Memento Pratico
ipsoa-francis lefebvre
AL
Attualità
del Lavoro
N. 4 Agosto/Settembre 2009
Bimestrale - Anno XVI - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Milano Ipsoa-Francis Lefebvre s.r.l.
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Attualità
Pag.
Par.
73
Appalto di servizi
Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni
512 e s.
73
Assunzioni
Centralinisti non vedenti: adeguamento delle sanzioni
846, 9090
74
74
Cassa integrazione ed eccedenze di personale
CIGS: chiarimenti sulla modalità di accesso in caso di crisi aziendale per evento 1167
improvviso ed imprevisto
Destinatari di ammortizzatori sociali: incentivo per nuova attività
1218 e s.
CDS: concessione dell'integrazione salariale
1235
76
Domestici
Procedura per la regolarizzazione di colf e badanti
2858 e s.
77
Formazione del lavoratore
Apprendisti: CIG in deroga e contributo di solidarietà
3181
78
Giornalisti
Inadempienze contributive: sanatoria
3348 e s., 9090
74
81
81
81
82
82
82
82
83
83
84
84
84
84
85
85
85
85
85
86
Igiene e sicurezza sul lavoro
Particolari settori di attività: attuazione della disciplina
Dimensioni occupazionali: calcolo dei dipendenti
Dirigenti e preposti: formazione
Categorie di lavoratori: disciplina applicabile
Valutazione dei rischi: nuove disposizioni
Compiti di prevenzione e protezione dai rischi: svolgimento diretto del datore
di lavoro
RSPP e addetti: requisiti professionali
Datore di lavoro: obblighi in materia di sorveglianza sanitaria
Visite mediche: nuove disposizioni
Cartella sanitaria e di rischio: nuove disposizioni
Prevenzione incendi: nuove disposizioni
Lavoratori e loro rappresentanti: formazione
RLS: comunicazione nominativi all'INAIL
Luogo di lavoro: nuova definizione
Ambienti di lavoro: misure a favore dei disabili
Attrezzature di lavoro: noleggiatori e concedenti in uso
Attrezzature di lavoro: nuova definizione
Attrezzature di lavoro: controlli
DPI: esclusioni
DPI: criteri per l'individuazione e l'uso
Presenza di traffico veicolare: nuova segnaletica
Datore di lavoro: obblighi di vigilanza
Delega di funzioni: nuove disposizioni
Controlli e vigilanza
Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni
87
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Rendita: rivalutazione dei massimali e minimali
3971
87
Lavoratori autonomi
Lavoro accessorio: denuncia telematica
4345
87
Lavoratori edili
Piani di sicurezza nei cantieri: abrogazione del regolamento
4402, 4476 e 4484
79
79
79
79
80
81
3458
3459, 3460
3462, 3610 e s.
3462
3465 e s.
3478 e s.
3485
3490 e s.
3494 e s.
3498
3505
3533, 3541
3538 e s.
3553
3555
3570
3570
3577
3583
3587 e s.
3595
3610
3612
3620
3625 e s.
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87
Lavoro all’estero
Lavoro svolto in più Stati UE: legislazione da applicare
4757
88
88
Libri e documenti
Infortuni sul lavoro: obblighi di comunicazione all'INAIL
Sospensione dell'attività imprenditoriale: nuove disposizioni
5182
5200 e s.
90
Malattia
CCNL Alimentari: periodo di comporto
5495
90
Orario di lavoro
CCNL Alimentari: banca ore per lavoratori genitori
6144
90
Pensioni
Tasso di capitalizzazione: aggiornamento
6757
90
Permessi e assenze dal lavoro
CCNL Alimentari: permessi e aspettative per motivi familiari e personali 7047
91
91
91
91
91
92
Stranieri
Accordo di integrazione
Permesso di soggiorno: versamento del contributo
Permesso di soggiorno: rinnovo
Soggiornanti di lungo periodo: test di lingua italiana
Attività particolari svolte da stranieri: procedura semplificata
Dottorato o master in Italia: iscrizione nell'elenco anagrafico
8330 e s.
8340
8342
8344
8348 e s.
8354
92
Trattamento di fine rapporto
Coefficienti di rivalutazione: gennaio - agosto 2009
9085
92
93
93
Appendice
CCNL Alimentari: accordo di rinnovo
CCNL Alimentari: minimi contrattuali
Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni
9003
9080
9090
72
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Strada 1, Palazzo F10 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
DIRETTORE RESPONSABILE
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Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Milano
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Appalto di servizi
512 e s.
Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal
20 agosto 2009, ha disposto che gli obblighi in materia di sicurezza gravanti sul
datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda (art. 26 D.Lgs. 81/
2008) sussistano a condizione che lo stesso abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Documento di valutazione dei rischi
Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra quello di promuovere la cooperazione ed
il coordinamento con le imprese appaltatrici, elaborando (anche su supporto
informatico) un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto, va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture e può essere consultato esclusivamente in azienda. L’obbligo non sussiste per i rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
L’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori
o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza di rischi particolari (indicati nell’All XI D.Lgs. 81/2008).
In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto deve elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze riportando una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto. Successivamente il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il documento riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, deve essere sottoscritta per accettazione dall’esecutore.
Il documento di valutazione dei rischi a carico del committente potrà essere redatto sulla
base di procedure standardizzate che devono essere elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6 D.Lgs. 81/2008), anche
previa individuazione delle tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in
quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante.
Costi
Nei singoli contratti di appalto e di subappalto devono essere specificamente indicati,
a pena di nullità (art. 1418 c.c.), i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
artt. 6, 13, c. 1 lett. d) e 16 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180
Supp. Ord. n. 142
Assunzioni
846 e Centralinisti non vedenti: adeguamento delle sanzioni
9090 È stato pubblicato il DM che disciplina l’adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.
Pertanto, dal 4 settembre 2009, la sanzione amministrativa è compresa tra:
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— € 118,53 e € 2.370,12, in caso di mancata comunicazione della creazione di
posti di lavoro (art. 10, c. 1, L. 113/85);
— € 23,68 e € 94,79, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di assunzione (art. 10,
c. 2, L. 113/85).
DM 24 luglio 2009: GU 20 agosto 2009 n. 192
Cassa integrazione ed eccedenze di personale
CIGS: chiarimenti sulla modalità di accesso in caso di crisi
aziendale per evento improvviso ed imprevisto
1167
Per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini dell’ammissione ai benefici della CIGS in presenza di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto,
esterno alla gestione aziendale (art. 1, c. 1, lett. e), DM 18 dicembre 2002: v. AL 02/
09 inf. 14), non è richiesta la presentazione, da parte dell’impresa, del piano di risanamento (art. 1, c. 1, lett. c), DM 18 dicembre 2002).
