Radioprotezione in ambiente sanitario UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Materiale didattico a cura della Dott.ssa Michela Lecchi e della Dott.ssa Raffaella Azzeroni D.Lgs. 187/2000 Attuazione della direttiva 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. ESPOSIZIONI MEDICHE: inquadramento normativo 1928: istituzione della Commissione Internazionale per le Protezioni Radiologiche (ICRP) Raccomandazioni di base: 1959 (ICRP 1), 1966 (ICRP 9), 1977 (ICRP 26), 1990 (ICRP 60) e 2007 (ICRP 103) Legislazione italiana: D.Lgs. 187 del 26-5-2000 (S.O. G.U. n. 157 del 7-7-2000) emanato in recepimento della Direttiva europea 97/43. ESPOSIZIONI MEDICHE (art. 1, D.Lgs. 187/00) Il D.Lgs. definisce i principi generali della radioprotezione nelle esposizioni mediche di: pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico persone che si sottopongono a screening sanitario persone sane o pazienti che partecipano volontariamente a ricerche mediche in campo diagnostico o terapeutico persone nell'ambito di procedure medico-legali persone che volontariamente assistono pazienti PRINCIPI GENERALI Le esposizioni mediche devono sottostare a: PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE (Beneficio > Costo) PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE (ALARA) ma non sono sottoposte a limiti di dose! ALARA= As Low As Reasonably Achievable PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE (Art. 3, D.Lgs. 187/00) Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente mediante la valutazione (commi 2, 4, 5) di: Le caratteristiche della persona interessata Gli obiettivi specifici dell’esposizione L’inesistenza di tecniche alternative per gli stessi obiettivi I vantaggi derivante dall’esposizione Il danno provocato alla persona I benefici e rischi alla collettività PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE (D.Lgs. 187/00) Coinvolge: il medico prescrivente e il medico specialista, che devono avvalersi delle informazioni acquisite e assicurarsi di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione (art. 3, comma 5) Inoltre il medico specialista è responsabile delle esposizioni e della scelta di una metodologia, anche alternativa (art. 5, commi 1 e 2) E’ vietata l’esposizione non giustificata! PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE (Art. 4, D.Lgs. 187/00) Per la diagnostica tutte le dosi devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) e compatibile con il raggiungimento della informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali (comma 1) Per la terapia volumi bersaglio: programmazione individuale dell’esposizione volumi e tessuti non bersaglio: le dosi devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili con il fine radioterapeutico perseguito con l’esposizione (comma 2) PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE (D.Lgs. 187/00, art. 4) Richiede: Scelta delle attrezzature per la produzione di un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico (comma 1) Programmazione individuale delle esposizioni terapeutiche (comma 2) Programma per la garanzia della qualità, inclusi i controlli di qualità, e valutazione delle dosi e delle attività somministrate (comma 1) Verifica del rispetto dei Livelli Diagnostici di Riferimento (L.D.R.) (comma 3 e allegato II) Informazioni scritte al paziente portatore di radioattività (o al suo tutore legale) (comma 8 e allegato I) Procedure di ottimizzazione e relativi vincoli di dose per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche (comma 7 e allegato I) L’OTTIMIZZAZIONE IN DIAGNOSTICA MEDICO NUCLEARE La qualità dell’immagine dipende da: CONTRASTO INTRINSECO DELLA LESIONE (captazione del radiofarmaco rispetto alla regione circostante) PARAMETRI FISICI propri dell’apparecchiatura, quali la risoluzione spaziale del sistema, il rumore (dovuto all’algoritmo di ricostruzione oltre che alla statistica di conteggio) e il NECR (PET) ATTIVITÀ SOMMINISTRATA Ottimizzare vuol dire determinare le modalità tecniche di acquisizione e l’attività da somministrare che consentono di ottenere l’informazione diagnostica utile con la minima dose al