Gli attori delle politiche antidiscriminatorie: la struttura del governo delle pari opportunità in Italia e in Sardegna
Gruppo 2 a.a. 2015/2016: Aramo Marcello – Aru Pierluigi – Carta Aurelio – Carta Stefania
Capitolo 3, La promozione delle pari opportunità per i diversi orientamenti sessuali: spazi di azione per gli enti locali
(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
ESPERIENZE IN EUROPA
GLI ATTORI DELLE POLITICHE ANTIDISCRIMINATORIE
Analizzeremo gli attori coinvolti nella produzione di politiche di pari opportunità rispetto all'orientamento sessuale, ed i caratteri della loro collabo razione, in Italia e con riferimento ad alcune esperienze di altri paesi europei.
Le politiche antidiscriminatorie rispetto all’orientamento sessuale sono definite e gestite oltre che dalle istituzioni pubbliche nei diversi livelli ma anche da diversi attori in cui un ruolo importante è rivestito dalle organizzazioni della società civile, in particolare dalle associazioni GLBT. Queste
associazioni costituiscono una forma di pressione politica, oltre che di attiva partecipazione a processi di definizione negoziata delle politiche con
gli attori pubblici. Infatti, emblematica è la loro capacità di iniziativa e coordinamento.
UN’ARTICOLATA COSTELLAZIONE DI ATTORI
Nell’ultimo ventennio l’Unione Europea ha svolto e svolge un ruolo fondamentale nell’europeizzazione delle politiche di genere e di parità, sollecitando la nascita di nuovi organismi di parità non solo a livello nazionale ma anche infra-nazionale(Regioni, Province, Comuni).
Gli organismi di parità sono strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra uomo e donna e fra le diversità:
cultura, disabilità, razza e orientamento sessuale.
L’Equality Authority, è un esempio di organo istituzionale a livello nazionale istituito in Irlanda, si occupa della lotta alle discriminazioni basate su
genere, stato civile, condizione familiare, età, disabilità, razza, orientamento sessuale, credo religioso e appartenenza alla comunità nomade.
La Svezia, al momento, è unico paese europeo che ha istituito un organismo di parità con mandato esclusivo per l’orientamento sessuale.
In Italia invece né la Commissione Pari Opportunità nazionale, né d’altra parte le Commissioni Pari Opportunità a livello territoriale, hanno mandato esplicito rispetto all’orientamento sessuale, sebbene vi siano i presupposti perché questo tema sia incluso tra quelli di pertinenza degli organismi di parità.
Per quanto riguarda le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in ambito lavorativo, disciplinate dal D. Legislativo n. 216/2003, si è infatti
già orientati verso un’inclusione, ritenendo che «la competenza dei consiglieri di parità discenda direttamente dalla dir. 2000/78 dalla legislazione di attuazione» che cita l’orientamento sessuale tra le possibili ragioni di ingiusta discriminazione.
Analogo discorso si può estendere agli enti pubblici locali, come Comuni e Province, che prevedono l’istituzione di un Assessorato per la Parità e
le Pari Opportunità o la delega delle competenze per le pari opportunità ad altri assessorati.
Nell’ambito del privato sociale, troviamo associazioni e organizzazioni “non governative”, che in modo più o meno specifico sono impegnate nella
promozione delle pari opportunità in relazione all’orientamento sessuale. Tra queste organizzazioni vi è Amnesty International che, in quanto organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani, è impegnata anche nella difesa dei diritti delle persone omosessuali. L’ILGA è invece
l’organizzazione mondiale che raccoglie più di 400 associazioni che operano specificamente per i diritti umani di lesbiche, gay, bisessuali e transgender.
Anche a livello nazionale, possiamo distinguere tra organizzazioni che si collocano nell’ambito GLBT e altre, ad esempio quelle che operano nel
campo della prevenzione sanitaria, che si occupano di accesso ai diritti delle persone omosessuali come parte delle loro attività.
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Capitolo 3, La promozione delle pari opportunità per i diversi orientamenti sessuali: spazi di azione per gli enti locali
(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
GLI ORGANISMI PUBBLICI LOCALI
LE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ
Le Commissioni Pari Opportunità degli enti (Regioni, Province, Comuni) rappresentano il luogo istituzionale che per definizione promuove azioni
a favore della parità e contro la discriminazione ovvero diffondere la cultura della parità e delle pari opportunità.
Le Commissioni sono nate con il mandato di rimuovere le disuguaglianze trauomo e donna, ma molte di queste hanno esteso il loro ambito di azione anche a discriminazioni basate su orientamento sessuale, disabilità, origini etniche.
In Inghilterra, ad es., esistono diversi organismi di Pari Opportunità, afferenti all’autorità comunale, che hanno incluso la lotta contro la discrimina zione basata sull’orientamento sessuale nelle linee programmatiche d’intervento.
Un esempio è la Città di St. Helens che riconosce il valore del mainstreamingin tutte le politiche da essa promosse. L’autorità locale ha inoltre redatto una dichiarazione di intenti in cui stabilisce il valore delle differenze sessuali, afferma che le procedure comunali non devono assumere che
la collettività è eterosessuale e quindi, riconosce che lesbiche, gay e bisessuali subiscono episodi di discriminazione, che tutti hanno il diritto di autodeterminare la propria identità sessuale e che le comunità GLBT hanno bisogni differenti.
