D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) a cura: dell’Ing. Enzo Leonardi 1 Normativa scolastica di riferimento • Normativa generale sicurezza del lavoro (elenco non esaustivo): o DLgs 81/08 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; o DM 382/98 - Regolamento istituti d’istruzione(riferito alla 626/94); o Circ. Min. 119/99 – Indicazioni attuative del DM 382/98(riferito alla 626/94); 2 premessa Con il Regolamento concernente l’applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4 novembre 1998), è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi, a tutti gli effetti, l’obbligo di adeguare le scuole alle relative prescrizioni europee. 3 premessa (segue) • Occorre essere consapevoli che le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza. 4 premessa (segue) • E’ in quest’ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, dei Preposti, del RSPP(responsabile del servizio di prevenzione e protezione), del RLS(rappresentate dei lavoratori per la sicurezza) e degli addetti ai diversi servizi. • E’ nella stessa ottica che vanno impostate l’informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e, per quanto richiesto, agli stessi studenti. • Infine, e al di là delle prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati. 5 premessa (segue) • In definitiva e pur nella consapevolezza delle problematiche operative connesse all’attuazione della citata normativa, va doverosamente richiamata l’attenzione sul particolare rilievo della materia nell’ambiente scolastico con l’obiettivo di una “scuola sicura” da conseguire in unione di intenti, di risorse e di sinergie con gli Enti locali, anche con il coinvolgimento dei lavoratori mediante le OO.SS., nonché nella prospettiva dell’affermazione e diffusione di una “cultura della sicurezza,” che non può essere trascurata o sminuita proprio nell’istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante. • A fronte, peraltro, della rilevanza della questione di natura non soltanto sociale, ma implicante una serie di attività e di coinvolgimenti operativi di più soggetti. 6 Legge quadro D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 7 Tra le principali novità contenute nel testo si segnalano: • l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, a tutti i lavoratori che si inseriscono in un ambiente di lavoro, senza alcuna distinzione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda), e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro; • il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza in azienda), e la creazione di un Rappresentante di Sito Produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose; • la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, per il miglioramento dell’efficienza degli interventi. Creazione di un sistema informativo, pubblico al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a 8 indirizzare le azioni pubbliche; Principali novità (segue): • il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; • la revisione del sistema delle sanzioni. Precisamente, in base ai criteri indicati dalla Legge 123/2007 è prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la Valutazione dei Rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgono attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il Decreto Legislativo prevede invece che al datore di lavoro venga applicata la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Inoltre, per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal Decreto Legislativo, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria. 9 Principali novità (segue): • Nella stessa logica, il datore di lavoro che comincia ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempie, pur tardivamente all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000,00 a un massimo di 24.000,00 €. Tale possibilità è esclusa qualora il datore di lavoro risulti recidivo o si siano determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. • Restano inalterate le norme del codice penale, estranee all’oggetto della delega, per l’omicidio e le lesioni colpose (artt. 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; • l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 10 Principali novità (segue): • Il decreto riserva poi grande importanza al documento di valutazione del rischio che riguarderà le aziende committenti di appalti (DUVRI) e sub appalti e servirà ad analizzare tutte le possibili situazioni di pericolo o rischio in tutte le lavorazioni che vedano coinvolte le diverse aziende che operano nello stesso sito produttivo. • Ogni dipendente dovrà poi avere un libretto sanitario personale che ne seguirà l'intera vita lavorativa. I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno annualmente comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della ASL territorialmente interessata. Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. • Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. 