paziente. L’OTTIMIZZAZIONE IN DIAGNOSTICA MEDICO NUCLEARE Qualità dell'immagine tecnica A tecnica C tecnica B tecnica D 1 2 3 Attività 4 LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO (art. 4, comma 3, e Allegato II, D.Lgs. 187/00) Gli LDR, la cui applicazione va verificata ogni due anni, vanno intesi come un riferimento per l’ottimizzazione, ma possono essere superati per necessità clinica. Nel caso in cui che le verifiche superino i valori indicati senza giustificazione clinica, è obbligatoria l’adozione di azione correttive con la verifica del risultato. LDR IN MEDICINA NUCLEARE • La dose al paziente, in genere espressa in termini di Dose Efficace (E), dipende da numerosi fattori • L’ attività somministrata (A) è il fattore principale e più facilmente controllabile • Nel D.Lgs. 187/00 vengono suggeriti LDR espressi in termini di A somministrata • I LDR sono “vincoli” di attività per procedimenti standard da verificare ogni due anni DOSE AL PAZIENTE IN MEDICINA NUCLEARE Indagine Scint. polm. perfusione (99mTc-MAA) Dose (E) mSv Attività* Dose (E) (MBq) mSv/MBq 1.76-2.2 160-200 0.011 0.9 200 0.0049 Scintigrafia renale (99mTc-DMSA) 1.4 160 0.0088 Scintigrafia renale (99mTc-MAG3) 1.1 160 0.007 3.4-5.1 600-900 0.0057 4.0 370 0.011 7.2 20 0.360 Scintigrafia renale (99mTc-DTPA) Scintigrafia ossea (99mTc-MDP) Leucociti marcati (99mTc) Leucociti marcati (111 In) * LDR D.Lgs. 187/00 DOSE AL PAZIENTE IN MEDICINA NUCLEARE Indagine Dose (E) Attività* Dose (E) (MBq) mSv/MBq mSv SPECT cerebrale (99mTc-HMPAO) 6.9 740 SPECT cerebrale (99mTc-ECD) 5.7 Scintigrafia tiroidea (99mTc-pertecn.) 1.9 150 0.013 6.7 740 0.009 0.0085 740 0.0093 0.0077 Scintigrafia paratiroidi (99mTc-sestamibi) Scintigrafia miocardica stress-rest (99mTc-sestamibi, protocollo 1-day) Scintigrafia miocardica stress-rest (99mTc-sestamibi, protocollo 2-day) 12.4 370 + 1110 12.5 740 + 740 0.0085 Scintigrafia miocardica stress-rest (99mTc-tetrofosmina) 11.1 370 + 1110 0.0076 * LDR D.Lgs. 187/00 RIDUZIONE DELLA DOSE IN PEDIATRIA LDR D.Lgs. 187/00 ATTREZZATURE (art. 8, D.Lgs. 187/00) Devono essere: intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità, nonché di valutazione della dose o dell’attività somministrata ai pazienti eseguite prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche effettuate prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione predisposti protocolli di esecuzione delle prove da parte del responsabile dell'impianto radiologico (RIR), al fine di esprimere il proprio giudizio di idoneità CRITERI DI ACCETTABILITÀ DELLE APPARECCHIATURE (ALLEGATO V al D.Lgs. 187/00) “Protezioni contro le radiazioni 91” (Commissione europea, 1997) Per: • Radiologia • Radioterapia •Medicina Nucleare Protezione durante la gravidanza o allattamento (Art. 10) ACCURATA ANAMNESI, da parte del prescrivente e dello specialista, allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza o se allatta al seno (comma 1). VALUTAZIONE DELLA DOSE ALL’UTERO: se la dose è superiore a 1 mSv, si deve porre particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o all’urgenza e considerare la possibilità di procrastinare l’indagine o il trattamento (comma 2). SOSPENSIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DELL’ALLATTAMENTO, se necessario (comma 3). Principali responsabilità esclusive dell’Esercente Identificare il Responsabile dell’Impianto Radiologico (art. 5, comma 5) Adottare interventi correttivi in caso di superamento costante dei LDR (art. 6, comma 5, allegato II) Esercente Aggiornare l’inventario delle attrezzature radiologiche (art. 8, comma 1, lettera (b) Assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per l’embrione, il feto o il lattante (art.10, comma 5) Responsabilità del Responsabile dell’Impianto Radiologico (RIR) Provvedere (con l’EFM) all’attivazione dei programmi di garanzia di qualità (art. 8.2, art. 7.5, art. 2.1, art. 4.1) Esprimere un giudizio su qualità tecnica e prestazione per pratiche speciali (art. 9,5-6) RIR Provvedere che ogni due anni sia effettuata, da parte dell’EFM, la verifica dei LDR (art. 6.5) Garantire (con l’esercente) che sia disponibile un esperto in