La Città di Newport ha dichiarato che le politiche di Pari Opportunità promosse dalla città non devono essere eterossessiste. Tale assunto impegna l’autorità locale a creare un ambiente di lavoro positivo per le/i dipendenti lesbiche e gay e a formare i dipendenti dell’ente affinché vengano
eliminati atteggiamenti discriminatori nei confronti di queste categorie di persone: gay, lesbiche, bisessuali e transessuali.
In Italia, la Provincia di Siracusa, ad esempio, nel Reg.to della Commissione prov.le per la promozione delle Pari Opportunità, esplicita che la
Commissione persegue, tra gli altri, il seguente obiettivo: «Attuare dei principi di pari opportunità per tutte le categorie penalizzate da meccanismi
di disuguaglianza e/o di discriminazione basati sul sesso, sull’appartenenza etnica, sull’orientamento sessuale, in ambito sovracomunale».
Alcune Commissioni Pari Opportunità regionali hanno di recente elaborato proposte, poi recepite nei nuovi Statuti Regionali di Emilia Romagna,
Toscana e Umbria, che hanno previsto l’introduzione del concetto di discriminazione per orientamento sessuale.
Questa inclusione implica, a sua volta, che alle Commissioni Pari Opportunità sia assegnato il compito di farsi promotrici di azioni tese a eliminare
le discriminazioni che riguardano, oltre alle donne in generale, anche donne e uomini omosessuali, bisessuali e transessuali.
Numerose Commissioni Pari Opportunità interne alle università italiane hanno incluso l’orientamento sessuale tra le cause di discriminazione.
L’Università degli Studi di Torino è la prima in Italia a varare nel 2001 un codice etico per combattere molestie e mobbing e garantire a lavoratori e
studenti il diritto inviolabile ad essere trattati con dignità e rispetto. Il Codice di comportamento afferma il diritto alla tutela da qualsiasi atto che di scrimini, anche in via indiretta, lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale.
Altre Università italiane come quella d Firenze, Verona, Padova e Pavia, hanno redatto codici di comportamento/condotta che tutelano la dignità
della persona nell’ambiente di lavoro e di studio, includendo l’orientamento sessuale come possibile causa di ingiusta discriminazione e violenza
L’Università di Torino, dietro proposta del Comitato Pari Opportunità, ha inoltre modificato il Regolamento degli studenti introducendo la possibilità,
per le/gli studenti transessuali, di scegliere il genere del nome da riportare sul libretto universitario.
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GLI UFFICI DEDICATI IN EUROPA
Una strategia adottata dagli enti locali che si ritrova in diversi paesi è la costituzione di uffici ad hoc a cui è affidato il compito di coordinare le attività finalizzate a contrastare le discriminazioni legate all'orientamento sessuale.
BERLINO - Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen (Unità per la difesa dello stile di vita omosessuale)
Nato nel 1989, è stato istituito con riferimento alla Costituzione di Berlino che stabilisce il principio di non discriminazione basata sull’identità
sessuale. In collaborazione con altri stati federali, i Dipartimenti del Senato per l’Educazione, i Giovani e le Attività Sportive, l’Ufficio promuove e difende l’eguaglianza tra cittadini con differenti stili di vita e orientamenti sessuali.
Obiettivi dell’ufficio sono:
• promuovere l’accettazione degli stili di vita delle persone omosessuali in tutti i settori della vita e della società;
• ridurre i pregiudizi e le discriminazioni;
• promuovere le tematiche GLBT per rendere visibile lo stile di vita delle persone omosessuali.
Le competenze dell’ufficio sono:
• raccogliere ed elaborare dati relativi ai diversi orientamenti sessuali;
• contribuire alla formulazione di leggi e direttive come la legge sul riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso;
• fungere da contatto per i casi di discriminazione;
• operare con il sistema educativo e sociale;
• offrire sostegno organizzativo e finanziario ai progetti promossi da gay e lesbiche;
• promuovere campagne di informazione utilizzando eventi e brochure su stili di vita GLBT.
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BARCELLONA - O.N.D Oficina para la no discriminacion (Ufficio contro le discriminazioni)
E’ un servizio di orientamento per la difesa dei diritti delle persone in generale, con speciale attenzione ai gruppi discriminati per ragioni di
sesso e orientamento sessuale.
L’Ufficio, promosso dalla Municipalità di Barcellona nel 1998, nasce dopo l’esperienza fatta dalla Direzione Municipale per i Diritti Civili
della Città di Barcellona istituita nel 1995.
L’Ufficio, che si occupa di discriminazioni nell'accezione più ampia del termine, si propone di informare, formare e sensibilizzare su tutto ciò
che attiene l'eguaglianza di diritti.
Inoltre, una delle sue principali attività è quella di mediazione tra le parti in caso di controversie e denunce per episodi di discriminazione,
con l'offerta di una strada alternativa a quella giudiziaria.
L’OND affronta anche casi di persone discriminate in quanto sieropositivo.
Lavora in stretta collaborazione con le associazioni GLBT.
Il servizio ha più volte interagito, con le associazioni di categoria del commercio, collaborando affinché non avvenissero discriminazioni
nell’accesso ai locali pubblici o alla possibilità di usufruire delle promozioni riservate alle coppie eterosessuali.