DM 29 giugno 2009: GU 25 agosto 2009 n. 196
Destinatari di ammortizzatori sociali: incentivo per intraprendere
un’attività
1218 e s.
La legge prevede in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, incentivi per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, che intendano intraprendere un’attività produttiva. I benefici sono concessi a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per
intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, oppure per associarsi in cooperativa.
Al lavoratore già percettore del trattamento di CIG e CIGS è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite.
Inoltre, in caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei
casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore in possesso dei requisiti per la concessione dell’indennità di mobilità (art. 16, c.
1, L. 223/91: ML 1296) è erogato il trattamento di mobilità per un massimo di 12
mesi.
In tutte le ipotesi (compresa la cassa integrazione in deroga o la sospensione del
lavoro; art. 19, c. 1, DL 185/2008 conv. in L. 2/2009: ML 2785) il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve
dimettersi dall'impresa di appartenenza.
Le modalità e le condizioni per l’applicazione delle disposizioni esaminate saranno
determinate con DM.
art. 1, c. 7-8 bis, DL 1° luglio 2008 n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009 n. 102: GU 4 agosto
2009 n. 179 Supp. Ord. n. 140
CDS: concessione dell’integrazione salariale
È stato pubblicato il DM che disciplina la concessione del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto
CDS comportanti una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in
parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (art. 1, c. 1, DL
726/84 conv. in L. 863/84).
L’efficacia del DM decorre dalla data del 3 agosto 2009. Le modalità ed i criteri in
esso indicati si applicano ai CDS stipulati successivamente a detta data, comportando la cessazione dell’efficacia dei precedenti DM (DM 20 agosto 2002 n. 31445;
DM 16 settembre 2003 n. 32832).
1235
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Campo di applicazione
Possono fare ricorso al CDS tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione
della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di
mense e di servizi di pulizia, alle condizioni stabilite dalle leggi (art. 23, c. 1, L. 155/
81; art. 1, c. 7, DL 299/94 conv. in L. 451/94).
Il CDS si applica a tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli
apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a parttime è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del
lavoro.
Requisito occupazionale
La concessione del trattamento trova applicazione limitatamente alle imprese che
abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data
di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti.
Il requisito occupazionale non trova applicazione per le imprese editrici di giornali
quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la speciale normativa sancita per il settore
dell'editoria (art. 7, c. 3, DL 148/93 conv. in L. 236/93).
Esclusioni
La possibilità di stipulare CDS è esclusa:
— per le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle
procedure concorsuali (ML 1180 e s.), oppure siano ammesse ad una procedura
concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata;
— nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel
caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel contratto i
nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli inseriti nei cantieri edili;
— per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
Modalità applicative
L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il CDS,
deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile (art. 5, c. 1, DL 148/93 conv. in L. 236/93; art. 6, c. 2,
DL 510/96 conv. in L. 608/96).
Il CDS è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di
riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non
superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel CDS.
È prevista la possibilità per le parti di derogare alla riduzione dell’orario di lavoro
prevista nel CDS, stabilendone una:
— minore, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro: in tal caso le
modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso e l'azienda
deve comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del ministero
del Lavoro;
— maggiore: in tale ipotesi è necessario stipulare un nuovo CDS, con la conseguente presentazione di una nuova istanza.
Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.
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Pagamento
Può essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale,
con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria (art. 7 ter,
c. 1, DL 5/2009 conv. in L. 33/2009). In tale ipotesi, l'istanza è contemporaneamente
presentata al:
— competente ufficio del lavoro;
— servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento
stesso.
Durata del trattamento e richiesta di un nuovo CDS
Il CDS può avere una durata non superiore a 24 mesi (art. 1, c. 2, DL 726 /84, conv.
in L. 863/84), prorogabile di ulteriori 24 mesi (art. 7, c. 1, DL 536/87 conv. in L.48/88)
o 36 mesi per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori del Mezzogiorno
(DPR 218/78: art. 7, c. 1, DL 536/87 conv. in L. 48/88). Qualora il CDS raggiunga la
durata massima prevista, può essere stipulato un nuovo CDS per le medesime unità
aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi 12 mesi.
Fermo restando l'arco temporale fissato (art. 4, c. 35, DL 510/96 conv. in L. 608/96), il limite
massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 1, c. 9, L. 223/
91), può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al CDS abbia la
finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità (art. 4 L. 223/
91).
DM 10 luglio 2009 n. 46448: GU 3 agosto 2009 n. 178
Domestici
Procedura per la regolarizzazione di colf e badanti
Dal 1° al 30 settembre 2009 possono procedere alla regolarizzazione di lavoratori e
lavoratrici irregolari, sia comunitari che extracomunitari, i datori di lavoro - cittadini
italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo
periodo (ML 8344) - che alla data del 30 giugno avevano già alle proprie dipendenze
irregolarmente da almeno tre mesi cittadini italiani, comunitari o extracomunitari
addetti ad attività di:
- assistenza al datore di lavoro stesso o a componenti della sua famiglia (anche se
non conviventi), affetti da patologie o handicap che li rendono non autosufficienti;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Di seguito sono sintetizzati i passaggi della procedura che deve essere seguita per
provvedere alla regolarizzazione.
1) La procedura di regolarizzazione può riguardare, per ciascun nucleo familiare, un solo lavoratore extracomunitario per il lavoro domestico e due lavoratori extracomunitari in caso di
attività di assistenza (c.d. “badanti”).
2) Dal 5 agosto 2009 (e fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione), sono
sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative a:
– ingresso e soggiorno in Italia;
– impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. La sospensione cessa alla data di scadenza del termine per la presentazione
dell’istanza, ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
3) Non sono ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari:
– nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione (art. 13, c. 1 e 2
lett. c), D.Lgs. 286/98; art. 3 DL 144/2005 conv. in L. 155/2005);
– segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
– condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e
381 c.p.p.
Contributo forfettario
Il datore di lavoro versa, per ciascun lavoratore, un contributo forfetario di € 500, non
deducibile ai fini IRPEF.
2858 e s.
