SEGRETERIA NAZIONALE
Ufficio Segreteria Sindacale
Prot. 586/4779 VDO/fs 20111215_ccnl_acconciatura ed estetica
Roma, 15 dicembre 2011
Oggetto:: CCNL per i Dipendenti da Imprese Artigiane
di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa,
Tatuaggio, Piercing e Centri benessere.
ALLE STRUTTURE REGIONALI E
TERRITORIALI FISASCAT
LORO SEDI
Cari amici,
nei giorni scorsi è stata ratificata da parte delle associazioni nazionali delle imprese
artigiane CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI e dalle OO.SS. FILCAMSCGIL UILTuCS-UIL l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Imprese Artigiane di
Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere (ad
esclusione dei dipendenti impiegati da strutture alberghiere, navi da crociera e stabilimenti
termali), che riguarda circa 200.000 lavoratori e lavoratrici dipendenti delle oltre 100.000
imprese del settore (e che alleghiamo).
L’ipotesi di rinnovo, raggiunta già dal 3 ottobre 2011, che indica quale data di scadenza del
CCNL il 31 dicembre 2012, prevede un incremento retributivo pari a 75 € per il terzo
livello (da riparametrare per gli altri livelli) suddiviso in tre tranches rispettivamente di 30
€ , 23 € e 22 € - che saranno riconosciute a partire, rispettivamente, dal 1° ottobre 2011, il
primo aprile 2012 e il primo ottobre 2012 – ed una somma di 115 € a titolo di arretrati per
il 2009 a cui si aggiunge l’una tantum di 220 € per i lavoratori in forza al 1° ottobre 2011.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già
erogati nell’anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo
(03.10.2011) verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad euro 220
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato; detti importi sono stati quantificati considerando anche i riflessi sugli istituti
di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono, quindi,
comprensivi degli stessi, nonché esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
L'importo una tantum di cui sopra verrà erogato in due tranches:
- la prima, di 110 €, con la retribuzione relativa al mese novembre 2011;
- la seconda, di altri 110 €, con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012.
FISASCAT-CISL
Federazione Italiana Sindacati
Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
Aderente a UNI, UITA e ITF
Via Livenza 7 – 00198 Roma
Tel. 06.853597 – Fax 06.8558057
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Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo sarà erogato a titolo di una
tantum il 70% dell’importo spettante agli altri lavoratori con le medesime decorrenze.
L’importo corrisposto a titolo di una tantum sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i
casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni
concordate per mancanza di lavoro.
Inoltre, l’intesa interviene, essenzialmente, su tre temi portanti:
a) l’apprendistato, prevedendo che ai lavoratori in possesso di titolo di studio post obbligo
o altra qualifica equipollente viene riconosciuta la retribuzione al 100% a partire dal nono
semestre (vale a dire a 4 anni e 6 mesi);
b) la possibilità di usufruire in maniera cumulativa di ferie e di riduzioni dell’orario di
lavoro per i lavoratori immigrati, al fine di agevolare i periodi di permanenza nei paesi
d’origine; viene stabilito, infatti, che, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con
le esigenze tecniche ed organizzative nonché coi picchi di attività dell’impresa, il datore di
lavoro potrà riconoscere l’utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati da fruirsi entro i
limiti temporali stabiliti dalla legge 1;
c) l’integrazione a carico del datore di lavoro in caso di malattia e infortunio fino al
raggiungimento del 100% della retribuzione nel caso di astensioni di durata superiore a 8
giorni.
Nell’intesa le parti hanno anche stabilito di costituire entro 90 giorni dalla stipula del
CCNL un osservatorio finalizzato alla verifica di possibili modalità di realizzazione di un
eventuale ampliamento della sfera di applicazione del contratto stesso ad imprese artigiane
esercenti attività ad oggi non comprese nella sua sfera di applicazione.
