Numero 7 aprile 2014 dal 1981 Il primo quindicinale italiano indipendente di informazione, attualità, economia, cultura dedicato al condominio e al patrimonio immobiliare Direzione e redazione: 10125 Torino, Via E. Thesauro, 2 - Tel. 011.6523611 r.a. - Fax 011.6523690 - Anno XVII - t 3,50 • Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1, comma 1, NO/TORINO anno 2013 - Stampa: Agagrafica - Cuneo IMPOSTE CATASTO LOCAZIONI IMPIANTI CASSAZIONE Quanto pesa la nuova tassazione sulla casa Le associazioni monitorano il valore degli immobili Illegittime le sanzioni sui contratti non registrati I requisiti del “libretto” obbligatorio da giugno Quanti voti per modificare le tabelle millesimali Gli svizzeri trascinano la domanda degli stranieri Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 26 Pag. 37 MUTUI Casa: il Piano che scontenta tutti Efficienza energetica Il bonus è su internet D I Proprietà e inquilini soddisfatti a metà delle misure contro l’emergenza abitativa i solito, quando un provvedimento scontenta - almeno in parte - tutti gli interessati, vuol dire che c’è del buono. Ora, quale sarà effettivamente il ritorno, sociale ed economico, del miliardo e 700 milioni di euro previsti dal Piano Casa varato dal Consiglio dei Ministri, dipenderà certamente anche dalle sue applicazioni pratiche. Di certo, però, bisogna dare atto alla misura di aver iniziato a mettere mano ad un’emergenza abitativa che di mese in mese, negli ultimi anni, stava assumendo contorni sempre più inquietanti. In che modo? Dando un colpo al cerchio e uno alla botte. Il che, naturalmente, ha generato soddisfazione (o, se vogliamo, insoddisfazione) a metà sia tra i rappresentanti della proprietà edilizia, sia tra quelli degli inquilini. Entram- bi, in fondo, ritengono il provvedimento insufficiente. Da un lato perché l’abbassamento dell’imposizione fiscale sui contratti a canone agevolato è giudicata marginale, e perché i fondi per contrastare la morosità incolpevole non risolverebbero comunque il problema degli sfratti; dall’altro perché le detrazioni per gli inquilini a basso reddito sono limitate al settore del social housinge perché, secondo i sindacati, la priorità sarebbe, piuttosto, quella di allargare lo stock di alloggi in affitto a un canone sostenibile anche da chi non ha diritto ad accedere alle case popolari. Tra le due posizioni, poi, c’è quella, tutt’altro che entusiasta, degli immobiliaristi, che per voce del presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi, commentano: “Per fare ripartire il mercato immobiliare, e quindi l’economia dell’intero Paese, era necessario prendere provvedimenti più incisivi: è apprezzabile l’abbassamento delle aliquote relative alla cedolare secca per chi applica i canoni concordati, ma il peso della tassazione immobiliare grava come un macigno sull’intero comparto, e non sarà certo questo provvedimento a rimettere in moto il settore”. Esattamente il contrario, insomma, di quanto sostenuto da Fimaa (Federazione mediatori e agenti d’affari), secondo cui “il decreto non sarà di certo la soluzione ai problemi della tensione abitativa e del rilancio dell’immobiliare, ma rappresenta un passo importante dopo anni di totale disinteresse da parte della politica”. Altri servizi a pag. 2 l bonus fiscale viaggia su internet. Dallo scorso 18 marzo è attivo il sito dell’Enea dal quale è possibile accedere alla detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici. Connettendosi all’indirizzo: http://finanziaria2014.enea.it è possibile inviare direttamente tutta la documentazione necessaria per ottenere i benefici connessi alle opere di riqualificazione energetica conclusi a partire dal primo gennaio 2014. Contestualmente, resterà on line anche il sito relativo all’anno fiscale 2013 (alla pagina http://finanziaria2013.enea.it), attraverso il quale gli utenti potranno spedire i documenti che dovessero risultare ancora mancanti, nonché comunicare le eventuali variazioni. Secondo la legge di stabilità 2014, il bonus rimarrà al 65% fino a fine 2014, mentre da gennaio a dicembre del 2015 scenderà al 50%. Tempi più lunghi in ambito condominiale, dove, nel caso di interventi su parti comuni o che interessino tutte le unità dell’edificio, possono fruire della detrazione al 65%, le spese sostenute fino al 30 giugno 2015: dopo tale data, e per un anno, il bonus passerà, anche in questo caso, al 50%. Responsabilità negli annunci: il Governo apre agli agenti Ape: chi è multato se non c’è? S e un annuncio immobiliare è privo dell’indice di prestazione energetica, è giusto che l’agente sia passibile di sanzione? Il nodo è ancora da sciogliere, ma una prima apertura è arrivata nei giorni scorsi da parte del viceministro dello Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti, in risposta ad un’interpellanza presentata dal senatore Vincenzo Gibiino (FI) e sottoscritta da altri 37 colleghi di Palazzo Madama. De Vincenti, in sostanza, ha espresso l’intenzione di dar seguito ad un ordine del giorno con il quale il Governo si impegnava a valutare l’opportunità di chiarire l’effettiva titolarità dell’annuncio pubblicato tramite mediatore. Il problema sollevato dall’interpellanza è ormai noto: per promuovere la vendita o locazione di un immobile è indispensabile la pubblicazione del relativo annuncio ed è eviden- ISOLAMENTO: 14 AZIENDE CONFLUISCONO IN ANIT Segnali di ripresa per il settore dell’isolamento termico e acustico, dopo il periodo buio causato dalla crisi dell’edilizia residenziale e, conseguentemente, anche dell’indotto. A trascinare il comparto potrebbe essere la normativa vigente in tema di efficienza energetica unita ai benefici fiscali per gli interventi di riqualificazione. Secondo i più recenti dati, sono numerose le aziende che stanno meditando di investire in formazione degli addetti per provare a cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato. E 14 di queste sono confluite, nelle scorse settimane, in Anit (Associazione nazionale per l’isolamento termico ed acustico) che attualmente è arrivata così a rappresentare ben 84 imprese che sviluppano e producono materiali e sistemi per l’efficienza energetica in edilizia. L’associazione, attiva da 30 anni, offre sostegno alle realtà aderenti in termini di ricerca e sviluppo. te che non è più possibile procedere in tal senso se non è stato prima acquisito l’attestato di prestazione energetica. Tuttavia, ad oggi è estremamente difficile acquisire l’attestato di prestazione energetica prima che sia sorta alcuna trattativa, il che comporta, inevitabilmente, un rallentamento, se non una paralisi, dell’attività dell’agente immobiliare che non può pubblicizzare l’immobile senza che gli sia stato preventivamente fornito dal cliente l’Ape. “Gli obblighi introdotti in materia di prestazione energetica - commenta la Fiaip - non sono stati accompagnati, o meglio, preceduti, da un’adeguata campagna di sensibilizzazione sul tema dell’efficientamento energetico, e così la nostra categoria si trova tuttora a dover informare completamente i propri clienti su un tema che, di fatto, in larga parte ignorano. Attendiamo un aiuto dal Governo perché gli agenti immobiliari perlomeno, non rischino sanzioni per l’impossibilità di acquisire autonomamente l’Ape”. SMART PEOPLE SMART CITY Per una città sostenibile Risparmio energetico Energie alternative 9-10-11 maggio Piazza Castello - Torino Con il patrocinio di : Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile Collegio Costruttori edili AnCe torino Collegio Geometri Torino 2 ATTUALITÀ N.7 APRILE 2014 Contro l’emergenza abitativa, il CdM approva misure per l’edilizia sociale, la locazione agevolata ed il sostegno all’affitto Un Piano Casa da quasi 2 mld Salvo il bonus mobili receduto dal consueto corredo di Fondo per il sostegno all’accesso alle di alloggi ex Iacp. ra le misure contenute nel microonde, radiatori elettrici, P annunci, proclami, polemiche, abitazioni in locazione (che passa così Peraltro, le risorse del Fondo affitto T Piano Casa ve ne è anche apparecchi per il condizionanei giorni scorsi è finalmente stato da 100 milioni suddivisi tra il 2014 e il sono destinate anche alla creazione di una destinata a sciogliere (si spe- mento. approvato, dal Consiglio dei Ministri, il Piano Casa elaborato nei mesi passati dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Maurizio Lupi. Un pacchetto di misure da oltre un miliardo e mezzo di euro, con il quale l’esecutivo targato Matteo Renzi cerca subito di lasciare il segno, dando una risposta all’emergenza abitativa. Ecco i provvedimenti più significativi, a partire da quelli rivolti ai proprietari immobiliari e agli inquilini. 2015 a 200 milioni, sempre suddivisi per i prossimi due anni), e altri 241 milioni per fronteggiare il fenomeno della cosiddetta morosità incolpevole (che in questo modo si può giovare di risorse sei volte superiori a quelle inizialmente previste per il periodo tra il 2014 e il 2020). Sono questi i due provvedimenti più ingenti nell’ambito delle misure a favore degli inquilini, che ammontano complessivamente ad oltre 500 milioni di euro, grazie anche, indirettamente, ai 132,6 LE LOCAZIONI milioni di euro destinati al Fondo per Cento milioni di euro a finanziare il la concessione di mutui per l’acquisto TUTTI I NUMERI DEL DECRETO LOCAZIONI 1) Inquilini (537,6 milioni) ❖ Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: 100 milioni; ❖ Fondo per gli inquilini “morosi incolpevoli”: 241,4 milioni; ❖Fondo per la concessione di mutui per l’acquisto di alloggi ex Iacp: 132,6 milioni; ❖ Detrazione Irpef per inquilini housing sociale: 63,6 milioni. 2) Proprietari (148 milioni) ◆ Riduzione al 10% della cedolare per gli immobili locati con contratti agevolati: 135,2 milioni; ◆ Estensione della cedolare alle locazioni con inquilini di cooperative e enti no profit: 12,8 milioni. EDILIZIA SOCIALE ❖ Piano di recupero immobili di edilizia residenziale pubblica: 567,9 milioni; ❖ Creazione servizi complementari ad alloggi sociali nonché di quote di alloggi sociali: 300 milioni; ❖ Agevolazioni fiscali per costruzione o ristrutturazione straordinaria su alloggi sociali: 173,4 milioni strumenti a livello comunale che fungano da intermediari fra proprietario e conduttore per i mancati pagamenti del canone. CEDOLARE SECCA Dato che ormai esiste, è bene cercare, perlomeno, di farla funzionare. Pare questo il ragionamento all’origine dell’intervento sulla cedolare secca, la cui aliquota, per quanto concerne i contratti a canone agevolato, viene ribassata dal 15% al 10%. In questo caso, le risorse previste ammontano a quasi 150 milioni di euro. Nella speranza che tali fondi contribuiscano per davvero all’emersione delle locazioni in nero, proprio per contrastare le quali era stata avviata, tre anni fa, la formula della cedolare. CASE POPOLARI Più di un miliardo di euro. È questa, complessivamente, la somma stanziata per la cosiddetta edilizia sociale: un finanziamento che comprende: un ampio piano di recupero immobili di edilizia residenziale pubblica; la costruzione ex novo di alloggi e l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per quelli già esistenti che ne necessitano; la creazione di servizi complementari. La speranza è quella di riuscire, nel breve e medio periodo, a sfoltire le liste d’attesa di chi ambisce ad una casa popolare, e, al tempo stesso rendere più sicuri ed efficienti gli stabili già abitati. ra definitivamente) il nodo sulle detrazioni fiscali per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’immobile. In sostanza, e a dispetto di quanto si andava profilando nelle ultime settimane, il bonus potrà essere concesso anche se la spesa per i mobili supera quella sostenuta per la ristrutturazione dell’alloggio. Posta tale fondamentale premessa, è bene ricordare che il beneficio fiscale ammonta al 50% di quanto sborsato per comperare mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), entro un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 10 mila euro. Il rimborso è spalmato in 10 anni. Quanto ai beni oggetto di bonus, sono compresi quelli indicati nella circolare 29/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate, mentre sono esclusi quelli puntualizzati dalle successive linee guida. Non sono, dunque, agevolabili: porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Rientrano invece tra gli elettrodomestici il cui acquisto può fruire della detrazione fiscale, tra gli altri: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a Il bonus può essere richiesto in abbinamento ai seguenti interventi: ❖ manutenzione ordinaria, ma solo se effettuata sulle parti comuni di un edificio residenziale (in questo caso viene agevolato unicamente l’acquisto di arredi per le parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi); ❖ manutenzione straordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ❖restauro e di risanamento conservativo sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari; ❖ ristrutturazione edilizia sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari; ❖interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi; ❖ restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese che provvedano entro sei mesi dalla fine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. A meno di future proroghe, la scadenza dell’incentivo è fissata al 31 dicembre 2014. È inoltre fondamentale che la data di acquisto dei mobili sia successiva a quella in cui iniziano i lavori di ristrutturazione. Morosità e canone concordato Tra le obiezioni della proprietà Dagli inquilini un sì condizionato: “È primo passo ma non è sufficiente” C S ome ha reagito la proprietà edilizia al varo del Piano Casa da parte del Consiglio dei Ministri? Tra i primi commenti, quello del presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, secondo il quale “dal punto di vista delle misure strutturali a sostegno dell’investimento immobiliare a reddito, che è poi quello che determina l’andamento del mercato, si deve fare molto di più. Da un lato vanno salutati con favore gli stanziamenti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, che presentano la duplice valenza di incrementare nell’immediato l’attività produttiva edilizia e di approntare in prospettiva una disponibilità di alloggi per soddisfare il fabbisogno abitativo dei meno abbienti. D’altro lato, l’alleggerimento della pressione fiscale sui contratti di locazione agevolati è un provvedimento che riguarda una nicchia del settore: non certo in grado di rilanciare gli investimenti negli immobili a reddito. Anzi, preoccupa che si stia, da parte di qualcuno, parallelamente pensando di innalzare l’aliquota della cedolare per i contratti liberi al 23%. Finché non si uscirà dall’equivoco di ritenere la via dei contratti agevolati come la via maestra per il rilancio delle locazioni, il problema dell’investimento immobiliare non sarà ade- guatamente affrontato”. Soddisfazione assolutamente moderata, insomma. E un analogo atteggiamento è espresso dal presidente di Arpe - Federproprietà, Massimo Anderson: “Ben vengano le agevolazioni sugli affitti a canone concordato con la cedolare secca che passa dal 15 al 10%, ma è assurdo rifinanziare la morosità incolpevole, addirittura sino al 2020, se questo consentirà di rinviare ulteriormente lo stesso sfratto per morosità alla scadenza del contratto. Non significa aiutare i soggetti più deboli ma discriminare ancora una volta il diritto di un proprietario a riavere la propria casa. Non solo. Se si continuerà a pagare per chi dichiara di non essere in grado di rispettare i contratti, infatti, saranno sempre di più gli inquilini che ricorreranno a questo marchingegno”. Ma le obiezioni non si limitano al nodo delle locazioni. “Ci risulta decisamente assurdo - conclude Anderson - che l’acquisto di mobilio possa godere, ai fini Irpef, di un bonus fino a 10.000 euro, cioè una cifra addirittura maggiore rispetto a quella della stessa ristrutturazione di casa. Il timore è che, almeno per quanto riguarda la casa, il provvedimento sia più di facciata che di reale aiuto per i proprietari”. e la reazione della proprietà edilizia al Piano Casa è solo moderatamente soddisfatta, lo stesso, anche se per ragioni diametralmente opposta, si può dire della rappresentanza degli inquilini. Per il segretario generale del Sicet, Guido Piran, “nella misura c’è sicuramente qualche piccolo segnale positivo alla drammatica situazione abitativa del Paese: dal fondo affitti, che aumenta di 50 milioni nei prossimi due anni, alle risorse per il recupero di alloggi di edilizia pubblica attualmente inagibili. Ma lo sfondo è quello di un disagio fatto da 200mila sfratti per morosità, che crescono di 80mila l’anno; da 350mila famiglie con incidenze canone/reddito di oltre il 50% che chiedono un aiuto per sopravvivere; e da 650 mila domande per una casa popolare senza risposta. Di fronte a questi problemi, la delusione nel Piano Casa viene ad esempio dal versante della morosità incolpevole, dove i finanziamenti sono insufficienti e dilatati negli anni. Inoltre, le detrazioni per gli inquilini a basso reddito sono limitate al settore del social housing, che vede presenti pochissimi contratti. Si propone anche, come soluzione al problema abitativo delle fasce deboli, l’acquisto della casa in locazione pubblica o pri- vata, con la formula del rent to buy. Una misura non utile. Oggi serve piuttosto ampliare il settore dell’affitto pubblico e privato. Poi, la vendita degli alloggi difficilmente, con la pesante crisi dei redditi, troverà interesse nelle famiglie. In definitiva, il Piano Casa deve essere migliorato e adeguato ai reali bisogni abitativi del Paese che chiedono affitti più bassi e sostegno agli inquilini”. Qualche obiezione anche da parte del Sunia, per il quale, anche a fronte di provvedimenti sicuramente positivi, “la filosofia del decreto appare essere ancora una volta quella di incentivare la proprietà dell’abitazione. Ne è esempio la riproposizione della vendita del patrimonio di edilizia pubblica, che, proprio per le politiche di dismissione ha visto negli ultimi anni una riduzione di circa 60.000 unità a fronte di circa 650.000 mila domande ancora inevase da Comuni ed ex Iacp. Il paventato processo di dismissione, peraltro, non appare praticabile dalla lettura dei dati riguardanti i redditi medi delle famiglie attualmente in affitto in alloggi popolari: circa un terzo di queste percepisce un reddito inferiore a 10.000 euro annui, e circa un quinto è composto da famiglie di ultrasessantacinquenni. Peraltro, l’assenza di una politica di rilancio della locazione appare evidente anche dal fatto che, per la stessa edilizia sociale, il decreto prevede la possibilità di riscatto o di vendita per l’intera produzione dopo breve tempo, mentre l’esigenza reale sarebbe quella di allargare lo stock di alloggi in affitto con la finalità di rispondere alla domanda abitativa degli strati sociali che, pur non possedendo i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, non sono in condizioni reddituali tali da sostenere i canoni del mercato libero. La strada che il Governo vuole perseguire rischia di rispondere ad una domanda marginale, che non corrisponde a quella che esprime il disagio abitativo, composta essenzialmente da nuclei con redditi medio bassi, incapaci di sostenere rate di mutuo anche agevolate, e che chiedono essenzialmente edilizia in locazione a costi sostenibili”. In quest’ottica, secondo il sindacato che fa capo alla Cgil, tuttavia, è da accogliere in maniera positiva la riduzione al 10% della cedolare secca per i contratti concordati che, incentivando il canale agevolato, può concorrere ad abbassare complessivamente il livello degli affitti”. SMART PEOPLE SMART CITY Per una città sostenibile Risparmio energetico Energie alternative La fiera più popolare d’Italia Con il patrocinio di : Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile Collegio Costruttori edili AnCe torino Collegio Geometri Torino www.smartcityenergy.it Info: [email protected] - Tel. 011 6523600 4 ATTUALITÀ N.7 APRILE 2014 Proiezioni di Federconsumatori sull’impatto della nuova imposta: a rimetterci, oltre agli inquilini, anche le famiglie meno abbienti Tasi? Come l’Imu, se non peggio e polemiche sulla Tasi (l’imposta sui servizi indivisibili L che i cittadini dovranno pagare nel 2014) non accennano a placarsi. Anzi, nuova benzina sul fuoco potrebbe essere gettata dall’indagine di Federconsumatori, secondo cui la nuova imposta si prospetta molto simile all’Imu, secondo l’italica tendenza a cambiare tutto affinché tutto resti uguale. Ma non basta ancora. Infatti, in attesa di conoscere le decisioni assunte dai singoli Comuni in materia di aliquote e detrazioni, si profila il rischio concreto che a fare le spese della Tasi siano fasce deboli quali le famiglie meno abbienti (un tempo esentate dall’Imu proprio grazie alle detrazioni) e chi vive in affitto (chiamato ora a concorrere al pagamento della Tasi). Ma qual è, in soldoni, l’effettivo impatto della Tasi sui proprietari immobiliari? L’associazione ha analizzato l’impatto della nuova imposta per le prime e le seconde case nelle 105 città capoluogo in Italia, sottolineando innanzitutto che, mentre per l’Imu erano previste detrazioni sull’abitazione principale pari a 200 euro (+ 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni), per la Tasi spetterà ai comuni decidere aliquote e detrazioni, così come stabilito dal Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014. A questo punto, si prospettano 3 possibili scenari: 1) il Comune può decidere di scaricare il peso dell’aumento dell’aliquota necessario a finanziare le detrazioni sulle prime case (portando il prelievo fino al 3,3 per mille); 2) il Comune può decidere di caricare la maggiorazione dell’aliquota sulle seconde case (innalzando il tetto massimo all’11,4 per mille); 3) il Comune può decidere un aumento pro quota, in parte sulle prime case e in parte sulle seconde. Ora, come commenta Federconsumatori, “ci si augura che la prima ipotesi sia scartata, o quantomeno circoscritta agli immobili con rendite catastali elevate. Inoltre, per quanto riguarda la definizione delle detrazioni o esenzioni che spetterà ai Comuni, si spera che la priorità sia quella di tutelare i soggetti svantaggiati e meno abbienti (rendite catastali di basso valore, basso reddito Isee, eventuale condizione di disoccupazione o cassa integrazione, famiglie numerose, famiglie con disabili, anziani ricoverati presso case di cura o altre strutture)”. LA PRIMA CASA Riguardo all’abitazione principale, Federconsumatori chiede che i Comuni non scarichino nemmeno in parte su questa tipologia abitativa il peso del possibile aumento dello 0,8 per mille dell’aliquota utile allo stanziamento delle detrazioni. In questo caso, secondo le stime dell’associazione, anche presumendo che le maggiori città (105 capoluoghi) decidano di applicare l’aliquota del 2,5 per mille, l’importo medio a livello nazionale della Tasi 2014 si attesterà a 231,71 euro (comprensivi di un’ipotetica detrazione di 100 euro per la tipologia di appartamento considerato: A2, 100 metri quadri, nucleo familiare di 3 persone). In questo modo, rispetto all’Imu 2012, vi sarebbe un risparmio di 50 euro. Nell’ipotesi, invece, che il costo delle detrazioni venga spalmato “per metà” sulle prime case, (con aliquota al 2,9 per mille) l’impatto della Tasi 2014 sarà di 284,78 euro (dato medio nazionale, sempre comprensivo della potenziale detrazione di 100 euro), a fronte di 281 euro pagati per l’Imu 2012, con un risparmio medio, quindi, inferiore ai 4 euro. LA SECONDA CASA Come ventilato da Federconsumatori, con molta probabilità le amministrazioni comunali finanzieranno le detrazioni aumentando le aliquote sulle seconde case e risparmiando, invece, le abitazioni principlai. Ora, con un aumento dello 0,8 per mille solo su questa tipologia abitativa (le seconde case), il tetto massimo delle aliquote si potrà innalzare fino all’11,4 per mille (Imu più Tasi): punta massima che potrà essere raggiunta in ben 52 dei 105 capoluoghi italiani (circa il 50%). Ovviamente, i Comuni sono liberi di stabilire un mix TASI 2014 - I CASA - aliquota 2,5 per mille Dove si paga di più euro Dove si paga meno euro Roma 778,47 Lucca 69,17 Torino 602,78 Cosenza 82,20 Bologna 511,68 Ascoli Piceno 82,20 Milano 498,68 Potenza 82,20 Padova 485,65 Agrigento 88,70 Ma/Ca Massa 462,21 Avellino 88,70 Firenze 453,11 Matera 88,70 Aosta 433,58 Crotone 88,70 Venezia 430,86 Pesaro 95,20 La Spezia 388,05 Palermo 95,20 TASI 2014 - II CASA - aliquota 0,8 per mille Dove si paga di più euro Dove si paga meno euro Roma 4.005 Catanzaro 839 Torino 3.204 Trento 831 Bologna 2.789 Cosenza 830 Milano 2.729 Potenza 830 Padova 2.576 Caltanissetta 824 Firenze 2.522 Matera 784 Venezia 2.420 Avellino 777 Massa Carrara 2.226 Lucca 771 La Spezia 2.225 Ascoli Piceno 757 Siena 2.195 Enna 733 tra i livelli di aliquota di questi due tributi, fermo restando che la Tasi non può essere superiore al 3,3 per mille. Partendo da tali premesse, e ipotizzando un aumento dello 0,8 per mille per le 105 città capoluogo, si avrà un aumento medio nazionale di 106,15 euro rispetto a quanto pagato per l’Imu 2013 e di 125 euro rispetto all’Imu 2012. Nello specifico, l’importo medio complessivo della Tasi 2014 per la seconda casa si attesterebbe, così, a 1.425,13 euro per un immobile in categoria A2, di 100 metri quadri, abitato da un nucleo familiare di 3 persone. Per l’Imu, invece, nel 2013 si era pagato mediamente 1.318,98 euro, e nel 2012 circa 1.300 euro. Le amministrazioni comunali dovranno stabilire, inoltre, nel caso in cui l’immobile sia affittato, la quota della Tasi che dovranno pagare gli inquilini (dal 10 al 30%). E questo è un nodo piuttosto delicato, soprattutto in una situazione, come quella attuale, di forte emergenza abitativa, come dimostra, peraltro, il Piano Casa recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. In merito a quest’aspetto, Federconsumatori chiede “che i Comuni tengano conto dell’equità e dell’alto valore della morosità, e che si applichi il 10% se non l’esenzione laddove la rendita media è bassa”. Ad ogni buon conto, tornando al dato complessivo comprendente la quota a carico dei proprietari e quella che invece dovranno sostenere i conduttori, nelle 10 città più care l’importo della Tasi supererà i 2.000 euro annui. Nelle 10 meno care, invece, il valore sarà al di sotto dei 900 euro. QUALI CRITICITÀ Dietro all’introduzione della nuova imposta, come si è visto, si prospetta come una vera e propria simil-IMU, e si nascondono non poche beffe per i cittadini. La prima riguarda le famiglie meno abbienti che, grazie alla detrazione per la prima casa (e per eventuali figli a carico), non pagavano l’Imu e che oggi, alla luce di detrazioni ancora indefinite, con molta probabilità si troveranno a far fronte ad importi non indifferenti. La seconda riguarda gli inquilini, vale a dire le famiglie in affitto, che non pagavano l’Imu e che adesso si troveranno, da un giorno all’altro, a pagare parte della Tasi (dal 10 al 30%). APRILE 2014 CATASTO 5 N.7 Servono misure attuabili per fronteggiare il fenomeno e le sue ripercussioni anche dal punto di vista ambientale Immobili abusivi: quale contrasto Mario Romagnoli Alberto Troianiello UPPI Latina I l decreto legge 78/2010 e la legge di conversione 30.07.2010 n.122, nel quadro di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, richiedevano la dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili non già regolarmente risultanti nel catasto stesso entro il 31.12.2010. Il fine fiscale, espressamente dichiarato nel loro testo, era il motivo primario dei provvedimenti più che l’intento della corretta condizione e corrispondenza del catasto alla realtà degli immobili. La dichiarazione richiesta, peraltro, assumeva un sostanziale carattere di autodenuncia per opere realizzate senza le necessarie e specifiche autorizzazioni comunali. Ne è derivato il fatto che, nonostante alcune azioni condotte dallo Stato - in particolare dalla Dirigenza degli uffici provinciali catastali competente, oggi Agenzia Entrate - pochi proprietari hanno ottemperato, ed il risultato del provvedimento di legge è stato quasi nullo. È evidente da tempo che provvedimenti di legge tali da imporre o da determinare fondati timori di conseguenze troppo gravose per i cittadini, e da pretendere l’attualizzazione da parte di questi, non ottengono risultati consistenti. Oggi si ripresenta ancora - essenzialmente per due motivi di diversa natura - la necessità e la opportunità di una riconsiderazione della situazione dell’abusivismo. Un primo motivo deriva dalla definitiva approvazione alla Camera del ddl “Delega al governo recante disposizioni per sistema fiscale più equo e trasparente e orientato alla crescita”, che all’articolo 2 contiene la riforma del catasto. Tale articolo, al comma 1 b) indica la previsione di strumenti da porre a disposizione dei Comuni e della Agenzie Entrate atti a facilitare, tra l’altro, l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento, degli immobili abusivi. Considerando il titolo e la presumibile importanza della Delega, appare evidente già per questo la riconsiderazione della situazione dell’abusivismo. Un secondo evidente e pressante motivo dipende dal degrado determinato al territorio dall’abusivismo abbandonato a sé stesso. La ormai ordinaria sequenza di pericolosi fenomeni di maltempo con effetti aggravati dalla cattiva situazione del territorio ne è riprova. Il degrado derivante dall’abusivismo è facilmente valutabile, ma altrettanto è valutabile l’effetto negativo della incapacità di ridurlo. La semplice affermazione della sua irregolarità e la attribuzione di una condizione quasi peccaminosa irresolubile non producono nulla. Occorre affrontare il caso di demolizione necessaria, il caso di riduzione di consistenze abusive, il caso di possibile regolarizzazione. Per i due primi casi occorre un provvedimento di legge logico ed attuabile; per esso è urgente che Governo e Parlamento comincino a pensarvi, abbandonando abituali timori ed assumendo le responsabilità del loro compito. È da ritenere utile un confronto con le associazione sindacali riconosciute della proprietà, normalmente equilibrate nelle loro proposte, e con le associazioni ambientaliste, pregevoli per la loro funzione, affinché possano riconoscere anche la positività di altrui proposte e la conseguenza negativa di una stasi ormai troppo lunga. Per il terzo caso, quello della regolarizzazione, non è logico pensare che la risoluzione possa derivare da ampio ricorso dei proprietari all’art 36 - accertamento di conformità - del D.P.R 380/2001, sia per la necessità della doppia conformità al passato ed al presente - condizione inapplicabile per i casi di irregolarità un poco superiori a quelle in effetti puramente formali sia con la eccessivamente elevata onerosità dell’oblazione. Per questa procedura appare utile una revisione che consenta una attuazione più ampia. Ad obiezioni che una risoluzione possa essere quasi un perdono condizionato del complesso anche grave di affronti portati da cittadini al territorio e all’ambiente, si può ricordare che similmente hanno operato Stato, Regioni, Enti Pubblici vari. Infatti, una loro dissennata ed ampia costruzione di opere, che avrebbero dovuto essere pubbliche, come ospedali, scuole, aeroporti, tratti di strade, edifici direzionali complessi di vario genere, opere non terminate, inutilizzate ed inutilizzabili perché ideate senza ragione o peggio dovute a motivi immorali ed illeciti, come noto per ampia diffusione di stampa e televisione, ha prodotto un altrettanto rilevante complesso di insulti a territorio ed ambiente. Delle Commissioni censuarie che approveranno gli algoritmi faranno parte anche rappresentanti della proprietà immobiliare Nuovo catasto: entro luglio decreto attuativo È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 23 dell’11 marzo 2014, che delega il Governo a dettare disposizioni “per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (c.d. “delega fiscale”). Lo segnala la Confedilizia, precisando che i decreti legislativi, da emanarsi in attuazione della delega, andranno adottati entro il 27 marzo 2015 (12 mesi a partire dal 27 marzo, data in cui è entrata in vigore la legge). Tra questi, almeno uno dovrà essere deliberato in via preliminare (e cioè prima della sua trasmissione alle Camere) dal Consiglio dei Ministri entro il prossimo 27 luglio (quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge), ed è probabile che si tratti di quello - previsto dall’articolo 2 - in materia di revisione del Catasto dei fabbricati. Il Governo, inoltre, dovrà riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all’attuazione della delega e, in sede di prima applicazione, dovrà farlo entro il 27 maggio (due mesi dalla data di entrata in vigore della legge). La legge delega prevede che, nella predisposizione dei decreti legislativi, il Governo dovrà rispettare, oltre alla Costituzione e alle norme europee, lo Statuto dei diritti del contribuente, “con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore”. Con riguardo alla riforma del Catasto, Confedilizia segnala che la legge delega prevede l’attribuzione ad ogni unità immobiliare di un valore patrimoniale (novità assoluta) e di una rendita (rappresentativa del reddito ritraibile dall’immobile). Rendite e valori patrimoniali saranno individuati attraverso algoritmi (e cioè, attraverso funzioni statistiche, altra novità assoluta), Associazioni al lavoro sulla riforma In vista dell’emanazione dei decreti attuativi della riforma del Catasto, 14 organizzazioni rappresentanti le diverse realtà associative si sono riunite nei giorni scorsi nella sede di Confedilizia e hanno deciso di organizzare un piano d’azione per la raccolta dei dati inerenti valori e canoni del triennio 2011-2013, necessari alla messa a punto del nuovo sistema nonché per l’elaborazione di proposte per un’equa attuazione della riforma. Le organizzazioni che partecipano al progetto sono: Abi, Ance, Ania, Casartigiani, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Fiaip. Imponendo la revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria delle unità immobiliari, le 14 organizzazioni di categoria hanno deciso di effettuare, in modo coordinato e capillare, un monitoraggio sui valori di compravendi- ta e sui canoni di locazione delle unità immobiliari, e a tal fine si attiveranno anche a livello territoriale per la raccolta di dati che potranno poi essere confrontati con i valori e i redditi (rendite) dell’Agenzia delle Entrate. Lo svolgimento di un’azione comune e coordinata delle 14 associazioni consentirà di condividere e utilizzare tutte le informazioni, conoscenze ed esperienze che ciascuna organizzazione possiede in relazione al singolo settore di propria competenza, pervenendo così all’acquisizione di una consistente e qualificata mole di dati e documentazione per ogni possibile tipologia di immobile oggetto della revisione catastale (abitazioni, uffici, studi, negozi, botteghe artigianali, laboratori, magazzini, opifici industriali, ecc.) e con la più ampia varietà di distinzioni possibili (per zona, stato conservativo dell’immobile, ecc.), così da consentire l’elaborazione di proposte per la revisione del sistema estimativo di tutte le unità immobiliari, a destinazione sia ordinaria sia speciale. dal 1981 Quindicinale di informazione, attualità, economia, cultura della casa E D I Z I O N I C O N D O M I N I O I TA L I A Direttore responsabile: Gianluca Palladino in attesa di registrazione Collaboratori: Daniele Apolloni, Gabriele Bruyère, Francesco Burrelli, Emanuele Caldarone, Giorgio Cambruzzi, Nunzio Costa, Rodolfo Cusano, Maurizio De Tilla, Rossella Ferrari, Andrea Garbo, Leandro Gatto, Paolo Gatto, Walter Guazzo, Gabriele Lenzi, Andrea Merello, Enrico Morello, Matteo Rezzonico, Silvio Rezzonico, Paolo Ribero, Gian Vincenzo Tortorici, Centro Studi Condominiali. Segretaria di redazione: Marisa Izzillo Ufficio grafico: Daniela Stea Redazione: Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino Tel. 011.6523611 - Fax 011.6523690 Impaginazione e informatica: Ufficio grafico CondominioItalia Stampa: Agagrafica - Cuneo Pubblicità: Condominio Italia, Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino - Tel. 011.6523611 r.a. Autorizzazione Tribunale di Torino n° 4754 del 27/01/1995 - Copie arretrate 8 4,00 dal 1981 AL SERVIZIO DEL CONDOMINIO + e-mail che serviranno ad applicare valori e redditi rilevati alla consistenza delle singole unità immobiliari. Che - ulteriore novità - non sarà più espressa in vani catastali come è oggi (differenti da zona censuaria a zona censuaria), ma in metri quadrati. Gli anni di riferimento sui quali dovranno lavorare le Commissioni censuarie provinciali (ed, eventualmente, la Commissione censuaria centrale) per stabilire il valore patrimoniale (che servirà per la tassazione delle transazioni) e le rendite (su cui si baseranno le imposte reddituali), sono quelli del 2011, 2012 e 2013. Il nuovo Catasto dovrà poi essere rispettoso del principio dell’invarianza del gettito stabilito dalla legge delega; invarianza da calcolarsi a livello comunale (e, quindi, facilmente controllabile). La legge delega, precisa ancora Confedilizia, dà anche garanzie precise per un Catasto in contraddittorio delle parti interessate. Le funzioni statistiche, anzitutto, andranno pubblicate. Ancora, i rappresentanti delle associazioni del mondo immobiliare (e, in particolare, della proprietà edilizia) saranno chiamati a far parte delle Commissioni censuarie (che fra i primi loro compiti hanno proprio quello della validazione degli algoritmi). Da ultimo, valori patrimoniali e rendite saranno impugnabili nel merito (nella congruità, cioè). Ed anche questa è una cosa assolutamente inedita (finora, le rendite erano impugnabili meramente per motivi di legittimità). Fonte: Confedilizia Contattare i propri clienti è facile! Basta telefonare al numero: 011.65.23.611 Per la Vostra posta elettronica ECCO LE NOSTRE e-mail: SEGRETERIA: [email protected] DIRETTORE: [email protected] [email protected] UFFICIO COMMERCIALE: [email protected] UFFICIO ABBONAMENTI: REDAZIONE: [email protected] [email protected] UFFICIO GRAFICO: 6 CASA NEWS N.7 APRILE 2014 Incostituzionale la possibilità di ottenere d’ufficio un 4+4 a canone ridotto che la legge fino ad oggi riconosceva ai conduttori Affitti in nero: stop alle sanzioni Uppi: “Proprietari per chi non registra il contratto salvati dall’ iniquità” na decisione che sta facendo discutere. Ma che i rappreroprietari immobiliari contenti; rap- c) a decorrere dalla registrazione, il canone Consulta intervenuta sul merito della presentanti degli inquilini sul piede di annuo di locazione è fissato in misura pari legge, ma solo sulla forma - il provvedi- Usentanti della proprietà immobiliare hanno accolto con P guerra. A scatenare l’ennesima diatriba al triplo della rendita catastale, oltre l’ade- mento possa essere reintrodotto in futuro grande soddisfazione. O addirittura esultando, come spiega ad sugli affitti ha provveduto, questa volta, la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2014 che, nei giorni scorsi, ha dichiarato illegittima la norma sulla determinazione dei canoni di locazione - che prevedeva vantaggi di carattere economico per i locatari che segnalavano contratti di affitto in nero - contenuta nel decreto del 2011 sul federalismo fiscale che disponeva la cedolare secca sugli affitti. LA DECISIONE Entrando nello specifico, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). Ma che cosa prevedevano tali commi? Rileggiamoli. ◆ Comma 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; guamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. ◆ Comma 9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio”. In parole semplici, fino ad oggi (e da tre anni a questa parte) la legge prevedeva che l’inquilino potesse denunciare il proprio eventuale contratto d’affitto in nero, ottenendo automaticamente, per 4 anni, un canone molto basso rispetto a quelli di mercato, e nella sostanza pari al triplo della rendita catastale. Ora, la Consulta ha dichiarato illegittimi tali commi, per eccesso di delega. In sostanza, secondo la Corte il Governo avrebbe trasceso i limiti della delega che gli era stata conferita dal Parlamento con la legge 49/2009. La vicenda ricorda un po’ quella in materia di mediazione obbligatoria. Non è quindi da escludersi che - non essendo la seguendo un altro iter legislativo. PASSATO E FUTURO Peraltro, occorre ricordare che, almeno inizialmente, il provvedimento in oggetto non aveva comunque avuto vita facile, dato che molti conduttori che avevano provato ad avvalersene si erano trovati di fronte a percorsi tortuosi quando non addirittura ad una conoscenza solo parziale della misura e degli strumenti per attuarla. Ad ogni buon conto, a fronte di chi legge nella sentenza della Consulta addirittura un’agevolazione all’evasione fiscale, per il momento resta la soddisfazione di chi, fin dalla prima ora, aveva ritenuto troppo severe le misure a carico dei proprietari immobiliari. Tra questi, Confedilizia, che commenta: “Con la sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che sanzionava in modo eccezionalmente pesante perfino il caso della registrazione di un contratto di locazione con un giorno di ritardo. La Corte, in questa sentenza, tutela anche il principio della proporzionalità delle sanzioni al fatto sanzionato, sottolineando che