Comune di Santarcangelo di Romagna
Provincia di Rimini
Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici
PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Manutenzione straordinaria di alcune strade del
territorio comunale (elenco annuale 2008).
ELABORATO N. 12
Capitolato speciale d'appalto
e schema di contratto
Il Progettista:
geom. Mancini Ylenia
Santarcangelo 23.07.2008
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Indice
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica
Art. 1 – Oggetto dell’appalto...................................................................................................................
Art. 2 – Ammontare dell’appalto .............................................................................................................
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto .........................................................................................
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ....................................................
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili..................................................................
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ................................................
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto ...................................................................................
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ............................................................................
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore ........................................................................................................
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ............................................
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli
espropri…………
Art. 12 – Denominazione in valuta (soppresso)......................................................................................
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori ...........................................................................................
Art. 15 – Sospensioni e proroghe...........................................................................................................
Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione...................................................................
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .......................................
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ...................................................................................
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .......................................................
Art. 20 – Anticipazione ...........................................................................................................................
Art. 21 – Pagamenti in acconto ..............................................................................................................
Art. 22 – Pagamenti a saldo...................................................................................................................
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .............................................................................
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .................................................................................
Art. 25 – Revisione prezzi ......................................................................................................................
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti ...........................................................................
Art. 27 – Lavori a misura ........................................................................................................................
Art. 28 – Lavoro a corpo.........................................................................................................................
Art. 29 – Oneri per la sicurezza..............................................................................................................
Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ............................................................
Art. 31 – Garanzia provvisoria................................................................................................................
Art. 32 – Garanzia fideiussoria definitiva ................................................................................................
Art. 33 – Riduzione delle garanzie .........................................................................................................
Art. 34 – Assicurazione a carico dell’impresa .........................................................................................
Art. 35 – Variazione dei lavori ................................................................................................................
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali...............................................................................
Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.........................................................................
Art. 38 – Norme di sicurezza generali ....................................................................................................
Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro ...................................................................................................
Art. 40 – Piani di sicurezza.....................................................................................................................
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza ....................................................................................................
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................
Art. 43 – Subappalto ..............................................................................................................................
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto...................................................................................
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori .................................................................................................
Art. 46 – Riserve e Controversie ............................................................................................................
Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ..................................................................
Art. 48 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ........................................................
Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione........................................................................
Art. 50 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ...................................
Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati........................................................................................
Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore .................................................................................
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Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ................................................................................
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....................................................................
Art. 55 – Custodia del cantiere ...............................................................................................................
Art. 56 Cartello di cantiere.....................................................................................................................
Art. 57 – Danni di forza
maggiore………………………………………………………………………………
Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse ...........................................................................................
Art. 59 – approvvigionamento, quantita' e provenienza dei materiali.
Art. 60 – prove dei materiali.
Art. 61 – prescrizioni generali di esecuzione delle principali
Art. 62 – protocollo d’intesa per contrastare il fenomeno del lavoro nero.
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per
realizzare parte a corpo e parte a misura dei “lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del
territorio comunale (Elenco annuale 2008)”.
Le opere comprese nell'appalto sono le seguenti:
Descrizione opere
Importo
Scavi e demolizioni
15.647,26
Inerti e conglomerati cementizi
84.342,88
Conglomerati bituminosi
257.302,19
Manufatti prefabbricati e interventi connessi
101.001,15
Pubblica illuminazione
6.197,81
Segnaletica orizzontale
11.128,71
Segnaletica verticale
6.880,00
Totale lavori soggetti a ribasso
482.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
15.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI
498.000,00
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
1
2
3
1+2+3
A corpo
A misura
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE
Euro 7997,81
Euro 474502,19
Euro 15.500,00
Euro 498.00,00
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punti 1 e 2, aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 3 e non
oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e
dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del
regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, come
determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di
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lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente
per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 2, previsto a misura negli atti progettuali e nella
“lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” (di seguito denominata
semplicemente “lista”), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale (D.P.R. 554/99) e
all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di
contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal
presente capitolato speciale.
3. Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, prevista a corpo negli atti progettuali e nella
“lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non
hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante nel computo metrico e nel
computo metrico estimativo e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata in sede di presentazione
dell’offerta dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e
la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, punto 2, previsto a misura negli atti
progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo,
sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 3, costituiscono vincolo negoziale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
DESCRIZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DEI LAVORI
D.P.R.
34/2000
DESCRIZIONE
OG3 OPERE STRADALI
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
OS10 SEGNALETICA STRADALE
NON LUMINOSA
TOTALE
A CORPO
A MISURA
TOTALE
IMPORTO
SOGGETTO
A RIBASSO
ONERI DI
SICUREZZA
NON
SOGGETTI A
RIBASSO
TOTALE IN
APPALTO
euro
1800,00
6197,81
euro
456493.48
0
Euro
458293,48
6197,81
Euro
14722.38
199.10
Euro
473015,86
6396.91
0
7997.81
18008,71
474502,19
18008,71
482500,00
578.52
15500,00
18587.23
498.000,00
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, all’articolo 45, commi
6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale
d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono riportati nella parte iniziale del presente
capitolato speciale.
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
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2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto,
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto;
e) - per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996:
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e
ss.mm. e ii. e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 163/2006;
- per i cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto lgs. n. 494 del 1996:
il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 o il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 decreto legislativo n. 494 del 1996,
eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis,
dello stesso decreto;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,per quanto applicabile;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico;
-le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini
della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a
corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 132, del D. Lgs. 163/2006;
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del
procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore
anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli
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adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per
quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione,
alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei
propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire
motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione
del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della
legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla
documentazione di collaudo.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D. Lgs.
163/2006
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del G.Lgs.
163/2006.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli
espropri
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17
del capitolato generale d’appalto.
3. Tutti i materiali impiegati dovranno essere dotati di marcatura CE, in conformità a quanto
disposto dalle norme tecniche armonizzate europee. Tale marcatura CE dovrà essere apposta
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direttamente sul prodotto finito, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di
accompagnamento.
4. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti
relativi alle opere da eseguirsi. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le
occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al
cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.
Art. 12 – Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici
b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti.
c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve
essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al
lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente
comunicata.
d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.
e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs.
38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso
giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
f) . Copia del registro infortuni
g) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la
ditta.
5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni
sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro
nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
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1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottantanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano l’articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’art. 133 del
regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione
e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati
dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione
sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000.
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. a) - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1
per mille (in lettere unopermille).
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel
caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano
ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art.
17;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita,
qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
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4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità
gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate
esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali,
possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve
prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133
del regolamento generale.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 60 giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta e
della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 150.000,00 (lettere
centocinquantamila/00)
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,
il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo
stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
……………………” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori,
deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato
dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.
7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di
avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del
conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto
indicato al precedente comma 1.
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Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto
finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai
sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, comma 9, del
D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M.
12/03/2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102
del Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 .
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs.
163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in
applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
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1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto
espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs.
163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.
Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto
di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa
accettato ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato
di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art. 27 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità
realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 28 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente
capitolato speciale.
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4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità
richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.
Art. 29 – Oneri per la sicurezza
1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di
avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
Art. 31 - Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei
lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria
anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno
circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario.
2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione
Appaltante e "NON TRASFERIBILE
3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere
accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 32.
Art. 32 - Garanzia fidejussoria definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale.
Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in
ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo
in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori
eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente.
2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.
3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista
per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le
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stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs.
163/2006.
Art. 33 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai
sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in
possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle
certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli
operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile..
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza
assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti,nell’importo di euro 468.000,00.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del
D.P.R. 554/99.
4. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: (barrare la casella che
interessa)
danni a cose dovuti a vibrazioni;
danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o
di sostegni in genere;
danni a cavi e condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs.
163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 35 - Variazione dei lavori
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1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli
10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento
generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale è invitato anche l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo
3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento
generale.
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
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Art. 40 – Piani di sicurezza
1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 è
fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano
è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato
disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto lgs. n. 494 del 1996 l’appaltatore è
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al
comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il
presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il
piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli
adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui al precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e
deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
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3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto lgs. n. 494 del 1996 il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e 12 del
decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e
92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
Art. 43 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria
appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni
di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente
per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al
presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4,
del D.P.R. 554/1999, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 Euro
come indicato al precedente art. 4.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o
consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto
19
3.
4.
5.
6.
7.
8.
di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei
relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia;
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e
di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999.
Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 276/2003 definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovrà produrre all’Amministrazione apposita istanza corredata dal
relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante la regolarità contributiva e l’assenza di cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla
disciplina del subappalto.
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal
precedente art. 43.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori
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1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della
cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 46 – Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di
contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165,
comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori
comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si
applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006.
3. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34
del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di
reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del
D.Lgs. 163/2006.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei
rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla
Cassa Edile di Rimini delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del
presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,
la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la
stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel
caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari
accertamenti.
4. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Rimini.
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
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d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere
eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2
dell’art. 172 del DPR 554/99.
Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO, con direzione lavori interna
all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione
dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti
fino a 1.000.000 di EURO nel rispetto dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini
di contratto;
d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di
regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici
e privati, adiacenti le opere eseguite;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di
sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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m)l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali
interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e
collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom, Hera Luce, Hera Acqua e
fognature, Società del Gas e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali
non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di
traffico.
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale
variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del
Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che
dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e
tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
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2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per
opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai
riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione
lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali
sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori
un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più
ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e
non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto
nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree
indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 55 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza
e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata.
Art. 56 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i
necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la
collocazione di un ulteriore identico cartello.
Art. 57 – Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori
se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita
dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata
dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole
opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri
causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
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2.
3.
4.
5.
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ESEGUIMENTO DEI LAVORI
ART.59 - APPROVVIGIONAMENTO, QUANTITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.
Nel prezzo unitario od a corpo dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e
provvisionale, tutti i materiali occorrenti, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni
lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori
regole d'arte, e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco, nonché la
custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo. Si conviene poi espressamente che le designazioni
di provenienza dei materiali contenute nel presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto
all'appaltatore di chiedere, variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse
eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali
da corrispondere per requisiti alle esigenze del lavoro. I materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere
appaltate dovranno essere delle migliori qualità' esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le
migliori regole d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci. Tutti i materiali impiegati
dovranno essere dotati di marcatura CE, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche
armonizzate europee. Tale marcatura CE dovrà essere apposta direttamente sul prodotto finito,
sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Prima di essere impiegati, detti
materiali dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai
requisiti di qualità', idoneità', durabilità, stabiliti dal presente Capitolato. L'Impresa sarà obbligata a
presentarsi in ogni tempo, a tutte sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà sottoporre i
materiali da impiegare od anche già' impiegati. Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio
ufficialmente autorizzato, quando ciò' sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti. Affinché' il tempo
richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'Impresa dovrà
approvvigionare al più' presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio. Le
decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso
pregiudicare i diritti della Stazione Appaltante nella collaudazione finale, in relazione ai disposti di cui agli
articoli 21 e 23 del Capitolato Generale approvato con DPR 16 luglio 1962 n. 1063. Quanto alla qualità e alle
caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da impiegarsi, valgono le seguenti
prescrizioni di dettaglio e quanto precisato nella descrizione dell'elenco prezzi unitari. In caso di disaccordo
tra prescrizioni generali e quelle contenute nella descrizione dell'elenco prezzi unitari, sono da ritenersi
valide queste ultime.
59.1 - Acqua, sabbia, ghiaia e cementi per conglomerati cementizi.
L'acqua dovrà essere limpida e dolce, di regola sarà usata quella proveniente da impianti di distribuzione
d'acqua potabile. Qualora si ricorra ad acqua di origine diversa, come stagni, sorgenti e cave, dovrà essere
chiara, senza odori e priva di sostanze umiche, acidi organici, solfati di calcio e magnesio, cloruri di sodio. La
sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra di sostanze
terrose, eterogenee e dovrà essere vagliata e lavata. Pezzatura compresa tra mm. 0,075 e mm. 2.
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La ghiaia, sia essa naturale o di frantumazione deve essere costituita da pietre non gelive, prive di parti
friabili, polverulenti, terrose con pezzatura compresa tra mm. 2 e mm. 50.
Dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori.
Per getti in conglomerato cemento armato di spessori inferiori a cm. 8 la massima dimensione dell'inerte
dovrà essere interrelata con l'interferro, copriferro ed assestamento del getto.
I cementi per quanto attiene controllo e certificazione dovranno rispettare il D.M. 9.3.88 n. 126 modificato dal
D.M. 20.11.1984 e ENV 126.
