D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008
(Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
a cura: dell’Ing. Enzo Leonardi
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Normativa scolastica di riferimento
• Normativa generale sicurezza del
lavoro (elenco non esaustivo):
o DLgs 81/08 - Tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
o DM 382/98 - Regolamento istituti
d’istruzione(riferito alla 626/94);
o Circ. Min. 119/99 – Indicazioni attuative del
DM 382/98(riferito alla 626/94);
2
premessa
Con
il
Regolamento
concernente
l’applicazione delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro nelle istituzioni
scolastiche ed educative, adottato con
D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4
novembre 1998), è stata completata la
normativa di settore ed opera, quindi, a tutti
gli effetti, l’obbligo di adeguare le scuole
alle relative prescrizioni europee.
3
premessa (segue)
• Occorre essere consapevoli che le norme sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima
ancora che un obbligo di legge con la serie di
adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per
promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche
una cultura della sicurezza sul lavoro, per
valorizzarne i contenuti e per sollecitare il
coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte
le componenti scolastiche in un processo organico di
crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza
sostanziale della scuola, nel presente, e della
sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema
sociale di fondamentale rilevanza.
4
premessa (segue)
• E’ in quest’ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli
istituzionali del Dirigente Scolastico, in quanto datore di
lavoro, dei Preposti, del RSPP(responsabile del servizio di
prevenzione e protezione), del RLS(rappresentate dei
lavoratori per la sicurezza) e degli addetti ai diversi servizi.
• E’ nella stessa ottica che vanno impostate l’informazione
e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e, per
quanto richiesto, agli stessi studenti.
• Infine, e al di là delle prescrizioni normative, è
indispensabile realizzare un generale coinvolgimento ed
una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed
alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche
sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente,
vanno adottati.
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premessa (segue)
• In definitiva e pur nella consapevolezza delle problematiche
operative connesse all’attuazione della citata normativa, va
doverosamente richiamata l’attenzione sul particolare rilievo
della materia nell’ambiente scolastico con l’obiettivo di una
“scuola sicura” da conseguire in unione di intenti, di risorse
e di sinergie con gli Enti locali, anche con il coinvolgimento
dei lavoratori mediante le OO.SS., nonché nella prospettiva
dell’affermazione e diffusione di una “cultura della
sicurezza,” che non può essere trascurata o sminuita proprio
nell’istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un
momento propulsivo determinante.
• A fronte, peraltro, della rilevanza della questione di
natura non soltanto sociale, ma implicante una serie di
attività e di coinvolgimenti operativi di più soggetti.
6
Legge quadro
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
(Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Tra le principali novità contenute nel testo si segnalano:
• l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza, a tutti i lavoratori che si inseriscono in un
ambiente di lavoro, senza alcuna distinzione di tipo formale (c.d.
principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a
qualunque titolo, operano in azienda), e finanche ai lavoratori
autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i
prestatori di lavoro;
• il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in
particolare di quelle dei Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali
(destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza in azienda), e la
creazione di un Rappresentante di Sito Produttivo, presente in realtà
particolarmente complesse e pericolose;
• la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, per il
miglioramento dell’efficienza degli interventi. Creazione di un sistema
informativo, pubblico al quale partecipano le parti sociali, per la
condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni
e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a
8
indirizzare le azioni pubbliche;
Principali novità (segue):
• il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche,
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
• la revisione del sistema delle sanzioni.
Precisamente, in base ai criteri indicati dalla Legge 123/2007 è
prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di
lavoro che non abbia effettuato la Valutazione dei Rischi cui
possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgono
attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di
inadempienza, il Decreto Legislativo prevede invece che al
datore di lavoro venga applicata la sanzione dell’arresto
alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta
graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Inoltre, per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal
Decreto Legislativo, al datore di lavoro che si mette in regola
non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria.
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Principali novità (segue):
• Nella stessa logica, il datore di lavoro che comincia ad eliminare
concretamente le conseguenze della violazione o che adempie,
pur tardivamente all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una
riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena
con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000,00 a un
massimo di 24.000,00 €. Tale possibilità è esclusa qualora il datore
di lavoro risulti recidivo o si siano determinati, in conseguenza
della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con
danni alla salute del lavoratore.
• Restano inalterate le norme del codice penale, estranee
all’oggetto della delega, per l’omicidio e le lesioni colpose (artt.
