate; c) ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o ritardi non giustificati; d) inosservanza delle disposizioni organizzative e/o delle disposizioni di sicurezza dettate dai regolamenti dell’Istituto e/o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo ai ritardi e/o alle uscite anticipate, all’allontanamento dalla scuola e/o ai danni arrecati alla incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica; e) formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazione false o non genuine, per il contenuto o per la sottoscrizione; f) uso del cellulare in violazione del REGOLAMENTO D'ISTITUTO; g) uso improprio del cellulare e/o uso improprio di altre apparecchiature elettroniche e non. h) inosservanza delle disposizioni riguardanti il divieto di fumare nei locali della scuola ai sensi della normativa vigente. COMMA 2: VIOLAZIONE DEI DOVERI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 2 i) comportamenti e/o espressioni irriguardosi e/o lesivi dell’altrui personalità, del nome, dell’immagine, dell’onore, della reputazione, dell’identità personale; comportamenti in violazione dei principi di reciproco rispetto nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Capo di istituto, docenti, personale non docente e studentesse e studenti, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera etnica, ideologica, religiosa, culturale, sociale e linguistica; l) comportamenti lesivi dell’integrità fisica - o atti comunque idonei a ledere l’integrità fisica - dei soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall’ambito scolastico; m) comportamenti lesivi dell’integrità fisica – o comunque idonei a ledere l’integrità fisica - di soggetti estranei alla comunità scolastica, se tenuti in ambito scolastico; n) comportamenti - in contesto di gruppo - continuativi e persistenti, miratamente deliberati a far del male o a danneggiare studentesse e/o studenti, mediante prepotenze fisiche e/o verbali; o) comportamenti scorretti, soprattutto se continuati e persistenti nell'ambito della lezione o delle attività scolastiche, tali da configurare una situazione di difficoltà per il proficuo svolgimento della didattica; p) comportamenti lesivi dell'immagine dell'istituto. COMMA 3: VIOLAZIONE DEI DOVERI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE, DEI MACCHINARI, DEI SUSSIDI DIDATTICI E DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA q) deterioramento, danneggiamento, sottrazione o dispersione di cose e/o beni altrui, all’interno dell’edificio scolastico e/o nell’ambito delle attività scolastiche e/o comunque riconducibili alla vita scolastica, anche in violazione delle disposizioni organizzative e/o di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche; r) volontario deterioramento, danneggiamento, sottrazione e/o dispersione di cose e/o beni altrui all’interno dell’edificio scolastico e/o nell’ambito delle attività scolastiche e/o comunque riconducibili alla vita scolastica, anche in violazione delle disposizioni organizzative e/o di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche; 3 COMMA 4: CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI s) commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure che prefigurino una concreta situazione di pericolo per la incolumità delle persone, purché siano di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a quindici giorni previsto al punto sub 6) del successivo art.3; t) recidiva nella commissione di reati che violino la dignità e/o il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; u) casi più gravi di quelli indicati al precedente punto sub t) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate; ART.3) TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Ai fini del presente regolamento e in applicazione del comma 1 dell’art.4 D.P.R. 24/06/1998 N.249 sono qui di seguito individuate in ordine crescente di gravità le sanzioni disciplinari: 1) richiamo verbale; 2) censura verbale; 3) censura scritta sul libretto personale dello studente; 4) individuazione di obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica, da uno a giorni sei; 5) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni; 6) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni; 7) allontanamento dalla comunità scolastica, anche per periodi superiori a quindici giorni, quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure che prefigurino una concreta situazione di pericolo per la incolumità delle persone, purchè siano di tale gravità da richiedere una deroga dell’allontanamento fino a quindici giorni previsto dalla tipologia di violazione indicata al precedente punto sub 6) del presente articolo. In tale caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità della infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo. 8) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, fino al termine dell’anno scolastico, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e/o il rispetto della persona umana, 4 oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, b) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 9) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, nei casi più gravi di quelli indicati al precedente punto sub 8) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. Art. 4) PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 1. La responsabilità disciplinare è personale. 2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 3. La volontarietà - intesa come dolo - del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 5. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità. 6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica secondo i seguenti criteri: a. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali a titolo esemplificativo: - attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca; - attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola; - attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico. 5 b. Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con due giorni di attività a favore della comunità scolastica, con un massimo di due ore giornaliere di attività. 7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore. 8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell’art. 4 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249. 9. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l’applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti. 10. L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati. 11. Le sanzioni vanno motivate. 12. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 7 e 8 del precedente art. 3, “…occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico, per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tali da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio…” (C.M. Prot. N.3602/PO del 31/07/2008). 13. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 6,7, 8 e 9 del precedente art. 3 “…possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente…” (C.M. Prot. N.3602/PO del 31/07/2008). 14. L’azione disciplinare per essere educativa, deve essere snella e rapida, pertanto la tempestività nello svolgimento del relativo procedimento è assunta come regola. Art.5) ORGANI COMPETENTI ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER ADDEBITO DISCIPLINARE Sono competenti ad irrogare le sanzioni: - in relazione alle sanzioni di cui al N.1 del precedente art. 3 i singoli Docenti; - in relazione alle sanzioni di cui ai NN.2-3-4 del precedente art. 3 il Preside; - in relazione alle sanzioni di cui ai NN.5-6 del precedente art. 3 il Consiglio di Classe; 6 - in relazione alle sanzioni di cui ai NN.7, 8 e 9 del precedente art. 3 il Consiglio di Istituto. L’organo competente ad irrogare la sanzione potrà – tenuto conto delle circostanze e delle risultanze del caso – applicare anche sanzioni meno gravi di quelle previste per il fatto contestato seppure di competenza di altro soggetto. Art.6) INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI ALLE SINGOLE MANCANZE DISCIPLINARI E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI ALLA CONTESTAZIONE E ALLA IRROGAZIONE VIOLAZIONE SANZIONE a) assenze reiterate o assenze in coincidenza richiamo verbale (1) di verifiche, prive di adeguata motivazione; ORGANO ORGANO COMPETENTE COMPETENTE A CONTESTARE A IRROGARE Docente Docente Docente - Preside Preside Docente Docente Docente - Preside Preside Docente Docente Docente - Preside Preside d) inosservanza delle censura scritta sul Docente - Preside libretto personale dello disposizioni organizzative e/o di studente (3) sicurezza dettate dai regolamenti dell’Istituto e/o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo ai ritardi e/o alle uscite Preside censura verbale (2) b) assenze giustificate non richiamo verbale (1) censura verbale (2) c) ritardi reiterati in richiamo verbale (1) assenza di adeguata motivazione o ritardi non giustificati; censura verbale (2) 7 anticipate, all’allontanamento dalla scuola e/o ai danni arrecati all’incolumità personale dei soggetti della comunità scolastica; e) formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazione false o non genuine, per il contenuto o per la sottoscrizione censura verbale (2) Docente - Preside censura scritta sul libretto dello studente Docente - Preside (3) f) uso del cellulare in richiamo verbale (1) violazione del regolamento d' Istituto censura verbale (2) Preside Docente Docente Docente Docente - Preside Preside censura scritta sul Docente - Preside libretto dello studente (3) Preside Docente g) uso improprio del richiamo verbale (1) cellulare e/o uso Docente - Preside improprio di altre censura verbale (2) apparecchiature censura scritta sul Docente - Preside elettroniche e non libretto personale dello studente (3) Docente Preside Preside individuazione di Docente - Preside obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria Preside frequenza scolastica da Docente uno a giorni sei (4) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni (5) Docente - Preside allontanamento Consiglio di classe nella sua componente allargata Consiglio di classe nella sua componente 8 temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni (6) allargata allontanamento dello Docente - Preside studente dalla comunità scolastica, anche per periodi superiori a quindici giorni, quando siano stati commessi gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che prefigurino una completa situazione di pericolo per la incolumità delle persone (7) Consiglio d’istituto h) inosservanza delle richiamo verbale (1) Docente disposizioni riguardanti il divieto di Docente - Preside fumare nei locali della censura verbale (2) scuola ai sensi della censura scritta sul Docente - Preside normativa vigente. libretto dello studente (3) i) comportamenti e/o espressioni irriguardosi e/o lesivi dell’altrui personalità, del nome, dell’immagine, dell’onore, della reputazione, dell’identità personale; comportamenti in violazione dei principi di reciproco rispetto nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: capo di istituto, docenti, personale non docente e studentesse e studenti, quale che Docente Preside Preside richiamo verbale (1) Docente Docente censura verbale (2) Docente - Preside Preside censura scritta sul Docente - Preside libretto personale dello studente (3) Preside individuazione di Docente - Preside obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria Docente - Preside frequenza scolastica da uno a giorni sei (4) Preside allontanamento temporaneo Consiglio