Anno XXXI, 1-31 ottobre 2009, n.2
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LA RIVISTA DELLA SCUOLA
conoscere un argomento ancor a tabù
e istruzione, oggi
Italia e nel mondo
per ogni Paese che ha ratificato la Convenzione (ventuno); i suoi
membri, eletti per sei anni dal Comitato dei Ministri che li sceglie da
un elenco di nomi segnalati dall’Ufficio dell’Assemblea Parlamentare,
vi partecipano a titolo individuale.
Essa, quindi, elegge al suo interno un Presidente, un primo vicePresidente ed un secondo vice-Presidente; dispone, inoltre di un
Segretariato permanente composto da 23 giuristi di tredici differenti
nazionalità.
La Corte europea, con sede a Strasburgo, è composta da un
membro per ogni Paese che ha ratificato la Convenzione (ventuno); i
suoi giudici, eletti per nove anni dall’Assemblea Consultiva, che li
sceglie da un elenco presentato dai membri del Consiglio d’Europa,
vi partecipano a titolo individuale.
Essa, quindi, elegge al suo interno un Presidente e un vice-Presidente; dispone, inoltre, della collaborazione di una Cancelleria.
Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte
si costituisce in una Camera composta da sette giudici.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa vigila sull’esecuzione della sentenza della Corte europea, oltre ad essere investito
anche del giudizio di merito in alcuni casi.
Per quanto concerne i ricorsi, essi possono essere suddivisi in due
categorie: quelli relativi agli aspetti materiali e strutturali della vita in
prigione e quelli relativi alla preparazione all’uscita dal carcere (trattamento).
Tra i ricorsi della prima categoria, si evidenziano quelli relativi alla
mancata osservanza della regola 6: “Nessuna persona può essere
ammessa in un istituto penitenziario senza un titolo di detenzione
valido (...) per ogni detenuto bisogna registrare l’identità, le cause
della detenzione e l’autorità che lo ha stabilito, la data e l’ora dell’entrata e dell’uscita”.
Gli organi europei di tutela dei diritti umani, nel rispondere a queste istanze, sottolineano che oltre agli aspetti di presa in carico
amministrativa, non bisogna dimenticare che chi arriva in carcere, a
volte per la prima volta, è un uomo, quindi, anche le altre formalità
d’ingresso, come la perquisizione, devono essere compiute nel totale
rispetto della sua dignità.
L’accoglienza, organizzata in tutti gli Stati, consiste (o dovrebbe
consistere) in una serie di colloqui, con il capo dell’istituto o un suo
rappresentante, con un membro del servizio socio-educativo, con il
medico generale, con lo psicologo, al fine di conoscere il nuovo arrivato e scegliere la sezione in cui in cui inserirlo e il regime di detenzione a cui sottoporlo.
“Al momento della sua ammissione, ogni detenuto deve ricevere il
regolamento contenente il regime dei detenuti della sua categoria, le
regole disciplinari dell’istituto, gli strumenti autorizzati per ottenere
chiarimenti e formulare ricorsi, e tutto ciò che gli può essere necessario per permettergli, di conoscere i suoi diritti e i suoi doveri e
adattarsi alla vita dell’istituto. Se il detenuto è analfabeta, o se per
altre ragioni non può leggere questo regolamento, tutte le spiegazioni gli devono essere fornite oralmente” (regola 35).
Queste prescrizioni vengono applicate nella quasi totalità dei
sistemi penitenziari europei ma, a volte, con modalità differenti.
Tra le altre regole relative alle condizioni materiali della detenzione, e spesso oggetto di ricorso, è opportuno segnalare quelle relative ai luoghi di detenzione (dalla regola 8 alla regola 13), quelle in
merito all’igiene personale (le regole 14 e 15), quelle inerenti al
vestiario ed al corredo (16, 17, 18), ed infine la regola 19 che pone
particolare attenzione all’alimentazione.
In relazione alle cure mediche, tutti gli Stati membri del Consiglio
d’Europa, consapevoli dell’importanza che i problemi sanitari assumono all’interno degli istituti penitenziari, si sforzano di adattare i
servizi medici dei loro istituti alle esigenze della detenzione. Le regole 21-26 stabiliscono, dettagliatamente, sia le modalità di funzionamento dei servizi sanitari, sia il ruolo del medico dell’istituto.
