Memento Pratico ipsoa-francis lefebvre AL Attualità del Lavoro N. 4 Agosto/Settembre 2009 Bimestrale - Anno XVI - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Milano Ipsoa-Francis Lefebvre s.r.l. ATTUALITA'-LAVORO_09_Ese01M.indd 1 3-04-2009 18:02:29 71 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Attualità Pag. Par. 73 Appalto di servizi Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni 512 e s. 73 Assunzioni Centralinisti non vedenti: adeguamento delle sanzioni 846, 9090 74 74 Cassa integrazione ed eccedenze di personale CIGS: chiarimenti sulla modalità di accesso in caso di crisi aziendale per evento 1167 improvviso ed imprevisto Destinatari di ammortizzatori sociali: incentivo per nuova attività 1218 e s. CDS: concessione dell'integrazione salariale 1235 76 Domestici Procedura per la regolarizzazione di colf e badanti 2858 e s. 77 Formazione del lavoratore Apprendisti: CIG in deroga e contributo di solidarietà 3181 78 Giornalisti Inadempienze contributive: sanatoria 3348 e s., 9090 74 81 81 81 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 Igiene e sicurezza sul lavoro Particolari settori di attività: attuazione della disciplina Dimensioni occupazionali: calcolo dei dipendenti Dirigenti e preposti: formazione Categorie di lavoratori: disciplina applicabile Valutazione dei rischi: nuove disposizioni Compiti di prevenzione e protezione dai rischi: svolgimento diretto del datore di lavoro RSPP e addetti: requisiti professionali Datore di lavoro: obblighi in materia di sorveglianza sanitaria Visite mediche: nuove disposizioni Cartella sanitaria e di rischio: nuove disposizioni Prevenzione incendi: nuove disposizioni Lavoratori e loro rappresentanti: formazione RLS: comunicazione nominativi all'INAIL Luogo di lavoro: nuova definizione Ambienti di lavoro: misure a favore dei disabili Attrezzature di lavoro: noleggiatori e concedenti in uso Attrezzature di lavoro: nuova definizione Attrezzature di lavoro: controlli DPI: esclusioni DPI: criteri per l'individuazione e l'uso Presenza di traffico veicolare: nuova segnaletica Datore di lavoro: obblighi di vigilanza Delega di funzioni: nuove disposizioni Controlli e vigilanza Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni 87 Infortuni sul lavoro e malattie professionali Rendita: rivalutazione dei massimali e minimali 3971 87 Lavoratori autonomi Lavoro accessorio: denuncia telematica 4345 87 Lavoratori edili Piani di sicurezza nei cantieri: abrogazione del regolamento 4402, 4476 e 4484 79 79 79 79 80 81 3458 3459, 3460 3462, 3610 e s. 3462 3465 e s. 3478 e s. 3485 3490 e s. 3494 e s. 3498 3505 3533, 3541 3538 e s. 3553 3555 3570 3570 3577 3583 3587 e s. 3595 3610 3612 3620 3625 e s. © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 87 Lavoro all’estero Lavoro svolto in più Stati UE: legislazione da applicare 4757 88 88 Libri e documenti Infortuni sul lavoro: obblighi di comunicazione all'INAIL Sospensione dell'attività imprenditoriale: nuove disposizioni 5182 5200 e s. 90 Malattia CCNL Alimentari: periodo di comporto 5495 90 Orario di lavoro CCNL Alimentari: banca ore per lavoratori genitori 6144 90 Pensioni Tasso di capitalizzazione: aggiornamento 6757 90 Permessi e assenze dal lavoro CCNL Alimentari: permessi e aspettative per motivi familiari e personali 7047 91 91 91 91 91 92 Stranieri Accordo di integrazione Permesso di soggiorno: versamento del contributo Permesso di soggiorno: rinnovo Soggiornanti di lungo periodo: test di lingua italiana Attività particolari svolte da stranieri: procedura semplificata Dottorato o master in Italia: iscrizione nell'elenco anagrafico 8330 e s. 8340 8342 8344 8348 e s. 8354 92 Trattamento di fine rapporto Coefficienti di rivalutazione: gennaio - agosto 2009 9085 92 93 93 Appendice CCNL Alimentari: accordo di rinnovo CCNL Alimentari: minimi contrattuali Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni 9003 9080 9090 72 Editrice: IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE s.r.l. Strada 1, Palazzo F10 - 20090 Milanofiori Assago (MI) DIRETTORE RESPONSABILE Anna De Stefano STAMPA Geco Spa - Via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (Mi) REALIZZAZIONE GRAFICA Ipsoa - Francis Lefebvre Editore s.r.l. Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 236 del 7 maggio 1994 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 4647 in data 8 giugno 1994 DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento ABBONAMENTI Abbonamento annuale 2009: incluso nel prezzo di abbonamento al Memento Lavoro, ai cui abbonati è riservata la pubblicazione. 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La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Ipsoa-Francis Lefebvre S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID-Wolters Kluwer Italia. L'elenco di tutti i responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Str. 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail. 73 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Appalto di servizi 512 e s. Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha disposto che gli obblighi in materia di sicurezza gravanti sul datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda (art. 26 D.Lgs. 81/ 2008) sussistano a condizione che lo stesso abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Documento di valutazione dei rischi Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra quello di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici, elaborando (anche su supporto informatico) un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto, va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture e può essere consultato esclusivamente in azienda. L’obbligo non sussiste per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. L’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari (indicati nell’All XI D.Lgs. 81/2008). In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto deve elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze riportando una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Successivamente il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, deve essere sottoscritta per accettazione dall’esecutore. Il documento di valutazione dei rischi a carico del committente potrà essere redatto sulla base di procedure standardizzate che devono essere elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6 D.Lgs. 81/2008), anche previa individuazione delle tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante. Costi Nei singoli contratti di appalto e di subappalto devono essere specificamente indicati, a pena di nullità (art. 1418 c.c.), i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. artt. 6, 13, c. 1 lett. d) e 16 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Assunzioni 846 e Centralinisti non vedenti: adeguamento delle sanzioni 9090 È stato pubblicato il DM che disciplina l’adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. Pertanto, dal 4 settembre 2009, la sanzione amministrativa è compresa tra: © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 74 — € 118,53 e € 2.370,12, in caso di mancata comunicazione della creazione di posti di lavoro (art. 10, c. 1, L. 113/85); — € 23,68 e € 94,79, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di assunzione (art. 10, c. 2, L. 113/85). DM 24 luglio 2009: GU 20 agosto 2009 n. 192 Cassa integrazione ed eccedenze di personale CIGS: chiarimenti sulla modalità di accesso in caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto 1167 Per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini dell’ammissione ai benefici della CIGS in presenza di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale (art. 1, c. 1, lett. e), DM 18 dicembre 2002: v. AL 02/ 09 inf. 14), non è richiesta la presentazione, da parte dell’impresa, del piano di risanamento (art. 1, c. 1, lett. c), DM 18 dicembre 2002). DM 29 giugno 2009: GU 25 agosto 2009 n. 196 Destinatari di ammortizzatori sociali: incentivo per intraprendere un’attività 1218 e s. La legge prevede in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, incentivi per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, che intendano intraprendere un’attività produttiva. I benefici sono concessi a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, oppure per associarsi in cooperativa. Al lavoratore già percettore del trattamento di CIG e CIGS è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. Inoltre, in caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore in possesso dei requisiti per la concessione dell’indennità di mobilità (art. 16, c. 1, L. 223/91: ML 1296) è erogato il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi. In tutte le ipotesi (compresa la cassa integrazione in deroga o la sospensione del lavoro; art. 19, c. 1, DL 185/2008 conv. in L. 2/2009: ML 2785) il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le modalità e le condizioni per l’applicazione delle disposizioni esaminate saranno determinate con DM. art. 1, c. 7-8 bis, DL 1° luglio 2008 n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009 n. 102: GU 4 agosto 2009 n. 179 Supp. Ord. n. 140 CDS: concessione dell’integrazione salariale È stato pubblicato il DM che disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto CDS comportanti una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (art. 1, c. 1, DL 726/84 conv. in L. 863/84). L’efficacia del DM decorre dalla data del 3 agosto 2009. Le modalità ed i criteri in esso indicati si applicano ai CDS stipulati successivamente a detta data, comportando la cessazione dell’efficacia dei precedenti DM (DM 20 agosto 2002 n. 31445; DM 16 settembre 2003 n. 32832). 1235 75 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Campo di applicazione Possono fare ricorso al CDS tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni stabilite dalle leggi (art. 23, c. 1, L. 155/ 81; art. 1, c. 7, DL 299/94 conv. in L. 451/94). Il CDS si applica a tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a parttime è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Requisito occupazionale La concessione del trattamento trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti. Il requisito occupazionale non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la speciale normativa sancita per il settore dell'editoria (art. 7, c. 3, DL 148/93 conv. in L. 236/93). Esclusioni La possibilità di stipulare CDS è esclusa: — per le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali (ML 1180 e s.), oppure siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata; — nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli inseriti nei cantieri edili; — per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale. Modalità applicative L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il CDS, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso. La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile (art. 5, c. 1, DL 148/93 conv. in L. 236/93; art. 6, c. 2, DL 510/96 conv. in L. 608/96). Il CDS è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel CDS. È prevista la possibilità per le parti di derogare alla riduzione dell’orario di lavoro prevista nel CDS, stabilendone una: — minore, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro: in tal caso le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso e l'azienda deve comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del ministero del Lavoro; — maggiore: in tale ipotesi è necessario stipulare un nuovo CDS, con la conseguente presentazione di una nuova istanza. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva. © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 76 Pagamento Può essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria (art. 7 ter, c. 1, DL 5/2009 conv. in L. 33/2009). In tale ipotesi, l'istanza è contemporaneamente presentata al: — competente ufficio del lavoro; — servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso. Durata del trattamento e richiesta di un nuovo CDS Il CDS può avere una durata non superiore a 24 mesi (art. 1, c. 2, DL 726 /84, conv. in L. 863/84), prorogabile di ulteriori 24 mesi (art. 7, c. 1, DL 536/87 conv. in L.48/88) o 36 mesi per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/78: art. 7, c. 1, DL 536/87 conv. in L. 48/88). Qualora il CDS raggiunga la durata massima prevista, può essere stipulato un nuovo CDS per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi 12 mesi. Fermo restando l'arco temporale fissato (art. 4, c. 35, DL 510/96 conv. in L. 608/96), il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 1, c. 9, L. 223/ 91), può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al CDS abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità (art. 4 L. 223/ 91). DM 10 luglio 2009 n. 46448: GU 3 agosto 2009 n. 178 Domestici Procedura per la regolarizzazione di colf e badanti Dal 1° al 30 settembre 2009 possono procedere alla regolarizzazione di lavoratori e lavoratrici irregolari, sia comunitari che extracomunitari, i datori di lavoro - cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (ML 8344) - che alla data del 30 giugno avevano già alle proprie dipendenze irregolarmente da almeno tre mesi cittadini italiani, comunitari o extracomunitari addetti ad attività di: - assistenza al datore di lavoro stesso o a componenti della sua famiglia (anche se non conviventi), affetti da patologie o handicap che li rendono non autosufficienti; - lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Di seguito sono sintetizzati i passaggi della procedura che deve essere seguita per provvedere alla regolarizzazione. 1) La procedura di regolarizzazione può riguardare, per ciascun nucleo familiare, un solo lavoratore extracomunitario per il lavoro domestico e due lavoratori extracomunitari in caso di attività di assistenza (c.d. “badanti”). 2) Dal 5 agosto 2009 (e fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione), sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative a: – ingresso e soggiorno in Italia; – impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. La sospensione cessa alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza, ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. 3) Non sono ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari: – nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione (art. 13, c. 1 e 2 lett. c), D.Lgs. 286/98; art. 3 DL 144/2005 conv. in L. 155/2005); – segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; – condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Contributo forfettario Il datore di lavoro versa, per ciascun lavoratore, un contributo forfetario di € 500, non deducibile ai fini IRPEF. 