59.2 - Laterizi.
I laterizi dovranno avere tutti i caratteri di una perfetta cottura ed essere sani, duri, formati con spigoli
perfettamente profilati, non vetrificati, percossi dovranno dare un suono chiaro, rotti dovranno mostrare nella
frattura una grana fine ed omogenea, dovranno resistere all'azione dell'acqua del gelo.
59.3 - Pietra da taglio.
Dovrà essere di qualità omogenea, presentare elevata durezza e resistenza, risultare sana, compatta, senza
vene e spaccature, buchi ed altri difetti contrari all’omogeneità e solidità della pietra. Saranno escluse pietre
che presentano alterazione naturale della sostanza lapidea o da guasti sofferti per il trasporto e nel
collocamento in opera.
La pietra dovrà comunque essere di tipo inalterabile all'azione dell'acqua e alle vicende atmosferiche.
59.4 - Legnami.
I legnami di qualunque essenza da impiegarsi in opera stabili, dovranno corrispondere alla migliore scelta e
qualità della categoria prescritta. Essi saranno diritti, sani, stagionati, di fibra pure dritta e compatta senza
gruppi viziosi, scevri da fradiciume e di qualunque altro difetto nocivo alla buona esecuzione, resistenza e
durata delle opere.
59.5 - Terreni per sottofondi.
Formati da terreni di scavo o di riporto che abbiano o no subito un processo di miglioramento.
Dovranno appartenere ai gruppi A1 - A3 - A2 con esclusione dei sottogruppi A2.5 - A2.6 - A2.7, salvo casi
particolari in cui sia escluso, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, anche il sottogruppo A2.4.
59.6 - Pietrame, pietrisco, pietrischetto e graniglie.
Formati da pietra spaccata di qualità dura ed omogenea, tenace e ben resistente alle sollecitazioni esterne.
Saranno costituiti da elementi assortiti a forma poliedrica a spigoli vivi le cui dimensioni saranno:
- pietrame maggiore mm. 71;
- pietrisco compresa tra mm. 71 e mm. 25;
- pietrischetto compresa tra mm. 25 e mm. 10;
- graniglia compresa tra mm. 2 e mm. 10.
Il materiale dovrà essere opportunamente vagliato in modo da assicurare la corrispondenza dimensionale di
ogni singolo elemento che sarà spogliato da materie polverulenti provenienti dalla frantumazione mediante
lavaggio. Il coefficiente di frantumazione non dovrà essere superiore a 140 e la perdita per decantazione non
dovrà essere superiore a 1% in peso.
59.7 - Acqua per lavori di cilindratura e lavaggio massicciate.
L'acqua per i citati usi dovrà essere dolce, non torbida e melmosa.
59.8 – Bitume, bitume liquido ed emulsione bituminosa.
Per il bitume, il bitume liquido e l'emulsione bituminosa dovranno essere osservate le norme di accettazione
del Centro Nazionale delle Ricerche che si intendono qui prescritte. Le stesse norme valgono per il prelievo
dei campioni. E' facoltà della Direzione dei Lavori prescrivere il tipo di bitume, bitume liquido od emulsione
bituminosa a seconda della condizione climatica esistente al momento della messa in opera senza che per
questo l'Impresa possa pretendere speciali compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nell'unito elenco
per tutti i lavori che impiegano leganti bituminosi.
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59.9 - Cordoli.
Saranno realizzati in prefabbricato di conglomerato cementizio vibrato, dosato a q.li. 4 di cemento "425" per
1 mc. d'impasto. I segmenti ritti dovranno avere lunghezza compresa tra cm. 0,90 e m.1,10. Gli elementi
speciali, curve, passi carrai, bocche di lupo, o comunque sagomati, si dovranno raccordare perfettamente
con gli elementi retti e compensati con il medesimo prezzo d'elenco previsto per l'elemento ritto.
59.10 - Misto granulare stabilizzato.
Ricavati da depositi alluvionali e da roccia che abbiano un coefficiente di frantumazione inferiore a 160. La
composizione granulometrica dell'insieme, prima e dopo la costipazione, sarà individuata dal prospetto che
segue, che si riferisce all'impiego di grani con dimensioni massime di mm. 71 se impiegato nello strato di
base (tipo A), mm. 30 se impiegato in strato d'usura non protetto (tipo B).
LIVELLO O STACCIO UNI:
Percentuale in peso di passante
TIPO "A"
TIPO "B"
CRIVELLO UNI 2334
71
30
15
10
5
100
70 – 100
----30 – 70
23 – 55
-----100
70 - 100
50 - 85
35 - 65
STACCIO UNI 2332
2
0,4
0,075
15 – 40
8 – 25
2 – 15
25 - 50
15 - 30
5 - 15
Limite liquido ed indice di plasticità della frazione di passante allo staccio 0,4 UNI 2332 dovranno essere
inferiori a 25 il primo; uguale a 0 il secondo. Indice, CBR del materiale e post saturazione superiore a 50. Il
coefficiente di frantumazione dovrà essere minore di 160.
59.11 - Tubi in cemento per fogne e fognoli. Manufatti prefabbricati per collettori circolari, ovoidali, a
sezione bicentrica, in calcestruzzo vibrato anche armato.
Norme generali.
La costruzione di manufatti in calcestruzzo vibrato anche armato normale o precompresso, fabbricati in serie
previsti in progetto e che, assolvono alle funzioni idrauliche con le caratteristiche indicate nel presente
articolo e' soggetta, in linea generale, alla preventiva comunicazione alla Direzione Lavori alla quale
l'Appaltatore con apposita relazione dovrà:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli statici relativi, con
particolare riguardo a quelli riferentesi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura
come più avanti specificato;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi ed i procedimenti per l'esecuzione delle strutture
prefabbricate e quindi in particolare per i collettori circolari, per i collettori ovoidali;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali prescritti dalle norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.
L'Appaltatore e' tenuto a rispettare tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei
manufatti dallo stesso approvvigionati presso una determinata ditta produttrice. La responsabilità' della
rispondenza dei prodotti rimane comunque a carico dell'Appaltatore. L'Appaltante si riserva il diritto di
controllare e seguire la costruzione degli elementi prefabbricati direttamente presso gli impianti di
prefabbricazione. Gli spostamenti dei prodotti prefabbricati dovranno essere di preferenza eseguiti con
sistemi meccanici e con tutti gli accorgimenti affinché siano indotte, specialmente nei prodotti di recente
fabbricazione, le minori possibili sollecitazioni secondarie.
Riferimento a norme e regolamenti.
In mancanza di particolari norme (UNI, CNR, Decreti Ministeriali, Circolari Ministeriali ecc.) la fornitura dei
prefabbricati in genere previsti nel presente progetto dovranno rispondere alle norme DIN 4032 dell'aprile
1959 che di seguito vengono riportate in estratto per la parte interessante le opere del presente progetto. In
ogni caso e per quanto non in contrasto con le suddette norme DIN numero 4032, si richiama l'osservanza
oltre che del vigente regolamento e prescrizioni ministeriali per le opere in conglomerato cementizio normale
ed armate.
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Per quanto riguarda i giunti per i tubi ed i condotti essi sono previsti in gomma o materiale speciale e
dovranno rispondere alle esigenze di tenuta idraulica per almeno 5,09 mt. di colonne d'acqua.
Per il confezionamento del calcestruzzo e' indispensabile una competente scelta degli eventuali materiali
additivi ed un'esatta composizione granulometrica che dovrà assicurare durabilità resistenza e tenuta
idraulica. All'uopo il Direttore dei Lavori eseguirà anche verifiche sul luogo di produzione al fine di dare il
proprio benestare all'impiego. In via indicativa si raccomanda che per il calcestruzzo adoperato nella
formazione dei tubi si usi nel ghiaietto una pezzatura non superiore ai 15 mm per diametri minori o uguali a
50 cm. e non superiori a 25 - 30 mm. per diametri o dimensioni interne superiori ai 50 cm.
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere particolarmente studiato essendo ammissibile come limite massimo
il valore di 0,45. Il dosaggio minimo di cemento dovrà essere di 3 q.li/mc. e nel particolare caso, previsto nel
presente progetto, dovranno essere usati cementi pozzolanici e preferibilmente ferrico-pozzolanici.
Le eventuali armature di rinforzo dovranno essere ricoperte da almeno 15 mm. di calcestruzzo; i tubi devono
essere fabbricati in ambienti chiusi restandovi per la durata di almeno 3 giorni; dovranno essere protetti dal
sole e dalla corrente d'aria e dovranno essere tenuti sufficientemente umidi o per evitare fessurazioni e
cavillature dovute al ritiro. Durante questo periodo la temperatura dell'ambiente non deve essere mai
inferiore a –2 C°. L'eventuale armatura in ferro do vrà essere calcolata per rendere idonei i collettori a
sopportare i carichi mobili previsti per il calcolo dei ponti a servizio delle strade di seconda categoria per
l'interno dell'abitato e di 1° categoria negli attr aversamenti o lungo il percorso di strade statali, secondo il
D.M. Lavori Pubblici 4 maggio 1991 e relativa circolare ministeriale 25 febbraio 1991 n. 34233.
Norme di qualità'.
I tubi dovranno essere esatti nel profilo e nelle dimensioni secondo i disegni di progetto e prescrizioni
contenute nell'elenco prezzi unitari; la loro struttura deve essere uniforme e la superficie interna non dovrà
presentare alcuna ruvidità. Le estremità dei tubi devono essere formate a spigolo interno (pieno) e le loro
facce frontali devono essere in posizione verticale rispetto all'asse del tubo.
I tubi non dovranno presentare danneggiamenti che potrebbero compromettere la loro utilizzazione ed in
particolare la resistenza e l’impermeabilità. Le immissioni laterali se già predisposte con foro non dovranno
presentare rugosità internamente al punto di attacco ed i relativi dischi di chiusura - da fornire a richiesta devono essere fabbricati in calcestruzzo sufficientemente resistente e compatto.
59.12 - Tubi di policloruro di vinile p.v.c. per condotte di scarico civile ed industriale.
Dovranno essere prodotti conformemente alle norme prodotti a norme UNI EN 1408 tipo SN 8 (sdr34)
codice UD IIP in barre di mt. 6 con incorporato sulla barra giunto a bicchiere del tipo scorrevole con
incorporato guarnizione elastomerica. Eventuale impiego di lunghezze inferiori a 1, 2, 3 mt. ove sia
necessario non darà diritto all'appaltatore alla modificazione del prezzo espresso al metro lineare nell'unito
elenco. Ogni segmento di tubo impiegato dovrà essere previsto di giunto elastico. Quando sia
specificatamente richiesto potranno essere impiegati tubi tipo 300 - 301 - 302 le cui specifiche tecniche sono
riportate nella norma UNI
Tutti i materiali dovranno essere contrassegnati con il marchio UD IIP.
59.13 - Tubi in polietilene (PEAD) e (PEB).
Quando l'impiego sia per uso acquedottistico, il materiale dovrà essere atossico e conforme a quanto
prescritto dal Ministero della Sanità (Circ. n. 102 del 2.12.1978).
Il tubo sarà ricavato per estrusione conformemente alle norme UNO 7611 - 7615 del 1976 tipo 312 ed alle
norme UNI 7612 -7616 + FA 90 per quanto attiene i raccordi.
Tutti i materiali dovranno essere contrassegnati con il marchio in conformità IIP riconosciuto con DPR
1.2.1975 n. 120.
59.14 - Camerette d'ispezione prefabbricate, caditoie, pozzetti di raccolta acque pluviali e lastre di
copertura.
Saranno confezionate in conglomerato cementizio vibrato ed armato additivato con impermeabilizzante, il
dosaggio e tipo di cemento sarà' tale da rendere il manufatto completamente impermeabile. Le dimensioni
saranno conseguenti alle sollecitazioni esterne a cui l'opera e' soggetta avendo particolare riguardo al carico
stradale, spinte delle terre, sottospinte idrauliche. Quando si usano diversi segmenti verticali, essi saranno
provvisti di immaschiatura nella zone di giunzione.
Il materiale impiegato dovrà essere stagionato e scevro di cavillature, fenditure od altri difetti e rispettare tutti
le altre prescrizioni di cui all'art. 611.
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59.15 - Chiusini e caditoie in ghisa.
Saranno completi di telaio di dimensioni che verranno prescritte dalla Direzione Lavori e meglio indicate
nell’elenco prezzi unitari.
Il telaio sarà provvisto di robuste zancature atte ad assicurare il fissaggio.
Il chiusino avrà spessore e foggia atta a sopportare il carico stradale che sarà prescritto.