la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare addirittura una novazione - per factum principis- quanto a canone e a durata”. esempio l’Uppi in un comunicato. Secondo l’associazione, “la sentenza della Consulta rappresenta il giusto esito di una battaglia combattuta, sofferta e vinta contro l’ennesima ingiustizia che si era abbattuta sulla piccola proprietà immobiliare. Infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011 e più precisamente perché il tema della lotta all’evasione fiscale, che costituisce un chiaro obiettivo dell’intervento normativo, non può essere configurato anche come criterio per l’esercizio della delega, il quale, per definizione, deve indicare lo specifico oggetto sul quale interviene il legislatore delegato, entro i previsti limiti”. Come illustra nel dettaglio l’avvocato Fabio Pucci, segretario generale dell’Uppi, “sono state bocciate le inique norme che permettevano all’inquilino di registrare il contratto di affitto presso l’Ufficio delle Entrate, beneficiando successivamente di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale con una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4 anni, questo anche nel caso in cui si fosse alla presenza di una tardiva registrazione da parte del proprietario. Il vantaggio per l’inquilino sarebbe stato di avere un canone inferiore all’80% del valore di mercato. Non è solamente una vittoria a livello di giustizia, ma è anche una vittoria del cosiddetto buon senso, e in questo caso la Corte Costituzionale ne ha ben donde. A seguito di tale pronuncia, che ha effetto retroattivo, i contratti che sono stati registrati dagli inquilini finiranno nel nulla; pertanto i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l’abitazione, in quanto il contratto cesserà unitamente alla norma prevista dal decreto del 2011”. Le reazioni di sindacati inquilini e federazione mediatori Penalizzava oltremodo la proprietà e danneggiava lo Stato “Colmare il vuoto legislativo” “Era una misura abominevole” L ’altra faccia della medaglia. Alle reazioni positive di chi ha accolto con favore la sentenza della Corte Costituzionale in materia di affitti in nero, si contrappongono quelle di chi guarda con preoccupazione alla decisione. E lo fa, sia in un’ottica di prospettiva, temendo un nuovo dilagare dell’evasione fiscale, che nel settore è già a livelli molto elevati; sia, soprattutto, guardando all’immediato, in quanto la decisione della Consulta ha effetto retroattivo, il che pone i conduttori che si erano avvalsi dei benefici di legge in una posizione di morosità, e soggetti a sfratto esecutivo. Il che, francamente, aldilà delle considerazioni sui diritti della proprietà e sulla pesantezza fosse anche spropositata dell’attuale impianto sanzionatorio, determina un oggettivo problema, anche considerando l’emergenza abitativa e gli sforzi del neonato Governo Renzi per l’approvazione in tempi celeri di un Piano casa in grado, almeno in parte, di fronteggiarla. Ciò premesso, tra i più preoccupati per la sentenza c’è la Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari aderente a Confcommercio) che per voce del presidente, Valerio Angeletti, commenta: “Occorre che il Governo sani la gravissima situazione di vuoto normativo nella politica di contrasto all’evasione fiscale determinata dalla sentenza 50/2014 della Consulta, che ha dichiarato illegittimi, per eccesso di delega, i commi 8 e 9 dell’art. 3 del decreto legislativo 23/2011 che permettevano agli inquilini la riduzione del canone di affitto se denunciavano la mancata registrazione del con- tratto da parte dei proprietari dell’immobile”. Secondo il numero uno di Fimaa, alla luce della decisione della Corte “è necessario che venga promulgata in tempi brevissimi una legge apposita che sani la carenza di delega. Se le norme non verranno ripristinate, gli inquilini non potranno più chiedere la riduzione del canone per gli immobili con contratto non registrato, causando un enorme danno alla lotta contro l’evasione fiscale e al settore immobiliare per quanto riguarda la disincentivazione della registrazione dei nuovi contratti di locazione. Inoltre, data la retroattività della sentenza, i contratti ridotti in corso si estingueranno automaticamente, anzi è come se non fossero mai esistiti”. Grande preoccupazione anche da parte di Guido Piran, segretario generale del sindacato inquilini Sicet, facente capo alla Cisl: “Con questa pronuncia tornerà a crescere l’illegalità ed il nero nel settore degli affitti che con la norma censurata dalla Corte Costituzionale aveva iniziato a diminuire. Ma oltre a questo, viene a crearsi una situazione di forte incertezza per le conseguenze delle situazioni pregresse ed un vuoto legislativo di una efficace misura a tutela degli inquilini e di lotta all’evasione, che ogni anno vede negli affitti oltre 2 miliardi di imposte non pagate. Per questo chiederemo al Governo, al Parlamento e a tutte le forze politiche di inserire nel Piano Casa un apposito articolo che risolva il problema a riparo da censure della Corte Costituzionale”. avv. Mario Fiamigi vice pres. naz. Appc L a sentenza n. 50 depositata il 14 marzo 2014 dalla Corte Costituzionale potrebbe essere il primo segnale di un’inversione di rotta, la famosa luce, anche se flebile, che si intravede in fondo al tunnel. I giudici delle leggi hanno finalmente cancellato dall’ordinamento l’abominevole art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che avevano istituito “un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione ad uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto nei termini di legge, nonché l’estensione di tale disciplina anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati”. E la sostituzione sanzionatoria era quella di imporre un canone irrisorio pari al triplo della rendita catastale e la durata quadriennale, con l’obbligo di rinnovo, se le parti avevano stipulato un contratto con durata inferiore. Una sanzione assurda, incredibilmente sproporzionata all’irregolarità fiscale commessa, tanto più che avrebbe colpito anche il semplice ritardo della registrazione. Si trattava di una norma che violava numerosi articoli della Costituzione (artt. 3, 23, 42, 53, 70, 76, 97) e che, con effetto anche comico, volendo colpire l’evasione fiscale procurava un danno erariale allo Stato, che avrebbe tassato solo il canone irrisorio della sostituzione sanzionatoria. La Corte, forse per carità di Patria, pur non escludendo la violazione degli altri precetti costituzionali, ha ritenuto di analizzare la questione sotto il profilo del difetto di delega (art. 76) che emerge in modo evidentissimo. E del tutto opportunamente la Corte richiama l’inciso della legge delega, che espressamente precisa che il Governo doveva procedere “nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente”; statuto che, a sua volta, prevede (art. 10, comma 3) che “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto” e che (art. 6) l’amministrazione finanziaria debba informare “il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione”. Tali obblighi di informazione risultano, afferma la Corte, “ totalmente negletti, operando la denunciata sostituzione contrattuale in via automatica, solo a seguito della mancata tempestiva registrazione del contratto”. Una sentenza, quindi, che non si limita a censurare pesantemente l’operato di un governo non più in carica ma che deve suonare come un monito per il nuovo esecutivo: i diritti del contribuente non sono carta straccia, e si devono applicare anche se il contribuente è il proprietario di casa, la “vil razza dannata” dei perseguitati fiscali. APRILE 2014 RISCALDAMENTO 7 N.7 Dal 1° giugno obbligatorio anche il Rapporto di efficienza Ecco il “libretto dell’impianto” U na vera e propria carta di identità della caldaia, in grado di attestare i controlli su di essa eseguiti e le sue prestazioni in termini di efficienza energetica. È il “Libretto di impianto per la climatizzazione” di cui, a partire dal prossimo primo giugno, dovranno essere muniti gli impianti termici. A stabilirlo è stato il DM emanato il 10 febbraio 2014 dal Ministero dello Sviluppo economico, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 55 del 7 marzo 2014. Il provvedimento impone, inoltre, che, al termine degli interventi di controllo e manutenzione sia redatto il “Rapporto di efficienza energetica” di cui al Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (Dpr 74/2013). Peraltro, in allegato al Decreto, sono fornite 14 schede (di cui è costituito il libretto) che vanno compilate ed aggiornate ad ogni intervento di manutenzione. Ma a quali tipologie di impianto si applicano le prescrizioni contenute nel Decreto? Secondo il testo, il Rapporto di efficienza energetica riguarda soltanto gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Da tale novero sono dunque esclusi tutti gli termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, di cui al Decreto Rinnovabili (Dlgs 28/2011). Anche in questo caso, tuttavia, resta ferma la compilazione del Libretto. Sempre in merito al Rapporto di efficienza energetica, ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, i modelli di rapporto sono differenziati in 4 tipologie: gruppi termici; gruppi frigo; scambiatori; cogeneratori Quanto alle Schede allegate al Decreto, esse potranno essere integrate con schede aggiuntive, eventualmente richieste dalle Regioni. Ad ogni buon conto, i nuovi modelli previsti dal DM 10 febbraio 2014 sostituiscono quelli emanati con il DM 17 marzo 2003. è inoltre importante sottolineare che per gli impianti esistenti al 1° giugno 2014, i “Libretti di centrale” e i “Libretti di impianto” già compilati e conformi al DM 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo Libretto. Per una migliore comprensione dei contenuti, pubblichiamo sotto il testo del DM 10 febbraio 2014, mentre le schede allegate possono essere scaricate anche dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 Il Ministero dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare: l’art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”; l’art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle forme indicate all’Allegato A del medesimo regolamento; l’art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni; Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del settore; Considerata l’opportunità di prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per l’adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento; Decreta: Art. 1 Modello di libretto di impianto per la climatizzazione 1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all’allegato I del presente decreto. Art. 2 Modelli di rapporto di efficienza energetica 1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 1. Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013. 2. Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell’ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013. 3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell’art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l’eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione. 5. Al responsabile dell’impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. 6. Nel caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione. 7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell’autorità competente. 8. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. 9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse. Art. 4 Disposizioni finali (Omissis) 8 CONDOMINIO N.7 APRILE 2014 A Milano via alla campagna promossa da Comune e Legambiente per riqualificare gli stabili ed abbattere i consumi energetici Rendere efficiente il condominio D opo gli annunci, adesso è ufficiale. Nei giorni scorsi è stata presentata a Milano “Condomini efficienti”: la campagna di riqualificazione energetica e ambientale degli edifici promossa da Legambiente e patrocinata dal Comune meneghino. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la riqualificazione energetica degli edifici e diffondere buone pratiche per il risparmio energetico, visto che una famiglia milanese spende mediamente 1.500 euro l’anno per riscaldare la propria abitazione. Con interventi importanti sull’edificio e cambiando l’impianto di riscaldamento sarebbe invece possibile ridurre la bolletta dal 30% al 60%. Ciò significa un risparmio fino a 500 o mille euro all’anno, cui si aggiungono le detrazioni fiscali del 65% riconosciute a chi effettua i lavori di riqualificazione energetica. Nei prossimi mesi, migliaia di condomini milanesi saranno informati sulle possibilità di risparmio energetico offerte dagli interventi di riqualificazione. Gli interessati potranno scegliere sulla base di preventivi chiari e tagli sui costi garantiti da aziende e professionisti che accettano di lavorare in base alle norme europee e nazionali e all’accordo volontario “Patti chiari per l’efficienza energetica”, promosso dal Comune di Milano e sottoscritto da tutte le parti sociali e da Legambiente, e finalizzato a far sì che le società e i professionisti si rendano responsabili delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di riscaldamento, riqualificati o sostituiti. Si tratta di una svolta che porta gli operatori professionali e le imprese di costruzione e impiantistica a lavorare insieme, integrando le soluzioni, le tecnologie e le capacità di ciascuno. Alla campagna HabitaMi contribuiranno gli Sportelli Energia del Comune, l’alleanza di società e professionisti coordinate nella campagna di HabitaMi, la rete d’impresa (Rete Irene) e il network Condomini Classe A. Per far conoscere l’iniziativa sono previsti una ventina di incontri e spettacoli in tutta la città, manifestazioni, eventi, seminari di approfondimento e studio, e incontri nei singoli condomini. È stata inoltre pensata una svolta social. Sul sito www.viviconstile.org i cittadini potranno confrontare le proprie esperienze di cambiamento ottenute con gli interventi di miglioramento energetico. Come dichiarato Barbara Meggetto, direttrice Legambiente Lombardia, “questi giorni di emergenza ambientale devono essere colti come un’occasione importante per portare all’attenzione di tutti il tema della lotta all’inquinamento. Con Condomini Efficienti vogliamo offrire l’occasione a tutte le famiglie milanesi di risparmiare sui costi dell’abitare e ridurre inquinamento e consumi energetici. L’investimento in risparmio di energia è tra i più promettenti e interessanti oggi in tut- ta Europa, e la necessità di rendere più efficienti le abitazioni è ormai legge, in Europa come in Italia. Nell’arco dei prossimi trent’anni sarà obbligatorio metter mano a circa 40 mila condomini di Milano: quasi 1300 edifici all’anno. Si apriranno quindi cantieri da centinaia di migliaia di euro: dei veri e propri cantieri verdi per risparmiare sull’energia, diminuire l’inquinamento e vivere meglio. Tutti cantieri in regola, con fattura detraibile: questa è vera green economy”. L’assessore all’Ambiente, Pierfrancesco Maran, ha affermato che “quando abbiamo attivato a ottobre il protocollo Patti Chiari e avviato i nove Sportelli energia nei Consigli di Zona l’obiettivo era proprio quello di favorire un mercato dell’efficienza energetica trasparente e accessibile. Queste iniziative portano avanti, questa volontà”. Isolamento termico: spesa o investimento? U ltimamente non si fa che parlare di case e condomini efficienti, con l’obiettivo di ottenere ambienti di vita caldi di inverno e freschi d’estate. Un risultato che sembra difficile da conseguire, ma al quale possono contribuire in maniera significativa i sistemi di isolamento termico, che permettono, attraverso diverse tecniche, di mantenere omogenea la temperatura interna, evitando perdite di calore o surriscaldamento. E così, le bollette si alleggeriscono e l’ambiente ringrazia. Anche se il portafoglio, inizialmente, ne può soffrire. In che misura, ha provato a sondarlo Altroconsumo, sottolineando che grazie alle detrazioni sulle ristrutturazioni, in 10 anni si può recuperare più della metà di quanto speso. Pareti a cappotto Le pareti possono essere isolate dall’esterno (il cosiddetto “cappotto termico”, piuttosto costoso e che prevede l’allestimento di un cantiere) o dall’interno (sistema più rapido ed economico) con pannelli di vario materiale, oppure inserendo materiali isolanti sfusi tra le cavità delle pareti perimetrali (il metodo più economico). Questi interventi possono costare da 55 euro a 75 euro per metro quadro. A livello di risparmio, per una casa con consumo di 1400 metri cubi di gas e una bolletta annua di 1200 euro, si può arrivare anche a 440 euro l’anno in meno. Soffitto e pavimenti Per isolare i solai è possibile usare pannelli, feltri oppure materiali sfusi; nel caso dei pavimenti, invece, sarà necessario materiale che resiste alla compressione (pannelli di polistirene e di vetro cellulare). L’intervento, in questi casi, costa dai 40 ai 60 euro al metro quadro, ma con un risparmio di energia del 15% per l’ipotesi presa in considerazione. Un tetto protetto Tra le superfici esterne è quella di solito maggiormente responsabile di dispersioni di calore o surriscaldamento: si può intervenire dall’esterno (copertura piana) o dall’interno (tetto a falda, con isolamento che può avvenire sulla parte inclinata del tetto o sul pavimento del sottotetto). Il costo può andare da 40 euro al metro quadro (per il primo caso) a 80 euro per il secondo. Si può risparmiare, secondo i calcoli di Altroconsumo, il 20% di energia. Pitture termiche Gli interventi strutturali sulla casa sono quelli che garantiscono maggiori risultati. L’alternativa, meno costosa, delle pitture termiche, invece, non è sicuramente altrettanto efficace. APRILE CONDOMINIO 9 N.7 2014 Conferiscono A ....................................................................................................................... LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SEMPRE “AGGIORNATO” IN QUANTO ASSIDUO LETTORE DI P E R I O D I C I T E C N I C O - L E G I S L A T I V O - G I U R I D I C I, ITALIA CASA E CONDOMINIO GIURIDICO, UTILI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 DAL 1981 IL 1° QUINDICINALE ITALIANO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE & Periodici indispensabili per la formazione continua e la cultura condominiale Abbonatevi a Il Condominio giuridico Egregio Abbonato, è con piacere che teniamo a comunicarLe che le nostre riviste ITALIA CASA dal 1981 e CONDOMINIO GIURIDICO intendono certificare, anche per l'anno 2014, i propri abbonati rilasciando un attestato idoneo a referenziare il lettore dei nostri periodici i quali, per il loro taglio normativo-giuridico, costituiscono qualificati strumenti di aggiornamento per la formazione professionale dell’amministratore di condominio. Vogliamo che i nostri assidui e fedeli lettori si possano distinguere nella fascia dei professionisti. In collaborazione con il nostro CENTRO STUDI CONDOMINIALI, rilasceremo annualmente, in base alle schede pervenuteci, alcuni crediti formativi che andranno ad integrare il diploma di qualifica “AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SEMPRE AGGIORNATO”. Lei, carissimo abbonato, potrà fregiarsi di una qualifica che sarà rilasciata solo ed unicamente agli abbonati di ITALIA CASA dal 1981 e di CONDOMINIO GIURIDICO. Ciò rappresenterà, anche per i Suoi amministrati, un’ulteriore garanzia, la certezza di avere a che fare con un professionista attento e capace di operare nell’interesse dei condòmini e dell’efficienza del condominio stesso. Al rinnovo del Suo abbonamento, con il primo numero successivo, Lei riceverà gratuitamente l’attestato di amministratore di condominio ed il regolamento per ottenere i crediti formativi. Le ricordiamo anche che il nostro Centro Studi Condominiali collabora attivamente con i nostri abbonati nella risoluzione di quesiti; anche in questo senso restiamo sempre a Sua completa disposizione. Intendiamo intanto ringraziarLa per la sua coerenza e fedeltà ai nostri periodici e con l’occasione Le porgiamo i più cordiali saluti ed auguri per la Sua professione. professionale dell’amministratore Anno 2022 ITALIA CASA ufficio abbonamenti Tel. 011-6523611 e-mail: [email protected] È un trimestrale che si occupa eslusivamente di norme e di giurisprudenza, sentenze di merito, Cassazione, dottrina, ecc. commentate dai migliori giuristi italiani che si occupano di condominio, autori di libri del settore Telefonare a Condominio Italia Editrice: 011.652.3611 10 CONDOMINIO N.7 APRILE 2014 Nel libro di Giulio Spina (Altalex Editore), tutti i casi in cui occorre obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione Condominio: ecco quali liti sono soggette a mediazione S ul complesso e tortuoso iter che negli ultimi anni ha portato prima all’introduzione della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità giudiziaria nelle controversie anche in ambito condominiale, poi alla sua abrogazione e infine al suo ripristino, molto è stato detto e scritto. D’altra parte, è innegabile la delicatezza del tema, poste le sue molteplici implicazioni. E questo tanto più in un Paese come l’Ita- lia, dove, a differenza che in altre realtà, europee e mondiali, è estremamente diffusa la formula residenziale condominiale; e dove, forse anche per questo, è altrettanto frequente e massiccia l’insorgenza di controversie sui più svariati motivi: dall’utilizzo delle parti comuni ai rumori molesti; dalla presenza e dal comportamento degli animali domestici a tutte le questioni relative alle delibere assembleari, al regola- Articolo tratto dal volume “La mediazione delle controversie condominiali" Autore: Giulio Spina Collana: Quaderni del diritto Altalex Editore, 2014 mento condominiale, ai conflitti tra condòmini e amministratore. Ora, alla luce di tali premesse, è importante comprendere in primo luogo quali specifiche materie siano assoggettate all’obbligo di intentare una procedura di conciliazione prima di ricorrere, eventualmente, al giudizio dei tribunali. I quali, come è noto, da parte propria, sono particolarmente oberati di lavoro; il che presenta l’ulteriore svantaggio (oltre a quello economico, ovviamente) di allungare i termini temporali della ricomposizione dei conflitti, con il rischio di esacerbare ulteriormente gli animi e di rendere ancor più difficile la civile e serena convivenza in ambito condominiale. Proprio al tema della cosiddetta “mediaconciliazione” è dedicato il volume dal titolo “La mediazione delle controversie condominiali”, scritto da Giulio Spina e edito da Altalex, nell’ambito della collana “Quaderni del diritto”. Di seguito pubblichiamo - ringraziando l’autore e l’editore per l’autorizzazione concessa - un interessante estratto del libro, che, nella fattispecie, esamina appunto la questione del conflitto condominiale, illustrando nel dettaglio, e con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali, quali siano le singole controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria. SINGOLE CONTROVERSIE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: CHE COSA PREVEDONO LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA CONDOMINIO DEGLI EDIFICI: LA DISCIPLINA DEL COD. CIV. APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DI CONDOMINIO L’art. 1117 c.c. delimita la disciplina del “condominio degli edifici”, definendo le parti oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio; a norma della richiamata disposizione, così come modificata dalla L. n. 220/2012, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: “1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”. Al riguardo, si osservi come la Corte di cassazione, a sezioni unite, abbia affermato che anche al condominio composto da due soli partecipanti, si applica la disciplina giuridica del condominio e non quella della comunione 1; da ciò consegue, ai nostri fini che anche il c.d. condominio minimo soggiacerà alla disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale (che ha alcune peculiari caratteristiche rispetto alla disciplina della mediazione obbligatoria ordinaria). Va, in via generale, ancora precisato che, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, la valutazione della c.d. “condominialità” di una porzione immobiliare non può prescindere da un’analisi della concreta situazione fattuale 2. Alla luce anche di tali riflessioni, la riforma del 2012 ha poi aggiunto anche l’art. 1117-bis c.c., il quale precisa, quanto all’ambito di applicabilità della disciplina del condominio, che questa si applica, in quanto compatibile, “in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117”. Il legislatore sembra così recepire i recenti approdi interpretativi in tema di delimitazione della materia condominiale, secondo cui, ai fini dell’attribuzione del diritto di condominio, assume rilevanza il collegamento tra beni propri (le unità immobiliari in proprietà solitaria) e beni comuni, collegamento che si definisce come relazione di accessorietà (per l’esistenza o per l’uso): difatti, “il condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti. Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio” 3. Alla luce quindi di tali direttrici interpretative, nonché della disposizione da ultimo richiamata, può ribadirsi che anche le controversie relative al c.d. condominio orizzontale (particolare complesso edilizio che, a differenza del classico condominio che si sviluppa in verticale, si estende orizzontalmente; l’esempio classico è quello delle case a schiera), così come quelle a c.d. super-condominio (complesso residenziale, formato da un insieme di edifici, distinti in vari blocchi, ciascuno dei quali a sua volta costituito da vari fabbricati costituiti in condominio 4) rientrano nell’alveo applicativo della mediazione in materia condominiale. È dunque al rapporto di accessorietà che occorre fare riferimento al fine di identificare se, in ogni singolo caso concreto, si verta in un’ipotesi di controversia in materia di comunione o di condominio, con le evidenti conseguenze con riferimento alla disciplina della mediazione applicabile 5. con il suo conseguente assoggettamento alla disciplina della mediazione obbligatoria, occorre avere riguardo al dato oggettivo della disciplina volta a regolare la specifica richiesta di tutela avanzata, non, invece, la qualità dei soggetti in lite, la giurisprudenza (con riferimento alla disciplina della mediazione precedente alla riforma del 2013) ha escluso che la controversia nella quale si chieda l’accertamento di una servitù a favore a carico di un fondo appartenente al condomino rientri in una causa in materia condominiale; tale lite, difatti, rientrerebbe nell’ambito dei diritti reali (controversia, ad ogni modo, assoggettata alla disciplina della mediazione obbligatoria ma non, come accennato alla speciale disciplina dettata con riferimento alla mediazione condominiale dall’art. 71-quater, disp. att., c.c.) 6. In via generale, la pronuncia in commento ha stabilito il principio in base al quale le cause condominiali sarebbero quelle circoscritte a quelle relative agli artt. 1117 e ss. c.c., preferendo dunque alla tesi soggettiva (ovvero che qualifica come condominiali tutte le cause ove una delle parti sia un condomino), la tesi oggettiva (ovvero quella fondata sul dato oggettivo della materia trattata e non sulla qualità delle parti). Va ancora ricordato come recente giurisprudenza abbia precisato che correttamente va escluso lo stesso presupposto della presunzione di cui all’art. 1117 c.c., in mancanza del comune godimento del bene che sia posto contemporaneamente al servizio delle proprietà esclusive e la cui installazione sia di reciproco vantaggio per i singoli condòmini 7. LA DESTINAZIONE D’USO DELLE PARTI COMUNI tate”, sia quelle relative ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, cause quindi “relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini” 9. Gli artt. 1118 e 1119 c.c. dettano poi due dei più importanti principi che regolano l’intera materia contrattuale: il primo reca il principio generale secondo cui il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione che gli appartiene; il secondo prevede il principio dell’indivisibilità delle parti comuni del condominio (“le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa comune a ciascun condomino”). I successivi artt. 1120-1225 c.c. disegnano invece la disciplina, anch’essa novellata dalla riforma del 2012, delle innovazioni e delle opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune, nonché della ripartizione delle spese di conservazione, godimento, manutenzione e ricostruzione delle parti dell’edificio oggetto del condominio: anche le controversie vertenti in tale materie, pertanto, risultano assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale (disposizioni generali dettate dal D.Lgs. n. 28/2010, in particolare dall’art. 5, co. 1-bis e 2-bis, nonché disciplina speciale di cui all’art. 71-quater disp. att. c.c.), così come quelle vertenti in materia di lastrici solari ad uso esclusivo (art. 1126 c.c.), costruzioni sopra l’ultimo piano dell’edificio (art. 1127 c.c.) nonché di perimento totale o parziale dell’edificio (art. 1128 c.c.). Tutte le controversie strettamente riguardanti il condominio, inteso come vicende relative alle parti comuni 10, sono quindi ricomprese nell’alveo applicativo della speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria. Alla luce di quanto visto, all’interno delle controversie in materia di condominio di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 rientrano anche quelle concernenti l’accertamento di un diritto condominiale11. Nella materia contrattuale rilevante ai fini della disciplina della mediazione obbligatoria rientrano anche, in via generale, le controversie in tema di destinazione d’uso delle parti comuni. A conferma di tale considerazione si osservi come la recente riforma del condominio di cui alla L. n. 220/2012 abbia aggiunto alla disciplina del condominio di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. anche gli artt. 1117-ter e 1117quater in tema, rispettivamente, di modificazioni delle destinazioni d’uso e di tutela delle destinazioni d’uso 8. Tali controversie sono, in via generale, in conformità a quanto rilevato LE CONTROVERSIE dalla giurisprudenza di legittimità, sia quelle RELATIVE che attengono alle riduzioni o limitazioni ALL’AMMINISTRAZIONE QUALI CONTROVERSIE quantitative del diritto di godimento dei sinLa riforma del 2012 ha poi confermato che IN MATERIA goli condomini sulle cose comuni, dunque liti all’interno della materia condominiale rileDI CONDOMINIO “riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle vante in tema di mediazione obbligatoria di In applicazione poi del principio in base al facoltà contenute nel diritto di comunione e, quinquale al fine di comprendere se una singola di, quelle relative al modo più conveniente ed Segue a pag. 11 controversia verta in materia condominiale, opportuno in cui tali facoltà debbono essere eserci- APRILE 2014 CONDOMINIO 11 N.7 Continua da pag. 10 cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 rientrano anche le controversie relative all’amministratore condominiale di cui agli artt. 11291133 c.c., alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea (art. 1134 c.c.), all’assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.) ed al regolamento di condominio di cui all’art. 1138 c.c. Rientrano quindi all’interno dell’alveo applicativo della mediazione obbligatoria in materia condominiale, anche le questioni inerenti l’impugnazione delle delibere condominiali (sul punto si tornerà nel prosieguo), nonché la responsabilità dell’amministratore e la sua eventuale revoca. Ricordando essenzialmente che l’ultimo articolo delle disposizioni dettate dal codice civile in tema di condominio (l’art. 1139 c.c.), dispone che per quanto non è espressamente previsto dagli artt. 1117-1138 c.c. si osservano le norme dettate in tema di comunione di cui agli artt. 1110-1116 c.c., quanto alle norme dettate dalle disposizioni per l’attuazione del codice civile che l’art. 71-quater, disp. att., c.c. esplicitamente richiama in tema di mediazione condominiale vanno innanzitutto ricordate le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 in tema di scioglimento del condominio 12 e, poi, quanto stabilito dall’art. 63, disp. att., c.c. in materia, in particolare, di riscossione dei contributi condominiali. RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Sul punto, la richiamata disposizione preve- SINGOLE CONTROVERSIE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: CHE COSA PREVEDONO LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA de che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi” 13. Se da un lato va quindi rilevato che rientrano nella disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale anche le controversie in tema di riscossione dei contributi condominiali, dall’altro va precisato che, come si preciserà tra breve, la disciplina della mediazione obbligatoria a norma dell’art. 5, co. 4, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010 non si applica, tra l’altro, nei procedimenti per ingiunzione inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, essendo peraltro stabilito dal co. 3 del medesimo art. 5 che, lo svolgimento della mediazione non può precludere la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Pertanto, anche con riferimento alle controversie in tema di riscossione dei contributi condominiali, dal punto di vista operativo: ◆ la disciplina della mediazione obbligatoria non trova applicazione nei procedimenti di ingiunzione; ◆ la disciplina della mediazione obbligatoria non trova applicazione nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo fino pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; ◆ la disciplina della mediazione obbligatoria va applicata nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo dopo che il giudice si è pronunciato su tali istanze. REGOLAMENTO CONDOMINIALE E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE Vi sono poi disposizioni ancora sull’amministratore 14, in tema di assemblea condominiale (artt. 66 e 67, disp. att., c.c.), sulle tabelle millesimali (artt. 68 e 69, disp. att., c.c.) 15, nonché sui regolamenti condominiali (in particolare gli artt. 70 e 72, disp. att., c.c.) 16: tutte controversie, alla luce del richiamo operato dall’art. 17-quater, disp. att., c.c. alle richiamate norme del codice civile e delle disposizioni attuative del medesimo codice richiamate, rientranti nella disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale. Normative rilevanti, peraltro, anche come utile parametro valutativo degli eventuali accordi conciliativi raggiunti in mediazione. Alcune delle tematiche ora menzionate meritano approfondimento. In particolare, ci si riferisce alle controversie in tema di delibere assembleari e relative impugnazioni, a quelle relative all’amministratore condominiale, alle liti in tema di riscossione dei contributi condominiali e di modifica alle tabelle condominiali nonché a quelle in tema di regolamento condominiale. Su tale ultimo aspetto ci si è chiesto se le controversie in materia di regolamento condominiale di natura contrattuale (o sulle tabelle millesimali di natura pattizia) rientrino o meno all’interno della speciale disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio 17. Se da un lato è stato evidenziato come alla natura negoziale o contrattuale del regolamento condominiale corrisponda l’applicazione di una diversa disciplina (quella specifica dettata in tema di condominio, ovvero le norme generali sui contratti) 18, all’interrogativo, giusto il richiamo alle norme in tema di condominio effettuato dall’art. 71-quater, disp. att., c.c., va oggi confermata risposta affermativa. Quanto alla tematica della legittimazione processuale (attiva e passiva) dell’amministratore del condominio, appare utile richiamare l’evoluzione interpretativa giurisprudenziale in materia. In via generale occorre pertanto ricordare che, quanto alla legittimazione attiva dell’amministratore condominiale la giurisprudenza di legittimità 19 nella pronuncia n. 18331/2010, resa a sezioni unite, ha avuto modo di affermare, innanzitutto, che l’art. 1131, co. 1, c.c. conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. 20. La Suprema Corte afferma dunque che l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131, co. 2, 3, c.c., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che “nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’ammini- stratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio”; in tal caso, prosegue la Corte, citando la propria pronuncia n. 9093/2007 (emessa peraltro dalla medesima sez. II), “l’amministratore ha il solo obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini” 21. Così, richiamando le proprie pronunce n. 9206/2005 e n. 7958/2003, i Giudici di legittimità hanno affermato che “la legittimazione dell’amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio” 22. I CONDÒMINI: LEGITTIMAZIONE OBBLIGAZIONI E MEDIAZIONE Ulteriore questione riguarda il rapporto tra la legittimazione attiva dell’amministratore condominiale e quella dei singoli condòmini. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, poiché il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale 23; ne consegue “che l’intervento dei condòmini in una causa iniziata dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della parte, che è perfettamente ammissibile anche quando l’azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell’amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato” 24. All’interno della disciplina della mediazione condominiale rientrano poi anche le controversie concernenti le obbligazioni condominiali (nascenti pro quota a carico dei singoli condòmini dalla loro partecipazione alla comunione) 25. In particolare, in materia di oneri condominiali, si ricorda che i comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali 26. In materia di mediazione obbligatoria delle controversie in materia condominio ed obbligazioni condominiali, ulteriore questione da analizzare potrebbe essere quella relativa alle obbligazioni propter remin ambito condominiale. Sul punto, si rileva preliminarmente che nei casi di obbligazione propter rem, ovvero quando sussiste un’obbligazione accessoria al diritto di proprietà o ad altro diritto reale che inerisce alla res seguendola in tutte le sue vicende, si ritiene che l’art. 5, co. 1bis, D.Lgs. n. 28/2010 non sia applicabile; difatti, si tratta pur sempre di un’obbligazione e non di un diritto reale 27, essendo l’obbligato propter rem tenuto ad adempiere la sua prestazione nei confronti di un altro soggetto, che, però, non ha un potere immediato sul fondo, ma, in qualità di creditore, può soltanto pretendere l’adempimento della prestazione. Segue a pag. 12 12 CONDOMINIO N.7 APRILE 2014 Continua da pag. 11 Tuttavia, pur escludendone la natura reale, tali controversie rientreranno nella materia condominiale di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria 28; disciplina generale, però, è bene ricordarlo, che per certi aspetti differisce da quella specifica dettata per il procedimento di mediazione condominiale di cui all’art. 71quater, disp. att., c.c. In generale, anche le controversie tra amministratore condominiale e condomino in merito alla gestione della cosa comune vanno considerate alla stregua delle liti condominiali 29, con la conseguenza che anche tali cause rientrano all’interno della materia condominiale di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010; in particolare, come precedentemente rilevato, vanno considerate liti condo- [1] Cass., SS.UU., 31 gennaio 2006, n. 2046. I Giudici, in particolare, hanno osservato che “l’esistenza del condominio e l’applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone che ad esso partecipano”; difatti, “la specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici - la tipicità, che distingue l’istituto dalla comunione di proprietà in generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo - si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio). Le norme dettate dagli artt. 1117, 1139 cod. civ. si applicano all’edificio, nel quale più piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse e un certo numero di cose, impianti e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla relazione di accessorietà”. In materia di condominio si veda, tra gli altri, S. Carbone, Obbligazioni e contratti - Responsabilità dei condòmini per le obbligazioni assunte dal condominio, in Corriere giuridico (Il), 2008, n. 5. [2] Cass., 20 luglio 2009, n. 16829. [3] Cass., SS.UU., 31 gennaio 2006, n. 2046. [4] In argomento, la Suprema corte ha ribadito l’applicabilità anche al super-condominio delle norme sul condominio, ritenendo che il cosiddetto supercondominio non possa trattarsi come una comunione ordinaria di natura convenzionale costituita fra i vari condòmini per la gestione delle parti comuni relative al complesso residenziale. Sul punto è stato osservato che il supercondominio è una figura “di creazione giurisprudenziale, alla quale sono applicabili le norme relative al condominio, appunto perché si verte nella materia delle parti comuni indicate dagli art. 1117 cod. civ. e 62 disp. att. cod. civ., caratterizzate dal rapporto di accessorietà necessaria che le lega alle singole proprietà individuali, delle quali rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso, come per esempio le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che invece sono dotate di una propria autonoma utilità, come per esempio le attrezzature sportive, gli spazi di intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio (cfr. Cass. 3 ottobre 2003 n. 14791)”, (Cass., 18 aprile 2005, n. 8066). [5] Per tale principio si veda, tra le altre, Cass. n. 14791/03 e Cass. n. 9096/00. [6] Trib. Genova, 18 novembre 2011, n. 4574. Nel caso di specie, era stato domandato l’accertamento di una servitù a favore del fondo di parte attrice a carico di un fondo del condomino convenuto. [7] In tal senso si veda Cass., 8 gennaio 2014, n. 147, in Navigatore settimanale del diritto, n. 3/2014. La sentenza impugnata ha escluso l’esistenza nel fabbricato di un unico impianto elettrico al servizio degli appartamenti di proprietà esclusiva, avendo piuttosto accertato alla stregua delle deposizioni rese dai testi escussi - che le unità immobiliari erano dotate di distinti e autonomi impianti; pertanto, correttamente ha escluso lo stesso presupposto della presunzione di cui all’art. 1117 c.c. (peraltro, nell’atto costitutivo del condominio non era fatta alcuna menzione dell’impianto de quo). [8] Art. 1117-ter. «Modificazioni delle destinazioni d’uso. Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali SINGOLE CONTROVERSIE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: CHE COSA PREVEDONO LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA miniali anche le controversie che insorgono tra l’amministratore del condominio ed il singolo condomino in ordine alla riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino in ragione della sua partecipazione alla comunione 30. zione delle delibere assembleari, con riferimento alle quali vige il termine perentorio di trenta giorni per l’impugnazione ex art. 1137 c.c. (decorrente dalla data della delibera per i dissenzienti e gli astenuti e, per gli assenti, dalla data della comunicazione). Sul punto basti ricordare come recentemenQUALI TERMINI te sia stato ribadito, da un lato, che, sebbene l’impugnazione possa essere proposta indiffeTEMPORALI rentemente con ricorso o con atto di citazione, PER IMPUGNARE la giurisprudenza 31, in applicazione della regoLE DELIBERE la generale della domanda dettata dall’art. 163 Tra le controversie assoggettate alla disci- c.p.c., ha privilegiato la forma dell’atto di citaplina speciale della mediazione obbligatoria zione, dall’altro, che, per le delibere annullabili in materia di condominio rientrano, come il termine per impugnare rimane sospeso per il accennato, anche quelle in tema di impugna- periodo necessario al compimento del tentati- vo di conciliazione 32. Appare inoltre utile ricordare come recente giurisprudenza abbia ribadito che, ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese asseritamente in violazione dei criteri legali di riparto o in misura eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio 33: ❖non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella (che deve avvenire con deliberazione unanime dei condòmini o con provvedimento dell’autorità giudiziaria); ❖ non esige, quindi, nemmeno la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condòmini, essendo legittimato passivo il solo amministratore. ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ NOTE ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico». Art. 1117-quater. «Tutela delle destinazioni d’uso. In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136». (Si veda in argomento, inoltre, quanto disposto dall’art. 7 c.p.c. che, al n. 2 del co. 3, il quale attribuisce alla competenza del Giudice di Pace, qualunque ne sia il valore, la competenza funzionale con riferimento alle liti relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case). [9] Rientrano pertanto in tali controversie, tra le altre, quelle relative: all’azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell’individuazione assembleare del posto auto ad esso assegnato senza tenere conto dell’eccessiva difficoltà di accesso ed uscita dallo stesso (Cass. Civ. n. 11861/2005); alla domanda volta all’accertamento dell’uso illegittimo di un’area comune (si vada, Trib. Monza, 13 novembre 2006); all’uso della chiave per l’utilizzo dell’ascensore (Cass. Civ. n. 4256/2006); all’uso dell’area comune destinata a parcheggio dei veicoli dei condòmini (Cass. Civ. n. 11861/2005); alla misura del godimento del servizio comune di riscaldamento (Cass. Civ. n. 17660/2004). [10] In questi termini si veda M. Crocitto, La mediazione in condominio dopo il decreto del fare (D.L. N. 69/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013), in La nuova procedura civile, n. 4/2013, pp. 30 e ss. [11] Si pensi, a titolo esemplificativo, alle liti instaurate da un condomino affinché venga accertato il proprio diritto al distacco dall’impianto idrico condominiale e all’uso del muro perimetrale per l’installazione delle diramazioni e del contatore relativi alla fornitura idrica esclusiva; si pensi, ancora, alle controversie relative alla rimozione dalla facciata dell’edificio condominiale di uno scambiatore di calore installatovi da altro condomino a motivo del pregiudizio arrecato al decoro architettonico e alla sicurezza dell’edificio stesso (Cass. n. 10519/1993), ovvero a quella concernente la possibilità per l’assemblea dei condomini di destinare il cortile comune ad un uso diverso da quello cui è naturalmente destinato (Cass. Civ. n. 8379/2006). Sul punto si veda quanto già osservato in G. Spina, La mediazione in materia di condominio, eBook, Altalex, 2012, nonché in M. Benigni, L. Capacci, G. Spina, P. Vannucci, Nuova mediazione obbligatoria. R.C.A., condominio, reclamo tributario, Altalex Editore, 2012, pp. 49 e ss. [12] Art. 61. «Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione». Art. 62. «La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condòmini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso». [13] La norma, così come novellata dalla L. n. 220/2012, dispone altresì quanto segue. “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. [14] Art. 64. «Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione». Art. 65. «Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condòmini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condòmini per avere istruzioni sulla condotta della lite». Si veda, inoltre, l’art. 71, secondo cui «Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’associazione dei proprietari di fabbricati», l’art. 71-bis. in tema di requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio nonché l’art. 71-ter sull’attivazione del sito internet del condominio «che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare» (le relative spese per l’attivazione e la gestione sono poste a carico dei condòmini). [15] Art. 68. «Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei migliora- menti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare». Art. 69. «I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condòmini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali». [16] Art. 70. «Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie». Art. 72. «I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69 disp. att. c.c. ». [17] Sul punto si rimanda a G. Spina, Singole mediazioni civili obbligatorie, in G. Falco - G. Spina (a cura di), La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal “Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), Giuffrè, 2014, pp. 235 e ss: l’ipotesi classica che si faceva di regolamento condominiale di natura contrattuale consisteva in quel regolamento predisposto dall’unico proprietario dell’intero edificio, accettato progressivamente in sede di stipula dei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari nelle quali il fabbricato è stato frazionato. Tale regolamento veniva considerato di natura contrattuale in quanto la sua origine era fondata sulla sua accettazione (progressivamente) da parte di tutti i partecipanti al condominio, diversamente da quanto avviene nella formazione del regolamento condominiale di natura assembleare. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è giunta a considerare la natura contrattuale o meno del regolamento condominiale non in base alla sua origine, bensì in ragione del contenuto delle sue norme: di natura regolamentare ovvero patrizie, volte cioè a limitare i diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o comuni, ovvero ad attribuire ad alcuni condòmini maggiori diritti rispetto ad altri (si veda al riguardo Cass., 30 dicembre 1999, n. 943). Così, ben può avvenire che solo alcune clausole di un regolamento abbiano natura contrattuale, quelle cioè aventi ad oggetto la limitazione dei diritti condominiali. [18] Sul punto è stato osservato, ad esempio che (si veda al riguardo Cass., 14 agosto 2007, n. 17694) “per la modifica delle clausole di natura contrattuale sarà richiesta l’unanimità di tutti i condòmini, proprio in ragione della natura patrizia dell’accorto che si realizza, secondo i principi generali in tema di contratto, con l’accordo tra le parti, mentre per la modifica delle clausole di natura regolamentare troverà applicazione la disciplina dettata in tema di condominio dall’art. 1138 c.c., ovvero l’adozione della delibera assembleare con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma 2, c.c.”. Quanto alle tabelle condominiali di natura pattizia, poi, va osservato che accertata detta natura (natura che deve risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata o, comunque, desumibile in modo non equivoco dalle disposizioni del regolamento), “non potrà trovare applicazione la nozione di errore di cui all’art. 68 disp. att. c.c. (connesso all’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle), dovendosi invece fare riferimento a quella dettata in tema di annullabilità dei contratti dall’art. 1428 c.c., dove l’errore non rileva nella sua oggettività, ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso (si veda al riguardo, tra le altre, Cass. 12 giugno 2001, n. 7908). La conseguenza pratica, come argomentato della medesima corte, è che non sarà esperibile l’azione ex 69 disp. att. c.c.; dovrà invece farsi ricorso all’ordinaria azione di annullamento del contratto per vizio del consenso a norma dell’art. 1428 c.c.”. Ibidem, 235 e ss. [19] Si veda Cass., SS.UU., n. 18331/2010. [20] Quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; c) di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. [21] Si veda al riguardo Cass. n. 22886/2010. [22] Cass. n. 22886/2010. [23] Si veda al riguardo, tra le altre, Cass. n. 4014/2007. [24] Cass. n. 7300/2010. [25] Si veda sul punto Cass. Civ., SS.UU., n. 20076/2006, nonché Cass. Civ. n. 12208/1993, Cass. Civ. n. 2249/2000 e Cass. Civ. n. 269/2003. [26] Principio informatore della materia, al cui rispetto è tenuto il Giudice di Pace anche quando decide secondo equità ai sensi dell’art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. Civ. n. 21907/2011). [27] Ibidem. [28] Si veda sul punto L. Viola, il quale nota in argomento come “in pratica, è inutile, sotto il profilo della disciplina della mediazione, interrogarsi circa la natura delle obbligazioni propter rem in ambito condominiale, perché sia che abbiano natura reale e sia che abbiano natura obbligatoria, comunque rientrerebbero nella materia “del condominio” e, dunque, assoggettabili al regime ex d.lvo 28/2010”. L. Viola, La nuova mediazione civile (d.vo 28/2010), in Trattato di G. Cassano (Condominio e diritti reali), Padova, 2011. [29] Si veda al riguardo Cass. n. 2172/2004, Cass. n. 12274/2002, Cass. n. 2026/1994, Cass. n. 8734/1993 e Cass. n. 9828/1992. [30] Cass. n. 20076/2006. [31] Cass. n. 18117/2013 e Cass. n. 14661/2013. [32] G.D. Nuzzo, L’impugnazione delle delibere condominiali tra legge di riforma e recenti applicazioni giurisprudenziali, in La Nuova Procedura Civile, n. 4/2013. [33] Si veda al riguardo Cass. n. 1451/2013, in Navigatore settimanale del diritton. 6 del 2014. In senso conforme si veda anche Cass. n. 14951/2008. Tutta la giurisprudenza e le normative sul patrimonio immobiliare Per effettuare tutte le tue ricerche storiche Dal 1981 il primo quindicinale dedicato al condominio ABBONAMENTO 2014 Offerta aggiornamento globale ITALIA CASA E IMMOBILIARE NEwS 24 numeri Euro 70,00 Euro 60,00 + IL CONDOMINIO GIURIDICO trimestrale = TOT. EURO 99,00 OFFERTA - SCONTO 24% ED IN PIÙ PI IN OMAGGIO PER UN AGGIORNAMENTO GLOBALE: PASSWORD PER ARCHIVIO DEL CONDOMINIO accesso al sito internet www.archiviodelcondominio.it con oltre 12.000 articoli, leggi, sentenze, quesiti pubblicati da Italia Casa dal 2001 al 2013 PASSWORD PER ITALIA CASA ON LINE accesso ai siti internet www.italia-casa.com o a www.condominioitalia.biz per leggere e scaricare il giornale prima ancora di riceverlo ATTENZIONE! 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All’incontro è previsto l’intervento di avvocati, consulenti fiscali e tecnici, nell’ottica di una generale sensibilizzazione sui sistemi ottimali per il risparmio energetico. In via esclusiva, e solo agli amministratori accreditati, a margine del convegno verranno consegnati: un carnet di 5 diagnosi energetiche gratuite, il vademecum in tema di efficienza energetica in condominio e i crediti formativi Laic. Peraltro, il convegno è in corso di accreditamento presso l’Ordine forense di Bologna e pertanto sarà valido anche per la formazione obbligatoria degli avvocati. Le relazioni si svilupperanno all’interno del tema conduttore “Dalla diagnosi energetica al Piano di intervento con garanzia della prestazione e formule contrattuali e di finanziamento dedicate al condominio centralizzato” suggerito da ECOndominio, partner tecnico di Laic. Moderatore sarà l’avvocato Lorenzo Cottignoli, presidente nazionale Laic. L’apertura dei lavori è prevista alle 9,30, e in quella occasione porterà i suoi saluti l’assessore provinciale all’Ambiente, Emanuele Burgin. Al dibattito, invece, interverranno: l’avvocato Franco Vitto (consulente legale Laic) sul tema “Responsabilità dell’amministratore in materia di risorse energetiche”; Stefano Foglia, (dottore commercialista e consulente fiscale Laic) su “Questioni fiscali in merito alla riqualificazione energetica”; Fabrizio Ferrari (responsabile tecnico di ECOndominio) sul tema “Fasi della diagnosi energetica nell’edificio-impianto condominiale”. Nel corso dei lavori saranno illustrate le soluzioni di miglioramento dell’efficienza energetica in condominio con prestazione garantita e accesso a formule di finanziamento dedicate. Inoltre, in collaborazione con le istituzioni locali, i referenti di ECOndominio mostreranno le modalità di rinnovo della campagna “Diagnosi energetica gratuita”, attiva ad oggi in sette regioni del centro nord e che si può riassumere in numeri ben precisi: 1500 diagnosi energetiche realizzate, 30.000 famiglie informate, 1.800 amministratori condominiali coinvolti. L’iniziativa si estende gratuitamente anche presso i condomini di Bologna (e provincia) e intende gettare le basi per una cultura dell’efficienza attraverso la quantificazione economica ed ambientale dei servizi energetici. In che modo? Affiancando i cittadini lungo uno scrupoloso viaggio informativo, superando limiti e barriere, tramite un efficace lavoro di formazione, nonché una seria attività di monitoraggio e verifica degli standard richiesti. L’avv. Lorenzo Cottignoli, pres. naz. Laic La strada per il raggiungimento degli obiettivi è ancora lunga e richiede da una parte il superamento di alcuni limiti quale la diffidenza dei propri vicini di casa e quella del proprio amministratore - e dall’altra il farsi largo nelle pratiche burocratiche per la realizzazione degli interventi, per l’accesso alle incentivazioni, ai finanziamenti. Il convegno formativo rientra nell’ambito delle iniziative Laic a sostegno dell’aggiornamento dei propri iscritti, e si rivolge ai neo amministratori cosi come ai professionisti dell’abitare. Le iscrizioni al convegno sono aperte. A tutti gli interessati è richiesta la compilazione e sottoscrizione del coupon (scaricabile da: http://www.legaamministratori.it/calendario/eventi/) da inviare alla segreteria organizzativa Laic, all’indirizzo [email protected]. La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati. rescono i furti in appartamento, anche e soprattutto in ambito condominiale. Il preoccupante scenario emerge da una ricerca di Confabitare, che imputa il fenomeno anche “alla crisi che divora il reddito delle famiglie, alla perdita del lavoro e alla cassa integrazione: fattori che si ripercuotono pesantemente sul generale livello di vita, aumentando il disagio e l’incertezza economica sulle fasce non solo basse, ma anche medie della nostra compagine sociale”. Stando all’indagine condotta dall’associazione proprietari immobiliari - e impostata sul confronto tra il 2013 e il 2012 - la città italiana che detiene il triste primato dell’aumento dei furti in alloggio sarebbe Bologna, con un incremento del 37,3%, seguita da Torino con il 34%, da Milano con il 32,5% e da Roma con il 30,2%. Fanalino di coda è Bari, con un 15% in più. Dai dati territoriali si può, poi, estrapolare una tendenza nazionale all’incremento dei furti in casa pari addirittura al 32% nel 2013 rispetto all’anno prima. In questo quadro, il maggiore aumento si verifica, ovviamente, nelle grandi città, con la media a livello nazionale di novanta abitazioni colpite su mille, e di ben 30 furti in casa ogni giorno in ogni grande città. Per fronteggiare l’emergenza, Confabitare ha peraltro approntato un decalogo di consigli che, se attuati, possono contribuire a ridurre il rischio di cadere vittima di “visite indesiderate”. Tra questi, il suggerimento di fotografare gli oggetti di valore custoditi in casa e che potrebbero essere oggetto di furto. Ma anche prestare attenzione alle informazioni che si immettono sui social network e, in caso di assenza, avere l’accortezza di chiedere a qualcuno (vicini o parenti) di svuotare la buca delle lettere e di dare, più in generale, un’occhiata all’appartamento. In quest’ottica, proprio i rapporti con i vicini di pianerottolo sono fondamentali: preservarli può apportare benefici non soltanto in termini di civile convivenza quotidiana, ma anche in caso di emergenza. Assicurazione condominiale È obbligatoria oppure no? Alac e la riforma Botta e risposta Amministratori: via a corso Agiai almeno la metà del valore dell’edificio (fermo il quorumcostitutivo formato da tanti condòmini che rappresentino: in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio). Per completezza, c’è poi da sottolineare, in argomento, che l’amministratore non ha alcun potere di stipulare un contratto di assicurazione senza l’autorizzazione dell’organo assembleare. Si tratta di una precisazione (da ritenersi ancora valida dopo la riforma dato che nulla è stato innovato con riguardo alla particolare questione che ci occupa) espressa anch’essa dai Supremi giudici, i quali hanno ritenuto non rientrare tra le attribuzioni di chi amministra un fabbricato la conclusione di un contratto del genere (cfr. sent. n. 8233 del 3.4.2007). “Botta e risposta sulla riforma del Condominio”. È questo il titolo dell’incontro organizzato dalla sezione torinese di Alac (Associazione Liberi Amministratori Condominiali) e in programma giovedì 10 aprile, alle 17,30, presso la sede di Alac Torino, in corso Einaudi 18. Molte le tematiche che saranno affrontate nell’ambito del convegno, a partire dalle domande principali: a circa un anno dall’entrata in vigore della riforma del condominio quali sono i dubbi che ancora gravitano intorno alla legge? Come operare adeguatamente? E infine: la riforma è soltanto un provvedimento fumoso o nei suoi articoli vi è qualcosa di sostanziale? E se sfuggissero proprio i punti determinanti della nuova disciplina? Per rispondere a tutti questi interrogativi, Alac Torino metterà inoltre a disposizione l’esperienza del consulente legale dell’associazione: l’avvocato Appiano. Per la partecipazione all’incontro è gradita la prenotazione preventiva, da inoltrare alla segreteria Alac. Dal 1° aprile via al corso organizzato a Novara dall’Agiai (Associazione geomentri italiani amministratori immobiliari). Il corso, teoricopratico, è rivolto, appunto, agli amministratori immobiliari, ed è aggiornato in base alla nuova disciplina del condominio, nonché alle modifiche recentemente apportate alla stessa. Le lezioni mirano a fornire le nozioni e le competenze di base - di carattere giuridico, tecnico, gestionale, contabile e fiscale - necessarie per svolgere in maniera corretta e aderente alle previsioni di legge l’attività di amministratore condominiale. Non a caso il corso è destinato soprattutto a chi vuole iniziare tale attività, ma è utile anche a chi già la esercita, per verificare e consolidare le proprie conoscenze in materia. La durata complessiva del corso è di 50 ore più un esame finale di 4 ore. Il Codice CNG è: 2013P0040001. I crediti formativi sono: 24 + 4 per l’esame finale. Per Informazioni si può contattare l’Agiai all’indirizzo e-mail: [email protected]. Corrado Sforza Fogliani presidente Confedilizia È obbligatoria, da parte del condominio, la stipula di una polizza assicurativa che copra dal rischio di eventuali danni che le parti comuni potrebbero cagionare agli stessi condòmini o a terzi? Ove il regolamento condominiale nulla disponga in proposito, la risposta al quesito non può che essere negativa: non esiste, infatti, nel nostro ordinamento una norma che preveda un obbligo del genere. La decisione, quindi, è rimessa alla volontà dei condòmini, i quali saranno chiamati a deliberare sul punto - come chiarito dalla Cassazione (cfr. sent. n. 15872 del 6.7.2010) - con un numero di voti che rappresenti, sia in prima sia in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti in assemblea e APRILE 2014 CONDOMINIO 15 N.7 Gli esperti rispondono Servizio coordinato a cura degli avvocati Paolo Ribero ed Enrico Morello con la collaborazione di Nunzio Costa, Rodolfo Cusano, Rossella Ferrari, Gabriele Lenzi, Andrea Merello, Giuseppe Merello, Franco Pagani, Gian Vincenzo Tortorici. ú D. In un fabbricato di 10 piani è stato deciso di sostituire, soltanto, tutte le ringhiere dal primo al decimo piano. Il proprietario dell’alloggio del piano terra dovrà partecipare alla spesa del ponteggio e della fornitura e posa delle nuove ringhiere? E se sì, in quale misura? Risponde l’avv. Enrico Morello R.Per rispondere al quesito occorre fare riferimento ad una recente sentenza di merito (Trib. Napoli n. 5515 del 30.04.2013), che ha ridefinito alcuni aspetti rilevanti della tematica. È necessaria, tuttavia, una breve introduzione riguardo i balconi e le loro caratteristiche: essi, infatti, si compongono di una pluralità di elementi, quali il calpestio, la soletta, il frontalino ed il sottobalcone ed assolvono ad una duplice funzione: 1) costituiscono una proiezione esterna dell’appartamento; 2) sono parte integrante e strutturale della facciata, in quanto rappresentano un elemento decorativo ed estetico dello stabile. ➣ Alloggio per incontri hard Proprietaria arrestata Una donna di 69 anni è stata arrestata a Palmi, (in provincia di Reggio Calabria), dalla polizia locale per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: aveva trasformato il suo alloggio in casa per appuntamenti incassando parte dei proventi di giovani prostitute. Le indagini sono partite dai movimenti sospetti di uomini e ragazze straniere nella zona dell’abitazione della donna. ➣ Panettiere fa allaccio abusivo a impianto Enel Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri e posto ai domiciliari con l’accusa di furto. Un panettiere di 46 anni di Dasà (in provincia di Vibo Valentia), aveva creato un collegamento per utilizzare abusivamente l’energia elettrica. I militari, effettuando un controllo insieme ai tecnici della società elettrica, hanno accertato la presenza di una derivazione grazie alla quale l’uomo rubava energia per la propria casa. Nel corso degli anni, si sono susseguiti numerosi interventi giurisprudenziali, spesso in contrasto tra di loro, riguardo i criteri di ripartizione delle spese relative ai balconi. Secondo dottrina e giurisprudenza oggi prevalenti, i balconi possono definirsi come il “prolungamento della proprietà individuale”, per quanto attiene la possibilità di affaccio e di utilizzazione esclusiva, mentre si tende a considerarli “parti comuni” dell’edificio ex art. 1117 c.c., per via della stretta inerenza alla facciata, della quale sono componenti essenziali. In base a questa duplice funzione (individuale e collettiva) dei balconi occorre, pertanto, individuare il regime di riparto delle relative spese di manutenzione. In generale, competono al proprietario dell’unità immobiliare dalla quale si accede al balcone, le spese relative al piano di calpestio o alla parte interna dei parapetti del balcone. Mentre, invece, gravano sul condominio le spese necessarie al fine di garantire e salvaguardare l’armonia estetica della facciata, ossia tutte quelle spese che concernono gli elementi esterni dei balconi, che ineriscono alla facciata, concorrendo insieme ad essa a conferire allo stabile quel Scriveteci esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Ogni testo deve comprendere una domanda soltanto. Tutte le domande otterranno risposta salvo quelle non comprensibili. Pregasi in ogni caso di evitare solleciti per telefono. Consulenza per i non abbonati € 30 da versare sul c/c postale n. 67258749 intestato a CondominioItalia Editrice di I.M., Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino. decoro architettonico che costituisce bene comune dell’edificio. La ripartizione delle spese, pertanto, interesserà tutti i condòmini (compresi quelli che non abbiano alcun balcone di pertinenza) ed andranno ripartite pro quota millesimale le spese relative al rivestimento ed agli elementi decorativi rientranti nell’ampio concetto di “facciata condominiale”, seguendo la disciplina prevista dall’art. 1123 c.c. (Trib. Roma 19.06.2012). Al contrario, le spese che riguardano la funzionalità del balcone, intesa come “ proiezione della singola proprietà come la ringhiera o la soletta - devono essere eseguite dal proprietario dell’appartamento cui il balcone si riferisce, non avendo attinenza alcuna con le parti comuni dell’edificio. In conclusione, pertanto, in considerazione delle precedenti argomentazioni, ed alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia, il proprietario dell’alloggio al piano terra (privo di balconi annessi) non dovrà partecipare alle spese del ponteggio e della fornitura e posa delle nuove ringhiere. hanno dato all’uomo il tempo di fuggire, infine lasciata morire agonizzante nel letto, visto che stava dormendo. dopo che lui si era addormentato. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Frosino➣ Fumatrice 93enne muore ne, che insieme alla Procura, stanno conducendo le indagini sull’omicidio . per incendio da sigaretta Il vizio è stato la sua condanna. Una donna di 93 anni, inferma e accanita fumatrice, ➣ Sorpreso con argenteria nelle federe: in manette non è riuscita a sfuggire alle fiamme e al fumo provocato dal rogo sviluppato per Gli agenti della polizia di Roma hanno ferun mozzicone di sigaretta, ed è morta nel mato all’uscita di uno stabile condominiasuo appartamento di un palazzo modene- le un uomo che aveva con sé due federe di se. È riuscita a salvarsi la badante filippina cuscini usate come sacchi e colme di ar59enne, rimasta intossicata. L’edificio è genteria. All’interno c’erano numerosi ogstato temporaneamente sgomberato dalle getti in argento, vassoi, piatti, brocche e candelabri, appena rubati da un’abitazioforze dell’ordine, intervenute sul posto. ne. Dopo aver eseguito un’immediata ispezione del palazzo, infatti, i poliziotti hanno ➣ Fa aprire i rubinetti notato la porta d’ingresso di un appartae deruba un’anziana Ancora un’anziana vittima di una truffa a mento forzata. isolate situate tra le province di Siena e di Perugia. La banda, bloccata a Bergamo, era già sfuggita a un posto di blocco a Cesena. I tre, arrestati con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Siena, sono accusati di furti in case. Erano soliti rubare preziosi e soldi, per poi scappare con le auto dei proprietari. Le abitazioni venivano ripulite con un modus operandi che gli inquirenti hanno definito di “estrema pericolosità sociale”. ➣ Casa appuntamenti Arrestata la tenutaria La polizia di Terni ha sgomberato una casa di appuntamenti, e ha denunciato la presunta tenutaria, una romena di 44 anni. Nell’alloggio erano presenti due dominicane, di 23 e 27 anni, che, stando alle indagini, avevano un giro proficuo di clienti. Le ➣ Denunciava furti in casa ragazze chiedevano una somma di 40 euro a prestazione, in parte versati alla proprieInvece il ladro era lui taria; inoltre è emerso che le ragazze veniDenunciato dalla polizia per simulazione di vano alternate periodicamente. La loro atreato: un giovane di Omegna continuava a tività era pubblicizzata su siti specializzati. segnalare furti in casa sua, ma era lui che da mesi rubava tutto quello che era possibile ➣ Donna trovata in alloggio vendere ai “Compro Oro” della zona o su Era sommersa dai rifiuti siti internet. Le indagini hanno accertato A Cavanella Po, (in provincia di Rovigo) che il ladro era proprio lui, che aveva mogli operatori dell’Ulss 19 hanno segnalato ai netizzato alcune migliaia di euro vendendo carabinieri il grave caso di una donna di 50 i preziosi di famiglia per comperare cellulari anni trovata in un appartamento in condie giochi. zioni igienico sanitarie gravissime, tra rifiuti Trieste, sempre con il medesimo modus operandi: a compiere l’incursione in casa è un uomo che è solito presentarsi come tecnico dell’AcegasAps: anche in questo caso, il malvivente ha invitato la donna ad aprire tutti i rubinetti dell’alloggio per effettuare uncheck updelle tubature. Poi l’ha esortata a radunare tutti i gioielli e il denaro in un ➣ Clochard carbonizzato sacchetto e a riporlo nel frigorifero, così da dopo rogo in abitazione prenderlo poi indisturbato e darsi infine alla Il corpo di un clochard polacco di 55 anni è stato trovato carbonizzato dopo un incen- fuga. dio avvenuto in una casa fatiscente e abbandonata, usata abusivamente a Cotro- ➣ La prende a bastonate Lui poi dorme e lei muore nei, (in provincia di Crotone). Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, inter- A Giglio di Veroli (in provincia di Frosino- ➣ Arrestata una banda che svaligiava case isolate venuti sul posto insieme ai carabinieri. Dai ne), una donna di 46 anni è stata uccisa dal primi esami pare che le fiamme si siano spri- marito, 44 enne, dopo essere stata presa a È stata arrestata dai carabinieri di Siena una gionate dal camino per poi estendersi a tut- bastonate con un’asta di ferro recuperata in pericolosa banda di tre albanesi tra i 21 e i to il resto della casa. Il rogo e il fumo non gli un armadio, per poi essere spinta le scale ed 24 anni specializzati in furti in abitazioni ed escrementi. Conviveva da molti anni con un pensionato 77enne, in condizioni emerse solo di recente, in quanto l’uomo sembrava condurre una vita regolare: pur trasandato usciva a fare la spesa e guidava l’auto. Entrambi sono ora in ospedale. 16 CASA & ENERGIA N.7 APRILE 2014 Erogati in 5 anni. Ma i beneficiari li ritengono insufficienti Complici temperature miti e diffusione delle rinnovabili Tre milioni di bonus energia Elettricità e gas: consumi giù U B na dato positivo quello diffuso dall’Authority per l’energia: negli ultimi cinque anni, oltre due milioni di consumatori hanno ottenuto almeno una volta il bonus elettrico: l’agevolazione per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate o per i malati gravi che utilizzano apparecchiature salvavita. Un altro milione di utenti ha ottenuto il bonus gas, per un totale di oltre tre milioni di bonus erogati. Il dato emerge dalla “Relazione di chiusura dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina del bonus elettrico e gas”, approvata dall’Autorità. Dall’indagine, avviata per fare il punto sullo stato di applicazione delle agevolazioni, individuare eventuali criticità ed identificare possibili miglioramenti, si evince che una quota di potenziali beneficiari del bonus non fa domanda e che, fra coloro che lo hanno ottenuto, la percentuale di rinnovi è del 70% circa. Interessante è anche il fatto che l’entità del bonus, per legge commisurata alla spesa al netto delle imposte, viene considerata abbastanza contenuta rispetto all’incidenza sulla spesa per energia. Gli esiti dell’indagine sono propedeutici per poter segnalare possibili interventi migliorativi anche tenendo conto della nuova disciplina dell’Isee recentemente approvata con il dpcm n.158/14. Nel “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (Tibeg)”, approvato lo scorso anno (deliberazione 402- 2013-R-com), l’Autorità ha previsto miglioramenti e semplificazioni nel meccanismo del bonus; le innovazioni più significative sono, in particolare, la possibilità di presentare un’unica domanda per i bonus elettrico e gas e di utilizzare procedure di rinnovo semplificate in presenza di determinate condizioni. Altre novità sono l’avvio della revisione delle norme sul vincolo di potenza e sul riconoscimento degli usi finali del gas ai fini dell’erogazione del bonus e un più spinto utilizzo del portale dedicato ai cittadini, confermando la necessità di una pervasiva azione di informazione per ampliare la conoscenza dell’agevolazione. Dalla relazione emerge poi che, rispetto all’utilizzo dell’indicatore Isee, la soglia definita - rimasta invariata negli ultimi 5 anni- sembrerebbe non intercettare a pieno le situazioni di povertà; le modalità di compilazione della dichiarazione Isee non sembrano invece costituire un ostacolo significativo, anche se vi sono spazi per una maggiore efficienza nel processo di gestione delle domande. Inoltre, rispetto ai potenziali aventi diritto, i bonus vengono maggiormente richiesti dai nuclei familiari che vivono nei centri urbani, con capofamiglia in una fascia compresa fra i 40 e i 70 anni, mentre le richieste sono inferiori nelle aree dove la popolazione è più indigente e meno istruita. Infine, sono state approfondite le misure di sostegno di altri Paesi come, ad esempio, il divieto di sospendere la fornitura nel periodo invernale. ene per gli utenti, meno bene per le aziende. Complici le temperature miti dell’ultimo periodo e la perdurante caduta del termoelettrico, i consumi di gas tornano a precipitare, smentendo i segnali che a fine 2013 facevano pensare a una stabilizzazione. Lo certificano i dati di Snam Rete Gas, secondo i quali in febbraio l’Italia ha consumato 6.927 milioni di mc di gas, con un calo del 21,1% sullo stesso mese del 2013 e addirittura del 35,5% sull’emergenza freddo di febbraio 2012. Tra le riduzioni maggiori, proprio quelle del comparto civile in cui i prelievi sono diminuiti del 25,8%, scendendo a 4.113,2 milioni di mc (-37,5% sul 2012). Si conferma e peggiora, peraltro, pure il calo dei consumi delle centrali elettriche: -28,1% sul 2013 e -47,7% sul 2012 a 1.356,4 milioni di mc, sempre per l’effetto combinato della minore domanda elettrica e della positiva concorrenza delle rinnovabili. Anche quest’ultimo dato pare smentire i segnali di fine 2013, che avevano fatto ipotizzare che il comparto avesse toccato il fondo. Ripercorrendo la serie storica, in un confronto tra i mesi di febbraio degli ultimi dodici anni attraverso i numeri indice (gennaio 2003 = 100), i consumi del mese appena concluso sono di gran lunga più bassi del periodo, seguiti da quelli del 2007 (89,7) e del 2013 (92,9). Di positivo, per il sistema italiano, c’è il fatto che sono conseguentemente in calo anche le importazioni. Proprio a questo proposito, è interessante analizzare anche la composizione dell’import per punto di ingresso, osservando la quale emerge che anche in febbraio il gas russo in entrata a Tarvisio ha dato il maggior apporto con 2.695,3 milioni di mc (+16,5% sul 2013). La perdurante frenata, che si protrae ormai da settimane, pesa invece sulle importazioni dall’Algeria (-58,2% a 751,3 milioni di mc). Il Nord Europa si attesta a 321,8 milioni di mc (+138% sul fiacco 2013). In aumento, infine, la Libia (-12,1% a 454,6 milioni di mc). Spostandosi nel comparto dell’energia elettrica, i dati non sono così negativi, ma comunque presentano un segno meno Nel mese di febbraio 2014 l’elettricità richiesta in Italia, pari a 24,9 miliardi di kWh, ha fatto infatti registrare una flessione del 4% rispetto a febbraio dello scorso anno. Questa volta, a comunicare la tendenza è Terna, secondo cui, “depurata dagli effetti della temperatura, la variazione della domanda di energia elettrica di febbraio diventa tuttavia pari a -1,9%’”. A parità di giorni lavorativi (20) rispetto allo stesso mese del 2013, quest’anno si è registrata una temperatura media mensile superiore di quasi 4,5 gradi centigradi. La domanda di energia elettrica a febbraio è stata soddisfatta per l’82,1% con produzione nazionale e per la quota restante (17,9%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero”. Complessivamente, i 24,9 miliardi di kWh richiesti dagli italiani sono distribuiti per il 47,5% al Nord, per il 28,6% al Centro e per il 23,9% al Sud, con un calo del 3% al Nord, del 4% al Centro e del 6% al Sud. Ottime prospettive dall’integrazione con sistemi di accumulo per l’ottimizzazione dell’auto-consumo residenziale Inverter fotovoltaici: nel 2015 ci sarà il boom C i vorrà ancora un anno, ma a partire dal 2015 il comparto elettrico italiano inizierà a vivere una significativa ripresa, di cui potrebbero giovarsi, oltre alle imprese del settore (e conseguentemente il sistema occupazionale) anche le utenze domestiche, protagoniste e al tempo stesso beneficiarie del rilancio del comparto. La previsione è di Anie Energia, che ha analizzato le possibili evoluzioni del mercato interno di inverter, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica. In particolare, per il prossimo anno si stimano incrementi di fatturato interno fino al 20% rispetto al 2013, mentre il procederà ancora a due velocità: più piano nel primo semestre e in accelerazione nel secondo. Stando alle proiezioni fornite dalle imprese intervistate da Anie, i segnali di ottimismo provengono dalle attese regolamentazioni del mercato elettrico in riferimento ai sistemi di accumulo e ai cosiddetti Seu (Sistemi Efficienti di Utenza, vedi Italia Casa numero 6). L’Autorità per l’energia e il Gse sono già al lavoro sulle nuove normative di riferimento, che dovrebbero essere pubblicate proprio entro la prima metà dell’anno in corso. Più nel dettaglio, fanno ben sperare le prospettive di sviluppo dell’integrazione di inverter fotovoltaici con sistemi di accumulo stazionari, in una logica di ottimizzazione dell’autoconsumo per utenze residenziali e commerciali. Prospettive che sono principalmente collegate all’emanazione di: ◆ regolamenti attuativi del Gse sugli utilizzi degli accumuli in connessione alla rete; ◆circolari sul regime fiscale dell’energia autoprodotta ed autoconsumata in ambito Seu. Le previsioni di Anie Energia, peraltro, sono supportate anche dall’outlook positivo dei mercati finanziari, che spesso si rivelano precursori dei cambiamenti di direzione dei mercati produttivi. Sistemi di accumulo stazionari e inverter fotovoltaici integrati con sistemi di accumulo sono i comparti del settore elettrico nei quali le imprese nutrono più fiducia. Il podio lo conquistano i primi, con un incremento di fatturato nel 2015 stimato fino al 20% dal 40% delle aziende, e atteso dal 32%. Per gli inverter integrati con sistemi di accumulo, più di un terzo delle aziende prevede invece una crescita superiore al 10%. IL CAMPIONE Il campione dell’indagine ha incluso una maggioranza di grandi imprese (61,4% del totale), ma è rilevante anche la presenza di piccole (13,6%) e medie imprese (25%). Oltre il 90% delle aziende intervistate risultano essere attive nel segmento della produzione componenti e sistemi, seguito da un 25% che rappresenta l’installazione di sistemi e impianti (considerando che un’unità imprenditoriale può essere operativa in più segmenti). L’INDAGINE Concentrandosi sull’andamento degli inverter fotovoltaici connessi alla rete, il settore conferma il ruolo determinante dei sistemi di accumulo. Analizzando, infatti, l’andamento degli inverter integrati con questi sistemi, si nota come già per l’anno in corso le previsioni siano positive. La metà delle aziende prevede per il 2014 un aumento del fatturato interno fino al 20%, incremento che diventa ben più consistente (80% delle aziende) nel 2015. Il 23% delle imprese ipotizza infatti un incremento fino al 5%, un’analoga quota indica una crescita a un tasso compreso fra il 5% e il 10%, mentre circa il 35% delle imprese si spinge a prevedere una crescita superiore al 10% del fatturato. Specifica menzione va ai sistemi di accumulo stazionari, che si guadagnano il ruolo di traino della ripresa prevista dalle aziende intervistate da Anie Energia. Nonostante la congiuntura critica, emergono infatti alcune indicazioni di segno positivo già dal 2014: a testimonianza della dinamicità di questo segmento innovativo e ad alto contenuto tecnologico, il 26% delle imprese intervistate stima nell’anno in corso una crescita del fatturato interno superiore al 20%, che si somma ad un altro 35% per