VIENNA - Wiener Antidisckriminierungsstelle fűr gleichgeschlechtliche Lebensweisen (Unità contro le discrimnazioni basate sull'orientamento sessuale)
Istituita nel 1999, è l’unico servizio di questo tipo in Austria; promuove consulenza e assistenza ai cittadini viennesi come alle persone che
vengono da fuori città. L’Unità è responsabile dei rapporti tra la Città di Vienna e le associazioni GLBT.
L’Unità rappresenta, inoltre, per la Città di Vienna una sorta di osservatorio sulle questioni che riguardano gay e lesbiche.
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ABERDEEN – City Council (Città di Aberdeen)
All’inizio del 2001 si è costituito un gruppo di lavoro appartenente al Comitato per le Politiche Sociali, cui afferivano rappresentanti delle
principali Associazioni GLBT, funzionari della Pubblica Amministrazione e membri eletti, con lo scopo di monitorare lo sviluppo del Piano
d’Azione GLBT della Città di Aberdeen.
Il gruppo ha valutato quali servizi specifici fossero necessari e a giugno 2001 ha approvato il Piano d’Azione GLBT per gli anni 2001-2003. Il
Piano d’Azione GLBT, il primo della Scozia, è stato distribuito ai dipendenti della Città di Aberdeen e ai presidi delle scuole. Nella tabella qui di
seguito ne è riportato uno stralcio.
Il Piano d’Azione LGBT prevede inoltre diverse aree di intervento. La suddivisione è predisposta come segue:
Educazione e formazione
• diffondere materiale informativo sulla tematica GLBT, nelle scuole, ad allievi e personale docente
• inserire, sul sito della Città di Aberdeen, link e informazioni sulle principali Associazioni GLBT
• includere, nei percorsi formativi, l’attenzione alle tematiche GLBT
• includere gli/le studenti gay, lesbiche, bisessuali nei programmi di mentoring
• intrattenere rapporti con i genitori e famiglie di gay, lesbiche e bisessuali
• promuovere a tutti i livelli (discenti, docenti, personale amministrativo) nelle scuole il rispetto per le persone rendere disponibili risorse
bibliografiche nelle biblioteche scolastiche, che promuovano immagini di famiglie alternative a quella tradizionale e letteratura omosessuale coinvolgere agenzie esterne nei percorsi di educazione sessuale monitorare il bullismo per causa di orientamento sessuale
Comunicazione
• creare un forum dedicato
• prevedere fondi per l’implementazione del forum
• organizzare una conferenza con la partecipazione del Forum al fine di individuarne le funzioni e le priorità
Sensibilizzazione e visibilità
• formare il personale del comune
• promuovere, nei percorsi formativi dello staff, immagini positive inerenti le tematiche GLBT
• produrre linee guida su come comportarsi innanzi a “bullismo e
• omofobia” e “molestie sessuali”
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rivedere lo schema pensionistico dei dipendenti della Città di Aberdeen, equiparando le coppie eterosessuali a quelle omosessuali
nelle campagne pubblicitarie della Città di Aberdeen inserire immagini positive rispetto all’omosessualità
innalzare la bandiera arcobaleno in giornate particolari (cfr. giornata
mondiale di prevenzione dell’Hiv)
implementare i link alle Associazioni GLBT, sul sito del Comune
includere gay, lesbiche, bisessuali e transessuali nelle politiche di pari opportunità
Sostegno a gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e alle famiglie
• fornire il sostegno a GLBT e famiglie
• dare visibilità al servizio
• monitorare il servizio
Accesso ai Servizi
• includere azioni per eliminare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale nell’accesso ai servizi
• monitorare lo stato dell’opera
• monitorare gli utenti del servizio e le ragioni che spingono le persone a non usarlo
• includere, nel materiale divulgativo sull’adozione, informazioni su gruppi che comunemente non sono considerate in grado di adottare
Sicurezza
• coinvolgere la comunità GLBT nelle politiche di sicurezza
• raccogliere fondi per promuovere iniziative in materia di sicurezza, in collaborazione con le Associazioni GLBT
Un piccolo budget della Città di Aberdeen è stato destinato alla costruzione e allo sviluppo di un Forum GLBT. Il primo incontro si è tenuto
nell’ottobre 2001, per poi ripetersi mensilmente.
Il Forum ha identificato due azioni prioritarie:
•
•
individuare un funzionario della Città di Aberdeen in grado di formare il personale interno e implementare procedure e politiche sociali
a favore di GLBT, con particolare riguardo alle scuole;
istituire un registro per le unioni civili.
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Uffici dedicati in Italia
TORINO - Servizio per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere
(primo e unico Ufficio dedicato, in Italia)
L’Ufficio è stato istituito, nel 2001. Il proposito dichiarato era quello di produrre «forme permanenti di coordinamento all’interno delle diverse componenti dell’Amministrazione Comunale e di esse con le istituzioni esterne competenti e le associazioni, al fine di garantire la partecipazione e insieme i diritti alla non discriminazione».
L’istituzione dell’Ufficio fa riferimento, a livello normativo: alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948; all’art. 2 della Costituzione italiana; all’art.
13 del Trattato di Amsterdam;
Una delle prime azioni promosse dall’Ufficio in questione è stata la ricerca, affidata al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino,
«Omosessuali a Torino. Esperienze, modi di vita, percezione sociale».
