«Attività di semplificazione dei processi
organizzativi per la fiscalità locale»
Partecipazione dei Comuni all’accertamento erariale:
Ambiti di intervento
Residenze fittizie all’estero
e
Beni indicanti capacità contributiva
1
Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale
Il Progetto SemplifiSco
L’intervento progettuale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e gestito
da ANCI ed IFEL, è rivolto prevalentemente ai Comuni delle Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
Con il fine di promuovere un confronto ed uno scambio tra esperienze
acquisite in contesti territoriali diversi, è altresì prevista la partecipazione
di Comuni appartenenti ad altre Regioni.
Il progetto tende al rafforzamento delle competenze tecniche e di
governo nei Comuni, in riferimento al tema della partecipazione degli
stessi alle attività di accertamento erariale e, conseguentemente, al
rafforzamento della cooperazione interistituzionale.
2
Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale
I soggetti beneficiari
Ambito Governance
Sindaci, Assessori, Presidenti
Unioni di Comuni
Ambito Tecnico-Operativo
Dirigenti, Responsabili di servizio,
Funzionari ed Istruttori
Uffici Tributi e non solo …
Sono identificati come beneficiari prioritari i settori generalmente
impegnati nella gestione dei tributi locali. Tuttavia, nell’ottica della
gestione sinergica dei processi di lotta all’evasione da parte delle
Amministrazioni comunali, è auspicabile anche la partecipazione da parte
di operatori dell’Ufficio Anagrafe, Ufficio Commercio, Ufficio Tecnico, Polizia
locale.
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Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale
Il Piano progettuale
 Partecipazione dei Comuni all’accertamento erariale

Soluzioni e cruscotti per la fiscalità locale
Formazione integrata
(webinar, incontri
territoriali,
piattaforma FAD)
Auto-valutazione
(Self Assessment)
Condivisione
strumenti per la
fiscalità locale
COMUNI BENEFICIARI
4
METTETEVI COMODI
5
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI
Ambito di intervento
Residenze fittizie all’estero
6
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Gli ambiti di intervento
Sono stati definiti gli ambiti di collaborazione dei
Comuni, individuando cinque macroaree:
• Commercio e professioni
• Urbanistica e territorio
• Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
• Residenze fittizie all’estero
• Beni indicanti capacità contributiva
Provv. Dir. Ag. Entrate del 3 dicembre 2007 e del 29 maggio 2012
7
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Le segnalazioni qualificate riguardano
persone fisiche iscritte all’AIRE
ma effettivamente ancora residenti/domiciliate in Italia
Tipologia di segnalazione
 Esito negativo del procedimento di conferma di
AdE
espatrio entro sei mesi (art. 83, c. 16, del DL n. 112/2008)
 «Domiciliato» ex articolo 43, commi 1 (“domicilio”) e 2 AdE
(“residenza”), del codice civile a seguito di vigilanza nel
triennio ex art. 83, c. 16, del DL n. 112/2008
 «Domiciliato» ex articolo 43, commi 1 (“domicilio”) e 2 GdF
(“residenza”), del codice civile a seguito di vigilanza oltre il
triennio
8
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Art. 83, c. 16, del D.L. n. 112/2008
I comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE,
confermano all’Agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio
fiscale, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio in Italia;
Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all’AIRE, i Comuni
vigilano, unitamente all’Agenzia delle Entrate, sulla effettività e sul
mantenimento della cessazione della residenza nel territorio
nazionale.
Per tali tipologie di controlli, dunque, si ha
collaborazione incentivata e obbligatoria
9
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Contrasto alle residenze fittizie all’estero
anche oltre il triennio
I Comuni possono vigilare in ogni momento
sull’effettivo trasferimento
e/o
sull’effettiva permanenza all’estero
del cittadino italiano iscritto all’AIRE
10
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Perché è rilevante, ai fini del contrasto all’evasione fiscale,
individuare la residenza fiscale in Italia ?