I prodotti dovranno essere conformi in tutto alla norma UNI EN 124. Saranno realizzati con ghisa di prima o
seconda fusione o sferoidale e portare in rilievo la dicitura che indica il tipo d'impianto a rete su cui il chiusino
e' collocato, l'anno di installazione e classe di carico stradale sopportabile.
59.16 - Segnaletica stradale.
La segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) dovrà essere conforme a quanto disposto dal Nuovo
Codice della Strada (leggi complementari e successive modificazioni ed integrazioni) e dal relativo
Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495).
59.17 - Materiali per impianti elettrici.
Dovranno avere i requisiti di accettazione fissati dalle raccomandazioni CEI tabelle UNEL e norme europee
(EN) ed essere dotati del marchio di qualità, ulteriori specifiche saranno prescritte nella descrizione dei
prezzi unitari.
59.18 - Acciaio per carpenteria.
E' consentito il solo impiego di acciai denominati Fe 360, Fe 430, Fe 510 dei quali sono precisati i requisiti
nel D.M. Lavori Pubblici 14 febbraio 1992, requisiti che nel presente Capitolato Speciale si intendono
prescritti.
ART. 60 - PROVE DEI MATERIALI.
In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per
la loro accettazione, l'Impresa è obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, all'invio
per l'esperimento di campioni ad istituti all'uopo competenti ed autorizzati quanto ciò sia prescritto per legge.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione dal competente Ufficio, munendoli di sigilli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi adatti a garantirne l’autenticità.
ART. 61 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO.
Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché
alle prescrizioni che di seguito vengono date per le principali categorie.
61.1 - Movimenti di terra.
Tracciamenti.
Prima di dare inizio ai lavori di sterro e/o di riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire il piano quotato della
zona interessata ai lavori, apporre i sigilli in ottone, riportarli e rappresentarli in apposito elaborato che
evidenzi la loro esatta posizione e quote (monografie).
Scavi e riporti.
Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, come indicato nei profili di progetto, in modo che risultino individuati i limiti relativi. Per
quanto riguarda le opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse con l'obbligo della
conservazione dei picchetti e modine come per i lavori in terra. Per l'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore
sarà libero di adoperare tutti quei sistemi e mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza purché
dalla Direzione Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare
andamento e la buona riuscita dei lavori.
Per l'esecuzione degli scavi con escavatori meccanici, l'Appaltatore deve presentare all'approvazione
dell'Appaltante il progetto con i particolari degli impianti che intende eseguire. Questi impianti devono essere
dei migliori sistemi in uso, proporzionati allo scopo e tali da assicurare la continuità e la buona riuscita del
lavoro. L'Appaltante può esigere quelle modifiche che ritiene necessarie ed anche rifiutare l'approvazione del
progetto.
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Qualora gli impianti fatti risultassero in pratica difettosi e comunque non corrispondenti alle esigenze dei
lavori, l'Appaltatore deve a sua cura e spese modificarli ed ampliarli o sostituirli totalmente, tutto ciò senza
che egli possa invocare a scarico di responsabilità l'approvazione data alle sue proposte dall'Appaltatore né
tanto meno pretendere compensi od indennità oltre ai prezzi d'elenco. Per scavi di sbancamento s'intende
quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione aperta almeno su di un lato. Saranno
pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano campagna,
quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Sono denominati scavo di fondazione quelli incassati a
sezione ristretta per la fondazione di manufatti e quelli a sezione obbligata per la formazione dei collettori e
delle condotte oltre a quelli relativi ai manufatti necessari per gli impianti di sollevamento. Qualunque sia la
natura e la qualità del terreno, gli scavi saranno spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori
ordinerà all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovano indicate nei disegni di progetto sono
perciò puramente indicative e l'Appaltante si riserva piena facoltà di variarle senza che ciò possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto il diritto
al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di
dover demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione Lavori abbia verificato i piani
delle fondazioni. Le pareti degli scavi, ferme restando le modalità per le misurazioni degli scavi, di cui al
presente capitolato saranno verticali od inclinate a giudizio discrezionale dell'Appaltatore ma in ogni caso
dovranno rispettare le norme antinfortunistiche. Dove il terreno nel quale saranno effettuati gli scavi fosse
interessato dalla falda freatica che raggiungesse anche livelli di poco soggiacenti al piano campagna, con
quote quindi superiori a quelle di fondo scavo, l'Appaltatore dovrà installare idonei impianti di abbassamento
della falda (con pompe o con impianti tipo well-point o similari) per consentire l'esecuzione all'asciutto degli
scavi, dei getti, della formazione dei collettori e delle condotte di mandata come prescritto e meglio
specificato nel seguito. L'installazione e l'esercizio di detti impianti sono a completa cura e carico
dell'Appaltatore, intendendosi essi compensati con i prezzi di scavo, di cui all’elenco prezzi. Compiuta la
muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più, attorno alla medesima, dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, se
idonee, o con sabbia, sino al piano primitivo naturale del terreno. Gli scavi per la formazione dei collettori
avranno sezione come da disegno e saranno spinti alla profondità di progetto, salvo diversa precisazione
dell'Appaltante all'atto dell'esecuzione, con fondo ben regolarizzato. Non saranno tollerate sporgenze o
infossature superiori ai 3 cm. misurati dal piano delle livellette indicate nei profili longitudinali allegati al
contratto o di quelle che, come varianti, potranno all'atto pratico essere ordinate per iscritto dalla Direzione
Lavori. Le pareti dello scavo non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolosi che, in ogni caso,
dovranno essere tempestivamente abbattuti o sgomberati a cura e spese dell'Appaltatore. Le profondità di
scavo saranno riferite ad appositi picchetti e caposaldi posti dall'Appaltatore alla consegna dei lavori.
L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare nel modo più assoluto tali picchetti. Ove occorra, per ragioni
imprescindibili di lavoro, spostarne qualcuno, egli ne preparerà a tutte sue spese un altro nella posizione più
opportuna scelta dall'Appaltante e provvederà a quotare questo nuovo picchetto o caposaldo. Nel
paleggiamento delle materie fuori dei cavi si dovranno tenere separate quelle terrose e sciolte che dovranno,
prima, essere riversate e battute sui fianchi ed al di sopra del collettore per difenderlo dalle rotture e
rincalzarlo solidamente, salvo per i rinterri di tipo speciale con sabbia o terreno vagliato specificati nella
sezione tipo.
Comunque, dette materie utilizzabili non dovranno arrecare intralcio né alla viabilità né allo scolo delle
acque. Qualunque materiale ed oggetto proveniente dagli scavi è di proprietà dell'Appaltante; tuttavia
l'Appaltatore può essere autorizzato, senza addebiti di sorta, ad usare la sabbia e la ghiaia ricavata, purché
rispondano alle prescrizioni e siano quindi accettate dall'Appaltante. Durante l'esecuzione degli scavi
l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese e con qualsiasi mezzo allo smaltimento delle acque da
monte; deve aggottare tutte le acque che vi affluiscono, se sia necessario installando e tenendo in esercizio
idonee stazioni di pompaggio. E' prescritto, come già precedentemente specificato, che tutti gli scavi siano
mantenuti asciutti durante la costruzione delle murature, dei getti e delle altre opere di fondazione e di posa
delle condotte. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, gli impianti, le
macchine, gli operai occorrenti per il completo esaurimento dell'acqua. Via via che avanza negli scavi
l'Appaltatore deve eseguire idonee sbadacchiature in relazione alle caratteristiche del terreno scavato, alla
presenza o meno di acqua ed a quanto altro abbia influenza per la buona e rapida esecuzione del lavoro.
Ove mai si determinassero franamenti, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, egli è tenuto agli
sgomberi ed ai ripristini, senza compenso di sorta. Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i
legnami costituenti le sbadacchiature; quelli però che a giudizio della Direzione Lavori non potranno essere
tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi, né all'Appaltatore spetterà
per questo alcuno speciale compenso. Nel caso di scavi in prossimità di fabbricati o di opere e condotte
esistenti, le sbadacchiature saranno integrate, se del caso, con puntellature dei fabbricati ed opere stesse; si
precisa che spetta all'Appaltatore l'accertamento dello stato di abitabilità o meno di ogni fabbricato in
relazione ai lavori da eseguire ed il proporre, pure tempestivamente, all'Appaltante, le provvidenze di
carattere eccezionale eventualmente opportuno.
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Sempre in relazione agli scavi si precisa che spetta all'Appaltatore assicurare la continuità del transito, quella
del deflusso delle acque e l'incolumità di tutte le opere, canalizzazioni, cavi e condotte eventualmente
esistenti nel sottosuolo che viene scavato, al quale fine l'Appaltatore deve prendere le debite intese con le
Amministrazioni interessate per l'ubicazione preliminare delle suddette opere del sottosuolo e, d'accordo con
le stesse, eseguire puntellature e aggiustamenti. Qualora i fabbricati, le canalizzazioni, le condotte ed i cavi
interessati avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, l'Appaltatore dovrà eseguire i ripristini con
tutta sollecitudine ed a sue spese. Ne è comunque il solo responsabile di fronte ai rispettivi proprietari e
concessionari. E' obbligo dell'Appaltatore osservare le norme per il traffico stradale e quindi porre tutti i ripari
occorrenti e tutte le segnalazioni diurne e notturne convenienti a garantire l'incolumità del traffico, curando la
manutenzione.
E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di segnalare ogni modifica all'esistente sistema viario alle Autorità locali
competenti, ottenere il loro benestare modificando anche, se richiesto, il programma di lavoro ed attenendosi
scrupolosamente a tutte le disposizioni che verranno dalle Autorità stesse impartite. Nell'esecuzione degli
scavi, nell'adozione e tipo di armature, ponteggi e sostegni, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme
dei decreti sulla prevenzione degli infortuni e provvedere quindi con mezzi idonei intendendo compensato
nel prezzo dello scavo tale onere, anche quando si debba preservare lo stato delle cose adiacenti lo scavo.
Disfacimento e rifacimento di pavimentazioni stradali.
Il disfacimento delle pavimentazioni stradali deve effettuarsi con tutte le più attente precauzioni in modo da
interessare la minor superficie possibile e da non danneggiare la pavimentazione circostante. E' fatto obbligo
l'impiego di macchine fresatrici per il taglio della sede stradale. I materiali che si vengono ricavando dal
disfacimento potranno, dopo accurata selezione, essere reimpiegati nel ripristino, previo benestare della
Direzione Lavori; la larghezza del disfacimento deve essere tenuta pari alla larghezza dello scavo,
aumentata rispetto alla parete degli scavi stessi da ciascuna parte, di una distanza fissa, che sarà
dimensionata in base alla profondità dello scavo. Comunque i materiali residui inservibili verranno
considerati come provenienti dagli scavi e seguiranno, la sorte dei medesimi. Per l'esecuzione dei rifacimenti
saranno riportati in posto i materiali accantonati dai rifacimenti, giudicati idonei al loro impiego, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, con l'aggiunta dei materiali nuovi in sostituzione delle parti destinate a
rifiuto.
Il rifacimento della pavimentazione consiste nella costruzione a nuovo a regola d'arte, del tipo di
pavimentazione che era in atto prima della demolizione salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. In
determinate strade e dietro ordine scritto dalla Direzione Lavori potrà essere eseguito anche un rifacimento
provvisorio della pavimentazione stradale, compensato a parte, quando il tempo necessario per
l'assestamento del rinterro e per il conseguente rifacimento definitivo della pavimentazione possa provocare
il deterioramento dei bordi della vecchia pavimentazione a causa del traffico.
Formazione di rilevati.
Saranno impiegate materie provenienti dallo scavo solo se appartenenti alle classi A1 - A3 della
classificazione CNR-UNI, la classe A2.4 potrà essere impiegata purché prevista in progetto, in mancanza, il
materiale dei predetti gruppi sarà reperito in cave di prestito.
Il materiale di scavo, proveniente da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultasse non idoneo per la
formazione dei rilevati o tombamento dei cavi, dovrà essere trasportato a rifiuto a cura e spese dell'Impresa,
quanto ne è previsto il reimpiego sarà convenientemente accantonato restando a carico dell'Impresa
l'eventuale pagamento dell'indennità d'occupazione e danni dovuti a movimenti franosi od altro. I rilevati
saranno formati per strati successivi, ognuno di altezza, a strato sciolto, dipendente dalla natura del terreno
e dal mezzo costipatore e comunque non superiore a 40 cm.; il piano di ogni strato sarà tale da evitare
ristagni e permettere un regolare deflusso delle acque piovane adottando comunque pendenze trasversali
inferiori al 3%. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà avere a costipazione avvenuta una densità superiore
al 90% della massima secca AASHO standard che dovrà superare il 95% sullo strato superiore (ultimi 30
cm.). Ogni strato sarà costipato all'umidità ottimale determinata in laboratorio. Le attrezzature di
costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'assuntore, ma comunque dovranno esercitare sul
materiale l'energia costipante necessaria ad assicurare il raggiungimento delle densità sopra citate. L'azione
del costipamento dovrà essere eseguita senza arrecare danno ad altri manufatti quali muri di sostegno,
pozzetti, canali, gli eventuali danni saranno ripristinati a cura e spese dell'Impresa. Le scarpate dei rilevati
saranno rivestite per uno spessore di cm. 30 di terreno vegetale, ricco di humus, che sarà realizzato a
cordoli orizzontali gradonati e costipati verso l'intero in maniera da evitare superfici di scorrimento. Se nei
rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà
obbligato ad eseguire a totali sue cure e spese i lavori di ricarica, rinnovando, ove occorra, la sovrastruttura
stradale.
