SSIS Veneto
POLITICHE, LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Massimiliano Costa
Il Rapporto Ert
(European round table) 1994
"Una formazione europea:
verso una società che
apprende"
• Il documento rappresenta una
riflessione sull'esigenza
dell'Europa di rispondere con
decisione alla globalizzazione del
commercio, alla diffusione delle
nuove tecnologie, al nuovo modo
di produrre.
1
Il Rapporto Ert
(European round table) 1994
Catena educativa
•
un percorso di cinque tappe:
-1° anello: istruzione materna,
fondamenti della lingua e basi
del comportamento sociale
-2° anello: istruzione scolastica
di base (i primi 9-10 anni di
scuola), educazione a essere
cittadini, sviluppo delle capacità
globali
Il Rapporto Ert
(European round table) 1994
-3° anello: formazione generale e
insegnamento professionale,
acquisizione di nuove capacità o
preparazione al primo lavoro
-4° anello: istruzione superiore,
università e scuole superiori,
sviluppo delle competenze per
l’inserimento lavorativo
-5° anello: formazione
permanente, aggiornare e
acquisire nuove competenze nel
corso dell'attività lavorativa
2
Libro Bianco Europeo sulla
formazione 1996
"Insegnare e apprendere. Verso
una società cognitiva"
- analizza attentamente i grandi
shock che l'Europa ha subito e le
relative risposte che essa è
chiamata a dare
-racchiude azioni da intraprendere
a livello degli Stati membri e
misure di sostegno da attuare a
livello di Unione Europea.
Libro Bianco Europeo sulla
formazione 1996
• individua tre grandi shock
responsabili delle profonde
trasformazioni che stanno
attraversando l'Europa e il
mondo intero:
- la nascita della società
dell'informazione
- lo sviluppo della civiltà
scientifica e tecnica
- l'universalizzazione
dell'economia.
3
Libro Bianco Europeo sulla
formazione 1996
Individua la necessità di creare una maggiore
flessibilità dell'istruzione e della formazione,
che vada incontro alla diversità di categorie di
soggetti e di domande, lungo tre possibili linee
di evoluzione:
-conferire una maggiore autonomia agli attori
dell'istruzione e della formazione, perché siano
più attenti alle problematiche del proprio
contesto sociale
Libro Bianco Europeo sulla
formazione 1996
- avvalersi dello strumento della valutazione,
tramite il quale rendere socialmente
rendicontabili gli investimenti nel campo della
formazione
- prestare attenzione alle categorie di individui in
difficoltà, evidenziando maggiormente il ruolo
della scuola di promozione dell’inclusione
sociale .
4
Libro Bianco Europeo sulla
formazione 1996
• Per promuovere
queste linee
evolutive, individua
cinque obiettivi:
- 1. incoraggiare
l'acquisizione di
nuove conoscenze
Libro Bianco Europeo sulla
formazione 1996
-2. avvicinare scuola e
impresa
-3. lottare contro l'esclusione
-4. conoscere tre lingue
comunitarie
-5. trattare sullo stesso piano
l'investimento materiale e
l'investimento nella
formazione
5
Consiglio Europeo di Lisbona
2000
• Istruzione e formazione
permanente sono
elementi chiave della
strategia concepita a
Lisbona per fare
dell’Europa entro il 2010
l’economia basata sulla
conoscenza più
competitiva e dinamica
del mondo
Memorandum europeo sull’istruzione
e la formazione permanente
• Diffuso nel novembre 2000
dalla Commissione
Europea con l’obiettivo di
identificare strategie
coerenti e misure pratiche
al fine di favorire la
formazione permanente
per tutti
6
Memorandum europeo sull’istruzione
e la formazione permanente
Sei sono i messaggi lanciati dal
memorandum:
MESSAGGIO 1
NUOVE COMPETENZE DI BASE PER TUTTI
• Garantire un accesso universale e permanente
all’istruzione e alla formazione, per consentire
l’acquisizione e l’aggiornamento delle
competenze necessarie per una partecipazione
attiva alla società della conoscenza
Memorandum europeo sull’istruzione
e la formazione permanente
MESSAGGIO 2
MAGGIORI INVESTIMENTI NELLE
RISORSE UMANE
• Assicurare una crescita visibile
dell’investimento nelle risorse umane per
rendere prioritaria la più importante risorsa