2858 e s. 77 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Presentazione dichiarazione di emersione Il datore di lavoro presenta la dichiarazione di emersione: — all'INPS, mediante apposito modulo, se la regolarizzazione riguarda un lavoratore italiano o comunitario; — allo Sportello unico per l'immigrazione (ML 8330) se il lavoratore è extracomunitario. In questa ipotesi la dichiarazione viene presentata con modalità informatiche e deve contenere (a pena di inammissibilità): i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario; la tipologia e le modalità di impiego; l'attestazione che il lavoratore è occupato da almeno 3 mesi al 30 giugno 2009; la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal CCNL e che, in caso di collaboratore domestico, l’orario lavorativo non è inferiore a 20 ore settimanali; la proposta di contratto di soggiorno; gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario. Inoltre, in caso di regolarizzazione per lavoro domestico, è necessaria l’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi non inferiore a € 20.000 annui (€ 25.000 in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito). La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata per i flussi di ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari relativi agli anni 2007 e 2008. Verifiche dello Sportello unico Lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione ed acquisisce il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Convocazione delle parti Lo Sportello unico per l'immigrazione convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In questo caso il datore di lavoro deve: — esibire l’originale dell'avvenuto pagamento del contributo di € 500; — in caso di regolarizzazione di “badanti”, presentare (a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione) una certificazione, rilasciata dall’ASL o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza. Se la richiesta è presentata per regolarizzare due badanti, la certificazione deve attestare la necessità di avvalersi di due persone. Eventuali errori materiali non pregiudicano l’ammissibilità della richiesta. Comunicazione all’INPS Entro 24 ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro effettua la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. art. 1 ter DL 1° luglio 2009 n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009 n. 102: GU 4 agosto 2009 n. 179, Supp. Ord. n. 140 Formazione del lavoratore 3181 Apprendisti: CIG in deroga e contributo di solidarietà I lavoratori assunti con contratto di apprendistato possono fruire contestualmente del contributo integrativo di solidarietà previsto per le aziende escluse dal campo di applicazione della CIGS che stipulano CDS (art. 5, c. 5, DL 148/93 conv. in L. 236/ 93: ML 1262) e della cassa integrazione in deroga. Il ministero del Lavoro ha infatti chiarito che l’obiettivo di sostenere il reddito dei lavoratori nei casi di contrazione dell’attività produttiva viene perseguito attraverso © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 78 l’istituto della cassa integrazione in deroga le cui risorse finanziarie possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compreso il contratto di apprendistato (art. 19, c. 8, DL 185/2008 conv. in L. 2/2009). Risp. Interpello Min. Lav. 10 settembre 2009 n. 69 Giornalisti Inadempienze contributive: sanatoria L’INPGI ha reso note le condizioni per aderire al condono previdenziale per le inadempienze contributive verificatesi entro il 30 aprile 2009. Beneficiari Possono avvalersi delle disposizioni agevolative i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione riguarda sia i soggetti già iscritti all’INPGI, che quelli di prima iscrizione. Inadempienze oggetto di sanatoria La sanatoria si applica ai casi di evasione od omissione contributiva verificatisi entro il 30 aprile 2009, anche se non ancora accertate. Essa si estende, inoltre, alle ipotesi di: — mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 30 aprile 2009; — debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio; — debiti contributivi per i quali l’azienda è stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate. Sanzione La regolarizzazione può avvenire con il pagamento di una sanzione civile del 3% su base annua dei contributi non pagati. Detta sanzione non può, comunque, essere superiore al 30% dell’importo dei contributi omessi. Presentazione delle domande Le istanze di condono relative all’intero contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dai datori di lavoro all’INPGI entro il 20 gennaio 2010. Nella domanda di condono, le aziende devono indicare il numero delle eventuali rate mensili con le quali intendono effettuare il pagamento. Pagamento Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni possono essere versati in unica soluzione o con una rateazione fino a 36 mesi, con applicazione di un interesse di dilazione pari al 3% annuo. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta, per il debito residuo, la decadenza dai benefici del condono nonché l’applicazione delle relative sanzioni. Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/Accise, seguendo le istruzione reperibili sul sito internet www.inpgi.it. L’INPGI, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda l’ammissione al condono nonché i termini per il versamento delle somme dovute. Nel caso di debiti contributivi oggetto di rateazione, l’importo ancora dovuto può essere corrisposto in un’unica soluzione o in un numero di rate non superiore a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono. Circ. INPGI 24 luglio 2009 n. 8 3348 e s. e 9090 79 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Igiene e sicurezza sul lavoro 3458 Particolari settori di attività: attuazione della disciplina Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha disposto che i decreti che dovranno disciplinare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori in particolari settori (art. 3, c. 2, TU) siano da emanare entro il 15 maggio 2010. Inoltre sono escluse da questi particolari settori le organizzazioni di volontariato mentre vi sono inclusi gli uffici all’estero (art. 30 DPR 18/67). Il decreto riguardante le cooperative sociali (L. 381/91) e le organizzazioni di volontariato della protezione civile (compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco), dovrà invece essere emanato entro il 31 dicembre 2010. art. 3 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3459 e Dimensioni occupazionali: calcolo dei dipendenti 3460 Alcuni obblighi e procedure in materia di igiene e sicurezza sul lavoro differiscono in base alle dimensioni occupazionali aziendali. A decorrere dal 20 agosto 2009, dal calcolo del numero dei dipendenti utili a determinare la dimensione occupazionale (art. 4 TU) sono esclusi anche i lavoratori in prova. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. art. 4 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3462 e Dirigenti e preposti: formazione 3610 e s. Dal 20 agosto 2009 l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro deve riguar- dare anche i dirigenti. Il datore di lavoro deve fornire ai dirigenti e preposti una formazione adeguata e specifica ed aggiornarli periodicamente in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione può essere impartita, oltre che in azienda, anche presso gli organismi paritetici (art. 51 TU), le scuole edili o le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. art. 23 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3462 Categorie di lavoratori: disciplina applicabile Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato alcune modifiche al testo unico sulla sicurezza in ordine alla disciplina applicabile a determinate categorie di prestatori di lavoro (artt. 2 e 3 TU). • I volontari (L. 266/91) ed i volontari che effettuano il servizio civile non sono più equiparati ai lavoratori subordinati e parasubordinati. Nei loro confronti si applicano, invece, le disposizioni relative ai lavoratori autonomi occasionali (art. 21 TU). Qualora il volontario svolga la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. • Fermo restando quanto previsto dalla legge sul lavoro a domicilio (L. 877/73), ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 80 CCNL dei proprietari di fabbricati si applicano solo le disposizioni inerenti l’informazione e la formazione in materia di sicurezza (artt. 36 e 37 TU). • Nei confronti dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti si applicano le stesse disposizioni applicabili ai componenti dell’impresa familiare (art. 230 bis c.c.), e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (art. 21 TU). Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela. artt. 2, 3, c. 1 lett. c) - e), e 14 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Valutazione dei rischi: nuove disposizioni Dal 20 agosto 2009 il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi (artt. 28 e 29 TU), deve tener conto anche dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa (ad esempio in caso di contratti atipici come i contratti a termine o di somministrazione). La valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, c. 8 lett. m quater, TU); il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, dal 1° agosto 2010. Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di legge (art. 53 TU), su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata e le misure di prevenzione devono essere aggiornate: — in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; — in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; — a seguito di infortuni significativi; — quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al RLS che ne faccia richiesta copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentirgli di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda (art. 18, c. 1 lett. r), TU). Il documento può essere consultato esclusivamente in azienda. 1) Il datore di lavoro deve redigere il documento di valutazione dei rischi con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. 2) Le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, non soggette a particolari fattori di rischio, possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6 TU). Tali procedure, da adottarsi nel rispetto delle modalità definite dal Testo unico (art. 28 TU), possono essere utilizzate anche nei cantieri temporanei o mobili. artt. 13, c. 1 lett. c), 18 e 19 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3465 e s. 81 AL 2009-4 3478 e s. © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Compiti di prevenzione e protezione dai rischi: svolgimento diretto del datore di lavoro Dal 20 agosto 2009 nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne all’azienda (o all’unità produttiva) o a servizi esterni. Il datore di lavoro che effettua tale scelta deve: — informare preventivamente il RLS; — frequentare gli specifici corsi formazione in materia di primo soccorso e di prevenzione incendi (artt. 45 e 46 TU). Lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti in esame non è ammesso nelle ipotesi in cui è obbligatoria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda (art. 31, c. 6, TU). art. 22 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3485 RSPP e addetti: requisiti professionali Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni od esterni all’azienda devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Dal 20 agosto 2009 sono esonerati dall’obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione anche coloro che sono in possesso della laurea magistrale (DM 16 marzo 2007) o di altre lauree riconosciute corrispondenti con DM dalla normativa vigente. art. 21 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3490 e s. Datore di lavoro: obblighi in materia di sorveglianza sanitaria Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha precisato che il datore di lavoro e il dirigente, secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, devono inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico e, nei casi di sorveglianza sanitaria (art. 41 TU), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. art. 13, c.1 lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3494 e s. Visite mediche: nuove disposizioni Dal 20 agosto 2009 rientrano nella sorveglianza sanitaria (artt. 41 e 42 TU) anche i seguenti controlli: — la visita medica preventiva da effettuarsi in fase preassuntiva; — la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Le visite mediche preventive, periodiche, in occasione del cambio di mansioni e precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di malattia sono finalizzate anche alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. Il medico competente deve esprimere il proprio giudizio sull’idoneità allo svolgimento della mansione specifica per iscritto fornendone copia al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di giudizio di inidoneità temporanea devono essere espressi i limiti temporali di validità. Il datore di lavoro, anche in considerazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 82 1) Le visite mediche preassuntive possono essere effettuate, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. 2) E’ stato eliminato il divieto di effettuare le visite mediche per accertare lo stato di gravidanza. 3) Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. art. 26 e 27 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Cartella sanitaria e di rischio: nuove disposizioni 3498 Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono riportati dal medico competente nella cartella sanitaria e di rischio (art. 25 TU). Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha disposto che il medico competente deve istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella deve essere conservata salvaguardando il segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il medico competente deve consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della stessa; l’originale della cartella va conservato dal datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del testo unico sulla sicurezza. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio devono essere ridefiniti con DM, secondo criteri di semplicità e certezza, entro il 31 dicembre 2009. artt. 15 e 25 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Prevenzione incendi: nuove disposizioni 3505 Dal 20 agosto 2009 il datore di lavoro, ai fini dell’adozione delle misure necessarie per la prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro (art. 43, c. 1, TU) deve garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. art. 28 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Lavoratori e loro rappresentanti: formazione Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha precisato che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (art. 51 TU), ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 3533 e 3541 Le competenze acquisite con la formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2, c. 1 lett. i), D.Lgs. 276/2003), qualora già attivato e disponibile. art. 23 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 42 RLS: comunicazione nominativi all’INAIL Il datore di lavoro o i dirigenti, se tale compito rientra nelle competenze ad essi conferite, devono comunicare in via telematica all’INAIL (all’IPSEMA per il settore dei marittimi), nonché per loro tramite, al SINP (art. 8 TU) i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali (RLS: art. 18, c. 1 lett. aa), TU). Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro ha stabilito che la comunicazione non debba più essere effettuata con cadenza annuale (v. AL 1/09 p. 11) ma solo in caso di nuova nomina o designazione del rappresentante. In fase di prima 3538 e s. 83 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre applicazione e quindi in relazione all’anno 2008, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. La violazione dell’obbligo in esame è punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (art. 55 TU: ML 9090). A tal proposito l’INAIL precisa che: — coloro che hanno già provveduto, entro il 16 maggio 2009 (Circ. INAIL 12 marzo 2009 n. 11), alla comunicazione dei nominativi con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008, non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio al 25 agosto 2009; — coloro che, seppur tenuti, non hanno effettuato alcuna comunicazione in riferimento all’anno 2008 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative fornite dall’Istituto; — negli altri casi, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato. L’INAIL, inoltre, ha provveduto ad adeguare alle nuove disposizioni la procedura on line accessibile dal sito internet dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per permettere la segnalazione in via informatica dei rappresentanti. Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e le variazioni a seguito di nuove nomine o designazioni che dovessero intervenire. 1) L’obbligo della comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) resta sospeso in attesa di istruzioni operative dell’INAIL. 2) Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni indicate nel TU (art. 3, c. 2, e 3 bis TU). 3) La comunicazione dei RLS deve essere effettuata per la singola azienda, o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda, nella quale operano i rappresentanti. 4) Il datore di lavoro può affidare il compitodi comunicazione ad un consulente del lavoro o associazione di categoria appositamente incaricati. 5) Qualora per problemi tecnici la comunicazione dei nominativi non potesse avvenire con modalità on-line, la segnalazione potrà essere eccezionalmente inoltrata via fax, utilizzando il modello che potrà essere richiesto alle sedi INAIL o scaricato dal sito. art. 13, c. 1 lett. f), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142; Circ. INAIL 25 agosto 2009 n. 43 3553 Luogo di lavoro: nuova definizione Dal 20 agosto 2009, per luoghi di lavoro s’intendono quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (art. 62, c. 1, TU). Sono esclusi da tale definizione (art. 62, c. 2, TU): — i mezzi di trasporto; — i cantieri temporanei o mobili; — le industrie estrattive; — i pescherecci; — i campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. art. 38 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3555 Ambienti di lavoro: misure a favore dei disabili I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. Tale obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. Tale disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma occorre comunque adot- © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 84 tare misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. art. 39 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Attrezzature di lavoro: noleggiatori e concedenti in uso 3570 Dal 20 agosto 2009, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio in modo non conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70, c. 1, TU), attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza prescritti (All. V TU). Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni di legge (art. 73, c. 5, TU), e in possesso della specifica abilitazione (art. 72 TU). art. 45 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Attrezzature di lavoro: nuova definizione 3570 Dal 20 agosto 2009, per attrezzatura di lavoro s’intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69, c. 1 lett. a), TU). art. 42 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Attrezzature di lavoro: controlli 3577 Dal 20 agosto 2009, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro ai prescritti controlli preventivi, periodici o straordinari, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida (art. 71, c. 8, TU). Le verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza di particolari attrezzature di lavoro elencate dalla legge (All. VII TU: ad esempio, le scale aeree ad inclinazione variabile), devono essere svolte: — la prima volta, dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti abilitati; — successivamente, dall’ISPESL o dalle ASL, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti abilitati (art. 71, c. 11, TU). art. 44 lett. c) e d) D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 DPI: esclusioni Dal 20 agosto 2009, sono esclusi dalla nozione di dispositivo di protezione individuale (art. 74, c. 2, TU): — gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; — le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; — le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; — i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; — i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; 3583 85 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre — gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. art. 47 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3587 e s. DPI: criteri per l’individuazione e l’uso Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dal TU (art. 76 TU), sulla base dei criteri di un decreto di futura emanazione (art. 79, c. 2, TU), che - tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio - dovrà indicare: — i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; — le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. Fino all'adozione di tale decreto, si applica il DM 2 maggio 2001. art. 48 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3595 Presenza di traffico veicolare: nuova segnaletica Il decreto correttivo del TU in materia di igiene e sicurezza sul lavoro prevede che, entro il 20 agosto 2010, debba essere emanato un decreto che fissi le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (art. 161, c. 2 bis, TU). art. 90 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3610 Datore di lavoro: obblighi di vigilanza Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha precisato che il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare anche in ordine all’adempimento degli obblighi del preposto (art. 19 TU), dei lavoratori (art. 20 TU), dei progettisti (art. 22 TU), dei fabbricanti e fornitori (art. 23 TU), degli installatori (art. 24 TU) e del medico competente (art. 25 TU), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione degli obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. art. 13, c.3, D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3612 Delega di funzioni: nuove disposizioni La delega di funzioni (art. 16 TU) rappresenta lo strumento organizzativo ed operativo con cui si realizza la ripartizione dei compiti e dei poteri nell’organizzazione della sicurezza aziendale. La delega non esclude, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. A decorrere dal 20 agosto 2009: — l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo (art. 30, c. 4, TU); — anche il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni valide per il datore di lavoro. Anche in tal caso la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Peraltro, il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. art. 