Comune di Santarcangelo di Romagna Provincia di Rimini Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO Manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale (elenco annuale 2008). ELABORATO N. 12 Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto Il Progettista: geom. Mancini Ylenia Santarcangelo 23.07.2008 2 Indice NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica Art. 1 – Oggetto dell’appalto................................................................................................................... Art. 2 – Ammontare dell’appalto ............................................................................................................. Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto ......................................................................................... Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .................................................... Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.................................................................. Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ................................................ Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto ................................................................................... Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ............................................................................ Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore ........................................................................................................ Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ............................................ Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri………… Art. 12 – Denominazione in valuta (soppresso)...................................................................................... Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori ..................................................................................................... Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori ........................................................................................... Art. 15 – Sospensioni e proroghe........................................................................................................... Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione................................................................... Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ....................................... Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ................................................................................... Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ....................................................... Art. 20 – Anticipazione ........................................................................................................................... Art. 21 – Pagamenti in acconto .............................................................................................................. Art. 22 – Pagamenti a saldo................................................................................................................... Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ............................................................................. Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo ................................................................................. Art. 25 – Revisione prezzi ...................................................................................................................... Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti ........................................................................... Art. 27 – Lavori a misura ........................................................................................................................ Art. 28 – Lavoro a corpo......................................................................................................................... Art. 29 – Oneri per la sicurezza.............................................................................................................. Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ............................................................ Art. 31 – Garanzia provvisoria................................................................................................................ Art. 32 – Garanzia fideiussoria definitiva ................................................................................................ Art. 33 – Riduzione delle garanzie ......................................................................................................... Art. 34 – Assicurazione a carico dell’impresa ......................................................................................... Art. 35 – Variazione dei lavori ................................................................................................................ Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali............................................................................... Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi......................................................................... Art. 38 – Norme di sicurezza generali .................................................................................................... Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro ................................................................................................... Art. 40 – Piani di sicurezza..................................................................................................................... Art. 41 – Piano operativo di sicurezza .................................................................................................... Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ....................................................................... Art. 43 – Subappalto .............................................................................................................................. Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto................................................................................... Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................. Art. 46 – Riserve e Controversie ............................................................................................................ Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .................................................................. Art. 48 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ........................................................ Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione........................................................................ Art. 50 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ................................... Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati........................................................................................ Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ................................................................................. 3 Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ................................................................................ Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ..................................................................... Art. 55 – Custodia del cantiere ............................................................................................................... Art. 56 Cartello di cantiere..................................................................................................................... Art. 57 – Danni di forza maggiore……………………………………………………………………………… Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse ........................................................................................... Art. 59 – approvvigionamento, quantita' e provenienza dei materiali. Art. 60 – prove dei materiali. Art. 61 – prescrizioni generali di esecuzione delle principali Art. 62 – protocollo d’intesa per contrastare il fenomeno del lavoro nero. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica 4 Art. 1 - Oggetto dell’appalto 1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare parte a corpo e parte a misura dei “lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale (Elenco annuale 2008)”. Le opere comprese nell'appalto sono le seguenti: Descrizione opere Importo Scavi e demolizioni 15.647,26 Inerti e conglomerati cementizi 84.342,88 Conglomerati bituminosi 257.302,19 Manufatti prefabbricati e interventi connessi 101.001,15 Pubblica illuminazione 6.197,81 Segnaletica orizzontale 11.128,71 Segnaletica verticale 6.880,00 Totale lavori soggetti a ribasso 482.500,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 15.500,00 IMPORTO TOTALE LAVORI 498.000,00 2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Art. 2 - Ammontare dell’appalto 1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue: 1 2 3 1+2+3 A corpo A misura Oneri per la sicurezza IMPORTO TOTALE Euro 7997,81 Euro 474502,19 Euro 15.500,00 Euro 498.00,00 2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punti 1 e 2, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 3 e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 494 del 1996. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006. 2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di 5 lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 2, previsto a misura negli atti progettuali e nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” (di seguito denominata semplicemente “lista”), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale (D.P.R. 554/99) e all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale. 3. Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, prevista a corpo negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante nel computo metrico e nel computo metrico estimativo e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata in sede di presentazione dell’offerta dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 2, previsto a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”. 4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, costituiscono vincolo negoziale. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili DESCRIZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DEI LAVORI D.P.R. 34/2000 DESCRIZIONE OG3 OPERE STRADALI OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA TOTALE A CORPO A MISURA TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO TOTALE IN APPALTO euro 1800,00 6197,81 euro 456493.48 0 Euro 458293,48 6197,81 Euro 14722.38 199.10 Euro 473015,86 6396.91 0 7997.81 18008,71 474502,19 18008,71 482500,00 578.52 15500,00 18587.23 498.000,00 Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono riportati nella parte iniziale del presente capitolato speciale. Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 6 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; b) il presente capitolato speciale; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo; d) lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; e) - per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e ss.mm. e ii. e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006; - per i cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto lgs. n. 494 del 1996: il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 decreto legislativo n. 494 del 1996, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso decreto; f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006; g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: - il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,per quanto applicabile; - il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: - il computo metrico; -le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132, del D. Lgs. 163/2006; Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto: - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; - di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli 7 adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità; 4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D. Lgs. 163/2006 2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del G.Lgs. 163/2006. Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. Tutti i materiali impiegati dovranno essere dotati di marcatura CE, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche armonizzate europee. Tale marcatura CE dovrà essere apposta 8 direttamente sul prodotto finito, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. 4. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi alle opere da eseguirsi. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori. Art. 12 – Denominazione in valuta 1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata. d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto. e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola. f) . Copia del registro infortuni g) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. 5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 9 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottantanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art. 15 - Sospensioni e proroghe 1. Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 2. Si applicano l’articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’art. 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000. 9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori. Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 1. a) - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere unopermille). b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 10 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento. 4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale. Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 11 b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Art. 20 - Anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 21 - Pagamenti in acconto 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 150.000,00 (lettere centocinquantamila/00) 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……………………” con l’indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. 7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. 8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. 12 Art. 22 - Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2. 5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 . 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Art. 25 - Revisione prezzi 13 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta. 2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. Art. 27 - Lavori a misura 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto. Art. 28 - Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale. 14 4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Art. 29 – Oneri per la sicurezza 1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale. Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. Art. 31 - Garanzia provvisoria 1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. 2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE 3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 32. Art. 32 - Garanzia fidejussoria definitiva 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. 3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le 15 stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. Art. 33 – Riduzione delle garanzie 1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. 2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1. 3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.. Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,nell’importo di euro 468.000,00. 3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99. 4. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: (barrare la casella che interessa) danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Art. 35 - Variazione dei lavori 16 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. 5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale. Art. 38 - Norme di sicurezza generali 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 17 Art. 40 – Piani di sicurezza 1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto lgs. n. 494 del 1996 l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. 6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Art. 41 – Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996. 18 3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto lgs. n. 494 del 1996 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996. Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Art. 43 - Subappalto 1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato: a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 Euro come indicato al precedente art. 4. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto 19 3. 4. 5. 6. 7. 8. di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 276/2003 definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà produrre all’Amministrazione apposita istanza corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva e l’assenza di cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del subappalto. Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43. 3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori 20 1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Art. 46 – Riserve e Controversie 1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006. 3. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. 4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Rimini delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci; c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 21 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. 3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. 4. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Rimini. Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base 22 d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti. 5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 172 del DPR 554/99. Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO, con direzione lavori interna all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 3. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a 1.000.000 di EURO nel rispetto dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 23 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite; g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali; l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 24 m)l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39. 2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom, Hera Luce, Hera Acqua e fognature, Società del Gas e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico. Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori; e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola. 25 2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. Art. 55 – Custodia del cantiere 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. Art. 56 – Cartello di cantiere 1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello. Art. 57 – Danni da forza maggiore 1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette. Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; 26 2. 3. 4. 5. b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL'ESEGUIMENTO DEI LAVORI ART.59 - APPROVVIGIONAMENTO, QUANTITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI. Nel prezzo unitario od a corpo dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, tutti i materiali occorrenti, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d'arte, e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo. Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all'appaltatore di chiedere, variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere per requisiti alle esigenze del lavoro. I materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità' esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci. Tutti i materiali impiegati dovranno essere dotati di marcatura CE, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche armonizzate europee. Tale marcatura CE dovrà essere apposta direttamente sul prodotto finito, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità', idoneità', durabilità, stabiliti dal presente Capitolato. L'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo, a tutte sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà sottoporre i materiali da impiegare od anche già' impiegati. Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò' sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti. Affinché' il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'Impresa dovrà approvvigionare al più' presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio. Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti della Stazione Appaltante nella collaudazione finale, in relazione ai disposti di cui agli articoli 21 e 23 del Capitolato Generale approvato con DPR 16 luglio 1962 n. 1063. Quanto alla qualità e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da impiegarsi, valgono le seguenti prescrizioni di dettaglio e quanto precisato nella descrizione dell'elenco prezzi unitari. In caso di disaccordo tra prescrizioni generali e quelle contenute nella descrizione dell'elenco prezzi unitari, sono da ritenersi valide queste ultime. 59.1 - Acqua, sabbia, ghiaia e cementi per conglomerati cementizi. L'acqua dovrà essere limpida e dolce, di regola sarà usata quella proveniente da impianti di distribuzione d'acqua potabile. Qualora si ricorra ad acqua di origine diversa, come stagni, sorgenti e cave, dovrà essere chiara, senza odori e priva di sostanze umiche, acidi organici, solfati di calcio e magnesio, cloruri di sodio. La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra di sostanze terrose, eterogenee e dovrà essere vagliata e lavata. Pezzatura compresa tra mm. 0,075 e mm. 2. 27 La ghiaia, sia essa naturale o di frantumazione deve essere costituita da pietre non gelive, prive di parti friabili, polverulenti, terrose con pezzatura compresa tra mm. 2 e mm. 50. Dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori. Per getti in conglomerato cemento armato di spessori inferiori a cm. 8 la massima dimensione dell'inerte dovrà essere interrelata con l'interferro, copriferro ed assestamento del getto. I cementi per quanto attiene controllo e certificazione dovranno rispettare il D.M. 9.3.88 n. 126 modificato dal D.M. 20.11.1984 e ENV 126. 59.2 - Laterizi. I laterizi dovranno avere tutti i caratteri di una perfetta cottura ed essere sani, duri, formati con spigoli perfettamente profilati, non vetrificati, percossi dovranno dare un suono chiaro, rotti dovranno mostrare nella frattura una grana fine ed omogenea, dovranno resistere all'azione dell'acqua del gelo. 59.3 - Pietra da taglio. Dovrà essere di qualità omogenea, presentare elevata durezza e resistenza, risultare sana, compatta, senza vene e spaccature, buchi ed altri difetti contrari all’omogeneità e solidità della pietra. Saranno escluse pietre che presentano alterazione naturale della sostanza lapidea o da guasti sofferti per il trasporto e nel collocamento in opera. La pietra dovrà comunque essere di tipo inalterabile all'azione dell'acqua e alle vicende atmosferiche. 59.4 - Legnami. I legnami di qualunque essenza da impiegarsi in opera stabili, dovranno corrispondere alla migliore scelta e qualità della categoria prescritta. Essi saranno diritti, sani, stagionati, di fibra pure dritta e compatta senza gruppi viziosi, scevri da fradiciume e di qualunque altro difetto nocivo alla buona esecuzione, resistenza e durata delle opere. 59.5 - Terreni per sottofondi. Formati da terreni di scavo o di riporto che abbiano o no subito un processo di miglioramento. Dovranno appartenere ai gruppi A1 - A3 - A2 con esclusione dei sottogruppi A2.5 - A2.6 - A2.7, salvo casi particolari in cui sia escluso, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, anche il sottogruppo A2.4. 59.6 - Pietrame, pietrisco, pietrischetto e graniglie. Formati da pietra spaccata di qualità dura ed omogenea, tenace e ben resistente alle sollecitazioni esterne. Saranno costituiti da elementi assortiti a forma poliedrica a spigoli vivi le cui dimensioni saranno: - pietrame maggiore mm. 71; - pietrisco compresa tra mm. 71 e mm. 25; - pietrischetto compresa tra mm. 25 e mm. 10; - graniglia compresa tra mm. 2 e mm. 10. Il materiale dovrà essere opportunamente vagliato in modo da assicurare la corrispondenza dimensionale di ogni singolo elemento che sarà spogliato da materie polverulenti provenienti dalla frantumazione mediante lavaggio. Il coefficiente di frantumazione non dovrà essere superiore a 140 e la perdita per decantazione non dovrà essere superiore a 1% in peso. 59.7 - Acqua per lavori di cilindratura e lavaggio massicciate. L'acqua per i citati usi dovrà essere dolce, non torbida e melmosa. 59.8 – Bitume, bitume liquido ed emulsione bituminosa. Per il bitume, il bitume liquido e l'emulsione bituminosa dovranno essere osservate le norme di accettazione del Centro Nazionale delle Ricerche che si intendono qui prescritte. Le stesse norme valgono per il prelievo dei campioni. E' facoltà della Direzione dei Lavori prescrivere il tipo di bitume, bitume liquido od emulsione bituminosa a seconda della condizione climatica esistente al momento della messa in opera senza che per questo l'Impresa possa pretendere speciali compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nell'unito elenco per tutti i lavori che impiegano leganti bituminosi. 28 59.9 - Cordoli. Saranno realizzati in prefabbricato di conglomerato cementizio vibrato, dosato a q.li. 4 di cemento "425" per 1 mc. d'impasto. I segmenti ritti dovranno avere lunghezza compresa tra cm. 0,90 e m.1,10. Gli elementi speciali, curve, passi carrai, bocche di lupo, o comunque sagomati, si dovranno raccordare perfettamente con gli elementi retti e compensati con il medesimo prezzo d'elenco previsto per l'elemento ritto. 59.10 - Misto granulare stabilizzato. Ricavati da depositi alluvionali e da roccia che abbiano un coefficiente di frantumazione inferiore a 160. La composizione granulometrica dell'insieme, prima e dopo la costipazione, sarà individuata dal prospetto che segue, che si riferisce all'impiego di grani con dimensioni massime di mm. 71 se impiegato nello strato di base (tipo A), mm. 30 se impiegato in strato d'usura non protetto (tipo B). LIVELLO O STACCIO UNI: Percentuale in peso di passante TIPO "A" TIPO "B" CRIVELLO UNI 2334 71 30 15 10 5 100 70 – 100 ----30 – 70 23 – 55 -----100 70 - 100 50 - 85 35 - 65 STACCIO UNI 2332 2 0,4 0,075 15 – 40 8 – 25 2 – 15 25 - 50 15 - 30 5 - 15 Limite liquido ed indice di plasticità della frazione di passante allo staccio 0,4 UNI 2332 dovranno essere inferiori a 25 il primo; uguale a 0 il secondo. Indice, CBR del materiale e post saturazione superiore a 50. Il coefficiente di frantumazione dovrà essere minore di 160. 59.11 - Tubi in cemento per fogne e fognoli. Manufatti prefabbricati per collettori circolari, ovoidali, a sezione bicentrica, in calcestruzzo vibrato anche armato. Norme generali. La costruzione di manufatti in calcestruzzo vibrato anche armato normale o precompresso, fabbricati in serie previsti in progetto e che, assolvono alle funzioni idrauliche con le caratteristiche indicate nel presente articolo e' soggetta, in linea generale, alla preventiva comunicazione alla Direzione Lavori alla quale l'Appaltatore con apposita relazione dovrà: a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli statici relativi, con particolare riguardo a quelli riferentesi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura come più avanti specificato; b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali; c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi ed i procedimenti per l'esecuzione delle strutture prefabbricate e quindi in particolare per i collettori circolari, per i collettori ovoidali; d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali prescritti dalle norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso. L'Appaltatore e' tenuto a rispettare tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei manufatti dallo stesso approvvigionati presso una determinata ditta produttrice. La responsabilità' della rispondenza dei prodotti rimane comunque a carico dell'Appaltatore. L'Appaltante si riserva il diritto di controllare e seguire la costruzione degli elementi prefabbricati direttamente presso gli impianti di prefabbricazione. Gli spostamenti dei prodotti prefabbricati dovranno essere di preferenza eseguiti con sistemi meccanici e con tutti gli accorgimenti affinché siano indotte, specialmente nei prodotti di recente fabbricazione, le minori possibili sollecitazioni secondarie. Riferimento a norme e regolamenti. In mancanza di particolari norme (UNI, CNR, Decreti Ministeriali, Circolari Ministeriali ecc.) la fornitura dei prefabbricati in genere previsti nel presente progetto dovranno rispondere alle norme DIN 4032 dell'aprile 1959 che di seguito vengono riportate in estratto per la parte interessante le opere del presente progetto. In ogni caso e per quanto non in contrasto con le suddette norme DIN numero 4032, si richiama l'osservanza oltre che del vigente regolamento e prescrizioni ministeriali per le opere in conglomerato cementizio normale ed armate. 