il quale l’incremento del fatturato raggiungerà il 20%. Ancora più positivo il sentiment del 2015 per il segmento dei sistemi di accumulo stazionari, secondo il quale il 32% delle imprese prevede una crescita di fatturato superiore al 20%. Se l’ambito residenziale può fungere quindi da traino all’intero settore, il mercato della mobilità elettrica vive invece una forte criticità, poiché risente della debolezza degli investimenti avviati dagli enti locali a causa degli stringenti vincoli di bilancio: sistemi di accumulo per veicoli elettrici, ma anche colonnine di ricarica presentano il 2014 come un anno di transizione, mentre nel 2015 si dovrebbe assistere a una decisa ripresa della sperimentazione e degli investimenti, sia pubblici che privati. IL COMMENTO “Negli ultimi anni il settore dell’energia è stato caratterizzato da un importante percorso di trasformazione tecnologica, che ha portato alla messa a punto e all’ingresso nel mercato di soluzioni innovative, più efficienti e sostenibili - afferma Matteo Marini, presidente di Anie Energia -. In altri termini, l’innovazione tecnologica ha aperto nuove frontiere del mercato, rendendo possibili applicazioni e impieghi inediti fino a pochi anni prima. È questo, ad esempio, il caso della mobilità elettrica che sta modificando il paesaggio urbano, o dei sistemi di accumulo che offrono un contributo importante all’efficientamento dei flussi energetici nella rete, nell’ottica di implementazione delle smart grid. In questi ambiti le imprese italiane rappresentate da Anie sono già da tempo espressione di un’offerta ad alto contenuto innovativo e tecnologico.” Secondo Marini, tuttavia, “la difficile congiuntura nel mercato nazionale rischia di minare questo importante patrimonio tecnologico e industriale, riflettendosi negativamente sulla sostenibilità e sulla sopravvivenza stessa delle imprese. La crisi e la conseguente debolezza della domanda interna stanno avendo ripercussioni rilevanti anche sulle imprese di eccellenza tecnologica del Made in Italyattive nei settori più innovativi e avanzati”. APRILE 2014 CASA & ENERGIA 17 N.7 Il 20% degli elettrodomestici ne è privo; per il 15% indicano consumi inferiori Le etichette? Sono errate e poche Raee: Cdm approva la nuova normativa N A elle scorse settimane è scoppiata la polemica sulla - talvolta - scarsa rispondenza delle etichette energetiche applicate sugli elettrodomestici alle loro reali caratteristiche di consumo. Ora il tema torna di attualità, in quanto, secondo le più recenti stime, presso i rivenditori mancherebbe l’etichetta addirittura sul 20% dei prodotti elettrici, mentre un ulteriore 15% di elettrodomestici sarebbe etichettato in modo scorretto, in quanto le classi indicate sarebbero migliori rispetto al reale impiego di corrente elettrica da parte delle apparecchiature. Aldilà del mancato rispetto delle regole, il problema tangibile, per milioni di consumatori, è rappresentato dal fatto che la presenza sul mercato di prodotti non conformi, e con basse prestazioni, rischia seriamente di mandare in fumo il corrispondente 20% dei risparmi ottenibili dalle diretti- ve Ue su etichettatura eecodesign con un enorme di spreco di energia, stimabile in circa 100 TWh all’anno (pari al consumo domestico di tutta l’Europa orientale). Il risultato è facile da comprendere: bollette energetiche più alte per tutti, per un esborso aggiuntivo totale pari a circa 10,5 miliardi di euro l’anno. Anche per far fronte a tale situazione, 16 organizzazioni europee, tra cui associazioni ambientaliste e dei consuma- Lampadine al led più luminose L’introduzione delle lampadine a led in sostituzione di quelle ad incandescenza ha già rappresentato una piccola, grande rivoluzione. Ma il progresso non si arresta, e anche i loro attuali limiti sono prossimi ad essere superati. Merito dei ricercatori dell’Istituto Fraunhofer di Friburgo, che hanno messo a punto una nuova lampadina che promette di essere più compatta e luminosa di quelle attualmente in commercio, ma anche più economica e in grado di consumare meno energia. Come è noto, pur garantendo una durata tra le 15 e le 30mila ore, e consentendo un discreto risparmio, allo stato attuale le lampadine al led hanno un punto debole: sono molto sensibili alle variazioni e ai picchi di potenza, e per questo hanno bisogno di un driver che, se assicura una fornitura di energia costante, prendendo la corrente alternata dalla rete elettrica di casa e trasformandola in corrente continua a voltaggio ridotto influenza sia il rendimento luminoso sia la durata delle lampadine. Ebbene: i ricercatori tedeschi hanno sostituito i transistor di silicio con altri di nitruro di gallio, risultati capaci di lavorare a corrente, tensione e temperatura più elevate. Tra i vari effetti positivi del nuovo sistema, quello relativo alla luminosità, che arriva a 2.99 lumen contro gli attuali 1.000 lumen. Come spiegano i ricercatori, “ maggiore è il rendimento luminoso, minore è il consumo energetico”. tori, hanno dato vita alla campagna “MarketWatch”, che intende coadiuvare il lavoro delle autorità competenti sul controllo del mercato, condividendo con loro i risultati e contribuendo a individuare i punti critici del sistema. Come già segnalato sui precedenti numeri di Italia Casa, il progetto, di notevole importanza, è triennale, e prevede che ogni anno siano effettuate 10 visite in negozi fisici e altrettante in negozi on line, 660 controlli e 100 test di base su elettrodomestici. Nel triennio saranno oltre 25.000 i prodotti di cui sarà verificata la conformità. Previsti anche 20 test approfonditi l’anno, da effettuare in laboratori indipendenti. In Italia sono previsti controlli in 60 punti vendita. L’obiettivo finale è quello di arrivare a recuperare almeno il 10% del mancato risparmio dovuto all’etichettatura scorretta, con conseguente decremento di oltre un miliardo di euro l’anno in bolletta, pari a 9 TWh di corrente. Un risparmio non da poco, se si considera che corrisponde al consumo residenziale annuo di un paese come la Danimarca. breve, chi vorrà liberarsi di un piccolo elettrodomestico, come una lampada o un telefonino, potrà portarlo in un grande negozio e provvederanno direttamente i gestori dell’esercizio commerciale a smaltirlo a norma di legge. È l’effetto del decreto approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, che recepisce la normativa europea sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee). Positivo il commento del Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, secondo il quale “si tratta di un altro passo verso la semplificazione degli adempimenti ambientali. Peraltro, uno dei maggiori benefici del provvedimento è rappresentato dal fatto che d’ora in poi, a differenza di quanto accadeva in passato, tale formula agevolata di smaltimento potrà avvenire anche se non si acquisterà un nuovo prodotto analogo in sostituzione di quello che si intende gettare. Il che renderà molto più semplice la raccolta e il recupero dei materiali delle apparecchiature, e favorirà i cittadini nel mettere in atto comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente”. Il testo del decreto approvato unifica in un unico corpo normativo quasi tutte le disposizioni in materia di rifiuti elettronici e introduce anche altre novità nel settore. In particolare, vengono progressivamente estesi gli effetti delle disposizioni a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sin da subito ai pannelli fotovoltaici, prima non previsti. Sono stati infine innalzati e resi più ambiziosi gli obiettivi di raccolta, di recupero e di riciclaggio. Si passa - secondo quanto si legge in una nota ufficiale - da un obiettivo annuale di raccolta stabilito in 4 chilogrammi per abitante, a due nuovi obiettivi da raggiungere nel 2016 e nel 2019, pari rispettivamente al 45% ed al 65%: percentuali calcolate sul peso totale dei Raee raccolti in relazione alla media delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono state immesse sul mercato nel corso dei tre anni precedenti. 18 CASA & ENERGIA N.7 APRILE 2014 È quanto è pronto ad investire il 12% di famiglie lombarde Mse chiarisce agevolazioni previste da “Nuova Sabatini” Efficienza per diecimila euro Bonus anche per fotovoltaico I bonus fiscali e il desiderio di investire sul risparmio futuro contrastano gli effetti della crisi economica. Almeno tale principio vale in Lombardia, dove, nonostante un’ampia fetta di famiglie abbia dichiarato di non volere metter mano alla propria abitazione (71,2%) e che in ogni caso non è questo il momento giusto per effettuare spese che abbiano a che vedere con l’efficienza energetica (82,9%), da settembre dello scorso anno e per i prossimi sei mesi vi è comunque un 12,4% di famiglie che ha indicato l’intenzione di effettuare interventi per migliorare le prestazione energetiche delle proprie abitazioni. All’intero di questo numero, sei famiglie su dieci metteranno a disposizione fino a 5mila euro, mentre il 35% avrà un budget che oscilla tra i 5mila e i 10mila euro: denaro che sarà sborsato principalmente per sostituire la caldaia e gli infissi. E il dato positivo non si ferma qui. Infatti, la tendenza potrebbe registrare un ulteriore incremento considerando che, a seguito di un check-up energetico della propria casa, ben il 41,2% del campione valuterebbe con attenzione le proposte e l’idea di realizzarle e il 43,5% sarebbe invece molto interessato a conoscere le soluzioni suggerite. Generano ottimismo le principali evidenze emerse dall’Osservatorio sull’efficienza energetica commissionato da Domotecnica (la prima rete in franchising indipendente per le aziende di installazione che operano nel campo dell’efficienza energetica) che nei giorni scorsi, nell’ambito della partecipazione a Mce - Mostra Convegno Expocomfort, ha presentato insieme a Icim la “soluzione energetica Domotecnica certificata”: il primo servizio di intervento in efficienza energetica certificato che dà garanzia al cliente finale sia sui risultati in termini di risparmio energetico sia sui costi degli interventi. Il tema è stato tra i focus della tavola rotonda dal titolo “Efficienza e Risparmio Energetico: soluzioni innovative che riportano al centro le esigenze dei clienti” svoltasi a FieraMilano: un momento per riflettere insieme alle più importanti associazioni del settore sul futuro del mercato e sulla centralità che deve essere data al cliente finale. Ritornando all’indagine, tra i vantaggi riconosciuti all’efficienza energetica il 98,2% delle famiglie lombarde indica la riduzione degli sprechi, il 97,1% il risparmio in bolletta, mentre il 92,4% del campione metterebbe in atto interventi per il bene delle generazioni future. Ma quanto ci si aspetta di risparmiare? Le attese sono alte e in linea con l’andamento nazionale, dato che il 44,1% si aspetta un risparmio che oscilla tra il 20% e il 40% e il 12,9% oltre il 40%. In questo contesto, conoscere chi entrerà in casa ed effettuerà i lavori, stabilire un rapporto di fiducia con l’operatore e sentirsi seguiti passo passo rappresenta una condizione sulla quale le famiglie lombarde, però, non transigono. Sempre più ci si rivolge a un artigiano specializzato, affidandogli non solo l’installazione di impianti (lo sceglierebbe il 62,9%) ma anche per avere una consulenza per l’individuazione degli interventi da effettuare (scelta del 53,5%), il miglior preventivo sui costi di eventuali interventi (ancora per il 55,9%) e per scegliere il materiale da acquistare (54,1%). N on soltanto gli arredi. Ad essere agevolati dagli incentivi previsti dalla “Nuova Sabatini” saranno anche i sistemi finalizzati allo sviluppo di un’energia pulita ed efficiente, quali impianti fotovoltaici, di cogenerazione, minieolico, micro generatori, impianti elettrici ed idraulici. A chiarirlo è stato nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico, fornendo una risposta quanti fossero interessati a fruire degli incentivi scattati il 31 marzo. Scendendo nel dettaglio delle spese che possono beneficiare dei bonus, sono comprese quelle sostenute per acquistare o acquisire in leasing macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare. Oggetto di agevolazione anche le spese per l’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, a patto che rientri nel concetto di impianti, intesi come beni mobili, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate. Ma godono dei bonus anche gli impianti di Cellulari: caricabatteria universale Non è propriamente una rivoluzione. Ma certamente rappresenta una comodità, e al tempo stesso può consentire di abbattere la produzione di rifiuti elettronici. È l’introduzione dei caricabatteria unici per cellulari, che l’Ue ha recentemente sostenuto mediante una proposta legislativa che, come ha spiegato la relatrice del provvedimento, Barbara Weiler, “ha lo scopo di coniugare gli in- teressi dei consumatori con quelli dell’ambiente, in quanto l’innovazione metterà fine al caos e ridurrà le 51mila tonnellate di rifiuti elettronici prodotte ogni anno”. Lo stesso progetto stabilisce inoltre norme armonizzate per l’immissione sul mercato di apparecchiature radio, compresi telefoni cellulari, telecomandi apri-auto e modem. Le norme mirano a tenere il passo con il cre- scente numero e varietà di dispositivi e a garantire che i dispositivi non interferiscano tra loro, rispettando così i requisiti essenziali su sicurezza e salute. Una volta ottenuto il via libera del Consiglio Ue, gli Stati membri avranno due anni per adeguarsi, mentre i produttori degli apparecchi tlc avranno un anno supplementare per conformarsi alle norme. Passo indietro rispetto all’Asia; il fotovoltaico italiano non sfugge alla crisi Rinnovabili: il declino dell’Europa S S i parla costantemente di boom delle energie rinnovabili, e in Italia tale argomento è con cadenza quotidiana oggetto di polemiche, tra i sostenitori e i detrattori degli incentivi al settore. Allargando un po’ il raggio di osservazione, pare, tuttavia, che il comparto se la passi meno bene di quanto si creda. Almeno in Europa: continente che nel 2013 ha perso la sua posizione leader nel settore del fotovoltaico, come segnalato dall’Epia (European Photovoltaic Industry Association). A determinare la frenata, sarebbe stata proprio la drastica riduzione degli incentivi, con la correlata incertezza dei quadri normativi. Risultato? Il fotovoltaico europeo è arrivato a contribuire solo per il 28% del mercato globale, mentre nel 2011 l’Europa forniva ben il 70% dell’energia fotovoltaica mondiale, e nel 2021 il 59%. In questo quadro, l’Italia ha subito un vero e proprio crollo: secondo i dati, l’anno scorso il comparto ha visto ridurre del 70% il proprio peso. Anche la Germania, in passato il maggior mercato a livello mondiale, ha perso il 57% rispetto al 2012. Contestualmente, l’internazionalizzazione ha portato a far registrare l’anno scorso un aumento di capacità installata di almeno 37 GW, portando così la potenza totale a 136,7 GW. E sono soprattutto i mercati asiatici, con il loro dinamismo, ad avere permesso di raggiungere questi risultati. La Cina, con una nuova potenza di 11,3 GW nel 2013, è diventata la prima della classe e anche il mercato giapponese si è comportato molto bene (6,9 GW). Ma se il settore fotovoltaico europeo piange, quello eolico di certo non ride. Il problema, però, è che in questo caso la tendenza negativa ha una portata mondiale. Nel 2013, infatti, la crescita del settore si è attestata sul 12,5%, per una capacità prodotta nel corso dell’an- no pari a 35.464 MW, contro i 45169 MW del 2012. Il crollo va imputato in buona parte alla performance negativa degli Stati Uniti, dove però, attualmente, il mercato pare in ripresa. In Europa, invece, gli unici mercati a crescere sono stati quello britannico e quello tedesco. Ad ogni buon conto, le prospettive per il futuro paiono meno negative, grazie anche ai progetti in fase di sviluppo in Cina, India e Brasile, e alla riforma del settore elettrico messicano. Il tutto senza considerare il boom atteso dal mercato africano, guidato da Sud Africa, Egitto, Marocco, Etiopia, Kenya e Tanzania. In questo quadro, tutto sommato la prestazione dell’Italia è lodevole. Nella speciale classifica dei 10 Paesi con la maggiore potenza eolica installata fino ad oggi, lo Stivale riesce ad aggiudicarsi un buon settimo posto, dopo Cina, Usa, Germania, Spagna, India, Gran Bretagna. cogenerazione, il minieolico (a condizione che gli elementi non siano infissi a terra) e i micro generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale. In questi casi, la cumulabilità degli incentivi con quella prevista dal Conto Energia segue le regole contenute nell’articolo 26 del D.lgs 28/2011. Ciò significa che la cumulabilità è ammessa con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione e con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30%, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20%, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW. Peraltro, è incentivata la realizzazione di impianti generali, ad esempio idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, e anche l’effettuazione delle opere murarie necessarie alla loro installazione. Non possono invece usufruire delle agevolazioni gli impianti eolici, che secondo l’Agenzia del Territorio rientrano tra gli opifici e sono quindi beni immobili cui si applicano le regole dei fabbricati destinati all’industria. Ma chi può accedere ai benefici? La richiesta può essere presentata dalle piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda: ❖ hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; ❖ non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; ❖ non si trovano in condizioni tali da risultare in difficoltà. Per ottenere il contributo è necessario disporre di un finanziamento bancario o di una locazione finanziaria, e la concessione è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca o di un intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti. Eolico: non è vero che nuoce al clima e nel mondo il settore eolico ha subito una piccola battuta d’arresto negli ultimi anni, in Italia il comparto continua comunque a difendersi bene. E questo malgrado un ulteriore ostacolo rappresentato, oltre che dalla crisi, dalle prese di posizione degli ambientalisti, a giudizio dei quali il rapido sviluppo dell’energia eolica starebbe avendo un pesante impatto ambientale, modificando la circolazione atmosferica, assieme a temperatura e precipitazioni. A supporto di tali tesi, anche alcune ricerche, secondo cui nei pressi di parchi si sarebbe registrato un aumento significativo della temperatura, in particolare durante la notte, quando la turbolenza prodotta dai parchi impedirebbe la creazione di strati di aria fredda vicino al suolo. Ora, tali conclusioni sono state in buona parte smentite da un recente studio condotto da ricercatori del Cea (Ente francese per l’energia atomica e le energie alternative), del Cnrs (Centro nazionale della ricerca scientifica, la più grande organizzazione pubblica del genere in Francia) e dell’Università di Versailles, in collaborazione con Enea e Ineris (l’Istituto nazionale che si occupa di impatto ambientale e dei rischi derivanti dal settore industriale in Francia). L’indagine ha quantificato in uno scenario realistico gli effetti sul clima derivanti dall’energia eolica, la cui produzione nel nostro continente dovrebbe raddoppiare da qui al 2020. Questo studio confronta delle simulazioni climatiche fatte con e senza la presenza al suolo dei parchi eolici e mostra differenze medie di temperatura molto piccole, attorno a 0,3°C, con differenze significative soltanto in inverno. Lo studio, peraltro, mostra come queste differenze siano dovute in parte al sovrapporsi di effetti locali nella regione più interessata dalla presenza di parchi eolici e una lieve rotazione del vento proveniente da ovest. APRILE 2014 19 N.7 Edilizia: motore dello sviluppo Esco: a breve la revisione della norma Uni Cei 11352 L N Enea: tra le priorità c’è la riqualificazione energetica degli immobili e città protagoniste di un processo di riqualificazione (soprattutto dal punto di vista edilizio e immobiliare) che potrebbe concretamente fungere da volano per lo sviluppo economico e per la salvaguardia ambientale. È il principio che emerge dal rapporto sulla green economy realizzato dall’Enea. Dal report si evince che, per raggiungere tale obiettivo, occorre puntare su due filoni: energia e rifiuti. Innanzitutto, come ricordato dal commissario Enea Giovanni Lelli, “In Italia le abitazioni consumano dal 30 al 60% in più di energia rispetto alla media Ue. E, contestualmente, nelle nostre città di produce, in media, il 75% dei rifiuti. A farne le spese, ovviamente, è anche l’ambiente, a causa in primo luogo della cementificazione selvaggia, con insediamenti distribuiti in maniera frammentata sul territorio, che continuano ad occupare aree libere, spesso agricole, al ritmo di 343 metri quadrati l’anno per ciascun italiano”. Eppure, una chiave per sovvertire questo andamento ci sarebbe: “La green economy - osserva ancora Lelli - può avviare un nuovo ciclo di sviluppo, con ricadute su ambiente, rilancio dell’industria e dell’occupazione, offrendo, allo stesso tempo, una migliore qualità della vita ai cittadini”. Dello stesso avviso è il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi, secondo il quale “in Italia sono prevalenti idee vecchie, con un’impostazione produttiva tradizionale. Invece bisogna pensare ad un’economia non come fine ma come mezzo, per assicurare benessere”. Per giungere a queste conclusio- ni, il report Enea parte dal quadro storico internazionale, per poi proporre una serie di soluzioni ritagliate su misura per il contesto sociale, ambientale ed economico di casa nostra. Tra queste, hanno la priorità le azioni finalizzate ad abbattere i consumi energetici degli edifici e la produzione di rifiuti. A proposito di quest’ultimo campo, Enea rimarca il fatto che “circa il 48% dei rifiuti elettrici ed elettronici potrebbe essere riutilizzato per un valore di mercato pari a 45 milioni. Peraltro, laddove la raccolta differenziata è più alta, il costo della gestione dei rifiuti è più basso per ogni cittadino. Inoltre, 1.000 tonnellate l’anno in più di differenziata e riciclaggio creerebbero 8,5 posti di lavoro. Il che significa che, raggiungere l’obiettivo del 50% di riciclaggio, porterebbe a circa 11.000 posti di lavoro”. el processo di riqualificazione energetica dei condomini italiani, un ruolo importante è (e potrebbe in maniera sempre maggiore essere) svolto dalle Energy Service Company: le cosiddette “Esco”. Ebbene, proprio a tale proposito, si è recentemente concluso l’iter di revisione della Uni Cei 11352, destinata a un utilizzo sempre più diffuso grazie anche alle modifiche introdotte nella versione 2014 e al rinnovato quadro legislativo in materia di efficienza energetica, che individua, proprio nella norma in oggetto, uno strumento fondamentale per la qualifica dei fornitori di servizi di miglioramento dell’efficienza energetica. In particolare, come sottolinea lo stesso ente Uni, è utile ricordare il Decreto Legislativo n. 115/08 che, disciplinando l’efficienza degli usi finali dell’energia, all’articolo 16 richiedeva, allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, una apposita norma tecnica Uni Cei sulle Esco; ma anche il Decreto Ministeriale 28/12/13 che, regolando, tra l’altro, il meccanismo dei certificati bianchi, all’art. 7 ha rinnovato l’esigenza, già espressa nel 2008, di qualificare i fornitori di servizi energetici imponendo la certificazione delle Esco ai fini della partecipazione al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (Tee). La revisione della Uni Cei 11352 “Gestione dell’energia - Società che forniscono servizi energetici (Esco) Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio”, attesa per la primavera del 2014, è una norma rinnovata soprattutto per quanto riguarda l’applicabilità e l’utilizzabilità, sia da parte delle Esco sia da parte di eventuali soggetti terzi, ma di fatto immutata nei requisiti essenziali che sono stati riconfermati. 20 N.7 APRILE 2014 Un report di Legambiente evidenzia i limiti allo sviluppo di un’edilizia efficiente e le soluzioni per incentivarla Obiettivo: gli edifici “Tutti in Classe A” R egole inadeguate, pochi controlli, scarsa promozione degli effetti benefici. Sono i limiti che frenano lo sviluppo di un’edilizia effettivamente efficiente, sia sul versante delle nuove costruzioni, sia su quello delle ristrutturazioni degli edifici già esistenti. Il che, purtroppo, penalizza dal punto di vista dei consumi (e quindi delle spese) ma anche del comfort, tutti coloro i quali risiedono in immobili, ad esempio, isolati male o soleggiati scorrettamente. Invece, l’innovazione ambientale sarebbe la via più utile per risollevare il settore immobiliare e dell’edilizia nel suo complesso, grazie alle notevoli opportunità che offre anche in termini occupazionali ed economici. Sono questi i presupposti di “Tutti in classe A”: l’indagine di Legambiente sulla qualità del patrimonio edilizio italiano. L’analisi ha preso in esame oltre 500 edifici in 47 città italiane, grazie a un team di esperti che viaggiando da nord a sud del Paese, ha fotografato con un’apparecchiatura termografica la situazione termica degli stabili, confrontando le rese di costruzioni recenti (talvolta firmate da note archistar) con palazzi costruiti nel dopoguerra e edifici dove sono stati realizzati interventi di retrofit, evidenziando come una riqualificazione energetica ben fatta possa permettere di realizzare risultati significativi di riduzione dei consumi energetici. CONTESTO E SCOPO “In un periodo di crisi drammatica come quello che sta vivendo il mercato immobiliare italiano, la sfida di innovazione proposta dall’Unione europea va assolutamente raccolta - ha commentato il vice presidente di Legambiente, Edoardo Zanchini - perché attraverso la chiave dell’energia è possibile riqualificare gli edifici in cui viviamo e lavoriamo, per renderli, oltre che meno energivori più belli, ospitali, salubri. È un’occasione che va sfruttata per arrivare ad azzerare le bollette delle famiglie, per creare lavoro in un campo ad alto tasso di occupazione e con importanti possibilità di ricerca applicata. Ma questa direzione di cambiamento responsabilizza tutti, dalla pubblica amministrazione agli imprenditori edili, dai progettisti ai cittadini. Invece, in 13 regioni non esiste alcun tipo di controllo sui certificati di prestazione energetica degli edifici, e così si calpestano i diritti dei cittadini che dovrebbero essere correttamente informati sulle prestazioni energetiche e sulla sicurezza delle loro abitazioni”. EDIFICI ANALIZZATI L’analisi termografica ha riguardato edifici residenziali, scuole e uffici costruiti nel dopoguerra e altri più recenti. Sono state verificate anche le prestazioni di quelli già certificati di Classe A e di quelli ristrutturati, e di alcuni edifici costruiti dopo il 2000, ossia dopo l’adozione delle direttive europee in materia di risparmio energetico e di isolamento. Ebbene, su gran parte di questi immobili, nuovi e già vecchi, i problemi sono evidenti. Da Milano a Torino, fino alla periferia di Bari, da L’Aquila a Roma, si ravvisano problemi di elementi disperdenti, con distribuzione delle temperature superficiali estremamente eterogenee. Spesso anche per edifici che si promuovono come “biocase” o a basso consumo energetico. Che in “Classe A” si viva meglio lo dimostrano invece le termografie di edifici ben progettati, costruiti e certificati, come il quartiere Casanova a Bolzano o alcuni immobili nuovi o ristrutturati a Firenze, Udine o Perugia, che mostrano un comportamento omogeneo delle facciate e l’assenza di ponti termici significativi, la precisa scelta di sfruttare al meglio l’esposizione dell’edificio e l’uso di specifici materiali per le diverse facciate al fine di sfruttare al meglio la radiazione solare, minimizzando i consumi energetici per il condizionamento invernale con un risparmio, per i fortunati abitanti di questi edifici, fino a 2mila euro ogni anno. Attenzioni e benefici che non si ritrovano, purtroppo, nemmeno in edifici progettati da architetti di fama internazionale e costruiti negli ultimi dieci anni, come mostrano le termografie realizzate su edifici costruiti a Milano, Roma e Alessandria da Fuksas, Krier e Portoghesi, dove l’analisi a infrarossi ha dato risultati simili a quelli di altri edifici recenti di firme meno prestigiose, con difetti nelle superfici perimetrali ed elementi disperdenti nelle strutture portanti. NORME NAZIONALI Nel rapporto di Legmabiente si segnalano, inoltre, la situazione e i problemi della normativa nazionale, l’articolato e inadeguato quadro di regole nelle diverse regioni, in particolare per quanto riguarda controlli e sanzioni, ma anche le buone pratiche attuate da alcuni Comuni. Gli edifici, infatti, sono responsabili di una grossa fetta dei consumi energetici italiani e delle emissioni di gas serra. La direttiva europea 2002/91 ha introdotto precisi obiettivi in termini di rendimento energetico e l’obbligo della certificazione degli edifici nuovi (con le diverse classi di appartenenza, dalla A alla G) e nelle compravendite di quelle esistenti. Poi Bruxelles si è spinta tezza rispetto alla sicurezza antisismica degli edifici, stabilendo l’obbligo di dotarsi di un libretto antisismico per tutti gli edifici esistenoltre, con la direttiva 31/2010, che prevede ti”. date precise per una transizione radicale. Dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi edifici, sia pubbliLE PRESTAZIONI ci che privati, dovranno essere neutrali da un Come puntualizza il report, “per migliorare punto di vista energetico, ossia dovranno gaprestazioni energetiche è necessario stabilire le rantire prestazioni di rendimento dell’involuper i nuovi edifici e per le ristrutturazioni edilicro tali da non aver bisogno di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento oppure di zie oltre una certa dimensione lo standard soddisfarli attraverso le fonti rinnovabili. En- minimo obbligatorio di Classe A su tutto il tertro il 30 aprile 2014, inoltre, il Governo ita- ritorio nazionale; va premiato, nelle ristruttuliano dovrà inviare a Bruxelles una “strategia razioni edilizie, il miglioramento della classe a lungo termine per mobilitare investimenti energetica di appartenenza, e per facilitare nella ristrutturazione del parco nazionale di questo processo occorre rendere permanenti le edifici residenziali e commerciali, sia pubblici detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (50che privati”. Ora, purtroppo, stando anche all’indagine 65%) offrendo un orizzonte temporale serio, e di Legambiente, nonostante la nuova pro- allargando gli incentivi gli interventi di consogrammazione europea 2014-2020 preveda lidamento antisismico degli edifici. C’è bisogno di nuovi strumenti per il financonsistenti risorse per l’efficienza energetica, che possono diventare un volano per riquali- ziamento degli interventi di riqualificazione. ficare il patrimonio edilizio e le città e non esi- Occorre introdurre un fondo nazionale di fista oggi alcuna ragione economica o tecnica nanziamento e di garanzia per gli interventi che possa impedire che tutti i nuovi edifici sia- di riqualificazione energetica di edifici pubblino progettati e costruiti per essere in Classe A ci e privati, come prevede la stessa Direttiva di prestazione energetica (grazie al contributo 2012/27, per realizzare misure di miglioradi pannelli solari termici o fotovoltaici, pom- mento dell’efficienza e di sicurezza antisismipe di calore geotermiche o altri impianti da ca. È necessario, poi, introdurre nuovi strufonti rinnovabili), continuiamo ad assistere a menti per gli interventi di retrofit energetico rinvii e ritardi nell’applicazione delle diretti- degli edifici condominiali. In Italia realizzare ve. interventi di riqualificazione energetica comSecondo Legambiente, “affinché si avvii plessiva di edifici condominiali è difficilissimo una stagione di cambiamento e di innovazio- per un quadro di regole e incentivi inefficace. ne profonda delle città italiane per migliorarne Occorre creare le condizioni tecniche e ecola qualità e la vivibilità, occorre percorrere nomiche per rendere vantaggiosi interventi diverse strade in parallelo: bisogna introdurre che possono consentire di migliorare le preregole omogenee in tutta Italia per le prestazio- stazioni delle abitazioni e di garantire risparmi ni in edilizia e controlli indipendenti su tutti gli energetici quantificabili e verificabili per le edifici, con sanzioni vere per chi non rispetta le famiglie, oltre che di consolidamento antisiregole. Altrettanto indispensabile è dare cer- smico”. POSIZ. REGIONI Obblighi su efficienza energetica edifici Obblighi contributo rinnovabili Obblighi su certificazione Controlli e sanzioni sulle certificazioni 1 Pr. Bolzano SI SI SI SI 2 Pr. Trento SI SI SI SI 3 Lombardia SI SI SI SI 4 Piemonte SI SI SI SI 5 Emilia-Romagna SI SI SI SI 6 Puglia SI NO SI SI 7 Liguria SI SI SI NO 8 Valle d’Aosta SI SI SI NO 9 Lazio NO SI SI NO 10 Umbria NO SI SI NO 11 Friuli Venezia Giulia NO NO SI SI 12 Toscana NO NO SI SI 13 Marche NO NO SI NO 14 Basilicata NO NO NO NO 15 Calabria NO NO NO NO 16 Campania NO NO NO NO 17 Molise NO NO NO NO 18 Sardegna NO NO NO NO 19 Sicilia NO NO NO NO 20 Veneto NO NO NO NO 21 Abruzzo NO NO NO NO APRILE 2014 21 N.7 Attraverso i titoli di efficienza energetica si potrebbe rendere competitiva la riqualificazione degli stabili condominiali R endere i condomini italiani più sicuri ed efficienti è una priorità da molteplici punti di vista. Ma come raggiungere, concretamente, tale obiettivo? Come illustrato da Legambiente nell’ambito del rapporto “Tutti in Classe A”, occorre percorrere diverse strade in parallelo. Ecco quali. 1) Controlli e sanzioni per garantire i cittadini sulle prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici. Lo vogliamo dire con chiarezza, è vergognoso il modo in cui si calpestano i diritti dei cittadini ad essere informati sulle prestazioni energetiche delle abitazioni come sulla sicurezza delle strutture. Ancora in questi mesi in Parlamento sono state approvate deroghe e rinvii rispetto all’applicazione delle direttive sull’efficienza energetica, e in 13 Regioni non vi sono né controlli né sanzioni sulle certificazioni. Invece, introdurre regole omogenee in tutta Italia per le prestazioni in edilizia e controlli indipendenti su tutti gli edifici con sanzioni vere per chi non rispetta le regole per la progettazione, costruzione, certificazione è una scelta nell’interesse dei cittadini come delle imprese e dei progettisti onesti. Altrettanto indispensabile è dare certezza rispetto alla sicurezza antisismica degli edifici. Prestazioni energetiche e di sicurezza devono viaggiare assieme, e questa situazione deve essere superata stabilendo l’obbligo di dotarsi di un libretto antisismico per tutti gli edifici esistenti, che deve rappresentare la carta di identità delle strutture, permettendo così di conoscere il grado effettivo di affidabilità e sicurezza degli edifici in termini di vulnerabi- Edifici: la formula per abbattere i consumi lità sismica e rispetto ai rischi idrogeologici dell’area. 2) Stabilire per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni edilizie oltre una certa dimensione lo standard minimo obbligatorio di Classe A su tutto il territorio nazionale, con una riduzione drastica dei fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento, ma con pari o maggiore comfort. Tutti in Classe A è una sfida a portata di portafoglio, di competenze tecniche e nell’interesse dei cittadini. 3) Premiare nelle ristrutturazioni edilizie il miglioramento della classe energetica di appartenenza, così da dare certezze agli interventi di riqualificazione energetica di alloggi e edifici condominiali attraverso un meccanismo che incentivi gli interventi che realizzano un salto di classe di appartenenza (ad esempio passando dalla E alla C, dalla D alla B o alla C, e per chi raggiunge la A). Perché solo con una ampia riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sarà possibile ridurre in maniera sostanziale i consumi energetici civili. Legambiente ha presentato una proposta che, attraverso i titoli di efficienza energetica, permetterebbe di rendere competitiva la riqualificazione degli edifici condominiali. Un criterio prestazionale permetterebbe in particolare di selezionare gli interventi di riqualificazione da finanziare e realizzare, sia pubblici che privati, in modo da premiare con risorse ed incentivi non interventi “ge- nerici” di riqualificazione ma solo quelli capaci di certificare i risultati in termini di consumi e risparmi. Un approccio legato ai risultati è indispensabile anche nella direzione di rendere permanenti le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. In questo modo si possono premiare gli interventi edilizi sulle pareti e le tecnologie più efficienti e meno costose e a beneficiarne sarebbero le famiglie in termini di riduzione delle bollette. Occorre poi allargare sempre gli incentivi agli interventi di consolidamento antisismico degli edifici. 4) Nuovi strumenti per il finanziamento degli interventi di riqualificazione. Troppi interventi su edifici pubblici sono fermi per via del patto di stabilità. A Ministeri, Regioni, Enti Locali deve essere data la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio direttamente, o attraverso Esco, in tutti i casi in cui è dimostrato il vantaggio economico attraverso la riduzione complessiva di spesa realizzata grazie agli interventi (e certificata dal salto di classe energetica) e la fattibilità tecnica e finanziaria dell’intervento. Occorre, inoltre, introdurre un fondo nazionale di finanziamento e di garanzia per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, come prevede la stessa Direttiva 2012/27, all’articolo 20, per realizzare misure di miglioramento dell’efficienza Tra i sistemi per la riqualificazione, spiccano il cappotto e il verde pensile Condominio: risparmio fino a 50% C hiaramente, la tipologia immobiliare per eccellenza che dovrebbe essere oggetto di riqualificazione o di costruzione ex novo in base a criteri di efficienza è quella degli edifici condominiali, dove, in Italia, risiedono circa 24 milioni di persone, con oltre un milione di edifici con più di cinque alloggi nei quali vi è una gestione condominiale. Ora, come rimarcato dal report di Legambiente, in queste abitazioni molto spesso i consumi energetici sono estremamente elevati, in particolare se si tratta di strutture costruite dopo gli anni ‘50. Ridurne i consumi termici è possibile e urgente, e a beneficiarne sarebbero tanto gli inquilini, quanto le imprese dell’edilizia e l’ambiente con la riduzione di inquinanti locali e emissioni climalteranti. Ma per farlo occorre innanzitutto rimuovere tutti gli ostacoli economici e di procedure che nei condomini rendono estremamente complicati interventi di efficienza energetica. Per l’associazione ambientalista, “un modello a cui guardare è quello del Green Deal introdotto nel Regno Unito, che permette di realizzare interventi a costo zero per le famiglie perché si ripagano con il risparmio realizzato nei consumi. In Italia si dovrebbe intervenire in questa direzione, coinvolgendo imprese delle costruzioni ed Esco nella gestione degli impianti, con incentivi legati al salto di classe energetica realizzato attraverso la ri- qualificazione edilizia dei condomini. Le famiglie potrebbero avere una diminuzione della spesa in bollette del 50%, con risparmi tra gli 800 e i 1300 euro l’anno (variabili a seconda della fascia climatica d’appartenenza)”. IL CAPPOTTO Quando si parla di efficienza energetica in edilizia spesso si ha a che fare con termini complicati e poco comprensibili. In quest’ottica, vale la pena descrivere una delle tecniche di isolamento, detta a “cappotto”, sintetizzandone caratteristiche costruttive e utilità. Questo tipo di isolamento non è altro che strato di materiali (fibre di legno, fibre minerali, lana di pecora, canapa ecc.) a bassa conduttività termica di spessore variabile (nell’ordine della decina di centimetri) capace di rallentare lo scambio di calore in entrata e in uscita dalle nostre abitazioni, mantenendo stabile, per un certo tempo, la temperatura interna degli edifici. Tale applicazione, estremamente versatile, può essere applicata tanto sulle nuove costruzioni che su edifici da ristrutturare, riuscendo a migliorare notevolmente il comfort termico interno e riducendo consumi energetici anche del 4050%. IL GREEN ROOF Anche il verde pensile potrebbe rap- presentare un’importante tecnica volta a riequilibrare la dispersione termica degli edifici. In ogni caso, le coperture a verde riescono ad influire sul comportamento termico dell’edificio attraverso due meccanismi: l’aumento dell’albedo (capacità di un materiale di riflettere i raggi solari) e l’incremento di evaporazione dell’acqua. Un tetto inerbito assorbe 4/5 dell’energia che verrebbe altrimenti assorbita da un tetto tradizionale, possedendo un’albedo pari a 0,23 rispetto a quello del cemento corrispondente invece a 0,1. Da ciò deriva che la quota di energia solare riflessa aumenta, garantendo una minor quantità di radiazione assorbita e di conseguenza un inferiore surriscaldamento dell’edificio stesso. L’altro meccanismo con il quale la vegetazione contribuisce al bilancio energetico dell’edificio è il processo evapo-traspirativo. Il raffreddamento dovuto al passaggio di stato dell’acqua può dissipare una cospicua quantità di energia accumulata nei mesi estivi migliorandone la capacità refrigerante. Anche nella stagione invernale la vegetazione sui tetti sembra portare effetti positivi nel campo della coibentazione termica. All’interno dello strato di vegetazione del tetto verde, si crea un volume ricco di spazi vuoti con aria immobile la cui capacità termoisolante aumenta ad un valore tra il 30 ed il 70% la cui variabilità è determinata dalla caratteristiche delle piante. energetica. Uno dei problemi più rilevanti in questo momento in Italia riguarda infatti l’accesso al credito, che in edilizia sconta difficoltà ancora maggiori proprio per interventi complessi come quelli che riguardano il patrimonio edilizio. 