Radioprotezione
in ambiente
sanitario
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO
Materiale didattico a cura della
Dott.ssa Michela Lecchi e
della Dott.ssa Raffaella
Azzeroni
D.Lgs. 187/2000
Attuazione della direttiva 97/43/
EURATOM in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche.
ESPOSIZIONI MEDICHE:
inquadramento normativo
1928: istituzione della Commissione
Internazionale per le Protezioni Radiologiche
(ICRP)
Raccomandazioni di base: 1959 (ICRP 1), 1966
(ICRP 9), 1977 (ICRP 26), 1990 (ICRP 60) e
2007 (ICRP 103)
Legislazione italiana: D.Lgs. 187 del 26-5-2000
(S.O. G.U. n. 157 del 7-7-2000) emanato in
recepimento della Direttiva europea 97/43.
ESPOSIZIONI MEDICHE
(art. 1, D.Lgs. 187/00)
Il D.Lgs. definisce i principi generali della radioprotezione nelle
esposizioni mediche di:
pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico
persone che si sottopongono a screening sanitario
persone sane o pazienti che partecipano volontariamente
a ricerche mediche in campo diagnostico o terapeutico
persone nell'ambito di procedure medico-legali
persone che volontariamente assistono pazienti
PRINCIPI GENERALI
Le esposizioni mediche devono sottostare a:
PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE (Beneficio > Costo)
PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE (ALARA)
ma non sono sottoposte a limiti di dose!
ALARA= As Low As Reasonably
Achievable
PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE
(Art. 3, D.Lgs. 187/00)
Tutte le esposizioni mediche individuali devono
essere giustificate preliminarmente mediante la
valutazione (commi 2, 4, 5) di:
Le caratteristiche della persona
interessata
Gli obiettivi specifici dell’esposizione
L’inesistenza di tecniche alternative per
gli stessi obiettivi
I vantaggi derivante dall’esposizione
Il danno provocato alla persona
I benefici e rischi alla collettività
PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE
(D.Lgs. 187/00)
Coinvolge:
il medico prescrivente e il medico specialista, che devono
avvalersi delle informazioni acquisite e assicurarsi di non
essere in grado di procurarsi precedenti informazioni
diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla
prevista esposizione (art. 3, comma 5)
Inoltre
il medico specialista è responsabile delle esposizioni e
della scelta di una metodologia, anche alternativa (art. 5,
commi 1 e 2)
E’ vietata l’esposizione non giustificata!
PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE
(Art. 4, D.Lgs. 187/00)
Per la diagnostica
tutte le dosi devono
essere mantenute al
livello più basso
ragionevolmente
ottenibile (ALARA) e
compatibile con il
raggiungimento della
informazione diagnostica
richiesta, tenendo conto
di fattori economici e
sociali (comma 1)
Per la terapia
volumi bersaglio:
programmazione individuale
dell’esposizione
volumi e tessuti non
bersaglio: le dosi devono
essere le più basse
ragionevolmente ottenibili
con il fine radioterapeutico
perseguito con l’esposizione
(comma 2)
PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE
(D.Lgs. 187/00, art. 4)
Richiede:
Scelta delle attrezzature per la
produzione di un’informazione
diagnostica appropriata o del risultato
terapeutico
(comma 1)
Programmazione individuale
delle esposizioni
terapeutiche
(comma 2)
Programma per la garanzia della
qualità, inclusi i controlli di qualità, e
valutazione delle dosi e delle attività
somministrate
(comma 1)
Verifica del rispetto dei Livelli
Diagnostici di Riferimento (L.D.R.)
(comma 3 e allegato II)
Informazioni scritte al paziente
portatore di radioattività
(o al suo tutore legale)
(comma 8 e allegato I)
Procedure di ottimizzazione e relativi vincoli
di dose per coloro che assistono e
confortano persone sottoposte ad
esposizioni mediche
(comma 7 e allegato I)
L’OTTIMIZZAZIONE IN
DIAGNOSTICA MEDICO NUCLEARE
La qualità dell’immagine dipende da:
CONTRASTO INTRINSECO DELLA LESIONE (captazione del
radiofarmaco rispetto alla regione circostante)
PARAMETRI FISICI propri dell’apparecchiatura, quali la
risoluzione spaziale del sistema, il rumore (dovuto
all’algoritmo di ricostruzione oltre che alla statistica di
conteggio) e il NECR (PET)
ATTIVITÀ SOMMINISTRATA
Ottimizzare vuol dire determinare le modalità tecniche di
acquisizione e l’attività da somministrare che consentono di
ottenere l’informazione diagnostica utile con la minima dose al
paziente.
