NUOVO DECRETO IMPIANTI TERMICI
Le principali novità
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR, atteso da alcuni mesi, che regola le attività di esercizio, conduzione,
manutenzione, controllo, ispezione degli impianti termici. Il decreto entra in vigore il 12
luglio 2013.
Elenchiamo di seguito le principali novità:
1) E’ definito impianto termico l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o
climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda
sanitaria al servizio di singole unita immobiliari ad uso residenziale e assimilate. Quindi, per la prima volta la
legislazione sull’efficienza energetica si occupa anche della
climatizzazione estiva
2) E’ confermato che il controllo e l’eventuale manutenzione dell’impianto e degli apparecchi devono essere
effettuate secondo le indicazioni e la periodicità dell’installatore o, qualora mancanti, secondo le indicazioni del
costruttore dell’apparecchio. Non esiste quindi una cadenza obbligatoria uguale per tutti per l’effettuazione del
controllo e dell’eventuale manutenzione.
3) Viene con chiarezza precisato che cosa diversa e il controllo di efficienza energetica dell’impianto. Questo
deve essere eseguito su impianti di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW e su impianti di
climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW con la seguente cadenza:
Tipologia Impianto
Impianti con generatore di
calore a fiamma
Alimentazione
Generatori alimentati a
combustibile liquido o
solido
Generatori alimentati a
gas, metano o GPL
Impianti
con
macchine Macchine frigorifere e/o
frigorifere/pompe di calore
pompe
di
calore
a
compressione di vapore
ad azionamento elettrico
e macchine frigorifere e/o
pompe di calore ad
assorbimento a fiamma
diretta
Pompe
di
calore
a
compressione di vapore
azionate
da
motore
endotermico
Pompe di calore ad
assorbimento alimentate
con energia termica
Impianti
alimentati
da Sottostazione di scambio
teleriscaldamento
termico da rete ad utenza
Impianti cogenerativi
Microcogenerazione
Unità cogenerative
P – potenza termica utile nominale
P(el) – Potenza elettrica nominale
Potenza
termica
(kW)
10<P<100
Cadenza
controlli
di
efficienza energetica (anni)
P>=100
1
10<P<100
P>=100
12<P<100
4
2
4
P>=100
2
P>=12
4
P>=12
2
P>10
4
P(el)<50
P(el)>=50
4
2
2
4) Con un successivo decreto (atteso in tempi brevi) saranno soppressi gli attuali “libretto di Impianto” e “libretto di
centrale” che dovranno essere sostituiti da un nuovo “libretto d’impianto per la climatizzazione”. Tale libretto
dovra essere utilizzato per impianti di riscaldamento di qualsiasi potenza e di condizionamento di potenza maggiore di
12 kW. Saranno emanati anche nuovi modelli per i rapporti di controllo che andranno a sostituire gli attuali allegati F e
G.
5) Sono modificate le formule per il calcolo del rendimento minimo di combustione ammissibile per i generatori.
Nella gran parte dei casi i valori finali non cambiano, ad eccezione del valore per i generatori installati dopo
l’8/10/2005 che viene ridotto di un punto.
I nuovi valori sono i seguenti:
Tipologie di generatori di calore
Data di installazione
Generatore di calore (tutti)
Generatore di calore (tutti)
Prima del 29 ottobre 1993
Dal 29 ottobre 1993 al
dicembre 1997
Dal 1° gennaio 1998 al
ottobre 2005
Dal 1° gennaio 1998 al
ottobre 2005
Dal 1° gennaio 1998 al
ottobre 2005
Dall’8 ottobre 2005
Generatore di calore standard
Generatore di calore a bassa
temperatura
Generatore di calore a gas a
condensazione
Generatore di calore a gas a
condensazione
Generatore di calore (tutti, salvo
generatore di calore a gas a
condensazione)
Generatori ad aria calda
Generatori ad aria calda
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Nuovi
valori
minimi
del
rendimento di combustibile (%)
82 + 2 log Pn
84 + 2 log Pn
7
84 + 2 log Pn
7
87,5 + 1,5 log Pn
7
91 + 1 log Pn
89 + 2 log Pn
Dall’8 ottobre 2005
87 + 2 log Pn
Prima del 29 ottobre 1993
Dopo il 29 ottobre 1993
77 + 2 log Pn
80 + 2 log Pn
Log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
6) Sono introdotte delle soglie di riferimento per i parametri di efficienza energetica dei condizionatori e delle
pompe di calore: non possono variare di oltre il 15% dai valori di collaudo.
7) Le ispezioni sull’efficienza energetica degli impianti termici viene affidata alle Regioni e non più a Province e
Comuni. Le Regioni dovranno realizzare un catasto degli impianti termici.
8) I contratti per Terzo Responsabile potranno essere sottoscritti solo in presenza di impianti conformi alle norme
tecniche o con preciso impegno di adeguamento. In presenza di impianti non conformi non può essere affidata la
delega al terzo responsabile.
Quanto sopra elencato non esaurisce tutte le novità introdotte dal nuovo DPR; Vi invitiamo a rivolgervi alla nostra
sede per ulteriori approfondimenti.
Segnaliamo che le Regioni potranno intervenire modificando in parte le prescrizioni della legge. Vi terremo
tempestivamente informati sulle eventuali innovazioni.
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