Le XI regioni
augustee
Cura viarum
Necessità di un valido
sistema viario per chi
detiene il potere e per chi è
governato.
Augusto
dopo
il
consolidamento del suo
potere vuole risanare e
integrare il sistema viario.
Nelle Res gestae, cap. 20 fa
riferimento
a
iniziative
legislative in merito; opere di
costruzione sulla via Flaminia
durante il VII consolato, nel
27 a.C.
Costruzione e restauro di
ponti, molti andati distrutti
nel corso del triumvirato.
I miliaria
Nel periodo repubblicano i consoli avevano collocato i miliaria in occasione della
costruzione o restauro delle vie.
Augusto, invece, come i suoi successori, non fece collocare i miliaria solo in
occasione dei suoi consolati.
Sono i miliaria che consentono di individuare gli interventi degli imperatori sul
sistema stradale e il loro esame permette di ricostruire le vicende costruttive
delle strade. Notevole impegno si può notare per:
*Augusto (vie Flaminia e Iulia Augusta da Placentia alla Gallia Narbonense);
e i suoi contemporanei C. Calvisius Sabinus con restauri della via Latina (ultimi
miliaria posti da un privato) e Valerius Messalla Corvinus, che si occupò delle
strade per Tusculum e Alba;
*Claudio con la via Claudia dal Po al Danubio e la via Claudia Valeria,
*Vespasiano, con miglioramenti e restauri in tutta la penisola;
*Nerva, che ha lasciato un gran numero di miliaria;
*Traiano, continuatore dell’opera di Nerva e realizzatore della via Appia Traiana
da Beneventum a Brundisium;
*Settimio Severo con consistenti interventi sulle vie Appia, Traiana, Aurelia.
*Massenzio, con notevoli restauri nell’area intorno all’Urbe e in altre zone della
penisola.
Curatores viarum
• Nel 20 a.C. Augusto istituisce incarichi stabili per il sistema stradale:
• Cassio Dione 54, 8: Allora egli stesso fu scelto come incaricato per le
strade intorno a Roma e fece porre il cosiddetto miliario d’oro e ordinò
per la costruzione di strade curatori scelti fra ex pretori che dovevano
essere distinti da due littori
• Suet., Aug.37: nova officia excogitavit: curam operum publicorum, viarum
variarum
• La testimonianza di Suetonio non consente di ipotizzare l’istituzione sin
dall’inizio di un curator per ogni via, poiché in tal caso avremmo avuto
singularium, non variarum
• I primi curatores di singole strade sono testimoniati in età flavia, come L.
Funisulanus Vettonianus, curator per la via Aemilia ca. a. 75; in precedenza
si conoscono solo curatores viarum.
• Evidentemente, come le altre funzioni senatorie istituite da Augusto,
anche la cura viarum venne affidata a un collegium di alcune persone. I
componenti dovevano essere da tre a cinque.
• La responsabilità collegiale avrà favorito a lungo andare l’abbandono di
strade o tratti di strade lontane. Per questo vennero in seguito assegnati
singoli curatori a singole strade, di cui erano personalmente responsabili.
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Dall’età di Vespasiano:
Dal tempo di Vespasiano abbiamo 7 o 8 curatores. In base alle
testimonianze nel corso dell’età imperiale conosciamo dalle epigrafi (uniche
fonti) i seguenti curatores in termini numerici:
via Aemilia
4
via Appia
13
via Aurelia et Cornelia et Triumphalis
14
via Clodia, Annia, Cassia, Cimina, nova Traiana 20
via Flaminia
12
via Latina
15
via Labicana et Latina vetus
7
via Salaria
7
via Valeria Tiburtina
12
L’incarico era tenuto da ex pretori, ma le strade, essendo di diversa
importanza, erano assegnate a pretori appena usciti di carica o a quelli
prossimi al consolato.