11 Principali novità (segue): • In ogni azienda, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dovrà essere nominato un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale)(che opera su base territoriale o di comparto se non ci sono rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda) e, per i siti (porti, cantieri grandi opere, siti industriali) che superino la presenza di 500 lavoratori con più aziende viene istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito. 12 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 • è stato pubblicato sul suppl. ord. n. 108 alla GU del 30 aprile 2008, n. 101; • è entrato in vigore il 15 maggio 2008; • è costituito da: – 306 articoli, – 51 allegati, • per un totale di 320 pagine di Gazzetta Ufficiale • Modifica D.Lgs.106/2009 entrato in vigore a fine agosto del 2009, portando alcune modifiche agli allegati e agli articoli del D.Lgs. 81/08. 13 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ART. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: • a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; • b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente • e dell'organizzazione del lavoro; • c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 14 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 • d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; • e) la riduzione dei rischi alla fonte; • f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo e', o e' meno pericoloso; • g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 15 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 • h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; • i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; • l) il controllo sanitario dei lavoratori; • m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; • n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; • o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 16 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 • • • • p) l'informazione e formazione adeguate per i RLS; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione degli RSL(i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza); • t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; • u) le misure di emergenza(Piano di Emergenza) da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio , di evacuazione(Piano di Evacuazione)dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 17 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 • v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; • z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 18 Organizzazione della sicurezza nell’ azienda “scuola” Dirigente scolastico ASL RSPP- Responsabile SPP Lavoratori Valutazione dei rischi RLS-Rappresentante dei lavoratori Medico competente ! Gli attori principali della ” Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Articolo 35 - Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: 1. il DS(datore di lavoro) o un suo rappresentante; 2. l’RSPP(responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi); 3. l’RLS(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); 4. l’MC (medico competente), ove nominato; 20 Gli attori principali dell’ITAS per la ” Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Componenti la Commissione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” che si riunisce almeno una volta all’anno 1. 2. 3. 4. il DS : Prof. Settembri Maurizio o un suo rappresentante; l’RSPP : Ing. Come Paolo(fino al 2010 Ing. Rango Livio); l’RLS : Prof. Maceratini Carlo; l’MC : non nominato. 5. ASPP : p.i. Severini Luca 21 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione • 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda; • 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. 22 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione • 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. • 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 23 Servizio di prevenzione e protezione dell’ITAS “ Matteo Ricci” 1. l’RSPP : Ing. Come Paolo(fino al 2010 Ing. Rango Livio); 2. l’ASPP : p.i. Severini Luca; 24 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni • 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 25 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni • 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 26 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi : 1. di natura ergonomica ; 2. da stress lavoro-correlato ; 3. di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative ; 4. di tecniche di comunicazione in azienda ; 5. di relazioni sindacali. 27 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni • 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni. • 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino. 28 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni • 8. Negli istituti di istruzione, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: • a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; • b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 29 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni • 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 30 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni • 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. 31 Articolo 35 - Riunione periodica (continua) • 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: • a) il documento di valutazione dei rischi; • b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; • c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI (dispositivi di protezione individuale); • d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 32 Articolo 35 - Riunione periodica (continua) 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 33 Articolo 35 - Riunione periodica (continua) • Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) chiedere la convocazione di un’apposita riunione. • 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. 