L’OTTIMIZZAZIONE IN
DIAGNOSTICA MEDICO NUCLEARE
Qualità dell'immagine
tecnica A
tecnica C
tecnica B
tecnica D
1
2
3
Attività
4
LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO
(art. 4, comma 3, e Allegato II, D.Lgs. 187/00)
Gli LDR, la cui applicazione va verificata ogni due
anni, vanno intesi come un riferimento per
l’ottimizzazione, ma possono essere superati per
necessità clinica.
Nel caso in cui che le verifiche superino i valori
indicati senza giustificazione clinica, è obbligatoria
l’adozione di azione correttive con la verifica del
risultato.
LDR IN MEDICINA NUCLEARE
• La dose al paziente, in genere espressa in termini di
Dose Efficace (E), dipende da numerosi fattori
• L’ attività somministrata (A) è il fattore principale e più
facilmente controllabile
• Nel D.Lgs. 187/00 vengono suggeriti LDR espressi in
termini di A somministrata
• I LDR sono “vincoli” di attività per procedimenti
standard da verificare ogni due anni
DOSE AL PAZIENTE IN MEDICINA NUCLEARE
Indagine
Scint. polm. perfusione
(99mTc-MAA)
Dose (E)
mSv
Attività* Dose (E)
(MBq) mSv/MBq
1.76-2.2
160-200
0.011
0.9
200
0.0049
Scintigrafia renale (99mTc-DMSA)
1.4
160
0.0088
Scintigrafia renale (99mTc-MAG3)
1.1
160
0.007
3.4-5.1
600-900
0.0057
4.0
370
0.011
7.2
20
0.360
Scintigrafia renale (99mTc-DTPA)
Scintigrafia ossea (99mTc-MDP)
Leucociti marcati (99mTc)
Leucociti marcati (111 In)
* LDR D.Lgs. 187/00
DOSE AL PAZIENTE IN MEDICINA NUCLEARE
Indagine
Dose (E) Attività* Dose (E)
(MBq) mSv/MBq
mSv
SPECT cerebrale (99mTc-HMPAO)
6.9
740
SPECT cerebrale (99mTc-ECD)
5.7
Scintigrafia tiroidea (99mTc-pertecn.)
1.9
150
0.013
6.7
740
0.009
0.0085
740
0.0093
0.0077
Scintigrafia paratiroidi
(99mTc-sestamibi)
Scintigrafia miocardica stress-rest
(99mTc-sestamibi, protocollo 1-day)
Scintigrafia miocardica stress-rest
(99mTc-sestamibi, protocollo 2-day)
12.4
370 +
1110
12.5
740 + 740 0.0085
Scintigrafia miocardica stress-rest
(99mTc-tetrofosmina)
11.1
370 +
1110
0.0076
* LDR D.Lgs. 187/00
RIDUZIONE DELLA DOSE IN
PEDIATRIA
LDR D.Lgs. 187/00
ATTREZZATURE
(art. 8, D.Lgs. 187/00)
Devono essere:
intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità,
compreso il controllo di qualità, nonché di valutazione
della dose o dell’attività somministrata ai pazienti
eseguite prove di accettazione prima dell'entrata in uso
delle attrezzature radiologiche
effettuate prove di funzionamento sia a intervalli regolari
che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione
predisposti protocolli di esecuzione delle prove da parte
del responsabile dell'impianto radiologico (RIR), al fine di
esprimere il proprio giudizio di idoneità
CRITERI DI ACCETTABILITÀ DELLE
APPARECCHIATURE
(ALLEGATO V al D.Lgs. 187/00)
“Protezioni contro le radiazioni 91”
(Commissione europea, 1997)
Per:
• Radiologia
• Radioterapia
•Medicina Nucleare
Protezione durante la gravidanza o allattamento (Art. 10)
ACCURATA ANAMNESI, da parte del prescrivente e dello
specialista, allo scopo di sapere se la donna è in stato di
gravidanza o se allatta al seno (comma 1).