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Ai pretori più giovani erano assegnate:
via Aurelia et Cornelia et Triumphalis
via Clodia, Annia, Cassia, Cimina, nova Traiana
via Latina
via Salaria
via Valeria Tiburtina
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Ai pretori più anziani:
via Aemilia
via Appia
via Flaminia
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• Compiti dei curatores:
• responsabili della sorveglianza dello stato delle viae publicae
• reclutamento forze ausiliarie
• incarichi di costruzione nuove strade, per iniziativa dell’imperatore, che
determinava anche il percorso, ma i curatores ne fissavano i particolari
(mansiones, stationes)
• contatti con municipi e proprietari terrieri
• I lavori erano affidati a liberi imprenditori, mancipes o redemptores
•
• Finanziamento dei lavori
• -aerarium Saturni
• -partecipazione imperiale
• -municipi e proprietari terrieri
•
Praefectura vehiculorum
• Sistema di comunicazione necessario tra Roma e periferia, tra
principe e comandanti delle truppe nelle province, tra governatori
e potere centrale, servizio chiamato in seguito cursus publicus.
• Ad Augusto si deve una prima struttura organizzativa, un sistema
di staffette realizzato da iuvenes, che si davano il cambio sulle
viae militares; in seguito si preferì distribuire dei carri lungo il
percorso con i necessari animali da tiro a disposizione di corrieri
e magistrati.
• Da Tacito (Ann. 4, 27, 1) sappiamo che nel 24 d.C. erano pronte
navi della flotta di Ravenna sull’Adriatico per traghettare i latori
di messaggi dell’imperatore o di funzionari che andavano e
venivano dalle province. Il principale luogo di partenza era
Brundisium
• Il praefectus vehiculorum.
• Funzione equestre
• Un’iscrizione di Apri in Tracia (AE 1974, 583) attesta un praefectus
vehiculorum già al tempo di Vespasiano; ma un praefectus
vehiculorum fu anche il Baebius Uncinus, la cui carriera equestre si
data tra l’età di Nerone e quella flavia. Dunque in tale epoca vi era
già un praefectus vehiculorum continuamente in carica.
• Allora si può pensare che anche questa istituzione risalga ad
Augusto, anche se non ebbe ancora ai suoi tempi una struttura
organizzativa; ciò può essere dimostrato anche dalla
denominazione di praefectura e non di procuratela (come vigilum,
annonae, ecc.), come di norma per funzioni equestri.
• Sviluppi della funzione.
• Nel 97 d.C. sul verso di monete di Nerva vi è la legenda:
VEHICULATIONE ITALIAE REMISSA, con l’immagine di un carro a
due ruote e due muli che pascolano.
• Ciò significa che l’imperatore aveva riformato la distribuzione degli
oneri per la vehiculatio in Italia, ovvero che le comunità in Italia
venivano avvantaggiate rispetto a quelle delle province.
Vehiculatio significava:
• trasporto di messaggeri con lettere;
• trasporto di funzionari statali con il loro personale
• trasporto di rifornimenti delle truppe (alimenti ed equipaggiamenti)
• Nerva dunque ha assunto tutti i costi da parte dello stato (in
precedenza il servizio era a pagamento) e ha affidato il compito
all’imprenditoria privata (mancipes), non più ai magistrati delle
città.
• Forse con Adriano anche le mansiones per il pernottamento
vennero a carico dello stato e non più dei magistrati cittadini.
I praefecti vehiculorum sono attestati solo in Italia, perché nelle
province la gestione del cursus publicus spettava al governatore.
Decentramento: si hanno praefecti vehiculorum diversi in
concomitanza per le grandi strade (Appia, Annia, Traiana, Flaminia,
Aurelia, Venetia-Transpadana) in una struttura, però, collegiale, di
rango centenario.
Solo con Settimio Severo si ha un prefetto per un’unica strada, ma
l’amministrazione è sempre centralizzata a Roma.
Il servizio è utilizzato essenzialmente dai senatori, che non si
sottomettevano certo a un equestre, per cui il praefectus vehiculorum ,
che effettuava continuamente sopralluoghi , denunciava abusi e
disservizi direttamente all’imperatore
• A Roma nell’ufficio centrale vi erano alle dipendenze del
praefectus vehiculorum degli a commentariis (che tenevano diari
d’ufficio) e tabularii ( responsabili dell’archivio dei pagamenti ai
mancipes).