Tra esse, quella che tutela maggiormente i detenuti è la regola 22:
“I detenuti non possono essere sottoposti a esperimenti medici o
scientifici che possono arrecare danno alla loro integrità fisica o
morale”; questa interdizione, infatti, è presente, in buona misura, in
tutte le legislazioni o regolamentazioni penitenziarie. Ulteriori ricorsi, infine, sono relativi alla regola 63: “I servizi sanitari dell’istituto si
sforzeranno di evidenziare e dovranno trattare tutte le deficienze o
malattie, fisiche o mentali, che potrebbero ostacolare la riabilitazione
di un detenuto. Ogni trattamento medico, chirurgico e psichiatrico
giudicato necessario deve essere applicato a tal fine”.
In merito, invece, allo sviluppo delle attività socio-educative, culturali, sportive e ricreative, sviluppo contemplato nelle legislazioni e
regolamentazioni penitenziarie di tutti gli Stati membri del Consiglio
d’Europa, gli istituti penitenziari possono essere suddivisi in istituti
(pochi) in cui il numero e la diversità di queste attività sono tali da
renderne difficile la scelta e istituti (molti) caratterizzati dal deserto
socio-culturale.
Le regole che menzionano queste attività sono molteplici; alcune,
come la regola 40 (“Tutti i detenuti devono poter disporre con facilità di una biblioteca sufficientemente fornita di libri istruttivi e
ricreativi. I detenuti devono essere incoraggiati a utilizzarla il più possibile”) sono relative all’aspetto socio-culturale, altre, come la regola
20 (“Ogni detenuto che non è occupato in un lavoro all’aperto deve
avere diritto, se il tempo lo permette, di stare almeno un’ora al giorno a passeggiare o a fare un esercizio fisico appropriato all’aperto, al
riparo da intemperie (...). A tale scopo il campo e gli attrezzi devono
essere messi a loro disposizione riguardo alle attività sportive. In
particolare, l’esercizio fisico, i cui effetti benefici per i detenuti sono
stati ampiamente dimostrati, occupa un posto privilegiato nei sistemi
penitenziari europei.
Un altro aspetto del trattamento a cui viene attribuito particolare
valore è quello relativo alle relazioni del detenuto con l’esterno.
A tal proposito, un posto di rilievo è occupato dalla regola 37: “I
detenuti devono essere autorizzati a comunicare con le loro famiglie, e con qualsiasi persona o rappresentante di associazioni, e a
ricevere le visite di queste persone ad intervalli regolari e con la
sorveglianza necessaria, nell’interesse del loro trattamento, della
sicurezza e dell’ordine dell’istituto”.
Le relazioni con i familiari sono sempre state considerate delle
relazioni privilegiate perché facilitano il ritorno alla libertà dei detenuti; inoltre, al fine di evitare l’effetto di “de-socializzazione”, la regola 39 dispone che “deve essere permesso ai detenuti di tenersi
informati sugli avvenimenti, sia attraverso la lettura di quotidiani,
periodici, pubblicazioni penitenziarie speciali, sia attraverso la radio o
la televisione, le conferenze o altri strumenti autorizzati o controllati dall’amministrazione”.
Un aspetto particolare delle relazioni con l’esterno è quello volto
alla creazione e al mantenimento dei legami familiari; l’uscita di un
detenuto, infatti, è molto spesso condizionata dal mantenimento o
dalla creazione di tali legami durante la detenzione. In merito alla
creazione di detti legami, le istanze europee di tutela dei diritti
umani hanno avuto occasione, a più riprese, di pronunciarsi su ricorsi di detenuti che denunciano una violazione del seguente art. 12
della Convenzione europea: “A partire dalla maggiore età, l’uomo e
la donna hanno il diritto di sposarsi e di creare una famiglia secondo
le leggi nazionali che regolano l’esercizio di questo diritto”.
L’ultimo elemento del trattamento è relativo all’uscita del detenuto dal carcere, uscita che non deve essere limitata alla restituzione
degli effetti personali e alla restituzione dei soldi depositati nel suo
libretto. A volte, infatti, è necessario aiutare “l’uomo libero” in questo momento particolare; questo aiuto, però, previsto in tutti i sistemi penitenziari, è di difficile esplicitazione.