VALUTAZIONE DELLA DOSE ALL’UTERO: se la dose è
superiore a 1 mSv, si deve porre particolare attenzione alla
giustificazione, alla necessità o all’urgenza e considerare la
possibilità di procrastinare l’indagine o il trattamento (comma
2).
SOSPENSIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA
DELL’ALLATTAMENTO, se necessario (comma 3).
Principali responsabilità esclusive
dell’Esercente
Identificare il Responsabile
dell’Impianto Radiologico
(art. 5, comma 5)
Adottare interventi
correttivi in caso di
superamento
costante dei LDR
(art. 6, comma 5,
allegato II)
Esercente
Aggiornare l’inventario delle
attrezzature radiologiche
(art. 8, comma 1, lettera (b)
Assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare
il potenziale pericolo per l’embrione, il feto o il lattante
(art.10, comma 5)
Responsabilità del Responsabile
dell’Impianto Radiologico (RIR)
Provvedere (con l’EFM)
all’attivazione dei programmi
di garanzia di qualità
(art. 8.2, art. 7.5, art. 2.1, art. 4.1)
Esprimere un giudizio
su qualità tecnica e
prestazione per
pratiche speciali
(art. 9,5-6)
RIR
Provvedere che ogni
due anni sia effettuata,
da parte dell’EFM, la
verifica dei LDR
(art. 6.5)
Garantire (con l’esercente) che sia
disponibile un esperto in fisica
medica (EFM) e che nelle procedure
terapeutiche lo specialista si avvalga
di un EFM (art. 6.3)
Responsabilità del Responsabile
dell’Impianto Radiologico (RIR)
Provvedere (insieme all’esercente) a
registrare singolarmente le indagini e i
trattamenti
(art. 12.1)
Conservare per almeno
cinque anni i dati relativi
a programmi, controlli e
prove per la garanzia
della qualità
(art. 8.9)
RIR
Adottare tutte le
misure per ridurre la
probabilità e l’entità di
dosi accidentali ai
pazienti
(art. 11.1)
Segnalare all’esercente il
superamento costante dei LDR per
i necessari interventi correttivi
(art. 6.5)
Responsabilità del Medico Specialista
Effettuare, su richiesta motivata del
prescrivente, le esposizioni mediche
assumendone la responsabilità clinica
(art. 5.1-2, art. 2.2)
Fornire informazioni
su rischi e istruzioni
scritte volte a ridurre
le dosi alle persone
in diretto contatto
con il paziente
(art. 4.8)
Medico
Specialista
Effettuare
un’accurata
anamnesi al fine di
sapere se la
paziente è in stato di
gravidanza o se
allatta al seno
(art. 10.1)
Può delegare gli aspetti pratici
dell’esecuzione della procedura al
TSRM o all’I.P.
(art. 5.3)
Principali responsabilità
dell’Esperto in Fisica Medica (EFM)
Fornire al RIR consulenza e
competenze per l’attuazione del
principio di ottimizzazione
(art. 7.5)
Agire e/o consigliare
in ordine alla
effettuazione delle
prove di accettazione
(art. 8.2)
EFM
Effettuare le prove
previste nell’ambito
del programma di
controllo qualità
(art. 8.3)
Nelle procedure inerenti la radioterapia
lo specialista si deve avvalere dell’EFM
Nella medicina nucleare in vivo
l’EFM Medica deve essere disponibile
Lo scopo della radioprotezione:
La prevenzione totale degli effetti
deterministici (effetti a soglia) e la
limitazione della probabilità di
accadimento degli effetti stocastici a livelli
considerati accettabili (principio ALARA).
LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE
• NORMATIVA
• FONTI DI RISCHIO NEI VARI AMBITI PER
I LAVORATORI
LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE
• NORMATIVA
• FONTI DI RISCHIO NEI VARI AMBITI PER
I LAVORATORI
NORMATIVA
D.Lgs. 230/1995
(1/1/1996)
modificato da
D.Lgs. 241/2000
(1/1/2001)
D.Lgs. 257/2001
NORMATIVA
L’attuale legislazione tiene conto delle
raccomandazioni della Commissione
Internazionale per le Protezioni Radiologiche
(pubblicazione n. 60 dell'I.C.R.P. del 1990).