589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro;
• l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali
attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli
adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
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Principali novità (segue):
• Il decreto riserva poi grande importanza al documento di
valutazione del rischio che riguarderà le aziende
committenti di appalti (DUVRI) e sub appalti e servirà ad
analizzare tutte le possibili situazioni di pericolo o rischio
in tutte le lavorazioni che vedano coinvolte le diverse
aziende che operano nello stesso sito produttivo.
• Ogni dipendente dovrà poi avere un libretto sanitario
personale che ne seguirà l'intera vita lavorativa. I dati
raccolti dal medico dell'azienda verranno annualmente
comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite
della ASL territorialmente interessata. Sarà così possibile
avere a disposizione una informazione epidemiologica per
milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite
mediche professionali.
• Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un
registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.
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Principali novità (segue):
• In ogni azienda, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, dovrà essere nominato un RLST
(Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
territoriale)(che opera su base territoriale o di
comparto se non ci sono rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in azienda) e, per i siti
(porti, cantieri grandi opere, siti industriali) che
superino la presenza di 500 lavoratori con più
aziende viene istituita la figura del Rappresentante
dei Lavoratori per la sicurezza di Sito.
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• è stato pubblicato sul suppl. ord. n. 108 alla GU del 30
aprile 2008, n. 101;
• è entrato in vigore il 15 maggio 2008;
• è costituito da:
– 306 articoli,
– 51 allegati,
• per un totale di 320 pagine di Gazzetta Ufficiale
• Modifica D.Lgs.106/2009 entrato in vigore a fine agosto
del 2009, portando alcune modifiche agli allegati e agli
articoli del D.Lgs. 81/08.
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ART. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
• a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
• b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente
• e dell'organizzazione del lavoro;
• c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
• e) la riduzione dei rischi alla fonte;
• f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non
lo e', o e' meno pericoloso;
• g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro;
• i) la priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
• l) il controllo sanitario dei lavoratori;
• m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al
rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• n) l'informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;
• o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e
i preposti;
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
•
•
•
•
p) l'informazione e formazione adeguate per i RLS;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione degli RSL(i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
• t) la programmazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
• u) le misure di emergenza(Piano di Emergenza) da
attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio ,
di evacuazione(Piano di Evacuazione)dei lavoratori e di
pericolo grave e immediato;
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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Organizzazione della sicurezza
nell’ azienda “scuola”
Dirigente scolastico
ASL
RSPP- Responsabile SPP
Lavoratori
Valutazione
dei rischi
RLS-Rappresentante dei
lavoratori
Medico
competente !
Gli attori principali della
” Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Articolo 35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di
15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice
almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
1. il DS(datore di lavoro) o un suo rappresentante;
2. l’RSPP(responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi);
3. l’RLS(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
4. l’MC (medico competente), ove nominato;
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Gli attori principali dell’ITAS per la
” Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Componenti la Commissione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” che
si riunisce almeno una volta all’anno
1.
2.
3.
4.
il DS : Prof. Settembri Maurizio o un suo rappresentante;
l’RSPP : Ing. Come Paolo(fino al 2010 Ing. Rango Livio);
l’RLS : Prof. Maceratini Carlo;
l’MC : non nominato.
5. ASPP : p.i. Severini Luca
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Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
• 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di
lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione all’interno della azienda;
• 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o
esterni, di cui al comma 1, devono possedere le
capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo
32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di
tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
della attività svolta nell’espletamento del proprio
incarico.
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Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
• 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l’azione di prevenzione e protezione del
servizio.
• 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni non è per questo esonerato dalla
propria responsabilità in materia.
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Servizio di prevenzione e protezione
dell’ITAS “ Matteo Ricci”
1. l’RSPP : Ing. Come Paolo(fino al 2010 Ing.
Rango Livio);
2. l’ASPP : p.i. Severini Luca;
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
• 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
• 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore
nonché di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al
precedente periodo, è necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici
corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione
dei rischi :
1. di natura ergonomica ;
2. da stress lavoro-correlato ;
3. di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative ;
4. di tecniche di comunicazione in azienda ;
5. di relazioni sindacali.
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
• 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione
e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti
nell’Accordo Stato-Regioni.
• 7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto formativo
del cittadino.