5) Semplificare le autorizzazioni per gli interventi di retrofit energetico.In Italia realizzare interventi di riqualificazione energetica complessiva di edifici condominiali è difficilissimo per un quadro di regole sulla riqualificazione in edilizia oramai datato - le categorie sono quelle della Legge 457/1978, manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia - senza alcuna attenzione ai temi energetici. Occorre introdurre una categoria che aiuti gli interventi di retrofit, in modo da creare le condizioni tecniche e economiche per rendere vantaggiosi interventi che possono consentire di migliorare le prestazioni delle abitazioni e di garantire risparmi energetici quantificabili e verificabili per le famiglie, oltre che di consolidamento antisismico. Una categoria che preveda di raggiungere determinati obiettivi energetici attraverso l’intervento sulle strutture perimetrali ma che, se le condizioni dell’edificio lo permettono, possa anche consentire di intervenire sull’organizzazione di spazi e volumi, per ripensare disposizioni interne e creando terrazzi, a fronte di obiettivi da raggiungere anche in termini di consolidamento antisismico ai sensi delle normative vigenti. Se l’immobile nuovo in 10 anni è già vecchio S econdo l’analisi di Legambiente, molti edifici costruiti in Italia dopo il 2002 oggi mostrano già evidenti criticità. Eppure, si tratta di immobili realizzati dopo l’entrata in vigore della direttiva europea 2002, che aveva già imposto condizioni di efficienza, e in un periodo ancora di forte crescita dei prezzi delle abitazioni, il che avrebbe consentito ai costruttori di realizzare comunque un buon guadagno anche migliorando i parametri di isolamento ed efficienza. Invece, su quasi tutti gli immobili analizzati dal report “Tutti in Classe A”, (e tale considerazione vale anche per alcuni che si promuovono come “biocase” o abitazioni “a basso consumo energetico”) si ravvisano, attraverso le termografie, ricorrenti problemi di elementi disperdenti, con distribuzione di temperature superficiali estremamente eterogenee soprattutto fra tamponature e strutture portanti in cemento armato. Le immagini raccolte, infatti, mostrano differenze cromatiche e dunque passaggio fra aree a diversa temperatura (con gradienti termici misurati spesso superiori a 4-5°C), ed è possibile osservare la tessitura degli elementi che compongono facciate e l’orditura dei solai, oltre a potenziali distacchi di intonaco ed episodi di infiltrazione d’acqua o umidità. La conseguenza, purtroppo nota per chi abita in quelle case, è che si hanno temperature più elevate del dovuto d’estate e più fredde d’inverno, e quindi, oltre a patire il relativo disagio, occorre sostenere una maggiore spesa per porvi riparo attraverso gli impianti. La scarsa inerzia termica dei fabbricati e le dispersioni di calore vengono evidenziate dai ponti termici rilevati su solai, pilastri, logge, balconi, cassonetti degli avvolgibili, serramenti e, in alcuni casi, sotto le finestre ossia dove sono posti i caloriferi interni. Insomma: si ha a che fare con edifici nuovi ma già vecchi, perché con evidenti segni di umidità, distacchi, problemi dei materiali in facciata. 22 N.7 Sbarca a New York un progetto italiano per la gestione intelligente degli edifici APRILE 2014 Con domotica, immobili efficienti Edilizia: è il legno la nuova frontiera L N a domotica applicata all’edilizia residenziale allo scopo di incrementare la qualità abitativa dei residenti e contemporaneamente ridurre i consumi di energia e i costi in bolletta. È una tendenza che si sta progressivamente consolidando, ma della quale Selex Es (un’azienda di Finmeccanica) ha ideato nuove applicazioni, destinate, al momento, al solo contesto statunitense, ma potenzialmente utilizzabili, in un prossimo futuro, anche in ambito italiano. Lo scopo è quello di gestire, mediante un programma informatico chiamato “Di Boss”, tutte le funzioni di un edificio: dall’illuminazione alla sicurezza, dagli apporti energetici necessari al funzionamento delle varie apparecchiature fino all’avviamento e alla modulazione dei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento, per concludere con il monitoraggio in tempo reale degli ascensori e degli ingressi. Ope- razioni che saranno condotte seguendo un unico filo conduttore: quello dell’ecosostenibilità, che si tradurrà inevitabilmente anche in efficienza energetica. I primi a fruire di questa nuova frontiera dei processi smart saranno 16 grattacieli di Manhattan, a New York, che, in estrema sintesi, diventeranno parte di un sistema centrale controllato da un solo cervello elettronico, peraltro in grado di apprendere le esigenze e i com- Protocollo per la casa sostenibile Diffondere la cultura della sostenibilità in edilizia. Promuovere la progettazione e la realizzazione di costruzioni “verdi”, basate su efficienza e risparmio energetico e sicure dal punto di vista strutturale. Organizzare percorsi formativi di aggiornamento e di alta specializzazione per i professionisti del settore delle costruzioni e per le maestranze, e sviluppare iniziative per il riutilizzo e la rigenerazione delle città e degli edifici. Si muove nella direzione dell’edilizia efficiente il Protocollo d’intesa siglato lo scorso 26 marzo, a Roma, tra il Consiglio Nazionale degli Architetti, l’Ordine degli Architetti di Roma e i sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. Il fatto che, per la prima volta, l’Ordine degli Architetti abbia sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali del settore edile per intraprendere azioni comuni di intervento, la dice lunga su quanto sia sentita la necessità di trovare il modo per rilanciare un comparto, quale quello delle costruzioni, quanto mai in crisi. Ma ancora più significativo, forse, è la consolidata consapevolezza, da parte di tutti gli attori, che la strada da percorrere è quella che porta alla realizzazione e alla riqualificazione di immobili seguendo i principi del risparmio energetico. Il protocollo, infatti, è un ulteriore tassello nel mosaico di un patrimonio edilizio che volente o nolente si sta scegliendo da più parti di rinnovare in maniera efficiente, con il risultato che, per una volta, una situazione economica contingente potrà aiutare il Paese a perseguire le finalità imposte dalla normativa comunitaria. portamenti dell’edificio e di chi vi abita, per realizzare, in progress, un vero e proprio piano orientato sia al risparmio energetico sia al comfort e alla sicurezza degli abitanti. “Il progetto - osserva Gianni De Gennaro, presidente di Finmeccanica - nasce dall’esperienza dell’azienda nel campo dell’integrazione di sistemi per il controllo applicati sia in campo civile che militare. L’alta tecnologia, infatti, non è né civile né militare: è duale, è un valore in sé ed è chiamata a rispondere alle richieste multidisciplinari che emergono dalla società, dalla sicurezza alla sostenibilità economica”. Difficile, al momento, ipotizzare se, quando e dove il sistema potrà approdare anche in Italia. Molto, presumibilmente, dipenderà anche dai costi di installazione e gestione, almeno in prima battuta probabilmente incompatibili con realtà anche supercondominiali, a meno che non si tratti di complessi residenziali di pregio e di recente realizzazione. Tuttavia, ciò che conta, ad oggi, è anche la paternità made in Italy di questa nuova applicazione della demotica in campo edilizio e immobiliare. elle ultime settimane sono state pubblicate molteplici indagini aventi come unico filo conduttore l’importanza dell’edilizia sostenibile nel restituire slancio non soltanto al settore delle costruzioni, particolarmente in affanno in questi anni di crisi, ma all’intera economia del Paese. Nella stessa direzione va anche il 21esimo Rapporto Cresme sulle costruzioni, che, tra le altre cose, sottolinea l’ottimo andamento del segmento edilizio delle costruzioni in legno, attestato anche dalla seconda indagine Oise (Osservatorio Innovazione e Sostenibilità del settore edilizio) di Fillea Cgil e Legambiente. I dati a supporto di tale trend sono significativi: tra il 2006 e il 2010 il numero delle abitazioni edificate in legno è addirittura quintuplicato, e per il 2015 le previsioni stimano una ulteriore crescita del 50%, fino a sfiorare le 8mila unità. E questo senza contare gli immobili realizzati in Abruzzo dopo il sisma. Da quest’andamento si evince quanto sia indispensabile puntare sulla cosiddetta green economy, che oltre ad occupazione e ripresa economica, può garantire all’utilizzatore finale comfort e benessere abitativo, sostenibilità ed efficienza energetica, per un risparmio fino al 7080%, ma anche costi inferiori, rapidità di costruzione, durabilità, resistenza ai sismi e al fuoco. In Italia, peraltro, le costruzioni in legno sono potenzialmente agevolate anche da una discreta disponibilità di materia prima, il che sta rendendo vantaggioso, per i costruttori, puntare su tale materiale sempre più spesso pure in ambito urbano. E il risultato è che, con la loro progressiva diffusione, gli edifici in legno stanno facendo conoscere agli utenti le proprie qualità, smentendo, contestualmente, alcuni consolidati luoghi comuni, primo fra tutti quello sulla non resistenza al fuoco: è stato infatti appurato, come la struttura in legno sia in realtà la meno pericolosa in caso di incendio, grazie al processo di carbonizzazione che protegge come uno scudo la parte più interna. APRILE 2014 DIRITTI & SERVIZI 23 N.7 L’acqua del rubinetto piace di più Idro-termo-sanitario Un settore in salute A I È scelta da due italiani su tre. Ma pochi utilizzano i dispositivi di trattamento qua Italia (Associazione che raggruppa le aziende leader nel settore del trattamento dell’acqua, federata ad Anima - Confindustria) ha reso noti, nei giorni scorsi, i risultati della sua ultima importante ricerca, commissionata all’Istituto indipendente Cra, e riguardante la propensione al consumo di acqua del rubinetto a casa da parte degli italiani; all’utilizzo di trattamenti domestici dell’acqua e alla relativa manutenzione; e alla conoscenza relativa al fenomeno dei Chioschi dell’Acqua. IL RUBINETTO La ricerca è stata svolta su un campione di 2.030 individui dai 18 anni in su, rappresentativi dell’intera popolazione italiana. Ebbene: dall’analisi emerge che oltre due terzi delle famiglie italiane (il 66,7% per la precisione) sceglie l’acqua a km zero. Addirittura, uno su due (il 46% del campione), dichiara di berla “sempre o quasi sempre”. In particolare, il nord est si riconferma come l’area più virtuosa d’Italia per il consumo abituale di acqua del rubinetto, trattata e non, con il 57,3% di adesioni. Maglia nera, invece, ancora una volta per il Centro Sud e per le Isole, dove il 46,2% (Centro e Sardegna) e il 46,1% (Sud e Sicilia) dichiarano di non berla o di berla al massimo una o due volte l’anno. Le ragioni che spingono gli italiani ad apprezzare l’acqua del rubinetto, trattata e non, sono, in primis, il gusto (26,9%) seguito dalla comodità di non dover più trasportare casse di acqua dal supermercato fino a casa (22,5%), il risparmio economico che va dalle 300 alle 1000 volte rispetto alla bottiglia (20,4%) e i maggiori controlli rispetto alla cugina in bottiglia (17,95%). Sull’altro versante, coloro che bevono l’acqua del rubinetto ogni tanto o non la bevono mai, indicano la comodità come motivazione che potrebbe far propendere verso il consumo oltre che la sensazione di avere maggiori controlli operati dall’acquedotto locale rispetto all’acqua in bottiglia. IL TRATTAMENTO Ma quali dispositivi di trattamento dell’acqua vengono utiliz- zati nelle case degli italiani? Tra coloro che bevono sempre o quasi sempre l’acqua del rubinetto, circa un terzo (28,4%) ha almeno un apparecchio per l’affinaggio dell’acqua: il 13,1% ha una caraffa filtrante, il 9,1% ha un apparecchio con filtro per il cloro, il 3,7% ha un sistema ad osmosi inversa e il 3,5% ha scelto un apparecchio per la gasatura o refrigerazione. Tutti i sistemi sopra citati (tranne le caraffe filtranti) necessitano di manutenzione periodica eseguita da personale tecnico specializzato. Si è, quindi, indagato su quanti possiedano un abbonamento di manutenzione, e si è scoperto che circa il 30% (contro il 48,3% del 2012) dichiara di averne sottoscritto uno mentre il 14,9% dichiara di non essere a conoscenza di questa possibilità. Un elemento importante che fa riflettere su come ci sia ancora molto da lavorare nello spiegare ai nostri connazionali che il trattamento dell’acqua è importante e deve sempre essere seguito da una valida attività di manutenzione per avere sempre acqua sicura, buona e salubre a portata di rubinetto. CHIOSCHI DELL’ACQUA Infine, la ricerca si è concentrata sull’analisi dell’interesse degli italiani verso i cosiddetti Chioschi dell’acqua, evoluzione delle antiche fontanelle che oggi erogano in numerosi comuni d’Italia acqua potabile affinata, refrigerata e anche gasata. Dall’analisi è emerso che il 57,5% degli intervistati conosce l’esistenza del servizio (nel 2012 era il 53,5%) e, nel dettaglio, il 28,6% di questi vive in un comune che possiede un Chiosco dell’acqua (nel 2012 era il 16,4%) e il 19,1% vive in una località che non lo possiede ma se fosse proposta l’iniziativa, aderirebbe di certo. Il trend positivo si registra soprattutto tra chi dichiara di farne uso abitualmente, che raggiunge l’8,2% (nel 2012 era il 5,6% e nel 2010 era il 4,6%). L’utilizzo dell’acqua dei chioschi, anche nel 2014, è maggiore tra chi beve sempre o quasi l’acqua del rubinetto a casa (12,6%) e resta costante l’utilizzo tra chi la beve occasionalmente (4,6% contro il 4,1% del 2012 e l’1,4% nel 2010). n che direzione sta andando il comparto delle aziende idrotermosanitarie? È quanto è stato delineato nell’ambito del convegno organizzato da Anima che nei giorni scorsi, alla presenza di referenti economici, politici ed istituzionali, ha aperto a Milano la 39esima edizione di Mce. Innanzitutto un dato: le imprese che operano nei settori del riscaldamento, del condizionamento dell’aria, della refrigerazione, del valvolame, della componentistica, della tecnica sanitaria, del trattamento dell’acqua, delle energie rinnovabili, rappresentano complessivamente 8 miliardi di fatturato - di cui il 64% da export - più di 300 milioni di investimenti, 30mila addetti diretti e 100mila nell’intera filiera, e, pur in questi anni difficili per l’intera produzione industriale nazionale ed internazionale, hanno confermato performance di rilievo grazie a innovazione e prodotti di sempre maggiore qualità soprattutto in termini di efficienza energetica. In particolare, si parla di: +2% per le esportazioni, che hanno compensato la stagnazione del mercato interno, legato principalmente alla crisi del- l’edilizia; contenuta diminuzione dei livelli occupazionali (-0,6%); crescita dello 0,4% per gli investimenti; e soprattutto previsioni positive per il 2014, sintetizzate in un incremento dell’1,2% della produzione, dello 0,6% delle esportazioni e dell’1,3% per gli investimenti. A fronte di quest’andamento, sostanzialmente positivo, il comparto ha però chiesto prese di posizione forti da parte del Governo, anche nei confronti degli indirizzi ed input derivanti dall’Europa, affrontando alcuni snodi cruciali che nell’immediato devono essere risolti per non condizionare negativamente prospettive di sviluppo futuro. È il caso della regolamentazione sugli Fgas, collegata a potenziali enormi impatti sulle aziende del condizionamento residenziale ed industriale; degli obiettivi al 2020 per l’efficienza energetica negli edifici; ed infine degli obiettivi sulle energie rinnovabili al 2030 a protezione del clima: riferimenti importanti per il contributo alla tutela dell’ambiente da parte dei nostro Paese, ma anche per lo sviluppo di interi settori produttivi. Sicurezza ascensori Due Uni in inchiesta Ctcu mette in guarda gli utenti dalle pratiche scorrette messe in atto in Alto Adige A T ndranno a sostituire le norme Uni 10411-1:2013 e Uni10411-2:2008 i due progetti U85000511 e U85000512 in tema di modifiche ad ascensori elettrici e idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE, di competenza della Commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari. I documenti, che specificano i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici a frizione e idraulici, in conformità alla legislazione vigente, riguardano le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori, e nello specifico intendono fornire soluzioni in grado di garantire una sicurezza almeno equivalente a quella dell’ascensore prima della sua modifica. I progetti U85000511 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE” e U85000512 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE” sono stati elaborati per fornire a chi effettua modifiche a queste tipologie di ascensori uno strumento per soddisfare quanto richiesto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Le future norme non trattano, tuttavia, le modifiche che comportano una variazione delle misure di protezione contro l’incendio. Fino a un anno dalla loro data di pubblicazione possono non essere applicate alle modifiche degli ascensori per i quali la conferma d’ordine delle modifiche da parte del proprietario dell’impianto è avvenuta precedentemente alla data di pubblicazione. In tale caso continuano a essere applicabili, solo per le modifiche oggetto dell’ordine, le norme Uni 10411-1 e Uni 10411-2 del 2008. I due progetti resteranno in inchiesta pubblica finale sino al prossimo 8 maggio: data entro la quale chiunque fosse interessato può consultare i testi integrali dei progetti e inviare i propri commenti utilizzando l’apposito modulo on line. Maggiori informazioni sul sito internet dell’Uni. Fonte: Uni Energia: occhio al porta a porta ruffe da parte di falsi addetti delle società elettriche, che riescono surrettiziamente ad introdursi in casa degli utenti nella migliore delle ipotesi per far firmare contratti non desiderati. Il fenomeno, a quanto pare, è piuttosto diffuso anche in un’area geografica che i luoghi comuni vorrebbero quasi immune da determinate pratiche: l’Alto Adige. A segnalarlo è stato il Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige (Ctcu), che già negli anni passati aveva messo in guardia da pratiche non sempre ortodosse messe in atto da agenti per conto di società di vendita di energia e gas, con il sistema del “porta a porta”. Ebbene, secondo l’associazione, pare che negli ultimi giorni e settimane, soprattutto in Bassa Atesina, siano nuovamente all’opera agenti che si presentano per conto di “Enel” (senza specificare che operano per “Enel Energia”, società del mercato libero, e non per “Enel Servizio Elettrico”, detentore di quasi tutti i contratti in zona in quanto ex monopolista), i quali propongono casa per casa la stipula di contratti della luce e del gas. Al Ctcu stanno già affluendo numerose segnalazioni di persone che sono allarmate anche solo per aver lasciato propri dati personali a detti agenti, senza aver stipulato alcun contratto e che chiedono cosa devono fare. L’approccio Innanzitutto: attenzione quando qual- cuno suona alla porta di casa e si presenta con frasi del tipo: “Le va di pagare di meno la bolletta della luce; le offriamo uno sconto interessante sul prezzo dell’energia. Ci può mostrare copia della sua bolletta, così guardiamo assieme qual è il suo consumo annuo di energia”. Si presentano come “addetti o responsabili dell’Enel” sostenendo di voler genericamente discutere della bolletta elettrica o del gas o di entrambe. In questo modo riescono - spesso - a farsi aprire la porta di casa. Sono insistenti e quasi sempre riescono a farsi mostrare e anche consegnare copia di una bolletta. Consigli del Ctcu Soprattutto se non siete interessati a cambiare la vostra attuale società fornitrice di energia e gas, dite semplicemente di “no, non mi interessa!”. Non consegnate o mostrate alcuna bolletta ad estranei che si presentano alla vostra porta, e soprattutto non indicate loro alcun vostro dato personale o del vostro punto di fornitura (Pod o Pdr). Al limite, per chi fosse interessato a valutare l’offerta di una nuova società, potete chiedere che vi venga lasciata copia di una generica informativa pre-contrattuale, ma senza, ripetiamo, dare vostri dati o firmare alcunché. Segnalate subito al Ctcu (e anche all’Agcm - www.agcm.it) eventuali comportamenti scorretti degli agenti. Nel caso in cui, dopo qualche tempo, vi dovesse giungere a casa copia di una “proposta contrattuale” o peggio ancora di un “contratto concluso”, ricordiamo a tutti che il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza che debba specificarne il motivo entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento a casa della documentazione. Ai sensi del II comma dell’art. 64 del Codice del consumo, il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il codice di Enel Se non andiamo errati, Enel aveva anche previsto qualche tempo fa uno specifico codice di comportamento, per gli agenti che operano per conto della stessa società, il quale prevede fra le altre cose, che l’agente: ❖ sia obbligato ad identificarsi in modo chiaro come operatore di Enel Energia e presentare il suo tesserino di riconoscimento al cliente e, su richiesta, il proprio documento di identità; ❖debba chiarire che per i clienti il passaggio ad Enel Energia non è imposto da alcuna norma, ma è una libera scelta; ❖ debba descrivere in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni dell’offerta e le condizioni di recesso; ❖ non debba diffondere informazioni false sui concorrenti e non effettuare comparazioni non autorizzate con offerte o comportamenti di società terze. 24 PROFESSIONE N.7 APRILE 2014 LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9: Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”. LA TARGA “FURBA“ • È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pannello frontale di Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno, resiste alle intemperie, praticamente eterna. Antivandali in quanto rilucidabile. Misure consigliate base cm 21 x altezza cm 15. • Scoraggia i furti in quanto sul pannello frontale c’è un adesivo stampato a specchio dall’interno recante l’indirizzo personalizzato del Condominio. • Resta del condominio anche in caso di avvicendamento di amministratori in quanto i dati anagrafici dell’Amministratore sono stampati su una scheda in PVC adesivo del tipo “attacca e stacca” per una facile rimozione e sostituzione nel caso di cambio di indirizzo o variazioni anagrafiche dell’Amministratore. Due fori mediani la assemblano saldamente e la assicurano al muro con i relativi coprifori che completano l’estetica PER GLI ABBONATI DI ITALIA CASA la qualifica di “amministratore costantemente aggiornato”. Ci hai già pensato? 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La Corte territoriale ha escluso la configurabilità di un duplice rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansioni semplici espletabili da un unico lavoratore, ha rilevato la mancata indicazione da parte delle ricorrenti della persona che le avrebbe assunte, non ritenendo rilevanti allo scopo neppure i verbali delle assemblee condominiali, meri atti preparatori, tanto più in assenza di prova circa la percezione di compensi o la sottoposizione a direttive di lavoro. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso le lavorataci con sette motivi. Il condominio resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, per un motivo. Le lavoratrici hanno presentato a loro volta controricorso, nonché me- Portieri: contratto per fatti concludenti malgrado il condominio sia privo di personalità giuridica moria illustrativa. 4. I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti in quanto proposti verso la medesima sentenza. 5. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 1335, 1372 ss. cod. civ., e 12 prel., nonché 116 cod. proc. civ., rilevando che i verbali assembleari del 2.7.98 e del 23.11.98 recano delibere condominiali di assunzione delle lavoratrici con mansioni di portierato, assunzione accettata dalle stesse per fatti concludenti, attraverso la continuativa esplicazione dell’attività lavorativa e l’occupazione dello stabile condominiale assegnato. 6. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai medesimi fatti indicati nel morivo che precede. 7. Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 115 cod. civ., nonché 116, 99 e 100 cod. proc. civ., in relazione alla mancata considerazione da parte della sentenza dell’assegnazione dell’alloggio condominiale ai fini del riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo. 8. Con il quarto motivo, i medesimi fatti sono posti a base della censura di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 9. Con il quinto motivo, si lamenta vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in ragione della erronea valorizzazione del precedente rapporto lavorativo intrattenuto dal condominio con il fratello delle lavoratrici che con le stesse conviveva nell’alloggio condominiale con piena consapevolezza del condominio. 10. Con il sesto motivo, si rileva violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 cod. civ., nonché 116 e 414 cod. proc. civ., in ragione dell’erroneo disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, e richiamandosi a tal fine da un lato affermazioni del condominio contenute nella memoria difensiva di primo grado e, dall’altro lato, il mandato attribuito a difensore per transigere la controversa con le ricorrenti relativamente al periodo 1990-2002. 11. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in ragione dell’erroneo disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, nonostante la continuità della prestazione, l’inserimento stabile nella struttura datoriale, l’assenza di rischio d’impresa, la particolarità delle mansioni di portierato. 12. I motivi di ricorso primo, terzo e sesto sono inammissibili in quanto non recanti argomentazioni coerenti con il disposto delle norme la cui violazione si contesta (omissis). 13. Gli altri motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. La sentenza impugnata non IL COMMENTO Nessun impedimento tecnico-giuridico avv. Enrico Morello resp. centro studi Agiai C on recente decisione la sezione lavoro della Corte di Cassazione interviene in materia di validità di assunzione di un lavoratore effettuata dal condominio direttamente con volontà espressa in sede di delibera assembleare. Il Tribunale di Roma (e successivamente la Corte d’Appello quale giudice del gravame) in sostanza, aveva respinto il ricorso presentato da due lavoratrici per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in quanto, in assenza di una chiara volontà espressa in tal senso dall’amministratore dello stabile, non potevano ritenersi sufficienti a formalizzare il contratto di lavoro i verbali delle assemblee condominiali, considerati dalla corte romana quali “meri atti preparatori”. Accogliendo il successivo reclamo proposto dalle lavoratrici, viceversa, la Cassazione ribaltava la decisione della Corte d’Appello, ritenendo deci- sive per il perfezionamento del contratto di lavoro subordinato, proprio le due successive delibere assembleari. A dire della Corte di Cassazione, infatti, proprio l’assenza di personalità giuridica del condominio fa sì che non sussista alcun impedimento tecnico-giuridico a considerare perfettamente valida ad instaurare un rapporto contrattuale la volontà del condominio espressa non tramite il proprio amministratore ma direttamente dall’assemblea in sede deliberativa. L’assemblea condominiale, ricorda ancora la Suprema Corte, ha infatti non solo la facoltà di delegare il proprio organo esecutivo, l’amministratore, alla conclusione di un rapporto contrattuale, ma può provvedere essa stessa in tal senso attraverso la volontà condominiale espressa in sede di delibera. Il principio espresso nella sentenza in oggetto dalla cassazione, appare perfettamente condivisibile, sia per la ricordata assenza di personalità giuridica del condominio, sia per la mancanza di una norma in materia condominiale che porti ad affermare il contrario. è correttamente motivata. Da un lato essa esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro delle due ricorrenti solo perché ritiene che la circostanza che si tratti di mansioni semplici, espletabili anche da un unico lavoratore, non consenta la costituzione di un duplice rapporto. Tale affermazione, non supportata peraltro da alcuna evidenza relativa alla quantità del lavoro espletato, non è sufficiente ad escludere la costituzione di un duplice rapporto di lavoro, se del caso con le particolari modalità del rapporto di portierato e con orari di lavoro compatibili. Si è del resto affermato (Sez. L, Sentenza n. 3282 del 08/06/1979) che la riduzione dell’orario di lavoro rispetto alle previsioni della normativa collettiva, concordata dalle parti per loro particolari fini e per determinati effetti, non è da sola sufficiente per escludere l’esistenza di un rapporto di portierato e, quindi, l’applicabilità dei relativi contratti collettivi di categoria nei confronti del lavoratore che svolge attività di sorveglianza ai cancelli di un comprensorio immobiliare, costituito da più palazzine ognuna delle quali fornita di un portiere. 14. Per altro verso, la sentenza ha ritenuto decisiva la mancata indicazione da parte delle ricorrenti della persona che le avrebbe assunte, al fine di escludere la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della mancanza di personalità giuridica del condominio. 15. La sentenza, da un lato, non ha tenuto conto delle due delibere assembleali del 1998 con le quali il condominio ha deciso di instaurare con ciascuna delle ricorrenti un rapporto di lavoro “per ore 27 mensili a tariffa sindacale per lavori di manutenzione e pulizia”, come si legge nelle delibere, trascurando l’insegnamento di questa Corte secondo il quale l’assemblea dei condomini oltre ad avere il potere di delegare l’amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell’attività negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per una efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell’assemblea (Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 25-031980; il principio è implicitamente affermato anche da Sez. 3, Sentenza n. 1277 del 29/01/2003, omissis). 16. La sentenza ha pure omesso di considerare che il perfezionamento del rapporto di lavoro può ben avvenire per fatti concludenti anche nei confronti di un soggetto giuridico non personificato, qual è il condominio, e ciò non solo a seguito delle due delibere assembleali del 1998, ma se del caso anche per il periodo precedente (in relazione alla continuativa esplicazione dell’attività lavorativa, all’occupazione dello stabile condominiale assegnato ed all’accettazione della prestazione da parte del condominio) in relazione alle risultanze istruttorie (non valutate nell’ottica indicata dalla corte territoriale) e, se del caso, anche in relazione a presunzioni desumibili dalle richiamate delibere o da altri documenti indicati dalle ricorrenti. La corte ha omesso di valutare altresì le prove fornite al fine di verificare l’occupazione dell’alloggio condominiale, le particolari modalità della prestazione senza predeterminazione di orario ma in relazione al contenuto delle mansioni medesime, la dedotta continuità della prestazione delle ricorrenti, il loro inserimento stabile nella struttura datoriale, l’assenza di rischio d’impresa, e la rilevanza di tali aspetti in relazione ad un rapporto di lavoro di portierato (cfr., per alcune delle questioni indicate, Sez. L, Sentenza n. 11638 del 04/12/1990, omissis). 17. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, il condominio ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 115 e 420 c.p.c. nonché carenza di motivazione su punto decisivo della controversia (omissis). 18. Il motivo è inammissibile in quanto, nell’assemblare in unico motivo pretesi vizi di motivazione su fatti decisivi e, dall’altro lato, violazioni di legge (che invece presuppongono fatti accertati), non attiene a capi autonomi della sentenza rispetto ai quali sia individuabile una soccombenza della parte in questione. 19. Per quanto detto, la sentenza impugnata deve essere cassata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale nonché i motivi primo, terzo e sesto del ricorso principale; accoglie gli altri motivi del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. 26 LEGGI & SENTENZE N.7 APRILE 2014 L’approvazione e la variazione non hanno natura negoziale: è dunque sufficiente la maggioranza qualificata dei condòmini Tabelle millesimali: quanti voti per modificarle CORTE CASSAZIONE sez. II civ, sent. 26.02.2014, n. 4569 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M.P., usufruttuaria di un appartamento del condominio (omissis), a Minori, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Amalfi su ricorso del condominio stesso per il pagamento della somma di euro 729,76 per residui oneri condominiali relativi agli anni 2000-2001. A sostegno dell’opposizione deduceva la carenza di legittimazione processuale dell’amministratore, in quanto cessato dalla carica all’epoca di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo; la mancata approvazione del rendiconto consuntivo del 2000 e la genericità di quello del 2001; l’illegittima ripartizione delle spese perché operata sulla base di tabelle millesimali mai approvate da tutti i condòmini e diverse da quelle di cui al regolamento contrattuale formato nel 1996 all’atto di costituzione del condominio; nonché la riferibilità esclusiva delle spese stesse al solo nudo proprietario, in quanto derivanti da interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio. Il condominio resisteva in giudizio. Il giudice di pace rigettava l’opposizione, con sentenza confermata dal Tribunale di Salerno in funzione di giudice d’appello. Quest’ultimo osservava, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che l’assemblea del condominio, con deliberazione del 2.1.1999, aveva adottato, con il consenso unanime di tutti i condòmini presenti, tra cui la stessa P., e a maggioranza dei partecipanti al condominio, i nuovi coefficienti di ripartizione delle spese da utilizzarsi ai fini della redazione delle nuove tabelle millesimali, le quali, predisposte secondo le indicazioni delle citata delibera, erano state poi approvate, all’unanimità dei presenti, dall’assemblea del 4.12.1999. La P., proseguiva il Tribunale, non aveva partecipato a quest’ultima assemblea, ma il 3.1.2000 aveva avuto piena cognizione del contenuto della relativa deliberazione, apponendovi in calce la propria firma per accettazione. Pertanto, con la sottoscrizione apposta sia dalla P., sia dagli altri condòmini che non avevano partecipato all’assemblea, il requisito di forma necessario per la modifica della tabella doveva ritenersi assolto. Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.P., in base a tre motivi illustrati successivamente da memoria. Resiste il condominio con controricorso. Concesso termine all’amministratore del condominio per produrre l’autorizzazione dell’assemblea condominiale alla proposizione del controricorso, non risulta effettuato alcun deposito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che il verbale dell’assemblea del 4.12.1999 non riporta, ma si limita a richiamare, le tabelle predisposte dall’ing. C.C. secondo quanto dettato dall’assemblea del condominio in data 2.1.1999. Ne deriva che l’oggetto, requisito essenziale ai sensi dell’art. 1325 c.c., è indeterminato e incerto, con la conseguente invalidità della delibera. Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile cautione temporis alla fattispecie: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema che il verbale del 4.12.1999 è invalido perché, non riportando le nuove tabelle, l’oggetto non è stato determinato né è determinabile”. 1.1. - Il motivo è infondato. È pacifico sia in dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte che il requisito di determinazione dell’oggetto di cui all’art. 1346 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali in base all’art. 1324 c.c., può essere soddisfatto anche per relationem, cioè attraverso una relatio di tipo sostanziale ad altri atti delle stesse parti o di terzi, purché il rinvio riguardi elementi prestabiliti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva (cfr. ex pluribus Cass. n. 534/79). Tale è, ad evidenza, il caso di specie, in cui il verbale dell’assemblea condominiale del 4.12.1999, in cui furono approvate le nuove tabelle millesimali, richiama, senza per questo trascriverle, le nuove tabelle già predisposte in base a quanto precedentemente stabilito dalla stessa assemblea il 2.1.1999. Non occorreva, pertanto, riprodurre pedissequamente dette tabelle nel verbale del 4.12.1999 per integrare il requisito di cui all’art. 1346 c.c. 2. Col secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1136, 1138, 1350, 1362, 1372 c.c. e 69 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Il Tribunale, si sostiene, ha richiamato il principio per cui le tabelle millesimali non possono essere modificate se non per iscritto e con il consenso di tutti i condòmini, ma in realtà non ne ha fatto applicazione, perché i condòmini assenti erano sei, mentre quelli che firmarono per accettazione la delibera del 4.12.1999 furono solo cinque. Segue il quesito: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema che le cosiddette nuove tabelle non sono state validamente approvate col consenso unanime, ed espresso in forma scritta ad substantiam, da tutti i partecipanti alla comunione”. 3. Il terzo motivo ripropone la medesima doglianza del secondo mezzo, ma sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. La sentenza impugnata, deduce la ricorrente, non solo non chiarisce donde abbia percepito il consenso unanime di tutti i condòmini alla variazione delle tabelle millesimali, ma afferma apoditticamente essere intervenuto il consenso scritto di tutti i condòmini, senza verificare se il verbale del 4.12.1999 sia stato sottoscritto da tutti gli intervenuti e se i sei condomini assenti abbiano espresso personalmente il proprio consenso circa la comunicazione del verbale del 3.1.2000. Propone la seguente sintesi della censura: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema che le tabelle allegate al regolamento condominiale contrattuale, formato con atto pubblico e trascritto, non sono state validamente modificate dalle nuove tabelle, in quanto non è stato espresso in forma scritta ad substantiamil consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio”. 4. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per il loro complementare riferirsi a distinti profili della medesima questione, sono infondati. Occorre considerare, infatti, il sopravvenuto nuovo indirizzo di questa Corte in materia, dovuto a n. 18477/10 delle S.U., in base al quale l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condòmini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, fonte che è costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica. 4.1. Ciò posto, ogni questione sull’adesione successiva di tutti e sei ovvero solo di cinque dei condòmini assenti perde totalmente di rilievo, essendo sufficiente il raggiungimento - non controverso in causa - della sola prescritta maggioranza qualificata per l’adozione delle nuove tabelle. 5. In conclusione il ricorso va respinto. 6. Nulla per le spese, non essendosi validamente perfezionata la difesa del condominio a mezzo del controricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Canna fumaria sfugge a regole sulle distanze Sanatoria edilizia non veritiera: non sempre c’è il falso ideologico L quanto la condotta posta in essere dall’O. non può farsi rientrare nella fattispecie di cui all’art. 483 cod. pen., considerato, sez. III pen., sent. 10.03.2014, peraltro, che il prevenuto non ha allegan. 11384 to alla domanda di condono la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; di tal che non può ritenersi sussistente il RITENUTO IN FATTO delitto di falsità ideologica commessa dal Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del privato in atto pubblico. 