Inoltre, al fine di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei CCNL, e una
volta sottoscritto anche l’accordo di rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia, Disinfezione,
Derattizzazione e Sanificazione, i sottoscrittori del contratto si sono impegnati a verificare
la possibilità di elaborare una proposta di accorpamento nella macro-area contrattuale
denominata “Area Servizi” (che dovrebbe ricomprendere in un unico corpo contrattuale i
previgenti CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing,
Centri Benessere e CCNL Servizi di Pulizia, Disinfezione, Derattizzazione e Sanificazione);
a tal fine, le parti si sono spinte a delineare per il futuro CCNL Area Servizi una struttura
che, fatto salvo il principio dell’invarianza dei costi, fonderà su una Parte Comune - divisa
in due sezioni: Relazioni sindacali/Bilateralità e Disciplina del rapporto di lavoro - e in una
Parte Speciale nella quale ricomprendere tutti gli istituti che per la loro peculiare
1
Per i lavoratori immigrati che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei rispettivi paesi di origine,
da comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al
termine del servizio di leva il lavoratore dovrà presentarsi presso l’impresa entro 30 giorni e consegnare al
datore di lavoro il certificato di congedo rilasciato dal paese di origine, pena la risoluzione del rapporto di
lavoro.
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specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di
determinate figure professionali.
Sempre entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, è anche prevista la
creazione di una commissione tecnica paritetica che dovrà provvedere ad elaborare una
proposta per l’aggiornamento della classificazione del personale con le figure professionali
nuove e/o mancanti dei settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL, nonché dei
profili formativi relativi all’apprendistato professionalizzante.
Le parti hanno inoltre convenuto sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di
partecipazione - sia a livello nazionale che regionale - funzionali all'acquisizione di dati
conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed
amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane; pertanto hanno
individuato nella costituzione dell'osservatorio nazionale e degli osservatori regionali gli
strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal
contratto collettivo nazionale (in argomento di osservatori si è stabilito che, allorquando le
parti - a livello regionale - ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti
anche a livello territoriale, a condizione però che ciò sia giustificato da particolari
situazioni produttive ed occupazionali).
I compiti attribuiti ai predetti osservatori saranno:
- verificare l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del
settore;
- acquisire informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per
l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- reperire informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di
inserimento, occupazione femminile, lavoro a domicilio, ecc.;
- attivare iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni
sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati,
ecc.;
- ricercare migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e
sviluppare l'occupazione;
- valutare e studiare progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione
professionale;
- esaminare le necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale,
finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle parti in funzione delle
esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle
risorse pubbliche all'uopo destinate;
- verificare le eventuali problematiche eventualmente insorte in merito alla nuova
sfera d'applicazione contrattuale;
- affrontare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di
lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze
impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per
accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
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Inoltre, anche se non ben specificato in quale modalità, nell’intesa si ricomprende nelle
competenze di detti osservatori anche l’ambiente, la struttura delle imprese e relative
strutture tecnologiche, la struttura occupazionale e fabbisogno di formazione, l’andamento
della redditività delle imprese e le pari opportunità.
In via generale, l’accordo prevede che gli osservatori potranno valutare la possibilità di
promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di
realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare
riferimento a quelle pubbliche.
Sempre in tema di strumentazione partecipativa, l’intesa stabilisce che l’osservatorio
nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del contratto e che avrà sede in Roma,
presso EBNA.
Nell’intesa di rinnovo trova spazio anche una dichiarazione di principio rispetto al fatto
che, anche in relazione alla Direttiva CE 99/70 e dell’Avviso Comune sottoscritto tra le
Parti Sociali del 24 aprile 2008, i sottoscrittori indicano nei contratti di lavoro a tempo
indeterminato la forma comune dei rapporti di lavoro; tuttavia, è ampiamente consentita
l’assunzione del personale con previsione dei termini in tutti i casi o nelle condizioni
espressamente previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato.
Nello specifico, nell’intesa si stabilisce che possano essere assunti lavoratori a tempo
determinato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o
temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
- per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi
parentali di cui alla L. 53/00, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o
aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in parttime, fatti salvi i divieti previsti dall’art. 3, D. Lgs. 368/01 2;
- in occasione di punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che
non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o
specificità dei servizi richiesti;
- al ricorrere di esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella
normale attività.
