«Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale» Partecipazione dei Comuni all’accertamento erariale: Ambiti di intervento Residenze fittizie all’estero e Beni indicanti capacità contributiva 1 Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale Il Progetto SemplifiSco L’intervento progettuale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e gestito da ANCI ed IFEL, è rivolto prevalentemente ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Con il fine di promuovere un confronto ed uno scambio tra esperienze acquisite in contesti territoriali diversi, è altresì prevista la partecipazione di Comuni appartenenti ad altre Regioni. Il progetto tende al rafforzamento delle competenze tecniche e di governo nei Comuni, in riferimento al tema della partecipazione degli stessi alle attività di accertamento erariale e, conseguentemente, al rafforzamento della cooperazione interistituzionale. 2 Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale I soggetti beneficiari Ambito Governance Sindaci, Assessori, Presidenti Unioni di Comuni Ambito Tecnico-Operativo Dirigenti, Responsabili di servizio, Funzionari ed Istruttori Uffici Tributi e non solo … Sono identificati come beneficiari prioritari i settori generalmente impegnati nella gestione dei tributi locali. Tuttavia, nell’ottica della gestione sinergica dei processi di lotta all’evasione da parte delle Amministrazioni comunali, è auspicabile anche la partecipazione da parte di operatori dell’Ufficio Anagrafe, Ufficio Commercio, Ufficio Tecnico, Polizia locale. 3 Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale Il Piano progettuale Partecipazione dei Comuni all’accertamento erariale Soluzioni e cruscotti per la fiscalità locale Formazione integrata (webinar, incontri territoriali, piattaforma FAD) Auto-valutazione (Self Assessment) Condivisione strumenti per la fiscalità locale COMUNI BENEFICIARI 4 METTETEVI COMODI 5 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI Ambito di intervento Residenze fittizie all’estero 6 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Gli ambiti di intervento Sono stati definiti gli ambiti di collaborazione dei Comuni, individuando cinque macroaree: • Commercio e professioni • Urbanistica e territorio • Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare • Residenze fittizie all’estero • Beni indicanti capacità contributiva Provv. Dir. Ag. Entrate del 3 dicembre 2007 e del 29 maggio 2012 7 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Le segnalazioni qualificate riguardano persone fisiche iscritte all’AIRE ma effettivamente ancora residenti/domiciliate in Italia Tipologia di segnalazione Esito negativo del procedimento di conferma di AdE espatrio entro sei mesi (art. 83, c. 16, del DL n. 112/2008) «Domiciliato» ex articolo 43, commi 1 (“domicilio”) e 2 AdE (“residenza”), del codice civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, c. 16, del DL n. 112/2008 «Domiciliato» ex articolo 43, commi 1 (“domicilio”) e 2 GdF (“residenza”), del codice civile a seguito di vigilanza oltre il triennio 8 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Art. 83, c. 16, del D.L. n. 112/2008 I comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE, confermano all’Agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio in Italia; Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all’AIRE, i Comuni vigilano, unitamente all’Agenzia delle Entrate, sulla effettività e sul mantenimento della cessazione della residenza nel territorio nazionale. Per tali tipologie di controlli, dunque, si ha collaborazione incentivata e obbligatoria 9 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Contrasto alle residenze fittizie all’estero anche oltre il triennio I Comuni possono vigilare in ogni momento sull’effettivo trasferimento e/o sull’effettiva permanenza all’estero del cittadino italiano iscritto all’AIRE 10 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Perché è rilevante, ai fini del contrasto all’evasione fiscale, individuare la residenza fiscale in Italia ? Principio della tassazione del reddito mondiale del residente Ai sensi degli artt. 2 e 3 del TUIR, le persone fisiche residenti in Italia sono soggette all’Iperf per i redditi ovunque prodotti ovvero, sia per quelli prodotti in Italia (ad esempio, il reddito di un lavoratore dipendente In Italia) sia per quelli prodotti all’estero (ad esempio, il canone di locazione percepito da un residente in Italia, proprietario di un appartamento sito in Spagna e concesso in locazione). I non residenti sono invece tassati solo per i redditi prodotti in Italia. 