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Presentazione dichiarazione di emersione
Il datore di lavoro presenta la dichiarazione di emersione:
— all'INPS, mediante apposito modulo, se la regolarizzazione riguarda un lavoratore italiano o comunitario;
— allo Sportello unico per l'immigrazione (ML 8330) se il lavoratore è extracomunitario. In questa ipotesi la dichiarazione viene presentata con modalità informatiche e deve contenere (a pena di inammissibilità): i dati identificativi del datore di
lavoro e del lavoratore extracomunitario; la tipologia e le modalità di impiego; l'attestazione che il lavoratore è occupato da almeno 3 mesi al 30 giugno 2009; la
dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal
CCNL e che, in caso di collaboratore domestico, l’orario lavorativo non è inferiore a
20 ore settimanali; la proposta di contratto di soggiorno; gli estremi della ricevuta di
pagamento del contributo forfetario. Inoltre, in caso di regolarizzazione per lavoro
domestico, è necessaria l’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro,
di un reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi non inferiore a €
20.000 annui (€ 25.000 in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito).
La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro
subordinato presentata per i flussi di ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari relativi
agli anni 2007 e 2008.
Verifiche dello Sportello unico
Lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione ed
acquisisce il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno.
Convocazione delle parti
Lo Sportello unico per l'immigrazione convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato.
In questo caso il datore di lavoro deve:
— esibire l’originale dell'avvenuto pagamento del contributo di € 500;
— in caso di regolarizzazione di “badanti”, presentare (a pena di inammissibilità
della dichiarazione di emersione) una certificazione, rilasciata dall’ASL o da un
medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del
soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza.
Se la richiesta è presentata per regolarizzare due badanti, la certificazione deve
attestare la necessità di avvalersi di due persone.
Eventuali errori materiali non pregiudicano l’ammissibilità della richiesta.
Comunicazione all’INPS
Entro 24 ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di
lavoro effettua la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS.
art. 1 ter DL 1° luglio 2009 n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009 n. 102: GU 4 agosto 2009
n. 179, Supp. Ord. n. 140
Formazione del lavoratore
3181
Apprendisti: CIG in deroga e contributo di solidarietà
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato possono fruire contestualmente
del contributo integrativo di solidarietà previsto per le aziende escluse dal campo di
applicazione della CIGS che stipulano CDS (art. 5, c. 5, DL 148/93 conv. in L. 236/
93: ML 1262) e della cassa integrazione in deroga.
Il ministero del Lavoro ha infatti chiarito che l’obiettivo di sostenere il reddito dei
lavoratori nei casi di contrazione dell’attività produttiva viene perseguito attraverso
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l’istituto della cassa integrazione in deroga le cui risorse finanziarie possono essere
utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compreso il contratto di apprendistato (art. 19, c. 8, DL 185/2008 conv. in L. 2/2009).
Risp. Interpello Min. Lav. 10 settembre 2009 n. 69
Giornalisti
Inadempienze contributive: sanatoria
L’INPGI ha reso note le condizioni per aderire al condono previdenziale per le inadempienze contributive verificatesi entro il 30 aprile 2009.
Beneficiari
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative i datori di lavoro tenuti al versamento
dei contributi previdenziali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi.
La regolarizzazione riguarda sia i soggetti già iscritti all’INPGI, che quelli di prima
iscrizione.
Inadempienze oggetto di sanatoria
La sanatoria si applica ai casi di evasione od omissione contributiva verificatisi entro
il 30 aprile 2009, anche se non ancora accertate.
Essa si estende, inoltre, alle ipotesi di:
— mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 30 aprile
2009;
— debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio;
— debiti contributivi per i quali l’azienda è stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate.
Sanzione
La regolarizzazione può avvenire con il pagamento di una sanzione civile del 3% su
base annua dei contributi non pagati. Detta sanzione non può, comunque, essere
superiore al 30% dell’importo dei contributi omessi.
Presentazione delle domande
Le istanze di condono relative all’intero contenzioso contributivo o a parte di esso,
devono essere presentate dai datori di lavoro all’INPGI entro il 20 gennaio 2010.
Nella domanda di condono, le aziende devono indicare il numero delle eventuali rate
mensili con le quali intendono effettuare il pagamento.
Pagamento
Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni possono essere versati in unica soluzione o con una rateazione fino a 36 mesi, con applicazione di un interesse di dilazione pari al 3% annuo.
Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta, per il debito
residuo, la decadenza dai benefici del condono nonché l’applicazione delle relative
sanzioni.
Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante
riscossione unificata utilizzando il modello F24/Accise, seguendo le istruzione reperibili sul sito internet www.inpgi.it.
L’INPGI, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà
all’azienda l’ammissione al condono nonché i termini per il versamento delle somme
dovute.
Nel caso di debiti contributivi oggetto di rateazione, l’importo ancora dovuto può essere
corrisposto in un’unica soluzione o in un numero di rate non superiore a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono.
Circ. INPGI 24 luglio 2009 n. 8
3348 e s.
e 9090
79
AL 2009-4
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Igiene e sicurezza sul lavoro
3458
Particolari settori di attività: attuazione della disciplina
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore
dal 20 agosto 2009, ha disposto che i decreti che dovranno disciplinare la tutela
della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori in particolari settori (art. 3, c. 2, TU)
siano da emanare entro il 15 maggio 2010. Inoltre sono escluse da questi particolari settori le organizzazioni di volontariato mentre vi sono inclusi gli uffici all’estero
(art. 30 DPR 18/67).
Il decreto riguardante le cooperative sociali (L. 381/91) e le organizzazioni di volontariato della protezione civile (compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del
Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco),
dovrà invece essere emanato entro il 31 dicembre 2010.
art. 3 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3459 e Dimensioni occupazionali: calcolo dei dipendenti
3460 Alcuni obblighi e procedure in materia di igiene e sicurezza sul lavoro differiscono
in base alle dimensioni occupazionali aziendali.
A decorrere dal 20 agosto 2009, dal calcolo del numero dei dipendenti utili a determinare la dimensione occupazionale (art. 4 TU) sono esclusi anche i lavoratori in
prova.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base
della normativa comunitaria.
art. 4 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3462 e Dirigenti e preposti: formazione
3610 e s. Dal 20 agosto 2009 l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro deve riguar-
dare anche i dirigenti.
Il datore di lavoro deve fornire ai dirigenti e preposti una formazione adeguata e
specifica ed aggiornarli periodicamente in relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. La formazione può essere impartita, oltre che in
azienda, anche presso gli organismi paritetici (art. 51 TU), le scuole edili o le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
art. 23 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3462
Categorie di lavoratori: disciplina applicabile
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore
dal 20 agosto 2009, ha apportato alcune modifiche al testo unico sulla sicurezza in
ordine alla disciplina applicabile a determinate categorie di prestatori di lavoro (artt.
