01/07/2009
I.I.S. MICHELE BUNIVA DI PINEROLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(deliberato dal Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D.lgs.
297/94, previa consultazione degli studenti e dei genitori ai sensi dell’art. 6 D.P.R
249/98 e dell’art. 14 comma 2 D.P.R. 275/99)
PREMESSA
Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi e alle norme dello
“STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI”, delle disposizioni del
D.P.R. 235/07 e successive modificazioni ed integrazioni.
Oltre alle citate fonti, si richiamano il P.O.F. ed il REGOLAMENTO DI ISTITUTO
ART.1) PRINCIPI GENERALI: COMPORTAMENTI CONFIGURANTI
MANCANZE DISCIPLINARI
Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le
violazioni dei doveri scolastici come elencati nell’art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 qui
di seguito riportato e richiamato:
" 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all’art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."
I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della
comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati configurano mancanze
disciplinari.
1
In particolare, con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano al
successivo articolo 2 i principali comportamenti che configurano violazioni
disciplinari.
ART.2) TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI
COMMA 1: VIOLAZIONE DEI DOVERI NEI CONFRONTI DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA E/O DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
E/O DI SICUREZZA DETTATE DAI REGOLAMENTI DELL’ISTITUTO E/O
DALLA VIGENTE NORMATIVA GENERALE
a) assenze reiterate o assenze in coincidenza di verifiche, prive di adeguata
motivazione;
b) assenze non giustificate;
c) ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o ritardi non giustificati;
d) inosservanza delle disposizioni organizzative e/o delle disposizioni di sicurezza
dettate dai regolamenti dell’Istituto e/o dalla vigente normativa generale, con
particolare riguardo ai ritardi e/o alle uscite anticipate, all’allontanamento dalla
scuola e/o ai danni arrecati alla incolumità personale degli altri soggetti della
comunità scolastica;
e) formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazione false o non
genuine, per il contenuto o per la sottoscrizione;
f) uso del cellulare in violazione del REGOLAMENTO D'ISTITUTO;
g) uso improprio del cellulare e/o uso improprio di altre apparecchiature elettroniche
e non.
h) inosservanza delle disposizioni riguardanti il divieto di fumare nei locali della
scuola ai sensi della normativa vigente.
COMMA 2: VIOLAZIONE DEI DOVERI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI
SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
2
i) comportamenti e/o espressioni irriguardosi e/o lesivi dell’altrui personalità, del
nome, dell’immagine, dell’onore, della reputazione, dell’identità personale;
comportamenti in violazione dei principi di reciproco rispetto nei confronti degli altri
componenti la comunità scolastica: Capo di istituto, docenti, personale non docente e
studentesse e studenti, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera etnica, ideologica, religiosa, culturale, sociale e linguistica;
l) comportamenti lesivi dell’integrità fisica - o atti comunque idonei a ledere
l’integrità fisica - dei soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori
dall’ambito scolastico;
m) comportamenti lesivi dell’integrità fisica – o comunque idonei a ledere l’integrità
fisica - di soggetti estranei alla comunità scolastica, se tenuti in ambito scolastico;
n) comportamenti - in contesto di gruppo - continuativi e persistenti, miratamente
deliberati a far del male o a danneggiare studentesse e/o studenti, mediante
prepotenze fisiche e/o verbali;
o) comportamenti scorretti, soprattutto se continuati e persistenti nell'ambito della
lezione o delle attività scolastiche, tali da configurare una situazione di difficoltà per
il proficuo svolgimento della didattica;
p) comportamenti lesivi dell'immagine dell'istituto.
COMMA 3: VIOLAZIONE DEI DOVERI NEI CONFRONTI DELLE
STRUTTURE, DEI MACCHINARI, DEI SUSSIDI DIDATTICI E DEL
PATRIMONIO DELLA SCUOLA
q) deterioramento, danneggiamento, sottrazione o dispersione di cose e/o beni altrui,
all’interno dell’edificio scolastico e/o nell’ambito delle attività scolastiche e/o
comunque riconducibili alla vita scolastica, anche in violazione delle disposizioni
organizzative e/o di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia
di utilizzo delle strutture scolastiche;
r) volontario deterioramento, danneggiamento, sottrazione e/o dispersione di cose e/o
beni altrui all’interno dell’edificio scolastico e/o nell’ambito delle attività scolastiche
e/o comunque riconducibili alla vita scolastica, anche in violazione delle disposizioni
organizzative e/o di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia
di utilizzo delle strutture scolastiche;
3
COMMA 4: CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI NON RIENTRANTI
NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI
s) commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure
che prefigurino una concreta situazione di pericolo per la incolumità delle persone,
purché siano di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento
fino a quindici giorni previsto al punto sub 6) del successivo art.3;
t) recidiva nella commissione di reati che violino la dignità e/o il rispetto della
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità
tali da determinare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico;
u) casi più gravi di quelli indicati al precedente punto sub t) ed al ricorrere delle
stesse condizioni ivi indicate;
ART.3) TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Ai fini del presente regolamento e in applicazione del comma 1 dell’art.4 D.P.R.