Principio della tassazione del reddito mondiale del residente
Ai sensi degli artt. 2 e 3 del TUIR,
le persone fisiche residenti in Italia
sono soggette all’Iperf
per i redditi ovunque prodotti
ovvero, sia per quelli prodotti in Italia (ad esempio, il reddito di un lavoratore
dipendente In Italia) sia per quelli prodotti all’estero (ad esempio, il canone di
locazione percepito da un residente in Italia, proprietario di un appartamento
sito in Spagna e concesso in locazione).
I non residenti sono invece tassati solo per i redditi prodotti in Italia.
11
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Perché è rilevante,
ai fini del contrasto all’evasione fiscale,
individuare la residenza fiscale in Italia ?
Fenomeni
d’evasione
fiscale
“internazionale” possono verificarsi ad esempio - nel caso in cui, per
evitare la tassazione italiana dei
redditi ovunque prodotti, cittadini
italiani trasferiscano fittiziamente la
propria residenza in un paese estero
per nascondere all’Amministrazione
finanziaria
proventi
esteri
che
sarebbero
altrimenti
attratti
ad
imposizione in Italia.
Bahamas
12
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
La residenza fiscale
(art. 2, c. 2, TUIR 917/1986)
Ai fini delle imposte sui redditi
si considerano residenti
le persone che nella maggior parte del periodo di imposta (183 gg)
sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente
oppure
ai sensi del codice civile
hanno nel territorio dello Stato
il domicilio
oppure
la residenza
E’ sufficiente il verificarsi di uno solo dei tre requisiti (alternatività)
affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
13
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
La residenza fiscale,
è un concetto ampio che
include
i concetti più ristretti di
domicilio
(“sede principale dei propri affari e interessi”
anche morali, sociali e/o familiari)
e
residenza
(“dimora abituale”)
così come definiti nel codice civile.
14
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
L’Amministrazione finanziaria può desumere
con ogni mezzo di prova
anche in contrasto
con le risultanze dei dati anagrafici
l’effettiva residenza del soggetto
nel territorio dello Stato.
(Circ. Agenzia delle Entrate n. 304/E/1997)
15
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Elementi di prova idonei a fondare una
presunzione grave, precisa e concordante
di “residenza fiscale” in Italia:
• Disponibilità di una abitazione permanente;
• Presenza di utenze (acqua, gas, luce) intestate al contribuente;
• Presenza della famiglia, in particolare del coniuge non separato e di figli
minori, che frequentano scuole, asili in Italia;
• Disponibilità di veicoli in Italia nonché presenza di sanzioni per violazioni al
codice della strada in relazione ai veicoli medesimi;
•Esistenza di redditi percepiti in Italia, con particolare attenzione al numero di
giorni in cui è stata prestata l’attività di lavoro autonomo o dipendente;
• Titolarità di cariche sociali sul territorio italiano;
• Accreditamenti in Italia di proventi ovunque percepiti;
• Iscrizione a biblioteche comunali, associazioni, circoli, abbonamenti per la
stagione teatrale, abbonamenti per il trasporto pubblico, …
• Presenza del soggetto presso i vari sportelli comunali per pratiche di
interesse (es. richiesta licenze edilizie; pagamento imposte comunali; servizi
sociali; ...)
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RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Trasferimento in Stati
con regime fiscale privilegiato
(Paesi c.d. Black List)
INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO
(art. 2, c. 2-bis, TUIR)
I cittadini italiani trasferiti in
Stati con regime fiscale
privilegiato
si considerano
residenti in Italia
salvo siano loro stessi a
dimostrare l’effettiva residenza
presso il Paese straniero.
