SSIS Veneto POLITICHE, LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA Massimiliano Costa Il Rapporto Ert (European round table) 1994 "Una formazione europea: verso una società che apprende" • Il documento rappresenta una riflessione sull'esigenza dell'Europa di rispondere con decisione alla globalizzazione del commercio, alla diffusione delle nuove tecnologie, al nuovo modo di produrre. 1 Il Rapporto Ert (European round table) 1994 Catena educativa • un percorso di cinque tappe: -1° anello: istruzione materna, fondamenti della lingua e basi del comportamento sociale -2° anello: istruzione scolastica di base (i primi 9-10 anni di scuola), educazione a essere cittadini, sviluppo delle capacità globali Il Rapporto Ert (European round table) 1994 -3° anello: formazione generale e insegnamento professionale, acquisizione di nuove capacità o preparazione al primo lavoro -4° anello: istruzione superiore, università e scuole superiori, sviluppo delle competenze per l’inserimento lavorativo -5° anello: formazione permanente, aggiornare e acquisire nuove competenze nel corso dell'attività lavorativa 2 Libro Bianco Europeo sulla formazione 1996 "Insegnare e apprendere. Verso una società cognitiva" - analizza attentamente i grandi shock che l'Europa ha subito e le relative risposte che essa è chiamata a dare -racchiude azioni da intraprendere a livello degli Stati membri e misure di sostegno da attuare a livello di Unione Europea. Libro Bianco Europeo sulla formazione 1996 • individua tre grandi shock responsabili delle profonde trasformazioni che stanno attraversando l'Europa e il mondo intero: - la nascita della società dell'informazione - lo sviluppo della civiltà scientifica e tecnica - l'universalizzazione dell'economia. 3 Libro Bianco Europeo sulla formazione 1996 Individua la necessità di creare una maggiore flessibilità dell'istruzione e della formazione, che vada incontro alla diversità di categorie di soggetti e di domande, lungo tre possibili linee di evoluzione: -conferire una maggiore autonomia agli attori dell'istruzione e della formazione, perché siano più attenti alle problematiche del proprio contesto sociale Libro Bianco Europeo sulla formazione 1996 - avvalersi dello strumento della valutazione, tramite il quale rendere socialmente rendicontabili gli investimenti nel campo della formazione - prestare attenzione alle categorie di individui in difficoltà, evidenziando maggiormente il ruolo della scuola di promozione dell’inclusione sociale . 4 Libro Bianco Europeo sulla formazione 1996 • Per promuovere queste linee evolutive, individua cinque obiettivi: - 1. incoraggiare l'acquisizione di nuove conoscenze Libro Bianco Europeo sulla formazione 1996 -2. avvicinare scuola e impresa -3. lottare contro l'esclusione -4. conoscere tre lingue comunitarie -5. trattare sullo stesso piano l'investimento materiale e l'investimento nella formazione 5 Consiglio Europeo di Lisbona 2000 • Istruzione e formazione permanente sono elementi chiave della strategia concepita a Lisbona per fare dell’Europa entro il 2010 l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente • Diffuso nel novembre 2000 dalla Commissione Europea con l’obiettivo di identificare strategie coerenti e misure pratiche al fine di favorire la formazione permanente per tutti 6 Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente Sei sono i messaggi lanciati dal memorandum: MESSAGGIO 1 NUOVE COMPETENZE DI BASE PER TUTTI • Garantire un accesso universale e permanente all’istruzione e alla formazione, per consentire l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società della conoscenza Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente MESSAGGIO 2 MAGGIORI INVESTIMENTI NELLE RISORSE UMANE • Assicurare una crescita visibile dell’investimento nelle risorse umane per rendere prioritaria la più importante risorsa dell’Europa – la sua gente 7 Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente MESSAGGIO 3 INNOVAZIONE NELLE TECNICHE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO • Sviluppare contesti e metodi efficaci d’insegnamento e di apprendimento per un’offerta ininterrotta e di formazione lungo l’intero arco della vita e in tutti i suoi aspetti Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente MESSAGGIO 4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO • Migliorare considerevolmente il modo in cui sono valutati e giudicati la partecipazione e i risultati delle azioni di formazione, in particolare nel quadro dell’apprendimento non formale e informale 8 Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente MESSAGGIO 5 RIPENSARE L’ORIENTAMENTO • Garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e ad un orientamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e formazione in tutta l’Europa e durante tutta la vita Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente MESSAGGIO 6 UN APPRENDIMENTO SEMPRE PIU’ VICINO A CASA • Offrire opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della formazione, nell’ambito