2 e 3 TU).
• I volontari (L. 266/91) ed i volontari che effettuano il servizio civile non sono più
equiparati ai lavoratori subordinati e parasubordinati. Nei loro confronti si applicano,
invece, le disposizioni relative ai lavoratori autonomi occasionali (art. 21 TU).
Qualora il volontario svolga la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore è
altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
• Fermo restando quanto previsto dalla legge sul lavoro a domicilio (L. 877/73), ai
lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
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AL 2009-4
80
CCNL dei proprietari di fabbricati si applicano solo le disposizioni inerenti l’informazione e la formazione in materia di sicurezza (artt. 36 e 37 TU).
• Nei confronti dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti si applicano le stesse disposizioni applicabili ai componenti dell’impresa
familiare (art. 230 bis c.c.), e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (art. 21 TU).
Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono
essere individuate le modalità di attuazione della tutela.
artt. 2, 3, c. 1 lett. c) - e), e 14 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180
Supp. Ord. n. 142
Valutazione dei rischi: nuove disposizioni
Dal 20 agosto 2009 il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi (artt.
28 e 29 TU), deve tener conto anche dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa (ad esempio in caso di
contratti atipici come i contratti a termine o di somministrazione).
La valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto
delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro (art. 6, c. 8 lett. m quater, TU); il relativo obbligo decorre dalla elaborazione
delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, dal 1°
agosto 2010.
Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di legge (art. 53 TU), su supporto informatico e deve essere munito di data
certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro
90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata e le misure di
prevenzione devono essere aggiornate:
— in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
— in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
— a seguito di infortuni significativi;
— quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
In tali ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.
Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al RLS che ne faccia richiesta
copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentirgli di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi in
azienda (art. 18, c. 1 lett. r), TU). Il documento può essere consultato esclusivamente in azienda.
1) Il datore di lavoro deve redigere il documento di valutazione dei rischi con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
2) Le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, non soggette a particolari fattori di rischio, possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate
elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro
(art. 6 TU). Tali procedure, da adottarsi nel rispetto delle modalità definite dal Testo unico
(art. 28 TU), possono essere utilizzate anche nei cantieri temporanei o mobili.
artt. 13, c. 1 lett. c), 18 e 19 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180
Supp. Ord. n. 142
3465 e s.
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3478 e s.
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Compiti di prevenzione e protezione dai rischi: svolgimento
diretto del datore di lavoro
Dal 20 agosto 2009 nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico
di RSPP a persone interne all’azienda (o all’unità produttiva) o a servizi esterni.
Il datore di lavoro che effettua tale scelta deve:
— informare preventivamente il RLS;
— frequentare gli specifici corsi formazione in materia di primo soccorso e di prevenzione incendi (artt. 45 e 46 TU).
Lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti in esame non è ammesso
nelle ipotesi in cui è obbligatoria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda (art. 31, c. 6, TU).
art. 22 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3485
RSPP e addetti: requisiti professionali
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni od esterni all’azienda devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Dal 20 agosto 2009 sono esonerati dall’obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione anche coloro che sono in possesso della laurea magistrale (DM 16 marzo
2007) o di altre lauree riconosciute corrispondenti con DM dalla normativa vigente.
art. 21 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3490 e s.
Datore di lavoro: obblighi in materia di sorveglianza sanitaria
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore
dal 20 agosto 2009, ha precisato che il datore di lavoro e il dirigente, secondo le
attribuzioni e competenze ad esso conferite, devono inviare i lavoratori alle visite
mediche entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria,
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico e,
nei casi di sorveglianza sanitaria (art. 41 TU), comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
art. 13, c.1 lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp.
Ord. n. 142
3494 e s.
Visite mediche: nuove disposizioni
Dal 20 agosto 2009 rientrano nella sorveglianza sanitaria (artt. 41 e 42 TU) anche
i seguenti controlli:
— la visita medica preventiva da effettuarsi in fase preassuntiva;
— la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare
l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche preventive, periodiche, in occasione del cambio di mansioni e
precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di malattia sono finalizzate anche alla
verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza dall’alcol e di assunzione di
sostanze psicotrope o stupefacenti.
Il medico competente deve esprimere il proprio giudizio sull’idoneità allo svolgimento della mansione specifica per iscritto fornendone copia al lavoratore e al
datore di lavoro. Nel caso di giudizio di inidoneità temporanea devono essere
espressi i limiti temporali di validità.
Il datore di lavoro, anche in considerazione delle norme per il diritto al lavoro dei
disabili (L. 68/99), attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le
stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
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82
1) Le visite mediche preassuntive possono essere effettuate, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
2) E’ stato eliminato il divieto di effettuare le visite mediche per accertare lo stato di gravidanza.
3) Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni vengono rivisitate le
condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
art. 26 e 27 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Cartella sanitaria e di rischio: nuove disposizioni
3498
Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono riportati dal medico competente nella cartella sanitaria e di rischio (art. 25 TU).
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal
20 agosto 2009, ha disposto che il medico competente deve istituire, aggiornare e
custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Tale cartella deve essere conservata salvaguardando il segreto professionale e,
salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria
e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al
momento della nomina del medico.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il medico competente deve
consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria, e fornirgli le informazioni
necessarie relative alla conservazione della stessa; l’originale della cartella va conservato dal datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto
da altre disposizioni del testo unico sulla sicurezza.
I contenuti della cartella sanitaria e di rischio devono essere ridefiniti con DM, secondo criteri di semplicità e certezza, entro il 31 dicembre 2009.
artt. 15 e 25 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Prevenzione incendi: nuove disposizioni
3505
Dal 20 agosto 2009 il datore di lavoro, ai fini dell’adozione delle misure necessarie
per la prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro (art. 43, c. 1, TU)
deve garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al
livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari
condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei
rischi.
art. 28 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Lavoratori e loro rappresentanti: formazione
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal
20 agosto 2009, ha precisato che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (art. 51 TU),
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
3533 e
3541
Le competenze acquisite con la formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2, c. 1 lett. i), D.Lgs. 276/2003), qualora già attivato e disponibile.
art. 23 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 42
RLS: comunicazione nominativi all’INAIL
Il datore di lavoro o i dirigenti, se tale compito rientra nelle competenze ad essi conferite, devono comunicare in via telematica all’INAIL (all’IPSEMA per il settore dei
marittimi), nonché per loro tramite, al SINP (art. 8 TU) i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza aziendali (RLS: art. 18, c. 1 lett. aa), TU).