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
• 8. Negli istituti di istruzione, il datore di lavoro che non
opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
• a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine
disponibile;
• b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
• 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e
b) del comma 8, gruppi di istituti possono
avvalersi in maniera comune dell’opera di un
unico esperto esterno, tramite stipula di apposita
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali
proprietari degli edifici scolastici e, in via
subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti
e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni
• 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di
lavoro che si avvale di un esperto esterno
per ricoprire l’incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.
31
Articolo 35 - Riunione periodica (continua)
• 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti:
• a) il documento di valutazione dei rischi;
• b) l’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
• c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia
dei DPI (dispositivi di protezione individuale);
• d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.
32
Articolo 35 - Riunione periodica (continua)
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi
di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei
lavoratori.
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Articolo 35 - Riunione periodica (continua)
• Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori è
facoltà del RLS (rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza) chiedere la convocazione di
un’apposita riunione.
• 5. Della riunione deve essere redatto un verbale
che è a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
34
Gestione della prevenzione
35
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
• 1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
• a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
• b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi(RSPP);
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Articolo 18 - Obblighi del dirigente
• 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
• a) nominare il medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo.
• b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
• c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
37
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
• e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
• f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
38
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• g) richiedere al medico competente l'osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
• h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
• i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
39
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
• m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave e immediato;
• n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
40
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza(RLS), su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
nonché consentire al medesimo rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r);
• p) elaborare il documento(DUVRI) di cui all'articolo
26, comma 3 (coordinazione e coordinamento
lavoratori autonomi), e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
41
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
• r) comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i
dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
• s) consultare l’RLS(rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza) nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
42
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
• u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
• v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
43
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o
in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
• aa) comunicare annualmente all'INAIL i
nominativi degli RSL(rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza);
• bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità.
44
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
• a) la natura dei rischi;
• b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
• c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
• d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi
alle malattie professionali;
• e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
45
Articolo 18 - Obblighi del dirigente
(segue)
• 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In
tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
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Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
• a) che omette di redigere il documento per la valutazione dei
rischi, ovvero che lo compila in assenza degli elementi di cui
alle lettere a(criteri), b(misure attuate), d(procedure) ed
f(mansioni a rischio) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q(ambiente esterno) e
z(aggiornare le misure per mutamenti;
• b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, salvo il caso previsto dall'articolo
34(svolgimento diretto);
• 3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di
lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi in
collaborazione con l’RSPP e il medico, previa consultazione
del RLS, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione
dei rischi manchino: il programma delle misure nel tempo e i
nominativi del RSPP, del RLS e del MC(medico competente)
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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
• a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
• c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
48
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
(segue)
• d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
• e) segnalare immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di
cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
49
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
(segue)
• f) non rimuovere o modificare senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
• g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori;
• h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente.
50
Articolo 59 – sanzioni per i lavoratori
• 1. I lavoratori sono puniti:
• a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo
20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);
• b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20
comma 3(appalti);
51
Articolo 19 - Obblighi del preposto
• 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze,
devono:
• a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
52
Articolo 19 - Obblighi del preposto
• b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
• c) richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
53
Articolo 19 - Obblighi del preposto
• d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
• e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
54
Articolo 19 - Obblighi del preposto
• f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
• g) frequentare appositi corsi di formazione
secondo quanto previsto dall’articolo 37.
55
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
• Sanzioni Penali
• Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f): arresto fino
a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
[Art. 56, co. 1, lett. a)]
• Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a
un mese o ammenda da 200 a 800 euro
[Art. 56, co. 1, lett. b)]
56
Il Piano di evacuazione
• L’importanza del piano di evacuazione, come
elemento qualificante della gestione della
Sicurezza negli edifici scolastici, è testimoniata
dal D.M. del 26 agosto 1992 “Norme di
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, che
lo ha reso obbligatorio nelle norme di esercizio.
• Altra normativa di riferimento è :
• il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
• oltre ovviamente al D.Lgs 81/08
57
PREVENZIONE E
PIANIFICAZIONE
PREVENZIONE
• Corretto utilizzo e mantenimento delle strutture, degli
impianti e delle attrezzature ;
• immediata segnalazione dei guasti e del decadimento
dell’efficienza ;
• rispetto delle procedure di sicurezza ;
PIANIFICAZIONE
•
•
•
•
analisi delle situazioni di emergenza ;
assegnazione incarichi ed organizzazione del personale ;
stesura del piano di sicurezza ;
verifica, aggiornamento e divulgazione del piano.