Ai prefetti spettava la gestione sulle strade di:
• Mutationes – per cambi di cavalli e carri
• Mansiones – alloggi e ristoro
• Stationes – posti di polizia, di controllo delle strade, almeno in
alcuni casi tenuti da frumentarii (in dipendenza dal prefetto del
pretorio)
•
• La concessione dei diplomata, che consentivano l’uso del cursus
publicus, spettava solo all’imperatore; anche i tabellarii sono al
servizio dell’imperatore o degli officia dei magistrati.
•
•
Praefectura alimentorum
• Istituita da Traiano, ma forse già progettata da Nerva, vuole ad un
tempo risolvere i problemi relativi all’agricoltura sul suolo italico
(grandi latifondi in abbandono) e quelli economici di alcuni centri
dell’Italia, favorendo il mantenimento dei giovani delle famiglie più
bisognose.
• Mutui forzati per i latifondisti con tasso variabile concessi dallo stato per
agevolare l’agricoltura;
• Gli interessi devoluti dal praefectus alimentorum alle comunità
cittadine:
• Distribuzione degli alimenta ad opera del locale quaestor alimentorum:
• figli legittimi:
ragazzi HS 16; ragazze HS 12
• figli illegittimi:
ragazzi HS 12; ragazze HS10
•
• Età: dalla nascita usque ad pubertatem (ragazzi 18 anni; ragazze 14 anni).
• I praefecti alimentorum sono scelti tra gli ex pretori.
Curatores rei publicae
• Attività di controllo sull'amministrazione finanziaria cittadina (piccolo
trattato di Ulpiano scritto nell'età di Caracalla "De officio curatoris rei
publicae");
• responsabilità per i legati in favore delle città;
• controllo che i capitali, di cui disponevano le città, fossero
fruttuosamente impiegati dai magistrati e funzionari cittadini;
• controllo e sorveglianza sul modo in cui erano effettuati gli acquisti di
grano per impedire abusi da parte dei funzionari cittadini
• Sono nominati dall'imperatore, dall'età traianea:
• distribuzione nel tempo:
10% databili prima di Marco Aurelio
•
30% databili prima dell'età severiana
•
65% tra Settimio Severo e Carino
•
molto rari dall'età di Diocleziano
• sono noti per ca. 160 città ed in numero di ca. 260 (fra Traiano e
Diocleziano)
• ca. 60% sono senatori; 35-40% equestri e membri delle aristocrazie locali.
I senatori sono particolarmente frequenti nelle regioni centrali dell'Italia,
poiché più vaste le proprietà ed i relativi interessi.
Curatores kalendarii
• A loro erano affidate le tabulae dalle quali risultavano i
nomi di quanti dovevano pagare vectigalia al municipio
per locazione di praedia della città, di norma concessa
per lungo termine o per 25 anni;
• tenevano conto delle rendite degli immobili comunali,
dei capitali derivanti da legati, fidecommessi, vendite di
beni.
• Attestati tra il 100 d.C. ed il III secolo; spesso si trovano
presso le stesse comunità guidate dai curatores rei
publicae.
•
• Le entrate statali
•
• Il cittadino romano non doveva pagare tributi regolari sulla sua proprietà
e sulla sua persona.
• In età repubblicana non aveva conosciuto tasse con scadenze regolari; si
esigeva solo il tributum, equivalente ad un prestito che veniva richiesto al
singolo cittadino in caso di necessità e che veniva, se possibile, restituito.
• Dal 167 a.C., con le guerre di conquista, si rese inutile anche il tributum
escluse poche situazioni di crisi. Perciò il cittadino romano viveva in uno
stato privilegiato. E ciò non mutò fino ai tempi di Diocleziano.
• Significativa distanza legale dalle province.