34 Gestione della prevenzione 35 Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili • 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; • b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi(RSPP); 36 Articolo 18 - Obblighi del dirigente • 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: • a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. • b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; • c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 37 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; • e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 38 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; • h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 39 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; • m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; • n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 40 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS), su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); • p) elaborare il documento(DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 (coordinazione e coordinamento lavoratori autonomi), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 41 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; • r) comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; • s) consultare l’RLS(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 42 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; • u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; • v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 43 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; • aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi degli RSL(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza); • bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 44 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: • a) la natura dei rischi; • b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; • c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; • e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 45 Articolo 18 - Obblighi del dirigente (segue) • 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 46 Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: • a) che omette di redigere il documento per la valutazione dei rischi, ovvero che lo compila in assenza degli elementi di cui alle lettere a(criteri), b(misure attuate), d(procedure) ed f(mansioni a rischio) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q(ambiente esterno) e z(aggiornare le misure per mutamenti; • b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, salvo il caso previsto dall'articolo 34(svolgimento diretto); • 3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con l’RSPP e il medico, previa consultazione del RLS, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino: il programma delle misure nel tempo e i nominativi del RSPP, del RLS e del MC(medico competente) 47 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: • a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 48 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori (segue) • d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 49 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori (segue) • f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; • i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 50 Articolo 59 – sanzioni per i lavoratori • 1. I lavoratori sono puniti: • a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); • b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3(appalti); 51 Articolo 19 - Obblighi del preposto • 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 52 Articolo 19 - Obblighi del preposto • b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 53 Articolo 19 - Obblighi del preposto • d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 54 Articolo 19 - Obblighi del preposto • f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 55 Articolo 56 - Sanzioni per il preposto • Sanzioni Penali • Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f): arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)] • Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)] 56 Il Piano di evacuazione • L’importanza del piano di evacuazione, come elemento qualificante della gestione della Sicurezza negli edifici scolastici, è testimoniata dal D.M. del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, che lo ha reso obbligatorio nelle norme di esercizio. • Altra normativa di riferimento è : • il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 • oltre ovviamente al D.Lgs 81/08 57 PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE PREVENZIONE • Corretto utilizzo e mantenimento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ; • immediata segnalazione dei guasti e del decadimento dell’efficienza ; • rispetto delle procedure di sicurezza ; PIANIFICAZIONE • • • • analisi delle situazioni di emergenza ; assegnazione incarichi ed organizzazione del personale ; stesura del piano di sicurezza ; verifica, aggiornamento e divulgazione del piano. 