delle loro comunità e con il sostegno, qualora opportuno, di infrastrutture basate sulle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 9 Il consiglio di Lisbona in materia di Lifelong Learning ha stabilito che entro il 2010 i sistemi di istruzione e formazione dovranno garantire una media di partecipazione alle attività di formazione permanente degli adulti tra i 25 e 64 anni pari al 12,5% e che almeno l’85% dei ventiduenni dell’UE abbia completata l’istruzione secondaria superiore. In Italia meno del 40% della popolazione adulta della fascia d’età considerata possiede titoli di istruzione secondaria superiore; nella fascia centrale (30-59) il 53% delle forze lavoro maschili e il 42% di quelle femminili non supera la licenza media e una persona su 10 ha solo la licenza elementare; nella fascia dei “giovani adulti” (18-29) anni, oltre il 30% si presenta sul mercato del lavoro senza diplomi e senza qualificazioni professionali; nel 2002 è ancora il 4,8% la quota dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni priva di licenza media. 10 Anna de Angelini e Alessandra Boldrin, Mobilità e percorsi lavorativi dei giovani, in Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 2004 -Veneto Lavoro Tiziana Bonifacio, Terenzio Fava, Paolo Stradi, Le distanze: i giovani e il lavoro Osservatorio sui fabbisogni professionali 2004 Fonti Ricerca promossa da Adecco, realizzata dall’Istituto IARD Franco Brambilla e patrocinata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca-I giovani e il lavoro: esperienze, bisogni, aspettative di fronte al lavoro che cambia-2004 . Elisabetta Trevisan,, I giovani nel mercato del lavoro del Veneto, Ca’ Foscari, Serie DBV VenetoFondazione Cassa Risparmio Venezia, 2002 11 L’attrazione esercitata dal mercato del lavoro induceva in passato molti giovani ad abbandonare precocemente la scuola, entrando nel mondo del lavoro con un bagaglio culturale e professionale incompleto. Negli ultimi anni questo fenomeno si è drasticamente ridimensionato, almeno per i giovanissimi. Dieci anni fa gli occupati di età inferiore a 30 anni nel Veneto erano erano 568.000. Oggi sono appena 459.000, quasi il 20% in meno. meno Il drop out di ieri si sono sostutuiti gli studenti lavoratori di oggi, la cui doppia esperienza scuolalavoro avviene molto spesso in settori e qualifiche non coerenti fra loro, al di fuori di qualsiasi forma di accompagnamento da parte delle istituzioni. Rispetto alle altre regioni italiane prevalgono i titoli di studio rilasciati da istituti professionali, che danno immediato accesso al lavoro. Nella classe di età successiva all’uscita dall’università (30 34 anni), però, la quota di laureati del Veneto continua ad essere al di sotto di quella media italiana (11,9% contro il 13,6%). Per gli occupati il distacco negativo è ancora maggiore (solo il 12,3% è laureato, contro il 15,3% della media nazionale). 12 A tre anni dal conseguimento del titolo di studio il 79% dei laureati e il 90% dei diplomati che hanno terminato gli studi hanno un lavoro. I diplomati, inoltre, accedono più rapidamente a un lavoro di tipo continuativo (82,5%); invece solo il 68% dei laureati dichiara di lavorare con tale modalità al momento dell’intervista. 13 Gli studenti nutrono rispetto alla scuola, è ben saldo: tra tutte le istituzioni, infatti, la scuola è l’istituzione che gode del maggior credito (61.4%). Piuttosto distanziate ci sono l’Unione europea (45.3) e le forze dell’ordine (45.3) . Il sondaggio poi, quasi per paradosso segnala come in certe occasioni ci sia una vera controtendenza: il senso della cultura e del titolo di studio sembrano essere valorizzati dai lavoratori meno istruiti, diremo da coloro che meno hanno usufruito delle strutture scolastiche e di formazione. Quasi un ripensamento a posteriori, una remora, un pentimento per non aver continuato, per non aver tenuto alle difficoltà immediate o al desiderio di guadagnare subito al più presto. 14 Utilità della scuola 15 16 La più lunga permanenza in famiglia anche dopo il primo ingresso nel mercato del lavoro è un fenomeno tipico della realtà italiana, che la differenzia dagli altri Paesi europei. La permanenza in famiglia e il sostegno anche economico consente di accettare per lungo tempo i rischi connessi ad una occupazione instabile, prolungando il tempo di ricerca della occupazione soddisfacente. Nel 2003 il 55% dei giovani non sposati del Veneto di età compresa fra i 20 e i 34 anni vive ancora con i genitori. Oggi la famiglia continua ad influenzare le scelte scolastiche, ma meno del passato. Nel Veneto l’87,1% dei diplomati con padre laureato e l’85% di quelli con madre laureata ha fatto un liceo (nel 53% dei casi il liceo scientifico); se invece il padre ha un titolo di scuola media superiore solo nel 28% dei casi il figlio sceglie un liceo, ma la percentuale sale al 47% per i ragazzi con madre diplomata; infine se il padre ha solo la licenza media il figlio ha il 46% di probabilità di iscriversi a un istituto tecnico e il 24,5% di scegliere un istituto professionale. 