• Non fu necessaria, perciò, neppure una struttura per la riscossione delle
tasse.
• I censimenti avevano solo lo scopo di registrare i cittadini romani; ben
diverso carattere aveva il censimento provinciale.
• Per la registrazione dei cittadini era prescritta dalla lex Aelia Sentia e dalla
lex Papia Poppea la professio dei neonati, che in Roma doveva avvenire
dinanzi ai praefecti aerarii Saturni.
• Fuori dall'Urbe doveva avvenire davanti ai magistrati cittadini.
• La dichiarazione veniva lasciata all'iniziativa privata delle persone
interessate.
• Augusto non cambiò nulla del sistema esistente, rimanendo
l'esenzione dal tributum.
• Erano tuttavia sempre in vigore i vectigalia, come quello imposto ai
proprietari di ager publicus e la vicesima libertatis, l'imposta del 5%
sulla liberazione degli schiavi.
• Ma in analogia a quest'ultima creò nuove imposte, legate a scopi
precisi, ovvero:
• 1- la centesima rerum venalium (tributo dell'1% sul ricavato di tutte le
vendite all'asta) o ducentesima auctionum (tributo dello 0,5% sul
ricavato dei beni dei debitori da vendersi all'incanto);
• 2- vicesima quinta venalium mancipiorum (tributo del 4% sul ricavato
delle vendite, prevalentemente di schiavi)
• 3- vicesima hereditatium (tributo del 5% sull'ammontare delle eredità)
•
• Queste ultime tre imposte erano destinate rispettivamente
• 1 e 3 alla nuova creazione dell'aerarium militare, per assicurare il
pagamento delle liquidazioni ai veterani;
• 2 versata all'aerarium Saturni, per finanziare i vigiles in Roma,
insieme alla vicesima libertatis.
• La vicesima libertatis
•
• Introdotta già nell'anno 357 a.C. (Liv. 7, 16), aveva gravato o su chi
emancipava o sullo schiavo liberato; come per tutte le entrate della
repubblica non erano i magistrati di Roma ad occuparsi della
riscossione, ma delle società di publicani.
• La stipula dei contratti con gli esattori dovrebbe essere stata
competenza dei censori.
• Con l'avvento di Augusto nulla cambia, poiché documenti epigrafici
attestano l'esistenza di società di publicani, che assumevano in
comune la riscossione del tributo in una determinata regione
almeno ancora in età traianea (AE 1964, 239 in Liguria), ma i
contratti venivano stipulati con i praefecti aerarii Saturni,
appartenenti all’ordine senatorio (non più con i censori).
• I vigiles ancora ai tempi di Cassio Dione ricevevano la loro paga
dall'aerarium Saturni, e quindi ancora a quei tempi in tale cassa
veniva versata la vicesima libertatis.
• Permane il dubbio se nella II metà del II sec. d.C. i publicani siano
stati o meno sostituiti da ufficiali dello Stato. Certo è che dall'età di
Vespasiano sono attestati procuratores per la XX libertatis come
per la XX hereditatium, forse per controllare l'operato dei
publicani. Sappiamo infatti che nel 58 d.C. (Tac. Ann. 13, 50-51) il
popolo si ribellò ai soprusi dei publicani e Nerone si vide costretto
ad abolire quasi tutte le imposte, in seguito ripristinate.
• Conosciamo solo 3 procuratores XX libertatis (appartenenti
all’ordine equestre) e la loro carriera non sembra di primo piano;
nella gerarchia degli stipendi era una procuratela solo sexagenaria;
ciò significa che il gettito non doveva essere rilevante.
• Si riteneva che la tassazione fosse stata appaltata secondo le 11
regiones augustee, come per la XX hereditatium, ma non si hanno
prove. A quanto sembra in una stessa regione vi potevano essere
invece più centri per la riscossione, dove gli appaltatori tenevano
una familia di schiavi e liberti addetti alle operazioni.
• A Roma vi era un archivio, un tabularium della XX libertatis.