La protezione sanitaria dei lavoratori è
regolamentata dal Capo VIII del D.Lgs 230/95 e
successive modifiche ed integrazioni.
NORMATIVA
art. 61 D.Lgs. 230/95
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono attuare
le cautele di protezione e sicurezza previste per legge
I datori di lavoro, prima dell'inizio dell'attività debbono
acquisire da un esperto qualificato una relazione
scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti alle attività stesse
Limiti di dose per le persone del
pubblico
Il limite di dose efficace e' stabilito in 1 mSv per anno
solare.
Devono, altresì, essere rispettati, in un anno solare, i
seguenti limiti:
a) 15 mSv per il cristallino
b) 50 mSv per la pelle (tale limite si applica alla dose media, su
qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie
esposta)
Criteri di classificazione dei
lavoratori
Lavoratore esposto: chiunque sia suscettibile, durante
l’attività lavorativa, di una esposizione alle radiazioni
ionizzanti superiore a uno qualsiasi dei limiti fissati per le
persone del pubblico.
I lavoratori che non sono suscettibili di una esposizione
alle radiazioni ionizzanti superiore a detti limiti sono da
classificarsi lavoratori non esposti.
I lavoratori esposti, a loro volta, sono classificati in
categoria A e categoria B.
Lavoratori Esposti di categoria A e B
Sono classificati in categoria A i lavoratori esposti che, a
seguito delle valutazioni effettuate dall'esperto qualificato,
sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, sono
suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad
uno dei seguenti valori:
• 6 mSv per quanto riguarda la dose efficace;
• i tre decimi di uno qualsiasi dei seguenti limiti di dose
equivalente:
a) 150 mSv per il cristallino;
b) 500 mSv per la pelle (tale limite si applica alla dose
media,
su
qualsiasi
superficie
di
1
cm2,
indipendentemente dalla superficie esposta);
c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.
Sono classificati in categoria B i lavoratori esposti non
classificati in categoria A
Classificazione dei lavoratori
(rispetto alla Dose Efficace)
Lavoratori soggetti a rischio
da radiazioni ionizzanti
Lavoratori
Non esposti
Lavoratori
Esposti
< 1 mSv/anno
> 1 mSv/anno
Categoria B
> 1 mSv/anno
< 6 mSv/anno
Categoria A
> 6 mSv/anno
Limiti di dose per i lavoratori esposti
Il limite di dose efficace e' stabilito in 20 mSv per
anno solare.
Devono, altresì, essere rispettati, in un anno solare,
i seguenti limiti:
a) 150 mSv per il cristallino;
b) 500 mSv per la pelle (tale limite si applica alla
dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2,
indipendentemente dalla superficie
esposta);
c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.
Limiti di dose per i lavoratori
esposti
Le donne gestanti non possono svolgere attività in
zone classificate o, comunque, attività che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che
ecceda 1 mSv durante il periodo di gravidanza
(art. 8, comma 1, D. L.vo 151/2001).
Le donne che allattano non devono essere adibite
ad attività comportanti un rischio di contaminazione
( art. 8, comma 3, D. L.vo 151/2001).
Sorveglianza fisica
La legge prevede che i datori di lavoro, esercenti attività
comportanti la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più
zone controllate o sorvegliate oppure la classificazione degli
addetti interessati come lavoratori esposti, assicurino la
sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati iscritti in elenchi
nominativi presso l’Ispettorato medico
centrale del lavoro.
Sorveglianza medica
I datori di lavoro esercenti attività comportanti la classificazione
degli addetti interessati come lavoratori esposti devono
assicurare la sorveglianza medica per mezzo di medici
autorizzati, iscritti in elenchi nominativi presso l’Ispettorato
medico centrale del lavoro, nel caso di lavoratori esposti di
categoria A e per mezzo di medici autorizzati o medici
competenti nel caso di lavoratori esposti di categoria B
NORMATIVA
Sorveglianza
Fisica
Esperto
Qualificato
Medica
Medico
Competente
Medico
Autorizzato
Esposti
Categoria B
Esposti
Categoria
AeB
Sorveglianza Medica
Il datore di lavoro deve provvedere a che i
lavoratori esposti, prima di essere destinati ad
attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti,
siano sottoposti a visita medica a cura del
medico addetto alla sorveglianza medica.