In seguito, il Servizio ha creato un gruppo di pilotaggio e ha individuato alcune linee di intervento:
1. sensibilizzazione di tutto il personale operante nel Comune di Torino rispetto alle tematiche omosessuali e transessuali;
2. analisi dei regolamenti della Città di Torino al fine di individuare eventuali contenuti discriminatori e proporne revisioni;
3. elaborazione di proposte formative, di concerto con gli assessorati competenti, rivolte al personale comunale per migliorare i rapporti
all’interno del personale stesso e tra il personale e l’utenza;
4. produzione di materiale informativo sull’esistenza del servizio rivolto sia al personale interno del Comune sia alla cittadinanza;
5. divulgazione alla cittadinanza delle possibilità offerte dalle associazioni;
6. aggiornamento dell’archivio delle Biblioteche Civiche in relazione alle tematiche omosessuali;
7. promozione, all’interno del servizio contro le discriminazioni, di una sezione di documentazione rivolta in particolare ad attori che promuovono interventi e iniziative;
8. prevenzione sanitaria.
L’Ufficio, con la collaborazione delle associazioni GLBT, ha inoltre promosso e realizzato in alcune scuole superiori un percorso di sensibilizzazione
rispetto alle tematiche omosessuali partendo dall’intervento di gay, lesbiche e transessuali che narrano esperienze di vita personale.
Riguardo alle persone transessuali, è stato costituito uno sportello per chi incontra problemi sul lavoro e più in generale a livello sociale.
L’Ufficio collabora inoltre con l’osservatorio sulle pubblicità offensive che monitora le campagne pubblicitarie a livello locale.
Non è stato fatto ancora nulla, invece, per quanto riguarda l’aspetto sanitario. Malgrado la rilevanza della questione l’Ufficio ha inteso dare
priorità ad altre linee programmatiche per evitare il rischio di stigmatizzare la questione omosessuale e transessuale e di limitare l’intervento
dell’Ufficio alla questione Aids.
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Le relazioni tra istituzioni locali e associazioni GLBT
I gruppi e le associazioni GLBT ricoprono un ruolo fondamentale di interlocutori esperti per quanto concerne le politiche a favore di gay,
lesbiche, bisessuali e transessuali, attraverso l’ideazione, progettazione e realizzazione, in autonomia o in collaborazione con altri attori, di
azioni rivolte sia alla comunità GLBT, sia alla collettività.
La collaborazione spesso è avviata, o si consolida, attraverso la partecipazione a progetti finanziati dall’Unione Europea.
Gli Uffici/Unità istituiti dalle Città di Berlino, Vienna e Barcellona lavorano in stretta collaborazione con le associazioni GLBT locali e nazionali,
non solo nella gestione delle iniziative o dei servizi avviati, ma anche nelle fasi decisionali.
Anche in Italia si possono individuare diverse modalità di collaborazione tra amministrazioni o istituzioni pubbliche
locali e associazioni GLBT.
Il Comune di Roma e alcune associazioni, gruppi e movimenti GLBT della città nel settembre 2002 hanno intrapreso un lavoro di collaborazione che si è concretizzato nel progetto del «Tavolo di coordinamento permanente sull'identità di genere e l'orientamento sessuale».
La Provincia di Roma, in particolare l'Assessorato alle Politiche del Lavoro e della Qualità della vita, ha promosso un Forum permanente
delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Il Forum è stato promosso dall'assessore alle Politiche del Lavoro e della Qualità della
vita con il fine di migliorare la qualità della vita delle persone, con particolare riferimento a gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, riconoscendo per questi gruppi di persone un forte rischio di discriminazione.
Le campagne informative promosse dall'Azienda Sanitaria Locale di Bologna e dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna sono
state elaborate in collaborazione con il Cassero, centro di cultura omosessuale che accoglie le sedi nazionali di ArciGay e ArciLesbica.
L’impegno congiunto dell’Azienda Sanitaria Locale e regionale e delle associazioni GLBT sono formalizzati da un Tavolo di lavoro che promuove iniziative di formazione, sensibilizzazione e prevenzione dell’Aids.
Una diversa forma di collaborazione è data dal confronto tra amministrazioni o istituzioni pubbliche locali e coordinamenti di associazioni GLBT
di un territorio, già costituiti autonomamente e che restano indipendenti, o singole associazioni. Questo non implica però una minore influenza delle associazioni rispetto alla definizione degli indirizzi programmatici dell’azione antidiscriminatoria dell’ente pubblico. Nel caso
della Città di Torino, il ruolo del Coordinamento cittadino tra associazioni GLBT è stato fondamentale nel sollecitare la creazione del Servizio per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il Servizio e il Coordinamento si incontrano
con cadenza bimestrale al fine di progettare nuove azioni e monitorare i progetti in corso.
Vi sono infine casi in cui gli enti locali finanziano soltanto iniziative e servizi gestiti poi dal privato sociale, in primo luogo, nuovamente, le associazioni GLBT, senza che si sviluppino reali forme di coordinamento e progettazione comune. Un esempio di tale forma di intervento è il
progetto CERSGOSIG, Centro di ricerche e studi giuridici comparati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, realizzato da InformaGay
e sostenuto dalla Commissione europea e dalla Provincia di Torino.