24/06/1998 N.249 sono qui di seguito individuate in ordine crescente di gravità le
sanzioni disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) censura verbale;
3) censura scritta sul libretto personale dello studente;
4) individuazione di obbligo per lo studente di prestare attività a favore della
comunità scolastica, nell’ambito della ordinaria frequenza scolastica, da uno
a giorni sei;
5) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a cinque giorni;
6) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo
maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni;
7) allontanamento dalla comunità scolastica, anche per periodi superiori a
quindici giorni, quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il
rispetto della persona umana oppure che prefigurino una concreta situazione di
pericolo per la incolumità delle persone, purchè siano di tale gravità da richiedere
una deroga dell’allontanamento fino a quindici giorni previsto dalla tipologia di
violazione indicata al precedente punto sub 6) del presente articolo. In tale caso la
durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità della infrazione ovvero al
permanere della situazione di pericolo.
8) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, fino al termine
dell’anno scolastico, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)
recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e/o il rispetto della persona umana,
4
oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale, b) non siano esperibili interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico.
9) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di
stato conclusivo del corso di studi, nei casi più gravi di quelli indicati al
precedente punto sub 8) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.
Art. 4) PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI DISCIPLINARI
1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. La volontarietà - intesa come dolo - del comportamento costituente violazione
disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni
organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che
concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da
applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno.
5. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente
riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione
dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni
disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; alla
studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività a favore della comunità scolastica secondo i seguenti criteri:
a. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle
attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola,
costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di
istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali a titolo
esemplificativo:
- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della
scuola;
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in
ambito scolastico.
5
b. Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere
sostituito con due giorni di attività a favore della comunità scolastica, con
un massimo di due ore giornaliere di attività.
7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di
una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione della sanzione
disciplinare di grado immediatamente superiore.
8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle
disposizioni dell’art. 4 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249.
9. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non
esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l’applicazione
delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
10. L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello
studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
11. Le sanzioni vanno motivate.
12. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 7 e 8 del precedente art. 3,
“…occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto
implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la
validità dell’anno scolastico, per questa ragione dovrà essere prestata una
specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di
giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non
comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tali da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio…” (C.M. Prot.
N.3602/PO del 31/07/2008).
13. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 6,7, 8 e 9 del precedente art. 3
“…possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione
scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la
responsabilità disciplinare dello studente…” (C.M. Prot. N.3602/PO del
31/07/2008).
14. L’azione disciplinare per essere educativa, deve essere snella e rapida,
pertanto la tempestività nello svolgimento del relativo procedimento è assunta
come regola.
Art.5) ORGANI COMPETENTI ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
PER ADDEBITO DISCIPLINARE
Sono competenti ad irrogare le sanzioni:
- in relazione alle sanzioni di cui al N.1 del precedente art. 3 i singoli Docenti;
- in relazione alle sanzioni di cui ai NN.2-3-4 del precedente art. 3 il Preside;
- in relazione alle sanzioni di cui ai NN.5-6 del precedente art. 3 il Consiglio di
Classe;
6
- in relazione alle sanzioni di cui ai NN.7, 8 e 9 del precedente art. 3 il Consiglio
di Istituto.
L’organo competente ad irrogare la sanzione potrà – tenuto conto delle circostanze
e delle risultanze del caso – applicare anche sanzioni meno gravi di quelle previste
per il fatto contestato seppure di competenza di altro soggetto.