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro ha stabilito che la
comunicazione non debba più essere effettuata con cadenza annuale (v. AL 1/09 p. 11)
ma solo in caso di nuova nomina o designazione del rappresentante. In fase di prima
3538 e s.
83
AL 2009-4
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applicazione e quindi in relazione all’anno 2008, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La violazione dell’obbligo in esame è punita con la sanzione amministrativa da €
50 a € 300 (art. 55 TU: ML 9090).
A tal proposito l’INAIL precisa che:
— coloro che hanno già provveduto, entro il 16 maggio 2009 (Circ. INAIL 12 marzo
2009 n. 11), alla comunicazione dei nominativi con riferimento alla situazione al 31
dicembre 2008, non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in
cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio al 25 agosto 2009;
— coloro che, seppur tenuti, non hanno effettuato alcuna comunicazione in riferimento all’anno 2008 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le
istruzioni operative fornite dall’Istituto;
— negli altri casi, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione
o designazione del RLS.
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse
essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato.
L’INAIL, inoltre, ha provveduto ad adeguare alle nuove disposizioni la procedura
on line accessibile dal sito internet dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per permettere la segnalazione in via informatica dei rappresentanti.
Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e le variazioni a
seguito di nuove nomine o designazioni che dovessero intervenire.
1) L’obbligo della comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) resta sospeso in attesa di istruzioni operative dell’INAIL.
2) Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni indicate nel TU (art. 3, c. 2, e 3 bis TU).
3) La comunicazione dei RLS deve essere effettuata per la singola azienda, o per ciascuna
unità produttiva in cui si articola l’azienda, nella quale operano i rappresentanti.
4) Il datore di lavoro può affidare il compitodi comunicazione ad un consulente del lavoro
o associazione di categoria appositamente incaricati.
5) Qualora per problemi tecnici la comunicazione dei nominativi non potesse avvenire
con modalità on-line, la segnalazione potrà essere eccezionalmente inoltrata via fax, utilizzando il modello che potrà essere richiesto alle sedi INAIL o scaricato dal sito.
art. 13, c. 1 lett. f), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp.
Ord. n. 142; Circ. INAIL 25 agosto 2009 n. 43
3553
Luogo di lavoro: nuova definizione
Dal 20 agosto 2009, per luoghi di lavoro s’intendono quelli destinati a ospitare
posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni
altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (art. 62, c. 1, TU).
Sono esclusi da tale definizione (art. 62, c. 2, TU):
— i mezzi di trasporto;
— i cantieri temporanei o mobili;
— le industrie estrattive;
— i pescherecci;
— i campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
art. 38 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3555
Ambienti di lavoro: misure a favore dei disabili
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori
disabili.
Tale obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le
relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i
posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. Tale disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma occorre comunque adot-
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84
tare misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
art. 39 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Attrezzature di lavoro: noleggiatori e concedenti in uso
3570
Dal 20 agosto 2009, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio in modo non conforme
alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto (art. 70, c. 1, TU), attesta, sotto la propria responsabilità, che
le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza prescritti (All. V TU).
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro
senza conduttore operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono
stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì
acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni di legge (art. 73, c. 5, TU), e in possesso della specifica
abilitazione (art. 72 TU).
art. 45 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Attrezzature di lavoro: nuova definizione
3570
Dal 20 agosto 2009, per attrezzatura di lavoro s’intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere
usato durante il lavoro (art. 69, c. 1 lett. a), TU).
art. 42 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Attrezzature di lavoro: controlli
3577
Dal 20 agosto 2009, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro ai
prescritti controlli preventivi, periodici o straordinari, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti o, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone
prassi o da linee guida (art. 71, c. 8, TU). Le verifiche periodiche volte a valutare
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza di particolari
attrezzature di lavoro elencate dalla legge (All. VII TU: ad esempio, le scale aeree
ad inclinazione variabile), devono essere svolte:
— la prima volta, dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti
abilitati;
— successivamente, dall’ISPESL o dalle ASL, che vi provvedono nel termine di 30
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti abilitati (art. 71, c. 11, TU).
art. 44 lett. c) e d) D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
DPI: esclusioni
Dal 20 agosto 2009, sono esclusi dalla nozione di dispositivo di protezione individuale (art. 74, c. 2, TU):
— gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
— le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
— le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
— i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività
lavorative;
— i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
3583
85
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— gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
art. 47 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3587 e s.
DPI: criteri per l’individuazione e l’uso
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dal TU (art.
76 TU), sulla base dei criteri di un decreto di futura emanazione (art. 79, c. 2, TU),
che - tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio - dovrà
indicare:
— i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
— le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
Fino all'adozione di tale decreto, si applica il DM 2 maggio 2001.
art. 48 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3595
Presenza di traffico veicolare: nuova segnaletica
Il decreto correttivo del TU in materia di igiene e sicurezza sul lavoro prevede che,
entro il 20 agosto 2010, debba essere emanato un decreto che fissi le procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (art. 161, c. 2 bis, TU).
art. 90 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3610
Datore di lavoro: obblighi di vigilanza
Il decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, in vigore
dal 20 agosto 2009, ha precisato che il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a
vigilare anche in ordine all’adempimento degli obblighi del preposto (art. 19 TU),
dei lavoratori (art. 20 TU), dei progettisti (art. 22 TU), dei fabbricanti e fornitori (art.
23 TU), degli installatori (art. 24 TU) e del medico competente (art. 25 TU), ferma
restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione degli obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile
un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
art. 13, c.3, D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3612
Delega di funzioni: nuove disposizioni
La delega di funzioni (art. 16 TU) rappresenta lo strumento organizzativo ed operativo con cui si realizza la ripartizione dei compiti e dei poteri nell’organizzazione
della sicurezza aziendale.
La delega non esclude, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di vigilanza in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
A decorrere dal 20 agosto 2009:
— l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo (art. 30, c. 4, TU);
— anche il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni valide per il datore di lavoro. Anche in tal caso la delega di funzioni
non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Peraltro, il soggetto al quale sia stata conferita la
delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
art. 12 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
3620
Controlli e vigilanza
Il decreto correttivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, dispone che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia
e dei vigili del fuoco la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (art. 13 TU) debba essere svolta esclusivamente dai
servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
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AL 2009-4
86
Ferme restando le competenze in materia attribuite dalla legislazione vigente alla
DPL (servizio ispettivo), la stessa esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione delle
norme in materia di salute e sicurezza in determinate attività individuate dal testo
unico sulla sicurezza (art. 13, c. 2, TU), nel quadro del coordinamento territoriale di
competenza dei comitati regionali di coordinamento (art. 7 TU).
art. 10 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni
Il decreto correttivo del TU in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20
agosto 2009, contiene nuove disposizioni concernenti il sistema sanzionatorio (artt.