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REPUBBLICA ITALIANA
Dipartimento pari opportunità
•
•
•
Capo dipartimento:
cabina di regia
◦ due Segreterie: 1) tecnica
2) disbrigo altri affari competenze
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
•
•
•
•
Comitato nazionale di parità:
Presidente → Ministro Lavoro e Politiche Sociali
Vice Presidente
e altri membri con e senza diritto di voto, tra cui i Consigliere/i
Nazionale di parità.
•
La Consigliera/e Nazionale di Parità
•
La Rete delle Consigliere/ di parità:
•
•
•
Consigliera Nazionale di parità:
Consigliera regionale di parità:
Consigliera provinciale di parità:
Uffici:
◦ affari generali, internazionali e interventi in campo sociale
◦ interventi in materia di parità e pari opportunità
◦ UNAR→ promozione della parità di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza e origine etnica.
•
Organismi collegiali: Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile
Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opp., la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
Ai sensi dell’art. 21 l. n. 183/2010 è costituito, presso tutte le P. A. , sostituisce, unificandone le competenze i Comitati:
1) per le Pari Opportunità
2)paritetici sul fenomeno del mobbing
Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio
Composta da 30 donne nominate nell’ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentative
Svolge un’importante azione di sensibilizzazione, promozione per l’adeguamento della legislazione e per l’abolizione della segregazione sia
orizzontale che verticale.
Comitato per l’imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero dell’Industria
È stato creato a sostegno della legge 215/92 per promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività
economica e imprenditoriale fornendo lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, è operativo sul territorio presso la Camere di commercio.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne è tra gli obiettivi prioritari nell'ambito delle politiche della Regione che assume il
principio della eliminazione delle disuguaglianze e della promozione della parità di genere, consapevole che, ai fini del superamento delle disparità
ancora esistenti, è importante supportare le donne nello svolgimento dei molteplici ruoli che ricoprono nel contesto sociale, familiare e lavorativo.
In tale ambito operano due figure istituzionali distinte che promuovono con modalità diverse le pari opportunità :
Consigliera di parità, attua interventi finalizzati a rimuovere ostacoli e discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne soprattutto
in ambito lavorativo
l. n. 125/1991 Commissione pari opportunità
•
Commissione Regionale per le pari opportunità, diffonde la cultura della parità e delle pari opportunità fra uomini e donne al fine di
valorizzare la differenza di genere, femminile e maschile, quale fattore di sviluppo e progresso.
l. reg. n. 39/1989
•
•
•
Autorità per i diritti e le pari opportunità, deve assicurare la parità di genere e le pari opportunità in tutte le fasi della programmazione,
attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma e deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata
sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di
attuazione dei Fondi.
art.16 Reg. (Ce) 1083/2006,
La strategia in materia di pari opportunità è stata rafforzata anche attraverso le attività promosse nell’ambito del Piano Operativo Regionale 20002006 dall’Amministrazione regionale e dalle amministrazioni locali coinvolte.
In tutti gli interventi inseriti nel POR Sardegna si focalizza l'attenzione sull'applicazione e integrazione del principio di pari opportunità, provvedendo
in primo luogo a formalizzare il ruolo e i compiti dell'Autorità per le Politiche di Genere.
L'impostazione data all’attuale programmazione si concentra sul miglioramento della situazione occupazionale femminile attraverso lo sviluppo e la
promozione di politiche attive nel mercato del lavoro e dello sviluppo locale.
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Commissione Regionale per le pari opportunità
La Commissione, istituita con la Legge Regionale n. 39 del 13 giugno 1989, opera dal 1992 con diverse modalità per diffondere la cultura della
parità e delle pari opportunità fra uomini e donne.
Dopo la Conferenza mondiale delle donne di Pechino (1995), uno degli obiettivi principali della Commissione è quello di raggiungere la piena
applicazione dei principi di "empowerment" e "mainstreaming", sanciti dalla Conferenza e richiamati ampiamente nel Regolamento CE 1260/99
attuativo del Trattato di Amsterdam, al fine di valorizzare la differenza di genere, femminile e maschile, quale fattore di sviluppo e progresso.
Come opera :
•
svolge e promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile nella regione e diffonde le conoscenze sulla legislazione, le tematiche e le
politiche di parità e pari opportunità attraverso convegni, seminari, conferenze, studi e ricerche, pubblicazioni, borse di studio;
•
collabora e tiene i contatti con organismi di parità, uffici ed enti regionali, nazionali ed internazionali.
•
ha ruolo consultivo e propositivo sugli atti amministrativi e legislativi che riguardano la condizione femminile, esprimendo pareri e valutazioni
sull’attuazione di leggi e normative regionali, nazionali ed internazionali ed eventualmente formulando proposte di adeguamento;
•
promuove progetti e collaborazioni con organismi ed enti per l’attuazione di programmi di intervento quali, ad esempio, per favorire l’accesso
al lavoro delle donne, la loro formazione professionale e la diffusione dell’imprenditorialità femminile;
Composizione e durata del mandato:
•
ha sede ed opera presso la Presidenza della Regione;
•
è formata da venti componenti elette dal Consiglio Regionale; alle riunioni della Commissione partecipano di diritto la Consigliera di Parità e
la delegata della Consulta Femminile Regionale.