17 Anche i tempi di inserimento nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del titolo di studio sono in parte determinati dalla condizione economica e sociale della famiglia. I giovani che provengono da una famiglia con i genitori laureati hanno aspettative più ambiziose e possono permettersi di non accettare il primo lavoro che viene loro offerto, attendendo le occasioni migliori. L’influenza della famiglia si estende, infine, alla professione: il 53% dei figli di lavoratori non manuali specializzati (imprenditori, dirigenti, professioni intellettuali specializzate, tecnici) si inserisce al lavoro allo stesso livello professionale del padre. Lo stesso accade per il 44% dei figli di commercianti, albergatori e altri addetti ai servizi e per il 39% dei figli di operai specializzati. Tuttavia l’accesso alle professioni non manuali specializzate è molto più generalizzato di quanto non avvenisse in passato. Oggi, a parte i figli di genitori che a loro volta appartengono al gruppo professionale di rango più elevato, i figli di tutte le altre categorie professionali, compresa quella dei colletti blu non specializzati, vi accedono in misura pressoché uguale (27%28%). 18 19 E’ poco sentita la necessità di aggiornamento delle proprie competenze professionali e conoscenze. Solo un giovane occupato su due (51%) è disponibile a seguire dei corsi di formazione in orario di lavoro, ma questa quota scende al 24%, nel caso in cui il giovane occupato debba pagarli di tasca propria. Migliora la situazione, invece, tra disoccupati e studenti, che più spesso li frequenterebbero (rispettivamente 69% e 76%), anche dovendo pagare (rispettivamente 47% e 62%). 20 Bisogni espressi: lingua straniera (ritenuta utile per il 44% degli occupati e per il 58% dei non occupati in Italia); seguono le competenze tecniche (utile per il 32% degli intervistati occupati e per il 53% degli inattivi) e l’uso del pc (utile per il 29 % degli occupati e il 42% degli inattivi). Sono decisamente sottovalutate le capacità cosiddette trasversali, soprattutto per coloro che già lavorano: è utile acquisire capacità quali lavorare in gruppo solo per il 19% degli occupati, organizzare il proprio lavoro e comunicare solo per il 16%. L’8% degli occupati, infine, dichiara di non aver bisogno di corsi di formazione per migliorare o acquisire competenze di base. Pare convinzione diffusa, insomma, che le competenze vincenti siano quelle di tipo tecnico, informatico e linguistico, piuttosto che le abilità abilità organizzative o di tipo relazionale 21 22 Il principale punto di forza delle scuole superiori è dato dalla buona formazione teorica generale che esse garantiscono ai ragazzi, pur senza il livello di approfondimento e di specializzazione che viene garantito dall’istruzione universitaria. Le scuole superiori della nostra regione hanno, secondo gli intervistati, una buona tradizione e spingono gli allievi verso una crescente apertura mentale. Punti di forza 23 Ad una buona cultura di base non si affianca anche una preparazione adeguata a livello tecnico e pratico, così che le competenze degli studenti e le esigenze delle aziende sembrano viaggiare su strade parallele ma destinate ad incrociarsi molto di rado. Gli intervistati hanno manifestato la loro perplessità circa il livello Punti di Debolezza di preparazione ed aggiornamento degli insegnanti e la carenza di mezzi di cui attualmente soffrono alcune delle scuole superiori della nostra regione. 24 Nuovi compiti per la scuola 1) Organizzare orientamento 2) Organizzare Corsi IFTS 3) Promuovere educazione degli adulti 4) Partecipare Programma Leonardo Art. Art.33 (Piano (Piano dell'offerta dell'offerta formativa) formativa) Art.2 Art.2 (Oggetto) (Oggetto) Art.1 Art.1 (Natura (Naturaeescopi scopi dell'autonomia dell'autonomia delle istituzioni delle istituzioni scolastiche) scolastiche) Art. Art.13 13 (Ricerca (Ricerca metodologica) metodologica) DECRETO 275/99 Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97 Art. Art.44 (Autonomia (Autonomia didattica) didattica) Art. Art.55 (Autonomia (Autonomia organizzativa) organizzativa) Art.6 Art.6 (Autonomia (Autonomia didiricerca, ricerca, sperimentazione sperimentazione eesviluppo) sviluppo) Art.7 Art.7 (Reti (Reti didiscuole) scuole) Art. Art.88 (Definizione (Definizione dei deicurricoli) curricoli) Art. Art.11 11 (Iniziative (Iniziative finalizzate finalizzate all'innovazione) all'innovazione) Art. Art.10 10 (Verifiche (Verifiche eemodelli modelli didi certificazione) certificazione) Art. Art.99 (Ampliamento (Ampliamento dell'offerta dell'offerta formativa) formativa) 25 DECRETO 275/99 • Art. 1 Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche • • 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, …….. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. 2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. • Piano dell'offerta formativa • • • • • 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 26 • Art. 4 Autonomia didattica • 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali. • • • • • • • 4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. 