29 Per quanto riguarda i giunti per i tubi ed i condotti essi sono previsti in gomma o materiale speciale e dovranno rispondere alle esigenze di tenuta idraulica per almeno 5,09 mt. di colonne d'acqua. Per il confezionamento del calcestruzzo e' indispensabile una competente scelta degli eventuali materiali additivi ed un'esatta composizione granulometrica che dovrà assicurare durabilità resistenza e tenuta idraulica. All'uopo il Direttore dei Lavori eseguirà anche verifiche sul luogo di produzione al fine di dare il proprio benestare all'impiego. In via indicativa si raccomanda che per il calcestruzzo adoperato nella formazione dei tubi si usi nel ghiaietto una pezzatura non superiore ai 15 mm per diametri minori o uguali a 50 cm. e non superiori a 25 - 30 mm. per diametri o dimensioni interne superiori ai 50 cm. Il rapporto acqua/cemento dovrà essere particolarmente studiato essendo ammissibile come limite massimo il valore di 0,45. Il dosaggio minimo di cemento dovrà essere di 3 q.li/mc. e nel particolare caso, previsto nel presente progetto, dovranno essere usati cementi pozzolanici e preferibilmente ferrico-pozzolanici. Le eventuali armature di rinforzo dovranno essere ricoperte da almeno 15 mm. di calcestruzzo; i tubi devono essere fabbricati in ambienti chiusi restandovi per la durata di almeno 3 giorni; dovranno essere protetti dal sole e dalla corrente d'aria e dovranno essere tenuti sufficientemente umidi o per evitare fessurazioni e cavillature dovute al ritiro. Durante questo periodo la temperatura dell'ambiente non deve essere mai inferiore a –2 C°. L'eventuale armatura in ferro do vrà essere calcolata per rendere idonei i collettori a sopportare i carichi mobili previsti per il calcolo dei ponti a servizio delle strade di seconda categoria per l'interno dell'abitato e di 1° categoria negli attr aversamenti o lungo il percorso di strade statali, secondo il D.M. Lavori Pubblici 4 maggio 1991 e relativa circolare ministeriale 25 febbraio 1991 n. 34233. Norme di qualità'. I tubi dovranno essere esatti nel profilo e nelle dimensioni secondo i disegni di progetto e prescrizioni contenute nell'elenco prezzi unitari; la loro struttura deve essere uniforme e la superficie interna non dovrà presentare alcuna ruvidità. Le estremità dei tubi devono essere formate a spigolo interno (pieno) e le loro facce frontali devono essere in posizione verticale rispetto all'asse del tubo. I tubi non dovranno presentare danneggiamenti che potrebbero compromettere la loro utilizzazione ed in particolare la resistenza e l’impermeabilità. Le immissioni laterali se già predisposte con foro non dovranno presentare rugosità internamente al punto di attacco ed i relativi dischi di chiusura - da fornire a richiesta devono essere fabbricati in calcestruzzo sufficientemente resistente e compatto. 59.12 - Tubi di policloruro di vinile p.v.c. per condotte di scarico civile ed industriale. Dovranno essere prodotti conformemente alle norme prodotti a norme UNI EN 1408 tipo SN 8 (sdr34) codice UD IIP in barre di mt. 6 con incorporato sulla barra giunto a bicchiere del tipo scorrevole con incorporato guarnizione elastomerica. Eventuale impiego di lunghezze inferiori a 1, 2, 3 mt. ove sia necessario non darà diritto all'appaltatore alla modificazione del prezzo espresso al metro lineare nell'unito elenco. Ogni segmento di tubo impiegato dovrà essere previsto di giunto elastico. Quando sia specificatamente richiesto potranno essere impiegati tubi tipo 300 - 301 - 302 le cui specifiche tecniche sono riportate nella norma UNI Tutti i materiali dovranno essere contrassegnati con il marchio UD IIP. 59.13 - Tubi in polietilene (PEAD) e (PEB). Quando l'impiego sia per uso acquedottistico, il materiale dovrà essere atossico e conforme a quanto prescritto dal Ministero della Sanità (Circ. n. 102 del 2.12.1978). Il tubo sarà ricavato per estrusione conformemente alle norme UNO 7611 - 7615 del 1976 tipo 312 ed alle norme UNI 7612 -7616 + FA 90 per quanto attiene i raccordi. Tutti i materiali dovranno essere contrassegnati con il marchio in conformità IIP riconosciuto con DPR 1.2.1975 n. 120. 59.14 - Camerette d'ispezione prefabbricate, caditoie, pozzetti di raccolta acque pluviali e lastre di copertura. Saranno confezionate in conglomerato cementizio vibrato ed armato additivato con impermeabilizzante, il dosaggio e tipo di cemento sarà' tale da rendere il manufatto completamente impermeabile. Le dimensioni saranno conseguenti alle sollecitazioni esterne a cui l'opera e' soggetta avendo particolare riguardo al carico stradale, spinte delle terre, sottospinte idrauliche. Quando si usano diversi segmenti verticali, essi saranno provvisti di immaschiatura nella zone di giunzione. Il materiale impiegato dovrà essere stagionato e scevro di cavillature, fenditure od altri difetti e rispettare tutti le altre prescrizioni di cui all'art. 611. 30 59.15 - Chiusini e caditoie in ghisa. Saranno completi di telaio di dimensioni che verranno prescritte dalla Direzione Lavori e meglio indicate nell’elenco prezzi unitari. Il telaio sarà provvisto di robuste zancature atte ad assicurare il fissaggio. Il chiusino avrà spessore e foggia atta a sopportare il carico stradale che sarà prescritto. I prodotti dovranno essere conformi in tutto alla norma UNI EN 124. Saranno realizzati con ghisa di prima o seconda fusione o sferoidale e portare in rilievo la dicitura che indica il tipo d'impianto a rete su cui il chiusino e' collocato, l'anno di installazione e classe di carico stradale sopportabile. 59.16 - Segnaletica stradale. La segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) dovrà essere conforme a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (leggi complementari e successive modificazioni ed integrazioni) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495). 59.17 - Materiali per impianti elettrici. Dovranno avere i requisiti di accettazione fissati dalle raccomandazioni CEI tabelle UNEL e norme europee (EN) ed essere dotati del marchio di qualità, ulteriori specifiche saranno prescritte nella descrizione dei prezzi unitari. 59.18 - Acciaio per carpenteria. E' consentito il solo impiego di acciai denominati Fe 360, Fe 430, Fe 510 dei quali sono precisati i requisiti nel D.M. Lavori Pubblici 14 febbraio 1992, requisiti che nel presente Capitolato Speciale si intendono prescritti. ART. 60 - PROVE DEI MATERIALI. In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa è obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, all'invio per l'esperimento di campioni ad istituti all'uopo competenti ed autorizzati quanto ciò sia prescritto per legge. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione dal competente Ufficio, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi adatti a garantirne l’autenticità. ART. 61 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO. Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date per le principali categorie. 61.1 - Movimenti di terra. Tracciamenti. Prima di dare inizio ai lavori di sterro e/o di riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire il piano quotato della zona interessata ai lavori, apporre i sigilli in ottone, riportarli e rappresentarli in apposito elaborato che evidenzi la loro esatta posizione e quote (monografie). Scavi e riporti. Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, come indicato nei profili di progetto, in modo che risultino individuati i limiti relativi. Per quanto riguarda le opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse con l'obbligo della conservazione dei picchetti e modine come per i lavori in terra. Per l'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi e mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza purché dalla Direzione Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori. Per l'esecuzione degli scavi con escavatori meccanici, l'Appaltatore deve presentare all'approvazione dell'Appaltante il progetto con i particolari degli impianti che intende eseguire. Questi impianti devono essere dei migliori sistemi in uso, proporzionati allo scopo e tali da assicurare la continuità e la buona riuscita del lavoro. L'Appaltante può esigere quelle modifiche che ritiene necessarie ed anche rifiutare l'approvazione del progetto. 31 Qualora gli impianti fatti risultassero in pratica difettosi e comunque non corrispondenti alle esigenze dei lavori, l'Appaltatore deve a sua cura e spese modificarli ed ampliarli o sostituirli totalmente, tutto ciò senza che egli possa invocare a scarico di responsabilità l'approvazione data alle sue proposte dall'Appaltatore né tanto meno pretendere compensi od indennità oltre ai prezzi d'elenco. Per scavi di sbancamento s'intende quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione aperta almeno su di un lato. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano campagna, quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Sono denominati scavo di fondazione quelli incassati a sezione ristretta per la fondazione di manufatti e quelli a sezione obbligata per la formazione dei collettori e delle condotte oltre a quelli relativi ai manufatti necessari per gli impianti di sollevamento. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi saranno spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori ordinerà all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovano indicate nei disegni di progetto sono perciò puramente indicative e l'Appaltante si riserva piena facoltà di variarle senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto il diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di dover demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione Lavori abbia verificato i piani delle fondazioni. Le pareti degli scavi, ferme restando le modalità per le misurazioni degli scavi, di cui al presente capitolato saranno verticali od inclinate a giudizio discrezionale dell'Appaltatore ma in ogni caso dovranno rispettare le norme antinfortunistiche. Dove il terreno nel quale saranno effettuati gli scavi fosse interessato dalla falda freatica che raggiungesse anche livelli di poco soggiacenti al piano campagna, con quote quindi superiori a quelle di fondo scavo, l'Appaltatore dovrà installare idonei impianti di abbassamento della falda (con pompe o con impianti tipo well-point o similari) per consentire l'esecuzione all'asciutto degli scavi, dei getti, della formazione dei collettori e delle condotte di mandata come prescritto e meglio specificato nel seguito. L'installazione e l'esercizio di detti impianti sono a completa cura e carico dell'Appaltatore, intendendosi essi compensati con i prezzi di scavo, di cui all’elenco prezzi. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più, attorno alla medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, se idonee, o con sabbia, sino al piano primitivo naturale del terreno. Gli scavi per la formazione dei collettori avranno sezione come da disegno e saranno spinti alla profondità di progetto, salvo diversa precisazione dell'Appaltante all'atto dell'esecuzione, con fondo ben regolarizzato. Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori ai 3 cm. misurati dal piano delle livellette indicate nei profili longitudinali allegati al contratto o di quelle che, come varianti, potranno all'atto pratico essere ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori. Le pareti dello scavo non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolosi che, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente abbattuti o sgomberati a cura e spese dell'Appaltatore. Le profondità di scavo saranno riferite ad appositi picchetti e caposaldi posti dall'Appaltatore alla consegna dei lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare nel modo più assoluto tali picchetti. Ove occorra, per ragioni imprescindibili di lavoro, spostarne qualcuno, egli ne preparerà a tutte sue spese un altro nella posizione più opportuna scelta dall'Appaltante e provvederà a quotare questo nuovo picchetto o caposaldo. Nel paleggiamento delle materie fuori dei cavi si dovranno tenere separate quelle terrose e sciolte che dovranno, prima, essere riversate e battute sui fianchi ed al di sopra del collettore per difenderlo dalle rotture e rincalzarlo solidamente, salvo per i rinterri di tipo speciale con sabbia o terreno vagliato specificati nella sezione tipo. Comunque, dette materie utilizzabili non dovranno arrecare intralcio né alla viabilità né allo scolo delle acque. Qualunque materiale ed oggetto proveniente dagli scavi è di proprietà dell'Appaltante; tuttavia l'Appaltatore può essere autorizzato, senza addebiti di sorta, ad usare la sabbia e la ghiaia ricavata, purché rispondano alle prescrizioni e siano quindi accettate dall'Appaltante. Durante l'esecuzione degli scavi l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese e con qualsiasi mezzo allo smaltimento delle acque da monte; deve aggottare tutte le acque che vi affluiscono, se sia necessario installando e tenendo in esercizio idonee stazioni di pompaggio. E' prescritto, come già precedentemente specificato, che tutti gli scavi siano mantenuti asciutti durante la costruzione delle murature, dei getti e delle altre opere di fondazione e di posa delle condotte. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, gli impianti, le macchine, gli operai occorrenti per il completo esaurimento dell'acqua. Via via che avanza negli scavi l'Appaltatore deve eseguire idonee sbadacchiature in relazione alle caratteristiche del terreno scavato, alla presenza o meno di acqua ed a quanto altro abbia influenza per la buona e rapida esecuzione del lavoro. Ove mai si determinassero franamenti, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, egli è tenuto agli sgomberi ed ai ripristini, senza compenso di sorta. Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le sbadacchiature; quelli però che a giudizio della Direzione Lavori non potranno essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi, né all'Appaltatore spetterà per questo alcuno speciale compenso. Nel caso di scavi in prossimità di fabbricati o di opere e condotte esistenti, le sbadacchiature saranno integrate, se del caso, con puntellature dei fabbricati ed opere stesse; si precisa che spetta all'Appaltatore l'accertamento dello stato di abitabilità o meno di ogni fabbricato in relazione ai lavori da eseguire ed il proporre, pure tempestivamente, all'Appaltante, le provvidenze di carattere eccezionale eventualmente opportuno. 32 Sempre in relazione agli scavi si precisa che spetta all'Appaltatore assicurare la continuità del transito, quella del deflusso delle acque e l'incolumità di tutte le opere, canalizzazioni, cavi e condotte eventualmente esistenti nel sottosuolo che viene scavato, al quale fine l'Appaltatore deve prendere le debite intese con le Amministrazioni interessate per l'ubicazione preliminare delle suddette opere del sottosuolo e, d'accordo con le stesse, eseguire puntellature e aggiustamenti. Qualora i fabbricati, le canalizzazioni, le condotte ed i cavi interessati avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, l'Appaltatore dovrà eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese. Ne è comunque il solo responsabile di fronte ai rispettivi proprietari e concessionari. E' obbligo dell'Appaltatore osservare le norme per il traffico stradale e quindi porre tutti i ripari occorrenti e tutte le segnalazioni diurne e notturne convenienti a garantire l'incolumità del traffico, curando la manutenzione. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di segnalare ogni modifica all'esistente sistema viario alle Autorità locali competenti, ottenere il loro benestare modificando anche, se richiesto, il programma di lavoro ed attenendosi scrupolosamente a tutte le disposizioni che verranno dalle Autorità stesse impartite. Nell'esecuzione degli scavi, nell'adozione e tipo di armature, ponteggi e sostegni, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme dei decreti sulla prevenzione degli infortuni e provvedere quindi con mezzi idonei intendendo compensato nel prezzo dello scavo tale onere, anche quando si debba preservare lo stato delle cose adiacenti lo scavo. Disfacimento e rifacimento di pavimentazioni stradali. Il disfacimento delle pavimentazioni stradali deve effettuarsi con tutte le più attente precauzioni in modo da interessare la minor superficie possibile e da non danneggiare la pavimentazione circostante. E' fatto obbligo l'impiego di macchine fresatrici per il taglio della sede stradale. I materiali che si vengono ricavando dal disfacimento potranno, dopo accurata selezione, essere reimpiegati nel ripristino, previo benestare della Direzione Lavori; la larghezza del disfacimento deve essere tenuta pari alla larghezza dello scavo, aumentata rispetto alla parete degli scavi stessi da ciascuna parte, di una distanza fissa, che sarà dimensionata in base alla profondità dello scavo. Comunque i materiali residui inservibili verranno considerati come provenienti dagli scavi e seguiranno, la sorte dei medesimi. Per l'esecuzione dei rifacimenti saranno riportati in posto i materiali accantonati dai rifacimenti, giudicati idonei al loro impiego, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, con l'aggiunta dei materiali nuovi in sostituzione delle parti destinate a rifiuto. Il rifacimento della pavimentazione consiste nella costruzione a nuovo a regola d'arte, del tipo di pavimentazione che era in atto prima della demolizione salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. In determinate strade e dietro ordine scritto dalla Direzione Lavori potrà essere eseguito anche un rifacimento provvisorio della pavimentazione stradale, compensato a parte, quando il tempo necessario per l'assestamento del rinterro e per il conseguente rifacimento definitivo della pavimentazione possa provocare il deterioramento dei bordi della vecchia pavimentazione a causa del traffico. Formazione di rilevati. Saranno impiegate materie provenienti dallo scavo solo se appartenenti alle classi A1 - A3 della classificazione CNR-UNI, la classe A2.4 potrà essere impiegata purché prevista in progetto, in mancanza, il materiale dei predetti gruppi sarà reperito in cave di prestito. Il materiale di scavo, proveniente da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultasse non idoneo per la formazione dei rilevati o tombamento dei cavi, dovrà essere trasportato a rifiuto a cura e spese dell'Impresa, quanto ne è previsto il reimpiego sarà convenientemente accantonato restando a carico dell'Impresa l'eventuale pagamento dell'indennità d'occupazione e danni dovuti a movimenti franosi od altro. I rilevati saranno formati per strati successivi, ognuno di altezza, a strato sciolto, dipendente dalla natura del terreno e dal mezzo costipatore e comunque non superiore a 40 cm.; il piano di ogni strato sarà tale da evitare ristagni e permettere un regolare deflusso delle acque piovane adottando comunque pendenze trasversali inferiori al 3%. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà avere a costipazione avvenuta una densità superiore al 90% della massima secca AASHO standard che dovrà superare il 95% sullo strato superiore (ultimi 30 cm.). Ogni strato sarà costipato all'umidità ottimale determinata in laboratorio. Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'assuntore, ma comunque dovranno esercitare sul materiale l'energia costipante necessaria ad assicurare il raggiungimento delle densità sopra citate. L'azione del costipamento dovrà essere eseguita senza arrecare danno ad altri manufatti quali muri di sostegno, pozzetti, canali, gli eventuali danni saranno ripristinati a cura e spese dell'Impresa. Le scarpate dei rilevati saranno rivestite per uno spessore di cm. 30 di terreno vegetale, ricco di humus, che sarà realizzato a cordoli orizzontali gradonati e costipati verso l'intero in maniera da evitare superfici di scorrimento. Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a totali sue cure e spese i lavori di ricarica, rinnovando, ove occorra, la sovrastruttura stradale. Laboratorio terre. L'assuntore è tenuto ad inviare campionatura dei terreni nella quantità richiesta dalla Direzione Lavori al 33 laboratorio terre secondo le modalità già precisate precedentemente. L'assuntore è tenuto altresì ad approntare a proprie spese un laboratorio da campo con le attrezzature necessarie e personale specializzato per determinare: - caratteristiche granulometriche; - caratteristiche di plasticità; - caratteristiche e grado di costipamento; - quantità di materie organiche. Tutto ciò al fine di verificare durante la messa in opera le caratteristiche e qualità del materiale. Materiali di risulta. Per l'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno in: 1) materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà dell'Appaltante; 2) materiali inutili. I materiali ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente agli scavi, disposti in modo da non creare ostacoli per il passaggio del traffico, mantenendo libera la zona stradale riservata al transito ed in modo da prevenire ed impedire l'invasione delle trincee delle acque meteoriche e superficiali, nonché degli scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno. I materiali inutili saranno portati in rifiuto in località adatte, approvate dalla Direzione Lavori, a qualunque distanza. Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di rinterro parziale di protezione dei tubi saranno depositate separatamente dagli altri materiali. Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori) gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di altre opere o da altre zone. La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie lateralmente non dovrà in nessun caso essere inferiore a mt. 1. Quando per la ristrettezza della zona non fosse possibile, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, depositare lateralmente alla trincea la terra ed i materiali da reimpiegarsi, questi dovranno essere trasportati in luoghi più adatti, donde saranno poi di volta in volta ripresi senza che per tali maggiori oneri di ripresa e trasporto possa competere all'Appaltatore altro compenso in aggiunta al prezzo stabilito in elenco per le singole opere. I materiali inutili dovranno essere trasportati a rifiuto in luoghi ed a distanze che a giudizio della Direzione Lavori non possono né danneggiare le trincee o la stabilità dei terreni circostanti, né produrre ristagni di acqua o perturbare il corso dei fiumi o torrenti. Transito stradale - attraversamento e incroci sottosuolo. Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade - quale che sia la categoria e l'entità del traffico - e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito dei pedoni, degli animali e dei veicoli. L'Appaltatore è l'unico responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori a cose e persone, pertanto per il fatto che assume l'appalto solleva l'appaltante ed il personale preposto alla Direzione Lavori di ogni gravame noia e molestia. Appositi passaggi - della larghezza di almeno m. 0,60 e protetti lateralmente con adatta ringhiera - dovranno essere costruiti per dare comodo accesso pedonale ai fabbricati situati lateralmente alle trincee. Per i passi carrai l'Appaltatore dovrà provvedere a mantenere l'accesso mediante passaggi, di adeguata resistenza al carico e della larghezza di almeno mt. 3. Sono egualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e comunque di tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni saranno ogni giorno tenute in funzione per tutta la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sempre sorvegliate per evitare che abbiano per qualsiasi causa a rimanere spente. Ogni danno e responsabilità dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti è a carico dell'Appaltatore. Quando sia necessario, impedire il traffico nella zona interessata dai lavori, dovrà prevedersi, a cura e spese dell'Appaltatore, a porre gli sbarramenti a cavalletto e la segnaletica necessaria a conveniente distanza ed in punti tali che il pubblico sia in tempo avvertito dell'impedimento. L'Appaltatore dovrà concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle interruzioni parziali o totali del traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilità tutte le autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori. Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontrassero tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciamento ed alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto tassativamente stabilito che non sarà tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli ordinati, né derivanti dalle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori. Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto 34 egli dovrà, a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente l'Amministrazione competente e la Direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette opere sottosuolo e che è obbligato a ripararlo od a farlo riparare al più presto sollevando l'Appaltante da ogni gravame, noia o molestia. Scavi e getti per sottomurazioni. I lavori di sottomurazione dei manufatti esistenti per eventuali attraversamenti stradali o ferroviari, di fabbricati, muri ed ogni altro tipo di manufatto, vanno eseguiti in modo da turbare il meno possibile la stabilità dei manufatti stessi adottando oltre che gli accorgimenti qui di seguito elencati, tutti gli altri che l'Appaltatore riterrà necessario. La vecchia fondazione sarà divisa in tratti alterni ("campioni") di lunghezza non superiore ai mt. 2,50 - 3,00 circa e tale comunque da non provocare alcun scoscendimento nel terreno retrostante né alcun cedimento delle murature sovrastanti. Fatta l'eventuale puntellatura dalla parte aerea del manufatto si inizierà a "campioni" alterni il cavo d'approccio fondale fino a pervenire alla vecchia base di fondazione. Le pareti del cavo dovranno essere puntellate con sbadacchi, quadri e marciavanti, continui e discontinui, secondo necessità a tutta cura e spese dell'Appaltatore. Pervenuti alla quota del vecchio piano fondale, si attaccano il cavo frontale d'approccio sottofondale fino alla nuova base di impianto, sbadacchiando energicamente le pareti; si esegue quindi la rimozione graduale del terreno sottostante alla vecchia fondazione sbadacchiando le pareti del cavo. Si inizia poi la muratura del tronco inferiore alla base ampliata, elevandola sino all'altezza della vecchia fondazione contro cui dovrà saldarsi mediante chiusura del tipo a "serraglia" ed in modo tale, comunque da garantire la perfetta aderenza alla vecchia fondazione. Quando si debba sospendere il lavoro è necessario ben contrastare il piano murario superiore. Col procedere delle murature vengono man mano rimosse tutte le puntellature ad eccezione degli elementi di cui sia difficile o pericolosa la rimozione, elementi che verranno lasciati in posto a spese dell'Appaltatore. 61.2 – Demolizioni. Le demolizioni di ogni genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni onde evitare qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, a terzi, a cose quali costruzioni, ed impianti sopra e sottosuolo. Per ogni tipo di danno l'appaltatore è l'unico responsabile. I materiali di risulta per i quali è previsto dalla Direzione Lavori il reimpiego, dovranno essere accatastati, l'eccedenza dovrà essere trasportata a rifiuto. La demolizione delle pavimentazioni sia in conglomerato cementizio sia bituminoso dovrà essere eseguita con preventivo taglio delle medesime con fresa. Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi d'elenco. 61.3 - Opere in legno. Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili dovranno essere lavorati secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Le giunzioni dovranno avere forma e dimensione in maniera d'ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi da unire. Non è tollerato alcun taglio falso, né zeppe, né cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripiano. Le diverse parti componenti l'opera dovranno essere solidamente collegate in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, in conformità alle prescrizioni e disegni esecutivi. Dovendosi impiegare chiodi, è vietato farne uso senza apparecchiare prima il foro con il succhiello. I legnami, prima della messa in opera si debbono congiungere in prova sul cantiere per essere sottoposti a preventiva accettazione. 61.4 – Malta. Le malte che verranno usate nell'esecuzione dei lavori saranno esclusivamente cementizie. Salvo speciali prescrizioni, avranno le seguenti proporzioni: - cemento tipo "325": q.li. 3; - sabbia: mc. 1. Le malte per stuccature, rabberciature e per la costruzione delle cappe, avranno le seguenti proporzioni: - cemento tipo "325": q.li. 5; - sabbia: mc. 1. I componenti le malte saranno misurati con casse di legno senza fondo, che l'Impresa dovrà provvedere a tenere costantemente in tutte le aie destinate alla manipolazione. Il miscelaggio dei materiali dovrà essere convenientemente manipolato sopra apposite aie o sopra tavolati con adatti attrezzi, fino a che si sia ottenuto un impasto che non presenti alcuna separazione dei componenti. Nella manipolazione dell'impasto si impiegherà quella sola quantità' di acqua che sarà necessaria per ottenere una malta perfettamente omogenea. 35 Quando sia prescritto l'uso di malte a stabilita' volumetrica (ritiro compensato) si useranno malte preconfezionate a secco, sul cantiere si aggiungerà soltanto l'acqua strettamente necessaria in base alle istruzioni della ditta produttrice. Dovranno essere trasportati a rifiuto ed allontanati in cantiere gli impasti non adoperati nella giornata. 