Sorveglianza Medica
Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori
esposti siano sottoposti, a cura del medico addetto
alla sorveglianza medica, a visita medica periodica
secondo le frequenze previste per ciascuna categoria:
categoria A: almeno ogni sei mesi
categoria B: almeno una volta all’anno
Classificazione delle aree
Zone Classificate
Zona
Sorvegliata
Possibilità di
superamento dei
limiti di dose per la
popolazione
Zona
Controllata
Sussistenza per i lavoratori
del rischio di superamento
di uno qualsiasi dei valori di dose
per cui è prevista la classificazione
in categoria A
NORMATIVA
Obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei
preposti
segnalazioni e regolamentazione degli accessi alle
zone classificate
classificazione dei lavoratori
predisposizione delle norme di protezione e sicurezza
e verifica della loro presenza e consultabilità
dosimetria personale
formazione e informazione
verifica del rispetto delle norme
identificazione delle sorgenti di radiazione
informazione dei lavoratori
sorveglianza dosimetrica
sui
risultati
della
NORMATIVA
art. 68 D.Lgs. 230/95 (Obblighi dei lavoratori)
osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o
dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e
collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle
quali sono addetti
usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza
dosimetrica predisposti o forniti dal Datore di Lavoro
segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al
dirigente o al preposto, le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza
dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengano a conoscenza
non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta
l'autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza,
di segnalazione, di protezione e di misurazione
NORMATIVA
art. 68 D.Lgs. 230/95 (Obblighi dei lavoratori)
non
compiere, di propria iniziativa, operazioni o
manovre che non sono di loro competenza o che
possono compromettere la protezione e la sicurezza
sottoporsi alla sorveglianza medica
I lavoratori che svolgono per più datori di lavoro, attività
che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti,
devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle
attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto
all’art. 66 del D.Lgs 230/95.
Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali
attività pregresse.
I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto
personale di radioprotezione all’esercente di Zone
Controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali
sono stati chiamati.
NORMATIVA
D.Lgs. 230/95 (Obblighi dei lavoratori)
Art. 68bis
Su motivata richiesta il lavoratore deve trasmettere,
ai soggetti titolari di incarichi di sorveglianza fisica
o medica della radioprotezione, le informazioni
relative alle dosi ricevute.
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 151/2001
E’ fatto altresì obbligo alle lavoratrici di notificare al
datore di lavoro il proprio stato di gestazione non
appena accertato.
LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE
• NORMATIVA
• FONTI DI RISCHIO NEI VARI AMBITI PER
I LAVORATORI
Esposizione esterna ed interna
Esposizione esterna:
La sorgente è esterna al corpo.
Le radiazioni più penetranti sono le
più importanti a livello
radioprotezionistico (X, gamma,
neutroni).
Esposizione interna:
La sorgente è introdotta nel corpo.
Le radiazioni meno penetranti sono
le più importanti a livello
radioprotezionistico (beta, alfa).
Fonti di rischio nelle attività che
comportano l’utilizzo di sostanze
radioattive non sigillate
Esposizione esterna ed interna (pericolo di
contaminazione ambientale e personale)
Impiego in ambito sanitario
Sostanze radioattive non sigillate
Impiego in ‘vitro’
Laboratorio
Impiego in ‘vivo’
Diagnostico
Terapeutico
Fonti di rischio in attività
in ‘vivo’
Irradiazione esterna
Preparazione e
somministrazione
radiofarmaci
Irradiazione
dal paziente
Rischio di irradiazione esterna:
preparazione e somministrazione
Costante gamma
99m
Tc
123
I
67
Ga
111
In
18
F
µSv/h/GBq
22
35
25
72
158
131
I
153
Sm
186
Re
89
Sr
90
Y
µSv/h/GBq
64
15
4
0.2
72
D. Delacroix et al, Radionuclide and radiation protection data handbook 2002,
Radiation Protection Dosimetry, Vol.98 N.1, 2002
Rischio di irradiazione esterna:
preparazione e somministrazione
Costante gamma
99m
Tc
123
I
67
Ga
111
In
18
F
mSv/h/GBq
354
605
402
1222
2880
131
I
153
Sm
186
Re
89
Sr
90
Y
mSv/h/GBq
1130
241
380
16500
43500
D. Delacroix et al, Radionuclide and radiation protection data handbook 2002,
Radiation Protection Dosimetry, Vol.98 N.1, 2002
Distribuzione del rateo di dose
intorno ad un apparecchio PET (18F)
(µ
µSv/h/GBq ad un’ora dalla
somministrazione)
Fonti di rischio in attività
in ‘vivo’
Irradiazione interna
Inalazione
Ingestione
Irradiazione Cutanea
Rischio da esposizione interna
COME PUÒ AVVENIRE UNA
CONTAMINAZIONE INTERNA?