Laboratorio terre.
L'assuntore è tenuto ad inviare campionatura dei terreni nella quantità richiesta dalla Direzione Lavori al
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laboratorio terre secondo le modalità già precisate precedentemente.
L'assuntore è tenuto altresì ad approntare a proprie spese un laboratorio da campo con le attrezzature
necessarie e personale specializzato per determinare:
- caratteristiche granulometriche;
- caratteristiche di plasticità;
- caratteristiche e grado di costipamento;
- quantità di materie organiche.
Tutto ciò al fine di verificare durante la messa in opera le caratteristiche e qualità del materiale.
Materiali di risulta.
Per l'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno in:
1) materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà
dell'Appaltante;
2) materiali inutili.
I materiali ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente agli scavi, disposti in
modo da non creare ostacoli per il passaggio del traffico, mantenendo libera la zona stradale riservata al
transito ed in modo da prevenire ed impedire l'invasione delle trincee delle acque meteoriche e superficiali,
nonché degli scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno. I
materiali inutili saranno portati in rifiuto in località adatte, approvate dalla Direzione Lavori, a qualunque
distanza. Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di
rinterro parziale di protezione dei tubi saranno depositate separatamente dagli altri materiali.
Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori) gli
stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di altre opere o da altre zone. La larghezza della
banchina da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie lateralmente non dovrà in
nessun caso essere inferiore a mt. 1.
Quando per la ristrettezza della zona non fosse possibile, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,
depositare lateralmente alla trincea la terra ed i materiali da reimpiegarsi, questi dovranno essere trasportati
in luoghi più adatti, donde saranno poi di volta in volta ripresi senza che per tali maggiori oneri di ripresa e
trasporto possa competere all'Appaltatore altro compenso in aggiunta al prezzo stabilito in elenco per le
singole opere.
I materiali inutili dovranno essere trasportati a rifiuto in luoghi ed a distanze che a giudizio della Direzione
Lavori non possono né danneggiare le trincee o la stabilità dei terreni circostanti, né produrre ristagni di
acqua o perturbare il corso dei fiumi o torrenti.
Transito stradale - attraversamento e incroci sottosuolo.
Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade - quale che sia la categoria e l'entità del
traffico - e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la
libertà e la sicurezza del transito dei pedoni, degli animali e dei veicoli. L'Appaltatore è l'unico responsabile di
ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori a cose e persone, pertanto per il fatto che assume
l'appalto solleva l'appaltante ed il personale preposto alla Direzione Lavori di ogni gravame noia e molestia.
Appositi passaggi - della larghezza di almeno m. 0,60 e protetti lateralmente con adatta ringhiera - dovranno
essere costruiti per dare comodo accesso pedonale ai fabbricati situati lateralmente alle trincee. Per i passi
carrai l'Appaltatore dovrà provvedere a mantenere l'accesso mediante passaggi, di adeguata resistenza al
carico e della larghezza di almeno mt. 3. Sono egualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose
della zona interessata dai lavori e comunque di tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni saranno
ogni giorno tenute in funzione per tutta la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sempre
sorvegliate per evitare che abbiano per qualsiasi causa a rimanere spente.
Ogni danno e responsabilità dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti è a carico
dell'Appaltatore. Quando sia necessario, impedire il traffico nella zona interessata dai lavori, dovrà
prevedersi, a cura e spese dell'Appaltatore, a porre gli sbarramenti a cavalletto e la segnaletica necessaria a
conveniente distanza ed in punti tali che il pubblico sia in tempo avvertito dell'impedimento. L'Appaltatore
dovrà concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle interruzioni
parziali o totali del traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilità tutte le
autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto
conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei
lavori. Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontrassero tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di
gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciamento ed alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne
avviso al Direttore dei Lavori che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto tassativamente stabilito che
non sarà tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli ordinati, né derivanti dalle maggiori profondità a cui
l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.
Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto
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egli dovrà, a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto
occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente
l'Amministrazione competente e la Direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è
responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette opere sottosuolo e che è obbligato
a ripararlo od a farlo riparare al più presto sollevando l'Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.
Scavi e getti per sottomurazioni.
I lavori di sottomurazione dei manufatti esistenti per eventuali attraversamenti stradali o ferroviari, di
fabbricati, muri ed ogni altro tipo di manufatto, vanno eseguiti in modo da turbare il meno possibile la stabilità
dei manufatti stessi adottando oltre che gli accorgimenti qui di seguito elencati, tutti gli altri che l'Appaltatore
riterrà necessario. La vecchia fondazione sarà divisa in tratti alterni ("campioni") di lunghezza non superiore
ai mt. 2,50 - 3,00 circa e tale comunque da non provocare alcun scoscendimento nel terreno retrostante né
alcun cedimento delle murature sovrastanti. Fatta l'eventuale puntellatura dalla parte aerea del manufatto si
inizierà a "campioni" alterni il cavo d'approccio fondale fino a pervenire alla vecchia base di fondazione. Le
pareti del cavo dovranno essere puntellate con sbadacchi, quadri e marciavanti, continui e discontinui,
secondo necessità a tutta cura e spese dell'Appaltatore. Pervenuti alla quota del vecchio piano fondale, si
attaccano il cavo frontale d'approccio sottofondale fino alla nuova base di impianto, sbadacchiando
energicamente le pareti; si esegue quindi la rimozione graduale del terreno sottostante alla vecchia
fondazione sbadacchiando le pareti del cavo. Si inizia poi la muratura del tronco inferiore alla base ampliata,
elevandola sino all'altezza della vecchia fondazione contro cui dovrà saldarsi mediante chiusura del tipo a
"serraglia" ed in modo tale, comunque da garantire la perfetta aderenza alla vecchia fondazione. Quando si
debba sospendere il lavoro è necessario ben contrastare il piano murario superiore. Col procedere delle
murature vengono man mano rimosse tutte le puntellature ad eccezione degli elementi di cui sia difficile o
pericolosa la rimozione, elementi che verranno lasciati in posto a spese dell'Appaltatore.
61.2 – Demolizioni.
Le demolizioni di ogni genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni onde evitare
qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, a terzi, a cose quali costruzioni, ed impianti sopra e sottosuolo. Per
ogni tipo di danno l'appaltatore è l'unico responsabile.
I materiali di risulta per i quali è previsto dalla Direzione Lavori il reimpiego, dovranno essere accatastati,
l'eccedenza dovrà essere trasportata a rifiuto. La demolizione delle pavimentazioni sia in conglomerato
cementizio sia bituminoso dovrà essere eseguita con preventivo taglio delle medesime con fresa. Tutti gli
oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi d'elenco.
61.3 - Opere in legno.
Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili dovranno essere lavorati secondo le migliori regole d'arte e
secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Le giunzioni dovranno avere forma e dimensione in maniera d'ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi
da unire. Non è tollerato alcun taglio falso, né zeppe, né cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o
ripiano. Le diverse parti componenti l'opera dovranno essere solidamente collegate in tutti i punti di contatto
mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, in conformità alle prescrizioni e disegni esecutivi.
Dovendosi impiegare chiodi, è vietato farne uso senza apparecchiare prima il foro con il succhiello. I
legnami, prima della messa in opera si debbono congiungere in prova sul cantiere per essere sottoposti a
preventiva accettazione.
61.4 – Malta.
Le malte che verranno usate nell'esecuzione dei lavori saranno esclusivamente cementizie.
Salvo speciali prescrizioni, avranno le seguenti proporzioni:
- cemento tipo "325": q.li. 3;
- sabbia: mc. 1.
Le malte per stuccature, rabberciature e per la costruzione delle cappe, avranno le seguenti proporzioni:
- cemento tipo "325": q.li. 5;
- sabbia: mc. 1.
I componenti le malte saranno misurati con casse di legno senza fondo, che l'Impresa dovrà provvedere a
tenere costantemente in tutte le aie destinate alla manipolazione.
Il miscelaggio dei materiali dovrà essere convenientemente manipolato sopra apposite aie o sopra tavolati
con adatti attrezzi, fino a che si sia ottenuto un impasto che non presenti alcuna separazione dei
componenti. Nella manipolazione dell'impasto si impiegherà quella sola quantità' di acqua che sarà
necessaria per ottenere una malta perfettamente omogenea.
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Quando sia prescritto l'uso di malte a stabilita' volumetrica (ritiro compensato) si useranno malte
preconfezionate a secco, sul cantiere si aggiungerà soltanto l'acqua strettamente necessaria in base alle
istruzioni della ditta produttrice. Dovranno essere trasportati a rifiuto ed allontanati in cantiere gli impasti non
adoperati nella giornata.
61.5 - Conglomerato cementizio.
I conglomerati cementizi dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.M. 14 febbraio 1992.
L'Impresa, sarà tenuta a presentare in tempo utile prima dell'inizio dei getti, all'approvazione del Direttore dei
Lavori la verifica dei calcoli di stabilita' delle opere in conglomerato cementizio armato ordinario,
conglomerato cementizio armato precompresso, nonché il progetto delle opere di centinatura e di sostegno
all'uopo necessarie. La relazione di calcolo dovrà essere scritta interamente in lingua italiana e corredata da
indagine geologica ai sensi del D.M. 11.3.1988 e Circ. LL.PP. 24.9.1988 n. 30483. Le relazioni dovranno
essere perfettamente comprensibili e quindi riportare con chiarezza ipotesi di calcolo, analisi dei carichi,
calcoli delle sollecitazioni, calcoli delle tensioni. I disegni relativi oltre alla definizione geometrica delle opere
dovranno illustrare il tipo di materiali impiegati ed i sovraccarichi ammissibili sia di natura permanente che
accidentale. I componenti del conglomerato avranno caratteristiche come richieste nel precedente articolo
"Approvvigionamento quantità e provenienza dei materiali". Per quanto attiene alle prestazioni, norme di
produzione, posa in opera e criteri di conformità si farà riferimento alla norma europea UNI ENV 206.
Il rapporto acqua-cemento sarà tale da assicurare la resistenza stabilita, ove necessita' di cantiere lo
richiedano, l'Impresa può a sue spese usare fluidificanti, comunque dovrà essere sempre garantita la
resistenza stabilita, non aggressività alle armature metalliche ed altre caratteristiche del presente Capitolato
Speciale. Il "mix-design" del conglomerato cementizio dovrà ottenere l'approvazione del Direttore dei Lavori.
Il conglomerato cementizio impiegato sarà esaminato attraverso prove su campioni prelevati nelle quantità e
secondo le richieste del Direttore dei Lavori. L'esame dei campioni avverrà presso laboratori autorizzati per
legge a spese dell'Impresa la quale provvederà' a mettere a disposizione il materiale per i sigilli e locale di
custodia nei modi per garantire la conservazione autentica dei campioni. Classe, lavorabilità, dimensioni
massime dell'inerte saranno indicate nei rispettivi articoli di elenco e riferimento al mc. di calcestruzzo finito.
Le dimensioni necessarie degli aggregati saranno di volta in volta stabilite dal Direttore dei Lavori in base
alle necessita' tecnologiche e di resistenza salvo quanto prescritto in progetto. La confezione dei
conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e per la dosatura di tutti i vari componenti la
miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza la Direzione dei Lavori potrà
tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga eseguita a volume.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione degli elementi) e lavorabile (in maniera che
non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). Il
trasporto del conglomerato a pie' d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione
per decantazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso dell'impastatrice al luogo di
impiego.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo avere preparato accuratamente e
rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare
perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. Si avrà
cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti
potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione dei
Lavori. Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici si presentino
lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarità' di sorta. Dovrà usarsi idoneo tubo
convogliatore di getto in maniera di evitare cadute libere di conglomerato e quindi la segregazione dei suoi
componenti. L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati
dalla Direzione del Lavori. All'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque
non superiore ai cm. 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi
distacchi o discontinuità' o differenze di aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del
getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con idoneo aggrappante approvato dal
Direttore dei Lavori. Quando debbono eseguirsi getti articolari in più riprese, il piano di lavoro dovrà essere
preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori, non sono ammesse sollecitazioni aggiuntive durante il
primo periodo di indurimento del conglomerato. Quanto il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno
adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto
consolidamento.
