NUOVO DECRETO IMPIANTI TERMICI Le principali novità E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR, atteso da alcuni mesi, che regola le attività di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, ispezione degli impianti termici. Il decreto entra in vigore il 12 luglio 2013. Elenchiamo di seguito le principali novità: 1) E’ definito impianto termico l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita immobiliari ad uso residenziale e assimilate. Quindi, per la prima volta la legislazione sull’efficienza energetica si occupa anche della climatizzazione estiva 2) E’ confermato che il controllo e l’eventuale manutenzione dell’impianto e degli apparecchi devono essere effettuate secondo le indicazioni e la periodicità dell’installatore o, qualora mancanti, secondo le indicazioni del costruttore dell’apparecchio. Non esiste quindi una cadenza obbligatoria uguale per tutti per l’effettuazione del controllo e dell’eventuale manutenzione. 3) Viene con chiarezza precisato che cosa diversa e il controllo di efficienza energetica dell’impianto. Questo deve essere eseguito su impianti di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW con la seguente cadenza: Tipologia Impianto Impianti con generatore di calore a fiamma Alimentazione Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Generatori alimentati a gas, metano o GPL Impianti con macchine Macchine frigorifere e/o frigorifere/pompe di calore pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica Impianti alimentati da Sottostazione di scambio teleriscaldamento termico da rete ad utenza Impianti cogenerativi Microcogenerazione Unità cogenerative P – potenza termica utile nominale P(el) – Potenza elettrica nominale Potenza termica (kW) 10<P<100 Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) P>=100 1 10<P<100 P>=100 12<P<100 4 2 4 P>=100 2 P>=12 4 P>=12 2 P>10 4 P(el)<50 P(el)>=50 4 2 2 4) Con un successivo decreto (atteso in tempi brevi) saranno soppressi gli attuali “libretto di Impianto” e “libretto di centrale” che dovranno essere sostituiti da un nuovo “libretto d’impianto per la climatizzazione”. Tale libretto dovra essere utilizzato per impianti di riscaldamento di qualsiasi potenza e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kW. Saranno emanati anche nuovi modelli per i rapporti di controllo che andranno a sostituire gli attuali allegati F e G. 5) Sono modificate le formule per il calcolo del rendimento minimo di combustione ammissibile per i generatori. Nella gran parte dei casi i valori finali non cambiano, ad eccezione del valore per i generatori installati dopo l’8/10/2005 che viene ridotto di un punto. I nuovi valori sono i seguenti: Tipologie di generatori di calore Data di installazione Generatore di calore (tutti) Generatore di calore (tutti) Prima del 29 ottobre 1993 Dal 29 ottobre 1993 al dicembre 1997 Dal 1° gennaio 1998 al ottobre 2005 Dal 1° gennaio 1998 al ottobre 2005 Dal 1° gennaio 1998 al ottobre 2005 Dall’8 ottobre 2005 Generatore di calore standard Generatore di calore a bassa temperatura Generatore di calore a gas a condensazione Generatore di calore a gas a condensazione Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) Generatori ad aria calda Generatori ad aria calda 31 Nuovi valori minimi del rendimento di combustibile (%) 82 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn 7 84 + 2 log Pn 7 87,5 + 1,5 log Pn 7 91 + 1 log Pn 89 + 2 log Pn Dall’8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn Prima del 29 ottobre 1993 Dopo il 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn 80 + 2 log Pn Log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW 6) Sono introdotte delle soglie di riferimento per i parametri di efficienza energetica dei condizionatori e delle pompe di calore: non possono variare di oltre il 15% dai valori di collaudo. 7) Le ispezioni sull’efficienza energetica degli impianti termici viene affidata alle Regioni e non più a Province e Comuni. Le Regioni dovranno realizzare un catasto degli impianti termici. 8) I contratti per Terzo Responsabile potranno essere sottoscritti solo in presenza di impianti conformi alle norme tecniche o con preciso impegno di adeguamento. In presenza di impianti non conformi non può essere affidata la delega al terzo responsabile. Quanto sopra elencato non esaurisce tutte le novità introdotte dal nuovo DPR; Vi invitiamo a rivolgervi alla nostra sede per ulteriori approfondimenti. Segnaliamo che le Regioni potranno intervenire modificando in parte le prescrizioni della legge. Vi terremo tempestivamente informati sulle eventuali innovazioni.