58
4. PREDISPOSIZIONI
ED INCARICHI
Per non essere colti impreparati, per evitare dannose
improvvisazioni, occorre porre in atto alcune
predisposizioni che garantiscano:
• i necessari automatismi;
• la verifica del corretto e sicuro funzionamento
di tutti i dispositivi;
• l’assegnazione degli incarichi(ai docenti, agli
ATA ed eventualmente agli studenti).
59
Assegnazione di incarichi agli allievi
(a cura dei docenti)
In ogni classe dovranno essere individuati:
• 2 ragazzi apri-fila, con il compito di costituire la testa
della fila;
• 2 ragazzi serra-fila, con il compito di chiudere la fila
ed eventualmente di assistere i compagni in difficoltà;
• 2 ragazzi per ogni diversamente abile con il compito
di assisterlo ed aiutarlo a raggiungere il luogo di
raccolta;
Tali incarichi vanno sempre assegnati dall’insegnante ed
eseguiti sotto la sua diretta sorveglianza.
60
Predisposizioni
Affissione nei corridoi ed atri:
– delle planimetrie di piano;
– delle planimetrie esterne con le zone di
raccolta;
– dei cartelli delle vie di fuga da seguire;
– del codice sonoro di identificazione del segnale
di allarme;
– delle istruzioni di sicurezza.
61
5. PROCEDURE OPERATIVE
Affinché il piano garantisca la necessaria efficacia
tutti gli occupanti dovranno rispettare le seguenti
regole:
• esatta osservanza di tutte le disposizioni
riguardanti la sicurezza (vedi Norme
di
comportamento);
• osservanza del principio che tutti gli operatori
scolastici sono al servizio degli allievi per
salvaguardarne l'incolumità;
• abbandono dell'edificio da parte degli operatori
solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi.
62
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dovrà vigilare attentamente :
• sul controllo quotidiano della praticabilità delle
vie di uscita ;
• sulla eliminazione dei materiali infiammabili;
• sul divieto di sosta nelle vie di accesso alla
scuola ;
• sull'addestramento periodico del personale
addetto al pronto intervento ;
63
Il Dirigente Scolastico
(continuazione)
Dovrà gestire in prima persona, affiancato dal
Responsabile per la Sicurezza(RSPP) e/o
Addetti alla Sicurezza(ASPP):
• le situazioni di emergenza;
• l’emanazione dell’ordine di evacuazione;
• la procedura di emergenza;
• le modalità di evacuazione;
64
Il personale docente
Dovrà :
• illustrare il piano di evacuazione;
• tenere lezioni teorico-pratiche sulle problematiche
(Almeno una lezione sul piano di evacuazione).
In caso di evacuazione, dovrà gestire tutte le
procedure operative di evacuazione;
65
Il personale ATA
• Alcuni addetti di segreteria saranno incaricati
delle segnalazioni( La chiamata di soccorso),
dei collegamenti con l'esterno e faranno parte
delle squadre di pronto intervento;
• Uno o più operatori avranno l'incarico di
disattivare gli impianti (energia elettrica, gas,
centrale termica, impianto idrico, ecc.) e di
verificare che tutti gli alunni siano sfollati
(controllo servizi, spogliatoi, laboratori, ecc.).
66
Il personale ATA (continuazione)
• Le uscite sulla pubblica via saranno presidiate da
personale
designato,
che
provvederà
all'interruzione del traffico.
• Altro personale sarà incaricato di attivare gli
estintori e/o gli idranti e di prestare i primi
soccorsi.
Qualora il numero del personale ATA sia troppo
esiguo alcuni compiti saranno attribuiti agli
insegnanti.
67
Gli studenti
Sotto la guida dei propri insegnanti e degli addetti
all’evacuazione dovranno eseguire diligentemente
tutte le operazioni inerenti le fasi della procedura
di evacuazione.
68
Le squadre di emergenza
• Dovranno operare di concerto con gli addetti al
Centro di Comando.
• Le squadre di emergenza sono:
• Gli addetti all’evacuazione (incaricati del coordinamento
e del controllo delle operazioni di evacuazione);
• Gli addetti al Pronto Soccorso (con il compito di
intervenire e prestare i primi soccorsi).