Il numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato varia al variare del
livello occupazionale 3 di ciascuna impresa artigiana nelle seguenti modalità, fermo
restando il fatto che non concorrono ai limiti di seguito indicati i contratti a tempo
determinato stipulati per la sostituzione in caso di maternità, malattia, congedi parentali,
aspettativa e ferie:
2 Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione in caso di malattia, congedo di maternità e simili è
consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che
inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
3 Per stabilire il livello occupazionale vanno considerati i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti ed
i lavoratori assunti con contratto di inserimento.
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Dimensione Occupazionale
dell’Impresa
Numero di CAT Assumibili
da 0 a 5 dipendenti
3
con più di 5 dipendenti e fino a 10
un lavoratore ogni due o frazione, con
arrotondamento all’unità superiore
con più di 10 dipendenti
il 25% dei lavoratori (con
arrotondamento all’unità superiore)
Nell’intesa si stabilisce inoltre che nella contrattazione collettiva regionale potranno essere
individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
In relazione al contratto di inserimento, l’intesa - nel ribadire che lo strumento può essere
funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie
individuate all’art. 54 comma 1 del D. Lgs 276/03, e cioè soggetti di età compresa tra i 18 e
i 29 anni; disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, intendendosi per tali quelli che,
dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi (Accordo Interconfederale per la
disciplina transitoria del contratto di inserimento dell’11 febbraio 2008); lavoratori con più
di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere
un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; donne di qualsiasi età
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con
apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; persone riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico mentale o psichico stabilisce che può essere applicato alle seguenti condizioni:
-
deve avere forma scritta con specifica del progetto individuale (in mancanza di
forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato);
deve essere di durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi
(eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla
legge) 4;
deve prevedere un periodo di prova della durata stabilita per il livello
d’inquadramento attribuito;
Per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino
a 36 mesi.
4
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-
-
-
va definito, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
al contesto lavorativo (nel progetto vanno indicati la qualificazione al
conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento
oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione);
va prevista nel progetto una formazione teorica di 24 ore, da erogare durante
l’orario di lavoro, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed
accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente
anche con modalità di e-learning in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore (l’intesa ribadisce altresì che la formazione concernente
la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà
necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto);
la registrazione, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto
formativo della formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro.
Sempre in tema di contratto d’inserimento, nell’intesa si prevede che durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante
per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata
complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di
durata del contratto.
In relazione ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data
di sottoscrizione dell’accordo il trattamento economico è determinato dall’applicazione
delle percentuali di seguito riportate:
Semestre di
Riferimento
Retribuzione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
65%
65%
70%
78%
85%
85%
90%
90%
100%
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Nell’intesa si stabilisce anche che, ai fini del calcolo delle ferie, vengono superati i giorni di
calendario che fino al 30/9/2011 erano 28; infatti, dall’1° ottobre 2011 si considerano 20
giorni lavorativi per la prestazione di lavoro svolta su 5 giorni, mentre ai fini del godimento
non vengono considerati il sabato e la domenica, e per chi ha una prestazione settimanale
distribuita su 6 giorni, sono 24 i giorni lavorativi da godere e non viene considerata la
domenica.
A partire dal 1° ottobre 2011 ai lavoratori che hanno anzianità di servizio superiore a
cinque anni, le ferie da godere sono:
- 22 giorni lavorativi con prestazione su cinque giorni;
- 26 giorni lavorativi con prestazione su sei giorni.