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RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Paesi black list
(ai fini dell’art. 2, c.2-bis,TUIR)
Decreto MEF 4 maggio 1999
(ultime modifiche con Decreto MEF del 12/02/2014)
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RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Fonti
d’innesco
Servizi demografici / Anagrafe
Polizia Municipale
(in particolare, sopralluoghi presso ultima abitazione nel comune del
soggetto iscritto all’Aire per verificare effettivo trasferimento all’estero)
Ogni altro servizio comunale (es. Tributi; Servizi Sociali; …)
Fonti di
informazione
Siatel v2.0 – Punto Fisco
Interrogazione Dati Anagrafici
Interrogazione delle Dichiarazioni dei redditi
Interrogazione Atti del Registro
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SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in SIATEL v2.0 Punto Fisco
Individuazione del contribuente
E’ possibile anche
la ricerca tramite
generalità
(cognome, nome,
data e luogo di
nascita)
20
SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in SIATEL v2.0 Punto Fisco
Individuazione del contribuente 
dati anagrafici
21
SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco:
• La dichiarazione dei redditi è stata presentata ?
SI
NO
• Interrogazione della dichiarazione dei redditi
22
SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco:
Controllo del rigo RN1
del mod. Unico – Persone Fisiche – Reddito complessivo
23
SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco:
Interrogazione Atti del Registro
L’acquisto con
“agevolazione prima
casa” non è
incompatibile con
l’iscrizione all’AIRE
“Dante causa” = soggetto che trasferisce la titolarità di un diritto ad un altro soggetto
Es. nella vendita, il venditore; nella locazione, il locatore.
“Avente causa” = colui al quale viene trasmesso un diritto
Es. nella vendita, il compratore; nella locazione, il locatario (conduttore).
24
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Percorso di indagine…
 Sopralluoghi
della
Polizia
municipale
presso
l’ultima
abitazione nel Comune di «ultima
residenza» del soggetto espatriato
per
verificare
l’effettivo
trasferimento all’estero del cittadino
(art. 83, c. 16, DL 112/2008).
 Qualora dovesse emergere la
persistenza in Italia del domicilio
effettivo / centro di interessi
prevalenti o della dimora abituale
(“residenza fiscale”), trasmissione
di segnalazione qualificata.
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RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO - CASI PRATICI
Una “tedesca” in Comune …
Cittadina
iscritta
all’AIRE
e
formalmente residente in Germania.
Percorso di indagine e fonte di innesco
La contribuente presenta al Comune
le pratiche per l’avvio di una
ristrutturazione edilizia,
dichiarandosi “dimorante”
nell’abitazione da ristrutturare.
Il funzionario dell’Ufficio tecnico
comunale, rilevando che la
richiedente risultava residente
all’estero, ha segnalato la posizione
all’Ufficio tributi del Comune per
ulteriori approfondimenti.
Elementi di prova raccolti dal Comune a
conferma della residenza “di fatto” in Italia:
o Coniuge residente in Italia, insieme a due
figli minorenni, che frequentavano la scuola
dell’obbligo;
o La famiglia risiedeva nell’immobile di
proprietà esclusiva della contribuente, cui
erano intestate le utenze;
o La contribuente risultava amministratrice
di una società avente sede legale in Italia,
e partecipava all’amministrazione della
medesima;
o La contribuente aveva acquistato altro
immobile in Italia, insieme al coniuge.
L’Ufficio ha accertato
• la “residenza fiscale” in Italia sulla
base di presunzioni “gravi, precise e
concordanti”
• ed ha recuperato a tassazione in
Italia tutti i redditi della contribuente.
26
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO - CASI PRATICI
Residenza fittizia a San Marino (2010)
Si
evidenzia
che
all’epoca della segnalazione (2010), la
Repubblica di San Marino era un paese
“black list”. Dal 2014, non è più un paese
a fiscalità privilegiata (Decreto MEF
12/2/2014).
Cittadino iscritto all’AIRE e residente
a San Marino, dove esercita attività
d’impresa.
A seguito di attività istruttoria svolta
dal Comune, è emerso che:
- il soggetto è proprietario al 100%
nel Comune di un appartamento in
cui risiedono la moglie (in costanza
di matrimonio) ed i figli.
- L’utenza Gas risulta attiva ed
intestata al contribuente.
- Per uno dei due figli, il Comune ha
accertato la frequenza ad una scuola
comunale.