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare il rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. La scasseratura
non dovrà avvenire comunque prima di giorni cinque dall'avvenuto getto. Tali tempi dovranno comunque
essere approvati dal Direttore dei Lavori. Il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla
Direzione dei Lavori. Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni
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e sollecitazioni di ogni genere, mantenuti in permanenza bagnati per almeno 15 giorni con sistemi di idrantini
o altro mezzo idoneo.
61.6 - Cementi armati e cementi precompressi.
Oltre a richiamare quanto e' stato prescritto con il precedente articolo per l'esecuzione di opere in cemento
armato, l'Impresa dovrà attenersi a tutte le norme di cui al D.M. 14.2.1992 di cui all'articolo 21 della legge
5.11.1971 n. 1086 ed alle altre che potranno essere successivamente emanate dalle competenti Autorità.
L'impresa appaltatrice si assume altresì l'onere di nominare a proprie cure e spese il direttore dei lavori delle
opere strutturali che deve essere un tecnico professionalmente qualificato. A norma dell'art. 4 Legge
5.11.1971 n. 1086 la medesima impresa e' tenuta a denunciare i lavori all'ingegnere appaltante indicando
quanto richiesto. Tutte le opere in cemento armato, incluse nell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai
calcoli di stabilita' ed alle verifiche che l'Impresa avrà provveduto, ad eseguire nei termini di tempo fissati
dalla Direzione dei Lavori attenendosi agli schemi e disegni che compongono il progetto ed alle norme che le
verranno impartite oltre quelle già descritte dalle leggi citate. L'esame o verifica, da parte della Direzione dei
Lavori, dei progetti delle centine ed armature di sostegno, non esonera in alcun modo l'impresa dalle
responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i
controlli eseguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile degli
inconvenienti dell'opera e, pertanto, essa dovrà rispondere degli inconvenienti di qualunque natura,
importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti del disarmo e modalità
d'innaffiamento. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere dei lavori. L'Impresa e' obbligata a tutti gli apprestamenti necessari sia alle prove di carico, tanto
statiche che dinamiche, per il collaudo provvisorio con le modalità che verranno indicate dalla Direzione dei
Lavori, prima di aprire al traffico l'opera, che a quelle che potrà indicare il collaudatore in sede di collaudo
definitivo del lavoro. In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, l'appaltatore dovrà fornire i
mezzi necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita', gli occorrenti flessimetri ed
estensimetri, i ponteggi e quanto altro sarà necessario per le operazioni sopra citate.
61.7 - Muratura di laterizi.
I mattoni, prima del loro impiego saranno completamente immersi nell'acqua, fino a che ne siano
sufficientemente saturati. Nel metterli in opera saranno fortemente compressi e battuti con manico di
cazzuola affinché la sottoposta malta rifluisca intorno ad essi. Per le murature a paramento a vista si deve
avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura e forma con colore più uniforme.
Saranno disposti con perfetta regolarità orizzontale avendo cura di alternare con precisione i giunti verticali. I
giunti nella faccia vista dovranno avere grossezza inferiore a mm. 5, saranno accuratamente profilati, previa
raschiatura e pulitura con malta fine di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro.
La orditura sia di parete che di fascia sarà quella che all'atto pratico verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori,
salvo quanto previsto nel progetto esecutivo.
61.8 - Fondazioni stradali.
Fondazioni in pietrame.
Lo spessore che sarà fissato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori sarà disposto entro il cassonetto per
altezze non superiori ai 30 cm. e collocato tra cordonelle longitudinali e trasversali che avranno le pendenze
definite dal piano viabile. Le cordonelle longitudinali saranno n. 3, le trasversali saranno ricavate ogni 20 - 30
m. A giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la massicciata propriamente detta (di pietrisco) sarà
distesa su apposita fondazione di pietrame dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo, da
costruirsi entro adatto cassonetto scavato nella piattaforma stradale. Ove il terreno fosse di natura argillosa,
eseguito il cassonetto e spianata la superficie, con ogni cura, prima di procedere alla costruzione della
fondazione di pietrame, sarà disteso sul fondo del cassonetto stesso uno strato di sabbia (od eventualmente,
a seconda dei casi ghiaia mista a sabbia) dell'altezza che sarà prescritta dalla Direzione Lavori, in modo da
impedire il refluimento di materie argillose alla superficie con il passaggio dei rulli compressori sulla
massicciata.
Tale strato sarà pagato a parte con il relativo prezzo di elenco.
Resta in facoltà della Direzione Lavori di stabilire se la fondazione in pietrame debba essere estesa a tutta la
sede stradale oppure, come di norma, limitata a guide longitudinali in corrispondenza dei margini della
massicciata. Il materiale sarà costituito da ghiaia mista a sabbia derivante da depositi alluvionali, dal letto dei
fiumi o da golene di granulometria assortita, per la quale non si prescrive una vera e propria curva
granulometrica.
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Tuttavia tale materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- pezzatura max non superiore a 4 pollici;
- il passante al setaccio 200 della serie ASTM non dovrà superare il 20% del passante al setaccio 40 della
stessa serie e comunque non dovrà superare il 5% del peso totale del campione;
- Ip = minore di 6;
- L.L. = minore di 25;
- L.P. = minore di 19;
- C.B.R. post-saturazione 50% a mm. 2,54 di penetrazione.
Il materiale sarà posto in opera dopo la preventiva accettazione della Direzione Lavori, la quale avrà facoltà
di verificare le caratteristiche del medesimo attraverso prove di laboratorio che saranno eseguite a complete
cure e spese dell'Impresa presso laboratori legalmente autorizzati. Il materiale sarà cilindrato con rulli di
peso superiore a 15 tonnellate previo innaffiamento. La compressione sarà esercitata finche' sarà esaurita la
penetrazione del materiale e comunque sino allo sgranamento superficiale del medesimo.
Innaffiamenti intermedi saranno eseguiti al fine di ottenere sempre durante la cilindratura il giusto grado di
umidità. Attraverso eventuali successive ricariche ogni strato dovrà avere le pendenze definitive del corpo
stradale.
Fondazioni in misto granulare stabilizzato.
Il materiale dalle caratteristiche fissate nel presente Capitolato Speciale, sarà messo in opera seguendo le
successive modalità. Il materiale opportunamente preparato e leggermente umidificato in cava ad evitare
disgregazioni e perdite di frazioni durante il trasporto, sarà portato sul luogo di impiego e disposto in
cordonelle longitudinali nella quantità prevista dalla miscela prescelta. Si inizierà la miscelazione a secco dei
materiali a mezzo di macchina livellatrice (motor-grader), si provvederà indi alla umidificazione al tenore
d'acqua ottimo determinato col metodo A.A.S.H.O. Standard.
Si procederà quindi alla compattazione meccanica con rulli idonei fino al raggiungimento di una densità
secca uguale ad almeno il 90% di quella Proctor Standard.
Innaffiamenti intermedi permettono di conservare alla miscela quella umidità che si perde durante la
lavorazione. Prima della fine del compattamento il capostrada sarà portato ai profili definitivi comprendenti
anche le banchine laterali, ed il compattamento sarà perfezionato con ripetuto passaggio di rulli lisci
determinando il grado di densità raggiunto ed il tenore in acqua impiegato. Altri controlli saranno estesi alla
determinazione della granulometria della miscela. del suo plastico e degli spessori raggiunti. Analogamente
si farà per il 2° strato tenendo pero' presente che il costipamento dovrà essere spinto fino al 95% della
densità teorica di laboratorio. Sulla fondazione stabilizzata sarà distesa la pavimentazione. In correlazione a
quanto descritto più sopra, l'Impresa e' obbligata a presentarsi in ogni momento alla prova dei materiali
impiegati e da impiegarsi, prove da eseguire presso il laboratorio da campo opportunamente attrezzato
dall'Impresa stessa o presso un laboratorio ufficiale quando sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori.
Le prove che potranno essere eseguite sono le seguenti:
- analisi granulometrica per vagliatura meccanica e per sedimentazione;
- determinazione dei limiti di Attemberg e dell'indice di plasticità;
- densità massima, umidità ottima e relativa percentuale dei vuoti d'aria;
- densità in campo e umidità in posto;
- portanza in sito.
La relativa attrezzatura consisterà in:
- serie di setacci A.S.T.M., fornitura in particolare di quei numeri relativi alla determinazione della
granulometria e dei limiti;
- un apparecchio di Casagrande per il limite liquido;
- un complesso per la determinazione del limite plastico;
- un apparecchio per la prova di Proctor;
- una fustella del C.B.R.;
- una bilancia da 10 Kg. sensibile a 1 gr.;
- una bilancia da 200 gr. sensibile a 0,001 gr.;
- stufe a 110°;
- attrezzatura per il prelievo, manipolazione e conservazione dei campioni che sarà alloggiata in un locale
dotato della necessaria riserva di acqua.
Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse necessario, si riserva il diritto di far effettuare, a spese dell'Impresa,
delle prove sui terreni e sui materiali in genere, da impiegare o già impiegati, anche presso Laboratori
Ufficiali. L'Impresa è tenuta espressamente ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico,
preferibilmente un Ingegnere, particolarmente esperto in lavori stradali ed in lavori di compattazione e
stabilizzazione dei terreni.
Prima di iniziare la costruzione della sovrastruttura sarà eseguito, in linea di massima, un controllo almeno
ogni 200 ml.
Saranno oggetto di controllo:
38
-
il profilo trasversale della sezione;
la quota dell'asse che potrà differenziarsi da quella di progetto al massimo di 2 cm. in più o in meno;
la densità raggiunta in posto.
61.9 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Le caratteristiche dei conglomerati bituminosi per strato di base, strato di collegamento, per risagomature e
per manto di usura sono le seguenti:
Aggregati.
Per lo strato di base, di collegamento o per la risagomatura saranno impiegati i materiali granulari (ghiaia,
ghiaietto e sabbia) o di frantumazione (pietrisco, pietrischetto, graniglia e sabbia), costituiti da elementi litoidi
sani e tenaci, esenti da materiali eterogenei ed additivi.
Per lo strato di usura saranno impiegati pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivi.
Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per la accettazione dei materiali litoidi per
costruzioni stradali" del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Si precisa inoltre che:
- i pietrischetti e le graniglie, devono pervenire dalla frantumazione di materiali litoidi, di natura
preferibilmente silicea e, comunque, sostanzialmente uniforme, compatta ed esente da parti alterate;
devono avere i requisiti richiesti delle norme predette. Pietrischetti e graniglia, devono inoltre essere
costituiti da elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti
da polvere e da materiali estranei;
- le sabbie naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea, dure, vive, ruvide
al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altro materiale estraneo e devono avere, inoltre, una perdita per
decantazione in acqua inferiore al 2%;
- gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce preferibilmente calcaree, che possono essere
sostituite da cemento.
Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti e
allungati.
Bitume.
Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme CNR per l'accettazione dei bitumi per usi stradali"
fascicolo n. 2 CNR - Edizione 1951 e sarà del tipo di penetrazione prescritto dalla Direzione Lavori.
Granulometria - Strato di usura.
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrive la formula seguente:
Tipo del vaglio
Percentuale in peso del passante del vaglio a fianco segnato
1/2" (mm. 12,7)
100
3/8” (mm. 9,52)
80 - 100
n. 4 serie ASTM (mm. 4,76)
62 - 85
n. 10 serie ASTM (mm. 2,00)
42 - 66
n. 40 serie ASTM (mm. 0,47)
20 - 48
n. 80 serie ASTM (mm. 0,177)
10 - 32
n. 200 serie ASTM (mm.0,074)
4-9
L'Impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un Laboratorio Ufficiale riconosciuto, prove sperimentali sui
campioni preparati con pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivi ai fini della designazione della composizione
da adottarsi. Per il passante al n. 40 l'indice di plasticità deve essere uguale a zero. L'Ufficio della Direzione
Lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate (caratteristiche dei materiali
componenti, misura dei vuoti contenuti nei vari miscugli) si riserva di dare l'approvazione sul miscuglio
prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell'Impresa sul raggiungimento dei
requisiti finali del conglomerato in opera.
Strato di base e di collegamento.
Con la riserva già citata per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula:
Tipo del vaglio Percentuale in peso di aggreg. pass. per il vaglio a fianco segnato
1" (mm.25,4)
100
3/4" (mm.19,1)
85 - 100
1/2" (mm.12,7)
70 - 90
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3/8" (mm. 9,52)
n. 4 serie ASTM (mm. 4,76)
n. 10 serie ASTM (mm. 2,00)
n. 40 serie ASTM (mm. 0,47)
n. 80 serie ASTM (mm. 0,177)
n.200 serie ASTM (mm. 0,074)
60 - 80
40 - 70
29 - 50
15 - 40
5 - 25
3-5
Il passante al n. 40 deve avere indice di plasticità uguale a zero.