Art.6) INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI ALLE
SINGOLE
MANCANZE
DISCIPLINARI
E
CONTESTUALE
INDIVIDUAZIONE
DEGLI
ORGANI
COMPETENTI
ALLA
CONTESTAZIONE E ALLA IRROGAZIONE
VIOLAZIONE
SANZIONE
a) assenze reiterate o
assenze in coincidenza richiamo verbale (1)
di verifiche, prive di
adeguata motivazione;
ORGANO
ORGANO
COMPETENTE
COMPETENTE
A CONTESTARE A IRROGARE
Docente
Docente
Docente - Preside
Preside
Docente
Docente
Docente - Preside
Preside
Docente
Docente
Docente - Preside
Preside
d) inosservanza delle censura scritta sul Docente - Preside
libretto personale dello
disposizioni
organizzative e/o di studente (3)
sicurezza dettate dai
regolamenti
dell’Istituto e/o dalla
vigente
normativa
generale,
con
particolare riguardo ai
ritardi e/o alle uscite
Preside
censura verbale (2)
b)
assenze
giustificate
non richiamo verbale (1)
censura verbale (2)
c) ritardi reiterati in richiamo verbale (1)
assenza di adeguata
motivazione o ritardi
non giustificati;
censura verbale (2)
7
anticipate,
all’allontanamento
dalla scuola e/o ai
danni
arrecati
all’incolumità
personale dei soggetti
della
comunità
scolastica;
e)
formazione,
presentazione o altro
uso di dichiarazioni di
giustificazione false o
non genuine, per il
contenuto o per la
sottoscrizione
censura verbale (2)
Docente - Preside
censura scritta sul
libretto dello studente Docente - Preside
(3)
f) uso del cellulare in richiamo verbale (1)
violazione
del
regolamento d' Istituto censura verbale (2)
Preside
Docente
Docente
Docente
Docente - Preside
Preside
censura scritta sul Docente - Preside
libretto dello studente
(3)
Preside
Docente
g) uso improprio del richiamo verbale (1)
cellulare
e/o
uso
Docente - Preside
improprio di altre censura verbale (2)
apparecchiature
censura scritta sul Docente - Preside
elettroniche e non
libretto personale dello
studente (3)
Docente
Preside
Preside
individuazione
di Docente - Preside
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della ordinaria
Preside
frequenza scolastica da Docente
uno a giorni sei (4)
allontanamento
temporaneo
dalla
comunità
scolastica
per un periodo non
superiore a cinque
giorni (5)
Docente - Preside
allontanamento
Consiglio di classe
nella sua componente
allargata
Consiglio di classe
nella sua componente
8
temporaneo
dalla
comunità
scolastica
per
un
periodo
maggiore di cinque e
non
superiore
a
quindici giorni (6)
allargata
allontanamento dello Docente - Preside
studente
dalla
comunità scolastica,
anche per periodi
superiori a quindici
giorni, quando siano
stati commessi gravi
reati che violino la
dignità e il rispetto
della persona umana o
che prefigurino una
completa situazione di
pericolo
per
la
incolumità
delle
persone (7)
Consiglio d’istituto
h) inosservanza delle
richiamo verbale (1)
Docente
disposizioni
riguardanti il divieto di
Docente - Preside
fumare nei locali della censura verbale (2)
scuola ai sensi della
censura scritta sul Docente - Preside
normativa vigente.
libretto dello studente
(3)
i) comportamenti e/o
espressioni
irriguardosi e/o lesivi
dell’altrui personalità,
del
nome,
dell’immagine,
dell’onore,
della
reputazione,
dell’identità personale;
comportamenti
in
violazione dei principi
di reciproco rispetto
nei confronti degli altri
componenti
la
comunità scolastica:
capo
di
istituto,
docenti, personale non
docente e studentesse
e studenti, quale che
Docente
Preside
Preside
richiamo verbale (1)
Docente
Docente
censura verbale (2)
Docente - Preside
Preside
censura scritta sul Docente - Preside
libretto personale dello
studente (3)
Preside
individuazione
di Docente - Preside
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della
ordinaria Docente - Preside
frequenza scolastica da
uno a giorni sei (4)
Preside
allontanamento
temporaneo
Consiglio di classe
nella sua componente
allargata
dalla
9
sia la loro età e
condizione, nel ripudio
di ogni barriera etnica,
ideologica, religiosa,
culturale, sociale e
linguistica;
comunità
scolastica
per un periodo non
superiore a cinque
giorni (5)
l)
comportamenti
lesivi
dell’integrità
fisica - o comunque
idonei
a
ledere
l’integrità fisica - dei
soggetti
della
comunità scolastica,
anche se compiuti
fuori
dall’ambito
scolastico;
individuazione
di Docente - Preside
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della
ordinaria
frequenza scolastica da
uno a giorni sei
per lesioni causate da
negligenza,
imprudenza
o
inosservanza
delle
disposizioni
organizzative
di
sicurezza dettate dai
regolamenti
dell’istituto o dalla
vigente