58 4. PREDISPOSIZIONI ED INCARICHI Per non essere colti impreparati, per evitare dannose improvvisazioni, occorre porre in atto alcune predisposizioni che garantiscano: • i necessari automatismi; • la verifica del corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi; • l’assegnazione degli incarichi(ai docenti, agli ATA ed eventualmente agli studenti). 59 Assegnazione di incarichi agli allievi (a cura dei docenti) In ogni classe dovranno essere individuati: • 2 ragazzi apri-fila, con il compito di costituire la testa della fila; • 2 ragazzi serra-fila, con il compito di chiudere la fila ed eventualmente di assistere i compagni in difficoltà; • 2 ragazzi per ogni diversamente abile con il compito di assisterlo ed aiutarlo a raggiungere il luogo di raccolta; Tali incarichi vanno sempre assegnati dall’insegnante ed eseguiti sotto la sua diretta sorveglianza. 60 Predisposizioni Affissione nei corridoi ed atri: – delle planimetrie di piano; – delle planimetrie esterne con le zone di raccolta; – dei cartelli delle vie di fuga da seguire; – del codice sonoro di identificazione del segnale di allarme; – delle istruzioni di sicurezza. 61 5. PROCEDURE OPERATIVE Affinché il piano garantisca la necessaria efficacia tutti gli occupanti dovranno rispettare le seguenti regole: • esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza (vedi Norme di comportamento); • osservanza del principio che tutti gli operatori scolastici sono al servizio degli allievi per salvaguardarne l'incolumità; • abbandono dell'edificio da parte degli operatori solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi. 62 Il DIRIGENTE SCOLASTICO Dovrà vigilare attentamente : • sul controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita ; • sulla eliminazione dei materiali infiammabili; • sul divieto di sosta nelle vie di accesso alla scuola ; • sull'addestramento periodico del personale addetto al pronto intervento ; 63 Il Dirigente Scolastico (continuazione) Dovrà gestire in prima persona, affiancato dal Responsabile per la Sicurezza(RSPP) e/o Addetti alla Sicurezza(ASPP): • le situazioni di emergenza; • l’emanazione dell’ordine di evacuazione; • la procedura di emergenza; • le modalità di evacuazione; 64 Il personale docente Dovrà : • illustrare il piano di evacuazione; • tenere lezioni teorico-pratiche sulle problematiche (Almeno una lezione sul piano di evacuazione). In caso di evacuazione, dovrà gestire tutte le procedure operative di evacuazione; 65 Il personale ATA • Alcuni addetti di segreteria saranno incaricati delle segnalazioni( La chiamata di soccorso), dei collegamenti con l'esterno e faranno parte delle squadre di pronto intervento; • Uno o più operatori avranno l'incarico di disattivare gli impianti (energia elettrica, gas, centrale termica, impianto idrico, ecc.) e di verificare che tutti gli alunni siano sfollati (controllo servizi, spogliatoi, laboratori, ecc.). 66 Il personale ATA (continuazione) • Le uscite sulla pubblica via saranno presidiate da personale designato, che provvederà all'interruzione del traffico. • Altro personale sarà incaricato di attivare gli estintori e/o gli idranti e di prestare i primi soccorsi. Qualora il numero del personale ATA sia troppo esiguo alcuni compiti saranno attribuiti agli insegnanti. 67 Gli studenti Sotto la guida dei propri insegnanti e degli addetti all’evacuazione dovranno eseguire diligentemente tutte le operazioni inerenti le fasi della procedura di evacuazione. 68 Le squadre di emergenza • Dovranno operare di concerto con gli addetti al Centro di Comando. • Le squadre di emergenza sono: • Gli addetti all’evacuazione (incaricati del coordinamento e del controllo delle operazioni di evacuazione); • Gli addetti al Pronto Soccorso (con il compito di intervenire e prestare i primi soccorsi). • Gli addetti all’antincendio ( con il compito di intervenire nei punti di fuoco); • Gli addetti ai diversamente abili (saranno incaricati di assistere i portatori di handicap). 69 Le squadre di emergenza (continuazione) • Gli addetti all’antincendio avranno il compito di intervenire nei punti di fuoco tutte le volte che venga segnalata la presenza d’incendi; • Gli addetti ai diversamente abili saranno incaricati di assistere i portatori di handicap per favorirne l’evacuazione. 70 6. Conclusione Il rischio maggiore è quello derivante dal panico durante l'esodo forzato, e non regolato, causato da situazioni di pericolo imprevedibili. In tali situazioni attivare le operazioni tendenti a tranquillizzare gli allievi. A tal proposito è opportuno che in edifici scolastici a più piani le classi degli allievi più giovani siano collocate al piano terra e nelle aule più vicine alle uscite di emergenza. 71 Informativa • Necessita che il piano di Evacuazione venga pubblicizzato il più possibile mediante: 1. Presentazione alle classi 1° all’interno del progetto accoglienza; 2. Distribuzione di vademecum informativi sulle procedure a tutto il personale docente e ATA, agli studenti e alle loro famiglie. 72 Simulazioni • Nel rispetto del D.M. del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, occorre che vengano svolte almeno 2 prove di evacuazione all’anno. 73 Importante! • Si consegue un proficuo addestramento all'evacuazione facendo utilizzare alle classi, al termine delle lezioni, le uscite di emergenza loro assegnate. Infine la stesura del piano dovrà garantire: • l'aggiornamento annuale; • la possibilità di essere: – consultato da chiunque; – disponibile per visite ispettive. 