di classe nella sua componente allargata dalla 9 sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera etnica, ideologica, religiosa, culturale, sociale e linguistica; comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni (5) l) comportamenti lesivi dell’integrità fisica - o comunque idonei a ledere l’integrità fisica - dei soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall’ambito scolastico; individuazione di Docente - Preside obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica da uno a giorni sei per lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative di sicurezza dettate dai regolamenti dell’istituto o dalla vigente normativa generale (4) Preside allontanamento Docente - Preside temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni per comportamenti volontariamente lesivi (5) Consiglio di classe nella sua componente allargata individuazione di Docente - Preside obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica da uno a giorni sei per lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative di sicurezza dettate dai Preside m) comportamenti lesivi dell’integrità fisica - o comunque idonei a ledere l’integrità fisica - dei soggetti estranei alla comunità scolastica, se tenuti in ambito scolastico; 10 regolamenti dell’istituto o dalla vigente normativa generale (4) n) comportamenti - in contesto di gruppo continuativi e persistenti, miratamente deliberati a far del male o a danneggiare studentesse e/o studenti, mediante prepotenze fisiche e/o verbali; o) comportamenti scorretti, soprattutto se continuati e persistenti nell'ambito della lezione o delle attività scolastiche, tali da configurare una situazione di difficoltà per il proficuo svolgimento della allontanamento Docente - Preside temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni per comportamenti volontariamente lesivi (5) Consiglio di classe nella sua componente allargata richiamo verbale (1) Docente - Preside Docente censura verbale (2) Docente - Preside Preside censura scritta sul Docente - Preside libretto personale dello studente (3) Preside individuazione di Docente - Preside obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica da uno a giorni sei (4) Preside allontanamento Docente - Preside temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni (5) Consiglio di classe nella sua componente allargata richiamo verbale (1) Docente Docente censura verbale (2) Docente - Preside Preside censura scritta sul Docente -Preside libretto dello studente (3) Preside 11 didattica; p) comportamenti richiamo verbale (1) lesivi dell'immagine censura verbale (2) dell'istituto Docente Docente Docente - Preside Preside censura scritta sul Docente - Preside libretto personale dello studente (3) Preside individuazione di Docente - Preside obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica da uno a giorni sei (4) Preside allontanamento Docente - Preside temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni (5) Consiglio di classe nella sua componente allargata richiamo verbale (1) Docente Docente censura verbale (2) Docente - Preside Preside censura scritta sul Docente - Preside libretto personale dello studente (3) Docente -Preside individuazione di obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica da uno a giorni sei (4) Preside r) volontario censura scritta sul Docente - Preside libretto personale dello deterioramento, Preside q) deterioramento, danneggiamento, sottrazione o dispersione di cose e/o di beni altrui, all’interno dell’edificio scolastico e/o nell’ambito delle attività scolastiche e/o comunque riconducibili alla vita scolastica, anche in violazione delle disposizioni organizzative e/o di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche; Preside 12 danneggiamento, sottrazione o dispersione di cose e/o di beni altrui, all’interno dell’edificio scolastico e/o nell’ambito delle attività scolastiche e/o comunque riconducibili alla vita scolastica, anche in violazione delle disposizioni organizzative e/o di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche; studente (3) individuazione di Docente - Preside obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica da uno a giorni sei (4) Preside allontanamento Docente - Preside temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni (5) Consiglio di classe nella sua componente allargata s) commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure che prefigurino una concreta situazione di pericolo per la incolumità delle persone, purchè siano di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a quindici giorni previsto al punto sub 6) dell’articolo 3. allontanamento dello Docente - Preside studente dalla comunità scolastica, per periodi superiori a quindici giorni (7) Consiglio di istituto t) recidiva nella commissione di reati che violino la dignità e/o il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria allontanamento dello Docente - Preside studente dalla comunità scolastica, fino al termine dell’anno scolastico (8) Consiglio di istituto 13 apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. u) casi più gravi di quelli indicati al precedente punto sub t) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. Sanzioni che Docente - Preside comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studio (9) Consiglio di istituto Art.7) PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONI DISCIPLINARI Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti previste analiticamente in relazione alle singole sanzioni: - avviso di procedimento sfavorevole ex art.8 Legge 241/1990 il cui contenuto, disciplinato dalla precitata norma, dovrà essere comunicato o consegnato allo studente o alla studentessa, ai genitori o all’esercente la potestà e