dell’Europa – la sua gente
7
Memorandum europeo sull’istruzione
e la formazione permanente
MESSAGGIO 3
INNOVAZIONE NELLE TECNICHE DI
INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO
• Sviluppare contesti e metodi efficaci
d’insegnamento e di apprendimento per
un’offerta ininterrotta e di formazione lungo
l’intero arco della vita e in tutti i suoi aspetti
Memorandum europeo sull’istruzione
e la formazione permanente
MESSAGGIO 4
VALUTAZIONE DEI RISULTATI
DELL’APPRENDIMENTO
• Migliorare considerevolmente il modo in cui
sono valutati e giudicati la partecipazione e i
risultati delle azioni di formazione, in
particolare nel quadro dell’apprendimento non
formale e informale
8
Memorandum europeo sull’istruzione
e la formazione permanente
MESSAGGIO 5
RIPENSARE L’ORIENTAMENTO
• Garantire a tutti un facile accesso ad
informazioni e ad un orientamento di qualità
sulle opportunità d’istruzione e formazione in
tutta l’Europa e durante tutta la vita
Memorandum europeo sull’istruzione
e la formazione permanente
MESSAGGIO 6
UN APPRENDIMENTO SEMPRE PIU’ VICINO
A CASA
• Offrire opportunità di formazione permanente
il più possibile vicine agli utenti della
formazione, nell’ambito delle loro comunità e
con il sostegno, qualora opportuno, di
infrastrutture basate sulle TIC (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione)
9
Il consiglio di Lisbona in materia di Lifelong Learning ha
stabilito che entro il 2010 i sistemi di istruzione e
formazione dovranno garantire una media di partecipazione
alle attività di formazione permanente degli adulti tra i 25 e
64 anni pari al 12,5% e che almeno l’85% dei
ventiduenni dell’UE abbia completata l’istruzione
secondaria superiore.
In Italia meno del 40% della popolazione adulta della fascia
d’età considerata possiede titoli di istruzione secondaria
superiore;
nella fascia centrale (30-59) il 53% delle forze lavoro
maschili e il 42% di quelle femminili non supera la
licenza media e una persona su 10 ha solo la licenza
elementare;
nella fascia dei “giovani adulti” (18-29) anni, oltre il
30% si presenta sul mercato del lavoro senza diplomi e
senza qualificazioni professionali;
nel 2002 è ancora il 4,8% la quota dei ragazzi tra i 15 e i 19
anni priva di licenza media.
10
Anna de Angelini e Alessandra Boldrin, Mobilità e
percorsi lavorativi dei giovani, in Il mercato del
lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto
2004 -Veneto Lavoro
Tiziana Bonifacio, Terenzio Fava, Paolo Stradi, Le
distanze: i giovani e il lavoro Osservatorio sui
fabbisogni professionali 2004
Fonti
Ricerca promossa da Adecco, realizzata dall’Istituto
IARD Franco Brambilla e patrocinata dall’Università
degli Studi di Milano-Bicocca-I giovani e il lavoro:
esperienze, bisogni, aspettative di fronte al
lavoro che cambia-2004 .
Elisabetta Trevisan,, I giovani nel mercato del
lavoro del Veneto, Ca’ Foscari, Serie DBV VenetoFondazione Cassa Risparmio Venezia, 2002
11
L’attrazione esercitata dal mercato del lavoro
induceva in passato molti giovani ad
abbandonare precocemente la scuola, entrando
nel mondo del lavoro con un bagaglio culturale e
professionale incompleto.
Negli ultimi anni questo fenomeno si è
drasticamente ridimensionato, almeno per i
giovanissimi. Dieci anni fa gli occupati di età
inferiore a 30 anni nel Veneto erano erano
568.000. Oggi sono appena 459.000, quasi il 20%
in meno.
meno
Il drop out di ieri si sono sostutuiti gli studenti
lavoratori di oggi, la cui doppia esperienza scuolalavoro avviene molto spesso in settori e qualifiche
non coerenti fra loro, al di fuori di qualsiasi forma
di accompagnamento da parte delle istituzioni.
Rispetto alle altre regioni italiane prevalgono i titoli di studio rilasciati da istituti
professionali, che danno immediato accesso al lavoro.
Nella classe di età successiva all’uscita dall’università (30 34 anni), però, la quota
di laureati del Veneto continua ad essere al di sotto di quella media italiana (11,9%
contro il 13,6%).