74 Rischi presenti nelle istituzioni scolastiche 75 Rischio elettrico Normative di riferimento: • Norme UNI • Norme CEI • D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli edifici). • Il D.P.R. 462/01 (la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici) • D.Lgs. 81/08 • ecc. 76 Macchine • Nuova Direttiva macchine: il recepimento D.Lgs 17/2010 • D.Lgs. 81/08 (art. 69-73) • ecc. 77 Impianti • • • • • • • • • • • • • Impianti antincendio Impianti termici Impianti di condizionamento dell’aria Impianti elettrici Impianti di adduzione del gas Impianti d’antenna(ricezione video) Impianti telefonico Impianto idrico Impianti fognario(acque scure e chiare) Impianti scariche atmosferiche Impianti di messa a terra Impianti macchine(ascensore) Impianti trasmissioni telematiche 78 Impianti Normative di riferimento: • • • • Norme UNI Norme CEI Norme CIG D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli edifici). • D.Lgs. 81/08 • ecc 79 Antincendio Normative di riferimento: • D. M. I. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) • • • • • • D. M. 10 marzo 1998 (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro) D. M. 10 agosto 1996 (prevenzione incendi Auditorium) D. M.12 APRILE 1996 (impianti termici) D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli edifici). D.Lgs. 81/08 ecc. 80 Videoterminali • • • • • Normative di riferimento: DECRETO 2 ottobre 2000 (M.L. e P.S.) Linee guida d'uso dei videoterminali Decreto 14 gennaio 2008(disturbi muscolo scheletrici) Decreto 9 aprile 2008(malattie professionali) D.Lgs. 81/08 ecc. 81 82 L’Ergonomia Normative di riferimento: • D.Lgs. 81/08(art. 32 comma 2) • ecc. 83 Movimentazione manuale dei carichi Normative di riferimento: • Decreto 14 gennaio 2008(disturbi muscolo scheletrici) • Decreto 9 aprile 2008(malattie professionali) • D.Lgs. 81/08 • ecc. • 84 85 Agenti fisici • Rumore • Vibrazioni • Radiazioni ottiche: 1) radiazioni ultraviolette: l. o. (100-400 nm), UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili: (380- 780 nm); 3) radiazioni infrarosse: (780 nm e 1 mm), IRA(780-1400 nm), IRB(1400-3000 nm) e IRC(3000 nm-1mm); • Radiazioni ionizzanti e non • • • • Campi elettromagnetici (D. Lgs. 257/07) Microclima e illuminazione D.Lgs. 81/08 ecc. 86 Agenti fisici Normative di riferimento: • D. Lgs. 195/06 (rumore) • D. Lgs. 187/05 (vibrazioni meccaniche) • D.Lgs. 81/08 • ecc. 87 Microclima e illuminazione 88 DPI Normative di riferimento: • DECRETO 7 dicembre 2007 • D.Lgs. 81/08(all. VII) • ecc. 89 Dispositivi di protezione individuali(DPI): criteri di scelta e di utilizzo RICADUTE APPLICATIVE E ORGANIZZATIVE VR STUDIO CASTRICINI e VERDICCHIO 90 Pronto soccorso Normative di riferimento: • Decreto Ministero della Salute n° 388/03 • D.Lgs. 81/08(all. VII) • ecc. 91 Il piano e la gestione del pronto soccorso Alcuni segnali nel rispetto della normativa sulla segnaletica di sicurezza (D (D..Lgs. Lgs. 81/ 81/08 all all.. XXV): XXV): 92 Rischio Chimico Normative di riferimento: • Il D. Lgs 25/02 • D.Lgs. 81/08(all. VII) • ecc. 93 Il rischio chimico Classificazione della pericolosità delle sostanze chimiche La pericolosità delle sostanze chimiche è classificata in funzione delle caratteristiche tossicologiche tossicologiche,, eco eco––tossicologiche e chimico chimico-fisiche e, infine, in funzione degli specifici effetti sulla salute dell’uomo.. dell’uomo In relazione alle caratteristiche tossicologiche tossicologiche,, le sostanze chimiche si suddividono in: in: Molto Tossiche (T+) T+) Tossiche (T) Nocive (Xn) Xn) Sensibilizzanti (Xn Xi Xi)) Irritanti (Xi Xi)) Corrosivi (C) 94 Rischio biologico Normative di riferimento: • D.Lgs. 81/08(all. VII) • modelli di valutazione proposti da ARPA e INAIL • ecc. 95 Il rischio Biologico Definizione di agente biologico 1. Ai sensi del presente titolo X del D.Lgs. 81/08 s’intende per: a) agente biologico: biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 96 Rischio cancerogeno - Amianto Normative di riferimento: • D.Lgs. 81/08(all. XLIII- cancerogeno) • D.Lgs. 81/08(art 254 - amianto) • ecc. 97 Rischio Stress lavoro-correlato Normative di riferimento: • • • • D.Lgs. 81/08(art. 28) Accordo europeo dell´8 ottobre 2004 Check-list ISPESL + Regione Veneto ecc. 98 Rischio Alcol Droghe Normative di riferimento: • LEGGE n.125/01 (Legge quadro alcol) • Provvedimento Conferenza Permanente StatoRegioni del 16/03/2006 (alcol) • DPR 309/90 (Legge quadro Tossicodipendenze) • D.Lgs. 81/08 • ecc. 99 Rischio Donne gestanti Normative di riferimento: • Decreto Legislativo 151/2001(Testo unico) • • • • Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 DPR 1026/76 D.Lgs. 81/08(art. 28) ecc. 100 Differenza di Genere Normative di riferimento: • Legge 9 dicembre 1977, n. 903. • D.Lgs. 81/08(art. 28) • ecc. 101 Lavoro minorile Normative di riferimento: • Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 • Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)D.Lgs. 81/08(art. 28) • • • • (Articolo 15 del D.Lgs 345/1999 (lavori faticosi) Articolo 1 del D.Lgs 262/2000 (agenti pericolosi) D.Lgs. 81/08(art. 4 comma 1.c) ecc. 102 La comunicazione Normative di riferimento: • D.Lgs. 81/08(art. 32 comma 2) • ecc. 103 Si comunica su DUE LIVELLI: • IL CONTENUTO - IL CHE COSA - (dati, informazioni, osservazioni, ecc.) • LA RELAZIONE - IL COME (sintonia, clima, apertura, motivazione, scelta del tipo di relazione, ecc.) FINE 105