COMUNE
di
CITTA’
di LAURIA
Provincia di Potenza
LAURIA
___________________________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE
per il funzionamento della CASA–FAMIGLIA per disabili gravi adulti
“Dopo di noi”
INDICE
ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - OBIETTIVI
ART. 3 - DESTINATARI
ART. 4 - VALUTAZIONE PER AMMISSIBILITA’
ART. 5 - MADALITÀ DI ACCESSO
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE
ART. 7 - AMMISSIONI E DIMISSIONI
ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
ART. 9 - VITA COMUNITARIA
ART. 10 - ATTIVITÀ
ART. 11 - VOLONTARIATO
ART. 12 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
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COMUNE
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CITTA’
di LAURIA
Provincia di Potenza
LAURIA
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ART. 1
OGGETTO
Il presente Regolamento fissa le modalità di funzionamento della Casa–Famiglia per disabili gravi
adulti sita in Lauria.
ART. 2
OBIETTIVI
La Casa–Famiglia per disabili gravi adulti è un servizio residenziale di tipo socio–assistenziale a
carattere temporaneo o permanente.
La Casa–Famiglia si pone i seguenti obiettivi :
offrire ai disabili un servizio di accoglienza per brevi periodi quando la famiglia è
temporaneamente impossibilitata a fornire assistenza adeguata o necessita di un periodo di
sollievo;
mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi;
consentire una qualità di vita accettabile e condivisa;
svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell’autonomia favorendo
l’esercizio delle capacità della vita quotidiana;
prevenire l’isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre
la cerchia familiare;
consentire ai disabili di cominciare a sperimentare anche il distacco dalla dipendenza
familiare in vista di un definitivo abbandono da parte di esso.
ART. 3
DESTINATARI
Sono destinatari del servizio i cittadini maggiorenni, residenti nei Comuni dell’ambito sociale di
Zona “lagonegrese”, riconosciuti in situazioni di disabilità grave di cui alla Legge 104/’92 (art. 3,
comma 3) – ovvero persona handicappata con un grado d’invalidità superiore ai due terzi - privi,
anche temporaneamente, di un’adeguata assistenza familiare o per i quali è richiesto un periodo di
sollievo della famiglia e non in grado di provvedere autonomamente a sé stessi.
Possono essere ammessi, in via eccezionale, e comunque previa verifica dei requisiti di
ammissibilità, soggetti di età compresa tra i 15 e 18 anni.
Data la natura socio–assistenziale degli interventi che la struttura è abilitata a fornire, pur
prevedendo l’accoglienza di persone riconosciute in situazioni di gravità ex art. 3 comma 3, della
L. 104/’92 (non autosufficienti nell’esercizio degli atti quotidiani della vita e bisognosi di
assistenza), sono escluse quelle disabilità che, pur essendo state riconosciute come gravi ai sensi del
sopra citato articolo, rientrano in tipologie quali:
Disabilità di natura psichiatrica;
Disabilità psichica o comunque quelle disabilità in cui è presente una elevata
compromissione della capacità relazionale tale da richiedere un rapporto 1/1 e non
compatibili con la vita di una comunità di tipo familiare;
Disabilità che necessitano di prestazioni infermieristiche specifiche tali da caratterizzarsi
come interventi ad alta qualificazione terapeutica.
Nella Casa - Famiglia sono ammessi disabili di entrambi i sessi, nel numero massimo totale di 6
(SEI). E’ necessario sempre tenere disponibile un posto per situazioni di urgenza – emergenza
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sociale (l’improvviso venir meno della presenza delle figure di accudimento per decesso o ricovero
non programmato).
Coloro che sono ammessi in via temporanea alla Casa–Famiglia potranno usufruire del servizio per
periodi non superiori a mesi 3 (tre) all’anno, più eventuale periodo di proroga autorizzata.
ART. 4
VALUTAZIONE PER L’AMMISSIBILITA’
Gli Operatori Sociali del Comune di residenza del cittadino richiedente sono competenti per la
valutazione delle condizioni di ammissibilità degli utenti al servizio e definiscono se il ricovero è a
tempo indeterminato o se trimestrale/annuo.
Acquisita la documentazione di cui al succ. art. 6, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del presente regolamento, gli Operatori del SSC (Servizio Sociale Comunale) provvedono
ad effettuare un incontro con la famiglia (se necessario anche visita domiciliare) al fine di rilevare:
Motivazione della richiesta
Anamnesi personale, familiare e sociale (attraverso scheda appositamente predisposta)
Compilazione dell’allegato A del presente regolamento.
Qualora emergano indicazioni circa l’opportunità di effettuare valutazioni specialistiche tese ad
escludere l’esistenza di condizioni di non ammissibilità, sarà cura degli stessi operatori del SSC
inviare richiesta al competente servizio sanitario territoriale (Dipartimento Salute Mentale,
Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Fisiatria o altro).
Acquisite tutte le notizie utili ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità, nonché alla
redazione del Progetto di Vita Individualizzato, in caso di parere favorevole, gli Operatori del SSC
invieranno documentazione al Comune di Lauria per l’inserimento in graduatoria. Quindi
richiederanno una UOZ alla quale parteciperanno:
La cooperativa gestore del servizio Casa Famiglia, che redigerà un Progetto Educativo
Individualizzato sulla base dell’osservazione e delle conoscenze acquisite dal SSC.
Operatori SSC di residenza
Eventuali altri servizi (sanitari, scolastici o della riabilitazione) interessati al caso
Famiglia
La UOZ, così composta, condividerà la redazione del PVI nel quale saranno indicati gli obiettivi
specifici da conseguire nel periodo d’inserimento.