6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate. 7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento. 27 Art. 5 Autonomia organizzativa • • • • 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. 4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa. • Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo • • • • 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11. 3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca. 28 • Art. 7 Reti di scuole • 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. 3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. • • • • • • • • • • 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. 29 30 31 IL DIRITTO AD UN’ UN’ISTRUZIONE PER TUTTI LEGGE 28 MARZO 2003, N.53 Generalizzazione della scuola dell’infanzia Diritto/dovere ad esperienze educative organizzate di istruzione e formazione fino a 18 anni o comunque fino all’ottenimento di una qualifica, con un minimo di 12 anni di istruzione/formazione Legge 30, legge 9, legge 144 Generalizzazione della scuola dell’infanzia Obbligo scolastico fino al 15°anno di età Obbligo formativo fino al 18° anno di età SCUOLA DELL’INFANZIA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53 LEGGE 30 Possibile anticipo dai 2,5 ai 5,5 anni (devono esserci alcune condizioni garantite) Non obbligatoria e unitariamente triennale nell’articolazione delle attività educative Dai 3 ai 6 anni Non obbligatoria e unitariamente triennale nell’articolazione delle attività educative 32 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° I° GRADO LEGGE 28 MARZO 2003, N.53 Dai 6 ai 14 anni Istruzione primaria di 5 anni Istruzione secondaria di I° grado di 3 anni Articolazione coordinata e progressiva dei piani di studio dei due ordini di scuola Legge 30 e decreti successivi Dai 6 ai 13 anni Ciclo primario unitario di 7 anni Percorso unitario con progressivo passaggio dagli ambiti alle discipline ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° I° GRADO LEGGE 28 MARZO 2003, N.53 Dai 14 ai 19 anni Durata: 5 anni Scelta, a 14 anni, tra due tipologie formative: - Sistema dei licei - Sistema dell’Istruzione e della formazione professionale LEGGE 30 E DECRETI SUCCESSIVI Dai 13 ai 18 anni Durata: 5 anni Scelta, a 13 anni, tra cinque tipologie di licei. Moduli orientativi, nel II° anno, con la formazione professionale finalizzati alla scelta successiva Scelta a 15 anni tra proseguimento percorsi formativi: - nei licei - nella formazione professionale - nell’apprendistato 33 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° I° GRADO Superamento dell’idea di esclusività di un percorso attraverso la certificazione delle competenze finali che si possono maturare in diversi ambienti formativi Passaggio da un indirizzo a un altro dei due sistemi attraverso: - certificazione delle competenze Percorsi integrati tra scuola e formazione professionale al fine del raggiungimento della qualifica e del diploma o dell’accertamento dei crediti per ulteriori percorsi formativi Riconoscimento dei crediti extrascuola ai fini dell’esame di stato. Passaggio da un indirizzo a un altro dei due sistemi attraverso: - riconoscimento dei crediti formativi - apposite iniziative didattiche - moduli integrativi organizzati tra scuole. Esame di Stato: diploma Esame di Stato: diploma Qualifica professionale ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° I° GRADO 8 licei suddivisi in più indirizzi: - classico linguistico scientifico tecnologico economico delle scienze umane musicale artistico - Scansione in due cicli biennali tra loro progressivi e successivi. - Esame di Stato finale: Diploma - Accesso all’istruzione superiore previo accertamento - Coesistenza di più licei nella stessa istituzione scolastica 34 FORMAZIONE SECONDARIA in ALTERNANZA Rivolta a: - chi, dopo aver frequentato il I° anno di corsi di qualifica o di diploma, vuole maturare i processi di apprendimento anche attraverso un’esperienza lavorativa Titoli conseguiti: analoghi a quelli del tempo pieno Durata: un anno in più Struttura del percorso formativo: - 400 ore annue formative esterne all’azienda - 360 ore di apprendimento pilotato piuttosto che di produzione in azienda FORMAZIONE SECONDARIA in ALTERNANZA • svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; • fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l’assistenza tutoriale; • indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. 35 Finalità Scuola dell’Infanzia La Scuola dell’Infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Finalità Scuola Primaria La Scuola Primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana e l’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile 36 Finalità Scuola Secondaria di I° grado La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione Finalità Scuola Secondaria di II° grado Il secondo ciclo è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi; è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle tecnologie informatiche e delle reti. 37 Piani di studio I piani di studio, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali. LA VALUTAZIONE La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; 38 LA VALUTAZIONE Ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto; LA VALUTAZIONE L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. 