fisica medica (EFM) e che nelle procedure terapeutiche lo specialista si avvalga di un EFM (art. 6.3) Responsabilità del Responsabile dell’Impianto Radiologico (RIR) Provvedere (insieme all’esercente) a registrare singolarmente le indagini e i trattamenti (art. 12.1) Conservare per almeno cinque anni i dati relativi a programmi, controlli e prove per la garanzia della qualità (art. 8.9) RIR Adottare tutte le misure per ridurre la probabilità e l’entità di dosi accidentali ai pazienti (art. 11.1) Segnalare all’esercente il superamento costante dei LDR per i necessari interventi correttivi (art. 6.5) Responsabilità del Medico Specialista Effettuare, su richiesta motivata del prescrivente, le esposizioni mediche assumendone la responsabilità clinica (art. 5.1-2, art. 2.2) Fornire informazioni su rischi e istruzioni scritte volte a ridurre le dosi alle persone in diretto contatto con il paziente (art. 4.8) Medico Specialista Effettuare un’accurata anamnesi al fine di sapere se la paziente è in stato di gravidanza o se allatta al seno (art. 10.1) Può delegare gli aspetti pratici dell’esecuzione della procedura al TSRM o all’I.P. (art. 5.3) Principali responsabilità dell’Esperto in Fisica Medica (EFM) Fornire al RIR consulenza e competenze per l’attuazione del principio di ottimizzazione (art. 7.5) Agire e/o consigliare in ordine alla effettuazione delle prove di accettazione (art. 8.2) EFM Effettuare le prove previste nell’ambito del programma di controllo qualità (art. 8.3) Nelle procedure inerenti la radioterapia lo specialista si deve avvalere dell’EFM Nella medicina nucleare in vivo l’EFM Medica deve essere disponibile Lo scopo della radioprotezione: La prevenzione totale degli effetti deterministici (effetti a soglia) e la limitazione della probabilità di accadimento degli effetti stocastici a livelli considerati accettabili (principio ALARA). LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE • NORMATIVA • FONTI DI RISCHIO NEI VARI AMBITI PER I LAVORATORI LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE • NORMATIVA • FONTI DI RISCHIO NEI VARI AMBITI PER I LAVORATORI NORMATIVA D.Lgs. 230/1995 (1/1/1996) modificato da D.Lgs. 241/2000 (1/1/2001) D.Lgs. 257/2001 NORMATIVA L’attuale legislazione tiene conto delle raccomandazioni della Commissione Internazionale per le Protezioni Radiologiche (pubblicazione n. 60 dell'I.C.R.P. del 1990). La protezione sanitaria dei lavoratori è regolamentata dal Capo VIII del D.Lgs 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. NORMATIVA art. 61 D.Lgs. 230/95 I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono attuare le cautele di protezione e sicurezza previste per legge I datori di lavoro, prima dell'inizio dell'attività debbono acquisire da un esperto qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse Limiti di dose per le persone del pubblico Il limite di dose efficace e' stabilito in 1 mSv per anno solare. Devono, altresì, essere rispettati, in un anno solare, i seguenti limiti: a) 15 mSv per il cristallino b) 50 mSv per la pelle (tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta) Criteri di classificazione dei lavoratori Lavoratore esposto: chiunque sia suscettibile, durante l’attività lavorativa, di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico. I lavoratori che non sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a detti limiti sono da classificarsi lavoratori non esposti. I lavoratori esposti, a loro volta, sono classificati in categoria A e categoria B. Lavoratori Esposti di categoria A e B Sono classificati in categoria A i lavoratori esposti che, a seguito delle valutazioni effettuate dall'esperto qualificato, sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: • 6 mSv per quanto riguarda la dose efficace; • i tre decimi di uno qualsiasi dei seguenti limiti di dose equivalente: a) 150 mSv per il cristallino; b) 500 mSv per la pelle (tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta); c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. Sono classificati in categoria B i lavoratori esposti non classificati in categoria A Classificazione dei lavoratori (rispetto