•
nel proprio ambito elegge: una presidente e due vicepresidenti;
•
resta in carica 3 anni e può articolare i propri lavori in sezioni o gruppi di lavoro.
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Consigliera di parità
•
è un organo istituzionale presente a livello nazionale, regionale e provinciale, cui la legge affida il compito di tutelare le lavoratrici ed i
lavoratori dalle discriminazioni subite in ragione del sesso e di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
•
è nominata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto col Ministro alle Pari Opportunità, così come stabilito dal D.Legislativo. 198/2006
e s.m.i. che ne disciplina il ruolo e le funzioni.
Opera:
▪ sia sul versante promozionale, incentivando azioni e comportamenti che favoriscano la parità tra uomo e donna,
▪ che su quello di controllo, potendo intervenire per rimuovere le discriminazioni nella sua qualità di pubblico ufficiale:
◦ ci si può rivolgere in forma totalmente gratuita quando in ambito lavorativo si ritiene di essere discriminati in ragione del sesso
di appartenenza;
◦ ha l'obbligo di agire.
•
Alcuni dei principali compiti della Consigliera di Parità, svolti in collaborazione con le istituzioni ed i soggetti che a vario titolo si occupano di
lavoro:
▪ sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
▪ attività di informazione sulle politiche di pari opportunità;
▪ sostegno alle politiche attive del lavoro e formative;
▪ promuove la costituzione dei Comitati Pari Opportunità e dei Comitati Unici di Garanzia, rispettivamente nei luoghi di lavoro pubblici e
privati, il cui compito è quello di vigilare sul rispetto dei principi di non discriminazione e avanzare proposte utili alla rimozione delle
discriminazioni quando presenti.
La normativa nazionale infatti promuove la parità uomo-donna non soltanto ponendo in capo ai datori di lavoro specifici doveri, ma incentivando,
anche attraverso contributi finanziari, la realizzazione di progetti di azioni positive volti a ridurre i divari tra donne e uomini nei luoghi di lavoro.
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Capitolo 3, La promozione delle pari opportunità per i diversi orientamenti sessuali: spazi di azione per gli enti locali
(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Autorità per i diritti e le pari opportunità
l principio delle pari opportunità tra donne e uomini e di non discriminazione trova, all'interno delle politiche strutturali dell'Unione europea, una
rilevanza sempre più significativa. A partire dalla Piattaforma di azione adottata alla quarta conferenza mondiale sulla donna tenutasi a Pechino nel
1995, il principio è stato inserito nel Trattato di Amsterdam, diventando così "norma" obbligatoria per tutti gli Stati membri. Gli Stati membri, fra cui
l'Italia, hanno provveduto a formalizzare l'impegno e l'attenzione verso le politiche di parità e il mainstreaming di genere, applicando i regolamenti dei
fondi strutturali.
L'Ue ha stabilito che i cicli di programmazione, e quindi i Programmi operativi promossi dalle amministrazioni regionali, incorporino nell'insieme delle
politiche e delle azioni individuate l'applicazione del principio di mainstreaming di genere e di non discriminazione.
Ciò significa che in tutte le sedi di definizione di politiche e tipologie di intervento e di spendita delle risorse comunitarie deve essere posta
particolare attenzione ai possibili diversi effetti sulle condizioni rispettive delle donne e degli uomini e agli impatti differenziali che tali azioni generano
in termini di equità.
A tal fine, l'Autorità di Gestione dei Programmi operativi regionali, L'Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità opera per l'applicazione concreta del
principio di pari opportunità e supporta, in tal senso, l'Autorità di Gestione dei Programmi Comunitari (Fesr, Fse, Feoga, Sfop).
Struttura e compiti
Organismo tecnico, interno all'amministrazione regionale
•
opera ai fini di una corretta ed efficace integrazione del principio di mainstreaming di genere e di non discriminazione in tutti gli interventi
regionali cofinanziati con le risorse comunitarie;
•
ne assicura la coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti comunitari e nazionali in materia;
•
si avvale del supporto del team della rete di animatrici Pari opportunità, costituito da una o più responsabili che operano negli Assessorati
dell'Amministrazione Regionale;
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
La Consigliera Nazionale di Parità
(attualmente Francesca Bagni Cipriani)
•
nominata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari opportunità,
•
promuove e controlla l'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione, tra uomini e donne, nel lavoro anche
attraverso la collaborazione con gli organismi di rilevanza nazionale competenti in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e di
conciliazione(decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198).
•
è istituita a livello nazionale, presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, regionale e provinciale, rispettivamente presso le Regioni e
le Province.
La figura della Consigliera consiste in una doppia funzione istituzionale:
1) di vigilanza contro le discriminazioni di genere
2) di promozione di parità e pari opportunità
•
Il suo mandato ha la durata di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta.
•
è componente del Comitato nazionale di parità, partecipa all'attività del Comitato relativa al lavoro di analisi, istruttoria e valutazione dei
progetti di azioni positive e collabora alla stesura dei pareri adottati dal Collegio Istruttorio.
•
coordinatrice la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità,
che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta con il compito di:
▪ rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità,
▪ accrescere l'efficacia della loro azione,
▪ consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, documentazione per l'aggiornamento di novità legislative e
giurisprudenziali in tema di parità e pari opportunità,
▪ consulenza e supporto sulle modalità di avvio delle istruttorie nei casi di presunta discriminazione.