normativa
generale (4)
Preside
allontanamento
Docente - Preside
temporaneo
dalla
comunità
scolastica
per un periodo non
superiore a cinque
giorni
per
comportamenti
volontariamente lesivi
(5)
Consiglio di classe
nella sua componente
allargata
individuazione
di Docente - Preside
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della
ordinaria
frequenza scolastica da
uno a giorni sei per
lesioni causate da
negligenza,
imprudenza
o
inosservanza
delle
disposizioni
organizzative
di
sicurezza dettate dai
Preside
m)
comportamenti
lesivi
dell’integrità
fisica - o comunque
idonei
a
ledere
l’integrità fisica - dei
soggetti estranei alla
comunità scolastica, se
tenuti
in
ambito
scolastico;
10
regolamenti
dell’istituto o dalla
vigente
normativa
generale (4)
n) comportamenti - in
contesto di gruppo continuativi
e
persistenti,
miratamente deliberati
a far del male o a
danneggiare
studentesse
e/o
studenti,
mediante
prepotenze fisiche e/o
verbali;
o)
comportamenti
scorretti, soprattutto se
continuati e persistenti
nell'ambito
della
lezione o delle attività
scolastiche, tali da
configurare
una
situazione di difficoltà
per
il
proficuo
svolgimento
della
allontanamento
Docente - Preside
temporaneo
dalla
comunità
scolastica
per un periodo non
superiore a cinque
giorni
per
comportamenti
volontariamente lesivi
(5)
Consiglio di classe
nella sua componente
allargata
richiamo verbale (1)
Docente - Preside
Docente
censura verbale (2)
Docente - Preside
Preside
censura scritta sul Docente - Preside
libretto personale dello
studente (3)
Preside
individuazione
di Docente - Preside
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della
ordinaria
frequenza scolastica da
uno a giorni sei (4)
Preside
allontanamento
Docente - Preside
temporaneo
dalla
comunità
scolastica
per un periodo non
superiore a cinque
giorni (5)
Consiglio di classe
nella sua componente
allargata
richiamo verbale (1)
Docente
Docente
censura verbale (2)
Docente - Preside
Preside
censura scritta sul Docente -Preside
libretto dello studente
(3)
Preside
11
didattica;
p)
comportamenti richiamo verbale (1)
lesivi dell'immagine
censura verbale (2)
dell'istituto
Docente
Docente
Docente - Preside
Preside
censura scritta sul Docente - Preside
libretto personale dello
studente (3)
Preside
individuazione
di Docente - Preside
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della
ordinaria
frequenza scolastica da
uno a giorni sei (4)
Preside
allontanamento
Docente - Preside
temporaneo
dalla
comunità
scolastica
per un periodo non
superiore a cinque
giorni (5)
Consiglio di classe
nella sua componente
allargata
richiamo verbale (1)
Docente
Docente
censura verbale (2)
Docente - Preside
Preside
censura scritta sul Docente - Preside
libretto personale dello
studente (3)
Docente -Preside
individuazione
di
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della
ordinaria
frequenza scolastica da
uno a giorni sei (4)
Preside
r)
volontario censura scritta sul Docente - Preside
libretto personale dello
deterioramento,
Preside
q)
deterioramento,
danneggiamento,
sottrazione
o
dispersione di cose e/o
di
beni
altrui,
all’interno
dell’edificio scolastico
e/o nell’ambito delle
attività scolastiche e/o
comunque
riconducibili alla vita
scolastica, anche in
violazione
delle
disposizioni
organizzative e/o di
sicurezza contenute in
regolamenti, circolari,
direttive in materia di
utilizzo delle strutture
scolastiche;
Preside
12
danneggiamento,
sottrazione
o
dispersione di cose e/o
di
beni
altrui,
all’interno
dell’edificio scolastico
e/o nell’ambito delle
attività scolastiche e/o
comunque
riconducibili alla vita
scolastica, anche in
violazione
delle
disposizioni
organizzative e/o di
sicurezza contenute in
regolamenti, circolari,
direttive in materia di
utilizzo delle strutture
scolastiche;
studente (3)
individuazione
di Docente - Preside
obbligo per lo studente
di prestare attività a
favore della comunità
scolastica, nell’ambito
della
ordinaria
frequenza scolastica da
uno a giorni sei (4)
Preside
allontanamento
Docente - Preside
temporaneo
dalla
comunità
scolastica
per un periodo non
superiore a cinque
giorni (5)
Consiglio di classe
nella sua componente
allargata
s) commissione di
reati che violino la
dignità e il rispetto
della persona umana
oppure che prefigurino
una
concreta
situazione di pericolo
per la incolumità delle
persone, purchè siano
di tale gravità da
richiedere una deroga
al
limite
dell’allontanamento
fino a quindici giorni
previsto al punto sub
6) dell’articolo 3.