alla Dose Efficace) Lavoratori soggetti a rischio da radiazioni ionizzanti Lavoratori Non esposti Lavoratori Esposti < 1 mSv/anno > 1 mSv/anno Categoria B > 1 mSv/anno < 6 mSv/anno Categoria A > 6 mSv/anno Limiti di dose per i lavoratori esposti Il limite di dose efficace e' stabilito in 20 mSv per anno solare. Devono, altresì, essere rispettati, in un anno solare, i seguenti limiti: a) 150 mSv per il cristallino; b) 500 mSv per la pelle (tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta); c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. Limiti di dose per i lavoratori esposti Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo di gravidanza (art. 8, comma 1, D. L.vo 151/2001). Le donne che allattano non devono essere adibite ad attività comportanti un rischio di contaminazione ( art. 8, comma 3, D. L.vo 151/2001). Sorveglianza fisica La legge prevede che i datori di lavoro, esercenti attività comportanti la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate oppure la classificazione degli addetti interessati come lavoratori esposti, assicurino la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati iscritti in elenchi nominativi presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro. Sorveglianza medica I datori di lavoro esercenti attività comportanti la classificazione degli addetti interessati come lavoratori esposti devono assicurare la sorveglianza medica per mezzo di medici autorizzati, iscritti in elenchi nominativi presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro, nel caso di lavoratori esposti di categoria A e per mezzo di medici autorizzati o medici competenti nel caso di lavoratori esposti di categoria B NORMATIVA Sorveglianza Fisica Esperto Qualificato Medica Medico Competente Medico Autorizzato Esposti Categoria B Esposti Categoria AeB Sorveglianza Medica Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica. Sorveglianza Medica Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica secondo le frequenze previste per ciascuna categoria: categoria A: almeno ogni sei mesi categoria B: almeno una volta all’anno Classificazione delle aree Zone Classificate Zona Sorvegliata Possibilità di superamento dei limiti di dose per la popolazione Zona Controllata Sussistenza per i lavoratori del rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di dose per cui è prevista la classificazione in categoria A NORMATIVA Obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti segnalazioni e regolamentazione degli accessi alle zone classificate classificazione dei lavoratori predisposizione delle norme di protezione e sicurezza e verifica della loro presenza e consultabilità dosimetria personale formazione e informazione verifica del rispetto delle norme identificazione delle sorgenti di radiazione informazione dei lavoratori sorveglianza dosimetrica sui risultati della NORMATIVA art. 68 D.Lgs. 230/95 (Obblighi dei lavoratori) osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal Datore di Lavoro segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione NORMATIVA art. 68 D.Lgs. 230/95 (Obblighi dei lavoratori) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza sottoporsi alla sorveglianza medica I lavoratori che svolgono per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto all’art. 66 del D.Lgs 230/95. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all’esercente di Zone Controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati. NORMATIVA D.Lgs. 230/95 (Obblighi dei lavoratori) Art. 68bis Su motivata richiesta il lavoratore deve trasmettere, ai soggetti titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione, le informazioni relative alle dosi ricevute. Art. 8, comma 2, D.Lgs. 151/2001 E’ fatto altresì obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato. LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE • NORMATIVA • FONTI DI RISCHIO NEI VARI AMBITI PER I LAVORATORI Esposizione esterna ed interna Esposizione esterna: La sorgente è esterna al corpo. Le radiazioni più penetranti sono le più importanti a livello radioprotezionistico (X, gamma, neutroni). Esposizione interna: La sorgente è