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali di Parità
Sono nominati con decreto del Min. del Lavoro e della Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione degli
organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province, sentite le commissioni tripartite, rispettivamente regionali e provinciali, di cui agli art. 4 e 6
del d.lgs n. 469 del 1997;
hanno mandato quadriennale – per non più di due volte – e rappresentano i livelli di competenza territoriali locali (regionali e provinciali)
relativamente alla figura istituzionale della Consigliera e del Consigliere di Parità, disciplinata dal d.lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni.
Si occupano della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza regionale e provinciale, operando in sinergia con gli altri organi istituzionali
preposti, sullo stesso territorio, alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori; a tale scopo:
•
fanno parte delle Commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli art. 4 e 6 del d.lgs. n. 469 del 1997;
•
partecipano ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999; inoltre,
•
sono componenti delle Commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che
svolgono funzioni analoghe.
Ogni anno, entro il 31 dicembre, le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali hanno l’obbligo di presentare – pena la decadenza del mandato
– un rapporto sull’attività svolta a tutti gli organismi che hanno provveduto alla loro designazione.
Gli uffici delle Consigliere e dei Consiglieri regionali e provinciali sono collocati, per legge, rispettivamente presso le Regioni e le Province, che sono
tenute a fornire il personale, la strumentazione e le attrezzature loro necessarie.
Le Consigliera Nazionale (per i casi di rilevanza nazionale) e le Consigliere regionali sono inoltre titolari di eventuali azioni in giudizio a carattere
collettivo.
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Le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali di Parità
Svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel
lavoro (art. 15 d. lgs. n. 198/2006) mediante:
a) la promozione di progetti di azioni positive;
b) il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
c) la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
d) il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali;
e) la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della
normativa in materia di parità e pari opportunità;
f) f) la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
g) la eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio; (individuali e collettive) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;
h) la partecipazione all'attività della Rete Nazionale (istituita ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 198/2006);
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
La Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità
ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della l. n. 246/2005
•
è istituita al fine:
◦ di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità,
◦ di consentire lo scambio d’informazioni, dati, esperienze e buone prassi,
◦ di accrescere l’efficacia della loro azione, la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, coordinata dalla Consigliera
Nazionale.
•
costituisce un punto di riferimento e di raccordo delle Consigliere e dei Consiglieri investiti a livello territoriale e si riunisce almeno 2 volte
l’anno su convocazione e sotto la presidenza della Consigliera Nazionale e ha la facoltà di promuovere programmi e progetti finalizzati al
perseguimento degli obiettivi generali previsti dalla legge.
•
si è insediata il 7 maggio 2002; nel corso della prima riunione ha provveduto ad elaborare una proposta di programma di attività che
comprendeva, tra l'altro, l'istituzione di Gruppi di lavoro finalizzati all'approfondimento e allo studio di tematiche inerenti l'attività istituzionale
delle/dei Consigliere/i di parità.
•
la costituzione di Gruppi di lavoro è stata formalizzata in occasione della seconda riunione della Rete, avvenuta il 14 e 15 novembre 2002. In
tale circostanza si è provveduto a ridefinire le tematiche oggetto di studio per ciascun Gruppo, nonché a programmare gli incontri che hanno
avuto periodicità mensile.
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Comitato nazionale di parità
Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici,
•
istituito, nel 1983, presso il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali,
•
promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra
uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
•
i componenti durano in carica 3 anni e sono nominati dal Min. del lavoro per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
Composizione
Art. 8, d. lgs. 198/2006, ricostituito con: D.P.C.M. 26 settembre 2014
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative
sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e
delle pari opportunità nel lavoro;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all’articolo 12, comma 2, del presente decreto.
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Comitato nazionale di parità
Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:
a) 6 esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere;
b) 6 rappresentanti, rispettivamente, del Min. istruzione, università e ricerca, del Min. Giustizia, Min. affari esteri, Min. dello sviluppo economico, del
Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti
comparativamente più rappresentative;
c) 5 dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro, e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della
tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l’orientamento e la formazione, per l’innovazione tecnologica, di cui
uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative.
c-bis) 3 rappresentanti della Pres. Consiglio dei Ministri – Dip. per le pari opportunità di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti
comparativamente più rappresentative;
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Comitato nazionale di parità
Compiti
art. 10, Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198.
Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 8, comma 1, ed in
particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opp. per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che
intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione, il programma è diffuso dal Min. lavoro mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta
attuazione e l’esito finale, adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico di valutazione dei progetti;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette
delle discriminazioni;
g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle
discriminazioni
h) provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l’eguaglianza tra uomo e donna nella
progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia
diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni
familiari.
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Comitato nazionale di parità
Adozione e finalità delle azioni positive
Art. 42, Dec.Leg.198/2006
consistono in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza
statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
•
Hanno lo scopo di:
a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e
nei periodi di mobilità;
b) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari
e una migliore ripartizione di tali responsabilità trai due sessi.
c) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso
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Dipartimento per le Pari Opportunità
Nel 1996 viene istituito l'Ufficio del Ministro per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 12 luglio 1997, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono fissate le funzioni del Ministro.