61.5 - Conglomerato cementizio. I conglomerati cementizi dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.M. 14 febbraio 1992. L'Impresa, sarà tenuta a presentare in tempo utile prima dell'inizio dei getti, all'approvazione del Direttore dei Lavori la verifica dei calcoli di stabilita' delle opere in conglomerato cementizio armato ordinario, conglomerato cementizio armato precompresso, nonché il progetto delle opere di centinatura e di sostegno all'uopo necessarie. La relazione di calcolo dovrà essere scritta interamente in lingua italiana e corredata da indagine geologica ai sensi del D.M. 11.3.1988 e Circ. LL.PP. 24.9.1988 n. 30483. Le relazioni dovranno essere perfettamente comprensibili e quindi riportare con chiarezza ipotesi di calcolo, analisi dei carichi, calcoli delle sollecitazioni, calcoli delle tensioni. I disegni relativi oltre alla definizione geometrica delle opere dovranno illustrare il tipo di materiali impiegati ed i sovraccarichi ammissibili sia di natura permanente che accidentale. I componenti del conglomerato avranno caratteristiche come richieste nel precedente articolo "Approvvigionamento quantità e provenienza dei materiali". Per quanto attiene alle prestazioni, norme di produzione, posa in opera e criteri di conformità si farà riferimento alla norma europea UNI ENV 206. Il rapporto acqua-cemento sarà tale da assicurare la resistenza stabilita, ove necessita' di cantiere lo richiedano, l'Impresa può a sue spese usare fluidificanti, comunque dovrà essere sempre garantita la resistenza stabilita, non aggressività alle armature metalliche ed altre caratteristiche del presente Capitolato Speciale. Il "mix-design" del conglomerato cementizio dovrà ottenere l'approvazione del Direttore dei Lavori. Il conglomerato cementizio impiegato sarà esaminato attraverso prove su campioni prelevati nelle quantità e secondo le richieste del Direttore dei Lavori. L'esame dei campioni avverrà presso laboratori autorizzati per legge a spese dell'Impresa la quale provvederà' a mettere a disposizione il materiale per i sigilli e locale di custodia nei modi per garantire la conservazione autentica dei campioni. Classe, lavorabilità, dimensioni massime dell'inerte saranno indicate nei rispettivi articoli di elenco e riferimento al mc. di calcestruzzo finito. Le dimensioni necessarie degli aggregati saranno di volta in volta stabilite dal Direttore dei Lavori in base alle necessita' tecnologiche e di resistenza salvo quanto prescritto in progetto. La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e per la dosatura di tutti i vari componenti la miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza la Direzione dei Lavori potrà tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga eseguita a volume. L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione degli elementi) e lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). Il trasporto del conglomerato a pie' d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso dell'impastatrice al luogo di impiego. La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo avere preparato accuratamente e rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione dei Lavori. Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarità' di sorta. Dovrà usarsi idoneo tubo convogliatore di getto in maniera di evitare cadute libere di conglomerato e quindi la segregazione dei suoi componenti. L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati dalla Direzione del Lavori. All'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai cm. 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità' o differenze di aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con idoneo aggrappante approvato dal Direttore dei Lavori. Quando debbono eseguirsi getti articolari in più riprese, il piano di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori, non sono ammesse sollecitazioni aggiuntive durante il primo periodo di indurimento del conglomerato. Quanto il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento. A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare il rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. La scasseratura non dovrà avvenire comunque prima di giorni cinque dall'avvenuto getto. Tali tempi dovranno comunque essere approvati dal Direttore dei Lavori. Il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori. Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni 36 e sollecitazioni di ogni genere, mantenuti in permanenza bagnati per almeno 15 giorni con sistemi di idrantini o altro mezzo idoneo. 61.6 - Cementi armati e cementi precompressi. Oltre a richiamare quanto e' stato prescritto con il precedente articolo per l'esecuzione di opere in cemento armato, l'Impresa dovrà attenersi a tutte le norme di cui al D.M. 14.2.1992 di cui all'articolo 21 della legge 5.11.1971 n. 1086 ed alle altre che potranno essere successivamente emanate dalle competenti Autorità. L'impresa appaltatrice si assume altresì l'onere di nominare a proprie cure e spese il direttore dei lavori delle opere strutturali che deve essere un tecnico professionalmente qualificato. A norma dell'art. 4 Legge 5.11.1971 n. 1086 la medesima impresa e' tenuta a denunciare i lavori all'ingegnere appaltante indicando quanto richiesto. Tutte le opere in cemento armato, incluse nell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita' ed alle verifiche che l'Impresa avrà provveduto, ad eseguire nei termini di tempo fissati dalla Direzione dei Lavori attenendosi agli schemi e disegni che compongono il progetto ed alle norme che le verranno impartite oltre quelle già descritte dalle leggi citate. L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle centine ed armature di sostegno, non esonera in alcun modo l'impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile degli inconvenienti dell'opera e, pertanto, essa dovrà rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti del disarmo e modalità d'innaffiamento. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere dei lavori. L'Impresa e' obbligata a tutti gli apprestamenti necessari sia alle prove di carico, tanto statiche che dinamiche, per il collaudo provvisorio con le modalità che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori, prima di aprire al traffico l'opera, che a quelle che potrà indicare il collaudatore in sede di collaudo definitivo del lavoro. In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, l'appaltatore dovrà fornire i mezzi necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita', gli occorrenti flessimetri ed estensimetri, i ponteggi e quanto altro sarà necessario per le operazioni sopra citate. 61.7 - Muratura di laterizi. I mattoni, prima del loro impiego saranno completamente immersi nell'acqua, fino a che ne siano sufficientemente saturati. Nel metterli in opera saranno fortemente compressi e battuti con manico di cazzuola affinché la sottoposta malta rifluisca intorno ad essi. Per le murature a paramento a vista si deve avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura e forma con colore più uniforme. Saranno disposti con perfetta regolarità orizzontale avendo cura di alternare con precisione i giunti verticali. I giunti nella faccia vista dovranno avere grossezza inferiore a mm. 5, saranno accuratamente profilati, previa raschiatura e pulitura con malta fine di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro. La orditura sia di parete che di fascia sarà quella che all'atto pratico verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori, salvo quanto previsto nel progetto esecutivo. 61.8 - Fondazioni stradali. Fondazioni in pietrame. Lo spessore che sarà fissato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori sarà disposto entro il cassonetto per altezze non superiori ai 30 cm. e collocato tra cordonelle longitudinali e trasversali che avranno le pendenze definite dal piano viabile. Le cordonelle longitudinali saranno n. 3, le trasversali saranno ricavate ogni 20 - 30 m. A giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la massicciata propriamente detta (di pietrisco) sarà distesa su apposita fondazione di pietrame dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo, da costruirsi entro adatto cassonetto scavato nella piattaforma stradale. Ove il terreno fosse di natura argillosa, eseguito il cassonetto e spianata la superficie, con ogni cura, prima di procedere alla costruzione della fondazione di pietrame, sarà disteso sul fondo del cassonetto stesso uno strato di sabbia (od eventualmente, a seconda dei casi ghiaia mista a sabbia) dell'altezza che sarà prescritta dalla Direzione Lavori, in modo da impedire il refluimento di materie argillose alla superficie con il passaggio dei rulli compressori sulla massicciata. Tale strato sarà pagato a parte con il relativo prezzo di elenco. Resta in facoltà della Direzione Lavori di stabilire se la fondazione in pietrame debba essere estesa a tutta la sede stradale oppure, come di norma, limitata a guide longitudinali in corrispondenza dei margini della massicciata. Il materiale sarà costituito da ghiaia mista a sabbia derivante da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi o da golene di granulometria assortita, per la quale non si prescrive una vera e propria curva granulometrica. 37 Tuttavia tale materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: - pezzatura max non superiore a 4 pollici; - il passante al setaccio 200 della serie ASTM non dovrà superare il 20% del passante al setaccio 40 della stessa serie e comunque non dovrà superare il 5% del peso totale del campione; - Ip = minore di 6; - L.L. = minore di 25; - L.P. = minore di 19; - C.B.R. post-saturazione 50% a mm. 2,54 di penetrazione. Il materiale sarà posto in opera dopo la preventiva accettazione della Direzione Lavori, la quale avrà facoltà di verificare le caratteristiche del medesimo attraverso prove di laboratorio che saranno eseguite a complete cure e spese dell'Impresa presso laboratori legalmente autorizzati. Il materiale sarà cilindrato con rulli di peso superiore a 15 tonnellate previo innaffiamento. La compressione sarà esercitata finche' sarà esaurita la penetrazione del materiale e comunque sino allo sgranamento superficiale del medesimo. Innaffiamenti intermedi saranno eseguiti al fine di ottenere sempre durante la cilindratura il giusto grado di umidità. Attraverso eventuali successive ricariche ogni strato dovrà avere le pendenze definitive del corpo stradale. Fondazioni in misto granulare stabilizzato. Il materiale dalle caratteristiche fissate nel presente Capitolato Speciale, sarà messo in opera seguendo le successive modalità. Il materiale opportunamente preparato e leggermente umidificato in cava ad evitare disgregazioni e perdite di frazioni durante il trasporto, sarà portato sul luogo di impiego e disposto in cordonelle longitudinali nella quantità prevista dalla miscela prescelta. Si inizierà la miscelazione a secco dei materiali a mezzo di macchina livellatrice (motor-grader), si provvederà indi alla umidificazione al tenore d'acqua ottimo determinato col metodo A.A.S.H.O. Standard. Si procederà quindi alla compattazione meccanica con rulli idonei fino al raggiungimento di una densità secca uguale ad almeno il 90% di quella Proctor Standard. Innaffiamenti intermedi permettono di conservare alla miscela quella umidità che si perde durante la lavorazione. Prima della fine del compattamento il capostrada sarà portato ai profili definitivi comprendenti anche le banchine laterali, ed il compattamento sarà perfezionato con ripetuto passaggio di rulli lisci determinando il grado di densità raggiunto ed il tenore in acqua impiegato. Altri controlli saranno estesi alla determinazione della granulometria della miscela. del suo plastico e degli spessori raggiunti. Analogamente si farà per il 2° strato tenendo pero' presente che il costipamento dovrà essere spinto fino al 95% della densità teorica di laboratorio. Sulla fondazione stabilizzata sarà distesa la pavimentazione. In correlazione a quanto descritto più sopra, l'Impresa e' obbligata a presentarsi in ogni momento alla prova dei materiali impiegati e da impiegarsi, prove da eseguire presso il laboratorio da campo opportunamente attrezzato dall'Impresa stessa o presso un laboratorio ufficiale quando sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori. Le prove che potranno essere eseguite sono le seguenti: - analisi granulometrica per vagliatura meccanica e per sedimentazione; - determinazione dei limiti di Attemberg e dell'indice di plasticità; - densità massima, umidità ottima e relativa percentuale dei vuoti d'aria; - densità in campo e umidità in posto; - portanza in sito. La relativa attrezzatura consisterà in: - serie di setacci A.S.T.M., fornitura in particolare di quei numeri relativi alla determinazione della granulometria e dei limiti; - un apparecchio di Casagrande per il limite liquido; - un complesso per la determinazione del limite plastico; - un apparecchio per la prova di Proctor; - una fustella del C.B.R.; - una bilancia da 10 Kg. sensibile a 1 gr.; - una bilancia da 200 gr. sensibile a 0,001 gr.; - stufe a 110°; - attrezzatura per il prelievo, manipolazione e conservazione dei campioni che sarà alloggiata in un locale dotato della necessaria riserva di acqua. Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse necessario, si riserva il diritto di far effettuare, a spese dell'Impresa, delle prove sui terreni e sui materiali in genere, da impiegare o già impiegati, anche presso Laboratori Ufficiali. L'Impresa è tenuta espressamente ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico, preferibilmente un Ingegnere, particolarmente esperto in lavori stradali ed in lavori di compattazione e stabilizzazione dei terreni. Prima di iniziare la costruzione della sovrastruttura sarà eseguito, in linea di massima, un controllo almeno ogni 200 ml. Saranno oggetto di controllo: 38 - il profilo trasversale della sezione; la quota dell'asse che potrà differenziarsi da quella di progetto al massimo di 2 cm. in più o in meno; la densità raggiunta in posto. 61.9 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Le caratteristiche dei conglomerati bituminosi per strato di base, strato di collegamento, per risagomature e per manto di usura sono le seguenti: Aggregati. Per lo strato di base, di collegamento o per la risagomatura saranno impiegati i materiali granulari (ghiaia, ghiaietto e sabbia) o di frantumazione (pietrisco, pietrischetto, graniglia e sabbia), costituiti da elementi litoidi sani e tenaci, esenti da materiali eterogenei ed additivi. Per lo strato di usura saranno impiegati pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivi. Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per la accettazione dei materiali litoidi per costruzioni stradali" del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si precisa inoltre che: - i pietrischetti e le graniglie, devono pervenire dalla frantumazione di materiali litoidi, di natura preferibilmente silicea e, comunque, sostanzialmente uniforme, compatta ed esente da parti alterate; devono avere i requisiti richiesti delle norme predette. Pietrischetti e graniglia, devono inoltre essere costituiti da elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei; - le sabbie naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea, dure, vive, ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altro materiale estraneo e devono avere, inoltre, una perdita per decantazione in acqua inferiore al 2%; - gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce preferibilmente calcaree, che possono essere sostituite da cemento. Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti e allungati. Bitume. Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme CNR per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo n. 2 CNR - Edizione 1951 e sarà del tipo di penetrazione prescritto dalla Direzione Lavori. Granulometria - Strato di usura. A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrive la formula seguente: Tipo del vaglio Percentuale in peso del passante del vaglio a fianco segnato 1/2" (mm. 12,7) 100 3/8” (mm. 9,52) 80 - 100 n. 4 serie ASTM (mm. 4,76) 62 - 85 n. 10 serie ASTM (mm. 2,00) 42 - 66 n. 40 serie ASTM (mm. 0,47) 20 - 48 n. 80 serie ASTM (mm. 0,177) 10 - 32 n. 200 serie ASTM (mm.0,074) 4-9 L'Impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un Laboratorio Ufficiale riconosciuto, prove sperimentali sui campioni preparati con pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivi ai fini della designazione della composizione da adottarsi. Per il passante al n. 40 l'indice di plasticità deve essere uguale a zero. L'Ufficio della Direzione Lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate (caratteristiche dei materiali componenti, misura dei vuoti contenuti nei vari miscugli) si riserva di dare l'approvazione sul miscuglio prescelto. Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell'Impresa sul raggiungimento dei requisiti finali del conglomerato in opera. Strato di base e di collegamento. Con la riserva già citata per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula: Tipo del vaglio Percentuale in peso di aggreg. pass. per il vaglio a fianco segnato 1" (mm.25,4) 100 3/4" (mm.19,1) 85 - 100 1/2" (mm.12,7) 70 - 90 39 3/8" (mm. 9,52) n. 4 serie ASTM (mm. 4,76) n. 10 serie ASTM (mm. 2,00) n. 40 serie ASTM (mm. 0,47) n. 80 serie ASTM (mm. 0,177) n.200 serie ASTM (mm. 0,074) 60 - 80 40 - 70 29 - 50 15 - 40 5 - 25 3-5 Il passante al n. 40 deve avere indice di plasticità uguale a zero. Tenore del bitume: Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio sarà: - del 4 - 5 per lo strato di base e di collegamento (conglomerato semichiuso); - del 4,5 - 6 per lo strato di usura (conglomerato chiuso). L'Impresa e' tuttavia tenuta a far eseguire presso un Laboratorio riconosciuto prove sperimentali intese a determinare per il miscuglio di aggregati prescelti per l'impiego, il dosaggio in bitume, esibendo alla Direzione Lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Impiegherà perciò, senza aumento nei prezzi, le quantità di bitume cosi' sperimentalmente definite, anche se comportano un aumento delle percentuali sopra descritte. L'Ufficio della Direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove, senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. Conglomerato bituminoso (caratteristiche). Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti: 1) stabilita' Marshall superiore a 1.200 Kg.; 2) elevatissima resistenza all'usura della superficie; 1) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote; 2) scorrimento Marshall compreso tra (1 e 3) mm.; 3) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovrà eccedere il 6%; 4) impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm. di altezza; dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua. Lo strato ultimo dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei prezzi. Il conglomerato bituminoso semichiuso destinato alla formazione dello strato di collegamento (bynder) dovrà avere i requisiti molto prossimi a quelli dello strato di usura per quanto si riferisce ai suddetti numeri 1), 4) e 5) i valori saranno rispettivamente: 1.000 Kg.: (1 - 3,5) mm. 7%. Il conglomerato bituminoso aperto, da impiegare nello strato di base dovrà essere confezionato con i criteri sovraesposti e presentare le seguenti caratteristiche: - percentuale di bitume tra 3,5% e 4,5%; - stabilita' maggiore di 600 Kg. (prova Marshall ASTM D 1559); - scorrimento compreso tra e 4 mm. (prova Marshall ASTM D 1559); - percentuale vuoti in provini Marshall compresa tra 4 e 7%; - a costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati il peso di volume di conglomerato non dovrà essere inferiore al 98% del peso del volume del provino Marshall costipato in laboratorio; - la percentuale dei vuoti residui nei campioni prelevati non dovrà superare il 9%. Formazione e confezione degli impasti. Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialità proporzionata all'entità complessiva del lavoro da compiere e capaci di assicurare il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere e il riscaldamento a temperatura compreso tra i 200° C- 160° C degli aggregati, la classificazione dei sing oli aggregati mediante vagliatura e il controllo della granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante apparecchiatura che consenta di dosare almeno tre categorie fra pietrischetti e sabbie già vagliate prima dell'invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume a temperatura e viscosità uniforme fino al momento dell'impasto, il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo. In apposito laboratorio, installato sul cantiere di produzione a cura e spese dell'Impresa, dovranno essere effettuati a richiesta della Direzione lavori: - la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di classificazione; - la verifica del miscuglio degli aggregati non ancora impastati con bitume; - la verifica della qualità e caratteristiche del bitume; - un'analisi granulometrica e quantitativa di tutti i componenti la miscela all'uscita del mescolatore. Dovranno inoltre essere controllate frequentemente la temperatura degli aggregati e del bitume; a tale fine gli essiccatori, le caldaie e le tramogge saranno muniti di termometri fissi, nonché la stabilita' e lo 40 scorrimento Marshall i cui valori non dovranno ascendere al di sotto di quelli minimi riportati in calce al presente articolo. L'Impresa è tenuta ad attrezzarsi anche per il controllo delle caratteristiche del conglomerato finito. Posa in opera degli impasti. Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, tale onere è da intendersi compreso e compensato nel prezzo del conglomerato. Immediatamente sarà eseguito lo stendimento del conglomerato semiaperto per lo strato di base in maniera che a lavoro ultimato la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla Direzione Lavori. Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura, con aggiunta della spalmatura di un velo continuo di legante per ancoraggio in ragione di 0,600 Kg. al mq. L'applicazione dei conglomerati bituminosi sarà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici, vibranti di tipo approvato dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quella per la loro confezione, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al minimo. Il materiale sarà disteso a temperatura non inferiore a 120° C. Il manto di usura e lo strato di colle gamento saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso di 8-10 ton. del tipo a tandem. La rullatura dovrà essere condotta sul conglomerato non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro. In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si procederà alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di contatto. Ogni giunzione sarà priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga quattro metri posta su di essa avrà la faccia di contatto distante al massimo 5 mm. e solo in qualche punto singolare dello strato. La cilindratura sarà eseguita sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine della cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%. Tale valore sarà dell'8% per lo strato semichiuso (bynder). L'Impresa ha l'obbligo di controllare, durante la posa in opera del materiale, la qualità dello stesso effettuando prove Marshall presso un laboratorio Ufficiale riconosciuto con una certa frequenza in modo che sia possibile in caso di stabilita' minori di quelle prescritte intervenire tempestivamente sul dosaggio degli inerti e del bitume. 61.10 - Pavimentazione in cubetti di porfido. I cubetti di porfido dovranno provenire da pietra a buona fattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino bozze o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di mm. 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione Lavori anche in cava. I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti o secondo altro disegno ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore indicato in progetto a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato o stabilito in progetto. I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm. 10. La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti (20) giorni dalla apertura al transito della strada pavimentata, saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada sarà abbondantemente lavata con acqua a pressione a mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa cm. 3 di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa Kg. 3 per metro quadrato di pavimentazione. Sarà poi disteso e mantenuto quindi sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sarà aperto il transito. A scelta ed indicazione della Direzione Lavori, la bitumatura sarà sostituita con una stuccatura eseguita con impasto cementizio. 61.11 – Segnaletica stradale. La segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) dovrà essere conforme a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (leggi complementari e successive modificazioni ed integrazioni) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495). 41 61.12 - Manutenzione delle opere e riparazioni. Durante il periodo previsto in cui la manutenzione e' a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo immediatamente alla riparazione di volta in volta necessarie, senza che occorrano per questo speciali inviti da parte della Direzione Lavori. Se pero' l'Impresa ritardasse più di 3 (tre) giorni ad eseguire le riparazioni richieste con invito particolare, la Direzione Lavori avrà la facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie a spese dell'Impresa. Per ragioni particolari di stagione od altro potrà essere concesso alla Impresa di procedere in certi casi alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio e questo al solo scopo di permettere all'Impresa l'intervento immediato. Tuttavia, per ogni riparazione di questo tipo, si dovrà dare avviso alla Direzione dei Lavori, provvedendo immediatamente, appena sia possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni coi medesimi materiali e procedimenti usati al momento della costruzione. Le riparazioni dovranno essere sempre eseguite a perfetta regola d'arte ed in modo da ostacolare il meno possibile l'agibilità delle opere. 61.13 - Rivestimenti, cigliature con zolle e seminagioni. Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da trattare riportando in corrispondenza alle stesse e facendo bene aderire al terreno sottostante uno strato uniforme di buona terra vegetale esente da radici di erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno cm. 20. Per la inzollatura delle scarpate, da eseguire dove lo ordinerà la Direzione dei Lavori si useranno, ove possibile, zolle di 20-25 cm. di lato e di almeno 5 cm. di spessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti dagli scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché le zolle siano tuttora vegetanti. Le zolle saranno assestate, battendole con il rovescio del badile, in modo da farle ben aderire al terreno. Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba in quantitativi corrispondenti ad almeno 50 g. per mq., o stoloni di gramigna. Sulle superfici piane potrà essere ordinata anche la seminagione del loietto, in quantitativi corrispondenti ad almeno 200 Kg. di semi per ettaro. In ogni caso la seminagione dovrà essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli stoloni di gramigna abbiano a risultare sicuramente coperti con un leggero straterello di terra, di spessore maggiore (2 - 3 cm.) nel caso della gramigna. Le seminagioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo da conservare ed aiutare la vegetazione. La seminagione sarà eseguita a stagione propizia e sarà compensata con apposito prezzo di elenco. 61.14 - Calcestruzzi speciali. Calcestruzzo a "faccia vista". S'intende quel calcestruzzo che dopo la scasseratura la superficie non viene né modificata né rivestita, ma resta visibile per tutta la durata della struttura, pertanto la superficie a vista dovrà avere aspetto gradevole ed essere priva di difetti. Ai fini di perseguire tale obiettivo, fermo restando tutte le altre caratteristiche meccaniche quali resistenza, durabilità, duttilità, il calcestruzzo dovrà risultare privo di vespai (nidi di ghiaia), striature di sabbia, macchie chiazze di disarmante, porosità eccessiva, tracce di bleeding. Inoltre il getto dovrà essere omogeneo ossia privo di tracce evidenti di ripresa di getto, planarità soddisfacente (freccia a monte inferiore a mm. 2 rispetto ad una staggia di mt. 4,00 appoggiata sul getto in ogni direzione). Quindi ogni cura dovrà essere prestata nella composizione dell'impasto, modalità di posa in opera del getto ed alla casseratura. Nella composizione, tipo di cemento, tipo di sabbia e contenuto d'acqua d'impasto dovranno mantenersi inalterati per tutto il manufatto, ciò per assicurare omogeneità di colore. La composizione dell'impasto, il rapporto acqua/cemento, dovrà essere tale da avere elevata coesione con basso tenore d'acqua pertanto si dovranno impiegare additivi superfluidificanti per permettere di ottenere pari resistenza con minori tenori di cemento e quindi evitare cavillature di pelle per ritiro, di seguito è riportato a valore indicativo la composizione d'impasto. L'impresa comunque dovrà presentare prima del getto lo specifico "mix design" che intende utilizzare con il tipo e quantità di additivo superfluidificante. Dimensione massima inerte: mm. 19. Dosaggio cemento tipo "325": Kg/mc. 375. Rapporto approssimato aggregato/cemento: 5. Slump: cm. 22. La sabbia nell'aggregato asciutto dovrà risultare il 40% in peso dell'aggregato. La lavorazione in cantiere dovrà essere tale da evitare bolle, pertanto si useranno pervibratori (vibratori ad ago) in maniera di ottenere uno scorrimento verticale dell'aria. I distanziatori di copriferro saranno elementi liticei e tali da creare contatti puntiformi con la casseratura. Non è ammesso l'affioramento sul manufatto di pezzi di ferro quali staffe, fili, chiodi, quindi si adotteranno accorgimenti per rimuovere le legature dopo il getto. Si utilizzeranno casseforme in legno che abbiano la stessa capacita' di assorbimento (pari invecchiamento), escludendo tavole con compensati impermeabilizzanti allo scopo di ottenere la gradevole riproduzione delle venature del legno, questo dovrà 42 essere preventivamente trattato e pulito ad esempio bagnato con soluzione d'ammoniaca e spazzolato. Saranno impiegate tavole di larghezza compresa tra cm. 6 e 18 ordite orizzontalmente, salvo diverse disposizioni all'uopo prescritte in progetto o nell’elenco prezzi. L'uso del disarmante è obbligatorio, esso dovrà essere di prima qualità e dato con cura affinché permetta il perfetto distacco senza lasciare macchie di sorta. La scasseratura dovrà avvenire compatibilmente con la resistenza raggiunta dal calcestruzzo secondo le direttive del Direttore dei Lavori, è comunque fatto divieto di scasserare sponde o altro prima di giorni cinque