1 Indice Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Oggetto dell’appalto ............................................................................................................................. 2 Norme regolatrici dell’appalto .............................................................................................................. 2 Importo dell’appalto ............................................................................................................................. 2 Descrizione dei lavori ........................................................................................................................... 2 Cauzione provvisoria, definitiva e svincolo .......................................................................................... 2 Programma di esecuzione dei lavori ..................................................................................................... 3 Consegna dei lavori, sospensione, ripresa e proroga ............................................................................ 3 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto ............................................................. 4 Varianti in corso d’opera ...................................................................................................................... 4 Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere ........................................................................... 5 Prezzo chiuso .................................................................................................................................... 5 Ultimazione dei lavori – Conto finale – Verifiche e Collaudo – Gratuita manutenzione ................. 5 Modalità di esecuzione – Responsabilità dell’Appaltatore ............................................................... 6 Disciplina del subappalto.................................................................................................................. 7 Contabilizzazione, modalità e tempi di liquidazione dei lavori in acconto e saldo .......................... 8 Trasporto del materiale di risulta alle Pubbliche Discariche ............................................................ 8 Rapporti contrattuali ......................................................................................................................... 9 Sicurezza........................................................................................................................................... 9 Obblighi di riservatezza .................................................................................................................... 9 Responsabilità ................................................................................................................................... 9 Assicurazione.................................................................................................................................... 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ....................................................................................... 10 Osservanza dei contratti collettivi .................................................................................................. 10 Penali .............................................................................................................................................. 10 Risoluzione del contratto ................................................................................................................ 11 Recesso dell’appaltante .................................................................................................................. 11 Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito ............................................................. 11 Definizione del contenzioso ........................................................................................................... 11 Spese contrattuali - Oneri fiscali..................................................................................................... 12 Rinvio a norme di diritto vigenti .................................................................................................... 12 2 Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO Il presente capitolato disciplina il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori a misura, la fornitura di materiali e i noli occorrenti per l’intervento sulla SP 7 “Villasanta – Lesmo” – Riqualificazione dell’incrocio con la SP 135 in Comune di Lesmo. La durata dei lavori è stabilita in 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi. Art. 2. NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici ed, in particolare: - DLgs 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modifiche ed integrazioni; - Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con Decreto del Ministero LL. PP. 19/04/2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazione, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato; - DPR 05/10/2010, n. 207 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del DLgs 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; - DLgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.; - DL 30/04/1992, n. 285 e Regolamento di cui al DPR 16/12/1992. Art. 3. IMPORTO DELL’APPALTO L’importo complessivo dei lavori, al netto d’IVA, ammonta ad EUR 287.405,12 (Euro duecentoottantasettemilaquattrocentocinque/12), come risulta dal seguente prospetto: Importo lavori soggetti a ribasso EUR 260.904,95 Oneri di smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate dei materiali demoliti EUR 3.560,61 Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi di stima EUR 4.702,19 Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di stima EUR 18.237,37 Totale oneri EUR 22.939,56 Importo totale lavori EUR 287.405,12 Art. 4. DESCRIZIONE DEI LAVORI Ai fini di quanto disposto dall’art. 118 comma 2 del DLgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e dall’art. 107 del DPR 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., i lavori che formano oggetto dell’appalto appartengono alle seguenti categorie, delle quali viene indicato l’importo: Categoria OG3 importo EUR 235.725,56 Categoria OS10 importo EUR 20.415,00 Categoria OS12A importo EUR 31.264.56 Si intendono integralmente riportate tutte le disposizioni in materia di qualificazione delle Ditte appaltatrici e subappaltatrici così come previste nel DLgs 163/06 testo vigente. Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base di gara dei lavori, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, oneri di smaltimento rifiuti, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali. Art. 5. CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E SVINCOLO Con riferimento all'art. 75 del D.Lgs 12/04/2006, n.163, l’appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori. La cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata con le modalità precisate al comma successivo del presente articolo, e a prestare, in sede di stipula del contratto, una cauzione definitiva pari a un decimo dell'ammontare netto contrattuale, salvo eventuale integrazione come disposto all’articolo 113, comma 1 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163. Il periodo di validità della cauzione provvisoria deve essere di almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, intestata, quale Ente garantito, alla stazione appaltante e contenente espressamente 3 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante beneficiaria. La cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Per procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica-amministrativa l’aggiudicatario è tenuto a fornire alla stazione appaltante, entro dieci giorni dalla richiesta inviata via PEC / fax, la documentazione che sarà ivi indicata. In caso d’inadempimento di tale obbligo la Stazione Appaltante escuterà la suddetta cauzione per il suo intero importo, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Le cauzioni (provvisoria e definitiva) saranno svincolate ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163. Su ogni stato d’avanzamento si applica la ritenuta di garanzia dello 0,50 % come previsto dall’articolo 4 D.P.R. 05/10/2010, n. 207. La ritenuta dello 0,50 % può essere svicolata soltanto dopo l’emissione del CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) e sempre che l’Appaltatore risulti in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, l’appaltatore, all’atto dello svincolo delle ritenute di garanzia sulla rata di saldo, dovrà presentare polizza fideiussoria sugli obblighi di cui all’art. 229, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. L’importo da garantire con la suddetta polizza è pari al 5 % dell’intero importo contrattuale liquidato, dopo approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Art. 6. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei Lavori, entro 30 gg dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, quanto segue: 1) il Piano Operativo della Sicurezza (POS), ai sensi degli artt. 18 e 19 del DLgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e metterlo a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (art. 131 del D.Lgs 163/2006). 2) il Programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e di ultimazione dei lavori. Al programma dovrà essere allegato un grafico, anche indipendente dal crono programma, che renda evidente l’inizio, l’avanzamento settimanale ed il termine dei lavori, per ogni lavorazione. Il programma dovrà indicare: a) la quantità delle singole lavorazioni che insieme concorrono a formare le principali categorie di opere; b) la produzione giornaliera prevista per ognuna delle suddette lavorazioni; c) impianti, attrezzature, macchine operatrici e mezzi di trasporto che l’Appaltatore si obbliga di impiegare, fornendo tutti i relativi dettagli per una loro univoca individuazione, nonché i termini di approntamento del cantiere; d) l’impiego di personale, espresso in numero di presenze giornaliere. I lavori dovranno essere eseguiti con minimo di un turno giornaliero pari a 9 ore continuative di cui 1 ora di pausa. Qualora il programma non riportasse l’approvazione dell’Amministrazione Appaltante, L’Appaltatore avrà ancora 10 gg di tempo per predisporre un nuovo programma. Il programma approvato, mentre non vincola l’Amministrazione appaltante, è invece impegnativo per l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili all’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. L'Appaltatore deve, altresì, tenere conto, nella redazione del programma: delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere; della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. La liquidazione del primo certificato di pagamento è subordinata alla presentazione del programma dei lavori. Art. 7. CONSEGNA DEI LAVORI, SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA Ai sensi dell’art. 153 c.1 del DPR 207/2010, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il Responsabile del Procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 4 Ai sensi dell’art. 153 c.2 del DPR 207/2010, la consegna dei lavori da parte della stazione appaltante dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, secondo le modalità di cui al c. 3 ed in applicazione dei successivi commi. La consegna dei lavori avverrà mediante “Processo Verbale di Consegna” di cui all’art. 154 del DPR 207/2010 e nel rispetto del successivo art. 155. Le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori saranno effettuate in applicazione e nel rispetto degli art. 158, 159, 160 di cui al DPR 207/2010; Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e nell’ inizio dei lavori oltre il termine consentito, e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore: a) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere; b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove; c) il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato e di legislazione vigente; d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze. In applicazione del’art. 141 c. 3 del D.P.R. citato, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto, nelle modalità dal presente capitolato, degli importi maturati fino alla data di sospensione. Art. 8. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO L’Amministrazione provinciale, fermo restando quanto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo paragrafo. Art. 9. VARIANTI IN CORSO D’OPERA Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore così come disposto dall’art. 161 c.1. del DPR 207/2010. Eventuali varianti saranno predisposte nel rispetto dell’art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e secondo quanto previsto nei commi successivi di cu all’art. 161 dianzi citato. Nel caso di diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore si applica l’art. 162 del DPR 207/2010. All’impresa non verrà riconosciuta alcuna economia risultante dalla proposta migliorativa approvata. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e.) Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. 5 Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Art. 10. PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE Per la contabilizzazione delle opere a misura i prezzi unitari da applicare sono quelli riportati nell'elenco prezzi allegato al progetto con l’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara nel caso di aggiudicazione al ribasso. I prezzi unitari compensano: a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. I prezzi unitari di tali elenchi vanno anche utilizzati, per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni delle opere a corpo, che vanno contabilizzati a misura, od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti dell’articolo relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio. Per i prezzi non previsti nell’ elenco allegato si procederà ai sensi dell’art. 163 del DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. L’espressione dell’offerta da parte dell’Impresa equivale all’accettazione dei prezzi unitari contenuti all’interno dell’elenco prezzi. L’Impresa è obbligata ad esprimere alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, eventuali problematiche di diverso ordine che la medesima dovesse riscontrare in relazione ai prezzi od al progetto esecutivo. Art. 11. PREZZO CHIUSO Al presente appalto si applica il regime di revisione dei prezzi come regolamentato dall’art.133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Art. 12. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – VERIFICHE E COLLAUDO – GRATUITA MANUTEN- ZIONE L’ultimazione dei lavori deve essere comunicata dall’esecutore dei lavori, in conformità di quanto previsto all’art. 199 del DPR n. 207/2010 c.1, al Direttore dei Lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, in doppio esemplare, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Ai sensi del comma 2 dell’articolo dianzi citato il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertati da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. Certificata l’ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori provvederà, entro 60 giorni dalla data del certifico d’ultimazione stesso, alla redazione e trasmissione del conto finale. Le operazioni per il rilascio del CRE (Certificato di Regolare Esecuzione), di cui all’art. 237 del DPR 207/2010, dovranno concludersi entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall’articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., salvo inadempienze da parte dell’Appaltatore che abbiano ritar- 6 dato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dalla Direzione Lavori (trattandosi del rilascio del CRE), ai sensi degli artt. 226 e 227 del DPR n. 207/2010. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori avvengono attraverso l’approvazione dell’anzidetto CRE, il quale riveste carattere di provvisorietà. Il CRE diviene definitivo decorsi due anni dalla data dell’emissione del medesimo e deve essere sottoposto ad approvazione da parte della Provincia; il silenzio della Provincia, protratto per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione del CRE. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Responsabile del Procedimento prima che il CRE, trascorsi due anni dalla data della sua emissione, assuma natura definitiva. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’Appalto, sino all’approvazione, esplicita o tacita, del CRE; rimane facoltà del RUP chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Art. 13. MODALITÀ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto riguarda le disposizioni, concernenti la sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008, la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. In analogia a quanto disposto dall'art. 2 del capitolato generale d'appalto D. M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, l'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo in cui ha sede l’ufficio di Direzione dei Lavori. L'Appaltatore deve altresì preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell'esecuzione, un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato allo stesso direttore del cantiere e/o ad altro proprio rappresentante, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del richiamato capitolato generale. Resta convenuto che la Stazione Appaltante e tutto il personale, da esso preposto alla direzione tecnicoamministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro essere promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della perfetta regola d’arte, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendone i conseguenti oneri, con particolare riferimento: • alla predisposizione entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, del piano di sicurezza sostitutivo previsto dall’art.131 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e del piano operativo di sicurezza previsto dallo stesso articolo; nonché al loro rispetto nell’apprestamento del cantiere e in sede esecutiva, tenendo altresì presenti gli obblighi dei datori di lavoro di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 81/2008 • alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori; • all’elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d’opera, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori, per la verifica del rispetto del progetto posto a base di gara; • all’esecuzione dei rilievi topografici indispensabili e dei picchettamenti, utili ai fini dell’individuazione dei piani quotati, atti a definire l’assetto delle carreggiate stradali riportate negli elaborati progettuali, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori, per la verifica del rispetto del progetto posto a base di gara; • alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche di cui ai successivi articoli; • all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente ed ai residenti delle zone interessate; • all’obbligo di trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta provenienti da scavi, fresature, o residuati di cantiere di ogni tipologia; • all’obbligo di reperire, presso gli enti preposti, le carte aggiornate riferite alle zone dei tutela assoluta e le zone di rispetto (salvaguardia del reticolo idrodinamico), attenendosi a quanto stabilito in termini di vincoli geometrici, ai fini del corretto posizionamento del pozzo perdente; 7 • all’obbligo di effettuare un sopralluogo congiunto con il Maresciallo dei Carabinieri di zona (compagnia di Arcore) ed il Comandante della Polizia Locale di Lesmo, prima dell’avvio di qualsiasi attività relativa alle lavorazioni da attuarsi sul canale a cielo aperto, per lo scolo delle acque meteoriche, attualmente protetto, per ragioni di sicurezza, da grate serrate con lucchetti. Al fine di consentire che le opere vengano eseguite esclusivamente da operatori autorizzati, nonché per opportune verifiche ai fini della tutela della sicurezza in cantiere, le maestranze operanti in cantiere dovranno essere muniti di cartellino identificativo (badge), come previsto dall’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008, nel quale dovrà essere riportato il nome dell’impresa appaltatrice, la qualifica ed il nome, cognome e fotografia dell’operatore o addetto ai lavori. Tale cartellino dovrà essere sempre esposto e ben visibile onde consentire l’immediata identificazione e dell’impresa e dell’operatore, da parte del personale di sorveglianza, direzione lavori e del personale ispettivo. Il personale sprovvisto di tale elemento di identificazione dovrà essere allontanato dal cantiere a cura del Direttore di Cantiere. In caso di dubbio sull’identificazione del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalità, la D.L. potrà, se del caso, avvalersi dell’intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale, dell’Ispettorato del lavoro o dell’ASL competente. L'onere per onorari professionali, retribuzioni, rimborso spese, ivi comprese quelle connesse al cartellino identificativo di cui al comma precedente, per il suddetto personale è a totale carico dell'Appaltatore, che è anche responsabile dell'operato di dette persone nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o di eventuali terzi. La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare la sostituzione o l'allontanamento del personale di cui ai commi precedenti nonché di qualunque operaio o dipendente, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo alcuno di addurre particolari motivazioni senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Imprenditore. Art. 14. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal citato articolo, la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30% (vedasi comma 2 art. 118). In particolare, l’appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti: a) i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera all’atto dell’affidamento, debbono indicare “i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo” (comma 2 – punto 1 dell’art. 118); b) l’affidatario deve provvedere “al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni” (comma 2 – punto 2 dell’art. 118); c) dal contratto di subappalto deve risultare che l’affidatario ha praticato “per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento” (comma 4 dell’art. 118); d) “è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”; e) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, la dichiarazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, riferita al subappaltatore. L’appaltatore deve trasmettere la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e periodicamente dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi oltre a quelli previsti dalla contrattazione collettiva da eseguirsi a favore di organismi paritetici. f) l’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con l’appaltatore affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio” (comma 8 dell’art. 118). g) che l’appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; h) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i. i) l’osservanza degli obblighi di cui all’ art. 118, comma 6, 6bis e 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 8 Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l’Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, il responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per l’eliminazione dell’inadempienza. Trascorso inutilmente il termine suddetto, la Stazione Appaltante applica, una multa corrispondente al 5 % del corrispettivo delle opere oggetto dell’inadempienza. Qualora l'Appaltatore continui a non provvedere all’eliminazione del subappalto, la Stazione Appaltante segnala l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare risolto il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Art. 15. CONTABILIZZAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN ACCONTO E SALDO La contabilità dei lavori verrà eseguita secondo i disposti di cui al TITOLO IX del DPR 207/2010. La Direzione dei lavori, in base alla contabilità vistata dal rappresentante dell’Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento, nelle forme e modalità di cui alla legislazione vigente, secondo le seguenti modalità: • • • 1° SAL al raggiungimento indicativo dell’importo di EUR 78 000.00, al netto del ribasso d’asta e degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza interni ed esterni; 2° SAL al raggiungimento indicativo dell’importo di EUR 180 000.00, al netto del ribasso d’asta e degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza interni ed esterni; Rata di saldo, pari alla rimanente quota. L’ammontare dell’ultima rata a saldo non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 10 % dell’importo lavori, al netto del ribasso d’asta, oltre all’ammontare delle ritenute di garanzia dei precedenti acconti; pertanto, nella determinazione del 2° SAL, che precede la rata di saldo (ultimo pagamento in acconto prima del saldo), si dovrà tenere conto di una eventuale detrazione, affinché il saldo finale abbia l’importo, al netto del ribasso di gara, pari ad almeno il 10 % dell’importo lavori (oltre le ritenute di garanzia dei precedenti SAL). Verrà redatto altresì il SAL nel caso di sospensione dei lavori di cui all’art. 141, comma 3, del DPR n. 207/2010. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata a misura previa redazione del libretto delle misure eseguito nel rispetto di cui all’art. 185 del DPR n. 207/2010. Fermo restando quanto disposto all’art. 6 del presente capitolato, sulla base degli stati d’avanzamento saranno redatti i corrispondenti certificati di pagamento in acconto secondo quanto stabilito dagli artt. dall’art. 141 e 143 del DPR n. 207/2010. In caso di ritardo nel pagamento saranno applicati i successivi artt. 142 e 144 del medesimo DPR. Detti certificati sono inoltrati al competente ufficio dell’Appaltante per la relativa liquidazione. E’ fatto obbligo all’Amministrazione, ai fini della liquidazione delle fatture, chiedere autonomamente, agli enti preposti, il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). I pagamenti non potranno essere effettuati sino all’ottenimento del DURC da parte dell’Amministrazione, pertanto il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione da parte della Stazione Appaltante della domanda di DURC allo sportello unico (o agli Enti preposti al rilascio di questo) e la ricezione, sempre da parte della Stazione Appaltante, del DURC a mezzo di raccomandata inoltrata dallo sportello unico. La Stazione Appaltante procederà a liquidare, nei termini di cui all’art. 143, comma 2, del DPR sopra citato e secondo le disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità, il saldo della contabilità finale dell’appalto di cui sopra ed allo svincolo della cauzione definitiva e della ritenuta dello 0,5 %, soltanto dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e l’intervenuto accertamento dell’assenza d’impedimenti. In relazione a quanto disposto all’art. 140, comma 1, del DPR n. 207/2010, non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d’appalto. Art. 16. TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE PUBBLICHE DISCARICHE Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti dal cantiere oggetto dell’appalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese a conferirli per lo smaltimento presso le discariche autorizzate, corrispondendo direttamente gli oneri relativi. 9 Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani od assimilabili agli urbani, dovranno invece essere conferiti nelle apposite discariche specializzate per rifiuti speciali o tossico – nocivi, sempre sostenendone i costi relativi. Art. 17. RAPPORTI CONTRATTUALI L’Appaltatore s’impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell’esecuzione del contratto costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Provincia per iscritto all'atto della firma del contratto e s’impegna, altresì, a programmare e organizzare con la Provincia incontri per fare il punto della situazione e monitorare l’andamento dei lavori. Parimenti, la Provincia procederà, salvo diverse disposizioni, a designare un proprio funzionario che abbia il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività e di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento. Art. 18. SICUREZZA Le attività saranno svolte con il rigoroso rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal vigente art. 21 del Codice della Strada, dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999. Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 19. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L’aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L’Appaltatore s’impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Provincia di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In ogni caso tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Provincia. Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni. Art. 20. RESPONSABILITÀ L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione provinciale dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’, altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali e/o immateriali, diretti e/o indiretti, cagionati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, collaboratori o consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. E’ fatto obbligo all’appaltatore di mantenere la Provincia sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Art. 21. ASSICURAZIONE È onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'Appaltante, di polizze concernenti l’assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che, tra le "persone", si intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. E’ altresì compensato nel corrispettivo dell’appalto l’onere per la stipulazione della polizza CAR (Contractors All Risk). 10 Le polizze di cui al precedente comma devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette. Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, è richiesta l’accensione di una polizza nella formula CAR a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo di EUR 1.000.000,00. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad EUR 1.000.000,00. Art. 22. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione provinciale, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Costituisce inadempimento contrattuale la grave inosservanza delle norme sulla tutela dell’integrità fisica dei dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, ovvero in caso di gravi e/o ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Art. 23. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui agli artt. 118 (comma 6) e 131 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso d’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori dell’Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all’Ispettorato del lavoro. Restano ferme le iniziative che potranno essere assunte dagli organismi interessati e dall’Appaltante ai sensi degli articoli 351 e seguenti della legge 20/3/1865, n. 2248, allegato F. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente il pagamento della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo. Art. 24. PENALI Secondo quanto disposto nell’art. 145, c. 3 del DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m., le penali da applicare ammontano in misura giornaliera sono pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, aumentata delle maggiori spese per direzione, contabilità ed assistenza ai lavori sostenute dall'Appaltante, nonché degli eventuali ulteriori danni subiti per effetto della maggiore durata dei lavori. Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3 del citato articolo, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dagli artt. 136 e seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 11 Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Qualora i lavori fossero in ritardo, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l’Amministrazione Appaltante potrà intimare all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno 10 giorni per ultimarli; decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione si riserva l’esecuzione d’ufficio dei lavori (artt. 136 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006). È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E’ facoltà dell’Amministrazione Appaltante di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anche quando: a) Risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti; b) sussistano inadempimenti dell’esecutore agli obblighi contrattuali (art. 146 del DPR n. 207/2010); c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. nonché per gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore (art. 131 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i); d) in caso di fallimento dell’ appaltatore. Ai sensi dell’art. 146 del DPR n. 207/2010 qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del codice. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall’articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le modalità indicate all’articolo 223 del DPR 207/2010. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs medesimo, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni (art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) La Stazione appaltante, in caso di fallimento dell’ appaltatore procederà secondo quanto disposto dall’ art.140 del D.lgs 163/06 e s.m.i.: Art. 26. RECESSO DELL’APPALTANTE E’ facoltà dell’Amministrazione di risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell’importo delle opere non eseguite ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163. Art. 27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Provincia al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. Art. 28. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO Ogni eventuale controversia di natura legale o tecnica relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto che non fosse possibile comporre con accordo bonario (ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163) o in via stragiudiziale saranno devoluti alla cognizione del giudice ordinario. 12 Si indica fin d’ora quale Foro competente per territorio, il Tribunale di Monza. E’ escluso altresì il ricorso alla competenza arbitrale. Art. 29. SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, quelle per gli eventuali altri atti concernenti l’esecuzione del contratto stesso ivi compresa l’imposta di bollo fin dall’origine di euro 14,62 per ogni foglio ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima allegata al DPR 642/72 e s.m.i. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato in nome dell'Appaltante. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge. Gli importi di cui all’art. 1 s’intendono IVA esclusa. Art. 30. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato speciale, si rinvia alla Leggi e Regolamenti in vigore.