• Gli addetti all’antincendio ( con il compito di intervenire
nei punti di fuoco);
• Gli addetti ai diversamente abili (saranno incaricati di
assistere i portatori di handicap).
69
Le squadre di emergenza (continuazione)
• Gli addetti all’antincendio avranno il
compito di intervenire nei punti di fuoco
tutte le volte che venga segnalata la
presenza d’incendi;
• Gli addetti ai diversamente abili saranno
incaricati di assistere i portatori di handicap
per favorirne l’evacuazione.
70
6. Conclusione
Il rischio maggiore è quello derivante dal panico
durante l'esodo forzato, e non regolato, causato da
situazioni di pericolo imprevedibili.
In tali situazioni attivare le operazioni tendenti a
tranquillizzare gli allievi.
A tal proposito è opportuno che in edifici scolastici a
più piani le classi degli allievi più giovani siano
collocate al piano terra e nelle aule più vicine
alle uscite di emergenza.
71
Informativa
• Necessita che il piano di Evacuazione venga
pubblicizzato il più possibile mediante:
1. Presentazione alle classi 1° all’interno del
progetto accoglienza;
2. Distribuzione di vademecum informativi
sulle procedure a tutto il personale docente
e ATA, agli studenti e alle loro famiglie.
72
Simulazioni
• Nel rispetto del D.M. del 26 agosto 1992
“Norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica”, occorre che vengano
svolte almeno 2 prove di evacuazione
all’anno.
73
Importante!
• Si consegue un proficuo addestramento
all'evacuazione facendo utilizzare alle classi, al
termine delle lezioni, le uscite di emergenza
loro assegnate.
Infine la stesura del piano dovrà garantire:
• l'aggiornamento annuale;
• la possibilità di essere:
– consultato da chiunque;
– disponibile per visite ispettive.
74
Rischi presenti
nelle istituzioni scolastiche
75
Rischio elettrico
Normative di riferimento:
• Norme UNI
• Norme CEI
• D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli
edifici).
• Il D.P.R. 462/01 (la verifica periodica degli impianti di terra, di
protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici)
• D.Lgs. 81/08
• ecc.
76
Macchine
• Nuova Direttiva macchine: il recepimento
D.Lgs 17/2010
• D.Lgs. 81/08 (art. 69-73)
• ecc.
77
Impianti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Impianti antincendio
Impianti termici
Impianti di condizionamento dell’aria
Impianti elettrici
Impianti di adduzione del gas
Impianti d’antenna(ricezione video)
Impianti telefonico
Impianto idrico
Impianti fognario(acque scure e chiare)
Impianti scariche atmosferiche
Impianti di messa a terra
Impianti macchine(ascensore)
Impianti trasmissioni telematiche
78
Impianti
Normative di riferimento:
•
•
•
•
Norme UNI
Norme CEI
Norme CIG
D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli
edifici).
• D.Lgs. 81/08
• ecc
79
Antincendio
Normative di riferimento:
• D. M. I. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica)
•
•
•
•
•
•
D. M. 10 marzo 1998 (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)
D. M. 10 agosto 1996 (prevenzione incendi Auditorium)
D. M.12 APRILE 1996 (impianti termici)
D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli edifici).
D.Lgs. 81/08
ecc.
80
Videoterminali
•
•
•
•
•
Normative di riferimento:
DECRETO 2 ottobre 2000 (M.L. e P.S.)
Linee guida d'uso dei videoterminali
Decreto 14 gennaio 2008(disturbi muscolo scheletrici)
Decreto 9 aprile 2008(malattie professionali)
D.Lgs. 81/08
ecc.
81
82
L’Ergonomia
Normative di riferimento:
• D.Lgs. 81/08(art. 32 comma 2)
• ecc.
83
Movimentazione manuale dei carichi
Normative di riferimento:
• Decreto 14 gennaio 2008(disturbi muscolo scheletrici)
• Decreto 9 aprile 2008(malattie professionali)
• D.Lgs. 81/08
• ecc.
•
84
85
Agenti fisici
• Rumore
• Vibrazioni
• Radiazioni ottiche: 1) radiazioni ultraviolette: l. o. (100-400
nm), UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: (380- 780 nm); 3) radiazioni infrarosse: (780 nm
e 1 mm), IRA(780-1400 nm), IRB(1400-3000 nm) e IRC(3000 nm-1mm);
• Radiazioni ionizzanti e non
•
•
•
•
Campi elettromagnetici (D. Lgs. 257/07)
Microclima e illuminazione
D.Lgs. 81/08
ecc.
