Autocertificazione per IPT ridotta: istruzioni per l’uso Per presentare richiesta di pagamento dell’IPT ridotta è necessario presentare al competente ufficio dell’ACI/PRA tutta la documentazione necessaria a certificare la storicità del proprio veicolo: Copia dell’autocertificazione Copia del libretto del veicolo Copia di carta d’identità e codice fiscale del dichiarante Copia del certificato di storicità FIVS e della tessera di iscrizione FIVS o una associazione affiliata. Note a sostegno della storicità del proprio veicolo. La richiesta, a questo punto, può essere accolta oppure respinta. Nel caso del respingimento, è necessario pagare l’intera quota della trascrizione per poter proseguire con la pratica. Nota bene: l’art.15 della legge 183 del 2011 ha introdotto novità rilevanti in materia di autocertificazione, disponendo che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. Nel caso vi venisse respinta la richiesta in mancanza di certificato di storicità ASI, ricordiamo che il certificato ASI rientra esattamente nella fattispecie di quelli che non sono più utilizzabili con la pubblica amministrazione, dovendo essere obbligatoriamente sostituiti da autocertificazione. Il certificato ASI inoltre è emesso ad probationem e non è quindi costitutivo del diritto: costitutivo del diritto è l’interesse storico e collezionistico del proprio veicolo. In caso di respingimento: come presentare un ricorso alla Corte Tributaria. Contro l'Atto di Accertamento e Contestuale Irrogazione di Sanzione o la Cartella di Pagamento di Equitalia (ricordando che la cartella di Equitalia deve essere sempre preceduta da un Atto di Accertamento), nel caso l’autocertificazione sia stata accettata dall’ACI/PRA ma respinta dalla provincia, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria di riferimento (che potrà essere provinciale, regionale ovvero l’Agenzia delle Entrate, a seconda della residenza del dichiarante). Il ricorso va presentato seguendo le modalità qui indicate: Il ricorso in originale deve essere notificato da parte del ricorrente anzitutto alla controparte regione di residenza. Tale notifica deve avvenire entro 60gg. dal ricevimento dell’Atto di Accertamento o atto analogo in uno dei seguenti modi: a) tramite l'ufficiale giudiziario, secondo le norme degli artt.137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; b) spedizione dell'atto in originale a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. In tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione; c) consegna diretta a mani dell'atto all'impiegato addetto al protocollo, il quale appone timbro di pervenuto sulla copia in carta semplice del ricorso prodotta dal ricorrente e conforme all'originale. Su espressa richiesta, l'addetto al protocollo rilascia la ricevuta. Successivamente il ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria/Agenzia delle Entrate, tramite la costituzione in giudizio, redatto su carta da bollo per atti giudiziari, nella misura di € 14,62 ogni quattro facciate. Per costituirsi in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso alla regione di residenza, a pena d'inammissibilità, deposita personalmente o spedita a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento alla Commissione Tributaria/Agenzia delle Entrate: a) l'originale del ricorso ed allegati, nel caso in cui sia stato notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.; b) la copia conforme del ricorso ed allegati, nel caso in cui sia stato consegnato direttamente a mani alla Regione, con il timbro di pervenuto o con fotocopia della ricevuta di deposito; c) la copia conforme del ricorso ed allegati, nel caso in cui sia stato spedito per posta alla Regione, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Nel caso di notifica alla Provincia mediante consegna o spedizione, la conformità dell'atto depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale a quello consegnato o spedito è attestata, in calce all'atto medesimo, dallo stesso ricorrente. Insieme al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e i documenti che intende produrre a sostegno della propria tesi ed a prova di ciò che afferma (sono gli allegati: sentenze, circolari etc. etc.). I documenti devono essere elencati negli atti cui sono allegati o, se presentati separatamente, in apposita nota sottoscritta o da depositare in originale ed in tante copie quanto sono le parti. Altri documenti potranno essere depositati fino a venti giorni liberi (cioè non festivi) prima della data fissata per l'udienza e fino a dieci giorni prima potranno essere presentate memorie illustrative con le copie per le altre parti. Si ricorda che il ricorso in originale e le copie del medesimo, da utilizzare per le notificazioni ed il deposito, sono soggetti all'imposta di bollo, che può essere assolta o mediante uso della carta bollata o mediante applicazione di una marca ogni quattro facciate o fogli recanti scrittura. Sono soggette all'imposta di bollo, secondo le stesse modalità, solo le istanze, ma non le copie di documenti e le memorie. Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica. Per le controversie aventi ad oggetto una somma superiore a quella predetta, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale). Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art 12 D. Lgs. n. 546 del 1992). Ad ogni modo, per quanto non obbligatorio, che il ricorso presentato sia vagliato e firmato da un avvocato o da figura analoga. I costi del ricorso, al netto di eventuali consulenze tecniche richieste, sono quelli di spedizione e delle marche da bollo. Spett.le Ufficio ACI/PRA di………………………………………………………………...………(………….) ………………..……………………………………………………………………. ……………..………………………………………………………………………. DICHIARAZIONE EX ART. 47 DPR 445/2000: AUTOVEICOLO DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ART.63 comma 3 LEGGE 342/2000 Il sottoscritto ________________________________________________________________________________, nato a _________________________________ PR (______), e residente a ___________________________PR (___), in via ___________________________ , C.F. _______________________________________ proprietario del veicolo marca e modello Targa Telaio Anno I° Immatricolazione Visto l’art. 63 della legge 342/2000, il quale dispone che: 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall' Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dallaFMI. Tale determinazione e'aggiornata annualmente. DICHIARA Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47-48-49 D.P.R. 445/2000 e dell’art.15 l.183/2011, che il proprio veicolo possiede tutte le caratteristiche tecniche individuate dalla determinazione annuale dell’ASI, la quale a sua volta richiama quelle elencate dall’art. 60 del Codice della Strada in relazione alla vetustà e alla conservazione delle caratteristiche originarie di fabbricazione. Tali caratteristiche sono confermate da regolare revisione effettuata in data ____/____/____ c/o _________________________ I dati in oggetto relativi alla Fabbricazione/Tipo del veicolo sono reperibili d’ufficio c/o gli uffici dell’ASI, str. Val Martino sup. 27, 10131, Torino. Si allegano: o o o Copia del libretto del veicolo Copia di carta d’identità e codice fiscale del dichiarante Copia del certificato di storicità FIVS e della tessera di iscrizione FIVS o ad una associazione affiliata. ___________________, lì __/__/_____ (luogo e data) ____________________ (firma) AUTOCERTIFICAZIONE: PARERE DEL CONTRIBUENTE Il contribuente, visto che nella prassi e da quanto riportato sul sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, ai fini dell’ottenimento del trattamento fiscale riservato ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, è normalmente richiesto l’attestato di datazione e storicità rilasciato dall’ASI, Considerato che: - la legge richiede all’ASI una individuazione di carattere generale (in quanto da aggiornarsi annualmente) per potere identificare i veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” cui è riservato il trattamento fiscale previsto dall’art.63 della legge 342/2000. - in quanto individuazione a carattere generale, questa non può mai riferirsi ad alcun documento ASI o affine con valenza esclusiva ad probationem, ma deve riferirsi esclusivamente a caratteristiche tecniche o a particolari modelli di veicoli. - la stessa ASI, attraverso apposita delibera del Consiglio Federale, ha disposto di individuare tali caratteristiche in quelle già rilevate dal legislatore per identificare i veicoli di interesse storico e collezionistico all’art. 60 del Codice della Strada, il quale dispone che tali veicoli devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione per essere considerati tali. - la natura di dette caratteristiche costituisce certamente un “fatto”, certificabile mediante utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000. - la recente modificazione della applicabilità delle autocertificazioni, introdotta con l’art.15 della legge 183 del 2 novembre 2011, dispone che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” - la giurisprudenza tributaria in materia è ampiamente favorevole all’interpretazione fornita dal contribuente Ritiene che: - La certificazione ex. art. 47 del DPR 445/2000 sia documento idoneo a comprovare il possedimento, per il proprio veicolo, delle caratteristiche tecniche individuate dall’ASI nella propria determinazione annuale - La richiesta di ulteriore documentazione, e tantomeno di certificati comprovanti l’iscrizione ad un registro di una associazione privata, sia da considerare assolutamente incongruente rispetto al dettato di legge (la legge conferisce all’ASI la facoltà di determinare le caratteristiche tecniche o elenco di modelli di veicoli, senza che questa possa decidere quali siano i documenti idonei a comprovarne il possedimento, né tantomeno equiparare l’iscrizione ai propri registri a determinazione, in palese violazione del carattere di “generalità” che questa deve possedere) nonché lesiva del proprio diritto di libera associazione di cui all’art. 18 della Costituzione. - che non spetti all’ACI/PRA la respinta della richiesta, ma eventualmente alla provincia in quanto titolare dell’imposta - in caso la richiesta sia respinta, si configurino gli estremi per una violazione dei doveri d’ufficio ex art. 328 c.p. cui seguirà certamente esposto al competente Ispettorato della Funzione Pubblica e, nel caso, all’ufficio della Procura della Repubblica Richiede: - che vengano accordati i benefici fiscali previsti dalla legge per i “veicoli di particolare interesse storico e collezionistico”. - nel caso tale richiesta sia respinta, che gli vengano prodotte in forma scritta le motivazioni del respingimento. Con Osservanza ___________________, lì __/__/_____ (luogo e data) _________________ (firma)