Documento di Sintesi (Edizione 2 agosto 2008) (Titolo X, Capitolo 1, Istruzioni di vigilanza per le banche) Il presente documento indica le condizioni economiche che ING Direct N.V. ti ha riservato e una sintesi delle principali clausole contrattuali applicate al Conto Corrente Arancio. Una versione aggiornata del presente documento ti sarà inviata unitamente all’estratto conto e ogniqualvolta intervengano variazioni unilaterali delle condizioni. Condizioni Economiche BANCA INTERESSI E COMPETENZE Bolli governativi in caso di accredito stipendio/pensione o saldo medio trimestrale maggiore di € 3.000 (addebito trimestrale pro rata) €0 Bolli governativi (addebito trimestrale pro rata) € 34,2 Tasso annuo creditore 0% Tasso annuo debitore entro il fido 8,5% Tasso annuo debitore extrafido 10% Commissione massimo scoperto non prevista Capitalizzazione interessi debitori trimestrale OPERAZIONI GRATUITE COSTO PER IL CLIENTE Canone annuo €0 Spese per singola scrittura €0 Accredito stipendio/pensione €0 Bonifico Italia in uscita €0 Bonifico Europa in uscita fino a € 50.000 €0 Bonifico Italia in ingresso €0 Bonifico Europa in ingresso €0 Giroconto verso Conto Arancio o altro Conto Corrente Arancio €0 Domiciliazioni bollette e Rid €0 Portabilità Rid €0 Ricariche telefoniche €0 Pagamento MAV/RAV €0 Invio libretto degli assegni liberi o non trasferibili (un libretto da 10 assegni all’anno) €0 Versamento assegni Italia €0 Versamento contanti con Bollettino Freccia €0 Servizio di alerting SMS €0 Estratto conto on line €0 Blocco Carta codici operativi €0 Riemissione e invio Carta codici operativi €0 Chiusura conto €0 OPERAZIONI A PREZZO BLOCCATO COSTO PER IL CLIENTE Invio libretto degli assegni liberi o non trasferibili (successivi al primo in un anno) €5 Invio estratto conto via posta prioritaria €5 ALTRE COMMISSIONI COSTO PER IL CLIENTE Commissione per assegno di ING DIRECT N.V. impagato e/o stornato €0 Commissione per assegno di altre banche reso insoluto €2 Invio fotocopia/originale assegno €5 Bolli governativi per il rilascio di un libretto da 10 assegni bancari liberi € 15 VALUTE E DISPONIBILITA’ VALUTA DISPONIBILITÀ Versamento assegni bancari Ing Direct N.V. 0 gg lavorativi 0 gg lavorativi Versamento assegni bancari altre banche 2 gg lavorativi 8 gg lavorativi Versamento assegni circolari 2 gg lavorativi 8 gg lavorativi Riaddebito assegno di altre banche reso insoluto Data negoziazione Prelievo a mezzo sportello automatico Data operazione Bonifico in uscita 2 gg lavorativi Bonifico in entrata 1 gg lavorativo (in assenza di indicazione valuta beneficiario) Bonifico e giroconto verso/da Conto Arancio o altro Conto Corrente Arancio 0 gg lavorativi OPERAZIONI GRATUITE Canone annuo (1° anno e successivi) Spedizione carta Rinnovo carta Riemissione carta Blocco carta Invio PIN Commissioni prelievo ATM in Europa OPERAZIONI GRATUITE Canone annuo (1° anno e successivi) Spedizione carta Rinnovo carta Riemissione carta Riemissione carta urgente all’estero Blocco carta Invio PIN Servizio di alerting SMS Estratto conto on line Imposta di bollo su estratto conto Commissione per rifornimento carburante OPERAZIONI A PREZZO BLOCCATO Commissione anticipo contante Invio estratto conto via posta prioritaria Riemissione carta urgente all’estero (dalla seconda riemissione) COMMISSIONI SU OPERAZIONI IN VALUTA - Area EURO - Area Extra EURO ALTRI ADDEBITI Costo per recupero crediti VALUTA DI ADDEBITO Data di addebito CARTA DI DEBITO BANCOMAT - VPAY CARTA DI CREDITO VISA ORO 1 di 4 COSTO PER IL CLIENTE €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 COSTO PER IL CLIENTE €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 COSTO PER IL CLIENTE €2 €5 € 138 (come da circuito Visa) COSTO PER IL CLIENTE €0 0,84% (come da circuito Visa) COSTO PER IL CLIENTE 10% dell’importo totale VALUTA 10° giorno del mese CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DEI SERVIZI COLLEGATI AL CONTO CORRENTE ARANCIO Condizioni per richiedere un libretto degli assegni liberi o non trasferibili - accredito dello stipendio/pensione nel mese precedente la richiesta oppure saldo sul conto corrente pari almeno a € 3.000 al momento della richiesta Condizioni per attivare la carta di credito - accredito dello stipendio/pensione nel mese precedente l’attivazione oppure saldo sul conto corrente pari almeno a € 3.000 al momento dell’attivazione Condizioni per la modifica del plafond sulla carta di credito - accredito consecutivo di almeno due stipendi/pensioni nei due mesi precedenti la richiesta oppure saldo medio