⇒
Attraverso l'ingestione e l'inalazione di
radionuclidi presenti sulle superfici di lavoro
contaminate o sospesi nell'aria a causa di
un’evaporazione durante la manipolazione o
dalle superfici contaminate.
Rischio da esposizione interna
Fonti di contaminazione dell’aria
•
eventuale evaporazione dei preparati radioattivi
durante la loro preparazione
•
eventuale risospensione della contaminazione
presente sulle superfici di lavoro
•
eventuale espirato dei pazienti (131I)
Impiego in ambito sanitario
Il rischio di irradiazione esterna ed interna dipende:
• dal tipo e forma del radioisotopo utilizzato;
• dalla quantità di attività manipolata;
• dal tempo di manipolazione o trascorso vicino a
una sorgente;
• Dallo stato di pulizia degli ambienti del personale
Procedure diagnostiche “in vivo”:
generalità
Caratterizzate dall’impiego di radionuclidi a breve T1/2,
ed emettitori di radiazione gamma di bassa-media
energia, soprattutto 99mTc
L’impiego di radiofarmaci PET comporta un maggior
rischio dovuto all’energia della radiazione gamma
emessa (511 keV) da tali radiofarmaci e alla loro
costante gamma (mSv/h/GBq) specifica elevata
Impiego di radiofarmaci in forma di soluzione non
volatile o di sospensione colloidale con conseguente
modesto rischio di contaminazione interna (se vengono
seguite le norme di buona pratica)
Sostanziale rischio di irradiazione esterna
Procedure diagnostiche “in vitro”:
generalità
Caratterizzate dall’impiego di radionuclidi emettitori
di radiazione beta o gamma-X di bassa energia,
comunque in piccoli quantitativi di radioattività
Impiego di soluzione non volatili e con conseguente
modesto rischio di contaminazione interna (se
vengono seguite le norme di buona pratica)
Potrebbe esistere un rischio di esposizone alle mani
nel caso di impiego di isotopi emettitori di radiazione
beta di alta energia (soprattutto 32P)
Esposizione del personale << 1 mSv/anno
(per le normali attività RIA)
Impiego in ambito sanitario
Il rischio di radiazione esterna è rilevante nelle attività in vivo,
mentre non riveste particolare importanza in quelle in vitro!
Procedure terapeutiche: generalità
L’impiego di 131I può comportare un significativo
rischio di contaminazione interna, sia durante
l’eventuale preparazione, sia a seguito dell’espirato
del paziente
L’irradiazione esterna costituisce comunque la fonte
di rischio più rilevante
La preparazione di radiofarmaci emettitori di
radiazione beta può comportare un elevato rischio di
esposizione delle mani
Protezione dai rischi: generalità
La
radioprotezione
nell’impiego
di
sostanze
radioattive non sigillate comporta la necessità del
controllo della contaminazione e dell’irradiazione
esterna.