Per quanto riguarda la procedura di riscossione, di certo i publicani
potevano adire alla documentazione del censo in Roma come nei
municipi.
I liberti, ottenuta la manomissione, si recavano presso i magistrati a
dichiarare il loro nuovo status e i publicani potevano controllare i nomi
dei nuovi cittadini. L'atto pubblico della liberazione davanti al pretore o
l'apertura del testamento davanti al magistrato comportava l'obbligo di
pagamento;
lo stesso avveniva per le liberazioni sulla base della lex Aelia Sentia,
davanti al consilium di un magistrato a Roma (costituito da 5 senatori e 5
cavalieri), quando non venivano rispettate le norme sui limiti di età (20
anni per il padrone e 30 anni per lo schiavo).
L'ammontare della tassa venne raddoppiata al 10% da Caracalla ed era
calcolata in base ad una stima, che era spesso frutto di un accordo.
• La vicesima hereditatium.
•
• Imposta del 5% su tutti i tipi di eredità, ovvero hereditates e legata.
Solo la parentela più stretta ne era esentata, di primo e secondo
grado, ovvero genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti (Plin, Pan. 37, 639, 5).
• Introdotta nel 6 d.C., superando le resistenze del senato. Non
conosciamo la somma massima esente dalla tassa e sappiamo per
certo ciò avvenne solo da Traiano in poi.
• La tassazione non era determinata dall'ammontare dell'eredità nel suo
insieme; valeva solo la quota singola, per cui chi riceveva una quota
modesta dell'eredità di qualcuno non subiva tassazione.
• Poiché era strettamente legata a garantire il sostentamento dei
veterani, ebbe una propria cassa, l'aerarium militare, che dal 6 d.C.
alla metà del III d.C. venne amministrata da 3 praefecti aerarii
militaris, scelti tra gli ex pretori.
• La sede dell'aerarium militare era sul Campidoglio.
• Anche per questa tassa la riscossione venne affidata ad appaltatori
privati, i publicani.
• L'istituzione dei procuratores XX hereditatium, almeno dall'età di
Vespasiano, prima liberti poi appartenenti all'ordine equestre, non
determinò la sostituzione dei praefecti aerarii militaris.
• Probabilmente i procuratores (quelli regionali e quello centrale in
Roma) ebbero l'incarico di controllare i publicani, mentre la cassa e
i pagamenti ai veterani erano di spettanza dei praefecti aerarii
militaris.
• Forse i publicani vennero meno nella II metà del II secolo e sostituiti
dal procurator con i suoi aiutanti.
• Da Vespasiano, ma forse anche da Nerone vi era in Italia un
procurator XX hereditatium di rango ducenario, con un
subprocurator.
• Da Antonino Pio in poi (metà del III sec.) si hanno procuratores
che agiscono nelle varie regiones, ma non quelle augustee, quanto
quelle di carattere "geografico", sempre più grandi e dai confini non
fissi.
• I procuratores regionali erano sexagenarii, mentre ducenarius era il
procurator XX hereditatium Romae. Tutti i procuratores avevano a loro
disposizione personale subalterno nominato tra gli schiavi e i liberti
imperiali (tabularii, arcarii, adiutores, praepositi tabellariorum ecc. ).
• La lex Iulia de vicesima hereditatium stabilì l'apertura pubblica del
testamento, per controllare la destinazione dei patrimoni, e la lettura
doveva avvenire da 3 a 5 giorni dopo la morte del testatore, dinanzi al
pretore in Roma o dinanzi ai magistrati nei municipi, nel foro o nella
basilica.
• Nella legge erano previsti dei premi per chi accusava gli evasori delle
tasse.
• Dalla somma dell'eredità andavano sottratti il valore degli schiavi
manomessi, il dispendio per il funerale e la realizzazione del monumento
funebre.
• Forse in caso di conflitto tra contribuenti e esattori intervenivano i
procuratores.
• Sia la vicesima libertatis che la vicesima hereditatium decaddero nel
corso del III secolo d.C., al più tardi con le riforme di Diocleziano.
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