Trattandosi di soggetto residente (all’epoca
dei fatti) in un Paese “black list” e sulla
base degli elementi forniti dal Comune
(disponibilità di abitazione permanente nel
Comune e residenza nello stesso Comune
del nucleo familiare), nonché di ulteriore
istruttoria (attività d’impresa svolta in Italia
fino all’anno precedente),
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha
invitato il contribuente a dimostrare
l’effettività del suo domicilio all’estero
(inversione onere probatorio).
Non avendo il contribuente fornito elementi
sufficienti a superare la presunzione di
residenza in Italia, l’Ufficio ha recuperato a
tassazione in Italia tutti i redditi del
contribuente.
27
SONDAGGIO
28
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI
Ambito di intervento
Beni indicanti capacità contributiva
29
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Gli ambiti di intervento
Sono stati definiti gli ambiti di collaborazione dei
Comuni, individuando cinque macroaree:
• Commercio e professioni
• Urbanistica e territorio
• Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
• Residenze fittizie all’estero
• Beni indicanti capacità contributiva
Provv. Dir. Ag. Entrate del 3 dicembre 2007 e del 29 maggio 2012
30
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Tipologia di segnalazione
 Segnalazioni relative a soggetti per i quali, di
fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi AdE
di capacità contributiva
 Segnalazioni relative a “soggetti interponenti”
GdF
31
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
FINALITA’
individuare
soggetti
(persone
fisiche) che hanno la disponibilità
di beni e/o servizi, di valore
rilevante, il cui acquisto/utilizzo
presuppone la presenza di redditi
«significativamente» superiori
a
quelli
dichiarati
dal
contribuente e dal suo nucleo
familiare.
32
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Questa tipologia di segnalazione è mirata alla
determinazione del reddito complessivo del contribuente
(persona fisica), tramite lo strumento del c.d. accertamento
sintetico.
Trasversalità del percorso di indagine
In ogni caso, conduce alla rilevazione di significativi
indizi di evasione che possono essere «valorizzati»
dall’amministrazione finanziaria con tutti gli strumenti
istruttori e di accertamento previsti dalla legge.
33
ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni)
L’ ACCERTAMENTO SINTETICO è volto a
quantificare
il
reddito
complessivo
prescindendo dalla rettifica dei singoli
redditi e quindi dall’individuazione delle
relative fonti.
Con il metodo sintetico si prendono in
considerazione elementi economici diversi
dai redditi (ad es. spese per consumi,
investimenti) e, tramite essi, si ricostruisce
il reddito globale.
34
ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni)
N.B. L’art. 38 del DPR 600/1973 è stato modificato dal DL 78/2010 e con
esso la disciplina dell’accertamento sintetico.
Il “nuovo” accertamento sintetico si applica a decorrere dal periodo di
imposta 2009.
Norme di attuazione per il nuovo accertamento sintetico:
• Decreto MEF 24 dicembre 2012 (periodi di imposta 2009 e 2010)
• Decreto MEF 16 settembre 2015 (dal 2011 in poi)
Accertamento
sintetico puro
Spese di qualsiasi genere sostenute
(e quindi, anche spese per incrementi
patrimoniali)
Determinazione del reddito complessivo
Redditometro
Fino all’anno di
imposta 2008
Dall’anno di
imposta 2009
Netto
“Lordo” (co. 8)
Elementi indicativi di
capacità contributiva
Elementi indicativi di
capacità contributiva
35
ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni)
Nuovo "sintetico
(applicabile dal periodo di imposta 2009)
Spese per
incrementi
patrimoniali
Rileva nell'anno in cui è sostenuta; tenuto conto, però, dei
disinvestimenti netti nell'anno dell'esborso e nei 4 anni precedenti
all’investimento
Spesa sostenuta per l'acquisizione di beni e servizi:
• DM MEF 24/12/2012 (2009-2010)
(Elementi indicativi di
• DM MEF 16/09/2015 (dal 2011)
Redditometro
capacità contributiva)
condizioni per
accertamento
sintetico
Reddito presunto
Oneri ex art. 10
TUIR
Detrazioni di
imposta
Doppio
contraddittorio
Scostamento, anche per un solo periodo di imposta, del reddito
dichiarato da quello accertabile per almeno 20%
Reddito complessivo "lordo" (RN1)
Sono deducibili dal reddito complessivo
Competono le detrazioni di imposta previste per legge "per gli oneri
sostenuti da contribuente"
Obbligo ex lege del contraddittorio preventivo
Obbligo ex lege di attivazione del procedimento di accertamento con
adesione
Il contribuente può provare che la spesa è stata sostenuta con redditi
prova contraria
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta oppure grazie
(presunzione legale
a proventi non imponibili (redditi esenti; soggetti a ritenuta alla fonte a
relativa)
titolo di imposta; o comunque non imponibili)
36
ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni)
Alla determinazione sintetica del reddito delle
persone fisiche, concorre anche la c.d.