introdotta nel corpo. Le radiazioni meno penetranti sono le più importanti a livello radioprotezionistico (beta, alfa). Fonti di rischio nelle attività che comportano l’utilizzo di sostanze radioattive non sigillate Esposizione esterna ed interna (pericolo di contaminazione ambientale e personale) Impiego in ambito sanitario Sostanze radioattive non sigillate Impiego in ‘vitro’ Laboratorio Impiego in ‘vivo’ Diagnostico Terapeutico Fonti di rischio in attività in ‘vivo’ Irradiazione esterna Preparazione e somministrazione radiofarmaci Irradiazione dal paziente Rischio di irradiazione esterna: preparazione e somministrazione Costante gamma 99m Tc 123 I 67 Ga 111 In 18 F µSv/h/GBq 22 35 25 72 158 131 I 153 Sm 186 Re 89 Sr 90 Y µSv/h/GBq 64 15 4 0.2 72 D. Delacroix et al, Radionuclide and radiation protection data handbook 2002, Radiation Protection Dosimetry, Vol.98 N.1, 2002 Rischio di irradiazione esterna: preparazione e somministrazione Costante gamma 99m Tc 123 I 67 Ga 111 In 18 F mSv/h/GBq 354 605 402 1222 2880 131 I 153 Sm 186 Re 89 Sr 90 Y mSv/h/GBq 1130 241 380 16500 43500 D. Delacroix et al, Radionuclide and radiation protection data handbook 2002, Radiation Protection Dosimetry, Vol.98 N.1, 2002 Distribuzione del rateo di dose intorno ad un apparecchio PET (18F) (µ µSv/h/GBq ad un’ora dalla somministrazione) Fonti di rischio in attività in ‘vivo’ Irradiazione interna Inalazione Ingestione Irradiazione Cutanea Rischio da esposizione interna COME PUÒ AVVENIRE UNA CONTAMINAZIONE INTERNA? ⇒ Attraverso l'ingestione e l'inalazione di radionuclidi presenti sulle superfici di lavoro contaminate o sospesi nell'aria a causa di un’evaporazione durante la manipolazione o dalle superfici contaminate. Rischio da esposizione interna Fonti di contaminazione dell’aria • eventuale evaporazione dei preparati radioattivi durante la loro preparazione • eventuale risospensione della contaminazione presente sulle superfici di lavoro • eventuale espirato dei pazienti (131I) Impiego in ambito sanitario Il rischio di irradiazione esterna ed interna dipende: • dal tipo e forma del radioisotopo utilizzato; • dalla quantità di attività manipolata; • dal tempo di manipolazione o trascorso vicino a una sorgente; • Dallo stato di pulizia degli ambienti del personale Procedure diagnostiche “in vivo”: generalità Caratterizzate dall’impiego di radionuclidi a breve T1/2, ed emettitori di radiazione gamma di bassa-media energia, soprattutto 99mTc L’impiego di radiofarmaci PET comporta un maggior rischio dovuto all’energia della radiazione gamma emessa (511 keV) da tali radiofarmaci e alla loro costante gamma (mSv/h/GBq) specifica elevata Impiego di radiofarmaci in forma di soluzione non volatile o di sospensione colloidale con conseguente modesto rischio di contaminazione interna (se vengono seguite le norme di buona pratica) Sostanziale rischio di irradiazione esterna Procedure diagnostiche “in vitro”: generalità Caratterizzate dall’impiego di radionuclidi emettitori di radiazione beta o gamma-X di bassa energia, comunque in piccoli quantitativi di radioattività Impiego di soluzione non volatili e con conseguente modesto rischio di contaminazione interna (se vengono seguite le norme di buona pratica) Potrebbe esistere un rischio di esposizone alle mani nel caso di impiego di isotopi emettitori di radiazione beta di alta energia (soprattutto 32P) Esposizione del personale << 1 mSv/anno (per le normali attività RIA) Impiego in ambito sanitario Il rischio di radiazione esterna è rilevante nelle attività in vivo, mentre non riveste particolare importanza in quelle in vitro! Procedure terapeutiche: generalità L’impiego di 131I può comportare un significativo rischio di contaminazione interna, sia durante l’eventuale preparazione, sia a seguito dell’espirato del paziente L’irradiazione esterna costituisce comunque la fonte di rischio più rilevante La preparazione di radiofarmaci emettitori di radiazione beta può comportare un elevato rischio di esposizione delle mani Protezione dai rischi: generalità La radioprotezione nell’impiego di sostanze radioattive non sigillate comporta la necessità del controllo