11 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Perché è rilevante, ai fini del contrasto all’evasione fiscale, individuare la residenza fiscale in Italia ? Fenomeni d’evasione fiscale “internazionale” possono verificarsi ad esempio - nel caso in cui, per evitare la tassazione italiana dei redditi ovunque prodotti, cittadini italiani trasferiscano fittiziamente la propria residenza in un paese estero per nascondere all’Amministrazione finanziaria proventi esteri che sarebbero altrimenti attratti ad imposizione in Italia. Bahamas 12 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO La residenza fiscale (art. 2, c. 2, TUIR 917/1986) Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che nella maggior parte del periodo di imposta (183 gg) sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente oppure ai sensi del codice civile hanno nel territorio dello Stato il domicilio oppure la residenza E’ sufficiente il verificarsi di uno solo dei tre requisiti (alternatività) affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. 13 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO La residenza fiscale, è un concetto ampio che include i concetti più ristretti di domicilio (“sede principale dei propri affari e interessi” anche morali, sociali e/o familiari) e residenza (“dimora abituale”) così come definiti nel codice civile. 14 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO L’Amministrazione finanziaria può desumere con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei dati anagrafici l’effettiva residenza del soggetto nel territorio dello Stato. (Circ. Agenzia delle Entrate n. 304/E/1997) 15 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Elementi di prova idonei a fondare una presunzione grave, precisa e concordante di “residenza fiscale” in Italia: • Disponibilità di una abitazione permanente; • Presenza di utenze (acqua, gas, luce) intestate al contribuente; • Presenza della famiglia, in particolare del coniuge non separato e di figli minori, che frequentano scuole, asili in Italia; • Disponibilità di veicoli in Italia nonché presenza di sanzioni per violazioni al codice della strada in relazione ai veicoli medesimi; •Esistenza di redditi percepiti in Italia, con particolare attenzione al numero di giorni in cui è stata prestata l’attività di lavoro autonomo o dipendente; • Titolarità di cariche sociali sul territorio italiano; • Accreditamenti in Italia di proventi ovunque percepiti; • Iscrizione a biblioteche comunali, associazioni, circoli, abbonamenti per la stagione teatrale, abbonamenti per il trasporto pubblico, … • Presenza del soggetto presso i vari sportelli comunali per pratiche di interesse (es. richiesta licenze edilizie; pagamento imposte comunali; servizi sociali; ...) 16 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Trasferimento in Stati con regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. Black List) INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO (art. 2, c. 2-bis, TUIR) I cittadini italiani trasferiti in Stati con regime fiscale privilegiato si considerano residenti in Italia salvo siano loro stessi a dimostrare l’effettiva residenza presso il Paese straniero. 17 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Paesi black list (ai fini dell’art. 2, c.2-bis,TUIR) Decreto MEF 4 maggio 1999 (ultime modifiche con Decreto MEF del 12/02/2014) 18 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Fonti d’innesco Servizi demografici / Anagrafe Polizia Municipale (in particolare, sopralluoghi presso ultima abitazione nel comune del soggetto iscritto all’Aire per verificare effettivo trasferimento all’estero) Ogni altro servizio comunale (es. Tributi; Servizi Sociali; …) Fonti di informazione Siatel v2.0 – Punto Fisco Interrogazione Dati Anagrafici Interrogazione delle Dichiarazioni dei redditi Interrogazione Atti del Registro 19 SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in SIATEL v2.0 Punto Fisco Individuazione del contribuente E’ possibile anche la ricerca tramite generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) 20 SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in SIATEL v2.0 Punto Fisco Individuazione del contribuente dati anagrafici 21 SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco: • La dichiarazione dei redditi è stata presentata ? SI NO • Interrogazione della dichiarazione dei redditi 22 SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco: Controllo del rigo RN1 del mod. Unico – Persone Fisiche – Reddito complessivo 23 SIATEL-PUNTOFISCO: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco: Interrogazione Atti del Registro L’acquisto con “agevolazione prima casa” non è incompatibile con l’iscrizione all’AIRE “Dante causa” = soggetto che trasferisce la titolarità di un diritto ad un altro soggetto Es. nella vendita, il venditore; nella locazione, il locatore. “Avente causa” = colui al quale viene trasmesso un diritto Es. nella vendita, il compratore; nella locazione, il locatario (conduttore). 