Per gli occupati il distacco negativo è ancora maggiore (solo il 12,3% è laureato,
contro il 15,3% della media nazionale).
12
A tre anni dal conseguimento del titolo di studio il 79% dei laureati e il 90% dei
diplomati che hanno terminato gli studi hanno un lavoro.
I diplomati, inoltre, accedono più rapidamente a un lavoro di tipo continuativo
(82,5%); invece solo il 68% dei laureati dichiara di lavorare con tale modalità al
momento dell’intervista.
13
Gli studenti nutrono rispetto alla scuola,
è ben saldo: tra tutte le istituzioni, infatti,
la scuola è l’istituzione che gode del
maggior credito (61.4%). Piuttosto
distanziate ci sono l’Unione europea
(45.3) e le forze dell’ordine (45.3)
.
Il sondaggio poi, quasi per paradosso
segnala come in certe occasioni ci sia
una vera controtendenza: il senso della
cultura e del titolo di studio sembrano
essere valorizzati dai lavoratori meno
istruiti, diremo da coloro che meno
hanno usufruito delle strutture
scolastiche e di formazione. Quasi un
ripensamento a posteriori, una remora,
un pentimento per non aver
continuato, per non aver tenuto alle
difficoltà immediate o al desiderio di
guadagnare subito al più presto.
14
Utilità della scuola
15
16
La più lunga permanenza in famiglia
anche dopo il primo ingresso nel mercato
del lavoro è un fenomeno tipico della realtà
italiana, che la differenzia dagli altri Paesi
europei.
La permanenza in famiglia e il sostegno
anche economico consente di accettare per
lungo tempo i rischi connessi ad una
occupazione instabile, prolungando il
tempo di ricerca della occupazione
soddisfacente.
Nel 2003 il 55% dei giovani non sposati del
Veneto di età compresa fra i 20 e i 34 anni
vive ancora con i genitori.
Oggi la famiglia continua ad influenzare
le scelte scolastiche, ma meno del
passato.
Nel Veneto l’87,1% dei diplomati con
padre laureato e l’85% di quelli con
madre laureata ha fatto un liceo (nel 53%
dei casi il liceo scientifico);
se invece il padre ha un titolo di scuola
media superiore solo nel 28% dei casi il
figlio sceglie un liceo, ma la percentuale
sale al 47% per i ragazzi con madre
diplomata;
infine se il padre ha solo la licenza media
il figlio ha il 46% di probabilità di iscriversi
a un istituto tecnico e il 24,5% di
scegliere un istituto professionale.
17
Anche i tempi di inserimento nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del
titolo di studio sono in parte determinati dalla condizione economica e sociale
della famiglia. I giovani che provengono da una famiglia con i genitori laureati
hanno aspettative più ambiziose e possono permettersi di non accettare il
primo lavoro che viene loro offerto, attendendo le occasioni migliori.
L’influenza della famiglia si estende, infine, alla
professione: il 53% dei figli di lavoratori non
manuali specializzati (imprenditori, dirigenti,
professioni intellettuali specializzate, tecnici) si
inserisce al lavoro allo stesso livello professionale
del padre.
Lo stesso accade per il 44% dei figli di
commercianti, albergatori e altri addetti ai servizi e
per il 39% dei figli di operai specializzati.
Tuttavia l’accesso alle professioni non manuali specializzate è
molto più generalizzato di quanto non avvenisse in passato.
Oggi, a parte i figli di genitori che a loro volta appartengono al
gruppo professionale di rango più elevato, i figli di tutte le altre
categorie professionali, compresa quella dei colletti blu non
specializzati, vi accedono in misura pressoché uguale (27%28%).
18
19
E’ poco sentita la necessità
di aggiornamento delle
proprie competenze professionali
e conoscenze. Solo un giovane
occupato su due (51%) è
disponibile a seguire dei corsi di
formazione in orario di lavoro, ma
questa quota scende al 24%, nel
caso in cui il giovane occupato
debba pagarli di tasca propria.
Migliora la situazione, invece, tra
disoccupati e studenti, che più
spesso li frequenterebbero
(rispettivamente 69% e 76%),
anche dovendo pagare
(rispettivamente 47% e 62%).
20
Bisogni espressi: lingua straniera (ritenuta utile per il 44%
degli occupati e per il 58% dei non occupati in Italia); seguono
le competenze tecniche (utile per il 32% degli intervistati
occupati e per il 53% degli inattivi) e l’uso del pc (utile per il
29 % degli occupati e il 42% degli inattivi).
Sono decisamente sottovalutate le capacità
cosiddette trasversali, soprattutto per coloro che già
lavorano: è utile acquisire capacità quali lavorare in gruppo
solo per il 19% degli occupati, organizzare il proprio lavoro e
comunicare solo per il 16%. L’8% degli occupati, infine,
dichiara di non aver bisogno di corsi di formazione per
migliorare o acquisire competenze di base.
Pare convinzione diffusa, insomma,
che le competenze vincenti siano
quelle di tipo tecnico, informatico e
linguistico, piuttosto che le abilità
abilità
organizzative o di tipo relazionale
21
22
Il principale punto di forza delle
scuole superiori è dato dalla buona
formazione teorica generale che
esse garantiscono ai ragazzi, pur
senza il livello di approfondimento
e di specializzazione che viene
garantito dall’istruzione
universitaria.
Le scuole superiori della nostra
regione hanno, secondo gli
intervistati, una buona tradizione e
spingono gli allievi verso una
crescente apertura mentale.
Punti di forza
23
Ad una buona cultura di base
non si affianca anche una
preparazione adeguata a
livello tecnico e pratico,
così che le competenze degli
studenti e le esigenze delle
aziende sembrano viaggiare su
strade parallele ma destinate ad
incrociarsi molto di rado.
Gli intervistati hanno manifestato
la loro perplessità circa il livello
Punti di
Debolezza
di preparazione ed
aggiornamento degli
insegnanti e la carenza di
mezzi di cui attualmente
soffrono alcune delle
scuole superiori della
nostra regione.
24
Nuovi compiti per la
scuola
1) Organizzare
orientamento
2) Organizzare Corsi
IFTS
3) Promuovere educazione
degli adulti
4) Partecipare
Programma Leonardo
Art.
Art.33
(Piano
(Piano
dell'offerta
dell'offerta
formativa)
formativa)
Art.2
Art.2
(Oggetto)
(Oggetto)
Art.1
Art.1
(Natura
(Naturaeescopi
scopi
dell'autonomia
dell'autonomia
delle
istituzioni
delle istituzioni
scolastiche)
scolastiche)
Art.
Art.13
13
(Ricerca
(Ricerca
metodologica)
metodologica)
DECRETO 275/99
Regolamento sull’autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97
Art.
Art.44
(Autonomia
(Autonomia
didattica)
didattica)
Art.
Art.55
(Autonomia
(Autonomia
organizzativa)
organizzativa)
Art.6
Art.6
(Autonomia
(Autonomia
didiricerca,
ricerca,
sperimentazione
sperimentazione
eesviluppo)
sviluppo)
Art.7
Art.7
(Reti
(Reti
didiscuole)
scuole)
Art.
Art.88
(Definizione
(Definizione
dei
deicurricoli)
curricoli)
Art.
Art.11
11
(Iniziative
(Iniziative
finalizzate
finalizzate
all'innovazione)
all'innovazione)
Art.
Art.10
10
(Verifiche
(Verifiche
eemodelli
modelli
didi
certificazione)
certificazione)
Art.
Art.99
(Ampliamento
(Ampliamento
dell'offerta
dell'offerta
formativa)
formativa)
25
DECRETO 275/99
• Art. 1
Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
•
•
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e
provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni
trasferiti agli Enti locali, …….. A tal fine interagiscono tra loro e con gli
Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di
insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro
il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali
del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del
processo di insegnamento e di apprendimento.
• Piano dell'offerta formativa
•
•
•
•
•
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende
e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le
corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal
consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli
Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti
sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle
famiglie all'atto dell'iscrizione.
26
•
Art. 4
Autonomia didattica
•
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano
gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le
potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo
formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato
al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione
di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli
interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività
nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
•
•
•
•
•
•
•
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di
orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto
della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici
riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche
avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e
tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di
studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i
rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate
dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa
certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti
dall'attuale ordinamento.
27
Art. 5
Autonomia organizzativa
•
•
•
•
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego
dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di
una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione
delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline
e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono
essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel
piano dell'offerta formativa.
• Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
•
•
•
•
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano
l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i
soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre
la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono
iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo
scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché
con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e
gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali
collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che
svolgono attività di ricerca.
28
• Art. 7
Reti di scuole
•
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per
il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo
prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche
dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che
prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro
impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i
suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione
della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle
scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano
parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle
istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro
a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e
informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere
definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di
gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con
Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti
sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono
promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività
di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti,
associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono
depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione
ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati
per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.
29
30
31
IL DIRITTO AD UN’
UN’ISTRUZIONE PER TUTTI
LEGGE 28 MARZO 2003,
N.53
Generalizzazione della
scuola dell’infanzia
Diritto/dovere ad
esperienze educative
organizzate di istruzione e
formazione fino a 18 anni
o comunque fino
all’ottenimento di una
qualifica, con un minimo di
12 anni di
istruzione/formazione
Legge 30, legge 9, legge
144
Generalizzazione della
scuola dell’infanzia
Obbligo scolastico fino al
15°anno di età
Obbligo formativo fino al 18°
anno di età
SCUOLA DELL’INFANZIA
LEGGE 28 MARZO
2003, N.53
LEGGE 30
Possibile anticipo dai 2,5
ai 5,5 anni (devono esserci
alcune condizioni
garantite)
Non obbligatoria e
unitariamente triennale
nell’articolazione delle
attività educative
Dai 3 ai 6 anni
Non obbligatoria e
unitariamente
triennale
nell’articolazione
delle attività
educative
32
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
I° GRADO
LEGGE 28 MARZO
2003, N.53
Dai 6 ai 14 anni
Istruzione primaria
di 5 anni
Istruzione
secondaria
di I° grado di 3 anni
Articolazione
coordinata e
progressiva dei piani
di studio dei due
ordini di scuola
Legge 30 e decreti
successivi
Dai 6 ai 13 anni
Ciclo primario
unitario di 7 anni
Percorso unitario
con progressivo
passaggio dagli
ambiti alle discipline
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
I° GRADO
LEGGE 28 MARZO 2003,
N.53
Dai 14 ai 19 anni
Durata: 5 anni
Scelta, a 14 anni, tra due
tipologie formative:
- Sistema dei licei
- Sistema dell’Istruzione e
della formazione
professionale
LEGGE 30 E DECRETI
SUCCESSIVI
Dai 13 ai 18 anni
Durata: 5 anni
Scelta, a 13 anni, tra cinque
tipologie di licei.
Moduli orientativi, nel II° anno,
con la formazione professionale
finalizzati alla scelta successiva
Scelta a 15 anni tra
proseguimento percorsi
formativi:
- nei licei
- nella formazione professionale
- nell’apprendistato
33
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
I° GRADO
Superamento dell’idea di
esclusività di un percorso
attraverso la certificazione
delle competenze finali che si
possono maturare in diversi
ambienti formativi
Passaggio da un indirizzo a un
altro dei due sistemi
attraverso:
- certificazione delle
competenze
Percorsi integrati tra scuola e
formazione professionale al fine del
raggiungimento della qualifica e del
diploma o dell’accertamento dei
crediti per ulteriori percorsi
formativi
Riconoscimento dei crediti
extrascuola ai fini dell’esame di stato.
Passaggio da un indirizzo a un altro
dei due sistemi attraverso:
- riconoscimento dei crediti formativi
- apposite iniziative didattiche
- moduli integrativi organizzati tra
scuole.
Esame di Stato: diploma
Esame di Stato: diploma
Qualifica professionale
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I°
I° GRADO
8 licei suddivisi in più
indirizzi:
-
classico
linguistico
scientifico
tecnologico
economico
delle scienze umane
musicale
artistico
- Scansione in due cicli
biennali tra loro
progressivi e
successivi.
- Esame di Stato finale:
Diploma
- Accesso all’istruzione
superiore previo
accertamento
- Coesistenza di più
licei nella stessa
istituzione scolastica
34
FORMAZIONE SECONDARIA in ALTERNANZA
Rivolta a:
- chi, dopo aver frequentato
il I° anno di corsi di
qualifica o di diploma,
vuole maturare i processi
di apprendimento anche
attraverso un’esperienza
lavorativa
Titoli conseguiti:
analoghi a quelli del tempo
pieno
Durata: un anno in più
Struttura del percorso
formativo:
- 400 ore annue formative
esterne all’azienda
- 360 ore di apprendimento
pilotato piuttosto che di
produzione in azienda
FORMAZIONE SECONDARIA in
ALTERNANZA
• svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con
imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro;
• fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l’assistenza
tutoriale;
• indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio
e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
35
Finalità Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia, di durata
triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio,
cognitivo e sociale delle bambine
e dei bambini promuovendone le
potenzialità di relazione,
autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative.
Finalità Scuola Primaria
La Scuola Primaria promuove, nel rispetto delle
diversità individuali, lo sviluppo della personalità,
ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i
mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in
almeno una lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua
italiana e l’alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della
convivenza civile
36
Finalità Scuola Secondaria di I° grado
La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle
capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza
ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell’allievo; cura la dimensione
sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione
Finalità Scuola Secondaria di II° grado
Il secondo ciclo è finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei
giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la riflessione critica su di essi;
è finalizzato a sviluppare l’autonoma
capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale;
in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle
conoscenze relative all’uso delle tecnologie
informatiche e delle reti.
37
Piani di studio
I piani di studio, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono
un nucleo fondamentale, omogeneo su
base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale e
prevedono una quota, riservata alle
Regioni, relativa agli aspetti di
interesse specifico delle stesse, anche
collegata con le realtà locali.
LA VALUTAZIONE
La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli
allievi del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai
docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici
ai fini del passaggio al periodo successivo;
38
LA VALUTAZIONE
Ai fini del progressivo miglioramento della
qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l’Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema di Istruzione effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli allievi e sulla qualità
complessiva dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione
dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto istituto;
LA VALUTAZIONE
L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli
allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d’esame e su prove
predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base
degli obiettivi specifici di apprendimento del corso
ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
39
Per STUDENTI
• Diritto-dovere all’istruzione elevato a 12 anni, fino al
conseguimento di un diploma o di una qualifica
professionale.
• -Opportunità di scegliere - dopo l’esame di Stato finale
del primo ciclo - tra percorsi liceali e di istruzione e
formazione professionale.
• -Attività di orientamento continuo per tutti gli studenti di
ogni ordine e grado.
• -Possibilità di passare - attraverso il riconoscimento di
crediti formativi - dal sistema dei licei al sistema di
istruzione e formazione professionale.
Per STUDENTI
• -Personalizzazione dei piani di studio (materie
opzionali e laboratori) secondo il progetto
culturale e professionale di ciascuno.
• -Possibilità di accedere a percorsi di studio in
alternanza scuola-lavoro, presso imprese ed enti
non profit, sia nei licei che negli istituti
professionali.
• -Validità nazionale ed europea dei titoli di
studio.
• -Qualità dell'istruzione assicurata attraverso un
servizio nazionale di valutazione.
40
•
Per FAMIGLIE
• -Riconoscimento del ruolo primario della
famiglia tra le finalità e gli obiettivi del
sistema di istruzione e di formazione.
• -Opportunità di scelta tra attività e tempi di
scuola diversi, anche in relazione ai bisogni e
alle esigenze della famiglia.
• -Possibilità - graduale - di anticipare l'iscrizione
alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
•
Per DOCENTI
• -Formazione universitaria specialistica (biennio
post laurea di primo livello) per gli aspiranti
all'insegnamento di ogni ordine e grado di
scuola.
• -Assunzione attraverso un tirocinio postlaurea organizzato in collaborazione con le
scuole.
• -Formazione in servizio per lo sviluppo di
carriera col supporto dell'Università, degli
Istituti di ricerca e formazione (IRRE e
INDIRE).
41
•
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo
grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione
•
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e
formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune
di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione
critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale
curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento
delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini
relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo
educativo, culturale e professionale.
7Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e
formazione assicurano ed
assistono, anche associandosi
tra loro, la possibilità di
cambiare scelta tra i percorsi
liceali e, all’interno di questi,
tra gli indirizzi, ove previsti,
nonché di passare dai percorsi
liceali a quelli dell’istruzione
e formazione professionale e
viceversa. A tali fini le predette
istituzioni adottano apposite
iniziative didattiche, per
consentire l’acquisizione di una
preparazione adeguata alla
nuova scelta.
42
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o
frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei
passaggi tra i diversi percorsi …. Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre,
con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni
pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage
…. sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le
esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto
di apprendistato
10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i
crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei
percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei
passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e
formazione professionale e viceversa sono definite
mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni..
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è
costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e
formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in
modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
2. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione
intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla
comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.
3. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono
dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
43
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione
e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine
comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la
crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e
la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare
l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale curando anche
l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle
conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini
relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo
educativo, culturale e professionale.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la
possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno
di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai
percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione
professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni
adottano apposite iniziative didattiche, per consentire
l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso
formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei
passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche
certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze
formative, i tirocini di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
e gli stage realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini
di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi
acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto di
apprendistato
10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei
percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione
professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante
accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
44
13 Tutti i titoli e le qualifiche a carattere
professionalizzante sono di competenza delle Regioni e
Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente
dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema
d’istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore
nazionale
15 I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di
istruzione e formazione professionale possono essere
realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite
convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative
interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamentoapprendimento ha una propria identità ordinamentale e
curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di
quelli articolati in indirizzi di cui all’articolo 2, comma 8,
possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e
formazione professionale costituendo, insieme, un centro
polivalente denominato “Campus” o “Polo formativo”.
•
• CAPO II
I percorsi liceali
• Articolo 2
• (Finalità e durata)
•
•
1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per un comprensione approfondita ed elevata dei temi legati
alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte
alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca
la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante
l’approfondimento delle conoscenze e l’acquisizione di capacità e di
abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso
di studi.
45
• 4 Nell’ambito dei percorsi liceali, d’intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
e con quelle ove si realizzano i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore, sono
stabilite, con riferimento all’ultimo anno del
percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle
abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio
universitari e dell’alta formazione, rispetto ai
quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore, nonché per l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità necessarie per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’approfondimento può essere realizzato anche
nell’ambito dei percorsi di alternanza scuolalavoro
• Articolo 3
• (Attività educative e didattiche)
• 1……è articolato in attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti, attività e
insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e
insegnamenti obbligatori a scelta dello studente,
fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e
insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto
agli articoli da 4 a 11.
• 2. Al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi sono organizzati, attraverso il piano
dell’offerta formativa e tenendo conto delle
richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale, secondo quanto previsto
agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed
insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli
studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti
sono tenuti alla frequenza delle attività e degli
insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono
formulate all’atto dell’iscrizione.
46
• Articolo 4
• (Liceo artistico)
• 1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale
attraverso la componente estetica come principio di
comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze,
le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere
il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e
per esprimere la propria creatività e progettualità.
Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche relative.
• 2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
• a) arti figurative;
• b) architettura, design, ambiente;
• c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
• Articolo 5
• (Liceo classico)
•
•
1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e
filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità
all’interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici,
che offra gli strumenti necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà
universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e
critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e
diacronica.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 85 ore
nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnament obbligatori a
scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo
biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e
insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, ne
terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
47
• Articolo 6
• (Liceo economico)
•
•
•
•
•
•
•
1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto
di vista delle categorie interpretative dell’azione personale e sociale
messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo
studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie
per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche,
individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i
rapporti tra le dimensioni globale locale. Assicura la padronanza di
competenze sistematiche nel campo dell’economia e della cultura
dell’imprenditorialità.
2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal second biennio,
nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare,
attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta,
competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze
possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo,
delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta
dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del
territorio.
4. Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in
particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla
sua scelta competenze economicogiuridico- istituzionali nelle dimensioni
locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere
orientate sui settori della ricerca e dell’innovazione, internazionale, della
finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta
dello studente.
5. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e
nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei
cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99
ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.
48
• Articolo 7
• (Liceo linguistico)
•
•
•
1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista
della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo
studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per
conoscere, anche in un’ottica comparativa, le strutture e l’uso delle lingue, per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, di cui almeno
due dell’Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre
culture.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore
nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore
nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua inglese
di una disciplina non linguistica, compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario
obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è
previsto inoltre l’insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina
non linguistica, compresa nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello
studente.
• Articolo 8
• (Liceo musicale e coreutico)
•
•
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni,
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce
della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche,
della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il
patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di
laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la
continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo
musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al
predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330
ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario
annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore
nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel
secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
49
• Articolo 9
• (Liceo scientifico)
•
•
1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella
prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza,
sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze
sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le
abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858
ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e
insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel
terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
• Articolo 10
• (Liceo tecnologico)
• 1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura
liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le
caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza
degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche
e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni.
Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva
progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche,
dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione
relative.
• 2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l’acquisizione di una
perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei
laboratori dotati delle apposite attrezzature
50
• 3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti
• indirizzi:
• a) meccanico-meccatronico;
• b) elettrico ed elettronico;
• c) informatico, grafico e comunicazione;
• d) chimico e materiali;
• e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
• f) costruzioni, ambiente e territorio;
• g) logistica e trasporti;
• h) tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda.
• 4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati
l’insegnamento obbligatorio di una delle discipline
caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all’orientamento per la
scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad
insegnamenti caratterizzanti il triennio.
• 6 L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel
secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi
compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594
ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e
insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per
ciascuno dei cinque anni dicorso.
51
• Articolo 11
• (Liceo delle scienze umane)
•
•
1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare
riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze
umane.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858
ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e
insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel
terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.
•
•
•
Articolo 12 (Organizzazione educativa e didattica)
1. Le attività educative e didattiche di cui all’articolo 3 sono assicurate con la
dotazione di personale docente assegnato all’istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano una
specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è
prevista l’abilitazione all’insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto
privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla
base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma
si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti
interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2 L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e
nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le
istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il
perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è
affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai
medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in
possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella
scelta delle attività di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le
famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo
studente, con l’apporto degli altri docenti.
52
• CAPO III
• I percorsi di istruzione e formazione professionale
• Articolo 15
• (Livelli essenziali delle prestazioni)
• 1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e
formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti
dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle
indicazioni dell’Unione Europea, rappresentano assolvimento del
diritto dovere all’istruzione e formazione
• 5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di durata almeno
quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2
costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti
gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico
• 6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema di istruzione e formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato,
utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e
con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di
Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia.
• 7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso
l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il
proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo,
secondo le modalità di riconoscimento indicate dall’art. 51,
comma 2 del predetto decreto legislativo
53
•
• Articolo 16
(Livelli essenziali dell’offerta formativa)
• 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
riferiti all’offerta formativa:
• a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
• b) l’adozione di interventi di orientamento e
tutorato, anche per favorire la continuità del
processo di apprendimento nei percorsi di istruzione
e formazione tecnica superiore, nell’università o
nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonché per il recupero e lo sviluppo degli
apprendimenti dello studente;
• c) l’adozione di misure che favoriscano la
continuità formativa anche attraverso la permanenza
dei docenti di cui all’articolo 19 nella stessa sede
per l’intera durata del percorso, ovvero per la durata
di almeno un periodo didattico qualora il percorso
stesso sia articolato in periodi;
• d) la realizzazione di tirocini formativi ed
esperienze in alternanza, in relazione alle figure
professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
• Articolo 17
• (Livelli essenziali dell’orario minimo
annuale e dell’articolazione dei percorsi
formativi)
•
•
•
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell’orario
minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi,
un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di
almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli
stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle
seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il
conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che
costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema
dell’istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si
concludono con il conseguimento di un titolo di diploma
professionale.
54
• Articolo 18
• (Livelli essenziali dei percorsi)
1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all’articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la
riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze
professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle
professioni;
b) l’acquisizione, …di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche,
storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell’orario complessivo
obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo,
culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in
relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
c) l’insegnamento della religione cattolica…, e delle attività fisiche e motorie;
d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite,
sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata …..Tali figure
possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del
territorio
•
•
•
•
•
• Articolo 19
• (Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività
educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per
almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Articolo 20
(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle
competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione
collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui
all’articolo 19;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale
delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore
professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di
durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di
durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all’articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo
dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di
“diploma professionale di tecnico superiore”;
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei
docenti e degli esperti di cui all’articolo 19;
f) che le competenze certificate siano registrate sul “libretto formativo del cittadino” di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. 2. Ai fini della valutazione
annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della
durata del percorso.
55
•
Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di
istruzione e formazione professionale sono avviati
contestualmente a decorrere dall’anno scolastico e
formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti
normativi previsti.
• Articolo 28
• (Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione)
•
1. A partire dall’anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa
attuazione del presente decreto il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i
primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base
dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per
tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l’accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di
Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
56
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Il Rapporto Ert (European round table) 1994