12 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 3620 Controlli e vigilanza Il decreto correttivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, dispone che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 13 TU) debba essere svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 86 Ferme restando le competenze in materia attribuite dalla legislazione vigente alla DPL (servizio ispettivo), la stessa esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza in determinate attività individuate dal testo unico sulla sicurezza (art. 13, c. 2, TU), nel quadro del coordinamento territoriale di competenza dei comitati regionali di coordinamento (art. 7 TU). art. 10 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni Il decreto correttivo del TU in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, contiene nuove disposizioni concernenti il sistema sanzionatorio (artt. 301-303 TU), che di seguito esaminiamo. Ammende e sanzioni amministrative: rivalutazione Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono rivalutate ogni 5 anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore (art. 306, c. 4 bis, TU). Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, a condizione che provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo (art. 301 bis TU). Contravvenzioni: prescrizione ed estinzione del reato Le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato (artt. 20 e s. D.Lgs. 758/94) si applicano alle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda (art. 301, c. 1, TU). Contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma. La sostituzione può avvenire solo a condizione che: — siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato; — la violazione non abbia contribuito a causare un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte o una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni. La somma sostitutiva viene determinata calcolando € 250 (o frazione di € 250) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva (art. 135 c. p.; art. 3, c. 62, L. 94/ 2009). La somma non può essere comunque inferiore a € 2.000. Il reato si estingue decorso un periodo di 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione, senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal TU sulla sicurezza, o reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, c. 2, e 590, c. 3, c. p.). Potere di disposizione Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraor- 3625 e s. 87 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre dinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del ministero del Lavoro, l’autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della DPL territorialmente competente. artt. 142-145 e 147, c. 1 lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Infortuni sul lavoro e malattie professionali 3971 Rendita: rivalutazione dei massimali e minimali Con DM (DM 12 giugno 2009) sono stati rivalutati, per il settore dell’Industria, il massimale e il minimale di rendita. Essi sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 2009 rispettivamente nelle misure di € 26.648,70 e di € 14.349,30. Circ. INAIL 25 settembre 2009 n. 50 Lavoratori autonomi 4345 Lavoro accessorio: denuncia telematica L’INAIL ha predisposto una procedura telematica, reperibile sul sito internet www.inail.it, per l’effettuazione della comunicazione dei dati inerenti le prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Attraverso tale procedura i committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio possono adempiere all’obbligo di comunicare all’INAIL, prima dell’inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione nonché i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro: tale obbligo, a decorrere dal 23 settembre 2009, può essere adempiuto anche rivolgendosi direttamente agli operatori del Contact Center Integrato INPS-INAIL. Nota INAIL 7 settembre 2009 Prot. n. 60010.07/09/2009.0008270; Nota INAIL 22 settembre 2009 n. 8625 Lavoratori edili 4402, Piani di sicurezza nei cantieri: abrogazione del regolamento 4476 e Il decreto correttivo del Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 4484 (D.Lgs. 81/2008), in vigore dal 20 agosto 2009, ha abrogato il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (DPR 222/ 2003). art. 146, c. 1 lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Lavoro all’estero 4757 Lavoro svolto in più Stati UE: precisazioni sulla legislazione da applicare L’INPS, a seguito della decisione del Consiglio dell’Unione europea, comunica precisa che le precedenti disposizioni in merito alla regolamentazione comunitaria relativa alla determinazione della legislazione applicabile al lavoratore dipendente che normalmente svolge la propria attività lavorativa in due o più Stati membri dell’Unione europea UE (Circ. INPS 10 luglio 2009 n. 90: v. AL 5/09 inf. 17), si estendono, altresì, anche alla Bulgaria e Romania. Circ. INPS 7 agosto 2009 n. 99 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 88 Libri e documenti Infortuni sul lavoro: obblighi di comunicazione all’INAIL 5182 Il decreto correttivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato alcune modifiche all’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro (art. 18, c. 1 lett. r), TU). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica all’INAIL (o all'IPSEMA per il settore dei marittimi), nonché per loro tramite al SINP (art. 8 TU), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico: — a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; — a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Tale obbligo si considera comunque assolto per mezzo della denuncia all’INAIL (art. 53 DPR 1124/65: ML 3918). L’obbligo di comunicare i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno decorre dalla scadenza dei 6 mesi dall’adozione del decreto sul funzionamento del SINP (art. 8, c. 4, TU: v. AL 2/09 p. 41.). artt. 7 e 13 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142 Sospensione dell’attività imprenditoriale: nuove disposizioni Le disposizioni in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale finalizzata al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14 TU) hanno subito alcune modifiche, in vigore dal 20 agosto 2009. Può essere disposto un provvedimento di sospensione relativo alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni nelle seguenti ipotesi: — quando si riscontri l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Il provvedimento non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa; — in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con DM. 1) In attesa dell’adozione del DM, l'adozione del provvedimento in materia di sicurezza presuppone la mancata (All. I TU): — elaborazione del documento di valutazione dei rischi; — elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione ; — formazione ed addestramento; — costituzione del SPP e nomina del RSPP; — elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). Alle violazioni sopraindicate si aggiungono quelle che espongono al rischio di: — caduta dall'alto (mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; mancanza di protezioni verso il vuoto); — seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno); — elettrocuzione (lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti); — amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto). 2) Si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del DM, nell’All. I al TU. 3) Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. 4) Ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale non si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90) 5200 e s. 89 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Adozione Il provvedimento di sospensione viene adottato, in via generale, dagli ispettori del ministero del Lavoro (anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, secondo le rispettive competenze). Con riferimento alle violazioni in materia di sicurezza ad essi si aggiungono gli organi di vigilanza delle ASL. In materia di prevenzione incendi la competenza è affidata esclusivamente al Comando provinciale dei vigili del fuoco (artt. 16, 19 e 20 D.Lgs. 139/2006). Pertanto eventuali accertamenti riguardanti tale materia effettuati da altri organi devono essere riferiti al Comando competente per territorio. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito: — con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; — con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia. Decorrenza In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. Interdizione alla contrattazione con la PA L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6 D.Lgs. 163/2006) e al ministero delle Infrastrutture, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. L’interdizione ha durata pari alla sospensione dell’attività nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Nel caso in cui tale percentuale sia pari o superiore al 50%, nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè nei casi di reiterazione, la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. 1) Nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione. 2) Nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro 4 mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a 2 anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Revoca Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. Condizione per la revoca è: — in caso di lavoro irregolare, la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e il pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a € 1.500; — nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e il pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a € 2.500. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. art. 11 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 14 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2009-4 90 Malattia CCNL Alimentari: periodo di comporto 5495 L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare stabilisce che, nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia e emopatie sistemiche, neoplasie) debitamente accertate e certificate, i lavoratori che abbiano effettuato domanda di pensione di inabilità assoluta possano richiedere la conservazione del posto di lavoro, conservando il trattamento economico in atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della decisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa, che deve essere comunicata tempestivamente dal lavoratore all’azienda. art .47 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria Orario di lavoro CCNL Alimentari: banca ore per lavoratori genitori 6144 L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare prevede che le lavoratrici madri (ed i padri lavoratori) possano richiedere, nei primi 24 mesi di vita del bambino, di percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni di lavoro straordinario, accantonando su un conto individuale (banca ore) le ore effettuate a tale titolo. Il lavoratore interessato potrà attingere a tale conto, utilizzando i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, entro 12 mesi dalla maturazione e nel rispetto delle esigenze aziendali. art. 31 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria Pensioni Tasso di capitalizzazione: aggiornamento 6757 E’ stato determinato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2009. Il tasso ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza nell'anno 2010. Mess. INPS 28 luglio 2009 n. 16885 Permessi e assenze dal lavoro CCNL Alimentari: permessi e aspettative per motivi familiari e personali L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare prevede che: – in caso di decesso o di documentata grave infermità di familiari (coniuge, anche legalmente separato, o parente entro il secondo grado, anche non convivente, o soggetto componente la famiglia anagrafica ) il lavoratore e la lavoratrice abbiano diritto a quattro giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. Nel caso di patologie del figlio considerate di particolare gravità (uremia cronica, talassemia e emopatie sistemiche, neoplasie) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a due giorni ulteriori di permesso retribuito all’anno; – su domanda del lavoratore (assunto a tempo indeterminato) al quale sia chiesto espressamente l’uso dell’automezzo e sia stata sospesa la patente di guida per infrazione commessa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, possa essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio e per un periodo massimo di 9 mesi, un’aspettativa non retribuita. Essa non è computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge. artt .40 e 40 bis Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria 7047 91 AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Stranieri 8330 e s. Accordo di integrazione Dall’8 agosto 2009 il rilascio del permesso di soggiorno e la permanenza dello straniero in Italiasono subordinati alla stipula di un “accordo di integrazione”, al fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. L’accordo, sottoscritto dallo straniero contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è articolato per crediti e contiene l’impegno per lo straniero di conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dall’Italia. I criteri e le modalità di attuazione dell’accordo saranno definiti con apposito regolamento. art. 4 bis D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 25 L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009 n. 170 8340 Permesso di soggiorno: versamento del contributo Dall’8 agosto 2009 i lavoratori extraUE che richiedano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno devono versare un contributo il cui importo è fissato con DM (fra un minimo di € 80 e un massimo di € 200). Il versamento del contributo è escluso per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. art. 5, c. 2-ter, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. b), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009 n. 170 8342 Permesso di soggiorno: rinnovo Dall’8 agosto 2009, il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza. art. 5, c. 4, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. c), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009 n. 170 8344 Soggiornanti di lungo periodo: test di lingua italiana Dall’8 agosto 2009, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con DM. art. 9, c. 2 bis, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. i), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009 n. 170 8348 e s. Attività particolari svolte da stranieri: procedura semplificata Dall’8 agosto 2009 il datore di lavoro che voglia assumere: — dirigenti o personale altamente specializzato, — professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, — lavoratori ammessi temporaneamente in Italia a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, può stipulare con il ministero dell’Interno un apposito protocollo d’intesa, che gli consente di sostituire la richiesta di nulla osta con la presentazione telematica allo