17/1/2011, dichiarava O. C. responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen. per CONSIDERATO avere attestato falsamente, nella domanda relativa alla definizione degli illeciti IN DIRITTO edilizi, quale data di ultimazione delle Il ricorso è fondato e va accolto. Va, preliminarmente, osservato come opere il 31/1/2002; dichiarava, altresì, estinta per intervenuta prescrizione la per giurisprudenza costante di questa contravvenzione ex art. 44 lett. b), d.P.R. Corte integri il reato di falsità ideologica, 380/01; condannava l’imputato alla pe- commesso dal privato in atto pubblico, na, condizionalmente sospesa, di mesi 6 ex art. 483 cod. pen., la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di reclusione. di atto di notorietà, allegata alla domanLa Corte di Appello di Cagliari, chiada di concessione edilizia in sanatoria, mata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sen- attesta falsamente la data di ultimazione tenza del 7/2/2013, in parziale riforma del dell’opera da sanare, considerato che l’ordecisum di prime cure, concesse le atte- dinamento attribuisce a detta dichiaranuanti generiche, ha ridotto la pena a zione valenza probatoria privilegiata mesi 2 di reclusione con conferma nel e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e resto. Propone ricorso per cassazione l’impu- ad essere trasfusa in atto pubblico; ciò tato personalmente, formulando i se- anche a seguito della abrogazione della legge 4/1/1968 n. 15, attuata dall’art. 77, guenti motivi: - insussistenza del reato contestato, in d. L.vo 445/2000, per effetto della quale a Cassazione torna a pronunciarsi sulla delicata questione delle distanze condominiali minime, specificando, questa volta, che esse non vanno rispettate nel caso della realizzazione di una canna fumaria in condominio. È quanto emerge dalla sentenza 4936/2014. Nello specifico, secondo la Cassazione le canne fumarie non sono costruzioni e non sono quindi soggette ai vincoli sulle distanze minime dalle vedute, ma solo alle disposizioni del regolamento condominiale. Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che l’installazione della canna fumaria su un muro perimetrale condominiale è ammessa a condizione che non si alteri la destinazione comune del muro e che non se ne impedisca l’uso da parte degli altri condòmini. C’è, tuttavia, anche un caso di illegittimità: quello in cui la canna fumaria violi il decoro architettonico dello stabile o comprometta la salubrità dell’aria a causa delle sue emissioni. Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, un soggetto, proprietario di un immobile situato al piano terra di un edificio condominiale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea e successivamente dal Comune, aveva realizzato una canna fumaria lungo il muro perimetrale dello stabile. Dopo l’installazione, un altro condomino aveva però intentato causa perché sosteneva che la canna fumaria pregiudicasse il suo diritto di veduta. In seguito ad una serie di pronunce, la Corte d’Appello aveva deciso per la demolizione della canna fumaria. Una posizione che è stata poi annullata dalla Cassazione in considerazione del fatto che la canna fumaria non rientra nel raggio d’azione delle norme sulle costruzioni. CORTE CASSAZIONE la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere autenticata da pubblico ufficiale (Cass. 11/6/2010, n. 22227; Cass. 16/4/2012, n. 14259). Nella specie, l’imputato ha compilato un modello (facsimile) fornitogli dall’ufficio tecnico comunale, nel quale ha indicato falsamente la temporalità della edificazione del manufatto in questione, non presentando una domanda di concessione con allegata la rituale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, elemento, questo, che avrebbe determinato la concretizzazione del reato in contestazione, in quanto tal tipo di atto rientra tra quelli qualificati come pubblici ex art. 2699 cod. civ.. In dipendenza di quanto osservato questo Collegio ritiene di dovere annullare la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, visto che la istanza, così come inoltrata dall’O., non può farsi rientrare nella categoria degli atti la cui falsificazione determina la sussistenza del delitto ex art. 483 cod. pen.. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. APRILE LEGGI & SENTENZE 27 N.7 2014 Illegittimo lo spoglio perpetrato dallo Iacp (ora Ater) a danno di un condominio per favorire i conduttori dello stabile popolare Dopo 30 anni di parcheggio, il possesso è tutelabile CORTE CASSAZIONE sez. II civ., sent. 25.02.2014, n. 4498 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il condominio di via (omissis) in Roma, quale possessore da oltre 30 anni dell’omonima via privata utilizzata per il transito, con ricorso del 6 -111999 lamentava lo spoglio perpetrato dall’IACP con richiesta di reintegra deducendo che detto Istituto aveva rimosso il 9.11.1998 sigilli e saldature che precedentemente chiudevano un cancello a metà della via Vigliena, consentendo il passaggio e l’utilizzo a scopo di parcheggio anche ai conduttori dello stabile dell’ente. L’azione, qualificata di manutenzione, veniva rigettata, decisione confermata, con sentenza 19-112003 nella fase ordinaria, in cui interveniva anche l’associazione inquilini di viale (omissis), in adesione alla posizione dell’IACP. La pronunzia, appellata dal condominio, veniva riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 28.5.2007, che disponeva la cessazione di ogni turbativa da parte dell’ATER Roma e dei condòmini di viale (omissis), ed il ripristino, a compossesso possa comportare la perdita del diritto e se la ricostruzione della situazione di fatto fondata su prove generiche possa costituire valida motivazione. Col secondo motivo si deducono l’inesistenza della esclusività del titolo, la violazione dell’art. 1170 c.c. e vizi di motivazione, col quesito se sia ipotizzabile una azione di manutenzione in ordine ad una via ipoteticamente privata che sia tuttavia aperta al pubblico transito. Con il ricorso dell’associazione, col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1143, 1144 c.c. e vizi di motivazione, col quesito se tenuto conto del dettato dell’art. 1102 sia lecito e legittimo ignorare una situazione originaria di compossesso e col secondo motivo, violazione dell’art. 1102 c.c. col quesito se la riapertura di un cancello da sempre esistente possa costituire atto di turbativa. Premessa la riunione dei ricorsi, le odierne censure sono inidonee a confutare le logiche argomentazioni della sentenza, che partono dal presupposto pacifico ed incontestato di un possesso esclusivo da più di trenta MOTIVI anni interrotto il 9.11.1998 con la DELLA DECISIONE rimozione dei sigilli e delle saldature Col primo motivo del ricorso ATER per consentire il transito ed il parsi denunziano vizi di motivazione col cheggio anche ai conduttori dello quesito se il mancato esercizio del stabile dell’ente. cura e spese dell’ATER, della chiusura del cancello con saldatura, rigettava l’appello incidentale dell’associazione inquilini di viale (omissis), e condannava gli appellati alle spese. L’intervento adesivo dell’associazione degli inquilini degli alloggi già di proprietà IACP, ora ATER, era ammissibile. L’azione era stata correttamente qualificata di manutenzione ed era pacifico, perché non contestato in primo grado dall’IACP, che il condominio avesse posseduto in via esclusiva da più di trent’anni la via privata fino al 9-111998, allorquando l’IACP aveva rimosso i sigilli e le saldature che precedentemente chiudevano un cancello a metà della via (omissis). Ricorrono, con distinti ricorsi, ATER con due motivi e tre quesiti e l’associazione inquilini di viale (omissis), con due motivi e relativi quesiti; resiste il condominio, che ha anche presentato memoria e prodotto autorizzazione a resistere in giudizio. Vi è atto di costituzione di nuovo procuratore dell’ATER sulla scorta di procura notarile. La sentenza richiama la decisione di primo grado secondo la quale il non uso spontaneo da parte dell’IACP, sebbene molto prolungato nel tempo, non implicava il possesso esclusivo del condominio, ma evidenzia che di fronte ad un potere di fatto non contestato per oltre un trentennio era onere dell’IACP dimostrare che fosse avvenuto per mera tolleranza o condiscendenza. Osserva questa Corte Suprema che occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede possessoria, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato della disponibilità del bene. La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”. A chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. I° agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470). Le censure non superano gli argomenti Gli esperti rispondono Servizio coordinato a cura degli avvocati Paolo Ribero ed Enrico Morello con la collaborazione di Nunzio Costa, Rodolfo Cusano, Rossella Ferrari, Gabriele Lenzi, Andrea Merello, Giuseppe Merello, Franco Pagani, Gian Vincenzo Tortorici. ú D. In assemblea condominiale è sorto un dissidio tra i proprietari degli alloggi successivamente all’adeguamento dell’impianto centralizzato di riscaldamento con l’installazione di valvole termostatiche e di ripartitori di costi sui radiatori di ciascun appartamento. La questione è la seguente: coloro che abitano negli alloggi più esposti (es. ultimi piani con tetto piano o primi piani con sotto il piano piloti) alle dispersioni di calore hanno consumi maggiori rispetto agli altri di pari cubatura. Nell’ultima assemblea ci siamo trovati tutti d’accordo nell’abbinare alle valvole termostatiche e ai ripartitori la coibentazione del fabbricato (cappotto). Però è sorto un problema: come va ripartita la spesa del cappotto se si considera che i condòmini del primo e terzo piano traggono dei vantaggi economici maggiori rispetto a quelli del secondo? Inoltre, quali sono le normative vigenti che si possono applicare in questo caso alla ripartizione della spesa straordinaria? Infine, quale maggioranza in millesimi bisogna raggiungere per deliberare la realizzazione del cappotto seguendo un certo criterio di ripartizione? Per la delibera in assemblea tale realizzazione si può definire miglioria alla parte comune oppure innovazione? E dopo aver realizzato il cappotto, con che criterio va ripartita la spesa di riscaldamento (quale percentuale è fissa e quale legata al consumo)? Risponde l’avv. Enrico Morello: R. Per rispondere al quesito proposto, si deve innanzitutto stabilire se l’adozione del c.d. “cappotto” termico costituisca una innovazione o una semplice opera di manutenzione straordinaria: sul punto ci sono opinioni contrastanti, ma la tesi più accreditata ritiene che l’installazione del cappotto termico, in aderenza ai muri perimetrali dell’edificio, non costituisca innovazione. La dottrina ha elaborato una nozione di innovazione (tra le tante) identificandola come “opera non riconducibile alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alle mere modifiche”. L’innovazione viene anche definita come “opus novum”, ossia una modificazione materiale della cosa comune, ovvero, più in generale, come un intervento che alteri l’entità sostanziale o la destinazione originaria del bene. Nel caso in questione, il muro sottostante al rivestimento del cappotto non verrebbe modificato, né verrebbe alterato il decoro architettonico dello stabile. Negli ultimi tempi, sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di merito, sostenendo che gli interventi volti al rifacimento delle facciate non potevano rientrare nell’ambito delle innovazioni “dal momento che essi integrano essenzialmente opere di manutenzione straordinaria necessarie e in qualche modo urgenti, mentre non si ravvisa una modifica strutturale delle cose comuni, neanche per la parte inerente alla realizzazione del cappotto”. Analizzando il caso in questione, si rileva come il “cappotto” sia considerato un intervento diretto al “contenimento del consumo energetico”, così come previsto dagli obiettivi di risparmio energetico perseguiti dalla Legge 10/1991, successivamente modificata ed integrata dal D.Lgs. 311/2006 ed ancora dalla Legge 99/2009. L’installazione del cappotto deve essere approvata in assemblea condominiale e le relative delibere sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea e con un numero di voti pari ad un terzo dei millesimi del valore dell’edificio. correttamente svolti dalla sentenza e tentano un riesame del merito con argomentazioni in parte nuove. La prima del ricorso ATER non tiene conto che il non uso può far perdere il diritto di proprietà ed a fortiori il compossesso, ed in ogni caso l’azione è esperibile anche dal detentore nei confronti del possessore. La seconda trascura che questa Corte Suprema (S.U. 4 dicembre 2001 n. 15289, 24 gennaio 2000 n. 737; 20 luglio 1989 n. 3403) ha ritenuto legittima l’azione di spoglio tra privati anche in relazione ad un bene demaniale. Le argomentazioni di cui sopra consentono di rigettare anche le doglianze dell’altro ricorso - peraltro inammissibile trattandosi di intervento adesivo - perché l’iniziativa di un compossessore originario, di fronte ad una situazione di fatto protrattasi per oltre trenta anni, integra gli estremi della turbativa se si traduce, come nella specie, nella rimozione dei sigilli e delle saldature di un cancello per consentire il transito ed il parcheggio ai conduttori di altro stabile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti alle spese in favore del condominio, liquidate in euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori a carico di ciascuno dei ricorrenti. Scriveteci esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Ogni testo deve comprendere una domanda soltanto. Tutte le domande otterranno risposta salvo quelle non comprensibili. Pregasi in ogni caso di evitare solleciti per telefono. Consulenza per i non abbonati € 30 da versare sul c/c postale n. 67258749 intestato a CondominioItalia Editrice di I.M., Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino. L’art. 26, 2° comma, della L. 10/1991, modificato ed integrato dall’art. 27 comma 2 della L. 99/2009, indica chiaramente che “per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o di una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea”. In sostanza, non contano i condomini favorevoli all’intervento, bensì solo i loro millesimi. Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito come la Legge n. 10/1991 non impone che sia preliminarmente effettuata un’analisi dettagliata dell’intensità del consumo dell’impianto: viene solo richiesta una certificazione o una diagnosi energetica dei minori consumi che ne derivano. Tale coibentazione esterna, viene posta in aderenza ai muri perimetrali del fabbricato che sono considerati parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. di proprietà di tutti i condòmini. Di conseguenza, la spesa necessaria per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, in particolare per il rivestimento della facciata con un cappotto termico, va quindi ripartita fra i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà, ai sensi dell’art. 1123 cod. civ. In conclusione, l’installazione del cappotto termico sulla facciata dell’edificio è consigliato non solo per garantire il miglior utilizzo delle risorse energetiche (osservando la normativa vigente), ma anche al fine di eliminare le infiltrazioni di umidità negli appartamenti ivi ubicati, effettuando anche opere di adeguamento strutturale degli immobili. APRILE 2014 LEGGI & SENTENZE 29 N.7 La mera stipulazione del contratto non concreta, di per sé, un oggettivo aiuto all’esercizio della metetricio in quanto tale Prostituzione: la sublocazione non basta a configurare il reato di favoreggiamento CORTE CASSAZIONE Sez. III pen., sent.17.2.2014, n. 7338 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13.11.2012, ha riformato la decisione emessa in data 17.5.2012 dal Tribunale di quella città, assolvendo per insussistenza del fatto l’appellante B. P. dal reato di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 3 nn. 2 e 8 l. 75/1958, per aver subaffittato un appartamento a W.Y. , favorendo così la donna nell’esercizio della prostituzione, ricevendo, quale corrispettivo, un canone mensile di euro 400 e metà degli importi da pagare per le utenze (in (omissis). Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, rilevando come non sia dato comprendere per quale ragione la Corte territoriale avrebbe ritenuto una disponibilità autonoma e paritaria dell’appartamento da parte della prostituta per avere la stessa un legame sentimentale con l’imputato con il quale conviveva. Aggiunge che i giudici del gravame avrebbero erroneamente escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, senza però considerare che il consentire alla convivente di esercitare il meretricio nell’appartamento di cui si ha la disponibilità integra pacificamente il dolo generico richiesto per il delitto di favoreggiamento della prostituzione. Osserva, inoltre, che il rapporto di convivenza sarebbe irrilevante, come già ritenuto dal primo giudice e che l’imputato, quale unico titolare del contratto, ben avrebbe potuto ingiungere alla donna di non prostituirsi in quel luogo. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato. Occorre preliminarmente rilevare che la Corte del merito ha escluso la sussistenza del reato contestato valorizzando alcuni dati fattuali emersi dall’istruzione dibattimentale e, segnatamente, il rapporto sentimentale e di convivenza esistente tra l’imputato e la prostituta riferito dall’ispettore di Polizia che aveva proceduto alle indagini, il quale aveva appreso tale circostanza direttamente dalla donna, constatando altresì la presenza dell’uomo nell’appartamento, che disponeva di un’unica camera da letto. I giudici del merito hanno ulteriormente considerato l’accordo tra i due conviventi, sempre riferito dalla donna, circa il pagamento, da parte di ciascuno, di metà del canone di locazione e delle spese, desumendo da tali circostanze una disponibilità “paritaria ed autonoma” dell’appartamento da parte della prostituta ed escludendo, conseguentemente, la sussistenza del reato. Tali dati fattuali non vengono posti in discussione dal Pubblico Ministero ricorrente, il quale ne contesta la valutazione effettuata dal giudice dell’appello e propone sostanzial- mente, in questa sede, una diversa analisi che si basa, però, su un ragionamento che questa Corte ritiene giuridicamente errato, e finanche basato su mere supposizioni, quale quella circa la possibilità, per l’imputato, di imporre alla donna di non prostituirsi nell’appartamento in cui entrambi abitavano. 4. La questione, peraltro più volte affrontata, in passato, da questa Corte, riguarda l’ambito di operatività delle disposizioni che sanzionano il favoreggiamento dell’altrui prostituzione e, segnatamente, la configurabilità del reato in questione nell’ipotesi di locazione di un immobile ad una prostituta per l’esercizio del meretricio, cosicché appare opportuno richiamare brevemente le conclusioni cui si è pervenuti. 5. Va ricordato che, in linea generale, si è affermato come il reato di favoreggiamento della prostituzione sia perfezionato da ogni forma di interposizione agevolativa e da qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento (così Sez. I n. 39928, 29 ottobre 2007). È dunque sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell’azione, in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio, anche se si è pure specificato che, affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all’esercizio del meretricio, essendo altrimenti irrilevante l’aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest’ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. III n. 36595, 21 settembre 2012; Sez. III n. 8345, 19 luglio 2000). Questi principi sono stati recentemente ribaditi con riferimento ad una ipotesi di accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio, giungendo alla conclusione che, affinché possa configurasi, in tale caso in cui la prostituzione sarebbe stata comunque esercitata in condizioni sostanzialmente equivalenti. La richiamata decisione si addentra peraltro in una puntuale analisi dei precedenti conformi, cui si rinvia, non mancando di specificare come anche quelli talvolta indicati come difformi (si citano, in particolare, Sez. III n. 35373, 24 settembre 2007 e Sez. III n. 8345, 19 luglio 2000) pervengano, in sostanza, a conclusioni analoghe, richiedendo anch’essi, per la configurabilità del reato, le prestazioni ed attività ulteriori rispetto alla mera locazione, cosicché può dirsi ormai superato il più risalente e minoritario orientamento cui pure la richiamata decisione fa cenno (v. Sez. III n. 12787, 11 novembre 1999; Sez. III n. 2582, 25 novembre 1994; Sez. III n. 11407, 10 novembre 1987; Sez. III n. 2676, 21 marzo 1985 Sez. III n. 1551, 31 gennaio 1969). 7. Ciò posto, risulta evidente che una situazione non dissimile da quelle in precedenza esaminate si è verificata anche nel caso in esame, ove si versa in una ipotesi di sostanziale sublocazione di un immobile utilizzato contestualmente come abitazione dalla prostituta, che vi esercita anche il meretricio e dal locatario suo convivente, senza alcuna concreta attività agevolatrice della prostituzione da parte di quest’ultimo il quale oltre alla stipulazione del contratto, si è limitato alla ricezione di una quota del canone di locazione e delle spese pari alla metà dell’importo complessivo. 8. I principi in precedenza richiamati vanno pertanto ribaditi, con l’ulteriore precisazione che il reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione non è ravvisabile nella condotta di colui che concede in sublocazione ad una prostituta, con la quale ha instaurato un rapporto di convivenza, dietro corresponsione della metà del canone e delle spese, un immobile nella sua disponibilità ove la donna esercita il meretricio, poiché la mera stipulazione del contratto non concreta, di per sé, un oggettivo aiuto all’esercizio della prostituzione in quanto tale. 9. Da ciò consegue che la decisione impugnata risulta del tutto immune dai vizi denunciati e supera agevolmente il vaglio di legittimità cui è stata sottoposta con il ricorso del Pubblico Ministero che deve, pertanto, essere rigettato. contesto, il reato di favoreggiamento della prostituzione, occorre che detta attività risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento, quali la sorveglianza, la messa a disposizione del veicolo per l’incontro con i clienti, etc. (Sez. III n. 37299, 11 settembre 2013, cui si rinvia anche per i richiami ai precedenti). 6. A conclusioni non dissimili si è pervenuti, come si è già detto, con riferimento alle ipotesi di cessione in locazione di un appartamento a una prostituta nel caso in cui la locazione avvenga a prezzo di mercato, anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione, richiedendosi, per la configurabilità del reato in esame, oltre al mero godimento dell’immobile, anche prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro (Sez. III n. 33160, 31 luglio 2013. Nello stesso senso, Sez. III n. 28754, 4 luglio 2013). La richiamata decisione offre una soluzione interpretativa che il Collegio condivide appieno, osservando che se lo scopo specifico della locazione non è quello di esercitare nell’immobile locato una casa di prostituzione, ipotesi sanzionata dall’art. 3 n. 2 legge 751958, la condotta del locatore non si concreta in un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, risolvendosi nella mera conclusione di un contratto attraverso la quale la donna realizza il proprio diritto all’abitazione. Si rileva, inoltre, che il negozio giuridico riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non anche la attività di prostituta esercitata e, sebbene ciò agevoli indirettamente anche la prostituzione, tale rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell’agente e l’evento di favoreggiamento della prostituzione, perché l’evento del reato non è la prostituzione stessa, ma l’aiuto alla prostituzione, che implica una condotta, da parte dell’agente, di effettivo P.Q.M. ausilio per il meretricio, che non sussiste nel Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Senza l’edificio originario non c’è ristrutturazione Q uando ricorrono gli estremi per parlare di ristrutturazione edilizia? È questo l’oggetto della sentenza n. 735, con cui, lo scorso 17 febbraio, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha precisato che il presupposto indefettibile per qualificare un dato intervento edilizio come ristrutturazione è l’esistenza di un manufatto, che eventualmente - potrà poi anche essere demolito e ricostruito. Nella fattispecie, veniva contestata la legittimità di un provvedimento di annullamento di una Dia che aveva - secondo il giudizio dei ricorrenti - considerato inesistente un immobile di fatto esistente. In altri termini, mentre il Comune aveva qualificato come rudere il bene oggetto di intervento, i ricorrenti lo consideravano - al contrario - un immobile vero e proprio. Il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato un report fotografico sull’immobile in questione, ha aderito alla posizione del Comune considerando il bene alla stregua di un residuo di manufatto, completamente diruto, fondamentalmente costituito da segmenti del muro perimetrale nemmeno idonei al riconoscimento dell’originaria area di sedime. Da tali presupposti, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che nel caso in oggetto il presupposto della costruzione preesistente non sussistesse e che, quindi, non fosse possibile qualificare come ristrutturazione l’intervento che i proprietari intendevano eseguire sul bene. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha considerato legittimo il provvedimento di annullamento della Dia emesso dal Comune. Peraltro, allo stesso principio la sentenza ne riconduce un secondo, relativo, questa volta, alla pertinenzialità dei parcheggi. Anche per essi, infatti, occorre verificare la effettiva sussistenza di un bene di cui costituiscono pertinenza: l’inesistenza di un edificio su cui intervenire, esclude infatti la possibilità di una realizzazione di parcheggi ex legge 122 del 1990, visto che la legge ricollega tale facoltà ai soli manufatti esistenti, anzi impone uno stretto vincolo di pertinenzialità, non concepibile, ovviamente, in assenza dell’opera principale. Inoltre, poiché l’ordine di annullamento si fonda su una - ex post - confutata qualificazione dello stato di fatto del bene e, quindi, a un fatto dell’interessato, il Comune non era tenuto a particolari doveri motivazionali anche se l’annullamento era intervenuto due anni dopo la presentazione della Dia: è pacifico in giurisprudenza che l’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell’interessato non necessita di un’espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, consistendo questo nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica. 30 LEGGI & SENTENZE N.7 Condominio: quando le alterazioni architettoniche non sono lecite CORTE CASSAZIONE sez. II civ., sent. 04.02.2014, n. 2441 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO R.P., proprietario di un appartamento in un fabbricato sito in Pistoia, via (omissis), citò, nel settembre 1999, innanzi al locale Tribunale, A.C., più altri condòmini, chiedendo che fossero tutti condannati ad eliminare diverse opere - costituite per la maggior parte dei casi, nella chiusura di logge-balconi con vetrate e, per due coppie di condòmini, nella trasformazione di un resede coperto a piano terra in un vano chiuso, e nella trasformazione di una finestra in una porta finestra - sulle proprietà esclusive, in quanto eseguite in violazione di una specifica prescrizione di regolamento che vietava ogni “alterazione architettonica”; chiese inoltre che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - e che fossero eventualmente modificate le tabelle millesimali a cagione di tali immutazioni. I convenuti si costituirono eccependo la prescrizione dell’azione - risalendo dette immutazioni al periodo tra il 1981 e il 1984 -; la carenza di interesse del P. che, in taluni casi, avrebbe autorizzato dette opere; la insussistenza di un pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio. In via riconvenzionale, chiesero la condanna dell’attore alla riduzione in pristino di alcune modifiche dallo stesso apportate. L’adito Tribunale, con sentenza n. 736/2003: a) dichiarò la carenza di legittimazione passiva di due condòmini - P. S. e R. C. in quanto non più proprietari al momento della notifica della citazione, avendo essi venduto l’appartamento a M. B. ed a F. T., parti nel giudizio; b) dichiarò prescritto il diritto fatto valere dall’attore; c) respinse le domande riconvenzionali contro il medesimo proposte; d) condannò il predetto al pagamento delle spese. Il P. impugnò tale decisione che venne riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 289/2006, depositata il 22 febbraio 2006, con cui gli appellati vennero condannati alla rimozione dei manufatti (omissis). Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso A.C. ed altri sei condòmini (omissis); il P. ha svolto controricorsi avverso entrambi i detti ricorsi (omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) 1. Con il primo ed il connesso secondo motivo viene denunziata la violazione degli artt. 1102, 1108, I comma; 1120 cod. civ. in cui sarebbe incorsa la Corte fiorentina nel negare che al singolo condomino siano consentite le innovazioni che non alterino il decoro architettonico dell’edificio: ciò a seguito di una non condivisa interpretazione dell’art. 4 del regolamento condominiale (“È espressamente vietata ogni trasformazione che comporti alterazioni architettoniche...”) che comporterebbe, per la Corte del merito, il divieto di qualsiasi modifica, a prescindere dalla sua incidenza su detto profilo estetico. (omissis) 1.a. Detti mezzi vengono articolati nelle seguenti proposizioni: 1) il decoro architettonico dell’edificio condominiale è concetto di relazione che, ponendosi come limite alla libera espressione del diritto dominicale del singolo condomino, deve essere interpretato con criteri di maggiore o minore rigore, in relazione al pregio ed alle caratteristiche del fabbricato; 2) l’art. 4 deve pertanto essere interpretato alla luce di tale principio, ravvisandosene una violazione solo se le opere immutative abbiano assunto un carattere negativo rispetto all’estetica del fabbricato; 3) per la loro caratteristica, le mere strutture mobili - elementi a vetri ripiegabili a soffietto - a chiusura dei balconi, non potevano determinare tale impatto negativo; 4) in applicazione delle norme sopra indicate, i condòmini, con delibera 19 gennaio 1984, con l’adesione del P., avevano deciso di dar incarico ad un’unica appaltatrice di eseguire le suddette chiusure, al fine di ottenere un effetto ottico omogeneo. 2. Con il terzo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 832 cod. civ., assumendosi che la censurata interpretazione della previsione contrattuale determinerebbe una non consentita compressione del diritto di proprietà del singolo condomino sulla parte esclusiva. 3. I motivi sopraesposti possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta correlazione argomentativa. 3.a. Gli stessi non sono conformi allo schema legale portato dall’art. 360, I comma, n. 3 cpc, perché quello che viene sindacato non è la portata astratta dell’ambito applicativo delle norme suindicate, quanto piuttosto, da un lato, l’interpretazione di una clausola contrattuale - al fine di valutare se il concetto di “alterazione architettonica” debba essere interpretato anche nella prospettiva dell’incidenza estetica della innovazione; e, dall’altro, - una volta riscontrata interpretazione meno rigorosa - la verifica della sussistenza del pregiudizio estetico. 3.a.1. La prima censura doveva però passare attraverso la denunzia della violazione delle norme di ermeneutica negoziale ed il secondo rilievo presupponeva una valutazione di fatto che non è consentita in questa sede di legittimità; non è stato poi sollevato alcun rilievo critico in merito all’eventuale vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa, sui medesimi punti, la Corte territoriale; il terzo profilo non è fondato perché l’art. 832 cod. civ. descrive il contenuto del diritto dominicale in sé considerato, ma non disciplina la interferenza tra l’esercizio delle facoltà in cui esso si esplica ed il diritto dei partecipanti al condominio a godere delle parti comuni - che invece trova regolazione specifica negli artt. 1117 e segg. cod. civ. -, il quale si pone come limite esterno alla piena manifestazione della facoltà di usi et abusi sulla cosa propria. 3.a.2. (omissis) 4. Con il primo motivo i S./C. denunziano il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 112 cpc in cui sarebbe incorsa la Corte fiorentina non pronunziandosi sull’eccezione preliminare riproposta in appello in ordine alla loro carenza di legittimazione passiva, avendo venduto l’appartamento oggetto di precedenti lavori innovativi in epoca anteriore alla notifica della citazione. 4.a. Il motivo - in disparte dall’erronea indicazione normativa (omissis) - è infondato, nei termini appresso esposti. 4.a.1. Va innanzi tutto messo in evidenza che, come ricordato nel mezzo, il Tribunale dichiarò la carenza di legittimazione dei ricorrenti incidentali a resistere all’azione del P. per l’avvenuta cessione dell’appartamento alle parti, rimaste intimate in fase di legittimità, B. e T., dopo il compimento di piccole immutazioni su spazi condominiali - nella specie: chiudendo un piccolo spazio innanzi a detto immobile con una veranda a vetri -; a fronte di ciò la Corte territoriale, confondendo acquirenti e venditori, estese la pronunzia di rimozione anche ai secondi (omissis). 4.a.2. Ciò posto, deve ritenersi che la condanna dei ricorrenti incidentali, in solido con le parti che da loro avevano acquistato, prima dell’inizio del presente procedimento, l’appartamento, doveva interpretarsi non già come pretermissione della eccezione di carenza di legittimazione dai primi avanzata bensì - pur se su presupposti di fatto errati - come rigetto implicito della medesima, impedendo dunque che potesse in questa sede farsi valere un vizio di omessa pronunzia; in ogni caso poi la legittimazione dei S./C. non avrebbe potuto esser negata, non foss’altro per le domande risarcitorie proposte dal P. che non erano collegate all’anteriorità della cessione dell’appartamento rispetto all’inizio del procedimento. 4.a.3. Poste queste premesse, se la legittimazione passiva andava confermata ai limitati effetti di cui sopra, il rigetto intervenuto in appello delle istanze risarcitorie ha fatto venir meno ogni interesse dei ricorrenti incidentali anche in ordine alla ripartizione delle spese di lite perché essi, nei gradi di merito, si ponevano comunque come parti sostanzialmente soccombenti. 5. Con il secondo motivo, e per le medesime ragioni, viene censurata la condanna di essi ricorrenti incidentali al pagamento delle spese di lite, pur non sussistendo la loro soccombenza: su tale censura valgano le considerazioni appena sopra espresse. 6. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono identici a quelli fatti valere dai ricorrenti principali, e vanno dichiarati inammissibili per le ragioni sopra illustrate. 7. (Omissis) P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna in via solidale le parti ricorrenti a rifondere le spese in favore di R.P., liquidandole in euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi. APRILE 2014 ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE DELEGA IN ASSEMBLEA È UN MANDATO In tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condòmini estranei a tale rapporto. ☛ Cassazione, sent. n. 2218/2013. BONUS PRIMA CASA NON BASTA VIVERCI La fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dal DL n. 12 del 1985, art. 2, che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall’acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla legge n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio. ☛ Cass., sez. VI-5 civ., ord. 27.2.2014, n. 4662. VIDEOSORVEGLIANZA E UNICO PROPRIETARIO In materia di protezione dei dati personali, non costituisce violazione dell’art. 134 del d. lvo 30 giugno 2003, n. 196 l’installazione di un impianto di videosorveglianza sul fabbricato di un unico proprietario, occupato in parte da una terza persona. Nella specie, la nuora assegnataria di porzione dell’immobile, in quanto madre affidataria dei figli minori, con telecamere collocate sul cancello e sul portone d’ingresso, non potendosi assimilare la figura dell’unico proprietario di fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, al condominio, in considerazione del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, del d. lvo citato (quanto ai limiti al trattamento dei dati personali, ove destinati ad una comunicazione sistematica o diffusa) e non essendo consentito il ricorso all’analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni. ☛ Cassazione, sent. n. 14346/2012. CONTRATTO PRELIMINARE E REGOLARITÀ URBANISTICA La pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la risoluzione ipso iure qualora il bene, che ne costituisce l’oggetto, non venga condonato sotto il profilo urbanistico entro una determinata data, per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, deve qualificarsi come condizione risolutiva propria, piuttosto che come clausola risolutiva espressa, determinando l’effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell’avverarsi di un evento estraneo alla volontà dei contraenti (sebbene specificamente dedotto pattiziamente) nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune, e non quale sanzione del suo inadempimento. ☛ Cass., sez. II civ., sent. 30.9.2013, n. 22310. Il testo integrale di queste sentenze sarà pubblicato su “Il Condominio Giuridico”. APRILE 2014 31 N.7 I dati economici diffusi dall’Agenzia delle Entrate quantificano il calo dal mercato immobiliare, in termini di transazioni e prezzi Scambi di alloggi: in un anno, meno 8 mld Nel periodo, la contrazione è stata interrotta Bari e Venezia la quotazione media delle abitaul fatto che fosse confermato il segno meno S non vi erano dubbi. Ma a quanto ammonti il solo dai lievi rialzi del primo semestre 2010 e del zioni è risultata sostanzialmente ferma ai valori calo delle quotazioni degli alloggi, e quale sia il secondo semestre 2011, che hanno condotto del precedente semestre; segno meno, invece, valore totale degli appartamenti scambiati, sono dati che, ora, si possono evincere anche dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (Omi) relativo all’ultimo trimestre del 2013, che presenta. Peraltro, un bilancio finale dell’anno appena trascorso. Ebbene, nel 2013, complessivamente, il valore di scambio delle abitazioni compravendute in Italia è stato stimato pari a 66,8 miliardi: circa 8 miliardi di euro meno del 2012, con un calo del 10,7%. Nel secondo semestre dell’anno scorso, in particolare, si stima che la spesa per l’acquisto di abitazioni, al netto degli oneri di transazione e delle relative imposte, sia stata pari a 32,8 miliardi di euro: circa 3 miliardi di euro in meno rispetto allo stesso semestre del 2012 (-8,4%). Nel dettaglio delle aree territoriali si rilevano decisi cali ovunque, in linea con la riduzione dei volumi fisici degli scambi. Quanto al valore medio stimato di un’abitazione compravenduta nel secondo semestre 2013, esso è stato pari a circa 164 mila euro; tale valore, però, è di circa 220 mila euro al Centro, mentre risulta addirittura inferiore ai 115 mila euro nelle Isole. Ad ogni buon conto, in tutte le aree il valore medio di acquisto di un’abitazione risulta ovunque in diminuzione rispetto al precedente semestre. Osservando la serie storica del “fatturato” semestrale del mercato delle abitazioni, si notano le gravi perdite accumulate dal mercato a partire dal primo semestre 2007: un calo che, per tutte le aree, porta quasi a dimezzare i volumi di scambio alla fine del periodo analizzato. ad un moderato rialzo del valore medio di acquisto per un’abitazione; dal 2012 (dove si assiste al crollo) e per tutto il 2013 in maniera più rallentata è però continuata la discesa del valore di scambio. Grandi centri urbani Nelle 12 maggiori città italiane per popolazione, nel secondo semestre 2013 le quotazioni medie più elevate (superiori ai 3.000 euro/mq) si sono registrate a Roma, Bologna, e Firenze, seguite a breve distanza da Milano. Nelle città di Bari, Palermo e Catania, ci sono state, invece, le quotazioni più basse. Rispetto al semestre precedente, però, si riscontrano cali delle quotazioni medie ovunque. Torino, Genova e Napoli presentano le flessioni maggiori; più lievi sono i cali nelle città di Verona, (-0,2%), Venezia (-0,4%) e Milano (-0,5%). In termini di valore medio di un’abitazione compravenduta, a Firenze e Venezia si superano i 300.000 euro, mentre a Roma, rispetto all’analogo semestre dell’anno precedente, il valore medio scende sotto tale cifra. Per le grandi città sono inoltre state esaminate le quotazioni nelle fasce centrali e nelle rispettive cinture urbane. Il centro delle grandi città è costituito da tutte le zone delimitate in fascia centrale, mentre le cinture urbane sono rappresentate dall’insieme dei comuni che confinano con la città, indipendentemente dall’appartenenza alla stessa provincia. Ora, sono stati rilevati cali diffusi delle quotazioni medie in tutte le grandi città, sia nei centri, sia nelle periferie. Relativamente ai soli centri, a Verona, Milano, nelle altre città. Osservando le serie storiche dell’andamento delle quotazioni semestrali dal primo semestre 2004, in tutte le città, si è registrata un’iniziale crescita più o meno accentuata dei livelli delle quotazioni fino al 