Autocertificazione per IPT ridotta: istruzioni per l’uso
Per presentare richiesta di pagamento dell’IPT ridotta è necessario presentare al competente ufficio dell’ACI/PRA
tutta la documentazione necessaria a certificare la storicità del proprio veicolo:
Copia dell’autocertificazione
Copia del libretto del veicolo
Copia di carta d’identità e codice fiscale del dichiarante
Copia del certificato di storicità FIVS e della tessera di iscrizione FIVS o una associazione affiliata.
Note a sostegno della storicità del proprio veicolo.
La richiesta, a questo punto, può essere accolta oppure respinta. Nel caso del respingimento, è necessario pagare
l’intera quota della trascrizione per poter proseguire con la pratica.
Nota bene: l’art.15 della legge 183 del 2011 ha introdotto novità rilevanti in materia di autocertificazione,
disponendo che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. Nel caso vi venisse respinta la
richiesta in mancanza di certificato di storicità ASI, ricordiamo che il certificato ASI rientra esattamente nella
fattispecie di quelli che non sono più utilizzabili con la pubblica amministrazione, dovendo essere obbligatoriamente
sostituiti da autocertificazione. Il certificato ASI inoltre è emesso ad probationem e non è quindi costitutivo del
diritto: costitutivo del diritto è l’interesse storico e collezionistico del proprio veicolo.
In caso di respingimento: come presentare un ricorso alla Corte Tributaria.
Contro l'Atto di Accertamento e Contestuale Irrogazione di Sanzione o la Cartella di Pagamento di Equitalia
(ricordando che la cartella di Equitalia deve essere sempre preceduta da un Atto di Accertamento), nel caso
l’autocertificazione sia stata accettata dall’ACI/PRA ma respinta dalla provincia, può essere proposto ricorso alla
Commissione Tributaria di riferimento (che potrà essere provinciale, regionale ovvero l’Agenzia delle Entrate, a
seconda della residenza del dichiarante).
Il ricorso va presentato seguendo le modalità qui indicate:
 Il ricorso in originale deve essere notificato da parte del ricorrente anzitutto alla controparte regione di
residenza. Tale notifica deve avvenire entro 60gg. dal ricevimento dell’Atto di Accertamento o atto analogo in
uno dei seguenti modi:
a)
tramite l'ufficiale giudiziario, secondo le norme degli artt.137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto
disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
b) spedizione dell'atto in originale a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di
ricevimento. In tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione;
c) consegna diretta a mani dell'atto all'impiegato addetto al protocollo, il quale appone timbro di pervenuto sulla copia in
carta semplice del ricorso prodotta dal ricorrente e conforme all'originale. Su espressa richiesta, l'addetto al protocollo
rilascia la ricevuta.
 Successivamente il ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria/Agenzia delle Entrate, tramite la
costituzione in giudizio, redatto su carta da bollo per atti giudiziari, nella misura di € 14,62 ogni quattro facciate.
Per costituirsi in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso alla regione di residenza,
a pena d'inammissibilità, deposita personalmente o spedita a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e
con avviso di ricevimento alla Commissione Tributaria/Agenzia delle Entrate:
a) l'originale del ricorso ed allegati, nel caso in cui sia stato notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.;
b) la copia conforme del ricorso ed allegati, nel caso in cui sia stato consegnato direttamente a mani alla Regione, con il
timbro di pervenuto o con fotocopia della ricevuta di deposito;
c) la copia conforme del ricorso ed allegati, nel caso in cui sia stato spedito per posta alla Regione, con fotocopia della
ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Nel caso di notifica alla Provincia mediante consegna o spedizione, la conformità dell'atto depositato presso la
Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale a quello consegnato o spedito è attestata, in calce all'atto
medesimo, dallo stesso ricorrente.
Insieme al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e i
documenti che intende produrre a sostegno della propria tesi ed a prova di ciò che afferma (sono gli allegati:
sentenze, circolari etc. etc.). I documenti devono essere elencati negli atti cui sono allegati o, se presentati
separatamente, in apposita nota sottoscritta o da depositare in originale ed in tante copie quanto sono le parti.
Altri documenti potranno essere depositati fino a venti giorni liberi (cioè non festivi) prima della data fissata per
l'udienza e fino a dieci giorni prima potranno essere presentate memorie illustrative con le copie per le altre parti.
Si ricorda che il ricorso in originale e le copie del medesimo, da utilizzare per le notificazioni ed il deposito, sono
soggetti all'imposta di bollo, che può essere assolta o mediante uso della carta bollata o mediante applicazione di
una marca ogni quattro facciate o fogli recanti scrittura.
Sono soggette all'imposta di bollo, secondo le stesse modalità, solo le istanze, ma non le copie di documenti e le
memorie.
Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato
direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica. Per le controversie aventi ad oggetto una
somma superiore a quella predetta, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato (avvocato, dottore
commercialista, ragioniere, perito commerciale).