spesa per incrementi patrimoniali,
quali ad esempio:
• Acquisti di immobili (fabbricati e terreni)
• Acquisiti di quote societarie e aumenti di capitale
• Acquisto di autoveicoli, …
•Acquisto natanti e imbarcazioni
(DM MEF 24/12/2012 – DM MEF 16/09/2015)
37
ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni)
La c.d. spesa per incrementi patrimoniali,
imputabile al periodo di imposta in cui è avvenuto
l’investimento
è determinata
dall’ammontare dell’investimento effettuato nell’anno,
meno l’ammontare dei disinvestimenti effettuati nel
medesimo anno
e di quelli “netti” dei quattro anni precedenti
all’acquisto del bene.
Salva la possibilità del contribuente di provare che
l’acquisto è avvenuto con “provvista” formatasi in anni
precedenti quelli sopra indicati e l’utilizzo della provvista
per l’effettuazione dello specifico investimento.
38
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Tipologia di segnalazione
 Segnalazioni relative a soggetti per i quali, di
fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi AdE
di capacità contributiva
 Segnalazioni relative a “soggetti interponenti”
GdF
39
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
INTERPONENTE : soggetto che interpone tra sé e il Fisco un
altro soggetto (interposto) al quale fittiziamente vengono
intestati dei beni.
Gli interponenti non risultano di diritto intestatari di beni
indicativi di capacità contributiva ma dall’attività istruttoria
emerge la riconducibilità di fatto, ad essi, di tali beni (es.
immobili e autovetture intestate ad un “senza tetto” ma, di
fatto, attribuibili ad un soggetto diverso).
40
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Fonti
d’innesco
Fonti di
informazione
Polizia Municipale (ad esempio, controllo titolarità autoveicoli –
disponibilità di fatto e di diritto)
Ogni altro servizio comunale (es. Tributi; Ufficio Tecnico Edilizia
Privata; Servizi Sociali; …)
Siatel v2.0 – Punto Fisco
Interrogazione Dati Anagrafici
Interrogazione delle Dichiarazioni dei redditi
Interrogazione Atti del Registro
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BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Percorso di indagine soggetti fruitori di auto di lusso
Esaminiamo a livello esemplificativo un percorso di indagine, che può
costituire anche un modello per altre segnalazioni di questa tipologia :
SOGGETTI FRUITORI DI AUTO DI LUSSO
Questo percorso è finalizzato ad individuare soggetti
(persone fisiche) che hanno la disponibilità di veicoli,
di valore rilevante, il cui acquisto/utilizzo presuppone la presenza di
redditi significativamente superiori a quelli dichiarati dal contribuente e
dal suo nucleo familiare.
Fonte
d’innesco
Attività della Polizia Municipale in occasione di
contestazione di violazioni al codice della strada o
identificazioni per finalità di presidio del territorio.
