DPR
(in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 128)
05/05/1975
Num. 146
Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di
indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge
15 novembre 1973, n. 734; Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative; Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio
di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la
previdenza sociale; Decreta:
Articolo 1
é approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al
presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione
delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli alla salute o alla integrità personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa
quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti
meccanografici o che siano effettuate in ore notturne. Il regolamento predetto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1º gennaio 1973.
Preambolo
REGOLAMENTO
DI
15 NOVEMBRE 1973, N. 734
ATTUAZIONE
DELL'ART.
4
DELLA
LEGGE
Articolo 1
Articolo 1. Indennità di rischio.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno
perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una
indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale. Detta indennità è
corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:
Gruppo
di
appartenenza
Importo --I .................
............................ 700
II ............................................. 690 III ............................................. 500
IV ............................................. 400
V ............................................. 300
Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni
di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
nonchè delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo
negli ambienti di lavoro.
Articolo 2. Corresponsione dell'indennità di rischio.
L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso,
esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei
gruppi dell'allegata tabella A. Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi
causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da
causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce. Ai fini del riconoscimento dell'equo
indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686. L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste dagli
articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonchè con l'indennità di pilotaggio e di volo.
Articolo 3. Operatori subacquei.
Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente
regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unita tabella C. Per
operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato
corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati
dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature
di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le
seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria;
camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche
(colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per
immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette
batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito
chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a
terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di
impiego. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal
presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente
all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza daI servizio, in misura corrispondente
alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.
Articolo 4. Indennità maneggio valori di cassa.
Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento
formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale
possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a
fianco di ciascuna delle seguenti categorie:
Importo
-- a) maneggio valori
di importo medio mensile rappor- tato ad anno non inferiore a L. 500 milioni . . . . . . L. 300 b)
maneggio valori di importo medio mensile rappor- tato ad anno non inferiore a L. 250
milioni . . . . . . >> 200 c) maneggio valori di importo medio mensile rappor- tato ad anno non inferiore
a L. 100 milioni . . . . . . >> 100
L'indennità di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento
degli stipendi.
Articolo 5. Indennità meccanografica.
Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonchè al personale docente e non docente della
scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del
Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed
effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori,
è dovuta una indennità giornaliera di L. 300.
Articolo 6. Indennità di servizio notturno.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario
inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una
indennità oraria di servizio notturno di L. 100. L'indennità per servizio notturno compete in ragione delle
ore di servizio effettivamente prestate e non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.
Articolo 7. Decorrenza e limiti.
La indennità di rischio di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, nonchè le indennità di maneggio
valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli articoli 4, 5 e 6, competono dal 1º
gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono
applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennità sono corrisposte e
limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, semprechè fruiscano dell'assegno perequativo
pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734. Le indennità predette non competono per i periodi
di assenza dal servizio per qualunque causa, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.
Articolo 8. Individuazione delle categorie.
In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi
diritto all'indennità di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali
previste nell'allegato A, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per
l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata,
rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il
personale suddetto presta servizio. In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della
dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sarà emanato in base a declaratoria motivata di
conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore
medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanità e da un funzionario tecnico designato
dall'amministrazione interessata. Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel
decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalità in base ad accertamento
tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva, dalla commissione di cui al secondo comma, che dovrà
motivare la proposta di variazione.
Articolo 9. Libretto individuale di rischio.
Per il personale al quale compete l'indennità prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, è istituito
il libretto individuale di rischio. Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente, le complete generalità dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la
qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno
dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonchè i periodi di effettiva
applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai
ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante il rischio. Il
libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo
servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e
viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene
inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attività comportante rischio. Il dipendente
interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia
integrale o parziale senza spese.
Articolo 10. Modalità di corresponsione.
Alla corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto
sarà provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita
attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità. Dalla attestazione
suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti
temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità. Fermo
restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione dell'indennità al personale
indicato nel precedente art. 3 avviene con le modalità dettate nelle note apposte all'unita tabella C.
Tabella A Gruppo I
Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile,
compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni (1).
Gruppo II 1)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona
controllata, superiori a 1,5 rem annuali (2). 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od
esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, o ai prodotti radio-tossici di cui alla
tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per la sanità (2) (3). 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina (3).
Gruppo
III 1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a
1,5 rem annuali (2). 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e
continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B (4). 3) Prestazioni di lavoro che
comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla
nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi (3). 4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e
continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (5). 5) Prestazioni di lavoro
che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere
marittime,
lagunari
e
lacuali,
compreso
escavo
porti,
purchè
eseguite
in
aria
compressa.
Gruppo IV 1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od
esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B (4). 2)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm,
la cui intensità possa superare 10 mw/cm (2). 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso (2). 4)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto
e loro composti o derivati (2). 5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di
restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle
sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.
Gruppo V 1) Prestazioni di
lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III
della allegata tabella B (4). 2) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi
ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensità nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco
(6). 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80
decibel in luogo chiuso (7). 4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti,
eseguite con macchinari sistemati su chiatte o natanti. 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile
nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di
macchinari o apparecchiature metalliche (7). 6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli. 7) Prestazioni di lavoro che comportano in
modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli,
per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. 8) Prestazioni di lavoro che
comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina,
loro composti, derivati e residui (6), nonchè lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico. 9)
Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali
contaminati da virus, nonchè da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico (2) (8). 10)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla
infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico (8). 11) Prestazioni di lavoro che
comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del
crine (8). 12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da
lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi
(8). 13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri
vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dalla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di
cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre
sintetiche (7). 14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di
personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio della attività istituzionale di vigilanza su
stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e
igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle A e B del presente
regolamento, nonchè prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti
dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di
confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale (1). 15) Prestazioni di lavoro che
comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio istituzionale delle funzioni di
controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle tabelle A e B del presente regolamento. 16)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla attività di guardia
giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attività di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le
condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attività stessa. 17) Prestazioni di lavoro
che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività
boschive di taglio ed esbosco. -------------------- (1) L'indennità è rapportata a sei giornate lavorative per
settimana quale ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali. (2) Visita medica
obbligatoria e controlli periodici secondo le norme vigenti nel settore. (3) L'indennità è ridotta: a metà
per il personale addetto al trasporto; ad un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino e
custodia. (4) Visita medica obbligatoria (settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale) come da
tabella B. (5) Visita medica obbligatoria quindicinale. (6) Visita medica obbligatoria semestrale e visita
medica immediata quando il dipendente denunci o presenti segni patologici sospetti. (7) Visita medita
obbligatoria annuale. (8) Visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti sintomi di
infezione.
Allegato 2
Tabella B TABELLA DEI PRODOTTI TOSSICI COMPORTANTI RISCHIO
ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI
I Gruppo 1.
-- Nichel, leghe e composti: nella produzione e nell'impiego di nichel-carbonile (1). 2. -- Cloruro di
carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato): nella produzione e utilizzazione di
cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato (1). 3. -- Piombo tetraetile (2): nella
produzione di piombo tetraetile; nella etilazione della benzina.
II Gruppo (3) 1. -Arsenico, leghe e composti: nella produzione dell'arsenico; nella preparazione di leghe e
composti; nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura; nella preparazione delle miscele
per la produzione del vetro; nella tintura di filati e tessuti; nella concia delle pelli. 2. -- Berillio, leghe e
composti: nella preparazione di leghe e composti; nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri
materiali fluorescenti. 3. -- Cromo, leghe e composti: nella produzione del cromo; nella preparazione
delle leghe e dei composti; nella concia delle pelli. 4. -- Fosforo e composti: nella produzione del
fosforo; nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali; nell'impiego
professionale di antiparassitari contenenti composti organici al fosforo. 5. -- Mercurio, amalgame e
composti: nella produzione del mercurio; nella preparazione delle amalgame e dei composti; nella
fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari; nella produzione e lavorazione in bianco del feltro
ottenuto mediante secretaggio in preparati mercuriali; nella lavorazione in nero del feltro secretato; nella
doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio; nella fabbricazione di inneschi; nel trattamento di
minerali auriferi e argentiferi di recupero; nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti
organici del mercurio; nella preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti. 6. -Piombo, leghe e composti: nella produzione del piombo; nella preparazione di leghe e composti; nella
fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di mastici; nella fabbricazione di lamiere, tubi,
proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; nella cernita e recupero di materiali
piombiferi; nelle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; nella asportazione di
verniciature piombifere; nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi; nella
fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori; nella saldatura autogena e nel
taglio con processi tecnici delle lastre di piombo o rivestite di piombo; nella saldatura con leghe
piombifere e dissaldatura; nella messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere
impianti costituiti da materiale piombifero; nelle operazioni di tempera con bagno di piombo; nella
piombatura o smaltatura su superfici metalliche; nelle operazioni di pulimento in o su materiali
piombiferi; nell'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla
vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o
vernici piombifere). 7. -- Bromo e composti: nella produzione del bromo; nell'impiego del bromo
come materia prima nei processi chimici industriali. 8. -- Cloro e composti: nella produzione del cloro e
dell'acido cloridrico; nell'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi chimici
industriali; nel decapaggio dei metalli in acido cloridrico. 9. -- Fluoro e composti: nella produzione del
fluoro e dell'acido fluoridrico; nella preparazione dei composti del fluoro; nella incisione del
vetro; nella preparazione della criolite artificiale; nella elettrolisi dell'allumina con impiego della
criolite. 10. -- Iodio e composti: nella produzione dello jodio; nella preparazione dei composti. 11. -Acido cianidrico e composti: nella produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del
cianogeno; nella derattizzazione e disinfezione; nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura (in
quanto l'attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale); nella depurazione chimica del
gas illuminante; nelle operazioni di galvanoplastica; nelle operazioni di tempera e di
cementazione; nella fabbricazione di gomme e di resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che
espongono all'azione dell'acrilnitrite e dei diisocianati organici). 12. -- Acido nitrico e gas nitrico: nella
produzione dell'acido nitrico; nella produzione della nitrocellulosa; nella produzione di esplosivi con
processi di nitrazione; nella produzione di coloranti azoici; nella saldatura ossiacetilenica e ad arco. 13.
-- Cloropicrina (nitrocloroformio): nella produzione della cloropicrina; nella distruzione di parassiti
nocivi alla agricoltura (in quanto tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione
industriale). 14. -- Anidride solforosa: nella derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attività assuma
carattere professionale. 15. -- Solfuro di carbonio: nella produzione di solfuro di
carbonio; nell'impiego del solfuro di carbonio come solvente; nel trattamento dell'alcalicellulosa con
solfuro di carbonio e successiva operazione fino all'essiccamento del prodotto; nella vulcanizzazione della
gomma; nella disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attività assuma carattere professionale. 16. -Piombo tetraetile: nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina
etilata. 17. -- Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi): nella produzione degli
idrocarburi benzenici ed omologhi; nella rettificazione del benzolo e degli omologhi; nell'impiego del
benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali; nella preparazione e impiego di
solventi contenenti benzolo e omologhi; nella rotocalcografia. 18. -- Derivati aminici degli idrocarburi
benzenici e dei fenoli: nella produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei
fenoli; nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali. 19. --
Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli: nella produzione dei
derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli; nell'impiego delle
sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali. 20. -- Derivati alogenati degli
idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene,
tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile): nella produzione dei
derivati alogenati degli idrocarburi alifatici; nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali; nell'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi
alifatici. 21. -- Glicoli, nitroglicerina e loro derivati: nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro
derivati.
III Gruppo (4) 1. -- Antimonio, leghe e composti: nella produzione
dell'antimonio; nella preparazione delle leghe e composti; nella produzione di colori, vernici,
mastici; nella preparazione di miscele per la produzione di vetri; nella produzione degli antiparassitari e
nell'uso professionale di essi; nell'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimicofarmaceutica; nella vulcanizzazione e colorazione della gomma; nella tintura e stampaggio dei
tessuti. 2. -- Berillio, leghe e composti: nella produzione del berillio; nella fabbricazione di cristalli, di
ceramiche, di refrattari. 3. -- Cadmio, leghe e composti: nella produzione del cadmio; nella
preparazione delle leghe e dei composti; nella fabbricazione degli accumulatori. 4. -- Manganese, leghe e
composti: nella produzione del manganese; nella preparazione delle leghe e dei composti; nella
fabbricazione di pile a secco; nella preparazione delle miscele per la produzione di vetro e degli
smalti; nella produzione dei fiammiferi; nella saldatura con elettrodi al manganese. 5. -- Mercurio,
amalgame e composti: nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a
mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del mercurio); nelle operazioni di
elettrolisi con catodo di mercurio; nell'impiego di pompe a mercurio. 6. -- Nichel, leghe e
composti: nella raffinazione del nichel. 7. -- Piombo, leghe e composti: nella composizione tipografica
(a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia); nella zincatura delle lamiere o nella
stagnatura o nella verniciatura dei recipienti con uso di materiali di piombo; nella preparazione delle
miscele per la fabbricazione del vetro piombifero; nella produzione della gomma, guttaperca ed ebanite
(limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo); nella lavorazione della gomma
piombifera. 8. -- Selenio, leghe e composti: nella produzione del selenio; nella preparazione delle
leghe e dei composti; nella fabbricazione delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e
inchiostri, nella vulcanizzazione della gomma. 9. -- Vanadio, leghe e composti: nella produzione del
vanadio; nella preparazione delle leghe e dei composti; nella pulitura degli impianti di combustione
della nafta e nel recupero delle ceneri relative; nell'impiego del vanadio e dei composti come materie
prime nei processi chimici industriali; nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro. 10.
-- Cloro e composti: nell'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico. 11. -- Acido nitrico e gas
nitrosi: nel decapaggio e nella incisione dei metalli. 12. -- Anidride solforosa: nella produzione dello
zolfo; nella produzione dell'anidride solforosa; nella sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili; nella
solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in genere; nella fusione dell'elektron. 13. -- Acido
solforico: nel carbonissaggio delle lane; nel decapaggio dei metalli; nella produzione dello zinco
elettrolitico; nella purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii; nell'impiego dell'acido solforico
nelle sintesi organiche. 14. -- Idrogeno solforato: nella raffinazione degli olii minerali; nella filatura
della viscosa; nella vuotatura dei pozzi neri. 15. -- Ossido di carbonio: nella produzione, distribuzione,
trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio; nella
condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine; nella seconda lavorazione del vetro alla
fiamma; nella saldatura autogena e nel taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o
ossiacetilenica; nella prova di motori a combustione interna o a scoppio. 16. -- Cloruro di zolfo: nella
produzione del cloruro di zolfo; nella vulcanizzazione della gomma. 17. -- Tetracloruro di
carbonio: nella produzione del tetracloruro di carbonio; nell'impiego del tetracloruro di carbonio come
solvente; nella carica degli estintori; nella produzione delle miscele frigorifere (freon). 18. -- Aldeide
formica e acido formico: nella produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico; nella fabbricazione
delle resine sintetiche e delle colle; nella fabbricazione dei compensati di legno; nel trattamento
antipiega dei tessuti. 19. -- Etere di petrolio e benzina: nella distillazione e raffinazione del
petrolio; nella preparazione delle miscele di benzina; nella preparazione e nell'impiego di solventi a
base di benzina. 20. -- Glicoli, nitroglicerina e loro derivati: nell'impiego dei glicoli e derivati come
materie prime nei processi chimici industriali; nell'impiego di solventi contenenti glicoli. 21. -- Fenoli,
tiofenoli e cresoli: nella produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli; nell'impiego dei fenoli, tiofenoli e
cresoli come materie prime nei processi chimici industriali; nella distruzione dei parassiti nocivi
all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli, in quanto tale attività assuma carattere
professionale o di lavorazione industriale. 22. -- Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati
alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi: nella produzione delle sostanze
predette; nell'impiego delle sostanze stesse come materie prime nei processi chimici industriali. 23. -Acetone e derivati alogenati; acido acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene e acetilacetone: nella
produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e
dell'acetilacetone; nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimichi
industriali; nell'impiego di solventi contenenti acetone. 24. -- Alcool amilico, alcool butilico, alcool
isopropilico, alcool metilico: nella produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico,
dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico; nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali; nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. 25. -- Esteri (acetato
di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile): nella produzione
dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di
metile; nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali; nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. 26. -- Eteri (ossido di etilene,
diossano ed etere etilico): nella produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere
etilico; nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali; nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. 27. -- Acridina: nella produzione
dell'acridina; nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei coloranti. 28. -Piridina: nella produzione della piridina; nell'impiego della piridina come denaturante
dell'alcool; nell'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica; nell'impiego della piridina
nell'industria dei coloranti; nell'impiego di solventi contenenti piridina. 29. -- Bario e composti
(5): nella produzione del bario; nella produzione degli ossidi e dei sali. 30. -- Ossido di ferro (5): nei
laminati di ferro e di acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro. 31. -- Zolfo
(5): nella macinazione e raffinazione dello zolfo in quanto esposti a inalazione di polveri di zolfo, in
assenza di polveri silicee. 32. -- Talco (5): nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella
lavorazione della gomma, in quanto esposti a inalazione di polvere di talco, in assenza di polveri silicee.
-------------------- (1) Visita medica obbligatoria mensile. (2) Visita medica obbligatoria settimanale. (3)
Visita medica obbligatoria trimestrale. (4) Visita medica obbligatoria semestrale. (5) Visita medica
obbligatoria annuale.
Allegato 3
Tabella C
INDENNITA' DI RISCHIO PER OPERATORI
SUBACQUEI ----------------------------------------------------------------| Indennità (in lire)
per ogni ora
| di immersione non in saturazione
|
usando
apparecchiature
a:
Profondità
massima
raggiunta
|----------------------------------- durante
l'immersione |
| Miscele |
(in
metri)
| Aria |sintetiche
| Ossigeno
|
|
|
I
|
2 | 3 | 4
-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|
|
-- 12 . . . .
. . . | 600 | 800 | 1.200
|
|
|
13 -- 25 . . . . . . .
| 800 | 1.200 | 1.700
|
|
| 26
-- 40
.
.
.
.
.
.
.
| 1.000 | 1.700 | 2.200
|
|
|
41
-- 55
.
.
.
.
.
.
.
| 1.500 | 2.200 |
-|
|
|
56
-- 80
.
.
.
.
.
.
.
| 2.500 | 3.000 | -|
|
|
81
-110
.
.
.
.
.
.
.
| 3.000 | 3.500 |
-|
|
| 111 -- 150 . . . . . . .
| -- | 4.000 |
-|
|
| 151
-200
.
.
.
.
.
.
.
| -- | 4.500 |
-|
|
| oltre 200
.
.
.
.
.
.
.
| -- | 5.000 |
-|
|
|
|
|
|
-------------------- Note: (1) Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su
apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare: il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo
dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida,
dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato
l'immersione. Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile
dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto. (2) La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata
mensilmente. (3) La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso
dell'immersione. (4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione: la prima immersione di
durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti; i restanti tempi di
immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori ai 15 minuti
devono essere considerate di 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della
singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in un giorno. (5) L'indennità va maggiorata del
25% per immersioni, eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare
nuove apparecchiature subacquee. (6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso
indicate all'importo delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersioni durante i corsi di conseguimento di abilitazione subacquee . . . . . . . . . . . . 50% b)
immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione
. . . . . . . . . . . . . . . . . 50% c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a
terra . . . . . . . . . . . 20%
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Regolamento di attuazione dell`art. 4 della legge 15 novembre 1973