301-303 TU), che di seguito esaminiamo.
Ammende e sanzioni amministrative: rivalutazione
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono rivalutate ogni 5
anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo,
previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore (art. 306, c. 4 bis, TU).
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, a condizione che
provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall’organo di
vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo (art. 301 bis TU).
Contravvenzioni: prescrizione ed estinzione del reato
Le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato (artt. 20 e s. D.Lgs.
758/94) si applicano alle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro per le
quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena
della sola ammenda (art. 301, c. 1, TU).
Contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di
una somma.
La sostituzione può avvenire solo a condizione che:
— siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato;
— la violazione non abbia contribuito a causare un infortunio sul lavoro da cui sia
derivata la morte o una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni.
La somma sostitutiva viene determinata calcolando € 250 (o frazione di € 250) di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva (art. 135 c. p.; art. 3, c. 62, L. 94/
2009). La somma non può essere comunque inferiore a € 2.000.
Il reato si estingue decorso un periodo di 3 anni dal passaggio in giudicato della
sentenza che ha operato la sostituzione, senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal TU sulla sicurezza, o reati di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, c. 2, e 590, c. 3, c. p.).
Potere di disposizione
Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione
delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal
datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne
riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
Contro tali disposizioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di
sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraor-
3625 e s.
87
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dinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro 15
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende
respinto.
Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del ministero del
Lavoro, l’autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della DPL territorialmente
competente.
artt. 142-145 e 147, c. 1 lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n.
180 Supp. Ord. n. 142
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
3971
Rendita: rivalutazione dei massimali e minimali
Con DM (DM 12 giugno 2009) sono stati rivalutati, per il settore dell’Industria, il
massimale e il minimale di rendita. Essi sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 2009
rispettivamente nelle misure di € 26.648,70 e di € 14.349,30.
Circ. INAIL 25 settembre 2009 n. 50
Lavoratori autonomi
4345
Lavoro accessorio: denuncia telematica
L’INAIL ha predisposto una procedura telematica, reperibile sul sito internet
www.inail.it, per l’effettuazione della comunicazione dei dati inerenti le prestazioni
di lavoro occasionale accessorio.
Attraverso tale procedura i committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio
possono adempiere all’obbligo di comunicare all’INAIL, prima dell’inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione nonché i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro: tale
obbligo, a decorrere dal 23 settembre 2009, può essere adempiuto anche rivolgendosi direttamente agli operatori del Contact Center Integrato INPS-INAIL.
Nota INAIL 7 settembre 2009 Prot. n. 60010.07/09/2009.0008270; Nota INAIL 22
settembre 2009 n. 8625
Lavoratori edili
4402, Piani di sicurezza nei cantieri: abrogazione del regolamento
4476 e Il decreto correttivo del Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
4484 (D.Lgs. 81/2008), in vigore dal 20 agosto 2009, ha abrogato il Regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (DPR 222/
2003).
art. 146, c. 1 lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp.
Ord. n. 142
Lavoro all’estero
4757
Lavoro svolto in più Stati UE: precisazioni sulla legislazione da
applicare
L’INPS, a seguito della decisione del Consiglio dell’Unione europea, comunica precisa che le precedenti disposizioni in merito alla regolamentazione comunitaria
relativa alla determinazione della legislazione applicabile al lavoratore dipendente
che normalmente svolge la propria attività lavorativa in due o più Stati membri
dell’Unione europea UE (Circ. INPS 10 luglio 2009 n. 90: v. AL 5/09 inf. 17), si
estendono, altresì, anche alla Bulgaria e Romania.
Circ. INPS 7 agosto 2009 n. 99
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Libri e documenti
Infortuni sul lavoro: obblighi di comunicazione all’INAIL
5182
Il decreto correttivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato alcune modifiche all’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro (art. 18, c. 1 lett. r), TU).
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica all’INAIL (o all'IPSEMA
per il settore dei marittimi), nonché per loro tramite al SINP (art. 8 TU), entro 48 ore
dalla ricezione del certificato medico:
— a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
— a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
dal lavoro superiore a tre giorni. Tale obbligo si considera comunque assolto per
mezzo della denuncia all’INAIL (art. 53 DPR 1124/65: ML 3918).
L’obbligo di comunicare i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno decorre dalla scadenza dei 6 mesi dall’adozione del decreto sul funzionamento del SINP (art. 8, c. 4, TU: v. AL 2/09 p. 41.).
artt. 7 e 13 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 142
Sospensione dell’attività imprenditoriale: nuove disposizioni
Le disposizioni in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale finalizzata al
contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art.
14 TU) hanno subito alcune modifiche, in vigore dal 20 agosto 2009.
Può essere disposto un provvedimento di sospensione relativo alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni nelle seguenti ipotesi:
— quando si riscontri l’impiego di personale non risultante dalla documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro. Il provvedimento non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare
risulti l’unico occupato dall’impresa;
— in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con DM.
1) In attesa dell’adozione del DM, l'adozione del provvedimento in materia di sicurezza
presuppone la mancata (All. I TU):
— elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
— elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione ;
— formazione ed addestramento;
— costituzione del SPP e nomina del RSPP;
— elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
Alle violazioni sopraindicate si aggiungono quelle che espongono al rischio di:
— caduta dall'alto (mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; mancanza di protezioni verso il vuoto);
— seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno);
— elettrocuzione (lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, mancanza di protezione contro i contatti diretti
ed indiretti);
— amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono
comportare il rischio di esposizione ad amianto).
2) Si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione
oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una
violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni
della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del DM,
nell’All. I al TU.
3) Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili.
4) Ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale non si applicano le norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(L. 241/90)
5200 e s.
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AL 2009-4
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Adozione
Il provvedimento di sospensione viene adottato, in via generale, dagli ispettori del
ministero del Lavoro (anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche,
secondo le rispettive competenze). Con riferimento alle violazioni in materia di
sicurezza ad essi si aggiungono gli organi di vigilanza delle ASL.