dal getto il quale dovrà essere mantenuto costantemente bagnato con un sistema continuo di innaffiamento per i venti giorni successivi al getto. Ogni precauzione dovrà essere adottata per evitare danneggiamenti anche estetici conseguenti a successive lavorazioni. Le riprese di getto, da eseguirsi su linee predeterminate, saranno indicate dalla Direzione Lavori e dovranno impiegare listelli marcalinee in modo da porre in ombra la linea di ripresa. Analoghi listelli dovranno essere obbligatoriamente impiegati per tutti gli spigoli. Calcestruzzo a ritiro compensato. S'intende conglomerato cementizio che impiega un agente espansivo atto a compensare la contrazione propria dovuta al ritiro. L'espansione contrastata si dovrà tradurre quindi in uno stato di coazione nei ferri d'armatura e calcestruzzo. L'agente espansivo dovrà agire solo quanto è iniziato l'indurimento, dovrà essere garantita l'umidificazione del getto sino a completo indurimento. La Ditta appaltatrice all'uopo dovrà fornire il tipo e quantitativo di espansivo da impiegare sulla base del ritiro del calcestruzzo, percentuale d'armatura nel manufatto, resistenza meccanica a giorni uno. Calcestruzzo impermeabile. S'intende conglomerato cementizio che, senza alcun rivestimento superficiale, escluda la presenza di percolamenti d'acqua e macchie d'umidità sulle superfici. All'uopo saranno usati cementi per tipo e quantità che sviluppino basso calore d'idratazione, la massima dimensione dell'aggregato sarà 2/3 dello spessore del copriferro, rispettando nell'assortimento granulometrico la curva di Fuller e curando altresì l'assenza di solfato di calcio e forme reattive espansive di silice amorfa. Il contenuto d'acqua deve essere limitato, pertanto si impiegheranno additivi superfluidificanti in maniera d'ottenere pasta altamente coesiva e lavorabile. La tecnica di costruzione sarà quindi finalizzata all'ottenimento di: - calcestruzzo del tipo autolivellante; - bassa permeabilità intrinseca; - assenza di fessure di aperture maggiore a mm. 2; - assenza di porosità microscopica (nidi di ghiaia); - ripresa di getto evitando "giunti freddi"; - giunti di dilatazione a tenuta idraulica. Prima dell'inizio dei getti l'Impresa presenterà al Direttore dei Lavori il "mix design" indicando altresì il tipo e quantità di additivi che s'intendono impiegare. Ovviamente l'assenso del Direttore dei Lavori non solleva l'Impresa da responsabilità circa il risultato finale del costruito. Calcestruzzo ad alto livello di durabilità. S'intendono calcestruzzi che hanno capacita' di resistenza alle azioni aggressive dell'ambiente. Saranno allo scopo impiegati bassi valori del rapporto acqua/cemento con un impasto altamente coesivo e lavorabile, per cui si dovranno obbligatoriamente usare additivi superfluidificanti. Per assicurare elevato valore di slump il calcestruzzo sarà del tipo autolivellante. Tenuto conto del tipo d'esposizione ambientale (classe 4b norme UNI 9858) il rapporto acqua/cemento dovrà essere comunque inferiore a 0,50 ed il dosaggio minimo di cemento sarà Kg. 300 per mc. 1 d'impasto. La tecnica di stagionatura sarà tale da elevare il grado d'idratazione, pertanto l'innaffiamento attraverso un sistema continuo dovrà avvenire per i successivi trenta giorni dal getto. La scasseratura non dovrà comunque avvenire anche per le sponde prima di 5 giorni a decorrere dal giorno del getto. 61.15 - Collettori prefabbricati in calcestruzzo. I collettori prefabbricati in calcestruzzo normale anche armato circolari, ovoidali ed a sezione bicentrica, costruiti con le prescrizioni tutte di cui all'art. 611 del presente Capitolato, saranno posti in opera con le seguenti modalità: 1) livellazione dello scavo secondo la pendenza stabilita in progetto; 2) getto del sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore indicato nei disegni esecutivi delle tubazioni; 3) messa in opera dei collettori, pezzi speciali, pezzi speciali ed apparecchi, caditoie prefabbricate ecc. che devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute. I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino al posto ove dovranno essere posti in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo; 43 4) accostamento dei singoli elementi dei collettori della lunghezza di m. 1 o m. 1,50 o 2,00 e perfetto incastro del giunto a scanalatura che andrà poi sigillato con malta di cemento a 600 Kg/mc; 3) getto di rinfianco se ed in quanto necessario, in relazione anche alla eventuale armatura in ferro con cui il collettore è stato prefabbricato, e per l'altezza che sarà prescritta in base ai carichi stradali a norma del D.M. 4 maggio 1990 e Circ. Ministeriale 25.2.1991 n. 34233; 4) incastro con getto incorporato nella cameretta di ispezione i cui tipi sono indicati nell'allegato specifico. La posizione degli sghembi di immissione e la direzione della bocca di immissione sarà stabilita al momento dalla Direzione Lavori e dovrà corrispondere comunque ai disegni di progetto. Il getto del sottofondo va attuato con ogni cura e con costipamento a mano e meccanico. Le norme di cui ai precedenti punti valgono anche per la messa in opera dei pozzetti prefabbricati per caditoie stradali. Nel rinterro dovranno usarsi tutte le necessarie precauzioni ed il rinterro stesso dovrà avvenire per strati dello spessore massimo di 30 cm. Ogni strato dovrà essere battuto con mazzeranghe o vibratori meccanici (piastra vibrante) e inumidito, del caso, per ottenere un ottimo e rapido costipamento. In ogni caso, per almeno i primi 20 - 25 cm., il rinterro dovrà essere eseguito con materiale sciolto e vagliato tipo A3 (Norma CNR - UNI 10006), privo di sassi od altri corpi estranei quali mattoni, legni, pietre. Il trasporto ai luoghi di impiego degli elementi prefabbricati avrà luogo con i mezzi e le modalità che l'Impresa riterrà più idonei e convenienti, ma sempre in modo tale da evitare ogni e qualsiasi danneggiamento del materiale restando a questo riguardo nella piena e insindacabile facoltà dell'Appaltante di rifiutare il collocamento in opera del materiale degradato. La posa in opera avverrà in conformità dei tracciati esecutivi di progetto e dei profili in esso fissati. La Direzione Lavori si riserva di apportare in corso d'opera quelle modifiche di dettaglio ritenute opportune ed in particolare di prevedere, la sostituzione degli elementi prefabbricati, con tronchi di collettore gettato in opera. Di norma i prodotti prefabbricati a maturazione compiuta e ad accettazione avvenuta, saranno trasportati sul luogo di impiego per essere collocati in opera. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di far depositare presso piazzali di deposito della ditta prefabbricatrice parte della produzione (sino ad un massimo corrispondente alla produzione normale di 1 mese), qualora si renda impossibile il trasporto degli elementi prefabbricati lungo i tracciati di posa. 61.16 - Vespai e drenaggi. Dovranno essere formati con tout-venant di cava arido monogranulare, da collocarsi in opera a strati non superiori a 0,40 m., ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi si dovranno scegliere gli elementi più grossi e regolari e possibilmente di forma tondeggiante al fine di lasciare il maggior numero di vuoti. Negli strati inferiori si cercherà di usare il materiale di maggior dimensione, impiegando nell'ultimo strato materiale minuto, ghiaia o anche ghiaietto per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi' gli interstizi tra la ghiaia. Sull'ultimo strato, previa collocazione di geotessile che lambirà anche le pareti laterali, si dovranno stendere convenientemente i materiali terrosi con i quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la posa delle condotte e drenaggi. 61.17 – Intonaci. Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm. 15, o come da prescrizioni dell'elenco prezzi. Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori. Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso: Intonaco grezzo o arricciatura. Predisporre le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, sarà applicato alle murature un primo strato di malta di calce spenta o bastarda, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari. Intonaco comune o civile. Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina in calce spenta o bastarda, che si conguaglierà con la fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. 44 Intonaco di cemento liscio. L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui punto sopra, impiegando per rinzaffo malta cementizia normale. 61.18 - Muratura di mattoni. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca e riempia tutte le connessure. I giunti non saranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alle stuccature col ferro. Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. Gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso. 61.19 - Opere in ferro. Norme generali e particolari. Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forma e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bulinature. I fori saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, e ribattiture, dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima ed essere quindi privi di sbavature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od indizio d'imperfezione. Ogni pezzo ed opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera trattata con zinco caldo. Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. Inferriate, cancellate, cancelli, parapetti, scale. Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi di progetto o che saranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhi non presenteranno nei buchi formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di telaio, in numero e posizione che saranno indicate. Per i parapetti, le scale verticali di accesso e dove prescritto saranno usati profilati di ferro cavi con sezione circolare, rettangolare o di forma diversa, collegati mediante saldatura. 61.20 - Collocamento in opera e norme generali. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio e manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, e necessaria mano d'opera), nonché del collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza e profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli sia ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico 45 degli operai e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale o del manufatto. 61.21 - Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'Appaltante. Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione Appaltante sarà consegnato alle stazioni ferroviarie od in magazzini secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia e successivamente alla loro posa in opera, secondo le istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli prima e dopo il suo collocamento in opera. 61.22 - Lavori non specificati nei precedenti articoli. Per tutti i lavori non specificati nei precedenti articoli si seguiranno le prescrizioni illustrate nella corrispondente voce dell'unito elenco prezzi. L'appaltatore dovrà prestarsi, a sua cura e spese, a tutte le esperienze o saggi dei materiali da costruzione in conformità alle norme stabilite negli specifici precedenti articoli. ART. 62 PROTOCOLLO D’INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL LAVORO NERO. 1) Osservanza dei contratti di lavoro. 1. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, la parte contraente è obbligata ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle Cooperative edili e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 2. L’impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. 3. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, in tale caso il CCNL e l’integrativo di riferimento è quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle OOSS comparativamente più rappresentative. 4. L’inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L., accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL o dall’AUSL, costituisce inadempienza contrattuale; in tali casi la Stazione appaltante per il tramite del responsabile unico del procedimento comunicherà all’impresa e, se del caso alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali presso cui è stata rilevata l’inadempienza, e alla Direzione Provinciale del Lavoro, l’inadempienza accertata. La stazione appaltante assegnerà all’impresa un termine non inferiore a giorni 30 giorni per sanare l’inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto o che non risulti comunque sanata l’inadempienza accertata, ovvero nell’ipotesi di rigetto, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o dell’AUSL, del ricorso amministrativo avverso l’eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà ad una detrazione fino ad un massimo del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, determinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l’impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l’impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il Responsabile del Procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti. 5. E’ fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti inadempienze. 6. L’impresa appaltatrice è obbligata a trasmettere al Committente o al Responsabile dei lavori, in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle 46 persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L’impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d’appalto. 2) Osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori. 1. L’impresa appaltatrice è tenuta a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 19.9.94 n. 626, come modificato dal Decreto Legislativo 19.3.96 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L’impresa appaltatrice di lavori ed opere pubbliche è tenuta inoltre, a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di cui al Decreto Legislativo 14.8.1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni. 3. L’impresa aggiudicataria dovrà pertanto comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori: - il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni; - il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 4. Tenuto conto che, in ogni caso, il P.S.C. costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore o il concessionario hanno facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del P.S.C. E' comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Gli oneri relativi al piano di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. 5. Ogni impresa esecutrice si impegna a consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 6. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 3, comma 3 del Dec. Leg.vo n. 494/96) l’impresa affidataria è tenuta a redigere anche il Piano Sostitutivo di Sicurezza a norma dell’art. 31 della Legge n. 109/94 e consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori". 7. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il P.S.C. (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dal Regolamento specifico da emanarsi a norma del citato art. 31. 