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla
somma di queste (art 12 D. Lgs. n. 546 del 1992). Ad ogni modo, per quanto non obbligatorio, che il ricorso
presentato sia vagliato e firmato da un avvocato o da figura analoga. I costi del ricorso, al netto di eventuali
consulenze tecniche richieste, sono quelli di spedizione e delle marche da bollo.
Spett.le Ufficio ACI/PRA di………………………………………………………………...………(………….)
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DICHIARAZIONE EX ART. 47 DPR 445/2000: AUTOVEICOLO DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ART.63
comma 3 LEGGE 342/2000
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________,
nato a _________________________________ PR (______), e residente a ___________________________PR (___),
in via ___________________________ , C.F. _______________________________________
proprietario del veicolo
marca e modello
Targa
Telaio
Anno I° Immatricolazione
Visto l’art. 63 della legge 342/2000, il quale dispone che:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale,
a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo
periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli
autoveicoli dall' Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un
apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico
per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:



i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dallaFMI. Tale
determinazione e'aggiornata annualmente.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47-48-49 D.P.R. 445/2000 e dell’art.15 l.183/2011, che il proprio veicolo
possiede tutte le caratteristiche tecniche individuate dalla determinazione annuale dell’ASI, la quale a sua volta richiama quelle
elencate dall’art. 60 del Codice della Strada in relazione alla vetustà e alla conservazione delle caratteristiche originarie di
fabbricazione.
Tali caratteristiche sono confermate da regolare revisione effettuata in data ____/____/____ c/o _________________________
I dati in oggetto relativi alla Fabbricazione/Tipo del veicolo sono reperibili d’ufficio c/o gli uffici dell’ASI, str. Val Martino sup. 27,
10131, Torino.
Si allegano:
o
o
o
Copia del libretto del veicolo
Copia di carta d’identità e codice fiscale del dichiarante
Copia del certificato di storicità FIVS e della tessera di iscrizione FIVS o ad una associazione affiliata.
___________________, lì __/__/_____
(luogo e data)
____________________
(firma)
AUTOCERTIFICAZIONE: PARERE DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente, visto che nella prassi e da quanto riportato sul sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, ai fini dell’ottenimento
del trattamento fiscale riservato ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, è normalmente richiesto l’attestato di
datazione e storicità rilasciato dall’ASI,
Considerato che:
- la legge richiede all’ASI una individuazione di carattere generale (in quanto da aggiornarsi annualmente) per potere
identificare i veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” cui è riservato il trattamento fiscale previsto dall’art.63
della legge 342/2000.
- in quanto individuazione a carattere generale, questa non può mai riferirsi ad alcun documento ASI o affine con valenza
esclusiva ad probationem, ma deve riferirsi esclusivamente a caratteristiche tecniche o a particolari modelli di veicoli.
- la stessa ASI, attraverso apposita delibera del Consiglio Federale, ha disposto di individuare tali caratteristiche in quelle già
rilevate dal legislatore per identificare i veicoli di interesse storico e collezionistico all’art. 60 del Codice della Strada, il quale
dispone che tali veicoli devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione per essere considerati tali.
- la natura di dette caratteristiche costituisce certamente un “fatto”, certificabile mediante utilizzo della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000.
- la recente modificazione della applicabilità delle autocertificazioni, introdotta con l’art.15 della legge 183 del 2 novembre
2011, dispone che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”
- la giurisprudenza tributaria in materia è ampiamente favorevole all’interpretazione fornita dal contribuente
Ritiene che:
- La certificazione ex. art. 47 del DPR 445/2000 sia documento idoneo a comprovare il possedimento, per il proprio veicolo,
delle caratteristiche tecniche individuate dall’ASI nella propria determinazione annuale
- La richiesta di ulteriore documentazione, e tantomeno di certificati comprovanti l’iscrizione ad un registro di una
associazione privata, sia da considerare assolutamente incongruente rispetto al dettato di legge (la legge conferisce
all’ASI la facoltà di determinare le caratteristiche tecniche o elenco di modelli di veicoli, senza che questa possa decidere quali
siano i documenti idonei a comprovarne il possedimento, né tantomeno equiparare l’iscrizione ai propri registri a
determinazione, in palese violazione del carattere di “generalità” che questa deve possedere) nonché lesiva del proprio diritto di
libera associazione di cui all’art. 18 della Costituzione.
- che non spetti all’ACI/PRA la respinta della richiesta, ma eventualmente alla provincia in quanto titolare dell’imposta
- in caso la richiesta sia respinta, si configurino gli estremi per una violazione dei doveri d’ufficio ex art. 328 c.p. cui seguirà
certamente esposto al competente Ispettorato della Funzione Pubblica e, nel caso, all’ufficio della Procura della Repubblica
Richiede:
- che vengano accordati i benefici fiscali previsti dalla legge per i “veicoli di particolare interesse storico e collezionistico”.
- nel caso tale richiesta sia respinta, che gli vengano prodotte in forma scritta le motivazioni del respingimento.
Con Osservanza
___________________, lì __/__/_____
(luogo e data)
_________________
(firma)
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