In materia di prevenzione incendi la competenza è affidata esclusivamente al
Comando provinciale dei vigili del fuoco (artt. 16, 19 e 20 D.Lgs. 139/2006). Pertanto eventuali accertamenti riguardanti tale materia effettuati da altri organi
devono essere riferiti al Comando competente per territorio.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
— con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
— con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della
Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Decorrenza
In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo o
dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo
che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la
salute dei lavoratori o dei terzi.
Interdizione alla contrattazione con la PA
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6 D.Lgs. 163/2006) e al ministero
delle Infrastrutture, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
L’interdizione ha durata pari alla sospensione dell’attività nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro. Nel caso in cui tale percentuale sia pari o superiore al 50%, nei casi
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, nonchè nei casi di reiterazione, la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
1) Nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione.
2) Nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro 4 mesi dalla
data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a 2 anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione
a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione.
Revoca
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. Condizione per la revoca è:
— in caso di lavoro irregolare, la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria e il pagamento di una sanzione
aggiuntiva pari a € 1.500;
— nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro, l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro e il pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a € 2.500.
Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
art. 11 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 14
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Malattia
CCNL Alimentari: periodo di comporto
5495
L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare stabilisce che, nel
caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia e emopatie sistemiche, neoplasie) debitamente accertate e certificate, i lavoratori che abbiano effettuato domanda
di pensione di inabilità assoluta possano richiedere la conservazione del posto di
lavoro, conservando il trattamento economico in atto, senza alcun limite di comporto,
fino al momento della decisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa, che
deve essere comunicata tempestivamente dal lavoratore all’azienda.
art .47 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria
Orario di lavoro
CCNL Alimentari: banca ore per lavoratori genitori
6144
L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare prevede che le lavoratrici madri (ed i padri lavoratori) possano richiedere, nei primi 24 mesi di vita del
bambino, di percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni di lavoro straordinario, accantonando su un conto individuale (banca ore) le ore effettuate a tale
titolo. Il lavoratore interessato potrà attingere a tale conto, utilizzando i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, entro 12 mesi dalla maturazione e nel rispetto
delle esigenze aziendali.
art. 31 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria
Pensioni
Tasso di capitalizzazione: aggiornamento
6757
E’ stato determinato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2009.
Il tasso ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza nell'anno 2010.
Mess. INPS 28 luglio 2009 n. 16885
Permessi e assenze dal lavoro
CCNL Alimentari: permessi e aspettative per motivi familiari e
personali
L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria alimentare prevede che:
– in caso di decesso o di documentata grave infermità di familiari (coniuge, anche
legalmente separato, o parente entro il secondo grado, anche non convivente, o soggetto componente la famiglia anagrafica ) il lavoratore e la lavoratrice abbiano diritto
a quattro giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. Nel caso di patologie del figlio considerate di particolare gravità (uremia cronica, talassemia e emopatie sistemiche, neoplasie) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a due giorni
ulteriori di permesso retribuito all’anno;
– su domanda del lavoratore (assunto a tempo indeterminato) al quale sia chiesto
espressamente l’uso dell’automezzo e sia stata sospesa la patente di guida per
infrazione commessa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, possa essere
concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio e per un periodo massimo di
9 mesi, un’aspettativa non retribuita. Essa non è computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.
artt .40 e 40 bis Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria
7047
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Stranieri
8330 e s.
Accordo di integrazione
Dall’8 agosto 2009 il rilascio del permesso di soggiorno e la permanenza dello
straniero in Italiasono subordinati alla stipula di un “accordo di integrazione”, al
fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto
dei valori sanciti dalla Costituzione, con il reciproco impegno a partecipare alla vita
economica, sociale e culturale della società.
L’accordo, sottoscritto dallo straniero contestualmente alla presentazione della
domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è articolato per crediti e contiene
l’impegno per lo straniero di conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e
l’espulsione dello straniero dall’Italia.
I criteri e le modalità di attuazione dell’accordo saranno definiti con apposito regolamento.
art. 4 bis D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 25 L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009 n. 170
8340
Permesso di soggiorno: versamento del contributo
Dall’8 agosto 2009 i lavoratori extraUE che richiedano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno devono versare un contributo il cui importo è fissato con DM
(fra un minimo di € 80 e un massimo di € 200).
Il versamento del contributo è escluso per il rilascio ed il rinnovo del permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
art. 5, c. 2-ter, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. b), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio
2009 n. 170
8342
Permesso di soggiorno: rinnovo
Dall’8 agosto 2009, il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero
al Questore della provincia in cui dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza.
art. 5, c. 4, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. c), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio 2009
n. 170
8344
Soggiornanti di lungo periodo: test di lingua italiana
Dall’8 agosto 2009, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate
con DM.
art. 9, c. 2 bis, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. i), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio
2009 n. 170
8348 e s.
Attività particolari svolte da stranieri: procedura semplificata
Dall’8 agosto 2009 il datore di lavoro che voglia assumere:
— dirigenti o personale altamente specializzato,
— professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico,
— lavoratori ammessi temporaneamente in Italia a domanda del datore di lavoro,
per adempiere funzioni o compiti specifici, può stipulare con il ministero dell’Interno
un apposito protocollo d’intesa, che gli consente di sostituire la richiesta di nulla
osta con la presentazione telematica allo Sportello unico della comunicazione della
proposta di contratto di soggiorno (ML 8338).
Una volta esaurite le procedure di verifica – da parte della questura - circa l’inesistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero in Italia e di rilascio – da parte
delle autorità diplomatiche o consolari - del visto di ingresso, entro 8 giorni
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dall’arrivo in Italia lo straniero deve comunque presentarsi con il datore di lavoro allo
Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del
permesso.
art. 27, c. 1 ter e 1 quater, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. r), L. 15 luglio 2009 n. 94:
GU 24 luglio 2009 n. 170
Dottorato o master in Italia: iscrizione nell’elenco anagrafico
8354
Dall’8 agosto 2009, lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per
motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico (art. 4 DPR 442/2000)
per un periodo non superiore a 12 mesi, oppure, in presenza dei requisiti prescritti, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
art. 22, c. 11 bis, D.Lgs. 286/98; art. 1, c. 22 lett. q), L. 15 luglio 2009 n. 94: GU 24 luglio
2009 n. 170
Trattamento di fine rapporto
Coefficienti di rivalutazione: gennaio - agosto 2009
9085
In tabella riportiamo i coefficienti ISTAT per la rivalutazione della quota di TFR
accantonata al 31 dicembre 2008.