Parte III
Il carcere in Italia
1. L’ordinamento penitenziario italiano
La legge italiana 26 luglio 1975, n.354, successiva, quindi, alla Risoluzione (73) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’Insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti, fissa le
norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Nel corso degli anni, tale ordinamento ha subito modifiche ed
integrazioni grazie all’intervento di numerose leggi in materia, tra le
quali la più significativa è certamente la L. 10 ottobre 1986, n.663.
L’ordinamento penitenziario si suddivide in due parti: la prima
parte (6 Capi e 58 articoli) si occupa del trattamento penitenziario,
la seconda parte (4 Capi e 33 articoli), invece, è relativa all’organizzazione penitenziaria; di entrambe, in questa sede, descriverò o
citerò quegli articoli che in modo particolare sono volti a tutelare i
diritti dei detenuti.
Per quanto concerne la prima parte, particolare importanza assumono gli artt. 1 e 4, relativi ai principi direttivi; l’art. 1, in merito al
trattamento e alla rieducazione, afferma: “II trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto
della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta
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imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e
condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze
religiose (...) Nei confronti dei condannati e degli internati deve
essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli
stessi”.
L’art. 4, relativo all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati, sostiene: “I detenuti e gli internati esercitano personalmente i
diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato
di interdizione legale”.
Gli articoli 5-12, invece, si preoccupano soprattutto delle condizioni generali della detenzione, (dalle caratteristiche degli edifIci al
vestiario, dall’igiene personale al regime alimentare, dal servizio sanitario alle attrezzature per le attività di lavoro, di istruzione e di
ricreazione), con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del detenuto.
Per quanto concerne le modalità del trattamento, i seguenti articoli meritano particolare attenzione: art. 13 “(...) Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, sono formulate
indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è
compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione”; art. 14
quater, relativo al regime di sorveglianza particolare, “(...) In ogni
caso le restrizioni non possono riguardare: l’igiene e le esigenze della
salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l’acquisto e la
ricezione dei generi ed oggetti permessi dal regolamento interno,
nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura
di libri e periodici; le pratiche di culto; l’uso di apparecchi radio del
tipo consentito; la permanenza all’aperto per almeno due ore al
giorno salvo quanto disposto dall’art. 10; i colloqui con i difensori,
nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli”;
art. 17, sulla partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, “La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli
internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando
la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o
private all’azione rieducativa”.
Ancora, per quanto riguarda il lavoro quale elemento del trattamento, evidenzio l’art. 20:“(...) Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. (...) L’organizzazione e i metodi del
lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società
libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il
reinserimento sociale. Ai fini dell’assegnazione dei soggetti al lavoro
si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle condizioni economiche della famiglia (...). La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di
lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la
tutela assicurativa e previdenziale” e l’art. 21 “I detenuti e gli internati
possono essere assegnati al lavoro esterno in condizioni idonee a
garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15”.
Gli artt. 26, 27, 28, anch’essi compresi nel capo che si occupa delle
modalità del trattamento, riguardano, rispettivamente, la religione
(“... Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto
di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio
culto e di celebrarne i riti”), le attività culturali, ricreative e sportive
(“Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali,
sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della
personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo”), i rapporti con la famiglia (“Particolare cura è
dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”).
L’ultimo articolo che evidenzio, nell’ambito di questo capo, è l’art.
30 ter sui permessi premio:“Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di
particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito
il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata
non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare
interessi affettivi, culturali o di lavoro. (...) L’esperienza dei permessi
premio è parte integrante del programma di trattamento e deve
essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio”.
Il capo IV, con i suoi quindici articoli, è relativo al regime penitenziario, ossia alle norme di condotta dei detenuti e degli internati, all’isolamento, alle infrazioni disciplinari, ai trasferimenti e così via.
Tra gli articoli che lo compongono quello più conosciuto è l’art.
41 bis, articolo che contempla le situazioni di emergenza: “In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la
durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto”.
Sebbene sia evidente che si tratta di un articolo rivolto a tutti i
detenuti e relativo alla sicurezza interna al carcere, in realtà, l’interferenza della volontà politica, sollecitata dall’opinione pubblica che non
solo non aveva accolto con favore l’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario, ma soprattutto non accettava che detenuti quali i
mafiosi potessero usufruire dei benefici della nuova legge penitenziaria, detta interferenza ha indotto a dare regolarmente l’art. 41 bis ad
una particolare categoria di detenuti.
In relazione al Capo V, relativo all’assistenza, l’art. 46 può essere
considerato come l’articolo che porta a compimento il trattamento
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