39 Per STUDENTI • Diritto-dovere all’istruzione elevato a 12 anni, fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale. • -Opportunità di scegliere - dopo l’esame di Stato finale del primo ciclo - tra percorsi liceali e di istruzione e formazione professionale. • -Attività di orientamento continuo per tutti gli studenti di ogni ordine e grado. • -Possibilità di passare - attraverso il riconoscimento di crediti formativi - dal sistema dei licei al sistema di istruzione e formazione professionale. Per STUDENTI • -Personalizzazione dei piani di studio (materie opzionali e laboratori) secondo il progetto culturale e professionale di ciascuno. • -Possibilità di accedere a percorsi di studio in alternanza scuola-lavoro, presso imprese ed enti non profit, sia nei licei che negli istituti professionali. • -Validità nazionale ed europea dei titoli di studio. • -Qualità dell'istruzione assicurata attraverso un servizio nazionale di valutazione. 40 • Per FAMIGLIE • -Riconoscimento del ruolo primario della famiglia tra le finalità e gli obiettivi del sistema di istruzione e di formazione. • -Opportunità di scelta tra attività e tempi di scuola diversi, anche in relazione ai bisogni e alle esigenze della famiglia. • -Possibilità - graduale - di anticipare l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. • Per DOCENTI • -Formazione universitaria specialistica (biennio post laurea di primo livello) per gli aspiranti all'insegnamento di ogni ordine e grado di scuola. • -Assunzione attraverso un tirocinio postlaurea organizzato in collaborazione con le scuole. • -Formazione in servizio per lo sviluppo di carriera col supporto dell'Università, degli Istituti di ricerca e formazione (IRRE e INDIRE). 41 • 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione • 5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale. 7Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. 42 8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi …. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage …. sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto di apprendistato 10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.. CAPO I Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione Articolo 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione) 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 2. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea. 3. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo. 43 5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale. 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. 8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto di apprendistato 10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. 44 13 Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d’istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale 15 I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamentoapprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all’articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato “Campus” o “Polo formativo”. • • CAPO II I percorsi liceali • Articolo 2 • (Finalità e durata) • • 1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per un comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l’approfondimento delle conoscenze e l’acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. 45 • 4 Nell’ambito dei percorsi liceali, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuolalavoro • Articolo 3 • (Attività educative e didattiche) • 1……è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. • 2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell’offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. 46 • Articolo 4 • (Liceo artistico) • 1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. • 2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi: • a) arti figurative; • b) architettura, design, ambiente; • c) audiovisivo, multimedia, scenografia. • Articolo 5 • (Liceo classico) • • 1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all’interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica. 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 85 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnament obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, ne terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno. 47 • Articolo 6 • (Liceo economico) • • • • • • • 1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell’azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell’economia e della cultura dell’imprenditorialità. 2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal second biennio, nei seguenti indirizzi: a) economico-aziendale; b) economico-istituzionale. 