allontanamento dello Docente - Preside
studente
dalla
comunità scolastica,
per periodi superiori a
quindici giorni (7)
Consiglio di istituto
t)
recidiva
nella
commissione di reati
che violino la dignità
e/o il rispetto della
persona
umana,
oppure atti di grave
violenza o connotati
da una particolare
gravità
tali
da
determinare
seria
allontanamento dello Docente - Preside
studente
dalla
comunità scolastica,
fino
al
termine
dell’anno
scolastico
(8)
Consiglio di istituto
13
apprensione a livello
sociale, qualora non
siano
esperibili
interventi
per
un
reinserimento
responsabile
e
tempestivo
dello
studente
nella
comunità
durante
l’anno scolastico.
u) casi più gravi di
quelli
indicati
al
precedente punto sub
t) ed al ricorrere delle
stesse condizioni ivi
indicate.
Sanzioni
che Docente - Preside
comportano
l’esclusione
dello
studente
dallo
scrutinio finale o la
non
ammissione
all’esame di Stato
conclusivo del corso di
studio (9)
Consiglio di istituto
Art.7) PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONI
DISCIPLINARI
Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti previste analiticamente in
relazione alle singole sanzioni:
- avviso di procedimento sfavorevole ex art.8 Legge 241/1990 il cui contenuto,
disciplinato dalla precitata norma, dovrà essere comunicato o consegnato allo
studente o alla studentessa, ai genitori o all’esercente la potestà e ad eventuali
soggetti terzi interessati (per esempio i genitori dello studente o della studentessa
vittima di forme di bullismo e lo studente o la studentessa medesimi);
- contestazione dell’addebito entro il termine massimo di giorni dieci scolastici
dall’avvenuta conoscenza del fatto ed invito allo studente o alla studentessa ad
esporre per iscritto le proprie ragioni/difese entro il termine di giorni cinque dalla
contestazione;
- acquisizione delle eventuali difese scritte dello studente o della studentessa e
svolgimento della istruttoria sulla base di tutti gli elementi in possesso;
- nell’ipotesi in cui, all’esito dell’istruttoria, il soggetto
individuato quale competente ad irrogare la sanzione,
ravvisi la propria incompetenza per minor gravità del
fatto, dovrà sospendere l’istruttoria e trasmettere gli
atti all’organo ritenuto competente in relazione alla
14
violazione accertata, che provvederà alle incombenze
del caso;
- deliberazione sia in caso di irrogazione della sanzione sia in caso di archiviazione
del procedimento, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione o consegna
dall’avviso di procedimento sfavorevole ex art.8 Legge 241/1990 in merito alla
irrogazione della sanzione disciplinare ovvero deliberazione in merito alla
archiviazione;
- nel caso di applicazione della sanzione: - comunicazione della stessa allo studente o
alla studentessa, ai genitori o all’esercente la potestà, con motivazione, anche
sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata; inserimento e/o annotazioni della irrogazione della sanzione nel fascicolo personale
dello studente o della studentessa e/o negli altri eventuali diversi documenti o atti
previsti dalla normativa;
- nel caso di archiviazione, comunicazione della stessa allo studente o alla studentessa,
ai genitori o all’esercente la potestà.
PROCEDURE PER IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI
PROVVEDIMENTO
COMPETENZA
PROCEDURA
DISCLINARE
1)
RICHIAMO DOCENTE
1. Avviso
di
VERBALE
Responsabile procedimento
procedimento
Docente
sfavorevole ex artt.78 Legge 241/90.
2. Contestazione
del
comportamento allo
studente
o
alla
studentessa
e
contestuale
invito
alla giustificazione
3. Eventuale
giustificazione entro
5 gg e/o mancanza
della stessa
4. Istruttoria a cura del
Docente
5. Irrogazione
della
sanzione o meno a
seconda
dell'esito
della istruttoria.