alla base della radioprotezione stanno:
un progetto ottimizzato
corrette modalità di lavoro e impiego dei mezzi di
protezione individuale
particolare importanza assume il mantenimento
della pulizia dell’ambiente di lavoro
Principi generali di progettazione
Disponibilità di spazi adeguati per lavoratori,
pazienti e attrezzature (per sfruttare l’elemento
distanza)
Il laboratorio di preparazione dei radiofarmaci deve
essere facilmente decontaminabile ed idoneamente
schermato
Va valutata caso per caso la necessità di
schermature aggiuntive nei diversi ambienti di
lavoro
Principi generali di progettazione
Spogliatoi del personale “freddi” al di fuori della zona
controllata
Presenza di zona filtro, dotata di
decontaminazione con doccia “passante”
Servizi igienici separati per personale e pazienti
Attese “calde” ben separate dal resto del reparto in
modo che i pazienti in attesa non diano luogo ad
irradiazione del personale
Minimizzare i percorsi e il trasporto di sostanze
radioattive
circuito
di
Principi generali di progettazione
Scelta dei materiali in relazione alla loro resistenza ad
agenti chimici, al calore e al fuoco e alla loro
decontaminabilità
I circuiti per decontaminazione devono essere
progettati in maniera idonea: i lavelli devono essere a
contatto ottico o azionabili a gomito o pedale, la
doccia deve essere di tipo “passante”
Schermature normalmente realizzate
DIAGNOSTICA NON PET
1 - 2 mm piombo
8 - 12 cm mattone pieno
6 - 10 cm calcestruzzo
DIAGNOSTICA PET
5 - 10 mm piombo
18 - 24 cm mattone pieno
12 - 20 cm calcestruzzo
Rifiuti radoattivi
Nell’esercizio delle attività di diagnostica in vivo vengono prodotti,
di norma, solo rifiuti radioattivi in forma solida e liquida, a
condizione che:
a) i vapori o gas radioattivi, peraltro prodotti normalmente in
piccole quantità, vengano filtrati prima della loro immissione in
ambiente da parte degli impianti di ventilazione e/o
condizionamento di cui sono normalmente dotate le strutture di
medicina nucleare;
b) si provveda alla sostituzione programmata dei filtri assoluti e/o
a carbone attivo dei servizi di medicina nucleare al fine di
mantenerne inalterata la funzionalità e il potere filtrante.
Rifiuti radoattivi solidi
I rifiuti solidi derivanti dall’uso di sostanze radioattive a scopo
diagnostico in vivo sono principalmente costituiti da:
• siringhe, provette e contenitori vuoti di sostanze radioattive;
• materiale di medicazione;
• biancheria contaminata;
• materiale venuto a contatto con escreti di pazienti sottoposti ad
esame scintigrafico (pannoloni, teli, cateteri, etc);
• materiale di consumo utilizzato in camera operatoria e venuto
a contatto con pazienti portatori di radioattività sottoposti a
intervento chirurgico
• materiali utilizzati per operazioni di lavaggio e decontaminazione;
• filtri degli impianti di estrazione dell’aria dei servizi di Medicina
Nucleare
Rifiuti radoattivi liquidi
I principali rifiuti liquidi derivanti dall’uso di sostanze radioattive
non sigillate a scopo diagnostico in vivo, sono costituiti da:
• residui di soluzioni somministrate, costituiti da piccoli volumi
con attività inferiore, in genere, al centinaio di MBq.
• acque utilizzate per il lavaggio di vetrerie o altri oggetti
contaminati, con un volume non precisabile e attivita’ massima
dell’ordine di qualche kBq;
• acque di lavaggio di biancheria contaminata, con volume non
precisabile e attività non stimabili a priori ma comunque
estremamente contenute;
• escreti dei pazienti, di solito raccolti in sistemi di vasche.
Rifiuti radoattivi
I rifiuti vanno controllati e conservati in attesa del
loro decadimento
Possono essere smaltiti nel rispetto delle leggi
solo quando la loro attività specifica (Bq/kg) e’
scesa sotto ai livelli previsti dalla normativa
europea vigente.