Tenore del bitume:
Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli
aggregati di ciascun miscuglio sarà:
- del 4 - 5 per lo strato di base e di collegamento (conglomerato semichiuso);
- del 4,5 - 6 per lo strato di usura (conglomerato chiuso).
L'Impresa e' tuttavia tenuta a far eseguire presso un Laboratorio riconosciuto prove sperimentali intese a
determinare per il miscuglio di aggregati prescelti per l'impiego, il dosaggio in bitume, esibendo alla
Direzione Lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Impiegherà perciò, senza
aumento nei prezzi, le quantità di bitume cosi' sperimentalmente definite, anche se comportano un aumento
delle percentuali sopra descritte. L'Ufficio della Direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di
far eseguire nuove prove, senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Conglomerato bituminoso (caratteristiche).
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti:
1) stabilita' Marshall superiore a 1.200 Kg.;
2) elevatissima resistenza all'usura della superficie;
1) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;
2) scorrimento Marshall compreso tra (1 e 3) mm.;
3) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovrà eccedere il 6%;
4) impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm. di
altezza; dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.
Lo strato ultimo dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei prezzi. Il
conglomerato bituminoso semichiuso destinato alla formazione dello strato di collegamento (bynder) dovrà
avere i requisiti molto prossimi a quelli dello strato di usura per quanto si riferisce ai suddetti numeri 1), 4) e
5) i valori saranno rispettivamente: 1.000 Kg.: (1 - 3,5) mm. 7%.
Il conglomerato bituminoso aperto, da impiegare nello strato di base dovrà essere confezionato con i criteri
sovraesposti e presentare le seguenti caratteristiche:
- percentuale di bitume tra 3,5% e 4,5%;
- stabilita' maggiore di 600 Kg. (prova Marshall ASTM D 1559);
- scorrimento compreso tra e 4 mm. (prova Marshall ASTM D 1559);
- percentuale vuoti in provini Marshall compresa tra 4 e 7%;
- a costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati il peso di volume di conglomerato non
dovrà essere inferiore al 98% del peso del volume del provino Marshall costipato in laboratorio;
- la percentuale dei vuoti residui nei campioni prelevati non dovrà superare il 9%.
Formazione e confezione degli impasti.
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialità proporzionata all'entità complessiva del
lavoro da compiere e capaci di assicurare il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere e il
riscaldamento a temperatura compreso tra i 200° C- 160° C degli aggregati, la classificazione dei sing oli
aggregati mediante vagliatura e il controllo della granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante
apparecchiatura che consenta di dosare almeno tre categorie fra pietrischetti e sabbie già vagliate prima
dell'invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume a temperatura e viscosità uniforme fino al momento
dell'impasto, il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo.
In apposito laboratorio, installato sul cantiere di produzione a cura e spese dell'Impresa, dovranno essere
effettuati a richiesta della Direzione lavori:
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all'uscita dei vagli di classificazione;
- la verifica del miscuglio degli aggregati non ancora impastati con bitume;
- la verifica della qualità e caratteristiche del bitume;
- un'analisi granulometrica e quantitativa di tutti i componenti la miscela all'uscita del mescolatore.
Dovranno inoltre essere controllate frequentemente la temperatura degli aggregati e del bitume; a tale fine
gli essiccatori, le caldaie e le tramogge saranno muniti di termometri fissi, nonché la stabilita' e lo
40
scorrimento Marshall i cui valori non dovranno ascendere al di sotto di quelli minimi riportati in calce al
presente articolo. L'Impresa è tenuta ad attrezzarsi anche per il controllo delle caratteristiche del
conglomerato finito.
Posa in opera degli impasti.
Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione,
tale onere è da intendersi compreso e compensato nel prezzo del conglomerato. Immediatamente sarà
eseguito lo stendimento del conglomerato semiaperto per lo strato di base in maniera che a lavoro ultimato
la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla Direzione Lavori.
Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura, con aggiunta della spalmatura di un
velo continuo di legante per ancoraggio in ragione di 0,600 Kg. al mq. L'applicazione dei conglomerati
bituminosi sarà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici, vibranti di tipo approvato dalla Direzione Lavori,
in perfetto stato di uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quella per la loro
confezione, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto
al minimo.
Il materiale sarà disteso a temperatura non inferiore a 120° C. Il manto di usura e lo strato di colle gamento
saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso di 8-10 ton. del tipo a tandem.
La rullatura dovrà essere condotta sul conglomerato non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio
con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro. In
corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si procederà alla
spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle
superfici di contatto. Ogni giunzione sarà priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga quattro metri posta su
di essa avrà la faccia di contatto distante al massimo 5 mm. e solo in qualche punto singolare dello strato. La
cilindratura sarà eseguita sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine della
cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%. Tale valore sarà dell'8%
per lo strato semichiuso (bynder).
L'Impresa ha l'obbligo di controllare, durante la posa in opera del materiale, la qualità dello stesso
effettuando prove Marshall presso un laboratorio Ufficiale riconosciuto con una certa frequenza in modo che
sia possibile in caso di stabilita' minori di quelle prescritte intervenire tempestivamente sul dosaggio degli
inerti e del bitume.
61.10 - Pavimentazione in cubetti di porfido.
I cubetti di porfido dovranno provenire da pietra a buona fattura, talché non presentino né rientranze né
sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati
secondo le prescritte dimensioni. Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che
presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino bozze o
rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di mm. 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla
Direzione Lavori anche in cava. I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti o secondo altro disegno
ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto.
Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore indicato in progetto a grana grossa e scevra di ogni
materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da
macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo
cementizio secondo quanto sarà ordinato o stabilito in progetto. I cubetti saranno disposti in opera in modo
da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Le connessure fra cubetto e cubetto non
dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm. 10. La bitumatura della pavimentazione a
cubetti sarà eseguita almeno dopo venti (20) giorni dalla apertura al transito della strada pavimentata,
saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada sarà abbondantemente lavata con acqua a
pressione a mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con
getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa cm. 3 di profondità. Appena il tratto
di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a
pressione con bitume in ragione di circa Kg. 3 per metro quadrato di pavimentazione. Sarà poi disteso e
mantenuto quindi sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sarà
aperto il transito. A scelta ed indicazione della Direzione Lavori, la bitumatura sarà sostituita con una
stuccatura eseguita con impasto cementizio.
61.11 – Segnaletica stradale.
La segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) dovrà essere conforme a quanto disposto dal Nuovo
Codice della Strada (leggi complementari e successive modificazioni ed integrazioni) e dal relativo
Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495).
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61.12 - Manutenzione delle opere e riparazioni.
Durante il periodo previsto in cui la manutenzione e' a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà
essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo immediatamente alla riparazione di volta in volta
necessarie, senza che occorrano per questo speciali inviti da parte della Direzione Lavori. Se pero' l'Impresa
ritardasse più di 3 (tre) giorni ad eseguire le riparazioni richieste con invito particolare, la Direzione Lavori
avrà la facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie a spese dell'Impresa. Per ragioni particolari di
stagione od altro potrà essere concesso alla Impresa di procedere in certi casi alle riparazioni con
provvedimenti di carattere provvisorio e questo al solo scopo di permettere all'Impresa l'intervento
immediato. Tuttavia, per ogni riparazione di questo tipo, si dovrà dare avviso alla Direzione dei Lavori,
provvedendo immediatamente, appena sia possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni coi
medesimi materiali e procedimenti usati al momento della costruzione. Le riparazioni dovranno essere
sempre eseguite a perfetta regola d'arte ed in modo da ostacolare il meno possibile l'agibilità delle opere.
61.13 - Rivestimenti, cigliature con zolle e seminagioni.
Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da trattare
riportando in corrispondenza alle stesse e facendo bene aderire al terreno sottostante uno strato uniforme di
buona terra vegetale esente da radici di erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno cm.
20. Per la inzollatura delle scarpate, da eseguire dove lo ordinerà la Direzione dei Lavori si useranno, ove
possibile, zolle di 20-25 cm. di lato e di almeno 5 cm. di spessore, disposte a connessure alternate, zolle
provenienti dagli scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché le zolle
siano tuttora vegetanti. Le zolle saranno assestate, battendole con il rovescio del badile, in modo da farle
ben aderire al terreno. Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba in quantitativi
corrispondenti ad almeno 50 g. per mq., o stoloni di gramigna. Sulle superfici piane potrà essere ordinata
anche la seminagione del loietto, in quantitativi corrispondenti ad almeno 200 Kg. di semi per ettaro. In ogni
caso la seminagione dovrà essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli stoloni di gramigna abbiano a
risultare sicuramente coperti con un leggero straterello di terra, di spessore maggiore (2 - 3 cm.) nel caso
della gramigna. Le seminagioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in
modo da conservare ed aiutare la vegetazione. La seminagione sarà eseguita a stagione propizia e sarà
compensata con apposito prezzo di elenco.
61.14 - Calcestruzzi speciali.
Calcestruzzo a "faccia vista".
S'intende quel calcestruzzo che dopo la scasseratura la superficie non viene né modificata né rivestita, ma
resta visibile per tutta la durata della struttura, pertanto la superficie a vista dovrà avere aspetto gradevole ed
essere priva di difetti. Ai fini di perseguire tale obiettivo, fermo restando tutte le altre caratteristiche
meccaniche quali resistenza, durabilità, duttilità, il calcestruzzo dovrà risultare privo di vespai (nidi di ghiaia),
striature di sabbia, macchie chiazze di disarmante, porosità eccessiva, tracce di bleeding. Inoltre il getto
dovrà essere omogeneo ossia privo di tracce evidenti di ripresa di getto, planarità soddisfacente (freccia a
monte inferiore a mm. 2 rispetto ad una staggia di mt. 4,00 appoggiata sul getto in ogni direzione). Quindi
ogni cura dovrà essere prestata nella composizione dell'impasto, modalità di posa in opera del getto ed alla
casseratura. Nella composizione, tipo di cemento, tipo di sabbia e contenuto d'acqua d'impasto dovranno
mantenersi inalterati per tutto il manufatto, ciò per assicurare omogeneità di colore. La composizione
dell'impasto, il rapporto acqua/cemento, dovrà essere tale da avere elevata coesione con basso tenore
d'acqua pertanto si dovranno impiegare additivi superfluidificanti per permettere di ottenere pari resistenza
con minori tenori di cemento e quindi evitare cavillature di pelle per ritiro, di seguito è riportato a valore
indicativo la composizione d'impasto. L'impresa comunque dovrà presentare prima del getto lo specifico "mix
design" che intende utilizzare con il tipo e quantità di additivo superfluidificante.
Dimensione massima inerte: mm. 19.
Dosaggio cemento tipo "325": Kg/mc. 375.
Rapporto approssimato aggregato/cemento: 5.
Slump: cm. 22.
La sabbia nell'aggregato asciutto dovrà risultare il 40% in peso dell'aggregato.
La lavorazione in cantiere dovrà essere tale da evitare bolle, pertanto si useranno pervibratori (vibratori ad
ago) in maniera di ottenere uno scorrimento verticale dell'aria. I distanziatori di copriferro saranno elementi
liticei e tali da creare contatti puntiformi con la casseratura.
Non è ammesso l'affioramento sul manufatto di pezzi di ferro quali staffe, fili, chiodi, quindi si adotteranno
accorgimenti per rimuovere le legature dopo il getto. Si utilizzeranno casseforme in legno che abbiano la
stessa capacita' di assorbimento (pari invecchiamento), escludendo tavole con compensati
impermeabilizzanti allo scopo di ottenere la gradevole riproduzione delle venature del legno, questo dovrà
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essere preventivamente trattato e pulito ad esempio bagnato con soluzione d'ammoniaca e spazzolato.
Saranno impiegate tavole di larghezza compresa tra cm. 6 e 18 ordite orizzontalmente, salvo diverse
disposizioni all'uopo prescritte in progetto o nell’elenco prezzi. L'uso del disarmante è obbligatorio, esso
dovrà essere di prima qualità e dato con cura affinché permetta il perfetto distacco senza lasciare macchie di
sorta. La scasseratura dovrà avvenire compatibilmente con la resistenza raggiunta dal calcestruzzo secondo
le direttive del Direttore dei Lavori, è comunque fatto divieto di scasserare sponde o altro prima di giorni
cinque dal getto il quale dovrà essere mantenuto costantemente bagnato con un sistema continuo di
innaffiamento per i venti giorni successivi al getto. Ogni precauzione dovrà essere adottata per evitare
danneggiamenti anche estetici conseguenti a successive lavorazioni. Le riprese di getto, da eseguirsi su
linee predeterminate, saranno indicate dalla Direzione Lavori e dovranno impiegare listelli marcalinee in
modo da porre in ombra la linea di ripresa. Analoghi listelli dovranno essere obbligatoriamente impiegati per
tutti gli spigoli.