24 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Percorso di indagine… Sopralluoghi della Polizia municipale presso l’ultima abitazione nel Comune di «ultima residenza» del soggetto espatriato per verificare l’effettivo trasferimento all’estero del cittadino (art. 83, c. 16, DL 112/2008). Qualora dovesse emergere la persistenza in Italia del domicilio effettivo / centro di interessi prevalenti o della dimora abituale (“residenza fiscale”), trasmissione di segnalazione qualificata. 25 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO - CASI PRATICI Una “tedesca” in Comune … Cittadina iscritta all’AIRE e formalmente residente in Germania. Percorso di indagine e fonte di innesco La contribuente presenta al Comune le pratiche per l’avvio di una ristrutturazione edilizia, dichiarandosi “dimorante” nell’abitazione da ristrutturare. Il funzionario dell’Ufficio tecnico comunale, rilevando che la richiedente risultava residente all’estero, ha segnalato la posizione all’Ufficio tributi del Comune per ulteriori approfondimenti. Elementi di prova raccolti dal Comune a conferma della residenza “di fatto” in Italia: o Coniuge residente in Italia, insieme a due figli minorenni, che frequentavano la scuola dell’obbligo; o La famiglia risiedeva nell’immobile di proprietà esclusiva della contribuente, cui erano intestate le utenze; o La contribuente risultava amministratrice di una società avente sede legale in Italia, e partecipava all’amministrazione della medesima; o La contribuente aveva acquistato altro immobile in Italia, insieme al coniuge. L’Ufficio ha accertato • la “residenza fiscale” in Italia sulla base di presunzioni “gravi, precise e concordanti” • ed ha recuperato a tassazione in Italia tutti i redditi della contribuente. 26 RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO - CASI PRATICI Residenza fittizia a San Marino (2010) Si evidenzia che all’epoca della segnalazione (2010), la Repubblica di San Marino era un paese “black list”. Dal 2014, non è più un paese a fiscalità privilegiata (Decreto MEF 12/2/2014). Cittadino iscritto all’AIRE e residente a San Marino, dove esercita attività d’impresa. A seguito di attività istruttoria svolta dal Comune, è emerso che: - il soggetto è proprietario al 100% nel Comune di un appartamento in cui risiedono la moglie (in costanza di matrimonio) ed i figli. - L’utenza Gas risulta attiva ed intestata al contribuente. - Per uno dei due figli, il Comune ha accertato la frequenza ad una scuola comunale. Trattandosi di soggetto residente (all’epoca dei fatti) in un Paese “black list” e sulla base degli elementi forniti dal Comune (disponibilità di abitazione permanente nel Comune e residenza nello stesso Comune del nucleo familiare), nonché di ulteriore istruttoria (attività d’impresa svolta in Italia fino all’anno precedente), l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha invitato il contribuente a dimostrare l’effettività del suo domicilio all’estero (inversione onere probatorio). Non avendo il contribuente fornito elementi sufficienti a superare la presunzione di residenza in Italia, l’Ufficio ha recuperato a tassazione in Italia tutti i redditi del contribuente. 27 SONDAGGIO 28 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI Ambito di intervento Beni indicanti capacità contributiva 29 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Gli ambiti di intervento Sono stati definiti gli ambiti di collaborazione dei Comuni, individuando cinque macroaree: • Commercio e professioni • Urbanistica e territorio • Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare • Residenze fittizie all’estero • Beni indicanti capacità contributiva Provv. Dir. Ag. Entrate del 3 dicembre 2007 e del 29 maggio 2012 30 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Tipologia di segnalazione Segnalazioni relative a soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi AdE di capacità contributiva Segnalazioni relative a “soggetti interponenti” GdF 31 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA FINALITA’ individuare soggetti (persone fisiche) che hanno la disponibilità di beni e/o servizi, di valore rilevante, il cui acquisto/utilizzo presuppone la presenza di redditi «significativamente» superiori a quelli dichiarati dal contribuente e dal suo nucleo familiare. 32 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Questa tipologia di segnalazione è mirata alla determinazione del reddito complessivo del contribuente (persona fisica), tramite lo strumento del c.d. accertamento sintetico. Trasversalità del percorso di indagine In ogni caso, conduce alla rilevazione di significativi indizi di evasione che possono essere «valorizzati» dall’amministrazione finanziaria con tutti gli strumenti istruttori e di accertamento previsti dalla legge. 