della contaminazione e dell’irradiazione esterna. alla base della radioprotezione stanno: un progetto ottimizzato corrette modalità di lavoro e impiego dei mezzi di protezione individuale particolare importanza assume il mantenimento della pulizia dell’ambiente di lavoro Principi generali di progettazione Disponibilità di spazi adeguati per lavoratori, pazienti e attrezzature (per sfruttare l’elemento distanza) Il laboratorio di preparazione dei radiofarmaci deve essere facilmente decontaminabile ed idoneamente schermato Va valutata caso per caso la necessità di schermature aggiuntive nei diversi ambienti di lavoro Principi generali di progettazione Spogliatoi del personale “freddi” al di fuori della zona controllata Presenza di zona filtro, dotata di decontaminazione con doccia “passante” Servizi igienici separati per personale e pazienti Attese “calde” ben separate dal resto del reparto in modo che i pazienti in attesa non diano luogo ad irradiazione del personale Minimizzare i percorsi e il trasporto di sostanze radioattive circuito di Principi generali di progettazione Scelta dei materiali in relazione alla loro resistenza ad agenti chimici, al calore e al fuoco e alla loro decontaminabilità I circuiti per decontaminazione devono essere progettati in maniera idonea: i lavelli devono essere a contatto ottico o azionabili a gomito o pedale, la doccia deve essere di tipo “passante” Schermature normalmente realizzate DIAGNOSTICA NON PET 1 - 2 mm piombo 8 - 12 cm mattone pieno 6 - 10 cm calcestruzzo DIAGNOSTICA PET 5 - 10 mm piombo 18 - 24 cm mattone pieno 12 - 20 cm calcestruzzo Rifiuti radoattivi Nell’esercizio delle attività di diagnostica in vivo vengono prodotti, di norma, solo rifiuti radioattivi in forma solida e liquida, a condizione che: a) i vapori o gas radioattivi, peraltro prodotti normalmente in piccole quantità, vengano filtrati prima della loro immissione in ambiente da parte degli impianti di ventilazione e/o condizionamento di cui sono normalmente dotate le strutture di medicina nucleare; b) si provveda alla sostituzione programmata dei filtri assoluti e/o a carbone attivo dei servizi di medicina nucleare al fine di mantenerne inalterata la funzionalità e il potere filtrante. Rifiuti radoattivi solidi I rifiuti solidi derivanti dall’uso di sostanze radioattive a scopo diagnostico in vivo sono principalmente costituiti da: • siringhe, provette e contenitori vuoti di sostanze radioattive; • materiale di medicazione; • biancheria contaminata; • materiale venuto a contatto con escreti di pazienti sottoposti ad esame scintigrafico (pannoloni, teli, cateteri, etc); • materiale di consumo utilizzato in camera operatoria e venuto a contatto con pazienti portatori di radioattività sottoposti a intervento chirurgico • materiali utilizzati per operazioni di lavaggio e decontaminazione; • filtri degli impianti di estrazione dell’aria dei servizi di Medicina Nucleare Rifiuti radoattivi liquidi I principali rifiuti liquidi derivanti dall’uso di sostanze radioattive non sigillate a scopo diagnostico in vivo, sono costituiti da: • residui di soluzioni somministrate, costituiti da piccoli volumi con attività inferiore, in genere, al centinaio di MBq. • acque utilizzate per il lavaggio di vetrerie o altri oggetti contaminati, con un volume non precisabile e attivita’ massima dell’ordine di qualche kBq; • acque di lavaggio di biancheria contaminata, con volume non precisabile e attività non stimabili a priori ma comunque estremamente contenute; • escreti dei pazienti, di solito raccolti in sistemi di vasche. Rifiuti radoattivi I rifiuti vanno controllati e conservati in attesa del loro decadimento Possono essere smaltiti nel rispetto delle leggi solo quando la loro attività specifica (Bq/kg) e’ scesa sotto ai livelli previsti dalla normativa europea vigente. Norme di radioprotezione Norme di radioprotezione Sistemi integrati: PET/TC e SPECT/TC PET/TC SPECT/TC Tra le sorgenti che comportano una esposizione esterna alle radiazioni in un reparto di Medicina Nucleare bisogna considerare anche i tubi a raggi X dei sistemi integrati Fonti di rischio in attività radiologica Fascio primario: fascio di raggi X emergente dal tubo radiogeno Dose (mGy) a 80 kV • E’ la fonte di rischio maggiore • L’intensità dipende linearmente dal prodotto corrente al tubo x il tempo di esposizione (mAs) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 50 100 150 mAs 200 250 Fonti di rischio in attività radiologica • L’intensità dipende in maniera sovralineare dalla tensione applicata al tubo (kV) Ren d imen to ( µ G y/mAs) 140 120 Diagn. 