2008, seguita da una successiva fase di sostanziale stazionarietà, fino al sopravvento preso dai ribassi nel 2012 e proseguito nel 2013. Medi centri urbani Per quanto riguarda le restanti città italiane con popolazione superiore a 150 mila abitanti, Parma detiene ancora il primato, con la quotazione media più elevata, pari a 2.321 euro/mq, anche se in deciso calo rispetto al semestre precedente (-3,3%). Seguono Prato, Livorno, Monza, Cagliari e Brescia, con valori oltre i 2.000 euro/mq. Le quotazioni, anche in questo caso, risultano in calo in tutte le città, con le eccezioni di Prato e Brescia, dove hanno mantenuto i livelli del precedente semestre. La stima del fatturato medio per unità evidenzia che sono stati spesi mediamente, per un’abitazione, circa 240mila euro a Prato (tra le città esaminate quindi quella più “cara”), e poco più di 100 mila euro a Reggio Calabria, dove l’acquisto di un’abitazione è mediamente più “economico”. Analizzando le sole zone in fascia centrale di ciascuna città, a Parma e a Padova la quotazione media delle abitazioni supera i 3.000 euro/mq e, rispetto al precedente semestre, i cali maggiori si registrano nelle città di Parma, Sassari e Perugia. Sostanzialmente invariate risultano le quotazioni nei centri di Cagliari e Brescia. Codacons: ora la casa è un’utopia Non solo calo dei prezzi, ma anche delle compravendite (come vedremo a pag. 32). I dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, che certificano un’ulteriore discesa del mercato immobiliare nel corso del 2013, è stato accolto con preoccupazione, tra gli altri, anche dal Codacons, che per voce del presidente, Carlo Rienzi, commenta: “Una diminuzione degli scambi nell’ordine del 9,2% rappresenta il dato peggiore dal 1985, e soprattutto segna un drastico cambiamento nelle abitudini degli italiani, da sempre tesi ad investire i propri soldi sul mattone. In un contesto economico in cui le famiglie non hanno più soldi per mangiare e i consumi alimentari registrano un calo nel 2013 pari a 3,6 miliardi di euro, i dati negativi del mercato immobiliare non stupiscono affatto. Se da un lato, infatti, diminuisce la disponibi- lità economica dei cittadini, crescono le tasse e i redditi rimangono al palo intaccando i risparmi, dall’altro lato le banche hanno fortemente ridotto la concessione di credito ai privati. In tale situazione, l’acquisto di una casa diventa sempre più una utopia, modificando le abitudini degli italiani per i quali il mattone ha da sempre rappresentato la principale forma di investimento”. Nelle regioni del Centro Italia i maggiori scostamenti tra le richieste dei venditori e le proposte dei potenziali acquirenti Domanda e offerta Giù le quotazioni PREZZI DI VENDITA E DOMANDA COMPRAVENDITA RESIDENZIALE - IV TRIMESTRE 2013 PREZZO OFFERTA (A) Euro al mq. A d integrazione dei dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’andamento dei prezzi degli alloggi nel quarto trimestre 2013, ci sono anche quelli diffusi dal portale specializzato Casa.it, dai quali, per il medesimo periodo, emergono le seguenti tendenze: ◆ i prezzi offerti al mq, a livello nazionale, sono scesi del 7,4%, mentre i prezzi di domanda sono rimasti stabili, aumentando solo del 0,5%; ◆le regioni del Sud registrano i cali più consistenti sia per i prezzi dell’offerta (-7,5%) sia per quelli della domanda (-5,7%); ◆il Nord registra una flessione più contenuta, con prezzi di offerta diminuiti del -2,7% e prezzi di domanda del -1,8%; ◆i prezzi nelle Regioni del Centro calano del 4,5% per l’offerta e del 2,3% per la domanda; ◆ le Regioni del Centro sono quelle che registrano il maggiore scostamento tra prezzi di offerta e domanda; ◆ tra le principali città italiane è Firenze quella in cui i cali sono più marcati, con una diminuzione dei prezzi dell’offerta dell’11,1% e della domanda del 5,4%; ◆la città, invece, che registra la flessione più contenuta dei prezzi di offerta è Napoli (-2,6%), mentre a Palermo i prezzi della domanda rimangono invariati rispetto al quarto trimestre 2012; ◆la città che registra il maggiore scostamento tra prezzi di offerta e domanda è Firenze, seguita da Napoli e Milano. VARIAZIONE PREZZO VARIAZIONE % DOMANDA (B) % ANNUA Euro al mq. ANNUA SCOSTAM. % Fra A E B NAZIONALE 2.500 -7,4% 2.400 0,5% 4,2% NORD (media) 2.530 -2,7% 2.350 -1,8% 7,7% CENTRO (media) 2.340 -4,5% 2.150 -2,3% 8,8% SUD (media) 1.850 -7,5% 1.750 -5,7% 5,7% MILANO 3.900 -9,3% 3.500 -2,8% 11,4% TORINO 2.700 -6,9% 2.500 -2,0% 8,0% GENOVA 2.700 -8,5% 2.500 -3,8% 8,0% BOLOGNA 3.100 -7,5% 2.800 -3,4% 10,7% FIRENZE 4.000 -11,1% 3.500 -5,4% 14,3% ROMA 4.400 -5,4% 4.000 -2,4% 10,0% NAPOLI 3.800 -2,6% 3.400 -1,4% 11,8% PALERMO 2.200 -9,5% 2.000 0,0% 10,0% PRINCIPALI CITTÀ 32 MERCATO N.7 Mercato: spiragli di ripresa grazie anche a nuove imposte sugli atti di trasferimento I l mercato immobiliare italiano nel quarto trimestre 2013 presenta ancora un segno negativo, con un calo complessivo pari a 7,5%. Il tasso tendenziale delle compravendite risulta pertanto nuovamente regredire (-6,6% il calo registrato nel terzo trimestre 2013). Quanto riscontrato, tuttavia, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari. A partire da tale data, infatti, per la generalità dei trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e deve avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti di compravendita al 2014. In particolare, sulla base dei primi dati provvisori, attualmente disponibili, il tasso di variazione tendenziale del periodo compreso tra ottobre 2013 e gennaio 2014, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risulta per il totale delle unità immobiliari compravendute pari a 5,3%. Aldilà di quest’aspetto, complessivamente nel 2013 tutti i settori hanno registrato tassi di variazione negativi. Le unità immobiliari compravendute sono state 904.960: circa 88.000 mila unità in meno del 2012, in calo del -8,9% su base annua (2013 su 2012), con andamenti tendenziali che hanno visto però attenuarsi i tassi di decremento, a parte l’ultimo trimestre per le ragioni esposte. Scendendo nel dettaglio del solo settore residenziale, le contrazioni sono ormai in atto addirittura dal 2006, con la sola interruzione del tasso positivo registrato nel quarto trimestre del 2011. Il risultato è che, dal quarto trimestre 2004, il comparto ha perso più della metà degli scambi (-52,6%) e quasi il 55% dal quarto trimestre 2006, nel quale si è registrato il picco dei volumi scambiati in un quarto trimestre. lo dei comuni minori. In particolare, i primi disattendono il segnale positivo registrato nel trimestre precedente (quello tra luglio e settembre 2013), quando avevano mostrato un seppur lieve rialzo del +0,4%. Tornano, infatti, in flessione con un tasso di perdita del -8,4%, anche se sul livello di questa variazione pesa il rinvio di parte dei rogiti ai primi mesi del 2014. Nei comuni minori continua la contrazione delle transazioni, che segnano un calo del 7,7%. Sono comunque i capoluoghi del Sud che mostrano la variazione tendenziale maggiormente negativa (-15,1%). Al Centro i capoluoghi perdono il 7,6% delle transazioni, mentre al Nord il calo è del 5,3%. Nei comuni non capoluoghi delle diverse macro aree, le maggiori contrazioni degli scambi si osservano invece nell’area del Centro (-9,9%) e del Sud (-9,2%), mentre il Nord perde il 6,2% delle transazioni. Su base annua, tutti gli ambiti territoriali chiudono il 2013 in calo, con i comuni minori del Centro che segnano la perdita più elevata (-12,9%) e i capoluoghi del Nord che evidenziano la flessione minore, -5,2%. Complessivamente, rispetto all’omologo trimestre del 2004, il mercato residenziale nei capoluoghi, nel quarto trimestre 2013, si è contratto del 52% circa, con le perdite maggiori al Nord (-53% circa), e poco inferiori al Sud e al Centro (-50%). Risulta perfino superiore la perdita dal 2004 per il mercato residenziale dei comuni minori (-56,5%), con un Come già molteplici altre volte nel recente passato, la flessione ha coinvolto l’intero Paese, anche se nel quarto trimestre 2013 il calo tendenziale è stato più contenuto al Nord (-6,0%) e al Centro (-8,9%), mentre al Sud la riduzione risulta più alta (-10,8%). In un’ottica storica, rispetto all’omologo trimestre del 2004, la contrazione del mercato residenziale è ovunque molto elevata. Tutte le ripartizioni mostrano, infatti, un volume degli scambi più che dimezzato, con il Nord e il Centro che superano il -55% (-56,6% e -55,3% rispettivamente) e il Sud che fa segnare un -51,9%. Ripercorrendo gli anni passati, emerge che fino al secondo trimestre 2010 c’è stato un evidente percorso di decelerazione degli andamenti negativi. Nei trimestri successivi, invece, è ripreso l’andamento negativo, interrotto però negli ultimi due trimestri del 2011, che sembravano rappresentare un’inversione di tendenza, tuttavia disattesa dai successivi crolli registrati nel 2012. I trimestri del 2013 mostrano tassi di flessione in attenuazione, con il quarto trimestre in ulteriore accentuata riduzione per la questione del nuovo regime di imposizione fiscale. Le perdite registrate a livello nazionale si confermano, con intensità analoghe, sia nell’ambito territoriale dei capoluoghi sia in quel- 2014 dopo il forte calo del precedente trimestre (-9,6%). NUDA PROPRIETÀ Si parla di nuda proprietà quando il vendicalo che raggiunge addirittura il 59% al Cen- tore trasferisce la proprietà dell’immobile, ma tro e il 58% al Nord, e risulta poco inferiore al non il diritto reale di godimento del bene (usufrutto); quel diritto, cioè, che consente al Sud (-51,9%). titolare di mantenerne il possesso e il pieno utilizzo per tutta la vita o per un determinato LE METROPOLI Nel quarto trimestre 2013, il calo delle periodo. Nel 2013 le abitazioni trasferite per la compravendite si intensifica anche nelle otto sola nuda proprietà, conteggiate per quota maggiori città italiane per popolazione dove, compravenduta, risultano 20.797, in diminucon 18.006 abitazioni scambiate, il tasso ten- zione dell’11,6% (calo di poco superiore a quello delle compravendite della piena prodenziale registrato nel periodo è del -8,3%. prietà (-9,2%). Nel quarto trimestre 2013, il Tra le città, però, spiccano le performance rispetto allo stesso trimestre del 2012 è calo di Milano e Firenze, che mostrano tassi di pari a -15,5%, accentuando così i cali registravariazione ampiamente positivi: entrambe registrano un rialzo di quasi il 13%. Bologna, ti negli ultimi due trimestri dell’anno. La contrazione degli scambi del diritto di chiude il 2013 con un trimestre quasi alla pari proprietà rilevata a livello nazionale su nuda con lo stesso trimestre del 2012 (-0,1%). base annua è analoga sia per i comuni caSono, di contro, in decisa flessione le comprapoluogo (-11,2%), sia per i comuni minori, vendite di abitazioni a Torino (-13,6%), a Roma (-10,7%), a Palermo (-8,5%) e a Ge- -11,8%. Storicamente, rispetto ai picchi registrati nova (-5,3%). Spicca, ancora una volta, il dadal 2004 (nel quarto trimestre del 2005 per la to molto negativo (-42,8%), della città di compravendita di nuda proprietà e nel quarto Napoli dove, però, il dato delle compravendite nel quarto trimestre del 2012 era stato forte- trimestre del 2006 per la piena proprietà) le mente alterato dalle dismissioni del patrimo- transazioni segnano un calo del 53% circa per nio immobiliare pubblico del Comune. Il la nuda proprietà, e raggiungono il -55% per la calo di abitazioni compravendute nei comuni piena proprietà rispetto al quarto trimestre della provincia delle principali città (-5,6%), 2004. In sostanza, l’andamento mediamente nerisulta inferiore al calo nazionale complessivo e dei soli non capoluoghi. Le perdite più ele- gativo per nuda e piena proprietà è iniziato nel vate, in questo caso, si registrano nella provin- terzo trimestre 2006. Ad inizio 2013 c’è stata cia di Roma (-11,5%), Napoli (-10,6%) e una tendenza verso l’attenuazione delle perdiTorino (-10,4%). L’unico dato positivo si regi- te che, però, è stata disattesa dalle nuove decistra per i comuni dell’hinterland di Milano, se flessioni negli ultimi due trimestri dell’anno che registrano un lieve aumento, (+0,9%) scorso. Transazioni e variazione % tendenziale annua settore residenziale capoluoghi e non capoluoghi, macro area geografica III trim 2013 IV trim 2013 Anno 2013 var % III trim 12-13 var % IV trim 12-13 var % Anno 12-13 Capoluoghi 13.933 16.431 62.101 2,5% -5,3% -5,2% Non Capoluoghi 31.873 39.751 143.055 -6,7% -6,2% -9,5% Totale 45.506 56.182 205.157 -4,1% -6,0% -8,2% 8.932 10.437 39.312 -1,1% -7,6% -7,1% Centro Non Capoluoghi 10.278 12.110 44.926 -6,9% -9,9% -12,9% Totale 19.209 22.547 84.238 -4,3% -8,9% -10,3% 6.902 7.840 30.709 -1,7% -15,1% -8,5% Non Capoluoghi 19.165 22,235 83.020 -9,3% -9,2% -10,7% Totale 26.067 30.075 113.730 -7,4% -10,8% -10,1% Capoluoghi 29.767 34.708 132.122 0,4% -8,4% -6,6% Non Capoluoghi 61.316 74.095 271.002 -7,6% -7,7% -10,5% Totale 91.083 108.804 403.124 -5,1% -8,0% -9,2% Transazioni residenziale Nord Capoluoghi AREE GEOGRAFICHE APRILE Capoluoghi Sud Totale Transazioni e variazione % tendenziale annua settore residenziale principali città e relative provincie Città III trim 2013 IV trim 2013 Anno 2013 var % III trim 12-13 var % IV trim 12-13 var % Anno 12-13 ROMA 5.420 6.261 23.819 0,6% -10,7% -7,3% MILANO 3.253 4.211 15.140 9,4% 12,8% 3,4% TORINO 1.946 2.079 8.585 -4,3% -13,6% -8,2% GENOVA 1.085 1.192 4.643 -8,2% -5,3% -10,3% NAPOLI 1.051 1.307 5.585 -19,7% -42,8% -15,2% PALERMO 833 1.017 3.736 0,1% -8,5% -7,0% BOLOGNA 825 988 3.645 16,3% -0,1% 1,5% FIRENZE 696 952 3.344 -5,3% 12,7% -2,3% 15.109 18.006 68.497 0,4% -8,3% -5,5% Totale città APRILE 2014 BORSINI 33 N.7 Il calo delle quotazioni immobiliari nel 2013 è arrivato a superare la doppia cifra. Ora si attende il rilancio dell’acquisto migliorativo Torino: perso un euro ogni dieci CENTRO CITTÀ Se nell’intera area centrale si è registrato, nel secondo semestre 2013, un ribasso dei prezzi del 7,5%, nel centro storico il calo è stato più tenue, pari al 4,2%. Restano particolarmente apprezzate le abitazioni situate in via Po, dove piccoli tagli in buone condizioni hanno prezzi medi di 3500 euro al mq. L’area compresa tra via Po e corso San Maurizio si caratterizza invece per la presenza di abitazioni di tipologia più popolare, i cui valori sono di 2000 euro al mq. Sono in calo le quotazioni nella zona di via Roma, via Lagrange e via Carlo Alberto, dove comunque una tipologia d’epoca in buono stato si acquista con una spesa media di circa 4000 ⇔ al mq, mentre i valori in direttrici più prestigiose, quali via Della Rocca, sono superiori, e sfiorano i 6000 euro al mq. Spostandosi verso Crocetta e Borgo San Secondo, la situazione non cambia: calo dei prezzi anche se la vicinanza al Politecnico piace ad investitori e famiglie. Sta di fatto che, sulle strade principali del quartiere, un buon nella vicina San Salvario, dove il calo dei prezzi è tamponato solo dalla presenza di numerose facoltà, che determina una forte richiesta di immobili in affitto da parte di studenti e, conseguentemente, una maggiore attenzione da parte degli investitori. BARRIERA MILANO Anche in questa macroarea i prezzi sono risultati in calo nella seconda metà del 2013 (-5,7%). Il segno meno registrato nella zona di Borgo Vittoria, area medio-popolare, ha fatto sì che in alcune strade alloggi popolari di ampia metratura siano stati venduti a circa 1000 euro al mq, con quelli di nuova costruzione quotati, invece, appena 2000 euro al mq, complice una scarsa domanda. Nella zona di corso Giulio Cesare, molto abitata da stranieri (africani ed est europei), ormai la richiesta proviene quasi esclusivamente da investitori privati e da imprenditori in cerca di soluzioni da mettere a reddito. L’area è composta da soluzioni popolari degli anni ‘60 e ‘70, ma anche da soluzioni storiche dei primi anni del ‘900 ormai in disuso. Acquistare un appartamento degli anni ‘60 in buone condizioni costa circa 1100-1200 euro al mq. MIRAFIORI NORD In questa zona il calo dei prezzi è stato mediamente pari al 4,7%. Nell’area di Santa Rita, i ribassi hanno colpito in particolar modo le tipologie meno prestigiose, mentre gli immobili più signorili hanno mostrato una tenuta migliore. La zona più signorile è quella circoscritta da piazza Montanari, corso Orbassano, via Gorizia a ridosso del Parco Rignon. Qui, per un buon usato si spendono mediamente 2000-2100 euro al mq, che salgono a 2400 euro al mq se l’abitazione ha vista sul parco. La restante parte della zona si caratterizza per la presenza di abitazioni civili oppure di stabili costruiti negli anni ‘60, valutati mediamente 1700 euro al mq. Tra le strade maggiormente richieste ci sono però anche corso Agnelli, via Tripoli, e corso Cosenza, dove è possibile acquistare con una spesa di 2100 euro al mq. Un calo dei prezzi del 6,1% nel secondo semestre 2013 rispetto al primo. E un crollo complessivo di quasi l’11% confrontando l’intero anno passato con il 2012. Sono i dati della crisi immobiliare a Torino, secondo quanto riscontrato dal gruppo Tecnocasa, che imputa la diminuzione delle quotazioni sia allo squilibrio tra un’offerta elevata e una bassa domanda (anche in centro città), sia al calo delle compravendite da parte di investitori. Una tendenza omogenea, alla quale non sono sfuggiti nemmeno i quartieri periferici. prezzi del 7,2%. Quotazioni in forte calo nella zona di piazza Bendasi, malgrado i prezzi già contenuti rispetto ad aree più centrali come San Salvario e Crocetta. Corso Maroncelli, via Genova e via Nizza sono le arterie principali del quartiere e le più commerciali; in questa zona i valori di un buon usato si attestano su 1500-1600 euro al mq. Quotazioni superiori si registrano nell’area di via Ventimiglia, dove per la medesima tipologia si spendono circa 2500 euro al mq. In quest’area è piuttosto attivo il mercato delle locazioni, sul quale si registra un discreto utilizzo di polizze assicurative che coprano i proprietari dal rischio di insolvenza. FRANCIA - S. PAOLO Rispetto ad altre zone torinesi, in quest’area, tutto sommato, il mercato ha tenuto botta, facendo segnare un calo dei prezzi pari appena al 4,3%. Tra le vie maggiormente apprezzate della zona spiccano corso Vittorio Emanuele, corso Peschiera e corso Trapani, dove si trovano stabili realizzati tra gli anni ‘40 e ‘60 dotati di ascensore; qui un trilocale in buone condizioni si acquista con una spesa compresa tra 140 e 180 mila euro. In quest’area è molto attivo anche il mercato delle locazioni, essendo le richieste numerose. Il canone di locazione di un bilocale è di 400 euro al mese mentre quello di un trilocale arriva a circa 500 euro al mese. NIZZA - LINGOTTO In questa zona la crisi ha colpito duro, con un ribasso dei ZONA COLLINARE È forse quella che ha patito il maggior calo delle quotazioni, scese addirittura del 10,2% nella seconda parte del 2013. Eppure, nei quartieri di Borgata Rosa, Lomellina, Madonna del Pilone e Sassi acquistano persone con buona capacità di spesa, che ricercano soluzioni indipendenti, con giardino e terrazzo. Nell’area di Lomellina - Borgo Po, grazie alla vista panoramica sulla città, i prezzi hanno tenuto di più (3700-3900 euro al mq). A Borgata Rosa, invece, un appartamento recente si valuta da 2400 a 2700 euro al mq. Penalizzato dalla crisi di settore anche il mercato di zona Sassi, caratterizzato da edilizia economica con condomini e, soprattutto, case indipendenti valutate comunque la bellezza di circa 530 mila euro. L’anno passato si è chiuso con una diminuzione dei prezzi del 7%, ma nelle zone più prestigiose la scarsa offerta ha preservato i valori Milano: soffrono di più le soluzioni popolari CENTRO CITTÀ Male. Ma meno peggio di quanto sia andata a Torino. Il mercato immobiliare milanese, sempre secondo le rilevazioni di Tecnocasa, ha fatto segnare nel secondo semestre del 2013 un calo dei prezzi delle abitazioni pari al 3,4%, che ha determinato una riduzione complessiva delle quotazioni, nel corso dell’anno passato, vicina al 7%. Insomma: non c’è di che gioire, ma altre metropoli italiane (anche del nord Italia) se la passano anche peggio. Nelle zone centrali di Milano la contrazione dei valori nella seconda parte dell’anno scorso è stata del 4,7%. Nelle zone di Brera, via Moscova e corso Como il calo dei prezzi è stato contenuto da una diminuzione dell’offerta abitativa e, contestualmente, dalla presenza di una domanda sempre dinamica, grazie ad investitori e famiglie alla ricerca della prima casa. Il risultato è che nella zona di corso Como le quotazioni medie sono state di 4500-5500 euro al mq per le soluzioni da ristrutturare, per arrivare a punte di 6500-7500 euro al mq per le soluzioni di nuova costruzione. In Brera si sale ancora, andando da 7000 euro al mq per arrivare fino a 12 mila euro al mq. A seguire, tra le preferenze dei potenziali acquirenti interessati a quest’area, c’è corso di Porta Nuova, dove i top prices sono di 6500 euro al mq, ma si spingono fino a 10 mila euro al mq nella zona di largo Treves. Nella zona dell’Arco della Pace i prezzi hanno tenuto, restando stabili per le abitazioni medie e facendo segnare un leggero calo sulle abitazioni signorili. In questo macro-contesto c’è da segnalare che in zona Aquileia sono in fase di completamento nuove abitazioni, che saranno immesse sul mercato a valori compresi tra 6000 e 7000 euro al mq. Più bassi i prezzi delle abitazioni situate nella zona edificata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, costruite in edilizia cooperativa: quotazioni tra 4500 e 5000 euro al mq. so più forte è stata quella di Fiera - San Siro (-6,1%). Nella seconda parte del 2013 le quotazioni delle abitazioni nella zona di San Siro Qt 8 hanno segnalato un ribasso dei valori che ha interessato in modo particolare l’area adiacente al nuovo intervento di Parco Vittoria, che ha risentito dell’immissione degli immobili sul mercato. In particolare, hanno sofferto le tipologie economico-popolari e quelle più vetuste, costruite tra la fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ‘60. Una soluzione usata in questa zona si vende attualmente intorno a 18002000 euro al mq. Da segnalare che l’area è interessata dai lavori della linea 5 della metropolitana, e questo sta creando sempre più distanza tra le richieste dei venditori che puntano sulla rivalutazione della zona e la capacità di spesa dei potenziali acquirenti. FIERA - SAN SIRO LORENTEGGIO La macroarea cittadina che ha visto il ribas- Diminuzione dei prezzi decisamente infe- na di viale Piave, dove c’è stato un leggero incremento, in particolare sulle soluzioni in buono stato che non hanno necessità di interventi di ristrutturazione. Le zone più apprezzate sono quelle di Porta Venezia. La quotazione di una tipologia usata in buono stato è di circa 5500-6000 euro al mq, con punte di prezzo che possono addirittura raddoppiare per le soluzioni ultra signorili in stile liberty presenti in alcune strade della zona (via Malpighi, piazza Duse). riore a Vercelli - Lorenteggio (-4,1%). Nella seconda parte del 2013 le quotazioni delle abitazioni nella zona di Tolstoj sono risultate in leggera diminuzione, così come quelle posizionate in via Washington, dove le quotazioni vanno comunque da un minimo di 3700 euro al mq ad un massimo di 5000 euro al mq. Gli immobili che sorgono a ridosso di piazza Piemonte possono invece sfiorare i 7000 euro al mq. ZONA STAZIONE Interessante osservare che in zona Tolstoj Nella macroarea di Stazione Centrale non si segnalano più investitori, come invece accadeva in passato. I tagli più richiesti sono il Gioia - Fulvio Testi le quotazioni immobiliari bilocale ed il trilocale. Sui primi si investono sono diminuite del 2,3%. Nella seconda parte del 2013 le quotazioni delle abitazioni nell’area mediamente 150-170 mila euro. di Buenos Aires - Venezia hanno fatto segnare una leggera contrazione, con il conseguente CITTÀ STUDI avvicinamento dei potenziali clienti all’acquiTra quelle che si sono difese meglio, spicca sto. La zona più prestigiosa è quella che si svil’area di Città Studi - Indipendenza, dove il luppa intorno a piazza Oberdan e verso piazza calo dei prezzi non ha superato il 3,3%. Co- della Repubblica, dove ci sono rispettivamente munque in ribasso i valori nella zona di Pado- immobili d’epoca o soluzioni degli anni ‘70. Il va - Crescenzago, Lambrate e piazza Udine. Si prezzo di un’abitazione ristrutturata è di 4500tratta di zone periferiche della città, dove ha 5000 euro al mq. Le punte più alte dei prezzi si pesato sicuramente la difficoltà di accesso al raggiungono per gli ultimi piani in piazza della credito, la bassa qualità degli immobili e la pre- Repubblica e per le soluzioni d’epoca complesenza di nuove costruzioni a prezzi competitivi. tamente ristrutturate in piazza Oberdan. I valoNel caso dei primi due quartieri, ha inciso la ri scendono a 4000 euro al mq per le soluzioni nascita di nuovi immobili nel Quartiere Adria- costruite nei primi anni del 1900 e situate a rino, nell’ex area Magneti Marelli, dove si vende dosso di Porta Venezia, in via Castaldi , via Caa 3000 euro al mq, e di Parco Nuovo Rubatti- sati e limitrofe. Qui acquistano per lo più giovano, nell’ ex area della Maserati, dove si stanno ni. ultimando le ultime costruzioni in edilizia conPrezzi ancora più bassi nella zona a ridosso venzionata, con prezzi medi che partono da della Stazione Centrale: 3500 euro al mq, 130 mila euro per un bilocale e da 180 mila eu- mentre nelle zone di Testi-Ca’ Granda e viale Sarca per un buon usato si spendono mediaro per un trilocale. Mercato completamente diverso nella zo- mente intorno a 2000 euro al mq. 34 ABITARE N.7 Complice la crisi economica, un numero crescente di pensionati adotta tale formula APRILE 2014 Rendere competitivo l’alloggio in vendita Nuda proprietà: boom di anziani I S econdo il periodico report dell’Agenzia delle Entrate, nel 2013 hanno subito un forte calo (superiore all’11%) anche le compravendite di appartamenti in nuda proprietà: una formula che invece, negli anni scorsi, aveva fatto registrare un incremento esponenziale delle transazioni. Rispetto a quelli raccolti dalle Entrate, tuttavia, ci sono dati che raccontano una realtà diversa: sono quelli di Confabitare, secondo cui, complice la crisi economica che colpisce un numero sempre maggiore di anziani, l’anno scorso si sarebbe verificato un vero e proprio boom della vendita di immobili in nuda proprietà, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Stando alle cifre diffuse dall’associazione, in tutta Italia ben 95mila anziani hanno già scelto questa formula, soprattutto nelle grandi città, a partire da Bologna. Si tratta di pensionati che hanno un’età media di 75 anni e percepiscono una pensione media mensile di poco superiore ai 1.100 euro. Le transazioni in nuda proprietà (che secondo Confabitare rappresentano l’8,5% del totale), vedono un calo degli atti tra familiari (per motivi successori e fiscali) e un aumento di quelli propriamente di mercato. A vendere, nella maggior parte dei casi (soprattutto al Nord e nelle grandi città) sono persone anziane che hanno scarsi legami con la famiglia, oppure sono privi di eredi diretti, e hanno bisogno di liquidità per continuare a mantenersi, conservando la disponibilità dell’immobile. A giudizio dell’associazione dei proprietari immobiliari, “il fenomeno della vendita della nuda proprietà rappresenta il segno tangibile di una crisi che avanza sempre di più e che rischia di aumentare ulteriormente a fronte di un potere d’acquisto delle pensioni drasticamente in calo e del costante aumento del costo della vita, dei servizi, dei prezzi e delle tariffe. Il costo sempre maggiore che registra la gestione di un immobile a causa dell’appesantimento della tassazione che grava sulla casa costringe, di conseguenza, gli anziani a dover ricorrere alla vendita della propria abitazione”. Secondo l’analisi di Confabitare, il primato del ricorso degli anziani alla vendita in nuda proprietà spetta all’Emilia Romagna, con oltre il 37%; seguono il Lazio con il 16%, il Piemonte e Lombardia con il 15%, la Toscana con l’8% e la Liguria con il 7%. Da questa indagine risulta anche che la situazione attuale porta gli over 65 a dover sacrificare la propria casa pur di avere una liquidità che possa loro garantire il mantenimento, e altrettanto determinante nella decisione dell’anziano di vendere il proprio immobile in nuda proprietà è la possibilità di avere le risorse con le quali aiutare figli e nipoti alle prese con la crisi occupazionale o con le difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. Anche per quanto riguarda l’analisi riferita alle grandi città emerge che al nord questo sia un fenomeno più diffuso rispetto alle altre zone di Italia. In estrema sintesi, il ricorso alla vendita della nuda proprietà consente di monetizzare dalla cessione dell’immobile senza perdere il diritto abitativo (usufrutto) e, quindi, permette di mantenere la stessa qualità di vita integrata da una nuova liquidità, ottenuta senza ricorrere ad indebitamenti. Dall’altra parte, chi acquista ha la possibilità di effettuare un investimento a medio- lungo temine e, inoltre, entra in possesso di un immobile senza dover pagare l’Imu, in quanto l’imposta ricade sull’usufruttuario. “Questo fenomeno, che va sempre più diffondendosi, sintomo della pesante crisi che colpisce soprattutto la fascia dei pensionati, sempre più debole, deve portare il Governo a prendere provvedimenti ormai non più procrastinabili - commenta - dichiara Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare -. Per questo motivo abbiamo scritto al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e a tutti i capigruppo di Camera e Senato affinché vengano assunti i provvedimenti necessari per dare una risposta a questo problema”. n un contesto di mercato ancora molto difficile, in cui l’offerta supera di gran lunga la domanda, per riuscire a vendere la propria abitazione occorre renderla competitiva, preparandola accuratamente per le visite dei potenziali acquirenti. Ma come fare? Quali strategie adottare. Sono domande alle quali ha cercato di dare una risposta il portale Idealista.it, proponendo una formula in 7 passi per sistemare la casa prima di metterla sul mercato e conquistare, così, l’attenzione del potenziale acquirente 1) Riparare. La prima, essenziale, cosa da far,e è riparare tutto ciò che di rotto o rovinato è presente all’interno dell’abitazione. Quindi sostituire le prese e le piastrelle rotte, ad esempio, o sistemare le crepe sui muri. L’attenzione dei potenziali acquirenti, infatti, si concentra soprattutto sugli aspetti negativi. È bene, dunque, sistemare tutto ciò che non va. 2) Illuminare e spersonalizzare. Neutralità, semplicità e ampiezza sono le chiavi vincenti capaci di garantire il successo di una compravendita. Quando si decide di mettere la propria casa sul mercato, dunque, è bene eliminare tutti i mobili superflui, ed esaltare i punti luminosi dell’abitazione e i suoi spazi. 3) Ridipingere. Con il tempo, inevitabilmente, i muri della casa si sporcano. Un tocco di vernice riuscirà a donare un nuovo aspetto all’abitazione. 4) Pulire. Forse non è necessario ribadire l’importanza della pulizia, ma certamente presentare una casa pulita e curata costituirà un biglietto da visita molto importante. 5) Ammobiliare. Gli eccessi devono essere evitati, ma qualche mobile renderà certamente l’ambiente più accogliente. 6) Illuminare. La luce è fondamentale. Per creare effetti particolari ed esaltare l’illuminazione dell’ambiente ci sono tanti trucchi. L’importante è mostrare un ambiente vivace. 7) Decorare e modernizzare.Un tocco di stile è essenziale. In questo modo la propria casa risulterà più attraente e riuscirà a catturare l’interesse del potenziale acquirente. Per risparmiare sulle vacanze e scoprire nuove destinazioni I tempi di giacenza sono lunghi, ma si profila una ripresa Turismo: ora si scambia casa Il flop delle residenze esclusive N on soltanto hotel, villaggi turistici o campeggi. In un momento in cui si guarda di più al portafogli, anche gli italiani iniziano a scegliere soluzioni alternative ai tradizionali canali per le vacanze. E tra queste spicca lo scambio degli alloggi. Scambiocasa.com, infatti, rientra tra le scelte del 6,5% degli italiani. La necessità di ridurre drasticamente giorni di vacanza e budget totale di spesa a causa della situazione economica attuale, infatti, spinge migliaia di italiani verso le opportunità offerte da una soluzione che permette il soggiorno a costo zero in qualunque parte del mondo. ‘”Solo qualche anno fa, chi scambiava la propria casa era considerato originale - ha dichiarato ad Adn Kronos il fondatore di Scambiocasa.com, Ed Kushins -. Oggi, invece, tutti conoscono qualcuno che lo fa, e l’idea alla base dello scambio casa è di tendenza. Nel 2014 ci aspettiamo un’accelerazione dell’attività, che accrescerà sino a 130.000 il numero dei soci, con un incremento del 17% rispetto al 2013’”. La formula, peraltro, si avvale positivamente anche del supporto del web. Grazie al nuovo sito di Scambiocasa.com, lanciato lo scorso autunno, il collegamento tra i potenziali scambi è stato molto agevolato e il numero degli scambi è aumentato. Le informazioni contenute nel profilo dei soci incitano la comunità ad eseguire una ricerca in base alle affinità. I golfisti trovano corsi di golf in tutto il mondo, i surfisti individuano i luoghi più rinomati, e gli amanti del cibo le migliori cucine gourmet. Tutti beneficiano dei suggerimenti forniti dai membri, e risparmiano tra il 50 ed il 70% sulle spese per il proprio viaggio. La nuova funzione di ricerca multicriterio include la posizione, ma anche lo stile di vacanza e molte richieste particolari, come una casa per non fumatori, una palestra, una piscina, o l’accessibilità per disabili. “Ed è solo l’inizio - dichiara il direttore operativo di Scambiocasa.com, Jim Pickell -. La nostra comunità sta crescendo rapidamente e, con essa, cresce la diversità dei membri e la varietà delle inserzioni”. Gli italiani hanno scoperto questo nuovo modo di viaggiare e ne apprezzano i benefici. Il 70% sceglie lo scambio casa per scoprire nuove culture; il 25% di loro si è iscritto per risparmiare; l’88% ne apprezza l’aspetto ecologico. E, soprattutto, il 93% è molto soddisfatto dagli scambi effettuati. Q uale andamento sta facendo registrare il comparto immobiliare delle abitazioni di prestigio? È l’oggetto dell’Osservatorio sulle residenze esclusive, pubblicato da Tirelli & Partners in collaborazione con Nomisma. Lo scorso 18 marzo è stato fatto il punto sul secondo semestre 2013. L’indagine si focalizza sui mercati più floridi per questo tipo di immobili che sono, ovviamente, Roma e Milano. Lo scopo della collaborazione tra le due aziende è quello di tracciare un quadro più trasparente possibile su un segmento di mercato che sta risentendo della crisi, esattamente come quello del mattone dei “comuni mortali”. Ovviamente negli ultimi sei mesi del 2013 non ci sono state grosse sorprese, né in positivo né in negativo: le dinamiche rimangono Anche i single scelgono il trilocale Un altro luogo comune sembra essere, almeno in parte, sfatato: non è vero che i single necessitano di mini-alloggi o monolocali. La tendenza emerge da un’indagine condotta da Tecnocasa, che ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le agenzie, rilevando che di queste il 47,1% sono state effettuate da persone single (sono compresi celibi/nubili e separati). Peraltro, esaminando il dettaglio nelle 10 grandi città italiane si è scoperto che in quelle del Nord (Milano, Bologna, Genova, Torino e Verona) le compravendite realizzate da single superano il 50%. In particolare a Milano la percentuale è pari al 63%. Prevale l’acquisto dell’ abitazione principale (86,6%), seguito dalla casa ad uso investimento (10,8%) e infine dalla casa vacanza (2,6%). Ebbene, poste tali premesse, dai dati emerge che, a livello nazionale, la tipologia più acquistata da questo target di acquirenti è il trilocale (36,3%), seguito dal bilocale (29,7%). Anche nelle grandi città è il trilocale a prevalere, ad eccezione di Torino, Roma e Milano, dove invece è il bilocale ad essere il più richiesto dai single. A Milano, nello specifico, la percentuale dei bilocali acquistati è la più alta, pari al 59,4% del totale. lente ma, a detta degli esperti, non per la crisi economica, quanto piuttosto per un clima di estrema sfiducia, che regna sovrano anche fra i più ricchi. Secondo le rilevazioni di Tirelli & Partners, elaborate da Nomisma, l’indice di assorbimento nel secondo semestre 2013 è stato, infatti, del 5,8%: un numero a dir poco preoccupante in confronto al 25% dei tempi in cui il mercato era al top, ma decisamente positivo se paragonato al 2,8% del minimo storico. I relatori hanno però voluto sottolineare di aver notato un cambiamento nello spirito che muove questo tipo di acquisti. Le tendenze, tuttavia, non cambiano né sul piano dei prezzi né sui tempi di giacenza degli immobili tra quelli in mano alle agenzie. Sul versante dei costi continua la discesa, molto più accentuata per l’usato rispetto al nuovo. Confrontando i dati con quelli del 2010 si registra un crollo complessivo del 15% per quanto riguarda i prezzi di vendita, cosa che dovrebbe suonare a dir poco incoraggiante per le persone che hanno la possibilità di investire ora. Anche in vista di tempi migliori che, pare, non tarderanno ad arrivare. Secondo lo studio, la domanda si è fatta sempre più esigente ed è molto attenta alle caratteristiche degli immobili. Infatti, i tempi di giacenza sono risultati maggiori per appartamenti che non possono essere immediatamente abitabili o che necessitano di grossi lavori di ristrutturazione. Pare proprio che oggi sia questo che motiva maggiormente all’acquisto e alla locazione, ancora di più della location, che si sta spostando dal centro storico ai quartieri più abitabili e benestanti, come Brera a Milano per fare un esempio. 