Costituisce la struttura amministrativa e funzionale per la realizzazione delle politiche di parità governative ed assiste il Ministro per le Pari
Opportunità. Sin dalla sua istituzione ha elaborato numerose proposte di leggi governative, sviluppato interventi di coordinamento degli organismi e
rappresentato l’Italia presso le organizzazioni internazionali.
Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:
•
Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale:
•
Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità
•
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR)
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Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale:
•
cura le iniziative finalizzate alla definizione della posizione nazionale nel processo normativo europeo e di quelle necessarie all'adeguamento
dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea;
•
adotta le iniziative necessarie alla rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali;
cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo
all'Unione Europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE.
•
provvede agli affari generali e del personale, alla gestione del bilancio e alla relativa attività amministrativo-contabile. Cura le iniziative in
materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonché a quelle per il contrasto ai fenomeni di
pedofilia e della pornografia minorile;
•
attua gli interventi afferenti le tematiche della tratta degli esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; in ordine alle suddette materie,
provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonché alla promozione,
coordinamento e gestione delle attività conseguenti;
•
coordina le attività redazionali per la gestione del sito internet del Dipartimento.
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità
provvede:
•
alla programmazione, progettazione e gestione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità a livello nazionale;
•
all'adozione delle iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità di genere anche attraverso la
formulazione di pareri e consulenze;
•
alla definizione di nuove tipologie di intervento e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle
amministrazioni statali e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità; cura l'istruttoria relativa alle risposte agli atti
di sindacato ispettivo nelle materie di competenza del Dipartimento;
•
a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale in
ambito internazionale e nazionale per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extra europei e con gli organismi internazionali; cura le attività
gestite dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art.8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
cura:
•
l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di apposite banche dati, per il coordinamento delle relative
attività conoscitive, di verifica e controllo, di formazione e di informazione;
•
l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
•
garantisce il coordinamento degli organismi di parità operanti a livello nazionale e il funzionamento della Commissione per le Pari
Opportunità tra uomo e donna di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 198/2006;
promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile;
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine
etnica (UNAR)
Secondo quanto previsto dal D.P.C.M 11 dicembre 2003 inerente la costituzione e l’organizzazione interna dell’UNAR
•
•
l’Ufficio per l’attuazione dei propri compiti si avvale:
•
di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche,
•
di esperti anche estranei alla P.A., dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche,
•
dell’assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate , del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della
comunicazione sociale e dell’analisi delle politiche pubbliche.
L'Ufficio si articola in due servizi:
▪ Servizio per la tutela della parità di trattamento;
▪ Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
L’art. 21 l. n. 183/2010, novellando l’art. 57 del d. lgs. n. 165/2001, ha previsto la costituzione, presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 2 del
D.lgs. 165/2001, del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni",
•
sostituisce, unificandone le competenze i :
•
Comitati per le Pari Opportunità
•
Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
Si tratta di un intervento di semplificazione e razionalizzazione che risponde all'esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio
delle funzioni alle quali il nuovo organismo e' preposto.
•
ha il compito di prevenire e battere le discriminazioni dovute:
•
•
•
•
•
•
•
•
al genere
all’età,
alla disabilità,
all’origine etnica,
alla lingua,
alla razza,
all’orientamento sessuale, per la prima volta.
è composto da membri designati dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione, con presenza paritaria di uomini e donne e ha ruoli di
consulenza, proposta e verifica ai fini del rispetto delle pari opportunità e della tutela dalla violenza.
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
•
Il 12 giugno 1984, in concomitanza agli altri paesi europei, veniva istituita la Commissione Nazionale per la parità e la pari opportunità tra
uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio;
•
composta da 30 donne nominate nell’ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentative;
•
svolge un’importante azione di sensibilizzazione e di promozione per l’adeguamento della legislazione e per l’abolizione della segregazione
sia orizzontale che verticale.
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(paragrafi 1.1, 1.2, 1.3)
COMUNE DI CAGLIARI
Commissione Pari Opportunità
•
ha il compito di predisporre programmi e proposte per promuovere le azioni necessarie al fine di rimuovere le discriminazioni di ordine
sociale, culturale ed economico e garantire l’eguaglianza nei diritti e la parità tra i generi;
•
con la Commissione Pari Opportunità l'Ente si fa garante del principio di pari opportunità tra i generi in tutte le azioni di governo sviluppando
una serie di percorsi istituzionali, volti a valorizzare le differenze di genere;
•
esercita le sue funzioni in stretto collegamento con l'esecutivo e con il Consiglio Comunale;
•
è nominata dal Sindaco, sentite le elette nel Consiglio comunale e nei Consigli Circoscrizionali, ed è composta:
▪ una consigliera eletta in ogni consiglio circoscrizionale;
▪ una rappresentante designata da ciascun gruppo del Consiglio Comunale che non abbia fra i componenti consigliere donna;
▪ due esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale nelle politiche di pari opportunità;
▪ una dipendente di questa Amministrazione Comunale
•
sono organi della Commissione l’Assemblea e il Presidente;
•
è insediata entro 30 giorni dalla nomina di tutte le componenti la Commissione.
•
il Sindaco ha nominato le componenti della Commissione Pari opportunità il 28 marzo 2012
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