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Percorso di indagine soggetti fruitori di auto di lusso
Identificazione del conducente del
veicolo di grossa cilindrata transitante o,
comunque, presente sul territorio
Esame del libretto di circolazione per
l’individuazione
dell’intestatario
del
veicolo
Verifica dei dati fiscali in Siatel v.2.0 Punto Fisco:
 controllare i redditi complessivi dichiarati dal
“possessore” (conducente) dell’auto di lusso
 controllare i redditi complessivi dichiarati dal
nucleo familiare del possessore dell’auto di
lusso
beni indicanti
capacità
contributiva
interposizione
fittizia
43
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative
Verifica della significatività dei dati fiscali in SIATEL v2.0 Punto Fisco
Interrogare il contribuente
E’ possibile anche
la ricerca tramite
generalità
(cognome, nome,
data e luogo di
nascita)
44
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco:
La dichiarazione dei redditi è stata presentata ?
SI
NO
1. Controllare i redditi complessivi dichiarati e/o percepiti dal possessore dell’auto di
lusso.
2. Controllare i redditi complessivi dichiarati dal nucleo familiare.
45
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco:
Controllo del rigo RN1
del mod. Unico – Persone Fisiche – Reddito complessivo
46
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative
Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco:
Interrogazione Atti del Registro
“Dante causa” = soggetto che trasferisce la titolarità di un diritto ad un altro soggetto
Es. nella vendita, il venditore; nella locazione, il locatore.
“Avente causa” = colui al quale viene trasmesso un diritto
Es. nella vendita, il compratore; nella locazione, il locatario (conduttore).
47
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA CASI PRATICI
Percorso di indagine soggetti fruitori di auto di lusso
Il Conducente è anche il proprietario del veicolo
(disponibilità di fatto e di diritto):
se il reddito complessivo dichiarato da lui e dal suo
nucleo familiare non è compatibile con il possesso del
veicolo, inoltro della segnalazione qualificata.
Il Conducente abituale del veicolo
non coincide con il proprietario
(persona fisica) : in caso di anomalie
tra situazione di diritto (proprietà del
veicolo di lusso da parte di un terzo) e
situazione di fatto (disponibilità del
veicolo da parte del soggetto sottoposto
a
controllo),
verificare
il
reddito
complessivo dichiarato dal “possessore”
del veicolo (e dal suo nucleo familiare) e
in caso di incompatibilità dei redditi
dichiarati dal “possessore” rispetto alla
disponibilità (di fatto) dell’auto di lusso,
inoltro della segnalazione qualificata
selezionando la tipologia “Soggetto
interponente”
Il proprietario del veicolo risulta una
persona giuridica : in caso di anomalie
in
relazione
al
giorno
(festivo/prefestivo/feriale) ed all’orario
della rilevazione (non lavorativo), inoltro
della
segnalazione
qualificata
selezionando
la
tipologia
“Soggetto
interponente”.
N.B. Una segnalazione ben strutturata e
proficua richiede altresì di verificare il
reddito
complessivo
dichiarato
dal
“possessore” del veicolo (e dal suo
nucleo familiare) al fine di evidenziare nel
contempo la non compatibilità dei redditi
dichiarati rispetto alla disponibilità (di
fatto) dell’auto di lusso.
48
BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA CASI PRATICI
Trasversalità del percorso di indagine
Soggetto che esercita regolare attività di
commercio ambulante ma che dichiara redditi
incompatibili
con la
capacità
di
spesa
manifestata (ad es. investimenti immobiliari;
auto di lusso; …).
Anche in tale fattispecie, l’indagine potrà
condurre a rilevare possibili fenomeni d’evasione
fiscale da segnalare nell’ambito “commercio e
professioni” (ad es. “ricavi incoerenti rispetto a
quelli dichiarati”) o comunque a rilevare una non
compatibilità tra reddito dichiarato e capacità
contributiva, segnalabile nell’ambito “beni
indicativi di capacità contributiva”.
49
 Data di acquisto del terreno e prezzo pagato
 Qual è il valore stimato dell’opera abusiva ?
 Qual è la posizione fiscale e reddituale del titolare
dell’opera abusiva (e committente dei lavori) ?
50
Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale
www.semplifisco.anci.it
AUTO-FORMAZIONE
REPOSITORY
SOLUZIONI
PER LA
FISCALITA’
STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE
51
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