8. Nelle more di emanazione del Regolamento di cui all’art.31 della Legge n. 109/1994 , il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice dovrà prevedere almeno i seguenti elementi: a) I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e dell’ufficio di cantiere; - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) ove eletto o designato; − il nominativo del medico competente ove previsto; 47 − il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; − i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; − il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice; c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l’esito del rapporto periodico di valutazione del rumore; g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; j) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 9. Qualora non fosse prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza, i Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere consegnati all’Ispettore di cantiere, qualora nominato, ovvero al Direttore Lavori, che provvederà alla loro valutazione e formulerà eventuali richieste di adeguamento, che dovranno essere concordate con l’impresa esecutrice. 10. Nel caso di affidamento in subappalto o con altra forma contrattuale di parte dei lavori, in ottemperanza alle norme vigenti, ad altre imprese o lavoratori autonomi, l’eventuale richiesta dovrà pervenire al Responsabile Unico di Procedimento almeno 20 gg. prima del previsto inizio lavori dell’impresa o del lavoratore autonomo. 11. In ogni caso l’inizio effettivo dei lavori da parte di imprese o lavoratori autonomi di cui al punto 10, verrà subordinato: a) alla verifica del possesso dell’idoneità tecnico professionale della ditta proposta; b) alla consegna dei documenti di verifica; c) alla effettuazione delle Azioni di Coordinamento che il Coordinatore per l’Esecuzione intenderà effettuare; in ogni caso sarà effettuata almeno 1 riunione di coordinamento preliminarmente all’inizio dei lavori; d) alla verifica che l’impresa o il lavoratore autonomo prescelti dispongano del Piano di Sicurezza e Coordinamento da fornirsi a cura dell’appaltatore. 12. L’adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipula del contratto o per l’eventuale consegna sotto le riserve di legge. Pertanto, nel caso l’impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti o inadempiente a obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, l’Amministrazione appaltante, dopo aver assegnato un termine per adempiere, procederà all’annullamento dell’aggiudicazione. L’Amministrazione appaltante provvederà altresì, nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente all’incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni. 13. Durante l’esecuzione dell’opera e a seguito delle azioni di coordinamento e controllo eseguite dal coordinatore per l’esecuzione, oltre alla ingiunzione alla ditta, di ottemperanza delle prescrizioni che riterrà indispensabili per la sicurezza dei lavoratori, oltre alla sospensione, da parte dello stesso coordinatore, delle singole lavorazioni eventualmente eseguite con pericolo grave e imminente, verranno adottati i provvedimenti, da parte del Committente e del Responsabile dei Lavori, che il Coordinatore dovrà segnalare agli stessi, in caso di inosservanza degli obblighi previsti in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul cantiere e in caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le azioni che saranno adottate saranno ricomprese, a seconda della gravità dell’inosservanza, fra la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo, la risoluzione del contratto. 14. Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi partecipano alle riunioni di coordinamento nei tempi e nei modi che saranno stati individuati nel P.S.C. o, in carenza, che saranno concordati con il Coordinatore per l’Esecuzione in relazione alle necessità di sicurezza del cantiere. 3) Ufficio della direzione dei lavori. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed, eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o 48 di ispettore di cantiere. 2. L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico-contabile, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. 4) Direttore dei lavori. 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art.3, co. 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta legge. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge nonché verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti nonché le procedure e gli adempimenti previsti al punto 8) del presente documento. 5. I compiti e le funzioni sopra richiamate saranno espressamente enunciate nel disciplinare di incarico. 5) Direttori operativi. Ai direttori operativi oltre ai compiti di cui agli artt. 125, co.1, del DPR 554/99 verranno affidate in particolare le seguenti funzioni: a) Collaborare con il direttore dei lavori nella verifica che i lavori siano eseguiti regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali, ivi rientrando l’osservanza dei contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (se presente); b) coadiuvare il coordinatore per l’esecuzione (se nominato) nell’adempimento dei compiti inerenti il controllo dell’attuazione dei lavori previsti per l’osservanza delle norme sulla sicurezza dei cantieri e sulla regolarità contributiva delle ditte, riferita alle maestranze effettivamente presenti in cantiere; c) programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere se nominato. 6) Ispettori di cantiere. Agli ispettori di cantiere oltre ai compiti di cui all’art.126, co.1, del DPR 554/99 verranno affidate in particolare le seguenti funzioni: a) verificare prima della messa in opera che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalla normativa vigente o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; b) controllare l’attività dei subappaltatori. 7) Giornale dei lavori. 1. Il giornale dei lavori a pagine previamente numerate, è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dalle imprese esecutrici, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 4. Il direttore dei lavori ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente. 49 8) Verifiche e controlli in cantiere 1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori (se designato), il Direttore Lavori con l’assistente di cantiere e più in generale con i componenti dell’ufficio di direzione lavori , il Responsabile del procedimento e il Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni. 2. L’appaltatore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. 3. La stazione appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso. 4. L’impresa appaltatrice e le imprese esecutrici dei lavori a qualunque titolo (anche con noli a caldo) hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del libro matricola e registro presenze, tutti regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in oggetto; mentre deve essere messa a disposizione immediatamente, quando richiesto dal Committente: - copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato - copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all’Inps e alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER - copia della denuncia Inail di nuovo lavoro 5. In materia di sicurezza l’impresa appaltatrice e le imprese esecutrici (anche con noli a caldo) hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere, e aggiornati, i previsti piani di sicurezza ex legge Legge n.109/94, art.31. 6. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il direttore lavori, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera , assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita. 9) Subappalto 1. Ai sensi dell’art. 18, comma 7, della legge n.55/1990, anche il subappaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, con le precisazioni di cui al precedente articolo 1.. 2. La ditta appaltatrice e per suo tramite le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare agli Enti Previdenziali l’intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto e a trasmettere con tempestività e comunque prima dell’inizio lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, agli Enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto; l’appaltatore e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente all’amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 3. L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido verso l’Amministrazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; tale responsabilità permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 4. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dall’Amministrazione appaltante o a questa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l’Amministrazione appaltante medesima comunica all’Impresa appaltatrice, al subappaltatore e Direzione suddetta l’inadempienza accertata con le modalità e termini di cui al precedente articolo1. 50 5. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta del 10% dell’importo sulla quota parte dello stato di avanzamento relativo al valore delle opere subappaltate o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto (al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva), nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, nel caso in cui la stazione appaltante paghi direttamente il subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui la stazione appaltante non paghi direttamente il subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’appaltatore. 6. Il pagamento all’Impresa appaltatrice o subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’impresa e il subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione appaltante e non hanno titolo a risarcimento danni. 10) Cessioni di credito 1. la stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 26, comma 5, della legge n. 109/94 e della legge 21.2.1991, n. 52, autorizzerà esclusivamente cessioni di credito solo parziali del credito con esclusione delle somme eventualmente dovute dall’appaltatore ai suoi dipendenti (circolare 17/04/1958 n. 827 Ministero LL.PP.) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.. 11) Misure organizzative e oneri diversi a carico dell’appaltatore. L’appaltatore per se e per suo tramite le eventuali ditte subappaltatrici dovrà ottemperare a tutti gli oneri necessari per la realizzazione delle misure organizzative qui appresso indicate che si intendono compensati nei prezzi offerti, così come definito in linea generale nel contratto d’appalto. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa edile Emilia Romagna CEDAIIER; b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, territori ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione. Inoltre l’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti misure: 1. esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla direzione dei lavori, e compilato all’inizio delle giornate -prime ore di lavoro- a cura dell’appaltatore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere ( proprie e dei subappaltatori) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’appaltatore una volta rilevata se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale. 2. L’impresa ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata –conservando l’originale presso la sede aziendale- qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione del Lavoro). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla DL alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo: a- COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro. b- IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con 51 regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata. 3. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da: - nome e cognome - fotografia - impresa di appartenenza - numero di matricola in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità. 4. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della DL o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento. 5. Con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla D.L. o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici. 6. Con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL, l’Appaltatore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà presentare le attestazioni di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i subappaltatori. 7. Affinchè l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30.01.1992, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le dichiarazioni riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive. 8. Dopo la maturazione dello stato di avanzamento in base ai registri contabili e prima dell’emissione del Certificato di pagamento, il D.L. svolgerà la verifica circa l’esatto adempimento di cui ai punti precedenti; pertanto all’atto delle chiusure contabili del Registro di Contabilità e relative emissioni dei SAL, ove non risultino regolarmente presentate le certificazioni di correttezza contributiva e regolarmente trasmesse le copie del “Registro delle presenze in cantiere”, il D.L. procederà alla compilazione del SAL annotandovi in calce il mancato adempimento e sospendendo la presentazione del SAL medesimo al Responsabile del procedimento; nel caso emergano posizioni di non regolarità contributiva, si procederà con l’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo della rata di acconto in liquidazione e di quelle successive, fino a quando la posizione non risulti ricondotta a regolarità . 9. Le ritenute di cui ai punti precedenti non verranno svincolate dal Direttore dei Lavori fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che l’Appaltatore o i Subappaltatori avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate, relative al cantiere. 12) Sanzioni L’osservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un’obbligazione contrattuale dell’Appaltatore medesimo verso l’Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. In particolare si individuano i seguenti casi: A) posizione di non regolarità emersa a carico dell’Appaltatore riferita al momento dell’affidamento 52 e prima della stipula del contratto: si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione B) situazione di non correttezza contributiva dell’Appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: - si procederà con l’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo del CP corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti; C) Posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: - si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto; - si attuerà la sospensione del pagamento del 50% del subappalto eventualmente eseguito nel SAL. 13) Sede contributiva. 1. L’Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza. 2. Per l’iscrizione alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto. 3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile della Provincia di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti qui vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata. 53