sul conto corrente pari almeno a € 3.000 nei due mesi precedenti la richiesta Condizioni per il rilascio di un fido iniziale di € 1.000 - esito positivo della valutazione del merito creditizio al momento della richiesta Condizioni per il rilascio di un fido maggiore di € 1.000 o per aumentare l’importo del fido già in essere 1) esito positivo della valutazione del merito creditizio al momento della richiesta 2) anzianità del conto corrente superiore a 6 mesi al momento della richiesta 3) accredito consecutivo di almeno due stipendi/pensioni nei due mesi precedenti la richiesta oppure saldo medio sul conto corrente pari almeno a € 3.000 nei due mesi precedenti la richiesta N.B. Il rilascio e le variazioni dei servizi collegati al conto corrente sono comunque concessi dalla Banca a proprio insindacabile giudizio SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI SEZIONE I NORME GENERALI DEL SERVIZIO DI HOME BANKING Identificazione del Cliente e deposito della firma Il Cliente nei suoi contatti telematici (Sito internet) o telefonici (Call Center) con la Banca è identificato dalla stessa esclusivamente mediante la verifica dei codici di cui al successivo articolo 4 ed eventualmente dei dati anagrafici. (art.2, c.3) Prova degli ordini e disposizioni Il Cliente autorizza la Banca a registrare, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, le comunicazioni telefoniche e telematiche effettuate nell’ambito della prestazione dei Servizi. (art. 3, c. 1) La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca nonchè delle registrazioni telefoniche o di quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica. (art. 3, c. 2) Modalità di svolgimento del Servizio di Home Banking Per l’esecuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza di tutte le Operazioni, la Banca assegna al Cliente appositi Codici di Sicurezza (“Codice cliente”, “Codice segreto P.I.N.” e “Carta dei codici operativi”, di seguito i “Codici”). (art.4, c.1) Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati finché il Cliente le abbia comunicato il loro smarrimento o furto e abbia chiesto il blocco dell’operatività del Servizio, salvo che l’eventuale conseguenza dannosa per il Cliente derivi da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. In ogni caso è facoltà del Cliente modificare autonomamente il Codice segreto P.I.N. (art.4, c.3) Rapporti cointestati La Banca accetta l’apertura di rapporti cointestati, nel numero massimo di due soggetti per ogni rapporto. Ciascun cointestatario opera separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. (art.6, c.1) I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario o dei suoi aventi causa. (art.6, c.2) Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa. (art.6, c.3) Diritto di ritenzione e di compensazione La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. (art.9, c.1) Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorchè i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato, fermo restando che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione al Cliente, anche per via telefonica o telematica. (art.9, c.3) Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca. (art.9, c.4) Durata del Contratto e facoltà di recesso Il Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla conclusione del Contratto. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della Banca indicata in calce al Contratto o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca. (art.10, c.1) In ogni caso il Cliente e la Banca hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. Il recesso dal Contratto comporta la chiusura del conto corrente di corrispondenza e di tutti i Servizi ad esso collegati. (art.10, c.2) Il Cliente, ai fini di cui al precedente comma, dovrà inviare alla sede della Banca apposita lettera raccomandata a.r. (art.10, c.3). Qualora la Banca receda dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la propria comunicazione di recesso di cui al comma 2 del presente articolo. (art.10, c.4) Qualora il Cliente receda dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. (art.10, c.5) Il recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo comporta automaticamente il recesso dai Servizi disciplinati dal Contratto medesimo. (art.10, c.8) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme relative al Contratto Unico e le condizioni economiche che disciplinano i singoli Servizi. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a comunicargli, con un preavviso minimo di 30 giorni, le eventuali variazioni tramite invio di apposito messaggio di posta elettronica contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Entro 60 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del TUB, ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. (art.11, c.1) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. (art.12, c.1) In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 del codice civile, è comunque autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 del codice civile, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente. (art.12, c.3) Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, l’incarico conferito dalla Banca finchè l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. La revoca dell’incarico non inficia il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente. (art.12, c.4) Reclami Salvo quanto previsto all’art. 5, commi 4 e 6, della presente Sezione I, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere effettuati da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera, telegramma o via informatica, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera, telegramma o via informatica. Trascorsi 90 giorni, l’operato della Banca si intenderà approvato. (art.14, c.1) Il Cliente può rivolgere i reclami di cui al comma precedente all’Ufficio Reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento, allegato al Contratto (Allegato n. 2) (art.14, c.2) Cessione del rapporto Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altro istituto di credito in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall’art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. (art.15, c.1) Diligenza – Cause di esclusione di responsabilità – Cause di forza maggiore Nei rapporti con il Cliente la Banca osserverà criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall’art. 1176 del codice civile. (art.16, c.1) Il Servizio e le relative operazioni (ivi inclusa l’esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente) possono essere sospesi o interrotti, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente, laddove la sospensione o l’interruzione sia conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi, anche del personale della Banca, o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza richiesta ai sensi del comma 2 dell’art. 1176 cod.civ.(art.16, c.2) Sospensione o abolizione del Servizio La Banca ha facoltà di sospendere o abolire il Servizio di Home Banking in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonchè di sospendere l’operatività del Cliente, per motivi cautelari. La sospensione temporanea del Servizio di Home Banking non fa venir meno l’efficacia del Contratto. (art.17, c.1) Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata Salvo il caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a, del Codice del Consumo, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente il foro di Milano (art.19, c.2) Conclusione del Contratto La Banca comunica la propria accettazione al Cliente solo previa: a) ricezione di copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli artt. 1341, 1342 cod. civ. e dell’art. 117, comma 5, del T.U.B; b) identificazione del Cliente in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite (Normativa Antiriciclaggio). (art.20, c.1) Risoluzione del Contratto Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell’articolo 1456 codice civile qualora il Cliente: a) non si attenga alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai servizi prestati e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l’operatività in strumenti finanziari; b) non corrisponda alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai servizi svolti; c) abbia fornito alla Banca informazioni non veritiere. (art.22, c.1) La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca avrà comunicato al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex, che essa intende avvalersi della presente clausola. (art.22, c.2) In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. (art.22, c.3) SEZIONE II NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ED I SERVIZI CONNESSI Accredito di bonifici e rimesse di mezzi di pagamento Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse a favore del Cliente saranno accreditati in conto corrente. (art.1, c.1) L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazione impersonale e/o con tecniche di comunicazione a distanza. (art.1, c.2) La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al precedente comma 2. (art.1, c.3) 2 di 4