Sportello unico della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno (ML 8338). Una volta esaurite le procedure di verifica – da parte della questura - circa l’inesistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero in Italia e di rilascio – da parte delle autorità diplomatiche o consolari - del visto di ingresso, entro 8 giorni AL 2009-4 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 92 dall’arrivo in Italia lo straniero deve comunque presentarsi con il datore di lavoro allo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso. art. 27, c. 1 ter e 1 quater, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. r), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009 n. 170 Dottorato o master in Italia: iscrizione nell’elenco anagrafico 8354 Dall’8 agosto 2009, lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico (art. 4 DPR 442/2000) per un periodo non superiore a 12 mesi, oppure, in presenza dei requisiti prescritti, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. art. 22, c. 11 bis, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. q), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009 n. 170 Trattamento di fine rapporto Coefficienti di rivalutazione: gennaio - agosto 2009 9085 In tabella riportiamo i coefficienti ISTAT per la rivalutazione della quota di TFR accantonata al 31 dicembre 2008. Mese e periodo dal al (a) (b) (c) (d) (e) Gennaio 2009 15.01.09 14.02.09 0,125 134,2 0 0 0,125000 Febbraio 2009 15.02.09 14.03.09 0,250 134,5 0 0 0,250000 Marzo 2009 15.03.09 14.04.09 0,375 134,5 0 0 0,375000 Aprile 2009 15.04.09 14.05.09 0,500 134,8 0,223048 0,167286 0,667286 Maggio 2009 15.05.09 14.06.09 0,625 135,1 0,446097 0,334572 0,959572 Giugno 2009 15.06.09 14.07.09 0,750 135,3 0,594796 0,446097 1,196097 Luglio 2009 15.07.09 14.08.09 0,875 135,3 0,594796 0,446097 1,321097 Agosto 2009 15.08.09 14.09.09 1,000 135,8 0,966543 0,724907 1,724907 (a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all'1,5% annuo, rapportato a mese. (b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. (c) Differenza percentuale del valore mensile dell'indice ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente. (d) 75% di (c). (e) Incremento totale di rivalutazione del TFR (a)+(d). Appendice CCNL Alimentari: accordo di rinnovo E’ stata siglata in data 22 settembre 2009 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare. Salvo che per le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il contratto decorre dal 1° ottobre 2009 ed ha validità per la parte economica e normativa fino al 30 settembre 2012. art. 86 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria 9003 93 AL 2009-4 9080 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CCNL Alimentari: minimi contrattuali E’ stata siglata in data 22 settembre 2009 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare. Nella seguente tabella riportiamo i nuovi minimi tabellari, con le relative scadenze. Cat. Minimo Decorrenza 1/10/2009 Minimo 1.857,63 Decorrenza 1/4/2010 Minimo 1.905,31 Decorrenza 1/4/2011 Minimo 1S 1.786,12 1 1.553,14 1.615,33 1.656,79 1.948,22 1.694,10 2 1.281,37 1.332,67 1.366,88 1.397,66 3A 1.126,05 1.171,14 1.201,20 1.228,25 3 1.009,56 1.049,98 1.076,93 1.101,18 4 931,88 969,20 994,07 1.016,46 5 854,24 888,45 911,25 931,77 6 776,59 807,68 828,41 847,07 Decorrenza 1/6/2012 Con riferimento al triennio ottobre 2012-settembre 2015, si conviene che per ogni 1% di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto, sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrale 137, pari ad € 19,12, da ragguagliare in ragione di eventuali frazioni di punto. Una tantum Per la copertura economica del periodo intercorrente tra la data di scadenza del previgente CCNL e la data di decorrenza del presente CCNL (1° giugno 2009-30 settembre 2009) viene corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 22 settembre 2009 un importo una tantum pari ad € 227,20 lordi. Tale importo verrà erogato con la retribuzione del mese di ottobre 2009. art. 51 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria 9090 Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni Il decreto correttivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato alcune modifiche all’apparato sanzionatorio previsto dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008: in tabella TU), riportate nella seguente tabella dove sono indicati il capitolo e il numero di paragrafo del Memento nel quale vengono esaminati gli obblighi connessi. Violazione Sanzione Per il committente in caso di mancanza di: - verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 (art. 55, c. 5 lett. b), TU) - cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto - coordinamento interventi di prevenzione e protezione, con informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva - elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (art. 55, c. 5 lett. d), TU) Per il datore di lavoro: mancata dotazione della tessera di riconoscimento al personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore (art. 55, c. 5 lett. i), TU) Appalto ML 512 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre ML 513 Per il lavoratore: mancata esposizione della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del datore di lavoro AL 2009-4 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 (art. 59, c. 1 lett. b), TU) Igiene e sicurezza sul lavoro ML 3465 e s. Per il datore di lavoro per la violazione dei seguenti obblighi: - valutazione dei rischi e adozione del documento di valutazione dei rischi ML 3484 - nomina del RSPP (salvo il caso di cui all’art. 34 TU) ML 3500 e s. - designazione addetti antincendio e primo soccorso (squadra gestione emergenze) ML 3502 - informazione tempestiva ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni prese o da prendere ML 3528 Per il lavoratore: - inosservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale - utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza - utilizzo inappropriato dei dispositivi di protezione - mancata segnalazione immediata delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza e di protezione nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo - rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo - compimento di operazioni o manovre per le quali non è competente o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori - mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro - rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal TU o disposti dal medico competente Arresto da 3 a 6 mesi (*) o ammenda da € 2.500 a € 6.400 (art. 55, c. 1 lett. a) e b), TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 750 a € 4.000 (art. 55, c. 5 lett. a), TU) Arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600 (art. 59, c. 1 lett. a), TU) Libri e documenti ML 5203 Inosservanza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: - nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Arresto fino a 6 mesi (art. 14, c. 10, TU) - nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 (art. 14, c. 10, TU) (*) In caso di violazione dell’obbligo di valutazione dei rischi e adozione del relativo documento si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa nelle aziende in cui è obbligatoria l’istituzione del SPP all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva ad eccezione delle aziende industriali con oltre 200 lavoratori (art. 31, c. 6 lett a), b), c), d), f) e g), TU). artt. 11, 32 e 36 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 14 94 00102202