Calcestruzzo a ritiro compensato.
S'intende conglomerato cementizio che impiega un agente espansivo atto a compensare la contrazione
propria dovuta al ritiro. L'espansione contrastata si dovrà tradurre quindi in uno stato di coazione nei ferri
d'armatura e calcestruzzo. L'agente espansivo dovrà agire solo quanto è iniziato l'indurimento, dovrà essere
garantita l'umidificazione del getto sino a completo indurimento. La Ditta appaltatrice all'uopo dovrà fornire il
tipo e quantitativo di espansivo da impiegare sulla base del ritiro del calcestruzzo, percentuale d'armatura
nel manufatto, resistenza meccanica a giorni uno.
Calcestruzzo impermeabile.
S'intende conglomerato cementizio che, senza alcun rivestimento superficiale, escluda la presenza di
percolamenti d'acqua e macchie d'umidità sulle superfici. All'uopo saranno usati cementi per tipo e quantità
che sviluppino basso calore d'idratazione, la massima dimensione dell'aggregato sarà 2/3 dello spessore del
copriferro, rispettando nell'assortimento granulometrico la curva di Fuller e curando altresì l'assenza di
solfato di calcio e forme reattive espansive di silice amorfa. Il contenuto d'acqua deve essere limitato,
pertanto si impiegheranno additivi superfluidificanti in maniera d'ottenere pasta altamente coesiva e
lavorabile.
La tecnica di costruzione sarà quindi finalizzata all'ottenimento di:
- calcestruzzo del tipo autolivellante;
- bassa permeabilità intrinseca;
- assenza di fessure di aperture maggiore a mm. 2;
- assenza di porosità microscopica (nidi di ghiaia);
- ripresa di getto evitando "giunti freddi";
- giunti di dilatazione a tenuta idraulica.
Prima dell'inizio dei getti l'Impresa presenterà al Direttore dei Lavori il "mix design" indicando altresì il tipo e
quantità di additivi che s'intendono impiegare. Ovviamente l'assenso del Direttore dei Lavori non solleva
l'Impresa da responsabilità circa il risultato finale del costruito.
Calcestruzzo ad alto livello di durabilità.
S'intendono calcestruzzi che hanno capacita' di resistenza alle azioni aggressive dell'ambiente. Saranno allo
scopo impiegati bassi valori del rapporto acqua/cemento con un impasto altamente coesivo e lavorabile, per
cui si dovranno obbligatoriamente usare additivi superfluidificanti. Per assicurare elevato valore di slump il
calcestruzzo sarà del tipo autolivellante. Tenuto conto del tipo d'esposizione ambientale (classe 4b norme
UNI 9858) il rapporto acqua/cemento dovrà essere comunque inferiore a 0,50 ed il dosaggio minimo di
cemento sarà Kg. 300 per mc. 1 d'impasto. La tecnica di stagionatura sarà tale da elevare il grado
d'idratazione, pertanto l'innaffiamento attraverso un sistema continuo dovrà avvenire per i successivi trenta
giorni dal getto. La scasseratura non dovrà comunque avvenire anche per le sponde prima di 5 giorni a
decorrere dal giorno del getto.
61.15 - Collettori prefabbricati in calcestruzzo.
I collettori prefabbricati in calcestruzzo normale anche armato circolari, ovoidali ed a sezione bicentrica,
costruiti con le prescrizioni tutte di cui all'art. 611 del presente Capitolato, saranno posti in opera con le
seguenti modalità:
1) livellazione dello scavo secondo la pendenza stabilita in progetto;
2) getto del sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore indicato nei disegni esecutivi delle tubazioni;
3) messa in opera dei collettori, pezzi speciali, pezzi speciali ed apparecchi, caditoie prefabbricate ecc. che
devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti,
cadute. I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino al posto ove dovranno essere posti in
opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo;
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4) accostamento dei singoli elementi dei collettori della lunghezza di m. 1 o m. 1,50 o 2,00 e perfetto
incastro del giunto a scanalatura che andrà poi sigillato con malta di cemento a 600 Kg/mc;
3) getto di rinfianco se ed in quanto necessario, in relazione anche alla eventuale armatura in ferro con cui
il collettore è stato prefabbricato, e per l'altezza che sarà prescritta in base ai carichi stradali a norma del
D.M. 4 maggio 1990 e Circ. Ministeriale 25.2.1991 n. 34233;
4) incastro con getto incorporato nella cameretta di ispezione i cui tipi sono indicati nell'allegato specifico.
La posizione degli sghembi di immissione e la direzione della bocca di immissione sarà stabilita al momento
dalla Direzione Lavori e dovrà corrispondere comunque ai disegni di progetto. Il getto del sottofondo va
attuato con ogni cura e con costipamento a mano e meccanico. Le norme di cui ai precedenti punti valgono
anche per la messa in opera dei pozzetti prefabbricati per caditoie stradali. Nel rinterro dovranno usarsi tutte
le necessarie precauzioni ed il rinterro stesso dovrà avvenire per strati dello spessore massimo di 30 cm.
Ogni strato dovrà essere battuto con mazzeranghe o vibratori meccanici (piastra vibrante) e inumidito, del
caso, per ottenere un ottimo e rapido costipamento. In ogni caso, per almeno i primi 20 - 25 cm., il rinterro
dovrà essere eseguito con materiale sciolto e vagliato tipo A3 (Norma CNR - UNI 10006), privo di sassi od
altri corpi estranei quali mattoni, legni, pietre.
Il trasporto ai luoghi di impiego degli elementi prefabbricati avrà luogo con i mezzi e le modalità che l'Impresa
riterrà più idonei e convenienti, ma sempre in modo tale da evitare ogni e qualsiasi danneggiamento del
materiale restando a questo riguardo nella piena e insindacabile facoltà dell'Appaltante di rifiutare il
collocamento in opera del materiale degradato. La posa in opera avverrà in conformità dei tracciati esecutivi
di progetto e dei profili in esso fissati. La Direzione Lavori si riserva di apportare in corso d'opera quelle
modifiche di dettaglio ritenute opportune ed in particolare di prevedere, la sostituzione degli elementi
prefabbricati, con tronchi di collettore gettato in opera. Di norma i prodotti prefabbricati a maturazione
compiuta e ad accettazione avvenuta, saranno trasportati sul luogo di impiego per essere collocati in opera.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di far depositare presso piazzali di deposito della ditta
prefabbricatrice parte della produzione (sino ad un massimo corrispondente alla produzione normale di 1
mese), qualora si renda impossibile il trasporto degli elementi prefabbricati lungo i tracciati di posa.
61.16 - Vespai e drenaggi.
Dovranno essere formati con tout-venant di cava arido monogranulare, da collocarsi in opera a strati non
superiori a 0,40 m., ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi si
dovranno scegliere gli elementi più grossi e regolari e possibilmente di forma tondeggiante al fine di lasciare
il maggior numero di vuoti. Negli strati inferiori si cercherà di usare il materiale di maggior dimensione,
impiegando nell'ultimo strato materiale minuto, ghiaia o anche ghiaietto per impedire alle terre sovrastanti di
penetrare e scendere otturando cosi' gli interstizi tra la ghiaia. Sull'ultimo strato, previa collocazione di
geotessile che lambirà anche le pareti laterali, si dovranno stendere convenientemente i materiali terrosi con
i quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la posa delle condotte e drenaggi.
61.17 – Intonaci.
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli
intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli
allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria
aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. Ad opera finita
l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm. 15, o come da prescrizioni dell'elenco prezzi.
Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo con opportuno arrotondamento a seconda
degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso:
Intonaco grezzo o arricciatura.
Predisporre le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, sarà applicato alle murature un
primo strato di malta di calce spenta o bastarda, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa
penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un
secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura
e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
Intonaco comune o civile.
Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina in
calce spenta o bastarda, che si conguaglierà con la fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti
piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli
intradossi.
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Intonaco di cemento liscio.
L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui punto sopra, impiegando per rinzaffo malta
cementizia normale.
61.18 - Muratura di mattoni.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi
ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta refluisca e riempia tutte le connessure. I giunti non saranno rabboccati
durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alle stuccature col ferro. Le malte da
impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti
fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi
ben allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna. Se la muratura dovesse
eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di
migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza
nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le
connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm. e, previa loro raschiatura e
pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con
apposito ferro, senza sbavatura. Gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno
mai eccedere la larghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso.
61.19 - Opere in ferro.
Norme generali e particolari.
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forma e precisione
di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e
bulinature. I fori saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, e ribattiture, dovranno essere perfette
senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima ed essere quindi privi di sbavature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od indizio d'imperfezione. Ogni pezzo ed
opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera trattata con zinco caldo. Per ogni opera in ferro, a
richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello per la preventiva
approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per l'omissione di tale controllo.
Inferriate, cancellate, cancelli, parapetti, scale.
Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi di progetto o che saranno indicati all'atto esecutivo.
Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza ed il vuoto di
uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Le
inferriate con regoli intrecciati ad occhi non presenteranno nei buchi formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni
caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun
elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed
arpioni, ben inchiodati ai regoli di telaio, in numero e posizione che saranno indicate. Per i parapetti, le scale
verticali di accesso e dove prescritto saranno usati profilati di ferro cavi con sezione circolare, rettangolare o
di forma diversa, collegati mediante saldatura.
61.20 - Collocamento in opera e norme generali.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio e manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale, e necessaria mano d'opera), nonché del collocamento nel luogo esatto di destinazione,
a qualunque altezza e profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamento, stuccature). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera
od apparecchio che gli sia ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in
opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile
dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico
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degli operai e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del
materiale o del manufatto.
61.21 - Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'Appaltante.
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione Appaltante sarà consegnato alle
stazioni ferroviarie od in magazzini secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente.
Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia e
successivamente alla loro posa in opera, secondo le istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di
adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre
tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre
l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli prima e dopo il suo
collocamento in opera.
61.22 - Lavori non specificati nei precedenti articoli.
Per tutti i lavori non specificati nei precedenti articoli si seguiranno le prescrizioni illustrate nella
corrispondente voce dell'unito elenco prezzi. L'appaltatore dovrà prestarsi, a sua cura e spese, a tutte le
esperienze o saggi dei materiali da costruzione in conformità alle norme stabilite negli specifici precedenti
articoli.
ART. 62 PROTOCOLLO D’INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL LAVORO NERO.
1) Osservanza dei contratti di lavoro.
1. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, la parte contraente è
obbligata ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini,
delle Cooperative edili e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo
e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
2. L’impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e
dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale, in tale caso il CCNL e l’integrativo di riferimento è quello previsto per le aziende a
seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza,
sottoscritto dalle OOSS comparativamente più rappresentative.
4. L’inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L., accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall’INPS,
dall’INAIL o dall’AUSL, costituisce inadempienza contrattuale; in tali casi la Stazione appaltante
per il tramite del responsabile unico del procedimento comunicherà all’impresa e, se del caso
alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali presso cui è stata rilevata l’inadempienza, e alla
Direzione Provinciale del Lavoro, l’inadempienza accertata. La stazione appaltante assegnerà
all’impresa un termine non inferiore a giorni 30 giorni per sanare l’inadempienza accertata, per
la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso amministrativo
avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l’appaltatore
abbia risposto o che non risulti comunque sanata l’inadempienza accertata, ovvero nell’ipotesi di
rigetto, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o dell’AUSL, del
ricorso amministrativo avverso l’eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione
appaltante procederà ad una detrazione fino ad un massimo del 20% sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, determinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra, senza che l’impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà
possibile per l’impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento
in cui il Responsabile del Procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.
5. E’ fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti
inadempienze.
6. L’impresa appaltatrice è obbligata a trasmettere al Committente o al Responsabile dei lavori, in
coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle
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persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto
dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia
delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato
e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L’impresa sarà chiamata
a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le
penali previste nel capitolato speciale d’appalto.
2) Osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori.
1. L’impresa appaltatrice è tenuta a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei
lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 19.9.94 n. 626, come modificato dal
Decreto Legislativo 19.3.96 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’impresa appaltatrice di lavori ed opere pubbliche è tenuta inoltre, a rispettare le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di cui al Decreto
Legislativo 14.8.1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’impresa aggiudicataria dovrà pertanto comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori prima
dell’inizio dei lavori:
-
il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e
successive modificazioni;
-
il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza;
4. Tenuto conto che, in ogni caso, il P.S.C. costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore
o il concessionario hanno facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del P.S.C. E'
comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al
Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C. per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Gli oneri relativi al piano di
sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta.