ad eventuali soggetti terzi interessati (per esempio i genitori dello studente o della studentessa vittima di forme di bullismo e lo studente o la studentessa medesimi); - contestazione dell’addebito entro il termine massimo di giorni dieci scolastici dall’avvenuta conoscenza del fatto ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre per iscritto le proprie ragioni/difese entro il termine di giorni cinque dalla contestazione; - acquisizione delle eventuali difese scritte dello studente o della studentessa e svolgimento della istruttoria sulla base di tutti gli elementi in possesso; - nell’ipotesi in cui, all’esito dell’istruttoria, il soggetto individuato quale competente ad irrogare la sanzione, ravvisi la propria incompetenza per minor gravità del fatto, dovrà sospendere l’istruttoria e trasmettere gli atti all’organo ritenuto competente in relazione alla 14 violazione accertata, che provvederà alle incombenze del caso; - deliberazione sia in caso di irrogazione della sanzione sia in caso di archiviazione del procedimento, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione o consegna dall’avviso di procedimento sfavorevole ex art.8 Legge 241/1990 in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ovvero deliberazione in merito alla archiviazione; - nel caso di applicazione della sanzione: - comunicazione della stessa allo studente o alla studentessa, ai genitori o all’esercente la potestà, con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata; inserimento e/o annotazioni della irrogazione della sanzione nel fascicolo personale dello studente o della studentessa e/o negli altri eventuali diversi documenti o atti previsti dalla normativa; - nel caso di archiviazione, comunicazione della stessa allo studente o alla studentessa, ai genitori o all’esercente la potestà. PROCEDURE PER IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PROVVEDIMENTO COMPETENZA PROCEDURA DISCLINARE 1) RICHIAMO DOCENTE 1. Avviso di VERBALE Responsabile procedimento procedimento Docente sfavorevole ex artt.78 Legge 241/90. 2. Contestazione del comportamento allo studente o alla studentessa e contestuale invito alla giustificazione 3. Eventuale giustificazione entro 5 gg e/o mancanza della stessa 4. Istruttoria a cura del Docente 5. Irrogazione della sanzione o meno a seconda dell'esito della istruttoria. 6. Trasmissione degli 15 atti alla presidenza che provvederà alle comunicazioni e/o annotazioni e/o agli ulteriori e diversi adempimenti previsti 2) CENSURA VERBALE PRESIDE 1. Avviso di procedimento Qualora L'insegnante Responsabile procedimento sfavorevole ex artt.7-8 ritenga di richiedere la Preside Legge 241/90. censura verbale, vista la 2. Contestazione del maggiore gravità del fatto comportamento allo rispetto al punto 1, dopo studente e contestuale avere contestato allo invito alla studente, con apposito giustificazione verbale, l'infrazione 3. Eventuale deposita l'originale in giustificazione entro 5 presidenza anche come gg e/o mancanza della atto di segnalazione. stessa 4. Istruttoria a cura del Preside 5. Irrogazione della sanzione o meno a seconda dell'esito della istruttoria. 6. Adempimento da parte della Presidenza, delle formalità relative alle comunicazioni e/o alle annotazioni e/o agli ulteriori e/o diversi adempimenti previsti. 3) CENSURA SCRITTA PRESIDE Uguale a 2 Responsabile procedimento Preside 4) OBBLIGO DELLO PRESIDE Uguale a 2 con annotazione STUDENTE DI Responsabile procedimento dell'esito favorevole o PRESTARE ATTIVITA' Preside sfavorevole dello 16 A FAVORE DELLA svolgimento dell'attività COMUNITA' SCOLASTICA 5) ALLONTANAMENTO CONSIGLIO DI CLASSE Per i punti uno, due e tre TEMPORANEO DA 1 A Responsabile procedimento uguale a 2 5 GG Preside 4. istruttoria a cura del Preside 5. convocazione del Consiglio di classe 6. convocazione dei soggetti interessati, se si intende procedere con l'allontanamento 7. convocazione avanti al Consiglio di classe dei soggetti interessati, se si intende procedere con l'allontanamento 8. contradditorio avanti al Consiglio di classe 9. irrogazione della sanzione o meno a seconda dell’esito 10.Trasmissione degli atti alla presidenza che provvederà alle comunicazioni e/o alle annotazioni e/o agli ulteriori e diversi adempimenti 17 previsti 6) ALLONTANAMENTO CONSIGLIO DI CLASSE Per i punti uno, due e tre TEMPORANEO DA 5 A Responsabile procedimento uguale a 2 15 GG Preside 4. istruttoria a cura del Preside 5. convocazione del Consiglio di classe 6. convocazione avanti al Consiglio di classe dei soggetti interessati, se si intende procedere con l'allontanamento 7. contradditorio avanti al Consiglio di classe 8. irrogazione della sanzione o meno a seconda dell’esito Trasmissione degli atti alla presidenza che provvederà alle comunicazioni e/o alle annotazioni e/o agli ulteriori e diversi adempimenti previsti 7) ALLONTANAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO Per i punti uno, due e tre TEMPORANEO SU Responsabile procedimento uguale a 2 SEGNALAZIONE Preside 4. istruttoria a cura AUTORITA del Preside GIUDIZIARIA O 5. convocazione del SERVIZI SOCIALI O IN Consiglio di CASO DI istituto INOPPORTUNITA 6. convocazione RIENTRO DELLO avanti al STUDENTE Consiglio di istituto dei 18 soggetti interessati, se si intende procedere con l'allontanamento 7. contradditorio avanti al Consiglio di istituto 8. irrogazione della sanzione o meno a seconda dell’esito 9. trasmissione degli atti alla presidenza che provvederà alle comunicazioni e/o alle annotazioni e/o agli ulteriori e diversi adempimenti previsti In caso di pericolo per le persone il Preside è autorizzato ad adottare in via cautelare e provvisoria tutti i provvedimenti disciplinari ART. 10 IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI DICIPLINARI 19