3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio. 4. Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta competenze economicogiuridico- istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell’innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente. 5. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3. 48 • Articolo 7 • (Liceo linguistico) • • • 1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le strutture e l’uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, di cui almeno due dell’Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno. 3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente. • Articolo 8 • (Liceo musicale e coreutico) • • 1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno. 49 • Articolo 9 • (Liceo scientifico) • • 1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative. 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno. • Articolo 10 • (Liceo tecnologico) • 1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative. • 2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l’acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature 50 • 3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti • indirizzi: • a) meccanico-meccatronico; • b) elettrico ed elettronico; • c) informatico, grafico e comunicazione; • d) chimico e materiali; • e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari; • f) costruzioni, ambiente e territorio; • g) logistica e trasporti; • h) tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda. • 4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l’insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all’orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio. • 6 L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni dicorso. 51 • Articolo 11 • (Liceo delle scienze umane) • • 1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane. 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno. • • • Articolo 12 (Organizzazione educativa e didattica) 1. Le attività educative e didattiche di cui all’articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all’istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2 L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l’apporto degli altri docenti. 52 • CAPO III • I percorsi di istruzione e formazione professionale • Articolo 15 • (Livelli essenziali delle prestazioni) • 1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione • 5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico • 6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. • 7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall’art. 51, comma 2 del predetto decreto legislativo 53 • • Articolo 16 (Livelli essenziali dell’offerta formativa) • 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all’offerta formativa: • a) il soddisfacimento della domanda di frequenza; • b) l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente; • c) l’adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all’articolo 19 nella stessa sede per l’intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi; • d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi. • Articolo 17 • (Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi) • • • 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie: a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e formazione professionale; b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale. 54 • Articolo 18 • (Livelli essenziali dei percorsi) 1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi: a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni; b) l’acquisizione, …di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell’orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono; c) l’insegnamento della religione cattolica…, e delle attività fisiche e motorie; d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata …..Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio • • • • • • Articolo 19 • (Livelli essenziali dei requisiti dei docenti) 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento . • • • • • • • • • • Articolo 20 (Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze) 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze: a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19; b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi; c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale; d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all’articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di “diploma professionale di tecnico superiore”; e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19; f) che le competenze certificate siano registrate sul “libretto formativo del cittadino” di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. 2. Ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso. 55 • Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. • Articolo 28 • (Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) • 1. A partire dall’anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004. 56