86
Agenti fisici
Normative di riferimento:
• D. Lgs. 195/06 (rumore)
• D. Lgs. 187/05 (vibrazioni meccaniche)
• D.Lgs. 81/08
• ecc.
87
Microclima e illuminazione
88
DPI
Normative di riferimento:
• DECRETO 7 dicembre 2007
• D.Lgs. 81/08(all. VII)
• ecc.
89
Dispositivi di protezione individuali(DPI): criteri di
scelta e di utilizzo
RICADUTE
APPLICATIVE E
ORGANIZZATIVE VR
STUDIO CASTRICINI e
VERDICCHIO
90
Pronto soccorso
Normative di riferimento:
• Decreto Ministero della Salute n° 388/03
• D.Lgs. 81/08(all. VII)
• ecc.
91
Il piano e la gestione del pronto soccorso
Alcuni segnali nel rispetto della normativa sulla segnaletica di
sicurezza (D
(D..Lgs.
Lgs. 81/
81/08 all
all.. XXV):
XXV):
92
Rischio Chimico
Normative di riferimento:
• Il D. Lgs 25/02
• D.Lgs. 81/08(all. VII)
• ecc.
93
Il rischio chimico
Classificazione della pericolosità delle sostanze chimiche
La pericolosità delle sostanze chimiche è classificata in funzione
delle caratteristiche tossicologiche
tossicologiche,, eco
eco––tossicologiche e chimico
chimico-fisiche e, infine, in funzione degli specifici effetti sulla salute
dell’uomo..
dell’uomo
In relazione alle caratteristiche tossicologiche
tossicologiche,, le sostanze chimiche
si suddividono in:
in:
Molto Tossiche (T+)
T+) Tossiche (T)
Nocive (Xn)
Xn) Sensibilizzanti (Xn Xi
Xi)) Irritanti (Xi
Xi))
Corrosivi (C)
94
Rischio biologico
Normative di riferimento:
• D.Lgs. 81/08(all. VII)
• modelli di valutazione proposti da ARPA e
INAIL
• ecc.
95
Il rischio Biologico
Definizione di agente biologico
1. Ai sensi del presente titolo X del D.Lgs. 81/08 s’intende
per:
a) agente biologico:
biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c) coltura cellulare:
cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da
organismi pluricellulari.
96
Rischio cancerogeno - Amianto
Normative di riferimento:
• D.Lgs. 81/08(all. XLIII- cancerogeno)
• D.Lgs. 81/08(art 254 - amianto)
• ecc.
97
Rischio Stress lavoro-correlato
Normative di riferimento:
•
•
•
•
D.Lgs. 81/08(art. 28)
Accordo europeo dell´8 ottobre 2004
Check-list ISPESL + Regione Veneto
ecc.
98
Rischio Alcol Droghe
Normative di riferimento:
• LEGGE n.125/01 (Legge quadro alcol)
• Provvedimento Conferenza Permanente StatoRegioni del 16/03/2006 (alcol)
• DPR 309/90 (Legge quadro Tossicodipendenze)
• D.Lgs. 81/08
• ecc.
99
Rischio Donne gestanti
Normative di riferimento:
• Decreto Legislativo 151/2001(Testo unico)
•
•
•
•
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645
DPR 1026/76
D.Lgs. 81/08(art. 28)
ecc.
100
Differenza di Genere
Normative di riferimento:
• Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
• D.Lgs. 81/08(art. 28)
• ecc.
101
Lavoro minorile
Normative di riferimento:
• Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151
• Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026)D.Lgs. 81/08(art. 28)
•
•
•
•
(Articolo 15 del D.Lgs 345/1999 (lavori faticosi)
Articolo 1 del D.Lgs 262/2000 (agenti pericolosi)
D.Lgs. 81/08(art. 4 comma 1.c)
ecc.
102
La comunicazione
Normative di riferimento:
• D.Lgs. 81/08(art. 32 comma 2)
• ecc.
103
Si comunica su
DUE LIVELLI:
•
IL CONTENUTO
- IL CHE COSA
-
(dati, informazioni, osservazioni, ecc.)
• LA RELAZIONE
- IL COME (sintonia, clima, apertura, motivazione, scelta del
tipo di relazione, ecc.)
FINE
105
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Corso 1