Norme di radioprotezione
Norme di radioprotezione
Sistemi integrati: PET/TC e
SPECT/TC
PET/TC
SPECT/TC
Tra le sorgenti che comportano una esposizione
esterna alle radiazioni in un reparto di Medicina
Nucleare bisogna considerare anche i tubi a raggi X
dei sistemi integrati
Fonti di rischio in attività radiologica
Fascio primario:
fascio di raggi X emergente
dal tubo radiogeno
Dose (mGy) a 80 kV
• E’ la fonte di rischio maggiore
• L’intensità dipende
linearmente dal prodotto
corrente al tubo x il tempo di
esposizione (mAs)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
50
100
150
mAs
200
250
Fonti di rischio in attività radiologica
• L’intensità dipende in maniera sovralineare dalla tensione
applicata al tubo (kV)
Ren d imen to ( µ G y/mAs)
140
120
Diagn. 3Sx
100
Diagn. 3Dx
80
Diagn. 7
60
Diagn. 1
Diagn. 6
40
PS. Politrauma
20
PS. Fuji
0
40
50
60
70
80
90
100
Tensione (kV)
110
120
130
140
Fonti di rischio in attività radiologica
Radiazione diffusa:
campo di radiazioni
generato dall’interazione
del fascio primario con il
paziente
• La sua intensità è inferiore
allo 0.1% dell’intensità del
fascio primario
• In tutte le attività radiologiche, che comportano la necessità
di stazionare in prossimità del paziente durante l’erogazione
raggi, risulta la fonte di rischio più rilevante
Fonti di rischio in attività radiologica
• L’intensità del fascio secondario dipende dall’intensità del
fascio primario, dalle dimensioni del campo di irradiazione,
dalla direzione considerata, dalla distanza dal paziente.
2m
0.0025 mSv/h
Da = D/d2
1m
0.01 mSv/h
Db = D/d2
Legge dell’inverso del quadrato della distanza:
la dose (D) diminuisce all’aumentare della distanza (d) dalla
sorgente di un valore pari alla distanza al quadrato
Fonti di rischio in attività radiologica
Radiazione di fuga:
Radiazione
emergente dal
contenitore del
tubo a raggi X
• Per una buona apparecchiatura a Rx, la radiazione di fuga deve
essere inferiore ad 1 mGy/h ad 1 metro
Fonti di rischio in attività radiologica
La definizione e la quantificazione del rischio da irradiazione
esterna non può prescindere da tre elementi fondamentali:
1. TEMPO (durata dell’esposizione): determina in maniera
lineare, a parità di condizioni di esposizione, l’intensità
dell’esposizione e conseguentemente del rischio radiologico;
2. DISTANZA: la dose di radiazioni segue la legge dell’inverso
del quadrato della distanza rispetto al punto di emissione:
D1r12 = D1r12
dove D1 e’ l’intensità di dose alla distanza r1 dalla sorgente e D2
e’ l’intensità di dose alla distanza r2 dalla sorgente (esempio:
passando dalla distanza di 1 m a quella di 2 m, l’intensità di dose
si riduce di un fattore 4)
3. DISPONIBILITA’ DI SCHERMATURE: la dose da radiazione
in un punto viene ridotta interponendo del materiale tra la
sorgente e il punto d’interesse.
La quantità e il tipo di materiale necessario dipende dal tipo
della radiazione.
Es.:
Trasmissione
nel piombo per
un fascio di
raggi X di
energia
massima pari a
100 keV
Sicurezza nell’attività radiologica
Sicurezza passiva:
1. Ottimizzazione del progetto della sala radiologica e
delle schermature fisse e mobili a protezione degli
operatori
2. Una corretta classificazione delle aree
3. La disponibilità e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza
individuali (camici, guanti, occhiali anti-x,…)
4. La disponibilità di norme di radioprotezione specifiche
Sicurezza attiva:
1. Formazione ed informazione specifica del personale
addetto all’utilizzo delle apparecchiature radiologiche
2. La formazione e la consapevolezza, negli operatori,
dell’importanza del rispetto delle norme di
radioprotezione e nell’utilizzo dei dispositivi tecnici di
protezione.
Tomografia computerizzata (TC)
Tomografia:
le immagini riproducono uno strato
corporeo, per lo più trasversale
Computerizzata:
necessità di utilizzare un computer
che guidi tutto il procedimento di
acquisizione e ricostruzione
dell’immagine
Immagini TC
Assiali
Coronali
Sagittali
Oblique
Tomografia computerizzata (TC)
Le dosi al paziente possono essere elevate, ma le dosi
efficaci assorbite dal personale in sala comandi
risultano di solito estremamente basse.
Per il personale alla console, la tomografia computerizzata
non rappresenta una significativa fonte di rischio.
Solo in esami particolari, in cui e’ necessario lo
stazionamento nelle vicinanze del gantry, il personale e’
interessato a campi di radiazioni rilevanti (da 5 a 20
µGy/strato).
Norme di radioprotezione
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