5. Ogni impresa esecutrice si impegna a consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al
Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i
lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a
conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
6. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art.
3, comma 3 del Dec. Leg.vo n. 494/96) l’impresa affidataria è tenuta a redigere anche il Piano
Sostitutivo di Sicurezza a norma dell’art. 31 della Legge n. 109/94 e consegnarne copia al
Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".
7. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il P.S.C. (ove esistente) e per verificarne i
contenuti minimi previsti dal Regolamento specifico da emanarsi a norma del citato art. 31.
8. Nelle more di emanazione del Regolamento di cui all’art.31 della Legge n. 109/1994 , il Piano
Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice dovrà prevedere almeno i seguenti
elementi:
a) I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e dell’ufficio di
cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(aziendale o territoriale) ove eletto o designato;
− il nominativo del medico competente ove previsto;
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− il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
− i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
− il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto periodico di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
9. Qualora non fosse prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza, i Piani Operativi di
Sicurezza dovranno essere consegnati all’Ispettore di cantiere, qualora nominato, ovvero al
Direttore Lavori, che provvederà alla loro valutazione e formulerà eventuali richieste di
adeguamento, che dovranno essere concordate con l’impresa esecutrice.
10. Nel caso di affidamento in subappalto o con altra forma contrattuale di parte dei lavori, in
ottemperanza alle norme vigenti, ad altre imprese o lavoratori autonomi, l’eventuale richiesta
dovrà pervenire al Responsabile Unico di Procedimento almeno 20 gg. prima del previsto inizio
lavori dell’impresa o del lavoratore autonomo.
11. In ogni caso l’inizio effettivo dei lavori da parte di imprese o lavoratori autonomi di cui al punto
10, verrà subordinato:
a) alla verifica del possesso dell’idoneità tecnico professionale della ditta proposta;
b) alla consegna dei documenti di verifica;
c) alla effettuazione delle Azioni di Coordinamento che il Coordinatore per l’Esecuzione
intenderà effettuare; in ogni caso sarà effettuata almeno 1 riunione di coordinamento
preliminarmente all’inizio dei lavori;
d) alla verifica che l’impresa o il lavoratore autonomo prescelti dispongano del Piano di
Sicurezza e Coordinamento da fornirsi a cura dell’appaltatore.
12. L’adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipula del contratto o per
l’eventuale consegna sotto le riserve di legge. Pertanto, nel caso l’impresa aggiudicataria non
fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornita dei
requisiti richiesti o inadempiente a obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, l’Amministrazione
appaltante, dopo aver assegnato un termine per adempiere, procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione. L’Amministrazione appaltante provvederà altresì, nei confronti
dell’aggiudicatario inadempiente all’incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando
l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.
13. Durante l’esecuzione dell’opera e a seguito delle azioni di coordinamento e controllo eseguite dal
coordinatore per l’esecuzione, oltre alla ingiunzione alla ditta, di ottemperanza delle prescrizioni
che riterrà indispensabili per la sicurezza dei lavoratori, oltre alla sospensione, da parte dello
stesso coordinatore, delle singole lavorazioni eventualmente eseguite con pericolo grave e
imminente, verranno adottati i provvedimenti, da parte del Committente e del Responsabile dei
Lavori, che il Coordinatore dovrà segnalare agli stessi, in caso di inosservanza degli obblighi
previsti in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul cantiere e in
caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le azioni che saranno adottate
saranno ricomprese, a seconda della gravità dell’inosservanza, fra la sospensione dei lavori,
l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo, la risoluzione del contratto.
14. Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi partecipano alle riunioni di coordinamento nei
tempi e nei modi che saranno stati individuati nel P.S.C. o, in carenza, che saranno concordati
con il Coordinatore per l’Esecuzione in relazione alle necessità di sicurezza del cantiere.
3) Ufficio della direzione dei lavori.
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed, eventualmente, in relazione alla dimensione e alla
tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o
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di ispettore di cantiere.
2. L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico-contabile, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
4) Direttore dei lavori.
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di
tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi così come previsto dall’art.3, co. 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla Legge nonché verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti nonché le procedure e gli adempimenti previsti al punto 8) del presente
documento.
5. I compiti e le funzioni sopra richiamate saranno espressamente enunciate nel disciplinare di
incarico.
5) Direttori operativi.
Ai direttori operativi oltre ai compiti di cui agli artt. 125, co.1, del DPR 554/99 verranno affidate in
particolare le seguenti funzioni:
a) Collaborare con il direttore dei lavori nella verifica che i lavori siano eseguiti regolarmente e
nell’osservanza delle clausole contrattuali, ivi rientrando l’osservanza dei contenuti del piano di
sicurezza e di coordinamento (se presente);
b) coadiuvare il coordinatore per l’esecuzione (se nominato) nell’adempimento dei compiti inerenti
il controllo dell’attuazione dei lavori previsti per l’osservanza delle norme sulla sicurezza dei
cantieri e sulla regolarità contributiva delle ditte, riferita alle maestranze effettivamente presenti
in cantiere;
c) programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere se nominato.
6) Ispettori di cantiere.
Agli ispettori di cantiere oltre ai compiti di cui all’art.126, co.1, del DPR 554/99 verranno affidate in
particolare le seguenti funzioni:
a) verificare prima della messa in opera che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalla normativa vigente o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
b) controllare l’attività dei subappaltatori.
7) Giornale dei lavori.
1. Il giornale dei lavori a pagine previamente numerate, è tenuto da un assistente del direttore dei
lavori, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le
lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dalle imprese
esecutrici, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano
influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che
possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del
responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di
prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ciascuna visita, verifica
l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e
le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima
annotazione dell’assistente.
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8) Verifiche e controlli in cantiere 1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le
responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori (se designato), il Direttore Lavori
con l’assistente di cantiere e più in generale con i componenti dell’ufficio di direzione lavori , il
Responsabile del procedimento e il
Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione
esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza
delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette
funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i
soggetti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
3. La stazione appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a
periodici controlli anche senza preavviso.
4. L’impresa appaltatrice e le imprese esecutrici dei lavori a qualunque titolo (anche con noli a caldo) hanno
l’obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del libro matricola e registro presenze, tutti
regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in oggetto; mentre deve essere messa a disposizione
immediatamente, quando richiesto dal Committente:
- copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato
- copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all’Inps e alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile
Emilia Romagna CEDAIIER
- copia della denuncia Inail di nuovo lavoro
5. In materia di sicurezza l’impresa appaltatrice e le imprese esecutrici (anche con noli a caldo) hanno
l’obbligo di tenere sempre in cantiere, e aggiornati, i previsti piani di sicurezza ex legge Legge n.109/94,
art.31.
6. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il direttore lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera , assicura la sua presenza nelle fasi
di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
9) Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 7, della legge n.55/1990, anche il subappaltatore di opere pubbliche è tenuto
ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, con le precisazioni di cui al precedente articolo 1..
2. La ditta appaltatrice e per suo tramite le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare agli Enti
Previdenziali l’intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto e a trasmettere con tempestività e
comunque prima dell’inizio lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la
Cassa Edile di Rimini o la Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, agli Enti assicurativi e antinfortunistici,
nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto;
l’appaltatore e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente all’amministrazione o
ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
3. L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido verso l’Amministrazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto; tale responsabilità permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto.
4. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata
dall’Amministrazione appaltante o a questa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro,
l’Amministrazione appaltante medesima comunica all’Impresa appaltatrice, al subappaltatore e
Direzione suddetta l’inadempienza accertata con le modalità e termini di cui al precedente articolo1.
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5. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta del 10%
dell’importo sulla quota parte dello stato di avanzamento relativo al valore delle opere subappaltate o
dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a
quello del contratto di subappalto (al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti
in condizione di regolarità contributiva), nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo
del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di appaltatore e
subappaltatore, nel caso in cui la stazione appaltante paghi direttamente il subappaltatore tale
detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui la stazione appaltante non paghi
direttamente il subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’appaltatore.
6. Il pagamento all’Impresa appaltatrice o subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo,
non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del procedimento, che ai
dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’impresa
e il subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione appaltante e non hanno titolo a
risarcimento danni.
10) Cessioni di credito
1. la stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 26, comma 5, della legge n.
109/94 e della legge 21.2.1991, n. 52, autorizzerà esclusivamente cessioni di credito solo parziali del
credito con esclusione delle somme eventualmente dovute dall’appaltatore ai suoi dipendenti
(circolare 17/04/1958 n. 827 Ministero LL.PP.) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a
garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza..
11) Misure organizzative e oneri diversi a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore per se e per suo tramite le eventuali ditte subappaltatrici dovrà ottemperare a tutti gli
oneri necessari per la realizzazione delle misure organizzative qui appresso indicate che si
intendono compensati nei prezzi offerti, così come definito in linea generale nel contratto d’appalto.
Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’appaltatore è
tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici,
inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa edile Emilia Romagna CEDAIIER;
b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile
sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa
Edile Emilia Romagna CEDAIIER, territori ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve dare
assicurazione scritta di tale comunicazione.
Inoltre l’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti misure:
1. esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto
rilasciato dalla direzione dei lavori, e compilato all’inizio delle giornate -prime ore di lavoro- a
cura dell’appaltatore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere ( proprie e dei
subappaltatori) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche
ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i
predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata
ottemperanza dell’appaltatore una volta rilevata se perdurante e reiterata, sarà considerata grave
inadempienza contrattuale.
2. L’impresa ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e
del Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l’originale del Libro matricola
potrà essere sostituito da fotocopia autenticata –conservando l’originale presso la sede
aziendale- qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione del Lavoro). Ogni omissione,
incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla DL alla Direzione Provinciale del
Lavoro-Settore Ispettivo:
a- COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli operai
assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di
lavoro.
b- IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno
registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con
51
regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
3. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza
- numero di matricola
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà
essere individuato attraverso un documento di identità.
4. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà
effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante
(Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti
incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi
non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in
cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della
DL o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro; l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di
valido documento di riconoscimento.
5. Con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’Appaltatore dovrà
trasmettere alla D.L. o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata
e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere”
(vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e
trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione
al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
6. Con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni
SAL, l’Appaltatore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti,
dovrà presentare le attestazioni di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e
Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi
ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo
dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i subappaltatori.
7. Affinchè l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi
della Circolare n. 27 del 30.01.1992, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le
dichiarazioni riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive.
8. Dopo la maturazione dello stato di avanzamento in base ai registri contabili e prima
dell’emissione del Certificato di pagamento, il D.L. svolgerà la verifica circa l’esatto adempimento
di cui ai punti precedenti; pertanto all’atto delle chiusure contabili del Registro di Contabilità e
relative emissioni dei SAL, ove non risultino regolarmente presentate le certificazioni di
correttezza contributiva e regolarmente trasmesse le copie del “Registro delle presenze in
cantiere”, il D.L. procederà alla compilazione del SAL annotandovi in calce il mancato
adempimento e sospendendo la presentazione del SAL medesimo al Responsabile del
procedimento; nel caso emergano posizioni di non regolarità contributiva, si procederà con
l’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo della rata di acconto in liquidazione e
di quelle successive, fino a quando la posizione non risulti ricondotta a regolarità .
9. Le ritenute di cui ai punti precedenti non verranno svincolate dal Direttore dei Lavori fino a
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che l’Appaltatore o i Subappaltatori
avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate, relative al cantiere.
12) Sanzioni
L’osservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un’obbligazione contrattuale dell’Appaltatore medesimo verso l’Amministrazione
committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’Appaltatore e
dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà
considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con
rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare
esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di
sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia
dei debiti contrattuali.
In particolare si individuano i seguenti casi:
A) posizione di non regolarità emersa a carico dell’Appaltatore riferita al momento dell’affidamento
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e prima della stipula del contratto: si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione
B) situazione di non correttezza contributiva dell’Appaltatore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto:
- si procederà con l’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo del CP corrente e di
quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la
facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
C) Posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto:
- si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto;
- si attuerà la sospensione del pagamento del 50% del subappalto eventualmente eseguito nel
SAL.
13) Sede contributiva.
1. L’Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di
provenienza.
2. Per l’iscrizione alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, o ad altro
ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile
vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90
giorni, vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta
alla Cassa Edile della Provincia di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, sulla base
degli obblighi di contribuzione e di versamenti qui vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti
nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
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