6. Trasmissione
degli
15
atti alla presidenza
che provvederà alle
comunicazioni
e/o
annotazioni e/o agli
ulteriori e diversi
adempimenti previsti
2) CENSURA VERBALE PRESIDE
1. Avviso di procedimento
Qualora
L'insegnante Responsabile procedimento
sfavorevole ex artt.7-8
ritenga di richiedere la Preside
Legge 241/90.
censura verbale, vista la
2. Contestazione
del
maggiore gravità del fatto
comportamento
allo
rispetto al punto 1, dopo
studente e contestuale
avere
contestato
allo
invito
alla
studente, con apposito
giustificazione
verbale,
l'infrazione
3. Eventuale
deposita l'originale in
giustificazione entro 5
presidenza anche come
gg e/o mancanza della
atto di segnalazione.
stessa
4. Istruttoria a cura del
Preside
5. Irrogazione
della
sanzione o meno a
seconda dell'esito della
istruttoria.
6. Adempimento da parte
della Presidenza, delle
formalità relative alle
comunicazioni e/o alle
annotazioni e/o agli
ulteriori e/o diversi
adempimenti previsti.
3) CENSURA SCRITTA
PRESIDE
Uguale a 2
Responsabile procedimento
Preside
4) OBBLIGO DELLO PRESIDE
Uguale a 2 con annotazione
STUDENTE
DI Responsabile procedimento dell'esito favorevole o
PRESTARE ATTIVITA' Preside
sfavorevole
dello
16
A FAVORE DELLA
svolgimento dell'attività
COMUNITA'
SCOLASTICA
5) ALLONTANAMENTO CONSIGLIO DI CLASSE Per i punti uno, due e tre
TEMPORANEO DA 1 A Responsabile procedimento uguale a 2
5 GG
Preside
4. istruttoria a cura
del Preside
5. convocazione del
Consiglio
di
classe
6. convocazione dei
soggetti
interessati, se si
intende procedere
con
l'allontanamento
7. convocazione
avanti
al
Consiglio
di
classe dei soggetti
interessati, se si
intende procedere
con
l'allontanamento
8. contradditorio
avanti
al
Consiglio
di
classe
9. irrogazione della
sanzione o meno
a
seconda
dell’esito
10.Trasmissione
degli atti alla
presidenza
che
provvederà alle
comunicazioni
e/o
alle
annotazioni e/o
agli ulteriori e
diversi
adempimenti
17
previsti
6) ALLONTANAMENTO CONSIGLIO DI CLASSE Per i punti uno, due e tre
TEMPORANEO DA 5 A Responsabile procedimento uguale a 2
15 GG
Preside
4. istruttoria a cura
del Preside
5. convocazione del
Consiglio
di
classe
6. convocazione
avanti
al
Consiglio
di
classe dei soggetti
interessati, se si
intende procedere
con
l'allontanamento
7. contradditorio
avanti
al
Consiglio
di
classe
8. irrogazione della
sanzione o meno
a
seconda
dell’esito
Trasmissione degli atti alla
presidenza che provvederà
alle comunicazioni e/o alle
annotazioni
e/o
agli
ulteriori
e
diversi
adempimenti previsti
7) ALLONTANAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO Per i punti uno, due e tre
TEMPORANEO
SU Responsabile procedimento uguale a 2
SEGNALAZIONE
Preside
4. istruttoria a cura
AUTORITA
del Preside
GIUDIZIARIA
O
5. convocazione del
SERVIZI SOCIALI O IN
Consiglio
di
CASO
DI
istituto
INOPPORTUNITA
6. convocazione
RIENTRO
DELLO
avanti
al
STUDENTE
Consiglio
di
istituto
dei
18
soggetti
interessati, se si
intende procedere
con
l'allontanamento
7. contradditorio
avanti
al
Consiglio
di
istituto
8. irrogazione della
sanzione o meno
a
seconda
dell’esito
9. trasmissione degli
atti
alla
presidenza
che
provvederà alle
comunicazioni
e/o
alle
annotazioni e/o
agli ulteriori e
diversi
adempimenti
previsti
In caso di pericolo per le persone il Preside è autorizzato ad adottare in via cautelare e
provvisoria tutti i provvedimenti disciplinari
ART. 10 IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI DICIPLINARI
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IIS MICHELE BUNIVA DI PINEROLO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA