$c1$ 40128 Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 34 unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVSAI_FIRMA.png LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150J.bmp UnipolSai Assicuraz ioni S.p.A. Divisione SAI www.unipolsai.com - www.unipolsai.it JDIFESAPIU_FIDEL.png Ellena_unipolsai.png C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_sai.jpg 30 70 C:\SIGMA\FORM\LOGO\UNIPOL_BOLLINO.bmp 100 C:\SIGMA\FORM\LOGO\PIEDINO_solo_datisoc.bmp LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png unipolsai_sai_esteso_cop.png S CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER IL VIAGGIO NUOVA CARTA AZZURRA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO ||_footers[JPIEPAG_CON1] $c1$ 40128 Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 34 unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVSAI_FIRMA.png LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150J.bmp Ellena_unipolsai.png C:\SIGMA\FORM \LOGO\unipol_div_sai.jpg cimbri_unipolsai.png 042014 042014 S NOTA INFORMATIVA Prodotto Nuova Carta Azzurra (ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia). Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica [email protected]. E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006. - 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2014) In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.unipolsai.it - B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Assicurato ll soggetto, indicato in scheda, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Pag. 1 di 8 Bagaglio Abiti, biancheria, calzature, attrezzi sportivi, comprese biciclette e windsurf e relativi accessori, documenti di identità personale e di viaggio, apparecchiature cine-foto-ottiche, compresi radio, televisori portatili e telecamere per video-cassette e quant’altro l’Assicurato abbia portato con sé durante la vacanza, compresi “denaro e valori” e “documenti personali”. Non sono “bagaglio”: i veicoli a motore in genere, roulottes, campers, natanti - salvo quanto indicato alla garanzia Bagaglio “13. Furto senza scasso” - loro parti e accessori, nonché il mobilio, l’arredamento, le attrezzature e dotazioni di abitazioni, di campers, di roulottes e altre strutture abitative, le collezioni in genere. Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Danni diretti Danni materiali che i beni subiscono direttamente dall’azione di uno o più eventi per i quali è prestata l’assicurazione. Denaro e Valori La valuta a corso legale, nazionale ed estera, assegni, traveller cheques, gioielli ed oggetti di metallo prezioso. Sono escluse le monete da collezione. Documenti personali Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d’armi, tessere personali per abbonamenti autofilotranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione di servizi. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Furto con scasso Impossessamento della cosa mobile altrui mediante il forzamento o la rottura dei mezzi di chiusura e/o di protezione di autovetture, campers, roulottes e relativi rimorchi-appendice nonché di camere di albergo, residences, bungalows, villette, appartamenti e simili, tali da causare l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento di detti mezzi senza adeguate riparazioni. Incendio Combustione con fiamma di beni al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Infortunio extra-professionale L’Infortunio verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. Invalidità permanente Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, valutata indipendentemente dalla professione svolta. Pag. 2 di 8 Istituto di cura Ospedale o clinica dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza ospedaliera. Malattia Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Rapina Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia tanto alla persona stessa, quanto ad altre persone. Ricovero Degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Vacanza Periodo di tempo libero dedicato a soggiorni, viaggi turistici, attività sportive o ricreative, compreso il viaggio di andata e ritorno. Glossario della copertura Assistenza: Abitazione Il domicilio abituale dell’Assicurato. Assicurato La persona fisica residente in Italia, che ha diritto di usufruire delle coperture di assistenza. Codice personale il numero riportato sulla scheda-copertura, che l’Assicurato deve citare alla Centrale Operativa, per poter usufruire dell’Assistenza alla persona. Destinazione La località meta del viaggio comprovata da idonea documentazione. Equipe medica Gruppo di medici qualificati, che presta la propria opera presso la Centrale Operativa. Familiare la persona che, al momento del sinistro, convive con l’Assicurato, o che ha legami di parentela entro il secondo grado. Sinistro ogni evento imprevedibile, che causi danni materiali e diretti al veicolo e che lo renda oggettivamente inutilizzabile o indisponibile. Pag. 3 di 8 Società la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che presta l’assistenza tramite la centrale operativa indicata in polizza. Veicolo l’autovettura ad uso privato, il motociclo o il camper, di peso complessivo inferiore a 3.500 chilogrammi, il rimorchio identificato da targa propria. Il contratto viene offerto con durata temporanea senza tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto, destinato ad assicurare coloro che si recano in vacanza, offre una copertura “a pacchetto” (quindi non scomponibile) articolata nelle seguenti sezioni: Bagaglio, con pagamento dei danni subiti dal Bagaglio a seguito di Incendio, Scoppio, Furto, Scippo e varie altre ipotesi. Responsabilità civile, con risarcimento dei danni cagionati a terzi dall’Assicurato a seguito di fatti della vita privata, fatti illeciti dei figli minori, pratica di sport e varie altre ipotesi. Infortuni, valida per gli Infortuni extra-professionali da cui derivino i seguenti eventi: o Morte, con pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. o Invalidità permanente, con pagamento dell’indennizzo calcolato sulla somma assicurata a seconda della percentuale di Invalidità permanente accertata. Spese sanitarie, con rimborso delle spese - per farmaci, visite mediche, rette di degenza e altro ancora - rese necessarie da Infortunio o Malattia. Assistenza alla persona e al Veicolo, che garantisce all’Assicurato a tutela della sua persona e del suo Veicolo prestazioni di aiuto immediato (quali l’invio di personale medico, il trasferimento verso un centro di cura o l’abitazione, il traino del veicolo, l’auto sostitutiva e varie altre), con possibilità di esclusione della copertura relativa al veicolo Garanzia opzionale danni all’autoveicolo, che - se scelta dall’Assicurato - rimborsa le spese sostenute per riparare i danni subiti dal mezzo durante il trasporto su navi e treni, esclusi l’imbarco e lo sbarco. Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto ai capitoli “Garanzie” e “Assistenza” delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’interno dei capitoli “Garanzie” e “Assistenza”, nonché delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché franchigie (espresse in punti percentuali di Invalidità o in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. La franchigia può variare a seconda della quantificazione del danno accertato; può inoltre essere “relativa”, scomparendo dall’indennizzo una volta che venga superata dal danno accertato (e quindi l’indennizzo risulta integrale) oppure “assoluta”, venendo cioè in ogni caso detratta dall’indennizzo riconosciuto all’Assicurato. Pag. 4 di 8 Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all’interno dei capitoli “Somme assicurate”, “Garanzie” e “Assistenza”, dell’art.5 “Limite per cumulo di rischi” delle Condizioni Generali di Assicurazione e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di franchigia assoluta: somma assicurata per Infortuni pari a Euro 25.000, Invalidità permanente accertata pari al 7%, franchigia pari al 3% per Invalidità inferiori al 10%, indennizzo pari a Euro 1.000 (4% x 25.000). Esempio di franchigia relativa: somma assicurata per Infortuni pari a Euro 25.000, Invalidità permanente accertata pari al 20%, franchigia pari al 3% per Invalidità inferiori al 10% e nulla per Invalidità pari o superiori al 10%, indennizzo pari a Euro 5.000 (20% x 25.000). Esempio di limite di indennizzo: spese sanitarie sostenute durante Ricovero pari Euro 1.000, somma assicurata pari a Euro 750, indennizzo corrisposto Euro 750. 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione o nel veicolo Il contratto non prevede ipotesi di aggravamento o diminuzione del rischio, né variazioni nella professione dell’Assicurato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo “Persone non assicurabili” delle sezioni “Infortuni” e “Rimborso spese” delle condizioni di assicurazione. 6. Premi Il premio viene versato dal Contraente in un’unica soluzione all’atto della stipula della polizza, trattandosi di copertura temporanea della durata di alcuni giorni e senza tacita proroga. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Il premio totale lordo non può essere inferiore a Euro 15. AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. La polizza non può essere stipulata con durata poliennale. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Le parti non possono recedere anticipatamente dal contratto, fermo quanto previsto al paragrafo “Persone non assicurabili” delle sezioni “Infortuni” e “Rimborso spese” delle condizioni di assicurazione. La polizza non può essere stipulata con durata poliennale. Pag. 5 di 8 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (entro 3 giorni dalla scadenza della garanzia per i danni all’autoveicolo), pena la perdita del diritto all’indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (o la possibilità nelle coperture “Infortuni” e “Spese sanitarie”); nella “Garanzia opzionale danni all’autoveicolo” il limite massimo è 3 giorni dopo la scadenza della polizza. Nella copertura “Infortuni” il sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell’Infortunio, mentre in quella “Spese sanitarie” lo si intende avvenuto sia al verificarsi dell’Infortunio che al manifestarsi della Malattia. L’Assicurato deve consentire la visita di medici o qualsiasi altro accertamento o indagine che la Società ritenga necessari. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto ai paragrafi “Condizioni particolari in caso di sinistro” delle sezioni “Bagaglio”, “Responsabilità civile”, “Infortuni”, “Spese sanitarie” e “Garanzia opzionale danni all’autoveicolo”, nonché all’art. 6 “Denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza” delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto agli artt. 2 “Modalità per l’erogazione dell’Assistenza” e 7 “Obblighi dell’Assicurato” della sezione “Assistenza alla persona”, e 5 “Modalità per l’erogazione dell’Assistenza”, 6 “Obblighi dell’Assicurato” e 9 “Obblighi in caso di sinistro” della sezione “Assistenza al veicolo”. 13. Assistenza diretta – Convenzioni AVVERTENZA: il contratto non prevede l’utilizzo da parte dell’Assicurato di strutture sanitarie o medici convenzionati con la Società. Pag. 6 di 8 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) Fax: 02.5181.5353 Indirizzo di Posta Elettronica: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 15. Arbitrato Per la risoluzione di controversie sulla liquidazione dei danni oppure sulla natura delle lesioni o sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all’art. 7 “Controversie e arbitrato irrituale” delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 33 Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014 Pag. 7 di 8 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO IAPER_2 Pag. 8 di 8 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 ||headers[JINTEST_CON3]_footers[JPIEPAG_COND] $c1$ unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png C:\SIGMA\FORM\LOGO\ unipo_BOLLINO.png 34 C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_sai.jpg 33 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 unipol_piedino_gruppo_div_sai.png S NUOVA CARTA AZZURRA SOMMARIO Definizioni • Definizioni specifiche per l'Assicurazione Nuova Carta Azzurra Somme assicurate Garanzie • Bagaglio - Garanzie - Delimitazione delle garanzie - Condizioni particolari in caso di sinistro • Responsabilità civile - Garanzie - Delimitazione delle garanzie - Condizioni particolari in caso di sinistro • Infortuni - Garanzie - Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità Permanente - Condizioni di valutazione Invalidità Permanente - Estensioni - Persone non assicurabili - Delimitazione delle garanzie - Esclusioni - Condizioni particolari in caso di sinistro • Spese sanitarie - Garanzie - Persone non assicurabili - Delimitazione delle garanzie - Esclusioni - Condizioni particolari in caso di sinistro • Danni all’autoveicolo (garanzia opzionale) - Garanzie - Delimitazione della garanzia - Condizioni particolari in caso di sinistro • Assistenza - Assistenza alla persona - Assistenza al veicolo Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Esclusioni Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Efficacia e forma delle comunicazioni Limite per cumulo di rischi Denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza Controversie e arbitrato irrituale Oneri fiscali Foro competente Rinvio alle norme di legge Pag. 1 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Definizioni Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate. Definizioni specifiche per l'Assicurazione Nuova Carta Azzurra Assicurato ll soggetto, indicato in scheda, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Bagaglio Abiti, biancheria, calzature, attrezzi sportivi, comprese biciclette e windsurf e relativi accessori, documenti di identità personale e di viaggio, apparecchiature cine-foto-ottiche, compresi radio, televisori portatili e telecamere per video-cassette e quant’altro l’Assicurato abbia portato con sé durante la vacanza, compresi “denaro e valori” e “documenti personali”. Non sono “bagaglio”: i veicoli a motore in genere, roulottes, campers, natanti - salvo quanto indicato alla garanzia Bagaglio 13. Furto senza scasso” - loro parti e accessori, nonché il mobilio, l’arredamento, le attrezzature e dotazioni di abitazioni, di campers, di roulottes e altre strutture abitative, le collezioni in genere. Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Danni diretti Danni materiali che i beni subiscono direttamente dall’azione di uno o più eventi per i quali è prestata l’assicurazione. Denaro e valori La valuta a corso legale, nazionale ed estera, assegni, traveller cheques, gioielli ed oggetti di metallo prezioso. Sono escluse le monete da collezione. Documenti personali Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d’armi, tessere personali per abbonamenti autofilotranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione di servizi. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Furto con scasso Impossessamento della cosa mobile altrui mediante il forzamento o la rottura dei mezzi di chiusura e/o di protezione di autovetture, campers, roulottes e relativi rimorchi-appendice nonché di camere di albergo, residences, bungalows, villette, appartamenti e simili, tali da causare l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento di detti mezzi senza adeguate riparazioni. Incendio Combustione con fiamma di beni al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Infortunio extraprofessionale L’infortunio verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. Pag. 2 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Invalidità permanente Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, valutata indipendentemente dalla professione svolta. Istituto di cura Ospedale o clinica dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’e- rogazione di assistenza ospedaliera. Malattia Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Rapina Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia tanto alla persona stessa, quanto ad altre persone. Ricovero Degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Vacanza Periodo di tempo libero dedicato a soggiorni, viaggi turistici, attività sportive o ricreative, compreso il viaggio di andata e ritorno. Pag. 3 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Somme assicurate Le somme assicurate per ciascuna garanzia sono evidenziate nella scheda di polizza nel loro diverso ammontare sulla base della combinazione scelta (YOUNG, YOUNG+, CLASS, CLASS+, GROUP, GROUP+) e, ai fini del presente contratto, vengono considerate nei modi che seguono: • Combinazione YOUNG, YOUNG+, CLASS e CLASS+: Le somme riportate in polizza per ciascuna garanzia si intendono riferite ad ogni singolo Assicurato nominativamente indicato nella scheda e rappresentano i limiti massimi di risarcimento per persona assicurata e per l’intero periodo assicurativo. • Combinazione GROUP e GROUP+: Le somme assicurate sono attribuite alle persone assicurate - nominativamente indicate nella scheda - secondo i seguenti criteri: Garanzie Bagaglio e Spese Sanitarie: le somme assicurate costituiscono il limite massimo di indennizzo per l’intera durata della polizza, qualunque sia il numero degli Assicurati. Garanzia Responsabilità Civile: il massimale unico si riferisce a ciascuna persona assicurata. Garanzia Infortuni: la somma indicata in scheda è ripartita tra gli Assicurati in parti uguali tra loro; pertanto la somma garantita per ogni persona assicurata, in caso di morte o di invalidità permanente, è quella risultante dalla divisione della somma assicurata per il numero degli Assicurati; Garanzia Assistenza: l’assistenza è prestata ad ogni singola persona assicurata e, se operativa la Garanzia Assistenza al Veicolo, anche a questo; il tutto entro il periodo di validità della polizza. Pag. 4 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Garanzie Bagaglio Garanzie La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. garantisce, nell’ambito della somma assicurata, il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal “Bagaglio” in tutto il mondo provocati da: 1. incendio, compresi i guasti per impedirne la propagazione; 2. fumo sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati; 3. scoppio di impianti o bombole a gas adibiti ad uso domestico, di apparecchi ed impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, di apparecchi a vapore e per acqua calda e di tubi catodici TV compresi i danni al televisore; 4. esplosione di gas ad uso domestico, anche se in bombole, o di vapori infiammabili sviluppatisi da combustibili ad uso riscaldamento; 5. azione del fulmine; 6. scontro o ribaltamento di mezzi di trasporto pubblici o privati. 7. trombe, tempeste, uragani che provochino crollo, scoperchiamento, sfondamento o rottura di locali, autovetture, campers e roulottes che contengano il bagaglio degli Assicurati; 8. atti vandalici e dolosi, fatti cagionati da scioperanti o altre persone che prendono parte a tumulti o sommosse o che commettono, anche individualmente, azioni dolose, comprese quelle di terrorismo o sabotaggio; sono compresi i danni cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a seguito di tali eventi; 9. scippo; 10. rapina; 11. furto con scasso; 12. guasti cagionati da ladri nel tentativo o nell’esecuzione di furto, scippo o rapina; 13. furto senza scasso, limitatamente a natanti ed attrezzi sportivi in genere, a condizione che gli stessi siano ancorati su appositi sostegni esterni stabilmente installati su autovetture, campers, roulottes e che la loro asportazione avvenga esclusivamente mediante rottura o rimozione dei predetti sostegni; che il furto sia avvenuto durante i trasferimenti e le relative soste; che l’automezzo sia in posteggi custoditi autorizzati, o che l’Assicurato si trovi a bordo del veicolo stesso. 14. Speciale campeggio - villaggio turistico: l’assicurazione di cui alle garanzie da 1. a 13. si intende estesa al “bagaglio” riposto all’interno di roulottes e/o campers, durante il soggiorno in campeggi e/o villaggi o centri vacanze. Relativamente al furto, la garanzia è operativa a condizione che vi sia stato scasso dei mezzi di chiusura delle roulottes e/o dei campers; Pag. 5 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 15. Furto di vestiario, avvenuto all’interno di ristoranti, che l’Assicurato abbia depositato nel locale stesso senza il rilascio dello scontrino. 16. Spese aggiuntive di pernottamento: in caso di inagibilità dell’albergo prenotato in conseguenza di incendio, crollo, calamità naturale o disposizione di Pubblica Autorità, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. rimborsa all’Assicurato le eccedenze di spesa da questi eventualmente sopportate per il cambiamento dell’albergo che comporti costi aggiuntivi. 17. Spese per pernottamento imprevisto: in caso di sciopero del vettore ferroviario, autoviario, aereo o navale ufficialmente indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria - oppure di calamità naturale, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. rimborsa all’Assicurato le spese per il pernottamento imprevisto da questi sopportate e dovute all’impossibilità di rientro entro la data indicata sul biglietto di viaggio. 18. Colpa grave: l’assicurazione è operativa anche per i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge. Delimitazioni delle garanzie (riferite al numero corrispondente) Per le garanzie da 1. a 18.: l’indennizzo relativo a “denaro e valori” e “documenti personali” sarà corrisposto nell’ambito della somma assicurata e per periodo assicurativo, con il massimo complessivo di € 250. L’indennizzo massimo per singolo oggetto - riconosciuto in base al valore commerciale al momento del sinistro - non potrà superare l’importo di € 500; i corredi fotografici (obbiettivi, lampeggiatori, cavalletti, filtri, corpo macchina, etc.) sono considerati singolo oggetto. Non rientrano nelle garanzie da 1. a 18. i danni a: cose mobili non di proprietà degli Assicurati; cose mobili riposte all’aperto, su balconi e terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli; tende da campeggio montate e alle cose in esse contenute. 8. (atti vandalici e dolosi): sono esclusi i danni causati da imbrattamento e quelli derivanti da sottrazioni o ammanchi di qualsiasi genere. Non rientrano nelle garanzie da 11. a 14.: il furto di “bagaglio” riposto in autovetture, campers, roulottes e relativi rimorchi-appendice, non chiusi a chiave, nonché in autovetture chiuse a chiave con bagaglio visibile dall’esterno; i furti avvenuti fra le ore 22 e le ore 6 all’interno di autovetture lasciate incustodite o all’interno di campers o roulottes posti fuori da campeggi organizzati e regolarmente autorizzati; lo smarrimento. 15. (furto di vestiario): l’indennizzo sarà corrisposto nell’ambito della somma assicurata, con il massimo di € 150 per Assicurato e per periodo assicurativo. 16. (spese aggiuntive di pernottamento): il rimborso è effettuato entro l’importo massimo di € 50 per notte e per Assicurato, con il massimo di € 350 per periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone assicurate. Pag. 6 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 17. (spese per pernottamento imprevisto): il rimborso è effettuato entro l’importo massimo di € 50 per notte e per Assicurato, con il massimo di € 350 per periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone assicurate. Condizioni particolari in caso di sinistro I) Denuncia del danno e obblighi relativi In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o all’Agenzia cui è assegnato il contratto entro 10 giorni dal momento in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. L’Assicurato, entro i 5 giorni successivi alla data della denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate, sottratte o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, inoltrando alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. nei casi di furto, scippo, e rapina, pena l’inoperatività della garanzia, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia o al Comando dei Carabinieri ovvero alle competenti Autorità del Paese dove è avvenuto il sinistro. In caso di furto di vestiario avvenuto all’interno di ristoranti, il fatto deve essere confermato per iscritto dal titolare o gestore dell’esercizio. L’Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce del sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità. Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta. Il) Liquidazione del danno La liquidazione viene effettuata, entro i limiti delle somme assicurate, in base al valore commerciale che le cose asportate, sottratte o danneggiate avevano al momento del sinistro. In caso di danno parziale la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte. L’indennizzo comunque non può superare il valore commerciale che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. Il risarcimento dei danni relativi a “documenti personali” comporta il rimborso delle spese amministrative sostenute per il loro rifacimento. La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. III) Recupero delle cose sottratte Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o all’Agenzia cui è assegnato il contratto appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta dell’assicurazione; il resto spetta alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose. Pag. 7 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Responsabilità civile Garanzie La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. si obbliga, nell’ambito della somma assicurata, quale massimale unico per sinistro, a tenere indenne ciascun Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, in qualsiasi parte del mondo, in conseguenza di: 19. fatti verificatisi nello svolgimento della vita privata durante viaggi e relativi soggiorni; 20. fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette a tutela o affidamento a qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile; 21. possesso ed uso di animali da sella, durante la pratica di equitazione; 22. detenzione ed uso di armi in genere, compresa la pratica di tiro a volo e a segno, purché gli assicurati siano regolarmente abilitati e tale pratica avvenga nel rispetto delle leggi vigenti; 23. pratica di sports, compresi: sci alpino, sci di fondo e altri sports invernali, scalate di roccia, accesso ai ghiacciai, speleologia, discesa di torrenti con canoa o kayak, rafting, windsurf, immersione con o senza autorespiratore, pesca subacquea e altri sports acquatici. Delimitazioni delle garanzie (riferite al numero corrispondente) Non rientrano nelle garanzie da 19. a 23. i danni: cagionati dolosamente; alle cose mobili che le persone assicurate abbiano in consegna a qualsiasi titolo; alle abitazioni tenute in locazione o in detenzione a qualsiasi altro titolo diverso dalla proprietà dalle persone assicurate; a cose altrui derivanti da incendio, scoppio, esplosione di cose dell’Assicurato; inerenti ad attività professionali (l’attività di casalinga non è considerata attività professionale). Inoltre non rientrano nelle predette garanzie i danni cagionati: dalla proprietà, uso o guida di veicoli e natanti in genere, e di aeromobili; dalla partecipazione a gare sportive; dall’interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; dall’esercizio dell’attività venatoria; dalla proprietà o dal possesso di cani; dalla proprietà di immobili, animali da sella, armi in genere. Pag. 8 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Condizioni particolari in caso di sinistro I) Non sono considerati terzi: gli assicurati; i loro ascendenti e discendenti. lI) Nel caso in cui l’assicurato sia un figlio minore o una persona soggetta a tutela o affidamento, la somma assicurata si attribuisce al rappresentante legale. III) Denuncia del danno e obblighi relativi In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o all’Agenzia cui è assegnato il contratto entro 10 giorni dal momento in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. IV) Gestione delle vertenze La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto di tacitazione dei danneggiati, sostenendone le relative spese. La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Pag. 9 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Infortuni Garanzie L’assicurazione vale per gli infortuni extraprofessionali degli Assicurati ed è operativa in tutto il mondo. La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. assicura le persone identificate in “scheda - copertura” alle condizioni che seguono, per i seguenti eventi: 24. morte: in caso di morte la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro; 25. invalidità permanente: in caso di invalidità permanente la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo le condizioni e le percentuali di seguito riportate. Le percentuali di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente sono riportate nella seguente tabella: PERCENTUALI DI VALUTAZIONE PER L’ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato 1 della legge degli Infortuni sul Lavoro del 30.06.65 n. 1124 - INAIL) PERDITA TOTALE DESTRO SINISTRO - di un arto superiore - di un avambraccio - di una mano - di un arto inferiore sopra il ginocchio - di un arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio - di un piede - del pollice - dell’indice - del mignolo - del medio - dell’anulare - dell’alluce - di ogni altro dito del piede - della facoltà visiva di ambedue gli occhi - della facoltà visiva di un occhio - della capacità uditiva di ambedue gli orecchi - della capacità uditiva di un solo orecchio 85% 75% 70% 75% 65% 60% 65% 50% 50% 28% 15% 23% 13% 12% 12% 8% 7% 3% 100% 35% 60% 15% Condizioni di valutazione Invalidità Permanente In caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte, riferite all’arto superiore destro, si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti la valutazione viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondentii ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Pag. 10 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Al raggiungimento del limite del 100% di invalidità permanente l’assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite. Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della polizza, la valutazione complessiva non più eccedere il limite del 100% di invalidità permanente. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di un qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale dell rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal su indicato Allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La valutazione dell’invalidità permanente è effettuata con rinuncia della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. all’applicazione della franchigia prevista dalla legge predetta. Estensioni (riferite alle garanzie 24. e 25.) L’assicurazione comprende: le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali; - l’asfissia causata da fuga di gas o vapore, le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l’avvelenamento e le lesionii da contatto con sostanze corrosive); - le conseguenze dell’embolia gassosa; - l’annegamento; - l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche; - le lesioni di sforzo e le ernie addominali traumatiche, escluso qualsiasi altro tipo di ernia; - gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni derivanti da atti di solidarietà. Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcoolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale. L’assicurazione cessa col verificarsi di una di queste ipotesi in corso di contratto, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso del premio, che in tal caso viene restituito al Contraente. Pag. 11 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Delimitazioni delle garanzie (riferite al numero corrispondente) 25. (invalidità permanente): non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece essa risulta superiore al 3% l’indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente il 3%; se il grado di invalidità permanente è pari o superiore al 10%, l’indennizzo viene corrisposto integralmente senza applicazione di alcuna franchigia. Esclusioni (riferite alle garanzie 24. e 25.) L’assicurazione non comprende i soli infortuni derivanti da: guida e uso di mezzi di locomozione aerei; guida di veicoli o natanti se la persona infortunata non è abilitata a norma delle disposizioni in vigore; pratica di sports aerei, del paracadutismo, del salto dal trampolino con sci o idrosci, dello sci acrobatico e del bob; partecipazione a corse e gare (e relativi allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; abuso di alcoolici o di psicofarmaci od uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; azioni delittuose dell’Assicurato. Sono inoltre escluse: le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti miocardici. Condizioni particolari in caso di sinistro I) Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o all’Agenzia cui è assegnato il contratto entro 10 giorni dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, e deve essere corredata di certificato medico. L’Assicurato, i suoi familiari o i beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo di denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato o i suoi beneficiari perdono il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Il) Criteri di indenizzabilità - Liquidazione L’assicurazione è valida purché la morte o l’invalidità permanente si siano verificate entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto. Pag. 12 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo capoverso delle “Condizioni di valutazione-Invalidità Permanente”. La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso. III) Cumulo di indennizzi Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma che risulta assicurata alla garanzia “24. morte”, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. paga l’importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti alla garanzia “24. morte”. IV) Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in euro. Per le spese sostenute nei paesi che non adottano l’euro i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni BCE riportate su “Il Sole 24 ORE”. I ricoveri effettuati nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino si considerano come avvenuti in Italia. V) Rinuncia all’azione di rivalsa Qualora l’infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. rinuncia ad avvalersi dell diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile. L’Assicurato quindi può percepire due indennizzi: quello dovuto dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. per effetto di questo contratto e quello dovuto dal responsabile dell’infortunio. Pag. 13 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Spese sanitarie Garanzie La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. rimborsa, nell’ambito della somma assicurata, le spese rese necessarie da infortunio o malattie. In TUTTO IL MONDO per: 26. prestazioni sanitarie durante il ricovero: accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, farmaci, trattamenti fisioterapici, rette di degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico. All’ESTERO (esclusi Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) per: 27. prestazioni sanitarie fuori ricovero: visite mediche e specialistiche, accertamenti diagnostici, farmaci con prescrizione medica, assistenza e cure mediche, assistenza infermieristica; 28. cure dentarie, comprese le estrazioni dentarie e le spese di riparazione di protesi dentarie. Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcoolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale. L’assicurazione cessa col verificarsi di una di queste ipotesi in corso di contratto, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso del premio, che in tal caso viene restituito al Contraente. Delimitazioni delle garanzie (riferite al numero corrispondente) 27. (prestazioni sanitarie fuori ricovero): il rimborso delle spese avviene con la franchigia fissa di € 25 per ciascun sinistro riferito ad ogni persona assicurata. La garanzia non comprende le cure dentarie. 28. (cure dentarie): l’indennizzo verrà corrisposto nell’ambito della somma assicurata col massimo di € 100 per Assicurato; qualora le cure dentarie si siano rese necessarie in conseguenza di infortunio che abbia comportato lesioni con ricovero, day hospital od interventi chirurgici ambulatoriali, l’indennizzo verrà corrisposto nell’ambito della somma assicurata. Esclusioni (riferite alle garanzie 26. a 28.) L’assicurazione non comprende: malattie in atto al momento della stipulazione della polizza solo se conosciute dall’Assicurato a tal momento; malattie mentali; conseguenze derivanti dall’abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; Pag. 14 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 - - infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l’Assicurato abbia preso parte volontariamente; infortuni derivanti da azioni delittuose dell’Assicurato; cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente alla stipulazione della polizza, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima della stipulazione; applicazioni di carattere estetica (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio); acquisto, manutenzione, riparazione o noleggio di apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto dalle garanzie 26. e 28.; prestazioni sanitarie effettuate da medici o paramedici non abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni di legge vigenti; prestazioni sanitarie effettuate oltre i novanta giorni successivi al rientro dell’Assicurato al proprio domicilio. Condizioni particolari in caso di sinistro I) Denuncia del sinistro La denuncia deve essere fatta per iscritto alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o all’Agenzia cui è assegnato il contratto entro 10 giorni dal ricovero o dal momento in cui si è manifestata la malattia o è avvenuto l’infortunio e comunque non oltre il decimo giorno dal momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia o la natura e il tipo delle lesioni, nonché la necessità del ricovero o delle prestazioni sanitarie; in caso di ricovero l’Assicurato deve inoltre produrre copia della cartella clinica. L’Assicurato deve presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. ha il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. II) Liquidazione dei danni La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. al termine del ricovero o a cure ultimate, compiuti gli accertamenti del caso, rimborsa, entro il limite della somma assicurata, le spese indennizzabili effettivamente sostenute. L’infortunio deve essersi verificato durante il periodo di validità della polizza. Devono essere presentate alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. le notule di spesa in originale; nel caso siano intervenuti l’Ente di assistenza sanitaria sociale e/o altra polizza di assicurazione privata, le notule di spesa devono essere presentate in copia, unitamente alla prova della quota di concorso erogata dall’ente stesso e/o documento comprovante le spese rimborsate in forza di altra polizza. Gli originali delle notule di spesa sono acquisiti dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., che a richiesta restituisce i predetti originali previa apposizione della data del pagamento e del relativo importo rimborsato. La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento dei rimborsi in euro. Per le spese sostenute nei paesi che non adottano l’euro i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni BCE riportate su “Il Sole 24 ORE”. Pag. 15 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Danni all’autoveicolo (Garanzia opzionale) Garanzie La presente garanzia è operativa solo se espressamente opzionata in scheda di polizza per gli autoveicoli identificati (tipo e targa). 29. danni all’autoveicolo: la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. rimborsa le spese sostenute per riparare i danni subiti dall’autoveicolo ed eventuale rimorchio durante il trasporto degli stessi su navi o treni, in tutto il mondo, escluse le operazioni di imbarco o di sbarco. Delimitazioni della garanzia (riferite al numero corrispondente) 29. (danni all’autoveicolo): la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 750 per ciascun autoveicolo e/o rimorchio e per l’intero periodo assicurativo. Dall’indennizzo verrà dedotta la cifra fissa di € 100. Condizioni particolari in caso di sinistro La UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. provvederà ad indennizzare l’Assicurato a condizione che: l’Assicurato abbia presentato denuncia con richiesta del rimborso al vettore e copia della stessa sia stata presentata alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. entro i 3 giorni successivi alla scadenza della validità delle garanzie; il trasporto dell’autoveicolo o del rimorchio e la successiva quantificazione del danno siano comprovati da idonea documentazione, fornendo alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. tutte le notizie e le indicazioni del caso. Resta comunque fermo il diritto di surrogazione della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 1916 del Codice Civile. Pag. 16 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Assistenza • Assistenza alla persona CENTRALE OPERATIVA L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla centrale operativa di Pronto Assistance Servizi S.p.A., con sede in Torino (Italia), presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. 1. DEFINIZIONI abitazione: il domicilio abituale dell'Assicurato. assicurato: la persona fisica residente in Italia, che ha diritto di usufruire delle coperture di assistenza. codice personale: il numero riportato sulla scheda-copertura che l'Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell'Assistenza alla persona. destinazione: la località meta del viaggio comprovata da idonea documentazione. équipe medica: gruppo di medici qualificati, che presta la propria opera presso la Centrale Operativa. familiare: la persona che, al momento del sinistro, convive con l’Assicurato, o che ha legami di parentela entro il secondo grado. società: la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. che presta l’assistenza tramite la centrale operativa indicata in polizza. 2. MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i numeri riportati sulla scheda di polizza. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico urbano preceduto dai prefissi internazionali. Per i Paesi che già dispongono del numero Verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax o telex riportati sulla scheda-copertura. Comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: numero di codice personale; generalità dell’Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, ecc.); dati relativi all’istituto di cura o al medico che hanno preso in cura l’Assicurato; tipo di intervento richiesto. 3. TERRITORIALITÀ La Società presta l’Assistenza quando l’Assicurato si trova: IN ITALIA, ad oltre 25 chilometri dal Comune ove è ubicata l’abitazione dell’Assicurato; ALL’ESTERO, nel Mondo intero. Pag. 17 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 4. GARANZIE DI ASSISTENZA PRESTATE A - CENTRALE MEDICA La Società offre, presso la propria Centrale Operativa, la presenza di un’équipe medica qualificata disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. In caso di necessità, l’Assicurato sarà messo in contatto con il Direttore Sanitario e con il gruppo di medici che collabora con lui, che forniscono consigli utili ed informazioni sull’ubicazione e la reperibilità di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, sulla disponibilità e l’ubicazione di centri di cura pubblici e privati e su altri argomenti di carattere medico. B - INVIO DI UN MEDICO La Centrale Operativa, in caso di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato e qualora il medico abituale non sia reperibile, contatta un medico convenzionato di propria fiducia e lo invia presso qualunque luogo di soggiorno temporaneo, in Italia; qualora ciò non sia possibile a causa di oggettive situazioni contingenti, la Società provvede ad organizzare un consulto medico presso l’istituto di cura più vicino. Tutte le spese relative sono a carico della Società. C - TRASFERIMENTO URGENTE IN AMBULANZA La Centrale Operativa reperisce ed invia un’ambulanza convenzionata presso l’Assicurato, in caso di suo infortunio o malattia improvvisa che rendono necessario il suo trasferimento in ospedale. Tutte le spese relative sono a carico della Società. D - TRASFERIMENTO SANITARIO La Centrale Operativa, in caso di infortunio o malattia occorsi all’Assicurato, organizza il contatto tra la propria équipe medica ed i medici curanti sul posto. L'équipe medica, valutato il quadro clinico dell’Assicurato, potrà: trasferire l’Assicurato ad un istituto di cura più idoneo a garantirgli le cure specifiche del suo caso; trasferire l’Assicurato ricoverato all’estero presso un istituto di cura italiano; trasferire l’Assicurato presso un istituto di cura più vicino alla sua abitazione; trasferire l’Assicurato presso la sua abitazione. La Società mette a disposizione tutti i mezzi necessari e tiene a proprio carico le spese relative, senza alcun limite massimo. L'équipe medica indicherà anche il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto prima classe, ambulanza o altro) e prescriverà, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mediterraneo. E - SPEDIZIONE DI MEDICINALI La Centrale Operativa, in caso di un infortunio o una malattia occorsi all’Assicurato mentre si trova all’estero, procura le specialità medicinali non reperibili in loco ed indispensabili alla guarigione e le invia direttamente al recapito presso il quale l’Assicurato si trova. I costi della spedizione sono a carico della Società. F - RECAPITO MESSAGGI URGENTI La Centrale Operativa, in caso infortunio o malattia occorsi all’Assicurato o in caso di altri eventi fortuiti che gli impediscono di contattare direttamente i familiari, mette a disposizione il proprio centralino ed i propri Operatori per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia. La Centrale Operativa inoltrerà le comunicazioni dell’Assicurato immediatamente. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. Pag. 18 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 G - VIAGGIO DI UN FAMILIARE La Centrale Operativa, se l’Assicurato viene ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore ai 10 giorni, in conseguenza di un infortunio o di una malattia improvvisa, organizza e tiene a proprio carico il viaggio di un familiare che desidera recarsi a fargli visita. Le spese sono a carico della Società. H - RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico il rientro anticipato dell’Assicurato all’abitazione, in caso di decesso conseguente ad un infortunio o ad una malattia improvvisa di un suo familiare. Se il rientro avviene da un Paese europeo, la Società tiene a proprio carico anche l’eventuale viaggio di ritorno al punto di partenza, qualora l’Assicurato intenda proseguire il soggiorno interrotto. I - ASSISTENZA AI FAMILIARI La Centrale Operativa, in caso di ricovero ospedaliero o di trasferimento sanitario dell’Assicurato, organizza e tiene a proprio carico il rientro anticipato all’abitazione dei familiari che viaggiavano con lui. Se i familiari, invece di rientrare all’abitazione, preferiscono rimanere sul posto per assistere l’Assicurato ricoverato in ospedale, la Centrale Operativa riserva per loro una camera in hotel. La Società tiene a proprio carico le relative spese, se non previste dal viaggio, fino ad un importo massimo complessivo di € 210, con il limite giornaliero di € 55. L - ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO La Centrale Operativa si incarica, in caso di decesso dell’Assicurato, di espletare tutte le formalità burocratiche e legali sul posto e di riportare la salma fino al luogo di sepoltura in Italia, in conformità con le norme internazionali, tenendo a proprio carico anche le spese per il feretro. Se l’Assicurato ha espresso la volontà di essere inumato sul posto, La Società vi provvederà a proprie spese. M - LINEA DIRETTA CON IL LEGALE La Società mette l’Assicurato in contatto telefonico immediato con la propria équipe legale, disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, la quale è a disposizione per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale, condominiale e di altro genere. L'équipe legale è composta di avvocati e procuratori legali professionisti, specializzati nelle diverse discipline giuridiche, e su richiesta, fornisce nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l’Assicurato si trova. 5. ESCLUSIONI L’Assistenza non è operante per: - malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; malattie ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente; infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche non di regolarità pura ed alle relative prove ed allenamenti; ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up); intossicazioni conseguenti all’abuso di alcolici e ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; L’Assistenza non è prestata per la ricerca o il soccorso in mare, in montagna o nei deserti. Pag. 19 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 6. DISPOSIZIONI GENERALI La Società non riconosce indennizzi per prestazioni che non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate, salvo il caso in cui la stessa Centrale Operativa ha autorizzato l’Assicurato, per maggiore comodità di quest’ultimo, a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso, i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato devono pervenire alla Società entro un anno dalla data del sinistro. La Società non riconosce indennizzi né importi compensativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o a coperture della Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per scelta o perché non ne ha avuto la necessità. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o a causa di forza maggiore. Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto. Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla Centrale Operativa, se l’Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Centrale Operativa stessa. Gli spostamenti organizzati dalla Centrale Operativa saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall’Assicurato e concordato con la Centrale Operativa, purché l’uso del mezzo alternativo non comporti un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari. Gli importi riconosciuti dalla Centrale Operativa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. L’Assicurato che richiede un anticipo di denaro deve fornire alla Società idonea garanzia bancaria, anche tramite propri rappresentanti, o consegnare alla Centrale Operativa un assegno personale, emesso per una cifra pari a quella ottenuta in anticipo. 7. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO Quando avviene un sinistro, la Società ha diritto di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; in caso di prestazioni per le persone, la Società potrà controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell’Assicurato; a tal fine, l’Assicurato dovrà consentire agli incaricati della Società di prendere visione della sua cartella clinica. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso per il quale è richiesta l’Assistenza. Pag. 20 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 • Assistenza al veicolo La presente garanzia è operativa solo se espressamente opzionata in scheda di polizza. Centrale operativa L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla centrale operativa di Pronto Assistance Servizi S.p.A., con sede in Torino (Italia), presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. 1. DEFINIZIONI abitazione: il domicilio abituale dell’Assicurato. assicurato: il conducente e gli eventuali altri occupanti del veicolo purché residenti in Italia. codice personale: il numero riportato sulla scheda-copertura che l'Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell'Assistenza del veicolo. destinazione: la località meta del viaggio comprovata da idonea documentazione. sinistro: ogni evento imprevedibile, che causi danni materiali e diretti al veicolo e che lo renda oggettivamente inutilizzabile o indisponibile. società: la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. che presta l’assistenza tramite la centrale operativa indicata in polizza. veicolo: l'autovettura ad uso privato, il motociclo o il camper di peso complessivo inferiore a 3.500 chilogrammi, il rimorchio identificato da targa propria. 2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza. 3. ESCLUSIONI L’Assistenza non è operante per: foratura di pneumatici: mancato funzionamento del veicolo a causa di accumulatore (batteria) scarico; mancato rifornimento di carburante; sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali; sinistri determinati da atti di guerra; insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente; sinistri derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; se il conducente non è abilitato a condurre il veicolo, a norma delle disposizioni di Legge in vigore; se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; in caso di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge. 4. TERRITORIALITÀ IN ITALIA, ad oltre 25 chilometri dal Comune ove è ubicata l’abitazione dell’Assicurato. ALL’ESTERO, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mediterraneo (esclusi Libia, Libano, Albania ed i Paesi ove sussistano situazioni di guerra). Pag. 21 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 5. MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde indicato nella scheda di polizza (ricerca automatica). La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno. Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico urbano indicato in scheda di polizza preceduto dai prefissi internazionali. Per i Paesi che già dispongono del numero Verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax o telex riportati sulla scheda-copertura. 6. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: codice personale; proprie generalità e recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.); tipologia del sinistro e luogo dell’assistenza; numero di targa, marca, modello e colore del veicolo; tipo di intervento richiesto. Inoltre per l’invio dei pezzi di ricambio: anno di costruzione del veicolo; pezzo di ricambio richiesto completo di codice della casa costruttrice; indirizzo deII’officina presso la quale inviare i pezzi di ricambio. 7. GARANZIE DI ASSISTENZA PRESTATE A - PRONTO INFORMAZIONI La Società, presso la propria Centrale Operativa, offre la presenza di un’équipe tecnica qualificata disponibile 24 ore su 24, tutti i giornii dell’anno. L’Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea telefonica a lui riservata, per richiedere informazioni relative alla circolazione, tra le quali: indirizzi e reperibilità di autofficine ed autoricambisti autorizzati; informazioni relative alla viabilità stradale ed autostradale; informazioni turistiche; informazioni relative alle condizioni meteorologiche; informazioni relative a pratiche amministrative legate alla circolazione; informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli e prime indicazioni in caso di sinistro, furto e altri danni. B - TRAINO IMMEDIATO La Società, in caso di sinistro, con esclusione dei casi di furto e rapina, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale, in accordo con l’Assicurato, effettua il traino del veicolo fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice oppure fino ad un altro punto di assistenza, più prossimo al luogo del sinistro. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di € 80 per sinistro. Se il sinistro si verifica in autostrade ove l’Assicurato è impossibilitato a richiedere il soccorso direttamente alla Società, l’importo massimo di € 80 sarà rimborsato dietro presentazione di regolari giustificativi di spesa. Pag. 22 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 C - AUTO SOSTITUTIVA La Società, se un sinistro rende il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, riserva per l’Assicurato un’autovettura sostitutiva di classe B, con percorrenza chilometrica illimitata. La Società tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi due giorni successivi alla data del sinistro. Le spese relative al carburante e ad eventuali garanzie accessorie sono a carico dell’Assicurato. D - RECAPITO RICAMBI ORIGINALI La Società, in caso di sinistro avvenuto all’Estero, in un Paese in cui non sono reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del veicolo, provvede a recapitare il materiale richiesto presso l’officina incaricata delle riparazioni. La Società anticipa le spese relative ai pezzi di ricambio recapitati e ad eventuali spese doganali e tiene a proprio carico le sole spese di ricerca e spedizione. E - RECUPERO DEL VEICOLO La Società, in caso di sinistro che ha reso il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive e qualora l’Assicurato non si trovi più nel luogo in cui il sinistro stesso si è verificato, organizza il viaggio per il recupero del veicolo riparato o, dopo un furto, ritrovato in condizioni tali da consentirne la circolazione. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di andata dell’Assicurato. F - PERNOTTAMENTI IMPREVISTI La Società, in caso di sinistro che rende opportuno, a giudizio della Centrale Operativa, un pernottamento imprevisto in loco, riserva direttamente per l’Assicurato e per i passeggeri una camera in hotel, con trattamento di pernottamento e prima colazione, il più vicino possibile al punto in cui il sinistro si è verificato. La Società tiene a proprio carico le spese relative alle prime due notti, fino ad un importo massimo complessivo di € 210 per evento. 8. DELIMITAZIONI DELLE COPERTURE La Società non riconosce rimborsi per prestazioni che non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate salvo il caso in cui la stessa Centrale Operativa ha autorizzato l’Assicurato, per maggiore comodità di quest’ultimo, a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato, entro un anno dalla data del sinistro. La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o a coperture della Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per scelta o perché non ne ha avuto la necessità. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla Società, se l’Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società stessa. Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute degli Assicurati. La Società concorda con l’avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare. La Società tiene a proprio carico unicamente le spese di biglietteria o di noleggio dei mezzi di trasporto utilizzati. La Società tiene a proprio carico le spese di spostamento da qualsiasi località del mondo al luogo dell’assistenza, per un importo comunque non superiore a quello previsto per uno spostamento con partenza dall’abitazione. Pag. 23 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 - Gli hotel prenotati dalla Società sono selezionati il più vicino possibile al luogo dell’assistenza. Per la quantificazione delle 36 ore di inutilizzabilità del veicolo, condizione necessaria per l’operatività di talune coperture, la Società fa riferimento alle tabelle orarie di riparazione della casa costruttrice del veicolo. A discrezione della Centrale Operativa, può essere presa in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali. 9. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso per il quale è richiesta l’assistenza. Pag. 24 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Esclusioni Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l’assicurazione non comprende i danni causati da: • guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; • trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Nel caso di furto, rapina o scippo, l’assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione degli eventi suddetti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e ripr ende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Art. 4 Efficacia e forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o i beneficiari sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. e solo se fatte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o all’Agenzia cui è assegnato il contratto. Art. 5 Limite per cumulo di rischi Qualora il Contraente sia un soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell’esercizio della sua attività professionale, in caso di sinistro che coinvolga più persone assicurate con la presente polizza e/o altre polizze “Nuova Carta Azzurra” stipulate per lo stesso periodo assicurativo e per lo stesso viaggio o vacanza dal medesimo Contraente, la somma globalmente dovuta dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. viene limitata a 30 volte quella assicurata pro-capite per cia- scuna garanzia, con riduzione proporzionale delle somme rispettivamente assicurate per ogni singola persona. Art. 6 Denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza L’Assicurato, appena a conoscenza del sinistro, deve darne immediata comunicazione alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o all’Ufficio all’uopo incaricato. L’Assicurato deve stendere ed inviare alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nel più breve tempo possibile, un rapporto circostanziato dell’evento, delle cause che lo hanno determinato, delle conseguenze a quel momento manifeste. Pag. 25 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 Nel caso di furto, rapina o scippo del bagaglio, deve essere fatta pervenire alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. copia autenticata della denuncia presentata all’Autorità di Polizia o al Comando dei Carabinieri. Se il furto, la rapina o lo scippo si sono verificati all’estero, deve essere fatta pervenire alla Sede o all’Agenzia della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. competente copia autenticata della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza del Paese dove è avvenuto il sinistro. Art. 7 Controversie e arbitrato irrituale Garanzia Bagaglio: le controversie sulla liquidazione dei danni possono essere deferite ad un Collegio di due periti, nominati uno per parte, i quali si riuniscono presso la sede della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o l’Agenzia cui è assegnato il contratto. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; se una parte non provvede o se manca l’accordo nella nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove deve riunirsi il collegio. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per la nomina, e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito. Garanzia Infortuni: le controversie sulla natura delle lesioni, sulle loro conseguenze o sulla misura dell’indennizzo possono essere deferite ad un Collegio di due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono presso la sede della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. o l’Agenzia cui è assegnato il contratto. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; se una parte non provvede o se manca l’accordo nella nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente, giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il collegio. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per la nomina, e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico. Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Foro competente Si intende quale foro competente la città sede di Istituto di medicina legale più vicina alla città di residenza dell’assicurato, anche nell’ipotesi che questi non sia contraente di polizza. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Pag. 26 di 28 Libretto Mod. 1995 Ed. 01.2014 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Pag. 27 di 28 ||headers[PIEPAGWHITE]_footers[JPIEPAG_CON2] 33 33 40 Pag. 28 di 28