Mese e periodo
dal
al
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Gennaio 2009
15.01.09
14.02.09
0,125
134,2
0
0
0,125000
Febbraio 2009
15.02.09
14.03.09
0,250
134,5
0
0
0,250000
Marzo 2009
15.03.09
14.04.09
0,375
134,5
0
0
0,375000
Aprile 2009
15.04.09
14.05.09
0,500
134,8
0,223048
0,167286
0,667286
Maggio 2009
15.05.09
14.06.09
0,625
135,1
0,446097
0,334572
0,959572
Giugno 2009
15.06.09
14.07.09
0,750
135,3
0,594796
0,446097
1,196097
Luglio 2009
15.07.09
14.08.09
0,875
135,3
0,594796
0,446097
1,321097
Agosto 2009
15.08.09
14.09.09
1,000
135,8
0,966543
0,724907
1,724907
(a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all'1,5% annuo, rapportato a mese.
(b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
(c) Differenza percentuale del valore mensile dell'indice ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
(d) 75% di (c).
(e) Incremento totale di rivalutazione del TFR (a)+(d).
Appendice
CCNL Alimentari: accordo di rinnovo
E’ stata siglata in data 22 settembre 2009 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL
Industria alimentare. Salvo che per le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il contratto decorre dal 1° ottobre 2009 ed ha validità per la parte economica e
normativa fino al 30 settembre 2012.
art. 86 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria
9003
93
AL 2009-4
9080
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CCNL Alimentari: minimi contrattuali
E’ stata siglata in data 22 settembre 2009 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del
CCNL Industria alimentare. Nella seguente tabella riportiamo i nuovi minimi tabellari, con le relative scadenze.
Cat.
Minimo
Decorrenza
1/10/2009
Minimo
1.857,63
Decorrenza
1/4/2010
Minimo
1.905,31
Decorrenza
1/4/2011
Minimo
1S
1.786,12
1
1.553,14
1.615,33
1.656,79
1.948,22
1.694,10
2
1.281,37
1.332,67
1.366,88
1.397,66
3A
1.126,05
1.171,14
1.201,20
1.228,25
3
1.009,56
1.049,98
1.076,93
1.101,18
4
931,88
969,20
994,07
1.016,46
5
854,24
888,45
911,25
931,77
6
776,59
807,68
828,41
847,07
Decorrenza
1/6/2012
Con riferimento al triennio ottobre 2012-settembre 2015, si conviene che per ogni 1% di
incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto, sarà erogato
un importo, determinato sul valore parametrale 137, pari ad € 19,12, da ragguagliare in
ragione di eventuali frazioni di punto.
Una tantum
Per la copertura economica del periodo intercorrente tra la data di scadenza del
previgente CCNL e la data di decorrenza del presente CCNL (1° giugno 2009-30
settembre 2009) viene corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 22 settembre
2009 un importo una tantum pari ad € 227,20 lordi. Tale importo verrà erogato con
la retribuzione del mese di ottobre 2009.
art. 51 Ipotesi di accordo 22 settembre 2009 CCNL Alimentari Industria
9090
Sanzioni in materia di sicurezza: nuove disposizioni
Il decreto correttivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato alcune modifiche all’apparato sanzionatorio previsto dal
testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008: in tabella TU), riportate nella seguente
tabella dove sono indicati il capitolo e il numero di paragrafo del Memento nel quale
vengono esaminati gli obblighi connessi.
Violazione
Sanzione
Per il committente in caso di mancanza di:
- verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €
1.000 a € 4.800 (art. 55, c. 5 lett. b), TU)
- cooperazione all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai
rischi incidenti sull’attività oggetto
dell’appalto
- coordinamento interventi di prevenzione e protezione, con informazione
reciproca anche al fine di eliminare i
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva
- elaborazione di un documento unico
di valutazione dei rischi interferenziali
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €
1.500 a € 6.000 (art. 55, c. 5 lett. d), TU)
Per il datore di lavoro:
mancata dotazione della tessera di
riconoscimento al personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
100 a € 500 per ciascun lavoratore (art.
55, c. 5 lett. i), TU)
Appalto
ML 512
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
ML 513
Per il lavoratore:
mancata esposizione della tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e
l’indicazione del datore di lavoro
AL 2009-4
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
50 a € 300 (art. 59, c. 1 lett. b), TU)
Igiene e sicurezza sul lavoro
ML 3465 e s.
Per il datore di lavoro per la violazione dei seguenti obblighi:
- valutazione dei rischi e adozione del
documento di valutazione dei rischi
ML 3484
- nomina del RSPP (salvo il caso di cui
all’art. 34 TU)
ML 3500 e s.
- designazione addetti antincendio e
primo soccorso (squadra gestione
emergenze)
ML 3502
- informazione tempestiva ai lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio e le disposizioni prese o da prendere
ML 3528
Per il lavoratore:
- inosservanza delle disposizioni e
istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale
- utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e
dei dispositivi di sicurezza
- utilizzo inappropriato dei dispositivi di
protezione
- mancata segnalazione immediata
delle deficienze dei mezzi e dispositivi
di sicurezza e di protezione nonché
delle altre eventuali condizioni di pericolo
- rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di
segnalazione o di controllo
- compimento di operazioni o manovre
per le quali non è competente o che
possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori
- mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari
previsti dal TU o disposti dal medico
competente
Arresto da 3 a 6 mesi (*) o ammenda da
€ 2.500 a € 6.400 (art. 55, c. 1 lett. a) e
b), TU)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €
750 a € 4.000 (art. 55, c. 5 lett. a), TU)
Arresto fino a un mese o ammenda da €
200 a € 600 (art. 59, c. 1 lett. a), TU)
Libri e documenti
ML 5203
Inosservanza del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale:
- nelle ipotesi di sospensione per gravi
e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro
Arresto fino a 6 mesi (art. 14, c. 10, TU)
- nelle ipotesi di sospensione per
lavoro irregolare
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €
2.500 a € 6.400 (art. 14, c. 10, TU)
(*) In caso di violazione dell’obbligo di valutazione dei rischi e adozione del relativo documento si applica
la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa nelle aziende in cui è obbligatoria l’istituzione del SPP all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva ad eccezione delle aziende industriali con
oltre 200 lavoratori (art. 31, c. 6 lett a), b), c), d), f) e g), TU).
artt. 11, 32 e 36 D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: GU 5 agosto 2009 n. 180 Supp. Ord. n. 14
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00102202
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