33 ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni) L’ ACCERTAMENTO SINTETICO è volto a quantificare il reddito complessivo prescindendo dalla rettifica dei singoli redditi e quindi dall’individuazione delle relative fonti. Con il metodo sintetico si prendono in considerazione elementi economici diversi dai redditi (ad es. spese per consumi, investimenti) e, tramite essi, si ricostruisce il reddito globale. 34 ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni) N.B. L’art. 38 del DPR 600/1973 è stato modificato dal DL 78/2010 e con esso la disciplina dell’accertamento sintetico. Il “nuovo” accertamento sintetico si applica a decorrere dal periodo di imposta 2009. Norme di attuazione per il nuovo accertamento sintetico: • Decreto MEF 24 dicembre 2012 (periodi di imposta 2009 e 2010) • Decreto MEF 16 settembre 2015 (dal 2011 in poi) Accertamento sintetico puro Spese di qualsiasi genere sostenute (e quindi, anche spese per incrementi patrimoniali) Determinazione del reddito complessivo Redditometro Fino all’anno di imposta 2008 Dall’anno di imposta 2009 Netto “Lordo” (co. 8) Elementi indicativi di capacità contributiva Elementi indicativi di capacità contributiva 35 ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni) Nuovo "sintetico (applicabile dal periodo di imposta 2009) Spese per incrementi patrimoniali Rileva nell'anno in cui è sostenuta; tenuto conto, però, dei disinvestimenti netti nell'anno dell'esborso e nei 4 anni precedenti all’investimento Spesa sostenuta per l'acquisizione di beni e servizi: • DM MEF 24/12/2012 (2009-2010) (Elementi indicativi di • DM MEF 16/09/2015 (dal 2011) Redditometro capacità contributiva) condizioni per accertamento sintetico Reddito presunto Oneri ex art. 10 TUIR Detrazioni di imposta Doppio contraddittorio Scostamento, anche per un solo periodo di imposta, del reddito dichiarato da quello accertabile per almeno 20% Reddito complessivo "lordo" (RN1) Sono deducibili dal reddito complessivo Competono le detrazioni di imposta previste per legge "per gli oneri sostenuti da contribuente" Obbligo ex lege del contraddittorio preventivo Obbligo ex lege di attivazione del procedimento di accertamento con adesione Il contribuente può provare che la spesa è stata sostenuta con redditi prova contraria diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta oppure grazie (presunzione legale a proventi non imponibili (redditi esenti; soggetti a ritenuta alla fonte a relativa) titolo di imposta; o comunque non imponibili) 36 ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni) Alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, concorre anche la c.d. spesa per incrementi patrimoniali, quali ad esempio: • Acquisti di immobili (fabbricati e terreni) • Acquisiti di quote societarie e aumenti di capitale • Acquisto di autoveicoli, … •Acquisto natanti e imbarcazioni (DM MEF 24/12/2012 – DM MEF 16/09/2015) 37 ACCERTAMENTO SINTETICO (cenni) La c.d. spesa per incrementi patrimoniali, imputabile al periodo di imposta in cui è avvenuto l’investimento è determinata dall’ammontare dell’investimento effettuato nell’anno, meno l’ammontare dei disinvestimenti effettuati nel medesimo anno e di quelli “netti” dei quattro anni precedenti all’acquisto del bene. Salva la possibilità del contribuente di provare che l’acquisto è avvenuto con “provvista” formatasi in anni precedenti quelli sopra indicati e l’utilizzo della provvista per l’effettuazione dello specifico investimento. 38 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Tipologia di segnalazione Segnalazioni relative a soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi AdE di capacità contributiva Segnalazioni relative a “soggetti interponenti” GdF 39 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA INTERPONENTE : soggetto che interpone tra sé e il Fisco un altro soggetto (interposto) al quale fittiziamente vengono intestati dei beni. Gli interponenti non risultano di diritto intestatari di beni indicativi di capacità contributiva ma dall’attività istruttoria emerge la riconducibilità di fatto, ad essi, di tali beni (es. immobili e autovetture intestate ad un “senza tetto” ma, di fatto, attribuibili ad un soggetto diverso). 40 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Fonti d’innesco Fonti di informazione Polizia Municipale (ad esempio, controllo titolarità autoveicoli – disponibilità di fatto e di diritto) Ogni altro servizio comunale (es. Tributi; Ufficio Tecnico Edilizia Privata; Servizi Sociali; …) Siatel v2.0 – Punto Fisco Interrogazione Dati Anagrafici Interrogazione delle Dichiarazioni dei redditi Interrogazione Atti del Registro 41 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Percorso di indagine soggetti fruitori di auto di lusso Esaminiamo a livello esemplificativo un percorso di indagine, che può costituire anche un modello per altre segnalazioni di questa tipologia : SOGGETTI FRUITORI DI AUTO DI LUSSO Questo percorso è finalizzato ad individuare soggetti (persone fisiche) che hanno la disponibilità di veicoli, di valore rilevante, il cui acquisto/utilizzo presuppone la presenza di redditi significativamente superiori a quelli dichiarati dal contribuente e dal suo nucleo familiare. Fonte d’innesco Attività della Polizia Municipale in occasione di contestazione di violazioni al codice della strada o identificazioni per finalità di presidio del territorio. BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Percorso di indagine soggetti fruitori di auto di lusso Identificazione del conducente del veicolo di grossa cilindrata transitante o, comunque, presente sul territorio Esame del libretto di circolazione per l’individuazione dell’intestatario del veicolo Verifica dei dati fiscali in Siatel v.2.0 Punto Fisco: controllare i redditi complessivi dichiarati dal “possessore” (conducente) dell’auto di lusso controllare i redditi complessivi dichiarati dal nucleo familiare del possessore dell’auto di lusso beni indicanti capacità contributiva interposizione fittizia 43 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative Verifica della significatività dei dati fiscali in SIATEL v2.0 Punto Fisco Interrogare il contribuente E’ possibile anche la ricerca tramite generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) 44 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco: La dichiarazione dei redditi è stata presentata ? SI NO 1. Controllare i redditi complessivi dichiarati e/o percepiti dal possessore dell’auto di lusso. 2. Controllare i redditi complessivi dichiarati dal nucleo familiare. 45 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco: Controllo del rigo RN1 del mod. Unico – Persone Fisiche – Reddito complessivo 46 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: Fasi operative Verifica dei dati fiscali in Siatel v2.0 Punto Fisco: Interrogazione Atti del Registro “Dante causa” = soggetto che trasferisce la titolarità di un diritto ad un altro soggetto Es. nella vendita, il venditore; nella locazione, il locatore. “Avente causa” = colui al quale viene trasmesso un diritto Es. nella vendita, il compratore; nella locazione, il locatario (conduttore). 47 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA CASI PRATICI Percorso di indagine soggetti fruitori di auto di lusso Il Conducente è anche il proprietario del veicolo (disponibilità di fatto e di diritto): se il reddito complessivo dichiarato da lui e dal suo nucleo familiare non è compatibile con il possesso del veicolo, inoltro della segnalazione qualificata. Il Conducente abituale del veicolo non coincide con il proprietario (persona fisica) : in caso di anomalie tra situazione di diritto (proprietà del veicolo di lusso da parte di un terzo) e situazione di fatto (disponibilità del veicolo da parte del soggetto sottoposto a controllo), verificare il reddito complessivo dichiarato dal “possessore” del veicolo (e dal suo nucleo familiare) e in caso di incompatibilità dei redditi dichiarati dal “possessore” rispetto alla disponibilità (di fatto) dell’auto di lusso, inoltro della segnalazione qualificata selezionando la tipologia “Soggetto interponente” Il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica : in caso di anomalie in relazione al giorno (festivo/prefestivo/feriale) ed all’orario della rilevazione (non lavorativo), inoltro della segnalazione qualificata selezionando la tipologia “Soggetto interponente”. N.B. Una segnalazione ben strutturata e proficua richiede altresì di verificare il reddito complessivo dichiarato dal “possessore” del veicolo (e dal suo nucleo familiare) al fine di evidenziare nel contempo la non compatibilità dei redditi dichiarati rispetto alla disponibilità (di fatto) dell’auto di lusso. 48 BENI INDICANTI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA CASI PRATICI Trasversalità del percorso di indagine Soggetto che esercita regolare attività di commercio ambulante ma che dichiara redditi incompatibili con la capacità di spesa manifestata (ad es. investimenti immobiliari; auto di lusso; …). Anche in tale fattispecie, l’indagine potrà condurre a rilevare possibili fenomeni d’evasione fiscale da segnalare nell’ambito “commercio e professioni” (ad es. “ricavi incoerenti rispetto a quelli dichiarati”) o comunque a rilevare una non compatibilità tra reddito dichiarato e capacità contributiva, segnalabile nell’ambito “beni indicativi di capacità contributiva”. 49 Data di acquisto del terreno e prezzo pagato Qual è il valore stimato dell’opera abusiva ? Qual è la posizione fiscale e reddituale del titolare dell’opera abusiva (e committente dei lavori) ? 50 Attività di semplificazione dei processi organizzativi per la fiscalità locale www.semplifisco.anci.it AUTO-FORMAZIONE REPOSITORY SOLUZIONI PER LA FISCALITA’ STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE 51