3Sx 100 Diagn. 3Dx 80 Diagn. 7 60 Diagn. 1 Diagn. 6 40 PS. Politrauma 20 PS. Fuji 0 40 50 60 70 80 90 100 Tensione (kV) 110 120 130 140 Fonti di rischio in attività radiologica Radiazione diffusa: campo di radiazioni generato dall’interazione del fascio primario con il paziente • La sua intensità è inferiore allo 0.1% dell’intensità del fascio primario • In tutte le attività radiologiche, che comportano la necessità di stazionare in prossimità del paziente durante l’erogazione raggi, risulta la fonte di rischio più rilevante Fonti di rischio in attività radiologica • L’intensità del fascio secondario dipende dall’intensità del fascio primario, dalle dimensioni del campo di irradiazione, dalla direzione considerata, dalla distanza dal paziente. 2m 0.0025 mSv/h Da = D/d2 1m 0.01 mSv/h Db = D/d2 Legge dell’inverso del quadrato della distanza: la dose (D) diminuisce all’aumentare della distanza (d) dalla sorgente di un valore pari alla distanza al quadrato Fonti di rischio in attività radiologica Radiazione di fuga: Radiazione emergente dal contenitore del tubo a raggi X • Per una buona apparecchiatura a Rx, la radiazione di fuga deve essere inferiore ad 1 mGy/h ad 1 metro Fonti di rischio in attività radiologica La definizione e la quantificazione del rischio da irradiazione esterna non può prescindere da tre elementi fondamentali: 1. TEMPO (durata dell’esposizione): determina in maniera lineare, a parità di condizioni di esposizione, l’intensità dell’esposizione e conseguentemente del rischio radiologico; 2. DISTANZA: la dose di radiazioni segue la legge dell’inverso del quadrato della distanza rispetto al punto di emissione: D1r12 = D1r12 dove D1 e’ l’intensità di dose alla distanza r1 dalla sorgente e D2 e’ l’intensità di dose alla distanza r2 dalla sorgente (esempio: passando dalla distanza di 1 m a quella di 2 m, l’intensità di dose si riduce di un fattore 4) 3. DISPONIBILITA’ DI SCHERMATURE: la dose da radiazione in un punto viene ridotta interponendo del materiale tra la sorgente e il punto d’interesse. La quantità e il tipo di materiale necessario dipende dal tipo della radiazione. Es.: Trasmissione nel piombo per un fascio di raggi X di energia massima pari a 100 keV Sicurezza nell’attività radiologica Sicurezza passiva: 1. Ottimizzazione del progetto della sala radiologica e delle schermature fisse e mobili a protezione degli operatori 2. Una corretta classificazione delle aree 3. La disponibilità e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza individuali (camici, guanti, occhiali anti-x,…) 4. La disponibilità di norme di radioprotezione specifiche Sicurezza attiva: 1. Formazione ed informazione specifica del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature radiologiche 2. La formazione e la consapevolezza, negli operatori, dell’importanza del rispetto delle norme di radioprotezione e nell’utilizzo dei dispositivi tecnici di protezione. Tomografia computerizzata (TC) Tomografia: le immagini riproducono uno strato corporeo, per lo più trasversale Computerizzata: necessità di utilizzare un computer che guidi tutto il procedimento di acquisizione e ricostruzione dell’immagine Immagini TC Assiali Coronali Sagittali Oblique Tomografia computerizzata (TC) Le dosi al paziente possono essere elevate, ma le dosi efficaci assorbite dal personale in sala comandi risultano di solito estremamente basse. Per il personale alla console, la tomografia computerizzata non rappresenta una significativa fonte di rischio. Solo in esami particolari, in cui e’ necessario lo stazionamento nelle vicinanze del gantry, il personale e’ interessato a campi di radiazioni rilevanti (da 5 a 20 µGy/strato). Norme di radioprotezione