ART. 5
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere alla Casa–Famiglia il disabile (o uno dei genitori, o il tutore, o l’amministratore di
sostegno) deve presentare istanza di ammissione presso l’Ufficio sociale del Comune di residenza.
Le ammissioni alla Casa–Famiglia sono effettuate sulla base di una graduatoria che tiene conto
della situazione sociale dei richiedenti ed è subordinata al parere degli Operatori Sociali (art. 4).
Il Comune formula due distinte graduatorie, una per l’inserimento a tempo indeterminato, l’altra per
periodi non superiori ai tre mesi l’anno. Entrambe le graduatorie sono formulate sulla base delle
risultanze delle Tabelle per la definizione del punteggio per l’accesso al servizio.
Nel caso di parità di punteggio fa fede la data di presentazione della domanda.
Le graduatorie hanno funzione di lista d’attesa in caso di richieste superiori ai posti disponibili. Nel
caso di accoglienza temporanea (3 mesi nell’anno solare) è consentita proroga solo ed
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esclusivamente in caso di effettiva necessità della famiglia (impossibilità comprovata di
accudimento per assenza, malattia).
Ogni ammissione è, inoltre, subordinata alla presentazione della documentazione prevista al
successivo art. 6 del presente regolamento.
Per le situazioni di urgenza–emergenza sociale, si provvede all’accoglienza immediata, e poi alla
regolarizzazione della posizione.
L’Ufficio preposto predisporrà, sulla base della documentazione prodotta e di quanto previsto nel
presente Regolamento, apposita Tabella per la definizione del punteggio per l’accesso al servizio.
ART. 6
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Autocertificazione attestante dati anagrafici dei familiari conviventi e la composizione del
nucleo familiare del disabile;
2) verbale della commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile;
3) verbale della commissione medica per il riconoscimento della condizione di gravità ex art. 3
comma 3 – L.104/’92;
4) attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza in corso di validità;
5) codice fiscale.
Successivamente, all’atto dell’ingresso in struttura:
1. certificazione sanitaria attestante l’assenza di malattie infettive e contagiose in atto;
2. certificazione del medico curante relativa allo stato di salute, alle patologie pregresse ed in
atto ed alle terapie praticate;
3. libretto sanitario;
4. dichiarazione di accettazione delle regole previste nel presente regolamento.
Il richiedente (o i familiari incaricati/tutore/amministratore di sostegno) concordano, con il
Responsabile della Casa famiglia, prima del ricovero, il corredo da consegnare.
Da parte dell’ufficio potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa.
ART. 7
AMMISSIONI - DIMISSIONI
Il provvedimento di ammissione e dimissione dalla Casa–Famiglia è assunto con Determinazione
Dirigenziale, previa acquisizione della valutazione di cui all’art. 4.
La dimissione di un ospite, di norma, è determinata:
a) da richiesta dello stesso disabile o dei suoi familiari;
b) dal superamento dello stato di necessità che ha determinato il ricovero d’urgenza;
c) dall’inosservanza delle norme che regolano la Casa–Famiglia;
d) aggravamento delle condizioni sanitarie tali da non consentire la permanenza nella struttura.
E’ automatica, decorso il periodo, la dimissione degli ospiti ammessi ai tre (3) mesi di ricovero,
salvo eventuali diverse valutazioni degli operatori sociali nel caso del presentarsi di situazioni
nuove che richiedano una proroga.
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ART. 8
COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEL SERVIZIO
La compartecipazione mensile delle famiglie per il ricovero in Casafamiglia (tutti i giorni/24h al
giorno) è fissata dall’Amministrazione con apposita Deliberazione G.M.
La compartecipazione potrà comunque subire variazioni conseguenti a specifiche norme in materia
di finanza locale e/o ad eventuali indisponibilità finanziarie dell’Ente.
Detta compartecipazione deve essere versata dalle famiglie dei disabili mediante versamento su
c.c.p. n. 14354856 intestato a “COMUNE DI LAURIA – Servizio Tesoreria”, entro e non oltre i
primi 10 giorni del mese di frequenza della struttura.
Se inizia la frequenza mensile, e successivamente si verificano interruzioni e sospensioni della
frequenza stessa per cause non determinate dal Comune e/o dalla Cooperativa gestore del servizio,
la famiglia deve comunque versare l’ intera compartecipazione mensile prevista.
Qualora la famiglia decide di sospendere la frequenza deve darne formale comunicazione
all’Ufficio comunale. Quando si intende riprendere la frequenza deve esserne data del pari
comunicazione scritta.
La Cooperativa affidataria del servizio è tenuta a comunicare la presa in carico del disabile e la data
di effettivo avvio delle prestazioni.
Per ogni ospite della struttura l’Ufficio comunale e la Cooperativa affidataria predispongono
apposito fascicolo personale, nonchè la scheda dove registrare i periodi di ricovero e i versamenti
effettuati.
ART. 9
REGOLE COMPORTAMENTALI
Ogni ospite deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita
comunitaria, può infatti:
portare con sé oggetti personali;
ricevere visite;
partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità;
assentarsi dalla Casa–Famiglia previo avviso agli operatori concordando le modalità di
uscita e di rientro.
ART. 10
ATTIVITÀ
Nella Casa–Famiglia sono organizzate attività finalizzate alla socializzazione, favorendo le
situazioni in grado di attivare l’interesse degli ospiti a stare con gli altri e utilizzando anche
momenti culturali e di svago pubblici.
ART. 11
VOLONTARIATO
Le Associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale possono collaborare alla
realizzazione delle suddette attività.
L’attività svolta dai volontari deve essere coerente con le finalità del servizio, deve tendere al
conseguimento degli obiettivi prefissati ed operare in base ad un piano programmatico concordato.
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ART. 12
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Comunale per
la realizzazione e la prestazione di interventi in campo sociale.
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