Gli aumenti riparametrati a regime saranno quindi:
MENTI RETRIBUTIV A REGIME
Livello
Incremento Salariale
I
II
III
IV
€ 86,60
€ 79,11
€ 75,00
€ 70,71
A seguito di ciascuna tranche d’aumento, pertanto, le retribuzioni tabellari dovranno
essere aggiornate per ciascun livello come di seguito specificato:
Livello
I
II
III
IV
Livello
I
II
III
IV
Livello
I
II
III
IV
Retribuzione
tabellare al
30/09/2011
€ 1.240,11
€ 1.132,86
€ 1.074,00
€ 1.012,62
Prima tranche
dal 1°/10/2011
Retribuzione
tabellare al
31/03/2012
€ 1.274,75
€ 1.164,50
€ 1.104,00
€ 1.040,91
Seconda tranche dal
1°/04/12
Retribuzione
tabellare al
31/09/2012
€ 1.301,31
€ 1.188,76
€ 1.127,00
€ 1.062,59
Terza tranche
dal 1°/10/2012
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€ 34,64
€ 31,64
€ 30,00
€ 28,29
€ 26,56
€ 24,26
€ 23,00
€ 21,68
€ 25,40
€ 23,21
€ 22,00
€ 20,74
Retribuzione
tabellare dal
1°/10/2011
€ 1.274,75
€ 1.164,50
€ 1.104,00
€ 1.040,91
Retribuzione
tabellare dal
1°/04/2012
€ 1.301,31
€ 1.188,76
€ 1.127,00
€ 1.062,59
Retribuzione
tabellare dal
1°/10/2012
€ 1.326,71
€ 1.211,97
€ 1.149,00
€ 1.083,33
Fisascat-Cisl, che pure ha partecipato alla lunga trattativa ed ha significativamente inciso
su molte delle scelte positive che nell’intesa hanno trovato formale accoglimento, sta
proseguendo il confronto con le associazioni datoriali, soprattutto al fine di superare
alcune gravi lacune che l’accordo presenta nell’attuale formulazione; infatti, stiamo
predisponendo un testo per addivenire ad un’intesa sull’aggiornamento della normativa
contrattuale in materia di conciliazione ed arbitrato, nonché per introdurre - in un settore,
com’è quello oggetto del rinnovo del CCNL, e nel quale la parcellizzazione imprenditoriale
ed occupazionale è tratto intimamente distintivo - l’istituto della certificazione dei contratti
individuali di lavoro, al fine di deflazionare il contenzioso che nel settore è molto elevato.
Fisascat-Cisl, nel ribadire la già manifestata condivisione rispetto agli indubbi risultati in
materia di salario e di nuove occasioni partecipative che il contratto dà, e che per prima e
con più convinzione di altri la nostra Federazione ha contribuito a portare ai lavoratori, ha
già fatto presente alle associazioni datoriali ed alle altre OO.SS. le sue riserve rispetto
all’impegno politico - contenuto nell’intesa di rinnovo – ad accorpare in un unicum
normativo questo CCNL e quello applicato ai Dipendenti da Imprese Artigiane dei Servizi
di Pulizia, Disinfezione, Derattizzazione e Sanificazione, per le univoche differenze fra i due
settori; la nostra Federazione da tempo persegue la strada di una progressiva
omogeneizzazione dei trattamenti - salariali e normativi - fra il CCNL Pulimento Artigiani e
quello delle cosiddette imprese strutturate, per attenuare il dumping contrattuale
esercitato dagli artigiani del pulimento a danno delle imprese strutturate che sopportano
costi maggiori e, quindi, per contribuire a qualificare sempre più il sistema degli appalti
valorizzandone la buona occupazione.
Fisascat-Cisl, in ogni modo, non ha condiviso l’Avviso Comune (che pure alleghiamo) in
tema di affitto di poltrona o di cabina, in quanto ha ritenuto - e ritiene - che l’avallo
politico, ancorché superfluo, in quanto le imprese artigiane possono già procedervi senza il
formale riconoscimento del sindacato, che ci si richiedeva avrebbe potuto significare la fine
del lavoro subordinato in questo complesso e particolare settore; in tal senso, il nostro
auspicio è che la firma del CCNL non continui ad essere subordinata all’accettazione
integrale dei contenuti del predetto Avviso Comune.
Provvederemo a darvi tempestiva comunicazione delle novità che riscontreremo in
occasione dei prossimi contatti con le associazioni datoriali.
Fraterni saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Vincenzo Dell’Orefice)
All.
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Pierangelo Raineri)
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