36 TENDENZE N.7 APRILE 2014 Stranieri pazzi per le case italiane Unicef vende alloggi per avviare progetti U Q In testa i tedeschi seguiti da americani e francesi. Così il turismo sostiene l’immobiliare na tendenza che può avere risvolti positivi per l’economia nazionale in due diversi comparti: quello turistico e, ovviamente, quello immobiliare. Questo rappresenta il rinnovato e crescente interesse degli stranieri per l’Italia. A testimoniarlo è l’analisi condotta da Gate-away.com: unico portale web per la ricerca di immobili in Italia interamente rivolto agli acquirenti esteri. Secondo l’indagine - chi si basa sui dati registrati dal portale - nel 2013 c’è stato un aumento del 38% delle richieste da parte di stranieri interessati all’acquisto; buona anche la partenza del 2014, con una crescita del 10%, pur in un periodo tradizionalmente non particolarmente vivace. Buona parte dell’andamento è determinata dall’attrattività del nostro mercato turistico oltre confine: nel 2013 sono gli arrivi dall’estero ad aver salvato un anno difficile per il comparto, segnato dal calo del turismo interno. Al primo posto tra i paesi di provenienza dei vacanzieri si conferma la Germania, i cui abitanti mostra un alto interesse non soltanto per la villeggiatura fine a se stessa, ma anche per soluzioni più stabili, come l’acquisto di un immobile in Italia: nel 2013, sul totale delle richieste pervenute a Gate-away.com, quasi una su dieci è arrivata dalla Germania, che risulta così quarta tra 120 Paesi, con una crescita in linea con l’andamento complessivo. L’acquirente tedesco mostra interesse in particolare per la fascia medio-alta (512mila euro il valore medio dell’immobile) e sogna una casa soprattutto in Liguria, regione che nel 2013 ha sorpassato la Toscana nelle preferenze dei tedeschi; seguono Puglia, Lombardia e Piemonte. Tornando ai flussi turistici, è soprattutto dai Paesi extraeuropei che si attende una crescita nel 2014 (previsioni Ciset), in particolare dagli Stati Uniti, attualmente primo Paese extraeuropeo per l’incoming. Gli Usa sono già il primo Paese in assoluto per numero di richieste pervenute a Gate-away.com (13,76% sul totale): in questo caso è la Toscana la regione decisamente più desiderata (20% sul totale delle richieste dagli Usa); seguono Lombardia, Abruzzo, Liguria e Umbria, ciascuna con percentuali tra il 7 e il 9%. Ma oltre ad Usa e Germania, la crescita registrata da Gate-away.com riguarda anche Regno Unito e Francia. “Il brand Italia resta molto forte all’estero - commenta Simone Rossi, responsabile commerciale di Gateaway.com -; gli stranieri che visitano il nostro Paese sono anche potenziali acquirenti. Chi è interessato ad un immobile, prima di tutto ama l’Italia, con le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche; poi è spinto anche da altri fattori, tra cui il calo dei prezzi degli immobili (che per il 2014, secondo le previsioni, scenderanno ulteriormente di oltre il 5%). In un momento di stallo per il settore, la vendita all’estero è una grande chance, ma servono una strategia complessiva e un’azione sinergica degli operatori concentrata sull’estero. Insomma: la domanda c’è, ma bisogna lavorare sull’offerta”. Da questo punto di vista, tra i fattori principali che scoraggiano l’acquisto di un immobile in Italia, c’è soprattutto la mancanza di chiarezza nelle regole: “Chi non acquista, in realtà non è frenato tanto dall’eccesso di burocrazia o dal costo della vita - conclude Rossi -, peraltro aspetti che all’estero vengono eccessivamente amplificati. A bloccare la sua decisione è principalmente l’assenza di regole certe: un fattore che impedisce una pianificazione ben definita dell’acquisto. Il caso Imu è emblematico in questo senso”. D’altra parte, proprio la scarsa chiarezza, ad esempio in materie di imposizione fiscale, è stata denunciata anche dalle principali associazioni italiane di immobiliaristi e proprietari di case, che già sono avvezze a cambiamenti repentini di regole e prospettive. Figurarsi quanto tale incertezza possa spiazzare gli investitori stranieri, condizionandone negativamente scelte d’acquisto che invece sarebbero vitali per il comparto del mattone nostrano. uando mattone fa rima con solidarietà. L’Unicef ha deciso di affidarsi ad internet per trasformare in fondi per i propri progetti gli immobili ricevuti in donazione ed in eredità e, per portare a termine questo progetto mai realizzato in nessun altro Paese, ha scelto il portale specializzato Immobiliare.it. “Grazie alla generosità di molti donatori - ha dichiarato Davide Usai, direttore generale del Comitato italiano per l’Unicef - la nostra associazione è stata beneficiaria di diverse proprietà in tutta Italia. Per ripagare la fiducia di queste persone abbiamo l’obbligo di cedere quanto prima gli immobili al fine di destinare i proventi ai nostri progetti nel mondo. Per rendere veloce questo processo ci siamo affidati al web e alla grande esperienza di Immobiliare.it, per noi un partner fondamentale in questa iniziativa, che fin dall’inizio ha condiviso a pieno i nostri valori”. Grazie alla collaborazione fra Immobiliare.it e Unicef da oggi sono disponibili oltre 20 immobili (di cui 10 già on linealla pagina www.immobiliare.it/Unicef) che, affidati al network di professionisti selezionato dal portale, andranno sul mercato godendo della grande visibilità che solo il web può offrire. I fondi ricavati dalla vendita degli immobili permetteranno di sostenere i progetti di Unicef in Medio Oriente, nell’Africa occidentale e centrale ed in altre aree povere, consentendo di salvare migliaia di bambini con vaccinazioni, kit salvavita e alimenti terapeutici. “Per noi è un grande onore che Unicef abbia scelto Immobiliare.it per un progetto così importante - ha commentato Carlo Giordano, amministratore delegato del gruppo Immobiliare.it -. Ovviamente siamo stati molto felici di mettere a disposizione del Comitato italiano la nostra esperienza per dare un aiuto concreto a chi veramente ne ha bisogno”. L’iniziativa, lanciata a Milano con l’attrice e testimonial Unicef Gaia Bermani Amaral, è la prima di questo genere, e ci si augura che segni l’inizio di una nuova collaborazione fra il web e il mondo del no profit. Ricerca di Alfemminile.com e Casa.it: quasi tutte sognano un cambiamento, ma iniziando da una soluzione in affitto Donne: un mattone per una vita nuova L a casa come punto di partenza o di arrivo per una vita nuova? Continua la collaborazione tra alfemminile.com (sito web dedicato al mondo femminile che conta oltre 5.000.000 di utenti unici al mese e che rappresenta il gruppo Aufeminin nel nostro mercato) e Casa.it (portale immobiliare tra i leader di settore in Italia con oltre 700.000 annunci immobiliari e 5.700.000 utenti unici al mese) con una nuova ricerca che indaga sul significato che ha per le donne italiane il concetto di cambiare vita. Lo studio è stato condotto su un campione di oltre 500 donne di età compresa tra i 20 e 50 anni, partendo da una domanda chiave: mollare tutto e partire, cambiare, sperimentare, chi non lo ha mai pensato almeno una volta? Secondo la survey davvero pochi, soprattutto se si tratta di donne: il 90% delle italiane, infatti, vorrebbe cambiare vita. Nello specifico, ben il 66,5% delle intervistate afferma di averci pensato almeno una volta, mentre un altro 26,2% ci sta pensando, ma avverte questa possibilità solo come un sogno. Solo il 2% sembra immune a questo grande desiderio, mentre un temerario 5,3% dichiara di aver compiuto il grande salto e aver già trasformato la propria esistenza. Ma a questo punto la domanda diventa un’altra: da dove parte il cambiamento? Per più dell’85% del campione cambiare vita vuol dire anche cambiare casa. In particolare, il 45,3% individua il cambiamento di abitazione come parte fondamentale del processo di trasformazione delle abitudini, mentre il 39,8% lo ritiene importante ma non vincolante. Nella classifica delle location preferite per il nuovo inizio in una casa da sogno, al primo posto troviamo il mare: il 46,4% vorrebbe infatti ricominciare tutto in una bella casa di fronte al mare; a seguire le villette (15,8%), i più comuni condomini (10,8%) e i casali di campagna a stretto contatto con la natura (8,7%). Un sogno per molte, dunque, ma dai risvolti concreti. Le italiane sembrano infatti avere le idee piuttosto chiare in materia di “fattibilità”: il 26,9% delle intervistate che vorrebbe iniziare la propria nuova vita in una nuova casa lo farebbe affittando la propria abitazione. Subito dopo, c’è un 25,1% che sarebbe disposto a spendere dai 100 mila ai 300 mila euro, mentre 100 mila euro è il tetto massimo per il 21,1%. Le più sognatrici vorrebbero potersi permettere una spesa dai 500 mila euro in su (11%) o poter vivere nella casa dei propri desideri senza spendere nemmeno un centesimo (15,9%). È dunque la formula dell’affitto a farla da padrona e a registrare la percentuale di preferenza più alta. Come a dire “cambiare sì, ma con riserva” (26.9%). Il desiderio prevalente pare dunque quello di mantenere anche uno sguardo al passato: il 37% afferma che dalla vecchia casa porterebbe con sé i propri libri, il 33,1% non potrebbe rinunciare alla propria collezione di foto, ma c’è anche chi lascerebbe spazio per cd (18,3%), quadri (12,6) e addirittura per il proprio letto (12,4%). A questo punto, Alfemminile.com e Casa.it hanno voluto capire cosa ci sia alla base di questa voglia di rivoluzione che interessa così tante donne. Per quasi la metà del campione (45,8%) la ragione principale del cambiamento è la mancanza di prospettive per il futuro, seguita dal desiderio di dedicarsi alle proprie passioni (32,3%) e dalla condizione di stress della quotidianità (27,2%). Da non sottovalutare i problemi causati da un lavoro insoddisfacente (25,2%), dal costo della vita sempre più alto (24%) e dalla noia dellaroutine (20,4%). Ma è davvero così facile ricominciare tutto da capo? Cambiare vita, casa e città? A quanto pare, no. Il vincolo più grande sembra essere la famiglia. Il 64,4%, infatti, afferma che i legami famigliari costituirebbero il più grande ostacolo al processo di cambiamento, mentre il 26,7% non ci penserebbe due volte a portare con sé in una nuova avventura i membri della propria famiglia. Forse proprio la volontà di non abbandonare chi fa parte della propria vita sta alla base della scelta di “restare vicine”: il 24% delle intervistate ricomincerebbe tutto restando in Italia, ma cambiando città. Una visione estremante concreta, compensata da un 22,2% che scapperebbe in un paradiso tropicale. Apprezzati i paesi del nord Europa (15%), il sempreverde sogno americano (14,5%) e la lontana Australia (9,9%). Ma si può ipotizzare che in tutti i casi la componente familiare abbia un peso significativo su ogni eventuale decisione, in base al ragionamento tale per cui, ad esempio, i genitori invecchiano e di conseguenza si tende a traccheggiare fino a che questa prospettiva diventa realtà e finisce per condizionare davvero ogni scelta. “Grande forza di volontà e voglia di reinventarsi, sono queste le caratteristiche che sembrano definire l’immagine delle donne italiane - commenta Simona Zanette, country managere amministratore delegato di alfemminile.com -. Ancora una volta, la collaborazione con Casa.it ci ha permesso di indagare un ambito da sempre al centro della sfera femminile. La ricerca ha messo in luce una voglia di cambiamento nella quale la scelta di una nuova casa gioca un ruolo fondamentale, è proprio da quest’ultima che inizia infatti il processo di trasformazione, un punto di partenza che diventa simbolo di un’intera rivoluzione”. Da parte propria, Daniele Mancini, amministratore delegato di Casa.it, aggiunge: “Anche quest’anno continua con grande soddisfazione la collaborazione con Alfemminile.com. Le donne del terzo millennio sono spinte da una grande voglia di cambiamento che spesso rimane ancorata alla sfera del sogno, ma che per alcune è già una realtà. La casa è al centro di questa voglia di cambiamento, ma ancora una volta l’universo femminile si dimostra più concreto e pratico rispetto a quello maschile: cambiare sì, ma con giudizio”. APRILE 2014 MERCATO GLOBALE 37 N.7 A causa delle tasse, aumenta la vendita di immobili di prestigio Mercato del lavoro spinge le costruzioni destinate all’affitto Parigi: il fisco uccide il lusso Usa: ora è boom di locazioni L a fiscalità immobiliare non fa paura soltanto in Italia, ma anche Oltralpe. Lo conferma la tendenza in atto a Parigi, secondo quanto recentemente rivelato da un’inchiesta del quotidiano Le Figaro, secondo cui si sta assistendo ad un incremento esponenziale delle vendite degli appartamenti di lusso nei quartieri più prestigiosi della capitale francese. In sostanza, i parigini più facoltosi stanno cercando una via di fuga alla tassazione. E tale sbocco è sempre più spesso rappresentato da Paesi vicini quali il Belgio e la Svizzera su tutti. Intervistato dal giornale francese, CharlesMarie Jottras, presidente dell’agenzia Féau che è specializzata, appunto, nel segmento immobiliare del lusso - ha spiegato che circa un quarto delle nuove vendite che sono state affidate all’agenzia nel periodo compreso tra il maggio 2012 e lo stesso mese del 2013, e relative a beni di valore superiore ai 2 milioni di euro, sono legate proprio ad un trasferimento all’estero. Ora, a determinare tale tendenza pare che sia la tassa al 75% per i redditi superiori al milione di euro, che sta spaventando non poco anche chi non era intenzionato a partire. Sarebbe il caso, tra gli altri, dell’attore Gérard Depardieu, che un anno fa ha deciso di trasferire la sua residenza appunto in Belgio: un esempio poi seguito da diversi altri personaggi illustri, tanto che da alcuni agenti immobiliari la Francia ha iniziato ad essere definita come una sorta “inferno fiscale”. Come illustrato proprio dai professionisti del settore immobiliare, ad essere messe sul mercato sono prevalentemente le residenze di oltre 250 metri quadrati, situate nei quartieri ad ovest della città - primi fra tutti il XVI e il XVII Arrondissement - ma anche nelle eleganti cittadine alle porte di Parigi. Di certo, però, quest’andamento ha anche un risvolto positivo in ottica di investimento. Infatti, secondo gli esperti, per i beni oltre i 2 milioni di euro, i prezzi sono già calati di circa il 10%: per chi ne ha la possibilità, è l’occasione di compiere qualche affare. S e la richiesta di finanziamento per l’acquisto di abitazioni, in Italia, ha fatto complessivamente registrare qualche timido segnale di ripresa nel 2013, non è stato grazie alla domanda di credito da parte dei “nuovi italiani”, che l’anno scorso ha rappresentato una quota pari al 11,0% del totale delle richieste inoltrate a banche e società finanziarie (contro l’11,9% dell’anno precedente). A certificarlo, anche in questo caso è stato Crif, che al fenomeno ha dedicato un rapporto a sé stante. Come si evince dall’indagine, da una parte, l’accesso al credito rappresenta un aspetto di rilevanza cruciale nel processo di inclusione sociale dei nuovi italiani, che non possono prescinderne per pianificare e sostenere i consumi della famiglia o per lo sviluppo di un’attività professionale; dall’altra parte, tuttavia, in una fase congiunturale difficile come quella che ha caratterizzato gli ultimi anni, la debolezza del mercato del lavoro ha colpito in modo particolarmente pesante proprio i cittadini provenienti da altri Paesi, che hanno visto aumentare in modo significativo il rischio di perdere l’occupazione e una dinamica decisamente negativa dei redditi e delle retribuzioni, cosa che ha contribuito a determinare una contrazione dei consumi e una minor propensione all’investimento nell’acquisto dell’abitazione, con la conseguente diminuzione delle richieste di finanziamenti. Bisogna però anche considerare che una quota significativa dei cittadini non italiani residenti nel nostro Paese ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, collocandosi proprio in quelle classi in cui tipicamente si concentra l’esigenza di consumi e di investimenti anche di medio-lungo termine, legati ad un progetto di vita. D a noi, si spera che possa dare una mano anche il nuovo Piano Casa varato dal Governo. Negli Stati Uniti, invece, a rilanciare il comparto immobiliare dell’affitto è la riprese economica e, in particolar modo, i riflessi che questa sta avendo sul settore occupazionale. In sostanza, superato il lungo periodo recessivo, in cui trovare lavoro era sostanzialmente un miraggio, oggi finalmente si sta assistendo ad un trend più positivo, il che sta innescando una serie di effetti a catena alcune volte decisamente inaspettati. Il più curioso di questi - come riferisce il sito MonitorImmobiliare.it - è legato proprio al settore immobiliare e, nello specifico, a quello delle nuove costruzioni. Infatti, se oggi è più facile trovare un impiego negli Usa di quanto non fosse nel recente passato, è altrettanto vero che questo presenta importanti novità. Soprattutto per i giovani, la mobilità è diventata una richiesta fissa da parte delle aziende, e la necessità di trovare una casa in una città diversa da quella in cui si è nati ha spinto mol- tissimi a ricorrere all’affitto. E così, anche il mercato del nuovo si è adeguato, con l’effetto che, recentemente, c’è stato un vero e proprio boom di case multi-familiari, pensate già nell’ottica della locazione. Che sia per il fatto che nel Paese a stelle e strisce ottenere un mutuo, dopo lo scandalo dei subprime, è diventato molto più difficile, o per il fatto che i giovani sono ormai costretti a cercare casa da soli prima di aver acquisito una stabilità economica, ad ogni buon conto i dati registrano un numero di case nuove concesse in locazione mai così alto da 40 anni a questa parte. Se fra i primi anni ‘90 e il 2008 (anno riconosciuto come quello iniziale della crisi economica) le costruzioni unifamiliari rappresentavano, soprattutto nel nuovo, la quasi totalità dell’offerta, tanto che si era giunti fino all’87%, ormai sono arrivate ad essere non più dei due terzi del totale. Il gap è stato colmato proprio dalle case bi o plurifamiliari, ideali per essere poi affittate. Finanziamenti per la casa: in Italia sono gli svizzeri a chiedere di più RICHIESTA DI MUTUO Entrando maggiormente nel dettaglio, dal rapporto Crif emerge che per i mutui ipotecari la quota di richieste inoltrate da cittadini non italiani nel corso del 2013 ha rappresentato il 7,4% del totale, sostanzialmente in linea con la quota registrata nel 2012 (pari al 7,5%). Nello specifico, il maggior numero di richieste effettuate da non italiani è riferito a cittadini rumeni, con una quota parte di domanda pari al 17,2% del totale (era risultata pari al 18,2% del totale nel 2012) seguiti dagli albanesi, con una quota del 12,3%; a debita distanza troviamo i cittadini provenienti da tutti gli altri Paesi, cominciando dagli svizzeri con una quota del 6,2%. Il peso particolarmente rilevante della quota di mutui richiesti da svizzeri e tedeschi potrebbe essere ricondotto al fatto che i cittadini di questi due Paesi guardano all’Italia con grande interesse per i propri investimenti immobiliari, finalizzati anche all’acquisto di residenze per le vacanze. Ugualmente degno di nota il fatto che, malgrado una quota complessiva pari al 4% di richieste di finanziamento da parte di cittadini delle Filippine (5° posto assoluto nella graduatoria), sul fronte delle domande di mutui la posizione nel ranking scivoli al 24° posto. Peraltro, per i mutui ipotecari non compare nessun Paese dell’Africa sub sahariana nelle prime 33 posizioni (occupata dal Senegal, seguito dall’Etiopia al 40° posto), a Distribuzione percentuale della domanda di credito per tipo di operazione Nazione CR FC MI PF PP Altro ITALIA 1,8% 6,3% 5,0% 37,6% 28,4% 21,0% Romania 1,8% 3,8% 2,6% 38,2% 43,0% 10,5% Albania 1,4% 4,9% 6,7% 40,3% 34,9% 11,9% Marocco 1,7% 5,3% 1,7% 37,8% 42,4% 11,1% Cina 0,7% 2,5% 10,4% 40,9% 18,7% 26,8% Ucraina 1,3% 2,7% 3,5% 30,7% 48,1% 13,6% Filippine 1,6% 1,1% 0,8% 24,6% 58,0% 14,0% Moldavia 1,3% 3,2% 6,1% 34,8% 43,2% 11,4% India 1,9% 4,0% 4,3% 29,5% 46,5% 13,7% Polonia 1,9% 4,6% 3,2% 37,7% 36,3% 16,3% Tunisia 2,1% 5,7% 1,6% 34,9% 43,8% 11,9% Perù 1,5% 3,4% 3,5% 32,7% 43,2% 15,7% Ecuador 2,1% 3,4% 1,5% 30,9% 46,0% 16,2% TOT. STRANIERI 1,8% 4,8% 3,2% 34,0% 40,3% 15,9% Legenda: CR: carte rateali; FC: fidi di conto; MI: mutui immobiliari; PF: prestiti finalizzati; PP: prestiti personali Fonte: CRIF conferma della sostanziale assenza di un progetto di vita di lungo termine e di stabilizzazione nel nostro Paese, probabilmente considerato più che altro come una tappa di passaggio rispetto ad altre destinazioni o in vista del rientro in patria. L’IMPORTO MEDIO Relativamente ai mutui ipotecari, le domande effettuate da cittadini svizzeri hanno fatto registrare un importo medio pari a 134.581 euro (nel 2012 il record era stato appannaggio dei tedeschi con una media di 129.143 euro), contro i 132.258 euro richiesti dai Francesi e i 129.014 euro dai tedeschi. A titolo di paragone, per gli italiani l’importo medio dei mutui richiesti nel corso del 2013 è risultato pari a 128.363 euro. L’importo medio dei mutui richiesti dai cinesi, invece, è stato pari a 128.376 euro, a fronte dei 114.152 euro dei peruviani e dei 108.256 euro dei rumeni. FORME DI CREDITO Nel complesso la domanda di credito da parte di cittadini non Italiani esprime la volontà di affrontare spese per la copertura di alcuni bisogni, mentre il mix di prodotti richiesti evidenzia specificità tipiche di ogni gruppo etnico residente. Dall’analisi delle forme tecniche dei finanziamenti richiesti nel corso del 2013 da cittadini provenienti da altri Paesi emerge, conseguentemente, una fotografia decisamente complessa e variegata. Focalizzando l’attenzione sui cittadini dei Paesi che nel corso del 2013 hanno fatto registrare il maggior numero di domande di credito, il Rapporto di Crif mette in evidenza come complessivamente il 43% delle richieste fatte da cittadini rumeni si riferisca a prestiti personali, mentre il 38,2% a prestiti finalizzati. I mutui, invece, hanno rappresentato una quota pari al 2,6%, le carte si sono attestate all’1,8% e i fidi al 3,8% del totale. Per quanto riguarda gli albanesi, invece, il 34,9% delle domande presentate nel corso del 2013 si riferiva a prestiti personali contro il 40,3% dei prestiti finalizzati e il 6,7% dei mutui. Relativamente ai marocchini, il 42,4% delle domande ha riguardato prestiti personali, il 37,8% prestiti finalizzati e l’1,7% i mutui, mentre per i filippini, al quinto posto nella classifica assoluta, il 58% delle domande è risultato riconducibile a prestiti personali, il 24,6% a prestiti finalizzati e solamente lo 0,8% a mutui ipotecari. Negli ultimi anni l’andamento della domanda di credito da parte dei cittadini non italiani ha beneficiato anche della progressiva maggior confidenza con gli strumenti finanziari messi a disposizione dal nostro sistema creditizio. Peraltro, nel corso del 2013 la domanda di credito da parte di cittadini provenienti da altri Paesi ha seguito dinamiche sostanzialmente analoghe a quelle registrate per le famiglie italiane, con una sorta di autocensura preventiva nel tentativo di non appesantire il proprio indebitamento rispetto al reddito disponibile. 38 MUTUI N.7 APRILE 2014 Secondo i dati Crif, anche a febbraio la domanda da parte delle famiglie ha fatto registrare un deciso incremento Mutui: prosegue la lenta ripresa D opo tanti anni bui, finalmente uno spiraglio di luce che può dare adito ad un qualche ottimismo in ottica di prospettiva, anche se allo stato attuale è ancora insufficiente a compensare la perdita segnata negli ultimi anni. Sta di fatto che, osservando nel dettaglio le variazioni percentuali mensili relative alle domande di mutui raccolte dagli istituti di credito e confluite in Eurisc (il Sistema di informazioni creditizie di Crif che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizioni creditizie), si conferma, nello scorso mese di febbraio, il segno positivo che a partire dal luglio del 2013 sta caratterizzando la domanda di mutui da parte delle famiglie italiane. Seppur in leggera diminuzione rispetto all’incremento registrato a gennaio (quando le richieste avevano fatto segnare addirittura un +10,5%), il +8,4% di febbraio consolida comunque la dinamica positiva che senza interruzioni ha caratterizzato le ultime otto rilevazioni mensili. Nella sostanza, nell’ultimo mese oggetto di indagine, le domande di mutuo hanno recuperato quasi tutto il terreno perso nel corso degli ultimi 2 anni, ma rimane ancora pesante il ritardo rispetto ai volumi degli anni precedenti. La tabella (che pubblichiamo a fianco) mette chiaramente in evidenza come risulti ancora pesante il ritardo della domanda di mutui registrata nel primo bimestre 2014 a confronto con agli anni precedenti. Le variazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente sono indicate in valori ponderati, cioè al netto dell’effetto prodotto dal differente numero di giorni lavorativi. L’andamento a partire dall’inizio del 2009, quando la crisi economica stava cominciando a far sentire i suoi effetti, consente di meglio comprendere la dinamica in atto. Peraltro, nonostante la ripresa della domanda di finanziamenti per l’acquisto della casa si stia consolidando, permane la contrazione dell’importo medio richiesto, attestatosi nel mese di febbraio a 124.088 euro, contro i 127.366 euro del corrispondere mese dell’anno precedente, e lontanissimo dal valore di 140.877 euro che si era registrato nel 2010. Relativamente all’importo medio richiesto, nei primi due mesi del 2014 le richieste di mutui si sono distribuite in modo assolutamente equivalente nella fascia al di sotto dei 100mila euro e in quella compresa tra i 100mila e i 300mila euro, entrambe con una quota pari al 48,5% del totale. Per quanto riguarda, invece, la distribuzione della domanda di mutui per durata, la classe compresa tra i 25 e i 30 anni è risultata essere ancora una volta quella preferita dalle famiglie italiane, con una quota del 28,5% del totale, seguita dalla fascia tra i 15 e i 20 anni, con il 22,2%. Evidentemente, anche questo dato denota la tendenza delle famiglie, in questa fase del ciclo economico, a privilegiare soluzioni per le quali il peso della rata possa gravare il meno possibile sul reddito familiare, già sottoposto mensilmente ad altre ingenti voci di uscita relative sempre alla casa, quali, prime fra tutte, le utenze domestiche. DOMANDA DI MUTUI Var. % su anno precedente ponderata (a parità di gg. lavorativi) Totale 2009 7,1% Totale 2010 0,5% Totale 2011 -19,4% Totale 2012 -41,8% Gennaio 2013 -13,7% Febbraio 2013 -9,6% Marzo 2013 -9,2% Aprile 2013 -8,6% Maggio 2013 -12,0% Giugno 2013 -6,0% Luglio 2013 +1,8% Agosto 2013 +4,1% Settembre 2013 +7,3% Ottobre 2013 +1,2% Novembre 2013 +7,6% Dicembre 2013 +6,5% Totale 2013 -3,6% Gennaio 2014 +10,5% Febbraio 2014 +8,4% L’indagine di Tecnocasa evidenzia un boom di preferenze per i mutui variabili. L’area geografica incide pesantemente sull’importo Interessi più bassi: è grande fuga dal tasso fisso ra le varie indagini di settore un altro mutuo per migliorare le puro, ma con l’opzione di avere un diamente superiore al tasso variaT che tracciano un andamento condizioni economiche del primo o tetto massimo (definito in fase di sti- bile. Una percentuale consistenpositivo (o comunque meno nega- per ottenere altro denaro; pula del contratto) che il tasso non te ha optato per la tipologia di mutivo) nelle domande e nell’erogazione di mutui ipotecari alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione, c’è anche quella condotta da Tecnocasa, secondo la quale è vero che il 2013 ha fatto segnare ancora variazioni negative nel trend del credito concesso, ma si registrano alcuni segnali che potrebbero portare ad un miglioramento. Innanzitutto, dopo un 2012 caratterizzato da volumi in netto ribasso, nel 2013 la contrazione sta rallentando, e nel terzo trimestre 2013 si è attestata a 7% rispetto allo stesso trimestre del 2012; inoltre, a partire dall’estate 2013, la domanda di mutui è risultata in aumento, e tale andamento è proseguito anche all’inizio del 2014. In quest’ottica, risulta particolarmente significativa l’analisi del prodotto elaborata dal gruppo immobiliare, che, prendendo in esame l’intero anno 2013, ha posto l’accento su parametri quali finalità dell’operazione, tipologia, durata e importo medio di mutuo di tutti coloro i quali hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie facenti capo a Tecnocasa. FINALITÀ Gli istituti di credito erogano mutui ipotecari per svariati motivi, pertanto l’indagine li ha aggregati in categorie, secondo la seguente ripartizione: ◆ acquisto: finanziamento acceso allo scopo di acquistare un immobile, specificando se si tratta di prima casa o di seconda casa; ◆ sostituzione e surroga: si richiede ◆ costruzione e ristrutturazione: finanziamenti richiesti per provvedere in autonomia alla realizzazione della propria abitazione oppure all’acquisto della casa e alla sua successiva ristrutturazione; ◆liquidità: finanziamento concesso per motivazioni diverse da quelle dell’acquisto dell’abitazione, a fronte di garanzie patrimoniali. ◆ altro: categoria residuale che include tutte le finalità non rientranti nelle tipologie precedenti (consolidamento, acquisto di spazi non residenziali, ecc.). Ora, l’acquisto della prima casa, come logico aspettarsi, è la motivazione principale per la quale si fa ricorso al mutuo, e rappresenta poco più dell’85% del totale delle richieste, mentre chi vi fa ricorso per comprare una seconda casa incide solo per il 2,7%. Le operazioni di sostituzione e surroga rappresentano invece l’1,4% del campione, mentre quelle relative all’ottenimento di maggiore liquidità sono il 2%. TIPOLOGIA Gli istituti di credito erogano numerosi, differenti, prodotti ipotecari, che nell’analisi sono stati raggruppati come segue: ❖ tasso variabile: prevede una rata collegata nel tempo ad un tasso di riferimento (solitamente l’Euribor, oppure il tasso Bce) e ogni variazione positiva o negativa di tale tasso si traduce automaticamente in un aumento o in una diminuzione della rata; ❖tasso variabile con cap: ha le stesse caratteristiche del tasso variabile può superare; ❖tasso fisso: la rata non varia durante l’operazione, in quanto il tasso applicato è definito nel momento in cui viene sottoscritto il contratto in funzione del parametro di riferimento (generalmente il tasso Eurirs); ❖ tasso misto: prevede un mutuo flessibile perché offre la possibilità al mutuatario di passare da una rata a tasso fisso ad una a tasso variabile, o viceversa, a scadenze predefinite al momento della stipula del contratto; ❖rata costante: mutuo a tasso variabile con rata costante, in cui le variazioni del tasso di riferimento determinano la durata del rimborso del mutuo. Poste tali premesse, è importante sottolineare che le dinamiche degli indici di riferimento evidenziano tassi che hanno raggiunto valori storicamente minimi e un costo del prodotto (spread) medio più contenuto rispetto agli anni passati. In questo contesto, poco più del 43% dei mutuatari ha scelto un tasso variabile puro, approfittando della convenienza delle rate ma assumendosi il rischio di un futuro aumento dei tassi. Il 18,8% dei richiedenti mutuo ha invece deciso di tutelarsi da possibili fluttuazioni al rialzo sottoscrivendo un mutuo a tasso variabile con cap, accollandosi però una maggiorazione del costo del prodotto. Poco più del 20% dei mutuatari ha optato per una programmazione certa e sicura dell’impegno economico, scegliendo la stabilità del tasso fisso nonostante un costo me- tuo a rata costante (13,8%), mentre solo il 3,2% ha scelto mutui a tasso fisso. DURATA Nel 2013 la durata media del mutuo è stata di poco superiore a 24 anni. Ragionando per fasce di durata, risulta che due mutui su tre hanno una durata compresa tra 21 e 30 anni; poco più del 30%, invece, si colloca nella fascia 10-20 anni. I prestiti ipotecari di durata inferiore a 10 anni rappresentano solamente lo 0,2% del totale a causa dei costi elevati della rata mensile, ma il discorso è diverso per le operazioni con durata superiore a 30 anni. Queste tipologie hanno rate più economiche e sono più accessibili alla clientela ma, poiché vengono giudicate eccessivamente rischiose da parte delle banche, sono poco praticate: infatti, nel 2013 non sono state registrate operazioni di tale durata. Osservando la durata del mutuo per ripartizione geografica, emerge come nelle regioni meridionali e insulari si sottoscrivano mutui di durata più bassa: al Sud i mutui di 21-30 anni rappresentano il 55,2%, nelle Isole il 53,8%, mentre quelli a 10-20 anni sono poco meno del 45%. L’Italia centrale registra un andamento del tutto in linea con quello nazionale, mentre nel Nord Italia i finanziamenti di 21-30 anni superano il 70%. IMPORTO Stando a quanto rilevato da Tec- nocasa, nel corso del 2013 l’importo medio di mutuo erogato sul territorio nazionale è stato pari a circa 109.900 euro. Il ticket medio, ovviamente, varia in funzione della ripartizione geografica di riferimento; infatti si registrano valori più alti nelle regioni del Nord Italia (poco più di 111.000 euro) e più bassi nel Sud (102.000 euro) e nelle Isole (101.200 euro), mentre la macroarea dove il mutuo è risultato più elevato è quella dell’Italia Centrale, con un ticket medio pari a 112.700 euro. Chiaramente, come anticipato, sull’entità dell’importo richiesto incide pesantemente la quotazione di vendita dell’abitazione. E, come è noto, il prezzo medio degli alloggi è più elevato al Centro Italia, per decrescere progressivamente spostandosi al Nord e, soprattutto, al Sud e nelle Isole: fanalini di coda sul versante dei prezzi degli appartamenti, pur con i dovuti distinguo a seconda delle località prese in esame. Segmentando il campione per fasce di erogato, si nota come la ripartizione sia più sbilanciata verso importi contenuti. Il 40% dei mutui erogati ha un importo compreso tra 50 e 100.000 euro, mentre il 38,5% si colloca nella fascia 100-150.000 euro. Poco più di un quarto dei mutuatari, invece, ha ottenuto un finanziamento superiore a 150.000 euro. APRILE 2014 MUTUI & ISTAT 39 N.7 Mutui ipotecari: frena il calo delle erogazioni l calo continua, ma rispetto agli anni passati sembra aver segnato una decisa Ifrenata, il che potrebbe anche preludere ad una prossima inversione di tendenza. È quanto si evince dall’Osservatorio sul mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, relativamente al comparto dei mutui. Nel 2013, le compravendite di abitazioni realizzate avvalendosi di un mutuo con iscrizione di ipoteca sugli immobili acquistati a garanzia del credito mostrano un tasso di variazione negativo, rispetto al 2012, pari al 7,7%. Il capitale complessivamente erogato nel 2013 ammonta a circa 17,6 miliardi di euro, che corrispondono a una riduzione di poco più di 2 miliardi di euro rispetto a quanto concesso per i mutui ipotecari accesi nel 2012 (-10,6%). Per un’abitazione, il capitale medio erogato nel 2013 è pari a circa 122 mila euro, vale a dire circa 4 mila euro in meno rispetto al 2012. Quanto alla durata Ecco i requisiti per chiedere il finanziamento agevolato per l’alloggio Plafond Casa: come vi si accede media di un mutuo stipulato nel 2013, essa è pari a 22 anni e mezzo: dato lievemente inferiore a quello medio del 2012 (22,9 anni). La quota di abitazioni acquistate da persone fisiche con il ricorso al mutuo ipotecario risulta pari al 37,6%, in leggero aumento rispetto all’incidenza registrata nel 2012. Infine, il tasso di interesse medio nazionale, riferito alla prima rata di pagamento del mutuo, è diminuito, nel 2013, di circa 0,3 punti percentuale, scendendo sotto il 4%. In linea con la diminuzione dei tassi di interesse, la rata mensile iniziale gode di un decremento di circa il 5,2% rispetto al 2012, con una media nazionale pari a 682 euro. L’osservazione della tendenza in atto l’anno scorso, inoltre, palesa che nelle diverse aree geografiche del Paese gli andamenti dei principali parametri analizzati, seppure diversi nei livelli di valore registrati, presentano dal 2004 dinamiche molto simili. D a alcune settimane a questa parte, ha preso il via l’operazione “Plafond Casa”, consistente in 2 miliardi di euro che la Cassa Depositi e Prestiti, grazie ad una convenzione con l’Abi, mette a disposizione delle banche per sostenere le famiglie permettendo l’accesso a mutui a condizioni agevolate. Ma quali sono i requisiti per poter accedere alla formula? Chi può accedere Il plafond è aperto a tutti i residenti in Italia, con priorità per alcune categorie di beneficiari: ❖famiglie numerose: con 3 o più figli; ❖famiglie di cui faccia parte una persona disabile. Quale beneficio Con la formula si può ottenere un mutuo per: ◆ acquistare la prima casa, preferibilmente di classe energetica A, B, C o D; ◆ ristrutturare e migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione (gli incentivi fiscali previsti dalla legge restano salvi). Importo massimo L’importo massimo finanziabile, da rimborsare poi entro 10, 20 o 30 anni, è di: ❖100mila euro per gli interventi di ristrutturazione e miglioANNO Gen. I S TAT I N D I C I +453,3% (75% = 339,97% con soppress. dell’aggiornamento 1984, disposto dalla Legge 377/84) VARIAZIONI BIENNALI RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Nota: Per i contratti stipulati o rinnovati successivamente all’8 aprile 1985 l’aggiornamento è annuale e deve essere utilizzata la tabella precedente delle “variazioni percentuali mensile” Agosto 2009 - Agosto 2007 + 4,1 (75% = 3,075%) Settembre 2009 - Settembre 2007 + 3,8 (75% = 2,85%) MEDIA ANNUA 107,0 2014 ANNO INDICI (*) Gennaio Febbraio 107,3 107,2 INCREMENTI PERCENTUALI Su biennio prec. 100% Su anno prec. Su anno prec. 75% 2,8 2,3 0,6 0,5 0,45 0,375 MEDIA PERCENTUALE 1,1 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) Dal 23/02/2011 l’indice è calcolato con base di riferimento 2010=100 VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) RIFERITE AL GIUGNO 1978 = 100 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE PER LE ABITAZIONI ULTIMATE ENTRO IL Periodo riferimento Giugno 1988 Giugno 1989 Giugno 1990 Giugno 1991 Giugno 1992 Giugno 1993 Giugno 1994 Giugno 1995 Giugno 1996 Giugno 1997 Giugno 1998 Giugno 1999 Giugno 2000 Giugno 2001 Giugno 2002 Giugno 2003 Giugno 2004 Giugno 2005 Giugno 2006 Giugno 2007 Giugno 2008 Giugno 2009 Giugno 2010 Giugno 2011 Giugno 2012 Senza soppressione aggiornamento 1984 (%) 159,525 175,875 189,9 208,275 223,8 236,4 248,025 266,85 280,275 285,375 291,9 297,375 307,2 318,15 327 336,225 345,45 352,275 361,125 367,875 384,6 386,325 392,475 402,825 417,75 1975 Con soppressione aggiornamento 1984 (%) 135,975 150,675 163,2 179,775 193,8 205,1 215,55 232,575 244,65 249,225 255,075 259,95 268,875 278,6 286,65 294,975 303,15 309,37 317,32 323,47 338,47 339,97 345,525 354,825 368,325 Mag. Banche aderenti Come già segnalato sugli scorsi numeri di Italia Casa, ad oggi (ma l’elenco è in continuo aggiornamento) le banche aderenti sono: Banca Agricola Popolare Di Ragusa, Banca Carige, Banca Monte Dei Paschi Di Siena, Banca Popolare Dell’Emilia Romagna, Banca Popolare Di Sondrio, Banca Popolare Di Vicenza, Banca Sella, Banco Di Credito P. Azzoaglio, Banco Di Credito Popolare, Banco Popolare, Binter-Banca Interregionale, Bnl-Bnp Paribas, CariparmaCredit Agricole, Cassa Di Risparmio Di Ravenna, Credito Valtellinese, Extrabanca, Intesasanpaolo, Iccrea Banca, Ubibanca, Unicredit. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Dic. Nov. 1 16,050 14,550 12,975 12,300 9,375 6,450 6,000 3,375 3,750 4,275 4,800 4,875 4,575 3,2 3,15 2,85 4,125 1,950 1,2 0,975 1,575 2,325 1,725 2,025 1,50 1,2 1,65 1,125 2,175 1,125 0,975 1,65 2,4 1,65 16,275 14,625 12,525 12,300 9,150 6,450 5,700 3,150 3,675 4,275 4,650 5,025 4,05 3,37 3,15 3,2 3,75 1,8 1,35 0,9 1,8 2,25 1,725 1,875 1,65 1,2 1,575 1,125 2,175 1,125 0,975 1,725 2,475 1,35 15,975 15,075 12,075 12,300 9,000 6,450 5,400 3,150 3,675 4,800 4,575 4,950 4,20 3,15 3,15 3,67 3,375 1,65 1,275 1,05 1,875 2,100 1,80 1,95 1,425 1,2 1,575 1,125 2,475 0,75 1,125 1,875 2,4 1,2 15,900 14,925 11,625 12,450 8,700 6,600 4,950 3,150 3,750 5,025 4,350 5,025 4,20 3,15 3,1 3,9 3,375 1,275 1,35 1,2 1,650 2,325 1,80 1,875 1,50 1,275 1,5 1,05 2,475 0,75 1,2 1,95 2,4 0,825 15,525 15,375 11,400 12,300 8,400 6,600 4,800 3,150 3,675 5,100 4,275 5,100 4,27 3,00 3,07 4,1 3,225 1,2 1,275 1,2 1,725 2,25 1,725 1,8 1,575 1,275 1,65 1,05 2,625 0,525 1,125 1,95 2,25 0,9 15,525 15,450 11,400 12,000 8,400 6,525 4,725 3,075 3,675 5,250 4,200 5,175 4,125 3,15 2,8 4,35 2,975 1,05 1,350 1,125 2,025 2,175 1,725 1,725 1,65 1,2 1,575 1,2 2,85 0,3 0,975 2,025 2,325 0,9 16,200 14,700 11,925 11,550 7,875 6,525 4,225 3,300 3,675 5,250 4,275 5,025 4,125 3,3 2,7 4,2 2,7 1,2 1,350 1,275 2,025 2,025 1,725 1,875 1,575 1,35 1575 1,2 3,0 -0,075 1,275 2,025 2,175 0,9 16,200 14,400 12,900 10,275 7,800 6,450 4,425 3,375 3,750 5,025 4,725 4,725 3,97 3,3 2,8 4,35 2,55 1,125 1,425 1,2 2,025 2,025 1,875 1,875 1,575 1,35 1,575 1,2 2,925 0,15 1,125 2,1 2,325 0,825 15,900 13,725 12,900 10,200 7,350 6,225 4,350 3,750 3,600 4,950 4,725 4,650 3,90 3,15 2,92 4,35 2,55 1,05 1,350 1,35 1,950 1,95 1,95 1,875 1,35 1,425 1,575 1,2 2,775 0,075 1,2 2,25 2,325 0,6 15,375 13,950 12,900 9,975 6,825 6,375 3,825 3,975 3,525 5,100 4,650 4,575 3,75 3,22 2,85 4,35 2,25 1,2 1,275 1,35 1,950 1,95 1,95 1,8 1,275 1,5 1,275 1,5 2,55 0,15 1,275 2,4 2,025 0,525 16,125 13,650 12,525 9,750 6,450 6,450 73525 3,900 3,975 4,800 4,875 4,658 3,7 3,15 2,77 4,5 1,950 1,2 1,125 1,5 2,025 1,725 2,025 1,8 1,275 1,350 1,275 1,725 1,95 0,525 1,275 2,4 1,8 0,45 15,825 13,425 12,225 9,600 6,600 6,450 3,225 3,825 4,125 4,875 4,800 4,50 3,6 3 3,1 4,35 1,950 1,125 1,125 1,575 1,950 1,725 2,025 1,725 1,275 1,425 1,275 1,950 1,5 0,75 1,425 2,4 1,8 0,45 PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DEL BIENNIO PRECEDENTE VARIAZIONI INTERESSI LEGALI NEL TEMPO Fino al 15/12/1990 Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 Apr. Bisogna rivolgersi ad una delle banche aderenti e compilare lo specifico modulo di richiesta. L’accesso al plafond è regolato a sportello, cioè fino ad esaurimento (con un limite di 150 milioni di euro per banca). Le condizioni sono negoziate in modo autonomo dalle banche. PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DELL’ANNO PRECEDENTE Giugno 2009 - Giugno 1978 MESI Mar. Come accedere VARIAZIONI VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE RIFERITE AL GIUGNO 1978 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE ANNO 2013 Feb. ramento dell’efficienza energetica; ❖250mila euro per l’acquisto della prima casa; ❖300mila euro per l’acquisto della prima casa con interventi di ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica. 5% 10% 5% 2,5% 3,5% 3% 2,5% Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3% Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1% Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,5% Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 2,5% Dal 01/01/2014 1% 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16,650 12,925 9,600 7,275 8,175 9,300 9,975 9,75 8,03 6,53 6,15 7,20 6,23 3,225 2,175 2,625 3,975 4,05 3,75 3,525 2,7 2,85 2,775 3,30 3,3 2,175 2,625 4,05 4,05 16,425 12,600 9,075 6,975 8,625 9,675 10,050 9,3 7,57 6,60 6,5 7,12 5,70 3,225 2,25 2,7 4,05 3,975 3,6 3,525 2,85 2,77 2,7 3,30 3,3 2,1 2,7 4,2 3,82 16,200 12,375 8,775 6,975 8,700 9,600 9,825 9,45 7,5 6,45 6,97 7,20 5,10 3,0 2,325 2,925 3,975 3,975 3,825 3,375 2,7 2,85 2,7 3,60 3,225 1,875 3,00 4,35 3,67 16,050 12,000 8,325 7,050 9,000 9,675 9,675 9,45 7,5 6,3 7,12 7,5 4,73 2,7 2,55 2,85 3,975 4,125 3,675 3,375 2,775 2,77 2,55 3,60 3,225 1,95 3,225 4,425 3,30 15,675 11,850 8,100 6,975 9,075 9,675 9,600 9,67 7,5 6,22 7,3 7,5 4,50 2,55 2,475 2,925 4,05 4,05 3,525 3,375 2,85 2,92 2,7 3,75 3,15 1,65 3,15 4,35 3,22 15,675 11,625 8,025 6,900 9,150 9,750 9,675 9,60 7,42 6,1 7,35 7,5 4,05 2,475 2,475 3,15 4,2 3,9 3,45 3,45 2,925 2,77 2,775 4,05 3,15 1,275 3,075 4,5 3,30 15,075 11,325 7,950 7,125 9,150 9,825 9,600 9,60 7,65 6,15 7,125 7,12 3,98 2,625 2,625 3,3 4,05 3,825 3,675 3,45 2,925 2,92 2,775 4,20 2,925 1,2 3,3 4,275 3,15 14,925 11,250 8,025 7,350 9,075 10,050 9,675 8,92 7,5 6,15 7,27 7,05 3,75 2,625 2,625 3,225 4,05 3,975 3,75 3,45 2,925 2,92 2,775 4,12 3,075 1,35 3,225 4,425 3,22 14,100 10,875 8,250 7,500 8,850 10,050 9,675 8,8 7,2 6,22 7,5 7,05 3,68 2,475 2,7 3,3 3,9 3,9 3,9 3,3 2,775 2,92 2,7 3,97 2,85 1,275 3,45 4,65 2,92 13,725 10,500 8,025 7,725 8,925 10,125 9,525 8,55 7,12 6,15 7,35 6,67 3,45 2,475 2,625 3,3 3,975 3,9 3,75 3,075 2,85 2,77 2,775 4,12 2,7 1,425 3,75 4,5 2,55 13,25 10,275 7,650 8,100 9,000 9,975 9,78 8,5 6,9 6 9,9 6,60 3,23 2,325 2,7 3,6 3,825 3,75 3,825 3,075 2,625 2,70 3,075 3,75 2,475 1,8 3,75 4,275 2,25 13,575 9,975 7,275 8,100 9,225 9,975 9,60 8,32 6,67 6,45 10,1 6,37 3,08 2,325 2,775 3,675 3,825 3,75 3,75 3,00 2,775 2,70 3,3 3,60 2,25 2,175 3,825 4,275 2,25